Ex Socio e Debiti Fiscali: Guida Completa per Difendersi

Autorevole Aggiornamento a Gennaio 2026 – Avv. Giuseppe Angelo Monardo & StaffCassazionista, coordinatore di esperti in diritto bancario e tributario, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto al Ministero della Giustizia, professionista fiduciario in un Organismo di Composizione della Crisi e “Esperto negoziatore della crisi d’impresa” (D.L. 118/2021).

L’argomento dei debiti fiscali che colpiscono un ex socio di una società (anche di persone, come SNC/SAS) è di estrema importanza pratica. Gli errori da evitare sono numerosi e i rischi per il contribuente sono significativi, soprattutto se non si interviene tempestivamente. In questa guida aggiornata a gennaio 2026 esamineremo le cause del fenomeno, le leggi e la giurisprudenza coinvolte, nonché tutte le strategie difensive e gli strumenti alternativi per chi si trova in questa situazione.

Il tema è cruciale perché molti ex soci ricevono cartelle di pagamento o avvisi di accertamento dopo la cancellazione della società: se ignorano l’atto o sbagliano le scadenze, rischiano l’esproprio dei beni personali (pignoramenti, ipoteche, fermi). Fortunatamente la legge e la Cassazione offrono strade di difesa concrete. Ad esempio, l’art. 2495 c.c. (sul “fenomeno successorio” della cancellazione) limita la responsabilità patrimoniale degli ex soci agli importi effettivamente ricevuti in liquidazione ; tuttavia recenti pronunce (Cass. 28256/2025, 9085/2025, 10429/2025) hanno chiarito che il Fisco può inseguire i soci anche in assenza di distribuzione formale degli utili, presumendo comunque che somme nascoste siano state occulte . Illustriamo quindi come orientarsi in questa complessa situazione.

Introduzione a cura di Avv. Giuseppe Angelo Monardo: l’intervento di professionisti esperti è spesso decisivo. Grazie alla nostra esperienza pluri-ventennale e alla formazione specifica, lo Studio dell’Avv. Monardo analizza accuratamente ogni atto tributario ricevuto (avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, ingiunzioni di pagamento) . Assistiamo il contribuente con ricorsi davanti alle Commissioni Tributarie, richieste di sospensione dell’esecuzione, mediazioni con l’Agenzia delle Entrate, piani di rateizzazione o ristrutturazione dei debiti, accordi transattivi e soluzioni giudiziali (concordati, cassazioni). Siamo nella posizione unica di offrire consulenza integrata tra avvocati e commercialisti, grazie alle competenze certificate: Cassazionista qualificato, Gestore crisi da sovraindebitamento (L.3/2012), fiduciario in OCC, “Esperto negoziatore” (D.L. 118/2021). Per l’ex socio indebitato, il nostro approccio pratico prevede valutazione immediata dell’atto ricevuto, studio di ogni possibilità difensiva (dal semplice ricorso al ricorso per Cassazione), fino alla strutturazione di un piano di rientro o all’avvio di procedure concorsuali/stragiudiziali. Contattaci subito per una consulenza dedicata – siamo abituati ad affrontare i casi più complessi.

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Contesto Normativo e Giurisprudenziale

Il Principio del Fenomeno Successorio (art. 2495 c.c.)

Secondo l’art. 2495 del Codice Civile, la cancellazione di una società dal Registro Imprese non estingue automaticamente i debiti sociali. Al contrario, si realizza un vero e proprio fenomeno successorio: i creditori sociali “insoddisfatti” possono agire nei confronti dei soci della società estinta, ma limitatamente alle somme che i soci hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione . In altre parole, il legislatore ordinario stabilisce che i soci rispondono delle passività sociali fino alla concorrenza delle quote effettivamente percepite al momento della liquidazione . Detta responsabilità è in parte di natura sussidiaria verso i liquidatori (se la mancata corresponsione è da colpa di questi) e, come previsto dallo stesso art. 2495 c.c., dev’essere fatta valere con domanda notificata entro un anno dalla cancellazione .

Questo è il quadro normativo di base: in teoria, gli ex soci di società cancellata dovrebbero rispondere solo fino a quanto hanno preso in sede di liquidazione . Tuttavia, l’evoluzione giurisprudenziale ha introdotto importanti precisazioni.

Le Sezioni Unite Cassazione 12/02/2025, n. 3625 – Requisiti di Responsabilità

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3625/2025, pubblicata 12 feb 2025) hanno messo ordine in merito alla responsabilità patrimoniale degli ex soci di società cancellata . La Corte ha ribadito che gli ex soci non possono mai essere considerati automaticamente responsabili dei debiti tributari della società estinta; infatti, occorre provare (tipicamente con il bilancio finale di liquidazione) che abbiano effettivamente incassato utili o plusvalenze . In sintesi, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che la responsabilità patrimoniale dell’ex socio sussiste soltanto se è dimostrabile che ha ricevuto somme dal bilancio di liquidazione . Inoltre, il Fisco non può coinvolgere in automatico tutti i soci: deve notificare un atto di accertamento separato a ciascun ex socio, indicandone nominativamente la posizione, perché solo così è possibile determinare caso per caso la quota di responsabilità . Questo principio impone quindi all’Agenzia delle Entrate di non limitarsi a una generica comunicazione alla “società cancellata” (ormai inesistente), ma di individuare ogni socio da perseguire.

Cassazione Civile Sez. V, 24/10/2025, n. 28256 – Portata della Successione

Pochi mesi dopo, la Cassazione Civile Sez. V n. 28256 del 24 ottobre 2025 ha affrontato il caso di una SRL che aveva occultato una plusvalenza milionaria e si era subito cancellata dal Registro. I giudici di merito avevano escluso la responsabilità dei soci in mancanza di distribuzione: secondo essi, l’Agenzia poteva chiamare i soci solo se avessero ricevuto somme in liquidazione. La Cassazione, invece, ha ribaltato questa impostazione . La Suprema Corte ha sottolineato che un’interpretazione diversa (ossia: società che realizza plusvalenze, non le dichiara, poi si cancella con il bilancio finale nullo) consentirebbe alle imprese un’evasione fiscale totale, sottraendosi a imposte su ricavi ingenti. Di conseguenza, è stato ritenuto legittimo che l’Agenzia delle Entrate possa inseguire i soci anche in assenza di distribuzione formale: in pratica, somme occulte sottratte al fisco si presumeranno “distribuite virtualmente” ai soci . Con estrema chiarezza la Cassazione ha affermato che “la responsabilità dei soci non è ancorata a quanto formalmente distribuito”: l’interesse dell’Erario a recuperare crediti persiste perché potrebbero esistere “sopravvenienze attive” non contemplate nel bilancio . In tal modo, il Fisco potrà emettere avvisi direttamente contro gli ex soci, senza dover provare l’effettiva ripartizione dell’attivo .

Riassumendo, è emerso uno scontro giurisprudenziale tra: – Cass. SS.UU. 3625/2025: ex socio risponde solo se dimostra di aver percepito utili/proventi dalla liquidazione . – Cass. 28256/2025: anche senza distribuzione, il Fisco può perseguire i soci per somme occultate .

La soluzione pratica più recente (fine 2025) sembra dunque concedere all’Agenzia un margine più ampio rispetto alla ricostruzione delle Scritture Sociali. I contributi di questi pronunciamenti saranno da valutare concretamente in base ai singoli casi: ad esempio, se sussistono segni di abuso del diritto o plusvalenze occultate, l’argomento “non ho preso nulla” difficilmente regge .

Altre Sentenze Rilevanti (2025/2026)

  • Cass. Civ. 22/04/2025 n. 10429 – Ha stabilito che, venuto meno l’effetto fittizio quinquennale dell’art.28 D.Lgs.175/2014, l’obbligazione fiscale “non si estingue, ma si trasferisce ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso” . In sostanza, conferma il fen. successorio: i soci pagano illimitatamente (o fino alla quota incassata) a seconda di come erano responsabili «pendente societate».
  • Cass. Civ. 18/04/2025 n. 9085 – Affermato allo stesso modo che la cancellazione comporta trasferimento delle obbligazioni ai soci, che rispondono “illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso” .
  • Cass. Civ. 25/05/2025 n. 13862 – Ha precisato che se la cancellazione è avvenuta prima del 13/12/2014 (prima dell’entrata in vigore dell’art.28 DLgs. 175/2014), la società si estingue e decade la capacità processuale del liquidatore . Ciò significa che l’Amministrazione non può più agire sulla società estinta (manca personalità giuridica), ma dovrà comunque notificare atti direttamente ai soci.
  • Cass. Civ. 27/05/2025 n. 14164 – In tema di riparto del credito, afferma che l’assemblea può destinare l’utile o la residua posta anche se la società è prossima a estinguersi (utile per capire come vengono decise le distribuzioni in vista dell’estinzione).

Tutti questi orientamenti confermano che il problema è complesso ed evolutivo. Il debitore/contribuente deve conoscere le norme codicistiche (art. 2495 c.c., art. 2290 c.c. per le società di persone, art. 2324 c.c. per gli accomandanti ) e le ultime decisioni giurisprudenziali , perché solo così potrà impostare le difese in modo coerente.

Società di Persone (SNC, SAS)

Per le società di persone la responsabilità dei soci è in linea di principio illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali (a norma dell’art. 2290 e seguenti c.c.). In particolare l’art. 2290 c.c. dispone che se un socio esce o recede dalla società, egli (o i suoi eredi) rimane responsabile verso i creditori per i debiti esistenti fino al giorno dello scioglimento del suo rapporto sociale . Dopo tale data la sua responsabilità in teoria si estingue – purché il recesso sia stato reso noto ai terzi con idonea iscrizione nel Registro Imprese. In mancanza di comunicazione formale, il recesso è inopponibile ai terzi che ne erano ignari .

Per la S.a.s., ai soci accomandatari (amministratori generalisti) si applicano le stesse regole della SNC (rispondono illimitatamente come soci di SNC ). I soci accomandanti (di capitale) rispondono soltanto nei limiti della quota conferita: infatti l’art. 2320 c.c. vieta loro di amministrare, e specifica che se vi si intromettono assumono responsabilità illimitata; altrimenti la loro esposizione è limitata al capitale sottoscritto. Dopo la liquidazione, l’art. 2324 c.c. prevede che i creditori non soddisfatti possono rivalersi sugli accomandanti nella misura della loro quota di liquidazione (di fatto il massimo garantito dal conferimento).

Quindi, in breve: per le società di persone gli ex soci continuano a rispondere direttamente nei confronti dei creditori per i debiti sociali maturati fino alla loro uscita (o cancellazione della società). In caso di SNC o socio accomandatario di SAS la responsabilità è illimitata (come evidenziato dalle pronunce sulla SRL), mentre per i soli accomandanti vale il limite del conferito .

Che Succede dopo la Notifica dell’Atto Fiscale

Quando si riceve un atto dell’Agenzia delle Entrate relativo a una società estinta (ad esempio un avviso di accertamento, una cartella esattoriale o un decreto ingiuntivo in materia fiscale), è fondamentale reagire subito. Ecco i passaggi tipici:

  1. Verifica preliminare dei dati – Controllare che l’atto sia regolarmente notificato (firmato, datato, indirizzato alla persona giuridica giusta, etc.). Se l’atto è stato inviato “alla società XYZ S.r.l.” cancellata, l’Agenzia dovrà poi riderlo ai singoli soci (Cass. 3625/2025 e 28256/2025). Spesso gli ex soci ricevono l’avviso postale nominativamente o come eredi del socio. Bisogna verificare i termini di decadenza o prescrizione: in genere l’Agenzia deve notificare gli accertamenti entro 5 anni dalla cancellazione (effetto dell’art.28 D.Lgs. 175/2014), mentre i debiti accertati scadono nel quinquennio successivo alla cancellazione solo se la richiesta di cancellazione è posteriore al 13/12/2014 .
  2. Termini di impugnazione – Gli atti tributari sono impugnabili entro termini perentori. Ad esempio, l’avviso di accertamento fiscale può essere impugnato con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica (art. 19 D.Lgs. 546/1992). Una cartella di pagamento può essere contestata entro 60 giorni dal suo ricevimento tramite ricorso alla Commissione Tributaria oppure, se già esecutiva, con opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale Civile entro 30 giorni dall’iscrizione della misura (pignoramento), ai sensi degli artt. 24-25 D.Lgs. 546/1992. È dunque imperativo computare subito il termine: la mancata impugnazione nel termine previsto determina la decadenza dal potere di far valere le proprie ragioni. Se l’atto è stato notificato a un liquidatore ormai inefficace, occorre far rilevare la nullità e chiedere notifica diretta ai soci (la mancata notifica ai reali destinatari può travolgere l’intero procedimento).
  3. Diritto di difesa e documenti – Entro i termini di legge il contribuente (o ex socio) deve raccogliere la documentazione rilevante: bilanci, scritture sociali e qualsiasi documento che dimostri il mancato incasso di somme in liquidazione. In particolare, sarà fondamentale dimostrare che nessuna plusvalenza è stata distribuita, o che eventuali somme percepite sono assorbite da perdite pregresse. Se possibile, va verificato se l’Agenzia ha coinvolto il liquidatore e se è stato rispettato il diritto al contraddittorio del socio.
  4. Sospensione dell’esecuzione – In presenza di un atto impositivo già divenuto esecutivo (cartella, ingiunzione), si può chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale di applicare la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 9 L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Occorre motivare che, in mancanza di tale provvedimento, si subirebbero danni gravi e irreparabili (ad esempio pignoramento immobiliare). Lo Studio Monardo ha ottenuto spesso sospensioni anche con semplice ricorso sospensivo, allegando situazioni di particolare urgenza (ad esempio pignoramenti imminenti).
  5. Eventuale ravvedimento o rateazione – Prima di un ricorso, può essere opportuno valutare se sanare parzialmente il debito con un pagamento o un’istanza di rateazione provvisoria. In molti casi si conviene con il cliente di pagare immediatamente una parte del debito (anche mediante fido in banca) per alleggerire immediatamente la posizione. Inoltre, si possono usare gli strumenti di definizione agevolata: ad esempio nel 2026 è attiva la Rottamazione-quinquies delle cartelle (aderisci entro 30 aprile 2026), che consente di dilazionare il debito fino a 9 anni . In questo modo si fermano gli interessi, si cancellano le sanzioni e si ripartisce l’eventuale residuo con piani di ammortamento vantaggiosi.
  6. Ricorso e giudizio tributario – Verificate le possibilità, lo Studio depositarà il ricorso alla Commissione Tributaria opponendo le eccezioni di legittimità (ad esempio: nullità di notifica, mancata prova del prelievo, vizi di motivazione) e di merito (errata quantificazione del debito, omessa considerazione di compensazioni o crediti d’imposta). Se la CTP respinge, si prosegue in appello alla CTR e infine al Consiglio di Stato/Cassazione Tributaria. In alternativa all’impugnazione tributaria, se si tratti di atto da riscossione esecutiva (notificazione e iscrizione di ipoteca, pignoramento), può essere utile l’opposizione all’esecuzione innanzi al giudice ordinario, in modo da bloccare tempestivamente le azioni esecutive.
  7. Coinvolgimento di tutti i soggetti – Va verificato che siano stati chiamati correttamente in causa tutti i soci potenzialmente responsabili. La Cassazione (Cass. 28256/2025) ha sancito che anche se un socio non compare nel giudizio tributario, la sua mancata costituzione non pregiudica comunque la legittimità dell’accertamento . Tuttavia, in ottica di difesa, è buona prassi segnalare ai giudici tributari eventuali nullità di litisconsorzio, in quanto ciascun socio dovrebbe ricevere atto dedicato (Cass. SS.UU. 3625/2025). L’Avv. Monardo e il suo team controlleranno sempre se le notifiche sono state correttamente eseguite a tutti gli interessati.

Fonti normative: Codice Civile, artt. 2495, 2290, 2324; D.Lgs. 546/1992; L. 212/2000 (Statuto Contribuente); D.Lgs. 175/2014 art. 28 (contravvenuta); Cass. Civ. 3625/2025; Cass. 28256/2025 .

Difese e Strategie Legali

Un ex socio che intende difendersi ha a disposizione diverse armi legali. Vediamole punto per punto:

  • Impugnazione dell’atto tributario: Se si tratta di un avviso di accertamento (o avviso bonario) notificato personalmente, si propone ricorso alla Commissione Tributaria (Tribunale Tributario) entro 60 giorni . In tale sede possono essere eccepite nullità formali della notifica (es. indirizzo sbagliato, atto incompleto, mancata intestazione a persona giuridica esistente) e vizi di motivazione (ad es. errori di calcolo, mancata considerazione di documenti). Se l’atto è una cartella esattoriale, esistono due strade: impugnazione innanzi alla CTP (sempre 60 giorni), oppure opposizione all’esecuzione presso il Tribunale Civile (entro 30 giorni dall’iscrizione ipotecaria o pignoramento), caso in cui si congela subito il procedimento esecutivo.
  • Sospensione e precauzioni urgenti: Qualora l’avviso o la cartella generi misure esecutive (sospensione delle rateazioni, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie), conviene chiedere immediatamente una sospensione cautelare al giudice tributario (art. 47 e 54 D.Lgs. 546/92). Ad esempio, se l’Agenzia cancella la rateazione già in atto per inadempimento, si può opporsi sospendendo tale decadenza. Allo stesso modo, se viene iscritto un ipoteca o pignoramento, il ricorso tributario (o l’opposizione) farà scattare un provvedimento di blocco.
  • Ricorso in Cassazione: Se le Commissioni respingono le censure, si può ricorrere in Cassazione (Tribunale Amministrativo per ricorsi tributari straordinari). Ad esempio, sui temi dell’interpretazione dell’art. 2495 c.c. e della decorrenza quinquennale dell’art. 28 del D.Lgs. 175/2014 si sta già formando orientamento giurisprudenziale. Lo Studio Monardo seguirà il caso fino in ultima istanza se necessario, affrontando tematiche complesse quali la correttezza del litisconsorzio (es. Cass. 28256/2025), la natura del rapporto obbligatorio tra socio e società, ecc.
  • Eccezioni processuali: Si possono sollevare fin da subito questioni sul difetto di legittimazione passiva della società (il liquidatore non è più esistente dopo il termine stabilito dall’art. 2495 c.c.), oppure sulla mancanza di qualità del soggetto socio (es. la persona notificata non era formalmente socio al momento dei fatti). La Cassazione 9085/2025 afferma che “il venir meno della fictio iuris… dopo il termine quinquennale… elimina l’esigenza di litisconsorzio necessario con la società” , il che significa che in certe situazioni l’azione verso il socio è autonoma e gli errori di notifica alla società non paralizzano l’azione erariale.
  • Contestazione di fondo: Sul piano sostanziale si può contestare il quantum dell’imposta accertata. Ad esempio, se il Fisco contesta una plusvalenza, si verificherà se effettivamente esista un utile reale. Se la società aveva crediti verso terzi non riscossi, perdite pregresse o beni rivalutati, questi possono compensare le presunte plusvalenze. A volte è utile chiedere una verifica contabile o un accertamento con adesione per accertare limiti e opportunità di rateazione.
  • Difesa anticipata – Ravvedimento operoso: In alcuni casi il socio può sanare la posizione prima ancora di ricevere l’atto. Se, ad esempio, sospetta di dover ricevere un’accertamento su un credito IVA non versato, può versare spontaneamente (oppure chiedere la compensazione intracomunitaria, il rimborso o l’autoliquidazione corretta). In questo modo potrebbe ridurre la base imponibile contestata, mostrando buona fede.
  • Azioni di opposizione civile: Se la riscossione è già all’esecuzione forzata (ad es. pignoramento immobiliare o bancario), può essere più rapido depositare subito un’opposizione all’esecuzione presso il tribunale civile anziché aspettare gli esiti tributari. Ciò blocca immediatamente l’espropriazione, mentre il giudice accerta l’esatta posizione creditoria. La strategia di ricorrere al giudice civile può essere utile quando si deve guadagnare tempo o veicolare la difesa in un contesto più ampio (ad es. per contestare la validità dell’intero titolo esecutivo).
  • Trattative con il Fisco: In parallelo alla lite giudiziaria, è spesso possibile tentare una negoziazione stragiudiziale. L’Avv. Monardo, grazie alle sue competenze nei negoziati collettivi (ex. L. 118/2021) e nei percorsi di composizione della crisi, può trattare con l’Agenzia delle Entrate o con gli enti locali (Equitalia, INPS) per ottenere la rateizzazione personalizzata del debito, l’annullamento di sanzioni in misura massima del 50% (ad es. accordo per “definizione dell’attivo” nel Concordato) o l’accesso ai piani di rientro operativi. In pratica, il debito può essere “spezzettato” in modo sostenibile, evitando l’azione esecutiva.
  • Ricorso all’Antiriciclaggio/REA: Se emergono profili di abuso (ad esempio vendite fittizie fra società controllate), si può valutare di segnalare ipotesi di frode fiscale all’UIF o ad altri organismi, per inasprire la posizione del Fisco verso i responsabili. Tuttavia questo è un rimedio di estrema sintesi, non sempre utilizzabile da un comune ex socio.

In ogni caso, la linea difensiva va calibrata: la prima domanda è se è più opportuno insistere in tribunale per dimostrare la propria non responsabilità o cercare un accordo stragiudiziale per quantificare e rateizzare il debito. L’Avv. Monardo e il suo team analizzeranno i costi-benefici di ogni opzione (anche in termini di tempo di recupero e potenziale criticità futura) con l’obiettivo di eliminare rapidamente la minaccia di azioni esecutive sui beni del cliente.

Strumenti Alternativi di Composizione

Oltre all’azione diretta contro il Fisco, esistono strumenti di legge dedicati al debitore/contribuente in difficoltà che valgono anche per chi è stato socio di una società estinta:

  • Rottamazioni e Definizioni Agevolate: Lo Stato periodicamente offre “rottamazioni” (definizioni agevolate) per cartelle ed atti esattoriali. Fino al 30 aprile 2026, per esempio, è possibile aderire alla “Rottamazione-quinquies” per le cartelle, con pagamento rateale fino a 9 anni e cancellazione integrale di sanzioni e interessi di mora . Simili opportunità sono disponibili anche per gli avvisi di accertamento (chiamate condoni per imposte dirette) a determinate condizioni, e per i crediti INPS (rateizzazioni e definizione agevolata). Questi strumenti riducono drasticamente il carico sanzionatorio e possono sbloccare la situazione in brevissimo tempo.
  • Piano del Consumatore (L. 3/2012) – Se l’ex socio è una persona fisica (consumatore o piccolo imprenditore) con debiti complessivi ragguardevoli rispetto alle proprie risorse, può valutare la strada del Piano del Consumatore. Si tratta di una procedura giudiziale (ex artt. 10-12 L.3/2012) in cui un curatore approvato elabora un piano di pagamento del debito sui tre o cinque anni, con rate sostenibili. Una volta approvato il piano dal tribunale, tutti i creditori non possono più procedere esecutivamente; in caso di piena esecuzione del piano il debitore ottiene l’esdebitazione, ossia l’azzeramento delle rimanenze dei debiti. Il nostro studio può affiancare il gestore della crisi per predisporre il piano, raccogliere le istanze dei creditori (anche quelli fiscali) e ottenere un accordo complessivo. Importante: il Piano del Consumatore non pulisce le pene esistenziali, ma protegge dal pignoramento dei beni futuri e consente di ripartire (salvo residui di debiti non pagati che si estinguono).
  • OCC e Soluzioni per Imprese: In base alla L. 3/2012, società di persone o piccole imprese indebitate possono rivolgersi agli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) per la negoziazione assistita di un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’Avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC riconosciuto: ciò significa che può guidare una trattativa multilaterale con tutti i creditori (banche, fornitori, erario, INPS) volta a confermare il proprio piano di rientro, eventualmente sostenuto da garanzie, nuovi soci o cessioni di asset. Se l’accordo viene ratificato dal Tribunale, nessun creditore può opporsi (salvo disaccordo giudiziario motivato). Questa strada è utile soprattutto per società con debiti consistenti, che vogliano evitare il fallimento.
  • Accordi di Ristrutturazione (D.Lgs. 14/2019) – È una forma di soluzione concordata tra impresa e creditori (anche bilanciata con delibera di Tribunale) che consente all’imprenditore di superare lo stato di crisi. L’ex socio può partecipare attivamente a un accordo di ristrutturazione con l’Agenzia delle Entrate e gli altri creditori (banche e pubblici). Se i creditori approvano l’accordo, l’imprenditore può rinegoziare i termini di pagamento, magari ottenendo sconti sulle sanzioni tributarie e l’allungamento delle scadenze fiscali. Lo Studio Monardo curerà la stesura dell’accordo e la richiesta di omologazione al Tribunale, blocando contestualmente possibili azioni concorsuali avviate dai creditori.
  • Concordato Preventivo – In situazioni estreme di insolvenza conclamata, l’impresa (o i soci tutti insieme) può presentare un concordato preventivo al Tribunale fallimentare, proponendo ai creditori un piano di pagamento o di cessione di beni. Anche qui il debito fiscale può essere rimodulato nei termini di un piano concordatario. Il vantaggio è la sospensione generale delle esecuzioni individuali grazie all’apertura del procedimento. In ogni caso si tratta di soluzioni radicali, cui ricorrere solo se le altre vie (es. accordi negoziati) falliscono.
  • Ristrutturazione del Debito Personale – Se i debiti fiscali dell’ex socio sono collegati alla sua situazione personale (ad es. garanzie personali date a fronte di crediti erariali della società), si può valutare anche un accordo privato con i creditori, ad es. un piano di rientro personale fuori dalle procedure formali.

Tutti questi strumenti (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) consentono di ottenere benefici quali riduzione di sanzioni/penali, sospensione delle esecuzioni, tempi più lunghi di pagamento o addirittura cancellazione di parte del debito. In pratica, l’ex socio/debitore può riscrivere il calendario dei pagamenti con il supporto di esperti.

Principali Errori da Evitare: è fondamentale non sottovalutare la situazione. Errori comuni includono: 1) ignorare l’atto pensando che “la società è estinta e sono salvo” (anche se non è sempre così) – rischio di prescrizioni non maturare; 2) perdere i termini di impugnazione o opposizione; 3) non verificare se la notifica è valida (per esempio, notificare al socio non proprietario può estinguere ogni diritto all’esecuzione ); 4) rifiutare aprioristicamente ogni confronto con il Fisco (talvolta un piccolo pagamento può sbloccare la trattativa); 5) credere che solo un avvocato tributarista possa aiutare – in realtà servono competenze integrate (tributario, civile, concorsuale, di diritto fallimentare e crisi).

Tabelle Riepilogative

Strumento/ScadenzaRiferimento NormativoTermini PrincipaliCaratteristiche
Avviso di accertamentoD.Lgs. 546/1992 (art. 19)Impugnazione in Commissione Trib. entro 60 giorni dalla notificaPrescrizione ordinaria 5 anni dai fatti (art. 43 DPR 600/73)
Cartella esattorialeD.Lgs. 546/1992 (art. 24-25)Impugnazione in Commissione Trib. entro 60 giorni; Opposizione esecuzione Trib. entro 30 gg dalla notifica (o dal pignoramento)Può essere definita con rottamazione (adesione entro 30/04/2026 )
Rottamazione-Quinquies (2026)Legge 29/12/2022 (L. Bilancio 2023)Adesione entro 30 aprile 2026 ; pagamenti fino a 9 anniDefinizione agevolata di cartelle: sanzioni e interessi azzerati, debito rateizzabile
Piano del ConsumatoreL. 3/2012Il consumatore/debitore presenta domanda al Tribunale (tempo vario)Riserva pagamenti a 3-5 anni, risultati: rateizzazione stragiudiziale e possibile esdebitazione finale
Accordo di ristrutturazioneD.Lgs. 14/2019 (art. 161 L.Fall.)Procedura negoziale con i creditori; non prevede termini fissiPianifica il rimborso debiti complessivo all’impresa (anche fiscali), con omologazione giudiziale finale
Concordato preventivoL.Fall. (artt. 160-186)Istanza al Tribunale (termine variabile)Piano di ristrutturazione ufficiale con sospensione generale delle azioni esecutive; comporta spesso oblazione
Art. 2495 c.c. (cancellazione)Codice CivilePrescrizione crediti residui: 5 anni cancellazione + 1 anno per domandaSuccessio dei crediti verso i soci; responsabilità limitata alle somme incassate in liquidazione
Società pre-2014 art.28Cass. n. 13862/2025Società cancellata prima del 13/12/2014: effetto estintivo definitivo, decaduta capacità processuale
Socio uscente (SNC/SAS)Cod. Civ. art. 2290Scissione sino al giorno di scioglimento; obblighi informativi ai terziIl socio cedente è coobbligato per i debiti assunti fino al recesso, salvo che i creditori non fossero a conoscenza
Creditori in SASCod. Civ. art. 2324Dopo liquidazione non soddisfattiPossono agire anche sugli accomandanti limitatamente alla loro quota di liquidazione

Domande Frequenti (FAQ)

1. Sono responsabile dei debiti della società di cui ero socio? – In generale, dipende. Se la società (anche SNC/SAS) è stata liquidata e cancellata, l’art. 2495 c.c. stabilisce che i creditori possono agire contro i soci per i debiti non saldati, ma soltanto nei limiti di quanto essi hanno ricevuto in sede di liquidazione . Ad esempio, se in liquidazione a un socio furono assegnati 20.000€, sarà responsabile massimo per 20.000€. Tuttavia, attenzione: se l’Agenzia contesta plusvalenze occultate o sospetta elusione, può considerare quelle somme come “virtualmente attribuite” ai soci e pretenderne il versamento in toto (Cass. 28256/2025) .

2. Il socio può essere perseguito anche se non ha ricevuto nulla?. Secondo Cassazione a Sezioni Unite 3625/2025, in linea di principio no (serve la prova dell’incasso) . Ma Cass. 28256/2025 ha ribadito che il Fisco non deve restare impotente se una società realizza utili e li nasconde – in tal caso la cancellazione diventa inopponibile . In pratica, il contribuente dovrà dimostrare concretamente l’assenza di distribuzione: in caso contrario i giudici possono considerare i redditi di società come se fossero “giunti” ai soci .

3. Come faccio ricorso contro un accertamento notificato a un ex socio? – Se ha ricevuto un avviso di accertamento fiscale a suo nome (invece che alla società), il socio deve presentare un ricorso tributario entro 60 giorni . Se gli viene notificata una cartella esattoriale, può ricorrere sempre alla Commissione Tributaria entro 60 giorni oppure fare opposizione all’esecuzione presso il tribunale civile entro 30 giorni dal pignoramento. È importante agire entro questi termini per non perdere il diritto di difesa. In ricorso, le nostre eccezioni tipiche includono: nullità di notifica, mancanza di qualità di socio (es. è stato socio cessato o erede), non-computazione di crediti compensativi, errori nel calcolo delle imposte, e violazione delle regole del contenzioso tributario.

4. L’Agenzia deve notificare l’atto a tutti i soci? – Sì: come detto dalla Cassazione, l’Agenzia delle Entrate deve procedere soci per socio. Non può in pratica rivolgersi genericamente alla “società estinta” o coinvolgere nei fatti un solo socio a piacimento. La pronuncia delle Sezioni Unite 3625/2025 ha chiarito che servono notifiche individuali ai singoli ex soci . Se ciò non è avvenuto, va eccepito immediatamente il vizio di litisconsorzio necessario, chiedendo la nullità degli atti per violazione di diritto di difesa.

5. Quali sono i termini di prescrizione per il Fisco? – In linea generale, l’Agenzia deve concludere gli accertamenti nei 5 anni successivi agli eventi imponibili (art. 43 DPR 600/1973). Se la società è cancellata, la Legge ha previsto un “bonus di tempo”: fino a 5 anni dalla richiesta di cancellazione (art. 28, D.Lgs. 175/2014) l’ente estinto continua a esistere “fittiziamente” per consentire controlli fiscali. Quindi l’Agenzia può notificare anche dopo la cancellazione, purché entro 5 anni dalla domanda di cancellazione . Se la cancellazione è avvenuta prima del 13/12/2014 (e quindi prima della norma in esame), la Cassazione 13862/2025 ha stabilito che il dies societatis è invalido e i termini decadenziali sono corti: la società si estingue e di fatto non si possono più recuperare crediti fiscali su quel soggetto .

6. Cosa succede se la società era una SNC o SAS? – Nel caso di società di persone, la regola del Codice Civile resta dominante: i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali. Se un socio recede (cedendo la quota) o la società si scioglie, l’art. 2290 c.c. prevede che è responsabile verso i terzi per i debiti fino al momento dello scioglimento del suo rapporto sociale . Quindi, anche in questo caso il Fisco potrà agire fino a quella data. Nei tribunali si ribadirà comunque l’onere probatorio (se condizione, eventuali oneri di pubblicità della cessione). In una S.a.s., gli accomandatari seguono le stesse regole (liquidazione e art. 2495 c.c.), mentre gli accomandanti rispondono solo nella misura del capitale conferito e, dopo la liquidazione, l’art. 2324 c.c. consente di rivalersi solo fino alla loro quota di partecipazione .

7. Cosa può succedere se ho già ricevuto un pignoramento? – Se l’Agenzia delle Entrate ha già avviato esecuzioni (pignoramenti di conti correnti, immobili, veicoli, oppure ipoteca su immobili o titoli), è fondamentale agire prontamente. Il ricorso tributario (o l’opposizione all’esecuzione) interrompe il processo esecutivo: i fondi pignorati resteranno bloccati fino alla decisione del giudice. Nel frattempo lo Studio seguirà la causa per ottenere la dichiarazione di illegittimità dell’esecuzione. Ad es. se il pignoramento era basato su cartella notificata oltre il termine, su un atto viziato o emesso verso persona non legittima, il giudice annullerà la misura esecutiva e butterà giù l’ipoteca/fermo. È una delle azioni più urgenti, perché permette di salvare i beni mentre si discute.

8. Posso chiedere la rateazione del debito? – Certo. Anche indipendentemente dalle rottamazioni, chi riceve un debito tributario può quasi sempre chiedere una dilazione diretta. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate consente di dilazionare ogni cartella fino a 120 rate mensili, rimborsabili in 10 anni. Con l’aiuto di un commercialista, si può presentare domanda di rateazione sostanziale anche in corso di contenzioso. Questo strumento non riduce il debito, ma può evitare l’avvio dell’esecuzione forzata consentendo pagamenti bassi. Se in corso c’è anche un pignoramento, spesso bastano poche rate per farlo revocare.

9. E se non ho soldi per pagare niente? – Se il contribuente è in una situazione economica critica (fallito o vicino a farlo, pignoramenti su tutto, mancanza di reddito per pagare almeno una rata minima), vale valutare la soluzione del piano del consumatore o altre procedure concorsuali. In questo caso l’obiettivo non è più rateizzare, ma “resettare” il debito residuo non patrimoniale tramite esdebitazione. In alternativa, è possibile verificare se la società fallita ha beni da liquidare: in tal caso un concordato o un accordo di ristrutturazione potrebbero coprire i debiti erariali senza andare su mezzi propri del socio. In casi estremi, quando nemmeno le soluzioni previste dalla L.3/2012 sono praticabili, si valuta la negoziazione di un concordato ordinario (accordo privato tra debitore e creditori) o, da ultimo, la dichiarazione di fallimento con raccolta dell’attivo (per quanto gli ex soci rispondano comunque del passivo residuo).

10. Cosa succede se pago il debito, ma i ricorsi sono pendenti? – Se il debitore decide di saldare in tutto o in parte il debito – ad es. per ottenere la sospensione immediata dell’esecuzione – può farlo anche mentre il ricorso è in corso. Tuttavia bisogna comunicare al giudice l’avvenuto pagamento con idonea documentazione. A volte il pagamento “condizionato” porta la Commissione a sospendere la procedura e definire la causa con atto di conciliazione. Attenzione: se si definisce pagando tutto il preteso ma senza aver impugnato l’atto, si perderà comunque il diritto di recupero di eventuali somme versate in eccesso. Si consiglia pertanto di concertare sempre con il legale ogni movimento di denaro, in modo da non rinunciare a eventuali revoche di accertamento.

11. Quali sono gli errori da non commettere? – Come detto, il primo errore è l’inazione: molti contribuenti ignorano le cartelle pensando “la società è morta e io non c’entro più”. Purtroppo non è così automatico. Un altro errore è procedere da soli: un socio non ha gli strumenti legali per contestare in autotutela un accertamento tributario (né può negoziare facilmente con l’Agenzia). Anche aspettare troppo a lungo (magari confidando in prescrizioni) può rivelarsi fatale, soprattutto dopo il 13/12/2014 dove l’art. 28 ha sospeso il termine estintivo. Infine, non sfruttare i consulenti specializzati è un grave sbaglio: un avvocato tributarista-civilista sa individuare le soluzioni meno ovvie (p.es. l’esdebitazione per i consumatori, la transazione, o il ricorso d’urgenza). Il nostro consiglio professionale è sempre: intervenire subito, raccogliere prove e affidarsi a chi conosce la materia.

12. Conviene rivolgersi a un avvocato oppure a un commercialista? – Entrambe le figure sono utili, ma serve una strategia integrata. Un commercialista potrà aiutare a calcolare correttamente le imposte dovute, ricostruire il bilancio di liquidazione e predisporre dichiarazioni integrative o ravvedimenti. L’avvocato tributarista-civilista invece è indispensabile per il contenzioso giudiziale (redazione di ricorsi, impugnazione, opposizioni) e per negoziare accordi con il Fisco. Lo Studio Monardo offre entrambi gli approcci sotto lo stesso tetto: i nostri fiscali preparano i conteggi, mentre gli avvocati curano la tutela in tribunale.

13. I debiti tributari cadono in prescrizione se la società è cancellata da molti anni? – Dipende dai fatti e dalle norme. In generale, i termini ordinari di prescrizione (5 anni) corrono anche dopo la cancellazione, grazie al rinvio normativo. Prima del 2014, però, come detto, la cancellazione estingueva la società (Cass. 13862/2025) , quindi il termine prescrizionale potrebbe essere stato più breve e la rivalsa sui soci potrebbe essersi estinta. Per le società cancellate dopo il 2014, invece, la fictio iuris di art.28 garantisce che l’accertamento può arrivare anche anni dopo la chiusura contabile. Comunque, per il contribuente conta non la cancellazione, ma la data dei fatti accertati (vendite, utili, omessi versamenti).

14. Quali sanzioni rischiano gli ex soci? – Le sanzioni tributarie (moratorie, omissione, infedele) spettano alla società come debitore originario. Tuttavia, quando i soci “subentrano” nei debiti, in pratica ereditano anche le sanzioni del Fisco. Ad esempio, se all’azienda erano state contestate sanzioni del 30% su un’imposta IRPEF, una volta imputato l’utile nascosto ai soci, anch’essi ne pagheranno il 30%. Gli sconti normali (ravvedimento, conciliazione, definirne ridotte in rottamazione) sono applicabili anche ai soci ex-tributari nella misura delle imposte. Lo Studio valuta sempre l’ipotesi di far emergere subito una definizione agevolata, perché talvolta conviene più “conciliarsi” con il Fisco (pagando il 6-12% di sanzioni) che affrontare una lunga causa.

15. Posso ottenere l’annullamento dell’ipoteca o del pignoramento? – Sì: se viene pronunciata una sentenza favorevole (anche in primo grado di CTP), il professionista potrà immediatamente richiedere all’ente di cancellare le misure cautelari. Se invece l’ipoteca o il pignoramento si sono iscritti su conto o immobile, dopo aver fatto ricorso o opposizione si chiede tramite i nostri uffici giudiziarie la cancellazione provvisoria delle misure, in attesa della sentenza di merito. Di norma, la buona fede del contribuente (intendendo la sua volontà di ricorrere e pagare il dovuto se dovuto) porta il giudice a sospendere l’esecuzione cautelare.

16. Quali documenti devo preparare subito? – Deve portare allo studio ogni atto ricevuto e qualsiasi documento contabile della società: bilancio finale di liquidazione, verbali assembleari, estratti conto bancari, ricevute fiscali, comunicazioni ANAC, fatture di acquisto e vendita, ecc. Anche le buste paga del socio (se ne percepiva) o sue vendite personali possono aiutare a ricostruire i fatti. Se possibile, va raccolta documentazione che attesti l’assenza di plusvalenze: contratti di cessione, perizie, ecc. Ogni elemento che dimostri come il socio non abbia beneficiato materialmente degli utili sarà utile in giudizio. In questa fase lo Studio può anche richiedere copia del contenzioso alla Commissione Tributaria locale, chiedendo i documenti che il contribuente non possiede.

17. Quanto dura la causa e quali costi? – Le cause tributarie non hanno tempi certi: in prima istanza la decisione può arrivare in 1-2 anni in media (più o meno a seconda del carico dei tribunali). Un eventuale appello raddoppia i tempi, e la Cassazione (o CTP in riforma) può richiedere altri mesi. Tuttavia, con una difesa strategica si cerca di chiudere la vertenza rapidamente con soluzioni negoziate o transattive. I costi legali comprendono onorari e spese di curatore e patrocinio, che variano a seconda della complessità del caso. Lo Studio Monardo formula sempre un preventivo chiaro: ad es. in un ricorso tributario standard i costi legali sono in proporzione, mentre per soluzioni concorsuali o piani del consumatore si può concordare un compenso forfettario o in percentuale sul risparmio conseguito. Non esistono spese esorbitanti: il rimedio principale è evitare di pagare la somma contestata, quindi qualsiasi onorario professionale viene ampiamente compensato dalla tutela patrimoniale ottenuta.

18. La Corte Costituzionale si è pronunciata in merito? – Non esistono pronunce specifiche della Corte Costituzionale sul tema “ex socio e debiti tributari della società estinta”. La materia rimane di competenza esclusiva della giurisdizione tributaria e civile. Peraltro, le questioni di legittimità costituzionale del codice civile (art. 2495) non sono state sollevate. È però ragionevole ritenere che i principi di ragionevolezza e di tutela del diritto di difesa valgano: i soci non possono essere ingiustamente privati dei loro diritti.

19. Cosa succede se la società fallisce? – Se la società viene dichiarata fallita anziché liquidata volontariamente, il curatore fallimentare gestisce la liquidazione del patrimonio. I creditori sociali (tra cui il Fisco) presentano domanda di partecipazione al passivo fallimentare. I soci, in fallimento, rispondono secondo le regole generali di legge fallimentare: di norma l’eventuale passivo scaturito dopo la loro uscita è estinto con l’apertura del fallimento dell’ente; restano invece responsabili per i debiti sociali maturati fino all’apertura stessa (art. 147 L.Fall., art. 2325 c.c. per s.r.l. con unico socio). Ciò non altera i nostri punti: anche in fallimento, gli accertamenti fiscali possono coinvolgere i soci per quanto non soddisfatto dal fallimento, entro i limiti dei criteri illustrati (incasso liquidazione, ecc.).

20. Posso chiedere la compensazione dei crediti d’imposta? – Sì, ogni saldo di imposta contestato può essere compensato con crediti certi e liquidi del debitore, anche di natura diversa (ad es. IVA sul fatturato, eccedenze IRPEF pregresse). Se l’ex socio ha crediti d’imposta emergenti (ad es. crediti IVA del periodo in cui la società era in attivo), lo Studio può chiedere all’ente creditore che li trasferisca o compensi in autoliquidazione. Questo è molto utile per ridurre il carico tributario contestato. Attenzione: la compensazione orizzontale è sempre possibile, ma in alcuni casi il Fisco richiede adempimenti formali.

Simulazioni Pratiche

  • Esempio 1 – SRL estinta e plusvalenza occulta: Immaginiamo che la Srl “Alfa” abbia venduto un capannone con una plusvalenza di €100.000, mai dichiarata. I liquidatori convengono un bilancio finale che non stanzia nulla (forse hanno occultato l’entrata). Socio A percepisce in liquidazione €20.000, socio B nulla. L’Erario accerta IRES+IVA per €60.000. In base all’art. 2495 c.c., A rischierebbe di dover pagare fino a €20.000 , B teoricamente nulla. Tuttavia, secondo Cass. 28256/2025, la Corte può considerare i €100.000 “distribuiti” a prescindere. In un caso reale, prima ricorreremmo dimostrando che B non ha riscosso nulla; poi, se l’accertamento venisse confermato, faremo valutare a A e B se accedere alla rottamazione: ad esempio con quella-quinquies pagherebbero solo il 6-10% di sanzioni e rateizzerebbero in 9 anni .
  • Esempio 2 – SNC e uscita di socio: Carla era socia di una SNC, è uscita formalmente nel 2023 e il suo recesso è stato iscritto nel Registro delle Imprese. Nel 2024 arriva un accertamento IVA relativo al 2022, notificato per errore a Carla (ex socio). Il team tributario verificherà se Carla era socio all’epoca dei fatti (forse la cessione quota non è stata opposta ai terzi, art. 2290 c.c.); poi impugnerà l’atto facendo notare che Carla non faceva più parte della compagine quando è maturata la pretesa. Se l’Agenzia insiste, proporremo opposizione al giudice tributario sollevando l’eccezione di legittimazione e difetto di litisconsorzio (ex socio non più in carica). In parallelo, analizzeremo se sia possibile una definizione agevolata di quel credito IVA.
  • Esempio 3 – Accordo di ristrutturazione: Mario, ex socio di una SAS con debiti fiscali complessivi di €500.000, si rivolge a noi. Assieme agli altri creditori (banche e fornitori), decidiamo di avviare una trattativa. Allestiamo un piano di rientro triennale, presentato al Tribunale come accordo di ristrutturazione. Durante il negoziato otteniamo che l’Erario accetti di dilazionare i pagamenti senza inciderli di interessi legali (grazie alla sospensione accordata). In pochi mesi si formalizza l’accordo con firma del presidente di tribunale: Mario pagherà in 3 anni un importo ridotto, congelando qualsiasi pignoramento futuro.
  • Esempio 4 – Piano del consumatore: Luigi è un piccolo imprenditore/debitore commerciale e privato con €200.000 di debiti tra cartelle fiscali e finanziarie, e quasi nulla da patrimonializzare. È un ex socio di SNC. Propone con il nostro aiuto un Piano del Consumatore. Il tribunale approva un piano di 5 anni che copre con rate sostenibili il 70% del debito complessivo, azzerando il 30% residuo al termine. Durante il piano, nessun creditore (tra cui il Fisco) può procedere ad esecuzioni. Al termine, Luigi ottiene l’esdebitazione, potendo ricominciare senza debiti pregressi.

Conclusioni

Riassumendo, gli ex soci di una società cancellata possono trovarsi a dover rispondere di debiti fiscali anche rilevanti. La legge (codice civile e norme tributarie) stabilisce alcune regole precise: in linea di principio, la responsabilità patrimoniale è limitata a quanto percepito in liquidazione ; ma la giurisprudenza recente ammette che il Fisco possa perseguire anche soci “innocenti” se vi sono indizi di ricavi occultati . Ecco perché è fondamentale agire tempestivamente: non appena ricevuto l’atto l’ex socio deve farlo esaminare da un professionista qualificato. Ogni giorno di ritardo può comportare decadenze dal diritto di difesa e avanzamento delle azioni esecutive (pignoramenti su beni o somme dei soci).

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