Introduzione
Il pignoramento del conto corrente è uno degli eventi più destabilizzanti per chi ha debiti: nel giro di poche ore può bloccare liquidità indispensabile, mandare in crisi la gestione familiare o aziendale (stipendi, affitti, fornitori, rate), e spesso mette il debitore davanti a scelte impulsive — quasi sempre sbagliate — come “svuotare il conto”, chiudere rapporti bancari in fretta o ignorare l’atto sperando che “si risolva da solo”. In realtà, proprio nei primi giorni si gioca la partita più importante: se il pignoramento è illegittimo o eccessivo, esistono strumenti processuali e stragiudiziali efficaci per ridurlo, sospenderlo o farlo dichiarare inefficace, ma richiedono tempi e mosse tecniche rigorose.
L’illegittimità può dipendere da vizi “di forma” (notifiche, contenuto dell’atto, termini, iscrizione a ruolo), da vizi “di sostanza” (credito prescritto, inesistente, già pagato, ecc.) o — molto frequentemente — dal superamento dei limiti di pignorabilità quando sul conto affluiscono stipendi o pensioni. La legge, infatti, tutela un minimo di sopravvivenza economica: prevede soglie di impignorabilità, regole diverse a seconda che la somma sia stata accreditata prima o dopo il pignoramento, e stabilisce persino l’inefficacia parziale automatica quando si pignora oltre i limiti.
In questo scenario, l’assistenza legale non serve solo “per fare causa”: serve soprattutto per leggere correttamente l’atto, individuare subito l’errore decisivo, scegliere il rimedio giusto (opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, sospensione, istanza urgente), e parallelamente aprire la strada a soluzioni pratiche (rateazioni, definizioni agevolate, trattative, piani di rientro), evitando che il conto resti bloccato o che l’esecuzione evolva verso ulteriori aggressioni patrimoniali.
Per questo articolo — aggiornato al 31 gennaio 2026 — useremo esclusivamente fonti normative e giurisprudenziali istituzionali e autorevoli: in particolare il Codice di procedura civile (pignoramento presso terzi e limiti di pignorabilità), le norme speciali sulla riscossione tramite agente (oggi riordinate nel Testo unico ex D.Lgs. 33/2025), le tutele su pensioni e accrediti, e la giurisprudenza più recente della Cassazione e della Corte costituzionale.
Nel percorso di difesa, assume rilievo un coordinamento multidisciplinare (processo esecutivo, diritto bancario, diritto tributario, crisi da sovraindebitamento). In questa prospettiva, l’azione dell’avvocato è ancora più efficace quando si affianca a competenze contabili e tributarie, perché molte illegittimità “nascono” nei ruoli, nei calcoli, nelle notifiche e nella gestione del debito fiscale o contributivo.
È in questo contesto che opera l”Avv. Giuseppe Angelo Monardo”, avvocato cassazionista, che coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario; è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del “Ministero della Giustizia”; è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); ed è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo Studio può aiutarti concretamente con: analisi dell’atto e dei vizi; ricorsi e opposizioni; istanze di sospensione urgente; interlocuzione con la banca/terzo pignorato; trattative con il creditore o con l’agente della riscossione; piani di rientro; e, quando necessario, soluzioni giudiziali e stragiudiziali per chiudere o ristrutturare il debito.
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Quadro normativo e principi chiave
Che cos’è (davvero) il pignoramento del conto corrente
Il pignoramento del conto corrente è, tecnicamente, un pignoramento presso terzi: il creditore non “entra” direttamente nel conto, ma notifica un atto alla banca (terzo) e al debitore. Dal momento della notifica, la banca diventa custode nei limiti fissati dalla legge e dall’atto e non può consentire al debitore di disporre liberamente delle somme vincolate.
Il cuore normativo è negli articoli del processo esecutivo civile che disciplinano:
– forma e contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi;
– obblighi del terzo (banca);
– limiti di pignorabilità (soprattutto se il conto “contiene” stipendi o pensioni).
Due concetti vanno fissati subito (per ragionare da debitore “difensivo”):
1) Il vincolo non è sempre “totale”: anche quando la banca blocca l’operatività, la legge prevede soglie di impignorabilità e differenzia le regole in base al tipo di somme e al momento dell’accredito.
2) Un pignoramento oltre i limiti è inefficace (almeno in parte): il legislatore ha previsto espressamente che l’esecuzione su somme impignorabili o oltre i limiti è “parzialmente inefficace” e che il giudice può rilevarlo anche d’ufficio.
Procedura ordinaria: cosa deve contenere l’atto, pena vizi seri
L’atto di pignoramento presso terzi deve essere notificato sia al terzo (banca) sia al debitore e deve contenere elementi essenziali: indicazione del credito, titolo esecutivo e precetto, invito al terzo a non disporre delle somme, citazione davanti al giudice competente, avvertimenti sulla dichiarazione del terzo e sugli effetti della mancata dichiarazione.
Inoltre, il sistema impone al creditore alcuni “passaggi” che, se omessi o tardivi, possono far perdere efficacia al pignoramento:
– deposito in cancelleria della nota di iscrizione a ruolo con gli atti entro un termine perentorio;
– notifica (e deposito) dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro l’udienza indicata (a pena di inefficacia).
Per il debitore, questo significa una cosa pratica: non basta sapere che “hanno pignorato”; bisogna verificare se il creditore ha rispettato la sequenza e i termini. In molti casi, la difesa efficace nasce proprio da qui.
La tutela del minimo vitale: pensioni e accrediti sul conto
La norma cardine sui limiti è l’art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili). In estrema sintesi, nel testo vigente:
– stipendi/salari (e simili) sono pignorabili entro limiti;
– pensioni e assegni di quiescenza godono di una protezione più intensa: non sono pignorabili per un ammontare corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti di legge;
– se stipendio/pensione sono accreditati sul conto, vale una regola specifica: se l’accredito è anteriore al pignoramento, si può pignorare solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale; se l’accredito è alla data del pignoramento o successivo, valgono i limiti ordinari (e le tutele per la pensione).
Questa protezione non è solo “teorica”. L’art. 546 c.p.c. (obblighi del terzo) ribadisce, per i conti bancari/postali del debitore, che gli obblighi della banca non operano (se l’accredito è anteriore) fino a concorrenza del triplo dell’assegno sociale; e si agganciano ai limiti dell’art. 545 per accrediti alla data del pignoramento o successivi.
Differenza decisiva: pignoramento “civile” e pignoramento dell’agente della riscossione
Quando il creditore è un privato (banca, finanziaria, ex fornitore, ex socio, ecc.) si applica la procedura ordinaria (notifica, udienza, giudice dell’esecuzione, provvedimento di assegnazione).
Quando invece agisce l”Agenzia delle Entrate-Riscossione”, (o altro agente della riscossione), per i crediti tributari e assimilati, esiste una forma speciale: l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente entro 60 giorni per i crediti già maturati, e alle rispettive scadenze per quelli successivi.
Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) ha riordinato questa disciplina: oggi la regola è contenuta nell’art. 170 (ex art. 72-bis DPR 602/1973).
Sul fronte dei limiti, l’art. 171 (ex art. 72-ter DPR 602/1973) stabilisce percentuali più “morbide” per stipendi/salari quando pignora l’agente della riscossione: 1/10 fino a 2.500 euro; 1/7 tra 2.500 e 5.000; e oltre 5.000 euro resta la misura generale richiamata dall’art. 545 c.p.c. (cioè 1/5). Importante per il conto: se queste somme sono accreditate sul conto corrente, gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
Accesso ai conti e “scoperta” del conto: ricerca telematica dei beni
Una dinamica che molti debitori sottovalutano è come il creditore individua i conti. Il processo civile consente la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: l’ufficiale giudiziario può accedere a banche dati (anagrafe tributaria, archivio rapporti finanziari, dati previdenziali) e, individuati crediti o rapporti bancari, può procedere alle notifiche verso debitore e terzo.
Questo spiega due cose, dal punto di vista difensivo:
– cambiare banca “dopo” non è una soluzione strutturale;
– la strategia corretta è mettere in sicurezza i flussi nel rispetto della legge (minimo vitale, limiti) e agire nei termini con i rimedi appropriati.
Quando il pignoramento del conto corrente è illegittimo
Di seguito trovi una “mappa difensiva” dei casi più frequenti in cui un pignoramento del conto può essere illegittimo o comunque contestabile con buone chances. Non sono categorie astratte: sono esattamente i punti che un avvocato dovrebbe verificare subito sui documenti, chiedendo anche estratti, ricevute di notifica, fascicolo dell’esecuzione, situazione dei carichi e prova dei pagamenti.
Vizi di notifica e vizi dell’atto: il pignoramento può non “nascere” correttamente
Nella procedura ordinaria, il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore. Se manca la notifica al debitore, il problema non è marginale: incide sul diritto di difesa e sulla stessa struttura del pignoramento (che include un’ingiunzione al debitore).
Inoltre, l’atto deve contenere indicazioni essenziali (credito, titolo, precetto, udienza, avvertimenti al terzo). Errori “gravi” su questi contenuti possono essere trattati come vizi degli atti esecutivi.
Nella pratica, un pignoramento può essere attaccabile se, ad esempio:
– non indica correttamente il titolo esecutivo o il precetto;
– contiene importi incoerenti o non riconducibili a un titolo;
– è notificato a un indirizzo non corretto o in modo inefficace (da verificare con prove documentali);
– nel pignoramento verso più terzi, manca l’avviso/iscrizione a ruolo verso uno o più soggetti (con inefficacia parziale).
Inefficacia per mancata o tardiva iscrizione a ruolo e avviso: un “classico” che molti ignorano
Il legislatore ha previsto testualmente che:
– se il creditore non deposita la nota di iscrizione a ruolo e gli atti entro il termine, il pignoramento perde efficacia;
– se non notifica e non deposita l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza, il pignoramento è inefficace.
Per il debitore questa è una leva enorme, perché spesso il blocco del conto viene percepito come “irreversibile”. In realtà, in presenza di inefficacia, la difesa mira a far dichiarare la caducazione del vincolo e a ripristinare l’operatività.
Pignoramento oltre i limiti: stipendi e pensioni sul conto (regola del “triplo assegno sociale”)
La situazione più comune è questa: sul conto affluiscono stipendio o pensione e la banca blocca indiscriminatamente il saldo. Ma la legge non consente un blocco pieno “automatico”.
Regola fondamentale: se sul conto sono accreditate somme a titolo di stipendio/salario o pensione e l’accredito è avvenuto prima del pignoramento, le somme sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
Nel 2026, l’importo annuo dell’assegno sociale è indicato nelle tabelle INPS: € 7.101,12 (dato che consente di ricavare il valore mensile e quindi la soglia “triplo assegno sociale” sul conto).
Altra regola decisiva: se l’accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, le somme possono essere pignorate nei limiti ordinari previsti dall’art. 545 (e dalle norme speciali).
Conseguenza pratica: se la banca vincola anche la parte protetta, la difesa può chiedere l’accertamento dell’inefficacia parziale e lo “svincolo” del minimo impignorabile. La norma prevede espressamente che il pignoramento eseguito oltre i limiti è parzialmente inefficace e il giudice può rilevare l’inefficacia anche d’ufficio.
Pensioni: minimo impignorabile “rafforzato” e soglia 1.000 euro
Per le pensioni (o trattamenti che tengono luogo di pensione), la legge tutela un minimo: non possono essere pignorate fino a un ammontare corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile entro i limiti.
Questa regola incide in due scenari:
– pignoramento alla fonte (presso INPS o altro ente erogatore, come terzo);
– verifica dei limiti quando la pensione confluisce sul conto (insieme alla regola del triplo assegno sociale per le somme antecedenti).
Pignoramento “esattoriale” su conto: attenzione al vincolo nei 60 giorni, anche se il conto è vuoto
Un punto spesso ignorato: nel pignoramento speciale dell’agente della riscossione, la disciplina prevede l’ordine al terzo di pagare entro 60 giorni per somme già maturate (e alle scadenze per le restanti).
La Cassazione, con decisione del 27 ottobre 2025 n. 28520, ha valorizzato la ratio di questo impianto e, in sostanza, il fatto che il vincolo può incidere anche su somme che maturano nel periodo utile (il che spiega perché il conto può risultare “inutilizzabile” anche quando al momento del pignoramento il saldo fosse basso o nullo).
Da debitore, questa informazione è cruciale per evitare l’errore tipico: “il conto era vuoto, quindi non succede nulla”. Al contrario, il rischio è che entrate successive vengano intercettate dentro la finestra temporale.
Questioni di legittimità costituzionale e cornice di garanzia
Sul terreno della riscossione mediante pignoramento “diretto” (storicamente ex art. 72-bis DPR 602/1973, oggi art. 170 TU), la Corte costituzionale si è pronunciata (ordinanza 393/2008) su questioni di legittimità costituzionale dell’istituto. Il dato da trattenere, in chiave difensiva, è che la Corte si è misurata con i profili di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa nel contesto dell’esecuzione presso terzi, e la pronuncia resta uno snodo istituzionale di riferimento quando si discute della compatibilità delle forme speciali con le garanzie costituzionali.
Analogamente, sulle regole dell’art. 545 c.p.c. e sulla disciplina dell’impignorabilità (compresa la distinzione per accrediti su conto anteriore/posteriore), la Corte costituzionale ha avuto occasione di esaminare questioni incidentali (ad esempio ordinanza 202/2018 sugli artt. 545 commi terzo, quarto e ottavo c.p.c.).
Per il debitore, la lezione è semplice: la materia è attraversata da un principio costante — tutela del minimo vitale e proporzionalità dell’aggressione esecutiva — e molte difese si giocano proprio sul rispetto di queste soglie.
Procedura passo-passo dopo la notifica
Questa sezione è scritta “come se” il pignoramento ti fosse arrivato oggi, e tu dovessi decidere le mosse giuste nelle prossime ore e nei prossimi giorni.
Passo uno: identifica il tipo di pignoramento (civile vs agente della riscossione)
La prima domanda non è “quanto mi hanno bloccato”, ma chi sta pignorando e con quale base:
- Se l’atto cita titolo esecutivo e precetto, e prevede udienza davanti al giudice dell’esecuzione, siamo nel pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c.
- Se l’atto è notificato dall’agente della riscossione e contiene un “ordine” al terzo di pagare direttamente entro 60 giorni, siamo nel pignoramento speciale (oggi art. 170 TU).
Perché è cruciale? Perché cambiano: tempi, interlocutori, rimedi e anche alcune regole sul comportamento del terzo.
Passo due: recupera subito documenti e dati (senza “strappi” emotivi)
Dal punto di vista probatorio, servono rapidamente:
- copia integrale dell’atto ricevuto (e busta di notifica, PEC, relata);
- estratto conto e saldo alla data del pignoramento;
- evidenza delle causali degli accrediti (stipendio, pensione, assegni, bonifici clienti, ecc.);
- se si tratta di riscossione, posizione aggiornata e carichi (anche a fini di rateazione/definizione);
- eventuali quietanze/pagamenti già eseguiti, sospensioni, ricorsi pendenti.
Il lavoro dell’avvocato in questa fase è “chirurgico”: ricostruire la catena titolo → precetto → pignoramento, verificare termini e limiti, e predisporre lo strumento più rapido.
Passo tre: valuta il “minimo impignorabile” e chiedi lo svincolo della parte protetta
Se sul conto affluiscono stipendio o pensione, verifica immediatamente se il saldo vincolato comprende somme protette.
1) Somme già accreditate prima del pignoramento: sono pignorabili solo oltre il triplo dell’assegno sociale.
2) Pensione (minimo vitale speciale): non pignorabile fino a doppio assegno sociale, min 1.000 euro.
3) Per l’agente della riscossione su stipendi: percentuali 1/10–1/7–1/5 e tutela dell’ultimo emolumento accreditato sul conto.
Se la banca ha vincolato somme che non poteva vincolare, una via tipica è l’istanza al giudice (o l’opposizione con richiesta di sospensione) chiedendo l’accertamento dell’inefficacia parziale e lo svincolo, richiamando la norma che prevede l’inefficacia e il potere officioso del giudice.
Passo quattro: controlla la “vita” del pignoramento: iscrizione a ruolo e avviso
Nella procedura ordinaria, spesso l’esito della difesa non dipende da argomenti lunghi, ma da due verifiche secche:
- il creditore ha depositato la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti entro 30 giorni? Se no, il pignoramento perde efficacia;
- il creditore ha notificato e depositato l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro l’udienza indicata? Se no, il pignoramento è inefficace.
Queste verifiche richiedono accesso al fascicolo dell’esecuzione: è un’attività da avvocato, ma è spesso la più redditizia.
Passo cinque: evita gli errori che peggiorano la posizione
Gli errori più comuni (e più dannosi) sono:
- spostare denaro in modo sospetto immediatamente dopo la notizia del pignoramento (può generare ulteriori problemi e non risolve la causa);
- ignorare l’atto: nella procedura ordinaria ci sono udienze e termini; nella riscossione ci sono finestre operative ristrette (es. vincolo 60 giorni);
- cercare soluzioni “fai da te” con la banca: la banca è terzo pignorato e ha obblighi di custodia, quindi spesso non può sbloccare se non con base legale;
- non distinguere tra pignoramento civile e riscossione: il rimedio sbagliato = tempo perso.
Difese e strategie legali con l’avvocato
Questa è la sezione “operativa”: cosa si può fare, concretamente, per difendersi.
Strategia difensiva: scegliere il rimedio giusto (e subito)
In estrema sintesi, le difese si distribuiscono su tre piani:
- attacco al titolo/credito (il debito non esiste, è prescritto, è pagato, è viziato);
- attacco all’atto esecutivo (notifica, contenuti, termini, inefficacia);
- attacco al quantum pignorato (limiti di pignorabilità, minimo vitale, triplo assegno sociale, ultimo emolumento, ecc.).
L’avvocato deve anche decidere il timing: in alcuni casi è più efficace una richiesta urgente di sospensione; in altri, una trattativa contestuale con il creditore; in altri ancora, una definizione agevolata/rateazione per “sterilizzare” rapidamente l’esecuzione (specie in ambito fiscale).
Limiti di pignorabilità: argomento difensivo “forte” e spesso risolutivo
L’argomento più frequente e più comprensibile anche per il giudice dell’esecuzione è quello dei limiti.
Regola generale: sul conto con accrediti di stipendio o pensione, per somme accreditate prima del pignoramento, è pignorabile solo ciò che supera il triplo dell’assegno sociale.
Regola pensioni: minimo impignorabile fino a doppio assegno sociale (min 1.000 euro), e pignorabilità della sola eccedenza entro i limiti.
Queste regole sono “misurabili” e quindi ideali per una difesa documentale: estratti conto, evidenza causali, calendario accrediti, determinazione del saldo pignorabile.
Simulazione numerica 2026: conto con stipendio/pensione già accreditati
Dati ufficiali INPS: importo annuo assegno sociale 2026 = € 7.101,12.
Valore mensile implicito: € 7.101,12 / 13 = € 546,24 (dato utile per le soglie “doppio” e “triplo”).
- Triplo assegno sociale (soglia conto per accrediti antecedenti): 546,24 × 3 = € 1.638,72.
- Doppio assegno sociale (soglia pensione): 546,24 × 2 = € 1.092,48 (e comunque minimo legale 1.000 euro).
Esempio A: sul conto, alla data del pignoramento, ci sono € 2.200 derivanti da stipendio già accreditato il mese precedente.
– Quota “protetta” (accredito anteriore): € 1.638,72
– Quota massima aggredibile: 2.200 – 1.638,72 = € 561,28
Esempio B: pensione mensile = € 1.400, pignoramento alla fonte (o ragionamento sui limiti applicabili).
– Quota impignorabile: € 1.092,48
– Eccedenza: € 307,52
– Se credito ordinario (1/5): trattenuta massima = € 61,50 circa/mese.
Queste simulazioni non sostituiscono le verifiche sul caso concreto (tipo di credito, concorsi, vincoli preesistenti), ma mostrano un punto: molti pignoramenti “pratici” risultano eccedenti e quindi attaccabili.
Pignoramento inefficace per vizi procedurali: la difesa “rapida”
Quando il vizio è un’omissione/tardività che produce inefficacia (deposito oltre termini, avviso non notificato), spesso la difesa mira a ottenere una pronuncia rapida di inefficacia, perché questo spegne il vincolo. La base è testuale: perdita di efficacia per deposito tardivo; inefficacia per mancata notifica/deposito avviso.
Qui il ruolo dell’avvocato è anche “logistico”:
– verificare fascicolo;
– documentare la sequenza delle notifiche;
– depositare istanza/opposizione con richiesta di provvedimento urgente.
Pignoramento dell’agente della riscossione: leve difensive specifiche
Nel pignoramento speciale dell’agente della riscossione:
– l’atto può contenere l’ordine al terzo di pagare entro 60 giorni per crediti già maturati;
– su stipendi si applicano percentuali ridotte (1/10–1/7–1/5);
– sugli accrediti su conto, la norma mantiene tutele (ad esempio “ultimo emolumento” per stipendi) e restano fermi i limiti dell’art. 545 c.p.c.
La Cassazione, con sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520 (fonte istituzionale di giurisprudenza tributaria), offre un’indicazione molto rilevante sulla funzionalità del termine di 60 giorni e sul senso della disciplina (con impatto concreto anche su conti “a saldo basso”).
Sul piano costituzionale, l’ordinanza Corte cost. 393/2008 resta la pronuncia istituzionale fondamentale sul pignoramento “diretto” ex art. 72-bis (oggi art. 170).
Tabelle operative
Di seguito due tabelle sintetiche, pensate per una lettura “da scrivania” immediatamente dopo il pignoramento.
Tabella: limiti di pignorabilità su conto con accrediti lavoro/pensione (regole base)
| Situazione (conto intestato al debitore) | Regola di tutela | Norma di riferimento |
|---|---|---|
| Stipendio/pensione accreditati prima del pignoramento | pignorabile solo l’eccedenza rispetto al triplo assegno sociale | art. 545 c.p.c. (comma su accredito) ; art. 546 c.p.c. |
| Stipendio/pensione accreditati alla data o dopo il pignoramento | pignorabilità nei limiti ordinari (e tutela pensione) | art. 545 c.p.c. ; art. 546 c.p.c. |
| Pensione (minimo vitale) | impignorabile fino a 2× assegno sociale, min 1.000€ | art. 545 c.p.c. |
Tabella: pignoramento ordinario presso terzi – punti di “caduta” per inefficacia
| Fase | Obbligo del creditore | Effetto se omesso/tardivo | Norma |
|---|---|---|---|
| Deposito nota iscrizione a ruolo + copie atti | entro 30 giorni dalla consegna | pignoramento perde efficacia | art. 543 c.p.c. |
| Avviso di avvenuta iscrizione a ruolo (notifica e deposito) | entro l’udienza indicata | inefficacia del pignoramento | art. 543 c.p.c. |
Strumenti alternativi e soluzioni “di uscita” dal pignoramento
Non sempre la miglior difesa è solo processuale. Talvolta la strategia più efficace è bloccare il pignoramento riducendo il rischio e, parallelamente, chiudere/ristrutturare il debito.
Rateizzazione e definizioni agevolate nel 2026 (ambito riscossione)
Per debiti affidati all’agente della riscossione, nelle finestre normative disponibili, la rateizzazione o le definizioni agevolate sono spesso il modo più rapido per ottenere una stabilizzazione (e, in alcuni casi, una sospensione/gestione del carico).
Nel quadro aggiornato al 2026, l’entity[“organization”,”Agenzia delle Entrate”,”italian revenue agency”] ha illustrato la “rottamazione-quinquies” e l’entity[“organization”,”Agenzia delle Entrate-Riscossione”,”italian tax collection agency”] ha pubblicato pagine operative su rottamazione-quinquies e rateizzazione, con istruzioni e accesso ai canali di richiesta.
Nella pratica difensiva, queste soluzioni vengono valutate insieme all’opposizione perché:
– evitano che il conto resti “a rischio” per mesi;
– riducono l’incertezza;
– consentono di programmare i flussi (impresa/famiglia) e prevenire un effetto domino.
Composizione negoziata e soluzioni di continuità aziendale
Quando il debitore è un imprenditore o una società, la gestione del pignoramento sul conto è spesso solo la “punta dell’iceberg”: la vera esigenza è proteggere continuità, stipendi dei dipendenti, fornitori, capacità di fatturare. Qui entrano in gioco strumenti negoziali e di ristrutturazione (inclusa la composizione negoziata) che possono essere integrati con richieste di misure protettive e con trattative su piani di rientro.
In queste situazioni è decisivo l’approccio multidisciplinare: diritto dell’esecuzione + fiscale + crisi d’impresa.
Sovraindebitamento: quando la difesa del conto diventa difesa del futuro
Per privati, professionisti e piccoli imprenditori, la difesa dal pignoramento spesso si incrocia con la gestione del sovraindebitamento: non basta “staccare” un pignoramento se ne arriveranno altri. La strategia diventa:
– bloccare o ridurre l’aggressione immediata;
– costruire una soluzione sostenibile (accordi, piani, procedure concorsuali minori, esdebitazione in presenza dei requisiti).
Qui il punto non è solo tecnico, ma di metodo: se il debito è strutturale, la soluzione deve esserlo altrettanto.
Domande frequenti e casi pratici
Di seguito una sezione FAQ volutamente concreta (punto di vista debitore). Le risposte sono generali: il caso concreto va verificato su atti e importi.
Il pignoramento del conto corrente è sempre legittimo se ho debiti?
No. Può essere illegittimo per vizi di notifica, omessa iscrizione a ruolo/avviso, importi errati, o perché colpisce somme impignorabili o oltre i limiti.
La banca può bloccare tutto il saldo senza distinguere l’origine delle somme?
La banca ha obblighi di custodia, ma deve operare nei limiti di legge: su accrediti di stipendio/pensione anteriori al pignoramento gli obblighi non operano fino al triplo dell’assegno sociale; oltre tali limiti il pignoramento è inefficace.
Come capisco se valgono le regole del “triplo assegno sociale”?
Valgono quando sul conto sono accreditate somme a titolo di stipendio/pensione e l’accredito è avvenuto prima del pignoramento.
Nel 2026 qual è (indicativamente) la soglia triplo assegno sociale sul conto?
Dai valori INPS 2026 (assegno sociale annuo € 7.101,12), la soglia triplo su base mensile si ricava con € 546,24 × 3 = € 1.638,72. La determinazione puntuale va fatta sul caso concreto e sui flussi.
Se ho una pensione da 900 euro, possono pignorarmela?
La disciplina tutela un minimo impignorabile fino a doppio assegno sociale, con minimo 1.000 euro: quindi una pensione sotto 1.000 euro mensili non dovrebbe essere pignorabile (salvo casi particolari e verifiche).
Se la pensione è accreditata sul conto e il pignoramento arriva dopo, cambia qualcosa?
Sì: per accrediti antecedenti vale la soglia del triplo assegno sociale sul conto; per accrediti alla data o successivi si applicano i limiti ordinari e la tutela pensione.
Se il pignoramento è dell’agente della riscossione, la procedura è diversa?
Sì. L’atto può contenere ordine al terzo di pagare direttamente entro 60 giorni (per crediti maturati) e alle scadenze per gli altri; inoltre per stipendi esistono percentuali specifiche (1/10, 1/7, 1/5).
Se il conto è vuoto al momento del pignoramento AdER, allora non mi succede nulla?
Attenzione: la disciplina e la giurisprudenza evidenziano come il vincolo possa incidere anche nel periodo utile, rendendo rischiose le entrate successive. La Cassazione 28520/2025 è una delle pronunce più rilevanti sul punto.
Quanto tempo ha il creditore per iscrivere a ruolo il pignoramento ordinario?
Il creditore deve depositare nota di iscrizione a ruolo e atti entro 30 giorni dalla consegna; se deposita oltre, il pignoramento perde efficacia.
Se il creditore non mi manda l’avviso di iscrizione a ruolo?
La mancata notifica (o il mancato deposito) dell’avviso determina inefficacia del pignoramento.
Posso chiedere subito al giudice di sbloccare la parte impignorabile?
Sì: la difesa tipica è chiedere l’accertamento dell’inefficacia parziale per superamento dei limiti e lo svincolo del minimo protetto (con urgenza, se necessario).
Serve un avvocato anche se “è solo un errore della banca”?
Sì, perché spesso l’errore va tradotto in un’istanza/opposizione fondata sulle norme (art. 545–546 c.p.c.), e perché la banca opera come terzo custode: la soluzione stabile richiede un titolo (provvedimento o accordo) che fondi lo svincolo.
Se sul conto ho anche bonifici di clienti e incassi commerciali, valgono le stesse tutele?
Dipende: la regola triplo assegno sociale è specifica per somme accreditate a titolo di stipendio/pensione e simili. Per altri incassi, la tutela cambia e va ricostruita la natura delle somme.
È vero che il creditore può “trovare” comunque i miei conti?
Sì: la ricerca telematica ex art. 492-bis c.p.c. consente accesso a banche dati e all’archivio dei rapporti finanziari per individuare rapporti con istituti di credito.
Cosa fare nelle prime 48 ore?
Recuperare atti e prove; calcolare limiti (triplo assegno sociale / minimo pensione); verificare se pignoramento ordinario è stato iscritto a ruolo e se l’avviso è stato notificato; impostare subito opposizione/istanza urgente se ci sono vizi evidenti.
Se ho un’azienda e il conto è operativo per pagare stipendi e IVA, posso ottenere misure urgenti?
Spesso la difesa mira a sospensione o rimodulazione, ma la soluzione migliore è integrata: tutela processuale + negoziazione + strumenti di ristrutturazione del debito e gestione dei carichi, inclusa valutazione di rateazioni/definizioni.
Le regole sono uguali per banca e Poste?
Le norme citano espressamente conto bancario o postale intestato al debitore.
Il pignoramento oltre i limiti è “nullo”?
La norma parla di inefficacia parziale quando si pignora in violazione dei divieti o oltre i limiti; ed è rilevabile anche d’ufficio.
Giurisprudenza istituzionale più aggiornata
Di seguito una selezione ragionata (aggiornata al 31 gennaio 2026) di pronunce istituzionali particolarmente utili nella difesa del debitore contro pignoramenti del conto e pignoramenti presso terzi “speciali”. Ho indicato sempre l’organo che ha emesso la decisione e il punto di diritto rilevante in chiave difensiva.
Corte costituzionale
- Corte costituzionale, ordinanza 393/2008 (dec. 19/11/2008, dep. 28/11/2008), su questioni di legittimità relative all’art. 72-bis DPR 602/1973 (pignoramento “diretto” presso terzi): pronuncia di sistema che inquadra la compatibilità dell’istituto con i parametri costituzionali nel giudizio incidentale.
- Corte costituzionale, ordinanza 202/2018: giudizi incidentali su art. 545 c.p.c. (commi terzo, quarto e ottavo), con attenzione anche alle regole di impignorabilità e alla disciplina delle somme su conto corrente in base al momento dell’accredito.
- Corte costituzionale, sentenza 216/2025 (scheda ufficiale): pronuncia che richiama espressamente il meccanismo di tutela della pensione collegato al doppio assegno sociale (con minimo 1.000 euro) come formulato nel comma dell’art. 545 c.p.c., utile per argomentare in tema di minimo vitale e proporzionalità della trattenuta.
Corte di Cassazione
- Corte di Cassazione, sentenza 27/10/2025 n. 28520 (fonte istituzionale di documentazione giurisprudenziale): valorizza la ratio del termine di 60 giorni nel pignoramento “speciale” presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973 (oggi art. 170 TU), con ricadute pratiche sulla durata e sull’effettività del vincolo anche rispetto a somme che maturano nella finestra temporale.
- Corte di Cassazione, provvedimento n. 26252/2022 (pubblicazione su sito istituzionale della Cassazione): contiene affermazioni coerenti con la distinzione dell’art. 545 c.p.c. sul momento dell’accredito (anteriore: pignorabile solo oltre triplo assegno sociale; successivo: limiti ordinari). Utile come rinforzo argomentativo quando banca/creditore non distinguono i flussi.
Conclusione
Un pignoramento del conto corrente non è solo un “blocco bancario”: è un atto esecutivo con regole precise, limiti tassativi e una sequenza procedurale che, se violata, può portare a inefficacia (anche totale) o a inefficacia parziale con svincolo della quota protetta. Le tutele non sono astratte: il legislatore ha previsto esplicitamente soglie di impignorabilità (pensione: doppio assegno sociale con minimo 1.000 euro; accrediti su conto: tutela del triplo assegno sociale per somme anteriori) e ha stabilito che il pignoramento oltre i limiti è parzialmente inefficace e rilevabile d’ufficio.
Il punto decisivo, però, è il tempo. Le difese più efficaci nascono entro giorni, talvolta entro 48 ore: raccolta atti, verifica notifiche, calcolo del minimo impignorabile, controllo dell’iscrizione a ruolo e dell’avviso, scelta dell’opposizione corretta e richiesta di sospensione urgente se necessario. Nel pignoramento dell’agente della riscossione, inoltre, la finestra dei 60 giorni e la lettura giurisprudenziale più recente impongono una strategia ancora più pronta e consapevole.
Per questo, l’assistenza di un professionista non è un “optional”: è la differenza tra subire il pignoramento e trasformarlo in un evento gestibile, riducendo il danno e costruendo una via d’uscita (rateazioni, definizioni agevolate, trattative, piani, ristrutturazioni), anche per evitare che al pignoramento del conto seguano ipoteche, fermi o nuove azioni esecutive.
In tale prospettiva, le competenze di entity[“people”,”Avv. Giuseppe Angelo Monardo”,”italian cassation lawyer”] e del suo team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) consentono un intervento rapido e integrato: analisi immediata dell’atto, individuazione dei vizi, ricorsi e sospensioni, negoziazione con i creditori e con l’agente della riscossione, e soluzioni strutturali di rientro o di composizione della crisi.
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