La mediazione tributaria obbligatoria è un passaggio amministrativo introdotto per deflazionare il contenzioso fiscale, ma la sua applicazione è evoluta nel tempo. Dal 2012 al 2023, i contribuenti dovevano preventivamente proporre un reclamo all’Agenzia delle Entrate per le controversie di “modico valore” prima di poter fare ricorso giudiziale. In pratica, per impugnare ad esempio un avviso di accertamento contenente richieste di somme contenute, il contribuente presentava entro 60 giorni un reclamo motivato (con eventuale proposta di transazione) e attendeva 90 giorni. Solo dopo tale passaggio si perfezionava l’impugnazione presso la Commissione (oggi Corte) Tributaria. L’omissione del reclamo-mediazione – una volta condizione di ammissibilità del ricorso – esponeva a gravi rischi (il ricorso poteva essere dichiarato inammissibile) . Inoltre, ignorare i termini significava subire l’iscrizione a ruolo coattiva del debito con conseguenti azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).
Agire in ritardo o senza una strategia è pericoloso. È quindi fondamentale conoscere le norme aggiornate, evitare errori procedurali e valutare tutte le vie di difesa. In questo articolo spiegheremo il quadro normativo attuale (con leggi e sentenze rilevanti), il percorso passo-passo dopo la notifica di un atto impositivo, le difese e strategie possibili (impugnazioni, sospensioni, contestazioni), gli strumenti alternativi di composizione del debito (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione) e forniremo consigli pratici e numerici.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e “Esperto Negoziatore” della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. L’Avv. Monardo e il suo team assistono concretamente i contribuenti effettuando analisi dell’atto fiscale, predisponendo reclami e ricorsi, richiedendo sospensioni cautelari dell’esecuzione fiscale, trattando con l’Amministrazione Finanziaria e pianificando soluzioni giudiziali e stragiudiziali personalizzate (piani di rientro, accordi transattivi, definizioni agevolate, ecc.).
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.
Contesto normativo e giurisprudenziale
L’istituto del reclamo-mediazione tributaria obbligatoria è stato introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con L. 111/2011), che ha aggiunto al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 l’art. 17-bis. Secondo la formulazione originaria, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intendeva proporre ricorso doveva preliminarmente presentare un reclamo motivato, con facoltà di allegarvi una proposta di transazione . La presentazione del reclamo costituiva condizione di ammissibilità del ricorso (pena l’inammissibilità d’ufficio) .
Con la Legge di Bilancio 2018 (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 10), la soglia di valore è stata portata da €20.000 a €50.000 . Tale modifica si applicava agli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018 . In pratica, per gli atti notificati dal 2012 al 2017 era obbligatorio il reclamo-mediazione fino a €20.000; dal 2018 la soglia è salita a €50.000 .
La Corte Costituzionale, con sent. n. 98/2014, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 nella parte in cui imponeva al contribuente il reclamo-mediazione obbligatorio . La Consulta ha riconosciuto che l’onere di un rimedio amministrativo preventivo è compatibile con il principio del giusto processo se finalizzato alla deflazione del contenzioso. In ogni caso, la mediazione assumeva soltanto effetto di prelazione procedimentale e non di dittatura sul contenzioso, che rimane infine demandato all’autorità giudiziaria.
Va inoltre ricordato che la mediazione tributaria escludeva l’applicazione dell’art. 48 (conciliazione giudiziale) del codice tributario . In altre parole, per le liti soggette ad art. 17-bis non era ammessa la conciliazione in sede giudiziale, ma solo la negoziazione in via amministrativa. L’Agenzia delle Entrate – come chiarito in una circolare esplicativa – ha confermato che la mediazione si applicava a tutti gli atti impugnabili emessi dal Fisco, non solo agli avvisi di accertamento, comprendendo ad esempio anche dinieghi di rimborsi e iscrizioni a ruolo .
Aggiornamento 2024: il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (riforma del contenzioso tributario) ha abrogato l’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92 . Con l’entrata in vigore il 4 gennaio 2024 del decreto legislativo, il reclamo-mediazione obbligatorio è stato soppresso per i ricorsi di valore fino a €50.000, applicandosi ai soli ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 le regole precedenti . In base a un chiarimento del MEF (22/1/2024), dunque, dal 4 gennaio 2024 in poi non è più richiesta la mediazione: il contribuente contesta l’atto direttamente con il ricorso in Corte dei Giustizia Tributaria senza attendere 90 giorni . Pertanto, per le liti fino a €50.000 per cui la notifica è avvenuta fino al 3/1/2024 permaneva l’obbligo di tentare la mediazione; per quelle notifiche dal 4/1/2024 il ricorso è ammissibile senza preavviso e va depositato nei termini ordinari (entro 60 gg dall’atto ).
In tema di giurisprudenza più recente, la Cassazione tributaria ha avuto occasione di ribadire aspetti procedurali legati al reclamo-mediazione. Ad esempio, la Corte ha precisato che la notifica di reclamo-mediazione tramite posta privata si considera perfezionata solo alla consegna . Nel caso in cui un contribuente invii un’istanza di mediazione per raccomandata con operatore privato, il termine di impugnazione decorre dalla data di effettiva ricezione . Se la consegna avviene oltre i termini di legge, il ricorso è irrimediabilmente tardivo. Questa decisione è esempio di come anche errori formali (tipo di notifica) possano determinare l’inammissibilità dell’atto impugnatorio .
Norme chiave:
| Riferimento normativo | Oggetto | |———————–|———————————————————–| | D.Lgs. 546/1992, art.17-bis (introdotto dal D.L. 98/2011) | Reclamo e mediazione tributaria (fino a €20k, poi €50k) per atti AdE | | D.L. 24/04/2017, n.50 (art.10) | Soglia di valore da €20.000 a €50.000 (dal 1/1/2018) | | D.Lgs. 30/12/2023, n.220 (art.2 c.3 lett.a) | Abrogazione di art.17-bis D.Lgs.546/92 (dal 4/1/2024) | | Legge 27/1/2012, n.3 (Legge sovraindebitamento) | Piano del consumatore e accordi di composizione (esdebitazione) |
Procedura passo-passo dopo la notifica
Dopo la notifica di un atto fiscale (avviso di accertamento, liquidazione, cartella esattoriale ecc.), il contribuente ha termini stringenti per intervenire. Se il valore della lite rientrava nella soglia (≤50.000 € fino al 31/12/2023) e si intendeva contestare l’atto, entro 60 giorni bisognava innanzitutto proporre reclamo-mediazione all’ente impositore. In alternativa, era possibile pagare subito per usufruire delle riduzioni sanzionatorie (acquiescenza) o tentare l’accertamento con adesione (grava le sanzioni al 1/3).
- 1. Raccolta delle informazioni (entro 60 gg): dal giorno di notifica decorrono 60 giorni per decidere l’azione. Il contribuente può:
- Pagare l’atto (acquiescenza, con riduzione delle sanzioni al 33% se entro i 60 gg).
- Proporre accertamento con adesione (D.Lgs.218/1997), chiedendo all’Agenzia un incontro; l’adesione prolunga automaticamente il termine per il ricorso di ulteriori 90 giorni . Se l’accordo ha successo, le sanzioni si riducono a 1/3 (art. 15 D.Lgs.218/97). Se fallisce, si recupera tempo per ricorso.
- Presentare il reclamo tributario (ora all’ufficio AdE; prima alla segreteria Ctr): ossia un’istanza motivata diretta a far riesaminare l’atto dall’amministrazione, con eventuale proposta di mediazione. In base alla legge, questa attività avrebbe sospeso il contenzioso giudiziario per 90 giorni (nel corso dei quali l’ufficio deve rispondere o formulare proposta d’ufficio).
- 2. Esito del reclamo-mediazione (attesa 90 gg): Se l’Agenzia accoglie in tutto o in parte il reclamo, l’atto viene parzialmente o totalmente annullato (ritorno in autotutela) e la lite si estingue. In caso di mediazione positiva (accordo), si applica un trattamento sanzionatorio agevolato: le sanzioni si riducono al 40% (rispetto al 33% dell’acquiescenza). Se invece dopo 90 giorni l’Agenzia non risponde o respingere il reclamo, il contribuente è libero di procedere giudizialmente.
- 3. Deposito del ricorso (entro 30 gg): Decorso il termine di 90 giorni (senza esito) o ricevuto il diniego, il contribuente ha altri 30 giorni per depositare il ricorso in Ctr . Qui si perfeziona l’impugnazione: va prodotta copia del ricorso notificato e prova della notifica stessa. Prima del 2024 il deposito era posticipato proprio al termine di quei 90 giorni; dal 2024 invece, abolito l’obbligo, il ricorso si deposita entro 60 giorni dalla notifica dell’atto direttamente presso la Corte Tributaria (senza attendere i 90 giorni di reclamo). Errore da evitare: chi, nei termini, presentava il reclamo-mediazione, deve poi ricordarsi di depositare in Tribunale Tributario il ricorso al termine dei 90 giorni . In caso contrario il procedimento si estingue per perenzione (ricorso non perfezionato = atto immodificabile).
- 4. Fasi del giudizio tributario: una volta costituitosi in giudizio, il contribuente e l’Amministrazione dibattono nel merito davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e, se motivi, in Appello e Cassazione. L’intero procedimento segue i termini del nuovo Codice del Processo Tributario (D.Lgs.156/2015 e succ., ora in parte riformato), ma solo dopo il 2024. Nel frattempo, in giudizio, valgono regole sui termini di notifica, introduzione di difese scritte e orale, onere della prova, ecc., come in ogni causa tributaria.
- Sospensione della riscossione: la proposizione del reclamo/ricorso di per sé non blocca automaticamente la riscossione coattiva . Tuttavia, notificando il ricorso entro 60 gg, il contribuente beneficia di una sospensione di 180 giorni dall’esecuzione dell’atto da parte della riscossione (ai sensi dell’art.48, comma 5, D.P.R. 602/1973), salvo che l’ente richieda la proroga o il giudice non accolga una istanza cautelare. Inoltre, si può chiedere al giudice tributario la sospensione urgente dell’esecuzione dell’atto (procedura cautelare ex art. 47 e 48-ter D.P.R. 602/1973) dimostrando fumus boni iuris e periculum in mora. In sintesi, presentare tempestivamente un ricorso evita l’esecuzione coatta dell’atto per circa sei mesi.
Le operazioni da compiere sono riassunte in tabella:
| Fase | Scadenza principale | Effetti principali |
|---|---|---|
| Notifica atto fiscale | – | Decorrono i termini per agire (60 gg) |
| Reclamo-mediazione | Entro 60 gg dalla notifica | Sospende per 90 gg; eventuale accordo → debito ridotto; in caso di silenzio/diniego → si può proporre ricorso |
| Attesa 90 giorni | 90 gg dal reclamo (silenzio-rigetto) | Trascorsi 90 gg senza risposta → reclamo produce effetti di ricorso; si procede al deposito giudiziale |
| Ricorso in Corte Tributaria | Entro 30 gg dalla conclusione del reclamo | Si formalizza il giudizio; si depositano ricorso e prove |
| (Dal 4/1/2024) Deposito immediato | Entro 60 gg dalla notifica dell’atto (abolito reclamo) | Ricorso depositato direttamente in Tribunale Tributario; niente attesa di 90 gg |
Difese e strategie legali
In difesa del contribuente, è fondamentale valutare ogni possibile strumento. Le azioni chiave sono:
- Impugnazione giudiziale: dopo il reclamo-mediazione (ove obbligatorio), si impugna l’atto con ricorso motivato presso la Corte dei Giustizia Tributaria (prima CTR). Il ricorso deve elencare i motivi di illegittimità dell’atto e allegare documenti e prove. Il contribuente può contestare ad esempio l’omessa notifica, l’errore di calcolo o vizi formali del provvedimento, la prescrizione del tributo, o la illegittimità delle sanzioni. È consigliabile affidarsi a un avvocato tributarista per costruire una difesa completa.
- Istanza di sospensione giudiziale: parallelamente al ricorso è possibile richiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’atto fiscale (ripristino integrale, pignoramento, ipoteca ecc.). Per ottenerla occorre provare un ragionevole fondamento delle ragioni di merito (fumus) e un danno grave e irreparabile (periculum) in caso di esecuzione. Se accolta, l’esecuzione coatta viene bloccata fino alla decisione di merito.
- Accertamento con adesione (già accennato): prima di ricorrere, il contribuente può tentare questa mediazione contrattuale con l’ufficio fiscale. L’adesione (D.Lgs. 218/1997) sospende termini, permette di concordare una imposta minore e riduce le sanzioni (al 33% del minimo). Se si raggiunge l’accordo, l’accertamento non è più impugnabile. Se fallisce, il contribuente deposita ricorso entro i nuovi termini.
- Conciliazione in via amministrativa: anche dopo l’abrogazione dell’obbligo, l’Amministrazione può comunque formulare proposte transattive in autonomia (art. 17-ter D.Lgs. 546/92), e il contribuente può proporne una congiunta con l’atto di reclamo o ricorso. Un accordo stragiudiziale, una volta perfezionato, sancisce un compromesso su imposte, interessi e sanzioni, evitando l’incertezza del giudizio.
- Definizione agevolata delle liti tributarie: alcune leggi consentono di chiudere “tutto” pagando quanto dovuto con sconti. Ad esempio, il D.L. 24/4/2017 n.50 introduceva (art.11) la possibilità di definire giudizi tributari pendenti pagando tutte le imposte contestate con sconto delle sanzioni e degli interessi fino a determinate scadenze . Similmente, la L. 130/2022 ha previsto definizioni dei residui giudiziario fiscale. Queste procedure richiedono domanda entro termini previsti e generano un piano di pagamento agevolato.
- Altri strumenti di composizione della crisi: quando il contribuente è sovraindebitato, si possono valutare soluzioni più ampie. La Legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) offre il piano del consumatore (per privati non fallibili) e l’accordo di composizione della crisi (anche per imprese non in fallimento), con possibilità di esdebitazione finale dei debiti residui. Il piano del consumatore, disciplinato dagli artt.8 e segg. della L.3/2012, consente di ripagare una parte dei debiti con le risorse disponibili lasciando cadere il resto . Le imprese in crisi possono invece ricorrere agli accordi di ristrutturazione (art.182-bis L.Fall.) o al concordato preventivo per diluire i debiti verso fisco e banche. Questi strumenti richiedono l’intervento di professionisti specializzati (come gli OCC di cui l’Avv. Monardo è fiduciario) e possono includere pagamenti rateali e sconti sul montante.
A titolo esemplificativo, nel piano del consumatore (L.3/2012) il debitore può presentare una proposta che prevede la ristrutturazione dei debiti con pagamento tramite le proprie future capacità reddituali . Una volta confermato dal tribunale, il piano vincola i creditori e, se eseguito, conduce all’esdebitazione (cancellazione) dei residui debitori.
Strumenti alternativi (rottamazioni e agevolazioni)
Accanto alla mediazione/impugnazione, esistono misure straordinarie e deflattive:
- Rottamazione cartelle: prevede la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo (cartelle esattoriali) versando solo capitale e interessi, senza sanzioni. Sono state varate diverse rottamazioni (cd. “Rottamazione-ter” D.L.193/2016 e seguenti, “Saldo e stralcio” L.145/2018, ecc.) che consentono di estinguere il debito fiscale residuo cumulando i carichi, pagando quote agevolate anche in forma rateale. Questo strumento scade con termini stabiliti di anno in anno e può interessare anche debiti di contributi, multe, oneri.
- Definizione agevolata delle liti (sanatorie processuali): alcune riforme consentono di chiudere tutti i contenziosi tributari pendenti pagandone l’imposta accertata, gli interessi legali ma senza sanzioni o con sanzioni ridotte. Ad esempio, l’art. 11 del D.L. 50/2017 (v. sopra) era rivolto alle controversie tributarie pendenti contro l’Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo, l’art. 5 della L. 130/2022 (decreto PNRR 2) ha introdotto la possibilità di definire i residuali contenziosi in Cassazione.
- Accertamento con adesione: come detto, è una procedura spontanea (art. 5 D.Lgs. 218/97) in cui il contribuente, entro 60 giorni dall’atto, propone all’Ufficio di rivedere la pretesa fiscale. Se si raggiunge un accordo, l’accertamento si chiude con pagamento concordato (minori imposte e 1/3 delle sanzioni) . Se non si trova accordo, il ricorso è comunque sempre possibile (entro un nuovo termine).
- Accordo transattivo: in qualsiasi fase il contribuente può proporre offerte conciliative all’Agenzia o al riscossore. Tale offerta (per esempio, un pagamento rateale più gestibile) può portare alla definizione del debito. L’Amministrazione può accettarla attraverso atti di autotutela o procedure esecutive agevolate (come le nuove rateizzazioni “prima rata a fine 2022”).
Errori comuni e consigli pratici
Molte controversie si perdono per semplici errori di strategia o di scadenze. Ecco alcuni consigli utili:
- Non ignorare gli avvisi: l’errore più grave è non reagire entro 60 giorni dalla notifica. Scaduto questo termine senza azioni, l’atto diviene definitivo e il debito esigibile in via coattiva; l’Agenzia riscossione emetterà cartelle e potrà pignorare senza che si possano più impugnare le somme.
- Calcola correttamente il valore della lite: per stabilire se rientri nella soglia, bisogna considerare l’imposta contestata. Se l’atto impone solo sanzioni (zero imposta), il valore della lite è dato dalle sanzioni . Errori nel computo possono far scadere inavvertitamente la soglia di obbligatorietà del reclamo.
- Segna le scadenze con precisione: segnarsi la scadenza per il reclamo (60 gg), gli eventuali 90 gg di attesa e il successivo termine di deposito (30 gg) è fondamentale. Un errore comune era dimenticare di depositare il ricorso alla fine dei 90 giorni di mediazione , vanificando così l’impugnazione. Affidandosi a un avvocato si evitano questi scivoloni.
- Usa subito un consulente qualificato: come sottolinea la stessa Agenzia, la mediazione tributaria era un procedimento tecnico . È sempre consigliabile che il contribuente si affidi a un professionista esperto per calcolare correttamente limiti, formulare il reclamo o la difesa e valutare tutte le opportunità di risparmio fiscale. L’Avv. Monardo e il suo staff, con esperienza nazionale in diritto tributario, possono guidarti passo dopo passo evitando errori (diffamazione, doc, etc.) e studiando la soluzione più vantaggiosa.
Sintesi in tabella:
| Strumento | Scopo/Benefici chiave | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Reclamo-mediazione | Tentare transazione con il Fisco, ridurre sanzioni (40%) ; condizione per ricorso | D.Lgs. 546/1992, art.17-bis |
| Ricorso tributario | Impugnare l’atto davanti al giudice; chiedere annullamento totale o parziale | D.Lgs. 546/1992, art. 19 ss. |
| Accertamento con adesione | Rimandare i termini di ricorso di 90 gg; riduzione sanzioni al 33% | D.Lgs. 218/1997 (art. 5) |
| Acquiescenza | Pagare subito debito (rid. sanzioni 33%) | D.Lgs. 218/1997, art. 15 |
| Rottamazione cartelle | Definizione cartelle (solo capitale + interessi, no sanzioni) | D.L. 193/2016, 119/2018, 34/2019, ecc. |
| Piano del consumatore | Ristrutturazione debiti per consumatori, con esdebitazione (legge sovraindebitamento) | L. 3/2012 (art. 8 e seg.) |
| Accordi di ristruttur. | Ristrutturazione debiti d’impresa (accordo con banche e fiscali) | D.Lgs. 14/2019 (ex L.Fall.) |
| Concordato preventivo | Salvataggio d’impresa con piano (anche liquidatorio) | L.Fall. (art. 160 ss.) |
Domande frequenti (FAQ)
- 1. Che cos’è la mediazione tributaria obbligatoria?
È un procedimento amministrativo introdotto dalla legge per cui, fino al 2023, il contribuente doveva presentare un reclamo all’Agenzia delle Entrate (con proposta di accordo) prima di poter fare ricorso al giudice tributario, per liti di valore contenuto. Si è trattato di un tentativo obbligatorio di definizione stragiudiziale che precedeva il contenzioso giudiziario. - 2. Quando era obbligatoria e chi era coinvolto?
Era obbligatoria per ricorsi contro atti dell’Agenzia delle Entrate di valore fino a €20.000 (introdotto nel 2012) e fino a €50.000 (dal 1/1/2018), notificati entro il 31/12/2023 . Rientravano nel campo di applicazione avvisi di accertamento, liquidazioni, avvisi di addebito, provvedimenti sanzionatori, dinieghi di rimborso, iscrizioni a ruolo . Dal 4/1/2024 l’obbligo è stato soppresso: per i ricorsi notificati da quella data non serve più alcun reclamo preventivo . - 3. Quali sono i termini per il reclamo e per il ricorso?
Dal giorno di notifica dell’atto il contribuente aveva 60 giorni di tempo per inviare all’ente impositore il reclamo-mediazione. Dopo 90 giorni dal reclamo (o dal suo rifiuto) il contribuente doveva depositare il ricorso in Corte Tributaria entro 30 giorni . Invece, dopo il 2024 il ricorso va notificato e depositato entro 60 giorni dall’atto senza attendere alcun termine di attesa . - 4. Come si calcola il valore della lite?
Il “valore” della lite è costituito dall’imposta principale contestata nell’atto (senza includere interessi e sanzioni). Se l’atto imponeva solo sanzioni (zero imposta), il valore della lite coincide con il valore delle sanzioni . È importante questa distinzione per verificare se rientri nella soglia di mediazione obbligatoria. - 5. Cosa succede se non presento il reclamo-mediazione?
Fino al 2023, se il reclamo-mediazione era obbligatorio ma non presentato o presentato fuori termine, il ricorso giudiziale risultava inammissibile ex art. 17-bis . Per questo si diceva che il ricorso “funge da reclamo”: in mancanza del reclamo l’atto non poteva essere impugnato. Oggi (dal 2024) invece non c’è più l’obbligo di reclamo, quindi il contribuente può ricorrere subito. - 6. Cosa includere nel reclamo-mediazione?
Nel reclamo vanno specificati i motivi di contestazione (cosa si ritiene errato nell’atto) e facoltativamente può essere allegata una proposta di mediazione (es. pagherò X invece di X+Y). Secondo l’art.17-bis, comma 7 D.Lgs.546/92 il reclamo “può contenere una motivata proposta di mediazione”. Attenzione: proporre mediazione significa anche riformulare l’importo rivendicato in un’ottica di accordo . - 7. Cosa succede dopo la mediazione negativa?
Se l’Agenzia non accoglie il reclamo né la proposta di mediazione entro 90 giorni, il reclamo fa effetto di ricorso (art.17-bis, comma 9). Ciò significa che si può considerare introdotta la fase giudiziaria: il contribuente deve costituirsi nel giudizio tributario depositando il ricorso entro 30 giorni . Il giudizio, così, riprende il suo corso consueto. - 8. Si può sospendere la riscossione con il reclamo?
No, la mera proposizione del reclamo o del ricorso non blocca l’esecuzione esattoriale. Tuttavia, se il contribuente presenta il ricorso tempestivamente all’ufficio legale della riscossione, i pagamenti dovuti possono essere sospesi fino a 180 giorni . Inoltre, è possibile chiedere al giudice tributario di sospendere l’atto (provvedimento cautelare) presentando motivate ragioni di gravità del danno e fondatezza della pretesa. - 9. Quali sono i benefici di un accordo in mediazione?
Se si raggiunge un accordo con l’Agenzia, l’atto si chiude con il pagamento del nuovo importo concordato, che può essere inferiore. Inoltre la legge prevede che in caso di accordo di mediazione la riduzione delle sanzioni è pari al 40% del minimo (anziché 33% in caso di acquiescenza formale). Questo vantaggio incentiva la conciliazione: il contribuente paga meno sanzioni di quante ne pagherebbe acconsentendo senza mediazione. - 10. Quali atti sono esclusi dalla mediazione?
Il D.L. 50/2017 ha introdotto il comma 1-bis nell’art.17-bis che esclude dal reclamo-mediazione i tributi «risorse proprie tradizionali UE» (cioè le accise e i diritti doganali) . Ciò significa che contro avvisi relativi a questi tributi non vigeva l’obbligo della mediazione. In pratica, la maggior parte delle controversie ordinarie rimaneva comunque soggetta al reclamo. - 11. Cos’è la conciliazione giudiziale (art.48) e quando si usa?
La conciliazione giudiziale (art.48 D.Lgs.546/92) è un tentativo di accordo davanti al giudice e alla Commissione Tributaria. Tuttavia, l’obbligo del reclamo previgente escludeva l’opportunità della conciliazione giudiziale . In pratica, chi doveva fare il reclamo-mediazione non poteva poi chiedere la conciliazione giudiziaria (e viceversa). Oggi, con la mediazione abolita, il contribuente può ricorrere e – se opportuno – consentire o proporre una conciliazione in sede di udienza. - 12. Che differenza c’è tra mediazione e adesione?
Sono due strumenti diversi: la mediazione tributaria (art.17-bis) era un rimedio amministrativo preventivo, obbligatorio fino al 2023 per le liti di basso valore. L’accertamento con adesione (D.Lgs.218/97) è sempre volontario ed è un vero e proprio accordo negoziato che si apre con la richiesta del contribuente entro 60 giorni dall’atto. Se firmato, l’adesione definisce definitivamente la causa con un importo concordato, mentre la mediazione è solo un tentativo di discussione prima del giudizio. Inoltre, chi fa adesione rinuncia alla mediazione (non si possono fare in sequenza). - 13. Quali agevolazioni fiscali posso chiedere pagando subito?
Se il contribuente decide di non impugnare e pagare subito, ha diritto alla riduzione delle sanzioni per acquiescenza: pagando l’imposta contestata entro 60 giorni dalla notifica si versano solo 1/3 delle sanzioni originarie (art.15 D.Lgs.218/97). Ad esempio, su una sanzione di €3.000 si verseranno solo €1.000. Se invece nel frattempo si propone reclamo o adesione, la riduzione cambia (vedi punti precedenti). - 14. Cosa sono il piano del consumatore e l’accordo di composizione della crisi?
Sono strumenti straordinari previsti dalla L. 3/2012 per soggetti (privati e imprese) in crisi da sovraindebitamento. Il piano del consumatore permette al soggetto non fallibile di proporre ai creditori (anche fiscali) una ristrutturazione dei debiti basata sulle proprie capacità di reddito futuro . Se approvato, consente di liberarsi dal resto del debito non pagato (esdebitazione). L’accordo di composizione della crisi (ex art.14 L.3/2012) è invece applicabile anche a esercizi non fallibili, e prevede piani simili. Sono procedure complesse gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) presso i quali l’Avv. Monardo è fiduciario. - 15. Cosa posso fare se mi arriva una cartella esattoriale?
Anche le cartelle esattoriali (emesse da Agenzia delle Entrate-Riscossione) rientravano nella mediazione fino al 2023 . In pratica, fino al 31/12/2023 era necessario il reclamo-mediazione anche contro le cartelle (entro 60 gg dal ricevimento) prima di impugnarle in Commissione. Oggi invece si può direttamente proporre opposizione cartolare (ricorso ex art. 19 D.Lgs. 546/92) entro 40 giorni dalla notifica, senza reclamo. Rimangono comunque tutte le altre opzioni: definizioni agevolate, rateazioni, piani di rientro, etc. - 16. Quando conviene mediazione vs giudizio?
Se si hanno valide ragioni e possibilità di esito favorevole, può convenire tentare un accordo tramite mediazione (fino al 2023) o adesione (sempre) per risparmiare tempo e costi giudiziali. Tuttavia, se i motivi di contestazione sono robusti (es. atto manifestamente illegittimo), può essere meglio impugnare subito e puntare a ottenere totale annullamento in giudizio. L’assistenza di un avvocato aiuta a valutare la probabilità di successo e scegliere la strategia più vantaggiosa. - 17. Chi paga le spese in caso di mediazione fallita?
Se si arriva in giudizio dopo mediazione infruttuosa, l’art. 17-bis prevede che la parte soccombente rimborsi al vincitore il 50% delle spese di giudizio, oltre alle normali spese processuali . In pratica, chi rifiuta un’ovvia proposta di mediazione paga di più rispetto al passato. Solo in presenza di giustificazioni formali (esplicitate nella sentenza) il giudice può compensare parzialmente le spese tra le parti. - 18. Quali termini valgono nel nuovo processo tributario?
A partire dal 2024 è in vigore il nuovo Codice del Processo Tributario (D.Lgs. 156/2015 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 220/2023). I termini generali rimangono simili: ricorso introduttivo, appello e cassazione con i consueti 60 giorni per notificare/ depositare. La principale novità è che non c’è più interdizione di mediazione e che alcune funzioni delle Commissioni sono trasferite ai Tribunali e Corti di Giustizia Tributaria. - 19. Cosa succede se il giudice annulla l’accertamento?
In caso di vittoria completa del contribuente, l’accertamento o la cartella impugnati vengono annullati ex tunc. Le somme già riscossioni devono essere restituite con interessi. Spesso, con l’annullamento di un atto impositivo si determina l’illegittimità di cartelle collegate (Cass. 18003/2022 ). Inoltre, il contribuente può chiedere il rimborso delle spese di giudizio sostenute. - 20. Se vinco in parte, cosa succede?
Se il ricorso è accolto parzialmente (accertamento ridotto o rate), l’esito deve essere eseguito in base al nuovo importo. Anche in questo caso le spese seguono l’esito: il giudice può compensare le spese solo in presenza di giustificati motivi esplicitati, altrimenti la parte soccombente pagherà metà spese del giudizio . Il residuo del tributo non contestato resta dovuto.
Conclusione
In sintesi, il contribuente deve muoversi subito e in modo coordinato. La mediazione tributaria obbligatoria (oggi abolita) era uno strumento da conoscere bene per non perdere diritti. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 220/2023, è caduto l’ostacolo del reclamo preventive per le liti di medio valore , rendendo più snello l’accesso alla giustizia tributaria. Tuttavia, restano sempre prioritarie l’analisi attenta dell’atto, la verifica delle motivazioni, e la corretta quantificazione della lite . I ritardi o errori in questa fase possono far perdere definitivamente la possibilità di ottenere la pronuncia del giudice.
Per queste ragioni, è fondamentale agire tempestivamente e con la guida di un professionista esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team vantano competenze approfondite sia in ambito tributario che nell’affrontare situazioni di crisi economica dei contribuenti. Possono intervenire rapidamente per predisporre reclami e ricorsi, chiedere eventuali sospensioni, negoziare soluzioni transattive con il Fisco, pianificare piani di rientro personalizzati o attivare procedure di composizione della crisi (piani del consumatore, accordi d’impresa, piani esdebitazione). Il loro obiettivo è bloccare le azioni esecutive (fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche, iscrizioni a ruolo) e trovare la migliore strategia di difesa per tutelare i diritti del debitore.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.
Fonti: normativa e prassi ufficiale italiana (D.Lgs. 546/1992 e succ., D.L. 98/2011, D.L. 50/2017, D.Lgs. 220/2023, L. 3/2012, circolari Agenzia Entrate) e giurisprudenza delle Corti italiane.