Procedure Concorsuali 2026: Guida Aggiornata Per Difendersi Con L’Avvocato

Introduzione

Le procedure concorsuali nel 2026 rappresentano un campo delicato e fondamentale per chi si trova in difficoltà economiche. Errori, ritardi o scelte sbagliate possono compromettere la continuità di un’impresa o la stabilità finanziaria di una famiglia. Oggi più che mai, a causa dei recenti interventi normativi, è essenziale conoscere i propri diritti e le strategie di difesa legali. Il legislatore italiano ha introdotto importanti novità: ad esempio, dal 1º gennaio 2026 entra in vigore il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025), che riordina l’intera disciplina dei pagamenti tributari . Allo stesso tempo la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha previsto nuove definizioni agevolate come la rottamazione quater/quinquies per ridurre sanzioni e interessi sui debiti fiscali . Inoltre, la recente riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), con i suoi decreti correttivi, ha cambiato profondamente la gestione delle crisi aziendali e personali. In questo contesto in evoluzione, i debitori e i contribuenti devono muoversi con urgenza e competenza per evitare sanzioni, interessi, pignoramenti o, nei casi peggiori, il fallimento (oggi liquidazione giudiziale).

Il pericolo più grande, per chi riceve un atto di riscossione o un’intimazione di pagamento, è l’inerzia. Non reagire in tempo significa infatti lasciar consolidare il debito. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha chiarito che un’intimazione di pagamento da parte dell’esattore è autonomamente impugnabile e va contestata entro 60 giorni, altrimenti la pretesa fiscale diventa definitiva . Ciò vale anche per l’eccezione di prescrizione: se il contribuente non la solleva tempestivamente, il credito non potrà più essere messo in discussione . Analogamente, in caso di pignoramento esattoriale del conto corrente, la banca è obbligata a bloccare il conto e trasferire all’Agente della Riscossione non solo il saldo presente ma anche gli accrediti che riceve nei 60 giorni successivi . Trascorso questo termine senza pagamento da parte del terzo, il vincolo si estingue e l’Agente dovrà procedere con un pignoramento ordinario . In pratica, ogni atto ha termini stringenti: ignorarli significa perdere la possibilità di difendersi.

Va considerato poi che le questioni bancarie e tributarie presentano una notevole complessità tecnica. Pensiamo, ad esempio, ai tassi di interesse sui mutui o ai conti corrente in rosso: contestare l’anatocismo o l’usura richiede competenze matematico-finanziarie oltre che giuridiche. La Corte di Cassazione ha di recente ribadito che il piano di ammortamento “alla francese” (quello a rate costanti) non comporta anatocismo, perché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e ogni rata estingue gli interessi maturati . Quanto all’usura, va verificato se il Tasso Effettivo Globale supera la soglia prevista dalla legge antiusura (L. 108/1996) e occorre distinguere tra interessi corrispettivi e moratori . Allo stesso modo, in ambito fiscale è necessario conoscere le norme tributarie e procedurali: basti pensare ai limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni, dove interviene la tutela costituzionale. La Corte Costituzionale ha stabilito che una parte della pensione, pari almeno al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 €), è sempre impignorabile, e solo l’eccedenza può essere oggetto di prelievo nei limiti di legge . Dunque, per difendersi efficacemente servono competenze multidisciplinari: conoscenza approfondita delle leggi tributarie, esperienza nel diritto bancario, capacità di negoziare con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e con gli istituti di credito, e – quando necessario – accesso agli strumenti concorsuali o paraconcorsuali (ad esempio un concordato preventivo o minore, un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o una composizione negoziata della crisi).

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il team multidisciplinare

A guidare chi si trova in queste situazioni complesse c’è l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista con molti anni di esperienza nella tutela dei debitori. Coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario, affiancando imprenditori, professionisti e privati nella gestione di debiti fiscali, bancari e societari. In particolare, l’Avv. Monardo vanta qualifiche professionali specifiche che lo rendono un punto di riferimento a livello nazionale:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento – È iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, come previsto dalla Legge 3/2012 (cd. “legge salva-suicidi”) e dal regolamento attuativo D.M. 202/2014, quale professionista incaricato di assistere i debitori civili (privati, piccoli imprenditori, consumatori) nelle procedure per cancellare o ristrutturare i debiti . Inoltre, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) accreditato, organismo deputato proprio a gestire le pratiche di sovraindebitamento secondo la legge e il nuovo Codice della crisi .
  • Avvocato esperto in crisi d’impresa – È accreditato come “Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa” ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito con mod. in L. 147/2021) . Questo significa che può essere nominato dalle Camere di Commercio come professionista indipendente incaricato di affiancare l’imprenditore in difficoltà nella nuova procedura di composizione negoziata della crisi introdotta nel 2021, facilitando le trattative con i creditori e cercando soluzioni per il risanamento aziendale.
  • Cassazionista e coordinatore nazionale – In qualità di avvocato abilitato al patrocinio in Cassazione, l’Avv. Monardo è in grado di seguire personalmente i clienti in ogni grado di giudizio, fino alle Sezioni Unite della Cassazione o alla Corte Costituzionale quando necessario. Coordina un network di professionisti locali nelle principali città italiane, assicurando assistenza rapida e capillare su tutto il territorio.

Grazie a questa esperienza e all’approccio multidisciplinare, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono un’assistenza completa e personalizzata al debitore o contribuente in crisi. Come possono aiutarti concretamente? Ecco alcuni interventi operativi che lo Studio Monardo mette in campo per difendere i propri assistiti:

  • Analisi preliminare degli atti: ogni cartella esattoriale, atto di pignoramento, intimazione o precetto viene esaminato per verificarne la legittimità. Si individuano eventuali vizi formali (notifica inesistente o irregolare, carenza di motivazione, difetto di sottoscrizione) o vizi sostanziali (prescrizione del credito, errori di calcolo, importi già pagati, interessi illegittimi, usura, ecc.) che possano portare all’annullamento dell’atto.
  • Ricorsi e opposizioni: lo Studio prepara e presenta ricorsi tributari contro cartelle, avvisi e intimazioni dell’AdER, nonché opposizioni contro atti esecutivi (pignoramenti presso terzi, fermi amministrativi, ipoteche) davanti al giudice competente. In ogni ricorso si invocano le norme e la giurisprudenza più favorevoli al contribuente, ad esempio la nullità di cartelle non notificate correttamente , la decadenza dei termini di riscossione, l’impignorabilità di alcuni beni, o l’annullamento di interessi usurari e clausole bancarie illegittime.
  • Sospensione immediata delle azioni esecutive: se ci sono gli estremi, l’Avv. Monardo richiede la sospensione della riscossione o dell’esecuzione forzata. In ambito tributario, entro 60 giorni dalla notifica della cartella si può presentare un’istanza di sospensione legale ai sensi dell’art. 1, commi 537–544 L. 228/2012, allegando prove di avvenuto pagamento, di prescrizione o di un provvedimento di sgravio . In giudizio, si chiede al tribunale la sospensione cautelare degli effetti dell’atto impugnato, dimostrando il periculum (ad esempio il rischio di fallimento o di chiusura dell’attività senza sospensione del pignoramento).
  • Trattative e piani di rientro: lo Studio cura negoziazioni stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con le banche per trovare soluzioni concordate. Si possono ottenere rateizzazioni dei debiti fino a 10 anni (120 rate) oppure adesione a programmi di definizione agevolata come le rottamazioni e il saldo e stralcio previsti dalla legge . In molti casi è possibile concordare con i creditori un saldo e stralcio del debito, pagando cioè solo una parte del dovuto in cambio della rinuncia ad azioni legali, soprattutto quando il debitore versa in difficoltà comprovate.
  • Accesso alle procedure di composizione della crisi: quando il sovraindebitamento è grave, l’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e OCC, assiste il cliente nell’accesso alle procedure concorsuali minori previste dal nuovo Codice della crisi. Ad esempio, può predisporre la domanda di un concordato minore o di una ristrutturazione dei debiti del consumatore, redigendo il piano di rientro e seguendo l’iter fino all’omologazione in tribunale. Oppure, per l’imprenditore in crisi di impresa, attiva la composizione negoziata con nomina di un esperto indipendente, evitando così il fallimento e cercando soluzioni di risanamento aziendale prima che sia troppo tardi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Prima di approfondire i passi operativi e le strategie difensive, è utile inquadrare il contesto normativo e giurisprudenziale attuale in materia di riscossione, procedure concorsuali e tutela del debitore. Le norme chiave e le più recenti pronunce delle Corti aiutano a capire quali strumenti di difesa sono disponibili nel 2026 e come vanno utilizzati. Di seguito, in forma schematica, presentiamo i principali riferimenti:

1. Testo Unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025)

Dal 1º gennaio 2026 entra in vigore il Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (decreto legislativo n. 33/2025), che rappresenta un’importante novità normativa. Questo provvedimento riordina in un testo unico organico tutta la disciplina relativa ai versamenti tributari e alla riscossione, superando la frammentazione precedente . Pubblicato in G.U. il 27 marzo 2025, il D.Lgs. 33/2025 organizza la materia in tredici titoli che trattano, tra l’altro, delle modalità di versamento (F24, F23), delle disposizioni specifiche per singole imposte (redditi, IVA, imposta di registro, imposte ipotecarie, successioni) e delle procedure di rimborso . Sul fronte della riscossione coattiva, il nuovo Testo Unico andrà in parte a sostituire le disposizioni storiche del D.P.R. 602/1973, coordinandole in un quadro aggiornato. In particolare, confluiranno nel Testo Unico molte regole attualmente disperse, mantenendo però inalterati i principi fondamentali: il decreto correttivo ha infatti confermato che la nuova disciplina mantiene invariata la portata delle norme principali come l’attuale art. 72-bis D.P.R. 602/1973 . Dunque, per il contribuente, a parte un riassetto formale, poco cambia nei meccanismi essenziali: ad esempio, resta valido l’obbligo per la banca di trasferire all’erario le somme pignorate entro 60 giorni, come vedremo meglio tra poco.

2. Riscossione coattiva e pignoramento esattoriale (artt. 72 e 72-bis D.P.R. 602/1973)

Le regole attuali sulla riscossione coattiva delle imposte si trovano principalmente nel D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte). In particolare, gli articoli 72 e 72-bis disciplinano il pignoramento presso terzi da parte dell’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia). L’art. 72-bis prevede che, quando viene notificato al terzo (ad es. la banca) l’ordine di pagamento, il terzo pignorato deve versare all’agente della riscossione le somme dovute entro 60 giorni, trattenendole dalle disponibilità del debitore . Durante questi 60 giorni, la banca diventa custode delle somme e il conto corrente risulta bloccato fino a concorrenza del debito. La Corte di Cassazione ha interpretato rigorosamente tale norma: ad esempio, ha affermato che la banca deve trasferire non solo il saldo esistente al momento della notifica, ma anche gli accrediti ricevuti nei 60 giorni successivi . In altri termini, se il contribuente continua a ricevere stipendio o altre entrate sul conto pignorato entro due mesi dalla notifica, anche queste somme vengono catturate dal pignoramento. Se però il terzo non paga entro il termine di 60 giorni, il vincolo perde efficacia e l’Agente della riscossione dovrà attivarsi con un pignoramento ordinario in tribunale (ai sensi dell’art. 543 c.p.c.) . Questa interpretazione è stata confermata anche di recente: un’ordinanza della Cassazione del 2025 ha ribadito che il pignoramento esattoriale non può protrarsi oltre 60 giorni senza pagamento, altrimenti il debitore riacquista la disponibilità del conto . Anche con l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2025, queste regole essenziali restano valide e rappresentano un riferimento cruciale nella gestione dei pignoramenti esattoriali.

3. Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

Il nostro ordinamento prevede limiti ben definiti a tutela dei redditi da lavoro e da pensione, per evitare che le esecuzioni forzate lascino il debitore nell’indigenza. L’art. 545 del codice di procedura civile stabilisce che stipendi, salari e pensioni possono essere pignorati solo entro certe percentuali e con una soglia minima impignorabile. In generale, vige il principio che una parte minima di queste entrate deve rimanere intangibile. La Corte Costituzionale è intervenuta sul punto (sentenza n. 216/2025), ricordando che la legge garantisce al debitore un “minimo vitale” corrispondente appunto al doppio dell’assegno sociale (circa 1.000 euro attualmente) . Significa che, su una pensione, la parte fino a 1.000 € non si tocca, mentre l’eventuale eccedenza può essere pignorata nei limiti di un quinto (20%) per i debiti ordinari. Questo vale anche per gli stipendi: normalmente il creditore (fisco o banca) può pignorare fino a un quinto dello stipendio netto mensile. Ci sono eccezioni: ad esempio per alimenti dovuti o debiti per contributi, i limiti percentuali possono cambiare. La pronuncia della Consulta, pur riguardando un caso di crediti INPS da indebito previdenziale, ha confermato la portata generale della regola : i primi 1.000 euro circa di pensione non sono aggredibili; oltre tale soglia, solo la parte eccedente è attaccabile e comunque sempre entro il limite del quinto. Questa tutela minima è fondamentale per garantire la dignità del debitore e la sua possibilità di mantenersi.

4. Prescrizione e decadenza delle cartelle esattoriali

Un terreno cruciale di difesa per il contribuente è la prescrizione dei debiti tributari iscritti a ruolo e delle cartelle di pagamento. La prescrizione è l’istituto per cui un debito si estingue dopo un certo tempo se il creditore non attiva procedure di recupero. Tuttavia, attenzione: la prescrizione non opera automaticamente a favore del contribuente, ma deve essere eccepita nelle sedi opportune. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28706/2025, ha chiarito proprio questo principio . In particolare, dopo la notifica di una intimazione di pagamento (ossia l’ultimo sollecito prima dell’esecuzione), il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso e sollevare l’eccezione di prescrizione, se ne ricorrono i presupposti. Se non impugna l’atto entro tale termine, il debito diventa definitivo e non sarà più possibile far valere la prescrizione . Questo vuol dire che la prescrizione è una difesa “a termine”: bisogna attivarsi tempestivamente. I termini di prescrizione dei vari tributi variano: in generale, 10 anni per le imposte erariali (es. IRPEF, IVA), 5 anni per tributi locali (IMU, TARI) e contributi previdenziali, 3 anni per il bollo auto . Questi termini decorrono dall’atto di accertamento o dall’ultima notifica valida, e ogni atto interruttivo (ad es. una intimazione, un sollecito) fa ripartire il conteggio. Oltre alla prescrizione, c’è anche la decadenza: alcuni atti impositivi devono essere notificati entro termini perentori (di solito entro il 31 dicembre del secondo o terzo anno successivo a quello di riferimento). Se l’ente impositore notifica in ritardo, l’atto è nullo per tardività. In sintesi, per chi riceve una cartella è fondamentale verificare quando è sorto il debito e quanto tempo è passato: una difesa efficace parte spesso proprio dall’eccepire la prescrizione o la decadenza, se presenti, entro i termini di ricorso.

5. Preavviso di ipoteca e preavviso di fermo amministrativo

Tra gli atti che l’Agente della Riscossione è tenuto a notificare prima di prendere misure cautelari contro il debitore vi sono il preavviso di iscrizione ipotecaria e il preavviso di fermo amministrativo. La normativa (art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973) impone, ad esempio, che prima di iscrivere ipoteca su un immobile per debiti tributari, l’AdER notifichi al contribuente un preavviso dando 30 giorni di tempo per pagare o proporre ricorso . Questo preavviso è pensato per evitare iscrizioni “a sorpresa” senza ultima chance per il debitore. La Cassazione (ord. n. 25456/2025) ha precisato la natura di tale atto: il preavviso di ipoteca è considerato un atto meramente informativo, quindi relativamente semplice nei contenuti . Deve indicare l’intenzione di iscrivere ipoteca, l’importo dovuto e il titolo del credito, ma – secondo la Corte – non è necessario che individui specificamente il bene immobile che sarà colpito . Ciò significa che il mancato dettaglio sull’immobile non rende nullo il preavviso. Tuttavia, resta fermo che senza preavviso l’ipoteca è illegittima: se l’agente non notifica l’avviso e procede direttamente, l’iscrizione può essere annullata. Per quanto riguarda il fermo amministrativo dei veicoli, anche qui l’Agente deve notificare un preavviso (di solito una lettera che anticipa l’iscrizione del fermo sul veicolo) e concedere al debitore un termine per agire. La Cassazione (ord. n. 7156/2025) ha confermato che il preavviso di fermo è impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario . Non occorre cioè aspettare l’iscrizione effettiva del fermo: il contribuente può ricorrere subito contro il preavviso stesso, contestando per esempio la legittimità del provvedimento. Inoltre, se il veicolo è strumentale all’attività lavorativa (es. l’auto di un rappresentante, di un artigiano, o di un consulente che la usa per lavoro), il debitore può eccepire l’inoppugnabilità del fermo dimostrando tale circostanza . La legge infatti vieta di iscrivere fermi su beni strumentali indispensabili per la professione del contribuente. Da notare anche le soglie di importo: per legge non si può iscrivere ipoteca su debiti complessivi inferiori a € 20.000 (soglia aumentata nel 2012) e non si può iscrivere fermo su debiti sotto € 1.000 (e per importi sotto € 2.500 è previsto un sollecito preventivo). Il preavviso di fermo in genere indica se il debito supera tali soglie. Riassumendo, preavvisi di ipoteca e fermo sono atti fondamentali: il debitore può e deve reagire subito, contestandoli se il debito è sotto soglia, se è prescrittibile, se l’ultimo atto risale a oltre un anno, o se il bene è essenziale per il suo lavoro .

6. Sanzioni tributarie e successione: il debito con il Fisco si trasmette agli eredi?

Quando un contribuente decede lasciando debiti con il Fisco, ci si chiede quale sorte abbiano le sanzioni amministrative collegate a tali debiti. La regola generale – spesso ignorata – è che le sanzioni tributarie sono personali e non si trasmettono agli eredi. A ribadirlo è stata la Cassazione, anche di recente con l’ordinanza n. 22476/2025 . Il principio discende dagli artt. 2 e 8 del D.Lgs. 472/1997: le sanzioni hanno natura afflittiva-personale e, come tali, si estinguono con la morte del contribuente . Ciò significa che se Tizio muore con cartelle esattoriali a suo carico, i suoi eredi dovranno sì pagare le imposte dovute (nei limiti del valore dell’eredità ricevuta), ma non saranno tenuti a pagare le sanzioni né gli interessi di mora maturati su di esse. Queste somme vengono cancellate ipso iure al momento della morte di Tizio. Gli eredi quindi rispondono solo del tributo evaso o non versato, eventualmente maggiorato di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ma non delle sanzioni punitive. È chiaro che questa regola ha dei riflessi pratici: in sede di voltura e successione può convenire per l’erede pagare direttamente l’imposta dovuta dal de cuius, facendo valere l’estinzione delle sanzioni, piuttosto che impugnare gli atti (a meno che vi siano altri motivi di contestazione). Va ricordato che gli eredi possono comunque rinunciare all’eredità se i debiti superano i crediti, oppure accettare col beneficio di inventario per non rispondere oltre il valore ereditato. In ogni caso, la cassazione conferma che la “multa” fiscale non passa ai figli: un importante sollievo in più per le famiglie colpite da lutti .

7. Usura e anatocismo nei debiti bancari

Sul fronte dei debiti bancari – mutui, finanziamenti, conti correnti – la giurisprudenza recente ha fornito chiarimenti che aiutano a tracciare le linee difensive. In tema di anatocismo bancario (ossia la capitalizzazione degli interessi su interessi), uno dei nodi era il funzionamento del cosiddetto “ammortamento alla francese”. In questo piano di rimborso, la rata periodica è fissa (in caso di tasso fisso) e comprende una quota interessi e una quota capitale. Alcuni sostenevano che tale meccanismo celasse un anatocismo occulto, perché gli interessi verrebbero calcolati su un capitale via via comprensivo degli interessi precedenti. La Corte di Cassazione – con l’ordinanza n. 7382/2025 – ha escluso questa interpretazione: ha confermato che nell’ammortamento alla francese gli interessi sono sempre calcolati sul capitale residuo (che decresce rata dopo rata) e pertanto non c’è capitalizzazione composta degli interessi . In pratica non c’è anatocismo illecito, ma solo il normale meccanismo di distribuzione degli interessi nelle rate. Diverso è il discorso dell’usura bancaria: qui bisogna verificare se il tasso effettivo globale (TEG) applicato superi il tasso soglia definito dalla legge antiusura (L. 108/1996) per il periodo considerato. La Cassazione ha chiarito che la verifica dell’usura deve considerare separatamente gli interessi corrispettivi (quelli dovuti sulle rate pagate puntualmente) e gli interessi moratori (quelli dovuti sul ritardato pagamento) . Entrambe le categorie vanno confrontate con i rispettivi tassi soglia. Se uno dei due supera la soglia, scatta la sanzione civilistica dell’usura: la clausola che prevede interessi usurari è nulla e si applica al suo posto il tasso legale (spesso il risultato è che gli interessi già pagati vanno restituiti, e quelli futuri ridotti al tasso legale). La contestazione dell’usura richiede però un’analisi tecnica: occorre calcolare il TEG del finanziamento (sommando interessi, commissioni, spese collegate) e confrontarlo con i decreti ministeriali trimestrali sui tassi medi. Attenzione: la Cassazione ha più volte rigettato ricorsi per usura se questi erano generici e non supportati da calcoli precisi . Chi intende far valere l’usura in giudizio deve allegare perizia o almeno indicare puntualmente i tassi e le soglie violate; altrimenti la domanda viene dichiarata inammissibile.

8. Pignoramentum esattoriale: durata del vincolo e decadenza

Il pignoramento presso terzi esattoriale (art. 72-bis D.P.R. 602/1973) come visto impone alla banca di bloccare e prelevare le somme del debitore entro 60 giorni. Ma cosa accade se l’Agente della Riscossione non procede? La questione è stata affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30214/2025 (e confermata dalla sent. n. 28520/2025) . La Corte ha statuito che il vincolo esattoriale non può protrarsi sine die: una volta trascorsi i 60 giorni dalla notifica senza che la banca abbia versato e senza che l’Agente abbia attivato ulteriori azioni, il pignoramento perde efficacia . In tal caso, il conto corrente del debitore deve essere sbloccato e l’Agente dovrà eventualmente ricominciare da capo con un pignoramento ordinario in tribunale. Questa interpretazione tutela il contribuente da una situazione di stallo potenzialmente infinita: passato il termine, il contribuente può tornare a disporre del conto (fermo restando che il debito resta, ma a quel punto l’esattore dovrà notificare un nuovo atto esecutivo se vorrà recuperarlo) . È importante perché in passato c’era incertezza: alcune banche bloccavano il conto a tempo indeterminato in attesa di istruzioni. Ora la giurisprudenza dice chiaramente che 60 giorni sono il limite massimo di blocco senza pagamento. Inoltre, la Cassazione ha definito quei 60 giorni come uno spatium deliberandi per il Fisco: in quell’arco di tempo il Fisco deve decidere se incamerare le somme o altrimenti proseguire con pignoramento ordinario . Dunque, scaduti i 60 giorni, il pignoramento speciale decade e il debitore ha una chance in più di recuperare operatività (a meno che nel frattempo non sia arrivato un atto di assegnazione o simili).

9. Riforma del Codice della crisi d’impresa e nuove procedure concorsuali

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è entrato in vigore in via definitiva dal 15 luglio 2022, sostituendo la vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942) e la legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012). Si tratta di una riforma epocale, pensata per prevenire le crisi ed evitare i fallimenti quando possibile. Una delle novità terminologiche più rilevanti è che la parola “fallimento” è stata abbandonata dal legislatore in favore di termini meno stigmatizzanti. Oggi non si parla più di fallimento ma di “liquidazione giudiziale”, che è la procedura concorsuale liquidatoria prevista quando l’impresa insolvente non può essere risanata . In sostanza, la liquidazione giudiziale corrisponde al vecchio fallimento, con finalità di liquidare il patrimonio del debitore insolvente per soddisfare i creditori . Essa si apre con sentenza del tribunale su ricorso del debitore o dei creditori, e porta alla nomina di un curatore che gestisce l’attivo. Il CCII (anche grazie al Correttivo ter, D.Lgs. 136/2024) ha mantenuto questa procedura come “ultima ratio”, favorendo però strumenti alternativi. Infatti “il fallimento – rectius, liquidazione giudiziale – è una sorta di extrema ratio da evitare finché si può”, come evidenziato dalla dottrina . Il Codice ha introdotto soglie di non fallibilità (ora non assoggettabilità alla liquidazione) per le cosiddette imprese minori: se l’imprenditore commerciale rientra nei limiti di attivo inferiore a 300.000 €, ricavi lordi annui sotto 200.000 € e debiti sotto 500.000 €, non è soggetto a liquidazione giudiziale ordinaria . Queste imprese sotto-soglia possono accedere alle procedure “minori” di composizione della crisi (vedi concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, ecc. di cui al punto successivo). Per le imprese di maggiori dimensioni, invece, il Codice prevede ancora le tradizionali procedure concorsuali giudiziali:

  • Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII): rimane lo strumento principe per evitare la liquidazione giudiziale nelle imprese medio-grandi. È una procedura concorsuale con cui l’imprenditore in crisi, sotto controllo del tribunale, propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. Il concordato preventivo è alternativo al fallimento e consente al debitore di mantenere la gestione, sia pure sotto vigilanza, beneficiando nel frattempo di una moratoria sulle azioni esecutive . I creditori votano sul piano: serve il voto favorevole della maggioranza (calcolata per teste e per valore dei crediti) in ciascuna classe. Se omologato, il concordato diventa vincolante per tutti i creditori e impedisce iniziative individuali. La riforma del Codice ha potenziato questo istituto introducendo, ad esempio, la possibilità di cram down (omologazione anche senza il voto di una classe dissenziente, se il piano è più vantaggioso della liquidazione) e l’attenzione alla continuità aziendale come valore da preservare . In altre parole, oggi il concordato preventivo è visto come lo strumento principale di ristrutturazione negoziale del debito, privilegiando soluzioni che salvaguardino l’impresa attiva rispetto alla mera chiusura .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) e piani attestati di risanamento: sono procedure “di concordato” atipiche, basate su accordi con i creditori al di fuori della procedura giudiziale collettiva. Gli accordi di ristrutturazione, in particolare, prevedono che il debitore raggiunga un accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, sottoponendolo poi all’omologazione del tribunale (che ne estende gli effetti anche sui non aderenti, purché soddisfatti integralmente). Sono strumenti più flessibili, utilizzati spesso per grandi imprese, che richiedono però il rispetto rigoroso di trasparenza e parità informativa (il piano dev’essere attestato da un professionista indipendente). Il Terzo Correttivo del 2024 non ha modificato l’istituto in modo sostanziale, se non per coordinamenti tecnici , ma ha ribadito la centralità anche di questi accordi come alternative agili alla procedura concorsuale completa.

In sintesi, il 2026 vede un panorama concorsuale rinnovato: liquidazione giudiziale (ex fallimento) per i casi irreversibili, concordato preventivo come via maestra per la ristrutturazione delle imprese in crisi, e accanto a questi varie procedure negoziali o minori calibrate su tipologie specifiche di debitori. Di queste ultime ci occupiamo nel punto seguente, poiché particolarmente rilevanti per il debitore civile e l’imprenditore sotto-soglia.

10. Procedure di sovraindebitamento e “piccole” insolvenze (concordato minore, piano del consumatore, ecc.)

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi, è stata anche abrogata la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, ma i suoi strumenti sono stati riadattati e incorporati nel nuovo sistema. In particolare, oggi esistono quattro procedure principali dedicate a consumatori, professionisti, imprenditori minori e soggetti non fallibili . Questi strumenti consentono a chi ha debiti eccessivi (non ripagabili con le proprie risorse) di trovare una soluzione giudiziale o stragiudiziale per liberarsene, evitando sia la liquidazione totale dei beni sia le esecuzioni disordinate. Ecco in sintesi le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste nel 2026:

  1. Concordato minore – È l’equivalente del concordato preventivo pensato però per i debitori minori (piccoli imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti, start-up innovative, agricoltori, ecc.) . Il debitore propone ai creditori un piano di pagamento parziale dei debiti, sostenibile in base al proprio patrimonio e reddito. Serve il voto favorevole di almeno il 50% dei crediti ammessi al voto (quindi la metà dei crediti per valore). Se i creditori approvano e il tribunale omologa, il piano diventa vincolante e sostituisce le obbligazioni originarie. Il Decreto Correttivo 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto un’importante novità: ha inserito nel CCII il comma 2-bis dell’art. 75, il quale consente al debitore persona fisica di mantenere la propria abitazione principale continuando a pagare le rate del mutuo, se ha sempre adempiuto o se il giudice lo autorizza . In pratica, nel concordato minore oggi è possibile escludere la casa dal patrimonio liquidabile, a patto di proseguire i pagamenti al creditore ipotecario. Questa novità offre una tutela in più per le famiglie indebitate, evitando che perdano la casa.
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore – È la procedura riservata alle persone fisiche consumatori, cioè privati che hanno debiti personali non legati ad attività d’impresa (o micro-imprenditori ormai cessati). Si tratta in sostanza del “piano del consumatore” della vecchia legge 3/2012, ora aggiornato. A differenza del concordato minore, non richiede il voto dei creditori: il debitore formula un piano di rientro (ad esempio pagamento parziale in certe rate) e lo sottopone al giudice, il quale lo omologa se lo ritiene fattibile e se i creditori ottengono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione . I creditori quindi subiscono il piano senza votarlo, ma possono presentare opposizione se ritengono di essere trattati iniquamente. Anche in questa procedura è possibile prevedere di continuare a pagare le rate del mutuo sulla casa di abitazione, così da non perdere l’immobile . La ristrutturazione del debito del consumatore è pensata per adattare i pagamenti al reddito disponibile del debitore, tenendo conto delle esigenze di sostentamento proprie e della famiglia. È una soluzione ideale per chi ha un reddito limitato ma costante e vuole evitare misure drastiche come la liquidazione di tutti i beni.
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato – Corrisponde alla vecchia “liquidazione dei beni” ex L.3/2012. È indicata quando il debitore sovraindebitato non riesce a proporre alcun piano di pagamento (ad es. perché il reddito è insufficiente) oppure vuole mettere a disposizione tutto ciò che ha. In questa procedura, il patrimonio del debitore viene liquidato (vendita di immobili, beni mobili, ecc.) da un liquidatore nominato dal tribunale . Il ricavato viene distribuito ai creditori secondo le regole concorsuali. Terminata la liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione, cioè la cancellazione di tutti i debiti residui non soddisfatti. La liquidazione controllata è dunque una sorta di “mini-fallimento” su base volontaria (può chiederla anche il debitore stesso) e porta, a differenza del fallimento tradizionale, al perdono finale dei debiti, così che il debitore possa ripartire pulito.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente – Introdotta dal nuovo Codice, è una procedura innovativa destinata a chi non ha proprio nulla da offrire ai creditori (né beni né redditi pignorabili) . In tali casi, sarebbe inutile aprire una liquidazione perché non ci sarebbe attivo. La legge allora consente al debitore persona fisica, una sola volta nella vita, di ottenere l’esdebitazione immediata di tutti i debiti chirografari (esdebitazione di diritto). In pratica il tribunale, verificati i requisiti (incapienza totale, assenza di atti in frode ai creditori, meritevolezza del debitore), può emettere un decreto che cancella i debiti. In cambio il debitore resta in osservazione per 4 anni: se durante questo periodo dovesse migliorare la sua condizione (ad es. ricevere un’eredità o vincere alla lotteria), i creditori riavrebbero titolo ad essere soddisfatti con quelle nuove risorse . Se invece al termine dei 4 anni non è cambiato nulla, l’esdebitazione diventa definitiva. Sono esclusi da questa procedura alcuni debiti non esdebitabili per legge, come le obbligazioni alimentari, le multe penali e i risarcimenti per illecito grave (dolo).

Tutte queste procedure di sovraindebitamento richiedono l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e di un gestore della crisi. L’OCC è un ente terzo (spesso istituito presso gli Ordini professionali o le Camere di Commercio) il cui compito è studiare la situazione economica del debitore, aiutare a predisporre il piano e redigere una relazione per il giudice . Il gestore della crisi (figura prevista dalla L. 3/2012 e ora dal CCII) è il professionista incaricato dall’OCC che funge da advisor e supervisore: verifica i dati, attesta l’attuabilità del piano e poi vigila sull’esecuzione dello stesso . L’Avv. Monardo, come detto, svolge proprio questo ruolo all’interno di un OCC, garantendo quindi al cliente una guida esperta dall’inizio alla fine del percorso di esdebitazione.

11. La composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Sempre in ottica preventiva, il legislatore ha introdotto di recente (2021) un ulteriore strumento stragiudiziale per le imprese in crisi: la composizione negoziata. Prevista dal D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) e ora integrata nel CCII, la composizione negoziata è un percorso volontario che l’imprenditore in situazione di squilibrio finanziario può intraprendere prima di arrivare all’insolvenza conclamata . Consiste essenzialmente nel richiedere la nomina di un esperto indipendente e terzo, iscritto in un apposito Albo tenuto presso le Camere di Commercio. L’esperto negoziatore viene selezionato da una commissione e ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i suoi creditori, al fine di trovare un accordo di ristrutturazione o altre soluzioni per superare la crisi . Importante: la procedura è riservata e protetta. L’imprenditore presenta istanza tramite una piattaforma telematica indicando la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e le cause della crisi . Viene nominato l’esperto, il quale convoca le parti e cerca un punto d’incontro. Durante le trattative, l’impresa continua l’attività e può ottenere misure protettive (come la sospensione di azioni esecutive su istanza al tribunale) per evitare che i creditori pregiudichino il risanamento. Se le trattative hanno successo, si può formalizzare un accordo di ristrutturazione o un piano attestato o anche accedere a un concordato semplificato per la sola liquidazione (introdotto nel 2022). Se invece le trattative falliscono, l’esperto chiude la relazione e l’imprenditore potrà valutare l’accesso a una procedura concorsuale ordinaria. La figura dell’esperto è cruciale: la relazione illustrativa al decreto lo definisce “un soggetto dotato di competenze specifiche, terzo e indipendente, incaricato di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell’impresa” . La Camera di Commercio attinge a liste di commercialisti, avvocati o consulenti che abbiano formazione in materia di crisi d’impresa. L’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore della Crisi iscritto, è uno di questi professionisti che possono essere chiamati a svolgere tale ruolo. In sostanza, la composizione negoziata offre all’imprenditore un tavolo di negoziazione protetto, con la regia di un esperto, per cercare di evitare il default e le procedure concorsuali giudiziali. È un’opportunità relativamente nuova ma già molto utilizzata in Italia per salvare aziende in difficoltà (specie PMI).

12. Definizioni agevolate 2026: rottamazione quinquies e altri strumenti alternativi

Parallelamente alle vie giudiziarie di difesa, il legislatore spesso apre finestre di definizione agevolata dei debiti fiscali, che il debitore farebbe bene a considerare. Nel 2023-2024 c’è stata la Rottamazione-quater (introdotta dalla L. 197/2022) e per il 2026 è stata varata la Rottamazione quinquies con la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Questa è la quinta edizione delle cosiddette “rottamazioni delle cartelle”, che consentono di pagare il debito fiscale con uno sconto su sanzioni e interessi. In particolare, la L. 199/2025, commi 82-110, prevede che i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possano essere definiti versando solo il capitale e le spese di notifica, senza dover pagare sanzioni, interessi di mora né aggio della riscossione . Questo può comportare risparmi attorno al 40-60% dell’importo totale dovuto. I dettagli operativi della rottamazione quinquies sono i seguenti:

  • Domanda entro il 30 aprile 2026: il contribuente deve presentare l’istanza di adesione (telematicamente sul sito AdER) entro fine aprile 2026 . Nella domanda va indicato quali carichi si intendono definire e dichiarare l’eventuale rinuncia ai giudizi pendenti relativi a quegli stessi carichi.
  • Sospensione delle azioni esecutive: dalla data di presentazione della domanda, l’Agente della Riscossione sospende le procedure di recupero per i debiti inclusi . Non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né avviati pignoramenti finché la definizione è in corso. Inoltre, i termini di prescrizione e decadenza sono congelati per evitare pregiudizi all’Erario.
  • Pagamento entro luglio 2026 o a rate fino a 5 anni: il saldo dovuto (solo imposta capitale più spese) può essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (9 anni) . Se si rateizza, dal 1° agosto 2026 si applicheranno interessi ridotti al 3% annuo sulle rate residue . Ad esempio, un debito da €60.000 di imposte potrebbe essere pagato in 54 rate da circa €1.111 ciascuna, con un leggero interesse sulle ultime rate .
  • Decadenza dai benefici: se il contribuente salta 2 rate (anche non consecutive), decade dalla rottamazione e tornano dovuti per intero sanzioni e interessi come se non avesse aderito . È quindi fondamentale rispettare rigorosamente il piano di pagamenti.
  • Effetti sui giudizi pendenti: l’adesione comporta l’impegno a rinunciare ai ricorsi eventualmente in corso relativi alle cartelle rottamate. Tali giudizi sono sospesi e poi estinti dopo il pagamento della prima rata . Questo evita che si vada avanti con cause su debiti che il contribuente ha deciso di definire bonariamente.

La rottamazione quinquies è un’occasione preziosa per i debitori fiscali nel 2026: permette, con una pianificazione adeguata, di risparmiare fino al 60% pagando solo il netto dovuto . Bisogna però valutarne l’accesso con attenzione (magari con l’aiuto dell’avvocato o del commercialista), perché una volta dentro occorre essere certi di poter sostenere i pagamenti per non perdere i benefici. Oltre a questa rottamazione, esistono comunque altri strumenti “alternativi” per gestire i debiti senza arrivare allo scontro frontale:

  • Rateizzazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973): in qualsiasi momento, prima di atti esecutivi o anche dopo, il contribuente può chiedere la dilazione amministrativa delle cartelle. Si possono ottenere fino a 120 rate mensili (10 anni) se si dimostra una temporanea difficoltà . Per debiti fino a €120.000 la rateizzazione è concessa con una semplice domanda online (automatizzata), per importi superiori serve provare lo stato di difficoltà. Attenzione: avere un piano di rate in corso non impedisce di aderire a eventuali rottamazioni (di solito anzi conviene rottamare perché si abbattono le sanzioni), ma durante la definizione agevolata i pagamenti delle vecchie rate sono sospesi .
  • Sospensione legale della riscossione: come accennato, la legge 228/2012 consente, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di presentare all’AdER un’istanza di sospensione allegando prova documentale che il debito è stato pagato, oppure che è annullato da un provvedimento, o ancora che è prescritto o interessato da una sospensiva giudiziale . L’Agente sospende le azioni ed entro 220 giorni decide se accogliere (annullando la cartella) o rigettare l’istanza. Questa è una via amministrativa che può bloccare sul nascere errori grossolani (es. cartella relativa a un tributo già pagato o sgravato).
  • Transazione fiscale e contributiva: nell’ambito di procedure concorsuali come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, è possibile proporre all’Erario e agli enti previdenziali un trattamento falcidiante dei loro crediti. La transazione fiscale consente di ridurre importi di imposte e contributi (anche oltre sanzioni e interessi) purché l’ente aderente accetti. Col nuovo Codice, la transazione fiscale è integrata nelle proposte concordatarie (ad esempio nel concordato preventivo il debitore può chiedere il voto dell’Erario su un pagamento parziale dei tributi). Il Correttivo 2024 non ha dettato norme speciali per la transazione nel concordato minore , quindi restano le regole generali: almeno il pagamento integrale dell’IVA e ritenute operate, mentre su altre imposte si può stralciare previa adesione dell’AdE.
  • Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà: in passato (es. legge di Bilancio 2019) sono state introdotte misure di saldo e stralcio riservate a persone fisiche con ISEE basso, che permettevano di chiudere i debiti con percentuali ridotte (16%, 20% del dovuto) in base al reddito. Attualmente queste misure non sono attive generalizzatamente, salvo lo stralcio automatico dei mini-debiti fino a €1.000 affidati dal 2000 al 2015, già disposto dalla legge 197/2022. Per il resto, si parla di eventuali stralci mirati in futuri provvedimenti, ma nulla di organico nel 2026 oltre alla rottamazione quinquies .

In conclusione, l’ordinamento offre numerosi strumenti per difendersi e gestire i debiti, spaziando dalle eccezioni legali (vizi, prescrizioni) ai piani di rientro, dalle procedure concorsuali alla definizione agevolata. Nel prossimo paragrafo vedremo passo dopo passo cosa fare subito dopo aver ricevuto un atto di riscossione o un altro atto “pericoloso”, così da attivare tempestivamente il percorso più adatto.

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando arriva una cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento, un atto di pignoramento o un preavviso di ipoteca/fermo, il tempo diventa il fattore critico. Dal momento della notifica iniziano a decorrere termini precisi per reagire. Vediamo allora una procedura pratica, step by step, che un debitore (imprenditore o privato) dovrebbe seguire insieme al suo avvocato appena riceve un atto del genere. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati e mettere subito in sicurezza i propri diritti.

1. Verifica formale dell’atto

La prima cosa da fare, appena si ha in mano l’atto, è controllarne la regolarità formale. In particolare:

  • Notifica corretta: accertarsi che l’atto sia stato notificato secondo le regole. Ad esempio, la cartella esattoriale dev’essere notificata via PEC all’indirizzo digitale registrato, oppure tramite raccomandata AR se non si ha PEC. Se la notifica è nulla o inesistente (es. PEC inviata a indirizzo sbagliato, o consegna a persona non autorizzata), l’atto non produce effetti e potrà esserne chiesto l’annullamento . Spesso difendersi su un vizio di notifica è vincente, perché senza notifica valida la pretesa fiscale non diventa definitiva.
  • Titolo e motivazione: leggere bene di cosa si tratta e a quali debiti si riferisce. La cartella deve indicare la natura del tributo, l’anno d’imposta, il ruolo e gli estremi dell’atto precedente (ad esempio l’accertamento da cui origina) nonché le somme dovute (imposta, sanzioni, interessi, aggio). Se l’atto originario era un accertamento con adesione (cioè un accordo col Fisco), la Cassazione ha ritenuto sufficiente che la cartella richiami quel provvedimento senza ripeterne tutta la motivazione . Tuttavia è bene verificare che almeno si sia a conoscenza di tale atto e che non vi siano errori (a volte le cartelle “derivative” riportano importi sbagliati o duplicazioni).
  • Termini di decadenza/prescrizione: controllare il tempo trascorso dalla formazione del titolo esecutivo. Ad esempio, se si tratta di una cartella conseguente a un accertamento, deve essere notificata di norma entro fine del secondo anno successivo all’anno in cui l’accertamento è divenuto definitivo (decadenza ex art. 25 DPR 602/73). Se invece si tratta di un debito già a ruolo, conta la prescrizione: vedere quanti anni sono passati dall’ultimo atto notificato. Per le imposte statali sono 10 anni, per i contributi INPS 5 anni, per le contravvenzioni stradali 5 anni, ecc. (vedi sezione precedente). Se il termine è trascorso, bisogna eccepire immediatamente la prescrizione nel ricorso . Questo punto è fondamentale: spesso le cartelle notificate dopo molti anni sono prescrivibili, ma se il debitore non lo fa valere per tempo, perde la chance.

2. Calcolo del debito e analisi economica

Parallelamente alla verifica legale, serve fare un check-up numerico: quanto devo pagare? E posso permettermelo?. Questo secondo step è cruciale per decidere la strategia. In particolare:

  • Scomposizione dell’importo: distinguere tra imposta capitale e sanzioni/interessi. Ad esempio, una cartella da 50.000 € potrebbe includere 20.000 € di imposta evasa, 20.000 € di sanzioni e 10.000 € di interessi e aggio. Se è così, aderire a una rottamazione (se aperta) permetterebbe di tagliare via circa 30.000 € e doverne pagare solo 20.000 . Se invece la cartella comprende solo imposte (magari perché è un ruolo per avviso bonario non pagato, che non ha sanzioni), allora la definizione agevolata non darebbe sconti sostanziali.
  • Pregresse rateizzazioni o definizioni: verificare se il debito era già rateizzato oppure oggetto di una precedente rottamazione. In tal caso, la nuova cartella può essere figlia della decadenza di quel piano. Da sapere: se ora si aderisce a una rottamazione-quiquies, si sospendono i pagamenti delle eventuali rateizzazioni in corso . Quindi ad esempio, chi ha un piano di 120 rate attivo può comunque fare domanda di rottamazione: la legge gli consente di non pagare le rate nell’attesa e poi, se la domanda è accolta, subentrerà il nuovo piano agevolato.
  • Liquidità e flusso di cassa: stimare realisticamente la propria capacità finanziaria. Si hanno risparmi immediati per pagare? Oppure un reddito disponibile per eventuali rate? Ad esempio, se la cartella è piccola potrebbe convenire pagarla entro 60 giorni (usufruendo della riduzione del 10% sulle sanzioni avviso bonario se applicabile, o comunque evitando interesse di mora). Se invece è molto alta, occorre pensare a un piano di rientro: può essere un piano ordinario a rate oppure ricorrere a procedure concorsuali (dove spesso si paga solo una percentuale). Questa analisi spesso va fatta con l’aiuto del proprio consulente finanziario o commercialista: serve capire quanta parte del debito è oggettivamente sostenibile e in quanto tempo, e quanta invece no. Tale consapevolezza guiderà la scelta tra pagare, fare ricorso o cercare un accordo.

3. Scelta del rimedio

Arrivati a questo punto, con l’atto in regola (o vizi riscontrati) e la consapevolezza della propria situazione economica, bisogna decidere che strada intraprendere. È una scelta da prendere idealmente con l’assistenza di un legale esperto come l’Avv. Monardo e il suo team, valutando pro e contro di ciascuna opzione. Le principali vie sono:

  1. Pagamento integrale o rateizzato: se il debito risulta dovuto, non viziato e l’importo è gestibile, la soluzione più semplice è pagare. Pagando entro 60 giorni dalla notifica, si evita l’aggravio di ulteriori interessi di mora e soprattutto si prevengono azioni esecutive . A volte, pagare subito consente anche riduzioni (ad es. sulle sanzioni di alcuni avvisi bonari, se versati nei 30 giorni). In alternativa al saldo immediato, si può chiedere all’AdER una rateizzazione: fino a 6 anni senza dover dare prove (se sotto 60.000 € fino a 72 rate, ora elevato il limite a 120.000 €), o fino a 10 anni presentando i documenti di temporanea difficoltà. Come detto, dal 2023 al 2026 c’è la finestra della rottamazione-quater/quinquies per i carichi 2000-2023: se la cartella rientra, può essere molto conveniente aderire perché si pagherà solo il capitale risparmiando su sanzioni e interessi . In tal caso, fare domanda entro il 30/04/2026 e attendere il nuovo piano agevolato.
  2. Impugnazione (ricorso): se emergono vizi formali (notifica nulla, difetti di motivazione, importo errato) o vizi sostanziali (prescrizione maturata, errata applicazione di legge, tributo infondato), è opportuno presentare ricorso e far valere le proprie ragioni davanti all’autorità competente . Per le cartelle, preavvisi di ipoteca/fermo e intimazioni relative a tributi, il giudice competente è la Commissione Tributaria Provinciale (ora ridefinite come Corti di Giustizia Tributaria di primo grado), entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Per i pignoramenti esattoriali invece, l’opposizione va proposta al Giudice dell’Esecuzione civile (Tribunale) entro 20 giorni o 40 giorni a seconda dei motivi. Se il problema è un contratto bancario (mutuo usurario, interessi illegittimi), si agisce con citazione in tribunale civile nei confronti della banca, chiedendo ad esempio la nullità delle clausole abusive e la restituzione di quanto pagato in eccedenza . In tutti i casi, l’impugnazione tempestiva blocca (di norma) l’esecutorietà fino alla sentenza, purché si chieda anche la sospensione.
  3. Sospensione dell’atto: come sottolineato, contestualmente al ricorso è importante chiedere la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto, per evitare che durante il processo il Fisco o la banca procedano ad esecuzione. In ambito tributario, la richiesta di sospensione si fa alla stessa Corte tributaria, la quale decide con ordinanza in tempi brevi se sussiste il fumus (motivi seri del ricorso) e il periculum (danno grave e irreparabile in caso di mancata sospensione). Un esempio di periculum è l’impossibilità di proseguire l’attività lavorativa se il conto resta pignorato: ciò giustifica la sospensione del pignoramento fino alla decisione . Nel civile (cause bancarie o opposizioni esecutive) si può chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione o al collegio giudicante, motivandola analogamente. Ottenere la sospensione è fondamentale per congelare la situazione ed evitare che nel frattempo il debitore subisca irreparabilmente (vendite all’asta, fallimento, ecc.).
  4. Definizione agevolata (rottamazione ecc.): se la cartella rientra tra quelle definibili con rottamazione, e non ci sono forti motivi di contestazione, aderire alla definizione agevolata è una strada percorribile. Abbiamo visto sopra condizioni e scadenze: in breve, presentare la domanda online entro il 30 aprile 2026, attendere il prospetto e pagare secondo le scadenze previste . La presentazione della domanda sospende automaticamente fermi, ipoteche e pignoramenti in corso sui debiti rottamati . È importante però ricordare di rinunciare ai contenziosi sugli stessi debiti: se, ad esempio, avevi fatto ricorso su una cartella e poi la inserisci in rottamazione, dovrai rinunciare a quel giudizio (o meglio, verrà estinto dopo il pagamento). Quindi se contavi di vincere in causa su un punto di diritto, aderire alla definizione ti fa rinunciare a quella chance – va ponderato.
  5. Procedure di sovraindebitamento: quando il debito complessivo è insostenibile con le normali capacità economiche e magari ci sono già più creditori all’orizzonte, può essere consigliabile intraprendere una procedura concorsuale “minore”. Se sei un imprenditore sotto-soglia o un libero professionista con debiti sia fiscali sia bancari, potresti valutare un concordato minore, per proporre ai creditori un pagamento parziale e dilazionato come soluzione definitiva . Se sei un privato consumatore sovraindebitato, puoi presentare un piano di ristrutturazione del debito del consumatore, offrendo ciò che puoi sul periodo massimo di 4-5 anni. Oppure, in casi estremi, chiedere la liquidazione controllata dei tuoi beni con la successiva esdebitazione. Tutte queste opzioni richiedono di rivolgersi a un OCC e lavorare con un gestore della crisi, e possono portare – se fatte bene – alla cancellazione delle posizioni debitorie eccedenti. Sono procedure più complesse e lunghe rispetto a un ricorso, ma a volte rappresentano l’unica vera via d’uscita per tornare solvibili.

In ogni caso, la scelta può anche essere combinata: ad esempio, potresti impugnare una parte dei debiti per far valere un vizio e rottamare la parte restante; oppure avviare una composizione negoziata e nel frattempo sospendere le esecuzioni con provvedimenti d’urgenza. L’importante è agire in modo coordinato e strategico, meglio se con il supporto di professionisti esperti.

4. Redazione del ricorso (o del piano)

Una volta deciso il da farsi, arriva il momento di predisporre gli atti necessari. Se hai optato per un ricorso o un’opposizione, l’avvocato dovrà redigere un atto chiaro, completo e fondato giuridicamente; se invece hai optato per una procedura concorsuale, si dovrà preparare la relativa domanda e documentazione. Alcuni aspetti chiave:

  • Ricorso tributario: deve contenere, a pena di inammissibilità, gli elementi essenziali: l’atto impugnato (es. “cartella n. XYZ notificata il …”), i motivi di ricorso con le norme violate (es. “nullità della notifica ai sensi dell’art. 26 DPR 602/73 in relazione all’art. 60 DPR 600/73, in quanto …”), le prove offerte (documenti come copia della cartella, della busta di notifica, estratti di ruolo, ecc.), l’eventuale richiesta di sospensione degli effetti, e la quantificazione del valore della lite (importo del tributo contestato senza sanzioni, ai fini del contributo unificato) . È buona prassi richiamare nella motivazione anche la giurisprudenza favorevole (Cassazione, sentenze di merito) che avvalora le proprie tesi – ad esempio, se si eccepisce la prescrizione, citare le recenti ordinanze della Cassazione che confermano la necessità di impugnare tempestivamente . Il ricorso va poi notificato all’ente impositore e all’AdER e depositato telematicamente entro 30 giorni dalla notifica (dopo la riforma, si parla di 60 giorni totali per invio e deposito).
  • Opposizione a pignoramento o atto esecutivo: qui l’atto introduttivo è diverso (ricorso ex art. 615 o 617 c.p.c. se in corso di esecuzione, citazione se pre-esecuzione). Vanno elencati i motivi tipici: es. inesistenza del titolo esecutivo, vizi della notifica del precetto/cartella, limiti di pignorabilità superati, ecc. Bisogna allegare copia degli atti esecutivi e formulare le conclusioni chiedendo l’annullamento dell’atto e la cessazione della procedura, oltre al risarcimento di eventuali danni se ci sono abusi.
  • Ricorso in materia bancaria: quando si fa causa a una banca, è fondamentale allegare tutti i documenti contrattuali (es. contratto di mutuo o di apertura di credito, piani di ammortamento, estratti conto), e possibilmente una perizia tecnica che evidenzi gli addebiti illegittimi o i tassi usurai . Ad esempio, in un’azione di ripetizione di interessi anatocistici su conto corrente, si deve allegare un calcolo del ricalcolo del saldo senza anatocismo per mostrare quanto spetterebbe indietro. Nel caso di mutui, se si eccepisce l’usura, va prodotto il calcolo del TAEG effettivo confrontato con la soglia. La Cassazione, come detto, esige specificità: nel ricorso bisogna indicare espressamente le norme violate (es. art. 644 c.p. usura, art. 1815 c.c. nullità interessi usurari) e mai limitarsi ad affermazioni generiche .
  • Domanda di composizione negoziata: si presenta tramite la piattaforma CCIAA: qui non c’è un vero “ricorso”, ma va compilata una istanza contenente i dati dell’impresa, una relazione sulle cause della crisi, l’elenco dei creditori e il prospetto delle operazioni che si intendono compiere per risanare (es. “ricerca di nuovo socio finanziatore, dismissione immobile non strumentale, proposta di accordo saldo e stralcio ai creditori chirografari al x%”) . Bisogna allegare i bilanci degli ultimi esercizi, una situazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dei beni dell’imprenditore e delle eventuali misure protettive richieste. Non appena caricata, la piattaforma genera una nomina dell’esperto entro 2 giorni da parte della commissione regionale, se la documentazione è completa.
  • Domanda di sovraindebitamento (concordato minore, piano consumatore, liquidazione): anche qui l’iter parte con una istanza al tribunale competente (luogo di residenza o sede principale del debitore) tramite l’ausilio di un OCC . La domanda deve includere: l’elenco dettagliato di tutti i creditori con relative somme dovute, l’inventario di tutti i beni di proprietà (immobili, auto, conti correnti, etc.), le dichiarazioni dei redditi e un certificato ISEE aggiornato per capire il nucleo familiare e la situazione economica . Va allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall’OCC, che attesta la veridicità dei dati e valuta la fattibilità del piano. Nel concordato minore servirà anche indicare la percentuale offerta ai creditori e le modalità di esecuzione; nel piano del consumatore, motivare perché il debitore merita l’esdebitazione (assenza di colpa grave, ecc.); nella liquidazione, elencare i beni pronti per la vendita. Si tratta di pratiche corpose, dove ogni documento deve essere predisposto con attenzione per non incorrere in un rigetto per incompletezza.

5. Udienza e decisione

Dopo il deposito del ricorso (tributario o civile) o della domanda (concordataria, ecc.), si passa alla fase di attesa della pronuncia. I tempi variano a seconda delle procedure:

  • Giudizio tributario: le Commissioni tributarie tipicamente fissano un’udienza pubblica di trattazione dopo lo scambio di memorie tra le parti (il che può richiedere mesi). In media, possono passare 6-12 mesi dalla proposizione del ricorso alla sentenza di primo grado, a seconda del carico di ruolo della Corte di Giustizia Tributaria. Durante questo periodo, se è stata concessa la sospensione, le procedure esecutive restano congelate . Altrimenti, purtroppo, l’AdER potrebbe proseguire nell’esecuzione (anche se molti agenti attendono l’esito del cautelare). All’udienza, spesso solo documentale, il giudice decide e poi deposita la sentenza. Se il ricorso viene accolto, la cartella o l’atto sono annullati e il debito si elimina (salvo appello dell’Ufficio). Se viene respinto, il contribuente può valutare l’appello entro 60 giorni.
  • Causa in Tribunale (civile): le cause bancarie o le opposizioni a precetto/pignoramento seguono il rito ordinario (o sommario, se 702bis). I tempi medi sono più lunghi, spesso 2-3 anni per una sentenza di primo grado, soprattutto se sono necessarie consulenze tecniche d’ufficio (CTU) sui conti o sui tassi . Anche qui, se il giudice dell’esecuzione sospende il pignoramento, il bene o il conto restano protetti fino all’esito; se non sospende, l’esecuzione potrebbe andare avanti (ma in caso di successiva vittoria, il debitore otterrà la restituzione del maltolto). Dunque nella strategia occorre considerare questo rischio-tempo: reggere qualche anno con un conto forse bloccato o con l’azienda a rischio non è facile, per cui talvolta si cerca una transazione con la controparte in pendenza di giudizio.
  • Procedure concorsuali minori: qui la tempistica è mista. Ad esempio, nel concordato minore dopo la presentazione della domanda il tribunale nomina subito un giudice delegato e un OCC se la documentazione è completa e ammissibile. Si apre la fase di votazione dei creditori (che può durare 60-90 giorni) e poi viene fissata l’udienza di omologa. Se nessun creditore si oppone e il piano raggiunge le maggioranze, il giudice omologa il concordato e da quel momento il debitore inizia a eseguire il piano sotto vigilanza . In caso di contestazioni, ci sarà una fase davanti al tribunale in cui decidere eventuali opposizioni prima di omologare. In generale un concordato minore può chiudersi in 6-9 mesi circa. Per il piano del consumatore, i tempi sono spesso più brevi perché non c’è voto: il giudice fissa un’udienza per sentire eventualmente i creditori (che però non votano) e poi decide sull’omologa del piano, valutando la meritevolezza. La liquidazione controllata invece è più lunga perché dopo l’ammissione si procede alla vendita dei beni e al riparto: può durare 2-3 anni a seconda della complessità del patrimonio. Tuttavia, sin dall’apertura, il debitore ottiene protezione dalle azioni esecutive individuali e alla fine (come detto) può aspirare alla liberazione dai debiti.

In definitiva, l’esito di queste procedure è ciò che determinerà in modo definitivo la posizione del debitore: annullamento del debito, riduzione, o conferma dell’obbligo di pagare. Vincere un ricorso tributario significa non dover pagare quella cartella (salvo appello del fisco, ma intanto hai guadagnato tempo e magari arrivi a rottamazione successiva). Perdere un ricorso invece cristallizza il debito, che andrà onorato immediatamente o tramite rateazione (a meno di fare appello). Omologare un piano di concordato significa rendere il piano vincolante per tutti i creditori: se poi lo esegui correttamente, uscirai definitivamente dall’indebitamento residuo. In ogni caso, già il fatto di aver avviato queste azioni difensive ha spesso l’effetto di guadagnare tempo prezioso e negoziare da una posizione di forza: molti creditori, vedendo che hai intrapreso un’azione legale ben fondata o una procedura concorsuale, potrebbero essere più disponibili a trovare un accordo (es. accettare un saldo e stralcio) anziché attendere l’esito incerto di un giudizio.

Difese e strategie legali

Affrontare Fisco e banche in modo efficace richiede un mix di strategie difensive (per far valere i propri diritti ed eventualmente annullare pretese illegittime) e di soluzioni proattive (per regolare la posizione debitoria in modo sostenibile). Di seguito approfondiamo le principali tattiche legali che un debitore può mettere in campo, suddividendole per tipologia di debito.

Contestazione di cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento

Quando si impugna una cartella esattoriale, un avviso di addebito o un’intimazione di pagamento, le argomentazioni difensive possono essere diverse. Ecco le più comuni e rilevanti:

  1. Difetto di notifica – Se l’atto non è stato notificato correttamente, il ricorso ne chiederà l’annullamento per nullità insanabile. Esempi tipici: la cartella inviata via PEC a un indirizzo PEC errato o non appartenente al contribuente; l’avviso consegnato a una persona sbagliata (vicino di casa non delegato, portiere senza attestazione, ecc.); la mancata ricerca del destinatario (irreperibilità) senza rispettare le formalità. La giurisprudenza riconosce che una cartella mai notificata al soggetto debitore non può produrre effetti e tutti gli atti successivi basati su di essa sono nulli . Pertanto, dimostrare un vizio nella relazione di notifica (o l’assenza totale di notifica) è uno dei modi più efficaci per far cadere l’intera pretesa.
  2. Vizi di motivazione dell’atto – Ogni cartella di pagamento deve indicare la causale del debito in modo chiaro: da dove nasce quell’importo? Che tipo di imposta o sanzione è? Normalmente le cartelle “derivate” da accertamento riportano un sunto del provvedimento precedente e si considerano sufficientemente motivate così. La Cassazione, con la riforma del 2015, ha anzi stabilito che per le cartelle successive a un accertamento con adesione è sufficiente il richiamo al provvedimento originale . Tuttavia, il contribuente può sempre eccepire la carenza di motivazione se la cartella non gli consente di capire l’an e il quantum del debito. Ad esempio, cartelle cumulative con più voci distinte ma senza dettagli, oppure cartelle di interessi di mora calcolati senza indicare il periodo di riferimento. Tali carenze violano lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e possono portare all’annullamento o comunque obbligare l’ente a fornire chiarimenti (magari risolvibili con sgravio parziale).
  3. Prescrizione e decadenza – Come già evidenziato, l’intimazione di pagamento è l’ultimo atto col quale eccepire la prescrizione . Dunque un motivo cardine di molti ricorsi è: “il diritto alla riscossione è prescritto”. Nel ricorso occorre indicare con precisione la data dell’ultimo atto interruttivo valido (ad es. “l’ultima cartella valida fu notificata il 10 marzo 2015”) e la scadenza del termine (es. “dopo 5 anni, il 10 marzo 2020, il credito si è estinto”). Se l’intimazione è arrivata nel 2021, sarà oltre il termine. Bisogna allegare i documenti che provano la data di notifica di quell’ultimo atto (ricevute PEC o avvisi di ricevimento) . Spesso l’AdER produce in giudizio un “estratto di ruolo” con tutte le notifiche pregresse: va analizzato e, se emergono periodi superiori a 5 anni senza atti, la prescrizione è centrata.
  4. Difesa contro preavvisi di ipoteca e di fermo – Come detto, tali preavvisi sono impugnabili davanti al giudice tributario. I motivi di ricorso tipici qui sono: soglia di importo non superata (se il debito è sotto €3.000 per ipoteca o €1.000 per fermo, l’atto è illegittimo ); assenza di atti recenti (per una circolare interna, l’AdER dovrebbe notificare un sollecito se è passato oltre un anno dall’ultima notifica prima di iscrivere ipoteca: in mancanza, il preavviso potrebbe essere contestato per violazione di quello standard); strumentalità del bene – soprattutto per il fermo auto, il contribuente può opporsi dimostrando che il veicolo è bene strumentale alla sua attività professionale (es. un furgone per un artigiano, o l’auto per un agente di commercio) . In tal caso, secondo l’art. 86 DPR 602/73, non si può iscrivere fermo. Va però provato con documenti (es. visura camerale da cui risulta l’attività e magari un’autodichiarazione sull’uso esclusivo lavorativo del mezzo).
  5. Opposizione a pignoramenti esattoriali – Se l’AdER ha già bloccato il conto o pignorato lo stipendio/pensione, c’è comunque spazio di difesa: l’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) può sostenere che l’atto presupposto (la cartella o intimazione) non è stato notificato, o che il debito è inesistente, o prescritto. L’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c., entro 20 giorni) può invece puntare su vizi procedurali del pignoramento. Esempi: pignoramento oltre i limiti – se l’AdER pignora più del quinto di stipendio, o pignora una pensione senza lasciare il minimo vitale, quell’atto è irregolare . Oppure, mancata notifica dell’intimazione: se l’AdER pignora senza aver inviato l’intimazione 30 giorni prima, il pignoramento va annullato. O ancora, violazione del termine dei 60 giorni: se la banca ha girato somme prima dei 60 giorni o dopo, si può contestare chiedendo la liberazione del conto. Nell’opposizione, è utile chiedere al giudice provvedimenti di riduzione: ad esempio, se un pignoramento del quinto dello stipendio crea gravi difficoltà familiari (es. figli disabili a carico, spese mediche), si può chiedere di ridurre temporaneamente la percentuale o sospendere in attesa del ricorso. Sono risultati difficili da ottenere, ma tentare con adeguate prove può convincere alcuni giudici.

In generale, la difesa contro gli atti dell’Agente della Riscossione è un gioco tecnico di carte in regola: si vince spesso sulle forme e sui termini, più raramente sul merito del tributo (che andava semmai contestato in sede di accertamento). Per questo un avvocato esperto controlla minuziosamente notifiche, date e calcoli alla ricerca del tallone d’Achille procedurale.

Strategie per i debiti bancari e finanziari

Passando ai debiti bancari, la prospettiva cambia leggermente: qui non c’è un ente pubblico che agisce con ruoli, ma c’è un contratto privato con una banca o finanziaria, e bisogna far leva su normative civilistiche e di trasparenza bancaria. Le possibili strategie sono:

  1. Contestazione del tasso di interesse – Se si sospetta che il tasso applicato dal finanziatore sia usurario, o calcolato in modo scorretto, si può agire per far valere la nullità parziale del contratto. Come visto, la Cassazione ha escluso che l’ammortamento alla francese di per sé sia anatocistico , però rimane la verifica dell’usura oggettiva. Si confronta il TAEG del mutuo o prestito (tenendo conto di interessi, spese, polizze obbligatorie, commissioni) con il tasso soglia dell’epoca. Se supera, ex art. 1815 c.c. non sono dovuti interessi: il mutuo diventa a interesse zero dal momento in cui ha superato la soglia, e si pagherà solo il capitale. Nelle cause di usura bancaria, è necessario avvalersi di un consulente tecnico (CTP) che effettui i calcoli dettagliati . Spesso la banca opporrà le proprie perizie: sarà il giudice, eventualmente con CTU, a decidere. Ma il solo sollevare la questione può portare la banca a più miti consigli (es. a una transazione). Anche contestazioni di interessi di mora eccessivi (se > soglia) sono frequenti: la giurisprudenza sta andando verso il riconoscimento che anche l’eccesso negli interessi di mora comporta usura e quindi l’azzeramento degli interessi moratori (sostituiti dal tasso legale).
  2. Verifica della trasparenza contrattuale – Molti contratti bancari vecchi peccano di scarsa trasparenza: ad esempio mancata indicazione del TAEG o dell’ISC (indicatore di costo) nei contratti di mutuo o cessione del quinto, oppure clausole poco chiare sulle penali, o addirittura clausole nulle come capitalizzazione trimestrale non pattuita dopo il 2000, commissioni di massimo scoperto non esplicitate, ecc. Queste violazioni delle norme sulla trasparenza bancaria (TUB, Istruzioni di Banca d’Italia, norme UE sul credito ai consumatori) possono costituire motivi di causa. Ad esempio, se in un contratto di mutuo manca l’indicazione del TAEG, alcuni giudici hanno dichiarato la nullità delle clausole sugli interessi per difetto di trasparenza, applicando in sostituzione il tasso BOT o legale. Oppure, se c’è una clausola di interessi moratori con capitalizzazione, ma nel contratto non è evidenziata, può essere considerata vessatoria e quindi nulla. In sostanza, analizzando il contratto con occhio esperto, si possono trovare appigli normativi (Codice del Consumo, art. 117 TUB, Delibera CICR) per attaccare la legittimità di costi e interessi.
  3. Rinegoziazione o saldo e stralcio – Una strategia meno conflittuale ma spesso efficace è cercare un accordo stragiudiziale con la banca. Se il debitore è in difficoltà conclamate (es. ha già saltato rate, il bene è all’asta o l’azienda è in crisi), la banca potrebbe preferire recuperare qualcosa subito piuttosto che rischiare lunghe procedure e insolvenza. Con l’aiuto dell’avvocato, si può presentare un piano di rientro credibile o un’offerta di saldo e stralcio: ad esempio proporre di pagare il 50% del debito residuo in un’unica soluzione, magari attingendo a un parente o a un nuovo finanziatore, in cambio dell’esdebitazione. Oppure allungare la durata del mutuo riducendo la rata. L’Avv. Monardo è solito in questi casi predisporre un “dossier del debitore” con documenti reddituali e patrimoniali che dimostrino la situazione di difficoltà reale (calo fatturato, spese mediche, ecc.) e che convincano la controparte che meglio un uovo oggi (anche mezzo) che niente domani . Spesso funziona: la banca chiude la posizione a stralcio e rinuncia a futuri contenziosi. Naturalmente, ogni accordo va formalizzato per iscritto per evitare che poi cedano la parte residua a società di recupero crediti.
  4. Azione giudiziaria per anatocismo/usura – Se la trattativa fallisce o la banca è rigida, non resta che la causa. Si cita la banca innanzi al Tribunale competente, chiedendo ad esempio la restituzione degli interessi anatocistici indebitamente percepiti negli anni su un conto corrente (queste cause spesso riguardano aziende con conti scoperti in passato), oppure la nullità delle clausole di un mutuo e la rideterminazione del piano di ammortamento con tasso legale. In caso di usura accertata, si chiede la riconduzione del tasso agli interessi legali e la restituzione di quanto pagato in più. Come detto, in giudizio bisogna essere molto specifici e tecnici: occorre indicare le norme violate (es. art. 1283 c.c. per anatocismo ante 2000, delibera CICR 2000 per post, art. 644 c.p.), produrre estratti conto integrali o piano di mutuo e fare i calcoli. Mancanze di allegazione portano all’inammissibilità del motivo . Se ben impostate, queste cause a volte trovano successo o portano a transazioni favorevoli anche a processo avviato (la banca percepisce che rischia di pagare e preferisce accordarsi). Bisogna tuttavia considerare i costi di perizia e tempi lunghi: sono battaglie non immediate.

In parallelo a queste strategie difensive, per i debiti bancari esiste anche la via concorsuale: se il debitore è schiacciato dai debiti bancari, può includerli in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione o – se consumatore – in un piano del consumatore, ottenendo così una falcidia anche extra-giudiziale. Ad esempio, molte situazioni di sovraindebitamento da carte di credito revolving o cessioni del quinto si risolvono con piani del consumatore in cui si paga solo il 20-30% del dovuto e il resto viene stralciato dal giudice. Quindi l’approccio può essere duplice: attaccare la banca su errori contrattuali e negoziare uno stralcio globale magari sfruttando la minaccia di un concorsuale che diluirebbe il credito.

Utilizzo degli strumenti concorsuali e della composizione negoziata

Quando il sovraindebitamento è diffuso e non basta contestare singoli atti, bisogna passare a una visione d’insieme e sfruttare gli strumenti concorsuali a disposizione per ottenere un risultato equo e sostenibile. Riprendiamo quindi in ottica operativa le procedure concorsuali minori e la composizione negoziata, come “strategie” difensive avanzate:

  1. Concordato minore – Consente al debitore (imprenditore sotto-soglia, professionista o startup innovativa) di proporre ai creditori un pagamento parziale dei debiti, secondo un piano sostenibile di rientro . Viene nominato dal tribunale un giudice delegato e un OCC/gestore che assiste la procedura. I creditori votano: serve almeno il 50% dei crediti favorevoli (esclusi quelli privilegiati se non pregiudicati). Se la maggioranza è raggiunta, il tribunale omologa il concordato e da quel momento il debitore paga quanto promesso, normalmente in un periodo che può arrivare a 4–5 anni. Il vantaggio enorme è che, completato il piano, i debiti residui sono cancellati (esdebitazione concorsuale). Inoltre, grazie alla modifica del 2024, un debitore persona fisica in concordato minore può conservare la propria casa continuando a pagare il mutuo, senza doverla vendere . Questa è spesso la chiave: ad esempio un professionista indebitato può proporre un concordato offrendo ai creditori una percentuale (es. 40%) e mantenendo i beni essenziali (casa, auto per lavoro). Per i creditori, se la percentuale offerta è superiore a quanto avrebbero da una liquidazione (dove magari la casa venduta all’asta li soddisferebbe meno), conviene accettare. Dunque il concordato minore è una soluzione di compromesso, win-win se ben congegnata.
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore – È la procedura pensata per il privato non imprenditore. Il grande vantaggio è che non serve il consenso dei creditori: il debitore può proporre di pagare, ad esempio, il 30% del totale dei suoi debiti in 5 anni, e se il giudice valuta che quello è il massimo sforzo possibile e che i creditori ottengono almeno quanto avrebbero dall’eventuale liquidazione, omologa il piano anche con creditori contrari . Questo strumento è particolarmente indicato se il debitore ha pochi beni ma un reddito periodico, perché può impegnare quel reddito per alcuni anni. Ad esempio, un impiegato con 80.000 € di debiti di carte di credito potrebbe proporre di pagarne 25.000 € in 5 anni (5.000 € l’anno) e ottenere lo stralcio del restante 69% . I creditori non votano, ma possono far presente se la proposta li danneggerebbe ingiustamente rispetto ad alternative. Il giudice però guarda soprattutto alla buona fede del debitore e alla sua reale capacità: se vede che è onesto e sta offrendo tutto il sacrificio ragionevole (tenendo conto che deve mantenere sé e famiglia), tende ad approvare. Il piano del consumatore permette quindi una riduzione drastica dei debiti, con l’obiettivo di dare al debitore una seconda chance.
  3. Liquidazione controllata – Qualora il debitore non riesca a proporre alcun pagamento oppure i creditori rifiutino il concordato, rimane la via della liquidazione (simile al fallimento ma per piccoli debitori). La liquidazione controllata prevede che un liquidatore giudiziario prenda in mano il patrimonio del debitore, liquidi tutti i beni e distribuisca il ricavato ai creditori secondo le priorità di legge . Può sembrare la fine, ma in realtà c’è un beneficio: una volta chiusa la liquidazione, il debitore persona fisica può chiedere di essere esdebitato, ossia liberato dai debiti rimasti non pagati. È dunque un percorso di “pulizia” a prezzo della perdita dei beni. Viene usata quando il debitore ha sì qualche bene (se non ne ha affatto c’è l’esdebitazione di diritto), ma non abbastanza per fare offerte in concordato, oppure ha bisogno di liberarsi delle pretese anche senza pagare nulla ai chirografari. Spesso con la liquidazione si chiudono situazioni ingestibili: pensiamo a un ex imprenditore che ha casa pignorata e debiti per 1 milione a fronte di beni per 100k; con la liquidazione vende casa (100k ai creditori) e poi ottiene la cancellazione del restante 900k di debiti – un passo doloroso ma forse necessario per poter ripartire.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente – Come ultimo, innovativo strumento, ricordiamo la possibilità di chiedere direttamente al tribunale l’esdebitazione integrale se non si hanno beni né redditi da offrire . Questa procedura è a costo quasi zero (a parte spese di procedura) e consente di voltare pagina, ma si può usare una sola volta e richiede comunque che il debitore non abbia colpe gravi nel proprio indebitamento (ad esempio non deve aver dilapidato patrimonio volontariamente poco prima). È pensata per situazioni disperate: chi ha perso lavoro, non ha casa di proprietà, ha solo debiti (es. fideiussioni escusse) – in tal caso lo Stato ti dà la possibilità di liberarti dai debiti per poter ricominciare, senza strascichi per tutta la vita.
  5. Composizione negoziata per l’impresa – Questo strumento, pur non essendo un “concorso” formale, è un’arma strategica per l’imprenditore in crisi. Avviando la composizione negoziata, l’impresa segnala di voler trovare un accordo con i creditori sotto la supervisione di un esperto . Durante la procedura, oltre a trattare con banche, fornitori e Fisco per ristrutturare il debito (magari concordando nuove scadenze, riduzioni su interessi, conversione di crediti in quote, ecc.), l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive per impedire ai creditori di aggredire il patrimonio . Ad esempio, può ottenere una moratoria sui pagamenti dei debiti passati mentre tratta, oppure lo stop ai pignoramenti. Questo pone pressione sui creditori a sedersi al tavolo. Se si raggiunge un accordo con tutti o con la maggioranza, lo si può formalizzare in un accordo omologato che vincola tutti, oppure convertire la negoziazione in un concordato semplificato per eseguire l’accordo. La chiave è la flessibilità: la composizione negoziata non impone schemi rigidi di percentuali o classi, è una negoziazione pura dove tutto dipende dalla ragionevolezza economica delle proposte. Avere un esperto nominato dà credibilità al piano e assicura equità e trasparenza. Per il debitore, è un modo di evitare il tribunale (almeno inizialmente) e provare a salvarsi fuori dalle aule, il che spesso mantiene migliore il rapporto con clienti e fornitori (non pubblicando subito di essere “in concorsuale”).

In definitiva, attivare per tempo le procedure concorsuali giuste può fare la differenza tra un esito distruttivo (fallimento, vendita forzata dei beni) e un esito controllato e favorevole (taglio dei debiti, salvataggio dei beni essenziali). L’Avv. Monardo, grazie alle sue qualifiche di gestore della crisi e negoziatore, guida il debitore in questa scelta e nell’esecuzione corretta della procedura scelta.

Tabelle riepilogative

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa che sintetizza alcuni punti chiave visti finora – norme, termini, strumenti difensivi – con il riferimento normativo o giurisprudenziale correlato. Questa overview consente un colpo d’occhio sugli elementi principali da ricordare:

Norma o istitutoContenuto e funzioneRiferimento normativo/giurisprudenziale
Pignoramento presso terzi (60 giorni)In caso di pignoramento esattoriale del conto: la banca deve versare all’Agente tutto il saldo presente e gli accrediti successivi entro 60 giorni; trascorso tale termine senza pagamento, il vincolo si estingue e l’Agente deve procedere con pignoramento ordinario. Il conto si sblocca dopo 60 giorni se il Fisco non agisce ulteriormente.Cass. civ. n. 28520/2025 (ord. 30214/2025)
Prescrizione cartelle esattorialiIl contribuente deve eccepire la prescrizione impugnando l’intimazione di pagamento entro 60 giorni dalla notifica; in difetto, il debito diventa definitivo e non più contestabile. Termini: 10 anni imposte erariali, 5 anni tributi locali e contributi, 3 anni bollo auto.Cass. civ. ord. n. 28706/2025 ; artt. 2946-2953 c.c.
Soglia impignorabilità pensioniSu pensioni e stipendi è impignorabile una quota pari almeno al doppio dell’assegno sociale (≈ €1.000); il pignoramento può colpire solo l’importo eccedente tale soglia, entro il limite di un quinto. Questa regola tutela il minimo vitale del debitore.Corte Cost. sent. n. 216/2025 ; art. 545 c.p.c.
Rottamazione “quinquies” 2026Definizione agevolata dei carichi fiscali 2000‑2023: pagamento solo dell’imposta capitale e spese (niente sanzioni, interessi, aggio), in unica soluzione entro 31/7/2026 o in max 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse 3% annuo. La domanda entro 30/4/2026 sospende le azioni esecutive. Decadenza se saltano 2 rate.L. 197/2022 (rottamazione-quater); L. 199/2025, commi 82‑110 (rottamazione-quinquies)
Concordato minoreProcedura concorsuale minore per debitori sotto-soglia: richiede il voto favorevole dei creditori (≥50%). Permette una ristrutturazione dei debiti con pagamento parziale. Novità 2024: il nuovo art. 75 comma 2-bis CCII consente al debitore persona fisica di conservare l’abitazione principale continuando a pagare le rate del mutuo (con autorizzazione del giudice).D.Lgs. 14/2019 (CCII), art. 74-83; art. 75 comma 2-bis CCII inserito da D.Lgs. 136/2024
Ristrutturazione debiti consumatorePiano di rientro riservato a persone fisiche non imprenditori (consumatori). Non richiede approvazione dei creditori: il giudice omologa se il piano è fattibile e i creditori ottengono almeno quanto in una liquidazione. Permette di includere il mantenimento del pagamento del mutuo sulla casa principale, evitando la vendita.D.Lgs. 14/2019, art. 67 (richiamato dal CCII) ; Linee guida nuove procedure sovraindebitamento.
Composizione negoziataProcedura stragiudiziale per imprese in crisi: su istanza dell’imprenditore viene nominato un esperto indipendente che facilita la negoziazione con i creditori. Può portare ad accordi di ristrutturazione o piani attestati di risanamento. Durante la procedura l’imprenditore può chiedere misure protettive (stop azioni esecutive). L’esperto deve essere terzo e iscritto in apposito elenco presso CCIAA.D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 ; artt. 23-25 quinquies CCII (disciplina integrata nel Codice).
Organismi di Composizione della Crisi (OCC)Istituiti dalla Legge 3/2012 (e confermati dal CCII) per gestire le procedure di sovraindebitamento. Tengono un Registro presso il Ministero della Giustizia degli operatori qualificati (gestori della crisi) disponibili. L’OCC assiste il debitore nella predisposizione del piano, redige la relazione e monitora l’esecuzione. Obbligatorio rivolgersi a un OCC per avviare concordati minori, piani consumatore, ecc.Legge 3/2012; D.M. 202/2014 (regolamento OCC) ; D.Lgs. 14/2019, art. 68; Min. Giustizia elenco OCC.
Sospensione legale della riscossionePossibilità di ottenere dall’AdER la sospensione immediata di una cartella entro 60 giorni, presentando prova che: il debito è già pagato, oppure c’è un provvedimento di annullamento/sgravio, oppure è prescritto/decaduto, oppure c’è una causa pendente o sentenza favorevole. L’AdER sospende in sospensione amministrativa. Se entro 220 giorni non risponde, la domanda si intende respinta (silenzio-rigetto). In caso di accoglimento, la cartella viene annullata in autotutela.L. 228/2012, art. 1, commi 537‑544 ; Circ. AdER 2013 su sospensione legale; art. 2-quater DL 564/94 (silenzio-rifiuto 220gg).

(Legenda: CCII = Codice Crisi d’Impresa e Insolvenza; AdER = Agenzia Entrate-Riscossione; TEG/TAEG = tasso effettivo globale / annuo effettivo globale; OCC = Organismo composizione crisi; ISEE = Indicatore situazione economica equivalente.)

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo a una serie di domande comuni che debitori e contribuenti in difficoltà spesso si pongono. Troverai risposte concise ma esaustive, con riferimenti a norme o sentenze recenti, per chiarire i principali dubbi pratici.

1. Ho ricevuto una cartella di pagamento per un debito del 2015. Posso eccepire la prescrizione?

Sì, puoi farlo ma solo presentando un ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento collegata a quel debito. In pratica: se hai ricevuto ad esempio un’intimazione ora (2026) su una cartella del 2015 mai pagata, devi impugnare l’intimazione davanti alla Commissione Tributaria ed eccepire la prescrizione. La Cassazione ha stabilito chiaramente che la prescrizione dei debiti fiscali non è mai rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere sollevata dal contribuente impugnando l’atto esattivo . Se non lo fai e lasci decorrere i termini, il debito diventerà definitivo e non potrai più far valere la prescrizione. Ricorda i termini di prescrizione usuali: 10 anni per le imposte erariali (IRPEF, IVA, ecc.), 5 anni per tributi locali (IMU, TARI) e contributi INPS, 3 anni per il bollo auto . Quindi, ad esempio, un bollo auto 2015 sarebbe prescritto nel 2019 se in mezzo non c’è stata alcuna notifica.

2. Il preavviso di fermo amministrativo è impugnabile?

Sì. Il preavviso di fermo (la comunicazione che ti avvisa che tra 30 giorni verrà bloccata la tua auto) è considerato un atto impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario, anche se non c’è stata prima un’intimazione. La Cassazione, ord. n. 7156/2025, lo ha confermato: il contribuente può fare ricorso direttamente contro il preavviso di fermo . Nel ricorso puoi contestare ad esempio che il debito è già prescritto, oppure che manca una valida notifica delle cartelle originarie, o anche eccepire che il veicolo ti è strumentale per il lavoro (ad esempio sei un agente di commercio e l’auto ti serve per guadagnare) . Se provi quest’ultimo aspetto, il giudice può annullare il fermo perché la legge esenta i beni strumentali. In sintesi, non ignorare mai un preavviso di fermo: è l’ultima occasione per evitare che ti blocchino l’auto, e hai tutti i diritti di ricorrere.

3. Quanto tempo rimane bloccato un conto pignorato dall’AdER?

Massimo 60 giorni. In base all’art. 72-bis DPR 602/73, quando la banca riceve un atto di pignoramento esattoriale, deve congelare il conto e poi versare all’AdER tutte le somme disponibili sul conto al momento della notifica più gli accrediti che arrivano nei 60 giorni successivi . Durante questi 60 giorni il conto è sostanzialmente bloccato per il contribuente. Trascorsi i 60 giorni, due scenari: se la banca ha versato il dovuto all’AdER, fine del pignoramento (il conto viene sbloccato per eventuali somme future, anche se il debito potrebbe non essere estinto del tutto); se invece la banca non paga (ad esempio perché sul conto non c’era nulla) e l’AdER non intraprende altre azioni entro quel termine, il pignoramento perde efficacia . Questo significa che, dopo i 60 giorni, la banca può sbloccare il conto. La Cassazione ha chiarito che il Fisco non può tenere un conto sine die in ostaggio: il blocco è temporaneo . Dunque, in assenza di sviluppi, passati i due mesi puoi pretendere di riutilizzare il conto normalmente.

4. Posso aderire alla rottamazione quinquies se ho già un piano di rateizzo in corso?

Sì, la presenza di una rateizzazione in corso non preclude l’adesione alla nuova rottamazione (o definizione agevolata). Anzi, la legge prevede che quando presenti la domanda di rottamazione, i pagamenti delle rateizzazioni in corso sono sospesi . In altre parole, se stai pagando un debito a rate e quel debito rientra tra quelli definibili, puoi fare domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2026: da quel momento ti fermi dal pagare le vecchie rate e aspetti il piano di definizione agevolata. Una volta accettata la rottamazione, il debito residuo verrà ricalcolato senza sanzioni e interessi e dovrai pagarlo secondo le scadenze della definizione (unica soluzione o 54 rate). Attenzione: nell’istanza di adesione devi indicare se hai giudizi pendenti su quelle cartelle e impegnarti a rinunciarvi . Inoltre, ricorda che se poi non paghi 2 rate della rottamazione (anche non consecutive), decadi dai benefici : il piano agevolato si annulla e l’AdER riprende la riscossione pretendendo di nuovo sanzioni e interessi come se non avessi mai aderito.

5. I debiti bancari possono essere stralciati come quelli fiscali?

Non esiste una “rottamazione” pubblica per i debiti bancari (lo Stato interviene con definizioni agevolate solo sui crediti erariali). Tuttavia, è possibile negoziare privatamente con la banca un saldo e stralcio, cioè un accordo per chiudere il debito pagando solo una parte. Le banche non sono obbligate a concederlo, ma se il debitore dimostra reale difficoltà (insolvenza, rischio fallimento, ecc.), spesso preferiscono incassare qualcosa subito piuttosto che avviare lunghe cause dal risultato incerto . In parallelo, se nel rapporto ci sono profili di usura o anatocismo, il debitore può farli valere in giudizio: ad esempio, se un mutuo aveva tassi usurari, il giudice può dichiarare nulla la clausola degli interessi e ridurre il debito dovuto al solo capitale (senza interessi) o al tasso legale. La Cassazione, come detto, ha chiarito che nel piano “alla francese” non c’è anatocismo e ha fornito istruzioni precise sull’usura (separare interessi corrispettivi e moratori nella verifica) . Quindi, prima di tutto si può contestare eventuali oneri illegittimi e poi proporre un accordo: spesso la prospettiva di un giudice che tagli interessi spinge la banca ad accettare un taglio concordato del debito.

6. Che differenza c’è tra concordato minore e ristrutturazione del debito del consumatore?

Entrambe sono procedure di sovraindebitamento introdotte dal nuovo Codice, ma si rivolgono a soggetti diversi e hanno meccanismi differenti:

  • Il concordato minore è destinato a imprenditori “minori”, professionisti e piccoli imprenditori sotto le soglie di fallibilità (attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k) . Richiede il voto dei creditori: il piano proposto deve essere approvato da almeno il 50% dei crediti aventi diritto al voto . Permette di trattare anche debiti d’impresa, IVA, ecc., e consente (dopo il correttivo 2024) di mantenere l’abitazione principale se si paga il mutuo corrente . Quindi è una soluzione più imprenditoriale, collettiva.
  • La ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata a persone fisiche che non esercitano attività d’impresa (il classico privato cittadino sovraindebitato, o l’ex imprenditore chiuso da tempo). Non richiede alcun voto dei creditori : il giudice può omologare il piano anche con tutti contrari, se lo ritiene equo e sostenibile. È pensata per adattare il pagamento al reddito familiare del consumatore, lasciandogli il necessario per vivere dignitosamente. Qui non c’è l’aspetto “concordatario” del voto, ma c’è più controllo giudiziale sul merito (il giudice valuta meritevolezza e convenienza).

In sintesi: concordato minore per piccoli imprenditori, richiede accordo dei creditori (salvo omologazione forzosa in casi particolari); piano del consumatore per privati, senza voto dei creditori. Entrambe richiedono l’assistenza di un OCC e l’omologa finale del tribunale . Spesso la scelta dipende dalla tua qualifica: se hai ancora partita IVA, magari stai in concordato minore; se sei un privato puro, vai col piano del consumatore.

7. Cosa succede se perdo il processo tributario?

Se il tuo ricorso in Commissione Tributaria viene rigettato, l’effetto è che la cartella o l’atto impugnato diventano definitivi e pienamente esecutivi. In pratica, dovrai pagare il debito confermato dal giudice. Dopo la sentenza, generalmente l’AdER invia un sollecito di pagamento con una nuova scadenza (brevi termini) – se non paghi, potrà riprendere o avviare le procedure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche). Inoltre, la Commissione può condannarti a rifondere le spese di giudizio all’Ufficio se hai perso (di solito qualche centinaio di euro, a seconda del valore della lite) . Tuttavia, non tutto è perduto: hai ancora la possibilità di fare appello alla Commissione Regionale (ora Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado . Presentando appello, puoi contestare gli errori della decisione e chiedere nuovamente la sospensione in secondo grado (se nel frattempo l’AdER tenta di riscuotere). Se perdi anche in appello, l’ultima chance è il ricorso in Cassazione, ma solo per motivi di diritto (non rivedono i fatti) e va proposto entro 60 giorni dalla notifica della sentenza d’appello. In sintesi: se perdi, dovresti immediatamente valutare col tuo avvocato se ci sono i margini per un appello (es. se il giudice non ha considerato una prova chiave, o ha applicato male la legge). Nel frattempo, preparati a saldare il dovuto o a chiedere una rateizzazione per evitare guai peggiori.

8. L’Agenzia delle Entrate può iscrivere ipoteca sulla mia casa senza avvisarmi?

No, non più. La legge impone un obbligo di previa notifica al contribuente. In particolare l’art. 77 DPR 602/73 stabilisce che l’Agente della Riscossione deve inviare un preavviso di iscrizione ipotecaria almeno 30 giorni prima di iscrivere ipoteca su un immobile del debitore . In questo preavviso deve indicare quali cartelle (titoli) giustificano l’ipoteca e l’importo totale dovuto; non è necessario venga specificato l’immobile che poi verrà ipotecato , ma di fatto se hai un solo immobile è implicito. Entro quei 30 giorni, il contribuente può pagare (evitando così l’ipoteca) oppure proporre ricorso al giudice per contestare la legittimità. Se l’AdER non invia il preavviso, l’iscrizione di ipoteca è nulla e impugnabile per difetto di procedura . Va detto che dal 2012 in poi l’AdER è stata molto attenta a rispettare questo passaggio, proprio perché ci sono state valanghe di ricorsi vincenti sul punto. Quindi, se ti trovi un’ipoteca sull’immobile ma non hai mai ricevuto alcun preavviso, puoi assolutamente far ricorso e farla cancellare. Ricorda infine che per legge non si possono ipotecare immobili per debiti sotto €20.000 (di capitale) e non si possono eseguire espropriazioni immobiliari per debiti sotto €120.000 su prima casa non di lusso. Dunque verifica anche questi importi.

9. Come si calcola la fascia impignorabile della pensione?

La quota impignorabile di pensioni e stipendi è pari al doppio dell’assegno sociale vigente. L’assegno sociale nel 2026 è intorno ai 500 euro mensili, quindi il doppio è circa €1.000. Significa che se una pensione, ad esempio, è di €1.500 netti al mese, la parte fino a €1.000 è intoccabile; sulla differenza (€500) si può calcolare il quinto pignorabile (che sarebbe €100 in questo caso). Questo è previsto dal combinato dell’art. 545 c.p.c. e delle norme speciali, ed è stato confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 216/2025 . Quindi, qualunque pignoramento su pensione deve lasciare almeno €1.000. La domanda spesso nasce perché per i debiti verso l’INPS (indebiti pensionistici) c’è una norma particolare, l’art. 69 L. 153/1969, che consente all’INPS di trattenere fino a un quinto dell’intera pensione per recuperare somme indebitamente erogate. La Corte Costituzionale ha giudicato legittima questa norma speciale nel 2025, ritenendo che comunque il doppio dell’assegno sociale resta salvaguardato come minimo vitale anche in quel caso . In pratica l’INPS può prendersi un quinto anche se la pensione è bassa, ma poi deve restituire al pensionato la parte sotto il minimo tramite l’istituto della quota cedibile. È un tecnicismo: ciò che conta è che mai il pensionato si ritrovi con meno di ~€1.000. Se succede (a volte le banche bloccano l’intera pensione su conto pignorato), è illegale e va subito fatto ricorso per sbloccare la somma impignorabile.

10. Il prelievo forzoso sul conto è legale?

Se ti riferisci al pignoramento del conto corrente da parte del Fisco (AdER), sì è legale entro i limiti e con le forme previste. In sostanza, l’AdER può, in base all’art. 72-bis DPR 602/73, notificare alla tua banca un ordine di pagamento (pignoramento) per le somme che hai sul conto. La banca a quel punto blocca il conto e dopo 60 giorni versa al Fisco i soldi richiesti (fino a concorrenza del debito) . Questo è un meccanismo speciale di pignoramento presso terzi semplificato, riservato al Fisco. È “forzoso” nel senso che avviene senza passare dal giudice, ma è pienamente legale perché la legge lo consente. Naturalmente deve essere a valle di una cartella non pagata e di una intimazione notificata. Ci sono dei limiti: la banca deve rispettare la soglia impignorabile se si tratta di stipendi/pensioni accreditati sul conto (di solito lasciano sul conto l’importo pari all’ultimo stipendio mensile, come da legge) e deve osservare i termini (60 giorni). Se la banca preleva oltre il dovuto o in violazione dei limiti, puoi citarla per danni. Ad esempio, se ti azzera il conto prendendo anche somme che erano esenti, o se trasferisce soldi al Fisco subito (prima dei 60 giorni), commette un illecito. In quel caso potresti agire in giudizio per recuperare. Ma il concetto generale è: il pignoramento esattoriale (a differenza di un prelievo arbitrario stile “patrimoniale notturna”) è uno strumento previsto dalle norme, quindi a certe condizioni è perfettamente legale.

11. Posso ottenere la sospensione del pignoramento se avvio una procedura concorsuale?

Sì, è possibile. Le procedure concorsuali minori offrono tutela anche contro le esecuzioni individuali. Ad esempio, se presenti una domanda di concordato minore o di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il tribunale può emettere provvedimenti per sospendere o vietare le azioni esecutive dei creditori durante la pendenza della procedura . In pratica, dopo il deposito, puoi chiedere al giudice di bloccare i pignoramenti in corso fino all’omologa del piano (che poi li sostituirà). Anche la semplice presentazione dell’istanza di rottamazione quinquies blocca per legge le azioni esecutive per quei debiti . Nel caso di composizione negoziata, se ottieni misure protettive, anche lì i creditori non possono procedere o proseguire pignoramenti per la durata della protezione (di solito 120 giorni prorogabili). Quindi sì: se hai un pignoramento in atto (es. casa messa all’asta) e avvii un concordato o altra procedura concorsuale, puoi ottenere la sospensione dell’asta in attesa che il piano venga omologato e offra una soluzione. È una corsa contro il tempo, ma le leggi recenti incoraggiano i giudici a sospendere le esecuzioni per dare spazio alle soluzioni concordate.

12. Se la banca applica un tasso usurario, il contratto è nullo?

La nullità per usura colpisce la clausola degli interessi in questione, non l’intero contratto (di solito). Mi spiego: se in un mutuo il tasso pattuito (o il tasso di mora) eccede la soglia di usura, secondo l’art. 1815 c.c. comma 2 la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (si applica il tasso legale, o addirittura zero interessi, a seconda dell’interpretazione). Il mutuo in sé però resta valido per la parte di capitale, quindi il debitore deve restituire il capitale ricevuto ma senza pagare interessi usurari . Non è quindi una nullità totale del contratto salvo casi estremi (ma generalmente no, si parla di nullità parziale). Per far valere ciò, serve dimostrare l’usurarietà tramite una perizia: confrontando il TEG effettivo con i tassi soglia dell’epoca. Attenzione che la Cassazione impone una valutazione separata di interessi corrispettivi vs moratori, e ha cassato ricorsi generici sul punto . Quindi bisogna essere specifici: quale tasso ha superato la soglia e di quanto. Una volta provata l’usura, gli interessi indebitamente pagati vanno restituiti e per il futuro si paga al tasso legale. In sintesi: il contratto rimane in piedi, ma depurato delle clausole usurarie; non devi gli interessi eccedenti. Nei fatti, un mutuo usurario può diventare “senza interessi” (paghi solo il capitale a rate come da piano originario) e se li hai già pagati puoi chiederli indietro. È una sanzione molto grave per la banca, ecco perché le banche litigano ferocemente su cosa includere nel calcolo del TEG. Tieni conto che motivi generici di usura non reggono: il tuo legale dovrà indicare, ad es., “tasso di mora del 12%, soglia 10%, usura per 2 punti – nullità ex art. 1815 c.c.” con perizia annessa.

13. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione quinquies?

Succede che decadi dalla rottamazione con effetto retroattivo. Le norme sulle definizioni agevolate prevedono da sempre una decadenza abbastanza “rigida”: il mancato pagamento di 2 rate, anche se non consecutive, determina la perdita di tutti i benefici della rottamazione . In pratica, il tuo debito viene ripristinato come se non avessi mai aderito: tornano dovute per intero le sanzioni e gli interessi di mora che erano stati scontati, e l’Agente della Riscossione può riprendere le procedure esecutive. I pagamenti che hai eventualmente fatto vengono comunque imputati a parziale acconto sul debito “ripristinato”. Quindi facciamo un esempio: avevi €10.000 di cartelle, rottamate per €6.000 in 18 rate; ne paghi magari 6 e poi ti fermi. Decadi. Ora devi €10.000 – (quanto hai pagato finora). E l’AdER può subito ricominciare a notificare intimazioni e pignorare. Non sono ammessi ritardi: per la rottamazione-quater c’era una tolleranza di 5 giorni su una rata, ma per quinquies bisogna vedere se la confermano. In ogni caso, due rate saltate e sei fuori. Se ti succede, comunque puoi chiedere una rateizzazione ordinaria del debito residuo (ma senza gli sconti): l’AdER, una volta decaduto, ti permette di diluire col piano standard fino a 72/120 rate, così non resti con tutto sul groppone immediatamente . Però il vantaggio economico della definizione va perso. Per questo, prima di aderire a una definizione agevolata, bisogna essere abbastanza certi di poter sostenere i pagamenti fino alla fine.

14. Le sanzioni fiscali si trasmettono agli eredi?

No, le sanzioni amministrative tributarie non si trasferiscono agli eredi. Come accennato nel contesto normativo, hanno natura personale e con la morte del contribuente si estinguono . Lo ha confermato anche di recente la Cassazione: gli eredi di un contribuente deceduto rispondono solo dei tributi dovuti (nei limiti del valore ereditato) ma non delle sanzioni e relative soprattasse . Quindi, se tuo padre aveva una cartella con €5.000 di imposta e €3.000 di sanzioni, e muore, a voi eredi l’Agenzia Entrate Riscossione potrà chiedere al massimo i €5.000 (rateizzabili, contestabili ecc.), ma non i €3.000 che erano sanzioni – quelle verranno annullate. Questo avviene anche senza bisogno di fare cause: è applicazione diretta di legge (D.Lgs. 472/97). Quello che dovete fare è comunicare all’ente creditore il decesso e, se necessario, esibire il certificato di morte e la dichiarazione di successione per far aggiornare le posizioni. Gli interessi di mora sulle sanzioni decadono insieme alle sanzioni stesse. Nota bene: invece imposte e contributi sì che passano agli eredi (sempre limitatamente all’attivo ereditario): quindi se accetti l’eredità devi considerare di dover pagare eventuali cartelle per IRPEF, IMU, IVA ecc. (al netto di definizioni agevolate se disponibili). Puoi comunque scegliere di rinunciare all’eredità se i debiti superano i beni, oppure accettare col beneficio d’inventario. Ma se hai accettato e tieni i beni, quei debiti tributari vanno gestiti.

15. Posso difendermi da un pignoramento se il debito è contestato?

Sì. Se ritieni che il debito per cui ti stanno pignorando sia inesistente o non dovuto, puoi proporre opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) davanti al Giudice dell’Esecuzione del tribunale competente. Ad esempio, se ti pignorano lo stipendio per una cartella che hai contestato in giudizio tributario, puoi opporre il pignoramento sostenendo che il debito sub iudice non è esigibile. Dovrai dimostrare che hai in corso un ricorso o comunque che ci sono motivi validi (es. un annullamento in autotutela in corso, prescrizione evidente…). È prudente allegare alla citazione di opposizione una copia del ricorso tributario pendente o della documentazione che provi l’inesistenza del debito . Contemporaneamente, chiedi la sospensione dell’esecuzione al giudice, così da congelare il pignoramento fino alla decisione sull’opposizione. Il G.E. valuterà il fumus (se effettivamente il debito appare contestabile) e il periculum (il danno di subire intanto il pignoramento) e potrebbe sospendere. In pratica, se stai già litigando col Fisco o con la banca altrove, non restare passivo se iniziano a pignorarti: fai valere subito che c’è un contenzioso in corso e chiedi di fermare l’esecuzione. Spesso i giudici sospendono se vedono che il ricorso non è pretestuoso. Ovviamente, se poi la causa principale va male (perdi il ricorso), anche l’opposizione all’esecuzione verrà rigettata e il pignoramento riprenderà. Ma intanto hai guadagnato tempo e chance di evitare il pagamento immediato.

16. È possibile estinguere i debiti senza vendere la casa?

In certi casi, , è possibile salvare la casa di abitazione. Ci sono alcune vie:

  • Nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, la legge ora consente di mantenere l’abitazione principale se il debitore è in regola col mutuo o se il giudice lo autorizza a continuarne il pagamento . Significa che puoi presentare un piano di concordato o consumatore in cui proponi ai creditori di pagarli in parte, ma lasci fuori la casa, continuando semplicemente a pagare le rate del mutuo ipotecario come da contratto (quindi la banca che ha l’ipoteca viene soddisfatta integralmente nel tempo, gli altri creditori chirografari prendono magari una percentuale). Questa è una novità introdotta dal D.Lgs. 136/2024 (art. 75 co. 2-bis CCII) per i concordati minori, ed era già prassi in molti piani consumatore. Quindi sì, puoi uscire dai debiti senza perdere la casa se la procedura concorsuale va a buon fine e rispetti le condizioni.
  • Con la composizione negoziata, essendo un accordo libero, potresti negoziare con i creditori soluzioni che non prevedano la vendita della casa. Ad esempio, convincerli che vendendo la casa otterrebbero poco (aste giudiziarie deprezzano), mentre se tu la tieni e magari accendi un nuovo mutuo o ti impegni a pagare di più, alla fine ottengono di più. Si può contrattare di mantenere la casa come garanzia ulteriore ma senza venderla .
  • C’è poi la possibilità di chiedere la conversione del pignoramento immobiliare ex art. 495 c.p.c. se hai disponibilità: ossia sostituire la casa pignorata con una somma di denaro da versare per chiudere l’esecuzione (ma se avessi i soldi non saresti in procedura, immagino).

In generale, il trend normativo è di salvaguardare la prima casa del debitore onesto, per quanto possibile. Ovviamente se il mutuo non lo paghi neanche in concordato, la banca ipotecaria alla lunga potrà comunque escutere l’immobile. Ma se hai reddito sufficiente per mantenerlo, la legge ti permette di salvarlo. Diverso è per seconde case o immobili non abitativi: quelli di solito si sacrificano se ci sono debiti grandi.

17. Se l’AdER non agisce dopo 60 giorni, posso utilizzare il mio conto?

Sì, esattamente. Come spiegato, la Cassazione ha chiarito che il vincolo del pignoramento esattoriale su conto corrente non può durare oltre 60 giorni senza esito . Dunque, se la banca trascorsi i 60 giorni non ha versato (magari perché sul conto non c’erano soldi sufficienti) e l’Agente della Riscossione non ha notificato un successivo atto di pignoramento ordinario, il conto deve essere sbloccato. Puoi quindi tornare a usare il conto liberamente dal 61° giorno in poi. Questo è importante: a volte capita che le banche, per eccesso di cautela, tengano il conto bloccato anche dopo, in attesa di chiarimenti. Ma tu hai diritto a riaverne la disponibilità. Se la banca fa orecchie da mercante, puoi presentare un reclamo formale e minacciare azioni legali. La pronuncia di riferimento è, ad esempio, l’ord. Cass. n. 30214/2025: stabilisce proprio che trascorsi i 60 giorni lo spatium deliberandi è finito e senza pagamento il pignoramento si estingue . A quel punto, se l’AdER volesse ancora i soldi, dovrebbe fare un nuovo atto (tipo pignorarti lo stipendio altrove o rifare il conto). Quindi , dopo 60 giorni senza esito, pretendere dalla banca lo sblocco immediato.

18. Devo rivolgermi ad un avvocato o posso gestire da solo il ricorso?

Il consiglio spassionato è di rivolgerti a un avvocato esperto. Le materie tributaria e bancaria sono complesse e piene di insidie procedurali. Un avvocato sa individuare i vizi formali che magari a te sfuggono (una data, una firma mancante), sa calcolare la prescrizione precisa e soprattutto sa come scrivere un ricorso in modo da non farlo rigettare per motivi procedurali . Spesso i contribuenti “fai da te” presentano ricorsi generici o incompleti che vengono dichiarati inammissibili senza nemmeno entrare nel merito. Inoltre, l’avvocato può negoziare efficacemente con AdER e banche, conosce i funzionari, sa quali documenti presentare per ottenere sospensioni o rateizzazioni. Nel caso delle procedure di sovraindebitamento, poi, l’assistenza di un OCC e di un gestore qualificato è obbligatoria per legge: non puoi presentare un piano del consumatore da solo, deve farlo con te un Organismo di Composizione della Crisi . Quindi in quei casi sei comunque tenuto a farti assistere. In sintesi: non improvvisare su temi così delicati. Considera anche che molte procedure richiedono depositi telematici, firma digitale, conoscenza di piattaforme ministeriali: un privato da solo rischia di perdersi. Affidarsi a un avvocato (meglio se specializzato in queste materie, come l’Avv. Monardo) ti dà molte più chance di successo e ti evita errori procedurali irreversibili.

19. Cosa succede se aderisco alla rottamazione quinquies e poi non pago?

Se decadi dalla rottamazione (ossia non paghi due rate, come detto sopra), l’AdER ripristina il debito originale. In pratica, rimetterà in carico le sanzioni e gli interessi che erano stati condonati e ti chiederà il saldo completo. Potrà farlo inviandoti una comunicazione di decadenza e subito dopo riprendendo le azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti) per recuperare il dovuto . Facciamo un esempio concreto: avevi €10.000 di cui €4.000 di imposte e €6.000 tra sanzioni e interessi condonati; in rottamazione dovevi pagare €4.000 magari in 10 rate. Se ne saldi solo 5 e poi salti, decaduto dovrai ancora ~€2.000 di imposte rimaste + tutti i €6.000 di sanzioni/interessi (sottratto quanto hai versato andrà a coprire prima imposte, poi il resto). Inoltre perderai la possibilità di rate lunghe al 3%: potrai però chiedere una rateizzazione ordinaria sul nuovo importo, fino a 72 o 120 rate come da normativa generale. Insomma, torni al punto di partenza (o un po’ meglio se hai ridotto capitale). Purtroppo la legge non ammette “ravvedimenti” sulla definizione agevolata: se decadi, decadi. Quindi è fondamentale, in caso di difficoltà durante il piano, contattare subito il tuo consulente per trovare soluzioni (ad esempio pagare chiedendo prestito ad amici prima di saltare due rate, o vendere un bene).

20. Posso accedere alla composizione negoziata se sono un professionista?

Sì. La composizione negoziata per la crisi d’impresa non è limitata alle società: vi possono accedere imprenditori commerciali (anche individuali), imprese artigiane, professionisti e anche società agricole (che, pur non fallendo, sono ammesse) . Il D.L. 118/2021 parla in generale di “imprenditore commerciale o agricolo” ma la prassi ministeriale ha esteso la platea anche ai professionisti iscritti ad albi che abbiano un’organizzazione di impresa. In sostanza, se hai una partita IVA e gestisci un’attività professionale con dipendenti, locali ecc., puoi accedere. Il requisito fondamentale è che ti trovi in una situazione di “crisi” o insolvenza probabile ma non sei ancora irrimediabilmente insolvente (non dev’esserci già una sentenza di liquidazione ad es.) . Quindi, anche un avvocato o un commercialista con studio in difficoltà finanziaria potrebbe richiedere la composizione negoziata. La procedura si apre con la nomina di un esperto indipendente designato dalla Camera di Commercio regionale . Da lì iniziano le trattative. Quindi, confermo: anche i professionisti rientrano tra i soggetti che possono usufruire di questo strumento di allerta e gestione assistita della crisi.

Esempi pratici e simulazioni numeriche

Passiamo ora ad alcuni casi pratici e simulazioni numeriche che aiutano a capire come funzionano concretamente le soluzioni illustrate. Questi esempi sono semplificati, ma basati su situazioni ricorrenti nella realtà, così potrai immedesimarti meglio nella dinamica di difesa.

1. Simulazione di rottamazione quinquies

Scenario: una piccola società di consulenza ha accumulato debiti fiscali (IVA e IRPEF ritenute) negli anni 2015–2018 per un totale iscritto a ruolo di €100.000. Di questi, il capitale (imposte non versate) è €60.000, mentre €40.000 sono composti da sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Le relative cartelle rientrano nei carichi affidati dal 2000 al 2023, quindi sono rottenabili.

Analisi:

  • Requisiti: i debiti derivano da omesso versamento di imposte dichiarate (quindi da controlli automatici art. 36-bis, oppure da dichiarazioni). Ciò rientra nelle condizioni per la definizione agevolata, che in genere copre imposte da dichiarazione e accertamenti definitivi . Non ci sono esclusioni specifiche (ad es. l’IVA è rottamabile, le ritenute anche).
  • Scelta rate: la rottamazione quinquies permette fino a 54 rate bimestrali. L’azienda preferirebbe diluire il più possibile il pagamento. Su €60.000, se facesse 54 rate, la rata base sarebbe ~€1.111,11 a bimestre (60.000/54) .

Calcolo delle opzioni:

  1. Unica soluzione: €60.000 da pagare entro il 31 luglio 2026 (risparmio €40.000 suonanti). Forse difficile per la società reperire tale somma in un colpo.
  2. Rateizzazione massima (54 rate bimestrali): prima rata 31 luglio 2026, poi una ogni due mesi. Importo rata iniziale ~€1.111. Dal 1º agosto 2026 in poi, sulle rate residue si applica il 3% annuo di interessi . In 9 anni gli interessi totali saranno circa €5.400 (stima con interesse semplice), quindi la rata aumenterà leggermente a circa €1.210 nelle ultime scadenze . Totale pagato ~€65.400 (60k capitale + 5.4k interessi). Ancora molto meno di 100k originali.

Vantaggi: la società risparmia tutto l’importo di sanzioni e interessi (€40k), quindi un abbattimento del 40% del debito. Inoltre ottiene una dilazione lunghissima (9 anni) per pagare il dovuto residuo . Ciò alleggerisce l’impatto sul cash flow.

Svantaggi: la disciplina di rottamazione è rigida: se anche dopo 5-6 anni di puntualità la società avesse un doppio inciampo e saltasse due rate, perderebbe l’agevolazione e vedrebbe risorgere il debito originario (diminuito di quanto pagato) . Quindi c’è un rischio a lungo termine.

In conclusione, la società deciderebbe quasi certamente di aderire presentando domanda entro aprile 2026. Utilizzerà magari tutte le 54 rate per massimizzare la sostenibilità. Nel frattempo, grazie alla presentazione dell’istanza, eventuali azioni esecutive dell’AdER (es. ipoteche su beni aziendali) saranno sospese, il che dà respiro immediato .

2. Contestazione di un pignoramento del conto corrente

Scenario: un consulente (persona fisica) riceve un pignoramento esattoriale sul suo conto corrente l’1 novembre 2025 per un debito IRPEF di €20.000. Al momento sul conto ci sono €2.000. Nei due mesi successivi (novembre e dicembre) il consulente prevede accrediti totali di €6.000 (stipendi da collaborazioni, €3k al mese).

Procedura:

  • Dal giorno della notifica (1/11/2025) la banca blocca immediatamente il conto. Questo significa che il consulente non può prelevare né utilizzare quei fondi liberamente. Tutto ciò che c’è sul conto e che arriverà nei prossimi 60 giorni è vincolato in favore dell’AdER .
  • Entro il 31 dicembre 2025 (60 giorni dopo), la banca dovrà trasferire all’AdER tutte le somme pignorate. Calcolo: c’erano €2.000 sul conto + €6.000 di accrediti tra novembre e dicembre = €8.000 totali . Questo importo, tuttavia, è inferiore al debito di €20.000. Quindi l’AdER incasserà €8.000 e poi il pignoramento decadrà (perché passato il termine).
  • Se la banca, per ipotesi, non esegue il versamento entro i 60 gg, formalmente il vincolo decadrà comunque e l’AdER dovrà passare ad altre azioni; ma in realtà le banche eseguono.
  • Il consulente, trovandosi improvvisamente col conto bloccato, può correre ai ripari: verifica e scopre che il debito originario risale a una cartella del 2013 mai pagata. Sono passati 12 anni. Dunque, potrebbe esserci prescrizione decennale (2013–2023). Il problema è che doveva eccepirla prima. Se l’AdER gli ha notificato un’intimazione a settembre 2025 e lui non ha fatto ricorso, ormai quel debito è consolidato. Potrebbe tentare un’opposizione all’esecuzione entro i 20 gg dalla notifica del pignoramento, sostenendo la prescrizione, ma con poche chance perché avrebbe dovuto farlo entro 60 gg dall’intimazione.
  • L’alternativa è impugnare comunque il pignoramento per aspetti procedurali (es. mancato preavviso) e chiedere una sospensione dell’esecuzione. Mentre il giudice decide (ci vogliono settimane), i 60 giorni passeranno e il conto si sbloccherà comunque.

Valutazione: se il debito deriva da cartella 2013, la prescrizione decennale si è maturata nel 2023, ma doveva essere eccepita. Se non c’è stata intimazione recente, invece, l’intimazione stessa di settembre 2025 potrebbe essere tardiva: se l’ultima notifica fu nel 2013, in effetti la prescrizione c’era e andava eccepita sull’intimazione. Insomma, è complesso. Questo scenario evidenzia come i 60 giorni siano la trappola: se non ricorri, perdi difese.

Esito possibile: Il consulente affida all’Avv. Monardo la faccenda. L’avvocato presenta sia un’opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, sia contestualmente (se ancora possibile) un ricorso tributario tardivo. Probabilmente, trascorsi i 60 giorni, la banca verserà €8.000 all’AdER e sbloccherà il conto. Resteranno €12.000 ancora dovuti. L’AdER a quel punto potrà pignorare altro (stipendio futuro, ecc.) a meno che la causa di opposizione porti all’annullamento per prescrizione. È un finale aperto: se il giudice ritiene che doveva eccepirla prima, perderà; se invece valuta che l’intimazione era anch’essa fuori termine, potrà annullare l’esecuzione e magari dover restituire gli €8.000. Morale: non aspettare il pignoramento per agire, ma questo esempio lo insegna.

3. Concordato minore per un professionista con debiti bancari e fiscali

Scenario: Un professionista (es. ingegnere) ha debiti cumulati per €150.000 con banche (un mutuo ipotecario sulla prima casa con €140.000 di capitale residuo, più un fido bancario scoperto di €10.000) e debiti tributari per €50.000 (IVA non versata e IRPEF a seguito di accertamenti). Totale passivo €200.000. Il suo reddito annuo è di circa €40.000. Come patrimonio ha la casa di abitazione (valore €200.000, ma gravata dal mutuo residuo di 140k) e un’automobile (€10.000 di valore). Non ha altri beni rilevanti. Si tratta di un tipico caso di sovraindebitamento: il professionista da solo non riuscirà mai a pagare integralmente €200k, però ha una casa che vorrebbe salvare.

Proposta di concordato minore:

  • Conservazione della casa: grazie al nuovo art. 75 co. 2-bis CCII inserito nel 2024, il professionista può prevedere nel piano di non liquidare l’immobile abitativo, a patto di continuare a pagare regolarmente le rate del mutuo alla banca ipotecaria . Nel suo caso, è in regola coi pagamenti? Supponiamo di sì, ha pagato finora. Quindi la banca ipotecaria (creditore privilegiato) continuerà a incassare €X al mese come da contratto. Ciò la soddisfa pienamente (non subisce decurtazione). Perciò in concordato minore il debitore chiederà al giudice di autorizzarlo a proseguire i pagamenti ipotecari: la casa rimane a lui e non entra nella massa attiva da liquidare.
  • Offerta ai creditori chirografari: i creditori senza garanzie (in questo caso i debiti tributari in gran parte, e il fido bancario che sarà chirografario se non garantito) dovranno accontentarsi di una percentuale. Il professionista calcola di poter destinare €15.000 all’anno del suo reddito al piano, per 5 anni = €75.000 totali. Inoltre può vendere l’automobile per ricavare altri €10.000 (ma valuterà se tenerla se serve per lavoro). Poniamo che la venda e ricavi €10k. Avremmo €85.000 da distribuire ai creditori.
  • Di questi €85k, una parte andrà in prededuzione (spese procedura, gestore, ecc. magari €5k). Restano €80k per i creditori.
  • La banca ipotecaria è fuori (continua a prendere il mutuo). Resta da soddisfare i 50k di debiti fiscali e i 10k di banca chirografaria. Totale chirografi €60k (gli eventuali interessi di mora, sanzioni, in concordato spesso diventano chirografi anch’essi ridotti).
  • Con €80k disponibili su €60k di crediti chirografari, teoricamente potrebbe pagare il 100%. Ma attenzione: forse ha anche debiti privilegiati fiscali (IVA è privilegiata per una parte), quindi vanno considerati. Diciamo che dei €50k fiscali, €20k sono privilegiati (IVA, ritenute) e €30k chirografari (sanzioni, interessi).
  • Bisogna allora soddisfare i €20k privilegiati almeno al x% che decide il piano (minimo integrale se non c’è transazione fiscale, oppure transare). Mettiamo che offre di pagare integralmente i €20k privilegiati in 5 anni (quindi 4k l’anno li tiene per quelli).
  • Restano €11k l’anno per i chirografi (15k – 4k), cioè €55k su 5 anni + 10k dalla vendita auto = €65k per i chirografi totali €40k (30k fisco + 10k banca). Questo copre il 162% dei loro crediti, quindi in realtà potrebbe pagarli interamente e avanzare.
  • Realisticamente, non avrebbe senso pagare più del dovuto: calibrerà l’offerta. Potrebbe ad esempio offrire ai chirografari il 40% del dovuto e ridurre la durata a 3 anni. Ma teniamo l’esempio iniziale: magari offre 60% ai crediti fiscali (30k su 50k) e 40% ai crediti bancari chirografari (4k su 10k), su 5 anni.
  • Numeri: supponiamo quindi offra: €30.000 complessivi al Fisco (sui 50k, 60%) e €4.000 alla banca senza garanzie (40%). Totale offerta = €34.000 ai chirografari. Più continuerà a pagare i €140k mutuo all’ipotecaria fuori piano. I crediti privilegiati fiscali (€20k) li include con pagamento integrale nel tempo (o transazione leggermente migliorativa per velocità). Quindi totale da sborsare nel piano: €20k (privilegiati) + €34k (chirografari) = €54k in 5 anni. Circa €10.8k/anno. Questo rientra nei €15k/anno di capacità, quindi sostenibile. Potrebbe addirittura aumentare l’offerta a qualche creditore se serve convincerli.

Vantaggi: Il professionista conserva la casa, fondamentale per la famiglia . I creditori prendono qualcosa: il Fisco incassa ad es. 60% (meglio che inseguirlo per decenni e forse nulla), la banca chirografa 40% (meglio di zero se fallisse). Alla fine dei 5 anni, completati i pagamenti, tutti i debiti residui vengono cancellati per legge : l’ingegnere riparte libero (avrà ancora il mutuo ma quello è normale contratto).

Criticità: Bisogna ottenere il voto favorevole di almeno il 50% dei crediti. Qui i principali creditori sono il Fisco e la banca ipotecaria (che però essendo soddisfatta fuori dal piano su mutuo, spesso non vota negativamente). Se Fisco e banca chirografa accettano, si arriva facilmente al 50%. L’attestazione dell’OCC deve confermare che il piano è fattibile e conviene ai creditori più della liquidazione . Nel nostro caso, se andasse in liquidazione, la casa venduta pagherebbe la banca ipotecaria e forse poco altro, quindi i chirografari avrebbero preso zero. Invece col concordato minore prendono 40-60%. Quindi è conveniente per loro.

Conclusione: Il concordato minore permette a questo professionista di tagliare i debiti di oltre la metà, salvando al contempo la casa e la propria attività (continua a lavorare per pagare il piano). Dopo l’omologa, se esegue correttamente il piano, nel giro di 5 anni sarà uscito dall’incubo dei debiti e avrà tenuto i beni essenziali.

4. Procedura di ristrutturazione del debito del consumatore

Scenario: Un lavoratore autonomo (non fallibile, diciamo un grafico freelance) ha accumulato debiti totali per €80.000, di cui €50.000 verso il Fisco (IRPEF non versata, alcune cartelle per contributi) e €30.000 verso una banca (prestito personale). Non possiede immobili, vive in affitto. Ha un reddito annuo di €30.000 e un figlio a carico. Niente patrimonio salvo un’auto di modesto valore per lavoro.

Problema: Con €30k l’anno di guadagno, e una famiglia da mantenere, è impossibile estinguere €80k di debiti, che anzi crescono per interessi. Rischia pignoramenti su conto o stipendio.

Soluzione: Procedura di ristrutturazione del debito del consumatore (ex piano del consumatore):

  • Propone un piano quinquennale: pagherà €5.000 all’anno per 5 anni, quindi €25.000 in totale, suddivisi magari in rate mensili da ~€417 al mese . Questa è la sua capacità: lasciando 25k ai creditori, gli restano circa 5k annui per la famiglia (in realtà scenario semplificato, probabilmente considereranno spese, ma ipotizziamo).
  • La distribuzione proposta potrebbe essere: tutti i €25k ripartiti proporzionalmente tra i creditori chirografari. Oppure magari destinare di più all’Erario e meno alla banca, a seconda delle regole (nel piano consumatore anche i debiti erariali non devono necessariamente essere pagati integralmente, a differenza del concordato preventivo). Comunque, in media sta offrendo circa il 31% (25k su 80k) di soddisfazione complessiva.
  • Non avendo patrimonio immobiliare, i creditori non potrebbero ricavare molto neanche da esecuzioni: solo pignorargli 1/5 dello stipendio, che su 30k annui sarebbe 6k all’anno, ma ricordo che è autonomo, però se equiparato a reddito da lavoro, forse pignorabile. In ogni caso, incasserebbero lentamente e forse meno se lui smettesse di lavorare.
  • Il giudice valuterà: con €25k in 5 anni questo signore fa uno sforzo enorme ma possibile, e ottiene l’abbattimento del 69% del debito . Se si convincerà che lui è stato onesto (i debiti derivano da difficoltà e non da spese pazze) e che sta offrendo tutto il ragionevole (non ha beni, solo una parte di reddito), allora omologherà il piano anche se l’AdER o la banca dovessero dire di no.
  • Durante l’esecuzione, se il debitore paga puntualmente le rate e non peggiora la situazione, i creditori dovranno adeguarsi.

Vantaggi: Non c’è bisogno di voto dei creditori – quindi il signore non dipende dal “sì” di AdER o banca . Tiene i beni strumentali (la sua auto per lavoro non gliela portano via). E soprattutto, dopo 5 anni di sacrifici, otterrà l’esdebitazione del restante 69% di debiti che non ha potuto pagare . Può letteralmente rinascere pulito.

Caso aggiuntivo: Se per assurdo dopo i 5 anni rimangono ancora debiti perché il piano prevedeva di cancellarne una parte, chiederà esdebitazione residua. Inoltre, se per motivi indipendenti non riesce a pagare tutto ma ha fatto del suo meglio, può persino valutare la domanda di esdebitazione incapiente per il residuo (ma qui sembra che paghi tutto il previsto).

Questo esempio mostra come un soggetto senza beni immobili ma con un reddito modesto possa risolvere la sua situazione debitoria con una forte decurtazione (69% in questo caso) grazie al piano del consumatore, mantenendo la propria dignità (paga ciò che può) e la sua attività lavorativa inalterata.

(Nota: i numeri sono semplificati, in una procedura reale i conteggi considerano privilegi, spese procedure, ecc., ma l’idea di fondo è rappresentativa.)

Errori comuni da evitare

Nella gestione dei debiti e delle procedure concorsuali, i debitori commettono spesso alcuni errori ricorrenti che possono costare caro. Ecco un elenco di cattive mosse da evitare assolutamente, accompagnate da consigli pratici:

  1. Ignorare gli atti – Il peggior errore è fare finta di niente. Non aprire una busta verde, non leggere una PEC o accantonare una cartella non ferma l’azione esecutiva. I termini per reagire decorrono comunque dalla notifica, che tu l’abbia letta o meno. L’inerzia porta a perdere ogni diritto di difesa e rende il debito definitivo . Se trovi posta “sospetta”, rivolgiti subito a un legale. Anche gli atti di precetto o pignoramento vanno affrontati immediatamente, chiedendo eventualmente al giudice una sospensione. Mai lasciare scadere i termini sperando che il problema scompaia da solo.
  2. Tentare soluzioni fai-da-te improvvisate – La tentazione di risparmiare sulle spese legali porta molti a scaricare modelli da internet e presentare ricorsi generici senza basi solide. Risultato? Ricorsi dichiarati inammissibili perché non motivati a dovere, o rigettati perché il “fai da te” non conosceva un cavillo procedurale . Ad esempio, ho visto contribuenti eccepire l’usura in modo generico e vedersi chiudere la porta in faccia in giudizio. Un professionista sa come impostare tecnicamente le difese. Quindi evitate di scrivere da soli memorie raffazzonate: rischiate di bruciare per sempre opportunità che un avvocato avrebbe potuto sfruttare.
  3. Rinunciare a una definizione agevolata per paura delle rate – Spesso, di fronte a provvedimenti come la rottamazione delle cartelle, alcuni debitori rinunciano preventivamente dicendo “tanto non riuscirò a pagare tutte le rate in 5 anni”. È comprensibile la paura di non farcela, ma la definizione consente un risparmio enorme e un piano fino a 9 anni . Vale la pena aderire e poi eventualmente valutare aggiustamenti (ad es. pagare le prime rate più alte e rifinanziare in banca le ultime). Inoltre, nulla vieta di aderire solo per alcune cartelle selezionate, per diluire meglio. Col supporto di un consulente, si può “spalmare” i debiti su diverse definizioni successive. Non scartare l’opportunità senza un’analisi approfondita: potresti pentirtene quando sarà troppo tardi e dovrai pagare tutto.
  4. Perdere traccia di notifiche e prescrizioni – Uno degli errori è non tenere un dossier cronologico degli atti ricevuti. Così facendo, al momento di difendersi non si sa quando è stato notificato l’ultimo sollecito o cartella e si rischia di non eccepire la prescrizione perché non si ricordano le date . È fondamentale conservare tutte le buste, le ricevute PEC, segnare le date di arrivo degli atti. Un avvocato di solito crea un fascicolo ordinato e può calcolare con esattezza i termini. Ma se tu per primo non hai nulla, sarà più difficile. Quindi: archivia tutta la corrispondenza “importante” (digitale e cartacea), farà la differenza in tribunale.
  5. Sottovalutare gli OCC e l’esperto negoziatore – Molte persone ignorano l’esistenza stessa di procedure come il sovraindebitamento o la composizione negoziata, oppure le considerano estreme. Così, continuano a indebitarsi o subire azioni finché sfociano in un fallimento o pignoramenti pesanti, quando magari prima si poteva attivare un OCC o un negoziatore per risolvere la situazione . Ad esempio, piccoli imprenditori che avrebbero potuto evitare il fallimento con un concordato minore, ma lo hanno scoperto troppo tardi. L’errore è la mancanza di informazione. Bisogna sapere che esistono questi strumenti e rivolgersi tempestivamente ai professionisti abilitati (come l’Avv. Monardo) per farvi ricorso prima che la situazione precipiti.
  6. Non far valere i limiti di pignorabilità – A volte i debitori subiscono passivamente prelievi oltre il dovuto, ad esempio banche che pignorano più di 1/5 dello stipendio o l’AdER che trattiene l’intera pensione di un mese in cui arriva doppio accredito. Molti non sanno che ci sono limiti precisi e, per ignoranza, non contestano l’eccesso e non chiedono il rimborso . Invece bisogna monitorare attentamente: se mi pignorano 1/3 dello stipendio, è illegittimo, e devo subito far ricorso per ridurlo al quinto; se mi toccano la parte impignorabile della pensione, devo pretendere la restituzione. Lasciar correre significa rimetterci soldi che la legge magari ti tutela.

Riassumendo: tempestività, competenza e organizzazione sono le chiavi per non cadere in questi errori. Pianifica le tue mosse con un professionista, conserva documenti e agisci appena arrivano gli atti. Così eviterai di ritrovarti con l’acqua alla gola senza vie di uscita.

Conclusione

Le procedure concorsuali e le difese legali contro Fisco e creditori privati formano, come abbiamo visto, un vero e proprio labirinto normativo. Nel 2026 la situazione è resa ancor più complessa dalle recenti riforme (il Testo Unico sulla riscossione, la rottamazione quinquies, le modifiche al Codice della crisi), che da un lato offrono nuove opportunità di sgravio e ristrutturazione dei debiti, dall’altro richiedono al debitore un livello di attenzione e tempestività ancora maggiore per essere sfruttate . In questo contesto, temporeggiare o improvvisare può fare la differenza tra salvezza e dissesto: solo agendo in modo informato e rapido si possono bloccare sul nascere pignoramenti, vendite all’asta e altre azioni irreversibili.

Abbiamo esaminato come un debitore – imprenditore o privato – possa difendersi efficacemente: dai vizi di notifica alla prescrizione, dalla contestazione di interessi illegittimi alle sospensioni giudiziali, fino alle soluzioni concorsuali che permettono persino di liberarsi di debiti insostenibili mantenendo la propria casa. Il filo conduttore è sempre lo stesso: far valere i propri diritti con gli strumenti giuridici appropriati e, quando possibile, negoziare accordi vantaggiosi (sia con il Fisco tramite definizioni agevolate, sia con le banche tramite piani di rientro). Un altro aspetto emerso chiaramente è l’importanza di farsi accompagnare da professionisti qualificati: molte delle strategie discusse richiedono competenze tecniche interdisciplinari (legali, fiscali, finanziarie) che solo un team esperto può offrire.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti ad affiancarti proprio in questo percorso delicato . Grazie alla loro esperienza in diritto tributario e bancario, unita alle qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista OCC ed esperto negoziatore dell’Avv. Monardo, possono offrirti un’assistenza a 360 gradi, pratica e difensiva, su misura per la tua situazione . Dalla verifica immediata degli atti ricevuti, alla predisposizione di ricorsi ad hoc, dalla trattativa con l’AdER e gli istituti di credito per ottenere rateizzazioni o stralci, fino all’accesso alle procedure concorsuali minori (concordati, piani del consumatore) per azzerare i debiti: lo Studio Monardo saprà individuare e mettere in campo le strategie legali più efficaci e tempestive per proteggere il tuo patrimonio o la tua impresa.

Ricorda, agire subito è fondamentale. Contestare una cartella entro i termini, aderire in tempo a una rottamazione, presentare una domanda di concordato prima che parta un fallimento, può letteralmente cambiare il tuo futuro . Ogni situazione di crisi ha una soluzione legale, ma va colta nei tempi giusti e con le modalità giuste.

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