Accertamento Fiscale Per Interessi Attivi Non Dichiarati: Come Difendersi Con L’Avvocato

Introduzione: Gli interessi attivi non dichiarati (ossia i proventi da capitale come interessi percepiti su prestiti, depositi o finanziamenti) sono considerati reddito tassabile . Se omessi, il Fisco può procedere a un accertamento fiscale e recuperare imposte, sanzioni e interessi. Le conseguenze sono serie: oltre al pagamento delle imposte dovute, scattano sanzioni fino al 90% e l’obbligo di versare interessi legali . È quindi fondamentale difendersi tempestivamente con l’aiuto di un legale esperto, per evitare errori procedurali e sfruttare tutti gli strumenti di tutela.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012), professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Insieme al suo staff multidisciplinare, l’Avv. Monardo assiste il contribuente dalla fase istruttoria alla chiusura dell’accertamento. Offrono consulenza legale completa: analisi dell’atto di accertamento, predisposizione di ricorsi alla Commissione Tributaria, richieste di sospensione, trattative stragiudiziali, piani di rientro o soluzioni concordate (ad esempio accertamento con adesione).

L’approccio è diretto e operativo. Il team analizza l’avviso di accertamento, verifica eventuali vizi formali (eccesso di potere, errata applicazione di norme, mancato contraddittorio) e le contestazioni (tipicamente la presunzione di interesse su finanziamenti non documentati). In base al caso, suggerisce la miglior strategia: opposizione giudiziale, definizione agevolata tramite “rottamazioni” o stralci, accordi di composizione del debito (legge 3/2012, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, ecc.).

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Quadro normativo e giurisprudenziale

In Italia il reddito da capitale è disciplinato dal TUIR (D.P.R. 917/1986). L’art. 45, comma 2 TUIR stabilisce che “per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto […]; se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale” . In pratica, se un’impresa concede un prestito e non documenta un tasso di interesse, il Fisco applica automaticamente il tasso legale ai fini della tassazione degli interessi attivi.

L’art. 46, comma 1 TUIR (sui versamenti dei soci) prevede analoghe presunzioni: “Le somme versate alle società commerciali […] dai loro soci […] si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo” . Ciò significa che conferimenti di denaro di soci (o prestiti consimili) sono considerati mutui con interessi, salvo prova contraria. Tali norme legali fondano le contestazioni di interessi attivi non dichiarati: se il contribuente non dimostra la gratuità o un tasso diverso, l’Agenzia delle Entrate assoggetta a tassazione gli interessi presunti .

Nel caso di prestiti infragruppo (tra società controllante e controllate estere), rileva la disciplina del transfer pricing. L’art. 110, comma 7 TUIR impone che le operazioni intercompany avvengano a “valori di libero mercato”: se il finanziamento è gratuito o a tassi inferiori al normale, l’operazione va rimessa ai valori di mercato e gli utili (o gli interessi non percepiti) sono recuperati a tassazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 13850/2021, ha chiarito che spetta al Fisco dimostrare che il tasso praticato è inferiore a quello di mercato, ma incombe sul contribuente provare che il finanziamento gratuito è giustificato da ragioni economiche. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito:

“In caso di finanziamento infragruppo erogato da società controllante italiana a società controllata estera, l’amministrazione finanziaria deve provare che la transazione è avvenuta a un tasso d’interesse inferiore a quello normale di mercato… Grava sul contribuente l’onere di dimostrare che il tasso applicato è conforme ai tassi di mercato, ovvero che il finanziamento gratuito è giustificato da ragioni commerciali interne al gruppo” .

Dal punto di vista giurisprudenziale, la Cassazione ha, ad esempio, legittimato l’accertamento di interessi attivi su prestiti ai dipendenti: se un’azienda concede prestiti ai propri dipendenti senza richiedere interessi, deve comunque provarne la natura gratuita. In mancanza di documentazione (come nel caso trattato con ordinanza 17692/2019), i giudici di legittimità hanno confermato la presunzione di onerositá del mutuo e l’applicazione del saggio legale .

Oltre alle norme fiscali, va considerato il diritto del contribuente (Statuto del Contribuente, L. 212/2000): il contribuente ha diritto al contraddittorio preventivo prima dell’atto definitivo. L’art. 6-bis del D.Lgs. 546/92 (introdotto dall’art. 6-bis L. 212/2000) richiede che l’Amministrazione notifichi al contribuente lo schema di accertamento e assegni almeno 60 giorni per rispondere . Solo dopo questo contraddittorio l’atto può essere adottato.

Sintesi normativa:
TUIR – art. 45 c.2: presunzione di riscossione interessi su mutui; art. 46 c.1: presunzione di mutuo sui conferimenti dei soci .
Transfer pricing – art. 110 TUIR c.7: finanziamenti infragruppo a condizioni di mercato (Cass. 13850/2021 ).
DPR 600/1973 – art. 43: termini di decadenza per notificare gli avvisi di accertamento (entro 5 anni normalmente) .
Statuto del Contribuente – art. 6 (c.1 L. 212/2000): termine di 60 giorni per impugnare gli atti; art. 6-bis: obbligo di contraddittorio con termine di 60 giorni .
L. 3/2012 – consente ristrutturazione del debito per sovraindebitati con piano (piano del consumatore o accordo) .
D.Lgs. 14/2019, D.L. 118/2021 – procedure di composizione della crisi d’impresa e piani di rientro per aziende (accordo di ristrutturazione).

Procedura d’accertamento e diritti del contribuente

Quando il contribuente riceve un avviso di accertamento per interessi attivi non dichiarati, inizia un iter ben definito:

  • Notifica dell’atto: l’avviso viene notificato all’indirizzo fiscale. La norma (D.P.R. 600/1973, art. 43) richiede la notifica entro cinque anni dalla presentazione della dichiarazione (o sette anni in caso di omessa dichiarazione) .
  • Contenuto dell’atto: l’avviso deve specificare le somme contestate (capitale, interessi presunti, imposte e sanzioni). Deve motivare chiaramente le ragioni dell’accertamento. Spesso si basa su presunzioni: ad esempio, accrediti bancari collegati a prestiti non giustificati, o presunzione di mutuo tra parti collegate (art. 45, 46 TUIR).
  • Contraddittorio preventivo: prima di inviare l’atto finale, l’Agenzia è tenuta a comunicare un preavviso di accertamento con lo schema di atto, assegnando almeno 60 giorni per controdedurre . Il contribuente può inviare osservazioni scritte e chiedere documenti. Questo diritto è sancito dallo Statuto del Contribuente (art. 6-bis, L. 212/2000) . Se il contraddittorio non è stato svolto correttamente, l’atto può essere annullabile.
  • Termini per impugnare: una volta notificato l’avviso, il contribuente ha 60 giorni di tempo per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente . Il termine è perentorio: il ricorso deve indicare i motivi (vizi formali, errori di calcolo, contestazione delle presunzioni, ecc.) e allegare documenti. La mancata impugnazione nei termini comporta la definiva oggettiva dell’avviso e l’impossibilità di esercitare i mezzi difensivi.
  • Effetti sospensivi: la presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione delle somme richieste. È possibile chiedere al Giudice Tributario l’atto cautelare di sospensione (istanza di sospensione dell’esecuzione) per bloccare pignoramenti o altre azioni esecutive finché si decide sul ricorso. In alternativa, possono valutarsi soluzioni stragiudiziali (es. adesione all’accertamento).

Diritti del contribuente: Durante l’intera procedura il contribuente gode di precisi diritti: conoscere le ragioni del Fisco, accedere agli atti, ottenere copia dei documenti, ottenere la notifica di tutti i provvedimenti, ricevere informazioni chiare. L’agenzia deve rispettare i vincoli di buona fede e correttezza (Statuto del contribuente) . In particolare, l’avviso di accertamento deve essere motivato e coerente; l’omessa motivazione o il superamento dei termini può determinare l’annullamento dell’atto.

Difese e strategie legali

Impugnazione dell’avviso: Il primo passo è la contestazione formale dell’accertamento. L’avvocato valuta se l’atto sia affetto da vizi procedurali (ad es. notifiche irregolari, mancata indicazione degli estremi normativi, errori di calcolo). Per esempio, se il Fisco ha usato dati bancari sensibili senza regolare accesso ispettivo, si può far valere la violazione del contraddittorio o del diritto alla privacy. Se l’avviso è infondato o sproporzionato, si contesta l’onere della prova: se l’Agenzia presume l’esistenza di un mutuo, tocca al contribuente dimostrare la gratuità o un tasso diverso. In Cassazione spesso si è ribadito che in caso di prestiti infruttiferi è il contribuente a provare la validità economica dell’operazione (Cass. 2019 ).

Ricorso tributario: Se la conciliazione non riesce, l’unica via è il ricorso in Commissione Tributaria. Il ricorso deve essere articolato secondo le cause di inefficacia dell’avviso (ad es. terministiche, vizi formali, violazione dello Statuto, presunzioni infondate). Si può chiedere annullamento totale o riduzione delle somme. L’atto va depositato secondo la modulistica e norme del processo tributario. L’Avv. Monardo e il suo team accompagnano il cliente anche al giudizio, presentando memorie difensive e deduzioni tecniche (perizie economiche, relazioni tributarie, ecc.).

Sospensione e azioni cautelari: Se il contribuente rischia esecuzioni imminenti (pignoramenti, ipoteche), è possibile ricorrere all’istituto della sospensione previsto nel processo tributario. Si presenta un’istanza di sospensione al giudice tributario, allegando il ricorso e motivando l’urgenza. In alternativa, si può chiedere direttamente al Giudice dell’Esecuzione (Tribunale civile) di sospendere i singoli atti esecutivi in ragione del rapporto probatorio pendente. Queste misure cautelari sono delicate e richiedono una strategia integrata avvocato-commercialista.

Controdeduzioni e prove: In difesa, si raccoglie ogni documento utile: contratti di mutuo, estratti conto, delibere aziendali, transazioni bancarie, per dimostrare la natura del prestito. Ad esempio, se si sosterrà che il prestito con i dipendenti era gratuito per statuto aziendale, è necessario produrre la relativa delibera del CDA o regolamento interno. In assenza di documenti scritti, si può fondare la difesa sul fatto che l’azienda abbia sempre operato così (convenzione comune) – ma questa prova è spesso debole, come sottolineato dalla Cassazione (sul caso dipendenti) . Il contribuente deve quindi prepararsi a soddisfare l’onere probatorio posto dalla giurisprudenza: dimostrare che il finanziamento infruttifero era funzionale all’attività (magari reinvestimenti nel business) o che esistono altre ragioni economiche valide.

Accertamento con adesione: In alcuni casi, soprattutto per somme contenute, si può optare per l’adesione (comunicazione di adesione alle pretese fiscali). Ciò comporta la rinuncia al contenzioso, ma permette di ottenere sconti su sanzioni e interessi (riduzione fino al 50-66% a seconda dei casi). La scelta va valutata caso per caso, considerando i rischi del contenzioso. L’avvocato valuta pro e contro per il cliente.

Definizione agevolata: Esistono procedure straordinarie (rottamazioni e “saldo e stralcio”) che consentono di pagare interessi e sanzioni ridotte. Ad esempio, la rottamazione delle cartelle (D.L. 119/2018 e smi) ha previsto la possibilità di pagare il debito fiscale (comprese le somme derivanti da accertamenti) senza sanzioni o pagando solo una quota modesta. Anche se l’avviso non è ancora diventato cartella, è possibile attendere la notifica della cartella esattoriale e quindi aderire alla definizione agevolata. L’Avv. Monardo valuta se e come accedere a questi strumenti, eventualmente in combinazione con piani di rateizzazione con l’Agenzia.

Strumenti alternativi di composizione del debito

Se il contribuente non è in grado di pagare subito l’accertamento, o se si configura uno stato di insolvenza, è possibile ricorrere a strumenti di composizione della crisi. Gli esempi principali sono:

  • Rottamazione/Saldo e stralcio: come detto, tramite le leggi finanziarie recenti il debitore fiscale può chiedere la definizione agevolata del debito. Nel caso di saldo e stralcio, le somme dovute vengono ridotte percentualmente in base al reddito del nucleo familiare. Rimane possibile pagare il residuo in più anni.
  • Rateizzazione fiscale: il D.Lgs. 159/2015 (decreto crescita) ha permesso la rateizzazione delle cartelle anche per debiti fino a 60.000 € (fino a 10 anni). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede automaticamente piani di pagamento (attualmente fino a 10 anni per debiti fino a 100.000 €). Il contributo dell’avvocato è principalmente nel verificare importi e compatibilità del piano con la situazione del cliente.
  • Piano del consumatore (L. 3/2012): se il contribuente è privato consumatore in grave difficoltà (senza reati penali e senza un patrimonio immobiliare rilevante), può accedere al piano del consumatore. Con questo strumento, l’incaricato dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) propone ai creditori un piano vincolante di rientro che può escludere il pagamento integrale di alcuni debiti (c.d. stralcio). In particolare, i debiti fiscali possono essere rateizzati a lungo e, se il piano è approvato e completato, il residuo impagato può essere cancellato (esdebitazione). La legge 3/2012 richiede che il piano garantisca comunque ai creditori privilegiati (come lo Stato) almeno quanto si potrebbe ottenere con la liquidazione del patrimonio . Il nostro studio verifica l’ammissibilità (stato di sovraindebitamento) e assiste nel negoziare il piano con i creditori, sfruttando l’esperienza di Monardo come gestore della crisi .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F.): per imprese (o liberi professionisti con partita IVA), il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) prevede l’accordo di ristrutturazione preventivo, regolato dal tribunale, o il piano attestato di risanamento. Anche questi accordi possono includere il debito fiscale, previa verifica dell’autonomia patrimoniale dell’impresa e di altri requisiti. L’avvocato Monardo, esperto di diritto fallimentare e crisi d’impresa, è in grado di predisporre tali accordi, gestendo la trattativa con l’Agenzia.
  • Procedure semplificate e concordati: in casi estremi (imprenditori con debiti elevati), si considerano il concordato preventivo in continuità o liquidazione, con possibilità di cedere l’azienda o i beni e ripartire i proventi tra i creditori, compreso il Fisco. Queste procedure sono complesse e vanno valutate attentamente.

Errori comuni e consigli pratici

Ecco alcuni errori da evitare e consigli utili in caso di accertamento interessi:

  • Non ignorare l’avviso: trascurare la notifica o sottovalutarla può essere fatale. Il silenzio equipara all’accettazione. Contattare subito l’avvocato per definire le azioni difensive e fissare i termini di impugnazione.
  • Documentazione scadente o mancante: conservare sempre estratti conto, contratti, provvigioni bancarie e ogni documentazione di contabilità. Se è stato fatto un prestito “verbale”, intervenire subito per regolarizzare mediante contratto scritto o delibera.
  • Mancato contraddittorio: se l’avviso è stato notificato senza il previsto preavviso di contraddittorio o senza assegnare i 60 giorni di legge , può essere censurato. Attenzione anche alla forma del preavviso (deve essere chiaro e dettagliato).
  • Contestare solo l’importo, non il principio: alcuni contribuenti si limitano a dire “Non ho i soldi per pagare”, senza confutare la fattibilità stessa dell’accertamento. Meglio focalizzarsi prima sull’annullamento (vizi procedurali, mancanza di prova) e solo poi su piani di pagamento.
  • Richiedere consulenza fiscale e legale in tempo: affidarsi a un commercialista/avvocato esperto di fisco. L’assistenza dell’Avv. Monardo fin dalle prime battute aumenta la probabilità di successo: l’analisi accurata dell’atto e la contestazione tempestiva possono bloccare irregolarità.
  • Tenere sotto controllo le scadenze legali: oltre al ricorso, è importante non perdere termini per definizioni agevolate o comunicazioni integrative. Ad esempio, se l’avviso diventa cartella, entro certi giorni vanno richiese la rottamazione o il ricorso.

Sintesi per il contribuente (punti chiave):

  • Un avviso di accertamento per interessi attivi non dichiarati è una contestazione di redditi da capitali – non ignorarlo.
  • Controllare che l’avviso rispetti tutti i requisiti formali (notifica, motivazione, termini).
  • Valutare subito se c’è contraddittorio o preavviso mancante.
  • Raccogliere prove e documenti a favore (contratti scritti, corrispondenze, evidenze contabili).
  • Entro 60 giorni, proporre ricorso motivato in Commissione Tributaria.
  • Considerare contestualmente accordi stragiudiziali (adesione, rateizzazione, definizioni agevolate) se la contestazione appare fondata.
  • Se incapace di pagare, esaminare piani di composizione del debito (piano consumatore, accordi di ristrutturazione, ecc.).

Tabelle riepilogative

  • Norme chiave e termini: art. 45, 46 TUIR (presunzioni di mutuo) ; art. 110 TUIR (transfer pricing) ; art. 43 DPR 600/1973 (termine 5 anni) ; Statuto Contribuente art.6-bis (contraddittorio 60 gg) .
  • Scadenze procedurali: notifica entro 5 anni, ricorso entro 60 giorni; rateizzazione fino a 10 anni; l’avviso di accertamento non può essere adottato prima di 60 giorni dalla comunicazione (art. 6-bis) .
  • Strumenti difensivi: ricorso tributario, contraddittorio preventivo, sospensione giudiziaria, definizione agevolata, adesione.
  • Sanzioni possibili: omissione di redditi = sanzione da 90% a 180% dell’imposta; omessa imposta sostitutiva fino al 120%; mancata dichiarazione può dare anche reati fiscali. La definizione agevolata può ridurle significativamente.
  • Piani di composizione: Legge 3/2012 (piano consumatore) , D.Lgs. 14/2019 (accordo di ristrutturazione), D.L.118/2021 (negoziazione assistita).

Domande Frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non dichiaro interessi da un prestito privato? Se presti soldi a un amico/collega e guadagni interessi, questi sono redditi da capitale tassabili. Se non li dichiari, l’Agenzia può calcolarli d’ufficio (con sanzioni). Anche un prestito tra privati è considerato come qualsiasi altra fonte di reddito da interessi .
  2. L’agenzia può verificare un conto corrente bancario per trovare interessi non dichiarati? Sì, tramite accertamento bancario (art. 32-39 DPR 600/73), l’Agenzia acquisisce movimenti bancari. Se in entrata compare un accredito da interessi e non è in dichiarazione, possono contestarli come reddito.
  3. Posso regolarizzare prima di un accertamento? È possibile fare un ravvedimento operoso, integrando la dichiarazione e pagando imposta + interessi + sanzioni ridotte (fino al 15%). Ma conviene farlo prima che l’Agenzia abbia avviato l’accertamento.
  4. Quali interessi devo considerare? Tutti gli interessi da capitale: conti deposito, buoni fruttiferi, finanziamenti a terzi, prestiti soci-società, plusvalori su titoli, anche in criptovalute se veicolati come prestiti (la tassazione segue principi analoghi). Anche ricavi da crypto lending vanno dichiarati come redditi diversi o capitali.
  5. Esempio di calcolo: se ho prestato €10.000 a 3% e non l’ho dichiarato, come agisce il Fisco? Il Fisco calcola l’interesse (es. €300 annui), lo aggiunge al reddito del periodo, calcola l’imposta (ad es. 24% su €300 = €72), poi applica la sanzione (90% di €72 = €64,8) e aggiunge interessi legali sul totale. In pratica pagheresti ~€72+€65+€… a seconda degli anni in mora.
  6. Il Fisco può tassare interessi su prestiti ai parenti? Sì. I trasferimenti di denaro tra privati vanno giustificati. Se dai un prestito a un parente e chiedi interessi, devi farne contratto e dichiarare il reddito. Se fai prestiti infruttiferi, potresti dover giustificare che erano regali, altrimenti si presume mutuo oneroso .
  7. Sono un pensionato con debiti tributari: posso usare il piano del consumatore? Il piano del consumatore (Legge 3/2012) si applica se hai debiti non solo fiscali ma anche verso banche, fornitori, ecc. Puoi proporre un piano al tribunale tramite un Organismo di composizione della crisi. Se approvato, potresti pagare solo un’aliquota sul tuo patrimonio e liberarti del resto .
  8. Cos’è l’accertamento induttivo**? Quando mancano documenti contabili (ad es. aziende non tennero libri), il Fisco ricostruisce il reddito con metodi induttivi (art. 39 DPR 600/73): usi di mezzi (viaggi, consumi), operazioni di terzi. Se ha l’estratto conto di un prestito, può usarlo come base di accertamento.
  9. Interessi su criptovalute: se ricevi tassi da conti crypto (staking, lending) e li converti in euro, concorrono al reddito. Occorre indicare i redditi diversi da valute virtuali (art. 67 TUIR) o capitali. La normativa crypto è in evoluzione, ma in generale i redditi da interessi crypto sono tassabili come redditi da capitale.
  10. Se contesto un errore formale (es. mancanza motivazione), cosa succede? L’atto può essere annullato. Ad es., Cassazione e tribunali tributari hanno annullato avvisi che non spiegavano adeguatamente i presupposti o mancavano dell’obbligatorio contraddittorio. Il difensore verifica sempre la correttezza formale dell’atto.
  11. Che succede se pago sotto protesto? Puoi versare le somme richieste per non subire esecuzioni (pignoramento), indicando che lo fai “salvo il diritto di proporre ricorso”. Ciò evita morosità, ma devi comunque fare ricorso per ottenere eventuale rimborso o riduzione delle somme.
  12. Esempio pratica numerica: Un’azienda presta €100.000 ai soci con piano di rimborso ma senza interessi nel 2018. Nel 2023 il Fisco calcola: €100.000 al 2% legale = €2.000/anno; su 5 anni fa €10.000 di interesse. Tasse (24% IRES) = €2.400; sanzioni (90%) = €2.160; interessi legali su €4.560. Totale da pagare ~€5.000. Se contesti che il finanziamento era legittimo e documentabile, il ricorso può dimezzare o azzerare tutto.
  13. Accordi transattivi con il Fisco: In mancanza di soluzioni immediate, è possibile chiedere all’Agenzia un ravvedimento operoso tardivo, oppure utilizzare i nuovi istituti di compliance (art. 3-bis D.Lgs. 128/2015) che favoriscono regolarizzazioni amichevoli. In ogni caso, è l’avvocato a negoziare e proporre la via migliore.
  14. Contanti e finanziamenti: Anche i versamenti in contanti effettuati a titolo di prestito devono essere giustificati. Il Fisco può contestare accantonamenti di liquide o prelievi ingiustificati come «interessi non dichiarati». È opportuno documentare sempre i flussi di cassa.
  15. Annullabilità dell’atto: Se l’avviso di accertamento non riporta gli estremi normativi precisi, è viziato; se non rispetta termini (art. 43 DPR 600/73), decade; se non è preceduto da contraddittorio dove previsto (art. 6-bis L.212/2000), è annullabile . Tutti questi motivi vanno segnalati nel ricorso.

Simulazioni pratiche

  • Caso impresa vs dipendente: La Soc. A concede prestiti a tasso zero a dipendenti (uso aziendale), ma sul prestito a un dipendente da €50.000 calcola gli interessi d’ufficio: art. 45 TUIR→ saggio legale (es. 0,5% = €250/anno). Viene notificato avviso di accertamento per €250 di interessi 2022 non dichiarati. Imposta dovuta (24%) = €60; sanzione 90% = €54; totale €114 più interessi di mora. Avv. Monardo avrebbe potuto contestare l’effettiva gratuità dimostrando “prassi aziendale consolidata” e l’intento mutualistico (ad es. pagamenti rimborsati in busta paga, documento interno). In base a Cassazione 2019 , senza prova scritta la presunzione è forte, quindi conviene presentare prova e sottoporre un ricorso.
  • Prestito soci-società: Il Sig. B versa €100.000 nel capitale sociale di una S.r.l. come apporto in nero (non in conto capitale): l’Agenzia presume un mutuo ai sensi dell’art. 46 TUIR . Nel 2024 la CTR emette sentenza confermando l’avviso. In cassazione, ci si basa sul TUIR per ribaltare la presunzione se il socio dimostra che in bilancio è indicato come conferimento di capitale, non come debito. Con l’avvocato si raccolgono delibere assembleari e scritture contabili. Se manca la prova contraria, invece, la società rischia di pagare IRES e Irap sull’interesse calcolato (oltre sanzioni), come previsto dall’art. 95 TUIR.
  • Definizione agevolata: Il Sig. C, pensionato, riceve a metà 2023 un accertamento di €20.000 per interessi da prestiti ai figli non dichiarati (sanzioni incluse). Decide di aderire alla rottamazione cartelle (scaduta il 30/04/2023). Pur avendo accertamento e non cartella, tramite domanda volontaria già ottenuto la rateizzazione fino a 5 anni con pagamenti agevolati (zero sanzioni). Alla scadenza, se l’agevolazione era prevista, avrebbe pagato solo l’imposta dovuta, evitando l’aumento sanzioni del contenzioso. L’avvocato ha coordinato la domanda e pianificato i pagamenti.

Conclusione

L’accertamento fiscale per interessi attivi non dichiarati richiede un’azione difensiva pronta e qualificata. Abbiamo esaminato le norme applicabili (TUIR, DPR, leggi speciali) e i passi da seguire dopo la notifica dell’atto: dal contraddittorio all’impugnazione, dalla contestazione delle presunzioni al ricorso tributario . Le strategie difensive possono includere sia l’azione processuale che soluzioni stragiudiziali (definizioni agevolate, ristrutturazioni del debito) in linea con la situazione personale o aziendale. Agire tempestivamente è fondamentale: ritardi o errori formali possono compromettere ogni difesa.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono al fianco del contribuente per valutare ogni possibilità concreta di difesa. Grazie alla loro esperienza in diritto tributario e bancario, possono intervenire per bloccare azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche) e studiare il piano più idoneo per il caso specifico.

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Fonti: Testi normativi (D.P.R. 917/1986; D.P.R. 600/1973; L. 212/2000; L. 3/2012; D.Lgs. 14/2019; D.L. 118/2021) e giurisprudenza della Corte di Cassazione . Altre fonti ufficiali: Agenzia delle Entrate, Ministero della Giustizia, Codici civili/tributari aggiornati a dicembre 2026.

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