Intimazione di pagamento prima del pignoramento: come difendersi con un avvocato specializzato

Introduzione

Un’intimazione di pagamento è il campanello d’allarme più temuto da chi ha cartelle esattoriali non pagate. Si tratta di un atto formale con cui l’Agente della Riscossione (es. Agenzia delle Entrate–Riscossione) intima il debitore a pagare entro cinque giorni, preannunciando l’esecuzione forzata in caso di inadempimento . Ignorare un’intimazione può costare caro: la somma iscritta a ruolo si “cristallizza” (diventa definitiva) e si spalancano le porte a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi senza ulteriori avvisi . La Corte di Cassazione, con sentenze recentissime, ha ribadito che chi resta inerte non potrà più eccepire la prescrizione né altri vizi della cartella in un secondo momento . Per evitare errori irreparabili, occorre dunque agire tempestivamente, con l’assistenza di un professionista qualificato.

In questo articolo troverai una guida pratica e completa, aggiornata a gennaio 2026, su cosa fare se hai ricevuto un’intimazione di pagamento. Analizzeremo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, i termini, le procedure e le strategie difensive disponibili. Illustreremo anche gli strumenti alternativi di definizione del debito (come rottamazioni, soluzioni saldo e stralcio, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore ed esdebitazione), evidenziandone vantaggi e limiti. Ogni concetto sarà accompagnato da riferimenti a fonti ufficiali – leggi, decreti, circolari e sentenze – che potrai consultare per verificare quanto affermato .

Chi siamo

Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze a livello nazionale in diritto bancario e tributario . È inoltre professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Lo studio dell’Avv. Monardo si occupa quotidianamente di difendere contribuenti, professionisti e imprese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e di altri creditori, predisponendo ricorsi tributari, opposizioni all’esecuzione, istanze di sospensione, trattative con l’ente e piani di rientro personalizzati .

Come possiamo aiutarti? Analizziamo in dettaglio l’atto che hai ricevuto, individuiamo eventuali vizi di legittimità o profili di prescrizione, predisponiamo ricorsi per contestarlo e, se necessario, richiediamo la sospensione immediata delle azioni esecutive. Parallelamente, valutiamo soluzioni transattive come rateizzazioni o definizioni agevolate, e percorsi di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il nostro obiettivo è salvaguardare il tuo patrimonio con soluzioni legali concrete, tempestive e su misura per la tua situazione .

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Cos’è l’intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento è un atto esecutivo disciplinato dall’art. 50 del D.P.R. 602/1973 (riscossione delle imposte) . In base a tale norma, il concessionario della riscossione può procedere all’esecuzione forzata solo dopo che siano decorsi almeno 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (o di un avviso di accertamento immediatamente esecutivo). Inoltre, se non avvia l’espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella, deve notificare un avviso contenente un’intimazione ad adempiere entro cinque giorni prima di procedere oltre . In altre parole, la legge impone un ultimo avvertimento al debitore prima di attivare il pignoramento, concedendo però un termine brevissimo (5 giorni) per mettersi in regola oppure per contestare l’atto.

Quest’atto viene spesso denominato anche “avviso di mora” ed è un atto formale e autonomo, distinto dal pignoramento vero e proprio. Nel processo civile ordinario, infatti, l’atto di precetto (analogo all’intimazione) viene di solito notificato contestualmente al pignoramento; nella riscossione esattoriale invece l’intimazione è separata e deve precedere di almeno 5 giorni l’atto di pignoramento . Se l’Agente della Riscossione iniziasse un pignoramento senza aver inviato un’intimazione dovuta, l’esecuzione sarebbe viziata e annullabile con opposizione .

Attenzione: l’intimazione non è un semplice sollecito bonario, ma un atto con effetti giuridici propri. La sua notifica segna il momento conclusivo in cui il contribuente può far valere tutti i vizi della cartella di pagamento o del debito sottostante . Se non reagisce entro i termini di legge, la pretesa diventa definitiva e l’Amministrazione potrà procedere coattivamente senza altre formalità.

Natura giuridica e impugnabilità

Pur non essendo espressamente elencata tra gli atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 (vecchio Codice del processo tributario), l’intimazione di pagamento ha natura di atto autonomamente impugnabile. La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, la equipara all’avviso di mora previsto dall’abrogato art. 46 del DPR 602/1973. In particolare, la Cassazione con sentenza n. 6436/2025 ha affermato che l’intimazione ex art. 50 DPR 602/73, in quanto equivalente all’avviso di mora, rientra tra gli atti ricorribili ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 546/92 . Da ciò discende un principio fondamentale: impugnare l’intimazione non è facoltativo ma necessario, pena la cristallizzazione dell’obbligazione tributaria .

In altre parole, se il contribuente ritiene che la cartella o gli atti precedenti siano viziati (notifica nulla, importi prescritti, errori di calcolo, ecc.), deve far valere tali vizi impugnando tempestivamente l’intimazione. Non farlo preclude per sempre la possibilità di eccepirli in seguito. La Suprema Corte ha infatti chiarito che la prescrizione non si realizza mai in automatico, ma va eccepita dal debitore nel ricorso contro l’intimazione, altrimenti non potrà più essere fatta valere nei gradi successivi . La Cassazione ordinanza n. 28706/2025 (30 ottobre 2025) ha consolidato questo orientamento, stabilendo che chi non contesta l’intimazione di pagamento non può poi eccepire la prescrizione del credito maturata prima della notifica, ad esempio in sede di opposizione al pignoramento . Allo stesso modo, un’intimazione non impugnata “cristallizza” eventuali vizi originari della cartella o dell’avviso di accertamento presupposto . Ignorare l’avviso equivale, in sostanza, ad accettare tacitamente il debito e perdere ogni tutela successiva.

Atti impugnabili e termini per il ricorso

Il novero degli atti contro cui è ammesso ricorso è indicato nell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Esso comprende, tra gli altri, gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora. Pur non menzionata esplicitamente, l’intimazione è stata inclusa in via interpretativa tra questi atti (come visto sopra). Dunque, anche l’intimazione di pagamento va impugnata entro 60 giorni dalla notifica, analogamente a cartelle e accertamenti . Il termine dei 60 giorni è previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/92 (ancora in vigore per tutto il 2025) . Nota: dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo Codice di giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) che ha abrogato il vecchio art. 21 – tuttavia i termini per ricorrere restano sostanzialmente invariati, salvo diverse indicazioni per i ricorsi notificati dal 2026 in poi. In ogni caso, rimane prudente considerare 60 giorni come termine perentorio per presentare impugnazione anche nel 2026, in attesa dei primi orientamenti applicativi della riforma.

Occorre individuare il giudice competente in base alla natura del debito intimato. Se l’intimazione riguarda tributi (es. imposte erariali o locali), la contestazione rientra nella giurisdizione tributaria: il ricorso va proposto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale) territorialmente competente, di regola quella del proprio domicilio fiscale . Se invece il debito è di natura non tributaria – ad esempio contributi previdenziali INPS, premi INAIL, sanzioni amministrative (multe stradali) o altre entrate patrimoniali dello Stato/enti pubblici – la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario . In tali casi, l’atto dell’Agente della Riscossione (pur avendo forma di intimazione) viene assimilato a un atto esecutivo ordinario, e le relative opposizioni seguiranno le regole del codice di procedura civile. In particolare, un’intimazione inerente a contributi previdenziali va contestata dinanzi al Tribunale – sezione Lavoro; un’intimazione su sanzioni amministrative andrà proposta al Tribunale civile ordinario (non più al Giudice di Pace, poiché siamo già in fase esecutiva avanzata) .

Per le intimazioni “ordinarie” (non tributarie), la tutela tipica è data dalle opposizioni all’esecuzione previste dal c.p.c. Prima che il pignoramento sia avviato, il debitore può proporre un’opposizione anticipata all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per far accertare l’inesistenza dei presupposti dell’azione esecutiva (ad esempio debito prescritto, vizi di notifica della cartella, ecc.) . La Cassazione ha infatti riconosciuto che «ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l’avvio dell’azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all’intimazione di pagamento […] trattandosi di opposizione pre-esecutiva ex art. 615, comma 1, c.p.c.» . Questa opposizione “anticipata” non ha un termine di legge predeterminato, ma va proposta entro tempi brevi dalla notifica dell’intimazione e comunque prima che inizi il pignoramento (dopo, eventuali contestazioni dovranno avvenire con le opposizioni successive al pignoramento, di cui diremo più avanti). Se invece il debito è tributario, come detto, la strada corretta è il ricorso tributario entro 60 giorni all’autorità giudiziaria tributaria competente.

Di seguito una tabella riepilogativa degli atti più comuni e relativi termini di impugnazione:

<table> <tr><th>Atto</th><th>Norma di riferimento</th><th>Termine per impugnare</th><th>Note</th></tr> <tr><td>Avviso di accertamento o di liquidazione</td><td>Art. 19 c.1 D.Lgs. 546/92</td><td>60 giorni</td><td>Contiene l’indicazione delle imposte dovute e la motivazione del tributo accertato.</td></tr> <tr><td>Cartella di pagamento</td><td>Art. 19 c.1 lett. d) D.Lgs. 546/92</td><td>60 giorni</td><td>Notificata a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo (salvo il caso di ruoli “diretti”).</td></tr> <tr><td>Intimazione di pagamento (avviso di mora)</td><td>Art. 50 DPR 602/73;<br>Art. 19 c.1 lett. e) D.Lgs. 546/92</td><td>60 giorni</td><td>Atto esecutivo autonomo equiparato all’avviso di mora . La mancata impugnazione <br>entro 60 gg cristallizza il debito.</td></tr> <tr><td>Iscrizione di ipoteca</td><td>Art. 77 DPR 602/73;<br>Art. 19 c.1 lett. e-quater) D.Lgs. 546/92</td><td>60 giorni</td><td>Misura cautelare (garanzia su beni immobili). Deve essere preceduta da una comunicazione preventiva; impugnabile anche per vizi del ruolo sottostante.</td></tr> <tr><td>Fermo amministrativo</td><td>Art. 86 DPR 602/73;<br>Art. 19 c.1 lett. e-ter) D.Lgs. 546/92</td><td>60 giorni</td><td>Misura cautelare (blocco veicoli). Impugnabile per vizi formali o se sproporzionato rispetto al debito.</td></tr> <tr><td>Atto di pignoramento</td><td>Art. 49 DPR 602/73;<br>Art. 57 DPR 602/73</td><td>20 giorni (opposizione ex art. 617 c.p.c.)</td><td>Atto dell’esecuzione forzata. La contestazione verte su vizi formali e si propone al giudice ordinario competente (Tribunale).</td></tr> </table>

Nota: in ambito tributario i termini suindicati sono sospesi di diritto nel periodo feriale (1° agosto – 31 agosto di ogni anno, art. 1 L. 742/1969) e riprendono a decorrere dal 1° settembre. Inoltre, se il termine scade di sabato o giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Termini e scadenze principali (aggiornati a gennaio 2026)

  • Ricorso contro intimazione: 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/92, fino al 31/12/2025; dal 2026 vige il nuovo Codice ma i termini restano analoghi).
  • Avvio esecuzione dopo cartella: non prima di 60 giorni dalla notifica della cartella; entro 1 anno dalla stessa, altrimenti occorre intimazione .
  • Efficacia dell’intimazione: 1 anno dalla notifica . Se l’Agente non procede entro 12 mesi, l’intimazione perde efficacia e dovrà esserne notificata una nuova prima di qualsiasi azione successiva.
  • Discarico automatico dei crediti non riscossi: dal 1° gennaio 2025 è operativo il nuovo discarico d’ufficio dei carichi affidati alla riscossione da oltre 5 anni, salvo quelli con provvedimenti giudiziali favorevoli al creditore . Ciò significa che l’Agente della Riscossione deve rinunciare alle procedure esecutive sui ruoli più datati (oltre 5 anni dall’affidamento) – pur senza cancellare il debito – e restituire la palla all’ente creditore, che eventualmente potrà attivarsi autonomamente (ad esempio iscrivendo a perdita il credito o intraprendendo altre vie).
  • Novità sul processo tributario dal 2026: il D.Lgs. 175/2024 ha introdotto dal 1° gennaio 2026 il nuovo Codice di Giustizia Tributaria, abrogando il D.Lgs. 546/92. L’art. 130 del D.Lgs. 175/2024 ha eliminato l’art. 21 (termini di ricorso) , ma fino al completo adeguamento delle procedure il termine per impugnare atti come cartelle e intimazioni resta di 60 giorni. È importante monitorare le FAQ ministeriali e le indicazioni ufficiali durante questo periodo di transizione normativa.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’intimazione

Ricevere un’intimazione di pagamento può creare panico, ma è fondamentale mantenere la lucidità e attivarsi subito. Vediamo passo dopo passo cosa fare e quali strumenti mettere in campo per reagire correttamente.

1. Verifica della notifica e dei dati dell’atto

  • Controlla la data di notifica: dalla data di ricezione decorre il termine di 60 giorni per presentare ricorso (se l’atto è impugnabile). Se l’intimazione ti è stata notificata via raccomandata A/R, fa fede la data di consegna risultante dall’avviso di ricevimento; se invece è arrivata via PEC, conta la data di consegna nella tua casella PEC . Annota subito questa data e calcola la scadenza (considerando eventuali sospensioni feriali, come detto sopra). Se hai dubbi sulla data esatta (ad esempio, consegna al portiere o giacenza in posta), rivolgiti a un legale per verificare i documenti di notifica.
  • Verifica la completezza formale dell’atto: un’intimazione di pagamento deve indicare alcuni elementi essenziali: gli estremi della cartella (o degli atti presupposti) cui si riferisce, l’importo dovuto (distinto per tributi, sanzioni, interessi, aggio, spese), le istruzioni per il pagamento e l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata . Inoltre dovrebbe riportare la firma (anche digitale) del responsabile e la data. Se mancano elementi essenziali, l’atto potrebbe essere nullo o annullabile per difetto di motivazione. Ad esempio, un’intimazione che non riporti a quale cartella si riferisce, o priva della firma del funzionario, potrebbe essere contestata in giudizio per vizio formale.
  • Verifica la “tempistica” dell’atto: come visto, l’intimazione è dovuta solo se è trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella senza che sia iniziata l’esecuzione. Controlla quindi la data della cartella originaria: se tra quella e l’intimazione intercorre più di un anno, significa che l’Agente doveva inviarti questo avviso (pena la decadenza). Se invece l’intimazione è arrivata entro un anno dalla cartella, potrebbe addirittura trattarsi di un atto superfluo (perché l’Agente avrebbe potuto procedere direttamente al pignoramento). In ogni caso, se tra cartella e intimazione sono passati oltre 12 mesi, accertati che non ti fossero già arrivate altre intimazioni prima. La legge consente all’Agente di notificare intimazioni successive ogni volta che passa un altro anno senza esecuzione . Quindi potresti aver ricevuto più di un’intimazione nel corso degli anni per lo stesso debito (es. una nel 2020, poi una nel 2023, ecc.): ciascuna di esse riattiva la procedura e ha validità annuale. Se l’intervallo tra una intimazione e la successiva supera l’anno, si potrà eccepire la decadenza dell’azione esecutiva relativa .

2. Valutazione dei motivi di opposizione

Una volta compresi i dati dell’atto, occorre verificare se esistono motivi di illegittimità dell’intimazione o del debito che essa reca. In altre parole: ci sono appigli per contestare l’atto e bloccare la riscossione? Ecco i principali vizi da ricercare:

  1. Prescrizione del credito: verifica se la cartella sottostante (o il debito in genere) sia ormai prescritta. I termini di prescrizione dipendono dal tipo di tributo o entrata:
  2. Imposte statali (IRPEF, IRES, IVA, registro, bollo statale): 10 anni (prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c., salvo termini più brevi previsti da leggi speciali) .
  3. Tributi locali (IMU, TARI, ecc.), contributi previdenziali obbligatori (INPS, INAIL) e sanzioni amministrative: 5 anni (prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., salvo diversa disposizione) .
  4. Bollo auto: 3 anni (termine triennale stabilito da normative regionali e confermato da giurisprudenza costante) .

Tabella – Termini di prescrizione dei principali crediti
| Tipo di credito | Termine di prescrizione | Riferimento normativo |
| —————————- | ——————- | ———————- |
| Imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, registro, bollo statale) | 10 anni | Art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria) |
| Tributi locali (IMU, TASI, TARI), contributi previdenziali INPS/INAIL, sanzioni amministrative | 5 anni | Art. 2948 c.c. (prescrizioni brevi periodiche) |
| Tassa automobilistica (bollo auto) | 3 anni | Norme regionali specifiche; costante giurisprudenza |

Se tra l’ultimo atto interruttivo utile (ad es. la notifica della cartella, di un precedente sollecito/intimazione, o un pagamento) e la nuova intimazione sono trascorsi più anni del termine di prescrizione applicabile, il credito si è prescritto. In tal caso potrai eccepire la prescrizione presentando ricorso. È fondamentale allegare le prove: ad esempio, copia della cartella e delle buste di notifica per dimostrare la data di allora, e dichiarare sotto la tua responsabilità che da quella data non ti è arrivato nessun altro atto fino all’intimazione odierna. Una volta provato il decorso integrale del termine senza atti interruttivi, il giudice potrà dichiarare estinto il debito per prescrizione. Ricorda però che la prescrizione va eccepita tempestivamente: se non presenti ricorso nei 60 giorni, perdi la possibilità di farla valere . La Cassazione ha infatti escluso che tu possa invocarla successivamente, ad esempio in un’opposizione al pignoramento: “l’eccezione di prescrizione, maturata prima dell’intimazione, va fatta valere impugnando quest’ultima; resta invece preclusa in sede di impugnazione dell’atto di pignoramento successivo” .

  1. Decadenza dell’azione esecutiva: è un vizio diverso dalla prescrizione. Riguarda il mancato rispetto, da parte del concessionario, dei termini per iniziare l’esecuzione coattiva. Come già spiegato, l’art. 50 DPR 602/73 prevede che la cartella di pagamento perde efficacia trascorso un anno senza esecuzione; inoltre, se viene notificata un’intimazione, l’Agente deve poi procedere al pignoramento entro un ulteriore anno dalla notifica di essa . In caso contrario, la pretesa decade e sarà necessaria un’altra intimazione per poter eseguire. Se rilevi che tra la tua intimazione attuale e quella precedente (o la cartella, se questa è la prima intimazione) è trascorso oltre un anno senza pignoramenti, potrai eccepire la decadenza. Ad esempio: cartella notificata a gennaio 2020, intimazione notificata a marzo 2022 (dopo oltre 2 anni) –> l’Agente avrebbe dovuto notificare un’intimazione entro gennaio 2021 per non decadere. Oppure: intimazione notificata a marzo 2022, ma pignoramento effettuato solo a maggio 2023 –> anche qui è trascorso oltre un anno, quindi pignoramento illegittimo. La decadenza deve essere fatta valere in sede di ricorso (come motivo di gravame) e, se accertata, comporta l’annullamento del debito residuo non più esigibile.
  2. Mancata notifica della cartella o di atti precedenti: capita di ricevere un’intimazione relativa a una cartella che non hai mai ricevuto prima. In tal caso, l’intimazione potrebbe essere il primo atto di cui vieni a conoscenza. Se la cartella non ti è stata regolarmente notificata all’epoca, puoi eccepire la nullità dell’intimazione per violazione del tuo diritto di difesa . Infatti la cartella è l’atto presupposto su cui si fonda l’intimazione: se non è mai stata portata a tua conoscenza, l’intimazione ti priva della possibilità di pagarla nei termini o impugnarla. In ricorso potrai chiedere l’annullamento dell’intimazione per omessa notifica degli atti presupposti (cartella o accertamento) e ottenere così la caducazione anche del debito sottostante. Tieni presente che, in giudizio, sarà l’Agente della Riscossione a dover provare di averti notificato regolarmente la cartella (esibendo la relazione di notifica o la ricevuta PEC): se non ci riesce, la tua eccezione verrà accolta.
  3. Vizi formali dell’intimazione: oltre ai vizi “di sostanza” (prescrizione, decadenza, mancata notifica), possono sussistere errori formali nell’atto che ne inficiano la validità. Ad esempio: l’intimazione è intestata alla persona sbagliata, oppure riporta un importo errato (magari somme già sgravate o pagate), oppure ancora contiene un’omissione di motivazione (ad es. non indica a quali cartelle si riferisce, o non esplicita il criterio di calcolo degli interessi maturati). Altri vizi possibili: errore nell’indirizzo (notifica a un indirizzo non corretto), mancanza di firma del responsabile, mancata allegazione di documenti prescritti (per legge l’intimazione dovrebbe includere il prospetto di dettaglio con interessi e oneri di riscossione). Questi vizi possono costituire motivi di ricorso per chiedere l’annullamento dell’intimazione stessa per difetto di motivazione o violazione di legge . Ovviamente sarà necessario che l’errore sia concreto e rilevante (non basta un refuso innocuo). Se il giudice riconosce un vizio formale essenziale, annullerà l’atto impugnato.
  4. Pendenza di condoni o definizioni agevolate: se hai aderito a qualche forma di sanatoria fiscale (ad esempio rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio, definizione agevolata delle liti) che riguarda anche il debito oggetto dell’intimazione, quest’ultima non dovrebbe includere le somme oggetto di sanatoria. Può capitare per errore che l’Agente iscriva a ruolo importi che invece dovevano essere sospesi in attesa dell’esito della definizione agevolata. Controlla quindi se le somme intimated erano state oggetto di una tua istanza di rottamazione o condono. In tal caso, segnala l’errore: si tratta di un motivo valido per ottenere l’annullamento (anche in autotutela) dell’intimazione limitatamente a quelle somme, dato che la riscossione avrebbe dovuto essere sospesa per legge. Ad esempio, la “rottamazione-quater” 2023 prevedeva la sospensione automatica delle azioni esecutive per i debiti “rottamati” fino alla scadenza delle rate: se l’Agente ha comunque intimato il pagamento, ha violato la norma. Nel ricorso potrai chiedere di annullare l’intimazione per la parte in cui include debiti pendenti in definizione agevolata, allegando copia della domanda di rottamazione e della ricevuta.
  5. Pagamenti già eseguiti: sembra banale, ma non di rado vengono intimati pagamenti già effettuati in precedenza dal contribuente. Magari hai pagato quella cartella tramite rate, oppure hai compensato il debito con un credito d’imposta, o l’hai pagata a seguito di fermo amministrativo per liberar l’auto. Se l’intimazione richiede somme che hai già versato, preparati a dimostrarlo (ricevute, F24, estratti conto). Nel ricorso potrai chiedere l’annullamento dell’intimazione per inesistenza del debito (o per avere importi errati), allegando la prova dei pagamenti. L’Ente dovrebbe tempestivamente prendere atto dell’errore (eventualmente annullando in autotutela), ma in ogni caso il giudice tributario, se vede che il debito era stato estinto, annullerà l’atto.

3. Richiesta di documentazione e accesso agli atti

Prima di predisporre il ricorso, è spesso utile (se il tempo lo consente) acquisire copia della documentazione relativa al debito. Puoi esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi presso l’Agente della Riscossione e/o l’ente creditore, per ottenere ad esempio:

  • Estratto di ruolo: è un documento riepilogativo che elenca le somme iscritte a ruolo a tuo nome (con i numeri delle cartelle, gli importi di tributo, sanzioni, interessi, aggi, ecc.). Dal 2025, l’estratto di ruolo non è più impugnabile autonomamente (a meno che tu non dimostri un pregiudizio concreto, come un atto esecutivo in atto) , in recepimento di un orientamento espresso dalle Sezioni Unite. Tuttavia, l’estratto rimane un utile strumento informativo: puoi richiederlo per capire il dettaglio dei carichi a tuo nome e individuare le cartelle collegate all’intimazione. Spesso l’estratto di ruolo evidenzia anche le date di notifica delle cartelle, utili per valutare prescrizione e decadenza. La richiesta dell’estratto non sospende i termini di ricorso, quindi va fatta rapidamente.
  • Copia della cartella di pagamento e/o dell’avviso di accertamento originario: così potrai verificare la regolarità formale e di notifica dell’atto a monte. Chiedi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la relata di notifica o la ricevuta PEC della cartella: ti servirà per confermare se e quando ti fu notificata (e all’indirizzo corretto). Se sospetti di non averla mai ricevuta, questo passaggio è fondamentale per raccogliere prove. Inoltre, leggendo la cartella potresti trovare errori (ad esempio errata intestazione, omessa motivazione del calcolo, ecc.) da contestare ora.
  • Prospetto dettagliato degli interessi e delle spese di riscossione: l’intimazione spesso indica solo il totale dovuto. Puoi chiedere il prospetto analitico degli interessi maturati e dell’aggio di riscossione applicato. Questo ti aiuterà a verificare se il calcolo è corretto e conforme ai criteri di legge (art. 30 DPR 602/73 per gli interessi di mora, D.M. 21/11/2000 per l’aggio, ecc.). Se noti anomalie (es. interessi calcolati su periodi già prescritti, o aggio applicato oltre il dovuto), potrai aggiungerle ai motivi di ricorso.

L’accesso agli atti può essere effettuato in vari modi: recandoti presso lo sportello dell’Agenzia Entrate-Riscossione, inviando una PEC con un’istanza di accesso formale, oppure utilizzando i servizi online (nell’area riservata del sito AER c’è la funzione per chiedere l’estratto e il prospetto delle somme dovute). È consigliabile attivarsi immediatamente, perché i 60 giorni scorrono veloci. Se la documentazione tarda ad arrivare e la scadenza si avvicina, dovrai procedere col ricorso basandoti sulle informazioni in tuo possesso, eventualmente integrando le prove in seguito.

4. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (o opposizione in tribunale)

Se ritieni di avere motivi validi (tra quelli elencati sopra o altri) è il momento di predisporre il ricorso contro l’intimazione. Nel caso di debiti tributari, come detto, il ricorso va proposto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio (di solito, quella della provincia dove hai il domicilio fiscale) . Se invece il debito è non tributario (es. contributi, multe), dovrai proporre opposizione al giudice ordinario competente (Tribunale) nelle forme dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. o 617 c.p.c. (vedi più avanti la sezione sulle opposizioni). In questa guida ci focalizziamo sul ricorso tributario, trattandosi della situazione più frequente per intimazioni dell’Agenzia Entrate-Riscossione.

Contenuto del ricorso: l’atto di ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, una serie di elementi formali (art. 18 D.Lgs. 546/92 vecchio testo, ora confluito nel nuovo Codice): – I tuoi dati (nome, cognome, codice fiscale) e quelli di un eventuale difensore (avvocato o commercialista abilitato), con relativa elezione di domicilio o indirizzo PEC. – Gli estremi dell’atto impugnato (in questo caso l’intimazione): numero o protocollo, data di notifica, importo indicato. – L’oggetto della domanda: ad esempio “annullamento dell’intimazione di pagamento n. XXX perché illegittima”. – L’esposizione dei fatti: qui racconterai brevemente la vicenda (notifica della cartella tale data, nessun atto fino a oggi, ricezione intimazione il…). – I motivi di diritto: uno per uno, elencherai i vizi che eccepisci (prescrizione, decadenza, difetti di notifica, ecc.), ciascuno argomentato con riferimenti normativi e giurisprudenziali. – L’eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione : puoi chiedere al giudice tributario di sospendere l’efficacia dell’intimazione in attesa della sentenza, motivando l’urgenza (ad es. pericolo di pignoramento imminente) e offrendo eventuali garanzie. È una richiesta facoltativa ma fortemente consigliata, perché altrimenti il procedimento di pignoramento potrebbe proseguire parallelamente al ricorso. – L’indicazione dei documenti allegati: es. copia dell’intimazione, delle cartelle, ricevute di notifica, ecc. – La firma tua (se ti difendi da solo nei casi consentiti) o del tuo difensore.

Notifica e deposito: il ricorso tributario va notificato all’ente che ha emesso l’atto (Agenzia Entrate-Riscossione, e per conoscenza anche all’ente impositore se diverso) tramite PEC o ufficiale giudiziario, entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione. Dopodiché, entro 30 giorni dalla notifica, va depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, preferibilmente tramite il portale telematico della Giustizia Tributaria (SIGIT). Al momento del deposito è dovuto il contributo unificato tributario, il cui importo dipende dal valore della controversia (ad esempio, per importi fino a €2.582,28 è €30; per importi oltre €200.000 arriva a €1.500) . Se sbagli a determinare il contributo o a pagarne l’importo dovuto, ti verrà richiesto un’integrazione. Una volta iscritto a ruolo il ricorso, la controparte (Agenzia Entrate-Riscossione) potrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni, depositando eventuali memorie difensive. La trattazione del ricorso potrà avvenire in camera di consiglio (decisione semplificata, senza pubblico dibattimento) oppure in udienza pubblica, a seconda della tua richiesta e del tipo di cause (in genere per importi rilevanti o questioni complesse si opta per l’udienza pubblica).

Sospensione dell’esecuzione: presentare il ricorso non sospende automaticamente il procedimento di riscossione. Ciò significa che, in assenza di provvedimenti, l’Agente può procedere a pignoramenti e altre misure anche dopo il ricorso. Per evitarlo, come anticipato, è fondamentale chiedere la sospensione cautelare . In ambito tributario, l’art. 47 D.Lgs. 546/92 (ancora applicabile per tutto il 2025) consente al giudice di sospendere l’esecuzione dell’atto impugnato se sussistono gravi e fondati motivi e, di solito, se il ricorrente presta una garanzia adeguata . Nei ricorsi contro intimazioni, i giudici riconoscono la gravità del danno (un pignoramento può pregiudicare irrimediabilmente il contribuente) e spesso concedono la sospensione almeno fino alla camera di consiglio. In parallelo, puoi anche presentare istanza di sospensione in via amministrativa direttamente all’Agenzia Entrate-Riscossione: quest’ultima ha facoltà di sospendere le azioni esecutive se riconosce la fondatezza delle tue ragioni o in presenza di alcune circostanze previste (ad es. pagamento già avvenuto, provvedimento di sgravio dell’ente creditore, ecc.). Tuttavia la sospensione amministrativa è discrezionale e temporanea; per una tutela piena conviene ottenere la sospensione giurisdizionale dal giudice .

5. Istanza di autotutela

Parallelamente (o in alternativa) al ricorso giudiziario, puoi valutare di presentare un’istanza di autotutela. Si tratta di una richiesta rivolta direttamente all’ente impositore (es. Agenzia delle Entrate, Comune, INPS a seconda del debito) o all’Agente della Riscossione, per chiedere che l’atto venga annullato o rettificato d’ufficio. L’autotutela è il potere della Pubblica Amministrazione di correggere i propri errori, anche in assenza di ricorsi, quando emergono elementi di evidente illegittimità o infondatezza della pretesa.

Nell’istanza dovrai indicare i motivi per cui chiedi l’annullamento dell’intimazione e allegare le prove a supporto (es: “chiedo l’annullamento perché la cartella è prescritta dal 2010, allego estratto di ruolo e documenti che provano l’assenza di atti per oltre 10 anni”; oppure: “chiedo lo sgravio perché ho già pagato, allego quietanza”). Non c’è una forma rigida: è una semplice lettera in cui esponi i fatti, indirizzata all’ufficio competente. Puoi consegnarla a mano, inviarla via PEC o presentarla allo sportello, tenendo una ricevuta.

Da sapere: L’autotutela non sospende i termini per ricorrere né le azioni esecutive in corso . Dunque va usata con cautela: presentare solo l’istanza senza fare ricorso è molto rischioso, perché se l’ufficio la ignora o la rigetta fuori tempo massimo, resterai senza tutela (il termine di 60 giorni potrebbe scadere nel frattempo). Per questo, l’autotutela è consigliabile in aggiunta al ricorso: presentala subito dopo aver depositato il ricorso, sperando che l’ente accolga e risolva la questione bonariamente. In alcuni casi, infatti, l’autotutela può risolvere il problema in pochi giorni – ad esempio se si tratta di un errore palese come un doppio pagamento. L’Avv. Monardo e il suo staff potranno redigere un’istanza di autotutela ben argomentata, da affiancare al ricorso, valutando se questa strada è percorribile nel tuo caso specifico . Se l’autotutela ha esito positivo, l’ente annullerà l’atto (totalmente o parzialmente) e il contenzioso si chiuderà lì; altrimenti, si proseguirà con il giudizio.

6. Rateizzazione e piani di rientro

Se il debito risulta dovuto (in tutto o in parte) ma non hai liquidità per pagarlo in un’unica soluzione, puoi ricorrere alla rateizzazione prevista dall’art. 19 del DPR 602/1973. Si tratta di uno strumento amministrativo che consente di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Novità 2023–2025: Recenti interventi normativi hanno reso più flessibili i piani di rateazione. In particolare il D.Lgs. 110/2024 (decreto attuativo della riforma fiscale in materia di riscossione) ha modificato l’art. 19 DPR 602/73 ampliando il numero di rate concedibili e semplificando le procedure. Ecco, in sintesi, le opzioni disponibili dal 2024:

<table> <tr><th>Importo del debito</th><th>Numero massimo di rate mensili</th><th>Riferimento normativo</th></tr> <tr><td>Fino a €120.000</td><td>72 rate (6 anni)</td><td>Art. 19 DPR 602/73 – mod. dal D.Lgs. 110/2024 </td></tr> <tr><td>Oltre €120.000 e fino a €500.000</td><td>84 rate (7 anni)</td><td>Art. 19 DPR 602/73 </td></tr> <tr><td>Oltre €500.000</td><td>120 rate (10 anni)</td><td>Art. 19 DPR 602/73 </td></tr> </table>

Il piano “ordinario” è concesso fino a 72 rate. Per importi più elevati si entra nei piani “straordinari” (fino a 120 rate), che richiedono la dimostrazione di una situazione di obiettiva e grave difficoltà economica (per persone fisiche tramite attestazione ISEE, per imprese tramite indici di bilancio) . Le rate sono in genere mensili. La prima rata va pagata entro 30 giorni dall’accoglimento della richiesta. Importante: in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, la rateizzazione viene revocata e il debito torna immediatamente riscuotibile in unica soluzione (non c’è più la soglia delle 8 rate introdotta in passato: la riforma 2024 l’ha ridotta a 5).

Come chiedere la rateizzazione? Puoi presentare istanza online sul sito di Agenzia Entrate-Riscossione (area riservata, se hai SPID/CIE) oppure compilare l’apposito modulo e inviarlo via PEC o raccomandata. Per debiti fino a €120.000, la concessione è automatica (basta dichiarare di versare in temporanea difficoltà). Per importi superiori, come detto, occorre allegare documenti finanziari. Se hai già un piano in corso e ricevi un’intimazione per nuovi debiti, sappi che puoi chiedere un piano di rateazione anche per quelli (eventualmente cumulandolo con il precedente, se previsto).

Effetto sul procedimento: la presentazione di una domanda di rateazione non sospende di per sé l’attività di recupero. Tuttavia, l’Agente generalmente congela le azioni esecutive in attesa dell’esito dell’istanza, e le sospende del tutto se la rateazione è concessa (purché tu paghi le rate regolarmente). Inoltre, dal momento in cui è attiva una rateizzazione, l’Agenzia non può iscrivere fermi o ipoteche né avviare nuovi pignoramenti, a meno che tu decada dal piano. Dunque, la rateizzazione è uno strumento efficace per evitare i pignoramenti, a condizione di rispettare il piano di pagamenti.

7. Trattative e accordi con l’Agente della Riscossione

In alcune circostanze è possibile intraprendere trattative dirette con Agenzia Entrate-Riscossione per trovare soluzioni personalizzate di rientro dal debito. Sebbene la riscossione esattoriale sia fortemente standardizzata da norme, l’Agente ha facoltà (previa autorizzazione dell’ente creditore) di accettare piani di ristrutturazione del debito più flessibili, ad esempio con garanzie, ipoteche volontarie, dilazioni extra-statuto. Ciò avviene soprattutto per debiti di importo molto elevato o quando il debitore propone atti transattivi nell’ambito di procedure concorsuali.

Ad esempio, nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-ter L.Fall. (ora Codice della Crisi), è possibile proporre una transazione fiscale all’Erario, offrendo il pagamento parziale delle imposte iscritte a ruolo . Fuori dalle procedure concorsuali, invece, si può tentare una transazione stragiudiziale: il debitore offre determinate garanzie (es. ipoteca su un immobile, fideiussione) e si impegna a un piano di pagamento; l’Agente, dal canto suo, può sospendere le azioni esecutive e magari rinunciare a parte di interessi o sanzioni. È una strada non codificata e discrezionale, che richiede ottime capacità negoziali e la predisposizione di un piano finanziario credibile. L’Avv. Monardo, forte dell’esperienza in materia bancaria e negoziale, può assistere il debitore nella trattativa, presentando ad Agenzia Riscossione un piano del debitore articolato e motivato. Queste trattative non sempre vanno a buon fine, ma vale la pena tentarle quando il debito è molto alto e si vuole evitare una lunga causa: un accordo transattivo può far risparmiare tempo, spese legali e pubblicità negativa (si pensi ai pignoramenti immobiliari).

Difese e strategie legali contro l’intimazione

Affrontare un’intimazione richiede una strategia che tenga conto sia della natura del debito (tributario o meno) sia della situazione finanziaria del debitore. Di seguito riepiloghiamo le principali difese legali e strumenti operativi per bloccare o risolvere la pretesa intimata.

Contestazione della prescrizione

Come evidenziato, la prescrizione del debito deve essere eccepita entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione, mediante ricorso . Non è qualcosa che “si applica da sola”. Per calcolare la prescrizione occorre individuare il tipo di tributo e il termine relativo (si veda la tabella più sopra).

Se il periodo trascorso tra l’ultimo atto interruttivo e l’intimazione supera il termine previsto (10, 5 o 3 anni a seconda dei casi), puoi far valere la prescrizione nel ricorso. Dovrai specificare le date di decorrenza e scadenza e, come detto, allegare le prove (es. relata di notifica della cartella per dimostrare da quando decorreva il termine). In giudizio, una volta accertato che la prescrizione era maturata prima dell’intimazione, il giudice annullerà l’intimazione e ciò estinguerà il debito definitivamente . Ad esempio, se una cartella del 2012 per IRPEF non è stata seguita da alcun atto fino all’intimazione del 2025, come nel Caso pratico 1 più avanti, la pretesa è prescritta e il giudice lo dichiarerà.

Ricorda: se non eccepisci tu la prescrizione, nessun altro lo farà per te. Il giudice tributario non può rilevarla d’ufficio (principio dispositivo). Inoltre, come chiarito dalla Cassazione, se ti lasci sfuggire questa chance, non potrai riproporla dopo: la mancata impugnazione dell’intimazione preclude la possibilità di far valere la prescrizione nei successivi atti esecutivi . Dunque, appena ricevi l’intimazione, valuta immediatamente se il debito può essere prescritto e, in tal caso, attivati con il ricorso entro i termini.

Eccezione di decadenza

La decadenza dell’azione di riscossione, come visto, si verifica quando l’Agente non rispetta il termine annuale per iniziare o proseguire l’esecuzione. È un’eccezione diversa dalla prescrizione (che attiene al diritto del creditore). In pratica, puoi eccepire la decadenza se non è stata rispettata la sequenza temporale cartella – (entro 1 anno) – esecuzione o intimazione – (entro 1 anno) – esecuzione . I riferimenti normativi sono l’art. 50 DPR 602/73 per le cartelle e la stessa disposizione (comma 2) per le intimazioni.

Un esempio di eccezione di decadenza: “la cartella è stata notificata nel 2019, l’esecuzione doveva iniziare entro il 2020; l’intimazione è arrivata solo nel 2022, quindi l’azione esecutiva relativa è decaduta ex art. 50 DPR 602/73”. Oppure: “intimazione notificata il 10 gennaio 2024, pignoramento avviato il 15 febbraio 2025, oltre il termine annuale: azione esecutiva decaduta”. Se il giudice accoglie questa eccezione, dichiara illegittima l’intimazione per intervenuta decadenza, con conseguente sgravio del debito. Va sottolineato che la decadenza, a differenza della prescrizione, può essere rilevata d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti (trattandosi di materia di ordine pubblico). Tuttavia, è prudente eccepirla espressamente nel ricorso, per fornire al giudice tutti gli elementi di valutazione (date, riferimenti) e prevenire contestazioni sulla tempestività dell’eccezione.

Nullità della notifica

Un altro fronte difensivo riguarda la notifica dell’intimazione stessa o delle cartelle presupposte. Se riesci a dimostrare che l’intimazione ti è stata notificata in modo viziato, l’atto può essere annullato. Ad esempio: – Notifica a indirizzo errato: se l’intimazione è stata inviata a un indirizzo dove non risiedi/sede errata, oppure se via PEC a un indirizzo PEC non tuo, la notifica è nulla. Bisogna però distinguere: se la notifica è avvenuta tramite posta, va verificato dove è stata consegnata (es. magari hai cambiato residenza e l’atto è stato inviato al vecchio indirizzo senza rispettare le norme sul cambio); se è avvenuta via PEC, controlla che la casella PEC sia la tua ufficiale: se l’hanno mandata a un indirizzo PEC sbagliato, l’atto non è notificato validamente. – Notifica a soggetto non abilitato: nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario (familiare, portiere, ecc.), la legge prevede specifiche formalità (artt. 137 ss. c.p.c.). Se, ad esempio, l’atto è stato consegnato a un vicino di casa non autorizzato senza successiva raccomandata informativa, la notifica è nulla. – Vizi dell’atto di notifica: es. manca la relazione dell’ufficiale giudiziario, oppure l’atto è privo di data. Oppure, nel caso di notifica postale diretta (spesso usata per le cartelle), se le poste non hanno rispettato la procedura (ad es. in caso di assenza non hanno lasciato l’avviso di giacenza). – Difetto di relata o firme: se nell’originale dell’atto manca la firma digitale o autografa di chi l’ha formato, oppure se la relata di notifica non è sottoscritta dall’agente postale/ufficiale giudiziario, c’è un vizio formale. Attenzione: le recenti norme consentono notifiche “digitali” dove la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo; questi casi non costituiscono nullità se fatti secondo legge.

Per far valere questi vizi devi averne contezza: spesso emergono richiedendo copie autentiche degli atti (vedi punto 3 sopra). In ricorso dovrai descrivere l’errore di notifica e chiedere l’annullamento per nullità della notifica, che comporta anche l’inefficacia dell’intimazione (o quantomeno lo spostamento in avanti del termine di decorrenza dei 5 giorni, se la notifica è ritenuta solo irregolare). La giurisprudenza in materia è complessa, ma sappi che i vizi di notifica delle cartelle pregresse possono essere fatti valere impugnando l’intimazione, purché tu non abbia avuto modo prima di eccepirli (ad esempio perché ignoravi l’esistenza della cartella stessa) .

Vizi della cartella originaria

Impugnando l’intimazione puoi anche indirettamente contestare alcuni vizi propri della cartella di pagamento sottostante, specie se all’epoca non hai impugnato la cartella. Questo perché l’intimazione “riapre i termini” per far valere eventuali irregolarità, in virtù del principio del consolidamento solo in caso di inerzia. Ad esempio, nei motivi di ricorso contro l’intimazione puoi includere: – Errori di calcolo nella cartella: importi sbagliati, interessi computati male, doppi addebiti. – Difetto di motivazione della cartella: se la cartella non spiegava l’origine del debito (es. ruolo generico senza riferimento a un avviso di accertamento). – Notifica nulla della cartella: come già detto, se non ti è stata notificata, puoi farlo valere. – Vizi di legittimità dell’atto impositivo a monte: ad esempio, l’avviso di accertamento era stato annullato in autotutela ma la cartella è uscita lo stesso; oppure l’accertamento era stato impugnato e c’è un giudizio pendente.

Su questo punto, occorre distinguere: se la cartella era definitivamente divenuta incontestabile (perché regolarmente notificata e non impugnata nei termini), alcuni vizi sostanziali (ad es. l’infondatezza della pretesa tributaria) non potranno più essere esaminati ora. Il principio della “cristallizzazione” vale infatti anche per la cartella non impugnata. Tuttavia, vizi che attengono al rapporto di riscossione (es. prescrizione sopravvenuta, pagamento effettuato, errore di persona) possono essere dedotti contro l’intimazione, in quanto riguardano la fase esecutiva. Inoltre, un certo orientamento giurisprudenziale ammette che, se la cartella non fu impugnata ma presentava un vizio di notificazione, quell’atto non si è mai perfezionato e quindi l’intimazione costituirebbe prima occasione per far valere tutti i motivi contro la pretesa originaria . In sostanza, ogni caso va analizzato singolarmente: l’Avv. Monardo valuterà quali contestazioni relative alla cartella “a monte” sono ancora proponibili e quali invece sono coperte da giudicato (o decadenza dei termini) e quindi inutili .

Istanza in autotutela (post-intimazione)

Abbiamo già trattato l’autotutela come strumento parallelo al ricorso. Qui ribadiamo la sua utilità come difesa “bonaria”: – Correzione di errori materiali: se nell’intimazione ci sono errori evidenti (un codice fiscale sbagliato, un importo scritto male) che l’ente può riconoscere immediatamente, un’istanza di autotutela ben documentata potrebbe risolvere la situazione in tempi brevi senza attendere la sentenza. Ad esempio “nell’intimazione risulta dovuto €1000 ma ho pagato €800 – in realtà residuo €200, chiedo correzione”. – Debito inesistente o sgravato: se possiedi un provvedimento formale di sgravio o annullamento emesso dall’ente creditore (es: l’Agenzia Entrate ha annullato l’accertamento, ma la cartella è uscita lo stesso), allegalo all’istanza: quasi sicuramente ritireranno l’intimazione. – Prescrizione manifesta: anche se l’ente raramente ammette la prescrizione da sé (tende a farla dichiarare al giudice), puoi tentare l’autotutela se il decorso è palese (es: L. 228/2012 ha previsto lo sgravio delle cartelle antecedenti al 2000 di importo minimo; oppure se l’INPS ha emesso un provvedimento di prescrizione per i contributi in oggetto, ecc.).

Ricorda di inviare sempre l’istanza a mezzo PEC o raccomandata, e di conservare la prova di invio/ricezione. Se l’autotutela non ha esito o l’ente risponde negativamente, non demordere: spesso tali risposte non precludono il giudizio (a meno che tu abbia firmato una conciliazione, ma è un’altra storia). Sarà il giudice, in sede di ricorso, a decidere sulla legittimità dell’intimazione. In compenso, se l’autotutela viene accolta, potrai rinunciare al giudizio con soddisfazione.

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Se nonostante tutto l’iter di contestazione non sei riuscito a bloccare l’intimazione o hai ignorato i termini, e l’Agente della Riscossione ha avviato azioni esecutive concrete (pignoramento, fermo, ipoteca), esistono ancora dei rimedi: le opposizioni previste dal codice di procedura civile in materia di esecuzioni forzate.

Le due tipologie principali sono: – Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: serve a contestare il diritto di procedere ad esecuzione da parte del creditore. In ambito fiscale, i motivi tipici sono la prescrizione del debito (maturata dopo l’intimazione, ad esempio), l’avvenuto pagamento del dovuto, la mancanza di un titolo esecutivo valido, l’impignorabilità dei beni. Si propone davanti al giudice ordinario competente (Tribunale civile) e, se viene proposta prima che il pignoramento sia iniziato (ad esempio subito dopo l’intimazione), è detta opposizione “preventiva” e non ha termini perentori, se non quello di evitare che inizi il pignoramento . Se invece viene proposta dopo un atto di pignoramento già notificato, va depositata entro la comparizione indicata nell’atto di pignoramento (di solito 10-20 giorni) o comunque entro l’udienza di esecuzione. – Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: è volta a far valere vizi formali degli atti dell’esecuzione (pignoramento, avvisi di vendita, ecc.). Ad esempio, se il pignoramento è stato eseguito senza attendere i 5 giorni dall’intimazione, oppure se un fermo è stato iscritto senza il preavviso obbligatorio, questi sono vizi formali dell’atto esecutivo. L’opposizione ex art. 617 deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica o conoscenza legale dell’atto che si contesta , davanti al giudice competente per l’esecuzione (Tribunale o Giudice di Pace a seconda dei casi, ma per esecuzioni esattoriali il Tribunale).

Nell’ambito della riscossione esattoriale, la giurisprudenza ha chiarito alcuni aspetti: ad esempio, l’intimazione di pagamento, pur essendo atto autonomo, rappresenta di fatto il titolo esecutivo su cui si fonda il successivo pignoramento . Ciò significa che se arrivi al punto di contestare un pignoramento basato su un’intimazione non impugnata, non potrai più discutere di questioni come la prescrizione antecedente (cristallizzata) né di vizi della cartella originaria: potrai eventualmente far valere solo vizi successivi, come l’irregolarità del pignoramento stesso. Dunque, le opposizioni esecutive ti offrono un’ultima chance di difesa, ma con margini molto ristretti se non hai colto l’occasione dell’intimazione.

Esempi di casi in cui l’opposizione ex art. 615 è efficace: hai un pignoramento sullo stipendio in corso e successivamente la Cassazione a Sezioni Unite emette una sentenza rivoluzionaria che annulla il titolo per tutti – puoi provare a far valere la sopravvenienza; oppure scopri prove di pagamenti non considerate dall’Agente; oppure il bene pignorato è impignorabile (stipendio minimo vitale, ecc.). Per l’opposizione 617: classico esempio, pignoramento notificato senza attendere i 5 giorni dall’intimazione (violazione dell’art. 50 DPR 602/73) – i giudici hanno annullato pignoramenti per questo motivo, su opposizione tempestiva.

Competenza e procedimento: le opposizioni si propongono con atto di citazione davanti al Tribunale civile (sezione esecuzioni). È altamente consigliato farsi assistere da un avvocato specializzato in esecuzioni, in quanto si tratta di procedimenti tecnici, a rito sommario o ordinario a seconda dei casi, e con possibilità di sospendere l’esecuzione in corso (previo provvedimento del giudice dell’esecuzione). L’Avv. Monardo e il suo staff di legali, grazie alla competenza incrociata in materia tributaria e civile, possono intervenire anche in questa fase estrema per tentare di bloccare pignoramenti già partiti, qualora emergano motivi validi di opposizione .

Rottamazione delle cartelle e altre definizioni agevolate

Se il tuo obiettivo non è tanto contestare la sussistenza del debito, ma piuttosto ridurre l’importo da pagare e magari ottenere una dilazione più lunga, potresti valutare le cosiddette definizioni agevolate delle cartelle esattoriali. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di “pace fiscale” o rottamazioni che permettono di sanare i debiti con forti sconti su sanzioni e interessi.

Situazione al 2026: Attualmente (gennaio 2026) è operativa la nuova Definizione agevolata 2026, nota come “rottamazione-quinquies”, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) . Questa misura permette di pagare in forma agevolata i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (limitatamente a determinate tipologie, in particolare imposte risultanti da dichiarazioni, contributi previdenziali omessi e alcune sanzioni) , versando solo il capitale e le spese di notifica/esecutive, senza interessi iscritti a ruolo, senza sanzioni né interessi di mora . In pratica, come per le rottamazioni precedenti, si paga l’imposta originaria e poco più. La rottamazione-quinquies offre però un vantaggio in più: il pagamento può essere dilazionato fino a 9 anni (massimo 54 rate bimestrali – scadenze: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 le prime tre; poi dal 2027 rate ogni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre; ultime tre rate entro 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035) . In alternativa si può pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 . La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente online sul portale di Agenzia Riscossione (è già attivo un servizio che ti mostra quali debiti rientrano). Entro il 30 giugno 2026 l’Agente invierà la “Comunicazione delle somme dovute” con il piano di pagamenti . Attenzione: la legge prevede una tolleranza di 5 giorni sui pagamenti, ma se saltano due rate (anche non consecutive) o l’ultima rata il beneficio decade . È consentito essere in ritardo con una sola rata purché non l’ultima (la successiva verrà imputata a copertura di quella mancante); ma se alla fine risulta non pagata l’ultima o due qualsiasi, l’intera definizione agevolata salta . In caso di decadenza, i versamenti già fatti vengono considerati acconti sul debito, che torna immediatamente riscuotibile per intero con sanzioni e interessi come se non ci fosse mai stata rottamazione . Inoltre, i carichi “decaduti” non potranno più essere rateizzati in via ordinaria . Insomma, massima puntualità se si aderisce!

La rottamazione-quinquies è cumulabile con eventuali ricorsi: puoi aderire anche se hai impugnato l’intimazione o altri atti, però dovrai dichiarare di rinunciare al contenzioso se la definizione va a buon fine. Durante il periodo di adesione e di pagamento delle rate, l’Agente della Riscossione sospende le azioni esecutive sui debiti definibili.

Ricapitolando le rottamazioni recenti: – La rottamazione-ter (DL 119/2018) riguardava i carichi 2000-2017 ed è scaduta. – La rottamazione-quater (L. 197/2022, bilancio 2023) ha riguardato i carichi 2000-30 giugno 2022 . Le domande sono state presentate entro giugno 2023 e i pagamenti dilazionati fino al 2025 (in 18 rate massimo). Questa misura consente di estinguere i debiti senza sanzioni né interessi di mora, pagando solo imposta, interessi legali ridotti e aggio parziale . Molti contribuenti hanno aderito e stanno ora versando le rate: la sesta rata scadeva il 28 febbraio 2025 (con 5 giorni di tolleranza) . Per chi è in regola, restano da pagare eventuali rate successive nel 2025-2026. Chi invece non ha pagato una rata entro i termini (ricordiamo, con tolleranza 5 giorni) è decaduto e dovrà far fronte all’intero importo residuo con interessi e sanzioni riallineati .

  • La nuova rottamazione-quinquies 2026, come detto, estende il periodo fino al 2023 ma con ambito più ristretto di debiti ammissibili. È una opportunità importante per chiudere molte pendenze a condizioni favorevoli. Bisogna però valutare caso per caso: conviene aderire? Se pensi che il debito non sia dovuto per motivi di legittimità (es. prescrizione, vizio di notifica), potrebbe essere preferibile percorrere la strada del ricorso e provare ad annullarlo del tutto, piuttosto che pagarlo sia pure scontato. Viceversa, se il debito è certo ma oneroso, la definizione agevolata ti permette di risparmiare su sanzioni e interessi e diluire il pagamento.

Oltre alle rottamazioni, ci sono state altre misure di saldo e stralcio: ad esempio, la Legge di Bilancio 2019 introdusse un saldo e stralcio per contribuenti con ISEE sotto €20.000, che permetteva di pagare solo una percentuale ridotta (variabile dal 16% al 35%) dei carichi fiscali e contributivi, cancellando il resto . Tale misura ebbe una seconda edizione nel 2021 per alcune categorie. Al momento (2026) non sono attive nuove edizioni di saldo e stralcio – vedremo se future leggi finanziarie ne reintrodurranno. In ogni caso, queste misure richiedono di solito requisiti stringenti (ISEE basso e comprovata difficoltà).

Altri strumenti di definizione agevolata da menzionare: – Conciliazione giudiziale e rinuncia ai giudizi pendenti: se hai già un ricorso in corso (ad esempio contro la cartella o intimazione), puoi cercare una conciliazione con l’ente prima della sentenza. L’art. 48 del D.Lgs. 546/92 (oggi art. 11-bis dopo modifiche) consente la conciliazione con riduzione delle sanzioni e compensazione delle spese . In pratica, accetti di pagare il tributo e rinunci al ricorso, ottenendo in cambio sanzioni ridotte al 50% e nessuna spesa di giudizio. È una valutazione da fare quando sei comunque soccombente e vuoi evitare di pagare il 100% delle sanzioni. – Sanatoria degli errori formali: negli ultimi anni ci sono state possibilità di sanare violazioni formali (che non incidono sul calcolo del tributo) pagando un importo forfettario (€200). Ad esempio la definizione degli errori formali introdotta dal DL 119/2018. Se l’intimazione riguarda sanzioni per violazioni formali, verifica se rientrano in qualche sanatoria.

In sintesi, rottamazioni e simili sono strumenti che il debitore può sfruttare per ridurre l’importo dovuto e ottenere più tempo. Bisogna tuttavia tenere presente i limiti: rinunci ad eventuali cause in corso, devi essere puntuale nei pagamenti (pena la perdita dei benefici) e, soprattutto, se non impugni l’intimazione confidando in una futura rottamazione che poi non arriva, rischi di trovarti con il debito consolidato. Dunque queste misure vanno coordinate attentamente con le difese legali: l’Avv. Monardo, grazie alla costante informazione sulle novità normative, saprà consigliarti se e quando aderire a una definizione agevolata e come eventualmente conciliare la rottamazione con il ricorso pendente .

Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione

Talvolta la situazione debitoria complessiva di una persona è così grave che le misure sopra descritte (ricorsi, rate, rottamazioni) risolvono solo in parte il problema. Se un contribuente è sovraindebitato – cioè ha debiti che eccedono le sue capacità di rimborso – può valutare l’accesso alle procedure previste dalla Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, oggi confluite nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Queste procedure, riservate a privati, piccoli imprenditori, professionisti e altre categorie “non fallibili”, consentono di gestire tutti i debiti (anche tributari) in modo unitario, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e sotto il controllo del Tribunale.

Gli strumenti principali sono tre: 1. Accordo di ristrutturazione dei debiti (per soggetti non fallibili): il debitore propone ai creditori un accordo in cui si impegna a pagare, in un certo periodo, una parte dei debiti. È richiesto il consenso di almeno il 60% dei crediti (quindi la maggioranza dei creditori per valore) . Può prevedere falcidia (riduzione) anche di debiti privilegiati, purché i creditori essenziali ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione. Se i creditori (o la maggioranza qualificata) approvano e il Tribunale omologa l’accordo, esso diventa vincolante per tutti i creditori aderenti e dissenzienti. Durante l’iter, il giudice può sospendere le procedure esecutive in corso. Un accordo omologato blocca i pignoramenti: i creditori dovranno accontentarsi di quanto previsto dall’accordo e nei tempi concordati. Questa soluzione è adatta per chi ha debiti ingenti ma anche un patrimonio o flussi tali da poter offrire ai creditori una percentuale significativa.

  1. Piano del consumatore: è una procedura riservata alle persone fisiche consumatori (che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale). Si differenzia dall’accordo perché non richiede il voto dei creditori: il piano viene presentato al giudice che valuta la fattibilità e soprattutto la meritevolezza del debitore (cioè che non abbia colpe gravi o frodi nell’aver contratto i debiti) . Se il giudice ritiene il piano conveniente e sostenibile, lo omologa anche senza il consenso dei creditori . Da quel momento, il piano è obbligatorio per tutti e le azioni esecutive sono sospese o cessano . Il piano del consumatore tipicamente prevede che il debitore versi ai creditori una certa somma mensile (compatibile col suo reddito) per alcuni anni, eventualmente con l’aiuto di garanti. Al termine, se ha rispettato gli impegni, i debiti residui vengono cancellati. È una soluzione potente, ma accessibile solo a debitori “meritevoli” e con un minimo di capacità di pagamento (non necessariamente immediata: a volte si vendono alcuni beni non essenziali per soddisfare in parte i creditori).
  2. Liquidazione controllata del patrimonio: è la procedura in cui il debitore cede tutto il suo patrimonio disponibile (es. immobili, beni di valore) a un liquidatore nominato dal tribunale, il quale vende i beni e ripartisce il ricavato tra i creditori (simile a un piccolo fallimento). Ha senso se il debitore possiede beni che possono essere liquidati nell’interesse di tutti i creditori in modo ordinato (anziché lasciare che ciascuno pignori per conto proprio). Al termine della liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione per liberarsi dai debiti residui.
  3. Esdebitazione del debitore incapiente: la Legge 3/2012 (art. 14-terdecies) e il Codice della Crisi prevedono la possibilità di esdebitazione anche senza aver pagato nulla, per i debitori che risultano assolutamente privi di risorse (cosiddetto “esdebitazione del debitore incapiente”) . È una sorta di “grazia” concessa una sola volta nella vita: il debitore deve dimostrare di meritarla (non aver commesso atti in frode, aver cooperato con OCC, non aver già beneficiato di esdebitazione negli ultimi 8 anni, ecc.) . Se concessa, tutti i debiti vengono cancellati immediatamente; se però entro i 4 anni successivi il debitore ottiene sopravvenienze attive (es. vince alla lotteria, riceve un’eredità importante), dovrà informare i creditori e il giudice potrà disporre che ne versi una parte fino a concorrenza dei debiti cancellati .

Queste procedure sono strumenti alternativi e straordinari per risolvere situazioni di grave indebitamento e, nel contempo, bloccare le azioni esecutive. Infatti dalla data di ammissione o anche dalla semplice presentazione della domanda, il giudice può disporre la sospensione di pignoramenti, fermi e ipoteche in corso . Sono però procedure complesse, che richiedono l’assistenza di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e il rispetto di rigidi requisiti. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, è qualificato per guidarti in questo percorso . Dall’analisi della tua situazione economica, alla predisposizione del piano/proposta, fino alla rappresentanza in tribunale, il nostro team potrà occuparsi dell’intero iter e offrirti così una via d’uscita definitiva dai debiti, quando le normali soluzioni non bastano.

Errori comuni da evitare

Nella nostra esperienza, chi riceve un’intimazione di pagamento spesso commette alcuni errori ricorrenti, che possono pregiudicare gravemente le possibilità di difesa. Vediamo i principali errori da non fare e i nostri consigli pratici:

  1. Ignorare l’intimazione sperando che “passi da sola”: niente di più sbagliato. Come abbiamo ribadito, l’intimazione non è un semplice promemoria, ma un atto con effetti legali. Se non reagisci entro 60 giorni, perdi per sempre la facoltà di contestare quel debito . Molti contribuenti trascurano l’intimazione pensando che tanto avevano già fatto ricorso contro la cartella o che conti solo il pignoramento: errore fatale. La Cassazione ha chiarito che tacere equivale ad accettare la pretesa . Quindi, non procrastinare: valuta l’atto con un legale immediatamente.
  2. Presentare solo un’istanza di autotutela e aspettare: capita che, per guadagnare tempo o per evitare cause, qualcuno invii un’istanza di autotutela all’Agente della Riscossione e resti in attesa, superando i 60 giorni. È un errore perché l’autotutela non sospende i termini di ricorso . L’Agente potrebbe anche non risponderti mai, e intanto il termine per impugnare scade. Quindi, se presenti un’autotutela, presenta comunque anche il ricorso entro i termini, per sicurezza. L’autotutela andrà avanti parallelamente e, se ti dovessero accogliere l’istanza (evento raro senza ricorso pendente), potrai sempre desistire dal giudizio.
  3. Confondere decadenza e prescrizione: molti non distinguono queste due eccezioni e a volte le invocano a sproposito. La decadenza attiene ai termini per l’esecuzione: nel nostro contesto, l’anno oltre il quale la cartella perde efficacia (art. 50 DPR 602/73) . La prescrizione riguarda invece la durata del diritto di riscuotere, che per i tributi può essere 5 o 10 anni. Sono concetti diversi: la decadenza può far cadere l’atto ma non il debito (che potrebbe essere nuovamente iscritto a ruolo in certi casi); la prescrizione estingue proprio il debito ma richiede il decorso di più anni. Confonderle porta a errori nelle difese – ad esempio c’è chi eccepisce la prescrizione decennale pensando valga per l’esecuzione, mentre per l’esecuzione contava l’anno di decadenza. Per questo è importante farsi seguire da professionisti, che sapranno quali eccezioni sollevare e quando .
  4. Non allegare documenti di prova: il processo tributario (e civile) è basato sulle prove. Se sostieni che la cartella non ti è stata notificata, devi fornire almeno un principio di prova (es. dichiarazione che all’indirizzo X non c’eri più, un estratto di residenza storico, ecc.). Se dici che hai pagato, devi mostrare le ricevute. Spesso i contribuenti presentano ricorsi generici (“la cartella potrebbe essere prescritta”) senza prove: questi ricorsi vengono regolarmente rigettati. Dunque, raccogli e allega tutta la documentazione rilevante: ricevute di ritorno, copie degli atti, quietanze di pagamento, estratti conto. Se non hai qualcosa, chiedila in accesso agli atti (come visto) o fai dichiarare per iscritto da un terzo (es. un testimone) certi fatti. L’onere della prova in alcuni casi è tuo, in altri dell’ente, ma intanto tu produci tutto ciò che avvalora le tue affermazioni .
  5. Dimenticare le scadenze delle definizioni agevolate: se hai aderito a una rottamazione o altra sanatoria, non abbassare la guardia credendo che ormai il debito sia “sistemato”. Quelle misure richiedono il puntuale pagamento di tutte le rate. Un ritardo di oltre 5 giorni su una rata comporta la decadenza immediata dai benefici e il ripristino del debito originario . Perciò, se stai seguendo un piano di rottamazione, segna bene tutte le scadenze, valuta un addebito diretto su conto corrente per evitare distrazioni, e nel dubbio accantona i soldi in anticipo. Purtroppo abbiamo visto casi di clienti che avevano risparmiato decine di migliaia di euro aderendo alla definizione agevolata, ma hanno perso tutto per una rata saltata magari per pochi giorni di differenza.
  6. Non considerare soluzioni alternative globali: chi è schiacciato dai debiti spesso cerca di risolverli uno per uno (una cartella alla volta, una banca alla volta) e magari non risolve mai veramente. Valuta sempre se esiste una soluzione strutturale migliore: ad esempio, se hai troppi debiti, un piano del consumatore potrebbe liberarti di gran parte di essi; se sei in causa su più fronti, una rottamazione può alleggerirti e chiudere i contenziosi minori così ti concentri su altri. Insomma, non fossilizzarti su una sola cartella: guarda il quadro completo della tua situazione finanziaria. L’Avv. Monardo, con il suo team di avvocati e commercialisti, adotta proprio questo approccio olistico: oltre a contestare l’intimazione, valuta insieme a te tutte le strade possibili (transazione, saldo a stralcio, procedure da sovraindebitamento) per assicurarti la migliore ripartenza .

Tabelle riepilogative

Per sintetizzare le principali informazioni normative e operative esposte, forniamo di seguito alcune tabelle riepilogative utili.

Principali scadenze e termini (riscossione esattoriale)

Evento / TermineDescrizioneRiferimento normativo
Notifica della cartella – attesa esecuzioneL’Agente della Riscossione deve attendere 60 giorni dalla notifica della cartella prima di iniziare l’esecuzione forzata (pignoramento).Art. 50 c.1 DPR 602/1973
Decadenza cartella (mancata esecuzione entro 1 anno)Se entro 1 anno dalla notifica della cartella non inizia l’espropriazione, la cartella perde efficacia; serve intimazione prima di procedere successivamente.Art. 50 c.2 DPR 602/1973
Intimazione di pagamento – efficaciaVale 1 anno dalla notifica. Se entro 12 mesi non segue il pignoramento, l’intimazione scade; serve nuova intimazione per eseguire.Art. 50 c.2 DPR 602/1973
Ricorso contro intimazione60 giorni dalla notifica per impugnare l’intimazione davanti al giudice competente (tributario o ordinario). Dal 2026 il termine è disciplinato dal nuovo Codice Giustizia Trib., ma resta invariato per ora.Art. 21 D.Lgs. 546/1992 (fino al 2025); art. 4 c.5 D.Lgs. 119/2022 (termine confermato fino al 2025)
Sospensione termini ricorso (ferie)Il termine di 60 gg è sospeso dal 1º al 31 agosto di ogni anno (ferie giudiziarie).Art. 1 L. 742/1969
Opposizione agli atti esecutivi (pignoramento)20 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo (pignoramento, atto di fermo/ipoteca) per proporre opposizione in Tribunale (art. 617 c.p.c.).Art. 617 c.p.c.
Definizione agevolata 2023 (rottamazione-quater)Domanda entro 30/06/2023; pagamento in max 18 rate (fino al 2027). Sesta rata: 28/02/2025 (tolleranza 5 gg).Art. 1 co. 231-252 L. 197/2022 (L. Bilancio 2023)
Definizione agevolata 2026 (rottamazione-quinquies)Domanda entro 30/04/2026; prima rata o pagamento unico al 31/07/2026. Possibile dilazione in 54 rate (9 anni) con scadenze bimestrali.Art. 1 co. 82-109 L. 199/2025 (L. Bilancio 2026)
Discarico automatico carichi inesigibiliEntrata in vigore il 01/01/2025 della cancellazione d’ufficio dei ruoli affidati da oltre 5 anni (salvo eccezioni). Non cancella il debito ma ferma la riscossione coattiva.Art. 3 D.Lgs. 110/2024

Strumenti di definizione e gestione del debito

Strumento / ProceduraDestinatari e requisitiVantaggi principaliLimiti / Note
Definizione agevolata (Rottamazione) <br>(es. Rottamazione-quater 2023, Rottamazione-quinquies 2026)Debitori con cartelle esattoriali riferite a imposte, contributi e sanzioni ammesse dalla legge. <br> – Quater: carichi 2000-06/2022 (domande 2023) <br> – Quinquies: carichi 2000-2023 specifici (domande entro 04/2026)– Stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora (si paga solo tributo + interessi base + aggio ridotto). <br> – Rateizzazione lunga (fino a 18 rate per Quater, 54 rate per Quinquies) . <br> – Stop alle azioni esecutive durante il pagamento (salvo decadenza). <br> – Chiusura saldo e stralcio del debito, con liberatoria finale se completata.Scadenze tassative: un ritardo >5 giorni su una rata fa decadere la definizione . <br> – Rinuncia ai ricorsi pendenti sui carichi inseriti (va valutato se il ricorso poteva annullare tutto). <br> – Ambito limitato: non copre tutti i debiti (esclusi da rottamazione alcuni carichi, come da legge). <br> – Necessità di coprire l’importo residuo (anche se ridotto) con risorse finanziarie certe.
Saldo e stralcio (edizioni 2019-2020)Persone fisiche con ISEE ≤ €20.000 e grave e comprovata difficoltà economica (disoccupazione, malattia, ecc.).Abbattimento drastico del debito: pagamento percentuale ridotta (16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE) e stralcio del resto . <br> – Stralcio totale di sanzioni e interessi. <br> – Possibile rateizzare in più anni (come da decreto attuativo).– Misura straordinaria non sempre aperta: attualmente non attiva nuove finestre. <br> – Requisiti stringenti (limite ISEE rigido; verifica DSU). <br> – Se decaduto da precedenti saldo e stralcio, il debito rivive per intero.
Rateizzazione ordinaria / straordinaria (art. 19 DPR 602/73)Tutti i debitori con cartelle esattoriali che non contestano il debito. (Basta essere in temporanea difficoltà per piani fino 72 rate; servono prove per 120 rate).Dilazione del pagamento fino a 10 anni , alleviando l’impatto finanziario. <br> – Sospensione di fermi e pignoramenti una volta accordata (se rispetti le rate). <br> – Procedura semplice per debiti modesti (richiesta online).Interessi di dilazione applicati sulle rate (attualmente ~3-4% annuo). <br> – Decadenza se salti 5 rate anche non consecutive . <br> – Il debito rimane integralmente dovuto (nessuna riduzione di sanzioni/interessi). <br> – Per somme alte occorrono requisiti economici (indici bilancio, ISEE).
Procedura da sovraindebitamento <br>(Legge 3/2012 e Codice Crisi)Persone sovraindebitate non soggette a fallimento: consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, start-up, soci di snc, ecc. Requisito: debiti complessivi insostenibili rispetto al patrimonio/reddito, meritevolezza (no frodi) .Sospensione immediata di tutte le azioni esecutive e cautelari appena la procedura è ammessa . <br> – Possibilità di falcidiare (ridurre) i debiti, anche fiscali, offrendo ai creditori solo una parte del dovuto (in base alle proprie capacità) . <br> – Liberazione dai debiti residui: con l’esdebitazione il debitore viene “pulito” dai debiti insostenibili, potendo ripartire da zero . <br> – Soluzione definitiva per situazione di insolvenza personale.– Procedura complessa e giudiziale: richiede assistenza OCC, costi procedurali (seppur dilazionabili), tempi non brevissimi (mesi per omologa). <br> – Meritevolezza richiesta: il giudice può rigettare se il debitore ha colpe gravi (es. debiti contratti con dolo o colpa grave). <br> – Necessaria trasparenza totale su patrimonio e reddito: occultamenti comportano revoca e sanzioni. <br> – Per accordi serve il consenso dei creditori (60%); per i piani consumatore serve convincere il giudice sulla convenienza rispetto alla liquidazione.

FAQ: domande frequenti sull’intimazione di pagamento

1. Cos’è esattamente l’intimazione di pagamento?
È un atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (o altro agente della riscossione) intima al debitore di pagare le somme iscritte a ruolo entro 5 giorni, avvertendo che in difetto si procederà con l’esecuzione forzata . È prevista dall’art. 50 del DPR 602/1973 e di fatto sostituisce il vecchio avviso di mora. In altre parole, è l’ultimo sollecito legale prima di pignoramenti, fermi o ipoteche.

2. È obbligatorio impugnare l’intimazione?
Sì, se si vogliono conservare le proprie difese. La Cassazione ha chiarito che l’intimazione è un atto autonomamente impugnabile e deve essere contestata entro 60 giorni; altrimenti, il debito diventa definitivo e non più contestabile . Dunque, è vivamente consigliato ricorrere nei termini anche se pensi che “conti solo la cartella”: l’intimazione è il treno da prendere per far valere i vizi.

3. Posso far valere la prescrizione senza presentare ricorso?
No. La prescrizione non opera automaticamente sulle cartelle esattoriali: deve essere eccepita dal debitore con un ricorso tempestivo (entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione) . Se non presenti ricorso e lasci trascorrere il termine, non potrai più sollevare la prescrizione in una fase successiva (ad es. non potrai dire al giudice dell’esecuzione che la cartella era prescritta, perché dovevi farlo prima in sede tributaria).

4. Come si calcolano esattamente i 60 giorni per il ricorso?
Il termine di 60 giorni decorre dal giorno successivo a quello di notifica dell’intimazione. Ad esempio, se hai ricevuto l’atto il 10 gennaio, il conteggio parte dall’11 gennaio. Se il 60° giorno cade di sabato o festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo . Inoltre, il periodo dal 1º al 31 agosto non si conta (sospensione feriale), quindi se la notifica avviene a luglio, il termine si allunga di un mese. Attenzione: per le opposizioni in Tribunale (non tributarie) il computo è leggermente diverso e non c’è sospensione feriale per i 20 giorni ex art. 617 c.p.c.

5. Ho pagato alcune rate della cartella in passato: posso contestare lo stesso l’intimazione?
Sì, assolutamente. Se ritieni che il debito residuo non sia dovuto (magari perché prescritto, decaduto o viziato), puoi ugualmente impugnare l’intimazione anche se in passato hai pagato delle rate . I pagamenti già effettuati verranno considerati come acconti su quanto eventualmente risulterà dovuto. Anzi, in ricorso potrai far presente i pagamenti già eseguiti per evidenziare che l’importo intimato è eccessivo o errato. Se invece non contesti nulla e vuoi solo una rateizzazione, in quel caso non serve impugnare; ma attento alle scadenze come detto.

6. Posso chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto l’intimazione?
Sì, è possibile. Finché non iniziano azioni esecutive, l’Agente della Riscossione accetta istanze di rateizzazione del debito anche se è stata notificata un’intimazione. Puoi chiedere piani fino a 72, 84 o 120 rate a seconda dell’importo . Tieni presente però due cose: (a) la presentazione della domanda di rateazione non sospende automaticamente il pignoramento (per sicurezza, meglio chiedere sospensione in giudizio); (b) una volta concessa la rateazione e pagata la prima rata, le procedure esecutive vengono sospese e non ne inizieranno di nuove, a meno che tu non decada dal piano. Quindi sì, puoi rateizzare anche dopo l’intimazione, ma muoviti in fretta (prima che parta un pignoramento) e segui la procedura corretta. Spesso l’ideale è combinare ricorso e richiesta di rate: il ricorso per sicurezza, e la rate per risolvere pragmaticamente se non hai contestazioni sostanziali.

7. Se aderisco a una rottamazione/quota agevolata delle cartelle, devo comunque impugnare l’intimazione?
Dipende dalla tua strategia e dal motivo per cui aderisci. Ci sono due scenari: – Se intendi pagare il debito tramite la definizione agevolata: ad esempio hai deciso di usufruire della rottamazione-quinquies 2026 e sei pronto a pagare quanto dovuto senza contestare oltre. In tal caso, non è necessario presentare ricorso contro l’intimazione, perché pagherai secondo il piano agevolato (che sospende le azioni esecutive). Tuttavia, dovrai poi rinunciare al ricorso su quei carichi (se ne avevi) e naturalmente rispettare tutte le rate della rottamazione. Alcuni preferiscono comunque impugnare l’intimazione e poi concordare la rinuncia una volta avuta la certezza dell’accoglimento della rottamazione, per avere una tutela in più. Ma se sei sicuro di pagare con la definizione, il ricorso si può evitare. – Se ritieni il debito non dovuto ma aderisci “in via cautelativa”: ci sono casi in cui il contribuente presenta ricorso (perché convinto di avere ragione) ma, per sicurezza, aderisce anche alla rottamazione (perché non si sa mai l’esito del giudizio). In questo scenario, consigliamo di impugnare comunque l’intimazione entro 60 giorni per non precluderti la difesa . Poi, se la definizione agevolata viene accettata e perfezionata (paghi tutte le rate), potrai abbandonare il ricorso. Se invece la rottamazione dovesse saltare (per decadenza o rigetto), avrai ancora il ricorso attivo come paracadute. In sintesi: se hai dubbi, meglio impugnare e tenersi aperta ogni opzione.

8. Cosa succede se non pago entro i cinque giorni indicati nell’intimazione?
Trascorsi i 5 giorni senza pagamento (o senza un provvedimento di sospensione), l’Agente della Riscossione è legittimato ad avviare le procedure esecutive senza ulteriore preavviso. In concreto, cosa può succedere: – Potrebbe notificarti un atto di pignoramento, ad esempio presso terzi (sullo stipendio, conto corrente, pensione) , oppure un pignoramento mobiliare (anche se ormai raro) o immobiliare (sulla casa, se il debito supera determinate soglie e l’immobile non è prima casa impignorabile). – Potrebbe disporre un fermo amministrativo sui tuoi veicoli (previa notifica del preavviso di fermo se non l’aveva già fatto in passato). – Potrebbe iscrivere un’ipoteca sui tuoi immobili (anche qui, di solito previa comunicazione se trattasi di prima ipoteca). – Potrebbe anche procedere con altre misure come il pignoramento di canoni di affitto presso gli inquilini, pignoramento di crediti verso clienti, etc.

Insomma, l’intimazione è davvero l’ultimo avviso: dopo 5 giorni l’Agente può procedere immediatamente al recupero forzoso su stipendi, conti, case, auto, ecc. . Non c’è bisogno di un ulteriore “precetto” come avviene per i creditori privati, perché l’intimazione funge già da tale. E non sperare di ricevere un’altra lettera: spesso il pignoramento arriva a sorpresa quando meno te l’aspetti (magari mesi dopo, ma senza nuovi avvisi). Dunque, se non puoi pagare in 5 giorni, devi assolutamente attivarti con una delle azioni viste (ricorso, rateazione, ecc.) per evitare di subire le esecuzioni.

9. È possibile contestare l’intimazione anche se non ho mai ricevuto la cartella esattoriale originaria?
Sì. Anzi, in tal caso la contestazione sarà proprio fondata sulla mancata notifica della cartella. Se l’intimazione è il primo atto che ti perviene riguardo a quel debito, nel ricorso potrai eccepire che la cartella (o l’accertamento esecutivo) non ti è stata notificata regolarmente e chiedere quindi l’annullamento dell’intimazione per violazione del diritto di difesa . Come conseguenza, verranno annullati anche gli atti presupposti mai notificati. Naturalmente dovrai dichiarare di non aver avuto conoscenza della cartella prima d’ora e, se possibile, fornire indizi (es. cambio di residenza, estratto di ruolo recente da cui risulta la cartella non notificata). Sarà poi onere dell’Agente dimostrare il contrario esibendo le relate. Se non ci riesce, vincerai il ricorso.

10. L’estratto di ruolo può essere usato per fare ricorso al posto dell’intimazione?
No, non più. Fino a qualche anno fa molti facevano ricorso in autonomia appena vedevano un debito su estratto di ruolo, senza aspettare la cartella o l’intimazione, ma ora questo non è più consentito (salvo casi particolari) . Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 19704/2015 e successive) hanno chiarito che l’estratto di ruolo è solo un documento interno e non un atto impugnabile. Il legislatore nel 2023-2024 ha recepito tale orientamento: oggi la legge dice che l’estratto si può impugnare solo provando un “pregiudizio attuale”, ovvero se c’è già un’ipoteca, fermo o pignoramento in corso su quel ruolo . In pratica, devi aspettare un atto vero (cartella, intimazione, preavviso di fermo, ecc.) e impugnare quello. Quindi, se vedi un debito nell’estratto ma non hai ancora ricevuto nulla, non puoi fare ricorso immediato (puoi però presentare istanza di autotutela o sollecitare la notifica, oppure – idea pratica – non sollecitare affatto per non svegliare il can che dorme, finché non sei tu ad averne bisogno, ad es. per un DURC). Nel nostro caso, se hai l’estratto di ruolo che elenca i debiti e poi ricevi l’intimazione, userai l’estratto solo come documento di appoggio informativo, ma il ricorso lo farai contro l’intimazione.

11. Posso bloccare un pignoramento in corso se presento ricorso contro l’intimazione?
Sì, ma serve un provvedimento del giudice. Se l’Agenzia ha già avviato un pignoramento (ad es. ti ha notificato un atto di pignoramento presso terzi), il semplice ricorso tributario contro l’intimazione potrebbe non bastare a fermarlo, perché ormai è in mano al giudice dell’esecuzione. In questi casi, oltre al ricorso tributario, devi: – o Chiedere al giudice tributario la sospensione dell’intimazione e contestualmente notificare l’ordinanza di sospensione all’Agente e al giudice dell’esecuzione, che potranno sospendere la procedura esecutiva; – oppure, più efficacemente, proporre una opposizione al pignoramento in Tribunale (ex art. 615 c.p.c.) chiedendo la sospensione al giudice dell’esecuzione stesso. Se il tuo motivo è che il debito è prescritto o l’intimazione nulla, lo puoi far valere col 615, come spiegato sopra, e ottenere la sospensione immediata del pignoramento (il giudice dell’esecuzione è spesso celere nel concederla se vede un ricorso pendente e motivi non pretestuosi).

In ogni caso, qualcosa puoi fare per bloccare il pignoramento: l’importante è agire subito, appena notificato il pignoramento (entro 20 giorni), e ben consigliato dal legale che coordinerà l’azione col ricorso tributario. Quindi la risposta è sì, il pignoramento si può sospendere, ma va chiesta la sospensiva al giudice competente (tributario o ordinario a seconda della via scelta) e dimostrando la fondatezza delle tue ragioni e il danno grave che subiresti .

12. Chi decide sul ricorso contro l’intimazione? La competenza è della Commissione Tributaria?
Con la riforma del 2022, le Commissioni Tributarie sono state rinominate Corti di Giustizia Tributaria. Quindi oggi il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente. A decidere sarà un giudice monocratico o collegiale a seconda del valore e della materia (per le intimazioni, di solito collegiale se l’importo supera €3.000). La competenza territoriale è quella del tuo domicilio fiscale per i tributi erariali, o della sede dell’ente creditore per tributi locali. In breve: sì, è la “Commissione Tributaria” (oggi Corte Giust. Trib.) a giudicare dei ricorsi sulle intimazioni relative a tributi . Se invece l’intimazione riguardava contributi INPS o multe, la competenza era del Tribunale ordinario (v. sopra).

13. Quanto costa presentare un ricorso contro l’intimazione?
I costi principali sono: – Il Contributo Unificato Tributario (CUT): è una “tassa” per accedere alla giustizia tributaria. L’importo dipende dal valore del debito contestato: – €30 per controversie fino a €2.582,28; – €60 fino a €5.000; – €120 fino a €25.000; – €250 fino a €75.000; – €500 fino a €200.000; – €1.500 oltre €200.000 . – L’eventuale compenso del difensore: se ti affidi a un avvocato, ci saranno le relative spese professionali, che variano in base alla complessità. Molti studi offrono un primo consulto gratuito e poi preventivano la causa. – Se perdi in giudizio, il giudice può condannarti a rimborsare le spese di lite dell’ente (onorari avvocatura, di solito qualche centinaio di euro, ma in alcune sentenze si è arrivati anche a migliaia se il valore era alto) . Se vinci, al contrario, può condannare l’Agenzia a pagare le tue spese legali. – Non ci sono marche da bollo o altri contributi particolari nel processo tributario, a parte il CUT.

14. L’intimazione interrompe la prescrizione?
Sì, esatto. La notifica dell’intimazione costituisce atto interruttivo della prescrizione del debito . Ciò significa che dopo la notifica dell’intimazione il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da capo (10 o 5 anni a seconda del tributo). Quindi, ad esempio, se avevi una cartella prescrivibile in 5 anni e dopo 4 anni ti notificano un’intimazione, da quella data ripartono altri 5 anni. Inoltre, l’intimazione fa anche da atto acceleratorio: come noto, l’Agente deve poi agire entro 1 anno, ma se non lo fa, dovrà notificare una nuova intimazione che di nuovo interrompe la prescrizione e così via. In pratica, le intimazioni successive possono tenere “vivo” il debito indefinitamente, se intervengono prima che maturi il periodo di prescrizione. Questo per dire che, se ricevi un’intimazione e non succede nulla per un po’, non pensare che vada in prescrizione facilmente: l’atto in sé ha spezzato il decorso e l’Agente difficilmente si farà passare 5 o 10 anni senza fare nulla adesso.

15. Posso chiedere i danni all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per un’intimazione infondata o illegittima?
In linea teorica, sì, ma non è semplice. Occorre che vi sia stato un comportamento dell’Amministrazione doloso o gravemente colposo nel notificarti un atto esecutivo non dovuto. Ad esempio, se sapevano che avevi pagato il debito e ugualmente ti hanno intimato il pagamento minacciando il pignoramento, procurandoti magari un danno (stress, spese legali, etc.), potresti ipotizzare una richiesta di risarcimento. Tuttavia, in pratica, le cause di risarcimento contro il Fisco sono complesse e richiedono prove rigorose del danno e della colpa. L’art. 96 c.p.c. prevede una sorta di risarcimento in re ipsa se la controparte ha agito con malafede in giudizio, ma nei ricorsi tributari non sempre si applica. Diciamo che potresti inserire nel ricorso una domanda di condanna alle spese e, nei casi estremi, di risarcimento ex art. 96 c.p.c., ma non aspettarti grosse somme. In casi di errori clamorosi dell’Agente (es. intimazione per importi già annullati da una sentenza definitiva), potresti valutare un separato giudizio civile per responsabilità da atto illegittimo. Comunque, prima vinci il ricorso e fai annullare l’intimazione; poi, se hai subito danni concreti (es. ti hanno bloccato il conto indebitamente per mesi), ne parlerai con il tuo legale per un eventuale risarcimento. In sintesi: possibile sì, ma raro e difficile .

16. Ho più debiti e ho ricevuto più intimazioni: posso fare un unico ricorso o un piano unico?
Se hai ricevuto più intimazioni (ad esempio 3 intimazioni diverse per 3 cartelle distinte), puoi scegliere se impugnarle singolarmente o in modo cumulativo. La legge tributaria consente il ricorso cumulativo contro più atti solo se sono della stessa natura e emittente, e se vi è identità di questioni. In pratica, contro intimazioni diverse puoi fare un unico ricorso se l’Agente è lo stesso (AER) e magari se i motivi di contestazione sono analoghi. Spesso conviene comunque fare un ricorso per ogni intimazione, per chiarezza e perché le tempistiche possono differire. Quanto a un piano unico: se il tuo problema è che hai troppi debiti da pagare, puoi valutare la procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo) per includere tutti i debiti in un’unica soluzione . Ad esempio, se hai 10 cartelle e vari prestiti, un piano del consumatore potrebbe raggruppare tutto e proporti di pagare ciò che puoi in base al reddito, cancellando il resto. Questa è l’unica vera via per “fare un piano unico” su più debiti eterogenei. Altrimenti, a livello di Agenzia Riscossione, puoi chiedere una rateazione unica se tutti i debiti sono già a ruolo: ti faranno un piano di rate per il totale (fino a 120 rate se del caso). Quindi, in sintesi: per il ricorso, uno per atto (o cumulato se possibile); per il pagamento, o una rateazione cumulativa di tutte le cartelle, oppure soluzioni da sovraindebitamento per includere anche debiti extra-fiscali .

17. Posso presentare ricorso senza avvocato (difendendomi da solo)?
Nel processo tributario, è ammessa l’autodifesa (cioè presentare ricorso personalmente senza assistenza di un difensore abilitato) solo per le controversie di valore fino a €3.000 (importo del tributo al netto di interessi e sanzioni) . Quindi se l’intimazione riguarda un importo piccolo, potresti teoricamente fare da solo. Tuttavia, occorre molta cautela: le procedure e le eccezioni in campo di riscossione sono tecniche, e un errore di forma o di sostanza può compromettere la causa. Inoltre, se perdi, potresti dover pagare le spese all’ente. Dunque, anche se potresti difenderti da solo, è fortemente consigliato farsi assistere da un professionista esperto in materia tributaria . Un avvocato specializzato saprà impostare i motivi giusti e magari trovare vizi che da solo non avresti colto, aumentandoti le chance di successo. Considera inoltre che per importi sopra €3.000 l’assistenza tecnica è obbligatoria, quindi se il tuo debito supera tale soglia non hai scelta.

18. L’intimazione di pagamento è sempre necessaria prima del pignoramento?
Non sempre, ma nella maggior parte dei casi sì. Mi spiego: l’art. 50 DPR 602/73 impone l’intimazione se è passato oltre un anno dalla cartella. Se invece l’Agente della Riscossione riesce a procedere entro un anno dalla notifica della cartella, può fare il pignoramento senza intimazione . In pratica succede raramente, perché spesso le procedure durano a lungo. Ma ad esempio, se tu non paghi una cartella e dopo 61 giorni l’Agente ti iscrive subito un fermo amministrativo e poi un mese dopo ti pignora il conto, potrebbe farlo senza intimazione (poiché è entro l’anno dalla cartella). Diciamo che l’intimazione diventa obbligatoria appena scade l’anno senza esecuzione: a quel punto è un passaggio dovuto. Se l’Agente se ne dimentica e fa un pignoramento tardivo senza intimazione, tu potrai farlo annullare per difetto di intimazione. Quindi, ricapitolando: entro 1 anno dalla cartella l’intimazione non è necessaria (ma comunque l’Agente solitamente prima dei pignoramenti invia altri avvisi bonari o preavvisi); dopo 1 anno è necessaria l’intimazione prima di pignorare, pena nullità dell’esecuzione . Nel dubbio, controlla sempre le date: se ricevi un pignoramento e l’ultima cartella era di 2 anni fa e non hai intimazioni di mezzo, segnala subito la cosa al tuo legale.

19. Possono iscrivere un fermo amministrativo dopo aver inviato l’intimazione?
Sì, il fermo amministrativo (il blocco dei veicoli) è una misura cautelare che l’Agente può attuare sui beni del debitore in vista della riscossione. In genere la procedura è: decorsi 5 giorni dall’intimazione, se non paghi, possono emanare un preavviso di fermo (ti avvisano che tra 30 giorni bloccheranno l’auto) e, passati i 30 giorni senza novità, iscrivere il fermo al PRA. Dunque, il fermo può seguire all’intimazione se il debito rimane insoluto . Anche senza pignoramento, il fermo è un’arma potente per costringere al pagamento. Ricordiamo che il fermo deve essere preceduto da un preavviso (come da art. 86 DPR 602/73), e che può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica se illegittimo o sproporzionato . Ad esempio, se ti mettono un fermo per un debito di €100 (sotto la soglia minima di €1.000 prevista) o se hai un unico veicolo strumentale per lavoro, puoi far ricorso. In generale però, dopo l’intimazione, se non ti muovi rischi anche il fermo.

20. Come posso bloccare un’ipoteca esattoriale sul mio immobile?
L’ipoteca viene utilizzata dall’Agente Riscossione per tutelare crediti di importo medio-alto (sopra €20.000, soglia prevista dall’art. 77 DPR 602/73 per iscrivere ipoteca sugli immobili). Se dopo l’intimazione non paghi, è possibile che – invece o prima del pignoramento – ti arrivi una comunicazione di preavviso di ipoteca. Se ignori anche quella, l’ipoteca viene iscritta presso la Conservatoria. Per bloccarla ci sono più strade: – In sede amministrativa: pagando il debito o chiedendo una rateazione prima che venga iscritta. Una volta rateizzato, di solito l’ipoteca non viene iscritta o viene sospesa. – In sede giudiziale: puoi impugnare l’iscrizione di ipoteca entro 60 giorni dalla comunicazione, davanti alla Corte Tributaria, come atto della riscossione (art. 19, co.1 lett. e-quater D.Lgs. 546/92) . Motivi di ricorso potrebbero essere: debito sottosoglia (sotto €20.000 – la Cassazione ha però ridotto a ~€8.000 il limite in taluni casi) , vizi procedurali (mancato preavviso), prescrizione del debito, ecc. Ad esempio, se il debito è di €7.000, l’ipoteca è illegittima per difetto di importo (soglia non raggiunta) . Oppure se l’immobile è cointestato, l’importo dovuto va rapportato alla quota. – Mediante procedure concorsuali: se riesci ad accedere a un piano del consumatore o accordo di ristrutturazione omologato dal giudice, l’ipoteca (così come gli altri gravami) deve essere sospesa ed eventuali esecuzioni bloccate . Quindi, se l’ipoteca non è stata ancora iscritta ma hai avviato una procedura da sovraindebitamento, segnala la cosa all’Agente: in genere attendono l’esito.

Una volta che l’ipoteca è iscritta, non decade automaticamente neanche pagando (resta come garanzia finché non richiedi la cancellazione), quindi meglio evitare che si arrivi all’iscrizione. Se già iscritta, oltre al ricorso, potrai valutarne la cancellazione accordandoti con l’ente (ad esempio se paghi tutto, chiedi la liberatoria e provvedi alla cancellazione formale). In caso di esito favorevole di un ricorso o di un piano del consumatore, il giudice ordinerà la cancellazione. In sintesi: per bloccare o rimuovere un’ipoteca esattoriale bisogna contestare tempestivamente la legittimità (se ci sono motivi) o adottare misure risolutive del debito, preferibilmente prima che l’ipoteca venga iscritta.

Simulazioni pratiche

Vediamo ora alcuni casi pratici semplificati che illustrano l’applicazione concreta delle difese e degli strumenti di cui abbiamo parlato.

Esempio 1: Debito IRPEF prescritto eccepito con successo

Situazione: Marco riceve a luglio 2025 un’intimazione di pagamento per €15.000, relativa a un debito IRPEF dell’anno d’imposta 2011. L’ultima cartella a suo nome risale a marzo 2013. Da allora, per oltre 10 anni, Marco non ha più ricevuto alcun atto su quel debito (nessuna comunicazione né solleciti). L’intimazione arriva improvvisa, dopo 12 anni dall’origine del debito e oltre 10 anni dall’ultima cartella.

Analisi: La prescrizione per le imposte erariali come l’IRPEF è di 10 anni . Nel caso di Marco, tra la notifica della cartella (2013) e quella dell’intimazione (2025) sono trascorsi più di 10 anni senza atti interruttivi. Dunque, al momento della notifica dell’intimazione, il debito IRPEF era già prescritto. Marco, informato dei suoi diritti, presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro i 60 giorni, eccependo la prescrizione del debito. Nel ricorso allega copia della cartella del 2013 e dichiara di non aver mai ricevuto atti successivi (chiede anche all’Agente la prova di eventuali notifiche, di cui però non c’è traccia).

Esito: Il giudice esamina le date e constata che l’Agente non produce alcun atto interruttivo intermedio: effettivamente, tra 2013 e 2025 il nulla. Pertanto accoglie il ricorso di Marco e dichiara il debito estinto per intervenuta prescrizione, annullando l’intimazione impugnata . Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà più procedere a riscuotere quelle somme in futuro. Marco ha così risolto definitivamente il suo debito fiscale senza dover pagare nulla, grazie alla difesa fondata sulla prescrizione maturata.
Se Marco non avesse presentato ricorso, la prescrizione – pur maturata – non avrebbe impedito all’Agenzia di pignorargli il conto o lo stipendio, e una volta pagato sarebbe stato troppo tardi per chiederne la restituzione. Questo esempio evidenzia l’importanza di attivarsi e far valere in tempo utile la prescrizione.

Esempio 2: Adesione alla rottamazione per debiti multipli

Situazione: Laura ha accumulato nel tempo tre cartelle esattoriali: una per IVA non versata, una per contributi INPS e una per sanzioni del Codice della Strada, per un totale di €40.000. Le cartelle sono state tutte notificate nel 2019 e affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Laura non è mai riuscita a pagarle né a presentare ricorso. Nel 2025 riceve un’intimazione complessiva che intima il pagamento dell’intero importo, ormai lievitato a €46.000 con interessi e sanzioni. Laura, valutate le sue risorse, ritiene di non poter contestare il debito (che effettivamente è dovuto), ma nemmeno può pagare €46.000 subito.

Azione intrapresa: A novembre 2025 Laura viene a sapere della nuova Definizione agevolata 2026 (rottamazione-quinquies) prevista dalla legge di bilancio 2026 . Questa misura le consente di pagare i suoi debiti dal 2019 eliminando sanzioni e interessi di mora, e di diluire il pagamento. Laura decide di aderire: a febbraio 2026 presenta online la domanda di rottamazione-quinquies, inserendo tutte e tre le cartelle. L’Agenzia Riscossione le comunica a giugno 2026 l’ammontare dovuto in forma agevolata: su €46.000 complessivi, grazie allo stralcio di sanzioni e interessi, Laura dovrà pagare circa €30.000 (capitale + interessi base + aggio ridotto). Le viene offerto il piano con 54 rate bimestrali in 9 anni , ovvero circa €555 a bimestre. Laura sceglie questa opzione per avere rate sostenibili. Paga regolarmente le prime rate nel 2026.

Scenario 1 – adempimento puntuale: Laura prosegue diligentemente i pagamenti: ogni scadenza bimestrale, per 9 anni, versa la rata dovuta, magari domicilandola sul conto per sicurezza. Grazie alla previsione normativa, può permettersi di saltare al massimo una rata (che recupererà con la successiva) ma non le capita mai di saltarne. Arriva così al 2035 avendo pagato tutte le 54 rate. Risultato: i debiti di Laura sono estinti. L’Agenzia certificherà la regolare definizione e Laura sarà libera da quei carichi, avendo risparmiato €16.000 circa di sanzioni/interessi. Nessuna esecuzione è stata avviata nei suoi confronti nel frattempo, perché la rottamazione sospendeva tutto.

Scenario 2 – inadempimento e decadenza: Supponiamo invece che, dopo un paio d’anni, Laura entri in difficoltà e salti il pagamento di 2 rate (magari la 10ª e 12ª rata restano non pagate). Secondo la legge, avendo saltato due rate, Laura decade automaticamente dalla rottamazione . Che succede? L’Agenzia le invia una comunicazione di decadenza: i versamenti fatti (poniamo €5.000 fino a quel momento) vengono imputati a acconto sul debito originale . Ora Laura si ritrova con ancora €41.000 da pagare (il debito originario meno gli acconti) e l’Agente potrà immediatamente riprendere le azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) come se nulla fosse. In più, su quei €41.000 torneranno ad accumularsi interessi di mora. Laura ha quindi perso i benefici e anche il denaro versato è stato assorbito dal debito residuo senza liberarla.

Commento: L’esempio mostra che aderire alle definizioni agevolate è utile, ma bisogna essere rigorosi nei pagamenti. Un consiglio pratico è proprio quello adottato da Laura: domiciliazione bancaria delle rate, così riduci il rischio di dimenticare una scadenza . Inoltre, è bene mantenere un piccolo margine economico per far fronte a tutte le rate: se la situazione è troppo instabile, forse sarebbe stato meglio per Laura considerare un piano del consumatore per ridurre ulteriormente l’importo da pagare in base alle effettive possibilità, invece di una rottamazione standard.

Esempio 3: Piano del consumatore per superare debiti fiscali e bancari

Situazione: Stefano è un lavoratore dipendente con stipendio di €1.500 al mese. Negli anni scorsi, a causa di alcune vicissitudini (perdita del lavoro durante la pandemia, spese mediche familiari, ecc.), ha accumulato circa €80.000 di debiti tra cartelle fiscali (IVA non versata per una vecchia attività, imposte personali) e scoperti bancari/prestiti. Stefano non ha proprietà immobiliari, vive in affitto e possiede solo un’auto di medio valore. Nonostante abbia ripreso a lavorare, con €1.500/mese non riuscirebbe mai a pagare tutti quei debiti, neppure con rateizzazioni o rottamazioni. Inoltre, alcune cartelle sono già sfociate in pignoramenti del quinto dello stipendio. Stefano è sovraindebitato e rischia di restare intrappolato nei debiti per decenni.

Soluzione intrapresa: Dopo essersi informato, Stefano decide di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla Legge 3/2012 (oggi Codice della Crisi). In particolare, essendo un consumatore (i debiti non sono derivati da attività imprenditoriali in corso), opta per il Piano del consumatore. Si rivolge a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) locale, dove gli viene assegnato un Gestore (che, in uno scenario reale, potrebbe ben essere l’Avv. Monardo data la sua qualifica). Con l’aiuto del Gestore, Stefano prepara una proposta di piano: si impegna a versare €300 al mese per 5 anni (totale €18.000) attingendo al suo stipendio e con l’aiuto di un familiare che si offre di integrare in caso di necessità . Offre inoltre ai creditori la garanzia del Trattamento di Fine Rapporto che maturerà nei prossimi anni. L’OCC redige una relazione che attesta la situazione debitoria, le cause dell’indebitamento (nel caso di Stefano, eventi sfortunati e non colpa grave) e la fattibilità del piano.

Iter ed esito: Il piano di Stefano viene presentato al Tribunale. Il giudice valuta che Stefano è meritevole (ha perso il lavoro per forza maggiore, non ha frodato i creditori) e che il piano – pur modesto nel soddisfare €18.000 su €80.000 – è fattibile e vantaggioso rispetto all’assenza di alternative (in una liquidazione forzata, data la mancanza di beni, i creditori avrebbero ottenuto zero). Dopo le verifiche del caso, il Tribunale omologa il piano del consumatore e contestualmente sospende tutte le azioni esecutive in corso . Ciò significa che i pignoramenti sullo stipendio di Stefano vengono revocati, e nessun nuovo creditore potrà iniziare esecuzioni finché Stefano rispetta il piano. Da quel momento, Stefano paga €300/mese all’OCC che li distribuisce ai creditori secondo l’ordine stabilito. Dopo 5 anni di pagamenti puntuali, Stefano avrà versato i €18.000 previsti e otterrà dal Tribunale un decreto che lo libera da tutti i debiti residui inclusi nel piano (beneficiando dell’esdebitazione finale) . In pratica, uscirà pulito dai suoi €80.000 di debiti pagando solo il 22% circa.

Se Stefano, per ipotesi, non riuscisse a rispettare i pagamenti del piano (mettiamo che dopo 3 anni smetta di pagare), potrebbe chiedere comunque al Tribunale l’esdebitazione parziale dei debiti non soddisfatti, ai sensi dell’art. 14-terdecies L.3/2012, purché abbia versato tutto il disponibile e la sua insolvibilità permanga . Il giudice valuterebbe se concedergliela tenendo conto di come ha operato. Se avesse tenuto un comportamento corretto e le difficoltà fossero indipendenti dalla sua volontà, potrebbe anche ottenere la cancellazione dei debiti rimasti.

Commento: Questo esempio evidenzia come, in situazioni estreme, le procedure da sovraindebitamento possano fornire una soluzione che né i ricorsi né le rottamazioni tradizionali avrebbero potuto dare: la riduzione drastica del monte debiti e la liberazione finale. È però una strada impegnativa, da percorrere con professionisti esperti e con consapevolezza degli obblighi (budget di sussistenza, controllo delle spese, etc.). L’Avv. Monardo, essendo Gestore della Crisi e OCC, ha proprio l’esperienza per guidare casi come quello di Stefano verso un esito positivo, negoziando con i creditori e presentando al giudice piani solidi e credibili.

Conclusione

L’intimazione di pagamento non è un semplice sollecito: è un vero e proprio atto esecutivo che rappresenta l’ultima occasione per far valere prescrizioni o vizi delle cartelle prima che il debito si cristallizzi . La più recente giurisprudenza della Cassazione lo ha sancito chiaramente: l’intimazione deve essere impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito diventa definitivo e non più contestabile . È dunque essenziale agire tempestivamente, evitando di sottovalutare la comunicazione o di confondere le diverse procedure di tutela disponibili.

Come abbiamo visto in questo articolo, esistono numerosi strumenti per difendere i propri diritti di debitore: dal ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (per far annullare l’intimazione illegittima), alle istanze di autotutela, dalle rateizzazioni ai condoni fiscali, fino ai piani del consumatore, agli accordi di ristrutturazione e alle procedure di esdebitazione per i casi più gravi. Ogni opzione ha i suoi requisiti, vantaggi e limiti: non esiste una soluzione unica valida per tutti. Sarà la situazione personale di ciascuno – l’entità del debito, la tipologia, le tempistiche, il patrimonio, il reddito – a suggerire la strada migliore.

Quello che è certo è che non bisogna mai rassegnarsi o aspettare passivamente. Anche di fronte a cifre importanti o a minacce di pignoramento imminente, la legge offre strumenti di difesa e soluzioni di composizione. L’importante è attivarsi subito, preferibilmente con l’aiuto di un professionista specializzato che sappia orientarsi tra norme tributarie, procedura civile e diritto della crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono pronti ad assisterti in ogni fase della vicenda: dall’analisi dell’atto ricevuto all’individuazione dei possibili vizi, dalla redazione del ricorso alla trattativa con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fino alla predisposizione di piani del consumatore o accordi con i creditori . Grazie alla qualifica di cassazionista, al ruolo di Gestore della Crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero, alla fiducia accordatagli da un OCC e all’esperienza come esperto negoziatore della crisi d’impresa, lo Studio Monardo offre garanzie di competenza e professionalità uniche nel panorama .

Non aspettare che l’Agenzia proceda oltre con pignoramenti, ipoteche o fermi. Ogni giorno di inerzia può ridurre le tue tutele e aggravare la situazione. Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento – o temi di riceverla a breve – agisci ora: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Insieme analizzeremo la tua posizione, individueremo le strategie più efficaci e lavoreremo per proteggere il tuo patrimonio prima che sia troppo tardi .

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