Introduzione
Ricevere una contestazione dall’Agenzia delle Entrate sull’IVA relativa a canoni periodici (come leasing, locazioni, noleggi, concessioni, ecc.) è una situazione delicata e potenzialmente molto costosa. Si rischiano infatti recuperi d’imposta consistenti, sanzioni elevate e interessi maturati nel tempo . È importante agire subito: ogni errore o ritardo nella difesa può tradursi in pagamenti indebiti, blocchi dell’attività o azioni esecutive (pignoramenti di conti, ipoteche su beni, fermi amministrativi) difficili da revocare. Va chiarito che non ogni irregolarità IVA equivale a evasione e molti accertamenti fiscali sono risultati errati o illegittimi – spesso l’Amministrazione finanziaria applica presunzioni o interpretazioni contestabili . Tuttavia, contestare con successo queste pretese è possibile solo con una difesa tempestiva, tecnica e ben documentata.
In questa guida affronteremo tutte le soluzioni legali principali a disposizione del contribuente. Vedremo il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, cosa fare passo dopo passo dopo la notifica di un avviso di accertamento IVA, quali strategie di difesa mettere in atto per impugnare o sospendere l’atto, e quali strumenti alternativi (come definizioni agevolate, rottamazioni, piani di rientro rateali o procedure da sovraindebitamento) possono offrire una via d’uscita. Forniremo consigli pratici per evitare gli errori più comuni e risponderemo alle domande frequenti con esempi concreti. Il tutto sarà esposto con un linguaggio chiaro ma autorevole, dal punto di vista pratico e difensivo del contribuente.
Chi siamo – Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il team multidisciplinare – L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team nazionale di professionisti esperti in diritto bancario e tributario, composto da avvocati tributaristi e dottori commercialisti. Oltre all’esperienza ultra-decennale nel contenzioso fiscale (compresa la difesa in Cassazione), l’Avv. Monardo vanta qualifiche specialistiche di grande rilievo: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia) e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) per assistere privati e piccole imprese nel risanamento dei debiti; inoltre è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ex D.L. 118/2021, incaricato di aiutare le aziende in difficoltà a negoziare con i creditori (Fisco incluso) evitando il fallimento. Questa combinazione unica di competenze in ambito tributario e in gestione della crisi finanziaria consente al nostro studio di affrontare a 360 gradi i problemi fiscali del contribuente, trovando soluzioni sia sul piano legale contenzioso sia su quello economico-finanziario.
Come possiamo aiutarti concretamente – L’Avv. Monardo e il suo staff offrono un supporto completo e personalizzato. Analizziamo immediatamente l’atto ricevuto dal cliente per individuarne vizi formali e sostanziali, valutando la legittimità della pretesa fiscale. In base al caso, predisponiamo ricorsi mirati alla Corte di Giustizia Tributaria competente, evidenziando errori di calcolo, difetti di motivazione o violazioni di legge commesse dall’ufficio, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’accertamento. Attiviamo tutte le tutele cautelari disponibili, ad esempio chiedendo la sospensione giudiziale dell’atto per bloccare sul nascere ogni tentativo di riscossione forzata (evitando così pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi durante la causa). Gestiamo trattative e procedure deflative: possiamo avviare un accertamento con adesione strategico per ridurre sanzioni e importi, oppure assistere il contribuente in istanze di autotutela e concordati fiscali. All’occorrenza, studiamo piani di rientro sostenibili (dilazioni e rateizzazioni sia in sede di Agenzia Entrate Riscossione che nell’ambito di concordati o accordi ex art. 182-ter LF) e, nei casi più gravi di insolvenza, attiviamo soluzioni di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, procedure di liquidazione con esdebitazione) per abbattere i debiti fiscali e tutelare il patrimonio del cliente. Il nostro approccio è pratico e orientato al risultato: difendere subito i diritti del contribuente per evitare che un avviso di accertamento si trasformi in un incubo economico.
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Contesto normativo e giurisprudenziale sulla contestazione IVA dei canoni periodici
Cosa sono i “canoni periodici” e perché possono generare IVA – Per canoni periodici si intendono quei corrispettivi pagati a intervalli regolari (mensili, trimestrali, annuali) previsti in contratti di durata. Esempi tipici sono: i canoni di leasing (finanziario o operativo) dovuti per l’utilizzo di un bene strumentale; i canoni di locazione di beni mobili o immobili (affitti di immobili commerciali, noleggio di macchinari, auto aziendali, ecc.); i diritti periodici da concessione (es. concessioni demaniali per l’uso di suolo pubblico, concessioni di servizi); canoni di abbonamento o licenza (per software, banche dati, franchising, etc.). Queste operazioni, salvo eccezioni di legge, rientrano nel campo di applicazione dell’IVA in quanto costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/1972 (che equipara alle prestazioni di servizi le concessioni, le locazioni, i noleggi e simili). Dunque, in linea generale, sui canoni periodici va applicata l’IVA con l’aliquota prevista (22% quella ordinaria, fatte salve aliquote ridotte o esenzioni speciali per specifiche fattispecie). Ad esempio, i canoni di leasing di beni mobili sono normalmente assoggettati a IVA 22%; i canoni di affitto di un immobile strumentale sono imponibili IVA (22% o 10% in certi casi) se il locatore esercita l’opzione per l’imponibilità, mentre restano esenti IVA se non viene esercitata tale opzione (come avviene spesso per immobili abitativi locati da privati).
Quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’IVA sui canoni – La contestazione sorge in genere quando il Fisco ritiene che il contribuente non abbia applicato o versato l’IVA dovuta sui canoni, ovvero ne abbia detratto indebitamente l’IVA a credito sulle fatture ricevute. In pratica, possono presentarsi diverse situazioni tipiche di controversia:
- Omessa fatturazione con IVA: il contribuente (ad esempio un locatore o concedente) ha emesso fatture per i canoni senza addebitarvi l’IVA, ritenendo magari (erroneamente) che l’operazione fosse esente o non imponibile. L’Ufficio, invece, considera quei canoni soggetti a IVA e notifica un accertamento per recuperare l’IVA non applicata, più sanzioni e interessi per omesso versamento. Ciò accade, ad esempio, in caso di canoni di locazione di immobili trattati come esenti fuori dai casi consentiti, oppure in caso di corrispettivi di concessioni demaniali non assoggettati a IVA dall’ente concedente. Un caso emblematico è quello delle concessioni di beni demaniali: inizialmente la giurisprudenza riteneva tali canoni fuori dal campo IVA; la Cassazione n. 6138/2009 ha infatti stabilito che “la concessione demaniale non è soggetta a IVA”, equiparandola a una locazione di beni immobili rientrante nel regime di esenzione previsto dall’art. 10 del DPR 633/1972 . In quella vicenda l’Agenzia contestava a un Consorzio il mancato addebito dell’IVA sui canoni pagati dagli operatori portuali per l’utilizzo di aree demaniali, sostenendo che si trattasse di normali servizi commerciali. La Cassazione invece ha confermato che l’ente pubblico concedente agiva come autorità pubblica e che il diritto d’uso rientrava tra le locazioni di beni immobili esenti IVA (non ricadendo nelle eccezioni in cui l’Italia ha tolto l’esenzione) . In altri termini, in presenza di una concessione pura di bene pubblico, l’IVA non è dovuta. Questo orientamento, peraltro, si allinea ai principi UE: la Corte di Giustizia ha affermato che “la concessione di beni demaniali posta in essere da un ente privo di poteri pubblicistici è un’operazione rilevante ai fini IVA”, implicando viceversa che se l’ente agisce quale pubblica autorità la prestazione rimane fuori campo IVA . Ne consegue che il contribuente può difendersi invocando la natura giuridica del rapporto: se il canone periodico discende da un rapporto di diritto pubblico (concessione amministrativa) anziché da un contratto commerciale, l’IVA potrebbe non essere applicabile.
- Applicazione di un regime IVA errato: talvolta l’Agenzia contesta l’aliquota applicata sui canoni (ritenendola inferiore al dovuto) oppure la natura imponibile vs esente dell’operazione. Ad esempio, nei canoni di locazione immobiliare, il Fisco potrebbe ritenere invalida l’opzione di esenzione IVA e sostenere che andava applicata l’imposta, o viceversa (in casi particolari di locazioni esenti per legge). Oppure ancora, potrebbe contestare la territorialità IVA: ad esempio canoni per servizi resi all’estero non imponibili, che l’Ufficio considera invece interamente imponibili in Italia. Contestazioni su errori di questo tipo sono frequenti e spesso derivano da controlli automatici incrociati . Fortunatamente, se si tratta di meri errori formali o interpretativi, esistono valide difese: si può dimostrare, ad esempio, che l’operazione rientrava effettivamente in un caso di esclusione da IVA previsto dalla normativa (come un servizio “fuori campo” ex art. 7-ter per cliente estero, oppure un’esenzione oggettiva). Va ricordato che l’onere di provare che un’operazione doveva essere imponibile ricade sul Fisco: il contribuente non è tenuto a provare la legittimità del proprio operato fino a che l’Amministrazione non fornisce elementi concreti di violazione . Tale principio, sancito dallo Statuto del Contribuente e ribadito dalla Cassazione, impone che spetti all’Agenzia dimostrare il presupposto per chiedere l’IVA aggiuntiva (ad esempio provare che i canoni non rientravano in esenzione). Se questa prova manca o è basata su presunzioni deboli, l’accertamento può essere annullato perché “non viene dimostrato il maggior volume d’affari” e “manca la prova di evasione” .
- Contestazione di indebita detrazione IVA: l’altro fronte è quando il contribuente (di solito il destinatario dei canoni, cioè chi li paga e riceve fattura) ha detratto l’IVA sui canoni periodici in questione, ma l’Agenzia ritiene che non ne avesse diritto. Ciò accade ad esempio se i canoni si riferiscono a costi ritenuti non inerenti all’attività (spese estranee o eccessive), o a operazioni ritenute inesistenti/simulate. Un caso notevole è quello dei canoni di leasing: immaginiamo un’azienda che deduce fiscalmente e detrae l’IVA dei canoni di leasing di un macchinario. Se il Fisco sospetta un abuso (ad es. considera il leasing “simulato” e in realtà equiparabile a un acquisto diretto o a un’operazione inesistente), potrebbe contestare sia la deducibilità sia la detraibilità dell’IVA. La Cassazione ha affrontato vicende del genere, sottolineando che l’Ufficio deve portare prove solide dell’abuso. Ad esempio, di recente è stato chiarito che in caso di accertamento per “leasing traslativo” o simulato, il giudice tributario deve verificare tutti i parametri contrattuali di mercato (durata, importo dei canoni, valore di riscatto, ecc.) e non basarsi su un solo indice come il rapporto canone/prezzo . La Cass. 29936/2023 ha rimarcato che solo da “evidenti anomalie” di quei parametri si può inferire un intento elusivo; in mancanza di anomalie, non è affatto scontato che il Fisco abbia ragione . In altre parole, se i canoni periodici di leasing sono allineati al valore del bene e alle condizioni di mercato, non basta la presenza di un vantaggio fiscale per dichiarare l’operazione abusiva: servono prove concrete di simulazione. Ancora sul tema leasing, citiamo un caso particolare: quando il bene in leasing viene distrutto o inutilizzabile durante il contratto. L’Agenzia potrebbe disconoscere la detrazione dell’IVA sui canoni successivi sostenendo che, non producendo più ricavi quel bene, l’IVA non sarebbe inerente. La Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20905 del 26/07/2024, ha però respinto questa tesi, affermando che la distruzione del bene non esclude il diritto alla detrazione dell’IVA sui canoni di leasing pagati dopo l’evento, purché il contribuente provi che l’evento distruttivo è reale e il bene ha perso utilità . Ciò in applicazione del principio UE di neutralità: il leasing è equiparato all’acquisto di un bene di investimento anche prima del riscatto, quindi se il bene è perso per forza maggiore non scatta alcun obbligo di rettifica della detrazione . In sostanza, l’IVA sui canoni periodici resta detraibile anche se il bene non genera più ricavi, perché la perdita del bene fa parte dei rischi d’impresa e non implica un uso personale o extra-imprenditoriale dello stesso . Questa sentenza è importante per difendersi da contestazioni in casi analoghi (incidenti, furti, eventi imprevedibili): il contribuente potrà invocarla per mantenere il proprio diritto alla detrazione IVA.
Norme di riferimento – In sede difensiva è fondamentale richiamare le norme che disciplinano questi aspetti: oltre al già citato D.P.R. 633/1972 (istitutivo dell’IVA) – in particolare l’art. 3 (definizione di prestazioni di servizi imponibili, includendo locazioni e noleggi) e l’art. 10 (elenco delle operazioni esenti, tra cui al n.8 le locazioni e affitti di immobili salvo opzione per l’imponibilità) – rilevano l’art. 19 dello stesso DPR (diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti utilizzati per operazioni imponibili) e l’art. 54 (rettifiche e accertamenti IVA). Vanno poi considerati lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), che all’art. 7 impone la motivazione chiara degli atti fiscali e all’art. 10 tutela l’affidamento e la buona fede del contribuente (ad es. escludendo sanzioni se ci si è conformati a indicazioni ufficiali), nonché l’art. 12, c.2 e c.7 che garantisce il contraddittorio e il termine di 60 giorni dal verbale prima dell’emissione di un accertamento (termine spesso rilevante nelle verifiche in loco). In caso di contrasti interpretativi si possono citare le Direttive UE in materia IVA (prima fra tutte la Dir. 2006/112/CE) e le sentenze della Corte di Giustizia UE pertinenti, che prevalgono sul diritto nazionale: ad esempio, la già menzionata causa C-174/06 in tema di concessioni demaniali, o la giurisprudenza UE sul principio di neutralità fiscale (che vieta doppie imposizioni e negazione della detrazione se ciò porta una tassazione sproporzionata). Infine, se l’accertamento tocca profili penali (come l’ipotizzata emissione di fatture per operazioni inesistenti legate a canoni fittizi tra parti correlate), entrano in gioco anche il D.Lgs. 74/2000 (reati tributari) e la relativa soglia di punibilità per l’omessa dichiarazione IVA oltre 50.000 € annui, ma questo esula dall’ambito strettamente difensivo tributario (va però considerato che un procedimento penale può comportare sospensioni o coordinamento con il contenzioso tributario).
Orientamenti giurisprudenziali recenti – Vale la pena elencare alcune pronunce chiave che, in aggiunta ai casi già citati, rappresentano punti di appoggio per la difesa in materia di IVA su canoni periodici:
- Cassazione, Sez. Trib., ord. n. 30644/2025: ha chiarito, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, che il Fisco deve provare con presunzioni serie che il fornitore è un mero prestanome e che il contribuente era consapevole della frode; solo dopo tali prove l’onere si sposta sul contribuente . Principio utile: l’onere probatorio è a carico dell’Amministrazione in prima battuta, specie se contesta l’utilizzo di fatture considerate irregolari o simulative – il contribuente può vincere se l’ufficio non dimostra adeguatamente la propria tesi iniziale.
- Cassazione, Sez. V, ord. n. 3835/2023: ha confermato la riqualificazione come cessione fittizia di un leasing d’azienda concluso tra società collegate, con conseguente indetraibilità dell’IVA per l’utilizzatore. Principio utile: in presenza di schemi complessi (es. leasing aziendali infragruppo), la sostanza economica prevale: se emerge che l’operazione cela una vendita simulata, l’IVA a credito può essere negata. Tuttavia la sentenza ha anche ribadito che va valutata la causa economica reale delle operazioni, per distinguere i veri abusi dalle legittime strategie finanziarie.
- Cassazione, Sez. Trib., ord. n. 17192/2025: ha affermato il carattere ultrattivo del giudicato tributario sul tema dei canoni di leasing. In pratica, se in una causa relativa a un anno d’imposta il giudice accerta in modo definitivo come devono essere trattati fiscalmente quei canoni (ad es. riconoscendone la deducibilità e la regolarità IVA), tale giudicato favorevole si estende anche alle annualità successive analoghe, impedendo al Fisco di contestare di nuovo la stessa questione per altri anni. Questo rafforza la posizione del contribuente vittorioso: una volta stabilita la corretta imposizione dei canoni periodici in una causa, l’Agenzia non può riprovarci gli anni seguenti sulla medesima base.
- Cassazione, Sez. V, ord. n. 27665/2021: ha affrontato il confine tra attività istituzionale ed attività commerciale degli enti pubblici. Nel caso di canoni per servizi pubblici (gestione impianti sportivi comunali), ha ribadito che sono esenti IVA tutte le prestazioni rese dall’ente pubblico “in veste di pubblica autorità” nell’ambito dei propri fini istituzionali . Questo principio, in combinato con l’art. 4 comma 4 DPR 633/72, offre un appiglio a difesa quando l’Agenzia tenta di tassare operazioni di soggetti pubblici che invece hanno natura autoritativa (si pensi ai canoni di edilizia residenziale pubblica, servizi cimiteriali, ecc., espressamente esclusi dall’IVA).
- Corte Costituzionale n. 242/2022: ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sulle norme del Codice della Crisi che permettono di falcidiare i debiti IVA nelle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. La Corte ha così sancito la compatibilità comunitaria e costituzionale dell’inclusione dell’IVA tra i debiti ristrutturabili, superando definitivamente il precedente divieto di falcidia IVA. Implicazione difensiva: se il contribuente è in grave crisi, può proporre – senza timori di illegittimità – un piano ove l’IVA pregressa venga parzialmente pagata e in parte stralciata, purché nel rispetto delle regole concorsuali, ottenendo omologazione dal tribunale. Ciò offre un forte potere negoziale verso l’Agenzia per definire stragiudizialmente le pretese.
Queste pronunce (e molte altre) dimostrano come spesso i contribuenti abbiano ottenuto ragione in Cassazione su contestazioni IVA, grazie a una difesa mirata sui profili giuridici sostanziali (onere della prova, natura delle operazioni, normative UE) e procedurali (contraddittorio, motivazione, ultrattività del giudicato). Nel prossimo paragrafo vedremo come muoversi, passo dopo passo, dal momento in cui arriva la notifica di un atto impositivo IVA, sfruttando a favore del contribuente tutte le garanzie offerte dalla legge e dalla giurisprudenza.
Cosa fare dopo la notifica di un accertamento IVA: procedura e tempi
1. Lettura e analisi immediata dell’atto – Appena si riceve (a mezzo PEC o raccomandata) un avviso di accertamento IVA sui canoni periodici, è fondamentale leggere con attenzione il provvedimento. Esso indica l’importo dell’IVA contestata, le sanzioni applicate (in percentuale dell’imposta) e gli interessi, oltre alla motivazione della pretesa. Verificare innanzitutto le parti essenziali: chi l’ha emesso (Direzione Provinciale/Agenzia Entrate competente), la firma del dirigente, la data di notifica, l’autorità cui ricorrere e i termini per farlo. In genere l’atto stesso contiene l’indicazione che è impugnabile entro 60 giorni presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale). Controllare che sia indicato correttamente il giudice competente e il termine di 60 giorni; la mancanza di queste indicazioni può rendere nullo l’atto (art. 19, c.2 D.Lgs. 546/92). Anche eventuali vizi formali evidenti vanno colti subito: errori nel nome del contribuente, riferimenti a documenti mai notificati, assenza della firma o difetti di motivazione. Ad esempio, se la motivazione è generica o “per relationem” senza allegare gli atti richiamati, ciò viola l’art. 7 L. 212/2000 e avrebbe rilievo nel ricorso . Un accertamento che recita soltanto “iva evasa su canoni per €X” senza spiegare come è stato calcolato l’importo e perché l’IVA sarebbe dovuta, è da considerarsi viziato e annullabile per difetto di motivazione .
2. Termine per il ricorso (60 giorni) – Dalla data di notifica decorre il termine di 60 giorni entro cui presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado competente. Questo termine è perentorio: se lo si lascia trascorrere senza impugnare, l’accertamento diviene definitivo e l’IVA contestata diventa un debito esigibile a tutti gli effetti. Occorre quindi segnare immediatamente la scadenza (considerando che, se il 60° giorno cade di sabato/festivo, si slitta al primo giorno lavorativo successivo). È possibile ottenere una proroga del termine di ricorso attivando la procedura di accertamento con adesione (ne parleremo a breve): presentando un’istanza di adesione entro il 60° giorno, la legge concede ulteriori 90 giorni di sospensione dei termini, quindi si guadagna tempo. Attenzione: il termine dei 60 giorni può essere diverso (120 giorni) solo nel caso in cui l’accertamento sia stato preceduto da un invito al contraddittorio ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97, ipotesi non frequente; in tal caso l’atto lo precisa espressamente. In ogni caso, non attendere l’ultimo momento: è consigliabile rivolgersi a un professionista e predisporre il ricorso con un certo anticipo, per poter eventualmente anche presentare un’istanza di sospensione.
3. Pagamento entro 60 giorni o dopo? – L’avviso di accertamento notificato oggi ha già la natura di atto esecutivo: ciò significa che, decorsi 60 giorni senza ricorso, le somme diventano esigibili e l’Amministrazione può attivare la riscossione coattiva senza bisogno di ulteriori atti di accertamento. Tuttavia, se si propone ricorso entro i 60 giorni, non è necessario pagare immediatamente l’importo contestato. In pendenza di giudizio, grazie alla legge, la riscossione subisce una sospensione automatica parziale: l’Agenzia Entrate Riscossione potrà richiedere intanto solo il versamento provvisorio di 1/3 dell’imposta (oltre interessi) e delle sole sanzioni in misura ridotta a 1/3, in attesa della sentenza di primo grado. Questo meccanismo (art. 15 D.Lgs. 546/92) tutela il contribuente da esborsi immediati troppo gravosi: di fatto 2/3 dell’imposta e il resto delle sanzioni restano sospesi ipso iure fino all’esito del primo grado. Se poi il contribuente vince in primo grado, anche il terzo versato gli viene restituito; se perde, dovrà pagare gli ulteriori 2/3 più interessi. È comunque opportuno richiedere esplicitamente la sospensione totale presentando una specifica istanza al Presidente della CGT quando si deposita il ricorso (art. 47 D.Lgs. 546/92): se si dimostra che il pagamento, ancorché parziale, arrecherebbe un danno grave e che il ricorso non è pretestuoso, la Corte potrà sospendere in toto la riscossione fino alla decisione. In pratica, con il ricorso si può allegare l’istanza motivata di sospensione cautelare e la documentazione sul proprio stato patrimoniale e sulle ragioni di fondatezza del ricorso. La Corte fissa in tempi brevi (30-45 giorni) l’udienza camerale per decidere la sospensiva. Se viene concessa, nessuna somma sarà dovuta finché non uscirà la sentenza di merito. Questa è una tutela chiave per il contribuente in difficoltà economica, perché evita esborsi immediati che potrebbero mettere in crisi l’attività. Se invece la sospensione non viene accordata, sarà prudente provvedere almeno al versamento di quel terzo provvisorio, per evitare aggravi.
4. Attenzione: abolito il reclamo-mediazione – Fino al 2023, per le liti di valore fino a 50.000€, era obbligatorio prima del ricorso presentare un’istanza di reclamo/mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92) e attendere 90 giorni, durante i quali l’Agenzia poteva eventualmente mediare riducendo sanzioni al 35%. Questa procedura è stata abrogata a partire dai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 . Dunque nel 2026 non è più prevista la mediazione tributaria obbligatoria: si può ricorrere direttamente, senza passaggi preliminari. Questo semplifica e accelera l’iter per il contribuente. Tuttavia, chi avesse ricevuto l’atto nel 2023 e avesse avviato il reclamo, deve completare quel percorso secondo le vecchie regole (l’abrogazione non ha effetto retroattivo sui reclami già iniziati).
5. Valutare l’accertamento con adesione – In parallelo al diritto di ricorrere, la legge offre uno strumento deflattivo: l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/97). Si tratta di una procedura volontaria in cui il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, può presentare un’istanza all’ufficio accertatore per avviare un confronto. Questo sospende per 90 giorni i termini di impugnazione e consente di discutere con l’Agenzia il contenuto dell’accertamento, eventualmente trovando un accordo sulle somme dovute. Se si raggiunge un accordo, viene redatto un atto di adesione con le nuove somme (imposta, interessi) e le sanzioni ridotte a 1/3 del minimo previsto (in genere, sanzione ridotta al 30% circa dell’imposta invece che 90% ). Il contribuente deve poi versare quanto concordato (o almeno la prima rata) entro 20 giorni. L’adesione ha vantaggi: sanzioni ridotte e possibilità di rateizzare fino a 8 rate trimestrali (16 rate se l’importo supera €50.000). Inoltre evita la lite giudiziaria prolungata. Tuttavia, va ponderata strategicamente: aderire significa rinunciare al ricorso e riconoscere la pretesa, quindi conviene solo se l’ufficio concede una riduzione significativa o se il contribuente effettivamente non ha elementi validi di difesa e preferisce limitare i danni. È invece sconsigliabile aderire frettolosamente se l’accertamento è palesemente infondato o errato, poiché si perderebbe l’occasione di annullarlo in giudizio. In pratica: usare l’adesione come leva. Si può ad esempio presentare istanza di adesione per capire se l’Agenzia è disposta a rivedere la sua richiesta (spesso già in sede di contraddittorio si può ottenere uno sgravio parziale, magari dimostrando alcuni errori nel calcolo). Se la trattativa offre un esito vantaggioso (es. abbattimento di buona parte delle sanzioni o base imponibile ridotta per riconoscimento di alcune ragioni del contribuente), allora si potrà formalizzare l’accordo e chiudere la vicenda. In caso contrario, si potrà comunque recedere e procedere col ricorso (il fatto di aver presentato l’istanza non vincola ad accettare per forza l’accordo, è un’opportunità). Ricordiamo che col nuovo art. 5-ter D.Lgs. 218/97, inserito dalla L. 130/2022, l’invito al contraddittorio dell’ufficio può contenere già una proposta di adesione (con sanzioni al 20%); se il contribuente la accetta nei 60 giorni, si chiude la partita. Questa è una forma di “adesione anticipata” che l’Agenzia talvolta invia prima dell’accertamento (soprattutto per atti derivanti da controlli formali). Ma nel caso di atti già notificati, si ricade nell’adesione tradizionale descritta sopra.
6. Presentazione del ricorso in Commissione (Corte) Tributaria – Se si decide di impugnare l’atto (perché non si è aderito o la trattativa non ha dato esito soddisfacente), occorre predisporre il ricorso tributario. Esso va notificato entro 60 giorni all’ente che ha emesso l’atto (di solito Agenzia Entrate – Direzione Provinciale, presso l’indirizzo PEC indicato sull’atto stesso per notifiche) e successivamente depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria provinciale competente, entro 30 giorni dalla notifica. Dal 2023 il processo tributario è telematico obbligatorio: il deposito avviene tramite il portale SIGIT (Sistema Giustizia Tributaria) in formato digitale, allegando la ricevuta di avvenuta notifica via PEC. È altamente consigliato farsi assistere da un avvocato tributarista abilitato, sia per la complessità tecnica dei motivi di ricorso sia perché dal 2023 il valore entro cui era ammessa l’autodifesa è stato ridotto (prima si poteva stare in giudizio senza avvocato per importi fino a €3.000, ma oggi, con la riforma, tale soglia di fatto non opera più nei nuovi processi telematici, salvo forse piccole liti; in ogni caso, un professionista aumenta enormemente le chance di successo). Nel ricorso andranno indicati: i fatti e la storia del caso, i motivi di diritto per cui si contesta l’accertamento (es. inesistenza del presupposto IVA, errata interpretazione della norma, vizio di motivazione, ecc.), le prove documentali a sostegno (contratti, fatture, bilanci, corrispondenza, perizie, sentenze favorevoli su casi analoghi, circolari ufficiali, ecc.), nonché l’eventuale richiesta di sospensiva. Una volta depositato, la causa verrà iscritta a ruolo; la controparte (Agenzia) si costituirà con controdeduzioni entro 60 giorni dalla notifica del ricorso. I tempi di decisione variano per carico di lavoro della Corte: in media il primo grado può richiedere 12-18 mesi, ma in alcune sedi più rapide anche 6-8 mesi per fissare l’udienza. Durante l’attesa, come detto, si può ottenere la sospensione per evitare esecuzioni. Se il ricorso del contribuente viene accolto, l’atto impositivo è annullato (in tutto o in parte) e nulla è dovuto oltre eventualmente a quanto già pagato (che sarà rimborsato con interessi). Se invece viene respinto, si potrà valutare l’appello al secondo grado.
7. Dopo il primo grado: appello o definizione – La sentenza di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria può essere impugnata in appello presso la CGT di secondo grado (già Commissione Regionale) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza stessa. L’appello è un nuovo giudizio sul merito, se si lamentano errori dei primi giudici. Attenzione: per poter appellare, il contribuente soccombente deve versare ulteriori somme a titolo provvisorio (in aggiunta all’eventuale terzo già versato prima). In particolare, se la sentenza di primo grado gli è sfavorevole, egli deve pagare l’importo corrispondente a tutto ciò che risulta dovuto in base alla sentenza (detratto quanto già eventualmente pagato) per evitare azioni esecutive. In pratica, dopo il primo grado, la sospensione automatica non opera più e se la sentenza conferma il debito, questo può essere riscosso integralmente. Si può tuttavia chiedere ancora una sospensione in appello (alla CGT regionale) per evitare di pagare nelle more del secondo grado, ma i criteri sono analoghi: dimostrare il periculum e il fumus boni iuris. L’appello tributario è anch’esso telematico e richiede motivi specifici di censura della sentenza di primo grado (p.e. errore di diritto, valutazione delle prove errata, violazione di legge ecc.). Data la complessità e i costi (nel frattempo, oltre alle imposte, corrono interessi al tasso legale e spese di giudizio), spesso in questa fase si valutano soluzioni transattive: ad esempio, il D.L. 50/2017 ha introdotto la “conciliazione giudiziale” tributaria, che consente di chiudere la lite in appello con un accordo e sanzioni ridotte al 50% (se in secondo grado) o addirittura al 40% se la conciliazione avviene già in primo grado. Nel 2023, con la “tregua fiscale”, c’è stata anche la definizione agevolata delle liti pendenti: una norma (L. 197/2022) che permetteva di chiudere i contenziosi tributari pagando una percentuale del valore (ad esempio, il 90% del solo tributo se il contribuente aveva perso in primo grado, il 40% se aveva vinto in primo e perso in secondo, solo il 15% se aveva vinto nei primi due gradi, ecc.). Queste misure straordinarie – se riproposte – possono rappresentare un’ancora di salvezza per ridurre l’esborso in caso di esito sfavorevole. Ad oggi (gennaio 2026) non è attiva una definizione liti pendenti generale, ma il legislatore ha varato vari condoni negli ultimi anni e non è escluso che in futuro ve ne siano di nuovi. È quindi importante per il contribuente informarsi se, durante la pendenza del processo, intervengono leggi di sanatoria e valutarne l’adesione con il supporto del legale.
8. Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale – Se il contribuente non impugna l’accertamento entro 60 giorni, oppure se impugna ma perde e la sentenza diventa definitiva (decorso inutilizzato il termine d’appello o esauriti tutti i gradi di giudizio), l’importo contestato diventa definitivo e iscritto a ruolo. Significa che l’Agenzia Entrate affida le somme all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione, ex Equitalia) il quale emetterà la cartella esattoriale (detta di pagamento) o, nel caso di accertamento esecutivo, un avviso di presa in carico contenente intimazione a pagare entro 30 giorni. Da quel momento, se non si paga o non si ottiene una rateizzazione, possono partire le misure esecutive e cautelari: pignoramenti di conti correnti e stipendio, ipoteca su immobili (per debiti sopra €20.000), fermo amministrativo su autoveicoli (per debiti sopra €1.000), fino ad arrivare, per importi molto alti, ad espropriazione di beni mobili o immobili. Ecco perché è cruciale muoversi tempestivamente nella fase di accertamento: evitare di arrivare allo stadio della cartella, dove il margine di manovra si restringe. Se tuttavia il contribuente riceve una cartella relativa all’IVA su canoni (magari perché non si era accorto di un precedente avviso notificato per irreperibilità o altri motivi), tutto non è perduto: si può verificare la regolarità delle notifiche pregresse (spesso le persone scoprono cartelle di cui ignoravano l’esistenza, e se si prova il vizio di notifica dell’atto presupposto è possibile impugnare la cartella per nullità). Oppure si può chiedere una rateizzazione immediata per bloccare azioni esecutive, e parallelamente valutare con un legale se esistono estremi per un ricorso tardivo o in autotutela.
Riassumendo, dopo la notifica di un accertamento IVA il contribuente ha alcuni step obbligati e alcune scelte strategiche da fare rapidamente: innanzitutto leggere e farsi consigliare, poi decidere se pagare (tutto o parte con acquiescenza), trattare (adesione) o ricorrere; in ogni caso rispettare i 60 giorni; se ricorre, chiedere sospensione per evitare esecuzioni; infine seguire l’iter processuale valutando anche eventuali strumenti agevolativi che dovessero rendersi disponibili. Ignorare l’atto o muoversi in ritardo comporta sicuramente le conseguenze peggiori: dal 61° giorno l’Agenzia iscrive a ruolo l’intero importo con sanzioni e interessi, e il debito va in riscossione coattiva con rischio concreto di perdere denaro e beni . Agire entro i termini, invece, mantiene aperta la possibilità di annullare o ridurre drasticamente la pretesa fiscale.
Di seguito analizziamo nel dettaglio quali strategie difensive e quali strumenti giuridici il contribuente-debitore può mettere in campo per difendersi efficacemente, sia sul piano processuale (ricorsi, eccezioni procedurali, prove) sia sul piano negoziale (accordi, definizioni, piani di rientro).
Strategie di difesa e argomentazioni per contestare l’addebito IVA
Affrontare un accertamento IVA richiede un mix di conoscenza tecnica e capacità strategica. Di seguito vediamo le principali linee difensive da sviluppare, ricordando che ogni caso va personalizzato: è importante contestare puntualmente ogni rilievo mosso dall’Agenzia, supportando le proprie ragioni con norme e documenti .
Difesa nel merito: dimostrare la correttezza fiscale dei canoni – La prima linea di difesa è sostanziale: bisogna convincere il giudice (o già l’ufficio, se in sede di adesione) che il trattamento IVA adottato sui canoni periodici era conforme alla legge. Come fare? Dipende dalla contestazione:
- Se l’Agenzia sostiene che i canoni erano imponibili IVA ma non è stata addebitata, la difesa meritoria consisterà nel dimostrare che invece quei canoni non dovevano essere assoggettati a IVA. Ad esempio presentando la natura e i termini del contratto: se si tratta di canoni di concessione demaniale, evidenziare che l’ente concedente agiva quale autorità pubblica e che, in base a Cassazione e normativa (art. 10 DPR 633/72, art. 13 Dir. 77/388/CEE), tali canoni sono esenti . Oppure, se l’ufficio contesta l’esenzione su canoni di locazione, dimostrare che tutte le condizioni per l’esenzione erano rispettate: es. l’immobile era a uso abitativo locato da un privato, quindi per legge fuori campo IVA, oppure la locazione commerciale ricadeva nel regime esente perché il locatore non aveva esercitato opzione (allegare contratto, eventuale comunicazione dell’opzione o sua mancanza, etc.). Documenti chiave: il contratto originale, eventuali atti aggiuntivi, corrispondenza con l’Agenzia (se c’è stato un interpello o un parere), e soprattutto richiamare le norme specifiche. Se l’Agenzia ha applicato una circolare in modo sfavorevole, cercare se esistono altre circolari o risoluzioni a favore: spesso l’Amministrazione ha fornito chiarimenti (es. risoluzioni del Ministero delle Finanze, interpelli di altri contribuenti pubblicati) che possono contenere interpretazioni utili. Citare tali fonti autorevoli nel ricorso può indurre i giudici a seguire quell’indirizzo. Ad esempio, per le concessioni demaniali marittime, la Risoluzione AE n. 178/E del 2009 confermava la non imponibilità IVA; per le locazioni, circolari sulle opzioni IVA possono essere menzionate.
- Se la contestazione riguarda l’aliquota IVA o la base imponibile, la difesa punterà a mostrare che l’ufficio ha calcolato male. Per esempio, se si discute sull’aliquota (10% vs 22%), portare la tabella allegata al DPR 633/72 o altre normative che includono quell’operazione tra quelle a regime ridotto. Se l’Agenzia ha riqualificato parte del canone come diverso servizio a aliquota maggiore, spiegare che contrattualmente quella parte aveva un oggetto specifico (magari esente) e non va sommata. In pratica occorre smontare analiticamente i conteggi: depositare un proprio prospetto di calcolo confrontando l’IVA che secondo voi era dovuta con quella pretesa, evidenziando gli errori di computo. Spesso l’ufficio nei calcoli usa presunzioni – ad esempio stima ricavi non dichiarati e poi applica IVA – in tali casi si può contestare l’assenza di prova concreta (“l’Agenzia utilizza presunzioni non gravi, precise e concordanti” ). La legge prevede che solo in mancanza di documentazione si possa ricorrere a presunzioni. Se voi avete evidenze (fatture, registri) che smentiscono la presunzione (ad es. il Fisco stima canoni non dichiarati confrontando bilanci, ma voi potete dimostrare che quei canoni sono stati dichiarati o non esistevano affatto), portatele a supporto.
- Se l’accertamento contesta l’indebita detrazione dell’IVA a credito sui canoni pagati (es. leasing, noleggi), la difesa mira a provare che l’IVA era legittimamente detraibile. Come? Dimostrando l’inerenza e la reale effettuazione dell’operazione . Se si tratta di costi ritenuti “non inerenti”, fornire spiegazioni economiche: per esempio, l’Agenzia dice che il noleggio di un’auto di lusso non è inerente? Voi potete provare che quell’auto era usata per rappresentanza aziendale, che c’è un regolamento interno, che ha portato benefici di immagine, ecc. Allegare foto, documenti di utilizzo, collegamenti con clienti (es. viaggi per affari). In generale, l’onere dell’inerenza è soggettivo, ma la Cassazione negli ultimi anni ha chiarito che spetta al contribuente dare elementi oggettivi che quel costo potenzialmente si riferisce all’attività (senza entrare nel merito dell’utilità economica, che non va sindacata dal Fisco). Se l’Agenzia contesta l’IVA su un leasing ritenendolo una frode (operazione inesistente o fittizia interposizione), la difesa regina è: dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione e la buona fede. Ciò significa produrre tutti i documenti: contratto di leasing autentico, fatture della società di leasing, prova dei pagamenti effettuati (bonifici, assegni) – se il denaro è effettivamente uscito dalle casse del contribuente e arrivato al fornitore, è più difficile sostenere che fosse una mera finzione. Inoltre, se c’è il sospetto di un fornitore “cartiera” (fittizio), portare evidenze che all’epoca nulla faceva presagire l’irregolarità: ad es. visure camerali del fornitore, certificati DURC, eventuali ispezioni antimafia superate, ecc., per provare che l’azienda fornitrice appariva legittima. La Cassazione in tema di frodi IVA ha stabilito che solo se il Fisco prova elementi gravi di frode, allora spetta al contribuente dimostrare di non saperne nulla . Quindi si può giocare in attacco: se l’ufficio non ha provato la frode a monte con elementi robusti, farlo notare (es.: “l’Agenzia deduce l’inesistenza del fornitore solo dal calo di consumo elettrico, indizio labile…”). Se invece la prova c’è, allora insistere sul non potevo sapere: portare testimonianze che il comportamento del fornitore sembrava normale (consegne avvenute, DDT regolari, ecc.). Spiegare eventualmente il contesto: ad es. in un settore dove le frodi erano diffuse, mostrare di aver comunque adottato controlli di diligenza (richiesta documenti al fornitore, verifica VIES per soggetti UE, ecc.). Tutto questo per convincere il giudice che il contribuente non ha volontariamente partecipato ad alcuna evasione, e pertanto non può subire la sanzione della detrazione negata.
Difese procedurali e formali – Oltre al merito, spesso gli accertamenti presentano vizi procedurali che costituiscono motivi di nullità. Questi non riguardano se l’IVA è dovuta o meno, bensì come l’accertamento è stato condotto e redatto. Eccone alcuni da valutare:
- Violazione del contraddittorio: se l’accertamento origina da una verifica fiscale (accesso, ispezione o verifica in azienda) conclusa con un processo verbale (PVC) e l’ufficio ha emesso l’avviso prima dei 60 giorni previsti dall’art. 12, c.7 Statuto contribuente (senza urgenza motivata), allora l’atto è nullo per violazione del contraddittorio. La Corte Costituzionale (sent. 37/2015) ha sancito l’obbligo di nullità in caso di mancato rispetto di questo termine, ma la giurisprudenza di Cassazione oscillava. Oggi, le Sezioni Unite (sent. 24823/2015) hanno affermato che la nullità è configurabile se il contribuente prova che le sue osservazioni, se fatte nei 60 giorni, avrebbero potuto influire. Quindi, se c’è stata questa violazione, nel ricorso va eccepita, spiegando anche quali argomenti difensivi non si sono potuti presentare per tempo. Ad esempio: “L’atto è stato notificato 30 gg dopo il PVC, violando art. 12 c.7 L.212/2000; il contribuente non ha potuto presentare memorie che avrebbero evidenziato errori nel rilievo X e Y”.
- Difetto di motivazione: come già accennato, una motivazione generica o per relationem non valida rende l’atto annullabile . Occorre far rilevare se l’avviso non spiega il criterio di calcolo dell’IVA recuperata, o se rinvia a un PVC o rapporto della GdF senza allegarlo: in base all’art. 7 L.212/2000 e art. 3 L.241/90 la motivazione deve mettere il contribuente in condizione di capire l’addebito. La Cassazione ha annullato atti in cui la motivazione era solo apparente. Quindi, se ad esempio l’ufficio scrive “ritenuto che i canoni di leasing siano simulati, si recupera IVA €100.000”, senza spiegare perché li considera simulati e come quantifica 100.000, bisogna sottolineare questa carenza chiedendo la nullità dell’atto.
- Errori nella notifica o intestazione: controllare come è stato notificato l’avviso (PEC valida? indirizzo corretto?) e a chi è intestato. Se, poniamo, l’accertamento IVA è stato intestato alla società e anche in capo al socio personalmente senza che ve ne fossero i presupposti, c’è vizio (responsabilità confuse). Oppure se la notifica è avvenuta a mezzo PEC ma ad un indirizzo non risultante dai registri ufficiali, potrebbe essere invalida. Tali vizi devono essere eccepiti subito in ricorso.
- Decadenza dei termini: verificare l’anno d’imposta cui si riferisce l’IVA contestata e la data di notifica. La legge prevede che l’accertamento IVA venga notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (es: IVA 2020, termine 31/12/2025). Se la dichiarazione IVA per quell’anno era omessa, il termine è del settimo anno. Inoltre, in caso di reati tributari segnalati, scatta il cosiddetto raddoppio dei termini (che però ormai di fatto si applica solo se la denuncia è inviata prima della scadenza ordinaria). Dunque, se l’Agenzia ha notificato l’atto tardivamente, ovvero dopo la scadenza, il recupero è decaduto: va fatto valere come motivo di nullità, perché il tributo non è più esigibile oltre quei termini. Ad esempio, un avviso IVA 2015 notificato nel 2022 è tardivo (salvo raddoppio); oppure un avviso IVA 2017 notificato nel 2024 sarebbe ok (entro il 2023, quinto anno, proroghe Covid escluse). Bisogna fare attenzione anche a eventuali sospensioni dei termini (come quelle generali COVID nel 2020, che hanno esteso di qualche mese le scadenze). Un legale attento rifà i conti e verifica la tempestività.
- Ulteriori vizi: se l’importo contestato supera €50.000 ed è per imposta evasa, l’ufficio deve aver ottenuto l’autorizzazione della Direzione regionale (art. 12 D.Lgs. 74/2000) per trasmettere la notizia di reato, ma questo è aspetto penale. Altri vizi formali possibili: mancanza dell’indicazione del funzionario responsabile del procedimento, mancata allegazione degli allegati citati, etc., sono tutti elementi che si possono far valere. Spesso da soli non risolvono (a meno siano macroscopici) ma rafforzano un impianto difensivo.
In sintesi, la strategia vincente combina aspetti formali e sostanziali. Ad esempio, un ricorso ben fatto attacca sia il merito (es: “l’IVA non era dovuta perché… e comunque l’imposta era stata assolta a monte quindi non c’è danno erariale”) sia il metodo (“l’accertamento va annullato anche perché emanato in violazione del contraddittorio e con motivazione apparente”). Fornendo al giudice più appigli giuridici, aumentano le probabilità di spuntarla.
Onere della prova e produzione documentale – In ogni causa tributaria è fondamentale chiarire chi deve provare cosa. In materia IVA, l’onere della prova delle violazioni spetta inizialmente all’Amministrazione finanziaria . Ciò significa che se l’Agenzia afferma che voi dovevate addebitare IVA sui canoni e non l’avete fatto, deve dimostrare il perché (ad esempio provare che i canoni non rientravano nelle esenzioni). Se afferma che avete detratto indebitamente, deve provare l’inesistenza o non inerenza dell’operazione. Solo dopo che il Fisco ha presentato adeguati elementi (p. es. documenti, indizi gravi) il carico probatorio si sposta sul contribuente, il quale per vincere dovrà fornire la prova contraria o almeno smontare la prova del Fisco. Questo principio è ribadito in moltissime sentenze (in particolare sul tema frodi IVA: Cass. 30644/2025 sopra citata, Cass. 9851/2018, Cass. 34445/2019, ecc.). Cosa significa in concreto? Che il contribuente deve cercare attivamente e produrre tutta la documentazione possibile a suo favore. Nel caso di contestazione IVA su canoni periodici, come detto, saranno cruciali: i contratti originari, le fatture emesse o ricevute, le ricevute di pagamento dei canoni, eventuali perizie che attestino valori di mercato, bilanci, libri contabili, corrispondenza commerciale, e normative di settore. Bisogna creare un dossier convincente. La difesa documentale può anche consistere in una ricostruzione contabile: ad esempio, presentare prospetti che riconciliano i canoni dichiarati con quelli accertati, dimostrando che non c’è evasione ma solo uno spostamento di competenza (se per ipotesi l’ufficio contesta un anno e voi mostrate che li avevate dichiarati nell’anno successivo per una diversa competenza). Se vi sono testimoni rilevanti, nel processo tributario si può chiederne l’audizione (dal 2023 la testimonianza non è più tabù in tributario, anche se ammessa solo tramite dichiarazione scritta). Un esempio: contestano canoni non fatturati di un noleggio? Un cliente può testimoniare che effettivamente non c’era alcun canone oltre a quelli pagati, confutando la tesi che avete incassato di più in nero. Certo, la testimonianza va usata con cautela e solo se indispensabile. In generale, meglio puntare su prove documentali.
Principio di neutralità IVA e assenza di danno erariale – Un argomento giuridico spesso vincente, soprattutto per ridurre le sanzioni, è invocare il principio di neutralità dell’IVA. In base ad esso, l’IVA è un tributo che non deve gravare in modo definitivo sugli operatori economici ma solo sul consumatore finale. Ne discende che se l’Erario non ha subito in concreto alcun danno dalla condotta del contribuente, la reazione sanzionatoria deve essere quanto meno proporzionata . Ad esempio, se viene contestato al fornitore di non aver addebitato l’IVA al cliente (operazione imponibile non fatturata): è vero che c’è IVA evasa, ma il cliente non ha detratto nulla (perché la fattura era senza IVA). Quindi lo Stato ha perso l’IVA? Sì, ma perché non è stata incassata, non per una detrazione indebita. Diverso è il caso in cui viene contestata una detrazione indebita ma il fornitore l’IVA l’aveva versata: qui lo Stato non ha perso gettito (ha incassato dal fornitore), sebbene formalmente il cliente non ne avesse diritto. In queste situazioni, citando anche la giurisprudenza UE (es. causa C-97/17 Cartrans), si può sostenere che non è conforme al diritto UE recuperare l’imposta una seconda volta o applicare sanzioni piene quando non c’è danno. La Cassazione ha recepito tali principi in varie pronunce: ad esempio ha annullato doppi recuperi d’imposta in casi di fatture soggettivamente inesistenti dove l’IVA era già stata versata dall’emittente. Pertanto, nella difesa, vale la pena evidenziare se “l’IVA è stata comunque assolta a monte” o se si tratta di un disallineamento formale. Ciò non sempre evita l’imposta, ma può condurre quantomeno ad annullamento delle sanzioni per obiettiva incertezza o buona fede (art. 6, c.2 D.Lgs. 472/97). Ad esempio, se non avete addebitato IVA credendo (in buona fede) che fosse esente, e la normativa era effettivamente ambigua, invocate l’art. 10 Statuto: “il contribuente non è sanzionabile se la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma”. Magari la tassa andrà pagata, ma almeno evitate la sanzione del 90%. In alcuni casi l’ufficio stesso, accorgendosi di ciò, potrebbe applicare la sanzione minima o l’esclusione da sanzioni in adesione.
Autotutela e integrazione documenti – Durante il periodo antecedente il processo (o anche durante, fino a certi termini) è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto, cioè una richiesta motivata di annullamento/revoca dell’accertamento, se emergono errori palesi (ad es. duplicazioni di imponibile, scambio di persona, ecc.). L’autotutela però non sospende né termini né riscossione: è una chance extra. Nella pratica, raramente l’Agenzia annulla interamente un atto in autotutela se non ci sono errori oggettivi; ma in alcuni casi può emettere un provvedimento di sgravio parziale (ad esempio rideterminare la sanzione se effettivamente era sbagliata). Vale la pena tentarla contestualmente al ricorso, allegando magari qualche documento nuovo, nella speranza di evitare la causa. Inoltre, va ricordato che fino a pochi giorni prima dell’udienza si possono depositare in giudizio memorie integrative e documenti (nel processo tributario il contribuente può produrre anche in appello documenti nuovi, se non posseduti prima, grazie alla recente riforma). Quindi, la difesa dev’essere dinamica: se emerge un elemento nuovo (una sentenza favorevole emessa nel frattempo, una perizia tecnica pronta dopo il ricorso, ecc.), depositarlo immediatamente così che i giudici ne tengano conto.
In definitiva, difendersi efficacemente da un’accertamento IVA su canoni periodici significa: analizzare il caso, raccogliere prove solide, contestare su ogni fronte (merito e procedura). Nella prossima sezione esamineremo gli strumenti alternativi e soluzioni transattive che si affiancano al contenzioso, spesso utili per risolvere la pendenza fiscale in modo conveniente evitando magari un lungo processo.
Strumenti alternativi: definizioni agevolate, rateizzazioni e soluzioni da sovraindebitamento
Parallelamente o in alternativa al percorso del contenzioso tributario, il contribuente alle prese con un debito IVA contestato può valutare una serie di strumenti “agevolativi” o di componimento del debito. Questi strumenti possono consentire di ridurre l’importo da pagare (in termini di sanzioni e interessi) oppure di dilazionarne il pagamento nel tempo, o addirittura di ottenere uno stralcio parziale del debito in casi di grave crisi economica, il tutto sfruttando procedure previste dalla legge. Vediamo i principali:
Definizione agevolata e “rottamazione” delle cartelle – Quando un accertamento fiscale diventa definitivo e viene affidato all’Agente della Riscossione, il debito confluisce in una cartella esattoriale (o comunque in carico all’ADER). In tale fase, il contribuente può approfittare delle definizioni agevolate dei carichi pendenti, note anche come rottamazione delle cartelle, se previste dalla normativa vigente. Ad oggi, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la “Rottamazione-quinquies”, ossia la quinta edizione della definizione agevolata dei ruoli . Chi aderisce potrà estinguere il debito iscritto a ruolo senza corrispondere sanzioni né interessi di mora, ma solo l’imposta e una quota ridotta di interessi (spese di notifica e aggio sono dovuti in misura minima) . Questa rottamazione-quinqies riguarda i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, quindi comprende anche molti avvisi di accertamento IVA divenuti cartella in quei periodi . Esempio: se l’Agenzia vi ha contestato IVA su canoni per €10.000 e l’atto è divenuto definitivo nel 2022, confluito in cartella nel 2023 con sanzioni €9.000 e interessi €1.000 (totale €20.000), aderendo alla rottamazione-quinquies pagherete solo i €10.000 di imposta (più un lieve interesse di dilazione) e risparmierete interamente i €9.000 di sanzioni e €1.000 di interessi. È una riduzione enorme del carico. Per aderire occorre presentare istanza telematica all’ADER entro il 30 aprile 2026 e poi saldare gli importi dovuti (in unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure a rate fino a 54 rate bimestrali) . Attenzione: la rottamazione è applicabile solo ai debiti in riscossione, quindi se il vostro accertamento è ancora in fase di ricorso (non passato a ruolo) dovrete attendere eventualmente una successiva definizione agevolata liti oppure farlo passare a ruolo (ma ciò implica perder la causa o rinunciare). Non conviene dunque far “andare in cartella” apposta un debito sperando nella rottamazione, perché nel frattempo subireste azioni esecutive. Ma se già vi trovate con una cartella esattoriale per quell’IVA, valutate subito l’adesione alla rottamazione: è uno strumento semplice e vantaggioso per chiudere la partita senza sanzioni. In passato ci sono state anche edizioni particolari come lo “Stralcio” dei piccoli debiti (cancellazione automatica dei ruoli sotto €1.000 affidati fino al 2015, prevista dalla L.197/2022): se il vostro debito IVA era molto piccolo, potrebbe essere già stato annullato d’ufficio nel 2023. Verificate sempre le novità normative: le “pace fiscali” vengono prorogate o rinnovate nel tempo e possono offrire opportunità di risparmio.
Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale – Abbiamo già trattato l’accertamento con adesione come strumento deflattivo prima del ricorso. L’adesione rientra anche qui come strumento agevolativo: in caso di adesione, oltre alla riduzione delle sanzioni a 1/3, c’è il beneficio della rateazione (fino a 8 o 16 rate trimestrali). Quindi, se il contribuente opta per definire bonariamente, può evitare liti e diluire il pagamento. La conciliazione giudiziale, invece, è uno strumento in corso di causa: se durante il processo di primo o secondo grado le parti (contribuente e Agenzia) trovano un accordo, lo sottopongono al giudice che lo rende definitivo. In cambio lo Stato prevede una riduzione delle sanzioni del 60% in caso di conciliazione in primo grado (sanzioni ridotte al 40% del minimo) o del 50% se in secondo grado. Ad esempio, con conciliazione in primo grado su un accertamento con sanzione 90%, questa scende al 36% (cioè riduzione di 60%). Ciò può essere utile se nel frattempo nuove prove rendono incerta la causa per entrambe le parti: si chiude in tempi rapidi con un compromesso. Nota: per avviare una conciliazione è consigliabile farsi assistere da professionisti negoziatori (come il nostro studio) che sappiano interlocuire con l’Avvocatura dell’Agenzia delle Entrate e trovare il punto d’incontro.
Rateizzazione ordinaria del debito – Se non si riesce a ridurre l’importo, quantomeno si può ottenere più tempo per pagare attraverso la dilazione. La rateizzazione può avvenire in due momenti: – In sede di accertamento esecutivo: dopo i 60 giorni, quando il debito va all’ADER, è possibile richiedere entro 30 giorni dalla notifica della cartella un piano di rate. Attualmente, per debiti fino a €120.000 la rateizzazione (fino a 72 rate mensili, cioè 6 anni) è concessa automaticamente su semplice istanza; per importi superiori serve documentare lo stato di difficoltà e si può ottenere un piano fino a 120 rate mensili (10 anni). Esistono anche soglie intermedie, ma il concetto chiave è: dilazionare il pagamento evita le azioni esecutive immediate e consente di spalmare l’impatto finanziario. Chiaramente si pagheranno interessi di dilazione (al tasso legale, oggi ~5%, sulle rate), ma è un prezzo modesto rispetto ad affrontare un pignoramento. La decadenza dal piano avviene in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive (per le richieste più recenti, soglia portata a 8 rate): quindi attenzione a rispettare il piano. – In sede di definizione o conciliazione: se si aderisce o si concilia, come detto, la norma consente un numero limitato di rate trimestrali (8 o 16). È meno flessibile rispetto alle rateizzazioni con ADER, ma comunque offre fino a 4 anni di tempo. Spesso conviene optare per la rateizzazione ADER dopo la cartella perché dà piani più lunghi.
Esempio pratico di rateazione: riprendendo il caso del debito da €20.000 (di cui €10.000 IVA, €10.000 sanzioni+int.), se non fosse possibile rottamare e bisogna pagare tutto, con una rateazione a 72 rate, si pagherebbero circa €278 al mese per 6 anni (più interessi). È un impegno gestibile in molti casi, preferibile a sborsare €20k in un colpo solo. Certo, il debito rimane intero e vincolerà l’azienda/persona per anni, ma almeno evita il dissesto immediato.
Procedure da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi) – Quando l’importo contestato è molto alto e il contribuente non è oggettivamente in grado di farvi fronte, è opportuno considerare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, oggi riuniti nel D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). Si tratta di procedure presso il tribunale che permettono a privati, piccoli imprenditori o professionisti in grave squilibrio economico di ristrutturare o cancellare i propri debiti, inclusi quelli fiscali. In particolare:
- Piano del consumatore (ora “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”): riservato a persone fisiche non imprenditori (es. un privato cittadino, un lavoratore dipendente, un professionista equiparato al consumatore) sovraindebitate. Si presenta al giudice un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti, in proporzione alle proprie reali possibilità, con eventualmente anche dilazioni negli anni, e l’eventuale esdebitazione (cancellazione) del debito residuo una volta eseguito il piano. Il vantaggio è che non serve l’accordo di tutti i creditori: il giudice può omologare il piano anche con il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, purché il piano sia fattibile e il debitore meritevole (cioè non abbia colpe gravi o frodi alle spalle). Nel contesto del nostro tema, un piano del consumatore può prevedere ad esempio che l’IVA contestata, originariamente €50.000, venga pagata al 20% (€10.000) attraverso la vendita di un bene o rate mensili per 4–5 anni, e il restante 80% venga cancellato. Questo è possibile se il debitore dimostra che pagare oltre quel 20% sarebbe per lui impossibile senza ledere la dignità personale o la famiglia. Il giudice valuta la proporzionalità e, se approva, il contribuente ottiene l’esdebitazione: liberazione definitiva dai debiti inclusi quelli fiscali. Da notare che fino a qualche anno fa c’era incertezza sulla falcidia dell’IVA (per via di norme UE): oggi, come detto, la Consulta ha confermato che anche l’IVA può essere falcidiata in queste procedure, quindi non ci sono ostacoli giuridici a includerla in un piano riducendone l’importo. Il ruolo dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e di un Gestore della Crisi (come l’Avv. Monardo, iscritto a tali elenchi ministeriali) è fondamentale per assistere il debitore nel predisporre un piano sostenibile e nel guidarlo in tribunale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (ex L.3/2012): simile al piano, ma aperto anche a soggetti economici (piccoli imprenditori sotto soglia fallimento) e richiede il consenso di almeno il 60% dei crediti. È più vicino a un concordato: qui serve negoziare con l’Agenzia delle Entrate affinché aderisca con un voto favorevole (spesso lo fa se il piano offre almeno il valore di realizzo in caso di liquidazione forzata). Se si ottiene la maggioranza di crediti consenzienti, il giudice omologa e l’accordo diventa vincolante anche per i dissenzienti. Nell’accordo, tipicamente l’Erario potrebbe accettare un pagamento parziale su IVA se la relazione attestatrice dimostra che è il miglior ricavabile date le condizioni del debitore.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: è l’ultima ratio, quando la situazione è talmente compromessa che non si riesce a proporre un pagamento seppur parziale. Il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio residuo (esclusi beni impignorabili) e un liquidatore lo gestisce per distribuire pro-quota ai creditori. Al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, ossia la cancellazione dei debiti rimasti non pagati, anche se nella liquidazione i creditori (Fisco incluso) non hanno ricevuto nulla o quasi. Questa esdebitazione è concessa una volta ogni 4 anni se il debitore ha cooperato lealmente. Dunque è davvero l’ultima spiaggia ma garantisce una “fresh start”. Se la contestazione IVA era astronomica e la persona nullatenente, questa procedura la libera dai debiti (salvo quelli esclusi per legge, come debiti da dolo o sanzioni penali pecuniarie).
- Composizione negoziata per le imprese (D.L. 118/2021): per le imprese più grandi in crisi, dal 2021 esiste la possibilità di nominare un Esperto negoziatore (come da elenco in cui è iscritto l’Avv. Monardo) che aiuti l’imprenditore a trovare un accordo con i creditori, Fisco compreso, al di fuori delle procedure concorsuali tradizionali. In composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive (blocco delle azioni esecutive) mentre tratta, e può proporre ai creditori varie soluzioni (allungamenti di pagamento, riduzioni, conversione di crediti in capitale, ecc.). Se si trova la quadra, si formalizza in un accordo stragiudiziale approvato da un esperto e poi si può chiedere l’omologa come accordo di ristrutturazione agevolato o piano di concordato semplificato. In tali contesti, l’Agenzia delle Entrate ha linee guida interne per accettare stralci su interessi e sanzioni, e in taluni casi anche su imposta (soprattutto se falimentare cioè prendere meno o nulla). Non è semplice, ma con un esperto che predisponga un piano convincente (ad es. offrendo pagamento del 30% del debito IVA subito grazie all’ingresso di un investitore, contro il nulla che si ricaverebbe da fallimento) l’Erario può aderire.
In conclusione su questo punto, le procedure da sovraindebitamento e crisi d’impresa sono strumenti potenti per chi si trova schiacciato da debiti tributari insostenibili. Certo, implicano l’intervento del tribunale e l’affiancamento di professionisti specializzati (come gli OCC e gli esperti della crisi), ma offrono un risultato altrimenti irraggiungibile: la liberazione totale o parziale dal debito IVA e la possibilità di ripartire senza il fardello fiscale. Dal punto di vista del contribuente “debitore”, è fondamentale sapere che esiste una via d’uscita anche nelle situazioni peggiori: l’importante è muoversi per tempo, prima che i debiti si aggravino con ulteriori interessi o che i creditori aggrediscano i beni migliori. L’Avv. Monardo, in qualità sia di legale tributarista sia di Gestore della crisi da sovraindebitamento, valuta sempre se sia più opportuno percorrere la strada giudiziale tributaria (ricorso) o quella negoziale/concordataria: talvolta le si porta avanti in parallelo, così da avere un “piano B” se il contenzioso non promette bene.
Altre soluzioni e strumenti vari – Nel panorama delle possibili soluzioni, segnaliamo brevemente: il ravvedimento operoso speciale (misura una tantum del 2023 che consentiva di regolarizzare alcune violazioni tributarie con sanzioni ridotte al 1/18, ormai scaduta); le transazioni fiscali nei concordati fallimentari (strumenti riservati però a procedure concorsuali maggiori); e il saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà (previsto nel 2019 per carichi affidati dal 2000-2017 per persone con ISEE basso, anch’esso concluso). È possibile che in futuro il legislatore introduca nuove edizioni di saldo e stralcio riservate a persone disagiate, dove addirittura parte dell’imposta viene abbonata: se dovesse accadere, sarebbe l’occasione per chiudere definitivamente i debiti IVA più datati. Ad oggi, però, la via maestra per ridurre la quota capitale del debito rimane quella giudiziale concorsuale (piano del consumatore, concordato preventivo, ecc.), poiché le definizioni agevolate “di massa” come la rottamazione prevedono di solito il pagamento integrale dell’imposta (abbuonando solo sanzioni e interessi).
Conclusione di sezione: Il contribuente, specialmente se debitore in difficoltà, dovrebbe considerare un approccio integrato: difendersi sì nel merito dell’accertamento, ma al contempo pianificare la gestione del debito nell’ipotesi residua in cui quell’IVA risultasse dovuta. Con l’assistenza di esperti (avvocati tributaristi, commercialisti e gestori della crisi) si può elaborare un piano che combini più strumenti: ad esempio, contestare la metà del debito in giudizio e rottamare l’altra metà, oppure ricorrere ma poi aderire a una conciliazione parziale, oppure ancora impugnare l’atto per guadagnare tempo e predisporre intanto un piano del consumatore da presentare se le cose si mettessero male. Ogni caso ha la sua strategia ottimale, ed è proprio la competenza multidisciplinare del nostro studio (legale + fiscale + crisi da debiti) che permette di individuare la soluzione più vantaggiosa e metterla in pratica.
Nel prossimo paragrafo forniremo un utile riepilogo schematico delle opzioni difensive con i pro e contro, seguito da una lista di errori comuni da evitare e dai consigli pratici per i contribuenti nella posizione di dover gestire una contestazione IVA su canoni periodici.
Schema riepilogativo delle opzioni difensive e di definizione
Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva delle principali strade percorribili quando si riceve un accertamento IVA su canoni periodici, con una breve descrizione, i vantaggi e gli eventuali svantaggi o note per ciascuna:
| Opzione di difesa o definizione | Descrizione | Vantaggi per il contribuente | Svantaggi / Note |
|---|---|---|---|
| Ricorso in Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) | Impugnazione formale dell’atto entro 60 gg e avvio del contenzioso tributario. | – Possibilità di annullamento totale o parziale dell’atto se la difesa ha successo.<br>– Sospensione legale di 2/3 del debito durante il giudizio; ottenibile anche sospensione totale dal giudice. | – Tempi non brevi (mesi/anni per esito).<br>– Necessità di sostenere spese legali (eventuali compensi, contributo unificato).<br>– Incertezza sull’esito; se si perde, si pagano anche interessi maturati e spese di giudizio. |
| Accertamento con adesione (fase pre-ricorso) | Procedura di confronto con l’ufficio che ha emesso l’atto, da attivare entro 60 gg. Si negozia una definizione dell’accertamento. | – Sospende i termini di ricorso (+90 gg di tempo).<br>– Possibile riduzione della pretesa (specie sanzioni) concordando importi più bassi.<br>– Sanzioni ridotte per legge a 1/3 del minimo (≈30%).<br>– Rateizzabile in 8–16 rate trimestrali.<br>– Evita la lite giudiziaria e relative spese. | – Richiede apertura dell’ufficio a rivedere l’atto: non garantisce accordo se l’Agenzia è rigida.<br>– Implica rinuncia al ricorso (l’adesione perfezionata preclude l’impugnazione).<br>– Se non si paga quanto concordato, l’adesione decade e non si può più ricorrere (attenzione a non firmare se non si è certi di poter pagare). |
| Acquiescenza (pagamento con sanzioni ridotte) | Pagamento integrale delle somme accertate entro 60 gg beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3. (Art. 15 D.Lgs. 218/97). | – Sanzioni ridotte a 1/3 senza bisogno di trattativa (es. sanzione 90% diventa 30%).<br>– Chiude subito la pendenza, evitando ulteriori interessi e liti. | – Occorre pagare tutto il tributo e interessi in unica soluzione (o al max in 8 rate trimestrali se l’ufficio lo consente).<br>– Si rinuncia definitivamente a contestare, anche se l’ufficio avesse torto. Usare solo se si riconosce la pretesa e si hanno le risorse per pagare. |
| Ricorso + eventuale Conciliazione giudiziale | Si propone ricorso ma durante il processo si giunge a un accordo con l’Agenzia (in primo o secondo grado). | – Possibilità di ridurre importi in sede di trattativa dopo aver visto le carte del Fisco.<br>– Sanzioni ridotte al 40% (1º grado) o 50% (2º grado) in caso di conciliazione .<br>– Chiude la lite e libera subito il contribuente dall’incertezza. | – Bisogna comunque avviare il ricorso (costi iniziali, formalità) e poi cercare l’accordo.<br>– Richiede disponibilità al dialogo da parte dell’Agenzia; non sempre concessa.<br>– Se la conciliazione fallisce, si prosegue il giudizio normalmente. |
| Rateizzazione del debito (Riscossione) | Richiesta di pagamento dilazionato all’Agenzia Entrate Riscossione dopo la notifica di cartella/avviso di addebito. Piani fino a 6 anni (72 rate) o eccezionalmente 10 anni (120 rate) se c’è grave difficoltà. | – Evita esecuzioni immediate: una volta ammessa la dilazione, l’ADER non procede con pignoramenti se le rate sono pagate regolarmente.<br>– Consente di spalmare l’impatto finanziario nel tempo, rendendo sostenibile il pagamento di somme elevate.<br>– Procedura abbastanza semplice e automatica per debiti < €120.000 (nessuna prova di difficoltà richiesta). | – Non riduce l’importo dovuto: si pagano interamente tributi, interessi e anche interessi di dilazione.<br>– Si è vincolati per anni; se si saltano troppe rate (8) si decade dal beneficio e ripartono le azioni esecutive con aggiunta di interesse di mora dal momento della decadenza. |
| Definizione agevolata “rottamazione” | Adesione alla sanatoria prevista dalla legge di bilancio in vigore (es. rottamazione-quinquies 2026) per i carichi a ruolo. Permette di pagare solo l’imposta (e poche spese) senza sanzioni né interessi. | – Risparmio notevolissimo: sanzioni azzerate e interessi di mora azzerati , paga solo il tributo (ed eventuali interessi legali da dilazione).<br>– Rateizzabile (fino a 18 rate in 5 anni nella rottamazione-quater, fino a 54 rate bimestrali nella quinquies) con interessi ridotti al 2%.<br>– Congela le azioni di recupero: presentata la domanda, le procedure esecutive sono sospese in attesa dei pagamenti . | – Applicabile solo a debiti già affidati all’Agente Riscossione (cartelle/avvisi esecutivi). Non copre liti pendenti a livello di accertamento (in quel caso serve eventuale definizione liti se prevista).<br>– Necessario rispettare rigorosamente le scadenze di pagamento: una sola rata mancata fa decadere e si perde il beneficio, dovendo pagare tutto con sanzioni piene.<br>– Non si ottiene alcun abbattimento sul capitale del tributo: se il problema è l’imposta in sé elevata, rottamazione non la riduce. |
| Procedura da Sovraindebitamento (Piano del consumatore / Accordo / Liquidazione) | Procedura giudiziale per soggetti non fallibili in situazione di insolvenza. Si presenta al Tribunale un piano per pagare parzialmente i debiti (anche IVA) e cancellare il resto; oppure si liquida il patrimonio con esdebitazione finale. | – Stralcio sostanziale del debito IVA possibile: il giudice può omologare un piano che prevede il pagamento solo di una percentuale dell’IVA e l’esdebitazione sul residuo.<br>– Protezione dalle azioni esecutive individuali: con la procedura si ottiene lo stop a pignoramenti, fermi, ipoteche durante la pendenza.<br>– Consente di uscire dalla crisi con un fresh start: una volta eseguito il piano o chiusa la liquidazione, la persona è liberata dai debiti pregressi. | – Procedura complessa, serve assistenza di OCC e legali specializzati (costi da considerare, sebbene proporzionati al beneficio).<br>– Richiede requisiti di ammissibilità: il debitore non deve aver causato dolosamente il sovraindebitamento né avere atti in frode.<br>– Iter in tribunale con tempi variabili (qualche mese per omologa).<br>– Può incidere sul patrimonio: spesso è necessario destinare beni o redditi al piano (es. vendere un immobile, impegnare il proprio stipendio per alcuni anni). |
| Composizione negoziata / Concordato preventivo (per imprese) | Strumenti per imprenditori in crisi: negoziazione assistita con i creditori (in composizione) o procedura concorsuale vera e propria (concordato) dove si propone ai creditori un pagamento parziale. L’IVA può essere inclusa. | – Possibilità di continuare l’attività aziendale proteggendola dai creditori (blocco delle azioni esecutive su autorizzazione del tribunale).<br>– L’Erario può accettare un pagamento dilazionato e parziale dell’IVA se il piano dimostra che è più conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare.<br>– Riduzione delle sanzioni e interessi spesso inclusa nei piani (il Fisco tende a chiedere almeno il tributo integrale o parziale, ma su sanzioni/interessi fa maggiore sconto). | – Procedura complessa e costosa (ma necessaria in situazioni di insolvenza grave dell’azienda).<br>– Deve essere approvata dai creditori (nel concordato, voto in classi; nell’accordo di ristrutturazione, percentuale di consenso) o comunque valutata da esperti e dal tribunale.<br>– Richiede un piano industriale di rilancio credibile se si punta alla continuità, altrimenti si sfocia in liquidazione giudiziale (ex fallimento). |
Legenda: CGT = Corte di Giustizia Tributaria; ADER = Agenzia Entrate Riscossione; OCC = Organismo Composizione Crisi.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Affrontare una contestazione fiscale senza commettere passi falsi è cruciale. Ecco una lista dei 10 errori più comuni in cui incorrono i contribuenti in queste situazioni, con i relativi consigli pratici per evitarli:
- Ignorare o sottovalutare l’atto ricevuto – Errore: Mettere da parte l’accertamento sperando “si risolva da solo” o pensando di avere tempo infinito. Consiglio: Reagire immediatamente. Appena notificato l’atto, contatta un professionista e programma le azioni entro i 60 giorni. Un avviso non affrontato diventerà una cartella esattoriale con conseguenze ben più gravi. Meglio muoversi quando si hanno ancora strumenti attivabili.
- Aspettare l’ultimo minuto per il ricorso – Errore: Ridursi a pochi giorni dalla scadenza per cercare aiuto o preparare il ricorso. Consiglio: Gioca d’anticipo. Il tempo è alleato del contribuente diligente: consultando un esperto subito, potrai raccogliere con calma i documenti, valutare adesione o altre opzioni e redigere un ricorso solido. Inoltre potrai eventualmente presentare l’istanza di adesione che estende i termini. Ridursi agli ultimi giorni aumenta il rischio di errori procedurali o di non riuscire a ottenere sospensioni in tempo.
- Fare da sé senza assistenza specializzata – Errore: Pensare di redigere il ricorso e affrontare la Commissione Tributaria personalmente, magari copiando modelli trovati online. Consiglio: Affidati a professionisti qualificati. La materia tributaria è intricata: un avvocato tributarista sa come impostare i motivi di ricorso efficaci, come evidenziare i vizi e utilizzare la giurisprudenza aggiornata. Inoltre conosce prassi e “trucchi del mestiere” (ad esempio quali eccezioni sollevare preliminarmente). Ciò non significa che il contribuente debba essere passivo: collabora attivamente fornendo tutte le informazioni e documenti al tuo difensore, ma lascia a lui/lei la strategia legale.
- Mentire o nascondere informazioni al proprio consulente o al Fisco – Errore: Negare evidenze (es. pagamenti in nero, doppia fatturazione) al proprio difensore per paura di ammetterle, oppure alterare documenti da presentare. Consiglio: Trasparenza e onestà. Col tuo avvocato sii franco: ogni fatto, anche sfavorevole, va conosciuto per preparare una difesa adeguata. Molte volte si possono gestire elementi negativi (es. spiegando il contesto, invocando buona fede) ma solo se il legale li conosce. Nei confronti dell’Agenzia, ovviamente non fornire mai documenti falsi né dichiarazioni mendaci: le sanzioni e responsabilità penali aggraverebbero la tua situazione. È meglio ammettere un errore (magari puntando a una definizione agevolata) che farsi scoprire in una menzogna.
- Non leggere bene la comunicazione dell’Agenzia – Errore: Concentrarsi solo sulle cifre da pagare ignorando il contenuto testuale dell’atto, oppure confondere tipi di atti (ad es. scambiare una “comunicazione d’irregolarità” bonaria per un accertamento vero e proprio, o viceversa). Consiglio: Comprendere la natura dell’atto. Un accertamento vero reca la dicitura “avviso di accertamento” e ha allegati i riferimenti normativi per il ricorso. Diverso è una lettera di compliance o un invito, che non è impugnabile direttamente ma offre chance di ravvedimento. Se non sei sicuro, fai valutare l’atto a un esperto: reagire erroneamente (es. fare ricorso contro una comunicazione che invece andava semplicemente chiarita) può farti perdere opportunità o soldi. Leggi attentamente soprattutto la “motivazione”: capire perché ti contestano l’IVA è il primo passo per decidere come replicare.
- Non raccogliere (o peggio, gettare) la documentazione rilevante – Errore: Non conservare contratti, fatture, email, DDT, estratti conto che potrebbero provare la tua versione, oppure non fornirli al difensore pensando siano dettagli. Consiglio: Documenta tutto. Appena inizia la contestazione, fai un dossier con TUTTO ciò che riguarda i canoni incriminati: contratti sottoscritti, eventuali appendici, fatture emesse/ricevute, ricevute di pagamento (copia assegni, contabili bonifici), eventuali comunicazioni con l’Agenzia (es. se avevi fatto un interpello, allegalo). Anche elementi che paiono marginali (es. foto del bene in leasing, brochure commerciali) a volte aiutano a mostrare la buona fede o la realtà commerciale. Non buttare mai documenti vecchi: l’onere della prova può ricadere su di te, e un documento trovato all’ultimo minuto può ribaltare l’esito. Se qualcosa manca, prova a recuperarlo (dal fornitore, dalla banca, dal commercialista che tiene le scritture).
- Attendere la cartella di pagamento prima di agire – Errore: Ignorare l’accertamento e aspettare la cartella esattoriale per “iniziare a preoccuparsi”. Consiglio: Non aspettare la fase di riscossione coattiva. Come detto, una volta che il debito finisce in cartella, hai perso occasioni preziose: niente più ricorsi sul merito (se non contestando vizi formali di notifica), aggiunta di oneri ulteriori (aggi e spese), e rischio immediato di misure cautelari (ipoteca/fermo) che l’ADER può iscrivere ancor prima del pignoramento. Le difese vanno attivate a monte, in fase di accertamento. La cartella deve essere l’extrema ratio, magari solo per accedere a rottamazioni se disponibili, ma mai l’inizio della strategia.
- Non considerare soluzioni alternative (definizioni, piani, ecc.) – Errore: Fossilizzarsi sul “vincere il ricorso” come unica via, anche quando il debito è oggettivamente dovuto o la causa incerta, rifiutando transazioni o definizioni possibili. Consiglio: Valuta sempre un piano B. Un buon professionista ti illustrerà non solo la chance di vincere in giudizio, ma anche l’eventuale costo/beneficio di definire bonariamente. Ad esempio, se puoi chiudere con rottamazione pagando la sola imposta senza sanzioni, potrebbe convenire, specie se la tua posizione non è solidissima in tribunale. Oppure, se sei sull’orlo dell’insolvenza, attivare subito un piano di rientro o una procedura di sovraindebitamento può metterti al riparo da esecuzioni. L’ostinazione nel voler avere assolutamente ragione in ogni caso fiscale può portare a risultati peggiori; a volte un compromesso intelligente salva l’azienda o la casa.
- Continuare ad accumulare debiti fiscali nel frattempo – Errore: Mentre si litiga per l’IVA sui canoni passati, non versare nemmeno l’IVA corrente o altre imposte, peggiorando la propria posizione debitoria. Consiglio: Regolarizza il presente. Le contestazioni pregresse spesso sono un campanello d’allarme di problemi di liquidità o di gestione. È fondamentale, per non entrare in un circolo vizioso, cercare di onorare gli obblighi fiscali correnti (IVA attuale, ritenute, ecc.) magari con l’aiuto del commercialista per pianificare i flussi di cassa. In più, se intendi utilizzare procedure di definizione agevolata o sovraindebitamento, spesso mantenersi in regola col nuovo (o almeno interrompere l’emorragia) è un requisito di meritevolezza. Mostrare al giudice o al Fisco che dopo non hai più fatto errori ti pone in luce migliore.
- Farsi prendere dal panico o dall’inerzia – Errore: Alcuni alternano stati di panico (pagare subito qualunque cifra anche indebita pur di chiudere) a fasi di blocco totale (non rispondere a comunicazioni, evitare di pensarci). Consiglio: Mantieni un approccio razionale e proattivo. Non lasciare che la paura di pignoramenti rovini la tua lucidità: la legge offre strumenti di protezione (sospensioni, piani) che un bravo avvocato attiverà per tempo, evitandoti danni irreparabili. Al contempo, non rimandare le decisioni per l’angoscia: affrontare il problema con l’aiuto dei consulenti ti farà sentire di nuovo in controllo. Un proverbio adatto: “Hope for the best, prepare for the worst”. Speriamo di vincere il ricorso, ma prepariamo un piano se va male – così, qualsiasi esito accada, tu sei preparato e al sicuro.
In sintesi, il contribuente informato e assistito adeguatamente può evitare gli errori più insidiosi. La chiave è combinare tempestività, trasparenza, strategia e supporto professionale: così facendo si passa dalla posizione di vittima passiva dell’accertamento a quella di parte attiva che utilizza tutti i mezzi legali per tutelarsi.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande comuni poste dai contribuenti riguardo alla contestazione dell’IVA su canoni periodici, con risposte chiare e concise basate su quanto esposto nell’articolo:
1. Cosa significa che l’Agenzia delle Entrate “contesta l’IVA su canoni periodici”?
Significa che il Fisco ritiene irregolare il trattamento IVA applicato a dei pagamenti ricorrenti (canoni di leasing, affitto, noleggio, concessione, abbonamento, ecc.). In pratica, l’Agenzia sostiene che su quei canoni andava addebitata e versata l’IVA (o che l’IVA da voi detratta su di essi non era dovuta) e vi chiede quindi di pagare l’imposta corrispondente, con relative sanzioni e interessi.
2. In quali casi tipici avviene una contestazione del genere?
I casi più comuni sono: a) quando un soggetto emette fatture per canoni periodici senza IVA ritenendo l’operazione esente/non imponibile, ma l’Agenzia invece la considera imponibile (es. canoni di locazione o concessione demaniale trattati come esenti erroneamente); b) quando si applica un’aliquota ridotta o un regime IVA particolare che il Fisco non ritiene applicabile; c) quando un contribuente detrae l’IVA sui canoni pagati (es. leasing) ma l’ufficio sostiene che l’operazione è fittizia o i costi non sono inerenti, quindi disconosce la detrazione; d) casi di riqualificazione contrattuale, ad esempio l’Agenzia considera un leasing come una vendita anticipata e pretende l’IVA in un’unica soluzione o nega la deduzione dei canoni.
3. Quali norme regolano l’IVA sui canoni di leasing, locazione o concessione?
La base normativa è nel D.P.R. 633/1972 (Testo IVA). L’art. 3 classifica come prestazioni di servizi imponibili le concessioni, locazioni, affitti, noleggi e simili. L’art. 10 elenca le operazioni esenti: al n.8 include le locazioni e affitti di beni immobili (esclusi quelli strumentali se c’è opzione per l’IVA). Per i leasing, non c’è esenzione: i canoni di leasing sono imponibili come servizi; la cessione finale (riscatto) è imponibile come cessione di bene. Norme specifiche regolano casi particolari (es. locazioni di immobili abitativi esenti salvo opzione, leasing di prima casa con IVA 4% se certi requisiti, ecc.). Inoltre, le Direttive UE (come la 2006/112/CE) e la giurisprudenza europea influenzano la materia, ad esempio distinguendo quando un ente pubblico agisce come autorità (escluso IVA) o come operatore economico (IVA dovuta). In caso di contestazione, vanno richiamate queste norme a supporto.
4. L’Agenzia può chiedermi l’IVA se nel contratto era previsto che i canoni fossero “più IVA se dovuta” e io pensavo non fosse dovuta?
Sì. L’indicazione contrattuale “+ IVA se dovuta” significa che le parti rimandavano alla legge per stabilire se applicare l’IVA. Se la legge prevedeva l’IVA e voi non l’avete applicata, l’Agenzia può accertarla. Ad esempio, in un contratto di affitto di ramo d’azienda o di concessione, spesso c’è questa clausola: se emergesse che quei canoni erano soggetti a IVA (magari per mutato inquadramento), il Fisco può richiederla a voi come fornitore. Voi a vostra volta, in base al contratto, potreste avere diritto di rivalsa sul cliente per farvi dare l’IVA non addebitata originariamente. Ma intanto l’Erario può pretendere da voi l’imposta omessa. Dunque, la presenza della clausola non vi esenta dal versare l’IVA: serve solo a chiarire che economicamente l’IVA grava sul cliente se risulta dovuta.
5. Cosa rischio se effettivamente non ho addebitato né versato l’IVA sui canoni periodici dovuta per legge?
Rischiate un avviso di accertamento con richiesta dell’IVA evasa, oltre a sanzioni molto elevate – tipicamente il 90% dell’imposta non versata (che può salire fino al 180% in casi gravi) – e gli interessi di mora calcolati dal momento in cui l’imposta era esigibile. Ad esempio, per €10.000 di IVA non versata, la sanzione base sarebbe €9.000 (90%) e interessi attorno al 4% annuo. Inoltre, se l’IVA evasa supera determinate soglie penali (€50.000 per anno), la violazione potrebbe configurare anche il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000), punibile con la reclusione. Quindi in termini di rischio: economico (pagamento di imposta + sanzioni + interessi) e legale (possibili conseguenze penali se si supera la soglia e non si regolarizza entro la soglia temporale prevista dalla legge penale).
6. Quanto tempo ha l’Agenzia delle Entrate per contestare l’IVA su questi canoni?
Di norma, l’Agenzia può notificare un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione IVA relativa al periodo in contestazione. Ad esempio, per IVA sui canoni 2020 (dichiarazione presentata nel 2021), il termine è il 31/12/2026. Se non avete presentato la dichiarazione IVA per quell’anno, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo. Questi termini possono raddoppiare (raddoppio dei termini) qualora vi sia un procedimento penale per reati fiscali e la denuncia venga inviata entro i termini ordinari. In pratica, l’Erario ha generalmente 5 anni di tempo. Dopo tali termini scatta la decadenza: non è più legittimo emettere l’accertamento (il debito d’imposta eventualmente resta ma non può essere più richiesto coattivamente). Verificate sempre l’anno d’imposta e la data di notifica dell’atto: se il Fisco ha sforato i termini, è un motivo di nullità dell’atto.
7. Qual è il termine per presentare ricorso contro un avviso di accertamento IVA?
Il termine è di 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso. Entro questo periodo il ricorso va notificato all’ente impositore (di solito via PEC) e poi depositato in Corte di Giustizia Tributaria. Se si presenta istanza di accertamento con adesione entro i 60 giorni, il termine per ricorrere si sospende per 90 giorni: in tal caso, il nuovo termine per il ricorso è 60 + 90 = 150 giorni dalla notifica dell’atto. Fate attenzione: se il 60° giorno cade in un festivo, si va al primo giorno lavorativo successivo. Il rispetto di questa scadenza è fondamentale: un ricorso tardivo è inammissibile, e l’accertamento diviene definitivo.
8. Devo pagare subito l’importo contestato per poter fare ricorso?
No, non è necessario pagare prima di fare ricorso. Il ricorso è condizionato solo al pagamento di un contributo unificato (una sorta di tassa processuale, variabile in base al valore della lite, ad esempio €30 per liti fino a €2.582, €100 fino a 52.000, €200 oltre, etc.). Per il resto, presentando ricorso entro 60 giorni, la riscossione è sospesa automaticamente per 2/3 dell’importo fino alla sentenza di primo grado. L’Agenzia potrà eventualmente iscrivere a ruolo provvisoriamente solo 1/3 delle imposte accertate (oltre interessi) dopo 60 giorni. Inoltre potete chiedere al giudice tributario la sospensione totale di ogni importo, in caso di grave danno e fondatezza del ricorso, così da non pagare nulla in attesa del giudizio. In sintesi: durante il ricorso, fino alla decisione, la regola è che non dovete pagare subito (salvo eventualmente un terzo, e anche quello potenzialmente congelabile via istanza di sospensione).
9. Posso ottenere la sospensione della riscossione dell’accertamento?
Sì. Ci sono due tipi di sospensione: a) Sospensione “legale” parziale: come detto, con il ricorso tempestivo la legge già blocca 2/3 delle imposte (e relative sanzioni) fino alla sentenza di primo grado; l’Agenzia Riscossione – salvo casi eccezionali – aspetta l’esito del primo grado per riscuotere quei 2/3. b) Sospensione cautelare “giudiziale”: potete richiederla espressamente nel ricorso (o con istanza separata) alla Corte Tributaria, motivando che l’esecuzione immediata dell’atto vi arreca un danno grave (es. compromette la continuità aziendale, vi fa fallire, vi priva dei mezzi di sostentamento) e che il ricorso presenta elementi di fumus (cioè potrebbe essere fondato). Il giudice, entro circa 30-60 giorni, valuterà e se vi dà ragione, sospende l’efficacia esecutiva dell’atto fino alla decisione finale. In pratica nessuno vi chiederà nulla fino alla sentenza (né 1/3 né altro). Questa sospensione cautelare viene meno dopo la sentenza di primo grado, ma a quel punto se serve si può chiedere una nuova sospensione in appello. È importante evidenziare che senza ricorso la sospensione non è concessa: se non fate nulla l’atto diventa esecutivo comunque.
10. Cos’è l’accertamento con adesione e mi conviene utilizzarlo nel mio caso?
L’accertamento con adesione è una procedura volontaria di confronto con l’ufficio che ha emesso l’accertamento, per cercare un accordo prima di arrivare in giudizio. Si avvia presentando un’istanza di adesione (anche semplice, con i vostri dati e gli estremi dell’atto) entro 60 giorni dall’avviso. L’ufficio vi convocherà (di solito entro 30-60 giorni) per un incontro o scambio di memorie: in quella sede potete portare elementi, documenti e trattare su importi e sanzioni. Se trovate un accordo, si firma un atto di adesione con le somme dovute e le sanzioni ridotte ad 1/3 (circa il 30%). È come una transazione fiscale. Conviene? Dipende: conviene se riconoscete almeno in parte la pretesa e l’ufficio mostra apertura a ridurre l’importo (magari eliminando alcuni addebiti o tagliando sanzioni). Vantaggi: niente contenzioso, sanzioni ridotte, pagamento rateale possibile (fino a 8 rate trimestrali). Non conviene se ritenete l’accertamento totalmente infondato e l’ufficio non vuole sentire ragioni – in tal caso meglio fare ricorso e far decidere al giudice. In generale, tentare l’adesione vi dà comunque 90 giorni in più di tempo grazie alla sospensione dei termini. Potete sempre decidere di non perfezionarla se l’offerta dell’Agenzia è deludente e proseguire col ricorso (l’importante è non firmare l’atto di adesione). Dunque, spesso vale la pena presentare istanza di adesione: male che vada avrete avuto più tempo per preparare il ricorso e un’anteprima della posizione dell’ufficio; bene che vada risolvete la questione in modo rapido e meno oneroso.
11. Cosa succede se aderisco all’accertamento con adesione ma poi non riesco a pagare le somme concordate?
Se sottoscrivete l’atto di adesione, dovete versare le somme dovute (imposta + sanzioni ridotte + interessi) entro 20 giorni. Potete chiedere la rateizzazione (in genere 8 rate trimestrali, o 16 se importo > €50.000); in tal caso dovete versare la prima rata entro 20 giorni. Attenzione: se mancate il pagamento anche di una sola rata successiva, l’adesione si considera decaduta. Cosa comporta? Perderete i benefici della sanzione ridotta: l’Agenzia iscriverà a ruolo l’intero importo originario (con sanzioni piene, al netto di quanto eventualmente versato). Inoltre, firmando l’adesione avevate rinunciato al ricorso, quindi non potrete più impugnare l’accertamento. In sintesi, saltare il pagamento post-adesione vi mette nella peggiore condizione: il debito torna quello iniziale, senza possibilità di ricorso. L’unico rimedio sarebbe chiedere una dilazione in extremis all’ADER dopo la decadenza, ma ormai avrete perso lo sconto sanzioni. Quindi aderite solo se siete ragionevolmente certi di poter rispettare il piano di pagamenti stabilito. In caso di difficoltà improvvise, è cruciale contattare subito l’ufficio prima di decadere: talvolta ammettono un lieve ritardo se c’è buona fede, ma non è garantito.
12. Esistono forme di “condono” o definizione agevolata per questi debiti IVA contestati?
Sì, periodicamente lo Stato ha introdotto misure di sanatoria fiscale. Per citare le recenti: la “Definizione agevolata delle liti pendenti” (nel 2023) permetteva di chiudere le cause tributarie in corso pagando un importo ridotto (percentuale variabile a seconda degli esiti nei vari gradi); la “Rottamazione delle cartelle” – che riguarda più la fase di riscossione – consente di pagare solo imposte e pochi interessi, senza sanzioni, per i debiti affidati all’Agente Riscossione. Ad esempio, la nuova Rottamazione-quinquies 2026 consente di sanare cartelle dal 2000 al 2023 versando solo il tributo, con azzeramento totale di interessi di mora e sanzioni . C’è stato anche un “Saldo e stralcio” nel 2019 per persone fisiche in difficoltà con ISEE basso, che abbuonava anche parte dei tributi. Attualmente (gennaio 2026), se il vostro accertamento è già diventato cartella, potete aderire alla rottamazione-quinquies entro aprile 2026 e eliminare sanzioni e interessi. Se invece siete ancora in causa, non c’è al momento una definizione liti pendenti attiva; dovreste attendere un eventuale nuovo condono su liti (non certo, ma il legislatore negli ultimi anni ne ha fatti diversi). In sintesi: sì, esistono vie agevolate, ma dipendono da leggi speciali. È fondamentale informarsi anno per anno sulle novità (leggi di bilancio, decreti) oppure affidarsi a un consulente aggiornato che vi dica se il vostro caso rientra in qualche condono.
13. Posso “rottamare” un avviso di accertamento ancora non pagato?
Non direttamente. La “rottamazione” per come è strutturata riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione, quindi tipicamente cartelle esattoriali o avvisi esecutivi dopo la scadenza. Un avviso di accertamento in sé non è rottamabile finché non diventa definitivo e in carico all’ADER. Se però l’avviso è scaduto e vi hanno già notificato la cartella (o un avviso di intimazione) entro il 2023, allora quel debito rientra nella rottamazione-quinquies. In tal caso potete rottamarlo seguendo la procedura (domanda online sul sito ADER entro 30/4/2026, ecc.). Se invece siete ancora nei 60 giorni o pendente in giudizio, l’unico modo di “rottamarlo” è non impugnare (o rinunciare al ricorso) e attendere la cartella, perdendo però ogni chance di annullamento. Non è una grande idea farlo apposta solo per rottamare, a meno che siate certi di non poter vincere in giudizio. In passato, per le liti pendenti, lo Stato ha previsto definizioni separate (ad esempio la legge 197/2022 aveva percentuali dal 100% al 5% in base agli esiti in primo e secondo grado). Oggi, senza una specifica norma, un avviso non può essere definito agevolato se non con gli strumenti ordinari (adesione, conciliazione) che però non eliminano l’imposta. Riassumendo: rottamazione cartelle = debiti a ruolo, definizione liti = accertamenti in contenzioso (se e quando prevista da norme). Controllate in quale fase vi trovate e se c’è la misura adatta.
14. Posso chiedere un pagamento a rate del debito IVA contestato per evitare il pignoramento?
Sì. Se siete già alla fase della cartella esattoriale, potete presentare all’Agenzia Entrate Riscossione un’istanza di rateizzazione. Per debiti fino a €120.000 è concessa automaticamente fino a 72 rate mensili (6 anni); per importi superiori potete chiedere fino a 120 rate (10 anni) documentando la situazione di difficoltà economica. Una volta ottenuto il piano e pagata la prima rata, l’ADER sospende le azioni esecutive: quindi niente pignoramenti finché rispettate le rate. Se invece siete ancora nella fase dell’accertamento non definitivo, potete rateizzare tramite l’adesione (massimo 16 rate trimestrali). Anche in fase di mediazione/conciliazione, spesso il pagamento concordato può essere dilazionato (in genere fino a 8 rate trimestrali per la conciliazione). Quindi la risposta è: sì, la rateazione è un’ancora di salvezza per diluire il peso. Bisogna però ricordare che la rateazione non riduce sanzioni o interessi: anzi, continueranno a maturare gli interessi di dilazione sulle rate. Ma certamente è meglio che subire un’aggressione immediata. Il consiglio è: se non avete liquidità per pagare, non aspettate di decadere in mora; chiedete la dilazione appena possibile (anche prima di eventuali minacce di pignoramento). L’istanza si fa facilmente online sul sito dell’ADER o tramite PEC.
15. E se non riesco proprio a pagare nemmeno a rate questa somma?
Se l’importo è così elevato che realisticamente non riuscite a saldarlo nemmeno dilazionato, e magari avete altri debiti, è il caso di valutare procedure di composizione della crisi. Per privati e piccoli imprenditori c’è la procedura da sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo): vi permette di proporre al giudice e ai creditori un pagamento parziale di tutti i debiti (in proporzione alle vostre capacità) e di farvi stralciare la parte eccedente. Ad esempio, se dovete €100.000 tra IVA e altro ma potete pagarne solo €20.000 vendendo un bene o con un aiuto familiare, un piano del consumatore può farvi pagare quei €20.000 e cancellare gli €80.000 restanti, purché si dimostri che avete fatto il possibile. Se non avete proprio risorse, esiste la liquidazione controllata: vendete quello che avete (se avete) e poi ottenete l’esdebitazione anche per i debiti fiscali. È una sorta di “fallimento personale” che però vi pulisce dai debiti e vi dà un nuovo inizio. Per le imprese più grandi c’è il concordato preventivo o la composizione negoziata, strumenti per ristrutturare l’azienda e ridurre i debiti (compresi i debiti IVA, che possono essere falcidiati in concordato con certe condizioni). Tutto questo richiede il supporto di professionisti specializzati (gestori crisi, avvocati) e l’intervento di un tribunale, ma se siete veramente insolventi è la strada da percorrere per evitare di essere perseguitati a vita dai debiti. Quindi, in breve: se non potete pagare, non rimanete inerti fino al pignoramento e oltre – informatevi sulle procedure di sovraindebitamento. La legge vi consente di chiudere i conti col passato in modo ordinato e di tornare solvibili, piuttosto che subire infinite azioni esecutive inutili.
16. La legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012) può aiutarmi anche se il mio debito è principalmente verso il Fisco (IVA, tasse)?
Assolutamente sì. Le procedure ex L.3/2012 (ora integrate nel Codice della Crisi) includono espressamente i debiti tributari, IVA compresa. In passato c’erano dubbi, ma oggi è chiaro: l’IVA può essere inserita e ridotta nei piani omologati dal giudice. Certo, va presentato un progetto credibile: ad esempio, se avete debiti IVA per €50.000 e altri debiti per €20.000, e proponete di pagare in totale €10.000, il giudice valuterà se è il massimo sforzo possibile da parte vostra. Se sì (magari perché siete disoccupati, o avete solo una casa impignorabile e un piccolo stipendio), omologherà e quell’importo, una volta pagato, libererà tutti i vostri debiti. L’Avv. Monardo, che è Gestore della crisi, sottolinea che la percentuale di successo di questi piani dipende molto dalla meritevolezza: se il sovraindebitamento non è dovuto a frode o mala fede, i tribunali sono inclini a dare una seconda chance. Quindi, anche se il vostro debito è al 90% fiscale, potete utilizzare la procedura. L’Erario verrà incluso tra i creditori e dovrà adeguarsi a quanto stabilito dal giudice (non può chiamarsi fuori). Queste procedure bloccano immediatamente ogni azione esecutiva, quindi proteggono il debitore dal dover subire pignoramenti mentre sta cercando di risolvere la situazione.
17. Cosa significa esdebitazione?
Esdebitazione significa letteralmente “liberazione dai debiti”. È l’istituto per cui, al termine di una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione sovraindebitati, ecc.), la persona fisica debitrice ottiene la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti. In pratica è il “condono” finale che consente al debitore di ripartire pulito. Nel nostro contesto, se avete debiti IVA e altri debiti che non siete riusciti a pagare completamente, l’esdebitazione vi solleva dall’obbligo di pagarli in futuro: i creditori (Agenzia Entrate, banca, fornitori…) non potranno più pretenderli. Ci sono vari tipi: nel fallimento dell’imprenditore individuale, se la persona ha collaborato, dopo la chiusura può chiedere l’esdebitazione (esclusi alcuni debiti come alimenti, risarcimenti da dolo). Nelle procedure da sovraindebitamento, c’è l’esdebitazione di diritto dopo aver eseguito il piano o l’accordo, e persino un’esdebitazione speciale per il debitore incapiente che non ha nulla da dare (una tantum nella vita, se meritevole). L’esdebitazione include i debiti tributari (tranne sanzioni penali e poche eccezioni) quindi include l’IVA. È grazie a questo istituto che diciamo: se proprio non potete pagare, c’è la possibilità di essere perdonati dai debiti, una volta accertata la vostra onestà e l’impossibilità oggettiva. Naturalmente, ottenere l’esdebitazione comporta passare per una procedura giudiziale (liquidazione o simili) e, se avete beni, dovrete metterli a disposizione. Ma alla fine sarete liberi: l’Agenzia Entrate non potrà più riscuotere quelle vecchie somme.
18. Se faccio un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo con l’Erario, devo pagare per intero l’IVA dovuta o posso ridurla?
È un tema tecnico ma importante. In passato, la legge italiana vietava di falcidiare (cioè ridurre) l’IVA nei concordati preventivi, dovendola pagare integralmente come debito prededucibile. Questo vincolo però è stato giudicato incompatibile col diritto UE. Dal 2017 in poi e con il nuovo Codice della Crisi, la normativa è cambiata: oggi anche l’IVA può essere pagata parzialmente in un concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, a patto però che si offra ai creditori fiscali almeno quanto otterrebbero in caso di liquidazione fallimentare dell’azienda. In altre parole, non c’è più un veto assoluto: se dall’analisi risulta che in uno scenario di liquidazione il Fisco recupererebbe poniamo 30%, nel concordato si può proporre di pagare l’IVA al 30% (o poco più) e ciò è ammissibile. L’importante è che un professionista indipendente (attestatore) certifichi che è il miglior trattamento possibile per l’Erario. Negli accordi di ristrutturazione ex art.182-bis LF (ora art. 63 CCII), serve l’adesione dell’Agenzia Entrate (quindi una trattativa diretta): negli ultimi anni l’Agenzia tende ad accettare stralci di IVA solo se l’alternativa è il fallimento con incasso minore. Dunque, sì, potete ridurre l’IVA anche in quelle sedi, ma dovete convincere che la proposta è vantaggiosa rispetto al default. Tenete presente che comunque spesso viene richiesto il pagamento integrale dell’IVA se l’azienda vuole proseguire l’attività (continuità): in continuità l’Erario è più rigido. In liquidazione invece accetta più facilmente falcidie. In definitiva, grazie alle recenti riforme e sentenze, nel concordato preventivo e accordi è possibile non pagare il 100% dell’IVA – si paga una percentuale negoziata. Va valutato caso per caso con professionisti esperti e col placet del tribunale.
19. Quali sono gli errori più comuni da evitare quando contesto un accertamento IVA?
Tra i principali errori: non rispettare le scadenze (60 gg per ricorrere), ignorare l’atto facendo finta di nulla, agire senza consulenza adeguata (il “fai da te” in materia fiscale è rischioso), nascondere informazioni importanti al proprio difensore, dimenticarsi di chiedere la sospensione e subire pignoramenti evitabili, non considerare soluzioni alternative (adesione, definizioni, piani da sovraindebitamento) per testardaggine, farsi prendere dal panico o dall’inerzia come reazione emotiva. Nel corpo dell’articolo abbiamo dedicato un’intera sezione a questi errori comuni e ai consigli per evitarli. In breve: agire informati, tempestivi e con supporto esperto è la chiave. Non pensare che “pagare subito tutto” sia l’unica via (potresti avere torto a pagare se non dovuto, o pagare troppo) né che “non fare niente” risolva il problema (lo aggrava). Bisogna affrontare attivamente la situazione, preparare i documenti, costruire la difesa e valutare tutte le opzioni di chiusura della controversia, scegliendo quella più adatta.
20. Cosa può fare concretamente un avvocato tributarista per aiutarmi in questa situazione?
Un avvocato tributarista esperto (specie se coadiuvato da un team con commercialisti, come l’Avv. Monardo) può fare moltissimo: analizza il tuo caso dettagliatamente individuando punti deboli dell’accertamento (errori di calcolo, vizi procedurali) e punti di forza della tua posizione (es. normative a tuo favore, precedenti giurisprudenziali utili). Ti rappresenta di fronte al Fisco in sede di accertamento con adesione, mettendo subito sul tavolo le argomentazioni migliori per convincere l’ufficio a ridurre le pretese. Predispone e presenta il ricorso tributario in modo tecnicamente ineccepibile, sollevando tutte le eccezioni di diritto e allegando le prove a tuo favore. Chiede al giudice la sospensione dell’atto per evitarti esborsi immediati o danni all’azienda. Segue l’iter processuale fino alla sentenza, replicando alle difese dell’Agenzia, e se serve prosegue in appello o in Cassazione (nel caso di un cassazionista come Monardo). Parallelamente, consiglia le mosse strategiche: ad esempio, se esce una rottamazione, ti avvisa e aiuta ad aderire; se c’è spazio per conciliare, contatta l’ufficio legale dell’Agenzia per negoziare un accordo durante la causa. Protegge i tuoi beni: un legale può segnalarti se l’ADER sta per iscriverti ipoteca o fermo e come prevenirlo, oppure impugnare eventuali atti della riscossione illegittimi. Inoltre, se la tua situazione lo richiede, ti indirizza verso procedure di ristrutturazione del debito: ad esempio, l’Avv. Monardo essendo anche Gestore OCC può prendere in carico la tua pratica di sovraindebitamento e portarla in tribunale per farti ottenere l’esdebitazione. In poche parole, l’avvocato tributarista diventa il regista della tua difesa, coordinando anche eventuali altri professionisti (commercialista, perito, notaio) per ottenere il miglior risultato possibile: o l’annullamento dell’atto, o una sua definizione molto più vantaggiosa rispetto a subirlo passivamente.
Conclusione
La contestazione dell’IVA su canoni periodici da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta certamente una sfida impegnativa per qualsiasi contribuente – che si tratti di un imprenditore, di un professionista o di un privato. Tuttavia, come abbiamo illustrato in questa guida, esistono molteplici strumenti legali per difendersi efficacemente e ridurre l’impatto di queste pretese fiscali. I punti chiave da portare a casa sono:
- Conoscere le proprie tutele: la legge offre garanzie importanti (contraddittorio, motivazione, onere della prova a carico del Fisco, termini di decadenza) che spesso rendono gli accertamenti annullabili o riducibili. Abbiamo visto come numerose sentenze di Cassazione abbiano dato ragione ai contribuenti su questioni di IVA, dal riconoscimento della buona fede nelle frodi carosello al diritto di detrarre l’IVA sui canoni anche in situazioni particolari . Sapere di avere diritti è il primo passo: non subire passivamente l’azione fiscale, ma verificarne la legittimità.
- Agire tempestivamente e strategicamente: il tempismo è fondamentale. Muoversi entro i 60 giorni, chiedere subito la sospensione, valutare l’adesione per guadagnare tempo, presentare il ricorso curando ogni dettaglio – tutte mosse che, come in una partita a scacchi, vanno fatte al momento giusto. Abbiamo delineato una procedura passo-passo da seguire dopo la notifica, e uno schema comparativo delle opzioni difensive. Una difesa ben pianificata può portare all’annullamento totale o a soluzioni transattive sostenibili, evitando gli scenari peggiori (pignoramenti, fallimenti).
- Evitare errori e passività: molti contribuenti, per paura o inesperienza, commettono errori evitabili – ignorano l’atto, si affidano al fai-da-te, perdono termini, o al contrario pagano subito importi non dovuti. Abbiamo evidenziato gli errori comuni e fornito consigli pratici: seguendoli, si possono schivare le trappole più frequenti e mettersi in posizione di forza. Informazione e prudenza sono armi potentissime contro gli automatismi del Fisco.
- Sfruttare gli strumenti di alleggerimento del debito: uno dei messaggi più importanti è che, oltre al contenzioso, esistono vie per ridurre il peso economico del debito fiscale – dalle rottamazioni (che tagliano sanzioni e interessi) agli accordi rateali, fino ai piani di sovraindebitamento che possono stralciare anche parte dell’IVA. Non esiste un unico modo di “vincere” contro il debito tributario: a volte la vittoria è anche negoziare di pagare il 30% invece del 100%. Ciò che conta è conservare l’azienda o la stabilità finanziaria personale, trovando il giusto compromesso quando serve.
- Importanza di assistenza professionale qualificata: tutte queste possibilità – dal ricorso vittorioso alla composizione della crisi – diventano realistiche solo con l’affiancamento di professionisti esperti in materia tributaria. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff rappresentano proprio quel tipo di competenza integrata necessario in queste situazioni: la conoscenza approfondita del diritto tributario e delle procedure giudiziarie, unita all’esperienza pratica nella gestione negoziale dei debiti. Affidarsi a uno specialista fa la differenza: significa avere qualcuno che sa dove mettere le mani nell’atto impugnato, che conosce i dirigenti dell’Agenzia e come interloquire con loro, che ha già affrontato e vinto casi simili al vostro e sa quali documenti convinceranno un giudice.
Infine, è cruciale comprendere che una contestazione fiscale non affrontata in tempo può evolvere rapidamente in azioni esecutive drammatiche: pignoramenti di conti e stipendio, blocco dell’automobile con il fermo amministrativo, ipoteche sulla casa e – per le imprese – iscrizioni di ganasce che intaccano il credito e i rapporti coi fornitori. Questi scenari possono spesso essere scongiurati se si attiva subito la difesa legale e si comunica all’Agente della Riscossione che il debito è oggetto di ricorso e/o di trattativa (ottenendo ad esempio una sospensione). Agire tempestivamente, come un firewall, può impedire al Fisco di passare all’incasso forzoso, mantenendo la situazione sotto controllo finché non si raggiunge una soluzione di merito.
In definitiva, se vi trovate nella posizione scomoda del debitore cui viene contestata l’IVA su canoni periodici, non siete soli e non siete senza speranza: la legislazione tributaria – per quanto complessa – vi mette in mano degli strumenti di difesa, e i tribunali tributari sono lì a garantire imparzialità e rispetto delle regole. Spetta a voi (con l’aiuto del vostro legale di fiducia) utilizzarli al meglio. Il valore delle difese legali analizzate in questa guida risiede proprio nella possibilità di trasformare una situazione di apparente svantaggio – un accertamento già emesso e magari dal tono minaccioso – in un confronto alla pari con l’Amministrazione, in cui far valere le proprie ragioni e ottenere giustizia o quanto meno un trattamento equo.
Ricordiamo l’importanza di agire con tempestività: ogni giorno perso è una finestra che si chiude. Un ricorso presentato in ritardo o una richiesta di sospensione mancata possono fare la differenza tra bloccare sul nascere un pignoramento o vedersi congelare il conto in banca all’improvviso.
Vale la pena, in conclusione, ribadire la piena disponibilità e competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team nell’affrontare situazioni di questo genere. Il nostro studio, grazie all’esperienza sul campo e alle qualifiche multidisciplinari, sa esattamente dove mettere le mani per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o cartelle esattoriali. Abbiamo ottenuto innumerevoli sospensioni in tempo record, evitando che i clienti perdessero liquidità o beni aziendali durante il contenzioso. Sappiamo costruire piani di rientro sostenibili e trovare soluzioni creative anche fuori dalle aule di tribunale, se ciò conviene al cliente.
Se vi trovate quindi in difficoltà con un’accusa di IVA non versata o contestata su canoni, non rimandate la soluzione e soprattutto non affrontatela da soli: con l’appoggio di professionisti preparati potete trasformare questa crisi in un problema risolvibile, con danni limitati o addirittura nulli.
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