Debiti Ammessi Ed Esclusi Dalla Rottamazione-quinquies 2026: Guida Legale Completa

Introduzione

La “Rottamazione-quinquies 2026” non è l’ennesimo slogan fiscale, ma una procedura giuridica a tempo che può incidere in modo decisivo su cartelle, avvisi di addebito e posizioni contributive: se rientri tra i debitori ammessi, puoi ridurre in modo significativo l’importo effettivamente dovuto (perché alcune voci vengono “tagliate” per legge) e, soprattutto, puoi ottenere effetti protettivi rispetto a nuove azioni esecutive (pignoramenti, nuove ipoteche, nuovi fermi) durante la lavorazione della domanda e fino a quando rispetti le scadenze previste.

Il punto, però, è che non tutti i debiti sono “rottamabili” con la quinquies: la Legge di Bilancio 2026 ha costruito una definizione agevolata molto selettiva, legata a specifiche “origini” del carico (in particolare omessi versamenti da dichiarazioni e controlli automatizzati/formali; e contributi INPS, ma non quelli “da accertamento”). Sbagliare l’inquadramento significa rischiare di presentare una domanda inutile, oppure (peggio) di entrare in un percorso che sospende rateazioni pregresse e poi ti fa decadere, con effetti pratici dolorosi.

In questa guida—scritta con taglio giuridico-divulgativo e dal punto di vista del debitore—ti spiego in modo operativo:

  • Quali debiti sono ammessi e quali invece sono esclusi dalla rottamazione quinquies 2026, con esempi e “zone grigie”;
  • Cosa si paga davvero (capitale + spese) e cosa invece viene stralciato (interessi/sanzioni/aggio, a seconda dei casi);
  • La procedura passo-passo (domanda, scadenze, comunicazione Ader, effetti sulle azioni esecutive, contenziosi);
  • Le difese: quando conviene definire, quando conviene impugnare, quando conviene negoziare o usare strumenti “alternativi” (rateazioni ordinarie; sovraindebitamento; crisi d’impresa);
  • FAQ pratiche e simulazioni numeriche.

Presentazione professionale: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e team multidisciplinare

L’analisi di ammissibilità e la strategia non sono “automatiche”: spesso il debitore ha più carichi, alcuni definibili e altri no, e deve scegliere come muoversi per non perdere tutele o termini. In questo contesto opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, che coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in materia di diritto bancario e tributario, oltre a profili connessi (esecuzioni, crisi e ristrutturazioni). (Le qualifiche qui richiamate sono riportate secondo la presentazione professionale richiesta nel testo.)

L’Avv. Monardo è inoltre: – Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), nel perimetro normativo su sovraindebitamento e procedure correlate;
Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per la gestione negoziale delle situazioni di tensione finanziaria e tributaria, anche in ottica di risanamento (quando il problema non è solo la cartella, ma la sostenibilità aziendale).

Come possiamo aiutarti concretamente (lato debitore): – verifica tecnica degli estratti e delle origini dei carichi (per capire davvero cosa è “quinquies” e cosa no);
– analisi difensiva dell’atto (vizi, prescrizione/decadenza, notifiche, legittimazione; scelta tra definire o impugnare), tenendo conto che i termini processuali sono rigidi (in genere 60 giorni per il ricorso tributario sull’atto impugnato);
– richieste di sospensione, strategie cautelari e gestione del contenzioso quando la definizione interagisce con giudizi pendenti;
– trattative e piani di rientro (rateazioni, piani sostenibili, integrazioni patrimoniali) e soluzioni giudiziali/stragiudiziali, inclusi sovraindebitamento e crisi d’impresa, quando il debito è strutturale e non episodico.

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Quadro normativo della Rottamazione-quinquies 2026 e logica della misura

La base legale “ufficiale” (aggiornata al mese/anno corrente)

La Rottamazione-quinquies è stata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), in particolare nell’art. 1, commi 82–101 (disciplina principale) e con norme collegate sui profili territoriali (commi 102–110) che riguardano regioni ed enti locali.

Il cuore della misura è un meccanismo ben riconoscibile: il debitore può estinguere i carichi ammessi pagando sostanzialmente il “capitale” e alcune spese, beneficiando dell’esclusione (totale o parziale) di: – sanzioni e interessi (nei limiti previsti), – interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973 (ove applicabili), – somme a titolo di aggio/oneri di riscossione ex art. 17 D.Lgs. 112/1999 (nei limiti previsti).

Questa struttura è coerente con l’idea “deflattiva” tipica delle definizioni agevolate: lo Stato (o l’ente creditore) accetta di rinunciare a una parte accessoria del credito per incentivare un incasso più rapido/realistico, mentre il debitore ottiene un costo complessivo ridotto e, spesso, una finestra di stabilizzazione rispetto alla riscossione.

Il tratto distintivo della quinquies: più anni, ma meno categorie

Attenzione: rispetto alle rottamazioni “più ampie” del passato, la quinquies 2026 ha un tratto distintivo importante:

  • periodo temporale dei carichi: 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2023;
  • ma ammissibilità legata a specifiche origini: omessi versamenti “da dichiarazione” e relativi controlli automatizzati/formali, e omessi versamenti contributivi INPS (con esclusione dei contributi richiesti “a seguito di accertamento”).

Quindi non basta che una cartella sia “dal 2000 al 2023”: bisogna guardare perché quel carico è stato iscritto a ruolo/affidato alla riscossione.

Collegamenti con strumenti precedenti e norme correlate

La Legge di Bilancio 2026 regola anche i rapporti con precedenti definizioni: ad esempio consente, a certe condizioni, di includere debiti già oggetto di precedenti “rottamazioni” (fino al 2017) anche se la definizione precedente è diventata inefficace; e disciplina l’interazione con la riammissione alla rottamazione-quater introdotta dal D.L. 202/2024 (art. 3-bis) convertito con L. 15/2025.

Debiti ammessi: cosa puoi rottamare davvero con la quinquies 2026

Qui entriamo nel punto che, da debitore, ti interessa di più: quali debiti sono ammessi.

Requisito temporale: carichi affidati 2000–2023

Sono potenzialmente definibili i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Nota pratica: il discrimine di legge è l’affidamento del carico all’agente della riscossione (non “l’anno del tributo” e non solo “la data di notifica”). Se hai dubbi, la verifica si fa sui dati del carico/estratto e sui documenti di dettaglio.

Requisito “di origine”: imposte da dichiarazioni e controlli automatizzati/formali

La prima macro-categoria ammessa riguarda l’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività (semplificando) di controllo automatico e controllo formale:

  • attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 (imposte sui redditi);
  • attività di cui agli articoli 54-bis e 54-ter DPR 633/1972 (IVA);

In termini pratici: se hai carichi nati perché avevi dichiarato un’imposta ma non l’hai versata (o l’hai versata solo in parte), oppure perché l’Agenzia ha effettuato controlli automatizzati/formali e ha iscritto a ruolo somme correlate, sei dentro il perimetro “tipico” della quinquies.

Requisito “di origine”: contributi INPS sì, ma non “da accertamento”

La seconda macro-categoria riguarda l’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, ma con una esclusione netta:

  • ammessi i contributi INPS omessi;
  • esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Questo passaggio è decisivo: molti debitori confondono “avviso di addebito INPS” con “debito sempre rottamabile”. Nel 2026 non è così in automatico: devi capire se il carico INPS nasce da mero omesso versamento o da attività accertativa.

Quali importi vengono “tagliati” sui debiti ammessi

Per i carichi ammessi, la regola generale è che puoi estinguere senza corrispondere: – interessi e sanzioni affidati all’agente; – interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973; – sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999 (rilevanti soprattutto per il profilo contributivo); – aggio/oneri di riscossione ex art. 17 D.Lgs. 112/1999.

Resta invece dovuto, in linea di principio: – il capitale (tributo/contributo), – le spese per procedure esecutive, – le spese di notificazione della cartella.

Sanzioni amministrative “Codice della strada”: ammesse solo in modo limitato (interessi e aggio)

Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, la Legge 199/2025 prevede un trattamento particolare: le disposizioni della quinquies si applicano solo a interessi (comunque denominati, incluso l’art. 27, sesto comma, L. 689/1981) e aggio; non si esteriora l’intera “multa” come tributo.

Tradotto: se hai una cartella da multa, la quinquies può incidere su accessori (interessi/aggio), ma non è pensata per azzerare la sanzione principale come se fosse IRPEF o IVA.

Inclusioni “di recupero” e casi particolari: vecchie rottamazioni e crisi d’impresa/sovraindebitamento

La legge consente anche di includere: – debiti già oggetto di precedenti rottamazioni (carichi 2000–2017) anche se la precedente definizione è divenuta inefficace;
– alcune posizioni collegate alla rottamazione-quater, tenendo conto della riammissione ex art. 3-bis D.L. 202/2024;
– somme occorrenti per aderire alla quinquies che siano oggetto di procedure concorsuali e di composizione negoziale, con disciplina di prededuzione (profilo tecnico da valutare con professionista).

Tabella essenziale: debiti ammessi e cosa paghi

CategoriaAmmessa?Fonte legaleCosa paghi (in sintesi)Cosa si “taglia” (in sintesi)
Imposte da dichiarazioni annuali + controlli 36-bis/36-ter (DPR 600/1973)L. 199/2025, c. 82Capitale + spese notifica/esecuzioneSanzioni + interessi + interessi di mora + aggio (voci indicate)
IVA da controlli 54-bis/54-ter (DPR 633/1972)L. 199/2025, c. 82Capitale + speseSanzioni + interessi + interessi di mora + aggio (voci indicate)
Contributi INPS da omesso versamentoL. 199/2025, c. 82Contributi + speseSanzioni/somme aggiuntive (art. 27 D.Lgs 46/1999) + interessi/mora + aggio (nei limiti)
Contributi INPS “a seguito di accertamento”NoL. 199/2025, c. 82
Multe Codice della stradaSolo accessoriL. 199/2025, c. 97Sanzione principale + speseInteressi (anche L. 689/1981) + aggio

Debiti esclusi: cosa resta fuori e dove si nascondono gli errori più costosi

Parlare di “rottamazione” in modo generico è pericoloso: la quinquies 2026 non è una sanatoria universale. Le esclusioni non sono solo “nominali”; sono strutturali (legate all’origine del carico) e anche funzionali (legate alla tua posizione in precedenti definizioni).

Esclusione principale: carichi non riconducibili alle origini tipizzate dalla legge

Il primo grande blocco di esclusi è tutto ciò che non deriva da: – omessi versamenti da dichiarazioni/controlli ex 36-bis/36-ter e 54-bis/54-ter; – omesso versamento contributi INPS (non da accertamento).

Esempi tipici (da verificare caso per caso): – imposte e sanzioni da accertamenti “di merito” (avvisi di accertamento sostanziali); – recuperi complessi non basati sul solo controllo automatizzato/formale; – altre entrate non inquadrabili nell’elenco tassativo del comma 82.

Esclusione specifica: contributi INPS richiesti a seguito di accertamento

È un’esclusione testuale e quindi “a rischio zero” sul piano interpretativo: se il contributo è richiesto a seguito di accertamento, non è quinquies.

Esclusioni “per rapporto con la rottamazione-quater”: quando NON puoi spostare il debito in quinquies

La legge 199/2025 contiene una clausola molto incisiva: non possono essere estinti con la quinquies (commi 82–98) i debiti 2000–30 giugno 2022 che, alla data del 30 settembre 2025, risultano “in regola” (rate scadute pagate) nell’ambito di precedenti dichiarazioni (connesse alla rottamazione-quater).

Questa regola va letta in chiave anti-duplicazione: se eri già dentro una definizione e stavi pagando regolarmente, la quinquies non deve diventare un “salto” ad altra procedura solo per ottenere condizioni diverse.

Tributi locali e regionali: non sono automaticamente “nella quinquies”

Molti debitori chiedono: “IMU, TARI, multe comunali, canoni, entrate locali… posso rottamare tutto?”.

La risposta giuridicamente corretta (al 30 gennaio 2026) è questa:

  • la rottamazione quinquies nazionale (commi 82–101) è costruita su carichi tipizzati (dichiarazioni/controlli e INPS); non introduce un automatismo generalizzato per tutti i tributi locali;
  • però la stessa legge prevede che regioni ed enti locali possano introdurre autonomamente forme di definizione agevolata (esclusione o riduzione di interessi e anche sanzioni), con propri atti e con vincoli di bilancio, per tributi disciplinati e gestiti da loro (con esclusione, tra l’altro, dell’IRAP e di compartecipazioni/addizionali a tributi erariali).

In pratica: su IMU/TARI ecc. devi verificare se il tuo Comune/Regione ha adottato un proprio regolamento/legge di definizione agevolata nel quadro dei commi 102–110.

Casse previdenziali privatizzate (es. Cassa Forense): attenzione alla differenza con la “quater”

Un errore ricorrente nel 2026 è pensare che la quinquies “replichi” l’apertura della rottamazione-quater alle Casse professionali.

Nella rottamazione-quater (L. 197/2022) il legislatore aveva previsto l’estensione ai debiti affidati dagli enti di cui ai D.Lgs. 509/1994 e 103/1996 previa delibera degli stessi enti.

Nella quinquies 2026 questa architettura non è riprodotta nel perimetro dei commi 82–101 (che invece menzionano espressamente INPS e le origini dei carichi da dichiarazioni/controlli).

Coerentemente, anche fonti istituzionali di categoria (es. Cassa Forense) hanno evidenziato che la quinquies non si applica ai contributi dovuti alle casse previdenziali privatizzate.

Tabella rapida: esclusioni e verifiche “salva-errori”

ScenarioEsito probabilePerchéCosa fare subito
Cartella da avviso di accertamento “sostanziale”Spesso esclusaOrigine non tipizzata dal c. 82Verifica origine; valuta ricorso/altre definizioni/rat.
Avviso di addebito INPS “da accertamento”EsclusoEsclusione testualeStrategia alternativa (rateazione, contenzioso lavoro, crisi)
IMU/TARI/entrate comunaliNon automaticoServe disciplina ente locale (c. 102–110)Controlla delibera/regolamento locale
Contributi Cassa Forense/enti 509/1994Esclusi in quinquiesManca norma come in quaterValuta strumenti propri (piani, definizioni, crisi)

Procedura passo-passo: scadenze, effetti immediati e strategie difensive da debitore

Questa è la sezione “operativa”: cosa succede, in concreto, dal giorno in cui ti accorgi del debito (notifica cartella, intimazione, estratto, ecc.) fino alla definizione o alla decadenza.

Passo uno: capire se il carico è definibile (prima di fare qualunque domanda)

Prima di aderire, devi rispondere a tre domande “secche”:

1) Il carico è stato affidato tra 1/1/2000 e 31/12/2023?
2) Da cosa nasce? È omesso versamento da dichiarazione/controllo (36-bis/ter; 54-bis/ter) o contributo INPS omesso (non da accertamento)?
3) Ci sono procedure pregresse (rateazioni, rottamazione-quater, contenziosi) che rendono la scelta rischiosa o non consentita?

Passo due: presentare la domanda entro il 30 aprile 2026

La dichiarazione di adesione va presentata entro il 30 aprile 2026, secondo modalità esclusivamente telematiche e secondo le modalità che l’agente della riscossione rende disponibili.

Nella domanda indichi anche: – il numero di rate prescelte (fino al massimo); – l’eventuale pendenza di giudizi sui carichi e l’impegno a rinunciare.

Passo tre: attendere la comunicazione con importi e scadenze

Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica l’ammontare complessivo dovuto e quello delle singole rate; la rata non può essere inferiore a 100 euro.

Passo quattro: pagare (o in unica soluzione o a rate fino al 2035)

Il pagamento può avvenire: – in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; oppure – fino a 54 rate bimestrali, con scadenze rigidamente fissate: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026; poi sei rate annuali dal 2027 al 2034 (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre); e le ultime tre rate nel 2035 (31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio).

Sulle rate successive alla prima maturano interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

Messaggio chiave lato debitore: la rateazione è lunga e “comoda”, ma la legge prevede decadenza con regole molto severe (vedi sotto).

Effetti protettivi su riscossione, fermi, ipoteche, pignoramenti

Dalla presentazione della domanda e fino a quando rispetti il percorso, la legge prevede una serie di effetti pratici fondamentali per chi teme azioni esecutive:

  • sospensione dei termini di prescrizione/decadenza per il recupero dei carichi dichiarati;
  • sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateazioni (limitata fino alla scadenza della prima/unica rata quinquies);
  • divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche (restano fermi/ ipoteche già iscritti);
  • divieto di avviare nuove procedure esecutive; e blocco delle esecuzioni già avviate, salvo casi in cui il primo incanto con esito positivo si sia già tenuto;
  • non sei considerato “inadempiente” ai fini dei meccanismi di blocco pagamenti/rimborsi (art. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973) per i carichi oggetto di dichiarazione;
  • regole specifiche per DURC (art. 54 DL 50/2017) limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione.

Questi effetti, per un debitore in difficoltà, sono spesso più importanti del mero “sconto”: perché proteggono liquidità, conti e operatività aziendale.

Contenziosi pendenti: sospensione e rinuncia (attenzione ai termini processuali)

Se hai un giudizio pendente su un carico incluso, la legge prevede: – impegno a rinunciare al giudizio; – possibilità di sospensione del giudizio; – regole sull’estinzione una volta perfezionata la procedura con la prima/unica rata.

In parallelo, resta vero che nel processo tributario il termine ordinario per proporre ricorso è 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato (salve regole e sospensioni particolari), e che esiste un elenco di atti impugnabili e regole sui vizi propri.

Approccio difensivo corretto: non scegliere “a sentimento” tra rottamazione e ricorso. A volte conviene impugnare per annullare il debito; altre volte conviene definire per ottenere protezione immediata e riduzione accessori; altre volte conviene fare entrambe le valutazioni (anche in ottica cautelare).

Decadenza: quando perdi la quinquies e cosa succede dopo

Il sistema è severo. La definizione non produce effetti se non paghi, o paghi in modo insufficiente, una delle seguenti soglie critiche: – unica soluzione;
due rate (anche non consecutive);
– l’ultima rata.

Se decadi: – riprendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei crediti; – quanto pagato viene considerato a titolo di acconto sul debito residuo (non “sparisce”, ma non ti salva).

In più, c’è un punto che molti sottovalutano: alla scadenza del 31 luglio 2026, per i debiti definibili sono revocate le rateazioni sospese e non possono essere concesse nuove rateazioni ordinarie ex art. 19 DPR 602/1973 su quegli stessi debiti.

Traduzione pratica (molto concreta): se presenti domanda e poi non riesci a pagare la prima rata, rischi di ritrovarti senza quinquies e senza la precedente rateazione, con la riscossione che riparte “a piena forza”.

Mini-tabella: calendario e checkpoint (da tenere sulla scrivania)

FaseData/termineEffetto pratico
Domanda quinquiesEntro 30 aprile 2026Attiva protezioni e sospensioni previste
Comunicazione importiEntro 30 giugno 2026Sai quanto devi pagare e in quante rate
Pagamento 1ª rata / unica31 luglio 2026Punto di non ritorno: se paghi, consolidi effetti; se non paghi rischi decadenza e perdita rateazioni sospese
Rate successive2026–2035Interessi 3% annuo dal 1/8/2026; decadenza se salti 2 rate o l’ultima

Strumenti alternativi e strategie “composite” (quando la quinquies non basta o non conviene)

La quinquies è potente, ma non è l’unica strada. Dal punto di vista del debitore, l’obiettivo è sempre lo stesso: rendere sostenibile il debito e proteggere patrimonio/attività.

Rateazione ordinaria (art. 19 DPR 602/1973): quando preferirla o usarla in parallelo

La rateazione ordinaria (quando ammessa) resta uno strumento centrale. La quinquies però: – prevede un proprio piano rateale e dichiara la non applicazione dell’art. 19 al piano quinquies;
– e soprattutto può revocare rateazioni pregresse sui debiti definibili al verificarsi delle condizioni previste dalla legge, con conseguente rischio strategico.

Strategia pratica: se la tua sostenibilità dipende da una rateazione “ordinaria”, prima di fare domanda quinquies devi simulare flussi di cassa e verificare se la prima rata (31/7/2026) è davvero pagabile.

Sovraindebitamento e Codice della crisi: quando il problema è strutturale

Se non hai un problema “episodico” ma un sovraindebitamento reale (famiglie, piccoli imprenditori, partite IVA schiacciate da fisco e contributi), gli strumenti di composizione della crisi diventano centrali:

  • la disciplina storica della L. 3/2012 e la sua evoluzione;
  • il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019) per procedure come concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione (in base ai presupposti).

Un punto giurisprudenziale-chiave, molto utile al debitore, è che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto di falcidia IVA nelle procedure di sovraindebitamento (sent. 245/2019): questo ha aperto spazi di manovra importanti nella costruzione di piani sostenibili quando IVA e debito pubblico sono predominanti.

Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per imprese che devono evitare l’esecuzione e preservare continuità aziendale, la composizione negoziata è uno strumento diverso dalla rottamazione: non “taglia” automaticamente il debito, ma consente un perimetro di negoziazione e misure protettive secondo i presupposti di legge, utile quando la crisi è trattabile con accordi.

Quando costruire una strategia “mista”

Nella pratica difensiva, spesso la soluzione migliore è combinare strumenti:

  • Quinquies per i carichi definibili (riduzione accessori + protezioni riscossione);
  • Ricorso tributario (o altra impugnazione competente) per i carichi non definibili ma viziati, rispettando i termini (es. 60 giorni).
  • Sovraindebitamento/crisi se il debito residuo (anche non definibile) non è sostenibile.

Obiettivo lato debitore: evitare che la “rottamazione” diventi una scelta emotiva che non risolve la radice del problema.

FAQ e simulazioni numeriche (20 domande pratiche + esempi)

Di seguito rispondo alle domande che, statisticamente, incidono di più su errori e decisioni.

FAQ

Un debito dal 2019 è automaticamente ammesso?
No. Deve essere nel periodo 2000–2023 e deve derivare dalle origini indicate (dichiarazioni/controlli o INPS omesso non da accertamento).

La quinquies riguarda anche debiti 2023?
Sì, se il carico è stato affidato entro 31/12/2023 e rientra nelle origini previste.

Posso rottamare un debito IVA?
Sì se deriva da omesso versamento e attività ex 54-bis o 54-ter DPR 633/1972 (e in generale dalla cornice del comma 82).

Posso rottamare un avviso di accertamento?
Non automaticamente: la quinquies riguarda carichi “affidati” e, soprattutto, tipizza le origini (dichiarazioni/controlli). Gli accertamenti “di merito” spesso non rientrano.

INPS: tutti i contributi sono ammessi?
No. Sono esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

Cosa pago concretamente con la quinquies?
In sintesi: capitale + spese; non paghi interessi/sanzioni/aggio nei limiti previsti dalla norma, e non paghi gli interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973 sui carichi ammessi.

Le multe stradali si rottamano?
Solo per accessori (interessi e aggio), non come tributi “pieni”.

Se presento domanda, possono mettermi un fermo auto?
La legge vieta l’iscrizione di nuovi fermi per i carichi dichiarati; ma quelli già iscritti restano.

Se presento domanda, possono iscrivere ipoteca?
No nuove ipoteche per i carichi dichiarati; ma ipoteche già iscritte restano.

Se ho un pignoramento in corso, si ferma?
In generale non possono iniziare nuove esecuzioni e non possono proseguire quelle avviate, salvo l’eccezione dell’asta già tenuta con esito positivo (prima dell’effetto sospensivo).

Entro quando devo presentare domanda?
Entro il 30 aprile 2026.

Quando ricevo l’importo esatto?
Entro il 30 giugno 2026.

Qual è la prima scadenza di pagamento?
31 luglio 2026.

Quante rate posso chiedere?
Fino a 54 rate bimestrali, con calendario predeterminato fino al 31 maggio 2035.

Che interessi si applicano sulle rate?
3% annuo dal 1° agosto 2026 (per i pagamenti rateali).

Cosa succede se salto una rata?
La decadenza scatta se non paghi (o paghi insufficientemente) l’unica rata, oppure due rate anche non consecutive, oppure l’ultima.

Se decado, perdo tutto quello che ho pagato?
No: le somme pagate restano acconto sul dovuto, ma perdi la definizione e riparte la riscossione ordinaria (con ripresa termini).

La domanda quinquies sostituisce il ricorso?
Dipende. Il ricorso ha termini propri (in genere 60 giorni) e serve per contestare l’atto; la definizione serve a chiudere pagando. La scelta è strategica.

IMU e TARI rientrano?
Non automaticamente: dipende da eventuali definizioni agevolate regionali/comunali adottate nel quadro dei commi 102–110.

Contributi Cassa Forense o altre casse privatizzate?
Nel 2026 la quinquies non replica l’estensione “a delibera” prevista per la quater; quindi, in via generale, non rientrano.

Simulazioni numeriche (esempi realistici)

Simulazione 1: IRPEF da omesso versamento in dichiarazione (carico definibile)
– Capitale IRPEF dichiarata e non versata: € 8.000
– Sanzioni: € 2.400
– Interessi e interessi di mora: € 900
– Agio/oneri riscossione: € 480
– Spese notifica/esecutive: € 120

Senza quinquies: potresti arrivare a circa € 11.900 (al netto di ulteriori accessori)
Con quinquies (in linea di principio): paghi il capitale (€ 8.000) + spese (€ 120), mentre si “tagliano” sanzioni/interessi/mora/aggio nei limiti di legge → circa € 8.120.
Base giuridica: esclusione di sanzioni/interessi/mora/aggio e pagamento di capitale + spese.

Simulazione 2: IVA da controllo ex 54-bis (carico definibile)
– IVA dovuta: € 15.000
– Sanzioni: € 4.500
– Interessi/mora: € 1.600
– Agio: € 900
– Spese: € 150

Con quinquies: target di pagamento vicino a € 15.150, con abbattimento delle componenti accessorie previste.

Simulazione 3: contributi INPS omessi (definibili) vs contributi da accertamento (non definibili)
Caso A (omesso versamento): capitale contributi € 12.000; somme aggiuntive/sanzioni € 3.000; interessi/mora € 800; aggio € 500; spese € 100
→ quinquies: paghi principalmente capitale + spese; taglio su somme aggiuntive ex art. 27 D.Lgs 46/1999 e accessori.

Caso B (a seguito di accertamento): capitale € 12.000 ma “da accertamento”
escluso: devi valutare altre strade (rateazione, contenzioso, strumenti di crisi).

Simulazione 4: multa stradale in cartella (definizione solo accessori)
– Sanzione principale: € 300
– Interessi/maggiorazioni: € 180
– Agio: € 40
– Spese: € 15

Con quinquies: effetto principalmente su interessi e aggio → potenziale discesa verso € 315 (sanzione + spese), con esclusione degli interessi/maggiorazioni nei limiti indicati.

Simulazione 5: scelta rateale e costo interessi 3% annuo
Se devi € 10.000 e scegli rateazione lunga, dal 1° agosto 2026 decorrono interessi al 3% annuo sulle rate (non sulla quota già pagata). La scelta tra “poche rate” e “molte rate” diventa un bilanciamento tra sostenibilità e costo finanziario.

Giurisprudenza e prassi essenziale e aggiornata fino al 30 gennaio 2026

Di seguito riporto riferimenti che, per un debitore, sono particolarmente utili perché chiariscono (o hanno chiarito in anni recenti) effetti processuali delle definizioni agevolate e spazi di tutela nelle crisi da debiti fiscali/contributivi. Le pronunce sono indicate con Corte/Ente e data/numero dove disponibili da fonti consultate.

Principi chiave su definizioni agevolate e contenzioso

Norma interpretativa rilevantissima (ius superveniens):
Legge 30 luglio 2025, n. 108 (conversione del D.L. 84/2025): ha introdotto l’art. 12-bis come norma di interpretazione autentica in tema di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata (rottamazione-quater), chiarendo—ai fini dell’estinzione—il rilievo della dichiarazione, della comunicazione e del versamento della prima/unica rata.

(Questo è centrale come “metodo”: quando scegli una definizione e hai liti pendenti, il diritto vivente può dipendere anche da ius superveniens interpretativo.)

Corte di Cassazione (Sezione Tributaria), Ordinanza 11 settembre 2024, n. 24428 (richiamata in banche dati e commenti):
– In tema di rottamazione-quater e comma 236 L. 197/2022, è stata valorizzata una ricostruzione per cui l’estinzione del processo non richiede l’integrale pagamento dell’intero piano rateale, ma il perfezionamento della procedura amministrativa e la documentazione dei pagamenti effettuati.

(Indicazione utile perché molte controversie “si bloccano” proprio sul tema: devo pagare tutto per estinguere la lite o basta iniziare? Il quadro 2025 ha poi visto interventi interpretativi normativi.)

Principi chiave su sovraindebitamento e debiti fiscali (IVA)

Corte costituzionale, Sentenza 29 novembre 2019, n. 245
– Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di falcidia dell’IVA nella disciplina del sovraindebitamento (L. 3/2012), ampliando concretamente gli spazi di ristrutturazione per debitori non fallibili gravati da IVA.

Questo è un pilastro operativo: se la tua esposizione è “troppo grande” per qualunque rottamazione, la domanda non è più “come rateizzo”, ma “come ristrutturo e torno sostenibile”.

Principi su enti locali e definizioni agevolate territoriali

La Legge di Bilancio 2026 attribuisce a regioni ed enti locali un potere di introdurre definizioni agevolate (riduzione/esclusione interessi e anche sanzioni) per tributi di loro competenza e anche per entrate patrimoniali, con regole di pubblicazione ed efficacia.

Dal punto di vista del debitore: questo significa che nel 2026 non esiste “solo” una rottamazione nazionale; può esistere una mappa territoriale di opportunità, variabile da Comune a Comune e da Regione a Regione, e va verificata puntualmente.

Conclusione

La Rottamazione-quinquies 2026—aggiornata al 30 gennaio 2026—è un’opportunità concreta solo se rientri nei debiti ammessi: carichi affidati 2000–2023 ma, soprattutto, con origine in omessi versamenti da dichiarazioni/controlli e contributi INPS non da accertamento. Se ci rientri, puoi ridurre il debito eliminando molte componenti accessorie (sanzioni, interessi, mora, aggio nei limiti) e, in parallelo, ottenere un effetto protettivo contro nuove azioni esecutive durante la procedura.

Ma la quinquies è anche una procedura che punisce l’improvvisazione: i termini sono rigidi (domanda entro 30/4/2026; pagamento decisivo 31/7/2026), la decadenza è severa (due rate saltate o l’ultima), e la norma può incidere su rateazioni pregresse con meccanismi che—se non pianificati—possono peggiorare la tua posizione.

Per questo, agire tempestivamente con un professionista è spesso ciò che fa la differenza tra: – chi blocca (o evita) pignoramenti, fermi e ipoteche e rientra in modo sostenibile;
– e chi entra “male” nella procedura, decade e si ritrova con la riscossione riattivata e meno strumenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, con il suo team di avvocati e commercialisti, può intervenire con analisi del carico, valutazione di ammissibilità, difese processuali, richieste di sospensione e impostazione di piani e soluzioni (anche di sovraindebitamento e crisi d’impresa) per mettere in sicurezza patrimonio e continuità.

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