Introduzione
Il sovraindebitamento non è “solo” un problema economico: è, spesso, una crisi giuridica che incide su casa, stipendio, attività professionale, serenità familiare e continuità lavorativa. Quando le rate si accumulano, le cartelle crescono, le notifiche si moltiplicano e l’esecuzione (pignoramenti, ipoteche, fermi) diventa concreta, l’errore più costoso è attendere “che passi” o firmare accordi improvvisati senza una strategia complessiva. Nel frattempo, interessi, decadenze e atti esecutivi possono rendere più difficile qualunque soluzione, anche quando esistono strumenti legali specifici.
Nel sistema vigente al 31 gennaio 2026, la gestione del sovraindebitamento ruota attorno al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che consente — a seconda del profilo del debitore — di accedere a procedure giudiziali come:
- la ristrutturazione dei debiti del consumatore (pensata per la persona fisica “consumatore”), con possibilità di rimodulare pagamenti e, se necessario, ottenere misure di protezione del patrimonio rispetto alle azioni esecutive;
- il concordato minore (per il debitore non consumatore in stato di sovraindebitamento, quando ricorrono i presupposti normativi);
- la liquidazione controllata (procedura liquidatoria “per il sovraindebitato”, attivabile anche dal creditore al ricorrere di condizioni precise);
- l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui in determinate condizioni) e, nei casi “senza attivo”, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
In parallelo, nella prospettiva del debitore-contribuente, nel 2026 assumono rilevanza anche gli strumenti “esterni” alle procedure CCII (rateizzazioni, definizioni agevolate), che possono essere utili prima o in alternativa alla procedura giudiziale, oppure come “ponte” per arrivare ad una soluzione sostenibile. In particolare, risultano aggiornate le regole della riscossione (anche in materia di dilazioni) e la legge di bilancio per l’anno finanziario 2026 risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
In questo contesto, l’assistenza qualificata serve per evitare due rischi tipici:
1) avviare una procedura sbagliata (o incompleta) che si espone a inammissibilità, rigetto o revoca;
2) lasciare “scoperti” i tempi della riscossione/execuzione, perdendo finestre decisive per sospendere, impugnare o ristrutturare.
Nel taglio pratico e difensivo di questo articolo, si inserisce la presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, con competenze integrate in ambito bancario e tributario: l’impostazione operativa dichiarata è quella di un professionista cassazionista, che coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario; che opera come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (già L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; che è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); e che svolge il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’aiuto concreto, dal punto di vista del debitore, si traduce tipicamente in: analisi della posizione debitoria e degli atti notificati; verifica della procedura più adatta; predisposizione della documentazione e della relazione OCC ove necessaria; ricorsi e istanze (incluse richieste di misure protettive); trattative sostenibili con creditori pubblici e privati; piani di rientro; strategie giudiziali e stragiudiziali coordinate per evitare escalation esecutive.
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Quadro normativo aggiornato al trentuno gennaio
Dal “vecchio” sovraindebitamento al quadro del Codice della crisi
Il fulcro normativo 2026 è il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), che disciplina le situazioni di crisi/insolvenza del debitore e, per i soggetti “non fallibili” o comunque rientranti nel perimetro del sovraindebitamento, prevede specifiche procedure.
La norma definisce anche concetti chiave per “agganciare” o meno la procedura: tra questi, la definizione di sovraindebitamento, la nozione di consumatore e l’inquadramento dell’OCC come attore centrale.
I testi di riferimento su OCC e registro
Nel sistema operativo delle procedure, l’Organismo di Composizione della Crisi non è un dettaglio: incide su accesso, documentazione, relazioni, attestazioni e gestione della procedura. Il quadro “storico” che disciplina il registro e il funzionamento degli organismi è il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vigente dal 2015.
Il DM 202/2014 chiarisce, tra l’altro, che è istituito un registro degli organismi autorizzati e che l’elenco di organismi e gestori è pubblico.
Aggiornamenti rilevanti del Codice della crisi
L’assetto CCII non è statico. Nel perimetro del sovraindebitamento, risultano particolarmente importanti le modifiche e i “correttivi”, che incidono su: – procedimento e formalità; – ruolo e requisiti di OCC/professionista; – misure protettive e comunicazioni ai creditori; – disciplina della revoca e conseguenze (passaggio a liquidazione controllata).
In particolare, per il concordato minore e varie norme collegate, rileva il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo), che modifica e ripubblica disposizioni su concordato minore e aspetti procedurali.
Requisiti per accedere alle procedure di sovraindebitamento
Questa è la parte decisiva: non basta avere debiti. Occorre “rientrare” nei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal CCII e, soprattutto, costruire una domanda documentata in modo coerente con la procedura prescelta.
Requisito di base comune: sovraindebitamento e categorie ammesse
L’ambito di applicazione delle procedure da sovraindebitamento è delineato dall’art. 65 CCII: i debitori rientranti nella categoria richiamata possono proporre soluzioni secondo le regole del capo dedicato o, in alternativa, tramite strumenti del titolo sulla liquidazione controllata.
Altro requisito “di sistema” è la necessità di raccordo con l’OCC: nelle procedure di sovraindebitamento, funzioni che in altre procedure concorsuali sono del commissario giudiziale o del liquidatore, qui sono svolte dall’OCC.
Inoltre, il legislatore valorizza la tracciabilità e l’accesso ai dati: per redigere le relazioni da allegare, gli OCC possono accedere a banche dati (anagrafe tributaria, centrali rischi, ecc.), nel rispetto della normativa privacy.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Chi può accedere (profilo soggettivo): il consumatore (persona fisica) deve ricadere nella definizione del CCII.
Condizioni ostative (la “meritevolezza” in negativo): l’art. 69 CCII indica espressamente che il consumatore non può accedere se: – è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti; – ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte; – ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
Effetto difensivo verso creditori “responsabili”: la norma contiene un principio molto rilevante in ottica debitore: se il creditore ha colpevolmente determinato l’indebitamento o il suo aggravamento o ha violato i principi di verifica del merito creditizio, non può proporre opposizione o reclamo per contestare la convenienza.
Contenuto minimo del piano e leve pratiche: l’art. 67 CCII consente una disciplina flessibile: il piano può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti, anche tramite cessione di crediti futuri, ecc.; e può includere una moratoria fino a due anni per il pagamento dei creditori muniti di prelazione, a determinate condizioni.
Un punto spesso decisivo per i debitori è la tutela della “prima casa” quando c’è un mutuo: il CCII prevede, in presenza di determinate condizioni, meccanismi che consentono di preservare il rimborso delle rate a scadere del mutuo garantito sull’abitazione principale, con attestazioni OCC e rispetto della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Procedimento e misure protettive: nel procedimento del consumatore, la sentenza di omologazione produce effetti e consente, in fase di avvio/gestione, l’attivazione di misure che incidono sull’esecuzione; l’impianto complessivo di sospensione/inefficacia degli atti viene gestito nel perimetro delle norme processuali richiamate.
Esecuzione e revoca: dopo l’omologazione, il debitore deve porre in essere gli atti necessari; l’OCC vigila e riferisce periodicamente. Se il piano non è eseguito integralmente/correttamente e le prescrizioni del giudice non vengono rispettate, può arrivare la revoca, secondo il meccanismo previsto.
Procedure familiari
Nel 2026, una soluzione spesso trascurata — ma utilissima per nuclei con debiti “comuni” — è la procedura familiare: membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda quando conviventi o quando il sovraindebitamento ha origine comune.
Questa opzione ha un valore pratico evidente: consente coordinamento, riduzione della frammentazione, e una gestione più coerente di attivo e passivo (pur restando distinte le masse).
Concordato minore
Chi può accedere: i debitori in stato di sovraindebitamento (escluso il consumatore) possono formulare proposta di concordato minore quando consente di proseguire attività imprenditoriale o professionale; fuori da tale ipotesi, occorre apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo disponibile.
Documentazione (requisito “operativo”): l’art. 75 CCII elenca in modo stringente i documenti da allegare, inclusi bilanci/scritture/dichiarazioni fiscali, relazione aggiornata economico-patrimoniale, elenco creditori con cause di prelazione e somme, atti di straordinaria amministrazione, documentazione su entrate familiari.
Trattamento dei crediti privilegiati: è possibile soddisfare crediti muniti di privilegio/pegno/ipoteca in misura non integrale, purché non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, secondo valore di mercato attestato dall’OCC.
Relazione OCC e merito creditizio: nella relazione particolareggiata dell’OCC devono comparire cause dell’indebitamento, diligenza del debitore, ragioni dell’incapacità di adempiere, atti impugnati/in frode, valutazioni su completezza e attendibilità documentazione e, soprattutto, fattibilità e convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata; l’OCC deve anche indicare se il finanziatore abbia valutato il merito creditizio.
Comunicazioni a riscossione e uffici fiscali: entro sette giorni dall’incarico, l’OCC dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali; entro quindici giorni devono comunicare il debito tributario accertato e eventuali accertamenti pendenti. Questo è un passaggio cruciale per “bonificare” la posizione fiscale prima che esploda in atti esecutivi o ulteriori iscrizioni.
Misure protettive (difesa immediata): in caso di ammissibilità, il giudice dichiara aperta la procedura e, su istanza del debitore, può disporre che fino a quando l’omologazione diventa definitiva non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari, non possono essere acquisiti nuovi diritti di prelazione, prescrizioni e decadenze restano sospese e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione controllata.
Maggioranze: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con regole particolari se un unico creditore supera la maggioranza o se esistono classi.
Omologa e “cram down” fiscale/previdenziale (punto strategico): il giudice può omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando l’adesione è determinante per raggiungere la percentuale e, sulla base della relazione OCC, la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione controllata.
Inammissibilità (errori che “uccidono” la procedura): la domanda è inammissibile se mancano i documenti; se il debitore supera i limiti dimensionali previsti; se è già stato esdebitato nei cinque anni o ha già beneficiato due volte; o se risultano atti diretti a frodare i creditori.
Liquidazione controllata
Presupposto: il debitore in sovraindebitamento può chiedere l’apertura della liquidazione controllata con ricorso al tribunale competente.
Quando può partire dal creditore: se il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata dal creditore anche se sono pendenti procedure esecutive individuali.
Soglia di debiti scaduti e non pagati: nei casi previsti dalla norma (in particolare quando promossa dal creditore), non si fa luogo all’apertura se i debiti scaduti e non pagati risultano inferiori a una soglia indicata come cinquantamila euro (con aggiornamento periodico secondo modalità previste).
“Scudo” per persona fisica senza attivo: se la domanda è proposta da un creditore contro una persona fisica, non si apre la liquidazione controllata quando l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire neppure con azioni giudiziarie, allegando i documenti previsti. Questo è un punto difensivo chiave per evitare procedure inutili e orientarsi verso l’esdebitazione “incapiente” quando ne ricorrono i presupposti.
Domanda del debitore e relazione OCC: l’OCC redige una relazione sulla completezza/attendibilità documentazione e illustra la situazione economico-patrimoniale e le cause dell’indebitamento; inoltre, entro sette giorni notifica ad agente riscossione e uffici fiscali.
Concorso di procedure: se la liquidazione è chiesta dai creditori, il debitore può, entro la prima udienza, presentare domanda di accesso a procedure del titolo IV capo II (consumatore/concordato minore), oppure chiedere un termine; durante quel termine non può essere dichiarata aperta la liquidazione e il giudice può concedere misure protettive.
Esdebitazione ed esdebitazione dell’incapiente
Esdebitazione “ordinaria” (dopo liquidazioni): l’esdebitazione libera dai debiti rimasti insoddisfatti in una procedura di liquidazione giudiziale o liquidazione controllata, con esclusioni (mantenimento/alimenti, danni da illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie).
Condizioni di accesso: la norma richiede che il debitore non abbia riportato determinate condanne e non abbia posto in essere condotte tipiche (distrazione attivo, passività insussistenti, abuso del credito, ostacolo alla procedura) e pone limiti temporali e “quantitativi” sull’uso ripetuto del beneficio.
Procedimento e reclamo: il tribunale, verificati i presupposti, dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti; il decreto è comunicato e può essere reclamato entro trenta giorni.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (requisiti specifici): è lo strumento più potente ma anche più selettivo: serve che il debitore persona fisica sia meritevole e non in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura; l’accesso è consentito una sola volta e per tre anni eventuali utilità ulteriori possono riattivare l’esigibilità nei limiti previsti.
La norma fornisce anche un criterio legale di “incapienza” ancorato al reddito annuo, detratti costi e quanto occorre al mantenimento, con parametro collegato alla scala di equivalenza ISEE e all’assegno sociale.
Procedura passo dopo passo e difese del debitore
Qui l’obiettivo è pratico: capire cosa fare, in che ordine, e cosa evitare, soprattutto quando arrivano atti di riscossione o quando il creditore privato avvia l’esecuzione.
Mappa operativa immediata dopo le notifiche
Primo snodo: classificare la notifica (atto e rischio). In ottica difensiva, è utile distinguere:
- atti “pre-esecutivi” (intimazioni, avvisi, solleciti): rischio medio, ma possono avere termini propri;
- atti “esecutivi/cautelari” (pignoramento, ipoteca, fermo): rischio alto e tempi stretti.
Nelle procedure CCII, come visto, una leva cruciale è chiedere misure protettive che bloccano o congelano l’esecuzione (nel concordato minore) o impediscono atti contrari al piano (nel consumatore).
Secondo snodo: scegliere la procedura CCII giusta.
- se sei consumatore, il perno è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo che la strategia migliore sia liquidazione/esdebitazione;
- se sei professionista o imprenditore minore (non consumatore), il perno è spesso il concordato minore (se c’è continuità o apporto esterno) oppure la liquidazione controllata;
- se non c’è attivo e ricorrono requisiti, valutare esdebitazione incapiente.
La costruzione della domanda: il requisito “vero” è la prova documentale
Nella prassi, molti rigetti non dipendono dalla “mancanza di debiti”, ma dalla mancanza di documentazione, o dalla documentazione incoerente. Le norme sono esplicite: nel concordato minore, la domanda è inammissibile se mancano documenti essenziali e la disciplina documentale è dettagliata.
In chiave debitore, il punto è: la domanda deve “reggere” su tre pilastri: 1) quadro completo dei crediti e della loro natura (privilegi, ipoteche, sanzioni, ecc.);
2) quadro di redditi, spese e mantenimento familiare (per sostenibilità);
3) relazione OCC che “spiega” cause, diligenza, fattibilità e convenienza rispetto alla liquidazione controllata.
Strategie difensive tipiche, dal punto di vista del debitore
Bloccare l’esecuzione “in tempo”: se c’è già un pignoramento o è imminente, la strategia spesso è attivare rapidamente una procedura con richiesta di misure protettive (dove previste) oppure, in alternativa, agire in via processuale “tradizionale” (opposizioni esecutive). Nelle procedure CCII, il concordato minore può produrre un blocco generalizzato di azioni esecutive e cautelari fino a definitività dell’omologa.
Usare la “responsabilità” del finanziatore: quando l’indebitamento deriva da concessione di credito “senza merito creditizio”, la normativa dà due leve: – l’OCC deve indicare se il finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio;
– il creditore “responsabile” può vedersi limitare la possibilità di contestare convenienza in omologa, specie nel consumatore.
Proteggere l’abitazione e i beni essenziali: la disciplina della liquidazione controllata esclude determinati crediti/bene impignorabili e tutela il minimo vitale, e, per talune ipotesi, il piano può prevedere meccanismi di gestione del mutuo.
Strumenti alternativi e strumenti fiscali nel nuovo anno
Questa sezione è deliberatamente “ibrida”: non sostituisce le procedure CCII, ma offre un ventaglio di soluzioni che, per molti debitori, fanno la differenza prima di arrivare in tribunale o in parallelo.
Rateizzazioni e dilazioni della riscossione
Nel periodo recente, il legislatore è intervenuto sul sistema nazionale della riscossione con norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Per il debitore-contribuente, la rateizzazione è spesso una misura “tampone”: non riduce di per sé il capitale, ma può evitare azioni esecutive e consentire di accumulare documentazione e stabilizzare i flussi.
In ottica 2026, è rilevante anche la comunicazione istituzionale relativa alle nuove regole dal 1° gennaio, che richiama il quadro dell’art. 19 DPR 602/1973 come modificato, con finestre temporali e numero massimo di rate differenziato per annualità.
Definizioni agevolate e rottamazioni
La legge di bilancio per l’anno finanziario 2026 risulta pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Nel circuito informativo istituzionale della riscossione, la “Rottamazione-quinquies” viene presentata come misura collegata alla legge di bilancio 2026 e risulta oggetto di comunicazione.
In chiave debitore, le definizioni agevolate sono strumenti da valutare con attenzione perché possono essere utili se i carichi sono “gonfiati” da sanzioni/interessi e se la rateazione ordinaria non è sostenibile, ma possono essere dannose se: – comportano la decadenza con perdita dei benefici in caso di ritardo/inadempimento; – richiedono scadenze non compatibili con il cash-flow reale; – non coprono tutte le tipologie di debito (es. differenze tra tributi, contributi, sanzioni).
Per questo, la scelta tra “rottamazione” e procedura CCII deve essere basata su una simulazione numerica e sulla verifica dei requisiti.
Tabelle riepilogative
| Strumento | A chi è rivolto | Obiettivo principale | Requisiti centrali | Effetto difensivo tipico |
|---|---|---|---|---|
| Ristrutturazione debiti del consumatore | Persona fisica consumatore | Rimodulare debiti e proteggere sostenibilità | Assenza cause ostative (esdebitazioni pregresse e colpa grave/malafede/frode) | Possibili effetti protettivi e gestione omologa/esecuzione piano |
| Concordato minore | Sovraindebitato non consumatore | Proposta ai creditori, spesso con continuità | Documentazione completa + relazione OCC + maggioranze e convenienza vs liquidazione | Possibile sospensione azioni esecutive/cautelari fino a omologa definitiva |
| Liquidazione controllata | Sovraindebitato | Liquidare attivo e regolare concorso | Presupposti artt. 268-269; soglia in casi previsti; relazione OCC | Apertura con sentenza, concorso creditori, gestione liquidatore/OCC |
| Esdebitazione incapiente | Persona fisica meritevole senza utilità offribile | Liberazione dai debiti senza liquidazione “utile” | Incapienza + meritevolezza + una sola volta | Decreto di esdebitazione, vigilanza su utilità future |
| Rateizzazione “riscossione” | Contribuente con carichi | Pagare a rate e prevenire escalation | Requisiti e regole aggiornate in materia di riscossione | Dilazione del pagamento e gestione delle scadenze |
| Definizione agevolata “rottamazione” | Contribuente con cartelle ammesse | Pagare capitale riducendo accessori | Ambito soggettivo/oggettivo e scadenze fissate dalla legge | Potenziale riduzione accessori, ma rischio decadenza |
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione A: consumatore con debiti misti e reddito stabile
– Debiti: 25.000 € prestiti personali + 18.000 € carte/revolving + 12.000 € arretrati fiscali + 5.000 € spese sanitarie (totale 60.000 €).
– Reddito netto: 1.800 €/mese.
– Spese essenziali: 1.250 €/mese.
– Capacità realistica di pagamento: 550 €/mese.
Logica della soluzione: se il “minimo vitale” è rispettato e il piano è sostenibile, una ristrutturazione debiti del consumatore può puntare a: – consolidare il pagamento in un’unica rata sostenibile; – prevenire l’esecuzione con gli strumenti processuali del CCII; – ridurre l’impatto di crediti chirografari in coerenza con convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e verifiche OCC.
Simulazione B: professionista (non consumatore) con continuità e debiti previdenziali
– Debiti: 90.000 € (banche e fornitori) + 40.000 € contributi/tributi (totale 130.000 €).
– Reddito/compensi: variabili ma con trend positivo.
– Necessità: preservare strumenti di lavoro e continuità professionale.
Logica della soluzione: concordato minore con: – piano strutturato + documentazione art. 75;
– relazione OCC con fattibilità e convenienza vs liquidazione;
– richiesta di misure protettive per bloccare azioni esecutive mentre si ottiene il consenso;
– valutazione di eventuale cram down fiscale/previdenziale se i presupposti ricorrono.
Simulazione C: incapiente vero (nessun attivo, reddito minimo)
– Nessun immobile, nessun veicolo rilevante, nessun risparmio.
– Reddito annuo “sotto soglia” secondo il criterio legale legato a assegno sociale e scala ISEE.
Logica della soluzione: esdebitazione incapiente: – domanda tramite OCC con elenco creditori e documenti;
– relazione OCC su cause e meritevolezza;
– decreto del giudice con obbligo di dichiarazione annuale su eventuali utilità ulteriori per tre anni.
Domande frequenti del debitore
Posso accedere al sovraindebitamento se ho debiti con Agenzia delle Entrate-Riscossione e banche insieme?
Sì, la logica delle procedure CCII è quella di una regolazione complessiva della crisi; la ricostruzione del debito tributario passa anche da comunicazioni dell’OCC agli uffici fiscali e all’agente della riscossione, secondo le norme applicabili.
Sono consumatore se ho una partita IVA?
Dipende: la qualifica di consumatore è definita dal CCII e va verificata in concreto rispetto alla natura delle obbligazioni e alla finalità dell’indebitamento.
Se ho già ottenuto un’esdebitazione, posso ripresentare domanda da consumatore?
Ci sono limiti: per il consumatore esistono condizioni ostative legate a precedenti esdebitazioni e a “colpa grave/malafede/frode”.
Il creditore può opporsi sempre?
Non sempre: la norma prevede limiti alla possibilità di opposizione/reclamo per creditori che hanno colpevolmente determinato l’indebitamento o violato principi di merito creditizio, soprattutto nel perimetro del consumatore.
Nel concordato minore posso bloccare i pignoramenti?
Sì: il giudice può disporre, su istanza, la sospensione delle azioni esecutive e cautelari fino a definitività dell’omologa, con effetti anche su prescrizioni e decadenze.
Se manca documentazione, rischio il rigetto?
Sì: nel concordato minore l’inammissibilità è espressamente collegata alla mancanza della documentazione prevista.
La liquidazione controllata può essere chiesta dal creditore?
Sì, se ricorrono i presupposti, anche in pendenza di esecuzioni individuali.
Esiste una soglia minima per aprire la liquidazione controllata?
In casi previsti, la norma indica una soglia (cinquantamila euro) per i debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria.
Se non ho nulla da liquidare, posso evitare la liquidazione controllata richiusa dal creditore?
Per persona fisica, la norma prevede che non si apra la liquidazione controllata se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo neppure tramite azioni giudiziarie, con documenti allegati.
Cos’è l’esdebitazione e cosa non cancella?
È la liberazione dai debiti residui insoddisfatti; restano esclusi obblighi alimentari/mantenimento e debiti da illecito extracontrattuale, oltre a sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti.
Quante volte posso usare l’esdebitazione incapiente?
In base alla norma, una sola volta.
Dopo l’esdebitazione incapiente devo fare qualcosa?
Sì: il decreto può imporre dichiarazioni annuali sulle utilità ulteriori e vi è vigilanza dell’OCC per tre anni, con possibili azioni dei creditori sulle utilità sopravvenute nei limiti indicati.
Posso fare un’unica procedura per più familiari?
Sì, con le condizioni previste per le procedure familiari (convivenza o origine comune del sovraindebitamento), mantenendo distinte le masse.
Che ruolo ha l’OCC, concretamente?
OCC vigila sull’esecuzione del piano, redige relazioni e svolge compiti tipici di gestione, e opera in raccordo con autorità giudiziaria; il quadro di riferimento del registro e obblighi è delineato anche dal DM 202/2014.
Se il piano non viene rispettato, cosa succede?
Può scattare la revoca dell’omologazione; nel consumatore, la disciplina prevede anche la conversione in liquidazione controllata in caso di revoca dell’omologa.
Posso trattare i crediti privilegiati “a sconto”?
In determinate condizioni sì: si può prevedere soddisfacimento non integrale purché non inferiore a quanto realizzabile in liquidazione, con attestazione OCC sul valore di mercato.
La riforma della riscossione incide sulla scelta tra rateizzazione e procedura CCII?
Sì: la scelta è strategica e va calibrata sui flussi, sul rischio esecutivo e su regole aggiornate del sistema nazionale della riscossione pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza recente e conclusione
Selezione di fonti istituzionali e riferimenti da monitorare
Per l’aggiornamento giurisprudenziale, oltre ai testi normativi e ai decreti correttivi, assumono rilievo: – le pubblicazioni e rassegne della Corte Suprema di Cassazione in materia civilistica e concorsuale;
– i provvedimenti della Corte costituzionale relativi a profili di legittimità della disciplina della crisi e, per alcune questioni, della liquidazione controllata;
– i provvedimenti dei tribunali pubblicati sui portali istituzionali (quando disponibili), utili per prassi applicative sulle relazioni OCC, sulle misure protettive e sulle condizioni di meritevolezza.
Conclusione
I requisiti per il sovraindebitamento, nel quadro vigente al 31 gennaio 2026, non si esauriscono nell’“avere debiti”: richiedono inquadramento corretto del debitore, scelta dello strumento giusto (consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione), e soprattutto una costruzione documentale accurata, sostenuta da relazioni e attestazioni dell’OCC, con attenzione alle condizioni ostative (frode, colpa grave, precedenti esdebitazioni) e ai meccanismi di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Per il debitore, il valore aggiunto della tutela legale è duplice: – da un lato, prevenire e bloccare le iniziative esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) usando tempestivamente le misure protettive e il corretto perimetro procedurale;
– dall’altro, costruire una soluzione stabile e “difendibile” in giudizio, evitando inammissibilità e revoche che fanno perdere tempo e aggravano i costi.
In questa prospettiva, le competenze dichiarate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team di avvocati e commercialisti (con approccio multidisciplinare in diritto bancario e tributario, gestione delle crisi e strumenti negoziali) mirano a intervenire prima che la crisi diventi irreversibile, e a gestire in modo coordinato sospensioni, ricorsi, trattative, piani e procedure, fino a bloccare — ove possibile — azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi e cartelle, con una strategia concreta e tempestiva.
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