Riduzione Delle Sanzioni Con L’accertamento Con Adesione: Come Fare

L’accertamento con adesione è uno strumento chiave per il contribuente che riceve un avviso di accertamento fiscale. Questa procedura consensuale permette di definire i tributi e le relative sanzioni ridotte in misura consistente, evitando un lungo contenzioso. Gestire correttamente l’adesione è cruciale perché riduce del 67% le sanzioni amministrative ordinarie . Ogni giorno perso può significare dover pagare molto di più (sanzioni e interessi) oppure subire azioni esecutive come pignoramenti o ipoteche. Affrontare subito la questione è urgente, per non perdere benefici importanti o rischiare la perdita del termine per agire.

In questo articolo approfondiremo le strategie legali e le soluzioni pratiche per il debitore/contribuente che vuole ridurre le sanzioni tramite l’accertamento con adesione. Illustreremo la normativa di riferimento (D.Lgs. 218/1997, DPR 600/1973, ecc.) e le più recenti pronunce giurisprudenziali della Cassazione e della Corte Costituzionale. Vedremo passo passo cosa fare dopo la notifica dell’atto, quali sono i termini per presentare l’istanza o l’impugnazione, e i diritti del contribuente nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate. Spiegheremo le difese possibili (ricorsi, opposizione, sospensione dell’esecuzione fiscale) e gli strumenti alternativi di risanamento del debito (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione). Non mancheranno consigli pratici, errori da evitare e risposte a decine di quesiti frequenti, corredati da tabelle riepilogative e simulazioni numeriche.

A guidarci in questo percorso ci sono Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo è cassazionista e coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli albi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziante della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche e all’esperienza maturata in centinaia di casi, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutarti concretamente a valutare l’atto ricevuto, predisporre l’istanza di adesione o il ricorso tributario, ottenere sospensioni cautelari, negoziare piani di rientro, bloccare fermi amministrativi e pignoramenti, o intraprendere soluzioni giudiziali e stragiudiziali su misura del tuo caso.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

L’accertamento con adesione è disciplinato principalmente dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (artt. 2-15), integrato dalle norme dei DPR n.600/1973 (redditi) e n.633/1972 (IVA) in materia di accertamento fiscale. L’obiettivo è favorire una definizione bonaria della controversia prima di giungere al contenzioso tributario. Il contribuente può infatti negoziare con l’Agenzia delle Entrate un accordo definitorio che riduce le imposte e le sanzioni. La norma cardine sul risparmio sanzionatorio è l’art. 2, comma 5, D.Lgs. 218/1997, che dispone:

“A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione … si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge” .

In pratica, le sanzioni amministrative vengono abbattute del 67% rispetto all’ammontare ordinario. Ad esempio, se in un avviso di accertamento la sanzione base prevista fosse del 30% dell’imposta, con adesione essa sarà pari solo al 10%. Questo beneficio è un incentivo importante per il contribuente, a patto di rispettare tutti i passaggi procedurali.

Accanto a questa disposizione, è utile ricordare altri riferimenti normativi rilevanti:

  • D.Lgs. 472/1997 (“Sanzioni tributarie”), che disciplina l’irrogazione delle sanzioni, ma qui si applica la riduzione speciale per adesione ricavata dall’art. 2, comma 5 del D.Lgs. 218/97.
  • Art. 6 del D.Lgs. 218/1997, che regola la presentazione dell’istanza di adesione da parte del contribuente e sospende i termini di impugnazione .
  • Statuto del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212), in particolare l’istituto del contraddittorio preventivo (artt. 5-ter e 5-quater del D.Lgs. 218/97, così come modificati dalle leggi dello statuto), che impone la consultazione col contribuente prima di emanare atti impositivi in alcuni casi; il nuovo D.Lgs. 219/2023 e il D.Lgs. 13/2024 hanno ulteriormente collegato questo contraddittorio con l’accertamento con adesione. In ogni caso, l’adesione è utilizzabile anche nel caso standard in cui il contribuente non fosse stato preventivamente coinvolto.
  • D.Lgs. 546/1992 (Codice del processo tributario), che fissa i termini generali per l’impugnazione degli atti tributari (60 giorni dalla notifica). Tale termine può essere sospeso dall’istanza di adesione come vedremo.
  • Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023): ha introdotto la “pace fiscale” 2023, offrendo una definizione agevolata per gli atti di accertamento con adesione (riduzione delle sanzioni addirittura a 1/18 del minimo ), ma questa è un’opportunità straordinaria da valutare caso per caso.
  • Legge 3/2012 (crisi da sovraindebitamento) e D.Lgs. 14/2019, D.L. 118/2021: contengono procedure di composizione dei debiti che possono aiutare un debitore sovraindebitato a ristrutturare o abbattere i debiti, incluse le pretese fiscali. L’Avv. Monardo è esperto in questi ambiti (gestore della crisi, esperto negoziatore) e può valutare se tali strumenti alternativi siano percorribili per te.

Giurisprudenza della Cassazione: Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha confermato alcuni punti chiave sull’accertamento con adesione. Ad esempio, ha chiarito che la sottoscrizione dell’atto di adesione non estingue l’obbligazione tributaria per “novazione” (non si tratta di un contratto tra privati) . Ha inoltre stabilito che, se l’adesione non si perfeziona con il pagamento, rivive integralmente la pretesa originaria (Cass. 22510/2013, 9966/2015) . Più di recente (17/7/2025 n.19781), la Cassazione ha ribadito che l’adesione non novativa non cancella in automatico il debito verso il Fisco : in pratica, si risparmia sulle sanzioni e sugli interessi, ma l’importo base dei tributi rimane dovuto fino a piena estinzione. Queste pronunce sollevano questioni delicate (ipoteca, pignoramenti, fallimenti) sulla base del principio secondo cui la procedura è “un accordo di diritto pubblico tra fisco e contribuente, caratterizzato da disposizioni cogenti” . Il consiglio è sempre di seguire le direttive di un professionista, per non vanificare benefici ottenuti.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Di seguito il percorso operativo che si apre non appena ricevi un avviso di accertamento o un verbale di constatazione. Seguire con attenzione le scadenze è fondamentale:

  1. Ricezione dell’atto di accertamento o del verbale di constatazione (PVC): quando ti arriva l’atto, individua innanzitutto la data di notifica. Se si tratta solo di un invito (verbale) e non di un avviso finale, puoi ugualmente chiedere adesione ai sensi dell’art.6 comma 1 del D.Lgs. 218/97.
  2. Verifica preliminare: valuta con un professionista (commercialista/avvocato tributario) le contestazioni fatte dall’Agenzia. Se ci sono profili da discutere, l’adesione ti consente di ridiscutere la base imponibile e le sanzioni senza andare in tribunale.
  3. Istanze d’adesione:
  4. In assenza di contraddittorio obbligatorio: Puoi presentare istante di accertamento con adesione prima che scada il termine per il ricorso tributario (normalmente 60 giorni dalla notifica dell’avviso) . Nell’istanza devi indicare i tuoi recapiti (anche telefono/email) e le motivazioni.
  5. Con contraddittorio obbligatorio (art. 5-ter D.Lgs. 218/97): se l’atto è preceduto da un “contraddittorio preventivo” (p.es. per reati tributari o grandi soggetti), hai 30 giorni dal ricevimento dello schema di atto per chiedere l’adesione , oppure anche 15 giorni dopo la notifica dell’atto definitivo se c’è stata la comunicazione preventiva .

Nota: Una volta inviata l’istanza di adesione, vengono SOSPESI automaticamente i termini di impugnazione e di pagamento relativi a quell’atto . In particolare, il termine per ricorrere ai giudici tributari è bloccato per 90 giorni dalla data della tua richiesta . Alla scadenza di questo periodo, se non è stato concluso l’accordo, termini di ricorso e pagamento riprenderanno a correre per intero (salvo che tu non abbia promosso il ricorso stesso). Importante: presentare un ricorso in Commissione Tributaria comporta la rinuncia automatica all’istanza di adesione .

  1. Invito a comparire: Dopo aver ricevuto l’istanza, l’Agenzia deve convocarti per un incontro negoziale. La norma stabilisce che entro 15 giorni dall’istanza l’ufficio formula l’invito a comparire . L’invito viene comunicato anche con messaggistica certificata (PEC o raccomandata). Se l’ufficio non ti convoca nei tempi, il tuo diritto all’adesione rimane (puoi ribadire la richiesta), ma attenzione: il mancato riscontro potrebbe essere eccepito dal giudice se poi decidi di ricorrere. Al colloquio possono partecipare i tuoi consulenti.
  2. Colloquio e trattative: Nel giorno fissato, l’Agenzia ti espone la propria proposta di definizione. Può ridurre (rispetto all’atto originario) l’imponibile, oppure annullare alcuni rilievi. Il contribuente può a sua volta proporre emendamenti, presentare documenti o deduzioni prima di firmare. In questa sede si discute sia di imposte che di sanzioni. Se le parti trovano un accordo, si redige verbale di adesione (atto di definizione). Se non si raggiunge l’intesa, la procedura si chiude senza effetto e può proseguire il ricorso in via giudiziale.
  3. Perfezionamento dell’adesione – pagamenti: Se l’adesione viene sottoscritta, si perfeziona con il pagamento delle somme concordate . In pratica:
  4. Devi versare tutte le imposte e gli interessi dovuti (come da accordo), oltre alla sanzione ridotta.
  5. Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni dalla firma dell’atto, oppure per rate (art.8, D.Lgs. 218/97) . È prevista la rateazione fino a 8 rate trimestrali (o fino a 16 trimestrali per importi oltre 50.000€) , con interessi sulle rate successive.
  6. Entro 10 giorni dal versamento (o della prima rata) devi inviare all’ufficio la quietanza di pagamento. L’ufficio, verificato il pagamento, ti consegna copia dell’atto di adesione definitivo . A questo punto il procedimento si conclude.
  7. Assenza di perfezionamento: Se firmi l’atto ma non paghi quanto dovuto, l’adesione decade e “revive” la pretesa originaria dell’Agenzia . In concreto, l’Agenzia potrà notificarti nuovamente avviso o riprendere l’azione di recupero sull’importo totale iniziale. Perciò: mai firmare prima di essere certi di poter pagare almeno la prima rata, e affidarsi a un professionista per valutare i costi complessivi.

Il grafico che segue riassume le fasi essenziali:

Fase della proceduraDescrizione
1. Notifica atto/verbaleRicevi avviso di accertamento o verbale di constatazione.
2. Istanza di adesionePresenti richiesta di adesione entro il termine per ricorrere (art.6 D.Lgs.218/97) .
3. Sospensione terminiTermin i di ricorso e pagamento sospesi per 90 giorni .
4. Invito a comparireL’Agenzia convoca il contribuente entro 15 giorni .
5. Contraddittorio e trattativaColloquio in cui si definiscono contenzioso e sanzioni. Se accordo, atto di adesione.
6. PagamentoVersamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte (entro 20 giorni o con rate) .
7. Definizione e archiviazione contenziosoSanzioni ridotte al 1/3 del minimo previsto . Con l’adesione l’atto si considera definito (impostazione definitiva).

Difese e strategie legali

Affrontare un avviso di accertamento con adesione non significa rinunciare a difendersi: al contrario, l’adesione è una difesa preventiva. Ecco alcune opzioni e strategie:

  • Valuta l’adesione come priorità: Se vuoi ridurre le sanzioni, l’adesione è in genere il modo più rapido. Una volta accettata e pagata, eliminerà quasi definitivamente il contenzioso fiscale (l’atto non è più impugnabile ) e sconterai le sanzioni. Con l’accertamento con adesione l’accordo è vincolante: non potrai più tornare al giudice tributario per quell’atto . Tuttavia, se pensi che il tuo caso possa avere vizi procedurali forti (ad esempio mancata motivazione dell’atto), valuta se preferire il ricorso giudiziario. In ogni caso, l’adesione e il ricorso si escludono a vicenda (non puoi fare entrambe le cose contemporaneamente).
  • Impugnare l’avviso (se non si fa adesione): Se decidi di non aderire, puoi proporre opposizione in Commissione Tributaria entro 60 giorni. In questo caso, non godi della riduzione delle sanzioni (che restano al minimo ordinario, tipicamente 30% o più) e dovrai affrontare un giudizio. A volte può avere senso: ad esempio se ritieni che l’Agenzia abbia commesso un vizio insanabile, potresti rischiare meno con un ricorso in tribunale piuttosto che firmare un accordo. Tuttavia perderesti i benefici (riduzione sanzioni, rateizzazione facilitata).
  • Opposizione o sospensione cautelare: Se hai presentato ricorso e intanto la cartella esattoriale viene notificata, puoi chiedere al giudice tributario una sospensione dell’esecuzione (oppure – se la somma è ingente – un’istanza di rateazione dell’agente della riscossione, art.19 DPR 602/73). Lo studio legale potrà predisporre un’istanza cautelare da presentare alla Commissione Tributaria competente per evitare l’esecuzione forzata (pignoramenti, ipoteche) in attesa della decisione del giudice.
  • Utilizzo del contraddittorio preventivo: Se sei stato coinvolto nel contraddittorio preventivo ex art.6-bis, L.212/2000, puoi utilizzare gli strumenti di adesione anche in anticipo. Talvolta l’Ufficio propone già un accordo nel contraddittorio; se le condizioni ti sembrano buone, valuta di accettare. Una regola recente (D.Lgs. 13/2024) prevede che, nel contraddittorio obbligatorio (p.e. per professionisti ad alto reddito, controlli in materia di transfer pricing, ecc.), il termine per l’adesione è più breve (15 giorni dopo l’atto definitivo) e l’effetto sospensivo dura 30 giorni .
  • Tentativi di mediazione tributaria: La legislazione italiana prevede infine strumenti come la conciliazione tributaria introdotta dalla legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Essa consente di chiudere i contenziosi pendenti offrendo una riduzione delle sanzioni a 1/3 o 1/18 del minimo . Queste definizioni agevolate vanno valutate attentamente: l’adesione, infatti, sospende pure il giudizio in corso. In alcuni casi, può essere utile aderire alla “pace fiscale” per definire atti del 2020/2023 a costi ancora più bassi, ma con condizioni stringenti.
  • Difesa su presupposti irrinunciabili: Se l’Agenzia non ha rispettato i principi di legalità (ad esempio mancata motivazione dell’avviso, superamento dei termini di accertamento), queste violazioni possono essere eccepite in ogni momento, anche dopo adesione. Ma è un terreno rischioso: firmando l’adesione rinunci espressamente a far valere contestazioni in sede giudiziale relativamente agli anni definiti . Perciò, prima di aderire, verifica se l’atto è fondato nel merito.
  • Punti contrattuali dell’adesione: Quando l’adesione è in discussione con l’Ufficio, valuta sempre se l’accordo migliora il tuo profilo fiscale. Ad esempio, se l’Agenzia propone la rideterminazione di poche poste contabili, potresti offrirti di pagarle (meno quelle accertate) e in cambio pretendere l’azzeramento di alcune sanzioni. Una trattativa equilibrata può farti risparmiare anche dove l’Agenzia non aveva effettuato alcuna previsione di riduzione.
  • Controlli cautelari: Se non si raggiunge l’intesa, ricordati che le ragioni della tua contestazione rimangono vive. Puoi e devi fare ricorso entro 60 giorni. In questa fase possono essere richieste misure cautelari (art. 22 D.Lgs. 472/97) come ipoteca giudiziale sull’immobile o fermo amministrativo su beni in caso di posizioni di rilevo. Un valido aiuto può venire da una perizia tecnica, in particolare per contestare questioni molto tecniche.
  • Attenzione alle condizioni di pagamento: Finché non versi il dovuto, formalmente l’accordo non è perfezionato. Se firmi e non paghi alla scadenza, la riduzione delle sanzioni non potrà più essere ripristinata retroattivamente (salvo particolari casi di “definizione agevolata” legislativa). Quindi, se hai difficoltà finanziarie immediate, valuta subito un piano di rateizzazione oppure strumenti alternativi (vedi oltre) prima di aderire.

Strumenti alternativi

A volte l’accertamento con adesione non è l’unica via. Ecco altri strumenti difensivi o deflativi da considerare insieme a un professionista:

  • Rottamazione delle cartelle (saldo e stralcio, rottamazione-ter, quarto, quater, definizione agevolata 2023): Negli ultimi anni sono stati introdotti vari condoni fiscali che permettono di pagare un importo ridotto per definire debiti iscritti a ruolo (sanatorie su cartelle). Ad esempio, la “rottamazione-ter” (DL 119/2018, L. 160/2019) ha previsto riduzioni di sanzioni e interessi su carichi fino al 2017, e successive (DL Rilancio) per i carichi fino al 2019. La definizione agevolata 2023 (Legge 197/2022) consente di stralciare parte di interessi/sanzioni delle cartelle fino al 2021 pagando un canone ridotto. Questi istituti sono alternativi all’adesione e vanno valutati caso per caso: spesso implicano versamenti rapidi ma potrebbero consentire di estinguere molti debiti in una volta sola . L’avvocato può verificare se già esiste una cartella vs. te e se vi rientri in tali sanatorie.
  • Rateizzazione dell’Agenzia (art. 19 DPR 602/1973): Se ti occorre dilazionare un debito tributario (cartella, stralci da iscrizione a ruolo), puoi chiedere la rateizzazione direttamente all’Agenzia (fino a 72 rate mensili). Attenzione però: nel caso di adesione non puoi cumulare questa agevolazione, poiché l’atto di adesione già stabilisce il piano di pagamento.
  • Piano del consumatore (L. 3/2012) e accordo di composizione della crisi (D.Lgs. 14/2019): Sono procedure studiate per chi è sovraindebitato, anche privati o aziende. Con l’omologa giudiziale del piano o accordo, è possibile ridurre alcuni debiti (anche con Fisco) e ottenere la cancellazione del residuo debito. Ad esempio, con il piano del consumatore puoi proporre pagamenti parziali alle banche e al fisco, chiedendo riduzioni di importo e l’eliminazione delle sanzioni penali collegati. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può assisterti per verificare l’ammissibilità di un piano o di un accordo: in certi casi questi strumenti possono escludere definitivamente l’applicazione delle sanzioni o tenerle fuori dal piano.
  • Esdebitazione (L. 3/2012 art. 14): Se hai ottenuto un accordo di composizione della crisi o un piano consumatore con gli oneri approvati, potrai successivamente chiedere il libero giudizio (esdebitazione) per liberarti delle rimanenti pendenze fiscali non coperte dal piano. Anche qui l’obiettivo è azzerare gli oneri residui.
  • Concordato preventivo o liquidazione giudiziale (fallimento): Per le imprese, in situazioni straordinarie si può studiare la via del concordato (art. 182-bis R.D. 267/1942). In alcuni concordati è previsto un piano di pagamento o una transazione sulle pretese erariali. Naturalmente queste sono soluzioni estreme che richiedono condizioni particolari (impresa in crisi acclarata), ma vanno ricordate. L’imprenditore può anche considerare l’acquisizione di liquidità (es. credito bancario) per aderire all’adesione e poi rivalutare la ristrutturazione aziendale.
  • Insolvenza con compensazione dei crediti tributari: In casi molto complessi si può chiedere al Tribunale fallimentare la liquidazione del patrimonio (accordo di liquidazione), dove l’Agenzia può fare domanda di partecipazione come creditrice. Queste soluzioni sono straordinarie, ma confermano che l’adesione con riduzione delle sanzioni rappresenta di solito l’opzione più vantaggiosa nell’ambito civilistico tributario.

Errori comuni e consigli pratici

Ecco alcuni errori da evitare e consigli che derivano dall’esperienza pratica:

  • Non sottovalutare i termini: Il termine per presentare l’istanza di adesione è stretto. Se scade, perderai il beneficio della riduzione e ti toccherà ricorrere normalmente. Allo stesso modo, dopo l’atto notificato, hai solo 60 giorni per impugnare. Segna subito tutte le scadenze.
  • Attenzione alla forma dell’istanza: L’istanza di adesione va redatta in forma scritta e motivata. Un mero “accetto” non basta: dovrai spiegare brevemente perché richiedi l’adesione (ad esempio, contestazioni di fatti o vizi di diritto). Meglio farsi assistere da professionisti per non correre il rischio di inammissibilità.
  • Non firmare subito il verbale: Mai sottoscrivere un atto di adesione prima di aver letto attentamente ogni clausola e verificato con il consulente. A volte i verbali contengono formule per la rinuncia implicita a futuri reclami. Se non sei d’accordo su qualche punto (p.es. base imponibile), fai inserire nel verbale la tua contestazione prima di firmare.
  • Verifica la riduzione offerta: Controlla che la riduzione delle sanzioni sia effettivamente pari a 1/3 del minimo. Spesso i calcoli dell’Agenzia sbagliano il minimo su cui applicare la riduzione. L’Avv. Monardo potrà calcolarla correttamente anche con strumenti software o perizie, per verificare che tu non paghi più del dovuto.
  • Paga almeno la prima rata: Se accetti l’accordo, assicurati di poter pagare almeno la prima rata entro 20 giorni . Se hai già difficoltà finanziarie, valuta prima la richiesta di rateazione del debito (art.19 DPR 602/73) o altre misure. Il mancato pagamento porta alla perdita dei benefici dell’adesione e alla riattivazione dell’intero debito originario .
  • Comunica in caso di difficoltà: Se firmi e poi incontri problemi (malattia, furto del libretto, disguidi bancari), contatta immediatamente l’ufficio di riscossione e il tuo legale. Magari è possibile trovare un accordo interno (ad esempio una nuova scadenza) per evitare il default.
  • Non credere alle scorciatoie informali: Spesso si leggono proposte di soluzioni “unico pagamento” o sconti del 50% da parte di sedicenti “consulenti”. Diffida: l’unica riduzione legittima delle sanzioni è quella prevista dalla legge (1/3 in caso di adesione ). Altre riduzioni esiste solo nei casi straordinari (es. legge di bilancio def. agevolata) o con provvedimenti giudiziali.
  • Considera i vantaggi indiretti: Un’adesione perfetta e pagata può interrompere prescrizioni di reati fiscali (art. 13-bis D.Lgs. 74/2000) e rimuovere ipoteche/fermi già iscritti. In pratica, una definizione rapida evita guai sia civili che penali. Ricorda comunque che l’adesione non estingue il debito (come ha chiarito la Cassazione) , ma blocca di fatto ulteriori pretese per gli anni definiti.

Tabella riepilogativa delle opzioni principali:

StrumentoEffetto sulle sanzioniAmbito di applicazioneTermine/Riferimenti normativi
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte al 1/3 del minimo previstoImposte dirette, IVA, IRAP, tributi locali; atti già notificati purché entro termine di impugnazione o contraddittorioIstanza entro 60 gg dall’avviso (art.6 D.Lgs.218/97)
Acquiescenza (art.15 D.Lgs.218/97)Sanzioni ridotte al 1/6 del minimo (metà di 1/3)Rinuncia a impugnazione senza istanza di adesione (rinuncia stragiudiziale)60 gg per pagamento rinunciando a ricorso (art.15)
Definizione agevolata (L.197/2022)Sanzioni ridotte a 1/18 del minimoAtti di accertamento con adesione o acquiescenza fino al 31/3/2023Pagamento secondo le norme di legge 197/2022 (Circolare 2/E/2023 AE)
Rottamazione cartelleSanzioni e interessi fino allo “stralcio” (dipende da sanatoria)Cartelle iscritte a ruolo (annualità fiscali 2000-2017/2021)Leggi speciali (L. 119/2018, DL 41/2021, DL 4/2019, ecc.)
Ricorso tributarioNessuna riduzione (sanzioni pieno importo)Tutti gli atti impugnabili entro 60 ggD.Lgs. 546/92, art. 19 (termine 60 gg); Cass. 9966/2015, 22510/2013: il ricorso sopperisce alla definizione non perfezionata .
Piano del consumatore/CrisiPossibile riduzione o cancellazione totale delle pretese (in base al piano)Debiti privati e fiscali del consumatore o impresa non fallitaLegge 3/2012 (sovraindebitamento); D.Lgs. 14/2019; D.L.118/2021

Domande frequenti (FAQ)

  • Che cos’è l’accertamento con adesione?
    È una procedura consensuale in cui il contribuente e l’Agenzia concordano un nuovo ammontare di imposte dovute, con sanzioni ridotte. Evita il contenzioso e offre uno sconto sul debito .
  • Chi può chiedere l’adesione e quando?
    Il contribuente (o suo erede) può richiederla dopo l’invio di un avviso di accertamento non ancora impugnato, entro 60 giorni dalla notifica. Può anche richiederla prima dell’avviso, se ha ricevuto solo un verbale di constatazione o l’invito al contraddittorio.
  • Quali tributi si possono definire con adesione?
    Tutte le imposte amministrate dall’Agenzia delle Entrate (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, tributi locali, e altri) . Anche controversie catastali/ipotecarie possono talvolta essere risolte in adesione, se le parti sono d’accordo.
  • Quanto tempo ho per fare l’istanza?
    In generale fino allo scadere del termine di impugnazione (60 giorni dalla notifica dell’avviso). Se l’atto è preceduto da contraddittorio obbligatorio, l’istanza va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso (art.6 commi 2-2bis D.Lgs.218/97) .
  • Come si presenta l’istanza di adesione?
    In forma scritta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto. Deve contenere i dati identificativi, il riferimento all’atto e una breve descrizione delle ragioni per cui chiedi la definizione. Di solito si fa tramite PEC o consegna a mano. Meglio consultarsi con un professionista per prepararla correttamente.
  • Cosa succede dopo l’istanza?
    L’Ufficio ti deve convocare entro 15 giorni per un colloquio . Il termine di impugnazione si sospende per 90 giorni , durante i quali si tenta la trattativa. Se l’incontro non avviene, puoi sollecitare, ma intanto godrai della sospensione dei termini.
  • Quali sono i vantaggi dell’adesione?
  • Riduci le sanzioni amministrative al 33% del minimo .
  • Eviti la Corte Tributaria: l’atto di adesione non è impugnabile una volta perfezionato.
  • Puoi rateizzare il pagamento in modo agevolato .
  • Ottieni un accordo vincolante in breve tempo, evitando incertezze giudiziarie.
  • Se applicabile, ottieni attenuanti penali (art.13-bis D.Lgs.74/2000) per il pagamento delle somme prima del dibattimento .
  • E se non accetto l’accordo proposto?
    Sei libero di rifiutare e di andare al giudice. L’istanza di adesione non ti impegna se non la firmi. In quel caso potrai fare ricorso in Commissione entro 60 giorni.
  • Che differenza c’è tra adesione e acquiescenza?
  • Adesione: si discute fattispecie e sanzioni prima che l’atto sia definitivo. Le sanzioni applicate sono 1/3 del minimo . Serve un verbale sottoscritto da entrambi.
  • Acquiescenza (art.15, D.Lgs.218/97): il contribuente paga l’avviso senza impugnarlo, rinunciando a difendersi. Le sanzioni vengono ridotte al 1/3 del minimo (o addirittura 1/6 se si applica una misura ulteriore) . L’acquiescenza non richiede negoziazione formale: basta il pagamento spontaneo, ma non consente di discutere il merito dell’atto.
  • Cosa si paga esattamente?
    In caso di adesione pagherai l’imposta accertata, gli interessi di mora e la sanzione ridotta (1/3 del minimo). Niente costi aggiuntivi: l’atto di adesione si intende comprensivo di tutto. L’importo può essere pagato in un’unica soluzione entro 20 giorni o rateizzato .
  • Posso fare ricorso comunque?
    No, dopo aver perfezionato l’adesione non si può più impugnare quell’atto . Se pensi di dover contestare in tribunale, valuta prima se conviene o meno rinunciare all’adesione e presentare ricorso (rinunciando alla riduzione sanzioni) .
  • Cosa succede se firmo e poi non pago?
    L’accordo decade: l’Agenzia considererà l’adesione non perfezionata e potrà riprendere l’esecuzione sulla totalità dell’importo originario . Per il contribuente ciò significa pagare di più e perdere il vantaggio della riduzione.
  • Esempio numerico: Supponiamo di contestare 100.000€ di imposte con una sanzione minima del 30% (30.000€). Con l’adesione, pagherai comunque i 100.000€ di imposta, ma la sanzione scenderà al 33% di 30.000€, cioè 10.000€ . Il totale da pagare sarà 110.000€ più interessi. Se invece fosse stato rigettato e andassi in giudizio, rischieresti di dover pagare 130.000€ (+ interessi) e spese legali, oltre alla perdita di tempo e all’incertezza del giudizio.
  • Questo strumento vale anche per i crediti di imposta?
    No, l’adesione riguarda solo pretese attive del fisco (avvisi di accertamento di imposta). Per un credito (es. rimborsi negati) occorrono altri strumenti (come opposizioni o reclami).
  • Serve un avvocato specializzato?
    Non è obbligatorio per legge, ma fortemente consigliato. L’iter di adesione richiede competenze tecniche (calcolo delle imposte, interpretazione delle norme fiscali, tecniche processuali). Un professionista (avvocato tributarista o commercialista esperto) può: verificare la legittimità dell’atto, preparare l’istanza, calcolare correttamente la riduzione delle sanzioni, assistere alla trattativa e seguire il perfezionamento. Nel team dell’Avv. Monardo operano fiscalisti e avvocati con esperienza decennale, pronti a gestire ogni profilo dell’operazione.
  • Si applica anche ai tributi locali (es. IMU, TARI)?
    Sì, nel principio l’accertamento con adesione si applica a tutti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da enti locali, nei casi in cui i regolamenti lo prevedono (ad es. accertamenti IMU). Per i tributi comunali/tributi locali la normativa nazionale differenzia, ma spesso sono ammessi istituti simili (vedi Regolamenti IMU/ICI, edilizia).
  • Implica estinzione del debito per “novazione”?
    No: la Cassazione ha ribadito che l’adesione non è un contratto novativo civile . In pratica, si tratta di un accordo “pubblicistico”: l’Amministrazione sostituisce l’imposta contestata con quella concordata, ma formalmente il debito primario non viene estinto come in un contratto tra privati. Ciò significa, tra l’altro, che rimane l’obbligo sostanziale di pagare tutto e che gli effetti (ad es. ipoteca, escussione) possono essere oggetto di verifica da parte dei giudici.
  • Dopo l’adesione, posso bloccare i pignoramenti?
    Il pagamento dovuto perfeziona l’accordo e rende “definitiva” la pretesa, per cui eventuali pignoramenti diventano illegittimi (il debito è estinto). Se invece avevi già chiesto la sospensione, serve inviare all’agente della riscossione (Equitalia) la quietanza di pagamento. L’Avv. Monardo può altresì tentare misure cautelari (richiesta di sospensione/annullamento di ipoteche) presso il giudice tributario in caso di situazione urgente.

Simulazioni pratiche ed esempi

  1. Calcolo della sanzione ridotta: Un contribuente riceve un avviso di accertamento per IVA pari a 50.000€ più sanzioni per omessa dichiarazione (minimo 90%). Normalmente la sanzione base sarebbe il 90% di 50.000€ = 45.000€. Con adesione la sanzione scende al 33% di 45.000€, cioè 15.000€ . Nel complesso il debitore pagherà 65.000€ di IVA e sanzioni anziché 95.000€.
  2. Rateizzazione: Sempre nello stesso caso, grazie all’adesione può concordare di pagare i 65.000€ totali in 8 rate trimestrali . A ogni rata aggiungerà solo gli interessi di dilazione, evitando l’accumulo di interessi legali o moratori come avverrebbe in contenzioso.
  3. Differenza acquiescenza vs adesione: Se il contribuente invece avesse semplicemente pagato l’avviso (senza aderire prima), otterrebbe comunque lo sconto delle sanzioni, ma in misura minore. In sede di acquiescenza le sanzioni ordinarie vengono ridotte del 1/6 (anziché 1/3) . Nel nostro esempio, il 1/6 di 45.000€ è 7.500€: pagherebbe IVA+IVA 50.000€ + sanzioni 7.500€ = 57.500€. Bisogna però rinunciare espressamente all’adesione e al ricorso per ottenere questo beneficio.
  4. Confronto ricorso vs adesione: Supponiamo un avviso di 20.000€ di IRPEF e 6.000€ di sanzioni (30%). Se il contribuente non fa adesione e va in giudizio, l’esito è incerto e dovrà sostenere le spese legali; in caso di soccombenza pagherebbe 26.000€ + interessi. Con l’adesione, pagherebbe i 20.000€ + sanzioni ridotte a 2.000€ = 22.000€. Oltre al risparmio immediato di 4.000€, si evita il contenzioso.
  5. Caso di mancato perfezionamento: Un contribuente sottoscrive un accordo di adesione ridimensionando il debito da 100.000€ a 60.000€. Se poi salda solo 10.000€ e non versa il resto, l’Agenzia potrà considerare l’accordo non perfezionato e rivalersi sui 100.000€ originari con le sanzioni complete.

Questi esempi numerici mostrano come la definizione bonaria con adesione, se eseguita correttamente, metta il contribuente in condizione di pagare meno rispetto a un normale contenzioso.

Conclusione

In sintesi, l’accertamento con adesione è uno strumento molto vantaggioso per il debitore/contribuente. Permette di ridurre drasticamente le sanzioni (solo 1/3 del minimo ), dilazionare il pagamento delle somme dovute e chiudere rapidamente la vertenza con l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, perché funzioni, occorre agire tempestivamente rispettando i termini e conoscere le regole del gioco. Un passo falso nella procedura (come saltare l’istanza o firmare senza pagare) può costare caro e vanificare i benefici ottenuti.

Per questo è fondamentale essere assistiti da un professionista esperto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua specifica situazione, analizzare gli atti che hai ricevuto e consigliarti la strategia migliore. Con l’esperienza da cassazionista, il supporto di esperti di diritto tributario e bancario, e le competenze nell’ambito della crisi da sovraindebitamento, il nostro studio può aiutarti a bloccare eventuali azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) e a scegliere se aderire o meno all’accertamento.

Ricorda: l’acquisizione di un accordo con riduzione delle sanzioni dipende dal rispetto formale delle procedure e dalla tempestività dell’intervento legale. Non correre il rischio di dover pagare sanzioni massime o di dover affrontare un giudizio tributario impreparato. Se hai ricevuto una cartella o un avviso di accertamento, parla subito con noi per capire se l’accertamento con adesione (o altri istituti deflativi) può fare al caso tuo.

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Fonti normative e giurisprudenziali principali: D.Lgs. 218/1997 (art.2, comma 5 sulla riduzione delle sanzioni) ; D.Lgs. 218/1997 (art.6 sui termini e sulla procedura) ; D.Lgs. 472/1997; DPR 600/1973; Cass. 9966/2015, 22510/2013 (mancato perfezionamento adesione) ; Cass. 17 luglio 2025 n.19781 (adesione non novativa) ; circolari AE n.5/E/2011 e n.2/E/2023; Legge 197/2022 (commi 179-185, definizione agevolata).

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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