Concordato Semplificato Liquidatorio 2026: Guida Definitiva con l’Avvocato

Introduzione

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una delle novità più importanti nel diritto della crisi d’impresa degli ultimi anni. Si tratta di uno strumento introdotto per affrontare rapidamente situazioni di insolvenza, evitando il fallimento e liquidando il patrimonio in modo ordinato sotto controllo giudiziale . In un contesto economico ancora segnato da difficoltà (post pandemia, crisi dei costi energetici, mercati instabili), molte imprese si trovano schiacciate dai debiti e rischiano azioni esecutive immediate (pignoramenti, ipoteche, blocchi dei conti). Affrontare tempestivamente la crisi è cruciale: errori come ignorare le intimazioni di pagamento o tardare a cercare soluzioni possono portare a conseguenze irreparabili, inclusa la perdita dell’azienda e del patrimonio personale dell’imprenditore. Al contrario, esistono difese legali efficaci e procedure d’urgenza che permettono di congelare le azioni dei creditori, trattare il debito e magari ridurlo, o dilazionarlo, evitando il tracollo finanziario.

Questa guida offre soluzioni legali concrete e aggiornate a Gennaio 2026 per il debitore o contribuente in difficoltà. Anticiperemo le principali strategie difensive: dall’uso della composizione negoziata della crisi (strumento stragiudiziale di recente introduzione) fino al ricorso al concordato “semplificato” liquidatorio vero e proprio, passando per le misure protettive che bloccano sul nascere pignoramenti e azioni esecutive. Analizzeremo le leggi di riferimento (d.lgs. 14/2019 – Codice della Crisi, D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021, art. 25-sexies e seguenti) e le ultime sentenze dei tribunali e della Corte di Cassazione che hanno chiarito i requisiti e i limiti di questo istituto . Il taglio sarà pratico e professionale: vedremo passo dopo passo cosa succede dopo la notifica di un atto di riscossione o di un decreto ingiuntivo, quali sono i termini da rispettare, come impugnare gli atti illegittimi, sospendere le procedure e negoziare con creditori (banche, fornitori, Fisco), nonché le alternative disponibili (come le rottamazioni fiscali, i piani del consumatore, l’esdebitazione e gli accordi di ristrutturazione) per trovare sollievo dal debito. Illustreremo inoltre errori comuni da evitare e forniremo consigli pratici, con tabelle riepilogative e simulazioni numeriche di casi reali per capire l’applicazione concreta delle norme.

Chi siamo? L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – autore di questa guida – è un avvocato cassazionista con esperienza ultradecennale, che coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi ministeriali del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Ha inoltre conseguito la qualifica di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, potendo così assistere imprese in tutta Italia nelle nuove procedure di composizione negoziata. Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team sono in grado di fornire un aiuto concreto e immediato al debitore: dall’analisi dell’atto ricevuto (es. cartella esattoriale, atto di precetto, decreto di pignoramento) e della posizione debitoria, alla predisposizione di ricorsi e impugnazioni per far valere diritti e vizi formali; dalla richiesta di sospensione urgente di fermi amministrativi, ipoteche o vendite all’asta, fino alla conduzione di trattative stragiudiziali con banche e Agenzia delle Entrate. Lo studio può strutturare piani di rientro sostenibili o attivare le più efficaci soluzioni giudiziali (ricorsi in tribunale per concordato, accordi di ristrutturazione omologati, istanze di sospensione delle procedure) e soluzioni extragiudiziali (definizioni agevolate, saldo e stralcio, accordi transattivi) per ridurre drasticamente il debito. L’obiettivo è sempre quello di salvaguardare il patrimonio del debitore, preservare la continuità dell’impresa ove possibile e scongiurare esiti rovinosi come il fallimento o l’esecuzione forzata.

In sintesi: se sei un imprenditore, un professionista o un privato gravato da debiti insostenibili, questa guida ti mostrerà come difenderti utilizzando le leve legali oggi disponibili. Ogni situazione di crisi è diversa, ma con il supporto di professionisti esperti è possibile individuare la strada giusta per azzerare o ridurre i debiti e ripartire senza la spada di Damocle dei creditori. Non attendere che sia troppo tardi: agire in tempo fa spesso la differenza tra la salvezza dell’azienda e la sua perdita definitiva.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata della tua situazione e scopri quali soluzioni è possibile attuare per mettere in sicurezza il tuo futuro finanziario.

Cos’è il Concordato Semplificato Liquidatorio?

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale introdotta in Italia nel 2021 come misura straordinaria e poi confluita nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. In parole semplici, è uno strumento “last-minute” a disposizione dell’imprenditore insolvente per evitare il fallimento (ora chiamato liquidazione giudiziale) quando le trattative stragiudiziali non hanno avuto successo. Si chiama “semplificato” proprio perché snellisce molte fasi tipiche del concordato preventivo tradizionale: ad esempio, non è richiesta l’approvazione dei creditori mediante voto e non si tiene il classico adunanza dei creditori . Di conseguenza i tempi sono più rapidi e il procedimento è concentrato direttamente davanti al Tribunale, che decide sull’omologazione in base a criteri di legge, mentre i creditori possono solo presentare eventuali opposizioni.

Questa procedura è riservata alle ipotesi in cui l’imprenditore, dopo aver tentato sinceramente di risanare l’azienda o di trovare accordi con i creditori (attraverso la Composizione Negoziata della crisi), constata che non esistono soluzioni praticabili di risanamento e che l’unica via è liquidare i beni per pagare i creditori il più possibile . In tale scenario di emergenza, invece di subire un fallimento disordinato, il debitore può attivare il concordato semplificato e proporre egli stesso un piano di liquidazione controllata: in sostanza, tutti i beni dell’azienda (e, se del caso, personali del debitore imprenditore) saranno venduti sotto supervisione di un liquidatore nominato dal Tribunale, e il ricavato sarà distribuito ai creditori secondo le regole stabilite dal piano e dalle prelazioni di legge. Il vantaggio chiave è che il debitore mantiene l’iniziativa e può strutturare la proposta in modo da massimizzare la soddisfazione dei creditori (ad esempio prevedendo la vendita unitaria dell’azienda in esercizio, così da ottenere un prezzo migliore) e nello stesso tempo beneficiare della chiusura rapida della procedura concorsuale, evitando lo stigma e la lunga inattività tipici di un fallimento.

Da un punto di vista normativo, il concordato semplificato è stato inizialmente previsto dall’art. 18 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118 (convertito con modifiche dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147) come misura temporanea in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi. Successivamente, con il D.Lgs. 83/2022 tale istituto è confluito nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ed è oggi disciplinato dagli articoli 25-sexies e 25-septies CCII . È importante sottolineare che non si tratta di una procedura autonoma liberamente avviabile in qualsiasi momento: il concordato semplificato è accessibile solo all’esito di una procedura di composizione negoziata non andata a buon fine. In altri termini, l’imprenditore deve prima aver esperito il tentativo di soluzione stragiudiziale della crisi con l’ausilio di un esperto indipendente (la composizione negoziata); solo se l’esperto, nella sua relazione finale, attesta che le trattative si sono svolte in buona fede ma non hanno prodotto un accordo sostenibile con i creditori, allora entro 60 giorni da tale relazione il debitore può “ripiegare” sul concordato semplificato . Questo meccanismo garantisce che il concordato semplificato sia una sorta di extrema ratio – da qui la scelta del legislatore di non prevedere il voto dei creditori, essendo l’alternativa il fallimento immediato.

Perché il concordato è “liquidatorio”? A differenza del concordato preventivo “in continuità” (dove l’azienda prosegue l’attività durante e dopo la procedura, secondo un piano di risanamento), nel concordato semplificato l’obiettivo è solo liquidatorio. Ciò significa che il piano deve prevedere la cessione dei beni (vendita degli asset aziendali) e l’impiego del ricavato per pagare i debiti . Tuttavia, “liquidatorio” non significa che l’azienda debba necessariamente chiudere immediatamente: la legge consente infatti anche la cosiddetta continuità aziendale indiretta, vale a dire la vendita dell’azienda in funzionamento ad un soggetto acquirente interessato a proseguirne l’attività . In tal caso, pur essendo il concordato di tipo liquidatorio, vi è un beneficio ulteriore perché i creditori vengono soddisfatti col valore di cessione di un’azienda “viva” (generalmente più alto rispetto alla vendita di singoli cespiti) e i dipendenti possono conservare il posto presso il nuovo acquirente.

Riassumendo, il concordato semplificato liquidatorio è uno strumento pensato per l’imprenditore in crisi irreversibile che voglia gestire la propria uscita dal mercato in modo ordinato e con il minor sacrificio possibile per i creditori, evitando l’incognita di un fallimento. Per il debitore vi sono anche vantaggi pratici: durante la procedura può beneficiare di misure protettive automatiche (blocco delle azioni esecutive individuali, sospensione degli interessi, ecc.) dal momento del deposito del ricorso ; inoltre, se il piano viene omologato, la legge prevede che la parte di debiti non soddisfatta venga stralciata (si tratta in sostanza di un’esdebitazione concorsuale, analoga a quella del concordato preventivo). Ciò consente all’imprenditore – una volta venduti i beni e ripartito il ricavato – di chiudere la vicenda debitoria senza residue pretese dei creditori chirografari, potendo così ripartire con nuove iniziative senza il peso dei vecchi debiti. Dal punto di vista dei creditori, invece, questo istituto offre una soluzione più celere e, spesso, economicamente più vantaggiosa di un fallimento: si pensi al risparmio di tempo e spese, e alla possibilità di apportare risorse esterne al patrimonio (ad esempio nuovi apporti dei soci) che in un fallimento non sarebbero disponibili.

Nei paragrafi seguenti analizzeremo in dettaglio il quadro normativo aggiornato al 2026, la procedura passo-passo del concordato semplificato, le strategie difensive da adottare e le alternative praticabili. Inizieremo dalle fonti di legge e dalle interpretazioni offerte dalla giurisprudenza recente, per capire esattamente quando e come è possibile accedere a questa procedura.

Quadro Normativo e Requisiti di Accesso

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come accennato, è regolato oggi dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Le disposizioni chiave sono contenute negli articoli 25-quinquies, 25-sexies e 25-septies CCII, inseriti dal D.Lgs. 83/2022 (cd. “Correttivo” al Codice) ed entrati in vigore definitivamente il 15 luglio 2022. Successive modifiche sono state apportate con il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (cd. “Correttivo ter”), in vigore dal 28 settembre 2024, che hanno precisato alcuni aspetti procedurali. In sintesi, la normativa vigente prevede quanto segue:

  • Presupposto soggettivo: possono accedere al concordato semplificato solo gli imprenditori commerciali e agricoli, inclusi gli imprenditori “minori” (ossia sotto le soglie di fallibilità) purché iscritti al Registro Imprese . Sono esclusi i consumatori e i professionisti non imprenditori, per i quali restano applicabili le procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, concordato minore, ecc.). Dunque, è uno strumento pensato principalmente per le imprese (società di capitali, di persone, ditte individuali) in stato di crisi o insolvenza.
  • Presupposto oggettivo: è necessario che sia stata svolta previamente la procedura di Composizione Negoziata della crisi con l’ausilio di un esperto indipendente, e che tale percorso non abbia portato a un accordo di ristrutturazione o altra soluzione. L’esperto nominato nella composizione negoziata deve redigere una relazione finale in cui dichiara due cose fondamentali: (i) che le trattative con i creditori si sono svolte correttamente e in buona fede; (ii) che le soluzioni individuate per superare la crisi (ad esempio un accordo art. 23 CCII o un piano attestato) non sono praticabili . Solo se questa relazione finale ha esito negativo (ma attestando la buona fede del debitore), l’imprenditore può accedere al concordato semplificato. Importante: se invece l’esperto certifica che una certa soluzione concordata sarebbe praticabile (ad es. una ristrutturazione dei debiti con accordo sottoscritto dalla maggioranza dei creditori), il debitore non può bypassarla proponendo comunque un concordato semplificato – il tribunale infatti lo dichiarerebbe inammissibile per carenza dei presupposti.
  • Termine di presentazione: la domanda di concordato semplificato va depositata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto . Si tratta di un termine perentorio: se l’imprenditore lascia decorrere i 60 giorni senza attivarsi, perde la possibilità di utilizzare il concordato semplificato per quella crisi. In pratica, ricevuta la relazione finale negativa, occorre rapidamente predisporre la proposta di concordato e il piano di liquidazione. La norma consente comunque di depositare un ricorso “con riserva” (analogamente al concordato preventivo con riserva ex art. 40 CCII) entro i 60 giorni, ottenendo dal tribunale un termine (di regola 30-60 giorni) per presentare il piano e la proposta definitivi . Questa opzione è utile quando i tempi sono molto stretti: depositando la domanda con riserva si congelano subito le azioni dei creditori, guadagnando qualche settimana aggiuntiva per affinare il piano.
  • Contenuto della proposta e del piano: il debitore deve presentare una proposta di concordato con cessione dei beni, accompagnata da un piano di liquidazione dettagliato e da tutti i documenti di cui all’art. 39 CCII (situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori, elenco beni, elenco atti di disposizione degli ultimi 5 anni, certificato debiti tributari e contributivi, ecc.). È possibile suddividere i creditori in classi, se utile, e si applicano le regole generali del concordato preventivo in materia di classi (art. 84, comma 5 CCII) . Trattandosi di un concordato liquidatorio, il piano deve indicare come saranno venduti i beni (asta competitiva, vendita in blocco, conferimento a trust o veicolo societario, ecc.) e in quali tempi, nonché la stima del ricavato atteso e la percentuale di soddisfacimento prevista per ciascuna categoria di creditori (privilegiati, chirografari). Elemento chiave è la presenza di eventuali “risorse esterne”: spesso per rendere appetibile il piano e superare il test di convenienza, il debitore (o i soci, nel caso di società) apportano nuove risorse finanziarie che andranno ad incrementare l’attivo da distribuire . Ad esempio, i soci potrebbero rinunciare alla restituzione di finanziamenti soci o immettere denaro fresco. Attenzione però: la Cassazione ha chiarito che non tutte le rinunce dei soci si considerano “risorse esterne” utili ai fini del concordato. In particolare, la rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da finanziamenti effettuati durante la composizione negoziata (con postergazione di tali crediti) non costituisce un apporto esterno effettivo, in quanto si tratta solo di una modifica contabile della qualità del credito e non di nuovo attivo liquido . Occorrono quindi contributi concreti (denaro, beni) che aumentino il patrimonio da distribuire almeno del 10% rispetto a quanto i creditori otterrebbero altrimenti . Questa regola è coerente con quanto previsto in generale per il concordato liquidatorio ordinario (art. 84 CCII richiede un apporto esterno minimo del 10% dell’attivo per derogare alla soglia del 20% ai chirografari).
  • Utilità per i creditori: condizione imprescindibile perché il tribunale omologhi il concordato è che la proposta assicuri un’utilità concreta a ciascun creditore . L’art. 25-sexies, comma 5 CCII dispone infatti che il giudice verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e “assicura un’utilità a ciascun creditore” . Su questo punto la giurisprudenza recente è intervenuta per definirne il significato. La Corte di Cassazione (sentenza n. 624/2026) ha precisato che l’“utilità” deve essere concreta e apprezzabile economicamente per tutti i creditori, inclusi quelli chirografari . Non basta quindi un vantaggio solo “organizzativo” o il semplice fatto di chiudere prima la procedura: ad esempio, la sola accelerazione dei tempi di soddisfacimento non integra di per sé un’utilità reale per i creditori, se ai creditori chirografari non viene riconosciuto alcun pagamento . Occorre che ciascun creditore ottenga qualcosa in più (o quantomeno non meno) rispetto a una liquidazione giudiziale: può essere un pagamento parziale del credito, oppure garanzie aggiuntive, oppure un diverso trattamento che abbia un valore economico. Ad esempio, un creditore chirografario potrebbe ricevere una percentuale (anche modesta) sul suo credito, quando in un fallimento avrebbe probabilmente preso zero; oppure un creditore ipotecario potrebbe essere soddisfatto prima e in misura uguale al realizzo da vendita forzata ma evitando le lungaggini di un’esecuzione. Se un creditore non riceve alcuna utilità (nemmeno indiretta), il concordato non può essere omologato. Questo criterio dell’utilità effettiva è uno dei filtri fondamentali posti a tutela dei creditori in assenza del voto.
  • Controllo di buona fede e anti-abuso: il legislatore ha voluto evitare che la composizione negoziata fosse usata strumentalmente solo per arrivare al concordato semplificato. Ecco perché è richiesto che le trattative siano state condotte secondo correttezza e buona fede. Il Tribunale, nell’esaminare la domanda di concordato semplificato, deve verificare anche questo aspetto, ossia che l’accesso alla composizione negoziata iniziale fosse giustificato e non artificioso. Sul punto, la Cassazione (ord. n. 623/2026) ha stabilito che il giudice può sindacare la sussistenza fin dall’inizio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata e dichiarare inammissibile il concordato semplificato se emerge che la composizione negoziata “non era ab origine praticabile”, cioè se l’azienda era già in condizioni tali da rendere il tentativo negoziale palesemente inutile . Ciò avviene attraverso l’esame dei documenti allegati (che in parte sono gli stessi previsti per un normale concordato). In pratica, se un imprenditore avesse attivato la composizione negoziata solo come anticamera per prendere tempo e arrivare al semplificato, senza una reale prospettiva negoziale, il tribunale può bloccare il concordato ritenendo frustrato lo spirito della legge. La Cassazione parla al riguardo di esigenza di contrastare “l’uso distorto della composizione negoziata quale mera anticamera del concordato semplificato” e legittima un “vaglio forte” del giudice sin dall’inizio della procedura semplificata .

In sintesi, dal quadro normativo emergono requisiti stringenti per poter accedere e ottenere l’omologazione del concordato semplificato liquidatorio: buona fede nelle trattative, mancanza di soluzioni alternative praticabili, proposta presentata tempestivamente, rispetto rigoroso dell’ordine delle prelazioni e valore aggiunto per tutti i creditori rispetto al fallimento . Il tribunale esercita un controllo particolarmente attento su questi aspetti, dal momento che i creditori non votano. Anzi, come vedremo tra poco descrivendo la procedura, il giudice può spingersi a valutare la fattibilità sostanziale del piano e la completezza delle informazioni fornite con un rigore paragonabile a quello adottato per le attestazioni dei piani di concordato preventivo . Questo orientamento – confermato dalla Suprema Corte nel dicembre 2025 (Cass. 31641/2025) – serve proprio a bilanciare l’assenza del voto dei creditori: il controllo di legalità diventa più penetrante, per assicurare che il piano non sia un espediente in frode ai creditori, ma rappresenti davvero la soluzione migliore possibile per loro in quella situazione .

Prima di passare alla descrizione operativa passo-passo, vale la pena di evidenziare che le fonti normative ufficiali (leggi e decreti) sono affiancate da una crescente giurisprudenza in materia. Oltre alle citate pronunce della Corte di Cassazione, si registrano interventi dei tribunali di merito. Ad esempio, il Tribunale di Roma con decreto del 2023 ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato semplificato per gravi lacune documentali, decisione confermata dalla Corte d’Appello e infine dalla Cassazione nell’ordinanza n. 31641/2025 . Il Tribunale di Modena (decreto 4 dicembre 2023) ha negato l’accesso al semplificato ritenendo non soddisfatto il requisito della buona fede, in contrasto con un caso analogo deciso diversamente dalla Corte d’Appello di Bologna nel 2024 – segno di un dibattito interpretativo poi risolto dagli orientamenti della Cassazione a fine 2025 . Insomma, si tratta di un istituto nuovo e in evoluzione, sul quale le sentenze più recenti hanno fatto chiarezza delineando i confini applicativi (criteri di ammissibilità, nozione di risorse esterne, utilità ai creditori, ecc.). Nel paragrafo dedicato alla giurisprudenza riportiamo in sintesi le principali massime aggiornate al 2025-2026, utili per capire come la legge viene applicata in concreto.

Procedura Passo-Passo: dalla Crisi all’Omologazione

Vediamo ora concretamente cosa accade passo dopo passo quando un imprenditore decide di intraprendere il percorso del concordato semplificato liquidatorio. Dalle prime mosse (composizione negoziata) fino all’omologazione finale, la procedura coinvolge varie fasi e soggetti (imprenditore, esperto negoziatore, tribunale, ausiliario, creditori, liquidatore). Ecco un itinerario dettagliato:

1. Attivazione della Composizione Negoziata della Crisi: Il primo step è riconoscere la situazione di crisi e fare richiesta di composizione negoziata. L’imprenditore presenta istanza tramite la piattaforma telematica nazionale (gestita dalle Camere di Commercio) per la nomina di un esperto indipendente (iscritto all’albo tenuto dal Ministero della Giustizia) . Questo esperto negoziatore, una volta nominato, esamina la situazione aziendale e aiuta l’imprenditore a predisporre un piano di risanamento da sottoporre ai creditori in incontri riservati. La composizione negoziata è una procedura volontaria e stragiudiziale: non si svolge in tribunale, ma può durare alcuni mesi (generalmente fino a 180 giorni, prorogabili in certi casi) durante i quali l’imprenditore, affiancato dall’esperto, cerca di trovare un accordo con i creditori (ad es. un piano di rientro, una moratoria, la ricerca di un investitore, una transazione sul debito fiscale, ecc.). È possibile, su istanza del debitore, ottenere dal Tribunale delle misure protettive durante la negoziazione (art. 18 CCII): il giudice con decreto può sospendere o vietare l’inizio di azioni esecutive individuali e cautelari (pignoramenti, sequestri) da parte dei creditori, per dare “respiro” all’impresa mentre tratta . Queste misure protettive hanno durata iniziale di 30 giorni rinnovabili, per un totale massimo di 120 giorni (4 mesi) salvo ulteriori proroghe straordinarie. L’esperto assiste agli incontri con i creditori e alla fine redige una relazione finale sulle trattative.

2. Esito delle trattative e Relazione finale dell’esperto: Le possibili conclusioni della composizione negoziata sono diverse. Se le trattative hanno successo, il debitore potrebbe concludere un accordo stragiudiziale con i creditori (ad esempio un accordo di ristrutturazione dei debiti) oppure decidere di accedere a una delle procedure ordinarie (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione omologato, piano attestato). Se invece non si raggiunge alcun accordo soddisfacente, l’esperto lo dichiarerà nella sua relazione finale. Questa relazione è comunicata all’imprenditore e pubblicata nel Registro delle Imprese ex art. 17, comma 8 CCII. Nella relazione l’esperto deve attestare: (a) la buona fede e correttezza dell’imprenditore nelle trattative (cioè che ha fornito informazioni veritiere, non ha occultato beni, ha negoziato seriamente); (b) l’impraticabilità di soluzioni alternative alla liquidazione . Ad esempio, l’esperto può motivare che nessun accordo è stato possibile perché i creditori chirografari non accettano un piano ragionevole, oppure che non sono emersi investitori per un rilancio, etc. Questa relazione è un documento cruciale: costituisce il “via libera” per l’eventuale concordato semplificato. Senza la relazione favorevole (o in presenza di una relazione che indichi scorrettezze del debitore), il concordato semplificato non è ammissibile. Vale la pena sottolineare che la responsabilità dell’esperto qui è significativa: come evidenziato dalla Cassazione, la relazione finale finisce per somigliare a una vera e propria attestazione, su cui il tribunale poi farà affidamento . L’esperto, da semplice facilitatore delle trattative, diviene quindi “architrave dell’intero meccanismo di accesso al concordato” , motivo per cui svolge il suo compito con estrema attenzione, sapendo che il giudice scrutinierà la sua valutazione.

3. Decisione di procedere col Concordato Semplificato: Ricevuta la relazione finale negativa, l’imprenditore – coadiuvato dai suoi consulenti legali e aziendali – valuta se effettivamente la strada del concordato semplificato sia percorribile e conveniente. Questa decisione va presa rapidamente perché, come detto, c’è un termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione per presentare la domanda . In questa fase si lavora freneticamente per mettere a punto la proposta di concordato e il piano di liquidazione. Bisogna mappare con precisione l’attivo dell’impresa (beni immobili, macchinari, crediti da incassare, magazzino, partecipazioni…) e il passivo (tutti i debiti distinti per natura e grado di privilegio). Occorre poi definire come saranno liquidati i beni: ad esempio, se ci sono immobili, conviene metterli subito in vendita tramite procedure competitive; se c’è un ramo d’azienda potenzialmente appetibile, si può individuare un offerente interessato ad acquisirlo (magari anticipando una trattativa informale per avere un’offerta vincolante da inserire nel piano). In alcuni casi, il debitore può aver già trovato un acquirente durante la composizione negoziata: ciò va indicato nel piano, specificando che l’offerta sarà eseguita dal liquidatore appena omologato il concordato (o persino prima, con autorizzazione del tribunale, se è urgente evitare la perdita dell’offerta) . Parallelamente si studia la struttura finanziaria dell’operazione: se servono risorse esterne (denaro fresco dai soci o terzi) per raggiungere soglie di soddisfazione adeguate, bisogna pianificarne l’apporto (ad esempio i soci che versano una certa somma, oppure la rinuncia a crediti con contestuale messa a disposizione di liquidità equivalente). Tutti questi elementi confluiscono nel piano di liquidazione, che è un documento analitico e asseverato da un professionista (commercialista) per quanto riguarda i dati contabili.

In questa fase, l’imprenditore deve anche considerare l’alternative: se non fa nulla, con ogni probabilità i creditori (o il PM) chiederanno il fallimento; se ha individuato invece la possibilità di un accordo di ristrutturazione più rapido, potrebbe optare per quello (ma spesso, se esistesse questa chance, l’avrebbe già perseguita in composizione negoziata). Quindi, se l’unica via è liquidare, il concordato semplificato appare come l’opzione più vantaggiosa perché consente di condurre la liquidazione sotto il proprio impulso e con certe protezioni.

4. Deposito della domanda di Concordato Semplificato in Tribunale: Una volta pronti la proposta e il piano (o almeno gli elementi essenziali per un deposito “con riserva”), l’imprenditore deposita un ricorso al Tribunale competente (quello del luogo dove l’impresa ha sede principale) . Il ricorso chiede l’omologazione del concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII e deve contenere in allegato tutta la documentazione prevista (piano di liquidazione, relazione finale dell’esperto, elenco creditori, inventario beni, certificazioni fiscali e contributive, ecc.). Al momento del deposito, la cancelleria provvede a comunicare il ricorso al Pubblico Ministero e a pubblicarlo nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo . Quali effetti produce il deposito? Immediatamente, a partire dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese, scattano automaticamente gli effetti protettivi previsti dagli articoli 6, 46, 94 e 96 CCII . In pratica, si determina una situazione analoga a quella di un concordato preventivo: le azioni esecutive individuali (pignoramenti) e le azioni cautelari vengono sospese, non possono iniziarne di nuove, i creditori non possono acquistare cause di prelazione se non autorizzati, e i crediti chirografari restano congelati. Si impedisce così che, mentre si svolge la procedura, qualche creditore “furbo” porti via tutto a danno degli altri. Questi effetti protettivi durano fino all’omologazione (o alla cessazione della procedura). Inoltre, dalla data di deposito, eventuali istanze di fallimento pendenti vengono trattate con priorità differita: il Codice prevede che se sono in corso più procedure (es. richiesta di liquidazione giudiziale da un creditore e domanda di concordato dal debitore), si debba dare precedenza alle soluzioni concordate purché offrano garanzie di convenienza per i creditori . In pratica, il tribunale sospenderà o rinvierà l’udienza sull’istanza di fallimento per valutare prima il concordato semplificato, evitando di dichiarare il fallimento se c’è la prospettiva di soddisfare meglio i creditori con il concordato.

5. Prima valutazione del Tribunale e nomina dell’Ausiliario: Depositata la domanda, il fascicolo passa al giudice (o collegio) competente in materia concorsuale. Il tribunale effettua subito una verifica preliminare di ammissibilità formale: controlla, ad esempio, il rispetto del termine di 60 giorni dalla relazione, la presenza della documentazione obbligatoria, la regolarità formale della proposta e la corretta formazione di eventuali classi di creditori . Se manca qualcosa di essenziale, il tribunale può concedere al debitore un termine (massimo 15 giorni) per integrare o correggere la proposta e produrre nuovi documenti . Questa possibilità di integrazione (introdotta dal correttivo 2024) è importante perché consente di rimediare a carenze minori ed evitare inammissibilità per mere dimenticanze. Una volta ritenuta ritualmente proposta la domanda, il Tribunale acquisisce formalmente la relazione finale dell’esperto (che il debitore allega) e richiede all’esperto stesso un parere aggiuntivo sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte ai creditori . Questo parere serve al giudice per avere un quadro più chiaro della fattibilità economica del piano: l’esperto, conoscendo bene l’azienda, può stimare quanto si ricaverà dalla vendita dei beni e confermare se le previsioni del debitore sono attendibili. A questo punto, il Tribunale emette un decreto in cui nomina un proprio Ausiliario (figura assimilabile a un commissario giudiziale) ex art. 68 c.p.c., generalmente un commercialista o altro esperto in materia concorsuale, e gli fissa un termine breve (pochi giorni) per depositare un parere indipendente sul piano . L’ausiliario nominato deve accettare l’incarico entro 3 giorni e poi procedere a esaminare tutta la documentazione e redigere il suo parere, secondo il comma 4 dell’art. 25-sexies. Di fatto, abbiamo due relazioni tecniche: quella dell’esperto negoziatore (incentrata sulla fase delle trattative svolte) e quella dell’ausiliario del tribunale (incentrata sulla valutazione del piano di liquidazione). Questa “doppia verifica” tecnica aiuta il giudice a identificare eventuali criticità: l’ausiliario segnalerà se il piano rispetta le cause di prelazione, se i valori di realizzo dei beni sono congrui, se eventuali classi sono formate correttamente, e in generale se il piano appare realizzabile. Va ricordato che, a differenza del concordato preventivo ordinario, qui non c’è un voto dei creditori né un commissario che sorveglia proattivamente la gestione prima dell’omologa; quindi il ruolo dell’ausiliario e dell’esperto suppliscono in parte a queste mancanze, fornendo informazioni e valutazioni tecniche imparziali al servizio del Tribunale.

Durante questa fase, il tribunale può altresì adottare provvedimenti urgenti: ad esempio, se l’impresa è ancora in attività e occorre autorizzare atti urgenti di gestione o finanziamenti ponte (come nell’art. 10 e 22 CCII per la composizione negoziata), il giudice può intervenire su istanza del debitore. Nella prassi, tuttavia, trattandosi di procedura liquidatoria, l’attività aziendale spesso è già ferma o ridotta al minimo.

6. Comunicazione ai creditori e opposizioni: Una volta depositati sia il parere dell’ausiliario che il parere finale dell’esperto (quest’ultimo potrebbe essere coincidente con la relazione o integrativo), il Tribunale emette un decreto con cui: (a) ordina che la proposta di concordato, il piano e i pareri dell’ausiliario e dell’esperto siano comunicati ai creditori risultanti dall’elenco depositato; (b) fissa l’udienza di omologazione . La comunicazione ai creditori avviene a cura del debitore, tipicamente via PEC per chi ha domicilio digitale o raccomandata A/R per gli altri . Nel decreto il giudice indica come i creditori possono prendere visione dei documenti (ad esempio depositati in cancelleria o accessibili via PEC) e dà un congruo preavviso prima dell’udienza. Per legge, devono intercorrere almeno 45 giorni tra la scadenza del termine dato all’ausiliario per il deposito del suo parere e la data dell’udienza . Questo per assicurare un tempo sufficiente ai creditori per valutare la proposta.

I creditori, ricevuta la comunicazione, non devono esprimere un voto (come avverrebbe nel concordato preventivo), ma hanno la facoltà di presentare opposizione all’omologazione. L’art. 25-sexies prevede che qualsiasi creditore o altro interessato possa costituirsi in tribunale e depositare un’opposizione scritta fino a 10 giorni prima dell’udienza . Nelle opposizioni, i creditori possono sollevare tutte le contestazioni che ritengono: ad esempio, qualcuno potrebbe eccepire che il piano lede i suoi diritti di prelazione (magari sostenendo che il proprio credito privilegiato non è pagato integralmente senza giustificazione), oppure che la valutazione di un immobile è sottostimata, o ancora che il debitore ha commesso atti in frode. In pratica, l’opposizione nel concordato semplificato svolge un ruolo simile alle osservazioni e al voto contrario nel concordato ordinario: è il modo in cui il creditore fa sentire la propria voce. Se nessun creditore si oppone, il tribunale comunque deve verificare d’ufficio i requisiti, ma l’assenza di opposizioni ovviamente depone a favore dell’omologazione. Se invece vi sono opposizioni, si instaurerà un contraddittorio all’udienza dove il debitore potrà replicare.

7. Udienza di Omologazione: All’udienza fissata, il Tribunale esamina il caso tenendo conto degli atti depositati e delle eventuali opposizioni. Si tratta generalmente di un’udienza in Camera di Consiglio (non pubblica), alla quale partecipano il debitore (assistito dall’avvocato) e gli opponenti costituiti, oltre al Pubblico Ministero (nelle procedure concorsuali, infatti, il PM vigila e può anch’egli fare osservazioni, ad esempio sul rispetto della legge). In questa sede, se necessario, possono essere assunti mezzi di prova limitati per chiarire eventuali contestazioni di fatto (ad esempio, il giudice potrebbe sentire l’esperto o l’ausiliario, oppure acquisire documenti integrativi). Ad ogni modo, l’obiettivo dell’udienza è valutare se la proposta di concordato può essere omologata, ossia approvata dal tribunale, oppure no. I parametri di valutazione, come già illustrato, sono fissati dalla legge: il giudice verifica la regolarità formale della procedura (correttezza delle notifiche ai creditori, rispetto dei termini, ecc.), la correttezza del contraddittorio (ossia che tutti i soggetti abbiano avuto possibilità di esprimersi), il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione (privilegi, ipoteche, pegni: nessun creditore garantito deve essere ingiustificatamente sacrificato rispetto ad altri di rango inferiore) e la fattibilità del piano di liquidazione . Su quest’ultimo punto, il tribunale valuta se il piano è realistico e attuabile: ad esempio, se prevede di ricavare 1 milione dalla vendita di un capannone che in realtà ne vale 200 mila, il piano sarebbe infattibile. La presenza del parere dell’ausiliario e dell’esperto facilita questo giudizio di fattibilità, fornendo elementi tecnici. Inoltre, come visto, il giudice deve accertare che la proposta non danneggi i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicuri un’utilità per ciascuno di essi . In pratica, spesso si fa un confronto: “Cosa otterrebbero i creditori in un fallimento tradizionale?” vs “Cosa offre loro il concordato semplificato?”. Se dal confronto emerge che il concordato dà uguale o maggior soddisfazione (anche in termini di tempi minori, purché accompagnati da qualche contenuto economico), allora c’è convenienza. Se invece il concordato lasciasse taluni creditori in condizioni peggiori, il giudice non potrebbe omologare.

Eventuali opposizioni dei creditori vengono discusse: il giudice le valuta singolarmente. Ad esempio, se un creditore chirografario oppone che non riceve nulla e quindi non c’è utilità per lui, il giudice verificherà se effettivamente il piano prevede zero per i chirografari; se così fosse, alla luce della Cassazione 2026 citata, l’omologa sarebbe da negare (a meno che quel creditore non avrebbe comunque preso zero anche in fallimento e si consideri come utilità il fatto di chiudere prima, ma come detto questo argomento è debole da solo). Se invece l’opposizione riguarda questioni di dettaglio (es. contestazione su valutazioni), il tribunale potrà superarla se ritiene che il valore stimato dall’ausiliario sia attendibile e che comunque il creditore non subisca pregiudizio. In sintesi, il tribunale compie un controllo di merito abbastanza penetrante sulla proposta. La Cassazione ha espressamente affermato che il giudizio di ammissibilità/omologazione non può ridursi a un controllo notarile formale, ma deve comprendere anche la valutazione di completezza, attendibilità e significatività dei dati e documenti prodotti, nonché la non manifesta implausibilità del piano . Questo significa che se il piano appare fumoso, incoerente o privo di basi logiche, il giudice può respingerlo subito. Tale rigore, come ribadito, è giustificato dalla mancanza del voto: spetta al giudice fare da “filtro” a piani poco seri, a tutela dei creditori ignari.

8. Omologazione del Concordato: Se il tribunale – superate le opposizioni – giunge alla conclusione che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti, omologa il concordato semplificato. L’omologazione avviene con decreto motivato emesso dal collegio . Il decreto di omologa è immediatamente esecutivo (quindi efficace subito, nonostante eventuali impugnazioni) . La cancelleria provvede a dare comunicazione ufficiale del decreto alle parti (debitore, eventuali opponenti) e a pubblicarlo, e da quel momento la procedura di concordato entra nella fase attuativa. Se invece il tribunale non omologa – ad esempio perché accoglie un’opposizione ritenendo mancante l’utilità per i creditori, o perché ravvisa un vizio insanabile – allora emette un decreto di diniego di omologa, contro il quale il debitore (o i creditori favorevoli) possono proporre reclamo (appello) alla Corte d’Appello entro 30 giorni . Va detto che un mancato concordato spesso conduce immediatamente al fallimento: l’art. 25-sexies non lo dice espressamente, ma se l’insolvenza persiste e il concordato è saltato, di norma un creditore o il PM chiederanno la liquidazione giudiziale. Dunque, in sede di omologa il debitore gioca la sua ultima carta.

Una particolarità: la Cassazione, in una recente pronuncia, ha chiarito che il decreto della Corte d’Appello che decide sul reclamo contro il diniego di omologa del concordato semplificato non è ricorribile per Cassazione in via ordinaria . In pratica, se il tribunale dichiarasse inammissibile la domanda di concordato e la Corte d’Appello confermasse, quella decisione sarebbe definitiva (non è considerata decisione di merito impugnabile ex art. 111 Cost.). Ciò sottolinea ancor più l’importanza di predisporre una domanda completa e solida sin dall’inizio, perché le chance di rimediare in Cassazione sono limitate.

Con l’omologa, il concordato semplificato diventa efficace e vincolante per tutti i creditori anteriori, anche dissenzienti. I creditori privilegiati e chirografari avranno diritto a quanto previsto nel piano, nei limiti delle percentuali indicate, e non potranno pretendere di più.

9. Nomina del Liquidatore e liquidazione dei beni: Contestualmente all’omologa (anzi, nello stesso decreto di omologa), il Tribunale procede a nominare un Liquidatore Giudiziale che dovrà materialmente eseguire il piano . Il liquidatore è solitamente un professionista indipendente (spesso lo stesso ausiliario nominato prima, per continuità, oppure altro esperto) incaricato di vendere i beni e distribuire il ricavato secondo il piano. La legge richiama, per quanto compatibili, le disposizioni sugli organi della procedura del concordato preventivo: ad esempio gli artt. 114 e 115 CCII disciplinano i poteri e doveri del liquidatore (il correttivo 2024 ha esplicitato che si applicano entrambi) . Il liquidatore dunque prende in consegna l’attivo dell’impresa e avvia le operazioni di liquidazione: bandisce le gare per vendere immobili o macchinari, riscuote i crediti, cede eventualmente l’azienda o rami di azienda. Se nel piano c’era già un’offerta vincolante per l’azienda o altri beni, il liquidatore la esegue subito, previa verifica che non vi siano offerte migliori sul mercato . Infatti, l’art. 25-septies comma 2 prevede che, se c’è un’offerta già individuata nel piano, il liquidatore debba verificare l’assenza di soluzioni migliori e poi procedere al trasferimento al prezzo offerto, applicando le norme civilistiche sulle vendite forzate (artt. 2919 ss. c.c.) . Questo serve a contemperare due esigenze: rispettare il piano (che magari prevedeva la vendita ad un certo soggetto per assicurare continuità aziendale) ma anche tutelare i creditori assicurando che non ci fosse la possibilità di un prezzo maggiore. Se invece il piano prevedeva che una vendita avvenisse prima dell’omologa (caso raro, ma possibile per evitare perdita di valore), il comma 3 prevede che ad eseguirla sia stato l’ausiliario su autorizzazione del tribunale . Una volta liquidati i beni, il liquidatore predispone il piano di riparto delle somme e paga i creditori secondo le percentuali omologate.

10. Cessazione della procedura e effetti finali: Ad esecuzione completata, il liquidatore presenta un rapporto finale e il Tribunale può dichiarare chiuso il concordato semplificato. Gli effetti per il debitore sono analoghi a quelli del concordato preventivo: l’azienda (se non già ceduta) viene in genere cancellata dal Registro Imprese; l’imprenditore viene liberato dai debiti residui anteriori (salvo quelli non falcidiabili per legge, ad esempio eventuali sanzioni se non comprese, anche se in concordato in teoria pure le sanzioni possono essere falcidiate). In caso di inadempienze nel corso dell’esecuzione del piano, il tribunale può revocare l’omologazione o dichiarare risolto il concordato su istanza dei creditori (analogamente a quanto previsto per i concordati preventivi dagli art. 120 e 121 CCII). Da notare che, trattandosi di procedura concorsuale, l’imprenditore sottoposto a concordato semplificato non subisce le sanzioni personali tipiche del fallimento (non viene dichiarato “fallito”, non subisce eventualmente interdizioni dai pubblici uffici, etc., poiché il Codice della Crisi ha abolito lo status di fallito). Inoltre, con l’omologa e la successiva chiusura della procedura, i creditori non possono più avanzare pretese ulteriori: i debiti risultano definiti secondo il concordato, e il debitore ottiene un fresh start sui debiti pregressi.

In conclusione di questo percorso passo-passo, appare evidente come il concordato semplificato sia una procedura molto concentrata nei tempi: dall’istanza di nomina dell’esperto alla chiusura possono passare meno di 12 mesi (6 mesi di negoziazione + 4-6 mesi per omologa), a fronte dei diversi anni che durerebbe un fallimento. Tuttavia, è una procedura che richiede accurata preparazione e collaborazione dell’imprenditore: ogni fase ha le sue insidie (documenti da predisporre, termini perentori da rispettare, giudizi di fattibilità da superare) e l’assistenza di professionisti specializzati in crisi d’impresa è indispensabile per sfruttare al meglio questa opportunità di soluzione della crisi.

Strategie di Difesa del Debitore: come tutelarsi dai creditori

Dal punto di vista del debitore (imprenditore o contribuente in difficoltà), affrontare una crisi richiede non solo di conoscere le procedure disponibili, ma anche di mettere in atto alcune strategie difensive per proteggere il patrimonio nell’immediato e migliorare la posizione negoziale verso i creditori. Vediamo alcuni strumenti e accorgimenti chiave:

  • Richiedere Misure Protettive il prima possibile: Come evidenziato, sia nella composizione negoziata sia al momento del deposito del concordato semplificato, il debitore può ottenere una sospensione generalizzata delle azioni esecutive dei creditori . Sfruttare queste sospensive legali in tempo è fondamentale. Ad esempio, se l’azienda ha in corso pignoramenti (su conti bancari, su immobili o su beni strumentali), o se l’agente della riscossione ha avviato un’esecuzione esattoriale (come il pignoramento di crediti presso terzi, blocco dei pagamenti da parte dei clienti, fermo amministrativo di veicoli), l’imprenditore può bloccare tutto ciò attivando la procedura di composizione negoziata e ottenendo il decreto di protezione dal tribunale . In pratica, presentando l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, si ottiene entro pochi giorni un decreto che sospende le azioni esecutive in corso e vieta di iniziarne di nuove per la durata indicata. Questo “scudo” permette al debitore di tirare il fiato e impedire che i creditori più veloci si soddisfino per conto proprio (pregiudicando magari la par condicio). Anche successivamente, al momento del deposito del concordato semplificato, scattano altri automatismi protettivi che prolungano la sospensione fino all’omologa . Strategia difensiva: non aspettare che un creditore pignori l’unico capannone aziendale o il saldo di c/c; appena la situazione debitoria diventa ingestibile, valutare con un avvocato l’attivazione tempestiva di una procedura che comporti misure protettive. Ciò vale anche per il debitore persona fisica: se ad esempio un imprenditore teme il pignoramento della casa di proprietà per debiti aziendali garantiti personalmente, l’avvio di un concordato (o, se non è imprenditore, di un piano del consumatore) può bloccare sul nascere la vendita forzata.
  • Impugnare gli atti illegittimi o contestare i debiti non dovuti: Non tutti i debiti sono incontrovertibili. Spesso tra le voci del passivo ci possono essere cartelle esattoriali non dovute (magari perché relative a tributi prescritti o sanzioni annullabili), interessi anatocistici o usurari su finanziamenti bancari, addebiti contestabili di fornitori, etc. Una strategia fondamentale per ridurre il monte debitorio è far valere le ragioni del debitore in sede di opposizione o impugnazione. Ad esempio, se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica una cartella o un’intimazione di pagamento che appare viziata (errori di notifica, decadenza, prescrizione), l’imprenditore dovrebbe valutare di proporre ricorso tributario o istanza di sgravio. Allo stesso modo, se una banca vanta un credito contestabile (perché magari derivante da un conto corrente con interessi illegali), è opportuno agire in tribunale con un’opposizione al decreto ingiuntivo o una causa di accertamento per rideterminare il saldo. Questo fa parte delle “difese” parallele: mentre si struttura la soluzione concordataria, l’imprenditore tutela i propri diritti su singole posizioni debitorie, evitando di pagare più del dovuto. Naturalmente, simili azioni legali vanno calibrate attentamente col proprio avvocato: talvolta, in sede di concordato, può convenire trovare un accordo transattivo con il creditore anche sul minor importo dovuto, invece che iniziare un lungo contenzioso. Ma l’importante è non dare per scontato ogni debito: un controllo approfondito della posizione fiscale e bancaria da parte di esperti può far emergere margini di contestazione o vizi formali tali da ridurre l’esposizione complessiva.
  • Negoziare accordi parziali con i creditori chiave: La composizione negoziata è di per sé un tentativo di negoziazione globale. Ma parallelamente, o ancor prima di attivarla, un imprenditore accorto dovrebbe provare a negoziare singolarmente con i creditori principali (come la banca principale, o il fisco). Spesso una banca, di fronte alla prospettiva di un concordato o fallimento, può accettare un piano di rientro stragiudiziale più morbido (ad esempio estendendo la durata di un mutuo, o accettando un saldo e stralcio parziale) se ciò le dà maggior recupero rispetto a un’incertezza concorsuale. Analogamente, l’Agenzia delle Entrate può aderire a una transazione fiscale nel concordato oppure, se ci sono i presupposti, il debitore può chiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/73 (come modificato in parallelo alla composizione negoziata) in caso di grave difficoltà . Infatti, nel 2022 l’Agenzia Entrate ha chiarito che per le imprese in composizione negoziata si può concedere un piano di dilazione fino a 10 anni per i debiti tributari . Queste trattative con singoli creditori possono migliorare il profilo del debito e vanno integrate nella strategia complessiva. Se, ad esempio, la banca si dice disponibile a non agire e ad attendere il realizzo degli immobili purché il concordato le riconosca un certo trattamento, conviene formalizzare tale accordo (o almeno tenerne conto) così da evitare opposizioni successive.
  • Evitare atti di frode e mantenere la trasparenza: Dal lato difensivo, uno degli errori peggiori per un debitore è compiere atti di frode verso i creditori (ad esempio distrarre beni, simularne la vendita a parenti, preferire occultamente un creditore rispetto ad altri). Tali condotte non solo possono costituire reati (bancarotta fraudolenta) se si finisce in fallimento, ma comprometterebbero anche l’esito di un concordato semplificato: se il tribunale scopre che il debitore ha sottratto o nascosto beni, o ha creato artificiosamente crediti fittizi, dichiarerà improcedibile la domanda. Inoltre un creditore potrebbe opporsi all’omologa denunciando queste frodi. Quindi, paradossalmente, una buona difesa del debitore sta nel non fare mosse opache, ma anzi nel collaborare e mostrarsi in buona fede. Ad esempio, è consigliabile non pagare alcuni creditori lasciandone altri a secco nei mesi precedenti la procedura (pagamenti preferenziali): a meno che non siano pagamenti permessi (come forniture essenziali autorizzate dall’esperto nella composizione negoziata), simili preferenze potrebbero essere revocate o comunque mal viste dal giudice. Meglio congelare la situazione e lasciare che la soluzione concorsuale distribuisca le risorse in modo equilibrato. Trasparenza e correttezza sono la migliore strategia: oltre a essere requisiti di legge (buona fede nelle trattative), aiutano anche a ottenere la fiducia del tribunale e dell’esperto nominato.
  • Coinvolgere per tempo professionisti qualificati: Difendersi efficacemente significa anche sapere cosa fare e come farlo, senza improvvisare. Un imprenditore, per quanto abile nel suo settore, difficilmente conosce i dettagli di queste procedure legali e fiscali. Ecco perché una mossa strategica essenziale è affidarsi a professionisti specializzati in crisi d’impresa il prima possibile. Un avvocato esperto in diritto fallimentare e un commercialista esperto in ristrutturazioni aziendali possono valutare la situazione a 360 gradi e consigliare se conviene procedere con composizione negoziata, concordato, accordo con il fisco o altro. Possono anche occuparsi di predisporre correttamente i piani, le domande e le difese, evitando errori formali che potrebbero pregiudicare l’esito (ricordiamo che un allegato mancante o un documento finanziario poco chiaro possono indurre il giudice a bocciare il piano). Inoltre, i professionisti sanno dialogare con gli organi della procedura (esperto, ausiliario, giudice) parlando il linguaggio tecnico appropriato, cosa che rafforza la credibilità del debitore. Dunque, non affrontare da soli la crisi: questa è una regola d’oro per massimizzare le chance di successo.
  • Valutare tutte le opzioni legali disponibili: La difesa del debitore passa anche dall’avere una visione completa delle possibili soluzioni e scegliere quella giusta. Ad esempio, se l’azienda ha ancora prospettive di risanamento con nuova finanza e supporto di alcuni creditori, potrebbe essere più indicato un concordato preventivo in continuità (dove si prosegue l’attività) anziché liquidare tutto; se invece il debito è soprattutto tributario e ci sono normative di definizione agevolata in corso, può convenire aderire a una rottamazione delle cartelle (riducendo il debito fiscale) e poi valutare un accordo sul restante. Se l’imprenditore non è fallibile (piccolissima impresa) potrebbe addirittura optare per un piano del consumatore o un concordato minore invece del semplificato, a seconda dei casi. Insomma, la strategia difensiva parte da una diagnosi accurata e comparazione delle alternative. L’Avv. Monardo e il suo team, ad esempio, adottano un approccio multidisciplinare: analizzano il profilo debitorio, verificano possibili illegittimità (cartelle annullabili, tassi usurari), esaminano la struttura dell’impresa e consigliano il percorso migliore (che a volte può essere anche extra-giudiziale se si riesce a ottenere una moratoria amichevole). Questa flessibilità strategica è un’arma a favore del debitore, che non si incanala in una sola strada ma tiene aperte più possibilità fino a che non emerge chiaramente la soluzione ottimale.

Riassumendo le strategie difensive: tempestività, uso intelligente delle protezioni legali, contestazione dei crediti dubbi, negoziazione attiva con i principali creditori, correttezza nelle azioni e supporto professionale qualificato. Adottando questi accorgimenti, un debitore in crisi può passare da una posizione di totale vulnerabilità (subire passivamente pignoramenti e istanze di fallimento) a una posizione di maggiore controllo, nella quale è lui a dettare un percorso ordinato per uscire dalla crisi alle condizioni meno penalizzanti.

Soluzioni Alternative al Concordato Semplificato

Il concordato semplificato è uno strumento potente ma non è l’unica via per affrontare una situazione di sovraindebitamento o insolvenza. A seconda dei casi, esistono soluzioni alternative o complementari che il debitore dovrebbe conoscere, perché potrebbero rivelarsi più adatte al suo caso specifico o integrarsi con il concordato stesso. Ecco una panoramica delle principali opzioni:

  • Definizioni agevolate dei debiti fiscali (rottamazioni e saldo e stralcio): Negli ultimi anni, il legislatore fiscale italiano ha introdotto varie misure straordinarie per alleviare il carico delle cartelle esattoriali pendenti. Si parla di rottamazione delle cartelle (che consente di pagare le somme dovute senza sanzioni né interessi di mora, in più rate) e di “saldo e stralcio” (dedicata a contribuenti in difficoltà economica, con stralcio parziale anche del tributo). Ad esempio, la Rottamazione-quater 2023 ha permesso di definire le cartelle 2000-2017 pagando solo imposte e contributi, senza sanzioni e interessi, in 18 rate. Aggiornamento 2026: occorre verificare di volta in volta se la normativa vigente prevede nuove edizioni di rottamazione (spesso con la Legge di Bilancio vengono prorogate o introdotte definizioni agevolate). Per un imprenditore, aderire a queste misure può essere molto conveniente perché riduce il debito fiscale in maniera “automatica” per legge, al di fuori di procedure concorsuali. In sede di concordato, l’importo ridotto ottenuto dalla rottamazione andrà poi onorato alle scadenze previste (pena la decadenza). Un beneficio notevole è che la definizione agevolata non richiede il voto dell’ente: basta la domanda e il pagamento, e l’Agenzia Entrate-Riscossione è obbligata ad applicarla. Attenzione però: se si è già in procedura concorsuale, servono coordinamento e autorizzazioni. In genere, è opportuno far presente nel piano di concordato l’intenzione di aderire alla rottamazione per sfruttarne gli effetti. Esempio pratico: un’azienda ha €100.000 di cartelle per IVA e IRAP comprensive di sanzioni e interessi; aderendo alla definizione potrebbe ridurre il debito a €80.000, liberando €20.000 di risorse per pagare altri creditori o migliorare la percentuale ai chirografari.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII): Gli accordi di ristrutturazione sono strumenti previsti dalla legge fallimentare prima e dal CCII poi (artt. 57-64) che consentono di omologare un accordo già raggiunto con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti (soglia ridotta al 30% negli accordi agevolati introdotti dal 2022) . A differenza del concordato, qui non c’è una procedura competitiva: il debitore negozia privatamente con i creditori, raccoglie le adesioni scritte e poi chiede al tribunale di omologare l’accordo, rendendolo vincolante anche per i creditori dissenzienti o non aderenti (che però devono essere pagati integralmente se privilegiati, o almeno al tot% se chirografari estranei per evitare il loro pregiudizio). Questo strumento potrebbe essere un’alternativa al concordato semplificato se l’impresa riesce ad ottenere il consenso di una parte consistente dei creditori fuori dal tribunale. Per esempio, se alcuni grandi creditori (banche, fornitori principali) accettano un piano di ristrutturazione che prevede nuove scadenze e magari qualche taglio moderato, e ciò copre il 60-70% dei crediti totali, l’accordo di ristrutturazione potrebbe risolvere la crisi senza passare per la liquidazione di tutti i beni. Inoltre, dal 2022 esistono varianti come gli accordi ad efficacia estesa che possono coinvolgere anche creditori non aderenti in certe condizioni e i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO) che sono una sorta di concordato semplificato ante litteram ma con continuità aziendale . Tuttavia, se l’impresa è già praticamente decotta e la maggioranza dei creditori non è collaborativa, l’accordo di ristrutturazione non sarà fattibile (ed è per questo che si arriva al semplificato). Va ricordato infine che l’accordo di ristrutturazione può coesistere con la composizione negoziata: infatti, uno degli sbocchi di quest’ultima può essere proprio la sottoscrizione di un accordo art. 57 CCII con i creditori che poi viene portato in omologa (l’art. 23 CCII lo prevede).
  • Concordato Preventivo “ordinario” (in continuità o liquidatorio): Il concordato preventivo classico rimane uno strumento fondamentale. Se un’azienda ha prospettive di rilancio e vuole evitare di liquidare tutto, potrebbe optare per un concordato in continuità aziendale (art. 84 CCII). In tal caso, l’impresa presenta un piano di risanamento che prevede la prosecuzione dell’attività (direttamente o indirettamente) e l’assorbimento parziale dei debiti col frutto della gestione futura e/o con finanza esterna. I creditori votano sul piano e, se approvato dalle maggioranze di legge e omologato, l’azienda prosegue. Questa soluzione è più complessa e lunga (ci vuole almeno il 50% dei voti nelle classi, ecc.) ma salvaguarda il valore aziendale come going concern. Il concordato semplificato, viceversa, non prevede il voto ma implica la cessazione dell’attività, salvo vendita a terzi. Quindi, un imprenditore che ancora intravede un futuro per la sua azienda potrebbe preferire un concordato preventivo in continuità (magari sfruttando il percorso di composizione negoziata per prepararlo). In alternativa, vi è anche il concordato preventivo liquidatorio (ordinario): sebbene simile come scopo al semplificato (liquidare i beni), esso richiede però il voto dei creditori e il rispetto di soglie (minimo 20% ai chirografari salvo apporto 10% esterno). In molti casi, un concordato preventivo liquidatorio tradizionale potrebbe non ottenere il voto favorevole dei creditori (specie se questi sono molti e disorganizzati). Proprio in queste situazioni il concordato semplificato è stato concepito come alternativa. Tuttavia, non sempre il semplificato è disponibile (ricordiamo che serve aver fatto la negoziazione prima): dunque, se per qualunque ragione non si è passati dalla composizione negoziata, l’unica via concorsuale resta il concordato preventivo ordinario. Ad esempio, se un imprenditore si è accorto tardi della crisi e i creditori hanno già depositato istanza di fallimento, potrebbe tentare un concordato preventivo “last minute” (cd. concordato in bianco) per bloccare la procedura, anche senza aver svolto la negoziazione (che richiede tempo). In definitiva, concordato ordinario e semplificato sono strumenti complementari: il secondo è più snello ma vincolato a condizioni (negoziazione fallita prima); il primo è più flessibile nei presupposti ma più oneroso in termini di consenso richiesto.
  • Strumenti per il debitore civile o non fallibile: Non bisogna dimenticare che non tutte le situazioni di sovraindebitamento rientrano nel diritto concorsuale classico. Per i debitori non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori agricoli o commerciali sotto soglia, professionisti, start-up innovative) esistono procedure ad hoc, ex Legge 3/2012, ora integrate nel CCII. In particolare: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII, ex piano del consumatore), il concordato minore (artt. 74-83 CCII, ex accordo di composizione) e la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII, ex liquidazione del patrimonio). Un imprenditore “minore” potrebbe trovarsi al bivio tra usare il concordato semplificato (se ha fatto la negoziata) o usare un concordato minore. La differenza principale è che il concordato minore non richiede la composizione negoziata e prevede comunque l’omologa giudiziale dopo eventualmente un voto consultivo dei creditori (ma senza maggioranze rigide). Se la sua crisi riguarda anche debiti personali estranei all’impresa, potrebbe essere conveniente la procedura di sovraindebitamento perché accorpa tutto. Ad esempio, un commerciante individuale non fallibile con debiti personali (affitto di casa, prestiti personali) e aziendali insieme, potrebbe optare per un piano di ristrutturazione del consumatore rivolgendosi all’OCC, invece che attivare la composizione negoziata. D’altro canto, la composizione negoziata è aperta anche agli imprenditori minori (purché iscritti al registro imprese) e così pure il concordato semplificato: la norma infatti, dopo il correttivo, prevede di non pregiudicare i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione controllata (la “liquidazione giudiziale” dei non fallibili) . Ciò implica che anche un piccolo imprenditore può fare il concordato semplificato, purché la convenienza sia misurata rispetto alla liquidazione controllata invece che al fallimento. In ogni caso, è bene sapere che esistono le procedure da sovraindebitamento gestite dagli OCC: per un privato sovraindebitato o una ditta individuale non fallibile, spesso il primo riferimento è quello (magari nominando l’Avv. Monardo come Gestore della Crisi, visto che è iscritto OCC). Ad esempio, la ristrutturazione dei debiti del consumatore consente a una persona fisica di ottenere un omologazione di un piano di pagamento parziale dei debiti senza bisogno di consenso dei creditori, con l’ausilio del Gestore: è uno strumento potente per chi ha molti debiti personali (banche, finanziarie, fisco) e un reddito limitato con cui pagare una parte.
  • Esdebitazione (liberazione dai debiti residui): Un aspetto essenziale per chiudere veramente con il passato è l’esdebitazione, cioè l’istituto che cancella i debiti non pagati al termine di una procedura liquidatoria. Nel concordato semplificato, come detto, l’effetto di esdebitazione è intrinseco all’omologa: i creditori per la parte non soddisfatta non possono più agire. Ma se un imprenditore finisce in liquidazione giudiziale (fallimento), può comunque chiedere al termine l’esdebitazione personale (se persona fisica). Analogamente, dopo la liquidazione controllata un sovraindebitato incapiente può ottenere lo stralcio dei debiti rimasti (il Codice ha introdotto anche l’esdebitazione dell’incapiente, art. 278 CCII, per chi proprio non ha nulla da liquidare). Perché menzioniamo questo tra le alternative? Perché talvolta nonostante gli sforzi un concordato o un accordo possono fallire, e si finisce in liquidazione giudiziale: sapere che esiste l’esdebitazione come rete di salvataggio può dare al debitore la tranquillità che, entro certi limiti, una via d’uscita c’è sempre. Questo può essere considerato nella strategia: ad esempio, un imprenditore individuale potrebbe decidere di non proporre concordato, lasciare che la liquidazione giudiziale faccia il suo corso e puntare a chiedere l’esdebitazione ex art. 282 CCII dopo la chiusura, se ritiene di non avere patrimoni da proteggere e di voler voltare pagina. Ovviamente questa scelta estrema va valutata con cautela (perché il fallimento ha comunque conseguenze e l’esdebitazione non copre debiti per sanzioni, alimenti, ecc.), ma va menzionata per completezza.

In conclusione, il debitore in crisi ha a disposizione un ventaglio di strumenti. La scelta dipende da molti fattori: la natura dei debiti (più fiscali o più finanziari?), la dimensione dell’impresa, la presenza di un possibile rilancio o meno, il coinvolgimento del patrimonio personale, la disponibilità di accordo da parte dei creditori, ecc. Spesso la soluzione è ibrida: ad esempio, combinare una definizione agevolata per la parte fiscale, un piccolo accordo stragiudiziale con un fornitore strategico e un concordato per sistemare il resto. Oppure, iniziare con la composizione negoziata e concludere con un accordo transattivo invece di andare in concordato (risultato ottimale se ci si riesce). L’Avv. Monardo e il suo staff, ad esempio, pongono sempre attenzione a queste alternative per fornire al cliente la soluzione meno onerosa e più efficace: se c’è modo di evitare la concorsualità e risolvere con accordi ad hoc, si percorre quello; se invece è inevitabile una procedura, si sceglie quella che massimizza i benefici (ad esempio semplificato se serve rapidità e non c’è consenso dei creditori, oppure concordato ordinario se si vuole continuare l’attività con sacrificio parziale dei creditori).

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa che confronta alcuni elementi chiave di queste soluzioni:

StrumentoSoggetti destinatariVantaggiSvantaggi / Note
Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII)Imprese insolventi (dopo composizione negoziata fallita)– No voto creditori (decisione rapida del giudice) <br> – Protezione immediata da azioni esecutive <br> – Possibile liquidazione rapida con vendite in blocco <br> – Stralcio dei debiti residui a fine procedura– Necessaria fase preventiva di negoziazione <br> – Solo liquidatorio (cessazione attività, salvo vendita a terzi) <br> – Controllo giudiziale rigoroso (rischio inammissibilità se requisiti non ok)
Concordato preventivo (artt. 84-120 CCII)Imprese insolventi o in crisi (fallibili)– Può prevedere continuità aziendale (salvataggio impresa) <br> – Possibilità di ristrutturare debiti con accordo maggioranze <br> – Include concordato liquidatorio “ordinario” con voto– Procedura più lunga e complessa (voto dei creditori, maggioranze da raggiungere) <br> – Necessarie percentuali minime di soddisfacimento (20% chirografari salvo risorse esterne) <br> – Costi procedurali maggiori (commissario, adunanza creditori, ecc.)
Accordo di ristrutturazione (artt. 57-64 CCII)Imprese (anche non fallibili) in crisi, con consenso di >=60% creditori (o 30% in forma agevolata)– Strutturato come accordo privato (più flessibile nei contenuti) <br> – Tempi relativamente brevi se consenso c’è <br> – Meno pubblicità (coinvolge solo creditori aderenti + omologa)– Richiede alto grado di adesione dei creditori (non funziona con forte conflittualità) <br> – I creditori non aderenti vanno normalmente pagati al 100% (limita effetto stralcio, salvo efficacia estesa in continuità) <br> – Serve attestazione di un esperto e omologa in tribunale comunque
Piani del consumatore / Concordato minore (sovraindebitamento)Persone fisiche, imprese minori non fallibili, professionisti, start-up (sovraindebitati)– Procedure semplificate tramite OCC, senza voto creditori (piano del consumatore) o con maggioranza semplice (concordato minore) <br> – Possibilità di includere debiti personali e aziendali insieme <br> – Anche il debitore non imprenditore può accedere a esdebitazione– Necessario rivolgersi a un OCC e nominare un Gestore (tempi burocratici) <br> – Importi di debito relativamente contenuti (di solito le procedure sovraindebitamento trattano importi minori rispetto a concordati grandi) <br> – Meno adatte a imprese medio-grandi o società articolate
Definizioni agevolate fiscali (rottamazioni)Titolari di cartelle esattoriali (imprese o persone fisiche) – adesione individuale– Taglio di sanzioni e interessi (risparmio anche 30-50% del dovuto) <br> – Semplicità: basta domanda all’Agenzia Entrate-Riscossione <br> – Rateizzazione concessa (fino a 18 rate in rottamazione-quater)– Disponibili solo se previste dalla legge in quel periodo (iniziativa legislativa, es. rottamazione 2023, ecc.) <br> – Bisogna pagare regolarmente le rate per non decadere <br> – Non consente stralcio del capitale né degli interessi legali
Liquidazione giudiziale + EsdebitazioneImprese fallibili (liquidazione giudiziale) e imprenditori individuali (esdebitazione post-fallimento)– Procedura concorsuale classica, amministrata dal curatore, con eventuale esdebitazione finale per persona fisica (liberazione debiti non pagati) <br> – Creditori privilegiati possono ottenere di più se individuano atti revocabili, ecc. (attività curatore)– Il debitore perde ogni potere sul patrimonio (spossessamento totale) <br> – Durata spesso lunga (anni) e costi alti <br> – Stigma del fallimento e possibili responsabilità per l’imprenditore (azioni di responsabilità, reati fallimentari in caso di illeciti)

N.B.: La scelta dello strumento deve essere valutata caso per caso con un professionista. Ad esempio, se l’impresa ha debiti fiscali molto alti e lo Stato ha appena varato una rottamazione, potrebbe convenire attendere e aderire a quella per ridurre il debito, per poi eventualmente procedere con un concordato sui restanti debiti. Oppure, se l’impresa è piccola e senza speranza di risanamento, forse una liquidazione controllata con esdebitazione immediata del debitore persona fisica è più semplice da gestire rispetto a un concordato semplificato (che comunque liquiderebbe i beni ma con più formalità).

L’importante è non ignorare nessuna opzione legale: un approccio integrato spesso porta al miglior risultato. Esempio integrato: un imprenditore potrebbe avviare la composizione negoziata per congelare le azioni, nel frattempo aderire alla rottamazione per tagliare i debiti fiscali del 40%, e parallelamente stringere accordi bilaterali con 2-3 fornitori essenziali per continuare a operare; infine, potrebbe decidere di presentare un concordato semplificato per sistemare tutti gli altri debiti residuali. Questo approccio “multi-strategia” è complesso da orchestrare, ma con l’aiuto di consulenti esperti può condurre a soluzioni molto vantaggiose, impossibili da raggiungere con un singolo strumento isolato.

Errori Comuni da Evitare e Consigli Pratici

Affrontare una situazione di sovraindebitamento è un percorso irto di ostacoli, e purtroppo esistono alcuni errori ricorrenti che i debitori commettono, compromettendo le possibilità di successo. Ecco gli sbagli più comuni e i consigli pratici per evitarli:

  • Aspettare troppo a lungo prima di agire: Errore: Molti imprenditori sperano in una svolta improvvisa (un affare risolutivo, l’incasso di un credito, un finanziatore miracoloso) e rimandano qualsiasi iniziativa fino a quando ormai i creditori hanno preso il sopravvento (pignoramenti in corso, conti bloccati, istanze di fallimento depositate). Questa attesa passiva può essere fatale. Consiglio: Intervenire tempestivamente. Non appena ci si rende conto che i flussi di cassa non consentono di far fronte ai debiti nei termini previsti, bisogna consultare un esperto e predisporre un piano d’azione. Le procedure come la composizione negoziata funzionano molto meglio se avviate in tempo, quando c’è ancora liquidità minima per mandare avanti l’attività durante le trattative. Inoltre, agire presto consente di sfruttare appieno le misure protettive e di anticipare le mosse dei creditori (ad es., chiedendo prima la nomina dell’esperto e il blocco dei pignoramenti, piuttosto che subire un’istanza di fallimento d’urgenza). Il tempismo è tutto: ricorda che la legge premia il debitore diligente (anche in termini di possibili esenzioni da responsabilità, vedi esdebitazione meritevole) e sfavorisce chi dissipa il patrimonio nell’attesa.
  • Non predisporre una contabilità e documentazione trasparente: Errore: Alcuni, trovandosi in difficoltà, smettono di curare la contabilità, non aggiornano i bilanci o – peggio – nascondono o distruggono documenti sperando di celare la reale situazione. Questo è un grosso sbaglio: oltre ai possibili rilievi penali, presentarsi a una procedura concorsuale con le scritture confuse o mancanti porta quasi certamente all’inammissibilità o al fallimento diretto. La Cassazione ha sottolineato che il tribunale deve verificare la completezza e attendibilità dei documenti nel concordato semplificato ; se mancano pezzi, la proposta verrà scartata. Consiglio: Mantieni e organizza la documentazione. Anche in tempi di crisi, assicurati che la contabilità sia aggiornata, che tutti i debiti siano elencati e documentati, che esista un inventario dei beni. Nel predisporre la domanda di concordato (o qualunque piano), fornisci un quadro trasparente e realistico della situazione. È preferibile confessare una perdita o un ammanco piuttosto che cercare di mascherarlo: i professionisti incaricati (esperto, ausiliario, giudice) se ne accorgeranno comunque, e la trasparenza gioca a tuo favore come indice di buona fede. Un suggerimento pratico è quello di farsi assistere da un commercialista nel preparare il “corredo” di documenti ancor prima di depositare la domanda: verifica dei bilanci, calcolo esatto del passivo, stime prudenti dell’attivo. Questo eviterà contestazioni di incompletezza.
  • Fare mosse disordinate dettate dal panico: Errore: Sotto la pressione dei creditori, talvolta i debitori compiono azioni avventate: vendono macchinari importanti per fare cassa immediata (magari a prezzo stracciato), pagano “sotto banco” il creditore più insistente togliendo risorse agli altri, oppure trasferiscono proprietà a familiari pensando di salvarle. Questi atti possono peggiorare la situazione: vendite affrettate riducono il valore ricavabile, pagamenti preferenziali possono essere revocati dal curatore o far saltare un eventuale concordato (perché violano la par condicio), trasferimenti a parenti rischiano di essere dichiarati inefficaci o addirittura fraudolenti. Consiglio: Mantieni la calma e segui un piano. Una volta deciso l’approccio (concordato, accordo, ecc.), attieniti ad esso sotto la guida dei consulenti. Se serve liquidità, meglio chiedere al tribunale di autorizzare un finanziamento prededucibile o la vendita di un bene con certe garanzie, piuttosto che svendere nel panico. Se un creditore fa pressione estrema (es. minaccia un’azione immediata), comunica attraverso il tuo legale che stai intraprendendo una procedura concorsuale: spesso il creditore aspetterà l’esito piuttosto che rischiare di violare misure protettive. Disciplina e pianificazione sono fondamentali: ogni atto dev’essere valutato per il suo impatto sull’insieme della crisi.
  • Sottovalutare i costi e l’impegno della procedura scelta: Errore: Pensare che una volta presentato il concordato (o altro) tutto si risolva magicamente. In realtà, tutte le soluzioni comportano un certo impegno di risorse: ad esempio, un concordato richiede di sostenere i costi di pubblicazione, compenso dell’ausiliario e del liquidatore, eventuali spese di giustizia; una composizione negoziata richiede tempo da dedicare alle trattative e onorari dell’esperto (seppur non elevati). Se il debitore arriva completamente a secco di liquidità, rischia di non poter neanche pagare quel minimo necessario per portare avanti la procedura (ad esempio, senza liquidità non si pagano i fornitori essenziali durante la negoziazione e l’impresa collassa, rendendo vano il concordato). Consiglio: Prevedi un “fondo di sopravvivenza”. Nell’affrontare la crisi, metti da parte le risorse indispensabili per gestire la procedura: se hai cassa, riservane una parte per spese procedurali e per consulenti; se non hai cassa, valuta con i consulenti la possibilità di ottenere finanza esterna (un prestito ponte da soci o parenti, da restituire in prededuzione in caso di concordato). Alcune norme favoriscono questo: i finanziamenti autorizzati dal tribunale durante la composizione negoziata o in funzione del concordato hanno privilegio prededucibile, incentivando terzi a concederli. In sintesi, non iniziare un percorso di risanamento al buio finanziario: pianifica il budget necessario per arrivare all’obiettivo (pagare professionisti, magari offrire un piccolo acconto a creditori chiave per tenerli buoni, etc.).
  • Comunicare male con i creditori e gli organi: Errore: Adottare un atteggiamento o troppo conflittuale o troppo passivo nella comunicazione. Alcuni debitori scompaiono e lasciano parlare solo gli avvocati, altri al contrario affrontano i creditori con promesse vaghe o minacce di “tanto faccio il concordato e non vedrete nulla”. Entrambe le estremità sono controproducenti: i creditori lasciati al buio si irrigidiscono (magari presentano istanze di fallimento anticipando il debitore), mentre i creditori provocati potrebbero fare opposizione dura in tribunale. Anche con l’esperto nominato e con il giudice, un atteggiamento non collaborativo o poco rispettoso può generare sfiducia. Consiglio: Mantieni un dialogo aperto, onesto e rispettoso. Informare i creditori principali che stai affrontando la crisi seriamente e con l’aiuto di professionisti può paradossalmente rassicurarli. Ad esempio, durante la composizione negoziata, mostrare ai creditori i primi elementi del piano e ascoltare le loro richieste può facilitare soluzioni condivise. Sempre meglio evitare conflitti inutili: se un creditore minaccia un’azione legale, rispondi attraverso il tuo legale indicando che stai predisponendo una soluzione che lo pagherà almeno in parte e invitalo a pazientare qualche settimana. Spesso la fiducia si costruisce con la trasparenza: non dichiarare il falso (“ti pagherò tutto tra un mese”) se sai che non è possibile, ma nemmeno assumere toni aggressivi. Con gli organi (esperto, ausiliario, giudice) vale lo stesso principio: fornisci subito ciò che ti chiedono, partecipa alle convocazioni, rispetta le scadenze. Così dimostrerai di essere un debitore diligente e meritevole di ottenere la procedura richiesta.

Ricapitolando i consigli pratici: agisci presto, mettiti in regola con i documenti, non fare mosse impulsive, prevedi le spese necessarie e comunica efficacemente. Evitare gli errori comuni ti darà un vantaggio importante nel percorso di soluzione della crisi. Ricorda che ogni passo falso può essere sfruttato dai creditori ostili o può portare il tribunale a dubitare della fattibilità del tuo piano. Una condotta coerente, onesta e pianificata, invece, rafforza enormemente la credibilità del debitore e le chance di successo della strategia di risanamento o liquidazione concordata.

Esempi Pratici di Concordato Semplificato Liquidatorio

Per comprendere meglio come funziona il concordato semplificato nella pratica, esaminiamo un paio di simulazioni basate su casi realistici. Questi esempi illustrano l’applicazione concreta delle regole e i possibili risultati per i creditori e il debitore.

Esempio 1 – Società Alfa S.r.l.: Alfa è un’azienda manifatturiera con 10 dipendenti che, a causa di calo di commesse e investimenti sbagliati, accumula debiti per 800.000 €. In particolare: 100.000 € verso i dipendenti (TFR e stipendi arretrati, credito privilegiato), 150.000 € di debiti fiscali con privilegio (IVA, ritenute, IMU), 250.000 € verso la banca (mutuo ipotecario su capannone, garantito da ipoteca di primo grado), 300.000 € verso fornitori vari chirografari. Il patrimonio di Alfa consiste in: un capannone industriale del valore stimato di 400.000 € (su cui grava l’ipoteca della banca per 250k), macchinari per 100.000 € (valore realizzo usato), magazzino per 50.000 €, crediti verso clienti per 50.000 € (incassabili in tempi lunghi), cassa quasi zero. L’azienda è di fatto insolvente e il titolare avvia la composizione negoziata a luglio 2025. Durante la negoziazione si cerca un investitore per rilevare l’attività, ma non si trova; si tenta un accordo con la banca e i fornitori, ma questi chiedono garanzie che Alfa non ha. L’esperto, a novembre 2025, certifica la buona fede delle trattative ma l’assenza di soluzioni percorribili (nessuno vuole investire o attendere oltre). Alfa decide allora di proporre il concordato semplificato.

Nel piano di liquidazione, presentato entro 60 giorni (gennaio 2026), Alfa prevede: vendita del capannone tramite procedura competitiva entro 6 mesi dall’omologa (base d’asta 400k, ci si attende di ricavare almeno 350k netti), vendita dei macchinari in blocco a un rivenditore per 80k (già individuato come offerente), incasso dei crediti clienti per circa 40k netti (tenuto conto di insoluti) e liquidazione del magazzino per 30k (vendita a stock). Totale attivo stimato: 500k circa. Inoltre, i soci di Alfa (due fratelli) si impegnano a conferire risorse esterne per 50.000 €, vendendo un immobile personale non ipotecato e destinando la somma alla massa attiva – questo per aumentare la soddisfazione dei creditori chirografari. In tal modo, l’attivo complessivo sale a circa 550k. Come verranno pagati i creditori secondo la proposta? Si prevede di soddisfare integralmente i dipendenti (100k) e la banca ipotecaria fino a concorrenza del valore dell’ipoteca (diciamo 250k, comprensivi di interessi; se il capannone ricava 350k, la banca prende 250k e lascia 100k alla massa). Il Fisco con privilegio riceverà, poniamo, 80k su 150k (circa 53%) – una falcidia ma comunque più di quanto prenderebbe in fallimento (dove, dopo dipendenti e banca, resterebbe ben poco). I fornitori chirografari, che in fallimento probabilmente non avrebbero visto nulla, nel concordato semplificato ricevono la parte residua: ad esempio 120k su 300k, cioè il 40%. Questa percentuale è resa possibile dal contributo dei soci (50k) unito ai ricavi delle vendite una volta pagati i privilegiati. I creditori chirografari quindi ottengono un dividendo del 40%.

Verifica dell’utilità e convenienza: Confrontiamo col fallimento: se Alfa fallisse, il curatore venderebbe il capannone (forse a meno di 350k per via dei tempi lunghi e delle procedure d’asta) e i macchinari (magari a prezzo inferiore, 50k) e raccoglierebbe meno attivo (ipotizziamo 450k). Da questo pagherebbe le spese, poi dipendenti (100k) e banca (250k), restando circa 100k per il Fisco e zero per i fornitori. In concordato semplificato, invece, grazie alla vendita più rapida e all’apporto soci, i fornitori vedono il 40% (120k) e il Fisco 53% (80k) – decisamente migliorativo. Il Tribunale nel valutare l’omologa infatti rileva che la proposta non arreca pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, anzi i chirografari hanno un’utilità tangibile (40% contro 0%) . Nessun creditore può lamentare di ricevere meno del fallimento: anche la banca e i lavoratori vengono pagati al 100% come sarebbero stati comunque. Pertanto il piano rispetta il criterio di convenienza. Durante l’udienza, l’unico creditore opponente potrebbe essere il Fisco, scontento di prendere solo 80k su 150k. Tuttavia, il tribunale può respingere l’opposizione se risulta che, sul mercato, il valore di realizzo dei beni non consentirebbe comunque di pagare di più il Fisco; inoltre, il Fisco in un fallimento avrebbe preso forse ancor meno (perché le spese procedurali e le lungaggini avrebbero eroso parte di quei 100k residui). Quindi il giudice omologa il concordato. I tempi: Alfa depositò ricorso a gennaio 2026; a marzo l’ausiliario completa il suo parere; l’udienza si tiene a maggio 2026; decreto di omologa emesso a giugno 2026. Il liquidatore nominato vende il capannone entro ottobre 2026, incassa i contributi soci e il resto, e a dicembre 2026 esegue il riparto finale. In un anno e mezzo la crisi è risolta, l’azienda cessa ma i soci non hanno ulteriori strascichi sui debiti (esdebitati), i creditori hanno recuperato il massimo possibile in breve tempo.

Esempio 2 – Ditta Beta (impresa individuale non fallibile): Beta è un artigiano edile (ditta individuale) con debiti totali per 250.000 € di cui 100k con le banche (fidi scoperti), 50k con fornitori, 50k di mutuo sulla casa (garantito da ipoteca), 50k con il Fisco. Beta non supera le soglie di fallibilità (fatturato e attivo modesti), ma è iscritto al registro imprese. Il lavoro è calato e Beta non riesce a pagare; la banca minaccia di escutere la casa e alcuni fornitori hanno ottenuto decreti ingiuntivi. Beta nel 2024 ha provato la composizione negoziata, ma i creditori non hanno voluto accordi. L’esperto attesta la situazione, Beta è ammissibile al concordato semplificato. Tuttavia, Beta possiede ben pochi asset: la casa vale 120k (con mutuo residuo 50k), pochi attrezzi, un furgone. In un fallimento personale (liquidazione controllata) i creditori chirografari prenderebbero quasi niente dopo la vendita della casa (perché la banca ipotecaria prenderebbe 50k + interessi, e su 120k di prezzo resterebbero forse 60-70k da dividere tra Fisco e fornitori e spese). Beta propone un concordato semplificato offrendo: la vendita della casa (magari già trovando un acquirente disposto a pagarla 130k), la vendita del furgone per 10k, e l’apporto di 10k da parte di un familiare. Totale attivo previsto ~150k. Con questo, Beta conta di pagare integralmente la banca (50k), dare 30k al Fisco (60%) e circa 60k ai fornitori (pari all’80% dei loro crediti). I creditori chirografari (fornitori) resterebbero soddisfatti quasi totalmente, il Fisco parzialmente ma comunque più che in liquidazione (dove forse avrebbe preso il 30%). Un creditore fornitore è scontento perché preferiva vedere Beta fallito (magari per questioni personali), ma formalmente non può lamentare un danno: viene pagato in percentuale alta. Il tribunale quindi omologa. Beta perde la casa ma con il ricavato sistema tutti i debiti salvo piccola quota verso il Fisco. Da notare: Beta avrebbe potuto anche utilizzare la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore tramite OCC, essendo non fallibile; ma dato che aveva avviato la negoziata, ha preferito il concordato semplificato. In entrambi i casi, il risultato sarebbe simile: liquidazione dei beni e liberazione dai debiti residui. La scelta spesso dipende dalle circostanze (nel concordato semplificato Beta ha potuto bloccare subito i creditori con misure protettive, cosa che in sovraindebitamento è un po’ meno immediata; inoltre in tribunale a volte il concordato può apparire più adatto se c’era già l’esperto coinvolto).

Esempio 3 – Concordato semplificato negato per mancanza di utilità: Non sempre le cose vanno a buon fine. Si consideri il caso di Gamma S.p.A., azienda commerciale ormai ferma, con debiti per 5 milioni € e attivo liquidabile stimato 1 milione €. Gamma tenta la composizione negoziata ma fallisce. Presenta un concordato semplificato offrendo la liquidazione dei beni (1 milione scarso di valore) con cui pagherà preferenzialmente le banche ipotecarie per 800k e i privilegiati per 200k; i chirografari (3 milioni di crediti) non riceveranno nulla, ma Gamma enfatizza che almeno chiude in pochi mesi la procedura anziché i molti anni di un fallimento. Problema: i creditori chirografari non hanno alcuna utilità economica, poiché 0% in concordato semplificato equivale a 0% in fallimento – l’azienda è troppo sbilanciata sui privilegiati. Alcuni fornitori fanno opposizione, e la Cassazione (nei principi del 2026) ha già detto che la semplice chiusura anticipata non basta come “utilità” . Il tribunale, constatato che il piano non prevede neppure un ritorno simbolico per i chirografari (né altre forme di beneficio concreto come ad es. la cessione di eventuali crediti risarcitori, ecc.), nega l’omologa. Conseguenza: Gamma viene dichiarata in liquidazione giudiziale. Questo esempio insegna che è importante, nel costruire il piano, cercare di prevedere qualcosa anche ai creditori subordinati. A volte basta poco: ad esempio, se Gamma avesse potuto offrire anche solo 50k ai chirografari (1.6% del loro credito), forse quell’”utilità” minima avrebbe giustificato l’omologa, considerando che in fallimento comunque avrebbero probabilmente preso zero (ma almeno il giudice vede che il piano riserva loro qualcosa). Le soluzioni creative per dare un’utilità ai chirografari includono: far rinunciare a parte del proprio credito i privilegiati (ad esempio l’80% del credito di una banca ipotecaria eccedente il valore del bene), oppure far intervenire terzi a offrire una somma simbolica per i creditori piccoli. L’importante è non presentarli con niente in mano.

In sintesi, dagli esempi visti possiamo trarre alcune lezioni pratiche:

  • Il concordato semplificato può permettere percentuali di recupero per i creditori chirografari nettamente migliori rispetto al fallimento, specie se vi sono soci disposti a contribuire o asset valorizzabili meglio in continuità indiretta.
  • Il tribunale farà un confronto attento tra scenario concordato e scenario liquidazione fallimentare: il piano deve dimostrare un plus, anche piccolo, per tutti. Laddove una categoria resti a zero, bisogna motivare perché comunque non è pregiudicata (ad esempio perché avrebbe preso zero comunque e magari beneficia di tempi più rapidi, ma come visto questo argomento da solo può non bastare).
  • La buona riuscita dipende molto da una corretta stima dei valori: nei nostri esempi, se Alfa avesse sovrastimato il capannone a 500k e poi in realtà ne ricavasse 300k, i creditori sarebbero scontenti. Quindi meglio stime prudenziali e poi distribuire extra in più se arriva.
  • Anche i tempi sono importanti negli esempi: risolvere in 1-2 anni una crisi significa che i creditori vedono i soldi in tempi umani (cosa che spesso li rende più propensi a non opporsi, rispetto a un fallimento che li fa attendere 5-6 anni per briciole).
  • Un caso di rigetto dell’omologazione (come Gamma) non significa che il debitore rimane impunito: semplicemente verrà aperto il fallimento e quell’esito magari peggiore per i creditori si concretizzerà. Questo però sprona i debitori a formulare piani migliorativi, e i creditori a essere oggettivi: se l’unica alternativa è peggiore, opporsi al concordato può essere contro il proprio interesse (salvo questioni di principio).

Gli esempi dimostrano che, con una buona pianificazione e un po’ di sacrificio da parte del debitore (ad esempio vendere beni personali per alimentare l’attivo), il concordato semplificato può rappresentare una via d’uscita onorevole dalla crisi: i creditori ottengono il massimo possibile senza lunghe attese e il debitore adempie ai suoi doveri, perde ciò che deve perdere (beni non indispensabili) ma evita conseguenze peggiori, potendo ripartire una volta chiusa la procedura.

Domande Frequenti sul Concordato Semplificato Liquidatorio

Di seguito rispondiamo a una serie di FAQ (domande frequenti) che imprenditori e professionisti ci pongono riguardo al concordato semplificato per la liquidazione. Questi chiarimenti pratici aiuteranno a dissipare i dubbi più comuni:

1. Chi può accedere al concordato semplificato liquidatorio?
Possono accedervi solo gli imprenditori iscritti al Registro delle Imprese (sia società che ditte individuali, incluse imprese agricole) che si trovino in stato di crisi o insolvenza e che abbiano esperito senza successo la composizione negoziata della crisi . Non è direttamente accessibile ai privati consumatori o ai professionisti non iscritti al Registro Imprese – questi ultimi hanno le procedure di sovraindebitamento. Inoltre, se l’impresa è già stata dichiarata fallita (liquidazione giudiziale) non si può più usare il concordato semplificato: va attivato prima che intervenga un fallimento.

2. È necessario aver tentato la composizione negoziata prima?
Sì, è un requisito imprescindibile. Il concordato semplificato è definito dalla legge come la soluzione all’esito della composizione negoziata . In pratica, bisogna prima nominare un esperto negoziatore e condurre trattative con i creditori. Solo se l’esperto, nella sua relazione finale, attesta che le trattative non hanno portato ad un accordo praticabile, si apre la “porta” del concordato semplificato . Senza questo passaggio, il tribunale non ammetterebbe la domanda. Questo distingue il semplificato dal concordato preventivo ordinario (che invece può essere richiesto in autonomia dal debitore, anche senza aver fatto trattative informali).

3. Quali sono i termini di scadenza da rispettare?
Il termine più importante è quello di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto entro cui presentare la proposta di concordato semplificato . È un termine perentorio: scaduto, si perde la facoltà. Altri termini: 15 giorni è il termine massimo che il tribunale può concedere per integrazioni della domanda se incompleta ; 45 giorni almeno devono intercorrere tra il deposito del parere dell’ausiliario e l’udienza ; 10 giorni prima dell’udienza è il limite per depositare opposizioni dei creditori ; 30 giorni dopo l’omologa è il termine per eventuale reclamo in appello . Inoltre, ricordiamo i 120 giorni (rinnovabili fino a 240) di durata massima delle misure protettive in composizione negoziata, che spesso si incastrano con la tempistica del semplificato.

4. I creditori devono votare o approvare il piano?
No, a differenza del concordato preventivo, nel concordato semplificato i creditori non votano la proposta . Non c’è un’adunanza né classi da approvare (le classi si possono fare ma solo per omogeneità di trattamento, non per voto). I creditori possono solo essere ascoltati se fanno opposizione all’omologazione, ma la decisione finale spetta al tribunale che può omologare anche contro il volere di tutti i creditori (purché ne ricorrano i presupposti di legge). Questo è un grosso vantaggio quando si hanno molti creditori frammentati o alcuni particolarmente ostili: si bypassa il loro veto. Naturalmente l’assenza del voto comporta quel maggior controllo giudiziale che abbiamo descritto.

5. Quali debiti e crediti vanno inclusi nel concordato semplificato?
Devono essere ricompresi tutti i debiti dell’impresa esistenti alla data del ricorso, di qualsiasi natura (finanziari, fornitori, tributari, contributivi, ecc.), salvo quelli eventualmente esclusi perché non ammissibili per legge (es. talune sanzioni pecuniarie potenzialmente). Se il debitore è una società, rimangono fuori i debiti personali dei soci (a meno che abbiano garanti solidali; i garanti comunque non sono coperti dall’effetto esdebitatorio). In generale, il concordato riguarda il patrimonio dell’imprenditore e i suoi creditori. I creditori con garanzie reali (ipoteche, pegni) devono essere soddisfatti almeno in misura corrispondente al valore del bene su cui hanno garanzia, oppure devono acconsentire a eventuali trattamenti peggiorativi (anche tacitamente se non fanno opposizione). I debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi e falcidiati (ridotti) nel concordato semplificato, purché sia garantito che lo Stato ottiene non meno che in un fallimento. Non è necessaria l’adesione formale dell’ente (non essendoci voto), ma in pratica l’ente può opporsi: se il giudice vede che col concordato il Fisco prende meno di quanto avrebbe in liquidazione, non omologa. Se invece la soddisfazione è almeno equivalente, può omologare anche senza il consenso dell’erario (il CCII ha superato la vecchia necessità della transazione fiscale approvata, demandando al giudice la valutazione di convenienza).

6. Cosa succede ai debiti verso fideiussori, coobbligati, soci garanti?
Il concordato semplificato non estingue le garanzie di terzi. Significa che se Tizio S.r.l. fa il concordato e nel debito verso la banca c’era anche la firma di avallo di un socio o di una capogruppo come fideiussore, quella garanzia rimane valida per la parte di credito non soddisfatta. Il creditore (banca) potrà quindi rivalersi sul fideiussore per la differenza non pagata in concordato. Questo è un punto delicato: spesso gli imprenditori scoprono che, pur avendo risolto i debiti della società, restano esposti personalmente per via delle garanzie prestate. Consiglio: in fase di trattative o di piano, prevedere se possibile che ai creditori garantiti da fideiussione venga comunque soddisfatta una certa percentuale congrua, così magari da indurli formalmente a liberare il fideiussore (questo può essere oggetto di accordo negoziale). Ma legalmente, l’omologa del concordato del debitore principale non libera i coobbligati (art. 2858 CCII per concordati, analogo al vecchio art. 184 LF). Diverso è per i soci illimitatamente responsabili (es SNC): in quel caso, essendo anch’essi in procedura, beneficiano dell’esdebitazione del concordato. Per i soci di Srl che abbiano dato garanzie personali, purtroppo no.

7. L’imprenditore può continuare l’attività durante il concordato semplificato?
Formalmente il concordato semplificato è pensato per liquidare, quindi l’azienda dovrebbe cessare o essere venduta. Tuttavia, fino all’omologa l’imprenditore rimane in possesso della gestione (non c’è un commissario con poteri di amministrazione, solo l’ausiliario che controlla) e potrebbe – con prudenza e in accordo col tribunale – portare avanti l’attività minima per preservare il valore. Ad esempio, può mantenere aperta l’azienda per non perdere clienti in vista di una vendita in esercizio, pagando però solo le spese correnti autorizzate. Dopo l’omologa, se il piano prevede la vendita dell’azienda in continuità indiretta, il liquidatore la cede e l’attività prosegue in mano all’acquirente, mentre la vecchia società poi verrà cancellata. Se non c’è un acquirente, di norma l’attività cessa e il liquidatore vende beni e scorte. In sintesi: non è una procedura per continuare a lungo l’attività, ma per massimizzare il valore a beneficio dei creditori l’attività può proseguire temporaneamente sino alla cessione ottimale.

8. Si può proporre un concordato semplificato “misto”, cioè con parziale continuità?
La legge parla di concordato per cessione dei beni (liquidatorio). Tuttavia, come detto, è ammessa la continuità indiretta (vendita d’azienda) . Non è invece configurabile una continuità diretta (cioè la stessa impresa che prosegue dopo il concordato) perché l’obiettivo finale è comunque liquidare e chiudere. Dunque, non esiste un concordato semplificato in cui la società rimanga in piedi e paghi i creditori col ricavato della gestione futura – per quello c’è il concordato preventivo in continuità. Il semplificato serve per chiudere, sebbene chiudere nel modo più efficiente possibile (anche mantenendo in vita operativa l’azienda fino alla vendita).

9. Il concordato semplificato può essere convertito in fallimento se va male?
Se la proposta di concordato semplificato viene dichiarata inammissibile o non omologata, il tribunale contestualmente o successivamente può essere investito della richiesta di aprire la liquidazione giudiziale (fallimento). In genere, se c’è già un’istanza di fallimento pendente, il tribunale – respinta l’omologa – la esaminerà e quasi certamente la accoglierà, dato che l’insolvenza era manifesta. Durante la pendenza del concordato, comunque, l’istanza di fallimento è sospesa ma non estinta. Non vi è una “conversione automatica” dal concordato semplificato a fallimento, ma nella pratica l’esito è quello. Se invece il concordato viene omologato e poi l’imprenditore non rispetta il piano, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato (art. 25-sexies rimanda alle norme generali) e a quel punto si aprirebbe un fallimento post-concordato. Quindi sì, il fallimento resta sullo sfondo come rete in caso di insuccesso o inadempimento.

10. Quali sono i costi da sostenere per la procedura?
I costi principali sono: le spese del Tribunale (diritti di iscrizione a ruolo, pubblicazione, generalmente poche centinaia di euro), il compenso dell’ausiliario nominato (stabilito dal giudice, può essere qualche migliaio di euro a seconda della mole di lavoro), il compenso del futuro liquidatore (che sarà a percentuale sull’attivo liquidato secondo parametri di legge, simile a quello del curatore fallimentare, ma viene pagato a fine procedura dal ricavato), oltre naturalmente ai compensi dei professionisti del debitore (avvocato, commercialista attestatore) che vanno concordati privatamente. Non c’è il costo di un commissario giudiziale come nel concordato preventivo, perché l’ausiliario svolge un ruolo più limitato. In alcuni casi possono esservi costi di pubblicazione sul Registro Imprese, PEC ai creditori, etc., ma non eccessivi. L’elemento più “costoso” talvolta è l’IVA sui beni venduti o eventuali tasse, ma quelle competono al liquidatore durante la liquidazione (ad esempio, la vendita di immobili può scontare imposte). Nel complesso, il concordato semplificato è meno costoso di un fallimento in termini di spese procedurali, e anche rispetto a un concordato preventivo classico (niente spese di adunanza, commissioni di voto, ecc.). Tuttavia, va pianificato come detto un minimo di liquidità per far fronte a questi oneri iniziali (ad esempio l’ausiliario potrebbe chiedere un fondo spese).

11. Cosa succede se emergono atti di mala gestio o irregolarità dell’imprenditore?
Il concordato semplificato, come tutte le procedure concorsuali, non ferma eventuali azioni di responsabilità o sanzioni per condotte illecite pregresse. Ad esempio, se durante l’istruttoria emergesse che l’amministratore ha distratto beni personali dall’azienda poco prima del concordato, ciò potrebbe costituire motivo di diniego di omologa per abuso della procedura. Inoltre, i creditori (o il curatore fallimentare successivo, se si dovesse fallire) potrebbero sempre agire in giudizio contro gli amministratori per responsabilità (azione di responsabilità, bancarotta fraudolenta se fallisse, ecc.). Quindi, l’omologazione del concordato non “perdona” gli eventuali reati commessi. Tuttavia, se il concordato va a buon fine, normalmente non interviene un fallimento e quindi niente indagini di bancarotta; restano possibili denunce penali se ci sono state frodi fiscali, ad esempio, ma è fuori dall’ambito concorsuale. In generale, però, la scoperta di irregolarità gravi può far naufragare il concordato: i creditori potrebbero opporsi segnalando le anomalie e il giudice potrebbe non fidarsi più del debitore.

12. Il debitore può perdere i benefici delle misure protettive?
Sì, se il debitore abusa delle protezioni o non rispetta certi obblighi, il tribunale può revocare le misure protettive concesse. Ad esempio, in composizione negoziata, se l’imprenditore non collabora con l’esperto o peggiora la situazione di proposito, il giudice può revocare le protezioni (art. 20 CCII). Anche nel concordato, se durante la procedura emergesse che il debitore sta distraendo beni o non fornisce le informazioni dovute, il tribunale può dichiarare inammissibile la procedura e far decadere la protezione, riaprendo ai creditori la possibilità di agire. Dunque, la protezione è vincolata alla condotta corretta del debitore e al rispetto dei tempi.

13. Si può presentare una nuova domanda di concordato semplificato se la prima è stata respinta?
In linea di massima, no: se la proposta viene dichiarata inammissibile o non omologata, difficilmente c’è spazio per presentarne un’altra, poiché i 60 giorni dall’esito delle trattative sarebbero trascorsi e comunque la situazione sarebbe compromessa (probabilmente nel frattempo uno scenario di fallimento). Al massimo, se la domanda viene ritirata o dichiarata improcedibile per vizi formali subito, il debitore potrebbe – entro il termine originario – ridepositare una nuova proposta corretta. Ma se la proposta è stata esaminata nel merito e bocciata, non si può riproporre un concordato semplificato sulla stessa crisi. Potrebbe semmai il debitore optare per un concordato preventivo ordinario se ne ha i requisiti e se la situazione lo consente ancora.

14. Il concordato semplificato incide sul rating dell’azienda o sulla possibilità di contrarre nuovi crediti?
Trattandosi di una procedura concorsuale pubblica, l’accesso al concordato viene iscritto nel Registro Imprese e comporta per l’azienda un evento pregiudizievole nei sistemi di informazione creditizia (Cerved, Centrale Rischi, ecc.). Di fatto, quando un’azienda entra in concordato (di qualunque tipo), è segnalata come insolvente. Pertanto, è praticamente impossibile ottenere nuovi crediti finanziari da banche durante la procedura (a meno di finanziamenti prededucibili autorizzati, come detto, ma sono eccezioni finalizzate alla procedura stessa). Dopo l’omologa, se l’azienda cessa, la questione non si pone; se venduta, il soggetto acquirente potrebbe mantenere il marchio ma sarà una nuova entità con proprio rating. Per l’imprenditore individuale, certamente il concordato (come un fallimento) compromette la reputazione creditizia per diversi anni. Tuttavia, meglio un concordato con esdebitazione in 1-2 anni che un fallimento con esdebitazione dopo 4-5 anni: quindi in prospettiva il concordato semplificato, risolvendo più in fretta la posizione debitoria, permette al debitore di ripulire la sua situazione prima e magari tornare affidabile col tempo. Formalmente, la visura storica riporterà che l’impresa ha avuto un concordato, ma se poi la procedura si chiude positivamente questo può essere visto anche come un atto di correttezza (ha pagato il possibile).

15. Quali sono le ultime sentenze della Cassazione sul concordato semplificato da conoscere?
In questa sede possiamo citarne alcune in breve: la Cass. civ. 12 gennaio 2026 n. 620 ha chiarito che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro crediti da finanziamento in composizione negoziata non vale come “risorsa esterna” incrementale ; la Cass. 623/2026 ha stabilito che il tribunale deve verificare anche i presupposti iniziali della composizione negoziata (buona fede e condizioni di accesso) e può dichiarare inammissibile il concordato semplificato se la negoziazione era inutilmente intrapresa ; la Cass. 624/2026 ha definito il concetto di “utilità” per i creditori, ribadendo che deve essere concreta per ciascuno e non può consistere in meri vantaggi temporali ; infine la Cass. ord. 31641 del 4/12/2025 ha rimarcato che il controllo del giudice sull’ammissibilità copre anche la sostanza e plausibilità del piano, e che la relazione finale dell’esperto va valutata quasi fosse un’attestazione professionale . Queste pronunce – che approfondiamo nella sezione successiva – tracciano linee guida fondamentali: vanno tenute presenti sia da chi redige il piano (per rispettare quei requisiti) sia dai creditori e tribunali di merito.

Principali Sentenze Recenti in Materia di Concordato Semplificato

(Fonti: Corte di Cassazione, Sezione I Civile, decisioni pubblicate tra fine 2025 e inizio 2026 – massime e riferimenti)

  • Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025: ha stabilito che il tribunale, nell’esaminare una proposta di concordato semplificato, deve esercitare un controllo di legalità sostanziale. Non basta verificare la presenza formale dei documenti: il giudice deve valutare completezza, attendibilità e coerenza della documentazione e del piano, compresa la non manifesta implausibilità della proposta e la capacità del piano di rappresentare fedelmente la situazione del debitore . La Suprema Corte giustifica questo “vaglio forte” con l’assenza di voto dei creditori: il giudice funge da garante surrogatorio degli interessi dei creditori, chiamato a filtrare proposte inadeguate. Inoltre, la pronuncia evidenzia che la relazione finale dell’esperto va considerata alla stregua di un’attestazione, da scrutinare in termini di attendibilità, logica e adeguatezza motivazionale . In pratica l’esperto negoziatore viene equiparato ad un attestatore e il suo operato è centrale: l’assenza di una relazione convincente può giustificare l’inammissibilità del concordato.
  • Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026: affronta il tema delle risorse esterne nel concordato semplificato. Principio di diritto: “In tema di concordato semplificato, non rientrano tra le ‘risorse esterne’ ex art. 84 co. 4 CCII quelle derivanti dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da finanziamenti effettuati nella fase di composizione negoziata con obbligo di postergazione” . In altri termini, la Corte ha affermato che se i soci durante la negoziazione hanno finanziato l’impresa (con autorizzazione del tribunale) e vantano quindi crediti prededucibili, la loro rinuncia a farsi rimborsare con priorità trasformandosi in chirografari postergati non costituisce un apporto di cassa nuovo per il concordato. È solo una modifica qualitativa del credito, priva di “effetti incrementali reali” sull’attivo . Conseguenza: nel valutare il requisito dell’apporto esterno del 10% (richiamato dall’art. 84 CCII anche per il semplificato), tale rinuncia non vale. Servono nuovi beni o denaro aggiuntivo.
  • Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026: ha stabilito che il controllo di ammissibilità del tribunale si estende a verificare la sussistenza originaria dei presupposti della composizione negoziata. In particolare: “il sindacato in limine del tribunale sull’ammissibilità della proposta si estende alla verifica che sussistessero ab initio i presupposti di accesso alla composizione negoziata ex art. 12 CCII, tramite l’esame dei documenti di cui all’art. 25-sexies co.1 CCII e art. 39 CCII” . Ciò significa che se un’impresa non aveva i requisiti per la negoziazione (ad esempio non era realmente in crisi di natura reversibile, o pendeva già una procedura concorsuale incompatibile), oppure se ha fatto domanda di composizione con documentazione lacunosa o scorretta, il giudice del concordato semplificato può rilevarlo e giudicare inammissibile la domanda di concordato per carenza del presupposto. È un monito contro eventuali abusi: chi vuole accedere al semplificato deve aver “giocato pulito” e rispettato le regole sin dall’avvio della negoziazione.
  • Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026: chiarisce il concetto di “utilità” per ciascun creditore richiesto dall’art. 25-sexies co.5 CCII . La Corte afferma che l’utilità, anche se non misurabile precisamente in denaro, deve essere concreta ed economicamente apprezzabile per tutti i creditori, inclusi i chirografari. Non può consistere nella sola rapida uscita dalla crisi. Principio: “L’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologazione, non può essere la semplice cessazione della crisi nel minor tempo possibile, in quanto ciò non integra alcun vantaggio per i chirografari privi di soddisfazione” . Tradotto: un concordato che offre zero ai chirografari non può fondarsi come giustificazione solo sul fatto che così la procedura finisce prima rispetto a un fallimento lungo – perché per quei creditori il risultato economico è identico (zero) e la velocità, di per sé, non paga i conti. Dunque, per essere omologabile, il piano deve prevedere qualcosa in più (anche di non strettamente monetario ma di valore economico, come una garanzia, la cessione di un credito futuro, etc.) per ogni creditore. Questa sentenza pone un paletto a tutela soprattutto dei creditori chirografari minoritari.
  • Cassazione Civile, Sez. I, (principio ulteriore in sent. 620/2026): va segnalato che nella medesima sentenza n. 620 sopra citata, la Corte ha anche affermato un principio in tema di impugnazioni: il decreto della Corte d’Appello che decide sul reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità del concordato semplificato non è ulteriormente ricorribile per Cassazione né ex art. 25-sexies co.7 CCII né ex art. 111 Cost. . In sintesi, se il tribunale dichiara in limine inammissibile la proposta e la Corte d’Appello conferma, il debitore non può ricorrere in Cassazione contro il provvedimento di appello. Questo chiude il cerchio sull’urgenza e definitività delle decisioni in materia: la Cassazione ha voluto evitare di essere inondata di ricorsi interlocutori su concordati semplificati, salvo casi di omologa accordata (in cui i creditori potrebbero fare reclamo e poi Cassazione, come da norme generali). È un dettaglio procedurale, ma importante: sottolinea che ci si gioca tutto in primo grado e appello nel giro di pochi mesi, senza contare su un terzo grado di merito.

Queste sentenze, essendo della Suprema Corte, sono vincolanti nei principi per i giudici di merito e costituiscono un riferimento fondamentale per chi approccia il concordato semplificato nel 2026. In particolare, confermano un orientamento: rigore e serietà nella procedura, pena l’esclusione. Il debitore deve dunque preparare piani credibili e assicurare vantaggi concreti ai creditori, non limitarsi a sfruttare l’assenza di voto come “scorciatoia”. Allo stesso tempo, le pronunce offrono anche una certa tutela al debitore onesto: per esempio, chiarendo che non serve il consenso del Fisco se la proposta è conveniente (perché decide il giudice), o che i soci devono portare soldi veri e non giochi contabili, delineano uno schema chiaro di cosa fare per ottenere l’omologa.

(Fonti normative e giurisprudenziali di riferimento: art. 25-sexies e 25-septies D.Lgs. 14/2019 ; Cass. civ. Sez. I nn. 31641/2025, 620/2026, 623/2026, 624/2026; D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021; Linee guida Ministero Giustizia OCC)

Conclusione

La crisi d’impresa, per quanto drammatica, non segna necessariamente la fine irreversibile di tutto: come abbiamo visto, l’ordinamento italiano mette oggi a disposizione una serie di strumenti moderni e flessibili – in primis il concordato semplificato liquidatorio – che consentono al debitore onesto e diligente di affrontare i debiti in modo organizzato, evitando le conseguenze più gravose e trovando soluzioni equilibrate. In questa guida abbiamo illustrato dettagliatamente come funziona il concordato semplificato nel 2026, quali sono i suoi requisiti stringenti (buona fede, tentativo negoziale previo, utilità per tutti i creditori) e come la giurisprudenza più recente lo ha plasmato e interpretato . Abbiamo anche esplorato le strategie difensive che ogni imprenditore indebitato dovrebbe adottare: agire tempestivamente, bloccare le azioni esecutive, contestare i debiti ingiusti, coinvolgere professionisti esperti e non isolarsi. E non meno importante, abbiamo passato in rassegna le alternative – dalle definizioni agevolate fiscali agli accordi di ristrutturazione, fino alle procedure di sovraindebitamento – perché spesso la via d’uscita migliore nasce da un mix calibrato di strumenti.

Quali sono i punti chiave emersi? In primo luogo, il valore delle difese legali: un imprenditore informato e ben assistito può evitare errori fatali e trasformare una situazione disperata in un percorso verso la liberazione dai debiti. Ad esempio, grazie al concordato semplificato, si può bloccare un fallimento imminente e invece liquidare l’azienda alle proprie condizioni, pagando i creditori in misura equa e ottenendo l’esdebitazione finale . Questo significa salvare spesso la casa di famiglia (se esclusa dalle garanzie), salvare posti di lavoro trasferendo l’azienda, evitare ai garanti di subire escussioni maggiori del necessario. Abbiamo visto come, con scelte oculate, persino i creditori possono trarre beneficio da queste procedure rispetto a un’incerta azione individuale.

In secondo luogo, è emersa l’importanza di agire tempestivamente e professionalmente. Ogni mese perso è opportunità sprecata e rischio in più: i termini sono rigidi, le procedure vanno seguite con disciplina. Agire in ritardo può precludere soluzioni (si pensi alla rottamazione delle cartelle: bisogna coglierla nelle finestre di legge; o ai 60 giorni per il semplificato). Dunque, la tempestività e la consulenza specializzata fanno la differenza tra un esito positivo e uno disastroso.

Infine, abbiamo sottolineato come l’assistenza di un team di professionisti esperti sia determinante. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono esattamente quel mix di competenze in diritto fallimentare, bancario e tributario che consente di affrontare la crisi a 360 gradi. Il valore aggiunto di rivolgersi a professionisti del genere sta nel poter bloccare sul nascere azioni esecutive e pignoramenti, sfruttando ogni appiglio legale; nel poter contrattare da posizioni di forza con banche e Fisco (forti della conoscenza approfondita delle norme e magari di precedenti giurisprudenziali favorevoli); nel saper predisporre piani finanziari realistici e convincenti per il giudice. Quante volte imprenditori ben intenzionati sono naufragati solo perché non sapevano come formalizzare un’istanza o perché ignoravano un cavillo? Affidandosi all’Avv. Monardo, cassazionista e Gestore della Crisi certificato, il debitore sa di avere al proprio fianco un difensore competente e battagliero, capace di individuare la strategia legale migliore caso per caso e di attuarla con determinazione. Ciò può significare, ad esempio, ottenere in pochi giorni un provvedimento d’urgenza che sospenda un’asta immobiliare, evitando la perdita dell’immobile; oppure presentare un ricorso ben articolato che convinca il tribunale ad ammettere il concordato semplificato nonostante le resistenze dei creditori; o ancora, scovare nelle pieghe di legge una recente circolare dell’Agenzia Entrate che consente un’agevolazione insospettata, riducendo il debito fiscale.

Il messaggio conclusivo per l’imprenditore in difficoltà è chiaro: non sei solo e non sei senza speranze. Esistono strumenti legali efficaci per difenderti dai creditori e risolvere i debiti – ma devi attivarti subito e nelle modalità corrette. Ogni crisi, per quanto grave, può essere gestita e superata se affrontata con le giuste conoscenze e con il supporto di professionisti preparati. Al contrario, l’inazione o le mosse sbagliate possono portare a pignoramenti devastanti, fallimenti, dispersione del patrimonio familiare.

Se ti riconosci in questa situazione – se la tua impresa annaspa tra i debiti, se hai ricevuto ingiunzioni, se la banca minaccia di escutere, se il Fisco ti tartassa – non aspettare oltre. Ogni giorno può essere prezioso per sventare un’azione esecutiva o per costruire una soluzione. Prendi in mano il tuo futuro finanziario adesso.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e urgente: insieme al suo staff di avvocati e commercialisti esaminerà a fondo la tua situazione e saprà indicarti le strategie legali più incisive e tempestive per proteggere i tuoi beni, bloccare sul nascere pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o azioni esecutive e guidarti passo dopo passo verso la composizione del debito o la liberazione completa dai debiti. Con l’intervento rapido di professionisti competenti, potrai trasformare una crisi apparentemente senza via d’uscita in un percorso di ristrutturazione e rinascita economica. Non attendere oltre: la tutela dei tuoi diritti e della tua impresa inizia con una semplice azione – richiedere oggi stesso il supporto legale qualificato che meriti.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!