Introduzione
La “Rottamazione-quinquies” è un’occasione potenzialmente decisiva per il debitore/contribuente, ma non è un “click e via”. È una procedura a maglie più strette rispetto alle precedenti rottamazioni, con un perimetro selettivo, scadenze ravvicinate per l’adesione, effetti immediati su riscossione e contenzioso, e un rischio concreto: sbagliare scelta (o tempi) significa perdere benefici e ritrovarsi con azioni esecutive riattivate, spesso nel momento peggiore (conto bloccato, stipendio/pensione pignorati, fermo o ipoteca, procedure immobiliari già avviate). La Rottamazione-quinquies è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2026 e disciplina una definizione agevolata di specifiche tipologie di carichi affidati alla riscossione, con esclusioni espresse e una rateazione lunga, ma “rigida” nei suoi presupposti.
Dal punto di vista del debitore, la domanda vera non è “esiste la rottamazione?”, ma: ci rientro davvero? mi conviene davvero? e soprattutto: come mi proteggo nel frattempo da pignoramenti e blocchi? La legge collega infatti alla presentazione della dichiarazione di adesione una serie di effetti protettivi (sospensione prescrizione/decadenza; stop a nuove azioni esecutive e nuove iscrizioni; regole su DURC; effetti su verifiche ex art. 48-bis; ecc.) che vanno utilizzati con metodo, senza illusioni e senza passi falsi.
In questa guida (aggiornata al 31 gennaio 2026, fuso orario Italia), l’obiettivo è accompagnarti con un taglio giuridico-divulgativo e pratico, dalla notifica degli atti fino alla chiusura corretta della pratica, mettendo al centro la tua tutela: come verificare l’ammissibilità, come impostare l’adesione telematica, come coordinare la rottamazione con contenzioso e procedure esecutive, come evitare la decadenza, e quali alternative attivare se la “quinquies” non è percorribile o non conviene.
All’interno di questa prospettiva, viene presentata anche la struttura professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. Da fonti pubbliche riconducibili allo Studio e a profili informativi pubblicati online, l’Avv. Monardo è indicato come cassazionista, coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (storicamente L. 3/2012) iscritto in elenchi ministeriali, professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi della disciplina introdotta dal D.L. 118/2021.
Sul piano documentale “terzo”, risultano pubblicati online anche elenchi dell’Ordine territoriale con l’indicazione nominativa dell’avvocato e dati di contatto, nonché un atto camerale relativo a nomine in ambito sovraindebitamento.
In concreto, un team legale-tributario strutturato può aiutarti a: – leggere l’atto e “mappare” il debito (capitale, sanzioni, interessi, aggio/oneri, spese) e verificare se rientra davvero nel perimetro della quinquies;
– prevenire o bloccare (nei limiti di legge) effetti immediati: azioni esecutive, fermi, ipoteche, pignoramenti in corso, coordinando tempi e documentazione;
– impostare correttamente la dichiarazione telematica e la gestione della comunicazione delle somme dovute;
– valutare se e come impugnare atti viziati (notifica, prescrizione, legittimazione, errori di calcolo), chiedere sospensive, o usare strumenti come l’autotutela;
– scegliere soluzioni alternative (rateazione ordinaria, strumenti di sovraindebitamento e crisi d’impresa), quando la quinquies è esclusa o rischiosa.
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Contesto normativo e perimetro reale della Rottamazione-quinquies
La Rottamazione-quinquies nasce con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026).
Il cuore operativo è nell’art. 1, commi 82-101, che definiscono: carichi ammissibili, cosa si paga e cosa no, scadenze, rate, effetti, decadenza, regole per contenzioso e collegamenti con procedure di crisi/precedenti rottamazioni.
Carichi definibili: una rottamazione “selettiva” (non generale)
Dal punto di vista del debitore, il primo punto è chiaro: non tutto può essere rottamato.
Sono definibili (in sintesi) i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma solo se derivano da: – omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e da attività di controllo automatizzato/formale (art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973; art. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972); oppure
– omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS;
con esclusione dei debiti richiesti “a seguito di accertamento”.
Questa esclusione è un passaggio chiave: per la prima volta il legislatore “sposta l’asse” su omessi versamenti e controlli standardizzati, lasciando fuori molti debiti da accertamento (tipicamente, avvisi di accertamento su maggior imponibile, recuperi, contestazioni sostanziali).
Cosa si paga e cosa si “taglia”: la vera convenienza economica
La legge consente l’estinzione dei carichi definibili senza corrispondere: – interessi e sanzioni affidati alla riscossione;
– interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973;
– sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999 (per crediti previdenziali);
– somme maturate a titolo di aggio (richiamando art. 17 D.Lgs. 112/1999);
pagando invece capitale e spese di procedure esecutive e notifica.
Questa struttura va letta anche alla luce della giurisprudenza costituzionale recente sul tema degli oneri di riscossione/aggio: la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate questioni di legittimità sull’aggio nel regime previgente, ma ha anche evidenziato come il legislatore abbia progressivamente introdotto regimi agevolati (tra cui la rottamazione) che consentono, in certe condizioni, di non corrispondere l’aggio.
Regole speciali per le sanzioni del Codice della strada
Per le sanzioni amministrative del Codice della strada, la definizione opera solo su interessi (comunque denominati, inclusi quelli ex L. 689/1981) e su aggio: non “taglia” automaticamente la sanzione principale come farebbe per sanzioni tributarie.
Rate, interessi e rigidità: la rottamazione non è una rateazione “normale”
Il pagamento può avvenire: – in unica soluzione entro 31 luglio 2026; oppure
– in massimo 54 rate bimestrali fino a maggio 2035, con scadenze predeterminate (prime tre nel 2026, poi cadenza bimestrale negli anni successivi).
In caso di rateizzazione, maturano interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 e non si applica l’art. 19 DPR 602/1973 (cioè le regole tipiche della rateazione ordinaria).
Dal punto di vista difensivo, questo è fondamentale: la rottamazione non è “una rateazione in più”, ma un perimetro speciale con regole proprie, dove la gestione delle scadenze è parte essenziale della strategia.
Collegamento con precedenti rottamazioni: chi può “trasferire” e chi no
La legge disciplina espressamente l’incastro con precedenti definizioni: – consente di includere anche debiti di vecchie rottamazioni (2016-2019 e successive, elencate) anche se la precedente definizione è diventata inefficace;
– consente di includere anche debiti “rottamazione-quater” (L. 197/2022) diventati inefficaci entro una data “spartiacque”;
– ma esclude i debiti già in rottamazione-quater (o riammissione) per i quali risultavano pagate tutte le rate scadute entro la data indicata dalla norma: in pratica, se eri “in regola” con la quater, quei carichi non li sposti.
Procedura passo-passo per il debitore: dalla notifica alla chiusura corretta della pratica
Questa sezione è costruita come una “checklist ragionata” dal punto di vista del debitore: cosa succede, cosa devi fare, quali errori evitare.
Lettura dell’atto e qualificazione del debito
Prima ancora della domanda, devi capire che atto hai in mano e che natura ha il carico: – cartella da controllo automatizzato (36-bis) o controllo formale (36-ter);
– debito IVA “automatizzato” (54-bis) o controlli correlati (54-ter);
– avviso di addebito INPS / contributi;
– oppure un accertamento (e qui scatta la possibile esclusione dalla quinquies).
In studio, questa fase dovrebbe portare alla mappa del debito: capitale, interessi, sanzioni, aggio/oneri, spese. La convenienza economica della rottamazione si calcola su quella scomposizione, perché la legge “taglia” alcuni componenti e ne lascia altri.
Verifica dei termini di tutela (non confondere rottamazione e difesa)
Se l’atto è impugnabile (cartella/ruolo, dinieghi, ipoteca, fermo, ecc.), la regola generale nel processo tributario resta: il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato.
Questo significa che la rottamazione non è, di per sé, un “salvacondotto” contro la decadenza processuale: se hai vizi seri (notifica inesistente, prescrizione, errore di soggetto, doppia iscrizione, ecc.), il tempo corre comunque e va deciso tempestivamente se impugnare e chiedere sospensione cautelare.
Presentazione della dichiarazione di adesione: scadenza e modalità
La dichiarazione di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026, con modalità esclusivamente telematiche, secondo le modalità pubblicate dall’agente della riscossione.
Entro la stessa data puoi anche integrare la dichiarazione presentata anteriormente (funzione utile se ti accorgi di carichi non inseriti o dati corretti).
Dal punto di vista operativo, la dichiarazione è un atto “sensibile”:
– scegli quante rate (entro 54);
– dichiari eventuali giudizi pendenti e assumi l’impegno a rinunciare.
Effetti immediati della presentazione: quando cambia davvero la tua posizione
La presentazione produce effetti “scudo” sul piano della riscossione (con limiti e condizioni). In particolare: – sospende termini di prescrizione e decadenza;
– sospende (fino alla scadenza della prima/unica rata) gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere;
– impedisce nuove iscrizioni di fermi/ipoteche (salvo quelle già iscritte) e l’avvio di nuove procedure esecutive;
– blocca la prosecuzione di procedure esecutive già avviate (con eccezione dell’esito positivo del primo incanto);
– non ti considera “inadempiente” ai fini di alcune norme (art. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973);
– richiama espressamente l’art. 54 D.L. 50/2017 ai fini del DURC.
Qui si gioca una parte enorme della strategia: se hai un pignoramento in corso o temi l’attivazione di misure cautelari, la corretta tempistica della dichiarazione (e la prova documentale della presentazione) può essere determinante.
Comunicazione delle somme dovute: quando arriva e cosa contiene
Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica l’ammontare complessivo dovuto, l’importo delle rate (con rate non inferiori a 100 euro) e le scadenze; la comunicazione è resa disponibile ai debitori nell’area riservata con modalità indicate.
Per il debitore, questa è la “verità contabile” su cui controllare: – che il carico sia effettivamente definibile;
– che siano stati correttamente scomputati gli importi non dovuti (sanzioni/aggio/interessi di mora);
– che i pagamenti pregressi siano imputati correttamente (la norma dice che si tiene conto solo del capitale e delle spese già versati).
Pagamento: prima rata, estinzione e “punto di non ritorno”
Il pagamento avviene: – tramite domiciliazione;
– moduli precompilati;
– sportelli dell’agente.
Il punto cruciale è la prima o unica rata: – nei giudizi pendenti, ai soli fini dell’estinzione, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima/unica rata e la produzione della documentazione;
– l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, e comporta l’inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato.
– sul piano esecutivo, il pagamento della prima/unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate (salvo il primo incanto con esito positivo).
Questa regola è stata scritta in modo molto netto nella quinquies, anche per evitare incertezze interpretative che avevano animato il dibattito sulla “rottamazione-quater” e che il legislatore ha poi chiarito con norma di interpretazione autentica nel 2025.
Decadenza e inefficacia: quando perdi tutto (o quasi)
La definizione “non produce effetti” e riprendono termini/azioni se manca il pagamento: – dell’unica rata; oppure
– di due rate anche non consecutive; oppure
– dell’ultima rata.
I versamenti restano acquisiti come acconto, ma non si estingue il residuo e la riscossione riparte.
Difese e strategie legali: come proteggerti, contestare, sospendere o definire senza perdere diritti
Strategia di base: “prima decidere, poi aderire” (non il contrario)
Dal punto di vista del debitore, l’errore tipico è aderire “per paura” senza aver chiarito due cose: – ammissibilità (rientra o no nei carichi definibili, soprattutto per l’esclusione degli accertamenti);
– convenienza (quanto capitale residuo; quante spese; che impatto ha il taglio di sanzioni, aggio, interessi).
Uno studio specializzato dovrebbe formalizzare una relazione di fattibilità: se la posizione è ammissibile, sostenibile e coerente con obiettivi (chiudere, liberare conto, ottenere DURC, ridurre esposizione), allora l’adesione è uno strumento forte.
Se l’atto è viziato: impugnare e chiedere tutela cautelare
Se hai motivi seri per contestare l’atto, ricorda: – il ricorso tributario ordinario ha termine generale di 60 giorni;
– sono previste forme di sospensione cautelare dell’esecuzione nel processo tributario;
Nella pratica difensiva, la rottamazione può essere valutata come “piano B” (o come soluzione definitiva) ma non deve farti “saltare” il termine di impugnazione quando serve.
Contenziosi pendenti: come funziona la rinuncia nella quinquies
La quinquies impone che nella dichiarazione: – indichi giudizi pendenti;
– assumi impegno a rinunciare;
– i giudizi sono sospesi nelle more del pagamento della prima/unica rata;
– per estinguere basta la prima/unica rata (ai soli fini dell’estinzione) e la produzione della documentazione.
Il legislatore ha voluto rendere “meccanica” la chiusura del processo, e questa impostazione è coerente con l’orientamento di politica legislativa volto a favorire la definizione delle liti e lo smaltimento del contenzioso: la Corte costituzionale, in materia di definizione agevolata delle controversie (L. 197/2022), ha ritenuto non irragionevole la scelta di correlare l’estinzione a deposito di domanda e pagamento (anche della prima rata), escludendo una violazione manifesta del diritto di difesa o della parità delle parti nel processo.
Difesa su procedure esecutive, fermi e ipoteche: cosa puoi aspettarti
La presentazione della dichiarazione blocca nuove iscrizioni di fermi/ipoteche e l’avvio di nuove esecuzioni, e ferma la prosecuzione delle esecuzioni già avviate con il limite del primo incanto positivo.
Questo si innesta sulle regole generali della riscossione (fermo ex art. 86, ipoteca ex art. 77, ecc.), che restano il “diritto comune” quando la definizione non opera o quando decadi.
DURC e “non inadempienza”: effetti pratici spesso determinanti
Per imprese e lavoratori autonomi, due esempi pratici:
DURC: la norma richiama espressamente l’art. 54 D.L. 50/2017 ai fini del rilascio del DURC, che in passato era già stato utilizzato per collegare regolarità contributiva e adesione alle definizioni.
Verifiche ex art. 48-bis e compensazioni: il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis DPR 602/1973, con impatti concreti su pagamenti della PA e compensazioni/rimborsi secondo i meccanismi previsti.
Quando la posizione è “mista” (parte definibile, parte no): attenzione
La quinquies è selettiva: potresti avere debiti definibili e altri esclusi (accertamenti, recuperi, ecc.). In questi casi, la gestione legale serve a evitare che la definizione di una parte ti faccia trascurare l’altra (che resta esigibile e può generare esecuzione).
Strumenti alternativi e coordinamento con sovraindebitamento e crisi d’impresa
Quando la quinquies non è percorribile, o quando una parte rilevante del tuo debito è fuori perimetro, bisogna ragionare su un “piano integrato” di tutela. Ecco gli strumenti più tipici, con criteri pratici.
Rateazione ordinaria ex art. 19 DPR 602/1973
La rateazione ordinaria è spesso il primo piano “difensivo” per guadagnare sostenibilità e bloccare azioni (secondo le regole proprie della rateazione). L’art. 19 DPR 602/1973 disciplina la dilazione e, nella vigenza attuale, prevede anche finestre con durate massime elevate in funzione di importi e anni di presentazione.
La differenza con la quinquies è netta: nella quinquies non si applica art. 19 e, soprattutto, al 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono revocate e non se ne possono accordare di nuove per i debiti definibili inclusi.
Tradotto: se entri in quinquies, devi essere convinto di poter reggere la disciplina speciale, perché non puoi contare sul “paracadute” della rateizzazione ordinaria per quei carichi.
Sovraindebitamento: L. 3/2012 e Codice della crisi (CCII)
La legge prevede espressamente che possono essere compresi nella definizione anche debiti che rientrano in procedimenti instaurati: – ai sensi della L. 3/2012 (capo II, sezione prima); oppure
– ai sensi del CCII (D.Lgs. 14/2019, parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III), con possibilità di pagare anche il debito falcidiato secondo decreto di omologazione.
Questo è un ponte normativo importante: se sei in una procedura “di crisi personale” (consumatore, concordato minore, ecc.), la quinquies può diventare uno strumento di chiusura agevolata di certi carichi, ma coordinato (e non “in conflitto”) con l’omologazione e con il cronoprogramma del tribunale.
Inoltre, la norma stabilisce che le somme occorrenti per aderire, se in procedure concorsuali o procedure di composizione negoziale, sono trattate come crediti prededucibili.
Crisi d’impresa e composizione negoziata: D.L. 118/2021 e CCII
Per imprese e imprenditori, la composizione negoziata (introdotta dal D.L. 118/2021 e poi inserita/armonizzata nel sistema del CCII) è uno strumento “di trattativa assistita” con esperto nominato, con possibili misure protettive e percorsi di risanamento.
Dal punto di vista del debitore-imprenditore, la quinquies può essere un “tassello” (riduzione del carico complessivo, ripartenza DURC, sblocco rapporti con PA) dentro un progetto più ampio di risanamento; ma se il debito principale nasce da accertamenti, la quinquies può essere irrilevante, e allora la strategia va spostata su strumenti di crisi/negoziazione e su contenzioso mirato.
Rottamazione-quater e riammissione: cosa resta utile nel 2026
Nel 2026 esistono ancora effetti pratici legati alla rottamazione-quater e alla riammissione dei decaduti, perché il legislatore nel 2025 ha chiarito con norma interpretativa quando il giudizio si può estinguere (prima rata) e ha disciplinato la riammissione per decaduti al 31 dicembre 2024.
Queste norme sono rilevanti per capire un principio operativo: in materia di definizioni agevolate collegate al contenzioso, il pagamento della prima/unica rata diventa spesso lo “snodo” per ottenere effetti estintivi nel processo, e la quinquies lo recepisce espressamente.
Autotutela tributaria: quando serve (e quando no)
L’autotutela non sostituisce il ricorso, ma in molte situazioni può essere usata (con cautela) per correggere errori evidenti o per ridurre il contenzioso; l’,”Agenzia delle Entrate” ha fornito istruzioni operative aggiornate in materia di autotutela tributaria.
In ottica difensiva, il criterio è: autotutela per errori oggettivi e dimostrabili; ricorso (con eventuale sospensiva) quando devi tutelarti da decadenze o da riscossione in corso.
Errori comuni, tabelle operative, FAQ e simulazioni numeriche
Errori comuni che fanno perdere la rottamazione (o la rendono inutile)
L’esperienza pratica sulle definizioni agevolate insegna che gli “errori da debitore” sono spesso ripetitivi:
Ammissibilità non verificata – Inserire carichi che derivano da accertamento (rischio esclusione).
– Confondere controlli automatizzati (36-bis/54-bis) con accertamenti veri e propri.
Tempistiche gestite male – Presentare la dichiarazione tardi o senza prova certa della presentazione;
– Non controllare la comunicazione somme entro 30 giugno 2026 e quindi scoprire l’importo “reale” troppo tardi.
Sottovalutare il “punto di non ritorno” – Rinunciare al contenzioso senza aver valutato rischi e sostenibilità economica: l’estinzione del giudizio comporta inefficacia di sentenze non passate in giudicato.
Decadenza per banali problemi di liquidità – Saltare due rate (anche non consecutive): la definizione non produce effetti e la riscossione riparte.
Tabelle riepilogative (norme, termini, benefici, rischi)
| Tema | Regola pratica per il debitore | Fonte normativa |
|---|---|---|
| Carichi definibili | Solo carichi 2000–2023 da omessi versamenti da dichiarazione/controlli 36-bis/36-ter e 54-bis/54-ter o contributi INPS; esclusi quelli da accertamento | |
| Cosa non si paga | Sanzioni, interessi, interessi di mora (art. 30 DPR 602), somme aggiuntive INPS (art. 27 D.Lgs 46/1999), aggio (art. 17 D.Lgs 112/1999) | |
| Scadenza domanda | Entro 30 aprile 2026 (telematica); integrabile entro la stessa data | |
| Comunicazione importi | Entro 30 giugno 2026 | |
| Pagamento | Unica soluzione o 54 rate; prima rata 31 luglio 2026 | |
| Interessi rate | 3% annuo dal 1 agosto 2026; non si applica art. 19 DPR 602 | |
| Effetti di “scudo” | Stop nuove esecuzioni, no nuovi fermi/ipoteche, sospensione prescrizione/decadenza, regole su DURC e art. 48-bis/28-ter | |
| Decadenza | Mancato pagamento unica rata o 2 rate (anche non consecutive) o ultima rata = perdita effetti |
| Strumento | Quando conviene | Pro | Contro |
|---|---|---|---|
| Rottamazione-quinquies | Debiti “ammissibili” + vuoi taglio sanzioni/aggio/mora e scudo esecutivo | Riduce accessori; effetti protettivi; DURC | Se decadi riparte tutto; regole rigide; esclusi accertamenti |
| Rateazione art. 19 DPR 602 | Debito non definibile o non vuoi rinunciare a tutele | Piano più “standard” | Non taglia sanzioni/agio; regole diverse |
| Sovraindebitamento / CCII | Insolvenza “personale” o impresa minore; serve falcidia/omologa | Può ridurre capitale; tutela giudiziale | Tempi, costi, requisiti, controllo tribunale |
| Composizione negoziata | Impresa con prospettive di risanamento | Trattativa assistita e misure protettive | Non è automatica; richiede credibilità del piano |
FAQ operative (dal punto di vista del debitore)
La Rottamazione-quinquies esiste davvero e da quando è in vigore?
Sì: è stata prevista dalla Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) ed è operativa secondo i commi dedicati alla definizione agevolata.
Qual è il primo controllo da fare prima di aderire?
Verificare se i tuoi carichi rientrano tra quelli definibili: omessi versamenti da dichiarazione/controlli 36-bis/36-ter e 54-bis/54-ter oppure contributi INPS, con esclusione dei carichi richiesti a seguito di accertamento.
Se ho un avviso di accertamento, posso rottamarlo con la quinquies?
La norma esclude i debiti “richiesti a seguito di accertamento”; quindi molti carichi da accertamento restano fuori. La valutazione va fatta sul singolo titolo e sull’origine del carico affidato.
Che differenza c’è tra controllo automatizzato e accertamento?
Il controllo automatizzato (es. art. 36-bis DPR 600; art. 54-bis DPR 633) opera con procedure automatizzate sulla base delle dichiarazioni; l’accertamento è un atto impositivo sostanziale. La quinquies richiama espressamente gli articoli di controllo, e contemporaneamente esclude i debiti da accertamento.
Cosa non pago con la quinquies?
Non paghi sanzioni, interessi, interessi di mora ex art. 30 DPR 602, somme aggiuntive INPS ex art. 27 D.Lgs. 46/1999 e aggio ex art. 17 D.Lgs. 112/1999; paghi capitale e spese.
Qual è la scadenza per presentare la domanda?
Entro il 30 aprile 2026, con modalità telematiche.
Posso correggere o integrare la domanda dopo averla inviata?
Sì: la legge consente l’integrazione entro il 30 aprile 2026.
Quando riceverò l’importo ufficiale da pagare?
Entro il 30 giugno 2026 con comunicazione dell’agente della riscossione.
Quando devo pagare la prima rata?
La prima rata scade il 31 luglio 2026 (o pagamento unico).
Quante rate posso chiedere?
Fino a 54 rate bimestrali (piano fino al 2035).
Ci sono interessi sulle rate?
Sì: 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Posso cumulare quinquies e rateizzazione ordinaria art. 19 DPR 602 sugli stessi carichi?
No nel senso pratico: la quinquies esclude l’applicazione dell’art. 19 per la disciplina speciale e prevede revoca delle dilazioni sospese e divieto di nuove dilazioni sui debiti definibili inclusi.
Cosa succede subito dopo la domanda: possono ancora pignorarmi?
Dopo la presentazione, la norma blocca nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle in corso con specifiche eccezioni; inoltre vieta nuove iscrizioni (fermi/ipoteche) salvo quelle già iscritte.
Ho un contenzioso pendente: devo rinunciare?
Sì: la dichiarazione richiede indicazione dei giudizi pendenti e impegno alla rinuncia; i giudizi sono sospesi e, ai soli fini dell’estinzione, basta pagare la prima/unica rata e produrre documenti.
Se pago la prima rata, il processo tributario si estingue automaticamente?
La quinquies stabilisce che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dopo presentazione della dichiarazione, comunicazione e prova del versamento della prima o unica rata, con conseguenze sulle sentenze non definitive.
Se salto due rate non consecutive, perdo i benefici?
Sì: è una delle ipotesi tipiche di inefficacia/decadenza; la definizione non produce effetti e la riscossione riprende.
I soldi già pagati mi vengono restituiti se decado?
No: le somme restano acquisite e non sono rimborsabili; i versamenti rimangono come acconti.
Sono in una procedura di sovraindebitamento: posso comunque aderire?
Sì: la norma consente l’inclusione di debiti anche se rientrano in procedimenti L. 3/2012 o CCII (indicati), con possibilità di pagamento anche falcidiato secondo decreto di omologazione.
Le multe stradali rientrano?
Sì ma con regola speciale: la definizione opera limitatamente agli interessi e all’aggio, non sulla sanzione principale.
Come incide sul DURC?
La legge richiama l’art. 54 del D.L. 50/2017 ai fini del rilascio del DURC, collegando quindi l’adesione alla regolarità contributiva secondo quella disciplina.
Simulazioni numeriche (esempi pratici)
Le simulazioni servono a farti vedere “dove sta” la convenienza, ma devono essere lette come modelli: la tua pratica reale va ricostruita su estratto e dettaglio carichi.
Simulazione tipica: debito da dichiarazione (IRPEF/IVA) con accessori alti
Ipotizziamo un carico affidato con: – Capitale (imposta): € 10.000
– Sanzioni: € 3.000
– Interessi (diversi dalla mora): € 800
– Interessi di mora ex art. 30 DPR 602: € 600
– Aggio/oneri: € 500
– Spese notifica/esecutive: € 200
Totale “ordinario” (semplificando): € 15.100.
Con quinquies, pagheresti: – € 10.000 di capitale
– € 200 di spese
Totale € 10.200, con taglio di sanzioni/interessi/mora/aggio.
Il risparmio “economico” in questo esempio è € 4.900 (circa 32%). Ma attenzione: se rateizzi, maturano interessi 3% annuo dal 1 agosto 2026 e devi pianificare bene la sostenibilità.
Simulazione “debito INPS”
Carico contributivo INPS: – Capitale contributi: € 12.000
– Somme aggiuntive/sanzioni ex art. 27 D.Lgs. 46/1999: € 4.000
– Aggio: € 600
– Spese: € 250
Totale ordinario: € 16.850.
Con quinquies: paghi capitale + spese = € 12.250 (salvo altri accessori), con taglio delle somme aggiuntive e dell’aggio.
Simulazione “procedura esecutiva in corso” (conto pignorato)
Se hai un pignoramento in corso, la domanda può bloccare la prosecuzione delle esecuzioni (con eccezioni) e la prima rata può determinare l’estinzione delle procedure esecutive avviate (salvo primo incanto positivo). In pratica, il “valore” non è solo lo sconto economico: è il tempo e lo spazio che ottieni per rientrare in controllo della situazione.
Sentenze, prassi e fonti istituzionali recenti da conoscere prima di concludere
Pronunce della Corte costituzionale utili a leggere la logica delle definizioni agevolate
La Corte, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie (L. 197/2022), ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sulla scelta legislativa di collegare l’estinzione del processo al deposito della domanda e del pagamento (anche della prima rata), valorizzando finalità di chiusura rapida e riduzione del contenzioso.
In tema di aggio/oneri di riscossione, la Corte ha dichiarato non fondate questioni di legittimità relative al meccanismo dell’aggio nel regime previgente, richiamando anche l’evoluzione del legislatore verso sistemi diversi e l’esistenza di discipline di favore (tra cui definizioni agevolate) che possono incidere sul pagamento dell’aggio.
Norme-chiave sul contenzioso e sugli effetti estintivi
Il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito nel 2025 (per la rottamazione-quater) che, ai soli fini dell’estinzione del giudizio, il perfezionamento si realizza col versamento della prima o unica rata e con la produzione di dichiarazione, comunicazione e prova del pagamento, dichiarandone l’estinzione d’ufficio. Questo è importante perché la quinquies riproduce una logica analoga in modo espresso.
Indicazioni processuali di base (da ricordare sempre)
Nel processo tributario, il termine generale per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (regola essenziale per non perdere la tutela quando la rottamazione non è la risposta giusta o quando devi contestare l’atto).
Conclusione
La Rottamazione-quinquies, aggiornata al 31 gennaio 2026, è uno strumento potente solo se usato con metodo: verifica dell’ammissibilità (omessi versamenti da dichiarazione/controlli e INPS, esclusi accertamenti), ricostruzione del debito e dei benefici (taglio di sanzioni, interessi, mora e aggio), rispetto rigoroso di domanda e rate, e gestione strategica degli effetti protettivi su esecuzioni, ipoteche, fermi, DURC e contenzioso.
Dal punto di vista del debitore, la regola d’oro è agire tempestivamente: perché i termini per difendersi (ricorsi e sospensive) e i termini per aderire (30 aprile 2026) non aspettano, e perché molti errori si pagano con la riattivazione della riscossione e con la perdita di benefici dopo due rate saltate.
In questo scenario, l’assistenza di un professionista non è “un di più”: è spesso la differenza tra un’adesione che ti libera davvero (e mette in sicurezza conto, azienda e beni) e un’adesione errata che ti espone a pignoramenti, ipoteche, fermi o procedure esecutive ripartite.
Ribadendo la presentazione richiesta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) sono indicati, in fonti pubbliche collegate allo Studio e in documenti/elenchi pubblicati online, come struttura in grado di assistere il debitore in modo integrato su: analisi dell’atto, gestione della pratica di adesione, strategie difensive, sospensioni e trattative, piani di rientro e, quando necessario, soluzioni giudiziali e stragiudiziali (inclusi strumenti di crisi e sovraindebitamento).
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