Introduzione. L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso tributario che consente al contribuente di chiudere bonariamente una vertenza fiscale con l’Agenzia delle Entrate, definendo in via concordata le imposte dovute e ottenendo spesso una riduzione delle sanzioni. Il tema è cruciale perché affrontarlo senza l’assistenza di un professionista esperto può esporre il contribuente a gravi rischi (perdita dei termini, rigetto dell’istanza, esecuzione forzata sul debito originario). In questa guida aggiornata, dall’ottica del debitore fiscale, illustriamo passo dopo passo la normativa vigente, le tutele giurisprudenziali e le strategie difensive possibili in caso di atto di accertamento. Vedremo anche gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione del debito) che possono affiancarsi alla trattativa tributaria.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
L’accertamento con adesione è disciplinato dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (riforma del contenzioso tributario) . In base all’art. 6 di tale decreto, il contribuente oggetto di avviso di accertamento o atto di rettifica può chiedere all’Agenzia di definire in via concordata le imposte eccessivamente contestate, entro termini ben precisi . La procedura si svolge in contraddittorio tra contribuente e ufficio ed è finalizzata a ridurre contestazioni e sanzioni. Dal 2024 è entrato in vigore anche il principio generale del contraddittorio preventivo di cui all’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) : infatti, la normativa recente (d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219) impone all’Amministrazione finanziaria di convocare il contribuente con uno schema di atto e permettergli di esporre osservazioni e documenti prima di definire definitivamente la pretesa tributaria . Tale innovazione generalizza e rafforza il diritto del contribuente a far valere le proprie ragioni prima della conclusione dell’iter impositivo.
Sul piano applicativo, il D.Lgs. 218/1997 stabilisce termini e modalità per la richiesta e lo svolgimento dell’adesione . In particolare, il contribuente deve presentare istanza di adesione (anche via PEC o raccomandata) prima di impugnare l’avviso in Commissione Tributaria . Se l’avviso è preceduto dal contraddittorio obbligatorio (ex L. 212/2000), l’istanza va fatta entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto e comunque non oltre 15 giorni dalla notifica dell’avviso stesso . Senza l’obbligo di contraddittorio, l’istanza può essere presentata fino al termine utile per ricorrere . Dal giorno della presentazione decorrono 90 giorni di sospensione dei termini per il ricorso e per il pagamento dell’imposta accertata . L’Agenzia ha 15 giorni dall’istanza per invitare il contribuente al contraddittorio . Se entro 90 giorni non si giunge ad accordo, il contribuente può comunque proporre ricorso giudiziario nel termine ordinario residuo (di norma 150 giorni totali considerando sospensioni e ferie).
La giurisprudenza ha chiarito alcuni aspetti fondamentali dell’istituto. Un punto ormai consolidato è che l’accertamento con adesione non è “novativo” in senso civilistico: ossia, esso non estingue e sostituisce l’obbligazione tributaria originaria come farebbe una transazione per novazione . La Corte di Cassazione, ad esempio, ha affermato che la definizione tributaria mediante adesione “non comporta estinzione per novazione dell’obbligazione del contribuente; nella disciplina del relativo rapporto non vengono in rilievo le reciproche concessioni di cui all’art. 1965 c.c., bensì la normativa speciale, di natura pubblicistica, che lo regola” (Cass. 17 luglio 2025, n. 19781) . In altri termini, dopo la chiusura dell’adesione la pretesa originaria dell’Amministrazione resta nel sistema, pur subendo modifiche (riduzioni di importi o sanzioni) stabilite dall’accordo.
Un secondo principio cardine è l’irretrattabilità dell’accordo. Dopo la firma del verbale di adesione da parte di contribuente e Ufficio, l’avviso di accertamento non può più essere impugnato separatamente: farlo equivarrebbe a un recesso unilaterale dall’accordo non previsto dalla legge . La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che “intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell’accertamento con adesione da lui sottoscritto, non consentita dall’ordinamento” . Di conseguenza, una volta perfezionata l’intesa, il rapporto tributario tra amministrazione e contribuente è definitivamente regolato dall’atto di adesione. Qualora però il contribuente non paghi le somme dovute nei termini, tale rapporto tornerà a essere regolato dall’atto impositivo originario .
Principali orientamenti Cassazione (aggiornati): Cass. 14/10/2024, n. 26618 ha confermato che dopo la sottoscrizione dell’accordo di adesione il contribuente non può opporre ricorsi sull’avviso originario . Cass. 17/7/2025, n. 19781 ha ribadito che l’accordo in sede di adesione ha natura pubblicistica e non determina novazione civilistica . In precedenza Cass. 7/11/2019, n. 19220 aveva già escluso ogni forma di rimborso come surrettizia impugnazione dell’atto definito . Dunque, la strategia del contribuente deve tener conto di questi orientamenti: una volta siglato l’accordo, è compromesso il diritto di impugnazione e viene meno la possibilità di far valere nuovi documenti o rilavorazioni fiscali in fase giudiziale .
Procedura passo-passo dopo l’avviso di accertamento
- Ricezione dell’avviso di accertamento. Il contribuente deve esaminare attentamente l’atto notificato: verifica anagrafica, periodi di imposta, imposte, sanzioni e motivazioni delle contestazioni. È importante controllare subito i termini di impugnazione (60 giorni dalla notifica in Commissione Tributaria) e valutare se il procedimento sia stato preceduto da contraddittorio (art. 6-bis statuto; in tal caso il termine di ricorso è 180 giorni).
- Valutazione della convenienza. Occorre confrontare costi e benefici: se le contestazioni appaiono fondate in buona parte, potrebbe convenire presentare istanza di adesione e ottenere la riduzione delle sanzioni (fino a 1/3 del minimo) . Se invece il contribuente crede fermamente nelle proprie ragioni, può decidere di fare opposizione in tribunale, ma rischia di vedersi riconfermare l’imponibile integrale e la relativa sanzione piena.
- Presentazione dell’istanza di adesione. La richiesta va fatta per iscritto (modulo Agenzia delle Entrate o PEC) prima di scadere il termine del ricorso . Se c’è contraddittorio, l’istanza può essere presentata fino a 15 giorni dopo la notifica dell’avviso, purché non si sia già impugnato lo stesso . Nella domanda va indicato il recapito (anche telefonico) e gli eventuali motivi che il contribuente vuole approfondire in contraddittorio.
- Sospensione dei termini. Dal giorno della domanda decorrono 90 giorni di sospensione dei termini per ricorso e pagamento dell’imposta . In pratica, il contribuente guadagna tre mesi in più per valutare la risposta dell’Ufficio. Trascorso inutilmente tale termine (senza accordo), l’Agenzia può iscrivere a ruolo quanto dovuto e il contribuente può ricorrere nel termine residuo. Se invece il contribuente rinuncia all’istanza in corso (o decide di non pagare), i termini di impugnazione riprendono a decorrere normalmente .
- Contraddittorio con l’Agenzia. Entro 15 giorni dall’istanza l’Ufficio convoca il contribuente (verbale scritto) per discutere l’accertamento: in tali incontri il contribuente, solitamente assistito da consulenti e avvocati, espone documenti e tesi a supporto delle proprie posizioni. Ciascun incontro è verbalizzato con evidenza delle osservazioni del contribuente . L’obiettivo è trovare un’intesa sui profili di maggiore imposta, riduzioni e sanzioni. Il contraddittorio può concludersi in ogni momento con un accordo, oppure con esito negativo (mentre si avvale la Corte di giustizia tributaria).
- Sottoscrizione dell’atto di adesione. Se le parti raggiungono l’accordo, viene redatto il verbale finale dell’accertamento con adesione, firmato da entrambe le parti. Contiene le risultanze concordate: imponibile ridotto, sanzioni diminuite (può ridursi fino a un terzo), interessi e somme da pagare complessivamente. La firma perfeziona l’accordo di diritto pubblico; in questo momento l’avviso originale “perde efficacia” secondo la norma . Dal perfezionamento dell’accordo dipendono gli effetti di indefettibilità (accertamento inattaccabile) e immodificabilità delle risultanze concordate .
- Pagamento e perfezionamento. Il contribuente può estinguere il debito risultante dall’atto di adesione in una sola soluzione (entro 20 giorni dalla firma) oppure a rate (fino a 8 rate trimestrali, o 12 rate se l’importo supera €51.645) . Dopo il versamento finale o della prima rata, bisogna trasmettere all’Ufficio copia delle quietanze . Solo con il pagamento l’accordo si considera completamente perfezionato e il debito definito. La Corte di Cassazione ha sottolineato che il versamento è una «condizione legale unilaterale di adempimento» posta a vantaggio dell’Amministrazione: se il contribuente non paga, le somme non versate tornano a essere regolate dall’atto originario .
- Mancato accordo. Se entro i 90 giorni la procedura non si conclude con l’adesione, il contribuente può liberamente recedere dalle trattative e proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria (Corte di Giustizia tributaria) nei 60 giorni successivi (più eventuali termini aggiuntivi) . I termini sospesi riprendono il loro corso residuo. In fase giudiziaria sarà possibile contestare l’accertamento in modo tradizionale. Se invece il contribuente ha firmato e poi decide di non pagare, come detto l’avviso originale può essere messo a ruolo dopo 90 giorni e l’Agenzia potrà aggredire i beni.
Strategie difensive e modi di impugnazione
- Controdeduzioni e documentazione. Durante il contraddittorio in sede di adesione, preparare in modo completo osservazioni scritte e documenti probatori (fatture, contratti, perizie) a sostegno delle proprie ragioni. Una difesa solida in questa fase può portare a significative riduzioni fiscali. Se si decide di non aderire o di rinunciare, è fondamentale impugnare tempestivamente l’avviso in Commissione Tributaria presentando memorie difensive e provvedendo eventualmente all’esibizione probatoria.
- Difesa del contribuente. Il contribuente ha diritto di essere rappresentato (anche da professionista con procura) e di presentare proprie richieste. Eventuali violazioni del contraddittorio obbligatorio (se previsto) o difetti di motivazione dell’avviso possono costituire motivi di annullamento. Nei ricorsi giudiziari sono utilizzabili tutti i motivi di diritto (vizi di legittimità, vizi di accertamento, calcoli errati, violazioni di legge tributarie).
- Sospensione delle esecuzioni. In presenza di accesso alla giustizia (ricorso), il contribuente può chiedere, negli opportuni casi, la sospensione degli atti esecutivi (pignoramenti, iscrizioni ipotecarie) ai sensi degli artt. 23-24 D.Lgs. 472/1997. È un rimedio restrittivo ma talvolta possibile nel giudizio, in particolare se il contribuente dimostra grave pregiudizio e che il ricorso sia affidabile.
- Esame della convenienza all’impugnazione. Se l’accordo di adesione garantiva riduzioni importanti, rinunciare all’atto impositivo in tutto o in parte potrebbe essere più oneroso del compromesso raggiunto. D’altra parte, se in contraddittorio l’Ufficio è intransigente su punti forti, può essere utile fermare l’accordo e puntare sul giudice tributario. In ogni caso, il nostro consiglio è di prendere decisioni informate con un supporto legale: per esempio, la Corte di Cassazione preclude la possibilità di “ripensamenti” dopo la firma dell’accordo , per cui se si firma senza esserne certi si perde l’alternativa del ricorso.
- Azioni stragiudiziali parallele. Spesso il contribuente debitore fiscale ha anche altri debiti (in banca, fornitori, enti locali). L’Avv. Monardo e il suo staff valutano insieme alla parte tutte le strade (piani di rientro concordati con banche, facilitazioni della Cartolarizzazione per imprese, ecc.) unitamente alla procedura di adesione. Lo scopo è massimizzare i benefici complessivi e bilanciare le richieste di differenti creditori: per esempio, un’adesione ben condotta può fornire documenti e impegni utili nella predisposizione di un piano del consumatore o nella richiesta di un accordo di ristrutturazione del debito.
Strumenti alternativi di gestione del debito
Oltre all’adesione, esistono diverse procedure parallele per gestire debiti fiscali e civili:
- Rottamazione delle cartelle (definizioni agevolate). Atti di riscossione (cartelle, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi) possono essere definiti con sanatorie come la “rottamazione-ter” (L. 145/2018), il saldo e stralcio (DL n. 119/2018), o le definizioni agevolate delle liti pendenti (art. 6-7 D.L. 119/2018). Questi strumenti consentono di pagare somme ridotte a carico di contribuenti in condizioni di difficoltà. L’adesione è alternativa ma non incompatibile: ad esempio, si può aderire all’accertamento e allo stesso tempo chiedere la rottamazione di eventuali cartelle già formate sul medesimo debito.
- Rateizzazione e dilazioni. In caso di difficoltà nel pagamento in unica soluzione, si può richiedere la rateazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19 D.L. 119/2018 fino a 10 anni) o aderire all’adesione con un piano di rate mensili. Anche per debiti pregressi in riscossione, la legge prevede per i privati un piano dell’Agente della riscossione fino a 60 rate mensili per somme affidate dal 2019 in poi.
- Accordi di ristrutturazione e concordati. Se il debitore è un’impresa in crisi, il D.L. n. 118/2021 (c.d. “Decreto Imprese in crisi”) ha introdotto un nuovo accordo di ristrutturazione del debito (art. 56 L. Fall.) volto a definire i debiti verso i creditori (anche erariali) con maggioranze qualificate. Similmente, la procedura di concordato preventivo può essere utilizzata per bloccare temporaneamente pignoramenti e concordare un piano di pagamenti su più anni, modificando le obbligazioni fiscali con il consenso dei creditori. In queste sedi concorsuali, l’accordo di adesione può essere presentato o imposto come parte integrante del piano.
- Piano del consumatore e composizione obbligatoria (sovraindebitamento). Se il debitore è un privato (es. professionista, artigiano, pensionato, ecc.) con debiti senza prelazione indebita, la Legge n. 3/2012 consente di predisporre un Piano del Consumatore per rimborsare i creditori in proporzione alle disponibilità del debitore, oppure un Accordo di Composizione della crisi con i creditori. Tali procedure prevedono l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di un gestore della crisi (Ruolo del Ministero della Giustizia): l’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi come gestore e fiduciario OCC, esperto nel negoziato. Una volta approvato il piano da parte del giudice delegato, i debiti residui possono essere “esdebitati” (cioè cancellati) al termine della procedura, anche quelli tributari. Questo può costituire un valido sbocco soprattutto se l’importo delle imposte dovute è sproporzionato rispetto al reddito o al patrimonio del soggetto.
- Piani di rientro bancari e accordi stragiudiziali. Spesso parallelamente ai debiti erariali ci sono esposizioni verso banche o fornitori. Talvolta è possibile negoziare una ristrutturazione concordata del debito privato (mutui, leasing, debiti commerciali) dando in garanzia piani di rientro calibrati. L’obiettivo è ricostruire la redditività futura dell’impresa, alleggerendo i debiti complessivi. Anche su questo fronte il supporto dell’avvocato può essere cruciale: per esempio, per predisporre accordi documentati, oppure utilizzare forme di accordo con tutela pubblica (art. 12-bis, comma 4, Legge Fallimentare, c.d. “accordo del 12-bis” mediante legali e professionisti della crisi).
Punti chiave per il contribuente: valutare sempre la congruità del debito con evidenze e contabili, non tralasciare i termini né rinunciare frettolosamente al contraddittorio. Non commettere l’errore comune di firmare l’adesione prima di aver capito tutti gli effetti (in particolare, il venir meno dell’impugnabilità) . Non considerare l’accordo come rimedio miracoloso: se si posticipa il pagamento delle somme concordate, è lo Stato che chiude il contenzioso, ma guadagna il diritto ad esigere con azioni coattive il dovuto pattuito.
Errori comuni e consigli pratici
- Non perdere i termini. La maggior parte dei casi di “deserto” dell’adesione dipende dall’inesperienza nel calcolare i termini d’impugnazione. Ricordate che se intendete tentare l’adesione, dovete presentare istanza prima di scadere il termine per il ricorso, pena la perdita del diritto di definire il tributo .
- Non sottovalutare i documenti. Spesso gli atti di accertamento ignorano documenti contabili (fatture, parcelle, quietanze) o caricano utili non contabilizzati. In contraddittorio è fondamentale depositare subito copie di tali documenti. Anche in giudizio la mancata allegazione di prove decisive (testimonianze, consulenze tecniche) può vanificare un ricorso.
- Attenzione all’accertamento integrativo. Le disposizioni ordinarie (art. 43 D.P.R. 600/1973) consentono all’Agenzia di accertare maggiori imposte anche oltre i termini normali, nel caso di omissione di dichiarazione o false dichiarazioni, entro 90 giorni dalla notifica dell’adesione. Tuttavia, il contribuente può sempre contestare l’accertamento integrativo sul piano sostanziale. Se ha firmato l’atto di adesione, però, il nuovo rilievo (sebbene non definito dall’accordo precedente) dovrà essere impugnato con ricorso autonomo, e comunque l’Agenzia si troverà vincolata ai conti pattuiti per la parte definita.
- Riduzione sanzioni. In adesione la sanzione amministrativa può essere ridotta fino a 1/3 del minimo edittale (per ritardato pagamento o dichiarazioni inesatte) . L’errore comune è dimenticare che gli sconti sugli interessi legali ordinari (differenza tra tasso legale e tasso di mora) non sono previsti per legge nell’adesione: si pagano gli interessi calcolati normalmente fino alla data di versamento effettivo.
- Comunicazioni con l’Agenzia. Tutte le comunicazioni (istanza, verbali, quietanze) devono essere trasmesse correttamente (PEC, raccomandata A/R o consegna a mano con ricevuta). Conservate ogni ricevuta: servirà in caso di contestazioni sull’effettiva presentazione dell’istanza o sul rispetto dei termini di pagamento.
- Scelta tra aderire e impugnare. L’importante è non far convivere le due strade. Se presentate l’istanza di adesione, evitate di impugnare l’atto contiguamente (a parte che il ricorso comporterebbe rinuncia all’istanza). Viceversa, se dopo aver tentato senza successo l’adesione decidete di appellare, dichiarate formalmente di abbandonare il negoziato.
- Assistenza professionale. Affidarsi a un professionista esperto garantisce il rispetto delle procedure corrette: ecco perché l’Avv. Monardo offre una valutazione iniziale gratuita, per chiarire subito al debitore fiscale le possibilità concrete (es. quantificazione della pretesa tributaria, profili da contestare, calcolo delle differenze possibili in adesione). Il nostro studio collabora in rete con commercialisti specializzati in contenzioso tributario, per un’assistenza a 360° (anche con revisori dei conti e consulenti economici, se serve).
Tabelle riepilogative
| Procedura/Strumento | Finalità | Termini principali |
|---|---|---|
| Accertamento con adesione | Definire l’atto impositivo in sede amichevole; ottenere riduzione imposte e sanzioni . | Istanza presentata prima del ricorso (entro 90 giorni in genere) ; sospensione 90 giorni. Ufficio convoca entro 15 gg. |
| Impugnazione giudiziale | Contestare l’atto avanti alla Commissione Tributaria; utile se adesione fallisce. | Ricorso in CTP entro 60 giorni (o 180 con contraddittorio) dall’avviso. |
| Rottamazione cartelle / Saldo e stralcio | Definire vecchi carichi di riscossione pagando somme ridotte; riduce imposte, interessi e sanzioni con requisiti di reddito. | Domande entro le scadenze di legge (es. Saldo e Stralcio 2018/19 entro un anno, ecc.). |
| Definizione agevolata liti (ex D.L. 119/2018) | Rateizzazione e chiusura definitiva delle liti pendenti con maggiore norma (permessi ammessi, ricorsi, atti impugnativi). | Domanda di definizione entro i termini previsti (es. entro 31/5/2019, ecc.). Pagamento in 3/10 rate. |
| Piano del Consumatore (L.3/2012) | Concordare piano di rientro per i debitori privati non imprenditori. | Piano presentato a Organismo di composizione entro cessazione crisi; via giudiziale. |
| Accordo di Ristrutturazione del Debito (D.L.118/2021) | Permette all’impresa di concordare la riduzione dei debiti con i creditori (anche tributari) con maggioranze specifiche. | Redazione dell’accordo fuori procedura concorsuale; depositato in Tribunale per efficacia. |
| Concordato preventivo (art. 160 L.Fall.) | Blocca le azioni esecutive e propone piano di pagamento ai creditori (inclusi creditori fiscali). | Presentazione procedura al Tribunale fallimentare; necessita approvazione del piano da parte della maggioranza dei creditori. |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è l’accertamento con adesione?
È un accordo negoziato fra contribuente e Fisco per definire le imposte contestate senza andare in giudizio . Serve a evitare la lite tributaria, beneficiando di riduzioni sulle sanzioni e definendo in via definitiva il debito fiscale. - Quando posso richiedere l’adesione?
In linea di massima prima di impugnare l’avviso in Commissione. Se l’atto non è preceduto da contraddittorio obbligatorio, l’istanza va presentata entro il termine di presentazione del ricorso (ad es. entro 60 giorni dalla notifica) . Se esiste contraddittorio, è possibile entro 30 giorni dalla schema-atto o entro 15 giorni dalla notifica (a condizione che si siano già presentate osservazioni) . - Quali sono i vantaggi per il contribuente?
Gli effetti principali sono la riduzione delle sanzioni (fino a 1/3) e degli interessi, nonché la definizione in modo certo e rapido del debito. Si evitano lunghe attese processuali e ulteriori spese legali. Inoltre, l’accordo consente una pianificazione finanziaria del pagamento. - Che diritti perde firmando l’accordo?
L’adesione è irrevocabile: una volta firmato, non si può più ricorrere contro l’avviso originario . Non è possibile quindi impugnarlo né chiedere un rimborso successivamente. Chi sottoscrive rinuncia implicitamente ad ogni “recesso” o “pentimento” dopo la firma. - E se non rispetto i tempi di pagamento?
In tal caso l’accordo rimane valido formalmente, ma per l’Amministrazione finanziaria l’insoluto viene trattato tramite l’avviso originario. In altre parole, se lei non versa le somme concordate, l’Agenzia può promuovere esecuzioni coattive sulla base del debito fiscale integrale iniziale . Per evitare questo, occorre o pagare come da accordo o, in caso di difficoltà, negoziare il rateizzo straordinario previsto dalle leggi sulla riscossione. - Posso ritirare l’istanza di adesione una volta presentata?
Sì, entro i 90 giorni di sospensione può sempre ritirare l’istanza comunicandolo formalmente all’Ufficio. Ciò interrompe la sospensione e lascia pienamente operativi i termini ordinari di ricorso (60 giorni dalla notifica). Tuttavia, finché non firma l’accordo, nulla vieta la ritrattazione volontaria. - Quali documenti servono per l’istanza e il contraddittorio?
Occorre allegare ogni prova contabile e giuridica a supporto della propria posizione: contratti, fatture, quietanze, estratti conto, pareri tecnici. In contraddittorio si possono produrre anche altri documenti illustrativi (perizie, stime). Va indicato un recapito aggiornato e, se possibile, la PEC. - Cosa accade se l’Agenzia non risponde entro 90 giorni?
La legge prevede che entro 90 giorni si debba raggiungere accordo o chiudere trattativa. Se l’Agenzia non formalizza alcun accordo, l’istanza si considera decaduta e il contribuente potrà decidere se ricorrere in Commissione. In pratica, trascorsi i 90 giorni, i termini ordinari di ricorso riprendono a decorre. - L’accertamento con adesione vale anche per sanzioni diverse da tributi?
L’adesione riguarda imposte e correlati interessi e sanzioni amministrative tributarie (ad esempio, quelle per dichiarazioni omesse o ritardi di pagamento). Sulle sanzioni penali (di tipo penale-tributario) o su situazioni diverse (mirate a rimborsi o crediti inesistenti) di norma il procedimento non opera . In particolare, anche lo Statuto del Contribuente (art. 6-bis) esclude il diritto al contraddittorio e dunque all’adesione su alcuni atti (come dinieghi di rimborso) . - Si può fare l’adesione dopo aver fatto ricorso?
No. Presentare ricorso davanti alla Commissione tributaria equivale a rinunciare all’istanza di adesione . Sono due strade alternative e incompatibili. - Cosa succede ai periodi d’imposta successivi?
L’accordo definisce l’imponibile relativo agli anni o periodi oggetto di accertamento. Su eventuali accertamenti degli anni successivi si applicheranno le norme ordinarie. In pratica, l’adesione non “assicura” automaticamente vantaggi sulle annualità non ancora contestate, se non nell’ambito dei principi generali di correttezza e buona fede nelle indagini fiscali. - È vero che ci sono sconti anche sulle sanzioni penali?
Sull’adesione si possono ottenere riduzioni delle sanzioni amministrative tributarie. Le sanzioni di carattere penale non si definiscono con questa procedura. Ad esempio, se all’avviso corrispondono ipotesi sanzionabili penalmente, per quelle sarà necessario l’eventuale percorso penale (diverso dall’adesione). - Quali sono i costi legali per il contribuente?
I compensi professionali variano a seconda della complessità dell’operazione (soprattutto se si tratta di grandi importi o se sono coinvolte questioni tecniche). In ogni caso, sostenere tali costi può tradursi in un risparmio netto se l’accordo consente di ridurre significativamente l’esposizione fiscale. L’Avv. Monardo e il suo staff tendono a calibrare il piano di assistenza e pagamento dei compensi in base all’entità del risparmio ottenuto. - Cosa posso fare se ricevo un avviso esecutivo dopo l’adesione firmata?
Se l’Ufficio dovesse procedere a iscrizione a ruolo delle somme rimanenti dopo il termine di adesione, è opportuno verificare se davvero mancano pagamenti dovuti. In caso di contrasto, si può contestare in sede giudiziaria la legittimità dell’iscrizione a ruolo, soprattutto se essa ignora l’accordo definitorio. In pratica, se ha firmato e poi dimostra di aver pagato secondo intese, l’iscrizione è illegittima. - Esiste un “ricorso straordinario” per adesione?
No. Una volta conclusa l’adesione (o decorsi i termini), l’unico rimedio formale è il ricorso ordinario in Commissione tributaria (prima o seconda grado). Non esistono strumenti analoghi all’adesione se non una volta. Tuttavia, è possibile sempre valutare anche conciliazioni giudiziali (ex art. 48 D.Lgs. 546/1992) in caso di contenzioso già instaurato.
Esempi pratici e simulazioni
- Esempio 1 (piccola impresa – IRES/IRAP). Un socio di S.r.l. riceve un avviso di accertamento per IRES/IRAP 2020 pari a €80.000 (+ sanzioni ed interessi). Presenta istanza di adesione e, dopo contraddittorio, concorda con l’Agenzia di definire €50.000 di base imponibile aggiuntiva (anziché €80.000), di cui €10.000 di sanzioni (anziché €24.000) e interessi convenuti per €2.000. L’importo totale concordato (imposta + interessi + sanzioni) ammonta a €60.000, da pagare in 4 rate. Invece di un debito complessivo di €106.000 originario, la società paga €60.000: un risparmio di €46.000. Senza l’adesione, il ricorso avrebbe potuto avere esito incerto e i tempi più lunghi, esponendoli a sanzioni piene e ulteriori aggravi fiscali.
- Esempio 2 (privato – imposte dirette). Un professionista riceve un avviso di €20.000 per imposte Irpef non versate 2019. Decide di non aderire e ricorre in CTP. Dal calcolo del giudice emerge che solo €8.000 risultavano realmente dovuti (chiesta lacuna di fatturato). Il Giudice tributario annulla l’avviso per il resto, ma il contribuente nel frattempo ha già pagato un acconto di €5.000. Complessivamente paga €8.000 (imposta) + circa €2.000 (sanzioni da ridurre). Se avesse chiuso con l’adesione, il beneficio sarebbe stato limitato ai soli sconti di sanzione, ma avrebbe pagato comunque i €20.000 di base. In questo caso la scelta di impugnare si è dimostrata vincente.
- Esempio 3 (società in crisi – piano del consumatore). Un titolare di ditta individuale accumula debiti per €100.000 fra tasse non pagate e crediti bancari. L’adesione fiscale avrebbe permesso di ridurre le imposte a €70.000, con €5.000 di sanzioni. Tuttavia, la società è già insolvente. Con l’aiuto dell’Avv. Monardo, presenta un piano del consumatore al tribunale, che prevede il rimborso solo del 40% di tutti i debiti complessivi (circa €40.000 in 5 anni). Il piano viene approvato. Al termine, i residui tributi non pagati (non definiti in adesione) sono “esdebitati”: il contribuente ottiene la cancellazione delle rimanenze di debito verso l’Erario. Così l’accordo fiscale integrato nel piano consente di sgravare definitivamente le somme residue.
Conclusione
In conclusione, l’accertamento con adesione è uno strumento potente e delicato: consente risparmi fiscali immediati ma chiude definitivamente ogni diritto di opposizione sull’atto impugnato. Per il contribuente debitore è fondamentale muoversi con cognizione di causa e professionalità. Agire tempestivamente (entro i termini di legge) e affidarsi a un consulente esperto è spesso l’unico modo per evitare errori irreversibili. Le difese legali devono essere calibrate sul caso concreto: dovrà stabilire se convenga chiudere la controversia con l’Agenzia o portarla in giudizio per cancellare l’imponibile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono assistenza legale completa su tutti i profili: dalla verifica dell’atto di accertamento all’eventuale redazione dell’istanza di adesione o del ricorso tributario; dalla negoziazione con l’Agenzia (tramite contraddittorio e conciliazione) alla predisposizione di piani di rientro e alternative concorsuali. Potranno intervenire anche nelle fasi d’esecuzione forzata (per chiedere sospensioni o revoche di ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi) e nell’ambito di procedure concorsuali o piani per il sovraindebitamento (assicurando così una prospettiva integrata di risanamento del debito).
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Sentenze aggiornate (corte/citazioni di riferimento): Cass. civ. sez. trib., 14 ottobre 2024, n. 26618 ; Cass. civ. sez. trib., 17 luglio 2025, n. 19781 ; Cass. civ. sez. trib., ord. 7 novembre 2019, n. 19220 . (Consulta sempre le fonti istituzionali per ogni dettaglio normativo o giurisprudenziale.)
