Azienda Di Traslochi Con Debiti: Come Difendersi Da Fisco, Inps E Banche

Introduzione: Il rischio di pignoramenti, fermi amministrativi e azioni esecutive colpisce duramente le aziende in difficoltà. Un’azienda di traslochi con debiti può ritrovarsi schiacciata da cartelle esattoriali, ingiunzioni INPS e richieste di pagamento dei finanziamenti bancari. Ignorare le comunicazioni o ritardare le difese comporta il precipitare della crisi: si accumulano sanzioni, interessi e il patrimonio aziendale può essere ipotecato o sequestrato. In questo contesto è fondamentale individuare subito le soluzioni legali più efficaci: dal ricorso tributario all’istituto della rateizzazione, dalle definizioni agevolate (rottamazioni) fino agli strumenti di composizione della crisi (piani di rientro, accordi di ristrutturazione, concordati, procedure da sovraindebitamento). Questo articolo spiega in dettaglio cosa fare dopo la notifica di un atto esecutivo (cartella, ingiunzione, decreto ingiuntivo), quali termini rispettare e come valorizzare i propri diritti, con un taglio pratico e aggiornato alle ultime novità normative.

Il nostro punto di vista è quello del debitore: capiremo come e quando contestare un debito fiscale o contributivo, come sospendere o definire agevolmente i pagamenti e come negoziare con le banche. Le difese possibili vanno dalla costituzione in mora del fisco fino alla richiesta di mediazione stragiudiziale o arbitrale con l’Istituto di credito. Presenteremo inoltre strumenti alternativi di rientro dal debito (come la riammissione alla rottamazione-quater o la nuova rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026), i piani di rientro da sovraindebitamento (Legge 3/2012), i contratti di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi d’impresa e altro ancora. Non mancheranno consigli pratici e un’ampia sezione FAQ con simulazioni numeriche per chiarire i calcoli del risparmio fiscale.

Con competenza pluriennale, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e fondatore dello Studio Legale Monardo, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi ministeriali, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021). Grazie a questa preparazione, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono assistenza completa: dall’analisi preliminare dell’atto (cartella, ingiunzione, atto di pignoramento) alle impugnazioni in Commissione Tributaria o in sede civile, dalle istanze di rateizzazione alle sospensioni d’esecuzione, fino alla negoziazione di piani di rientro personalizzati (giudiziali e stragiudiziali).

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Le difficoltà di un’impresa indebitata coinvolgono vari ambiti del diritto. Fisco (Entrate ed Equitalia), INPS e banche/creditori privati agiscono secondo procedure diverse, regolate da normative proprie. È importante distinguere:

  • Tributi e cartelle esattoriali: Le riscossioni coattive seguono il D.P.R. n. 602/1973 e il D.Lgs. n. 546/1992 (contenzioso tributario). Il contribuente può sempre eccepire vizi di legittimità (notifica nulla, errore di calcolo, mancata motivazione) o di merito (addebito non dovuto) tramite ricorso tributario entro 60 giorni . In caso di cartella di pagamento già notificata, è possibile anche chiedere il giudizio di ottemperanza per inefficacia di una precedente sentenza, e va considerato l’art. 19 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) che tutela la posizione del contribuente durante l’accertamento.
  • Contributi previdenziali e INPS: L’INPS agisce tramite “ricongiunte” e cartelle esattoriali per la riscossione dei contributi non versati. La prescrizione dei contributi si estende generalmente a 5 anni (art. 2946 c.c. e art. 3, L. 335/1995) . Anche qui occorre verificare i vizi di notifica o calcolo. La giurisprudenza ammette il ricorso al Tribunale ordinario per opporsi ai pignoramenti INPS (es. per somme versate dall’azienda al lavoratore). Importante: su stipendi e pensioni il D.P.R. n. 602/1973, art. 545 c.p.c., prevede l’impignorabilità fino a un quinto dell’ammontare (se il credito è tributario o di altro tipo), salvo che per debiti alimentari (in tal caso il giudice può autorizzare percentuali maggiori) . Recentemente la Circolare INPS n. 130/2025 ha riepilogato queste regole, ribadendo che per crediti fiscali le trattenute sui versamenti INPS sono limitate a un quinto .
  • Debiti bancari e creditorietà privata: I contratti bancari (mutui, linee di credito, leasing) sono regolati dal TUB e dal Codice Civile (interessi, anatocismo, usura). In sede di insolvenza aziendale, rilevano il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019 e succ. mod.) e le norme fallimentari (per procedure concordatarie o liquidatorie). Ad esempio, l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss. del Codice della crisi) consente all’imprenditore in difficoltà di negoziare con i creditori una riduzione del debito e il riequilibrio finanziario . Se omologato dal tribunale, sospende le esecuzioni (art. 48 C.C.I.) e rende efficaci le nuove condizioni concordate. In alternativa, il concordato preventivo (art. 47 ss. C.C.I.) permette di proporre un piano di rientro o di liquidazione ai creditori, sempre con sospensione delle azioni esecutive . Questi strumenti richiedono però la verifica di requisiti complessi (ad esempio il professionista negoziatore previsto dal D.L. 118/2021 coinvolge un esperto qualificato nell’iniziativa).

Sul piano giudiziario, la Cassazione ha trattato vari aspetti utili: ad esempio, ha confermato che il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 per la riscossione sui conti correnti comporta la perdita di efficacia del pignoramento se non rispettato . In pratica, se la banca non versa entro 60 giorni al Fisco il credito pignorato, la misura si estingue e deve bloccare gli accrediti successivi . Inoltre, in tema contributivo la Cassazione ribadisce il dies a quo e le condizioni di impugnabilità delle cartelle INPS (ad es. in Cass. n. 28520/2025 – citata in dottrina – è stato confermato il termine decennale per l’accertamento fiscale e di cinque anni per i contributi ).

Fonti normative principali: D.P.R. 602/1973 (riscossione coattiva), D.Lgs. 546/1992 (contribuzione), L. 3/2012 (legge salvadebito), D.Lgs. 14/2019 (Codice crisi), L. 136/2018 (rottamazione-ter), L. 197/2022 (rottamazione-quater), L. 199/2025 (rottamazione-quinquies), D.Lgs. 236/2024 (correttivo codice crisi), circolari Agenzia Entrate e INPS, sentenze Corte di Cassazione (es. 28520/2025 cit.) .

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Quando un’azienda di traslochi riceve un avviso di accertamento, una cartella esattoriale, un atto ingiuntivo o una precetto di pignoramento, è fondamentale agire tempestivamente:

  1. Verifica dell’atto ricevuto: Controllare subito chi ha notificato (Agenzia Entrate, Equitalia, INPS, tribunale per i crediti bancari), la data di notifica e il contenuto (importo, periodo di imposta, tipologia del tributo o contributo). Individuare eventuali errori formali: notifiche a persona sbagliata, date errate, mancata indicazione dell’atto presupposto. Talvolta si scopre la prescrizione del debito (generalmente 10 anni per imposte dirette e IVA, 5 anni per contributi INPS ): anche in tal caso conviene impugnare comunque l’atto per far valere la prescrizione.
  2. Primo ricorso o opposizione: Se l’atto contiene vizi (omessa motivazione, calcolo errato, mancata notifica degli atti precedenti) si valuta il ricorso al giudice competente. Per tributi e cartelle si fa ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dall’avviso o cartella . Per gli atti esecutivi (pignoramenti bancari o INPS) si può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. al Tribunale o opposizione all’esecuzione (art. 615-bis). È necessaria l’assistenza legale: anche se per importi inferiori ai limiti di legge la difesa dell’avvocato non è obbligatoria, è fortemente consigliata .
  3. Istanza di sospensione: Se vi sono gravi motivi (prescrizione probabile, vizi macroscopici) e si è già in fase di pignoramento, si può chiedere la sospensione amministrativa del pignoramento presso l’Agenzia Entrate-Riscossione (previa prima rata o garanzia di pagamento) oppure la sospensione giudiziale al giudice civile . Ad esempio, basta chiedere una rateazione e pagare la prima rata affinché l’Agente della riscossione sospenda i pignoramenti in corso . Anche l’accesso a eventuali procedure protettive (vedi oltre) comporta quasi sempre lo stop di esecuzioni e fermi (art. 48 C.C.I.).
  4. Dilazione o definizione agevolata: Quando il debito è fondato e si vuole evitare il pignoramento, si richiede una rateizzazione all’Agenzia Entrate o all’INPS (sempre secondo le regole previste) . In caso di ritardi, è possibile accordarsi con l’Agenzia Entrate-Riscossione per definizioni agevolate: dal 2018 esistono misure come la rottamazione-ter (art. 3 D.L. 119/2018) e saldo e stralcio (art. 1, co. 2018 D.L. 34/2020), fino alle definizioni 2023-2026. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione-quater, definita dalla Circolare 2/E del 27/1/2023, e la Legge di Bilancio 2026 ha previsto la rottamazione-quinquies (L. 199/2025) . In pratica, queste misure permettono di saldare i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale (senza sanzioni o interessi). Ad esempio, la rottamazione-quinquies 2026 consente di definire i carichi dal 2000 al 2023 pagando solo l’imposta e le spese – chiedendo l’adesione (online) entro il 30/4/2026 e optando per un piano fino a 54 rate . Attenzione: se si decade dai piani (mancato pagamento), gli interessi e le sanzioni originarie si riattivano .
  5. Predisposizione degli atti di difesa: Con l’aiuto del professionista, si prepara il ricorso tributario o civile, allegando ogni documento utile (proteste, pagamenti, difformità). Nel caso di opposizione ex art.72-bis (pignoramento presso terzi), si chiede al giudice ordinario la riduzione del pignoramento o la conversione in rateazione. Se si intende utilizzare la composizione negoziata (D.Lgs. 118/2021) o la procedura da sovraindebitamento (L. 3/2012), si avvia la pratica sulla piattaforma dedicata, nominando l’esperto o il gestore designato.

È fondamentale non perdere i termini: ad esempio il ricorso tributario è perentorio a 60 giorni (ART. 21-bis, L. 212/2000; dopo sentenza Cass. 28520/2025 la banca deve versare entro 60 giorni, pena l’estinzione del pignoramento ). Anche l’istanza di rateizzazione va presentata prima della notifica del provvedimento di fermo o dell’ordinanza di assegnazione . In caso di mancata impugnazione, si può ancora valutare la definizione agevolata successiva, ma ogni passo necessita di un’attenta strategia legale personalizzata.

Difese e strategie legali

Una volta avviata la procedura, entrano in gioco diverse possibilità difensive:

  • Contestare i vizi di notifica e di calcolo: Se la cartella o l’ingunzione hanno difetti formali, si può chiedere l’annullamento. Ad esempio, una notifica avvenuta a domicilio diverso da quello dell’imprenditore rende nulla la cartella . Così, se si dimostra che l’atto non è stato davvero ricevuto, il debito viene sospeso fino a nuova notifica valida. Errori nell’estratto di ruolo (estratto conto dei debiti INPS/Erario) – come crediti non detratti o pagamenti non conteggiati – devono essere segnalati con documentazione e, se serve, motivati in ricorso. Anche l’irragionevolezza delle sanzioni può essere contestata: le Commissioni tributarie possono ridurre multe e interessi se proporzionati al ritardo o all’inadempimento.
  • Opposizione all’esecuzione: In caso di pignoramento di somme (conto corrente, crediti), è possibile impugnare il pignoramento stesso. Ad es. se l’atto non è stato notificato al debitore (o notificato solo al terzo-pignorato), o se l’importo è errato, si può proporre opposizione all’esecuzione. Come ricordato, la Cassazione ha precisato che il termine di 60 giorni per la banca è perentorio : se scade, il pignoramento perde efficacia e si possono ottenere il dissequestro delle somme successive e la rateizzazione. In molti casi lo Studio Monardo chiede la riduzione del pignoramento ex art. 557 c.p.c., riducendo la trattenuta se sproporzionata, o la sua trasformazione in rate: questo fino a che permane la pendenza del giudizio tributario sulla pretesa.
  • Ricorso tributario e giudizio di ottemperanza: Per i debiti con l’Agenzia Entrate, il contribuente può sollevare anche questioni di merito (ad esempio l’illegittimità di un accertamento fiscale). In particolare, se la società ritiene di avere già pagato o compensato il debito reclamato, può seguire due strade parallele: legislativa, chiedendo ricostituzione in bilancio e rettifica presso gli Uffici, e giudiziaria, impugnando l’avviso o la cartella. Ricorsi già presentati possono far decurtare le somme dovute. Il professionista può anche chiedere il giudizio di ottemperanza quando una sentenza favorevole in materia tributaria o contributiva non viene rispettata dall’ente riscossore.
  • Rateizzazione e sospensione d’esecuzione: Se si è in regola con una rateizzazione in corso, l’Agenzia non può proseguire il pignoramento: infatti il pagamento regolare mantiene vivo il piano e sospende ogni azione coattiva (garantendo così “respiro” all’impresa). Se la rateizzazione è stata concessa prima di qualsiasi pignoramento, le somme versate non possono più essere prelevate . Nell’istanza di rateizzazione si sottolinea sempre la condizione di difficoltà dell’azienda e si richiede il frazionamento in un numero congruo di rate (es. fino a 120 o 144 mesi per definizioni speciali). Anche un ricorso all’Organo di Revisione Tributaria o al Magistrato può bloccare temporaneamente fermi e ipoteche se accolto.
  • Mancato rispetto ratei e perdita agevolazioni: È cruciale evitare la decadenza dagli accordi già in essere. Se l’impresa è decaduta da una rottamazione o da una rateizzazione per inadempienza, si può ricorrere alla riammissione (ove prevista) o proporre un nuovo piano se sussistono condizioni di “gestore della crisi” o “concordato”. La Legge 3/2012 (sovraindebitamento) consente, in casi estremi, la negoziazione assistita con tutti i creditori o il ricorso all’OCC per un piano di ristrutturazione dei debiti, con possibile esdebitazione finale.
  • Difese contro le banche: Nei contratti con le banche, vanno verificate eventuali violazioni antiusura (L. 108/1996) o anatocismo (art. 1283 c.c. abrogato, L. 108/96 confermando divieto di anatocismo, L. 394/2003) . Molto spesso i tassi applicati superano la soglia di usura: in tal caso si può chiedere la restituzione degli interessi pagati e la rinegoziazione del capitale residuo. Anche le commissioni di massimo scoperto o le spese fisse possono essere oggetto di reclamo a Banca d’Italia o di azione giudiziaria. Lo studio Monardo collabora con consulenti esperti in diritto bancario per analizzare l’estratto conto aziendale e individuare ogni addebito indebito . Se si scopre usura, il contratto può essere dichiarato nullo e il debito ricalcolato solo al tasso legale, con enorme risparmio per il debitore.

In sintesi, le difese legali vanno sempre studiate su misura: impugnare atti sbagliati, sfruttare i termini di rateizzazione, accedere agli istituti di definizione agevolata, e in ultima analisi valutare un tentativo di composizione della crisi (concessione di plan di rientro stragiudiziali o piani attestati/concordato).

Strumenti alternativi di regolarizzazione

Oltre alle azioni giudiziali, vi sono misure straordinarie per sanare i debiti:

  • Rottamazioni e definizioni agevolate: Le leggi finanziarie hanno periodicamente riaperto misure di definizione agevolata delle cartelle. Dopo la “rottamazione-ter” (L. 136/2018) e il “saldo e stralcio” 2020, nel 2023 è stata prevista la rottamazione-quater (L. 197/2022) per i debiti fino al 2022. La più recente rottamazione-quinquies (L. 199/2025, Bilancio 2026) consente di definire i carichi affidati fino al 31/12/2023 . Si paga solo il capitale: sanzioni, interessi e aggio di riscossione sono azzerati. Esempio: un’azienda con €100.000 di debiti fiscali può pagare solo €80.000 (capitale + spese) invece di oltre €130.000, risparmiando migliaia di euro di sanzioni. Per aderire alla rottamazione-quinquies basta inviare online la domanda entro il 30/4/2026 e scegliere il piano di dilazione (massimo 9 anni ). Il mero ricalcolo degli interessi applicati e il confronto con il risparmio fiscale può consigliare se aderire o preferire altre soluzioni . L’adesione sospende automaticamente le procedure esecutive in corso (cartelle, pignoramenti, fermi) , dando respiro all’impresa.
  • Transazioni e saldo&stralcio: Per contributi e piccoli debiti esistono strumenti analoghi. Il “saldo e stralcio” introdotto dal DL “Rilancio” (DL 34/2020, L. 77/2020) permette di rimborsare debiti INPS o fiscali commisurati al reddito (ISEE) su 120-144 rate . L’INPS ha anche definizioni agevolate proprie (es. per i soci di imprese artigiane o commercianti, introdotte nel 2023 tramite DL 48/2023, circ. 86/2023) per ricalcolare debiti stralciati dal “mille euro” . Ad esempio, se alla data dello stralcio il debitore era in rateazione o in contenzioso, può ora chiedere il ripristino del debito e pagarne l’intero ammontare in una volta o in rata .
  • Piani di rientro e esdebitazione: Nel caso la sovraindebitamento personale o d’impresa (L. 3/2012) sia applicabile (soprattutto ad aziende individuali o piccoli imprenditori non soggetti a fallimento), esistono procedure come l’accordo di composizione della crisi o il piano del consumatore. Queste consentono di proporre ai creditori un piano di rientro (anche con decurtazioni a seconda delle disponibilità), arrivando al termine a ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei residui non coperti). Si tratta di procedure extragiudiziali gestite da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che possono bloccare cautelativamente le azioni esecutive nell’istruttoria. Anche una mediazione tributaria (azioni con l’Agenzia delle Entrate) o con l’INPS può essere tentata su specifici debiti.
  • Accordi di ristrutturazione e concordati: Per le società (anche Srl) insolventi, gli strumenti del Codice della crisi sono decisive. Un accordo di ristrutturazione (art. 57 D.Lgs. 14/2019) omologato consente la rinegoziazione dei debiti bancari fino al 90% del credito (se pagabile dalla gestione). Durante la trattativa giudiziale, le banche non possono chiedere il fallimento (comma 4, art. 48 C.C.I.) e non producono più ipoteche giudiziali sui beni (comma 5, art. 48 C.C.I.). Analogamente, il concordato preventivo stragiudiziale (art. 48 co. 1, lett. b, C.C.I.) permette all’impresa di continuare l’attività secondo un piano approvato dai creditori. Entrambe queste procedure sono riservate a società che abbiano avviato una crisi: richiedono quindi la nomina di un professionista esperto (fra cui un Esperto negoziatore della crisi d’impresa come previsto dal D.L. 118/2021) e prevedono una rigorosa forma documentale (piano attestato o progetto, rendiconti ecc.). Se omologati, i piani bloccano tutte le esecuzioni e consentono l’azienda di proseguire (o uscire) in modo controllato .

Tabella riepilogativa:

StrumentoNormativa di riferimentoEffetti chiave
Rottamazione Quater/QuinquiesLegge 197/2022; Legge 199/2025 (art.1 c.82-101)Definizione cartelle fino al 2023; si paga solo capitale e spese; sospende pignoramenti .
Saldo & Stralcio (DL Rilancio)DL 34/2020 conv. L.77/2020 (art.1 c.1034-1050)Eliminazione interessi e sanzioni per contribuenti con ISEE basso; dilaziona in 120-144 rate.
Rateizzazione normaleDPR 602/1973 art. 19, D.Lgs. 546/92 art. 6Possibilità di pagare debiti erariali o INPS in più anni; sospende il pignoramento con pagamento prima rata .
Legge 3/2012 (sovraindeb.)Legge 3/2012 (art. 6, 7, 14)Piani per privati/imprenditori non fallibili: accordi stragiudiziali o delibera del tribunale con esdebitazione finale.
Accordo di ristrutturazioneD.Lgs. 14/2019 art.57-67 (Codice Crisi)Rinegoziazione del debito bancario con maggioranza creditori; sospende fallimento e pignoramenti (art.48 C.C.I.).
Concordato preventivoD.Lgs. 14/2019 art.47-56Piano di rientro o liquidazione approvato dal tribunale; sospende azioni esecutive; consente continuità aziendale.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non restare fermi: Il primo errore è ignorare l’atto o rimandare. Se perdi i termini di impugnazione (60 giorni per avvisi/cartelle, 30-60 per ingiunzioni), perdi molte opzioni difensive. Anche in caso di debiti fondati, presentare comunque ricorso può aprire la via a una rateizzazione più lunga o a un giudizio di equità fiscale.
  • Tralasciare l’INPS: Molte imprese sottovalutano i debiti contributivi. Ricorda che l’INPS può emettere ingiunzioni per i contributi non versati. Impugnale o chiedi ricostruzione estratto conto. C’è spesso la prescrizione quinquennale: se paghi contributi in ritardo di oltre 5 anni, l’INPS non può più chiedere indietro il dovuto .
  • Confondere gli strumenti: Attenzione alle scadenze: se stai già pagando una rottamazione in corso, non ha senso fare una nuova definizione: rischieresti di decadere dal piano corrente e perdere i benefici. Quando decidi di aderire a una nuova agevolazione (es. riammissione rottamazione-quater o rottamazione-quinquies), verifica sempre le date e le istruzioni ufficiali.
  • Non negoziare con le banche: Se sei in ritardo sui prestiti, richiedi subito alla banca una riclassificazione del debito o un allungamento del mutuo (moratoria). Spesso le banche accettano un allungamento dei termini se presentata una buona motivazione (ad es. perdita temporanea di fatturato). Qualora siano già scattate ipoteche o fermi, sforza di rinegoziare prima di ritrovarti in pignoramento.
  • Trascurare l’organizzazione contabile: Un buon controllo di gestione aiuta a dimostrare la buona fede. Ad esempio, mantenere separati conti aziendali da quelli personali, documentare ritardi solo dovuti a causa di forza maggiore (covid, calo del mercato), può convincere l’Agente della riscossione o il Tribunale della necessità di concedere agevolazioni.
  • Scarsa attenzione ai ricorsi: Presentare il ricorso entro i termini è indispensabile, ma attenzione anche alle formalità: alcuni Tribunali richiedono il deposito telematico, altri la consulenza obbligatoria. Un avvocato esperto (come quelli dello Studio Monardo) garantisce che ogni ricorso sia regolare e completo.
  • Sentenze aggiornate: Prima di citare una sentenza, verifichiamo sempre la fonte originale. Nel testo si menzionano le sentenze chiave (Cass. n. 28520/2025 sul pignoramento esattoriale ), ma in un’eventuale memoria legale lo studio accerta sempre il testo ufficiale su “Massimario” o pubblicazioni ministeriali.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se ignoro una cartella esattoriale?
    La cartella non sparisce: l’Agenzia Entrate-Riscossione potrà continuare con pignoramenti bancari e fermi amministrativi (ad esempio, fermare veicoli aziendali). In ogni caso il debito cresce per sanzioni e interessi. Se non impugni la cartella nei 60 giorni, avrai meno chance di ottenere sconti o definizioni agevolate. È sempre meglio agire entro i termini: ad esempio, un ricorso tributario (anche ritardato) può ottenere comunque il congelamento del pignoramento e la possibilità di rateizzare .
  2. Quali termini ho per oppormi a un atto INPS?
    In genere, l’opposizione all’ingiunzione INPS (o alla cartella emessa dall’INPS) si fa in Tribunale entro 40 giorni (art. 649 c.p.c. per ingiunzioni). Per impugnare i debiti contributivi si può intervenire anche in sede tributaria (Commissione tributaria: 60 giorni). Attenzione: nei contratti di lavoro con trattenute (es. in pignoramento dei dipendenti), valgono le stesse regole di impignorabilità sopra viste .
  3. È possibile sospendere un pignoramento già iniziato?
    Sì. Se ottieni una rateizzazione (o una definizione agevolata) prima dell’ordinanza di assegnazione, l’Agenzia deve sospendere il pignoramento . In alternativa, si può presentare un’istanza di sospensione al giudice se si prova che il debito è prescritto o viziato. Una richiesta di dilazione ufficiale (anche su più anni) ottenuta dall’agente della riscossione blocca le azioni esecutive fino alla scadenza dell’accordo .
  4. Cos’è l’esdebitazione da sovraindebitamento?
    Nel piano del consumatore (L. 3/2012) e nella composizione negoziata, se il debitore adempie alle obbligazioni previste dal piano approvato, il giudice può dichiarare estinto il debito residuo. Ciò significa che l’azienda esce dal debito residuo senza dover pagare tutto, a patto di seguire l’accordo (pagando ad esempio una percentuale delle somme concesse). È un rimedio estremo, per chi è davvero insolvente e in stato di crisi conclamata.
  5. Che differenza c’è tra Srl e Snc nel caso di debiti?
    Nella Srl i soci rispondono limitatamente alle quote versate; i debiti rimangono a carico della società. Chiudendo la Srl con debiti, l’amministratore deve comunque notificare il fallimento o concordato: i creditori possono aggredire il patrimonio sociale, ma non quello personale (salvo garanzie personali). Nella Snc invece i soci sono illimitatamente responsabili: significa che, una volta pagate le attività sociali, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci (casa, risparmi). Questo rende la gestione della crisi in Snc più delicata. Importante: le società di persone rientrano comunque nella procedura fallimentare ordinaria; non possono accedere alla legge 3/2012 (che esclude le società fallibili).
  6. Come si calcolano i risparmi con la rottamazione?
    Si confronta il debito iscritto (capitale + sanzioni + interessi) con l’importo da versare (capitale + spese). Es.: debito originale €100.000 + sanzioni €30.000 + interessi €20.000 = €150.000 totali. Con rottamazione pagheresti solo €100.000 più spese (risparmi €50.000 di sanzioni/interessi). Va aggiunto il costo del piano (interessi 2-3% annui), ma spesso resta conveniente. Un professionista può fare simulazioni personalizzate (utilizzando dati del tuo estratto di ruolo e del tuo conto aziendale) per decidere se aderire o meno.
  7. Quali sono i principali vizi da far valere in un ricorso?
  8. Mancata indicazione dell’atto presupposto nella cartella;
  9. Errato calcolo di sanzioni o interessi (controlla tassi e sanzioni applicate);
  10. Notifiche difettose (indirizzo sbagliato, mancanza del protocollo);
  11. Debito prescritto (oltre 10 anni per IVA/dirette, 5 per contributi) ;
  12. Compensazioni non applicate (crediti d’imposta non scalati);
  13. Violazioni di diritto (art. 3 Statuto contribuente: parità di trattamento, trasparenza).
  14. L’INPS può pignorare i beni aziendali?
    L’INPS esegue pignoramenti coattivi presso terzi (ad es. banca, altri enti) o fermi amministrativi sui beni registrati. Per gli stipendi dei dipendenti dell’azienda vale la regola generale: fino a 1/5 può essere pignorato per debiti INPS o fiscali, come detto sopra . Un’azienda può opporsi a un fermo amministrativo autoveicolo dimostrando un contratto di leasing in corso, oppure chiedendo la rateizzazione del debito INPS per far cadere il fermo (solitamente il fermo decade a pagamento rateale in corso).
  15. Posso chiedere il fallimento dell’azienda?
    Il fallimento non è una scelta dell’imprenditore (ad eccezione della domanda volontaria, prevista dall’art. 15 L. Fall.): è dichiarato dal Tribunale a domanda dei creditori o dell’imprenditore stesso. Tuttavia, un imprenditore in crisi può volontariamente chiedere il fallimento per ottenere un termine a fissazione coatta (per liquidare l’attivo) e una pausa delle azioni esecutive. In genere però si preferisce evitare il fallimento, perché comporta pesanti infortuni reputazionali e l’imprenditore perde il controllo dell’azienda. Si utilizzano piuttosto gli strumenti preventivi (accordi, concordati) o straordinari (crisi da sovraindebitamento).
  16. Cos’è la composizione negoziata della crisi d’impresa?
    È una procedura introdotta dal D.L. 118/2021 (art. 50 bis del Codice della crisi) che permette all’imprenditore di rivolgersi a un Esperto negoziatore indipendente per definire con i creditori un piano di risanamento. L’esperto valuta la fattibilità e tenta una trattativa con banche e fornitori. Se emerge un accordo condiviso, può essere omologato dal tribunale. Questo strumento è dedicato a imprese in difficoltà ma ancora con prospettive di continuità, e richiede la relazione di un professionista accreditato. L’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi degli “Esperti negoziatori” riconosciuti dal Ministero della Giustizia.
  17. Cosa fare se ricevo un decreto ingiuntivo da una banca?
    Un decreto ingiuntivo esecutivo viene emanato dal giudice a favore della banca per il pagamento di un debito certo. Puoi opporvi entro 40 giorni dalla notifica. Se non ti opponi, la banca può procedere al pignoramento di beni o crediti. Davanti a un decreto esecutivo, si valuta di proporre opposizione per carenza documentale (es. mancanza di documenti fondamentali) o cercare un accordo immediato con la banca: ad esempio chiedere di convertire il debito in un mutuo a medio termine, sospendendo l’esecuzione. Spesso le banche preferiscono trattare piuttosto che eseguire e recuperare poco.
  18. Quali sono i termini per presentare la domanda di rottamazione?
    Ogni intervento ha scadenze proprie: per la rottamazione-quinquies 2026, la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 . Per la rottamazione-quater era fine 2024, per eventuali riammissioni il termine era fine aprile 2025 . È importante monitorare le Circolari dell’Agenzia Entrate-Riscossione: esse pubblicano i moduli e le istruzioni precise (ad es. la riapertura del piano 2024 è stata chiarita nella L. 15/2025 e Circolare Agenzia Entrate-Riscossione). In caso di dubbi, chiedi allo studio: spesso è possibile ottenere una prima consulenza gratuita su scadenze e condizioni.
  19. Come cambia la strategia se l’azienda è una Snc anziché una Srl?
    La logica difensiva resta simile (ricorsi tributarî, rateizzazioni, definizioni), ma nella Snc va tenuto conto della maggiore esposizione personale dei soci. Se la Snc fallisce, i soci rischiano il fallimento personale. Il professionista valuterà la fattibilità anche di un accordo con i creditori fuori dal processo concorsuale. A volte, per salvaguardare i beni personali, si suggerisce ai soci di costituire una nuova società (nuovo soggetto gestore) o chiedere subito la composizione in sede di sovraindebitamento. In ogni caso, la responsabilità personale dei soci sollecita un intervento più rapido per evitare pignoramenti patrimoniali sui loro beni.
  20. Posso rateizzare gli interessi di mora oltre al capitale?
    No. Nel piano ordinario di rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), si consente il pagamento in un numero di rate delle somme dovute nel complesso (capitale + sanzioni + interessi), ma ogni rata deve essere uguale (quindi include anche gli interessi maturati fino a quel momento). In altri termini, non si rateizza solo il capitale lasciando indietro gli interessi: si rateizza l’intero saldo. L’interesse di dilazione può essere concordato (solitamente al tasso legale), ma se si sta valutando uno strumento come la rottamazione, è preferibile estinguere subito la parte straordinaria (sanzioni) e differire gli interessi ordinari al 2-3% annuo residuale.
  21. Cosa succede se la banca revoca una linea di credito?
    La revoca può essere opportuna in fase istruttoria: in tal caso l’azienda non ha più disponibilità di credito ma neppure un irrecuperabile preteso. A fine istruttoria (composizione negoziata o L.3/2012) la banca potrebbe essere d’accordo a rimborsare parzialmente il debito in cambio della cancellazione di eventuali garanzie reali. Se la linea era garantita da ipoteca, si dovrebbe prevedere nel piano come rilasciare l’ipoteca (pagando il debito residuo o con compensazioni). È un negoziato complesso ma spesso praticato: il nostro team ha gestito casi in cui è stata chiesta la cessione di un magazzino o la vendita di un veicolo come contropartita per scontare i debiti con la banca.
  22. Cosa cambia con le ultime novità fiscali 2025?
    Dal 2025 è operativo il piano dell’Agenzia Entrate-Riscossione per la riammissione alla rottamazione-quater (DL 2024/2025, art. 3-bis convertito in L. 15/2025): chi era decaduto potrà rientrare aderendo entro aprile 2025 e pagando in una o più rate fino al 2027 . Inoltre, il 2025 porta nuove scadenze fiscali: il modello Redditi 2025 e quello IRAP 2025 sono rinviati al 17 marzo 2025 (L. 2024/2025), con dichiarazioni possibili dal 30 aprile 2025 . Resta infine l’obbligo di pagare imposte dirette e ritenute entro i termini previsti, pena sanzioni. Queste novità testimoniano che l’ordinamento favorisce ancora definizioni agevolate piuttosto che forzature (art. 48bis D.P.R. 602/73 stabilisce che, se un contribuente si concorda con il fisco o rientra da rottamazioni, eventuali atti giudiziari devono sospendersi).
  23. Nel calcolo del debito INPS, vengono considerati i contributi figurativi o di malattia?
    No: il debito contributivo considera solo i contributi effettivamente dovuti e non versati. I contributi figurativi, di malattia o di maternità (quando riconosciuti) non costituiscono base imponibile né di debito né di pignoramento. Inoltre, secondo l’INPS i contributi trattenuti sulla busta paga dei dipendenti risultano come “crediti” del datore di lavoro, e se la banca li pignorasse in eccesso (fino a 1/5) sarà la stessa INPS a doverli rimborsare, come puntualizza la circolare 130/2025 .
  24. Che ruolo ha il Durc durante i piani di rientro?
    Se l’azienda aderisce a una definizione agevolata (rottamazione, saldo&stralcio), in genere il D.U.R.C. rimane “precario”: l’inadempimento passivo non è annullato, ma solo sospeso fino alla sua definizione. Ciò significa che per lavori pubblici resta valida l’ultima regolarità contributiva acquisita, con sospensione della verifica fino all’esito della definizione. Con lo stesso principio, in caso di fallimento o concordato l’esame del Durc tiene conto solo del debito ricompreso nella procedura. Ad ogni modo, lo Studio verificherà sempre la regolarità contributiva e, se necessario, potrà assistere anche nella procedura per ottenere il Durc in sanatoria (art. 1 co. 17 L. 183/2011).
  25. È vero che si può impugnare una cartella dopo 60 giorni?
    In linea di massima, la cartella si impugna nel termine perentorio di 60 giorni. Oltre tale termine, l’impugnazione è tardiva e inammissibile di diritto. Tuttavia, se in quel lasso di tempo il contribuente ha già presentato ricorso contro l’atto presupposto (accertamento), la cartella può essere considerata come atto successivo alla sentenza. Alcuni casi particolari (cassazionali) hanno ammesso il ricorso tardivo se nel frattempo è stata giudicata nulla la notifica della cartella stessa. In pratica, è sconsigliabile fare affidamento su eccezioni: meglio agire prontamente entro il termine stabilito.
  26. Quali sono gli effetti di un concordato preventivo sull’azienda?
    Una volta omologato un concordato (piano di continuità o liquidazione), l’azienda continua l’attività come gestore in continuità, soggetta a un curatore (o commissario). Viene bloccato ogni pignoramento in corso (art. 48 C.C.I.). Se il piano prevede la prosecuzione aziendale, è possibile riprendere a lavorare secondo il piano approvato; se è liquidatorio, la società si scioglie al termine del piano. In entrambi i casi, al compimento del piano i creditori ottengono solo quanto pattuito (eventualmente ridotto) e non possono rivalersi oltre. L’impresa può così ripartire senza l’incubo di debiti pregressi, ma deve adempiere scrupolosamente a quanto deciso (ad es. versare le rate concordate o consegnare beni da liquidare).

Simulazione numerica di esempi pratici

Per chiarire meglio, ecco due esempi numerici reali (semplificati) riferiti a un’ipotetica ditta di traslochi con debiti miste:

  • Esempio 1: Debiti fiscali e contributivi complessivi €150.000. Suddivisione: imposte e IVA €100.000 + contributi INPS €30.000 + sanzioni/aggi €20.000. L’azienda aderisce alla rottamazione-quinquies. Deve versare solo €130.000 (capitale originario €130.000) in 20 rate bimestrali (al 2% annuo di interesse di dilazione). Risparmia €20.000 di sanzioni/interessi. Grazie alla dilazione, evita in un colpo solo la cessazione dei pignoramenti e può riorganizzare i flussi di cassa. In alternativa, se avesse optato per la rateizzazione ordinaria su 10 anni, avrebbe pagato tutti i €150.000 con interessi legali (attualmente circa 2,2% l’anno) per un totale più alto.
  • Esempio 2: Debito bancario di €80.000 con tasso medio 10%. A causa di ritardi di pagamento, gli interessi composti salgono a €20.000 in due anni. Un’analisi contrattuale rivela clausole di anatocismo e commissioni usurarie. L’Avv. Monardo contesta il calcolo: la banca riconosce l’errore e ridefinisce il piano come un mutuo a tasso 4% su 6 anni, cancellando le commissioni irregolari. In tal modo l’azienda risparmia circa €15.000 di interessi impropri e riprende i pagamenti a rate abbordabili, evitando il pignoramento dell’automezzo dato in garanzia.
  • Esempio 3: Snc traslochi con fatturato in calo e debiti totali €300.000. I soci temono il fallimento. Viene presentata istanza di composizione negoziata: grazie alla preparazione dell’Avv. Monardo e dell’Esperto negoziatore, si ottiene l’accordo di ristrutturazione con due banche creditrici per €150.000 a saldo e stralcio (pagabili in 48 rate a tasso agevolato), e la dilazione di €100.000 di debiti INPS su 120 rate. Resta un residuo di €50.000 da iniettare dal fatturato futuro. Con questo piano omologato, le banche ritirano le garanzie personali e l’azienda sopravvive, salvando posti di lavoro e pagamenti futuri.

Conclusione

Le situazioni di un’azienda di traslochi indebitata richiedono una reazione rapida e informata. Dall’analisi del contesto normativo emerge che il nostro sistema giuridico offre molte strade di difesa e di recupero (impianto procedurale tributario, definizioni agevolate, piani di rientro, composizione della crisi). Agire in ritardo o in solitudine può invece sigillare la sorte dell’impresa. Per questo è fondamentale rivolgersi a un professionista esperto fin dalle prime fasi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidsiciplinare sapranno valutare subito il tuo caso, consigliarti le soluzioni migliori e metterle in pratica con successo.

Con competenza certificata in sede di Cassazione e nelle nuove procedure di crisi, lo Studio Monardo può intervenire per bloccare fermi, pignoramenti e ipoteche in atto: dall’opposizione all’esecuzione fino all’ottenimento di ordini di sospensione. Potrà negoziare con Equitalia o INPS piani di pagamento fattibili, approfondire ogni vizio di notifica o di diritto, e anche mediare un accordo con le banche. Il valore aggiunto è l’approccio pratico e orientato alla soluzione: lo studio ha coordinato decine di imprese in crisi e ne conosce le difficoltà reali.

Ricorda: in questi casi il tempo è un alleato scarso. Più si aspetta, più il debito cresce esponenzialmente per sanzioni e interessi . Per questo motivo ti invitiamo a non aspettare ulteriormente.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Fonti: circolari Agenzia Entrate-Riscossione e INPS, codici fiscali e del lavoro, Codice Civile e Codice della crisi d’impresa, sentenze recenti della Corte di Cassazione e normativa aggiornate (L. 197/2022, L. 15/2025, L. 199/2025, DL 118/2021, DL 34/2020, L. 3/2012, ecc.).

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!