Introduzione
Nel panorama economico attuale, molte imprese rischiano il fallimento, con conseguenze potenzialmente devastanti per imprenditori, dipendenti e fornitori. Ignorare i segnali della crisi può portare a errori irreversibili, come la perdita del patrimonio aziendale o l’avvio di azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi). Agire tempestivamente è cruciale: riconoscere i rischi e conoscere le soluzioni legali consente di evitare mosse sbagliate e sfruttare strumenti urgenti di tutela. Ad esempio, non tutti sanno che anche un singolo debito non pagato può bastare a far dichiarare lo stato di insolvenza di una società . Per questo è fondamentale affidarsi subito a professionisti esperti per valutare le opzioni difensive disponibili.
In questa guida approfondiremo le principali soluzioni legali a disposizione nel 2026 per le aziende in difficoltà: dalle procedure concorsuali (come il concordato preventivo) agli strumenti stragiudiziali (come la composizione negoziata), dalle contestazioni giudiziali (ricorsi, opposizioni) alle definizioni agevolate dei debiti fiscali (rottamazioni delle cartelle, piani di rateizzazione), fino alle procedure di sovraindebitamento per imprenditori individuali e privati. Illustreremo i passaggi operativi dopo la notifica di un atto di riscossione o di un’azione legale, evidenziando termini e scadenze da rispettare e i diritti del debitore/contribuente. Vedremo poi le possibili strategie difensive, sia in sede giudiziale (impugnazioni, richieste di sospensione) sia attraverso accordi stragiudiziali con creditori o con il Fisco. Non mancheranno strumenti alternativi introdotti di recente (come la Composizione negoziata della crisi d’impresa e le nuove definizioni agevolate dei debiti prevista per il 2026) e consigli pratici basati su esperienza professionale, con tabelle riepilogative per fissare concetti chiave, una ricca sezione di FAQ e alcune simulazioni di casi reali.
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Contesto Normativo e Giurisprudenziale Aggiornato (Gennaio 2026)
Negli ultimi anni l’Italia ha visto profondi cambiamenti normativi in materia di crisi d’impresa e insolvenza. L’obiettivo del legislatore è stato chiaro: sostenere le aziende in difficoltà e fornire strumenti efficaci per evitare il fallimento, anche alla luce delle recenti crisi economiche . Questa spinta riformatrice si è concretizzata in una serie di interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali di rilievo, che delineano il quadro entro cui il debitore e il suo avvocato possono muoversi nel 2026. Esaminiamo dunque il contesto normativo e le sentenze più importanti, aggiornate a gennaio 2026, che influenzano la gestione della crisi d’impresa.
Dal Fallimento al Codice della Crisi: le Nuove Leggi
La disciplina del fallimento tradizionale (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) è stata completamente riformata con l’introduzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), emanato con il D.Lgs. 14/2019 in attuazione della legge delega n. 155/2017 . Si tratta di un testo unico organico che accorpa le norme sia sull’insolvenza delle imprese (il vecchio fallimento e procedure affini) sia sul sovraindebitamento di privati e piccole imprese (prima disciplinato dalla L. 3/2012). Dopo vari rinvii dovuti anche alla pandemia, il Codice è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 , sostituendo la legge fallimentare. Il CCII si applica a tutti i debitori (imprenditori di qualsiasi dimensione, consumatori, professionisti, enti, esclusi solo gli enti pubblici) , introducendo definizioni uniformi (ad es. lo stato di crisi inteso come difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza, evidenziabile per le imprese tramite flussi di cassa prospettici ) e principi generali comuni.
Sin dalla sua emanazione, il Codice della Crisi è stato oggetto di interventi integrativi e correttivi per perfezionarne la portata. In particolare:
- D.Lgs. 147/2020 – Primo Correttivo: ha apportato alcune modifiche di coordinamento e chiarimenti formali al testo originario , senza stravolgimenti sostanziali ma risolvendo diversi dubbi interpretativi emersi nella prima lettura.
- D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) – Misure urgenti post-pandemia: ha introdotto in anticipo due importanti nuovi istituti, per far fronte all’emergenza economica e in vista del recepimento delle norme UE. Si tratta della Composizione negoziata della crisi d’impresa e del Concordato semplificato per la liquidazione (strumenti di cui diremo oltre). Queste novità sono state poi integrate nel Codice prima della sua entrata in vigore.
- D.Lgs. 83/2022 – Secondo Correttivo: emanato per recepire la Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive) sui quadri di ristrutturazione preventiva . Questo decreto ha introdotto strumenti flessibili di risanamento per evitare l’insolvenza, anche derogando ad alcune regole ordinarie con consenso qualificato dei creditori. Tra le innovazioni: il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), gli accordi di ristrutturazione agevolati (con soglia di adesione ridotta) e un cram-down fiscale potenziato (possibilità di omologa degli accordi anche senza il voto favorevole del Fisco, se sono garantite determinate soglie di soddisfacimento per l’Erario) . Il D.Lgs. 83/2022 ha inoltre incorporato stabilmente nel CCII la Composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 , inserendola nel nuovo Titolo II al posto delle previgenti, e mai entrate in vigore, procedure di “allerta”.
- D.Lgs. 136/2024 – Terzo Correttivo: pubblicato a settembre 2024, ha rappresentato l’ultimo aggiustamento normativo pre-2026 . Questo intervento ha perfezionato e chiarito molteplici aspetti emersi nella prima applicazione del Codice, su segnalazione di tribunali e operatori. L’obiettivo dichiarato era di risolvere criticità interpretative e rafforzare gli strumenti di emersione tempestiva della crisi . Ad esempio, il correttivo ter ha introdotto alcune misure incentivanti per promuovere l’utilizzo della Composizione negoziata (che nei primi due anni di vigenza aveva registrato un numero di adesioni inferiore alle attese). Sono state semplificate le procedure sulla piattaforma telematica nazionale e chiariti i poteri dell’esperto negoziatore, offrendo maggiore attrattività a questo percorso stragiudiziale. Inoltre, sono state apportate correzioni tecniche su punti critici come la disciplina dei finanziamenti prededucibili, il coordinamento tra diverse procedure e la figura del pubblico ministero nelle iniziative per la dichiarazione di insolvenza.
In parallelo a tali riforme normative, ulteriori novità legislative hanno interessato la riscossione dei debiti fiscali, tema cruciale per molte imprese in difficoltà. Il Parlamento, nelle varie Leggi di Bilancio, ha ripetutamente introdotto misure di “tregua fiscale” per agevolare i contribuenti con debiti tributari: dalle rottamazioni delle cartelle (definizioni agevolate che consentono di pagare il debito fiscale senza sanzioni e interessi) ai piani straordinari di rateizzazione, fino allo stralcio automatico di micro-debiti pregressi. Ricordiamo, ad esempio, che con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) era stata prevista la “Rottamazione-quater” per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, nonché l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000€ risalenti a prima del 2015. Proseguendo su questa linea, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – appena approvata – ha varato una nuova edizione della definizione agevolata, la “Rottamazione-quinquies”, che estende il beneficio anche ai carichi 2018-2023 e permette di estinguere i debiti fiscali senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio . Su questo punto torneremo diffusamente più avanti, data la sua importanza pratica per le imprese gravate da cartelle esattoriali nel 2026.
Principali Pronunce Giurisprudenziali Recenti
Accanto alle novità legislative, anche la giurisprudenza ha giocato un ruolo chiave nel delineare i confini delle tutele per le imprese indebitate. La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, in particolare, hanno emesso sentenze di principio che vanno conosciute perché incidono sull’interpretazione delle norme e sui diritti dei debitori.
Vediamo alcune pronunce recentissime (2023-2025) di rilievo:
- Cassazione Civile, Sez. Unite, sent. n. 8557/2023 (27 marzo 2023): le Sezioni Unite hanno affrontato un tema tecnico ma importante relativo ai diritti dei creditori con garanzie reali su beni di terzi nel fallimento . In particolare, hanno stabilito che un creditore titolare di ipoteca o pegno su un bene di proprietà del fallito, costituito però a garanzia di un debito altrui (cioè un terzo datore di ipoteca/pegno), non può insinuarsi al passivo fallimentare perché non è creditore diretto del fallito. Tali creditori potranno solo partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita di quei beni, intervenendo in sede di riparto (senza bisogno di passare per l’insinuazione nello stato passivo) . La decisione, quindi, differenzia la posizione di questi creditori “garantiti esterni” rispetto agli altri creditori e li tutela al momento del riparto finale, evitando però di appesantire la procedura di verifica dei crediti con domande di soggetti che non vantano crediti verso il debitore. Questa pronuncia evidenzia una differenza rispetto al passato: sotto la legge fallimentare previgente vi erano dibattiti sull’ammissione o meno di tali creditori al passivo, mentre ora si chiarisce che la strada è solo quella dell’intervento in riparto. In sostanza, nel nuovo Codice della Crisi viene confermata la tutela dei creditori ipotecari di terzi nel momento della distribuzione dell’attivo, senza però consentire loro l’accesso alla fase di accertamento del passivo (che resta riservata ai creditori diretti del debitore) .
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 10581/2025 (23 aprile 2025): questa ordinanza della Prima Sezione Civile ha ribadito un principio fondamentale in tema di stato di insolvenza. La Corte ha confermato che la sussistenza dello stato di insolvenza non dipende dal numero dei creditori inadempiuti: anche un solo debito scaduto e non pagato può costituire indice di insolvenza, se rivela l’oggettiva incapacità dell’impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni . Nel caso esaminato, una società era stata dichiarata fallita su ricorso di un singolo creditore (per un assegno insoluto di circa €15.000 e fatture impagate per €111.000), e la difesa della società sosteneva di avere crediti bancari disponibili. Tuttavia, i giudici hanno ritenuto irrilevante la mera esistenza di un credito bancario se questo non si traduce in liquidità atta a pagare i debiti . Ne consegue che anche un unico inadempimento “qualificato” (per importo o per natura del debito) può giustificare la dichiarazione di fallimento, senza bisogno che vi sia una pluralità di creditori insoddisfatti. La stessa ordinanza, peraltro, ha sottolineato un’altra garanzia per il debitore: se il credito su cui si fonda l’istanza di fallimento è contestato in modo non pretestuoso, il giudice del procedimento prefallimentare deve accertarne incidentalmente l’esistenza . Solo in caso di contestazione fondata, infatti, quell’inadempimento non può essere considerato ai fini della prova dell’insolvenza. Nel caso concreto, la società aveva provato a contestare il credito, ma in modo generico, e la Cassazione ha confermato la sentenza di fallimento ritenendo le contestazioni pretestuose e prive di sostanza . Questa pronuncia è importante perché da un lato ammonisce gli imprenditori che anche il mancato pagamento di un singolo debito significativo può far scattare la procedura concorsuale, dall’altro rassicura che se il debito è davvero controverso (ad esempio perché non dovuto o già pagato) il tribunale deve tenerne conto prima di dichiarare il fallimento.
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 3634/2025 (12 febbraio 2025): in questa recente decisione la Cassazione ha fatto chiarezza sui rapporti tra la Composizione negoziata della crisi e le tradizionali procedure concorsuali, in particolare sulla possibilità di ottenere rinvii di udienza nel procedimento prefallimentare. La Corte ha stabilito che la semplice pendenza di una procedura di composizione negoziata (con relative misure protettive) non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento . In altri termini, se un’impresa ha avviato la composizione negoziata e magari ottenuto misure protettive (cioè lo “scudo” temporaneo che sospende le azioni esecutive dei creditori), questo di per sé non impedisce al tribunale fallimentare di proseguire e decidere sull’istanza di fallimento, salvo che il giudice ritenga opportuno attendere. La Cassazione ha anche ricordato che eventuali vizi procedurali (come la mancata concessione di termini per difendersi) devono essere eccepiti tempestivamente nei gradi di merito, non potendo essere fatti valere per la prima volta in Cassazione . Nel caso specifico, il difensore della società fallenda lamentava di non aver avuto tempo perché le misure protettive erano state revocate un giorno prima dell’udienza, ma la Corte ha rilevato che la revoca era stata comunque comunicata al legale e che non esiste un diritto assoluto al rinvio per consentire la conclusione di procedure alternative . Principio chiave: il debitore non può pretendere di congelare la richiesta di fallimento avviando nel frattempo altre procedure, a meno che la legge non preveda espressamente una sospensione (ad es. in passato, la presentazione di una domanda di concordato preventivo “in bianco” prima della sentenza di fallimento imponeva di attendere; oggi con la composizione negoziata questa automaticità non c’è). Questa pronuncia offre un segnale importante: pur incoraggiando l’utilizzo di strumenti di risanamento anticipato come la composizione negoziata, la giurisprudenza vuole evitare che essi siano usati in modo dilatorio o strumentale per ritardare indebitamente le procedure concorsuali. Per il debitore significa che deve attivarsi per tempo: se aspetta che un creditore (o il PM) faccia istanza di fallimento per poi correre ai ripari, potrebbe trovarsi comunque dichiarato fallito se le evidenze di insolvenza sono schiaccianti e le altre procedure non offrono garanzie concrete di riuscita immediata.
- Cassazione, Sez. I, ord. n. 19794/2025 (17 luglio 2025): questa ordinanza riguarda gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale (il “nuovo fallimento”) sui processi in corso che coinvolgono il debitore insolvente. La Corte ha chiarito che, dopo la dichiarazione di liquidazione giudiziale, il debitore perde la capacità di stare in giudizio per le controversie relative a rapporti compresi nel fallimento – spetta al curatore fallimentare subentrare in tali giudizi . Inoltre, è stato specificato che il termine per riassumere un processo interrotto a causa del fallimento decorre non dalla data della sentenza di fallimento, ma da quando l’interruzione è notificata o comunicata alle parti. In pratica, se un’azienda ha una causa pendente e viene dichiarata fallita, quel processo viene sospeso; le parti potranno riattivarlo (ad es. il creditore potrà proseguirlo contro il curatore) ma il conteggio del tempo per farlo (di solito 3 mesi dall’interruzione) parte solo dal momento in cui la dichiarazione di interruzione viene resa nota alle parti (con notifica o comunicazione ufficiale) . Questo garantisce che nessuno perda i propri diritti processuali per non aver saputo per tempo del fallimento. La vicenda all’origine di questa pronuncia coinvolgeva peraltro un avviso di accertamento fiscale contro una S.r.l., dove nel frattempo la società era fallita: tipico esempio in cui Fisco e curatore devono poi confrontarsi nel giudizio tributario.
- Corte Costituzionale, sent. n. 65/2022: una decisione storica in materia di sovraindebitamento. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune preclusioni previste dalla vecchia L. 3/2012, in particolare il divieto per il consumatore di “falcidiare” l’IVA nei piani del consumatore . In passato, infatti, era vietato proporre una ristrutturazione che non prevedesse il pagamento integrale dell’IVA o delle ritenute fiscali, nemmeno nelle procedure di sovraindebitamento; ciò poneva problemi di disparità rispetto alle procedure maggiori (nel concordato preventivo dal 2016 è invece possibile soddisfare parzialmente l’IVA con il voto favorevole dell’erario). La Corte Costituzionale ha eliminato questo divieto, ritenendolo in contrasto con i principi di ragionevolezza e con le indicazioni europee, aprendo quindi la strada a piani di sovraindebitamento per consumatori che possano includere stralci anche sull’IVA. Questa sentenza è stata poi di fatto recepita dal nuovo Codice della Crisi, che consente soluzioni più flessibili e adeguate alla situazione dei debitori civili, e segna un importante avanzamento nell’armonizzazione tra procedure “minori” e diritto concorsuale generale .
- Corte Costituzionale, sent. n. 6/2024: interviene sul Codice della Crisi stesso, in particolare sulla durata della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (l’erede della “liquidazione del patrimonio” ex L.3/2012). Il giudice rimettente dubitava della legittimità dell’art. 142, comma 2 CCII, laddove – diversamente dalla vecchia legge – non fissava più un termine massimo (quattro anni) per l’acquisizione di beni sopravvenuti al debitore privo di attivo. In pratica, temeva che senza limite temporale il procedimento potesse restare aperto indefinitamente per “catturare” eventuali redditi futuri del debitore, con possibili abusi e sacrificio eccessivo del suo diritto alla ripartenza. La Corte Costituzionale ha tuttavia rigettato le questioni, ritenendo che l’assetto vigente, pur senza un termine fisso, consente un equilibrio accettabile tra le esigenze dei creditori e quella del debitore di reinserirsi nell’economia . La Consulta ha osservato che spetta al giudice fallimentare valutare caso per caso la chiusura della procedura quando i costi sono coperti e ulteriori prolungamenti risulterebbero sproporzionati . Ha inoltre rilevato che un intervento correttivo “creativo” sarebbe compito del legislatore più che della Corte . In definitiva, questa pronuncia conferma la tenuta costituzionale del nuovo regime, ma richiama implicitamente l’interprete ad applicarlo con buon senso per evitare durata eccessiva delle liquidazioni senza attivo (ed è possibile che il legislatore, in futuro, reintroduca un limite più preciso).
Queste sono solo alcune delle decisioni più rilevanti. Nel complesso, il trend giurisprudenziale è duplice: da un lato agevolare le soluzioni della crisi, eliminando rigidità inutili (come nel caso della Consulta sull’IVA e in altre pronunce che facilitano l’accesso alle procedure per ex imprenditori, ecc.), dall’altro impedire abusi o procrastinazioni, mantenendo fermo il principio che chi è insolvente non può trascinare all’infinito la propria situazione in danno dei creditori. Per l’imprenditore-debitore, conoscere queste linee guida significa poter orientare meglio le proprie scelte difensive: ad esempio, sapere che avviare per tempo una composizione negoziata è utile ma non garantisce di bloccare un’istanza di fallimento impone di non ridursi all’ultimo minuto; oppure, sapere che anche i debiti fiscali possono essere inclusi in un piano di ristrutturazione incoraggia a cercare soluzioni globali, e così via.
Procedura Passo-Passo: Cosa Accade dopo la Notifica di un Atto (Termini, Scadenze e Diritti del Debitore)
Un momento critico per ogni imprenditore indebitato è la ricezione di un “atto” ufficiale da parte di un creditore o di un ente di riscossione. Può trattarsi, ad esempio, di una cartella esattoriale inviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di un atto di citazione o precetto da parte di una banca o fornitore, di un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore, oppure (nei casi più gravi) di un’istanza di fallimento notificata alla società. Capire cosa succede dopo la notifica di questi atti è fondamentale per reagire nei tempi giusti e non perdere le tutele previste dalla legge. In questa sezione descriveremo, passo per passo, il percorso tipico che si innesca a seguito di ciascun tipo di atto, indicando i termini perentori da rispettare, le possibili mosse difensive e i diritti che il debitore-imprenditore può far valere.
Va premesso che ogni tipo di atto attiva procedure diverse (in sede civile ordinaria, esecutiva, fallimentare o tributaria), con proprie scadenze. Non esiste un “termine unico” per reagire a qualsiasi atto: ignorare la specificità può portare a errori fatali (ad esempio, confondere i 40 giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo con i 60 giorni per un ricorso tributario, ecc.). Ecco quindi una panoramica, suddivisa per tipologia di atto.
1. Atti della Riscossione Fiscale (Cartelle, Accertamenti, Fermi, Ipoteche)
a) Avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate: È l’atto con cui il Fisco rettifica le imposte dichiarate o contesta maggiore reddito. Dal momento della notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi denominata Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado) . In alternativa al ricorso, entro lo stesso termine è possibile definire in acquiescenza l’avviso pagando quanto dovuto (con una riduzione delle sanzioni al 1/3). Se non si fa nulla entro 60 giorni, l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo: significa che gli importi contestati possono essere iscritti a ruolo per la riscossione coattiva senza bisogno di ulteriori atti. Attenzione: dagli ultimi anni, molti avvisi di accertamento sono già “esecutivi”, ossia trascorsi i 60 giorni, se non impugnati, valgono come titolo per iniziare il recupero forzato senza la necessità di una successiva cartella. Il contribuente ha tuttavia il diritto di chiedere una rateizzazione diretta all’AdE (tipicamente in 8 rate trimestrali) entro 30 giorni dalla notifica per sospendere provvisoriamente la riscossione, oppure di avvalersi di eventuali definizioni agevolate previste (ad esempio, in alcuni anni sono state introdotte sanatorie delle liti pendenti, definizioni per adesione agevolata, ecc.). Dopo 60 giorni, se il ricorso non è stato presentato, l’importo è iscritto a ruolo: a questo punto, di norma, viene notificata una “comunicazione di presa in carico” e poi la cartella di pagamento.
b) Cartella di pagamento (cartella esattoriale): È l’atto con cui l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) intima il pagamento di somme dovute a seguito di ruoli (tributi, contributi INPS, sanzioni, ecc.). Dal momento in cui la cartella viene notificata, decorrono 60 giorni entro i quali il debitore può pagare integralmente la somma richiesta (evitando aggravio ulteriore di interessi e l’avvio di azioni esecutive) oppure presentare una richiesta di rateizzazione. Di per sé, la cartella non è un provvedimento “impugnabile” nel merito del debito (che deriva da atti precedenti, ad es. accertamenti non impugnati). Si può però presentare ricorso alla Commissione/Tribunale tributario contro la cartella entro 60 giorni solo in casi specifici, ad esempio: vizi propri della cartella (mancata notifica dell’atto impositivo presupposto, errore di persona, importo già pagato, prescrizione del credito, ecc.), oppure si può fare opposizione in sede civile se la cartella contiene crediti non tributari. In generale comunque, il focus entro i 60 giorni è trovare le risorse per pagare o attivare strumenti deflativi. La rateizzazione ordinaria consente, per importi anche elevati, di dilazionare il pagamento in un massimo di 6 anni (72 rate mensili) , estendibili fino a 10 anni (120 rate) se il debitore dimostra una grave e documentata situazione di difficoltà . Oggi la normativa è piuttosto favorevole: per debiti fino a €120.000 non occorre neanche allegare prova dello stato di crisi, la dilazione fino a 72 rate è concessa automaticamente su semplice istanza . Sopra tale soglia, o per ottenere piani più lunghi (fino a 120 rate), bisogna fornire i dati sul calo del fatturato o sulla situazione finanziaria. Importantissimo: se entro 60 giorni non si paga né si ottiene rateazione, la cartella diventa esecutiva. L’Agente potrà quindi procedere con misure cautelari (come il fermo amministrativo di veicoli o l’ipoteca su immobili) e poi con atti esecutivi (pignoramenti). Tuttavia, se prima della scadenza si presenta domanda di rateazione, la legge prevede la sospensione di ogni azione esecutiva: in pratica, la rateizzazione richiesta tempestivamente blocca nuove ipoteche e fermi e impedisce pignoramenti finché si rispettano le rate. Nel 2026, come accennato, è anche disponibile la Rottamazione-quinquies (vedi sezione più avanti): presentando la domanda di adesione a questa definizione agevolata entro il 30 aprile 2026, si congelano immediatamente le azioni di recupero su tutti i carichi definibili e si pagherà l’importo dovuto senza sanzioni e interessi, dilazionabile a sua volta in 9 anni.
c) Intimazione di pagamento: È un sollecito che Agenzia Riscossione invia (soprattutto su ruoli recenti) prima di avviare esecuzioni, con cui si intima di pagare entro 5 giorni. Se ricevete un’intimazione (art. 50 DPR 602/73) significa che probabilmente erano trascorsi più di 60 giorni dalla notifica della cartella senza pagamento. Questo atto non è autonomamente impugnabile nel merito (contiene solo l’elenco delle cartelle non pagate), ma segnala che si è ormai prossimi all’esecuzione forzata. Il contribuente, entro 5 giorni, dovrebbe correre ai ripari: pagando quanto dovuto (o almeno avviando la procedura di pagamento), oppure chiedendo una rateazione immediata (anche in questo caso l’istanza sospende le azioni esecutive in partenza). Trascorsi 5 giorni senza adempimento, l’Agente della riscossione può procedere con pignoramenti senza ulteriore avviso. È dunque un termine brevissimo e perentorio. Da notare che se però l’intimazione riguarda cartelle molto vecchie (oltre 1 anno dalla notifica), potrebbe essere richiesta come atto necessario prima di pignorare: se non è stata preceduta da intimazione entro 180 giorni, un pignoramento potrebbe essere nullo. Comunque, dal punto di vista pratico, l’intimazione è l’ultimo campanello d’allarme: in questo frangente, è ancora possibile che un avvocato riesca a bloccare in extremis gli effetti (ad esempio con un ricorso per sospensione se emergono vizi, o, come spesso accade, aderendo in extremis alla rottamazione se i termini sono aperti, il che sospende le esecuzioni ). Dopo i 5 giorni, si apre lo scenario seguente.
d) Fermo amministrativo e ipoteca esattoriale: Prima del pignoramento, la legge consente all’ADER di iscrivere fermo amministrativo su beni mobili registrati (tipicamente automezzi) e ipoteca legale su immobili di proprietà del debitore, a tutela del credito. Il fermo amministrativo viene di regola preceduto da una comunicazione di preavviso, con cui si concede ancora 30 giorni per pagare prima di iscrivere il blocco sul veicolo. Se ricevete un preavviso di fermo, avete dunque un mese di tempo per saldare o rateizzare, altrimenti il mezzo sarà bloccato (non può circolare né essere venduto). Una volta iscritto il fermo, rimane finché non si paga il debito; tuttavia, è possibile chiedere la sospensione e poi la cancellazione del fermo se si inizia una rateizzazione e se si paga almeno la prima rata. Il preavviso di ipoteca su immobili funziona similmente: per importi sopra €5.000, l’Agente può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore previa comunicazione; questi ha 30 giorni per regolarizzare, poi scatta l’ipoteca. Anche l’ipoteca può essere rimossa successivamente se si paga o se si ottiene un provvedimento di sospensione. Diritti del contribuente: va ricordato che sia per il fermo che per l’ipoteca ci sono limiti di legge (ad esempio, il fermo non può essere iscritto se il debitore è in regola con un piano di dilazione; l’ipoteca richiede un debito almeno di €20.000; la prima casa del debitore non può essere espropriata dal Fisco, anche se ipotecata, se è l’unico immobile di residenza e non di lusso). Se tali condizioni non sono rispettate, l’atto è illegittimo e può essere impugnato entro 60 giorni davanti al giudice tributario o ordinario a seconda dei casi.
e) Pignoramento esattoriale: È l’atto esecutivo vero e proprio. La legge consente alla riscossione tre forme principali: pignoramento mobiliare presso il debitore, pignoramento presso terzi (tipicamente conti correnti, stipendi, crediti verso clienti) o pignoramento immobiliare. – Pignoramento mobiliare: ufficiale della riscossione o agente che si reca presso la sede dell’azienda o altrove per pignorare beni mobili (macchinari, arredamento, merci). È poco frequente, ma se avviene, il funzionario redige un verbale elencando i beni pignorati. Da quel momento, i beni sono vincolati e verranno poi messi all’asta se non si trova soluzione. Il debitore può ancora evitarne la vendita esercitando la “conversione del pignoramento” (art. 495 c.p.c.): ovvero chiedere al giudice di sostituire i beni con il pagamento di una somma, anche rateizzata fino a 48 mesi, depositando un importo pari al debito con qualche acconto iniziale. Questo strumento consente spesso di liberare i beni e guadagnare tempo per pagare. – Pignoramento presso terzi: forma diffusissima, perché colpisce disponibilità finanziarie. In pratica, l’ADER invia un atto alla banca (o al cliente debitore, o al datore di lavoro) notificandolo anche al contribuente, in cui intima al terzo di non disporre delle somme fino a concorrenza del debito e di versarle invece alla riscossione. Esempio classico: blocco del conto corrente aziendale. La banca, ricevuto l’atto, congela immediatamente gli importi presenti sul conto (fino alla cifra indicata). Dopo 60 giorni dall’atto di pignoramento, in assenza di opposizioni, la banca trasferisce le somme all’agente pubblico a saldo del debito. Per lo stipendio o pensione, la legge limita la quota pignorabile (in genere max 1/5). Il debitore ha il diritto di presentare opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi in sede civile entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento presso terzi, se ad esempio vi sono vizi di forma o se il debito era già oggetto di sospensione. Inoltre, può sempre pagare prima che la banca versi le somme, ottenendo la liberazione del conto. – Pignoramento immobiliare: l’ADER può pignorare un immobile (salvo prima casa come detto) se il debito supera €120.000. Viene notificato l’atto di pignoramento e trascritto nei registri immobiliari, poi la pratica passa al Tribunale per la vendita. Dopo il pignoramento, l’imprenditore-proprietario ha la possibilità di evitare la vendita attraverso vari modi: pagando il debito prima che avvenga l’asta; chiedendo anche qui la conversione del pignoramento (con un piano di pagamento se ammesso); oppure trovando un accordo con il Fisco (anche usufruendo delle definizioni agevolate o rottamazioni, che però in caso di pignoramento immobiliare già avviato potrebbero richiedere l’assenso a sospendere la vendita). Importante sapere che fino al primo incanto non si perde la proprietà: se prima dell’asta si risolve il debito, la procedura viene chiusa. Anche su questo, la Rottamazione-quinquies 2026 offre un appiglio: una volta presentata la domanda, non possono essere proseguite le procedure esecutive in corso (a meno che la vendita all’asta sia già avvenuta con esito positivo) , il che significa che se un immobile non è ancora stato aggiudicato, la procedura resta sospesa in attesa dell’esito della definizione agevolata.
Diritti del contribuente nella riscossione: Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) prevede varie garanzie, come la possibilità di chiedere sospensione per autotutela all’ente creditore se si ritiene che il debito non sia dovuto o ci siano errori (l’ente deve rispondere entro 220 giorni); il diritto di accesso agli atti per verificare le cartelle e gli estratti di ruolo; il diritto di ricevere notifiche valide (ad esempio, se una cartella non è stata notificata regolarmente, tutti gli atti successivi possono essere nulli). Inoltre, in caso di piani di dilazione in corso, il contribuente non è considerato inadempiente verso la PA (non scatta il blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 48-bis DPR 602/1973, né il divieto di ottenere il DURC regolare) . Nel contesto odierno, presentare un’istanza di definizione agevolata ha effetti analoghi: il debitore non risulta inadempiente per tutto il tempo in cui è in regola con la nuova definizione , potendo così mantenere certificazioni di regolarità contributiva e contrattuale.
2. Atti di Creditori Privati (Decreti Ingiuntivi, Precetti, Pignoramenti civili)
a) Decreto ingiuntivo: È un ordine di pagamento emesso dal giudice su richiesta di un creditore, quando il credito è provato da documenti (fatture, estratti conto, ecc.). Se un fornitore, una banca o altro creditore ottiene un decreto ingiuntivo contro l’azienda, questo atto va notificato al debitore. Dal momento della notifica, l’ingiunto ha tipicamente 40 giorni di tempo per proporre opposizione (il termine può essere ridotto a 10-15 giorni in casi di provvisoria esecutorietà concessa dal giudice). L’opposizione si presenta con atto di citazione al tribunale che ha emesso il decreto, e ha l’effetto di instaurare un normale giudizio di cognizione in cui si discuterà del merito del credito. Se non viene presentata opposizione entro il termine, il decreto diventa definitivo e costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti (il creditore potrà procedere subito con precetto e pignoramento). Cosa fare entro 40 giorni: valutare con l’avvocato se vi sono motivi validi di contestazione (ad esempio la merce non conforme, il servizio non reso, o eccezioni di prescrizione, ecc.) e in tal caso depositare l’opposizione, chiedendo eventualmente la sospensione della provvisoria esecutorietà se concessa. Se invece il credito è incontestabile ma l’azienda non è in grado di pagare, può essere utile contattare subito il creditore per tentare un accordo di saldo e stralcio o un piano di rientro, magari ottenendo da lui di non attivare l’esecuzione immediatamente. Una volta scaduti i 40 giorni senza opposizione, il decreto diventa inoppugnabile: il passo successivo sarà la notifica di un atto di precetto.
b) Atto di precetto: È un’intimazione formale di pagamento che anticipa il pignoramento. Viene notificata dal creditore munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, mutuo fondiario scaduto, ecc.) e intima al debitore di pagare entro un termine minimo di 10 giorni. Trascorsi i 10 giorni senza pagamento, il creditore può procedere al pignoramento. Questo è uno snodo cruciale: il precetto è spesso l’ultima occasione utile per evitare l’esecuzione forzata. In questi 10 giorni il debitore può: – Pagare la somma dovuta (comprensiva di interessi e spese legali indicate nel precetto) e chiudere la vicenda, evitando il pignoramento. – Opporsi al precetto presentando un ricorso al giudice dell’esecuzione (Tribunale) se sussistono motivi di opposizione all’esecuzione (es.: il titolo è invalido, il debito è estinto post-sentenza, vi è un termine di grazia, ecc.) o opposizione agli atti esecutivi (es.: il precetto non contiene gli elementi di legge, è stato notificato viziato, ecc.). L’opposizione a precetto va idealmente proposta entro i 20 giorni successivi la notifica (ma se si chiedono sospensioni urgenti è bene muoversi prima dell’inizio del pignoramento). Se ammessa, l’opposizione può portare alla sospensione dell’esecuzione. – Chiedere una sospensione concordata: talvolta si può contattare il creditore tramite l’avvocato per ottenere un breve rinvio o concordare un pagamento parziale immediato e il resto a rate, convincendo il creditore a non procedere subito col pignoramento. Non è un diritto codificato, ma un tentativo stragiudiziale spesso utile, specie se il creditore preferisce evitare costi e attese dell’esecuzione.
Durante il termine del precetto, i diritti del debitore includono anche la facoltà di indicare al creditore un bene specifico da pignorare (cd. “pignoramento nella forma specificata dal debitore”): ad esempio, l’imprenditore potrebbe offrire un macchinario in pegno invece di subire il blocco del conto. In pratica però questa facoltà è poco utilizzata. Più concreta è la possibilità di proporre al giudice, dopo l’inizio dell’esecuzione, un piano di rientro con conversione del pignoramento (come visto sopra), ma siamo già alla fase successiva.
c) Pignoramento civile: Se il precetto non ha dato esito, il creditore avvia il pignoramento. La meccanica è simile a quella vista per la riscossione, ma in sede civile si svolge davanti al tribunale competente. Il creditore sceglie su quali beni agire: pignoramento mobiliare (presso sede dell’impresa), pignoramento presso terzi (es. conto bancario, crediti verso clienti) o pignoramento immobiliare (sede aziendale, immobili dei garanti, ecc.).
– Pignoramento mobiliare (civile): l’ufficiale giudiziario si reca in azienda e redige verbale di pignoramento su beni mobili (attrezzature, merce). L’imprenditore deve lasciargli accesso, altrimenti può forzare con autorizzazione. Il verbale indicherà una data di vendita (in tribunale o telematica) dei beni. Da quel momento vige il divieto di sottrarre o vendere tali beni, pena sanzioni penali (art. 388 c.p., mancata ottemperanza dolosa). Il debitore può reagire: se il pignoramento è eccessivo, può chiedere la riduzione; se vi sono errori, può fare opposizione agli atti entro 20 giorni; soprattutto, può chiedere al giudice la conversione (art. 495 c.p.c.) offrendo una cauzione pari a 1/5 del debito e un piano per saldare il resto entro massimo 18 mesi. La conversione sospende la vendita e, se poi completata coi pagamenti, estingue l’esecuzione liberando i beni. Questo strumento è molto utile per salvare macchinari o merci essenziali.
– Pignoramento presso terzi (civile): comunissimo, è il blocco di conti correnti o crediti. L’atto viene notificato al terzo (banca, cliente debitore, ecc.) e al debitore. Ad esempio, il pignoramento del conto corrente: appena notificato, la banca congela l’importo indicato (fino a capienza del conto). Poi si tiene un’udienza in tribunale in cui il giudice verifica l’ammontare effettivo presso il terzo e assegna le somme al creditore. Prima di quell’udienza, il debitore può trovare un accordo col creditore per sbloccare almeno parzialmente le somme (ad esempio pagando una parte, e ottenendo di liberare il conto per la parte residua), oppure può proporre opposizione se il pignoramento è viziato. Un aspetto importante: il codice di procedura civile ora prevede che tra la notifica al terzo e l’udienza deve intercorrere un termine (in genere 30-90 giorni) per dare tempo alle parti di organizzarsi. Questo periodo può essere sfruttato per trattative. Se il creditore ottiene dal giudice un’ordinanza di assegnazione, la banca versa i soldi pignorati al creditore e il conto viene liberato per l’eventuale eccedenza.
– Pignoramento immobiliare (civile): se vengono pignorati immobili dell’imprenditore (o dell’azienda, se proprietaria), il processo esecutivo è articolato: notifica e trascrizione, nomina di un custode, eventuale autorizzazione all’uso provvisorio dell’immobile, perizie e infine vendita all’asta. Il debitore può pagare il dovuto fino all’ultimo (in genere fino a che l’asta non avviene con aggiudicazione definitiva) e così far estinguere il pignoramento. Può anche qui chiedere la conversione con rate fino a 36 mesi, depositando 1/5 iniziale. Inoltre, esiste l’istituto della vendita privata: il debitore può proporre al giudice di farsi autorizzare a vendere direttamente l’immobile pignorato ad un certo prezzo, se trova un acquirente, evitando l’asta e ottenendo spesso un ricavato maggiore. Durante la procedura, l’imprenditore ha diritto a mantenere la residenza nell’immobile pignorato (se è casa sua) fino all’aggiudicazione; dopo, l’ordinanza di vendita con aggiudicazione fissa il rilascio. Per i locali aziendali, il custode può permettere di proseguire l’attività fino alla vendita se ciò non lede i creditori (ad es. mantenendo un canone). Anche qui, opposizioni: 20 giorni per atti esecutivi viziati o 20 giorni dall’ultimo atto per contestare il diritto del creditore (opposizione tardiva, ammessa solo in casi limitati).
Attenzione: Se un’impresa riceve più pignoramenti da diversi creditori, le esecuzioni possono cumularsi sullo stesso bene (concorso di creditori). Questo complica le soluzioni negoziali, poiché serve eventualmente convincere più creditori a concordare un piano invece di farsi la guerra sui beni. È un tipico segnale di crisi avanzata: quando fioccano i pignoramenti da fornitori, banca, Fisco, significa che la situazione è fuori controllo e probabilmente si sfocerà in una procedura concorsuale (spesso saranno i creditori stessi a chiedere il fallimento a quel punto).
3. Istanza di Fallimento e Procedimento per la Dichiarazione di Insolvenza
a) Ricorso per la dichiarazione di fallimento: È l’atto formale con cui si chiede al tribunale di accertare lo stato di insolvenza dell’impresa e aprire la procedura di liquidazione giudiziale (il “fallimento” nel nuovo linguaggio). Possono presentarlo i creditori, il Pubblico Ministero o lo stesso imprenditore (ricorso in proprio, anche se in quest’ultimo caso oggi spesso si preferisce accedere a procedure alternative). Se l’azienda riceve la notifica di un ricorso per fallimento, significa che un creditore afferma che la società è insolvente e ne chiede la liquidazione. Cosa accade: il tribunale fissa un’udienza in camera di consiglio, con un termine perentorio entro cui l’impresa può costituirsi depositando memorie difensive. Di solito l’udienza viene fissata entro qualche settimana (dipende dall’urgenza e dalla prassi locale). Diritti del debitore: ha diritto di essere sentito dal giudice (personalmente o tramite difensore) e di depositare documenti per provare la sua solvibilità o per contraddire le ragioni del ricorrente. È fondamentale presentarsi con un avvocato e con la situazione contabile aggiornata. L’assenza ingiustificata può essere interpretata male.
Alcune possibili difese durante il procedimento prefallimentare: – Contestare l’esistenza del credito del ricorrente: come visto, se si dimostra che il credito vantato non è dovuto o è oggetto di causa, il giudice potrebbe non considerarlo come base per l’insolvenza . Ad esempio, se un fornitore ricorre ma la fattura è contestata in giudizio, si può chiedere al tribunale di sospendere la decisione o rigettare l’istanza perché il debito è sub iudice. – Dimostrare la solvibilità o temporaneità della difficoltà: il debitore può esibire piani finanziari, prospettive di incasso, accordi in corso con banche, ecc., per convincere il tribunale che non c’è insolvenza (lo stato di insolvenza è inteso come incapacità non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni: se è solo crisi temporanea, non dovrebbe dichiararsi fallimento). – Chiedere un termine per concordato o accordo: il Codice prevede che se durante il procedimento l’imprenditore presenta domanda di concordato preventivo (o anche di omologazione di un accordo di ristrutturazione), la trattazione delle istanze di fallimento venga riunita a quella della domanda di concordato. In passato, molti imprenditori reagivano all’istanza di fallimento presentando un “concordato in bianco” per ottenere la sospensione: oggi questa possibilità c’è ancora, ma con la composizione negoziata volontaria è meno automatico il rinvio (come evidenziato da Cass. 3634/2025) . Comunque, se si ha un piano serio, presentare subito ricorso per concordato preventivo può essere una mossa tattica per prendere il controllo della procedura e fermare l’iniziativa dei creditori. La legge consente anche di depositare un accordo di ristrutturazione sottoscritto dai creditori che rappresentano il 60% dei debiti e chiedere l’omologa, bloccando così i fallimenti. – Soluzione transattiva last-minute: l’imprenditore può pagare il creditore ricorrente prima dell’udienza (magari grazie a un aiuto dei soci o terzi) e farsi rilasciare una dichiarazione di rinuncia all’istanza. Se l’istanza viene rinunciata dall’unico ricorrente e non ci sono altri creditori insistenti né ragioni d’ufficio, il tribunale archivia la pratica (ma attenzione: pagare preferenzialmente un creditore per evitare il fallimento può essere successivamente sindacato dal curatore se poi comunque si fallisce entro 6 mesi, come atto preferenziale revocabile). Dunque è un’arma a doppio taglio e andrebbe usata solo se si è ragionevolmente certi di evitare poi il dissesto definitivo. – Richiesta di archiviazione per mancanza dei presupposti: ad esempio, se l’azienda è sotto le soglie di fallibilità (anche se il nuovo CCII ha eliminato formalmente le vecchie soglie di fallimento, permane una sorta di distinzione: le imprese minori possono accedere al concordato minore invece che al fallimento. Ma in linea di principio ora tutte le imprese, tranne l’imprenditore agricolo, sono soggette a liquidazione giudiziale se insolventi ). Oppure se risulta già pendente una procedura (es. l’azienda è già in liquidazione controllata da sovraindebitamento, alcuni tribunali in passato dichiaravano inammissibile il fallimento, ma ora il CCII coordina meglio queste ipotesi).
Dopo l’udienza, il tribunale può decidere: – Dichiarare la liquidazione giudiziale (fallimento) con sentenza, nominando un curatore. – Rigettare o archiviare l’istanza se non ci sono i presupposti. – Oppure, in caso di iniziative parallele (concordato, accordo), posticipare la decisione per valutare quelle soluzioni (ad esempio, se l’imprenditore ha presentato un concordato, si attende l’esito della procedura concordataria; se fallisce, allora si dichiara il fallimento).
b) Effetti immediati della dichiarazione di fallimento: Se l’esito è sfavorevole e viene aperta la procedura concorsuale, l’imprenditore perde la disponibilità dei beni aziendali, che passano sotto il controllo del Curatore (nel caso di società, gli amministratori decadono). Tutte le azioni esecutive individuali dei creditori vengono bloccate (automatic stay) e i debiti devono essere soddisfatti solo secondo le regole concorsuali. I creditori presenteranno domanda di insinuazione al passivo entro i termini indicati dal tribunale. L’imprenditore fallito (o i suoi garanti) potranno poi semmai tentare di chiudere la procedura con un accordo di composizione (esdebitazione a fronte di pagamento parziale, concordato fallimentare, ecc.) oppure attendere la fine della procedura e chiedere l’esdebitazione (il beneficio di liberazione dai debiti residui per le persone fisiche meritevoli). Ma ovviamente l’apertura del fallimento è un evento altamente disruptivo: spesso comporta la cessazione dell’attività, il blocco dei conti, la vendita di asset, possibili azioni di responsabilità verso gli amministratori e implicazioni sul piano penale (il reato di bancarotta e altre fattispecie).
Riassumendo i tempi chiave: – Ricorso notifica → udienza: qualche settimana. – Termine costituzione: indicato in ricorso (spesso 7-15 giorni prima dell’udienza). – Pronuncia sentenza: subito dopo l’udienza o entro breve, con eventuale riserva. – Impugnazione sentenza di fallimento: reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni per il debitore (o 15 per i creditori interessati), ma il reclamo non sospende gli effetti salvo casi eccezionali. – Istanza di revoca: se emergono fatti nuovi (es. il debitore paga tutti) si può chiedere revoca ex art. 119 CCII. – Se la società non viene dichiarata insolvente, attenzione: l’istanza respinta resta come segnale. Più istanze respinte possono comunque portare a iniziative di verifica (il tribunale potrebbe trasmettere atti al PM). Dunque è sempre preferibile risolvere alla radice la causa dell’istanza, non solo vincere in tribunale sul filo del formalismo.
c) Il ruolo del Gestore OCC o dell’Esperto in questa fase: Nel 2026, per le piccole imprese soggette a procedure di sovraindebitamento o per quelle che volontariamente hanno avviato una composizione negoziata, può accadere che durante il procedimento prefallimentare il giudice o le parti coinvolgano l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o segnalino la pendenza di un percorso di composizione. Ad esempio, se un’impresa minore si è rivolta ad un OCC per un piano del consumatore/concordato minore, e poi un creditore chiede ugualmente il fallimento, il tribunale valuterà attentamente la coesistenza: se il piano è in fase avanzata e fattibile, può attendere l’omologazione; se invece appare dilatorio, potrebbe comunque procedere. La figura dell’Esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo, se nominato) può intervenire scrivendo una relazione sullo stato delle trattative da presentare al giudice prefallimentare. Queste sinergie sono delicate e richiedono stretta collaborazione tra avvocato difensore e gestore/esperto della crisi.
Tabella riepilogativa – Termini e Azioni dopo la Notifica di un Atto
Per comodità, riassumiamo in una tabella i principali atti che un’impresa debitrice può ricevere, con l’indicazione dei termini per reagire e delle azioni consigliate:
| Atto ricevuto | Termine per reagire | Azione o Difesa | Sede competente |
|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento fiscale | 60 giorni dalla notifica | – Ricorso tributario (C.G. Tributaria)<br>– Oppure pagamento/acquiescenza con sanzioni ridotte<br>– Richiesta rateazione breve all’AdE (8 rate) | Commissione/CGT (tributario) |
| Cartella di pagamento (ruoli fiscali) | 60 giorni dalla notifica | – Pagamento integrale (evitando esecuzione)<br>– Oppure richiesta rateizzazione (72-120 rate) entro 60 gg (sospende esecuzione)<br>– Ricorso solo per vizi (entro 60 gg) | ADER / Commissione Trib. per ricorsi |
| Intimazione di pagamento ADER | 5 giorni dalla notifica | – Pagamento urgente o richiesta rateazione immediata (sospende pignoramento)<br>– Verifica eventuale prescrizione (opp. giud.) | ADER (atto amministrativo) |
| Preavviso di fermo/ipoteca | ~30 giorni (termine indicato nell’atto) | – Pagamento o rateizzazione per evitare l’iscrizione<br>– In difetto, possibile impugnazione (entro 60 gg) se illegittimo | ADER / Giudice tributario |
| Atto di precetto | 10 giorni dal ricevimento | – Pagamento al creditore<br>– Opposizione all’esecuzione/atto (se motivi validi) entro ~20 gg<br>– Trattativa stragiudiziale per evitare esecuzione | Tribunale (giudice esecuzione) |
| Decreto ingiuntivo | 40 giorni (termine standard) dalla notifica | – Opposizione a decreto (se contestazioni di merito) entro 40 gg<br>– Se incontestabile: concordare piano pagamento entro 40 gg per evitare esecuzione | Tribunale (giudice che ha emesso) |
| Pignoramento presso terzi (civile) | Udienza fissata dal tribunale (30-90 gg circa) | – Opposizione atti esecutivi (entro 20 gg se vizi forma)<br>– Pagare il dovuto prima dell’udienza per far estinguere esecuzione<br>– Trattativa con creditore per liberare conto | Tribunale – esecuzioni civili |
| Pignoramento mobiliare (civile) | Vendita fissata (tipicamente 30-60 gg dopo) | – Opposizione atti (entro 20 gg)<br>– Richiesta Conversione pignoramento (subito, con acconto 1/5)<br>– Pagamento integrale prima dell’asta | Tribunale – esecuzioni civili |
| Pignoramento immobiliare | Variabile – prima dell’asta (mesi) | – Opposizione (20 gg se vizi)<br>– Conversione (entro primi termini, con piano max 36 mesi)<br>– Vendita privata (se acquirente disponibile)<br>– Pagamento/accordo prima aggiudicazione | Tribunale – esecuzioni civili |
| Ricorso per fallimento | Udienza indicata (di solito 15-30 gg dalla notif.) | – Costituzione in tribunale prima dell’udienza (termine per memorie)<br>– Difese: contestare credito, dimostrare solvibilità<br>– Eventuale domanda concordato preventivo/accordo prima dell’udienza (sospensiva) | Tribunale – sezione fallimentare |
(Legenda: ADER = Agenzia Entrate-Riscossione; CGT = Corte Giustizia Tributaria; le opposizioni in materia esattoriale di solito vanno al giudice tributario per tributi, al giudice ordinario per altre sanzioni.)
Questa tabella semplifica scenari complessi, ma rende l’idea che ogni momento ha il suo strumento: l’importante è non far scadere i termini. Un avvocato esperto saprà individuare subito il percorso giusto appena ricevuto un atto, evitando di perdere opportunità di difesa.
Difese e Strategie Legali: Come Impugnare, Sospendere, Contestare o Definire il Debito
Di fronte a debiti e atti di aggressione del patrimonio, l’imprenditore ha a disposizione diverse strategie legali difensive. La scelta della strategia dipende dalla natura del debito (bancario, fiscale, commerciale), dallo stadio in cui ci si trova (fase stragiudiziale, giudizio, esecuzione) e dall’obiettivo che si vuole raggiungere: annullare/contestare il debito se indebito? guadagnare tempo? ottenere una riduzione o un piano di rientro sostenibile? evitare sanzioni penali o interdittive? Di seguito analizzeremo le principali linee di difesa che un avvocato può mettere in campo per tutelare l’impresa indebitata, con un approccio pratico e orientato alla risoluzione.
1. Impugnazioni Giudiziali dei Provvedimenti (Ricorsi e Opposizioni)
Se il debito o l’atto sono viziati, illegittimi o infondati, la via maestra è la contestazione in sede giudiziaria. Abbiamo già visto i termini delle principali impugnazioni (ricorso tributario, opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione a precetto/pignoramento, reclamo fallimentare, ecc.). Qui approfondiamo cosa comporta e cosa può ottenere ciascuna impugnazione:
- Ricorso tributario (contro atti fiscali): Si propone alla Commissione/Corte Tributaria provinciale entro 60 gg. Va redatto indicando i motivi di ricorso (violazioni di legge, di procedimento, ecc.) e depositato telematicamente. Di norma, non sospende automaticamente la riscossione; tuttavia, il contribuente può presentare un’istanza di sospensione cautelare all’organo giudicante, che valuta il fumus (probabilità di vittoria) e il periculum (danno grave in caso di pagamento immediato) e può sospendere l’esecutività dell’atto fino alla decisione . Ottenere la sospensiva è spesso determinante per congelare cartelle in pendenza di giudizio. Esempi di motivi di ricorso: prescrizione del tributo, errata notifica, vizio motivazione, errore di calcolo, infondatezza della pretesa fiscale, ecc. Se il ricorso viene accolto, l’atto è annullato (in toto o in parte) e il debito si riduce di conseguenza. Attenzione però: il processo tributario ha più gradi (regionale e Cassazione) e l’ente può appellare. In questi casi, può essere opportuno valutare transazioni fiscali o definizioni agevolate per chiudere la lite (ad es., spesso il legislatore introduce “definizione delle liti pendenti” con pagamento ridotto in base al grado di giudizio: l’ultima nel 2023 permetteva di chiudere i giudizi tributari pagando il 90%, o il 40% se si era vinto in primo grado, ecc.).
- Opposizione a decreto ingiuntivo: È un atto di citazione che trasforma il procedimento in un ordinario giudizio civile. Presentarla significa poter far valere tutte le proprie ragioni sul merito del credito. Ad esempio, un’azienda potrebbe opporsi a un decreto ottenuto da un fornitore sostenendo che la fornitura era difettosa e quindi nulla è dovuto, oppure che ha già pagato parte delle fatture con pagamenti non contabilizzati. Durante l’opposizione, il debitore può chiedere al giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del decreto (se già dichiarato provvisoriamente esecutivo) qualora vi siano gravi motivi. Se l’opposizione viene vinta, il decreto è revocato e il debitore nulla deve. Se viene persa, il decreto resta valido e si dovrà pagare, con la condanna alle spese. L’opposizione permette inoltre di guadagnare tempo per eventualmente trovare risorse; tuttavia, il creditore potrebbe nel frattempo agire esecutivamente se il decreto era esecutivo e non sospeso: in tal caso l’avvocato deve essere pronto eventualmente a fare opposizioni esecutive parallele.
- Opposizione a precetto / esecuzione: Se il precetto o l’esecuzione sono contestabili (perché il titolo è viziato, il debito estinto, ecc.), l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) serve a far dichiarare dal giudice che l’esecuzione non deve andare avanti. Va proposta con atto di citazione (o ricorso se in fase già avanzata) e può portare a una sospensione immediata se c’è pericolo nel ritardo. Ad esempio, se il creditore minaccia pignoramento basandosi su un mutuo già interamente pagato, si farà opposizione chiedendo al giudice di bloccare l’esecuzione e accertare il pagamento effettuato. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), invece, riguarda vizi formali: va fatta entro 20 giorni e può portare all’annullamento dell’atto viziato (ad esempio un pignoramento notificato male, un precetto privo delle indicazioni di legge, ecc.), costringendo il creditore a ricominciare da capo correttamente (quindi offre quantomeno tempo aggiuntivo al debitore). Da notare: opposizione all’esecuzione e di merito possono essere proposte anche dopo l’inizio del pignoramento (si parla di opposizione “tardiva” se emergono ragioni solo in seguito). Ad es., se dopo la notifica del pignoramento si scopre che il titolo (mettiamo, una sentenza) è stato impugnato e sospeso, si può fare opposizione anche oltre i 20 gg. Queste azioni legali richiedono però prove solide, altrimenti si rischia di rallentare solo poco l’inevitabile e di vedersi condannati a spese ulteriori.
- Reclamo contro sentenza di fallimento: Se malauguratamente l’azienda è stata dichiarata fallita, c’è ancora la possibilità di impugnare la decisione. Si propone reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni dalla notificazione o conoscenza legale della sentenza. Nel reclamo si possono far valere errori del tribunale (ad es.: difetto di insolvenza, carenza dei requisiti soggettivi, violazioni procedurali come il mancato contraddittorio, ecc.). La Corte d’Appello può sospendere l’esecuzione della sentenza (ma accade raramente, solo se pare evidentemente errata) e poi decidere di confermare o revocare il fallimento. In caso di revoca, la procedura si chiude e tornano i beni al debitore, ma restano salvi gli atti già compiuti verso terzi (per tutelare affidamento). Ciò implica che anche se si vince in appello, eventuali vendite di beni nel frattempo fatte dal curatore restano valide, ma il ricavato non distribuito dovrebbe tornare al debitore. È quindi una corsa contro il tempo: l’avvocato può chiedere espressamente alla Corte una sospensione urgente per evitare che la curatela liquidi i beni mentre il reclamo è pendente. Se anche l’appello va male, resta solo il ricorso in Cassazione (entro 30 giorni dalla notifica della decisione di appello), ma la Cassazione in materia concorsuale ha tempi lunghi e non sospende nulla; di solito, il ricorso serve solo se ci sono questioni di principio, ma difficilmente evita la procedura.
- Azioni di responsabilità e risarcitorie: In alcuni casi peculiari, la difesa del debitore passa dall’attacco: ad esempio, se una banca ha concesso credito in modo scorretto causando il dissesto (c.d. concessione abusiva del credito), l’imprenditore potrebbe valutare con il legale un’azione risarcitoria contro la banca stessa per attenuarne le pretese. Oppure, se un creditore ha abusato degli strumenti esecutivi causando danno all’azienda (ad es. pignoramenti per somme non dovute), esistono rimedi come la richiesta di risarcimento danni da esecuzione illegittima. Queste però sono strategie complementari, di lungo periodo, che si valutano caso per caso.
In ogni impugnazione, un elemento chiave da considerare è la richiesta di sospensione: serve a congelare gli effetti dell’atto impugnato durante la causa. Ottenere la sospensione è spesso metà della vittoria perché consente di tirare il fiato ed evitare nel frattempo conseguenze irreversibili (vendite di beni, esborso di somme, ecc.). Come visto, la sospensione può essere: – Amministrativa: ad esempio, la sospensione dell’atto tributario su istanza in autotutela o da parte dell’ente. – Giudiziale cautelare: concessa dal giudice competente (tributario, civile, fallimentare) se ricorrono fumus boni iuris (ragioni fondate) e periculum in mora (danno grave imminente). Per esempio, presentando ricorso tributario, quasi sempre si deposita anche un’istanza di sospensione dell’esecuzione della cartella o dell’accertamento. – Concordata tra le parti: specie per crediti bancari o commerciali, l’avvocato può negoziare con il legale della controparte una standstill agreement (accordo di moratoria) in cui il creditore si impegna a congelare le azioni legali per un certo tempo mentre si tratta.
È fondamentale che l’imprenditore fornisca al legale tutta la documentazione e agisca con massima trasparenza, perché l’esito delle difese giudiziarie dipende spesso da dettagli: ad esempio, la data di una raccomandata, una clausola contrattuale, un pagamento effettuato di cui conservare traccia, ecc. Tempestività e precisione sono il binomio vincente: da un lato muoversi subito (prima che scadano i termini e prima che il creditore compia altri passi), dall’altro preparare ricorsi e opposizioni ben documentati, evitando contestazioni generiche che rischiano di essere bollate come pretestuose .
2. Sospensione delle Azioni Esecutive (Moratorie e Misure Protettive)
Quando l’impresa è sotto attacco dei creditori, una priorità è fermare temporaneamente le azioni esecutive, per avere il tempo di negoziare o attuare soluzioni di più ampio respiro. Abbiamo nominato la sospensione giudiziale (in sede di ricorso/opposizione) e la possibilità di concordare standstill. Ma esistono anche strumenti normativi che automaticamente offrono protezione dalle aggressioni dei creditori, se attivati correttamente. Tra questi:
- Misure Protettive nella Composizione Negoziata: Dal 2021, un imprenditore che accede alla Composizione negoziata della crisi d’impresa (di cui parleremo nel dettaglio più avanti) può chiedere al Tribunale l’applicazione di misure protettive del patrimonio. Tali misure, una volta pubblicate nel registro delle imprese, comportano che nessun creditore potrà iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell’impresa per la durata della negoziazione (iniziata di regola per 4 mesi, prorogabili). In pratica è uno scudo temporaneo: ad esempio, con le misure protettive attive, un creditore non potrà iscrivere ipoteca né procedere con un pignoramento. Ci sono eccezioni (i creditori con diritto di pegno o ipoteca precedente possono chiedere autorizzazione a procedere se la loro garanzia rischia di diminuire di valore, e le misure non impediscono al creditore di presentare istanza di fallimento, come visto con Cass. 3634/25). Comunque, in generale, attivare la composizione negoziata e ottenere le misure protettive consente di congelare le azioni di recupero e guadagnare uno spazio di manovra. Occorre però rispettare le condizioni: l’esperto nominato deve vigilare e se l’imprenditore abusa della protezione (ad es. non negozia in buona fede) il tribunale può revocarle . Le misure protettive hanno efficacia erga omnes e sono pubblicizzate, quindi il debitore non deve notificare nulla ai singoli creditori (è compito del registro delle imprese l’annotazione). Durante questo periodo, peraltro, i creditori sono vincolati ma l’azienda può ancora pagare o accordarsi (con la supervisione dell’esperto).
- Sospensione ex lege con Rottamazione/Definizioni: Come evidenziato nella sezione precedente, presentare una domanda di definizione agevolata dei debiti fiscali (rottamazione) determina per legge la sospensione dei termini di prescrizione/decadenza e il divieto per l’ADER di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui carichi interessati . Ciò significa che, ad esempio, un’azienda con diverse cartelle e alcuni pignoramenti in corso, se aderisce alla Rottamazione-quinquies nel 2026, vede immediatamente bloccate le procedure di pignoramento (salvo eccezione se l’asta già tenuta) e nessun nuovo fermo o ipoteca può essere iscritto. Questa è una potentissima forma di tutela immediata, senza bisogno di passare dal giudice, che conviene sfruttare quando disponibile. Analoghe sospensioni operavano con le rottamazioni precedenti. Oltre a ciò, la legge di solito prevede che durante i piani di rateizzazione concessi dall’ADER, i debitori mantengano i benefici (ad es., non sono considerati inadempienti per appalti pubblici e DURC finché pagano le rate ). Dunque anche la rateazione in sé funziona come “protezione”, sebbene convenzionale: i creditori (nel caso l’ADER) sospendono la loro azione perché il debitore sta mostrando cooperazione.
- Moratorie bancarie o standstill plurilaterali: Fuori dai casi tipicamente normati, un’azienda può trovarsi ad avere molte esposizioni bancarie e negoziare un accordo di moratoria con tutte le banche (magari sotto l’egida di un piano di risanamento attestato). Ci sono state in passato iniziative come l’Accordo ABI per la moratoria dei crediti alle PMI, ma nel contesto 2026 non risulta un protocollo generale come negli anni post-crisi 2008. Ad ogni modo, su base individuale, le banche possono concordare sospensioni delle rate, blocco delle azioni sul collateral (ad esempio non escutere immediatamente i pegni), dilazioni di mutui scaduti, ecc. Questi accordi vanno formalizzati e di solito l’azienda deve presentare un piano di rilancio credibile. Non hanno efficacia universale (vincolano solo chi firma), ma se coinvolgono le banche principali possono scongiurare ad esempio azioni aggressive come richieste di escussione di garanzie o segnalazioni a sofferenza e pignoramenti.
- Sospensione in sede civile esecutiva: Oltre alle opposizioni di cui sopra, esiste l’istituto della sospensione della vendita su istanza del debitore ex art. 624-bis c.p.c., recentemente innovato. In sostanza, nel processo esecutivo immobiliare, se il debitore dimostra che esiste una trattativa in corso con i creditori che potrebbe portare a evitare la vendita forzata (ad esempio sta per vendere privatamente l’immobile o ottenere un rifinanziamento), può chiedere al Giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita per max 6 mesi. È una sospensione a carattere negoziale: si deve dimostrare “serie prospettive” di definizione bonaria. Se concessa, offre una finestra per chiudere accordi; se poi l’accordo non si perfeziona, la procedura riprende. Questa norma invita i debitori a non aspettare troppo: se davvero c’è opportunità di saldare il debito (es. un acquirente interessato al bene), conviene attivare il 624-bis per bloccare l’asta e finalizzare la soluzione.
- Sovraindebitamento e sospensione procedure: Per i soggetti non fallibili (es. imprenditori sotto soglia, professionisti, privati), la presentazione di una procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata nel CCII) comporta anch’essa il blocco delle azioni esecutive individuali. In particolare, dopo il deposito del ricorso e l’ammissione alla procedura da parte del giudice, i creditori non possono iniziare o proseguire esecuzioni né acquisire diritti di prelazione senza autorizzazione del giudice delegato. Ad esempio, un piccolo imprenditore individuale che presenta un concordato minore ottiene in pratica uno scenario simile al fallimento: si cristallizzano i debiti e i creditori concorrono solo nella procedura, non potendo agire fuori. Anche solo il deposito di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, per i soggetti che ne hanno titolo, genera un effetto protettivo analogo (nel CCII si è voluto incentivare ciò, rifacendosi alla logica dei “restructuring plan” UE). La differenza con la composizione negoziata è che qui si tratta di procedure giudiziali, quindi il controllo è maggiore ma la protezione anche più strutturata (può durare più a lungo, fino all’omologazione del piano e anche dopo secondo i termini del piano). Da notare però: se la procedura viene poi rigettata o chiusa, i creditori riacquistano libertà di azione e spesso con gli arretrati interessi nel frattempo.
In generale, tutte queste misure hanno un filo conduttore: comprare tempo. Tuttavia, come gli esperti insegnano, “comprare tempo” serve solo se lo si utilizza bene. Ottenere una sospensione o protezione e poi rimanere inerti sarebbe controproducente: alla scadenza della protezione, i creditori ripartirebbero con maggiore vigore (magari tutti insieme). Il tempo guadagnato va impiegato per attuare strategie di fondo: ristrutturare il debito, vendere asset per pagare, reperire finanza, riorganizzare l’impresa, ecc. È qui che torna cruciale il ruolo di un advisor legale e finanziario come l’Avv. Monardo e il suo team: aiutare a gestire attivamente la fase di moratoria, mantenendo i creditori dialoganti, rispettando i paletti di legge (ad esempio non fare pagamenti non autorizzati durante la composizione negoziata, per non incorrere in decadenze o revoche) e preparando la mossa successiva (accordo o procedura).
3. Contestazioni di Merito dei Debiti (Verifiche su Usura, Anatocismo, Vizi Contrattuali)
Spesso le aziende, soprattutto nei confronti di banche e finanziarie, possono avere margine per contestare il merito del debito richiesto. Questo non significa rifiutarsi di pagare in toto, ma evidenziare eventuali addebiti indebiti, clausole illegittime o pratiche scorrette del creditore, per ridurre l’importo dovuto o per neutralizzare azioni aggressive. Alcuni ambiti tipici di contestazione:
- Usura e Anatocismo bancario: se l’impresa ha scoperti di conto corrente, mutui, leasing o finanziamenti, è opportuno far analizzare i contratti e gli estratti conto da un esperto contabile. Ci si focalizza su tassi di interesse applicati e modalità di calcolo. Usura: se il tasso effettivo (comprensivo di interessi, commissioni e spese) supera il tasso soglia di legge vigente all’epoca, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (si paga solo il capitale). Anatocismo: pratica (oggi vietata) di capitalizzare interessi su interessi, tipicamente nei conti correnti ante 2000 c’era capitalizzazione trimestrale interessi passivi e annuale attivi. Questo generava un indebito a carico del correntista. Fare causa su questi temi può portare a riconoscimento di indebito e riduzione del saldo dovuto alla banca. Ad esempio, molte opposizioni a decreti ingiuntivi bancari si fondano sull’eccezione di anatocismo: chiedendo la rideterminazione del saldo al netto degli interessi anatocistici, il debito scende. Oppure si oppone un mutuo eccependo che il tasso di mora sommato a altre commissioni portava oltre soglia usura: in tal caso, se accolto, la banca perderebbe il diritto agli interessi moratori. Attenzione: queste contestazioni richiedono perizie tecniche e spesso sfociano in cause lunghe, quindi vanno pianificate come strategia di medio periodo. Nel frattempo occorre comunque affrontare l’emergenza (es: chiedere sospensione dell’esecuzione se la contestazione appare fondata – i giudici talvolta sospendono la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo se c’è un chiaro superamento della soglia usura, ad esempio).
- Vizi contrattuali e inadempimenti del creditore: talvolta il debitore può contestare il debito sostenendo che la controparte non ha eseguito correttamente la propria prestazione. Esempio: un fornitore chiede pagamento di macchinari, ma l’azienda lamenta difetti nei macchinari -> può opporre eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) o di garanzia, ottenendo magari una riduzione del prezzo o addirittura l’annullamento del contratto. Oppure, un creditore fornitore non ha rispettato i termini di consegna e l’impresa ha subito danni: può opporre in compensazione il risarcimento dovuto. Sono tutte difese di merito da far valere nel giudizio di cognizione.
- Nullità e clausole abusive: in contratti di finanziamento, leasing ecc., potrebbero esservi clausole nulle (ad es. interessi di mora a tassi altissimi non pattuiti chiaramente, commissioni di massimo scoperto non trasparenti, ecc.). La nullità comporta che quelle somme non sono dovute. Anche i contratti di derivati o prodotti finanziari venduti alle imprese possono essere dichiarati nulli se non conformi alla disciplina. Far emergere queste situazioni può alleggerire di molto il debito verso banche.
- Verifica del titolo esecutivo: Altra difesa tecnica: quando una banca agisce con precetto basato su un contratto di mutuo notificato come titolo esecutivo, occorre verificare se quel titolo ha i requisiti (ad esempio che sia un mutuo fondiario che prevede la formula esecutiva). A volte l’istituto sbaglia e notifica contratti non idonei come titolo: l’opposizione a precetto in tal caso vince facile per difetto di titolo.
Queste contestazioni possono far parte di una strategia negoziale: spesso l’obiettivo non è necessariamente fare tutto il processo fino in fondo, ma ottenere un potere contrattuale per trattare. Ad esempio, se l’azienda fa causa alla banca per anatocismo e intanto versa qualcosa, la banca potrebbe preferire chiudere con un saldo e stralcio più basso piuttosto che rischiare una pronuncia a lei sfavorevole. Importante: intraprendere cause del genere deve essere valutato con costi/benefici chiari, perché sono comunque onerose (perizie tecniche, costi legali) e non risolvono l’urgenza di cassa immediata.
4. Negoziazione e Trattative Stragiudiziali (Transazioni, Saldi e Stralci)
Parallelamente o in alternativa alle vie giudiziarie, negoziare direttamente con i creditori è spesso la via più efficiente per gestire una crisi debitoria. Un buon avvocato non è solo un litigatore in tribunale, ma anche un abile negoziatore che può convincere i creditori ad accettare un accordo stragiudiziale più vantaggioso (o meno svantaggioso) rispetto allo scenario di recupero forzato.
Quali sono gli accordi possibili? Eccone alcuni, con i relativi pro e contro:
- Piano di rientro convenzionale: consiste nell’accordo con il creditore per pagare il dovuto in più tranche, magari con una dilazione maggiore rispetto a quella che otterrebbe esecutivamente. Ad esempio, il fornitore X accetta che l’azienda gli paghi €100.000 in 12 rate mensili invece di procedere per vie legali. Questo tipo di accordo di solito viene formalizzato con scrittura privata, magari con l’aggiunta di garanzie (cambiali, fideiussioni) o una clausola di decadenza dal beneficio del termine in caso di salto rata. Vantaggio: evita cause e mantiene il rapporto commerciale se d’interesse. Svantaggio: non riduce l’importo, si paga tutto solo dilazionato; inoltre se ci sono più creditori, assecondarne uno con un piano di rientro potrebbe prosciugare la liquidità a scapito di altri. Bisogna fare attenzione alla par condicio se si è in prossimità di un possibile fallimento: pagare rate a un solo creditore e non ad altri, a ridosso di insolvenza conclamata, può esporsi a revocatoria fallimentare poi.
- Transazione stragiudiziale a saldo e stralcio: il debitore offre di pagare una parte del dovuto, e il creditore accetta di rinunciare al resto, chiudendo ogni controversia. Ad esempio, un fornitore con fatture per €50k può accontentarsi di €30k subito a saldo, considerato che altrimenti tra tempi e incertezze potrebbe ricavare ancora meno. Oppure una banca può accettare di chiudere un’esposizione di €200k incassandone €120k immediatamente se l’azienda minaccia un lungo contenzioso o appare vicina al fallimento (nel qual caso la banca magari in fallimento recupererebbe anche meno). Vantaggio: si riduce il debito nominale; si chiude definitivamente la posizione (di solito con quietanza liberatoria); spesso è rapida (il creditore preferisce incassare subito). Svantaggi: servono fondi immediati per rendere appetibile l’offerta (il “saldo e stralcio” efficace richiede pagamento in soluzione unica o poche rate); inoltre, per il debitore può comportare fiscalità (l’eventuale quota di debito condonata da un fornitore potrebbe essere tassata come sopravvenienza attiva, salvo esenzioni in procedure concorsuali). Comunque, molte crisi si risolvono proprio con accordi di stralcio: l’avvocato può impostare la trattativa prospettando al creditore lo scenario peggiore (es: “se la mia azienda fallisce, lei recupera il 20%, io le offro il 40% subito”) così da convincerlo. Importante far formalizzare il tutto e eventualmente subordinare i pagamenti ad atti liberatori (es: cancellazione ipoteche a cura del creditore contestuale al saldo).
- Consolidamento del debito con garanzie: A volte le banche accettano di rinegoziare le esposizioni a breve (fidi, scoperti) trasformandole in finanziamenti rateali a medio termine, magari assistiti da nuove garanzie (pegno su beni, ipoteca, garanzie statali come MCC). Questo rientra in piani di risanamento informali: la banca preferisce allungare il debito anziché svalutarlo immediatamente. Così l’azienda ottiene respiro (meno uscita di cassa mensile). Bisogna valutare l’onerosità (spesso il nuovo finanziamento ha tasso più alto) e il rischio di impegnare beni ulteriori (che riduce poi la libertà su di essi).
- Accordo stragiudiziale multi-creditore: Quando i debiti sono frammentati su più soggetti, può essere utile fare un accordo collettivo. Non è facile senza una cornice normativa (per questo esistono gli accordi di ristrutturazione e i concordati di cui dopo), ma a volte gruppi di creditori (tipicamente banche) accettano di sedersi a un tavolo comune e definire, con l’assistenza di consulenti, un accordo unico in cui ciascuno prende una percentuale di soddisfo, magari con misure collaterali (conversione di crediti in quote, cessione di asset non core ai creditori, ecc.). Questo è un mini-concordato stragiudiziale, basato sul consenso: se tutti aderiscono e il debitore esegue, ok; se qualcuno non aderisce, resta fuori e potrà agire (rischio “franco tiratore”). Per questo, spesso questi accordi su base volontaria funzionano solo se si coinvolgono i maggiori creditori e si trova un’intesa di massima, riservandosi di far ricorso a strumenti giudiziali per “agganciare” i dissenzienti.
- Stralcio di sanzioni e interessi: Nel caso di debiti pubblici (es. tributi locali, contributi), anche al di fuori delle rottamazioni di legge, è possibile talora accordarsi con l’ente (comune, INPS) per pagare solo il capitale e ottenere lo stralcio di sanzioni e interessi moratori. Questo in via amministrativa non è semplice perché servono normative ad hoc o deliberazioni (ad es. diversi comuni deliberano definizioni agevolate per ingiunzioni di pagamento locali). Ma l’avvocato può farsi promotore di richieste in autotutela o transazione fiscale (ex art. 182-ter L.F., ora 63 CCII, se in procedure concorsuali). Su base extragiudiziale pura, un ente pubblico non può rinunciare a quote di credito per legge di contabilità, salvo appunto norme speciali.
Come condurre la negoziazione? Alcuni consigli pratici dal punto di vista del debitore: – Preparare un piano: arrivare al tavolo con un’idea chiara di cosa si può offrire a ciascun creditore, in che tempi e magari supportata da numeri (cash flow attesi). Mostra serietà e fa capire al creditore che conviene accettare perché l’azienda ha prospettive se alleggerita. – Essere trasparenti ma strategici: rivelare ai creditori le difficoltà effettive (spesso lo sanno già se hanno insoluti) però evitare di scoprire completamente le carte. Ad esempio, non dire subito “ti darò 30” se sei disposto fino a 50; inizia più basso per avere margine di chiusura. – Usare “buon poliziotto e cattivo poliziotto”: l’avvocato può impersonare il “cattivo” prospettando battaglie legali e fallimenti, mentre l’imprenditore può fare il “buono” dicendo di voler pagare il più possibile ma di essere vittima delle circostanze. Questo a volte funziona psicologicamente per far accettare compromessi. – Formalizzare per iscritto: una volta raggiunto un accordo, sempre mettere per iscritto (anche in mail PEC con conferma) i termini, e farsi firmare quietanze liberatorie ad avvenuto pagamento, o verbali di conciliazione se in causa. Prevedere cosa accade se il debitore non rispetta l’accordo (di solito decade e il credito originale risorge al netto di quanto pagato). – Evitare preferenze pericolose: se si fanno accordi con singoli creditori mentre altri restano all’oscuro, c’è il rischio che questi ultimi reagiscano più aggressivamente o che in un eventuale fallimento successivo i pagamenti fatti siano revocati. Coinvolgere il consulente legale per valutare tempi e modalità (ad esempio, pagare certi creditori a mezzo piani esecutivi di concordato preventivo può blindare quei pagamenti). – Considerare la transazione fiscale e previdenziale: in sede di concordato o accordo omologato, la legge oggi permette di includere il Fisco e gli enti previdenziali in accordi di ristrutturazione del debito (transazione fiscale), dove si può ottenere dilazioni e anche stralci su sanzioni e interessi e, in casi giustificati, sul capitale (soprattutto IVA e ritenute oggi possono essere falcidiate secondo le norme del CCII e giurisprudenza costituzionale). Tali transazioni se omologate dal giudice vincolano l’erario. Ma anche fuori da procedure, l’Agenzia Entrate in rarissimi casi (grandi imprese in crisi sistemiche) può aderire a tavoli di risanamento. Ad ogni modo, per PMI è più realistico includere erario e INPS in una procedura formale per ottenere stralci.
In sintesi, la negoziazione stragiudiziale è un’arte di equilibrio: bisogna mostrare al creditore che la sua alternativa (cause, esecuzioni) è incerta e meno remunerativa, mentre l’accordo proposto è la via razionale. Molti creditori, specie commerciali, se vedono buona fede e intravedono che l’azienda può sopravvivere e tornare cliente, preferiscono un uovo oggi (parziale) alla gallina domani (forse vuota). L’assistenza di un legale è determinante: innanzitutto perché conosce i “range” accettabili (ad es. una banca di solito in saldo e stralcio vuole tot% se c’è ipoteca, tot se chirografo), poi perché dà serietà alla trattativa (un impegno preso con un avvocato che lo verbalizza ha più peso che vaghe promesse orali del debitore). Inoltre, l’avvocato può costruire soluzioni tecniche come accordi notarili di riconoscimento del debito con patto di riserva di stralcio (dove il creditore accetta X e se paga c’è quietanza per l’intero, ma se non paga torna dovuto tutto) o far decorrere interessi moratori ridotti in caso di rispetto dei patti.
5. Definizione Agevolata dei Debiti Fiscali (Rottamazioni, Saldo e Stralcio)
Abbiamo già citato più volte questo tema, ma merita un focus specifico per importanza. I debiti fiscali (verso Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione, INPS, Comuni, etc.) spesso costituiscono una parte rilevante dell’esposizione di un’impresa in crisi. Tra interessi, sanzioni e aggi, tali debiti tendono a lievitare rapidamente. Riuscire a ridurli legalmente può fare la differenza tra un passivo insostenibile e uno gestibile. Nel 2026, come accennato, è attiva la Definizione agevolata “Rottamazione-quinquies” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 . Vediamo i punti salienti:
- Cos’è la Rottamazione-quinquies: è la quinta edizione delle cosiddette “rottamazioni delle cartelle”. Riguarda i carichi affidati all’Agente Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (praticamente tutti i debiti fiscali e contributivi notificati fino all’anno scorso) . Aderendo, il contribuente può estinguere questi debiti senza corrispondere le sanzioni né gli interessi di mora, e anche l’aggio di riscossione viene azzerato . In pratica paga solo il capitale dell’imposta e gli interessi “legali” eventualmente inclusi nel ruolo. Per le multe stradali, ad esempio, si pagherà solo l’importo originario della multa senza maggiorazioni. Restano dovuti (se applicabili) gli interessi da dilazione e poche voci minori. È un taglio significativo: in molti casi sanzioni e interessi rappresentano il 30-50% del totale a ruolo.
- Come si aderisce: occorre presentare domanda entro il 30 aprile 2026 in via telematica sul portale ADER (c’è un servizio online dedicato) . Nella domanda si elencano le cartelle che si vogliono rottamare (si può scegliere quali, oppure tutte quelle definibili). Non c’è discrezionalità: l’ADER è obbligata ad accettare se il carico rientra nei requisiti. Entro il 30 giugno 2026 l’ADER comunicherà l’esito e l’ammontare dovuto scontato.
- Pagamento: si può scegliere di pagare in un’unica soluzione (entro 31 luglio 2026 la prima/unica rata) oppure in un massimo di 54 rate bimestrali spalmate su 5 anni (quindi circa 9 anni) . Le prime due rate scadono nel 2026 (luglio e novembre), poi 2027-2030 quattro rate l’anno (febbraio, maggio, luglio, novembre). Questa dilazione è molto lunga e facilita l’adesione. Bisogna però rispettare i pagamenti: tolleranza massima 2 rate non pagate anche non consecutive; alla terza rata saltata, si decade dai benefici e il debito originario “resuscita” per intero . Anche il ritardo oltre 5 giorni su una rata conta come salto. Quindi occorre pianificare bene di poter sostenere le rate.
- Benefici immediate: come già detto, dal momento in cui si presenta la domanda di rottamazione, si fermano tutte le azioni esecutive relative a quei carichi . Non solo: si sospendono anche gli obblighi di pagamento delle dilazioni pregresse (se avevo una rateazione in corso su cartelle rottamabili, la sospendo, pago con la rottamazione) . E il contribuente non è considerato inadempiente ex art. 48-bis DPR 602/73 (niente blocco pagamenti PA) e può ottenere il DURC regolare durante la rateazione . Questo per le imprese è vitale: significa poter continuare a partecipare ad appalti pubblici e avere certificati di regolarità contributiva, se si seguono i piani concordati. In pratica la rottamazione crea una sorta di “mini-concordato col Fisco” di tipo amministrativo: il debitore è in bonis finché paga il piano, e il Fisco attende.
- Limiti e esclusioni: Sono esclusi dalla rottamazione alcuni debiti per legge (es: risorse UE, dazi doganali, recuperi aiuti di Stato, multe penali). Inoltre, la Legge 199/2025 ha escluso dalla rottamazione-quinquies i debiti che erano già oggetto di rottamazione-quater in corso e per i quali al 30/9/2025 risultavano pagate tutte le rate scadute . Significa: se un contribuente stava diligentemente pagando la rottamazione precedente, non può rottamare di nuovo quegli stessi debiti (li finirà di pagare col vecchio piano). Chi invece era decaduto da rottamazione-quater (saltando rate) può includere quei residui nella quinquies . Questa clausola serve a evitare ingiustizie tra chi ha rispettato e chi no, ma di fatto chi è stato virtuoso semplicemente continuerà col vecchio piano, chi no ha una nuova chance.
- Saldo e Stralcio 2023: oltre alla rottamazione, ricordiamo che è esistito il saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà (previsto dalla L.145/2018 e ripreso parzialmente nel 2023): esso permetteva, per persone fisiche con ISEE basso, di pagare percentuali ridotte del debito. Nel 2023 c’era l’annullamento automatico dei mini-debiti <1000€, come detto. Nel 2026 non si parla di un nuovo saldo e stralcio condizionato, ma solo la definizione generalizzata. Quindi per imprese contano soprattutto rottamazione e definizione liti (se hanno contenziosi tributari pendenti possono chiuderli con pagamento ridotto di solito con normative ad hoc, ma al momento sembra non ve ne sia di nuove, dopo quella del 2023).
Impatto pratico: facciamo un esempio concreto. Una SRL ha €300.000 di cartelle esattoriali, di cui €180.000 di imposte e €60.000 interessi e €60.000 sanzioni. Aderendo alla rottamazione-quinquies pagherà solo €180.000 + un’inezia di interessi legali (qualche migliaio), risparmiando €120.000. Dilazionabili in 9 anni: circa €5.000 a rata bimestrale. Senza rottamazione avrebbe dovuto pagare €300.000 subito per evitare pignoramenti. Con la rottamazione, oltre al risparmio, può gestire il pagamento con calma e nel frattempo nessuno la può toccare. Capite quanto vale?
Ruolo dell’avvocato: anche se la procedura è amministrativa, il legale ha un ruolo importante: – Verificare quali debiti sono effettivamente rottamabili, e consigliare se rottamare o no. A volte infatti può convenire non rottamare un debito se, per dire, è prossima la prescrizione o se c’è un ricorso in cui si confida di vincere (perché la definizione agevolata preclude di proseguire cause: è come un’ammissione di debito per la parte capitale). – Assistere nel predisporre la domanda soprattutto se l’azienda ha molte posizioni (magari occorre estrarre l’elenco carichi dal cassetto fiscale e fare selezione). – Gestire i rapporti con ADER: se emergono intoppi, errori di calcolo, ecc. l’avvocato può interloquire. – Pianificare i pagamenti e monitorare il cliente perché non decada. Spesso il legale continua a seguire il cliente per ricordare le scadenze (soprattutto quelle semestrali). – Integrare la rottamazione in una strategia più ampia: ad esempio, l’avvocato può con questa arma convincere i creditori chirografari che l’azienda, alleggerita dal debito fiscale rottamato, potrà pagare meglio loro – quindi perché non aspettare un po’ o accettare un concordato dove anche il Fisco è già sistemato?
In sintesi, la definizione agevolata dei debiti fiscali è uno strumento potentissimo messo a disposizione dal legislatore, e va sfruttato senza esitazioni se l’azienda ha cartelle esattoriali significative. Nel 2026 questa opportunità è concreta e immediata: entro aprile 2026 ogni imprenditore indebitato col Fisco dovrebbe valutare seriamente di aderire. È un pezzo fondamentale del puzzle di risanamento.
Strumenti Alternativi alla Procedura Esecutiva: Risanamento, Concordati, Sovraindebitamento
Oltre alle difese “reattive” fin qui esaminate, esistono strumenti proattivi che il debitore può attivare per gestire globalmente la crisi d’impresa. Si tratta di procedure, giudiziali o stragiudiziali, pensate per regolare l’indebitamento in modo ordinato, evitando la liquidazione fallimentare e consentendo una possibile continuazione dell’attività (almeno in parte) o comunque il miglior soddisfacimento dei creditori. Nel 2026, tali strumenti si sono evoluti rispetto al passato, grazie al Codice della Crisi e alle normative connesse. È importante conoscerli, perché spesso rappresentano la soluzione strutturale ai problemi di un’impresa insolvente o in crisi gravissima, laddove le singole azioni difensive non bastano. Ecco i principali:
1. Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa
Cos’è: Introdotta in emergenza nel 2021 e ora disciplinata dagli artt. 17-25 quinquies CCII , la Composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale in cui l’imprenditore in difficoltà, prima di essere insolvente conclamato, chiede l’assistenza di un Esperto indipendente nominato da una commissione presso la Camera di Commercio, al fine di condurre trattative riservate con i creditori. La caratteristica chiave è la riservatezza: l’accesso alla composizione negoziata non viene di per sé pubblicizzato (diventa pubblico solo se si chiedono le misure protettive o altre autorizzazioni). Lo scopo è di favorire un accordo (di qualsiasi natura: stralcio, ristrutturazione del debito, aumento di capitale, cessione di azienda, ecc.) che eviti l’insolvenza. Durante la procedura, l’imprenditore rimane alla guida dell’azienda (non c’è spossessamento), coadiuvato però dall’esperto che vigila sulla correttezza delle trattative.
Quando conviene accedervi: Quando l’impresa si trova in stato di crisi o di squilibrio che rende probabile l’insolvenza futura, ma non è ancora irrimediabilmente insolvente . Ad esempio, flussi di cassa prospettici inadeguati a pagare tutti nei prossimi mesi, se non si interviene. È quindi uno strumento di allerta precoce e di intervento tempestivo, come raccomandato anche dall’UE. Se invece si è già in default conclamato (stipendi non pagati da tempo, protesti, pignoramenti diffusi), la composizione negoziata potrebbe arrivare tardi: in tal caso può essere un preludio al concordato semplificato di liquidazione (che era previsto dal DL 118 per i casi di fallimento negoziazione, art. 25-sexies CCII).
Come funziona: – L’imprenditore presenta istanza via piattaforma telematica nazionale (c’è un portale dedicato dal sistema camerale) con documenti contabili e un progetto di piano di risanamento (anche embrionale). – Viene nominato un Esperto (professionista terzo, iscritto elenco, con competenze di risanamento) entro 2 settimane. – Si apre una fase di colloqui e incontri tra debitore, esperto e principali creditori. L’esperto analizza la situazione e guida le trattative, cercando di trovare un punto d’incontro. Redige periodicamente relazioni. – Durata: inizialmente 3 mesi, prorogabili di altri 3 (massimo 6 mesi in totale salvo casi eccezionali). – L’imprenditore può chiedere al tribunale le misure protettive (come detto: blocco delle azioni esecutive), depositando una semplice istanza. In genere vengono concesse per 4 mesi e prorogabili. – Durante la negoziazione l’impresa può essere autorizzata dal tribunale, su parere esperto, a contrarre finanziamenti prededucibili (incoraggiamento a iniettare risorse fresche), oppure a trasferire azienda o rami senza incorrere in azioni revocatorie, ecc. – Esito: se si raggiunge un accordo con i creditori, può assumere varie forme: un contratto di ristrutturazione del debito, una convenzione moratoria, un accordo di risanamento. Questo accordo può restare riservato oppure essere portato all’omologazione in tribunale come Accordo di ristrutturazione dei debiti (se si hanno le maggioranze richieste) o come Concordato preventivo (se serve estenderlo anche ai dissenzienti). La flessibilità è massima: l’accordo può anche consistere in un semplice piano attestato di risanamento comunicato ai creditori (ex art. 56 CCII), oppure in vendite di asset con consenso dei creditori principali. – Se non si trova accordo, l’esperto chiude la relazione finale. A questo punto l’imprenditore può comunque accedere a un Concordato preventivo semplificato per la liquidazione: procedura speciale introdotta nel 2021 che consente, se la negoziazione fallisce ma c’è un’offerta di acquisizione degli asset, di far omologare un concordato liquidatorio senza voto dei creditori. Questo per consentire vendite rapide di aziende in crisi fuori da fallimento. È però un istituto poco utilizzato finora, e soggetto a condizioni.
Vantaggi: – Non ha lo stigma del fallimento o del concordato pubblico: inizialmente è riservata, evitando panico su clienti/fornitori. – Lascia l’imprenditore al comando, senza commissariamento. – Offre lo scudo protettivo delle misure di moratoria legale, che copre tutti i creditori. – Permette soluzioni molto flessibili e creative, fuori dallo schema rigido del concordato (ad es. potrebbe coinvolgere soci per ricapitalizzazione o nuovi investitori che rilevano l’azienda). – Se conclusa positivamente, evita la dichiarazione di insolvenza e conserva il valore aziendale. – Ha costi contenuti: l’Esperto viene pagato secondo tariffe ministeriali, spesso più basse di un curatore fallimentare; e il fatto di evitare contenziosi giudiziari riduce spese legali.
Svantaggi / limiti: – Funziona solo se c’è collaborazione: se i creditori (es. le banche) si rifiutano di trattare, l’esperto non ha poteri cogenti. Non si può imporre un haircut: serve convincerli. Quindi è efficace in crisi borderline dove i creditori hanno interesse a mantenere in vita l’azienda (ad es. banche che preferiscono ristrutturazione a perdere tutto in fallimento). – Non tutti i debiti possono essere stralciati extragiudizialmente: in particolare, i debiti erariali richiedono la transazione fiscale, che necessita comunque omologazione giudiziale se prevede stralci IVA/ritenute (dopo Corte Cost. 65/2022 è possibile farlo nel concordato minore). L’esperto può sollecitare l’Agenzia Entrate a aderire ad un accordo, ma l’AdE difficilmente stralcia capitale fuori da procedure omologate. – Il tempo è limitato (6 mesi): se la crisi è molto complessa, il termine può essere insufficiente a definire un accordo completo, specie se serve due diligence di investitori ecc. Tuttavia il legislatore col correttivo 2024 ha introdotto incentivi a usarla e forse sarà consentita qualche proroga in più.
L’Esperto negoziatore (Avv. Monardo): È cruciale avere un esperto competente. Nel nostro caso, l’Avv. Monardo è iscritto come Esperto Negoziatore ex DL 118, quindi potrebbe egli stesso essere nominato in casi (non i suoi clienti, ovviamente, ma di terzi). Se sta dalla parte del debitore, sa come ragionano gli esperti e come predisporre l’istanza. Il suo ruolo come advisor in composizione negoziata sarebbe di supportare l’imprenditore nel predisporre il piano e condurre le trattative insieme all’esperto per arrivare ad un buon esito.
Esempio: Un’impresa edile con difficoltà di cassa accede alla composizione negoziata. Grazie alle misure protettive, sospende per 4 mesi i pignoramenti dei subappaltatori e la banca blocca la revoca degli affidamenti. Nel frattempo, con l’aiuto dell’esperto, l’impresa elabora un piano: i soci conferiscono nuovi fondi, si cede un capannone per fare cassa, si chiede ai fornitori uno sconto del 30% sui crediti e dilazione 2 anni sul resto. La banca accetta di convertire lo scoperto in mutuo 5 anni. L’erario concede rateizzazione max (72 rate). Si formalizza un accordo di ristrutturazione firmato dall’80% dei creditori. Poi quell’accordo viene portato in tribunale per l’omologa, che lo rende vincolante anche sui pochi fornitori dissenzienti. L’azienda esce dalla composizione negoziata risanata e senza macchia di fallimento. Questo è il best case scenario. Se invece, poniamo, i fornitori non avessero firmato abbastanza, si poteva optare per un concordato preventivo con le stesse condizioni, mettendoli a voto (ma è più lungo e costoso che l’accordo extragiudiziale).
2. Concordato Preventivo (in Continuità o Liquidatorio)
Il Concordato preventivo è la procedura concorsuale classica alternativa al fallimento, prevista da decenni e ora ridisciplinata nel CCII. Consiste in un piano proposto dal debitore per soddisfare in qualche misura i creditori, da attuarsi sotto controllo del tribunale, con eventuale continua operatività dell’impresa (concordato in continuità) oppure con cessione/liquidazione dei beni (concordato liquidatorio). I creditori votano sul piano; se approvato a maggioranza e omologato dal tribunale, il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti. In sostanza, è un accordo giudiziale imposto con certe maggioranze.
Tipi di concordato: – In continuità aziendale: l’impresa prosegue l’attività (direttamente o tramite un terzo che subentra) e i creditori vengono soddisfatti col ricavato generato dalla continuità (utili futuri, vendite di stock, ecc.) oltre che da eventuali dismissioni di beni non strategici. Deve assicurare ai creditori una certa convenienza rispetto alla liquidazione, ed è spesso usato per ristrutturare aziende ancora vitali. Può prevedere ristrutturazione del debito, conversione in equity, ecc. – Liquidatorio: l’impresa non proseguirà, si limita a vendere i beni e distribuire il ricavato ai creditori secondo il piano. Dopo esecuzione, l’azienda cessa. Il CCII richiede che nel concordato liquidatorio puro sia offerto ai chirografari almeno il 20% di soddisfazione (soglia minima di legge) salvo eccezioni (concordato semplificato ex DL 118 che non aveva soglia ma circostanze particolari).
Come si attiva: con ricorso al tribunale, depositando proposta e piano (corredato da relazione di un professionista attestatore indipendente che certifica veridicità dati e fattibilità piano). Si può anche presentare un ricorso “in bianco” (concordato con riserva), ottenendo l’ammissione e un termine (su 60-120 gg) per presentare il piano, intanto godendo di protezione (è uno strumento per guadagnare tempo se ben motivato).
Procedura: nominato un Commissario Giudiziale che vigila durante la procedura. I creditori vengono classificati per categorie e votano (la maggioranza è calcolata in base ai crediti ammessi al voto: serve più della metà dei crediti in ogni classe e comunque la maggioranza assoluta sul totale crediti ammessi). Se si ottiene il voto favorevole richiesto, si passa all’udienza di omologa; se qualche creditore o terzi fanno opposizione, decide il tribunale, altrimenti omologa di rito. Se i voti mancano, la procedura fallisce (possibile dichiarazione di fallimento a seguire, a meno che ci sia una proposta concorrente di terzi ecc.).
Vantaggi: – Permette di imporre sacrifici anche ai creditori dissenzienti, cosa non possibile in accordi puramente stragiudiziali. Es: un fornitore non vuole lo stralcio 40%? Se il 60% altri fornitore accettano e votano sì, quel fornitore sarà obbligato a subire lo stralcio. – Sospende tutte le azioni esecutive individuali durante la procedura, come il fallimento, mantenendo la par condicio. – Se in continuità, consente all’impresa di continuare ad operare (sotto osservazione del commissario). Se la legge fallimentare vecchia era rigida nel definire cos’è continuità, il CCII è più flessibile e consente anche concordato “misto” (parte liquidazione di asset, parte continuità). – Gli atti compiuti in esecuzione del piano concordatario non sono soggetti a revocatoria: sicurezza giuridica per investitori e per l’imprenditore. – L’azienda può ottenere finanziamenti prededucibili approvati dal tribunale, e durante la procedura può essere autorizzata a pagare fornitori strategici per non interrompere l’attività. – Prevede una esdebitazione a fine procedura: l’imprenditore persona fisica è liberato dai debiti residui non soddisfatti come effetto dell’omologa (per le società, invece, i debiti insoddisfatti restano ma la società solitamente viene liquidata o prosegue con quei debiti azzerati, se convertiti ad esempio in partecipazioni).
Svantaggi: – Procedura complessa e costosa: servono piani dettagliati, attestazione, spese di giustizia, e la procedura può durare molti mesi solo per arrivare al voto, più l’esecuzione piano. Impatto sulle risorse manageriali non trascurabile. – Pubblicità e reputazione: il concordato è pubblico (registro imprese), i partner lo vengono a sapere. Ciò può creare difficoltà (anche se ormai c’è cultura maggiore e se spiegato come risanamento può essere accettato). – Richiede di convincere i creditori: non basta presentare, bisogna fare “campagna elettorale” presso i creditori, con l’aiuto del commissario. Se il piano non è abbastanza generoso, non passa. Quindi occorre calibrarlo bene: non troppo favorevole ai creditori (che sennò l’azienda ne esce schiacciata), né troppo penalizzante (perché altrimenti bocciano e si rischia fallimento). – Tende a cristallizzare la situazione: dal deposito, l’imprenditore è limitato negli atti di gestione (serve autorizzazione per atti straordinari). Ciò a volte rende arduo cogliere opportunità di mercato nel frattempo.
Concordato “minore” per soggetti sovraindebitati: segnalo che il CCII prevede uno specifico concordato minore per piccoli imprenditori e soggetti non fallibili, analogo al concordato preventivo ma con qualche semplificazione (no voto di Fisco su IVA per esempio, solo parere, e soglia minima 10% per chirografari). È uno strumento in continuità dell’ex accordo del consumatore della L.3/2012. Per PMI sotto soglia, questo può essere utile se le esposizioni sono principalmente verso tanti creditori e serve vincolare tutti.
Quando usare il concordato: tipicamente se: – L’azienda ha prospettive di rilancio ma è sovraindebitata: concordato in continuità per tagliare debiti e ripartire. – Oppure se non c’è speranza di salvare l’azienda, ma si vuole evitare la gestione fallimentare e proporre ai creditori una liquidazione “controllata” più efficiente: concordato liquidatorio (magari con vendita unitariamente a un investitore). – Oppure ancora come piano B se falliscono negoziazioni: il debitore ha uno strumento di ultima istanza per evitare il fallimento presentando una sua proposta. – Per le PMI, da valutare se conviene di più un accordo di ristrutturazione (meno classi, no voto ma adesione al 60%) o un concordato (di solito serve se occorre includere anche piccoli creditori che non aderirebbero spontaneamente).
3. Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ex art. 57 CCII)
Gli Accordi di ristrutturazione sono un ibrido tra accordo privato e procedura concorsuale. In sostanza, il debitore raggiunge un accordo con una maggioranza qualificata di creditori (almeno il 60% dei crediti) su un piano di ristrutturazione, e poi chiede al tribunale di omologarlo. I creditori che hanno aderito sono vincolati ovviamente dall’accordo, quelli non aderenti restano fuori (devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologa o dalle scadenze originali). È dunque una soluzione che non vincola i dissenzienti, a differenza del concordato, ma con l’omologa il debitore ottiene ugualmente alcuni benefici concorsuali (prededucibilità finanziamenti, protezione interinale). Esiste anche la variante dell’accordo esteso (art. 61 CCII) dove se ci sono certe percentuali più alte e creditori omogenei, il tribunale può estendere gli effetti ad alcuni dissenzienti.
In pratica l’accordo di ristrutturazione funziona se: – c’è un numero contenuto di creditori importanti che aderiscono (60% in valore): tipico il caso di banche, fornitori principali. – i restanti creditori vengono pagati per intero, così non serve il loro consenso.
È meno “invasivo” del concordato, perché i piccoli creditori non vengono toccati (li paghi regolarmente) e si negozia con i grandi. Ad esempio, un’azienda potrebbe fare accordo col pool di banche per riscadenzare debito e ridurne una parte, e paga tutti i fornitori minori fuori accordo regolarmente. L’omologa tribunale dà sicurezza giuridica (i creditori non possono poi rimangiarsi l’accordo, e l’accordo non è soggetto a revocatoria).
Il CCII ha introdotto due sottotipi: – Accordi ad efficacia estesa: se un accordo riguarda creditori finanziari e aderisce il 75% di essi, il tribunale può estenderlo anche ai non aderenti (per evitare holdout). Simile per debiti verso fornitori strategici se c’è alta adesione di categoria. Questo strumento rende l’accordo più potente, quasi come un concordato parziale su categorie. – Accordo agevolato: ha soglia ridotta di consenso (30%?) in certi casi – credo il CCII abbia introdotto accordi “agevolati” col 30% se accompagnati da piano attestato, ma dovrei verificare. Comunque la tendenza è dare più spazio a soluzioni concordate senza passare per il voto di tutti.
Il vantaggio degli accordi di ristrutturazione è la rapidità: si negozia privatamente, poi il tribunale omologa (verifica solo legalità e attestazione sulla solvibilità dei creditori estranei). Non serve il voto dei creditori formalizzato, bastano le loro adesioni scritte. La procedura di omologa è semplificata, spesso in camera di consiglio, e può concludersi in pochi mesi. Gli accordi possono anche prevedere la transazione fiscale con l’erario (bisogna includere l’AdE tra i consenzienti per la quota 60% presumibilmente).
Da usare se il numero di creditori è gestibile e se non si vuole la complessità del concordato. Molte ristrutturazioni di medie imprese avvengono con accordi art. 182-bis L.F. (ora art. 57 CCII).
4. Strumenti di Sovraindebitamento per Imprenditori Individuali e Privati (Piano del Consumatore, Ristrutturazione dei Debiti, Liquidazione Controllata, Esdebitazione)
Non tutte le imprese sono soggette alle procedure sopra: i piccoli imprenditori sotto soglia (che non superavano i parametri di fallibilità, come attivo < 300k, debiti < 500k, ecc. secondo la vecchia L.F.) rientravano nel regime del sovraindebitamento (L. 3/2012). Col CCII, la distinzione soggettiva è meno netta, ma di fatto le micro-imprese e i professionisti hanno accesso a procedure ad hoc: – Concordato minore: già citato, analogo al concordato preventivo ma semplificato per piccoli (richiede il 10% minimo a chirografari). – Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: il vecchio “piano del consumatore”, riservato al debitore persona fisica che ha debiti principalmente come consumatore (cioè non da attività d’impresa). Permette, senza voto dei creditori, di far omologare dal giudice un piano di pagamento parziale dei debiti, se il giudice ritiene che il debitore meriti e che il piano li soddisfi meglio dell’alternativa. Utile ad esempio per famiglie sovraindebitate, piccoli imprenditori cessati che hanno debiti misti di tipo personale (bollette, prestiti). – Ristrutturazione dei debiti (accordo): molto simile all’accordo 182-bis ma per sovraindebitati, richiede accordo col 60% crediti e omologa. – Liquidazione controllata del sovraindebitato: l’equivalente del fallimento per il soggetto non fallibile. Si nomina un liquidatore OCC che liquida i beni del debitore e poi il debitore può ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) a fine procedura. Anche chi non ha beni può accedervi per poi esdebitarsi in 4 anni (la questione dell’assenza di attivo e durata l’abbiamo vista con Corte Cost. 6/24: rimane 4 anni di possibile cattura redditi) . – Esdebitazione del debitore incapiente: uno strumento introdotto da L. 3/2012 e confermato: se una persona onesta non ha alcuna capacità di pagare nulla ai creditori, può chiedere comunque la cancellazione dei debiti come “fresh start”, una volta nella vita, dimostrando di non poter offrire nulla e di meritarlo.
Dal punto di vista di un piccolo imprenditore, spesso la questione è: aveva debiti personali o come impresa individuale? Perché se la ditta individuale falliva sotto soglia, poteva fare L.3. Ora col CCII può fare concordato minore o liquidazione controllata. Per esempio, un artigiano con 200k debiti potrebbe proporre un piano di ristrutturazione debiti del consumatore (se i debiti derivano da fideiussioni personali, spese famigliari) o un concordato minore (se debiti di impresa). In ogni caso, questi strumenti offrono la liberazione dai debiti residui con l’omologazione e esecuzione del piano.
L’Avv. Monardo è Gestore OCC e quindi ha competenza specifica su queste procedure “minori”. Può assistere il cliente nella scelta e predisposizione del ricorso OCC e seguirlo fino all’omologa, oppure essere egli stesso nominato gestore in un caso (non se difende il debitore, ma sottolineiamo la sua qualifica come garanzia di competenza).
Piano del consumatore / sovraindebitamento famiglie: un cenno di scenario: immaginiamo il titolare di una SNC fallita che si trova carico di debiti personali post-fallimento (ad esempio i debiti tributari non coperti dalla procedura, o garanzie personali escusse). Questo signore potrebbe usare la procedura di sovraindebitamento per liberarsene, offrendo ai creditori magari il pagamento in 4 anni di una parte tramite stipendio, e poi ottenere esdebitazione del resto. La Corte Costituzionale, come visto, ha tolto il tabù di IVA non falcidiabile , per cui anche eventuali debiti IVA potranno rientrare con stralcio in un piano del consumatore.
In sintesi, per le persone fisiche e i piccoli imprenditori, le procedure di sovraindebitamento rappresentano ciò che il concordato e il fallimento rappresentano per le società: un contenitore legale per affrontare i debiti in modo definitivo, con un esito liquidatorio o ristrutturativo, ma con l’enorme vantaggio della discharge (esdebitazione finale).
5. Altri Strumenti: Piano Attestato di Risanamento e Convenzione di Moratoria
Due strumenti non concorsuali ma menzionati dal CCII e utili in alcuni casi: – Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII, ex art. 67 L.F.): è un piano di risanamento aziendale redatto dall’impresa e “attestato” da un professionista indipendente come idoneo a portare al risanamento, che viene eseguito con gli accordi con i creditori (tipicamente con banche). Ha la particolarità di proteggere da revocatoria gli atti compiuti in esecuzione di esso in caso di fallimento successivo (purché poi depositato presso il registro imprese per data certa). È uno strumento totalmente privato: non serve omologa, non c’è coinvolgimento del tribunale. Serve per quelle ristrutturazioni in cui tutti i creditori strategici collaborano volontariamente. Può essere combinato con la composizione negoziata (esito di negoziazione = piano attestato). – Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): possibilità, in particolare tra banche (finanziatori), di concordare con la maggioranza di essi una moratoria sui crediti e di renderla efficace anche per i dissenzienti della stessa categoria, notificandola e salvo opposizione al tribunale. Strumento di nicchia usato per guadagnare tempo con le banche se la maggioranza è d’accordo.
Questi in un articolo generale possiamo citarli come elementi ma senza dettagliare troppo.
Ricapitolando, il ventaglio di opzioni è ampio. La bravura del professionista sta nel selezionare lo strumento giusto o la combinazione giusta per ogni situazione: – Se la crisi è gestibile con un accordo informale e pochi creditori, meglio non andare subito in tribunale ma tentare stragiudiziale (piano attestato, composizione negoziata). – Se serve un taglio impositivo forte e vincolare molti soggetti, concordato è forse la strada. – Per microimprese o imprenditori, le procedure da sovraindebitamento offrono quell’uscita di sicurezza fondamentale (fresh start). – Sempre tenendo in conto tempi e costi: le procedure giudiziali assicurano efficacia erga omnes ma richiedono tempi e spese, quelle informali sono rapide ma richiedono cooperazione volontaria.
Errori Comuni da Evitare e Consigli Pratici per Imprenditori Debitori
Nel momento difficile in cui un’impresa fronteggia il rischio di insolvenza, è umano commettere errori dettati da paura, inesperienza o consigli sbagliati. Purtroppo, certi errori possono aggravare irrimediabilmente la situazione o pregiudicare le possibilità di difesa legale. Elenchiamo alcuni degli sbagli più frequenti che l’imprenditore-debitore dovrebbe evitare, seguiti da consigli pratici per affrontare nel modo giusto la crisi, dal punto di vista di un professionista del settore.
❌ Errori da Evitare
- Ignorare il problema (la “sindrome dello struzzo”): Fingere che le difficoltà passeranno da sole, non aprire la posta, accantonare le cartelle esattoriali nel cassetto o evitare di rispondere alle chiamate dei creditori sono atteggiamenti comprensibili psicologicamente, ma disastrosi. Ogni atto ignorato oggi può diventare un pignoramento domani, con aggravio di costi e perdita di opportunità difensive (un ricorso non presentato in tempo = debito consolidato). Evitare: affrontare subito il contenuto di ogni comunicazione e attivarsi per gestirlo, eventualmente facendolo esaminare a un legale di fiducia prima che scadano i termini.
- Pagare alcuni creditori “sacrificando” tutto e trascurandone altri: Spesso l’imprenditore in crisi tende a pagare chi urla più forte o chi ha un rapporto personale (ad es. un fornitore amico, o la banca che minaccia il protesto), utilizzando tutte le riserve disponibili, e tralasciando altri debiti. Questo può portare a due guai:
- I creditori non pagati, sentendosi discriminati, potrebbero reagire più duramente (azioni legali, istanza di fallimento).
- Se poi c’è un fallimento, quei pagamenti preferenziali (fatti “a favore di alcuni a danno di altri” in periodo di sospetto) possono essere soggetti a revocatoria fallimentare, costringendo il creditore a restituire le somme al fallimento e magari esponendo l’imprenditore a accuse di bancarotta preferenziale. Meglio: agire secondo un piano equo e ragionato, possibilmente concordato con un professionista. Se si deve privilegiare qualcuno, farlo consapevolmente (ad esempio pagando fornitori chiave per tenere aperta l’attività, ma tenere traccia delle ragioni di necessità, che possono essere una difesa in futuro).
- Contrarre nuovi debiti insostenibili o aggravare l’esposizione: Per tamponare emergenze di cassa, alcuni imprenditori fanno ricorso a soluzioni estreme come prestiti usurari da persone sbagliate, o incrementano i fidi in banca con garanti ignari (mettendo a rischio anche il patrimonio di terzi, ad es. facendo firmare alla moglie fideiussioni per disperazione). Questo spesso peggiora la situazione e allarga il numero di soggetti coinvolti nella crisi. Anche ipotecare la casa su pressione di una banca per prorogare fidi può essere un errore se non c’è un piano concreto di rilancio. Da evitare: decisioni finanziarie dettate dal panico. Prima di assumere nuovi impegni, consultare un esperto per valutare se servono davvero e se esistono alternative (ad es. accesso a fondo di garanzia pubblici, rinegoziazioni, ecc.). Mai firmare garanzie senza piena consapevolezza delle conseguenze.
- Continuare l’attività accumulando debiti verso Erario e dipendenti: Alcune aziende in crisi cronica continuano ad operare finanziandosi di fatto non pagando IVA, ritenute, contributi, stipendi. Nel breve può sembrare l’unica via (lo Stato non ti blocca subito come farebbe una banca), ma nel medio termine questo produce un debito privilegiato enorme e possibili rilievi penali (omesso versamento IVA o ritenute oltre soglie, mancato pagamento stipendi = reato). Inoltre, rende più difficile qualunque concordato, perché i lavoratori e l’Erario hanno tutela speciale. Sbagliato: far finta di nulla e accumulare arretrati fiscali e salariali. Invece, appena si capisce di non poter pagare tributi e paghe, è il segnale che serve una ristrutturazione immediata o forse di cessare attività. Meglio fermarsi, mettere in cassa integrazione se possibile il personale, e avviare una procedura concorsuale o negoziale per congelare la situazione, anziché proseguire dissanguando l’Erario.
- Sottovalutare l’importanza delle scritture contabili: Nei momenti di crisi, la tenuta della contabilità può diventare caotica, ma attenzione: libri contabili aggiornati e regolari sono essenziali. Non solo legalmente (mancanza di contabilità = bancarotta semplice in caso fallimento), ma anche per poter predisporre piani di risanamento credibili e per difendersi da pretese infondate (es: dimostrare pagamenti effettuati, contestare addebiti). Errore: farsi travolgere e lasciare contabilità e bilanci nel caos. Rimedio: investire in un check-up contabile subito. Un bravo commercialista, anche in extremis, può rimettere in ordine i conti. Questo aiuterà l’avvocato e i consulenti a capire la situazione reale e difendere meglio l’azienda.
- Ostilità e mancanza di trasparenza con il professionista o l’organo nominato: Quando viene coinvolto un esperto (commissario giudiziale, gestore OCC, esperto negoziatore), l’imprenditore a volte assume un atteggiamento ostile, vede l’organo come un nemico e magari nasconde informazioni cruciali. Questo è controproducente: il professionista nominato ha influenza sulle sorti dell’azienda (può fare relazioni negative, ecc.). Consiglio: collaborare lealmente, mostrarsi proattivi, fornire documenti e spiegazioni. Se ci sono criticità (es. operazioni passate non ortodosse), meglio affrontarle spiegandone i motivi all’organo, piuttosto che farle emergere scoperte: la trasparenza mitigata dal pentimento è preferibile all’occultamento scoperto che appare mala fede.
- Agire senza consulenza legale specializzata: Un errore grave è pensare “risolvo da solo” o affidarsi al cugino avvocato che però magari fa civile generico. Le materie fallimentari, bancarie, tributarie sono specialistiche. Un passo falso procedurale (per es: proporre un concordato mal strutturato, o fare una opposizione tardiva) può compromettere tutto. Da evitare: improvvisare. Meglio spendere in un consulto qualificato che perdere decuplicato dopo. In particolare, se già c’è un atto giudiziario (ingiunzione, istanza fallimento), bisogna assolutamente farsi rappresentare da chi mastica quella materia ogni giorno.
- Mantenere costosi “status symbol” mentre l’azienda crolla: Questo è un aspetto più di percezione che giuridico, ma conta. Se l’imprenditore continua a girare in auto di lusso, fare vacanze ostentate, mentre non paga fornitori o licenzia dipendenti, alimenta rancore e incentiva i creditori a essere inflessibili (oltre a possibili indagini su distrazione di risorse). Consiglio: in tempi di crisi, tagliare spese voluttuarie personali, mostrare sobrietà. Serve anche a accumulare liquidità per la trattativa. E se poi la cosa finisce in Tribunale, un giudice sarà più ben disposto verso chi si è ridotto stipendio e privilegi che verso chi ha aggravato il dissesto per mantenere un tenore di vita alto.
- Tralasciare di verificare le proprie posizioni personali (garanzie, patrimoni): L’imprenditore sovente focalizza sull’azienda e dimentica che magari ha firmato fideiussioni personali verso le banche o fornitori. Oppure che possiede beni personali aggredibili (case, terreni). Arriva il pignoramento sulla casa e rimane sorpreso. Errore: non fare un check completo del “campo di battaglia”. Rimedio: l’avvocato insieme al cliente deve mappare tutti i debiti e tutte le garanzie date, per prevenire azioni sul personale. In alcuni casi, se la barca affonda, conviene proteggere il patrimonio personale lecito (ad es. valutare un fondo patrimoniale per la casa con debito non per bisogni familiari – benché se fatto in prossimità insolvenza rischia revoca). Non una via di fuga illegale (che sarebbe revocabile/fraudolenta), ma usare strumenti legittimi per separare il destino dell’impresa da quello della famiglia. Questo spesso gli imprenditori lo fanno troppo tardi.
✔️ Consigli Pratici e Soluzioni Operative
Delineati gli errori, passiamo ai consigli positivi, un piccolo vademecum operativo per l’imprenditore in difficoltà:
- Affronta subito la situazione con un check-up professionale: Appena emergono segnali di crisi (perdita di una commessa importante, difficoltà a pagare fornitori chiave, utilizzo costante di fido al limite, tasse non pagate per mancanza di liquidità), non attendere. Consulta un avvocato esperto in crisi d’impresa e un commercialista. Commissiona un’analisi della situazione economico-finanziaria: quantifica l’ammontare dei debiti, classificali (privilegiati, chirografari, garantiti), confrontali con le attività disponibili. Questo è il punto di partenza per ogni strategia.
- Predisponi un piano d’azione (anche semplificato): Insieme ai consulenti, elabora un piano: cosa fare nei prossimi 3-6 mesi? Ad esempio: “Chiederò moratoria alle banche, intanto proverò a vendere l’immobile non produttivo per fare cassa, licenzierò i rami d’azienda non redditizi, metterò in affitto un capannone inutilizzato, intavolerò trattative con i 5 fornitori principali per uno stralcio del 30%…”. Avere un piano, fosse anche di emergenza, ti dà la tabella di marcia e trasmette ai creditori l’idea che stai lavorando per risolvere (guadagnando fiducia e tempo).
- Comunica in modo proattivo con i creditori chiave: Non sparire. È preferibile contattare volontariamente i creditori principali prima che siano loro a venirti a cercare con un legale. Spiega la situazione con trasparenza (senza rivelare tutte le debolezze, ma neanche negando l’evidenza), manifesta la volontà di pagarli e magari anticipa che stai predisponendo, con l’aiuto di professionisti, un piano di rientro o che valuterai una procedura concordataria per tutelare tutti. Ascolta le loro esigenze: magari un fornitore è disposto ad aspettare se gli dai in cambio un piccolo pagamento immediato; una banca può allungare il debito se metti un nuovo garante, ecc. Questo dialogo precoce spesso evita che il creditore passi alle vie di fatto per paura dell’ignoto.
- Proteggi temporaneamente la cassa e il magazzino: In momenti critici, preserva la liquidità per le spese essenziali (stipendi, materie prime vitali, utenze) e sospendi i pagamenti non cruciali in attesa di accordi (ovviamente valutando bene le conseguenze). Fai un inventario del magazzino: evita di svenderlo per fare cassa senza criterio (magari proprio quel magazzino serve da garanzia ai creditori nel concordato). Allo stesso tempo, evita anche distrazioni di cassa (no prelievi anomali per soci, niente spese extra bilancio): ogni movimento ora viene scrutato e deve essere giustificabile come fatto nell’interesse dell’impresa.
- Valuta l’accesso alle procedure di legge: come abbiamo ampiamente trattato, procedure come la composizione negoziata, il concordato o il piano del consumatore non vanno visti come fallimento, ma come strumenti di soluzione. Spesso c’è reticenza psicologica (“concordato? Mai, chissà cosa penseranno!”). Invece oggi è segno di managerialità saper utilizzare la legge per salvare l’azienda. Dunque, lasciati consigliare dal legale: se ti indica di avviare una composizione negoziata o di preparare un concordato, non viverlo come sconfitta personale, ma come una mossa strategica per riprendere in mano la situazione. Molte grandi aziende sono passate per concordati preventivi e poi sono risorte con successo.
- Coinvolgi i soci e gli stakeholder: se tu, imprenditore, non sei solo (ci sono altri soci, oppure la famiglia), è importante fare fronte comune. I soci, se vogliono salvare l’impresa, dovranno forse accettare di ricapitalizzare (mettere denaro nuovo) o di rinunciare a crediti loro verso la società (spesso le aziende familiari hanno prestiti soci in bilancio: convertiteli in capitale, alleggerirà il passivo e farà buon effetto davanti ai creditori estranei). Anche i garanti personali vanno informati: meglio far squadra e concordare insieme una strategia con i creditori (ad es. il socio garante potrebbe offrire un immobile proprio in garanzia di nuova finanza se la banca ristruttura il debito: mosse coordinate).
- Documenta ogni passaggio importante: se fai accordi verbali con qualche creditore, segna tutto e confermalo per iscritto via mail. Se effettui pagamenti parziali, specifica a che titolo (es. “acconto su fattura X, come da accordi per saldo e stralcio”). Se consegni merce in conto restituzione, formalizza. Questa puntigliosità documentale è preziosa se più tardi qualcuno cambia idea o se arrivano altri creditori/prefetti (ad es. se fallisci, il curatore vorrà spiegazioni per pagamenti preferenziali: avere le pezze d’appoggio di un accordo transattivo firmato può aiutare a dimostrare che quell’atto era nell’interesse dei creditori per evitare un male peggiore).
- Non trascurare gli aspetti fiscali e penali: durante la crisi, continua ad adempiere per quanto possibile agli obblighi formali (presenta le dichiarazioni dei redditi, IVA, anche se non riesci a pagare; comunica eventuali cessazioni attività al Registro Imprese; conserva la PEC attiva e monitorala). Sul penale: se ti rendi conto di aver oltrepassato soglie di reato tributario (es. omesso versamento IVA sopra 250k), parlane col legale: esistono strategie (come il pagamento del dovuto prima del processo che estingue il reato, oppure richiedere il patteggiamento cercando attenuanti). Ma soprattutto, non peggiorare la situazione penale commettendo reati ulteriori: evitare falsificazioni di bilancio, distrazioni di beni, sottrazione di documenti contabili. Queste condotte offrono benefici magari minimi e temporanei, ma se salta tutto, aggravano molto la posizione dell’imprenditore (bancarotta fraudolenta comporta anche interdizioni pesanti, non solo carcere).
- Considera la crisi come occasione di ristrutturazione aziendale: per quanto possa sembrare paradossale, una crisi di liquidità spesso evidenzia problemi strutturali dell’impresa (rami in perdita, eccesso di personale, costi operativi elevati, prodotti obsoleti). Nel preparare il piano di risanamento, cogli l’occasione per riorganizzare: taglia i rami secchi, focalizzati sul core business profittevole, implementa efficienze. Questo non solo rende il piano più credibile per i creditori (“sto riducendo i costi del 20%, quindi potrò stare sul mercato e ripagarvi”) ma getta le basi per una ripartenza solida post-crisi. Ad esempio, se l’azienda aveva 5 negozi ma solo 3 sono davvero redditizi, considera di chiudere i 2 in perdita durante la protezione della procedura (meglio un ridimensionamento che affondare tutti e 5).
- Mantieni un atteggiamento combattivo ma realistico: Incontrare i creditori con il piglio giusto è fondamentale. Non piangersi addosso troppo (anche se la situazione è grave, un eccesso di lamentela può far perdere fiducia), né d’altro canto mostrarsi arroganti o negare l’evidenza. Mostra determinazione a risolvere (“Sto facendo tutto il possibile per salvarci e pagarvi, ecco il mio piano”) e al contempo riconosci le tue responsabilità (“So di aver tardato nei pagamenti, me ne scuso, ma ce la metterò tutta per rimediare”). Questa postura conciliante ma energica spesso conquista i creditori, che preferiscono dare una chance a chi dimostra volontà e un po’ di umiltà, piuttosto che punirlo a tutti i costi. E se qualcuno rimane aggressivo, sarà l’avvocato a gestire con fermezza quel caso (il “cattivo” come detto prima, se serve).
Riassumendo: azione tempestiva, consulenza qualificata, trasparenza ponderata, negoziazione intelligente e uso degli strumenti legali. Queste sono le chiavi per trasformare una crisi da evento devastante a problema risolvibile. Il ruolo dell’avvocato in questa fase è anche di “coach”: aiutare l’imprenditore a evitare mosse sbagliate e guidarlo passo passo nelle decisioni difficili con mente fredda.
Tabelle Riepilogative
Per facilitare la comprensione e l’uso pratico delle tante informazioni fornite, presentiamo alcune tabelle sintetiche su aspetti cruciali: principali norme di riferimento, scadenze processuali e strumenti difensivi. Queste tabelle possono servire da promemoria rapido al lettore.
Riepilogo Principali Norme Italiane in Materia di Crisi d’Impresa (agg. 2026)
| Ambito | Norma/Legge | Contenuto Principale |
|---|---|---|
| Codice Crisi d’Impresa | D.Lgs. 14/2019 (CCII) e successive mod. | Disciplina unitaria di crisi e insolvenza per imprese e persone. Introduce procedure di allerta (poi abrogate) e composizione negoziata, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, sovraindebitamento. In vigore dal 15 luglio 2022 . Correttivi: D.Lgs. 147/2020, 83/2022 (recep. Dir. UE 2019/1023) , 136/2024. |
| Sovraindebitamento | L. 3/2012 (ora integrata nel CCII Titolo IV) | Vecchia legge “salva-suicidi”. Oggi confluita nel CCII: prevede piano del consumatore, accordo debiti e liquidazione controllata per debitori non fallibili. Sentenze cost. rilevanti: es. Corte Cost. 65/2022 su falcidia IVA . |
| Riscossione esattoriale | DPR 602/1973; DL 193/2016 conv. L.225/2016; L. 197/2022; L. 199/2025 | DPR 602 regola cartelle, fermi, ipoteche, pignoramenti fiscali. Norme successive introducono definizioni agevolate: “rottamazioni” 1-4 (2016-2022) e “rottamazione-quinquies” (L. 199/2025, Bilancio 2026) . Statuto contribuente L.212/2000 tutela diritti notifiche, sospensioni, ecc. |
| Procedure concorsuali | R.D. 267/1942 (vecchia legge fallim.) | Vecchia legge fallimentare (abrogata salvo art. 67, 163 etc in transito). Concetti di fallimento, concordato preventivo (ora evoluti in CCII). Giurisprudenza sotto vecchia legge ancora rilevante per principi generali (es. Cass. SSUU 8557/2023 su creditori ipotecari di terzi) . |
| Diritto bancario (credito) | TUB (D.Lgs. 385/93) art. 120, 121; L. 108/96 | TUB e norme attuative su anatocismo (divieto capitalizzazione interessi trimestrali). L.108/96: usura (tasso soglia trimestrale). Cass. sez. I 186/2020 ecc. su calcolo usura. Norme che un imprenditore invoca per contestare interessi illegittimi. |
| Reati fallimentari/tribut. | Codice Penale art. 216-223, D.Lgs. 74/2000 | Bancarotta fraudolenta, preferenziale (216 c.p.), reati societari connessi. D.Lgs.74/2000: omesso versamento IVA (>€250k = reato), omesso vers. ritenute (>€150k), dichiarazione fraudolenta o infedele (nel contesto crisi di impresa spesso emergono per escamotage utilizzati). |
(Nota: Normattiva e portali istituzionali contengono i testi di legge aggiornati; le sentenze Cassazione/Corte Cost citate offrono interpretazioni autorevoli.)
Scadenze e Termini Essenziali (Procedurali e Fiscali)
| Evento/Atto | Termine | Riferimenti/Note |
|---|---|---|
| Ricorso tributario (avviso/cartella) | 60 giorni dalla notifica | DPR 546/92 art.21 – Termine ricorso. Sospensiva possibile entro tale termine . |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni (termine ordinario) | Art. 641 c.p.c. – Riducibile se esec. provvisoria concessa (min 10gg). |
| Pagamento dopo Precetto | 10 giorni dal precetto | Art. 480 c.p.c. – Termine minimo di legge prima di pignorare. |
| Opposizione a precetto/ese. (615 cpc) | ~20 giorni (se prima del pignoramento) | Prassi: entro 20 gg notifica precetto per chiedere sospensione; comunque proponibile anche dopo se necessario (tardiva). |
| Opposizione atti esec. (617 cpc) | 20 giorni da atto (o da conoscenza) | Termine per vizi formali pignoramento/atti successivi. Decorr. dalla notifica o dall’udienza di approvazione stato passivo (esec. immobiliari). |
| Istanza di fallimento – Udienza | Variabile (mediamente 15-30 gg) | Art. 40 CCII – Convocazione in tempi brevi. |
| Reclamo contro sentenza fallimento | 30 giorni da notifica sentenza | Art. 47 CCII – Reclamo in Appello. (15 gg se istante fallimento). |
| Domanda Composizione Negoziata | – (nessun termine fisso) | Può essere attivata autonomamente dall’imprenditore quando occorrono trattative . Misure protettive durano inizialmente max 4 mesi . |
| Concordato preventivo – Durata iter | Circa 4-6 mesi per omologa | Termine deposito piano se “in bianco” 60-120gg (art. 44 CCII). Voto ~ 30-90gg dopo ammissione. |
| Rottamazione-quinquies – Adesione | 30 aprile 2026 (scadenza) | L. 199/2025 – Domanda telematica . |
| Rottamazione-quinquies – Pagamenti | 31 luglio 2026 (1ª rata o unica) | L. 199/2025 – Fino 54 rate: 2026 (2 rate), 2027-2030 (4 annue) . |
| Rateizzazione ordinaria cartelle | Richiesta entro 60gg da notifica | DM 6/11/2021: fino €120k senza prova difficoltà . Rate max 72 (84 dal 2025) o 120 se grave difficoltà . |
| Durata procedura Liquidaz. Controllata | Variabile (in base attivo, max capture redditi 4 anni) | Art. 268 CCII: di regola chiusura entro 4 anni se no attivo. Corte Cost. 6/2024 ha confermato assenza termine fisso, ma giudice può chiudere quando soddisfatte spese . |
| Esdebitazione persona fisica fallita | Istanza entro 1 anno da chiusura | Art. 278 CCII – Automatico se requisiti, altrimenti su richiesta (ex art. 142 L.F. previgente). |
(Attenzione: rispettare i termini è vitale; molti di essi sono perentori e la loro inosservanza preclude azioni successive!)
Strumenti di Difesa vs Stato di Crisi: Prospetto Comparativo
| Strumento | Quando usarlo | Vantaggi | Svantaggi/Limiti |
|---|---|---|---|
| Ricorso/causa legale (impugnazioni) | Debito contestabile in diritto o cifra; vizi procedurali. | Sospensione possibile; annullamento/riduzione debito se vince. | Tempi incerti; costi legali; rapporti con creditore si inaspriscono. Se si perde, aggravio spese. |
| Transazione stragiudiziale (saldo e stralcio) | Disponibilità di liquidità per offrire % significativa in unica soluzione. | Rapida; confidenziale; riduce importo dovuto; rapporto preservato. | Necessita cash; creditore non obbligato ad accettare; non vincola dissenzienti. |
| Rateizzazione amministrativa (fisco/INPS) | Debiti fiscali o contributivi sostenibili a medio termine. | Sospende azioni esecutive pubbliche; nessuna sanzione penale se regolare. | Non riduce l’importo (si paga 100% + interessi); decadenza se salto rate. |
| Composizione Negoziata (strumento stragiudiziale) | Crisi reversibile con negoziazione; azienda ancora vitale; creditori da coinvolgere cooperativi. | Riservata; flessibile; misure protettive generali; supporto esperto indipendente. | Volontaria: creditori non obbligati a accordo; durata limitata (6 mesi); costi di attestazione eventuale. |
| Concordato Preventivo (giudiziale) | Insolvenza o crisi grave; necessario imporre haircut a creditori dissenzienti; azienda può generare valore in continuità o vendendo assets. | Vincola tutti i creditori con approvazione maggioranze; blocca esecuzioni; possibili stralci significativi anche su erario con transazione fiscale . Azienda può continuare (in continuità) sotto tutela. | Procedura complessa e pubblica; tempi medio-lunghi; costosa (commissario, attestatore, spese legali); richiede maggioranza voti creditori. Se fallisce voto, probabile fallimento. |
| Accordo di Ristrutturazione (182-bis) | Pochi creditori principali (>60% credito) disposti a accordo; piccoli creditori possono essere pagati fuori accordo. | Omologa rapida; coinvolgimento tribunale minimo; confidenziale su contenuti; atti protetti da revocatoria; possibile estensione a dissenzienti finanziari (art. 61 CCII) . | Se >40% creditori non aderisce, restano estranei (vanno pagati per intero); transazione fiscale richiede adesione AdE nel 60%; in pratica utile soprattutto per debiti finanziari. |
| Piano Attestato di Risanamento | Crisi lieve; creditori disponibili spontaneamente; serve tutela revocatoria per atti risanamento. | Totalmente fuori dal tribunale; zero pubblicità; molto flessibile (contratti privati); sicurezza giuridica su atti in esecuzione (se attestato depositato). | Nessuna protezione legale vs azioni esecutive se un creditore non collabora; richiede attestatore e piano credibile; se risanamento fallisce, nessuna esdebitazione automatica (si può finire in insolvenza). |
| Procedure sovraindebitamento (concordato minore, piano consumatore, liquidazione controllata) | Debitore persona fisica o piccola impresa non grande insolvente; obiettivo liberazione debiti personali residui; situazione meritevole. | Possibile esdebitazione totale residui a fine procedura; garanzia tribunale su equità; tutele simili a fallimento ma “su misura” del piccolo debitore. Piano consumatore senza voto creditori (solo valutazione giudice merito) se buone ragioni . | Importi stralciabili dipendono da reddito e attivo del debitore (non fa miracoli: se nulla da offrire, liquidazione 4 anni di redditi futuri > poi esdebitazione); tempi comunque giudiziari; coinvolge OCC (costi aggiuntivi, seppur moderati). |
| Liquidazione Giudiziale (Fallimento) | Quando non vi sono alternative; chiusura attività inevitabile. Può essere scelta dal debitore stesso (ricorso in proprio) per attivare esdebitazione in futuro. | Nomina curatore che gestisce spossessamento; sospende obblighi deb. verso creditori (tutto in concorso); possibile esdebitazione imprenditore individuale dopo chiusura; responsabilità limitata per organi se collaborano (scriminanti). | Perde controllo totale; impatto reputazionale gravissimo; tempi lunghi di liquidazione; rischio azioni di responsabilità vs amministratori/soci; non tutela garanzie personali (che restano salvo esdebitazione fisica). |
Le tabelle offrono una vista d’insieme semplificata. Ogni situazione reale presenta sfumature che possono far propendere per uno strumento o un altro. L’Avvocato esperto saprà leggere tra le righe e consigliare il mix di misure più efficaci. Spesso infatti la soluzione è combinata: ad esempio, composizione negoziata iniziale per congelare le azioni, poi concordato preventivo per imporre l’accordo a tutti e, a fianco, liquidazione controllata per liberare il garante persona fisica. Oppure: opposizioni giudiziali su alcune posizioni dubbie, e rottamazione-quater su quelle fiscali, e accordi su altre. Ogni pezzo si incastra nel puzzle del salvataggio.
Domande Frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande comuni che imprenditori, professionisti e privati si pongono quando la propria impresa è a rischio di fallimento, con risposte chiare e concise per ognuna. Questa sezione aiuta a dissipare i dubbi pratici più ricorrenti con un linguaggio semplice.
- Domanda: Quando un’azienda può essere dichiarata fallita (liquidazione giudiziale)?
Risposta: Quando si trova in stato di insolvenza, cioè non è più in grado in modo definitivo di pagare regolarmente i propri debiti. Non serve che abbia molti debitori: anche un solo debito importante non pagato può provare l’insolvenza . Dev’essere un’impresa soggetta a fallimento (oggi tutte, escluse solo enti pubblici e piccoli casi marginali). La dichiarazione avviene su richiesta di un creditore, del debitore stesso o del PM, con sentenza del tribunale che accerta l’insolvenza. - Domanda: La mia è una piccola impresa familiare, possono fallirmi?
Risposta: Con le norme attuali, sì, in teoria tutte le imprese commerciali possono essere sottoposte a liquidazione giudiziale . In passato c’erano soglie di non fallibilità (piccolo imprenditore), ma il Codice della Crisi le ha eliminate, prevedendo però procedure semplificate (concordato minore, liquidazione controllata) per i più piccoli. Se sei dittta individuale sotto certe soglie, potresti più opportunamente usare le procedure di sovraindebitamento invece che subire un fallimento, ma un creditore volendo può chiedere il tuo fallimento (sarà il giudice a valutare caso per caso, considerando dimensioni e utilità di aprire un fallimento). - Domanda: Ho ricevuto un ricorso per fallimento da un creditore. Cosa devo fare?
Risposta: Attiva subito un avvocato esperto in procedure concorsuali. Devi costituirti all’udienza fallimentare presentando le tue difese (es: contestazione del credito, dimostrazione che stai pagando o che hai richiesto una procedura alternativa). Se hai elementi per opporsi, il legale li presenterà al giudice. Inoltre, valuta se c’è la possibilità di pagare il creditore prima dell’udienza o di presentare un concordato preventivo per bloccare il fallimento. Non ignorare l’istanza: se non ti presenti, aumenti le chance che il tribunale ti dichiari fallito in contumacia. - Domanda: Ho troppi debiti e temo di non poterli mai pagare tutti. Posso liberarmene in qualche modo?
Risposta: Sì, l’ordinamento prevede la possibilità di esdebitazione. In concreto: se sei un imprenditore individuale o hai garantito personalmente debiti sociali, una volta chiusa la procedura concorsuale (fallimento o liquidazione controllata) puoi chiedere di essere esdebitato, cioè di cancellare i debiti residui non pagati (previa verifica di buona fede) . Oppure puoi accedere a una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore) dove, con l’omologazione, i debiti eccedenti quanto offerto nel piano vengono cancellati definitivamente. È il principio del “fresh start”: dopo aver fatto tutto il possibile per soddisfare i creditori, ti viene data l’opportunità di ripartire pulito dai debiti pregressi. - Domanda: Che differenza c’è tra concordato preventivo e fallimento?
Risposta: Il fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”) è una procedura involontaria e liquidatoria: all’imprenditore insolvente vengono tolti i beni che vengono venduti dal curatore per pagare i creditori secondo le priorità di legge. L’imprenditore perde la gestione e può subire azioni di responsabilità. Il concordato preventivo invece è volontario e proposto dal debitore: l’imprenditore presenta un piano per pagare in tutto o in parte i creditori, mantenendo l’azienda in funzione se possibile (concordato in continuità). Se i creditori approvano e il tribunale omologa, il piano viene eseguito sotto controllo ma dall’imprenditore stesso o un commissario. In sintesi, il concordato è una sorta di “accordo” collettivo e può salvare l’impresa (se in continuità), mentre il fallimento è un procedimento di chiusura e liquidazione forzata . - Domanda: Posso evitare il fallimento chiedendo io una procedura diversa prima?
Risposta: Sì. Se temi che i creditori presentino istanza, puoi anticiparli presentando tu un ricorso per concordato preventivo o per composizione negoziata con misure protettive. Una volta pendente una di queste procedure, la legge prevede il blocco o la sospensione delle istanze di fallimento finché si valuta il tuo piano . Ad esempio, depositando un concordato “in bianco” guadagni tempo e metti in stand-by le azioni dei creditori. Attenzione però: devi poi seguire con un piano concreto, altrimenti rischi solo di posporre il fallimento di qualche mese e perdere credibilità. Un altro modo per “evitare” il fallimento è trovare un accordo stragiudiziale con i creditori prima che agiscano, oppure (per i piccoli) avviare una liquidazione controllata volontaria (che, se fatta bene, può evitare il fallimento giudiziale). - Domanda: Ho debiti tributari altissimi (IVA, tasse). Posso ridurli o devo pagarli per forza tutti?
Risposta: Puoi ridurli. Attraverso gli strumenti di definizione agevolata e le procedure concorsuali. Ad esempio, con la rottamazione-quinquies 2026 paghi i debiti fiscali senza sanzioni né interessi di mora (spesso è un taglio notevole, 20-30%). Inoltre, nel concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, puoi proporre una transazione fiscale: cioè pagare solo una parte delle imposte dovute. Per legge l’IVA e le ritenute oggi possono essere anche parzialmente falcidiate nel concordato, grazie a una modifica normativa seguita a un intervento della Corte Costituzionale . Quindi sì, esistono margini per non pagare il 100% delle tasse arretrate, ma serve passare da una procedura (o di legge come la rottamazione, o concorsuale) perché l’Agenzia delle Entrate normalmente non può rinunciare a capitali al di fuori di questi casi. - Domanda: Le banche mi hanno revocato i fidi e chiedono rientro immediato. Che posso fare?
Risposta: Questa è una situazione tipica di crisi. Prima di tutto, verifica con un legale se la revoca è contrattualmente lecita e se la banca ha rispettato gli obblighi (preavviso scritto, ecc.). A volte si riesce a ottenere una mora più lunga contestando la revoca “a sofferenza” ingiustificata (perché causerebbe insolvenza conclamata). Comunque, la via migliore è negoziare un accordo: ad esempio, trasformare lo scoperto revocato in un finanziamento a medio termine (dilazione) magari garantito da qualcosa (pegno, garanzia consortile). Se la banca è rigida e minaccia cause, considera la protezione di una procedura: con la composizione negoziata puoi congelare le azioni della banca per qualche mese mentre cerchi altre soluzioni. Oppure con un concordato, il debito verso la banca rientra nel piano e viene pagato secondo quanto decidi tu (entro certi limiti). Fondamentale è agire in fretta: non aspettare che la banca ottenga un decreto ingiuntivo e pignori i conti – siediti al tavolo con il tuo avvocato e proponi un piano di rientro sostenibile, mostrando i numeri. Le banche preferiscono spesso rientrare in 2-3 anni piuttosto che scatenare il fallimento e forse non vedere quasi nulla. - Domanda: Ho firmato fideiussioni personali per debiti aziendali: rischia anche la mia casa?
Risposta: Sì, il garante fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio personale. Quindi se l’azienda non paga, la banca (o altro creditore) può agire direttamente nei tuoi confronti, pignorando beni personali (casa, stipendio, ecc.), senza attendere eventuali procedure sulla società. Tuttavia, anche tu come garante puoi avvalerti di alcune tutele: ad esempio, se l’azienda entra in concordato con transazione con la banca, spesso viene inclusa la liberazione dei garanti. Oppure, se va male e fallisci come persona, potrai chiedere l’esdebitazione. Un consiglio: valuta la protezione del patrimonio con strumenti leciti – se la casa di famiglia non è ancora ipotecata, potresti discuterne con l’avvocato (un fondo patrimoniale ante crisim può proteggere dai creditori professionali, ma va fatto quando ancora la situazione è tranquilla, altrimenti rischia revoca). Inoltre verifica se le fideiussioni bancarie rispettano la normativa (ci sono stati casi di nullità di fideiussioni “omnibus” se conformi a schemi vietati da Banca d’Italia). Ma intanto, parti dal presupposto che sì, come garante sei esposto: è necessario includere anche la tua posizione nel piano di ristrutturazione familiare. - Domanda: In caso di fallimento, gli amministratori rischiano responsabilità personali o penali?
Risposta: Potenzialmente sì su entrambi i fronti, se ci sono state irregolarità. Sul piano civile, il curatore può agire contro amministratori e sindaci se hanno compiuto atti di mala gestio che hanno aggravato il dissesto (azione di responsabilità) – ad esempio, aver continuato ad accumulare debiti sapendo l’insolvenza, o distratto beni. Sul piano penale, col fallimento scatta l’accertamento di eventuali reati fallimentari: bancarotta fraudolenta se sono spariti soldi o beni, scritture falsificate, preferenze dolose a taluni creditori, ecc. Se invece l’amministrazione è stata corretta ma sfortunata, c’è la bancarotta semplice (meno grave, ad esempio per non aver richiesto tempestivamente la procedura concorsuale). Va detto: collaborare col curatore e tenere le scritture in ordine riduce molto i rischi penali. E se si è operato in modo trasparente, difficilmente il curatore avrà motivo di citare in giudizio gli ex amministratori. Dunque la miglior difesa è operare correttamente prima (niente distrazioni di beni, paga stipendi e contributi se possibile, non aggravare il buco deliberatamente) e collaborare dopo. Se temi di aver compiuto atti a rischio, confida nell’avvocato: studierà una linea difensiva (es: dimostrare che certi pagamenti preferenziali erano per tentare di salvare l’azienda e quindi nella logica di miglior soddisfacimento creditori, il che può evitare la punibilità). - Domanda: La composizione negoziata della crisi è pubblica? I miei concorrenti/fornitori lo verranno a sapere?
Risposta: La procedura in sé è riservata: l’accesso alla composizione negoziata non è reso pubblico al momento dell’istanza. Le parti coinvolte (creditori che inviti tu al tavolo) sono tenute alla riservatezza. Diventa parzialmente pubblica solo se chiedi al tribunale le misure protettive, perché l’ordinanza viene iscritta nel registro imprese . Ma quell’annotazione indica solo che hai avviato la composizione e ottenuto protezione dai creditori – soggetti terzi potrebbero vederla se vanno a consultare la tua visura camerale. In pratica, c’è un compromesso: senza misure protettive tutto è segreto ma i creditori potrebbero agire; con misure, blocchi le azioni ma accetti un po’ di pubblicità. Molti partner commerciali però non controllano giornalmente le visure: se la cosa si risolve in pochi mesi, l’impatto reputazionale è limitato. Inoltre le misure protettive le puoi anche richiedere solo per alcuni creditori se vuoi limitare la conoscenza. Ad ogni modo, la negoziazione resta meno pubblica di un concordato preventivo (che viene comunicato a tutti i creditori e pubblicato formalmente). Quindi se la tua preoccupazione è la reputazione, la composizione negoziata è uno degli strumenti più “discreti”. - Domanda: Se presento un concordato o un piano di ristrutturazione, posso continuare a lavorare con la PA (DURC) e avere credito?
Risposta: In linea di massima, sì. Durante il concordato, l’impresa conserva i requisiti per contratti pubblici se la procedura assicura la continuità (art. 94 CCII) – è ammessa a partecipare ad appalti purché l’offerta non pregiudichi l’attuazione del piano. Quanto al DURC (documento regolarità contributiva), normalmente un’azienda in concordato ha diritto al DURC in regola se sta rispettando il piano di pagamento di contributi (o se sono prededucibili). Nel caso specifico della rottamazione, la legge prevede espressamente che chi aderisce non è considerato inadempiente ai fini DURC , quindi ottiene il certificato. Alcune banche inoltre (quelle più specializzate in restructuring) continuano a dare affidamenti alle imprese in concordato con continuità, magari sotto supervisione del tribunale (ad esempio aperture di credito prededucibili autorizzate). Quindi il concordato non significa isolarsi: potrai, con le dovute autorizzazioni, proseguire i contratti in essere, stipularne di nuovi se funzionali al piano e avere il DURC e il certificato camerale con dicitura “concordato in continuità” ma non per questo escluso dai mercati. Ovviamente, per nuovo credito le banche valuteranno il rischio – spesso serve offrire garanzie statali (es. Fondo Centrale) o pegni. - Domanda: Durante una procedura di concordato o composizione negoziata, i creditori possono comunque fare pignoramenti?
Risposta: No, se sono attivate le protezioni previste. Nel concordato preventivo, dalla data di ammissione alla procedura e per tutta la sua durata, sono sospese le azioni esecutive individuali per crediti anteriori (art. 168 L.F. e corrispondente CCII). Anzi, pure dal momento del deposito del ricorso concordatario “con riserva” scatta una protezione provvisoria, che il giudice può estendere con provvedimento. Analogamente, nella composizione negoziata, se chiedi le misure protettive, il tribunale emette un decreto che vieta ai creditori di iniziare o proseguire esecuzioni e cautelari . Quindi, se ad esempio un creditore cercasse di pignorarti il conto mentre sei in procedura protetta, quel pignoramento sarebbe inefficace e potresti farlo sospendere indicando al giudice l’esistenza della misura protettiva (anche la banca in realtà dovrebbe rifiutarsi di eseguire per non violare il provvedimento). Fai attenzione: le protezioni riguardano i debiti antecedenti; per i nuovi debiti che contrai durante la procedura (ad es. forniture continue) i creditori potrebbero agire, anche se spesso il tribunale impedisce di creare nuovi debiti privilegiati. Comunque, la regola è: procedure concorsuali e protettive = stop ai pignoramenti sul pregresso. - Domanda: Se faccio un accordo stragiudiziale con i creditori e poi un piccolo non aderente mi fa fallire, l’accordo salta?
Risposta: Purtroppo sì. Gli accordi stragiudiziali privati non vincolano chi non li ha sottoscritti e non impediscono la dichiarazione di fallimento su istanza di un estraneo. Se vieni dichiarato fallito, quell’accordo non avrà più efficacia (i pagamenti parziali che hai fatto potrebbero perfino essere revocati). È per questo che, se c’è il rischio di “franchi tiratori” (piccoli creditori che non stanno all’accordo e vogliono comunque agire), conviene formalizzare una soluzione in sede giudiziaria: ad esempio, convertire l’accordo stragiudiziale in un accordo di ristrutturazione omologato , così che anche i dissenzienti ne siano di fatto neutralizzati (pur venendo pagati al 100% secondo legge, di solito). Oppure, se un piccolo creditore fa istanza di fallimento, puoi opporti mostrando che hai già un accordo con la maggioranza e che stai pagando gli altri – il tribunale può valutare che non c’è insolvenza, ma non è garantito. Quindi bisogna o includere tutti i creditori rilevanti nell’accordo (anche dandogli qualcosa per adesione) oppure dare veste concorsuale all’accordo (concordato/omologa). Ecco perché è importante la mappatura dei creditori: non puoi dimenticare neanche un creditore magari “secondario” (tipo un ex dipendente con TFR modesto) perché se quello non viene considerato potrebbe mettere in crisi tutto con un’azione giudiziaria. - Domanda:Quali debiti sono più “pericolosi” e vanno affrontati per primi?
Risposta: In generale, quelli che possono provocare danni immediati all’azienda. Tipicamente:- Debiti verso fornitori strategici: se smettono di fornirti, rischi di fermare la produzione.
- Debiti verso banche con affidamenti revocabili: una revoca fido ti toglie liquidità all’istante.
- Debiti verso l’Erario per IVA/ritenute correnti: perché il loro mancato pagamento configura reati oltre certe soglie.
- Debiti verso i dipendenti: morale a parte, se non paghi stipendi a lungo, lavoratori possono dimettersi o chiedere essi stessi il fallimento (oltre a perdere motivazione).
- E ovviamente, eventuali atti legali in corso (precetti, pignoramenti, istanze fallimento) vanno fronteggiati subito.
- In pratica, prima metti in sicurezza la continuità aziendale (quindi accordati con chi ti fornisce e con chi ti finanzia a breve termine). Poi pensa a Fisco e altri, magari usando definizioni agevolate e procedure per diluirli. Sempre, però, con una visione d’insieme: non serve pagare un fornitore strategico se tanto il giorno dopo la banca ti blocca i conti – devi orchestrare un piano bilanciato. Se hai dubbi sulle priorità, affidati all’avvocato/risanatore: saprà indicarti l’ordine corretto secondo l’urgenza e la pericolosità legale dei vari debiti (ad esempio, un debito chirografario con semplice decreto ingiuntivo può attendere negoziazione, un debito garantito da pegno su merci invece potrebbe portare il creditore a portarti via le scorte subito, ecc.).
- Domanda: Se i creditori votano contro il mio concordato, cosa succede?
Risposta: Se la proposta di concordato non ottiene le maggioranze di legge (oltre il 50% dei crediti votanti in ogni classe, e la maggioranza numerica se applicabile), il concordato non viene approvato. A quel punto, di solito, il tribunale dichiara l’esito negativo e contestualmente può aprire la liquidazione giudiziale (fallimento) dell’impresa, specie se c’era insolvenza conclamata. Ci sono però alcune eccezioni: se c’è una proposta concorrente approvata dai creditori (nel CCII in certe condizioni anche un terzo può presentare una proposta), potrebbe essere omologata quella. Oppure il debitore potrebbe chiedere (se ne ha i requisiti) la conversione in amministrazione controllata o straordinaria (ma sono procedure speciali per imprese grandi o crisi settoriali). Nella grande maggioranza dei casi, il fallimento è la conseguenza. Ecco perché è cruciale valutare bene l’orientamento dei creditori prima di andare al voto: spesso si fanno accordi con i maggiori creditori già informalmente, in modo da avere la certezza del loro sì. Il commissario giudiziale aiuta tastando il polso. Se si percepisce che il concordato non passerà, può essere opportuno ritirare la proposta prima del voto e magari convertire in liquidazione controllata (per le piccole) o trovare altra soluzione negoziale in extremis. In sintesi: il no del ceto creditorio al concordato di solito spiana la strada al fallimento, salvo rari casi. Quindi il successo del voto è fondamentale. - Domanda:Se l’azienda viene dichiarata fallita, i soci e amministratori possono continuare altra attività?
Risposta: Legalmente, sì, non c’è una preclusione automatica a intraprendere nuove attività. Tuttavia:- L’ex imprenditore individuale fallito è soggetto a possibili provvedimenti interdittivi (es. non può ricoprire cariche direttive in altre società per qualche tempo) se ci sono reati, e comunque durante il fallimento deve collaborare col curatore (non può “sparire” all’estero e fare altro).
- I soci di società fallita (di capitali) in genere non hanno limitazioni personali (la società è soggetto distinto). Possono aprire subito una nuova società. Ovviamente potrebbero avere difficoltà pratiche (banche non affidano facilmente, fornitori diffidenti).
- L’amministratore fallito può continuare ad operare in altre società se non viene inibito da misure (ad es. una condanna per bancarotta fraudolenta porta all’interdizione dai pubblici uffici e dalle cariche in imprese per 10 anni).
- Quindi, ad esempio, se Tizio srl fallisce, i suoi soci possono costituire la Tizio Due srl e ripartire – tenendo conto però che il curatore scruterà se c’è un passaggio di attività che danneggia il ceto creditorio (non si possono spostare clienti o asset dal vecchio al nuovo senza problemi, a meno di acquistarli dal fallimento a prezzo di mercato). Inoltre, c’è un aspetto morale/reputazionale: conviene sempre cercare di risolvere la crisi con un concordato se possibile, anche per presentarsi sul mercato con “abbiamo onorato almeno in parte i debiti” piuttosto che “li abbiamo lasciati a zero e siamo ripartiti puliti”. In conclusione: nessuno ti impedisce di continuare a fare l’imprenditore (a meno di condotte illecite gravi), ma il fallimento è un’onta che potrebbe crearti difficoltà relazionali e di credito nella nuova attività.
- Domanda: Cosa succede se non riesco a rispettare il piano concordatario dopo l’omologa?
Risposta: Se una volta omologato il concordato non adempie agli obblighi previsti (ad esempio non paghi le rate ai creditori come da piano), si può arrivare alla risoluzione del concordato. I creditori o il commissario chiedono al tribunale di risolvere la procedura per inadempimento grave. La risoluzione comporta che i creditori riacquistano i diritti per intero come prima (dedotti eventuali acconti ricevuti) e di solito viene contestualmente dichiarato il fallimento dell’impresa, perché evidentemente è tornata insolvente. In pratica, è un “fallimento posticipato”. Dunque è fondamentale proporre un piano che si è ragionevolmente sicuri di poter mantenere. In certi casi, se la difficoltà è temporanea, il debitore può chiedere una proroga o una modifica del piano (con nuova votazione) prima che scatti la risoluzione, ma non è facile. Perciò, la regola è: un concordato omologato va onorato scrupolosamente. Se proprio sopravvengono eventi eccezionali (una pandemia, una guerra) che rendono impossibile eseguire il piano, il consiglio è di rimettersi subito al tribunale chiedendo di modificare il concordato o aprire altra procedura (ad es. conversione in liquidazione) piuttosto che accumulare inadempimenti e farsi risolvere d’ufficio. Nota: la risoluzione non toglie l’efficacia degli atti già compiuti in esecuzione del concordato (i pagamenti fatti restano validi), ma lascia i creditori liberi di agire per il resto. - Domanda: Che cos’è l’OCC e chi è il Gestore della crisi?
Risposta: L’OCC è l’Organismo di Composizione della Crisi, un ente (spesso costituito presso gli Ordini professionali o le Camere di Commercio) autorizzato a gestire le procedure di sovraindebitamento per privati e piccoli imprenditori. Il Gestore della crisi è il professionista nominato dall’OCC per seguire il caso concreto: funge da advisor del debitore nella stesura del piano, verifica i documenti e poi da “commissario” una volta presentata la domanda al tribunale (raccoglie le adesioni dei creditori, redige relazioni, ecc.). L’Avv. Monardo, ad esempio, essendo Gestore OCC iscritto, potrebbe essere nominato in un vostro caso se vi rivolgete a quell’organismo, oppure se è già vostro consulente saprà interfacciarsi bene con il Gestore nominato. In pratica il gestore è una figura simile al curatore/commissario ma per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Vi accompagna dall’inizio fino alla chiusura, assicurandosi che tutto avvenga secondo legge e a tutela sia del debitore sia dei creditori. - Domanda: La mia azienda ha troppi debiti ma anche un buon mercato: meglio provare a salvarla o lasciarla fallire e magari riaprirne un’altra pulita?
Risposta: Salvarla, se ci sono basi solide, conviene sempre tentare. Farla fallire e aprirne un’altra può sembrare la soluzione facile, ma comporta serie controindicazioni: intanto il fallimento porterà via tutti i beni aziendali e forse colpirà anche te personalmente (garanzie, azioni di responsabilità). Inoltre perderesti probabilmente la fiducia di clienti e fornitori, che vedrebbero il fallimento come un tradimento (soprattutto se poi riapri col quasi stesso nome – alcuni potrebbero boicottarti o quantomeno non concederti più credito). Senza contare possibili implicazioni legali: se la nuova società viene vista come continuazione della vecchia al solo scopo di frodare i creditori, il curatore potrebbe agire (azione di cd. successio aziendale fraudolenta, o revocatorie su trasferimento di business). Invece, se la tua azienda ha un buon prodotto/mercato ma è soffocata dai debiti, usando strumenti come il concordato in continuità o la ristrutturazione del debito puoi ridurre l’indebitamento e proseguire l’attività nella stessa società, onorando almeno in parte gli impegni e mantenendo posti di lavoro e avviamento. Questo approccio ti permette di preservare il valore intangibile (marchio, reputazione) e di ripartire su basi sane. Ovviamente ci sono casi estremi in cui la continuazione è impossibile (azienda completamente decotta) e lì la scelta obbligata è liquidare/fallire: in tali frangenti, pensare a un “phoenix” (nuova società fenice) è un’opzione, ma va strutturata legalmente con attenzione per non incorrere in guai. Di norma però, se c’è “buon mercato” come dici, con l’aiuto di avvocati e consulenti puoi ristrutturare i debiti e risanare la tua impresa storica, il che di solito è la soluzione più vantaggiosa per tutti.
Esempi Pratici e Simulazioni
Per dare un’idea concreta di come possano svolgersi le vicende di un’impresa a rischio fallimento, presentiamo di seguito due casi simulati ispirati a situazioni reali, con l’indicazione delle problematiche incontrate e delle soluzioni legali applicate. Questi esempi aiutano a visualizzare in pratica le strategie di cui abbiamo discusso.
Esempio 1: Risanamento di “Beta S.r.l.” tramite Composizione Negoziata e Concordato in Continuità
Scenario iniziale: Beta S.r.l. è un’azienda manifatturiera (30 dipendenti) nel settore tessile di Prato. Ha subito un calo di fatturato per la perdita di un importante cliente estero. Si trova, a inizio 2025, con debiti: 1 milione € verso banche (scoperti e mutui), 500k verso fornitori, 300k verso Erario (IVA 2023 non versata e alcune cartelle), 100k verso dipendenti (TFR arretrati). Ha però ordini in crescita per nuovi prodotti eco-sostenibili e un portafoglio clienti solido. Il problema è la crisi di liquidità immediata: banche che stringono i fidi e fornitori che richiedono pagamenti anticipati, minacciando di fermare le forniture di filati.
- Passivo totale: ~1,9 milioni €.
- Attivo: impianti e magazzino per 1M, crediti commerciali per 200k, cassa quasi zero. Possibilità dai soci di versare qualcosa limitata (i due soci possono forse mettere 100k).
- Rischi immediati: La banca principale ha segnalato sconfinamenti e potrebbe revocare fido 500k da un momento all’altro; alcuni fornitori minacciano ingiunzioni; l’IVA non versata (200k) supera soglia penale. I dipendenti iniziano a lamentarsi per TFR.
Azione intrapresa: I soci di Beta si rivolgono all’Avv. Monardo a febbraio 2025. Dopo analisi, egli suggerisce di attivare subito una Composizione Negoziata per bloccare le azioni dei creditori e gestire le trattative con un esperto terzo. Beta avvia la procedura sulla piattaforma ministeriale e ottiene la nomina di un esperto negoziatore (un commercialista iscritto all’elenco). Contestualmente, deposita istanza in tribunale per le misure protettive, ottenendo dal 1° marzo 2025 il blocco di qualsiasi pignoramento o ipoteca da parte dei creditori .
Con l’aiuto dell’esperto, Beta convoca le banche e i fornitori principali. Viene presentato un piano di massima: i soci apporteranno 100k freschi; l’attività proseguirà focalizzandosi sulle linee ecologiche ad alto margine; l’azienda è disposta a pagare integralmente i fornitori strategici per nuovi ordini (cash on delivery), ma chiede di dilazionare il pregresso; alle banche propone di consolidare gli affidamenti in un mutuo a 5 anni assistito da garanzia MCC (MedioCredito Centrale) e ipoteca su il capannone aziendale che è libero; all’Erario propone di agganciare la nuova rottamazione-quater (2023) per i 100k in cartella e rateizzare in 5 anni l’IVA 2023 (approfittando che la soglia penale slitta se c’è rateizzo).
Svolgimento: Le trattative sono intense. Dopo 2 mesi: – Le banche (due istituti maggiori) accettano in linea di principio: la principale concede un nuovo mutuo da 600k a 5 anni, garantito dallo Stato e ipoteca sul capannone; l’altra banca convertirebbe lo scoperto di 200k in un prestito 3 anni. Vogliono però un taglio degli interessi maturati (accettano di rinunciare a interessi di mora). – I fornitori: 4 su 5 principali accettano di stralciare il 30% dei crediti e dilazionare il resto in 24 mesi senza interessi, a condizione di mantenere Beta come cliente. Uno, però, rifiuta qualunque taglio (ha un credito piccolo, 20k, e vuole tutto). – Il Fisco: Beta, con assistenza legale, presenta entro aprile 2025 domanda di Rottamazione-quater per le cartelle (beneficiando della proroga al 30 giugno 2025 per Covid) e include 100k di vecchie cartelle, congelandole. Per i 200k di IVA 2023, presenta istanza di rateazione in 10 rate (ottenendo dilazione automatica e niente querela per omesso versamento, perchè sta pagando ratealmente). – Dipendenti: Beta concorda con il sindacato aziendale di rateizzare il TFR arretrato in 12 mesi e intanto ottiene la Cassa Integrazione guadagni per 10 operai per 6 mesi (riducendo il costo del personale temporaneamente).
A fine maggio 2025, l’esperto vede che c’è accordo con gran parte dei creditori, ma c’è un paio di fornitori dissenzienti e anche l’erario (IVA) formalmente fuori dall’accordo. Pertanto consiglia a Beta di formalizzare il tutto in un Concordato preventivo per coinvolgere forzosamente tutti e dare robustezza giuridica. Beta, su istruzione dell’Avv. Monardo, predispone un piano di concordato in continuità: – Continuazione dell’attività, stima Ebitda future positive. – Apporto nuovi fondi 100k soci (prededucibili). – Le banche vengono classificate in una classe e soddisfatte all’80% del loro credito, con nuovo mutuo come da accordo (20% di taglio principalmente via interessi annullati). – I fornitori sono messi in un’altra classe: si propone 70% del loro credito, pagato in 2 anni (ciò riflette lo stralcio 30% discusso; chi ha già accettato firmerà la votazione, chi no se lo vede imporre). – Erario e INPS in classe privilegiati: si pagano in 5 anni, integrali su quota privilegiata (per IVA c’è privilegio su parte, e su quella Beta offre 100% in 5 anni). – TFR dipendenti: privilegiatissimi, pagati 100% entro 12 mesi (come accordato). – Prevede inoltre il ricavato dalla eventuale vendita di un vecchio macchinario non più usato per 50k da destinare ai creditori.
A giugno 2025 Beta presenta il ricorso di concordato al tribunale, allegando che la composizione negoziata è stata chiusa con successo parziale. Il tribunale ammette la procedura, conferma le misure protettive (che già c’erano) fino all’omologa, nomina un commissario giudiziale.
Esito: Grazie agli accordi preparatori, in assemblea dei creditori il concordato viene approvato: le banche votano sì (rappresentano il 60% dei crediti), l’80% dei fornitori pure (quel paio dissenzienti, minoritari, vengono quindi crammed down). Lo Stato non vota ma aveva comunque un trattamento integrale sui privilegi. A ottobre 2025 il tribunale omologa il concordato. Beta S.r.l. esce dalla procedura, riducendo il debito (in totale riduzione ~25% sul chirografo) e con un nuovo profilo finanziario sostenibile.
Nel 2026 Beta riprende a produrre a pieno regime i tessuti eco, con margini migliorati. Paga regolarmente le rate concordatarie a banche e fornitori. I dipendenti conservano il posto. L’azienda è salva e competitiva.
Analisi: In questo caso la combinazione negoziazione stragiudiziale + concordato è stata la chiave. La presenza dell’Esperto indipendente ha favorito fiducia reciproca nei creditori (vedevano che un terzo esaminava i conti). Le misure protettive hanno evitato pignoramenti durante la delicata fase (nessun fornitore è scappato in tribunale in quei mesi) . La rottamazione cartelle ha tagliato di colpo sanzioni e interessi fiscali, alleggerendo il carico . Infine, il concordato ha permesso di “costringere” i pochi contrari ad accettare le medesime condizioni dei favorevoli, uniformando il trattamento. Il ruolo dell’avvocato è emerso nel cucire i pezzi: accordi coi principali, definizione del piano di concordato, gestione legale della procedura.
Senza queste mosse coordinate, Beta probabilmente sarebbe collassata: se anche solo la banca avesse revocato, avrebbe travolto l’azienda; se un fornitore avesse pignorato il conto, avrebbe fermato la produzione; se l’Agenzia Entrate avesse iscritto ipoteca o peggio fosse scattata denuncia penale, complicazioni ulteriori. Così invece Beta ha potuto assorbire lo shock e risorgere (un vero “concordato preventivo di successo”). Il tutto in circa 8 mesi totali.
Esempio 2: Liquidazione del “Sig. Rossi” (ex piccolo imprenditore) e Esdebitazione Totale
Scenario iniziale: Il Sig. Mario Rossi era titolare di un’impresa individuale edile (non fallibile per dimensioni) cessata nel 2024 a causa di errori di gestione. Ha debiti personali per circa 400k €: 150k con fornitori e artigiani, 80k con una banca (fido sconfinato e mutuo macchinari), 70k con l’INPS (contributi non versati), 50k di affitti arretrati del capannone e penali, 50k di cartelle Agenzia Entrate (IVA e IRPEF personali), più bollette varie. Ha esaurito tutti i risparmi cercando di tenere a galla la ditta e non possiede immobili; gli è rimasta un’auto vecchia e pochi attrezzi. Lavora ora come dipendente in un’azienda con stipendio €1.500 netti/mese. Con quello stipendio, al netto delle spese di vita, non riuscirebbe mai a pagare neppure gli interessi su 400k di debiti. Alcuni creditori lo hanno portato in tribunale: ci sono tre decreti ingiuntivi già esecutivi e un paio di pignoramenti partiti (uno in banca sul conto e uno sulla busta paga, che gli toglie 1/5, cioè 300 €/mese). Mario è disperato e teme che per tutta la vita dovrà restituire debiti impossibili.
Soluzione applicata: L’Avv. Monardo analizza il caso e consiglia al Sig. Rossi di utilizzare le norme sul sovraindebitamento (per le persone non fallibili). Propone di avviare una procedura di Liquidazione Controllata del Sovraindebitato ai sensi del Codice della Crisi. Questo implica nominare un Gestore (OCC) e liquidare formalmente il (poco) patrimonio di Rossi, ma al termine chiedere l’esdebitazione di tutti i debiti residui.
Si valuta anche se un Piano del consumatore sarebbe fattibile: però, con soli €300 di reddito pignorabile mensile, in 4 anni Mario potrebbe offrire circa €14.000 in totale ai creditori, pari a neanche il 4% dei debiti – un piano del consumatore con falcidia 96% IVA e contributi sarebbe forse respinto per insufficienza. Meglio puntare alla liquidazione e alla esdebitazione dell’incapiente.
- Passi intrapresi: a marzo 2025 Mario deposita ricorso al Tribunale competente (sua residenza) chiedendo l’apertura della Liquidazione Controllata ex art. 268 CCII. Dichiara di non avere attivo significativo e chiede contestualmente di essere ammesso al beneficio di esdebitazione finale anche se non riuscirà a soddisfare i creditori (art. 282 CCII, caso “incapiente meritevole”). L’OCC nomina l’Avv. Monardo come Gestore della crisi che attesta la veridicità dei dati: effettivamente Mario possiede solo l’auto (valore 3k) e attrezzatura (5k).
Il Tribunale apre la procedura di liquidazione: nomina un Liquidatore (che coincide con il Gestore OCC in molti casi), dispone che i pignoramenti in corso si fermino e confluiscano nella procedura. Viene redatto un inventario: i beni mobili verranno venduti (si stima realizzo 5k netti). Si stabilisce inoltre che Mario dovrà versare in un fondo il suo reddito disponibile per 4 anni: calcolato che 1.500 stipendio – 1.100 spese vitali (affitto, cibo, etc) = 400 mensili disponibili, di cui però il giudice ne prende 300 €/mese per i creditori lasciandogliene un piccolo margine. Quindi 300×48 mesi = €14.400 contributo.
- Durante la procedura (2025-2029): Il Liquidatore vende gli attrezzi a un hobbista per 5k. L’auto di scarso valore viene lasciata a Mario perché la usa per andare al lavoro (in questi casi spesso i giudici permettono di tenerla se indispensabile e di valore modesto). Ogni mese Mario versa €300 al Liquidatore, che li ripartisce ai creditori in acconti proporzionali. I creditori chirografari alla fine vedranno solo briciole (circa il 5% del loro credito). Nessuno si oppone formalmente (comprendono che “meglio poco che niente”).
Trascorsi i 4 anni, nel 2029 la Liquidazione controllata viene chiusa: il Liquidatore presenta conto finale e un progetto di riparto: hanno racimolato poniamo €20.000 totali (tra vendite e contributi), che vengono ripartiti: prima le spese della procedura (pagare il Gestore ecc., diciamo 3k), poi un 100% ai crediti prededucibili (non ce n’erano se non le spese), poi ai privilegiati (pochi spicci a INPS forse) e infine ai chirografari proporzionalmente (che incassano forse il 4% del loro credito).
- Esdebitazione: Contestualmente Mario chiede l’esdebitazione integrale. Il giudice verifica che:
- Mario ha cooperato lealmente (sì, ha dichiarato tutti i beni e versato tutto il dovuto mensile).
- Non ha compiuto atti in frode (no, non risultano distrazioni di patrimonio pre-procedura).
- Non è soggetto escluso (non era già esdebitato nei 5 anni scorsi, ecc.).
- Ha soddisfatto almeno parzialmente i creditori durante la liquidazione (sì, anche se poco, ha dato tutto il possibile).
Nessun creditore fa opposizione (anche perché come detto hanno ricevuto quello che c’era, inutile opporsi). Il Tribunale emette decreto di esdebitazione di Mario Rossi: significa che tutti i debiti residui di Mario vengono cancellati. I creditori non potranno più perseguirlo per quei crediti insoddisfatti.
Situazione finale (2030): Mario Rossi è finalmente libero dai debiti. Riprende la sua vita con il solo stipendio, ma senza più quote pignorate. Gli rimangono i beni essenziali (l’auto economica, ecc.). Avvia magari una piccola attività secondaria ma questa volta con prudenza. Dopo questa “purga” di 4 anni, economicamente riparte da zero, ma senza quel fardello che altrimenti lo avrebbe schiacciato a vita. I creditori hanno dovuto accettare la perdita, ma l’alternativa realistica era che non avrebbero comunque ottenuto di più e Mario sarebbe finito nell’economia sommersa.
Analisi: Questo caso mostra come le procedure di sovraindebitamento fungano da “paracadute sociale”. In assenza, Mario sarebbe rimasto occultato, magari lavorando in nero per evitare i pignoramenti, o peggio. Con la procedura, c’è stata trasparenza e una resa controllata di tutto il possibile ai creditori, dopodiché il sistema lo “perdona” per la parte non pagata . Da notare che Mario non ha dovuto pagare neanche l’IVA residua (quella parte non coperta dai 20k riparto è stata condonata grazie all’esdebitazione, cosa possibile dopo Corte Cost. 65/2022).
Gli avvocati hanno svolto un ruolo cruciale: l’Avv. Monardo come Gestore ha guidato Mario e convinto i creditori che era inutile accanirsi; ha predisposto le carte al tribunale sottolineando la meritevolezza di Mario (che non ha sperperato denaro in lusso, ma ha chiuso per ragioni di mercato). Così il giudice non ha avuto dubbi a concedere l’esdebitazione totale. L’effetto è stato ridare dignità economica a una persona onesta e laboriosa che aveva fallito come imprenditore ma può ancora contribuire all’economia ripartendo pulito.
Questo esempio è molto comune oggi: migliaia di piccoli imprenditori o professionisti utilizzano le procedure di sovraindebitamento per uscire dal tunnel. È importante farlo correttamente (presentando tutte le informazioni, magari citando il precedente che anche un soddisfacimento basso può essere accettato se il debitore dà tutto il suo “best effort” ). Fortunatamente in 4 anni Mario ha retto l’impegno e il beneficio ottenuto (cancellare 380k di debiti!) è enorme, conseguito tramite la legge, senza espedienti illegali o furbizie.
Questi casi dimostrano due facce delle crisi d’impresa: una aziendale, risolvibile con ristrutturazione e accordo, l’altra personale, risolvibile con la protezione del sovraindebitamento. In entrambi, l’intervento tempestivo e competente dell’avvocato specializzato ha permesso di evitare il peggio (fallimento disordinato nel primo caso, indebitamento perpetuo nel secondo) e di approdare a un risultato sostenibile e conforme alla legge.
Ogni storia è diversa, ma qualunque sia la situazione di partenza, esiste un percorso legale ottimale che può essere intrapreso. La chiave è affidarsi a professionisti esperti e agire con decisione, sfruttando tutti gli strumenti normativi disponibili invece di subirne le conseguenze passivamente.
Conclusione
La gestione di un’impresa a rischio di fallimento è una sfida complessa, ma come abbiamo visto non è una strada senza uscita. L’ordinamento giuridico italiano, aggiornato al gennaio 2026, offre una vasta gamma di strumenti e procedure che, se ben utilizzati, possono evitare il tracollo e trasformare una crisi in un nuovo inizio.
Riassumendo i punti principali: – Prevenzione e tempestività: appena si manifestano i segnali di insolvenza, è cruciale attivarsi. Abbiamo sottolineato gli errori da evitare (inerzia, pagamenti disordinati, scarsa trasparenza) e fornito consigli pratici su come muoversi. Agire in ritardo restringe le opzioni; al contrario, intervenire presto – magari attraverso la Composizione Negoziata – può congelare le minacce e aprire spazi di manovra . – Soluzioni legali difensive: esistono rimedi per contestare atti illegittimi e guadagnare tempo (ricorsi, opposizioni, sospensioni) e li abbiamo descritti in dettaglio. Tuttavia, le azioni giudiziarie vanno usate con strategia: non per procrastinare all’infinito, ma per costruire le condizioni di un accordo o di una procedura concordata. – Strumenti di ristrutturazione: il Codice della Crisi mette a disposizione procedure efficaci: il concordato preventivo in continuità permette di salvare l’azienda alleggerendo i debiti e ha già mostrato successi in casi concreti; gli accordi di ristrutturazione forniscono rapidità e flessibilità dove c’è consenso tra i maggiori creditori; la composizione negoziata, pur neonata, sta emergendo come ponte verso soluzioni concordate, con vantaggio di riservatezza e di supporto dell’Esperto . La giurisprudenza recente ha sostenuto l’utilizzo di questi strumenti eliminando vincoli e dubbi interpretativi (es: Cassazione che legittima la prosecuzione del business in concordato, Corte Cost. che toglie divieti assurdi come la non falcidiabilità IVA ). Ciò significa che oggi concordati e accordi funzionano meglio che in passato. – Tutele per il debitore persona fisica: le procedure di sovraindebitamento e l’esdebitazione assicurano che l’imprenditore onesto, dopo aver dato il possibile, possa avere una seconda opportunità libero dai debiti residui. Questo è un valore sociale enorme introdotto dalla riforma, e l’abbiamo visto nell’esempio del Sig. Rossi. Ottenere l’esdebitazione, specie ora che copre ogni tipo di credito, IVA inclusa, è diventato un obiettivo realistico per tanti piccoli debitori meritevoli . E i tribunali stanno mostrando sensibilità nel concederla quando ci sono i presupposti. – Valore delle difese legali: come evidenziato più volte, avere al fianco un professionista esperto fa la differenza tra subire passivamente un fallimento e, invece, gestire attivamente la crisi a proprio vantaggio. L’avvocato specializzato sa individuare gli appigli normativi per bloccare un pignoramento ingiusto, sa orchestrare un piano di risanamento compatibile con la normativa, sa negoziare con creditori ostici parlando la loro lingua (sia che siano banche, Erario o fornitori) e sa presentare le istanze al giudice nel modo più convincente e conforme ai requisiti. Tutto ciò aumenta enormemente le chance di successo. – Importanza di agire tempestivamente con assistenza professionale: un tema ribaduto in tutto l’articolo – chi si muove per tempo, e si affida a professionisti preparati, può evitare le azioni esecutive più devastanti (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) e invertire la rotta prima del punto di non ritorno. Al contrario, chi ignora il problema o improvvisa soluzioni pasticciate spesso si trova con acqua alla gola e poche difese residue. Come abbiamo visto, anche quando la situazione sembra disperata (debiti enormi rispetto alle possibilità), la legge offre vie di uscita. Ma bisogna saperle percorrere correttamente.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare incarnano quel mix di competenze ed esperienza necessario per mettere in atto tutte queste strategie. La sua qualifica di cassazionista garantisce la capacità di portare le difese fino al massimo grado, se serve; la sua specializzazione nel diritto bancario e tributario gli consente di affrontare a 360° le problematiche con banche e Fisco; il suo ruolo di Gestore OCC e di Esperto Negoziatore di crisi d’impresa lo rende la guida ideale nelle nuove procedure di composizione e nei sovraindebitamenti complessi. Non da ultimo, il fatto di coordinare anche commercialisti ed esperti finanziari significa che rivolgendovi a lui avrete un supporto integrato: non solo ricorsi e atti legali, ma anche analisi di bilancio, piani industriali di risanamento, consulenza fiscale, il tutto coeso in un’unica strategia vincente.
Se la Vostra impresa è in difficoltà, non aspettate che sia troppo tardi. Come dimostrano gli esempi e le soluzioni presentate, esiste quasi sempre un rimedio giuridico per congelare un’azione esecutiva ingiusta, per ridurre un debito, per rateizzare un arretrato, per proteggere i beni essenziali, per salvare l’attività o quantomeno evitare le conseguenze più penalizzanti (pignoramenti, fermi, condanne). Serve però la competenza per individuare quel rimedio, il coraggio di intraprenderlo e la costanza per portarlo a termine. Tutte qualità che un professionista esperto può offrire, guidandovi passo dopo passo.
In conclusione, affrontare il rischio di fallimento non è semplice, ma con il giusto supporto legale diventa una battaglia che si può combattere e spesso vincere. Non siete soli: normative aggiornate, giurisprudenza favorevole e professionisti preparati costituiscono un arsenale formidabile per difendere la vostra impresa, il vostro patrimonio e il vostro futuro.
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(Fonti normative: Codice della Crisi d’Impresa D.Lgs.14/2019 e s.m.i.; Legge 3/2012; Codice Proc. Civile; Legge 199/2025. Fonti giurisprudenziali: Cass. Civ. Sez. Un. 8557/2023; Cass. Civ. 10581/2025; Cass. Civ. 3634/2025; Corte Cost. 65/2022; Corte Cost. 6/2024; altre massime citate nel testo. Circolari e norme tributarie: L.197/2022, L.199/2025 per rottamazioni. Il presente articolo fornisce informazioni generali aggiornate a gennaio 2026, ma ogni caso specifico va valutato singolarmente con un professionista.)
