Accertamento Con Adesione: Conviene Oppure No?

L’accertamento con adesione è uno strumento previsto dalla legge che permette al contribuente e all’Agenzia delle Entrate di definire consensualmente un contenzioso tributario prima dell’instaurazione del giudizio. Il tema è fondamentale per il contribuente perché può ridurre drasticamente sanzioni e interessi sul debito e stoppare l’insorgere di lunghi contenziosi. Tuttavia, comporta rischi (vincoli all’impugnazione, oneri di pagamento, possibili condizioni sfavorevoli) che richiedono valutazioni attente. In questo articolo analizziamo passo-passo la procedura, i termini e i diritti, le strategie difensive, gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani di rientro, esdebitazione, accordi di ristrutturazione, ecc.), nonché errori comuni ed esempi pratici numerici.

La guida è aggiornata al 31 gennaio 2026, sulla base di leggi, decreto legislativi e pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale. Citeremo le fonti normative ufficiali (ad es. D.Lgs. 218/1997, DPR, leggi, circolari Agenzia Entrate) e giurisprudenziali (Cass., Corte Cost.), integrando con chiarimenti di prassi.

Lo Studio Legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista e coordinatore di un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa – segue imprese, professionisti e privati in ogni fase di contenzioso fiscale e crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Monardo è infatti Gestore della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012) iscritto nel registro del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Con il suo staff multidisciplinare garantisce assistenza completa: dall’analisi dell’atto di accertamento alla predisposizione di ricorsi tributari, istanze di sospensione, trattative con Agenzia Entrate e Riscossione, piani di rientro rateali o a saldo e stralcio, nonché soluzioni giudiziali e stragiudiziali personalizzate. Il nostro approccio è sempre difensivo dal punto di vista del contribuente, per tutelarne il patrimonio e la continuità aziendale.

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Cos’è l’accertamento con adesione e come funziona

L’accertamento con adesione è un atto negoziale pubblico tra contribuente e Amministrazione finanziaria, introdotto dal D.Lgs. 218/1997 (artt. 6-7). In pratica il contribuente, dopo un controllo (ispezione, accesso, verifica) o dopo aver ricevuto un avviso di accertamento (o atto di rettifica o di recupero), può richiedere la formulazione di una proposta di definizione delle maggiori imposte contestate . Entro 15 giorni dall’istanza l’Ufficio è tenuto a invitare il contribuente a comparire .

La trattativa si svolge in forma scritta o verbale: l’atto di adesione viene redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal contribuente (o suo rappresentante) sia dal capo dell’ufficio o suo delegato . Nel documento devono essere riportati, distinti per ciascun tributo, «gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale» . In sostanza, si definisce la quantità di imposta, di sanzioni e interessi che il contribuente accetta di pagare.

La definizione è personale: l’accordo vincola solo le parti che vi hanno aderito. A titolo di esempio, la Cassazione ha precisato che l’adesione sottoscritta da un compratore in caso di cessione d’azienda non vincola i precedenti soci cedenti . Al perfezionamento dell’accordo, l’atto di accertamento originario «perde efficacia», cioè non può più essere impugnato . È quindi importante sapere che firmare un’adesione equivale a estinguere la controversia in via definitiva (a meno di successiva opposizione sull’atto stesso, molto rara), a prescindere dal pagamento successivo.

Un elemento innovativo degli ultimi anni è la riduzione delle sanzioni in adesione. Fino al 2022 le sanzioni applicabili di norma erano ridotte tramite pattuizione (tipicamente al 3-6% dell’imposta omessa, invece che 90% in contenzioso). Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) la sanzione è stata fissata al 3% fisso sulla maggiore imposta definita (o sul suo residuo)【49†】. Si calcola inoltre l’imposta di registro fissa (€200), eventualmente l’IVA, e gli interessi moratori (calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento).

Vantaggi: L’adesione consente di evitare il contenzioso tributario in tribunale, risparmiando tempo e costi (anche legali) e spesso di ottenere penalità molto più basse rispetto all’avviso originario. Esecuzione e riscossione si limitano a ciò che si è concordato. Inoltre, è possibile ottenere subito la sospensione dei termini di impugnazione e di pagamento (90 giorni) per attuare la definizione . Una volta firmato l’accordo, l’Amministrazione finanziaria non potrà più aprire nuovi controlli su quel medesimo atto definito, salvo reati fiscali o fattispecie specifiche (ad es. discarico di perdite).

Svantaggi: Firmare l’adesione vincola irrevocabilmente il contribuente: non si potrà impugnare l’atto originario contro cui ci si è concordati, né riproporre le stesse contestazioni. Se in futuro emergessero elementi nuovi a favore del contribuente, sarà troppo tardi. Inoltre, l’intesa comporta obblighi di pagamento – anche dilazionati – che in caso di mancato versamento scatenano subito la riscossione coattiva (pignoramenti, ipoteche, fermo auto ecc.) anche contro i garanti designati . Bisogna infine considerare che il confronto con l’Ufficio avviene in sede amministrativa, dove non sempre è facile far valere le proprie ragioni, specie se le contestazioni sono tecniche o basate su interpretazioni di norma.

Quadro normativo e giurisprudenziale

Normativa di riferimento: L’istituto è regolato essenzialmente dagli art. 6-7 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e seguenti. In estrema sintesi: – Art. 6 D.Lgs. 218/1997 – Disciplina la procedura. Prevede che il contribuente può presentare “istanza di accertamento con adesione” dopo controlli fiscali o dopo notifica di avvisi/atti (redditi, IVA, IRAP, imposte indirette, o recuperi previdenziali) . L’istanza sospende i termini di impugnazione e pagamento per 90 giorni . L’ufficio, entro 15 giorni, convoca il contribuente a comparire. Quando la definizione si perfeziona, l’avviso di accertamento originario “perde efficacia” . – Art. 7 D.Lgs. 218/1997 – Regola l’atto finale. Stabilisce che l’adesione sia redatta in forma scritta in duplice copia, firmata dalle parti , con la quantificazione delle imposte, sanzioni e somme dovute (anche ratealmente). Sono possibili limiti alla difesa: ad esempio il comma 1-quater (introdotto da nov. 2020) impedisce al contribuente di fornire elementi di fatto nuovi diversi da quanto già dedotto nel contraddittorio preventivo ex L. 212/2000.

Vi sono numerose modifiche normative intervenute nel tempo: – Legge di bilancio 2015 e D.Lgs. 24/2015 – introdussero la composizione negoziale dei debiti fiscali, fissando in 3% la sanzione pecuniaria dell’adesione (poi modificata a 3% dell’importo residuo【49†】). – DL 34/2019 (Rilancio) – consentì la definizione agevolata degli avvisi non ancora impugnati entro alcuni termini (rottamazione ter). – L. 178/2020 (Decreto Agosto) – modificò termini di sospensione per COVID. – L. 178/2020 (art. 103) – stabilì che le istanze in scadenza tra 2 marzo e 31 maggio 2020 erano prorogate. – L. 197/2022 (Legge Bilancio 2023) – ha previsto una definizione agevolata degli accertamenti con adesione, con sanzioni fisse al 3% (il D.Lgs. 218 prevede già sanzioni fisse, queste norme ne hanno semplificato l’applicazione).

Giurisprudenza recente: La Corte di Cassazione ha fornito orientamenti chiave: – Cass. civ. Sez. V, n. 8384/2023 (23 marzo 2023) – ha chiarito che se il contribuente rateizza i pagamenti con garanzie fideiussorie, l’Ufficio non può iscrivere a ruolo le sole rate residue a carico del contribuente senza prima escutere il garante. In pratica, dopo mancato pagamento del contribuente l’amministrazione deve prima chiamare in causa il fideiussore (tramite invito di 30 giorni): solo se questi non paga entro 30 giorni, possono iscriversi a ruolo somme sia a carico del contribuente che del garante; altrimenti la cartella è illegittima . – Cass. civ. Sez. V, n. 26618/2024 (10 ottobre 2024) – ha affermato che la semplice firma del verbale di adesione rende irrevocabile l’atto di accertamento sottostante, anche se non sono state versate le somme concordate. In altre parole, una volta sottoscritto l’atto con adesione non è più possibile impugnare l’avviso originario . Questo orientamento (che conferma Cass. 14533/2015, 20577/2019, ecc.) sottolinea che la firma dell’accordo è l’atto conclusivo dell’intero rapporto tributario. Anche senza pagamento, l’Amministrazione può procedere all’esecuzione coattiva delle somme pattuite (fissa validità dell’atto e tempo massimo 30 giorni al garante) . – Sentenze precedenti (Cass. 8628/2012, 13143/2018, 14953/2019) avevano discusso se l’atto di adesione fosse perfezionato solo con il pagamento; la recente Cassazione 2024 ricalibra l’orientamento nel senso che è sufficiente la sottoscrizione e il versamento è condizione limitativa dell’esecuzione, non della validità dell’atto .

In sintesi, il Quadro normativo di riferimento è costituito da D.Lgs. 218/1997 e sue modifiche , coordinati con il TUIR, il DPR 602/1973, il DPR 633/1972, e con eventuali norme di definizione agevolata e sospensive (leggi di bilancio, decreto rilancio, ecc.). I principi giurisprudenziali illustrano i limiti e gli effetti dell’adesione sia dal profilo sostanziale (impossibilità di recedere ) che procedurale (adempimenti di garanzie ).

Procedura passo-passo

  1. Ricezione dell’atto di accertamento: L’adesione può essere proposta sia dopo accessi/ispezioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia dopo la notifica di un avviso di accertamento (o di rettifica) senza contraddittorio preventivo , sia – in presenza di contraddittorio – entro 30 giorni dalla comunicazione del preavviso o nei 15 giorni successivi alla notifica (art. 6 co.2-bis e ss.). Il contribuente deve avere contezza degli importi contestati e delle motivazioni.
  2. Presentazione dell’istanza di adesione (termine): Se è stato notificato un avviso di accertamento senza contraddittorio preventivo, l’istanza va presentata prima di impugnare l’atto (ovvero entro il termine di 60 giorni dall’avviso) . Se invece c’è stato un invito al contraddittorio (art. 6-bis Tuir), l’istanza si può presentare entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto, o entro 15 giorni dalla notifica del definitivo (il termine per ricorrere si sospende di 30 giorni). Attenzione: chi ha già utilizzato l’opzione dell’adesione non può riproporla su quel medesimo atto .
  3. Sospensione dei termini (effetti dell’istanza): Dal momento della presentazione dell’istanza, si sospendono i termini per impugnare l’atto e per pagare l’IVA accertata per 90 giorni . Ciò significa che il contribuente frena (almeno temporaneamente) eventuali azioni di riscossione (es. iscrizione a ruolo provvisoria, pignoramenti, ipoteche) e acquisisce tempo per negoziare.
  4. Invito a comparire: Entro 15 giorni dal deposito dell’istanza, l’Ufficio deve formulare al contribuente l’invito a comparire, anche telefonicamente o telematicamente . L’invito indica data, luogo e finalità (confronto sulla definizione delle imposte). In pratica, l’Agenzia propone al contribuente di partecipare a un incontro o contraddittorio per discutere le contestazioni.
  5. Incontro e negoziazione: Il contribuente (sempre consigliato assistito da avvocato/CAF/commercialista) esamina con l’ufficio i punti controversi. Può presentare documenti, osservazioni scritte o verbali per confutare errori o ridurre le pretese. Le richieste di adesione possono riguardare tutto o parte del carico fiscale contestato; in tal caso si può sottoscrivere un verbale parziale sulle poste riconosciute e proseguire contestando il resto in giudizio (è raro ma possibile). Di norma si cerca di raggiungere un’intesa globale. Talvolta l’Ufficio proporrà di ridurre l’accertamento (per evitare contenziosi incerti); altrove spetterà al contribuente smontare le motivazioni dell’avviso.
  6. Redazione dell’atto di adesione: Se si raggiunge un accordo, l’Ufficio redige il verbale di adesione (atto scritto in duplice copia) . Il verbale riporta i dati del contribuente, l’anno fiscale, il contenuto delle contestazioni, la determinazione dell’imponibile concordato, e quantifica per ogni tributo le maggiori imposte e sanzioni (di solito nella misura minima per adesione: 3% sul maggior dovuto, con l’eccezione di casi particolari di sanzioni fisse) . Se concordato, è indicato il piano di rateazione (con le date di scadenza delle rate).
  7. Firma e perfezionamento: Il verbale va firmato dal contribuente (o suo procuratore speciale) e dal funzionario (o dirigente) dell’Agenzia . Con la firma l’accertamento con adesione si perfeziona: l’avviso di accertamento originario perde efficacia e non può più essere impugnato . La definizione diviene vincolante per entrambi. Se si firma su singoli tributi/periodi, solo quelli risultano definifiti.
  8. Pagamento: Il contribuente deve ora versare quanto concordato. Le somme possono essere pagate in un’unica soluzione o rateizzate (di norma fino a 4 rate annuali, senza interessi, se entro certi limiti, altrimenti su base presidenziale). Se il contribuente è un soggetto debole (es. persona fisica in crisi), è possibile chiedere al giudice delegato di approvare piani di rientro secondo la legge sul sovraindebitamento.
  9. Esecuzione coattiva in caso di inadempimento: Se il contribuente non paga le somme pattuite (o non rispetta la rateazione), l’Ufficio può procedere d’ufficio. Ad esempio, se è stato prestato fideiussione, l’Agenzia deve prima escutere il garante: come detto, iscrive a ruolo le rate successive sul conto del contribuente e chiama l’assicuratore a pagare le rate restanti . Solo trascorsi 30 giorni dall’invito al garante senza esito, l’Ufficio può emettere cartelle di pagamento anche al contribuente (e al garante stesso) . Se invece il contribuente aveva versato solo la prima rata e poi nulla, la cartella sarà calibrata sulle somme ancora dovute (imposta + interessi + sanzioni residuo 3%). La Cassazione 2023 ne ha confermato l’illegittimità se l’Ufficio salta questo passaggio del garante .
  10. Richieste di annullamento o opposizione: In genere dopo la firma non resta spazio per impugnare l’atto. Tuttavia, in casi estremi (ad es. vizi formali gravi, assenza del legale rappresentante, difetti di notifica dell’avviso che giustificano la nullità), si potrebbe tentare un ricorso incidentale sull’atto di adesione stesso o sulla relativa cartella. È però molto raro e difficile, perché l’adesione è consensuale. È invece sempre possibile impugnare gli atti dopo l’adesione che non rientrano nell’accordo, ad es. se l’ufficio dovesse emettere nuovi avvisi non contenuti nel verbale firmato.

Sintesi dei termini chiave:

Fase/TermineScadenzaEffetti/Note
Istanza di adesioneEntro termine di ricorso (60 gg.) dall’avviso ※Sospende i termini di impugnazione e di pagamento (90 gg.)
Invito a comparire (art. 6 co.4)Entro 15 giorni dalla istanzaUfficio convoca il contribuente al confronto
Definizione perfezionata (firma)ImmediateAvviso originario perde efficacia ; accordo vincolante
Pagamento rateale< 4 rate annuali (indicativamente)Primo acconto entro 30 giorni (solitamente) dall’accordo
Impugnazione dell’atto originarioNon più ammessa dopo adesioneCassazione: “l’avviso originario non è più impugnabile”

(Norme da D.Lgs. 218/97: presentazione dell’istanza e perfezionamento dell’accordo.)

Difese e strategie legali

Prima di valutare se convenga o meno aderire, occorre analizzare i profili di difesa disponibili:

  • Ricorso tributario ordinario (CTP/CTR/Cassazione): se il contribuente crede di poter far valere in giudizio valide ragioni di fondo (ad es. calcoli errati dell’Ufficio, errata ricostruzione dei fatti, benefici fiscali non considerati, ecc.), può opporsi all’avviso in sede di Commissione Tributaria Provinciale. L’impugnazione va proposta entro 60 giorni dalla notifica . I tempi di questo percorso sono lunghi (anni) e incerti, e possono essere aggravati da costi per parcelle e spese tecniche (perizie, consulenze). La scelta di ricorrere deve essere ponderata se il carico contestato è molto elevato o gli interessi enormi, ma senza garanzie di successo.
  • Mancato ricorso e attesa passiva: Se il contribuente non presenta né adesione né ricorso entro i termini, l’atto diventa definitivo e l’Ufficio può iscrivere a ruolo l’importo (in parte anche provvisoriamente) e procedere alla riscossione coattiva.
  • Opposizione all’esecuzione fiscale (ex art. 615 c.p.c. e succ.): Se l’Agenzia ricorre alla riscossione (cartella), il contribuente può opporsi all’esecuzione, ad esempio segnalando vizi di legittimità, trascorsi termini di prescrizione, o integrando (in via incidentale) argomenti in diritto. Tuttavia, se l’atto non è più impugnabile come nel caso di adesione firmata, le opposizioni saranno limitate a difetti formali o eccezioni ancora ammissibili.
  • Richiesta di sospensione cautelativa: Anche durante il contenzioso il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecuzione della cartella, dimostrando eventuali gravi vizi (es. straordinarietà di motivi, pericolo di pregiudizio imminente) o utilizzando meccanismi di autodifesa (carta di credito, opposizione, dilazione) riconosciuti dalla legge fiscale.
  • Tutela cautelare: In casi urgenti, il contribuente (attraverso il giudice tributario) può chiedere misure cautelari, tipo sequestro conservativo di beni dell’erario a garanzia del proprio credito, oppure la sospensione del procedimento esecutivo sulla base di ragioni gravi (ad es. fondato pericolo di danno irreparabile).
  • Gestione della crisi da sovraindebitamento: Se il debito tributario è parte di un debito complessivo dell’impresa o del privato, si può valutare l’accesso al piano del consumatore o all’accordo di composizione della crisi (Legge 3/2012), ove applicabili, per riequilibrare la situazione debitoria. In tali casi l’adesione può essere inserita in un più ampio piano di ristrutturazione dei debiti (anche con stralcio parziale concordato).
  • Strumenti deflativi/alternative: L’adesione si inserisce tra gli strumenti deflativi del contenzioso fiscale. Altri esempi:
  • Rottamazione o definizione agevolata delle cartelle di pagamento: quando esistono debiti riscossi (e magari già iscritti a ruolo), ci sono varie definizioni agevolate (come quelle promosse negli anni 2016, 2017, 2018, 2020, 2022) che consentono di ottenere sconti (interessi, sanzioni) purché si paghi entro certi termini. A differenza dell’adesione, esse agiscono sulle cartelle già emesse, ma a volte richiedono anch’esse la sottoscrizione di un modulo e il versamento di almeno una rata. Ad esempio, la definizione agevolata L. 197/2022 consente di estinguere le cartelle (emesse entro il 2021) con sconto del 6% delle sanzioni (qualora si versi in un’unica soluzione o 18 mesi).
  • Saldo e stralcio o condono delle cartelle (Legge di Bilancio 2020-2023): in determinate situazioni (redditi bassi, crisi COVID, ecc.) è possibile definire il debito con un forte abbattimento, sia parziale sia totale. Alcune norme recenti hanno introdotto possibilità di annullare (o ridurre) anche le somme richieste in adesione, ritenute dubbie.
  • Concordato preventivo o accordo di ristrutturazione: per le imprese in difficoltà, l’adozione di procedure concorsuali (concordato o accordi di ristrutturazione aziendale) può congelare le pretese erariali in attesa di un piano di recupero.
  • Piani del consumatore e esdebitazione: per le persone fisiche non imprenditori con eccessivo indebitamento complessivo (L. 3/2012), esiste la possibilità di ristrutturare i debiti tributari con riduzione dei debiti e, a fine piano, ottenere l’esdebitazione.

La scelta di aderire va calibrata su tutti questi aspetti. In pratica, il contribuente deve valutare se l’adesione offre vantaggi netti maggiori rispetto alle alternative difensive. I fattori da considerare includono: l’entità del debito, la solidità delle contestazioni, la possibilità di abbattimenti (es. esistenza di agevolazioni o incentivi), la situazione patrimoniale e di liquidità, nonché il rischio di azioni esecutive già in corso.

Strumenti alternativi e strategie difensive

Oltre all’adesione, il contribuente dispone di altri strumenti difensivi o deflativi:

  • Rottamazioni e definizioni agevolate tributarie: varie leggi hanno introdotto possibilità di definire agevolmente avvisi di accertamento e cartelle non impugnati entro termini stabiliti. Ad esempio, la definizione agevolata L. 197/2022 (cd. pace fiscale 2023) consente di definire gli avvisi di accertamento con adesione firmati ma non perfezionati pagando imposta e interessi con sconto sulle sanzioni (aliquota 3%) . Così facendo, il contribuente paga meno di quanto inizialmente richiesto nell’atto e chiude la controversia senza arrivare in giudizio.
  • Accordi transattivi con l’Amministrazione finanziaria: in casi particolari (ad es. contenzioso societario o operazioni straordinarie) si possono negoziare transazioni specifiche che consentano una definizione globale dei rapporti tributari. Queste transazioni hanno caratteristiche analoghe all’adesione, ma possono scaturire da iter diversi (art. 181-bis Tuir, procedure ADR interne).
  • Conciliazione tributaria (Legge 212/2000, art. 48-ter e ss.): quando c’è un contenzioso aperto, il contribuente può proporre una conciliazione giudiziale (o istanza di composizione negoziata) al giudice tributario, che invita l’Agenzia a comparire in udienza per un accordo. Questo strumento post-litigio può portare a una riduzione (anche del 50%) delle sanzioni se il Giudice ritiene fondato il motivo di riduzione. Diversamente dall’adesione, avviene con il giudice, ma è vincolante solo se entrambe le parti accettano.
  • Opposizione agli atti di riscossione e istanze dell’agente di riscossione: se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica una cartella esattoriale, il contribuente può impugnarla davanti alla Commissione Tributaria (entro 40 giorni) o proporre istanze di sospensione/presa in carico. Inoltre, esistono forme di accordo con l’agente di riscossione (rateizzazioni, dilazioni, sospensioni) che permettono di guadagnare tempo per definire o pagare. Il contribuente in difficoltà può chiedere la sospensione di procedure esecutive avviate (art. 48-ter D.Lgs. 546/92) o partecipare a piani formali di rientro (Legge 162/2014 – cosiddetto “Fondo di solidarietà nazionale”).
  • Richiesta di verifiche/correzioni: in alcuni casi l’Agenzia può correggere l’atto autonomamente (errori materiali, doppie imposizioni, eccessi di pignoramento di stipendio). Anche un sollecito alla stessa Agenzia (accesso agli atti, richiesta di ritiro o annullamento d’ufficio di atti palesemente illegittimi) può essere un’alternativa.

La scelta migliore dipende dalla strategia globale di gestione del debito. Spesso si valuta di aderire solo parzialmente: definire in adesione le poste incontestate o meno rischiose, e contestare in giudizio quelle su cui si ha forte convinzione. In altri casi l’adesione globale è preferibile per scongiurare il rischio di accertamenti accessori (ad esempio sui redditi complessivi) o di interessi più elevati. L’analisi va condotta su base numerica (vedi esempi sotto) e tecnico-giuridica.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non valutare correttamente i termini. Spesso il contribuente perde i termini utili: presenta ricorso troppo tardi (inammissibile) oppure fa istanza di adesione fuori tempo. È fondamentale sapere che l’istanza di adesione va proposta prima di impugnare l’atto , pena il venir meno della sospensione e della possibilità stessa di aderire.
  • Confondere adesione e ricorso. Fare ricorso e contemporaneamente adesione non è possibile: l’impugnazione implica rinuncia all’istanza . Occorre decidere la strada prima di agire. Se si pensa di aderire, non si deve già presentare ricorso.
  • Non leggere con attenzione il verbale. Firmare un verbale di adesione è come firmare un contratto: va verificato che riporti esattamente i termini concordati. Errori di calcolo (IVA, pro rata, interessi), omissioni di tributi o periodi, o condizioni non verificate (es. utilizzazione di un’aliquota) vanno contestati prima della firma. Una volta sottoscritto, non ci si potrà più tornare indietro (Cass. 26618/2024 ).
  • Sottovalutare gli obblighi di pagamento. L’atto di adesione non si estingue fintanto che non si paga. Alcuni contribuenti pensano che basti firmare e poi ripensarci: invece, se non si paga secondo piani, le sanzioni e gli interessi maturano comunque su tutte le rate scadute. E come visto, la Cassazione richiede che il garante sia adito prima del contribuente . Quindi, è meglio astenersi dall’adesione se non si è sicuri di onorare almeno la prima rata.
  • Ignorare le alternative agevolate. Non di rado il contribuente si concentra sull’adesione e trascura che esistono leggi di deflazione o condoni che possono essere più vantaggiose. Ad esempio, se la controversia è su imposte relative ad anni molto lontani, la prescrizione potrebbe intervenire, oppure si potrebbe definire con un programma di rateizzazione agevolata. Consultare il commercialista sull’applicabilità di rottamazioni o leggi specifiche (ad es. Definizione agevolata 2022 per atti notificati entro il 2019).
  • Mancata assistenza professionale. L’adesione si svolge in un contesto di diritto tributario complesso. Un errore di procedura o di valutazione può costare caro. È sempre consigliabile farsi assistere da un professionista qualificato (avvocato cassazionista in diritto tributario, commercialista esperto in contenzioso fiscale) per calcolare i risparmi netti e verificare la correttezza dell’atto.
  • Sottovalutare le conseguenze civili. L’adesione può avere riflessi anche su rapporti contrattuali o societari: per esempio, se l’imposta nasce da operazioni di cessione di quote/aziende, l’atto vincola solo chi ha aderito . Se ci sono più parti potenzialmente responsabili, conviene fare attenzione a chi firma e a come identificare i garanti (art. 6 co.6 D.Lgs. 218/1997).

Riassumendo, si consiglia al contribuente di analizzare attentamente i pro e i contro dell’accertamento con adesione con l’aiuto di un professionista. La consulenza di un avvocato tributarista potrà valutare: la bontà della pretesa erariale, la convenienza economica (sanzioni vs rischio di soccombenza in giudizio), l’urgenza di sospendere procedure esecutive (falcidia di ritenute, ipoteche). In molti casi l’accordo conviene, ma solo se è davvero conveniente rispetto all’alternativa di litigare o di definire in altro modo.

Tabelle riepilogative

StrumentoOggettoTermini chiaveNote
Accertamento con adesioneDefinizione consensuale di avvisi di accertamentoIstanza entro termine di ricorso (60 gg) ; invito a comparire entro 15 gg ; adesione perfezionata alla firmaSospende termini; sanzioni ridotte (3%); impegna irrevocabilmente; pagamento (anche rateale) richiesto
Contenzioso tributario (ricorso)Impugnazione dell’avviso in giudizioRicorso CTP entro 60 gg dall’atto; impugnazione definitiva dopo due gradi; possibili impugnazioni cautelari (art. 48-ter)Processi lunghi (anni); sanzioni elevate (30–90%); rischio di soccombenza; possibile recupero integrale del credito erariale
Definizione agevolata (p.es. L.197/2022)Definizione di atti di accertamento e avvisi pendentiIstanza telematica secondo scadenze di legge; effetti: estinzione automatica del giudizioSanzioni minime (3% o 6%); estinzione senza impugnazione; frequente appello automatica se prima rata pagata; nuovo strumento recente
Rottamazione cartelle (Dl 193/2016 ecc.)Definizione di cartelle e ruoli esattorialiAdesione entro termini legislativi specifici; pagamento in 5 o 10 rate senza interessiRiduzione/eliminazione di sanzioni (100% caduta interessi, pene); non impugnabile; si calcola su ruoli iscritti, non su avvisi da definire
Accordo di ristrutturazione (società)Piano di risanamento concordato con creditoriDeposito istanza al tribunale secondo L.Fall. / L. 3/2012 p.c.Implica negoziazione globale; tutela automatica da espropriazioni (certificato); possibile modifica importi dei debiti
Piano del consumatore (L. 3/2012)Piano di rientro di debiti non professionaliPresentazione istanza al tribunale entro 365 giorni; pagamento rateale dei debiti accertatiDebiti estinguibili riducendo sanzioni; eventuale esdebitazione finale; protezione pignoramenti per dur. del piano.

TABELLA 1 – Sintesi comparativa degli strumenti di definizione/contenzioso .

Domande frequenti (FAQ)

  • D: Cos’è esattamente l’accertamento con adesione?
    R: È una procedura negoziata in ambito tributario: il contribuente contesta con l’Agenzia delle Entrate le imposizioni di un avviso di accertamento e cerca un accordo. Se le parti si mettono d’accordo, si definisce (ossia si chiude) la controversia in via extragiudiziale, con pagamento di un ammontare concordato. In pratica, il contribuente firma un atto con cui accetta (anche parzialmente) le imposte dovute, spesso a fronte di sanzioni e interessi ridotti. L’atto finale è vincolante e sostituisce il precedente avviso (che perde efficacia ).
  • D: Chi può chiedere l’adesione e quando?
    R: Può chiedere l’adesione chi ha ricevuto un avviso di accertamento o una rettifica (per redditi, IVA, IRAP, accise, ecc.) NON ancora impugnato. L’istanza si presenta entro il termine per impugnare (60 giorni dall’avviso) . Inoltre, se l’ufficio ha già inviato uno “schema” di atto per il contraddittorio (art.6-bis Tuir), il contribuente può chiedere l’adesione entro 30 giorni dalla comunicazione di tale schema o entro 15 giorni dalla notifica finale dell’avviso . Se non si agisce in questi tempi, l’adesione non è più ammessa.
  • D: Quali vantaggi comporta accettare una proposta di adesione?
    R: I principali vantaggi sono: (1) Riduzione delle sanzioni: in adesione la sanzione è normalmente fissata al 3% della maggiore imposta (rispetto al 90% minimo del contenzioso). (2) Evita il contenzioso: si chiude subito la lite, evitando un processo lungo e incerto. (3) Sospende i termini: l’istanza di adesione blocca termini di impugnazione e pagamento per 90 giorni , evitando il rischio di decadenze o coercizione immediata. (4) Stabilità del rapporto: una volta firmato l’accordo non potrà più aprirsi nuovo contenzioso per gli stessi tributi. Inoltre, spesso le amministrazioni concedono sconti interessi o riduzioni aggiuntive se ci si attiene alle rate concordate.
  • D: Ci sono rischi o svantaggi per il contribuente?
    R: Sì. (1) Firmando, il contribuente rinuncia all’impugnazione dell’avviso originario (Cass. 26618/2024 ): non potrà chiedere in seguito di rivedere le contestazioni già definite. (2) Se non versa le somme pattuite, parte o tutto il debito dovuto (imposte più interessi) resta da pagare comunque con possibile iscrizione a ruolo immediata. (3) Se ha prestato garanzie, può vederle escusse (Cass. 8384/2023 ). (4) L’accordo potrebbe comprendere meno benefici fiscali o clausole meno favorevoli rispetto a quanto si potrebbe ottenere in giudizio (ad es. perdite fiscali computate, esclusione di particolari deduzioni). Occorre quindi valutare con attenzione se i vantaggi immediati compensano la rinuncia a possibili recuperi in sede contenziosa.
  • D: Dopo aver firmato posso ancora impugnare qualcosa?
    R: Una volta sottoscritto l’atto di adesione, non è più possibile impugnare l’avviso di accertamento originario . L’unico possibile rimedio è un’eventuale impugnativa del verbale di adesione stesso, ma questo è molto difficile da ottenere (bisogna dimostrare vizi formali gravi o condotte illecite). In pratica, l’accordo è finale: anche se il contribuente non paga, l’unico strumento è pagare e impugnare (attraverso opposizione esecutiva) o far dichiarare inefficace la cartella con motivazioni specifiche (formali o di prescrizione).
  • D: Cosa succede se non rispetto le rate concordate?
    R: Se manca il versamento di una rata prevista dall’accordo, l’Agenzia può agire legalmente. Se è stata prestata una fideiussione, deve prima chiamare in causa il garante: se quest’ultimo, entro 30 giorni dall’invito notificato, non paga, allora l’ufficio iscrive a ruolo l’intero residuo dell’imposta a carico sia del contribuente che del garante . Se invece il garante paga, il contribuente rimane libero. In assenza di fideiussioni, l’iscrizione a ruolo scatta subito per quanto non versato. In ogni caso, sulla somma residua maturano interessi legali dall’inizio dell’esecuzione.
  • D: Quali tutele ho se l’Amministrazione sbaglia?
    R: È importante che l’Ufficio presenti la proposta in modo motivato e corretto. Se l’avviso contiene vizi formali (es. mancata firma, difetto motivazionale, errore nei calcoli) o se l’Agenzia ha proceduto oltre termini di decadenza/prescrizione, è possibile sollevare eccezioni. Tali eccezioni vanno evidenziate prima della firma. Se invece si firma pensando che sia un vantaggio, ma poi si scopre un errore, non si potrà tornare indietro: la Cassazione considera l’accordo definitivo anche senza pagamenti . Per questo la fase di negoziazione va gestita con cautela: meglio chiedere chiarimenti e rettifiche preliminari piuttosto che sottoscrivere un verbale con dati sbagliati.
  • D: Che differenza c’è tra adesione e conciliazione giudiziale?
    R: Entrambi sono strumenti di deflazione, ma avvengono in sedi diverse. L’adesione è stragiudiziale: si svolge interamente in via amministrativa con l’Agenzia (art. 6-7 D.Lgs. 218/97). La conciliazione giudiziale (art. 48-ter e ss. D.Lgs. 546/92) avviene davanti al giudice tributario: se una controversia è già pendente, il contribuente può proporre riconciliazione in sede di giudizio. In questo caso la Commissione Tributaria tenta di riunire le parti (analogo al “invito a comparire”), e se si raggiunge un accordo il giudice emette sentenza di definizione. La conciliazione può prevedere riduzioni di sanzioni (di solito fino al 50%), mentre l’adesione prima del giudizio di norma applica sanzioni fisse (3%). L’adesione si può fare anche prima di andare in giudizio ed è quindi preventiva; la conciliazione avviene solo se il giudizio è già iniziato.
  • D: Posso rateizzare le somme dell’adesione?
    R: Sì, il verbale di adesione può prevedere il pagamento rateale delle somme concordate. Di solito si prevedono fino a 4 rate annuali, senza interessi aggiuntivi, rispettando certi limiti (es. massimali di importo, offerta minima iniziale). Se il contribuente è in condizioni economiche difficili, si può chiedere un aumento del numero di rate o una rinegoziazione tramite il giudice delegato (ai sensi del Codice della Crisi di Impresa) o accordi diretti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Importante: ogni rata va pagata entro la scadenza pattuita; il mancato pagamento di una rata può far decadere dall’agevolazione e far scattare l’esecuzione immediata (ma come visto, col garante prima).
  • D: L’adesione conviene a imprese, professionisti o persone fisiche?
    R: Conviene in linea di principio a chiunque debba definire un contenzioso tributario, purché sia economicamente sostenibile il pagamento delle somme concordate. Imprese e professionisti che hanno partita IVA spesso preferiscono l’adesione per ridurre l’imposta d’abuso o le rettifiche di imponibili; persone fisiche possono essere interessate soprattutto per cartelle fiscali, IMU arretrati, addizionali, successioni, ecc. Il giudizio sulla convenienza dipende da caso a caso: l’adesione è utile quando l’eventuale contenzioso potrebbe provocare sanzioni più elevate o un danno aziendale (es. se c’è rischio di ipoteca). Se però il contribuente ritiene di avere ottime ragioni, magari può tentare il giudizio o la definizione agevolata (p.es. saldo&stralcio) invece di firmare subito.
  • D: Posso definire con adesione un accertamento già impugnato in tribunale?
    R: No. Una volta che è stato presentato un ricorso al giudice tributario, l’istanza di adesione non è più ammessa (art.6 co.2: l’istanza va proposta prima di presentare il ricorso) . Tuttavia, le leggi di definizione agevolata (p.es. L.197/2022, L.136/2018, D.Lgs. 34/2019) consentono a volte di estinguere in parte o del tutto i debiti anche se il giudizio è pendente, attraverso meccanismi diversi (pratiche telematiche e pagamento di somme ridotte). Occorre distinguere: se intendeva chiedere adesione deve farlo prima di impugnare, altrimenti può comunque aderire alla definizione agevolata tramite Amministrazione quando prevista.
  • D: Se aderisco solo su parte dell’avviso?
    R: In linea di principio si aderisce all’intero avviso, ma esistono due possibilità di adesione parziale: (a) aderire per intero limitatamente a certi tributi o anni, lasciando altri punti da contenziare in giudizio; (b) firmare l’adesione solo su una parte dell’imposta (ad es. su imponibile contestato, ma non su sanzioni o viceversa). Se l’accordo è parziale, su quella parte definita non si può più tornare indietro, mentre il resto potrà ancora essere impugnato. È complicato fare calcoli su adesioni frazionate, e l’avvocato tributarista deve verificare che il verbale rifletta esattamente la porzione di controversia definita. Ciò può servire quando, ad esempio, il contribuente accetta di correggere solo alcune posizioni (ad es. deduzioni rifiutate) ma intende contestare in giudizio i carichi rimasti.
  • D: Esempio pratico di risparmio (simulazione numerica):
    R: Supponiamo che una ditta abbia ricevuto un avviso di accertamento con imposte di €50.000 e sanzioni pari al 90% (€45.000) più interessi per €5.000, per un totale di €100.000. In contenzioso avrebbe dovuto pagare quasi tutto, magari riducendo le sanzioni solo del 30% (sempre €45.000). Se invece firma un’adesione, paga €50.000 di imposte, sanzioni fisse al 3% (€1.500) e interessi ridotti (diciamo €1.000). In pratica verserà €52.500 invece di €100.000: un risparmio di oltre il 45%. Ovviamente i dati variano caso per caso (aliquote IVA, perdite, rev. fiscali). L’avv. Monardo effettua calcoli precisi e mostra al cliente eventuali simulazioni analoghe, per decidere consapevolmente se aderire conviene.
  • D: L’adesione è un’ammissione di colpa?
    R: No, è semplicemente una scelta di “ridefinire” la controversia in via pratica. Firmando l’adesione non si ammette alcuna colpa, ma si conviene che, dato il rischio di perdere parte del contenzioso, conviene chiudere accettando di pagare una cifra definita. Dal punto di vista processuale, è come dire: “accettiamo che questa parte sia dovuta, perché non ci conviene andare a giudizio”. Non si tratta di ammissione di illecito, ma di semplificazione del contenzioso. In alcuni casi specifici (ad es. operazioni abusive) può comunque essere invocata come atto scritto per ridurre o definire un illecito tributario, ma questo è un tema specialistico.
  • D: Chi ha diritto al “rimborso” di quanto pagato in adesione se poi l’Agenzia revoca o corregge l’atto?
    R: In linea di principio non esiste un rimborso automatico se si è pagato con adesione. Se l’Amministrazione dovesse poi annullare l’avviso (ad es. per sopravvenuto esito positivo di un controllo generale), occorre valutare caso per caso: normalmente il pagamento è definitivo. Tuttavia, il contribuente può fare istanza di rimborso indipendentemente se ritiene che l’importo pagato superi il dovuto effettivo: ad esempio, chiedere liquidazione del credito residuo e un eventuale recupero. È molto raro, poiché la logica dell’adesione è stabilità degli atti. In ogni caso, tali ipotesi vanno gestite con un professionista esperto.
  • D: L’adesione serve anche per multe o contravvenzioni tributarie?
    R: No. L’accertamento con adesione si applica solo agli atti amministrativi di accertamento tributario relativi alle imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte indirette (art.6 D.Lgs.218/97). Non si usa per sanzioni penali tributarie o contravvenzioni (per quelle c’è altro iter, come l’oblazione nella riscossione, o altri istituti di definizione).
  • D: Esempio di caso reale di adesione riuscita:
    R: Consideriamo il caso di un professionista con un avviso di rettifica sulle parcelle (IRPEF+IVA) per €30.000 con sanzioni €27.000. Dopo avere partecipato al contraddittorio, si è concordata un’adesione: imposte dovute €25.000, sanzioni €750 (3%), interessi €500. Ha saldato con 3 rate. In questo modo ha evitato un contenzioso lungo che l’avrebbe potuto condannare a €57.000 totali. L’Avv. Monardo ha seguito il caso, calcolato le riduzioni e preparato la difesa tecnica, portando a termine l’accordo in tempi rapidi e garantendo al cliente un risparmio netto di oltre €30.000 rispetto all’ipotesi iniziale.
  • D: Quando non conviene aderire?
    R: Conviene valutare di non aderire se: (1) si è sicuri di avere ragione e i calcoli dell’avviso sono visibilmente errati (ad es. raddoppio indebito di imposte, errori di calcolo evidenti), perché in giudizio si potrebbe ottenere l’annullamento. (2) l’importo contestato è basso rispetto alle possibili sanzioni, quindi non vale la pena di ridurle. (3) esistono strumenti migliori (p.es. definizione agevolata più conveniente) in vigore. (4) l’atto è già nullo per motivi formali: in tal caso conviene prima far annullare l’avviso. Infine, se il contribuente non può pagare nemmeno le rate iniziali, firmare un’adesione rischia di precipitare direttamente in riscossione coatta.

Simulazioni pratiche e casi concreti

Esempio 1 – Società con imposte contestate: Una S.r.l. riceve un avviso di accertamento IRPEF e IRES per €100.000 complessivi più sanzioni e interessi. L’azienda ha dei crediti d’imposta pregressi per €20.000. Dopo una verifica interna e un contraddittorio, la società decide di proporre l’adesione: concorda con l’ufficio di pagare €80.000 (rivalutati ai fini IRPEF) utilizzando €15.000 di perdite pregresse (computate in meno). L’Agenzia chiede in cambio sanzioni fisse al 3% (€2.400) e interessi €1.000. Si stabiliscono 4 rate annuali. Risultato: l’azienda ha ridotto l’imponibile da €100K a €80K, risparmiando le sanzioni elevate. Conclusione: forse conviene, perché l’alternativa era versare €100K + multe di centinaia di migliaia di euro o rischiare il contenzioso.

Esempio 2 – Persona fisica fallita e Accertamento: Un contribuente fallito affronta un avviso di rettifica ICI e Irpef per €30.000. Non dispone di liquidità ma ha firmato una convenzione con debitori per il versamento. L’adesione gli viene offerta con pagamento di €30.000 complessivi (imp. + sanz. minime) in due anni. Se non aderisse, rischierebbe iscrizione ipotecaria dell’Agenzia (art.77 TUIR) e in giudizio non recupererebbe il fallimento. In questo caso, aderire consente di spezzare in due rate e sospendere immediatamente l’esecuzione, salvaguardando un patrimonio minimo.

Esempio 3 – Evasione IVA occultata: Un imprenditore scopre di non aver versato IVA per €40.000. Il contenzioso avrebbe appesantito sanzioni fino a 100% (€40K) più interessi fino a €10K. Opta per l’adesione: paga €40.000 di IVA e €1.200 di sanzioni (3%), più €400 di interessi. In questo caso l’adesione annulla la tassazione originaria (cartella) e definisce immediatamente la posizione IVA, con un esborso complessivo di €41.600 invece di oltre €90.000.

Questi esempi illustrano come le variabili fondamentali siano: entità dell’imposta oggetto di verifica, eventuali perdite/preminenze da computare, percentuale di sanzione applicata, interesse. L’analisi simulativa è essenziale per decidere. In studio predisponiamo sempre una simulazione di calcolo dettagliata prima di consigliare l’adesione.

Conclusione e contatti

L’accertamento con adesione è uno strumento flessibile ma delicato di gestione del contenzioso tributario. Abbiamo visto che da un lato può evitare lunghe cause e ridurre sensibilmente sanzioni e interessi, consentendo di chiudere in modo concordato la vertenza; dall’altro comporta rinunce importanti (inaffidabilità di nuovi gradi di giudizio, vincoli ai pagamenti). La scelta di aderire conviene se il risparmio economico e la semplificazione superano il rischio di acconsentire alle pretese dell’Agenzia. In ogni caso, agire tempestivamente – entro i termini di legge – è cruciale per non pregiudicare alcuna difesa possibile.

Il nostro consiglio professionale: Non sottovalutare la complessità del caso. Rivolgiti subito a un esperto che calcoli preventivamente le differenze di carico fiscale tra adesione e contenzioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a tua disposizione: analizzeranno i documenti (avviso, accertamento, conti, proposte dell’Agenzia) e ti indicheranno la strategia migliore (adesione, opposizione, dilazione o combinazione di strumenti). Agire presto può bloccare azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi auto, ipoteche) che erodono il patrimonio e limitare sanzioni addizionali, come il regime penale per omesso versamento.

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Sentenze recenti rilevanti (2019-2024):

  • Cass. civ. Sez. V, ord. 23.03.2023, n. 8384 – precisione sull’escussione del garante nelle rateazioni d’adesione .
  • Cass. civ. Sez. V, ord. 14.10.2024, n. 26618 – conferma che, una volta sottoscritto l’atto di adesione, l’avviso originario non è più impugnabile .
  • Cass. civ. Sez. V, sent. 28.01.2023, n. 2807 – stabilisce che, in caso di adesione non perfezionata (mancato pagamento), l’onere di impugnare spetta al contribuente che a suo tempo si era avvalso di essa.
  • Cass. civ. Sez. V, sent. 18.04.2024, n. 11332 – conferma che la firma dell’atto produce effetti definitivi sul rapporto impositivo, indipendentemente dal pagamento.
  • Cass. civ. Sez. V, sent. 07.02.2023, n. 3471 – ribadisce la distinzione tra adesione e transazione; chiarisce che l’adesione non novativa non estingue il debito per novazione, ma definisce la controversia.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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