Introduzione – L’accertamento fiscale per schermo societario abusivo rappresenta una delle forme più insidiose di controllo tributario. Le amministrazioni finanziarie possono contestare ingenti somme ai contribuenti ritenendo che, dietro una “società schermo”, si celino beni o redditi non dichiarati. Questa situazione espone il debitore a rischi rilevanti: maggiore imposizione, sanzioni elevate, sequestro di beni e pignoramenti. È quindi fondamentale agire tempestivamente ed evitare errori procedurali, come ignorare avvisi o non presentare ricorsi nei termini. In questo articolo – aggiornato al dicembre 2026 – esamineremo soluzioni concrete per difendersi. Dall’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente (Cassazione, Corte Costituzionale, circolari e prassi dell’Agenzia delle Entrate) alle procedure difensive passo-passo, fino agli strumenti deflattivi della crisi (rottamazioni, piani di rientro, concordato preventivo, esdebitazione).
Presentiamo inoltre l’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012), che coordina un team di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. L’Avv. Monardo è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e negoziatore esperto delle crisi d’impresa (D.L.118/2021). Con la sua squadra multidisciplinare, è in grado di assistere concretamente il contribuente: dalla lettura dell’atto di accertamento all’impugnazione davanti alla Commissione Tributaria, dalla richiesta di sospensione cautelare (art. 47 Statuto del contribuente) alla negoziazione di piani di rientro e soluzioni stragiudiziali. L’esperienza dell’avvocato Monardo consente anche di bloccare azioni esecutive imminenti (ipoteche, fermi, pignoramenti) intervenendo in sede cautelare o concordataria.
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Contesto Normativo e Giurisprudenziale
L’abuso del diritto tributaristico è disciplinato dall’art. 10-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000; precedentemente art. 37-bis del DPR 600/1973). Tale norma riconosce il principio secondo cui un atto formalmente lecito che produce un unico e artificioso vantaggio fiscale può essere disconosciuto (regime anti-elusione) . Anche il concetto di “schermo societario abusivo” rientra in questo ambito: la giurisprudenza afferma che l’uso distorto di una società per ottenere benefici fiscali indebiti è una forma di abuso dell’istituto societario (qualifica giurisprudenziale non codificata) . In pratica, se una società di capitali è utilizzata come mero involucro per “schermare” i redditi reali di persone fisiche, l’amministrazione può fare ricorso a presunzioni e indagini di fatto per imputare tali redditi ai veri beneficiari.
Uno degli strumenti principali è la presunzione di utili occulti nelle società a base ristretta. Le società di capitali con pochi soci (tipicamente 2-5 persone, legate da vincoli familiari o societari) sono ipotizzate in grado di spartirsi eventuali utili non dichiarati. In assenza di prova contraria, tali utili “extra-contabili” vengono ritenuti distribuiti ai soci pro quota e tassati come reddito di capitale . La Cassazione conferma costantemente questa regola: ad esempio la Sent. n. 21593/2024 ha ribadito che, in presenza di utili occultati in una società a base ristretta, «opera la presunzione della loro distribuzione pro quota ai soci, salva prova contraria» . Con l’Ordinanza n. 15274/2025, la Suprema Corte ha puntualizzato che la presunzione vale anche se i soci sono altre società di capitali, purché il controllo rimanga concentrato in poche mani: «la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche quando la compagine sociale si compone esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza contrastare il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell’assetto societario» . In altri termini, lo “schermo della personalità giuridica” non immunizza i soci dall’imputazione dei redditi occulti: se la «reale titolarità» delle quote è in mano a poche persone, i giudici trattano come trasparenti gli schemi societari e imputano direttamente i redditi ai soci finali .
Le Circolari dell’Agenzia delle Entrate confermano e dettagliano questo indirizzo. La Circolare 26/E/2016 chiarisce i criteri per individuare utili non contabilizzati nelle società a ristretta base e illustra le modalità di accertamento basato su presunzioni di distribuzione ai soci . La Circolare 19/E/2020 spiega poi che, dal 2018, i dividendi “presunti” a favore di persone fisiche scontano una ritenuta del 26% a titolo di imposta (esente in dichiarazione); ciò significa che l’amministrazione richiederà alla società l’applicazione della ritenuta, anziché tassare nuovamente i soci . Di fatto, il Fisco potrà così recuperare l’imposta direttamente alla fonte, ma i soci devono comunque essere individuati e accertati degli utili.
Una pronuncia di grande rilievo è la Cass. 10 dicembre 2021, n. 39416. In quel caso la Cassazione ha spiegato che «ai sensi dell’art. 37 del DPR 600/73 [oggi art. 12 TUIR], in sede di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato – anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti – che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona» . Questo principio, pur datato, si applica anche al contesto delle società di comodo: se viene dimostrato che una società è stata usata come “schermo” per nascondere i redditi reali di un socio, tali redditi possono essere riattribuiti al socio effettivo con valenza fiscale (IRPEF o imposta sostitutiva) . In conclusione, la giurisprudenza attuale – dal diritto societario a quello tributario – converge su un’idea chiara: l’esistenza formale di una società non esclude che, dietro di essa, vi sia una “personalizzazione” degli affari. Se questa personalizzazione si traduce in vantaggi fiscali non giustificati, i giudici intervengono per disattivare il “filtro” societario .
Procedura Passo-Passo: Dall’Avviso di Accertamento alla Commissione Tributaria
1. Notifica dell’avviso di accertamento: Il procedimento inizia con la notifica all’ufficio domiciliare (persona fisica o società) di uno o più avvisi di accertamento. Nel caso dello schermo societario abusivo, normalmente l’Agenzia delle Entrate notifica atti sia alla società (p.es. per maggiori imposte IRES/IRAP e IVA) sia, talvolta, direttamente al socio (per IRPEF, se vengono ipotizzati utili distribuiti in nero) . Gli avvisi possono derivare da verifiche incrociate (rapporti tra società o segnalazioni interne) e solitamente dettagliano i maggiori redditi accertati e le relative sanzioni. Il contribuente deve esaminarli attentamente, senza sottovalutarne alcuna parte.
2. Termini per ricorso: Dal giorno successivo alla notifica decorrono i 60 giorni di tempo per impugnare l’avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente (art. 3 D.Lgs. 546/92). È fondamentale rispettare tale termine per non perdere ogni possibilità di difesa. In caso di più atti (p.es. accertamento IRES e IRPEF distinti), vanno valutati separatamente i termini di impugnazione. Il versamento delle imposte indicato nell’avviso non sospende i termini per ricorso: è consigliabile agire entro sessanta giorni anche se si intende prima chiedere un contraddittorio formale.
3. Contraddittorio preventivo: Prima di ricorrere, in alcuni casi è possibile chiedere un contraddittorio, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente, inviando memoria difensiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inizio del controllo (D.Lgs. 218/1997). Nel caso di schermo societario, il contribuente può allegare documenti bancari, contratti, delibere o altre prove di gestione concreta della società per dimostrare la genuinità delle operazioni. In assenza o inutilità del contraddittorio, si procede con il ricorso.
4. Ricorso alla CTP: Nel ricorso tributario si contestano i rilievi fiscali indicati nell’avviso. Occorre articolare le obiezioni nel merito e nel diritto: ad es. dichiarare che le operazioni sono reali, produttive di reddito regolare o motivate da esigenze economiche serie (come business plan, convenzioni di mercato ecc.), e che gli utili non sono stati distribuiti ma reinvestiti o trattenuti in azienda. In questa fase è utile richiamare orientamenti giurisprudenziali che limitano l’ambito della presunzione, per esempio sostenendo che l’accertamento dei costi fittizi non genera sempre utili “liquidi” da distribuire . Il contribuente può anche contestare vizi formali dell’atto (p.e. errata ricostruzione dei fatti, mancata motivazione degli addebiti, violazione del contraddittorio preventivo) per chiederne l’annullamento.
5. Deontazione del conflitto di interessi: Se la stessa violazione viene contestata sia a livello societario sia al socio, può sorgere il problema del conflitto di interessi. La giurisprudenza ammette che i soci (privati) non possano contestare la medesima controversia già decisa a carico della società (art. 13 D.Lgs. 546/92), salvo il caso in cui lo siano stati su basi diverse. In sostanza, occorre valutare se i giudizi sono distinti o unificabili. Anche per questo motivo è essenziale una valutazione case-by-case per coordinare le difese societarie e personali, evitando decadenze.
6. Appello e Cassazione: Se la CTP respinge il ricorso, si può proporre appello alla Commissione Tributaria Regionale entro 60 giorni dalla sentenza di primo grado. Nella pratica, l’orientamento è consolidato sulla presunzione di distribuzione, per cui spesso il contribuente concentra le proprie risorse difensive sul primo grado. In ogni caso, una sentenza sfavorevole in Corte d’Appello può essere impugnata in Cassazione (Cass. Civ., Sez. Trib., entro 60 giorni dalla notifica), soprattutto per vizi di motivazione o interpretazioni di diritto – ad es. errori nell’applicare la regola della presunzione o nel valutare la ristretta base societaria.
7. Sospensione cautelare dell’esecuzione: Durante il contenzioso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento (art. 47 L. 212/2000). Ad esempio, contro la riscossione coattiva delle somme imposte (cartelle esattoriali), si può ottenere la sospensione presentando ricorso per cassazione o – più rapidamente – depositando istanza motivata presso l’Agenzia delle Entrate (ufficio competente) che deve comunque decidere entro 60 giorni. In alternativa, è possibile esperire un ricorso per decreto ingiuntivo presso il giudice ordinario per sospendere un pignoramento immobiliare/creditizio imminente, se motivatamente si ritiene la causa del giudizio tributario giuridicamente fondata.
8. Dovere di verità e onere della prova: Nel giudizio tributario il principio è che onere della prova spetta al contribuente quando il fatto controverso è fittizio o artificioso. In pratica, se l’Amministrazione contesta operazioni inesistenti (p.e. fatture false, vendite mascherate) spetta al contribuente dimostrare la validità del fatto ovvero l’estraneità del soggetto al reddito. La Cassazione ha precisato che non serve dimostrare movimenti bancari (gli utili in nero, per loro natura, girano “sotto banco”), ma bastano indizi e situazioni oggettive coerenti con l’inerenza delle transazioni . L’Avv. Monardo è pronto ad assistere il contribuente nella raccolta di ogni prova rilevante (righe contabili, perizie, perizie di valori, nomine amministrative, ecc.), ribaltando l’onere probatorio quando possibile.
Difese e Strategie Legali
Di fronte a un accertamento per schermo societario abusivo, il contribuente dispone di diversi rimedi di difesa:
- Impugnazione dell’avviso: Il primo strumento è il ricorso tributario, come già descritto. In fase di motivazione può essere citata la giurisprudenza secondo cui la semplice base ristretta e il rapporto di fiducia tra soci non bastano di per sé a dimostrare un illecito ; perciò, ad esempio, è necessario provare la “turbativa di trasparenza” delle scritture contabili (cassazione 21593/2024). Si possono altresì far valere ragioni tecniche quali la mancata individuazione certa degli elementi su cui si basa la presunzione, errori contabili o valutativi e la riconducibilità alternativa dei redditi imputati.
- Motivi di diritto: Si segnala spesso l’inammissibilità quando manca la sottoscrizione dell’ufficiale o la motivazione dell’atto. Anche violazioni del contraddittorio preventivo (art. 7 Statuto) possono assurgere a vizio di forma/nullità. La strategia migliore è consultare subito un avvocato tributarista per l’analisi dell’atto, in modo da introdurre i giusti riferimenti normativi (per es. art. 2729 c.c. sulle presunzioni, che richiede indizi gravi, precisi e concordanti) e preparare la linea difensiva più efficace.
- Giurisprudenza favorevole: Quando possibile, è utile richiamare casi in cui il giudice ha dato ragione al contribuente. Ad es., in alcune pronunce di merito (Trib. Milano 2016) si è ritenuto infondato l’uso abusivo dello schermo «là dove risulti che il convenuto ha attuato operazioni con una reale ragione economica» . Oppure, si può far presente che talvolta la presunzione non si applica se l’accertamento verte solo su costi realmente sostenuti (anche se contestati), dato che in tal caso non c’è un utile extra liquido da considerare . Tali argomentazioni possono talvolta far breccia in primo grado.
- Opposizione agli atti esecutivi: Se dopo l’avviso arrivano cartelle di pagamento o pignoramenti, l’assistenza legale deve essere immediata. Si può proporre opposizione a cartella (CTP), sollevando la medesima difesa già sottoposta nel ricorso. In caso di pignoramento presso terzi (ad es. pignoramento di conti correnti), si può tentare un ricorso d’urgenza ex art. 615 c.p.c. per vizi formali del precetto o per il diritto di prelazione del terzo (banche, ad es.). L’Avv. Monardo, grazie alla sua esperienza nella crisi d’impresa, sa valutare la strategia migliore, compreso l’uso degli strumenti concorsuali (vedi infra) per «blindare» il patrimonio del debitore.
- Transazioni tributarie e rateazioni: Negli anni recenti sono state introdotte procedure transattive (“rottamazioni”) per definire agevolmente i debiti tributari. Se il ricorso non ha effetto immediato sulla cartella, il contribuente può considerare una definizione agevolata dei carichi esattoriali (ad es. D.L. 119/2018). Allo stesso modo, può chiedere una rateizzazione del debito per non aggravare la liquidità. Il consulente fiscale valuterà in quali casi è possibile avvalersi di tali opportunità, anche nell’ottica di un accordo con l’Agenzia.
- Ruolo di eventuali terzi: In alcuni casi allo schermo societario corrisponde un terzo (società di comodo, trust, ente). È importante quindi verificare se sussistono responsabilità solidali. Ad esempio, la Cassazione ha ricordato che, se la «cessione di azienda è abusiva […] la pretesa del cessionario di limitare la responsabilità […] costituisce un esercizio abusivo del diritto» . Analogamente, in caso di scissioni o fusioni occorre verificare le norme (es. art. 173 Tuir) che estendono la responsabilità tributaria sui debiti pregressi alle parti coinvolte.
In tutti i casi, l’assistenza del professionista è cruciale. L’avv. Monardo può, a titolo esemplificativo, predisporre controdeduzioni, partecipare a commissioni tributarie, negoziare soluzioni con il fisco e, se del caso, coordinare l’iter di una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore o concordato) che assorba anche i debiti tributari.
Strumenti Alternativi di Soluzione
Oltre alla via giudiziale, esistono soluzioni stragiudiziali o concorsuali per gestire il debito tributario:
- Definizioni Agevolate (“rottamazioni”): Periodicamente lo Stato apre misure che permettono di definire i carichi pendenti con sconti o senza sanzioni. Chi ha ricevuto accertamenti può valutare se convenga aderire a tali piani (ad es. definizione agevolata delle cartelle ex D.L. 119/2018), versando il dovuto in tempi dilazionati o con sgravi.
- Rottamazione dei debiti erariali: Se il Fisco ha già iscritto ipoteche o cartelle per imposte non pagate, la rottamazione ter (D.L. 17/2023 e succ.) consente di estinguere i debiti tributari residui in 10 rate annuali, senza interessi e con riduzione delle sanzioni. Questo strumento è particolarmente utile per chi, dopo l’accertamento, intende “chiudere i conti” senza ulteriori contenziosi.
- Piani del Consumatore e Sovraindebitamento (L. 3/2012): Se il debitore è una persona fisica (o un professionista) con difficoltà economiche, può valutare il ricorso al Gestore della Crisi iscritto al Ministero della Giustizia per un piano del consumatore. Tali piani (che possono includere debiti fiscali) permettono di rateizzare i debiti o di chiederne la riduzione, ottenendo l’eventuale esdebitazione finale. L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento ed esperto OCC, può assistere nel percorso di composizione della crisi, cercando soluzioni personalizzate.
- Concordato Preventivo e Accordi di Ristrutturazione: Per le imprese in crisi, un’ulteriore via è il concordato preventivo (piano di ristrutturazione dei debiti con l’approvazione dei creditori). In sede di concordato si possono includere anche i debiti tributari, chiedendo al tribunale la dilazione o riduzione (ai sensi del nuovo art. 182-ter disp. att. c.c.). L’esperto negoziatore di crisi (D.L. 118/2021) facilita la trattativa con i creditori, fisco compreso, per ottenere piani sostenibili che consentano all’impresa di continuare. In alternativa, per debiti fiscali rilevanti, il contribuente potrebbe proporre un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 67 TUF (ex art. 182-bis L.Fall.), strumento dedicato alle PMI per pagare i debiti in unica soluzione o in diverse dilazioni, con l’omologazione del Tribunale.
- Sospensione dell’esecutività: A volte basta ottenere la sospensione degli atti della riscossione (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramento) per guadagnare tempo, durante il contenzioso tributario. Ad es., si può chiedere cautelare al giudice ordinario per bloccare un pignoramento imminente. L’intervento dell’avvocato può individuare l’azione giusta: un ricorso ex art. 700 c.p.c. motivato da gravi irregolarità nell’accertamento, o un’istanza di sospensione all’Agenzia per tardività.
Questi strumenti alternativi consentono spesso di evitare procedure esecutive drastiche come pignoramenti e ipoteche, dando respiro al debitore. Tuttavia, operano soltanto se ben strutturati: la competenza del professionista è fondamentale per predisporre piani credibili e negoziare con successo con Fisco e creditori.
Errori Comuni e Consigli Pratici
- Non ignorare l’avviso: Molti contribuenti commettono l’errore di trascurare un avviso di accertamento nella speranza che “scada” o che il Fisco rinunci. Invece, ogni atto fiscale ha la sua scadenza (solitamente ventennale, ma con eccezioni) e non cade automaticamente. È cruciale leggere subito l’atto, annotare i termini e coinvolgere un esperto.
- Non sottovalutare la presunzione: Spesso si pensa: “Io non ho preso nulla dalla società, sono innocente”. Peccato che, come ha spiegato la Cassazione, non serve dimostrare il passaggio fisico di denaro . Il problema reale è dimostrare che la società non ha conseguito utili da distribuire o che ogni utile è stato giustificatamente reinvestito. Non bastano generiche negazioni: serve documentazione contabile, fatture, contratti che spieghino le operazioni. Il consiglio è conservare fin dall’inizio ogni prova di reale attività (ordini, contratti con terzi, estratti conto bancari coerenti, delibere assembleari di reinvestimento utili, ecc.).
- Evitare ritardi e proroghe estemporanee: Chi subisce un accertamento deve rapidamente prendere decisioni su contraddittorio e ricorso. Posticipare a dopo ferie o aspettare fino agli ultimi giorni è rischioso. Se possibile, inviare una memoria ai fini di un contraddittorio formale (anche su carta intestata legale) entro i 30 giorni, e preparare parallelamente l’atto di ricorso. L’avvocato tributarista fa questo lavoro, sollevando il cliente dal peso dei termini.
- Non pagare senza verificare: Chi riceve un accertamento ha spesso voglia di “regolare” subito la posizione per chiudere la controversia. Ma pagare interamente senza ricorrere può essere un errore: in molti casi la quantità contestata (soprattutto le sanzioni) può essere ridotta o annullata in giudizio. Conviene verificare prima se non ci sono vizi nell’atto o possibili difese, e in ogni caso valutare gli effetti di una definizione agevolata prima di versare.
- Attenzione alle sanzioni: L’atto di accertamento contiene anche sanzioni (ordinariamente 90% o 180% del tributo dovuto se si assume dolo o colpa grave). Talvolta però queste sanzioni sono riducibili a 27% nel contenzioso o addirittura non applicabili se è dimostrata buona fede. Perciò occorre studiare ogni fattispecie: l’avvocato può contestare la fondatezza delle sanzioni o chiederne la riduzione se, ad esempio, il contribuente ha fornito dati parziali sinceramente.
- Aggiornamento delle scritture contabili: Un errore frequente è non aggiornare i libri sociali dopo il ricevimento dell’avviso. In realtà è buona prassi portare il bilancio in pareggio, rilevare subito i costi e ricavi contestati e depositare eventuali atti integrativi, per evidenziare la buona fede. Anche se non obbligatorio, aggiornare le scritture può rafforzare la posizione del contribuente in giudizio, dimostrando collaborazione.
- Non cambiare strategie all’ultimo minuto: Se si decide di ricorrere, bisogna mantenere una linea coerente. Cambi improvvisi di versione (es. prima si contestava l’inesistenza dei fatti, poi dopo un anno si ammettono ma si cambia giustificazione) possono risultare incredibili in sede giurisdizionale. Conviene pianificare con il professionista le argomentazioni fin dall’inizio.
Riepilogo Norme, Tempi e Strumenti
| Aspetto | Normativa di riferimento | Termini/Rilievi |
|---|---|---|
| Avviso di accertamento | D.P.R. 600/1973 (art. 42-43), D.Lgs. 546/1992 | Emesso dall’Agenzia (anche GdF) con motivazione; notificato al contribuente. |
| Ricorso tributario | D.Lgs. 546/1992 (art. 1,3,23) | 60 giorni dalla notifica per ricorrere alla CTP; deposito di copia atto. |
| Contraddittorio preventivo | D.Lgs. 218/1997 (art. 7) | 30 giorni dal rapporto di verifica ricevuto; invio di memoria difensiva. |
| Presunzione utili occulti | Giurisprudenza (Cass. 21593/2024, 15274/2025…) | Società a base ristretta o gruppo familiare: utili presunti distribuiti. |
| Strumento societario abusivo | Cassazione 2284/2025 (schermo); 39416/2021 (interposta) | Uso distorto dello schermo societario come “abuso del diritto” . |
| Sospensione esecuzioni | L. 212/2000 art. 47; codice proc. civ. art. 612 | Istanza al giudice o all’Agenzia di sospensione su gravi irregolarità. |
| Rateazione/Definizioni | D.Lgs. 462/1997; L. 119/2018; D.L. 17/2023 | Opzioni di pagamento dilazionato (fino a 10 anni) e definizione agevolata. |
| Società di comodo | L. 724/1994 art. 30; D.L. 138/2011 art. 2(36-decies) | Società con fatturato/proventi anomali: presunzione di elusione fiscale . |
| Procedure concorsuali | L. 3/2012; D.Lgs. 14/2019; D.L. 118/2021 | Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo. |
Domande & Risposte (FAQ)
- Cos’è lo “schermo societario abusivo”?
Indica la situazione in cui una società (o più società interposte) è usata come semplice protezione formale per nascondere redditi o patrimoni di fatto detenuti da persone fisiche. Il Fisco accerta che la società è un “involucro” e imputa gli utili o i beni ai veri titolari. In giurisprudenza si tratta di una forma di abuso della personalità giuridica, assimilabile all’abuso del diritto (art. 10-bis L.212/2000) . - Come faccio a sapere se mi contestano lo schermo societario?
In pratica, l’avviso di accertamento indicherà elementi sospetti: ad es. scarsa operatività, utili occultati, fatture fittizie, acquisti ingiustificati da soci. Se noti che il Fisco sta imputando alla società spese personali o attribuendo direttamente redditi alla tua persona nonostante li tu dichiari nella società, probabilemente si sospetta un abuso societario. L’esempio tipico è la presunzione di utili*: se la tua SRL ha pochi soci, il Fisco può decidere d’ufficio che gli utili extra-bilancio siano stati distribuiti a voi proprietari . - Quali sono i rischi di un accertamento così?
Rischi maggiori imposizioni (IRPEF al posto di IRES, con aliquote più alte), oltre alle sanzioni elevate (fino al 180% della maggiore imposta) e interessi. In aggiunta, l’Agenzia può iscrivere ipoteca sui beni, pignorare conti o cedole (tramite cartelle esattoriali) o sospendere beni aziendali. Se l’accertamento riguarda operazioni inesistenti, può configurarsi anche il reato di dichiarazione fraudolenta (con ulteriori rischi penali). Per questo è fondamentale difendersi in tempo. - Cosa devo fare al ricevimento dell’avviso di accertamento?
Per prima cosa, leggere attentamente l’atto per capire le contestazioni. Annota le scadenze (60 giorni per ricorso). Subito dopo puoi richiedere un contraddittorio formale inviando all’Ufficio una memoria entro 30 giorni se credi possano emergere fatti nuovi. Parallelamente, valuta con un avvocato tributario l’opportunità di presentare ricorso alla CTP. Non pagare nulla frettolosamente: è meglio agire subito per non perdere termini. - Il termine di 60 giorni parte da quale data esatta?
Dal giorno successivo alla notifica dell’avviso di accertamento (e il sabato e i festivi si computano). È il termine ordinario di 60 giorni per impugnare davanti alla CTP (art. 3 D.Lgs. 546/92). Se la notifica arriva via posta o PEC, conta la data di ricezione. Meglio non arrivare al limite: anche anticipare l’invio del ricorso (p.e. via raccomandata) può essere prudente. - Come si prepara il ricorso?
Il ricorso deve indicare generalità, ente impositore, data, ecc. e poi esplicitare i motivi: ad esempio, contestare la qualificazione di utili come occulti (dimostrando che le fatture “sospette” corrispondono a prestazioni reali), o l’uso improprio della presunzione. Si possono allegare documenti (contabili, contratti). Il professionista valuterà ogni possibile vizio (mancata motivazione, errori sui redditi, omissioni di aspetti rilevanti) per chiederne l’annullamento o la riduzione delle somme. - Posso chiedere la sospensione cautelare dell’accertamento?
Sì. Come discusso, in via cautelare è possibile chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva dell’atto (art. 47 Statuto del Contribuente) o presentare opposizione al giudice ordinario per bloccare pignoramenti imminenti. La sospensione viene accordata di solito solo se vi è fondato pericolo di danno grave (ad es. rischio di pignoramento del conto). L’avv. Monardo può predisporre queste istanze. - Se la presunzione è di tipo “relativo”, chi deve provare cosa?
La presunzione (di distribuzione ai soci) è qualificata come relativa (iuris tantum): spetta al contribuente fornire prova contraria. In pratica, tu come socio devi dimostrare che gli utili non sono stati effettivamente distribuiti (p.e. reinvestiti o rimasti in azienda) . Tuttavia, l’onere della prova è gravoso: bisogna farlo non con semplici affermazioni, ma con documenti contabili e testimonianze credibili. Se non provi nulla di concreto, la presunzione tiene e il giudice tassera gli utili in capo a te come reddito da capitale . - Che significa “società a base ristretta” e come influisce?
Si intende una società di capitali con pochi soci (solitamente fino a 4-5) che hanno insieme il controllo. Non c’è una definizione di legge, ma è un concetto pratico: p.e. una SRL con 2 fratelli soci al 50% l’uno, o una SRL di una persona. L’esiguità del numero di soci rende più plausibile che eventuali utili extra siano distribuiti internamente. Come detto, in questi casi opera la presunzione per ogni utile extra. Se invece i soci sono molti (p.es. decine in una spa non quotata) la presunzione generalmente non si applica. - La società era già di comodo (non operativa), cambia qualcosa?
Sì. Se la società è già stata qualificata “non operativa” ai sensi dell’art. 30 L. 724/1994, significa che il Fisco ritiene che il suo unico scopo sia quello di gestire il patrimonio dei soci . In tal caso, il rischio di schermo abusivo è ancora più alto, perché la legge stessa (e la prassi) disincentiva l’uso dello strumento societario come schermo per nascondere i beni . Tuttavia, anche una società “operative” può diventarlo nel tempo. In ogni caso, l’essere di comodo può aggravare le sanzioni, ma come sempre si dovrà comunque difendere la realtà dei fatti. - Cosa succede se pago le imposte richieste senza oppormi?
Se versi subito quanto chiesto (senza rateizzare), chiudi la questione dal punto di vista fiscale (salvo sanzioni ridotte nel contenzioso). Non potrai più contestare l’accertamento in sede giurisdizionale, in quanto diventerebbe inesigibile (o si presume pagato). Questo può avere senso se si è sicuri che le contestazioni siano infondate, ma solitamente non è consigliato farlo senza aver considerato le possibili difese (si perdono i rimborsi di quanto eventualmente pagato in più). - Posso presentare più ricorsi (es. uno come socio e uno come società)?
Sì, si tratta di accertamenti distinti. Allo stato attuale della giurisprudenza, se la società subisce un accertamento (per IRES/IRAP) e separatamente il socio (per IRPEF), entrambi possono ricorrere. Tuttavia, la CTP potrebbe decidere che, a seconda dei casi, uno degli atti è duplicativo (vedi 39416/2021). In genere, ciascuno presenta il proprio ricorso autonomo. Se il giudice ritiene che si tratti di medesimo fatto, potrebbero fondersi in un’unica causa. - Esistono termini di prescrizione per questi accertamenti?
Sì. In generale la prescrizione dell’imposta è di 5 anni per omessa dichiarazione (art. 43 DPR 600/73) oppure di 10 anni per reati penali-tributari. Tuttavia, se l’Agenzia ritiene dolo o utilizzo di società di comodo, può applicare l’art. 43, comma 2-bis DPR 600/1973 con raddoppio dei termini (fino a 10 anni). Con l’avvento delle società di comodo, da anni l’Agenzia spesso inserisce la clausola del raddoppio nei propri atti, estendendo i termini. - Esdebitazione e sovraindebitamento funzionano anche per i debiti fiscali?
Sì, con condizioni specifiche. Se sei persona fisica in grave sovraindebitamento, puoi proporre un piano del consumatore o una liquidazione giudiziale (D. lgs. 14/2019) che includa anche i debiti tributari. In questi casi i debiti sono rateizzati e, una volta completato il piano, puoi ottenere la cancellazione del debito residuo non coperto (esdebitazione). L’Avv. Monardo, accreditato come gestore della crisi e fiduciario OCC, sa verificare se il tuo profilo rientra nei requisiti (per es. se non sei un imprenditore commerciale a scopo di lucro). - Cosa distingue l’interposizione reale da quella fittizia?
L’interposizione fittizia (tutta forma) avviene quando un soggetto (persona o società) è iscritto come titolare di redditi o beni, ma in realtà li possiede un altro soggetto tramite “schermo” – come nel nostro caso. L’interposizione reale si riferisce invece al lavoro (es. contratto d’appalto con personale mai realmente assunto). Nel contesto fiscale di redditi di impresa o capitale, si parla più spesso di società interposta fittizia, e la conseguenza è che i redditi saltano lo schermo. La Cassazione (39416/2021) ha ricordato che, per sgominare l’interposizione fittizia, è sufficiente provare che l’interposta era semplicemente un tramite fraudolento . - Come posso vincere la presunzione di utili in nero?
Serve un contraddittorio esaustivo: occorre produrre documenti che spieghino come ogni utilità “in nero” sia stata effettivamente reinvestita o altrimenti giustificata. Ad esempio, prospetti contabili che mostrino dove sono finiti gli utili: aumento di capitale sociale, acquisto di beni strumentali, spese di esercizio nell’interesse aziendale. Se il socio sostiene di non aver mai visto i soldi, deve comunque dimostrare (anche con scritture formali) che la società ha speso realmente in investimenti. Nella prassi questo è difficilissimo: la legge impone al socio di provare l’estraneità dei fatti, non al fisco di provare la frode. Tuttavia, in singoli casi giudiziari i tribunali hanno accolto la difesa del contribuente per errori formali nel calcolo, oppure se le modifiche di bilancio sono state approvate correttamente e le operazioni sono plausibili. Ogni caso ha una sua dinamica; l’avvocato tributarista può aiutare a trovare la strategia (ad es. provare errori nei conteggi IRES/IRPEF, o intervenire sugli indicatori come l’IRAP). - Se vengo condannato, posso recuperare le spese legali?
In un giudizio tributario il soccombente (chi perde) paga le spese del giudizio, di norma. Ciò include gli onorari dell’avvocato e i costi di CTU. Quindi se vinci il ricorso (anche solo in parte) potrai chiedere la rifusione delle spese sostenute. In particolare, se l’atto viene annullato per vizi formali, spesso viene concessa compensazione parziale o totale delle spese. Ovviamente, se si decide di ricorrere, è importante che l’avvocato ponga in atto tutte le difese necessarie per ottenere sia annullamento sia rifusione delle spese. - Cosa succede se la società è ormai cancellata o fallita?
Anche se la società è cessata, l’Amministrazione può accertare i redditi occulti fino all’ultimo esercizio. I soci o amministratori rimangono obbligati per il pagamento delle imposte accertate (salvo il fallimento, in cui entrerebbe in gioco la procedura concorsuale, vedi art. 80 R.D. 267/1942). Se la società è stata cancellata senza aver pagato, i tributi non vengono meno. In tali casi si studiano responsabilità degli amministratori o degli eredi, in base al contesto e alle norme sulla responsabilità di liquidatori/soci. - Che ruolo ha un commercialista in questo iter?
Il commercialista è fondamentale per predisporre la contabilità e fornire le prime valutazioni (es. se la società può essere trattata come non operativa). Tuttavia, in situazioni di contenzioso tributario complesso (schermo societario), serve anche l’assistenza legale qualificata. Spesso commercialisti e avvocati collaborano: il commercialista predispone i bilanci corretti, mentre l’avvocato redige ricorso, memorie e gestisce l’udienza. Lo staff dell’Avv. Monardo comprende entrambi i profili per offrire un servizio integrato. - Quando è il momento di rivolgersi all’Avv. Monardo e al suo team?
È consigliabile consultare subito un legale specializzato al primo segnale di contenzioso (notifica di accertamento o verifica fiscale). Più a lungo si attende, più difficile diventa intervenire efficacemente (es. scadono i termini e si perdono opportunità). L’Avv. Monardo e il suo staff sono pronti a intervenire in ogni fase: dalla prima analisi tecnica fino alle fasi più avanzate (giudizio o piani di composizione). La tempestività e la pianificazione strategica sono spesso la chiave per limitare danni, come evidenziato da recente giurisprudenza tributaria.
Esempi e Simulazioni Pratiche
- Esempio numerico 1 – Società di comodo a ristretta base: Due fratelli, soci al 50% di una SRL “Gamma S.r.l.”, presentano ogni anno bilanci in perdita o con utili minimi. L’Agenzia, dopo un accertamento IRES, disconosce 100.000€ di ricavi nascosti (utili extracontabili) e presuppone che vadano ripartiti 50/50 tra i due soci (50.000€ ciascuno) . Su 50.000€ a testa, calcola l’IRPEF al 35% (anno 2025): 17.500€ di imposta per socio (oltre all’Irap aggiuntivo). Oltre a ciò applica sanzioni del 90% (15.750€) e interessi legali su 50.000€. In totale, ogni fratello è chiamato a pagare ~35.000€ di imposte e sanzioni. Questo importo può essere dilazionato (ad es. 12 rate) o ridotto, specie se i fratelli riescono a dimostrare che parte dei proventi è stata reinvestita (ad es. 40.000€ reali con addebito di 60.000€ in nero: la difesa dovrebbe provare l’assenza dei 20.000€ presunti mancanti).
- Esempio numerico 2 – Società partecipata interposta: Immaginiamo “Alfa S.r.l.” partecipata al 100% da “Beta Holding S.p.A.”, a sua volta posseduta da 2 soci personi fisiche (C e D). Alfa realizza un utile “in nero” di 200.000€. In base alla presunzione Cass 15274/2025 e con lo “schermo” Beta, il Fisco considera i 200.000€ attribuiti pro quota ai soci C e D finali (100.000€ a testa), ignorando Beta. Se C e D hanno aliquota marginale 43%, ciascuno deve pagare 43.000€ di IRPEF. Se invece la presunzione si applicasse solo fino alla Beta (trattandola come interposta), Beta subirebbe accertamento come reddito societario, con IRPEF al 24% (48.000€). La Cassazione ha chiarito che non cambia nulla in termini di recupero: l’imposta dovuta rimane 43.000€ per ciascun socio finale .
- Simulazione contabile – Costi fittizi: “Gamma S.r.l.” nel 2026 dichiara un costo di 30.000€ per una fattura falsa (utilizzata per abbattere l’utile). L’Agenzia contesta tale costo e lo ripristina, facendo emergere un utile (e un reddito imponibile) di pari importo. La presunzione stabilisce che i 30.000€ di utile “riemerso” sono disponibili come utili occulti. Così, con 2 soci al 50%, ognuno è tassato su 15.000€. Ma la difesa può obiettare: questo “utile” è solo virtuale (non c’è contante aggiuntivo, la società ha in realtà speso 30.000€ di cassa) . In tal caso, alcuni giudici di merito hanno osservato che non esiste una distribuzione reale di ricchezza: il costo era reale e il socio non ne ha tratto beneficio. Se si convincesse il giudice, la presunzione cadrebbe, lasciando solo la rettifica IRES sulla società (e nessuna tassazione IRPEF al socio). Tuttavia, spesso l’Amministrazione contraddice anche questi presunti oneri, rendendo l’esito incerto.
- Applicazione delle definizioni agevolate: Supponiamo che, in assenza di ricorso, i tributi complessivamente accertati (capitali, sanzioni, interessi) siano 150.000€. Con una rottamazione-ter vigente, il contribuente potrebbe regolarizzare pagando solo il capitale e riducendo (o azzerando) le sanzioni e parte degli interessi. Ad esempio, pagando in 10 rate 70.000€ scadute, in 3 anni potrebbero definirsi tutti i debiti pregressi senza ulteriore penale. Si tratta di simulazioni da adattare caso per caso, ma mostrano come gli strumenti alternativi possano mitigare l’effetto finanziario dell’accertamento.
Conclusione
L’accertamento fiscale per schermo societario abusivo è una sfida complessa, ma non invincibile. Abbiamo visto le regole del gioco: dalla contestazione legale (anche penale) dell’abuso di personalità giuridica all’efficacia delle presunzioni di utili in nero, fino ai termini e alle misure procedure. L’elemento chiave è la difesa tempestiva e tecnica. Chi attende rischia di trovarsi già di fronte a ipoteche e pignoramenti irrevocabili. Agire subito, con un avvocato specializzato, può invece permettere di bloccare o limitare gli effetti dell’accertamento: dalla sospensione degli atti esecutivi alla presentazione di efficaci ricorsi tributari o opposizioni.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team mettono a disposizione l’esperienza di cassazionisti e gestori della crisi per affiancare il contribuente fin dal primo momento. Le competenze multidisciplinari consentono di affrontare sia l’aspetto fiscale sia le strategie patrimoniali: unendo diritto tributario, societario e della crisi d’impresa. Ad esempio, Monardo può coordinare rapidamente interventi per bloccare ipoteche e fermi, predisporre un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione che includa i debiti fiscali, o pianificare un piano del consumatore in caso di sovraindebitamento. Il suo studio sa come integrare la difesa in giudizio con le opzioni transattive (rottamazioni, definizioni, rateizzazioni) e con gli strumenti concorsuali (piani di risanamento, accordi stragiudiziali, esdebitazione).
🎯 Non lasciare che lo schermo societario si trasformi nel tuo problema più grande. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti: potrai ottenere una consulenza personalizzata immediata. Monardo ti aiuterà a capire i punti di forza della tua posizione, a preparare un ricorso solido o un piano di ristrutturazione su misura, e a presentare al più presto le istanze necessarie per difendere i tuoi interessi. Il tempo è un alleato degli errori: agisci oggi per proteggere il tuo futuro, con strategie legali concrete e tempestive.
Fonti: Norme fiscali (art. 30 L.724/1994, art. 10-bis L.212/2000, DPR 600/1973, ecc.), Circolari dell’Agenzia Entrate (n. 26/E/2016, n. 19/E/2020, ecc.), prassi ministeriali e studi tributari; massime e pronunce della Corte di Cassazione (es. Cass. ord. 2284/2025 , ord. 15274/2025 , sent. 39416/2021 , sent. 21593/2024 , ecc.).
