Introduzione
Se gestisci un’impresa (ditta individuale, società di persone o di capitali) e ti trovi con cartelle o carichi in riscossione, il 2026 segna un passaggio cruciale: la “Rottamazione quinquies” (definizione agevolata 2026) può diventare una leva concreta per ridurre il costo complessivo del debito e, soprattutto, per mettere in sicurezza la continuità aziendale (stop a nuove azioni cautelari/esecutive sui carichi “rottamabili”, protezione della regolarità nei rapporti con la PA, programmazione della liquidità). Ma è anche un terreno pieno di rischi: un errore di perimetro (carichi “fuori” dall’ambito), una scelta rateale non sostenibile, o una gestione superficiale dei contenziosi pendenti può tradursi in decadenza e riattivazione della riscossione, con possibili conseguenze operative (blocco incassi, pignoramenti, rapporti bancari, reputazione commerciale).
L’obiettivo di questa guida – aggiornata al 30 gennaio 2026 – è darti un quadro operativo dal punto di vista del debitore/contribuente imprenditore, con taglio pratico e difensivo: cosa rientra davvero nella rottamazione 5, quali sono scadenze e passaggi, come proteggerti dagli errori tipici, come coordinare rottamazione e contenzioso, e quali alternative legali valutare se la rottamazione non è la soluzione migliore.
In questo percorso, l’assistenza professionale fa la differenza non solo “per fare la domanda”, ma per impostare una strategia completa: verifica dell’atto e dei carichi, analisi dell’esposizione complessiva, valutazione di impugnazioni e sospensive, trattative, piani di rientro, strumenti di regolazione della crisi.
A questo scopo, lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera con un approccio multidisciplinare:
Avvocato cassazionista, coordinatore di professionisti (avvocati e commercialisti) esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Cosa può fare concretamente per te e per la tua impresa: analisi immediata della cartella/atto e dell’estratto di ruolo, individuazione dei carichi definibili, verifica di notifica e prescrizione, gestione di ricorsi e istanze di sospensione, negoziazioni con l’Agente della riscossione e con gli enti creditori, predisposizione di piani di rientro sostenibili, attivazione di soluzioni giudiziali e stragiudiziali (incluse procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento, ove compatibili).
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Quadro normativo aggiornato
La “Rottamazione quinquies 2026” è il nome giornalistico con cui, nel linguaggio corrente, si indica la nuova definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, cioè dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai commi 82–101 dell’art. 1.
Il cuore dell’istituto è semplice (ma va letto con attenzione): per determinati carichi affidati all’agente della riscossione in un certo arco temporale, il debitore può estinguere pagando sostanzialmente il capitale e alcune spese, senza corrispondere altre componenti (sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio, ecc.), secondo quanto previsto dalla norma.
Perché l’imprenditore deve ragionare “da debitore strategico” e non solo “da contribuente”
Per l’impresa, i carichi in riscossione non sono solo un tema fiscale: impattano su:
- liquidità e cassa (uscite impreviste, vincoli su conti e crediti);
- operatività (pignoramenti presso terzi, blocchi su incassi, tensioni con fornitori e dipendenti);
- accesso al credito (segnalazioni, rischio percepito, sostenibilità finanziaria);
- gare e pagamenti dalla PA (meccanismi di verifica e compensazione con debiti iscritti a ruolo);
- responsabilità degli amministratori (necessità di gestione tempestiva della crisi e dei debiti, anche per evitare future contestazioni gestorie).
La rottamazione quinquies può essere una soluzione, ma solo se integrata in un disegno realistico: scegliere di aderire “per prendere tempo” senza un piano di pagamento sostenibile è, spesso, un boomerang.
I pilastri legali della rottamazione quinquies
Dal testo della Legge n. 199/2025 discendono alcuni cardini operativi:
- Ambito temporale dei carichi: carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (ma attenzione: l’ambito oggettivo è tipizzato, non “tutto e sempre”).
- Pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali di pari importo con calendario stabilito dalla legge (prima rata 31 luglio 2026; poi settembre e novembre 2026; dal 2027 scadenze fisse bimestrali; ultime tre rate nel 2035).
- Interessi sulle rate: se scegli la rateazione, sulle rate sono dovuti interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
- Domanda: dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026, con scelta del numero rate.
- Comunicazione delle somme dovute: l’agente della riscossione comunica entro il 30 giugno 2026 l’ammontare dovuto e le rate (minimo rata 100 euro).
- Effetti protettivi (sui carichi oggetto di domanda): stop a nuove azioni cautelari/esecutive, sospensioni e regole specifiche su piani di dilazione preesistenti e procedure in corso.
- Decadenza/Inefficacia: la definizione non produce effetti se non paghi correttamente (unica rata; oppure due rate anche non consecutive; oppure l’ultima rata). I versamenti restano acquisiti come acconto, e la riscossione riprende.
Punto delicato (per la gestione imprenditoriale): nella disciplina della quinquies non è riprodotta la tipica formula della “tolleranza” di alcuni giorni presente in passate edizioni. La norma parla di mancato/insufficiente versamento come causa di inefficacia. Traduzione prudenziale: l’impresa deve considerare le scadenze “a prova di banca” (domiciliazioni, giorni di valuta, anticipi), senza affidarsi a margini non scritti.
Requisiti, carichi ammessi ed esclusi
Questa è la sezione che, nella pratica, fa vincere o perdere la partita. La rottamazione quinquies non è un “condono universale”: è una definizione agevolata con perimetro oggettivo tipizzato.
Quali debiti rientrano nella rottamazione quinquies
La Legge n. 199/2025 consente l’estinzione dei debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione (nell’arco 2000–2023) che derivano da specifiche fattispecie, tra cui – in sintesi operativa – l’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni e da controlli automatizzati/formali (richiamando gli istituti dei controlli ex DPR 600/1973 e DPR 633/1972), e l’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con l’esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Per l’imprenditore, significa che la rottamazione quinquies tende a colpire soprattutto aree “classiche”:
- omessi versamenti da dichiarazione (saldo/conti, ritenute, IVA dichiarata e non versata, ecc.) se il carico è stato affidato alla riscossione e rientra nelle tipologie;
- esiti di controlli automatizzati/formali confluiti in carico affidato;
- contributi INPS omessi (ma con la grande attenzione: non quelli nati da accertamento).
Cosa paghi e cosa non paghi: vantaggio economico reale
Il vantaggio della rottamazione quinquies sta nella struttura del “dovuto”.
Con l’adesione, paghi:
- capitale (imposta/contributo principale);
- spese per procedure esecutive e notificazione.
Non paghi (per i carichi agevolabili):
- sanzioni e interessi “affidati”;
- interessi di mora ex DPR 602/1973;
- somme aggiuntive su contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, ove previste;
- aggio/compensi di riscossione nella misura abbuonata dalla disciplina della definizione.
Per contestualizzare un concetto spesso sottovalutato: in regime ordinario, i costi “accessori” possono diventare il vero peso del debito. Anche solo a titolo informativo, l’Agenzia delle Entrate nel 2019 ha comunicato la riduzione del tasso per gli interessi di mora per pagamenti ritardati, fissandolo al 2,68% dal 1° luglio 2019.
E, sul versante della dilazione ordinaria, documentazione parlamentare indica che gli interessi per la dilazione del pagamento (art. 21 DPR 602/1973) sono dovuti nella misura del 4,5% annuo (dato utile per confronto di convenienza).
Confronto in chiave imprenditoriale: la quinquies, se rateizzi, applica 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Quindi, oltre allo “stralcio” di sanzioni/interessi/aggio, può offrire un costo finanziario della rateazione più contenuto rispetto a certi regimi ordinari (senza però confondere piani e regole: sono strumenti diversi).
Carichi già in procedure di crisi o sovraindebitamento
Questo punto è particolarmente importante per imprenditori in tensione finanziaria.
La legge consente di includere nella definizione anche i debiti risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione che rientrano in procedimenti attivati ai sensi della disciplina sul sovraindebitamento e del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con possibilità di pagamento anche “falcidiato” secondo quanto previsto nell’omologazione.
Inoltre, per le somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale o di procedure di composizione negoziale della crisi, la legge richiama la disciplina dei crediti prededucibili.
Per l’impresa significa: la rottamazione potrebbe non essere “alternativa” alla gestione giudiziale/negoziale della crisi, ma integrabile (con attenzione al coordinamento tra piano, flussi e vincoli di prededuzione).
L’effetto “recupero delle rottamazioni precedenti” e le esclusioni specifiche
La quinquies può anche “recuperare” carichi che erano già stati tentati in precedenti definizioni (rottamazioni passate e perfino rottamazione-quater) ma per cui l’agevolazione era divenuta inefficace, nei limiti e condizioni previste.
Attenzione però a una esclusione molto rilevante: la legge prevede che non possano essere estinti con questa disciplina i debiti (entro certi carichi e condizioni) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino versate tutte le rate scadute nell’ambito delle dichiarazioni rese per la rottamazione-quater e la riammissione 2025.
Messaggio operativo: se eri “perfettamente in regola” con determinate posizioni di rottamazione-quater, il legislatore ha voluto evitare un “doppio vantaggio” su quelle stesse posizioni.
Focus tributi locali: non dare per scontato che “rientrino”
Un classico errore imprenditoriale è pensare che qualsiasi entrata locale (IMU, TARI, COSAP, canoni, ecc.) “vada dentro” perché affidata alla riscossione.
La Legge n. 199/2025 disciplina principalmente la definizione per i carichi statali tipizzati; poi, separatamente, prevede la facoltà per regioni ed enti locali di introdurre proprie definizioni agevolate con un atto dell’ente, entro i termini e con regole proprie (punto che rende indispensabile una verifica caso per caso, Comune per Comune).
Procedura passo-passo per imprenditori
Qui andiamo sul pratico: cosa succede e cosa fare, cronologicamente, quando hai carichi in riscossione e vuoi usare la rottamazione quinquies come strumento di difesa.
Prima fase: diagnosi del debito e verifiche difensive
Obiettivo: capire se (e quali) carichi sono effettivamente definibili e se conviene definirli o impugnarli.
Dal punto di vista dell’imprenditore, la “checklist” difensiva minima dovrebbe includere:
Identificazione dell’atto e dei carichi
Cartella di pagamento, intimazione, preavviso di fermo, iscrizione ipotecaria, pignoramento presso terzi: sono eventi diversi e producono tempi e rischi diversi. La rottamazione aiuta, ma non annulla la necessità di capire “a che punto” sei.
Verifica del perimetro quinquies
La legge tipizza i carichi: se il tuo debito deriva da atti diversi (ad esempio accertamenti che non rientrano nel perimetro, recuperi, entrate non compatibili), l’adesione potrebbe essere solo parziale o impossibile, e allora serve un piano alternativo.
Valutazione contenzioso vs definizione
Se c’è un vizio serio (notifica, prescrizione, inesistenza del presupposto, errori di calcolo, duplicazioni, omesso contraddittorio quando rilevante), potresti avere interesse a contestare, o a contestare parte del debito. Qui la consulenza legale è decisiva: un’impostazione errata può farti “rottamare” un debito che sarebbe stato annullabile.
Seconda fase: presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026
Per aderire, devi rendere all’agente della riscossione una dichiarazione entro il 30 aprile 2026, con modalità esclusivamente telematiche, scegliendo anche il numero di rate (entro il massimo).
Consiglio pratico da imprenditore: non aspettare l’ultima settimana. Tra accessi, SPID/CIE, deleghe, carichi da selezionare e contenziosi da coordinare, la “telematica” non è sempre lineare.
Terza fase: gestione dei giudizi pendenti e coordinamento con la difesa
Se nel tuo caso ci sono giudizi pendenti sui carichi che vuoi definire, la legge impone di indicarlo in dichiarazione e di assumere l’impegno a rinunciare, con sospensione del giudizio nelle more e successiva estinzione al perfezionamento. In questa disciplina il perfezionamento è agganciato al pagamento della prima o unica rata.
Qui l’imprenditore deve ragionare su due piani contemporanei:
- piano amministrativo-finanziario: pagare davvero;
- piano processuale: evitare che una gestione frettolosa produca effetti irreversibili se poi la definizione non regge (per mancato pagamento, per carichi non definibili, ecc.).
La giurisprudenza degli ultimi anni sulle definizioni agevolate e sugli effetti nel processo tributario mostra quanto il tema sia delicato: la Corte costituzionale, ad esempio, ha ritenuto non irragionevole una disciplina che collega l’estinzione del processo al deposito dell’istanza e al versamento (anche della prima rata), evidenziando la specificità del processo tributario e la funzione deflattiva di queste misure.
E, sul tema “estinzione subito o sospensione fino a fine rate”, è emerso un contrasto in Cassazione in materia di rottamazione-quater: una parte della giurisprudenza ha valorizzato il perfezionamento della procedura e la documentazione dei pagamenti già eseguiti; altra parte ha ritenuto necessaria la sospensione fino all’integrale pagamento delle rate. Questo “retroterra” è utile perché segnala il rischio di gestire in modo superficiale il rapporto tra definizione e processo.
Regola prudenziale per la quinquies (da debitore): prima di “spegnere” un contenzioso che ti tutela, devi avere la ragionevole certezza di poter sostenere il pagamento e di aver incluso solo carichi realmente definibili.
Quarta fase: comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026
Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica l’ammontare complessivo dovuto e quello delle singole rate (ciascuna non può essere inferiore a 100 euro) e le scadenze.
Da imprenditore, qui devi fare un check immediato:
- l’importo corrisponde al “dovuto” coerente con capitale + spese?
- sono stati inclusi carichi che non volevi includere?
- il piano rateale è sostenibile nel tuo cash-flow?
Quinta fase: pagamento (unica soluzione o rate)
La legge prevede:
- unica soluzione entro 31 luglio 2026; oppure
- rateazione fino a 54 rate bimestrali.
Calendario essenziale: prime tre rate nel 2026 (luglio, settembre, novembre) e poi scadenze bimestrali fissate per gli anni successivi, fino alle ultime rate nel 2035.
Se rateizzi, dal 1° agosto 2026 maturano interessi al 3% annuo.
Il pagamento può avvenire tramite domiciliazione, moduli precompilati, oppure presso sportelli.
Sesta fase: effetti su rateazioni pregresse e procedure esecutive
Due effetti chiave per l’impresa:
- Alla data del 31 luglio 2026, le dilazioni sospese sui debiti definibili sono revocate e non sono accordabili nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973 per quei debiti.
Questo è un “punto di non ritorno”: aderire senza pagare può lasciare l’impresa senza rete. - Il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate (salvo eccezioni in caso di esito positivo del primo incanto).
Settima fase: decadenza e inefficacia
La definizione non produce effetti e la riscossione riprende (con riattivazione di termini, nuovo decorso di prescrizione/decadenza) se c’è mancato/insufficiente versamento dell’unica rata; oppure di due rate (anche non consecutive) nel piano rateale; oppure dell’ultima rata. I versamenti restano acquisiti come acconto.
Per l’imprenditore: non è solo un rischio “teorico”. È la differenza tra:
- riduzione del debito e stabilizzazione,
- oppure doppio danno (paghi acconti + perdi la definizione + riparte l’esecuzione).
Difese e strategie legali per l’imprenditore
La rottamazione quinquies è un’opzione. Un debitore “intelligente” la usa come parte di una strategia, non come unica speranza.
Strategia difensiva primaria: verifica di contestabilità e rischio esecutivo
Prima di decidere, il tuo avvocato/consulente dovrebbe rispondere a tre domande:
Il carico è realmente dovuto?
Se emergono nullità di notifica, prescrizione o vizi sostanziali gravi, la strada può essere l’impugnazione o l’autotutela. “Rottamare” un debito nullo è spesso un errore irreversibile.
Il carico è definibile in quinquies?
Se il carico non rientra nel perimetro oggettivo tipizzato, la domanda può essere inutile o parziale (e la parte esclusa va gestita con altre misure).
Qual è il rischio immediato di aggressione?
Pignoramenti presso terzi, fermi, ipoteche: la legge prevede effetti protettivi sui carichi oggetto di domanda, ma l’impresa deve saper gestire il “durante” (conti bancari, incassi, clienti, fornitori).
Strategia processuale: come usare correttamente la sospensione dei giudizi
La disciplina quinquies impone un coordinamento serio con il contenzioso: dichiarazione, impegno alla rinuncia, sospensione e poi estinzione con il pagamento della prima o unica rata.
La regola di prudenza è evitare “rinunce in bianco”. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che i modelli di estinzione nel processo tributario possono essere diversi da quelli civilistici e che, nelle definizioni agevolate, l’estinzione può comportare la caducazione degli atti processuali resi nella lite, proprio in funzione della definizione.
E la riflessione dell’Avvocatura dello Stato (su giurisprudenza di legittimità) evidenzia, per le definizioni dei carichi affidati, l’esistenza di letture differenti sul momento dell’estinzione/sospensione nei giudizi, proprio per la delicatezza del rapporto tra pagamento rateale lungo e “quiescenza” del processo.
Traduzione operativa: prima di spegnere un giudizio, assicurati di: * aver correttamente circoscritto i carichi; * avere un piano di pagamento realistico; * gestire i tempi di produzione documentale nel processo.
Strategia di continuità aziendale: protezioni, flussi e “regolarità”
Per l’imprenditore, spesso il problema non è solo “quanto pago”, ma “se posso continuare a lavorare”. La legge collega alla presentazione della domanda effetti di sospensione/limitazione di azioni (sui carichi definibili), e in specifiche ipotesi regola anche aspetti di regolarità e rapporti con la PA.
In pratica, una corretta adesione può diventare parte di un dossier da spendere con:
- banche (per rinegoziazioni e sostenibilità);
- clienti (per rassicurazioni su stabilità);
- PA (per gestione pagamenti soggetti a verifiche);
- investitori/partner (per due diligence).
Strumenti alternativi e complementari
Quando la rottamazione quinquies non basta o non è disponibile, l’imprenditore deve conoscere (o farsi guidare verso) strumenti alternativi.
Rateizzazione ordinaria (piano ex riscossione)
È lo strumento ordinario, con regole proprie e tassi diversi. È utile se: * i carichi non rientrano nel perimetro quinquies; * non vuoi impegnarti nella rinuncia a giudizi; * ti serve un piano modulabile e gestibile.
Per confronto economico, in sede parlamentare è richiamato che gli interessi per dilazione del pagamento ex DPR 602/1973 possono essere dovuti nella misura del 4,5% annuo.
(Attenzione: la convenienza va calcolata “sul tuo caso”: importi, spese, decadenze, rischio esecutivo).
Sovraindebitamento e Codice della crisi
Se l’impresa è piccola o se il soggetto rientra nelle procedure previste, la legge stessa consente di includere carichi in procedure ex L. 3/2012 e CCII, con possibilità di pagamento anche falcidiato secondo omologazione.
E richiama la prededuzione in procedure concorsuali e composizione negoziale.
Questo significa che, in situazioni serie, la domanda corretta non è “rottamazione sì/no”, ma:
rottamazione + strumenti di crisi (o, se necessario, strumenti di crisi senza rottamazione) per proteggere l’azienda e chiuderla o risanarla in modo ordinato.
Definizioni locali
Per entrate regionali e comunali, serve valutare l’eventuale definizione agevolata deliberata dall’ente, perché non è automatico che la sanatoria statale basti.
Tabelle operative, simulazioni numeriche e FAQ
Tabella scadenze principali rottamazione quinquies 2026
| Snodo | Cosa fa l’imprenditore | Scadenza / effetto |
|---|---|---|
| Domanda | Dichiarazione telematica + scelta rate | Entro 30 aprile 2026 |
| Comunicazione importi | Ricezione importi dovuti e bollettini/piano | Entro 30 giugno 2026 |
| Pagamento | Unica soluzione oppure prima rata | 31 luglio 2026 |
| Rate 2026 | Rate successive | 30 settembre 2026, 30 novembre 2026 |
| Interessi rate | 3% annuo sulle rate | Dal 1° agosto 2026 |
| Decadenza | Mancato/insufficiente pagamento unica rata, o 2 rate (anche non consecutive), o ultima rata | Inefficacia + ripresa riscossione |
Tabella “cosa pago / cosa non pago”
| Componenti del debito | Regime quinquies (se carico definibile) |
|---|---|
| Capitale (imposta/contributo) | SI |
| Spese di notifica + spese esecutive | SI |
| Sanzioni | NO |
| Interessi “affidati” e interessi di mora | NO |
| Aggio/oneri di riscossione (componenti abbuonate) | NO secondo disciplina definizione |
| Interessi sul piano rateale | SI, 3% annuo dal 1° agosto 2026 |
Simulazione numerica
Caso tipo: SRL con debito “gonfiato” da sanzioni e interessi
- Capitale (IVA dichiarata/non versata o imposta da controllo): € 80.000
- Sanzioni: € 24.000
- Interessi e interessi di mora maturati: € 6.000
- Oneri/aggio e altre componenti: € 3.000
- Spese di notifica/esecutive: € 300
Totale “a ruolo” teorico: € 113.300
Se il carico è definibile in quinquies, l’importo base da definizione tende a concentrarsi su capitale + spese:
Stima base quinquies: € 80.300 (capitale 80.000 + spese 300), con stralcio di componenti accessorie secondo disciplina.
Se scegli rateizzazione, la legge consente fino a 54 rate bimestrali; sulle rate maturano interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Risultato: sostenibilità maggiore solo se il cash-flow industriale regge il piano per anni. Qui l’errore tipico è “guardare la prima rata” e non la durata del debito.
Caso “stress” imprenditore: rateazione preesistente e rischio decadenza
Se hai già una rateizzazione su quei carichi e presenti domanda di quinquies, la disciplina prevede sospensioni e, poi, alla data del 31 luglio 2026, revoca delle dilazioni sospese e divieto di nuove dilazioni ex art. 19 per i debiti definibili oggetto di domanda.
Traduzione: se non paghi la prima rata quinquies, potresti ritrovarti con: * niente definizione; * rateazione revocata; * ripresa aggressiva della riscossione.
Errori comuni da evitare
L’esperienza pratica mostra che gli imprenditori cadono spesso in 5 trappole:
1) Aderire senza verificare il perimetro (carichi esclusi → piano “monco” e rischio di azioni sulla parte non coperta).
2) Confondere rottamazione e rateizzazione ordinaria (tassi, decadenze e regole sono diverse).
3) Ignorare il contenzioso pendente (rinunce e sospensioni non vanno improvvisate).
4) Sottovalutare la decadenza (saltare due rate o l’ultima fa decadere).
5) Non pianificare la liquidità fino al 2035 (54 rate bimestrali = impegno lungo).
FAQ imprenditori (20 domande pratiche)
Posso aderire se ho una SRL o una ditta individuale?
Sì: la definizione è legata ai carichi e alla domanda, non alla “forma giuridica”. La vera questione è se i carichi rientrano nel perimetro tipizzato.
Rientrano tutte le cartelle affidate dal 2000 al 2023?
No: l’arco temporale è ampio, ma l’ambito oggettivo è tipizzato. Serve verificare la natura del carico.
Rientrano IMU e TARI?
Non automaticamente: per molte entrate locali la definizione dipende dalla disciplina locale deliberata dall’ente.
Qual è la scadenza per presentare la domanda?
30 aprile 2026 (telematica).
Quando mi comunicano gli importi e le rate?
Entro 30 giugno 2026.
Quando devo pagare la prima rata o l’unica rata?
31 luglio 2026.
Quante rate posso chiedere?
Fino a 54 rate bimestrali.
Le rate sono “a scalare” o uguali?
La legge parla di rate bimestrali di pari importo nel piano massimo.
C’è un importo minimo per rata?
Sì, non inferiore a 100 euro.
Che interessi pago se rateizzo?
Interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Se ho già una rateizzazione, posso comunque aderire?
La disciplina prevede effetti su dilazioni sospese e revoche al 31 luglio 2026 per i debiti definibili oggetto di domanda. Va valutato con estrema cautela.
Cosa succede ai pignoramenti già iniziati?
Il pagamento della prima o unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate, salvo eccezioni (es. primo incanto con esito positivo).
Dopo la domanda possono iscrivermi nuove ipoteche o fermi sui carichi definibili?
La legge prevede effetti limitativi/di protezione sui carichi oggetto di domanda.
Se salto una rata, decado subito?
La legge collega l’inefficacia al mancato/insufficiente versamento dell’unica rata, oppure al mancato/insufficiente versamento di due rate (anche non consecutive), oppure dell’ultima rata.
Se decado, i soldi già versati mi vengono restituiti?
No: restano acquisiti a titolo di acconto e non determinano estinzione del debito residuo.
Se ho contenziosi pendenti sui carichi, posso aderire?
Sì, ma devi indicarlo e impegnarti alla rinuncia; il giudizio è sospeso e poi estinto al perfezionamento con pagamento della prima o unica rata.
La definizione “cancella” anche le sentenze non definitive?
La logica delle definizioni agevolate nel processo tributario è stata ritenuta compatibile con la Costituzione e può incidere sugli effetti delle pronunce nel processo, secondo la disciplina speciale; la Corte costituzionale ha ribadito la specificità del processo tributario e la funzione deflattiva.
Posso includere carichi dentro una procedura di crisi/sovraindebitamento?
Sì, la legge lo consente, con possibilità di pagamento anche falcidiato secondo omologazione.
Chi è “in regola” con la rottamazione-quater può spostare quei debiti nella quinquies?
La legge prevede esclusioni specifiche per determinate posizioni “in regola” al 30 settembre 2025.
Qual è il modo più sicuro di scegliere tra rottamazione e altre soluzioni?
Fare un check tecnico-legale: perimetro definibile, rischio esecutivo, sostenibilità della rata, contenzioso, alternative (rateizzazione ordinaria, strumenti di crisi). Le scelte “automatiche” sono quelle che costano di più.
Giurisprudenza recente e fonti autorevoli da tenere a mente
Di seguito una selezione ragionata (aggiornata a gennaio 2026) di pronunce e documenti istituzionali utili per comprendere come le definizioni agevolate incidano sul processo e sulla strategia difensiva del contribuente.
Corte Costituzionale
Corte costituzionale, sentenza n. 189/2024 (deposito 28 novembre 2024)
Ha dichiarato non fondate (nei limiti esaminati) le questioni relative alla disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie (L. 197/2022, art. 1, comma 198 e correlati), valorizzando la specificità del processo tributario e l’obiettivo deflattivo/di chiusura rapida del contenzioso, nonché l’assenza di irragionevolezza nel collegare l’estinzione al deposito dell’istanza e al versamento dovuto/prima rata.
Corte di Cassazione (indirizzi recenti richiamati in documentazione istituzionale)
Rassegna Avvocatura dello Stato – evidenza del contrasto su “estinzione vs sospensione”
Un contributo istituzionale dell’Avvocatura dello Stato (Contenzioso tributario – Osservatorio) segnala il contrasto emerso in Cassazione sulla rottamazione-quater (utile come retroterra interpretativo anche per la quinquies, perché il problema processuale è analogo: rateizzazione lunga e giudizi pendenti).
Tra le decisioni citate (sez. trib. e altre), a titolo esemplificativo: * Cass. sez. trib., 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431 (richiamate come parte dell’indirizzo che valorizza perfezionamento procedura e pagamenti già eseguiti/documentati).
Cass. sez. trib., 30 agosto 2024, n. 23381; 26 settembre 2024, n. 27572; 13 dicembre 2024, n. 32376 (richiamate nello stesso contesto).
Richiamo al tema della quiescenza del contenzioso e all’impatto della rateizzazione lunga sull’obiettivo di ragionevole durata del processo.
Questi riferimenti non sostituiscono la lettura integrale delle pronunce nel singolo caso, ma sono utili per comprendere che la dimensione processuale della definizione è materia “viva”, e va gestita con un avvocato che sappia muoversi tra norma, prassi e orientamenti.
Conclusione
La Rottamazione quinquies 2026 può essere un’opportunità concreta per l’imprenditore che vuole abbassare il costo del debito e trasformare un’esposizione “aggressiva” (cartelle, azioni esecutive, rischio pignoramenti) in un percorso pianificato, sostenibile e soprattutto compatibile con la continuità aziendale. La legge (L. 199/2025) offre strumenti chiari: domanda entro il 30 aprile 2026, comunicazione importi entro il 30 giugno 2026, pagamento (unica soluzione o rate fino a 54), interessi ridotti al 3% sulla rateazione e regole di protezione e di decadenza precise.
Ma proprio perché la disciplina è tecnica e i margini di errore sono costosi (decadenza, ripresa della riscossione, revoca delle dilazioni, impatti sui giudizi pendenti), la scelta corretta non è “aderisco e basta”: è analizzo, seleziono, proteggo e coordino. In molti casi, l’impresa ha bisogno di una strategia integrata: rottamazione dove conviene, impugnazione dove il debito è contestabile, rateizzazione ordinaria dove la quinquies non arriva, e – quando serve – strumenti di regolazione della crisi, anche perché la legge consente coordinamenti con procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa.
È qui che l’assistenza di un professionista diventa determinante: per bloccare o prevenire pignoramenti, ipoteche, fermi, per impostare sospensive, per gestire correttamente contenziosi e rinunce, e per scegliere il percorso complessivamente più conveniente e sicuro.
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