Introduzione
Un accertamento fiscale per rinuncia di crediti da parte dei soci è una situazione complessa e delicata per qualsiasi impresa o contribuente. Sbagliare un “bilanciamento” nel recepimento delle rinunce ai finanziamenti soci può infatti scatenare richieste di maggiore imposta, sanzioni e interessi da parte del fisco. È quindi fondamentale comprendere i rischi (ad es. presunzione di utili distribuiti ai soci, perdita di deduzioni fiscali, maxi-sanzioni) e gli errori da evitare fin dal ricevimento dell’atto. In questo articolo vedremo le principali soluzioni legali per tutelarsi, dall’impugnazione dell’avviso alla ricerca di strumenti deflativi o di composizione della crisi.
Lo Studio Monardo – con l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare – è specializzato in diritto bancario e tributario nazionale. L’Avv. Monardo è abilitato a difendere anche in Cassazione (cassazionista), coordina a livello nazionale un team di avvocati e commercialisti esperti, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia nonché professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Ha inoltre conseguito il titolo di Esperto Negoziante della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Con questa competenza, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutare concretamente il contribuente: analizzano l’atto di accertamento, preparano ricorsi mirati, chiedono la sospensione delle procedure esecutive, valutano accordi o rateizzazioni, elaborano piani di rientro (anche in ambito sovraindebitamento) e studiano tutte le soluzioni stragiudiziali e giudiziali possibili. Il loro approccio è difensivo, orientato a bloccare pignoramenti, ipoteche e cartelle, e a tutelare il patrimonio del contribuente.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Il suo staff di avvocati e commercialisti è pronto a studiare il tuo caso e fornirti supporto concreto.
Contesto normativo e giurisprudenziale
In ambito fiscale la rinuncia di crediti da parte dei soci era storicamente trattata come un apporto di capitale. Ad esempio, già l’art. 55 del DPR 917/1986 (vecchio TUIR) prevedeva che i conferimenti dei soci e le rinunce ai loro crediti si aggiungessero al costo delle partecipazioni, senza generare sopravvenienze attive per la società . Oggi il TUIR (DPR 917/1986) all’art. 94 stabilisce in termini simili: «l’ammontare […] delle somme versate a fondo perduto o in conto capitale da soci o partecipanti… e la rinuncia ai crediti in favore della società si aggiunge al costo dei titoli». In altre parole, la rinuncia del socio non è fiscalmente una perdita tout court, ma piuttosto un incremento del patrimonio netto. La dottrina ritiene che tali rinunce debbano essere «riconosciute di natura contributiva» anziché tassate come utile (solo così non violano il principio di capacità contributiva ).
Tuttavia, nella prassi accade spesso che l’Amministrazione finanziaria interpreti la rinuncia come una forma di utile occulto imputabile al socio (soprattutto in piccole società a base ristretta), con conseguente ricostruzione induttiva del reddito imponibile. Su questo punto la giurisprudenza ha avuto fasi alterne. Recenti sentenze della Cassazione hanno chiarito che, laddove intervenga un rapporto di “cointeressenza” socio-società, non si applicano le regole generali da terzi, ma proprio quelle di cui all’art. 94 TUIR. Con l’ordinanza n. 30812/2024 la Cassazione ha ribadito che in caso di rinuncia di crediti da parte dei soci «si applicano le norme che disciplinano i rapporti di debito/credito tra socio e società (art. 94 comma 6 TUIR vigente all’epoca) e non le disposizioni generali verso terzi». In sostanza, la rinuncia «si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione» e non costituisce una perdita sui crediti deducibile . Anzi, la Corte spiega che tale rinuncia esprime «la volontà di patrimonializzare la società» e pertanto non è equiparabile alla remissione di un debito da parte di un estraneo .
Allo stesso tempo, ci sono stati orientamenti opposti dell’Agenzia delle Entrate e di alcune Commissioni tributarie che ritenevano la rinuncia come sopravvenienza attiva (utilizzo del “metodo dell’incasso giuridico” per i dividendi ). Tuttavia, nel 2025 la Cassazione (sentenza n. 19700/2025) ha definitivamente superato il principio dell’incasso giuridico. In quel caso la Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia di dividendi (o analoghi crediti) da parte del socio non realizza automaticamente il presupposto impositivo se il reddito non viene effettivamente percepito . Ciò significa che il contribuente non è più tassato per i dividendi non incassati, ponendo un limite alle posizioni precedenti dell’Amministrazione .
In sintesi, il quadro normativo e giurisprudenziale vigente dice che, di norma, la rinuncia ai finanziamenti soci non produce reddito tassabile per la società (art.94 TUIR). L’amministrazione invece può tentare di sostenere il contrario (ad es. parlando di utili in nero in società a base ristretta ). Il contribuente dovrà quindi fare affidamento sui principi esposti dalla Corte di Cassazione più recente per orientare la difesa. Nelle prossime sezioni illustreremo anche le norme processuali rilevanti (terreni d’opposizione, termini di impugnazione, etc.) che presidiano questa materia.
Procedura passo dopo passo: dall’atto alla decisione finale
Ricevuto l’avviso di accertamento o l’invito al contraddittorio, il contribuente (società o socio) deve agire tempestivamente. In generale le tappe del contenzioso tributario sono le seguenti:
- Impugnazione dell’atto impositivo. L’avviso di accertamento si impugna entro 60 giorni dalla notifica, presentando ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. Nel ricorso si devono indicare le ragioni di fatto e di diritto per cui si contesta l’accertamento (ad es. qualificazione errata della rinuncia, violazione dell’art.94 TUIR, mancata applicazione del metodo di calcolo corretto, ecc.), allegando le prove utili (bilanci, verbali assembleari, scritture contabili, perizie, ecc.). La Commissione può fissare udienze e acquisire documenti aggiuntivi. È fondamentale preparare una linea difensiva chiara fin da subito, eventualmente con l’ausilio di un legale tributarista.
- Ricorso in appello. Se la decisione di primo grado (CTP) è sfavorevole, si può fare appello entro 30 giorni dalla notifica della sentenza della CTP, presentando il nuovo atto alla Commissione Tributaria Regionale. Anche in appello vanno riproposte le eccezioni e le prove più rilevanti. Con la consulenza dell’Avv. Monardo è possibile rafforzare l’atto difensivo, sollevando tutti i profili tecnici giuridici (ad es. vizi di notifica, onere della prova dell’Amministrazione, distinzione tra rinuncia e remissione del debito, etc.).
- Eventuale ricorso in Cassazione. Se anche l’appello viene respinto, si può tentare il ricorso per cassazione entro 6 mesi dalla pronuncia della CTR. A questo livello si esamina solo la corretta applicazione del diritto (violazione di legge, contraddittorio, vizi processuali). Ad esempio, si potrebbe sostenere che la CTP/CTR non ha applicato correttamente l’art.94 TUIR o la giurisprudenza consolidata. L’esperienza di un cassazionista può essere decisiva per indirizzare questo tipo di ricorsi complessi.
- Opposizione alla cartella esattoriale. Se l’accertamento viene notificato nella dichiarazione o calcolato con un atto (“definizione di ruolo”), si procede con cartella di pagamento. In questo caso il contribuente può impugnare la cartella in Commissione Tributaria entro 60 giorni dall’iscrizione a ruolo (o 40 giorni se via pec). Questa procedura segue regole analoghe a quelle d’appello (in realtà è un primo grado di giudizio sul ruolo). Anche qui conviene avvalersi di assistenza legale per evitare che scadano i termini.
- Agevolazioni e sospensioni. Durante tutto il contenzioso è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della cartella (fino a 60 giorni) depositando istanza motivata prima del termine di un ulteriore atto esecutivo . Inoltre, la legge prevede metodi deflativi (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale) oppure trattative con l’Agenzia e la riscossione per pagamenti dilazionati. Se l’impugnazione è tempestiva e fondata, l’accertamento rimane inefficace e non diventa definitivo.
La tempistica è rigida: 60 giorni per il ricorso alla CTP (o opposizione cartella), 30 giorni per l’appello, 6 mesi per la Cassazione. Se si manca una scadenza, l’atto diventa definitivo con effetto vincolante. Perciò è cruciale intervenire subito all’arrivo dell’atto, preferibilmente con un avvocato tributarista.
Difese e strategie legali del contribuente
Dal punto di vista del contribuente (la società o il socio debitore), le strategie difensive principali si basano su punti critici da contestare:
- Distinzione rinuncia vs. remissione del debito. Spesso il Fisco sostiene (erroneamente) che la rinuncia del credito equivalga a un “utile” o a un’entrata per la società. Occorre invece evidenziare che, come ha chiarito la Cassazione, la rinuncia dei soci è un atto interno di ricapitalizzazione, non assimilabile alla remissione del debito da parte di un terzo . La difesa deve sottolineare che l’atto legislativo (art.94 TUIR) prevede un trattamento fiscale diverso per i rapporti tra soci e società, ribadendo la disciplina applicabile al caso concreto .
- Applicazione dell’art. 94 TUIR. Si va richiamare che, in presenza di “cointeressenza”, l’importo rinunciato va sommato al costo fiscale delle partecipazioni . Questo implica che la società non può dedurlo come perdita su crediti e nemmeno deve ottenere un’imposta su un “utile” inesistente. Al contrario, l’unico effetto fiscale è l’aumento del valore di carico delle quote del socio. In sede di ricorso bisogna quindi chiedere che si applichi proprio l’art.94 (come interpretato dalla Cassazione n.30812/2024), non le ordinarie norme sulle sopravvenienze.
- Prova dell’elemento di cointeressenza. Se l’atto di rinuncia è avvenuto tra società e soci della stessa compagine, occorre provarlo (ad es. documenti contabili, delibere assembleari, contratti di finanziamento). In caso di contenzioso, il contribuente dimostra la natura dei rapporti interni (tasso di partecipazione, delibera assembleare di capitalizzazione, verbali di rinuncia). Ciò impedisce al giudice di applicare regole generiche di imposizione per terzi.
- Contestazione dei calcoli fiscali. Va verificata l’esattezza del calcolo dell’imposta. Spesso l’Agenzia applica aliquote fisse (es. l’IRPEF/flat tax del 26% su dividendi non materialmente percepiti). È possibile contestare l’applicabilità di tali aliquote nel caso specifico, oppure richiedere il riconteggio basato su eventuali deduzioni accessorie (es. perdita fiscale su altra operazione) o su un conteggio analitico diverso. Inoltre, si controllano gli interessi e le sanzioni, chiedendone l’abbattimento o la rateizzazione se dovuti.
- Vizi formali. È sempre bene esaminare se l’atto fiscale è corretto nella forma: errori nei nominativi, nei periodi d’imposta, violazioni del contraddittorio. Ad esempio, per nuovi accertamenti dal 2021 è necessaria la preventiva audizione del contribuente (art.12-bis DLgs. 218/1997). Se questo passaggio è saltato, l’atto può essere annullato. Anche la puntualità delle notifiche è cruciale (deve essere rispettato il domicilio eletto o sede legale).
In sintesi, il contribuente deve far leva sull’analisi tecnica della vicenda: dimostrare che la rinuncia era legittima, proporzionale e interna alla compagine, e che non ha creato reddito nuovo tassabile. Il supporto di documenti contabili, perizie, dichiarazioni e testimonianze è fondamentale. In molti casi un punto chiave della difesa è proprio invocare la recente giurisprudenza favorevole, chiedendo al giudice tributario di seguire gli orientamenti delle Sezioni Unite (Cass. 30812/2024, Cass. 19700/2025, ecc.) piuttosto che le posizioni più datate dell’Agenzia.
Strumenti alternativi di composizione del debito
Oltre alla difesa nel contenzioso tributario, il debitore (socio o azienda) può valutare soluzioni stragiudiziali o comunque conciliative. Ad esempio:
- Accertamento con adesione / ravvedimento operoso / conciliazione giudiziale. Se si ritiene difficile contestare integralmente l’accertamento, si può negoziare con l’Agenzia attraverso l’accertamento con adesione. Ciò consente di definire l’ammontare del tributo con sconto sulle sanzioni (anche fino al 4% dell’imposta) . Se l’avviso è già definitivo, si può ricorrere al ravvedimento operoso (pagando le imposte dovute con sanzioni ridotte) oppure all’opposizione alla cartella con rateizzazione (ad esempio secondo la procedura prevista dalla legge di Bilancio o dalle mini-rate).
- Piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012). Se la vicenda riguarda un privato consumatore o un imprenditore individuale con problemi di debiti multipli (inclusi debiti fiscali), esistono gli strumenti del sovraindebitamento. Ad esempio, può essere consigliabile valutare un piano del consumatore o un accordo con i creditori ai sensi della L.3/2012. Queste procedure, seguite da un gestore della crisi abilitato (come l’Avv. Monardo) e approvate dal tribunale civile, permettono di congelare e rinegoziare i debiti. Di regola un piano omologato può prevedere la riduzione del debito residuo e, al termine, un decreto di esdebitazione che annulla i debiti residui non pagati . In pratica, con la soluzione concordata e l’esdebitazione il debitore “riparte da zero” . L’intera procedura si realizza con il supporto di un OCC nominato dal tribunale , che può sospendere pignoramenti o ipoteche in corso . Questa strada è particolarmente efficace per chi ha bassi redditi e molti creditori (banche, finanziarie, Agenzia Entrate/Riscossione).
- Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. Per le società con debiti rilevanti (anche verso l’Erario), possono valutarsi gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182‑bis L.F.) o un concordato preventivo. Queste procedure, gestite dal tribunale fallimentare, consentono di rinegoziare o dilazionare i debiti (anche fiscali) nel contesto di un piano finanziario complessivo. L’intervento dell’Avv. Monardo, con esperienza in crisi d’impresa, può essere utile sia nella composizione negoziata (D.L. 118/2021) sia nell’istruttoria concordataria.
- Rottamazioni e definizioni agevolate. Se esistono cartelle di pagamento collegate all’accertamento, si può usare la rottamazione delle cartelle (art. 3 DL 193/2016, con le relative scadenze) per estinguere le sanzioni e gli interessi di mora. Analogamente, è possibile aderire a eventuali definizioni agevolate in vigore al momento (ad es. sanatorie fiscali), valutando attentamente costi e benefici. In alcuni casi, anche un’istanza di rateazione straordinaria presso l’Agenzia delle Entrate o il MEF può essere concessa, frenando pignoramenti immediati.
Questi strumenti andrebbero valutati in base alla situazione complessiva del debitore. Ad esempio, un imprenditore con domanda di piano del consumatore evaderà l’iter di omologazione e, al termine, otterrà il decreto di esdebitazione che azzera le pendenze residue . In ogni caso, non si dimentichi che molte di queste soluzioni richiedono la collaborazione e la buona fede del debitore (documentazione completa, piano sostenibile, credibilità) . L’assistenza di un legale esperto aumenta molto le probabilità di successo: l’Avv. Monardo è anche Gestore della crisi e fiduciario di OCC, pertanto potrà seguire concretamente ogni fase (dal ricorso in Commissione al piano omologato) con approccio integrato.
Errori comuni e consigli pratici
Alcuni errori possono compromettere le difese. Tra i più frequenti:
– Non impugnare l’atto in tempo: prima regola, impugnare entro 60 giorni (anche con una semplice memoria provvisoria se il ricorso è complesso) . La mancata opposizione rende l’atto definitivo e ti fa perdere ogni chance.
– Aspettare scadenzari complessi: in caso di richiesta di documenti o contraddittorio, rispettare i termini per l’adempimento. Evitare ritardi ingiustificati che possono costare caro.
– Provare a gestire da solo con il fisco: spesso l’avvicinamento diretto è rischioso. È meglio far valutare l’atto da un professionista, specie quando sono in gioco cifre importanti o sanzioni elevate.
– Trascurare di raccogliere prove: documentazione contabile, contratti e minute notarili possono dimostrare la natura della rinuncia. Tenerne copia ed esibirla subito in sede giudiziaria è cruciale.
– Non considerare soluzioni alternative: inseguire una linea di ricorso fino all’ultimo grado può non essere sempre conveniente. Conviene valutare anche piani di pagamento, rateizzazioni e soluzioni concorsuali, soprattutto per evitare pignoramenti e fermo amministrativo.
Consigli pratici: contatta subito uno studio legale tributarista (come quello Monardo) per fare una prima analisi dell’atto. Evita scelte affrettate (pagare senza verificare) e comportamenti di occultamento delle informazioni. Fai leva sul principio di leale collaborazione fiscale: ad esempio, esponi con chiarezza le ragioni della tua posizione e porta tutte le prove possibili. Se l’atto è irregolare, ricorri; se è sostanzialmente fondato, verifica la possibilità di definizione agevolata o transazione. In ogni caso, mantieni sempre aggiornato il tuo commercialista per avere una visione integrata di bilancio, contabile e fiscale.
Tabelle riepilogative
| Norma/Strumento | Descrizione sintesi |
|---|---|
| TUIR art. 94, comma 1 | Contributi soci o rinunce crediti si sommano al costo della partecipazione. |
| DPR 917/86 (TUIR) art. 47-59 | Regole generali su dividendi e redditi di partecipazione (previa tassazione per cassa). |
| D.Lgs. 74/2000 art. 5 | Presunzioni di evasione e inadempienze (onere prova a carico del contribuente). |
| L. 3/2012 (sovraindebitamento) | Procedure di composizione della crisi (piano consumatore, concordato minore, ecc.). |
| D.L. 118/2021 (commi ex D.Lgs. 147/2020) | Introduzione negoziazione crisi d’impresa, profilo Esperto negoziatore. |
| Termine | Azione |
|---|---|
| 60 giorni dalla notifica dell’accertamento | Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (CTP) |
| 30 giorni dalla notifica della sentenza CTP | Ricorso in Commissione Tributaria Regionale (CTR) |
| 6 mesi dalla sentenza CTR | Ricorso per Cassazione (suprema Corte di Cassazione) |
| 60 giorni da cartella notificata | Opposizione alla cartella di pagamento (CTP) |
| 20/30 giorni da atto diniego di rateazione | Ricorso in CTP contro diniego di rateizzazione |
| Strumento difensivo | Scopo/Caratteristiche |
|---|---|
| Ricorso tributario | Impugnazione dell’avviso o della cartella (esposizione motivi, prova contraria) |
| Istanza di sospensione (art.47-bis) | Domanda al giudice tributario di sospendere riscossione per 60 gg (previo deposito cauzionale) |
| Accertamento con adesione / Ravvedimento | Definizione consensuale con l’Agenzia: riduzione sanzioni; richiesta sanatoria (ravvedimento operativo) |
| Concordato/Accordi crisi | Procedure concorsuali (concordato, accordi 182-bis, esdebitazione) per ristrutturare o cancellare debiti |
| Rateizzazione cartelle (o DL 119/2018) | Possibilità di dilazionare i pagamenti in varie rate con accordo formale con Agenzia/Riscossione |
| Sanzioni e oneri | Aliquote e condizioni |
|---|---|
| Sanzione minima per imposta non versata (art.13 D.Lgs.471/97) | 30% dell’imposta dovuta (min. €516) |
| Sanzione massima (omessa dichiarazione) | 120% dell’imposta (ridotta al 90% se ravvedimento entro 90 gg) |
| Interessi di mora | Da 1% a ~4% annuo (attualmente intorno al 4% effettivo) |
| Esoneri agevolati (rottamazioni, rateizzazioni) | Possibilità di riduzione di sanzioni fino al 100% (rottamazione ter) |
| Ulteriori conseguenze | Possibile segnalazione alla Centrale Rischi; fermi o ipoteche preventivi |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è un accertamento fiscale per rinuncia di crediti?
È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate (o la Guardia di Finanza) contesta che la società abbia dedotto impropriamente una perdita derivante dalla rinuncia di un credito da parte di un socio. In pratica il fisco sostiene che la rinuncia equivale a un utile (o a una distribuzione non tassata) e richiede imposte, sanzioni e interessi. L’avviso di accertamento descrive contestazioni e quantifica maggiori imposte. - Quando si considera una rinuncia “mal gestita”?
Di solito quando non è stata documentata correttamente o quando l’operazione non è stata approvata dagli organi sociali competenti. Ad esempio, se non esiste un verbale formale di rinuncia o di aumento di capitale in conto capitale, il Fisco potrebbe dubitare della sua legittimità. La gestione è considerata “mal gestita” anche se la rinuncia non è stata effettuata in proporzione alle quote dei soci (art. 84 TUIR) o senza adeguata delibera assembleare. In questi casi il fisco potrebbe interpretarla come tacita distribuzione di utili. - Quali diritti ho come contribuente al ricevimento dell’atto?
Ogni contribuente ha diritto al contraddittorio preventivo (prima del primo accertamento individuale), e comunque può esporre le proprie ragioni in commissione. In caso di errori formali (ad esempio, errata indicazione della partita IVA, mancanza di motivazione), si può chiedere l’annullamento dell’atto. Il contribuente può chiedere copia degli atti, produrre documenti, e ricevere traduzione chiara dei motivi di accertamento. Se l’atto è illegittimo o tardivo, può essere annullato. In ogni caso, si consiglia di non trascurare alcun termine (60 giorni) e di farsi assistere da un esperto. - Quanto tempo ho per fare ricorso?
In generale 60 giorni dalla notifica dell’avviso per impugnare in Commissione Tributaria Provinciale. Se l’accertamento diventa cartella di pagamento, si possono avere 60 giorni dalla notifica del ruolo (o 40 giorni se il ruolo è notificato via pec). È fondamentale rispettare rigorosamente questi termini, perché la decadenza comporta l’impossibilità di sollevare successivamente le stesse eccezioni. - Come presentare ricorso?
Il ricorso tributario va depositato per iscritto presso la segreteria della CTP competente (di solito quella della sede della società) con tassa governativa di 168 euro e versamenti contributivi, oppure può essere spedito tramite PEC (attenersi alle modalità del tribunale tributario locale). Nel ricorso si devono indicare: i dati dell’atto impugnato, le ragioni di fatto e di diritto della difesa (es. falsi presupposti, violazione di norme fiscali, errori di calcolo) e la sottoscrizione. Occorre allegare tutta la documentazione utile (bilanci, attestati, delibere assembleari, ecc.) che supporti la tesi del contribuente. - Si può sospendere l’esecuzione del pagamento?
Sì, è possibile chiedere la sospensione cautelare della riscossione (art.47-bis DLgs 546/92) depositando apposita istanza motivata al giudice tributario. Ciò blocca per 60 giorni l’esecuzione (pignoramenti, riscossioni) e la società può depositare una cauzione. Se la sospensione è concessa, la riscossione effettiva è rinviata fino alla decisione finale. Questo strumento serve a evitare azioni esecutive immediate mentre si contesta l’accertamento. - Cosa rischio se il ricorso viene respinto?
Se le Commissioni confermano l’accertamento, la società sarà tenuta a pagare le imposte aggiuntive maggiorate di sanzioni (ad es. 30%-120% sul tributo) e interessi di mora. A seconda del caso, il mancato pagamento può portare a pignoramenti, ipoteche legali, iscrizione nella Centrale Rischi. Inoltre, una sentenza sfavorevole diventa titolo esecutivo (se confermata in appello) e può essere immediatamente esecutiva contro il patrimonio aziendale e personale dei soci (se responsabili). - Quali sono le prove chiave da presentare?
I documenti di massima rilevanza sono: il contratto di finanziamento originario tra socio e società, il verbale assembleare o atto notarile di deliberazione di rinuncia o aumento di capitale, la documentazione contabile che provi l’esistenza del credito, e qualsiasi comunicazione formale con il socio. È utile anche dimostrare che l’operazione era proporzionale e coerente con le quote sociali. Ad es. si può allegare un’apposita dichiarazione sostitutiva del socio che attesti la volontà di rinunciare e gli importi esatti. - Cosa dice la Cassazione sulla rinuncia del socio?
Come detto, la Cassazione (ord. 30812/2024) ha chiarito che la rinuncia ai crediti da parte del socio non costituisce reddito tassabile per la società, bensì un apporto di capitale atipico. Di conseguenza, la società non realizza un’entrata imponibile, e il socio “pagherà” solo in termini di maggiore costo delle proprie partecipazioni . Inoltre, la Cassazione 19700/2025 ha confermato che i soci non sono tassati per i dividendi “rinunciati” se non percepiti. In sintesi, la giurisprudenza della Corte è oggi favorevole al contribuente nella qualificazione fiscale di queste operazioni. - Se la società fallisce, pagheranno i soci?
Nei casi più gravi, se l’azienda non è in grado di pagare i debiti tributari e fallisce, in linea generale i soci di società di capitali (es. S.r.l., S.p.A.) non rispondono patrimonialmente in via diretta per le imposte della società. Tuttavia, possono esserci contestazioni per evasione o irregolarità gestionali (ad es. art. 5 DLgs 74/2000). Nel dissesto, il Fisco può comunque agire sulla società fino a esaurimento del patrimonio residuo. - Si può rateizzare il debito fiscale accertato?
Sì, in molti casi esiste la possibilità di rateazione straordinaria del debito fiscale (art. 19 D.P.R. 602/1973; l. 183/2011), specialmente se si tratta di imposte non versate e sanzioni che emergono dall’accertamento. L’Agenzia delle Entrate, valutando la capacità di rimborso del contribuente, può concedere di versare il dovuto in più anni. Ciò non impedisce di fare ricorso, ma consente di dilazionare l’esborso immediato, evitando il fermo dei beni. - È utile un accordo con il socio dopo l’avviso?
Dipende. In alcuni casi il socio può decidere di “confermare” la rinuncia con atto formale notarile (l. 23/2014, art. 14 prevede che se è stata deliberata l’imputazione a capitale, la registrazione è esente da imposta di registro). Ma questo serve a rafforzare la posizione di capitalizzazione, non cancella l’accertamento in sé. Più utile è trattare direttamente con l’Agenzia (ad es. tramite un interpello preventivo o un’adesione) prima che si trasformi in contenzioso irreversibile. In ogni caso, qualunque intesa con l’ex socio deve essere documentata e condivisa legalmente, evitando operazioni “in nero” che aggravano i dubbi del fisco. - Che ruolo ha la documentazione contabile?
Fondamentale: il bilancio d’esercizio, le note integrative e i registri contabili possono fornire prova delle operazioni reali. Ad esempio, se l’operazione è stata contabilizzata in un apposito conto “versamenti soci in conto capitale”, questo rafforza la natura di capitalizzazione. Allo stesso modo, fatture e flussi bancari che hanno documentato i movimenti di denaro aiutano a ricostruire il “chain of custody” del finanziamento. Spesso l’accertamento è di tipo “analitico-sintetico” (Art. 3 DPR 600/73), quindi l’onere di prova spetta al contribuente per dimostrare i fatti eccepiti. - Come si contestano le sanzioni nel ricorso?
Le sanzioni tributarie (ad es. ex DLgs 472/1997) sono in genere abbinabili all’imposta risultante a seguito di accertamento. Nel ricorso si può chiedere la loro riduzione o annullamento se ricorrono situazioni attenuanti (ad es. ravvedimento operoso), vizi procedurali, o se si ritiene l’accertamento affetto da errori. Inoltre, esistono tabelle ministeriali sulle ammende ridotte in base alla tempestività e all’integrale pagamento dovuto: se il contribuente liquida spontaneamente parte del tributo dichiarato, le sanzioni possibili diminuiscono significativamente. - Cosa succede se il socio non partecipa alla causa?
Se l’accertamento considera il socio come soggetto “colpevole” (ad es. come percettore di utili inesistenti), costui può essere chiamato in causa e intimato al pagamento. Tuttavia, anche in questo caso il socio ha diritto a difendersi: può impugnare ogni atto che lo riguarda, presentare memorie e prove e, se del caso, dimostrare di non aver ottenuto alcun beneficio economico dalla rinuncia. In pratica, il socio dovrà far valere le stesse argomentazioni tecniche (ad es. no reddito di fatto), ma riferite alla sua posizione personale. Spesso se la società vince la causa, nessuna imposta rimane per i soci. - Si rischia reato penale?
In teoria, se l’Amministrazione ravvisa dolo fraudolento nella rinuncia (per esempio un artificio contabile al solo fine di evadere imposte), la vicenda potrebbe sfociare in una denuncia per dichiarazione fraudolenta (art.2 DPR 74/2000). In pratica, però, a meno che l’operazione sia palesemente fittizia e finalizzata alla frode (ad es. rinunce ripetute per ripulire reddito), di solito si procede con accertamento tributario e sanzioni amministrative. Comunque, è sempre bene evitare di generare ombre sulla trasparenza dei bilanci: conservare tracciabilità e motivazione reali rende improbabile un inizio di indagine penale. - Quali benefici fiscali posso usare?
Se la società ha convenienza fiscale (ad es. perdite pregresse), l’eventuale aumento di costo delle partecipazioni può ridurre future plusvalenze in sede di cessione. Inoltre, in certi casi la rinuncia può aumentare il patrimonio netto ai fini ACE (Aiuto Crescita Economica): l’Agenzia, in interpretazioni recenti, considera la rinuncia come apporto di capitale, che rientra nel calcolo dell’incremento patrimoniale agevolabile (se la normativa ACE lo prevede). Questo significa un credito d’imposta ACE potenzialmente maggiore nei periodi successivi. In ogni caso, queste dinamiche contabili-fiscali vanno valutate caso per caso con il commercialista.
Conclusione
L’analisi di un accertamento fiscale legato alla rinuncia crediti soci richiede attenzione a dettagli civilistici e fiscali, nonché un’azione difensiva tempestiva. In questo articolo abbiamo visto che le leggi (ad es. art. 94 TUIR) e le ultime sentenze di Cassazione portano a considerare la rinuncia come un ricapitalizzazione piuttosto che un “ricavo” tassabile . Ciò detto, il contribuente deve muoversi rapidamente: la notificazione di un avviso apre termini strettissimi per ricorrere e presentare le proprie ragioni. Con l’assistenza di un avvocato esperto come l’Avv. Monardo, si possono contestare gli errori di qualificazione e calcolo (eventualmente chiedendo la sospensione dell’esecuzione), negoziare accordi (rottamazioni, adesione), o aprire percorsi alternativi (piani di ristrutturazione, accordi di crisi, piano del consumatore) allo scopo di sanare o dilazionare il debito fiscale.
L’elemento chiave è agire tempestivamente e con competenza. Ogni giorno perso può aggravare la posizione del debitore (sanzioni che maturano, azioni esecutive in atto). Ecco perché è importante affidarsi subito a professionisti abilitati: l’Avv. Monardo e il suo team metteranno a frutto l’esperienza (competenze cassazioniste e nel diritto bancario/tributario) per bloccare pignoramenti, ipoteche o fermo amministrativo presso terzi, valutare soluzioni concrete e presentare i ricorsi migliori secondo la strategia individuata.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.
Fonti: Codice Civile, TUIR (DPR 917/1986), D.Lgs. 546/1992, 74/2000 e successive modifiche; Legge 3/2012 sul sovraindebitamento; Cassazione ord. 30812/2024, n.19700/2025 e precedenti; Circolari e prassi Agenzia Entrate; L. 118/2021 (Codice della crisi); giurisprudenza tributaria di legittimità e di merito più recenti.
