Accertamento Fiscale Per Sopravvenienze Attive Non Dichiarate: Come Difendersi Con L’Avvocato

Introduzione

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina un team di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale nel diritto bancario e tributario; è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e figura fra i professionisti fiduciari di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Ha inoltre conseguito l’abilitazione di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021) . Grazie a queste competenze trasversali il suo studio affronta con efficacia le complesse contestazioni fiscali sulle sopravvenienze attive non dichiarate, offrendo assistenza completa: dall’analisi dell’atto impositivo alla predisposizione del ricorso tributario, fino alla negoziazione di soluzioni stragiudiziali o all’elaborazione di piani di rientro concordati con l’Agenzia delle Entrate. Il team Monardo assiste imprese e privati in ogni fase, anche di fronte a procedure esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) collegati alle cartelle esattoriali .

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Contesto normativo e giurisprudenziale

La definizione fiscale di sopravvenienza attiva è data dall’art.88, comma 1 del TUIR (D.P.R. 917/1986): si considerano sopravvenienze attive «i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi» . In pratica, quando un costo o un debito precedentemente dedotto o accertato risulta annullato o eliminato (per qualsiasi motivo: transazione, compensazione, remissione del debito, crediti inesigibili non più esistenti, ecc.), ciò genera un utile “di riserva” che viene definito sopravvenienza attiva.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito diversi punti chiave. In primis, non tutte le operazioni che aumentano la ricchezza aziendale sono sopravvenienze attive: la Corte di Cassazione ha stabilito che somme versate dai soci come conferimenti o come prestiti infruttiferi non costituiscono sopravvenienze imponibili (se vi è obbligo di restituzione o se si configura come conferimento) . Inoltre, se la passività iniziale non esisteva affatto (ad esempio, per fatture inesistenti), non può produrre alcuna sopravvenienza: come ribadito da Cass. civ. Sez. V, 12.7.2023 n.19945, “se la passività non è mai esistita… non scatta la sopravvenienza attiva” . Dunque, in questi casi l’errore va sanato riconducendo la rettifica all’esercizio originario, anziché tassare nuovamente il contribuente.

Rilevante è pure il principio di competenza stabilito dall’art.109 TUIR: i componenti di reddito vanno dichiarati nell’esercizio in cui ne è certa l’esistenza e l’ammontare . La giurisprudenza tributaria ha precisato che le sopravvenienze da sentenze (riconoscimento di crediti o “disconoscimento” di debiti in sede giudiziale) devono essere dichiarate nell’anno del deposito della sentenza, non in quello in cui essa diventa definitiva . In tal senso, le ordinanze Cass. ord. 6.5.2025 n.11917, 20.5.2025 nn.13369 e 13361 hanno confermato che il reddito si considera conseguito alla data di deposito del provvedimento che lo afferma . In aggiunta, la Cass. civ., Sez. V, 26.1.2024 n.2517 ha ribadito che l’insussistenza di passività iscritta in bilancio costituisce sopravvenienza attiva e rientra nella base imponibile . In altri termini, se una passività annotata risulta poi “cessata”, se ne trae utilità tassabile, indipendentemente dal momento contabile in cui ciò è stato rilevato .

Sul piano legislativo, l’art.88 già prevedeva vantaggi fiscali nel contesto di crisi: il comma 4-ter (introdotto dal D.Lgs. n.83/2015) escludeva dal reddito imponibile le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di debiti in piani di concordato o fallimento omologati. Recentemente la legge delega 111/2023 ha esteso questa agevolazione a tutti gli istituti del nuovo Codice della Crisi (fallimento, concordato, piani attestati, liquidazione giudiziale) . Sul fronte interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha prodotto diversi interpelli per inquadrare casi concreti: ad esempio la risposta n.71/2019 (ripresa da Edotto ) conferma che lo stralcio di debiti già tassati non genera un ulteriore reddito imponibile fino a concorrenza delle imposte già pagate; gli interpelli nn.222/2024, 179/2025 e 178/2025 chiariscono invece il trattamento fiscale delle sopravvenienze nei piani di risanamento, nei concordati semplificati e nei piani negoziati, come illustrato più avanti .

Procedura passo-passo dopo la notifica

Dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento (o altro atto esecutivo), il contribuente dispone di 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente (art.43 D.Lgs. 546/1992). Entro tale termine è consigliabile presentare ogni documento utile (es. scritture contabili, accordi con creditori, sentenze già passate in giudicato) a sostegno della propria posizione. Durante questo periodo si può anche chiedere la sospensione cautelare dell’esecuzione (art.47 D.Lgs. 546/1992) per evitare intanto pignoramenti o iscrizioni ipotecarie. Nel frattempo si valutano soluzioni extragiudiziali: ad esempio, definizioni agevolate o piani di rateazione straordinaria, in modo da congelare la riscossione.

Se non si ricorre o il ricorso è rigettato, l’accertamento si consolida. L’imposta accertata, le relative sanzioni e gli interessi di mora vengono iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate Riscossione; ha così inizio la riscossione coattiva (cartella esattoriale), con possibili pignoramenti di beni mobili/immobili, ipoteche e fermi amministrativi sui veicoli del debitore. Durante il contenzioso (Commissione Tributaria Regionale in appello, Corte di Cassazione in ultimo grado) il debitore può chiedere il differimento o la rateazione coatta (nuove misure introdotte dal D.L. 158/2021) per dilazionare il pagamento. Il ruolo può infatti essere rateizzato fino a 120 rate (D.L. 193/2021). In ogni fase è fondamentale la consulenza di un esperto: l’Avv. Monardo e il suo staff assisteranno nella predisposizione del ricorso – dalla verifica della correttezza formale dell’atto alla confutazione delle ragioni esposte dall’Agenzia – e attiveranno ogni strumento processuale o negoziale per tutelare il contribuente.

Difese e strategie legali

Una difesa efficace si basa sull’analisi puntuale delle norme, della prassi e della giurisprudenza. Ad esempio, in un caso recente l’Agenzia delle Entrate (interpello n.71/2019) ha precisato che lo stralcio di debiti già tassati genera una sopravvenienza attiva non imponibile fino alla concorrenza delle imposte già versate in precedenti esercizi . Tale argomento sfrutta il principio di “non doppia tassazione”: se un costo era stato precluso dalla deduzione (con pagamento di imposte aggiuntive), non ha senso tassare nuovamente il suo annullamento. Similmente, la Cassazione 19945/2023 esclude la sopravvenienza se la passività non è mai esistita (costi simulati o inesistenti) . Tali principi vanno illustrati nel ricorso per dimostrare che l’elemento reddituale contestato non esiste (o non può concorrere due volte).

Strumenti processuali: il ricorso tributario deve contestare i vizi dell’atto. Ad esempio, se l’Agenzia ha quantificato la sopravvenienza imponibile su basi errate (o senza considerare gli sgravi già fruiti), la difesa può opporre errori di calcolo o mancato utilizzo delle deduzioni ammesse dal TUIR. Si possono sostenere anche questioni di retrodatazione dell’imposta (contestando l’anno di competenza, se previsto dal principio di certezza del reddito). Qualora la lettura delle scritture contabili o degli accordi bancari sia ambigua, l’Avv. Monardo mostrerà documenti che provano la natura originaria delle poste (ad es. una remissione di debito dopo concordato) e la correlazione con i versamenti effettuati. Su questi punti la giurisprudenza tributaria offre spunti utili (es. CTR che accolgono istanze sul termine di imputazione o sulla qualificazione delle poste straordinarie).

Normative speciali: bisogna verificare se il caso rientra in esenzioni specifiche. Ad esempio, l’art.88, comma 4-ter TUIR esclude da imponibilità le sopravvenienze da riduzione di debiti in concordato preventivo o fallimentare (purché i piani o accordi siano omologati). In tal caso la difesa evidenzia che la riduzione del debito derivava proprio da un piano attestato o accordo omologato (anche ex art.182-bis L.F.), facendo leva sull’interpretazione di prassi e legge delega . Se invece la situazione è più complessa (es. concordato semplificato o composizione negoziata), si impiega quanto chiarito dagli interpelli e dalla Cassazione più recente per limitare l’imposizione (ad es. richiedere che le eventuali sopravvenienze da esdebitazione siano quantificate con criteri ragionevoli). In ogni caso l’obiettivo della strategia legale è ridurre la base imponibile accertata o indurne l’esenzione, sfruttando ogni norma favorevole (tra cui anche la possibile deduzione dell’Irap per le passività eliminate se prevista da prassi).

Esecuzione cautelare: nel frattempo, l’Avv. Monardo può presentare istanze di sospensione esecutiva all’Agenzia delle Entrate (o domanda di misure cautelari al giudice tributario) per far prorogare lo stop di cartelle e pignoramenti pendenti in attesa del giudizio. Se necessario, vengono anche valutati mezzi protettivi presso il giudice civile. L’esperienza pratica dimostra che un’azione tempestiva (anche con reclamo o domanda di autotutela) può neutralizzare fermi, ipoteche o fermi amministrativi posti sulle utenze, dando respiro al contribuente fino alla decisione finale.

Strumenti alternativi e piani di ristrutturazione del debito

Il contribuente ha inoltre a disposizione strumenti agevolativi straordinari che possono attenuare o posticipare gli effetti dell’accertamento:

  • Rottamazione cartelle (“saldo e stralcio”/definizione agevolata): pagando una percentuale ridotta (capitale+interessi legali) e rinunciando a sanzioni e interessi di mora, si estingue parte o tutto il debito con l’Erario. Attenzione però al profilo fiscale: l’Agenzia ritiene che i benefici ottenuti (per es. interessi non pagati) generino sopravvenienze attive imponibili. In pratica, qualsiasi risparmio tributario derivante dalla rottamazione andrebbe qualificato come componente positivi (calcolato su quanto dedotto in precedenza) e tassato ai sensi dell’art.88 TUIR. Come rilevato nella prassi, «le sopravvenienze attive da condono rientrano in linea generale tra quelle imponibili» , salvo eventuali esenzioni normative (attualmente non previste). In sintesi, la rottamazione è utile per bloccare le azioni esecutive e ridurre capitali di debito, ma comporta il riconoscimento di un reddito fiscale sulla parte stralciata.
  • Piani del consumatore (L. 3/2012): per i debitori non imprenditori, il piano del consumatore consente la definizione dei debiti della vita privata (inclusi tributi) attraverso un accordo attestato. Anche qui, la cancellazione dei debiti (con relativa “esdebitazione” finale) integra in linea di principio una sopravvenienza attiva. Al momento non esistono norme fiscali esclusive che escludano tali sopravvenienze dalla tassazione, per cui è prudente considerare la parte esdebitata come reddito imponibile. La difesa può comunque studiare soluzioni (ad es. riparto tra creditori) per limitare il maggior reddito da dichiarare e sfruttare eventuali deduzioni o crediti d’imposta pregressi.
  • Esdebitazione personale e fallimentare: in contesti di concordato o fallimento, l’art.124 c.c. (o l’art.14 L.3/2012) libera il debitore dall’onere residuo. La Cassazione n.2517/2024 ha confermato che questa liberazione determina una sopravvenienza attiva imponibile per il debitore (passività divenuta attivo) , seppure resta fermo il divieto di cumulo con precedenti detassazioni (non si può ribaltare quanto già fruito). Nella pratica di studio si valuta caso per caso: in alcuni casi (concordato preventivo omologato) l’esdebitazione integrata nel piano non tassabile per art.88, mentre in piani stragiudiziali individuali la situazione può essere differente.
  • Accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.) e accordi di composizione negoziata (DL 118/2021): questi istituti permettono di ridurre i debiti fuori dal processo fallimentare. Se l’accordo è omologato dal tribunale (come il concordato), di norma la diminuzione di debiti non genera reddito tassabile (agevolazione TUIR, art.88 co.4-ter). Se invece si tratta di negoziazioni stragiudiziali, l’Agenzia finora li considera alla stregua di operazioni ordinarie: le plusvalenze o sopravvenienze da cessione d’azienda o stralcio convenuto sono di norma imponibili, secondo l’interpello 178/2025. In ogni caso, ogni proposta di accordo va analizzata con attenzione fiscale: lo staff di Monardo verificherà preventivamente l’impatto tributario e, se necessario, strutturerà l’intesa (o il piano attestato) in modo da ricadere nelle fattispecie di esenzione previste dalla legge.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non verificare l’effettiva natura del debito: spesso l’avviso di accertamento include un debito fittizio. Se in sede giudiziaria (o fiscale) tale passività venisse dichiarata inesistente, di fatto non può esserci alcuna sopravvenienza attiva tassabile . L’errore tipico è non controllare subito le fatture e i documenti originari. Consiglio: prima di tutto, esaminate se il presunto debito era deducibile o se era già stato stornato in precedenza. Se era inesistente, la strategia difensiva parte proprio da Cass. n.19945/2023 .
  • Confondere anno di competenza: un’altra fonte di errori è inserire la sopravvenienza nel periodo sbagliato. Per esempio, se un credito aziendale viene riconosciuto con sentenza nel 2026 (depositata il 1° febbraio), l’avanzo si dichiara nel 2026, non nell’anno in cui le parti hanno negoziato (o nell’anno di notifica dell’avviso). La Cassazione ha chiarito che conta il deposito della sentenza . In pratica, va trovata la “data certa” dell’evento generatore e rispettata. Consiglio: annotate subito tutte le date legali importanti (deposito di sentenze, approvazioni di piani, emissione di note di credito, ecc.) per evitare errori di imputazione.
  • Omettere l’impugnazione: scaduti i 60 giorni senza ricorrere, l’atto impositivo diventa definitivo e scattano multe e interessi maggiorati. Spesso si trascura che il termine parte dalla consegna o notifica (art.43 D.Lgs.546/92). Consiglio: marcate sul calendario la scadenza dei 60 giorni non appena ricevete l’avviso, e affidate subito l’incarico a un professionista. Anche un reclamo o un’istanza di autotutela può interrompere la procedura, ma l’azione principale resta il ricorso tributario.
  • Non richiedere le sospensioni opportune: fino alla decisione definitiva, rimane intatta la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’avviso (art.47 D.Lgs.546/92) o di ottenere un giudizio cautelare urgente. Evitare pignoramenti è fondamentale. Consiglio: valutate con l’Avv. Monardo la presentazione di istanze scritte a supporto del ricorso, mirate a bloccare gli effetti esecutivi sull’atto.
  • Trascurare la documentazione di supporto: conservate tutta la documentazione contabile che dimostra la natura straordinaria del provento (accordi, note di credito, piani, sentenze, ecc.). L’Agenzia stessa indica di “conservare la documentazione” che colleghi le sopravvenienze agli accertamenti passati . Consiglio: raccogliete e fornite preventivamente ogni atto amministrativo e giurisdizionale che riguarda il presunto debito, in modo che la difesa possa incastrare i fatti in modo preciso.

Tabelle riepilogative

Procedura / StrumentoSopravvenienze attiveTrattamento fiscaleRiferimenti
Concordato preventivo / fallimentareSì – riduzione dei debiti iscritti in bilancioNon imponibili (esclusi dal reddito imponibile)TUIR art.88 co.4-ter; Cass. (es. Cass. 2517/2024); Risposta AdE 222/2024
Concordato semplificato (art.25-sexies CCII)Sì – soprattutto nella fase di esdebitazioneImponibili – l’Agenzia nega esenzioneRisposta AdE 179/2025; proposta legislativa correttiva
Piano attestato di risanamento (art.56 CCII)Sì – se comporta stralcio di debitiNon imponibili – assimilato al concordato preventivoRisposta AdE 222/2024; TUIR art.88 co.4-ter
Composizione negoziata (art.16-bis DL 118/2021)Sì – plusvalenze o sopravvenienze da cessioni / stralci d’aziendaImponibili – nessuna agevolazione (trattamento ordinario)Risposta AdE 178/2025 (no art.86 TUIR sui plusvalori)
Rottamazione cartelle (definizione agevolata)Sì – risparmio su interessi e sanzioni iscritti a ruoloIn generale imponibili – costituenti componente positivo di redditoArt.88 TUIR; circolare Agenzia; guida Avv. Monardo
Liquidazione giudiziale (CCII – art.349 CCII)Sì – simile al fallimentoNon imponibili se omologata come concordato (per art.88 co.4-ter)Art.88 co.4-ter TUIR esteso per legge delega 111/2023
Scadenze e terminiTerminazione 60 giorni per impugnare l’avviso (art.43 D.Lgs.546/92)D.Lgs. 546/1992, art.43; Art.109 TUIR (competenza)
Sanzioni per omessa impugnazioneAumento fino al 60% e interessi legaliD.Lgs. 546/1992, art. 68; DPR 602/1973 (interessi)

Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è una “sopravvenienza attiva” ai fini fiscali? È un componente positivo di reddito derivante dalla cancellazione o riduzione di un costo o di un debito dedotto in precedenza. Il TUIR all’art.88 c.1 include in questa categoria i ricavi ottenuti per oneri iscritti in bilancio in esercizi precedenti (es. spese già dedotte, debiti iscritti) e la sopravvenuta insussistenza di tali oneri o passività . In parole semplici, quando un debito aziendale “scompare” (per remissione, stralcio, eliminazione contabile), nasce un reddito da tassare.
  2. Quando si realizza una sopravvenienza attiva da debiti non dichiarati? Ad esempio, se un’impresa ha iscritto in bilancio un debito verso un fornitore e poi negozia uno stralcio (pagando meno di quanto dovuto) oppure vede quel debito cadere in prescrizione o venir annullato, la parte di debito eliminata costituisce una sopravvenienza attiva. Lo stesso accade se una passività dedotta fiscalmente si rivela inesistente. In tali casi il Fisco può accertare un’utile non dichiarato, applicando tasse, sanzioni e interessi sulla differenza non tassata.
  3. La passività iniziale è inesistente: si paga comunque? No. Se il debito accertato dall’Agenzia non è mai esistito realmente (per esempio una fattura falsa o un costo indebito), non sorge alcuna sopravvenienza attiva. La Cassazione ha esplicitato che «se la passività non è mai esistita… non scatta la sopravvenienza attiva» . In pratica, l’accertamento che ha originato un presunto debito fittizio è illegittimo perché alla base non c’era niente da tassare. La difesa, in questo caso, farà leva su questa pronuncia e chiederà l’annullamento dell’avviso, riallineando i conti all’esercizio in cui il costo (inesistente) avrebbe dovuto incidere.
  4. Quando devo dichiarare la sopravvenienza derivante da sentenze o accordi? Secondo il principio di competenza, si considera l’anno in cui il reddito diventa certo. La Cassazione ha specificato che, per le sopravvenienze derivanti da sentenze (riconoscimenti di crediti o rinunce a debiti in giudizio), rileva la data di deposito del provvedimento che le riconosce . Quindi, se una sentenza che annulla un debito viene depositata il 15/02/2026, la sopravvenienza va dichiarata nel 2026 (anche se la sentenza diventa definitiva più tardi). Analogamente, in caso di accordi formali (ad es. omologazione del concordato), conta la data dell’atto omologativo. È fondamentale rispettare queste regole per non incorrere in errori formali.
  5. Lo stralcio di un debito in concordato è tassabile? In linea di principio no. L’art.88, comma 4-ter, TUIR esclude dall’imponibile le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione di debiti in piani di concordato preventivo o fallimento (se i piani o accordi sono omologati). Ciò significa che, se un tribunale omologa un concordato che azzera o abbassa i debiti di un’impresa, l’utile contabile non è tassato. Questa agevolazione si estende anche ai nuovi istituti del Codice della Crisi (fallimento, concordato semplificato, piani attestati) grazie alla legge delega 111/2023 . In pratica, occorre documentare l’omologazione del piano per ottenere l’esenzione.
  6. E se il piano di risanamento è un “accordo di composizione negoziata”? A differenza del concordato formale, la composizione negoziata (art.16-bis DL 118/2021) è un accordo stragiudiziale. L’Agenzia delle Entrate con interpello 178/2025 ha chiarito che non si applica l’esenzione di cui all’art.88 c.4-ter: in tali casi le sopravvenienze attive (ad esempio da cessione di azienda o stralci concordati) sono tassate come normali plusvalenze o proventi, ai sensi delle regole ordinarie dell’art.86 TUIR. In sostanza, se si chiude un debito tramite accordo amichevole non omologato, va valutata attentamente la componente imponibile, senza aspettarsi automatismi di esenzione.
  7. Cosa cambia nel concordato semplificato liquidatorio? Diversamente dal concordato ordinario, il concordato semplificato (art.25-sexies CCII) non prevede un vero accordo con i creditori ma è di fatto un’eliminazione coatta dei debiti residui. L’Agenzia ha espresso (interpello 179/2025) che le sopravvenienze attive da esdebitazione in questo contesto rimangono imponibili . Pertanto, le aziende che seguono questa procedura devono considerare le somme di debito cancellate come reddito tassabile, senza beneficiare dell’esenzione di legge prevista per il concordato classico.
  8. Ci sono agevolazioni per i piani attestati di risanamento? Sì. I piani attestati (legge delega n.3/2019 e art.56 CCII, ex art.182-octies L.F.) sono assimilati ai concordati preventivi per effetto di interpelli recenti. L’Agenzia (interpello 222/2024) ha esteso l’esenzione di art.88 c.4-ter anche a questi piani: se un piano di risanamento certificato e pubblicato riduce debiti, la conseguente sopravvenienza attiva non concorre al reddito imponibile . In pratica, impresa e consulenti possono progettare un piano di risanamento evitando di considerare imponibile la parte di debiti annullata (purché il piano sia formalmente approvato e attestato da professionista abilitato).
  9. Se aderisco alla rottamazione devo pagare comunque qualcosa sulle sopravvenienze? Con la rottamazione-quater (c.d. saldo e stralcio) il contribuente paga capitale e interessi legali ridotti, azzerando sanzioni e interessi di mora. Anche se ciò consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo, dal punto di vista fiscale si genera una sopravvenienza positiva. In particolare, lo “sconto” ottenuto sugli interessi o sulle sanzioni costituisce un risparmio su oneri precedentemente dedotti: tale risparmio è di norma considerato un reddito imponibile. Una guida operativa sottolinea che “le sopravvenienze attive da condono rientrano in generale fra quelle imponibili” . Ciò significa che l’azienda che “si salva” risparmiando ad esempio €10.000 di interessi deve poi tassare quella somma come provento. In sintesi, la rottamazione annulla le cartelle, ma impone la dichiarazione delle relative sopravvenienze. Spesso le Entrate si aspettano che il contribuente le prenda in considerazione (art.88 TUIR) e calcoli l’IRES/IRPEF su quelle cifre, a meno di interventi legislativi specifici (oggi non previsti).
  10. Cosa comporta la rateizzazione del debito (rottamazione/quater)? La definizione agevolata consente il pagamento dilazionato fino a 18 rate (DL 148/2023) o anche 120 rate (DL 193/2021) fino al 2033. Durante il piano di rateazione non si pagano sanzioni e intermini di mora per i carichi definito; tuttavia, le rateizzazioni successive alla prima generano interessi al 2% annuo. È fondamentale rispettare le scadenze: il mancato pagamento (anche di una rata) determina la decadenza dall’agevolazione, con perdita di ogni beneficio . In caso di decadenza, i versamenti fatti restano come acconti, ma il residuo torna a essere gravato da sanzioni/interessi come se la rottamazione non ci fosse mai stata. Il vantaggio principale della definizione è dunque la sospensione delle azioni coattive durante la procedura ; per chi adempie correttamente, al termine delle rate il debito residuo è estinto e si cancellano ipoteche e fermi. Dal punto di vista della sopravvenienza attiva, come detto, qualsiasi risparmio (interessi/sanzioni non pagati) va considerato imponibile a meno che l’Agenzia (o la legge) non disponga diversamente (al momento no esenzione espressa).
  11. Quali errori devo evitare per difendermi al meglio? Fra gli sbagli più comuni: (a) confondere debiti inesistenti con debiti annullati – se un onere era palesemente irregolare, il rimedio è contestarlo alla fonte, non aspettare l’accertamento. (b) sbagliare l’esercizio di tassazione – come ricordato, la sopravvenienza va dichiarata nell’anno giusto . (c) affidarsi a interpreti improvvisati – la materia è tecnica e si basa su continui aggiornamenti normativi e giurisprudenziali. (d) sottovalutare le sanzioni – l’irregolarità fiscale comporta sanzioni dal 30% al 240% dell’imposta, e l’omesso ricorso fa raddoppiare le spese. (e) ignorare le possibilità di negoziazione – anche dopo il decreto ingiuntivo del Fisco si può talvolta chiudere stragiudizialmente con un accordo (saldo e stralcio transattivo). Per questi motivi è fondamentale agire tempestivamente con un professionista.
  12. Come si calcola un esempio di imposta su sopravvenienza? Esempio numerico: la Società Alfa Srl ha in bilancio un debito residuo verso banca di €100.000, già dedotto ai fini IRES. Grazie a una transazione, la banca stralcia €30.000: tale importo diventa sopravvenienza attiva. Supponiamo aliquota IRES al 24% e IRAP 4%. Allora l’imposta dovuta su €30.000 è circa €8.400 (24%) più €1.200 (4%), per un totale di €9.600. Se Alfa avesse già pagato imposte su quei €30.000 in passato, tale somma non sarebbe tassata nuovamente (vedi interpello 71/2019 ); altrimenti si traduce in debito fiscale. In ogni caso, la società dovrà dichiarare questo reddito straordinario nell’ultima dichiarazione disponibile, oppure correggere la dichiarazione in corso tramite ravvedimento operoso entro i termini.
  13. Cosa cambia con le sentenze civili di risarcimento o remissione debiti? Se un giudice riconosce un credito o dichiara improcedibile un debito, scatta una sopravvenienza. Il momento impositivo è la data del deposito della sentenza (a condizione che non sia sospesa l’esecutività) . In presenza di sentenze favorevoli al debitore (es. istruzione di credito di terzi o conferma dell’inesistenza di debito), quel credito può essere oggetto di tassazione: la Corte ha detto che «le sopravvenienze attive vanno dichiarate nell’anno di deposito del provvedimento che le afferma» . In concreto, se un tribunale sentenzia il 10/03/2025 che un debito non sussiste, il reddito da cancellazione va incluso nel 2025. La difesa fiscale controllerà eventuali sospensioni d’esecuzione e potrebbe richiedere che ogni componente (capitale, interessi, rivalutazione) sia trattato separatamente.
  14. Cosa succede in caso di saldo e stralcio bancario (transazione)? Se l’impresa negozia con la banca e ottiene una riduzione del debito (ad es. paga €70.000 su €100.000), i €30.000 risparmiati sono sopravvenienza. Tale meccanismo si inquadra come nel precedente esempio fiscale. L’Agenzia delle Entrate valuta questi casi come “sopravvenienze da stralcio di debiti bancari”: per essi restano applicabili le regole ordinarie (art.88 TUIR) salvo esenzioni specifiche (come nel concordato). In pratica, anche lo sconto negoziato con un istituto finanziario incrementa la base imponibile. Di conseguenza, l’azienda potrebbe ricevere un avviso per €9.600 aggiuntivi di imposte e maggiori sanzioni/interessi, calcolati su quel risparmio (sempre nell’esempio sopra). La difesa verificherà se la transazione era correlata a procedure di crisi omologate o ad accordi non impugnabili per ottenere esenzioni legali.
  15. I crediti prescritti cancellati sono sopravvenienze attive? Sì. Se un credito di un’impresa verso un cliente diventa inesigibile per prescrizione o rinuncia, la sua eliminazione contabile genera una sopravvenienza. Anche in questo caso vale la disciplina generale: la prescrizione produce l’“insussistenza” della passività (o del mancato ricavo) inizialmente considerato. Dal punto di vista fiscale, l’importo del credito cancellato è un provento tassabile (equiparato alle sopravvenienze da insussistenza) . Di solito però l’effetto fiscale si complica: se il costo era già stato dedotto (o il credito era già stato tassato in parte), la tassazione può essere contenuta. La strategia difensiva dovrà appurare se esisteva copertura fiscale o se l’importo era già interamente perso negli esercizi precedenti.
  16. Come bloccare pignoramenti e ipoteche durante il contenzioso? È possibile richiedere la sospensione delle azioni esecutive avanzando un’istanza cautelare alla Commissione Tributaria (o all’Agenzia stessa). Ad esempio, si inviano memorie difensive argomentando l’illegittimità dell’avviso, chiedendo di congelare i provvedimenti esecutivi in essere. In alternativa si valuta l’accesso alla rateazione (fino a 120 rate) chiedendo tempo di almeno 6 mesi per inserire gli eventi. Lo studio Monardo ha esperienza nel predisporre queste richieste: anche se non garantiscono sempre l’accoglimento, spesso ottengono una proroga sufficiente a evitare pignoramenti irreversibili fino alla discussione del ricorso.
  17. Quali documenti usare nel ricorso? È essenziale allegare tutte le prove che descrivono il caso. Questo include: copie delle fatture o contratti relativi al debito, prove dell’avvenuto pagamento parziale, eventuali verbali di transazione, scritture contabili (libri contabili, bilanci), sentenze o verbali di concordato omologato, documentazione bancaria (estratti conto, quietanze), nonché dichiarazioni di testimoni o perizie contabili. In mancanza di prove contrarie, l’Agenzia può sostenere la fondatezza della sopravvenienza. Al contrario, più informazioni concrete si producono, più efficace sarà la confutazione (ad es. evidenziando che i costi dedotti inizialmente erano stati tassati in altra forma). L’Agenzia stessa richiede di “riportare le sopravvenienze agli accertamenti definiti e ai versamenti effettuati” , dimostrando che non si tratta di reddito nuovo.
  18. Cosa succede se non impugno ma ottengo un saldo e stralcio? Anche con un accordo stragiudiziale “saldi e straccia” del debito, formalmente il contribuente dovrebbe determinare la sopravvenienza attiva e pagare le imposte corrispondenti. La differenza rispetto alla rottamazione standard è che in un saldo e stralcio tratto con l’Agenzia (es. Decreto “Condono Cartelle” 2020) viene talvolta alleggerito l’effetto fiscale, ma non in modo esplicito nelle norme attuali. In ogni caso, senza impugnare l’avviso l’Erario procede a iscrivere a ruolo l’importo residuo dell’imposta. Se si prosegue nel piano negoziato, la strategia suggerita è sempre di definire formalmente la sopravvenienza nel periodo giusto, e poi cercare gli sgravi possibili (per esempio uso di crediti d’imposta in compensazione o applicazione di leggi speciali che possano ridurre la base imponibile).
  19. Su quali leggi si basa la difesa? Tra le fonti principali ricordiamo il TUIR (artt.88 e 109) , il Codice Civile (art.1260 c.c. sulla remissione del debito, art.124 c.c. sulle obbligazioni), il Codice della Crisi (D.Lgs.14/2019) e la legge delega 111/2023 . Soprattutto, la giurisprudenza tributaria (Cassazione civile, Commissioni Tributarie) è una risorsa fondamentale: si usano sentenze recenti sui temi dell’esistenza dei debiti (es. Cass. n.19945/2023) e dell’imputazione a periodi (es. Cass. nn.11917/2025, 13369/2025, 13361/2025, 2517/2024) . Anche le risposte a interpello ufficiali dell’Agenzia delle Entrate sono preziose per argomentare (in primis la n.71/2019 citata, e le nn.222/2024, 179/2025, 178/2025 ). Il nostro studio fa riferimento a tutte queste fonti per costruire memorie difensive aggiornate e solide.
  20. Come bloccare immediatamente le azioni esecutive? Nell’immediato, si può chiedere la sospensione amministrativa delle azioni di riscossione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, presentando motivata istanza alla direzione provinciale in cui è stato emesso l’atto, oppure si esibisce la richiesta di sospensione nel ricorso tributario. Un altro strumento è la rateazione coattiva aumentata introdotta dal D.L. 193/2021: fino a 120 rate di norma, anche per debiti già in pendenza di riscossione. Contattando tempestivamente l’Avv. Monardo, si può valutare l’istanza di rateazione straordinaria o il blocco con istanza cautelare al giudice tributario. Di solito, spiegare le difficoltà finanziarie documentate e presentare una proposta di pagamento dilazionato è sufficiente a bloccare temporaneamente il cartellaio (soprattutto se correlata a un piano di rientro serio).

Simulazioni pratiche e numeriche

  • Esempio 1 – Stralcio su debito d’impresa: La Società Beta Srl ha in bilancio un debito di €50.000 verso un fornitore, dedotto interamente. Nel 2025 Beta paga €20.000 e ottiene uno sconto di €30.000 (stralcio concordato). Secondo l’art.88 TUIR, quei €30.000 residui diventano sopravvenienza attiva. Se l’aliquota IRES è del 24% e l’IRAP è del 4%, le imposte su €30.000 sono €7.200 (24%) + €1.200 (4%) = €8.400. Beta deve quindi considerare €8.400 di imposta aggiuntiva in dichiarazione. Tuttavia, poiché i costi originari erano stati tassati definitivamente (irregolarmente) in precedenza, Beta chiederà di escludere l’imponibile fino a €30.000 come previsto da prassi AdE (interpello 71/2019). Se la deduzione era stata preclusa con pagamento d’imposta, l’imponibile netto potrebbe azzerarsi. In ogni caso, i consulenti di Beta preparano un atto per collegare formalmente lo stralcio agli oneri già tassati e ottenere lo sgravio.
  • Esempio 2 – Piani di concordato: L’Impresa Gamma SPA avvia un concordato preventivo con stralcio del 60% dei debiti bancari (da €200.000 a €80.000). La sopravvenienza contabile di €120.000 sarebbe di norma imponibile (al 24%+4%). Tuttavia, dato che il concordato è omologato dal tribunale, l’art.88 co.4-ter TUIR prevede che questi €120.000 non concorrano al reddito imponibile . Quindi, fiscalmente Gamma non pagherà imposte su quei €120.000. La strategia difensiva sarà dimostrare che l’accordo è stato effettivamente omologato e rientra nel regime agevolato. Invece, se lo stesso sconto fosse ottenuto tramite un accordo individuale non omologato, l’effetto impositivo sarebbe diverso (come nel caso della composizione negoziata).
  • Esempio 3 – Rottamazione cartelle: Il Sig. Rossi aderisce alla rottamazione-quater e definisce cartelle di €15.000. In virtù del condono, deve versare solo €10.000 e si vedono cancellati €5.000 di sanzioni/isnteressi. Tuttavia, dal punto di vista fiscale questi €5.000 di risparmio sono trattati come sopravvenienza attiva: Rossi dovrà includerli tra i redditi dell’anno e versare imposte (es. circa €1.200 in più se IRPEF al 24%). Anche se la rottamazione elimina l’iter di riscossione e i gravami, non elimina l’effetto fiscale. La difesa (Avv. Monardo) valuterà se esistono deduzioni residue che possano compensare questi €5.000, oppure proporrà il riconoscimento di quella somma come ‘onere del periodo’ per non incorrere in doppia tassazione.

Conclusione

L’accertamento fiscale basato su sopravvenienze attive non dichiarate può sembrare inizialmente insidioso, ma le opzioni difensive sono molteplici e concrete. In questo articolo abbiamo riassunto le regole chiave (art.88 e seguenti TUIR, art.109 TUIR, norme civili sulla remissione del debito), l’orientamento della Cassazione (soprattutto Cass. n.19945/2023 e n.2517/2024) e gli indirizzi di prassi (interpelli dell’Agenzia delle Entrate), oltre a illustrarne l’applicazione in vari scenari (concordato, piani, rottamazione). Riassumendo, le strategie efficaci comprendono la verifica dell’esistenza del presupposto fiscale, l’imputazione corretta della competenza, l’impugnazione nei termini e la ricerca di strumenti agevolativi ad hoc.

Per il contribuente è fondamentale agire con tempestività: ritardi o omissioni comportano sanzioni elevate e perdita di opportunità di difesa. L’assistenza di un professionista esperto può bloccare in tempi rapidi le azioni esecutive (pignoramenti, cartelle, ipoteche) e orientare verso la soluzione giusta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono proprio questo: un’analisi iniziale immediata dell’atto, consulenza sulle mosse da fare (ricorso, mediazione, piano di rientro) e supporto in ogni sede (tributaria e, se serve, giudiziaria). Grazie alle loro competenze, il debitore potrà affrontare il contenzioso evitando errori e pagando solo quanto effettivamente dovuto.

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Fonti: Testi normativi (D.P.R. 917/1986, artt. 88 e 109; D.Lgs. 546/1992, artt. 43-47; Codice Civile artt. 124, 1260; Codice della Crisi – D.Lgs. 14/2019; Legge Delega 111/2023), circolari/interpelli Agenzia Entrate (risp. 71/2019, 222/2024, 179/2025, 178/2025), giurisprudenza Corte di Cassazione e Commissioni Tributarie (Cass. civ. n.19945/2023, ord. n.11917/2025, n.13361/2025, n.2517/2024, ord. 11917 e 13369/2025, altri, cit.), nonché pronunce del Tribunale del Riesame e dell’albo dei gestori della crisi. Tutte le sentenze e gli atti citati sono verificati sulle fonti ufficiali (Cassazione, Ministero della Giustizia, Agenzia delle Entrate).

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