Piano Attestato di Risanamento 2026: Guida Aggiornata con l’Avvocato Specializzato

Introduzione: Affrontare una grave crisi di debiti d’impresa può segnare il confine tra la sopravvivenza e il fallimento di un’azienda. Il Piano attestato di risanamento – soprattutto nella sua versione aggiornata al 2026 – rappresenta oggi uno strumento legale fondamentale per evitare il collasso finanziario e riportare in equilibrio i conti, senza passare necessariamente dalle lunghe procedure fallimentari giudiziarie. Importanza cruciale riveste il sapere come utilizzare questo piano: i rischi di muoversi tardi o in modo errato sono elevati (pignoramenti, azioni revocatorie dei creditori, perdita di fiducia dei partner commerciali), così come le opportunità per chi agisce per tempo (sospendere le azioni esecutive, ridurre i debiti, salvare la continuità aziendale). In questa guida analizzeremo le principali soluzioni legali a disposizione del debitore, dalle contestazioni formali degli atti illegittimi alle trattative con i creditori, fino agli strumenti normativi più recenti per definire il debito in modo agevolato. Il tutto con un taglio pratico e professionale, focalizzato sulle esigenze dell’imprenditore indebitato o del contribuente in difficoltà.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In Italia, la disciplina del Piano attestato di risanamento ha subito importanti aggiornamenti negli ultimi anni. Comprendere il quadro normativo attuale (gennaio 2026) e i più recenti orientamenti giurisprudenziali è fondamentale per sfruttare al meglio questo strumento.

Normativa di riferimento: il Piano attestato di risanamento è oggi regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto con D.Lgs. 14/2019 (attuativo della delega di cui alla L. 155/2017) e più volte modificato da decreti correttivi nel 2020, 2022 e 2024. In particolare, l’art. 56 CCII, rubricato “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, fornisce per la prima volta una disciplina organica e dettagliata di questo istituto, superando la precedente impostazione minimalista contenuta nell’art. 67, co.3, lett. d) della vecchia Legge Fallimentare (R.D. 267/1942). È utile ricordare che il piano attestato nacque originariamente proprio come un’eccezione alle revocatorie fallimentari: sin dal 2005, infatti, la legge prevedeva che gli atti, i pagamenti e le garanzie compiuti in esecuzione di un piano idoneo al risanamento dell’impresa, attestato da un professionista indipendente, non sarebbero stati soggetti all’azione revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento dell’imprenditore. Oggi quel principio è confermato e ampliato nel CCII: non solo il nuovo art. 56 ha trasfuso quella regola, ma la collocazione sistematica del piano attestato nel novero degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa evidenzia la volontà del legislatore di farne un mezzo flessibile di risanamento precoce, complementare alle procedure concorsuali giudiziali.

Definizione e caratteristiche: il Piano attestato di risanamento può essere definito come un atto unilaterale del debitore (imprenditore), rivolto ai creditori, privo di omologazione giudiziale preventiva, finalizzato a riequilibrare la situazione economico-finanziaria e debitoria dell’impresa. Si tratta dunque di uno strumento stragiudiziale e volontario: l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza predispone un programma di risanamento senza bisogno di voti dei creditori né di un’approvazione del Tribunale. I creditori restano liberi di aderire o meno alle proposte del debitore, e l’eventuale accordo che ne risulta ha natura contrattuale privata. Ciò implica un limite importante: a differenza delle procedure concorsuali formali, il piano attestato non comporta un automatico “blocco” delle azioni esecutive dei creditori (in assenza di accordi specifici in tal senso). In altri termini, se non diversamente pattuito con i creditori, quelli non aderenti al piano possono comunque proseguire pignoramenti e iniziative legali, e i coobbligati o garanti del debitore (es. i fideiussori) restano obbligati. Per questo motivo, il piano attestato si adatta soprattutto a situazioni in cui è ragionevolmente possibile ottenere una larga condivisione informale da parte dei creditori più rilevanti, oppure va affiancato ad altre misure protettive. A tal proposito, una delle novità introdotte dal correttivo 2024 è proprio la possibilità di integrare il piano con alcune autorizzazioni giudiziali mirate: il nuovo art. 56, co. 4-bis CCII (introdotto dal D.Lgs. 136/2024) consente infatti al debitore, su richiesta, di ottenere dal Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali all’esecuzione del piano, pur restando questo uno strumento extragiudiziale. Ciò dà maggior respiro all’imprenditore che ricorre al piano attestato, permettendo ad esempio di reperire nuova finanza garantendo a chi la eroga una tutela privilegiata (in caso di successivo fallimento, quei crediti godranno della prededuzione e non saranno travolti). È sempre il correttivo 2024 ad aver richiesto che il piano indichi gli scenari alternativi in caso di scostamento dagli obiettivi, segno di un approccio più rigoroso sulla fattibilità del risanamento pianificato.

Presupposti soggettivi: possono accedere al Piano attestato tutti gli imprenditori commerciali, siano essi ditte individuali o società, che versano in uno stato di crisi o insolvenza. Il CCII, all’art. 2, co.1 lett. a) e b), definisce la crisi come la probabilità di futura insolvenza desumibile da uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, mentre l’insolvenza è la conclamata incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. È significativo notare che la norma consente l’uso del piano attestato anche all’imprenditore già insolvente (nel tentativo di evitare il fallimento aprendo la strada a un accordo privatistico con i creditori). Tuttavia, la prassi insegna che il piano attestato viene utilizzato preferibilmente nella fase di crisi incipiente o pre-insolvenza, quando l’azienda è ancora recuperabile, piuttosto che in situazioni di dissesto irreversibile. Va inoltre precisato che le piccole imprese non fallibili (quelle sotto le soglie dimensionali di legge, esonerate dalla liquidazione giudiziale) potrebbero in teoria predisporre un piano di risanamento informale, ma non beneficerebbero appieno degli effetti legali protettivi come l’esenzione dalle revocatorie, poiché tali effetti riguardano essenzialmente gli imprenditori assoggettabili a fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Per i debitori “non fallibili” – piccoli imprenditori sotto soglia, professionisti, consumatori – sono solitamente più indicate le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione minori, liquidazione controllata), di cui diremo più avanti.

Contenuto obbligatorio del piano: l’art. 56 CCII elenca puntualmente le informazioni e i documenti che il piano deve contenere, specialmente dopo le modifiche apportate nel 2022 e 2024. In sintesi, il piano deve indicare: (a) l’elenco dei creditori e la situazione debitoria aggiornata; (b) le cause della crisi o insolvenza; (c) le strategie d’intervento previste e i tempi necessari per attuarle; (d) un piano industriale con evidenza degli effetti sul quadro finanziario dell’impresa in funzione del riequilibrio; (e) l’indicazione di eventuali apporti di nuova finanza per superare la crisi; (f) l’elenco degli atti che saranno compiuti in esecuzione del piano (pagamenti, cessioni di beni, garanzie, ecc.); (g) eventuali scenari alternativi in caso di scostamento dagli obiettivi; (h) la data certa di predisposizione del piano. È inoltre sempre richiesta la relazione di un professionista indipendente (attestatore) che asseveri la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano stesso. La data certa e la relazione professionale servono anche a provare – in caso di futuro contenzioso, ad esempio con un curatore fallimentare – che determinati atti o pagamenti contestati erano “in esecuzione del piano”. Solo se il piano esisteva in forma scritta, con data certa anteriore agli atti esecutivi, e solo se il professionista lo ha attestato come idoneo al risanamento, si potrà infatti eccepire la non assoggettabilità a revocatoria di quegli atti (come disposto dall’art. 56, co.3 CCII, che riprende la sostanza del vecchio art. 67 L.F.). Un’ulteriore innovazione del CCII è la possibilità di pubblicare facoltativamente il piano attestato nel registro delle imprese su istanza del debitore (art. 56, co.4 CCII): questa pubblicazione, pur non necessaria alla validità del piano, serve a rendere opponibili ai terzi gli effetti esonerativi (ad esempio, rende chiaro erga omnes che certi pagamenti rientrano in un piano di risanamento certificato e quindi non possono essere revocati).

Effetti legali e tutele: il beneficio principale connesso al piano attestato consiste – come accennato – nell’esenzione da alcune azioni revocatorie e responsabilità penali. In caso di successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’imprenditore, non sono soggetti a revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato conforme all’art. 56 CCII (e regolarmente asseverato prima degli atti stessi). Inoltre, la legge esclude espressamente la punibilità per bancarotta semplice o preferenziale di quegli atti compiuti in buona fede in attuazione del piano (art. 56, co.3). Si crea dunque una sorta di “scudo legale” attorno all’imprenditore e ai terzi che abbiano cooperato nel risanamento: ciò incentiva sia il debitore a intraprendere il piano, sia i creditori strategici (es. banche) a supportarlo attraverso nuovi finanziamenti o rinunce. Va però evidenziato che questa immunità opera a condizione che il piano sia serio, trasparente e idoneo al risanamento: né la legge né la giurisprudenza proteggono infatti gli abusi o i piani “di facciata” tesi unicamente a dilazionare l’insolvenza. Ad esempio, se emergesse che i dati di bilancio nel piano erano falsi o che il professionista attestatore era in conflitto di interessi, il piano perderebbe efficacia e potrebbero scattare sia revocatorie sia responsabilità penali (come il reato di falso in attestazioni). In sostanza, il piano attestato richiede rigore e buona fede: se ben fatto, è un potente scudo; se improvvisato o fraudolento, non reggerà al vaglio di un eventuale giudice.

Aggiornamenti giurisprudenziali recenti: negli ultimi anni le corti hanno via via affinato l’interpretazione di questo istituto, ampliandone le tutele ma anche fissando paletti importanti. Ecco alcune pronunce significative che aiutano a capire l’attuale orientamento:

  • Cass. civ. Sez. I, 24 gennaio 2023 n. 2176: decisione rilevante che ha esteso la protezione del piano attestato anche alle azioni revocatorie ordinarie promosse ex art. 2901 c.c. In pratica, anche un creditore particolare che volesse far dichiarare inefficace un pagamento eseguito a un altro creditore (al di fuori del fallimento) non può riuscirci, se quel pagamento era compiuto in esecuzione di un piano attestato idoneo. La Cassazione equipara quindi la tutela tra revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria, chiarendo definitivamente – anche alla luce del nuovo art. 166 CCII – che gli atti esecutivi di un piano di risanamento certificato sono intoccabili da qualunque azione revocatoria, concorsuale o individuale, salvo il caso di mala fede o abuso.
  • Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 2025 n. 9811: ha ulteriormente confermato questo orientamento pro-debitore. La Corte ha stabilito che la revoca di pagamenti o garanzie eseguiti nell’ambito di un piano attestato è ammessa solo in caso di palese violazione di legge o manifesta inidoneità del piano stesso. Nella fattispecie, si discuteva della revocabilità di un pegno concesso durante l’esecuzione di un piano: la Cassazione ha confermato che, se il piano è serio, tempestivo e conforme ai requisiti normativi, l’atto rimane protetto. Questo consolidamento giurisprudenziale nel 2025 offre maggior certezza a chi opera attraverso i piani di risanamento, perché sancisce che – fatta salva l’ipotesi di piani fittizi o fraudolenti – le scelte compiute in sede di piano non potranno più essere rimesse in discussione successivamente.
  • Corte Costituzionale, sentenza 19 gennaio 2024 n. 6: merita un cenno anche la Consulta, che sebbene indirettamente, ha toccato temi vicini ai piani attestati parlando delle procedure di sovraindebitamento (che sono “cugine” dei piani attestati, rivolgendosi però ai soggetti non fallibili). Con la decisione n. 6/2024, la Corte Costituzionale ha giudicato non fondate alcune questioni di legittimità sul nuovo Codice della Crisi, in particolare riguardo la durata minima triennale della liquidazione controllata del sovraindebitato. La Corte ha sottolineato che il requisito di far confluire nella procedura i beni sopravvenuti nei 3 anni successivi serve a bilanciare l’interesse del debitore ad una liberazione integrale dai debiti (esdebitazione) con quello dei creditori a massimizzare il soddisfacimento. Pur non riguardando direttamente i piani attestati, questa sentenza indica come anche le più alte Corti stiano monitorando l’evoluzione delle nuove procedure di gestione della crisi, assicurandosi che l’equilibrio tra tutela del debitore onesto e garanzie per i creditori sia rispettato.

In conclusione sul quadro generale, il Piano attestato di risanamento è uno strumento privilegiato dal legislatore in quanto consente di affrontare la crisi in modo privatistico e negoziale, con maggiore riservatezza e flessibilità rispetto alle procedure giudiziarie, ma offre benefici legali paragonabili (ad esempio, protezione dalle revocatorie e continuità aziendale). Tuttavia, tale favore normativo è subordinato a un uso corretto: il piano deve essere sostanzialmente affidabile – fondato su dati veri, su previsioni realistiche e sul rispetto delle norme. In mano a professionisti esperti e attestatori rigorosi, esso diventa un potente scudo e un trampolino di rilancio per l’impresa; viceversa, un piano raffazzonato o irrealistico rischia di lasciare il debitore scoperto e di aggravare la situazione. Da qui l’importanza di farsi assistere da consulenti specializzati sin dalla fase di predisposizione del piano.

Procedura passo-passo dopo la notifica di un atto

Vediamo ora, in concreto, cosa succede e cosa fare quando si riceve un atto di riscossione o un’intimazione da parte di un creditore. Questa sezione fornisce una guida step-by-step dal momento in cui viene notificato l’atto al contribuente/debitore, evidenziando tempi, scadenze e diritti da esercitare. Immaginiamo dunque di essere un imprenditore o un privato che riceve una cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento o magari un atto di precetto: quali passi intraprendere?

1. Verifica immediata dell’atto ricevuto: appena notificata una cartella di pagamento, un avviso di addebito, un’intimazione di pagamento o un atto di precetto, non bisogna mai ignorarlo. Il primo passo è esaminare con attenzione il contenuto e la regolarità formale dell’atto. Occorre controllare: chi è l’ente creditore (Agenzia Entrate-Riscossione, INPS, un Comune, una banca, un privato…), l’importo richiesto, la causale del debito (es. imposte non versate? contributi? multa stradale? scoperto di conto corrente? rata di mutuo?), la data di notifica e le modalità di notifica. Errori formali o vizi di notifica possono talora rendere nullo l’atto – ad esempio, una cartella non validamente notificata non fa decorrere i termini di pagamento né quelli per fare ricorso. È quindi fondamentale conservare la busta (in caso di notifica cartacea) o la PEC (in caso di notifica telematica), segnare la data di ricezione e verificare se la consegna è avvenuta secondo legge (nelle mani giuste, all’indirizzo di domicilio fiscale corretto, oppure via PEC all’indirizzo risultante dai registri). Un avvocato specializzato saprà individuare subito eventuali vizi di forma (mancata indicazione del responsabile del procedimento, relata di notifica mancante o irregolare, notifica fuori termine, difetto di motivazione, importi non chiari, ecc.) su cui basare un ricorso. In questa fase, dunque, occhi aperti: ogni dettaglio può fare la differenza tra un atto valido e uno annullabile.

2. Calcolo dei termini per reagire: ogni atto contiene (esplicitamente o per legge) delle scadenze precise entro cui il debitore può pagare o presentare opposizione. Il contribuente deve sapere esattamente entro quando deve attivarsi, prima che l’atto diventi definitivo e il creditore possa procedere oltre. Ad esempio: una cartella di pagamento dell’Agenzia Entrate-Riscossione deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica, oppure, entro lo stesso termine, impugnata davanti al giudice competente (di regola la Corte di Giustizia Tributaria, ex Commissione Tributaria, se riguarda tributi). Trascorsi i 60 giorni senza pagamento né ricorso, la cartella diventa definitiva e l’Agente della Riscossione potrà avviare le azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche). Un’intimazione di pagamento (che sollecita somme già contenute in cartelle notificate da oltre un anno) dà un termine di soli 5 giorni per pagare prima di procedere al pignoramento. Un atto di precetto su un titolo esecutivo civile (es. un decreto ingiuntivo definitivo o una sentenza) concede 10 giorni al debitore per adempiere; scaduto tale termine, il creditore potrà procedere col pignoramento. È essenziale dunque, non appena ricevuto l’atto, calendario alla mano, annotare la deadline: segnare sul calendario i 5, 10, 40, 60 giorni (a seconda del tipo di atto) a disposizione e attivarsi ben prima della scadenza. Si noti che, in ambito tributario, eventuali periodi di sospensione legale dei termini (ad esempio la sospensione feriale ad agosto, dal 1° al 31) possono estendere il termine per presentare il ricorso, ma non quello per pagare; quindi attenzione a distinguere: la sospensione feriale allunga i termini processuali di impugnazione, ma non dilata i termini di pagamento delle cartelle.

3. Valutazione: pagare, rateizzare o definire in via agevolata? Ricevuto l’atto, occorre decidere rapidamente se pagare, contestare o cercare una soluzione alternativa. Se il debito richiesto è effettivamente dovuto e non vi sono ragioni per contestarlo, può convenire valutare subito se si hanno le risorse finanziarie per pagare entro la scadenza (evitando così l’accumularsi di interessi di mora e soprattutto evitando l’avvio di procedure esecutive). In mancanza di liquidità immediata, il debitore ha spesso diritto a chiedere una rateizzazione del debito. Ad esempio, con Agenzia Entrate-Riscossione è possibile ottenere la dilazione fino a 72 rate mensili (6 anni) e, nei casi di comprovata grave difficoltà economica, fino a 120 rate (10 anni) per importi elevati, presentando una specifica istanza prima che inizi il pignoramento. La domanda di rateazione, se accolta, sospende le azioni di recupero: l’Agente della Riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche né procedere a pignoramenti finché il piano di rate concordato viene rispettato. Nel 2026, inoltre, sono attive alcune definizioni agevolate dei debiti tributari varate dal legislatore: ad esempio, la rottamazione-quinquies delle cartelle (di cui parleremo più avanti). È buona norma controllare se il proprio debito rientra in qualche sanatoria fiscale, perché in tal caso si potrebbe pagare un importo ridotto (ad esempio solo il capitale senza sanzioni e interessi di mora) usufruendo appunto della norma agevolativa. In sintesi, questo terzo step consiste nel prendere in mano la calcolatrice e valutare la convenienza delle diverse opzioni: pagare subito (magari solo una parte se possibile), chiedere una dilazione oppure aderire a una sanatoria, il tutto ovviamente confrontato con l’alternativa di fare ricorso e andare in contenzioso.

4. Impugnazione dell’atto e richiesta di sospensiva: se dal controllo dell’atto (step 1) emergono motivi seri per cui l’atto è illegittimo o infondato, la strada da seguire è l’impugnazione. Occorre predisporre un ricorso motivato da presentare all’autorità competente entro i termini perentori visti sopra. Ad esempio: una cartella di pagamento per IRPEF non dovuta (magari perché il tributo è già stato versato, o perché è decaduto per prescrizione) andrà impugnata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria provinciale entro 60 giorni; un precetto basato su un importo errato o su un titolo non notificato andrà opposto al Tribunale entro 20 giorni (in alcuni casi il termine è 40 giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo). Nel ricorso, oltre all’annullamento dell’atto, si può chiedere contestualmente una sospensione cautelare (sospensiva) per congelare immediatamente gli effetti esecutivi in attesa della decisione. Ad esempio, nel processo tributario si chiede la sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, che se concessa dal giudice blocca la riscossione fino alla sentenza di primo grado. Nel processo civile, si può chiedere al giudice dell’esecuzione di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo (precetto, pignoramento) se si dimostra che l’esecuzione imminente causerebbe danni gravi e irreparabili e che vi sono fondati motivi di opposizione (artt. 615 e 624 c.p.c.). L’importante è agire tempestivamente: un ricorso presentato anche un solo giorno dopo la scadenza verrà dichiarato inammissibile, e l’atto diventerà definitivo. Se invece il ricorso è presentato in tempo e con buoni argomenti, si aprirà un contenzioso in cui il creditore dovrà dimostrare la fondatezza della sua pretesa. In caso di successo, l’atto verrà annullato (integralmente o parzialmente) e il debitore liberato dall’obbligo corrispondente. In caso di sconfitta, si potrà valutare appello o altri mezzi, ma nel frattempo è bene aver pensato anche a piani B (come eventuali definizioni agevolate se ancora disponibili). Questo step 4 quindi è la prima difesa attiva contro pretese ingiuste: portare la questione davanti a un giudice terzo.

5. Interventi se l’esecuzione è già in corso: può capitare che l’atto ricevuto non sia un “avviso” preliminare ma un pignoramento già avviato (ad esempio un pignoramento immobiliare sulla casa, un pignoramento presso terzi sul conto bancario o sullo stipendio). In questi casi le mosse per difendersi vanno adattate. Se ricevo una notifica di pignoramento presso terzi (conto corrente bloccato), di solito c’è tempo fino all’udienza davanti al giudice (indicata nell’atto, spesso dopo 30-60 giorni) per opporsi e cercare soluzioni: si potrà presentare un’opposizione esecutiva se ci sono vizi formali o sostanziali, oppure tentare un accordo a saldo e stralcio col creditore prima dell’udienza per far rinunciare al pignoramento. Nel caso di pignoramento immobiliare già iscritto, la situazione è più seria: bisogna verificare se è possibile ricorrere in opposizione (ad esempio per vizi nel mutuo, usura, errori nella procedura) o chiedere la conversione del pignoramento (ossia la sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro rateizzata). In alternativa, si può valutare la vendita dell’immobile prima dell’asta per pagare il creditore (se il giudice autorizza). In ogni caso, quando l’esecuzione è in corso, è fondamentale attivarsi immediatamente: ogni giorno che passa i costi aumentano (spese di procedura, perizia, custodia) e diminuiscono le chance di salvare il bene. Anche in ambito tributario, se ormai l’Agenzia Riscossione ha iscritto un fermo amministrativo sull’auto o una ipoteca sulla casa, c’è comunque la possibilità di agire: presentando un’istanza di sgravio se il debito è inesistente, o chiedendo la sospensione e rateazione per far revocare il fermo, o ancora ricorrendo al giudice per contestare l’iscrizione quando illegittima. In sintesi: se siamo già allo stadio del pignoramento/fermo, lo scenario è più complesso ma non privo di difese – occorre combinare gli strumenti legali (opposizioni, istanze al giudice) con eventuali trattative last-minute col creditore (ad esempio offrire un piano di rientro diretto pur di sospendere l’asta). L’assistenza di un legale in questa fase è imprescindibile per scegliere la mossa giusta in tempi rapidissimi.

Completati questi 5 passi iniziali – verifica, conteggio termini, scelta pagamento/ricorso, eventuale ricorso/sospensiva, gestione dell’esecuzione in corso – si sarà gettata la base per mettere in sicurezza la situazione nell’immediato. Ma la partita non finisce qui: parallelamente bisogna iniziare a impostare le strategie di medio-lungo periodo per risolvere definitivamente la crisi debitoria, sfruttando tutti gli strumenti di legge disponibili. Nella sezione seguente approfondiremo proprio queste difese e strategie legali, spiegando come contestare nel merito le pretese indebite, come congelare efficacemente le azioni dei creditori e come ridurre l’ammontare del debito attraverso soluzioni negoziali e procedure di ristrutturazione.

Difese e strategie legali del debitore

In questa sezione focalizziamo le principali strategie difensive a disposizione di debitori e contribuenti per tutelarsi da pretese creditorie eccessive o ingiuste, nonché per gestire e ridurre legalmente i debiti. Dall’impugnare un atto all’ottenere tempo prezioso (sospensioni e dilazioni), fino al definire il debito in maniera agevolata o cancellarlo tramite procedure ad hoc, vediamo gli strumenti chiave con un approccio pratico.

Impugnare l’atto: ricorsi e opposizioni

Come già accennato nel passo-passo, impugnare un atto significa portarlo davanti a un giudice affinché ne dichiari l’illegittimità o l’infondatezza. È la prima difesa quando si ritiene che il creditore abbia torto oppure abbia violato la legge nelle procedure di formazione dell’atto. Di seguito i casi tipici e le relative procedure di impugnazione:

  • Ricorso tributario contro cartelle e avvisi fiscali: se il debito è di natura tributaria (imposte statali, IVA, tasse locali) o contributiva (contributi INPS), l’organo competente è la Corte di Giustizia Tributaria (CGT, nuovo nome delle Commissioni Tributarie dal 2023). Si propone un ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (termine esteso a 90 giorni qualora si intenda prima presentare un’istanza di mediazione/reclamo, obbligatoria per le liti sotto €50.000 con l’Agenzia Entrate). I motivi di ricorso possono essere formali (vizi di notifica, difetto di motivazione, mancata indicazione delle norme violate, errore nell’indicazione del responsabile del procedimento) o sostanziali (il tributo non era dovuto, è intervenuta prescrizione, c’è un pagamento già effettuato ma non risultante, c’è un condono o definizione agevolata applicabile, errore di persona, ecc.). Nel ricorso si può chiedere, come visto, la sospensione dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/92 per congelare la riscossione coattiva fino alla decisione. Se il giudice accoglie il ricorso, annulla in tutto o in parte la cartella (o l’avviso) liberando il contribuente dall’obbligo di pagare quelle somme; se invece il ricorso viene respinto, il contribuente potrà presentare appello alla CGT regionale entro 60 giorni dalla notifica della sentenza e, in ultima istanza, ricorrere in Cassazione.
  • Opposizione a sanzioni amministrative (multe) divenute cartelle: per le multe stradali o altre sanzioni amministrative, la contestazione originaria andava fatta di norma entro 30 giorni dinanzi al Giudice di Pace (o entro 60 giorni in caso di ricorso al Prefetto) dalla notifica del verbale/ordinanza. Se però il debitore non ha opposto la multa nei termini, questa diventa definitiva e viene iscritta a ruolo, generando una cartella esattoriale. Quando ormai arriva la cartella, la possibilità di contestare il merito della multa è preclusa (è tardivo opporsi al verbale); resta però possibile impugnare la cartella stessa per vizi propri (ad esempio, decadenza: la cartella per multa stradale deve essere notificata entro 2 anni dall’esecutività della sanzione, termine spesso non rispettato; oppure errori di notifica della cartella, ecc.). In questi casi l’opposizione va proposta al giudice ordinario (Tribunale in funzione di giudice civile, se la cartella contiene solo sanzioni amministrative) entro 30 giorni. Anche qui è buona prassi chiedere subito la sospensione al giudice per evitare fermi dell’auto o altre misure nel frattempo.
  • Opposizione a decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento (creditori privati): se il creditore (una banca, un fornitore, ecc.) ha ottenuto un decreto ingiuntivo e lo ha notificato, il debitore ha 40 giorni per fare opposizione (termine standard, salvo eccezioni – p.es. 10 giorni nei casi di ingiunzioni di pagamento immediatamente esecutive ex art. 642 c.p.c.). L’opposizione a decreto ingiuntivo si propone davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il decreto (Giudice di Pace o Tribunale a seconda del valore), e dà vita a un giudizio ordinario di cognizione in cui il creditore attore dovrà provare il proprio diritto e il debitore opponente potrà far valere le sue difese (pagamento già avvenuto, prescrizione, nullità di clausole contrattuali, ecc.). Se invece è stato notificato un atto di precetto (cioè l’intimazione di pagamento basata su un titolo esecutivo ormai definitivo, ad esempio un decreto non opposto nei 40 giorni o una sentenza passata in giudicato), l’opposizione può essere di due tipi: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore sopravvenuti al titolo (es. ho pagato dopo la sentenza, ho un accordo col creditore, il titolo è stato annullato in appello, la pretesa si è prescritta nel frattempo, ecc.); oppure opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali del precetto o dell’esecuzione (es. il precetto non contiene gli elementi di legge, la notifica è nulla, ecc.). L’opposizione al precetto va proposta entro 20 giorni dalla sua notifica al giudice dell’esecuzione competente (Tribunale) e può anch’essa essere accompagnata da istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.). Infine, se è già stato notificato un atto di pignoramento, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione entro 20 giorni dall’atto (se contesta il diritto del creditore a procedere, ad es. perché il debito è stato pagato) oppure agli atti esecutivi entro 20 giorni dall’atto viziato (se contesta irregolarità nella procedura, ad es. pignoramento eseguito su bene impignorabile). In tutti questi casi, tempestività e richiesta di sospensione sono la chiave: il giudice, se ritiene l’opposizione fondata almeno in parte e c’è pericolo nel ritardo, può sospendere l’esecuzione (bloccare l’asta, sbloccare il conto pignorato, etc.) per il tempo necessario a decidere sul merito dell’opposizione.
  • Istanza di sospensione in autotutela all’Agente della Riscossione: un ulteriore strumento di difesa – poco conosciuto ma molto utile – è previsto dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012). Si tratta della possibilità per il debitore di presentare direttamente ad Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) una richiesta di sospensione della riscossione quando ritiene che la cartella o l’avviso siano stati emessi per errore. Ad esempio: il debito era già stato pagato; oppure c’è una sentenza di annullamento a proprio favore; oppure il debito è prescritto; o ancora si è ottenuto un provvedimento di sgravio dall’ente creditore. In tali casi, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, il debitore può inviare all’Agente della Riscossione un’istanza (anche online tramite area riservata) indicando le ragioni e allegando la documentazione che prova l’errore (ricevuta di pagamento, copia della sentenza di annullamento, ecc.). L’Agenzia sospende immediatamente ogni attività di recupero e inoltra la pratica all’ente creditore per le verifiche del caso. Se l’ente conferma l’errore o non risponde entro 220 giorni, la legge prevede addirittura l’annullamento automatico del debito (silenzio-assenso): in pratica la cartella viene cancellata d’ufficio . Se invece l’ente risponde confermando la validità del credito, la riscossione riprende, ma a quel punto il contribuente avrà comunque guadagnato tempo e potrà ancora presentare ricorso giudiziale. Questa sospensione “amministrativa” è uno strumento potente (specie in casi di duplicazione di pagamenti, sgravi non recepiti, prescrizioni maturate) che il team dell’Avv. Monardo utilizza quando ci sono motivi evidenti e documentati: consente di bloccare subito i procedimenti esecutivi senza attendere i tempi del tribunale, sfruttando l’autotutela della stessa Agenzia Riscossione.

Sospendere e limitare le azioni esecutive

Oltre all’impugnazione formale degli atti, un obiettivo primario del debitore è guadagnare tempo e allentare la pressione dei creditori, soprattutto quando i debiti sono di importo elevato o coinvolgono beni importanti. Vediamo i metodi principali per ottenere sospensioni o limitazioni delle azioni esecutive:

  • Sospensione giudiziale: l’abbiamo già trattata sopra, ma la ribadiamo per importanza. Va richiesta al giudice competente (giudice tributario, giudice dell’esecuzione, giudice civile a seconda del caso) e, se concessa, congela la specifica azione esecutiva in corso (pignoramento, vendita all’asta, iscrizione di ipoteca o fermo, ecc.) fino a una certa data o fino alla decisione finale nel merito. Durante la sospensione, il creditore non può procedere oltre. È bene sapere che la sospensione inibisce l’atto impugnato ma non elimina il debito: è un rimedio temporaneo, in attesa del giudizio. Occorre quindi sfruttare quel periodo di “respiro” per cercare soluzioni di merito (vincere la causa o magari transigere con il creditore). In ambito tributario, ottenere la sospensiva blocca anche il decorso degli interessi di mora; in ambito civile, blocca lo step esecutivo (ad es. rinvia un’asta giudiziaria). La sospensione può essere revocata se cambiano le circostanze, quindi va gestita con attenzione, tenendo il giudice sempre aggiornato su eventuali accordi sopraggiunti col creditore.
  • Rateizzazione del debito tributario o contributivo: come accennato, ottenere un piano di dilazione può di fatto limitare le azioni esecutive del creditore pubblico. Infatti, quando Agenzia Entrate-Riscossione approva una rateizzazione, la norma prevede che non possano essere iscritti nuovi fermi amministrativi né ipoteche, né avviati pignoramenti, a patto che il debitore paghi regolarmente le rate. Dunque attivare una rateazione serve non solo a spalmare il debito nel tempo, ma anche a sospendere coercitivamente le ganasce del Fisco. Attenzione: se si saltano alcune rate (oggi la decadenza scatta dopo 8 rate non pagate, anche non consecutive), la protezione cessa e l’Agenzia riprenderà le azioni. Anche i debiti previdenziali (INPS) possono essere rateizzati con effetti simili. Per i debiti bancari, ottenuta una moratoria o un piano di rientro accordato, la banca in genere sospende le azioni legali (ad es. rinuncia temporaneamente alla causa esecutiva).
  • Misure protettive della composizione negoziata: per le imprese in crisi, la recente normativa (D.L. 118/2021 e poi CCII) ha introdotto la Composizione negoziata per la soluzione della crisi, in cui un imprenditore può chiedere la nomina di un Esperto indipendente che lo aiuti a trovare un accordo coi creditori. Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può ottenere dal Tribunale delle “misure protettive” (art. 18 CCII) che bloccano o sospendono le azioni esecutive dei creditori per la durata delle trattative (generalmente fino a 4 mesi, rinnovabili di 4). Questa è una forma di sospensione ombrello, che congela tutto il contenzioso (su istanza, il giudice può sospendere specificamente i singoli procedimenti su beni essenziali). Tali misure protettive sono molto utili per guadagnare tempo e negoziare con i creditori senza la spada di Damocle di pignoramenti imminenti. Nel nostro contesto, la composizione negoziata può preludere proprio a un piano attestato: come visto nell’esempio pratico più avanti, l’impresa può attivare la composizione negoziata, bloccare i creditori per qualche mese mentre elabora con l’aiuto dell’Esperto un piano di risanamento, e poi uscire con un piano attestato sottoscritto privatamente.
  • Limiti alle azioni esecutive individuali nelle procedure concorsuali: se la situazione debitoria sfocia in una procedura concorsuale formale (ad esempio un concordato preventivo, un concordato minore o una liquidazione giudiziale), scatta automaticamente il divieto di azioni esecutive individuali: i creditori non possono più procedere ciascuno per conto proprio, ma devono partecipare alla procedura collettiva. Questo principio (par condicio creditorum) però non vale per il piano attestato in sé, essendo stragiudiziale. Ecco perché l’imprenditore deve considerare, se la pressione dei creditori diventa ingestibile, di “saltare” su una procedura concorsuale giudiziale come extrema ratio per bloccare il caos. Ad esempio, presentare una domanda di concordato preventivo con riserva può attivare lo stay (automatic stay) e interrompere i pignoramenti in corso. Tuttavia, questa è una mossa drastica e va ponderata con un professionista, perché entrare in concordato significa poi dover rispettare regole e tempi stringenti per la presentazione del piano.

In sintesi, sospendere o limitare le azioni esecutive è spesso il primo traguardo da raggiungere per “mettere in pausa” l’emergenza e poter lavorare con lucidità al risanamento. Si ottiene con vari strumenti: giudiziali (sospensive, concordati) e negoziali (rateazioni, misure protettive). L’Avv. Monardo, forte della sua esperienza sia in tribunale che nelle procedure stragiudiziali, sa combinare queste leve per proteggere subito il cliente – ad esempio ottenendo un provvedimento d’urgenza che blocchi un’asta immobiliare, mentre parallelamente avvia una trattativa con la banca per ristrutturare il mutuo.

Contestare il debito nel merito

Non sempre le strategie difensive si limitano ad aspetti formali o procedurali. Spesso il debitore contesta nel merito l’esistenza o l’entità stessa del debito. Ciò avviene tipicamente quando il debitore ritiene di non dovere quelle somme o di doverne meno, a causa di errori del creditore oppure per l’applicazione di norme sostanziali.

Ecco alcune situazioni in cui si contesta il merito del debito e le relative strategie:

  • Prescrizione del debito: molti debiti non durano per sempre; dopo un certo periodo di inerzia del creditore, sopravviene la prescrizione, che estingue il diritto di credito. Ad esempio, le cartelle per contributi INPS si prescrivono in 5 anni, le imposte comunali in 5 anni, le bollette in 5 anni, molte sanzioni amministrative in 5 anni, mentre le imposte erariali (IRPEF, IVA) in 10 anni. Se il debitore riceve un atto per un credito molto vecchio, può contestare che il diritto si è prescritto. La prescrizione va eccepita in giudizio (non è rilevabile d’ufficio dal giudice nel tributario, mentre nel civile lo è dopo l’ultimo intervento legislativo del 2020 per i diritti disponibili). Quindi occorre presentare un ricorso o un’opposizione e sollevare l’eccezione di prescrizione, documentando da quanto tempo non vi erano solleciti validi. Se accolta, il debito viene dichiarato estinto. L’Avv. Monardo verifica sempre le date di formazione del debito e degli atti notificati, perché la prescrizione è una difesa semplicissima e vincente se applicabile.
  • Importo errato o non dovuto: capita spesso che l’ente creditore sbagli i calcoli o richieda somme già pagate. Ad esempio, l’Agenzia Entrate potrebbe aver iscritto a ruolo imposte non aggiornate a seguito di una dichiarazione integrativa presentata dal contribuente; oppure può aver duplicato una partita di debito. Ancora, una banca può aver applicato interessi illegittimi (usura, anatocismo) a un contratto di mutuo o conto corrente, gonfiando il saldo preteso. In tutti questi casi, occorre fare un ricalcolo del dovuto e contestare la differenza. Spesso serve una CTU (consulenza tecnica) nei giudizi civili bancari per rideterminare il saldo del conto senza le voci illegittime. Nel tributario, il contribuente può produrre i propri conteggi (ad esempio sulle sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso non correttamente applicato). Il principio è: solo il giusto, non un euro di più. Se il creditore pretende più del dovuto, quella parte di debito può essere annullata in giudizio.
  • Nullità contrattuali e vizi dei titoli: se il debito deriva da un contratto (prestito, mutuo, leasing, etc.), il debitore può contestare il contratto stesso: clausole nulle (es. interessi usurari o clausole di interessi di mora sproporzionati, commissioni occulte), invalidità del contratto (es. fideiussioni nulle perché conformi a uno schema antitrust censurato da Banca d’Italia), mancanza di trasparenza, ecc. Far dichiarare la nullità di certe clausole può ridurre drasticamente il debito. Ad esempio, eliminando gli interessi usurari, il mutuo va ricalcolato al tasso legale. Oppure, se viene riconosciuta l’applicazione di interessi anatocistici su conto corrente oltre il 2000 senza pattuizione valida, si stornano tutti gli interessi composti. Questo rientra nelle cause civili contro banche/finanziarie, in cui l’Avv. Monardo è specializzato, e può portare non solo ad annullare il debito residuo ma persino a far emergere un credito a favore del debitore (nei casi di saldo contestato). Anche i decreti ingiuntivi possono essere contestati nel merito: se il decreto si fonda su un estratto conto, si può eccepire che non erano maturate le condizioni; se su cambiali, si può opporre falsità o vizio nel rapporto causale. Insomma, guardare la sostanza dell’obbligazione sottostante è doveroso: non di rado emergono sorprese che permettono di ridurre o azzerare la pretesa del creditore.
  • Vizi nelle procedure amministrative di accertamento: per i debiti fiscali e contributivi, spesso a monte c’è un atto di accertamento. Se quell’atto non è stato notificato correttamente, oppure è decaduto perché l’ente ha sforato i termini di legge per emetterlo, il debito può essere contestato. Ad esempio, una cartella che trae origine da un avviso di accertamento mai notificato è nulla; una cartella INPS emessa oltre il termine di decadenza è anch’essa nulla. Questi aspetti richiedono conoscenza delle norme sui termini di accertamento e decadenza (spesso modificate negli ultimi anni, specie dopo il Covid che ha sospeso i termini per vari mesi). L’Avv. Monardo e i suoi collaboratori tengono traccia di queste finestre temporali per capire se un atto esattoriale “si regge” su un provvedimento valido o su un atto fantasma.

Contestare il debito nel merito richiede un approccio tecnico e documentale: bisogna reperire contratti, estratti conto, copia degli atti precedenti, normativa applicabile. È un lavoro certosino, ma che può dare frutti eccezionali: far emergere che anziché 100 devo 50, o che addirittura sono a credito, cambia tutto lo scenario. Da sottolineare che spesso la contestazione nel merito può andare di pari passo con soluzioni transattive: se la causa ha margini di incertezza, il debitore può transare col creditore per un importo inferiore, evitando il giudizio fino in fondo. Questo però ci porta al prossimo punto: come definire e ridurre il debito al di fuori del contenzioso.

Definire e ridurre il debito: soluzioni stragiudiziali

Parallelamente alle vie giudiziali, è sempre opportuno esplorare le soluzioni stragiudiziali per ridurre l’ammontare del debito e chiudere le pendenze in via negoziale. Soprattutto se il debitore ha difficoltà economiche e patrimoni limitati, molti creditori – compresi quelli pubblici – preferiscono incassare qualcosa in tempi ragionevoli piuttosto che avviare lunghe (e costose) esecuzioni dalla dubbia riuscita. Ecco dunque gli strumenti principali per definire bonariamente i debiti:

  • Rottamazione e definizione agevolata dei debiti fiscali: il legislatore italiano, negli ultimi anni, ha varato diverse sanatorie fiscali. Queste procedure consentono di regolarizzare i debiti con l’Erario e con l’Agenzia Riscossione a condizioni vantaggiose, di solito abbuonando sanzioni e interessi. Nel 2023 abbiamo visto la Rottamazione-quater (introdotta con L. 197/2022, legge di Bilancio 2023) per i carichi affidati fino al 30 giugno 2022, e per il 2026 è stata attivata la Rottamazione-quinquies (con la Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025). La definizione agevolata “Rottamazione-quinquies” riguarda i ruoli affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2025 e permette di pagare il debito senza sanzioni né interessi di mora, con possibilità di diluire il pagamento fino a 9 anni (max 18 rate semestrali) . Occorre presentare domanda online entro il 30 aprile 2026 e la prima rata (o unica soluzione) scade il 31 luglio 2026 . Da notare che sono esclusi dalla rottamazione-quinquies i debiti da accertamento esecutivo affidati nel 2023-25 (è la prima volta che questi vengono esclusi da una sanatoria), e restano esclusi i debiti che il contribuente ha già inserito in una precedente rottamazione-quater se l’ha poi pagata regolarmente fino al 30/09/2025 . Per valutare la convenienza: spesso aderire alla definizione agevolata è la scelta migliore per cartelle inerenti imposte autoliquidate (IRPEF, IVA, bollo auto) e contributi, perché taglia drasticamente le sanzioni (che possono costituire anche il 30-50% del debito totale). Ad esempio, una cartella per IRPEF non pagata di €10.000 (di cui €4.000 di sanzioni e €2.000 di interessi) in rottamazione comporterebbe il pagamento di circa €10.000 + interessi legali ridotti, risparmiando €4-6.000 tra sanzioni e mora. Il tutto senza dover fare causa e con comode rate. L’Avv. Monardo assiste i clienti in ogni passo: dalla domanda online (compilazione del form e selezione delle cartelle da rottamare) alla gestione del piano di pagamenti, assicurandosi che il cliente rispetti le scadenze (in passato molti debitori sono decaduti dai benefici per un ritardo nei versamenti). Importante: se si aderisce alla rottamazione, i termini di impugnazione delle cartelle si considerano sospesi e poi decadono definitivamente con il pagamento della prima rata, per cui è una scelta da fare con consapevolezza – generalmente vi si ricorre quando l’importo netto (senza sanzioni) è effettivamente dovuto e non contestabile diversamente.
  • Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà: oltre alla rottamazione “generale”, in passato ci sono stati anche provvedimenti di saldo e stralcio riservati a persone fisiche in comprovata difficoltà economica (misurata dall’ISEE). Ad esempio, la L. 145/2018 (Bilancio 2019) consentiva a contribuenti con ISEE sotto €20.000 di estinguere taluni debiti fiscali versando solo una percentuale del dovuto (dal 16% al 35% a seconda dell’ISEE), cancellando il resto. Attualmente (2026) non c’è un saldo e stralcio attivo, ma il Governo potrebbe reintrodurlo in futuro. Chi ha serie difficoltà reddituali dovrebbe tenersi informato perché queste misure straordinarie sono cicliche. In mancanza di un saldo e stralcio “legislativo”, si può sempre provare un saldo e stralcio negoziale: contattare il creditore (o l’ente, tramite istanza all’AdER per alcune fattispecie) e proporre una somma a chiusura tombale. Ad esempio, con i Comuni si può trattare sulle ingiunzioni fiscali; con le finanziarie o banche, se il debitore è nullatenente o quasi, spesso accettano percentuali più basse pur di incassare subito qualcosa.
  • Transazione stragiudiziale con creditori privati: per i debiti verso fornitori, banche, locatori, etc., c’è sempre la via della trattativa privata. Se il debitore riesce a racimolare una certa somma (per esempio vendendo un bene non essenziale, o grazie all’aiuto di familiari), tramite l’avvocato può proporre ai creditori un accordo: il cosiddetto saldo e stralcio individuale. Ad esempio: devo €50.000 a un fornitore, propongo di pagargliene €20.000 entro un mese e lui rinuncia al resto, magari facendomi una liberatoria. Questa soluzione è frequente nelle crisi, specie quando il creditore teme di non vedere proprio nulla in caso di fallimento del debitore. È chiaro che dipende dal rapporto di forza: se il creditore ha garanzie reali solide (es. ipoteca di primo grado su immobile di valore) sarà meno incentivato a stralciare, mentre se il credito è chirografario e il debitore appare sull’orlo del fallimento, accetterà più volentieri. L’abilità del negoziatore (in questo caso l’Avv. Monardo) sta nel convincere i creditori che meglio un uovo oggi che una gallina domani… forse marcia. Queste transazioni private, se ben condotte, possono ridurre significativamente l’esposizione debitoria senza i costi e i rischi del contenzioso.
  • Piano attestato di risanamento (strumento stragiudiziale per imprese): su questo ci siamo dilungati all’inizio. In questa sede vale la pena ribadire che il piano attestato è la transazione stragiudiziale organica con tutti o gran parte dei creditori di un’impresa. È quindi la soluzione principe per definire e ridurre il debito complessivo di una società fuori dal tribunale. Nel piano attestato spesso confluiscono elementi di tutte le soluzioni citate: ad esempio l’azienda può prevedere di pagare i debiti fiscali avvalendosi di una rottamazione in corso, può ottenere accordi saldo e stralcio con alcune banche, può dilazionare i debiti verso fornitori chiave. Tutto questo viene messo “a sistema” in un unico documento strategico. Tra l’altro, come visto, il piano attestato ha il vantaggio ulteriore di detassare le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti: grazie all’art. 88, co.4-ter TUIR, i debiti rinunciati dai creditori (quindi il “guadagno” che l’azienda fa a bilancio) non costituiscono ricavo tassabile fino a concorrenza delle perdite pregresse . Questo incentivo fiscale è fondamentale: se un’azienda ottiene uno sconto di €100.000 dai creditori in un piano, non dovrà pagare imposte su quei €100.000 risparmiati (che tecnicamente sarebbero una sopravvenienza attiva) – condizione che rende il risanamento più efficace. Per ottenere questa esenzione fiscale, è prassi pubblicare il piano attestato al Registro delle Imprese, come confermato anche dall’Agenzia Entrate (interpello n. 222/2024): l’art. 56 CCII persegue infatti la stessa finalità dell’art. 67, co.3 lett. d) L.Fall richiamato dal TUIR, dunque l’agevolazione si applica anche ai piani attestati nuovi .

Riassumendo, le soluzioni stragiudiziali puntano a ridurre il debito concordando con il creditore una chiusura facilitata. Il vantaggio è la rapidità e la minor conflittualità; lo svantaggio è che richiedono la volontà del creditore di scendere a patti. Per i debiti fiscali fortunatamente interviene la legge con sanatorie generalizzate; per quelli privati serve la giusta leva negoziale (es. la prospettiva di un fallimento in cui il creditore prenderebbe zero, oppure la disponibilità immediata di un pagamento parziale). Un legale esperto saprà guidare il debitore nelle trattative, anche qui facendo un calcolo costi/benefici: ad esempio, se ho una causa in cui posso vincere ma l’esito è incerto e lungo, forse conviene comunque stralciare pagando una quota e chiudere subito; viceversa, se la pretesa è chiaramente infondata, posso decidere di andare fino in fondo in tribunale. L’importante è quantificare bene: possibilità di vittoria, tempi, costi legali, contro sconto ottenibile, rischi residui. L’Avv. Monardo fornirà al debitore tutti questi elementi per una decisione informata e strategicamente valida.

Soluzioni giudiziali di ristrutturazione del debito

Quando la posizione debitoria è complessa o di importo molto elevato, oppure coinvolge numerosi creditori con interessi divergenti, può risultare necessario ricorrere a procedure giudiziali di composizione della crisi. Queste procedure – previste dalla legge e attuate sotto il controllo di un giudice – hanno il vantaggio di imporre ai creditori dissenzienti la soluzione proposta, purché siano rispettate certe maggioranze o condizioni di legge. Si sacrificano un po’ di costi, pubblicità e flessibilità, ma si ottiene un effetto vincolante erga omnes. Elenchiamo brevemente le principali:

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): sono accordi omologati dal tribunale, proposti dall’imprenditore in crisi con una percentuale minima di adesione dei creditori (almeno il 60% dei crediti). A differenza del piano attestato (che è privato), qui c’è un intervento del giudice che omologa l’accordo e lo rende efficace anche verso eventuali creditori estranei (se previsti meccanismi di cram-down). Gli accordi di ristrutturazione hanno tempistiche rapide e meno formalità del concordato; inoltre, dal 2022 esistono varianti come gli accordi ad efficacia estesa (che vincolano anche i creditori non aderenti di certe classi se l’adesione raggiunge il 75%) e gli accordi agevolati (con soglia ridotta al 30% ma pagamento integrale dei dissentienti). Si tratta di strumenti evoluti, pensati per imprese medio-grandi. Un accordo omologato gode anch’esso della protezione dalle revocatorie e consente di accedere ai finanziamenti prededucibili. L’Avv. Monardo può assistere nell’intero iter: dalle trattative con la maggioranza dei creditori alla predisposizione dell’accordo e della relazione del professionista, fino al deposito in tribunale e all’omologazione.
  • Concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII): è la procedura concorsuale regina per evitare il fallimento, aperta all’imprenditore in crisi/insolvente. Prevede la presentazione di un piano di concordato con diverse ipotesi (in continuità aziendale se l’impresa prosegue, oppure liquidatorio se prevede di liquidare il patrimonio). Il piano viene votato dai creditori in classi e deve raggiungere la maggioranza per essere approvato, poi omologato dal tribunale. Il concordato offre una protezione totale dai creditori durante la procedura (automatic stay) e consente anche falcidie rilevanti del debito (nel concordato liquidatorio però occorre garantire almeno il 20% ai chirografari, salvo eccezioni). È però una procedura onerosa e complessa, che richiede tempi non brevi, l’intervento di un commissario giudiziale, spese giudiziarie, etc. Viene scelta quando la situazione è ingestibile privatamente o serve una moratoria pesante. Va menzionato anche il concordato minore, previsto dal CCII per i debitori minori (piccole imprese sotto soglia, imprenditori agricoli, start-up innovative): è simile al concordato preventivo ma con adattamenti e aperto anche a soggetti non fallibili.
  • Piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione (PRO) ex art. 64-bis CCII: introdotti in attuazione della Direttiva UE 2019/1023, sono una via di mezzo tra accordi di ristrutturazione e concordato. In pratica, l’imprenditore può chiedere al tribunale di omologare un piano di ristrutturazione anche senza il voto dei creditori, purché il piano offra ai creditori non aderenti una soddisfazione non inferiore all’alternativa liquidatoria e sia approvato da almeno il 75% di una classe di crediti omogenea. È una sorta di cram-down giudiziale per superare l’opposizione di minoranze bloccanti. Strumento molto nuovo e poco sperimentato al momento, ma potenzialmente utile in casi complicati.
  • Procedure di sovraindebitamento (per privati e piccoli imprenditori): fuori dall’ambito strettamente fallimentare, esiste tutto il capitolo delle procedure ex L. 3/2012 (oggi confluite nel CCII) destinate ai soggetti “non fallibili” sovraindebitati: il piano del consumatore, l’accordo di composizione e la liquidazione controllata. Queste procedure sono giudiziali ma più snelle del concordato e senza soglie di consenso così alte. Ad esempio, il piano del consumatore (ora “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” nel CCII) consente al privato consumatore meritevole di ottenere l’omologazione di un piano di pagamento dei debiti anche senza l’accordo dei creditori, se il giudice ritiene equa la proposta. È potentissimo per chi ha debiti personali non legati all’attività d’impresa. L’accordo di composizione è simile ma richiede il 60% di consenso dei creditori. La liquidazione controllata è invece una “mini-liquidazione fallimentare” per esdebitare il debitore insolvente privo di risorse (con la possibilità di non pagare nulla e ottenere comunque l’esdebitazione finale, come previsto dalla recente normativa per il debitore incapiente). Queste procedure richiedono la nomina di un Gestore della crisi (OCC) e l’assistenza di un legale. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi iscritto e fiduciario di un OCC, ha una competenza specifica su queste soluzioni e può guidare il debitore non fallibile attraverso di esse per arrivare alla cancellazione totale dei debiti (esdebitazione).

In conclusione di questo panorama, scegliere una procedura giudiziale di ristrutturazione è un passo da compiere con un professionista esperto, che sappia valutare cost-benefit e probabilità di successo. Spesso si tenta prima la via stragiudiziale (piano attestato, accordi privati) e solo se questa fallisce o non è praticabile si “schiaccia il pulsante” del concordato o delle altre procedure formali. Il ruolo dell’avvocato è essenziale sia nella fase di preparazione (redazione del piano, calcoli per convincere il giudice e i creditori, predisposizione dei documenti) sia nella fase di esecuzione (ottenere l’omologazione e gestire poi l’adempimento degli accordi). Il team dell’Avv. Monardo, integrando competenze legali e aziendali, è in grado di presentarsi davanti al Tribunale con piani solidi e credibili, massimizzando le chance di omologa e dunque di effettivo risanamento del cliente.

Errori comuni e consigli pratici

Affrontare una situazione debitoria complessa è un po’ come navigare in un mare in tempesta: è facile commettere errori dettati dalla paura, dalla disinformazione o dall’inesperienza. Ecco gli sbagli più comuni che i debitori fanno – e che andrebbero evitati – insieme a qualche consiglio pratico:

  • Aspettare troppo a lungo prima di agire: il procrastinare è forse l’errore più grave. Sotto choc per i debiti, molti debitori smettono di aprire la posta, evitano le telefonate dei creditori, rimandano ogni decisione sperando in un colpo di fortuna. Purtroppo, col passare del tempo, i problemi peggiorano: interessi e sanzioni maturano, i creditori perdono la pazienza e avviano azioni legali, alcune opportunità (come aderire a una rottamazione in corso) scadono. Consiglio: affronta subito la situazione. Anche se è emotivamente difficile, prendere il toro per le corna è l’unica via. Rivolgersi a un professionista tempestivamente può letteralmente salvare l’azienda o la casa, perché permette di sfruttare tutti gli strumenti possibili prima che sia tardi.
  • Pagare i creditori sbagliati o in modo scoordinato: un altro errore tipico è farsi prendere dall’ansia e iniziare a pagare a pioggia i creditori che urlano più forte, magari prosciugando le casse su alcuni debiti mentre se ne lasciano altri completamente insoluti. Ciò può alterare la par condicio (se poi si finisce in fallimento, quei pagamenti selettivi possono essere revocati) e toglie risorse che magari potevano essere impiegate in modo più strategico. Consiglio: fatti fare un piano pagamenti ragionato. Un professionista sa che a volte è meglio pagare prima certe posizioni (es. i fornitori strategici per tenere in vita l’attività, o i dipendenti per evitare cause di lavoro) e negoziare con altri (es. banche o Fisco) per dilazioni. Inoltre, vanno evitati assolutamente i pagamenti preferenziali a soci o parti correlate sotto insolvenza, perché sono i primi che verranno contestati.
  • Fidarsi di soluzioni miracolose non comprovate: nel panico, si è vulnerabili a chi offre soluzioni troppo belle per essere vere (es. “Cancelliamo magicamente il tuo debito fiscale al 90% con un cavillo segreto!”). Bisogna stare attenti a sedicenti consulenti non qualificati o a rimedi creativi privi di base legale (tipo fantomatiche “cartolarizzazioni del debito” proposte come scappatoie). Consiglio: affidarsi sempre a professionisti qualificati e fonti ufficiali. Verificare sul sito dell’Agenzia Entrate se davvero c’è la rottamazione, leggere la normativa, chiedere un parere scritto a un avvocato iscritto all’albo. Ogni scorciatoia illegale o ambigua (ad es. distrarre beni ai danni dei creditori) non solo è eticamente scorretta, ma espone a conseguenze penali e spesso non funziona affatto.
  • Non considerare tutte le opzioni legali disponibili: la normativa è complessa e chi “fai-da-te” rischia di perdersi opportunità. Ad esempio, c’è chi continua a litigare in giudizio per anni su una cartella, accumulando spese legali, ma ignora l’uscita di una rottamazione imminente. Oppure chi, avendo un pignoramento in corso, accetta supinamente un piano di rientro troppo gravoso proposto dal creditore, quando forse poteva stralciare o opporsi. Consiglio: prima di pagare o firmare qualsiasi cosa, consulta un esperto per uno screening delle opportunità. Forse quel debito poteva essere definito al 50% per legge, o c’era un vizio che lo annulla. Bisogna sempre chiedersi: la scelta che sto per fare è la migliore nel quadro normativo attuale?
  • Ignorare l’aspetto emotivo e lo stress correlato: un errore meno tangibile, ma reale, è lasciarsi schiacciare psicologicamente dai debiti, al punto da non dormire la notte e compromettere anche la gestione quotidiana dell’azienda o della famiglia. Questo può portare a scelte impulsive o paralisi. Consiglio: tenere a mente che c’è sempre una soluzione legale e che nessuna situazione debitoria è senza via d’uscita. Con l’aiuto giusto, anche i debiti più pesanti possono essere ridotti, diluiti, o cancellati. Riprendersi il controllo (anche solo iniziando a parlare con un avvocato) dà subito un po’ di sollievo e restituisce la sensazione di avere un piano d’azione. Non vergognarsi di chiedere aiuto e parlare apertamente dei problemi economici con chi di dovere: il debito non deve diventare un tabù, ma un problema tecnico da risolvere insieme ai professionisti.

In definitiva, il miglior antidoto agli errori comuni è la consapevolezza: conoscere i propri diritti, conoscere gli strumenti disponibili e farsi guidare passo passo. Questa guida – e l’assistenza personalizzata che offre lo Studio Monardo – servono proprio a evitare quei passi falsi che molti purtroppo compiono. Far tesoro di questi consigli può significare risparmiare decine di migliaia di euro e soprattutto uscire dalla crisi più rapidamente, con meno ferite.

Domande Frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di domande comuni che imprenditori, professionisti e privati debitori si pongono riguardo al piano attestato di risanamento e agli altri strumenti di difesa del debitore, con risposte chiare e concise:

1. Che differenza c’è tra un piano attestato di risanamento e un concordato preventivo?
Il piano attestato di risanamento è un accordo stragiudiziale e volontario: non coinvolge il tribunale (se non per eventuale pubblicazione o autorizzazioni mirate) e non richiede voti formali dei creditori, sebbene debba basarsi sul consenso di fatto dei principali creditori per essere attuabile. Il concordato preventivo, invece, è una procedura concorsuale giudiziaria: va presentato in tribunale, comporta la nomina di organi della procedura (commissario, giudice delegato), impone automaticamente il blocco delle azioni esecutive e richiede il voto di tutte le classi di creditori secondo maggioranze di legge, con successiva omologazione. In sintesi, il piano attestato è più flessibile e riservato ma non vincola i dissenzienti, mentre il concordato è più strutturato e pubblicizzato ma, se omologato, impone anche ai creditori contrari di rispettare il piano.

2. Il piano attestato può essere utilizzato anche da un professionista o da una startup innovativa?
Sì, in linea di massima tutti gli imprenditori commerciali possono predisporre un piano attestato se in stato di crisi o insolvenza. Una startup innovativa, pur godendo dell’esenzione da fallimento, può accedere al piano attestato (anche se in caso di insolvenza sarebbe destinata al concordato “minore”). Un professionista (es. avvocato, architetto) o un imprenditore agricolo invece non sono imprenditori commerciali, quindi formalmente non rientrano tra i destinatari tipici del piano attestato. Per loro esistono le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo di composizione). Tuttavia, nulla vieta che un libero professionista in crisi tenti una ristrutturazione stragiudiziale privata con i creditori sul modello di un piano attestato – semplicemente non potrà vantare l’esenzione da revocatoria perché quella è riservata agli atti dell’imprenditore fallibile.

3. Quali requisiti deve avere il professionista attestatore? Posso scegliere il mio commercialista di fiducia?
Il professionista indipendente che redige l’attestazione deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, co.1, lett. o) CCII: si tratta in sostanza di commercialisti, avvocati o consulenti con requisiti di esperienza, iscritti da almeno 5 anni all’albo, che abbiano i requisiti per le funzioni di curatore/commissario. Importante: devono essere indipendenti, cioè non avere legami di interesse col debitore (non possono essere soci, dipendenti, né aver prestato consulenza negli ultimi anni, etc.). L’attestatore viene scelto e pagato dal debitore, ma deve agire con obiettività e terzietà, quasi fosse un ausiliario del giudice. Di solito il debitore individua un professionista stimato (spesso un commercialista esperto di crisi), diverso dai propri consulenti abituali, proprio per garantire indipendenza. Quindi, se il “commercialista di fiducia” ha sempre tenuto la contabilità dell’azienda, non è la scelta ideale come attestatore. L’Avv. Monardo, grazie alla sua rete di contatti, può suggerire attestatori qualificati e imparziali idonei al caso specifico.

4. Il piano attestato richiede l’adesione di tutti i creditori? Cosa succede se qualcuno non è d’accordo?
No, il piano attestato non richiede formalmente l’adesione di tutti i creditori e neppure di una percentuale specifica (a differenza degli accordi di ristrutturazione che chiedono il 60%). È un piano unilateralmente predisposto dal debitore e rivolto ai creditori. Tuttavia, la sua efficacia pratica dipende dal fatto che i creditori chiave cooperino. Se uno o più creditori importanti si rifiutano di aderire (cioè di negoziare secondo il piano), il piano attestato può comunque essere pubblicato e gli atti in esecuzione di esso godranno della protezione anti-revocatoria, ma quei creditori dissenzienti potranno agire per conto proprio (pignorare, portare i libri in tribunale chiedendo il fallimento, ecc.). Quindi in genere il piano attestato funziona se si riesce a ottenere almeno un’adesione di massima dei creditori principali. Piccole sacche di dissenso possono essere gestite (es. pagando integralmente un piccolo creditore che non aderisce, oppure trovando un accordo separato). Se invece manca l’adesione della maggioranza dei creditori, il piano difficilmente decollerà e bisognerà valutare strumenti come il concordato o gli accordi di ristrutturazione per imporre la soluzione.

5. Cosa succede se dopo aver fatto un piano attestato l’azienda fallisce comunque?
Se malauguratamente, nonostante il piano attestato, l’azienda non riesce a risanarsi e si deve andare in liquidazione giudiziale (fallimento), il piano attestato non salva dal fallimento stesso (non è una procedura concorsuale che esonera dal dissesto). Tuttavia, gli atti compiuti in esecuzione del piano rimangono protetti: il curatore non potrà esperire azioni revocatorie su di essi, e chi ha ricevuto pagamenti o garanzie nel piano potrà tenersele (a meno che il piano fosse fraudolento o l’attestazione falsa, nel qual caso si aprono spiragli per attaccare quegli atti). Inoltre, per espressa previsione normativa, non risponde di bancarotta preferenziale l’imprenditore che ha pagato alcuni creditori in attuazione del piano, né risponde di bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto seguendo il piano, sempre che lo abbia fatto in buona fede confidando nel risanamento. In sostanza, il fallimento sarà gestito normalmente, ma le operazioni fatte col piano avranno una sorta di “scudo”: chi le ha compiute non verrà punito né vedrà annullati quegli effetti, a differenza di ciò che accade per atti compiuti fuori da un piano (che invece sarebbero revocabili e fonte di possibili incriminazioni).

6. Posso includere nel piano attestato anche debiti verso il Fisco ed Equitalia (Agenzia Entrate-Riscossione)?
Sì, certamente. Un buon piano attestato deve considerare tutti i debiti significativi, quindi anche quelli fiscali e contributivi. Chiaramente il trattamento dei debiti erariali all’interno di un piano attestato segue regole proprie: l’Erario raramente accetta stralci “negoziali” volontari, perché per legge l’agente della riscossione non può aderire a transazioni fuori dalle procedure concorsuali. Però nel piano attestato si possono inserire le definizioni agevolate previste dalla legge (ad esempio la rottamazione delle cartelle in corso) oppure delle rateizzazioni ordinarie che l’Agenzia concede. L’Erario potrebbe anche aderire a soluzioni come il pagamento dilazionato con rinuncia alle sanzioni per definizioni in acquiescenza (ad esempio chiudere un contenzioso con conciliazione giudiziale). Quindi in pratica sì: il piano includerà i debiti tributari indicando che saranno soddisfatti tramite rottamazione, o mediante pagamento integrale ma rateizzato, etc. L’importante è che non si dia per scontato uno stralcio fiscale senza base normativa: se il piano prevede di pagare solo il 50% dell’IVA fuori dalle ipotesi di legge, quell’aspetto è aleatorio perché l’Erario difficilmente lo accetterà. L’Avv. Monardo, prima di finalizzare il piano, interloquisce con gli uffici competenti (Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione) per verificare la disponibilità e la percorribilità di tali soluzioni sul debito fiscale.

7. Il piano attestato va depositato da qualche parte o rimane riservato?
Il piano attestato nasce come atto riservato tra debitore e creditori, e tale può rimanere se il debitore lo preferisce. Non c’è obbligo di deposito pubblico. Tuttavia, il CCII prevede la facoltà di pubblicarlo nel registro delle imprese (su richiesta del debitore) proprio per ottenere alcuni effetti di pubblicità dichiarativa, tra cui la già citata efficacia verso terzi ai fini dell’esenzione da revocatoria e l’agevolazione fiscale sulle sopravvenienze attive. Spesso dunque si sceglie di pubblicarlo una volta che è perfezionato. Inoltre, se si ricorre alla composizione negoziata per elaborare il piano, alcuni atti (come l’istanza per misure protettive) transitano in tribunale, ma il contenuto del piano di solito resta confidenziale fino alla pubblicazione volontaria. Quindi, in breve: riservatezza massima iniziale, e pubblicità mirata finale se utile per opponibilità e fisco.

8. Che succede se un creditore, dopo aver aderito al piano attestato, cambia idea e non rispetta l’accordo?
Nel piano attestato gli accordi con i creditori assumono forma contrattuale (scritture private, accordi bilaterali, rinunce a crediti, ecc.). Se un creditore firma l’accordo previsto dal piano (es: “ti riduco il debito del 30% se mi paghi entro 6 mesi il 70%”) e poi non rispetta i patti – ad esempio rifiuta la rinuncia quando il debitore ha eseguito la sua parte – il debitore ha gli strumenti legali per far valere l’accordo come in ogni contratto. Può agire in giudizio per inadempimento contrattuale, ottenere una sentenza che dichiara vincolante l’accordo o la risoluzione dello stesso con eventuali danni. Diciamo che è una situazione rara: se il debitore fa ciò che promette nel piano (paga la percentuale concordata), difficilmente il creditore avrà interesse a rimangiarsi la parola, anche perché legalmente sarebbe soccombente. Il problema semmai è se il creditore non aveva firmato nulla di vincolante, essendosi solo espresso a parole: per questo gli avvocati formalizzano sempre per iscritto le adesioni al piano, così da poterle far valere.

9. Quanto costa in termini di spese e compensi predisporre un piano attestato?
I costi principali sono: il compenso del professionista attestatore, che redige la relazione, e il compenso dell’avvocato/consulente che assiste nel negoziato e nella stesura degli accordi. L’attestatore generalmente chiede un onorario commisurato alla complessità del piano e alla dimensione dell’azienda (può variare da poche migliaia di euro per piccole imprese, a decine di migliaia per gruppi più grandi). Anche l’avvocato negoziatore parametrerà il compenso al lavoro svolto. Non ci sono invece contributi o marche da pagare al tribunale, perché appunto non è una procedura giudiziaria (salvo piccole spese se si chiede la pubblicazione al registro imprese). In molti casi, il confronto è con il costo di un concordato preventivo, che è ben più oneroso (diritti di registro, fondo spese per il commissario, compenso del commissario e liquidatore, ecc., che possono ammontare a decine di migliaia di euro). Il piano attestato evita questi costi “istituzionali”. Certo rimangono le parcelle dei professionisti privati, ma si può notare che investire in un buon piano può far risparmiare molto di più riducendo i debiti. Dal punto di vista contabile, poi, c’è da segnalare che i costi dell’attestatore e degli advisor possono essere considerati spese prededucibili in caso di successivo fallimento (art. 6, co.4 CCII), quindi hanno una tutela, e in caso di concordato preventivo successivo possono essere inseriti come spese della procedura. In pratica, anche nell’ipotesi peggiore quei costi vengono prima di altri crediti.

10. Se i debiti riguardano solo il Fisco, mi conviene un piano attestato o altre soluzioni?
Se un imprenditore ha debiti quasi esclusivamente verso il Fisco/Agenzia Riscossione, il piano attestato rischia di non aggiungere molto rispetto alle misure già previste per legge in ambito fiscale. In tali casi conviene puntare sulle definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio se presenti) e sulle rateazioni ordinarie. Un piano attestato potrebbe comunque servire a certificare la fattibilità del risanamento, includendo ad esempio l’apporto di nuovi capitali o la dismissione di asset per pagare il Fisco. Però va detto: l’Erario non può legalmente accettare pagamenti parziali volontari (se non appunto nelle rottamazioni generali o in procedure come il concordato). Quindi un piano attestato “monocreditorio” verso il Fisco avrebbe efficacia limitata. Più indicato sarebbe semmai valutare un concordato preventivo in continuità con transazione fiscale (art. 63 CCII) o, per il consumatore, un piano del consumatore dove il giudice può anche imporre un taglio al Fisco (cosa non possibile altrove). In definitiva: per soli debiti fiscali, spesso ci si muove su binari diversi dal piano attestato; quest’ultimo dà il meglio di sé quando c’è da mettere d’accordo vari creditori di natura diversa (banche, fornitori, fisco, leasing, ecc.) attorno a un tavolo.

11. Che differenza c’è tra un piano attestato e la composizione negoziata della crisi?
La composizione negoziata (introdotta nel 2021) è un percorso di assistenza alle trattative, in cui viene nominato un Esperto indipendente per facilitare accordi tra l’imprenditore e i creditori. Non è di per sé una soluzione finale, ma un mezzo per raggiungere una soluzione (che può essere un piano attestato, un accordo, un concordato semplificato, ecc.). In pratica, l’imprenditore avvia la composizione negoziata tramite piattaforma telematica, ottiene eventualmente misure protettive temporanee, e con l’aiuto dell’Esperto cerca di definire con i creditori un piano di risanamento condiviso. Spesso l’esito desiderato della composizione negoziata è proprio la stipula di un piano attestato di risanamento (quando si trova l’accordo privatistico) oppure di un accordo di ristrutturazione o di un concordato minore se serve il sigillo del tribunale. Quindi, per riassumere: il piano attestato è un risultato concreto, la composizione negoziata è un percorso procedurale che aiuta a raggiungere tale risultato. Si può fare un piano attestato anche senza composizione negoziata, se i creditori sono già collaborativi; ma la composizione offre strumenti (come il congelamento delle azioni legali per 3-4 mesi) che possono rivelarsi molto utili per arrivare a quel piano in relativa tranquillità.

12. E se ho troppi debiti e proprio non riesco a pagare più nulla? Posso “fallire” come privato ed essere liberato dai debiti?
Sì. Oggi l’ordinamento prevede che anche il privato non imprenditore possa, in ultima istanza, liberarsi dei debiti insostenibili. Se hai zero capacità di rimborso (nessun patrimonio liquidabile, reddito al solo minimo vitale), puoi accedere alla cosiddetta esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): in pratica presenti al giudice un’istanza di esdebitazione totale senza offrire nulla ai creditori. È una misura riservata a chi davvero non ha niente da dare e non ha colpa grave nell’indebitamento. Il giudice, sentiti i creditori, può decretare la cancellazione di tutti i debiti immediatamente. È una novità degli ultimi anni, pensata come “fresh start” per persone oneste ma sfortunate. Diversamente, se hai qualcosa da offrire, puoi comunque fare una liquidazione controllata: metti a disposizione quel poco che hai (es. una parte di stipendio, o un’auto usata) e in 3 anni il tutto si chiude, dopodiché vieni esdebitato dal residuo. Questa è la versione “fallimentare” per il privato. Quindi la risposta è: sì, esiste la possibilità di fallire come privato (si chiama liquidazione del sovraindebitato) e avere la cancellazione dei debiti. L’importante è non attardarsi: se davvero non riesci a pagare nulla, inutile aspettare che i creditori ti inseguano per anni; meglio fare tabula rasa e ripartire pulito. L’Avv. Monardo valuta anche queste ipotesi estreme e, se applicabili, le persegue per dare al cliente la famosa seconda opportunità (fresh start). Ovviamente, prima di arrivare a ciò, esplora tutte le altre soluzioni meno drastiche.

13. Durante l’emergenza Covid ho accumulato debiti fiscali. Posso difendermi dicendo che c’era la pandemia?
La pandemia Covid-19 ha portato a sospensioni temporanee di termini di versamento e allungato alcune scadenze, ma non ha introdotto cause generali di esonero dal pagamento. Quindi non si può addurre la pandemia come giustificazione legale per non pagare le tasse dovute. Tuttavia, in alcune procedure concorsuali, la situazione di mercato dovuta al Covid può essere considerata per giustificare proposte di pagamento ridotte ai creditori (es. un concordato può essere ritenuto fattibile anche se offre poco, se l’azienda ha sofferto per lockdown ecc.). In sede di opposizione a pignoramenti, il giudice potrebbe dilazionare la vendita se si prova che l’azienda ha prospettive di ripresa post-Covid. Inoltre, ci sono stati provvedimenti di legge specifici (ad es. stralcio dei mini-debiti fino 1000 euro affidati nel 2000-2010, moratorie sui mutui) per aiutare dopo il Covid. In sintesi, la pandemia può essere contestualizzata ma non è di per sé un’esimente che cancella i debiti fiscali: per quelli bisogna passare dalle misure ufficiali (rottamazioni etc.) o dalle procedure di crisi.

14. Ho già un mutuo in corso e dei finanziamenti: il piano attestato li può toccare o modificare?
Sì, il piano attestato può includere proposte di rimodulazione dei debiti bancari. Ad esempio: conviene spesso chiedere alla banca di convertire il fido a revoca (esigibile subito) in un mutuo a medio termine, così da non avere l’acqua alla gola. Oppure chiedere un periodo di moratoria sulle rate del mutuo esistente e allungare la durata per abbassare l’importo mensile. La banca potrebbe aderire se capisce che così aumenta le chance di recuperare il suo credito. In alcuni piani attestati, i finanziamenti chirografari vengono parzialmente stralciati (saldo e stralcio) o trasformati in strumenti partecipativi (es. la banca rinuncia a parte del credito in cambio di warrant o quote di futura partecipazione). Dipende molto dal dialogo con la banca e dalla credibilità del piano di rilancio. Quindi, sì: i debiti finanziari in essere possono essere ristrutturati nel piano, fermo restando che serve l’accordo della banca (il piano attestato non può imporre modifiche unilaterali ai contratti in essere, a differenza di un concordato omologato che invece può farlo). Se la banca rifiuta ogni accordo, il piano dovrà prevedere di soddisfarla integralmente (magari rifinanziandosi altrove) oppure bisognerà pensare ad altre strade (concordato preventivo con cram-down sui finanziatori, ad esempio).

15. Dopo aver completato un piano attestato, posso considerarmi “al sicuro”?
Se il piano attestato è eseguito con successo fino alla fine, l’impresa torna in bonis: i debiti saranno ridotti/ristrutturati secondo gli accordi e il bilancio dell’azienda sarà risanato. Dunque, , l’azienda esce dalla crisi e non rischia più azioni esecutive per quei debiti. Occorre però mantenere i piedi per terra: completato un piano, bisogna poi rispettare rigorosamente il nuovo equilibrio finanziario trovato. Ciò significa, ad esempio, non ricominciare ad accumulare debiti erariali, non ricadere in sofferenza con le banche, etc. Molte imprese risanate poi prosperano, ma qualcuna purtroppo ricade in crisi dopo qualche anno per nuove difficoltà: in tal caso, gli strumenti di legge ci sono di nuovo (anche un secondo piano attestato, volendo), ma ovviamente la credibilità potrebbe essere minore. In breve: dopo il buon esito di un piano attestato, non abbassare la guardia. Continua con una gestione prudente e trasparente, magari prevedendo un monitoraggio periodico con i professionisti che ti hanno aiutato, così da intercettare per tempo eventuali nuovi segnali di squilibrio. La normativa attuale incoraggia molto la prevenzione delle crisi ricorrenti.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio come operano nella pratica le soluzioni illustrate, presentiamo alcune simulazioni di casi reali (esempi semplificati, con nomi di fantasia):

Esempio 1: Piano attestato per un’impresa manifatturiera
La Alfa Srl, azienda manifatturiera toscana, ha accumulato debiti per €800.000 (di cui €300.000 con banche per scoperti di conto e mutui, €200.000 con fornitori, €200.000 con il Fisco per IVA e ritenute, €100.000 vari). Il fatturato è calato ma l’azienda ha ancora commesse e potrebbe risanarsi con un po’ di respiro finanziario. Rischia però azioni legali imminenti: una banca ha minacciato la revoca dei fidi e un fornitore ha già ottenuto decreto ingiuntivo. Soluzione: su consiglio dell’Avv. Monardo, Alfa Srl attiva subito una composizione negoziata e ottiene dal tribunale misure protettive per 3 mesi. Con l’aiuto dell’Esperto negoziatore nominato, tratta con i creditori una bozza di Piano attestato di risanamento. Il piano prevede interventi diversificati: la banca A rinuncia a revocare i fidi e li converte in un mutuo a 5 anni garantito da ipoteca di 2° grado su un capannone; la banca B accetta un saldo e stralcio sul mutuo garantito da ipoteca di 1° grado (Alfa vende un magazzino non strategico e versa subito il 70% del dovuto, la banca rinuncia al restante 30%); i fornitori principali accettano un taglio del 40% delle loro fatture e pagamento del residuo 60% in 24 mesi; l’Agenzia Entrate-Riscossione aderisce applicando la rottamazione-quater (per i debiti fino al 2017) su €150.000 e rateizzando i restanti €50.000 in 4 anni; i soci di Alfa iniettano €100.000 di nuova finanza per pagare i primi acconti del piano. Un attestatore indipendente (commercialista nominato in accordo con l’OCC locale) verifica i numeri e certifica che il piano è fattibile: con la riduzione del personale già attuata e le nuove commesse acquisite, Alfa genererà flussi per circa €100k l’anno da dedicare al piano, sufficienti a pagare regolarmente tutte le rate. Il piano viene formalmente sottoscritto in accordi bilaterali con ciascun creditore secondo quanto concordato. Alfa deposita poi il piano e la relazione attestatrice al registro imprese per poter detassare la quota di debiti abbuonati (in particolare il 30% condonato ai fornitori non verrà tassato come sopravvenienza attiva) . Risultato: l’azienda prosegue l’attività, onora il piano nei 2 anni successivi, e nessun creditore avvia procedure esecutive. Dopo l’esecuzione completa, Alfa Srl ha debiti drasticamente ridotti (grazie agli stralci ottenuti e alla defiscalizzazione, non ha nemmeno dovuto pagare tasse sullo “sconto” ricevuto). I fornitori e le banche hanno preferito incassare meno ma subito e mantenere in vita un cliente commerciale. La temuta “curva di Gauss Srl” (nome di fantasia per indicare un fallimento) non si è mai materializzata e oggi, a due anni di distanza, Alfa Srl presenta bilanci di nuovo in utile.

Esempio 2: Sovraindebitamento di un privato – piano del consumatore
Il signor Bruno è un piccolo imprenditore individuale (artigiano) che a causa di problemi di salute ha chiuso l’attività e si è trovato con vari debiti personali: €60.000 di cartelle esattoriali (IVA, INPS non versati), €20.000 di bollette e canoni arretrati, €15.000 di un prestito con una finanziaria. Ha 55 anni, ora ha trovato un nuovo lavoro da dipendente con stipendio modesto (€1.300/mese). Non possiede immobili (vive in affitto) e ha solo un’auto datata come bene. I creditori stanno iniziando a farsi vivi: Agenzia Riscossione gli ha inviato un’intimazione di pagamento, la finanziaria minaccia azioni legali. Soluzione: l’Avv. Monardo, valutata la situazione, esclude il piano attestato (Bruno non è imprenditore fallibile, e comunque non avrebbe asset da mettere sul piatto per negoziare privatamente con creditori). Propone invece di avviare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento come persona fisica, ossia un Piano del consumatore. Con l’aiuto di un Gestore della crisi nominato dall’OCC, Bruno predispone una proposta: offrirà ai creditori €300 al mese per 5 anni (in totale €18.000) prelevandoli dal proprio stipendio, impegnandosi a mantenere per sé solo il minimo vitale. In questo modo, a fronte di circa €95.000 di debiti complessivi, i creditori riceverebbero circa il 20% (con l’erario che eventualmente potrebbe ottenere una percentuale leggermente superiore sull’IVA, modulando le ripartizioni per rispettare il principio di non alterare l’ordine dei privilegi). Il piano viene presentato al tribunale competente insieme a una relazione OCC che evidenzia come Bruno sia meritevole (i debiti derivano da eventi sfortunati, non da spese voluttuarie o colpa grave) e come i creditori non otterrebbero di più pignorandogli lo stipendio (in 5 anni di pignoramento del quinto, prenderebbero anzi meno di €18.000). Esito: il giudice omologa il piano del consumatore nonostante l’opposizione di un paio di finanziarie, ritenendo la proposta equa e sostenibile. Effetto immediato: i creditori sono obbligati ad accettare quei €300 al mese complessivi; Agenzia Entrate-Riscossione sospende ogni azione esecutiva; le finanziarie non possono più pignorare nulla a Bruno. Bruno paga regolarmente le 60 rate mensili di €300 ciascuna. Al termine dei 5 anni, il tribunale dichiara l’esdebitazione di Bruno: tutti i debiti residui vengono cancellati. In totale Bruno ha pagato €18.000 su €95.000 (circa il 19%), un sacrificio sostenibile e soprattutto controllato dall’autorità giudiziaria, che gli ha consentito di conservare il necessario per vivere. Bruno ha evitato di subire pignoramenti multipli (che probabilmente gli avrebbero portato via anche l’auto, compromettendo la sua mobilità e il lavoro) e ora è libero dai debiti, potendo destinare il suo stipendio interamente al sostentamento suo e della sua famiglia. Per lui è stato letteralmente un nuovo inizio.

Esempio 3: Rottamazione di cartelle e opposizione mirata
La XYZ S.p.A. è un’azienda commerciale che nel 2022 ha sospeso l’attività e nel 2023 ha ceduto un ramo d’azienda per problemi di mercato. Restano però a carico di XYZ notevoli debiti fiscali accumulati: €200.000 di IVA non versata tra 2018-2020, €50.000 di IRAP e IRES pregresse, €30.000 di sanzioni per tardivi pagamenti, oltre a circa €20.000 di contributi previdenziali non versati. Inoltre c’è una cartella esattoriale da €15.000 relativa a multe stradali non pagate (vecchie) intestate alla società come proprietaria di veicoli. Complessivamente, quindi, circa €300.000 di esposizione verso il Fisco. XYZ non ha liquidità sufficiente per pagare tutto, e se non risolve questi debiti i soci rischiano istanze di fallimento dai creditori pubblici. Soluzione: l’Avv. Monardo analizza la posizione. Innanzitutto verifica che molte di queste somme rientrano nelle definizioni agevolate attive: fortuna vuole che siamo nel 2026, quindi è aperta la Rottamazione-quinquies che include anche i carichi 2018-2020. XYZ presenta domanda entro aprile 2026, includendo tutte le cartelle di quel periodo: dovrà pagare il 100% dell’IVA e delle imposte dovute e gli interessi legali, ma senza le sanzioni e interessi di mora, risparmiando un buon 30% su quelle voci. Per i debiti più vecchi (fino 2017), XYZ aveva già aderito alla Rottamazione-quater nel 2023 per una parte delle somme, ottenendo di pagare solo l’imposta senza sanzioni né interessi, con un risparmio del 30% e rate fino al 2027. Rimangono fuori solo il debito contributivo (€20k) e la cartella delle multe €15k. Su quest’ultima, l’avvocato individua un vizio di notifica: alcune multe originarie non erano state notificate regolarmente nei termini. Pertanto avvia un’opposizione contro la cartella sanzioni al giudice di pace competente, ottenendo la sospensione. In giudizio riesce a dimostrare che una parte delle multe erano decadute e il giudice le annulla (la cartella viene ridotta da €15.000 a €5.000). Per i contributi INPS, si attiva subito una rateizzazione ordinaria in 24 rate, così da bloccare ogni atto esecutivo su quel fronte. Risultato: XYZ si libera di quasi tutti i debiti pubblici: paga tramite le rottamazioni circa €180.000 dilazionati in 5-6 anni invece di €250.000 immediati iniziali, risparmiando all’incirca €70.000; una cartella da €15.000 viene annullata in giudizio quasi integralmente; rimane solo un piccolo debito contributivo residuo di €5.000, che versa in unica soluzione con le ultime risorse. I soci hanno così potuto chiudere la società senza strascichi fiscali o previdenziali e – non essendoci stata nessuna procedura concorsuale – non subiscono conseguenze personali (nessuna azione di responsabilità o sanzione a loro carico). Questo esempio mostra come un mix di definizioni agevolate e azioni legali mirate possa risolvere una situazione apparentemente insormontabile. Senza rottamazione, la società sarebbe stata oppressa da importi maggiorati di sanzioni; senza l’opposizione, avrebbe pagato anche debiti non dovuti. Agendo su tutti i fronti, il debito pubblico è stato azzerato con un esborso minimo e la società ha potuto estinguersi pacificamente.

Conclusione

La gestione di una crisi debitoria richiede un approccio tempestivo, competente e multidisciplinare. In questo articolo abbiamo visto come il Piano attestato di risanamento – aggiornato con le ultime novità normative del 2024/2025 – rappresenti uno strumento efficace e moderno per salvare l’impresa fuori dalle aule di tribunale, garantendo protezioni legali significative e preservando la continuità aziendale. Allo stesso tempo, abbiamo esplorato l’intero arsenale di difese legali a disposizione del debitore e del contribuente: dai ricorsi contro atti illegittimi, alle strategie per sospendere o dilazionare le azioni esecutive, fino agli strumenti alternativi di composizione del debito (rottamazioni fiscali, piani del consumatore, concordati, accordi). Il filo comune è il valore concreto di queste difese: con gli strumenti giusti, un debito da capogiro può essere ridotto, rateizzato o addirittura cancellato, evitando così fallimenti, pignoramenti devastanti o sacrifici inutili.

Un messaggio chiave emerso è l’importanza di agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti qualificati. Ogni giorno perso può restringere le opzioni disponibili; al contrario, affrontare subito il problema consente di sfruttare appieno le opportunità normative (es. aderire in tempo a una definizione agevolata prima che scada, proporre un piano prima che i creditori perdano fiducia, ecc.). Inoltre, muoversi con metodo – grazie al supporto di un avvocato esperto – significa poter bloccare sul nascere molte azioni esecutive e costruire con calma la soluzione più idonea e sostenibile.

Abbiamo sottolineato come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti specializzati siano in grado di intervenire in modo incisivo in tutte queste fasi: dall’analisi delle cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi o atti di pignoramento, fino alla predisposizione di piani di risanamento complessi o alla rappresentanza in Tribunale nelle procedure concorsuali. Le competenze multidisciplinari dell’Avv. Monardo – cassazionista, Gestore OCC, Esperto negoziatore – gli permettono di vedere il problema del cliente da ogni angolazione e di coordinare strategie integrate (giudiziali e stragiudiziali) per ottenere il massimo risultato. Che si tratti di bloccare un’ipoteca illegittima, trattare uno stralcio con la banca o presentare un piano del consumatore per cancellare i debiti, lui e il suo staff offrono soluzioni concrete, aggiornate e tagliate su misura.

Per il debitore in difficoltà, sapere di poter contare su un alleato esperto fa tutta la differenza: significa non essere più solo davanti alle intimazioni e ai numeri in rosso, ma avere una guida che prende in mano la situazione, la mette in sicurezza (sospendendo ciò che c’è da sospendere) e traccia il percorso verso la ripartenza. Da non sottovalutare l’aspetto umano: liberarsi dal peso opprimente dei debiti – o anche solo intravedere una luce in fondo al tunnel grazie a un piano fattibile – restituisce serenità e dignità alla persona e all’imprenditore, consentendogli di tornare a concentrarsi sul lavoro e sulla famiglia anziché vivere nell’angoscia costante.

In conclusione, se ti riconosci in alcune delle problematiche descritte (cartelle esattoriali impagabili, banche che pressano, fornitori all’uscio, rischio di pignoramenti o di fallimento), il messaggio è chiaro: non aspettare oltre. Le soluzioni esistono e le abbiamo illustrate; ora si tratta di applicarle al tuo caso concreto con l’aiuto di chi lo fa professionalmente.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti esamineranno la tua situazione specifica e sapranno difenderti con strategie legali concrete e tempestive, mettendo in campo tutti gli strumenti che la legge offre per bloccare sul nascere pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o altre azioni esecutive, e per condurti passo dopo passo verso il risanamento e la tranquillità finanziaria. La tua ripartenza può iniziare oggi stesso, con una semplice richiesta di aiuto – siamo pronti a raccoglierla e a trasformarla in un piano d’azione vincente.

Fonti normative e giurisprudenziali citate: Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 13719/2016; Cass. Sez. I, n. 3018/2020 ord.; Cass. Sez. I, nn. 9743 e 9745/2022; Cass. Sez. I, n. 2176/2023; Cass. Sez. I, n. 6508/2023; Cass. Sez. I, n. 9811/2025; Corte Costituzionale, sent. n. 6/2024; D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) artt. 56, 166, 324; D.Lgs. 136/2024 (terzo correttivo CCII); D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021; L. 3/2012 (sovraindebitamento) integrata nel CCII; art. 88, co. 4-ter TUIR; Circolare Agenzia Entrate n. 34/E; Risposta interpello Ag. Entrate n. 222/2024; Legge 197/2022 (Bilancio 2023) commi sulla definizione agevolata; Legge 199/2025 (Bilancio 2026) commi sulla rottamazione-quinquies. Le informazioni riportate sono tratte da fonti ufficiali o dottrinali, aggiornate al 27 gennaio 2026.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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