Introduzione
Quando aderisci a una “rottamazione” delle cartelle, l’errore più costoso non è quasi mai la scelta della misura agevolativa in sé: è sbagliare una scadenza, confidare in una “tolleranza” che magari non esiste, o muoversi tardi quando l’Agente della riscossione ha già attivato (o può attivare) fermi, ipoteche e pignoramenti. Con la Rottamazione Quinquies 2026, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, il tema della “tolleranza” sui pagamenti in ritardo è diventato centrale perché il legislatore ha costruito un impianto diverso rispetto alla Rottamazione-quater: qui non trovi automaticamente la stessa clausola “dei 5 giorni”, e i margini di manovra del debitore vanno letti nel testo normativo, senza affidarsi a semplificazioni.
In questo articolo (aggiornato al 30 gennaio 2026) chiarisco, dal punto di vista del contribuente/debitore, cosa prevede davvero la Rottamazione Quinquies 2026 sul tema “pagamenti tardivi” (e cosa invece è un fraintendimento), come funziona la procedura, quali sono gli effetti protettivi immediati, quando scatta la decadenza, e quali strategie legali puoi attuare se temi di non riuscire a rispettare i pagamenti o se vuoi contestare cartelle, notifiche o importi.
Prima di entrare nel merito, una premessa professionale: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo (cassazionista) coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale, con competenze specifiche in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In concreto, il team può aiutarti con: analisi dell’atto e delle notifiche, verifica prescrizione/decadenza, ricorsi e istanze cautelari, sospensioni in giudizio, interlocuzione con l’Agente della riscossione, piani di rientro, e soluzioni giudiziali e stragiudiziali (inclusi strumenti di sovraindebitamento e Codice della crisi quando la pressione debitoria è insostenibile).
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Quadro normativo aggiornato: che cos’è la Rottamazione Quinquies 2026 e quali debiti copre davvero
La base legale: Legge di bilancio 2026 e commi di riferimento
La “Rottamazione Quinquies 2026” discende dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), articolo 1, commi 82 e seguenti (come pubblicati in Gazzetta Ufficiale). È essenziale leggere la misura per quello che è: una definizione agevolata che, in questa versione, riguarda una platea più selettiva di debiti, collegata in modo tipico a omessi versamenti risultanti da dichiarazioni e controlli automatizzati/formali, e ad alcuni contributi.
In particolare, il comma 82 consente l’estinzione (senza pagare interessi/sanzioni/mora/aggio) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, se derivano: – da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e 54-bis e 54-ter DPR 633/1972; – oppure da omesso versamento di contributi previdenziali INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Questa delimitazione è un punto pratico decisivo: non tutto il “magazzino” è automaticamente rottamabile con la Quinquies; molte posizioni nascono da accertamenti (avvisi, recuperi, contestazioni) e non rientrano nella definizione “per omesso versamento” prevista qui. In ottica difensiva è un “check” obbligatorio: prima di aderire, devi verificare la natura del carico (omesso versamento da dichiarazione/controllo vs accertamento).
Cosa paghi e cosa non paghi
La logica economica della definizione è coerente con le rottamazioni precedenti: il debitore paga capitale e spese (procedura esecutiva e notifiche), ma non corrisponde le somme affidate a titolo di interessi e sanzioni, gli interessi di mora ex DPR 602/1973, le somme aggiuntive su contributi (d.lgs. 46/1999) e le somme di aggio ex d.lgs. 112/1999.
Attenzione però a un aspetto spesso trascurato e che, lato debitore, pesa: le somme versate “a qualsiasi titolo” su debiti definibili restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. È una clausola che “chiude la porta” a pretese restitutorie automatiche solo perché poi aderisci (o decadi).
Scadenze e piano: fino a 54 rate bimestrali (con interessi al 3%)
Il pagamento può avvenire: – in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure – fino a 54 rate bimestrali di pari importo, con calendario molto lungo (fino al 31 maggio 2035).
Le scadenze iniziali sono particolarmente importanti per chi teme ritardi: – 1ª rata: 31 luglio 2026 – 2ª rata: 30 settembre 2026 – 3ª rata: 30 novembre 2026
Poi prosegue con scadenze al 31 gennaio / 31 marzo / 31 maggio / 31 luglio / 30 settembre / 30 novembre di ciascun anno dal 2027, fino alle ultime tre nel 2035.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. E soprattutto: non si applicano le disposizioni dell’art. 19 DPR 602/1973 (rateazioni ordinarie). Questo inciso è uno dei cardini della “rigidità” della Quinquies: il legislatore separa la definizione agevolata dalla rateazione ordinaria.
Periodo di tolleranza e pagamenti in ritardo: cosa prevede davvero la Quinquies e dove nasce la confusione
La “tolleranza” nella rottamazione precedente (Quater): i 5 giorni sono scritti in legge
Molti contribuenti arrivano alla Quinquies con un’aspettativa: “c’è sempre la tolleranza di 5 giorni”. Questa aspettativa nasce dal fatto che, nella Rottamazione-quater (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), è stato previsto espressamente che la definizione non produce effetti in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni. In altre parole: i 5 giorni erano un dato normativo.
Quindi, fino a ieri, nel linguaggio comune del debitore, “tolleranza = 5 giorni” era una regola “vera” (per la Quater), perché stava dentro il testo legislativo.
Nella Quinquies 2026 la clausola dei “5 giorni” non c’è: la decadenza è strutturata in modo diverso
Nella Rottamazione Quinquies 2026, invece, il legislatore disciplina l’inefficacia/decadenza con una formula diversa: la definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento: – dell’unica rata (se scelta), – di due rate, anche non consecutive (se rateizzato), – oppure dell’ultima rata.
Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non compare la locuzione tipica “tardivo versamento superiore a cinque giorni” che nella Quater renderebbe “safe” un piccolo ritardo. Questo è il punto essenziale: non esiste, nella Quinquies, una “tolleranza 5 giorni” automaticamente desumibile per analogia.
Quindi: non esiste alcuna tolleranza? La risposta utile (e prudente) per il debitore
Dal punto di vista del debitore, la risposta va costruita su due livelli:
Livello normativo “duro” (quello che puoi difendere in modo certo): – la Quinquies non contiene la tolleranza “5 giorni” testuale della Quater; pertanto, il debitore non dovrebbe basare la propria sicurezza su quel concetto.
– la Quinquies però prevede una forma diversa di protezione: non decadi al primo inciampo, ma solo se il mancato/insufficiente versamento riguarda due rate (anche non consecutive) o l’ultima rata. È una “tolleranza strutturale” diversa: non è “giorni in più”, ma “una rata saltata senza cadere subito”, se riesci a non arrivare alla seconda rata insoluta.
Livello operativo (quello che ti salva davvero nella pratica): – anche se la norma parla di “mancato versamento” (e non di “tardivo”), un pagamento fatto dopo la scadenza espone sempre al rischio che venga considerato non tempestivo e quindi “mancato” rispetto al termine. In assenza di una finestra di tolleranza testuale, il consiglio difensivo è: considera le scadenze perentorie.
– se sei già in ritardo, l’obiettivo immediato diventa evitare la “seconda rata mancata” e soprattutto evitare l’ultima rata non pagata (che determina comunque inefficacia).
C’è almeno lo slittamento se la scadenza cade di sabato/festivo?
Sì: e questo è diverso dalla “tolleranza”. La normativa generale prevede che i versamenti e gli adempimenti che scadono di sabato o in un giorno festivo siano rinviati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. 70/2011). Questa è una regola di calendario (non un “bonus giorni” per chi paga in ritardo).
In pratica: se una scadenza della Quinquies cade in un giorno festivo, si ragiona sullo slittamento legale; ma non è la stessa cosa che dire “posso pagare 5 giorni dopo”.
Procedura pratica passo-passo: cosa succede dopo la cartella e come aderire senza perdere i benefici
Dopo la notifica di una cartella o di un atto di riscossione: la prima biforcazione (impugno o definisco?)
Se ricevi una cartella (o un atto collegato) e ritieni che sia illegittima, la regola generale del processo tributario è che il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato (art. 21 d.lgs. 546/1992). Questo termine è una “linea rossa”: se scade, spesso perdi la possibilità di contestare in modo pieno.
Dal punto di vista difensivo, la domanda corretta non è “rottamazione sì/no” ma: 1) Il carico rientra davvero nella Quinquies (omesso versamento da dichiarazioni/controlli, oppure INPS senza accertamento)?
2) Ho vizi forti (notifica, prescrizione, carenza di presupposto, errori di calcolo) da far valere?
3) Aderendo, sto diventando “debole” su un contenzioso che avrei potuto vincere?
La Quinquies, infatti, ha un meccanismo processuale specifico: se nella dichiarazione indichi che ci sono giudizi pendenti, assumi l’impegno a rinunciare e, nelle more del pagamento della prima/unica rata, il giudizio viene sospeso; ai fini dell’estinzione, la definizione si perfeziona con il versamento della prima/unica rata e poi il giudice dichiara l’estinzione con effetti anche sulle sentenze di merito non passate in giudicato.
Tradotto in pratica: prima di “spegnere” un processo, occorre una valutazione tecnica (anche economica) del rapporto costi/benefici.
Come si aderisce: finestre temporali e canale telematico
Il debitore manifesta la volontà di aderire con una dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2026, con modalità esclusivamente telematiche rese disponibili dall’Agente della riscossione. Nella dichiarazione scegli anche il numero di rate (fino al massimo previsto).
La norma prevede anche che: – entro il 30 aprile 2026 puoi integrare la dichiarazione presentata prima;
– l’Agente rende disponibili, nell’area riservata, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
La “Comunicazione delle somme dovute” e le rate minime
Entro il 30 giugno 2026, l’Agente comunica: – l’ammontare complessivo dovuto, – l’importo delle singole rate (che non può essere inferiore a 100 euro), – e le scadenze.
Questo passaggio è spesso dove nascono contestazioni pratiche (ad esempio: “mi aspettavo un importo diverso” oppure “non capisco cosa è stato escluso/incluso”). È qui che un controllo professionale può fare la differenza, soprattutto se devi decidere rapidamente come pagare la prima rata per ottenere gli effetti protettivi.
Effetti protettivi immediati per il debitore: cosa si blocca (e cosa no)
Il comma 91 è uno dei più favorevoli al debitore perché, dalla presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili: – sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza;
– sono sospesi (fino alla prima/unica rata) gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere;
– non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti);
– non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
– non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate (salvo primo incanto già positivo);
– il debitore non è considerato inadempiente ai fini di meccanismi come 28-ter e 48-bis DPR 602/1973;
– si applica la disciplina per il rilascio del DURC richiamata dalla norma.
Questo è il “cuore” della convenienza immediata: la Quinquies può diventare uno scudo temporaneo contro azioni esecutive, ma solo se la procedura è corretta e se poi paghi la prima rata.
Punto critico da non sottovalutare: revoca automatica delle vecchie dilazioni e divieto di nuove rateazioni su quei debiti
Limitatamente ai debiti definibili per cui hai presentato la dichiarazione: – al 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973;
– il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive già avviate (salvo primo incanto positivo).
Per il debitore, questo è un bivio vero: se oggi sei già in rateazione ordinaria e “stai in piedi”, aderire alla Quinquies può essere conveniente, ma ti espone anche al rischio che, se poi non riesci a pagare, non torni facilmente indietro con una nuova rateazione ordinaria su quegli stessi debiti (almeno per la finestra normativa indicata).
Difese e strategie legali: come contestare, sospendere, definire o costruire un’uscita sostenibile
Strategie “prima della rottamazione”: controllo tecnico del debito
Dal punto di vista difensivo, prima di aderire conviene sempre eseguire una check-list legale:
Verifica natura del debito (rientra nel comma 82?). Se è un accertamento, potresti essere fuori dalla Quinquies.
Verifica contabilità dei pagamenti già effettuati: la norma prevede che, per determinare le somme dovute, si tenga conto solo di quanto già versato a titolo di capitale e spese; e se hai già integralmente pagato quanto dovuto ai sensi della definizione, devi comunque manifestare la volontà di aderire con la dichiarazione.
Verifica notifiche e termini: se devi impugnare, il termine generale è 60 giorni (art. 21 d.lgs. 546/1992).
Qui si innesta il lavoro tipico di un difensore: selezionare le posizioni da rottamare e quelle da contestare, senza “regalare” crediti che potevano essere neutralizzati per vizi.
Strategie “durante”: massimizzare protezione ed evitare decadenza
Se decidi di aderire, la strategia pratica per evitare il disastro “decadenza” ruota intorno a tre pilastri:
Domiciliazione e pianificazione: la legge prevede che il pagamento possa avvenire tramite domiciliazione su conto corrente, moduli precompilati online o sportelli. La domiciliazione riduce il rischio di errore umano.
Priorità assoluta alla prima rata: la prima rata non è un pagamento “come gli altri”: è la chiave sia dell’estinzione delle procedure esecutive (con i limiti indicati) sia degli effetti processuali (perfezionamento ai fini dell’estinzione del giudizio).
Gestione del rischio ritardo: in Quinquies non puoi contare sul “paracadute dei 5 giorni” previsto per la Quater; devi ragionare invece sul fatto che la decadenza scatta con due rate non pagate (o ultima rata). La strategia, se sei in difficoltà, è intervenire prima di accumulare due rate insolute.
Strategie “alternative” se la Quinquies non è sostenibile: rateazione ordinaria e strumenti di crisi
Non sempre la rottamazione è la soluzione migliore. In particolare, per chi teme di non reggere la disciplina speciale (interessi del 3% e decadenza su due rate), spesso è più stabile una rateazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973), che è stata riformata con la riforma della riscossione e prevede durate più lunghe per il debitore in difficoltà (fino a 84/96/108 rate per alcune richieste e, in presenza di documentazione, fino a 120).
Sul piano strutturale, la stessa Legge di bilancio 2026 ammette che i debiti definibili possano essere compresi nei procedimenti di sovraindebitamento (L. 3/2012) e nel Codice della crisi (d.lgs. 14/2019), con possibilità di pagamento anche falcidiato secondo decreto di omologazione.
In parallelo, per il debitore persona fisica in condizioni di incapienza assoluta esiste l’istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 d.lgs. 14/2019), che può diventare l’ultima diga quando non ci sono utilità da offrire.
Messaggio chiave lato debitore: la Quinquies è un’opportunità, ma se la tua crisi è sistemica (molte posizioni, liquidità nulla, rischio esecuzioni), spesso serve un “contenitore” giudiziale (OCC/Crisi) più che una definizione amministrativa.
Tabelle, simulazioni, FAQ (20 quesiti) e giurisprudenza istituzionale aggiornata
Tabelle riepilogative essenziali
Confronto rapido: Rottamazione-quater (L. 197/2022) vs Rottamazione-quinquies (L. 199/2025)
| Profilo | Quater | Quinquies 2026 |
|---|---|---|
| Base normativa | L. 197/2022 (definizione agevolata) | L. 199/2025, art. 1 commi 82 ss. |
| Carichi interessati | affidati 2000–30/06/2022 (struttura “ampia”) | affidati 2000–31/12/2023 ma solo omessi versamenti da dichiarazioni/controlli + INPS senza accertamento |
| Rate | specifiche della Quater | fino a 54 rate bimestrali (fino al 2035) |
| Interessi sul rateale | dipende dalla disciplina specifica | 3% annuo dal 1° agosto 2026 |
| “Tolleranza 5 giorni” | sì, espressa in legge | non prevista testualmente; decadenza su due rate/ultima |
| Effetti protettivi | previsti dalla disciplina di definizione | sospensione prescrizione/decadenza, stop nuove esecuzioni, stop nuove ipoteche/fermi, ecc. |
Cronoprogramma Quinquies: date da segnare in rosso
| Evento | Data |
|---|---|
| Presentazione dichiarazione | entro 30 aprile 2026 |
| Comunicazione somme dovute | entro 30 giugno 2026 |
| Prima rata / unica soluzione | 31 luglio 2026 |
| Seconda rata | 30 settembre 2026 |
| Terza rata | 30 novembre 2026 |
| Interessi rateali | dal 1° agosto 2026 al 3% annuo |
Simulazioni pratiche (semplificate) per capire il rischio “ritardo”
Simulazione A: definizione conveniente, ma attenzione alle rate
- Capitale (imposte/contributi) “rottamabile”: € 10.000
- Sanzioni: € 2.500
- Interessi e mora: € 900
- Spese notifica/esecutive: € 200
Se il carico rientra nella Quinquies, la logica è che paghi capitale + spese (es. € 10.200), senza sanzioni/interessi/mora/aggio.
Se scegli 54 rate bimestrali, una quota “teorica” (solo per farti capire l’ordine di grandezza) sarebbe € 10.200 / 54 ≈ € 189 a rata, ma la norma impone che la singola rata non sia inferiore a € 100 e nel calcolo reale l’Agente applica anche gli interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026 e costruisce il piano in comunicazione ufficiale.
Punto difensivo: se la tua liquidità è incerta, il problema non è “quanto risparmio” ma “riesco a non accumulare rate insolute?”. Perché la decadenza scatta al verificarsi di due rate non versate o dell’ultima.
Simulazione B: “ritardo” di una rata e rischio accumulo
- Paghi regolarmente la prima rata (31 luglio 2026).
- Poi non riesci a pagare la rata di 30 settembre 2026 entro scadenza.
A questo punto, la soglia critica è che non devi arrivare a un secondo “mancato/insufficiente versamento” su un’altra rata (anche non consecutiva), perché è lì che la legge aggancia l’inefficacia. In pratica, se salti settembre ma poi salti anche novembre (o una rata successiva), entri nella zona rossa della decadenza.
FAQ operative (20 domande frequenti dal punto di vista del debitore)
1) La Rottamazione Quinquies 2026 ha davvero 5 giorni di tolleranza?
Non come regola scritta “alla Quater”. La Quater aveva una clausola espressa sui “cinque giorni”. Nella Quinquies 2026 la decadenza è disciplinata con “mancato o insufficiente versamento” e scatta su due rate/ultima rata: la tolleranza “5 giorni” non è nel testo.
2) Allora posso pagare in ritardo senza conseguenze?
Non è prudente ragionare così. Senza una finestra di tolleranza testuale, il ritardo può essere trattato come “mancato” rispetto al termine. La “protezione” sta nel fatto che la decadenza scatta su due rate non pagate (o ultima), ma il rischio operativo resta alto.
3) Quali debiti rientrano davvero nella Quinquies?
Carichi affidati 2000–31/12/2023 derivanti da omesso versamento di imposte da dichiarazioni e controlli (36-bis/36-ter; 54-bis/54-ter) e omesso versamento contributi INPS (esclusi quelli da accertamento).
4) Se ho un avviso di accertamento, rientra?
Non automaticamente: la Quinquies è costruita su omessi versamenti da dichiarazioni/controlli e su INPS senza accertamento. Va verificata la natura del carico.
5) Quando devo presentare domanda?
Entro il 30 aprile 2026, solo telematicamente.
6) Quando saprò l’importo esatto e il piano rate?
Entro il 30 giugno 2026, con comunicazione dell’Agente.
7) Posso scegliere quante rate fare?
Sì, entro il limite massimo di 54 rate bimestrali, indicando la scelta nella dichiarazione.
8) Quanto dura il piano massimo?
Arriva fino al 31 maggio 2035 (54 rate bimestrali).
9) Ci sono interessi sulle rate?
Sì: 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 per chi paga ratealmente.
10) Posso applicare le regole della rateazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973)?
No: la legge esclude l’applicazione dell’art. 19 per il piano della Quinquies.
11) Se ho già una rateazione in corso, cosa succede quando presento domanda Quinquies?
Gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere vengono sospesi fino alla scadenza della prima/unica rata della definizione.
12) E poi posso tornare alla vecchia rateazione se cambio idea?
Attenzione: al 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono revocate automaticamente e, per quei debiti, non possono essere concesse nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973.
13) Presentare domanda blocca pignoramenti e ipoteche?
Blocca l’avvio di nuove procedure esecutive e impedisce nuove iscrizioni di fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti). Inoltre non possono proseguire esecuzioni già avviate salvo primo incanto positivo.
14) Pagare la prima rata “sblocca” qualcosa?
Sì: il pagamento della prima/unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate (salvo primo incanto positivo) ed è anche il momento di perfezionamento ai fini dell’estinzione dei giudizi indicati.
15) Se ho un contenzioso tributario pendente, posso aderire?
Sì, indicando la pendenza e assumendo l’impegno a rinunciare: il giudizio viene sospeso e poi estinto a determinate condizioni (presentazione documenti e pagamento prima/unica rata).
16) Cosa succede se salto due rate?
La definizione non produce effetti: riprendono termini di prescrizione/decadenza e l’Agente riprende il recupero; i versamenti restano acquisiti a titolo di acconto senza estinguere il residuo.
17) Se pago una rata “parzialmente” (insufficiente), è come non pagare?
Sì: la legge parla di “mancato o insufficiente versamento” come causa di inefficacia al verificarsi delle condizioni indicate (unica rata / due rate / ultima rata).
18) Le somme pagate prima della definizione mi vengono restituite?
No: restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
19) Posso usare la Quinquies dentro una procedura di sovraindebitamento o Codice della crisi?
Sì: la legge consente l’inclusione e anche il pagamento falcidiato secondo decreto di omologazione (L. 3/2012 e d.lgs. 14/2019).
20) Se sono in crisi totale e non posso davvero pagare, che alternative reali ho?
Oltre alla rateazione ordinaria (che, per i contribuenti in difficoltà, è stata ampliata dalla riforma della riscossione), esistono procedure di regolazione della crisi: nei casi estremi per persone fisiche, anche l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 d.lgs. 14/2019).
Selezione di giurisprudenza e fonti istituzionali recenti (prima della conclusione)
Di seguito una selezione ragionata (istituzionale) utile per “orientarsi” sui profili sistemici: definizioni agevolate, processo tributario, riscossione e tutela delle finanze pubbliche (aggiornata al 30 gennaio 2026).
- Corte Costituzionale, sentenza n. 46/2025: nel contesto del giudizio sull’aggio/riscossione, richiama che la definizione agevolata delle cartelle (“rottamazione”) consente al contribuente di non corrispondere aggio e oneri in determinati casi (rilevanza sistemica del rapporto tra disciplina della riscossione e misure di definizione).
- Corte Costituzionale, sentenza n. 189/2024: questioni sulla disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (L. 197/2022), con ricadute sul tema “estinzione del processo” dopo deposito domanda e pagamento della prima rata.
- Fonti normative (Gazzetta Ufficiale):
- D.L. 70/2011, art. 7, comma 1, lett. h) (rinvio scadenze sabato/festivo al primo giorno lavorativo successivo).
- d.lgs. 546/1992, art. 21 (termine 60 giorni per proporre ricorso).
- L. 197/2022, comma 244 (Quater: clausola del tardivo versamento “superiore a cinque giorni”).
- L. 199/2025, art. 1 commi 82–99 (Quinquies: perimetro, scadenze, effetti protettivi, decadenza su due rate/ultima rata, inclusione in sovraindebitamento/Crisi).
- Riforma riscossione (profilo istituzionale — Dipartimento per il Programma di Governo, Presidenza del Consiglio): sintesi delle nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973 (84/96/108 rate e fino a 120 con documentazione).
Conclusione
La domanda che dà titolo a questo articolo (“la Rottamazione Quinquies 2026 prevede un periodo di tolleranza per i pagamenti in ritardo?”) merita una risposta netta, utile e difensiva:
- Non esiste, nella Quinquies, la “tolleranza 5 giorni” scritta in legge che molti ricordano dalla Quater. La Quater la prevedeva espressamente; la Quinquies no.
- La Quinquies offre invece una struttura diversa: la decadenza è agganciata al mancato/insufficiente pagamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata. Ma questo non è un invito a pagare tardi: è un perimetro di rischio che devi gestire con disciplina, perché la perdita dei benefici riattiva la riscossione e le somme versate restano acconto.
- L’adesione produce effetti protettivi importanti (stop nuove esecuzioni, stop nuove ipoteche/fermi, sospensione di vari effetti), ma richiede decisioni consapevoli soprattutto se sei già in rateazione: al 31 luglio 2026 la norma prevede revoca delle dilazioni sospese e limita nuove rateazioni su quei debiti.
- Quando la crisi è più profonda, la legge stessa apre alla possibilità di includere i debiti definibili in procedure di sovraindebitamento e Codice della crisi, e in casi estremi all’esdebitazione dell’incapiente: strumenti che, se ben impostati, possono proteggerti da pignoramenti, ipoteche e fermi in modo più strutturale.
Proprio perché il confine tra “vantaggio” e “trappola” è sottile (specie sul tema dei pagamenti e della decadenza), la scelta corretta spesso non è “aderisco e basta”, ma “aderisco dopo una verifica legale”: natura del carico, notifiche, prescrizione/decadenza, sostenibilità del piano, e strategie per bloccare o sospendere azioni esecutive.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive, anche per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi e cartelle.
