Introduzione
Per chi lavora con partita IVA (professionista, lavoratore autonomo, artigiano, commerciante, piccolo imprenditore), il sovraindebitamento non è solo un problema economico: è spesso una “crisi di sistema” che coinvolge Fisco, banche, fornitori, INPS, canoni di locazione, contenziosi, garanzie personali e — soprattutto — la continuità dell’attività lavorativa. Nel 2026, la pressione può diventare rapidissima: una cartella o un avviso esecutivo può trasformarsi in fermo, ipoteca, pignoramento e blocco dei conti, con effetti immediati su incassi, pagamenti ai fornitori e persino sulla reputazione commerciale.
La cattiva notizia è che molte persone reagiscono troppo tardi o nel modo sbagliato (rateizzazioni “di sopravvivenza” non sostenibili, rinvii, silenzi, contenziosi avviati senza strategia e senza documenti). La buona notizia è che, aggiornato al 31 gennaio 2026, l’ordinamento italiano offre strumenti concreti, anche per chi ha partita IVA, per ridurre, ristrutturare e — in determinati casi — cancellare i debiti residui attraverso l’esdebitazione. Il fulcro è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), che disciplina le procedure di sovraindebitamento e la “seconda opportunità” del debitore meritevole.
Le soluzioni legali più rilevanti che affronteremo sono:
- Concordato minore (quando vuoi salvare e proseguire l’attività o gestire una ristrutturazione “da partita IVA”).
- Liquidazione controllata (quando non hai margini di continuità e serve una procedura ordinata che porti poi all’esdebitazione).
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (la “ripartenza” più forte per la persona fisica meritevole che non può offrire utilità ai creditori, anche in prospettiva).
- Strumenti “paralleli” e spesso combinabili: rateizzazione, sospensione della riscossione, definizioni agevolate (nel 2026 particolare rilievo assume la rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026), e contenzioso tributario con tutela cautelare.
In questo contesto si colloca l’attività dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, con un taglio operativo orientato alla tutela del debitore/contribuente: analisi degli atti, impostazione della strategia, ricorsi e sospensive, trattative, piani di rientro sostenibili, e accesso alle procedure giudiziali di composizione della crisi. In particolare, secondo la presentazione pubblica dello Studio, l’Avv. Monardo è cassazionista; coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario; opera come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (anche in continuità con il sistema nato con la L. 3/2012), ed è indicato come professionista fiduciario di un OCC e come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021).
Le procedure di sovraindebitamento si svolgono con l’ausilio di un OCC (Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento), istituto inserito nell’architettura pubblica di gestione delle crisi e vigilato sul piano organizzativo dal entity[“organization”,”Ministero della Giustizia”,”italy justice ministry”].
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Contesto giuridico aggiornato al 31 gennaio 2026
Che cosa significa “sovraindebitamento” per una partita IVA
Nel CCII, il sovraindebitamento è definito come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e, in generale, di ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie “maggiori”. È un passaggio essenziale: la partita IVA non è automaticamente “fallibile”; molte partite IVA rientrano proprio nel perimetro delle procedure di sovraindebitamento.
Sempre la norma definisce “impresa minore” attraverso soglie quantitative (attivo, ricavi, debiti) e chiarisce chi è “consumatore” (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale/professionale, e che accede agli strumenti per debiti contratti come consumatore). Questo punto è decisivo per la partita IVA: potresti avere debiti “misti” (personali e professionali) e la qualificazione incide sullo strumento utilizzabile.
La logica della “seconda opportunità” nel CCII
Il CCII, anche per le crisi “minori”, punta a due obiettivi:
1) Regolare (cioè ristrutturare o liquidare) il debito in modo ordinato, con un ruolo centrale dell’OCC.
2) Arrivare, quando la legge lo consente e se il debitore è meritevole, alla liberazione dai debiti residui tramite esdebitazione (in liquidazione controllata o, in casi estremi, come sovraindebitato incapiente).
Questo significa che “cancellare i debiti” nel 2026 non è uno slogan: è un risultato giuridico possibile a determinate condizioni, con un percorso documentale e giudiziale rigoroso.
Le fonti normative chiave che contano davvero nel 2026
Senza appesantire, le fonti che, in pratica, determinano le scelte difensive e le soluzioni sono:
- CCII (D.Lgs. 14/2019): definizioni (art. 2), accesso alle procedure di sovraindebitamento (art. 65), ristrutturazione del consumatore (art. 67), concordato minore (art. 74), liquidazione controllata (art. 268), esdebitazione in liquidazione controllata (art. 282), esdebitazione dell’incapiente (art. 283).
- Il quadro dei gestori, dei professionisti e degli OCC, collegato al sistema pubblico (definizione di OCC e rinvio al regolamento ministeriale).
- Le regole della riscossione e delle azioni cautelari/esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche), con particolare attenzione agli strumenti di sospensione.
- Il processo tributario e i termini di reazione del contribuente, soprattutto la regola dei 60 giorni per il ricorso e la tutela cautelare.
- La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) che introduce nel 2026 la definizione agevolata “rottamazione-quinquies” (commi 82 e seguenti dell’art. 1), con impatti importanti per chi ha cartelle/ruoli 2000–2023 in certe categorie di carichi.
Strumenti per cancellare o ridurre i debiti della partita IVA nel 2026
Questa è la parte più importante: capire quale strada è giuridicamente percorribile e quale, invece, è solo un rinvio dell’inevitabile.
La mappa rapida: quale strumento in base alla tua situazione
Per una partita IVA, la scelta non si fa “a sentimento”: si fa incrociando tipo di debitore, natura dei debiti, capacità di generare reddito, patrimonio aggredibile, e urgenza esecutiva.
- Se hai debiti personali (famiglia, mutuo casa, carte, prestiti non legati all’attività) e la tua posizione rientra nella nozione di consumatore → ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII).
- Se sei professionista/lavoratore autonomo o impresa minore e vuoi (o puoi) continuare l’attività → concordato minore (art. 74 CCII).
- Se l’attività non è recuperabile o non hai margini sostenibili → liquidazione controllata (art. 268 CCII), poi esdebitazione (art. 282 CCII).
- Se sei persona fisica e non puoi offrire alcuna utilità ai creditori (neppure in prospettiva) ma sei meritevole → esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII).
Ristrutturazione dei debiti del consumatore e “partita IVA”: quando è davvero possibile
Nel linguaggio comune, molti dicono: “Ho partita IVA, quindi non posso fare il piano del consumatore”. Nel 2026 questa affermazione è spesso falsa: la legge guarda alla qualifica con cui hai contratto i debiti e alla definizione di consumatore.
Se, per esempio, sei un professionista con partita IVA, ma hai contratto debiti principali come privato (es. mutuo famigliare, finanziamenti personali non funzionali all’attività), puoi rientrare nell’area “consumatore” per quella crisi, a condizione di rispettare la nozione normativa.
La procedura (art. 67 CCII) prevede che il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, proponga un piano con tempi e modalità per superare la crisi, anche con soddisfacimento parziale e differenziato.
Concordato minore: l’istituto “centrale” per la partita IVA che vuole restare sul mercato
Per molte partite IVA, il concordato minore è lo strumento più adatto, perché nasce per i debitori “non consumatori” del sovraindebitamento — quindi tipicamente professionisti e imprese minori — e può essere costruito per consentire la prosecuzione dell’attività.
I pilastri (in termini pratici) sono:
- una proposta con contenuto libero e un piano credibile e verificabile;
- la gestione della procedura con l’ausilio di un OCC;
- la capacità di dimostrare che l’operazione è sostenibile e non solo dilatoria.
Attenzione: la norma evidenzia anche una fattispecie in cui, fuori dal caso di continuità, il concordato minore può richiedere l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Questo punto, nella pratica, incide moltissimo sul “progetto” e sulla fattibilità.
Liquidazione controllata e poi esdebitazione: quando “chiudere” conviene più che “resistere”
La liquidazione controllata (art. 268 CCII) è la procedura liquidatoria per i soggetti non fallibili: non è una “sconfitta”, ma può diventare la via più rapida verso l’esdebitazione quando la prosecuzione dell’attività non regge o quando i debiti sono strutturalmente non sostenibili.
L’esdebitazione in liquidazione controllata (art. 282 CCII) opera, in sintesi, a seguito della chiusura o anche anteriormente decorso un periodo (la norma disciplina condizioni e procedimento). È lo sbocco che rende giuridicamente sensato l’intero percorso: non è “paghi e basta”, ma “paghi il possibile in modo ordinato e, se meritevole e nei limiti di legge, riparti”.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: la cancellazione più forte (ma più delicata)
L’art. 283 CCII introduce l’esdebitazione dell’incapiente: persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità ai creditori, nemmeno in prospettiva futura. È una misura “eccezionale”, con limiti e condizioni (tra cui l’accesso una sola volta) e con una finestra temporale in cui eventuali utilità sopravvenute possono riattivare in parte l’esigibilità del debito alle condizioni di legge.
Per la partita IVA, questa strada può essere decisiva quando:
- l’attività è cessata o di fatto non genera margini,
- non c’è patrimonio liquidabile,
- non esistono redditi “aggredibili” oltre il minimo di sopravvivenza calcolato secondo i criteri normativi (nel testo vigente richiamati in relazione all’assegno sociale e a parametri ISEE).
Strumenti alternativi e “combinabili” nel 2026: rateazioni, sospensioni, definizioni agevolate
Nel lavoro reale, spesso non “scegli uno strumento e basta”: devi bloccare l’emergenza per poter costruire la soluzione strutturale.
- La sospensione della riscossione può essere attivata quando ritieni che la richiesta non sia dovuta, nei casi e secondo la disciplina richiamata dalla legge 228/2012, e nelle modalità operative rese disponibili da entity[“organization”,”Agenzia delle Entrate-Riscossione”,”tax collection agency italy”].
- La rateizzazione (dilazione) è l’ombrello tipico per impedire la trasformazione del debito in aggressione immediata di liquidità e beni, sulla base della disciplina della riscossione e delle regole vigenti (art. 19 DPR 602/1973, come riformate negli anni e con correttivi più recenti).
- La grande novità operativa del 2026 è la rottamazione-quinquies: una definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026 per determinati carichi affidati all’agente della riscossione, con finestra di adesione e regole specifiche.
Rottamazione-quinquies: perché può essere strategica per chi ha partita IVA
Per molti contribuenti partita IVA, una parte rilevante dell’esposizione è composta da carichi “da dichiarazione” (omessi versamenti) e da ruoli da controlli automatizzati. La legge di bilancio 2026 disciplina una definizione agevolata per carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo 2000–2023 in specifiche tipologie, e fissa la scadenza per presentare la domanda entro il 30 aprile 2026.
Senza entrare in formule (che vanno calcolate sul singolo estratto e sulla singola partita di ruolo), la logica della definizione agevolata è ridurre il costo complessivo rispetto al carico “pieno” e rendere sostenibile un percorso di chiusura.
Un dettaglio operativo importante: la legge disciplina anche gli effetti di discarico dell’agente della riscossione e gli adempimenti informativi verso gli enti creditori in tempi lunghi (profilo contabile-amministrativo), evidenziando che l’operazione è pensata come intervento strutturale sul magazzino crediti.
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Procedura passo-passo dal punto di vista del debitore
Qui l’obiettivo è pratico: capire cosa fare, in che ordine, e con quali priorità — soprattutto quando “arrivano gli atti”.
Primo snodo: che atto hai ricevuto e quanto tempo hai davvero
Nel contenzioso tributario, una regola cardine (da verificare sul singolo atto e sulla notifica) è che il ricorso si propone, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. È un dato operativo ribadito anche dalla documentazione istituzionale del entity[“organization”,”Dipartimento della Giustizia Tributaria”,”mef tax justice dept”] e dal testo del D.Lgs. 546/1992.
Da debitore, la regola è semplice: prima identifichi il tipo di atto, poi decidi la strategia, ma senza mai perdere i termini.
Secondo snodo: bloccare l’emergenza (se ci sono fermi/pignoramenti in arrivo)
Se la situazione è già in fase esecutiva o cautelare, devi ragionare su tre leve (spesso cumulative nel tempo):
1) Sospensione della riscossione se ricorrono i presupposti (credito non dovuto, sgravio già emesso, prescrizione/decadenza antecedente, ecc.), con canali e modulistica dell’agente della riscossione.
2) Tutela cautelare nel processo tributario (sospensione dell’atto impugnato) quando esiste danno grave e la domanda appare fondata: la disciplina è prevista dal D.Lgs. 546/1992 e le istituzioni della giustizia tributaria richiamano criteri e modalità.
3) Rateizzazione come “stop operativo” (ma da valutare con attenzione strategica, perché può incidere sulla pianificazione complessiva e sulle scelte di procedura di sovraindebitamento).
Terzo snodo: costruire il “dossier” che decide l’esito (non solo la narrativa)
Le procedure di sovraindebitamento sono documentali. Se sei partita IVA, il dossier deve dimostrare:
- elenco completo dei creditori e cause del debito;
- situazione reddituale attuale e prospettica (se continui);
- situazione patrimoniale (beni, garanzie, conti, crediti verso terzi);
- sostenibilità e correttezza del comportamento (profilo di meritevolezza).
La centralità dell’OCC nelle procedure è un dato normativo e sistemico: il CCII prevede l’ausilio dell’OCC e lo definisce espressamente, richiamando anche il regolamento ministeriale e il ruolo pubblico degli organismi.
Quarto snodo: scegliere la procedura e “preparare” l’effetto protettivo
Dal punto di vista del debitore, l’obiettivo non è solo “fare domanda”: è ottenere un assetto in cui:
- le azioni dei creditori non distruggono la continuità o la possibilità di una soluzione;
- si attivano misure protettive/cautelari dove consentito;
- la procedura conduce con coerenza a ristrutturazione o a esdebitazione.
La nozione di “misure protettive” e “misure cautelari” è definita nel CCII e serve a leggere correttamente il “perché” di certe istanze: proteggere la riuscita del percorso.
Difese e strategie legali nel 2026
Impugnare, sospendere, negoziare, definire: la strategia non è una sola
Una partita IVA sovraindebitata tende a incastrarsi tra due estremi:
- “Faccio ricorso a tutto” → rischio di aprire cause senza direzione, con costi e tempo;
- “Rateizzo e basta” → rischio di pagare piccole rate per anni senza mai uscire dalla crisi, fino a decadere e aggravare la posizione.
Nel 2026 la strategia efficace è spesso sequenziale:
1) mettere in sicurezza (sospensione e/o rateazione temporanea);
2) qualificare la posizione (consumatore vs non consumatore; impresa minore vs altro; debiti misti);
3) scegliere la procedura CCII (concordato minore / liquidazione controllata / esdebitazione incapiente);
4) usare le definizioni agevolate (rottamazione-quinquies) come leva per rendere sostenibile il piano o per “pulire” la parte fiscale del passivo.
La tutela cautelare nel processo tributario: quando serve davvero
La sospensione dell’atto impugnato è uno strumento di difesa cruciale quando l’esecuzione dell’atto produce danni gravi (es. blocco del conto, perdita clienti, impossibilità di pagare stipendi o fornitori). La disciplina è strutturata nel D.Lgs. 546/1992 e le istituzioni della giustizia tributaria ne spiegano l’operatività.
Dal punto di vista del debitore, la cautelare non è “un optional”: è spesso l’unico modo per guadagnare tempo legale e costruire una soluzione sostanziale senza subire l’irreversibilità degli effetti esecutivi.
La sospensione legale della riscossione: quando l’atto non è dovuto
La sospensione “legale” (nel linguaggio comune) è particolarmente utile quando puoi documentare una causa tipica di non debenza/inesigibilità. Il meccanismo è ricondotto alla legge 228/2012 (commi 537 e seguenti) ed è reso operativo attraverso i canali dell’agente della riscossione, che pubblica indicazioni e moduli.
Composizione negoziata: utile, ma non è sovraindebitamento
Nel lessico del 2026, molti confondono strumenti diversi. La composizione negoziata è un percorso di emersione e negoziazione assistita, gestito tramite piattaforma e con figure di esperto, e si inserisce nel quadro degli strumenti di regolazione della crisi (area “impresa” più ampia). È un’opzione quando c’è ancora un “core business” recuperabile e i creditori sono disponibili a trattare.
Per la partita IVA sovraindebitata, può essere un “ponte” prima di un concordato minore o un’alternativa se l’obiettivo è evitare la procedura giudiziale, ma richiede numeri e credibilità.
Rottamazione-quinquies e CCII: un uso intelligente e lecito della leva fiscale
La rottamazione-quinquies non sostituisce le procedure CCII, ma può:
- ridurre il “peso” della componente sanzioni/interessi (nei limiti della disciplina);
- rendere più sostenibile un piano nel concordato minore;
- evitare escalation esecutive su carichi specifici.
Essendo una misura prevista dalla legge di bilancio 2026, con finestra di adesione e con oggetto definito, va trattata con rigore: prima si verifica se i carichi rientrano, poi si calcola la convenienza, poi si decide se aderire.
Tabelle operative ed esempi numerici
Tabella di orientamento: strumenti 2026 per la partita IVA
| Obiettivo del debitore | Strumento principale | Chi può accedere | Risultato finale “forte” | Punti di attenzione |
|---|---|---|---|---|
| Continuare l’attività e ristrutturare debiti | Concordato minore (CCII) | Professionista / impresa minore / non consumatore | Possibile liberazione dai residui secondo esito e regole | Serve piano credibile; in certi casi apporto esterno |
| Sistemare debiti personali (anche se hai P.IVA) | Ristrutturazione debiti del consumatore | Persona fisica “consumatore” per quei debiti | Piano omologato con effetti sui creditori | Qualificazione consumatore decisiva |
| Chiudere ordinatamente e ripartire | Liquidazione controllata + esdebitazione | Debitore sovraindebitato non fallibile | Esdebitazione in procedura | Impatto su beni/redditi; tempi e adempimenti |
| Ripartire senza patrimonio e senza utilità per creditori | Esdebitazione incapiente | Persona fisica meritevole incapiente | Cancellazione dei debiti residui nei limiti di legge | Accesso una sola volta; regole su sopravvenienze |
| Ridurre il debito fiscale “a monte” | Rottamazione-quinquies | Contribuenti con carichi rientranti | Chiusura agevolata di specifici carichi | Verifica oggettiva dei carichi; domanda entro 30/04/2026 |
Tabella termini essenziali: atti e reazione del contribuente
| Evento/atto (schema tipico) | Rischio principale | Reazione difensiva “di base” | Termine guida |
|---|---|---|---|
| Notifica atto impugnabile in giustizia tributaria | Decorrenza termini e possibile riscossione | Analisi notifica, impugnazione + cautelare se serve | 60 giorni (regola generale) |
| Avvio riscossione non dovuta | Esecuzione su debito inesistente o già estinto | Istanza di sospensione della riscossione con documenti | Tempistica vincolata alla disciplina e modulistica |
| Aggressione esecutiva (conto/crediti) | Blocco liquidità e continuità | Cautelare nel processo + strategia CCII | Urgenza: immediata |
(Nota: i termini e gli atti variano in base alla fattispecie concreta e al tipo di atto; la tabella è una guida operativa, non sostituisce la verifica sul documento notificato.)
Simulazioni pratiche (dati ipotetici) per capire le scelte
Caso A: Professionista con 120.000 € di debiti, di cui 70.000 € “Fisco/Riscossione”
- Debito complessivo: 120.000 €
- Carichi affidati ad AER (2000–2023): 70.000 €
- Debiti bancari personali: 30.000 €
- Debiti verso fornitori e locazione: 20.000 €
Scenario strategico nel 2026:
1) verificare se parte dei 70.000 € rientra nella rottamazione-quinquies (oggetto e requisiti). Se sì, aderire può ridurre il costo complessivo rispetto al carico pieno e rendere sostenibile una manovra complessiva.
2) se l’attività produce margine e vuoi continuare, il “contenitore” naturale è il concordato minore, dentro cui costruire un piano che tenga insieme i pagamenti sostenibili e la preservazione della continuità.
Punto chiave: in questa logica, la rottamazione non è “alternativa” al concordato minore: può essere una leva per “ripulire” il passivo fiscale e rendere più credibile il piano.
Caso B: Artigiano cessato con debiti 55.000 € e nessun bene liquidabile
- Debiti AER: 35.000 €
- Debiti privati: 20.000 €
- Reddito attuale: occasionale e sotto soglie di sopravvivenza (da verificare con i parametri di legge)
In questo profilo, se ricorrono le condizioni, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente può essere lo strumento più forte, perché mira alla liberazione dai debiti quando non c’è utilità da offrire ai creditori e il debitore è meritevole.
Punto chiave: qui gli errori tipici sono due:
– tentare rateizzazioni minime che durano pochi mesi e poi decadono;
– “sparire” senza costruire alcun dossier: nel CCII, invece, la documentazione e la trasparenza sono l’asse della meritevolezza.
Caso C: Impresa minore (soglie) che vuole salvare l’attività
Se rientri nei parametri di “impresa minore” (attivo/ricavi/debiti entro le soglie previste), sei nel perimetro naturale del sovraindebitamento e puoi ragionare di concordato minore o soluzioni affini, senza essere trascinato in procedure “maggiori”.
Errori comuni che bloccano (davvero) la cancellazione dei debiti
Molti debitori pensano che l’ostacolo sia “il giudice” o “il Fisco”. Spesso l’ostacolo è la strategia sbagliata:
- perdere i 60 giorni per impugnare un atto e poi tentare “rimedi” impropri;
- aderire a rateazioni senza numeri e senza piano, finendo in decadenza e aggravio;
- non distinguere debiti personali vs professionali, sbagliando la qualificazione di consumatore;
- non usare l’OCC come “motore tecnico” della procedura, ma come semplice passaggio formale.
FAQ sul sovraindebitamento per partita IVA nel 2026
Posso cancellare i debiti fiscali con il sovraindebitamento?
Sì, nel senso che i debiti possono essere inseriti in procedure CCII e l’esdebitazione può incidere sui debiti residui nei limiti di legge. La cancellazione “automatica” non esiste: serve procedura, presupposti e meritevolezza.
Ho partita IVA: posso essere considerato consumatore?
Dipende: la definizione normativa guarda agli scopi e alla qualità con cui sono stati contratti i debiti. Un soggetto può avere partita IVA ma accedere come consumatore per debiti contratti nella qualità di consumatore.
Che differenza c’è tra concordato minore e liquidazione controllata?
Il concordato minore è tipicamente orientato a una ristrutturazione, spesso con continuità dell’attività; la liquidazione controllata è una procedura liquidatoria che porta poi all’esdebitazione.
L’esdebitazione dell’incapiente è una “cancellazione totale”?
È il massimo livello di liberazione previsto per il sovraindebitato incapiente, ma è sottoposto a condizioni rigorose (meritevolezza, assenza di utilità, limiti sulle sopravvenienze) e si può ottenere nei limiti dell’art. 283 CCII.
Quante volte posso chiedere l’esdebitazione dell’incapiente?
La norma prevede che vi si possa accedere una sola volta.
Se arrivano soldi dopo l’esdebitazione dell’incapiente?
L’art. 283 CCII disciplina l’ipotesi di utilità sopravvenute entro un periodo temporale e a condizioni predefinite. La valutazione è altamente tecnica e va fatta sulla norma vigente e sul caso concreto.
Se ho pignoramenti in corso posso comunque avviare una procedura CCII?
In linea generale, l’obiettivo delle procedure è regolare la crisi in modo ordinato e, dove ammesso, attivare protezioni/assetti che evitino che azioni dei creditori compromettano l’esito delle iniziative. Servono però tempi e atti corretti, oltre al supporto dell’OCC.
Quanto è importante la sospensione cautelare nel processo tributario?
È spesso decisiva quando l’esecuzione dell’atto può compromettere l’attività o la sopravvivenza economica; il processo tributario prevede strumenti cautelari.
Qual è il termine principale per fare ricorso tributario?
Regola generale: 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (da verificare sul caso concreto).
Che cos’è l’OCC e perché è centrale?
È l’organismo che svolge compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento, previsto dal CCII e collegato al sistema regolamentare ministeriale.
La rottamazione-quinquies è attiva nel 2026?
Sì, è prevista dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) e disciplina l’adesione entro il 30 aprile 2026 per specifiche categorie di carichi affidati all’agente della riscossione.
Rottamazione-quinquies o concordato minore: quale conviene?
Non sempre sono alternative: la rottamazione può ridurre il passivo fiscale e rendere sostenibile un concordato minore; oppure può essere usata se la parte fiscale è dominante e la continuità è possibile. Va fatto un calcolo sulle singole partite.
Se rateizzo con l’agente della riscossione posso poi fare sovraindebitamento?
Sono piani e istituti che possono interagire. La scelta va impostata con strategia, perché le rate incidono sul cash flow e sulla costruzione della proposta CCII.
Quanto dura la liquidazione controllata prima dell’esdebitazione?
La disciplina dell’esdebitazione in liquidazione controllata prevede anche ipotesi di esdebitazione “anteriore” rispetto alla chiusura, secondo condizioni e tempi della norma.
Se ho debiti verso INPS posso includerli?
In generale i debiti contributivi e verso enti pubblici entrano nel perimetro delle esposizioni da gestire nella crisi, e la legge di bilancio 2026 include anche specifiche tipologie di contributi nella definizione agevolata. La gestione concreta va calibrata sul tipo di debito e sulla procedura scelta.
Cosa succede se non faccio nulla dopo una notifica?
Il rischio è la progressione verso misure cautelari/esecutive e la perdita di controllo sulla crisi. La tempestività è parte della difesa.
Posso “azzerare” i debiti senza tribunale?
Alcuni strumenti sono amministrativi (rateazioni, definizioni agevolate), ma l’esdebitazione è tipicamente collegata a procedure giurisdizionali. Nel 2026, la rottamazione-quinquies è un esempio di strumento amministrativo forte ma limitato a carichi specifici.
Quanto conta la meritevolezza?
È decisiva soprattutto per l’esdebitazione dell’incapiente e, più in generale, per l’accesso credibile agli strumenti di “seconda opportunità”.
È possibile fare un progetto “familiare” se ci sono più debitori in casa?
Il CCII disciplina le procedure familiari quando sussistono convivenza o origine comune del sovraindebitamento, con regole specifiche.
Giurisprudenza istituzionale recente da considerare nel 2026
Di seguito una selezione ragionata di pronunce e atti istituzionali, utili per orientare le scelte (aggiornamento al 31 gennaio 2026):
- entity[“organization”,”Corte costituzionale”,”constitutional court italy”], sentenza n. 6/2024: interviene su profili di legittimità costituzionale connessi alla disciplina della liquidazione controllata e ai relativi effetti (pronuncia di riferimento nel dibattito sull’equilibrio tra tutela dei creditori e “seconda chance”).
- entity[“organization”,”Gazzetta Ufficiale”,”official gazette italy”] (Serie speciale Corte costituzionale), atto 29/10/2014: documento in tema di processo tributario e sospensione dell’atto, utile per comprendere la matrice costituzionale del tema cautelare.
- Corte di cassazione, ordinanza n. 30108 del 14/11/2025 (Sez. I civile): richiamata nella documentazione divulgativa istituzionale della Corte come pronuncia in materia concorsuale (profilo del debitore e del regime applicabile in tema esdebitazione). (Nota: l’accesso al dettaglio può variare per limitazioni tecniche di consultazione; la Corte indicizza la pronuncia nella propria sezione civile).
(Per le pronunce di merito e gli ulteriori arresti della Suprema Corte su sovraindebitamento, concordato minore ed esdebitazione, è sempre consigliabile verificare testo, data, massime e continuità dell’orientamento.)
Conclusione
Se sei titolare di partita IVA e ti trovi schiacciato dai debiti, nel 2026 la domanda giusta non è “come scappo?”, ma: qual è l’architettura legale più efficace per tornare solvibile e ripartire.
I punti chiave emersi sono:
- la partita IVA rientra spesso, pienamente, nel perimetro del sovraindebitamento (professionista/impresa minore), con strumenti dedicati;
- il concordato minore è lo strumento principe per ristrutturare e salvare l’attività quando c’è ancora continuità possibile;
- la liquidazione controllata e l’esdebitazione (fino all’incapiente) sono la via più efficace quando la crisi è irreversibile e occorre una “seconda opportunità” vera;
- la difesa del contribuente, in caso di atti fiscali e di riscossione, richiede tempestività su termini, sospensioni e cautelari;
- nel 2026, la rottamazione-quinquies può essere una leva concreta per ridurre e chiudere specifiche partite di carico e rendere sostenibili soluzioni più ampie.
Rimandare, “sperare che passi” o fare scelte casuali (rateizzazioni impossibili, ricorsi senza strategia) significa spesso arrivare a pignoramenti, ipoteche, fermi e blocchi di liquidità quando ormai il margine di manovra è minimo.
In questo scenario, l’assistenza di un professionista con approccio integrato (legale + fiscale + contabile) serve per bloccare azioni esecutive, impostare ricorsi e sospensive, avviare trattative credibili e costruire un percorso di uscita (giudiziale o stragiudiziale) coerente con il CCII e con gli strumenti fiscali del 2026.
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