Introduzione: La condizione di sovraindebitamento di una famiglia – quando il debito accumulato supera la capacità di rimborso – può trasformarsi rapidamente in una crisi economica grave, con il rischio concreto di perdere la prima casa o altri beni immobili tramite pignoramento. In un contesto così delicato è fondamentale conoscere a fondo le soluzioni giuridiche disponibili, evitare errori comuni (come ignorare le cartelle esattoriali o firmare patti svantaggiosi) ed agire tempestivamente.
Questa guida (aggiornata al gennaio 2026) illustra normative e sentenze recenti sull’argomento e presenta in modo concreto i principali strumenti di difesa del debitore, con un taglio pratico volto alla risoluzione della crisi del sovraindebitamento. Vi presenteremo i meccanismi della composizione della crisi (accordi, piani, liquidazione), le misure fiscali (rottamazioni, definizioni agevolate), i tempi e modalità di impugnazione degli atti esecutivi, le possibili strategie di sospensione e ristrutturazione del debito.
Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team: A guidarvi in queste strategie difensive è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – avvocato cassazionista con specializzazione in diritto bancario e tributario, che coordina un staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto nell’albo del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (ai sensi del D.L. 118/2021). Grazie a questa esperienza, egli e il suo team possono aiutarvi concretamente:
- Analisi accurata dell’atto di pignoramento o della cartella esattoriale ricevuti.
- Predisposizione di ricorsi e opposizioni nei termini di legge (giudizio tributario e/o civile).
- Richiesta di sospensione urgente del procedimento esecutivo (giudiziale o fiscale).
- Trattative dirette con i creditori per rinegoziare il debito (piani di rientro, transazioni).
- Elaborazione di un Piano di composizione della crisi (ad esempio piano del consumatore o accordo con i creditori) o avvio di procedimento di liquidazione del patrimonio.
- Assistenza nell’eventuale piano di ristrutturazione del debito o in altri istituti concordatari alternativi.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
La legge fondamentale di riferimento è la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Entrata in vigore 29/02/2012), che ha introdotto in Italia le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per consumatori, piccoli imprenditori e professionisti non fallibili. Questa legge – integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.) – ha l’obiettivo di tutelare gli “onesti debitori” rendendo compatibile il loro risanamento con la tutela dei creditori. Il principio cardine è il favor debitoris: come sottolineato dalla dottrina, il sistema del sovraindebitamento deve favorire il risanamento del debitore senza ingiustamente penalizzarlo. L’ordinamento richiede che il debitore sia meritevole (ad es. non abbia commesso delitti fiscali gravi) ma non lo condanna; anzi, mira alla sua reintegrazione economica e sociale.
Le procedure previste dalla Legge 3/2012 si sono evolute con diverse modifiche: in particolare il “Decreto Correttivo Ter” (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 2025) ha ulteriormente semplificato l’accesso alle procedure di composizione per consumatori e famiglie indebitate. Le novità includono adempimenti facilitati per imprese sotto soglia, precisazioni sulla definizione di “consumatore”, estensione della procedura anche ai minori, maggiore rilievo all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), e un ampliamento della composizione negoziata delle crisi. In particolare, il nuovo correttivo conferma e rafforza l’impianto originario anti-usura della legge e l’approccio di supporto al debitore.
Tra le norme chiave segnaliamo:
– Art. 8, c.4 L. 3/2012: consente una moratoria fino a un anno (decorrente dalla omologa) per il pagamento dei crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca. La Corte di Cassazione ha stabilito che questo termine annuale va inteso come termine di avvio del pagamento rateale e non come termine finale di estinzione . In altre parole, entro un anno dall’omologa il debitore deve iniziare a pagare ai creditori muniti di garanzie reali, ma non necessariamente saldare subito l’intero debito; infatti il legislatore (con D.Lgs. 136/2024) ha recentemente allungato la moratoria a due anni per allinearsi alla nuova disciplina del concordato preventivo .
– Art. 41, c.2 TUB (D.Lgs. 385/1993): riconosce un privilegi o “privilegio processuale fondiario” al creditore bancario fondiario, che può proseguire l’esecuzione immobiliare anche dopo l’apertura della procedura concorsuale del debitore (fallimento o liquidazione). La Cassazione ha confermato che questo privilegio opera sia nel caso di liquidazione giudiziale che in quello di liquidazione controllata per sovraindebitamento. Ciò significa che, anche se si avvia una procedura di composizione della crisi, le banche possono continuare il pignoramento dell’immobile ipotecato. (Questa regola vale solo per crediti fondiari/bancari ipotecari: per le cartelle fiscali vale invece l’impignorabilità della prima casa, v. sotto).
– Art. 76 D.P.R. 602/1973 (come mod. da D.L. 69/2013): disciplina l’impignorabilità della prima casa dal fisco. In sintesi: l’unico immobile di proprietà del debitore, se non di lusso e adibito a sua abitazione principale con residenza anagrafica, non può essere oggetto di espropriazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (ad es. pignoramento immobiliare esattoriale) quando il debito complessivo per il quale si agisce non supera €120.000. La Cassazione, nell’ordinanza n. 32759 del 16 dicembre 2024, ha ribadito che l’impignorabilità vale per l’unico immobile con tali requisiti, confermando la tutela della prima casa nei confronti del Fisco . Rimane invece fermo il principio, previsto dal Testo Unico Bancario, che i creditori privati (banche/finanziarie) non sono vincolati da queste soglie: se la casa è gravata da mutuo o ipoteca, il creditore può proseguire pignoramenti indipendentemente dall’importo del debito (c.d. privilegio fondiario come sopra).
– Art. 7 e 12-bis L. 3/2012: disciplinano l’esdebitazione del debitore che abbia concluso positivamente una procedura di composizione della crisi. L’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) è concessa solo se il piano è omologato dal giudice e il debitore è considerato meritevole. La Cassazione, con ordinanza n. 30108/2025, ha chiarito che l’esdebitazione prevista per il consumatore incapiente (art. 283 CCII richiamato dall’art. 7 L.3/2012) non può essere richiesta in alternativa a una precedente procedura fallimentare: se in passato un soggetto ha chiuso un fallimento senza avvalersi dell’esdebitazione fallimentare, non può ottenerla ora come “incapiente” . In sostanza, i confini di tale beneficio sono stretti: l’esdebitazione favorisce chi è stato “onesto” ma senza beni, non chi ha già avuto un altro percorso concorsuale.
Figura: Casa ipotecata in vendita. Pignoramenti immobiliari e privilegi: la Cassazione ha stabilito che il credito bancario garantito da ipoteca (creditore fondiario) può sempre proseguire l’esecuzione immobiliare anche in presenza di una procedura di sovraindebitamento. Con la sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, la Prima Sezione Civile ha confermato che il privilegio processuale fondiario di cui all’art. 41, c.2 TUB è applicabile sia nella liquidazione giudiziale che in quella controllata. Ciò significa che, nonostante la composizione del debito, una banca può continuare a pignorare l’immobile ipotecato. Al contrario, la tutela dell’unica abitazione principale vale soltanto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, come chiarito dalla Cassazione (ordinanza n. 32759/2024) .
Procedura passo-passo
1. Notifica dell’atto esecutivo: La procedura inizia con la notifica di un atto esecutivo (ad es. decreto ingiuntivo seguito da precetto) o di una cartella esattoriale. Il debitore deve reagire subito: ad esempio, entro 60 giorni dalla notifica del precetto può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c.; entro 60 giorni dalla notifica di una cartella AdE può ricorrere alla commissione tributaria (art. 19-bis, L. 390/1991). Ignorare l’atto ne farà decorrere i termini a sfavore.
2. Controllo delle condizioni di “prima casa”: Subito dopo la notifica è importante verificare se l’immobile oggetto del pignoramento è l’unica casa di residenza. Se sì, e se il creditore è l’Agenzia delle Entrate, l’espropriazione potrebbe essere inapplicabile secondo art. 76 DPR 602/1973 (per debiti fino a €120.000) . In tal caso si può chiedere la cancellazione del pignoramento o l’estromissione dell’immobile, citando Cass. 19270/2014 e la recente Cass. 32759/2024 .
3. Termine per opposizione esecuzione: Nel processo civile, il debitore ha 20 giorni dalla notifica di un pignoramento immobiliare o di un atto di precetto (a volte 40 giorni) per proporre opposizione esecutiva dinanzi al giudice dell’esecuzione (art. 615 c.p.c.). In sede tributaria, per le cartelle è previsto un ricorso entro 60 giorni alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 19-bis L. 390/1991). È essenziale attivarsi entro questi termini per “bloccare” temporaneamente l’esecuzione.
4. Riunione di debiti familiari: Dal 2019, le procedure di sovraindebitamento ammettono la presentazione di “procedure familiari” (art. 66 CCII). Ciò significa che più membri della stessa famiglia possono accedere congiuntamente alla composizione della crisi, presentando un unico piano integrato se sono conviventi o hanno debiti comuni. Questo strumento (novità introdotta dal CCII) permette di considerare il bilancio complessivo della famiglia, evitando di far fallire separatamente ciascun membro.
5. Apertura della procedura e omologa: Se il debitore decide di rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) – tramite apposito gestore della crisi (come l’Avv. Monardo) – potrà proporre un piano di rientro con i creditori. Il giudice esaminerà il piano (o l’accordo di composizione) e, se ritenuto meritevole, lo omologherà, bloccando in genere le esecuzioni pendenti e dando il via agli adempimenti previsti. L’omologa produce un effetto di par condicio creditorum: i creditori inclusi nel piano non possono agire individualmente su beni diversi dai loro crediti garantiti (salvo il privilegio fondiario bancario). Dopo l’omologa, il debitore deve rispettare le nuove scadenze di pagamento stabilite.
Difese e strategie legali
Di fronte a un imminente pignoramento immobiliare, il debitore ha diverse armi difensive:
- Opposizione al processo esecutivo: se è già iniziata l’esecuzione civile, si può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per far valere vizi nella procedura (ad es. nullità dell’atto, difetto di notifica) o eccezioni sostanziali (ad es. prescrizione, inesistenza del credito). Se l’esecuzione è di natura tributaria (cartelle/avvisi di fermo), si possono impugnare gli atti fiscali in via giurisdizionale mediante ricorso (c.d. reclamo all’Agente della Riscossione prima, poi appello alla Commissione Tributaria).
- Richiesta di sospensione giudiziale: oltre all’opposizione, il debitore può chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione fino alla decisione finale (ad es. per gravi motivi nel reclamo tributario) o ai sensi dell’art. 708 c.p.c. nel rito civile, esponendo la propria situazione di crisi. Nei casi urgenti, si può sollecitare misure cautelari a tutela dell’immobile.
- Impugnazione dell’ipoteca: se è stata iscritta ipoteca giudiziale (o di pegno) sul bene, e questa risulta illegittima (p.e. perché il credito originario non era iscritto regolarmente), è possibile proporre ricorso per l’annullamento dell’ipoteca nel termine di legge. Ciò evita futuri pignoramenti.
- Accordi stragiudiziali con i creditori: spesso è possibile accordarsi direttamente con la banca o con Equitalia (ora Agenzia Entrate-Riscossione) per rinegoziare il piano di rientro. Anche la leva di un piano di composizione della crisi (PCC) tende a far sentire i creditori più disponibili a trattare.
- Valutazione di soluzioni alternative: (vedi capitolo successivo) a volte la strategia migliore è utilizzare strumenti esterni all’esecuzione (rottamazioni, definizioni agevolate, o il Piano del consumatore) per risolvere la massa debitoria complessiva.
- Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione: Sono le forme tipiche di composizione della crisi per debitori privati. Consentono di proporre al giudice un piano che può prevedere rateizzazioni, riduzioni (falcidia) dei crediti chirografari, e/o la vendita di beni. Se omologati, impediscono l’avvio di nuove esecuzioni e, a piani conclusi, possono portare all’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui, nei casi ammessi) .
In ogni caso, anche prima di avviare procedure ufficiali, è importante non sottovalutare la possibilità di sospendere le procedure esecutive attraverso il Tribunale, e chiedere ad un professionista di esaminare l’atto per individuare vizi procedurali o sostanziali da far valere tempestivamente. L’assistenza di un gestore della crisi iscritto al Ministero (come l’Avv. Monardo) è fondamentale per orientare la strategia difensiva su misura.
Strumenti alternativi e convenzioni fiscali
Oltre alle procedure concorsuali, il legislatore offre alcuni strumenti ad hoc per ridurre l’onere fiscale e contributivo:
- Rottamazione cartelle (“Definizione agevolata”): le leggi di bilancio recenti hanno previsto varie forme di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cd. rottamazioni). Ad esempio la rottamazione-ter (D.L. 119/2018) consente di pagare solo debiti scaduti fino al 2017 senza interessi e sanzioni, rateizzando l’importo. Nel 2023/2024 sono stati introdotti ulteriori bonus e rifinanziamenti (ad es. la “rottamazione-quater” per debiti fino al 2015, o lo stralcio per ISEE bassi) per aiutare i contribuenti in difficoltà. È importante verificare periodicamente la possibilità di aderire a tali misure con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione, magari con l’aiuto di un professionista che calcoli costi/benefici.
- Saldo e stralcio: per i contribuenti con redditi bassi sono previste ulteriori agevolazioni (saldo e stralcio fiscale). Ad esempio, per ISEE entro determinate soglie, è possibile definire i debiti fino al 2015 pagando solo una parte (ad es. 33% o 16% del dovuto, a seconda della fascia di reddito). Queste misure possono azzerare o ridurre sensibilmente le pendenze fiscali, evitando così il pignoramento.
- Accordi di ristrutturazione e concordati: se il debitore svolge attività imprenditoriale, esistono strumenti come l’accordo di ristrutturazione dei debiti o il concordato preventivo (anche in forma “concordato minore” per PMI). Tali procedure, a differenza del piano del consumatore, richiedono maggioranze di creditori ma permettono estendere la moratoria dei pagamenti (anche fino a 2 anni per crediti privilegiati secondo la recente Cassazione 9549/2025 ) ed ottenere il c.d. cram-down fiscale (falcidia forzata dei debiti chirografari). Di recente la Cassazione ha precisato che i creditori garantiti (ipoteca/pegno/privilegio) in un piano del consumatore possono beneficiare di una moratoria di due anni (grazie al rinvio all’art. 150 CCII introdotto da D.Lgs. 136/2024) .
- Esdebitazione: Al termine di una procedura di liquidazione (se prevista) o di accordo omologato, il debitore “meritevole” può chiedere l’esdebitazione (art. 14 L. 3/2012) per essere liberato dai debiti residui non pagati. Attenzione: la Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione non è automatica – vanno valutati onestà soggettiva e risorse date – e non si applica se il debitore ha già chiuso una precedente procedura fallimentare senza aver ottenuto l’esdebitazione allora .
Figura: Calcolatrice e documenti contabili. L’utilizzo degli strumenti fiscali alternativi richiede un’analisi attenta del proprio debito complessivo. Ad esempio, un Piano del consumatore omologato può prevedere una rateizzazione lunga dei debiti privilegiati (oggi fino a due anni dall’omologa) e un eventuale rimborso parziale dei creditori garantiti nei limiti del valore dell’immobile gravato (rimane debito residuo chirografo) . Allo stesso modo, aderire a una definizione agevolata delle cartelle (rottamazione) può liberare interamente il contribuente dall’esproprio fiscale (cancel la “cartella”), ma richiede di saldare quanto dovuto definito. In generale, ogni opzione – concordato, piano del consumatore, rottamazione – deve essere valutata con simulazioni personalizzate per scegliere la soluzione più vantaggiosa e praticabile.
Errori comuni e consigli pratici
- Attendere la scadenza dell’atto: Errore gravissimo è ignorare i termini di opposizione. Anche se si è in sovraindebitamento, è bene far valere tutti i diritti di difesa (opposizione esecuzione o ricorso tributario) nei termini per ottenere almeno la sospensione immediata.
- Non verificare le condizioni di legge: Molte famiglie non controllano se l’immobile pignorato è la prima casa. Se lo è, e il debito è con il Fisco (non superiore a €120.000), si può chiedere subito che l’esecuzione sia dichiarata improcedibile . Il Tribunale spesso ordina la cancellazione del pignoramento in questi casi.
- Pensare che l’esdebitazione sia automatica: Come evidenziato dalla Cassazione (ordinanza 30108/2025 ), alcuni debitori erroneamente credono di poter sempre cancellare i debiti residui con l’esdebitazione. In realtà, se si è già conclusa una procedura concorsuale fallimentare senza esdebitare, non si ha diritto all’esdebitazione “dell’incapiente”. Occorre pianificare bene e non disperdere l’opportunità alla prima occasione.
- Firmare qualsiasi patto: Se un creditore propone un “accordo” in via extragiudiziale senza assistenza, potrebbe nascondere clausole sfavorevoli. Meglio sempre farsi assistere per valutare legalità e convenienza.
- Non includere tutti i debiti: Nel piano di composizione occorre dichiarare tutti i debiti esistenti (dichiarazione veritiera), altrimenti si rischia la revoca dell’omologa e l’impossibilità di esdebitare. Non serve includere i debiti da usura o estorsione (che vanno taciuti ex L. 108/1996), ma ogni altro debito va reso trasparente.
Tabelle riepilogative
| Norma/Fonte | Ambito | Contenuto chiave |
|---|---|---|
| Art. 76 DPR 602/1973 | Impignorabilità prima casa | La prima casa (non di lusso) del debitore è in genere impignorabile dal Fisco se unica e abitazione principale . |
| Art. 41, c.2 TUB | Privilegio fondiario bancario | Il creditore fondiario può proseguire il pignoramento immobiliare anche in procedure concorsuali (liquidazione), come stabilito da Cass. 22914/2024. |
| Art. 8, c.4 L. 3/2012 | Piano del consumatore | Prevede moratoria fino a 1 anno dall’omologa sui crediti privilegiati; i termini sono “iniziali” (pagamento post-omologa) . |
| Art. 7-14 L. 3/2012 | Esdebitazione | Disciplina la cancellazione dei debiti residui a fine piano; l’ordinanza Cass. 30108/2025 chiarisce che non si esdebitano debiti di fallimento precedente . |
| D.Lgs. 136/2024 | CCII (Decreto Correttivo Ter) | Potenzia la composizione negoziata, definisce meglio “famiglia” e “consumatore”, estende moratoria a 2 anni per i crediti privilegiati (piano consumatore). |
Domande e risposte (FAQ)
- Cos’è il sovraindebitamento? È la condizione in cui una persona o famiglia non è più in grado di pagare i propri debiti (fiscali, bancari, finanziari, obbligazioni contrattuali) con le proprie risorse. Non corrisponde allo stato di insolvenza tecnico-fallimentare: spesso colpisce famiglie e piccoli imprenditori che non hanno liquidità ma non sono formalmente falliti.
- Chi può accedere alle procedure di composizione? Possono accedere i consumatori, i piccoli imprenditori e le famiglie (anche con più membri) che non risultano in stato di fallimento o concordato. La definizione di “consumatore” comprende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale. Dal 2023 anche i minori e le imprese “sotto soglia” (fatturato contenuto) possono accedere a procedure similari.
- Come faccio a presentare la domanda? Ci si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), dove un gestore della crisi (professionista iscritto) aiuta a predisporre la documentazione (domanda, piano, elenco creditori) e la trasmette al Tribunale. Non è un procedimento tributario, ma richiede la dichiarazione di tutti i debiti e un piano di rientro realistico.
- Cosa succede dopo la presentazione della domanda? Il Tribunale convoca l’OCC e eventualmente i creditori per verificare la completezza della domanda. Se tutto è in regola, si apre la procedura scelta dal debitore (accordo, piano, liquidazione). Nel frattempo, tutte le azioni esecutive individuali sono sospese (stop alle aste, pignoramenti, fermi fiscali) – salvo eccezioni come il privilegio fondiario bancario.
- Il pignoramento immobiliare si ferma con l’avvio della procedura? In generale sì: la norma (art. 15 L.3/2012) vieta l’esecuzione individuale sui beni essenziali dopo l’apertura della procedura. Tuttavia, come detto, questo non blocca i pignoramenti bancari ipotecari (cassazione 22914/2024). Per i creditori fiscali, l’avvio del piano interrompe l’espropriazione (anche se già trascritta) se riguarda l’unico immobile adibito ad abitazione principale (impropedeutico all’esecuzione ).
- La mia casa è prima casa: il pignoramento può continuare? Se la casa è prima casa (unica, non di lusso, con residenza), l’Agenzia delle Entrate non può proseguire il pignoramento esattoriale . La Cassazione 32759/2024 conferma che se l’atto è stato trascritto e notificato prima del 21/08/2013 e poi è iniziato un giudizio, l’espropriazione si blocca ed il pignoramento va cancellato . In altre parole, il Fisco non può espropriare la prima casa secondo le regole attuali. Attenzione: questa tutela non vale se il creditore è la banca (privato), per la quale scatta sempre il privilegio fondiario.
- È vero che finché sono in procedure di sovraindebitamento non devo pagare? Non esattamente. L’avvio della procedura sospende le esecuzioni, ma non annulla i debiti. Nel piano approvato si dovranno comunque rateizzare o liquidare i debiti secondo quanto stabilito. Durante la procedura il debitore deve rispettare gli obblighi (ad es. versamento delle rate concordate). In ogni caso, utilizzare la procedura evita situazioni estreme come l’asta della casa, permettendo di ripianare gradualmente i debiti.
- Posso cadere in bancarotta fraudolenta presentando questi piani? No. L’istituto è pensato per proteggere il debitore onesto. A condizione che la domanda sia veritiera (non omettere usura, estorsione) e il debitore non abbia precedenti penali significativi, non c’è alcuna “bancarotta” nel proporre un piano del consumatore o simili. Anzi, la procedura concorsuale legittima la rinegoziazione dei debiti.
- Cosa succede dopo l’omologa del piano? Dal giorno successivo all’omologa, il debitore deve iniziare a pagare secondo il piano concordato (ad es. rate mensili). I creditori devono astenersi dall’agire diversamente dai termini del piano. Se il debitore ha adempiuto alle obbligazioni del piano, ottiene l’esdebitazione: i debiti residui vengono cancellati (a condizione di meritevolezza) .
- Cosa comporta l’esdebitazione? In parole semplici, significa che i creditori non garantiti (chirografari) non potranno più aggredire il patrimonio del debitore per i debiti residui. Rimane la responsabilità personale ma non patrimoniale. Sono esclusi dall’esdebitazione i debiti erariali con importi richiesti prima di eventuali sequestri o fallimenti (a meno che non siano inclusi nel piano) e i debiti di natura penale.
- Quanto costa presentare questi piani? È previsto il pagamento di un contributo spese al Tribunale e, se la procedura è gestita da un professionista o OCC, anche un compenso al gestore della crisi (diviso tra eventuali proponenti – nelle procedure familiari – proporzionalmente ai debiti). Spesso le pubbliche amministrazioni pagano (tramite bando) un premio al gestore sulla base delle risorse eventualmente liberate. È quindi un costo limitato rispetto al beneficio di un piano di rientro.
- Cosa devo includere nella domanda? Vanno elencati tutti i debiti (bancari, fiscali, contrattuali) che non sono illeciti (ad es. usura va taciuta). Si allegano documenti (cartelle, posizioni debitorie, proposte di accordo). Il piano deve essere realistico e “meritevole”. Meglio farsi seguire per redigere un piano equilibrato che i creditori possano approvare.
- I debiti fiscali possono partecipare al piano? Sì, anche i debiti tributari possono essere inclusi nel piano. In questo caso l’Agenzia delle Entrate–Riscossione viene considerata un creditore e può votare (con voto unico sull’insieme delle cartelle). Non è necessario però il suo consenso per omologa (diverso dal concordato fiscale). All’esito favorevole, l’AdE-R può dilazionare il pagamento delle sue cartelle secondo quanto stabilito nel piano (rate, sconti e stralci già applicabili possono essere concordati).
- Cos’è il Piano del Consumatore? È una procedura semplificata prevista dagli artt. 12 e ss. L. 3/2012, riservata al consumatore (persona fisica) con debiti non correlati ad attività d’impresa. Consiste in un piano di rateizzazione dei debiti che non prevede necessariamente una riduzione del capitale; in cambio, il debitore cede eventuali eccedenze di reddito futuro. Va proposto all’OCC e, se omologato, blocca i creditori inclusi. La Cassazione (ordinanza n. 9549/2025) ha precisato i termini per il pagamento dei crediti garantiti in tali piani .
- Esempio numerico (simulazione): Supponiamo una famiglia con mutuo casa di €150.000 (banca), altre rate di prestiti auto/credito €15.000, più cartelle fiscali per €30.000. Reddito netto familiare €1.500/mese. Con l’avvio del piano di composizione (o del consumatore), potrebbe proporre di pagare il mutuo in 10 anni (rate €1.500/mese, coincidenti con l’esistente Rata mutuo se si allunga la durata), riducendo ad es. del 30% i debiti accessori (saldi e sanzioni) e rateizzando le cartelle in 5 anni (per €500/mese + interessi agevolati). Il piano proposto garantisce almeno il pagamento degli interessi e una parte del capitale. Se omologato, per i creditori garantiti il rimborso minimo serve a evitare che escano per vie giudiziali (come Cass. 22914/2024 spiega). Allo stesso modo, usando la rottamazione-ter, la famiglia potrebbe definire subito €30.000 di cartelle pagando solo €18.000 complessivi, lasciando più margine per il mutuo. Ogni caso va però calcolato a fondo dal professionista.
- Quali termini devo rispettare? In sintesi: per pignoramenti civili, 20 giorni (40 in certi casi) per opposizione; per cartelle fiscali, 60 giorni per ricorso tributario. Se si presenta domanda di composizione della crisi, la domanda può essere depositata in qualsiasi momento prima della sentenza finale di fallimento (e comunque il Tribunale sospende le esecuzioni). Per i piani del consumatore serve un periodo minimo di procedura di 3 mesi tra deposito e omologa. Ogni scadenza è cruciale e va annotata subito.
- Chi può proporre “procedura familiare”? Se sono conviventi (con condizioni legate o debiti comuni), più persone della stessa famiglia possono aderire insieme, presentando un unico piano familiare. Ad esempio, marito, moglie e suoceri con debiti sulla stessa casa possono fare un’unica procedura, pagando insieme i debiti comuni. Questo rende più flessibile il rimborso in base alle risorse globali del nucleo.
- Come fermare velocemente l’esecuzione in corso? Se il pignoramento è già notificato, il professionista può depositare un’istanza cautelare al giudice dell’esecuzione (anche la notte, via PEC) per ottenere la sospensione fino alla decisione sul merito dell’opposizione. In ambito tributario, si può chiedere la sospensione del pignoramento presentando un’istanza all’AdE-R (art. 54-bis D.L. 124/2019): l’Agenzia deve sospendere le esecuzioni nelle more della definizione delle opposizioni o della domanda di composizione.
- Cosa succede in caso di fallimento personale? Per chi non può più essere considerato “consumatore” (es. ex imprenditore), resta il fallimento o il concordato preventivo ordinario. In questi casi è più complesso perché non c’è il favor per i non fallibili. Spesso conviene trasformare il debito in accordi transattivi o bancari se possibile, o tentare comunque un piccolo accordo tra creditori fuori da corte (es. concordato non fallimentare ex art. 185-bis L.F. per privati).
- Cosa fare se il debitore vive all’estero? È prevista la possibilità di presentare domanda anche per chi si è trasferito all’estero o ha redditi esteri, purché i crediti e debiti siano in Italia. Occorre nominare un domiciliatario legale in Italia. Il tribunale competente resta quello del luogo dell’ultima residenza in Italia o, in mancanza, del luogo in cui si trova il patrimonio immobiliare.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per rendere concreti i concetti, ecco alcuni esempi pratici (semplificati):
- Esempio 1 – Piano del consumatore familiare: Una coppia con due figli ha debiti complessivi di €80.000 tra mutuo prima casa (€60.000), prestiti personali (€15.000) e cartelle fiscali (€5.000). Il reddito netto mensile familiare è €1.800. Si assume che la casa sia prima casa di valore €100.000 (valore ipotecabile €60.000). Con l’aiuto del consulente, si potrebbe proporre un piano pluriannuale: ad esempio ridurre del 30% gli interessi passivi già maturati, rateizzare il mutuo residuo in 15 anni (circa €400/mese) e saldare le cartelle in 5 anni (€100/mese). I rimanenti €1.300 mensili (dopo mutuo e cartelle) possono servire a rateizzare i prestiti personali in 10 anni (intorno a €150/mese). In totale la famiglia impegna circa €650/mese nei piani di rientro, restando con un margine di spesa quotidiana. Se omologato, il mutuo bancario prosegue ma a termini modificati, e le cartelle vengono bloccate. Alla fine del piano la famiglia avrebbe estinto il prestito e il mutuo (20 anni totali) e pagato le cartelle (risparmiando sanzioni).
- Esempio 2 – Rottamazione cartelle: Un debitore singolo con ISEE basso ha cartelle per €30.000 iscritte fino al 2016. A fine 2023, con saldo e stralcio, può definirle pagando solo €9.000 complessivi (30%) in 5 anni (€150/mese)
. Grazie a questo stralcio fiscale, elimina il debito Fisco e può dedicare il resto del reddito a pagare un piccolo prestito auto (€200/mese per 5 anni). In pratica, risparmia i rimanenti €21.000 di debiti fiscali e ferma l’azione di riscossione. - Esempio 3 – Accordo con banca: Immaginiamo un professionista con un mutuo non prima casa di €100.000, oggi di valore immobiliare €80.000 e altre passività di €20.000. L’immobile non può essere protetto come prima casa (seconda casa o locale), quindi il privilegio bancario consente la prosecuzione del pignoramento. In una procedura di composizione, l’Avv. Monardo potrebbe negoziare un accordo transattivo: la banca accetta di ridurre il debito a €70.000 (sconto su interessi futuri) e allungare la rata a €350/mese (10 anni). Questo piano viene inserito nel documento di composizione. Con l’approvazione del giudice e l’omologa del piano, la banca non potrà più pignorare l’immobile finché il debitore rispetta i pagamenti concordati.
Conclusione
In situazioni di sovraindebitamento familiare, affrontare un pignoramento immobiliare senza assistenza può portare a conseguenze gravi e irreversibili, come la perdita della casa. Le procedure di composizione della crisi (Piano del Consumatore, accordo di composizione, liquidazione del patrimonio) rappresentano potenti strumenti di difesa, integrati da misure fiscali straordinarie (rottamazioni, stralci). Le Sentenze più recenti chiariscono i limiti e i poteri dei creditori: ad esempio la Cassazione ha riconfermato che il privilegio fondiario bancario permette alle banche di proseguire il pignoramento anche durante la procedura, mentre ha salvaguardato l’impignorabilità della prima casa da parte del Fisco .
È fondamentale agire rapidamente e con strategia: prima di tutto bloccando l’esecuzione pendente con opposizioni o sospensioni, poi avviando la procedura di sovraindebitamento più adatta al caso concreto (piano, accordo, ecc.). Procrastinare, ignorare le lettere o firmare compromessi frettolosi sono errori da evitare assolutamente. Ogni giorno conta quando è a rischio il vostro patrimonio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo (cassazionista) e il suo team di professionisti del diritto bancario e tributario sono a vostra disposizione per intervenire immediatamente: possono analizzare l’atto notificato, proporre ricorsi o istanze, negoziare con banche e Agenzia delle Entrate, predisporre piani di rientro credibile e presentarli in Tribunale. Grazie alla sua iscrizione come Gestore della Crisi e alla propria esperienza negli OCC, l’Avv. Monardo può guidarvi verso la soluzione più efficace e bloccare azioni esecutive – pignoramenti, ipoteche, fermi o cartelle – prima che sia troppo tardi.
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Principali fonti e giurisprudenza citate: Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 22914/2024 (19 agosto 2024); Cassazione Civile, ord. n. 32759/2024 (16 dicembre 2024) ; Cassazione Civile, sent. n. 9549/2025 (11 aprile 2025) ; Cassazione Civile, ord. n. 30108/2025 (14 novembre 2025) ; Legge 27/1/2012, n.3 (artt. 5-14), D.Lgs. 14/2019 e succ.; D.Lgs. 136/2024; D.P.R. 602/1973 (art. 76); D.Lgs. 385/1993 (TUB, art. 41).