Introduzione
Gestire uno studio di grafica comporta dover far fronte a oneri fiscali, contributivi e finanziari complessi. Quando i debiti si accumulano (imposte non versate, contributi INPS arretrati, finanziamenti bancari scaduti), il professionista si trova esposto a rischi seri: notifica di cartelle esattoriali, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti di conti bancari e beni. Spesso questa spirale è dovuta a errori di procedura (ad esempio trascurare termini di impugnazione o non rilevare vizi formali negli atti) o a scelte finanziarie poco oculate.
In Italia la normativa è in continua evoluzione: negli ultimi anni si sono succeduti interventi legislativi di rilievo (nuove rottamazioni delle cartelle esattoriali, “pace fiscale”, riforma del diritto d’insolvenza, ecc.) e pronunce della Cassazione che cambiano gli scenari dell’esecuzione forzata. Un professionista aggiornato può sfruttare strumenti legali (ricorsi tributari, rateizzazioni, accordi transattivi, piani di composizione della crisi) per alleggerire o eliminare il debito, proteggere il proprio patrimonio e salvaguardare l’attività.
A questo scopo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista esperto in diritto bancario e tributario – coordina un team interdisciplinare di avvocati e commercialisti su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo è gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012 (iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. n.118/2021. Lo studio legale Monardo assiste grafici, imprenditori e professionisti con analisi mirate dei documenti ricevuti, redazione di ricorsi tributari o contributivi, sospensione degli atti esecutivi e negoziazioni dirette con banche e creditori. Dalla pianificazione di piani di rientro definitori alla predisposizione di soluzioni giudiziali (concordati, piani del consumatore), l’obiettivo è sempre ridurre o annullare i debiti insostenibili, salvare l’attività e impedire l’esproprio di beni strumentali.
Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: un’analisi tempestiva può fare la differenza tra salvare il tuo studio e il blocco totale dell’attività.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Ogni imprenditore deve conoscere le regole generali sulla responsabilità patrimoniale e la riscossione forzata:
- Responsabilità dei soci: In una società di persone (S.n.c., S.a.s.) i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali con tutto il proprio patrimonio personale. In una s.r.l. o s.p.a. la responsabilità dei soci è limitata al capitale versato, purché siano rispettati i requisiti di legge (versamento del capitale sociale, regolare gestione) . Tuttavia, la Cassazione ha ricordato che dopo la cancellazione della società i soci rispondono “intra vires” (fino alle somme ricevute in liquidazione), e che l’eventuale insolvenza può trasferirsi sul patrimonio personale se nell’operazione finale il socio ha percepito indebitamente risorse aziendali . In caso di fallimento o liquidazione coatta, l’art. 2495 c.c. dà ai creditori cinque anni per chiedere il proprio credito ai soci o liquidatori.
- Responsabilità per debiti fiscali e contributivi: Per tributi e contributi la legge estende la responsabilità anche ai soci, amministratori e liquidatori. Ad esempio, l’art. 36 del DPR 602/1973 dispone che i debiti tributari rimasti insoluti possono essere recuperati anche aggredendo il patrimonio dei soci o dei liquidatori, entro determinati limiti. Analogamente, l’INPS può chiedere contributi sociali direttamente agli amministratori e soci in caso di omissioni.
- Cartelle esattoriali e riscossione coattiva: Se il debitore non paga un debito certificato (ad esempio una cartella esattoriale per imposte non versate o contributi non versati), l’Agente della Riscossione (ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) iscrive il debito a ruolo e notifica la cartella di pagamento. Se la cartella non viene impugnata o pagata, l’agente può procedere a misure esecutive per recuperare l’importo: ad esempio il pignoramento presso terzi (sul conto corrente bancario o su crediti verso terzi) ai sensi dell’art. 72-bis del DPR 602/1973. Con la legge di conversione del Decreto Legislativo 83/2022 (c.d. “Decreto Cartabia”) e i successivi interventi normativi, l’art. 72-bis è stato riformato per agevolare l’azione esecutiva dell’Amministrazione, imponendo però regole stringenti. La Cassazione ha stabilito che il vincolo imposto dal pignoramento ex art. 72-bis si estende non solo al saldo disponibile alla data di notifica, ma anche a tutti i movimenti successivi nel conto nei 60 giorni successivi . In pratica, anche se al momento della notifica il conto è in rosso, qualsiasi accredito nel periodo di custodia di 60 giorni viene incassato dall’Agente della Riscossione fino a copertura del debito.
- Limiti alla pignorabilità delle prestazioni previdenziali: L’INPS ha più volte chiarito (circolari e messaggi) quali somme previdenziali possono essere pignorate. Ad esempio, le pensioni vitalizie sono soggette al limite del quinto: la Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 32914/2022) ha confermato che l’INPS non può superare il 20% della pensione per debiti da prestazioni assistenziali . La circolare INPS n.130/2025 ha poi fornito istruzioni dettagliate: le prestazioni assistenziali di tipo vitale (es. maternità, indennità di malattia, sussidi funerari) sono impignorabili, salvo il recupero di crediti verso l’INPS entro il limite di un quinto . Per le indennità sostitutive di reddito (NASpI, cassa integrazione, mobilità, ecc.), l’INPS conferma il pignoramento nella misura massima di un quinto . In pratica, l’istituto previdenziale rispetta il vincolo del quinto sia sulle pensioni che su simili trattamenti, come stabilito dalla giurisprudenza più recente .
- Legge sul sovraindebitamento (L.3/2012): Per i professionisti e imprenditori non fallibili (piccole imprese, ditte individuali, consumatori), esiste la possibilità di accedere a procedure di composizione della crisi extragiudiziali (Accordo di Composizione della Crisi) o giudiziali (Piano del Consumatore, liquidazione del patrimonio) come previsto dalla Legge 3/2012. L’art. 7 e seguenti di tale legge disciplinano l’Accordo di Composizione (riedizione dei debiti tramite piani di pagamento approvati dai creditori) e il Piano del Consumatore (omologazione giudiziale di un piano che prevede soddisfacimento parziale dei creditori). Al termine positivo di tali procedure è prevista l’esdebitazione dei debiti residui (art. 14 L.3/2012), ossia la cancellazione del debito residuo non pagato .
- Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.): Dal 2020 è entrato in vigore il Codice della Crisi d’Impresa, che introduce strumenti come la Composizione Negoziata (D.L. n.118/2021). Tale norma prevede la figura dell’“esperto indipendente” (come l’Avv. Monardo) che assiste l’imprenditore a negoziare un accordo con i creditori, sospendendo per alcuni mesi le azioni esecutive. In sintesi, sono ora previste procedure sia giudiziali che extragiudiziali (Accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato preventivo) per gli imprenditori in crisi. In ogni caso, la tempestività nella valutazione della situazione e l’attivazione delle procedure adeguate (ad es. concordato, piano attestato, piano del consumatore) possono bloccare pignoramenti e ipoteche.
Cosa fare dopo la notifica dell’atto
Quando si riceve un atto di riscossione (cartella di pagamento) o altro atto esecutivo (notifica di pignoramento, intimazione dell’INPS, decreto ingiuntivo bancario, ecc.), occorre procedere rapidamente e con metodo:
- Analisi immediata dell’atto ricevuto: Appena notificato un atto (cartella esattoriale, avviso di accertamento, precetto fiscale o contributivo, decreto ingiuntivo, intimazione di pignoramento) è fondamentale verificare subito il contenuto. Bisogna leggere la motivazione del credito richiesto (che imposte/contributi, periodo di riferimento, calcoli), controllare la data di notifica, la firma dell’agente notificatore e l’indicazione del termine utile per impugnare. Spesso ci possono essere errori formali (notifiche a persona non dovuta, firme mancanti o non conformi, date errate) che possono rendere nullo o annullabile l’atto stesso. Ad esempio, in tema di cartelle esattoriali la Cassazione ha precisato che l’onere di provare la regolare notifica spetta all’ente impositore; il contribuente può produrre prove (es. avviso non firmato) per dimostrare vizi nel procedimento .
- Verifica dei termini di impugnazione: Controllare entro quando è possibile presentare il ricorso. In generale, per le cartelle esattoriali il termine è di 60 giorni dalla notifica (Tribunale ordinario o Commissione Tributaria a seconda del contenuto). Analogamente, per l’avviso di accertamento tributario o contributivo (previo tentativo di definizione) il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale va fatto entro 60 giorni dalla notifica. Se si tratta di un decreto ingiuntivo emesso da una banca o finanziaria, l’opposizione si propone in 40 giorni dalla notifica (o termine eventualmente ridotto, art. 645 c.p.c.). Per le comunicazioni di debiti INPS o contributi, l’impugnazione (al Giudice del Lavoro o alla Commissione Tributaria, a seconda del caso) è anch’essa in 60 giorni. È fondamentale annotare subito queste scadenze: un ritardo nell’impugnazione spesso si traduce in inoppugnabilità dell’atto e conseguente esecutività automatica.
- Esercizio del diritto di difesa: Nei tempi utili, si deve decidere se impugnare l’atto e con quale strumento. Ad esempio, per una cartella esattoriale si può proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo l’annullamento per vizi di forma o di sostanza (nullità della notifica, errore nel calcolo, prescrizione del credito). Allo stesso modo, è possibile ricorrere avverso un avviso di accertamento (impugnandolo dinanzi alla Commissione Tributaria) se si ritiene che il Fisco abbia commesso errori di calcolo o di diritto. Se invece si è già in fase esecutiva, si può valutare l’opposizione esecutiva: ad esempio, l’opposizione alla vendita immobiliare o al pignoramento, da proporre al giudice dell’esecuzione (Tribunale). In caso di ingiunzione di pagamento da parte dell’INPS, è prevista l’opposizione al precetto INPS (Tribunale del Lavoro). Se l’atto è un fisco-accertamento già definitivo trasformato in cartella, può essere possibile far valere opposizioni in base al D.L. 193/2016 (rimedi equivalenti al reclamo) per bloccare l’esecuzione. Ogni situazione richiede una strategia specifica.
- Segnalazione di vizi e contestazioni: Spesso i debitori hanno diritto a far valere anomalie nel procedimento di riscossione. Ad esempio, l’atto potrebbe essere affetto da vizi formali tali da inficiare la sua validità (mancanza di firma, notifiche errate, mancato rispetto del contraddittorio, ecc.). Oppure il debito potrebbe essere prescritto (il termine per riscuotere le imposte è in genere 5 anni dall’ultimo atto di accertamento, art. 67 D.Lgs. 546/1992, DPR 602/73). Se il ricorso rileva un vizio, la Commissione Tributaria può annullare la cartella. In tal caso il debito non è più dovuto e le eventuali misure esecutive poste in essere vanno revocate. Un tipico errore è ignorare il termine di 60 giorni: se scade, il credito diventa definitivo e l’agente procedente può liberamente aggredire i beni del debitore.
- Esame delle possibilità di sospensione: Durante il periodo del ricorso, alcune azioni esecutive possono essere sospese. Ad esempio, ricorrendo alla Commissione Tributaria si ottiene in genere la sospensione automatica delle procedure fino al pronunciamento del giudice tributario. Se invece si attiva un accordo con i creditori (accordo di composizione, concordato, ecc.), la normativa consente di chiedere al giudice l’ammissione alla procedura con riserva di sospensione. Lo stesso D.L. 118/2021 prevede che, mediante il deposito dell’istanza di composizione negoziata, si blocchino per alcuni mesi i pignoramenti in corso. In ogni caso, è l’avvocato specializzato – come l’Avv. Monardo – a valutare il quadro procedurale e ad avviare le misure sospensive opportune (se vi sono i presupposti giuridici).
Difese e strategie legali
Una volta compresi i diritti e le scadenze, le possibili difese si articolano su più fronti:
- Impugnazione della cartella esattoriale: Se si ritiene che il debito fiscale o contributivo non sia dovuto, è fondamentale contestarlo formalmente. L’impugnazione in Commissione Tributaria richiede il rispetto del termine di 60 giorni. Le motivazioni possono essere molteplici: ad esempio, vizi formali nella notifica o nell’istruttoria, errori di calcolo, mancata applicazione di deduzioni o crediti di imposta. La Cassazione ha più volte affermato che l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare in giudizio l’esatto calcolo del debito; in caso di documentazione insufficiente, la cartella può essere annullata. Anche se si aderisce a una definizione agevolata (rottamazione), è possibile presentare opposizione a pronunce sbagliate fino al perfezionamento della definizione stessa.
- Opposizione al pignoramento (art. 72‑bis o 48 DPR 602/73): Se il creditore ha attivato un pignoramento presso terzi (ad esempio ha intimato alla banca di versare somme dal tuo conto) o un pignoramento immobiliare, puoi impugnare quel pignoramento davanti al giudice civile competente. Ad esempio, la Cassazione (sentenza n. 28513/2025) ha stabilito che il pignoramento immobiliare è inefficace se i documenti (pignoramento e precetto) non sono depositati in tribunale entro i termini di legge . Questo principio può annullare un pignoramento irregolare. Altri motivi di opposizione possono essere l’inesistenza del credito o la presenza di garanzie contrattuali illecite (contratti usurari o vessatori). In caso di pignoramento presso terzi, è possibile sollevare eccezioni anche di diritto bancario (es. anatocismo, clausole abusive) per far cadere o ridurre il debito.
- Opposizione al fermo o all’iscrizione ipotecaria: Se il Comune o l’Agenzia delle Entrate ha iscritto ipoteca sui beni immobili o ha disposto un fermo amministrativo sull’auto, si può chiedere l’annullamento nei 30 giorni successivi all’iscrizione (Tribunale ordinario). Il giudice valuterà la legittimità dell’iscrizione (ad esempio, se l’atto di precetto era valido).
- Opposizione al decreto ingiuntivo bancario: Se una banca ha ottenuto (o sta per ottenere) un decreto ingiuntivo per un finanziamento non pagato, il debitore può opporsi entro 40 giorni dalla notifica (art. 645 c.p.c.). In opposizione si possono denunciare vizi di forma del contratto (assenza di firma, omissione di condizioni obbligatorie), usura del tasso di interesse (art. 644 c.p.), anatocismo (conteggio degli interessi in modo improprio) o duplicazioni dei fatti. Se il contratto è nullo, il decreto ingiuntivo decade. È anche possibile chiedere al giudice una “revocazione” del prestito in caso di usura conclamata (Cassazione ha annullato molti contratti con tassi usurari ).
- Impugnazione della scadenza contributiva: Se l’INPS ha comminato sanzioni o interessi sui contributi non versati, si può impugnare davanti al Giudice del Lavoro. Anche in questo caso ci sono termini rigorosi. Spesso l’INPS fa errori nel conteggio degli importi; per esempio, può conteggiare sanzioni non dovute se il ritardo è dovuto a malintesi con l’INPS stesso. L’attività del legale consisterà nel ricondurre il debito al corretto ammontare e far riconoscere eventuali compensazioni di crediti contributivi attivi del titolare.
- Ricorsi per superamento limiti di legge: Occorre anche vigilare che gli agenti non superino i limiti legali. Ad esempio, in presenza di garanzie reali (fideiussioni, pegno, ipoteca) o dellegittimità nell’ingiunzione fiscale, è possibile chiedere l’esclusione di alcune somme dai pignoramenti. Una clausola bancaria nulla (per esempio una commissione nascosta) può ridurre o azzerare il credito. Spesso i tribunali tributari e civili riconoscono come deducibili gli interessi indebitamente sommati o riconoscono la prescrizione parziale del debito.
In ogni caso, tutte queste azioni richiedono il supporto di professionisti esperti: l’Avv. Monardo e il suo team analizzano l’atto notificato, predisporranno i ricorsi o le opposizioni più efficaci e identificheranno eventuali vizi da far valere. Nel frattempo, possono chiedere la sospensione cautelare di esecuzioni imminenti (ad es. pignoramenti già avviati).
Strumenti alternativi di risoluzione dei debiti
Oltre alle difese giudiziali, esistono misure straordinarie per la definizione agevolata dei debiti e il risanamento:
- Definizioni agevolate (rottamazioni): Negli ultimi anni si sono susseguiti programmi statali per sanare i debiti con il Fisco e con l’INPS. Ad esempio, la rottamazione-ter (D.L. 193/2016, art.3), la rottamazione-quater (Legge 145/2018, art.1 commi 184-193), e più recentemente la rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026, n.199/2025). Con la rottamazione si estinguono i debiti affidati all’agente della riscossione pagando solo la parte capitale e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi di mora. La rottamazione-quinquies, in particolare, riguarda i carichi affidati dal 1°/1/2000 al 31/12/2023 (imposte da dichiarazioni, IVA, imposte sostitutive, ecc.) e include anche i contributi INPS (esclusi gli eventuali accertamenti in corso) . Chi aderisce può saldare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in fino a 54 rate bimestrali (primi pagamenti scad. 31/7, 30/9, 30/11/2026, quindi semestralmente fino al 2035) . Tutte le sanzioni e gli interessi di mora sono stralciati; restano dovuti solo gli importi di capitale e le spese. Poiché la domanda di rottamazione-quinquies blocca ogni contenzioso pendente sui carichi definiti , vale la pena valutare sempre questa opzione di “sanatoria”.
- Saldo e stralcio: In parallelo alle rottamazioni, la legge ha previsto forme di definizione agevolata per contribuenti in difficoltà economica. Ad esempio, per i debiti inferiori a certe soglie e con redditi bassi si può chiedere il “saldo e stralcio” ai sensi del D.L. 119/2018 (convertito in L. 136/2018) e successivi decreti. Ciò consente di pagare solo una percentuale del debito (solitamente dal 10% al 35% del montante originario), con rateizzazioni anche in 10 anni. Lo scopo è dare una seconda chance a chi non è in grado di estinguere tutto il debito residuo. Va verificato caso per caso se il proprio profilo reddituale e patrimoniale rientri nei parametri previsti.
- Rateazione dei debiti contributivi: L’INPS consente di dilazionare il pagamento delle somme dovute per contributi. La rateizzazione in fase amministrativa può arrivare fino a 24 rate mensili . In casi particolari (calamità, crisi aziendale, ritardi nei pagamenti pubblici) il Ministero del Lavoro può autorizzare un’estensione fino a 36 rate . Ciò significa che un imprenditore può chiedere di ridurre la rata mensile per restituire in modo sostenibile i contributi non versati. È possibile presentare domanda di rateazione direttamente sul portale INPS finché non è stato emesso un avviso di addebito formale.
- Accordi di composizione della crisi (Legge 3/2012): Se i debiti complessivi superano la capacità di rimborso, si può ricorrere allo strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Con l’Accordo di Composizione (art. 7-11 L.3/2012) il debitore propone un piano ai creditori, che viene sottoposto all’OCC e approvato se raccolti i voti favorevoli. Nei negoziati possono essere coinvolti anche il Fisco e l’INPS. Se l’accordo ottiene omologazione, le pretese vengono ridotte e/o ripartite su più anni. Al termine dell’accordo il debitore ottiene l’esdebitazione per il residuo insoddisfatto. Il piano può prevedere anche l’utilizzo di beni del debitore (anche con riallocazione del suo patrimonio) in modo da garantire un pagamento almeno parziale.
- Piano del consumatore (Legge 3/2012, art.12): Si rivolge ai piccoli imprenditori e professionisti non fallibili. Consiste nella proposta, rivolta al tribunale, di ripagare i creditori con rate mensili non superiori alle proprie capacità economiche. Il piano deve prevedere almeno il pagamento dei crediti con privilegio o ipoteca (in genere Fisco/INPS), mentre i creditori chirografari (senza garanzia) possono essere soddisfatti solo parzialmente. Se il giudice omologa il piano, gli atti esecutivi pendenti vengono sospesi e il debitore in difficoltà ripaga gradualmente i suoi debiti ridotti. Con l’omologa viene ottenuta l’esdebitazione per la parte non pagata (resa definitiva dall’ordinanza del tribunale).
- Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (Legge Fallimentare): Un’impresa più strutturata (società di capitali, società di persone) può optare per il concordato fallimentare (art.160 e segg. L.F.). Si tratta di una procedura in cui si propone ai creditori un piano di ristrutturazione approvato dal tribunale. Esistono forme semplificate (concordato “minore”, art.186-bis L.F. per debiti fino a 300.000 euro, senza oggetto determinato) o concordato con continuità aziendale. Se il piano ottiene l’omologazione, il debitore paga solo la parte concordata; all’imprenditore viene spesso concesso di mantenere l’attività. Anche nel concordato è prevista l’esdebitazione dei debiti residui (ai sensi dell’art. 182-ter L.F.). Un altro strumento è l’accordo di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L.F.) fra imprenditore e creditori senza dichiarazione di fallimento.
In sintesi, gli strumenti alternativi – da un lato le definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) e dall’altro le procedure di composizione della crisi (accordi, piani, concordati) – offrono molteplici opzioni per gestire la situazione debitoria. Il debitore deve valutare quale percorso è più adeguato alle proprie capacità di rimborso e alla natura dei debiti (tributari, contributivi o bancari). In questa valutazione l’assistenza dell’Avv. Monardo è fondamentale: lo studio legale analizza il quadro globale, verifica i requisiti di accesso alle procedure e segue il cliente in ogni fase della trattativa giudiziale o stragiudiziale.
Errori comuni e consigli pratici
Per evitare di aggravare la crisi e massimizzare le possibilità di successo è bene seguire alcuni consigli operativi:
- Non ignorare le notifiche: Ricevere un sollecito o una cartella non va mai sottovalutato. Anche se non si può pagare subito, occorre agire. Ignorare un atto fa solo decadere i termini di impugnazione e conferma l’esecutività del debito. Meglio reagire in tempo richiedendo una sospensione o proponendo subito un’istanza di rateizzazione.
- Verificare sempre le scadenze: Segna immediatamente i termini di legge (60 giorni per ricorsi tributari, 40 giorni per opposizione a decreto ingiuntivo, ecc.). Se il termine scade, l’atto diventa definitivo. Per le cartelle esattoriali, ad esempio, si può impugnare solo entro 60 giorni dall’avviso di pagamento; dopo 60 giorni dall’ultimo sollecito non c’è più rimedio.
- Controllare ogni aspetto dell’atto: Esamina i dettagli degli atti. Diffida delle notifiche incomplete: ad esempio, la mancata consegna delle copie conformi di pignoramento rende l’esecuzione inefficace (Cass. 28513/2025 ). Accertati che il conteggio dei debiti sia corretto: gli errori nei calcoli o nelle imputazioni di pagamenti possono generare crediti contestabili.
- Non firmare transazioni affrettate: Se ti viene proposto di estinguere un debito a condizioni apparentemente vantaggiose, valuta con attenzione con un esperto. Talvolta i “sconti” proposti da sole definizioni agevolate potrebbero essere compensati da clausole vessatorie o da interessi usurari.
- Cura la contabilità e i documenti: Mantenere regolari le scritture contabili (fatture, registri IVA, versamenti contributivi) aiuta a evitare contestazioni da parte del Fisco e a difendersi meglio nel caso di accertamenti. Documenti precisi permettono di contestare calcoli errati dell’Agenzia o dell’INPS.
- Non ritardare le negoziazioni: Se i debiti sono ingenti, prendere subito contatto con banche o creditori può consentire di ottenere piani di rientro personalizzati o transazioni. Le banche, ad esempio, spesso concedono una “ristrutturazione del mutuo” o una dilazione in presenza di accordi di ristrutturazione condivisi.
Tabelle riepilogative
Strumenti di definizione agevolata e composizione del debito:
| Strumento | Debiti interessati | Vantaggi principali |
|---|---|---|
| Rottamazione-ter (2016) | Cartelle e ruoli dal 2000 al 2016 | Estinzione del debito pagando solo capitale e spese, senza sanzioni né interessi |
| Rottamazione-quater (2018) | Cartelle affidate fino a nov. 2019 | Stesse condizioni (no sanzioni/interessi) per i carichi dal 2000 al 2019 |
| Rottamazione-quinquies (2026) | Cartelle 2000-2023 e contributi INPS | Solo capitale e spese di notifica; pagamento in un’unica rata entro 31/7/2026 o fino a 54 rate (no sanzioni, no aggio) |
| Saldo e stralcio (2018/2021) | Debiti fiscali e contributivi <100k con basso reddito | Debito ridotto fino al 10-35% (a seconda del reddito) pagabile in rate (fino a 120 mesi) |
| Rateazione INPS (D.L. 472/1992) | Debiti contributivi amministrativi | Dilazione fino a 24 rate (36 rate con autorizzazione ministeriale in casi speciali) |
| Piano del consumatore (L.3/2012, art.12) | Debiti personali di lavoratori autonomi e piccoli imprenditori | Omologazione giudice: creditori privilegiati soddisfatti per intero, chirografari parzialmente (salvo concordare il ripiano); piano max 120 mesi (o meno) |
| Accordo di composizione (L.3/2012, art.7)** | Debiti di soggetti non fallibili (imprenditori individuali, professionisti) | Piano definito con i creditori attraverso l’OCC; può prevedere pagamenti rateali e cancellazione di parte del debito (esdebitazione finale) |
| Concordato preventivo (L.F., art.160) | Debiti di società di persone o capitali in crisi | Piano obbligatorio per i creditori: può prevedere pagamenti parziali o dilazioni di più anni con omologazione del tribunale e tutela da esecuzioni |
| Esdebitazione (L.3/2012, art.14) | Debiti residui dopo piano o accordo omologati | Cancellazione del debito residuo non adempiuto, estinguendo definitivamente le obbligazioni sopravvenute |
(N.B. Alcuni strumenti richiedono requisiti specifici; l’adesione a definizioni agevolate blocca eventuali contenziosi pendenti sui medesimi carichi .)
Domande e risposte frequenti (FAQ)
- D: Ho ricevuto una cartella esattoriale: cosa devo fare?
R: Devi innanzitutto verificare la data di notifica e segnare il termine di 60 giorni per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale. Entro quel termine puoi presentare ricorso per nullità della cartella (errori formali nella notifica) o per motivi di merito (ad esempio calcoli errati). Nel frattempo, puoi valutare l’adesione a una possibile definizione agevolata (rottamazione) che estingua il debito pagando solo il capitale. Se invece ritieni che l’intero debito non sia dovuto, è fondamentale contestarlo subito con apposito ricorso. In ogni caso, agire tempestivamente è fondamentale per evitare che la cartella diventi definitiva ed eseguibile. - D: Posso rateizzare i debiti INPS?
R: Sì, l’INPS offre la possibilità di rateizzare i debiti contributivi fino a un massimo di 24 rate . Puoi presentare domanda sul sito INPS finché i debiti sono ancora “in fase amministrativa” (ossia prima dell’emissione di un avviso di addebito). L’INPS valuterà la tua richiesta e, di norma, concederà l’accoglimento. In caso di circostanze particolari (crisi aziendale, calamità, ecc.) è possibile ottenere un’estensione fino a 36 rate . Ogni rata verrà calcolata in base all’entità del debito residuo. In questo modo puoi suddividere il pagamento dell’intero debito in comode rate mensili. - D: Cosa succede se decado da una rottamazione?
R: Se avevi aderito a una definizione agevolata (es. rottamazione), devi pagare le rate entro i termini concordati. Se salti il pagamento di una o più rate, si decade dal beneficio e l’agente di riscossione può riprendere le procedure esecutive dal punto in cui erano state sospese. In pratica, il debito torna ad avere effetti integrali (sanzioni, interessi, aggio del concessionario). È possibile anche ripristinare la rottamazione entro certi limiti di tempo pagando la rata arretrata, ma è un’operazione complessa. In ogni caso, è sempre meglio evitare di giungere a decadenza: se prevedi difficoltà nel rispettare le scadenze, contatta l’Avv. Monardo per valutare subito alternative (ad es. un accordo transattivo con l’INPS o con l’Agenzia delle Entrate). - D: In cosa consiste l’esdebitazione?
R: L’esdebitazione è la cancellazione del residuo debito dopo il completamento di un piano omologato (accordo con creditori, piano del consumatore, concordato). Ad esempio, se un piccolo imprenditore ha ottenuto l’omologazione di un piano del consumatore, alla fine del piano può chiedere l’esdebitazione del credito residuo. Ciò significa che i debiti non pagati (ad esempio verso banche o fornitori) vengono ufficialmente annullati, liberando l’imprenditore dall’onere di restituirli. L’esdebitazione è disciplinata dalla L.3/2012 (art.14) e di solito richiede che non vi siano violazioni gravi da parte del debitore (ad es. non aver tentato un accordo negoziale, o condotte fraudolente). - D: Con la Rottamazione-quinquies posso estinguere anche i contributi INPS?
R: Sì. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha previsto che la nuova rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali si applichi anche ai contributi previdenziali affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2023 . In pratica, puoi definire i debiti contributivi (non già oggetto di accertamento) come un qualunque debito fiscale, pagandoli senza sanzioni né interessi di mora, ma solo il capitale e le spese di notifica. Ciò rende molto conveniente l’adesione se hai debiti INPS pendenti insieme alle cartelle fiscali. - D: Che differenza c’è tra rottamazione e saldo e stralcio?
R: Entrambi sono forme di definizione agevolata, ma operano in modo diverso. Con la rottamazione (Ter, Quater, Quinquies) il contribuente estingue tutti i debiti rientranti nei periodi agevolati, pagando solo il capitale e le spese, senza sanzioni o interessi. Con il saldo e stralcio, invece, il debitore paga soltanto una parte del debito (spesso tra il 10% e il 35% dell’intero importo) in cambio dell’annullamento della parte restante. Di norma il saldo e stralcio è riservato a chi ha ISEE molto basso e debiti fino a certi limiti. La rottamazione è aperta a tutti i contribuenti che hanno cartelle impugnabili entro le date previste; il saldo e stralcio è più selettivo, rivolto a casi di gravi condizioni economiche. - D: Cos’è il piano del consumatore e quando conviene?
R: Il Piano del Consumatore (L.3/2012, art.12) è rivolto ai liberi professionisti e piccoli imprenditori che hanno debiti non garantiti da ipoteca (creditori chirografari). Consiste in una proposta di piano di rimborso al giudice: si propone di pagare i creditori con un piano pluriennale sulla base delle proprie possibilità (si deve dimostrare di avere un reddito che permette di far fronte alle rate). Al termine del piano omologato, il debitore ottiene l’esdebitazione del residuo. Si tratta di una soluzione utile se, ad esempio, hai diversi creditori e non disponi di beni su cui è stata iscritta ipoteca. Richiede di rivolgersi a un tribunale e di nominarvi un professionista (gestore della crisi), ma permette di far ripartire le trattative sotto la supervisione del giudice. - D: E se la mia società fallisce?
R: Se lo studio di grafica è una società e purtroppo scatta una procedura concorsuale (liquidazione fallimentare o concordato), le regole cambiano. Nel fallimento, il curatore raccoglie i crediti e li soddisfa in base alla liquidazione del patrimonio sociale; i soci non sono più responsabili per il debito sociale (restano estranei, eccetto gli eventuali prelievi indebiti). Se invece si apre un concordato preventivo omologato, il piano concordato diventa vincolante per tutti i creditori. In entrambi i casi, è fondamentale affidarsi immediatamente a un professionista. L’Avv. Monardo, ad esempio, può intervenire già nelle fasi iniziali per valutare la possibilità di un concordato in bianco o di un concordato con continuità, evitando di far dichiarare subito il fallimento e magari salvando l’azienda. - D: Cosa comporta una comunicazione di addebito dell’INPS?
R: L’INPS emette comunicazioni di debito (riscossioni) per contributi non versati. Se arriva questa comunicazione, si dispone di 60 giorni per impugnarla (di solito di fronte al Tribunale del Lavoro). Nel frattempo, l’INPS può pignorare le pensioni (rispettando il limite del quinto) o altri redditi da lavoro, e può iscrivere ipoteca sui beni immobili. Vale sempre la pena verificare se il calcolo dei contributi è corretto: spesso ci sono omessi versamenti o crediti contributivi che si possono compensare. Si può anche chiedere un piano di rateazione INPS , anticipando all’INPS la propria volontà di regolarizzare il debito. - D: Posso fermare un pignoramento bancario?
R: Se hai un pignoramento del conto corrente o di altra somma verso terzi, potrai discuterne in giudizio contestando gli atti esecutivi. Ad esempio, puoi sostenere che il pignoramento sia violato perché non sei stato debitamente notificato, o che non doveva esistere (il debito era prescritto o pagato). Inoltre, se il pignoramento si basa su un debito da finanziamento bancario, potresti sollevare eccezioni di diritto bancario (usura, anatocismo, ecc.) per dimostrare che il credito non è legittimo. La Corte di Cassazione ha deciso che quando manca una copia conforme del pignoramento, il pignoramento stesso è nullo . In ogni caso, un buon avvocato può chiedere la revoca dell’esecuzione se ravvisa irregolarità procedurali o di calcolo. - D: Quali documenti servono per una consulenza?
R: Per una prima valutazione occorre raccogliere tutti gli atti notificati (cartelle, avvisi di accertamento, intimazioni, pignoramenti) e la documentazione contabile base (dichiarazioni dei redditi, pagamenti effettuati, bilanci). Più informazioni fornisci, più precisa sarà l’analisi. Lo studio Monardo provvede a esaminare la documentazione e può anche consultare direttamente gli estratti conti e fascicolo INPS del cliente. - D: Se collaboro con un commercialista, serve comunque l’avvocato?
R: Sì. Il commercialista è fondamentale per la gestione contabile e fiscale quotidiana, ma le controversie legali richiedono l’intervento di un avvocato. L’Avv. Monardo si occupa di predisporre i ricorsi, le opposizioni e le negoziazioni legali, aspetti che esulano dalle competenze del commercialista. Il team multidisciplinare (commercialisti + avvocati) del nostro studio collabora per garantire un’assistenza completa.
Simulazioni pratiche e esempi numerici
Esempio 1 – Rottamazione cartelle: Mario, titolare di uno studio di grafica, ha maturato una cartella esattoriale da 15.000€ di IVA e imposte non versate relative al 2019. Mettendo insieme anche alcune cartelle di riparto precedenti per circa 5.000€, il totale del debito affidato all’agente della riscossione è di 20.000€. Con la nuova rottamazione-quinquies, Mario potrà sanare tutti questi debiti pagando solo 20.000€ (capitale) più circa 200€ di spese di notifica, evitando in tal modo circa 7.500€ di sanzioni e interessi (che sarebbero dovuti in assenza di definizione). Se sceglie la rateizzazione, potrebbe pagare, per esempio, 10 rate semestrali da 2.000€ (20.000€/10) a partire dal 31 luglio 2026 . In questo modo evita il pignoramento del conto e potrebbe dedicare più risorse alla ripresa dell’attività.
Esempio 2 – Rateazione contributi INPS: Anna, grafica freelance, deve all’INPS contributi per 12.000€ arretrati. Non avendo liquidità immediata, presenta istanza di rateazione online. L’INPS le concede 24 mesi, quindi Anna pagherà 500€ al mese per un anno, poi eventualmente potrà richiedere estensione se necessario. In questo modo, anziché subire subito pignoramenti o sanzioni, beneficia di un piano di rientro sostenibile .
Esempio 3 – Piano del consumatore: Luigi è un piccolo imprenditore individuale con debiti verso banca (30.000€), Fisco (10.000€) e fornitori (5.000€). Il suo reddito è modesto e non ha garanzie reali. Con l’aiuto di un gestore della crisi (come l’Avv. Monardo), propone un Piano del consumatore al Tribunale: da esso risultano possibili rate mensili di 800€. Il Tribunale omologa il piano, imponendo che l’IVA e i contributi INPS (crediti privilegiati) siano pagati regolarmente, mentre i creditori bancari e i fornitori (chirografari) accettano di ricevere solo l’80% del dovuto tramite rateizzazione. Alla scadenza del piano (ipotizzando 5 anni), Luigi potrà ottenere l’esdebitazione del 20% residuo (circa 7.000€), proseguendo l’attività senza più debiti insostenibili.
Esempio 4 – Opposizione a decreto ingiuntivo: Marco ha concesso un finanziamento di 10.000€ a un cliente con un contratto tutt’altro che chiaro. Il cliente è fallito e la banca creditrice ottiene un decreto ingiuntivo di 15.000€ (comprensivo di interessi). Affidandosi all’Avv. Monardo, Marco analizza il contratto e scopre che il tasso di interesse praticato supera quello soglia e l’applicazione degli interessi moratori è doppia (“anatocismo”). Su questa base e su un’errata documentazione della banca, il giudice revoca il decreto ingiuntivo per usura e nullità delle clausole. In tal modo, Marco evita di pagare interesse eccessivo e difende il proprio patrimonio.
Questi esempi mostrano come la strategia scelta influenzi notevolmente l’esito: il professionista in crisi deve valutare caso per caso quale via legale o definitoria sia più conveniente. L’Avv. Monardo e il suo staff analizzano la situazione patrimoniale e finanziaria completa del cliente per individuare la soluzione (rottamazione, rateazione, piano del consumatore, accordo di composizione, ecc.) più efficace.
Conclusione
In sintesi, uno studio di grafica con debiti deve muoversi con prontezza e competenza. Gli strumenti a disposizione sono numerosi, dal contenzioso tributario all’accordo di composizione della crisi, dalle definizioni agevolate alle procedure concorsuali. La differenza fra un fallimento della crisi e un rilancio dell’attività è spesso data dalla velocità di reazione e dalla scelta della strategia giusta. Grazie alla costante evoluzione normativa (come la rottamazione quinquies e il nuovo Codice della crisi) è possibile cogliere opportunità di risanamento che fino a pochi anni fa non c’erano.
Agire tempestivamente è quindi fondamentale. Con l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare, potrai ottenere una consulenza puntuale: dallo studio dell’atto notificato alla predisposizione del ricorso o del piano di rientro più adatto, fino all’eventuale sospensione delle misure esecutive. Il nostro studio è pronto a intervenire per bloccare ipoteche, pignoramenti su conti o stipendi, fermi amministrativi e altre azioni, trovando soluzioni legali concrete.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.
Fonti normative e giurisprudenziali aggiornate: Legge 3/2012 (composizione crisi da sovraindebitamento), D.Lgs. 14/2019 (codice crisi), D.L. 118/2021, DPR 602/1973 (riscossione tributi), Circolare INPS n.130/2025, Cassazione civile Sez.III, sent. n.28513/2025, Cass. SS.UU. n.32914/2022, Legge Bilancio 2026 (L.199/2025), ecc.