Introduzione: L’accertamento con adesione è uno strumento chiave del contribuente per risolvere in via amministrativa un contenzioso tributario prima di ricorrere alle Commissioni Tributarie . Questo istituto consente di concordare con l’Amministrazione finanziaria il debito d’imposta, beneficiando di una riduzione delle sanzioni (in genere a un quarto del minimo legale) e sospendendo i termini per l’impugnazione . Comprendere bene questo meccanismo è fondamentale: errori temporali o procedurali possono rendere tardivo un ricorso con conseguenze anche gravose (cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche). L’introduzione di nuove normative e la prassi dell’Agenzia delle Entrate (ad es. circolari 235/E/1997, 159/E/1999, 6/E/2020) hanno plasmato un contesto complesso. Il tema è urgente e delicato, poiché coinvolge scadenze perentorie (60 giorni per impugnare un avviso ordinario) e la necessità di agire tempestivamente per non perdere tutele difensive .
Per orientare il lettore, anticipiamo che alla fine dell’iter di accertamento con adesione si possono valutare diverse strategie: accettare l’accordo, impugnare l’atto (in tutto o in parte), sfruttare piani dilatori o strumenti di composizione della crisi. In particolare, i professionalisti dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti – offrono un supporto integrato per gestire ogni fase: dall’analisi dell’atto notificato alla redazione dell’istanza di adesione, fino alla predisposizione di ricorsi, sospensioni, trattative e piani di rientro. Monardo è anche Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L.3/2012), fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L.118/2021, competenze che arricchiscono l’approccio difensivo in caso di debiti fiscali. In pratica, il team dell’Avv. Monardo valuta l’atto (posizioni azzerate o ridotte, possibilità di adozione di un accordo extragiudiziale, esdebitazione, concordato preventivo, ecc.) e agisce rapidamente per fermare ogni azione esecutiva (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) incombente.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Base legislativa: L’istituto dell’accertamento con adesione è disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (riformulazione del vecchio art. 1 della L. 212/2000). In particolare il comma 3 di tale articolo stabilisce che, a seguito della presentazione dell’istanza di adesione da parte del contribuente, il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento e il termine di pagamento dell’IVA accertata sono sospesi per 90 giorni . Ciò significa che, nel periodo di questi 90 giorni (sospensione detta “ordinaria”), il contribuente non può proporre ricorso e l’ufficio non procede con il recupero coattivo. Solo una rinuncia esplicita del contribuente all’istanza interrompe questa sospensione .
Tale disciplina è stata confermata e interpretata anche dalla Corte Costituzionale: con la nota ordinanza n. 140/2011 è stato affermato che la sospensione è automatica e permane anche se il contribuente abbandona la procedura (mancato accordo) . La Corte ha infatti precisato che la norma non pone condizioni alla sospensione e che il mancato perfezionamento dell’accordo non comporta la decadenza del beneficio, tutelando così il diritto di difesa del contribuente.
Termini di presentazione dell’istanza: In assenza di procedura di contraddittorio preventivo (es. in caso di avviso semplice), il contribuente può presentare l’istanza in carta libera entro il termine ordinario di impugnazione dell’atto (sul quale vale il termine di legge di 60 giorni dalla notifica) . In questo caso la sospensione è di 90 giorni . Al contrario, se l’avviso è preceduto da un invito a comparire e da uno schema di atto secondo l’art. 6-bis del D.Lgs. 546/1992 (c.d. contraddittorio preventivo), il contribuente ha tempi diversi: entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema potrà chiedere l’adesione, e può anche presentarla entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso stesso se quest’ultimo segue lo schema. In quest’ultimo caso specifico, la norma prevede la sospensione del termine di impugnazione per soli 30 giorni anziché 90 . In sintesi:
– Senza invito preventivo (schema atto): istanza entro termini di ricorso, sospensione 90 gg .
– Con invito/schema atto: istanza entro 30 gg dalla comunicazione schema; se istanza entro 15 gg dalla notifica, sospensione termini 30 gg .
Aggiornamenti normativi: Con il D.Lgs. 13/2024 (pubblicato in G.U. 21.2.2024) il legislatore ha introdotto novità rilevanti al complesso delle norme sull’accertamento (es. maggiore coinvolgimento del contribuente), tuttavia in gran parte intervenendo su fasi e strumenti differenti (analisi del rischio, calendario dei controlli, ecc.). Gli articoli centrali sull’adesione (art.6 e 6-bis del D.Lgs.218/97) sono rimasti sostanzialmente confermati, pur con alcune razionalizzazioni dei termini di presentazione già in parte recepite dalla giurisprudenza. In ogni caso, le modifiche del 2024 non hanno eliminato il beneficio della sospensione, se non per rari casi specifici.
Sospensione dei termini feriali e straordinaria: Oltre ai 90 giorni previsti per legge, si applicano altre sospensioni eccezionali o feriali. La legge 742/1969 (c.d. ferie giudiziarie) sospende per ferie i termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno; il D.L. 193/2016 (art.7‑quater, comma 18) ha sancito esplicitamente che i termini di sospensione relativi all’accertamento con adesione si intendono cumulabili con la sospensione feriale dell’attività giurisdizionale . Ciò significa che se il termine per proporre il ricorso finale ricade in agosto, ai 90 giorni va aggiunto anche il mese di agosto al completo. Per esempio, se il termine ordinario era 10 agosto e cade in ferie, il calcolo riprende il 1° settembre, poi si sommano i 90 giorni di adesione.
Parallelamente, gli interventi legislativi per l’emergenza Covid-19 (D.L. Cura Italia n.18/2020, conv. L.27/2020) hanno introdotto una sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020 . L’Agenzia delle Entrate con circolare 6/E/2020 e 11/E/2020 ha chiarito che questa sospensione va cumulata automaticamente con i 90 giorni dell’adesione e la sospensione feriale . Ad esempio, un avviso notificato il 21 gennaio 2020 avrebbe visto estendersi il termine per recarsi in Commissione al 22 settembre 2020, sommando tutti gli slittamenti previsti (90 giorni adesione + sospensione giurisdizionale 9/3-11/5 + ferie agosto) .
Giurisprudenza rilevante: La Suprema Corte ha più volte ribadito il carattere automatico e oggettivo della sospensione ex art.6(3) D.Lgs.218/97. Cass. n. 22185/2022 ha chiarito che i 90 giorni di sospensione valgono “sempre” dopo l’istanza, fino a formale rinuncia . Più di recente, Cass. ord. n. 23828/2025 (pubblicata su Il Sole 24 Ore) ha affermato che la mancata comparizione del contribuente all’invito dell’Ufficio non interrompe la sospensione . In altre parole, la sospensione parte automaticamente con l’istanza e dura 90 giorni anche se il contribuente non prosegue il contraddittorio amministrativo . Questo principio fa capo a orientamenti consolidati (Cass. 27274/2019, Cass. 26166/2020) che hanno escluso implicite “rinunce” del contribuente per comportamenti omissivi . In definitiva, la giurisprudenza conforta la tesi pro-contribuente: presentare istanza di adesione ferma il termine di ricorso, indipendentemente dall’esito del contraddittorio o da successivi eventi (anche, come Cass. 17328/2024 ha precisato, nel caso di fallimento del contribuente il termine rimane sospeso ).
Procedura passo-passo dopo la notifica
- Analisi dell’avviso: All’arrivo dell’avviso di accertamento/rettifica il contribuente (o il suo consulente) deve leggere attentamente i capi di accertamento, le motivazioni e i calcoli. Se rileva errori materiali o di diritto, occorre decidere come contestare (adesione o ricorso).
- Presentazione dell’istanza di adesione: Se si decide di tentare l’accordo, il contribuente redige un’istanza in carta libera (anche via PEC) indicando i propri dati e quelli dell’atto (rif. art.6 comma 2 D.Lgs.218/97). L’istanza va inviata all’ufficio che ha notificato l’avviso, entro il termine previsto:
- Se non c’è contraddittorio preventivo (no schema di atto), entro i 60 giorni del termine di ricorso .
- Se c’è stato un invito (contraddittorio), entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema o entro 15 giorni dalla notifica, come visto prima .
- Sospensione del termine di impugnazione: Dal momento in cui l’istanza è protocollata dall’ufficio (o anche semplicemente quando il contribuente la presenta), decorrono i 90 giorni di sospensione ex lege . Fino alla scadenza di questi 90 giorni non è possibile proporre ricorso in Commissione Tributaria per quell’atto (scatta la proroga). Il contribuente è stato avvisato che, se impugna durante la sospensione, ciò equivale a rinuncia all’istanza .
- Convocazione al contraddittorio (se prevista): L’ufficio deve convocare il contribuente entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza . La convocazione (anche telefonica o telematica) contiene data/ora, ufficio e argomenti in discussione. Il contribuente può presentarsi personalmente o con delega. Se non si può partecipare, conviene comunque inviare memorie scritte di difesa e/o richiesta di rinvio. Nota bene: anche se il contribuente non si presenta, la sospensione rimane valida . Questo è importante: l’assenza non “cancella” i 90 giorni già acquisiti .
- Svolgimento contraddittorio: Nel contraddittorio il contribuente espone le sue ragioni, documenti, eccezioni. È possibile anche proporre rimborsi o rateizzazioni. Se emerge un accordo sulla maggior imposta e/o rimborso, si passa alla stesura dell’atto di adesione definitivo; in caso contrario l’iter si chiude.
- Termine di sospensione: Trascorsi i 90 giorni (o 30 giorni nei casi speciali), si conclude la sospensione ex art.6(3). Dal giorno successivo scattano nuovamente i termini ordinari: il contribuente ha (di norma) ancora il termine ordinario (rispetto alla notifica) meno il periodo già trascorso non coperto dalla sospensione. In pratica, se si è sospeso 90 giorni su 60 totali, il diritto di impugnazione è perso (tutt’al più potrà richiedere rimessione per ritardo); se la sospensione è stata minore dei 90 giorni (caso 30 gg), residua un breve margine per ricorrere. In ogni caso, il contribuente viene informato con l’atto di adesione sottoscritto (o con risoluzione dell’ufficio) dei nuovi termini.
- Formazione dell’atto di adesione: Se le parti concordano, si redige l’atto di accertamento con adesione in duplice copia . Questo documento indica i tributi dovuti, la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni (ridotte) e interessi, nonché ogni elemento concordato. Contiene anche le modalità di pagamento, che di solito avviene entro 20 giorni . L’atto di adesione è “definitivo”: l’avviso originale decade e non è più impugnabile.
- Esito negativo: Se il contribuente e l’ufficio non raggiungono un accordo, o l’istanza viene respinta, l’avviso di accertamento resta valido. In questo caso il contribuente potrà proporre ricorso subito dopo la fine dei 90 giorni. Se il termine è già scaduto (per sospensione 90 gg completa), si potrà chiedere la rimessione in termini entro 30 giorni dall’esito negativo dell’istanza (ex art. 309 c.p.c.) .
- Pagamenti e rateazioni: In caso di adesione, il contribuente versa le somme concordate (imposta, sanzioni ridotte, interessi) secondo quanto previsto nell’atto, spesso con possibilità di rateazione (fino a 8 rate) . In caso di insolvenza successiva, possono ancora trovare applicazione misure di soccorso come i piani di rientro ex L. 147/2013, il concordato micro-imprese, il piano del consumatore o l’esdebitazione del sovraindebitamento (se ricorrono i requisiti).
Difese e strategie legali
- Impugnare nonostante l’adesione: Se l’obiettivo principale è contestare l’atto, il contribuente può non rinunciare all’istanza ma presentare ricorso (o appello) subito dopo i 90 giorni . In sostanza, si usufruisce della proroga di 90 giorni (o di 30/31 come visto), ma poi si continua normalmente il contenzioso. Secondo Cassazione e Consulta, questo non comporta sanzioni particolari, purché si rispetti il nuovo termine suspeso .
- Rinuncia all’istanza: La rinuncia formale all’istanza di adesione (deve essere chiara e incondizionata) interrompe la sospensione . Questa opzione si usa se si conclude che la definizione non conviene (es. costi e sanzioni resterebbero troppo alti) e si preferisce impugnare subito entro i termini ordinari. Attenzione però: se la rinuncia arriva dopo aver già beneficiato della sospensione, non si “recuperano” automaticamente i giorni persi. Meglio valutare la convenienza con un esperto per non perdere il termine.
- Contestazioni formali: In sede di adesione è possibile far valere difese tecniche (vizi di notifica, eccesso di potere, violazioni della procedura, mancanza di motivazione). A volte l’atto non era in realtà preceduto da PVC o invito legittimo: si può segnalare la nullità dell’accertamento . Se l’atto è illegittimo o vessatorio, anche l’ufficio potrebbe rinunciare a definire e procedere con impugnazione illegittima. Tuttavia, diffidare: Cassazione n. 31683/2018 (e altre) ha stabilito che la presentazione dell’istanza non vale come tacita ammissione dell’atto .
- Sospensione cautelare: Indipendentemente dall’adesione, è possibile chiedere al giudice tributario sospensione dell’esecutività della cartella o del pignoramento in corso. Tuttavia, se si opta per l’adesione, spesso l’ufficio dilaziona ogni azione esecutiva durante i 90 giorni (tale sospensione è implicita, essendo bloccati anche i ruoli). Il consulente valuta caso per caso se è utile comunque chiedere la sospensione giudiziaria (es. per bloccare fermo amministrativo, o ipoteca già iscritta).
- Differimento del termine per accertamento: In alcuni casi il contribuente potrebbe optare per strumenti deflativi alternativi, come il reclamo/mediaconciliazione (art.17-bis D.Lgs. 546/1992) che sospende per 90 giorni la prima fase di giudizio , o la definizione agevolata delle riscossioni, collegata spesso a ipoteche o cartelle. Occorre un calcolo integrato dei tempi per evitare inefficienze (ad es. non si può definire in riliquidazione già effettuata).
- Negoziato sulla ristrutturazione: Se il contribuente è in difficoltà finanziaria, esistono strumenti legali (concordato preventivo, piano del consumatore, esdebitazione) che possono includere anche il debito tributario. L’assistenza di un Gestore della Crisi o Commissario giudiziale diventa indispensabile. L’adesione con l’Agenzia delle Entrate può comunque far parte del quadro complessivo di trattativa (ad es. per definire solo le imposte IVA pendenti prima di un concordato fiscale più ampio). L’Avv. Monardo e il suo team, esperti in crisi d’impresa, possono integrare consulenze fra diritto tributario e diritto della crisi.
Strumenti alternativi al contenzioso
- Rottamazioni e definizioni agevolate: Col tempo sono state varate diverse “pace fiscali” (condono, rottamazione ter, 1-bis, definizione agevolata cartelle) per iscritti a ruolo e cartelle esattoriali. Questi istituti permettono spesso di sanare debiti con sconti su sanzioni/interessi. Sono spazi separati dal sistema dell’accertamento, ma è cruciale considerarli se il contribuente ha volumi di debito in riscossione. Il consulente valuta se conviene aderire (nei tempi stabiliti dal provvedimento) o se è meglio restare nel contenzioso.
- Piani di rientro (art. 19/13 e Concordato Micro): Per contribuenti debitori (persone fisiche o aziende minori) in crisi, vi sono piani di dilazione dei versamenti fiscali pluriennali (art. 19 L. 147/2013) con garanzia; oppure il Concordato semplificato per micro-imprese (D.Lgs. 2021/118). In questi piani si negozia l’ammontare delle imposte dovute (talvolta inserendo un piano di rateizzazione). L’adesione all’accertamento può essere integrata con tali soluzioni, perché definire subito l’accertato (con sanzioni dimezzate) può essere condizione di un piano di rientro.
- Piano del consumatore ed esdebitazione: Per i privati consumatori in grave sovraindebitamento (legge 3/2012), esistono strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore) che possono inglobare anche debiti tributari. Se il debitore riesce a dimostrare di non avere beni, può anche tentare l’esdebitazione in sede di sovraindebitamento, cioè l’estinzione dei debiti remasti non pagati, compresi quelli fiscali, previo piano di rientro su base realistica. Queste soluzioni sono complesse ma possono essere utili quando la procedura ordinaria rischia di portare all’esproprio dei modesti beni familiari.
- Accordi di ristrutturazione del debito fiscale: Anche se meno comuni, è possibile raggiungere intese dirette con l’Agenzia delle Entrate sui piani di pagamento (rateazioni speciali) previa presentazione di adeguata documentazione circa la situazione aziendale. Sebbene non riconosciuti da una legge specifica come quelli in campo fallimentare, sono una pratica consentita per grandi debiti, in genere previa interlocuzione con l’ufficio.
Errori comuni e consigli pratici
- Non agire tempestivamente: Ignorare l’avviso o lasciare scadere i 60 giorni per impugnare è un errore grave. Se si intende tentare l’adesione, farlo prima che scada il termine di ricorso (per evitare domande di rimessione).
- Calcolo errato dei termini: Spesso si dimentica di sommare correttamente la sospensione feriale (Agosto) o altre interruzioni (es. scioperi, COVID). Un esempio pratico: un avviso del 21 gennaio 2020 portava ordinariamente il termine al 21 marzo; con sospensione 9/3-11/5 (84 gg) e 90 gg adesione e agosto, scadeva il 22 settembre . Scaglioni concatenati non devono essere trascurati.
- Presentare l’istanza tardi o con errori formali: Assicurarsi di rispettare i formati richiesti (carta libera). L’istanza deve contenere i riferimenti precisi (dati atto, codice fiscale, ecc.). Qualsiasi irregolarità potrebbe far perdere la sospensione. È consigliabile inviare con raccomandata A/R o PEC con ricevuta di accettazione/protocollo .
- Sottovalutare il contraddittorio: In fase di adesione, raccogliere subito tutti i documenti contabili e giustificativi. Non presentarsi senza avere preparato memoria scritta e documenti utili, poiché ciò potrebbe far fallire l’accordo. Però, se non ci si può presentare, almeno spedire note difensive (il silenzio non annulla la sospensione) .
- Rinunciare implicitamente: Attenzione a dichiarazioni ambigue: non definire in atto o in memorie l’istanza come “richiesta di annullamento” (autotutela), altrimenti l’ufficio potrebbe eccepire che non si trattava di adesione e rifiutare la sospensione. Cassazione ha rigettato tentativi di qualificare come adesione richieste puramente unilaterali, sostenendo che la mera presentazione non crea di per sé un accordo vincolante .
- Trascurare opzioni alternative: Non considerare altri strumenti (rottamazioni, piani, concordati) può costare opportunità. Ad esempio, se vi è una definizione agevolata in scadenza, l’adesione potrebbe non essere l’azione più efficace. Valutare sempre il caso nel suo insieme con esperti (l’Avv. Monardo offre consulenza anche su ristrutturazione del debito complessivo, non solo fiscale).
Tabelle riepilogative
| Fase/Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Termine per l’istanza (senza contr.) | Entro 60 giorni dalla notifica avviso; sospensione 90 giorni (art.6(3) D.Lgs.218/97) . |
| Termine per l’istanza (con contr.) | Schema atto: entro 30 gg dalla comunicazione schema; o entro 15 gg dalla notifica dell’avviso (se preceduta da schema); sospensione 30 giorni . |
| Durata sospensione term.impugnazione | 90 giorni (o 30 gg se sorta da situazione contraddittorio prev.) dall’istanza . |
| Effetti mancata comparizione | Non interrompe la sospensione, che resta automatica . |
| Efficacia atto di adesione | L’avviso originario decade; il contribuente non può più impugnarlo (rinuncia all’atto). Richiede pagamento di imposte sanzioni ridotte (¼ min.) entro 20 gg . |
| Sospensione feriale (agosto) | Dal 1° al 31 agosto sospensione processuale (Legge 742/1969). È cumulabile con la sospensione adesione (L. 193/2016) . |
| Sospensione straordinaria (Covid) | DL 18/2020 (art.83) dal 9.3 al 11.5.2020 (poi prorogato). Interpretazione: cumulabile con 90 gg adesione (Circ. 11/E/2020) . |
| Rinuncia all’istanza | Deve essere espressa (anche in ricorso). Interrompe la sospensione; il ricorso si considera come se fosse sempre pendente dall’inizio. |
| Sanzioni dopo adesione | ¼ del minimo (merc. leg.) invece del 30% o 200% etc. di partenza, esclusi reati fiscali e omissione PV . |
| Rateazione somma dovuta | Fino a 8 rate trimestrali; prima rata entro 20 giorni da adesione . |
Domande e risposte (FAQ)
1. Cos’è l’accertamento con adesione?
È una procedura di definizione agevolata del contenzioso tributario: il contribuente, entro certi termini, può chiedere all’Agenzia delle Entrate di rideterminare le imposte dovute congiuntamente, evitando la lite giudiziaria . In pratica, si negozia il debito definendo le imposte maggiorate, le sanzioni (ridotte) e gli interessi, bloccando per 90 giorni i termini di impugnazione.
2. Chi può chiedere l’accertamento con adesione?
Il contribuente (persona fisica, azienda, professionista, ecc.) nei cui confronti è stato notificato un avviso di accertamento o rettifica (non preceduto da contraddittorio, ovvero un atto di recupero). La domanda va presentata prima di impugnare l’atto . Se l’avviso è preceduto da un invito (art.5 D.Lgs.218/97), si applica la regola dei 30/15 giorni sopra descritti .
3. Quali sono i vantaggi per il contribuente?
I principali sono: la riduzione drastica delle sanzioni (di solito all’1/4 del minimo previsto) e la certezza del debito definito. Inoltre, si sospendono i termini per il ricorso (quindi si guadagna tempo prezioso) . Se poi si decide di impugnare, il termine di ricorso è allungato di fatto di 90 giorni. Ciò consente di valutare con calma la difesa, magari raccogliendo documenti e preparandosi a un eventuale ricorso.
4. Cosa significa sospendere i termini?
Significa che da quando l’Ufficio riceve l’istanza, il tempo utile per proporre ricorso inizia a “correre” dopo la durata della sospensione. Esempio: senza adesione, un termine di 60 giorni per ricorrere scade al gg X; con adesione, prima si sospende per 90 giorni e poi, se necessario, si riprende a contare i giorni residui. Durante la sospensione, non si può intervenire in giudizio e l’Ufficio non fa nulla sul ruolo.
5. Quanto dura la sospensione?
Standard 90 giorni . Se l’istanza è presentata in presenza di schema di atto (contraddittorio), il periodo può essere ridotto a 30 giorni . Ad agosto si aggiunge anche il mese feriale: in quel mese, i termini normali (anche di ricorso) non decorrono . In sintesi, possono sommarsi sospensione ordinaria (90 gg) + sospensione feriale (31 gg) + eventuale sospensione straordinaria emergenziale (come nel 2020) . È fondamentale calcolare attentamente queste estensioni per evitare sorprese.
6. Cosa succede se non vado al contraddittorio?
Non succede nulla di pregiudizievole alla sospensione. La Cassazione ha stabilito che l’assenza del contribuente non fa venir meno l’allungamento dei termini . In pratica, i 90 giorni restano acquisiti. Solo un’espressa rinuncia scritta dell’istanza interrompe la sospensione . Quindi, anche se non ci si presenta all’udienza prevista, il tempo di ricorso rimane congelato e non bisogna avere fretta di impugnare (sempre entro i termini sospesi).
7. Cosa fare allo scadere della sospensione?
Se l’accordo si perfeziona, l’Ufficio comunica l’atto di adesione con tutti i dettagli (imposte, sanzioni, rate, ecc.) e l’atto originario decade. Se non c’è accordo, la sospensione termina e riprende a decorrere il termine di impugnazione residuo. Se tale termine ordinario è scaduto (dopo i 90 gg), occorre chiedere la rimessione in termini (art. 309 c.p.c.) entro 30 giorni dall’esito negativo. In ogni caso, entro il nuovo termine si deve decidere se fare ricorso (se ci sono motivi validi) o procedere per vie alternative (es. definizioni agevolate).
8. Posso ritirare l’istanza di adesione?
Sì, rinunciare all’istanza è possibile, ma deve essere chiaro e incondizionato. In tal caso la sospensione decade immediatamente e, se si era già beneficiato di alcuni giorni di proroga, non li si recupera. Dopo la rinuncia, si considera che il ricorso sia pendente “sin dall’inizio” dell’istanza. In pratica, se si rinuncia per impugnare, si deve presentare subito il ricorso e contare di nuovo i 60 giorni (senza i giorni già trascorsi). Data la complessità, è meglio valutare con un professionista se convenga veramente rinunciare o proseguire con l’impugnazione al termine della sospensione.
9. Quali costi comporta l’adesione?
L’adesione in sé non richiede spese forfettarie (oltre all’avvocato). Però implica il versamento di quanto concordato (imposte, sanzioni ridotte, interessi). Ricordiamo che le sanzioni vengono ridotte a 1/4 del minimo (es. 2,5% anziché 30%) . Spesso l’Ufficio consente la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali a garanzia (con interessi legali sulle rate successive) . L’Avv. Monardo può anche assistere nella definizione delle modalità di pagamento, studiando piani che salvaguardino liquidità e asset del contribuente.
10. Cosa succede agli eventuali pagamenti in corso?
Il pagamento cautelativo (ad es. nella notifica tramite ruolo) rimane sospeso durante i 90 giorni: l’Agenzia non emette cartelle né iscrive pignoramenti per le somme imposte. Tuttavia, le cifre già versate (es. acconti o rate anteriori) non vengono restituite automaticamente: saranno considerate nel conteggio finale dell’adesione .
11. Come si calcolano le nuove scadenze? (Simulazione)
Prendiamo un esempio concreto: avviso notificato il 1° giugno, termine di ricorso ordinario al 1° agosto. Presentando l’istanza subito (es. il 15 giugno), scattano 90 giorni di sospensione (15 giugno + 90 giorni = 13 settembre). L’avviso cade in agosto, quindi si aggiunge anche agosto (dal 1 al 31). Sommando, il nuovo termine per impugnare, se non arriva adesione, diventa 13 dicembre (13 settembre + 90 giorni). Durante tutto questo periodo l’avviso non si poteva impugnare e l’Agenzia non poteva riscuotere. Una simulazione del genere (riportata per chiarezza) evidenzia come la sospensione prolunga significativamente i termini, dando tempo prezioso al contribuente per preparare le sue difese.
12. L’accertamento con adesione blocca pignoramenti o ipoteche?
Sì: per i 90 giorni di sospensione l’Agenzia non notifica nuovi ruoli né procede coattivamente. Se c’è già un ruolo iscritto e l’istanza è pendente, l’esecuzione è bloccata fino a nuovo ordine. Inoltre, con adeguato supporto legale, si può ottenere in giudizio l’inibitoria di atti esecutivi in corso. Monardo e colleghi possono consigliare l’opportunità di istituire forme cautelari (es. opposizione a precetto) parallelamente alla richiesta di adesione, per “congelare” formalmente qualunque azione esecutiva in atto.
13. L’adesione ferma anche la prescrizione?
No, la sospensione opera solo sui termini per impugnare e per riscuotere l’eventuale debito accertato. Non interrompe la prescrizione dell’imposta. Se sul periodo d’imposta in oggetto la prescrizione sta maturando, è un fattore esterno che non cambia. Comunque, la consulenza professionale esamina sempre l’impatto prescrizionale prima di iniziare l’adesione, perché magari le imposte sono ormai prescritte (e l’atto impugnabile), rendendo la definizione inutile.
14. È possibile aderire anche in caso di rettifiche amministrative (ispezione/PVC)?
Sì, l’accertamento con adesione è ammesso dopo PVC (verbale di constatazione) senza avere diritto al precedente contraddittorio (salvo quando è obbligatorio per legge). In presenza di PVC, di solito l’Ufficio invia un invito alla definizione (art.5 D.Lgs.218/97). Se il contribuente aderisce al PVC (entro 30 giorni), l’ufficio formalizza l’adesione e poi notifica l’avviso finale con termini regolari. In alternativa, può ancora presentare istanza di adesione dopo il PVC: nei fatti la sospensione resta di 90 giorni .
15. L’adesione vale anche per imposte diverse da IRPEF/IVA (es. IMU, ICI, TASI)?
No. L’accertamento con adesione previsto da D.Lgs.218/97 riguarda Imposte sui redditi, IVA e tributi similari. Per altri tributi locali (ICI, TASI, IMU, tributi erariali diversi, sanzioni autonomamente elevate) non esiste di norma questa procedura di definizione preventiva. Tuttavia, per alcune imposte (es. tributi doganali, infortuni Inail, sisma) possono esserci altre forme di conciliazione previste da leggi speciali. L’art. 12 del D.Lgs.218/97 (capo III) disciplina analoghe definizioni per tributi indiretti sui trasferimenti di beni (registro, successioni, ipotecarie), ma anche per questi si applica la stessa sospensione (art.12 co.2 prevede 90 giorni ).
16. Cosa succede se il contribuente fallisce durante la sospensione?
Secondo orientamenti consolidati (Cass. 23828/2025 ed altri), il fallimento del contribuente non interrompe la sospensione: il fallimento è un atto del contribuente stesso che cade nel periodo di sospensione, e quindi non fa decadere il beneficio . Così, se l’istanza è stata presentata prima del fallimento, il nuovo termine per impugnare resterà sospeso per i 90 giorni maturati.
17. Quali documenti devo avere pronti per aderire?
In genere conviene predisporre: a) eventuali ricognizioni contabili (libri, bilanci), b) rilievi difensivi rispetto alle contestazioni, c) prova dei versamenti già fatti o agevolazioni pregresse, d) indicazione della capienza di cui il contribuente è in grado di onorare il debito. Se ad es. il contribuente ritiene eccessivo un maggior volume di affari presunto, dovrà dare prove alternative (fatture, documenti di esito contabile). Il consulente fiscale di riferimento dell’Avv. Monardo prepara la memoria difensiva da allegare all’istanza o da presentare al contraddittorio.
18. Conviene sempre aderire?
Non sempre. Si considera adesione quando le imposte (più interessi/sanzioni ridotte) risultano inferiori rispetto a un eventuale contenzioso; oppure per guadagnare tempo e trasparenza. Se invece il contribuente ha ragione (attribuisce erroneamente l’imposizione) conviene impugnare senza ritardi. A volte, la sola presentazione dell’istanza serve solo per bloccare i termini, mentre poi si fa ricorso: è un comportamento ammesso dalla giurisprudenza . In ogni caso la scelta dipende dall’entità del presunto debito, dalla liquidità dell’azienda, dagli obiettivi strategici (p. es. evitare preclusioni da IVA non versata) e va valutata caso per caso con il professionista.
19. Cosa succede se pago per adesione e poi mi pento?
Una volta versato quanto pattuito, l’atto di adesione è irrevocabile: l’avviso non può più essere impugnato. Se dopo l’adesione si scoprisse un errore, l’unico rimedio è eventualmente rivolgersi ai tribunali (giudizio ex post), ma in pratica l’adesione produce un titolo di pagamento valido come una sentenza. In definitiva, aderire equivale ad accettare l’aumento (pur sanzioni ridotte) in via definitiva: va scelto con cautela.
20. Avvocato o commercialista?
Sebbene l’istanza si presenti tipicamente come atto tributario, un avvocato con competenze fiscali e di contenzioso è raccomandabile per maneggiare sia le aspetti giuridici (termini, notifiche, ricorsi) sia quelli negoziali. L’Avv. Monardo, cassazionista, coordina anche commercialisti nel suo studio: così garantisce un’assistenza completa. Un commercialista isolato potrebbe non sempre seguire correttamente i risvolti processuali (il termine, le rinunce, le opposizioni a cartelle). Per una strategia efficace è quindi utile affidarsi a uno studio multidisciplinare che includa avvocati tributaristi e revisori contabili.
Simulazione pratica: calcolo dei termini
Consideriamo un caso reale semplificato. Giovanni Rossi, contribuente IRPEF, riceve un avviso di accertamento l’1 marzo 2025. Senza adesione, il termine di ricorso sarebbe il 30 aprile 2025 (60 giorni). Decide invece di tentare l’adesione e presenta l’istanza il 15 marzo 2025. A questo punto:
– Sospensione di 90 giorni: 15 marzo + 90 gg = 13 giugno 2025.
– Sospensione feriale (agosto): l’11 giugno è venerdì, il 14 giugno riprendono i termini; il 1° agosto inizia il blocco estivo per 31 giorni. Quindi, dal 14 giugno al 31 luglio (48 giorni) corrono i 60 giorni residui della scadenza originale (che sarebbero scaduti il 30 aprile). Rimangono 12 giorni da scontare dopo le ferie (60 – 48 = 12).
– Ripresa dopo le ferie: dal 1° agosto al 12 agosto (12 giorni). Quindi, finalmente, il termine per proporre ricorso si posiziona al 12 agosto 2025.
In questo scenario, Giovanni avrebbe ottenuto un allungamento significativo: anziché 60 giorni iniziali, ha a disposizione fino al 12 agosto (circa 155 giorni totali dall’avviso). Durante questo periodo l’Ufficio non potrà procedere con riscossioni, e Giovanni potrà (alla scadenza) decidere se accettare l’accordo o ricorrere. Questa simulazione illustra concretamente quanto tempo prezioso l’istituto garantisca al contribuente diligente.
Conclusioni
In conclusione, accertamento con adesione e sospensione dei termini sono leve fondamentali per il contribuente/debitore. L’adesione può evitare lunghe controversie e far risparmiare in termini di sanzioni; la sospensione automatica dei termini garantisce quel respiro necessario per valutare scelte strategiche senza la fretta del termine che scade. Come abbiamo visto, la normativa vigente (fino al 31 gennaio 2026) e la giurisprudenza della Cassazione tutelano in modo robusto il contribuente che agisce di buona fede . Tuttavia, è essenziale muoversi con consapevolezza: errori nei conteggi o nelle comunicazioni possono precludere questi benefici.
La chiave è agire tempestivamente e con il supporto di professionisti esperti. I legali e consulenti del team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo forniscono una visione integrata: analizzano in modo preciso l’atto di accertamento, calibrano la presentazione dell’istanza, valutano l’opportunità di negoziare o impugnare e curano tutte le fasi successive, da quelle stragiudiziali a quelle processuali. Grazie alle competenze “cassazioniste” di Monardo e alla sua qualifica di Gestore della Crisi e fiduciario OCC, il debitore ha a disposizione un’assistenza solida per bloccare eventuali esecuzioni coattive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) sul nascere e per pianificare soluzioni a breve e lungo termine (piani di rientro, accordi con creditori fiscali, concordati).
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Sentenze e fonti istituzionali (ultimi riferimenti)
- Cass. n. 23828/2025, ordinanza 25.8.2025 – Conferma che la sospensione di 90 gg opera automaticamente con l’istanza di adesione, anche senza comparizione del contribuente .
- Cass. n. 22185/2022, 13.7.2022 – Statuisce che i 90 giorni di sospensione valgono sempre dall’istanza, salvo espressa rinuncia, e ribadisce la natura oggettiva dell’istituto.
- Cass. n. 27274/2019, 4.12.2019 – Precisa che la mancata comparizione al contraddittorio non interrompe la sospensione .
- Cass. n. 26166/2020, 17.11.2020 (sez. trib.) – Ribadisce l’automatismo della sospensione e la possibilità di usufruirne anche senza proseguire il contraddittorio .
- Cass. ord. n. 17328/2024 – Conferma che un evento come il fallimento del contribuente nel periodo sospeso non rende tardivo il ricorso.
- Corte Cost., ord. n. 140/2011 – Ha dichiarato legittima la sospensione di 90 giorni indipendentemente dall’effettivo raggiungimento dell’accordo, garantendo il diritto del contribuente a fruire del termine integrativo .
- D.Lgs. 218/1997, art. 6(3) – Norma primaria che istituisce la sospensione di 90 giorni .
- D.L. 193/2016, art. 7‑quater(18) – Stabilisce la cumulabilità della sospensione adesione con la sospensione feriale .
- D.L. 18/2020, art. 83, e art. 158 DL 34/2020 – Prevedono la sospensione straordinaria dei termini e ne chiariscono la cumulabilità con l’adesione.
- Circolare AE 11/E/2020 – Convalida la somma delle sospensioni (Covid+90 gg+agosto) nel caso di istanza presentata durante il lockdown .
- Circolari AE 235/E/1997, 159/E/1999, 65/E/2001 – Interpretazioni iniziali a favore del contribuente sulla sospensione dei termini (includendo il periodo feriale).
Queste pronunce e norme, tutte a disposizione sui siti istituzionali (siti delle Corti e del Ministero dell’Economia), confermano l’impianto attuale e vanno sempre verificate in caso di evoluzioni normative. In ogni dubbio, l’approfondimento professionale è insostituibile.