Accertamento Fiscale Per Interposizione Di Persone Fisiche: Come Difendersi Con Un Avvocato Esperto

L’accertamento basato sull’“interposizione di persone fisiche” è una delle verifiche più insidiose per il contribuente. Con questo strumento l’Agenzia delle Entrate cerca di ricondurre al debitore reale i redditi e le operazioni dichiarate formalmente a terzi (soggetti “interposti”), spesso allo scopo di eludere l’imposizione fiscale. Il rischio per chi subisce un avviso di questo tipo è molto grave: può trovarsi a dover pagare imposte (IRPEF, IVA, IRAP) non pagate, più sanzioni e interessi massimi. Inoltre, procedure esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi possono seguire l’accertamento.

Di fronte a tali rischi è fondamentale non restare soli e agire tempestivamente con un profess​ionista specializzato. In questo articolo vedremo perché il tema è così importante (rischi, errori comuni, urgenza di intervento), quali sono le basi giuridiche dell’accertamento da interposizione, e soprattutto come difendersi concretamente con l’aiuto di un avvocato esperto in materia tributaria e fallimentare.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

L’interposizione (sia fittizia sia reale) trova il proprio fondamento nell’ordinamento tributario italiano principalmente nell’art. 37, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tale norma prevede espressamente che «in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona» . In parole semplici, se si accerta che dietro un “schermo” (persona fisica o soggetto diverso) c’è in realtà il contribuente, il Fisco può assegnargli le imposte non pagate relative a quei redditi.

Questo disposto normativo ha scopo anti-evasione: si vuole impedire che un contribuente effettivo si sottragga all’imposizione nascondendo la propria identità attraverso la “testa di legno”. Come spiegano dottrina e giurisprudenza, «la norma vuole impedire che il contribuente effettivo possedente il reddito si sottragga al prelievo occultando la propria identità mediante interposizioni ingannevoli di altri» . E infatti anche l’Agenzia delle Entrate conferma: «l’imputazione dei compensi… al reale contribuente anziché allo schermo societario, in virtù della riconosciuta interposizione, assumerà rilevanza ai fini delle imposte dirette» .

Principi di Cassazione. La Corte di Cassazione ha chiarito da anni che l’accertamento per interposizione è legittimo senza bisogno di dimostrare dolo o frode, purché emergano indizi gravi, precisi e concordanti che il contribuente sia di fatto l’effettivo titolare dell’attività (sia nell’ambito IRPEF che IVA) . In pratica non bisogna distinguere più tra “interposizione fittizia” e “reale”: la legge parla di qualsiasi forma di interposizione .

In particolare, la Cassazione (sezione tributaria) ha ribadito: «è legittimo l’accertamento con il quale l’amministrazione imputa al contribuente i redditi formalmente di un soggetto interposto, qualora risulti che il contribuente ne sia l’effettivo titolare» . E, nel 2024, la Suprema Corte ha precisato che non è necessario provare un comportamento fraudolento: basta l’uso «improprio, ingiustificato o deviante» di uno strumento lecito (ad es. una società costituita per fare da schermo) per eludere il regime fiscale originale . In altre parole, ciò che conta è la sostanza economica dell’operazione: se il titolare “ufficioso” dispone delle risorse del finto intermediario (uti dominus), allora quest’ultimo è meramente strumentale e tutti gli effetti fiscali vengono attribuiti al vero titolare .

Effetti sui costi e IVA. L’interposizione ha anche effetti sulle imposte indirette. Ad esempio, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti (fatture emesse da un interposto) la Corte ha affermato che «l’accertamento dell’interposizione comporta il prevalere della situazione effettivamente perseguita, facendo ricadere sul reale titolare tutti gli effetti delle operazioni compiute dall’interposto, compresi i costi dichiarati da quest’ultimo» . Ciò significa che, oltre ai ricavi, si trasferiscono all’effettivo titolare anche i costi dedotti in capo all’interposto (soggetto fittizio). Se l’Agenzia contesta quindi operazioni inesistenti intestate a un intermediario, i ricavi vengono tassati in capo al reale imprenditore e anche le spese dichiarate dall’interposto restano deducibili in capo a quest’ultimo prima di tale imputazione.

Responsabilità tributaria. Un altro principio ormai cristallizzato è che l’interposizione non comporta per l’interposto (la persona “mascherata”) alcuna responsabilità aggiuntiva. L’ordinamento assegna tutti gli oneri fiscali al vero titolare occulto: «la norma ha la funzione di attribuire il pagamento delle imposte al titolare effettivo dei redditi, mentre l’interposto non è soggetto passivo poiché non ha il possesso dei redditi» . In sostanza, il fisco vuole tassare chi materialmente ha introitato (o avrebbe dovuto introitare) il reddito; il mero schermo subisce eventualmente solo il recupero delle imposte già versate, potendone chiedere restituzione (rimborso) una volta divenuto definitivo l’accertamento nei confronti dell’interponente . La Cassazione ha recentemente affermato che «non si deve distinguere tra interposizione fittizia e reale, poiché in ogni caso l’accertamento avviene nei confronti del titolare effettivo del reddito» . Anche in sede di valutazione delle prove, i giudici hanno precisato che, se l’Agenzia attribuisce all’interposto i ricavi “solo apparentemente” dell’interponente, essa deve limitarsi a quella base imponibile determinata dall’interponente; per aumentarla, grava sul Fisco la prova di maggiori ricavi e poi sul contribuente l’onere di provare i maggiori costi .

In sintesi: l’interposizione soggettiva è uno strumento lecito per ricostruire redditi sottratti, che coinvolge direttive d’imposta chiare (DPR 600/73 art.37, c.3) e consolidate interpretazioni della Cassazione . Il contribuente deve prepararsi quindi ad affrontare una contestazione basata su massime giurisprudenziali e presunzioni rigorose.

Procedura passo-passo: dall’avviso alle difese

  1. Notifica dell’avviso di accertamento – Inizia tutto con un atto formale (avviso di rettifica o accertamento) che ti viene notificato dall’Agenzia delle Entrate. È essenziale leggerlo con attenzione: contiene i dati su periodo d’imposta, tributi contestati, presupposti di fatto (ad es. somme percepite tramite terzi) e sanzioni applicate. Spesso indica anche i presupposti indiziari (indagini bancarie, intercettazioni, ecc.).
  2. Verifica preliminare dell’atto – Appena ricevuto l’avviso, chiamaci per un’analisi approfondita. Verificheremo subito:
  3. Correttezza formale (es. la notifica è valida? periodi fiscali prescritti?).
  4. Profili di legittimità: ad esempio, l’avviso riporta dati effettivi o conteggi presuntivi?
  5. Termine per agire: di solito il ricorso in Commissione Tributaria deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica (art. 21-ter Statuto del Contribuente). Durante questo periodo il contribuente può anche presentare memorie difensive o integrazioni documentali all’Agenzia.
  6. Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale (CTP) – Se non si trova un accordo amichevole, entro i 60 giorni presentiamo un ricorso tributario al Tribunale tributario provinciale, argomentando perché l’accertamento è illegittimo o viziato. Ad esempio potremmo contestare l’esistenza stessa di interposizione (dimostrando autonomia economica dell’interposto), la mancanza di presunzioni gravi oppure errori nel calcolo delle imposte. Nel ricorso indicheremo i documenti probatori (estratti conto, contratti, perizie, ecc.) e chiederemo l’annullamento o riduzione dell’accertamento.
  7. Termini procedurali in CTP e CTR – Il procedimento tributario è scritto e non orale: la CTP fissa termini per scambi di note e documenti con l’Agenzia. Talvolta viene predisposto anche un Ctu (perizia) se i giudici ritengono necessarie indagini tecniche. Se la CTP conferma l’accertamento, si può fare appello alla Corte Tributaria Regionale (termine 60 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado). Anche qui si replica con memoria e documentazione. Attenzione: con la sentenza della CTR, l’impugnazione ha natura definitiva (non c’è giudizio di legittimità – salvo Cassazione). Rimane comunque possibile ricorrere alla Cassazione per ragioni di diritto (ad es. violazioni di norme tributarie o motivazione apparente) entro 60 giorni dalla sentenza definitiva.
  8. Sospensione del procedimento esecutivo – Finché si combatte il merito, l’esecuzione coatta (pignoramenti, ipoteche) è sospesa se viene versata una cauzione o fideiussione. In particolare, se si propone ricorso in Cassazione, è possibile ottenere la sospensione del pagamento del 100% del debito mostrando garanzie (art. 47 c.p.c. applicato analogicamente). In alternativa, si può chiedere la rateizzazione del debito fiscale in base alle norme sulla riscossione (pagamenti dilazionati con piano rateale ad es. fino a 120 mesi, previste da D.lgs. 159/2015 e s.m.i.), purché si versino le prime quote e gli interessi legali.
  9. Accertamento con adesione e autotutela – Prima di arrivare alle Commissioni, il contribuente può tentare le vie bonarie. Ad esempio si può chiedere un incontro con l’ufficio territoriale dell’Agenzia per illustrare la propria versione dei fatti. L’Agenzia può proporre una transazione fiscale (accertamento con adesione): in questo caso si negozia una definizione parziale pagando parte delle imposte e ottenendo lo sconto di alcune sanzioni. Un altro strumento è la istanza di autotutela (art. 2 L. 212/2000) per chiedere la revoca o riduzione dell’atto stesso, soprattutto se emergono errori formali o di valutazione. Queste soluzioni però richiedono trattativa e documentazione convincente.
  10. Svolgimento del giudizio e consulenze – Durante il contenzioso tributario il ruolo dell’avvocato è fondamentale. Redige memorie argomentate, ascolta testimonianze se servono (ad es. dipendenti, contabili), chiede documenti bancari integrativi, e può nominare consulenti tecnici (Ctu o Ctp) per valutare la sostanza operativa della società interposta. Spesso si dimostra che la società fittizia non aveva un’attività autonoma (ad es. usava solo i beni dell’interponente, mancava di clienti propri, i proventi circolavano verso quest’ultimo), elementi che supportano la tesi dell’interposizione .
  11. Eventuale reclamo penale – L’accertamento per interposizione coinvolge il fisco, ma a volte può sfociare in profili penali (ad es. dichiarazione fraudolenta, uso di fatture false). Tuttavia, non sempre un’accertamento equivale a reato fiscale: serve dimostrare la coscienza e volontà di evadere. L’avvocato difensore penale valuterà congiuntamente le strategie e potrebbe ad esempio collaborare alla definizione del contenzioso tributario (che può evitare il reato se si rimette l’imposta evasa prima del processo).

Difese e strategie legali

  • Onere della prova – Ricorda che in ogni fase l’Agenzia ha l’onere di dimostrare l’esistenza di interposizione mediante «presunzioni gravi, precise e concordanti» . Questo significa, ad esempio, che non bastano indizi isolati o generici. L’intervento legale mira a smontare le presunzioni e a dimostrare la legittimità degli atti. Si può evidenziare l’esistenza di autonoma organizzazione economica della società (o persona interposta) – contabilità regolare, personale proprio, contratti stipulati – per confutare la caratterizzazione di mero prestanome.
  • Impugnazione formale e di merito – In tribunale l’avvocato punta sia su vizi formali (es. calcoli imprecisi, mancata motivazione puntuale, violazione dei termini procedurali) sia sul merito. Le argomentazioni tipiche in caso di interposizione sono:
  • Mancanza di accertamento indiziario valido: l’Agenzia ha rilevato dati bancari o scambi di fatture, ma questi non provano in automatico l’effettivo possesso del reddito . Si può contestare la congruità di tali elementi (ad esempio: i movimenti di denaro possono avere spiegazioni legittime).
  • Sussistenza di attività reale dell’interposto: si documenta che la società/persona interposta svolgeva attività propria (fatturava altri clienti, sostenendo costi, era gestita da terzi indipendenti). Ad esempio si mostrano clienti, fornitori e dipendenti reali, o si evidenziano deliberazioni societarie che prevedono compensi differenti per l’interponente.
  • Conformità fiscale: se possibile, dimostrare che ogni operazione è stata svolta in buona fede, illustrando l’oggetto giuridico. Talvolta la motivazione dell’accertamento è basata sulla “simulazione”: l’interposizione fittizia implica sempre un accordo simulato fra tre parti (interponente, interposto, terzo) . Bisogna mostrare che non c’è mai stato alcun accordo simulato, magari spiegando le ragioni economiche reali dietro la struttura societaria (ad es. questioni di responsabilità o di patrimonializzazione legittime).
  • Interposizione “carenza di sostanza”: nel giudizio tributario l’Amministrazione non deve dimostrare un illecito penale, ma solo che le operazioni formali non corrispondono alla realtà economica. Si contrappone quindi la “sostanza” alla “forma”: ad esempio, se l’interposto percepiva tutti i ricavi e li girava immediatamente al medico, ciò significa che la società era un mero contenitore. Una tecnica difensiva è chiedere al giudice di ordinare una CTU o altre indagini di contabilità per ricostruire come fluiscono i soldi.
  • Richiesta di sospensione e misure cautelari – Se si teme che l’Agenzia esegua subito sequestri o ipoteche, l’avvocato può chiedere al giudice tributario di sospendere l’esecuzione dell’atto impositivo. Ad esempio, in caso di impugnazione giudiziale, è possibile depositare una garanzia (fideiussione) corrispondente alla pretesa fiscale, ottenendo la sospensione integrale del debito. In sede penale/civile, eventualmente, il legale valuterà anche la fattibilità di misure cautelari personali come la revoca dell’avviso di garanzia, se già iscritta, o la chiusura di inchieste parallele.
  • Controversie IVA – In situazioni di interposizione riguardanti l’IVA (il caso tipico è l’utilizzo di fatture di un interposto), si devono rimettere all’effettivo possessore anche gli effetti IVA: ad esempio, le detrazioni IVA fatte dall’interposto si ripercuotono sull’effettivo titolare . In pratica, se il soggetto interposto ha dedotto o detratto IVA, quelle operazioni saranno incluse nelle pretese dell’Agenzia verso il reale beneficiario del reddito.
  • Definizioni agevolate e negoziazioni con il Fisco – Anche dopo aver presentato ricorso, si può cercare soluzioni stragiudiziali. Ad esempio, ove la causa fosse complessa, può essere valutata la strada dell’accertamento con adesione: l’art. 6 dello Statuto del Contribuente consente di transigere l’atto con pagamenti rateali o parziali e sconti sulle sanzioni se si sottoscrive un accordo in fase amministrativa (entro 14-30 giorni dalla notifica). Pur essendo più di natura fiscale “ordinaria”, in caso di interposizione talvolta l’Agenzia può trattare per chiudere la vertenza pagando una parte delle imposte (ad esempio calcolando gli imponibili in modo diverso). Questo richiede una strategia negoziale esperta, fondata su cifre e giustificazioni tecniche.
  • Azioni civili e penali (se necessario) – Se l’interposizione scaturisce anche da comportamenti penalmente rilevanti (es. uso di fatture false), l’avvocato tributarista può lavorare in sinergia con un penalista. In alcuni casi, la definizione del contenzioso tributario porta alla chiusura di un’eventuale indagine penale (ad es. chiudendo i reati di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000 mediante la remissione integrale delle imposte evase). In altri casi si può fare opposizione a misure cautelari penali collegate (sequestro di beni, etc.), utilizzando gli stessi argomenti difensivi (assenza di dolo, collaborazione con l’Agenzia, ecc.).

Strumenti alternativi e soluzioni stragiudiziali

Di fronte a un accertamento per interposizione, oltre al contenzioso tributario tradizionale, esistono vari strumenti stra-giudiziali o agevolativi che possono attenuare il debito o consentire piani di rientro. Tra i principali:

  • Rottamazione e definizioni agevolate delle cartelle – Le leggi di bilancio recenti (ad es. L. n. 160/2019, D.L. n. 41/2021) hanno più volte introdotto possibilità di “rottamare” cartelle e debiti tributari non ancora prescritti. Ad esempio, è stato possibile sanare l’accertamento pagando solo l’imposta dovuta (congedando sanzioni e interessi), o riducendo il carico complessivo. Se rientri nelle categorie previste (oppure sei in corso di definizione pendente), potresti aderire a tali forme di sanatoria fiscale. L’avvocato verifica tutte le condizioni normative (tempistiche, percentuali di riduzione) per sfruttare questi benefici prima di pagare.
  • Accordi con l’Agenzia delle Entrate – Oltre all’accertamento con adesione formale, esistono altre procedure di conciliazione fiscale (ex art. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/92). In sostanza, anche durante il contenzioso tributario può essere chiesta l’ammissione a una conciliazione assistita dallo Stato, che mira a definire consensualmente la lite in corso pagando un’imposta concordata. Il legislatore (ad es. con il c.d. “DL Fiscale 2020”) ha incentivato queste intese prorogandole nel tempo. Un avvocato esperto ti aiuta a presentare istanza di conciliazione se rientri nei requisiti, limitando così esposizione sanzionatoria.
  • Rateizzazione del debito – Nel caso in cui si debba comunque pagare l’imposta (ad esempio perché il giudice ha confermato l’accertamento), il Decreto Legislativo 159/2015 e sue modifiche prevede piani di rateizzazione della cartella esattoriale fino a 120 mesi a seconda del reddito. Anche solo per evitare ingiunzioni immediati, spesso si chiede subito una dilazione del debito: questo è un diritto del debitore tributario se rispetta certi requisiti (non essere stato già moroso grave). L’avvocato provvede a presentare l’istanza di rateizzo e a negoziare eventuali termini più vantaggiosi (ad es. tassi di interesse).
  • Piani del consumatore e procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) – Se il tuo caso coinvolge debiti complessivi molto elevati (non solo fiscali, ma anche con banche, finanziarie, fornitori), potresti valutare lo strumento del piano del consumatore previsto dalla Legge n. 3/2012 (c.d. “Legge salva-suicidi”). Questo consente a un soggetto non imprenditore di chiedere al giudice un piano di rientro dai propri debiti attestato da un gestore (esperto della crisi). In tale piano, possono rientrare anche debiti tributari e contributivi. Al termine, se il piano è onorato, i debiti residui non pagati possono essere stralciati (esdebitazione). L’Avv. Monardo è iscritto come Gestore della crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia, e può assisterti in queste procedure che consentono una soluzione omnicomprensiva dei debiti del privato o dell’imprenditore non fallibile.
  • Accordi di ristrutturazione e negoziazione assistita – Se invece si tratta di un’impresa in crisi (anche con elementi di interposizione sulle fatture di clienti o fornitori), entra in gioco il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, poi D.Lgs. 83/2023). In particolare, dall’11 marzo 2022 esiste la procedura di composizione negoziata della crisi introdotta con il D.L. 118/2021: un vero e proprio accordo extragiudiziale che prevede la partecipazione di un “esperto negoziatore” (figura istituita da tale decreto, poi legge 147/2021). Con Monardo e il suo team (specializzato anche in diritto fallimentare) potresti esplorare questa strada: convocando l’Agenzia delle Entrate e gli altri creditori in un tavolo di negoziazione assistita, si definiscono piani di rientro concordati, patti di ristrutturazione e possibili sconti o dilazioni dei debiti. Questo strumento, pur facoltativo, è pensato proprio per arrivare a soluzioni di continuità aziendale evitando la liquidazione coatta (anche nei casi in cui all’origine ci sono contenziosi tributari).
  • Mediazioni e trattative stragiudiziali – Oltre a ciò, non dimentichiamo che esistono anche strumenti come la mediazione civile (D.lgs. 28/2010) per controversie tributarie (ad es. sanzioni, responsabilità amministratori). Una mediazione con l’Agenzia può portare a un accordo su alcuni punti controversi evitando l’iter processuale. Inoltre, uno scambio di offerte tra le parti (mediante i legali) talvolta porta a riduzioni complessive anche informali (ad es. scambio di utilità, considerato l’interesse dell’Agenzia a chiudere vecchi contenziosi). Un avvocato specializzato negozia in tuo nome, tutelando gli interessi del contribuente e cercando il miglior compromesso possibile.

Tabella riepilogativa: Di seguito alcuni termini e strumenti chiave.

Riferimento normativoOggettoTermini/effetti
D.P.R. 600/1973, art. 37, c.3Imputazione interposizione fittizia/reale ai fini IRPEF/IVARettifica redditi tramite presunzioni (esigenza di gravi indizi).
D.P.R. 633/1972, artt. 27-33Obblighi contabili IVA (fatturazione, registrazione, ecc.)Necessari per legittimare il trasferimento IVA al reale titolare.
L. 212/2000, art. 21-terTermine ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’avviso .
D.Lgs. 546/1992, art. 6, c.2Giudizio tributarioScambio di memorie in Commissione, decisione entro alcune udienze.
D.Lgs. 446/1997 (t.u.s.) art. 13Sanzioni tributarie per reati/evasioneFino a 200-240% dell’imposta evasa (riducibili in definizione).
D.Lgs. 159/2015 (e smi)Rateazione debiti tributiPiani fino a 120 mesi a seconda del reddito e del debito.
L. 3/2012, art. 14Piano del consumatore (sovraindebitamento)Possibilità di concordare i debiti con il Tribunale.
D.Lgs. 14/2019 (Cod. crisi), art. 7 e ss.Composizione negoziata della crisi d’impresa (ex DL 118/2021)Negoziazione assistita con tutti i creditori (Tribunale assicura trasparenza).
Legge di bilancio 2023, comma su pace fiscaleEstensione conciliazione agevolata alle controversie pendentiDefinizione agevolata di contenziosi (aspetti ancora in implementazione).

Nota: la tabella sopra aiuta a orientarsi sinteticamente su termini e strumenti fondamentali. Nel concreto, ogni voce va approfondita con l’ausilio legale.

Errori comuni e consigli pratici

  • Non ignorare mai l’avviso – Molti contribuenti sottovalutano l’atto, pensando che “tanto non pagherò”. È un grave errore: l’inerzia fa scattare il contenzioso inesorabilmente, con maggiorazioni e spese. Rispondi entro i termini previsti (60 giorni per ricorso) e non lasciare maturare il silenzio.
  • Non trascurare i termini – Ricorda di rispettare ogni scadenza: se non impugni entro 60 giorni dall’avviso, l’accertamento diventa definitivo. Stesso discorso per depositare memorie o allegare documenti. Se non sei sicuro dei calcoli, verifica con un professionista; spesso piccoli errori portano a decadenze processuali.
  • Documentazione completa – Una difesa efficace dipende dalla prova. Conserva estratti conto, contratti, cedolini, verbali, bilanci sociali, e ogni documento che attesti l’autonomia dell’interposto. Se hai ricevuto il reddito da persona interposta, cerca di ricostruire ogni passaggio. Una memoria difensiva ben documentata può ribaltare le presunzioni.
  • Attenzione alle spese e ripetizioni – Nel giudizio tributario ciascuna parte può chiedere la rifusione delle proprie spese (diritti, spese vive) in caso di soccombenza. Non sottovalutare gli importi: se perdi, potresti dover pagare anche le spese dell’amministrazione. Una strategia cautelativa può essere quella di sondare accordi quando possibile.
  • Non ripetere errori formali – Ad esempio, non inviare tardivamente comunicazioni di partite del c.c., né firmare contratti che nascondono clausole illegali. Anche se il contratto con la società interposta è “utile” (spiega dipendenza), deve essere formulato correttamente nel rispetto delle norme (soprattutto in materia tributaria e del lavoro).
  • Evitare trattamenti di favore di terzi – A volte i contribuenti credono di cavarsela facendo accordi “off-record” con un funzionario o con un’impresa compiacente. Oltre a essere fortemente sconsigliato per ragioni etiche, può essere illegale o aggravare la posizione. Meglio usare i canali legali e ammettere eventuali omissioni.
  • Cautela in tempi di definizione agevolata – Se si aderisce a una definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio, conciliazione pendenti, ecc.), si deve fare attenzione a quale quota del debito si decide di pagare. Non affidarsi a versioni approssimative: calcoli e simulazioni numeriche sono cruciali. Un consulente può stimare il risparmio effettivo e guidare la scelta più vantaggiosa.
  • Utilizzare subito le difese preventive – Se l’accertamento è appena stato notificato, può valere la pena presentare la richiesta di autotutela all’Agenzia entro i primi 60 giorni, esponendo i punti critici dell’atto. Pur non essendo garantito, talvolta porta a una revisione in autotutela quando emergono evidenti errori di fatturazione o di calcolo. Non aspettare l’udienza in Commissione per scrivere!

In sintesi, il consiglio più importante è: rivolgiti immediatamente a un professionista esperto non appena ricevi l’avviso di accertamento. Noi verificheremo immediatamente se è possibile fermare o sospendere l’azione esecutiva (pignoramenti di conti o immobili, ipoteche, fermi amministrativi) e predisporremo la migliore strategia processuale o di definizione stragiudiziale .

FAQ (Domande e risposte pratiche)

1. Cos’è l’“interposizione fittizia” e quando scatta?
L’interposizione fittizia si verifica quando un soggetto (di solito persona fisica) risulta formalmente titolare di redditi o beni, ma in realtà agisce per conto di un altro soggetto effettivo. Non esiste un preciso limite quantitativo: scatta quando l’Agenzia dimostra che il “vero” beneficiario è un altro, cioè l’interposto è un mero prestanome. Ai sensi dell’art. 37 DPR 600/73 anche l’“interposizione reale” (accordo trilaterale simulato) è equiparata alla fittizia . In pratica l’amministrazione usa presunzioni (movimenti bancari ingiustificati, possesso dei fatturati da parte del presunto mandatario, ecc.) per risalire all’effettivo possessore dei redditi.

2. Quali sono i rischi se un accertamento per interposizione viene accolto?
Il contribuente titolare effettivo rischia di dover pagare le imposte IRPEF, IRES, IRAP, IVA che formalmente risultavano versate dall’interposto, più gli interessi e le sanzioni di legge (anche fino al 240% in caso di evasione totale ). Possono inoltre essere recuperati i costi scaricati dall’interposto. Dal punto di vista patrimoniale, l’Agenzia può agire con cartelle esattoriali, sequestri e ipoteche. A livello penale, se emergono falsi, potrebbe scattare un’ipotesi di reato (art. 2 DPR 74/2000) anche se di solito, a condizione di collaborare alla definizione fiscale, si tende ad evitare l’imputazione penale.

3. Qual è la base giuridica dell’accertamento per interposizione?
Il fulcro normativo è l’art. 37, comma 3, del DPR n. 600/1973 che consente di riattribuire i redditi dai soggetti formali ai reali titolari mediante gravi presunzioni. Nel contesto IVA, si applica analogo principio che attribuisce all’effettivo titolare tutti gli effetti dell’operazione compiuta dall’interposto . Queste regole sono riaffermate da numerose sentenze (Cass. 26954/2020, Cass. 1369/2024, Cass. 29288/2021, ecc.), che confermano la prevalenza della sostanza sulla forma .

4. Come può l’Agenzia delle Entrate provare l’interposizione?
L’Agenzia può utilizzare «presunzioni gravi, precise e concordanti» . Tipici elementi probatori sono: indagini bancarie (vedono flussi finanziari inspiegabili fra interposto e interponente), acquisizione di documenti (contratti, bilanci, pagamenti), assenza di controparti terze reali, rapporti familiari societari. Ad es., se il medico gestisce una clinica con paga tutti i compensi a se stesso attraverso una società di cui è unico socio, l’indizio è forte. Tuttavia, in giudizio il contribuente può smontare queste presunzioni dimostrando ad esempio che l’interposto aveva autonomia gestionale, costi propri, e non riceveva in toto i ricavi dell’attività.

5. A chi viene tassato il reddito in caso di interposizione?
Secondo legge e giurisprudenza, il reddito finisce tassato sul titolare effettivo . L’interposto è di fatto escluso dal pagamento finale: egli può ottenere il rimborso di imposte eventualmente già pagate una volta che l’accertamento nei confronti del vero titolare diventa definitivo . La Cassazione ha spiegato che l’interposto «non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi» , mentre il vero possessore è considerato “titolare” di ciò che l’interposto dichiarava formalmente.

6. Quali tipi di imposte possono essere contestate?
Praticamente tutte: IRPEF/IRES, IVA, IRAP e imposte sostitutive. Ad esempio un professionista che finge di fare fatture con una società intercettante per evadere l’IRPEF assoggetta a contestazione sia le imposte sui redditi che l’IVA non versata . Anche i tributi locali (IMU, TARI) possono essere interessati se i beni erano intestati all’interposto.

7. Che sanzioni si applicano in caso di accertamento per interposizione?
Si applicano, di regola, le sanzioni per occultamento o simulazione di atti soggetti a imposta (art. 12 DPR 600/73), il cui ammontare dipende dalla gravità. Nel campo penale, si può configurare anche il reato di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000). Amministrativamente, le sanzioni vanno tipicamente dal 100% al 200% (o oltre) delle imposte evase. Tuttavia, se si adisce la definizione agevolata (ad esempio conciliazione, accertamento con adesione , rottamazione) tali sanzioni possono essere ridotte drasticamente (anche al minimo, es. 30-50%) a seconda della tempestività e modalità di definizione.

8. Cosa fare subito dopo aver ricevuto l’avviso?
La prima cosa è contattare l’avvocato immediatamente. Evita di fornire informazioni ulteriori all’Agenzia senza guida legale e non commettere l’errore di pagare (o venire meno ad un termine) prima di aver valutato ogni opzione. Subito avvia una ricognizione dei documenti chiave (rendiconti bancari, contabilità interposte, statuti societari) e verifica la strada legale più adatta (ricorso, definizione agevolata, rateizzo cautelativo).

9. Quali termini ci sono per impugnare e pagare?
Si ha 60 giorni dalla notifica dell’avviso per presentare ricorso alla Commissione Tributaria . Se impugni e ti difendi, l’atto resta inattuato finché dura il giudizio (salvo richieste di sospensione cautelativa). Se non impugni o alla fine perdi il giudizio, la cartella esattoriale si origina, e potrai proporre ricorso alla Cassazione (entro altri 60 giorni dalla sentenza). Per il pagamento c’è solitamente un termine (es. 60 giorni dalla contestazione), trascorso inutilmente il quale l’Agenzia emetterà la cartella di pagamento e potrà procedere a riscossione coatta.

10. È possibile sospendere il pagamento (o l’esecuzione) dell’accertamento?
Sì. In ambito tributario, si può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’atto in sede di ricorso, depositando una garanzia (fideiussione) pari al debito. In caso di appello o cassazione pendenti, analogamente si fornisce una garanzia. In mancanza, di solito è necessario versare almeno il 30%-40% del dovuto per il recupero di parte dell’effetto sospensivo automatico. Il tuo avvocato curerà di fronteggiare i termini di pagamento (spesso “bloccandoli” con i ricorsi) e di proporre la migliore soluzione di sospensione.

11. Quali errori bisogna evitare?
Tra i più comuni: (a) non controllare la correttezza dell’avviso (spesso ci sono errori materiali o di calcolo); (b) ignorare la notifica o non fare ricorso nei tempi giusti; (c) trattare in autonomia con l’Agenzia, magari presentando dichiarazioni integrative senza protezione legale; (d) non presentare prova scritta del proprio lavoro e delle spese sostenute; (e) non considerare strumenti di definizione (rottamazione, conciliazione) disponibili. In generale, non improvvisare: l’assistenza legale aumenta molto le chance di successo o di ottenere soluzioni agevolate.

12. Cosa succede se l’interposto ha già pagato le imposte?
In questo caso l’interposto può chiedere il rimborso delle imposte versate «una volta che l’accertamento nei confronti del soggetto interponente è divenuto definitivo» . Questo significa che, dopo aver esaurito tutte le impugnazioni (o avuto sentenza definitiva a favore dell’Amministrazione), il “schermo” può domandare (in autotutela o con azione giudiziale) la restituzione delle imposte che aveva erroneamente pagato. Ciò previene una doppia tassazione: chi ha versato per conto terzi riottiene i soldi, mentre colui che in realtà deteneva i redditi resta gravato delle imposte sul suo reddito effettivo.

13. Cosa significa «atti soggettivamente inesistenti»?
Si parla di operazioni soggettivamente inesistenti quando la fattura è emessa da un soggetto che in realtà non ha compiuto nessuna cessione di beni o prestazione di servizi. In pratica, l’interposto emette fatture al contribuente, ma queste non corrispondono a servizi concreti. In tali casi, l’Agenzia può stornare gli importi dal bilancio dell’interposto (annullando costi e detrazioni IVA) e imputarli al reale destinatario dell’operazione . Se il contribuente ha detratto IVA da quelle fatture, dovrà restituire l’imposta non versata, e pagare anche eventuali sanzioni specifiche per le fatture false.

14. È possibile mediare o fare un accordo con l’Agenzia delle Entrate?
Sì, esistono vari canali: l’accertamento con adesione (ex art. 6 Statuto del contribuente) permette di concordare l’importo dovuto senza arrivare in Commissione, con riduzioni di sanzioni se l’avviso è stato accolto entro 15 o 30 giorni. Inoltre, in presenza di contenzioso pendente, la nuova conciliazione giudiziale agevolata (introdotta dalla Legge di Bilancio 2023) consente di definire consensualmente le controversie tributarie (se c’erano cause avviate entro certi termini). In alternativa si può presentare istanza di conciliazione (Commissione Tributaria) o tentare una trattativa diretta, sempre attraverso i nostri legali. Se il contribuente è collaborativo, l’Amministrazione spesso valuta positivamente tali proposte, riconoscendo anche ribassi sulle sanzioni.

15. Chi paga le spese legali e le competenze in caso di vittoria?
In generale, il giudizio tributario è regolato dal principio “chi perde paga le spese”. Tuttavia, se il contribuente vince, può chiedere al giudice di rifondere le spese sostenute (diritti di giudizio, parcelle per CTU, ecc.) da caricare a carico dell’Amministrazione. Se invece il contribuente soccombe, dovrà contribuire almeno parzialmente alle spese dell’Agenzia. Il valore di ogni controversia può essere molto alto (importo delle imposte contestate), quindi le spese possono arrivare a qualche migliaio di euro. Per questo, quando necessario, si valuta con il cliente se proporre atti di resistenza solo su punti forti o se definire alcune posizioni (ad esempio con adesione). In ogni caso, il nostro studio ricerca soluzioni che riducano al minimo i costi rispetto al beneficio ottenuto.

16. Posso subito aderire a rottamazioni o dilazioni (vedi “pace fiscale”)?
Dipende dalla data di notifica e dallo stato della pratica. Se l’avviso risulta nei piani di definizione agevolata aperti dal legislatore (ad esempio rottamazione-ter, saldo e stralcio, pace fiscale 2020/2023), allora è possibile aderire agli scaglioni previsti, pagando le somme dovute con forti sconti su interessi e sanzioni. Ad esempio, con la rottamazione ter per imposte dirette si salda solo l’imposta senza sanzioni (oppure con lo stralcio si pagano solo imposte e interessi fino a una certa data). Occorre verificare l’esattezza dei dati dovuti con un legale o commercialista, perché in rottamazione non si può contestare l’accertamento: si paga ciò che l’Agenzia ha calcolato. Se però conviene e serve a bloccare contenziosi più onerosi, se ne discute.

17. Se l’accertamento riguarda fatture d’interposizione, come devo regolare IVA e costi?
Il principio è che l’imponibile e le detrazioni IVA dell’interposto vengono trasferiti al reale titolare . Se la società schermo aveva dedotto certi costi o detratto IVA, il contribuente dovrà rifarsi carico di quelle spese nel proprio reddito prima di ogni consolidamento. In concreto: se hai un professionista che fattura con una società, in sede di accertamento il tuo compenso (IRPEF) e l’IVA relativa passeranno a te, mentre alla società non resterà nulla da dedurre, perché i costi verranno imputati a te.

18. Chi può essere ritenuto “interposto”?
Qualsiasi persona fisica (parente, collaboratore, prestanome) o ente, anche un trust o una fiduciaria, attraverso cui il reddito è stato formalmente incassato. Ad esempio, può essere un socio prestanome, un familiare che non ha capacità lavorativa ma risulta amministratore di fatto, o perfino un dipendente che fattura attività del datore. Conta il ruolo economico: l’interposto non ha competenza reale, ma funge da tramite. La legge cita anche “ogni ente o organismo similare”. Quindi, dal punto di vista del Fisco, se il titolare usa un prestanome per operazioni in Italia, quel prestanome può esser contestato.

19. Esistono casi in cui il contribuente rischia meno?
Sì. Se l’interposizione è stata riconosciuta, ma il contribuente non ha tratto alcun vantaggio fiscale (es. la tassazione effettiva paga era uguale o inferiore a quella che pagherebbe come persona fisica), questo viene considerato un fattore attenuante. In Cassazione 1369/2024 si sottolinea che non serve dolo, però la Corte ha rilevato che in quel caso il professionista aveva evitato aliquote IRPEF progressive più alte . Se invece non ha reali benefici (per esempio redditi bassi, deducibilità elevata), la difesa può sottolineare tale circostanza per ridurre pene e sanzioni.

20. In che modo il nostro team può intervenire immediatamente?
Fin dal primo momento verifichiamo la correttezza dell’atto (tempi, conti, notifica). Presentiamo le difese nelle sedi opportune (CTP, CTR) e cerchiamo soluzioni stragiudiziali ove utili (definizioni agevolate, conciliazione, piani di rientro). Nel frattempo, blocchiamo eventuali azioni esecutive richiedendo sospensioni o adeguate dilazioni. Se necessario, sfruttiamo l’esperienza in crisi d’impresa (legge 3/2012, D.Lgs. 14/2019) per proporre piani del consumatore o ristrutturazioni concordate. Soprattutto, comunichiamo con te in modo trasparente: ogni passaggio è condiviso, ogni strategia è spiegata, in modo da difendere i tuoi diritti con prontezza e competenza.

CONCLUSIONE

Abbiamo visto che l’accertamento per interposizione si fonda su norme e sentenze precise . Le difese legali devono puntare sul dimostrare la reale titolarità del reddito e l’assenza di qualsiasi simulazione fraudolenta. Le armi a disposizione del contribuente sono molte – dal ricorso tributario alle soluzioni stragiudiziali come rottamazioni, conciliazioni, piani di rientro – purché utilizzate tempestivamente e con prudenza operativa.

Ora più che mai è importante agire subito con un consulente preparato. Rischiare di temporeggiare equivale ad accettare sanzioni massime, ipoteche e pignoramenti incalzanti. Al contrario, un supporto professionale ti permette di bloccare o attenuare le pretese fiscali, usufruire di benefit (definizioni agevolate, piani di esdebitazione) e affrontare il giudizio con margini di successo concreti.

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Fonti normative e giurisprudenziali principali: DPR 600/1973 art. 37; Cassazione Sent. 26954/2020, 1369/2024, 29288/2021 (Sez. V); Corte Cost. 228/2014; D.Lgs. 546/1992; L. 3/2012; D.Lgs. 14/2019; Circolari dell’Agenzia Entrate (es. ris. 89/2020).

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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