Introduzione
Il pignoramento presso terzi esattoriale – ovvero il blocco di conti correnti, stipendi o altri crediti da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) – è una procedura di recupero crediti estremamente incisiva e temuta dai contribuenti. In pochi giorni ci si può ritrovare con il conto bancario azzerato o con una trattenuta in busta paga, spesso senza un preventivo intervento del giudice. Questo strumento, se non adeguatamente contrastato, può mettere a rischio la liquidità personale o aziendale, causando blocchi operativi, danni reputazionali e difficoltà nel far fronte alle spese quotidiane. È quindi fondamentale conoscere i rischi e gli errori da evitare: ad esempio ignorare le notifiche, attendere passivamente lo sviluppo dell’esecuzione o intraprendere azioni tardive può compromettere irrimediabilmente la possibilità di difendersi. Al contrario, agire con tempestività – tramite i giusti ricorsi e strumenti legali – può evitare conseguenze irreparabili e portare alla sospensione o all’annullamento del pignoramento.
Quali soluzioni ha a disposizione il debitore? In questa guida aggiornata a gennaio 2026 illustreremo tutte le principali strategie legali per opporsi efficacemente a un pignoramento presso terzi avviato da Agenzia Entrate-Riscossione. In particolare vedremo: come impugnare l’atto di pignoramento e far valere eventuali vizi (ricorsi e opposizioni); come ottenere la sospensione o la riduzione delle somme pignorate; quali strumenti esistono per definire il debito in modo agevolato (dalle rottamazioni delle cartelle ai piani del consumatore per sovraindebitati); infine, quali soluzioni pratiche consentono di bloccare sul nascere le azioni esecutive (rateizzazioni, trattative, accordi). Il tutto con un taglio professionale e concreto, dal punto di vista del debitore, mettendo in luce i suoi diritti e le azioni difensive da intraprendere passo dopo passo.
Prima di addentrarci nei dettagli, è doverosa una presentazione professionale di chi vi guiderà in questa materia complessa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista con consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario, e coordina un team di avvocati e commercialisti operativi a livello nazionale, specializzati nella difesa dei debitori da pignoramenti, cartelle esattoriali, ipoteche e fermi amministrativi . Tra le sue qualifiche spiccano:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, con esperienza in piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito e liquidazioni del patrimonio. Ciò significa che può assistere privati e famiglie nel ridurre o cancellare legalmente i debiti insostenibili, ottenendo la sospensione delle esecuzioni in corso .
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), abilitato a predisporre soluzioni negoziate per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e a seguire l’iter di omologazione in tribunale .
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), in grado di affiancare aziende e imprenditori nelle trattative con i creditori e nelle procedure di composizione negoziata, evitando fallimenti e pignoramenti sui beni aziendali .
Grazie a questa formazione specialistica, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutare concretamente il lettore in ogni fase: dall’analisi preliminare degli atti ricevuti (per verificare la legittimità del titolo esecutivo e del pignoramento), alla predisposizione di ricorsi e opposizioni mirate (per contestare importi errati, vizi di notifica, prescrizioni, ecc.), dalla gestione di istanze urgenti di sospensione dell’esecuzione (per bloccare temporaneamente le trattenute in casi di grave pregiudizio o in pendenza di trattative), fino alla conduzione di trattative con i creditori per accordi stragiudiziali (come piani di rientro o saldi e stralci) e all’attivazione di soluzioni giudiziali più strutturate presso l’OCC (procedure di esdebitazione per ridurre i debiti e far cessare i pignoramenti in essere) . In altre parole, l’assistenza offerta è a 360 gradi, costruita attorno alla situazione concreta del debitore, con l’obiettivo di bloccare o attenuare il pignoramento, verificare se le somme pretese sono davvero dovute e individuare strategie difensive efficaci e tempestive .
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Contesto normativo e giurisprudenziale
In Italia la materia del pignoramento presso terzi in ambito tributario è regolata da un intreccio di norme civili (codice di procedura civile) e norme speciali sulla riscossione esattoriale, arricchite dall’interpretazione delle Corti (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale). Comprendere questo contesto normativo è essenziale per conoscere i propri diritti e le opportunità di difesa. Di seguito analizziamo le principali fonti normative e le sentenze più recenti, aggiornate a gennaio 2026, evidenziando le novità di rilievo.
Le norme di riferimento (C.p.c. vs. DPR 602/1973)
- Art. 543 – 547 Codice di Procedura Civile: disciplinano il pignoramento presso terzi ordinario, ovvero quello utilizzato dai creditori privati. In sintesi, il creditore munito di titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo) notifica al debitore e al terzo un atto di pignoramento contenente l’ordine di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione. Il terzo pignorato (es. la banca o datore di lavoro del debitore) deve comunicare al giudice se deve delle somme al debitore (c.d. dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c.). Il procedimento si svolge in udienza davanti al tribunale competente, e si conclude di regola con un’ordinanza di assegnazione: il giudice cioè assegna al creditore procedente le somme pignorate (nei limiti dei crediti vantati). Questa procedura garantisce il contraddittorio e il controllo di un organo terzo (il giudice) in ogni fase. Nel pignoramento esattoriale, come vedremo, molte di queste formalità sono eliminate.
- Art. 545 Codice di Proc. Civile – Limiti di pignorabilità: è la norma cardine che tutela una parte dei redditi da lavoro e di sostentamento. Stabilisce che stipendi, salari, pensioni e altre indennità assimilabili possono essere pignorati solo entro un quinto del loro ammontare netto. Dunque per la generalità dei creditori (banche, finanziarie, privati, ecc.) vige la regola generale del 20% massimo su stipendi e pensioni. L’art. 545 elenca poi eccezioni: ad esempio, per i crediti alimentari (mantenimento per figli o coniuge) il giudice può autorizzare pignoramenti oltre il quinto in misura da lui valutata; per tributi dovuti allo Stato, Province e Comuni, inizialmente era previsto comunque il limite di un quinto, ma come si dirà a breve interviene la normativa speciale (art. 72-ter DPR 602/73) che modula diversamente queste percentuali. Importante è anche il quinto comma dell’art. 545 c.p.c., che fissa un tetto globale: se su uno stesso stipendio insistono più pignoramenti (es. uno per debiti bancari e uno per debiti fiscali), la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio. In altre parole, al lavoratore deve sempre restare almeno il 50% dello stipendio netto, anche in presenza di molteplici creditori contemporaneamente. Questo è il cosiddetto limite di capienza del 50% in caso di concorso di pignoramenti.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 72-bis – Pignoramento di crediti verso terzi (forma esattoriale): è la norma speciale che consente all’Agente della Riscossione di effettuare il pignoramento presso terzi in maniera semplificata e senza passare dal giudice, quando si tratta di crediti derivanti da cartelle esattoriali o titoli esecutivi per tributi. Introdotto nel 2005 e modificato nel 2011-2013, l’art. 72-bis prevede che l’atto di pignoramento esattoriale può contenere, in luogo della citazione in tribunale prevista dal rito civile, direttamente l’ordine al terzo di pagare al concessionario le somme dovute al debitore . In pratica, AdER notifica un atto al terzo (es. la banca) ingiungendogli di versare le somme dovute al debitore direttamente all’Agente della Riscossione fino a concorrenza del credito tributario, entro 60 giorni dalla notifica (per le somme già esigibili a quella data) , oppure alle scadenze previste per le somme che maturano successivamente (es. le future retribuzioni) . Questo pignoramento in forma speciale si perfeziona senza bisogno di udienza o di un provvedimento del giudice di assegnazione: se il terzo paga quanto richiesto, l’esecuzione si conclude lì, con soddisfacimento del credito erariale in via abbreviata . È importante notare che l’atto 72-bis deve essere notificato sia al terzo pignorato che al debitore (così che il debitore abbia conoscenza dell’esecuzione in corso). Inoltre, la legge (comma 1-bis) consente che l’atto sia redatto anche da funzionari AdER non abilitati come ufficiali della riscossione, purché rechi l’indicazione a stampa dell’agente della riscossione . Questo dettaglio pratico è stato confermato dalla Cassazione: un atto di pignoramento ex art. 72-bis è valido anche se privo della firma autografa del funzionario che lo ha predisposto, purché dalla intestazione risulti chiaramente riferibile all’Agente della Riscossione procedente . Ciò evita contestazioni sulla validità formale dell’atto (come avremo modo di vedere, infatti, la Cassazione ha ritenuto legittimo un pignoramento AdER notificato via PEC senza firma digitale individuale, perché recava il nome dell’ente e dunque era “inequivocabilmente riferibile” all’Agente della riscossione titolare del potere ). Infine, l’art. 72-bis prevede al comma 2 che in caso di inottemperanza all’ordine di pagamento (cioè se il terzo non paga entro i termini indicati), l’Agente della riscossione deve procedere nelle forme ordinarie, previa citazione in tribunale di terzo e debitore . In altre parole, se la banca o il terzo non eseguono il pagamento entro 60 giorni, il pignoramento in forma speciale non va a buon fine e AdER dovrà rivolgersi al giudice eseguendo un normale pignoramento ex art. 543 c.p.c. – con udienza e provvedimento giudiziale – per recuperare coattivamente il credito .
- D.P.R. 602/1973, art. 72-ter – Limiti di pignorabilità per debiti fiscali: questa disposizione fissa le percentuali massime pignorabili su stipendi e pensioni quando il creditore è l’Erario. Introdotta nel 2013, fa salve le tutele generali di cui all’art. 545 c.p.c. commi 4, 5 e 6, ma modula il quinto in modo più favorevole al debitore con redditi bassi. In particolare, Agenzia Entrate-Riscossione può pignorare: un decimo (10%) dello stipendio netto se questo non supera €2.500 al mese; un settimo (circa 14,3%) se lo stipendio è tra €2.501 e €5.000; un quinto (20%) se lo stipendio (o pensione) supera €5.000 mensili . Queste percentuali “speciali” tutelano i redditi più bassi: ad esempio, se un lavoratore percepisce €1.200 al mese, AdER potrà trattenergli al massimo €120 (il 10%), invece dei €240 (20%) che un creditore ordinario avrebbe potuto pignorare . Per stipendi medio-alti, invece, si torna al regime ordinario del quinto. Attenzione: l’art. 72-ter si applica anche alle pensioni, ma in combinato con l’art. 545 c.p.c. comma 7, il quale prevede che le pensioni possono essere pignorate solo per la parte eccedente l’importo dell’assegno sociale aumentato della metà. Ciò significa che c’è una soglia di impignorabilità assoluta sulle pensioni (circa €1.000 nel 2026 considerando l’aumento del minimo INPS): ad esempio, una pensione di €800 mensili non è aggredibile, mentre su una pensione di €1.500 si potrà pignorare al massimo il 1/10 o 1/7 a seconda delle fasce, e solo sull’importo sopra il minimo vitale (ossia su €1.000, lasciando intatti i primi €500 circa). In sintesi, oggi i limiti per debiti fiscali risultano più favorevoli di quelli generali per i redditi bassi (10% anziché 20%), equiparati al 20% per redditi alti, e sempre nel rispetto del tetto del 50% in caso di concorso di cause.
Per chiarezza, riportiamo uno schema riassuntivo dei limiti di pignorabilità su stipendi e pensioni:
| Fascia mensile netta | Massimo pignorabile da AdER (art. 72-ter) | Massimo pignorabile da creditori ordinari (art. 545 c.p.c.) |
|---|---|---|
| Fino a €2.500 | 1/10 (10%) | 1/5 (20%) |
| Oltre €2.500 e fino a €5.000 | 1/7 (~14,3%) | 1/5 (20%) |
| Oltre €5.000 | 1/5 (20%) | 1/5 (20%) |
| Pensione (parte eccedente ~€500)<sup>1</sup> | Stesse aliquote di cui sopra (10%-14%-20%), ma solo sull’importo eccedente la soglia impignorabile (assegno sociale ×1,5) | 1/5 (20%), solo sulla parte eccedente soglia impignorabile (assegno sociale ×1,5) |
<small><sup>1</sup> Soglia impignorabile indicativa circa €500 nel 2025, corrispondente a 1,5 volte l’assegno sociale INPS; questo importo viene aggiornato periodicamente.</small>
- D.P.R. 602/1973, art. 50 – Intimazione ad adempiere: infine, va ricordato che la legge prevede un ulteriore atto che spesso precede il pignoramento esattoriale. L’art. 50 stabilisce che se sono trascorsi più di 12 mesi dalla notifica della cartella di pagamento senza che sia stata avviata esecuzione, AdER deve notificare al debitore un avviso (intimazione) contenente l’ordine di pagamento entro 5 giorni, prima di poter procedere forzosamente. Questo avviso, una sorta di “ultimo sollecito” previsto a garanzia del contribuente, serve a ricordare il debito pendente e preannunciare l’imminente azione esecutiva. Se entro 5 giorni dall’intimazione il contribuente non paga né ottiene altra sospensione, l’Agente della Riscossione può procedere al pignoramento (presso terzi, immobiliare, mobiliare, ecc.). La mancata notifica di tale intimazione quando dovuta può costituire un vizio della procedura impugnabile dal debitore (vedremo oltre le possibili eccezioni).
Novità legislative e aggiornamenti al 2025–2026
Negli ultimi mesi sono entrate in vigore alcune novità normative rilevanti per chi ha debiti fiscali e rischia pignoramenti esattoriali, soprattutto in tema di definizioni agevolate e procedure di composizione della crisi:
- Rottamazione-quater (2023) e Rottamazione-quinquies (2025): la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la “Definizione agevolata 2023” delle cartelle, detta rottamazione-quater, permettendo di pagare i debiti fiscali senza sanzioni né interessi di mora (solo capitale e aggio) in massimo 18 rate. Moltissimi debitori hanno aderito e, presentando la domanda entro giugno 2023 e pagando la prima rata a luglio 2023, hanno visto cessare i pignoramenti in corso (per legge, l’adesione alla rottamazione sospende le procedure esecutive pendenti) . Nel corso del 2024, tuttavia, alcuni contribuenti non sono riusciti a rispettare tutte le scadenze di pagamento previste fino a fine anno, decadendo dai benefici. Per venire incontro a queste situazioni, è intervenuto il Decreto Milleproroghe 2024, convertito con L. 15/2025, che ha riammesso alla Definizione agevolata i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater al 31/12/2024 . In pratica, chi non ha pagato (o ha pagato in ritardo/solo in parte) una o più rate 2023-2024 della rottamazione-quater, ha potuto presentare un’istanza entro il 30 aprile 2025 per essere riammesso ai benefici . La domanda di riammissione ha richiesto di indicare i debiti e il nuovo piano di pagamenti scelto: era possibile optare per un pagamento unico entro il 31 luglio 2025, oppure per un massimo di 10 rate (due nel 2025 – 31 luglio e 30 novembre – e le restanti 8 ripartite nel 2026-2027) . Su queste somme riammesse si applicano interessi ridotti al 2% annuo . Questa mini-sanatoria del 2025 ha dunque offerto una seconda chance ai debitori, congelando nel frattempo le azioni esecutive: durante l’attesa della riammissione, i pignoramenti sono rimasti sospesi e, con il versamento della prima rata a luglio 2025, l’esecuzione esattoriale non è più proseguita (salvo riattivarsi in caso di nuove inadempienze).
Inoltre, con la recente Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026) il Governo ha varato una nuova edizione della definizione agevolata delle cartelle, denominata “rottamazione-quinquies” . Questa misura estende la possibilità di sanare i debiti fiscali anche ai carichi affidati dal 2000 al 2023 non inclusi nelle precedenti rottamazioni . In pratica, riguarda tutti i debiti con AdER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate e non versate, contributi INPS non versati, ecc.) e consente di chiuderli pagando solo l’imposta o contributo, con l’abbuono totale di sanzioni, interessi di mora e aggio . I contribuenti che intendono aderire devono presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 (tramite il portale AdER) . La legge prevede condizioni di pagamento molto favorevoli: fino a 54 rate bimestrali (quindi spalmabili in 9 anni) con un interesse annuo ridotto al 3% . Importante: la presentazione della domanda sospende automaticamente le procedure esecutive in corso . Ciò significa che, se il contribuente colpito da pignoramento aderisce alla rottamazione-quinquies entro aprile 2026, il pignoramento viene congelato; successivamente, con il versamento della prima rata (previsto presumibilmente a luglio 2026), l’esecuzione dovrà essere revocata definitivamente dall’Agente della Riscossione. La rottamazione-quinquies rappresenta quindi un’opportunità fondamentale, aggiornata al 2026, per bloccare azioni esecutive e ridurre drasticamente l’importo dovuto: chi subisce un pignoramento presso terzi deve valutare attentamente se rientra tra i debiti definibili e, in caso positivo, attivarsi subito per presentare l’istanza agevolativa.
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e sovraindebitamento: a metà 2022 è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi, che ha riordinato anche le procedure da sovraindebitamento per privati e piccole imprese (sostituendo la Legge 3/2012). Strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata sono stati confermati e potenziati. La novità per il debitore è che oggi queste procedure sospendono automaticamente tutti i pignoramenti in corso una volta che il tribunale emette il decreto di apertura. Ad esempio, un consumatore con debiti fiscali e bancari insostenibili può rivolgersi a un OCC e presentare un piano del consumatore: appena il giudice ammette la procedura, ogni azione esecutiva viene bloccata per legge . Nel 2025 è stato inoltre introdotto uno strumento di esdebitazione “semplificata” per il debitore incapiente: chi non ha beni né redditi liquidabili può ottenere l’esdebitazione immediata dei debiti fino a €20.000 (una tantum, salvo che i debiti derivino da condotte illecite). Queste possibilità di azzerare i debiti meritano attenzione nella nostra guida perché rappresentano vie alternative per liberarsi dei pignoramenti: se un contribuente è schiacciato dai debiti e non vede soluzioni nelle opposizioni ordinarie, può valutare la strada della composizione della crisi presso un OCC, con l’assistenza di professionisti qualificati come l’Avv. Monardo.
- Riforma della giustizia tributaria (2023): segnaliamo infine che dal 2023 le Commissioni Tributarie hanno cambiato nome in Corti di Giustizia Tributaria (di primo e secondo grado), a seguito del D.Lgs. 119/2022. Questo mutamento nominale si accompagna ad alcune riforme del processo tributario (ad esempio la possibilità di testimonianza scritta, il giuramento estimatorio, ecc.), ma per il contribuente che impugna atti esattoriali le regole dei ricorsi restano sostanzialmente le medesime (ricorso entro 60 giorni, eventuale reclamo/mediazione per importi sotto soglia, ecc.). Useremo quindi i termini giudice tributario o Corte di Giustizia Tributaria (CGT) come sinonimi del vecchio Commissione Tributaria, per riferirci al giudice competente sulle controversie fiscali.
Giurisprudenza recente di rilievo (Cassazione e Corte Costituzionale)
La giurisprudenza degli ultimi anni ha avuto un ruolo decisivo nel definire l’interpretazione delle norme sopra esposte, spesso chiarendo dubbi applicativi e sancendo importanti principi a tutela del contribuente. Ecco alcune delle sentenze più rilevanti, utili da conoscere prima di impostare un ricorso contro un pignoramento AdER:
- Corte Costituzionale, sent. n. 114/2018: ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, c.1, lett. a) DPR 602/1973 nella parte in cui escludeva le opposizioni ex art. 615 c.p.c. nell’esecuzione esattoriale . In passato, infatti, l’art. 57 impediva al debitore di proporre opposizione all’esecuzione (salvo rarissime eccezioni) contro gli atti successivi alla cartella, costringendolo a subire il pignoramento senza poter contestare ad es. la prescrizione del debito o la mancanza di notifica del titolo. La Consulta ha eliminato questo divieto, stabilendo che anche nell’esecuzione tributaria sono ammesse le opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto di procedere a riscossione forzata . Ciò ha colmato un vulnus di tutela: oggi il contribuente può fare opposizione all’esecuzione per far valere, ad esempio, che la cartella è nulla o il debito estinto, anche dopo l’avvio del pignoramento (come vedremo, occorre individuare caso per caso il giudice competente, ma il principio generale di accesso alla tutela giurisdizionale piena è ristabilito).
- Cassazione Civile, Sez. Unite n. 782/2020 (principio già anticipato da Cass. SU 844/2019): le Sezioni Unite hanno chiarito la ripartizione di giurisdizione dopo la sentenza della Consulta. In sintesi, le opposizioni agli atti dell’esecuzione esattoriale vanno proposte al giudice tributario quando si contestano vizi relativi alla cartella di pagamento o al titolo della riscossione (ad es. mancata notifica della cartella, decadenza, prescrizione del credito); viceversa, se si fanno valere vizi propri del pignoramento o della fase esecutiva in senso stretto (es. violazione dei limiti di pignorabilità, irregolarità formali nell’atto di pignoramento, pignoramento di somme non dovute perché già pagate), la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Tribunale) in sede di esecuzione . Questo principio, confermato da numerose pronunce (es. Cass. 32203/2019 citata spesso), significa che il contribuente deve attentamente scegliere dove impugnare:
- se il problema è che il debito non era più riscuotibile (perché il ruolo è annullato, la cartella non notificata, il termine di decadenza o prescrizione è scaduto), di fatto si contesta la legittimità del titolo esecutivo: bisogna agire in Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto (pignoramento o intimazione) ;
- se invece il debito in sé è corretto ma ci sono errori nella procedura esecutiva (hanno pignorato più del dovuto, hanno ignorato i limiti di legge, hanno colpito un terzo estraneo), tali questioni vanno portate dinanzi al Giudice dell’Esecuzione civile con gli strumenti del c.p.c. (opposizione al pignoramento, istanza di riduzione, opposizione di terzo, ecc.) .
- Cassazione, Sez. Trib., ord. n. 1687/2024: ha affrontato il caso di un contribuente che contestava la validità della notifica dell’atto di pignoramento AdER (perché eseguita via PEC da un indirizzo non ufficiale) e la mancanza di firma digitale sul PDF notificato, oltre a sollevare dubbi sulla legittimazione di Agenzia Entrate-Riscossione a stare in giudizio tramite avvocati del libero foro. La Corte, con questa ordinanza del gennaio 2024, ha rigettato il ricorso confermando principi importanti: i vizi di notifica minori sono sanati se il debitore ha comunque ricevuto l’atto e ne ha preso cognizione (applicazione del principio di “raggiungimento dello scopo” ex art. 156 c.p.c.) ; nello specifico, la proposizione dell’opposizione da parte del contribuente dimostra che la notifica (pur irregolare) ha raggiunto il suo scopo, dunque non può essere considerata inesistente . Inoltre, la Cassazione ha statuito che l’atto di pignoramento ex art. 72-bis è valido anche senza firma autografa o digitale del funzionario notificatore, purché rechi l’intestazione dell’Agente della Riscossione ed il nominativo del funzionario responsabile – elementi sufficienti a renderlo riferibile all’ente procedente . Infine, la Corte ha ribadito che AdER può essere difesa in giudizio da avvocati del libero foro senza necessità di autorizzazione, salvo che convenzioni specifiche riservino la rappresentanza all’Avvocatura dello Stato . In sintesi, questa pronuncia scoraggia le opposizioni basate su meri vizi formali: se hai ricevuto l’atto (anche se, ad esempio, la PEC proveniva da un indirizzo secondario o mancava una firma olografa), difficilmente la notifica potrà essere annullata, a meno che non si tratti di vizi radicali. Il debitore farebbe meglio a concentrarsi su difese sostanziali (come l’inesistenza del titolo, la prescrizione, ecc.) piuttosto che sperare nell’azzeramento del pignoramento per un vizio di forma.
- Cassazione Civ., Sez. III, sent. n. 28520/2025: pronuncia di fine 2025 di eccezionale rilievo pratico, perché ha chiarito i limiti temporali di efficacia del pignoramento esattoriale. La questione era se il pignoramento ex art. 72-bis vincola solo le somme disponibili al momento della notifica o anche quelle che affluiscono successivamente. Ebbene, la Suprema Corte ha stabilito che l’ordine di pagamento diretto notificato da AdER vincola non solo il saldo attivo esistente al momento della notifica, ma anche le somme che arrivano sul conto corrente del debitore nei 60 giorni successivi . In altre parole, per tutto lo spatium deliberandi di 60 giorni concesso al terzo, qualsiasi accredito sopravvenuto sul conto rientra nel pignoramento (fino a concorrenza del debito dovuto). Ciò vale anche se il terzo aveva già effettuato un primo pagamento relativo al saldo iniziale: il vincolo permane per i nuovi importi entrati entro i 60 giorni . Questo principio – definito come pignoramento “a strascico” – ha risolto un vuoto normativo, ma è stato oggetto di critiche dagli esperti perché estende in via interpretativa gli effetti di un procedimento semplificato e stragiudiziale come quello esattoriale, avvicinandolo al modello del pignoramento ordinario continuativo . Esempio: se AdER pignora un conto bancario e al momento c’erano solo 100€, ma poi entro 60 giorni sul conto affluiscono lo stipendio del mese seguente e un bonifico, la banca dovrà bloccare e versare ad AdER anche queste ulteriori somme (fino a soddisfare l’importo dovuto). Prima di questa sentenza, alcuni giudici di merito avevano ritenuto che il vincolo si esaurisse col primo pagamento, ma ora la Cassazione ha “blindato” il meccanismo più favorevole al Fisco, equiparandolo a quanto accade nel pignoramento ordinario dei conti (dove è pacifico che i versamenti successivi entro l’udienza rientrano nel pignoramento). Per il debitore, questo significa che non basta svuotare il conto il giorno della notifica: eventuali somme che vi transitano nei due mesi successivi possono essere catturate. Bisogna piuttosto agire legalmente (ricorsi, sospensioni) per far cessare il vincolo prima che decorra tale periodo.
- Cassazione, Sez. Trib., ord. pubbl. 16/11/2025: un’altra pronuncia importante (ordinanza della sezione tributaria) ha invece valorizzato il contrappeso a quanto sopra: decorso il termine di 60 giorni, se il terzo non paga, il pignoramento speciale perde efficacia. La Corte ha infatti affermato che il mancato pagamento entro 60 giorni comporta l’automatica inefficacia del vincolo pignoratizio, senza necessità di alcuna opposizione o intervento del giudice . In pratica, scaduti i 60 giorni, quell’atto di pignoramento non può più produrre effetti e l’Agente della Riscossione, se vuole ancora riscuotere, dovrà notificare un nuovo pignoramento, nelle forme ordinarie (cioè rivolgendosi al giudice) . La Cassazione ha definito perentoria la natura di questo termine: AdER non può prorogarlo né ottenere provvedimenti giudiziali che estendano l’efficacia del pignoramento speciale oltre i 60 giorni. Ha anche chiarito un punto emerso durante il periodo Covid: le sospensioni emergenziali (ad es. art. 68 DL 18/2020 “Cura Italia”) non si applicavano agli obblighi del terzo pignorato, ma solo ai versamenti dovuti dai contribuenti . Dunque un terzo che non pagava nei 60 giorni durante la sospensione Covid comunque faceva decadere il pignoramento. Questa ordinanza tutela il contribuente dal rischio di vincoli sine die: se il pignoramento non si concretizza entro due mesi, non rimane pendente all’infinito a gravare sul conto o sul credito; il “colpo” deve andare a segno in fretta oppure l’azione esecutiva si dissolve (fermo restando che AdER può riprovarci, ma a quel punto passando da un giudice). È una conferma della natura eccezionale e rigorosa del pignoramento esattoriale: tempi stretti e rispetto formale delle condizioni, pena la decadenza dell’atto . Questa decisione, come commentato dagli esperti, rafforza la certezza del diritto in materia esecutiva tributaria, evitando che AdER possa “tenere agganciato” il debitore con pignoramenti pendenti oltre il dovuto .
Le sentenze sopra esaminate delineano quindi un quadro in cui: (a) il contribuente può opporsi all’esecuzione e far valere i propri diritti, ma deve farlo davanti al giudice corretto e nei termini previsti; (b) i pignoramenti esattoriali hanno effetti immediati e ampi (catturano anche somme future entro 60 gg), ma allo stesso tempo sono imbrigliati in termini perentori trascorsi i quali perdono efficacia; (c) i vizi formali di notifica difficilmente invalidano l’atto se comunque è arrivato a conoscenza del debitore; (d) esistono importanti tutele normative (limiti di pignorabilità, sospensioni per rottamazione o sovraindebitamento) che il debitore può far valere per attenuare o bloccare il pignoramento.
Dopo aver chiarito il contesto normativo-giurisprudenziale, passiamo ora alla parte pratica: cosa succede passo dopo passo quando arriva un atto di pignoramento presso terzi da parte di Agenzia Entrate-Riscossione, e come deve muoversi il debitore per difendersi efficacemente.
La procedura passo-passo: dalla notifica del pignoramento alle conseguenze
Vediamo adesso come si svolge concretamente una procedura di pignoramento presso terzi avviata da Agenzia Entrate-Riscossione. È utile distinguere le fasi principali, così che un debitore possa capire cosa aspettarsi e quali rimedi attivare in ogni momento. Di seguito descriviamo il tipico iter, dando evidenza dei termini e dei diritti del contribuente lungo il percorso:
1) Formazione del titolo esecutivo (cartella o accertamento esecutivo): prima di tutto, deve esistere un titolo che giustifica l’esecuzione. In ambito fiscale, questo generalmente è la cartella di pagamento emessa a seguito di un ruolo (per imposte non pagate, contributi, multe, etc.), oppure un avviso di accertamento esecutivo immediatamente esecutivo (oggi molti avvisi dell’Agenzia delle Entrate valgono già come titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica). Il debitore riceve per raccomandata o PEC la cartella o l’avviso: da quel momento ha 60 giorni di tempo per pagare o eventualmente impugnare l’atto davanti al giudice tributario. Se non paga né fa ricorso, il debito diventa definitivo e l’Agente della Riscossione può procedere con la riscossione forzata. Errore da evitare: ignorare la cartella! È in questa fase che molte difese andrebbero attivate (es. ricorso se la pretesa è infondata, richiesta di rateizzazione amministrativa, ecc.). Se ci si muove entro i 60 giorni, si può congelare tutto evitando di arrivare al pignoramento. Se invece si lascia scadere il termine, il debito si “cristallizza” e si passa alla fase esecutiva.
2) Comunicazioni pre-esecutive (solleciti, intimazione): trascorso il termine di legge senza pagamento, spesso AdER invia solleciti o comunicazioni bonarie (ad esempio un sollecito di pagamento, o un preavviso di fermo amministrativo per spingere al pagamento spontaneo). Queste non sono obbligatorie (a parte alcune eccezioni, come il preavviso di fermo 30 giorni prima dell’iscrizione). In ogni caso, se la cartella è rimasta inevasa per oltre un anno, come visto, AdER deve notificare un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 DPR 602/73. Questa intimazione, che arriva tramite raccomandata o PEC, intima al debitore di pagare entro 5 giorni per evitare l’esecuzione. È un segnale chiarissimo: se la ricevi, significa che l’esecuzione è imminente. Anche qui, attenzione: dal 2022 l’intimazione potrebbe provenire anche dalla nuova “Agenzia delle Entrate” stessa per alcune entrate (con la riforma, alcune funzioni di riscossione di accertamenti immediatamente esecutivi sono passate all’Agenzia madre, ma il principio è lo stesso). Cosa fare se arriva l’intimazione? Valutare immediatamente le opzioni: se il debito è corretto ma non puoi pagare in un’unica soluzione, chiedi subito una rateizzazione (la legge consente di ottenere un piano fino a 72 rate – o 120 rate in casi gravi – presentando domanda prima che inizi l’esecuzione; con la rateizzazione concessa, AdER non può procedere ad esecuzione salvo decadenza dal piano). Se invece ci sono vizi (cartella mai notificata, importo sbagliato, prescrizione), l’intimazione è l’ultimo momento utile per sollevare tali contestazioni (con ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla sua notifica, chiedendone la sospensione). Trascorsi i 5 giorni senza pagamento né accordi, il passo successivo è il pignoramento vero e proprio.
3) Scelta del tipo di pignoramento e atti iniziali: AdER può optare per diverse forme di esecuzione forzata: pignoramento immobiliare (se vi sono immobili di proprietà del debitore, procedura comunque complessa e lunga, soggetta a limiti – ad esempio la “prima casa” non è ipotecabile/pignorabile per debiti fiscali sotto certe condizioni), pignoramento mobiliare (di beni mobili, raramente praticato se non per grandi crediti, e spesso poco fruttuoso) oppure, molto più frequentemente, pignoramento presso terzi. Quest’ultimo è preferito perché rapido e incisivo: colpisce direttamente il denaro e i crediti del debitore verso soggetti terzi (stipendi, conti, affitti, crediti commerciali). La scelta pratica dipende dalle informazioni in possesso di AdER: solitamente, grazie alle banche dati (Anagrafe rapporti finanziari, informazioni INPS, ecc.), l’Agente sa se il debitore ha un conto in banca, uno stipendio, o crediti da clienti. Esempio tipico: se sei un lavoratore dipendente, è altamente probabile che AdER pignori lo stipendio presso il tuo datore di lavoro (o la tua pensione presso l’INPS); se sei un autonomo o imprenditore, facilmente colpirà il conto corrente bancario o addirittura invierà atti ai tuoi clienti (per farsi pagare le fatture al posto tuo). Prima del pignoramento, potrebbe essere stata iscritta un’ipoteca su un tuo immobile o un fermo amministrativo su un tuo veicolo (misure cautelari che servono a garantire il credito, preludio eventuale di esecuzioni successive). In ogni caso, quando si arriva al pignoramento presso terzi, significa che AdER ha deciso di prelevare forzosamente quanto dovuto avvalendosi di qualcuno che detiene le tue risorse finanziarie.
4) Notifica dell’atto di pignoramento presso terzi (ex art. 72-bis): questo è il momento cruciale. L’Agente della Riscossione notifica (a mezzo ufficiale della riscossione oppure PEC) un atto di pignoramento sia al terzo debitore (es. banca, datore di lavoro, inquilino, cliente) sia al debitore esecutato. L’atto indica: l’ente impositore a cui si riferisce il credito (es. Agenzia Entrate, INPS, Comune…), la cartella/avviso su cui si basa (numero e data), l’importo dovuto aggiornato (comprensivo di interessi e compensi di riscossione), e intima al terzo di pagare direttamente ad AdER le somme di cui è debitore verso l’esecutato, fino a concorrenza del totale indicato . Ad esempio: “Banca XYZ è intimata di pagare in favore di AdER le somme da essa dovute al Sig. Rossi, fino all’importo di €…, entro 60 giorni”. Allo stesso tempo, viene ordinato al terzo di non disporre di quelle somme in favore del debitore (scatta quindi un blocco/custodia ex art. 546 c.p.c.). L’atto avverte il terzo che, in caso di mancato pagamento entro il termine, si procederà secondo le norme ordinarie, cioè con un giudice (come da art. 72-bis c.2). Dal punto di vista del debitore: ricevere questo atto è spesso traumatizzante, perché contestualmente si vede privato delle risorse: se è un conto corrente, la banca appena riceve l’atto blocca le somme presenti fino a coprire l’importo indicato (e tipicamente informa il cliente/debitore del blocco); se è lo stipendio, il datore di lavoro è obbligato a accantonare la quota pignorata dalle buste paga; se è un credito verso un cliente, quest’ultimo dovrà pagare AdER invece che il debitore. È importante sottolineare che non è prevista una dichiarazione di terzo formale da depositare in tribunale (come nel rito civile) ; tuttavia, di fatto il terzo adempiente effettua una sorta di dichiarazione implicita pagando, oppure una dichiarazione negativa se non paga (come riconosciuto dalla Cassazione ). Che fare appena notificato l’atto? (i) Verificare i termini: da quel giorno decorrono 60 giorni entro cui il terzo deve pagare e, per il debitore, decorre anche il termine per eventuali opposizioni (alcune vanno fatte entro 20 giorni, altre entro 60, come vedremo in dettaglio sotto). (ii) Controllare la regolarità: il debitore tramite il suo legale dovrà controllare se la cartella indicata è stata effettivamente notificata a suo tempo, se il debito è ancora esigibile (non prescritto), se l’importo è corretto, se sono rispettati i limiti di pignorabilità (es. su stipendio, la quota pignorata è al 10%, 20% ecc. come da legge). Eventuali anomalie o vizi costituiranno poi motivi di ricorso. (iii) Valutare soluzioni immediate: ad esempio, se il debitore ha la liquidità, pagando integralmente il dovuto all’Agente della Riscossione (anche dopo la notifica del pignoramento) l’esecuzione dovrà arrestarsi; oppure, come già evidenziato, se c’è la possibilità di una rottamazione o dilazione, attivarle subito (presentare la domanda di definizione agevolata o rateizzazione): la presentazione di tali domande impedisce nuovi atti esecutivi e dovrebbe sospendere quelli in corso (con la rottamazione-quater/quiquies la sospensione è espressamente automatica ; con la rateizzazione, la legge prevede che l’Agente non possa iniziare nuove azioni esecutive, ma se il pignoramento è già notificato potrebbe richiedersi un accordo transattivo per ritirarlo). Attenzione: i 60 giorni successivi alla notifica del pignoramento sono un periodo critico: il denaro sul conto è bloccato ma non ancora versato ad AdER. Se si ottiene una sospensione (giudiziale o da rottamazione) prima che scadano i 60 giorni, quelle somme restano bloccate ma non vengono incamerate dal Fisco fino a nuova decisione. Se invece i 60 giorni passano senza interventi, la banca dovrà versare l’importo ad AdER, completando l’espropriazione. Dunque, il debitore ha interesse a reagire tempestivamente in questo lasso di tempo per evitare la sottrazione definitiva delle somme.
5) Pagamento del terzo o mancato pagamento: a questo punto lo scenario si biforca. Se il terzo paga nei 60 giorni quanto dovuto, l’esecuzione si chiude in via stragiudiziale: il pignoramento esattoriale si compie, analogamente a un’ordinanza di assegnazione, e il debito del contribuente verso l’ente si estingue (o si riduce) per l’importo pagato. AdER incassa e, di solito, invia una comunicazione di presa in carico delle somme. Se il credito erariale era superiore alle somme presso il terzo, l’Agente potrà successivamente agire ulteriormente (con altri pignoramenti) per il residuo. Importante: come visto prima, la Cassazione 2025 ha chiarito che il pignoramento speciale “abbraccia” anche le somme affluite dopo la notifica e prima del pagamento: ciò significa che, ad esempio, nel caso dello stipendio, se il datore di lavoro paga ad AdER le mensilità via via trattenute, la procedura prosegue per tutti i 60 giorni (ad es. comprendendo due mensilità stipendiali). Se invece il terzo non paga entro 60 giorni, abbiamo due sotto-casi: (i) potrebbe aver dichiarato informalmente di non dovere nulla (es: “il conto è a zero, il cliente non ha crediti”); (ii) oppure potrebbe semplicemente non aver adempiuto pur essendo debitore (magari attendendo un ordine del giudice). In entrambi i casi, decorsi i 60 giorni il vincolo speciale si scioglie automaticamente . Esempio: banca non versa nulla perché il conto era vuoto; dopo 60 giorni, il congelamento delle somme cessa (non potrà trattenere eventuali futuri accrediti, salvo nuove iniziative di AdER). Oppure: datore di lavoro non inizia le trattenute perché vi è stato un problema – trascorsi i 60 giorni l’atto perde efficacia e AdER dovrà rivolgersi al giudice. Passaggio alla fase giudiziale: in caso di mancato pagamento, AdER (spesso qualche mese dopo) notificherà un atto di citazione ex art. 543 c.p.c. sia al terzo che al debitore, per comparire davanti al tribunale civile competente. In pratica, convertirà il pignoramento in un procedimento ordinario: il terzo dovrà rendere la dichiarazione in udienza e il giudice emetterà se del caso ordinanza di assegnazione. È fondamentale per il debitore sapere che, una volta incardinato il procedimento civile, si aprono nuovi spazi difensivi (es. eccepire vizi innanzi al giudice dell’esecuzione, chiedere riduzione del pignoramento se sproporzionato, o anche trovare accordi transattivi durante la causa). Tuttavia, arrivare a questa fase significa che la vicenda si prolunga e diventa più complessa e costosa (ci sarà un giudice, presumibilmente costi di giustizia, avvocati per comparire, ecc.). Meglio sarebbe risolvere prima, se possibile, con gli strumenti di cui parleremo nel prossimo capitolo.
6) Assegnazione delle somme e chiusura della procedura: se il terzo ha pagato direttamente ad AdER, come detto, la partita è chiusa (salvo che il debitore voglia contestare l’azione a posteriori – scenario raro e complicato, perché i soldi intanto sono stati trasferiti). Se invece si è andati dal giudice, la procedura si chiude con l’ordinanza di assegnazione: il tribunale ordina al terzo di pagare a AdER le somme pignorate (ad esempio tutte le somme giacenti sul conto alla data del pignoramento e, spesso, anche quelle affluite fino all’udienza, confermando così il concetto di efficacia estesa). Da notare che in sede civile il giudice può anche dichiarare estinto il pignoramento se ravvisa irregolarità insanabili (ad esempio, se il giudice dell’esecuzione valuta che l’atto era nullo per notifica inesistente, può chiudere lì la procedura – ma intanto il contribuente avrebbe dovuto sollevare la questione opportunamente). Una volta assegnate le somme, AdER incassa e riversa agli enti creditori quanto di competenza. Al debitore viene notificato un atto finale (rendiconto) o semplicemente potrà vedere sull’estratto conto che il debito risulta pagato in tutto o in parte con quanto prelevato. Eventuali importi eccedenti (ad es. se erano stati bloccati più soldi del dovuto per sicurezza) devono essere sbloccati e restituiti al debitore al termine. Analogamente, se era un pignoramento di stipendio, una volta raggiunto il totale dovuto, il datore deve cessare le trattenute.
Riepilogando le tempistiche chiave:
- 60 giorni dalla notifica della cartella/accertamento per evitarne la definitività (pagamento o ricorso).
- 5 giorni dall’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602 per pagare/rateizzare prima dell’esecuzione.
- 60 giorni dall’atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis per risolvere la situazione (con opposizioni, pagamenti, accordi) prima che le somme vengano assegnate.
Durante tutto questo processo, il debitore ha diritti che deve conoscere: il diritto di essere notificato di ogni atto (nessuna esecuzione “a sorpresa” è legittima se manca la notifica del titolo o del pignoramento stesso); il diritto alla riservatezza (il datore di lavoro deve trattare la questione in modo riservato, ad esempio); il diritto di ottenere sospensioni se ci sono cause pendenti sul debito o se aderisce a definizioni agevolate; e soprattutto il diritto di difesa in giudizio, di cui parleremo ora dettagliatamente.
Difese e strategie legali del debitore
Dal punto di vista del debitore, subire un pignoramento esattoriale è una situazione gravosa, ma ciò non significa restare inerti. L’ordinamento giuridico offre una serie di strumenti di difesa per tutelare i propri diritti e, in molti casi, ottenere la liberazione delle somme pignorate o la riduzione dell’impatto dell’esecuzione. È fondamentale però scegliere la strategia giusta, considerati i ristretti termini procedurali. In questa sezione esaminiamo le principali difese e azioni che il debitore può intraprendere, distinguendo fra le opposizioni formali al pignoramento e altri rimedi atti a sospendere o attenuare l’esecuzione.
A) Opposizione al pignoramento (impugnare la procedura in sede giudiziaria)
Come visto, l’ordinamento prevede due tipologie di opposizione nell’ambito dell’esecuzione forzata: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Nel contesto esattoriale, dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 2018 e gli arresti di Cassazione, queste opposizioni sono ammissibili con alcune peculiarità sulla competenza. Vediamo in concreto:
- Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: serve a contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata. In altre parole, il debitore afferma che l’esecuzione non doveva proprio iniziare perché manca un presupposto legittimo. Esempi tipici: la cartella non è mai stata notificata, quindi non è esecutiva; il debito è già stato pagato o annullato; il credito è prescritto; manca la preventiva intimazione necessaria ex art. 50 DPR 602; il bene o credito pignorato è impignorabile o estraneo al debitore (ad es. pignorati soldi di un conto cointestato che in realtà appartengono all’altro cointestatario). Questa opposizione tende a paralizzare l’intera esecuzione. Dove e quando proporla? – Se il motivo riguarda la legittimità del titolo o della pretesa tributaria (es. vizi di notifica della cartella, prescrizione del tributo), per la Cassazione si tratta di questioni rientranti negli atti della riscossione e come tali vanno sottoposti al giudice tributario entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto esecutivo . In pratica, spesso si impugna il pignoramento stesso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, deducendo tali vizi – come nel caso reale esaminato dalla CGT di Gorizia nel 2025, la quale però dichiarò il ricorso inammissibile perché il contribuente in realtà contestava l’ammontare del tributo, materia da far valere contro l’atto impositivo originario . Se invece il motivo riguarda vizi dell’esecuzione non toccanti la pretesa fiscale (es. impignorabilità di un bene, pignoramento oltre i limiti), allora la giurisdizione è del giudice ordinario. In tal caso l’opposizione va proposta al tribunale civile del luogo dell’esecuzione (generalmente il tribunale dove il debitore risiede, per i pignoramenti presso terzi) – attenzione però: se il pignoramento non è ancora sfociato in una causa, l’opposizione ex 615 può proporsi anche prima che il procedimento di esecuzione sia incardinato, mediante atto di citazione al tribunale competente (art. 615, comma 1). Se invece la procedura è già davanti al giudice (ad es. AdER ha citato in tribunale per l’udienza ex 543 c.p.c.), l’opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice dell’esecuzione (art. 615, comma 2) finché la procedura è pendente. Tempistica: l’opposizione all’esecuzione non ha un termine fisso di legge, ma va proposta tempestivamente, preferibilmente prima che le somme vengano assegnate o che la procedura si concluda. Se ad esempio ci si accorge che la cartella non era notificata solo dopo il pignoramento, si dovrebbe proporre subito opposizione (entro 60 gg al giudice tributario, oppure immediatamente al G.E. se la questione è di sua competenza) per ottenere una sospensione.
- Effetti: l’opposizione all’esecuzione non sospende automaticamente il processo esecutivo. Bisogna chiedere espressamente la sospensione al giudice competente (sia esso tributario o dell’esecuzione civile), dimostrando che dall’esecuzione deriva un danno grave e irreparabile e che i motivi sono fondati. Il giudice, se convince, emette un provvedimento di sospensione che ordina ad AdER e al terzo di fermare l’esecuzione in attesa della decisione sul merito. Ad esempio, la CGT può sospendere l’efficacia del pignoramento , oppure il giudice ordinario può sospendere la procedura ex art. 624 c.p.c. (nel qual caso la banca non dovrà consegnare i soldi fino a nuovo ordine). Ottenere la sospensione è cruciale per proteggere le somme in pericolo; per questo va richiesta immediatamente nel ricorso/citazione di opposizione.
- Da notare: a seguito di Cass. SU 4090/2017, in linea generale le cartelle esattoriali divenute definitive non sono oppugnabili oltre certi termini, quindi se un contribuente lascia scadere i termini di ricorso e di pagamento, l’opposizione all’esecuzione non può riaprire questioni di merito sul tributo. Tuttavia, rimangono eccepibili in ogni caso la mancata notifica della cartella (che impedisce la decorrenza dei termini) e la prescrizione sopravvenuta del credito (se tra cartella e pignoramento sono decorsi oltre 5 anni in caso di tributi periodici, o 10 anni per IVA e altri, senza atti interruttivi). Queste sono difese comuni nelle opposizioni all’esecuzione contro AdER. Ad esempio, si può opporre che la cartella notificata 8 anni fa e mai pagata ormai è prescritta (molte commissioni accolgono eccezioni del genere se AdER non prova atti interruttivi nel mezzo).
- Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: è il rimedio per vizi formali e procedurali dell’atto di pignoramento o di altri atti esecutivi. Serve a lamentare che la forma o le modalità con cui si è svolta l’esecuzione non sono regolari. Esempi: la notifica del pignoramento è nulla (mancano indicazioni obbligatorie, è stata fatta a mezzo non consentito, etc.); l’atto è stato notificato in violazione di regole (es. in periodo di sospensione feriale senza urgenza); l’importo pignorato eccede quello indicato in cartella o include somme non dovute; AdER ha agito nonostante ci fosse una sospensione amministrativa in corso; il pignoramento è stato eseguito su crediti non pignorabili per legge (ad esempio sussidi o somme vincolate). Dove e quando proporla? – L’opposizione agli atti esecutivi si propone al giudice competente per l’esecuzione. Secondo Cass. 32203/2019, se il vizio dedotto attiene alla legittimità del titolo o della procedura di riscossione, la competenza è del giudice tributario , mentre se è un vizio della fase esecutiva in senso stretto (ad es. lesione del minimo vitale, errori materiali) può conoscerne il giudice ordinario . In pratica, c’è sovrapposizione con quanto visto per l’opposizione all’esecuzione: spesso i motivi si intrecciano. Termine stringente: l’art. 617 c.p.c. prevede che l’opposizione agli atti esecutivi vada proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto che si intende impugnare (o dalla sua conoscenza, se avvenuta in altro modo). Quindi, se il debitore vuole contestare formalmente il pignoramento (ad esempio perché notificato a un indirizzo errato o privo di firme), deve agire entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto l’atto. Oltre questo termine, i vizi formali sono sanati. Forma: va proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione, se la procedura è già pendente davanti a lui, oppure con atto di citazione se la procedura non è iniziata (nel dubbio, molti usano il ricorso anche prima dell’intervento del G.E., per velocità, ma è tecnicamente ammissibile solo a esecuzione iniziata). Per AdER, però, giova ribadire che molti vizi di notifica o forma rientrano negli “atti della riscossione” e come tali andrebbero dedotti in Commissione Tributaria entro 60 giorni: la giurisprudenza è sfumata qui. Ad esempio, notificazione omessa o nulla della cartella di pagamento è materia tributaria; notificazione dell’atto di pignoramento potrebbe stare a metà strada.
- Effetti: anche l’opposizione ex 617 non sospende d’ufficio il procedimento. Va chiesta la sospensione con un’istanza al giudice adito. Il giudice, valutata la gravità del vizio, può sospendere l’esecuzione in attesa della decisione. Considerato il termine breve e la natura di solito documentale dei vizi, spesso l’opposizione agli atti viene decisa abbastanza rapidamente. Se accolta, il giudice può dichiarare nullo l’atto impugnato (ad es. annullare il pignoramento), costringendo AdER a ripetere l’iter se ancora nei termini. Va detto però che la Cassazione è molto restrittiva nel riconoscere nullità nelle procedure esattoriali: come visto nel caso del 2024, è difficile che annullino un pignoramento se comunque il contribuente ne ha avuto conoscenza. Solo vizi davvero radicali (es. destinatario sbagliato, totale carenza di contenuto essenziale nell’atto) possono portare a un annullamento.
In sintesi, opposizione all’esecuzione per far valere che non si doveva pignorare affatto e opposizione agli atti per far valere che il pignoramento in sé è irregolare. Queste opposizioni vanno calibrate sul caso concreto e, possibilmente, redatte da un legale esperto, data la complessità della materia (basti pensare alla scelta del giudice competente). Costo: l’opposizione in tribunale civile comporta il versamento del contributo unificato, che per cause di valore elevato (oltre €5.000) può essere anche qualche centinaio di euro; in Commissione Tributaria il contributo è previsto ma spesso su esecuzioni non dichiarative potrebbe non essere dovuto (recentemente, la giurisprudenza tende a escludere il contributo unificato sulle cause relative a pignoramenti esattoriali, ritenendole parte del processo esecutivo – come da disposizioni ministeriali). Inoltre, c’è il rischio di condanna alle spese se l’opposizione viene rigettata. Vanno quindi intraprese con la dovuta ponderazione.
Riassunto pratico sulle opposizioni: se ritieni che l’Agente della Riscossione non avesse diritto di pignorare (es: cartella nulla, debito già pagato, ecc.), valuta un’opposizione all’esecuzione; se pensi che abbiano commesso errori procedurali (es: ignorati limiti di pignorabilità, atti notificati male), valuta un’opposizione agli atti. In entrambi i casi, muoviti in fretta (20 giorni per i vizi formali, al massimo 60 per i vizi da far valere in ambito tributario) e chiedi subito al giudice la sospensione dell’esecuzione, per congelare la situazione in attesa del giudizio.
B) Richieste di riduzione, sospensione o conversione del pignoramento
Oltre alle formali opposizioni sopra descritte, l’ordinamento offre al debitore alcuni rimedi “interni” alla procedura esecutiva, da far valere davanti al giudice dell’esecuzione (G.E.), per attenuare gli effetti del pignoramento o estinguerlo mediante pagamento parziale. Questi strumenti sono previsti soprattutto nel codice di procedura civile e si applicano anche all’esecuzione esattoriale quando questa è giunta davanti a un giudice (ovvero in caso di conversione in pignoramento ordinario):
- Istanza di riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.): se l’importo pignorato eccede evidentemente il dovuto o viola i limiti, il debitore (o il terzo pignorato) può chiedere al giudice di ridurre la misura del pignoramento. Ad esempio, se AdER ha pignorato uno stipendio applicando per errore il 20% anziché il 10% dovuto per legge, il debitore può presentare al giudice un’istanza di riduzione, documentando la propria busta paga, affinché la trattenuta sia ricondotta nei limiti legali. Oppure, se sono stati pignorati più beni/crediti del necessario, si può chiedere di liberarli in parte (“ridurre il pignoramento ai beni strettamente sufficienti”). Nell’esecuzione presso terzi, questa istanza può essere proposta anche oralmente all’udienza o per iscritto al G.E. finché non sia disposta l’assegnazione. Il giudice, sentite le parti, può ordinare la riduzione (ad es. disponendo che la banca sblocchi l’eccedenza). Nel caso esattoriale, spesso prima di arrivare al giudice, AdER stesso se si accorge di un errore può rimediare: ad esempio, se segnali all’Agente che la trattenuta sullo stipendio è troppo alta rispetto all’art. 72-ter, l’ufficio interno può correggere subito senza attendere un ordine del giudice. Vale quindi la pena, parallelamente, di inviare un’istanza di autotutela/riduzione anche ad AdER allegando la prova (cedolino paga, etc.).
- Istanza di sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c. e 47 D.Lgs. 546/92): questo strumento l’abbiamo già accennato: è la richiesta al giudice di sospendere provvisoriamente l’efficacia del pignoramento, in attesa della decisione sull’opposizione. Nell’ambito civile, l’istanza di sospensione ex art. 624 può essere proposta insieme all’opposizione o successivamente finché l’esecuzione è pendente; il giudice, se ritiene fumus boni iuris (motivi validi) e periculum (danno grave per il debitore, es. perdere la casa, restare senza mezzi), può emanare un’ordinanza di sospensione. Nell’ambito tributario, l’equivalente è l’istanza di sospensione dell’atto impugnato ex art. 47 D.Lgs. 546/1992: se presenti ricorso al giudice tributario contro il pignoramento o la cartella, puoi chiedere la sospensione al presidente della CGT, che decide in 30 giorni con decreto motivato, se riconosce fondatezza e gravità del danno. La sospensione tributaria, se concessa, blocca gli effetti esecutivi dell’atto impugnato (quindi sospende il pignoramento in attesa della sentenza). Importante: se ottieni una sospensione da uno di questi giudici, comunicane subito copia all’Agente della Riscossione e al terzo pignorato (es. banca o datore), in modo che ne prendano atto e si astengano dal proseguire i pagamenti. Spesso le cancellerie già trasmettono il provvedimento ad AdER, ma è bene assicurarsene. Una volta sospesa, la procedura rimane “congelata” fino all’esito della causa di merito.
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): questo è un rimedio che consente al debitore di sostituire ai beni/crediti pignorati una somma di denaro, per liberare i beni stessi. In pratica, chiedendo la conversione, il debitore propone di pagare l’intero dovuto (capitale, interessi e spese) però dilazionato: deve depositare immediatamente almeno 1/5 dell’importo dovuto in cancelleria e offrire un piano per pagare il resto in rate mensili fino a un massimo di 36 mesi. Se il giudice accoglie, dispone che i beni pignorati siano liberati e approva il piano di rate; il debitore dovrà versare le rate in tribunale e se adempie regolarmente, l’esecuzione si estingue definitivamente. La conversione è tipica nelle esecuzioni mobiliari/immobiliari, ma è applicabile anche nel pignoramento presso terzi (anche se raramente usata, perché se uno ha liquidità da offrire spesso la versa direttamente ad AdER evitando tribunale). Tuttavia, potrebbe tornare utile ad esempio se è stato pignorato un conto con molta liquidità: offrendo 1/5 e rate, si potrebbe sbloccare subito il conto. Nota: dal 2021 è stato chiarito che la conversione non si applica al pignoramento esattoriale in fase stragiudiziale (art. 72-bis) perché mancando un giudice di riferimento non c’è chi possa disporla . Ma una volta che la procedura passa al tribunale, l’art. 495 torna operativo. Quindi, se AdER ha attivato il giudice, il debitore può depositare istanza di conversione al G.E. Questa possibilità è però esclusa quando i crediti pignorati sono stipendi o pensioni già soggetti a trattenuta periodica (in tal caso il codice non consente conversione, stante la natura continuativa delle prestazioni).
Riassumendo le mosse in sede esecutiva: se l’esecuzione è finita davanti a un giudice (o sta per finire), il debitore può – anche senza contestare la legittimità del debito – chiedere umanizzazione della procedura: riduzione di eventuali eccessi, sospensione temporanea se sta trattando per pagare, o conversione per ottenere una rateazione giudiziale. Queste istanze vanno presentate subito in giudizio, idealmente alla prima udienza (spesso il giudice dell’esecuzione invita le parti a discutere eventuali soluzioni di questo tipo). Anche se l’esecuzione esattoriale spesso è stragiudiziale, ricordiamo che in caso di mancato pagamento entro 60 giorni inevitabilmente finirà in tribunale – ed è lì che questi strumenti potranno essere formalmente azionati.
C) Soluzioni stragiudiziali e prevenzione
Oltre alle vie giudiziarie, esistono approcci stragiudiziali che il debitore dovrebbe considerare, sia prima che il pignoramento inizi, sia durante, per risolvere la vicenda senza arrivare al conflitto in tribunale. In questa categoria rientrano le trattative con AdER, gli strumenti deflativi del debito (rottamazioni, rateizzazioni) e le procedure concorsuali minori (piani del consumatore, ecc.) di cui in parte abbiamo già detto. Vediamoli dal punto di vista operativo:
- Rateizzazione del debito (dilazione): è la strada più battuta quando non si riesce a pagare in un’unica soluzione. La legge consente, per cartelle di importo fino a €120.000, di ottenere automaticamente una dilazione fino a 72 rate mensili (6 anni) presentando domanda a AdER, dichiarando la temporanea difficoltà economica. Per importi oltre €120.000 occorre documentare lo stato di difficoltà (ad esempio con ISEE per persone fisiche, o dati di bilancio per imprese). In casi di grave e comprovata difficoltà è possibile chiedere fino a 120 rate (10 anni). Vantaggi: ottenere la rateizzazione blocca le azioni esecutive future di AdER sui debiti inclusi nel piano, a condizione di rispettare le rate. Se il debitore è in regola con la dilazione, AdER non può iscrivere fermi o ipoteche né avviare nuovi pignoramenti. Se c’era un preavviso di fermo, viene sospeso. Tuttavia, se un pignoramento è già stato notificato, la rateizzazione non lo annulla automaticamente: in teoria, AdER dovrebbe astenersi dal proseguire (non potendo iniziare nuovi atti), ma l’atto già fatto rimane. In pratica, spesso AdER accetta di revocare il pignoramento in corso dopo la concessione della rateazione, specie se ancora entro i 60 giorni, ma formalmente è a sua discrezione. Il debitore può segnalare che sta rateizzando e chiedere all’ufficio riscossione di sospendere l’incasso coattivo in attesa delle rate. Strategia preventiva: se sai di avere una cartella scaduta e temi un pignoramento, presenta subito domanda di rateizzazione prima che parta l’esecuzione. Ciò congelerà la situazione (attenzione: dal 2022 AdER può attivare esecuzione già dopo una rata mancata, ma c’è sempre un breve intervallo). Nel caso ti arrivi un pignoramento mentre la domanda di rateizzazione è in istruttoria, contatta subito AdER segnalando il doppio binario: di solito sospendono l’azione fino all’esito della domanda.
- Rottamazione delle cartelle (definizione agevolata): ne abbiamo diffusamente parlato nelle novità 2023-2026. Quando è aperta una finestra di definizione agevolata, conviene quasi sempre aderire se si hanno i requisiti. Abbiamo visto che presentare la domanda di rottamazione sospende per legge i pignoramenti in corso , e il pagamento dilazionato delle somme rottamate (prive di sanzioni/interessi) consente un notevole risparmio. Quindi, se il tuo debito rientra ad esempio nella rottamazione-quinquies (carichi 2000-2023) e ricevi un pignoramento a gennaio 2026, presenta subito la domanda di adesione: da quel momento AdER deve congelare l’azione esecutiva, e poi pagando la prima rata libererai definitivamente i beni pignorati. Anche al di fuori delle rottamazioni straordinarie, possono esservi definizioni agevolate delle liti (se c’è un contenzioso pendente) o altre norme di “saldo e stralcio”. Ogniqualvolta il legislatore apre a queste sanatorie fiscali, rappresentano un’opportunità per il contribuente esecutato: informati sempre se ci sono procedure agevolate in vigore nell’anno corrente. Nel 2025, ad esempio, chi aveva pignoramenti per debiti sotto €1.000 relativi a carichi 2000-2015 si è visto annullare il debito automaticamente (lo stralcio previsto dalla L. 197/2022, se non rinunciato dagli enti creditori) – in quei casi AdER ha dovuto rinunciare alle esecuzioni. Dunque le normative speciali possono talora spazzare via il debito e far cessare i pignoramenti: un buon legale è aggiornato su queste possibilità e potrà consigliarti se rientri in qualche casistica di annullamento automatico o definizione agevolata.
- Transazione o saldo e stralcio stragiudiziale: molti non sanno che, in alcuni casi, Agenzia Entrate-Riscossione può accettare pagamenti a saldo e stralcio del debito, soprattutto se ci sono altri creditori e si prospetta una procedura concorsuale. In generale, AdER è vincolata a riscuotere l’intero, ma se il debitore avvia una composizione negoziata della crisi d’impresa (per imprenditori) o tratta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, l’ente può concordare una riduzione. Nella sfera personale, al di fuori delle rottamazioni “di massa”, non è prassi che AdER faccia sconti spontaneamente. Tuttavia, attraverso l’OCC (Organismo di Composizione Crisi) o mediante un esperto negoziatore (D.L.118/2021), è possibile proporre all’ente impositore e all’AdER un piano di rientro agevolato. Ad esempio, se un contribuente ha debiti fiscali molto elevati che non riuscirà mai a pagare integralmente, può presentare – meglio con l’ausilio di professionisti – una proposta di accordo: “pagherò il 30% in tot anni, il resto stralciatelo”. Se l’alternativa è la sua insolvenza conclamata, a volte l’Agenzia accetta (soprattutto per debiti di difficilissima esazione). Questi accordi sono però complessi e richiedono basi giuridiche, di solito integrandosi con una procedura ex D.Lgs.14/2019 (piano del consumatore o accordo di composizione con i creditori). In pratica: tentare una trattativa diretta con AdER per ridurre l’importo raramente porta frutti, a meno di attivare canali formali come quelli appena citati.
- Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e nuovo Codice crisi): se il debito fiscale, unito magari ad altri debiti, è tale da porre il debitore in uno stato di sovraindebitamento cronico, allora la soluzione più efficace e definitiva potrebbe essere ricorrere a una procedura concorsuale per persone non fallibili. Come spiegato, esistono: il Piano del consumatore (per chi ha prevalentemente debiti personali non professionali), l’Accordo di composizione (per professionisti/imprese minori con accordo della maggioranza dei creditori) e la Liquidazione controllata (liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale). Ottenere l’accesso a una di queste procedure comporta l’immediata sospensione di tutti i pignoramenti in corso e, all’esito, può portare alla cancellazione di gran parte dei debiti. Ad esempio, con un piano del consumatore il giudice può omologare un pagamento parziale (anche 20-30%) dilazionato ai creditori, liberando il debitore dal resto; con la liquidazione controllata il debitore mette a disposizione quel poco che ha e in 4 anni ottiene l’esdebitazione del residuo. Le entrate dello Stato rientrano tra i crediti che possono essere falcidiati in tali procedure (salvo IVA e ritenute, che possono essere solo dilazionate, ma comunque l’esdebitazione finale li estingue se inoptati). Quindi, per debiti fiscali molto elevati che hanno generato pignoramenti su stipendio o pensione magari per decine di anni, la scelta più conveniente può essere azzerare tutto tramite OCC: ad esempio presentando un piano del consumatore che preveda di pagare una quota di debito proporzionata al proprio reddito, ottenendo contestualmente la sospensione delle trattenute e, a fine piano, la cancellazione del debito residuo. Il ruolo dell’Avv. Monardo e team OCC: come indicato nell’introduzione, professionisti specializzati in sovraindebitamento possono assistere il debitore in questo percorso, predisponendo la proposta e gestendo i rapporti con il tribunale. Non è una strada da intraprendere senza guida, ma in casi estremi è la sola che offre una ripartenza liberandosi dai pignoramenti una volta per tutte.
- Soluzioni preventive: è doveroso infine menzionare alcuni accorgimenti preventivi che il debitore dovrebbe adottare per evitare di arrivare al pignoramento o per ridurne l’impatto. Uno su tutti: monitorare costantemente la propria posizione debitoria con AdER (richiedendo l’estratto di ruolo e lo storico notifiche). Se ci sono cartelle pendenti, non aspettare che “spariscano” da sole: informati su eventuali prescrizioni (spesso AdER iscrive a ruolo e aspetta anni prima di agire, ma non significa che il debito scompaia: anzi maturano interessi, salvo che tu eccepisca la prescrizione quando puoi); fai valutare da un legale se ci sono vizi di notifica da far valere subito. Aggiorna il domicilio fiscale e la PEC: molte esecuzioni nascono da atti non conosciuti perché inviati a vecchi indirizzi – mantieni sempre aggiornati i tuoi domicili ufficiali per evitare di scoprirli tardi. Non accumulare passività su conti cointestati o familiari: se temi un pignoramento e hai disponibilità in un conto cointestato, sappi che AdER può pignorare il saldo e starà poi a tuo co-intestatario dimostrare l’eventuale sua quota. Meglio tenere separati i patrimoni. Informa e negozia con il datore se possibile: se sei dipendente e sai di dover subire una trattenuta, avvisa il tuo datore (gli atti esattoriali spesso arrivano via PEC all’azienda, generando un po’ di subbuglio interno); far sapere che stai cercando di risolvere (es. presentando rottamazione) può indurre il datore a prendere tempo (anche se legalmente tenuto a iniziare subito le trattenute). Un datore comprensivo potrebbe attendere l’esito di un’istanza di sospensione prima di toglierti parte dello stipendio. Evita mosse azzardate: ad esempio svuotare il conto in vista di un pignoramento può non servire (il pignoramento blocca anche gli accrediti futuri per 60 gg ), anzi rischi di auto-crearti sospetti di sottrazione fraudolenta. Meglio destinare quelle risorse a un deposito cauzionale per un’eventuale conversione, o tenerle per le prime rate di una definizione. Insomma, pianifica con razionalità la difesa del tuo patrimonio.
In definitiva, la parola chiave è azione: informarsi e agire subito. Non esiste debito esattoriale che non possa essere in qualche modo affrontato legalmente: anche situazioni disperate trovano soluzione con un piano ben congegnato (che sia un ricorso, un accordo o una procedura di esdebitazione). Nei prossimi paragrafi forniremo alcune simulazioni pratiche per capire l’effetto di queste strategie e poi risponderemo alle domande frequenti che spesso i debitori si pongono.
Esempi pratici e simulazioni
Per rendere più concreti i concetti trattati, esaminiamo alcuni casi pratici tipici di pignoramento esattoriale e relative soluzioni, con qualche numero esemplificativo. Queste simulazioni aiutano a capire “cosa succede se…” e come potrebbe evolvere la situazione in base alle scelte del debitore:
Esempio 1: Pignoramento del conto corrente e rottamazione in extremis
Il Sig. Bianchi, titolare di partita IVA cessata, ha €15.000 di debiti da cartelle IRPEF e IVA non pagate. Ignora vari solleciti e un’intimazione di pagamento. A novembre 2025 AdER gli notifica un atto di pignoramento sul conto corrente bancario, dove il Sig. Bianchi aveva €5.000 disponibili. La banca blocca questa somma e la comunica al cliente. Bianchi, disperato, teme di perdere i suoi risparmi. Tuttavia, si rivolge immediatamente a un avvocato, il quale verifica che quei debiti rientrano nella rottamazione-quinquies 2026 appena introdotta. Entro gennaio 2026 l’avvocato presenta la domanda di adesione alla definizione agevolata per tutti i ruoli di Bianchi. Effetti: la presentazione della domanda sospende il pignoramento, quindi i €5.000 restano congelati ma non vengono prelevati da AdER . Il procedimento esecutivo viene messo in stand-by. Ad aprile 2026 Bianchi riceve la comunicazione con l’ammontare rottamato: su €15.000 di debito originario dovrà pagare solo €10.000 (niente sanzioni e interessi) in comode rate. Paga la prima rata a luglio 2026 di circa €1.000. A quel punto AdER, incassata la prima rata, rinuncia al pignoramento e sblocca ufficialmente il conto del Sig. Bianchi (che può di nuovo disporre dei €5.000). Continuando a pagare le rate, Bianchi estinguerà il debito ridotto senza altre esecuzioni. Se invece non avesse agito subito: la banca avrebbe versato i €5.000 ad AdER trascorsi 60 giorni dalla notifica (gennaio ’26), e su di lui sarebbero rimasti ancora €10.000 di debito da riscuotere (per cui AdER magari avrebbe in seguito pignorato la sua automobile o chiesto un’ipoteca). Invece, grazie alla rottamazione, Bianchi ha messo in salvo quei €5.000 e ha risolto tutto in modo agevolato.
Esempio 2: Pignoramento dello stipendio e opposizione per cartella non notificata
La Sig.ra Rossi lavora come impiegata con stipendio di €1.500 netti al mese. Nel febbraio 2025 la sua azienda riceve da AdER un atto di pignoramento presso terzi per €8.000, relativo a una cartella TARI del Comune capoluogo non pagata. L’azienda inizia a trattenerle 1/10 dello stipendio (essendo €1.500 < €2.500, si applica la fascia 10% ): quindi €150 al mese, che versa ad AdER. La Sig.ra Rossi, sorpresa (non ricordava questa tassa non pagata), si consulta con un professionista. Dall’estratto di ruolo risulta che la cartella TARI è stata notificata nel 2019 via PEC ad un indirizzo PEC errato (mai ricevuta dalla contribuente). Quindi la cartella è nulla per notifica inesistente. Purtroppo sono passati anni e la tassa in sé sarebbe prescritta, ma l’ente ha iscritto a ruolo e solo la mancata notifica ha impedito a Rossi di impugnarla prima. L’avvocato propone di fare opposizione all’esecuzione davanti al giudice tributario, deducendo la mancata notifica della cartella (vizio del titolo) e chiedendo di sospendere il pignoramento. Presentano il ricorso entro marzo 2025 alla CGT, con istanza cautelare. Ad aprile 2025 la Corte Tributaria accoglie l’istanza e sospende le trattenute sullo stipendio , riconoscendo che la mancata notifica appare dimostrata e che la continuazione delle trattenute arrecherebbe danno. La ditta interrompe immediatamente i prelievi. A fine 2025 la Corte emette sentenza favorevole, annullando il pignoramento perché la cartella è inesistente (e il debito TARI prescritto). Risultato: la Sig.ra Rossi riprende a percepire lo stipendio pieno; quanto trattenuto nei due mesi (300€ totali) le viene rimborsato (o stornato su altri debiti, se preferisce). Il Comune non potrà più riscuotere quella vecchia tassa. Nota: se Rossi non avesse fatto opposizione, avrebbe continuato a subire la trattenuta di €150/mese fino a coprire gli €8.000 (oltre 4 anni di trattenute!). Grazie all’azione giudiziale, è durata solo 2 mesi ed è stata fermata. Questo esempio mostra come un vizio di notifica può – se fatto valere in tempo – liberare il debitore dall’esecuzione.
Esempio 3: Pignoramento di credito commerciale e accordo con i creditori
La Alfa Srl, impresa edile, aveva debiti IVA e INPS ingenti. Nel 2024, in crisi di liquidità, omette di versare IVA per €50.000. AdER, nel marzo 2025, notifica alla società Beta (cliente di Alfa) un pignoramento presso terzi chiedendo di versare a AdER i crediti di Alfa Srl fino a €50.000. Beta Srl doveva proprio pagare una fattura di €30.000 ad Alfa per lavori eseguiti. Ricevuto il pignoramento, Beta blocca il pagamento. Alfa Srl si trova nei guai: quel pagamento era vitale per pagare fornitori e stipendi. L’amministratore convoca un esperto in crisi d’impresa e avvia una composizione negoziata (D.L. 118/2021). Entro aprile 2025 deposita al tribunale la richiesta di misure protettive, ottenendo un decreto di sospensione di tutte le azioni esecutive dei creditori, AdER inclusa. Notifica subito il decreto a Beta Srl e ad AdER. Pertanto il pignoramento è temporaneamente congelato. Nel frattempo, con l’aiuto dell’esperto negoziatore, Alfa Srl propone ad AdER e agli altri creditori un accordo di ristrutturazione: offre di pagare il 40% dei debiti in 5 anni. AdER, valutando che Alfa altrimenti fallirebbe e incasserebbe ancora meno, accetta l’accordo (previa autorizzazione dell’ente impositore). A luglio 2025, l’accordo viene formalizzato e omologato dal tribunale. L’Agente della Riscossione rinuncia definitivamente al pignoramento presso Beta Srl, così Beta può pagare i €30.000 ad Alfa Srl. Contestualmente Alfa inizia a pagare le rate concordate ad AdER secondo l’accordo (40% del debito). L’azienda evita così il dissesto e salva rapporti coi clienti. Commento: questo scenario mostra l’uso avanzato degli strumenti di composizione della crisi: invece di subire passivamente il pignoramento di crediti (che avrebbe sottratto liquidità cruciale e forse innescato un effetto domino di insolvenze), l’impresa ha reagito coinvolgendo tutti i creditori in una trattativa globale, beneficiando della sospensione giudiziale. È una soluzione non semplice, ma da conoscere per situazioni di sovraindebitamento d’impresa.
Esempio 4: Concorso di pignoramenti e limiti di capienza
Il Sig. Verdi ha uno stipendio netto di €1.800. Purtroppo ha sia debiti con banche (prestito personale) sia debiti fiscali. Nel 2024 la banca gli pignora lo stipendio per la quota di 1/5 (€360 al mese). Nel 2025 interviene anche AdER con un altro pignoramento esattoriale per €10.000 di cartelle, che per redditi di €1.800 prevedrebbe l’aliquota 1/10 (€180). A questo punto, tuttavia, scatta il limite di capienza del 50%: poiché già €360 (20%) vengono trattenuti per la banca, il nuovo pignoramento fiscale può al massimo incidere per un altro 30% dello stipendio (50% totale). Nel suo caso €1.800 × 30% = €540. Quindi in teoria AdER potrebbe chiedere €180 al mese e starebbe nei limiti (360+180 = 540, pari al 30%). Ma attenzione: l’art. 545 comma 5 c.p.c. dice che la somma dei pignoramenti non può superare la metà dello stipendio . Ci si chiede: può l’Erario prendere tutto quello spazio residuo (30%) o è limitato comunque al suo tetto del 1/10? Su questo la legge indica che ogni pignoramento conserva il suo limite ma vanno sommati. Dunque, il Sig. Verdi subirà trattenute totali pari al 30% (360+180). Non è possibile che AdER prenda più di 1/10 solo perché c’è altro pignoramento in corso (cioè non può salire a 30% da solo). Dunque rimangono €180 per AdER. In totale Verdi riceverà €1.260 (il 70% dello stipendio). Questo esempio fa capire che, anche in presenza di più esecuzioni, al lavoratore deve restare sempre almeno metà stipendio. Se per assurdo Verdi avesse avuto 3 pignoramenti da 1/5 ciascuno, comunque la somma si sarebbe fermata a 1/2 stipendio. Se i limiti vengono superati (magari per errore del datore o di AdER), Verdi può fare istanza di riduzione al giudice per ristabilire la soglia.
Esempio 5: Pignoramento su cointestato e opposizione di terzo
La Sig.ra Neri e suo marito hanno un conto cointestato su cui sono depositati €10.000 (risparmi di lui). La Sig.ra Neri aveva debiti col fisco e AdER nel 2025 pignora “pro quota” il conto cointestato per €5.000 (presumendo metà delle somme della debitrice). La banca quindi blocca €5.000 in attesa di istruzioni. Il marito, comproprietario dei soldi ma non debitore, si trova leso da questa azione. Egli ha a disposizione l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) per far valere il suo diritto sui beni pignorati. Avvia quindi un giudizio davanti al Tribunale sostenendo che quelle somme sono esclusivamente sue (dimostra, ad esempio, che provengono integralmente dal suo stipendio). Il giudice, esaminate le prove, gli dà ragione e libera l’intera somma dal vincolo, dichiarando improcedibile il pignoramento sul conto cointestato. AdER dovrà cercare altrove i soldi della Sig.ra Neri (che nel frattempo, messa in allarme, ha aderito a una definizione agevolata). Morale: se il pignoramento tocca beni o denaro di un terzo non debitore, quel terzo deve prontamente intervenire per tutelare la sua proprietà. Nel caso di conti cointestati, si presume 50% di ciascuno, ma è una presunzione superabile con prova contraria. Occorre però agire nelle sedi opportune (tribunale civile) e velocemente, altrimenti si rischia che la banca paghi comunque e poi dover chiedere il rimborso a posteriori.
Questi esempi potrebbero continuare (ogni situazione ha le sue peculiarità). Ma quelli illustrati coprono molte casistiche: conto corrente, stipendio, credito commerciale, concorso di cause, cointestazione. La regola d’oro che emerge è: esaminare attentamente il proprio caso specifico e scegliere lo strumento adeguato, possibilmente con l’assistenza di professionisti, per minimizzare i danni del pignoramento e magari risolvere a monte il problema del debito.
Passiamo ora a rispondere in forma sintetica alle domande frequenti (FAQ) che i contribuenti/debitori ci pongono più spesso sul tema del pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate-Riscossione.
Domande frequenti (FAQ) sul pignoramento esattoriale presso terzi
Di seguito rispondiamo ai quesiti più comuni che i debitori si pongono in tema di pignoramento presso terzi esattoriale, dal punto di vista pratico di chi deve capire “quanto, come e cosa possono togliermi” e come difendersi.
1. Che cos’è il pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
È la procedura con cui AdER (ex Equitalia) recupera forzosamente i crediti tributari pignorando somme che il debitore ha presso terzi. In pratica, invece di aggredire un bene del debitore direttamente, vengono presi i crediti che il debitore vanta verso altre persone o enti. Tipici esempi: il saldo di un conto corrente in banca, lo stipendio dovuto dal datore di lavoro, la pensione dovuta dall’INPS, un canone d’affitto dovuto dall’inquilino, un pagamento dovuto da un cliente, ecc. AdER notifica al terzo e al debitore un atto di pignoramento (ai sensi dell’art. 72-bis DPR 602/73) che ordina al terzo di pagare direttamente all’Agente della Riscossione le somme di cui è debitore verso il contribuente . Il tutto senza bisogno di passare prima dal giudice, a differenza del pignoramento “normale” regolato dal codice di procedura civile. È uno strumento di esecuzione semplificato e rapido, attivabile dopo che il debitore non ha pagato entro i termini cartelle esattoriali o accertamenti esecutivi.
2. In quali casi AdER può procedere con un pignoramento presso terzi?
Può farlo per la riscossione coattiva di qualsiasi debito iscritto a ruolo (imposte statali come IRPEF, IVA, contributi previdenziali INPS, multe del Codice della Strada, tributi locali se affidati ad AdER, ecc.), quando il debitore non paga spontaneamente entro i termini. Deve prima averti notificato il titolo esecutivo (cartella di pagamento, o avviso) e – se la cartella è molto “vecchia” – un’intimazione di pagamento. Trascorso ciò, se non hai saldato né concordato un piano di rate, AdER può avviare le procedure esecutive tra cui il pignoramento presso terzi. In genere sceglie questo mezzo se sa o presume che tu hai crediti attivi: grazie alle banche dati fiscali è in grado di sapere se lavori come dipendente (quindi stipendio), se percepisci una pensione, o se hai conti bancari; può avere informazioni anche su eventuali affitti registrati. Se non hai né stipendio né conti (ad esempio sei nullatenente disoccupato), AdER di solito non procede con pignoramento presso terzi perché non avrebbe terzi su cui rivalersi.
3. Come fa l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a sapere dove lavoro o in che banca ho il conto?
La legge consente all’Agente della Riscossione di accedere a diverse banche dati pubbliche e private per individuare i beni aggredibili. In particolare, esiste l’Anagrafe dei rapporti finanziari presso l’Agenzia delle Entrate: qui sono censiti tutti i rapporti bancari e finanziari intestati a ciascun contribuente (conti correnti, depositi, investimenti). AdER può interrogare questa Anagrafe per sapere in quali banche hai conti e il saldo aggiornato (non l’esatto saldo in tempo reale, ma indicatori utili). Inoltre, per i lavoratori dipendenti e pensionati, sono note le fonti di reddito: AdER può incrociare i dati delle Certificazioni Uniche o rivolgersi direttamente all’INPS e all’Inps può chiedere se sei pensionato. Può anche consultare i registri immobiliari e quelli dei veicoli (per eventuali ipoteche o fermi). Insomma, ha molti mezzi per mappare il tuo patrimonio. Di solito prima di fare un pignoramento presso terzi, AdER effettua queste ricerche per scegliere l’obiettivo più efficace (conto, stipendio, etc.). Non di rado, se trova più opzioni, può procedere contemporaneamente su più fronti. Ad esempio, potrebbe inviare pignoramento a due banche diverse se hai conti in entrambe, per sicurezza.
4. Cosa succede al mio conto corrente se arriva un pignoramento AdER? Posso ancora usarlo?
Appena la banca riceve l’atto di pignoramento (di norma via PEC), blocca immediatamente le somme presenti sul conto fino a concorrenza dell’importo indicato. Ciò significa che non potrai utilizzare quei soldi: non potrai prelevare, fare bonifici o pagamenti con quelle somme. Di solito le banche congelano l’importo esatto richiesto e lasciano libera l’eventuale eccedenza. Ad esempio, se hai €10.000 sul conto e il pignoramento è per €7.000, verranno vincolati €7.000, e potrai ancora disporre dei restanti €3.000 (ma alcune banche, per scrupolo, bloccano tutto il saldo fino a istruzioni, poi sbloccano la differenza). Nuovi accrediti sul conto entro i 60 giorni dalla notifica del pignoramento saranno anch’essi vincolati e destinati al pagamento . Questo è fondamentale: se la tua azienda ti accredita lo stipendio proprio il giorno dopo il pignoramento, finirà nel calderone e non potrai ritirarlo (a meno che ecceda il dovuto). La banca non ti chiude il conto, ma di fatto esso è congelato (se il blocco riguarda tutto il saldo, non potrai fare più movimenti in addebito finché non si risolve). Trascorsi 60 giorni, se nel frattempo non è successo altro (ad es. non hai avuto sospensioni o non hai pagato tu stesso), la banca dovrà girare le somme bloccate ad AdER fino a capienza del debito. A quel punto le somme escono dal tuo conto (vengono addebitate e trasferite all’Erario). Se invece prima dello scadere dei 60 giorni hai risolto (es. ottenuto una sospensione, pagato direttamente, o AdER ha desistito), allora la banca sblocca i fondi e tornano disponibili. NB: se il conto è cointestato, come visto, di norma la banca blocca il 50% (presumendo metà di spettanza del debitore). Ma poi bisogna vedere l’evoluzione (potrebbe arrivare ordine di assegnazione per il 50% o opposizione dell’altro cointestatario).
5. Quanto mi possono pignorare sullo stipendio o sulla pensione?
Sul reddito da lavoro dipendente si applicano le percentuali fissate dall’art. 72-ter DPR 602/73: – 10% dello stipendio netto se non supera €2.500 al mese ; – 1/7 (circa 14%) se è tra €2.500 e €5.000 ; – 20% se supera €5.000 .
Queste percentuali sono calcolate sul netto mensile (dopo ritenute fiscali e previdenziali). Ad esempio, con stipendio di €1.800 netti si applica 1/10 = €180. Con stipendio di €3.000 netti si applica 1/7 ≈ €428. Con stipendio di €6.000 netti si applica 1/5 = €1.200. Tali soglie e aliquote valgono solo per debiti verso AdER (Fisco/Enti). Per creditori diversi (banche, privati) si applica invece sempre la regola generale del 20% (1/5) dello stipendio . Se sullo stesso stipendio insistono più pignoramenti (esattoriale + altri), la somma delle trattenute non può superare il 50% dello stipendio . Ciò significa che al lavoratore deve restare almeno metà paga.
Per le pensioni, il calcolo è simile ma con una protezione in più: c’è una soglia impignorabile pari all’assegno sociale aumentato della metà (circa €1.000 nel 2026). La pignorabilità si applica solo alla parte eccedente tale soglia. AdER in particolare, sulle pensioni, applicherà: 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’importo, ma solo sulla parte di pensione che eccede ~€1.000. Esempio: pensione netta €1.500; parte eccedente = €500; se debiti fiscali, AdER pignora 1/10 di 500 = €50 al mese (non di 1.500). Se la pensione fosse €2.600: eccedente = €1.600; scatta fascia 1/7 su 1.600 ≈ €228. Attenzione: questi limiti sono disposti a tutela del minimo vitale, e devono essere rispettati da AdER e dal datore/ente erogante. Se, per errore, venisse trattenuto più del dovuto, il debitore può segnalarlo e far correggere, eventualmente ricorrendo al giudice.
6. Possono pignorarmi l’intero stipendio o svuotarmi completamente il conto?
In linea di principio no, non possono lasciarti senza mezzi. Sullo stipendio abbiamo visto il limite massimo è la metà (50%) in caso di più cause, altrimenti le quote indicate (1/10, 1/7, 1/5 per debiti fiscali). Quindi mai il 100% dello stipendio. Sul conto corrente, la situazione è un po’ diversa: se i soldi sul conto provengono dallo stipendio/pensione accreditata, c’è una protezione particolare introdotta nel 2015. In pratica, se sul conto c’erano già somme al momento del pignoramento, quelle possono essere prese integralmente; però le somme da stipendio/pensione accreditate nei 7 giorni successivi sono pignorabili solo nei limiti del quinto (se creditore ordinario) o delle aliquote 72-ter (se AdER) . Passati i 7 giorni dall’accredito, però, quei soldi diventano “normali risparmi” e sono pignorabili integralmente. In parole povere: se ti hanno appena accreditato lo stipendio e il giorno dopo arriva il pignoramento, ti devono lasciare intatto il minimo vitale sul conto (se creditore ordinario) e le eccedenze con percentuali; ma se i soldi erano lì da più di una settimana, possono pigliarli tutti. Quindi può succedere che un conto corrente venga svuotato del tutto dal pignoramento, se le somme non godevano di particolare protezione (risparmi da tempo etc.). Tuttavia, se quel conto contiene per esempio una indennità di disoccupazione, o somme con vincolo di destinazione (es. assegni familiari), teoricamente non sarebbero pignorabili – ma la banca non entra in queste distinzioni, blocca tutto, e dovrai eventualmente tu farle valere con opposizione. Quindi sì, un pignoramento su conto può portare via il 100% del saldo (salvo poi valutare caso per caso se c’erano importi impignorabili da recuperare legalmente). Per altri beni, ad esempio un immobile affittato, non possono portarti via la casa se è l’unica e non di lusso (c’è il divieto di pignorare la prima casa per Equitalia in certi casi), ma potrebbero prenderne il ricavato dalla vendita all’asta. Ogni categoria di bene ha le sue regole, ma per i beni essenziali (stipendi, pensioni) c’è sempre una quota impignorabile per garantire la dignità del debitore .
7. Quanto dura un pignoramento presso terzi?
Il pignoramento esattoriale ha una durata “limitata”: in base alla legge e alla giurisprudenza, l’atto di pignoramento ex 72-bis vincola le somme per 60 giorni. Entro 60 giorni dalla notifica, o il terzo paga, oppure – se non lo fa – il pignoramento decade automaticamente . Quindi possiamo dire che dura 60 giorni a meno che non vada a buon fine. Questo non significa che se paghi a rate in 12 mesi rimane aperto 12 mesi: in realtà, se il terzo (es. datore) deve versare mensilmente quote di stipendio maturate, quelle quote rientrano perché maturano entro 60 giorni (due stipendi) ma poi, per i successivi, formalmente servirebbe un nuovo atto. In pratica però, se c’è un pignoramento di stipendio, l’azienda continua a trattenere mensilmente finché il debito è saldato, senza ulteriori atti, perché si considera che l’ordine iniziale copre anche le mensilità che maturano successivamente (questa estensione a 60 giorni serve appunto a coprire le scadenze successive immediatamente ). Passati i 60 giorni dalla notifica senza esito, come detto, il vincolo cessa e AdER deve ricominciare da capo con un nuovo pignoramento (di solito col tribunale). Fai attenzione però: se hai ottenuto una sospensione, quel termine di 60 giorni rimane sospeso per il tempo stabilito dal giudice o dalla legge (ad esempio la sospensione Covid aveva fermato i termini da marzo a agosto 2020, ma Cassazione ha chiarito che non si applicava al terzo ). In sintesi: un pignoramento presso terzi non è infinito, o produce effetto in tempi relativamente brevi o perde efficacia. Questo è positivo per il debitore perché impedisce ad AdER di lasciare, per dire, un pignoramento su un conto per un anno intero in attesa che arrivi un accredito.
8. Posso evitare il pignoramento rateizzando o pagando dopo aver ricevuto l’atto?
Sì, c’è una finestra di opportunità: se hai ricevuto il pignoramento e vuoi evitare che vada a compimento, puoi pagare direttamente AdER entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (salda il debito, magari vendendo qualcosa o facendoti prestare i soldi). In tal caso, presenti subito la ricevuta di pagamento all’Agente della Riscossione e al terzo pignorato: l’esecuzione deve fermarsi perché il debito non esiste più. Se non riesci a pagare tutto, puoi tentare la rateizzazione: in genere AdER non concede rate dopo la notifica del pignoramento, ma puoi provarci soprattutto se il pignoramento è parziale (es. su stipendio – lì la rateizzazione è a volte concessa contestualmente, sospendendo ulteriori azioni). Formalmente la regola è: rate accettate solo prima che inizi l’esecuzione. Una volta iniziata, devi pagare tutto. Ma spesso l’Agente è disponibile a un accordo: ad esempio, se su conto ha bloccato €10k e tu chiedi rate per €10k, può sbloccare il conto e farti rateizzare, perché comunque incasserà (queste sono valutazioni discrezionali dell’ufficio). Quindi contatta immediatamente AdER se vuoi rateizzare, e chiedi se c’è modo di sospendere il pignoramento in cambio dell’ammissione al piano. Pagare anche parzialmente: altra idea, se non hai tutti i soldi ma solo una parte, potresti versare qualcosa a AdER a titolo di acconto sul debito. Questo non cancella l’atto, ma se arrivi a ridurre il debito a zero prima che il terzo esegua, è come pagare tutto. Se invece paghi solo in parte, AdER ridurrà di conseguenza ciò che chiede al terzo. Esempio: debito €5k, blocco €5k; tu paghi €3k all’AdER; informi la banca che ora il residuo è €2k – la banca alla scadenza verserà €2k e sbloccherà il resto. Quindi pagare in parte è utile solo se poi il pignoramento coprirà il residuo, altrimenti rimane in piedi per quell’importo.
Riassumendo: sì, puoi evitare il pignoramento pagando o concordando un piano, ma devi muoverti velocemente e comunicare tutto ufficialmente. Dopo i 60 giorni, se non hai fatto nulla, i soldi saranno ormai stati assegnati.
9. Ho ricevuto un atto di pignoramento ma secondo me il debito è sbagliato (o la cartella non mi è mai arrivata). Cosa devo fare?
In questo caso devi attivarti con un ricorso/opposizione come spiegato sopra. Se ritieni che l’importo sia errato (magari ti contestano importi che avevi già pagato in parte, o c’è un calcolo sanzioni sbagliato) oppure che quel debito non sia dovuto perché la cartella non ti è stata notificata regolarmente, non stare fermo: l’atto di pignoramento stesso non è incluso tra quelli impugnabili davanti al giudice tributario come elenco, ma la Cassazione ti permette di impugnarlo per far valere quei vizi relativi al titolo . Quindi in pratica presenti un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria contro AdER e l’ente creditore, dicendo: “il pignoramento è illegittimo perché il debito in realtà non è esigibile/è errato per questi motivi…”. Fai tutto questo entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento (così sei sicuro di rispettare il termine). Nel ricorso chiedi anche la sospensione urgente. Alternativamente, puoi fare un’opposizione all’esecuzione al tribunale se il motivo non riguarda strettamente il tributo ma la procedura (es. eccezione di prescrizione maturata dopo cartella). Valuta bene la strada con un legale, per non sbagliare foro. Non dimenticare di allegare le prove: se dici “mai notificata la cartella”, allega una visura dalle poste o da AdER che confermi che la cartella è stata inviata a indirizzo sbagliato. Se il giudice ti dà ragione, potrà annullare l’atto e bloccare tutto. Se il tuo dubbio invece è sul merito (“secondo me non dovevo pagare quella tassa”), sappi che se non hai impugnato a tempo debito, adesso non puoi rimettere in discussione il merito nel contenzioso esecutivo. In altre parole, non puoi dire “la cartella è sbagliata perché io non dovevo quell’imposta” se quella cartella è definitiva da anni – quel treno è perso. Puoi solo attaccarti a vizi procedurali (notifiche, prescrizioni, errori di persona, ecc.). Un buon avvocato tributarista saprà individuare se ci sono spiragli.
10. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare beni o crediti all’estero?
In linea generale AdER ha efficacia solo su territorio nazionale. Se hai un conto corrente all’estero o lavori per una società estera, AdER direttamente non può notificare un 72-bis a soggetti esteri. Esistono però meccanismi di cooperazione internazionale: ad esempio in UE, l’Italia può chiedere allo Stato membro di riscuotere crediti fiscali italiani sul suo territorio (c’è una direttiva europea specifica sulla mutua assistenza per recupero dei crediti fiscali). Quindi, ad esempio, se sei in Francia e hai lì conto e stipendio, l’Agenzia delle Entrate può chiedere all’omologa francese di procedere come se fosse un debito francese. È però una procedura abbastanza lunga e usata per somme ingenti. Per la maggior parte dei piccoli debiti, AdER si concentra su quello che trovi in Italia. Se hai doppia residenza, attenzione: possono notificarti atti via consolato o su residenza estera. Ma il pignoramento presso terzi nella forma standard lo vediamo agire quasi esclusivamente su istituti e soggetti italiani. Quindi, estremizzando, se i tuoi soldi sono su un conto svizzero, AdER direttamente non può bloccarli (ma non per questo consigliamo di esportare capitali, attenzione alle norme antievasive!). Diciamo che se operi in Italia, i beni in Italia sono i primi ad essere colpiti.
11. Hanno pignorato un credito che avevo verso un mio cliente. Che figura ci faccio? Mi rovina i rapporti?
Purtroppo il pignoramento verso terzi comporta che un tuo cliente (o datore di lavoro, o partner commerciale) venga a conoscenza dei tuoi problemi col Fisco. AdER invia l’atto al terzo intimandogli di pagare a loro, e di riflesso mette a conoscenza quel terzo della tua situazione debitoria. Questo può creare imbarazzo e danno di reputazione, specie in ambito business. Il cliente si fiderà meno, il datore vede che hai debiti… Purtroppo è un effetto collaterale difficile da evitare. La soluzione migliore è giocare d’anticipo: se sai che potresti avere pignoramenti, avvisa tu stesso (ove possibile) il cliente/datore che hai una controversia col fisco ma che stai risolvendo, in modo da contestualizzare l’atto se arriva. Dal punto di vista legale, non c’è molto da fare: il cliente è obbligato per legge a trattenere l’importo e pagarlo ad AdER, quindi non può ignorare l’ordine. Una volta risolto il tuo problema, potrai rassicurarlo e tornare ai normali rapporti. Alcuni si chiedono: posso chiedere i danni ad AdER per aver rovinato la mia immagine? In teoria solo se l’atto era totalmente illegittimo e procurato con dolo o colpa grave dell’ente; ma se tu avevi davvero un debito e non hai pagato, l’ente esercita un suo diritto quindi non è tenuto a risarcirti per il giusto esercizio della legge (anche se ti crea un disagio). Insomma, è un rischio che va messo in conto. C’è da dire che i grandi clienti/aziende conoscono queste cose e non ne fanno un dramma: per loro eseguire un pignoramento da terzi è routine amministrativa. Diverso il caso di un piccolo cliente privato magari spaventato dalla situazione. In tal caso cerca di fornire spiegazioni e rassicurazioni, mostrando che stai risolvendo.
12. Possono pignorare la mia casa o la mia auto?
Queste sono forme di pignoramento diverse dal “presso terzi”. La casa può essere pignorata da AdER (pignoramento immobiliare) ma con restrizioni: se è prima casa dove risiedi e non è di lusso, AdER non può pignorarla per debiti sotto €120.000 (divieto introdotto nel 2013). Se hai più immobili o la casa non rientra in quelle protette, potrebbe farlo oltre un certo importo di debito. Comunque il pignoramento immobiliare richiede l’intervento del tribunale sin dall’inizio. La auto invece AdER di solito non la pignora (cioè non la porta via fisicamente), ma usa lo strumento del fermo amministrativo: iscrive un fermo al PRA che ti impedisce di circolare e vendere l’auto. Il fermo è una misura pre-esecutiva (non serve giudice). Una volta fermata, se il debito non si estingue, potrebbero teoricamente procedere a esecuzione mobiliare sull’auto (rimuovendola e vendendola all’asta), ma succede raramente perché il fermo già fa pressione sufficiente. In ogni caso, qui parliamo del pignoramento presso terzi, quindi rivolto a crediti: la casa e l’auto non rientrano (a meno che tu l’abbia data a un terzo? No). Però è utile sapere che AdER ha altri strumenti: ipoteca e fermo appunto, che spesso anticipano o accompagnano i pignoramenti di crediti.
13. Cosa succede se ignoro il pignoramento?
Se sei il debitore e non fai nulla, succederà che: trascorsi 60 giorni, il terzo pignorato consegnerà i soldi (o inizierà a versare le trattenute) ad AdER, e tu avrai perso quelle somme. Il debito si considererà pagato (in tutto o in parte) grazie a quel prelievo forzoso. Fine della storia… almeno per quella partita di debito. Ignorare l’atto significa subire passivamente l’esecuzione. A volte può andare bene (ad esempio se l’importo non è alto e preferisci far pagare a loro via pignoramento perché non hai liquidità immediata – di fatto è una forma di pagamento forzato, amen). Ma nella maggior parte dei casi ignorarlo può farti perdere opportunità di far valere ragioni. Per esempio, se la cartella non ti era arrivata, ignorando perdi l’occasione di opporla. Se c’erano vizi, li sanerai per inerzia. Inoltre, ignorare potrebbe portare a ulteriori problemi: se il pignoramento non copre tutto il debito (es. su conto c’erano pochi soldi), AdER poi procederà con altri mezzi per il residuo. Insomma, è consigliabile non restare inerti. Discorso a parte se sei il terzo pignorato (es. datore di lavoro): ignorare l’atto per te significa violare la legge. Se un terzo non adempie all’ordine di pagamento e non dichiara nulla, AdER dopo 60 giorni deve andare dal giudice; e lì il giudice potrebbe condannare il terzo a pagare comunque (se risulta che doveva dei soldi al debitore). Quindi il terzo che ignora rischia di dover pagare due volte (al creditore e al debitore) e altre grane. Quindi un terzo pignorato non può proprio permettersi di ignorare: deve ottemperare o formalizzare la sua posizione in tribunale. Il debitore, se ignora, si ritrova semplicemente alleggerito delle somme e un’esecuzione compiuta.
14. Se aderisco a una rottamazione o definizione agevolata, il pignoramento iniziato si annulla automaticamente?
Come spiegato, per la rottamazione-quater/quinquies la legge prevede la sospensione automatica delle azioni esecutive una volta presentata l’adesione . Ciò significa che il pignoramento rimane in stand-by: AdER non può proseguire (non può farsi assegnare le somme) in attesa che tu paghi le rate della rottamazione. Quando avrai pagato la prima rata e dunque perfezionato la definizione, l’esecuzione sarà da considerarsi chiusa (perché il debito di ruolo si estingue). In pratica AdER di solito invia al terzo pignorato una comunicazione di rinuncia al pignoramento per avvenuta definizione agevolata. Quindi sì, con la rottamazione il pignoramento viene superato. Attenzione però: se presenti la domanda di rottamazione quando già le somme sono state versate (es. il giorno 59 non c’era nulla sul conto, al giorno 60 affluisce e la banca versa), quello che è già stato pagato difficilmente ti verrà restituito; al massimo verrà scomputato dalle somme dovute in rottamazione. Se invece il pignoramento era su stipendio già in corso, la rottamazione sospende ulteriori trattenute, ma anche qui quelle già fatte non vengono restituite, semmai concorrono al pagamento dovuto. Dunque è fondamentale presentare l’adesione al più presto e segnalare al terzo di bloccare i pagamenti perché hai aderito (fornendo copia ricevuta). Nel caso di altre definizioni: es. definizione delle liti pendenti – se chiudi un contenzioso col fisco pagando una percentuale, anche lì c’è la sospensione e poi l’estinzione. Oppure lo stralcio automatico dei mini debiti sotto €1.000 – in quel caso AdER direttamente comunica al terzo la cessazione perché il debito è annullato dalla legge.
In breve: sì, le definizioni agevolate fermano e cancellano i pignoramenti, ma devi seguire l’iter e onorare i pagamenti agevolati. Se poi decadi dalla definizione (non paghi le rate successive), l’esecuzione sospesa riprende da dove si era fermata. Nel DL 119/2018 c’era scritto che in caso di decadenza, gli atti esecutivi riprendono efficacia. Quindi occhio: la rottamazione è ottima, ma va portata a termine se no il problema si ripresenta.
15. Mi conviene farmi aiutare da un avvocato o posso fare da solo?
Dipende dalla complessità del caso. Ci sono situazioni relativamente semplici in cui da solo puoi risolvere: ad esempio, se riconosci il debito e hai i soldi, puoi pagare e fine, non serve un avvocato per questo. Oppure se vuoi chiedere una rateazione standard, puoi farlo online sul sito AdER (la procedura è guidata). Però attenzione: appena il contenzioso diventa tecnico (ricorsi, opposizioni, eccezioni di nullità), è fortemente consigliato affidarsi a un avvocato esperto in esecuzioni e tributario. Gli errori procedurali possono costare cari (un ricorso fuori termine, o al giudice sbagliato, verrà rigettato e perderai il treno). Un professionista valuta subito se ci sono motivi fondati di opposizione o se è meglio puntare su una soluzione transattiva. Inoltre può interloquire efficacemente con gli uffici AdER (spesso hanno canali riservati per avvocati per discutere delle posizioni) e con i terzi pignorati (tranquillizzando eventualmente i loro legali). Considera anche che molte normative speciali (es. sovraindebitamento) richiedono per legge l’assistenza di organismi o professionisti qualificati – non potresti farle da solo. Infine, la serenità mentale: un conto è affrontare da soli un groviglio di leggi, un conto avere un professionista che ti dice quali sono i passi e i possibili esiti. La posta in gioco è il tuo denaro e la tua stabilità economica, quindi l’investimento in assistenza legale è spesso giustificato. Specialmente se il pignoramento è di importo rilevante, o se credi di avere valide ragioni per opporlo, non rischiare con il fai-da-te. Ci sono casi in cui il supporto dell’avvocato è risultato decisivo per vincere un’opposizione o per strappare un buon accordo con AdER (cose che un profano non otterrebbe). Ad ogni modo, puoi chiedere almeno una consulenza iniziale: molti studi offrono un’analisi preliminare della tua situazione (come l’Avv. Monardo e il suo staff) per farti capire quali sono le opzioni e i costi/benefici di ciascuna. Poi sarai libero di decidere.
(Altre domande ricorrenti potrebbero riguardare casi particolari, ma abbiamo coperto quelle principali: cos’è, come funziona, limiti, durata, cosa fare, ecc.)
Conclusione
Siamo arrivati al termine di questa guida aggiornata sul ricorso contro il pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate-Riscossione, ed è il momento di riassumere i punti principali e tirare le somme sulle possibili difese legali. Abbiamo visto come il pignoramento esattoriale sia una procedura potente e rapida, ma al tempo stesso circoscritta da regole precise e temperata da importanti garanzie per il debitore. In particolare, ricordiamo i concetti chiave emersi:
- Conoscenza e tempestività: la prima difesa è essere consapevoli della propria posizione debitoria e agire prima possibile. Ignorare le cartelle o gli atti ricevuti è l’errore peggiore: al contrario, presentare ricorso nei termini (60 giorni) o richiedere subito una rateizzazione/rottamazione può bloccare sul nascere l’azione esecutiva. Anche dopo l’avvio del pignoramento, il debitore ha ancora armi da giocare, ma i tempi si restringono (20-60 giorni al massimo). Agire tempestivamente è fondamentale per non perdere opportunità di opposizione o di definizione agevolata.
- Strumenti di difesa disponibili: l’ordinamento, specialmente dopo le pronunce del 2018-2025, offre un ventaglio completo di difese: dalle opposizioni giudiziali (all’esecuzione e agli atti) per contestare vizi sostanziali e formali del pignoramento, alle richieste di sospensione o riduzione per mitigare l’impatto immediato, fino alle soluzioni conciliative come rateizzazioni, rottamazioni e procedure da sovraindebitamento che attaccano il problema alla radice (il debito) anziché l’atto. Queste difese, se ben orchestrate, possono evitare o limitare notevolmente gli effetti del pignoramento: basti pensare alla sospensione ottenuta in tempo che ferma i prelievi, o alla rottamazione che taglia sanzioni e blocca le azioni esecutive.
- Valore delle tutele legali recenti: la giurisprudenza recente della Cassazione ha rafforzato la posizione del debitore su vari fronti. La Corte Costituzionale ha aperto la porta alle opposizioni piene, le Sezioni Unite hanno delineato chiaramente chi deve giudicare le varie contestazioni, e altre sentenze hanno imposto il rigido rispetto dei termini (60 giorni) a pena di inefficacia dell’atto . Tutto ciò significa che oggi il contribuente che subisce un pignoramento esattoriale ha più certezze normative e giurisprudenziali da invocare: niente esecuzioni prolungate oltre misura, niente “trappole” di incompetenza se ci si muove correttamente, e maggiore protezione del suo minimo vitale . Abbiamo citato come esempio l’ordinanza del 2025 che tutela dal trascinamento del vincolo e quella del 2024 che chiarisce la non necessità di firma sull’atto ma nello stesso tempo ribadisce che i vizi di notifica banali si considerano sanati . Conoscere queste sentenze significa poter impostare una difesa più solida e mirata (ad esempio, sapendo che dopo 60 giorni il vincolo decade, il legale può far leva su questo per far dichiarare inefficace un pignoramento tardivo).
- Importanza di agire assistiti da professionisti: abbiamo sottolineato come rivolgersi a professionisti esperti – avvocati tributaristi ed esperti di crisi debitori – possa fare la differenza tra subire passivamente e ottenere un risultato positivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare, con le competenze illustrate (cassazionista, esperto di esecuzioni, gestore della crisi da sovraindebitamento, ecc.), sono in grado di valutare ogni aspetto della situazione di un debitore: dalla legittimità degli atti alla sostenibilità del debito nel suo complesso. Ciò consente di scegliere le strategie legali più efficaci e tempestive, combinando magari più strumenti (ad es. un ricorso per annullare una cartella + una trattativa per rateizzare l’importo residuo). Questo approccio integrato è fondamentale soprattutto nei casi complessi dove un singolo errore procedurale può compromettere l’esito. Affidandosi a professionisti qualificati, il debitore beneficia anche di contatti diretti con AdER, di conoscenze aggiornate sulle ultime normative (ad es. è fondamentale sapere subito se esce una nuova rottamazione per potervi aderire nei termini!) e di una rappresentanza efficace in giudizio.
In conclusione, il messaggio da portare a casa è che il pignoramento presso terzi da parte del Fisco non è una condanna senza appello: esistono molteplici vie legali per bloccarlo, contestarlo o risolverlo in maniera sostenibile. Ogni situazione ha la sua soluzione ottimale – che sia un vizio di notifica da far valere davanti al giudice tributario, un piano di rateizzazione per ripianare il dovuto gradualmente, o un percorso di esdebitazione per chiudere con il passato. L’importante è non farsi trovare impreparati e non perdere tempo prezioso. Appena si riceve un atto di pignoramento, occorre analizzarlo, capire da cosa origina e agire di conseguenza.
Ricordiamo infine che dietro ogni cartella e ogni pignoramento c’è una persona o un’impresa con le proprie difficoltà: il legislatore ha introdotto strumenti proprio per dare una seconda chance eque (pensiamo alle definizioni agevolate o alle procedure di sovraindebitamento che cancellano i debiti). Il punto di vista del debitore, che abbiamo mantenuto in tutta la guida, ci fa concludere che la difesa è possibile e legittima – non per sfuggire ai doveri fiscali, ma per assicurare che la riscossione avvenga nel rispetto delle regole e senza compromettere i mezzi di sostentamento essenziali.
Se ti trovi in difficoltà con un pignoramento in corso o temuto, non isolarti e non disperare: come abbiamo illustrato, ci sono soluzioni operative e concrete. Il passo decisivo è affidarti a professionisti competenti che possano esaminare il tuo caso e mettere in atto la strategia giusta.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione specifica e difenderti con strategie legali concrete e tempestive, per bloccare sul nascere azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o qualsiasi altra iniziativa di riscossione che metta a rischio il tuo patrimonio. Agendo prontamente, potrai trasformare quella che sembra una crisi irreversibile in un problema risolvibile, riconquistando la tua serenità finanziaria.