Recupero Iva Basato Su Presunzioni Senza Riscontri Oggettivi: Come Difendersi Con L’Avvocato

Aggiornato a gennaio 2026 – Quando l’Agenzia delle Entrate contesta il mancato versamento dell’IVA basandosi solo su presunzioni non supportate da riscontri oggettivi, il contribuente si trova davanti a una sfida complessa ma non impossibile. In questa guida legale completa esamineremo perché queste contestazioni presuntive sono così insidiose e quali strumenti di difesa ha a disposizione il debitore/contribuente per annullare o ridurre la pretesa fiscale. Vedremo il contesto normativo e le più recenti pronunce giurisprudenziali italiane in materia, illustreremo passo passo cosa fare dopo la notifica di un atto di recupero IVA fondato su presunzioni, e analizzeremo le strategie difensive (sia giudiziali che stragiudiziali) per far valere le proprie ragioni. Inoltre, esamineremo soluzioni alternative come definizioni agevolate, piani di rientro o procedure da sovraindebitamento per gestire il debito tributario, con consigli pratici ed esempi reali. Infine, risponderemo a una serie di FAQ comuni su questo tema, chiarendo i dubbi più frequenti.

Chi siamo: L’articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati tributaristi e dottori commercialisti. L’Avv. Monardo – cassazionista e coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario – vanta qualifiche specifiche nella gestione delle crisi debitorie: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nonché Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ex D.L. 118/2021. Grazie a questa rete di competenze, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di assistere concretamente il contribuente dall’analisi dell’atto fiscale fino alla risoluzione del problema, tramite ricorsi tributari, istanze di sospensione, trattative con il Fisco, piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

Perché è importante difendersi subito? Le contestazioni fondate su presunzioni possono comportare richieste esorbitanti di IVA, sanzioni e interessi, spesso senza prove documentali chiare. Affrontarle tempestivamente è cruciale: errori o ritardi possono tradursi in cartelle esattoriali, pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi sui beni. Al tempo stesso, molti accertamenti induttivi (basati su presunzioni) possono essere invalidati se si dimostra che le ipotesi del Fisco sono fragili, contraddittorie o prive di effettivi riscontri oggettivi . Anticiperemo sin da ora alcune soluzioni legali che il contribuente può adottare: dal ricorso alle nuove tutele sul contraddittorio preventivo, all’attacco della qualità delle presunzioni (mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), fino all’utilizzo di procedure deflattive o di composizione della crisi per gestire il debito tributario in modo sostenibile.

Come possiamo aiutarvi: Avv. Monardo e il suo staff offrono un supporto completo e personalizzato. Dopo un esame accurato dell’atto (avviso di accertamento, processo verbale, cartella, ecc.), individuiamo i vizi che lo rendono contestabile – ad esempio presunzioni infondate, errori di calcolo, violazioni procedurali o di legge – e studiamo la strategia migliore per impugnare e sospendere immediatamente l’efficacia della pretesa fiscale. Gestiamo ogni fase del ricorso presso le Corti di Giustizia Tributaria (ex Commissioni Tributarie) e, parallelamente, valutiamo soluzioni stragiudiziali vantaggiose (come definizioni agevolate, piani di rateizzo, transazioni fiscali nei procedimenti di crisi, ecc.) per ridurre l’esposizione debitoria. Siamo in grado di bloccare sul nascere azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) e di accompagnare il contribuente anche in percorsi di risanamento più ampi (procedure da sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione) qualora il debito fiscale si inserisca in una più generale difficoltà economica.

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Contesto normativo: accertamenti IVA, presunzioni fiscali e onere della prova

Per comprendere come difendersi, occorre partire dal quadro normativo sugli accertamenti tributari e dal ruolo che le presunzioni svolgono in questo ambito. In Italia, gli accertamenti fiscali sono regolati principalmente da: il D.P.R. 29 settembre 1973 n.600 (per le imposte dirette, es. IRPEF/IRES) e il D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (per l’IVA). Queste norme prevedono varie tipologie di accertamento, con gradi differenti di utilizzo di presunzioni:

  • Accertamento analitico (ordinario): l’Ufficio verifica voce per voce la dichiarazione del contribuente e rettifica solo elementi specifici (ricavi, costi, IVA dovuta) basandosi su prove certe e documentali (ad esempio errori contabili, omesse fatture accertate, incongruenze evidenti) . In questo metodo classico non si fa ricorso a presunzioni, ma solo a prove dirette di maggior imponibile o imposta. È il metodo più rispettoso delle scritture contabili: si limita a correggere ciò che è dimostrabilmente errato.
  • Accertamento analitico-induttivo (o presuntivo): è disciplinato dall’art. 39, comma 1, lett. d) del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi e in materia IVA dall’art. 54, comma 2 del DPR 633/1972 . Si applica quando il contribuente ha tenuto una contabilità formale ma emergono incongruenze o indici di inattendibilità parziali. In questi casi, l’Amministrazione finanziaria può rettificare in parte i risultati dichiarati, utilizzando anche presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 2729 c.c. . In pratica, il Fisco “integra” i dati contabili con indizi seri: ad esempio margini di profitto anomali (troppo bassi rispetto al mercato), costi apparentemente eccessivi o ricavi insufficienti rispetto ad altri indicatori (consumi di materie prime, movimentazione bancaria, ecc.) . Importante: le presunzioni utilizzate in questa sede sono relative (iuris tantum), quindi contestabili dal contribuente con prova contraria. L’accertamento analitico-induttivo parte comunque dai dati contabili noti e li rettifica parzialmente, senza ignorarli del tutto.
  • Accertamento induttivo “puro” (d’ufficio): disciplinato dall’art. 39, comma 2 DPR 600/1973 per i redditi e dall’art. 55 DPR 633/1972 per l’IVA . Entra in gioco nelle ipotesi più gravi, quando le omissioni o irregolarità del contribuente rendono globalmente inattendibile la contabilità (ad es. contabilità inesistente o libri mastrucci gravemente falsati). In tali situazioni estreme, l’Ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle scritture e determinare il reddito o l’IVA dovuta sulla base di qualsiasi dato o notizia disponibile, avvalendosi anche di indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . In sostanza, la legge autorizza un metodo extracontabile radicale: il Fisco può ignorare i registri ufficiali (se considerati inutilizzabili) e ricostruire l’imponibile con qualsiasi elemento logico disponibile, anche uno solo e anche “debole”, purché coerente. Esempi: quantità di materie prime acquistate per presumere i prodotti venduti, coefficienti ministeriali medi di redditività, movimenti bancari non giustificati, presunzioni di cessione/acquisto di beni (beni mancanti in magazzino considerati venduti senza fattura, ecc.) . Questa è una facoltà eccezionale in deroga alle garanzie ordinarie, ammessa solo se il contribuente ha tenute contabili talmente irregolari da vanificare ogni analisi analitica. Va sottolineato che anche l’induttivo puro deve rispettare un criterio di ragionevolezza e coerenza: non può tradursi in una pretesa arbitraria o fantasiosa, completamente scollegata dalla realtà economica dell’azienda. Inoltre, le presunzioni utilizzate, per quanto “super-semplici”, restano iuris tantum (relative): il contribuente può comunque provare il contrario, anche se in questo caso la sfida probatoria è più ardua.
  • Accertamento sintetico (persone fisiche): è il metodo basato sui indici di spesa/patrimonio del contribuente, come il vecchio redditometro (art. 38 DPR 600/1973) e oggi gli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale). Ad esempio, con il redditometro il Fisco stimava un reddito presunto in base al possesso di beni e al tenore di vita (auto di lusso, immobili, spese elevate) e lo confrontava col reddito dichiarato, attivando l’accertamento se la differenza superava una certa soglia. Anche qui si tratta di presunzioni semplici (non legali), contro cui il contribuente può difendersi giustificando la provenienza non tassabile delle risorse spese (es. uso di risparmi accumulati, redditi esenti, donazioni ricevute, ecc.). Dal 2018 in poi il redditometro è stato ridimensionato e gli ISA hanno sostituito gli studi di settore come strumento di compliance preventiva: un punteggio ISA basso non genera automaticamente un accertamento, ma può far scattare controlli mirati. In ogni caso, eventuali accertamenti basati su indici standard devono sempre tener conto della situazione specifica del contribuente . Ad esempio, uno scostamento dal modello di settore può essere giustificato da circostanze particolari (crisi di mercato, eventi straordinari, strategie commerciali mirate) e il mancato riconoscimento di queste giustificazioni può rendere nullo l’atto per difetto di motivazione.

Presunzioni semplici vs presunzioni legali: Quelle sin qui descritte (accertamento analitico-induttivo, sintetico, ecc.) utilizzano presunzioni semplici, cioè inferenze logiche che il giudice valuta caso per caso, ai sensi dell’art. 2729 del Codice Civile. Le presunzioni semplici richiedono gli indizi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza (spesso abbreviati in G.P.C.) per poter fondare da soli una decisione . Diverso è il caso delle presunzioni legali, che sono stabilite dalla legge stessa e vincolano il giudice (fatto noto -> fatto ignoto automaticamente, salvo prova contraria se la presunzione è relativa). Ad esempio, in ambito IVA l’art. 1 del D.P.R. 441/1997 (disciplina delle presunzioni di cessione) prevede che i beni acquistati o prodotti e non più presenti in magazzino si presumono ceduti senza fattura, salvo prova contraria . Questa è una presunzione legale relativa: opera di diritto se il Fisco constata un ammanco di beni, ed è il contribuente a dover provare che non si tratta di vendite in nero (ma magari di furti, cali naturali, distruzione con verbali, ecc.). Nelle contestazioni fondate su sole presunzioni semplici (cioè non previste espressamente da una norma, come margini, indici finanziari, percentuali medie, ecc.), l’onere di dimostrazione iniziale grava invece sull’Ufficio, che deve fornire al giudice un quadro indiziario sufficientemente solido prima che scatti l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente . Approfondiremo a breve questo cruciale aspetto dell’onere probatorio.

Onere della prova nelle presunzioni fiscali: In diritto tributario vige in generale il principio (derivato dall’art. 2697 c.c.) che spetta al Fisco provare i fatti che fondano la maggiore pretesa d’imposta, mentre spetta al contribuente provare eventuali esimenti o elementi a suo favore (deduzioni, costi, errori, ecc.) . Nel caso di accertamenti basati su presunzioni, questo principio va coordinato con la natura relativa delle presunzioni stesse. Si configura così una sorta di “doppio turno” probatorio:

  • Prima fase – a carico dell’Agenzia delle Entrate: l’Ufficio deve presentare elementi, anche indiziari, idonei a far presumere l’evasione IVA. Se siamo in ambito di accertamento analitico-induttivo, gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti . Se invece siamo in ambito di accertamento induttivo puro, è sufficiente che l’Ufficio indichi indizi logici anche meno robusti ma coerenti con le macroscopiche irregolarità riscontrate. Solo se questa soglia minima è superata – ossia se il giudice ritiene valide le presunzioni portate dal Fisco – allora l’onere della prova si sposta sul contribuente. Diversamente, se le prove presuntive iniziali sono insufficienti o contraddittorie, l’onere non si inverte affatto e l’accertamento va annullato . La giurisprudenza è costante su questo: “L’onere della prova si trasferisce al contribuente solo dopo che l’Amministrazione ha fornito presunzioni valide (gravi, precise e concordanti); se queste mancano, l’atto impositivo dev’essere annullato” .
  • Seconda fase – a carico del contribuente: se l’Ufficio ha superato la soglia di gravità/precisione degli indizi e il giudice ritiene legittimo il ricorso alle presunzioni, allora tocca al contribuente fornire la prova contraria per vincere la presunzione. In altre parole, il contribuente dovrà dimostrare che la realtà effettiva è diversa da quella che il Fisco ha presunto. Questo può avvenire in due modi: o smontando il fatto noto su cui si basa la presunzione, oppure dimostrando un fatto diverso e incompatibile con quanto presunto dal Fisco. Ad esempio, se il Fisco presume ricavi non dichiarati basandosi su versamenti bancari, la prova contraria classica sarà tracciare l’origine di quei versamenti (dimostrando che erano finanziamenti, trasferimenti da altri conti propri, restituzione di prestiti, ecc.). Se la presunzione si basa su una percentuale di ricarico media del settore, la prova contraria potrà consistere in una perizia contabile che documenti che, date le specifiche condizioni dell’azienda, il ricarico effettivo era molto inferiore e giustificato. Se la presunzione è che mancano tot beni venduti (perché risultano acquisti di materie prime non coerenti con i prodotti venduti), la prova contraria potrà essere l’esibizione dell’inventario che mostra che parte delle materie prime è rimasta invenduta o è andata distrutta. Insomma, per ogni indizio ammesso, il contribuente deve contrapporre argomentazioni e prove specifiche per minarne la credibilità .

💡 In sintesi: la difesa del contribuente punta innanzitutto a impedire l’inversione dell’onere della prova, attaccando le presunzioni iniziali (perché non sufficientemente serie o calzanti). Se ci riesce, l’accertamento cade perché il Fisco non ha provato abbastanza. Se invece le presunzioni reggono, allora si passa al contrattacco sul merito, fornendo spiegazioni alternative e documentazione che smontino il castello presuntivo dell’Ufficio.

Giurisprudenza di riferimento sulle presunzioni: I tribunali tributari e la Corte di Cassazione hanno affrontato spesso casi di accertamenti basati su presunzioni. Riassumiamo alcuni principi chiave emersi dalle sentenze più autorevoli (tutte rigorosamente nel solco della normativa italiana):

  • Le presunzioni semplici possono costituire prova a tutti gli effetti, se hanno i requisiti di legge. Il giudice di merito può fondare la decisione anche solo su indizi e presunzioni, senza necessità di prove dirette, purché siano davvero gravi, precisi e concordanti . Ad es., la scoperta di una “contabilità in nero” (come files extracontabili trovati altrove) è considerata un valido elemento presuntivo delle operazioni non contabilizzate .
  • Non servono ulteriori “riscontri oggettivi” se la presunzione è robusta. La Cassazione ha chiarito che, contrariamente a quanto talvolta ritenuto da giudici di merito, non si può pretendere che una presunzione sia confermata da un’ulteriore prova esterna: se i fatti noti su cui si basa l’indizio sono precisi e gravi, la presunzione basta da sé a fondare l’accertamento . In altre parole, non è lecito richiedere una “prova della prova”. Ad esempio, in un caso la CTR aveva annullato un accertamento IVA perché basato su file trovati presso un terzo (fornitore) che riportavano vendite non fatturate: secondo i giudici di appello, quei file – non essendo accompagnati da riscontri oggettivi estrinseci – non bastavano a provare ricavi occulti . La Cassazione ha cassato tale pronuncia, ribadendo che l’inattendibilità della contabilità può ben essere fondata su documentazione reperita presso terzi e che i documenti extracontabili rinvenuti (con nominativi, date, importi) non possono essere dichiarati “prova irrilevante” solo perché mancavano altri riscontri . Ciò che conta è valutarne l’intrinseca attendibilità e confrontarli con le scritture ufficiali. Se il quadro indiziario è coerente e dettagliato, non serve una “pezza d’appoggio” ulteriore.
  • Presunzioni troppo deboli o contraddittorie = atto illegittimo. Di converso, se gli indizi su cui si fonda l’accertamento non raggiungono la soglia minima di gravità/precisione, l’atto è viziato da difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Ad esempio, la Cassazione ha ammonito che “non si può utilizzare una presunzione derivante da un’altra presunzione”: gli elementi posti a base dell’atto devono essere fatti noti reali, non mere ipotesi . Se l’Ufficio costruisce un castello presuntivo troppo lontano dai dati concreti, il giudice deve annullare. Un vizio tipico è l’uso di indici generici o non attendibili: p.es. limitarsi a citare una percentuale media di ricarico del settore senza considerare le peculiarità dell’azienda. In tal caso la difesa del contribuente evidenzierà che quell’indice è troppo astratto e “non calzante”, quindi non idoneo a invertire l’onere della prova . Se il giudice concorda, l’accertamento decade per mancanza di prova presuntiva valida.
  • Presunzioni anacronistiche o incoerenti: Altro errore è basare l’accertamento su dati di periodi non omogenei (es. applicare nel 2019 una percentuale di ricarico ricavata da verifiche del 2015 con condizioni diverse) oppure su ragionamenti logicamente incoerenti. Un caso eclatante: un accertamento presuntivo su un hotel che ipotizzava più presenze di quelle contabilizzate basandosi su consumi (acqua, energia) e spazi disponibili, ma al contempo accettava come veritieri i ricavi dichiarati per il bar/ristorante interni . Chiaro l’errore logico: se si presumono più ospiti alloggiati, dovrebbero aumentare anche i consumi al bar, non rimanere invariati. In situazioni del genere le incongruenze logiche del ragionamento presuntivo costituiscono vizi di motivazione. Le CTR e la Cassazione spesso annullano atti in cui le conclusioni del Fisco sono contraddittorie rispetto alle premesse .
  • Ignorare le spiegazioni del contribuente: Un accertamento è illegittimo se non tiene conto delle giustificazioni documentate fornite dal contribuente in sede pre-contenziosa (durante la verifica o in risposta a questionari/inviti) . Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) all’art. 7 impone che l’avviso sia motivato in modo chiaro, spiegando anche perché eventuali memorie o documenti presentati dal contribuente sono stati ritenuti insufficienti. Se l’Ufficio ignora del tutto le osservazioni del contribuente senza confutarle, l’atto risulta viziato per difetto di motivazione. Ad esempio, in un caso la Cassazione (ord. n. 24773/2025) ha riconosciuto che l’azienda aveva utili esigui solo perché aveva sostenuto ingenti investimenti di espansione, dunque la situazione di apparente “antieconomicità” era spiegabile . Se l’Ufficio non considera un fatto del genere e procede comunque a rettifica come se i bassi utili implicassero per forza vendite in nero, l’atto è viziato . In generale, il principio di economicità aziendale va maneggiato con cautela: non sempre utili bassi o perdite significano evasione; vanno valutate le circostanze (investimenti, strategie di prezzo, crisi di settore, avviamento, ecc.). Ignorare elementi giustificativi concreti forniti dal contribuente è sintomo di istruttoria incompleta e può portare all’annullamento dell’atto.
  • Cassazione su gestione antieconomica: Proprio l’ordinanza Cass. 24773 dell’8 settembre 2025 (caso di struttura alberghiera) ha ribadito che l’antieconomicità della gestione di un’impresa può emergere non solo con perdite costanti, ma anche con utili molto bassi a fronte di grossi investimenti effettuati . In tali casi l’Amministrazione può legittimamente procedere a un accertamento induttivo (ex art.39, c.1, lett.d DPR 600/73), qualificando la contabilità come inattendibile. Tuttavia – ed è il rovescio della medaglia – se il contribuente dimostra la ragionevolezza di quella scelta imprenditoriale (es. investimenti iniziali che riducono temporaneamente gli utili, politiche di prezzi bassi per penetrazione di mercato, ecc.), la presunta anomalia potrebbe risultare solo apparente e l’accertamento diventare ingiustificato . In altre parole, la soglia di tolleranza del giudice verso l’antieconomicità è oggi più alta: bisogna distinguere i casi di vera evasione camuffata da bilanci in perdita, dai casi in cui le perdite o i magri utili hanno cause oggettive. L’onere di evidenziare queste cause, va detto, ricade sul contribuente in giudizio.
  • Accertamenti bancari – Presunzione legale e nuovi sviluppi: Un capitolo a parte meritano le presunzioni legali sui conti bancari, previste dall’art. 32 DPR 600/1973 per le imposte dirette e dall’art. 51 DPR 633/1972 per l’IVA. La legge prevede (in sintesi) che i versamenti sul conto corrente del contribuente “si presumono ricavi imponibili” se il contribuente non ne indica la provenienza, e i prelevamenti non giustificati si presumono impiegati in acquisti “in nero” quindi forieri di ricavi non dichiarati. Questa è una presunzione legale relativa: il contribuente può provare che quei movimenti hanno cause diverse (es. un versamento era un finanziamento ricevuto, un regalo, trasferimento da altro conto, ecc.). La Cassazione a Sezioni Unite nel 2009 confermò la legittimità costituzionale di tale presunzione (specie per i versamenti) e chiarì alcuni limiti per i prelevamenti delle imprese . Novità 2023: la Corte Costituzionale n. 10/2023 è intervenuta sul tema dei versamenti bancari presunti ricavi, affermando un principio di equità: il Fisco, nel tassare queste somme, deve riconoscere anche i costi correlati . In pratica, era irragionevole pretendere imposte sull’intero importo versato come fosse tutto guadagno netto. Ora, a seguito di questa sentenza (recepita ad esempio da Cass. civ. Sez. V, ord. n. 19574/2025), si ritiene che anche nell’accertamento analitico-induttivo debbano essere dedotti in via presuntiva i costi relativi ai ricavi accertati, e non solo nell’induttivo puro . Ciò è un punto a favore del contribuente: se l’ufficio ti contesta 100 di ricavi non dichiarati da movimenti bancari, dovrà perlomeno dedurre un margine di costo (ad es. 40 o 50) prima di applicare le imposte sul 100, a meno che non provi che era una transazione senza costi (es. vendita di bene usato ammortizzato). Questo principio riduce l’importo dell’IVA e delle altre imposte recuperate e va sempre fatto valere in sede di difesa, per abbattere la pretesa fiscale. Ad esempio, la Cassazione ha già confermato nel 2025 che in un accertamento induttivo vanno considerati i costi anche in mancanza di pezze giustificative, se coerenti con l’attività . È un importante argine agli eccessi presuntivi.

In conclusione su questo punto, normativa e giurisprudenza concordano su un fatto: le presunzioni sono uno strumento potente nelle mani del Fisco, ma devono essere usate con rigore. Il contribuente può e deve attaccare ogni salto logico immotivato e ogni supposizione arbitraria. Soprattutto, egli deve far emergere davanti al giudice la propria realtà fattuale, con documenti e spiegazioni, per “dare un volto” diverso a quei numeri presunti dal Fisco. Nel prossimo paragrafo vedremo proprio cosa succede dopo la notifica di un avviso basato su presunzioni e quali passi operativi intraprendere subito per tutelarsi.

Cosa succede dopo la notifica di un avviso di recupero IVA presuntivo: tempi, procedure e diritti del contribuente

Ricevere un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto se fondato su presunte irregolarità IVA “dedotte” da indizi, è senza dubbio fonte di ansia. È importante però non farsi prendere dal panico e agire con metodo entro i termini previsti. In questa sezione descriviamo step by step cosa accade dopo la notifica dell’atto e quali sono le opzioni a disposizione del contribuente.

1. Lettura attenta dell’atto: motivazioni e importi contestati

Anzitutto, occorre esaminare con attenzione l’atto ricevuto. Nel caso di IVA, l’Agenzia può contestare, ad esempio, vendite non fatturate (quindi IVA non versata su ricavi presunti) oppure indebita detrazione IVA su acquisti ritenuti inesistenti o non spettanti. L’avviso deve indicare chiaramente le motivazioni, i fatti accertati (o ipotizzati) e i calcoli effettuati. Grazie all’art. 7 dello Statuto del Contribuente, la motivazione non può essere generica: deve spiegare quali presunzioni o prove sono state utilizzate e come si è arrivati all’IVA dovuta. Ad esempio, l’atto potrebbe dire: “Dai movimenti sul c/c bancario n… si presume l’omessa fatturazione di vendite per € 50.000, da cui IVA al 22% € 11.000”, oppure “si riscontra margine medio di ricarico dichiarato 10%, incongruo rispetto al 30% di settore, da cui maggior imponibile IVA € X”, oppure ancora “si disconosce il credito IVA da fattura XY ritenuta soggettivamente inesistente”, ecc. Bisogna identificare quale tipo di presunzione è stata applicata:

  • Presunzione di ricavi non dichiarati: basata su incongruenze contabili (ricavi/costi sproporzionati, rimanenze inventariali non coerenti), su indici finanziari (versamenti bancari, spese non giustificate) o su studi di settore/ISA. In questo caso l’atto generalmente richiede sia IVA su vendite non fatturate sia maggiori imposte dirette (IRPEF/IRES) su quei ricavi.
  • Presunzione di operazioni inesistenti (false fatture): l’ufficio ritiene che alcune fatture di acquisto siano fittizie (operazioni inesistenti) e dunque nega la detrazione IVA e la deducibilità del costo. Qui la pretesa è recuperare l’IVA detratta e recuperare imposte sui redditi per il costo indebito, con relative sanzioni. Spesso si tratta di contestazioni basate su indagini della Guardia di Finanza, riscontri come mancanza di struttura operativa del fornitore, contraddizioni nelle bolle di consegna, dichiarazioni di terzi, ecc.
  • Presunzione di cessioni in nero da beni non rinvenuti: tipico nei controlli fisici di magazzino: se trovano meno merce di quella che dovrebbe esserci secondo la contabilità, presumono vendite non documentate (si applica il DPR 441/1997). In tal caso la legge stessa crea la presunzione, ma l’avviso dovrà indicare la differenza inventariale riscontrata e l’IVA relativa.
  • Altre presunzioni: reddito d’impresa antieconomico (utili troppo bassi rispetto a spese), percentuali di scarto o resa anomale, consumi energetici o di materie prime non coerenti con la produzione dichiarata, ecc. Ad esempio, celebri sono stati gli accertamenti presuntivi per i bar basati sul consumo di caffè o acqua minerale: tot caffè acquistati → tot caffè venduti attesi (Cass. 1911/2017 ha ritenuto legittimo ricostruire i ricavi anche così, se l’indizio è serio). Ogni scenario ha le sue peculiarità.

👉 Cosa cercare nell’atto: Verificare le date (periodo d’imposta contestato), l’ufficio emittente, il nome del funzionario che ha firmato (deve essere un dirigente o funzionario delegato validamente), e soprattutto se c’è traccia di un contraddittorio preventivo. Ad esempio, per gli accertamenti “a tavolino” emessi dal 1° luglio 2020 in poi, la legge prevede l’invio di un Invito al contraddittorio (ex art. 5-ter D.Lgs. 218/1997) prima di emettere l’avviso, tranne in alcuni casi particolari. Controlla quindi se prima dell’avviso hai ricevuto un “invito a comparire” e se l’avviso ne fa menzione. Se l’invito obbligatorio è stato omesso, siamo di fronte a un vizio procedurale potenzialmente letale per l’atto – ne riparleremo nelle strategie difensive. Inoltre, l’atto può contenere una sezione su “Modalità di definizione”: qui leggiamo se vi sono opzioni di pagamento agevolato (es. acquiescenza con sanzioni ridotte di 1/3 entro 60 giorni) o se è ammessa definizione in adesione.

2. Decorrenza dei termini: 60 giorni, sospensioni e scadenze chiave

Dal giorno in cui l’atto viene notificato (a mano, via PEC o raccomandata) scattano i termini per reagire:

  • 60 giorni: è il termine generale entro cui presentare ricorso alla Commissione Tributaria (oggi denominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) competente. È un termine perentorio: se lo lasci decorrere senza far nulla, l’accertamento diventa definitivo e non più impugnabile. Attenzione: se l’ultimo giorno cade di sabato, domenica o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, eventuali chiusure feriali dei tribunali tributari (di solito agosto) potrebbero sospendere il conteggio.
  • Termine per pagare con riduzione sanzioni: entro gli stessi 60 giorni, il contribuente può anche pagare quanto richiesto (o la prima rata se ammessa rateazione nell’avviso) beneficiando di sanzioni ridotte ad 1/3 (c.d. acquiescenza all’accertamento, ex art. 15 D.Lgs. 218/1997). Questa è un’opzione alternativa al ricorso: pagando non si litiga e si chiude la pendenza con uno “sconto” sulle sanzioni amministrative. Va valutata caso per caso (ad es. se l’ufficio ha effettivamente ragione su tutto e la causa sarebbe persa, può convenire pagare meno sanzioni subito). Pagare entro 60 giorni evita anche l’addebito degli interessi di mora e l’eventuale avvio della riscossione coattiva.
  • Istanza di accertamento con adesione: se si vuole provare a trovare un accordo col Fisco prima di andare in giudizio, entro lo stesso termine il contribuente può presentare un’istanza di adesione (D.Lgs. 218/1997). Questo sospende automaticamente i termini per ricorrere per 90 giorni. In pratica, depositando l’istanza di adesione, i 60 giorni di ricorso si congelano e il Fisco è tenuto a convocare il contribuente per un contraddittorio. Si avvia così una negoziazione: l’ufficio riesamina l’atto alla luce delle argomentazioni del contribuente e si può giungere a un accordo con una riduzione di sanzioni (1/3) e la definizione condivisa dell’imponibile. Se si trova l’accordo, si firma un atto di adesione e si paga quanto concordato (anche a rate). Se non ci si accorda, al termine dei 90 giorni (o prima, se l’ufficio emette esito negativo) riparte il termine residuo per fare ricorso. Questa è spesso una strada utile se la pretesa fiscale è parzialmente fondata e si punta a ottenere uno sconto o un ricalcolo più equo evitando il giudizio. Nel caso di presunzioni discutibili, l’adesione può servire anche a tastare il terreno: presentando documenti e spiegazioni, si verifica se l’ufficio è disposto a rivedere la propria posizione. Talvolta, di fronte a evidenti errori (es. un calcolo errato, uno scambio di persona, una doppia imposizione), l’ufficio stesso in adesione annulla o riduce l’accertamento (autotutela “mediata”). Se invece l’ufficio rimane inamovibile, nulla vieta di non aderire e poi fare ricorso.
  • 30 giorni per la mediazione tributaria: attenzione, questa è una procedura obbligatoria per le liti di valore non elevato. Dal 2023 la soglia per la mediazione tributaria è fino a 50.000 € di valore della controversia (importo del tributo al netto di sanzioni e interessi). In questi casi, il ricorso introduttivo che si deposita in Commissione vale anche come istanza di mediazione: bisogna inviarlo (di solito via PEC) anche all’ufficio che ha emanato l’atto, il quale ha 90 giorni per rispondere o formulare una proposta. Durante quei 90 giorni, la causa resta sospesa. Se si raggiunge un accordo, si redige un atto di mediazione con riduzione delle sanzioni al 35%. Se non si raggiunge, si prosegue con il processo. Questo però riguarda la fase dopo aver presentato ricorso, quindi torneremo sul punto. Qui basti sapere: se il valore dell’IVA contestata è sotto 50k, la legge impone un tentativo di mediazione a inizio causa.

Riassumendo i termini principali in uno scenario tipico:

  • Giorno 0: notifica avviso accertamento IVA presuntivo.
  • Entro 30 gg: (facoltativo) presentazione istanza di accertamento con adesione → termini ricorso sospesi 90 gg.
  • Entro 60 gg (se niente adesione, o dopo adesione fallita): presentazione ricorso alla Commissione Tributaria competente oppure pagamento con acquiescenza (sanzioni 1/3).
  • Dopo ricorso, se valore ≤50k: fase di mediazione 90 gg. Se valore >50k: causa procede subito.

Esecuzione provvisoria dell’accertamento: Una domanda comune è: devo pagare subito l’importo richiesto oppure posso attendere l’esito del ricorso? La normativa (D.Lgs. 462/1997 e succ. mod.) prevede che gli avvisi di accertamento emessi oggi valgono anche come atto esecutivo trascorsi i 60 giorni. In pratica, se non presenti ricorso (o anche se lo presenti senza chiedere sospensione), dopo 60 giorni l’importo accertato diventa esigibile: l’Agenzia può iscriverlo a ruolo e incaricare l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) di riscuotere coattivamente. Tuttavia esistono dei meccanismi di tutela:

  • Se presenti ricorso e fai istanza di sospensione al giudice tributario, la Commissione può sospendere l’esecuzione dell’atto (in tutto o in parte) fino alla sentenza di primo grado, se ritiene che il pagamento immediato arrecherebbe un danno grave e che il ricorso non sia pretestuoso (fumus boni iuris). È opportuno chiedere la sospensione contestualmente al ricorso, soprattutto se gli importi sono alti e non puoi pagarli senza pregiudizio.
  • In mancanza di sospensione, la legge impone comunque una riscossione frazionata: dopo la sentenza di primo grado, se il contribuente ha perso, deve pagare un importo pari a due terzi di quanto ancora in contestazione (detratto quanto eventualmente già versato dopo l’atto). Se poi perde anche in appello, deve pagare l’ultimo terzo. Questo significa che, durante il processo, non ti verrà chiesto in un sol colpo il 100% (salvo tu perda ogni grado senza impugnare). Nel caso specifico degli atti IVA presuntivi, spesso l’importo contestato è consistente, quindi ottenere una sospensione può essere vitale per evitare che il Fisco attivi procedure esecutive durante il giudizio.
  • Se non fai ricorso né paghi entro 60 giorni, l’importo diventa definitivamente dovuto: l’Agente della Riscossione emetterà una cartella di pagamento o un avviso di addebito (ora gli avvisi di accertamento per le imposte includono già l’intimazione a pagare ed equivalgono a cartella dopo 60 giorni). Riceverai quindi ingiunzioni e, in mancanza di pagamento, potranno scattare misure cautelari come fermo amministrativo di veicoli o ipoteca su immobili (se il debito supera certi importi), fino ai pignoramenti di conti, stipendio, immobili. Non ignorare dunque l’avviso presuntivo sperando che “cada nel vuoto”: così facendo, passeresti semplicemente dalla padella (accertamento) alla brace (cartella esattoriale + aggi di riscossione e interessi).

3. Valutare le opzioni: ricorso, adesione, acquiescenza o definizione agevolata?

Entro i primi 60 giorni dovrai decidere come procedere. Ogni opzione ha pro e contro:

  • Ricorso tributario: è la via maestra se ritieni che l’accertamento sia infondato (del tutto o in parte) e vuoi far valere le tue ragioni davanti a un giudice terzo. Presentare ricorso sospende l’automatismo della riscossione solo se viene accolta la sospensiva; in caso contrario, come detto, l’Agenzia Riscossione potrebbe iniziare a riscuotere 1/3. Il ricorso comporta costi legali (necessario l’avvocato tributarista o il commercialista abilitato se il valore supera € 3.000) e tempi non brevi (in media 1-2 anni per il primo grado). Tuttavia è l’unico modo per annullare l’atto o ridurre sensibilmente l’importo se hai ragione. Nel presentare il ricorso, come vedremo, puoi anche proporre una conciliazione giudiziale con l’Ufficio, ottenendo magari uno sconto sanzioni del 40% se vi accordate davanti al giudice in primo grado.
  • Adesione (con eventuale successivo ricorso): se ci sono margini per discutere con l’ufficio, presentare l’istanza di accertamento con adesione può essere saggio. Ti dà tempo (sospende termini) e consente un confronto informale. Spesso in adesione l’ufficio può accettare elementi di prova che non erano stati considerati prima, oppure può rendersi conto di errori. Se si arriva a un accordo, paghi il dovuto (magari ridotto rispetto all’atto iniziale) e finisce lì, con sanzioni ridotte di 1/3. Se non si concilia, avrai comunque guadagnato fino a 90 giorni in più per preparare meglio il ricorso. L’adesione è consigliata anche quando il contribuente riconosce qualche addebito vero ma vorrebbe eliminare gli eccessi delle presunzioni (es: “qualcosa forse ho omesso, ma non così tanto”). Tieni presente che chiedere adesione non è ammissione di colpa: è uno strumento previsto per definire bonariamente, e non pregiudica il successivo ricorso (anzi, nulla di quanto discusso in adesione può essere usato contro di te in giudizio, in quanto fase protetta da riservatezza).
  • Acquiescenza con sconto sanzioni: se valuti che l’accertamento sia ineccepibile (o che non hai modo di dimostrare il contrario) e preferisci chiudere subito la partita pagando meno sanzioni, puoi optare per il pagamento entro 60gg con riduzione delle sanzioni al 1/3. Questa scelta ha senso tipicamente in due casi: 1) importi modesti, per cui il gioco non vale la candela del contenzioso; 2) casi in cui sai di aver torto e vuoi evitare rischi di sanzioni penali o maggiori aggravi. Ad esempio, se l’atto contesta IVA evasa per €10.000 con sanzione base €9.000 (90%), pagando in acquiescenza dovresti versare €10.000 + €3.000 di sanzione anziché €9.000, risparmiando €6.000 di sanzione. Ovviamente devi avere la liquidità per farlo. Nota: l’acquiescenza preclude qualunque ricorso successivo; è una sorta di “patteggiamento” amministrativo. Inoltre, non è ammessa acquiescenza parziale: devi accettare tutte le voci.
  • Definizioni agevolate o condoni pendenti: verifica se la legge vigente offre qualche via agevolata per chiudere la controversia. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2023 aveva introdotto una “definizione agevolata delle liti pendenti” per chiudere i ricorsi tributari in corso pagando un importo ridotto in base allo stato del giudizio (se avevi vinto in primo grado pagavi solo 1/3 del valore, ecc.). Queste misure sono occasionali ma frequenti. Al 2026, occorre guardare la normativa attuale: se il tuo accertamento rientra in qualche finestra di condono/rottamazione (es. rottamazione quater per ruoli affidati fino al 2017, definizione liti pendenti se hai già impugnato, ecc.). Di ciò parleremo in dettaglio più avanti. Il punto è: tieni d’occhio le scadenze legislative. Ad esempio, se il tuo avviso è del 2025 e decidi di ricorrere, e nel 2026 esce una nuova definizione liti pendenti per i ricorsi avviati entro il 2025, potresti aderirvi per chiudere la causa pagando meno (spesso solo il tributo senza sanzioni).
  • Procedura di autotutela: in parallelo, se l’avviso contiene errori macroscopici (persona sbagliata, doppia imposizione, importi palesemente sballati) puoi presentare in qualsiasi momento una istanza di autotutela all’Ufficio, chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto. L’autotutela è a discrezione dell’Amministrazione – non sospende i termini per ricorrere e raramente viene accolta se non per errori evidenti – ma tentar non nuoce, specialmente se hai documentazione schiacciante a tuo favore. Ad esempio, se l’atto presume vendite non dichiarate su basi errate (scambia pezzi con kilogrammi, calcola male l’IVA, ecc.), segnalare subito questi errori in autotutela può convincere l’ufficio a rettificare l’atto prima ancora del giudizio. Mai fare però affidamento solo sull’autotutela: il rischio è di far scadere i termini del ricorso mentre aspetti una risposta che magari non arriverà o sarà negativa. L’autotutela va usata contestualmente: presenti ricorso entro 60gg e, parallelamente, inoltri istanza all’ufficio spiegando perché dovrebbe annullare. Se poi l’ufficio annulla in autotutela, potrai cessare la materia del contendere in giudizio.

Importante: Fatti assistere da un professionista di fiducia sin da queste prime fasi. La scelta tra ricorso, adesione o altre vie va ponderata sul merito della specifica contestazione e sulla tua situazione finanziaria. Un avvocato tributarista esperto (come Avv. Monardo e il suo team) può analizzare l’atto e dirti onestamente quali chance hai in giudizio, quali vizi procedurali sfruttare e se conviene trattare. Inoltre, saprà gestire gli adempimenti formali (notifiche, redazione del ricorso motivato, richieste di sospensione) evitando errori che potrebbero compromettere la difesa.

4. Presentazione del ricorso tributario e primi passi nel processo

Supponiamo che – scenario più frequente in caso di presunzioni non supportate adeguatamente – tu decida di presentare ricorso. Ecco cosa succede:

  • Redazione del ricorso: è un atto scritto, a contenuto libero ma che deve includere: indicazione dell’atto impugnato, autorità a cui si ricorre (Corte Giustizia Tributaria provinciale competente per territorio e materia), i motivi di ricorso (ossia le tue contestazioni giuridiche e di fatto), le conclusioni (cosa chiedi: es. annullamento totale dell’avviso, o in subordine rideterminazione dell’IVA). Va sottoscritto dal difensore abilitato (salvo cause piccole < €3.000). In materia di presunzioni, i motivi di ricorso tipici potrebbero essere: vizi sostanziali (es. “inesistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo, in quanto le presunzioni utilizzate non sono gravi precise e concordanti” oppure “erronea applicazione dell’art. 54 DPR 633/72, difetto di prova dell’evasione IVA”) e vizi procedurali (“violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12 c.7 L.212/2000”, “difetto di motivazione ex art.7 L.212/2000”, ecc.). È buona norma sollevare tutti i motivi possibili in via cumulativa , poiché basta anche un solo motivo accolto per vincere. Ad esempio, potresti eccepire sia che l’accertamento è infondato nel merito (presunzioni smentite, ecc.) sia che è nullo per un vizio formale (mancato invito a comparire, atto notificato fuori termine decadenziale, ecc.).
  • Notifica del ricorso: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (salvo sospensioni per adesione), il ricorso va notificato all’ente impositore (di solito Agenzia Entrate – Direzione Provinciale X). Oggi si può notificare facilmente via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC dell’ufficio, allegando il ricorso firmato digitalmente. In alternativa, tramite ufficiale giudiziario o raccomandata.
  • Costituzione in giudizio: entro 30 giorni da quando hai notificato il ricorso all’ufficio, devi costituirti presso la segreteria della Commissione depositando il fascicolo di parte (ricorso, copia dell’atto impugnato, documenti a supporto, ricevuta di notifica, e eventuale nomina del difensore). Ormai questo avviene tramite deposito telematico sul Portale Giustizia Tributaria (PTT).
  • Richiesta di sospensione: se vuoi la sospensiva dell’atto, devi presentare un’istanza motivata, solitamente inserita nel ricorso stesso o come atto separato contestuale, in cui spieghi il “danno grave e irreparabile” che subiresti pagando subito (es. crisi di liquidità, rischio fallimento, ecc.) e la fondatezza del ricorso (sintetizzi le tue ragioni vincenti). La Commissione fissa di solito entro 30-45 giorni un’udienza (anche solo in camera di consiglio) per decidere sulla sospensione. Se la concede, l’atto è bloccato fino alla sentenza di primo grado. Se la nega, l’Agente della Riscossione potrà teoricamente procedere su 1/3 delle somme.
  • Controdeduzioni dell’Ufficio: l’Agenzia, una volta ricevuto il ricorso, può depositare un atto di controdeduzioni (entro 60 gg dalla notifica del ricorso) in cui replica ai tuoi motivi. Ad esempio, potrà argomentare che le presunzioni erano invece logiche e non contraddette, citare giurisprudenza pro-Fisco (molte le abbiamo viste, dove Cassazione dà ragione all’ufficio se indizi seri), e difendere la legittimità dell’operato. Spesso l’Ufficio allegherà al fascicolo anche il PVC (processo verbale di constatazione) della Guardia di Finanza o altri documenti su cui si basa la presunzione.
  • Fase istruttoria: nel processo tributario la fase istruttoria è limitata. Non è ammessa la testimonianza (art. 7 D.Lgs. 546/92 vieta la prova testimoniale), quindi tutto si basa su documenti. Se hai ulteriori prove da fornire (es. nuovi documenti emersi dopo il ricorso), puoi depositarli fino a 20 giorni prima dell’udienza. Il giudice può disporre perizie o consulenze tecniche d’ufficio solo raramente e se indispensabili. Nelle cause sulle presunzioni spesso l’elemento chiave è proprio la documentazione contabile e extracontabile: ecco perché è fondamentale allegare fin da subito ogni pezzo a tuo favore (registri IVA, fatture, estratti conto evidenziando causali dei versamenti, perizie di parte, contratti di finanziamento con soci, verbali che spieghino differenze di magazzino, ecc.). Ad esempio, se l’ufficio presume vendite perché hai prelevato dal conto 20.000 € in contanti, e tu hai documenti che provano che con quei soldi hai pagato stipendi in nero (che pure è illecito, ma spiegherebbe l’uscita) o restituito un debito, devi decidere la strategia: certe ammissioni possono avere risvolti anche penali (nell’esempio, lavoro nero). Qui serve la regia di un legale esperto per valutare il male minore.
  • Udienza e decisione: una volta pronte le memorie di entrambe le parti, la causa va in decisione. Oggi le Commissioni spesso decidono in camera di consiglio (senza discussione orale) se nessuna parte l’ha chiesta espressamente. È comunque possibile chiedere la pubblica udienza per discutere il caso, e in vicende complesse talvolta è opportuno (il tuo difensore può ribadire i punti chiave e rispondere a eventuali domande dei giudici). La Corte di Giustizia Tributaria emetterà quindi una sentenza di primo grado. Se vinci e l’atto è annullato, l’IVA contestata viene cancellata e eventuali somme versate (acconto 1/3 o altro) vanno restituite, salvo appello. Se perdi (ricorso respinto) o vinci parzialmente, si può valutare l’appello in secondo grado (Corte Giustizia Tributaria regionale). Durante tutto questo tempo, potresti comunque ricorrere a strumenti deflattivi: ad esempio conciliare la lite.
  • Conciliazione giudiziale: in qualunque stato e grado del processo le parti possono accordarsi transattivamente. In primo grado c’è anche il beneficio di sanzioni ridotte al 40% (in secondo grado 50%). Una conciliazione tipica in materia di accertamento presuntivo potrebbe essere: l’ufficio riconosce alcuni errori o accetta parte delle prove del contribuente, riducendo ad esempio il maggior imponibile IVA del 50%; il contribuente accetta di pagare quella parte. Si redige un verbale di conciliazione e la causa si chiude lì. È una soluzione di compromesso che va considerata se il contenzioso presenta rischi reciproci.

In definitiva, la fase processuale è tecnica e richiede preparazione e strategia. Il contribuente, tramite il suo difensore, dovrà costruire un castello difensivo solido, sfruttando i precedenti giurisprudenziali favorevoli. Ad esempio, se la contestazione verte su fatture false, la difesa citerà sentenze che prescrivono l’onere a carico del Fisco di provare l’oggettiva inesistenza delle operazioni anche a mezzo presunzioni , ma anche che il contribuente, per detrarre l’IVA, deve dimostrare la reale esistenza delle operazioni con qualcosa in più della mera fattura . Se il tema è la percentuale di ricarico, si citeranno le pronunce dove la Cassazione ha annullato accertamenti per difetto di considerazione delle peculiarità (es. merce obsoleta invenduta) . Se è mancato il contraddittorio, si invocheranno le Sezioni Unite 18184/2013 e successive evoluzioni normative . Questa attività di “updating giurisprudenziale” è uno dei punti di forza dell’assistenza qualificata: avvocati come Monardo monitorano costantemente le pronunce di Cassazione e Corti tributarie, così da inserire nei ricorsi gli ultimi argomenti vincenti.

Nei prossimi paragrafi passeremo alle difese di merito e strategie legali specifiche contro le presunzioni dell’Ufficio: cioè come, in concreto, impostare la contestazione di un recupero IVA basato su presupposti fragili.

Difese e strategie legali per contestare un recupero IVA fondato su presunzioni

Entriamo nel vivo di come difendersi nel merito quando l’Agenzia delle Entrate “fonda il recupero IVA su presunzioni non supportate da riscontri oggettivi”. In pratica: quali argomenti utilizzare, quali prove presentare e quali vizi evidenziare per convincere il giudice ad annullare (o ridurre) l’accertamento. Le strategie difensive variano a seconda della tipologia di presunzione contestata. Vediamole caso per caso.

A. Contestare la mancanza di gravità, precisione e concordanza degli indizi

Questa è la prima linea di difesa in qualunque accertamento presuntivo (analitico-induttivo). Si tratta di dimostrare che le presunzioni su cui si basa l’atto non sono sufficientemente serie da giustificare la pretesa fiscale. Gli argomenti possibili:

  • Presunzione basata su dati medi o generici: Esempio tipico, l’Ufficio applica un margine di ricarico standard (magari preso da uno studio di settore o da medie ISTAT) ai tuoi acquisti per stimare vendite non dichiarate. Oppure presume un certo ricavo per addetto, o per metro quadrato di negozio, ecc. La difesa evidenzierà che un dato medio di settore non tiene conto della tua realtà specifica. Cassazione ha più volte affermato che gli studi di settore e i parametri sono solo presunzioni semplici e da soli non bastano a legittimare un accertamento se il contribuente li contesta con dati concreti . Occorre quindi portare spiegazioni specifiche: ad es. “il margine lordo medio del settore è 30%, ma la mia azienda opera in una zona depressa/offre sconti per merce difettata/ha adottato una strategia di prezzi aggressivi per entrare sul mercato, ecco documenti di vendite promozionali, fatture di fine serie vendute sottocosto…”. Se dimostri che quell’indice standard è inapplicabile al tuo caso, la presunzione perde precisione e concordanza. Giurisprudenza: la CTR Lombardia (sent. XYZ/2022) ha annullato un accertamento fondato su margini di settore perché il contribuente ha provato di aver venduto a stock merce invenduta e di qualità inferiore (smentendo l’assunto del Fisco). La Cassazione stessa ha ritenuto illegittimo presumere ricavi occulti basandosi su consumi medi se il contribuente documenta circostanze particolari (es. elevato scarto non considerato dal Fisco) .
  • Presunzione fondata su un solo indizio isolato: Ad esempio, il Fisco riscontra un singolo movimento anomalo (un bonifico ingente ricevuto) e da quello inferisce chissà quale giro d’affari sommerso, senza altri elementi a supporto. Qui la difesa punterà sul concetto che una presunzione semplice per essere grave e concordante richiede normalmente una pluralità di indizi convergenti. Un indizio unico, seppur preciso, può non bastare. Certo, nell’induttivo puro anche un singolo elemento può essere usato, ma comunque la sua capacità dimostrativa dev’essere ragionevole. Ad esempio, un bonifico di 100.000€ sul conto di un imprenditore presumibilmente potrebbe essere ricavo non dichiarato, ma potrebbe anche essere una alienazione di un bene personale (vendita di un’auto propria, non tassabile) o un rimborso di finanziamento. Se l’Ufficio non ha svolto accertamenti per escludere queste ipotesi e si è limitato a presumere il peggio, c’è un difetto di istruttoria. La difesa porterà dunque prova contraria (es. atto di vendita dell’auto corrispondente a quel bonifico) e sottolineerà che l’ufficio ha costruito l’intera pretesa su un elemento equivoco.
  • Presunzione su presunzione (doppio salto logico): È un caso insidioso. Ad esempio, l’ufficio presume dal tuo basso reddito dichiarato che tu abbia ricavi in nero (prima presunzione: “sei antieconomico”), poi quantifica quei ricavi basandosi su un altro parametro presuntivo (seconda presunzione: “supponiamo un ricavo extra di 50k perché tanto manca per arrivare al reddito standard”). Questo concatenarsi di assunzioni è metodologicamente scorretto e la Cassazione lo ha censurato: gli elementi base devono essere fatti noti e provati, non altre presunzioni . Quindi, se individui nel ragionamento dell’ufficio un passaggio inferenziale non ancorato a dati oggettivi, evidenzialo. Il giudice potrebbe riconoscere l’“eccesso di potere” dell’amministrazione per aver costruito una piramide di ipotesi. L’esempio dell’hotel menzionato prima rientra in questa critica: l’ufficio partiva dall’antieconomicità (utili bassi) -> presumeva camere vendute in nero -> quantificava le presenze in base a una percentuale di occupazione ipotetica -> calcolava i ricavi occulti. Troppi salti: la CTR e la Cassazione hanno smontato l’impianto per mancanza di quel quid pluris richiesto per ogni passaggio (non si può dedurre il tasso di occupazione senza dati, né i ricavi senza sapere a che prezzo sarebbero state vendute le camere, ecc.). Insomma, semplificare eccessivamente la realtà è un boomerang per il Fisco, e il difensore deve far emergere queste semplificazioni arbitrarie.
  • Documenti di terzi non collegati con certezza al contribuente: Se la presunzione nasce da elementi esterni (es. carteggi, appunti, file trovati presso altri soggetti) occorre verificare se c’è traccia univoca che riconduca a te quei dati. Caso pratico: la Finanza trova presso un tuo fornitore un file Excel con elenco di vendite “in nero” dove compare una voce con un nome simile al tuo. Ma quel nome potrebbe essere riferito ad un altro cliente (magari omonimo) o potrebbe essere un’annotazione diversa. Se mancano riferimenti precisi (es. P.IVA, indirizzo, etc.), si evidenzierà che non v’è certezza che quell’annotazione si riferisca proprio alla tua azienda. La CTR in un caso simile diede ragione al contribuente (era il caso deciso poi in Cassazione 17420/2016 che abbiamo visto): il semplice rinvenimento del nominativo “Russo” in un file di un fornitore non prova che Russo Srl abbia contabilità parallela, se “Russo” è un cognome diffusissimo e non ci sono altri riscontri . La Cassazione ha poi corretto dicendo che quei file erano comunque indizi valutabili , ma resta essenziale sottolineare ogni possibile dubbio di attribuibilità. In mancanza di collegamento certo, l’indizio perde forza.
  • Mancata considerazione di costi ed oneri correlati: Questo punto è cruciale specie negli accertamenti da indagini finanziarie o antieconomicità. Se il Fisco presume maggiori ricavi, spesso non considera che per ottenere quei ricavi occorreva sostenere dei costi (merci vendute, costi variabili, manodopera). Come detto, oggi la giurisprudenza spinge per riconoscere i costi presuntivi . Dunque, anche nel merito, la difesa può argomentare: “Ammettiamo per ipotesi che vi siano state vendite non fatturate per €100k; ebbene, la mia azienda opera con un margine del 20%, quindi per generare 100k di ricavi avrei sostenuto 80k di costi. Dunque il reale maggior utile sarebbe solo 20k, e l’IVA dovuta semmai su 20k non su 100k.” Questo ragionamento è equo e ora legittimato da Corte Cost. 10/2023. L’ufficio non può far finta che le merci vendute in nero fossero create dal nulla senza costi. Se l’avviso ha tassato l’importo lordo, chiedine la correzione in base a un calcolo economico (eventualmente suffragato da pareri tecnici o bilanci).

In sostanza, mettere in crisi le presunzioni significa minare la credibilità della ricostruzione fiscale. Devi far apparire l’ipotesi del Fisco come troppo incerta o smentita dai fatti. Più semini dubbi concreti, più difficilmente il giudice considererà “gravi, precisi e concordanti” gli indizi dell’ufficio – e se vengono giudicati non tali, il ricorso viene accolto. Ricorda la massima: in dubio pro contribuente – se la prova (anche presuntiva) non raggiunge un grado di convinzione sufficiente, si decide a favore del contribuente.

B. Far emergere vizi procedurali: contraddittorio, motivazione, notifiche

Oltre al merito, spesso gli accertamenti presuntivi soffrono di vizi procedurali. Non trascurare questi aspetti, perché talvolta permettono di vincere senza neanche entrare nel merito. Ecco i principali:

  • Mancato contraddittorio endoprocedimentale: Come accennato, se l’accertamento è stato preceduto da una verifica in loco (ispezione della Guardia di Finanza) c’è l’obbligo di rilasciare il PVC e attendere 60 giorni per le memorie difensive del contribuente (salvo casi di particolare urgenza) ai sensi dell’art. 12 c.7 L. 212/2000. La violazione di questo obbligo comporta nullità dell’atto (Cass. SS.UU. 18184/2013 lo ha sancito per i tributi “armonizzati” come l’IVA, principio poi esteso) . Dunque, se hai avuto una verifica e l’avviso è arrivato prima dei 60 giorni dal verbale finale, verifica se nell’atto c’è una motivazione sull’urgenza. Se non c’è, è un ottimo motivo formale. Analogamente, per gli accertamenti a tavolino, dal 2020 è divenuto obbligatorio l’invito al contraddittorio prima dell’emissione in molti casi (in pratica per tutti gli accertamenti “pieni” salvo quelli derivanti da controlli automatizzati, parziali o urgenze documentate). Se non ti hanno inviato l’invito a comparire e non rientri nelle eccezioni di legge, l’atto è nullo per violazione del diritto al contraddittorio (principio ormai riconosciuto anche a livello UE e fatto proprio dal nostro ordinamento). In giudizio, solleva quindi la questione: “l’Ufficio ha emesso l’avviso senza contraddittorio preventivo obbligatorio ex art. 5-ter D.Lgs 218/97, senza allegare ragioni di urgenza”. La controparte dovrà dimostrare che non vi era obbligo o che c’era urgenza eccezionale. Spesso questo vizio porta all’annullamento integrale immediato. E anche se l’atto venisse rinnovato successivamente rispettando il contraddittorio, intanto hai guadagnato tempo e forse un esito più favorevole (perché l’ufficio, dovendo rifare l’accertamento, potrebbe riconsiderare alcune posizioni).
  • Vizio di motivazione (art.7 Statuto): L’avviso deve spiegare i criteri con cui si è arrivati alla determinazione dell’IVA evasa, altrimenti è nullo. Se trovi frasi fumose tipo “si rettifica il volume d’affari per importo congruo all’antieconomicità riscontrata” senza dati concreti, oppure una motivazione “per relationem” che rinvia a un PVC che però non è allegato né già noto, sono profili censurabili. Ad esempio, se l’atto cita presunzioni ma non indica i calcoli (es. “applicato mark-up medio” senza dire quale e come), puoi eccepire la carenza di motivazione. Lo Statuto prevede che la motivazione degli atti sia chiara e comprensibile al contribuente. La Cassazione (sent. 26683/2009) ha annullato un accertamento perché espresso in termini talmente criptici (pieni di formule e rimandi) da renderlo indecifrabile. Nel nostro caso, se il funzionario ha semplicemente copiato concetti astratti senza adattarli, occorre metterlo in luce nel ricorso. Anche l’omessa valutazione delle memorie presentate in fase precontenziosa integra un difetto di motivazione: l’atto doveva confutare quelle difese e non lo fa.
  • Notifica irregolare o tardiva: Controlla data e modalità di notifica. Se la notifica è avvenuta oltre i termini di decadenza (in materia IVA, l’accertamento 2020 doveva essere notificato entro il 31/12/2025 salvo frode; con la pandemia ci sono state proroghe, quindi attenzione alle norme emergenziali), puoi eccepire la decadenza. Oppure se la notifica è stata fatta a un indirizzo sbagliato, o a mezzo PEC non conforme (es. caselle PEC non valide, invio al domicilio digitale errato), può essere nulla. In genere però questi vizi vanno maneggiati con cura legale, perché una notifica nulla può essere sanata se comunque hai avuto l’atto (la prova è che fai ricorso). Ci sono distinzioni tecniche tra inesistenza e nullità della notifica. In ogni caso, se l’atto è decaduto temporalmente, è una difesa fortissima (spesso prioritaria su tutto).
  • Altri vizi formali: ad esempio, sottoscrizione dell’atto da parte di soggetto non titolato (c’era un lungo contenzioso sui dirigenti decaduti; oggi meno rilevante, ma se hai dubbi verifica se chi firma aveva la qualifica corretta), oppure errori sul calcolo sanzioni (sanzione applicata superiore al massimo di legge). Anche la errata qualificazione giuridica può essere un motivo: p.es. ti hanno fatto un accertamento induttivo puro senza presupposti (contabilità formalmente regolare e completa) – in tal caso puoi sostenere che l’ufficio ha agito ultra vires, doveva semmai fare un analitico-induttivo e invece ha ignorato le tue scritture. Se il giudice concorda, l’atto può cadere perché emesso in violazione di legge (art. 39 DPR 600/73 prevede l’induttivo puro solo in casi tassativi). Un esempio reale: Cass. 30068/2021 ha cassato una decisione favorevole al contribuente proprio affermando che se la contabilità è inattendibile (merce accumulata in modo caotico) l’ufficio può procedere con metodo analitico-induttivo e il giudice non può contestargli di averlo fatto ; ma viceversa, se la contabilità è regolare e l’ufficio pretende di fare accertamento puro senza base legale, il contribuente può far valere l’eccesso.

In sintesi, l’ideale è avere un ricorso “a tenaglia”: da un lato si attacca il merito (presunzioni errate), dall’altro si fanno valere eventuali vizi formali. Questa strategia cumulativa aumenta le chance di vittoria , perché magari il giudice preferirà decidere sul profilo più evidente evitando di impelagarsi sul resto. Molte volte, nelle controversie da presunzioni, i giudici scelgono di annullare l’atto per un vizio procedurale chiaro (ad es. contraddittorio violato) senza nemmeno entrare a valutare se il ricarico fosse giusto o no. L’importante è che anche un solo motivo fondato comporta l’annullamento , quindi va creato un “arsenale” di motivi.

C. Difese specifiche per contestazioni tipiche (casi pratici)

Vediamo ora alcune situazioni tipiche di recupero IVA su base presuntiva e come articolare la difesa in ciascuna:

1. IVA su vendite non fatturate (ricavi “in nero”):

Esempio: L’ufficio contesta che hai effettuato vendite senza fattura per €100.000, calcolate applicando un ricarico presunto sulle tue merci. Chiede quindi IVA evasa per €22.000 (aliquota 22%).

Difese:
– Dimostrare che il ricarico applicato dal Fisco non è realistico per la tua attività. Porta conti economici, listini prezzi, prove di vendite promozionali o di merci obsolete vendute sottocosto. Nel caso sopra, potresti far emergere che quei €100.000 di presunte vendite non trovano riscontro perché, ad esempio, parte delle rimanenze finali di magazzino era costituita da articoli invendibili che hai smaltito a prezzo di saldo o mai venduto affatto. Se documenti che le tue rimanenze erano sopravalutate (merce vecchia), allora il margine reale non poteva essere quello standard. Proprio una vicenda del genere capitò in Cassazione: l’ufficio aveva ricostruito ricavi con un certo markup, ma la CTR annullò tutto perché tra le rimanenze c’era merce obsoleta non considerata; la Cassazione rilevò però un errore della CTR nel non riconoscere la validità del metodo induttivo a fronte di contabilità irregolare , ma rimarcò che se il contribuente prova di aver venduto parte dei beni a prezzi molto inferiori per obsolescenza, quell’argomento va soppesato . Dunque, porta il giudice sul terreno a te favorevole: “quel ricarico presunto non considera la realtà aziendale, ecco le prove…”.
– Evidenziare eventuali errori di calcolo dell’ufficio: succede che prendano un campione di prodotti non rappresentativo. Ad esempio, ricostruiscono il ricarico su 3 articoli di punta e lo applicano a tutto il magazzino. Se riesci a far vedere che quel campione era distorto (magari hai venduto a margine alto solo quei 3 articoli, ma altri 50 articoli li vendi quasi a prezzo di costo), l’intero castello crolla. Cass. 30068/2021 citava proprio la necessità di un campione rappresentativo per usare il metodo percentuale . Quindi domanda: “L’ufficio ha preso un campione adeguato in termini di qualità e quantità?” . Se no, contestalo espressamente.
– Utilizzare il contrasto di antieconomicità in modo intelligente: se sei accusato di aver nascosto ricavi perché hai dichiarato utili bassi, mostra che quell’antieconomicità era solo apparente (come l’esempio degli investimenti elevati a fronte di utili modesti) . Porta bilanci di più anni per far vedere magari che era una fase di espansione, oppure l’imprenditore si accontentava di utili minimi per scelta (ad esempio cooperative che per statuto non mirano al profitto, casi esistenti). – Onere della prova contraria: per vendite in nero presunte, spesso l’unica prova contraria diretta è difficile (“prova negativa” di non aver venduto qualcosa). Quindi lavora di logica: se l’ufficio dice che avresti dovuto avere 500k di ricavi invece di 400k, chiedi: dove sarebbero finiti quei 100k? Se non emergono flussi finanziari paralleli (contanti, acquisti di lusso non compatibili col reddito), sottolinealo: “Non c’è traccia di arricchimento occulto, i miei conti bancari non hanno movimenti anomali se non quelli spiegati”. In pratica metti in dubbio anche l’aspetto finanziario: spesso per vendere in nero occorre creare un circuito (magari prelievi per acquisti in nero di merce, poi vendite in nero e contanti che vanno da qualche parte). Se niente di tutto questo appare, la presunzione di 100k in nero resta un numero teorico su carta. I giudici apprezzano queste considerazioni: se uno avesse venduto davvero così tanto in nero, possibile che non se ne trovi traccia nei suoi conti o nel tenore di vita?

2. IVA su fatture “false” (operazioni inesistenti):

Esempio: L’ufficio sostiene che alcune fatture di acquisto (dunque l’IVA che hai portato in detrazione) sono relative a operazioni inesistenti, magari perché il fornitore è una cartiera. Ti recupera quindi l’IVA detratta, poniamo €50.000, più sanzioni.

Difese:
Negare l’inesistenza oggettiva: se tu hai effettivamente ricevuto i beni/servizi, concentrate la difesa su prove che l’operazione è reale. Contratti, DDT (documenti di trasporto) firmati, foto delle merci, installazioni effettuate, email con l’azienda fornitrice, pagamenti tracciati (anche se potrebbero dire: pagamenti fittizi andata e ritorno). L’onere della prova in questi casi, secondo Cassazione, funziona così: il Fisco può provare l’inesistenza anche per presunzioni semplici, poi spetta a te dimostrare la reale esistenza delle operazioni contestate . Nota: non basta esibire le fatture e le scritture contabili regolari , perché Cassazione dice che quelli possono essere schermi di operazioni fittizie. Devi portare qualcosa in più. Ad esempio, se hai preso in affitto macchinari con fattura da una società ritenuta fittizia, porta foto dei macchinari, prove che li hai utilizzati, erano consegnati davvero da quel fornitore. Se ci sono dichiarazioni di terzi che accusano la fattura come falsa (es. l’amministratore del fornitore ha confessato di emetter fatture senza vendere nulla), cerca elementi per smentirle o contestualizzarle: magari quel fornitore faceva sia operazioni regolari sia fittizie, e tu potresti essere tra i clienti reali ingannati.
Buona fede del cessionario: in materia IVA, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che se l’acquirente era inconsapevole di partecipare a una frode e ha preso tutte le precauzioni possibili, il diritto alla detrazione non dovrebbe essergli negato. La Cassazione italiana però distingue: la buona fede soggettiva del contribuente non basta a mantenere la detrazione se l’operazione è oggettivamente inesistente . Tuttavia, provare di essere stati diligenti (avete controllato che la ditta fosse iscritta alla Camera di commercio, che avesse un c/c, avete i documenti di consegna firmati da loro dipendenti, etc.) può influire sull’eventuale riduzione delle sanzioni (non essere considerato concorso in frode). Quindi inserite nella difesa: “il contribuente ha agito con diligenza commerciale media, non aveva elementi per dubitare, eventuali frodi sono imputabili ai fornitori”. Questo può anche aprire la porta, in casi di normative di clemenza, a definizioni agevolate (talora lo Stato ha previsto sanatorie per frodi carosello a favore degli inconsapevoli).
Verificare l’onere della prova a carico del Fisco: spesso il Fisco basa l’accusa di fatture false su indizi: il fornitore non aveva dipendenti né magazzino → improbabile abbia fornito merce; oppure su dichiarazioni di terzi (magari il legale rappresentante del fornitore sotto inchiesta penale che fa i nomi). Ebbene, controlla se l’Ufficio ha raccolto riscontri oggettivi di queste dichiarazioni. La giurisprudenza (Cass. 903/2002, Corte Cost. 18/2000) ha sempre detto che le dichiarazioni di terzi raccolte in sede extra-processuale hanno mero valore indiziario e devono essere corroborate da riscontri. Ad esempio, se Tizio dice “ho fatto fatture false a Caio”, devono trovare evidenze (assegni girati, mancanza di beni reali, ecc.) altrimenti la sola accusa non basta a toglierti la detrazione. L’ordinanza Cass. 24165/2022 conferma che l’inesistenza delle operazioni può essere provata per presunzioni, ma nel caso esaminato infatti c’era un quadro indiziario grave e concordante (dichiarazioni, indagini che provavano non operatività della società, pagamenti fittizi) . Se nel tuo caso manca un pezzo (es. la società ha cessato attività dopo le operazioni, non prima; oppure i beni risultano consegnati), evidenzialo per far vedere che il quadro non è completo. Magari il Fisco ha dato per scontato troppo.
Focus sulla parte IVA: In queste contestazioni spesso c’è un doppio binario: recupero IVA e recupero imposte dirette sui costi fittizi. A livello difesa IVA, oltre a provare l’esistenza, puoi invocare (in subordine) l’applicazione dell’art. 60 DPR 633/72 (norma antievasione IVA) il quale in certe situazioni consente comunque la detrazione se l’imposta è stata assolta dal cedente o se la perdita di gettito è stata recuperata altrove. Questo è complesso da usare, ma giusto per far capire al giudice che non c’è volontà di frode da parte tua.

3. Presunzione da indagini finanziarie (versamenti non giustificati):

Esempio: Dall’analisi dei tuoi conti correnti imprenditoriali, emergono versamenti (o accrediti) per €200.000 non giustificati dai ricavi dichiarati. L’ufficio li considera vendite in nero: quindi maggior IVA dovuta ~ €44.000.

Difese:
– Come già accennato, la prima difesa è giustificare la provenienza di ogni versamento anomalo. Bisogna ricostruire voce per voce (o macro-categorie). Es.: €50k provenivano da un finanziamento soci (allega contratto, bonifico da conto del socio, e magari verbale assemblea); €30k dalla vendita di un macchinario usato (allega atto di cessione bene strumentale, che magari era fuori campo IVA se già ammortizzato); €20k erano trasferimenti da un altro tuo conto (movimento infragruppo, irrilevante); €15k un indennizzo assicurativo (esente IVA); e così via. Più riesci a smontare la presunzione voce per voce, meno rimane di imponibile presunto. La norma impone a te di provare diversamente, quindi devi portare pezze d’appoggio, non basta la parola.
Invocare il riconoscimento dei costi correlati: come detto, anche se restasse qualche importo non giustificato, non accettare che lo tassino al 100%. Chiedi l’applicazione analogica dei criteri di margine: se la tua attività ha un ricarico medio del 20%, un versamento non spiegato di €10.000 potrebbe al massimo includere €1.800 di IVA (su €10k vendite) e €8.200 di base imponibile, ma quell’€8.200 deriva da merce acquistata forse a €6.500 (80% del ricavo). Quindi la parte di guadagno reale sarebbe solo €1.700. Questo è un ragionamento da far fare al giudice, supportandolo con riferimenti alla sentenza della Consulta 10/2023 che tutela la coerenza con la capacità contributiva . Potresti dire: “In ogni caso, l’ufficio non può pretendere IVA su 10.000 come fosse tutto valore aggiunto mio: vi erano beni su cui quell’IVA già è stata assolta a monte.”
Verificare la correttezza formale della procedura bancaria: L’ufficio ha ottenuto i tuoi estratti conto tramite autorizzazione e domanda alle banche. C’è un art. 32 DPR 600/73 da seguire. Non di rado ci sono stati contenziosi sulla legittimità di quell’acquisizione (es. mancata indicazione del direttore che autorizza). Questi sono tecnicismi su cui il legale può indagare. Se la prova bancaria venisse estromessa per vizio procedurale, l’intero accertamento crolla (ma ammettiamolo, casi rari post-2005).
Distinguere tra conti personali e aziendali: Se sei una ditta individuale o professionista, l’ufficio a volte presume anche sui conti personali. La Cassazione ha detto che per i professionisti i prelevamenti non giustificati non valgono (SS.UU. 228/2014) – ma per i versamenti sì. Comunque, se alcune somme erano su conti personali e del tutto estranee all’attività IVA (es. ti vendi la moto, incassi soldi in conto privato), sottolinea la cesura: quell’incasso su conto personale non riguarda l’attività d’impresa soggetta a IVA. È un incasso occasionale extra-imposta. Potresti doverlo spiegare, ma quantomeno l’IVA non è dovuta (forse semmai l’IRPEF se fosse reddito diverso).

4. Presunzione “da beni indeterminati” (costi occulti, materie prime consumate):

Esempio: Sei un panettiere. Il Fisco vede che hai acquistato 10.000 kg di farina ma dai corrispettivi risulterebbe pane venduto per solo 8.000 kg. Presume che con quei 2.000 kg in più tu abbia venduto pane “in nero” per tot euro e quindi IVA evasa.

Difese:
– Mostrare che c’erano scarti di produzione o calo peso (la farina assorbe acqua, c’è calo cottura – ad es. 100kg farina producono 130kg di pane ma c’è evaporazione, ecc.). Se tecnicamente il tuo settore ha percentuali di resa non 1:1, portare magari una relazione tecnica o letteratura di settore che lo spieghi. I giudici non sono tecnici di panificazione, vanno istruiti: “dei 2.000 kg apparentemente eccedenti, almeno 5% è calo fisiologico, 10% è pane invenduto poi donato/reso mangime, ecc.”.
– Controllare che l’ufficio abbia considerato l’inventario: magari hai ancora in magazzino un certo quantitativo di materia prima. Se non l’hanno contato, la presunzione è sbagliata (potresti dimostrare che al 31/12 ne avevi ancora 500kg).
– Se possibile, presentare dati di resa storica: “Negli ultimi 5 anni ho sempre acquistato X kg farina e venduto Y kg pane, con uno scarto di Z%. Non può improvvisamente sparire farina extra solo quest’anno, è fisiologico.”
– Se contestano IVA su presunta produzione, far notare eventuali limiti fisici: quante ore di lavoro, quanti forni hai. Se dicono che hai venduto il 25% di pane in più, potevi cuocerlo con i forni che hai? Se no, evidenziarlo (diventa contraddittorio presumere produzione oltre la capacità produttiva massima).

5. Contestazione IVA a credito indebito (es. dichiarazione omessa):

Talvolta l’Agenzia recupera IVA semplicemente perché formalmente è indetraibile (es. hai detratto fatture oltre i termini, o senza dichiarazione annuale, etc.). Questi casi sono più di diritto, meno di presunzione. Ma se rientrano, la difesa può essere: se la sostanza c’è (operazioni reali) chiedere di poter detrarre in sede di contenzioso in virtù di principi UE (non perdere detrazione per mera irregolarità formale). C’è giurisprudenza UE in tal senso. Per atti nazionali, bisogna bilanciare: se la dichiarazione IVA era omessa, la legge preclude detrazione, la battaglia è dura, ma qualche CTP ha rinviato alla Corte di Giustizia su questi temi.

In tutti i casi concreti, due consigli trasversali:

(i) Documenta tutto scrupolosamente. In sede di verifica spesso il contribuente sottovaluta alcune carte. Ad esempio non si preoccupa di farsi firmare i DDT, non conserva le email commerciali, etc. Quindi raccogli retrospettivamente tutto ciò che puoi. E ricorda: se ci sono prove a tuo favore emerse dopo (es. il fornitore fittizio in seguito paga l’IVA al fisco – è raro ma se succede puoi usarlo a tuo discarico, almeno per sanzioni).

(ii) Non contraddirti. Se in sede di PVC o adesione hai fatto ammissioni, il Fisco le userà. Viceversa se hai fornito spiegazioni scritte e l’ufficio non le ha considerate, riproponile in giudizio evidenziando la sordità dell’ufficio . Mostrare che sei stato collaborativo e che l’ufficio ha ignorato spiegazioni ragionevoli ti mette in buona luce davanti al giudice .

D. Strumenti per “definire” il debito contestato fuori dal processo

Parallelamente alla battaglia giudiziale, non dimenticare che esistono strumenti paralleli o successivi che possono aiutarti a gestire il debito IVA contestato, soprattutto se – nonostante tutti gli sforzi – la pretesa viene confermata in tutto o in parte. Alcuni li abbiamo accennati:

  • Rottamazione delle cartelle/avvisi: se il tuo avviso di accertamento diventa definitivo o sfocia in una cartella esattoriale, fai attenzione a possibili rottamazioni. Negli ultimi anni (Rottamazione-ter nel 2018, Rottamazione-quater nel 2023, ecc.) lo Stato ha permesso di pagare i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni e interessi (pagando solo imposte + aggio in qualche caso). Se hai perso il ricorso o non hai ricorso e ormai l’IVA risulta a ruolo, queste misure consentono un bel risparmio sulle sanzioni (che in IVA sono al 90-100%). Nel 2023 la rottamazione-quater riguardava i carichi affidati fino al 2017, ma in futuro potrebbero essercene altre per anni successivi. Quindi, anche se stai pagando a rate la cartella, mantieniti informato: se esce una norma nuova, potresti aderire e risparmiare.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: come detto, talvolta il legislatore offre opportunità di chiudere i contenziosi in corso con uno sconto. Ad esempio, legge 197/2022 (bilancio 2023) permetteva di chiudere le liti tributarie versando un 90% se eri soccombente in primo grado, 40% se avevi vinto, 15% se avevi vinto in secondo grado, 100% se pendente in Cassazione ma avevi perso nei gradi precedenti. Queste percentuali includono già sanzioni e interessi (che di fatto venivano condonati in larga parte). Se stai litigando ora (2025-2026), verifica se c’è una finestra di definizione: a volte entro giugno o settembre c’è da fare domanda e pagare l’importo agevolato. Con l’assistenza del tuo difensore, valuta la convenienza: se hai un 50% di chance in causa ma potresti chiudere pagando il 40%, potrebbe valerne la pena per evitare rischi e ulteriori spese.
  • Transazione fiscale nei procedimenti di crisi: se sei un’impresa che oltre al debito IVA ne ha molti altri e rischi l’insolvenza, potresti valutare procedure concorsuali come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti. In tali procedure, la legge consente di proporre una transazione fiscale (art. 182-ter L.Fall., ora Codice Crisi) dove l’Erario accetta un pagamento parziale di IVA e altri tributi in cambio dell’efficace ristrutturazione dell’azienda. Questo è un campo delicato: l’IVA per sua natura di tributo “comunitario” inizialmente era considerata inderogabile (non falcidiabile, dovevi pagarla intera in concordato salvo in caso di liquidazione). Ma recenti riforme e pronunce permettono, in certi casi, di stralciare parzialmente l’IVA in sede concorsuale (la Corte Costituzionale n. 225/2014 ha aperto alla falcidia IVA in concordato liquidatorio, ad esempio). Quindi, se sei in grossa crisi, tramite un buon advisor (come Avv. Monardo che è esperto negoziatore e gestore crisi) puoi proporre un piano dove al Fisco versi magari solo il 30-40% dell’IVA dovuta e il resto viene esdebitato a fine procedura. Naturalmente serve l’approvazione del tribunale e la maggioranza dei creditori, è uno scenario estremo ma da conoscere.
  • Piano del consumatore o ristrutturazione debiti (persone fisiche): se invece sei un privato o piccolo imprenditore sovraindebitato (cioè non fallibile ma con debiti fuori controllo, compresi fiscali), puoi rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e presentare un piano di ristrutturazione dei debiti o un concordato minore secondo il Codice della Crisi (che dal 2022 ha riordinato la L.3/2012). In tali procedure, l’IVA rientra nei debiti che puoi ristrutturare: il giudice può omologare un piano che preveda pagamenti parziali e stralcio del restante debito IVA, se c’è la buona fede e l’impossibilità di pagare integralmente. Anche qui, serve l’assistenza di professionisti qualificati (gestori della crisi come l’Avv. Monardo stesso) che redigono la relazione e ti seguono. Il vantaggio è che, se approvato, hai un effetto esdebitatorio: paghi quanto stabilito (es. liquidazione del patrimonio con pagamento pro-quota ai creditori) e poi sei liberato dal resto dei debiti, IVA inclusa. È davvero l’ultima spiaggia, ma è una salvezza per chi ha debiti tributari insostenibili.
  • Esdebitazione dopo liquidazione controllata: Se sei persona fisica o ditta individuale, potresti accedere alla “liquidazione controllata del sovraindebitato” (una sorta di procedura concorsuale minore). A fine liquidazione, puoi chiedere l’esdebitazione di tutti i debiti residui (tranne quelli eventualmente esclusi per legge, ma l’IVA non è esclusa). Ciò significa che, venduti i beni disponibili e distribuito il ricavato (magari pagando solo una piccola percentuale dell’IVA dovuta), il giudice cancella il debito residuo. L’esdebitazione è subordinata a certi requisiti (meritevolezza, non frode, ecc.), ma è un diritto del debitore onesto ma sfortunato.
  • Rateizzazioni e sospensioni: Sul piano più ordinario, se l’accertamento va a ruolo, puoi sempre chiedere una rateizzazione all’Agente della Riscossione (fino a 72 rate mensili standard, o 120 rate se dimostri grave difficoltà). La rateazione fino a 72 rate è concessa per debiti fino a €120.000 senza dover dare prova di nulla; oltre, serve attestare che le rate superano il 20% del reddito. Questa non riduce l’importo dovuto ma ti evita le azioni esecutive purché paghi le rate. Inoltre, se hai fatto ricorso, l’Agente può concederti una sospensione della riscossione in autotutela presentando copia del ricorso e motivi validi, in attesa che il giudice decida (qualche volta lo fanno, a volte vogliono comunque la sospensione giudiziale).

In pratica, hai una “cassetta degli attrezzi” ampia: dalla battaglia legale pura, alle soluzioni transattive o concorsuali. La scelta dipende dall’entità del debito, dalle tue risorse e prospettive future. Un professionista esperto come Avv. Monardo valuta sempre con il cliente un piano B: “se anche perdiamo la causa o se comunque rimarrà un debito da pagare, come possiamo gestirlo? Possiamo pagarlo a rate? Possiamo ottenere un saldo e stralcio? Dobbiamo attivare procedure concorsuali per abbatterlo?”. Avere una strategia integrata ti dà serenità: sai che, in ogni caso, c’è una via d’uscita senza essere travolti.

Di seguito, offriamo alcune tabelle riassuntive utili per condensare le informazioni principali su normative, termini e strumenti difensivi visti finora.

Tabelle riepilogative utili

Tabella 1 – Tipologie di accertamento tributario e uso delle presunzioni

Tipo di accertamentoNormativaQuando si applicaUso delle presunzioni
Analitico (puntuale)Art. 38 DPR 600/73 (redditi) – Art. 54 c.1 DPR 633/72 (IVA)Scritture contabili regolari e attendibili, rilevate solo differenze specifiche (es. errore, omissione palese).Nessuna presunzione: base imponibile rettificata solo con prove dirette (documenti certi di maggior imposta).
Analitico-induttivo (presuntivo)Art. 39 c.1 lett. d DPR 600/73 – Art. 54 c.2 DPR 633/72Contabilità formalmente tenuta ma parzialmente inattendibile (incongruenze, indici di antieconomicità).Presunzioni semplici ammesse, ma devono essere gravi, precise e concordanti . Si integrano i dati contabili con indizi seri (ricavi, costi, IVA ricostruiti).
Induttivo puro (d’ufficio)Art. 39 c.2 DPR 600/73 – Art. 55 DPR 633/72Contabilità assente o totalmente inattendibile (omessa dichiarazione, libri falsi, gravi irregolarità generalizzate).Presunzioni anche “semplicissime” consentite , anche singoli indizi privi di G.P.C., purché logici. Ufficio prescinde interamente dalle scritture.
Sintetico (redditometro/ISA)Art. 38 DPR 600/73 (vecchio redditometro); Art. 9-bis DL 50/2017 (ISA)Persone fisiche con spese patrimoniali/tenore di vita non coerenti col reddito dichiarato; indici ISA molto bassi.Presunzioni semplici basate su indicatori standard. Contestabili dal contribuente presentando giustificazioni su spese e entrate esenti . (Obbligo di contraddittorio prima di emettere atto).
Parziale (controllo mirato)Art. 41-bis DPR 600/73 – Art. 54 c.4 DPR 633/72Dati certi emersi (es. segnalazioni banche dati) su singole componenti reddituali o IVA. Emesso senza attendere fine periodo.Non si estende al reddito/IVA complessiva, limita a voci specifiche. Uso di presunzioni eventuale ma su singolo elemento (es. ricavi da un conto estero). Contraddittorio non sempre obbligatorio.

Nota: In tutti i casi, le presunzioni fiscali sono relative (iuris tantum): il contribuente può fornire prova contraria. Le presunzioni legali (es. presunzione di cessione art.1 DPR 441/97, presunzione prelevamenti per imprese art.32) spostano direttamente l’onere sul contribuente in base alla legge, ma anch’esse possono essere vinte con prova contraria.

Tabella 2 – Termini e strumenti dopo la notifica di un avviso di accertamento IVA

Azione/EventoTermineRiferimentiEffetti
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (primo grado)Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (sospeso in caso di adesione)Art. 21 D.Lgs. 546/92Impugna l’atto davanti al giudice, evitando che diventi definitivo. (Necessaria notifica all’Ufficio e successivo deposito in Commissione).
Istanza di accertamento con adesioneEntro 60 giorni (presentandola, il termine per ricorrere è sospeso per 90 gg)D.Lgs. 218/97 art.6 e 12Avvia il contraddittorio con l’Ufficio. Sospende i termini del ricorso. Se conclusa con accordo: sanzioni ridotte a 1/3, pagamento entro 20 gg dall’accordo.
Pagamento con acquiescenza (riduzione sanzioni)Entro 60 giorniArt. 15 D.Lgs. 218/97Pagamento dell’imposta, interessi e sanzioni ridotte al 1/3. Preclude il ricorso. Eventuale rateazione: 8 rate trimestrali (se >€50k, 16 rate).
Sospensione giudiziale dell’atto (istanza al giudice)Presentare con il ricorso o separatamente (decisione entro 180 gg max)Art. 47 D.Lgs. 546/92Se concessa, ferma la riscossione fino alla sentenza di primo grado. Richiede periculum in mora e fumus boni iuris (danno grave e ricorso fondato).
Mediazione/reclamo tributario obbligatorioAutomatica per ricorsi di valore ≤ €50.000 (tributo esclusi interessi e sanzioni)D.Lgs. 546/92 art.17-bisIl ricorso funge da reclamo. L’ufficio ha 90 gg per rispondere o proporre mediazione. Se accordo: sanzioni al 35%. Se no, il processo prosegue.
Conciliazione giudiziale (in corso di causa)Possibile fino a che la causa non è decisa (anche in appello)D.Lgs. 546/92 art.48Accordo transattivo in giudizio: sanzioni ridotte al 40% (primo grado) o 50% (appello). Si formalizza con verbale di conciliazione.
Appello (secondo grado)Entro 60 gg dalla notifica della sentenza di primo gradoD.Lgs. 546/92 art.51Impugna la sentenza sfavorevole di primo grado. Necessaria nuova iscrizione a ruolo. (Valgono termini analoghi al primo grado).
Pagamento frazionato in pendenza di giudizioDopo sentenza di primo grado (se sfavorevole: versare 2/3 del tributo) – Dopo sentenza appello (saldo restante)D.P.R. 602/73 art.68Evita l’obbligo di pagamento integrale immediato se si continua il contenzioso. Se il contribuente vince, il Fisco restituisce quanto pagato in eccedenza.
Riscossione post-accertamento (senza ricorso)61° giorno dalla notifica avvisoArt.29 DL 78/2010 conv. L.122/2010L’atto diventa esecutivo. L’Agente della riscossione può emettere cartella/esecutivo senza ulteriore notifica (l’avviso vale già come atto esecutivo). Possibili misure cautelari (fermo/ipoteca) e atti esecutivi dopo comunicazione di intimazione.

Tabella 3 – Principali vizi di legittimità degli accertamenti presuntivi (da far valere in ricorso)

Vizio contestabileDescrizioneRiferimenti giurisp./norme
Presunzioni non G.P.C. (non gravi, precise e concordanti)Gli indizi utilizzati non raggiungono la soglia di significatività richiesta per legge. Esempio: indice generico di settore, dati incoerenti o isolati.Art. 2729 c.c.; Cass. n. 14428/2015 (presunzioni da studi di settore insufficienti se contribuente le contesta con dati specifici).
Difetto di motivazioneL’atto è motivato in modo apparente, contraddittorio o omette di considerare elementi addotti dal contribuente.Art. 7 L. 212/2000 (obbligo di motivazione); Cass. n. 28114/2013 (nullità avviso motivato per relationem senza allegati).
Mancato contraddittorio (quando obbligatorio)L’ufficio non ha attivato il confronto col contribuente prima di emettere l’atto, malgrado fosse previsto.Art. 12 c.7 L. 212/2000 (PVC); Art. 5-ter D.Lgs. 218/97 (invito obbligatorio dal 2020); Cass. SS.UU. 18184/2013 .
Eccesso di potere per difetto di istruttoriaL’ufficio ha tratto conclusioni presuntive non supportate da adeguata indagine sui fatti. Es: ha ignorato del tutto le giustificazioni offerte, o ha basato la ricostruzione su dati errati.Principio generale di buona amministrazione ex art.97 Cost.; Cass. n. 22004/2014 (annullato accertamento per omessa valutazione documenti del contribuente).
Errori di calcolo o fattualiL’accertamento contiene errori materiali (somme duplicate, percentuali applicate male, confusione di periodi o unità di misura, ecc.).Art. 56 DPR 633/72 (contenuto avviso IVA deve essere specifico); Cass. n. 12207/2019 (errore grossolano nei calcoli → illegittimità per inattendibilità).
Violazione del criterio di proporzionalità/ragionevolezzaNel caso di induttivo puro, l’ufficio ha ricostruito un reddito/IVA palesemente irrealistico (es. margine 80% in un settore con margine storico 20%). Ciò può essere sintomo di uso distorto delle presunzioni.Art. 53 Cost. (capacità contributiva); Cass. n. 23621/2012 (antieconomicità deve essere valutata con criteri logici, non astratti).
Sottoscrizione non autorizzataL’atto non è firmato da dirigente/funcionario delegato competente. (Oggi per l’Agenzia Entrate i dirigenti sono in numero limitato, occorre delega valida).Art. 42 DPR 600/73 richiamato da art.56 DPR 633/72; Cass. SS.UU. n. 22810/2015 (nullità avvisi firmati da funzionari privi di qualifica dirigente o delega).
Decadenza dei terminiL’avviso è stato notificato oltre il termine previsto dalla legge (di norma 31 dicembre del 5° anno successivo per IVA, 7° in caso di reato tributario denunciato).Art. 57 DPR 633/72 (decadenza accertamento IVA); attenzione proroghe COVID (DL 34/2020). Se oltre termine: nullità insanabile.
Notifica nulla/inesistenteLa notifica presenta vizi gravi (eseguita a soggetto o indirizzo errato, o con mezzi non consentiti). Se inesistente, l’atto è come mai notificato; se nulla, sanabile se il destinatario lo impugna avendone avuto conoscenza.Art. 60 DPR 600/73 (richiamato da DPR 633); Cass. n. 29965/2019 (notifica a indirizzo non risultante anagrafe tributaria inesistente).

Queste tabelle aiutano a orientarsi rapidamente sui punti chiave. In particolare, la Tabella 3 può fungere da checklist per verificare se il tuo caso presenta uno o più di questi vizi – ognuno dei quali può essere un motivo di ricorso. Spesso, con l’occhio del legale esperto, si individuano vizi che all’inizio sfuggivano: un errore procedurale o un termine scaduto possono ribaltare la situazione a tuo favore.

Passiamo ora a una sezione Domande & Risposte (FAQ) dove affrontiamo in modo sintetico i dubbi più ricorrenti dei contribuenti alle prese con accertamenti IVA basati su presunzioni. Queste FAQ servono a chiarire ulteriormente aspetti pratici in forma di risposta diretta.

Domande Frequenti (FAQ)

❓ D1: Cosa significa in concreto che l’Agenzia delle Entrate “fonda il recupero IVA su presunzioni non supportate da riscontri oggettivi”?
✅ R: Vuol dire che il Fisco sostiene che tu debba dell’IVA in più (o abbia detratto indebitamente IVA) basandosi solo su deduzioni logiche o indizi, senza avere una prova diretta specifica. “Non supportate da riscontri oggettivi” indica proprio che mancano evidenze documentali o fattuali concrete a conferma: ad esempio ti accusano di vendite in nero solo perché hai margini di guadagno bassi, ma non hanno trovato né vendite non fatturate né soldi nascosti, oppure ti negano un credito IVA perché il fornitore pare inattivo, pur avendo tu documenti di trasporto e pagamenti. In sostanza, l’ufficio sta andando “a sensazione” o per sole presunzioni. In questi casi la legge richiede che le presunzioni siano molto solide (gravi, precise e concordanti) ; se non lo sono, il recupero IVA è illegittimo. Spesso la frase si riferisce a quando il Fisco utilizza solo presunzioni semplici, senza alcun riscontro oggettivo (come potrebbe essere un controllo contabile, un documento, un riscontro di cassa, ecc.) e su questa base chiede l’IVA. Un esempio: “In base ai consumi elettrici del tuo negozio, presumiamo che hai fatto più vendite di quelle registrate, quindi devi più IVA” – ma senza un riscontro (merce mancante, clienti intervistati, ecc.) è una presunzione debole.

❓ D2: Le presunzioni semplici sono ammesse nei controlli fiscali? Il Fisco può fare un accertamento solo su base presuntiva?
✅ R: Sì, le presunzioni sono ammesse e il nostro ordinamento le usa molto negli accertamenti (soprattutto per redditi d’impresa e IVA). Un accertamento cosiddetto “induttivo” o “analitico-induttivo” può basarsi su presunzioni semplici, a patto che rispettino i requisiti di legge. La Cassazione lo ha ribadito: le presunzioni semplici costituiscono una prova a tutti gli effetti su cui il giudice può fondare la decisione . Quindi l’Agenzia Entrate può benissimo fare un accertamento presuntivo. Ad esempio, se trova forti incongruenze, può presumere che c’è imposta evasa. Tuttavia, non può farlo arbitrariamente: deve avere elementi indiziari seri, e soprattutto deve rispettare le condizioni normative (ad es. può fare un induttivo puro solo se la contabilità è screditata del tutto). In pratica, la legge consente al Fisco di usare la logica e gli indizi per recuperare gettito evaso che non si vede dalle carte, ma gli chiede di farlo con rigore. Se utilizza presunzioni errate, contraddittorie o troppo deboli, l’accertamento può essere annullato . Quindi, sì le presunzioni sono ammesse, ma devono avere consistenza. In assenza di consistenza, il contribuente può difendersi efficacemente.

❓ D3: Cosa significa “gravi, precise e concordanti”? Chi lo stabilisce se una presunzione ha questi requisiti?
✅ R: È una frase chiave mutuata dal Codice Civile (art. 2729) riferita alle presunzioni semplici. Gravi significa non banali, dotate di un certo peso logico (non spiegazioni fantasiose o deboli); precise significa definite, non vaghe o generiche; concordanti vuol dire che, se ce ne sono più d’una, vanno tutte nella stessa direzione senza contraddirsi a vicenda. Ad esempio: trovare dei “conti doppi” nascosti (contabilità nera) è un indizio grave; trovarli intestati proprio alla tua azienda è preciso; e se si abbinano ad anomalie nei tuoi conti ufficiali, il tutto è concordante. Chi valuta questi requisiti è il giudice tributario caso per caso. In fase di verifica il Fisco forma la sua opinione (spesso la definisce già “inoppugnabile”), ma in giudizio il tuo compito è convincere il giudice che quegli indizi non hanno G, P o C. La Cassazione ha detto che la valutazione del giudice sulle presunzioni di merito è sindacabile solo se illogica , quindi i giudici hanno un po’ di discrezionalità. In sintesi, è un criterio qualitativo: un solo elemento può essere grave e preciso di per sé (es. filmato che ti mostra vendere senza scontrino), oppure una serie di indizi minori possono concordare tra loro costruendo una prova robusta. Se manca gravità o precisione, o se gli indizi cozzano tra loro, allora la presunzione non regge. Sta a te, nel ricorso, evidenziare perché secondo te non sono soddisfatti quei requisiti.

❓ D4: Ho ricevuto un Processo Verbale di Constatazione (PVC) dalla Guardia di Finanza che contesta evasione IVA con vari indizi. Posso difendermi già adesso o devo aspettare l’avviso di accertamento?
✅ R: Dopo il PVC puoi e devi già difenderti, senza aspettare l’avviso formale. Hai 60 giorni (ex art.12 c.7 L.212/2000) per presentare osservazioni e richieste alla Direzione che emetterà l’accertamento. Sfrutta questa finestra: redigi una memoria difensiva dettagliata, magari con l’aiuto di un avvocato tributarista, in cui confuti punto per punto le presunzioni dei verificatori, alleghi documenti che magari in verifica non avevi con te, indica testimoni (anche se poi in giudizio non valgono, ma le dichiarazioni di terzi raccolte ora possono servire come indizi a tuo favore). L’Ufficio deve valutare queste osservazioni prima di emettere l’avviso e replicare in motivazione. Inoltre, dopo un PVC, l’accertamento non può essere emanato prima di 60 giorni (salvo urgenza) – se lo fanno, è nullo . Quindi, sì, difenditi subito: a volte un’ottima memoria può convincere l’ufficio a non emettere affatto l’atto o ridimensionarlo. Comunque, anche se poi emettono l’atto, hai già pronte le controdeduzioni che potrai riprendere nel ricorso. E se ignorano le tue osservazioni, come detto, potrai eccepire difetto di motivazione. Quindi mai restare passivi in questa fase.

❓ D5: L’Agenzia delle Entrate mi ha inviato un “Invito al contraddittorio” prima di emettere l’accertamento. È obbligatorio andarci? Cosa devo aspettarmi e come gestirlo al meglio?
✅ R: L’Invito al contraddittorio (introdotto in via generale dal 1° luglio 2020 per molti accertamenti) è una convocazione obbligatoria in certe ipotesi (accertamenti “a tavolino” non immediatamente derivanti da controlli automatici, ecc.). Non hai l’obbligo giuridico di presentarti, ma è fortemente consigliato farlo – se lo ignori, l’ufficio emetterà l’atto presumendo che non avevi nulla da dire. All’incontro (che spesso avviene presso l’ufficio o in videoconferenza) i funzionari ti illustreranno le risultanze emerse e la pretesa che intendono formalizzare. È l’occasione per te di fornire spiegazioni e chiarimenti prima che l’atto sia emesso. Prepara l’incontro con cura: studia l’invito (ci dovrebbe essere scritto cosa contestano), porta documenti giustificativi, magari fatti accompagnare dal tuo fiscalista o avvocato. L’obiettivo è convincerli a rivedere o archiviare la posizione. Se adduci motivi validi (es. “Quei bonifici non sono ricavi occulti, guardate, sono trasferimenti infragruppo – eccovi la documentazione”), potrebbero anche chiuderla lì o ridurre la sanzione. In ogni caso, dopo il contraddittorio redigeranno un verbale. Fai mettere a verbale tutte le tue contestazioni e deposita copia dei documenti consegnati. Questo verbale sarà letto (e magari allegato) nell’eventuale accertamento: se poi l’ufficio non terrà conto di qualcosa, lo contesterai. Quindi, presentati preparato, con un atteggiamento collaborativo ma fermo sui tuoi diritti. È anche un modo per tastare l’approccio: a volte si capisce se hanno “fretta di chiudere” o se sono loro stessi incerti. In sintesi: non è obbligatorio partecipare, ma è altamente raccomandato; al meglio, risolvi prima, al minimo, fai valere le tue ragioni e getti le basi per un ricorso futuro.

❓ D6: Se l’accertamento si basa su indagini bancarie, devo mostrare per forza gli estratti conto in giudizio? Non rischio di violare la privacy o autoincriminarmi per altro?
✅ R: Quando il Fisco basa la presunzione su movimenti bancari, normalmente ha già ottenuto gli estratti conto mediante richiesta alle banche (art. 32 DPR 600/73). Quindi in giudizio quei dati ci sono già, non li stai rivelando tu. Mostrare le tue pezze giustificative (es. contratti, documenti collegati ai movimenti) non è autoincriminazione, anzi è la tua difesa. Certo, se dai conti emergono cose “scabrose” estranee al fisco (ipotizzo, pagamenti a persone per attività illecite, etc.), valuta con l’avvocato il da farsi – ma in generale, i giudici tributari si concentrano sui profili fiscali. La privacy cede di fronte all’interesse fiscale (purtroppo per noi contribuenti), quindi non puoi opporre privacy per non mostrare i documenti bancari. Anzi, se ti rifiuti di fornire spiegazioni su un movimento, di fatto accetti che la presunzione regga. Invece, devi contestualizzare ogni operazione: se un bonifico è il rimborso di un prestito familiare, esibisci almeno una scrittura privata di quel prestito, o la provenienza originaria. Non temere di “mostrare troppo”: in giudizio vige il segreto d’ufficio, i dati non diventano pubblici. E soprattutto, se quei documenti servono a evitarti un esborso fiscale ingiusto, vale la pena produrli. In sintesi, sì, devi giustificare i movimenti bancari contestati, con tutti i mezzi leciti (documenti, terze parti che facciano dichiarazioni scritte, etc.), perché è l’unico modo per vincere quella presunzione. Non farlo per privacy è controproducente.

❓ D7: Come posso provare che non ho evaso IVA, se l’ufficio si basa solo su una “media di ricarico” o su “dati statistici”? È una prova negativa…
✅ R: Capisco, è difficile provare un fatto negativo (non aver venduto oltre il dichiarato). Però puoi provare elementi positivi che spiegano la discrepanza statistica: di fatto provi che i tuoi numeri sono corretti. Ecco come:
– Porta evidenze della tua gestione particolare: es. contratti di fornitura con margini bassi perché in cambio hai volumi maggiori, saldi di fine stagione, stock venduti sottocosto. Se giustifichi perché il tuo margine è più basso della media (o i tuoi ricavi inferiori a stime), stai “provando il negativo” in modo indiretto: stai provando la genuinità del dichiarato.
– Utilizza perizie e studi di settore personalizzati: puoi far redigere da un commercialista una perizia che dimostra che, dati i tuoi costi e il mercato locale, il tuo ricarico non poteva essere quello ipotizzato dal Fisco. Ad esempio: “il 30% di ricarico medio di settore non si applica alla mia zona perché c’è concorrenza spietata, come mostrano questi listini comparativi. Il mio 10% è plausibile”. Questa perizia è un documento di parte ma può convincere il giudice se ben fatta.
Smonta la statistica: se l’ufficio cita uno studio di settore (o ISA) dicendo che risultavi non congruo, puoi portare il tuo risultato ISA e notare eventuali correttivi, oppure evidenziare eventuali errori nei dati utilizzati (a volte basta un input sbagliato e l’analisi statistica sballa).
Al limite, porta testimonianze scritte di clienti o fornitori (non valgono come prova legale stretta, ma come informazioni sì): un tuo cliente importante può dichiarare “Acquisto da lui e confermo che pratica prezzi bassi perché merce di stock”. Non sarà testimonianza in senso processuale, ma se allegata può rafforzare l’idea che i prezzi (e quindi margini) erano davvero quelli dichiarati.

Ricorda che il tuo obiettivo è far capire al giudice che c’è una spiegazione alternativa plausibile al fatto che i tuoi indici sono diversi dalla media, e che questa spiegazione non è l’evasione IVA. Una volta fornita questa spiegazione con elementi, sposti il dubbio: e nel dubbio, il Fisco non ha più la certezza per reggere la presunzione. Quindi, anche se non puoi dimostrare un negativo assoluto, puoi creare ragionevoli motivazioni per cui i calcoli del Fisco non sono applicabili a te. È così che si vince contro “medie” e “statistiche”.

❓ D8: Ho perso in primo grado: i giudici hanno dato ragione al Fisco dicendo che le presunzioni erano valide. Posso fare qualcosa in appello?
✅ R: Sì, certamente: puoi proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (entro 60 giorni dalla notifica della sentenza). In appello puoi far valere eventuali errori di diritto nella sentenza di primo grado. Ad esempio, se i giudici hanno travisato i fatti o non considerato alcune tue prove, segnala questi aspetti. Tieni conto però: la valutazione sulla gravità/precisione degli indizi è tipicamente considerata valutazione di merito del giudice di primo grado, e in appello è rivedibile se manifestamente errata. Dovrai convincere i giudici d’appello magari portando ulteriori argomenti, o sottolineando giurisprudenza ignorata. Nel frattempo, se la sentenza di primo grado è sfavorevole, l’Agenzia Entrate Riscossione potrebbe chiederti di pagare due terzi del tributo (se non hai già la sospensione). Puoi chiedere sospensione anche in appello (art. 52 D.Lgs.546/92) per evitare esecuzioni, argomentando sul pericolo di danno. Quindi, non scoraggiarti: in appello si può ribaltare, soprattutto se nel frattempo esce nuova giurisprudenza a tuo favore (non di rado Cassazione pubblica decisioni che modificano orientamenti). Ad esempio, se in primo grado ti hanno condannato per versamenti bancari non giustificati senza riconoscerti costi, in appello potresti avvalerti della novità della Corte Cost. 10/2023 e relative pronunce per chiedere almeno la riduzione dell’imponibile . Anche la conciliazione è possibile in appello: magari l’ufficio, temendo un ribaltamento, sarà più incline a un accordo (sanzioni ridotte al 50%). Insomma, hai ancora cartucce. Fa’ però valutare da un legale esperto le chance reali e i costi/benefici: se la somma non è enorme e la causa molto incerta, a volte conviene accettare e magari sfruttare una definizione agevolata (es. definizione della lite pendente al 100% o 90% se prevista). Ma se ne va di principio e soldi consistenti, l’appello è doveroso. In ultima istanza, dopo l’appello c’è anche la Cassazione (solo per motivi di diritto) se necessario.

❓ D9: In caso di operazioni soggettivamente inesistenti (frode carosello), è vero che la buona fede del contribuente non conta nulla per la Cassazione?
✅ R: Diciamo che conta poco sul piano dell’imposta, purtroppo. La Cassazione ha affermato che, in tema di IVA, se le operazioni sono oggettivamente inesistenti (cioè non sono mai avvenute realmente come descritte), la detrazione IVA spetta solo se provi che sono avvenute davvero. Essere in buona fede rispetto all’eventuale frode a monte non basta . La Corte di Giustizia UE in verità tutela il soggetto ignaro in alcune situazioni di frode carosello (dicendo che non gli si può negare la detrazione se proprio non poteva saperlo). Ma i giudici italiani interpretano che quella tutela UE vale quando l’operazione è realmente avvenuta con beni/servizi reali e il problema è solo che il fornitore ha frodato l’IVA (frode “soggettiva”), non quando l’operazione è fittizia del tutto. In quest’ultimo caso, dicono, non c’è IVA detraibile perché non c’è stata cessione reale e l’IVA esposta in fattura è indebitamente detratta. Quindi sì, la tua buona fede soggettiva non ti fa automaticamente vincere il caso. Tuttavia, va fatta valere lo stesso perché:
1) Può spingere il giudice ad adottare sanzioni minori (es. non applicare quelle più gravi da frode deliberata, forse escludere il reato penale se super soglia – quello in sede penale però).
2) In casi borderline (operazioni reali ma con fatture emesse da soggetti diversi per frode dell’emittente) potresti sostenere che c’è stata cessione reale e hai diritto a IVA: e qui la buona fede aiuta come contesto.
In più, l’Amministrazione finanziaria stessa talvolta riconosce la buona fede nelle circolari, permettendo definizioni agevolate. Insomma, in Italia la giurisprudenza è severa: la vera difesa è provare che l’operazione non era inesistente. Se però hai perso su quello, far vedere che eri vittima inconsapevole può salvarti almeno dalle sanzioni penali o aprire la porta a un equo accordo. Conclusione: La buona fede morale conta, ma giuridicamente in Cassazione sull’IVA da detrarre conta poco o nulla se non provi la sostanza dell’operazione.

❓ D10: L’accertamento mi richiede anche IRPEF/IRES e IRAP oltre all’IVA, su basi analoghe. Devo fare due ricorsi separati? Come funziona?
✅ R: Se le imposte contestate sono diverse ma riferite allo stesso atto accertativo, puoi impugnarle tutte insieme con un unico ricorso, indirizzato alla Commissione Tributaria. Dovrai trattare i vari tributi nei motivi (ad esempio, “1) illegittimità IVA, 2) illegittimità IRPEF, 3) illegittimità IRAP…”). Il giudice deciderà per ogni tributo (spesso con un’unica sentenza). È importante non dimenticare di impugnare tutti gli aspetti: se per caso contestavi solo l’IVA e non menzioni l’IRPEF, quella parte potrebbe passare in giudicato. Quindi, sì, fai un unico ricorso comprensivo. Invece, se fossero atti separati (ad esempio un avviso per IVA e un diverso avviso per IRES), andrebbero impugnati separatamente ma poi si potrebbero chiedere riunione dei procedimenti se connessi. Nel tuo caso di solito è tutto in un atto (gli avvisi di accertamento per redditi includono anche IVA se la verifica era congiunta). Ricorda, l’esito può differire: potresti vincere sulla parte IVA e perdere su IRPEF, o viceversa, a seconda delle normative specifiche (es. IRAP ha logiche diverse, magari quell’evasione non incideva su IRAP se attività non autonoma, etc.). Ma in genere vanno a braccetto. Unico ricorso, dunque, per efficienza.

❓ D11: Quali sanzioni rischio in queste contestazioni IVA e si possono ridurre?
✅ R: Le sanzioni amministrative tributarie in materia di IVA sono proporzionali all’imposta. In sintesi:
Omessa fatturazione/versamento IVA: sanzione dal 90% al 180% dell’IVA non versata (D.Lgs. 471/97 art. 5). Quindi se ti contestano €10.000 di IVA evasa, la sanzione base è €9.000 (90%) ma può arrivare fino a €18.000 in caso di condotte gravi o recidive. Tipicamente applicano il minimo o poco sopra.
Indebita detrazione IVA (operazione inesistente): sanzione dal 90% al 180% dell’IVA detratta (D.Lgs. 471/97 art.6 comma 6). Quindi simile entità. In casi di frode grave potrebbero salire al 135% o più, ma di norma 100% dell’IVA.
Violazioni formali (es. infedele dichiarazione): se contestano anche l’infedele dichiarazione, per la parte imposte dirette c’è il 90% della maggior imposta.

Riduzione delle sanzioni:
– In fase di adesione o acquiescenza, come detto, c’è la riduzione a 1/3 della sanzione. Quindi dal 90% scendi al 30%. Questo è l’incentivo principale a definire. Con ricorso invece le sanzioni restano intere in caso di soccombenza.
– In fase di conciliazione giudiziale, la sanzione è ridotta al 40% del minimo in primo grado (50% in appello).
– Il giudice può, nella sentenza, se riconosce che c’era obiettiva incertezza o altre esimenti, annullare o ridurre le sanzioni (D.Lgs. 472/97 art.6, circostanze attenuanti). Ad esempio, se dimostri di aver tenuto una condotta collaborativa e non dolosa, alcuni giudici annullano le sanzioni (è raro, ma possibile se ad es. l’evasione è minima e frutto di errore). In casi di fatture soggettivamente inesistenti con buona fede, talvolta hanno tolto sanzioni riconoscendo la non volontarietà. – Definizioni agevolate: condoni, rottamazioni, ecc. spesso prevedono l’azzeramento totale delle sanzioni.
Cumulo giuridico: se sono più violazioni dello stesso tipo in anni diversi, può applicarsi il cumulo giuridico (sanzione unica aumentata). Ma di solito l’ufficio lo fa già se trattasi di un PVC unico su più anni.

Occhio anche al profilo penale: l’IVA evasa oltre soglie rilevanti (attualmente €250k annui per omesso versamento o €150k per dichiarazione infedele) può integrare reato tributario (D.Lgs. 74/2000). Nel nostro focus presunzioni, se l’ufficio contesta vendite in nero rilevanti, può scattare la “dichiarazione infedele” se l’imposta evasa supera 150k. Però la presenza di presunzioni rende tutto più fumoso in penale – di solito aspettano l’esito del contenzioso. In ogni caso, le sanzioni amministrative sono applicate indipendentemente dal penale (salvo alcuni collegamenti in caso di patteggiamento, ecc.).

Riassumendo: la sanzione tipica è attorno al 90-100% dell’IVA contestata. Puoi ridurla con istituti premiali (adesione, conciliazione) o sperare in definizioni agevolate. E un giudice può annullarla in toto per buona fede (è previsto se errore scusabile). Esempio: se ti riconoscono che davvero non potevi sapere delle fatture false, potrebbero annullare sanzione per “assenza di elemente soggettivo”, ma l’IVA la paghi lo stesso.

❓ D12: Il mio avviso si basa su un verbale della Guardia di Finanza pieno di assunzioni. Posso chiamare i finanzieri a testimoniare in Commissione?
✅ R: No, nel processo tributario non è ammessa la testimonianza (né dei finanzieri, né di altri) – art. 7 D.Lgs. 546/92 lo proibisce espressamente. Quindi non puoi citare i verificatori o altri come testi. Puoi però utilizzare le loro dichiarazioni già verbalizzate. Ad esempio, se nel PVC c’è scritto “il titolare ha dichiarato che…”, quella è una dichiarazione tua e fai leva su quella se ti aiuta (occhio: spesso sono contro il contribuente, non a favore). Se proprio un finanziere ha informazioni a tuo favore che non mise a verbale, è un problema: al limite potrebbe farti una dichiarazione scritta, ma dubito lo faccia perché loro comunicano per atti ufficiali. In Commissione contano i documenti e le presunzioni appunto. Quindi niente testi, a parte l’interrogatorio libero del contribuente che però è raro e non assimilabile a testimonianza.

❓ D13: Dopo tutto il processo, ho ancora debiti alti con l’Erario. Come posso evitare pignoramenti e liberarmene se proprio non riesco a pagarli?
✅ R: Se, esauriti i ricorsi, restano debiti IVA insostenibili, l’ultima spiaggia sono le procedure da sovraindebitamento (oggi ricomprese nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). In pratica, se sei una persona fisica, piccolo imprenditore o ditta non fallibile e ti trovi sommerso dai debiti (fiscali e magari verso banche), puoi rivolgerti a un OCC (Organismo Composizione Crisi) e presentare una procedura di composizione. Ci sono tre forme: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (se la maggior parte dei debiti non è per attività d’impresa), il concordato minore (se sei imprenditore minore), o la liquidazione controllata. In tutti questi casi, l’obiettivo è proporre ai creditori (tra cui l’Erario) una soluzione soddisfacente rispetto alle tue possibilità. Ad esempio, potresti proporre: “ho questa casa e questo stipendio, vendo la casa e con ricavato pago il 50% ai creditori in tot anni, il resto lo chiedo di stralciarlo”. Serve la figura di un Gestore che studia la fattibilità (Monardo, essendo Gestore della Crisi, fa proprio questo per i clienti). Il giudice vaglia se sei meritevole (non devi aver frodato scientemente). Se tutto ok, omologa l’accordo/piano. A quel punto tu esegui il piano (paghi quel che devi pagare con le modalità stabilite) e il resto dei debiti viene cancellato per legge (esdebitazione). Anche l’IVA – che un tempo si diceva non falcidiabile – oggi può essere ridotta in queste procedure, in quanto l’alternativa sarebbe la non riscossione integrale (questo è stato pacificamente ammesso dalle riforme del 2021/2022). Quindi, sì, c’è vita oltre i debiti: se proprio non puoi pagare, la legge ti offre un percorso di “fresh start” a certe condizioni. Come evitare pignoramenti? Presentando la domanda di sovraindebitamento, il giudice può sospendere le azioni esecutive. E una volta aperta la procedura, scattano comunque dei divieti di iniziative individuali. Questo è un percorso molto tecnico e impegnativo, ma se il debito residuo è enorme e tu rischi l’insolvenza, va considerato. In alternativa, se sei impresa più grande (fallibile), c’è il concordato preventivo o accordo ristrutturazione come detto prima, dove si negozia con i creditori (incluso Fisco) magari un pagamento parziale. Anche lì dopo l’omologa il debito residuo è cancellato. Dunque, in estrema sintesi: per evitare pignoramenti nel breve, valuta rateizzazioni o sospensive; per liberartene nel lungo, valuta procedure concorsuali per una sorta di “esdebitazione controllata”. Ovviamente, prima di arrivare a questo, esamina se puoi far fronte vendendo volontariamente beni, rinegoziando mutui, ecc., perché comunque queste procedure hanno costi e implicazioni (perdi beni ecc.). Ma la legge offre chance di risolvere situazioni altrimenti disperate.

❓ D14: Mi conviene farmi assistere da un avvocato o posso fare da solo?
✅ R: Per controversie di un certo rilievo, specie in materia di IVA e accertamenti induttivi, è fortemente consigliato farsi assistere da un professionista esperto (avvocato tributarista o commercialista abilitato). Innanzitutto, se il valore della causa supera €3.000, la difesa tecnica è obbligatoria (devi nominare un difensore, salvo tu stesso sia iscritto albo professionale abilitato). Ma a prescindere dagli obblighi: la materia è tecnica, intreccia norme tributarie, civili, talvolta comunitarie e giurisprudenza complessa. Un professionista sa individuare i punti deboli dell’accusa, conosce le sentenze più aggiornate utili , sa come impostare correttamente un ricorso (rispettando termini e forme). Inoltre, può interloquire meglio con l’ufficio in sede di adesione o contraddittorio, parlando un “linguaggio comune” con i funzionari. Fare da soli rischia di incorrere in errori procedurali (una notifica sbagliata, un vizio non eccepito nei termini) che possono compromettere la difesa anche se hai ragione nel merito. Considera anche che se perdi, potresti essere condannato a pagare le spese legali dell’ufficio; avere un bravo difensore aumenta le chance di vincere o di trovare soluzioni transattive. Infine, la tranquillità psicologica: delegare la gestione a un esperto riduce lo stress perché sai di essere in buone mani. In conclusione, conviene farsi assistere, specie se l’importo in gioco è significativo o se la questione è complessa (quasi tutti gli accertamenti presuntivi lo sono). Avv. Monardo e il suo staff, ad esempio, grazie alla loro esperienza nazionale, sanno subito dove guardare e come pianificare la difesa più efficace per il contribuente. È un investimento che può farti risparmiare molto di più (in imposte e sanzioni) di quanto costa.

❓ D15: Cosa può fare concretamente l’Avv. Monardo e il suo team per il mio caso?
✅ R: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – con il supporto del suo team di avvocati e commercialisti – può offrirti un’assistenza a 360 gradi. In concreto:
Valutazione iniziale gratuita del caso: analisi dell’avviso ricevuto, dei verbali, della situazione aziendale, per capire punti deboli e forti. Da subito individua se ci sono vizi immediati (termini, competenza, ecc.) e quali prove occorre raccogliere.
Strategia personalizzata: Ogni caso è diverso. Avv. Monardo, forte della sua esperienza, ti proporrà la strada ottimale: ad esempio puntare su un accordo in adesione se conveniente, oppure passare direttamente al ricorso se l’atto è assurdo, etc. Sempre dal punto di vista del tuo interesse (pagare il giusto, annullare il non dovuto).
Redazione memorie e ricorsi efficaci: Lui e il team preparano tutte le memorie difensive (osservazioni al PVC, istanza di adesione ben argomentata) e il ricorso tributario. Un ricorso scritto da professionisti cita le normative corrette, la giurisprudenza rilevante, contiene motivi solidi e completi. Questo spesso fa la differenza davanti al giudice.
Assistenza nel contraddittorio e adesione: Possono rappresentarti nelle sedi dell’Agenzia, presentando le tue ragioni con autorevolezza. Spesso conoscere le “leve giuste” convince l’ufficio a ridurre la pretesa (es. far notare loro quel precedente di Cassazione che li sfavorisce). Inoltre, curano che in adesione non ti vengano fatte accettare somme indebite.
Gestione del processo tributario: Dal deposito del ricorso, alla discussione in udienza, alla richiesta di sospensione, ci saranno loro al tuo fianco. Monardo è cassazionista, quindi può portare il tuo caso fino in Corte di Cassazione se serve, senza dover cercare un altro legale.
Sospensione di pagamenti e misure cautelari: Possono prontamente presentare istanze di sospensione per evitarti esborsi immediati o bloccare fermi amministrativi e ipoteche minacciate dal Fisco, evidenziando al giudice l’urgenza di tutelarti.
Consulenza fiscale integrata: Nel team ci sono commercialisti esperti, quindi coprono anche l’aspetto contabile. Possono ricostruire con perizie i tuoi conti per dimostrare, ad esempio, il vero ricarico o la capacità contributiva. Questa sinergia giuridico-contabile è un plus: il Fisco schiera i suoi funzionari contabili, tu hai i tuoi.
Valutazione soluzioni alternative: Grazie alle competenze in diritto della crisi, Avv. Monardo può consigliarti se accedere a un piano di rientro, a una transazione fiscale o ad altre procedure per ridurre il peso del debito. Se, ad esempio, conviene per te entrare in sovraindebitamento, lui essendo gestore e negoziatore sa come procedere e può seguirti anche lì (non tutti i tributaristi lo fanno).
Difesa del patrimonio: Il loro intervento mira anche a mettere in sicurezza i tuoi beni durante la disputa. Esempio: se temi un’ipoteca sulla casa, possono concertare mosse per prevenirla (pagamenti parziali strategici, fideiussioni, ecc. da negoziare con l’AdER).
Aggiornamento costante e interlocuzione: Ti terranno informato su ogni sviluppo, traducendo il “burocratese” in parole semplici. Inoltre si interfacciano loro con l’Amministrazione, così tu non devi subire lo stress di andare all’Agenzia o in Commissione da solo.

In sintesi, Avv. Monardo ti toglie dalle spalle tutto il peso tecnico e negoziale della vicenda, e lotta per il tuo interesse come fosse il proprio. L’obiettivo è ottenere il risultato migliore: annullamento dell’atto, o comunque riduzione significativa del debito e dilazione comoda, evitandoti misure aggressive. Vista la delicatezza (parliamo di potenziali migliaia o milioni di euro e della continuità aziendale magari), avere al fianco un professionista di questo calibro è fondamentale.

Esempi pratici di difesa da accertamenti IVA presuntivi

Per comprendere meglio come si applicano nella realtà le strategie difensive illustrate, esaminiamo alcuni casi simulati ispirati a situazioni realmente occorse. Vedremo la posizione del Fisco, la difesa del contribuente e l’esito possibile.

Esempio 1: Mark-up presunto troppo elevato
Scenario: La società ABC S.r.l. (commercio di elettronica) dichiara per il 2024 acquisti per €500.000 e ricavi per €550.000, con un margine lordo del 10%. L’Agenzia delle Entrate, notando che nel settore lordi tipici sono intorno al 30%, presume ricavi non dichiarati. Emette accertamento aggiungendo €200.000 di ricavi in nero (per arrivare a un ipotetico ricavo totale di €750.000, pari a ricarico ~30%). Conseguenze fiscali: IVA evasa calcolata 22% su €200.000 = €44.000, più sanzione 90% (€39.600). Recupera anche IRES su €200k (24% €48.000 con sanzione 90% €43.200).

Difesa del contribuente: ABC impugna l’atto. Nel ricorso evidenzia: (a) Il calo del margine nel 2024 è dovuto a svendite di fine serie e obsolescenza: il settore tech nel 2024 ha visto rapido deprezzamento di alcuni prodotti. ABC documenta di aver venduto a dicembre stock di smartphone superati con margini quasi zero (allega fatture di vendita scontate del 50%, con relative date e lotti di acquisto originario costosi). (b) Rimanenze finali: ABC mostra che al 31/12/2024 aveva in magazzino €100.000 di prodotti invenduti (inventario analitico allegato), molti dei quali acquistati a prezzo alto ma ormai invendibili o vendibili solo sottocosto. Se quei beni fossero venduti, porterebbero margini negativi, non positivi. L’ufficio nel suo calcolo ha ignorato le rimanenze (trattando come se tutto fosse venduto a margine 30%). (c) Analisi clienti e concorrenza: ABC presenta un’analisi di mercato da cui risulta che nel 2024 c’è stata una guerra dei prezzi online che ha ridotto i margini per i rivenditori piccoli. Porta esempi di volantini di grandi catene con offerte stracciate cui ha dovuto adeguarsi. (d) Attacco alla presunzione: La difesa argomenta che l’ufficio ha applicato una media di settore come fosse una legge assoluta, senza considerare le peculiarità di ABC (merce invenduta, sconti). Quindi la presunzione non è grave né precisa: è un mero raffronto astratto.

Esito possibile: La Commissione Tributaria potrebbe dare ragione alla società. Se ritiene provato (o almeno verosimile) che quell’anno i margini furono erosi da vendite promozionali e che l’ufficio non ha provato vendite effettive aggiuntive, dichiarerà l’accertamento infondato. Magari nella sentenza scriverà: “la ricostruzione presuntiva non tiene conto dei fattori economici evidenziati dal contribuente; manca la gravità e concordanza degli indizi”. L’atto viene annullato . In alternativa, la Commissione potrebbe accogliere parzialmente: ad esempio riconoscere che una parte di vendite in nero è plausibile ma non €200k. Magari dice: “riteniamo che i ricavi fossero sottostimati, ma di €100k, non 200k”, rideterminando IVA evasa €22k. (Ciò succede se il giudice, di fronte a due tesi estreme – Fisco 200k, contribuente 0k –, opta per una via di mezzo). In tal caso, sarebbe importante aver chiesto in subordine una CTU contabile, ma nei tributi non è comune. Comunque, nella realtà, con difesa robusta come sopra, è probabile l’annullamento totale, anche perché i giudici sanno che in materia di margini la Cassazione esige considerazione di obsolescenze .

Esempio 2: Versamenti bancari non giustificati
Scenario: Mario B., idraulico in ditta individuale (IVA al 22%), ha subito una verifica sui suoi conti correnti personali e aziendali. Emergono nel 2023 una serie di versamenti per totali €80.000 che non trovano riscontro nelle fatture emesse. L’ufficio presume trattarsi di incassi da lavori in nero. Emette avviso imputando €80.000 di ricavi non dichiarati, quindi IVA evasa ~€17.600, sanzione €15.840 (90%) e IRPEF+addizionali su €80k (~€30k imposte, sanzioni ~€27k).

Difesa del contribuente: Mario ricorre e fornisce spiegazioni per la quasi totalità di quei versamenti:
– €30.000 provenivano da assegni bancari versati il 10/05/2023: Mario allega una scrittura privata con cui nel 2020 aveva prestato €28.000 a un cugino; quei €30k (28k+interessi) sono la restituzione del prestito. Allega anche estratto conto del cugino che mostra prelievo di €30k lo stesso giorno.
– €20.000 versati in data 02/09/2023: spiega che derivano dalla vendita di un’automobile di sua proprietà (non aziendale). Presenta atto di vendita tra privati e passaggio di proprietà, da cui risulta che ha venduto la sua auto usata per €20k, pagati in due assegni poi versati. La vendita tra privati non è soggetta a IVA.
– €15.000 versati in contanti a rate fra marzo e aprile: spiega che sono il frutto di suoi risparmi in casa accumulati negli anni, che ha deciso di depositare (magari per far fronte a un acquisto). A supporto, porta testimonianze scritte della moglie e di un amico che sapevano di questa somma messa da parte. Anche se non è una prova fortissima, evidenzia che non c’è controparte commerciale. Inoltre, mostra che in quel periodo non ha prelevato dal conto (segno che viveva di quei contanti).
– Rimangono €15.000 non coperti da prove, relativi a vari piccoli versamenti (500€, 1000€) mensili. Mario ammette che quelli potrebbero essere incassi non fatturati di piccoli lavoretti, ma sottolinea che se così fosse, andrebbero detratti i relativi costi (materiali idraulici). Stima che su 15k di incassi in nero ci sarebbero almeno 7k di costi di materiali (fornisce acquisti extra non ribaltati in fatture). Quindi il ricavo netto eventuale sarebbe 8k, IVA dovuta 1.760.

In diritto, la difesa eccepisce che l’ufficio ha violato il principio di capacità contributiva volendo tassare 80k lordi senza considerare costi , e porta la recente pronuncia costituzionale. Sostiene quindi che, anche nella peggiore delle ipotesi, l’IVA evasa sarebbe molto minore (circa 1.760€ su quei possibili 8k). Invoca anche la buona fede e l’assenza di frode: Mario ha dichiarato già un bel reddito ufficiale, non era verosimile celasse proprio 80k (sarebbe il 50% in più).

Esito possibile: Davanti a queste prove, l’ufficio in contraddittorio potrebbe già accogliere in parte. In giudizio, la Commissione potrebbe riconoscere come provate le prime due giustificazioni (€50k su 80k), quindi escluderli dalla ripresa. Rimangono €30k dubbi. Per i 15k di risparmi, essendo prova debole, il giudice potrebbe non accettarla integralmente ma, considerando che Mario aveva un tenore di vita modesto e prelievi bassi (elementi che la difesa avrà sottolineato), magari li sconta parzialmente. Diciamo che su €15k contanti il giudice concede che metà erano risparmi leciti e metà lavoro nero. Quindi €7.500 come ricavi non dichiarati. Sui restanti 15k di “forse nero” (7.5k contanti + altri 7.5k multiformi), qui l’argomento dei costi presuntivi può convincere: la sentenza potrebbe stabilire che in applicazione di Corte Cost. 10/2023 vanno dedotti i costi, riducendo quell’imponibile del, poniamo, 50%. Quindi su 15k residui, imponibile redditi 7.5k, IVA su 7.5k (1.650€ circa). Insomma, l’accertamento verrebbe enormemente ridimensionato: da 80k a tassare a forse 7-8k. In termini pratici, Mario pagherebbe quasi nulla perché già in adesione l’ufficio potrebbe desistere per importo minimale. Inoltre, visto l’esito, le sanzioni potrebbero essere annullate in parte per oggettiva incertezza, o comunque ridotte in conciliazione. Questo esempio mostra come una difesa attiva riduce il nucleo della presunzione da solido a labile.

Esempio 3: Fatture di fornitori considerati “cartiere”
Scenario: XYZ S.p.A. opera nel settore edilizio. Subisce un controllo sull’anno 2025: il Fisco contesta che 3 fatture di acquisto, emesse dalla ditta Alfa (forniture di materiale), per importo imponibile €100.000 + IVA €22.000, sono false. Motivo: Alfa risulta una “cartiera” (nessun dipendente né mezzi), i suoi amministratori sono prestanome denunciati in indagini penali. L’Agenzia emette atto recuperando €22.000 di IVA detratta indebitamente, più €22.000 di sanzione (100%). Recupera anche l’IRES sul costo €100k (24% = €24k, sanzione 90% = €21.6k). Totale pretesa oltre €90k.

Difesa del contribuente: XYZ ricorre sostenendo che le operazioni con Alfa erano reali:
– Presenta DDT firmati per consegna di quei materiali (tubi, cemento, etc.) nei cantieri in cui operava. Le bolle sono timbrate Alfa e firmate dal capo cantiere di XYZ per ricezione. Ci sono foto scattate in cantiere dove si vedono i pallet di materiale arrivato, con date compatibili.
– Mostra che i pagamenti a Alfa sono avvenuti tramite bonifici su conto corrente bancario intestato Alfa (quindi non in contanti o su conti esteri). Allegati estratti conto con i bonifici.
– Ha rintracciato l’ex geometra dipendente di Alfa (uno dei pochi, poi licenziato), che firma una dichiarazione sostitutiva dove conferma che nel 2025 Alfa faceva effettivamente forniture di materiali acquistandoli a sua volta da un grosso rivenditore Beta, e rivendendoli a società come XYZ, e che lui personalmente curò la consegna a XYZ in data X presso il loro cantiere Y. (Questa dichiarazione è un indizio a favore di XYZ).
– La difesa argomenta che forse Alfa era coinvolta in frodi per evadere il suo di IVA (magari poi non l’ha versata), ma XYZ ha ricevuto i beni, li ha utilizzati nelle sue costruzioni (infatti mostra anche il computo metrico del cantiere dove quei materiali tornano). Quindi non si tratta di operazioni inesistenti oggettivamente, ma al più di una frode soggettiva (fornitore finto per ottenere vantaggi). Se Alfa non ha versato l’IVA, è un problema di Alfa e semmai di chi stava dietro; XYZ in buona fede ha detratto su operazioni reali. Si citano sentenze UE tipo “Kittel” e “Teleos” sul diritto a detrazione salvo partecipazione attiva alla frode.
– In subordine, qualora il giudice ritenesse non provata al 100% la reale esistenza, chiede quantomeno l’esclusione di sanzioni per oggettiva incertezza normativa e la circostanza attenuante della buona fede (non c’era vantaggio per XYZ se non avere materiali a prezzo leggermente inferiore al mercato, ma risultano nei bilanci).

Esito possibile: Se le prove di XYZ convincono, la Commissione potrebbe annullare l’atto riconoscendo che l’ufficio non ha dimostrato l’inesistenza delle operazioni “oltre ogni ragionevole dubbio”. Cassazione chiede al contribuente di provare la reale esistenza : qui abbiamo consegne documentate, testimone, ecc. L’ufficio magari replicherà che la testimone non vale (terzo interessato), o che Alfa era uno schermo, ma se i beni ci sono stati, la fornitura è esistita. Dunque la CTR potrebbe aderire alla tesi del contribuente: “le presunzioni dell’ufficio sulla cartiera sono superate da riscontri oggettivi (DDT, utilizzo in cantiere) forniti dalla società”. Quindi IVA detraibile confermata (nessun recupero). In un caso meno netto, il giudice potrebbe dire: operazione soggettivamente inesistente (materiali forniti forse dal rivenditore Beta in triangolazione) ma oggettivamente pervenuti: stante la complessità, esclude sanzioni e forse riduce l’IVA da recuperare con regolarizzazione Beta. Non entro in dettagli, ma c’è l’istituto della rivalsa e detrazione tardiva se scopri un fornitore fittizio ma con beni reali comprati da altri con IVA. In ogni caso, la forte prova documentale qui ribalta la presunzione: da Alfa “cartiera finta”, si passa a “Alfa faceva anche da intermediario reale”.

Esempio 4: Antieconomicità e investimenti (caso stile Cass. 24773/2025)
Scenario: Hotel BellaVista S.r.l. dichiara per 2022 una perdita fiscale e ricavi in calo del 20% rispetto al 2021. L’AdE effettua accertamento induttivo: ritiene che la gestione sia antieconomica (continuare in perdita non ha senso, ergo presume ricavi occultati). In più, nota che l’hotel ha 50 camere ma ne dichiara occupazione media 30%, mentre secondo loro avrebbe potuto fare 40%. Quindi stima ricavi non dichiarati per colmare quell’occupazione “mancante”. Recupera IVA sulle maggiori presunte vendite di camere, diciamo €50.000 di IVA, e relative imposte sui redditi.

Difesa: L’hotel ricorre mostrando: (a) che nel 2022 ha eseguito ingenti lavori di ristrutturazione (rifacimento SPA e metà delle camere) che hanno comportato la chiusura di un’ala dell’hotel per 4 mesi. Dunque la bassa occupazione media è spiegata dal fatto che 20 camere erano fuori uso per lavori; (b) che i lavori, costati 1 milione di euro, spiegano anche la perdita di bilancio (investimento per ammodernare, accettando perdite a breve per guadagni futuri); (c) allega documenti: permessi edilizi, fatture di ristrutturazione, comunicazioni ai tour operator della parziale chiusura, ecc. (d) Sul fronte prezzi, l’hotel sottolinea che punta a clientela low-cost (tipo pellegrini, essendo vicino a una meta religiosa), quindi le tariffe medie sono volutamente basse. Porta recensioni e brochure che evidenziano il target economico.
In diritto, cita proprio il principio di Cass. 24773/2025: “non sono solo le perdite costanti a legittimare l’accertamento, ma anche utili esigui a fronte di investimenti ingenti” – e qui però sottolinea che quell’ordinanza serve a dire che il Fisco può indagare, ma non che c’è evasione: infatti (dicono loro) la Cassazione in quel caso ha rimandato giù per valutare se quegli investimenti giustificavano davvero gli utili esigui. Nel nostro caso, la difesa argomenta che l’antieconomicità è solo apparente, frutto di una scelta strategica di rinnovamento e posizionamento low-cost. Quindi nessuna evasione ma investimenti per migliorare l’offerta (che difatti nel 2023 daranno frutto, promette di mostrare bilancio 2023 se serve).

Esito possibile: Un collegio ragionevole accoglierà la tesi dell’hotel: se c’erano lavori che riducevano la capacità e aumentavano i costi, è ovvio che i conti fossero in rosso senza necessità di ricavi in nero. L’Ufficio qui avrebbe fatto un accertamento anacronistico e senza vero fondamento. Quindi l’atto verrebbe annullato per difetto di presupposti (i parametri usati erano inapplicabili al caso concreto, antieconomicità giustificata). Anche Cass. 24773/2025 parlava di situazione da verificare caso per caso: quell’hotel lì puntava a clientela a basso reddito, e Cassazione ha detto anche così può esserci anomalia ma va vista. Nel nostro scenario, la presenza di investimenti ingenti funge quasi da prova contraria: chi investe grosso in ristrutturazioni lo fa alla luce del sole, non avrebbe senso evadere quell’anno. Insomma, il contesto porta a propendere per la buona fede. L’atto sarebbe annullato magari anche per difetto di motivazione, se l’ufficio ignorò di menzionare la ristrutturazione (cioè non ha “tenuto conto delle giustificazioni offerte” – vizio di istruttoria ).

Esempio 5: Presunzione di cessione di beni non trovati
Scenario: XYZ Srl (vendita abbigliamento) viene sottoposta a verifica di magazzino. Risultano mancanti rispetto alle giacenze contabili 500 capi vari. L’ufficio applica la presunzione legale di cui al DPR 441/97: quei 500 capi si presumono venduti in nero. I verificatori quantificano valore medio €30/capo, quindi €15.000 di ricavi non fatturati, con IVA 22% = €3.300 da pagare, più sanzione e redditi.

Difesa: Essendo presunzione legale, onere sul contribuente: XYZ deve provare che quei 500 capi non sono vendite in nero. XYZ presenta: (a) denunce di furto presentate ai CC in data precedente, dove segnalava ammanchi di merce per circa 300 capi (rubati in negozio da taccheggiatori, come spesso avviene nell’abbigliamento). (b) Verbali di distruzione: allega documenti interni e fotografie che mostrano che 100 di quei capi erano fallati/invendibili e sono stati smaltiti come stracci (senza magari registrare correttamente l’uscita). (c) Per i restanti 100 capi non ha prova specifica, ma sostiene potersi trattare di errori inventariali o omaggi sporadici ai clienti (entro franchigia). La difesa in diritto afferma che la presunzione ex DPR 441 è relativa, e tali circostanze concrete (furti denunciati, distruzione) la superano almeno in larga parte. Chiede quindi l’annullamento totale o quantomeno parziale (limitatamente ai 100 residui, se il giudice li ritiene senza prova).

Esito: Se la documentazione è convincente, la Commissione potrebbe considerare giustificata la mancata esistenza per 400 capi, riducendo l’addebito ai 100 non spiegati. Su questi magari conferma la presunzione (non avendo prove contrarie), per cui resterà un recupero di IVA ma molto ridotto: da 3.300€ iniziali a magari 660€ (su 100 capi ipotetici a €30 cad.). Questo a patto che i giudici valutino adeguata la prova dei furti e distruzioni – di solito sì, se le denunce combaciano e non paiono posticce. Nel complesso, la sanzione pure verrebbe ridotta proporzionalmente. Questo esempio evidenzia la necessità di avere documentazione per movimentazioni non di vendita: in futuro, XYZ farà bene a registrare correttamente cali e rottami per non incorrere di nuovo in presunzioni.

Questi esempi illustrano situazioni comuni e come una difesa ben strutturata può ribaltare o ridimensionare le pretese basate su presunzioni. Naturalmente ogni caso è unico: il diavolo sta nei dettagli, perciò è importante analizzare approfonditamente le specifiche circostanze e reperire più documentazione possibile a proprio favore.

Conclusione: agire tempestivamente per tutelare i propri diritti (il valore dell’assistenza professionale)

Affrontare un recupero IVA fondato su presunzioni – specie se prive di riscontri oggettivi solidi – può sembrare un compito titanico, ma come abbiamo visto esistono efficaci strumenti di difesa. Riassumiamo i punti chiave emersi:

  • Le presunzioni fiscali non sono insindacabili: il Fisco può usarle, ma deve rispettare leggi e logica. Il contribuente, con un’adeguata difesa, può far valere l’assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o evidenziare errori e omissioni nell’istruttoria del Fisco, ottenendo spesso l’annullamento totale o parziale dell’atto impugnato. Giurisprudenza recente conferma che se le prove presuntive del Fisco sono insufficienti, l’accertamento va annullato .
  • L’importanza del contraddittorio e della motivazione: un contribuente attivo che presenta le proprie ragioni già prima dell’atto mette il Fisco di fronte ai propri doveri. Abbiamo rimarcato come la mancanza di contraddittorio (quando previsto) o il mancato esame delle giustificazioni fornite costituiscono vizi gravi dell’accertamento . In tante vicende, questi aspetti procedurali sono stati decisivi per far cadere pretese infondate. Ciò insegna che non bisogna subire passivamente: ogni occasione di dialogo va sfruttata e ogni omissione dell’ufficio può diventare una nostra freccia in giudizio.
  • Difese mirate per ogni scenario: dall’accertamento da indagini bancarie, a quello su fatture ritenute false, fino alle presunzioni di cessione di beni, abbiamo visto strategie ad hoc. Il filo conduttore è portare il giudice nella realtà effettiva dell’impresa o del contribuente, demolendo le costruzioni ipotetiche dell’ufficio con fatti, documenti, perizie. In altre parole, neutralizzare le presunzioni offrendo spiegazioni alternative credibili . Questo è possibile in molti casi, specie con l’assistenza di professionisti che sanno quali prove reperire e quali argomenti giuridici valorizzare (ad es. far leva su nuove sentenze come la Corte Cost. 10/2023 per ridurre basi imponibili ).
  • Agire tempestivamente è cruciale: il tempo, nel contenzioso tributario, è un fattore critico. Rispondere entro i termini (60 giorni per ricorrere, 30 per adesione, ecc.) è fondamentale per non perdere diritti. Anche le opportunità come rottamazioni o definizioni agevolate hanno finestre ristrette. E soprattutto, muoversi per tempo permette di congelare sul nascere azioni esecutive (fermi, ipoteche) che altrimenti scattano dopo 60 giorni dalla notifica. La tempestività inoltre spesso consente di risolvere in fase amministrativa ciò che diventerebbe più oneroso in giudizio. Il contribuente che prende in mano la situazione subito – magari facendosi guidare da un legale esperto – ha molte più chance di chi procrastina.
  • Soluzioni e tutela a 360°: abbiamo esplorato non solo la via giudiziaria, ma anche quelle stragiudiziali e alternative: dall’adesione (che può risolvere con sanzioni ridotte) alle procedure di sovraindebitamento per i casi estremi. Questo perché il fine ultimo non è “fare causa per sport”, ma risolvere il problema nel modo più vantaggioso e sostenibile per il contribuente. A volte ciò significa vincere in Commissione Tributaria, altre volte significa negoziare un pagamento ridotto, altre ancora ristrutturare l’azienda. Un bravo consulente valuterà insieme a voi l’opzione migliore in base alle circostanze.
  • Il valore della consulenza professionale: in tutto l’articolo è emerso come l’assistenza di professionisti competenti – come l’Avv. Monardo e il suo team multidisciplinare – faccia la differenza tra subire passivamente un atto fiscale e, invece, riuscire a tutelare efficacemente i propri interessi. Non è solo questione di conoscenza delle norme (comunque imprescindibile), ma anche di esperienza sul campo, capacità di dialogare con gli uffici, di predisporre difese tecniche solide e creative, e di sfruttare ogni spiraglio normativo a favore del contribuente. Il team Monardo, con la sua specializzazione sia in diritto tributario che in diritto della crisi, offre un approccio integrato: difesa legale agguerrita unita a soluzioni pratiche per gestire il debito. Ciò significa che non solo vi aiutano a vincere una causa, ma vi seguono anche nelle conseguenze, impedendo che il Fisco paralizzi la vostra attività o aggredisca i vostri beni.

In definitiva, difendersi è possibile ed è un vostro diritto. Non lasciatevi intimorire da accertamenti basati sul nulla di concreto: i giudici tributari sono attenti alle ragioni dei contribuenti quando vengono presentate con chiarezza e fondamento. Ogni euro di IVA indebitamente preteso può essere contestato e spesso evitato, se avete al vostro fianco le persone giuste e se agite con determinazione e tempestività.

⚠️ Non aspettate che la situazione precipiti: rivolgersi subito a un avvocato tributarista esperto consente di individuare subito la strategia vincente e magari bloccare sul nascere pignoramenti, fermi amministrativi, prelievi forzosi dal conto. Il tempo è letteralmente denaro in questi frangenti.

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