Introduzione
La “rottamazione quinquies 2026” (tecnicamente: nuova definizione agevolata prevista dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Bilancio 2026) è un tema cruciale perché può determinare, per molti contribuenti e debitori, la differenza tra un rientro sostenibile e una spirale di azioni esecutive (pignoramenti), misure cautelari (fermi, ipoteche) e blocchi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In Italia, infatti, una cartella o un carico affidato all’Agente della riscossione può, decorso inutilmente il termine di legge, aprire la strada a strumenti di riscossione coattiva (come il fermo sui beni mobili registrati e l’ipoteca sugli immobili).
La novità “quinquies 2026” non è, però, una sanatoria generalizzata: è mirata e si applica solo a specifiche categorie di carichi e a determinate condizioni. Comprendere quali cartelle rientrano e quali restano fuori è la prima difesa del contribuente. La norma chiave è l’art. 1, commi 82-101 della L. 199/2025 (Bilancio 2026): da qui discendono ambito oggettivo, esclusioni, procedura, rate e conseguenze della decadenza.
In questa guida, dal punto di vista del debitore/contribuente, troverai:
- la lettura operativa della norma: quali carichi/certelle entrano e perché (con esempi pratici);
- la procedura passo-passo (domanda, comunicazione dovuti, pagamento, calendario 2026–2035);
- le strategie difensive quando la “quinquies” non si applica: rateazioni, sospensioni, ricorsi, e strumenti di composizione della crisi (sovraindebitamento e Codice della crisi);
- tabelle, checklist, FAQ e simulazioni numeriche per capire cosa conviene davvero.
Presentazione professionale: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e staff multidisciplinare
Questa guida integra anche una presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare (avvocati e commercialisti), orientata alla tutela del debitore e del contribuente: cassazionista, coordinatore di professionisti esperti in diritto bancario e tributario, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021).
Queste qualifiche, nel contesto pratico, significano capacità di leggere l’atto “in profondità”, scegliere la strada giusta (definizione agevolata, rateazione, sospensione, ricorso, procedure di crisi), e agire con tempestività per bloccare escalation esecutive e proteggere reddito e patrimonio.
In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team possono assisterti su: analisi dell’atto, verifica di rientro nella rottamazione, predisposizione della strategia, istanze di sospensione, ricorsi, trattative, piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali (incluse le procedure di sovraindebitamento e gli strumenti del Codice della crisi).
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Quadro normativo aggiornato al 30 gennaio 2026
Cos’è la “rottamazione quinquies 2026” e perché è diversa dalle precedenti
La rottamazione “quinquies” nasce con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026). In sintesi, consente – per i carichi definibili – di estinguere i debiti senza pagare:
- sanzioni;
- interessi (interessi di mora e/o interessi iscritti a ruolo, a seconda delle componenti);
- aggio/oneri di riscossione (con le regole richiamate dalla legge).
La caratteristica che cambia tutto è l’ambito oggettivo ristretto: la quinquies 2026 non “abbraccia” tutti i carichi affidati, ma solo quelli che derivano essenzialmente da omessi versamenti “da dichiarazione e controlli automatizzati/formali” e una parte dei contributi INPS (non da accertamento).
Questo segna una differenza rispetto alle rottamazioni storiche che, pur con esclusioni, avevano una platea più ampia:
- la “prima rottamazione” 2016 (D.L. 193/2016, art. 6) era riferita ai carichi affidati 2000–2016;
- l’estensione 2017 (D.L. 148/2017) ha ampliato e ritoccato la disciplina;
- la “rottamazione-ter” (D.L. 119/2018, art. 3) si è applicata ai carichi affidati 2000–2017;
- la “rottamazione-quater” (L. 197/2022, commi 231–252) riguardava i carichi affidati 2000–30 giugno 2022.
La quinquies 2026, invece, è “selettiva”: per il debitore è vantaggiosa, ma solo se il suo debito rientra nelle delle tipologie tassative previste dalla legge.
Coordinamento con la riforma della riscossione e del contenzioso
Nel 2024–2025 l’ordinamento ha visto una forte attività di riordino (riforma della riscossione, testi unici fiscali), ma al 30 gennaio 2026 molte “grandi riscritture” sono state rinviate nella loro applicazione.
In particolare, il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. Milleproroghe 2026) ha differito al 1° gennaio 2027 l’applicazione del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) e del Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), tra gli altri rinvii. Questo dato è importante perché, nel 2026, molte regole processuali e di riscossione continuano a fare riferimento al quadro vigente (D.Lgs. 546/1992, DPR 602/1973, ecc.).
Parallelamente, è essenziale ricordare il “nodo” dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo e della tutela giurisdizionale “anticipata”: la disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 (introdotta dal D.L. 146/2021 e inserita nel percorso della riforma), è stata oggetto di attenzione della Corte costituzionale, con un monito al legislatore sulla vulnerabilità del sistema.
Perché conta nella pratica del debitore? Perché quando scopri un debito “a sorpresa” (ad esempio consultando estratti o posizioni), non sempre puoi “attaccarlo subito” con un ricorso: devi conoscere le finestre e gli atti impugnabili, e spesso devi muoverti con una strategia (accesso agli atti, contestazione della notifica, sospensione, ecc.).
Per quali cartelle rientrano nella rottamazione quinquies 2026
Il criterio decisivo: non “la cartella”, ma il “carico affidato” e la sua origine
Il titolo della guida parla di “cartelle”, ma tecnicamente la norma riguarda i “debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione”.
Questo significa che una stessa cartella può contenere più “carichi” (componenti, periodi d’imposta, enti creditori, tipologie diverse). Ai fini della quinquies, ciò che conta è:
1) quando il carico è stato affidato (finestra temporale);
2) da cosa nasce (tipologia tassativa prevista dalla legge).
La finestra temporale
Sono potenzialmente definibili i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Attenzione: questa è la finestra “anagrafica” del carico. Ma non basta: serve anche la qualificazione del carico (vedi sotto).
Le tipologie che rientrano
La legge 199/2025 identifica due grandi blocchi di carichi definibili.
Imposte “da dichiarazione” e dai controlli automatizzati/formali
Rientrano le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e quelle richieste in esito a:
- controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973 (imposte sui redditi);
- controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973;
- liquidazione automatizzata IVA ex art. 54-bis DPR 633/1972;
- controllo formale IVA ex art. 54-ter DPR 633/1972.
È una categoria pratica che, nella vita reale, spesso si riconosce così: molte cartelle “di omesso versamento” e/o conseguenti a “comunicazioni di irregolarità”, poi versate a ruolo per mancato pagamento, rientrano dentro questo perimetro.
Non rientrano (regola generale) i carichi che derivano da accertamenti in senso proprio (avvisi di accertamento/atti impositivi diversi dalla liquidazione automatizzata o controllo formale). La ratio emerge dalla stessa impostazione: la norma chiude dentro solo le “linee” 36-bis/36-ter/54-bis/54-ter, e non apre agli accertamenti.
Contributi previdenziali INPS “dovuti”, ma non da accertamento
Rientrano anche i contributi dovuti agli enti previdenziali (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Qui, nella pratica del debitore, “accertamento” è il grande spartiacque: la norma tende a favorire chi è in arretrato “per debito dovuto” (anche dichiarativo), non chi deve somme pretese a seguito di verifiche ispettive/accertative.
Cosa si paga davvero nella quinquies: guida alla “base imponibile” della definizione
Per i carichi definibili, il debitore estingue pagando:
- capitale (imposta/contributo);
- spese di notifica e spese per procedure esecutive eventualmente avviate;
- con l’abbattimento di sanzioni e interessi e, nei limiti previsti, aggio/oneri di riscossione.
Per i contributi INPS, la norma richiama espressamente l’eliminazione delle “sanzioni e somme aggiuntive” legate alla riscossione, con riferimento al quadro normativo di settore.
Il caso speciale delle multe stradali: cosa cambia (e cosa no)
Sulle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la regola è diversa: la definizione riguarda solo gli interessi (e alcuni accessori), ma non elimina la sanzione principale. In altre parole, la “rottamazione” sulla multa non è uno sconto sul verbale: è uno sconto sugli accessori.
Questa distinzione è decisiva nella convenienza: su una multa molto “vecchia”, gli interessi e gli accessori possono essere rilevanti; su una multa recente o già “pulita”, il vantaggio può essere più limitato.
Carichi già coinvolti in precedenti rottamazioni: quando “rientrano” lo stesso
La legge 199/2025 disciplina espressamente due ipotesi utilissime.
- Rientrano i carichi affidati 2000–2017 già ricompresi in precedenti definizioni (DL 193/2016; DL 148/2017; DL 119/2018; L 145/2018; DL 34/2019) divenute inefficaci.
- Rientrano anche i carichi affidati 2000–30 giugno 2022 oggetto della rottamazione-quater (L 197/2022) divenuta inefficace entro il 30 settembre 2025 (con riferimento anche alle riaperture/riammissioni previste).
Quindi, se nel tuo passato hai “perso” una rottamazione (decaduto per mancati pagamenti), la quinquies può rappresentare un secondo treno ma solo se il carico è anche del tipo consentito (da dichiarazione/controlli o contributi dovuti INPS).
Esclusione importante: chi è in regola con la rottamazione-quater non può “trasferire” quei carichi
La legge esclude dalla quinquies i carichi affidati 2000–30 giugno 2022 per i quali, al 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate dovute nella rottamazione-quater. È la clausola anti-duplicazione: non puoi “rottamare due volte” lo stesso carico se stai già completando correttamente un piano agevolato.
Enti territoriali e tributi locali: attenzione alla variabile “scelta dell’ente”
Dal comma 101 in poi la legge disciplina la possibilità per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di introdurre, con propri atti, misure di definizione agevolata coerenti con i principi della quinquies (riduzione/stralcio di sanzioni e interessi), con regole applicative e termini stabiliti dagli stessi enti. Per il debitore, ciò significa: sui tributi locali non basta conoscere la legge statale; bisogna anche verificare se il tuo ente ha deliberato e con quali condizioni.
Procedura passo-passo dopo la notifica e calendario ufficiale 2026–2035
Passo operativo iniziale: capire “che atto hai in mano”
Dal lato del contribuente, è fondamentale distinguere:
- cartella/avviso riferito a carichi definibili (da dichiarazione/controlli o INPS dovuti);
- cartella/avviso “da accertamento” (tendenzialmente fuori quinquies);
- atto cautelare/esecutivo (preavviso di fermo, iscrizione ipoteca, pignoramento, intimazione).
Perché? Perché la rottamazione quinquies è una procedura a domanda e ha scadenze precise; ma la difesa del contribuente (ricorso/sospensione) potrebbe avere termini autonomi e più brevi.
Il cuore della procedura quinquies: domanda, comunicazione, pagamento
La sequenza base fissata dalla legge è questa.
Presentazione della dichiarazione di adesione
La “dichiarazione” va presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate dall’Agente della riscossione entro i termini fissati dalla legge.
Nella dichiarazione il debitore indica, tra l’altro, la scelta di pagamento in unica soluzione o a rate (fino al massimo previsto).
Un punto spesso sottovalutato, ma giuridicamente pesante: con la dichiarazione, il debitore si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione. È una rinuncia “strategica”: se stai litigando per far annullare il debito, l’adesione alla definizione può essere una scelta di chiusura, non sempre compatibile con la tua linea difensiva.
Comunicazione delle somme dovute
L’Agente della riscossione comunica al debitore, entro il 30 giugno 2026, l’ammontare complessivo dovuto e il piano rateale (se scelto).
Pagamento: unica soluzione o rate fino a 54 rate
Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
- in forma rateale fino a un massimo di 54 rate.
Il calendario delle prime rate è “speciale”:
- 31 luglio 2026 (prima rata o unica soluzione);
- 30 settembre 2026 (seconda rata);
- 30 novembre 2026 (terza rata);
poi rate bimestrali dal 2027 in avanti secondo il calendario stabilito.
Sulle rate successive alla prima si applicano interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. Inoltre, la legge fissa un importo minimo per rata (non inferiore a 100 euro).
Calendario sintetico dei pagamenti
| Fase | Termine |
|---|---|
| Domanda di adesione | entro 30 aprile 2026 |
| Comunicazione importi dovuti | entro 30 giugno 2026 |
| Unica soluzione / 1ª rata | 31 luglio 2026 |
| 2ª rata | 30 settembre 2026 |
| 3ª rata | 30 novembre 2026 |
| Rate successive | bimestrali dal 2027 fino a maggio 2035 |
Effetti immediati della domanda: cosa si “blocca” e cosa no
Dal punto di vista del debitore, l’effetto più importante della domanda è che cambia la dinamica della riscossione.
La legge prevede (per i carichi oggetto di dichiarazione):
- sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
- sospensione di obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni fino alla prima scadenza utile della quinquies, secondo il dettato normativo;
- divieti/limitazioni a nuove azioni cautelari (nuovi fermi, nuove ipoteche) e al proseguimento di alcune azioni esecutive, secondo l’impianto della norma;
- importanti “effetti reputazionali-amministrativi”: il debitore non è considerato inadempiente ai fini di alcuni meccanismi di compensazione e verifica inadempimenti (art. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973) e beneficia del collegamento con la disciplina DURC (art. 54 DL 50/2017).
Decadenza: quando perdi tutto (e cosa resta)
Qui il debitore deve essere rigidissimo: la legge stabilisce la inefficacia della definizione in caso di mancato pagamento anche di una sola rata (o comunque nelle ipotesi dettagliate: ritardi e omissioni secondo la regola legale). E precisa che le somme versate restano acquisite a titolo di acconto: non “recuperi” l’agevolazione perduta.
È il motivo per cui, nella pratica, prima di aderire devi costruire un piano finanziario credibile: la quinquies è potente, ma è anche “severa”.
Blocco decisionale (diagramma) dal punto di vista del debitore
Ricevi cartella / atto AdER
|
v
Verifica: carico affidato 2000-2023?
|
+—-+—-+
| |
NO SI
| |
v v
Strategie Verifica origine:
alternative – da dichiarazione/36-bis/36-ter/54-bis/54-ter?
(ricorso, – contrib. INPS dovuti (non da accertamento)?
rateazione) |
v
+——+——+
| |
NO SI
| |
v v
Ricorso/Rateazione Valuta convenienza:
e tutela cautelare – rinuncia giudizi pendenti?
– sostenibilità rate (max 54)?
|
v
Presenta domanda entro 30/04/2026
Difese e strategie legali del contribuente
Questa sezione è il “cuore difensivo”: cosa fare se rientri nella quinquies e cosa fare se non rientri (o se rientri solo parzialmente).
Se rientri: scegliere tra definizione e contenzioso (scelta strategica)
Quando un carico è definibile, la rottamazione può essere:
- una soluzione “chiusura veloce” (paghi capitale + spese, stop accessori);
- una misura di “stabilizzazione” (rate lunghe fino a 2035, con interessi 3% dal 1° agosto 2026).
Il punto delicatissimo è la rinuncia ai giudizi pendenti: se stai contestando la cartella per vizi di notifica, prescrizione, inesistenza del debito o altro, aderire significa in genere uscire da quella strada e “comprare pace fiscale” pagando il dovuto (al netto degli accessori).
In ottica difensiva, la valutazione tipica è:
- se il debito è certo e il contenzioso offre chance basse: la definizione è un buon “reset”;
- se il debito è contestabile seriamente (vizi forti): attenzione a rinunciare, perché potresti ottenere l’annullamento integrale, non solo lo sconto sugli accessori.
Se non rientri: le quattro vie difensive principali
Ricorso nei termini (difesa giurisdizionale)
Per gli atti impugnabili in materia tributaria, il termine ordinario è 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (regola generale del processo tributario).
Nel processo tributario, puoi chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto quando dall’atto può derivare un danno grave e irreparabile, secondo la disciplina della tutela cautelare.
Nota “sistema”: nel 2026, l’applicazione del Testo unico della giustizia tributaria è rinviata al 1° gennaio 2027, quindi molte disposizioni operative restano nel perimetro del sistema vigente.
Rateazione ordinaria con AdER (art. 19 DPR 602/1973)
Se l’obiettivo è guadagnare respiro finanziario e stoppare l’escalation, la rateazione è spesso la prima opzione concreta.
L’art. 19 DPR 602/1973 disciplina la dilazione del pagamento: il testo vigente prevede, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, piani molto estesi a seconda delle condizioni e dell’importo, arrivando fino a un massimo indicato dalla norma.
Sul piano difensivo, la rateazione è utile perché:
- riduce la pressione immediata;
- può bloccare o rendere più difficili azioni esecutive in presenza di piano regolare;
- ti dà un orizzonte temporale per lavorare su contestazioni o riorganizzazione finanziaria.
Ma va maneggiata con attenzione se stai valutando la quinquies: la legge prevede meccanismi di revoca/inefficacia delle rateazioni preesistenti per i carichi oggetto di definizione secondo i tempi fissati.
Sospensione legale/amministrativa della riscossione (quando “non devi pagare”)
Un’arma poco conosciuta (ma spesso decisiva) è la sospensione della riscossione quando il debito è intrinsecamente non esigibile (es. già pagato, annullato, prescritto, sgravato).
La disciplina nasce dalla normativa di stabilità 2013 e dalla prassi amministrativa: è un istituto che consente, entro termini e a certe condizioni, di chiedere la sospensione direttamente in fase di riscossione. Nella prassi istituzionale, è indicato come “richiedere la sospensione della riscossione” ed è collegato alle norme speciali.
In ottica difensiva, la sospensione è la via maestra quando puoi dimostrare documentalmente che:
- il credito è già estinto o annullato;
- esiste un provvedimento di sgravio;
- la pretesa è palesemente indebita per ragioni oggettive (non “interpretative”).
Difese su notifica, conoscenza del debito ed estratto di ruolo
Molti debitori scoprono i carichi “tardi”, magari quando subiscono un fermo, un blocco con la PA o un atto successivo. Qui entra la complessità dell’estratto di ruolo e della possibilità di impugnare la cartella che si assume non notificata/invalidamente notificata.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 190/2023, ha dichiarato inammissibili questioni di legittimità costituzionale sull’art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 (come introdotto nel 2021), ma ha anche evidenziato la necessità di un intervento di sistema, richiamando il problema della tutela giurisdizionale “anticipata”.
Successivamente, l’ordinanza n. 81/2024 è intervenuta ancora sul tema, confermando la rigidità del quadro.
Per il debitore, la regola operativa è: non farti bloccare dalla frase “l’estratto di ruolo non è impugnabile”. Il punto è capire:
- quale atto è impugnabile (cartella? intimazione? fermo? ipoteca? pignoramento?);
- e come provare l’omessa/invalidità notifica e il pregiudizio.
Sul versante giurisprudenziale di legittimità, l’indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26283/2022) ha inciso sul tema della disciplina dell’impugnazione conosciuta tramite estratto, nel perimetro delineato dalla normativa.
Strumenti alternativi “forti”: sovraindebitamento e Codice della crisi
Quando il problema non è solo “una cartella”, ma una situazione strutturale di insolvenza/sovraindebitamento, gli strumenti ordinari (rottamazione, rateazione, ricorso) possono non bastare. Qui entrano in gioco gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
Dal punto di vista del debitore persona fisica e dell’impresa minore, gli istituti più rilevanti sono:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore: l’art. 67 CCII consente al consumatore sovraindebitato (con l’ausilio dell’OCC) di proporre un piano di ristrutturazione.
- Liquidazione controllata: l’art. 268 CCII consente al sovraindebitato di chiedere l’apertura della liquidazione controllata.
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: l’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del debitore persona fisica meritevole che non è in grado di offrire utilità ai creditori.
Questi strumenti non sono “alternative leggere”: sono percorsi giudiziali/para-giudiziali che richiedono regole di meritevolezza e documentazione rigorosa, ma possono portare al risultato più importante per chi è schiacciato dai debiti: la liberazione sostenibile, fino all’esdebitazione nei casi previsti.
Tabelle operative, FAQ e simulazioni numeriche
Tabella comparativa: cosa rientra e cosa non rientra (lettura rapida)
| Macro-categoria di carico | Rientra in quinquies 2026? | Che segnali cercare nell’atto |
|---|---|---|
| Imposte “da dichiarazione” (omessi versamenti) | Sì, se carico affidato 2000–2023 | riferimenti a dichiarazione annuale, liquidazioni |
| Controllo automatizzato 36-bis (IRPEF/IRES ecc.) | Sì | dicitura o riferimenti a art. 36-bis |
| Controllo formale 36-ter | Sì | riferimenti a art. 36-ter / controllo formale |
| IVA 54-bis / 54-ter | Sì | riferimenti a art. 54-bis / 54-ter |
| Contributi INPS dovuti (non da accertamento) | Sì | causale INPS, non ispettiva/accertativa |
| Contributi INPS da accertamento | No | presenza di atti/verbali ispettivi o accertamento |
| Carichi da avvisi di accertamento “pieni” | In linea generale no (fuori tipologie) | riferimento ad avviso di accertamento, rettifica, ecc. |
| Multe Codice della strada | Sì ma solo per interessi/aggio (non sanzione) | violazione CdS; attenzione: paghi la sanzione base |
| Tributi locali (IMU/TARI ecc.) | Dipende dalle delibere dell’ente | verificare delibera comunale/regionale |
Simulazioni pratiche (con numeri realistici)
Le simulazioni sono esempi orientativi (ogni cartella ha componenti diverse). La logica dei benefici deriva dalla norma: si pagano rispettivamente capitale e spese, con “abbattimento” di sanzioni/interessi/aggio nei termini di legge.
Simulazione A: IRPEF da controllo automatizzato (36-bis)
Ipotizziamo una cartella composta da:
- imposta (capitale): € 10.000
- sanzioni: € 3.000
- interessi vari: € 900
- aggio/oneri: € 500
- spese notifica/procedura: € 30
Totale “ordinario”: € 14.430
Totale in quinquies: € 10.030 (capitale + spese)
Risparmio: € 4.400 circa
La logica è esattamente quella prevista dalla legge: estinzione senza sanzioni, interessi e aggio, restando dovute le spese.
Simulazione B: multa Codice della strada
Ipotizziamo:
- sanzione CdS: € 200
- interessi/accessori: € 80
- aggio/oneri: € 25
- spese: € 15
Totale ordinario: € 320
Totale in quinquies (multa): € 215 (sanzione + spese; interessi/aggio esclusi nella misura prevista)
Qui si vede l’effetto del “caso speciale”: la sanzione non si abbatte.
Simulazione C: piano rateale massimo (54 rate) su € 10.000 di capitale
Se scegli 54 rate: base capitale € 10.000 → rata “pura” circa € 185,19 (più interessi 3% annuo sulle rate successive alla prima, dal 1° agosto 2026). Inoltre, la rata non può essere inferiore a € 100.
Questa simulazione serve per la scelta più importante: sostenibilità. Se ritieni che in 9 anni (2026–2035) riuscirai a mantenere costanza nei pagamenti, la definizione è “lunga ma gestibile”. Se sai già che potresti saltare rate, il rischio decadenza è alto.
Errori comuni (e come evitarli)
Molti debitori “perdono” le opportunità non per mancanza di diritto, ma per errori pratici.
L’errore più frequente è credere che la quinquies valga per “tutte le cartelle 2000–2023”. Non è così: per le imposte occorre la provenienza da dichiarazione e dai controlli 36-bis/36-ter/54-bis/54-ter; per l’INPS occorre che non sia da accertamento.
Secondo errore: aderire mentre hai un contenzioso forte e poi accorgerti che la domanda comporta l’impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti. Prima di firmare, devi fare una verifica strategica.
Terzo errore: pensare che “in caso di difficoltà” si possa saltare una rata e recuperare dopo. La decadenza è rigida, e le somme versate restano acquisite.
FAQ operative (20 domande tipiche)
La rottamazione quinquies 2026 riguarda tutte le cartelle affidate 2000–2023?
No. Riguarda solo carichi affidati 2000–2023 che rientrano nelle tipologie tassative: imposte da dichiarazione/controlli 36-bis, 36-ter, 54-bis, 54-ter; contributi INPS dovuti non da accertamento.
Come faccio a capire se la mia cartella deriva da 36-bis o 36-ter?
Devi leggere la causale e l’origine del carico; la norma richiama espressamente quei riferimenti. In caso di dubbi, serve un’analisi tecnica del dettaglio del carico.
Se ho un avviso di accertamento (non una liquidazione automatizzata), posso rottamare?
In linea generale la quinquies è costruita su carichi “da dichiarazione e controlli automatizzati/formali”, quindi gli accertamenti “pieni” restano fuori.
La domanda si presenta entro quando?
Entro il 30 aprile 2026, telematicamente.
Quando saprò l’importo esatto da pagare?
L’Agente deve comunicare l’importo dovuto entro il 30 giugno 2026.
Posso pagare a rate? Quante?
Sì, fino a 54 rate.
Quali sono le prime scadenze?
31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026.
Dal 2027 come scadono le rate?
Bimestralmente secondo il calendario legale fino al 2035.
C’è un interesse sulle rate?
Sì: 3% annuo sulle rate successive alla prima, dal 1° agosto 2026.
La rata minima?
Non inferiore a 100 euro.
Se salto una rata, cosa succede?
Rischi la inefficacia della definizione e perdi i benefici; quanto versato resta acquisito.
Se ho già una rateazione ordinaria, posso comunque aderire?
La legge disciplina la gestione delle rateazioni e i suoi effetti temporali (sospensione/revoca) per i carichi oggetto di definizione. Serve coordinare bene i due piani.
Se ho già una rottamazione-quater in regola posso “passare” alla quinquies?
No per i carichi 2000–30 giugno 2022 in regola al 30 settembre 2025: la norma li esclude dalla quinquies.
Se invece sono decaduto dalla rottamazione-quater entro il 30 settembre 2025 posso aderire?
Sì, la norma consente di includere quei carichi (fermo restando che rientrino nelle tipologie definibili).
Le multe stradali vengono scontate nel capitale?
No: per le violazioni del Codice della strada la definizione incide sugli interessi e accessori, non sulla sanzione base.
La domanda blocca subito pignoramenti e fermi?
La legge prevede specifici effetti sospensivi/cautelari e limiti alle nuove misure per i carichi oggetto di domanda; occorre verificare lo stato della procedura (già avviata o meno) e applicare correttamente il dettato normativo.
Se non rientro, qual è la strada più rapida per evitare azioni esecutive?
Spesso: rateazione ex art. 19 DPR 602/1973 e/o tutela cautelare giudiziale se l’atto è impugnabile e ci sono presupposti.
Quanto tempo ho per fare ricorso contro una cartella tributaria?
Regola generale: 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Posso ottenere una sospensione dal giudice?
Sì, nei casi e alle condizioni previsti dalla tutela cautelare del processo tributario.
Cosa posso fare se il debito è “strutturale” e non posso pagare nemmeno a rate?
Valuta gli strumenti del Codice della crisi: ristrutturazione del consumatore (art. 67), liquidazione controllata (art. 268), esdebitazione incapiente (art. 283), con l’assistenza dell’OCC e di professionisti specializzati.
Per i tributi comunali vale automaticamente la quinquies?
No: dipende dalle delibere e dagli atti degli enti territoriali, secondo la disciplina dedicata.
Giurisprudenza istituzionale più recente da conoscere
Di seguito una selezione di pronunce istituzionali (Corte costituzionale e Cassazione) che incidono direttamente sull’ecosistema “riscossione–rottamazioni–tutela del contribuente”. Le riporto in fondo perché servono come “bussola” interpretativa, soprattutto quando devi decidere tra definizione agevolata e difesa contenziosa.
Corte costituzionale
La sentenza n. 46/2025 ha affrontato la questione della remunerazione della riscossione e della scelta legislativa di riformare i meccanismi senza retroattività, valorizzando il contesto normativo successivo al monito del 2021.
La sentenza n. 120/2021 ha ammonito il legislatore sulla sproporzione/criticità del sistema dell’aggio e ha sollecitato una riforma strutturale.
La sentenza n. 190/2023 (ECLI:IT:COST:2023:190) ha avuto un impatto enorme sulla pratica: pur dichiarando inammissibili le questioni, ha evidenziato il problema sistemico collegato ai limiti all’impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo e ha ribadito la necessità di un intervento organico del legislatore.
L’ordinanza n. 81/2024 è intervenuta nuovamente sulle questioni relative alla disciplina dell’art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973, confermando il rigore del perimetro processuale.
La sentenza n. 189/2024 ha chiarito un punto molto concreto per chi aderisce a definizioni agevolate: l’estinzione del processo per definizione non implica automaticamente estinzione del credito se gli importi dovuti per la definizione non vengono integralmente versati; l’amministrazione può recuperare quanto non pagato.
Cassazione (principi di sistema richiamati in fonti istituzionali)
La sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022 ha inciso sul tema dell’impugnazione degli atti conosciuti tramite estratto di ruolo e sull’interesse ad agire nel perimetro delineato dal legislatore.
In tema di notifiche telematiche (PEC), è richiamata l’ordinanza n. 2193/2023 (Corte di Cassazione), con principi operativi sul perfezionamento della notifica in caso di casella PEC piena e conseguenti effetti sulla validità del procedimento notificatorio.
Conclusione
La rottamazione quinquies 2026 è una misura potenzialmente molto favorevole, ma a patto di partire da una verità giuridica semplice: non tutte le cartelle rientrano. Rientrano solo i carichi affidati 2000–2023 che derivano da imposte da dichiarazione e controlli automatizzati/formali (36-bis, 36-ter, 54-bis, 54-ter) e da contributi INPS dovuti non da accertamento, oltre al trattamento particolare delle sanzioni del Codice della strada sugli accessori.
L’altra verità pratica è che la misura, pur concedendo fino a 54 rate, è severa sulla decadenza: aderire senza una reale sostenibilità significa rischiare di perdere i benefici e ritrovarsi con una situazione peggiorata.
Se il tuo carico non rientra, o se il debito è inaccettabile per vizi (notifica, prescrizione, inesistenza), la tutela non finisce: esistono strumenti difensivi ordinari (ricorso nei termini e tutela cautelare, rateazioni ex art. 19 DPR 602/1973, sospensioni) e, quando il problema è strutturale, soluzioni più profonde nel Codice della crisi (ristrutturazione, liquidazione controllata, esdebitazione).
In questo contesto, l’assistenza di un professionista specializzato fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti possono intervenire per bloccare azioni esecutive e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi), verificare se il carico è definibile, impostare la strategia migliore (definizione, rateazione, ricorso, sovraindebitamento), e difenderti con strumenti concreti e tempestivi.
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