Agenzia Di Viaggi Con Debiti: Cosa Fare Per Difendersi Da Fisco, Inps E Banche

Aggiornato al 30 gennaio 2026. Ricevere richieste di pagamento da Agenzia Entrate, INPS o banca può mettere in grave difficoltà un’agenzia di viaggi. Si tratta di un tema cruciale per gli imprenditori del turismo, spesso esposti a rischi (pignoramenti, sanzioni, fallimento) se non adottano subito le strategie giuste. In questo articolo analizzeremo le soluzioni legali esistenti – dalle opposizioni al Fisco e all’INPS fino agli strumenti di composizione della crisi aziendale – fornendo un quadro completo di normative e sentenze aggiornate.

Perché è importante agire subito. Un’agenzia di viaggi può accumulare debiti per Iva non versata, contributi previdenziali omessi, imposte su fatture emesse o mancati pagamenti di finanziamenti bancari. Ignorare una notifica di cartella esattoriale o una richiesta contributiva può comportare il blocco dell’attività (fermo amministrativo, ipoteca su immobili, pignoramento dei conti bancari). Viceversa, conoscere e utilizzare i rimedi previsti dalla legge consente di bloccare tempestivamente le esecuzioni (come pignoramenti e ipoteche) e di trovare soluzioni di rientro.

Soluzioni legali principali. In questo articolo vedremo come:
Contestare tempestivamente l’atto ricevuto (cartella di pagamento, ingiunzione previdenziale, precetto bancario) nei termini di legge, evitando la decadenza.
Impugnare l’accertamento tributario o previdenziale con ricorso in commissione tributaria o opposizione alla cartella (D.P.R. 602/1973).
Rateizzare o definire agevolmente il debito con le procedure di dilazione ordinaria (ad esempio fino a 120 rate mensili) o con le definizioni agevolate (rottamazioni e “saldo e stralcio” recenti).
Attivare procedure concorsuali e stragiudiziali: piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o liquidazione giudiziale secondo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e il d.l. 118/2021 (composizione negoziata della crisi).
Esdebitarsi: ovvero ottenere la cancellazione dei debiti residui con la procedura prevista dall’art. 283 del Codice della crisi, una volta soddisfatti i creditori con le proprie risorse o con piano dilazionato.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

  • Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 12/2019, n. 14) – in vigore dal 15/07/2022 – disciplina organicamente tutte le procedure di gestione della crisi dell’imprenditore commerciale . L’art. 1 definisce l’ambito applicativo a qualsiasi imprenditore commerciale, ivi compresa un’agenzia di viaggi . In particolare il Codice prevede strumenti quali il piano attestato di risanamento (artt. 56 ss.), gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 67) e, in caso di difficoltà conclamata, il concordato preventivo e la liquidazione controllata (art. 268 ss.). Secondo il Codice “il debitore in stato di crisi o di insolvenza, quando coesistono, non può più continuare ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni ”. L’impresa deve quindi intervenire tempestivamente con una delle procedure previste per evitare il fallimento o la liquidazione forzata.
  • Legge 3/2012 (“legge sul sovraindebitamento”) – introduceva misure per il debitore non fallibile (persona fisica o piccolo imprenditore), con accordi di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione giudiziale mirata. Molte sue disposizioni sono ora integrate nel Codice della crisi (Titolo IV del D.Lgs. 14/2019) e nel d.lgs. 118/2021. Ad esempio, il piano di rientro del consumatore (art. 14-quaterdecies L. 3/2012) è richiamato nell’art. 283 del Codice (esdebitazione dell’incapiente). La Cassazione ricorda che l’esdebitazione (cancellazione residui debiti) è riservata a chi non è già stato esdebitato fallimentare (Cass. ord. 30108/2025).
  • Decreto-legge 118/2021 (conv. con L.147/2021) – ha introdotto la procedura di composizione negoziata della crisi (artt. 2-19). Questo strumento volontario – operante dal 15/6/2023 – permette all’imprenditore di avviare trattative riservate, con l’ausilio di un esperto terzo, per trovare accordi di ristrutturazione del debito. Il provvedimento descrive anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25sexies) e anticipa nell’ordinamento fallimentare istituti del Codice della crisi (accordi ristrutturazione estesi, moratoria convenzionale, accordi agevolati) . L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore, può assistere l’impresa in questa procedura (DL 118/2021) e redigere il piano patrimoniale.
  • Codice Civile e norme generali. L’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore (anche individuale) di gestire con diligenza, evitando squilibri irreversibili. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata adozione di misure in crisi (come ricorso a risanamento o accordi) può costituire responsabilità d’impresa. I debiti tributari o previdenziali sono fatti salvi dalle norme del Codice Civile (art. 2740 c.c.: responsabilità patrimoniale generale del debitore verso terzi), ma è possibile opporsi nei modi e nei termini di legge.
  • Normativa tributaria e previdenziale. Le riscossioni coattive del Fisco seguono il D.P.R. 602/1973 (Ruolo e riscossione), integrato dai DPR 600/1973 (imposte sui redditi) e 633/1972 (IVA). I termini per la decadenza dell’azione di riscossione sono previsti dall’art. 25 del DPR 602/73: la cartella deve essere notificata entro il 31/12 del terzo anno successivo all’iscrizione a ruolo. Cruciale è che, come ribadito di recente, tale termine è collettivo tra debitori solidali: notificare la cartella entro i termini a uno dei coobbligati conserva la regolarità dell’atto per tutti . Anche la Giurisprudenza delle Sezioni Unite ha affermato che l’obbligo tributario è solidale e l’adempimento effettuato da un debitor ne ha effetto esteso agli altri. Per i contributi INPS valgono regole analoghe: le opposizioni alle cartelle contributive seguono le norme ordinarie della riscossione e trasformano il giudizio in cognizione sul rapporto previdenziale . A seguito di sentenze recenti, l’INPS può chiedere in sede di opposizione anche la condanna al pagamento del contributo nel merito, anche se è decaduto dal titolo esecutivo originario .
  • Giurisprudenza recente. Oltre alle sentenze già citate sui debiti solidali e sull’esdebitazione, si segnalano: la Cass. ord. 19440/2025 (sez. lav.) che regola l’opposizione alle cartelle contributive ; la Cass. n. 30947/2025 (III civ.) sul principio di solidarietà tributaria ; e varie ordinanze che confermano la legittimità delle rateizzazioni con l’agevolata del Fisco e degli enti previdenziali. È opportuno aggiornarsi periodicamente sulla giurisprudenza di Cassazione e Corte Costituzionale.

Tabella: Strumenti di tutela del debitore

StrumentoNormativa principaleCosa copreEffetti principali
Impugnazione cartellaD.P.R. 602/1973, artt. 23-72Cartelle/imposte, contributiSospende riscossione fino a sentenza (opp. giud.).
Rateizzazione ordinariaLegge 41/1986 (fisco), D.L. 83/2015 (INPS)Debiti fiscali/contributiviFino a 120 rate (Fisco) o 96 rate (INPS); interessi.
Definizione agevolata (Saldo/Stralcio)L. 145/2018, L. 197/2022, L. 199/2025Cartelle esattoriali, multe, contributi omessiEstinzione parziale del debito con cancellazione di sanzioni e interessi; sospensione esecuzioni.
Accordo di ristrutturazioneCodice crisi (D.Lgs. 14/2019 art. 67)Tutti i debiti (anche bancari)Transazione parziale del debito approvata dal Tribunale; ferma esecuzioni.
Piano attestato di risanamento (Accordo bonario)Cod. crisi (art. 56)Debiti tributari, bancari, fornitoriGli accordi col credito, se approvati, tutelano dai pignoramenti.
Concordato preventivoCod. crisi (art. 84 e ss.) / Legge fall.Tutti i debitiOmologazione da Tribunale di piano che può prevedere pagamenti percentuali; blocco esecuzioni; possibilità di cessione beni.
Liquidazione controllataD.Lgs. 14/2019 (art. 268 ss.)Imprese in crisi (patrimonio)Liquidazione semplificata finalizzata a massimizzare soddisfazione creditori.
Piani da sovraindebitamento (p.es. consumatore/incapiente)D.Lgs. 14/2019 art. 283Debiti residui persona fisicaEsdebitazione dell’incapiente: cancellazione dei debiti residui superato piano.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

  1. Analisi immediata dell’atto ricevuto. Al ricevimento di un provvedimento dell’Agenzia Entrate o INPS (cartella, ingiunzione contributiva, etc.), oppure di una comunicazione bancaria di insolvenza (lettera di diffida, precetto), bisogna verificare tempestivamente la natura dell’atto, l’ente che lo ha emesso e il contenuto (importo, debiti contestati, termini di pagamento). Ad esempio, un avviso di accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate deve essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica in commissione tributaria provinciale. Una cartella di pagamento (ruolo esattoriale) può essere impugnata con opposizione al giudice del lavoro (o tramite esenzione in commissione tributaria, a seconda della tipologia) entro 60 giorni. Una ingiunzione previdenziale INPS si può contestare davanti al Tribunale del Lavoro entro 40 giorni. Verificare i termini di decadenza è cruciale: il mancato ricorso nei termini determina l’impossibilità successiva di difendersi, come ribadito dalla Cassazione sul principio di solidarietà dei coobbligati .
  2. Termini e scadenze. Contare subito i termini: normalmente 60 giorni dal ricevimento per ricorsi fiscali/tributari, 40 giorni per ingiunzioni previdenziali, 20 giorni per alcuni atti esecutivi (ad esempio, precetto esecutivo per debiti privati). I termini sono perentori. È consigliabile inviare entro 30 giorni dalla notifica una richiesta di sospensione della riscossione (ex art. 72 DPR 602/73) o una istanza di rateazione (art. 19 DPR 602/73), anche solo come “eserizio di diritto”, per bloccare temporaneamente pignoramenti o fermi. Attenzione che l’INPS prevede regole analoghe per i pignoramenti previdenziali.
  3. Diritti del contribuente/debitore. Lo statuto del contribuente (L. 212/2000) e il d.lgs. 546/92 garantiscono diritti quali: contraddittorio con l’Agenzia (riscossione), accesso agli atti, possibilità di fissare udienza orale. Il debitore può chiedere dilazioni di pagamento (entro certi limiti, ad es. fino a 120 rate mensili per debiti erariali con interessi ridotti al 2% annuo) e ottenere il DURC regolare presentando i pagamenti dovuti o i piani di rientro. In ogni caso, rimanere in contatto con l’ente creditore (Agenzia Entrate o INPS) per concordare soluzioni transattive è sempre consigliato.
  4. Esame dei documenti di debito. È importante verificare l’esattezza degli importi: controllo di fatture, pagamenti già effettuati, voci di spesa non dovute. Si può rilevare l’eventuale prescrizione (per i tributi, solitamente 5 anni dal termine dell’anno di imposta ) o l’abuso d’ufficio nelle cartelle. Se l’atto è tardivo o errato, va impugnato segnalando gli errori formali. Ad esempio, come previsto dalla Cassazione n. 30947/2025, la notifica a un solo coobbligato estende gli effetti a tutti , quindi se è avvenuta nei termini per uno, non c’è decadenza nemmeno per gli altri; ciò consente di concentrare le contestazioni sull’atto senza la preoccupazione della decadenza collettiva.
  5. Conciliazione e trattative. In parallelo, l’impresa dovrebbe valutare con il consulente la convenienza di qualsiasi proposta transattiva dell’Agenzia Entrate-Riscossione o dell’INPS. Ad esempio, è possibile richiedere la definizione agevolata delle liti pendenti (L. 197/2022) o sottoscrivere un avviso bonario con il Fisco. Negoziare con le banche per ristrutturare i mutui (piano di rientro dilazionato, riduzione tassi) può prevenire il precipitare della crisi. La Cassazione suggerisce infatti che “il debitore deve agire in buona fede e non nascondere nulla” allo scopo di superare l’indebitamento .
  6. Avvio di procedure di crisi se necessario. Se i debiti superano largamente la capacità patrimoniale e reddituale, conviene considerare strumenti compositivi. Ad esempio, l’impresa può chiedere al Tribunale un concordato preventivo (facendo esaminare il piano di pagamento ai creditori) oppure proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 67 Cod. Crisi, che, se approvato dalla maggioranza dei creditori, vincola tutti e ferma le azioni esecutive. Dal 2023 è attivo anche il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25sexies Cod. Crisi) se l’operazione scaturisce da una composizione negoziata fallita . Parallelamente si può valutare l’accesso al piano del consumatore (solo per persone fisiche non imprenditori) o alla liquidazione controllata (per micro-imprese), procedimenti specifici previsti dal D.Lgs. 14/2019.
  7. Interventi cautelari. Infine, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avvia espropri (pignoramento mobiliare/immobiliare), l’impresa può proporre opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice dell’esecuzione, sottolineando eventuali vizi del titolo. Se l’esecuzione minaccia beni strumentali essenziali, si può chiedere la nomina di un custode giudiziario o ottenere misure protettive (il Codice Civile prevede in qualche caso la sospensione cautelare). Con l’assistenza di un professionista, è fondamentale non lasciare che le azioni forzate si consumino senza reagire.

Difese e strategie legali

  • Impugnare l’atto davanti al giudice competente. Una cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate può essere impugnata con opposizione al giudice del lavoro entro 60 giorni. Analogamente, un’ingiunzione INPS va opposta al Tribunale entro 40 giorni dalla notifica. Il ricorso deve articolare motivi precisi di illegittimità (ad esempio vizi formali, prescrizione, mancata notifica dell’accertamento fiscale preliminare). In commissione tributaria si può contestare anche l’accertamento fiscale (diniego di IVA, IRPEF, ecc.) entro i termini di cui all’art. 19-bis, D.Lgs. 546/92. L’art. 15 del D.Lgs. 218/1997 (riforma riscossioni) richiede l’impugnazione nel termine previsto, altrimenti scatta la decadenza dell’azione cautelare dell’Agente della Riscossione.
  • Richiedere la sospensione della riscossione. Si può invocare l’art. 72 del DPR 602/73 chiedendo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di sospendere l’esecuzione coattiva (fino alla definizione del ricorso o dell’adempimento rateale). L’istanza va motivata (ad esempio, dicendo che si impugna l’atto). Durante la definizione agevolata delle cartelle, ogni nuova azione esecutiva è comunque bloccata automaticamente: la sospensione può essere richiesta anche nelle definizioni ordinarie. L’art. 54 del d.l. 50/2017 garantisce il rilascio del DURC anche in pendenza di adesione a rottamazioni (beneficio prorogato).
  • Contestare somme e sanzioni ingiustificate. Non tutti i crediti reclamati sono effettivamente dovuti. Spesso la cartella include sanzioni o interessi calcolati automaticamente: il debitore può chiedere chiarimenti all’Agenzia, e in caso di discordanze ricorrere in magistratura tributaria anche solo per una rettifica. Ad esempio, una recente sentenza ha dichiarato illegittimo un recupero contributivo di INPS perché i presunti contributi non erano mai stati accertati dalla cassa . Verificare anche se sussiste il Durc (importante per ditte dei viaggiate: se mancante non si possono ricevere fatture o contributi).
  • Richiedere definizioni agevolate o rottamazioni. Se ricorrono i requisiti, aderire alla rottamazione (definizione agevolata delle cartelle) o al saldo e stralcio può garantire l’azzeramento di sanzioni e interessi. Ad esempio, la Rottamazione-quater/quinquies 2025-2026 consente di sanare imposte (esiti di controlli formali) e contributi INPS non versati da anni, pagando solo il capitale . Con la nuova rottamazione quinquies (L. 199/2025) i contributi INPS omessi rientrano tra i carichi ammessi . Si pagherà esclusivamente il debito principale entro il 31/7/2026 (in unica soluzione o max 54 rate bimestrali) con interessi ridotti al 4% annuo . Durante la definizione agevolata, vengono sospese nuove procedure esecutive, fermi e ipoteche . In sostanza, conviene valutare ogni opportunità legislativa di definizione (anche quelle per tributi locali) prima di trovarsi in esecuzione.
  • Accedere agli strumenti della crisi d’impresa. Se le difficoltà derivano da una crisi aziendale sistemica, gli strumenti del Codice Crisi sono fondamentali. È possibile presentare al Tribunale un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), proposto dai soci/debitore con l’aiuto di un professionista attestatore, che prevede come saranno soddisfatti i creditori nel tempo (ad es. dilazioni su tributi, in parte capitalizzazioni di debiti bancari, ecc.). Tale piano non ha effetti vincolanti sui creditori, ma se accettato dall’assemblea dei creditori e omologato dal Tribunale, vincola tutti e interrompe eventuali procedure esecutive. In alternativa, si può negoziare un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 67 CCII (ex art. 182-bis L.F.), che prevede la pubblicazione di un accordo transattivo sui debiti a vantaggio di tutti i creditori (banca, fisco, fornitori). Se almeno il 60% per numero (e il 50% per valore) dei creditori vota a favore, il Tribunale omologa l’accordo che blocca fallimento ed esecuzioni.
  • Concordato preventivo o liquidazione giudiziale. Nei casi più gravi, valutare il concordato preventivo (con continuità o liquidatorio). Il concordato con continuità permette di continuare l’attività aziendale cedendo una parte dei crediti futuri ai creditori o pagando una percentuale concordata. L’omologazione del concordato ferma ogni pignoramento e consente di superare la crisi con un piano concordato . Se l’impresa non è in grado di proseguire, esiste anche il concordato semplificato (minore) per la liquidazione del patrimonio aziendale . Anche nel concordato, i debiti tributari e previdenziali possono essere inclusi nel piano di pagamenti con percentuali concordate.
  • Liquidazione controllata. Per le micro-imprese (fatturato e attivo patrimoniale sotto certi limiti), il piano del consumatore (art. 338 CCII) o la liquidazione controllata del patrimonio offrono soluzioni semplificate: consistono nella vendita degli asset non essenziali dell’impresa per soddisfare i creditori secondo l’ordine di prelazione (prelazione degli oneri fiscali e contributivi fino a certi limiti). Dopo la liquidazione, l’esdebitazione completa riduce il residuo debito.
  • Difese in caso di pignoramento bancario. Se la banca avvia procedure esecutive (pignoramento di conto, fido o immobili) per un finanziamento non rimborsato, si può ricorrere al tribunale per opposizione a precetto o per revisione del contratto (artt. 2 e 1815 c.c. su anatocismo o tassi usurari). In caso di usura conclamata (tassi oltre la soglia legale), il debitore può chiedere la dichiarazione di estinzione del debito o di rideterminazione dello stesso. In ogni caso, concordare una ristrutturazione o chiedere una moratoria è opportuno. Nell’accordo di ristrutturazione bancario, l’Avv. Monardo può negoziare la riduzione delle pendenze con la banca.

Strumenti alternativi al giudizio

  • Rottamazioni e definizioni agevolate (Agenzia Entrate–Riscossione). Come accennato, le leggi di bilancio successive hanno riproposto varie “rottamazioni” delle cartelle esattoriali. Oltre alla recente quinquies, ricordiamo: la rotta-ter (L. 193/2016) per carichi 2000-2017, il saldo e stralcio (L. 145/2018) per debitori in gravi condizioni economiche, la rottamazione quater (D.L. 34/2019) per carichi fino al 30/6/2022. Occorre verificare annualmente l’esistenza di proroghe di tali definizioni. Vantaggio: azzeramento totale di sanzioni e interessi; pagamento solo di capitale e spese di notifica. Limiti: le istanze devono essere presentate nei termini previsti da ciascuna legge. Ad esempio, per la rottamazione quinquies la scadenza è 30 aprile 2026.
  • Piani del consumatore (persona fisica). Se l’agenzia è una ditta individuale e i debiti derivano da obbligazioni personali (non per scopi professionali), può usufruire del Piano del consumatore (art. 14-quaterdecies L. 3/2012, come modificato). Si tratta di un accordo con creditori non professionisti (es. privati, creditori non bancari) approvato dal Tribunale che estingue i debiti residui lasciando il patrimonio essenziale libero. Nota: come visto, la Cassazione (ord. 30108/2025) ha escluso l’esdebitazione del piano consumatore se i debiti sono gli stessi già regolati in un precedente fallimento . In ogni caso, il piano consumatore è applicabile solo se l’attività imprenditoriale non è stato l’obiettivo del debito (deve essere “domestico”).
  • Esdebitazione (art. 283 Codice Crisi). Dopo una soluzione della crisi (concordato, piano del consumatore, liquidazione), il debitore può chiedere l’esdebitazione: ossia la cancellazione degli obblighi residui verso i creditori. In pratica, l’imprenditore dimostra di aver pagato almeno una quota significativa dei debiti tramite il piano e che non ha beni ulteriori: i residui vengono allora “stralciati”. L’esdebitazione richiede solitamente l’adempimento di circa il 10% dei debiti con risorse personali e il mantenimento di un certo reddito minimo. Limite importante: l’esdebitazione non è concessa se l’imprenditore non ha operato in buona fede o se la stessa posizione era già stata coinvolta in fallimento senza ottenere esdebitazione .
  • Accordi extragiudiziali con creditori. Anche in assenza di procedure formali, il debitore può trattare accordi stragiudiziali: piani di rientro con le banche (rifinanziamenti, pre-accordi con garanzie), transazioni con l’INPS (ad es. dilazioni rateizzate personalizzate) o transazioni fiscali (chiedere un saldo in parziale acconto delle somme dovute). Se adeguatamente formalizzato, un accordo può essere omologato dal tribunale (art. 25-bis L. Fallimentare, ora in Codice Crisi) per diventare vincolante anche sui creditori che lo hanno votato favorevolmente.
  • Organismi di Composizione della Crisi (OCC). I nuovi “Organismi” (O.C.C.) presenti in ogni Distretto hanno il compito di assistere debitori in crisi non in forma coordinata. È possibile rivolgersi a un OCC (il Monardo è fiduciario di uno di questi) per attivare la composizione negoziata o altre mediazioni. L’OCC può facilitare gli incontri tra debitore e creditori, definire un piano ragionevole di pagamenti, e predisporre la documentazione per concordati o esdebitazione. L’iter davanti all’OCC è riservato e orientato alla ricerca di soluzioni su misura, spesso più rapido di un contenzioso giudiziale.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  • Non sottovalutare gli avvisi di pagamento. Molti imprenditori ignorano le cartelle pensando che scompariranno se si chiude l’attività. Errore gravissimo: la chiusura dell’IVA e della partita IVA non estingue i debiti verso Fisco o INPS ; anzi, interrompere l’attività può favorire l’avvio di esecuzioni (la tassazione sostitutiva su lavoratori autonomi scatta comunque). Occorre invece affrontare subito la questione.
  • Fare attenzione ai termini di prescrizione/decadenza. Come visto, se la cartella è notificata fuori termine a un coobbligato, può valere per tutti se almeno uno è nei termini . Sfruttare questo principio significa conservare i termini utili per tutti i debitori solidali. Analogamente, verificare la prescrizione quinquennale dei tributi (art. 11 L. 212/2000) prima di pagare automaticamente debiti ormai estinti (l’accredito di fondi al Fisco rientra nel periodo di decadenza).
  • Evitare strategie fallaci. Diffondere il business su più società con lo stesso titolare (atteggiamento frodatorio) può configurare responsabilità per indebite distrazioni verso i creditori. La Cassazione ha infatti sottolineato che continuare l’attività anche in evidente crisi senza misure costituisce colpa grave . Mettere beni al riparo in vista di pignoramenti (ad es. trasferire immobili a parenti) espone invece al rischio di azione revocatoria.
  • Cautela con i rimborsi forfettari INPS. Talvolta le imprese credono di poter compensare i debiti fiscali con i crediti contributivi (o viceversa). In realtà, i tributi dichiarati ma non pagati e i contributi omessi seguono procedure separate (ad eccezione di alcuni strumenti di definizione congiunta). Se INPS contesta importi per rapporti lavorativi, occorre in ogni caso regolarizzare i contributi dei lavoratori (anche in pendenza di piani di rientro) per non incorrere in sanzioni pesanti.
  • Verificare il DURC. Un debito previdenziale non pagato o in ritardo invalida il DURC aziendale. Poiché senza DURC l’impresa non può operare in molti ambiti (ad es. partecipare a gare, subappalti, ricevere contributi), è essenziale sanare qualsiasi debito INPS. Anche per questo può convenire definire i debiti contributivi con rateizzazioni o con la rottamazione di cui sopra.
  • Ricordare i vincoli da adempimenti previsti. Se si aderisce alla definizione agevolata Fisco (rottamazione quinquies, etc.), si ottiene la sospensione di nuove esecuzioni , ma occorre rispettare i pagamenti programmati. La decadenza è prevista al mancato pagamento di due rate anche non consecutive . Inoltre, alcune agevolazioni fiscali (ad es. Sisma-bonus) o contratti di mutuo possono subire effetti se il debitore diventa inadempiente.
  • Non aspettare che scada la Statuto dei creditori. Più si ignora una richiesta di pagamento, più crescono interessi e aggio di riscossione (4% dell’importo). Il T.U. della riscossione (DPR 602/73) consente ricorso in Cassazione solo su questioni di diritto (art. 363 c.p.c.), per cui è fondamentale esaurire le vie ordinarie. Contattare subito un professionista può bloccare i termini e individuare soluzioni anche appena dopo la notifica: a volte la mera richiesta di accesso agli atti da parte dell’avvocato può far slittare le procedure.

Tabelle riepilogative

1. Termini principali

Atto/notificaTermine per impugnareEffetto su riscossione
Cartella di pagamento (Agenzia Riscossione)60 gg dalla notificaL’atto produce effetti di blocco azione coattiva finché non definitivo.
Avviso di accertamento fiscale60 gg dalla notifica (CTP)Sospende la riscossione cautelativa (oppure scatta la decadenza se dopo 60 gg).
Ingiunzione contributiva INPS40 gg dalla notifica (Tribunale Lavoro)L’opposizione ferma il processo esecutivo.
Precetto bancario (per debiti privati)20 gg dalla notifica (Tribunale Civile)Ferma il pignoramento fino a decisione di opposizione.
Richiesta di rateizzazione (Agenzia/Riscossione)Entro 30 gg dalla notifica inizialeSospende pignoramenti mentre si esamina la richiesta.

2. Principali strumenti di definizione agevolata

StrumentoDebiti ammissiSoggetti beneficiariTermini domandaVantaggi
Rottamazione-quinquiesCartelle affidate fino al 31/12/2023 (verifiche fiscali, INPS omessi, multe CdS)Tutti i contribuenti debitori (persone fisiche/giuridiche)30/4/2026Pagamento solo capitale+spese, stralcio sanzioni/interessi
Rottamazione-quater (2023)Carichi affidati fino al 30/6/2022Debitori fino a reddito ISEE limite (famiglie)esito definito (chiusura 2023)Rate fino a 18-20 mesi, interessi agevolati
Saldo e stralcio (L. 145/2018)Debiti fino al 20.000€ (ISEE 30k o 15k)Debitori “in stato di bisogno”scaduto (annuale)Sgravio fino all’80% su capitale e interessi
Definizione agevolata enti localiTributi locali (IMU, TARI, ecc.) arretratiContribuenti e impreseDipende da ComuneSoglie del 100% del dovuto, cancellazione sanzioni e interessi

3. Esempio di Piano di rientro

Supponiamo un’agenzia di viaggi con debiti da cartelle di €100.000 (IVA non versata + sanzioni) e contributi INPS di €50.000. Attraverso la definizione agevolata, potrebbe beneficiarne così:
– Debiti fiscali €100.000 → Rottamazione: pago solo €100.000 (capitale) entro luglio 2026 . Sanzioni e interessi vengono totalmente stralciati.
– Debiti INPS €50.000 → Verifica se si può includere nella Rottamazione quinquies (omessi contributi rientrano); altrimenti, richiedo rateazione all’INPS fino a 120 rate.

In alternativa, proponendo un accordo di composizione della crisi, si potrebbe proporre un piano di pagamento pluriennale (es. rate mensili di €2.000 per 7 anni, pari a €168.000 totali, di cui €150.000 sarebbero considerati “sacrificio” dei creditori su €150.000 di debito, quindi alto assorbimento), come nel caso pratico ottenuto dal Trib. Milano (agosto 2020) , dove un titolare di agenzia ha stralciato €201.748 di debiti versando solo €33.600 complessivi.

4. Tabelle comparazione procedure

ProceduraChi può accedere?Debiti esclusiEsito
Composizione negoziata (OCC)Qualunque impresa in crisiDipendenti, fisco se in sede di esdebitazioneAccordo stragiudiziale da omologare (concordato o liquidazione semplificata)
Concordato preventivo con continuitàImpresa in difficoltà (anche SRL, SNC)Crediti finanziari privilegiati, tributi (previa prededuzione)Paga i creditori concordando percentuali, ferma esecuzioni.
Concordato liquidatorio (senza continuità)Ditte che cessano attivitàStessiLiquidazione del patrimonio aziendale, con vendita di beni; creditori pagati per privilegio, residuo estinto.
Liquidazione controllata (L.3/2012)Microimprese, non più in esercizioStessiLiquidazione semplificata senza fallimento, rapporto tutela advisor.
Piano del consumatoreImprenditore non fallibile e non consumatore (persona fisica)Domanda tributi (comunitari), crediti da atti illeciti moraliDebiti residui cancellati (esdebitazione) dopo pagamento programmatico.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa fare se ricevo una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione?
    Entro 60 giorni dalla notifica puoi presentare opposizione al Tribunale (o alla Commissione tributaria, se previsto) per chiedere l’annullamento o la riforma della cartella. Contemporaneamente valuta di presentare una domanda di rateizzazione al concessionario (Ex Equitalia) o di aderire alle definizioni agevolate in vigore. Ricorda che la cartella notifica un debito già iscritto a ruolo: se vuoi bloccare la riscossione, devi impugnare la cartella (opporsi) oppure pagare/rateizzare le somme dovute entro i termini . Notificare la cartella anche a un solo coobbligato ferma la decadenza per tutti i debitori solidali , per cui conviene agire entro i termini individuati dagli articoli 23 e seguenti del D.P.R. 602/73.
  2. Quali termini ho per impugnare un atto di accertamento fiscale (IRPEF, IVA, Irap) ricevuto dall’Agenzia delle Entrate?
    Per la notifica di un avviso di accertamento, si hanno 60 giorni dalla ricezione per fare ricorso (Commissione Tributaria Provinciale) ex art. 19-bis del D.Lgs. 546/92. Se invece hai ricevuto una cartella di pagamento (ruolo definitivo) derivante da quell’accertamento, devi impugnarla entro 60 giorni dalla notifica, specificando i motivi. Ricorda di conservare le ricevute della raccomandata di impugnazione (meglio con PEC o raccomandata con ricevuta).
  3. Cosa succede se non impugno una cartella entro i termini?
    Scaduto il termine di 60 giorni senza ricorso, la cartella diventa esecutiva. L’Agenzia Entrate-Riscossione può procedere con pignoramenti mobiliari, immobiliari o il fermo amministrativo. È possibile ancora tentare di negoziare una definizione con l’ente (ad es. ravvedimento operoso o rottamazione tardiva) ma è spesso molto più difficile. Inoltre, l’ingiustizia della decadenza collettiva può essere evitata notificando la cartella a un coobbligato nei termini .
  4. Posso definire agevolmente i miei debiti fiscali e contributivi?
    Sì, esistono varie “rottamazioni” e leggi di definizione agevolata. La più recente è la Rottamazione-quinquies (art. 1 commi 82-101, L. 199/2025): si applica a cartelle affidate fino al 31/12/2023 e include anche gli omessi versamenti INPS . Con essa paghi solo il capitale dovuto, senza sanzioni, interessi di mora né aggio di riscossione, entro il 31/7/2026 (fino a 54 rate bimestrali). Sono inclusi i debiti decaduti da precedenti rottamazioni purché rientranti nel nuovo perimetro. Attenzione: la domanda va presentata entro il 30/4/2026 online (vedi portale AdER). Chiude la possibilità di rateazioni precedenti in corso (revoca automatica al 30/7/2026), ma ferma nuove esecuzioni .
  5. Cos’è il “saldo e stralcio” e a chi conviene?
    Il saldo e stralcio (L. 145/2018, modifiche seguenti) permette ai contribuenti in difficoltà di estinguere il debito pagando solo una percentuale del dovuto (in base a ISEE e tipologia di debito). Si applica ai carichi affidati fino al 2017 e include tributi e contributi. Gli sgravi sono fino all’80% per chi in difficoltà economica estrema (ISEE < 8.500 €). Anche questo strumento azzera sanzioni e interessi residui. Tuttavia, dal 2020 non sono state attivate nuove finestre di saldo e stralcio, quindi conviene monitorare le novità legislative in L. di Bilancio.
  6. Se aderisco alla Rottamazione-quinquies, le esecuzioni pendenti si bloccano?
    Sì. Con la presentazione dell’istanza di definizione agevolata viene sospesa ogni procedura esecutiva nuova o già avviata fino al pagamento della prima rata . Inoltre si interrompono termini di prescrizione/decadenza e non possono essere iscritte nuove ipoteche o fermi (salvo quelli già iscritti). Dopo il pagamento della prima rata, le azioni esecutive già in corso si estinguono (salvo eventuale primo incanto già tenuto positivamente) . Se si viola il piano di pagamenti (mancato pagamento di due rate, anche non consecutive), si decade e le somme pagate restano acconti .
  7. Come ci si difende da un pignoramento INPS su conto corrente o stipendio?
    L’INPS può iscrivere ipoteca o pignorare fino al 20% (o 40% in alcuni casi) di stipendi, pensioni o conti correnti per recuperare contributi arretrati. Se hai ricevuto un atto di pignoramento da INPS, puoi fare opposizione al Tribunale (sezione lavoro) entro 40 giorni. Puoi contestare vizi formali (mancata notifica dell’avviso bonario), calcoli errati, o il superamento della soglia di legge. In alternativa, dopo l’opposizione potrai chiedere come la Cassazione ha detto la condanna al pagamento del contributo in sede di cognizione, anche se l’iscrizione a ruolo è decaduta . È sempre consigliabile nel frattempo concordare una dilazione con l’INPS, che prevede le sue norme interne fino a 120 rate mensili.
  8. Cosa succede se non pago i contributi INPS dovuti?
    Dopo la cartella INPS (ing. contributiva), l’Ente avvia espropri analoghi al Fisco. Inoltre il debitore potrebbe perdere il diritto a contributi futuri (assenza di iscrizione), aumenti sanzioni previdenziali, e rischiare la nullità dei benefici fiscali (es. crediti d’imposta). L’INPS contesta contributi basandosi su libri paga o elementari di calcolo: può essere utile ottenere un calcolo dettagliato o fare ricorso per rettificare i periodi retributivi. Ricordiamo che anche i contributi previdenziali non versati sono soggetti a prescrizione quinquennale dall’omesso pagamento ; tuttavia, dall’entrata in vigore del Codice della Crisi, l’INPS può far valere i diritti nel contenzioso anche dopo la decadenza del ruolo .
  9. Si possono rateizzare i debiti fiscali o contributivi?
    Sì. I debiti erariali (IVA, imposte sui redditi) possono essere rateizzati fino a 120 rate mensili a tasso agevolato (2% annuo) mediante domanda al concessionario (ex Equitalia) o all’Agenzia entrate, purché le prime rate siano versate. L’INPS concede fino a 96 rate per i contributi, ma spesso a tassi più alti. In caso di crisi conclamata, si può chiedere dilazioni giudiziali più ampie: ad esempio, l’amministrazione fiscale può accettare rateazioni fino a 5 anni (ex art. 2 d.lgs. 50/2017) per chi dimostra difficoltà. Tuttavia la concessione è discrezionale e dipende dalla presentazione di un piano realistico. Avv. Monardo consiglia di formalizzare tali piani e di iniziare i pagamenti come da accordo per evitare la decadenza.
  10. Posso chiudere l’attività e chiudere i debiti?
    La cessazione della partita IVA non estingue le cartelle o altri debiti pregressi . Il Fisco e l’INPS possono continuare a esigere quanto dovuto anche dopo la chiusura. Anzi, in mancanza di prospettive di reddito futuro, spesso accelerano le esecuzioni sui beni rimasti. L’unica via per «chiudere» i debiti è passare attraverso una procedura di composizione della crisi o di liquidazione (con concordato o piano del consumatore) che preveda il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori e l’eventuale esdebitazione finale.
  11. Cos’è l’esdebitazione? E come funziona?
    L’esdebitazione (art. 283 CCII) è un rimedio che cancella i debiti residui dell’imprenditore incapiente dopo aver soddisfatto i creditori con le risorse disponibili. Può essere chiesta dopo un concordato che include un’esdebitazione parziale (con continuazione o meno), o al termine di una procedura di liquidazione giudiziale o del piano del consumatore. Il debitore deve dimostrare di aver pagato almeno il 10% dei debiti tramite un piano di riparto, di non aver realizzato atti fraudolenti e di mantenere un patrimonio minimo sufficiente per il futuro. Una volta ottenuta, l’esdebitazione libera definitivamente il debitore dalle obbligazioni residui (fisco, INPS, privati). Attenzione: come detto, non è possibile per chi era già fallito con gli stessi debiti .
  12. La banca può pignorarmi il conto per un finanziamento non pagato. Come mi difendo?
    Se la banca notifica precetto e pignoramento per un prestito, si può proporre opposizione civile al Tribunale (art. 615 c.p.c.) entro 40 giorni. In opposizione, si può sollevare l’illegittimità del titolo (ad es. anatocismo o usura, se i tassi pattuiti superano i limiti legali) o il difetto di pagamento del mutuo. Per contratti bancari, l’usura si verifica se il TAN supera il tasso soglia (calcolato trimestralmente da Bankitalia). Negli anni recenti la Corte Costituzionale (sent. 216/2025) ha ribadito i limiti al pignoramento della pensione , ma per i conti correnti vige il limite del quinto dello stipendio (legge n. 154/2016). Se si individua un tasso usurario, si può chiedere la rideterminazione del piano di ammortamento e la restituzione delle somme indebitamente pagate.
  13. Cosa succede se non ho i soldi per pagare due rate di una definizione agevolata?
    La perdita del beneficio di una definizione agevolata (rottamazione) avviene al mancato pagamento di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata . In caso di decadenza, le somme già versate restano acconti sul debito complessivo e scatta immediatamente l’esecuzione coattiva originaria. Per evitarlo, in caso di difficoltà di liquidità è meglio contattare subito l’agente della riscossione per una possibile revisione del piano (alcuni ritengono ammissibile chiedere la cosiddetta tolleranza di 5 giorni per ritardi minori ).
  14. Quali crediti vengono stralciati in un concordato?
    Nel concordato preventivo con continuità, il debitore può prevedere nel piano il pagamento di una percentuale ridotta ai creditori e la cancellazione totale dei debiti residui. In particolare, possono essere prefissate percentuali di pagamento (es. 20% dei debiti) e condizioni di “satisfazione integrale per parti” su crediti con privilegio (fiscali, stipendi) . Nel concordato liquidatorio e nella liquidazione controllata, i creditori vengono soddisfatti in base alle prelazioni: l’eventuale residuo di debito non coperto dai beni venduti viene poi definito con esdebitazione.
  15. Questa impresa rientra nel piano del consumatore (L. 3/2012)?
    Dipende. Il piano del consumatore si applica solo alle persone fisiche che non hanno carattere di imprenditore commerciale, ossia non gestiscono abitualmente un’attività aziendale. Se l’agenzia di viaggi è costituita come s.n.c., s.r.l. o l’imprenditore lo gestisce come attività ordinaria, non rientra in questa disciplina. In alternativa, può accedere alla liquidazione controllata riservata alle piccole imprese (Titolo IV D.Lgs. 14/2019) o al concordato (Titolo III).
  16. Che documenti servono per avviare una procedura di composizione della crisi?
    Occorre innanzitutto una chiara fotografia economico-finanziaria: bilanci degli ultimi 3 anni, proiezione di cassa per almeno i prossimi 5 anni, elenco analitico dei creditori (con importi aggiornati), elenco di immobili/beni aziendali e personali, contratti pendenti. Se si attiva la composizione negoziata (OCC), sarà necessario sottoporre al professionista designato un progetto di piano di ristrutturazione concordato con i creditori principali (banche, Fisco). Nel concordato preventivo, oltre ai bilanci serve un piano dettagliato di riduzione e ripresa dei debiti con le modalità di pagamento.
  17. Dopo quanta durata il debito si estingue per prescrizione?
    In linea generale, tributi e contributi in richiesta si prescrivono in 5 anni dalla data in cui sarebbero dovuti essere pagati . In caso di accertamento, la notifica del provvedimento sospende la prescrizione. Se l’agenzia delle entrate non iscrive a ruolo entro 2 anni dall’accertamento, scatta la decadenza (art. 20 L. 212/2000). Per contributi, l’opposizione alla cartella apre la cognizione ed esaurisce la questione; tuttavia nel caso descritto (Cass. 19440/2025) si prescrivevano comunque in 5 anni le somme non richieste. Verifica sempre che gli importi richiesti dall’INPS non siano oltre il quinquennio.
  18. La chiusura volontaria della società annulla i debiti bancari o fiscali?
    No. La liquidazione volontaria di una società estingue il rapporto sociale, ma gli amministratori restano responsabili per debiti con il Fisco o i creditori privilegiati sorti in epoca precedente la cancellazione. Se la società ha patrimonio residuo, quello serve a pagare i debiti prima di essere distribuito ai soci. Se il patrimonio non basta, sarà inevitabile incorrere in procedure coattive (conservatorie) post liquidazione.
  19. Posso chiedere la rateizzazione se ho partita IVA inattiva?
    Sì, la rateazione dei debiti con il Fisco è possibile anche senza attività attiva, purché vi sia una prospettiva di reddito futuro (es. collaborazioni, pensione del titolare). In mancanza, l’Agenzia delle Entrate può negare la rateazione se ritiene che il debitore non sia solvibile. In ogni caso, anche con partita IVA chiusa, i debiti permangono, e in certi casi l’Agenzia può procedere all’esproprio dei beni. Per questo vale il principio: l’importante è pagare/rateizzare, non rimandare.
  20. Cosa succede a un fornitore se l’agenzia va in crisi?
    Se l’impresa finisce in concordato o fallimento, i fornitori devono iscrivere i crediti (fideiussione, fidejussione, ddt) nel passivo della procedura concorsuale. Se è in corso una composizione della crisi (accordo o piano), i fornitori votano sul piano. L’Amministrazione della procedura (o il gestore della crisi) rappresenterà i loro interessi. Dal punto di vista del debitore, spesso conviene ottenere la collaborazione di fornitori strategici firmando accordi preliminari (es. continuazione della fornitura a fronte di un piano di pagamento).

Conclusione

In sintesi, un’impresa di viaggi indebitata può difendersi efficacemente se agisce tempestivamente con il giusto supporto legale. Abbiamo visto che la legge italiana offre molti strumenti di tutela al debitore: dall’impugnazione dell’atto notificato ai piani di ristrutturazione, passando per le definizioni agevolate di Fisco e INPS e la protezione offerta dai tribunali nelle procedure concorsuali . La scelta dello strumento dipende dalla gravità della crisi e dalla situazione patrimoniale dell’impresa. In ogni caso è fondamentale non attendere passivamente: più si ritarda, più i costi (sanzioni, interessi, aggio di riscossione) crescono e più diventa difficile ottenere dilazioni.

Con l’assistenza di un professionista esperto (come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo), l’imprenditore otterrà una valutazione immediata su come impostare la difesa. Il team Monardo può analizzare l’atto ricevuto, proporre ricorsi tempestivi (in commissione tributaria o giudice del lavoro), ottenere la sospensione di esecuzioni ed espropri e negoziare piani di rientro con i creditori. In caso di crisi conclamata, il nostro studio è pronto a redigere accordi di ristrutturazione, piani di concordato o di composizione negoziata con l’OCC, tutelando beni aziendali e consentendo di conservare l’attività.

Non sottovalutare l’importanza di agire con competenza: una strategia legale adeguata può bloccare fermi, ipoteche e pignoramenti, evitando che l’agenzia perda la possibilità di risanarsi.

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*Fonti normative e giurisprudenziali: D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza) , D.L. 118/2021 (Composizione negoziata) , Cassazione sez. III civ., ord. 30947/2025 (notifica cartella e solidarietà) , Cass. ord. 30108/2025 (esdebitazione fallito) , Cass. sez. lav., ord. 19440/2025 (opp. cartella INPS) , CTP di Milano sent. 30/10/2020 (accordo di composizione) e circolari Agenzia Entrate su definizioni agevolate.

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