Rottamazione-quinquies 2026: Cosa Accade Alle Procedure Esecutive In Corso?

Introduzione

La Rottamazione-Quinquies delle cartelle esattoriali – introdotta con la Legge di Bilancio 2026 – rappresenta un’opportunità cruciale per i debitori che affrontano pignoramenti, ipoteche o altre procedure esecutive in corso. Questo strumento consente di definire il debito a condizioni agevolate, evitando sanzioni e interessi di mora, e può bloccare sul nascere azioni esecutive che rischiano di compromettere patrimoni familiari e attività d’impresa . L’argomento è di estrema importanza perché chi non interviene tempestivamente rischia di subire la vendita forzata dei propri beni o il prosieguo di pignoramenti evitabili con gli strumenti giusti. Occorre agire in fretta: le scadenze della rottamazione-quinquies sono imminenti e ogni errore o ritardo può costare caro in termini di perdita di opportunità o aggravio di costi.

Quali soluzioni legali esistono per chi ha un’esecuzione in corso? In questo articolo esamineremo passo-passo cosa accade dopo la notifica di un atto esecutivo e come la presentazione di una domanda di definizione agevolata incida sul procedimento. Anticipiamo subito che l’adesione alla Rottamazione-Quinquies sospende automaticamente pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche in essere, proteggendo il debitore almeno fino al pagamento della prima rata . Inoltre, vedremo quali altre strategie il contribuente può adottare: dai ricorsi tributari per vizi dell’atto, alle istanze di sospensione giudiziale, fino agli strumenti alternativi come la rateizzazione ordinaria, i piani da sovraindebitamento (ex L.3/2012) e le procedure di Composizione della crisi d’impresa introdotte dal nuovo Codice (D.Lgs. 14/2019). L’obiettivo è fornire un quadro completo e aggiornato (gennaio 2026) delle difese disponibili per bloccare sul nascere aste immobiliari, pignoramenti su stipendi o conti correnti e altre azioni dell’Agente della Riscossione.

Avv. Giuseppe Angelo Monardo – Cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario>. L’Avv. Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operano a livello nazionale e vantano competenze specialistiche in materia di contenzioso tributario, riscossione esattoriale e crisi da sovraindebitamento. L’Avvocato è iscritto all’Albo Speciale dei patrocinanti in Cassazione ed è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) inserito negli elenchi del Ministero della Giustizia. Inoltre, ricopre il ruolo di professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa pluralità di qualifiche, l’Avv. Monardo può offrire al lettore un’assistenza integrata: dall’analisi tecnica degli atti ricevuti, alla predisposizione di ricorsi tributari o opposizioni esecutive, fino alla richiesta di sospensione immediata delle procedure in essere e alla negoziazione di piani di rientro sostenibili. Il suo team è in grado di valutare ogni situazione per individuare soluzioni giudiziali e stragiudiziali su misura – dalla definizione agevolata dei debiti tributari alla rimodulazione dei piani di pagamento, fino all’attivazione di procedure concorsuali minori (come i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione) che portino anche alla completa esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) quando possibile.

In concreto, l’Avv. Monardo può aiutarti a bloccare sul nascere nuovi pignoramenti, sospendere immediatamente le esecuzioni pendenti e mettere in sicurezza i tuoi beni, mentre si esplorano le opzioni per ridurre drasticamente il debito tramite rottamazione o altre misure. Il suo intervento tempestivo può significare sventare un’asta immobiliare imminente, ottenere la sospensione di un fermo amministrativo sull’auto o evitare il proseguimento di un pignoramento sul conto aziendale, guadagnando il tempo necessario per attuare un piano di salvataggio finanziario.

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Contesto normativo e giurisprudenziale sulla Rottamazione-Quinquies

In questa sezione analizziamo le fonti normative italiane più aggiornate e le pronunce giurisprudenziali chiave riguardanti la Rottamazione-Quinquies e i suoi effetti sulle procedure esecutive.

La nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 199/2025

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto, ai commi 82-101 dell’art. 1, la quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, detta appunto “Rottamazione-Quinquies”. Questa misura consente al contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 pagando solo l’imposta (o contributo) e le spese di notifica ed eventuali procedure, senza interessi e sanzioni . In pratica, aderendo alla rottamazione, si versa il capitale dovuto e si azzerano: le sanzioni amministrative, gli interessi di mora, gli aggi di riscossione e le somme aggiuntive sui contributi previdenziali INPS omessi . Il beneficio è notevole perché può ridurre drasticamente l’importo da pagare, in particolare quando sul debito si sono accumulati anni di interessi e gravose sanzioni.

Oltre all’abbattimento di sanzioni e interessi, la Rottamazione-Quinquies permette una dilazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con un tasso di interesse agevolato del 3% . Le prime tre rate sono fissate al 2026 (luglio, settembre, novembre), poi si prosegue con scadenze ogni due mesi dal 2027 in poi, fino all’ultima rata prevista per maggio 2035 . È comunque possibile pagare l’intero dovuto anche in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 . La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026 , utilizzando l’apposito servizio telematico dell’Agenzia Entrate-Riscossione (attivo indicativamente dal 20-21 gennaio 2026). Entro il 30 giugno 2026 l’Agente della Riscossione comunicherà al debitore l’ammontare esatto delle somme dovute e il piano di pagamento, con importi minimi di rata non inferiori a 100 euro .

Ambito dei debiti definibili. La rottamazione-quinquies ha un perimetro ben preciso. Sono ammessi solo i carichi a ruolo che derivano da omessi versamenti dichiarati o da controlli automatici/formali su dichiarazioni, nonché le multe stradali (limitamente a interessi e maggiorazioni) . In concreto rientrano: – Imposte dichiarate e non versate (IRPEF, IVA, IRAP, ecc.) risultanti dalle dichiarazioni annuali, comprese quelle emerse da controlli automatizzati (ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972) o controlli formali (36-ter DPR 600/1973) . – Contributi previdenziali INPS omessi (da dichiarazione) non risultanti da accertamento formale. Sono quindi incluse le somme dovute alle Gestioni previdenziali pubbliche, ma sono esclusi i contributi richiesti a seguito di accertamenti veri e propri (es. verbali ispettivi) . – Sanzioni per violazioni del Codice della Strada: le multe automobilistiche rientrano, ma con beneficio limitato agli interessi e alle maggiorazioni . In altre parole, la sanzione base va comunque pagata per intero, mentre non si pagano gli interessi di mora e l’aggio su di essa.

Debiti esclusi. Non tutte le cartelle possono essere rottamate. Restano esclusi in particolare: – I debiti da accertamenti tributari sostanziali (avvisi di accertamento, avvisi bonari per controllo sostanziale, etc.), ossia quelli basati su contestazioni nel merito (maggiori imponibili non dichiarati). La misura è infatti tarata sugli omessi pagamenti di somme autodichiarate dal contribuente o da controlli formali, non sui debiti nati da verifiche fiscali approfondite . – I contributi dovuti alle Casse di previdenza private (es. Cassa Forense avvocati, Inarcassa ingegneri/architetti, ENPAM medici, etc.) . A differenza della rottamazione-quater del 2023, in questa edizione gli enti previdenziali privatizzati non sono ricompresi: le cartelle per omessi contributi a tali casse non possono essere definite con lo stralcio di sanzioni e interessi . – Le altre categorie non espressamente previste dalla norma. In pratica, se la tipologia del carico non rientra nelle lettere della legge (ad esempio sanzioni diverse da quelle stradali, somme per danno erariale, multe penali, ecc.), non si applica la rottamazione . – Inoltre, non possono aderire nuovamente per gli stessi debiti coloro che, alla data del 30 settembre 2025, risultavano in regola col pagamento delle rate di precedenti definizioni agevolate (rottamazione-quater ex L.197/2022, o Definizione 2024 ex DL 202/2024) . Ciò significa che se un contribuente stava già pagando regolarmente una rottamazione precedente senza essere decaduto, deve proseguire con quel piano e non può “sostituirlo” con la quinquies per i medesimi carichi.

Effetti immediati della domanda sul recupero coattivo. Uno degli aspetti più rilevanti – su cui ci concentreremo – sono gli effetti della rottamazione sulle procedure esecutive e cautelari in corso. La legge prevede espressamente che la presentazione della domanda di adesione comporta una serie di sospensioni e divieti a tutela del debitore: – Si sospendono i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti in definizione . Ciò significa che il “tempo” per il Fisco di riscuotere rimane congelato durante la definizione. – Sono sospesi fino al 31 luglio 2026 gli obblighi di pagamento derivanti da rateizzazioni pregresse relative ai carichi rottamati . In altri termini, se il contribuente aveva già un piano di rateazione attivo con l’Agente della Riscossione, tale piano viene “messo in pausa” fino alla scadenza della prima rata della rottamazione. Successivamente, alla data del 31/7/2026, quelle vecchie dilazioni saranno automaticamente revocate e sostituite dalla nuova definizione agevolata . – Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche su beni del debitore, fatti salvi i provvedimenti già attuati prima della domanda . Dunque, una volta inviata l’istanza di adesione, l’Agente della Riscossione non potrà più gravare ulteriormente i veicoli con fermi o gli immobili con ipoteche per i debiti definibili. – Non possono essere avviate nuove procedure esecutive contro il debitore . Questo divieto di intraprendere nuovi pignoramenti offre un immediato “respiro” al contribuente: l’Agente della Riscossione non potrà notificare nuovi atti di pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) dal momento della domanda in poi, per quei debiti. – Ancora più importante, le procedure esecutive già avviate non possono essere proseguite . La legge infatti stabilisce che gli esecuzioni in corso restano sospese di diritto dalla data di presentazione dell’istanza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo . In pratica, se un immobile del debitore era stato pignorato e messo all’asta, e la prima asta non ha ancora avuto luogo oppure si è svolta ma è andata deserta, la procedura si congela in attesa dell’esito della rottamazione. L’unica eccezione è il caso in cui ci sia già stato un primo esperimento d’asta andato a buon fine (es. l’immobile è stato aggiudicato ad un acquirente): in tale frangente avanzato, la legge consente alla procedura di completarsi nonostante la domanda di definizione. Salvo questa ipotesi residuale, tutti i pignoramenti e le azioni esecutive pendenti devono fermarsi automaticamente. La Corte di Cassazione ha confermato che tale sospensione è immediata e automatica, senza necessità di un provvedimento specifico da parte dell’Agente della Riscossione o del giudice . Ciò significa che – ad esempio – se è in corso un pignoramento dello stipendio, l’adesione alla rottamazione quinquies blocca le trattenute in busta paga; se era in programma un’asta, questa viene rinviata; se il conto corrente era stato pignorato, le somme vengono “congelate” e non trasferite al creditore finché la definizione è in corso. – Il debitore, infine, non è considerato inadempiente ai fini di certi controlli e certificazioni . In particolare, la legge richiama l’art. 54 DL 50/2017: ciò significa che, presentata la domanda, il contribuente può ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) come se fosse in regola con i versamenti . Inoltre, non scatteranno le verifiche ex art. 48-bis DPR 602/1973: questo articolo impone alla Pubblica Amministrazione di bloccare i pagamenti superiori a 5.000 € verso chi ha debiti esattoriali; ma con la rottamazione, il debitore risulta regolare e può incassare normalmente compensi da enti pubblici .

Di riflesso a tali previsioni, presentare la domanda di definizione equivale a una moratoria legale: il Fisco non può procedere oltre né avviare nuove azioni esecutive per i ruoli oggetto di rottamazione . Questo tempo “congelato” permette al debitore di organizzare il pagamento agevolato ed evitare gli effetti più gravi (vendite forzate, ecc.) nell’immediato.

Va sottolineato che la mera presentazione della domanda non perfeziona la definizione: occorre poi versare almeno la prima rata nei termini. Se il contribuente non versa nulla entro il 31 luglio 2026, la domanda rimane senza effetto e le procedure potranno riprendere come se nulla fosse . La Cassazione (ord. n. 29574/2025) e una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Molise hanno ribadito che senza pagamento la sola istanza non estingue i processi e, analogamente, non impedirebbe definitivamente l’azione esecutiva se poi la rottamazione decade .

Effetti dopo il pagamento della prima rata. Il momento chiave è proprio il pagamento iniziale. La normativa dispone che il versamento della prima (o unica) rata comporta l’estinzione delle procedure esecutive sospese (sempre con l’eccezione del primo incanto già aggiudicato) . In altri termini, quando il debitore paga quanto dovuto in luglio 2026, ogni pignoramento precedentemente avviato deve essere chiuso in via definitiva . Ad esempio, un pignoramento immobiliare verrà cancellato (il bene esce dalla procedura e l’ipoteca eventualmente iscritta dal concessionario rimarrà ma il processo esecutivo si estingue), un pignoramento presso terzi verrà revocato e le somme bloccate saranno liberate, un fermo amministrativo decadrà. Inoltre, il pagamento iniziale consolida la definizione agevolata: da quel momento il debito si considera “rottamato” e il contribuente non dovrà più preoccuparsi delle azioni esecutive passate per quei ruoli. Contestualmente, i giudizi tributari pendenti sui carichi rottamati si estinguono: la legge stabilisce infatti che, ai fini processuali, la definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata, e il giudice – su impulso delle parti – dichiara estinto il processo . La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24428/2024, ha confermato questo principio per la rottamazione-quater: basta la prima rata pagata perché il contenzioso tributario venga chiuso, senza attendere l’esito di tutte le rate . Ciò offre certezza al contribuente e sgrava i tribunali da cause che non ha senso protrarre se il contribuente ha aderito alla sanatoria.

Decadenza e ripresa delle azioni esecutive. Se il contribuente non rispetta il piano di pagamenti della rottamazione-quinquies, gli effetti favorevoli vengono meno. La legge prevede che la definizione decade in caso di: – Mancato pagamento dell’unica rata (se aveva optato per soluzione unica) ; – Mancato pagamento di due rate, anche non consecutive del piano rateale ; – Mancato pagamento dell’ultima rata del piano rateale .

In queste ipotesi il contribuente perde tutti i benefici: le sanzioni e gli interessi tornano dovuti, i termini di prescrizione riprendono a decorrere e la riscossione riprende dal punto in cui era stata sospesa . Le somme versate fino a quel momento vengono semplicemente imputate a acconto sul debito complessivo . Inoltre, la norma stabilisce che su quei carichi per cui si è decaduti non sarà più possibile ottenere nuove dilazioni (rateizzazioni ordinarie) . Questo scenario può essere molto penalizzante: il debitore si ritroverebbe ad aver pagato magari migliaia di euro senza però aver definito nulla, e l’Agente potrà riprendere pignoramenti e azioni esecutive (anche iscrivendo nuovamente ipoteche o fermi, o con nuove procedure) per riscuotere il residuo. La Cassazione, sent. n. 20049/2017 aveva già ammonito su questo punto: la sospensione delle esecuzioni è provvisoria e subordinata al rispetto degli obblighi della definizione agevolata; se questa salta, le protezioni cadono e i creditori riprendono possesso dei loro strumenti .

Giurisprudenza recente: estinzione dei giudizi e legittimità costituzionale

Sul tema delle definizioni agevolate, la giurisprudenza degli ultimi anni ha fornito chiarimenti importanti sia riguardo al rapporto con i processi tributari sia sulla legittimità delle norme.

In ambito processuale, si è assistito a un dibattito su quando dichiarare estinto un giudizio tributario oggetto di rottamazione: subito dopo la prima rata o solo a completamento di tutti i pagamenti? La Cassazione, Sez. V, ord. n. 24428 dell’11/09/2024 ha adottato l’orientamento più favorevole al contribuente, stabilendo che nel quadro della rottamazione-quater, l’estinzione del giudizio si verifica con il pagamento della prima (o unica) rata . Tale interpretazione estensiva considera “perfezionata” la definizione agevolata già all’atto del primo versamento, coerentemente con la finalità di deflazione del contenzioso. Diversamente un altro filone giurisprudenziale riteneva necessaria l’attesa dell’intero piano rateale, traducendosi di fatto in una sospensione pluriennale della causa . Il contrasto si è risolto con un “dietrofront” della stessa Suprema Corte, che in una successiva ordinanza (Cass. n. 24479/2024) ha confermato la linea della prima rata sufficiente – anche alla luce di interventi normativi chiarificatori inseriti nelle leggi successive (per la quinquies il legislatore ha esplicitato il principio) . Oggi, dunque, la regola è chiara: aderendo alla definizione e pagando una rata, il contenzioso va chiuso e il contribuente non rischia più una sentenza di merito sfavorevole sullo stesso debito. Naturalmente se poi il contribuente non paga le rate successive, l’ente riscossore potrà riprendere la riscossione coattiva, ma il processo rimane estinto e non può essere riattivato.

La Corte Costituzionale è intervenuta a scrutinare la legittimità di queste norme di “condono” parziale legate al processo. In particolare, è stata valutata la ragionevolezza di una disciplina che collega l’estinzione del giudizio al deposito dell’istanza di rottamazione e al versamento (anche parziale) previsto . La Consulta ha ritenuto non irragionevole tale disciplina, evidenziando la specificità del processo tributario e la funzione deflattiva delle definizioni agevolate . In sostanza, il “favor” verso una chiusura anticipata del contenzioso tributario – diversa dalle regole ordinarie del processo civile – è giustificato dall’esigenza di incentivare i contribuenti a definire bonariamente il debito fiscale, riducendo il contenzioso gravante sulle Corti e garantendo un incasso più celere per l’erario.

Possiamo citare anche la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Molise (sent. n. 174/2025) la quale ha confermato che se il contribuente presenta domanda di rottamazione ma non versa nulla, il giudizio non si estingue e anzi il tribunale deve procedere a esaminare il merito (ad esempio un vizio di notifica) . Questo ribadisce che la semplice istanza implica rinuncia al ricorso solo se seguita dal pagamento; in caso contrario, il processo prosegue per decidere sul punto contestato. È una garanzia per il contribuente: non paga pegno per aver tentato la via della definizione, potendo far valere le sue ragioni in giudizio se la definizione salta.

Un altro principio affermato dalla giurisprudenza (Cassazione e Commissioni Tributarie) riguarda la “rinuncia implicita” al contenzioso con la domanda di rottamazione. Chi aderisce infatti deve dichiarare se vi sono giudizi pendenti sui carichi e assumere l’impegno a rinunciare ad essi . Si tratta di una condizione prevista per legge: il contribuente non può definire il debito e contemporaneamente proseguire la causa per annullarlo. La presentazione della domanda, secondo i giudici, comporta una tacita rinuncia al ricorso e preclude la possibilità di eccepire vizi di notifica o altre nullità della cartella . In altre parole, l’adesione equivale a riconoscere la legittimità del debito in cambio dello sconto su sanzioni e interessi. Dunque se anche successivamente scoprissi che la cartella non ti era stata notificata correttamente, non potrai più far valere questo vizio in giudizio perché hai accettato di definire bonariamente . Questa conseguenza è importante e dev’essere chiara al contribuente prima di aderire: rinuncia a far valere questioni formali (come la notifica nulla) o sostanziali in tribunale, puntando tutto sul beneficio economico della rottamazione.

Infine, segnaliamo come la normativa rottamazione-quinquies interagisca con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il comma 96 della legge introduce una possibilità innovativa: i debiti iscritti a ruolo che rientrano in procedimenti ex Legge 3/2012 (sovraindebitamento) o nella Parte I, Titolo IV, Capo II, Sezioni II e III del CCII (procedure di ristrutturazione dei debiti o concordato minore per soggetti non fallibili) possono comunque essere definiti tramite rottamazione . La norma aggiunge che il pagamento del debito rottamato, anche se falcidiato, può avvenire secondo modalità e tempi previsti nel decreto di omologazione di quella procedura . Questo significa che se, ad esempio, un consumatore ha ottenuto l’omologazione di un piano del consumatore che prevede il pagamento parziale (falcidia) dei suoi debiti fiscali, potrà utilizzare la rottamazione-quinquies per pagare quell’importo ridotto beneficiando dell’azzeramento di interessi e sanzioni, e potrà farlo seguendo la tempistica fissata dal giudice nel piano (che potrebbe differire dalle 54 rate standard). Inoltre, il comma 98 stabilisce che le somme necessarie per aderire alla definizione agevolata in pendenza di procedure concorsuali o di composizione negoziata sono considerati crediti prededucibili . Cioè, all’interno di un fallimento, concordato preventivo o accordo di ristrutturazione aziendale, le risorse destinate alla rottamazione hanno priorità di pagamento sugli altri debiti, in quanto funzionali alla soluzione della crisi . Questa previsione evidenzia la volontà di armonizzare la rottamazione con il Codice della Crisi, permettendo alle imprese in procedura di usufruirne senza violare la par condicio creditorum. È un tema che approfondiremo più avanti parlando degli strumenti alternativi, ma sin d’ora è chiaro che l’Avv. Monardo – in qualità di Gestore della Crisi ed Esperto Negoziatore – può assistere il debitore nell’integrare rottamazione e procedure di insolvenza per massimizzare i vantaggi.

Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto esecutivo

Quando un contribuente riceve la notifica di un atto della riscossione (che sia una cartella di pagamento, un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo o addirittura un atto di pignoramento), è fondamentale reagire prontamente seguendo una precisa strategia. Descriviamo qui il percorso operativo consigliato, passo per passo, dal momento in cui l’atto viene notificato fino alle possibili soluzioni, con un’attenzione particolare a cosa accade se si sceglie la via della rottamazione-quinquies.

1. Ricezione dell’atto e verifica immediata

  • Identificazione del tipo di atto: appena ricevuto un documento dall’Agente della Riscossione (o dall’Ufficiale Giudiziario), occorre capire di cosa si tratta. Può essere:
  • una Cartella di pagamento (il primo atto con cui viene richiesto un importo iscritto a ruolo);
  • un’Intimazione di adempimento (sollecito a pagare entro 5 giorni su cartelle notificate da oltre un anno, preludio all’esecuzione);
  • un Preavviso di fermo amministrativo su veicoli o Preavviso di ipoteca su immobili (misure cautelari annunciate);
  • un Atto di pignoramento (pignoramento immobiliare trascritto, pignoramento presso terzi notificato a banca/datore di lavoro, pignoramento mobiliare);
  • un Avviso di vendita o altro atto nell’ambito di una procedura esecutiva già avviata.

Comprendere la natura dell’atto è essenziale per definire le azioni successive e le scadenze: ad esempio, la cartella ha tempi di ricorso di 60 giorni, l’intimazione ne ha 20 per attivarsi (altrimenti si procede col pignoramento), il preavviso di fermo/ipoteca consente 30 giorni per pagare o opporsi, il pignoramento segnala che l’esecuzione è già in corso e in certi casi può essere bloccato solo con pagamento o con un’azione d’urgenza.

  • Controllo della regolarità della notifica: verificare data e modalità di notifica. L’atto è stato consegnato al corretto indirizzo (domicilio fiscale o residenza)? È arrivato via raccomandata AR, PEC o tramite messo notificatore? Ci sono vizi formali (mancata relata, destinatario errato, irreperibilità non assoluta trattata come assoluta, ecc.)? Se emergono anomalie, potrebbe profilarsi una nullità della notifica che in seguito darà un motivo di opposizione o ricorso. Ad esempio, molte cartelle non vengono mai ricevute dal contribuente per notifica carente: scoprire ciò subito può orientare verso un ricorso anziché la rottamazione, a seconda della convenienza.
  • Calcolo dei termini di reazione: dall’data di notifica decorrono termini stringenti:
  • 60 giorni per proporre ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria (in caso di cartella di pagamento, o anche contro un’intimazione se la cartella sottostante ha vizi);
  • 20 giorni per pagare una intimazione prima che diventi esecutiva l’azione;
  • 30 giorni per fare opposizione ad un preavviso di fermo/ipoteca se, ad esempio, il debito è prescritto o già pagato;
  • 40 giorni per opporsi a un pignoramento mobiliare o presso terzi dinanzi al giudice dell’esecuzione (opposizione ex art. 615 c.p.c.), se si contesta la legittimità del titolo o della procedura;
  • termini variabili per chiedere la sospensione in autotutela all’Agente della Riscossione (tipicamente 60 giorni per l’istanza di sospensione legale ex L. 228/2012 art.1 c.537, che blocca le azioni per 220 giorni in attesa delle verifiche).

È importante annotare subito la scadenza entro cui agire per evitare decadenze. Spesso i debitori sottovalutano la cartella credendo di poterne rimandare la gestione: trascorsi i 60 giorni senza ricorso né pagamento, il debito diventa definitivo e si aprono le porte alla riscossione forzata.

  • Analisi del contenuto e della motivazione: leggere attentamente l’atto per capire l’origine del debito e le motivazioni. Ad esempio, una cartella può riferirsi a imposte dichiarate e non versate (UNICO, 730, IVA annuale), oppure a un accertamento non impugnato divenuto definitivo, o a una sanzione amministrativa. Se l’atto non specifica le cause del debito o appare privo di motivazione sufficiente, si può eccepire la violazione dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) per difetto di motivazione. Questo è spesso il caso di cartelle “mute” che non allegano l’atto presupposto: tali cartelle sono annullabili dai giudici se il contribuente non ha avuto modo di conoscere da cosa originano.
  • Verifica importi e calcoli: controllare che l’importo richiesto sia corretto. A volte vi sono errori di calcolo, doppie iscrizioni a ruolo, o applicazioni di interessi non dovuti. Confrontare le somme con eventuali versamenti effettuati in passato, o con le percentuali di aggio e mora previste. Se si notano discrepanze, ciò può essere oggetto di contestazione o quantomeno di richiesta di sgravio in autotutela.
  • Valutazione di prescrizione o decadenza del credito: un aspetto cruciale è stabilire se il debito era ancora esigibile o se l’ente creditore ha perso il potere di riscossione. Ad esempio, le cartelle per contributi previdenziali (INPS) si prescrivono in 5 anni, quelle per tributi erariali in 10 anni, le multe in 5 anni. Inoltre, esistono termini di decadenza per notificare le cartelle dopo un accertamento (in genere 2 anni dall’accertamento definitivo). Se l’Agente ha notificato una cartella in ritardo oppure non ha sollecitato per molti anni il pagamento, il debito potrebbe essere prescritto: in tal caso una opposizione per far dichiarare la prescrizione può essere risolutiva, ottenendo l’annullamento del debito stesso. Questa analisi giuridica è sofisticata e richiede l’intervento di un professionista, poiché bisogna considerare eventuali atti interruttivi (solleciti, intimazioni pregresse, rateazioni, ecc. che abbiano eventualmente prolungato i termini).

In questa prima fase, è consigliabile farsi affiancare da un legale o un esperto tributario che passi al setaccio l’atto e la storia del debito, individuando eventuali appigli per contestarlo. L’Avv. Monardo, ad esempio, parte sempre da un check-up dettagliato della posizione: verifica l’iter delle notifiche presso l’Agenzia Entrate-Riscossione, controlla l’estratto di ruolo completo, individua vizi formali e sostanziali, e valuta la sussistenza dei presupposti per soluzioni agevolate (come la rottamazione) o alternative (sovraindebitamento).

2. Azioni immediate dopo aver valutato l’atto

Una volta compresi natura e contenuto dell’atto, il debitore ha davanti a sé diverse opzioni immediate. La scelta dipende dall’importo, dalla fondatezza del debito, dalla situazione economica e dagli eventuali vizi riscontrati. Ecco le strade principali:

  • Pagamento integrale entro i termini: Se il debito è certo, liquidato e si hanno le risorse, pagare subito (entro 60 giorni nel caso di cartella) evita l’accumulo di ulteriori interessi di mora e blocca sul nascere ogni azione esecutiva. Tuttavia, spesso il motivo per cui si è giunti al pignoramento o all’iscrizione a ruolo è proprio la mancanza di liquidità sufficiente. È qui che misure come la rottamazione-quinquies diventano interessanti: ad esempio, se su una cartella da €10.000 la metà è composta da sanzioni e interessi, col pagamento integrale il debitore verserebbe l’intero importo, mentre aderendo alla rottamazione potrebbe chiudere il conto con circa €5.000 . Dunque prima di saldare in unica soluzione, conviene valutare se si ha diritto a definire il debito a condizioni più favorevoli.
  • Richiesta di rateizzazione ordinaria: In alternativa al pagamento immediato, la legge consente di chiedere una rateizzazione ordinaria della cartella (ex art. 19 DPR 602/73). Per debiti fino a €120.000 è concessa di norma fino a 72 rate mensili; oltre tale soglia o in caso di comprovata difficoltà, si possono ottenere fino a 120 rate mensili (10 anni). La richiesta di dilazione va presentata prima che inizino azioni esecutive o anche successivamente, purché il debitore non sia già decaduto da una precedente rateazione. Importante: la presentazione di una richiesta di rateizzazione comporta la sospensione delle azioni esecutive in corso . Ciò significa che se hai ricevuto un atto di pignoramento, chiedere subito la dilazione può temporaneamente bloccare la procedura (in attesa che l’Agente valuti l’istanza). Tuttavia, c’è un rischio: la rateazione non sospende i termini per fare ricorso contro la cartella sottostante, e soprattutto non elimina sanzioni e interessi (si paga il dovuto per intero con interessi di rateazione al ~4%). Perciò, se si ritiene di avere ragione nel contestare il debito, o se c’è la possibilità di rottamare risparmiando su sanzioni e interessi, la rateazione può non essere la scelta ottimale. Va considerata come opzione quando: il debito è certo, non condonabile, e serve solo più tempo per pagare; oppure quando occorre fermare urgentemente un pignoramento e non c’è tempo per attendere l’avvio di una rottamazione (che magari non è aperta).
  • Presentazione di un ricorso o opposizione: Se dall’analisi sono emersi vizi sostanziali (es. tributo non dovuto, prescrizione maturata) o vizi procedurali (notifica nulla, difetto di motivazione), la strada maestra è proporre ricorso in Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) per gli atti di natura tributaria, oppure ricorrere al giudice ordinario per contestare l’esecuzione (nel caso di vizi formali del pignoramento stesso). Il ricorso tributario va proposto entro 60 giorni dall’atto e non sospende automaticamente la riscossione, a meno che non si ottenga una sospensione cautelare dal giudice . Ciò significa che, pendente il ricorso, l’Agente può procedere con fermi e ipoteche e anche con pignoramenti, salvo intervento del giudice su richiesta motivata. In situazioni di urgenza (es. asta fissata), oltre al ricorso principale si può depositare un’istanza di sospensione nell’immediato. I vantaggi del ricorso sono: la possibilità di far annullare totalmente il debito (se ad esempio la notifica era nulla e il credito ormai prescritto, il giudice annullerà la cartella in toto), e il guadagno di tempo (le cause tributarie di primo grado durano in media 1-2 anni, durante i quali si può comunque fruire di rottamazioni se vengono introdotte). Tuttavia, fare causa comporta costi (contributo unificato, spese legali) e rischi (se si perde, il debito resta e aumentano le spese). Con la rottamazione-quinquies attiva, occorre una valutazione strategica: se il vizio è forte (es. prescrizione), un ricorso potrebbe azzerare il debito senza pagare nulla; se invece il vizio è dubbio, la rottamazione offre certezza di un sostanzioso sconto ma richiede comunque di pagare il capitale. In alcuni casi, può convenire presentare ricorso e rottamare in parallelo: il ricorso per tutelarsi se la rottamazione dovesse decadere o se emergessero debiti non condonabili, la rottamazione come “piano B” per chiudere la questione economicamente . Si noti che molti contribuenti adottano la tattica di impugnare subito e poi aderire alla sanatoria all’ultimo: questo è lecito, ma si deve poi rinunciare al ricorso. È fondamentale che un legale valuti la bontà del ricorso: se è solo pretestuoso per prendere tempo, tanto vale rottamare subito; se ha buone chance, si può portarlo avanti e magari evitare di pagare anche il capitale.
  • Istanza di sospensione in autotutela all’Agente della Riscossione: una soluzione rapida e informale nei casi di errore palese (ad esempio: cartella già pagata, soggetto deceduto, sgravio già concesso dall’ente ma non comunicato alla riscossione) è presentare un’istanza di sospensione legale (art. 1, commi 537-543 L.228/2012). Il contribuente chiede all’Agente Entrate-Riscossione di sospendere immediatamente la riscossione perché il debito non è più dovuto o presenta irregolarità documentate. Se la richiesta è fondata e corredata di prove (ricevute di pagamento, sentenze favorevoli, provvedimenti di annullamento dell’ente impositore), l’Agente deve sospendere entro 10 giorni le attività e girare la pratica all’ente creditore per la verifica. Se entro 220 giorni l’ente non conferma la legittimità, il debito viene annullato d’ufficio. Questa è una via potentissima ma applicabile a situazioni limitate (errori oggettivi); inoltre non interrompe i termini di ricorso – va dunque usata con cautela e di solito parallelamente al ricorso se si è in scadenza, così da essere coperti comunque.
  • Adesione a una definizione agevolata (rottamazione): Se la rottamazione-quinquies è aperta (come in questo periodo, da gennaio 2026 fino ad aprile 2026 per la domanda) e il debito rientra tra quelli definibili, questa opzione merita considerazione prioritaria. In concreto, il contribuente può presentare telematicamente la domanda includendo le cartelle desiderate. Cosa accade subito dopo? Come visto, la presentazione della domanda blocca tutte le azioni esecutive in corso e future relative a quei carichi . Quindi, se ad esempio avevi un fermo amministrativo sull’auto in arrivo, non verrà iscritto; se avevi un pignoramento dello stipendio avviato, il tuo datore di lavoro sarà presto liberato dall’obbligo di trattenere le quote; se un immobile era pignorato e all’asta, l’asta sarà sospesa (a meno che fosse già aggiudicata in primo incanto). Entro il 30 giugno riceverai la comunicazione con l’importo da pagare senza sanzioni e interessi. Versando la prima rata entro il 31 luglio, come già spiegato, la procedura esecutiva si estingue definitivamente . Dunque la rottamazione offre un percorso chiaro e protetto: sospensione immediata – pagamento agevolato – chiusura definitiva del contenzioso e delle esecuzioni. Bisogna però avere la capacità finanziaria di rispettare il piano di rate, altrimenti si rischia di vanificare tutto e far ripartire l’esecuzione in tempi successivi.

Riassumendo, subito dopo la notifica di un atto esecutivo occorre: 1. Valutare se il debito è contestabile o meno. 2. Se contestabile con buone chance, muoversi con ricorso e/o opposizione, magari chiedendo anche una sospensione (giudiziale o amministrativa). 3. Se dovuto ma non pagabile in un’unica soluzione, considerare la rottamazione (se disponibile) o la rateazione come opzioni per evitare il peggio. 4. Non restare inerti: il temporeggiare è il peggior errore. Anche aderire last-minute alla rottamazione è rischioso: se, ad esempio, un’asta è fissata prima di aprile, bisogna attivarsi con un’azione urgente (ricorso d’urgenza) per congelarla fino alla finestra della definizione.

L’Avv. Monardo in questa fase critica offre un servizio di analisi lampo dell’atto e delle possibili reazioni. Ad esempio, se un cliente arriva con un pignoramento presso terzi notificato oggi, l’Avvocato è in grado in pochi giorni di: – Studiare il fascicolo e scoprire se la cartella origine era mai stata notificata o se il credito è prescritto (dando base a un’opposizione). – Nel contempo, se opportuno, inviare immediatamente la domanda di rottamazione-quinquies per bloccare la procedura in via amministrativa. – Contestualmente, predisporre un’istanza al giudice dell’esecuzione per sospendere il pignoramento in virtù dell’avvenuta adesione alla definizione (mostrando la ricevuta di presentazione e la norma che impone lo stop). – Oppure, se la rottamazione non fosse attuabile, presentare istanza di rateizzazione urgente o proporre un accordo al concessionario per attendere. – Il tutto mantenendo informato il cliente sui pro e contro: se appare un vizio insanabile, potrà consigliare di puntare sul ricorso e non sulla sanatoria; se il vizio è incerto, si potrà percorrere la rottamazione come via più sicura economicamente.

3. Cosa accade alle procedure esecutive in corso con la rottamazione? – Focus dettagliato

Poiché il tema centrale di questo articolo è la sorte delle procedure esecutive pendenti quando si avvia la rottamazione-quinquies, riepiloghiamo qui in dettaglio il processo:

  • Presentazione della domanda di adesione (entro il 30/04/2026): dal momento in cui la richiesta viene protocollata (la ricevuta telematica fa fede), tutte le azioni esecutive in corso vengono sospese di diritto . Ciò include:
  • Pignoramenti immobiliari: il concessionario non potrà chiedere l’autorizzazione alla vendita o, se già ottenuta, la vendita viene rinviata. Gli avvisi d’asta pubblicati vengono revocati o sospesi. Il custode eventualmente nominato resta tale ma senza poter procedere a liberare l’immobile o altro.
  • Pignoramenti presso terzi (stipendi, conti): se su uno stipendio era in corso una trattenuta del quinto, il concessionario deve sospendere la riscossione di quelle somme. In pratica, comunicherà al datore di lavoro di non versare più le quote pignorate (o le accantonerà in attesa). Se sul conto era stato bloccato un importo, esso rimane congelato ma non viene trasferito all’ente perché la procedura è sospesa.
  • Pignoramenti mobiliari: in casi rari (pignoramento di beni mobili), l’agente non procederà con la vendita dei beni pignorati.
  • Fermi amministrativi già iscritti: benché la norma parli di divieto di nuovi fermi, in pratica Equitalia (oggi Ader) negli scorsi provvedimenti interpretativi ha esteso la sospensione anche ai fermi già in essere per quanto concerne i loro effetti futuri (es. se stai rottamando la cartella del fermo, potresti chiedere la sospensione temporanea del fermo per circolare). In generale comunque, non verranno iscritti nuovi fermi né nuove ipoteche su quei debiti da ora in poi.
  • Procedure esecutive delegate (es. vendita delegata a notai): l’agente informerà i professionisti delegati che la procedura è sospesa per legge.

Tutto ciò avviene senza necessità di un provvedimento del giudice. È bene però che il debitore, tramite il suo avvocato, informi il giudice dell’esecuzione dell’intervenuta adesione. Ad esempio, depositando un’istanza nel fascicolo esecutivo con copia della ricevuta di adesione e richiamando l’art. 1 comma 91 lett. e) L.199/2025 . In genere i Tribunali, presa visione della norma, emettono un’ordinanza di sospensione della procedura in attesa della scadenza per il pagamento della prima rata (31/7/2026). Questo passaggio, pur teoricamente non necessario, è prudenziale per cristallizzare la situazione anche sul piano giudiziario e avere una traccia formale.

  • Periodo tra domanda e prima rata (maggio-luglio 2026): durante questo intervallo, il debitore non subisce azioni e ha il tempo di organizzare le risorse. Le procedure esecutive restano congelate. È un periodo delicato in cui, se il debitore cambia idea (decide di non pagare la prima rata), la sospensione cesserà il 1° agosto 2026 e l’esecuzione riprenderà immediatamente. Dunque, è imperativo utilizzare questi mesi per predisporre i fondi o eventualmente attivare soluzioni alternative se ci si rende conto di non poter pagare (es. chiedere un finanziamento, vendere volontariamente un bene, o se tutto fallisce, considerare di accedere a una procedura di sovraindebitamento per bloccare di nuovo le esecuzioni).
  • Pagamento della prima rata entro il 31/07/2026: questo è il turning point. Effettuando il pagamento (che può essere l’unica soluzione o la prima di 54), il debitore consolida la definizione. Immediatamente per legge:
  • Le procedure esecutive sospese diventano definitivamente estinte . Il giudice dell’esecuzione, appena ricevuta prova del pagamento (che l’avvocato del debitore depositerà), emetterà un’ordinanza di estinzione della procedura per cessata materia del contendere/capacità del credito. Se era pignorato un immobile, verrà ordinata la cancellazione del pignoramento dai registri immobiliari (anche se l’ipoteca per il debito potrebbe rimanere fino al saldo completo delle rate, ma l’azione esecutiva si chiude). Se c’erano somme pignorate da versare, vengono liberate. Il debitore torna in possesso della piena disponibilità dei beni colpiti.
  • I giudizi tributari pendenti vengono dichiarati estinti d’ufficio dal giudice su richiesta delle parti, senza spese. La legge prevede che le sentenze di merito eventualmente emesse ma non passate in giudicato sono prive di effetto (caducono) . Questo garantisce che, ad esempio, se il contribuente aveva perso in primo grado, quella sentenza non potrà più essere eseguita una volta perfezionata la rottamazione.
  • I piani di rateizzazione precedenti, come detto, vengono definitivamente revocati (non ci saranno due piani paralleli).
  • Il debitore ha ora un nuovo “status”: un debitore adempiente in definizione agevolata. Gli rimarranno da pagare le eventuali rate successive, ma godrà di tutte le protezioni (DURC regolare, ecc.) durante la dilazione agevolata.
  • Pagamenti delle rate successive (2026-2035): se si è optato per la dilazione, il debitore dovrà continuare a versare regolarmente. Durante questo lungo periodo, non verranno attuate nuove esecuzioni su quei debiti, purché si resti in regola. È importante evidenziare che non serve pagare tutte le 54 rate per mantenere estinte le vecchie esecuzioni: una volta estinte con la prima rata, quelle specifiche procedure non possono più essere riesumate. Ciò che può accadere in caso di decadenza è l’avvio di nuove procedure per il residuo dovuto. Ad esempio, se uno smette di pagare dopo 3 anni, l’Agente potrà notificare un nuovo pignoramento per il saldo allora dovuto (comprensivo di sanzioni e interessi riaddebitati). Ma il pignoramento immobiliare originario rimane estinto, bisognerebbe ricominciare da capo eventualmente.
  • Mancato pagamento e decadenza (post-2035 o in itinere): se purtroppo si decade, come già detto, l’Agente della Riscossione potrà riprendere la riscossione coattiva. A quel punto, le procedure potranno essere nuovamente avviate (nuovi fermi, ipoteche, pignoramenti) e non ci sarà più possibilità di rateizzare quel debito (commi 94 e 95 L.199/2025) . Il debitore potrebbe trovarsi ad affrontare pignoramenti per l’ammontare residuo, detratti gli acconti versati. Pertanto, è fondamentale non entrare in rottamazione alla leggera: occorre pianificare con grande attenzione la sostenibilità del piano di pagamenti.

Riepilogo in tabella – Effetti della Rottamazione-Quinquies sulle esecuzioni

Per maggiore chiarezza, riportiamo in forma tabellare i principali effetti della definizione agevolata in rapporto alle procedure esecutive e cautelari:

Fase / CondizioneEffetti sulle procedure esecutive e cautelari
Domanda presentata (entro 30/04/2026)Sospensione immediata di tutte le azioni esecutive in corso (pignoramenti immobiliari, presso terzi, mobiliari), salvo primo incanto già aggiudicato .<br>– Divieto di iniziare nuove procedure esecutive per i debiti rottamati .<br>– Divieto di iscrivere nuovi fermi o ipoteche (restano quelle già iscritte) .<br>– Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza .<br>– Sospensione delle rateazioni ordinarie in essere fino al 31/7/2026 .<br>– Debitore considerato regolare: non è inadempiente ex art. 48-bis DPR 602 (pagamenti da PA non bloccati) e può ottenere DURC regolare .
Prima rata pagata (entro 31/07/2026)Estinzione definitiva delle procedure esecutive precedentemente avviate (pignoramenti) relative ai debiti rottamati, salvo primo incanto con esito positivo .<br>– Revoca delle vecchie dilazioni sospese: dal 31/7/2026 quei piani decadono e non si possono più riattivare .<br>– Estinzione dei giudizi tributari pendenti sui carichi rottamati, dichiarata dal giudice (previa produzione della prova di pagamento) .<br>– Consolidamento della definizione: il debito residuo sarà esigibile solo per le rate future secondo il piano agevolato.
Inadempimento (mancato versamento di quanto dovuto)Decadenza dalla rottamazione: perdita dei benefici, con ripristino di sanzioni e interessi non pagati sul debito .<br>– Ripresa integrale delle azioni esecutive: l’Agente della Riscossione può riprendere o avviare nuovi pignoramenti per riscuotere il dovuto (detratto quanto eventualmente versato, imputato ad acconto) .<br>– Impossibilità di rateizzare ulteriormente quei carichi (non concedibili nuove dilazioni ex art.19 DPR 602) .<br>– Procedura concorsuale: il debitore potrà valutare strumenti di composizione della crisi (piani del consumatore, ecc.) per bloccare nuovamente le esecuzioni, se la situazione degenera dopo la decadenza.

4. Diritti del contribuente durante la procedura esecutiva

È importante ricordare che anche quando una procedura esecutiva è in corso, il contribuente mantiene alcuni diritti di difesa: – Diritto di opposizione agli atti esecutivi: può contestare i vizi formali dell’esecuzione (es. pignoramento viziato) entro 20 giorni ai sensi dell’art. 617 c.p.c. – Diritto di chiedere la conversione del pignoramento: ex art. 495 c.p.c., ossia la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro (corrispondente all’importo dovuto + 20% a garanzia). Nel contesto esattoriale ciò si traduce spesso nella possibilità di ottenere una rateazione giudiziale del debito esecutato, dietro versamento di un piccolo acconto. La rottamazione però è in parte alternativa a questo, poiché se converti il pignoramento pagando il dovuto, non sfrutti lo sconto di sanzioni; mentre se rottami, ottieni lo sconto ma devi comunque pagare almeno la prima rata per liberare il bene. – Diritto di mantenere i beni indispensabili: per legge non sono pignorabili beni come l’unico letto, tavolo, frigorifero di casa, alcuni strumenti di lavoro, ecc. Se l’esecuzione esattoriale colpisce beni impignorabili, si può reagire per far dichiarare improcedibile il pignoramento su di essi. – Limiti al pignoramento presso terzi: stipendio e pensione hanno delle quote impignorabili (minimo vitale, limite 1/5). Se l’Agente viola tali limiti (ad es. pignora metà stipendio, o tutto lo stipendio su conto senza lasciare il minimo), il contribuente può far valere questi diritti in sede di esecuzione. – Diritto di chiedere la sospensione della vendita: se vi sono trattative in corso (magari perché si sta per aderire alla rottamazione o a un accordo), il debitore può chiedere al giudice di rinviare l’asta per evitare un danno irreparabile. Alcuni giudici la concedono in presenza di elementi concreti (es. documentazione di domanda di definizione agevolata o avvio di una procedura di composizione crisi).

In generale, dunque, mai considerarsi “senza speranza” anche con un pignoramento notificato: la legge offre vari spiragli per difendersi o quantomeno guadagnare tempo in attesa di soluzioni come la rottamazione.

Difese e strategie legali del debitore: sospendere, impugnare, negoziare il debito

Dal punto di vista pratico-professionale, affrontare un debito esattoriale con esecuzioni in corso richiede di mettere in campo una o più strategie difensive integrate. Qui analizziamo le possibili linee d’azione legali, sempre mantenendo il focus sul punto di vista del debitore (contribuente) e sulle soluzioni per bloccare o risolvere il debito.

Strategia 1: Verifica approfondita e contestazione del debito

La prima strategia è non dare per scontato che il debito sia dovuto. Come già evidenziato, è necessario esaminare se vi siano motivi per contestare la pretesa fiscale o contributiva. Questo include: – Vizi di notifica: cartelle mai notificate regolarmente, atti “fantasma” che il contribuente scopre solo a pignoramento avviato. In tal caso, il debito potrebbe essere annullabile perché l’ente ha perso il termine per riscuotere (prescrizione maturata). – Prescrizione: se dall’ultimo atto valido sono passati più di 5 o 10 anni senza atti interruttivi, il debito si è estinto per prescrizione. Far valere ciò in giudizio porta all’annullamento. – Errori dell’ente impositore: a volte la cartella deriva da un accertamento errato (magari non impugnato per ignoranza). In alcuni casi, anche se i 60 giorni di ricorso sono decorsi, si può agire in sede esecutiva contestando la mancanza di titolo esecutivo (se ad esempio l’atto presupposto non è mai stato notificato, la cartella potrebbe essere nulla). – Vizi sostanziali del ruolo: raramente, ma succede, si possono riscontrare importi iscritti a ruolo in difformità da sentenze o da sgravio concesso. Un esempio: il contribuente vince parzialmente in Commissione, ma la cartella viene emessa per l’intero importo iniziale; oppure l’Agenzia aveva annullato in autotutela ma Equitalia ha comunque emesso la cartella. In tali casi il debito non è dovuto e l’opposizione sarà accolta.

Questa strategia verte dunque sul “selezionare le battaglie”: rottamare un debito che potrebbe essere nullo è un errore irreversibile , perché una volta aderito si rinuncia a contestarlo. Pertanto l’Avv. Monardo consiglia: prima di spegnere un giudizio o rinunciare ai propri diritti per una definizione agevolata, bisogna avere ragionevole certezza che il carico sia effettivamente dovuto . In pratica: – Se emergono nullità gravi, la strada prioritaria è l’impugnazione o l’istanza di annullamento, non la definizione. – Se invece il debito è formalmente a posto ma semplicemente oneroso, la rottamazione è benvenuta.

Ecco perché nella fase iniziale spesso si propone un ricorso fiscale: anche solo depositare il ricorso con eccezioni di nullità può offrire un paracadute in caso la definizione non vada a buon fine (il processo riprenderebbe). Un avvocato esperto calibrerà questa mossa in base alle scadenze: si può anche presentare ricorso e successivamente, prima dell’udienza, aderire alla rottamazione (purché entro i termini di legge) . Il ricorso verrà dichiarato improcedibile per rinuncia tacita, ma intanto ci siamo garantiti la possibilità di scelta.

Strategia 2: Uso della rottamazione come strumento dilatorio positivo

La seconda strategia è sfruttare la rottamazione non solo come sgravio economico, ma anche come strumento per guadagnare tempo e protezione. Abbiamo visto che la presentazione della domanda può spostare in avanti di parecchi mesi le azioni esecutive (fino a fine luglio 2026, potenzialmente), considerando che il pagamento può essere dilazionato fino al 2035. Dal punto di vista del debitore, questo significa: – Ottenere una sospensione del processo esecutivo molto più lunga di quella ottenibile con misure ordinarie. Ad esempio, un giudice dell’esecuzione magari concede un rinvio di pochi mesi, mentre la rottamazione congela tutto per più di un anno (domanda ad aprile, prima rata a luglio, seconda a settembre, ecc.). – Abbassare la pressione: la protezione data dalla definizione consente al debitore di continuare a lavorare senza l’incubo che arrivino nuovi pignoramenti o che vengano bloccati i pagamenti dei clienti pubblici, ecc. Questo può essere vitale per un’azienda, che altrimenti in piena esecuzione rischia di vedere compromessi i rapporti con fornitori e banche.

Chiaramente questa strategia “temporeggiatrice” ha senso solo se si prevede di onorare la definizione o di sostituirla con altra soluzione definitiva (es. un concordato, un accordo saldo e stralcio con banche, ecc.). Altrimenti si traduce in posticipare il problema di qualche anno e aggravarlo (con la decadenza). L’Avv. Monardo sottolinea la necessità di un approccio integrato: “la rottamazione quinquies è un’opzione. Un debitore intelligente la usa come parte di una strategia, non come unica speranza” . Quindi sì ad utilizzarla per congelare situazioni critiche, ma parallelamente bisogna: – Lavorare per migliorare la capacità di pagamento (ridurre altre spese, aumentare i ricavi, vendere asset non essenziali entro il 2026 per pagare la prima rata). – Considerare se inserire la rottamazione in un piano di ristrutturazione aziendale: ad esempio, l’azienda potrebbe presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi del Codice della Crisi, includendo il pagamento dei ruoli rottamati come parte del piano (beneficiando dei termini lunghi e di eventuali falcidie approvate in omologazione). – Monitorare il cash-flow durante la dilazione: perché un piano a 9 anni è insostenibile se l’azienda non lo integra con una riorganizzazione. Meglio prevedere sempre la possibilità di pagare anticipatamente le rate se la situazione migliora, per liberarsi prima del vincolo.

In sintesi, la strategia 2 è: usare la rottamazione come scudo protettivo immediato, ma con un piano B e C nel cassetto.

Strategia 3: Sospensioni giudiziali mirate e coordinamento con la rottamazione

La terza strategia riguarda il coordinamento procedurale tra definizione agevolata e contenzioso tributario. Quando si aderisce alla rottamazione e c’è un ricorso pendente, la legge prevede che il giudizio sia sospeso dal giudice su istanza di parte fino al pagamento della prima rata . È importante presentare al giudice la copia della domanda di rottamazione e ottenere un provvedimento formale di sospensione. Questo evita che il processo vada avanti (magari con sentenza) mentre stai definendo. Poi, come detto, con la prima rata pagata, si deposita la quietanza e si chiede l’estinzione.

Una best practice che l’Avv. Monardo raccomanda è: evitare rinunce “in bianco” al ricorso finché non c’è la certezza di poter pagare . Ovvero, non conviene presentare subito una rinuncia formale al ricorso appena aderito, meglio chiedere solo la sospensione. In questo modo, se malauguratamente non riuscissi a pagare la prima rata, il giudizio può essere riattivato (chiedendo al giudice di revocare la sospensione) e far valere le tue ragioni. Se invece avessi rinunciato definitivamente, resteresti scoperto. Questo accorgimento è cruciale, specie nei casi in cui il contenzioso offre chance concrete di vittoria ma si tenta la rottamazione per ridurre il rischio. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i modelli di estinzione in ambito tributario possono comportare la caducazione degli atti processuali proprio in funzione della definizione . Quindi è bene lasciarsi un margine finché non si è sicuri.

Inoltre, lato pratico, è saggio calendarizzare bene le attività processuali con le scadenze rottamazione. Ad esempio, se un’udienza di appello è fissata prima del 31 luglio, si può chiedere un rinvio a dopo tale data citando l’adesione alla definizione. Oppure, se la controparte (Agenzia Entrate) tarda a depositare l’istanza di estinzione, può farlo l’avvocato del contribuente allegando i documenti di pagamento. Questo per chiudere il processo nel modo più rapido possibile dopo la prima rata.

Strategia 4: Strumenti concorsuali e di sovraindebitamento come leva difensiva

La quarta strategia è valutare l’impiego di procedure concorsuali minori (per privati e piccole imprese) o di procedure di crisi d’impresa per gestire il debito in modo organico. Questo è particolarmente utile quando il debito fiscale si accompagna ad altri debiti (bancari, verso fornitori) ed è indicatore di una crisi di liquidità più ampia.

Gli strumenti principali sono: – Piano del consumatore (ora Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel CCII): riservato a privati non fallibili, consente di presentare al giudice un piano per pagare i debiti in base alla propria sostenibilità, con eventuale falcidia (taglio) di parte di essi e durata fino a 5-7 anni. Presentando tale procedura, tutte le azioni esecutive sono sospese automaticamente (misure protettive). Nel piano si può prevedere di aderire alla rottamazione per i debiti fiscali, utilizzando magari le dilazioni lunghe della definizione . L’Avv. Monardo, essendo Gestore della Crisi, può assumere l’incarico di redigere e presentare un piano del consumatore, ottenendo un decreto di sospensione di pignoramenti e fermi sin dall’inizio. – Concordato minore (ex accordo di composizione): per piccoli imprenditori sotto soglia fallimento o professionisti. Anche qui c’è la possibilità di proporre un accordo con i creditori, con omologa del tribunale. Il Codice della Crisi prevede che nel concordato si possano stralciare i debiti fiscali previo voto dell’Erario, ma con la rottamazione quinquies lo stralcio di interessi e sanzioni è già per legge, dunque si può meglio soddisfare il fisco nel piano. Le azioni esecutive sono sospese dalle misure protettive e se il piano va a buon fine i debiti restanti vengono cancellati (esdebitazione). – Liquidazione controllata del sovraindebitato: se il debitore non è in grado di pagare significativamente i creditori, può optare per la liquidazione dei suoi beni sotto controllo del OCC, al termine della quale i debiti residui sono esdebitati (cancellati). In questa procedura, forse la rottamazione non è utile, perché non si mira a pagare il fisco bensì a liquidare i beni. Ma potrebbe capitare di vendere un immobile e con il ricavato aderire alla rottamazione per chiudere le cartelle e ottenere la liberazione da ipoteche fiscali in modo agevolato. – Concordato preventivo (per imprese sopra soglia): se un’azienda ha molti debiti, un concordato in bianco può bloccare le esecuzioni mentre definisce un piano. Nel frattempo, se c’è una rottamazione aperta, può comunque aderire e poi inglobare i debiti rottamati nel piano concordatario (beneficiando della prededuzione per i versamenti delle rate rottamazione come visto ). – Composizione negoziata della crisi: è la procedura introdotta col D.L. 118/2021 (di cui l’Avv. Monardo è esperto) dove un esperto negoziatore aiuta l’imprenditore a trovare accordi coi creditori. Non sospende di diritto le esecuzioni (va chiesto al tribunale), ma in caso di trattativa col fisco, l’apertura di rottamazione quinquies può agevolare l’accordo riducendo la parte pubblica del debito. Ad esempio, l’azienda in crisi può proporre ai fornitori di saldarli al X%, segnalando che con la rottamazione pagherà il fisco senza sanzioni: ciò rende il piano più leggero e convincente. Durante la composizione negoziata si può chiedere al giudice misure protettive per sospendere i pignoramenti , e se queste vengono concesse, si possono portare avanti parallelamente rottamazione e trattative con banche, etc.

Questa strategia concorsuale va considerata quando il debito complessivo è insostenibile anche con rottamazione. Se ad esempio un contribuente ha 300.000 € di cartelle (di cui 200.000 capitale e 100.000 sanzioni), con rottamazione deve comunque pagare 200.000 € in 9 anni (~22k/anno): se il suo reddito non lo consente, finirà per decadere. Allora potrebbe essere più indicato un piano del consumatore che ad esempio preveda di pagare solo 50.000 € in totale ai creditori (fisco incluso) e stralciare il resto, benché in 4-5 anni, così riparte pulito. Il ruolo dell’esperto (avvocato+commercialista) è qui determinante per consigliare la via giusta: l’Avv. Monardo, con la sua duplice competenza in materia tributaria e di crisi da sovraindebitamento, può prospettare l’opzione concorsuale come salvagente estremo se il carico debitorio è eccessivo. A volte, attivare una procedura di questo tipo fa anche leva psicologica sull’Agente della Riscossione: sapendo che altrimenti prenderebbe poco o nulla, può accettare ad esempio che il debitore presenti un’istanza di saldo e stralcio ulteriore (una transazione fiscale dentro un concordato) per chiudere la posizione.

Strategia 5: Negoziazione e piani di rientro stragiudiziali

Un’altra strategia, spesso parallela alle altre, è tentare una negoziazione diretta con l’Agente della Riscossione o l’ente creditore. Anche se formalmente le cartelle non sono “transabili” fuori dalle procedure previste, in alcuni casi particolari (specie se l’esecuzione riguarda importi elevati o situazioni complesse) si possono trovare accordi: – Sospensione a fronte di garanzie o acconti: ad esempio offrire un’ipoteca volontaria su un bene in cambio dello stop temporaneo dell’asta, mentre si cerca di vendere privatamente l’immobile per pagare il debito (soluzione di fatto usata talvolta). – Transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione ex art.182-ter L.F. (ora CCII): se l’azienda è grande, si può proporre al fisco il pagamento parziale del debito con voto in un accordo, al di fuori della rottamazione. – Saldo e stralcio informale: rarissimo sul ruolo, ma ad esempio i comuni per ingiunzioni di loro competenza a volte accettano stralci su sanzioni o simili se si paga subito il capitale. Con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fuori dalle definizioni agevolate di legge non è riconosciuto un vero stralcio, però nel 2019 fu prevista la possibilità per i comuni di aderire o meno: alcuni fecero proprie definizioni agevolate su tributi locali. – Utilizzo di crediti in compensazione: se il contribuente vanta crediti verso la PA certificati, esiste la possibilità di compensarli con cartelle esattoriali (art. 28-quater DPR 602/73). Questo non ferma l’esecuzione immediatamente, ma se attuato riduce il montante del debito. È una via tecnica che un commercialista valuta per aziende (es: ho un credito IVA o verso un ministero, lo compenso con debiti a ruolo).

L’Avv. Monardo, coordinandosi col proprio team di commercialisti, può esplorare queste strade extra-giudiziali: a volte una telefonata con l’ufficio legale di Agenzia Riscossione illustrando che l’azienda sta per avviare un concordato può portare l’ente a temporeggiare prima di procedere con un’asta, in attesa di vedere se il concordato conviene. Non è codificato, ma la pratica professionale insegna che il dialogo può evitare esiti rovinosi per tutte le parti.

Strategia 6: Tutela del patrimonio e azioni preventive

Un debitore accorto, soprattutto un imprenditore, deve giocare anche d’anticipo sul piano patrimoniale. Strategie come: – Trasformare il patrimonio liquido in asset protetti: se si teme un pignoramento sul conto, valutare di spostare le risorse su conti di terzi fiduciari, o investire in beni difficilmente aggredibili (entro i limiti della legge, evitando ovviamente atti in frode ai creditori che potrebbero essere revocati). – Fondo patrimoniale o trust: strumenti per segregare beni familiari (es. la casa con un fondo patrimoniale, se i debiti non derivano da obbligazioni familiari, può offrire resistenza al pignoramento). – Intestazione a terzi di beni mobili registrati: l’auto, se passa a un familiare prima del fermo, sfugge alla misura (attenzione però, dev’essere fatto molto prima e con giusta causa).

Queste mosse vanno prese prima che la situazione degeneri in pignoramenti, altrimenti possono essere impugnate come atti revocabili o addirittura come reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.lgs 74/2000). È un terreno delicato dove la consulenza legale deve ponderare rischi e benefici. L’Avv. Monardo, con la sua esperienza, può segnalare al cliente soluzioni lecite per preservare l’essenziale (ad esempio, convertire la ditta individuale in s.r.l. per separare patrimonio personale, oppure costituire una società tra familiari dove conferire un immobile per proteggerlo da aggressioni personali, etc.).

In parallelo, vanno evitati errori come: – Continuare ad accumulare nuovi debiti fiscali mentre si sta rottamando i vecchi: ad esempio non pagando l’IVA corrente, perché si rischia di creare un circolo vizioso e nuove cartelle fuori rottamazione che daranno luogo ad altri pignoramenti. – Non comunicare con gli enti: ignorare le comunicazioni peggiora la posizione. Meglio, tramite legale, informare l’Agente Riscossione se si è intrapresa una procedura concorsuale o se si è presentata domanda di rottamazione, così da prevenire “sviste” (in passato è capitato che Equitalia procedesse con un fermo nonostante la sanatoria – poi annullato, ma intanto il disagio c’è stato).

In conclusione, la difesa del debitore si articola su più livelli: legale, finanziario, patrimoniale e procedurale. Un professionista esperto sa combinare questi aspetti per costruire una sorta di “scudo multilivello” attorno al contribuente, dandogli il tempo e gli strumenti per uscire dall’emergenza.

Strumenti alternativi per definire il debito ed evitare l’esecuzione

Oltre alla Rottamazione-Quinquies, esistono altri strumenti – alcuni normativi, altri frutto di pianificazione – che il debitore può sfruttare per risolvere o attenuare la propria esposizione debitoria, evitando così pignoramenti e azioni esecutive. Di seguito, un panorama delle principali soluzioni alternative o complementari:

Rottamazioni e sanatorie precedenti: cenni e interazioni

Negli ultimi anni, il legislatore ha varato varie edizioni di “pace fiscale”: – Rottamazione-ter (DL 119/2018 convertito in L.136/2018): copriva i ruoli 2000-2017, pagamento in 18 rate fino al 2021. – Saldo e Stralcio 2019 (L.145/2018): destinato a persone in difficoltà con ISEE < €20.000, permetteva di pagare solo una percentuale (16%, 20% o 35%) del dovuto su cartelle per determinati tributi, cancellando il resto. Misura straordinaria e non ripetuta poi. – Rottamazione-quater (L.197/2022, commi 231-252): per carichi 2000-30 giugno 2022, pagamento in 18 rate fino al 2027. Molti contribuenti hanno aderito nel 2023. – Stralcio dei mini-debiti: sempre la L.197/2022 prevedeva l’annullamento automatico delle cartelle fino a €1.000 affidate dal 2000-2015 (con alcune eccezioni) al 31 marzo 2023.

Perché è importante menzionare questi? Perché chi ha aderito a precedenti rottamazioni e non è riuscito a completarle (è decaduto, ad esempio non pagando qualche rata), ora con la quinquies ha un’occasione di riscatto. Infatti la legge consente di includere anche i carichi delle vecchie definizioni decadute . Ad esempio, se uno aveva una rottamazione-ter e l’ha persa, i debiti residui di quella definizione possono essere rottamati di nuovo adesso. Questo è fondamentale: evita che chi è incorso in decadenza resti senza speranza. L’Avv. Monardo si è occupato di casi del genere (clienti che avevano saltato rate nel 2020-21 e si son visti recapitare pignoramenti nel 2022): oggi può rimetterli in carreggiata con la nuova definizione e bloccare di nuovo le esecuzioni.

Al contrario, come detto, chi stava proseguendo regolarmente la rottamazione-quater e aveva pagato tutte le rate al 30/09/2025, non può aderire per quegli stessi debiti alla quinquies . Questo per evitare un uso “speculativo” delle sanatorie (es. uno potrebbe pensare: smetto di pagare la quater e passo alla quinquies per avere due anni in più di rate… non è consentito se era in regola, dovrebbe proprio smettere e decadere volontariamente, il che sarebbe poco logico perché poi non potrebbe comunque usare la quinquies in quanto al 30/9/25 era in bonis).

È utile infine far notare che le definizioni agevolate non risolvono eventuali debiti non a ruolo. Se ad esempio c’è un avviso di accertamento esecutivo non ancora passato a cartella, la rottamazione non si applica; però esistono altre misure agevolative, come: – Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti: nel 2023 era prevista la possibilità di chiudere le cause tributarie in cui l’Agenzia avesse perso in 1° grado pagando il 40% (o altre percentuali). Al momento (2026) non ci sono aperture di liti pendenti, ma è sempre un tema che può tornare. In passato analoghi condoni sono stati fatti. – Conciliazione agevolata: introdotta per il 2023, permetteva di conciliare le cause pendenti con sanzioni ridotte al 1/18. Ora conclusa, ma se ne discute il rinnovo.

Queste servivano più sul contenzioso che sulla riscossione.

Rateizzazione ordinaria e straordinaria: ancora un’opzione?

Abbiamo già trattato la rateazione ordinaria come opzione. Va aggiunto un dettaglio: con il DL 34/2019 furono allentate le maglie per evitare decadenza immediata dalle dilazioni. Oggi si decade solo dopo il mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Inoltre, una novità del 2022 è la possibilità di ottenere una seconda rateizzazione anche dopo decadenza della prima (una sorta di “salvagente” concesso dal DL 73/2022).

Tutto ciò per dire che, qualora la rottamazione quinquies non fosse accessibile (perché i debiti sono di natura esclusa, ad es. contributi Cassa forense, o accertamenti) o se il contribuente manca la scadenza del 30 aprile per la domanda, resta sempre la via di negoziare un piano ordinario con l’Agenzia Riscossione. Le soglie di importo: – Fino a €120.000 non servono prove di difficoltà, la rateazione è concessa quasi automaticamente su richiesta fino a 72 rate. – Sopra €120.000 occorre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (indice di liquidità <1, ecc.) per avere fino a 120 rate.

La rateazione sospende le azioni esecutive una volta accolta, e impedisce nuovi pignoramenti finché il piano è rispettato. Non impedisce però fermi e ipoteche cautelari (quelle l’Agente può metterle finché il debito non è completamente pagato, a meno che non ci sia un quadro normativo che lo vieta come avviene per la definizione agevolata). Quindi con la semplice rateazione, ad esempio, Equitalia poteva comunque iscrivere ipoteca sugli immobili a garanzia, mentre con la rottamazione no.

Oltre alla rateazione “standard” c’è la possibilità, in caso di esecuzione già in atto, di chiedere la conversione del pignoramento in rate (art. 19 DPR 602 richiama il 495 cpc): in pratica l’esecuzione viene sospesa se versi un 1/5 del debito e il G.E. ti concede fino a 36-48 mesi per il saldo. È una soluzione residuale perché conviene più la rateazione amministrativa.

In sintesi, la rateazione è un piano B se non si può rottamare. Ma laddove si possa, la rottamazione conviene quasi sempre di più (nessuna sanzione, interesse ridotto, e periodo più lungo di pagamento 54 rate vs max 120 mensili ~ 10 anni, quindi equivalenti, ma con risparmio di interessi).

Saldo e Stralcio per contribuenti in difficoltà

Una misura particolare fu il Saldo e Stralcio del 2019 riservato alle persone fisiche con ISEE basso: consentiva di pagare solo una frazione del debito (capitale + una percentuale ridotta delle sanzioni) se si dimostrava una grave difficoltà economica. Attualmente (2026) non è prevista una nuova edizione del saldo e stralcio generalizzato. Tuttavia: – Chi avesse beneficiato del saldo e stralcio 2019 e fosse decaduto può ora rottamare i debiti residui (commi 99-100 L.199/2025 hanno riferimenti incrociati alle definizioni pregresse) . – Non si esclude in futuro, data la situazione economica, che il legislatore introduca nuovamente un saldo e stralcio mirato per situazioni di comprovata indigenza (come fu per le cartelle fino al 2017). – Il concetto di saldo e stralcio vive però nelle procedure da sovraindebitamento: in un piano del consumatore si può proporre di stralciare parzialmente i debiti secondo la capacità di reddito. Quindi, chi è davvero in grave crisi (disoccupato, ecc.) e non può pagare il capitale neanche in 9 anni, potrebbe trovare soluzione proprio in tribunale con uno stralcio giudiziale totale (l’esdebitazione finale dopo liquidazione, ad esempio).

Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012 e Codice della Crisi)

Ne abbiamo già parlato nella strategia 4, ma ricapitoliamo i vantaggi di questi strumenti: – Blocco immediato di tutte le azioni esecutive: presentando la domanda di ammissione e ottenendo dal giudice le misure protettive (quasi sempre concesse se la proposta non è manifestamente inammissibile), tutti i creditori sono congelati per 120 giorni prorogabili. Questo ferma aste, pignoramenti, ecc., in modo simile a una rottamazione ma senza necessità di versare quote iniziali. – Possibilità di falcidiare (ridurre) i debiti anche fiscali: nel piano del consumatore il giudice può omologare anche contro il parere del Fisco se ritiene la proposta congrua e che il Fisco ricaverebbe meno dal fallimento del debitore. Ciò vuol dire che si possono legalmente cancellare decine di migliaia di euro di imposte, lasciando ad esempio solo il pagamento di una parte. Questo è qualcosa che la rottamazione NON fa (rottamazione cancella sanzioni e interessi, ma il capitale integrale va pagato). – Durata controllata e fine certa: una procedura di sovraindebitamento dura tipicamente 4-5 anni di pagamento, poi rilascia una persona pulita dai debiti. La rottamazione può trascinarsi 9 anni ed è condizionata al pagamento integrale del capitale – se non riesci, torni daccapo con debiti maggiorati.

Il rovescio della medaglia: – Le procedure ex L.3/2012 comportano costi (organismo di composizione, spese di giustizia) e sono complesse; serve totale trasparenza su patrimonio e reddito del debitore, spesso con sacrifici (liquidare beni non indispensabili). – Richiedono l’assistenza di professionisti specializzati (come l’Avv. Monardo appunto) e l’approvazione di un giudice, quindi non sono rapide come fare una domanda di rottamazione online. – Non tutti i debiti sono falcidiabili: ad esempio l’IVA, secondo la normativa UE, può essere solo dilazionata ma non tagliata (lo si può fare in concordato preventivo ma con voto contrario del fisco diventa complicato; comunque nella giurisprudenza recente si è aperto alla possibilità di stralciare anche IVA e ritenute in sovraindebitamento, ma è dibattuto).

La combinazione di rottamazione e sovraindebitamento però può essere vincente: inserire la rottamazione nel piano consente di abbattere gli accessori e proporre ai creditori un pagamento più alto del capitale. Esempio: Tizio ha €100k di cartelle, di cui €60k di imposte e €40k tra sanzioni e interessi. Con rottamazione pagherebbe €60k. Ma non li ha; col piano del consumatore propone di pagare €30k in 4 anni, dimostrando che il suo reddito consente solo quello. Il giudice valuta che senza piano quei €60k rottamati non li vedrebbe nessuno perché Tizio è nullatenente, e omologa facendogli pagare €30k e cancellando i restanti €30k. Risultato: Tizio neanche paga tutto il capitale, e i €30k li versa con calma, i pignoramenti sono estinti. Un professionista deve saper comparare questo scenario con quello della definizione agevolata standard e consigliare il cliente al meglio.

Transazione fiscale e contributiva nelle procedure concorsuali

Un altro strumento, destinato più alle imprese e disciplinato dall’art. 63 CCII (ex art. 182-ter L.Fall.), è la transazione fiscale: all’interno di un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, si può proporre al Fisco e agli enti previdenziali un pagamento parziale dei loro crediti, o una dilazione più lunga, e su voto favorevole delle maggioranze la transazione viene approvata. Tradizionalmente lo Stato era restio ad accettare stralci dei tributi, ma negli ultimi anni c’è stata un’apertura (specie per gli enti locali e l’INPS in accordi di ristrutturazione, con linee guida emanate).

Perché ne parliamo qui? Perché un imprenditore in crisi con esecuzioni multiple potrebbe valutare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII includendo una transazione fiscale. Ad esempio, l’Avv. Monardo potrebbe negoziare con l’Agenzia delle Entrate una rateizzazione straordinaria dei debiti IVA in 6 anni dentro un piano asseverato, ottenendo dal tribunale una omologa che obbliga l’Agente Riscossione a sospendere le esecuzioni e riscuotere secondo quel piano. Questo è diverso dalla rottamazione ma può coesistere: anzi, nel 2023 c’è stato un caso in cui con Milleproroghe hanno riaperto i termini della rottamazione-quater per i crediti fiscali nel contesto dei bonus edilizi, proprio per agevolare accordi (veniva detto in una rassegna che la Milleproroghe 2024-25 ha riaperto la rottamazione quater per i crediti dei bonus ). Ciò dimostra l’interesse a usare tutte le leve possibili.

In generale, comunque, se la rottamazione quinquies è applicabile conviene rispetto a una transazione fiscale perché: – Non richiede un voto né un intervento del tribunale per essere efficace. – Dà automaticamente lo stralcio di interessi/sanzioni che forse in transazione dovresti contrattare.

Quindi la transazione fiscale rimane un jolly da giocare se: – La rottamazione è chiusa o non prorogata e rimangono debiti esposti. – Si vuole stralciare anche una parte di capitale (cosa che la definizione non fa).

Altre definizioni agevolate settoriali

Nel 2023 e 2024 hanno avuto luogo anche: – La definizione agevolata degli avvisi bonari (DL 34/2023): per chi aveva avvisi da controllo automatizzato non pagati, si potevano definire con sanzioni ridotte al 3%. Questo è un aspetto diverso, ma chi ne ha fruito ha poi i residui a ruolo ridotti. – La regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate da precedenti dilazioni (un mini condono per chi aveva perso una rateazione, poteva riattivarla pagando solo il 20% iniziale): misure una tantum.

Tutto ciò per dire che il panorama normativo è in continuo movimento. L’Avv. Monardo e il suo staff restano costantemente aggiornati su nuove opportunità legislative che possano giovare ai clienti. Ad esempio, se domani il Governo introducesse un condono delle cartelle per chi ha più di 75 anni, lo studio sarebbe pronto ad attivarsi per farvi rientrare i clienti aventi diritto.

Confronto tra strumenti – Tabella riepilogativa

Presentiamo ora una tabella comparativa sintetica delle principali caratteristiche di alcuni strumenti di gestione del debito fiscale:

StrumentoBeneficio economicoEffetto sulle esecuzioniDurata/PianoRequisiti
Rottamazione-QuinquiesStralcio totale di sanzioni, interessi, aggio.<br>Paghi solo il capitale (e spese vive) .Sospensione immediata di pignoramenti, fermi, ipoteche .<br>Estinzione delle procedure dopo 1ª rata .Fino a 54 rate bimestrali (9 anni) .<br>Interessi 3% annuo dal 2026 .Carichi a ruolo 2000-2023 di natura definibile (omessi versamenti, controlli automatici).<br>Domanda entro 30/4/2026.
Rateizzazione ordinariaNessuno stralcio: paghi tutto + interessi di rateazione (circa 4% annuo).Sospende nuove azioni dopo concessione.<br>Non impedisce fermi/ipoteche cautelative durante il piano.Max 72 rate (6 anni) senza durate.<br>Fino 120 rate (10 anni) in casi gravi.Su richiesta, debito fino 120k automatico; oltre serve dimostrare difficoltà. Decadenza se salto 5 rate.
Saldo e Stralcio 2019 (scaduto)Pagavi solo 16%-35% del dovuto (quota variabile in base ISEE).Sospese esecuzioni all’adesione, estinte a saldo concluso.5 rate in 3 anni. (Misura straordinaria non attiva nel 2026).Persone fisiche con ISEE < €20.000. Non copriva IVA e ritenute.
Piano del consumatore (CCII)Possibile taglio del capitale secondo capacità del debitore.<br>Debiti cancellati dopo esecuzione del piano per la parte eccedente.Sospende tutte le azioni esecutive su richiesta (misure protettive).<br>Esdebitazione finale (stop definitivo).Durata variabile (tipicamente 4–5 anni). Pagamenti periodici come da piano.<br>Eventuale liquidazione di beni non essenziali.Debitore non fallibile (privato, piccolo imprenditore) in stato di sovraindebitamento.<br>Richiede omologazione da parte del Tribunale.
Accordo ristrutt. debitiPossibile falcidia capitale previa approvazione creditori (Fisco di solito chiede almeno il rispetto di trattamento minimo).Sospende esecuzioni con misure protettive come sopra.<br>Dopo omologa, vincola tutti i creditori.Di solito 3–5 anni.<br>Può prevedere cessione di beni, affitti d’azienda ecc.Occorre l’assenso del 60% dei creditori (esclusi privilegiati se non falcidiati).<br>Coinvolge OCC e Tribunale.
Concordato preventivoFalcidia capitale anche ai privilegiati (IVA solo dilazionabile).<br>Debiti residui esdebitati dopo chiusura.Blocco automatico procedure dalla domanda (art. 54 CCII).Piano in 4–5 anni oppure liquidatorio con vendita beni.<br>Sorveglianza del Tribunale.Società o ditte in crisi non occasionale.<br>Richiede voto dei creditori e omologa. Costi alti di procedura.
Transazione fiscale (182-ter L.F.)Concordi con Agenzia Entrate un pagamento parziale (es. 50%) di imposte e contributi.<br>Serve voto favorevole in concordato/accordo.Con l’omologa dell’accordo, i pignoramenti del Fisco cessano come per gli altri creditori.Legata al piano concordatario o di ristrutturazione (tempi simili 3–5 anni).Accessibile solo dentro procedure concorsuali (accordi o concordato).<br>L’Erario valuta la convenienza rispetto a scenario liquidatorio.

Questa tabella mostra che la rottamazione-quinquies è imbattibile nel dare beneficio economico immediato (zero sanzioni e interessi) unito a una sospensione istantanea delle esecuzioni con procedure semplificate. Tuttavia, agisce sui debiti fiscali già a ruolo di un certo tipo. Se il profilo del debitore esula da questi paletti, i piani di sovraindebitamento e le procedure concorsuali offrono margini di manovra più ampi, al prezzo di una maggiore complessità e dell’intervento giudiziale.

Va inoltre menzionato, per completezza, uno strumento “ibrido”: il ravvedimento operoso su cartelle. Non è un vero istituto, ma all’inizio 2023 l’Agenzia Riscossione, con una circolare interna, ha permesso ai contribuenti con cartelle notificate da meno di 60 giorni di pagarle senza sanzioni ridotte se originavano da controlli automatici, beneficiando del ravvedimento sui tributi. Questa era una misura connessa alla definizione agevolata avvisi bonari e ora non rileva più nel 2026, ma fu un esempio di come a volte i provvedimenti fiscali collimano con la riscossione.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Affrontare debiti esattoriali e procedure esecutive è un percorso irto di ostacoli, e alcuni errori ricorrenti possono compromettere la riuscita delle migliori strategie. Vediamo quali sono gli sbagli più comuni che il debitore dovrebbe evitare, e forniamo contestualmente dei consigli pratici:

  • Attendere troppo a lungo prima di agire: Molti sperano che “il problema si risolva da solo” o procrastinano per paura. Questo è l’errore peggiore. Ogni atto della riscossione ha scadenze precise; far scadere i termini significa perdere diritti (es. decorsi 60 giorni la cartella diventa definitiva, decorsi 20 giorni l’intimazione consente subito il pignoramento). Consiglio: Appena ricevi un atto, contatta un professionista e imposta la difesa entro i termini. Anche se pensi di aderire a una rottamazione, attento a non far spirare il termine di ricorso se c’è un vizio da far valere: potresti presentare comunque ricorso per sicurezza, come detto. Inoltre, se c’è un’asta fissata, non aspettare l’ultimo giorno per muoverti: anche solo qualche settimana di anticipo può permettere al tuo avvocato di ottenere un provvedimento di sospensione dal giudice.
  • Fare da sé senza consulenza: La materia fiscale-esattoriale è complessa; improvvisarsi può portare a passi falsi. Ad esempio, qualcuno aderisce alla rottamazione senza rendersi conto che così sta rinunciando a eccepire la prescrizione di quel debito – buttando via un’opportunità di annullamento totale . Oppure, c’è chi paga parzialmente una cartella sperando di calmare Equitalia, ma così facendo riconosce il debito e ne interrompe la prescrizione, allungando i tempi di riscossione (c’è una Cassazione che dice che la rateizzazione è riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione ). Consiglio: Fatti sempre assistere da un legale o un esperto di fiducia per qualunque azione, sia un ricorso che una domanda di definizione. I costi della consulenza sono ampiamente ripagati dai risparmi o dai rischi evitati (perdere la casa perché non si è saputo compilare un’istanza sarebbe tragicomico).
  • Non controllare l’estratto di ruolo completo: Spesso il contribuente guarda solo l’atto ricevuto, ma potrebbe avere altri debiti latenti. Ad esempio, paga una cartella in rottamazione ma ne esiste un’altra mai notificata che sta per cadere in prescrizione o, al contrario, che Equitalia potrebbe rispolverare. Consiglio: Richiedi un Estratto di Ruolo integrale all’Agente Riscossione o accedi con SPID alla tua area riservata per vedere tutte le cartelle a tuo nome. Così potrai decidere quali inserire in rottamazione e quali no (magari alcune preferisci impugnarle perché viziate). Una pianificazione completa evita sorprese (come un fermo amministrativo per una cartella dimenticata).
  • Includere in rottamazione debiti che sarebbe meglio contestare (o viceversa): Questo è un errore di valutazione. Ad esempio, includi una cartella relativa a un avviso di accertamento che non ti è stato mai notificato: rottamandola paghi il tributo, mentre avresti potuto far annullare tutto per vizio di notifica e non pagare nulla. Oppure al contrario, decidi di fare ricorso su tutto, anche su cartelle per le quali non hai difese, e perdi la finestra per rottamare finendo con dover pagare tutto. Consiglio: Valuta caso per caso ogni cartella con il tuo consulente. Potrebbe convenire un approccio misto: contestare quelle con vizi forti e rottamare quelle “pulite” ma onerose. La legge ti permette di scegliere quali carichi rottamare e quali no. Ad esempio, puoi escluderne uno se preferisci non impegnarti a pagarlo perché speri di annullarlo in giudizio.
  • Sbagliare la compilazione della domanda di rottamazione o inviarla fuori tempo: Può sembrare banale, ma ogni tornata di definizione agevolata vede contribuenti che restano esclusi per errori formali (domanda non inviata, problemi tecnici all’ultimo giorno, PEC non valida, ecc.). Consiglio: Non ridursi all’ultimo giorno (30 aprile 2026) per presentare la domanda. Farlo per tempo consente di ricevere la ricevuta di protocollo e, in caso di errori (ad esempio cartelle non indicate che volevi includere), c’è tempo fino alla scadenza per presentare una domanda integrativa . La norma infatti consente di inviare una nuova dichiarazione di adesione entro la scadenza se vuoi aggiungere carichi che avevi dimenticato . Sfrutta questa possibilità: meglio mandare la prima domanda a marzo, poi se scopri altre cartelle ad aprile le inserisci con una seconda istanza.
  • Non prevedere la liquidità per le scadenze delle rate: Alcuni aderiscono sperando “qualcosa accadrà”. Ma senza pianificazione, rischi di non avere i soldi in estate e saltare subito la definizione. Consiglio: Appena ricevi la comunicazione delle somme dovute (entro 30/6/26) , studia il piano: se le rate risultano troppo alte per le tue finanze, è il momento di cercare soluzioni (prestito bancario, vendita bene, aiuto familiare, ecc.). Potresti anche valutare di chiedere un fido in banca garantito dal fatto che hai molte sanzioni condonate (la banca magari vede che devi pagare X invece di Y e ti finanzia su quell’X). Inoltre, se proprio a luglio 2026 sei impossibilitato a pagare (es. un imprevisto), ricorda che decadi solo se non paghi due rate (tranne che se avevi scelta rata unica). Quindi, in extremis, potresti saltare luglio ma poi pagare a settembre e novembre (le prime 3 rate) e così via, usando la tolleranza di una rata: non è ortodosso consigliarlo, ma tecnicamente c’è la chance di recuperare anche saltando una rata, purché non due. Attenzione però: la prima rata è essenziale perché estingue le esecuzioni. Se la salti, la procedura esecutiva sospesa può riprendere subito il 1° agosto su istanza dell’Agente. Quindi davvero cerca di pagarla, magari anche chiedendo un anticipo sul TFR o un prestito ponte.
  • Non comunicare la rinuncia ai giudizi pendenti dopo la rottamazione: se avevi un ricorso in corso e hai rottamato, devi comunque depositare in Commissione la dichiarazione di rinuncia al ricorso e la prova della definizione per far emettere il provvedimento di estinzione. Qualcuno se ne dimentica, e anche se la norma dice che l’estinzione è automatica, rischi che il giudizio resti sospeso per anni inutilmente. Consiglio: Fatti seguire dal legale anche in questa fase, così che il fascicolo venga chiuso correttamente e non vi siano strascichi.
  • Aspettare la notifica del pignoramento per agire: se hai cartelle non pagate e intimazioni scadute, il pignoramento arriverà. Non aspettarlo inerte. Consiglio: Gioca d’anticipo: se sai di avere posizioni debitorie in fase avanzata, valuta subito rottamazione o rateazione, senza attendere che arrivi l’Ufficiale Giudiziario a casa o la PEC di pignoramento presso terzi. Muovendoti prima eviti spese ulteriori (onorari di esecuzione) e magari salvi la reputazione (un pignoramento presso terzi comunica ai tuoi clienti che sei inadempiente, se lo eviti preservi la tua immagine).
  • Ignorare la tipologia di creditore nelle multe e tributi locali: non tutte le cartelle sono statali. Alcune riguardano comuni o enti diversi che potrebbero non aver aderito alle definizioni. Consiglio: Verifica se l’ente locale ha deliberato adesione alla rottamazione-quater (per il 2023 molti comuni dovevano esprimersi) o quinquies. Per la quinquies nazionale 2026 i comuni non sono parte attiva, si applica ai ruoli anche per loro ma se il comune aveva già fatto definizioni proprie, attenzione a eventuali esclusioni. Ad esempio, le multe stradali elevate dalla Polizia Locale seguono regole diverse, spesso le definizioni agevolate non si applicano a meno che il comune non recepisca. Su questo meglio farsi aiutare da un esperto o direttamente chiedere al Comune.
  • Sottovalutare l’impatto delle misure cautelari (fermi/ipoteche): molti sono concentrati sul pignoramento ma trascurano che un’ipoteca Equitalia su casa limita la vendibilità, un fermo auto ti impedisce di circolare legalmente. Consiglio: Anche se non hai liquidità immediata, appena ricevi un preavviso di fermo valuta di rateizzare quel debito: la concessione della rateazione impedisce l’iscrizione del fermo (perché sei adempiente). Idem per l’ipoteca: se hai debiti oltre 20k, Equitalia può ipotecare. Rateizzando in tempo, eviti l’iscrizione. Quindi muoviti prima che il cautelare si concretizzi. Se invece è già iscritto, con la rottamazione potrai cancellare il fermo solo a rottamazione completata; se ti serve l’auto prima, l’unica è pagare il dovuto o chiedere una sospensione di emergenza.
  • Non sfruttare eventuali rimborsi o crediti per compensare il dovuto: se il debitore ha crediti d’imposta (ad esempio un credito IRPEF risultante da dichiarazione, o un rimborso da 730 bloccato causa debiti), la legge consente la compensazione con debiti a ruolo. Consiglio: Verifica con il tuo commercialista se hai crediti fiscali utilizzabili in F24 per pagare in compensazione le somme dovute della rottamazione. Questo può alleggerire il peso. Ad esempio, un credito IRPEF di €2.000 può essere usato per “pagare” parte di una rata.
  • Agire emotivamente (paura/panico) vendendo beni di fretta a prezzo stracciato: capita che, spaventato da un pignoramento, uno svenda la casa o ritira soldi dal fondo pensione con penalità per pagare subito. Consiglio: Mantieni la calma e valuta razionalmente con esperti. Grazie a sospensive, rottamazioni e procedure varie, c’è quasi sempre margine per negoziare e salvare il salvabile. Evita scelte affrettate dettate dal panico finanziario; l’Avv. Monardo spesso si trova a rassicurare i clienti che “non tutto è perduto, abbiamo questi strumenti…”. Ad esempio, prima di vendere la casa per pagare il debito, valuta se puoi salvarla con un piano del consumatore pagando molto meno.
  • Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia Riscossione post-domanda: dopo aver presentato domanda di rottamazione, alcuni pensano di poter non guardare più la PEC o il cassetto fiscale. Sbagliato: a giugno arriverà la comunicazione degli importi, e bisogna scaricare i bollettini. Consiglio: Se a inizio luglio 2026 non hai ancora ricevuto nulla, attivati tu: accedi al sito Ader con SPID e scarica la “Comunicazione delle somme dovute”. Non avere questo documento non giustifica il mancato pagamento. Quindi tenere monitorata la situazione.

In conclusione, il miglior consiglio è: affidarsi a professionisti esperti, agire con tempestività e conoscere bene i propri diritti e doveri. Un debitore informato e ben assistito può trasformare un momento di crisi in una ripartenza: evitare il tracollo, ridurre i debiti e imparare a gestire meglio la propria posizione fiscale.

Domande frequenti (FAQ) sulla Rottamazione-Quinquies e le esecuzioni in corso

Di seguito una serie di quesiti pratici che spesso i debitori si pongono riguardo alla Rottamazione-Quinquies 2026 e al rapporto con pignoramenti, cartelle e procedure esecutive. Per ciascuna domanda forniamo una risposta chiara e sintetica.

1. Che cos’è esattamente la Rottamazione-Quinquies 2026 e chi può aderirvi?
Risposta: È la quinta edizione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 . Possono aderire tutti i contribuenti (persone fisiche e imprese) con debiti a ruolo affidati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, tranne alcune eccezioni (come debiti derivanti da accertamenti o contributi a casse private). Aderendo, si pagano solo le somme dovute a titolo di imposta o contributo, senza sanzioni né interessi di mora . La domanda si presenta online entro il 30 aprile 2026 e si può diluire il pagamento fino a 9 anni .

2. Quali tipi di debiti rientrano nella definizione agevolata 2026?
Risposta: Rientrano i debiti risultanti da: – Imposte dichiarate ma non versate (IRPEF, IVA, IRAP, ecc. da dichiarazione annuale) . – Importi emersi da controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73, 54-bis DPR 633/72) – es. tasse liquidate automaticamente e iscritte a ruolo. – Contributi previdenziali INPS dovuti per omesso versamento (es. contributi artigiani/commercianti o gestione separata non pagati) . – Multe stradali: sono definibili limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni di legge (il che in pratica significa che si paga l’importo della multa senza mora).
In sostanza si tratta dei ruoli per omessi pagamenti. L’idea è: se il debito è nato perché tu non hai pagato ciò che avevi dichiarato o una sanzione amministrativa, lo puoi sanare senza ulteriori aggravi. Sono invece esclusi gli importi derivanti da vere contestazioni di merito (accertamenti).

3. Quali debiti sono invece esclusi dalla Rottamazione-Quinquies?
Risposta: Sono esclusi: – I debiti da avvisi di accertamento o altre contestazioni sostanziali (cioè quelli dove l’ente impositore ha accertato maggiori imposte non dichiarate) . – I contributi dovuti agli enti previdenziali privati (avvocati, ingegneri, commercianti se cassa autonoma, ecc.) . Ad es., una cartella per contributi Cassa Forense o ENASARCO non può essere rottamata. – In generale, qualunque carico a ruolo non rientri nelle categorie indicate dalla legge. Ad esempio, se hai una cartella per una sanzione penale o per un danno erariale da Corte dei Conti, quelle non sono condonabili perché la norma non le menziona. – Inoltre, la legge esclude i debiti che erano in definizione quater se al 30/9/2025 eri in regola con tutti i pagamenti (cioè se stavi già pagando regolarmente la rottamazione precedente, devi continuarla e non puoi “passare” alla nuova per quei debiti).

4. Come si presenta la domanda di adesione e qual è la scadenza?
Risposta: La domanda va presentata online sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione, utilizzando l’area riservata oppure un form specifico, entro e non oltre il 30 aprile 2026 . Non sono ammessi canali cartacei o diversi (niente PEC, a meno di diverse indicazioni future). Bisogna indicare le cartelle/avvisi che si intendono definire e il numero di rate desiderate (fino a 54). Dopo l’invio, l’Agente invia una ricevuta (via email o PEC). Importante: entro il 30/4/2026 si può anche integrare una domanda già inviata – ad esempio se ti sei dimenticato di inserire qualche debito, invii un’altra istanza aggiungendo i carichi mancanti.

5. Cosa succede alle azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) quando presento la domanda di rottamazione?
Risposta: Si bloccano automaticamente. Dal momento in cui l’Agente della Riscossione riceve la tua domanda: – Non può avviare nuovi pignoramenti o altre esecuzioni per quei debiti . – Le procedure esecutive già iniziate sono sospese sul posto . Ad esempio, un pignoramento presso terzi in corso viene congelato, un’asta immobiliare viene sospesa (salvo caso del primo incanto già con esito, vedi dopo). – Non può neanche iscrivere fermi amministrativi o ipoteche nuove . Se aveva emesso un preavviso di fermo, decade; se stava per ipotecare casa, non lo farà. – Se un fermo o un’ipoteca erano già iscritti prima, restano formalmente ma non si procede oltre (il fermo rimane finché non paghi la prima rata, poi sarà possibile la cancellazione; l’ipoteca pure rimane come garanzia finché non concludi i pagamenti, ma non porterà all’asta nel frattempo).
In altri termini, la domanda sospende sia le misure esecutive in corso che quelle cautelari . Questo è sancito dalla legge e non richiede approvazioni del giudice (anche se è prudente informare il giudice se l’asta è vicina, per sicurezza). La Cassazione ha chiarito che la sospensione è immediata e automatica e l’Agente non deve fare altro che prenderne atto .

6. Se ho già un pignoramento in corso sullo stipendio o sul conto, viene sospeso aderendo alla rottamazione?
Risposta: Sì. La norma dice che non possono essere proseguite le procedure esecutive avviate , quindi il pignoramento presso terzi (stipendio, conto corrente, affitto presso inquilino, ecc.) viene congelato. In pratica: – Pignoramento dello stipendio: il datore di lavoro, una volta informato della sospensione (di solito l’Agente invierà una comunicazione, oppure il tuo avvocato può presentare l’istanza al giudice), deve sospendere le trattenute. Non ti verrà più decurtata la quota pignorata in busta paga durante la pendenza della definizione. – Pignoramento del conto corrente: se la banca aveva bloccato una somma, questa resta ferma sul conto ma non viene trasferita all’Agente. Rimane in una sorta di limbo fino a che o paghi la prima rata (e allora poi ti sarà sbloccata) o decadi (in quel caso la procedura riprende). – Pignoramento di crediti (es. presso un tuo cliente): anche qui, il terzo non deve più versare all’Agente importi, finché la definizione è in corso.
Tieni presente però che la massima sicurezza l’hai con il pagamento della prima rata. Fino a luglio, la sospensione è “in attesa” di perfezionamento. Quindi è opportuno che il tuo legale vigili e magari richieda formalmente al giudice dell’esecuzione di sospendere i pagamenti. Ad ogni modo la legge è dalla tua: nessun ulteriore prelievo può essere fatto durante la rottamazione .

7. Se il mio immobile è già all’asta, l’adesione ferma la vendita?
Risposta: Nella maggior parte dei casi sì, la ferma. Se l’asta (incanto) non si è ancora tenuta, oppure si è tenuta ma è andata deserta, la procedura è sospesa e l’asta viene rinviata a data successiva al 31/7/2026. Se hai presentato domanda di rottamazione prima della data dell’asta, di norma il tribunale, informato della cosa, revoca o differisce l’asta.
Unica eccezione: se già si è tenuta un’asta e c’è stato un aggiudicatario (cioè il bene è stato venduto a qualcuno). In tal caso la legge dice che la procedura può proseguire , quindi probabilmente l’aggiudicazione verrà confermata ed eventualmente si arriverà al decreto di trasferimento dell’immobile all’acquirente. Questo perché si considera che la vendita ormai è avvenuta e il terzo ha acquisito un diritto. Purtroppo, se sei in questa situazione (prima asta già conclusa con vincitore), la rottamazione non ti restituirà la casa venduta – al massimo ti servirà a ridurre il debito residuo se la vendita non copre tutto.
In tutti gli altri casi, invece, l’asta non avverrà nei tempi previsti. Attenzione: sospensione non significa annullamento immediato. Significa che l’asta verrà congelata. Se poi tu decadi dalla rottamazione, l’iter d’asta riprenderà (verrà fissata una nuova data). Se invece paghi la prima rata, allora l’esecuzione verrà chiusa definitivamente e l’asta cancellata del tutto.

8. Cosa significa esattamente la frase “salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” riferita alle esecuzioni?
Risposta: Questa frase in latino burocratese sta a indicare la prima asta immobiliare andata a buon fine. In un pignoramento immobiliare, il “primo incanto” è il primo esperimento di vendita. “Esito positivo” significa che qualcuno ha formulato un’offerta pari o superiore al prezzo base e si è aggiudicato il bene.
Quindi la legge intende dire: le procedure esecutive in corso non si possono proseguire (quindi sono sospese) a meno che la prima asta non abbia già trovato un acquirente. Perché proprio il primo incanto? Probabilmente per evitare abusi: senza questa clausola, uno avrebbe potuto rottamare anche dopo essersi visto vendere la casa, per riaverla indietro, creando caos con gli aggiudicatari. Invece così, se la casa è già aggiudicata, la vendita viene finalizzata e tu semmai incassi l’eventuale eccedenza sul prezzo.
Ergo: se non c’è ancora aggiudicazione, sei ancora in tempo per salvare l’immobile con la rottamazione; se c’è stata, purtroppo no (il massimo che puoi fare è sperare che l’aggiudicatario non saldi il prezzo o altri intoppi, ma sono eccezioni improbabili).

9. Quando le procedure esecutive in corso si estinguono definitivamente?
Risposta: Dopo il pagamento della prima o unica rata dovuta entro il 31 luglio 2026 . Questo pagamento è la condizione perché l’esecuzione sospesa passi da “congelata” a “chiusa definitivamente”. Una volta versata la prima rata, la legge dice che i pignoramenti e le altre esecuzioni si estingueranno (salvo sempre il discorso del primo incanto). In pratica il tuo avvocato depositerà al giudice la quietanza di pagamento e chiederà l’estinzione del procedimento. Il giudice emetterà un’ordinanza dichiarando estinto il pignoramento e disponendo, se del caso, la cancellazione di pignoramento, ipoteca giudiziale, ecc. dagli atti pubblici. Nel caso di pignoramento presso terzi, ordinerà la liberazione delle somme bloccate.
Quindi il momento chiave è la prima rata. Non occorre aspettare di pagare tutte le 54 rate (la Cassazione ha confermato: estinzione del giudizio ed esecuzione con la prima rata, non serve l’integrale pagamento di tutte le rate) . Questo è molto vantaggioso: con un esborso iniziale relativamente contenuto (in genere la prima rata è circa 1/18 del dovuto totale) ottieni già la fine del pignoramento.

10. Ho una causa pendente sulla cartella (ricorso in Commissione Tributaria). Posso aderire comunque alla rottamazione?
Risposta: Sì, puoi aderire anche se c’è un contenzioso in corso. La presentazione della domanda di rottamazione implica però che ti impegni a rinunciare a quel ricorso . In pratica, dovrai abbandonare la causa perché stai scegliendo di definire il debito amichevolmente. Non devi rinunciare prima di presentare la domanda – la rinuncia formale va fatta dopo nella maggior parte dei casi, una volta ottenuta la definizione. Intanto il giudice, su istanza, sospenderà il processo in attesa che tu paghi la prima rata . Quando avrai pagato, il processo verrà chiuso per cessata materia del contendere (o improcedibilità).
È importante sapere che non puoi avere entrambe le cose: non puoi rottamare e contemporaneamente portare avanti la causa per non pagare nulla. L’una esclude l’altra. Se aderisci alla rottamazione, è una tacita rinuncia al ricorso . Se vuoi combattere in giudizio fino in fondo, allora non devi rottamare quel debito. È una scelta strategica da fare caso per caso col tuo legale.

11. Devo formalmente rinunciare al ricorso se aderisco alla rottamazione?
Risposta: , devi farlo, ma con i tempi giusti. Spieghiamo: la normativa prevede che nella domanda di adesione dichiari l’eventuale pendenza di giudizi e assumi l’impegno a rinunciare ad essi . Questo impegno diventa concreto quando il giudice sospende la causa; poi, a seguito del pagamento, tu (o l’ufficio) depositi una rinuncia o comunque la documentazione che dimostra che hai definito e quindi chiedi l’estinzione. In pratica, dopo la prima rata presenti l’attestazione di pagamento e ottieni l’estinzione del processo . Se per qualche ragione il giudice volesse una formale “rinuncia al ricorso”, il tuo avvocato la formalizzerà. Spesso comunque i giudici dichiarano l’estinzione d’ufficio sulla base della legge e dei documenti, senza bisogno di un atto di rinuncia in carta bollata.
Attenzione: come detto altrove, conviene aspettare ad avere la certezza del pagamento prima di rinunciare formalmente, per non restare scoperti. Ma una volta pagato, sì, devi rinunciare e il giudice chiuderà la causa senza entrare nel merito. Non ci saranno di solito spese a tuo carico (ognuno paga le proprie, si chiude con compensazione delle spese in questi casi).

12. Il giudizio tributario si chiude immediatamente con la presentazione della domanda o bisogna aspettare i pagamenti?
Risposta: Non si chiude immediatamente, ma viene sospeso. Con la presentazione della domanda e la richiesta al giudice, il processo tributario viene sospeso fino al 31/7/2026 (o altra data, comunque fino al termine per la prima rata) . Non c’è ancora un’estinzione definitiva perché manca la prova che perfezioni la definizione (cioè il pagamento). Una volta effettuato almeno il primo pagamento, allora si chiede di dichiarare estinto il giudizio.
Questa sequenza è importante: solo dopo aver pagato almeno una rata il giudizio può essere dichiarato estinto . Se non paghi, invece, il giudizio riprenderà; anzi, come visto in Cassazione 2025, se non paghi nulla, la sola presentazione dell’istanza non estingue il processo e il giudice dovrà decidere sul merito della tua contestazione . Quindi la chiusura “a lieto fine” del processo è condizionata al fatto che tu adempia alla definizione.

13. Cosa rischio se aderisco e poi non riesco a pagare tutte le rate?
Risposta: In caso di mancato pagamento (secondo le regole di decadenza: saltare 2 rate anche non consecutive, o non pagare l’ultima) , perdi i benefici della rottamazione. Questo comporta: – Le sanzioni e gli interessi che ti erano stati abbuonati tornano dovuti sul debito residuo. – L’Agente della Riscossione riprenderà le azioni di recupero: potrà quindi nuovamente fare pignoramenti, ipoteche, fermi sugli importi che restano da riscuotere . – Non potrai chiedere un’ulteriore dilazione per quei carichi (la legge lo vieta dopo la decadenza) . Quindi l’unica possibilità sarà pagare subito tutto il dovuto residuo oppure trovare un accordo tramite procedure concorsuali, altrimenti subirai l’esecuzione.
In pratica, il rischio è di ritrovarti magari dopo 2-3 anni punto e a capo: con pignoramenti attivi e per di più aver già versato dei soldi che però sono stati assorbiti a titolo di acconto. Un vero danno doppio: hai pagato, ma non abbastanza, e quindi devi pagare ancora (il debito non si estingue, quanto hai versato viene conteggiato come acconto sul totale comprensivo di sanzioni) .
Esempio: debito €10.000 (5k imposta +5k sanzioni). Rottamando dovevi pagare 5k in 10 rate. Ne paghi 5 rate (€2.500) poi ti fermi. Decadi. A quel punto il debito residuo non è 2.500, ma torna ad essere circa 7.500 (i 5k di imposta – 2.500 già pagati + tutte le sanzioni rinate + interessi nel frattempo). E su quelli Equitalia potrà pignorare.
Morale: se prevedi difficoltà serie, meglio valutare prima se la rottamazione è sostenibile o se ricorrere ad altro (sovraindebitamento). Se hai già aderito e temi di non farcela, contatta subito il tuo consulente per studiare contromisure prima che succeda la decadenza.

14. Posso rateizzare il pagamento della rottamazione? Quante rate e con quali interessi?
Risposta: Sì, la rottamazione prevede espressamente la possibilità di rateizzare in un max di 54 rate bimestrali , quindi 9 anni (da luglio 2026 a maggio 2035). Le prime 3 rate (luglio, settembre, novembre 2026) e poi 6 rate all’anno nei successivi 8 anni . Le rate sono di importo uguale (salvo arrotondamenti).
Sugli importi rateizzati si applica un interesse agevolato del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 . Il 3% è molto conveniente rispetto all’interesse di mora ordinario (che era 3,5% circa) e soprattutto rispetto alle sanzioni (che di fatto spariscono).
Se preferisci, puoi anche pagare in unica soluzione entro il 31/7/2026 senza alcun interesse aggiuntivo . Oppure scegliere un numero di rate intermedio (ad es. 18 rate in 3 anni, o 30 rate in 5 anni, ecc. fino a 54). Devi indicarlo nella domanda; se non lo indichi, di default credo assegnino il massimo numero possibile (questo è da verificare ma in genere uno deve scegliere).
Ricorda che se scegli molte rate, l’impegno è minore sul breve termine ma più lungo nel tempo. Puoi sempre pagare anticipatamente in qualsiasi momento comunque (non c’è una penalità per anticipo).
Nota: a differenza delle rateizzazioni ordinarie, qui basta saltare 2 rate anche non di fila per decadere . Quindi pur essendo comoda, la dilazione rottamatoria va seguita con rigore.

15. Cosa succede ai piani di rateizzazione precedenti che avevo già attivi?
Risposta: Vengono sospesi non appena presenti la domanda , e poi definitivamente revocati il 31/7/2026 se paghi la rottamazione . In pratica: – Dal giorno della domanda fino al 31 luglio 2026 non devi più pagare le rate di eventuali dilazioni ordinarie in corso (sugli stessi debiti rottamati). L’obbligo di pagamento di quelle rate è sospeso . – Alla data del 31/7/2026, se hai aderito, quelle vecchie dilazioni saranno annullate di diritto . Non potrai riprenderle né chiederne di nuove per quei carichi. Di fatto vengono sostituite dal nuovo piano agevolato.
Attenzione: se la tua precedente rateizzazione includeva anche debiti non rottamabili o che non hai rottamato, su quelli credo la dilazione possa proseguire solo per la parte non definita. Questo può complicare un po’ la contabilità. L’Agente Riscossione nelle comunicazioni di giugno 2026 dettaglierà cosa devi continuare a pagare e cosa no.
Se invece decadi dalla rottamazione prima di iniziare i pagamenti, credo la vecchia rateazione non si riattiva automaticamente (in base alla legge, viene revocata comunque dal 31/7/26). Potresti doverla richiedere di nuovo, ma la legge vieta nuove dilazioni su quei carichi dopo che sei decaduto dalla definizione . Insomma, è un “punto di non ritorno” evidenziato anche dagli esperti: aderire senza poi pagare può lasciarti senza alcuna rete, perché hai perso anche la dilazione ordinaria .
Quindi assicurati prima di aderire di essere convinto, perché non potrai poi dire “ah no torno alla rateazione di prima”.

16. La rottamazione copre anche le cartelle relative a multe stradali o contributi previdenziali privati?
Risposta: Multe stradali sì, parzialmente, contributi privati no.
Multe stradali: rientrano se affidate a riscossione tra 2000 e 2023, ma il beneficio riguarda solo gli interessi (comprese le maggiorazioni ex L.689/81) e l’aggio . Devi comunque pagare il verbale (capitale) e le spese notifica. In pratica, pagherai l’importo originario della multa senza l’incremento per ritardato pagamento. Questo spesso comporta un risparmio notevole, perché se una multa raddoppia in cartella, con rottamazione la riporti all’importo base.
Esempio: multa da €150 diventata €300 con more e aggi, rottamando paghi circa €150 + spese = €170 invece di €300.
Attenzione: alcune multe locali potrebbero non essere affidate ad Agenzia Riscossione ma a concessionari locali, su cui la rottamazione nazionale non incide direttamente (bisogna vedere caso per caso).
Contributi a Casse professionali private: no, la legge li esclude espressamente . Ad es., se hai cartelle per mancato pagamento di contributi all’INARCASSA o alla Cassa Geometri o simili, quelle non possono essere rottamate (a meno che la Cassa stessa non applichi volontariamente condizioni simili, ma sarebbe un provvedimento loro interno – finora non risulta per il 2026). Solo i contributi INPS rientrano (gestioni commercianti, artigiani, gestione separata, dipendenti per aziende fallite ecc.).
Inoltre sono esclusi i contributi a fondi pubblici diversi da INPS (es. ex ENPALS, Cassa Colf? Qui dipende, ma in genere se sono riscossi da Agenzia Entrate Riscossione e non derivanti da accertamento, dovrebbero rientrare se sono INPS o Inail. Quelli di casse ministeriali tipo ex INPDAP ora sono in INPS comunque).
Riassumendo: multe sì (senza interessi), contributi casse no.

17. Se ho già aderito a precedenti rottamazioni ma sono decaduto, posso aderire ora?
Risposta: , assolutamente. La legge consente di riprendere i debiti di vecchie definizioni decadute e rottamarli nella quinquies . Per la precisione, puoi includere: – Debiti 2000-2017 che avevi inserito nella rottamazione 2016 (DL 193/2016) o rottamazione-bis 2017 (DL 148/2017) o rottamazione-ter 2018 (DL 119/2018) o Saldo e Stralcio 2019, se quelle procedure sono decadute. – Debiti 2000-30/6/2022 che avevi inserito nella rottamazione-quater 2023 (L.197/2022) o nella Definizione 2024 (DL 202/2024), se decadute al 30/9/2025 .
In pratica quasi tutti i casi di decadenza possono essere sanati. Fai attenzione però: se eri decaduto e nel frattempo hai ricevuto nuovi atti (pignoramenti) su quei debiti, devi comunque gestire l’emergenza come stiamo dicendo (la domanda sospende tutto di nuovo). Questo è un “secondo giro” che lo Stato ti concede: approfittane e stavolta cerca di portarlo a termine. È raro che ce ne sia un terzo! Anche se in Italia mai dire mai, ma meglio non contare su infinite chance.

18. Se invece ero in regola con la Rottamazione-Quater precedente, posso comunque fare la quinquies sugli stessi debiti?
Risposta: No, se al 30 settembre 2025 avevi pagato tutte le rate scadute della rottamazione-quater (2023) e non eri decaduto, non puoi aderire per quei carichi alla quinquies . Continuerai a pagarli col vecchio piano. In teoria, potresti non pagare apposta un paio di rate così da decadere e poi aderire alla quinquies: ma attenzione, la norma dice “per i quali alla data del 30/9/25 risultano pagate tutte le rate scadute”: quindi se fino al 30 settembre eri regolare, rientri nel divieto. Anche se decadi dopo (tipo non paghi quelle di fine 2025), ormai al 30/9 eri regolare e non ti fanno rottamare. Quindi c’è un “blocco normativo”. D’altronde, se eri in regola, ti conviene restare: la quater e la quinquies hanno benefici simili, cambiano solo i tempi (la quater finisce prima, la quinquies dura più a lungo).
Discorso a parte: se nella quater avevi alcuni carichi e altri li avevi esclusi, quelli esclusi li puoi rottamare ora se rientrano nelle regole. Ad esempio, magari nel 2023 non includesti delle cartelle (perché non conveniva o te le eri perse): adesso hai l’opportunità di definire anche quelle.

19. Che vantaggi concreti ottengo aderendo alla definizione? Quanto risparmio?
Risposta: I vantaggi sono: – Risparmio economico: risparmi tutte le sanzioni e gli interessi di mora. In genere, su cartelle vecchie, l’ammontare di sanzioni+interessi può essere anche il 50% o più del totale. Se ad esempio una cartella è di €20.000 di cui €10.000 di imposta e €10.000 tra sanzioni e interessi, con la rottamazione pagherai circa €10.500 (i 10k di imposta + spese notifica ed eventuali spese esecutive di poche centinaia) al posto di 20k. Un risparmio di quasi il 50%. In casi di multe stradali, il risparmio è minore in % ma comunque significativo (perché le sanzioni non si azzerano, ma gli interessi sì: su multe datate gli interessi/maggiorazioni possono essere quasi pari al capitale).
Niente più ingiunzioni di pagamento per quegli importi: una volta definito, chiudi il rapporto col fisco su quelle annualità. Non avrai in futuro problemi di pignoramento per esse. – Dilazione più lunga e flessibile: 9 anni sono tanti, consente rate più piccole rispetto alle 6-7 anni massime di una dilazione ordinaria. E il tasso 3% è vantaggioso in questo periodo di inflazione. – Pace mentale e protezione immediata: appena aderisci, sai che nessuno ti porterà via nulla in riferimento a quei debiti, a patto di rispettare gli step. Questo ti permette di pianificare meglio attività e finanze, senza la spada di Damocle di un esattore aggressivo.

In sintesi il risparmio varia a seconda della composizione del debito: – Su debiti composti soprattutto da imposte (tipo IRPEF non pagata): risparmi “solo” interessi e sanzioni (che comunque su anni possono essere un 30% del debito). – Su debiti composti in buona parte da sanzioni (es. per omessa dichiarazione c’era sanzione al 30%): risparmi moltissimo perché quella sanzione la togli. – Su multe: risparmi le maggiorazioni semestrali del 10% e gli interessi, che in 5 anni raddoppiano la multa, quindi di fatto paghi circa la metà della cartella.
Ogni situazione è a sé, ma il beneficio c’è sempre. L’unico caso in cui la rottamazione non dà vantaggio economico è sui contributi INPS da lavoro dipendente, perché quelli per legge sono già senza sanzioni (si applicano somme aggiuntive, ma la rottamazione condona anche quelle), ecco forse lì il risparmio è più contenuto. Però c’è il vantaggio della dilazione e del 3%. Quindi conviene comunque.

20. Se la cartella non mi è stata mai notificata regolarmente, aderire conviene o perdo la possibilità di farla annullare?
Risposta: Domanda cruciale: se non ti hanno notificato la cartella e l’hai saputo per caso, aderendo alla rottamazione ammetti di averne avuto conoscenza e rinunci a eccepire il vizio di notifica . In pratica, una volta che presenti domanda, stai formalmente riconoscendo il debito e la legittimità della cartella, quindi non potrai più farla annullare per mancata notifica.
Quindi, se hai questo asso nella manica (notifica nulla e termini di legge per pretendere il debito scaduti), rottamare non conviene perché stai “resuscitando” un debito morto. D’altro canto, devi essere sicuro che la notifica sia davvero nulla e che l’ente non abbia altri atti con cui può riscuotere.
Suggerimento pratico: potresti presentare intanto ricorso per nullità di notifica e, parallelamente, se non sei fiducioso, tenere pronta la rottamazione come backup entro il 30/4/26 (il ricorso verrà sospeso come detto). Se poi vedi che la causa va per le lunghe o c’è incertezza, perfezioni la rottamazione pagando e chiudi lì, altrimenti se vinci il ricorso avrai annullato la cartella e potrai non pagare nulla (e rinunci eventualmente alla rottamazione). Questo è fattibile purché la tempistica lo consenta.
In generale, se la notifica è viziata, il ricorso è la strada per annullare il debito al 100%, la rottamazione è “la via di mezzo” per pagare il capitale senza sanzioni. Va valutato caso per caso cosa ti conviene di più (in base all’importo, alle prove della nullità, ecc.). L’Avv. Monardo dedica molta attenzione a questo tipo di valutazioni per non far perdere al cliente l’occasione di annullare debiti tecnicamente inesigibili.

21. Come interagisce la Rottamazione con le procedure di sovraindebitamento o la crisi d’impresa?
Risposta: Interagisce in modo positivo: la legge permette di includere i debiti rottamabili in piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o concordati minori . Inoltre, i soldi necessari a pagarli in ambito concorsuale sono considerati prededucibili (prioritari) , quindi per esempio in un concordato li tratti come costi del procedimento. In pratica: – Se sei una persona sovraindebitata e avvii un piano del consumatore, puoi allo stesso tempo aderire alla rottamazione per i tuoi debiti fiscali. Nel piano proporrai di pagarli magari in misura ridotta e in tempi dilazionati, ma sapendo che su quella parte non hai interessi né sanzioni e hai l’ok normativo a includerli con lo sconto. Il giudice terrà conto del fatto che stai usando al meglio la legge per soddisfare il fisco (paghi capitale) e quindi potrebbe essere più propenso ad approvare. – Se sei una piccola impresa in concordato o accordo, puoi dire ai creditori: guardate, ho cartelle per 100k, grazie alla rottamazione le porto a 60k e ve le pago in tot anni come da piano omologato. Il tribunale vede che quei 60k li tratti come prededucibili (li paghi prima di altri magari) e che comunque hai ridotto il debito pubblico all’osso. Questo facilita il riequilibrio complessivo. – Inoltre, quando presenti la domanda di rottamazione in costanza di una procedura di crisi, questo non pregiudica la procedura: anzi, la legge lo incoraggia. Ad esempio, se sei in composizione negoziata, versare la prima rata di rottamazione è un costo prededucibile quindi lo puoi fare senza dover chiedere autorizzazioni speciali (lo paghi come spesa della procedura, e i creditori non possono obiettare che hai dissipato risorse, perché la legge dice che è prededuzione).

In parole semplici, la rottamazione è un tassello in più che si può sfruttare all’interno di un percorso di risanamento aziendale o personale. Chi assiste il debitore (come l’Avv. Monardo) ne terrà conto e la integrerà nel piano di ristrutturazione del debito globale. Dunque nessuna incompatibilità, anzi: definire i debiti fiscali con quinquies rende più sostenibile ogni piano di rientro.

22. La presentazione della domanda mi permette di ottenere il DURC regolare?
Risposta: , presentare la domanda di definizione ti rende “regolare” nei confronti di INPS e Casse ai fini del DURC . La legge richiama l’art.54 DL 50/2017 che già nelle precedenti rottamazioni prevedeva il DURC positivo per chi aderisce. Quindi: – Se sei un’impresa o un lavoratore autonomo e hai debiti contributivi, dopo che hai presentato domanda e finché sei in regola con i pagamenti delle rate, potrai richiedere il DURC e ti verrà rilasciato come se fossi in regola . Questo è fondamentale per continuare a lavorare con la Pubblica Amministrazione o in edilizia, dove senza DURC saresti tagliato fuori dalle commesse. – Attenzione però: se decadi dalla rottamazione, il DURC torna negativo finché non sistemi diversamente. Ma almeno per l’intero periodo 2026-2035 (o fino a quando finisci di pagare) sarai considerato regolare e non ti bloccheranno i pagamenti né le certificazioni.
Questa è una spinta in più per aderire se hai problemi di DURC: risolvi due piccioni con una fava, sistemi il debito piano piano e intanto puoi continuare a ottenere lavori e incassi pubblici.

23. Posso ancora chiedere una sospensione o rateazione ordinaria invece della rottamazione?
Risposta: Puoi, ma durante il periodo in cui è aperta la rottamazione (fino al 30/4/2026) l’Agente Riscossione accoglie comunque richieste di rateazione. Devi però valutare cosa è meglio per te: – Se il tuo debito non è rottamabile (perché escluso) o se non fai in tempo a presentare domanda (ma hai 4 mesi di tempo, dovresti farcela), allora certamente la rateazione ordinaria è la strada. – Se il tuo problema è che non vuoi rinunciare al ricorso (cioè vuoi tenerti la possibilità di fare causa), sappi che pure la rateazione implica ammissione del debito (e interrompe i termini di ricorso se la chiedi oltre i 60 giorni). Dunque non è un modo per evitare la rinuncia: qualsiasi soluzione bonaria comporta di fatto accettazione. – Se hai un pignoramento in corso e non puoi aspettare qualche mese per la rottamazione, chiedere subito una rateizzazione può darti uno stop immediato. Però potresti farlo e poi comunque entro aprile convertire in rottamazione (pagando la definizione e lasciando decadere la rateazione).

Nulla vieta, quindi, che tu chieda una rateazione adesso per congelare tutto, e poi a gennaio/febbraio, quando attiveranno la piattaforma, presenti domanda di rottamazione: a quel punto la tua rateazione verrà sospesa e poi annullata, ma tu avrai traghettato la situazione fino alla sanatoria. Questa è un’idea se per esempio l’asta è a febbraio 2026 e la rottamazione la attivano solo a fine gennaio – magari non fai in tempo, allora chiedi subito rateazione a dicembre per stoppare la procedura, poi rottami a febbraio e sostituisci. In generale, la sospensione “in autotutela” è sempre possibile se hai motivi validi: quella la puoi chiedere anche contestualmente alla rottamazione.
Quindi, sì, hai ancora tutti gli strumenti ordinari a disposizione. La rottamazione è solo un’opportunità in più, non obbligatoria. Sta a te (meglio col tuo avvocato) scegliere il mix giusto di mosse.

24. Ho un pignoramento per debiti di un’azienda di cui ero garante/amministratore. Posso rottamare quel debito?
Risposta: Bisogna distinguere: se il debito è intestato all’azienda (persona giuridica) e tu sei solo garante, la rottamazione può essere chiesta dalla società (se esiste ancora, o dal liquidatore) per sospendere l’esecuzione. Se l’azienda non paga, tu come garante verrai escusso; ma la rottamazione riguarda i debiti iscritti a ruolo verso il soggetto debitore. Il garante in sé non può rottamare, a meno che la garanzia non sia già sfociata in un proprio debito (es. hai ipotecato casa tua come fideiussione – allora la banca agisce per conto suo, non c’entra con cartelle).
Se invece parli di debiti tributari di società di persone (snc, sas) dove tu socio sei solidalmente responsabile, in quel caso l’Agente Riscossione iscrive a ruolo a nome della società e notifica anche a te in solido. Di solito, però, la rottamazione si fa sul codice fiscale del soggetto intestatario del ruolo (società). Se la società è defunta e il debito è riversato su di te, potrebbe esserci margine di definire comunque. Questa è complessa: conviene consultare un esperto perché dipende dal tipo di debito (IVA, ritenute e sanzioni sono spesso solo a carico società se è ancora attiva; se estinta, su soci emergono certe responsabilità).
In linea generale, se tu sei responsabile d’imposta (es. socio per IRAP non pagata di snc), anche tu puoi presentare domanda per quella cartella. L’Agente Entrate-Riscossione consente l’adesione disgiunta dei coobbligati: se uno paga, l’altro beneficia comunque perché il debito si estingue . Ad esempio, Cassazione 2017 stabilì che la rottamazione fatta da uno dei coobbligati estingue l’obbligazione per tutti . Quindi anche se sei coobbligato, puoi procedere tu. Meglio farlo in coordinamento con l’azienda se esiste, per non creare confusione nei versamenti.

25. Cosa può fare concretamente l’Avvocato Monardo per aiutarmi in questa situazione?
Risposta: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo può offrire un’assistenza completa e personalizzata: – Analisi legale immediata della tua posizione debitoria: verifica atti, notifiche, prescrizione, importi. Questo per capire se conviene rottamare, ricorrere o entrambe le cose. – Predisposizione e invio della domanda di rottamazione-quinquies in modo corretto e tempestivo, selezionando i carichi da inserire e assicurandosi che la procedura vada a buon fine. – Richiesta di sospensione delle procedure esecutive presso i tribunali competenti: ad esempio, se hai un’asta imminente, può presentare d’urgenza un’istanza al giudice dell’esecuzione informandolo dell’adesione alla definizione e ottenere un decreto di sospensione dell’asta. – Presentazione di ricorsi tributari o opposizioni mirate: se ci sono vizi nelle cartelle o nei pignoramenti, l’avvocato li impugna per annullarli o guadagnare tempo (come contromisura nel caso la definizione saltasse). – Trattative con l’Agente della Riscossione: lo studio può interfacciarsi con gli uffici legali di Agenzia Entrate-Riscossione per segnalare la tua volontà di definire e magari concordare la sospensione informale di alcune azioni. Può inoltre negoziare piani di rientro extragiudiziali per eventuali debiti fuori rottamazione. – Consulenza sulla crisi a 360°: grazie al suo team, può attivare procedure di sovraindebitamento o concordatarie se necessario, assumendo ruoli come Gestore OCC e affiancando il cliente nel percorso. Questo significa che se la rottamazione non basta, c’è il piano B (piano del consumatore, ecc.) già pronto, evitando che tu debba trovare un altro professionista per quello. – Assistenza post-definizione: monitoraggio dei pagamenti, solleciti per il DURC, atti di esdebitazione finale, cancellazione di ipoteche e fermi dopo l’estinzione. Lo studio non ti lascia a metà: fino a quando il debito non è risolto e le esecuzioni spente, rimane al tuo fianco. – Difesa rapida e nazionale: l’Avv. Monardo è cassazionista e opera su tutto il territorio italiano coordinando professionisti locali se serve. Quindi può assisterti ovunque ti trovi, presentare ricorsi telematici nelle varie Corti, e persino andare in Cassazione se ci sono questioni di principio da portare avanti.

In sintesi, l’Avv. Monardo può:

“valutare la tua situazione, bloccare immediatamente azioni esecutive e pignoramenti, attivare tutte le tutele legali e guidarti nel definire il debito col minor esborso possibile, proteggendo i tuoi beni e la tua attività.”

Esempi pratici e simulazioni

Per rendere più concreta la teoria, presentiamo alcune simulazioni numeriche e casi pratici ispirati a situazioni tipiche. Questi esempi aiutano a capire come funzionano le soluzioni spiegate, con numeri alla mano.

Esempio 1: Pignoramento immobiliare bloccato e risolto con la rottamazione

Situazione: Il sig. Rossi ha un debito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di €120.000 derivante da IVA non versata negli anni 2015-2016 e IRPEF del 2017. Ignorando le cartelle, si ritrova nel 2025 con un pignoramento sulla casa notificato: l’Agente ha iscritto ipoteca e avviato l’esecuzione immobiliare, con asta fissata a marzo 2026. La casa del sig. Rossi vale €200.000 ed è prima casa (non esente da ipoteca perché debito IVA). Rossi è disperato: rischia di perdere l’abitazione.

Azioni intraprese: Si rivolge all’Avv. Monardo a dicembre 2025. L’avvocato verifica che il debito di 120k è così composto: €80.000 di imposte, €40.000 tra sanzioni, interessi e aggio. Dunque in rottamazione pagherebbe €80.000 (oltre spese minori). Rossi ha un lavoro stabile ma non potrebbe ottenere un mutuo di 80k rapidamente; potrebbe però sostenere rate di ~€800 al mese. Inoltre, l’Avvocato riscontra che la cartella IRPEF 2017 forse non gli fu notificata regolarmente (c’è un vizio di relata).

Piano: A gennaio 2026, l’Avvocato: – presenta ricorso tributario per la cartella IRPEF 2017 eccependo la notifica nulla (tanto per sicurezza); – contestualmente prepara la domanda di rottamazione-quinquies per l’intero carico di €120k, da inviare appena il servizio online apre (21 gennaio 2026); – chiede intanto al giudice dell’esecuzione una sospensione dell’asta per 4 mesi, dimostrando che il sig. Rossi intende aderire alla definizione agevolata e che a fine gennaio avrà la prova (chiede un rinvio dell’incanto). Il giudice accorda il rinvio dell’asta da marzo a agosto 2026 (dopo 31/7).

Svolgimento: Il 22 gennaio 2026 viene inviata la domanda di rottamazione. L’effetto è immediato: – L’esecuzione immobiliare è sospesa di diritto . L’avvocato deposita in tribunale la ricevuta e l’asta viene formalmente sospesa sine die. – L’Agente non può fare altri atti (non può pignorare anche lo stipendio di Rossi nel frattempo, ad esempio). – Rossi ottiene un po’ di respiro.

A giugno 2026 gli arriva la comunicazione: dovrà pagare €80.500 (capitale + spese) in 54 rate bimestrali da ~€1.600 ciascuna. Le prime: €1.600 il 31/7, €1.600 il 30/9, €1.600 il 30/11/2026, e così via. Questo è un po’ più di quanto pensava mensilmente (800 €mese, qui è ~800 €mese ma con due mesi alla volta). Tuttavia, Rossi ha messo da parte il TFR e può pagare le prime rate.

Il 31 luglio 2026 paga la prima rata di €1.600.
Risultato immediato: la procedura esecutiva immobiliare viene dichiarata estinta dal giudice ad agosto, sulla base dell’avvenuto pagamento e dell’adesione . L’ipoteca legale che gravava sulla casa rimane come garanzia fino al completamento dei pagamenti, ma la casa non sarà più messa all’asta. Il sig. Rossi mantiene la proprietà e continua ad abitare tranquillo.

Nei mesi successivi, Rossi continua a pagare regolarmente le rate (grazie anche a un aumento di stipendio e alla tranquillità ritrovata). Nel 2030 riceve un’offerta di lavoro all’estero e decide di vendere la casa: poiché mancano ancora rate, concorda con l’Agenzia Entrate-Riscossione l’estinzione anticipata della definizione: con il ricavato della vendita (200k) paga in un colpo solo il residuo debito (circa 50k rimanenti) ottenendo contestualmente la cancellazione dell’ipoteca. Ormai il debito col fisco è un ricordo.

Considerazioni: Senza rottamazione, il sig. Rossi avrebbe probabilmente perso la casa all’asta per un valore magari di €150k (base ribassata), vedendo azzerato il suo patrimonio e restando comunque debitore per eventuali somme non coperte. Con la rottamazione ha pagato sì €80k, ma in modo sostenibile, ha salvato l’immobile e alla fine lo ha venduto lui a valore pieno, traendone anche liquidità. Ha risparmiato €40k di sanzioni e interessi e ha evitato i costi di una vendita forzata. Inoltre, la contestazione sulla cartella IRPEF 2017 è stata di fatto superata: il ricorso è stato chiuso dopo la prima rata, senza necessità di affrontare un lungo processo.

Esempio 2: Pignoramento dello stipendio e fermo auto – Soluzione con piano del consumatore e rottamazione

Situazione: La sig.ra Bianchi ha debiti per €60.000 con Agenzia Riscossione, in parte da cartelle per IRPEF e IVA non versate e in parte per contributi da lavoro autonomo. Ha ignorato la situazione finché: – Nel 2024 si vede arrivare un pignoramento del quinto dello stipendio (lavora come dipendente), per €40.000 di cartelle. – Inoltre scopre di avere l’auto con fermo amministrativo iscritto, per altre cartelle da €20.000.

La sig.ra Bianchi porta a casa €1.500 mensili, di cui €300 le vengono pignorati dal datore di lavoro (1/5). Con €1.200 netti fatica a pagare affitto e spese, e non può usare l’auto per arrotondare (faceva la rider nel weekend, ma col fermo l’auto è inutilizzabile legalmente). Situazione critica: €300/mese andranno avanti 11 anni per coprire 40k, e senza interessi ulteriori, ma intanto lei vorrebbe risolvere prima.

Azioni intraprese: Si rivolge allo studio Monardo nel gennaio 2026. Si valutano due opzioni: – Rottamare i €60.000 (che sono €40k imposte+contributi e €20k sanzioni/interessi). In rottamazione pagherebbe €40k circa in 9 anni, €740 a bimestre (370€/mese). Meglio di 300€/mese per 11 anni? Sì, paga un po’ di più al mese ma finisce prima e paga meno in totale (€40k vs €60k). – Tuttavia, la sua situazione reddituale è precaria: €1.500 mese con 2 figli a carico, affitto. Anche €370/mese potrebbe faticare a sostenerli a lungo. Valutano quindi il piano del consumatore: dai calcoli risulta che potrebbe offrire ai creditori €150 al mese per 5 anni, totale €9.000, lasciandole il minimo vitale. Sorprendentemente poco, ma la legge glielo consentirebbe forse.

Piano scelto: Lo studio decide per un approccio misto: 1. Febbraio 2026: presentano la domanda di Rottamazione-Quinquies per tutti i €60.000 debiti. Immediatamente: – Il pignoramento stipendio è sospeso : il datore di lavoro interrompe le trattenute. La sig.ra Bianchi torna a percepire €1.500 pieni al mese (già un sollievo). – Il fermo amministrativo sul veicolo è sospeso (non possono attivarlo in questo frangente e, pur essendo già iscritto, con accordo l’Agenzia la autorizza temporaneamente a usare l’auto visto che ha aderito – questo a volte succede informalmente, se prova di pagamento prima rata, rilasciano nulla osta circolazione). 2. Marzo 2026: L’Avv. Monardo deposita la richiesta di piano del consumatore al tribunale competente, includendo i debiti fiscali e proponendo €9.000 di soddisfo, spalmati su 5 anni. Chiede le misure protettive, che vengono concesse: ciò avrebbe sospeso pignoramenti ecc., ma erano già sospesi per rottamazione – comunque è una doppia tutela. 3. La procedura di piano va avanti: l’OCC redige relazione, ecc. Nell’estate 2026 la Commissione tributaria sospende formalmente il pignoramento su istanza (non serve perché è già sospeso ma lo fanno per scrupolo).

Giugno 2026: arriva la comunicazione rottamazione: €40.000 da pagare, prima rata €2.222 a luglio. Ovviamente la sig.ra non può. Qui entra in gioco il tribunale: a luglio 2026 viene omologato il piano del consumatore che prevede che: – I €40.000 rottamati vengano pagati con un contributo mensile di €150 per 60 mesi (che capitalizzati fanno appunto 9.000 €), in quanto i creditori chirografari (tra cui il Fisco per la parte rottamata) ricevono il 15% circa. – In pratica, il giudice omologa dicendo: “considerato che la sig.ra ha aderito alla definizione e il debito fiscale è ridotto a €40k di capitale, autorizziamo che paghi €9k in 5 anni”. Il restante debito (31k) sarà esdebitato a fine piano. – L’Agente Riscossione partecipa come creditore e prende atto.

Situazione finale: Il tribunale invia copia dell’omologazione all’Agenzia Riscossione. Questa, in base al comma 96 L.199/2025, accetta il pagamento falcidiato alle condizioni del piano . Dunque, invece di pretendere 54 rate da €740, accetta €150/mese per 60 mesi (lo fa perché così stabilisce il decreto giudiziario).
La sig.ra Bianchi riprende i pagamenti, ma ora in un contesto protetto dal tribunale: – Paga €150 al mese al fiduciario (che ripartisce ai creditori) e può permetterselo col suo stipendio. – Non subisce più pignoramenti né fermi, e anzi può far cancellare il fermo sull’auto su ordine del giudice. – Dopo 5 anni di pagamenti regolari, ha versato €9.000. Il piano si conclude e ottiene l’esdebitazione: i €51.000 residui di debiti (compresi quelli verso il Fisco) vengono cancellati definitivamente.

Quindi, tramite la combinazione rottamazione + procedura sovraindebitamento: – Ha risparmiato €51.000 (pagandone 9 su 60). – Ha risolto il pignoramento in tempi brevissimi e riavuto il suo stipendio integro, permettendole di mantenere i figli. – Ha potuto utilizzare nuovamente l’auto per lavoro. – Dopo 5 anni è completamente libera da debiti e può ricominciare senza strascichi.

Nota: Questo caso è un po’ estremo ma illustra come, con assistenza specializzata, si possono combinare strumenti per ottenere il massimo beneficio per il debitore in seria difficoltà. Va detto che non tutti i tribunali sono così “aperti” a falcidiare tanto i debiti fiscali, ma la legge lo consente. L’importante è farsi seguire da professionisti che conoscano tanto la rottamazione quanto le procedure da sovraindebitamento.

Esempio 3: Azienda con debiti fiscali e piani di ristrutturazione

Situazione: La XYZ Srl opera nel settore edilizio e nel 2024 entra in crisi di liquidità. Ha debiti con il Fisco per €300.000 (IVA, ritenute e IRAP 2019-2021 non versate) già a ruolo, alcuni affidati nel 2022. Inoltre ha debiti bancari e verso fornitori. L’Agenzia Riscossione ha iniziato a pignorarle i crediti presso un paio di committenti pubblici (art.48-bis: blocco pagamenti), e ha iscritto ipoteca su un capannone sociale. L’attività è a rischio.

Azione: Nel 2025 la società, con l’aiuto dell’Avv. Monardo, avvia una Composizione negoziata della crisi nominando un esperto. Durante la negoziazione, a gennaio 2026, scatta la Rottamazione-Quinquies: – La società presenta subito domanda di definizione per i €300k, così li riduce a €200k (capitale). Ottiene la sospensione delle esecuzioni e dei controlli 48-bis (DURC regolare) , il che è ossigeno: i clienti pubblici riprendono a pagarla perché con domanda presentata non risulta inadempiente . – Questo le dà cash-flow per andare avanti qualche mese.

Nel frattempo, nella negoziazione, l’esperto trova un accordo con le banche (allungamento mutui) e con alcuni fornitori (sconto 20% se pagati subito). Resta il nodo debiti fiscali: la società propone di pagarli al 100% del capitale rottamato (quindi €200k) però dilazionato in 6 anni invece che 9, così i creditori vedono che il Fisco non prende preferenze e chiudono prima. Si tratta di ~€33k/anno.

Interazione CCII: Poiché la negoziazione non da sola efficacia obbligatoria verso tutti, la società decide di fare un Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.57 CCII. Coinvolge il Fisco proponendo formalmente una transazione fiscale: pagare €200k in 6 anni senza interessi (tanto li ha tolti la rottamazione) con rate semestrali di €16.6k. L’Agenzia Entrate, vista la rottamazione presentata, acconsente (sa che preferibile incassare 200 su 300 subito sgravati di interessi, in 6 anni, che rischiare un concordato con forse meno). Raggiunge il 60% di adesioni totali con banche e fornitori, e l’accordo viene omologato dal tribunale.

Esito: L’accordo omologato nel 2026 prevede espressamente che: – I debiti rottamati della società, pari a €200k, siano pagati in 12 semestralità da €16,600 l’una fino al 2032. – La rottamazione è compatibile e l’accordo la integra: l’omologa garantisce che questi pagamenti siano fatti in prededuzione (prima di pagare i chirografari, si paga il Fisco rottamato). – Le ipoteche giudiziali e i pignoramenti vengono revocati come da accordo.

La società paga regolarmente le rate (magari vende anche un terreno non strategico per aiutarsi). Nel 2032 completa il pagamento di €200k. Il debito fiscale è chiuso, il DURC è sempre stato regolare durante l’esecuzione dell’accordo. L’azienda ha superato la crisi, mantenuto i contratti pubblici grazie al DURC ok e ora è risanata.

Confronto: Se la XYZ non avesse utilizzato la rottamazione, avrebbe dovuto pagare €300k + interessi, o chiedere al fisco di stralciare anche capitale (cosa difficile in transazione). Con la rottamazione ha ottenuto per legge quell’abbuono e l’ha semplicemente inserito nell’accordo. I creditori privati hanno accettato volentieri perché vedere che il fisco rinuncia a sanzioni li ha rassicurati (tutti fanno sacrifici). L’azienda ha evitato il fallimento e protetto i suoi beni (il capannone resta con ipoteca Equitalia ma viene poi rimossa quando finito di pagare).

Conclusione

In questo lungo percorso abbiamo esaminato in dettaglio cos’è la Rottamazione-Quinquies 2026 e come incide sulle procedure esecutive già avviate, delineando normative, strategie e casi pratici. Possiamo ora riepilogare i punti principali emersi e trarre qualche considerazione finale:

  • La rottamazione-quinquies rappresenta per il debitore un’opportunità senza precedenti per alleggerire il debito fiscale (azzerando sanzioni e interessi) e contestualmente ottenere una tregua immediata da pignoramenti, ipoteche e fermi . Abbiamo visto come la presentazione della domanda sospenda di diritto le azioni esecutive, e il pagamento della prima rata le estingua definitivamente . Questo valore protettivo è enorme: significa poter bloccare un’asta, fermare un prelievo sullo stipendio, salvare un bene dalla vendita – cose che altrimenti avvengono inesorabilmente se non si interviene.
  • I rimedi legali tradizionali (ricorsi, opposizioni, sospensioni giudiziali) restano fondamentali e talvolta più appropriati in certe circostanze (ad es. per far valere una prescrizione maturata). Tuttavia, la rottamazione quinquies offre una soluzione pratica e immediata a situazioni di pericolo: invece di attendere l’esito incerto di un processo, il debitore può mettere in sicurezza il proprio patrimonio aderendo alla definizione agevolata e pagando il dovuto in modo sostenibile. Le difese legali e la rottamazione non si escludono a vicenda, anzi possono integrarsi: l’avvocato esperto sa quando è il caso di contestare e quando è più utile definire bonariamente, oppure come combinare le due cose per massimizzare il risultato (come fatto nei nostri esempi).
  • È emerso quanto sia importante agire tempestivamente. Le normative offrono opportunità generose, ma entro finestre temporali precise (nel nostro caso entro aprile 2026 per aderire, poi le scadenze di pagamento). Agire in ritardo può voler dire perdere il treno e trovarsi con pignoramenti irreversibili. Abbiamo sottolineato l’importanza di muoversi subito con l’assistenza di un professionista: questo consente di non commettere errori procedurali e di sfruttare tutti i diritti del contribuente per guadagnare tempo e soluzioni. Un punto ribadito è che inattività e procrastinazione sono i peggiori nemici del debitore: al contrario, la consapevolezza e l’azione informata sono le armi vincenti.
  • Dal punto di vista del debitore/contribuente, l’approccio che consigliamo è difensivo e proattivo: difensivo, perché volto a proteggere il patrimonio dagli attacchi dell’esecuzione (sfruttando le sospensioni, contestando gli atti illegittimi); proattivo, perché occorre pianificare una via d’uscita (che sia la rottamazione stessa o un piano di ristrutturazione più ampio). Il debitore non è più un soggetto passivo che subisce cartelle e pignoramenti senza scampo: le leggi odierne – dallo Statuto del Contribuente alle “pace fiscali” fino al Codice della Crisi – gli offrono strumenti concreti per reagire, rinegoziare, persino cancellare i debiti non sostenibili. Il valore delle difese legali analizzate in questo articolo sta proprio nel dare una seconda chance al contribuente onesto ma in difficoltà: può evitare errori fatali (come perdere la prima casa) e ripristinare la propria solvibilità gradualmente e legalmente.
  • Abbiamo evidenziato il ruolo chiave dell’Avvocato Monardo e del suo team in questo processo: grazie all’esperienza multidisciplinare (tributario, bancario, procedure concorsuali) sono in grado di intervenire su più fronti. Possono, ad esempio, contemporaneamente:
  • ottenere un decreto di sospensione di un pignoramento (bloccando l’azione esecutiva in 48 ore),
  • presentare una domanda di rottamazione (disinnescando il debito dal punto di vista fiscale),
  • e predisporre un’eventuale procedura di composizione della crisi (ristrutturando l’intero indebitamento).
    Questo approccio integrato è ciò che differenzia un intervento efficace da uno improvvisato. Lo studio Monardo, con la sua rete di professionisti (commercialisti, gestori della crisi, legali su tutto il territorio), può prendersi carico di ogni aspetto: dall’analisi tecnica dei ruoli esattoriali fino all’ultima istanza di cancellazione dell’ipoteca quando il debito è estinto.
  • L’importanza di agire tempestivamente con assistenza professionale non può essere abbastanza sottolineata. Molti debitori, per vergogna o paura dei costi legali, aspettano finché l’ufficiale giudiziario non bussa alla porta. Ma come abbiamo visto, anche in casi disperati c’è spesso qualcosa da fare se si interviene per tempo: l’avvocato può sospendere un’asta poche ore prima se necessario, ma quanto prima viene coinvolto tanto più soluzioni avrà da offrire. E i costi di un professionista diventano un investimento modesto in confronto ai benefici ottenuti (debiti ridotti, beni salvati, serenità ritrovata).

In conclusione, la Rottamazione-Quinquies è una occasione d’oro per i debitori tartassati da cartelle e pignoramenti – un vero “reset” sul piano finanziario, se ben sfruttata. Ma ogni occasione va colta con consapevolezza e preparazione. Questo articolo ha fornito le nozioni e i riferimenti indispensabili perché il lettore possa comprendere i propri diritti e le proprie opzioni al 31 gennaio 2026, in un linguaggio chiaro ma rigoroso dal punto di vista giuridico.

Adesso il lettore sa che: – Un pignoramento in corso non è la fine, può essere sospeso e annullato grazie alla legge. – Esistono piani e strumenti per sdebitarsi gradualmente, senza restare schiacciati dagli interessi. – Agire subito è cruciale, e con l’aiuto giusto nulla è irrimediabile.

Se ti ritrovi in qualcuna delle situazioni descritte – che tu abbia ricevuto una cartella, un’intimazione o che tu stia subendo un pignoramento – non aspettare oltre. Puoi difenderti, puoi risolvere il problema, ma serve l’azione corretta adesso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono pronti ad aiutarti a valutare la tua situazione individuale e a mettere in campo strategie legali concrete e tempestive per salvaguardare i tuoi beni e condurti fuori dal tunnel dei debiti. Non importa quanto complessa o grave appaia la tua posizione, c’è sempre una soluzione percorribile: dalla sospensione immediata dell’asta al ricorso per sgravare una cartella ingiusta, dalla rottamazione delle cartelle alle procedure per cancellare i debiti residui.

Ricorda: ogni caso è unico e va affrontato con un piano su misura. Non esitare a chiedere supporto professionale: agire con competenza oggi significa evitare guai peggiori domani.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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