Introduzione
Affrontare una crisi d’impresa nel 2026 richiede decisioni rapide e informate. Il rischio, infatti, è di subire procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) o addirittura una liquidazione giudiziale (la “nuova” forma del fallimento) se non si interviene per tempo. Errori come ignorare gli atti ricevuti o tardare a reagire possono pregiudicare irreversibilmente la posizione del debitore. È quindi fondamentale conoscere gli strumenti di difesa legale urgenti oggi a disposizione, tra cui spicca il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto di recente nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e aggiornato alle ultime riforme normative. Questo istituto – attivabile solo dopo aver tentato una composizione negoziata della crisi – consente all’imprenditore in stato di insolvenza di proporre un piano di liquidazione dei propri beni ai creditori senza passare per il voto di questi ultimi, ottenendo dal Tribunale un’omologazione “forzata” dell’accordo. In altre parole, il debitore può evitare il fallimento e liquidare il suo patrimonio in modo ordinato e sotto controllo giudiziale, a condizione di garantire a tutti i creditori un trattamento non inferiore a quello che avrebbero in una liquidazione forzata.
In questa guida analizzeremo le principali soluzioni legali per affrontare debiti e atti di riscossione: dalle procedure concorsuali come il concordato semplificato, alle soluzioni stragiudiziali e fiscali (es. rottamazione delle cartelle, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, esdebitazione), evidenziando per ciascuno pro, contro e modalità di accesso. Forniremo inoltre una guida pratica passo-passo su cosa fare dopo la notifica di un atto esecutivo o di un’istanza di fallimento, spiegando termini, scadenze e diritti del debitore-contribuente in difficoltà. Indicheremo gli errori più comuni da evitare, consigli pratici e casi concreti, nonché una sezione FAQ con risposte chiare ai dubbi più frequenti.
A supporto del lettore, presentiamo anche l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati. L’Avv. Monardo, cassazionista con oltre vent’anni di esperienza, coordina un team di professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e svolge il ruolo di professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre, l’Avv. Monardo è accreditato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (oggi integrato nel Codice della Crisi), potendo essere nominato per assistere le imprese nelle trattative con i creditori. Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare concretamente il debitore in ogni fase: dall’analisi degli atti ricevuti (ad es. cartelle esattoriali, atti di precetto, decreti ingiuntivi), alla predisposizione di ricorsi e opposizioni per bloccare sul nascere azioni illegittime; dalla richiesta di sospensione immediata di pignoramenti o vendite all’asta, fino alla negoziazione di accordi con banche e Fisco per rientrare dal debito in modo sostenibile. Il team è in grado di elaborare piani di rientro e soluzioni personalizzate, attivando quando necessario gli strumenti giudiziali (come concordato semplificato, composizione negoziata, accordo di ristrutturazione o le procedure da sovraindebitamento) e quelli stragiudiziali (transazioni, definizioni agevolate) più adatti al caso. Ogni situazione di crisi viene affrontata con un approccio integrato legale-contabile, assicurando strategie concrete e tempestive per tutelare il patrimonio del debitore e prevenire effetti irreversibili.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. L’Avvocato e il suo staff potranno analizzare il tuo caso specifico e indicarti senza impegno la strada legale migliore per bloccare azioni esecutive e risolvere i debiti con soluzioni efficaci e su misura.
Contesto normativo e giurisprudenziale del concordato semplificato
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale di introduzione relativamente recente nell’ordinamento italiano. È stato concepito nell’ambito delle riforme sulla crisi d’impresa avviate con il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e con provvedimenti urgenti adottati post-pandemia. In particolare, il Decreto-Legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modifiche dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto in via sperimentale l’istituto del concordato semplificato, contestualmente alla nuova procedura di composizione negoziata della crisi. La ratio era offrire all’imprenditore un ultimo strumento alternativo al fallimento (oggi “liquidazione giudiziale”) qualora le trattative stragiudiziali con i creditori non avessero prodotto soluzioni di risanamento. Dal 15 luglio 2022, con l’entrata in vigore definitiva del Codice della Crisi (più volte rinviata e poi anticipata dal D.Lgs. 83/2022), il concordato semplificato è disciplinato negli articoli 25-sexies e 25-septies D.Lgs. 14/2019, all’interno del Titolo II dedicato proprio alla composizione negoziata e ai relativi esiti. Successive modifiche normative – da ultimo il D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto “terzo correttivo” del Codice della Crisi) in vigore da settembre 2024 – hanno affinato la disciplina, confermando la natura eccezionale e semplificata di questo concordato.
Presupposti e caratteristiche principali: in sintesi, il concordato semplificato è uno strumento speciale a cui si può accedere solo in presenza di determinate condizioni, e presenta differenze sostanziali rispetto al concordato preventivo “ordinario”. Vediamo i punti chiave normativi:
- Accesso subordinato alla composizione negoziata: Il concordato semplificato non è liberamente attivabile da qualsiasi impresa in crisi, ma solo da chi abbia prima percorso la strada della composizione negoziata della crisi con un esperto indipendente nominato dalla CCIAA (Camera di Commercio). In altri termini, è uno sbocco delle trattative fallite: può accedervi esclusivamente l’imprenditore (commerciale o agricolo) che abbia esperito senza successo la procedura di negoziazione assistita. Ciò vale sia per imprenditori di grandi dimensioni sia per i più piccoli (anche sotto le soglie di fallibilità), come chiarito espressamente dalla norma originaria. In particolare, l’art. 25-sexies C.C.I.I. stabilisce che quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte correttamente e in buona fede ma non hanno avuto esito positivo, e che le soluzioni individuate non sono praticabili, l’imprenditore può presentare entro 60 giorni una proposta di concordato liquidatorio . Questa attestazione dell’esperto è il “lasciapassare” imprescindibile: senza aver tentato la composizione negoziata (o se l’esperto non certifica la buona fede nelle trattative), il concordato semplificato non è ammesso. Ne consegue che solo il debitore può prendere l’iniziativa di proporre il concordato semplificato, e lo deve fare entro un termine preciso: la legge fissa infatti 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto per depositare il ricorso con la proposta . Tale termine, perentorio e di natura processuale, è soggetto alla sospensione feriale (1-31 agosto) ma, se decorso inutilmente, preclude definitivamente la possibilità di accedere alla procedura (una domanda tardiva verrebbe dichiarata inammissibile).
- Buona fede nelle trattative: Condizione essenziale per l’ammissibilità è, come detto, la correttezza e buona fede del debitore durante la negoziazione. L’esperto, nella relazione finale, deve attestare che il debitore ha collaborato lealmente e che nessuna delle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23 commi 1 e 2, lett. b) C.C.I.I. (ad es. accordi con i creditori o piani attestati di risanamento) è praticabile. Se dall’esito delle trattative emergesse che il debitore ha tenuto comportamenti scorretti (es. occultamento di attivo, mancata informazione ai creditori, inerzia ingiustificata), l’esperto potrebbe negare l’attestazione e il concordato semplificato non sarebbe accessibile. È dunque nell’interesse del debitore dimostrare massima trasparenza e collaborazione durante la composizione negoziata, sia per aumentare le chance di un accordo stragiudiziale, sia per non pregiudicare la successiva via del concordato semplificato.
- Natura strettamente liquidatoria e documentazione richiesta: Il concordato semplificato è strutturalmente un concordato liquidatorio. La proposta deve consistere nella cessione o liquidazione di tutti i beni del debitore, accompagnata da un piano di liquidazione dettagliato e dalla documentazione contabile prevista (ultimo bilancio, elenco dei creditori, inventario dei beni, dichiarazioni fiscali, certificato dei carichi pendenti, ecc.). Non sono ammessi concordati “in continuità aziendale” in questa procedura: l’obiettivo è esclusivamente liquidare l’attivo e distribuire il ricavato ai creditori. È però possibile – come in ogni concordato liquidatorio – prevedere la vendita in blocco dell’azienda o di rami d’azienda per massimizzare il valore di realizzo. Ad esempio, il debitore potrebbe aver già individuato un acquirente per l’intera azienda (o per un asset principale) e includere tale offerta nel piano (il cosiddetto concordato con assuntore). Questo è lecito e anzi può incrementare la soddisfazione dei creditori, purché la procedura resti liquidatoria (l’azienda viene ceduta a terzi e il debitore esce dall’attività). Il Codice non richiede di seguire la disciplina speciale del concordato con continuità aziendale (artt. 84 e 94 C.C.I.I.) poiché qui qualsiasi eventuale prosecuzione temporanea dell’attività è finalizzata solo alla vendita e non alla ristrutturazione dell’impresa da parte del debitore.
- Assenza di voto dei creditori: A differenza del concordato preventivo ordinario, nel concordato semplificato i creditori non sono chiamati ad esprimere un voto sulla proposta. Si tratta di un concordato coattivo, in cui la decisione finale spetta unicamente al Tribunale. I creditori, tuttavia, non sono privati di tutela: possono partecipare all’udienza di omologazione ed eventualmente proporre opposizione se ritengono il concordato pregiudizievole. L’art. 25-sexies, comma 4 C.C.I.I., prevede infatti che i creditori (o qualsiasi altro interessato) possono proporre opposizione all’omologazione depositando le proprie difese fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata . In tali opposizioni, il creditore potrà contestare, ad esempio, che il piano non è conveniente (perché offrirebbe meno di quanto otterrebbe in un fallimento) oppure la sua fattibilità. Questo meccanismo sostituisce il voto: anziché bocciare la proposta con un voto contrario, il creditore deve attivarsi in sede giudiziale indicando specifici motivi di dissenso. Dal canto suo, il Tribunale omologherà il concordato solo se verifica che nessun creditore subisca un pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale . In pratica deve essere assicurato che ogni creditore riceva almeno quanto ricaverebbe da una liquidazione fallimentare del patrimonio del debitore – principio simile al “best interest of creditors test” anglosassone, posto a garanzia dei creditori dissenzienti. Inoltre, sempre a tutela dei creditori, il controllo del Tribunale è particolarmente rigoroso (come vedremo tra poco). Va ricordato che l’assenza del voto rende possibile un “cram-down” sui crediti pubblici: il giudice può omologare anche se, ad esempio, l’Erario è contrario, purché il trattamento proposto al Fisco non sia inferiore a quello derivante da una liquidazione .
- Ruolo del Tribunale e figura dell’ausiliario: Non essendoci una fase di voto né una “ammissione” formale (come nel concordato preventivo), la procedura semplificata segue un iter accelerato ma sotto stretta supervisione giudiziale. Depositato il ricorso, il Tribunale effettua un primo esame sulla completezza e regolarità della proposta e dei documenti. Se qualcosa risultasse mancante o da correggere, il giudice può assegnare un breve termine (massimo 15 giorni) per integrazioni. Una volta ritenuta rituale la proposta, il Tribunale emette un decreto con cui nomina un ausiliario (ai sensi dell’art. 68 c.p.c., figura analoga a un commissario giudiziale) e fissa l’udienza di omologazione . L’ausiliario funge da esperto tecnico del giudice: esamina il piano, verifica le stime dei valori di liquidazione, predispone una relazione sulla fattibilità e correttezza del piano, tenendo conto anche del parere finale espresso dall’esperto indipendente durante la negoziazione. Tutti questi atti (ricorso, proposta e piano, relazione dell’esperto, parere dell’ausiliario) devono essere comunicati ai creditori almeno 45 giorni prima dell’udienza , così che possano prenderne visione e, se del caso, articolare opposizioni entro il termine di 10 giorni prima dell’udienza come detto.
- Omologazione coattiva e condizioni di legge: All’udienza, il Tribunale – sentito il debitore, il Pubblico Ministero e gli eventuali creditori opponenti – assume le ultime determinazioni probatorie (può disporre d’ufficio o su istanza delle parti eventuali mezzi istruttori per chiarire aspetti controversi). Quindi decide con decreto motivato se omologare o meno la proposta. L’omologa viene concessa solo se tutte le condizioni di legge risultano soddisfatte, ovvero: (a) è comprovato lo stato di crisi o insolvenza del debitore (presupposto oggettivo); (b) sono rispettati i requisiti formali (deposito tempestivo entro 60 giorni, presenza dell’attestazione di buona fede dell’esperto, completezza documentale, ecc.); (c) il piano di liquidazione è fattibile dal punto di vista economico e giuridico (ad es. i beni sono liberamente vendibili, le stime di realizzo sono realistiche, eventuali offerenti/assuntori sono credibili); (d) è rispettato l’ordine delle cause di prelazione: i creditori privilegiati, ipotecari e pignoratizi devono essere soddisfatti secondo la par condicio e le regole di priorità (ferma la possibilità di degradare parzialmente i privilegi, come spiegato più avanti); (e) nessun creditore risulta trattato in modo deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, ed anzi la proposta assicura un’utilità a ciascun creditore . Quest’ultimo punto, introdotto proprio dall’art. 25-sexies, è fondamentale: significa che ogni creditore deve ottenere qualcosa di concretamente utile (pagamento integrale o parziale, garanzie, altre utilità) dal concordato, in misura almeno pari a quanto otterrebbe in caso di fallimento. La recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale utilità, pur potendo essere non immediatamente misurabile in termini monetari, non può consistere nella semplice chiusura più rapida della procedura . In altri termini, la minor durata del concordato rispetto al fallimento non è di per sé un beneficio sufficiente per i creditori se questi non ricevono alcuna soddisfazione economica: va garantita loro una qualche forma di pagamento o vantaggio tangibile. Se tutte le condizioni di legge sono verificate – e le eventuali opposizioni vengono rigettate perché infondate o superate dalle garanzie offerte nel piano – il Tribunale omologa il concordato semplificato con decreto immediatamente esecutivo. In caso contrario, rigetta l’omologazione e, molto probabilmente, contestaualmente dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale (ex fallimento) su istanza del creditore o del PM qualora pendente.
- Effetti dell’omologazione: Una volta omologato, il concordato semplificato produce effetti analoghi a quelli di un concordato preventivo omologato. In base all’art. 117 C.C.I.I., il piano omologato è vincolante per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda . Ciò significa che nessun creditore chirografario o privilegiato per crediti sorti prima della domanda potrà iniziare o proseguire azioni esecutive individuali contro il debitore per importi o cause rientranti nel concordato. Eventuali procedure esecutive in corso divengono improcedibili e devono arrestarsi, dovendo i creditori soddisfarsi solo secondo le previsioni del piano omologato . Ad esempio, se una banca aveva notificato un precetto o stava pignorando un immobile del debitore, dopo l’omologa quell’azione non potrà proseguire perché il credito della banca verrà soddisfatto nell’ambito del concordato. In un caso concreto, il Tribunale di Bari (decreto 30 ottobre 2024) ha dichiarato improcedibile l’opposizione a un precetto proposta da un creditore fondiario dopo l’omologa di un concordato semplificato, proprio in virtù dell’art. 117 C.C.I.I.: anche il creditore ipotecario, infatti, rimane vincolato a soddisfarsi solo secondo il piano omologato . In sintesi, l’omologazione cristallizza la situazione debitoria: i creditori anteriori possono solo attendere le ripartizioni concordatarie, mentre per gli eventuali debiti sorti dopo la domanda (c.d. prededucibili) il debitore resta responsabile al di fuori del concordato.
- Liquidatore giudiziale e chiusura della procedura: Diversamente dal concordato preventivo ordinario, dove spesso il debitore resta in possesso dei beni (“debtor in possession”) sotto la vigilanza di un commissario giudiziale, nel concordato semplificato la legge prevede sempre la nomina di un liquidatore giudiziale che curerà la vendita dei beni e l’esecuzione del piano. In base all’art. 25-septies C.C.I.I., il Tribunale con il decreto di omologazione nomina il liquidatore e stabilisce le modalità della liquidazione, applicando in quanto compatibili le norme sulle liquidazioni dei concordati preventivi (artt. 114 e 115 C.C.I.I.) . Il liquidatore, sotto la supervisione del giudice delegato, procederà quindi a vendere i beni indicati nel piano (o eventualmente a cedere l’azienda all’assuntore designato) e a distribuire il ricavato ai creditori secondo le percentuali previste. Al termine delle operazioni, presenterà il rendiconto finale. Se tutto è stato eseguito correttamente, il Tribunale emetterà decreto di chiusura e il debitore otterrà l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. Va sottolineato che, a differenza del concordato preventivo liquidatorio ordinario, nel concordato semplificato non si applicano i requisiti di fattibilità economica aggiuntivi come la soglia minima del 20% di pagamento dei chirografari o l’obbligo di apportare nuova finanza esterna (richiesti invece dall’art. 84 C.C.I.I. per il concordato liquidatorio ordinario) . Ciò rende più agevole omologare piani che magari soddisfano i creditori in misura ridotta, purché – ripetiamo – sia comunque garantita a ciascuno un’“utilità” concreta e non inferiore al valore di liquidazione ordinaria.
In definitiva, sul piano normativo il concordato semplificato si configura, nel 2026, come una procedura concorsuale autonoma e speciale, distinta dal tradizionale concordato preventivo. La Corte di Cassazione ne ha riconosciuto la peculiare natura: in un’ordinanza del 2023 (Cass. civ. Sez. I, 12/04/2023 n. 9730) ha evidenziato che il concordato semplificato presenta caratteristiche proprie – l’accesso subordinato al tentativo di composizione negoziata, l’assenza di votazione dei creditori, la presenza di un ausiliario invece che di un commissario, la finalità esclusivamente liquidatoria, un controllo giudiziale semplificato – che lo collocano fuori dal genus del concordato preventivo tradizionale, come procedura sui generis . Ciò comporta, ad esempio, che alcune norme previste per il concordato ordinario non si applichino (salvo rinvii espressi): il riferimento normativo principale rimane negli artt. 25-sexies e 25-septies C.C.I.I., integrati dalle regole generali compatibili. La giurisprudenza più recente (fine 2024 e inizio 2025) ha iniziato a delineare i confini applicativi dell’istituto, chiarendo criteri di ammissibilità e omologazione (come vedremo nelle Ultime sentenze a fine articolo).
Nei prossimi paragrafi vedremo come questa cornice normativa si traduce in passaggi operativi concreti e quali strategie il debitore può adottare per tutelarsi, sempre dal punto di vista di chi si trova schiacciato dai debiti.
Procedura passo-passo: cosa fare dopo la notifica di un atto e termini da rispettare
Quando un imprenditore debitore riceve la notifica di un atto di riscossione o di un atto legale da parte dei creditori (ad esempio un decreto ingiuntivo, un atto di precetto, un pignoramento di beni, oppure un’istanza di fallimento presentata in Tribunale), è fondamentale non restare inerti. Ogni atto comporta termini stringenti per reagire, e nel contesto di una crisi d’impresa l’inerzia potrebbe sfociare in azioni esecutive irreversibili o addirittura nella dichiarazione di liquidazione giudiziale. Vediamo quindi, passo per passo, cosa accade dopo la notifica di un atto importante e come muoversi efficacemente:
1. Valutazione immediata dell’atto e dei termini di reazione: Il primo passo è analizzare la natura dell’atto ricevuto e verificare i termini entro cui è possibile agire. Ad esempio:
– Se si tratta di una cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate-Riscossione, il termine per proporre ricorso (alla Commissione Tributaria) è normalmente 60 giorni dalla notifica (se si intende contestare nel merito i tributi sottostanti). In alternativa, è possibile richiedere una rateizzazione sempre entro 60 giorni per ottenere una sospensione automatica delle azioni esecutive.
– Se è un atto di precetto (intimazione a pagare entro 10 giorni, pena l’esecuzione) relativo a un debito certo e non più contestabile, occorre considerare misure per evitare il successivo pignoramento. Ad esempio, contattare il creditore entro quei 10 giorni per tentare un accordo, oppure attivare strumenti concorsuali che blocchino le azioni (come vedremo a breve).
– Se è un decreto ingiuntivo appena notificato, il termine per opporsi è di solito 40 giorni: va subito girato all’avvocato per valutare se esistono motivi di opposizione (vizi formali, prescrizione, contestazione del credito) e, in tal caso, predisporre l’atto di citazione in opposizione. L’opposizione, depositata nei termini, sospende l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
– Se viene notificata un’istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) da un creditore o dal PM, l’udienza in Tribunale sarà fissata di norma qualche settimana dopo. È cruciale contattare immediatamente un legale per preparare la difesa e, possibilmente, attivare strumenti alternativi prima di quella data, al fine di evitare la dichiarazione di fallimento. In particolare, se ci sono i presupposti, si può valutare il deposito di una domanda di concordato preventivo “tradizionale” (anche con riserva) o l’attivazione immediata della composizione negoziata e, successivamente, del concordato semplificato.
2. Attivazione della Composizione Negoziata (se non già avviata): Se l’impresa non ha ancora intrapreso questo percorso e i debiti appaiono insostenibili, la notifica di atti gravi (come pignoramenti o istanze di fallimento) è spesso il segnale che occorre attivare subito la Composizione Negoziata della Crisi. Questo strumento, operativo da novembre 2021, si avvia presentando un’istanza telematica sulla piattaforma nazionale predisposta dal Ministero della Giustizia. Nel giro di pochi giorni viene nominato un esperto indipendente. Perché è così importante muoversi in questa direzione? Per due ragioni fondamentali:
– Trattative protette: La composizione negoziata consente di negoziare con i creditori in modo strutturato e protetto, con l’assistenza di un esperto e sotto l’egida del tribunale. Il debitore può chiedere al Tribunale misure protettive, come la sospensione temporanea delle azioni esecutive dei creditori per il tempo necessario a trattare. Ad esempio, se un creditore ha notificato un precetto su un immobile, attivando la composizione negoziata l’imprenditore può ottenere un provvedimento che blocchi il pignoramento (rinviando l’asta) per la durata delle trattative . Ciò “congela” la situazione e guadagna tempo per trovare una soluzione.
– Prerequisito per il concordato semplificato: Come abbiamo visto, senza aver tentato la composizione negoziata non si può accedere al concordato semplificato. Attivarla tempestivamente è dunque fondamentale se si vuole mantenere aperta questa opzione. Anche se le trattative dovessero fallire, averle esperite in buona fede è il lasciapassare per il concordato semplificato nei 60 giorni successivi. Attenzione: se l’udienza pre-fallimentare è molto vicina, spesso la sola notizia dell’avvio di una composizione negoziata (soprattutto se accompagnata da misure protettive) induce il Tribunale fallimentare a rinviare la propria decisione, in attesa dell’esito delle trattative. Ciò evita che si dichiari il fallimento mentre sono in corso negoziazioni potenzialmente risolutive.
3. Ottenere misure protettive dal Tribunale: Subito dopo aver depositato l’istanza di composizione negoziata (o anche contestualmente), l’imprenditore-debitore può presentare al Tribunale un ricorso per richiedere misure protettive e cautelari. Queste misure, se concesse, vengono pubblicate nel Registro delle Imprese e bloccano temporaneamente le iniziative dei creditori. In pratica, il giudice può disporre che nessun creditore possa iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore per la durata della negoziazione (di regola 3 mesi, prorogabili di altri 3) . Ciò significa, ad esempio, sospendere pignoramenti in corso, congelare la vendita all’asta di beni, impedire ai creditori di iscrivere ipoteche giudiziali o di presentare istanze di fallimento. Nel 2024, il Tribunale di Milano ha chiarito che persino a ridosso della scadenza delle misure protettive è possibile ottenerne un’estensione o una misura cautelare ad hoc per evitare azioni irreparabili . Dunque, è importante che il debitore, tramite il suo avvocato, motivi bene la richiesta di protezione, indicando ad esempio che l’azienda ha concrete prospettive di risanamento o che i creditori sarebbero più soddisfatti attendendo l’esito delle trattative invece di procedere immediatamente. Il Tribunale valuterà anche che la richiesta non sia abusiva (non si può chiedere di bloccare i creditori se il debitore sta dissipando l’attivo; occorre dimostrare correttezza e serietà nel tentativo di soluzione). Le misure protettive, se concesse, tutelano il patrimonio del debitore durante le negoziazioni, creando di fatto una moratoria temporanea sul debito.
4. Conduzione delle trattative con l’assistenza dell’esperto: Avviata la composizione negoziata e ottenute eventualmente le misure protettive, si entra nel vivo delle trattative. L’esperto indipendente nominato organizzerà incontri con i principali creditori (banche, fornitori strategici, Agenzia Entrate, INPS, ecc.) per cercare soluzioni concordate. In questa fase l’imprenditore, assistito dal suo team legale e dai consulenti contabili, dovrebbe proporre ai creditori alternative realistiche: ad esempio, piani di ristrutturazione del debito (dilazioni di pagamento, riduzioni parziali – i cosiddetti “stralci” – magari utilizzando lo strumento della transazione fiscale per i debiti tributari), oppure la ricerca di un investitore che apporti capitali freschi o rilevi l’azienda (piani in continuità). È fondamentale agire con trasparenza sui dati: fornire ai creditori le informazioni economiche richieste, mostrare buona fede (ad esempio non occultando beni o risorse). Ogni proposta va valutata anche con l’aiuto dell’esperto, il quale ha il compito di indicare quali soluzioni appaiono praticabili e convenienti per le parti. Dal punto di vista del debitore, conviene documentare ogni sforzo compiuto per raggiungere un accordo: ciò tornerà utile in futuro, per dimostrare al Tribunale (in sede di concordato semplificato) che la mancata intesa non è dipesa da inerzia o malafede sua, ma magari dall’intransigenza di uno o più creditori.
5. Esito delle trattative: accordo riuscito o relazione finale negativa dell’esperto: Le trattative possono concludersi essenzialmente in due modi:
– Soluzione positiva trovata: se il debitore riesce a trovare un accordo con i creditori – ad esempio perché tutti accettano un certo piano di ristrutturazione del debito, oppure perché i principali creditori sottoscrivono un accordo di risanamento – la composizione negoziata termina con successo. In tal caso non servirà attivare il concordato semplificato; si seguirà l’attuazione dell’accordo raggiunto, eventualmente formalizzandolo in un accordo di ristrutturazione omologato o altra procedura concordata. L’esperto redigerà comunque una relazione finale attestando l’esito e l’eventuale idoneità delle soluzioni concordate.
– Nessun accordo raggiunto: se invece le trattative falliscono, l’esperto chiude la procedura redigendo una Relazione finale negativa, in cui dichiara che non si è trovato un accordo e che “le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo; inoltre le soluzioni individuate non sono praticabili ai fini del risanamento”. Questa formula, come già spiegato, è la chiave d’accesso al concordato semplificato. L’esperto deposita la relazione finale sulla piattaforma e la comunica alle parti (debitore e creditori) e al segretario generale della Camera di Commercio. Da tale comunicazione decorre il termine di 60 giorni entro cui il debitore può proporre la domanda di concordato semplificato .
6. Valutazione con l’avvocato: concordato semplificato o altre opzioni? Una volta constatato che le trattative sono fallite, l’imprenditore – insieme ai suoi consulenti legali e finanziari – deve rapidamente decidere la strategia finale: imboccare la strada del concordato semplificato o percorrere opzioni alternative (se ce ne sono). Nei 60 giorni successivi alla relazione finale, la protezione che eventualmente era stata concessa durante la negoziazione potrebbe decadere (a meno che il giudice non l’abbia estesa); ciò significa che i creditori potrebbero riprendere le azioni esecutive se non si agisce. Non bisogna quindi attendere l’ultimo momento. Alcune domande chiave da porsi in questa fase: il concordato semplificato è fattibile nel mio caso? I fattori da valutare includono:
– Patrimonio liquidabile sufficiente: Occorre stimare quanto denaro si può ricavare liquidando i beni dell’azienda (immobili, macchinari, crediti, magazzino, ecc.) o cedendo l’azienda intera. Se il patrimonio è talmente esiguo da non coprire nemmeno i costi di procedura, il tribunale potrebbe non omologare (pur non esistendo una soglia minima di attivo per legge, il piano deve avere un senso economico). In tali casi estremi, potrebbe essere preferibile altre soluzioni come la liquidazione controllata (procedura fallimentare semplificata per piccoli imprenditori ex L. 3/2012) con successiva esdebitazione.
– Tipologia di creditori coinvolti: Se tra i creditori vi sono banche con ipoteche o lo Stato (Erario) con grossi crediti privilegiati, occorre pianificare con attenzione il loro trattamento nel concordato. Il concordato semplificato consente di falcidiare (ridurre) anche i crediti privilegiati e tributari, ma bisogna garantire almeno il valore di realizzo del bene su cui insiste la garanzia o comunque la quota che otterrebbero liquidando quel bene . Ad esempio, se c’è un immobile ipotecato dal valore stimato di €100.000 a fronte di un mutuo residuo di €150.000, si potrà prevedere di pagare €100.000 alla banca (falcidiando i restanti €50.000 come chirografari). Allo stesso modo, per i debiti IVA o INPS privilegiati si potrà proporre il pagamento parziale purché pari a quanto il Fisco recupererebbe vendendo i beni (il resto diventa chirografo). Queste valutazioni vanno fatte con precisione, magari con l’ausilio di perizie estimative.
– Contenziosi e crediti contestati: Se ci sono debiti contestati in giudizio (es. cartelle impugnate, cause civili pendenti), inserirli in un concordato semplificato è delicato perché il tribunale dovrà comunque considerare un importo prudenziale per quei crediti (spesso li si include per l’intero importo in mancanza di sentenze definitive). Se l’esito di certe cause potrebbe ridurre significativamente i debiti, a volte conviene attendere quella decisione o trovare un accordo transattivo separato, piuttosto che precipitarsi nel concordato includendo tutto. L’avvocato valuterà se conviene chiudere prima quel contenzioso (o almeno accantonare nel piano una somma adeguata a coprirlo).
– Alternativa: accordo di ristrutturazione dei debiti: Sebbene la negoziazione assistita sia fallita, non è escluso che l’imprenditore possa provare la via dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 C.C.I.I. (vecchio art. 182-bis L.F.), soprattutto se ha già il supporto di una buona parte dei creditori (di norma almeno il 60% dei crediti finanziari). Un accordo di ristrutturazione omologato richiede il consenso di determinati creditori qualificati e poi vincola anche gli altri (entro certi limiti di legge), e potrebbe consentire la continuazione dell’impresa. Va ponderato rapidamente se i numeri e le disponibilità dei creditori lo consentono. In alcuni casi, dopo il fallimento della composizione negoziata, i creditori principali (es. banche) potrebbero comunque essere disposti a firmare un accordo privato fuori dal tribunale.
– Impatto su soci e garanti personali: Bisogna considerare la struttura societaria. Se l’imprenditore è anche socio illimitatamente responsabile (es. società di persone) o ha fornito fideiussioni personali, il concordato semplificato copre solo i debiti della società ma non automaticamente quelli personali (salvo coincidenza soggettiva, cioè ditta individuale). Ad esempio, in una SNC insolvente, i soci rispondono personalmente dei debiti sociali: il concordato semplificato della SNC salverà la società dal fallimento, ma per tutelare i soci occorrerà forse parallelamente attivare procedure di sovraindebitamento personali (piano del consumatore o liquidazione controllata per i soci). Questi aspetti vanno valutati nel disegno generale, per evitare che risolta la crisi dell’impresa rimanga scoperto il fianco personale dei garanti. Spesso la strategia migliore è “coordinare” le procedure: ad esempio, far fare il concordato semplificato alla società e, in parallelo, un piano del consumatore ai soci garanti per i debiti personali residui.
In questa fase decisionale, affidarsi a un avvocato specializzato come l’Avv. Monardo è determinante: si tratta di scegliere la mossa finale per gestire la crisi, e ogni opzione va valutata professionalmente. Spesso l’avvocato, con l’ausilio del commercialista, predisporrà già una bozza di piano di concordato semplificato, calcolando percentuali di soddisfazione, verificando i costi (es. contributo unificato, compensi futuri di ausiliario e liquidatore, ecc.) per assicurarsi che il piano sia sostenibile e attrattivo per il giudice.
7. Deposito della domanda di concordato semplificato (anche con riserva) entro 60 giorni: Se si opta per il concordato semplificato, occorre procedere a depositare presso il Tribunale competente (quello della sede principale dell’impresa) un ricorso per omologazione di concordato semplificato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Nel ricorso si chiede al Tribunale di omologare un concordato consistente nella liquidazione del patrimonio, allegando la proposta, il piano di liquidazione e tutti i documenti richiesti dall’art. 39 C.C.I.I. (situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, inventario dei beni, dichiarazioni dei redditi, certificato dei carichi pendenti tributari e contributivi, ecc.). Le ultime modifiche normative consentono anche di presentare una domanda “prenotativa” con riserva: il D.Lgs. 136/2024 ha infatti novellato l’art. 25-sexies prevedendo espressamente la possibilità che, entro i 60 giorni, il debitore depositi solo il ricorso di concordato semplificato senza allegare subito il piano dettagliato, riservandosi di presentarlo successivamente entro il termine che fisserà il giudice (di solito ulteriori 30-60 giorni, in analogia con l’art. 44 C.C.I.I. sulla domanda di concordato preventivo con riserva) . Questa possibilità è molto utile se i 60 giorni stanno per scadere ma si ha bisogno di un po’ più di tempo per definire meglio il piano o attendere l’esito di una trattativa di vendita in corso. Attenzione: nella domanda “con riserva” bisogna comunque indicare chiaramente che si intende proporre un concordato semplificato ex art. 25-sexies (non un generico concordato preventivo), altrimenti la riserva non copre questa procedura speciale .
Contestualmente al deposito del ricorso, la cancelleria del tribunale provvede a pubblicarlo nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo. Questa pubblicazione genera effetti protettivi immediati: infatti, dalla data di iscrizione del ricorso scattano gli stessi effetti protettivi di una domanda di concordato preventivo, tra cui il divieto per i creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore e la sospensione delle prescrizioni . Quindi, anche se le precedenti misure protettive della composizione negoziata erano scadute, la presentazione del ricorso concordatario le “rivitalizza” automaticamente. Il debitore torna ad essere protetto dal fermo delle azioni esecutive in attesa dell’omologa.
Riassumiamo in una tabella di marcia i principali termini e passaggi procedurali dalla notifica dell’atto iniziale fino all’omologa del concordato semplificato:
| Fase / Atto | Descrizione e Termini |
|---|---|
| Notifica di precetto / pignoramento / istanza di fallimento | Ricezione di un atto da un creditore. Termine di reazione: immediato (precetto 10 giorni; opposizione a istanza di fallimento entro l’udienza, ecc.). Attivarsi subito con il legale per valutare difese o soluzioni. |
| Avvio Composizione Negoziata | Istanza sulla piattaforma telematica + nomina dell’esperto indipendente. Possibile richiesta di misure protettive al Tribunale (durata tipica 3 mesi + proroga di 3 mesi). |
| Trattative con i creditori | Periodo di negoziazione (generalmente 3 mesi + eventuale proroga di 3). Obiettivo: accordo stragiudiziale o piano concordatario. |
| Relazione finale dell’esperto | Esito delle trattative. Se negativo ma con attestazione di buona fede, scatta la possibilità del concordato semplificato. |
| Deposito ricorso concordato semplificato | Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale. Possibile deposito con riserva entro i 60 gg e successivo deposito del piano completo (termine aggiuntivo fissato dal giudice). Pubblicazione nel Registro Imprese = effetti protettivi automatici (stop alle azioni dei creditori). |
| Fase iniziale in Tribunale | Controllo dei documenti da parte del Tribunale, eventuale richiesta di integrazioni (termine max 15 giorni). Se tutto regolare: nomina dell’ausiliario e fissazione udienza di omologazione. |
| Comunicazioni ai creditori | Notifica ai creditori – a cura del debitore – del ricorso, della proposta e piano, della relazione dell’esperto e della relazione dell’ausiliario. Da questa comunicazione devono decorrere almeno 45 giorni prima dell’udienza (tempo a disposizione per eventuali opposizioni). |
| Opposizioni dei creditori | Termine perentorio: fino a 10 giorni prima dell’udienza per depositare opposizioni in tribunale. L’assenza di opposizioni semplifica l’omologa; se vi sono opposizioni, verranno discusse in udienza. |
| Udienza di omologazione | Dibattimento davanti al collegio (giudice delegato e/o tribunale in composizione collegiale). Presenza del debitore, del PM e dei creditori opponenti. Possibili chiarimenti o istruttorie integrative. |
| Decreto di omologa o di rigetto | Se tutti i requisiti sono rispettati e non c’è pregiudizio per i creditori: omologa immediata del concordato (decreto esecutivo). Contestualmente, nomina del liquidatore giudiziale nel decreto stesso. Se invece i requisiti non sono soddisfatti: rigetto dell’omologa e probabile apertura contestuale della liquidazione giudiziale (fallimento). |
| Esecuzione del piano liquidatorio | Il liquidatore nominato procede a vendere i beni secondo il piano. Tempi variabili (alcuni mesi o alcuni anni a seconda dell’attivo da liquidare). Versamento dei ricavi sul conto della procedura e distribuzione ai creditori secondo l’ordine delle prelazioni e le percentuali omologate. |
| Chiusura procedura ed esdebitazione | Ad operazioni ultimate, il liquidatore presenta il rendiconto. Il Tribunale chiude la procedura e, se il debitore è persona fisica, dichiara l’esdebitazione residua (liberazione dai debiti insoddisfatti). La società invece si estingue. |
Come si evince dalla tabella, i termini chiave da ricordare sono: 60 giorni per proporre la domanda dopo la negoziazione; 15 giorni (max) concessi dal giudice per eventuali integrazioni al piano; 45 giorni prima dell’udienza per avvisare i creditori; 10 giorni prima dell’udienza per le opposizioni. Il rispetto rigoroso di queste scadenze è vitale: un deposito tardivo o un vizio nelle comunicazioni ai creditori possono far naufragare l’intera procedura. È importante agire con tempestività e precisione.
Difese e strategie legali del debitore: impugnazioni, sospensioni e contestazioni del debito
Dal punto di vista del debitore in difficoltà, il ventaglio di strategie legali difensive è ampio. Ogni situazione richiede un mix calibrato di mosse giudiziali (in tribunale) e stragiudiziali (accordi, piani di rientro) per proteggere il patrimonio e cercare di ridurre il carico debitorio. Ecco le principali linee di difesa e azioni che un debitore (assistito dal suo avvocato) può intraprendere per tutelarsi dalle pretese creditorie e alleggerire i debiti:
- Impugnare gli atti illegittimi o infondati: Non tutti i debiti reclamati dai creditori sono dovuti e non tutte le procedure iniziate sono regolari. Un buon avvocato valuta immediatamente se ci sono margini per contestare la legittimità dell’azione del creditore. Ad esempio, per una cartella esattoriale si esamina la notifica, l’eventuale presenza di vizi formali, la decadenza o prescrizione del credito fiscale sottostante; se emergono irregolarità, si può proporre ricorso alla Commissione Tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) chiedendo anche la sospensione dell’esecutività della cartella. Per un decreto ingiuntivo, si valuta se il credito sia contestabile (ad es. merce non consegnata, interessi usurari, errori di calcolo): in tal caso si presenta opposizione al decreto entro 40 giorni, bloccandone l’efficacia esecutiva e aprendo un giudizio ordinario di merito . Anche un pignoramento già avviato può essere contestato con opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, se vi sono motivi (es. pignoramento di un bene impignorabile, notifica nulla, pignoramento oltre i limiti di legge, ecc.) . In sintesi, occorre verificare sempre con l’avvocato se l’atto ricevuto presenti profili di illegittimità: l’impugnazione tempestiva può far guadagnare tempo prezioso e spesso conduce a transazioni col creditore (che, di fronte a un’opposizione ben fondata, preferisce negoziare).
- Chiedere la sospensione delle azioni esecutive: Come visto, tramite la composizione negoziata e poi il deposito di procedure concorsuali (concordato) si possono ottenere sospensioni generalizzate delle azioni dei creditori. Ma anche in via individuale, in alcuni casi l’avvocato può chiedere al giudice provvedimenti cautelari di sospensione mirati. Ad esempio, se è stata iscritta un’ipoteca esattoriale o se un immobile sta per essere venduto all’asta, si può presentare un ricorso d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) nel tribunale civile o un’istanza di sospensione nell’ambito del processo esecutivo, dimostrando che la vendita immediata causerebbe un danno irreparabile e che è in corso un percorso di risanamento (come un concordato in preparazione). Non sempre i giudici concedono tali sospensioni individuali, ma se si forniscono garanzie concrete (ad esempio, dimostrando che il bene verrà messo a disposizione nel concordato, o che esiste l’interesse di un acquirente per l’azienda che richiede tempo), vi sono stati casi di accoglimento . Una sospensione può anche derivare automaticamente da norme speciali: si pensi alla sospensione feriale dei termini ad agosto (che impatta i termini processuali) o a sospensioni introdotte in situazioni emergenziali (ad es. durante la pandemia Covid molte procedure esecutive erano state sospese per legge). In ogni caso, la prontezza è fondamentale: se sappiamo di stare preparando un concordato, ma un’asta è fissata per domani, bisogna agire immediatamente con qualunque strumento per spostare quella data (istanza urgente al giudice dell’esecuzione, segnalazione all’esperto negoziatore affinché contatti il creditore, ecc.) .
- Contestare il debito per ridurne l’importo (“falcidia”): In sede di predisposizione del concordato o di trattativa con i creditori, è essenziale verificare la legittimità sostanziale dei crediti vantati. Ad esempio, su un debito bancario andrebbero controllati gli estratti conto per individuare eventuali interessi anatocistici o usurari da eccepire, così da ricalcolare il saldo effettivamente dovuto (spesso riducendolo). Oppure, su debiti derivanti da forniture commerciali, verificare la presenza di penali o addebiti non dovuti. Queste contestazioni possono essere formalizzate in giudizio (cause di accertamento del credito) oppure portate al tavolo negoziale come leva per ottenere uno stralcio. L’Agenzia delle Entrate, ad esempio, se in un contenzioso tributario il contribuente ha buone probabilità di vittoria, può accettare di ridurre sanzioni o importi in una transazione fiscale. Nel concordato semplificato stesso, non essendoci voto dei creditori, il debitore può unilateralmente proporre tagli dei debiti (falcidie), sapendo però che se il creditore in sede di opposizione dimostra che il taglio lo penalizza oltre il fallimento, l’omologa non verrà concessa. Quindi le contestazioni fondate vanno portate all’attenzione del Tribunale: ad esempio, se si ritiene che un creditore chirografario stia chiedendo 100 ma in realtà gliene spettano 50, si potrà destinare 50 nel piano e motivare la falcidia evidenziando i motivi legali (allegando magari una perizia che dimostri usura o anatocismo). Il giudice valuterà queste eccezioni nel decidere sulla convenienza e legittimità del trattamento proposto .
- Definire il debito con strumenti agevolati (rottamazione, saldo e stralcio): Una componente fondamentale delle strategie difensive è sfruttare le opportunità offerte dalla legge per ridurre o sanare i debiti a costi agevolati. In particolare, per i debiti fiscali e contributivi, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate:
- Rottamazione delle cartelle esattoriali: Siamo ormai alla quinta edizione (la rottamazione-quinqies prevista dalla Legge di Bilancio 2026). Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 pagando solo la quota capitale e poche spese, con sconto integrale di interessi e sanzioni . Chi aderisce entro il 30 aprile 2026 potrà dilazionare l’importo dovuto fino a 54 rate, con prima scadenza presumibilmente a luglio 2026 . Questa misura è preziosa per un debitore: ad esempio, su una cartella di €50.000 comprensiva di €20.000 di interessi e sanzioni, la rottamazione permetterebbe di chiudere pagando solo €30.000 (in 5 anni, senza interessi di mora). Se l’impresa ha debiti fiscali, inserirli in un concordato semplificato tenendo conto della rottamazione migliora molto la convenienza sia per il Fisco che per il debitore, perché la somma effettivamente da pagare è ridotta. Va ricordato però che non tutti i debiti sono rottamabili: ad esempio sono esclusi gli importi dovuti per recupero di aiuti di Stato, i dazi e l’IVA all’importazione, e anche – nella rottamazione-quinquies – i debiti che erano già stati inclusi in una rottamazione-quater completamente pagata al 30/9/2025 . Consiglio pratico: verificare con il commercialista quali cartelle rientrano nella definizione agevolata e presentare comunque la domanda di adesione entro i termini (anche se si sta predisponendo un concordato). Nel piano concordatario, si potrà prevedere che tali debiti saranno definiti così, vincolando magari l’esecuzione del piano all’esito positivo della rottamazione (o accantonando l’importo netto rottamato in attesa).
- Definizioni agevolate delle controversie tributarie: Periodicamente vengono varate sanatorie per chi ha cause fiscali pendenti. Ad esempio, nel 2023 c’è stata la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (con pagamento di percentuali ridotte a seconda del grado di giudizio). Se l’impresa ha ricorsi tributari in corso, valutare se aderire a queste definizioni può chiudere la partita a importi inferiori, rendendo il concordato più snello (evitando di attendere esiti di cause pluriennali).
- Saldo e Stralcio per contribuenti in difficoltà: In passato (L. 145/2018) c’è stato uno saldo e stralcio speciale per persone fisiche con ISEE basso, che abbatteva notevolmente i debiti fiscali. Al momento (2026) non è attivo un saldo e stralcio analogo, ma bisogna tenersi aggiornati perché il legislatore potrebbe reintrodurlo in futuro per soggetti più deboli. In generale, le Leggi di Bilancio possono contenere mini-condoni o stralci selettivi: ad esempio, nel 2023 vi è stata la definizione agevolata degli avvisi bonari (sanzioni al 3%) e la chiusura delle liti tributarie pendenti con pagamento ridotto. Il debitore e i suoi consulenti devono essere pronti a cogliere queste finestre normative, perché possono alleggerire enormemente il monte debitorio. Ricordiamo anche la possibilità di compensare crediti d’imposta con debiti iscritti a ruolo (ad esempio usando in F24 crediti IVA non prescritti per ridurre le cartelle).
- Transazione fiscale e contributiva: Nell’ambito di un concordato (anche semplificato), è possibile proporre una transazione fiscale ex art. 63 C.C.I.I., cioè un trattamento specifico per i crediti tributari e previdenziali, prevedendo la possibilità di pagarli parzialmente e/o dilazionarli, includendo anche l’IVA e le ritenute (prima intoccabili) . Nel concordato semplificato, mancando la votazione, non c’è un vero “accordo” con il Fisco, ma di fatto la proposta di concordato funge da cram-down dei debiti fiscali: il giudice può omologare anche se l’Erario è contrario, purché riceva almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione fallimentare . Questa è una novità rilevante: si può dunque ridurre il debito IVA o INPS nel concordato semplificato anche senza il consenso formale dell’Agenzia Entrate o dell’INPS, cosa che nel concordato preventivo ordinario richiederebbe il voto favorevole o comunque il rispetto di limiti di legge (ad esempio almeno il 20% sui debiti IVA). Il Tribunale di Lucca, con un provvedimento del 2023, ha evidenziato che nel concordato semplificato vi è un “cram down” automatico dei debiti tributari, non essendoci accordo ma solo omologazione giudiziale – a patto sempre che il trattamento non sia peggiore del fallimento . Ad esempio, il debitore potrebbe proporre di pagare solo il 30% di IVA e il 100% dei debiti ipotecari, se questo è il massimo ricavabile dai beni; se l’Erario si oppone ma non dimostra che in un fallimento incasserebbe di più, il giudice può comunque approvare il concordato. (Nota: questo potere ha però un risvolto fiscale da considerare: la questione delle sopravvenienze attive tassabili, di cui diremo tra poco).
- Negoziare piani di rientro stragiudiziali (“standstill”): Non sempre è necessario ricorrere a procedure formali: se la crisi è temporanea o di entità limitata, un debitore può tentare di negoziare direttamente con ciascun creditore accordi di rientro sostenibili. Ad esempio, contattare la banca per rinegoziare i mutui allungando i piani di ammortamento o chiedendo moratorie (spesso esistono protocolli, come quelli ABI, per sospendere le rate alle PMI in difficoltà); oppure concordare con i fornitori piani di pagamento dilazionati del pregresso, magari condizionati a proseguire i rapporti commerciali. Questi accordi individuali possono essere formalizzati in scritture private o atti di transazione. Anche con l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione), se non si rientra nella rottamazione, si può richiedere una rateazione ordinaria fino a 6 anni o 10 anni (72 o 120 rate) a seconda della situazione di difficoltà documentata: ottenere una rateazione su cartelle blocca le azioni esecutive, purché si paghino regolarmente le rate. Ovviamente, questo approccio “frammentato” funziona se il numero di creditori è contenuto e se la crisi è ancora gestibile (c’è prospettiva di liquidità sufficiente). Se invece i creditori sono molti e “ingovernabili”, meglio soluzioni corali come il concordato o l’accordo di ristrutturazione. In ogni caso, anche nell’ambito di un futuro concordato, arrivare con alcuni accordi già presi con creditori chiave può facilitare la riuscita: es. l’imprenditore convince la banca a non agire e a sostenere un’eventuale offerta per l’azienda, in cambio di un certo trattamento di favore nel concordato.
- Usare il concordato semplificato come leva negoziale (“hammer”): È interessante notare che la semplice esistenza del concordato semplificato può essere sfruttata dal debitore come leva per convincere i creditori più ostinati a trattare. Un creditore, sapendo che se non accetta un accordo bonario il debitore potrebbe ricorrere al concordato semplificato e imporgli un pagamento parziale e dilazionato deciso dal giudice, potrebbe preferire di transigere spontaneamente. In altre parole, il concordato semplificato funge un po’ da minaccia credibile: il debitore può far capire al creditore (ovviamente in forme corrette e senza estorsioni) che “o troviamo un accordo tra noi, o sarò costretto a un concordato semplificato in cui tu prenderai solo quello che ti darà il tribunale, probabilmente meno e più tardi”. Questa leva negoziale è tanto più efficace quanto meno il creditore ha mezzi per soddisfarsi da solo (tipicamente i chirografari). Anche il Fisco può essere spinto a discutere: ad esempio, l’Agenzia Entrate spesso preferisce la rottamazione (dove incassa il capitale in tempi certi) rispetto a un concordato in cui rischia di incassare meno e dopo anni. Infatti, in alcuni tavoli di composizione negoziata, l’Erario ha accettato soluzioni transattive proprio per evitare di finire in un concordato semplificato dove avrebbe meno controllo sull’esito.
In definitiva, la strategia del debitore spesso sarà una combinazione di azioni: impugnare dove si può per ridurre i debiti contestabili, sospendere il più possibile le azioni aggressive, aderire a definizioni agevolate per abbattere la parte fiscale, negoziare standstill con i creditori collaborativi e, come ultima ratio, confezionare un concordato semplificato ben strutturato per “imporre” la soluzione ai creditori irriducibili. Il tutto va orchestrato da professionisti esperti, perché i passi devono essere coordinati nei tempi (ad esempio, non ha senso pagare integralmente un debito in rottamazione se poi quel pagamento fa venire meno la convenienza del concordato per gli altri creditori – bisogna bilanciare gli effetti e magari inserire il pagamento dilazionato nel piano stesso). Un aspetto meritevole di nota: l’ordinanza Cass. n. 623/2026 ha sottolineato che il giudice, nel valutare l’ammissibilità del concordato semplificato, deve verificare anche che fin dall’inizio esistessero i presupposti per la composizione negoziata (CNC) e che l’esperto abbia correttamente attestato l’assenza di soluzioni praticabili . In pratica, viene confermato un controllo sostanziale: se emergesse che il debitore avrebbe potuto percorrere un’altra strada e non lo ha fatto, o che il tentativo di negoziazione era ab origine improprio, il concordato semplificato potrebbe essere dichiarato inammissibile per abuso dello strumento.
Strumenti alternativi per la gestione della crisi: rottamazione, sovraindebitamento e accordi
Oltre al concordato semplificato, l’ordinamento italiano offre diversi strumenti per affrontare situazioni di indebitamento grave, ciascuno con presupposti soggettivi diversi (impresa vs. consumatore) e finalità specifiche. È importante conoscerli per scegliere quello più adatto al proprio caso, o per utilizzarli in modo complementare. Di seguito esaminiamo i principali:
Rottamazione delle cartelle e definizioni fiscali agevolate
Come accennato, la rottamazione delle cartelle esattoriali è una misura straordinaria, riproposta più volte, che permette di regolarizzare i debiti con l’Erario e l’INPS azzerando sanzioni e interessi. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la Rottamazione-quinquies per i carichi affidati dal 2000 al 2023. Gli elementi chiave di questa definizione agevolata sono:
– Ambito dei debiti: imposte risultanti da dichiarazioni (IRPEF, IRES, IVA) e da controlli automatici, contributi INPS non versati (esclusi quelli da accertamento), iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023. Sono esclusi alcuni tipi di debiti, come il recupero di aiuti di Stato, i dazi e l’IVA all’importazione, e i debiti già sanati con precedenti rottamazioni completate.
– Beneficio: stralcio totale di sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. Si paga solo la quota capitale e le spese vive di notifica ed eventuali diritti di esecuzione .
– Adesione: va presentata domanda telematica entro il 30 aprile 2026. Non è richiesta alcuna prova di difficoltà economica: è aperta a tutti i contribuenti con cartelle nel periodo indicato.
– Pagamento: rateizzabile fino a 54 rate in 5 anni (le prime due nel 2026, le restanti dal 2027 al 2030). L’eventuale mancato pagamento fa decadere dai benefici, con ripresa della riscossione integrale.
– Sospensione delle azioni esecutive: dal momento di presentazione della domanda di rottamazione e finché si è in regola con i pagamenti delle rate, l’Agente della Riscossione non può avviare nuovi pignoramenti né proseguire quelli in corso (salvo eccezioni per somme già pignorate e accantonate prima) . Quindi presentare l’adesione può congelare sul nascere fermi amministrativi, pignoramenti su conti, ecc., relativi a quelle cartelle.
Vantaggi per il debitore: la rottamazione consente di ridurre drasticamente l’esposizione fiscale. Questo è utile sia per evitare di ricorrere a procedure concorsuali, sia all’interno di esse. Ad esempio, in un concordato semplificato l’imprenditore può prevedere che il debito fiscale originario di €100.000 venga definito in rottamazione pagando €60.000 in 5 anni, così i creditori chirografari non vedono drenate risorse in favore del Fisco oltre il dovuto agevolato. Inoltre, la rottamazione non richiede un voto del Fisco (è una disposizione di legge), quindi si concilia bene col concordato semplificato: basta che il piano rispetti gli importi netti dovuti dopo lo sconto.
Attenzione: la rottamazione riguarda solo i carichi già a ruolo (cartelle esattoriali). Se il debito fiscale non è ancora in cartella (es. un avviso di accertamento non ancora passato a riscossione), potrebbero esserci altre possibilità di definizione (es. accertamento con adesione, definizione agevolata degli avvisi bonari). Ogni anno le leggi finanziarie offrono diverse forme di “pace fiscale”: il 2023, ad esempio, ha visto la definizione agevolata degli avvisi bonari (sanzioni ridotte al 3%) e la definizione delle liti tributarie pendenti. Nel 2024-2025 sono attese o già in vigore altre misure simili. Il debitore e i suoi consulenti devono stare attenti a cogliere queste finestre, perché possono alleggerire enormemente il carico debitorio. Da ricordare anche la possibilità, già accennata, di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione per pagare i debiti a ruolo (es. crediti IVA o verso la PA possono abbattere parte del debito fiscale).
Procedure di sovraindebitamento per privati e piccoli imprenditori (Legge 3/2012 e Codice della Crisi)
Non tutti i debitori possono (o devono) ricorrere al concordato semplificato. Questo strumento, come visto, è riservato agli imprenditori in crisi. Ma se il soggetto indebitato è un privato cittadino, un consumatore o un professionista non fallibile, oppure un imprenditore minore che non ha attivato la composizione negoziata, esistono le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, originariamente disciplinate dalla L. 3/2012 e ora confluite nel Codice della Crisi (artt. 65 e ss. C.C.I.I., con alcune modifiche terminologiche). Queste procedure sono tre:
– Piano del consumatore (ora chiamato Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore): riservato ai debitori persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa (tipicamente famiglie, lavoratori dipendenti, pensionati). Consente di proporre al tribunale un piano di pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti, tenendo conto della meritevolezza del consumatore (non deve aver assunto debiti con colpa grave o frode). Non richiede il consenso dei creditori: il giudice omologa il piano se lo ritiene fattibile ed equo, valutata la sostenibilità per il consumatore e l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria . È concettualmente analogo al concordato semplificato: niente voto dei creditori, omologa giudiziale che può superare il dissenso, eventuali opposizioni dei creditori in udienza. Ad esempio, un privato sommerso dai debiti di carte di credito e prestiti personali può proporre di pagarne il 50% in 4 anni utilizzando il suo stipendio, dimostrando che così i creditori ottengono più di quanto avrebbero pignorandogli un quinto dello stipendio per 10 anni. Se il giudice concorda, omologa il piano e i creditori devono accontentarsi di quanto deciso. Nota: l’Avv. Monardo, essendo Gestore della Crisi iscritto in un OCC, ha vasta esperienza in questo ambito e può assistere i consumatori nel predisporre piani efficaci e sostenibili.
– Accordo di ristrutturazione dei debiti del soggetto sovraindebitato (ex accordo con i creditori della L.3/2012): destinato a imprenditori minori, professionisti, start-up innovative e altri debitori non fallibili (possono usarlo anche i consumatori, se preferiscono coinvolgere i creditori). Si tratta di un accordo volontario tra debitore e creditori che viene omologato dal tribunale: diversamente dal piano del consumatore, qui è richiesto l’assenso di almeno il 60% dei crediti. I creditori votano sulla proposta (tramite il mediatore nominato, di solito un OCC); se si raggiunge la maggioranza qualificata e il giudice verifica la regolarità e la convenienza per i dissenzienti, omologa l’accordo rendendolo vincolante per tutti. È una procedura simile a un concordato “minore”, dove però i creditori hanno voce in capitolo. Se un piccolo imprenditore non ha i requisiti per il concordato “pieno”, può ancora salvare l’azienda con questo strumento, ma deve convincere abbastanza creditori (specie le banche principali) a firmare. In pratica, l’accordo di ristrutturazione per i “non fallibili” è l’equivalente dell’accordo ex art. 57 C.C.I.I. (per le imprese maggiori) ma con percentuale fissa del 60% e procedura semplificata. Attenzione: per i creditori estranei all’accordo, la legge prevede che debbano essere pagati integralmente, a meno di specifiche previsioni di cram-down se sono di piccola entità.
– Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex liquidazione del patrimonio L.3/2012): è l’ultima spiaggia per il debitore civile o il piccolo imprenditore insolvente. Corrisponde grossomodo al fallimento personale. Può essere attivata dal debitore stesso o dai creditori, chiedendo al tribunale di nominare un liquidatore che venda tutti i beni dell’indebitato e ripartisca il ricavato. Il debitore, però, ottiene il beneficio dell’esdebitazione finale (liberazione dai debiti residui), salvo eccezioni, se ha collaborato lealmente. Questa procedura si attiva quando non si riesce a fare né un piano né un accordo (magari perché il debitore non ha entrate per sostenere un piano di pagamento). Da notare che la liquidazione controllata non è infamante come il vecchio fallimento: ad esempio, il debitore persona fisica non subisce l’interdizione legale o altre incapacità personali che colpivano il “fallito”; è pensata come uno strumento di fresh start. Certo, il debitore perde i beni liquidati, ma può ripartire “pulito” dai debiti una volta chiusa la procedura.
Quando usare queste procedure? Se il debitore è un consumatore o un ex imprenditore ormai cessato, sicuramente le procedure da sovraindebitamento sono la strada giusta (il concordato semplificato non si applica). Se il debitore è un piccolo imprenditore e i suoi debiti sono modesti, potrebbe scegliere l’accordo di ristrutturazione “minore” o il piano del consumatore (se molti debiti sono personali, ad es. fideiussioni escusse). A volte queste procedure si combinano con il concordato semplificato: pensiamo al caso di una società di persone insolvente e dei suoi soci illimitatamente responsabili. La società (ad es. una S.n.c.) potrebbe fare un concordato semplificato per liquidare il proprio attivo e definire i debiti sociali; parallelamente, i soci attivano un piano del consumatore o una liquidazione controllata per i debiti che residuano in capo a loro personalmente. Il coordinamento avviene tramite l’OCC e il tribunale, ma è fattibile e consente di chiudere il cerchio liberando sia la società che i soci. Anche per questo è utile affidarsi a professionisti che conoscono tutti gli strumenti: l’Avv. Monardo, come gestore OCC, ha titolo per seguire anche queste procedure minori e può farle interagire col concordato “maggiore” al bisogno.
Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati (per imprese maggiori)
In parallelo al concordato semplificato, esistono strumenti concorsuali “classici” che alcune imprese possono preferire, in base alle circostanze:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 C.C.I.I.): il debitore, anche senza passare dalla composizione negoziata, può negoziare con i creditori un accordo che coinvolga almeno il 60% dei crediti e poi chiederne l’omologazione al tribunale. È una procedura più snella del concordato preventivo: non coinvolge tutti i creditori (quelli estranei devono per legge essere pagati integralmente, a meno di estensioni omologate per piccoli crediti), e non c’è voto ufficiale ma firme di adesione. L’accordo può prevedere dilazioni, stralci, conversione di crediti in equity, ecc., ed è vincolante solo per chi aderisce (salvo meccanismi di cram-down su eventuali dissenzienti chirografari se si raggiungono certe maggioranze e condizioni). In alcuni casi, l’accordo di ristrutturazione è preferibile al concordato semplificato perché consente di mantenere la continuità aziendale con l’appoggio delle banche o di investitori, evitando la liquidazione totale. Tuttavia richiede la convinta adesione dei creditori principali, il che non sempre è ottenibile. Ad esempio, se una banca e alcuni fornitori strategici credono nel piano industriale di risanamento dell’impresa, firmeranno l’accordo; chi resta fuori verrà comunque tutelato (ad es. depositando somme in escrow per pagarli). Questo strumento fu pensato per ristrutturazioni complesse evitando lo stigma del fallimento; oggi, col Codice della Crisi, è ancora attuale e disciplinato. Va detto che, se la negoziazione privata per l’accordo fallisce, si può comunque ripiegare sul concordato (preventivo ordinario o anche semplificato se ne ricorrono i presupposti).
- Piani attestati di risanamento (art. 56 C.C.I.I., ex art. 67 L.F.): sono accordi totalmente stragiudiziali. Il debitore predispone un piano di risanamento (che può includere accordi con alcuni creditori, nuovi finanziamenti, dismissioni di asset, ecc.) che viene attestato da un professionista indipendente come fattibile e idoneo a risanare l’esposizione debitoria. Il piano viene eseguito privatamente e può essere pubblicato presso il Registro delle Imprese. La particolarità del piano attestato è che offre delle tutele legali a posteriori: se il piano ha successo, le operazioni in esso previste (pagamenti, finanziamenti, garanzie concesse) non potranno essere revocate in caso di successivo fallimento. È quindi un modo per dare sicurezza ai terzi che sostengono il risanamento. Questo strumento però non vincola i creditori dissenzienti: funziona solo se tutti i soggetti chiave sono consenzienti. Si usa di solito quando la crisi è incipiente e si riesce a trovare un accordo con le banche per rinegoziare, e magari i debiti verso fornitori non sono scaduti (o vengono pagati regolarmente). In uno stadio avanzato di insolvenza, il piano attestato puro è difficile da usare, a meno di un intervento di uno sponsor finanziario che ripaghi i creditori in un’unica soluzione (ad esempio un investitore che acquisisce l’azienda e paga i debiti in misura concordata). Il vantaggio è che resta riservato e non attiva procedure pubbliche; lo svantaggio è che è fragile se anche un solo creditore importante si sfila.
- Concordato preventivo ordinario (in continuità o liquidatorio): per completezza va menzionata anche l’opzione del concordato “classico” (non semplificato), dove i creditori votano sulla proposta in adunanza. Ad esempio, se la composizione negoziata fallisce ma il debitore preferisce tentare un concordato in continuità aziendale (volto a ristrutturare l’azienda e proseguire l’attività, magari sacrificando solo i creditori chirografari), potrebbe presentare una domanda di concordato preventivo ordinario ai sensi dell’art. 84 C.C.I.I. Ciò comporta l’apertura di una procedura più articolata: il tribunale ammette il debitore alla procedura, nomina un commissario giudiziale e indice l’adunanza dei creditori per il voto. È un iter più lungo e oneroso rispetto al semplificato, ma potrebbe portare al salvataggio dell’impresa, cosa che il semplificato non contempla (essendo liquidatorio). Ovviamente serve il voto favorevole di almeno il 51% dei crediti ammessi al voto (esclusi eventuali privilegiati che siano pagati al 100% o classi che non votano) e il rispetto di stringenti requisiti (es. apporto di nuova finanza se i chirografari ricevono meno del 20%, come da art. 84). La scelta tra concordato preventivo ordinario e semplificato dipende molto dalle prospettive dell’azienda: se c’è possibilità di risanamento e prosecuzione dell’attività con taglio dei debiti, si tenterà un concordato con continuità; se invece non ci sono speranze di rilancio, meglio chiudere dignitosamente con il semplificato liquidatorio. È importante notare che, in base alla prassi, un imprenditore può anche iniziare con un concordato “ordinario” in continuità e tenere comunque in riserva la composizione negoziata e il semplificato come paracadute (ad esempio presentando un concordato preventivo con riserva, e se poi il piano in continuità non va in porto, convertire la domanda in semplificato se ne ha i requisiti).
In conclusione su questo punto, non esiste uno strumento unico valido per tutti i casi di crisi. Il ruolo del professionista specializzato è proprio valutare il mix di procedure e soluzioni da adottare: a volte il concordato semplificato non è affatto la scelta principale, ma solo il “piano B” nel caso falliscano accordi o piani in continuità più vantaggiosi. Ad esempio, l’Avv. Monardo spesso imposta una strategia in più fasi: prima tenta un piano attestato o un accordo di ristrutturazione con banche e Fisco (per salvare l’azienda); in parallelo attiva la composizione negoziata come paracadute; se i creditori cooperano e si trova un accordo, bene, altrimenti in extremis fa scattare il concordato semplificato per evitare il fallimento e comunque chiudere i debiti in modo controllato. Questa elasticità di approccio garantisce al debitore di sfruttare ogni chance di salvare il salvabile, senza farsi trovare impreparato se poi occorre liquidare.
Errori comuni da evitare e consigli pratici per il debitore
Nella gestione di una crisi d’impresa e nella preparazione di un concordato semplificato, è facile incorrere in errori che possono compromettere l’esito. Ecco alcuni degli sbagli più comuni commessi dai debitori (e purtroppo talvolta anche da consulenti poco esperti) con i relativi consigli pratici per evitarli:
- Procrastinare eccessivamente l’azione: Il nemico principale è l’inerzia. Molti imprenditori sperano che la situazione migliori da sola e rimandano il momento di affrontare i creditori o di rivolgersi a un professionista. Questo è un errore fatale. Ogni ritardo restringe le opzioni: ad esempio, attendere troppo può far perdere l’accesso tempestivo alla composizione negoziata prima di un’udienza fallimentare, oppure far scadere i termini per impugnare atti esattoriali. Consiglio: appena ci si rende conto di non riuscire a far fronte ai debiti, consultare immediatamente un esperto di crisi. Anche prima di essere tecnicamente insolventi, oggi la legge incentiva l’emersione anticipata della crisi (adeguati assetti organizzativi, sistemi di allerta). Muoversi presto consente di avere più strumenti a disposizione (anche finanziamenti per la ristrutturazione, che quando si è in default conclamato nessuno concede più).
- Nascondere la testa sotto la sabbia (mancata collaborazione): Alcuni debitori, per vergogna o timore, evitano il confronto: non aprono le comunicazioni dei creditori, disertano gli incontri con l’esperto negoziatore, non forniscono documentazione completa. Questo atteggiamento, oltre a essere controproducente (il problema non sparisce, anzi peggiora), rischia di far apparire il debitore in mala fede. Ad esempio, non rivelare un debito durante la composizione negoziata può portare un creditore “dimenticato” a presentare istanza di fallimento, oppure può indurre l’esperto a negare l’attestazione di correttezza delle trattative. Consiglio: mantenere sempre un atteggiamento trasparente e proattivo. Se mancano dei documenti, dichiararlo e attivarsi per recuperarli; se un creditore non è stato incluso per errore, avvisare subito e includerlo. La credibilità del debitore è fondamentale per ottenere la fiducia sia dei creditori che del giudice.
- Errori nelle comunicazioni e notifiche ai creditori: Un errore tecnico che talvolta si verifica è sbagliare le comunicazioni ai creditori nella procedura di concordato semplificato. Ad esempio, non rispettare il termine minimo di 45 giorni tra l’invio ai creditori della proposta/piano/relazioni e l’udienza, oppure dimenticare di notificare qualche creditore noto. Ciò può dar luogo a contestazioni e rinvii (nel migliore dei casi) o addirittura all’inammissibilità della domanda (nel peggiore). Consiglio: predisporre con estrema cura, magari con l’ausilio di un OCC o di un notaio, l’elenco completo dei creditori e verificare accuratamente gli indirizzi PEC o le residenze per le notifiche. Inviare tutta la documentazione ai creditori con congruo anticipo e conservarne prova (ricevute PEC o AR). Se qualche creditore risulta irreperibile, segnalarlo tempestivamente al giudice. In sostanza, meglio “abbondare” in comunicazione che omettere anche un solo creditore, perché ciò potrebbe compromettere la procedura.
- Sottovalutare i costi della procedura: Alcuni pensano erroneamente che il concordato semplificato sia praticamente a costo zero. In realtà, sebbene sia meno costoso di un fallimento (meno lungaggini, niente fase di voto da organizzare), comporta comunque delle spese: bisogna considerare il compenso dell’esperto nella composizione negoziata (che per legge è contenuto, e spesso in parte a carico della CCIAA, ma può essere qualche migliaio di euro), il compenso dell’ausiliario nominato dal tribunale, e quello del liquidatore, oltre alle spese vive di giustizia (contributo unificato di circa €1.000, bolli). Se l’attivo è modesto, queste spese possono erodere una parte significativa di ciò che andrebbe ai creditori. Consiglio: nel piano prevedere sempre un fondo spese procedurali, stimando realisticamente questi costi. Ad esempio, destinare qualche migliaio di euro alle spese prededucibili (che hanno priorità di pagamento). In tal modo il giudice vedrà che la fattibilità è coperta anche sotto il profilo dei costi. Inoltre, accordarsi col professionista (avvocato, commercialista) su parcelle sostenibili e magari condizionate all’esito positivo. Evitare di promettere pagamenti a professionisti estranei non autorizzati (es. “ti pagherò fuori piano” – non è ammesso, tutte le prededuzioni devono essere inserite nel piano e approvate). Il tribunale apprezza la trasparenza anche nella stima dei costi.
- Non considerare l’impatto fiscale delle sopravvenienze attive: Si tratta di un errore tecnico attualissimo, emerso ad esempio in un caso di interpello del 2025, ovvero dimenticarsi delle imposte dovute sull’eventuale cancellazione dei debiti. Mi spiego: quando in una procedura concorsuale vengono estinti debiti senza pagarli interamente, la quota non pagata in teoria costituisce per il debitore un ricavo straordinario (sopravvenienza attiva) tassabile ai fini IRES e IRAP. In passato, il legislatore aveva escluso la tassazione per le sopravvenienze da concordato preventivo (art. 88 comma 4-ter TUIR) e da accordo di ristrutturazione, proprio per non vanificare l’utilità delle procedure (se tasso i debiti cancellati, creo un nuovo debito fiscale!). Ebbene, attualmente l’art. 88 TUIR non menziona il concordato semplificato. L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 179/2025, ha sostenuto che le riduzioni di debiti derivanti da un concordato semplificato sono imponibili, non essendoci una norma che le esenti . Ciò crea un paradosso: se un’azienda cancella €1.000.000 di debiti con il concordato semplificato, potrebbe emergere una tassazione (IRES 24% + IRAP) su quell’importo, traducendosi in un nuovo debito fiscale di centinaia di migliaia di euro, che sottrae risorse ai creditori. Come notato dagli esperti, questo paradosso renderebbe molti concordati semplificati non convenienti per i creditori, perché la tassa sulle sopravvenienze li lascerebbe con meno soldi rispetto a un fallimento (nel fallimento, spesso la società fallita non prosegue l’attività e quindi non viene tassata in concreto) . Consiglio: fino a quando il legislatore non porrà rimedio (ci si auspica un intervento normativo per includere anche il concordato semplificato tra le esenzioni), occorre tener conto di questa imposta nel piano. Una soluzione pratica è destinare una parte dell’attivo al pagamento delle imposte sulle sopravvenienze (inserendole tra i costi prededucibili nel piano), così che i creditori non ne risultino pregiudicati . In parallelo, sarebbe opportuno sollecitare il legislatore a correggere questa anomalia: dottrina e operatori hanno evidenziato l’urgenza di includere il concordato semplificato nel regime di detassazione per coerenza con la sua funzione, ma finché ciò non avviene, la prudenza impone al professionista di calcolare l’eventuale imposta e accantonarla nel piano concordatario.
- Fare da soli senza professionisti specializzati: La gestione di una procedura concorsuale, specialmente di nuova introduzione come il concordato semplificato, non è terreno per il fai-da-te. Affidarsi all’improvvisazione o a consulenti non esperti di crisi d’impresa può portare a errori irreparabili (termini persi, documenti sbagliati, strategie inadatte). Consiglio: rivolgersi sempre a professionisti qualificati. L’Avv. Monardo, cassazionista ed esperto della materia, grazie anche al suo team di commercialisti, offre una visione integrata legale-contabile. Solo con un supporto del genere si possono valutare a 360° tutte le implicazioni civilistiche, tributarie, penali (sì, perché in alcuni casi di insolvenza vi possono essere anche profili di bancarotta da monitorare) e sfruttare tutte le opportunità offerte dalla legge. Il costo di un professionista è ampiamente compensato dai benefici: ad esempio evitare un fallimento, risparmiare decine (se non centinaia) di migliaia di euro grazie a difese tecniche, ottenere in tempi rapidi la liberazione dai debiti. Nel concordato semplificato, in particolare, dove i margini di errore sono ridotti (vista la brevità dei termini e la discrezionalità del giudice), è fondamentale avere una guida esperta.
In sintesi, il debitore deve agire tempestivamente, con trasparenza e competenza, sfruttando tutte le leve legali a disposizione ed evitando scelte avventate. Ogni mossa va pianificata valutandone le conseguenze sul quadro generale. Prevenire gli errori, grazie ai consigli di un legale esperto, è sempre meglio che doverli correggere in corsa – specie in una materia dove i termini sono stringenti e le valutazioni discrezionali del giudice lasciano poco margine per correzioni.
Domande frequenti (FAQ) sul concordato semplificato
Di seguito una serie di quesiti pratici ricorrenti sul concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, con risposte sintetiche e chiare dal punto di vista del debitore:
Domanda 1: Cos’è esattamente il concordato semplificato per la liquidazione?
Risposta: È una procedura concorsuale introdotta nel 2021 (oggi regolata dagli artt. 25-sexies e 25-septies C.C.I.I.) che consente all’imprenditore in crisi o insolvente – dopo aver tentato senza successo la composizione negoziata con i creditori – di proporre al Tribunale un piano di liquidazione dei propri beni al fine di soddisfare i creditori. Viene definito “semplificato” perché non prevede il voto dei creditori: il piano, se rispetta i requisiti di legge, viene omologato direttamente dal giudice, anche senza l’accordo dei creditori. In pratica, è un modo per chiudere l’impresa liquidandone il patrimonio sotto controllo giudiziario, evitando il fallimento tradizionale (liquidazione giudiziale). Il debitore cede tutti i suoi beni, che verranno venduti dal liquidatore nominato, e con il ricavato paga i creditori secondo l’ordine delle prelazioni e le percentuali stabilite.
Domanda 2: In cosa differisce dal concordato preventivo ordinario?
Risposta: Le differenze principali sono:
– Presupposto di accesso: il concordato semplificato si può avviare solo dopo aver esperito una composizione negoziata fallita (con attestazione dell’esperto), mentre il concordato preventivo ordinario è libero (basta lo stato di crisi o insolvenza, non è obbligatorio aver tentato accordi prima).
– Assenza di voto: nel semplificato non c’è voto dei creditori, mentre nel concordato preventivo i creditori votano ed è necessaria una maggioranza per approvare la proposta.
– Struttura del piano: il semplificato deve essere obbligatoriamente liquidatorio (non consente piani in continuità aziendale), mentre il concordato ordinario può essere liquidatorio oppure in continuità (cioè mirare alla prosecuzione dell’attività aziendale ristrutturata).
– Figure di controllo: nel semplificato non c’è un commissario giudiziale che segue la procedura sin dall’inizio, ma solo un ausiliario nominato all’atto di fissazione dell’udienza, e poi un liquidatore dopo l’omologa. Nel preventivo ordinario, invece, c’è un commissario giudiziale nominato subito dopo l’ammissione, che vigila sull’impresa fino al voto e all’omologa.
– Requisiti economici di fattibilità: il concordato preventivo liquidatorio ordinario richiede per legge il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari (salvo apporti di finanza esterna che consentano deroghe), mentre il semplificato non ha soglie minime di pagamento per i chirografari. Questo perché nel semplificato la garanzia per i creditori è data dal confronto con la liquidazione giudiziale (basta che prendano almeno quanto nel fallimento, anche se fosse molto poco in assoluto) .
– Tempistiche: il semplificato è generalmente più rapido, in quanto salta la fase del voto e l’eventuale adunanza dei creditori. In pochi mesi può arrivare l’omologa, contro i 6-12+ mesi di un concordato preventivo ordinario. Questo incide anche sui costi (più contenuti nel semplificato).
In sintesi, il concordato semplificato è più snello e coattivo, ma limitato nelle finalità (solo liquidazione dell’azienda). Può essere visto come una “corsia accelerata” e semplificata rispetto al concordato preventivo classico . Naturalmente, il semplificato è accessibile solo a chi ha fatto la composizione negoziata, mentre l’ordinario no.
Domanda 3: Chi può accedere al concordato semplificato?
Risposta: Possono accedervi solo gli imprenditori (anche agricoli) che abbiano avviato la procedura di composizione negoziata della crisi e che, all’esito delle trattative, non siano riusciti a trovare un accordo con i creditori. Non è richiesta una forma giuridica specifica: possono essere società di capitali, società di persone, ditte individuali, purché soggette alla composizione negoziata. Anche gli imprenditori cosiddetti “minori” (sotto le soglie di fallibilità) possono usarlo, a condizione di aver attivato la negoziazione assistita . In pratica, rientra chiunque possa accedere alla composizione negoziata (che è volontaria e aperta a tutte le imprese, grandi o piccole, in situazione di squilibrio o insolvenza incipiente). Sono invece esclusi i privati non imprenditori (per loro ci sono le procedure di sovraindebitamento) e chi non ha affatto tentato la via negoziale. Inoltre, ovviamente, servono i presupposti oggettivi: uno stato di crisi o insolvenza attuale (es. debiti scaduti rilevanti, crisi di liquidità conclamata) che perdura al momento della domanda di concordato.
Domanda 4: Quali debiti e creditori sono coinvolti nel concordato semplificato?
Risposta: Tutti i debiti dell’impresa sorti prima della data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro Imprese rientrano nella procedura. Quindi, debiti finanziari (mutui, leasing), debiti commerciali verso fornitori, debiti tributari e contributivi, ecc., vengono tutti inclusi nel piano e saranno soddisfatti secondo quanto previsto (integralmente, parzialmente o, in caso di incapienza, anche con nulla, a seconda delle cause di prelazione e delle disponibilità ricavate). I creditori posteriori (cioè i debiti sorti dopo il deposito della domanda) restano esclusi e andranno pagati alle loro scadenze (eventualmente con prededuzione se funzionali alla procedura). È importante notare che anche i garanti e coobbligati (come fideiussori) possono risentire indirettamente della procedura: la liberazione del debitore principale col concordato, infatti, non libera i fideiussori rispetto ai creditori, i quali potrebbero poi rivalersi su di loro per la parte di credito non pagata nel concordato. Ad esempio, se Tizio Srl fa il concordato e paga solo il 50% ai suoi creditori, un creditore garantito da fideiussione personale del socio potrà chiedere al fideiussore il restante 50%. Ciò va tenuto presente: spesso nel piano si cerca di coinvolgere anche i garanti, ad esempio prevedendo che apportino essi stessi risorse (denaro) per aumentare la percentuale offerta ai chirografari, ottenendo magari liberatoria. In caso contrario, il garante dovrà gestire poi la propria esposizione magari con un piano del consumatore o altra procedura personale.
Domanda 5: I creditori possono opporsi o bloccare il concordato semplificato?
Risposta: Bloccarlo con un voto contrario no, perché non c’è votazione, ma possono certamente opporsi all’omologazione presentando un’opposizione formale in tribunale entro 10 giorni prima dell’udienza . Se i creditori non fanno opposizione, il giudice – verificati comunque tutti i requisiti – di norma omologa. Se invece uno o più creditori si oppongono, il Tribunale dovrà valutare le loro ragioni. Le opposizioni tipiche possono essere: “il piano non mi dà quanto avrei in fallimento” (cioè contestazione della convenienza), oppure “il debitore ha frodato i creditori, quindi non merita l’omologa” (es. atti in frode, distrazioni), o ancora “il piano non è fattibile” (es. valori di realizzo sovrastimati). Il giudice esaminerà queste contestazioni e deciderà. Se l’opposizione risulta fondata (ad esempio si dimostra che un certo bene è sottovalutato e quindi in realtà in fallimento i creditori otterrebbero di più -> c’è pregiudizio per i creditori), il Tribunale può negare l’omologa. In pratica i creditori hanno sì uno strumento di difesa (l’opposizione), ma devono argomentare motivi solidi e provarli. Una generica contrarietà non basta: serve dimostrare un concreto pregiudizio. Dunque i creditori possono creare ostacoli, ma devono essere disposti ad andare davanti al giudice e a sostenere le proprie ragioni tecniche. Questo “costo” maggiore per i creditori (rispetto al semplice voto contrario nel concordato ordinario) fa sì che tendenzialmente essi si oppongano solo se ritengono veramente iniquo il piano verso di loro.
Domanda 6: Cosa succede se il Tribunale non omologa il concordato semplificato?
Risposta: Se l’omologazione viene rifiutata (cioè il Tribunale emette decreto di rigetto), automaticamente il debitore perde la protezione concorsuale e torna esposto alle iniziative individuali dei creditori. Nella pratica, spesso il tribunale contestualmente dichiara la liquidazione giudiziale (fallimento) dell’imprenditore, qualora vi sia un’istanza pendente o la richiesta del PM . Infatti, il rigetto dell’omologa implica che i creditori non hanno altra tutela e se c’è insolvenza conclamata, il fallimento è la naturale conseguenza. C’è comunque la possibilità di reclamo: il debitore (o anche i creditori) possono proporre reclamo alla Corte d’Appello contro il decreto di rigetto (o anche contro un decreto di omologa) entro 30 giorni. Ad esempio, se il giudice non omologa ma il debitore ritiene la decisione ingiusta, può appellarla. Tuttavia, attenzione: durante l’appello i creditori potrebbero chiedere il fallimento lo stesso; la legge infatti non sospende automaticamente le azioni in questa fase di impugnazione. In alcuni casi recenti, si è discusso se ci possa essere una sorta di “moratoria” tra rigetto e fallimento, ma non è automatica (bisogna chiedere eventualmente una sospensiva alla corte d’appello, non facile). Quindi, conviene sin dalla fase di opposizione all’omologa evidenziare bene che il fallimento darebbe meno ai creditori: il giudice, sapendo che rigettando aprirebbe una procedura peggiore per i creditori stessi, potrebbe essere più cauto nel bocciare il concordato. In sintesi: il fallimento è lo scenario di default se salta il concordato semplificato, a meno che non si vinca un eventuale reclamo in appello.
Domanda 7: Durante il concordato semplificato l’imprenditore può continuare l’attività?
Risposta: Formalmente il concordato semplificato è liquidatorio, quindi l’idea è che cessi l’attività d’impresa e si liquidino i beni. In pratica, però, fino all’omologazione l’imprenditore rimane in carica (salvo avesse già cessato l’attività prima) e può svolgere gli atti di ordinaria amministrazione necessari a conservare il valore dell’impresa. Ad esempio, se l’azienda è ancora operativa, il debitore può portare avanti la produzione o i servizi durante i mesi della procedura, magari per onorare commesse in corso ed evitare perdita di valore (beni obsoleti, rescissione di contratti). Dopo l’omologa, la regola sarebbe la cessazione dell’attività e la liquidazione: il liquidatore nominato può comunque decidere di proseguire temporaneamente l’esercizio d’impresa se serve a vendere meglio (il Codice lo prevede all’art. 212 per la liquidazione giudiziale e analogicamente si può applicare qui). Ad esempio, se c’è da completare una commessa in corso per incassare un credito, il liquidatore può farlo prima di vendere tutto. Ma in generale, non è un concordato in continuità: l’obiettivo non è proseguire l’impresa ma liquidarla al meglio. I contratti pendenti possono essere sciolti o eseguiti dal liquidatore a seconda di cosa conviene alla massa. Per i dipendenti, spesso si cerca di salvaguardarli attraverso la cessione dell’azienda a un terzo che li assorba; se ciò non avviene, si ricorrerà ai licenziamenti con pagamento del TFR e accesso alla NASpI per i lavoratori. Il debitore deve quindi prepararsi all’idea che la sua attività, per come era, finirà con l’omologa (salvo il caso in cui lui stesso, tramite una newco, ricompri l’azienda all’asta concordataria – operazione però da valutare con cautela perché potrebbe essere vista come abusiva se penalizza i creditori).
Domanda 8: I soci di una società fallita possono usare il concordato semplificato per evitare il fallimento personale?
Risposta: Bisogna distinguere. Il concordato semplificato riguarda la società o impresa debitrice. Se parliamo di una società di persone (S.n.c., S.a.s.), i soci illimitatamente responsabili in caso di fallimento della società verrebbero trascinati nel fallimento personale (estensione ai soci). Invece, se la società presenta concordato semplificato e viene omologato, i soci eviteranno di essere dichiarati falliti insieme alla società, perché la società non fallisce ma viene regolata col concordato. Tuttavia, i debiti sociali verso terzi per la parte non pagata nel concordato potrebbero essere comunque richiesti ai soci, come abbiamo detto: la liberazione del debitore principale (società) nel concordato non libera i coobbligati. Quindi i soci di una SNC potrebbero trovarsi, dopo il concordato, con creditori che chiedono a loro i restanti importi non soddisfatti dalla società. Per evitare ciò, spesso si fa partecipare i soci al “sacrificio”: ad esempio mettendo nel piano che i soci versano una certa somma aggiuntiva a beneficio dei creditori chirografari, per migliorare la percentuale di soddisfazione ottenendo in cambio la rinuncia dei creditori ad agire verso di loro. Oppure parallelamente il socio può fare un accordo coi creditori (magari promettendo di pagare privatamente la stessa percentuale che la società paga). Se il socio è persona fisica sovraindebitata, può utilizzare il piano del consumatore per i debiti personali residui. Dunque, sì, i soci possono indirettamente evitare il loro fallimento se la società chiude col concordato semplificato, ma devono comunque gestire la loro posizione con strumenti ad hoc (accordi privati o procedure di sovraindebitamento). Se invece parliamo di soci di società di capitali (S.r.l., S.p.A.), essi non sono responsabili dei debiti sociali (salvo abbiano firmato garanzie). Quindi, per loro, che la società faccia concordato o fallimento non cambia in termini di responsabilità sui debiti (non rispondono comunque con il patrimonio personale). Cambia però l’aspetto reputazionale: un concordato semplificato evita lo stigma di un fallimento aziendale e potenzialmente lascia intatta la “fedina” imprenditoriale dei soci amministratori, il che può essere un vantaggio.
Domanda 9: Come vengono soddisfatti i creditori privilegiati (banche ipotecarie, Fisco privilegiato) nel concordato semplificato?
Risposta: I creditori privilegiati (cioè muniti di pegno, ipoteca o privilegio speciale/generale) hanno diritto di prelazione sui ricavi dei beni gravati. Nel concordato semplificato vige il principio che essi possono non essere pagati integralmente solo se il valore di liquidazione del bene non è sufficiente a coprirli. In pratica si applica l’art. 84 comma 5 C.C.I.I. per analogia: se un bene ipotecato vale 100 e il debito ipotecario è 150, al creditore ipotecario vanno riconosciuti 100 (il valore stimato ricavabile), e i restanti 50 diventano chirografari (perdendo il privilegio) . Dunque i privilegiati possono subire una falcidia, ma solo in funzione dell’eventuale carenza di valore del collaterale. Se invece il patrimonio basta a coprirli, vanno pagati al 100%. Nel concordato semplificato è ammesso (dal 2024) di suddividere in classi anche i creditori privilegiati degradati, ossia si possono creare classi separate, ad esempio distinguendo le banche ipotecarie dai fornitori chirografari, per trattare in modo diverso situazioni differenti. L’importante è rispettare la cosiddetta Absolute Priority Rule: nessun creditore di grado inferiore può ricevere più di quanto riceve un creditore di grado superiore non soddisfatto integralmente . Tradotto: non posso dare qualcosa ai chirografari se un privilegiato viene pagato meno del suo collaterale, a meno che il privilegiato stesso acconsenta. Nel concordato semplificato, l’ordine delle prelazioni è rigido come nel fallimento. Di solito, quindi, le banche ipotecarie vengono soddisfatte fino al valore dei beni ipotecati; l’Erario per i crediti privilegiati (IVA, ritenute) viene trattato come privilegiato ma con possibili stralci se il patrimonio non copre (questo stralcio costituisce la “transazione fiscale implicita” di cui parlavamo); i dipendenti per TFR e stipendi godono di privilegi di grado molto alto e quindi vengono in genere pagati integralmente (anche perché vi sono fondi come il Fondo di garanzia INPS che intervengono per TFR e ultime tre mensilità in caso di procedure). Ricordiamo che nel concordato semplificato, a differenza del preventivo ordinario, non si applica l’obbligo di assicurare il 20% ai chirografari né di raccogliere l’adesione del Fisco, ma serve comunque garantire a tutti almeno il valore di liquidazione di quei beni su cui vantano diritti.
Domanda 10: Posso includere nel concordato semplificato anche debiti personali estranei all’azienda?
Risposta: No, il concordato riguarda solo il soggetto che lo propone. Se l’impresa è individuale, allora coincide con la persona fisica e quindi tutti i suoi debiti – anche “personali” – rientrano (in realtà non c’è distinzione tra debiti d’impresa e privati, è un unico patrimonio). Ma se l’impresa è una società, i debiti personali dei soci o degli amministratori non sono inclusi (ad esempio il mutuo sulla casa del socio non rientra nel concordato della società). Allo stesso modo, se un imprenditore individuale ha sia debiti aziendali sia debiti familiari (es. un finanziamento per spese di casa), nel concordato semplificato potrà inserirli tutti perché in quel caso persona e impresa coincidono. Invece un professionista (avvocato, artigiano non fallibile) formalmente non è un imprenditore commerciale, quindi non può accedere al concordato semplificato ma dovrà usare le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore o accordo) che includono sia debiti professionali che personali. In generale, bisogna tenere distinti i piani a seconda del soggetto debitore: concordato semplificato = solo debiti dell’impresa soggetta a composizione negoziata; procedure da sovraindebitamento = debiti della persona fisica sovraindebitata. Se un soggetto ha intreccio di debiti aziendali e personali (es. ditta individuale e debiti familiari), conviene valutare un unico concordato semplificato (se ha partita IVA) oppure combinare concordato per la parte aziendale e piano del consumatore per la parte personale.
Domanda 11: Quanto tempo ci vuole per completare un concordato semplificato?
Risposta: I tempi possono variare, ma generalmente è più veloce di un fallimento e di un concordato preventivo ordinario. La fase fino all’omologazione dipende molto dal tribunale e dalla complessità del caso: può andare da ~3-4 mesi (in casi semplici, senza opposizioni) a 6-8 mesi se ci sono integrazioni da fare, perizie, opposizioni e magari reclami in appello. Una volta omologato, la fase di liquidazione dipende dai beni da vendere: può durare pochi mesi se c’è già un acquirente pronto o liquidità disponibile per pagare i creditori, oppure qualche anno se bisogna vendere immobili o l’azienda intera e il mercato è lento. In un caso ideale in cui l’azienda ha un compratore e le vendite sono rapide, entro 1 anno si potrebbe chiudere tutto. In casi con beni immobiliari difficili da liquidare, si può arrivare a 2-3 anni. In ogni caso, è più rapido di un fallimento medio (che spesso dura 5-7 anni per completare i riparti finali). Un esempio concreto: un concordato semplificato omologato a maggio 2025 dal Tribunale di Lucca prevedeva la cessione di un ramo d’azienda entro l’anno; infatti il ramo è stato trasferito a novembre 2025 e si prevede chiusura nel 2026. Se fosse andato in fallimento, probabilmente ci sarebbero voluti più anni e con realizzi minori. Quindi possiamo dire che la tempistica tipica dalla domanda all’omologazione è nell’ordine di pochi mesi (3-6 mesi), ed è uno dei vantaggi di questa procedura.
Domanda 12: Che costi ha, in termini di tassazione e spese, il concordato semplificato?
Risposta: Ci sono vari costi da considerare:
– Spese di giustizia fisse: marche da bollo per il ricorso, contributo unificato – che per il concordato è di circa €1.032 attualmente (è una procedura concorsuale).
– Compensi degli organi della procedura: l’esperto della composizione negoziata (il cui compenso è calmierato per legge, in base a scaglioni proporzionali ai debiti, spesso qualche migliaio di euro ed è in parte pagato dalla CCIAA), l’ausiliario nominato dal tribunale (che percepisce un compenso stabilito dal giudice, di solito su base oraria o forfettaria, magari qualche migliaio di euro), e il liquidatore (che prende un compenso di legge proporzionale all’attivo realizzato, secondo le tabelle dei curatori fallimentari).
– Costi di pubblicità e procedura: eventuali costi per pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di estratti, bolli per iscrizioni nei registri, notifiche ai creditori – non altissimi, ma da mettere in conto.
– Compensi dei professionisti del debitore: avvocato, consulente contabile, eventuale attestatore se servisse. Questi sono pattuiti privatamente col debitore, ma spesso una parte viene pagata prima o durante la procedura con carattere prededucibile (devono però essere compensi congrui e autorizzati dal giudice). Non c’è un “fondo spese” ufficiale come nel fallimento (dove esiste un registro delle spese), ma di fatto vanno sostenuti i costi per portare a termine le attività (ad es. se serve una perizia di stima durante la procedura, il giudice chiederà di nominare un perito a spese della massa attiva).
Riassumendo: bisogna aspettarsi costi complessivi pari a qualche punto percentuale dell’attivo da liquidare. Ad esempio, se si liquidano €100.000 di beni, tra liquidatore e ausiliario potrebbero andare via €5-10.000 di compensi. Poi c’è il nodo fiscale delle sopravvenienze attive menzionato prima: se non cambia la legge, bisogna considerare anche quell’esborso potenziale (circa il 25% delle somme falcidiate, in termini di IRES/IRAP). È un costo indiretto. Nel piano conviene mettere un accantonamento per sicurezza.
Domanda 13: Cosa succede se un creditore era garantito da una fideiussione o un pegno di un terzo?
Risposta: Il concordato semplificato vincola solo i rapporti tra debitore e creditori in procedura, ma non incide sulle garanzie prestate da terzi. Quindi, se la società Tizio Srl ha un debito verso la banca garantito da fideiussione personale del socio Caio, e nel concordato Tizio Srl paga solo il 50% a quella banca, la banca potrà escutere Caio per il restante 50%. Caio poi sarà surrogato nel credito verso la Srl per quella parte, ma la Srl essendo esdebitata non pagherà (a meno che Caio avesse fatto riserva di rivalsa, fattispecie complessa). In altre parole: i fideiussori, coobbligati e datori di pegno a garanzia di debiti della società restano obbligati per intero verso i creditori (salvo liberazione volontaria da parte di questi ultimi). Questa è una differenza rispetto, ad esempio, al diritto statunitense (dove la discharge personale del Chapter 11 talvolta protegge anche i co-debtor in certe condizioni). In Italia no: la discharge del concordato non si estende ai terzi garanti. Quindi attenzione: se siete garanti, potreste dover pagare voi la parte non pagata dall’azienda in concordato. Viceversa, se qualcuno ha garantito un vostro debito e questi paga al creditore (viene escusso), subentra come creditore nei vostri confronti (ma se siete esdebitati, quel credito residuo non potrà comunque essere preteso). Ciò implica che in fase di concordato sarebbe opportuno coinvolgere i garanti: o pagano loro direttamente una quota nel piano (migliorando la soddisfazione dei creditori, e ottenendo liberatoria), oppure si preparino all’eventuale escussione successiva. Un esempio pratico: in un concordato semplificato omologato a Bari nel 2024, la moglie dell’imprenditore aveva ipotecato la propria casa come garanzia di un debito bancario della società. La banca, nel concordato, ha ottenuto il 70% del suo credito; per il restante 30%, legalmente avrebbe potuto agire sulla casa della moglie (che era terzo datore d’ipoteca), ma di fatto vi ha rinunciato perché comunque soddisfatta in buona parte e probabilmente per accordi extra-giudiziali. Tuttavia, è bene non lasciare queste situazioni al caso: case by case, va valutato.
Domanda 14: L’omologazione del concordato semplificato mi libera dai debiti residui (esdebitazione)?
Risposta: Sì, una volta eseguito il concordato, il debitore impresa viene liberato dai debiti concorsuali non soddisfatti, analogamente a quanto avviene con l’esdebitazione post-fallimentare. Nel Codice della Crisi (art. 118 e 282) si prevede espressamente che l’esdebitazione spetta al fallito persona fisica, ma nel concordato la liberazione è intrinseca all’omologa per la società (che, una volta chiuso il concordato, viene liquidata e non più perseguibile dai creditori). Se il debitore è persona fisica (impresa individuale), può sorgere un dubbio teorico: serve chiedere un’esdebitazione formale? In realtà, nella prassi concorsuale, al termine del concordato il decreto di chiusura sancisce che il debitore è libero dai debiti anteriori non soddisfatti (salvo quelli eventualmente esclusi per legge come debiti da sanzioni penali, alimenti, ecc.). Nel concordato preventivo ordinario era chiaro (l’art. 184 L.F. prevedeva la liberazione integrale salvo patto contrario); nel semplificato, pur non essendoci una norma ad hoc, per analogia vale lo stesso principio: l’omologa e la successiva esecuzione integrale del piano costituiscono titolo per non poter più pretendere dai beni futuri del debitore il pagamento dei crediti oggetto del concordato. In sintesi, sì, il debitore uscirà “pulito” dai debiti dopo aver adempiuto al piano. Nel caso di società, essa normalmente verrà cancellata dal registro imprese a fine liquidazione (cessando di esistere); nel caso di imprenditore individuale, egli proseguirà come persona fisica ma senza quei debiti pregressi (con l’eccezione di eventuali debiti non falcidiabili per legge, come obblighi alimentari, risarcimenti da illecito penale, ecc., che comunque raramente riguardano contesti d’impresa). Vale però quanto detto sul problema fiscale: ad oggi, paradossalmente, un debito fiscale falcidiato potrebbe “rivivere” sotto forma di imposta sulle sopravvenienze attive se non prevista l’esenzione.
Domanda 15: Cosa posso fare se i creditori iniziano ad aggredire i miei beni prima che riesca ad omologare il concordato?
Risposta: Durante la pendenza della procedura (sia composizione negoziata avviata, sia concordato depositato e non ancora omologato), il debitore è protetto da misure automatiche o che può richiedere al giudice. Se un creditore ignorasse queste protezioni e iniziasse o proseguisse un pignoramento, si possono prendere provvedimenti: ad esempio, segnalare subito al giudice della composizione negoziata o al tribunale del concordato che c’è un’azione in violazione della sospensione, chiedendo un provvedimento d’urgenza per dichiararla improcedibile. Oppure, se la protezione non era attiva (magari perché scaduta o non richiesta), si può comunque chiedere al giudice dell’esecuzione un rinvio dell’asta motivando che è in corso una procedura concorsuale e c’è un piano in via di definizione. In molti casi i tribunali hanno un atteggiamento collaborativo: ad esempio, il Tribunale di Bologna nel 2025 ha stabilito che la pendenza di un concordato semplificato non impedisce a un creditore di ottenere un decreto ingiuntivo (titolo), ma impedisce di eseguirlo finché dura la procedura . Quindi se un creditore ottiene un D.I. durante la composizione negoziata, potrà notificartelo ma non potrà pignorare se sei dentro le misure protettive. Se però non hai chiesto la sospensione e un creditore procede, devi immediatamente correre ai ripari chiedendo le misure in extremis. In generale: comunica attivamente a tutti i creditori che stai andando verso una procedura concorsuale, invitali (per iscritto) a sospendere volontariamente le azioni – spesso funziona, perché capiscono che proseguire sarebbe inutile se poi parte una procedura. E in caso di azioni ostinate, rivolgersi subito al tribunale per farle dichiarare improcedibili in virtù della prevalenza della procedura concorsuale (principio per cui, una volta partito un concorso, le esecuzioni individuali devono arrestarsi).
Domanda 16: Il concordato semplificato può essere utilizzato per risolvere debiti fiscali molto elevati con Agenzia Entrate o INPS?
Risposta: Sì, certamente. Anzi, molti casi pratici di concordato semplificato riguardano proprio aziende schiacciate da debiti con il Fisco o gli enti previdenziali. Attraverso il concordato, l’imprenditore può proporre di pagare solo una parte di tali debiti (ad esempio l’IVA al 30%, le sanzioni zero, ecc.) in modo dilazionato, anche senza l’accordo formale dell’Agenzia Entrate. Nel concordato preventivo ordinario, per falcidiare l’IVA servirebbe la transazione fiscale (e l’adesione del Fisco, o quantomeno pagare almeno il 20% se vuoi forzare la transazione in mancanza di adesione). Nel concordato semplificato, grazie all’assenza di voto, c’è maggiore flessibilità nel trattamento dei crediti pubblici. L’unico limite è sempre la convenienza: bisogna dimostrare che lo Stato incassa in concordato almeno quanto incasserebbe pignorando e liquidando l’azienda. Spesso questo è facile da provare, considerando che le procedure fallimentari comportano costi e tempi lunghi e alla fine il Fisco prende poco. Dunque, sì, il concordato semplificato è uno strumento adatto a gestire grosse esposizioni tributarie e contributive. Va però integrato con gli strumenti di definizione agevolata: come detto, se c’è una rottamazione possibile, la si inserisce nel piano. Inoltre va considerata la questione fiscale delle sopravvenienze (il paradosso di dover pagare tasse sul debito tagliato, già discusso sopra). Ma a livello di efficacia giuridica, l’omologa del concordato semplificato vincola l’Erario e l’INPS a quanto stabilito: ad esempio, se il piano dice che l’Agenzia delle Entrate riceverà €50.000 a saldo di €200.000 di debiti fiscali, una volta omologato l’accordo l’Agenzia non potrà mai chiedere i €150.000 residui (andranno stralciati per effetto esdebitativo).
Domanda 17: È garantito al 100% che col concordato semplificato evito il fallimento?
Risposta: Garantito no, perché dipende dal buon esito della procedura (che a sua volta dipende dalla serietà del piano e dal giudizio del tribunale). Se il concordato viene ammesso e poi omologato con successo, allora sì, la società non verrà dichiarata fallita e i debiti saranno risolti in quella sede. Ma se per qualche motivo l’omologazione non arriva (ad esempio il tribunale rigetta la domanda perché mancavano requisiti, oppure il debitore stesso ritira la proposta perché ha trovato un accordo extra-giudiziale all’ultimo, o ancora i creditori fanno opposizione e la spuntano convincendo il giudice), allora il rischio di fallimento rimane. Diciamo che la presentazione del concordato semplificato sospende ed evita nell’immediato la dichiarazione di fallimento (il tribunale non può dichiarare il fallimento pendente una domanda di concordato, se questa è ammissibile, se non eventualmente contestualmente al rigetto dell’omologa come visto). Quindi, in ogni caso, provare il concordato semplificato è un tentativo che posticipa il fallimento e può scongiurarlo definitivamente se va in porto. Le statistiche: nei primi due anni di applicazione (2022-2024) diversi concordati semplificati sono stati omologati, anche contro il parere di qualche creditore pubblico importante (es. Agenzia Entrate), proprio per evitare fallimenti dispendiosi e con minor ritorno per i creditori. È però cruciale presentare un piano serio e rispettare le regole: se il giudice fiuta abuso o mancanza di trasparenza, potrebbe non concedere il beneficio. In conclusione: non c’è garanzia assoluta, ma certamente il concordato semplificato è ad oggi lo strumento più efficace per evitare il fallimento, se ben utilizzato.
Domanda 18: Devo pagare qualcosa ai creditori durante il concordato semplificato?
Risposta: Durante la procedura in sé, no – i pagamenti ai creditori concorsuali restano sospesi (salvo che il piano preveda qualche acconto). Anzi, una volta presentata la domanda di concordato, il debitore non può più pagare debiti anteriori se non autorizzato dal giudice (per evitare preferenze indebite tra creditori). Quindi, dall’apertura della negoziazione fino all’omologa, i creditori concorsuali devono attendere. Fanno eccezione i cosiddetti debiti prededucibili: ad esempio, se il debitore deve continuare un minimo l’attività durante la procedura, pagherà le forniture correnti, pagherà i dipendenti per le retribuzioni maturate in procedura, ecc., e questi costi sono considerati prededucibili (cioè verranno soddisfatti prima di ripartire l’attivo ai creditori concorsuali). Se il tribunale autorizza un esercizio provvisorio di un ramo d’azienda, i debiti contratti in quel periodo saranno prededucibili. Ma i debiti che erano anteriori alla domanda, no: non vengono pagati durante, e i creditori non possono pretendere nulla sino alle ripartizioni finali. Dopo l’omologa, si inizieranno a pagare i creditori, secondo le tempistiche del piano (che potrebbe prevedere subito una distribuzione, se c’è cassa, oppure man mano che si vendono i beni). Il debitore, comunque, nel piano può decidere di fare pagamenti parziali immediati ad alcuni creditori strategici, ma deve esplicitarlo nella proposta e giustificarlo. Ad esempio: “pagherò subito i fornitori essenziali X e Y (anche se sono chirografari) perché continuino a fornire durante la liquidazione” – questo può essere ammesso se funzionale, e quei pagamenti sarebbero in prededuzione (essendo funzionali alla continuità temporanea). In linea generale però, il debitore sospende i pagamenti dei debiti pregressi e i creditori concorsuali non possono agire finché la procedura è in corso .
Domanda 19: Il concordato semplificato ha effetti sul DURC e sulla possibilità di continuare ad appaltare lavori pubblici?
Risposta: L’omologa del concordato (così come quella di un concordato preventivo ordinario) consente al debitore di ottenere un DURC regolare durante la procedura, pur avendo debiti contributivi, perché tali debiti sono ricompresi nel piano e l’INPS/INAIL non può reclamarli immediatamente (sono in corso di definizione concorsuale). Il Tribunale di Napoli, ad esempio, ha chiarito che la presenza di un concordato in corso non può bloccare il rilascio del DURC all’impresa, in quanto i debiti contributivi sono sospesi e saranno pagati secondo il piano . Quindi, teoricamente, un’impresa in concordato semplificato potrebbe continuare ad eseguire appalti pubblici durante la liquidazione (se è previsto un esercizio provvisorio) senza essere esclusa per DURC irregolare. Naturalmente, trattandosi di procedura liquidatoria, è raro che l’impresa partecipi a nuovi appalti; più probabile è che concluda quelli in essere, magari cedendo il contratto a terzi. Comunque, la normativa (ad es. il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, art. 32) prevede che dall’ammissione al concordato (analogamente qui, dalla pubblicazione della domanda) e per un certo periodo l’impresa non decada dagli appalti pubblici in essere. Bisogna però informare la stazione appaltante e concordare le modalità (spesso subentra il liquidatore nella gestione contrattuale). In sintesi: il concordato semplificato non preclude automaticamente i rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma essendo liquidatorio, verosimilmente li porterà a termine o li trasferirà a un acquirente.
Domanda 20: Vale la pena tentare un concordato semplificato anche se l’attivo è molto basso rispetto ai debiti?
Risposta: Dipende. Se l’attivo è proprio insignificante (es. pochi spiccioli) e i debiti enormi, il tribunale potrebbe dubitare della convenienza per i creditori e preferire dichiarare il fallimento (dove magari interviene lo Stato a pagare il TFR tramite il Fondo di Garanzia, ecc.). Però il concordato semplificato potrebbe essere utile lo stesso per altre ragioni: ad esempio, se l’imprenditore persona fisica vuole evitare le limitazioni personali del fallimento (tipo la segnalazione come protestato, le restrizioni bancarie, ecc.), o se anche con attivo basso c’è un piccolo vantaggio rispetto al fallimento (ad es. si risparmiano alcune spese fisse della procedura fallimentare, quindi i creditori prendono un pochino di più). In generale, i tribunali non impongono percentuali minime di soddisfo nel semplificato, quindi anche un concordato che dà il 5% ai chirografari potrebbe passare se in fallimento prenderebbero zero. Bisogna evidenziare bene la differenza: se l’attivo è basso ma nel concordato viene destinato tutto ai creditori (al netto delle spese), non c’è pregiudizio. Spesso anzi il fallimento “mangerebbe” quell’attivo in spese, mentre nel concordato se ne recupera almeno una parte per i creditori. Quindi direi: vale la pena se serve a evitare il fallimento e se si può dimostrare che i creditori, anche per pochi punti percentuali, ne traggono vantaggio (o almeno non hanno uno svantaggio). Diverso è se non si riescono nemmeno a coprire le spese base: ad esempio, nessun attivo e solo debiti – in tal caso il concordato sarebbe inammissibile per mancanza di utilità (il giudice non può omologare un concordato che non dà alcuna utilità ai creditori, fosse anche simbolica). L’ausiliario e il tribunale guarderanno molto questi aspetti. In pratica, c’è bisogno di almeno un minimo attivo da distribuire (anche fosse l’1-2%) per giustificare la procedura. In mancanza, meglio la liquidazione giudiziale diretta o altre soluzioni.
Ultime sentenze e riferimenti giurisprudenziali aggiornati (Gennaio 2026)
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. n. 9730/2023 (depositata il 12 aprile 2023): ha riconosciuto l’autonomia strutturale del concordato semplificato rispetto al concordato preventivo “classico”, evidenziando l’assenza di voto dei creditori, l’accesso subordinato all’esperimento della composizione negoziata e la finalità esclusivamente liquidatoria come tratti distintivi. È un riferimento fondamentale, in quanto conferma che al concordato semplificato non si applicano automaticamente tutte le disposizioni del concordato preventivo ordinario (se non richiamate espressamente), proprio per la sua natura sui generis .
- Tribunale di Bari, decreto 30 ottobre 2024 (Giud. Cutolo): ha affermato che l’omologazione del concordato semplificato vincola tutti i creditori anteriori ex art. 117 C.C.I.I., rendendo improcedibile un’opposizione a precetto notificato da un creditore ipotecario prima dell’omologa. In particolare, ha stabilito che dopo l’omologa il creditore fondiario (ipotecario) può soddisfarsi solo nell’ambito del concordato, non potendo proseguire individualmente l’esecuzione (nemmeno se aveva già un titolo esecutivo) . Questo ribadisce la forza vincolante del concordato omologato: anche i creditori privilegiati che avessero azioni esecutive in corso devono fermarsi e “traslocare” nella procedura concordataria.
- Tribunale di Bologna, decreto 18 marzo 2025 (Pres. Atzori): in sede di omologa ha valutato il requisito della “correttezza e buona fede” delle trattative ex art. 25-sexies. Dal provvedimento emerge che il tribunale bolognese considera tale requisito in modo sostanziale, esaminando il comportamento sia del debitore sia dei creditori durante la negoziazione. Viene sottolineato come un atteggiamento ostruzionistico ingiustificato dei creditori possa essere valutato a favore del debitore (in termini di meritevolezza dell’accesso al concordato), e viceversa una condotta poco trasparente del debitore potrebbe precludere l’omologa . Questo approccio incoraggia la lealtà di entrambe le parti nella fase di composizione negoziata: i creditori non devono boicottare pretestuosamente le trattative, altrimenti il giudice potrebbe “chiudere un occhio” sull’insuccesso imputabile a loro e omologare comunque il concordato.
- Tribunale di Lucca, decreto 16 maggio 2025: ha omologato un concordato semplificato nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo soddisfatto il test di convenienza. Il tribunale ha verificato che la proposta (che falcidiava parte dei tributi) assicurava al Fisco e agli altri creditori un importo almeno pari a quello ricavabile in liquidazione giudiziale, respingendo le doglianze dell’Erario. Questo provvedimento conferma l’orientamento secondo cui la transazione fiscale “imposta” dal concordato semplificato è ammissibile quando evita un pregiudizio al Fisco stesso rispetto all’alternativa fallimentare . (Fonte: FiscoOggi, articolo “Prima del concordato semplificato occorre provare soluzioni alternative”, 2025). Ciò significa che i tribunali possono omologare anche in presenza di opposizione del Fisco, se accertano che la proposta è comunque conveniente per l’Erario (ad esempio perché in fallimento l’Erario non vedrebbe un euro in più).
- Corte d’Appello di Bari, decreto 23 ottobre 2025: ha affrontato un caso di concordato semplificato presentato “in bianco” (con riserva) e con misure protettive scadute. Ha stabilito che la competenza a decidere sul reclamo contro la proroga delle misure protettive spetta allo stesso giudice della crisi d’impresa (sezione specializzata). Ha inoltre confermato la possibilità di ottenere misure cautelari ulteriori per proteggere il patrimonio anche in prossimità della scadenza dei termini massimi, garantendo la tenuta delle trattative fino al deposito del piano . In sostanza la Corte ha tutelato il debitore che, avendo depositato il ricorso con riserva, aveva bisogno di estendere le protezioni fino alla presentazione del piano: un segnale di flessibilità a favore del buon esito della procedura.
- Tribunale di Reggio Emilia, decreto 29 luglio 2025: ha ritenuto ammissibile, in sede di omologa, una modifica migliorativa della proposta concordataria presentata dal debitore, purché non ne venga stravolta la natura liquidatoria essenziale. In altri termini, se durante il procedimento emerge l’opportunità di apportare correttivi al piano (ad esempio un’offerta di acquisto migliorativa per un bene), il debitore può modificare la proposta originaria prima dell’omologa, con l’unico limite di non trasformarla in qualcosa di diverso (non può, ad esempio, diventare all’ultimo un piano di continuità). Ciò per favorire la massima soddisfazione dei creditori senza dover avviare una nuova procedura . Questa prassi “permissiva” consente una certa elasticità operativa: se si ottiene una proposta di acquisto più alta durante l’udienza, la si può accogliere nel concordato, beneficiando i creditori.
- Tribunale di Cuneo, decreto 15 luglio 2025: ha elencato in modo dettagliato le verifiche che il tribunale deve compiere ai fini dell’omologa del concordato semplificato. In particolare, ha evidenziato: la presenza della relazione finale dell’esperto con attestazione di buona fede; la regolare formazione delle classi di creditori (se previste); la completezza della documentazione depositata; la fattibilità giuridica ed economica del piano di liquidazione; il rispetto delle cause di prelazione (Absolute Priority Rule) e l’assenza di pregiudizio per i creditori chirografari in termini di convenienza . Questo decreto funge da “checklist” pratica su come i tribunali stanno applicando la norma, assicurando un controllo sia di legalità sia di merito sostanziale pur in assenza della votazione dei creditori.
(Le sentenze della Cassazione e dei Tribunali citate sono tratte da fonti ufficiali e banche dati giurisprudenziali aggiornate al 27/01/2026. Per ulteriori approfondimenti, si raccomanda di consultare il testo integrale dei provvedimenti.)
Conclusione
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio rappresenta, in questo inizio 2026, un’arma giuridica preziosa e innovativa per l’imprenditore schiacciato dai debiti. Nel corso dell’articolo abbiamo visto come esso consenta di evitare il fallimento, liquidando il patrimonio sotto l’egida del Tribunale e mettendo al riparo il debitore dalle aggressioni individuali dei creditori. Abbiamo esaminato le leggi di riferimento – dal D.L. 118/2021 fino al Codice della Crisi aggiornato – e le più recenti pronunce giurisprudenziali, che ne hanno confermato la legittimità e delineato i confini applicativi (dall’autonomia rispetto al concordato preventivo tradizionale, alla vincolatività per i creditori dopo l’omologa). Dall’analisi svolta emergono alcuni punti fermi:
- Il concordato semplificato è uno strumento rapido e coattivo: in pochi mesi può portare alla liberazione dai debiti, senza necessitare del consenso dei creditori, ma garantendo comunque loro un trattamento equo (almeno pari alla liquidazione fallimentare). Questo permette al debitore di superare situazioni altrimenti insanabili, specie quando uno o pochi creditori potrebbero bloccare qualsiasi accordo stragiudiziale.
- Il debitore mantiene un ruolo proattivo: deve agire con tempestività, correttezza e trasparenza, seguendo i passi giusti (dalla composizione negoziata al deposito del piano nei termini, fino alla cooperazione col liquidatore). In cambio, ottiene il beneficio dell’esdebitazione e di un controllo più “morbido” rispetto al fallimento (niente interdizioni personali, nessun curatore che spossessa l’imprenditore fino all’omologa, ecc.). La procedura è più snella e meno costosa, il che significa più valore distribuibile ai creditori in minor tempo.
- Abbiamo evidenziato come, accanto al concordato, esistano soluzioni alternative o complementari: dagli accordi stragiudiziali con i creditori, alla rottamazione delle cartelle (oggi rottamazione-quinquies), dai piani del consumatore per i debiti personali, all’accordo di ristrutturazione per le imprese in continuità. Questo ventaglio di opzioni consente di cucire un “abito su misura” per ogni situazione debitoria. Il concordato semplificato spesso si inserisce come tassello finale di un percorso: prima si prova a risolvere bonariamente, e solo se tutto fallisce si ricorre alla procedura giudiziale. Ciò non toglie che sia fondamentale prepararlo con largo anticipo come piano B.
- Dal punto di vista pratico, abbiamo fornito consigli operativi: reagire subito alle notifiche di atti, attivare la negoziazione assistita per proteggersi, sfruttare le misure protettive del tribunale, coinvolgere i creditori chiave nelle trattative e non chiudersi al dialogo. Abbiamo messo in guardia dagli errori comuni e dalle improvvisazioni, nonché dal sottovalutare aspetti tecnici come le comunicazioni ai creditori e gli effetti fiscali. Seguire questi consigli può fare la differenza tra un concordato approvato e uno respinto.
- Soprattutto, abbiamo ribadito l’importanza di affidarsi a professionisti esperti. Le norme concorsuali sono complesse e in continua evoluzione (lo dimostrano i correttivi del 2022 e 2024, nonché la recente prassi sui debiti fiscali). Affrontare una crisi d’impresa senza guida specializzata equivale a navigare in mare agitato senza bussola. Un avvocato specializzato come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, può fornire quella bussola e condurre il debitore verso un porto sicuro, sia esso un accordo stragiudiziale o un concordato ben riuscito. Le competenze multidisciplinari del suo studio – dal diritto bancario al tributario, dall’esperienza nei tribunali fallimentari al ruolo di gestore OCC – garantiscono una visione completa e soluzioni efficaci e tempestive.
In definitiva, il messaggio per l’imprenditore indebitato è chiaro: non esistono situazioni senza via d’uscita. Il concordato semplificato e gli altri strumenti legali analizzati offrono vie concrete per ristrutturare o azzerare i debiti, preservando quanto più possibile il patrimonio e la dignità del debitore. L’importante è agire subito e con il supporto giusto.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare a fondo la tua situazione e difenderti attivamente, mettendo in campo le migliori strategie legali per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o altre azioni esecutive. Grazie alla loro esperienza nazionale in diritto bancario e tributario, e alle qualifiche come gestori della crisi e negoziatori, potrai affrontare anche le crisi più gravi con una soluzione concreta e tempestiva all’orizzonte. Non aspettare oltre – ogni giorno può fare la differenza tra subire le conseguenze di un’insolvenza e governarla a tuo vantaggio. Contatta l’Avv. Monardo e riprendi in mano il tuo futuro liberandoti dai debiti.
