Ristrutturazione dei Debiti 2026: Tutto Quello Che Devi Sapere e Fare

Introduzione

Perché questo tema è cruciale: Trovarsi schiacciati dai debiti può mettere a rischio la casa, l’attività e la serenità familiare. Nel 2026 milioni di italiani affrontano cartelle esattoriali, pignoramenti o rate non pagate – situazioni che comportano rischi urgenti: dal blocco dei conti e pignoramenti di stipendio o pensione, fino alla vendita forzata della prima casa. Molti commettono l’errore di ignorare gli atti di riscossione, perdendo preziose opportunità di difesa. Evitare passi falsi e agire tempestivamente è fondamentale: le norme recenti offrono soluzioni legali efficaci per ridurre, rateizzare o annullare i debiti, ma occorre conoscerle e muoversi in tempo.

Le principali soluzioni legali: Questo articolo aggiornato a gennaio 2026 ti guiderà attraverso tutte le strategie per ristrutturare i debiti. Vedremo come contestare e sospendere atti esecutivi, sfruttare le definizioni agevolate (come la nuova rottamazione 2026), attivare procedure di sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti) e come impostare piani di rientro sostenibili. Scoprirai gli strumenti introdotti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e le più recenti sentenze di Cassazione e Corte Costituzionale a tutela del debitore. Tutto con un taglio pratico e professionale, dal punto di vista di chi – come te – deve difendersi da pretese creditorie e fisco.

Chi siamo – Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team: Questo articolo è redatto dallo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo coordina professionisti specializzati a livello nazionale in materia di debiti bancari e fiscali, ed è accreditato come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) negli elenchi del Ministero della Giustizia. Inoltre, è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) nonché Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021). Grazie a queste qualifiche, Avv. Monardo e il suo network sono in prima linea nell’applicare le ultime norme a favore di debitori e contribuenti in difficoltà.

Come possiamo aiutarti concretamente: Avv. Monardo e il suo staff offrono assistenza completa per risolvere situazioni di debito. Analizziamo gli atti ricevuti (cartelle, intimazioni, decreti ingiuntivi), individuiamo vizi formali e motivi di ricorso per annullare o ridurre le pretese, presentiamo ricorsi urgenti per sospendere pignoramenti o vendite all’asta, e gestiamo trattative con banche ed enti di riscossione. Progettiamo piani di rientro sostenibili e soluzioni personalizzate – dai ricorsi tributari alle procedure giudiziali di sovraindebitamento o accordi di ristrutturazione – con un unico obiettivo: difendere i tuoi beni e garantirti una ripartenza.

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Contesto Normativo e Giurisprudenziale sulla Ristrutturazione dei Debiti

La ristrutturazione dei debiti indica l’insieme di strumenti legali che consentono a persone e imprese in difficoltà di ridefinire il proprio debito – ad esempio tramite rateizzazioni, tagli degli importi dovuti, accordi con i creditori o procedure concorsuali – al fine di renderlo sostenibile e prevenire misure esecutive. Negli ultimi anni l’ordinamento italiano ha visto una profonda evoluzione normativa in materia, culminata nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022). Questo Codice ha riordinato la disciplina delle crisi aziendali e sovraindebitamento dei privati, introducendo procedure moderne ispirate alla direttiva UE “second chance” per dare al debitore onesto un’opportunità di ripartenza.

Ecco le principali fonti normative da conoscere:

  • Legge 3/2012 (Composizione delle crisi da sovraindebitamento): ha inaugurato in Italia le procedure per il consumatore e le piccole imprese non fallibili (piano del consumatore, accordo con i creditori e liquidazione del patrimonio). Questa legge – storica per aver previsto la possibile esdebitazione anche per chi è “troppo povero per fallire” – è stata in gran parte assorbita e aggiornata dal nuovo Codice della Crisi, che l’ha abrogata integrandone i principi.
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019): è la nuova “cornice” normativa organica. Oltre a sostituire la vecchia legge fallimentare per le imprese, dedica un intero Capo alle procedure di sovraindebitamento per privati e piccoli imprenditori. Introduce strumenti come il Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (erede del piano del consumatore ex L.3/2012), il Concordato minore (sostitutivo dell’accordo con i creditori per piccoli imprenditori e professionisti) e la Liquidazione controllata (analoga alla liquidazione del patrimonio). Prevede inoltre la nuova figura dell’Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCI) che permette, a certe condizioni, di cancellare i debiti residui anche a chi non ha beni né redditi . Il Codice è stato integrato e corretto più volte (da ultimo con D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) per affinare queste procedure ed è oggi il riferimento principale.
  • Decreto Legge 118/2021 (conv. in L. 147/2021): ha introdotto in anticipo rispetto al Codice la Composizione Negoziata della Crisi d’impresa, uno strumento innovativo per le imprese in difficoltà. Si tratta di un percorso volontario, assistito da un Esperto Negoziatore, che aiuta l’imprenditore a raggiungere accordi con i creditori ed evitare il fallimento, beneficiando all’occorrenza di misure protettive temporanee (stop alle azioni esecutive) . Questa procedura, nata nel 2021, è ora coordinata con le altre del Codice della Crisi.
  • Leggi di Bilancio 2023-2024 e decreti “tregua fiscale”: sul fronte dei debiti fiscali, il legislatore ha varato misure speciali per agevolare i contribuenti in difficoltà col Fisco. La Legge n. 197/2022 (Bilancio 2023) ha lanciato la Definizione agevolata 2023 (Rottamazione-quater) delle cartelle esattoriali relative al 2000-2022, consentendo di estinguere i debiti con Agenzia Entrate-Riscossione versando solo capitale e spese, senza interessi e sanzioni . Ha previsto anche lo “Stralcio” automatico dei mini-debiti fino a €1.000 anteriori al 2015 e la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti. Nel 2025 il governo è intervenuto nuovamente con il D.L. 202/2024 (conv. L. 15/2025) e con la Legge di Bilancio 2026 per prorogare e ampliare queste misure – come vedremo, è partita la Rottamazione-quinqies 2026, nuova edizione della definizione agevolata. Parallelamente, dal 1° gennaio 2025 sono in vigore nuove regole più favorevoli per le rateizzazioni ordinarie delle cartelle esattoriali (art. 19 DPR 602/73 come modificato dal D.Lgs. 110/2024).

Sul piano giurisprudenziale, le massime Corti hanno rafforzato la tutela del debitore meritevole, interpretando in modo estensivo le norme sulla ristrutturazione dei debiti. Ad esempio, la Corte Costituzionale ha confermato il principio della “seconda opportunità”: con la sentenza n. 65/2022 ha avallato la possibilità di includere anche debiti fiscali come l’IVA nei piani di sovraindebitamento (c.d. falcidia dell’IVA), riconoscendo che la finalità di riabilitazione del debitore prevale su un rigido divieto di falcidia . Più di recente, la Consulta ha rimosso ostacoli all’accesso alla giustizia per i debitori privi di risorse: la sentenza n. 121/2024 ha dichiarato illegittima la norma che escludeva le procedure di liquidazione controllata dal patrocinio a spese dello Stato, sancendo che anche chi non ha beni deve poter difendere i propri diritti senza oneri .

Anche la Corte di Cassazione ha emanato decisioni importanti. La Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 4622/2024, ha sottolineato la duplice natura del piano del consumatore: da un lato evitare procedure esecutive demolitorie e garantire ai creditori un soddisfacimento anche parziale, dall’altro lato consentire al debitore l’esdebitazione in tempi brevi. Di conseguenza, è ammissibile prevedere pagamenti dilazionati oltre l’anno nel piano, purché ai creditori privilegiati sia data la possibilità di esprimersi sulla convenienza della proposta . Allo stesso modo, con l’ordinanza n. 34150/2024, la Cassazione ha affermato che nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione si possono pagare i creditori con privilegio ipotecario anche oltre il termine di moratoria annuale previsto dalla legge, a condizione che, in cambio della lunga attesa, a tali creditori sia attribuito il diritto di voto (nelle procedure concordatarie) o comunque voce in capitolo sulla proposta . Ciò perché una dilazione pluriennale incide sulla convenienza ma non sulla fattibilità giuridica del piano – in sostanza, è lasciato ai creditori decidere se accettare un rimborso tardivo ma parziale, coerentemente col principio che la convenienza economica spetta al loro giudizio.

Queste pronunce, insieme a molte altre, delineano un indirizzo chiaro: favorire la ristrutturazione dei debiti quando il debitore agisce con buona fede e trasparenza, bilanciando i suoi diritti alla dignità e a una seconda chance con quelli dei creditori di essere soddisfatti in misura congrua. Nel prossimo paragrafo iniziamo a vedere in concreto cosa succede quando arriva un atto di riscossione e come si possono attivare le difese passo dopo passo.

Dopo la Notifica di un Atto: Procedura Passo-Passo e Diritti del Debitore

Ricevere una notifica di pagamento o un atto esecutivo (come una cartella esattoriale, un avviso di intimazione, un precetto bancario o un pignoramento) fa scattare una serie di termini e diritti di difesa che è fondamentale conoscere. Vediamo cosa accade dopo la notifica e come il debitore/contribuente può reagire passo per passo:

  • 1. Verifica dell’atto e decorrenza termini: Quando viene notificato un atto, la prima cosa da fare è leggerlo attentamente e annotare la data di notifica. Da quel momento decorrono i termini per reagire. Ad esempio, per una Cartella di Pagamento dell’Agenzia Entrate-Riscossione il termine è 60 giorni per pagare spontaneamente o proporre ricorso (davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, ex Commissione Tributaria, se si contestano i motivi del debito) . Trascorsi 60 giorni senza pagamento né impugnazione, la cartella diviene definitiva ed esecutiva. Invece, un Decreto Ingiuntivo ottenuto da una banca o altro creditore va opposto in Tribunale entro 40 giorni, altrimenti diventa titolo esecutivo definitivo. Ogni atto ha i suoi termini: un Avviso di Intimazione (che l’Agenzia Riscossione invia per sollecitare il pagamento entro 5 giorni) preannuncia un pignoramento imminente; un Atto di Precetto da parte di un creditore privato dà 10 giorni al debitore per pagare prima che parta l’esecuzione forzata. 👉🏻 È essenziale non far decorrere questi termini senza agire, altrimenti si perde la possibilità di opporsi nel merito all’atto.
  • 2. Controllo di validità e motivi di opposizione: Una volta chiariti i termini, si valuta con un avvocato se l’atto presenta vizi formali o sostanziali che ne permettono l’annullamento. Ad esempio, molte cartelle esattoriali sono impugnabili per vizi di notifica (mancato invio dell’atto presupposto, notifica a indirizzo errato, ecc.) o per prescrizione del credito – diversi tributi si prescrivono in 5 anni se il Fisco non agisce. Se il contribuente non ha mai ricevuto l’atto originario (ad es. un avviso di accertamento) su cui si basa la cartella, può fare ricorso eccependo la mancata notifica e chiedendo l’annullamento del debito. Oppure potrebbe emergere che la cartella include sanzioni già definite con condono o interessi usurari su ruoli vecchi: elementi tutti contestabili. Per i debiti bancari, si verifica se il calcolo degli interessi nei mutui o affidamenti è corretto o presenta anatocismo (interessi su interessi) o tassi usurari: in tal caso, un’opposizione può far rideterminare il saldo a debito, eliminando quote illegittime. 👉🏻 L’analisi tecnica del caso (estratto di ruolo per cartelle, estratti conto per banche) permette di costruire i motivi di opposizione da far valere entro i termini.
  • 3. Richiesta di sospensione (in sede amministrativa o giudiziale): Se dall’atto notificato derivano effetti esecutivi imminenti – ad esempio un pignoramento – è spesso necessario chiedere subito una sospensione. In ambito fiscale, il contribuente può presentare all’Agente della Riscossione una istanza di sospensione della riscossione se ritiene che la cartella sia illegittima (ad esempio perché ha pagato o ottenuto sgravio del tributo): l’ente è tenuto a fermare le azioni esecutive in attesa di verifica. Parallelamente, se si propone ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, si può chiedere al giudice la sospensione cautelare degli effetti della cartella (art. 47 D.Lgs. 546/1992) fino alla decisione, ottenendo un provvedimento che blocca i pagamenti richiesti. Nel caso di crediti bancari o di altro tipo (cause civili), si può ricorrere al Giudice dell’Esecuzione per sospendere il pignoramento pendente (art. 624 c.p.c.) oppure, se si fa opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., chiedere l’inibitoria provvisoria. Esempio: se subisci un pignoramento dello stipendio, puoi presentare ricorso urgente al giudice per sospenderlo qualora ci siano serie ragioni di contestazione del credito o gravi pregiudizi. La sospensione è un passaggio fondamentale: 👉🏻 consente di “congelare” immediatamente gli effetti dell’atto (fermo amministrativo dell’auto, ipoteca, vendita all’asta, ecc.) dando il tempo al giudice di esaminare il caso nel merito.
  • 4. Facoltà di chiedere una rateizzazione immediata: Contestualmente o in alternativa al ricorso, il debitore ha il diritto di chiedere un piano di rateazione del debito che sospende le azioni esecutive. Per i debiti fiscali con cartella, entro i 60 giorni il contribuente può presentare domanda di rateizzazione ordinaria all’Agenzia Entrate-Riscossione: basta una richiesta online o via PEC, e l’agente della riscossione è obbligato a concederla per importi fino a €120.000 senza bisogno di prove (vedi novità 2025) . Questo congela le procedure esecutive: se c’è un fermo o ipoteca ne sospende l’esecuzione, e impedisce nuovi pignoramenti finché il piano è rispettato. Importante: la domanda di rateizzo va presentata prima che inizi l’esecuzione (ad esempio prima dell’asta immobiliare) per bloccarla; se presentata dopo un pignoramento già in corso, può non fermare l’asta a meno di accordo con il creditore o provvedimento del giudice. Anche i debiti bancari possono essere oggetto di rinegoziazione o piani di rientro concordati: spesso la banca, di fronte a un debitore che mostra volontà di pagare seppur in dilazione, preferisce stipulare un accordo transattivo (magari con saldo a stralcio parziale) piuttosto che affrontare l’incertezza di un’esecuzione forzata. 👉🏻 Chiedere una rateizzazione attiva immediatamente la tutela del “beneficio del termine”: finché si pagano le rate, il creditore non può agire esecutivamente.
  • 5. Diritti durante l’esecuzione: limiti e opposizioni: Se l’atto notificato è già un pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi), il debitore deve sapere di avere comunque dei diritti e possibilità di reazione. Innanzitutto la legge pone limiti alle azioni esecutive per tutelare la dignità del debitore. Ad esempio, la “prima casa” è impignorabile da parte del Fisco: l’Agente della Riscossione non può pignorare l’unico immobile di proprietà del debitore se adibito a abitazione principale e non di lusso . Solo se il debito tributario supera €120.000 e dopo aver iscritto ipoteca da almeno 6 mesi senza che il debitore abbia pagato, il Fisco potrà procedere comunque all’espropriazione . Ciò significa che, salvo queste eccezioni, la tua casa di residenza non può essere messa all’asta per debiti fiscali – un importante scudo legale introdotto dal 2013 e confermato più volte dalla Cassazione (da ultimo con ord. 32759/2024) . Analogamente esistono soglie per il pignoramento dello stipendio o pensione: non si può toccare più di 1/5 del netto mensile per i creditori ordinari; per il Fisco il prelievo massimo è tra 1/10 e 1/5 a seconda dell’importo (ad es. stipendi sotto 2.500€ -> massimo 1/10). Inoltre pensioni e salari sono impignorabili per la parte equivalente all’assegno sociale aumentato della metà (una fascia minima intoccabile). Anche i beni mobili essenziali in casa (letti, elettrodomestici di base, effetti personali) non possono essere pignorati. Conoscere questi limiti consente al debitore di contestare pignoramenti illegittimi: ad esempio, se un ufficiale giudiziario pignora beni non pignorabili, si può fare opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per far dichiarare nullo il pignoramento. Oppure, se il pignoramento riguarda crediti prescritti o già pagati, si può opporre l’inesistenza del titolo esecutivo (opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.). 👉🏻 In ogni caso, mai considerare il pignoramento come “fine dei giochi”: finché la procedura non è conclusa (ad es. l’immobile non è venduto o le somme non distribuite), c’è spazio per interventi legali che possano annullare o ridurre l’azione esecutiva, specie se emergono irregolarità.

In sintesi, dopo la notifica di un atto di debito devi attivarti su due fronti paralleli: da un lato difensivo, con ricorsi e opposizioni per far valere i tuoi diritti e sospendere l’azione; dall’altro negoziale, valutando subito soluzioni come la rateizzazione o un accordo per evitare l’aggravarsi della situazione. Il supporto di un legale esperto è determinante in questa fase iniziale: ti aiuterà a scegliere la strategia migliore entro i termini, evitando passi falsi. Nel prossimo capitolo approfondiremo proprio le difese e strategie legali disponibili per contestare i debiti o gestirli in modo agevolato.

Difese e Strategie Legali per Ridurre o Annullare il Debito

Una volta ricevuto un atto di richiesta pagamento, il debitore ha a disposizione diverse strategie legali di difesa. L’obiettivo può essere annullare del tutto la pretesa (se illegittima), ridurne l’importo (se ci sono addebiti non dovuti) oppure guadagnare tempo e ristrutturare il debito in modo sostenibile. Vediamo le principali linee d’azione difensive:

1. Ricorsi e opposizioni per contestare il debito: se si ritiene che il debito non sia dovuto (in tutto o in parte) o che l’atto sia viziato, la strada maestra è il ricorso all’autorità giudiziaria competente. In ambito tributario, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT, nuovo nome delle Commissioni Tributarie) contro cartelle, accertamenti o altri atti entro 60 giorni. Il ricorso tributario permette di far valere motivi come: prescrizione del tributo, avvenuto pagamento, vizio di notifica, difetti dell’atto (mancata motivazione, errore di persona, ecc.), vizi del procedimento (ad es. mancato invio dell’avviso bonario quando previsto). Se il ricorso viene accolto, la cartella o l’atto vengono annullati in tutto o in parte e il debito si riduce di conseguenza. In parallelo, se è stato iscritto un fermo amministrativo su un veicolo o un’ipoteca per quel debito, l’annullamento dell’atto fa venir meno tali misure.

In ambito civile, per debiti non fiscali, gli strumenti sono le opposizioni all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o al titolo (ad es. opposizione a decreto ingiuntivo). Un’opposizione all’esecuzione contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente (es: il credito non esiste più, è prescritto, è stato sospeso da un concordato, ecc.), mentre l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mira a invalidare singoli atti del procedimento (es: pignoramento fatto male). Ad esempio, un decreto ingiuntivo bancario può essere opposto eccependo l’applicazione di tassi usurari o clausole nulle nel contratto di mutuo: la Cassazione ha stabilito che se la somma degli interessi e altri oneri supera la soglia di legge, la clausola è nulla e si ricalcola il dovuto senza interessi usurari. Oppure si può eccepire l’anatocismo (interessi capitalizzati illegittimamente) nei conti correnti scoperti: in questi casi spesso il giudice ridetermina il saldo eliminando migliaia di euro di interessi illegittimi. Queste difese tecniche richiedono consulenze contabili e perizie, ma possono annullare il debito o ridurlo drasticamente se accolte.

2. Eccezione di prescrizione e decadenza: un’arma semplice ma potente è verificare se il credito è prescritto. Molti debiti sfuggono ai creditori attivi per anni e i termini di prescrizione possono maturare. Ad esempio, le cartelle esattoriali per contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni, così come le multe stradali e in generale i tributi locali; l’IVA e le imposte erariali in cartella pure hanno prescrizione quinquennale (salvo ruoli definitivi da sentenza). Se il Fisco notifica la cartella o procede al pignoramento dopo che sono passati oltre 5 anni dall’ultima notifica valida, il debito non è più legalmente esigibile: basta eccepirlo in ricorso e l’azione deve essere annullata. Anche i decreti ingiuntivi non seguiti da esecuzione per oltre 10 anni rendono il credito prescritto (prescrizione ordinaria decennale dopo la definitività del titolo). Inoltre ci sono termini di decadenza procedimentale: ad esempio, l’Agenzia Entrate deve iscrivere a ruolo un avviso di accertamento entro certe scadenze dall’anno d’imposta, pena la decadenza; oppure deve notificare la cartella entro un termine specifico dall’accertamento. Un avvocato tributario verifica queste tempistiche: se sono violate, il ruolo è decaduto e la cartella annullabile. Invocare prescrizione/decadenza è spesso una via rapida per chiudere la partita, perché si basa su un dato oggettivo di tempo trascorso.

3. Autotutela e annullamento in via amministrativa: non sempre è necessario andare in giudizio. Se l’atto presenta errori evidenti (ad es. errore di persona – cartella intestata a omonimo sbagliato; oppure doppia iscrizione di un debito già pagato), si può presentare un’istanza di autotutela all’ente creditore o all’agente della riscossione, chiedendo l’annullamento dell’atto. L’Agenzia delle Entrate, ad esempio, ha il potere/dovere di annullare in via di autotutela atti manifestamente erronei o illegittimi, anche se i termini di ricorso sono scaduti. In caso di cartella pazza, presentando la documentazione che prova l’errore (ricevute di pagamento, sentenze favorevoli, ecc.), spesso l’ente riconosce lo sbaglio e comunica lo sgravio della cartella. Certo, l’autotutela è discrezionale e non sospende i termini di ricorso (meglio quindi presentarla contestualmente a un ricorso per sicurezza), ma tentarla può risolvere in tempi rapidi senza causa. Anche con le banche, se il conteggio del dovuto è palesemente errato, una lettera ben circostanziata dell’avvocato (magari allegando perizia) può portare la banca a rinegoziare il debito riducendolo o ad abbandonare l’azione esecutiva, per evitare soccombenze in giudizio. In sostanza, 👉🏻 sfrutta l’autotutela come prima mossa quando l’errore è grossolano: potresti risolvere in via amministrativa senza costi giudiziari.

4. Transazioni a saldo e stralcio: sul fronte più “negoziale”, una strategia spesso vincente è trattare un accordo a saldo e stralcio con il creditore. Ciò significa proporre di pagare una percentuale del debito (ad es. il 30-50%) in via immediata o in poche soluzioni, ottenendo in cambio l’impegno del creditore a considerare il debito estinto (stralciando il residuo) e cessare ogni azione esecutiva. Questa pratica è comune soprattutto con banche e finanziarie per mutui, prestiti personali, carte revolving: se il debitore è insolvibile e rischia il fallimento o lunghe procedure, spesso la banca preferisce incassare subito qualcosa piuttosto che spendere anni e soldi per recuperare (magari invano). Anche Equitalia/Agenzia Riscossione in passato ha aderito a transazioni su grandi importi attraverso lo strumento della transazione fiscale (che però richiede procedure concorsuali avviate). Nel 2026, grazie al Codice della Crisi, le transazioni con il Fisco sono possibili nell’ambito degli accordi di ristrutturazione o dei piani di sovraindebitamento: significa che si può proporre formalmente allo Stato un pagamento parziale dei debiti tributari e contributivi, ed esso – previa autorizzazione del Ministero – può accettare. Esempio pratico: un imprenditore con €500.000 di debiti Equitalia in fase di concordato minore può proporre il pagamento del 20% (100mila euro) e se l’Amministrazione aderisce, quella percentuale una volta versata libera da ogni ulteriore obbligo. 👉🏻 Il saldo e stralcio richiede abilità di negoziazione e un quadro chiaro di cosa il debitore può offrire. Ma ottenuto l’accordo scritto, è una soluzione rapida: il debito residuo viene cancellato e si evita il protrarsi di pignoramenti. Importante formalizzare sempre con un atto scritto e farsi assistere da un legale, per essere certi che il pagamento estintivo chiuda ogni partita.

5. Consolidamento dei debiti e surrogazione di garanzie: un’altra strategia possibile, soprattutto per chi ha più debiti frammentati, è cercare di consolidarli magari tramite un nuovo finanziamento che estingua le posizioni aperte. Ad esempio, se si hanno 5 diversi prestiti insoluti, e si ha la fortuna di possedere un immobile libero da ipoteche, si potrebbe ottenere un mutuo ipotecario di liquidità a lungo termine e con i fondi pagare tutti i creditori, rimanendo poi con una sola rata sostenibile del mutuo. Questa soluzione finanziaria ovviamente richiede una capacità residua di credito e garanzie (non sempre disponibile per chi è già segnalato in centrale rischi), ma in alcuni casi è attuabile con l’aiuto di un consulente del credito. In alternativa, se c’è un parente disposto ad aiutare, si può sostituire il debitore: ad esempio un familiare paga il debito alla banca e prende una garanzia (pegno o surroga nel credito) nei confronti del debitore originario, evitando la segnalazione. Non è propriamente una “difesa legale” ma è un modo di ristrutturare privatamente il debito e togliersi dalle azioni esecutive, rinegoziando poi in ambito familiare i tempi di restituzione. Qualora invece il debitore abbia un solo debito molto gravoso (es. un mutuo ipotecario che non riesce più a pagare regolarmente), esistono normative specifiche per ottenere modifiche delle condizioni: la rinegoziazione dei mutui (Legge 244/2007 e seguenti) consente, in caso di difficoltà, di chiedere alla banca un allungamento del piano (riducendo la rata) o altre modifiche. Nel 2023-2024 alcune iniziative governative hanno favorito tassi calmierati per rinegoziazioni (es. passaggio da tasso variabile a fisso). 👉🏻 Il consolidamento e la rinegoziazione richiedono spesso l’assistenza di un consulente finanziario oltre che legale, ma possono rappresentare la via meno conflittuale per chi ha margini: meglio ristrutturare i debiti in un unico prestito sostenibile che subirne le conseguenze esecutive di cinque insostenibili.

6. Invocare la meritevolezza e gli istituti “salva-debitori”: infine, una strategia trasversale è dimostrare di essere un debitore meritevole di tutela secondo i parametri di legge, così da accedere a istituti di favore. Ad esempio, il Codice della Crisi stabilisce che la esdebitazione (liberazione dai debiti) è concessa solo a debitori che non abbiano colpa grave, frode o mala fede. Quindi in ogni procedura (dal piano del consumatore al concordato minore) sarà cruciale evidenziare la causa dell’indebitamento: se deriva da eventi sfortunati (malattia, perdita lavoro, crisi economica) e non da spese voluttuarie o atti in frode, il giudice sarà più propenso ad omologare piani con forte stralcio dei crediti. All’opposto, se il debitore ha dissipato patrimonio o nascosto beni, rischia di vedersi negare omologazioni o benefici (ad es. esdebitazione negata in liquidazione). Far emergere elementi di meritevolezza può essere strategico anche fuori dalle aule: un creditore potrebbe accettare un saldo e stralcio se percepisce la buona fede del debitore e la sua reale incapacità di pagare integralmente (pensiamo alle banche che preferiscono ridurre il debito a famiglie monoreddito piuttosto che sfrattarli). Anche nella comunicazione col Fisco, evidenziare l’impegno a mettersi in regola e magari allegare documentazione di difficoltà economica può agevolare concessioni di rateizzazioni più lunghe o sospensioni. 👉🏻 In pratica, “dimostrarsi meritevoli” – con documenti e comportamenti trasparenti – è di per sé una strategia: consente di accedere a procedure di ristrutturazione più vantaggiose e a convincere i creditori a cooperare invece di confliggere.

In conclusione, di fronte a un debito non bisogna mai arrendersi: esistono molte vie legali per attaccare il debito (riducendolo o annullandolo) o rinegoziarlo su basi nuove. Spesso le strategie migliori sono combinazioni di quelle sopra descritte. Ad esempio, si può avviare un ricorso per guadagnare tempo e insieme proporre un accordo transattivo al creditore; oppure chiedere una sospensione giudiziale e parallelamente aderire a una definizione agevolata fiscale. L’importante è agire guidati da professionisti, per scegliere la mossa giusta al momento giusto ed evitare di pregiudicare i propri diritti. Nei paragrafi seguenti entreremo nel dettaglio degli strumenti speciali offerti dalla legge per risolvere il problema dei debiti: dalle rottamazioni e definizioni agevolate fiscali alle procedure di sovraindebitamento e concorsuali. Si tratta di misure “straordinarie” che in molti casi rappresentano la chiave per uscire dal tunnel dei debiti.

Strumenti Alternativi per Ristrutturare i Debiti: Rottamazioni, Procedure Sovraindebitamento e Accordi

Oltre alle difese “ordinarie” viste sopra, l’ordinamento mette a disposizione strumenti speciali per ristrutturare i debiti in modo organico e definitivo. Questi strumenti – spesso introdotti con leggi recenti – permettono di ridurre il carico debitorio e risolvere la crisi con soluzioni concordate o agevolate. Esaminiamo le principali categorie: definizioni agevolate fiscali, procedure da sovraindebitamento per privati, accordi e procedure concorsuali per imprese.

Definizioni Agevolate e Rottamazioni Fiscali 2026

Per i debiti con il Fisco e gli enti pubblici, gli ultimi anni hanno visto diverse “rottamazioni” e sanatorie fiscali – opportunità preziose per i contribuenti di regolarizzare la propria posizione con sconti su interessi e sanzioni. Ecco quelle di interesse nel 2026:

  • Rottamazione-Quater (Definizione agevolata 2023): introdotta con la L. 197/2022, riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi ha aderito (entro il 30 giugno 2023, termine poi prorogato) può estinguere i debiti senza corrispondere interessi, sanzioni, interessi di mora né aggio – versando solo la sorte capitale e le spese di notifica . Era possibile dilazionare il dovuto in max 18 rate (4 anni e mezzo) con scadenze fisse ogni fine febbraio, maggio, luglio, novembre di ciascun anno . Il successo è stato notevole (oltre 3 milioni di domande) ma anche le difficoltà: le prime rate 2023 hanno visto un tasso di mancato pagamento altissimo (45,4%), pari a 5,4 miliardi di euro non versati su 12 miliardi dovuti . Per questo il Governo è corso ai ripari: con il Milleproroghe convertito nella Legge 15/2025 ha concesso una riammissione per chi era decaduto dalla rottamazione-quater, permettendo di versare le rate scadute entro una nuova data (inizialmente 31 ottobre 2024, poi prorogata) senza perdere i benefici . Ciò ha dato una seconda chance ai ritardatari, allineandoli alle scadenze successive. Inoltre, le rate originarie del 2024 sono state prorogate (ad es. la terza rata dal 28/2/24 al 15/3/24) .
  • Rottamazione-Quinquies (Definizione agevolata 2026): è la novità fiscale del 2026. Prevista dalla Legge di Bilancio 2026, ha aperto una nuova finestra di definizione agevolata per chi ha debiti fiscali relativi agli anni successivi al 2022 o per chi non aveva aderito alle precedenti rottamazioni. In particolare, la “rottamazione-quinquies” include i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di tributi risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatici (artt. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72) nonché di contributi INPS (esclusi quelli da accertamento) . È dunque mirata principalmente ai debiti da dichiarazioni dei redditi e IVA non versati e a contributi previdenziali omessi. Possono aderire anche coloro che erano decaduti da precedenti rottamazioni, purché i loro debiti rientrino nel perimetro della quinquies . Restano invece esclusi i debiti che il contribuente sta già pagando regolarmente in rottamazione-quater (non si può “traslocare” quelli già in regola, per evidenti motivi) . Cosa si ottiene? Come nelle edizioni precedenti, pagando l’importo dovuto a titolo di capitale e le spese di esecuzione/notifica, si azzerano tutte le sanzioni e gli interessi (di mora, da ritardata iscrizione a ruolo, ecc.) nonché l’aggio di riscossione . Inoltre sono bloccate le procedure esecutive in corso: presentando la domanda di adesione entro il termine, l’Agente Riscossione sospende nuovi pignoramenti in attesa dell’esito . La scadenza per presentare domanda è fissata al 30 aprile 2026 e va fatta online dal sito dell’Agenzia (tramite area riservata o form con allegato documento) . Il piano di pagamento prevede – novità importante – un orizzonte fino a 9 anni: infatti si potranno ottenere fino a 18 rate semestrali (2 rate l’anno), con interessi calmierati al 3% annuo solo a partire dal 1° agosto 2026 sul restante dovuto . Ciò significa che fino al 31 luglio 2026 non maturano interessi, e dal 1° agosto in poi un tasso molto più basso di quello legale graverà sulle rate future. Il vantaggio per il contribuente è enorme: pensiamo a cartelle con sanzioni al 30% e interessi di anni – con la quinquies tutto questo viene condonato, e si paga solo il tributo originario. In più, dilazionato fino al 2034 (9 anni) con un piccolo interesse. È un’occasione da non perdere per chi ha carichi fiscali non ancora sanati e rientranti nel perimetro. Ad esempio rientrano le cartelle 2023 per omessi versamenti 2019-2020 (relative ai controlli delle dichiarazioni post-pandemia), che molti non sono riusciti a pagare: ora possono farlo senza sanzioni. Va ricordato che la domanda entro il 30 aprile 2026 è vincolante: scaduto quel termine non sarà possibile aderire. Dopo aver presentato domanda, l’Agente Riscossione invierà al contribuente il conteggio degli importi dovuti e il piano rate (come già avvenuto per la rottamazione-quater). Le prime rate dovrebbero presumibilmente scadere intorno a luglio 2026. È importante pianificare con attenzione l’adesione: se non si pagano poi le rate, si decade dai benefici e si perde lo sconto, tornando esposti a sanzioni e interessi interi.
  • Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti: una misura straordinaria attivata con la legge di Bilancio 2023 ha permesso ai contribuenti di chiudere le liti fiscali in corso con l’Agenzia delle Entrate pagando una percentuale ridotta del valore, variabile a seconda dello stato del giudizio (ad es. solo il 10% se il contribuente aveva vinto in primo e secondo grado, il 20% se aveva vinto solo in uno, il 40% se aveva sempre perso, ecc.). Il termine per aderire era il 30 giugno 2023 (poi slittato a ottobre 2023) e molte controversie sono state chiuse in questo modo. Nel 2026 non c’è (al momento) una nuova edizione di definizione liti generalizzata; tuttavia, per chi ha aderito nel 2023, è fondamentale rispettare i pagamenti delle rate previste (fino a 20 rate trimestrali). Un’eventuale inadempienza nelle rate post-definizione riapre il contenzioso: su questo punto la legge è tassativa e la Cassazione ha chiarito che se non si paga puntualmente quanto concordato, tornano efficaci per intero i carichi originari . Dunque, attenzione a chiudere i debiti in via agevolata solo se si è certi di sostenere i pagamenti.
  • Altre misure fiscali agevolative recenti: meritano un cenno anche la Definizione agevolata degli avvisi di accertamento, avvisi bonari e conciliazioni introdotta sempre nel 2023. Ad esempio, per gli avvisi bonari (comunicazioni post-dichiarazione) relativi agli anni d’imposta 2019-20, si poteva ottenere l’abbattimento delle sanzioni al 3% pagando il dovuto entro 30 giorni dall’invio (con possibilità di rate fino a 20 trimestri). Chi ha colto quella chance nel 2023 ora sta proseguendo coi pagamenti rateali fino al 2028. Non risultano, alla data attuale, nuovi provvedimenti simili per le annualità successive (2021-22), ma il legislatore potrebbe valutare nuove “tregue fiscali” in corso d’anno (come spesso avviene con i decreti di fine anno). Nel 2024 è stata prevista anche una sanatoria per errori formali commessi fino al 2022 (pagando €200 per anno si regolarizzavano omissioni formali, con scadenza 31/3/2023). Queste misure una tantum, sebbene non strutturali, vanno menzionate perché contribuiscono all’opera di pulizia del passato. Per il contribuente debitore, il messaggio è: tenere sempre d’occhio le novità normative, perché periodicamente spuntano opportunità per tagliare il debito fiscale in modo legalizzato. Il 2026, con la rottamazione-quinquies, ne offre una molto consistente.

Come decidere se aderire a una definizione agevolata? In generale, conviene se il debito è certo e dovuto (ad es. tasse dichiarate e non versate) e se lo sconto di sanzioni/interessi è cospicuo. Conviene meno se si hanno fondati motivi di ricorso che potrebbero annullare tutto (in tal caso è meglio fare causa e pagare zero, anziché “rottamare” pagando il capitale). Bisogna inoltre valutare la propria capacità finanziaria: aderire a rottamazione significa doversi impegnare a pagare nei termini fissati. Se l’importo, benché scontato, rimane per noi impossibile, potremmo finire decaduti e stare peggio di prima (perché verranno aggiunti interessi di mora). In tali casi, meglio percorrere la strada del sovraindebitamento o del concordato (dove i pagamenti possono essere anche molto ridotti percentualmente, come vedremo). In ogni caso, queste definizioni bloccano sul nascere nuove cartelle e azioni e danno respiro: sono dunque un pilastro della strategia per chiudere col passato fiscale.

Procedure da Sovraindebitamento per Privati e Piccole Imprese (Codice della Crisi)

Quando i debiti complessivi sono insostenibili e non risolvibili con semplici ricorsi o rateazioni, intervengono le procedure di sovraindebitamento, pensate per dare al debitore una via d’uscita sotto il controllo del tribunale. Si tratta di soluzioni introdotte inizialmente dalla L.3/2012 e ora regolate nel Codice della Crisi, rivolte a consumatori, professionisti, ditte individuali, start-up e in genere soggetti “non fallibili” (piccole imprese sotto soglie di fallibilità, enti non profit, ecc.). Queste procedure permettono di ridurre drasticamente il debito complessivo (anche pagandone solo una percentuale) e ottenere l’esdebitazione finale, cioè la cancellazione di ogni importo residuo non pagato. Vediamo i tre strumenti principali:

  • Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (ex Piano del Consumatore): riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (il classico privato o la famiglia sovraindebitata, tipicamente per mutuo casa, finanziarie, bollette, ecc.). In questa procedura il debitore propone un piano di pagamento dei propri debiti, tenendo conto di quello che realisticamente può permettersi, e lo sottopone all’omologazione del Tribunale. La caratteristica chiave: non serve il consenso dei creditori. Il giudice infatti può omologare il piano del consumatore anche se le banche o altri creditori sono contrari, purché ritenga il piano fattibile, conveniente e che il debitore sia meritevole (cioè non abbia colpe gravi nell’aver creato i debiti). Questo è un enorme vantaggio: mentre in un accordo normale i creditori possono bloccare tutto, qui il debitore onesto può ottenere ugualmente l’ok dal giudice e imporre ai creditori la ristrutturazione. Il piano può prevedere stralci del debito (es: pagare 30 su 100), dilazioni lunghe (anche oltre 5 anni – la Cassazione ha confermato che sono ammesse durate anche >10 anni, se giustificate ) e anche la cessione di alcuni beni se necessario. Ad esempio, un consumatore sovraindebitato potrebbe proporre: liquidare un’auto e un terreno per pagare una parte ai creditori, e per il resto impegnarsi a versare €300 al mese per 4 anni utilizzando il suo stipendio, al termine dei quali il debito rimanente sarà esdebitato. Il tutto, mantenendo magari la propria casa se il piano lo consente. Il Tribunale valuterà che il piano offra ai creditori più di quanto otterrebbero altrimenti (ad esempio da una liquidazione fallimentare) e che il debitore abbia agito correttamente (non abbia simulato debiti o dissipato attivi volontariamente). Se queste condizioni ci sono, omologa il piano e da quel momento tutti i creditori sono vincolati: non possono agire esecutivamente e riceveranno quanto previsto nel piano, nei tempi stabiliti. Vantaggi: niente aste giudiziarie devastanti, niente pignoramenti extra – il debitore ha un percorso ordinato per liberarsi dai debiti e viene protetto. Durante la pendenza del procedimento, su richiesta si possono ottenere misure protettive (blocco temporaneo dei creditori). Svantaggi/limitazioni: il piano del consumatore non è accessibile a chi ha debiti di impresa (per quelli c’è il concordato minore) e richiede la meritevolezza del debitore. Ad esempio, chi ha fatto spese pazze o ha omesso di pagare contributi dei dipendenti per arricchirsi potrebbe vedersi negare l’omologa. Ma meritevolezza non significa essere nullatenenti: significa non aver frodato i creditori. Con la riforma, anche i debiti fiscali e con INPS possono essere inclusi nel piano del consumatore, compresa l’IVA (prima vietata) – occorre però assicurare un trattamento non peggiore di quello dei chirografari per lo Stato, secondo la transazione fiscale.
  • Concordato Minore (ex Accordo di composizione dei debiti): è l’omologo per i debitori non consumatori che comunque non sono soggetti a fallimento (o anche soggetti a liquidazione giudiziale ma che optano per questa procedura minore). Parliamo quindi di piccoli imprenditori sotto soglia, imprenditori agricoli, start-up innovative, professionisti con partite IVA, ditte individuali un po’ più strutturate, ecc. In questi casi il debitore propone ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, ma a differenza del piano del consumatore, serve l’adesione di almeno il 60% dei crediti (maggioranza qualificata) perché l’accordo possa essere omologato dal Tribunale. Di fatto è molto simile a un concordato preventivo semplificato per i piccoli: si negozia con i creditori (anche informale o tramite OCC), si raccoglie l’adesione di abbastanza creditori, e poi si presenta al giudice per l’omologa. Se il 60% ha detto sì, il giudice può omologare anche se il restante 40% dissente: l’accordo diviene obbligatorio per tutti i creditori, anche per i dissenzienti. Contenuto del concordato minore: può prevedere pagamenti parziali (falcidie) e dilazioni, anche cessioni di beni. Spesso include la continuazione dell’attività aziendale, a differenza del piano del consumatore che riguarda situazioni personali. Ad esempio, un piccolo imprenditore artigiano potrebbe proporre di pagare integralmente i fornitori strategici e al 20% gli altri creditori chirografari, nell’arco di 5 anni, mantenendo aperta l’attività così da generare utili per pagare. Se i creditori accettano e l’omologa arriva, quell’accordo diventa la “legge” tra le parti: i creditori non possono pretendere di più né agire esecutivamente, e si accontentano di quanto previsto. Vantaggio: risolve in un colpo solo tutta la situazione debitoria aziendale, evitando il fallimento o liquidazione giudiziale. Differenze col piano consumatore: qui serve il consenso dei creditori (non bastano meritevolezza e convenienza), però la meritevolezza non è richiesta come requisito esplicito (anche se frodi gravi impedirebbero comunque l’omologa). Da notare che in sede di concordato minore pure lo Stato può essere crimpato: i debiti fiscali vi rientrano, con possibilità di falcidia di sanzioni e interessi e, con transazione, anche di IVA e contributi.
  • Liquidazione Controllata del Sovraindebitato (ex Liquidazione del Patrimonio): è la procedura da attivare quando il debitore non è in grado di offrire un piano di pagamento sostenibile o quando manca il consenso dei creditori per un accordo. In pratica è una specie di “piccolo fallimento” personale: si mette a disposizione tutto il proprio patrimonio (eccetto i beni impignorabili e il minimo vitale) che verrà liquidato sotto la supervisione di un Liquidatore nominato dal Tribunale. Il ricavato sarà distribuito ai creditori in base alle cause di prelazione. Al termine del procedimento, il debitore persona fisica può ottenere comunque la esdebitazione: quindi pur avendo pagato poco (o nulla), viene liberato dai debiti residui non soddisfatti. La liquidazione controllata è spesso l’ultima risorsa, ma a volte è strategica: ad esempio, per chi non ha particolari beni, può essere una via per ottenere subito l’esdebitazione. Il nuovo Codice consente di chiedere l’esdebitazione anche immediatamente dopo la chiusura della liquidazione, senza attendere anni. Addirittura, come accennato, esiste la Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCI): se un soggetto non ha alcun patrimonio né reddito da liquidare, può rivolgersi comunque al Tribunale e chiedere che i suoi debiti vengano cancellati subito, in considerazione della sua situazione disperata. Deve essere persona fisica meritevole e può sfruttare questa opportunità una volta sola . Se entro 4 anni dalla concessione dell’esdebitazione dovessero “piovergli addosso” nuove utilità (es. un’eredità significativa o una vincita), dovrebbe pagarle ai creditori fino a soddisfarli in misura concordata, ma diversamente resta libero. Si tratta di una norma etica per dare una via d’uscita anche ai cosiddetti poveri assoluti sovraindebitati senza speranza. La Corte Costituzionale l’aveva auspicata e il legislatore l’ha introdotta nel 2020 anticipandola persino prima dell’entrata in vigore del Codice .

Come funziona in pratica una procedura di sovraindebitamento? Il debitore si rivolge a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) sul territorio, dove un professionista gestore (come l’Avv. Monardo, iscritto OCC) lo assiste nel predisporre la proposta di piano, accordo o l’istanza di liquidazione. Si deposita tutto in Tribunale. Il giudice nomina un Occ/Gestore se non già designato, valuta la completezza della documentazione (elenchi creditori, beni, atti recenti) e concede eventuali misure protettive (blocco dei creditori). Nel caso di piano/accordo, si convoca un’udienza di omologa (e per l’accordo si svolge la raccolta del voto dei creditori, spesso per scritto o in adunanza). Se tutto procede, emette decreto di omologazione, che viene comunicato ai creditori e da cui scaturiscono gli effetti esdebitativi: i creditori dovranno accontentarsi di quanto previsto nel piano/accordo e verranno cancellate le pendenze eccedenti a fine piano. Nel caso di liquidazione, il tribunale emette sentenza di apertura della liquidazione controllata, con effetti simili alla sentenza di fallimento (il debitore perde la disponibilità dei beni al Liquidatore, scattano obblighi di collaborazione, ecc.), ma senza conseguenze penali o interdittive proprie del fallimento. Dopo aver realizzato il possibile, il Liquidatore presenta il rendiconto e si chiude ripartendo l’attivo. Quindi il debitore persona fisica chiede l’esdebitazione e il giudice la concede con decreto se i presupposti sono rispettati (assenza di frodi, cooperazione, ecc.). Da quel momento, fine dei debiti.

Queste procedure sono un toccasana per chi ha debiti ingenti rispetto alla propria capacità. Ad esempio, molte famiglie sommerse da prestiti e cessione del quinto hanno salvato la casa grazie al piano del consumatore, pagando magari il 50% dei debiti complessivi in 7 anni e facendosi cancellare il resto. O piccoli imprenditori che rischiavano il fallimento sono riusciti a evitare la chiusura accedendo al concordato minore e ristrutturando la loro azienda (magari con l’aiuto di investitori che apportano risorse fresche, cosa consentita). Va però evidenziato: non sono procedure semplici, richiedono assistenza professionale qualificata, costi (ci sono compensi per l’OCC e spese di procedura, sebbene spesso sostenibili a rate) e soprattutto impegno e trasparenza da parte del debitore. Il giudice e l’OCC vagliano tutta la storia finanziaria del debitore; se emergono atti in frode (vendite di beni a parenti per sottrarli ai creditori negli ultimi anni, per dire) il beneficio può essere negato.

In conclusione, le procedure di sovraindebitamento sono la “sala di emergenza” per casi disperati ma meritevoli: offrono la possibilità di ripartire da zero liberandosi dei debiti, a patto di seguire le regole e mettere sul piatto tutto il possibile (o almeno tutto il realisticamente possibile). Sono uno strumento potentissimo di ristrutturazione del debito, di cui pochi cittadini erano a conoscenza ma che sta diventando sempre più utilizzato – complice anche la crisi economica e le nuove normative più favorevoli (ad esempio, ricordiamo che dal 2022 non c’è più bisogno dell’accordo del 60% dei creditori per accedere alla liquidazione: prima della riforma, per liquidare occorreva aver tentato un accordo fallito o avere almeno il 25% di creditori consenzienti, ora non più).

Accordi di Ristrutturazione e Procedure Concorsuali per Imprese

Passando alle imprese di dimensioni maggiori o soggette a fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”), le possibilità di ristrutturazione dei debiti assumono forme più articolate, ma perseguono lo stesso fine: evitare il tracollo attraverso accordi con i creditori o piani di risanamento. Un’impresa in crisi di solito ha tre grandi vie percorribili:

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F., ora art. 57 e ss. CCII): la società debitrice può proporre un accordo ai creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali, consistente in un piano di pagamento/ristrutturazione. Se raggiunge il consenso di quella maggioranza qualificata, può chiedere l’omologazione al Tribunale. L’accordo omologato vincola solo i creditori aderenti (diversamente dal concordato dove vincola tutti), ma offre vantaggi come la moratoria legale per 60 giorni sulle azioni dei creditori non aderenti e la possibilità di estensione ai creditori dissenzienti di trattamenti migliorativi (in alcune varianti introdotte dalla riforma, esistono gli accordi di ristrutturazione “ad efficacia estesa” per determinate categorie di creditori e quelli “agevolati” con soglia ridotta al 30% in certi casi). In sostanza è uno strumento più flessibile e negoziale: l’azienda si siede con banche e principali creditori, negozia tagli o allungamenti del debito, poi cristallizza quell’accordo con l’omologa giudiziaria per dargli forza esecutiva. Spesso è usato insieme a un piano industriale di rilancio e può prevedere finanza esterna (nuovi investitori, vendite di asset per pagare i creditori, ecc.). La legge tutela particolarmente accordi e piani attestati di risanamento, anche con esenzioni da revocatoria e agevolazioni fiscali su eventuali rinunce dei crediti. Ad esempio, se le banche accettano un haircut del 30% sui loro crediti in un accordo ex 182-bis, quell’accordo una volta omologato consente di ridurre contabilmente e fiscalmente l’esposizione, e i creditori perdono diritto alla parte tagliata senza poter più agire.
  • Concordato Preventivo (ora semplicemente “Concordato” nel CCII): è la procedura concorsuale classica in cui l’impresa propone ai creditori un concordato o liquidatorio o in continuità. Nel concordato liquidatorio l’azienda offre di liquidare tutto il patrimonio (magari attraverso un assuntore esterno) distribuendo il ricavato ai creditori, assicurando però almeno il 20% di soddisfo ai chirografari (soglia di legge, salvo alcune eccezioni). Nel concordato in continuità invece l’impresa continua l’attività (direttamente o cedendola in esercizio) e propone ai creditori di essere pagati con i flussi generati dal business negli anni futuri; è ammesso un soddisfo anche inferiore al 20% se è la massima utilità ricavabile dalla continuità. Il concordato richiede il voto di tutte le classi di creditori o comunque della maggioranza dei crediti ammessi al voto (con alcune regole complesse, come la cram-down di classi dissenzienti se il concordato è in continuità). Se i creditori approvano e il tribunale omologa, il concordato vincola tutti i creditori anteriori, anche chi era contrario. Il concordato preventivo è per definizione una ristrutturazione giudiziale dei debiti: dai crediti bancari a quelli fiscali (che votano anch’essi, previa transazione fiscale), tutto viene falcidiato o dilazionato secondo quanto proposto e accettato. Spesso le imprese medio-grandi usano il concordato in continuità per ristrutturare (celebre il caso delle grandi aziende in crisi che accedono al concordato per tagliare i debiti e mantenere l’attività). Per le PMI di dimensioni rilevanti, è lo strumento principale se non si riesce a fare un accordo stragiudiziale.
  • Composizione Negoziata per la crisi d’impresa: benché non sia una procedura concorsuale, va citata come strumento preventivo introdotto dal D.L. 118/2021. La composizione negoziata è un percorso volontario e riservato: l’imprenditore in difficoltà economica può chiedere la nomina di un Esperto indipendente, il quale lo affiancherà per 3-6 mesi nella ricerca di una soluzione concordata con i creditori (può essere una ristrutturazione del debito, un aumento di capitale, la cessione dell’azienda, ecc.). Durante la negoziazione, l’impresa può ottenere dal Tribunale misure protettive (sospensione delle azioni esecutive dei creditori) e può anche accedere a finanziamenti prededucibili autorizzati dal Giudice. Se la negoziazione riesce, si firma un contratto con i creditori (accordi stragiudiziali, piani attestati, o gli stessi accordi di ristrutturazione di cui sopra). Se non riesce, l’imprenditore può ripiegare sul concordato preventivo semplificato per la liquidazione, oppure aprire una delle procedure classiche. La composizione negoziata è quindi un ottimo strumento “alternativo”: è meno formale, consente di evitare pubblicità iniziale (nessuno dichiara l’azienda insolvente, si tenta prima una via bonaria) e con l’aiuto dell’Esperto spesso si trovano soluzioni creative. Ad esempio, grazie a questo istituto alcune imprese hanno evitato la bancarotta convincendo le banche a dilazionare i debiti e nuovi investitori a intervenire, il tutto fuori dalle aule di tribunale e col vantaggio di non danneggiare la reputazione commerciale. Nel 2024-2025 molte composizioni negoziate sono state attivate, anche perché c’è un incentivo: se l’imprenditore avvia la negoziazione prima di essere tecnicamente insolvente, evita le sanzioni per tardiva richiesta di fallimento e può beneficiare di misure premiali (ad esempio, se poi fa un concordato, questo è esente da determinate azioni revocatorie).

In sintesi, per le imprese ci sono vari percorsi di ristrutturazione del debito “formale”. La scelta dipende dalla gravità della crisi e dal livello di consenso che si crede di poter ottenere dai creditori. Un’azienda ancora vitalmente in piedi magari opterà per un accordo di ristrutturazione 182-bis (più rapido e flessibile, coinvolgendo principalmente le banche principali); un’azienda più compromessa ma con chance di rilancio userà il concordato in continuità (così da tagliare pesantemente il debito e ripartire ripulita); un’azienda destinata a chiudere, ma che vuole evitare istanze di fallimento dei creditori, potrà avvalersi di un concordato liquidatorio ordinato, che dà maggiori garanzie di realizzo rispetto all’esecuzione individuale. E prima di tutto ciò, oggi la prassi è tentare la carta della composizione negoziata: costa poco e può risolvere molto.

Va ricordato inoltre che in tutte queste procedure i debiti fiscali e contributivi possono essere ricompresi e trattati: il Codice della Crisi prevede la Transazione Fiscale e Previdenziale (artt. 63 e 88 CCII) che consente all’imprenditore di proporre a Fisco ed enti come INPS il pagamento parziale delle loro pretese, in misura non inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione fallimentare. Lo Stato dunque partecipa al sacrificio assieme agli altri creditori: non è più un creditore “indisponibile” come un tempo. La giurisprudenza recente – tra cui Cassazione Sez. Un. 8500/2021 – ha consolidato che se la proposta di concordato o accordo offre allo Stato almeno il valore di realizzo dei suoi crediti privilegiati, il tribunale può omologare anche se l’Erario vota contro (cram down fiscale). Questo per dire che anche col Fisco si può trattare, persino sulle imposte come l’IVA, considerando che oggi la legge lo permette (in passato non era così, la Cassazione dovette persino sollevare questione di costituzionalità sulla falcidia IVA, poi risolta come visto dalla Consulta nel 2022 a favore del debitore).

Chiudendo questo capitolo, è evidente che l’ordinamento italiano offre ampie possibilità alle imprese di rinegoziare e ridurre i debiti in modo regolamentato: accordi, concordati e composizioni negoziate sono strumenti che salvano aziende, posti di lavoro e assicurano comunque ai creditori un ritorno migliore di un tracollo disordinato. L’Avv. Monardo e il suo team, con competenze incrociate di diritto bancario, societario e crisi d’impresa, assistono società sia nella fase di pianificazione finanziaria preventiva (piani attestati, check-up per allerta precoce) sia nel concreto avvio di procedure concorsuali o negoziali, curando tutti gli aspetti (dai piani industriali asseverati, alla predisposizione di domande di concordato, fino alla rappresentanza nei tavoli di composizione negoziata come esperti indipendenti).

Ricordiamo sempre che agire per tempo è decisivo: un’impresa che anticipa la crisi ha molte più frecce al suo arco (ad esempio può salvarsi con una semplice rinegoziazione bancaria), mentre chi aspetta il punto di non ritorno spesso può solo liquidare.

Nel prossimo paragrafo forniremo una breve tabella riepilogativa di questi strumenti e poi passeremo a elencare gli errori comuni da evitare e alcuni consigli pratici.

Tabella Riepilogativa dei Principali Strumenti di Ristrutturazione

Di seguito una tabella riassuntiva con i principali strumenti di cui abbiamo parlato, indicando destinatari, finalità, benefici e riferimenti normativi:

StrumentoDestinatariCosa permetteBenefici per il debitoreNorme di riferimento
Rottamazione-Quinquies (2026)Contribuenti con cartelle 2000-2023Definizione agevolata debiti fiscali e multeNiente sanzioni né interessi, pagamento in 18 rate (fino 9 anni)L. Bilancio 2026 (commi in legge 234/2025) e D.L. 2024/2025
Definizione liti pendenti (2023, scaduta)Contribuenti con cause tributarieChiudere cause fiscali in corso pagando percentuale ridottaAnnullamento sanzioni e interessi, pace fiscale su controversiaL. 197/2022 (commi 186-205) – tregua fiscale 2023
Rateizzazione ordinaria (nuove regole 2025)Debitori di cartelle esattorialiPiano pagamento fino 84 rate (2025-26), 120 rate >120k con proveSospende esecuzioni, niente ipoteca se piano rispettatoArt. 19 DPR 602/1973 (mod. D.Lgs 110/2024)
Piano del Consumatore (oggi “Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”)Persona fisica non imprenditorePiano pagamento parziale debiti senza consenso creditoriStralcio debiti insostenibili, tutela beni essenziali, esdebitazione a fine pianoArtt. 67-73 Codice Crisi (ex L.3/2012 art. 8 ss.)
Concordato Minore (ex accordo sovraindebitamento)Sovraindebitati non consumatori (piccole imprese non fallibili, professionisti)Accordo ristrutturazione con consenso 60% creditiStralcio debiti, continuità azienda se prevista, stop azioni esecutive su omologaArtt. 74-83 Codice Crisi (ex L.3/2012 art. 10 ss.)
Liquidazione Controllata (ex liquidaz. patrimonio)Qualsiasi sovraindebitato (anche consumatore)Liquidazione di tutti i beni con cancellazione dei debiti residuiEsdebitazione anche se debiti superiori attivo; possibilità esdebitazione incapiente se zero beniArtt. 268-277 Cod. Crisi (+ art. 283 esdebit. incapiente)
Accordo di ristrutturazione 182-bisImprese (soggette a fallimento)Accordo con creditori ≥60% debiti, omologato dal tribunaleTaglio e dilazione debiti con consenso principali creditori; esenzione revocatorieArt. 57-64 Codice Crisi (prima art. 182-bis L.F.)
Concordato Preventivo (continuità o liquidatorio)Imprese in crisi/insolventiProcedura concorsuale con proposta ai creditori e votoStralcio debiti anche senza consenso unanime; protezione giur. durante proceduraArt. 84-120 Codice Crisi (prima L.F. artt. 160-186)
Composizione Negoziata (DL 118/2021)Imprese in crisi incipienteProcedura volontaria con Esperto per negoziare accordi (stragiudiziali o concorsuali)Sospensione azioni su richiesta, riservatezza, possibili nuovi finanziamenti prededucibiliD.L. 118/2021 conv. L.147/2021, ora inserito nel Cod. Crisi (art. 25-ter ss.)

(Legenda: Codice Crisi = D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.; DPR 602/73 = Testo Unico Riscossione)

Errori Comuni da Evitare e Consigli Pratici

Nella gestione della ristrutturazione dei debiti, ci sono errori frequenti che i debitori commettono, spesso per disinformazione o comprensibile stress, e che possono pregiudicare gravemente le possibilità di successo. Ecco un elenco dei più comuni errori da evitare, con relativi consigli pratici:

  • Errore 1: Aspettare troppo prima di agire. Molti, per paura o speranza che “il problema passi da solo”, ignorano cartelle e solleciti finché non arriva il pignoramento. Questo è un errore capitale: ogni giorno conta. Se si interviene subito (entro i termini di legge) si hanno tante opzioni – ricorsi, sospensioni, rateizzazioni – che dopo potrebbero non essere più disponibili. Consiglio: appena ricevi un atto di riscossione o un precetto, consulta subito un professionista. Anche se non hai liquidità immediata, sapere quali sono i termini ti permette di pianificare (magari chiedendo un prestito familiare per pagare intanto la prima rata di una rottamazione, o vendendo un bene in fretta prima che venga bloccato). Il tempo è letteralmente denaro in questi frangenti.
  • Errore 2: Ignorare le comunicazioni per paura o sottovalutazione. Accade spesso che lettere raccomandate o PEC dall’Agenzia delle Entrate vengano lasciate chiuse nel cassetto. Oppure ci si affida a false voci (“Equitalia non pignora sotto 1000 euro”, “se non ritiro la raccomandata non succede nulla”). Queste convinzioni sono pericolose. Un atto non letto non scompare: anzi, la legge presume la notifica valida anche se non ritirata (compiuta giacenza in posta dopo 10 giorni). Consiglio: affronta la situazione a viso aperto. Apri tutte le comunicazioni e, se non capisci il contenuto, chiedi ad un esperto. Meglio una notizia brutta subito (ma con margine di difesa) che scoprirla tardi quando sei già esecutato. Ricorda anche di mantenere aggiornato il tuo indirizzo di residenza e la PEC se sei un’impresa, per evitare notifiche “silenziose” che poi scopri troppo tardi.
  • Errore 3: Pagare piccoli importi a caso pensando di bloccare tutto. Alcuni, in preda all’ansia, versano somme irrisorie ai creditori (es: 50 euro su un debito di 5000) credendo che così “fanno vedere la buona volontà” e il creditore aspetterà. Purtroppo non funziona così: un creditore istituzionale (Fisco, banca) ha procedure standard; un versamento parziale non concordato non sospende affatto le azioni, anzi potrebbe essere incassato a conto e poi partirà comunque il pignoramento per il resto. In certi casi, pagare qualcosa riattiva la prescrizione (azzerando il tempo passato), peggiorando la situazione legale. Consiglio: non fare pagamenti sporadici non accordati senza aver consultato un legale. Meglio semmai conservare quelle risorse e impiegarle per un accordo strutturato (saldo e stralcio) o per attivare una procedura (es: pagare l’OCC per iniziare un piano del consumatore). Fare da sé versamenti simbolici è uno spreco che non evita affatto il contenzioso.
  • Errore 4: Rivolgersi a mediatori improvvisati o seguire soluzioni “fai-da-te” reperite online. La materia di debiti e fisco è complessa e regolamentata. Esistono purtroppo sedicenti società di “recupero debito” o consulenti non abilitati che promettono miracolose cancellazioni di debiti in cambio di un compenso iniziale, spesso sostanzioso. Molte di queste offerte sono truffe o comunque inutili: solo avvocati, commercialisti e OCC professionali hanno titolo per assisterti legalmente in un ricorso o una procedura concorsuale. Consiglio: diffida di chi ti garantisce “ti togliamo tutti i debiti senza pagare nulla!”: nessuno può garantire l’esito, ogni caso è diverso e richiede studio. Affidati invece a professionisti iscritti ad albi (magari con esperienza specifica in sovraindebitamento). Costruiranno un percorso su misura e soprattutto saranno al tuo fianco se qualcosa va storto, potendo agire legalmente. Il fai-da-te, al contrario, rischia di farti saltare termini o di presentare istanze mal formulate che vengono rigettate.
  • Errore 5: Mentire o nascondere informazioni al proprio avvocato o all’organo della procedura. A volte il debitore, per vergogna o timore, omette dettagli importanti: ad esempio non dice all’avvocato di avere un altro debito, o nasconde di aver venduto un’auto a un parente recentemente. Queste omissioni possono sabotare la strategia di difesa: il legale deve conoscere tutto il quadro per consigliarti. Ancora peggio sarebbe dichiarare il falso in una procedura (es. non inserire un creditore nell’elenco del piano): se scoperto – e viene quasi sempre scoperto – il giudice dichiarerà inammissibile il piano per difetto di buona fede, lasciandoti in guai peggiori. Consiglio: sii totalmente trasparente con i tuoi consulenti e nelle tue dichiarazioni al Tribunale. Ricorda che c’è il segreto professionale: l’avvocato non ti giudica, e più sa più può aiutarti. Se hai fatto errori (persino reati, tipo omesso versamento IVA), il tuo difensore può gestirli in modo da ridurre le conseguenze, ma se lo tieni all’oscuro agirà su basi errate. La fiducia è fondamentale: stai navigando una tempesta, il tuo legale è il timoniere – ma deve conoscere le condizioni reali del vascello.
  • Errore 6: Continuare ad indebitarsi o a usare la carta di credito “per tamponare”. Alcuni, travolti dai debiti, chiedono altri prestiti per pagare i vecchi, entrando in una spirale ancora peggiore. Oppure usano le carte revolving fino al limite per pagare le rate di mutuo. Queste scelte portano quasi sempre al collasso, con in più possibili accuse di malafede (contrarre nuovi debiti sapendo di non poterli onorare può far dubitare della meritevolezza). Consiglio: quando ti rendi conto di essere in trappola finanziaria, fermati. Non stipulare nuovi finanziamenti se sai già di non poter pagare: meglio affrontare i creditori attuali apertamente che creare un castello di carte. Le procedure di sovraindebitamento guardano male i nuovi debiti “inutilemente” contratti poco prima di attivare la procedura. Piuttosto, concentrati sul preservare le risorse per i beni essenziali (casa, bollette, alimenti) e consulta uno specialista per ristrutturare l’esistente. Se la situazione è proprio fuori controllo, potrebbe essere sensato anche sospendere i pagamenti di alcuni debiti in attesa di attivare la procedura concorsuale: ad esempio, se stai per presentare un concordato minore, ha poco senso pagare qualcosa ai chirografari fuori piano – anzi, potresti dover garantire la par condicio poi. Ovviamente questa decisione va presa con guida legale per non incorrere in problemi di responsabilità.
  • Errore 7: Non considerare tutte le tipologie di debito e relative soluzioni. A volte ci si focalizza su un solo debito (es. la banca che fa pressione) trascurando altri debiti “silenti” (magari tasse non pagate). Poi, quando risolvi il primo, spunta il secondo con cartelle esattoriali. Consiglio: fai un inventario completo di tutti i debiti che hai: bancari, finanziarie, fornitori, fisco, condominio, privati, ecc. Solo avendo la mappa totale puoi scegliere la soluzione giusta (esempio: un piano del consumatore deve includerli tutti, non puoi farne uno per la banca e scordarti Equitalia). Inoltre, verifica se ci sono garanti o coobbligati (fideiussioni, co-firmatari): se tu fai un saldo e stralcio, cosa succede al tuo garante? Lo liberano o potrebbero rivalersi su di lui? Questi aspetti vanno negoziati. Dunque, visura CRIF, controllo estratti di ruolo, contratti di mutuo, ecc.: serve un check-up globale.
  • Errore 8: Perdere le scadenze di versamento concordate. Un errore purtroppo comune è aderire a una rottamazione o ottenere un concordato e poi dimenticare una scadenza o pagarla in ritardo. Come visto, queste procedure sono inflessibili: il ritardo o salto di una rata fa decadere tutto (salvo brevi tolleranze di 5 giorni per rottamazione). Ad esempio, centinaia di persone sono decadute da rottamazione-ter perché non hanno pagato entro il giorno X, perdendo i benefici e vedendosi recapitare di nuovo le cartelle con sanzioni. Consiglio: se hai un piano di pagamenti, organizziamoci per rispettarlo religiosamente. Imposta ordini permanenti, sveglie sul calendario, delega a una persona di fiducia se sei smemorato. Se prevedi di non farcela per una scadenza, contatta per tempo il tuo avvocato: forse c’è modo di ottenere una proroga (come è stato per rottamazione-quater, il legislatore è intervenuto prorogando le rate su pressione degli eventi). Ma non dare per scontato: ufficialmente le rate vanno pagate puntuali. Nel concordato, un ritardo di 30 giorni può portare alla risoluzione e al fallimento dell’azienda. Dunque massima disciplina, specie dopo aver ottenuto l’agevolazione tanto desiderata.
  • Errore 9: Non coinvolgere anche i familiari nella strategia. Spesso il debitore è restio a parlare dei problemi economici in casa, così moglie/marito o figli non capiscono perché servono certi sacrifici o perché arrivano atti giudiziari. Questa mancanza di comunicazione può creare ostacoli: ad esempio, ristrutturare i debiti può implicare vendere una seconda auto o attingere ai risparmi familiari per evitare un pignoramento peggiore. Se i conviventi non sono allineati, potrebbero opporsi o creare tensioni. Consiglio: ovviamente serve tatto, ma coinvolgi la tua famiglia nelle grandi linee del piano di risanamento. Il supporto morale e anche materiale dei cari può fare la differenza nel superare la crisi. Inoltre, se si prospetta di dover alienare un immobile cointestato o offrire in garanzia la casa coniugale, il coniuge va d’accordo coinvolto (anzi, spesso deve dare consenso formale). Meglio affrontare insieme il periodo difficile con una strategia comune, che subire litigiosità dovuta a segreti svelati all’ultimo.
  • Errore 10: Sottovalutare l’importanza di ogni documento. Molti non conservano le ricevute di pagamento, buttano le raccomandate vecchie, non sanno dove sia la copia di un finanziamento. Poi, all’atto pratico, mancano prove fondamentali (es. la quietanza di un debito già pagato) o informazioni contrattuali utili per contestare clausole. Consiglio: diventa archivista di te stesso. Fai subito un dossier di tutti i documenti legati ai tuoi debiti: contratti di mutuo/prestito, estratti conto, comunicazioni di banche, cartelle esattoriali, ingiunzioni, ecc. Anche atti vecchi di 10 anni possono essere rilevanti (ad esempio per calcolare la prescrizione). Se hai smarrito qualcosa, sappi che puoi richiederne copia: all’Agenzia Riscossione puoi chiedere l’estratto di ruolo di tutte le tue cartelle; alle banche puoi chiedere copia dei contratti e delle contabili (hanno obbligo di fornirteli, altrimenti il giudice li può ordinare). Non ultimo, conserva le ricevute di pagamento di ogni rata che versi durante le procedure: se mai ci fossero contestazioni o errori (purtroppo succede) avrai modo di dimostrare i tuoi adempimenti.

Abbiamo elencato i principali scogli da evitare. In generale, la chiave è: informarsi, farsi assistere e agire con onestà e disciplina. La ristrutturazione dei debiti non è facile né indolore – richiede sacrifici, come la rinuncia a beni o l’impegno a pagare mensilmente per anni – ma è mille volte preferibile al subire passivamente pignoramenti e interessi che lievitano. Con un buon avvocato/consulente al fianco, questi errori si possono prevenire tutti. Il nostro studio, ad esempio, adotta un approccio “olistico”: seguiamo il cliente in ogni passo, dal calcolo esatto del dare/avere con ciascun creditore fino all’implementazione tecnica di pagamenti e adempimenti post-accordo, in modo da minimizzare le possibilità di inciampo.

Nei prossimi paragrafi troverai una serie di Domande e Risposte (FAQ) pratiche che chiariscono molti dubbi comuni in tema di debiti e soluzioni legali, e infine una conclusione con un riepilogo e i contatti per agire subito.

Domande Frequenti (FAQ) sulla Ristrutturazione dei Debiti

❓ 1. Che cosa si intende esattamente per “ristrutturazione dei debiti”? Chi può beneficiarne?
✅ Risposta: La ristrutturazione dei debiti è un processo attraverso cui un debitore in difficoltà ridefinisce le condizioni dei propri debiti per renderli sostenibili o estinguerli parzialmente. Può avvenire in vari modi: accordando nuovi piani di pagamento (rateizzazioni), tagliando una parte dei debiti (condoni, saldo e stralcio), allungando le scadenze o combinando queste cose. Ne possono beneficiare tutti i tipi di debitori: i privati cittadini (ad es. famiglie sommerse da prestiti), i professionisti e piccoli imprenditori (tramite procedure di sovraindebitamento o accordi ad hoc) e le aziende di maggiori dimensioni (tramite accordi di ristrutturazione o concordati preventivi). Chiaramente le normative applicabili cambiano a seconda del soggetto: per un privato il quadro è quello del sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi), per un imprenditore fallibile è quello concorsuale classico (concordato, ecc.), per debiti fiscali specifici ci sono le rottamazioni e definizioni agevolate. In sintesi, chiunque abbia debiti “fuori controllo” può cercare di ristrutturarli se rispetta i requisiti previsti dalle varie leggi.

❓ 2. Quali leggi in Italia consentono di ridurre o cancellare legalmente i debiti?
✅ Risposta: Le principali normative da conoscere sono:
Legge n. 3/2012 (aggiornata dal Codice della Crisi D.Lgs. 14/2019) – introduttiva delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, liquidazione con esdebitazione). Consente il taglio e la cancellazione dei debiti residui a persone e piccole imprese non fallibili, a fine procedura.
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) – unificato per imprese e sovraindebitati, prevede concordati preventivi con possibili falcidie di crediti, accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali, nonché conferma le possibilità di esdebitazione totale per i privati (compresa l’esdebitazione del debitore incapiente, art. 283).
Leggi di Bilancio recenti (2023-2024-2025) e decreti collegati (es. DL “Tregua fiscale”) – hanno introdotto misure come la Definizione agevolata delle cartelle (rottamazioni), il Saldo e Stralcio di mini-debiti e la definizione liti pendenti. Queste norme, a carattere temporaneo, hanno consentito di ridurre o azzerare sanzioni e interessi e in alcuni casi cancellare integralmente debiti sotto soglia.
Codice di procedura civile e leggi collegate – ad esempio prevedono cause di estinzione dei debiti per prescrizione, strumenti come l’accordo transattivo art. 1965 c.c. che se formalizzato libera dalle ulteriori pretese, e istituti come l’art. 124 c.p. (remissione del debito) se il creditore formalmente rinuncia.
In pratica, non c’è una sola legge che “cancella i debiti”, ma un insieme di disposizioni che, se attivate correttamente, permettono di ridurre il debito (condono, transazione) o addirittura annullarlo (sentenze di annullamento, esdebitazione). L’assistenza legale serve proprio a individuare quale legge applicare al caso specifico.

❓ 3. Ho ricevuto una cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate-Riscossione: cosa devo fare subito e quali sono i miei diritti?
✅ Risposta: Per prima cosa, controlla la data di notifica perché da quella decorrono 60 giorni entro cui puoi pagare o fare ricorso. Nei 60 giorni:
– Hai diritto a chiedere chiarimenti o copia degli atti all’ente impositore (se, per esempio, non ti è chiaro a cosa si riferisce la cartella, puoi rivolgerti all’ufficio fiscale creditore).
– Puoi presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria se ritieni che il tributo non sia dovuto o che ci siano vizi (notifica nulla, importo già pagato, ecc.). Durante il ricorso puoi chiedere la sospensione della cartella.
– In alternativa al ricorso (o anche contestualmente, se ammissibile) puoi valutare se la cartella rientra in qualche definizione agevolata: ad esempio, oggi puoi vedere se rientra nella Rottamazione-quinquies 2026 (carichi 2000-2023). Se sì, potresti aderire alla rottamazione entro i termini previsti (30/04/2026) e pagare senza sanzioni interessi. Aderire sospende le azioni esecutive.
– Hai inoltre il diritto di chiedere rateizzazione: con importi fino a €120.000 puoi ottenere un piano fino a 72-84 rate semplicemente facendone richiesta (anche online). Questo evita atti esecutivi (sempre che tu paghi le rate regolarmente).
– Se la cartella presenta un errore palese (ad es. richiede un importo già pagato o un codice fiscale scambiato), puoi presentare un’istanza di autotutela all’ente creditore per farla annullare senza dover andare in giudizio.
Trascorsi i 60 giorni senza una tua reazione, la cartella diventa definitiva e l’Agente di Riscossione può procedere con azioni forzate (fermo auto, ipoteca, pignoramenti) senza ulteriori avvisi. Da quel momento puoi solo chiedere rateazione (anche dopo i 60gg, fino a che non arriva pignoramento) o fare opposizioni “esecutive” per vizi formali. Quindi il momento giusto per agire è entro quei 2 mesi. In sintesi: non ignorare la cartella! Valuta con un esperto se ricorrere (nel caso di tributo non dovuto) o se aderire a una sanatoria/rateazione (se il tributo è dovuto ma vuoi evitare il pignoramento). E ricorda che hai diritto all’assistenza di un difensore e di accedere a tutti gli atti per verificare che sia tutto regolare.

❓ 4. Si può bloccare un pignoramento in corso per debiti? Ad esempio mi hanno pignorato il conto o lo stipendio, ho qualche rimedio?
✅ Risposta: Sì, ci sono diversi rimedi ma dipende dai motivi e dal tempismo. Se un pignoramento è già iniziato, hai due strade principali:
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesti il diritto del creditore di procedere. Devi avere motivi sostanziali forti: ad esempio, il debito non esiste, oppure l’hai già pagato, oppure c’è un vizio nel titolo (decreto ingiuntivo mai notificato, cartella nulla ecc.). Questa opposizione si fa al giudice competente (tribunale civile se creditore privato, giudice tributario se esecuzione tributaria già avviata – ma attenzione, la giurisprudenza su chi conosce certe opposizioni miste è complessa). Se l’opposizione viene accolta, l’esecuzione viene estin­ta. Puoi anche chiedere subito la sospensione provvisoria al giudice per congelare il pignoramento in attesa della decisione, se c’è pericolo grave (ad esempio l’asta di casa imminente).
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesti aspetti formali della procedura. Esempio: la notifica del pignoramento è nulla; oppure l’atto di precetto era viziato; oppure nel pignoramento presso terzi il creditore ha violato regole (pignorato somme eccedenti il limite, o proceduto senza inviare un atto dovuto). Questa opposizione va fatta entro 20 giorni da quando hai conoscenza dell’atto viziato, ed è molto tecnica. Se accolta, l’atto viene annullato e l’esecuzione può dover ripartire da capo (spesso col creditore che corregge l’errore e ripigna). Serve principalmente a guadagnare tempo o a liberare beni pignorati illegittimamente.
Oltre alle opposizioni, esistono i rimedi specifici: ad esempio, se è pignorato lo stipendio e ti accorgi che hanno superato i limiti di legge (diciamo ti han pignorato metà stipendio anziché un quinto), puoi ricorrere d’urgenza e il giudice ridurrà la quota e ti restituirà l’eccedenza eventualmente. Se c’è un pignoramento immobiliare e arriva un concordato preventivo o un piano del consumatore omologato, l’esecuzione deve arrestarsi perché subentrano le procedure concorsuali. Quindi un altro modo per bloccare un pignoramento è avviare una di queste procedure collettive: ad esempio, presentare un’istanza di liquidazione controllata sospende per legge le esecuzioni individuali (con alcune eccezioni).
Infine, va ricordato che pagando integralmente il debito (compresi interessi e spese legali) al creditore procedente, il pignoramento si chiude per cessata materia del contendere – ma questo ovviamente è la soluzione più onerosa che cerchiamo di evitare tramite le vie sopra.
Quindi, ricapitolando: sì, un pignoramento in corso si può bloccare o annullare per motivi di merito (opposizione all’esecuzione) o di forma (opposizione atti) o con l’ombrello di una procedura concorsuale. Occorre però agire subito: ad esempio la sospensione va chiesta al giudice prima che avvenga l’assegnazione dei beni o la vendita all’asta. Se ti hanno già venduto la casa all’asta, è tardi per salvare quel bene (resterà però eventualmente un diritto al risarcimento se l’esecuzione era illegittima, ma intanto la casa è persa). Dunque, come sempre, tempestività e un buon avvocato sono cruciali.

❓ 5. Cos’è la rottamazione delle cartelle e come funziona in pratica?
✅ Risposta: La “rottamazione” è il termine colloquiale per indicare la Definizione Agevolata delle cartelle esattoriali, una misura con cui lo Stato offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e pochi oneri, azzerando invece tutte le sanzioni e gli interessi di mora e di ritardo. In pratica, il debito viene “scontato” e reso più leggero. Funziona così: periodicamente (2016, 2017, 2018, 2023 e ora 2026) esce una legge che indice una rottamazione per i carichi affidati alla riscossione in certo periodo; il contribuente deve presentare domanda di adesione entro una data fissata; l’Agenzia Entrate-Riscossione poi comunica gli importi dovuti netti (senza sanzioni/interessi) e il piano di rate scelto; il contribuente paga secondo le scadenze e in tal modo estingue il debito. Durante il piano, se paga puntuale, la riscossione è sospesa (niente fermi/pignoramenti). Se termina tutti i pagamenti, la definizione si perfeziona e il debito residuo (sanzioni, interessi non pagati) viene automaticamente cancellato. Se invece salta una rata, la rottamazione decade: il debito torna intero come prima (salvo quanto già versato scalato su capitale) e l’Agente Riscossione riprende le azioni esecutive. Insomma, è una sorta di “patto”: lo Stato rinuncia a punire e caricare di interessi il contribuente, quest’ultimo però deve pagare fedelmente il dovuto principale.
In pratica, ad esempio, se hai una cartella da €10.000 di cui €4.000 di IVA, €2.000 di sanzioni e €1.000 di interessi + altre spese, con la rottamazione potresti trovarti a pagare circa €5.000 (capitale + compensi di riscossione) anziché €10.000. Uno sconto notevole.
Le modalità concrete oggi (rottamazione-quater/quiquies): si fa online tramite il sito dell’Agenzia Riscossione, autenticandosi oppure tramite un form. Non c’è discrezionalità: se la cartella rientra nel periodo e tipo di debiti ammessi, l’adesione viene accettata automaticamente. Anche se hai in corso una dilazione decaduta, puoi comunque rottamare i carichi residui. I pagamenti possono essere dilazionati, ma tipicamente su un numero limitato di rate (max 18 in 5 anni per la rottamazione-quater; per la quinquies 18 in 9 anni). Le prime due rate di solito sono più leggere (10% ciascuna) e poi il resto a seguire con interessi bassi.
In sintesi: la rottamazione è un modo semplificato e di massa di ristrutturare i debiti fiscali, deciso per legge. Il cittadino deve solo aderire entro i termini e poi onorare il piano. Non c’è bisogno di avvocato per aderire, ma è consigliabile farsi assistere per capire quali cartelle conviene includere (si può anche scegliere di rottamare solo alcune cartelle e altre no) e per gestire sovrapposizioni con eventuali ricorsi pendenti (attenzione: se hai una causa in corso sul merito del tributo e rottami quella cartella, devi rinunciare al ricorso).
Attualmente, la rottamazione attiva è la Quinquies 2026 con domanda fino al 30/4/2026. Se hai cartelle entro il 2023, valuta fortemente di approfittarne, perché è un risparmio considerevole e difficilmente ottenibile altrimenti.

❓ 6. Quali debiti rientrano nella Rottamazione 2026 (Rottamazione-quinquies)? Ci sono esclusioni?
✅ Risposta: La Rottamazione-quinquies 2026, introdotta con l’ultima legge di bilancio, copre i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano da omessi versamenti di tributi risultanti dalle dichiarazioni e controlli automatici (quindi imposte dichiarate e non pagate, o liquidazioni d’ufficio) e contributi previdenziali INPS non pagati (esclusi però quelli da accertamento, tipo verbali INPS). Inoltre, vi rientrano anche i carichi di precedenti rottamazioni decadute (ad es. se eri decaduto dalla rottamazione-ter o quater, puoi includere quei residui nella quinquies) . Sono invece esclusi:
– I debiti che non sono “da omesso versamento” ma da accertamenti veri e propri. Ad esempio, una cartella per un avviso di accertamento da redditometro potrebbe non rientrare se quel carico è considerato “da accertamento” e non da liquidazione automatica. Tuttavia, bisogna verificare: alcune sanzioni amministrative non tributarie, come multe stradali, di solito sono sempre state incluse nelle precedenti rottamazioni limitatamente agli interessi (in rottamazione-quater erano incluse con sgravio degli interessi di mora, ma non si toglie la sanzione principale delle multe). Bisogna attendere i chiarimenti ufficiali, ma presumibilmente anche stavolta multe e ammende amministrative rientrano, con lo sconto solo degli interessi di mora e dell’aggio .
– I carichi per cui al 30/9/2025 risulta che stavi già pagando una rottamazione-quater regolarmente: questi restano su quater e non li puoi spostare in quinquies, ma tanto non ne hai bisogno perché li stai già pagando senza sanzioni .
– I debiti delle casse previdenziali private o altri enti non statali se l’ente non ha aderito: ad esempio, nella rottamazione-quater si potevano escludere i carichi delle ingiunzioni di enti locali se l’ente non deliberava adesione. Non sappiamo per la quinquies, ma potrebbe valere solo per carichi dell’Agenzia Entrate, INPS e enti statali.
Non rientrano ovviamente i nuovi debiti dal 2024 in poi (quelli saranno eventualmente oggetto di future definizioni se ce ne saranno).
In pratica, la quinquies prende quasi tutto lo stock di debiti col Fisco accumulati fino a fine 2023 che derivano da mancati versamenti spontanei. Sono esclusi i debiti “da controllo formale”? No, anzi i controlli formali articolo 36-ter dovrebbero rientrare. Esclusi invece i debiti da contenzioso perso? Se sono diventati cartella sì rientrano, se sono ancora in contenzioso pendente no (ma quelli puoi al limite definire con definizione liti se tornerà).
Se hai dubbi, il consiglio è: richiedi all’Agenzia Riscossione un prospetto dei debiti “rottamabili”. Lo fanno: sul sito c’è la possibilità di generare l’elenco delle cartelle definibili. In ogni caso, rientrano tutti i tributi erariali (Irpef, Iva, Irap, ecc.) da dichiarazione, tutti i contributi INPS da omissione, le imposte locali se riscosse via ruolo (bollo auto, tari in cartella), e le multe stradali limitatamente agli interessi. Esclusi i danni erariali da Corte dei Conti e poche voci analoghe particolari.
Riassumendo: la platea è molto ampia – la quinquies copre la maggior parte delle situazioni debitorie che un contribuente medio ha verso Agenzia Entrate-Riscossione relative agli ultimi 20 anni. Dunque, vale la pena di controllare tutte le proprie cartelle: quasi certamente saranno definibili con questa nuova rottamazione.

❓ 7. Cosa succede se aderisco a una rottamazione ma poi non pago le rate?
✅ Risposta: In caso di mancato o tardivo pagamento delle rate di rottamazione oltre i limiti di tolleranza (solitamente 5 giorni di ritardo consentiti per legge), si decade automaticamente dalla definizione agevolata. Ciò comporta che:
– Il beneficio dello sconto di sanzioni e interessi viene meno: il debito ritorna esattamente come era originariamente, al netto solo di quanto hai eventualmente già versato che viene imputato a capitale.
– L’Agenzia delle Entrate-Riscossione riprende le azioni esecutive e cautelari sul debito rimasto. Non c’è bisogno di altro avviso: decaduto dalla rottamazione, la cartella è di nuovo esecutiva. Quindi potrebbero notificarti subito un’intimazione a pagare in 5 giorni e poi partire con pignoramenti, fermi, ipoteche su ciò che non era stato toccato.
– Non potrai più rateizzare quel debito, a meno che il legislatore non preveda eccezioni (ad esempio in passato, un debito decaduto da rottamazione-ter non era rateizzabile, ma poi hanno permesso con una norma la rateazione dopo la decadenza delle rottamazioni 2018; tuttavia dopo la quater 2023, al momento se decadi non c’è possibilità di nuova dilazione normale, se non quando lo hanno riammesso con legge 15/2025).
In sintesi, saltare una rata è molto pericoloso: si perde tutto lo sconto e ci si ritrova con un debito magari accresciuto di more e sanzioni come prima, avendo però intanto pagato delle rate (soldi che restano versati ma ovviamente insufficienti). Ad esempio, qualcuno con debito 10.000 rottamato a 6.000 che ha pagato 2 rate da 600 e poi è decaduto, si ritrova con ancora circa 8.800 euro da pagare (perché i 1.200 versati sono andati a ridurre un po’ il capitale, ma tornano le sanzioni, etc.). Quindi è quasi peggio di non aver aderito affatto.
Nel caso specifico della rottamazione-quater 2023, hanno concesso parecchie proroghe proprio perché quasi metà dei contribuenti stava decadendo. Hanno spostato scadenze e con Legge 15/2025 hanno riammesso i decaduti di fine 2024 dando loro una seconda chance . Ma non è detto che succeda ancora in futuro; non si può farci affidamento.
Se ti rendi conto di non riuscire a pagare una rata, l’unica speranza è che prima della decadenza esca una norma di proroga (come successo dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 e poi al 15 marzo 2024). In difetto, magari prova a contattare l’ADER, ma formalmente non c’è modo di spostare una scadenza se non per legge.
C’è un caso particolare: se hai più debiti rottamati e non paghi tutti, decadi solo per quelli non pagati. La definizione è infatti per singolo “carico”. Quindi se decadi per la cartella X ma hai pagato regolarmente la Y, per la Y resti definito e a posto, la X torna esecutiva.
Riassumendo: pagare puntuale è fondamentale. Pianifica la rottamazione solo se sei ragionevolmente certo di rispettare il piano. In caso di crisi durante il piano, tieni a mente che fino all’ultimo giorno utile dei 5 di tolleranza puoi ancora salvarti (magari chiedendo aiuto a familiari). Se decadi, dovrai tornare a difenderti con i mezzi ordinari (ricorsi, opposizioni) oppure sperare in futuri condoni. In quell’eventualità, contatta immediatamente un legale per predisporre contromisure (ad esempio, impugnare la cartella per motivi diversi, se ce n’erano e avevi rinunciato con la rottamazione, ma attenzione che la rottamazione comporta di solito rinuncia ai ricorsi pendenti su quegli atti).

❓ 8. Cos’è la “definizione agevolata” delle liti fiscali pendenti e quando conviene usarla?
✅ Risposta: La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti è stata una misura straordinaria (attiva nel 2023) che permetteva ai contribuenti di chiudere anticipatamente i giudizi tributari in corso pagando solo una parte del valore della causa, in misura ridotta a seconda dell’esito parziale:
– Se il contribuente aveva vinto in primo e secondo grado contro l’Agenzia, pagava solo il 15% del valore in contestazione (quindi otteneva sconto 85%); la logica era: lo Stato ha perso due volte, probabilmente perderà pure in Cassazione quindi accetta un 15% per chiudere.
– Se aveva vinto solo in primo grado e perso in secondo (o viceversa), pagava il 40%; se aveva sempre perso e la lite pendeva in Cassazione, poteva chiudere pagando 100% (nessuno sconto se avevi torto sinora, ma evitavi ulteriori interessi e spese).
– Casi particolari: se la controversia riguardava solo sanzioni e il contribuente aveva vinto almeno in una fase, pagava 15%; se pendeva in Cassazione con MEF soccombente sotto, pagava 5% addirittura (caso di doppia conforme pro contribuente).
Insomma, una gamma di situazioni. La norma puntava a ridurre il contenzioso.
Conviene quando: la causa è incerta e/o lunga e l’importo da pagare con definizione è percepito come accettabile. Ad esempio, se hai una causa da €50.000 e hai già vinto in primo grado, anziché attendere anni e rischiare ribaltoni, con 7.500 euro (15%) ti toglievi il pensiero e fine. È super conveniente se hai già vinto almeno un round. Se hai perso sempre, la definizione ti chiedeva il 100%, tanto vale spesso proseguire almeno per tentare una riduzione.
Nel 2023 c’è stata molta adesione, specie per cause minori, mentre per cause grandi qualcuno preferisce attendere l’esito se è molto convinto.
Al momento (gennaio 2026) non è aperta una definizione liti: quella del 2023 è chiusa. Potrebbero farne un’altra in futuro, ma nulla di certo. Quindi oggi conviene usarla se ne hai già usufruito e devi completare i pagamenti (ricordati di pagarli sennò decadi!). Se invece hai cause tributarie in corso adesso, la cosa da fare è: valutarne la fondatezza. Se hai buone chance, tanto vale andare avanti. Se invece la causa è debole e temi di perdere, oggi non c’è un condono attivo, ma potresti considerare di trovare un accordo con l’Agenzia tramite l’istituto della conciliazione giudiziale (in appello è possibile trovare un compromesso con l’ufficio pagando un po’ meno sanzioni in cambio di chiudere la causa, art. 48 D.Lgs.546/92). Non è generoso come la definizione agevolata, ma c’è sempre la possibilità di uno sconto sanzioni del 50% tramite conciliazione.
Riassunto: la definizione agevolata liti pendenti è stata utile quando c’era (2023). Conviene se il costo percentuale è basso rispetto al rischio di perdere la causa. Per il futuro, teniamo monitorato se il legislatore la riproporrà – spesso accade in periodi pre-elettorali o di necessità di cassa.

❓ 9. Posso rateizzare i debiti fiscali? Quante rate e con quali condizioni attuali?
✅ Risposta: Sì, la rateizzazione ordinaria delle cartelle esattoriali è uno strumento sempre disponibile e recentemente migliorato. Ad oggi (dal 2025) si possono ottenere:
– Fino a 84 rate mensili (7 anni) per richieste presentate nel 2025-2026, per debiti fino a €120.000 senza dover dimostrare lo stato di difficoltà (basta autodichiararlo) . Questo è un aumento rispetto al passato (prima erano 72 rate).
– Fino a 120 rate mensili (10 anni) per debiti superiori a €120.000, ma in questo caso devi presentare documentazione che provi lo stato di grave e comprovata difficoltà economica (indice di liquidità, ecc.). 120 rate è anche il massimo assoluto previsto come durata.
– Dal 2027, come da legge delega, le 84 rate diventeranno 96 per richieste 2027-28 e 108 dal 2029 in poi, per adeguarsi gradualmente alla direttiva europea second chance . Quindi l’orizzonte si sta ampliando.
Le condizioni:
* La rata minima di legge è €50 mensili.
* Puoi scegliere rate costanti o crescenti (di anno in anno aumentano, se prevedi che la tua situazione migliorerà nel tempo) .
* Se il debito è sotto €120k, come detto non devi presentare ISEE o bilanci: basta barrare che sei in temporanea difficoltà. Se supera, devi allegare i documenti richiesti (bilanci, dichiarazioni, ecc.) e l’ADER calcolerà in base a redditività quante rate concederti (tra 72 e 120).
* La domanda si fa online (area riservata con SPID servizio “Rateizza Adesso” ) o via PEC o allo sportello con modulistica.
* Una volta concessa la dilazione, decadono eventuali fermi amministrativi se paghi regolarmente (puoi chiedere la sospensione del fermo auto ad esempio dopo la prima rata pagata), e l’ADER non può iniziare nuovi pignoramenti. Se c’era già un pignoramento, rimane salvo che l’ADER può sospendere volontariamente (ma non c’è obbligo). Comunque i nuovi atti esecutivi sono bloccati.
* Attenzione alla decadenza: se salti le rate, dopo un certo numero di rate non pagate perdi il beneficio. Oggi il limite è 8 rate non pagate anche non consecutive per piani richiesti dal 16/7/2022 in poi . Quindi puoi accumulare fino a 7 rate arretrate; alla ottava scatta la decadenza. Prima del 2022 il limite era 5 rate. Durante Covid fu alzato a 10-18 transitoriamente, ma ora è stabile 8.
* Se decadi, non puoi chiedere una nuova rateazione sullo stesso debito a meno che tu paghi tutte le rate scadute più interessi di mora. E dal luglio 2022 in avanti, la legge ha stretto: se decadi, non c’è più possibilità di nuova dilazione per quei carichi . Quindi occhio a non decadere.
* Per carichi affidati dal 2023 in poi, è stata introdotta anche la possibilità di un pre-ruolo con Agenzia Entrate per avvisi bonari (ma è un altro discorso).
Riassumendo: sì, puoi rateizzare praticamente ogni cartella (tranne quelle su cui sei già decaduto in passato dopo luglio 22, purtroppo). Le nuove regole sono più favorevoli: fino a 7 anni su semplice richiesta, ciò significa che anche un debito da €10.000 puoi spalmarlo in 84 rate da circa €119/mese, cosa molto più gestibile.
Se mai ti trovassi con una rateizzazione e poi ottenessi di meglio (tipo decidi di rottamare quelle cartelle), sappi che presentando domanda di rottamazione la rateizzazione viene sospesa, non devi più pagare le rate nel frattempo fino all’esito definizione.
Infine, ricorda: rateizzare non riduce l’importo, pagherai interessi (il tasso di dilazione attuale è di circa il 3-4% annuo) e eventuali aggi se non rottamato. Ma è decisamente preferibile che subire tutto insieme.

❓ 10. Quali requisiti devo avere per accedere alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore)?
✅ Risposta: I requisiti principali sono:
Soggettivi: devi rientrare tra i soggetti ammessi. In generale, le procedure di sovraindebitamento sono aperte a chiunque non sia soggetto alle procedure fallimentari tradizionali. Quindi: privati cittadini, consumatori, professionisti, ditte individuali sotto soglie di fallibilità (le soglie sono: meno di €300k di attivo, €200k di ricavi, €500k di debiti), start-up innovative, imprenditori agricoli, enti non commerciali, ecc. Se sei invece un’impresa sopra soglia (Srl, Spa non piccola), devi usare concordato preventivo o accordi di ristrutturazione, non il sovraindebitamento.
Stato di sovraindebitamento: devi trovarti in una situazione di permanente squilibrio economico tale da non poter pagare regolarmente i tuoi debiti. Non serve essere insolvente in senso tecnico, basta che sei in crisi (difficoltà a pagare) oppure anche solo a rischio di insolvenza (Crisi incipiente va bene). Ad esempio, una famiglia che a fine mese non riesce a pagare tutte le rate dei prestiti è sovraindebitata. Un professionista con cartelle arretrate e pochi incassi è sovraindebitato. Insomma, devi dimostrare che con il tuo patrimonio e reddito non riesci a fronteggiare il 100% dei debiti secondo le scadenze originarie.
Meritevolezza / assenza di dolo o colpa grave: questo è cruciale specie per il piano del consumatore. Significa che l’indebitamento non deve essere dovuto a tua mala fede o frode verso i creditori. Non devi aver contratto debiti sapendo di non poterli pagare, o sperperato il denaro destinato ai creditori. Se ci sono stati comportamenti opportunistici (tipo l’acquisto di beni di lusso a debito poco prima di chiedere il piano), il giudice può negare l’omologazione. Per il concordato minore l’elemento meritevolezza non è requisito esplicito di legge, ma comunque frodi o mancanza di trasparenza bloccano la procedura. Quindi requisito implicito: devi collaborare pienamente e non avere commesso atti in frode (ad es. aver nascosto o regalato beni per non farli trovare dai creditori negli ultimi 5 anni – se l’hai fatto, devi informarne e magari quei beni vanno recuperati nell’attivo).
Completezza della documentazione: serve un elenco dettagliato di tutti i creditori, di tutte le voci attive e passive, i tuoi redditi, i beni e gli atti di rilevanza (vendite, donazioni) degli ultimi anni (di solito ultimi 5 anni). Senza questo l’OCC non può lavorare.
Proposta fattibile e convenienza: per il piano del consumatore, la proposta dev’essere fattibile per te (ad es. se proponi di pagare 500€/mese ma guadagni 600€/mese non è credibile) e deve garantire ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella che avrebbero se tu fallissi o facessi la liquidazione. Cioè, deve esserci convenienza. Questo lo attesta l’OCC. Per il concordato minore, serve il voto del 60% crediti, quindi la proposta deve essere abbastanza conveniente da convincere i creditori chiave. Quindi il requisito qui è economico: devi poter offrire qualcosa di ragionevole. Non c’è una soglia precisa, ma se proponessi di pagare lo 0,5% ai creditori senza valide ragioni, probabilmente non sarebbe accettato (a meno che in liquidazione non prenderebbero nulla, allora anche 0,5% è meglio di zero!).
In sintesi: se sei un privato sovraindebitato onesto e non fallibile, praticamente hai i requisiti. Bisogna solo cucire addosso a te la procedura giusta. Ad esempio, se gran parte dei debiti sono personali (credito al consumo, bollette, carte) farai un piano del consumatore. Se sei un piccolo imprenditore con debiti aziendali e personali mescolati, potresti fare un concordato minore, oppure due procedure parallele (es. tu personale consumatore e la tua ditta individuale come concordato minore – ma di solito si unifica nel concordato minore se l’attività prosegue).
Un caso di esclusione: chi ha già usato una procedura sovraindebitamento negli ultimi 5 anni non può chiederne un’altra (c’è un limite temporale per evitare che uno abusi di continuo). E chi ha riportato condanne per reati di frode ai creditori, falso in attestazioni e simili è pure escluso.
Se hai dubbi, un OCC può fare uno studio di pre-fattibilità: molte volte gli OCC offrono colloqui per valutare se hai i requisiti e quale procedura. Avv. Monardo come Gestore OCC esamina spesso situazioni prima di avviarle, anche per consigliarti se è meglio tentare un accordo stragiudiziale o andare subito col piano.

❓ 11. Che differenza c’è tra piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata?
✅ Risposta: In breve:
– Il Piano del consumatore è una procedura negoziale giudiziale senza voto creditori riservata ai debitori persone fisiche non fallibili che hanno debiti da consumatore. Il debitore propone un piano di rientro parziale e il giudice può omologarlo unilateralmente se vede meritevolezza e convenienza. Quindi non c’è votazione dei creditori. È molto vantaggioso per il debitore meritevole perché bypassa il “no” dei creditori. Lo svantaggio è che se il giudice nega per mancanza di meritevolezza, non c’è appello (in realtà puoi convertire in liquidazione). Esempio: famiglia con troppi prestiti propone di pagarne metà in 5 anni → giudice approva → i creditori devono starci.
– Il Concordato minore (prima chiamato accordo di composizione) è una procedura negoziale con voto dei creditori. Si applica a debitori non consumatori (piccole imprese, professionisti) o anche consumatori che però preferiscano cercare un accordo. Qui serve il consenso di almeno il 60% dei crediti. C’è quindi una trattativa con i creditori, spesso mediata dall’OCC. Se raggiungi quell’accordo, il giudice lo omologa e a quel punto anche i creditori dissenzienti restanti sono vincolati. Se non raggiungi il 60%, salta (ma puoi ripiegare su liquidazione). Esempio: ditta individuale con debiti propone di pagarne il 30% in 4 anni → i creditori votano; se chi detiene almeno il 60% dei crediti totali accetta, bene, sennò niente.
– La Liquidazione controllata è una procedura liquidatoria concorsuale. Significa che non c’è un piano di pagamento ai creditori, ma si procede a vendere i beni del debitore per ripartire il ricavato secondo le regole delle priorità (privilegi, ipoteche, ecc.). La avvia il debitore volontariamente o anche un creditore (in teoria i creditori potrebbero chiedere al tribunale di aprirla se il debitore è insolvente, benché succeda raramente). Una volta aperta, un Liquidatore nominato si occupa di tutto. È analoga al fallimento per certi versi, ma su scala più ridotta e senza stigma: il debitore collabora e al termine può essere liberato dai debiti residui (esdebitazione). Esempio: persona nullatenente o con pochi beni avvia liquidazione → il liquidatore recupera poco o nulla → dopo chiusura, i debiti sono cancellati dal giudice.
In ordine di “preferibilità”: se hai la chance fai il piano del consumatore (ti dà più controllo e preservi di solito i beni essenziali); se non puoi per ragioni di soggetto o serve il consenso (es. perché vuoi continuare attività e hai fornitori con cui restare in buoni rapporti) vai su concordato minore; se nessuno dei due fattibili (perché la situazione è troppo compromessa o i creditori non ci stanno) vai su liquidazione controllata come ultima istanza, accettando di liquidare quello che hai ma ottenendo pulizia totale.
Va detto che piano e concordato minore possono prevedere anche cessioni parziali di beni, non è che i beni restano intatti: se hai beni non indispensabili, conviene anzi offrirli nel piano per far contenti i creditori. Però spesso il piano consente di salvare la prima casa, ad esempio, mentre nella liquidazione quella verrebbe venduta salvo eccezioni di impignorabilità. Quindi è un bel vantaggio.
Riassunto: piano del consumatore = niente voto creditori, solo giudice; concordato minore = accordo con maggioranza creditori; liquidazione controllata = liquidazione patrimonio con esdebitazione finale. Tutte e tre portano comunque all’effetto finale di esdebitare (cancellare) i debiti insoddisfatti, ma con percorsi e sacrifici diversi.

❓ 12. Cosa significa esdebitazione? Come si ottiene la cancellazione dei debiti residui?
✅ Risposta: Esdebitazione significa letteralmente “essere liberato dai debiti”. È un provvedimento del tribunale che dichiara inesigibili tutti i debiti rimasti insoddisfatti al termine di una procedura concorsuale o di sovraindebitamento, dando al debitore persona fisica una fresh start, una ripartenza senza zavorre. Non è un condono generalizzato: devi passare per la procedura e rispettarne le regole. Si ottiene in vari modi:
– Nel caso delle procedure di sovraindebitamento (piano, concordato minore), l’esdebitazione è già implicita nell’omologazione: cioè se tu completi il piano pagando ad esempio il 30% ai creditori, l’omologa del giudice prevede che pagando quel 30% sei liberato dal restante 70%. Di solito nel decreto di omologa si sancisce che, a esecuzione completata della proposta, il debitore è esdebitato dai debiti residui. Quindi qui avviene dopo aver eseguito la parte dovuta.
– Nel caso della liquidazione controllata (o nel fallimento per le imprese, che però per le persone fisiche è simile), l’esdebitazione va chiesta dal debitore dopo la chiusura della procedura, entro 1 anno. Il tribunale verifica che il debitore abbia collaborato, non abbia ostacolato e che non ci siano cause di esclusione (condanne per bancarotta fraudolenta, ecc.), e quindi emette decreto di esdebitazione che cancella i debiti rimasti. Ci sono alcune eccezioni: per esempio, i debiti per obblighi di mantenimento familiare, alimenti, o risarcimenti per il dolo non sono esdebitabili (non si cancellano, art. 282 CCII) e restano. Altri debiti come sanzioni penali pecuniarie ugualmente restano. Tutto il resto (debiti fiscali, bancari, commerciali) viene spazzato via.
– Il caso speciale dell’esdebitazione del debitore incapiente: qui la legge consente al debitore che non ha nulla da liquidare di chiedere direttamente l’esdebitazione senza passare per anni di procedura. Il tribunale, valutata la meritevolezza, emette il decreto liberando dai debiti. Però per 4 anni c’è la clausola che se sopravvengono entrate rilevanti, devi destinarle ai creditori (altrimenti ti possono revocare il beneficio).
L’esdebitazione è di fatto l’obiettivo finale del debitore: significa che i creditori non potranno più pretendere nulla da te, nemmeno in futuro quando starai meglio. Ti è data una “gomma” che cancella tutte le obbligazioni pregresse. Chiaramente è un provvedimento che si ottiene solo una volta (non puoi esdebitarti ripetutamente, c’è divieto entro 8 anni per fallimenti e 4 anni per sovraindebitamento salvo eccezioni). Serve per dare la famosa seconda chance a chi è stato sfortunato o imprudente ma in buona fede, evitando la cosiddetta “schiavitù da debito” a vita.
Va anche detto: l’esdebitazione non cancella eventuali ipoteche sui beni non toccati. Mi spiego: se un creditore aveva ipoteca su un tuo immobile e tu sei esdebitato ma quell’immobile non era stato liquidato (caso raro perché se c’era ipoteca su un immobile di solito lo liquidano), l’ipoteca resta a garantire quel creditore (che però potrà escutere solo su quell’immobile, non su altro, e non potrà perseguirti per differenza se incassa meno). Questo secondo la Cassazione per il fallimento, analogamente dovrebbe valere per sovraindebitamento. È un dettaglio tecnico.
Nell’uso corrente, comunque, “esdebitarsi” è sinonimo di liberarsi di tutti i debiti dopo aver fatto ciò che la legge richiede (pagare quanto stabilito nel piano o consegnare i beni in liquidazione). Molti clienti chiedono: “Ma davvero poi non devo più niente a nessuno?” – Sì, davvero. Viene comunicato a tutti i creditori che il tizio è stato esdebitato e non potranno più agire su di lui (tranne le eccezioni di debiti non esdebitabili come alimenti).
L’esdebitazione ha anche effetto sui coobbligati? No, attenzione: se io esdebitato avevo un fideiussore, il fideiussore rimane obbligato verso il creditore per ciò che non ho pagato. Io sono salvo, ma il creditore può rifarsi sul fideiussore. Lo stesso per eventuali soci garanti. Quindi l’esdebitazione libera solo il debitore principale soggetto alla procedura, non eventuali terzi garanti.

❓ 13. Ho solo debiti e nessun patrimonio: posso liberarmi dei debiti lo stesso?
✅ Risposta: Sì, questa è proprio la situazione prevista per l’esdebitazione del debitore incapiente. Se sei una persona fisica, meritevole, che non possiede nulla e non ha redditi pignorabili oltre il minimo, la legge (art. 283 Cod. Crisi) ti consente di chiedere al giudice di cancellare tutti i tuoi debiti anche se non paghi nulla ai creditori. È una novità introdotta per dare speranza a chi si trova soffocato dai debiti senza via d’uscita.
Ovviamente ci sono condizioni stringenti:
– Devi effettivamente non avere alcuna utilità da offrire ai creditori, né ora né prevedibilmente nei prossimi anni. Se hai anche un piccolo bene vendibile o un reddito mensile un po’ capiente, ti faranno fare una liquidazione controllata tradizionale. L’istituto è riservato a chi è proprio sul lastrico.
– Devi essere meritevole: quindi il tuo sovraindebitamento non deve derivare da colpa grave, frodi, spese assurde. Esempio tipico: persona che ha sempre lavorato con stipendio modesto, magari è stata colpita da malattia, ha dovuto chiedere prestiti su prestiti e ora non lavora più, vive di minima… ecco, quello è un profilo da esdebitazione incapiente. Diverso sarebbe uno che ha fatto il gioco d’azzardo o ha evaso tasse deliberatamente per anni: lì un giudice potrebbe dire “no, non sei meritevole”.
– Puoi accedere una sola volta e, come detto, se entro 4 anni dal decreto di esdebitazione trovi un tesoro (eredità, vincita, o anche un miglioramento reddituale rilevante), dovrai pagare i creditori in misura non superiore a quanto avrebbero avuto in una liquidazione immediata. In pratica, c’è un controllo quadriennale in cui se diventi abbiente, i creditori possono chiederti soldi (ma non l’intero debito originario, solo un’equa misura stabilita dal giudice). Dopo 4 anni, fine, anche se poi diventi milionario i creditori non possono reclamare nulla.
Quindi, se “hai solo debiti e zero beni”, il consiglio è: non disperare, c’è questo istituto ad hoc. Lo si attiva presentando un ricorso in tribunale, con l’ausilio di un OCC o di un avvocato gestore. Servirà dimostrare la tua situazione economica (ISEE, stato di disoccupazione, ecc.) e la tua storia. Spesso il tribunale vuole capire come si sono formati i debiti e perché non puoi pagare nulla. Se convincente, emetterà il decreto di esdebitazione incapiente, notificato ai creditori. Questi ultimi hanno diritto di fare opposizione se scoprono ad esempio che hai mentito (tipo scoprono che in realtà lavori in nero o possiedi beni nascosti – in tal caso il beneficio viene revocato per frode).
Va sottolineato: finora (norma introdotta nel 2020) ci sono già stati casi concreti di persone totalmente liberate da centinaia di migliaia di euro di debiti pur non pagando nulla, grazie a questo meccanismo. È un po’ rivoluzionario nel nostro ordinamento ma esiste.
Dunque la risposta è sì, anche senza patrimonio puoi liberarti dai debiti, però devi passare per la procedura formale. Non è automatico per decorso del tempo o altro: devi proprio chiedere esdebitazione. Non confondere col “fallimento personale” che in Italia non c’è ma la liquidazione controllata è l’equivalente. La differenza con l’incapiente è che nel fallimento personale di solito qualcosa si realizza, qui nulla.

❓ 14. Quanto tempo dura una procedura di sovraindebitamento?
✅ Risposta: Dipende dal tipo:
Piano del consumatore o Concordato minore: la fase giudiziale per ottenerne l’omologa può durare indicativamente tra 4 e 12 mesi. Dipende dalla complessità, dal carico del tribunale, ecc. Spesso in 6 mesi si riesce ad ottenere un’omologazione, specie se non ci sono opposizioni di creditori. Dopo l’omologa, inizia la fase esecutiva del piano, cioè tu devi fare i pagamenti promessi. La durata complessiva quindi dipende da quanto lungo hai fatto il piano: potrebbe essere 4 anni, 5 anni, in rari casi 7-10 anni se ammesso. Però la procedura in senso stretto (sotto controllo OCC) continua fino a quando non hai eseguito tutto. L’OCC rimane a monitorare, e poi fa relazione finale. Quindi se prometti di pagare per 5 anni, la procedura si chiuderà dopo quell’adempimento. Se vendi un immobile e paghi tutto subito, può chiudersi in pochi mesi dopo l’omologa.
Liquidazione controllata: qui la durata varia molto. Può essere molto breve (se non hai beni, si chiude presto, pochi mesi giusto per fare gli avvisi e dichiarare chiusa la procedura) oppure durare anni (se hai immobili da vendere e il mercato è lento, potrebbero volerci 2-3 anni per vendere e distribuire). Diciamo che mediamente una liquidazione potrebbe durare 2 anni. Dopo la chiusura, devi aspettare (o presentare istanza) per l’esdebitazione, ma di solito la concedono contestualmente se hai già chiesto.
Composizione negoziata (non sovraindebitamento, ma come durata): quella dura 3-6 mesi negoziazione, prorogabile di altri 3. Quindi entro 9 mesi dovrebbe concludersi (o con un accordo o con esito negativo).
Concordato preventivo per aziende: la legge pone termini (6 mesi prorogabili 2 per la fase di concordato con riserva, etc.). In pratica in un anno si può arrivare all’omologa se tutto va liscio. Poi l’esecuzione concordato può durare anche lì anni (es: un concordato di pagamento in 5 anni, idem come piano).
In generale, le procedure sono abbastanza veloci nell’ottenere il blocco dei creditori (che è quello che ti interessa subito: con la presentazione del ricorso e l’ammissione si attiva la sospensione delle esecuzioni). Il grosso del tempo poi sta nel completare la soluzione.
Per un consumatore, se il problema è la pressione dei creditori, sappi che già dopo il deposito della domanda di piano il giudice può dare misure protettive immediate che sospendono pignoramenti, quindi in quell’aspetto ottieni sollievo subito (nell’ordine di settimane). Poi attendi l’udienza di omologa (mesi) e se tutto ok hai il decreto di omologa che formalizza la cosa.
Riassumendo: da pochi mesi a qualche anno, a seconda dello strumento. Importante: non sono procedimenti eterni, e comunque decisamente preferibili a restare inseguito dai creditori vita natural durante. Anche se durasse 5 anni, durante quei 5 anni tu hai un percorso chiaro e i creditori non possono deviarti, mentre senza procedura potresti avere 5 anni di incubi di precetti e pignoramenti vari e debito che cresce invece di calare.

❓ 15. Serve il consenso dei creditori per il piano del consumatore o per l’accordo di ristrutturazione?
✅ Risposta: Dipende:
Piano del consumatore: NO, non serve il consenso. I creditori possono eventualmente comparire in udienza e contestare alcune cose (ad esempio, dire che il piano non conviene o che il debitore non è meritevole), ma non votano. Il giudice decide d’ufficio se omologare. Quindi un creditore può essere totalmente contrario, ma se il giudice valuta che la proposta rispetta la legge, verrà omologata comunque e quel creditore dovrà adeguarsi . Questo è uno dei pochi casi nel diritto in cui un privato è obbligato ad accettare una falcidia senza il suo consenso. È stato disegnato così proprio per aiutare i consumatori vs grandi istituti spesso rigidi.
Concordato minore (ex accordo): , serve una maggioranza di consensi. La legge chiede almeno il 60% del totale crediti. Quindi se hai debiti per 100.000, devi far firmare l’accordo a creditori che rappresentano almeno 60.000. Non tutti devono firmare, ma devi raggiungere quella soglia. I piccoli dissenzienti saranno comunque vincolati una volta che il giudice omologa col 60% favorevole, ma se tu arrivi solo al 59% niente omologa (a meno di trovare qualche escamotage come far escludere qualche creditore contestato per abbassare il totale). In pratica ci vuole il consenso di molti creditori.
Accordo di ristrutturazione dei debiti 182-bis (imprese): anche lì soglia 60%, quindi sì serve la maggioranza dei creditori per poterlo presentare al giudice.
Concordato preventivo: serve il voto per classi, quindi sì, la maggioranza in peso di crediti votanti e almeno la metà più una delle classi deve approvare (con regole particolari se ci sono dissensi). Quindi è negoziale.
Rottamazione cartelle: non richiede consenso dei creditori nel senso che è per legge e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione la applica a chi ne fa richiesta. Quindi nemmeno lì devi convincere nessuno: fai domanda e basta, l’ente è obbligato ad accettare perché previsto da legge.
Dunque, se sei un consumatore con principalmente banche che notoriamente non “perdonano” i debiti, il vantaggio enorme del piano del consumatore è che non devi convincerle. Ci pensa il giudice a imporre il piano. Infatti molte banche neanche si costituiscono in quelle procedure, si limitano eventualmente a mandare una nota. Mentre se provi a fare un saldo e stralcio fuori da quella sede, potrebbero rifiutare qualunque sconto.
Un caso particolare: nella transazione fiscale dentro un piano o concordato, serve il sì dell’Erario? Ora come ora, se lo Stato dice no ma la proposta è conveniente quanto la liquidazione, il giudice può comunque omologare (cram down). Quindi neanche lo Stato ha potere di veto assoluto.
In conclusione: per il piano del consumatore non serve alcun consenso dei creditori; per l’accordo concordato minore serve 60%; per rottamazioni/cartelle il consenso è per legge e non del singolo ente (praticamente automatico); per concordati grandi serve il voto come da legge.

❓ 16. Cosa succede se i creditori non sono d’accordo sul piano o sull’accordo?
✅ Risposta: Se parliamo del piano del consumatore, anche se i creditori non sono d’accordo, come detto, il giudice può comunque omologare e il piano entra in vigore. Quindi la loro non adesione non lo blocca. Certo, se portano obiezioni e il giudice le ritiene fondate (es. contestano la tua meritevolezza segnalando comportamenti scorretti o che hai falsato i dati), il giudice potrebbe rigettare. Ma se le loro obiezioni non convincono, verranno respinte e il decreto di omologa verrà emesso. Il creditore può provare a fare reclamo in Corte d’Appello contro l’omologa, ma deve avere seri motivi di legittimità. Nel frattempo il piano prosegue. Quindi, l’effetto pratico è: nel piano consumatore il dissenso del creditore conta poco, a meno che evidenzino qualcosa di rilevante per la legge.
Nel concordato minore/accordo, se i creditori che detengono più del 40% dei crediti complessivi rifiutano, l’accordo non raggiunge la soglia e salta. A quel punto il debitore può chiedere al tribunale la conversione in liquidazione controllata per non lasciare il lavoro fatto. Oppure se è stato calibrato male, può ritentare presentando una proposta migliore per convincere più creditori (se c’è tempo, ma di solito arrivi a fine corsa). Quindi se non ottieni il 60%, purtroppo l’accordo non viene omologato e la procedura viene chiusa senza successo, con spese a tuo carico. Quindi è fondamentale sondare prima i creditori e magari opzionare quell’accordo dove sei ragionevolmente certo di convincerli.
Nei concordati preventivi di imprese, se i creditori votano no, il tribunale non omologa salvo alcune eccezioni (ad es. concordato in continuità può superare dissenso di classi ma serve almeno una classe di votanti sì). Se proprio c’è rigetto, si va di solito a fallimento (liquidazione giudiziale) per l’azienda.
Da notare: alcuni creditori potrebbero restare passivi, né espressamente a favore né contro. Nel calcolo del 60% contano i consensi espressi: quindi se qualcuno non si pronuncia, è come non votante (nel concordato minore in realtà la legge non specifica dettagli di voto perché spesso si fa raccogliere sottoscrizioni, ma in genere si fa aderire attivamente chi è d’accordo). In sostanza se i consensi attivi sono 60 su 100, ok.
Se uno o più creditori dissentono attivamente (tipo scrivono al giudice che secondo loro il piano fa schifo), nel piano consumatore il giudice comunque decide lui. Nel concordato minore, se comunque hai il 60% pro, quelli contrari saranno comunque obbligati dall’omologa (è come “cramdown” di minoranza). Non possono poi fare esecuzioni separate su differenza, devono accettare il ridotto.
In conclusione: nel piano i creditori dissenzienti non possono bloccare l’omologazione salvo questioni di legge (che esaminerà il giudice); nell’accordo se non raggiungi la maggioranza, il processo negoziale fallisce e devi percorrere altra via (spesso la liquidazione, come detto).

❓ 17. Quali errori devo evitare quando cerco di risolvere i miei debiti?
(Questa domanda in realtà l’abbiamo trattata ampiamente nella sezione precedente “Errori comuni da evitare”. Si citino sinteticamente i principali:)
✅ Risposta: I principali errori da evitare sono:
Inattività e ritardi: aspettare la cartella successiva o ignorare le scadenze porta solo peggioramento (maggiori interessi, perdita di tutele). Agisci subito!
Negozi fai-da-te o figure non qualificate: affidarsi a società poco trasparenti che promettono miracoli è pericoloso. Meglio un legale/esperto vero, anche se costa, perché segue le vie legali solide.
Nascondere informazioni al proprio consulente o al giudice: la trasparenza è fondamentale. Ogni omissione può far fallire una procedura o far perdere credibilità al debitore.
Continuare ad indebitarsi per pagare debiti: fare un nuovo prestito per coprire le rate arretrate di un altro raramente risolve il problema, anzi lo amplifica (debiti su debiti). Meglio fermarsi e ristrutturare l’esistente.
Non rispettare un piano concordato: se ottieni una rateazione o un accordo e poi manchi i pagamenti, perdi tutti i benefici e stai peggio di prima. Quindi serve disciplina assoluta.
Non coinvolgere la famiglia e chi ti aiuta: decisioni come vendere una casa o destinare parte di reddito comune vanno condivise per evitare conflitti interni che possano sabotare il piano.
Documentazione confusionaria: perdere traccia dei documenti di debito ti impedisce di far valere diritti (come prescrizioni o errori dell’altra parte). Conserva tutto ordinatamente!
In sostanza, devi affrontare la questione con metodo e onestà: farti assistere da professionisti, dire la verità, essere proattivo nel rispettare impegni. Così eviterai i classici scivoloni che rovinano i percorsi di uscita dal debito.

❓ 18. I debiti con banche e finanziarie possono essere ridotti legalmente (ad esempio contestando interessi)?
✅ Risposta: Sì, è possibile ridurre l’ammontare di debiti bancari o di finanziarie in diversi modi legali:
Verificando la presenza di interessi usurari o anatocistici: se in un contratto di mutuo, prestito o fido il tasso effettivo applicato supera il tasso soglia antiusura vigente all’epoca, allora per legge nessun interesse è dovuto (si applica art. 1815 c.c., interessi nulli) e i pagamenti vanno imputati tutti a capitale. Questo può abbattere drasticamente il debito residuo. Allo stesso modo, l’anatocismo (interessi su interessi trimestrali nei c/c) è stato dichiarato illegittimo per il passato, quindi si può chiedere lo storno degli interessi anatocistici pagati: a volte i conti correnti decennali risultano avere saldi molto più bassi se si tolgono gli anatocismi.
Contestando commissioni o spese non dovute: ad esempio le commissioni di massimo scoperto o altre fee occulte. Se contrarie a norme di trasparenza, il giudice può dichiararle nulle e decurtare il debito di quegli importi sommati negli anni.
Opponendo l’inesistenza/irregolarità del titolo esecutivo: se la banca ha un decreto ingiuntivo o una precetto, potresti opporlo se vi sono errori procedurali, guadagnando tempo e magari spuntando un accordo a saldo inferiore durante la causa.
Tramite accordo transattivo (saldo e stralcio): come dicevamo prima, molte banche preferiscono incassare subito una percentuale piuttosto che rischiare lunghe cause o insolvenze. Se ti assiste un legale, puoi negoziare ad esempio di chiudere un debito da 50k pagando 20k una tantum. Ottenuta la liberatoria scritta, il debito residuo viene formalmente rinunciato dalla banca (remissione del debito). Ciò è legale al 100% ed è anzi incoraggiato come soluzione stragiudiziale.
Nell’ambito di procedure sovraindebitamento: come detto, i debiti finanziari rientrano in piani e concordati: lì puoi proporre di pagarli solo in parte (a seconda delle tue possibilità) e con l’omologazione quei crediti vengono ridotti a quanto offerto. Quindi la riduzione avviene per via concorsuale (coattivamente se il giudice approva).
Quindi sì, le posizioni con banche/finanziarie sono sicuramente riducibili. Naturalmente serve analizzare caso per caso: far fare un calcolo peritale del mutuo per vedere se il TAEG contrattuale > soglia, o se calcolando interessi composti c’è usura sopravvenuta, etc. Nel dubbio, vale la pena far controllare da un consulente finanziario/CTU i contratti in corso. A volte anche mutui apparentemente regolari presentano errori di indicizzazione (es. tassi variabili mal applicati) che portano a dover ricalcolare gli interessi. Le banche spesso preferiscono patteggiare uno sconto se vedono che il cliente ha argomenti.
Va detto, contestare in giudizio costa e ha tempi, per cui conviene quando il debito è rilevante e le irregolarità evidenti. Se devi ancora pagare un mutuo per 15 anni e scopri ora che c’è usura nel tasso, potresti far causa per farlo dichiarare nullo e rinegoziare il tasso legale. Ma se il mutuo è quasi finito, a volte meglio trattare direttamente lo sconto.
Quindi, in conclusione: sì, esistono vie legali per “tagliare” i debiti bancari, alcune giudiziarie (cause su tassi e clausole), altre extragiudiziali (saldo a stralcio), altre concorsuali (piano del consumatore). Occorre strategia: l’Avv. Monardo ad esempio è esperto di diritto bancario, quindi analizza i contratti e spesso individua leve per ridurre il dovuto (ad es. inviare alla banca un reclamo con perizia dove risulta usura: molte banche a quel punto accettano di chiudere con forte sconto per evitare un precedente in tribunale).

❓ 19. Se ho un’ipoteca sulla casa per un mutuo non pagato, posso salvare la casa?
✅ Risposta: Dipende da quanto sei avanti nella procedura e dagli importi:
– Se la banca ha solo iscritto ipoteca ma non ancora avviato l’esecuzione, hai margini per salvare la casa: potresti rinegoziare il mutuo (chiedere un piano di rientro per gli arretrati, magari allungando la durata), oppure trovare un accordo vendendo tu stesso l’immobile (preferibile rispetto all’asta, perché se lo vendi privatamente magari rientri del dovuto e la banca cancella ipoteca). Oppure potresti far rientrare la casa in un piano del consumatore: offri alla banca di pagarla in x anni senza interessi di mora, etc., mantenendo tu la proprietà. In alcuni casi i giudici hanno autorizzato piani in cui la famiglia conserva la casa e paga una parte del mutuo residuo con più calma. Ci vuole però molta sostenibilità e convincere che la banca in asta prenderebbe meno. Se riesci, la casa non viene espropriata.
– Se è già partito il pignoramento immobiliare da parte della banca, per salvarla devi: o pagare il debito (anche vendendo altro o trovando un finanziatore) prima dell’asta, oppure bloccare l’asta con un accordo o con una procedura concorsuale. Ad esempio, la presentazione di un piano del consumatore con richiesta di sospensione dell’esecuzione immobiliare può ottenere dal giudice dell’esecuzione una sospensione temporanea dell’asta in attesa che il sovraindebitamento decida. Oppure presentare domanda di concordato (se fosse un’impresa) sospende. Ci sono anche i fondi di garanzia prima casa o il Fondo Salva Casa introdotto anni fa (poco noto) che tramite alcune Onlus aiuta a riacquistare la casa all’asta per poi ridarla in affitto al debitore, ma è complessa.
Se l’asta è già avvenuta e la casa aggiudicata a terzi, purtroppo non c’è più nulla da fare per quella casa, è persa.
Va ricordato: per il Fisco la prima casa non pignorabile come dicevamo (quindi col Fisco la salvi se rispetti quelle condizioni). Con la banca invece l’ipoteca dà sempre diritto di esproprio, prima casa o no.
Tuttavia, una cosa importante: la banca ipotecaria viene di solito soddisfatta solo se l’immobile è venduto. Se tu proponi nel piano di pagarla (fosse pure con uno sconto) e fai vedere che quell’importo è maggiore o uguale a quel che otterrebbe dall’asta, il giudice può approvare e la banca si trova a dover revocare l’ipoteca a fine pagamento. Questo è un meccanismo proprio dei piani del consumatore: è stato riconosciuto dalla Cassazione che si può pagare la banca ipotecaria dilazionando anche oltre 1 anno dal piano, purché la banca abbia diritto di voto o di dire la sua se sfori l’anno . Il Codice della Crisi permette anche moratorie fino a 5 anni sui crediti ipotecari purché l’esperto attesti che non danneggia il creditore (perché il valore dell’immobile è integro e gli interessi compensativi vengono eventualmente riconosciuti). Quindi c’è spazio.
Riassunto: salvare la casa è possibile se agisci prima che sia troppo tardi. Devi rinegoziare o mettere in piedi un percorso di sovraindebitamento che includa la banca ipotecaria. Tieni però conto che se il debito con ipoteca è sproporzionato rispetto al valore casa (es. debito €200k, casa valore €100k), difficilmente salverai la casa perché economicamente conviene liquidarla. Se invece il debito è inferiore o allineato al valore, più chance.
Consiglio pratico: rivolgiti a un avvocato appena salti qualche rata del mutuo. Spesso si può concordare con la banca un “piano di rientro delle rate scadute” o attivare il Fondo di solidarietà mutui prima casa (sospensione fino 18 mesi delle rate per chi ha ISEE basso o perdita lavoro), che è un aiuto statale. Non lasciare che arrivi il decreto ingiuntivo o il precetto. Se siamo già lì, allora d’urgenza serve un piano del consumatore.

❓ 20. Quando conviene rivolgersi a un avvocato esperto e cosa può fare per me concretamente?
✅ Risposta: Conviene rivolgersi subito, non appena ti rendi conto che la situazione debitoria sta sfuggendo di mano. Un avvocato esperto in queste materie può:
Analizzare la tua posizione a 360°: raccoglie tutti i dati su debiti, creditori, atti ricevuti, contratti firmati, e ti dà una diagnosi: quali rischi immediati corri (pignoramenti?), quali strumenti di difesa hai, quali opportunità di riduzione esistono. Questo step già ti tranquillizza e ti fa capire priorità (ad es. “paga prima quell’affitto che rischi lo sfratto, la multa può aspettare” oppure viceversa).
Impostare le azioni urgenti di difesa: se c’è un pignoramento, lui può depositare un’opposizione e chiedere la sospensione; se c’è un’ipoteca in arrivo, può depositare un’istanza al tribunale per misure protettive (es. pre-concordato minore) che congelano la situazione. Se scade il termine di un ricorso fiscale, prepara il ricorso motivato per annullare la cartella. Quindi ti protegge nei confronti dei creditori attuali.
Trattare con i creditori per soluzioni stragiudiziali: spesso il legale contatta le controparti (banche, finanziarie, avvocati di creditori) e avvia una trattativa mettendo sul piatto elementi di forza (ad es. contestazioni legali, oppure la prospettiva che se non accettano andate in una procedura concorsuale e prendono meno). Questo può portare a piani di rientro privati o transazioni che tu da solo difficilmente otterresti.
Attivare le procedure speciali: ad esempio, predisporre la domanda di sovraindebitamento al competente OCC, redigere la proposta e tutta la modulistica molto dettagliata (è complessa), dialogare col Gestore nominato e col Tribunale. Senza un avvocato la procedura è tecnicamente percorribile (in teoria potresti rivolgerti solo all’OCC), ma in pratica serve molto supporto per farla bene, specie se ci sono aspetti legali controversi. Lo stesso per un concordato preventivo d’azienda: il legale redige il ricorso, lavora col commercialista sul piano, deposita in tribunale e ti rappresenta in udienza.
Chiedere provvedimenti d’urgenza se necessario: es. sospensione di un fermo auto, sblocco di un conto pignorato per somme impignorabili (a volte succede che ti pignorano più del dovuto, l’avvocato fa ricorso d’urgenza e il giudice ordina di liberare i soldi).
Assicurarsi che ogni passo sia compiuto correttamente e nei termini: come dicevamo, errori formali o ritardi possono costare cari. L’avvocato tiene l’agenda delle scadenze (ricorsi, rate, presentazione di documenti integrativi richiesti dal giudice, etc.) così tu non devi temere dimenticanze.
Rappresentarti in giudizio e nelle assemblee dei creditori: se c’è da comparire davanti a un giudice o parlare con i creditori riuniti, lui lo fa con competenza tecnica e dialettica, difendendo i tuoi interessi.
Difenderti da eventuali azioni penali connesse: a volte indebitamento porta a denunce (es. banca che denuncia per insolvenza fraudolenta se pensa tu abbia occultato beni). Un avvocato penalista del team può occuparsi di quelle conseguenze, se emergono.
In sostanza, un avvocato ti fa risparmiare tempo, denaro e stress, perché conosce scorciatoie procedurali (ad es. invece di attendere l’asta, può proporre una conversione del pignoramento se riesci a racimolare una parte, etc.), e soprattutto evita errori. Per esempio: tanti fai-da-te presentano un ricorso tributario ma si dimenticano di notificare all’ente o sbagliano il domicilio digitale -> ricorso inammissibile e hanno buttato via la chance. Con avvocato questo non succede.
Il fattore psicologico non è da poco: saprai di avere un alleato al tuo fianco, che parla con i creditori per te e ti toglie quell’ansia di dover rispondere o di essere pressato continuamente. Molti creditori, saputo che sei assistito, preferiscono trattare civilmente invece che insistere con minacce, perché sanno che c’è di mezzo la legge.
Quindi, conviene rivolgersi a un avvocato ai primi segnali di crisi (rate che saltano, cartelle che arrivano a raffica, red letter dalla banca). In quel momento c’è ancora tanta carne al fuoco che si può cucinare bene. Se aspetti di avere già l’ufficiale giudiziario in casa, l’avvocato potrà sempre fare qualcosa ma magari alcune opportunità (ricorsi, accordi bonari) sono sfumate.
In conclusione, un avvocato esperto in ristrutturazione debiti ti guida fuori dal tunnel in modo sicuro, scegliendo la strategia migliore (che magari tu da solo non conoscevi), e si occupa di tutta la parte tecnica e burocratica, lasciandoti più sereno di concentrarti sulla tua attività o sulla tua famiglia durante il “viaggio” verso la liberazione dai debiti.

Conclusione

In sintesi, la ristrutturazione dei debiti nel 2026 non è solo possibile, ma è una strada concreta che sempre più debitori stanno percorrendo con successo. Abbiamo visto come il legislatore, attraverso definizioni agevolate e procedure ad hoc, abbia messo a disposizione strumenti efficaci per alleggerire il peso dei debiti fiscali (rottamazioni, rateizzazioni lunghe) e come la giurisprudenza abbia supportato una visione “umanitaria” delle crisi debitorie, garantendo al debitore onesto la chance di ripartire. Dalle rottamazioni delle cartelle – che tagliano sanzioni e interessi consentendo piani di rientro sostenibili – alle procedure di sovraindebitamento – che possono perfino azzerare i debiti residui con l’esdebitazione finale – il nostro ordinamento offre oggi soluzioni robuste e testate.

Punti chiave da ricordare: è cruciale agire tempestivamente, non appena ricevi atti di riscossione o percepisci di non poter più gestire i pagamenti. Ogni ritardo può far perdere diritti di difesa o opportunità di condono. Le difese legali (ricorsi, opposizioni, sospensive) analizzate permettono spesso di bloccare sul nascere pignoramenti e ipoteche, guadagnando il tempo necessario per implementare le strategie di rientro. Errori comuni come l’inerzia o il fai-da-te improvvisato vanno assolutamente evitati: è preferibile affidarsi subito a professionisti per mappare la situazione e navigare tra normative e tribunali.

Abbiamo evidenziato anche come Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team possano intervenire in modo risolutivo: grazie alla combinazione di competenze legali e fiscali, lo studio è in grado di analizzare a fondo ogni posizione debitoria, individuando vizi negli atti (ad esempio interessi illegittimi nelle cartelle o usura nei mutui), predisponendo ricorsi forti per annullare pretese ingiuste e soprattutto elaborando piani di ristrutturazione personalizzati. Che si tratti di ottenere una sospensione immediata di un pignoramento o di presentare un piano del consumatore ben calibrato in Tribunale, l’Avv. Monardo – essendo Gestore della crisi e cassazionista esperto in diritto bancario/tributario – conosce ogni aspetto procedurale e sa quali leve attivare per proteggere il debitore.

L’urgenza di agire non può essere sottolineata a sufficienza: ogni giorno che passa i debiti generano nuovi interessi, le procedure esecutive avanzano e gli spazi di manovra si restringono. Al contrario, agendo subito con l’assistenza di un legale, spesso si riesce a bloccare tutto nell’arco di pochi giorni (ad esempio con un ricorso in autotutela o una PEC di adesione alla rottamazione) evitando il precipitare degli eventi. Poi, con più calma, si mette in sicurezza la situazione definendo la strategia a medio termine: che sia una trattativa stragiudiziale (come un saldo e stralcio concordato) o una soluzione giudiziale (concordato minore, ecc.), l’importante è riprendere il controllo e non subire passivamente.

Ricorda: i debiti, per quanto alti, non sono una condanna senza appello. Le norme attuali sposano un principio di equilibrio: il creditore ha diritto a essere soddisfatto per quanto possibile, ma il debitore ha diritto a conservare la propria dignità e un nucleo di beni essenziali, nonché a non essere perseguitato a vita per situazioni irreversibilmente compromesse . Le sentenze più aggiornate lo testimoniano: dalla Cassazione che ammette dilazioni ultrannuali per ipoteche , alla Consulta che tutela la casa di abitazione e l’accesso al gratuito patrocinio . Con queste premesse favorevoli, è possibile – con guida esperta – disinnescare anche le crisi debitorie più gravi, evitando pignoramenti di case, fermi auto, iscrizioni ipotecarie e altre azioni che minano la stabilità familiare.

Se ti trovi in difficoltà con debiti bancari o cartelle esattoriali, non aspettare che arrivi l’ufficiale giudiziario alla porta. Il tempo per reagire è adesso. Una consulenza qualificata può rivelare soluzioni che forse ignoravi del tutto (come il piano del consumatore o la nuova rottamazione quinquies). Persino una casa già pignorata può essere salvata se si interviene in tempo con un piano di rientro ben congegnato.

Lo studio dell’Avv. Monardo è pronto ad affiancarti: valutiamo la tua situazione iniziale e ti indichiamo subito quali mosse sono possibili. Con noi al tuo fianco, potrai affrontare il Fisco o le banche ad armi pari, sapendo di avere dalla tua parte chi ha già risolto con successo centinaia di casi simili. Fermare un pignoramento, contestare una cartella pazza, ottenere la sospensione di un’ipoteca o stralciare il 70% di debiti in un accordo non sono eventi straordinari: accadono ogni giorno a chi si affida alle giuste competenze.

In conclusione, la ristrutturazione dei debiti non è solo un tema “tecnico” ma un percorso di rinascita per il debitore sovraindebitato. Richiede coraggio nel fare il primo passo e fiducia negli strumenti legali disponibili. Con questo articolo hai acquisito le informazioni essenziali e la consapevolezza che una via d’uscita c’è sempre, anche nelle situazioni che sembrano disperate.

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Fonti Normative e Giurisprudenziali Recenti Citati:

  • Corte di Cassazione, Sez. I Civ., ord. 23 dicembre 2024, n. 34150 – in materia di sovraindebitamento, ha legittimato la dilazione di pagamento di crediti ipotecari oltre un anno se ai creditori privilegiati è dato diritto di voto o di esprimersi sulla proposta .
  • Corte di Cassazione, Sez. I Civ., ord. 21 febbraio 2024, n. 4622 – ha ribadito la natura negoziale del piano del consumatore e la possibilità di pagamento ultrannuale dei creditori privilegiati purché possano valutarne la convenienza .
  • Corte di Cassazione, Sez. III Civ., ord. 16 dicembre 2024, n. 32759 – ha riaffermato il principio dell’impignorabilità dell’unico immobile di residenza del debitore da parte dell’Agente di Riscossione, salvo deroga per debiti oltre €120.000 con ipoteca da almeno 6 mesi .
  • Corte Costituzionale, sentenza 4 luglio 2024, n. 121 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che escludevano le procedure di liquidazione controllata dal patrocinio a spese dello Stato, estendendo tale beneficio anche ai debitori sovraindebitati privi di attivo .
  • Corte Costituzionale, sentenza 15 marzo 2022, n. 65 – in tema di sovraindebitamento ha ritenuto non fondata la questione sul divieto di falcidia dell’IVA, prendendo atto che il legislatore ha nel frattempo consentito la falcidia di IVA e ritenute nei piani del consumatore, bilanciando interesse erariale e seconda chance del debitore .
  • Agenzia Entrate-Riscossione, FAQ e circolari 2023-2025 – confermano i dettagli operativi delle Definizioni Agevolate (Rottamazione-quater e quinquies), tra cui: carichi ammessi (2000-2023) , esclusione sanzioni e interessi , tasso interesse 3% dal 2026 , termini presentazione domande online , ecc.
  • D.Lgs. 110/2024 – ha modificato l’art. 19 DPR 602/73 in materia di rateazioni, innalzando a 84 le rate concedibili su semplice richiesta negli anni 2025-26 e prevedendo 96/108 rate negli anni successivi .
  • Legge 15/2025 (conversione DL 202/2024) – ha introdotto la riammissione alla Rottamazione-quater per i decaduti 2023-24, consentendo il pagamento entro il 15 marzo 2025 senza perdere i benefici . Inoltre ha prorogato scadenze di pagamento originarie (es. 3ª rata al 15/3/24) .
  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come aggiornato) – art. 283 prevede l’esdebitazione del debitore incapiente con condizioni (una volta sola, meritevolezza, obbligo pagamento se utilità entro 4 anni) ; artt. 67-73 disciplinano il Piano del consumatore; artt. 74-83 il Concordato minore; artt. 268-277 la Liquidazione controllata e art. 282 i debiti esclusi dall’esdebitazione (es. alimenti).
Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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