Fac-simile Di Ricorso Contro Avviso Di Accertamento

Introduzione. L’avviso di accertamento è uno degli atti più temuti dal contribuente, in quanto rappresenta l’intimazione al pagamento di imposte, interessi e sanzioni in misura spesso consistente. Se non contestato tempestivamente, diventa titolo esecutivo che legittima l’Amministrazione ad adottare misure coattive (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramenti) . Molti contribuenti commettono errori formali nell’impugnazione (ricorsi generici, dati incompleti o termini scaduti) che portano all’inammissibilità del ricorso . Agire subito è quindi fondamentale: il termine ordinario per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica , e prima dell’esecuzione è consigliato chiedere la sospensione dell’atto.

Negli ultimi anni sono state introdotte nuove garanzie e opportunità. Dal 2024 è diventato operativo il principio del contraddittorio endo-procedimentale (art. 6‑bis dello Statuto del Contribuente), che impone all’Agenzia delle Entrate di permettere almeno 60 giorni per le osservazioni prima di notificare l’accertamento: la mancata osservanza di questo termine dilatorio rende l’avviso annullabile . D’altra parte, sono stati potenziati gli strumenti di definizione agevolata del debito: ad esempio la “rottamazione-quater” consente di estinguere i debiti esclusivamente versando il capitale richiesto, senza sanzioni e con tassi di interesse agevolati .

Il nostro studio legale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale . È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli albi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.Lgs. 118/2021 . Grazie a queste competenze integrate, lo studio offre assistenza completa: dal momento della notifica dell’avviso esamina l’atto, verifica la regolarità della notifica, individua eventuali vizi formali e sostanziali, e propone gli opportuni rimedi legali (istanze di sospensione, ricorsi tributari, trattative per definizione agevolata, piani di rientro anche in procedure di sovraindebitamento, ecc.) . Il nostro staff è altresì esperto di diritto bancario, per intervenire efficacemente contro ipoteche illegittime o pignoramenti disposti da Agenzia delle Entrate – Riscossione.

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Nel prosieguo l’articolo fornisce un’analisi dettagliata del quadro normativo e giurisprudenziale, delle strategie difensive e degli strumenti alternativi, con tabelle di sintesi, risposte alle domande più frequenti (FAQ) e simulazioni pratiche. Il tono è divulgativo e professionale, dal punto di vista difensivo del contribuente, come guida pratica completa.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cos’è l’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica o liquida maggiori imposte, interessi e sanzioni relative a un determinato periodo d’imposta. Può riguardare imposte sui redditi (IRPEF, IRES), IVA, IRAP, imposta di registro, ecc. La procedura inizia con attività di controllo (accessi, verifiche, richiesta documenti) e si conclude con la decisione amministrativa che viene notificata al contribuente. L’atto deve contenere – pena nullità – la motivazione, l’indicazione degli imponibili accertati, le aliquote applicate, le imposte liquidate (lordo/netto), l’ufficio e il responsabile del procedimento, le modalità e i termini di pagamento, e il riferimento alla competente Commissione Tributaria . Inoltre l’avviso richiede espressamente al contribuente di pagare, entro il termine di impugnazione, l’ammontare dovuto o una quota di 1/3 delle maggiori imposte, quale versamento provvisorio in caso di impugnativa .

1.2 Atti impugnabili

Secondo il Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992), art. 19, sono impugnabili in sede giurisdizionale tributarie non solo gli avvisi di accertamento, ma anche gli avvisi di liquidazione, i provvedimenti sanzionatori, il ruolo e la cartella di pagamento, l’iscrizione ipotecaria, il fermo dei beni e il rifiuto di restituzione di tributi . Ciò significa che il contribuente può opporsi formalmente a ciascuno di questi atti davanti alla Commissione Tributaria competente, entro i termini di legge. In particolare, contro l’avviso di accertamento si agisce con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) territorialmente competente. Se, viceversa, l’atto impugnato è già nella fase esattoriale (ruolo o cartella), si impugna la cartella secondo le regole del processo tributario, ma – come vedremo – la Cassazione ha precisato che la cartella può essere contestata solo per i propri vizi formali o di notifica, ove non siano stati impugnati tempestivamente gli atti presupposti .

La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che la cartella di pagamento, pur atto sostanziale, non può essere riesaminata in Cassazione nei suoi aspetti di fatto; l’accertamento sulla validità delle notifiche (di avvisi o cartelle) spetta al giudice di merito . Ad esempio, la Cass. n. 32846/2025 ha affermato che “la cartella di pagamento è atto sostanziale e non atto processuale”, per cui l’eventuale vizio di notifica dell’avviso di accertamento richiede accertamento di fatto in sede di merito . Allo stesso modo, la Cassazione Sez. Trib. con ordinanza 21517/2023 ha ribadito il principio di dilazione obbligatoria: l’avviso emesso prima del decorso dei 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione è illecito, salvo motivata urgenza . Tale principio discende dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000), introdotto a tutela del diritto di difesa del contribuente .

1.3 Termini di impugnazione e decadenze

Il termine ordinario per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 21, D.Lgs. 546/92) . Il conteggio parte dal giorno successivo alla notifica, con sospensione del termine nel mese di agosto (feriale). Trascorsi 60 giorni senza azione del contribuente, l’avviso di accertamento diventa definitivo ed esecutivo, e a quel punto l’Amministrazione può avviare la riscossione forzata. In base alle norme in materia, l’avviso deve riportare espressamente l’avvertimento che, se non si paga entro 30 giorni dopo il termine per il ricorso, il recupero delle somme è affidato all’Agenzia delle Entrate – Riscossione .

Sul piano delle decadenze di attività, l’Agenzia non può emettere l’avviso di accertamento oltre determinati limiti temporali: in linea generale, per le imposte sui redditi il termine ordinario di decadenza è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973). Se un avviso viene notificato oltre tale termine, il contribuente può chiederne annullamento per decadenza del potere accertatore.

1.4 Principi costituzionali e novità recenti

Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) riconosce principi generali tutelari come la partecipazione al procedimento ed il giusto contraddittorio. La riforma del 2023 (Decreto Legislativo 219/2023) ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto, elevando il contraddittorio preventivo a principio generale dell’ordinamento tributario . Di conseguenza, ora l’Amministrazione DEVE consentire l’audizione preventiva del contribuente con almeno 60 giorni per le osservazioni sui risultati ispettivi prima di notificare qualsiasi atto di accertamento (salvo pochi casi di accertamenti automatizzati). Come già detto, l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni genera la nullità dell’avviso .

Anche il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale è garantito: art. 24 Cost. assicura il ricorso effettivo in giudizio e l’imparzialità del giudice. Nel processo tributario vige il principio dell’autosufficienza e della litigiosità minima: di regola si insedia la CTP e poi – in caso di appello dell’Ufficio o del contribuente – la C.T.R. (Commissione Tributaria Regionale). In ultimo grado è prevista la Cassazione tributaria per questioni di diritto (art. 37 D.Lgs. 546/92). In ogni caso, è sempre opportuno impugnare l’avviso per sollevare ogni eccezione di illegittimità: come noto, la mancata impugnazione farà rimane estranea la vicenda in sede di Cassazione, a meno di limiti eccezionali.

2. Procedura passo-passo dopo la notifica dell’avviso

Dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente deve innanzitutto leggere attentamente l’atto e annotare il termine di impugnazione (60 giorni). Controllare che la notifica sia valida: vi è l’indicazione dell’ufficio che emette l’atto, del responsabile, e la data di notificazione (con firma del postino o altro documento attestante la consegna). In caso di dubbi sulla validità della notifica (indirizzo errato, firma mancante, atto differente), è subito possibile contestarla in sede di ricorso .

2.1 Richiesta di informazioni e autotutela

In alcuni casi ha senso presentare prima di ogni ricorso un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate (art. 2 DPR 602/1973), chiedendo l’annullamento o la rettifica dell’avviso per errori evidenti. La decisione in autotutela non è obbligatoria per l’Amministrazione, ma può sbloccare la situazione senza ricorso. In parallelo si può inoltrare un’istanza di sospensione d’ufficio al Direttore dell’ufficio accertatore se sussistono gravi motivi di fondatezza della contestazione (ad es. palese illegittimità). Tuttavia, l’esito dell’autotutela spesso richiede tempi lunghi, per cui non deve far perdere il termine del ricorso.

2.2 Predisposizione e deposito del ricorso

Il ricorso tributario si redige in forma scritta ed ha requisiti formali precisi. Deve contenere: – i dati del contribuente ricorrente e dell’avvocato (o procuratore fiscale) incaricato; – l’atto impugnato (data, numero, anno d’imposta); – l’ufficio o Direzione che ha emesso l’avviso; – i motivi specifici di impugnazione (censura dei vizi di forma e sostanza); – una chiara conclusione con le richieste (“si chiede che la CTP voglia… annullare l’avviso”); – elenco dei documenti e prova d’avvenuto versamento della marca da bollo (attualmente 27 euro per ricorso) e delle copie necessarie.

Nel periodo 2024-2025 il Codice del Processo Tributario prevede la facoltà (non più obbligo) di esperire un reclamo- mediazione prima del ricorso. Tuttavia, dal gennaio 2024 la disciplina del reclamo-mediazione è stata gradualmente abrogata per i ricorsi tributari di valore fino a €50.000 , tornando ad una fase di contenzioso “pura” senza mediazione obbligatoria in molti casi. In ogni caso, il ricorso dev’essere depositato in triplice copia alla CTP competente (una per il ricorrente, una per l’Agenzia ed una per la CTP) entro il 60° giorno. La competente Commissione si determina in base al domicilio fiscale (o dell’immobile, per tributi locali) del ricorrente.

2.3 Domanda di sospensione

È fortemente consigliato di chiedere nel ricorso la sospensione dell’esecuzione dell’avviso impugnato (art. 47 D.Lgs. 546/92). La Commissione tributaria può concedere la sospensione se il contribuente versa parzialmente la pretesa o presta cauzione equivalente (spesso almeno il 33% o 50% dell’importo impugnato, salvo decisione di mero merito) . L’avviso di accertamento stesso prevede che il contribuente possa decidere di pagare in via provvisoria 1/3 dell’imposta accertata per ottenere la sospensione . Va usato questo istituto se esistono pericoli concreti (ad es. ipoteca imminente) e le risorse per il versamento. Se la sospensione è concessa, l’Agenzia non potrà proseguire l’esecuzione fino alla pronuncia di merito, salvo imposizioni urgente o il mancato deposito delle somme richieste.

2.4 Atti successivi

Durante il giudizio in primo grado (CTP) l’Amministrazione può notificare al ricorrente un controricorso. Sarà poi fissata l’udienza pubblica presso la CTP, di norma dopo 3-6 mesi, in cui le parti esporranno le ragioni e la Commissione deciderà. La sentenza di primo grado può essere appellata entro 60 giorni davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR). È prassi opportuno prevedere fin da subito la possibilità di appello, in modo da mantenere tutti i termini aperti (in caso di vittoria, l’Agenzia rinuncia a impugnare; in caso di sconfitta, il contribuente potrà proporre ricorso ulteriormente).

Se nel frattempo l’avviso non venisse definito o sospeso, entro circa 4 mesi dalla notifica l’Amministrazione iscrive la pretesa a ruolo e, se entro 60 giorni dall’iscrizione il contribuente non regolarizza o non ottiene la sospensione, sarà notificata la cartella di pagamento. Anche questa può essere impugnata in Commissione (come visto, solo per vizi propri). La cartella diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni dall’iscrizione a ruolo e la mancata sospensione definitiva. Il debitore dovrà allora resistere all’eventuale espropriazione mediante le consuete opposizioni giudiziarie (art. 615 e 617 c.p.c. o opposizione all’esecuzione).

3. Difese e strategie legali

3.1 Motivi di ricorso: vizi formali e sostanziali

Nel ricorso vanno contestati con precisione i vizi di forma e di sostanza dell’avviso. I vizi formali più comuni sono:
– Notifica irregolare (indirizzo sbagliato, mancanza della firma del notificatore o di prova della consegna; mancata estrapolazione del disco; atti non trascritti integralmente nella cartella) . In questi casi la giurisprudenza richiede di trascrivere integralmente in ricorso tutte le relate di notifica ed estratti degli atti del procedimento notificatorio .
– Mancata motivazione o motivazione apparente: se l’avviso non espone le ragioni di fatto e di diritto in modo logico e completo, è annullabile per carenza di motivazione (DPR 600/73, art. 42).
– Violazione dei termini dilatori: come visto, emettere l’avviso prima di 60 giorni dal PVC (senza motivata urgenza) determina nullità assoluta .
– Decadenza del potere accertatore: se l’avviso è emesso oltre i termini di decadenza (ad es. art. 43 DPR 600/73), è annullabile per tardività.

I vizi sostanziali riguardano il merito fiscale contestato: ad es. errori nel calcolo dell’imponibile, mancata prova di ricchezza non dichiarata, illecito raddoppio di tassazione, credito IRES/IVA non considerato, applicazione indebita di soglie di antielusive, qualificazione sbagliata di componenti di reddito, ecc. Occorre allegare ogni documento utile (dichiarazioni, bilanci, scritture contabili) e motivare in ricorso perché l’accertamento è errato. Ad esempio, se l’Agenzia ha stimato un reddito presunto tramite studi di settore irrealistici, si dovrà dimostrare la reale consistenza con dati comparativi. Oppure, se si tratta di rettifica Iva, si può chiedere l’ammissione delle fatture ignote (se legittime) e censurare eventuali violazioni procedurali.

3.2 Sospensione e misure cautelari

Come anticipato, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso (vedi 2.3) depositando la parte richiesta e motivando la richiesta. La Commissione valuterà se sussistano fumus boni iuris (buona apparenza di diritto) e il periculum in mora (danno imminente), e allora fisserà un provvedimento interlocutorio. Se la sospensione non è concessa in via amministrativa, l’impugnazione stessa bloccante nella prassi consente di interrompere, almeno parzialmente, eventuali procedure esecutive dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. In ogni caso è importante segnalare tempestivamente a Riscossione l’atto di impugnazione depositato e chiedere al giudice tributario di informare l’agente della riscossione (art. 47 c.p.t.) per sospendere azioni come segnalazioni catastali o iscritte ipoteche.

3.3 Istanza di autotutela e opposizione in fase esecutiva

Qualora l’avviso sia divenuto definitivo ed esecutivo (ad es. perché il termine di 60 giorni è decorso senza opposizione), il contribuente ha ancora alcuni strumenti:
Autotutela straordinaria (art. 2 DPR 602/73): si ripresenta l’istanza di annullamento all’Agenzia, chiedendo di nuovo la correzione d’ufficio dell’atto, per motivi di fatto o di diritto scoperti successivamente. Può essere utile se si trova nuova documentazione che scagiona il contribuente.
Opposizione all’esecuzione: se l’Agenzia ha già notificato precetto o eseguito pignoramenti, il contribuente può proporre opposizione ai sensi del codice di procedura civile (art. 615 c.p.c.) o opposizione ipoteca (art. 617), davanti al giudice dell’esecuzione. In queste opposizioni si possono contestare l’invalidità della cartella (per i vizi di cui sopra) e chiedere che l’esecuzione sia sospesa o revocata.

3.4 Ricorso in Cassazione

Se le commissioni tributarie hanno emesso una sentenza sfavorevole, si può valutare il ricorso per Cassazione. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per motivi di diritto (violazione di norme sostanziali o processuali, omessa pronuncia). Ad esempio, si può ricorrere in Cassazione per la mancata valutazione di un vizio di notifica, per errore nella qualificazione giuridica del motivo di ricorso, o per violazione del giusto processo (ad es. non essere stati citati tutti i documenti in giudizio). È cruciale affidarsi a un cassazionista esperto (come nel nostro studio) per evitare inammissibilità per difetti formali.

4. Strumenti alternativi di composizione del debito

Oltre al contenzioso, esistono strumenti deflattivi che consentono di risolvere la vertenza con l’Agenzia senza arrivare fino in fondo al giudizio, spesso pagando un importo ridotto:

  • Accertamento con adesione (art. 6 D.P.R. 602/1973): entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può avvalersi di questo istituto. In sostanza, si definisce il contenzioso pagando (in un’unica soluzione o in rate) le imposte e le maggiorazioni di fatto dovute, ma con sanzioni sensibilmente ridotte (ridotte ad un terzo per le imposte, dimezzate o eliminate per sanzioni). È uno strumento utile quando la base imponibile contestata è in buona parte accettata, permettendo di chiudere la vertenza evitando la causa.
  • Definizione agevolata delle cartelle (“rottamazione” e “saldo e stralcio”): se l’avviso è già divenuto ruolo o cartella, si può verificare la possibilità di aderire alle leggi di definizione agevolata recenti. Ad esempio, la rottamazione-quater (DL 124/2019, conv. L.157/2019) e il saldo e stralcio per soggetti in difficoltà, consentono di pagare solo il debito residuo senza sanzioni. Questi istituti, a scadenze prefissate (anni 2019-2020), hanno previsto diverse rateizzazioni degli importi (fino a 10 rate annuali), estendendosi anche alle cartelle notificate fino al 2017. In alcuni casi si è arrivati fino a pagare solo una frazione del debito originario in base all’ISEE familiare. Si consiglia di verificare subito (indipendentemente dal giudizio) se ricadono i propri ruoli o cartelle nelle finestre temporali delle definizioni agevolate vigenti.
  • Transazione fiscale (DL 34/2020): prevede la possibilità di definire le liti pendenti con l’Agenzia e di estinguere quote del debito per favorire il pagamento. In alcune versioni (art. 2 DL 73/2021) permette di pagare il 30% del dovuto per chi ha ricevuto cartelle, lasciando cadere il restante 70%. Tali misure hanno validità temporanee e richiedono la presentazione di istanze specifiche alla scadenza dei bandi ministeriali.
  • Piano del consumatore e accordo del debitore (Legge 3/2012): per privati e professionisti (persone fisiche, micro imprese non fallibili) esistono le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Tramite un piano del consumatore (con i requisiti ISEE, documenti finanziari, e l’autorizzazione del tribunale) si possono rateizzare i debiti tributari e ottenere l’esdebitazione finale: cancellazione del debito residuo che non è stato pagato, se il piano è eseguito correttamente. L’avvocato Monardo è Gestore della Crisi iscritto al Ministero e può redigere tali piani, utili quando la somma dovuta è insostenibile e non si riesce a trovare soluzioni alternative.
  • Accordi di ristrutturazione del debito (D.Lgs. 14/2019 art. 5-bis): per le imprese è previsto l’accordo di ristrutturazione sotto l’egida del tribunale, che può includere anche i debiti tributari. In pratica, si negozia un piano di rientro (spesso attraverso pagamenti rateali o perdite di quote del debito) con l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del giudice. Questo strumento è stato rafforzato dal D.Lgs. 118/2021 e richiede la presenza di un «negoziatore della crisi» abilitato (ruolo in cui rientra l’Avv. Monardo).
  • Altri istituti stragiudiziali: esistono anche strumenti come il ravvedimento operoso (per adempimenti fiscali spontanei) o il cd. “adempimento collaborativo” per grandi imprese che non si applicano direttamente al ricorso d’avviso, ma sottolineano l’importanza di mantenere i conti in ordine. Piuttosto, in contesto di avviso in corso, il contribuente può valutare di aderire a possibili piani di rateizzazione d’ufficio (entro 120 rate, D.P.R. 602/73, art. 19bis) per dilazionare il pagamento, oppure chiedere piani di rientro personalizzati tramite le procedure di composizione della crisi.

5. Errori comuni e consigli pratici

  • Non impugnare: il più grave errore è trascurare di fare ricorso entro 60 giorni. Senza impugnazione l’avviso diventa definitivo e si attivano subito i poteri coattivi dell’erario.
  • Ricorso generico o incompleto: manca spesso l’elencazione puntuale dei motivi o la chiarezza nella richiesta. Un ricorso privo di dati anagrafici completi, riferimenti all’atto o allegati necessari (ad es. pagamento marche da bollo o documenti di prova) è facilmente dichiarato inammissibile.
  • Sbagliare indirizzo o ufficio: occorre indirizzare il ricorso all’Ufficio che ha emanato l’avviso (es. Direzione Provinciale) e alla CTP territorialmente competente. Un errore formale in un indirizzo può compromettere la tempestiva instaurazione del giudizio.
  • Dimenticare la sospensione: se esistono prove di gravi pericoli (ipoteca o pignoramento imminenti), bisogna subito richiedere la sospensione dell’esecuzione. Non farlo può significare trovarsi con beni già vincolati in attesa della decisione di merito.
  • Trascurare i termini interni: controllare se esistono termini intermedi (ad es. termini per il contraddittorio, per le definizioni agevolate, o per i reclami interni) e rispettarli. Ad esempio, con l’introduzione dell’art.6-bis, se l’Agenzia non ha correttamente ascoltato il contribuente nei 60 giorni, questo è un vizio formale dell’atto da segnalare in ricorso.
  • Sottovalutare la documentazione: non allegare le copie delle dichiarazioni fiscali, delle fatture, dei contratti o di altri documenti richiesti dall’Agenzia può indebolire la difesa. Conviene sempre presentare in giudizio la documentazione integrale che dimostra le proprie ragioni.
  • Ignorare definizioni agevolate: a volte si procede a lungo nel contenzioso senza considerare che esistono leggi che consentono definire interamente o in parte il debito (rottamazione, saldo & stralcio, transazione). Verificare subito se si possono utilizzare tali misure, anche mentre il giudizio è pendente.
  • Affidarsi al “fai da te”: molte sentenze richiedono formule giuridiche precise, periziali tecniche (es. accertamenti di valore, studi di settore). Un consulente tributario specializzato o un avvocato possono individuare cavilli e motivi di impugnazione che il contribuente non riconoscerebbe da solo.
  • Procedure concorsuali: se l’ammontare del debito è molto elevato rispetto alla capacità di pagamento, non ignorare le procedure di crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) che potrebbero consentire soluzioni dilazionate e l’esdebitazione finale. In alcuni casi, intraprendere troppo tardi queste strade può impedire di beneficiare dei meccanismi di sovraindebitamento.

In sintesi, i consigli pratici sono: agire subito; non perdere tempo con giudizio senza preparazione; valutare alternative transattive; e seguire con attenzione tutte le scadenze formali.

Tabelle riepilogative

OggettoTermine/RegolaNote principali
Avviso di accertamentoRicorso entro 60 giorni dalla notifica (art. 21, D.Lgs. 546/1992) .Atti impugnabili: avvisi, liquidazioni, sanzioni, ruolo, cartella, ipoteca, fermo, ecc. (art. 19 D.Lgs. 546/1992) . Diventa esecutivo dopo 60 gg e scade il termine per il pagamento (entro 30 giorni successivi) .
Ruolo/CartellaRicorso entro 60 giorni dalla notifica (art. 19, D.Lgs. 546/1992) .Cartella di pagamento: atto sostanziale. La Cassazione ha precisato che può essere contestata solo per vizi propri (ad es. notifica) , se gli atti presupposti (avvisi) erano già definitivi e non impugnati.
Contraddittorio (Statuto)Almeno 60 giorni di preavviso al contribuente per formulare osservazioni (art. 6-bis, Statuto del Contribuente, L. 212/2000) .L’inosservanza del termine dilatorio di 60 gg (dopo il PVC) rende nullo l’avviso, salvo comprovata urgenza . Il contrib. ha diritto di essere sentito sulle risultanze di accessi/accertamenti prima dell’atto definitivo.
Decisione dell’accertamentoDecadenza entro il 31/12 del 5° anno successivo alla dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973).Decorso il termine di decadenza, l’avviso può essere annullato per tardività. In emergenza, l’Amministrazione può chiedere proroghe, ma entro i limiti di legge.
Sospensione del provvedimentoDomanda da presentare con il ricorso (art. 47 D.Lgs. 546/1992). Spesso richiede deposito cauzionale o versamento parziale (di norma almeno 1/3 o 50% dell’importo).Se concessa, blocca l’esecuzione forzata fino alla decisione di merito. Fondamentale nelle fasi di pignoramento o iscrizione ipotecaria.
Ricorso per CassazioneDeve essere notificato entro 30 giorni dalla decisione appellata alla CTP o CTR. Motivazioni solo di diritto.Ammesso per violazione norme di diritto o processuali. La forma è più rigorosa: difetti formali invalidano il ricorso. Conviene farlo redigere da cassazionista esperto (ad es. avv. cassaz.).
Definizioni agevolateTermini e requisiti variabili. Es. Rottamazione-quater: adesione entro il 10/12/2019 per ruoli 2000-2017 (DL 124/2019). Transazione fiscale: istanza secondo scadenze ministeriali (DL 34/2020 e 73/2021).Permettono di definire senza ulteriori sanzioni, pagando solo capitale e interessi ridotti. Spesso riservate a particolari categorie (ISEE, contribuenti minori, ecc.).
Piano del consumatoreLegge 3/2012 (sovraindebitamento) – deve essere predisposto da Gestore omologato (come avv. Monardo). Inclusione dei crediti tributari previa approvazione giudiziaria.Consente di dilazionare i pagamenti e ottenere esdebitazione (cancellazione del residuo) se il piano è eseguito con successo. Ideale per privati/professionisti con debiti onerosi rispetto al reddito.
Accordi di ristrutturazioneD.Lgs. 14/2019 (art.5-bis) – procedure di concordato stragiudiziale in Tribunale. Richiede maggioranza creditori (anche fiscali) e omologazione.Strumento per grandi imprese: si concorda un piano di rientro globale (spesso a medio-lungo termine) con i creditori, includendo anche i debiti verso il fisco.

Domande e risposte (FAQ)

  • D1: Cos’è un avviso di accertamento?
    R: È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente di aver calcolato maggiori imposte, interessi e sanzioni. Contiene l’esposizione dei conti, la motivazione, e invita al pagamento. L’avviso deve riportare le modalità di pagamento e l’organo giurisdizionale a cui ricorrere .
  • D2: Quali termini ho per contestare un avviso?
    R: Il termine è di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso (art. 21 D.Lgs. 546/1992) . Se la notifica è il 1° marzo, ad esempio, il ricorso scade il 30 aprile (eventuale sospensione di termini in agosto). Oltre tale termine, si perde la possibilità di opposizione.
  • D3: Cosa succede se non faccio ricorso in tempo?
    R: L’avviso di accertamento diventa definitivo ed esecutivo: entro 30 giorni dopo la scadenza dei 60 giorni, lo Stato potrà iniziare la riscossione coattiva (ipoteca su immobili, fermo amministrativo, pignoramento conti/beni) . Potrai quindi contestare solo la cartella (con motivi estremamente limitati) o tentare un’opposizione all’esecuzione. Ma senza ricorso rischi di dover pagare comunque l’intero importo e vederti occupati i beni.
  • D4: Posso fare ricorso online o devo andare di persona?
    R: Il ricorso tributario si può depositare telematicamente o cartaceamente presso la segreteria della CTP competente. È comunque necessario preparare i documenti scritti in forma digitale (PDF), firmati digitalmente dall’avvocato, oppure in formato cartaceo con marca da bollo da €27 e protocollo di posta raccomandata o PEC all’ufficio competente.
  • D5: Quali vizi posso contestare nel ricorso?
    R: Puoi contestare vizi di forma (ad es. notifica irregolare, mancanza di motivazione, atti notificati a persona non legittimata) e vizi di sostanza (es. conteggi imprecisi, reddito presunto erroneo, mancata considerazione di spese deducibili). Ogni motivo deve essere dettagliatamente spiegato nel ricorso, con riferimenti normativi e documenti di supporto.
  • D6: Che differenza c’è tra ricorso tributario e opposizione alla cartella?
    R: Il ricorso tributario si propone contro l’avviso di accertamento presso la Commissione Tributaria. L’opposizione alla cartella, invece, è un’azione che si svolge di fronte alla Commissione Tributaria per contestare una cartella di pagamento. Se non hai fatto ricorso all’avviso, potresti ancora impugnare la cartella in CTR solo per vizi propri della cartella (es. notifica illegittima) . Ma la Cassazione ha chiarito che non puoi nuovamente impugnare il merito dell’accertamento alla stregua della cartella se l’avviso non era già stato contestato .
  • D7: Quanto devo pagare per chiedere la sospensione?
    R: Solitamente occorre versare una quota del dovuto come “cauzione” o acconto. L’avviso di accertamento offre già la possibilità di pagare 1/3 delle imposte accertate per ottenere sospensione . In alternativa, la CTP può chiedere un deposito cauzionale (tipicamente 1/3 o 50% della somma) se concede la sospensione. Se non versi, la sospensione è negata, salvo casi di particolare gravità.
  • D8: Cosa succede durante il contraddittorio preventivo?
    R: Grazie all’art. 6‑bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) introdotto dal d.lgs. 219/2023, prima di notificare l’avviso l’Agenzia ti invia una comunicazione (cartacea o telematica) con le contestazioni emerse. Hai almeno 60 giorni per fare osservazioni scritte. Se l’Agenzia non rispetta tale procedura, l’avviso successivo è annullabile . Durante il contraddittorio occorre inviare tutte le proprie motivazioni e documenti; ciò può talvolta evitare completamente l’avviso o limitare l’importo contestato.
  • D9: Posso definire il debito senza fare ricorso?
    R: Sì, se ricorrono le condizioni e si rispettano i termini, puoi usare strumenti di definizione agevolata. Ad esempio, se rientri nei criteri, potevi aderire alla rottamazione delle cartelle o al saldo e stralcio, versando solo gli importi dovuti e godendo di sconti su sanzioni e interessi. Per gli avvisi emessi fino al 2017, ad esempio, la rottamazione-quater (DL 124/2019) ha permesso di estinguere il debito pagando solo il capitale, senza sanzioni. Altre definizioni (transazione, rottamazioni precedenti, ecc.) possono essere opzioni valide: consigliamo di verificare subito la propria posizione perché questi istituti hanno scadenze precise.
  • D10: Cosa significa “esdebitazione” nel piano del consumatore?
    R: Nell’ambito della procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012), il piano del consumatore permette di rateizzare i debiti, comprese le imposte. Se il piano viene approvato dal giudice e correttamente eseguito, i debiti residui al termine del piano possono essere cancellati (esdebitazione). Per il contribuente vuol dire che, superata la crisi, il debito che non è stato possibile pagare in piani verrà “rimesso”. L’esdebitazione si ottiene di norma dopo almeno 3 anni di piano regolare, previa verifica della regolarità delle rate pagate.
  • D11: Che documenti allegare al ricorso?
    R: Oltre al ricorso scritto e alla copia dell’avviso, allega: la ricevuta della marca da bollo, la copia della notifica dell’avviso, eventuali deleghe/procurazioni del difensore, e soprattutto tutti i documenti di prova a tuo favore (dichiarazioni fiscali, fatture, bilanci, attestazioni ISEE per il saldo&stralcio, ecc.). Se invochi la prescrizione o decadenza, allega i documenti che ne dimostrano la decorrenza (es. dichiarazioni omesse, ricezione cartella datata, ecc.).
  • D12: Cosa succede se pago una parte del debito dopo aver impugnato l’avviso?
    R: Se versi parzialmente l’imposta (di solito almeno 1/3) per ottenere la sospensione, ciò non vuol dire rinunciare al ricorso. Il pagamento provvisorio blocca l’esecuzione ma il giudizio di merito prosegue. Se poi perdi la causa, dovrai pagare la quota residua entro i termini concessi. Al contrario, se il giudice annulla l’avviso o riduce l’importo, ti verrà rimborsata la somma versata in eccesso.
  • D13: E se l’avviso non motiva come dovrebbe?
    R: Se l’avviso di accertamento non riporta le ragioni concrete della rettifica (motivi di fatto e di diritto), può essere annullato per carenza di motivazione (art. 42 DPR 600/1973). In pratica, l’Amministrazione è obbligata a spiegare in modo chiaro come ha calcolato le imposte aggiuntive. L’assenza o genericità di queste spiegazioni è un vizio grave, che va evidenziato nel ricorso come motivo di annullamento.
  • D14: Cosa dice la Cassazione sulla notificazione dell’avviso?
    R: La Cassazione ha statuito che la notifica deve rispettare il principio dell’autosufficienza: ogni documento consegnato deve riportare la relata completa. Se, ad esempio, l’Agenzia ha inviato l’avviso insieme a un atto precedente (PVC) e la relata non è completa di entrambi, la notifica è nulla. In tal caso, il ricorrente deve trascrivere integralmente le relative notifica e dedurne l’invalidità . Inoltre, come detto, notificare l’avviso prima del tempo garantito da Statuto (senza urgenza) è illecito .
  • D15: Come calcolo l’interesse da versare?
    R: L’interesse legale si calcola sulla base di quanto indicato nell’avviso (indica la percentuale annua e la quota maturata fino alla data di notifica). Se l’avviso viene annullato, l’interesse non va pagato. Se invece lo contesti e perdi, dovrai pagare interessi e sanzioni, ma il giudice potrebbe ridurli (ad es. dimezzare le sanzioni ex art. 15, D.Lgs. 472/97). In ogni caso, in ricorso conviene chiedere esplicitamente la riduzione delle sanzioni al minimo e la rateazione degli interessi.
  • D16: Quando conviene pagare in tutto il dovuto piuttosto che ricorrere?
    R: Se l’accertamento è fondato e non vi sono vizi evidenti, può essere più conveniente aderire a un definizione agevolata pagando subito (soprattutto se hai fondi disponibili) piuttosto che affrontare tempi incerti di giudizio e interessi ulteriori. Tuttavia, nella maggior parte dei casi è opportuno fare almeno una valutazione del ricorso, perché è raro che un accertamento sia totalmente immune da obiezioni. Il nostro studio offre una prima consulenza immediata gratuita per orientarti sulla via più vantaggiosa.

Simulazioni pratiche

  • Esempio 1: piccolo contribuente IRPEF. Un privato scopre un errore nell’assegno di invalidità non dichiarato e riceve un avviso di accertamento che liquida €3.000 di IRPEF, €500 di sanzioni (€3.500 totali) per l’anno 2022. Per impugnare l’avviso propone ricorso alla CTP entro 60 giorni. Nel ricorso contesta l’errore formale: l’avviso non spiega chiaramente come sia stato calcolato l’ammontare, e manca la firma del responsabile. Chiede inoltre la sospensione dell’esecuzione, versando €1.200 (pari a 1/3 del dovuto) a titolo di pagamento provvisorio . La CTP concede la sospensione. Nel frattempo, il contribuente può chiedere la definizione agevolata (rotamazione), ma nel frattempo il giudice decide. Se il giudizio annulla le sanzioni per difetto di motivazione, il contribuente dovrà poi versare solo gli interessi legali sul dovuto residuo.
  • Esempio 2: azienda con piani di adeguamento. Una SRL riceve nel 2025 un avviso di accertamento IRES pari a €150.000 più sanzioni e interessi (totale €200.000) per l’anno 2021. Parallelamente scopre di avere diritto a un rimborso IVA di €50.000 non evaso. Il suo consulente propone un ricorso, ma considera anche il piano di ammortamento dei debiti e la definizione agevolata. Grazie alla rottamazione-quater (DL 124/2019), predispone l’istanza che le permette di versare solo il capitale (IP + IVA omessa) in 6 rate fino al 2024 e non le sanzioni (risparmiando circa €50.000). Intanto, con l’avv. Monardo esamina l’avviso: nota un profilo dubbio sul calcolo IRES. Inserisce nel ricorso una richiesta di sconto delle sanzioni al minimo e l’anticipazione degli interessi su 4 anni. Se la CTP accetta la difesa, l’azienda risparmia ulteriori costi e prosegue a rateizzare il debito.
  • Esempio 3: piano del consumatore e esdebitazione. Un professionista iscritto alle P.IVA ha debiti IRPEF e INPS complessivi di €60.000, ma solo €1.200 netti di reddito mensile. Gli viene notificato un avviso di accertamento da €20.000. Impugna l’avviso, ma constata che da solo non potrà pagare l’intero debito nei tempi. Decide quindi, con l’aiuto dell’Avv. Monardo, di attivare un piano del consumatore (Legge 3/2012). Il piano viene approvato in tribunale con rate mensili sostenibili che coprono interessi e parte del capitale. Al termine del piano (3 anni), i residui del debito verso l’erario verranno cancellati (esdebitazione), lasciando il professionista libero da quelle imposte. Nel frattempo l’esecuzione è stata sospesa in ragione della procedura.

Sentenze e norme di riferimento

  • Cass. Civ. (Sez. Trib.), ord. 20 luglio 2023, n. 21517 – conferma la nullità dell’avviso emesso prima del termine dilatorio di 60 giorni dal PVC (art. 12, Statuto) .
  • Cass. Civ. (Sez. Trib.), sent. 16 dicembre 2025, n. 32846 – ribadisce che la cartella di pagamento è atto sostanziale e le questioni di notifica vanno valutate dal giudice di merito .
  • Cass. Civ. (Sez. Trib.), sent. 2 maggio 2025, n. 11533 – stabilisce che i vizi di notifica dell’avviso di accertamento sono fatti di merito rimessi al giudice tributario .
  • Cass. Civ. (Sez. Trib.), sent. 10 gennaio 2025, n. 677 – chiarisce l’applicazione dell’art. 156 c.p.c. (sanatoria del vizio di notifica a raggiungimento dello scopo) nel contenzioso tributario.
  • Cass. Civ., sent. 30 settembre 2022, n. 27433 – afferma che la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri e ribadisce il principio di autosufficienza (è obbligatorio trascrivere in ricorso tutti gli atti di notifica) .
  • Corte di Cassazione, sent. 15 giugno 2023, n. 20010 – conferma che il contribuente può valorizzare in giudizio le proprie memorie difensive presentate nel contraddittorio interno come prova del rispetto del diritto di difesa.
  • Corte Costituzionale, 13 giugno 1993, n. 223 – sancisce il principio di ragionevole durata del processo, applicabile anche alle controversie tributarie. (Principio generale di tutela del contribuente)
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) – art. 6 (principio di legalità e di leale collaborazione) e art. 12 commi 6-7 (termini dilatori per emettere avvisi) .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – art. 42-43 (motivi e decadenza degli accertamenti in materia di imposte sui redditi).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 546 – art. 19 (atti impugnabili), art. 21 (termine 60 gg), art. 47 (sospensione del giudice tributario).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633 – art. 54 (equivalente di art. 42 per IVA).
  • Legge 3/2012 – art. 5 (piano del consumatore), art. 7 (esdebitazione).
  • D.Lgs. 14/2019, art. 5-bis – disciplina dell’accordo di ristrutturazione per crisi d’impresa.
  • D.Lgs. 118/2021 – attuazione delega crisi d’impresa, istituisce l’albo degli esperti negoziatori.
  • DL 124/2019 (conv. L. 157/2019) – definizione agevolata delle cartelle (rottamazione quater) e saldo e stralcio.
  • DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), art. 115 – definizione agevolata delle controversie tributarie in corso.
  • DL 73/2021 (conv. L. 106/2021) – proroga e ampliamento delle definizioni in materia tributaria.
  • DLgs. 219/2023 – revisione dello Statuto, introduzione art. 6‑bis.
  • DLgs. 156/2023 – abroga la mediazione tributaria (delega attuativa del DL 36/2023).
  • Circolare Agenzia Entrate n. 16/E del 2020 – istruzioni operative sulla definizione agevolata del 2020.
  • Circolare MEF n. 16/2021 – interpretazioni e chiarimenti sul contenzioso tributario e la riscossione.

Conclusione

In sintesi, l’avviso di accertamento è un atto complesso e rischioso per il contribuente, ma esistono numerosi strumenti difensivi sia in sede giudiziaria che stragiudiziale. Abbiamo visto l’importanza di agire tempestivamente: impugnare l’avviso nei termini previsti, chiedere la sospensione ed esplorare tutte le vie conciliative (autotutela, definizioni agevolate, accordi con l’Agenzia) può salvaguardare il patrimonio dal recupero forzoso . Le competenze specifiche dell’Avv. Monardo e del suo team – cassazionista, esperto tributario, esperto in crisi da sovraindebitamento – consentono di affrontare efficacemente ogni aspetto del problema, dalle irregolarità procedurali alle soluzioni di piano a lungo termine.

Non rimandare oltre: difenderti subito significa evitare conseguenze gravi (fallimento di piani di pagamento, procedimenti esecutivi). Con le giuste strategie, è possibile ridurre sanzioni, rateizzare i debiti o addirittura annullare gli atti illegittimi.

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