Concordato Preventivo di Continuità 2026: Guida Aggiornata con l’Avvocato

Introduzione

Il concordato preventivo di continuità aziendale è uno strumento legale cruciale per salvare un’impresa sommersa dai debiti evitando il fallimento. In un contesto economico instabile, molte aziende e professionisti rischiano di vedere i propri beni aggrediti da creditori (banche, Fisco, fornitori) e di dover chiudere l’attività. Le conseguenze possono essere devastanti: pignoramenti immobiliari, blocco dei conti correnti, ipoteche sui beni, fermi amministrativi dei veicoli e la perdita definitiva dell’azienda costruita in anni di lavoro. È quindi fondamentale agire tempestivamente e conoscere gli strumenti legali di difesa disponibili per il debitore, così da evitare errori comuni (come ignorare le intimazioni di pagamento o attendere passivamente l’azione dei creditori) e sfruttare ogni opportunità per riorganizzare il debito e proteggere il patrimonio.

Quali soluzioni offre la legge nel 2026 per un’impresa in crisi? In questa guida aggiornata esamineremo in dettaglio il concordato preventivo “in continuità”, che consente di proseguire l’attività aziendale ristrutturando i debiti (in contrapposizione al concordato liquidatorio, che prevede la cessazione dell’attività). Vedremo il quadro normativo attuale, profondamente innovato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dai successivi correttivi del 2022 e 2024 , nonché le più recenti sentenze di Cassazione e dei tribunali che hanno chiarito i requisiti e le opportunità offerte da questo strumento. Anticipiamo subito che oggi il legislatore privilegia le soluzioni di risanamento dell’impresa rispetto alla liquidazione: ciò si traduce in maggiori tutele per l’imprenditore che vuole continuare a operare (ad esempio, possibilità di bloccare le azioni esecutive dei creditori non appena si presenta la domanda di concordato) e in nuovi meccanismi come il “cram down” cross-class che consentono l’omologazione del piano anche senza l’accordo di tutti i creditori . Analizzeremo anche soluzioni alternative o complementari: le procedure di composizione negoziata della crisi d’impresa (introdotte nel 2021), le rottamazioni e definizioni agevolate dei debiti fiscali (come la nuova rottamazione-quinquies prevista per il 2026), gli accordi di ristrutturazione dei debiti e gli strumenti dedicati ai soggetti non fallibili (piani del consumatore, concordato minore ed esdebitazione). Il tutto sarà presentato con un taglio pratico e un linguaggio chiaro, dal punto di vista difensivo del debitore/contribuente, in modo che imprenditori, professionisti e privati possano comprendere i propri diritti e le azioni da intraprendere immediatamente per tutelarsi.

Prima di entrare nel vivo, va sottolineato che affidarsi a professionisti esperti in materia è essenziale per valutare la soluzione più adatta e attuarla con successo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – autore di questa guida – è un avvocato cassazionista con oltre 17 anni di esperienza in diritto bancario e tributario, che coordina uno staff multidisciplinare (avvocati e commercialisti operativi a livello nazionale) specializzato nella gestione della crisi d’impresa e dell’indebitamento. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e “Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa” ai sensi del D.L. 118/2021 (figura introdotta per assistere le imprese nelle trattative di ristrutturazione stragiudiziale). Questa combinazione di competenze giuridiche e aziendali consente al suo team di affrontare ogni aspetto della crisi: dall’analisi dell’atto o del piano di rientro proposto dai creditori, alla predisposizione di ricorsi e impugnazioni contro atti illegittimi (ad es. cartelle esattoriali o decreti ingiuntivi non dovuti), dalla richiesta di sospensione urgente di pignoramenti e ipoteche, fino alla negoziazione con banche e Fisco per ridurre sanzioni e interessi o ottenere rateizzazioni sostenibili. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può inoltre assistere i debitori non fallibili (piccoli imprenditori e privati) nella presentazione di piani del consumatore o accordi di composizione per liberarsi dai debiti, nonché intervenire come esperto negoziatore per evitare il fallimento tramite accordi stragiudiziali. In breve, l’Avv. Monardo e il suo staff forniscono un supporto completo e tempestivo: dallo studio personalizzato della situazione debitoria, alla scelta della strategia legale più efficace, fino alla rappresentanza in tribunale per ottenere provvedimenti urgenti di blocco delle azioni esecutive e l’omologazione delle soluzioni di risanamento.

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Quadro Normativo Attuale e Finalità del Concordato in Continuità

Dal punto di vista normativo, il concordato preventivo in continuità aziendale è oggi disciplinato principalmente dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022 . Questa riforma organica ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare del 1942, allineando l’ordinamento italiano ai principi della recente Direttiva UE 2019/1023 in materia di ristrutturazioni precoci. L’obiettivo del legislatore è chiaro: favorire la prevenzione e la risoluzione della crisi prima che degeneri in insolvenza irreversibile, privilegiando il salvataggio delle imprese economicamente sane ma finanziariamente in difficoltà, piuttosto che la loro liquidazione. In tal senso, il concordato preventivo è passato dall’essere uno strumento concorsuale “residuale” a diventare il veicolo principale per la ristrutturazione negoziata dei debiti, capace di coniugare l’interesse del debitore a proseguire l’attività con quello dei creditori a massimizzare il recupero .

Che cos’è, in sintesi, un concordato preventivo? Si tratta di una procedura giudiziaria concorsuale (ossia che coinvolge tutti i creditori) alternativa alla liquidazione fallimentare, in cui è lo stesso debitore a proporre un piano per il pagamento, anche parziale, dei debiti e il superamento della crisi. Se i creditori approvano e il tribunale omologa il piano, il debitore evita il fallimento e attua il concordato sotto la vigilanza degli organi della procedura. La legge consente varie forme di concordato: nel concordato liquidatorio il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per venderlo e distribuire il ricavato ai creditori, cessando l’attività; nel concordato in continuità, invece, l’impresa rimane in esercizio, continuando (in tutto o in parte) la propria attività economica durante e dopo la procedura . In questo secondo caso, il piano di concordato prevede che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa attraverso i proventi futuri generati dalla gestione corrente dell’azienda, anziché esclusivamente tramite la liquidazione dei beni esistenti. Lo scopo è preservare il valore aziendale come l’avviamento, il know-how, la rete di clienti e fornitori, e i posti di lavoro, valori che andrebbero dispersi in caso di chiusura immediata . Il concordato in continuità ben riuscito mira quindi a realizzare un duplice risultato: rilanciare l’impresa e al contempo garantire ai creditori un recupero migliore di quello che otterrebbero da una liquidazione fallimentare pura .

Continuità diretta vs indiretta: la definizione attuale di “continuità aziendale”

Un concordato si definisce “in continuità aziendale” ogniqualvolta il piano presenti una componente di prosecuzione dell’attività d’impresa, anche parziale, sia durante la procedura che successivamente. La normativa previgente (art. 186-bis l.fall., introdotto nel 2012) richiedeva che la maggior parte dei crediti fosse pagata coi ricavi dell’attività continuativa, nozione che ha generato dubbi su cosa significasse “misura prevalente”. Il nuovo Codice della Crisi, modificato nel 2022, ha adottato una formulazione più flessibile: “Nel concordato in continuità aziendale i creditori possono essere soddisfatti anche non in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, diretta o indiretta”. In altre parole, è sufficiente che una parte significativa (anche non maggioritaria) dell’attivo derivi dalla prosecuzione dell’attività perché il piano rientri nella categoria della continuità . Ciò consente i cosiddetti piani “misti”, in cui ad esempio l’azienda prosegue la sua attività ma al contempo si liquidano beni non essenziali per ridurre il debito. La giurisprudenza ha confermato un’interpretazione ampia: la Corte di Cassazione – ordinanza n. 17092 del 15 giugno 2023 – ha affermato che un concordato può qualificarsi in continuità ogni volta che “alla liquidazione di parte dei beni si accompagni una componente, anche di qualsiasi consistenza, di prosecuzione dell’attività d’impresa”, sia nella fase di concordato sia nell’eventuale cessione successiva dell’azienda, purché l’impresa risulti ancora operativa al momento della proposta . Non rileva se vi sia un ridimensionamento dell’attività o una diminuzione dei dipendenti: anche un’operatività ridotta (o tramite un affitto/cessione dell’azienda a un terzo che ne prosegua l’esercizio, c.d. continuità indiretta) è sufficiente a integrare la continuità aziendale, salvo che il concordato sia utilizzato abusivamente al solo scopo dilatorio . In sintesi, qualunque piano in cui l’azienda non si ferma ma continua a produrre reddito – integralmente o in parte – ricade nel “concordato in continuità” e ne segue le regole specifiche, invece di quelle del concordato meramente liquidatorio.

Va sottolineato che l’essenza della continuità è la prospettiva di un risanamento aziendale: il concordato in continuità deve essere orientato a ristrutturare e rilanciare l’impresa come realtà funzionante, non a liquidarla mascherando la cessazione con una finta prosecuzione temporanea. Proprio per questo il Codice prevede che il tribunale valuti attentamente la fattibilità e l’idoneità del piano presentato: se la continuazione proposta appare manifestamente impossibile o economicamente distruttiva (ad esempio, un piano irrealistico che porterebbe solo ad aggravare il dissesto), la domanda verrà dichiarata inammissibile per “manifesta inidoneità a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali” . Questa clausola (art. 47, comma 1, lett. a) CCII) funge da filtro anti-abuso, scoraggiando i debitori dal proporre concordati in continuità meramente dilatori e privi di reali prospettive di successo: il giudice può bloccare sul nascere tentativi non genuini di usare la procedura solo per guadagnare tempo, proteggendo così sia i creditori sia l’interesse pubblico alla correttezza delle procedure concorsuali.

Principali norme di riferimento nel Codice della Crisi

La disciplina del concordato preventivo di continuità si articola in diversi articoli del CCII, che delineano requisiti, tutele e modalità della procedura. L’art. 84 CCII definisce le finalità del concordato preventivo e distingue le tipologie di piano (continuità vs liquidatorio). Oltre a tale norma di principio, ecco alcune disposizioni chiave da tenere presenti (aggiornate alle modifiche del 2022 e 2024):

  • Art. 85 CCII – Classi di creditori: impone di suddividere i creditori in classi omogenee se vi sono posizioni differenziate. Nel concordato in continuità la formazione delle classi è obbligatoria (mentre nei piani liquidatori può essere facoltativa) . Ciò permette di trattare in modo differenziato categorie di creditori (ad es. banche ipotecarie, fornitori chirografari, dipendenti, Fisco) e consente il meccanismo di voto per classi (con maggioranze per classe e non per testa).
  • Art. 86 CCII – Moratoria dei creditori privilegiati: stabilisce che nel piano di concordato in continuità è ammessa la possibilità di pagare i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca con una certa dilazione (moratoria) anche oltre l’anno dall’omologazione, purché i loro beni/garanzie non vengano liquidati immediatamente e il piano ne garantisca la soddisfazione nel tempo . In particolare, dopo il correttivo 2022, è consentito nei concordati in continuità di prorogare il pagamento dei creditori con ipoteca oltre 12 mesi (cosa che invece in un concordato liquidatorio puro non sarebbe possibile, se non col loro consenso espresso), e perfino di posticipare fino a 6 mesi dall’omologazione il pagamento dei crediti prededucibili dei lavoratori (es. stipendi arretrati), così da gestire con più flessibilità la cassa aziendale in crisi . Questa norma bilancia la tutela dei creditori privilegiati con l’esigenza di dare respiro finanziario all’azienda in risanamento, a condizione che vi sia continuità aziendale.
  • Art. 87 CCII – Contenuto del piano concordatario: richiede che il piano di concordato sia dettagliato e indichi specificamente tempi e modalità di adempimento delle obbligazioni, le eventuali suddivisioni in classi, le risorse finanziarie apportate e gli effetti sul fabbisogno aziendale. Il Decreto Correttivo n.83/2022 ha integrato questa norma precisando la nozione di “valore di liquidazione” che il piano deve prendere a riferimento: esso comprende non solo il valore di realizzo dei beni in caso di fallimento, ma anche il valore ricavabile dall’eventuale cessione in blocco dell’azienda in esercizio . In pratica, per valutare se il piano è conveniente per i creditori, bisogna confrontare ciò che offre con tutto ciò che i creditori avrebbero ottenuto liquidando l’azienda, compresa la possibilità di vendere l’impresa come attivo funzionante. Questo adeguamento mira a rendere più rigoroso il best interest test (test di convenienza per i creditori, di cui parleremo a breve).
  • Art. 88 CCII – Transazione fiscale e contributiva: norma fondamentale che regola il trattamento dei debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali all’interno del concordato. Viene finalmente consentito al debitore di proporre anche per i crediti fiscali e previdenziali un pagamento parziale (falcidia) o dilazionato, incluse quelle voci un tempo ritenute “intoccabili” come l’IVA e le ritenute non versate . Ci sono tuttavia condizioni stringenti: un professionista indipendente deve attestare che la proposta verso il Fisco è più conveniente (o almeno non inferiore) rispetto a ciò che il Fisco otterrebbe in caso di liquidazione fallimentare . Inoltre, la transazione fiscale prevede uno specifico meccanismo di voto: lo Stato (Agenzia delle Entrate) e gli enti previdenziali votano anch’essi sul piano. Se il Fisco o l’INPS non aderiscono alla proposta, rifiutando quindi la transazione fiscale, il tribunale può comunque omologare il concordato forzando il dissenso del creditore pubblico (cram down fiscale), a condizione che al creditore pubblico sia stato offerto almeno quanto otterrebbe in una liquidazione giudiziale . Ciò rappresenta un enorme passo avanti per il debitore: in passato il diniego dell’Erario era spesso ostativo al concordato (soprattutto se erano in gioco IVA o contributi, legalmente privilegiati), ora invece la legge (art. 88 co.4 CCII) consente al giudice di superare l’opposizione del Fisco quando la proposta è comunque equa rispetto allo scenario fallimentare. In altre parole, nel concordato in continuità 2026 anche i debiti fiscali possono essere falcidiati, e l’accordo dell’Erario non è più indispensabile qualora il piano sia vantaggioso almeno quanto la liquidazione . Su questo punto la giurisprudenza si è evoluta: già la Corte Costituzionale, con sentenza n. 245/2019, aveva eliminato l’ultimo divieto di falcidia dell’IVA, ritenendolo incompatibile con le norme UE ; il nuovo Codice ha recepito tali principi rendendo strutturale la possibilità di ridurre o dilazionare IVA, sanzioni e interessi nel concordato (cosa prima permessa solo tramite lo strumento speciale della “transazione fiscale” ex art. 182-ter l.fall.). Vedremo più avanti le rottamazioni fiscali come alternativa stragiudiziale, ma è importante sapere che l’adesione a una rottamazione non preclude la possibilità di proporre concordato e viceversa – sono strade differenti e talora complementari.
  • Art. 94-bis CCII – Tutela dei contratti pendenti: introdotto nel 2022, questo articolo tutela la continuità operativa dell’impresa sotto concordato, stabilendo che i contratti in corso di esecuzione non possono essere sciolti o modificati in danno del debitore a causa dell’apertura della procedura . Sono nulli i cosiddetti patti di “ipso facto”, cioè le clausole contrattuali che prevedono la risoluzione automatica del contratto se il contraente viene ammesso a concordato o altra procedura concorsuale. Ad esempio, un fornitore non può interrompere la fornitura invocando semplicemente il fatto che l’azienda cliente è in concordato, né pretendere condizioni peggiorative: ciò garantisce che l’impresa possa continuare ad operare (pagando regolarmente le nuove forniture) e mantenere i rapporti commerciali indispensabili durante la fase di ristrutturazione. Questa norma è cruciale per evitare che l’accesso alla procedura, reso pubblico, inneschi reazioni a catena che compromettano la continuità (come la fuga dei fornitori, la revoca di contratti di appalto, ecc.).
  • Art. 95 CCII – Gestione dell’impresa durante il concordato: disciplina il regime di amministrazione dell’impresa in concordato. Vige il principio dello “spossessamento attenuato”: a differenza del fallimento (dove l’imprenditore perde la gestione, affidata a un curatore), nel concordato il debitore rimane normalmente alla guida della propria azienda, ma sotto la vigilanza di un Commissario Giudiziale e con necessità di autorizzazione del giudice per compiere atti di straordinaria amministrazione . In pratica, il debitore conserva l’ordinaria amministrazione (può proseguire le operazioni correnti) mentre per atti come vendite di beni importanti, accensione di finanziamenti, pagamento di crediti anteriori, ecc., serve il nulla osta del tribunale (che valuta caso per caso se l’atto è funzionale al piano e non lede i creditori). Questa supervisione garantisce che durante il concordato l’imprenditore non possa dissipare attivi o favorire arbitrariamente qualcuno a scapito della massa dei creditori.
  • Artt. 100-102 CCII – Finanziamenti per l’impresa in concordato: questi articoli (aggiornati dal correttivo) regolano la possibilità per l’impresa in crisi di ottenere nuova finanza durante la procedura o in funzione del piano (es. finanziamenti ponte, apporti di soci o terzi investitori) e la relativa prededuzione. In breve, se debitamente autorizzati dal tribunale, i finanziamenti interinali (urgenti, nelle more dell’omologa) e quelli funzionali al piano godono di una prelazione in prededuzione, ossia verranno rimborsati con priorità assoluta (anche rispetto agli altri creditori concorsuali) . Ciò serve a incentivare banche e investitori a sostenere l’impresa in concordato: sanno che quelle somme, necessarie per traghettare l’azienda oltre la crisi (es. per pagare fornitori strategici, stipendi, approvvigionamenti), saranno restituite prima di ogni altro debito, persino se il concordato poi dovesse sfociare in fallimento. Introdurre liquidità fresca è spesso decisivo per la riuscita di un concordato di continuità, e la legge la agevola con questo “scudo”.
  • Art. 112 CCII – Omologazione e cram down nelle classi dissenzienti: è la norma che regola la fase finale di approvazione del concordato e, dopo la riforma settembrina 2024 (D.Lgs. 136/2024), disciplina espressamente il meccanismo di “ristrutturazione trasversale dei debiti”. Tradizionalmente il concordato richiedeva il voto favorevole di tutte (o della maggioranza) delle classi di creditori; oggi, invece, il tribunale può omologare il concordato in continuità anche in mancanza dell’approvazione di tutte le classi, purché almeno una classe “interessata” (impaired) abbia votato a favore . Più precisamente, l’art. 112 comma 2 CCII prevede che la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza delle classi oppure, in mancanza di tale maggioranza, “da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti parzialmente secondo la graduazione delle cause di prelazione anche sul valore di liquidazione” . Questa classe viene definita colloquialmente “golden class”: tipicamente si tratta di una classe di creditori privilegiati (muniti di garanzie) che risulterebbero “in the money” anche nello scenario liquidatorio e che col piano recuperano almeno una parte del loro credito. Se tale classe vota sì, la legge consente di trascinare le altre classi dissenzienti verso l’omologazione coattiva (cross-class cram down). Si tratta di una novità di portata storica per il diritto concorsuale italiano: basta il sì di pochi (se rappresentativi) per far approvare un concordato di continuità meritevole, evitando che l’opposizione di una minoranza di creditori (magari speculativa) faccia naufragare una soluzione vantaggiosa per la maggior parte e per l’impresa . Restano comunque fermi alcuni paletti: ad esempio, tutti i creditori devono ricevere almeno il valore di liquidazione (principio di best interest test, art. 112 comma 1 lett. a) CCII), e deve essere rispettato l’absolute priority rule salvo deroga consensuale (cioè un creditore inferiore non può ricevere più di uno superiore se quest’ultimo non è soddisfatto integralmente, a meno che il privilegiato acconsenta). In presenza di queste condizioni, l’omologazione potrà essere concessa d’ufficio dal giudice anche sulle classi dissenzienti, inaugurando un approccio molto più flessibile e “pro-concordato” rispetto al passato . La prima applicazione concreta di questa regola si è avuta con il Tribunale di Brindisi (sent. n. 72/2025), che ha omologato un concordato con continuità nonostante solo 1 classe su 15 avesse votato sì, ritenendola golden class (una classe di creditori parzialmente soddisfatti con prelazione) . Approfondiremo nel paragrafo sulla votazione dei creditori come funziona nel dettaglio il sistema delle maggioranze e le tutele per le minoranze.

Naturalmente, oltre a queste norme specifiche, restano applicabili le disposizioni generali in tema di concordato preventivo e procedure concorsuali: ad esempio, il rinvio alle norme del codice civile sui contratti (si pensi all’art. 2116 c.c. che tutela i lavoratori subordinati imponendo il versamento regolare dei contributi: norma richiamata nel concordato per garantire la posizione dei dipendenti), oppure le norme penali che puniscono gli illeciti commessi nel contesto delle procedure concorsuali (false attestazioni del professionista, frode ai creditori, bancarotta preferenziale, ecc.). Un ultimo cenno sul quadro normativo: per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la vecchia Legge Fallimentare (in particolare l’art. 186-bis l.fall. disciplinava il concordato con continuità). In questa guida però faremo riferimento alla disciplina vigente al gennaio 2026, ovvero quella del Codice della Crisi, come modificata dai tre decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024) . Quest’ultimo “correttivo ter”, in vigore dal 28 settembre 2024, ha introdotto prevalentemente chiarimenti e coordinamenti, senza stravolgere l’impianto ma rafforzando strumenti come la composizione negoziata e il ruolo della transazione fiscale . Possiamo dunque affermare che ad oggi la normativa favorisce la continuità aziendale e la ristrutturazione del debito, offrendo all’imprenditore in difficoltà un ventaglio di opportunità che solo pochi anni fa sarebbero state impensabili (basti pensare alla possibilità di cramdown del Fisco e dei creditori dissenzienti). Nel prossimo capitolo vedremo come funziona concretamente la procedura di concordato preventivo, passo dopo passo, dal deposito della domanda fino all’omologazione e all’esecuzione del piano, evidenziando tempi, adempimenti e diritti delle parti coinvolte.

Procedura Passo-Passo del Concordato Preventivo in Continuità

La procedura di concordato preventivo si sviluppa attraverso varie fasi successive, ciascuna disciplinata dalla legge e accompagnata da precisi effetti legali. Di seguito esamineremo i passaggi fondamentali in ordine cronologico, con particolare attenzione alle peculiarità quando il concordato è in continuità aziendale. In linea generale, le macro-fasi sono: presentazione della domanda da parte del debitore; apertura (ammissione) della procedura da parte del tribunale con contestuale sospensione delle azioni esecutive; fase di voto dei creditori sul piano proposto; ed infine omologazione (approvazione giudiziale) del concordato, che lo rende vincolante per tutti. Vediamo ogni stadio nel dettaglio.

1. Presentazione della domanda di concordato

La procedura inizia su iniziativa volontaria del debitore. L’imprenditore deve presentare un ricorso al Tribunale competente per territorio (quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali, tipicamente la sede legale) chiedendo l’ammissione al concordato preventivo . Al momento del deposito della domanda, il debitore può procedere in due modi alternativi:

  • Domanda “completa” (concordato pieno): il ricorso contiene già tutto il necessario, ossia la proposta di concordato, il piano dettagliato e tutta la documentazione prevista dalla legge (bilanci, elenco dei creditori, relazione di un attestatore indipendente, ecc.). È la soluzione ideale quando il piano è già pronto: si avvia subito la procedura di valutazione.
  • Domanda “con riserva” (c.d. concordato in bianco): il debitore deposita un ricorso semplificato ai sensi dell’art. 44 CCII , riservandosi di presentare entro un termine successivo il piano e la proposta definitiva. In pratica si chiede al tribunale di essere ammessi al concordato concedendo però un termine (da 30 a 60 giorni, prorogabile fino a 120 giorni) per depositare tutti i documenti e il piano . Questa opzione serve a guadagnare tempo prezioso e ottenere subito le protezioni della procedura (il blocco dei creditori) mentre si finalizza il piano di risanamento. Nel concordato in continuità è abbastanza comune ricorrere alla domanda con riserva, perché la predisposizione di un piano industriale serio richiede analisi complesse e negoziazioni (ad es. con potenziali investitori) che possono richiedere settimane o mesi. Durante questo periodo, l’azienda ha bisogno di protezione dalle azioni dei creditori: il concordato “in bianco” la offre.

Tuttavia, proprio perché in passato si abusava di questo strumento solo per rinviare i pagamenti senza poi presentare un vero piano, le riforme recenti (in particolare il correttivo 2024) hanno introdotto paletti più severi: oggi, assieme al ricorso in bianco, il debitore deve già fornire un abbozzo di piano. L’art. 44 CCII come modificato richiede un “progetto di piano di risanamento” da allegare alla domanda prenotativa, che illustri in modo sommario la strada che si intende percorrere . Questo per dimostrare subito la serietà delle intenzioni ed evitare domande pretestuose. Inoltre, una volta presentato il ricorso con riserva e ottenuta l’ammissione, scattano immediatamente sia gli effetti protettivi (tutela del patrimonio dalle azioni esecutive individuali) sia alcuni obblighi per il debitore: ad esempio il tribunale nomina subito un commissario giudiziale con funzione di vigilanza, e il debitore non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione (pena la revoca della procedura) . È quindi essenziale muoversi con trasparenza e buona fede durante questa fase: spesso la domanda in bianco viene presentata parallelamente all’avvio di trattative di composizione negoziata della crisi o alla ricerca di investitori, e il tribunale vuole assicurarsi che il debitore non dissipi il patrimonio mentre gode del beneficio della protezione dai creditori.

Se il ricorso è completo sin dall’inizio, il debitore deve allegare obbligatoriamente una serie di documenti, tra cui in particolare:

  • La proposta di concordato, ovvero l’offerta concreta rivolta ai creditori: quanto verrà pagato a ciascuno (in percentuale sul credito), in che tempi e con quali risorse, l’eventuale suddivisione in classi e trattamento differenziato, l’eventuale intervento di terzi (es. un assuntore che apporta finanza esterna) ecc. In sintesi, il “term sheet” dell’accordo proposto ai creditori.
  • Il piano concordatario dettagliato, che illustra la situazione economico-patrimoniale dell’impresa, le cause della crisi e soprattutto le strategie previste per superarla. Nel caso del concordato in continuità, il piano include un vero e proprio piano industriale pluriennale con proiezioni finanziarie, piani di ristrutturazione aziendale (ad es. taglio di rami d’azienda non redditizi, riduzione costi, nuove linee di business) e l’indicazione di come la gestione genererà i flussi di cassa per pagare i creditori secondo la proposta. Deve inoltre specificare se parte dei beni sarà liquidata e come, e quali effetti la prosecuzione dell’attività avrà sul fabbisogno finanziario .
  • Documentazione contabile e fiscale completa, tra cui gli ultimi bilanci depositati, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a una data recente, l’elenco nominativo di tutti i creditori con indicazione dei rispettivi crediti (distinguendo privilegi, chirografari, ecc.), l’elenco degli eventuali beni dei soci illimitatamente responsabili (se parliamo di società di persone), una relazione sulla stima del valore di liquidazione del patrimonio in ipotesi di fallimento, ecc. Si tratta di una serie di allegati puntigliosamente elencati dall’art. 39 CCII e necessari a dare ai creditori e al tribunale una fotografia veritiera dello stato dell’impresa.
  • Relazione dell’attestatore: un professionista indipendente (di regola un commercialista o revisore esperto in crisi d’impresa, scelto dal debitore ma di fiducia del tribunale) deve redigere una relazione giurata che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (sia sotto il profilo dell’esecuzione giuridica che della ragionevole attendibilità economica). Questa figura è centrale nel concordato: funge da garante terzo per i creditori, certificando che il piano non si basa su numeri falsi o previsioni campate in aria. Se l’attestatore dà parere negativo sulla fattibilità, il tribunale non ammetterà il concordato. Nel caso siano previste falcidie di debiti fiscali (transazione ex art. 88 CCII), l’attestatore deve anche dichiarare che il trattamento proposto al Fisco è più conveniente della liquidazione , in modo da legittimare l’eventuale cram down fiscale.

Esempio pratico iniziale: Alfa S.r.l., azienda manifatturiera con 50 dipendenti, si trova in crisi di liquidità: ha debiti per 2 milioni (di cui 500.000 € verso banca garantiti da ipoteca sul capannone, 300.000 € di debiti fiscali e previdenziali, il resto fornitori chirografari). Le difficoltà derivano da un calo di commesse e investimenti errati, ma l’azienda ha ancora un portafoglio clienti valido e potrebbe riprendersi con nuova finanza e tagli ai costi. Nel 2026 Alfa S.r.l. decide di presentare domanda di concordato in bianco al Tribunale per bloccare un’azione esecutiva appena avviata da un fornitore e una istanza di fallimento di un creditore. Deposita un ricorso con riserva allegando un progetto di piano: in sintesi, propone di continuare l’attività concentrandosi sul prodotto principale, vendere un immobile secondario non strumentale e cercare un investitore disposto a finanziare 300.000 € in cambio di quote. Il progetto di piano indica che, con queste mosse, la società potrà pagare integralmene banca e debiti privilegiati, e offrire ai chirografari un rimborso del 40% in 5 anni (contro un ipotetico 20% stimato in caso di fallimento). Il Tribunale, verificati i documenti iniziali e l’assenza di domande di liquidazione giudiziale pendenti, emette decreto di ammissione al concordato (vedi fase 2) concedendo 60 giorni per il piano definitivo. Da quel giorno Alfa S.r.l. è protetta: tutti i creditori, banca inclusa, non possono iniziare né proseguire pignoramenti, e le procedure già in corso sono sospese. L’azienda continua a lavorare (gli ordini proseguono) ma sotto la supervisione di un commissario nominato dal Giudice, cui Alfa deve inviare report mensili sulla cassa e sull’avanzamento della predisposizione del piano . Nel frattempo l’Avv. Monardo, advisor legale della società, negozia con la banca la moratoria del mutuo ipotecario (consentita perché l’immobile che garantisce il mutuo non verrà venduto, trattandosi del capannone produttivo) e avvia interlocuzioni con un investitore interessato ad entrare in società. Raggiunti questi accordi, Alfa deposita entro il termine il piano definitivo con la proposta concordataria: prevede la continuità aziendale diretta, l’ingresso di un nuovo socio finanziatore, la vendita dell’immobile secondario, il pagamento integrale dei creditori privilegiati (banca e dipendenti) ma dilazionato in 2 anni, e il pagamento del 40% ai chirografari in 5 anni (rate semestrali), oltre alla falcidia del 50% delle sanzioni e interessi fiscali tramite transazione ex art. 88 CCII. L’attestatore indipendente dichiara che il piano è fattibile e conveniente: stima che in caso di liquidazione i chirografari avrebbero preso solo il 15-20%, mentre col concordato ne prenderanno 40%. Inoltre certifica che l’Erario riceverà 150.000 € su 300.000 € dovuti, mentre in caso di fallimento ne ricaverebbe forse 100.000 €: quindi la falcidia fiscale proposta è migliorativa per lo Stato.

2. Apertura della procedura e decreto di ammissione: effetti immediati

Una volta ricevuta la domanda (completa o completata entro la scadenza se era “in bianco”), il tribunale effettua le prime valutazioni di ammissibilità. In questa fase iniziale, il giudice controlla i requisiti formali (competenza territoriale, legittimazione del ricorrente) e la presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi: ad esempio verifica che il debitore sia un imprenditore fallibile (non un consumatore o piccolo imprenditore sotto-soglia) , che versi effettivamente in stato di crisi o insolvenza attuale (non un soggetto perfettamente solvibile) , e che la proposta offra ai creditori almeno il famoso quid minimale del valore di liquidazione (diversamente la proposta sarebbe inammissibile perché li danneggerebbe). Se questi presupposti sono soddisfatti, il Tribunale emette un decreto di apertura del concordato preventivo (anche detto decreto di ammissione).

Il decreto di apertura è un provvedimento fondamentale che segna l’inizio ufficiale della procedura concorsuale. Esso contiene in genere i seguenti punti :

  • Dichiarazione di apertura del concordato preventivo: il tribunale dichiara aperta la procedura e ordina l’iscrizione del decreto nel Registro delle Imprese (atto che rende pubblica l’esistenza del concordato in corso).
  • Nomina del Commissario Giudiziale: viene nominato uno (o tre, nei casi di maggiore rilevanza) commissario giudiziale, figura cardine di controllo. Il commissario è un professionista (commercialista o avvocato esperto in materia fallimentare) incaricato di vigilare sull’operato del debitore durante la procedura, esaminare il piano e riferire ai creditori e al giudice sull’andamento e sulle prospettive.
  • Convocazione dei creditori all’adunanza o termine per esprimere il voto: il decreto fissa la data della adunanza dei creditori (un’udienza in cui i creditori potranno discutere e votare la proposta) oppure, secondo le prassi più diffuse oggi, stabilisce le modalità di voto scritto o telematico e una scadenza entro cui i creditori devono far pervenire il proprio voto (ciò perché spesso non si tiene una riunione fisica, ma il voto avviene tramite comunicazioni per evitare costi eccessivi). In genere tra l’apertura e il termine per votare intercorrono circa 60-90 giorni, per dare tempo al commissario di preparare la relazione per i creditori e per permettere ai creditori di valutare la proposta.
  • Misure protettive e divieti per i creditori: il tribunale dispone che, a seguito dell’apertura, nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né cautelari sul patrimonio del debitore. Questo effetto discende direttamente dalla legge (art. 54 CCII, automatic stay), ma il decreto lo ribadisce e spesso specifica che sono sospese le esecuzioni pendenti e non si possono iscrivere ipoteche giudiziali sui beni del debitore . Si tratta di una tutela determinante: da questo momento in poi, il singolo creditore non può più pignorare beni o insinuarsi per conto proprio, ma dovrà attendere l’esito della procedura concorsuale. Ad esempio, vengono sospese le aste eventualmente già fissate sui beni immobili pignorati, i fermi amministrativi già disposti dal Fisco non possono essere eseguiti, e così via. La “paralisi” delle azioni esecutive individuali è finalizzata a preservare la par condicio (parità di trattamento) tra i creditori e a dare respiro all’impresa per potersi riorganizzare senza incubo di perdere pezzi per strada. Da notare che se qualche creditore violasse il divieto (ad esempio notificando un nuovo precetto), tale atto sarebbe legalmente nullo.
  • Ordini e obblighi per il debitore: il decreto può imporre al debitore di effettuare certi adempimenti, tra cui spesso il versamento di una somma a titolo di fondo spese per la procedura (ad esempio qualche migliaio di euro, stabiliti dal giudice in base alle dimensioni dell’impresa, per coprire compenso del commissario e altre spese vive iniziali) . Inoltre il debitore viene in genere obbligato a presentare report periodici (mensili o bimestrali) sulla propria situazione finanziaria e sull’attività svolta durante la procedura, sotto vigilanza del commissario . Nel caso di continuità, ciò serve a monitorare che l’impresa non consumi indebitamente risorse o non peggiori la posizione dei creditori.
  • Autorizzazioni e divieti: il tribunale può contestualmente autorizzare il debitore a compiere specifici atti urgenti (es. pagamento di fornitori strategici, contratti di finanziamento prededucibile) o disporre limitazioni (ad es. divieto di contrarre nuovi debiti oltre una certa soglia senza autorizzazione, divieto di pagare crediti anteriori se non espressamente ammesso in casi speciali come la continuazione di forniture essenziali). Nel concordato in continuità, spesso si richiede l’autorizzazione del giudice per la continua esecuzione di contratti pubblici o di forniture essenziali: la legge (art. 94-bis CCII) prevede comunque che tali contratti non si risolvano automaticamente, ma l’impresa può chiedere al giudice di autorizzarla a pagarne i corrispettivi post-petition regolarmente in prededuzione così da assicurarsi la prosecuzione.

Una volta emesso il decreto e comunicato ai creditori, si apre ufficialmente la procedura di concordato. Da qui in avanti il debitore opera sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Gli effetti principali per il debitore sono: protezione dalle aggressioni dei creditori (blocco dei pignoramenti, delle ingiunzioni, ecc.), ma al contempo necessità di condotta trasparente e controllata (divieto di atti di straordinaria amministrazione senza permesso, ecc.). Gli effetti per i creditori sono: congelamento delle pretese individuali (non possono più agire in autonomia), sostituito dalla possibilità di far valere i propri diritti nell’ambito della procedura (presentando eventuali osservazioni, votando sul piano, e se del caso opponendosi all’omologa). Inoltre dalla data di apertura i crediti concorsuali cessano di maturare interessi (salvo i privilegiati entro il limite di capienza), e sono inefficaci eventuali pegni o ipoteche giudiziali iscritti nei 90 giorni precedenti (per evitare corse alle garanzie pre-concordato).

Nel nostro esempio, il Tribunale ha emesso decreto di apertura per Alfa S.r.l., nominando un commercialista come commissario. Ha fissato il termine per il voto scritto dei creditori a 90 giorni dopo, disponendo che “tutte le azioni esecutive iniziate dai creditori sono sospese e nessun creditore può iniziarne di nuove”. L’asta immobiliare che una banca aveva in corso sul magazzino di Alfa viene quindi sospesa (diventerà definitiva la sospensione con l’omologa del concordato). Il giudice ha anche autorizzato Alfa a pagare, d’ora in poi, regolarmente i fornitori di materie prime per le consegne successive all’apertura, considerandole essenziali per mantenere in vita l’attività; quei pagamenti saranno in prededuzione. Alfa versa 10.000 € sul fondo spese della procedura come richiestole.

3. Adunanza dei creditori e votazione sul piano

Questa è una delle fasi cruciale: i creditori devono esprimersi sulla proposta di concordato. Tradizionalmente ciò avveniva in un’adunanza dei creditori convocata davanti al giudice delegato (ex art. 174 l.fall.), dove il debitore e il commissario illustravano il piano e poi i creditori votavano. Il nuovo Codice consente procedure più snelle: spesso il voto avviene per iscritto o tramite sistemi telematici, senza riunire fisicamente tutti i creditori, salvo quelli eventualmente intervenuti per discutere.

In ogni caso, prima del voto i creditori hanno a disposizione fondamentali informazioni:

  • Relazione del Commissario Giudiziale: almeno 45 giorni prima dell’adunanza o del termine di voto, il commissario deposita la sua relazione particolareggiata, che viene comunicata a tutti i creditori (di solito via PEC). In tale relazione, egli descrive lo stato patrimoniale del debitore, le cause della crisi, il contenuto del piano e esprime un parere motivato sulla fattibilità e sulla convenienza della proposta per i creditori. Questa analisi indipendente aiuta i creditori a valutare se aderire o meno. Ad esempio, il commissario verifica la correttezza dei dati, confronta il trattamento proposto con la presumibile soddisfazione in caso di fallimento (best interest test) e segnala eventuali criticità o rischi del piano. Può anche indicare se secondo lui la continuità è sostenibile o se sarebbe preferibile una soluzione liquidatoria.
  • Eventuali osservazioni dei creditori: i creditori possono presentare osservazioni scritte sul piano (ad es. contestare la loro classificazione, i crediti ammessi al voto, o chiedere modifiche). Il debitore potrebbe decidere di modificare il piano prima del voto per venire incontro a certe richieste (cambiamenti sostanziali però richiederebbero nuova attestazione e informativa, dunque si cerca di evitarli last-minute).

Arriva quindi il momento del voto. I creditori ammessi al voto sono di norma tutti quelli chirografari e privilegiati degradati (cioè che non saranno pagati integralmente). I creditori privilegiati invece di solito non votano se il piano prevede il loro pagamento integrale (salvo dilazione entro i limiti di legge): in tal caso sono “non votanti perché soddisfatti al 100%”. Se invece il piano prevede di non pagarli integralmente (perché il valore del bene è inferiore al credito o perché accettano una falcidia), allora diventano creditori incisi dalla proposta e hanno diritto di voto anch’essi.

Il meccanismo di voto nel concordato si basa sulle classi: i creditori sono suddivisi in classi omogenee e ciascuna classe vota per sé. Per approvare il concordato servono due maggioranze concorrenti:

  • Maggioranza di capitale per classe: all’interno di ogni classe, la proposta è approvata se ottiene il voto favorevole di creditori che rappresentino almeno la metà dei crediti di quella classe (50% + 1). Chi non vota si considera voto contrario (il silenzio vale dissenso).
  • Maggioranza delle classi: occorre inoltre che abbia votato a favore la maggioranza delle classi votanti. Ad esempio, se ci sono 4 classi totali e 3 di esse esprimono voto (una magari non vota perché soddisfatta integralmente), servono almeno 2 classi su 3 favorevoli.

Queste regole valgono salvo il meccanismo di cram down golden class di cui parlavamo prima: se non si raggiunge la maggioranza delle classi, basta che almeno una classe “interessata” (in senso sopra spiegato) abbia detto sì perché il tribunale possa comunque omologare . In pratica, la mancanza della maggioranza delle classi non è più automaticamente causa di bocciatura del concordato in continuità: verrà in gioco il giudice in omologazione per valutare se forzare l’accordo (questo però avverrà dopo, durante l’omologazione – nel momento del voto i creditori non sanno ancora se il tribunale userà il cram down, loro semplicemente votano sì o no secondo il loro interesse).

Una volta raccolti i voti, il commissario relaziona sull’esito. Se la proposta non ottiene le maggioranze richieste, formalmente il commissario ne dà atto e la procedura di concordato è destinata a concludersi negativamente (dunque poi il tribunale emetterà sentenza di fallimento, salvo accordi dell’ultima ora). Se invece le maggioranze (o la golden class) sono raggiunte, si passa alla fase successiva.

Nel nostro esempio Alfa S.r.l. ha quattro classi di creditori nel piano depositato: (1) Banche ipotecarie, (2) Fisco/INPS (crediti privilegiati dallo Stato), (3) Fornitori chirografari, (4) Altri chirografari vari. Supponiamo che dopo la relazione del commissario (che nel suo parere conferma che il piano dà circa 40% ai chirografari vs 15% in fallimento, quindi lo giudica conveniente e fattibile, pur segnalando che il successo dipenderà dal mantenimento dei ricavi futuri stimati) i creditori esprimano il voto via PEC: approvano la classe (1) banche, e la classe (3) fornitori, mentre la classe (2) Stato vota contro (l’Agenzia Entrate rifiuta la falcidia del 50% anche se è meglio del fallimento per principio) e la classe (4) altri chirografari vota contro perché alcuni creditori non credono nel piano. Risultato: 2 classi su 4 a favore, 50% delle classi esatta. In termini di maggioranza di classi, non c’è la maggioranza (servirebbe 3 su 4). Tuttavia la classe (1) banche è formata da creditori ipotecari parzialmente soddisfatti (cioè con ipoteca il cui ricavato non copre tutto il credito ma nel piano prendono qualcosa): questa classe è “interessata” ex art. 112. Pertanto il tribunale potrebbe omologare lo stesso il concordato sfruttando il fatto che la golden class (banche privilegiate) ha approvato . Naturalmente verificherà anche che il Fisco riceve almeno quanto avrebbe ottenuto in liquidazione (come da relazione, lo riceve), condizione per il cram down fiscale . Viceversa, se nessuna classe rilevante avesse detto sì, il piano di Alfa sarebbe bocciato e l’azienda fallirebbe.

4. Omologa del concordato e omologazione “forzata” (cram down)

Dopo il voto dei creditori, si apre la fase di omologazione. L’imprenditore debitore, se il risultato del voto è favorevole (o comunque non definitivamente ostativo), richiede al tribunale di omologare il concordato, ossia di emanare il decreto che approva il concordato rendendolo efficace erga omnes (verso tutti i creditori).

L’udienza di omologazione è un momento in cui vengono discusse eventuali opposizioni: i creditori dissenzienti (o qualunque altro interessato) possono proporre opposizione all’omologazione, sollevando le proprie contestazioni. I motivi di opposizione possono essere: violazioni di legge (es. il piano non rispetta le cause di prelazione, oppure il debitore ha compiuto atti di frode verso i creditori), difetto di convenienza (un creditore può contestare che in realtà quella proposta gli dà meno di quanto avrebbe da fallimento: si parla in tal caso di best interest test non rispettato), o irregolarità procedurali. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate se contraria potrebbe opporsi sostenendo che i parametri per il cram down fiscale non ci sono (fortuna vuole che nel nostro esempio ci siano). Le opposizioni vengono trattate in contraddittorio davanti alla Corte d’Appello (nel nuovo rito), ma il tribunale in prima battuta decide se omologare o no.

Il giudice quindi ha un ruolo attivo: deve verificare d’ufficio alcune condizioni di legge (controllo di legittimità e merito):

  • Che la procedura si sia svolta regolarmente (tutti i creditori informati, relazione commissario depositata in tempo, ecc.);
  • Che tutti i creditori ricevano almeno il valore di liquidazione (principio di convenienza: art. 112 co.1 lett. a CCII, best interest test);
  • Che siano rispettate le priorità (ad es. i privilegiati non siano trattati peggio dei chirografari salvo consenso);
  • Che il piano sia fattibile in senso economico (non manifestamente irrealizzabile) – se emergono dubbi gravi sulla fattibilità concreta, il tribunale può rifiutare l’omologa per carenza di meritevolezza;
  • Che in caso di classi dissenzienti ci siano i presupposti per il cram down (almeno una classe interessata a favore, rispetto del test di miglior soddisfacimento per tutti, ecc.).

Se non vi sono opposizioni fondate e i requisiti sono rispettati, il tribunale emette il decreto di omologazione. Da quel momento il concordato è ufficialmente approvato e sostituisce le obbligazioni precedenti: il debitore e tutti i creditori sono vincolati al piano concordatario.

Nel caso particolare in cui le maggioranze di voto non siano state raggiunte ma ricorrano le condizioni di legge, il tribunale può comunque omologare il concordato anche senza il voto favorevole della maggioranza delle classi – è ciò che chiamiamo omologazione forzata o cram down. Riprendendo l’esempio: Alfa S.r.l. non aveva la maggioranza delle classi (solo 2 su 4), ma la classe banche privilegiata sì. Il tribunale verifica:

  • che la classe banche è “interessata” ai sensi dell’art. 112 (sì, lo è: prende qualcosa, avrebbe preso qualcosa anche in fallimento e ha prelazioni);
  • che per i creditori dissenzienti (Fisco e altri chirografari) la proposta rispetti il best interest test (cioè dà loro almeno quanto il fallimento: il commissario aveva calcolato in fallimento il Fisco forse 30%, qui ne prende 50% quindi ok; i chirografari in fallimento 15%, qui 40%, ok);
  • che sia rispettato l’ordine delle prelazioni (nel piano di Alfa nessun chirografario prende più di un privilegiato, tutto regolare);
  • che non vi siano altri motivi ostativi (ad es. il piano non è fraudolento, l’attestazione è regolare, ecc.).

A questo punto, malgrado due classi su quattro avessero votato contro, il giudice può omologare il concordato di Alfa rilevando che almeno una classe qualificata (le banche) ha aderito e che il piano è nel complesso equo e vantaggioso per tutti rispetto alle alternative. Così la sentenza di fallimento viene definitivamente evitata. Questo meccanismo del concordato in continuità 2026 è una potente arma in mano al tribunale per premiare i piani seri di risanamento ed evitare che piccole sacche di resistenza (o l’inerzia di creditori disinteressati al voto) affondino il lavoro svolto. Come notato anche dagli operatori, siamo passati da una logica di “unanimità di fatto” (bastava un no determinante per far saltare tutto) a una logica di “doppia maggioranza” temperata e addirittura “unica maggioranza qualificata” in caso di golden class . Ciò incoraggia i debitori a proporre concordati in continuità sapendo che, se il piano è solido e porta beneficio almeno a una classe di peso, c’è una via per superare eventuali dissensi opportunistici.

Da segnalare che, contestualmente all’omologazione, il tribunale dichiara risolte eventuali misure protettive precedentemente accordate in composizione negoziata o simili e revoca eventuali sequestri conservativi (le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 gg ante concordato erano già inefficaci). Inoltre, se erano pendenti procedure esecutive, con l’omologa esse vengono definitivamente estenite: i beni pignorati rientrano nella disponibilità (controllata) del debitore, salvo siano venduti nell’ambito del piano stesso.

Se invece l’omologazione viene negata (caso tipico: maggioranze non raggiunte e presupposti per cram down assenti, oppure si scoprono atti in frode ai creditori, o ancora il piano è manifestamente inattuabile), il tribunale dichiara l’esito negativo e di regola, se l’impresa è insolvente, dichiara il fallimento (liquidazione giudiziale). In sostanza il concordato fallisce e si apre la procedura liquidatoria “classica”. È l’epilogo da evitare con buona preparazione e onestà.

Durante l’omologazione e fino al decreto definitivo, l’esecuzione del piano è sospesa salvo diversa disposizione: il CCII (art. 53) oggi stabilisce che l’eventuale impugnazione dell’omologa non sospende automaticamente l’esecuzione del piano, proprio per non bloccare inutilmente l’attuazione se l’impugnazione appare pretestuosa . Serve un ordine del giudice d’appello per sospendere l’esecuzione, altrimenti si va avanti.

Con l’omologa del concordato di Alfa S.r.l., i crediti vengono “cristallizzati” secondo il piano: ad esempio il fornitore Beta che vantava 100.000 € e ha votato no, ora avrà diritto solo a 40.000 € pagabili in 5 anni come da piano omologato, e non potrà pretendere di più (il suo credito originario si intende ridotto per legge a 40.000). Beta è vincolato anche se dissenziente. Lo stesso vale per l’Agenzia Entrate: dovrà accontentarsi di 150.000 € dilazionati e rinunciare a sanzioni e interessi condonati, perché il giudice ha omologato in cram down fiscale . Le esecuzioni in corso (es. pignoramento del magazzino) sono chiuse definitivamente. L’azienda esce dalla fase “di attesa” ed entra nella fase operativa di adempimento del concordato.

5. Esecuzione del piano e chiusura della procedura

L’omologazione non è la fine ma l’inizio della fase di esecuzione del concordato. Ora il debitore (o l’eventuale assuntore, se un terzo ha assunto l’onere di eseguire il piano) deve materialmente compiere tutto quanto promesso: pagare le rate ai creditori secondo il calendario, eventualmente vendere i beni che nel piano erano destinati alla liquidazione, attuare il piano industriale di rilancio, sotto la vigilanza degli organi della procedura.

In un concordato in continuità, tipicamente:

  • Il debitore rimane in carica nella gestione ordinaria dell’azienda durante l’esecuzione del piano, salvo che il piano stesso non preveda la nomina di un diverso management. Il Tribunale può nominare dei liquidatori giudiziali solo per la parte liquidatoria (ad esempio se c’è da vendere un immobile o un ramo d’azienda come da piano, può incaricare un liquidatore per farlo in trasparenza), mentre l’imprenditore continua a gestire l’attività corrente.
  • Il Commissario Giudiziale cessa dal suo ufficio (il commissario opera fino all’omologa). Dopo l’omologa, se il tribunale lo ritiene opportuno, può nominare un nuovo commissario (o lo stesso) con funzioni di controllo sull’esecuzione. Questo non è obbligatorio: la legge consente di non nominare organi ulteriori se non necessari, ma in molte prassi un commissario post-omologa (detto anche “commissario liquidatore” se ci sono beni da liquidare) viene designato.
  • In ogni caso, l’azienda deve periodicamente rendicontare lo stato di esecuzione. Ad esempio, ogni 6 mesi potrebbe dover depositare un rapporto sulle vendite effettuate e sui pagamenti ai creditori concordatari.

La procedura di concordato rimane aperta fino a che il piano non è completato, ossia fino al pagamento dell’ultima rata o al compimento dell’ultimo atto previsto. Questo può durare anni. Durante questo periodo, i creditori non possono agire individualmente (d’altronde il loro credito originario è stato modificato dall’omologa), a meno che il debitore non inadempia in modo significativo.

Cosa accade se il debitore non rispetta il piano? La legge prevede la possibilità di dichiarare la risoluzione del concordato ex art. 119 CCII: su istanza di un creditore o del commissario, se il debitore accumula un ritardo di oltre 90 giorni nei pagamenti delle rate (o comunque un grave inadempimento), il tribunale revoca l’omologazione e dichiara il fallimento (o riapre la liquidazione giudiziale) . I creditori tornano ad essere liberi di agire, anche se ovviamente troveranno quello che rimane del patrimonio a quel punto (spesso meno di quanto c’era prima, specie se il tentativo di continuità è fallito male). Per questo il mancato rispetto del piano è un evento da scongiurare: ha conseguenze molto negative, tra cui la perdita dei benefici ottenuti (falcidie, dilazioni decadono e i creditori possono insinuarsi per l’intero credito residuo meno quanto incassato) e possibili azioni di responsabilità verso gli amministratori se l’insuccesso è dovuto a mala gestio. Va detto che la percentuale di risoluzione dei concordati non è trascurabile, specie per piani lunghi: i creditori accettano un rischio calcolato confidando che l’azienda ce la faccia, ma se poi non ce la fa, purtroppo tornano al punto di partenza o peggio .

In caso di adempimento regolare, invece, al termine il tribunale può dichiarare con decreto la chiusura della procedura per avvenuta esecuzione. A quel punto l’impresa è definitivamente risanata e torna ad operare senza vincoli concorsuali; i creditori hanno incassato quanto previsto (e per la parte eventualmente falcidiata non possono più pretendere nulla, essendo stata remissione coattiva del debito).

Nel caso di Alfa S.r.l., supponendo che grazie all’ingresso del socio investitore e alla ritrovata competitività l’azienda riesca a seguire il piano, entro 5 anni paga integralmente banca e INPS, paga il 40% ai fornitori (ogni sei mesi il 4% circa del credito) e versa le rate concordate al Fisco. Il commissario nominato per l’esecuzione sovrintende, e riferisce che tutto procede. Dopo 5 anni, Alfa ha saldato l’ultima rata: a quel punto il tribunale emette decreto di attestazione dell’avvenuto adempimento, liberando l’azienda da ogni residuo vincolo. I creditori chirografari a quel punto dismettono le perdite sui loro bilanci (le quote falcidiate erano per loro una perdita deducibile fiscalmente già all’omologa ), e Alfa S.r.l. esce dalla crisi avendo evitato la fine e anzi mantenendo attivi i posti di lavoro e la presenza sul mercato.

Di contro, se invece dopo 2 anni Alfa dovesse iniziare a mancare le rate per calo di fatturato, i creditori potrebbero chiedere la risoluzione e il fallimento: dovranno insinuarsi in massa nel fallimento, ma troveranno un patrimonio ridotto (perché nel frattempo Alfa avrà pagato qualcuno, venduto beni magari a valori non altissimi ecc.). È il rischio che i creditori si assumono votando sì: confidano che il concordato dia un plus, ma c’è sempre la possibilità che finisca peggio . Per minimizzare tale rischio, a volte i creditori chiedono garanzie aggiuntive (fideiussioni di terzi, pegno su beni dei soci a garanzia del piano, ecc.) oppure un diverso trattamento che “premi” la loro adesione (ad es. azioni o equity in cambio del debito).

Va infine ricordato che esiste anche la “annullamento” del concordato per dolo del debitore (art. 120 CCII): se dopo l’omologa si scopre che l’imprenditore ha dolosamente occultato o falsificato elementi determinanti per il voto (ad esempio ha nascosto attivo, o simulato crediti per pilotare le maggioranze), su ricorso dei creditori il concordato può essere annullato e si torna in tribunale per dichiarare il fallimento. Fortunatamente, casi del genere sono rari e richiedono comportamenti fraudolenti gravi.

Schema riepilogativo delle fasi e tempistiche del concordato preventivo:

FaseDescrizioneTempistiche indicativeRiferimenti normativi
Presentazione domanda (ricorso)Il debitore deposita il ricorso per concordato, completo di piano/proposta e documenti, oppure con riserva (concordato “in bianco”).Inizio procedura. Se “in bianco”, termine 30-60 gg (proroghe fino 120 gg) per depositare il piano definitivo .Art. 40 e 44 CCII (contenuto domanda, domanda con riserva) .
Decreto di apertura (ammissione)Il tribunale ammette il debitore al concordato, nomina il commissario giudiziale, fissa termini per voto, dispone misure protettive (blocco azioni esecutive) e obblighi informativi.Circa 1-2 mesi dopo il deposito del piano (valutazioni tribunale). Effetti protettivi immediati dalla pubblicazione del decreto .Art. 47 CCII (apertura concordato) ; Art. 54 CCII (stay creditori); Art. 49 CCII (commissario e poteri).
Votazione dei creditoriI creditori, divisi in classi, votano sulla proposta di concordato (in adunanza o per via telematica). Il commissario deposita relazione almeno 45 gg prima. Approvazione se maggioranza di crediti per classe e maggioranza di classi (salvo cram down) .Di solito 60-90 giorni dopo apertura. Termine per esprimere il voto indicato dal tribunale.Art. 109-112 CCII (voto e maggioranze) ; Art. 105 CCII (relazione commissario).
Omologazione (decreto del tribunale)Il tribunale verifica legalità e merito: se il piano è approvato (o eleggibile per cram down) e conforme a legge, emette decreto di omologa. Può omologare anche in mancanza di approvazione di tutte le classi, se c’è almeno una classe interessata favorevole e rispetto del best interest test . Se ci sono opposizioni, le esamina.Udienza di omologa ~30-60 giorni dopo chiusura votazione. Decreto di omologa tempi variabili (immediato o qualche settimana).Art. 112 CCII (omologa concordato e cram down) ; Art. 48 CCII (controllo di merito su fattibilità e convenienza) . Impugnazioni in appello (art. 51 CCII).
Esecuzione del pianoIl debitore, sotto vigilanza eventuale di commissario/ liquidatore post-omologa, esegue gli atti previsti: pagamenti ai creditori secondo scadenze, cessioni di beni, operazioni societarie ecc.Secondo i tempi del piano (possono essere anni). Relazioni periodiche ogni 6-12 mesi al giudice.Art. 114 CCII (verifiche durante esecuzione); Art. 118 CCII (eventuali modifiche piano in corso di esecuzione).
Chiusura o risoluzioneSe il piano viene completato, il tribunale dichiara chiusa la procedura per adempimento. Se invece il debitore è inadempiente, su istanza dichiara risolto il concordato e apre liquidazione giudiziale (fallimento).Fine piano: la durata dipende dal piano (es. 5 anni). Risoluzione possibile in qualsiasi momento dopo omologa, al verificarsi di inadempimento grave (90+ gg ritardo pagamenti).Art. 119 CCII (risoluzione per inadempimento); Art. 120 CCII (annullamento per dolo); Art. 54 co.3 CCII (chiusura procedura).

Differenze tra Concordato in Continuità e Concordato Liquidatorio

Per comprendere appieno il significato del concordato “di continuità”, può essere utile un confronto sintetico con il concordato preventivo liquidatorio (o concordato con cessione dei beni), ossia quello in cui l’impresa non prosegue l’attività e mette tutto il patrimonio a disposizione per la liquidazione. Ecco le principali differenze:

AspettoConcordato in Continuità AziendaleConcordato Liquidatorio (cessione beni)
Obiettivo primarioMantenere in vita l’impresa e ristrutturare il debito attraverso la prosecuzione dell’attività, preservando il valore aziendale (avviamento, dipendenti, know-how).Chiudere ordinatamente l’impresa, liquidando tutti i beni e distribuendo il ricavato ai creditori. L’attività aziendale cessa (o prosegue solo quel minimo indispensabile per vendere meglio i beni).
Gestione dell’impresaSpossessamento attenuato: l’imprenditore resta alla guida dell’azienda e la gestisce in esercizio, sotto la vigilanza del commissario e con limitazioni sugli atti straordinari . L’azienda continua a operare (in proprio o tramite affitto d’azienda o cessione a terzi che la mantengono attiva – continuità indiretta).Spossessamento pieno sui beni ceduti: il debitore normalmente perde la disponibilità dei beni che vengono affidati a liquidatori giudiziali per essere venduti. Se l’impresa prosegue temporaneamente l’attività, è solo ai fini di realizzo (es. completare ordini in corso per vendere il magazzino a maggior valore), spesso con nomina di un custode o liquidatore. L’imprenditore non gestisce più l’azienda, che viene avviata allo smembramento.
Soddisfacimento dei creditoriDeriva in parte dai flussi generati dalla gestione corrente (utile d’esercizio futuro, vendita prodotti, affitto d’azienda) e in parte, se previsto, dalla liquidazione di beni non strategici o apporti di terzi. I creditori dunque contano sul fatto che l’azienda produca ricchezza da distribuire.Deriva interamente dalla vendita dei beni del debitore (liquidazione integrale). L’attivo è statico (patrimonio esistente), salvo eventualmente proventi per azioni risarcitorie o revocatorie. Non si fa affidamento su futuri utili, perché l’attività non continua (o è irrilevante).
Trattamento dei creditori privilegiati (ipotecari, pignoratizi, privilegi generali)Possibile moratoria oltre 1 anno dal deposito dell’omologa per il pagamento dei creditori con garanzie reali, se il piano lo prevede e mantiene l’azienda in esercizio . Esempio: una banca ipotecaria può essere pagata in 2-3 anni se il bene non viene venduto immediatamente ma serve all’azienda, purché garantita la soddisfazione integrale. È ammessa anche una parziale soddisfazione non integrale del loro credito purché ricevano almeno il valore di realizzo della garanzia (il residuo diventa chirografo). I privilegiati non votano se prendono il 100%; se il piano offre meno, votano come classe interessata.Obbligo di soddisfacimento integrale (salvo consenso): i creditori privilegiati devono ricevere quanto otterrebbero dalla vendita del bene su cui hanno prelazione, altrimenti la proposta non può essere omologata senza il loro accordo. Di norma quindi sono pagati 100% fino a capienza del valore del bene, e l’eventuale insufficienza li degrada a chirografari. Moratoria limitata: il pagamento può essere dilazionato al massimo entro 1 anno dall’omologa (ex art. 86 CCII) se garantito da garanzie reali; oltre tale termine è necessario il loro consenso .
Classi di creditoriObbligatorie se ci sono creditori con posizione giuridica differenziata (quasi sempre presenti). Ciò consente trattamenti diversificati (ad es. fornitori pagati al 40%, banche al 80% su saldo, ecc.) e abilita il meccanismo di omologazione anche con classi dissenzienti (cross-class cram down) tipico dei piani di continuità .Facoltative: il debitore può decidere di dividere in classi o meno i creditori chirografari. Se non forma classi, conta la maggioranza per valore dei crediti sul totale dei votanti. Se forma classi, anche nel liquidatorio si applicano le regole di maggioranza per classi, ma in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi non è previsto cram down: il piano liquidatorio viene bocciato (il meccanismo golden class si applica solo ai concordati con continuità aziendale ).
Percentuale minima ai chirografariNessuna soglia legale fissa, ma vige il principio del “best interest”: devono ottenere non meno di quanto avrebbero in caso di liquidazione giudiziale . In continuità spesso si possono offrire percentuali basse se il fallimento darebbe zero (in tal caso il confronto è soddisfatto). Non esiste più il vecchio minimo del 20% (abolito nel CCII), quindi teoricamente potrebbe essere anche inferiore, purché giustificato dal valore di liquidazione. Tuttavia percentuali troppo esigue rischiano di non ottenere il voto delle classi.(In passato era 20%) Oggi nessuna percentuale minima per legge, oltre al solito vincolo del best interest test. La vecchia Legge Fallimentare prevedeva il 20% minimo ai chirografari in caso di concordato liquidatorio, ma il Codice della Crisi ha eliminato tale automatismo rigido. Rimane il controllo di convenienza: se il piano offre un dividendo chirografi troppo basso rispetto al fallimento, i creditori (o il tribunale) lo respingeranno . Nella pratica, nei liquidatori puri i tribunali guardano con sospetto proposte <10% salvo cause eccezionali.
Proposte concorrenti di terzi (offerte alternative)Generalmente escluse nelle ipotesi di continuità diretta: il CCII tutela l’autonomia del debitore in continuità, e non consente a creditori o terzi di presentare un piano alternativo globale, a meno che il piano del debitore preveda la ricerca di offerte competitive per la cessione di asset (in tal caso si fa una gara limitata a quei beni). Quindi il debitore mantiene il “controllo” del piano in continuità.Possibili se il debitore offre ai chirografari meno del 30% (o <40% in caso di assenza di apporti di finanza esterna): la legge consente ai creditori o a terzi interessati di presentare proposte concorrenti migliorative in determinate condizioni, per evitare concordati liquidatori troppo penalizzanti. Se vengono presentate più proposte, i creditori votano su ciascuna e viene preferita quella più vantaggiosa o – in caso di pari esito – quella del debitore se con continuità . Scopo: stimolare offerte al rialzo sui beni.

In sintesi, il concordato in continuità è più complesso e ricco di variabili (piano industriale, classi, finanza esterna, ecc.), ma offre maggiori opportunità di soddisfare i creditori salvando al contempo l’azienda. Il concordato liquidatorio è più semplice (si vende e si paga), ma di solito comporta un recupero minore per i creditori chirografari e la fine dell’impresa. Per questo la legge e la giurisprudenza mostrano un “favor concordati di continuità”, ritenendo la continuità aziendale un valore da proteggere quando non lede i diritti dei creditori . Basti pensare che, a parità di altre condizioni, se in procedura arrivano due offerte concorrenti – una di liquidazione e una di continuità – la preferenza va data a quella con continuità aziendale (come espressamente previsto dal CCII) .

Vantaggi e Strategie Difensive per il Debitore in Concordato

Affrontare una situazione di sovraindebitamento tramite concordato preventivo comporta per l’imprenditore diversi vantaggi legali immediati, ma anche oneri e rischi (che vedremo in seguito). Qui focalizziamo sui profili difensivi dal punto di vista del debitore e sulle strategie da adottare per massimizzare le chance di successo e tutelarsi dalle aggressioni creditorie.

Principali vantaggi protettivi del concordato

Dal momento in cui il debitore presenta domanda di concordato (soprattutto se in bianco, con l’ammissione immediata alle misure protettive), egli ottiene:

  • Sospensione delle azioni esecutive individuali: come già descritto, i creditori non possono iniziare né proseguire pignoramenti, sequestri, sfratti esecutivi, né altre azioni rivolte a soddisfarsi sul patrimonio del debitore . Ciò significa, ad esempio, che se un creditore aveva avviato un’esecuzione immobiliare sulla sede aziendale, questa viene congelata; se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva iscritto fermi amministrativi sui veicoli aziendali, quei fermi restano ma non possono essere disposti nuovi; se vi era un’ingiunzione di pagamento non ancora sfociata in pignoramento, durante il concordato il creditore non può procedere. Questa “tregua” consente al debitore di operare senza il timore di perdere asset chiave da un momento all’altro.
  • Divieto di iscrizione di ipoteche giudiziali o privilegi: dal deposito della domanda e per tutta la procedura, i creditori chirografari non possono rendersi privilegiati da soli iscrivendo ipoteca, e anche eventuali decreti ingiuntivi concessi con formula esecutiva perdono efficacia esecutiva. La par condicio è congelata alla foto scattata all’apertura.
  • Sospensione automatica dei termini di decadenza o prescrizione: per i creditori, i termini per proporre azioni legali o impugnazioni restano sospesi durante la procedura. Dal lato del debitore, questo può bloccare – ad esempio – l’esecuzione imminente di una sentenza perché il termine di efficacia slitta.
  • Blocco degli interessi sui debiti chirografari: dal giorno di apertura, i debiti concorsuali chirografari cessano di produrre interessi (salvo diversa previsione di piano). Ciò impedisce che il passare del tempo aggravi ulteriormente l’esposizione debitoria.
  • Possibilità di continuare i contratti in corso: grazie all’art. 94-bis CCII, fornitori e clienti non possono rescindere i contratti pendenti solo perché l’azienda è in concordato . Questo tutela l’operatività: ad esempio, un contratto di locazione dell’immobile aziendale non può essere risolto dal locatore invocando la clausola di fallimento; un cliente non può annullare un importante ordine solo perché informato della procedura, se l’azienda è comunque in grado di adempiere.
  • Possibilità di reperire nuova finanza in sicurezza: come visto, il debitore può ottenere credito durante il concordato con autorizzazione del tribunale, offrendo ai nuovi finanziatori lo status di creditori prededucibili . Questo vantaggio permette di rassicurare chi volesse investire o concedere prestiti ponte: sanno di avere priorità di rimborso. Molti concordati di continuità si reggono su questa leva per iniettare liquidità immediata (ad esempio factoring su crediti futuri, prestiti soci, ecc. autorizzati e prededucibili).
  • Certezza del perimetro del debito: una volta aperto il concordato, i creditori devono insinuarsi per l’importo del loro credito alla data di apertura. Il commissario verifica le insinuazioni (anche se non c’è una verifica del passivo formale come nel fallimento, c’è comunque controllo). Questo significa che eventuali contestazioni sui crediti verranno discusse in sede di opposizione all’omologa. Il debitore così può far valere in quella sede eventuali contestazioni sulla legittimità di taluni crediti, senza bisogno di cause separate (es: se un creditore chiede 100 ma secondo il debitore doveva essere 50, si potrà dibattere in sede di concordato). In pratica il concordato “cristallizza” la massa debitoria e consente di risolvere all’interno della procedura anche dispute sui crediti.

Come impugnare o contestare i debiti durante il concordato

Un dubbio frequente è: “Posso inserire in concordato un debito che non riconosco come dovuto? E come faccio a contestarlo?”. La risposta è sì: nel piano si possono includere tutti i debiti risultanti, anche quelli sub iudice o che si ritengono infondati, purché si evidenzi che sono oggetto di contestazione. Ad esempio, se c’è un decreto ingiuntivo opposto o un contenzioso tributario pendente, il debito relativo potrà essere trattato nel concordato come “credito contestato” e accantonato (ossia non pagato in attesa dell’esito, riservando eventualmente ai creditori contestati un trattamento condizionato). La legge prevede che se un creditore è sub iudice, vota in via provvisoria per l’importo che risulta non contestato. In caso di omologa, se poi la causa pende e il creditore vince, egli parteciperà nei limiti di quanto gli spetterebbe secondo il piano. Se invece perde la causa, il suo credito semplicemente non sarà pagato. In tal modo il debitore non deve rinunciare alle cause in corso: può proseguirle parallelamente (salvo che magari arrivino a sentenza prima e quindi il risultato si conosce). Questa flessibilità consente al debitore di impugnare gli atti ritenuti illegittimi (cartelle pazze, interessi anatocistici bancari, ecc.) anche durante la procedura.

Tuttavia, è spesso opportuno cercare di risolvere le contestazioni prima di chiudere il concordato: ad esempio, con transazioni o rinunce reciproche, per avere certezza sugli importi. Va ricordato che presentare il concordato non blocca automaticamente i processi in corso (diverso dalle esecuzioni). Quindi, un processo civile o tributario prosegue il suo iter, salvo che il giudice possa sospenderlo se c’è interesse delle parti. Ad esempio, se hai fatto ricorso alla Commissione Tributaria contro una cartella esattoriale, quel giudizio va avanti anche se presenti concordato; però l’Agenzia Entrate-Riscossione non potrà eseguire la cartella intanto. Se la causa si definisce con vittoria del contribuente, il credito sparisce e nel piano non pagherai nulla su di esso; se invece perdi, quel debito rientrerà ed eventualmente il piano andrà adeguato (o più probabilmente sarà già stato considerato a riserva). Quindi contestare i debiti ingiusti rimane importante: il concordato dà un quadro generale, ma le difese nel merito dei singoli debiti vanno portate avanti con i normali strumenti (ricorsi, opposizioni) assistiti dal legale.

Inoltre, l’apertura del concordato sospende eventuali termini per impugnare per il debitore? No, attenzione: se il Fisco notifica un avviso di accertamento durante il concordato, il contribuente deve comunque fare ricorso nei 60 giorni, altrimenti diventa definitivo. Il concordato non congela le facoltà del debitore di difendersi verso nuovi atti (con l’eccezione dei crediti anteriori, ormai cristallizzati lì). Quindi l’imprenditore deve continuare a vigilare e a impugnare tempestivamente eventuali nuovi atti o cause che sorgano, con l’ausilio del suo avvocato.

Sospendere le azioni esecutive urgenti: concordato e altri strumenti

Se un creditore sta procedendo aggressivamente (es. un’asta immobiliare imminente, un pignoramento del conto in corso, ecc.), il concordato è spesso la soluzione più efficace per fermarlo in extremis, perché la sospensione è automatica ex lege al momento dell’ammissione (o della pubblicazione della domanda con riserva, se il tribunale concede le misure protettive subito) . Questo è un grande vantaggio rispetto ad altre strade legali: ad esempio, se presentassi solo un piano di ristrutturazione dei debiti (accordo art. 57 CCII) o una composizione negoziata senza misure protettive, i creditori potrebbero comunque portare avanti le esecuzioni. Invece con il concordato li blocchi coattivamente.

Qualora però ci fossero motivi per non voler (o poter) ricorrere subito al concordato, esistono anche altri strumenti di sospensione:

  • Ricorso in tribunale per sospensione della singola esecuzione: ad esempio, se l’esecuzione riguarda un immobile strumentale e c’è in corso una trattativa seria con i creditori, il debitore potrebbe chiedere al Giudice dell’Esecuzione di sospendere la vendita ex art. 624 c.p.c. per “grave e fondato motivo”. Tuttavia, è raro che venga accolta se non c’è un concreto piano in corso.
  • Accordo con il creditore: talvolta la via più semplice è negoziare privatamente col creditore procedente una dilazione o la sospensione volontaria del pignoramento, ad esempio offrendo un pagamento parziale immediato. Questo però richiede la disponibilità del creditore e può essere aleatorio.
  • Istanza di composizione negoziata con misure protettive: l’imprenditore può attivare la Composizione Negoziata ex D.L. 118/2021 (ora art. 17 CCII e segg.) e contestualmente chiedere al tribunale le misure protettive temporanee anche in quella sede . Il giudice può vietare per un massimo di pochi mesi le azioni esecutive durante i tentativi di negoziazione. È un’alternativa pre-concordataria, utile se non si vuole subito formalizzare un concordato ma testare una ristrutturazione stragiudiziale con la tutela del tribunale. L’Avv. Monardo, essendo esperto negoziatore, può seguire questa strada: ad esempio depositando istanza di nomina dell’esperto negoziatore e ottenendo dal tribunale un decreto che blocca i creditori (simile a quello del concordato per effetti, ma di durata limitata inizialmente a 2+2 mesi).

In generale, però, quando c’è urgenza di bloccare pignoramenti e azioni aggressive, la procedura di concordato (anche solo in bianco) rimane la più rapida e sicura, perché con un’unica mossa mette al riparo l’intero patrimonio.

Negoziare con creditori chiave durante la procedura

Una volta ottenuta la protezione del concordato, il debitore si trova in una posizione di relativo vantaggio negoziale: i creditori sanno che non possono agire individualmente e che devono sperare nel piano per essere soddisfatti. Questo spesso li rende più disponibili a trattare. È compito dell’advisor legale e finanziario sfruttare questa finestra per negoziare accordi migliorativi con i creditori strategici.

Ad esempio, durante la procedura:

  • Si possono negoziare accordi di ristrutturazione parziali con alcuni creditori fuori dal concordato: la legge consente che il debitore trovi un accordo con uno o più creditori (magari pagandoli parzialmente subito grazie a un apporto esterno) purché ciò non violi la par condicio. Tali creditori potrebbero poi rinunciare al voto (perché soddisfatti fuori piano) o votare a favore perché hanno ottenuto condizioni a loro gradite. Naturalmente questi accordi devono essere trasparenti e spesso devono passare per la formalizzazione in transazioni autorizzate dal giudice (soprattutto se comportano pagamenti durante la procedura, vanno autorizzati ex art. 94 CCII perché sono pagamenti anteriori).
  • Si può trattare con le banche per eventuali stralci del debito: se la banca ipotecaria, ad esempio, preferisce evitare lunghi incassi, potrebbe accordare una riduzione se il debitore trova un acquirente per l’immobile che paga subito. Queste intese vanno poi riflettute nel piano modificato da sottoporre ai creditori.
  • Con l’Erario e gli enti previdenziali, è possibile interloquire per convincerli ad accettare la transazione fiscale proposta. Spesso l’Agenzia Entrate ha linee guida interne (es. non accettare meno di un certo %, soprattutto se il debitore ha patrimoni occultabili). Ma presentando documentazione chiara sulla convenienza, qualche volta l’Erario vota sì. In alternativa, se vota no ma era conveniente, come visto subentra il giudice col cram down.
  • Con i fornitori strategici, pur essendo anche creditori, si può concordare che continuino a fornire merce all’azienda a condizioni magari un po’ più rigide (pagamento alla consegna) ma in cambio della promessa di includerli magari in una classe a parte con un trattamento di favore (es. classi di piccolissimi creditori pagati al 100% subito, cosa che la legge consente per importi modesti per semplificare). Così il fornitore è motivato a sostenere il concordato.

Insomma, il concordato apre a un ventaglio di trattative parallele con diversi stakeholder, sotto l’ombrello protettivo del tribunale. È un gioco di equilibrio: il piano finale deve poi risultare coerente e non discriminatorio oltremisura, ma dentro questi limiti c’è spazio per soluzioni creative. Ad esempio, un creditore può accettare in cambio del taglio del debito di diventare fornitore esclusivo per X anni all’azienda risanata (ciò per lui vale come contropartita economica futura). Oppure, creditori finanziari possono accettare di convertire parte del credito in quote di partecipazione nella società (equity swap): così diventano soci e puntano alla futura crescita più che al rimborso immediato. Queste operazioni vanno inserite nel piano e richiedono per lo più il supporto di professionisti legali per essere formalizzate.

Pianificazione fiscale e contributiva durante il concordato

Dal punto di vista del debitore, il concordato in continuità offre anche dei benefici fiscali che non sono immediatamente evidenti ma possono essere significativi:

  • Sopravvenienze attive esenti: quando un debito viene falcidiato nel concordato (ad es. si pagano 40 su 100 e 60 sono remissione), normalmente dal punto di vista contabile emergerebbe una sopravvenienza attiva tassabile (un “guadagno” per l’azienda). Ma il TUIR prevede una detassazione delle sopravvenienze da concordato preventivo omologato: in altre parole, i debiti perdonati non concorrono a formare il reddito tassabile. Questo è fondamentale perché se così non fosse, l’azienda risanata si vedrebbe recapitare dall’Agenzia Entrate una cartella per tasse su redditi “fittizi” pari ai debiti annullati! Fortunatamente, la legge esenta queste fattispecie, equiparandole a esdebitazioni. Ciò rende il concordato neutro fiscalmente per il debitore .
  • IVA sui crediti inesigibili: per i creditori, la parte di credito non riscossa in concordato può essere portata a perdita deducibile (se imprenditori) e consente di recuperare l’IVA relativa tramite emissione di una nota di credito per mancato incasso (dopo l’omologa). Per il debitore, viceversa, se aveva debiti commerciali, la riduzione del debito fornitori comporta ricavi sopravvenuti esenti come detto.
  • Rapporti con bilancio: durante il concordato, il debitore redige comunque il bilancio annuale, ma indicherà i debiti concorsuali eventualmente come debiti ristrutturati. La continuità aziendale ai fini di bilancio è preservata se c’è un piano ragionevole (il revisore attesterà che l’going concern è valido grazie all’omologa in corso).
  • Contributi e premi assicurativi: se nel concordato l’azienda continua con dipendenti, continua a pagare regolarmente i contributi correnti. I debiti contributivi anteriori rientrano nella proposta di falcidia contributiva (consentita anch’essa dall’art. 88 CCII per contributi non versati). Occorre ricordare che, a differenza delle imposte, il mancato versamento di contributi può avere risvolti penali (omesso versamento contributi, se superiore a soglie): il concordato non cancella di per sé la punibilità, ma spesso il pagamento parziale concordatario dei contributi esclude il superamento della soglia penalmente rilevante. Anche questo fa parte delle strategie: monitorare se con la falcidia concordataria si rischia di lasciare non pagata una quota > 10.000 € per singolo dipendente di ritenute, il che costituirebbe reato; di solito si cerca di evitare tali conseguenze (magari destinando ai contributi qualcosa in più per scendere sotto soglia reato).
  • Reati tributari (omessi versamenti IVA): qui va fatta attenzione: l’omologazione di un concordato che include un taglio di debiti IVA non estingue il reato di omesso versamento IVA eventualmente commesso prima. Infatti la giurisprudenza (Cass. penale) ha chiarito che la causa di non punibilità scatta solo se il debito IVA viene interamente pagato prima del giudizio . Nel concordato, pagando ad es. il 50% dell’IVA, si evita la sanzione amministrativa civile ma il reato penale formalmente resta. Ci sono però prospettive di riforma su questo punto. Nel frattempo, il debitore deve muoversi con prudenza: se ha omesso versamenti IVA rilevanti, dovrebbe valutare di inserire nel piano il pagamento integrale dell’IVA (magari dilazionato) per scongiurare guai penali, oppure attivare altri rimedi (richiedere la non punibilità per crisi di liquidità provata, ex art. 6 D.Lgs. 74/2000). Questa è una decisione strategica che l’avvocato penalista dovrà considerare. In ogni caso l’Avv. Monardo, esperto anche di diritto tributario e penale-tributario, può coordinare la difesa a 360°: concordato per risanare l’azienda e al contempo gestione dei rischi penali eventualmente connessi (spesso, col concordato in corso, la Procura potrebbe concedere tempo o attendere l’esito per procedere).

Riassumendo, il concordato non è solo uno scudo legale ma anche un’operazione di riassetto fiscale: la legge premia chi ci riesce, evitando di tartassarlo con imposte su ciò che i creditori gli hanno abbonato. Inoltre, la procedura in sé produce spese deducibili (ad es. i compensi del commissario, del liquidatore, gli onorari dei professionisti per attestazioni, etc., sono costi della procedura che il debitore sostiene e può dedurre come oneri straordinari).

Strumenti Alternativi per la Gestione della Crisi Debitoria

Il concordato preventivo è uno strumento potente ma non è l’unica soluzione a disposizione di imprese e privati in difficoltà. A seconda della natura del debitore e del tipo di debito, esistono procedure alternative o complementari. Qui esaminiamo le principali, con cenni al funzionamento e a come si possono integrare nella strategia complessiva di risanamento.

Rottamazioni e Definizioni Agevolate dei Debiti Fiscali

Spesso la posizione debitoria di un’impresa include debiti tributari (IVA, imposte sui redditi, IRAP) o cartelle esattoriali per ruoli non pagati. Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto varie misure di definizione agevolata, note al pubblico come “rottamazione delle cartelle”, “saldo e stralcio”, “stralcio dei mini-debiti”, etc. Queste misure permettono, in via amministrativa, di regolarizzare i debiti col Fisco a condizioni più favorevoli (ad esempio abbuono di sanzioni e interessi) senza dover ricorrere a procedure concorsuali.

Al gennaio 2026 è attiva la nuova Rottamazione-Quinques introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025). Vediamone i punti salienti:

  • Ambito temporale dei debiti: include i carichi affidati all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Si tratta di una platea amplissima di cartelle esattoriali, praticamente tutti i ruoli dal 2000 fino a fine 2023.
  • Beneficio offerto: il contribuente può estinguere i debiti senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e gli oneri di riscossione. In pratica paga solo l’imposta o contributo originario e le spese vive (spese di notifica, eventuali diritti di esecuzione) . Anche le sanzioni amministrative (per es. multe stradali statali) rientrano con stralcio di interessi e maggiorazioni, pur dovendo pagare la sanzione base .
  • Limitazioni per tipologia di debito: a differenza delle rottamazioni precedenti, la quinquies è circoscritta a specifiche tipologie di carichi: in particolare debiti derivanti da controlli automatizzati/formali delle dichiarazioni (36-bis DPR 600/73, 54-bis DPR 633/72, 36-ter controlli formali) e contributi INPS non versati (ma non quelli da accertamento). Restano esclusi i ruoli da veri e propri accertamenti fiscali o da contenziosi persi, nonché i contributi previdenziali accertati diversamente . In pratica, sono agevolabili i debiti per insufficienti versamenti dichiarati, rate di avvisi bonari non pagate, ecc., mentre se il debito deriva da evasione accertata con atto impositivo, non rientra. Questa restrizione focalizza l’agevolazione sui debiti “fisiologici” da compliance spontanea mancata, lasciando fuori quelli da evasione contestata.
  • Pagamento rateale lungo: la rottamazione-5 consente di pagare in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali spalmate in 9 anni (2026-2035) . Ciò è estremamente vantaggioso per chi aderisce, perché permette di diluire molto il peso (rate minime €100). Le prime scadenze fissate: domanda entro 30 aprile 2026 , comunicazione delle somme dovute entro 30 giugno 2026, e pagamento prima rata (o soluzione unica) al 31 luglio 2026 . Da agosto 2026 scatteranno interessi ridotti al 3% annuo sulle rate rimanenti . Non è più prevista la tolleranza di 5 giorni di ritardo, quindi massima puntualità. Si decade se si saltano 2 rate anche non consecutive o l’ultima .
  • Come aderire: esclusivamente via web (area riservata o pubblica sul sito Agenzia Riscossione) compilando l’apposita istanza . L’istanza implica l’impegno a rinunciare ad eventuali contenziosi pendenti sui debiti rottamati. Il portale AER permette di selezionare quali carichi includere (anche singole cartelle) . Dunque c’è flessibilità nel definire quali debiti “rottamare” e quali no.

Questa rottamazione, quindi, è un’opportunità notevole per imprese e persone con debiti fiscali accumulati. Come si incastra con il concordato? Ebbene, se un’impresa è in concordato preventivo, può valutare di aderire alla rottamazione per i debiti inclusi, perché tanto il piano li dovrebbe trattare comunque. Anzi, il piano concordatario può essere costruito supponendo l’adesione alla rottamazione, così che il debito fiscale viene ridotto per legge a imposta netta (senza sanzioni). Ad esempio, Alfa S.r.l. aveva 300k di cui 100k sanzioni/interessi: aderendo, il suo debito effettivo diventerebbe 200k pagabili in 9 anni. Il suo piano potrebbe recepire questa suddivisione (attenzione che se rateizza su 9 anni, il concordato deve durare almeno altrettanto per non creare conflitto).

Tuttavia, bisogna valutare caso per caso: aderire a una definizione agevolata comporta l’obbligo di pagamento integrale del dovuto agevolato, altrimenti si decade e si è punto e a capo (i benefici perduti). Nel concordato invece c’è la possibilità di falcidiare ulteriormente il debito fiscale se c’è incapienza e convincere il giudice col cram down . Quindi, paradossalmente, a volte il concordato offre un taglio maggiore di una rottamazione. Ad esempio, se il patrimonio è tale che in fallimento l’Erario prenderebbe 20%, il concordato potrebbe offrire 25% e passare comunque, tagliando il 75%. La rottamazione invece chiederebbe 100% imposte (magari 70% del totale se il resto erano sanzioni). Quindi la scelta va ponderata con l’aiuto del professionista: si può decidere di escludere alcuni carichi dalla rottamazione per trattarli nel concordato (puntando a pagarne ancora meno), e includerne altri.

Va detto che aderire a rottamazioni su debiti ingenti implica poi trovare la liquidità per rispettare le rate per anni: se l’impresa ha dubbi di sostenibilità, forse è meglio la strada concordataria. D’altro canto, la rottamazione ha il vantaggio di essere molto più veloce e semplice del concordato: niente tribunale, niente voto, si compila e via.

Nel 2026, molti debitori valuteranno la rottamazione-quinquies come alternativa al concordato, specialmente se il problema principale sono i debiti fiscali. L’Avv. Monardo e il suo staff possono assistere nella scelta: conviene fare la rottamazione? Oppure spingersi con un concordato per tagliare ancora di più il carico? In certi casi, si può anche fare entrambe le cose: ad esempio, aderire per i ruoli che rientrano in rottamazione e parallelamente proporre concordato per i debiti restanti (il Fisco definito fuori concorso e gli altri creditori nel concorso). È una struttura più complessa ma teoricamente fattibile.

Oltre alle rottamazioni delle cartelle, ricordiamo le altre definizioni agevolate possibili (situazione in evoluzione, soggetta a leggi annuali):

  • Definizione agevolata delle liti pendenti: ad esempio nella Legge di Bilancio 2023 c’era la possibilità di chiudere le cause tributarie pendenti pagando una % variabile a seconda del grado di giudizio. Al 2026 non risulta (ancora) una nuova edizione di questo condono liti, ma se ci fosse, andrebbe considerato. Chiudere un contenzioso fiscale con pagamento ridotto può ridurre i debiti da includere nel concordato.
  • Stralcio automatico dei mini-debiti: nel 2023 sono stati stralciati d’ufficio i debiti fino a €1.000 relativi a carichi ante 2015. Bisogna vedere se nel 2026 nuove norme prevedono altri stralci automatici (ad es. c’era ipotesi di stralciare interessi su debiti INPS datati). Il debitore deve stare informato per non pagare tramite concordato qualcosa che la legge condona gratis!

In conclusione, la strategia vincente è spesso ibrida: sfruttare le definizioni agevolate disponibili per abbattere quanto più possibile il monte debitorio fiscale (più facile da gestire così anche in concordato, perché l’Erario alleggerito è meno ostile), e per il resto ricorrere al concordato o ad accordi strutturati.

Piano del Consumatore e Concordato Minore (per soggetti non fallibili)

Non tutti possono accedere al concordato preventivo: come visto, servono i requisiti di fallibilità (imprenditore commerciale sopra soglie) . I piccoli imprenditori, i professionisti, le start-up di dimensioni microscopiche, gli enti non commerciali e i privati consumatori non rientrano tra i soggetti “fallibili” e dunque non possono attivare un concordato preventivo. Ciò non significa che non abbiano strumenti per gestire il sovraindebitamento: per loro esistono le procedure di cui alla ex Legge 3/2012 (ora assorbite nel CCII), in particolare:

  • Piano di ristrutturazione del consumatore (ex “piano del consumatore”): riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (famiglie, privati). È un piano simile al concordato ma semplificato: il consumatore propone a un giudice un pagamento parziale dei debiti secondo la sua sostenibilità economica, con l’ausilio di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Non serve l’approvazione dei creditori: è il tribunale che omologa il piano se ritiene che il debitore offra tutto il ragionevolmente possibile e che i creditori non sarebbero soddisfatti meglio in alternativa . In pratica, è un concordato senza voto, basato sulla buona fede del consumatore sovraindebitato. Ad esempio, una famiglia sommersa da prestiti può ottenere la riduzione delle rate e l’esdebitazione parziale presentando un piano del consumatore omologato.
  • Concordato minore (ex “accordo di composizione”): dedicato a piccoli imprenditori e professionisti non fallibili (sotto le soglie di cui sopra, oppure imprenditori agricoli). Funziona più simile a un concordato: serve il voto dei creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti , e poi l’omologa giudiziale. Il piano può prevedere anche la continuazione dell’attività o la liquidazione del patrimonio. La differenza è che è gestito con l’ausilio di un OCC e che i numeri in gioco sono ridotti. Il concordato minore quindi è lo strumento su misura per le ditte individuali piccolissime o i professionisti autonomi indebitati: consente di proporre ai creditori un saldo e stralcio collettivo. Ad esempio, un elettricista con 200k di debiti può offrire il 30% in 4 anni ai creditori attraverso un concordato minore; i creditori votano e se approvano, il tribunale omologa e quell’artigiano evita procedure esecutive multiple.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato (ex “liquidazione del patrimonio”): è l’equivalente del fallimento per i non fallibili. Se il soggetto non ha entrate per proporre un piano, può mettere a disposizione i suoi beni (casa, ecc.) e avviare la liquidazione controllata: un liquidatore nominato dal giudice venderà tutto e ripartirà il ricavato. Al termine, il debitore potrà ottenere l’esdebitazione (liberazione dai debiti residui).
  • Esdebitazione del debitore incapiente: novità del CCII, permette alla persona fisica meritevole ma priva di beni di ottenere la cancellazione dei debiti senza pagamento, una tantum nella vita. È una sorta di fresh start per chi proprio non ha nulla da dare (ad esempio un ex piccolo imprenditore che ha chiuso e si ritrova senza beni né lavoro, ma con debiti pregressi: può chiedere l’esdebitazione totale, salvo il dovere morale di pagare in futuro se la situazione migliorasse entro 4 anni).

L’Avv. Monardo è particolarmente qualificato in quest’area, essendo Gestore OCC: ciò significa che può ricoprire il ruolo di advisor per predisporre piani del consumatore o concordati minori e presentare l’istanza all’autorità competente. Spesso questi strumenti sono più adatti di un concordato preventivo classico se il soggetto è un professionista o ditta individuale di piccola dimensione. Ad esempio, un commercialista con debiti personali (affitti, fornitori, Fisco) non può fare il concordato preventivo perché non fallibile, ma può fare un “piano del consumatore” se la gran parte dei debiti sono privati, oppure un concordato minore se i debiti sono d’impresa ma lui è sottosoglia.

Va segnalato che il confine tra imprenditore fallibile e non fallibile a volte è labile: se c’è incertezza, conviene valutare entrambe le opzioni. Ad esempio, una ditta individuale vicino alle soglie di fallibilità potrebbe comunque scegliere il concordato minore per sicurezza.

Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (ADR) e Piani Attestati

Altra alternativa al concordato, rivolta ad imprese anche di grandi dimensioni, sono gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti disciplinati dall’art. 57 e seguenti CCII (già art. 182-bis l.fall.). Si tratta di un accordo privato tra il debitore e una parte qualificata dei creditori, che viene poi omologato dal tribunale per renderlo vincolante anche per eventuali creditori dissenzienti minoritari.

Caratteristiche principali degli ADR:

  • È necessario l’accordo con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (percentuale ridotta al 30% in alcuni ADR agevolati se tutti i creditori sono finanziari, e il debitore soddisfa integralmente quelli estranei) . Quindi serve un largo consenso preventivo.
  • I creditori che non aderiscono all’accordo restano comunque estranei: non sono obbligati ad accettare riduzioni. Tuttavia l’omologazione comporta alcuni effetti protettivi: ad esempio sospende per 90 giorni le azioni esecutive anche dei non aderenti, e impedisce la risoluzione di contratti essenziali.
  • L’accordo viene confermato dal tribunale ma senza passare da votazione: il giudice controlla che sia stato raggiunto il quorum, che i creditori estranei siano pagati per intero o comunque non lesi e che l’accordo sia fattibile.
  • Se un creditore rilevante come il Fisco non aderisce volontariamente, è possibile chiedere al tribunale di estendere gli effetti dell’accordo anche a lui (cram down fiscale) a certe condizioni. Dopo il correttivo 2024, per applicare il cramdown nel ADR occorre: piano non liquidatorio, adesioni di altri creditori almeno 25% (o 60% se gli altri son meno del 25%), soddisfazione del creditore pubblico almeno 50% (o 60% in casi peggiori) esclusi interessi e sanzioni , e che non vi siano state frodi fiscali gravi. Questo è un meccanismo per superare l’opposizione erariale quando la maggioranza privata è d’accordo.

In pratica, l’ADR è come dire: “Ho convinto la maggior parte dei miei creditori ad un accordo di ristrutturazione, tribunale per favore rendilo ufficiale”. I vantaggi rispetto al concordato sono: maggiore riservatezza (si tratta con i creditori in modo individuale), coinvolgimento potenzialmente non totale (si può escludere qualcuno se lo paghi integralmente, e non influisce), tempi più rapidi (un solo creditore litigioso non può bloccare se hai il 60% altri). Lo svantaggio è che per partire devi avere già un nocciolo duro di creditori consenzienti – tipicamente banche – e spesso devi pagare integralmente i fornitori minori estranei.

Un caso d’uso classico: azienda con pochi creditori, magari 3 banche che detengono il 80% del debito. Convince le banche a sottoscrivere un accordo di riscadenzamento e taglio interessi, i fornitori verranno pagati regolarmente. Si omologa l’accordo e l’azienda evita il concordato pubblico.

Gli ADR possono essere “ad efficacia estesa”: se vi sono più creditori finanziari e raggiungi un certo consenso (75% spesso), puoi chiedere al tribunale di estenderlo anche ai dissenzienti (c.d. accordo esteso ex art. 61 CCII), particolare regime.

È da citare anche il Piano Attestato di Risanamento (ex art. 56 CCII, già art. 67 l.fall. lett. d). Non è una procedura, ma un accordo stragiudiziale basato su un piano di risanamento con attestazione di un esperto circa la sua idoneità a risanare l’impresa. Se eseguito correttamente e pubblicato, protegge le operazioni compiute in attuazione dal rischio revocatoria fallimentare (in caso poi di fallimento, non si possano far annullare). È uno strumento puramente contrattuale: l’impresa presenta un piano, trova accordo con tutti o alcuni creditori su moratorie e ristrutturazioni bilaterali, l’attesta e lo iscrive. Funziona bene se l’impresa ha pochi creditori e molto collaborativi, perché non offre protezione dalle azioni esecutive (nessun stay automatico) e non vincola i dissenzienti. Adatto per crisi moderate, dove puoi persuadere le banche a rinegoziare senza bisogno di tribunale.

Quando preferire accordi o piani rispetto al concordato? Spesso quando la crisi è “governabile” con un numero ristretto di stakeholder e vuoi evitare la pubblicità e il costo di una procedura concorsuale. Ad esempio, società immobiliare con 3 banche e nulla più – più efficiente un ADR che un concordato. Oppure azienda ancora in bonis ma con rischio crisi futuro – meglio tentare composizione negoziata e accordo piuttosto che precipitarsi in tribunale. L’Avv. Monardo, valutata la situazione, consiglierà la strada più adatta: “se possiamo risolverla con un accordo riservato con le banche, facciamolo”, “se invece i creditori sono tanti e disorganizzati, andiamo di concordato per tenerli a bada tutti insieme”.

Liquidazione Giudiziale (Fallimento) ed Esdebitazione del Fallito

Da menzionare infine, qualora il risanamento si riveli impossibile, l’ultima ratio: la liquidazione giudiziale, cioè il fallimento. Sebbene sia l’evento che il debitore vuole scongiurare, è parte integrante del sistema.

In caso di fallimento, l’imprenditore perde la gestione, un curatore vende i beni e ripartisce il ricavato ai creditori seguendo le prelazioni. Storicamente il fallimento comportava la permanenza dei debiti insoddisfatti a carico dell’imprenditore fallito a vita (c.d. “infamia del fallito”). Oggi non è più così: esiste l’esdebitazione del fallito, per cui dopo la chiusura della procedura (o anche prima, decorso l’anno dall’accertamento passivo) il fallito persona fisica può chiedere di essere liberato da tutti i debiti residui non soddisfatti . Questa esdebitazione viene concessa se il fallito ha collaborato e non ci sono ragioni ostative (tipo condotte fraudolente gravi). Nel nuovo Codice è di fatto automatica salvo opposizioni, e rappresenta un fresh start.

Quindi il fallimento non è più ergastolo dei debiti: l’imprenditore onesto ma sfortunato, dopo aver subito la liquidazione di tutti i beni, può ripartire pulito. Questo allevia un po’ la durezza del fallimento e va citato perché in casi estremi – specie per ditte individuali o piccoli imprenditori – a volte lasciar fallire e puntare all’esdebitazione può essere una soluzione più rapida che un concordato difficile. Ad esempio: ditta individuale che non ha prospettive di continuità e ha solo debiti enormi e pochi beni; farla fallire e poi chiedere esdebitazione può consentire alla persona dietro la ditta di ricominciare senza debiti in pochi anni. Mentre un concordato sarebbe irrealistico.

Ovviamente, il fallimento comporta la chiusura dell’attività e la dispersione dell’avviamento, quindi è opzione solo quando non c’è nulla da salvare a livello aziendale.

Errori Comuni da Evitare e Consigli Pratici

La gestione di una crisi d’impresa attraverso strumenti legali sofisticati come il concordato richiede prudenza. Ci sono alcuni errori frequenti che i debitori commettono, spesso per scarsa informazione o per panico, che possono compromettere gravemente la riuscita di un risanamento. Elenchiamo gli errori da evitare assolutamente e, di contro, forniamo alcuni consigli pratici utili.

❌ Errori Comuni:

  • Aspettare troppo a lungo prima di agire: il tempismo è tutto. Un errore grave è farsi trascinare dalla crisi fino al punto di non avere più liquidità per neanche pagare forniture essenziali o professionisti. Arrivare “alla canna del gas” riduce le opzioni (ad es. non si riesce a finanziarsi per un concordato). Non ignorare i segnali di insolvenza incipiente: se l’azienda fatica a pagare sistematicamente debiti e accumula arretrati, va attivato subito un check-up e consultato un esperto. Agire in anticipo consente di usare procedure come la composizione negoziata o concordati preventivi “in bonis” che hanno molte più chance di successo . Aspettare l’ultimo minuto per presentare concordato (magari il giorno prima dell’udienza prefallimentare) è purtroppo una prassi vista spesso, ma si traduce poi in piani raffazzonati e destinati a fallire.
  • Pagare alcuni creditori “di nascosto” prima del concordato: per paura delle ritorsioni, molti imprenditori commettono l’errore di favorire alcuni creditori prima di iniziare la procedura (es. pagano sottobanco un fornitore amico o restituiscono un prestito al socio). Questi atti possono costituire pagamenti preferenziali passibili di revoca e, se fatti in prossimità del concordato, anche causa di inammissibilità per violazione della par condicio. Inoltre, se successivamente l’azienda fallisce, quei pagamenti possono configurare bancarotta preferenziale, un reato. Sconsigliatissimo dunque privilegiare creditori in fase di pre-concordato senza autorizzazione del tribunale. È comprensibile l’istinto di “mettere al sicuro” il fornitore essenziale o l’amico che ti ha prestato soldi, ma va fatto legalmente: presentando apposita istanza al giudice per autorizzare quel pagamento in prededuzione se è essenziale. Mai con fai-da-te.
  • Nascondere informazioni o beni (opacità): alcune aziende in crisi, mal consigliate, provano a occultare attivo (es. vendere un macchinario a un terzo compiacente prima del concordato) o a non dichiarare tutti i debiti. Questo è deleterio: nel concordato la trasparenza totale è imprescindibile. Il commissario e l’attestatore svolgeranno indagini e se trovano ammanchi o incongruenze, la fiducia crolla. Il tribunale può dichiarare inammissibile la domanda per atti in frode ai creditori (ex art. 47 e 48 CCII) . Senza contare la responsabilità penale (bancarotta fraudolenta) se si sottraggono attivi. Quindi mai nascondere beni o fare movimenti sospetti sul conto: piuttosto, tutto va dichiarato e semmai valorizzato per il piano. Se l’imprenditore ha fatto distrazioni in passato, allertare subito l’avvocato per porvi rimedio (reintegrare i beni o segnalarli in procedura) invece di tentare di coprirle con altre bugie.
  • Eccesso di ottimismo (piani irrealistici): un errore opposto alla disperazione è l’ottimismo immotivato. A volte per convincere creditori e tribunale, i debitori dipingono rosee previsioni di vendita e utili futuri, promettono percentuali alte che poi non saranno in grado di mantenere. Così facendo magari ottengono l’omologazione, ma si condannano quasi certamente alla risoluzione qualche anno dopo. Sovrastimare la capacità di rimborso è pericoloso: meglio offrire meno ma in modo sostenibile che molto e poi fallire. Il tribunale ormai vigila su piani non credibili (manifestamente inidonei) e li blocca subito . Dunque l’imprenditore deve essere onesto prima di tutto con se stesso: fare un business plan severo e prudente, con scenari peggiorativi inclusi, per non vendere fumo. In questo, l’attestatore indipendente aiuta perché farà le pulci alle stime. Non “tirare” i numeri per farli quadrare ad ogni costo: se proprio non c’è modo di pagare abbastanza ai creditori, forse serve un diverso strumento (accordi, liquidazione).
  • Sottovalutare i costi della procedura e i nuovi impegni: il concordato richiede di sostenere alcuni costi (fondo spese, compensi di professionisti) e di rispettare formalità. Un errore è non accantonare liquidità per le spese di procedura. Il tribunale chiede spesso di depositare un importo per le spese iniziali (es. 10-20 mila €) e se non lo fai, può revocare il concordato. Così come vanno messi in conto i costi dell’attestatore, del commissario, ecc. Non prevederli in budget può portare a crisi di liquidità proprio durante il concordato. Inoltre, l’imprenditore spesso sottovaluta l’impegno gestionale: bisogna produrre report periodici, incontrare il commissario, rispondere a richieste di informazioni – chi pensava di potersi “rilassare” dopo l’omologa scopre che il lavoro continua. Occorre quindi organizzarsi bene: delegare la gestione ordinaria a collaboratori mentre si seguono gli aspetti del concordato, tenere la contabilità aggiornata alla perfezione, ecc. La disorganizzazione è nemica: se ad esempio il commissario chiede un report stock magazzino e l’imprenditore non lo ha, si perde fiducia.
  • Comunicare male con i creditori: un altro errore è la mancanza di comunicazione. Molti debitori, una volta depositata la domanda, smettono di parlare coi creditori (“tanto ora c’è il tribunale”). Ciò può inasprire gli animi. È spesso utile invece mantenere un dialogo, almeno con i principali creditori, per spiegare cosa si sta facendo e perché conviene anche a loro. Un creditore informato è più ben disposto al voto. Viceversa, promesse fatte fuori dal piano (tipo “tu vota sì che poi ti pago fuori dal concordato qualcosa in più”): questa è una scorciatoia pericolosa e illegale, oltre che eticamente scorretta verso gli altri creditori. Quindi comunicazione sì, ma niente accordi sottobanco.

✅ Consigli pratici:

  • Fatti assistere da un team multidisciplinare: affrontare un concordato richiede competenze legali, finanziarie e fiscali. L’ideale è avere un avvocato esperto di crisi (come l’Avv. Monardo) coordinato con un commercialista specializzato in procedure concorsuali e con un esperto di finanza aziendale. Ognuno coprirà un aspetto: legale/procedurale, conti e piano industriale, negoziazione con banche, ecc. Questo approccio integrato aumenta di molto le probabilità di riuscita. Evitare il fai-da-te o di affidarsi solo al consulente storico se non ha esperienza specifica di concordati.
  • Prepara un piano industriale serio e dettagliato: se punti alla continuità, devi dimostrare credibilità. Predisponi un business plan triennale o quinquennale realistico, identifica i punti deboli da correggere (rami d’azienda in perdita da chiudere? costi da tagliare?), evidenzia i tuoi punti di forza (mercato, brevetti, ecc.). Considera di allegare al piano una perizia di stima sugli asset principali (immobili, macchinari) così da dare solidità ai valori proposti (spesso il tribunale gradisce). Mostrare di aver fatto i compiti rafforza la fiducia di commissario e giudici.
  • Tieni contabilitá e documenti in ordine: fin dall’inizio, assicurati che la contabilità sia aggiornata, che esista un elenco preciso dei creditori e che i bilanci passati siano regolari. Se mancano bilanci, predisponili prima. Eventuali irregolarità (es. capitali propri non versati, scritture mancanti) vanno sistemate il prima possibile, magari con scritture di rettifica. La meritevolezza del debitore si vede anche da questo: un imprenditore con libri ordinati e trasparenti fa miglior impressione di uno con conti confusi. Inoltre, ai fini penali, avere contabilità caotica può configurare bancarotta documentale in caso di fallimento: altro motivo per sistemarla.
  • Non trascurare la gestione corrente durante la procedura: mentre sei impegnato con tribunali e piani, l’azienda deve continuare a produrre e a servire i clienti. Assicurati di mantenere la qualità e la continuità operativa. Delegare la quotidianità a un manager di fiducia o dedicare parte del team a seguire i clienti può evitare che, paradossalmente, il concordato stesso danneggi il business (ad esempio se l’imprenditore passa tutto il tempo con avvocati e trascurando i clienti, perde fatturato e il piano salta). Quindi bilanciare risorse: chi segue la procedura e chi manda avanti la baracca.
  • Mantieni rapporti chiave (clienti, fornitori, dipendenti): comunica internamente ai dipendenti ciò che accade, rassicurandoli che l’azienda non chiude ma anzi sta risolvendo i problemi (evitando magari di menzionare termini tecnici poco compresi). Un personale motivato è essenziale durante un concordato difficile. Con fornitori cruciali, se non puoi pagarli per i debiti pregressi, assicurati almeno di pagare regolarmente il corrente (prededuzione) così li tieni dalla tua parte e continueranno a rifornirti. Per i clienti, se trapela la notizia della procedura (di solito viene iscritta nel Registro Imprese, quindi clienti potrebbero saperlo), preparati a spiegare che l’azienda sta ristrutturando ma continuerà a onorare gli impegni per forniture e assistenza, magari citando l’art. 94-bis che evita interruzioni contrattuali. La fiducia di clienti e fornitori è il motore della continuità.
  • Valuta la cessione dell’azienda o di rami (continuità indiretta): in certi casi, la soluzione migliore può essere vendere l’attività a un soggetto più solido che subentra. Il concordato può fungere da “ponte” per trasferire l’azienda pulita dai debiti. Se hai manifestazioni di interesse da terzi (concorrenti, investitori), non escludere la vendita come opzione. Potresti salvare il business (posti di lavoro, know-how) e soddisfare i creditori col ricavato della cessione. Certo, l’imprenditore originale perde la proprietà, ma spesso preferisce così piuttosto che veder fallire tutto. In tal caso, predisponi un bando competitivo in concordato per la cessione: la legge incoraggia soluzioni di questo tipo e le agevola (anche fiscalmente, spesso gli atti in esecuzione di concordato hanno esenzioni tributi).
  • Monitora rigorosamente il piano nel post-omologa: una volta omologato, non abbassare la guardia. Implementa un sistema di controllo di gestione che mensilmente verifichi gli scostamenti tra le previsioni del piano e la realtà. Se vedi che le vendite vanno peggio del previsto del, ad esempio, 10% per più trimestri, corri ai ripari subito: il CCII consente di proporre al tribunale modifiche al piano omologato (art. 118 CCII) se sopravvengono fattori che impediscono di rispettarlo, ma devi farlo prima di essere in default totale. Ad esempio, puoi chiedere una proroga di 6 mesi delle scadenze se il ciclo economico è stato più lento (il Codice lo ammette fino a 6 mesi sui pagamenti, per causa giustificata). Comunica sempre al commissario eventuali difficoltà e cerca soluzioni proattive (nuovi investitori, vendite asset non previsti) per riportare in carreggiata il piano. Non aspettare di accumulare ritardi. In pratica, gestisci il post-concordato con la stessa disciplina di una procedura: ciò tranquillizza anche i creditori (che magari hanno nominato un comitato di sorveglianza informale).

In definitiva, la chiave per un esito positivo è professionalità e trasparenza: chi affronta la crisi a testa alta, con l’aiuto di specialisti e con correttezza verso i creditori, ha ottime chance di salvarsi. Il concordato preventivo non è un rito magico: è uno strumento tecnico, che dev’essere maneggiato con competenza. Se ben utilizzato, può letteralmente rilanciare un’impresa condannata; se improvvisato, può fallire con conseguenze peggiori. Per questo i nostri consigli ruotano sempre attorno a: affidarsi a esperti, pianificare con rigore, comunicare onestamente e agire con tempestività.

Domande Frequenti (FAQ)

Di seguito riportiamo una serie di quesiti pratici che spesso vengono posti dagli imprenditori e dai debitori interessati al concordato preventivo in continuità, con risposte chiare e sintetiche basate sulla normativa vigente al 2026.

❓ 1. Chi può accedere al concordato preventivo in continuità?
✔️ Risposta: Può proporre concordato preventivo qualsiasi imprenditore commerciale “fallibile”, cioè assoggettabile a liquidazione giudiziale (fallimento). In pratica rientrano le società di capitali, le società di persone commerciali e le imprese individuali sopra determinate soglie dimensionali . Sono esclusi invece i piccoli imprenditori sotto-soglia (attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k) , gli imprenditori agricoli e i soggetti non imprenditori (privati consumatori). Questi soggetti non fallibili hanno però altre procedure (piani del consumatore, concordato minore) per gestire la loro crisi. Dunque, se la Sua è un’azienda medio-grande o una società, può accedere al concordato; se è una ditta individuale molto piccola o un professionista, dovrà usare gli strumenti dedicati (ma il concetto di fondo è simile).

❓ 2. Il concordato preventivo può essere richiesto anche da un’impresa già insolvente o solo in crisi “reversibile”?
✔️ Risposta: Si può chiedere il concordato sia in caso di crisi incipiente (difficoltà che rendono probabile l’insolvenza futura) sia in stato di insolvenza già manifesto, purché non sia ancora stato dichiarato il fallimento . Non occorre essere “in bonis”: un imprenditore anche con debiti scaduti e pignoramenti in corso può proporre concordato, l’importante è farlo prima che il tribunale abbia aperto la liquidazione giudiziale su istanza di terzi. In generale è preferibile muoversi quando si è ancora nella fase di crisi e non di insolvenza conclamata, per predisporre meglio il piano; ma non c’è un limite di legge inferiore – anche imprese tecnicamente insolventi possono farlo, se dimostrano di poter risanare. Se però è già intervenuta sentenza di fallimento, si è fuori tempo (bisognerebbe allora tentare un concordato all’interno del fallimento, figura diversa e residuale).

❓ 3. Qual è la differenza tra concordato preventivo e fallimento (liquidazione giudiziale)?
✔️ Risposta: Il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) è una procedura involontaria e liquidatoria: viene aperta dal tribunale su istanza di un creditore o d’ufficio se l’impresa è insolvente, prevede la nomina di un curatore che spossessa l’imprenditore e vende tutti i beni per pagare i creditori secondo le regole, dopodiché l’impresa cessa di esistere. Il concordato preventivo invece è una procedura volontaria e negoziale: è l’imprenditore a proporre ai creditori un accordo per evitare il fallimento, impegnandosi a pagare parzialmente i debiti e spesso continuando l’attività. Nel concordato l’imprenditore rimane in carica (sia pure sorvegliato) , l’azienda può restare attiva (se concordato in continuità) e l’esito auspicato è la prosecuzione dell’impresa una volta soddisfatti i creditori con le percentuali concordate. In sintesi: fallimento = chiusura forzata e liquidazione totale, concordato = tentativo di accordo e risanamento con mantenimento dell’impresa. Dal punto di vista dei creditori, il concordato in continuità di solito offre un recupero superiore a quello che avrebbero nella liquidazione fallimentare , perché preserva il valore aziendale.

❓ 4. Se presento domanda di concordato, perdo subito l’amministrazione della mia azienda?
✔️ Risposta: No, nel concordato preventivo vige il “spossessamento attenuato”: Lei rimane in possesso dei beni e continua ad amministrare l’impresa durante la procedura , fatti salvi i controlli. Verrà nominato un Commissario Giudiziale che vigilerà sulle Sue operazioni e dovrà autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione (es: vendite di immobili, nuove ipoteche, ecc.) . Ma la gestione ordinaria quotidiana resta a Lei. Anche dopo l’omologazione, proseguirà a gestire l’azienda e ad eseguire il piano (salvo casi in cui il piano stesso preveda la nomina di un liquidatore per vendere certi asset). Solo nel caso di successiva risoluzione del concordato o conversione in fallimento, allora un curatore Le subentrerebbe. Quindi, a differenza del fallimento, con il concordato Lei conserva la guida della Sua impresa, pur dovendo operare sotto stretta sorveglianza e secondo il piano approvato.

❓ 5. Una volta ammesso al concordato, i creditori possono ancora pignorare i miei beni o avviare nuove azioni legali?
✔️ Risposta: No, dall’apertura del concordato scatta il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore . In altre parole: i pignoramenti in corso vengono sospesi, le aste già fissate non si tengono, e nessun creditore può notificare nuovi atti di pignoramento o ipoteca giudiziale. Questo è uno degli effetti protettivi fondamentali della procedura. Anche eventuali decreti ingiuntivi perderebbero efficacia esecutiva (diventano semplici crediti da insinuare nel concordato). I creditori potranno far valere le loro ragioni solo nella sede concorsuale: votando sul piano, oppure opponendosi in sede di omologa se ritengono che i loro diritti siano lesi. Ma non possono più agire individualmente. È proprio ciò che distingue un concordato da un mero accordo stragiudiziale: l’ombrello protettivo del tribunale che blocca le azioni individuali, garantendo la par condicio. Attenzione però: se Lei durante il concordato non rispetta le regole (ad esempio compie atti fraudolenti) e il tribunale revoca la procedura, quei freni saltano e i creditori potranno riprendere le esecuzioni.

❓ 6. Devo pagare tutti i debiti in maniera integrale nel concordato? C’è una percentuale minima?
✔️ Risposta: No, non è necessario pagare tutti i debiti per intero. Il concordato serve proprio a proporre ai creditori un pagamento parziale (falcidia) o comunque agevolato (dilazionato) dei debiti. Non esiste una percentuale minima per legge valida per tutti i casi – tranne il vincolo che ogni creditore deve ricevere almeno quanto avrebbe dal fallimento (principio di convenienza) . In pratica, la % di soddisfo offerta può anche essere bassa (es: 10-20%) se i beni del debitore, in caso di liquidazione, avrebbero dato zero o poco più ai chirografari. In passato la legge imponeva il 20% minimo ai chirografari nei concordati liquidatori, ma oggi quella soglia fissa è abolita. Quindi la percentuale la decide Lei nel piano, in base a ciò che l’azienda può permettersi e a ciò che i creditori probabilmente accetteranno. È chiaro che più alta è la percentuale, più possibilità di approvazione, ma deve essere credibile. I creditori privilegiati (es. banca con ipoteca) devono essere soddisfatti integralmente sul valore del bene su cui vantano prelazione – se il bene vale meno del credito, possono subire una decurtazione limitatamente alla parte chirografaria (quella eccedente il valore di realizzo). Dunque: no, non serve il 100% a tutti, l’importante è che offra tutto il valore disponibile e che rispetti le priorità (privilegi prima dei chirografi). Molti concordati in continuità prevedono, ad esempio, di pagare certi creditori privilegiati al 100% ma dilazionato, e i chirografari in percentuale dal 30 al 50%. Le percentuali variano caso per caso.

❓ 7. I debiti verso il Fisco e l’INPS si possono inserire in un concordato? Posso ridurre anche quelli?
✔️ Risposta: Sì, i debiti fiscali e contributivi rientrano a pieno titolo nel concordato e possono essere trattati con una speciale transazione fiscale e contributiva (art. 88 CCII). Ciò significa che può proporre di pagarli parzialmente (falcidiarli) o in forma dilazionata , comprese imposte come l’IVA e le ritenute – un tempo ritenute non falcidiabili per legge, ora invece trattabili . Bisogna però rispettare alcune condizioni: un esperto deve attestare che l’offerta al Fisco è almeno pari a quanto l’Erario otterrebbe dal fallimento . Inoltre, l’Erario avrà una classe di voto dedicata: l’Agenzia delle Entrate e l’INPS potranno votare sì o no al piano. Se il Fisco vota sì, bene – il debito fiscale viene ridotto e dilazionato come concordato. Se il Fisco vota no, c’è la possibilità che il tribunale omologhi lo stesso (il famoso cram down fiscale): succede se Lei aveva offerto comunque all’Erario almeno il valore di liquidazione dei suoi crediti . In pratica, non può costringere il Fisco ad accettare meno di quello che incasserebbe liquidando i Suoi beni; ma se la Sua proposta rispetta questo e il Fisco per qualche motivo dice no, il giudice può imporgli lo stesso l’accordo. Quindi, sì: anche le cartelle e gli avvisi di accertamento possono essere definiti nel concordato, con potenziali sconti su sanzioni, interessi e anche parte di imposta se c’è capienza limitata. Ad esempio, può proporre di pagare l’IVA al 50% anziché 100% e dilazionarla, cosa non possibile fuori dal concordato se non con rottamazioni legislative straordinarie. Attenzione però: se su questi debiti fiscali ci sono garanzie (tipo ipoteca di Equitalia su un immobile), allora l’Erario è un creditore privilegiato e deve ricevere almeno il valore di quel bene.

❓ 8. Come vengono trattati i dipendenti nel concordato in continuità?
✔️ Risposta: I dipendenti hanno un doppio ruolo: sono creditori per stipendi, TFR e contributi arretrati, ma sono anche elemento essenziale della continuità aziendale. In genere, nel concordato i crediti dei lavoratori dipendenti (stipendi non pagati, TFR) sono crediti privilegiati che vanno soddisfatti integralmente, salvo il caso di grave crisi dove in parte interviene il Fondo di Garanzia INPS. Molto spesso prima di presentare il concordato le aziende cercano di pagare almeno gli stipendi degli ultimi mesi per non avere personale insoddisfatto (questi pagamenti sono considerati prededucibili se effettuati nel periodo di trattativa autorizzato). La legge consente comunque una dilazione fino a 6 mesi dall’omologazione per saldare i crediti di lavoro prededucibili , che di solito sono maturati tra l’apertura e l’omologa, e anche di rateizzare quelli privilegiati, ma non di falcidiare il capitale dovuto ai dipendenti (a parte forse su interessi e pene convenzionali). Quindi i lavoratori in sostanza vengono pagati al 100% di quanto dovuto (salari arretrati, TFR) – se l’azienda non riesce subito, essi possono chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia INPS per TFR e ultime 3 mensilità e poi l’INPS subentra nel concordato come creditore. Dal lato operativo, la continuità comporta che i rapporti di lavoro proseguono normalmente: il concordato in sé non è motivo di licenziamento. Se il piano prevede una riorganizzazione con esuberi, l’azienda dovrà seguire le procedure di legge (es. licenziamenti collettivi) e i lavoratori licenziati saranno comunque creditori per le indennità. Ma l’azienda potrebbe anche offrire ai dipendenti accordi (tipo riduzioni orario) per collaborare al risanamento. In ogni caso i dipendenti sono tutelati, e anzi il Codice valorizza la prosecuzione dell’attività anche per conservare i posti di lavoro . Spesso i lavoratori, non avendo potere di voto individuale (sono privilegiati privilegiati), seguono passivamente – ma se c’è un Comitato dei Creditori, potrà includere un loro rappresentante.

❓ 9. Posso bloccare un’asta immobiliare o un pignoramento presentando concordato? Anche se manca poco alla vendita all’asta?
✔️ Risposta: Sì, la presentazione di una domanda di concordato (meglio se con ammissione alle misure protettive) sospende la procedura esecutiva in corso e impedisce che l’asta abbia luogo, indipendentemente dallo stato raggiunto . Se la domanda viene depositata dopo che l’asta si è tenuta e aggiudicata, però, potrebbe essere tardi: in tal caso c’è giurisprudenza oscillante, ma generalmente se il decreto di trasferimento non è ancora emesso, il concordato dovrebbe bloccare tutto; se invece l’aggiudicatario ha già ottenuto il decreto di trasferimento, l’immobile è ormai uscito dal patrimonio. Quindi è fondamentale agire in tempo utile, prima che l’asta si completi. Ma certamente, presentando una domanda di concordato con riserva anche poche ore prima dell’asta, si può chiedere al tribunale fallimentare di comunicare immediatamente al giudice dell’esecuzione l’esistenza del concordato e la vendita verrà sospesa. Il bene rimarrà nel patrimonio su cui costruire poi il piano. Lo stesso vale per un pignoramento mobiliare o presso terzi: se ad esempio stavano per pignorare il conto corrente, con il concordato quella procedura si ferma e la somma eventualmente già accantonata torna disponibile alla massa concorsuale (o rimane bloccata in attesa). In sintesi, il concordato è un ottimo strumento di difesa d’urgenza per stoppare sul nascere (o all’ultimo minuto) le azioni esecutive. Va solo presentato correttamente e comunicato tempestivamente alle Cancellerie competenti.

❓ 10. Cosa succede ai contratti in corso (affitti, forniture, leasing) se apro il concordato? Si interrompono automaticamente?
✔️ Risposta: No, i contratti in corso non si interrompono automaticamente per il solo fatto dell’apertura del concordato. Anzi, per legge sono nulli i patti che prevedono la risoluzione automatica di un contratto a causa dell’ammissione a concordato (clausole “ipso facto”) . Quindi, ad esempio: il Suo contratto di locazione del capannone resta valido; il leasing dei macchinari pure, salvo Sua scelta di scioglierlo eventualmente; i contratti di fornitura continuativa vanno avanti. Durante la procedura, Lei ha anche la facoltà, su autorizzazione del tribunale, di sciogliersi da alcuni contratti se lo ritiene conveniente per il piano (es.: un contratto di affitto di ramo d’azienda troppo oneroso può chiedere di risolverlo anticipatamente ex art. 97 CCII). Viceversa può anche chiedere di sospenderli temporaneamente. Ma se Lei non chiede nulla, i contratti proseguono regolarmente e la controparte non può rifiutare la prestazione solo perché Lei è in concordato . Chiaramente, dovrà continuare a pagare le forniture o i canoni correnti che maturano dopo l’apertura, perché quelli sono debiti in prededuzione. Se non li paga, la controparte potrà chiedere la risoluzione per inadempimento. Ma non può farlo per il pregresso (che invece verrà inserito nel piano come debito concorsuale). Quindi stia tranquillo: potrà mantenere in essere i contratti chiave e i fornitori non potranno rescindere unilateralmente solo per la procedura. Ciò tutela la continuità aziendale. Alcuni contratti potrebbero richiedere aggiustamenti – ad esempio, i contratti pubblici di appalto in Italia richiedono comunicazione all’ente, che può valutare la continuazione – ma la regola generale è la continuità dei rapporti in corso.

❓ 11. I creditori devono essere tutti d’accordo sul concordato? Come funziona la votazione?
✔️ Risposta: Non serve l’unanimità di tutti i creditori, ma occorre raggiungere doppie maggioranze: la maggioranza (in valore) all’interno di ciascuna classe e la maggioranza delle classi favorevoli . In pratica Lei proporrà un piano e i creditori vengono suddivisi per categorie omogenee (classi). Ciascuna classe vota separatamente. Per approvare il piano servono: (a) che almeno il 51% dei crediti di ogni classe votante sia a favore (cioè ogni classe che vota lo faccia a maggioranza interna), e (b) che almeno la metà +1 delle classi che si sono espresse voti sì. Se queste condizioni sono soddisfatte, la proposta si considera approvata dai creditori. Tuttavia, se non c’è la maggioranza delle classi ma almeno una classe “importante” (ad esempio una classe di creditori privilegiati parzialmente soddisfatti) ha detto sì, il tribunale può ugualmente approvare il concordato in cram down, valutando che gli altri non vengono trattati peggio del fallimento . Quindi, in casi estremi, basta anche una sola classe favorevole (purché rilevante) per ottenere l’omologazione . Questo impedisce che piccole minoranze blocchino tutto. In sintesi: non serve l’accordo di tutti i creditori. Anzi, è comune che alcuni siano contrari ma vengano “votati” dalla maggioranza e subiscano comunque il piano. Ad esempio, la banca e i fornitori approvano, l’Agenzia delle Entrate no: se banca e fornitori rappresentano la maggioranza delle classi (o una golden class), il piano può passare ugualmente malgrado il no del Fisco (purché il Fisco riceva almeno il suo minimo). Lei quindi deve puntare a convincere la maggioranza dei Suoi creditori principali. Molti concordati passano anche con il 20-30% di creditori contrari, ma la legge tutela la decisione collettiva. La votazione di solito avviene per corrispondenza o in adunanza: ogni creditore esprime o no. Chi non vota affatto è considerato contrario per legge.

❓ 12. Se il concordato viene omologato, io come imprenditore sono libero dai debiti residui? Oppure i creditori possono ancora pretendere qualcosa in futuro?
✔️ Risposta: L’omologa di un concordato funziona come un accordo novativo vincolante per tutti i creditori concorsuali. Significa che i creditori inclusi nel concordato (cioè tutti quelli con debiti anteriori) potranno pretendere solo quanto stabilito nel piano e nulla di più. La parte eccedente del loro credito viene legalmente “cancellata” (remissa). Quindi, se un fornitore aveva €100.000 e il piano ne prevede €40.000, una volta pagati i 40 (o se li riceve in obbligazioni o altre utilità come da piano) quel creditore non potrà più avanzare pretese per i restanti 60. In tal senso Lei, come debitore, ottiene l’esdebitazione parziale: i debiti restanti vengono annullati dall’effetto esecutivo dell’omologa. I creditori non potranno né farLe causa né iscriverli a bilancio come attivi (li porteranno a perdita). Questo a condizione che Lei adempia regolarmente il piano. Se invece in futuro non adempie e il concordato viene risolto, allora i creditori riacquistano diritto all’intero credito originario, detratto quanto eventualmente incassato durante il piano . Quindi è essenziale portare a compimento gli impegni per essere definitivamente libero. Ma con l’omologa e poi il completo adempimento, i debiti restanti sono cancellati per legge e Lei non dovrà più pagarli. Unica eccezione: eventuali obbligazioni personali di garanti o fideiussori non sono toccate dall’omologa (il garante rimane obbligato per intero, salvo diversi accordi). Ad esempio, se Lei come persona fisica ha garantito un debito della società, la società in concordato paga 40%, la banca potrebbe (in teoria) chiedere a Lei come garante il restante 60%. In casi del genere, conviene negoziare con la banca un accordo anche per il garante. Ma per la società/debitore in concordato, sì – ciò che non paga viene esdebitato.

❓ 13. Quanto dura tutta la procedura di concordato?
✔️ Risposta: La durata varia a seconda della complessità, ma possiamo distinguere due fasi: fase di omologazione e fase di esecuzione. La fase fino all’omologazione (dalla presentazione alla pronuncia del decreto omologativo) dura di solito tra i 6 e 12 mesi. Tempi tipici: 1-2 mesi per ammissione, 2-3 mesi per arrivare al voto, poi 1-2 mesi per l’omologa se non ci sono opposizioni forti. In procedimenti complessi con più classi e contenziosi, può allungarsi a 12-18 mesi, ma il Codice ha cercato di velocizzare, ad esempio richiedendo che la relazione del commissario arrivi in 45 giorni e fissando termini stringenti per opposizioni. La fase di esecuzione del piano poi dipende dal piano stesso: potrebbe essere breve (es: pagamento in unica soluzione subito, allora la procedura si chiude subito dopo omologa) oppure durare anni (piani quinquennali, decennali in casi eccezionali). Durante questa fase post-omologa, la procedura rimane aperta sotto controllo finché il piano non è completato. Molti concordati in continuità prevedono esecuzione in 4-5 anni, ad esempio con pagamenti semestrali. Il tribunale nomina talvolta un commissario liquidatore per vigilare in questo periodo. Dunque, diciamo che dall’avvio alla chiusura finale può intercorrere anche un quinquennio, ma l’importante è che l’impresa nel frattempo opera normalmente (non è come un fallimento che chiude tutto). Se la domanda è quanto tempo Lei starà “sotto procedura”: almeno fino all’omologa (che potrebbe essere entro 1 anno) e poi finché non ha ottemperato al piano. Ci sono possibilità di chiedere chiusura anticipata se ha pagato quasi tutto o dare quietanze parziali, ma generalmente la procedura si chiude ad adempimento completato.

❓ 14. Quali sono i costi da sostenere per un concordato preventivo?
✔️ Risposta: Ci sono vari costi, alcuni fissi e altri variabili:
Contributo unificato e bolli: al momento del ricorso si paga un contributo unificato (circa €1000 per procedure concorsuali) e diritti di cancelleria, oltre a marche per notifiche.
Fondo spese procedura: il tribunale tipicamente chiede di depositare un acconto per le spese (es. affitto locali per adunanza, compenso iniziale commissario). Può essere qualche migliaio di euro, importo deciso dal giudice in base al caso .
Compenso del Commissario Giudiziale: stabilito a fine procedura dal giudice, secondo parametri di legge (DM 2022) in percentuale sull’attivo e passivo. Più l’azienda è grande, più è elevato. Può variare da poche migliaia di euro per piccole procedure a decine di migliaia per grandi (questo si paga con prededuzione all’interno della procedura, di solito attingendo dal fondo spese e dall’attivo generato).
Compenso dell’Attestatore: libero professionista scelto da Lei, con parcella da concordare. Dipende dalla mole di lavoro (spesso tra €5.000 e €30.000, ma può crescere per aziende molto grandi). È un costo esterno che di solito va pagato in parte in anticipo, comunque considerato anch’esso prededucibile nel piano.
Compensi dei Suoi professionisti (avvocato, commercialista): questi sono a carico Suo, vanno contrattati. Possono essere prededucibili se inseriti nel piano e approvati dal tribunale (in genere sì, il tribunale approva il pagamento di consulenti che hanno assistito). I costi legali possono essere su base oraria o a forfait. Data la complessità, per un concordato di media difficoltà un costo legale-contabile totale potrebbe stare nell’ordine di qualche punto percentuale del passivo. È un investimento necessario.
Eventuale Liquidatore giudiziale (se c’è parte liquidatoria): se nominato, anche lui avrà un compenso simile a quello del commissario, anch’esso da coprire.
Altre spese: pubblicazioni sul Registro Imprese, eventuali perizie tecniche da allegare, costi di cancelleria per invio ai creditori, etc.
In totale, i costi di procedura possono essere significativi ma di solito non superano il 10% del passivo (spesso stanno sul 3-5%). È importante prevederli nel piano finanziario, così da accantonare risorse per coprirli. Consideri che questi costi vengono prima di tutto: sono prededuzione e quindi vanno pagati integralmente. Uno sforzo di spending review interno può aiutare a far fronte: ad esempio, ridurre spese superflue in azienda per destinare liquidità alle spese concorsuali. In conclusione, non c’è una cifra fissa valida per tutti, ma l’ordine di grandezza varia da qualche decina di migliaia di euro per PMI fino a centinaia di migliaia per procedure su aziende con milioni di debiti. Nel nostro primo incontro Le forniremo un preventivo realistico.

❓ 15. Cosa succede se durante il concordato l’imprenditore non rispetta le regole o peggiora la sua condotta?
✔️ Risposta: Se il debitore commette irregolarità o abusi, la procedura ha degli “anticorpi”. Ad esempio, durante la fase con riserva, se il debitore compie atti di frode (nasconde beni, aggrava il dissesto) il commissario può segnalarlo subito e il tribunale può revocare il concordato e aprire il fallimento . Dopo l’omologa, se il debitore non esegue il piano regolarmente, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento (basta un ritardo di 90 giorni su una rata rilevante) , e a quel punto il concordato viene annullato e di norma segue il fallimento. Ancora, se si scopre che l’omologazione è stata ottenuta con dolo del debitore (false attestazioni, atti in frode), i creditori possono proporre annullamento entro 6 mesi dalla scoperta e il tribunale potrà annullare l’omologa ex art. 120 CCII. In parallelo, il debitore scorre tti rischia conseguenze penali: la legge punisce come bancarotta fraudolenta la distrazione di beni durante il concordato o prima di esso, e altri reati specifici (es. false comunicazioni al creditore se fornisce dati falsi nel piano, mancata ottemperanza ai provvedimenti del giudice, etc.). Anche l’attestatore risponde penalmente se colluso. Insomma, il debitore è incentivato a comportarsi con massima correttezza, altrimenti rischia di perdere la protezione concorsuale e anche di subire sanzioni. Quindi consigliamo sempre: rispettare rigorosamente gli obblighi (informare il commissario, astenersi da pagamenti non autorizzati, non aggravare la posizione di alcuni creditori rispetto ad altri). Con una “guida legale esperta” (come affermavamo, camminare sul filo con un esperto che tenga saldo l’equilibrio ) questi rischi si minimizzano. Va detto che i tribunali hanno occhi attenti: casi di revoca del concordato in fase iniziale accadono se davvero c’è malafede. Se Lei agisce onestamente e in trasparenza col supporto dei professionisti, non avrà problemi di questo tipo.

❓ 16. Che differenza c’è tra un concordato preventivo e un accordo di ristrutturazione dei debiti (ADR)?
✔️ Risposta: Il concordato preventivo è una procedura collettiva e pubblica dove tutti i creditori vengono coinvolti e votano la proposta del debitore, con intervento attivo del tribunale sin dall’inizio e misure di tutela immediate (blocco esecuzioni). Un Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (ADR) invece è un accordo contrattuale che il debitore raggiunge con una parte qualificata dei suoi creditori (almeno il 60%) , che poi viene omologato dal tribunale per dargli efficacia erga omnes. Le differenze pratiche: – Nell’ADR non c’è voto di tutti i creditori: solo chi aderisce è vincolato e viene soddisfatto secondo l’accordo, i non aderenti devono essere pagati integralmente (o comunque fuori dall’accordo). – L’ADR non blocca automaticamente le azioni esecutive, a meno che non si chieda una protezione temporanea mentre lo si formalizza (è possibile chiedere al tribunale di inibire le azioni per 60-120 giorni durante le trattative in alcuni casi). Dunque è meno “protettivo” inizialmente. – Il concordato di solito coinvolge un numero ampio di creditori e può imporre falcidie anche a dissenzienti; l’ADR è usato se l’impresa ha un pool di creditori principali consenzienti (es. banche) e i restanti può pagarli normalmente. L’ADR è più riservato (trattative private, viene reso pubblico solo all’omologa). – In un ADR se un creditore chiave non firma, l’accordo potrebbe saltare; nel concordato invece si può forzare la minoranza dissenziente col cram down. In termini di risultato, entrambi puntano a evitare il fallimento e risanare, ma per vie diverse: l’ADR è più rapido e flessibile se hai già l’accordo delle parti principali, il concordato è più rigido ma garantisce uno scudo più ampio e può risolvere situazioni con molti attori. Spesso si tenta prima la via negoziale (ADR) e se fallisce si ripiega sul concordato. Con l’aiuto del nostro staff, valuteremo la strada migliore nel Suo caso concreto.

❓ 17. Durante la procedura posso ottenere nuovi finanziamenti o devo operare solo con i soldi che ho?
✔️ Risposta: Può ottenere nuovi finanziamenti ma solo con l’autorizzazione del tribunale e sotto determinate condizioni. La legge incoraggia l’afflusso di “finanza esterna” in concordato: ad esempio, se un investitore è disposto a dare liquidità per farLa proseguire, il tribunale può autorizzare e quel credito nuovo sarà prededucibile (ripagato con priorità) . Ci sono due tipi di finanziamenti: – Interinali: quelli concessi tra la presentazione della domanda e prima dell’omologa, necessari per l’attività corrente (es: anticipazioni bancarie per pagare fornitori indispensabili in corso di procedura). Vanno autorizzati caso per caso (art. 99 CCII) e se concessi, il fornitore o banca sa che rientrerà come primo. – In esecuzione del piano: se il piano prevede che un terzo finanzi l’azienda (tipo nuovo socio che mette X euro), quell’apporto, se omologato, ha causa di prededuzione. Quindi, non è affatto vero che deve cavarsela solo con cassa propria. Può e deve, se possibile, cercare finanziamenti (banche, soci, investitori) da destinare alla continuità. Questi nuovi creditori saranno tutelati. Ad esempio, può chiedere alla banca un “finanziamento ponte” di €100k per pagare fornitori critici: se il giudice autorizza, la banca avrà un credito prededucibile 100k che pagherà fuori dal piano o comunque prima degli altri. Questo strumento è essenziale per far funzionare l’impresa nel frattempo. Attenzione: serve convincere il tribunale che il finanziamento è funzionale e che chi lo concede lo fa a condizioni di mercato (no usura). Inoltre, va spesso previsto già dal piano con il nome del finanziatore. Lo Studio Monardo è esperto nel negoziare con le banche tali soluzioni ponte. In sintesi, sì – può ottenere nuova finanza, anzi spesso è vitale farlo. Senza, raramente un’azienda in crisi riesce a traghettarsi.

❓ 18. Dopo il concordato, se riesco a salvarmi, posso ottenere nuovi fidi bancari o sarò segnato per sempre?
✔️ Risposta: Uscire da un concordato con successo certamente migliora la Sua situazione rispetto a un fallimento. Le banche e il mercato vedranno che l’azienda ha superato una crisi e si è ristrutturata con un percorso legale. È vero che il concordato rimarrà nei registri storici (Camera di Commercio) e per qualche tempo potrebbe influire sul rating creditizio. Molte banche, almeno inizialmente, potrebbero essere caute a concedere credito a un’impresa che recentemente ha ridotto i debiti via concordato. Tuttavia, col passare del tempo e dimostrando i risultati economici positivi post-risanamento, La Sua affidabilità potrà essere ri-costruita. Anzi, alcune banche partecipano già al concordato fornendo finanza e restando come partner. Dopo la chiusura della procedura, non ci sono preclusioni legali ad aprire nuovi fidi o stipulare mutui. Bisogna lavorare sul rilancio dell’immagine: pubblicizzare il nuovo assetto, far vedere bilanci in utile, ecc. Dal punto di vista pubblico, meglio un concordato onorato che un fallimento: nel primo caso Lei può dire di aver restituito il possibile e di aver tenuto in piedi l’impresa, nel secondo avrebbe lasciato un cratere. Quindi, direi che il concordato non La segna “a vita”: ovviamente l’accesso al credito va riguadagnato ma è fattibile. Ci sono anche fondi di investimento specializzati in aziende post-concordato (perché hanno bilanci ripuliti dai debiti e potenziale di crescita). Inoltre, le centrali rischi segnalano i mancati pagamenti; se con il concordato ristruttura, risulterà come debiti estinti o ridotti. Insomma, con un buon piano industriale e consulenza, dopo 1-2 anni di track record positivo post-concordato, potrà tornare ad avere affidamenti (magari gradualmente). Tenga conto che i fornitori stessi, avendo visto la Sua correttezza nell’usar il concordato e proseguire, potrebbero migliorare le condizioni commerciali sapendo che ora ha debito ridotto. Dunque non è affatto un marchio indelebile – soprattutto se la compariamo col fallimento, che per un imprenditore è molto più penalizzante in reputazione.

❓ 19. Se la mia azienda ha garanzie personali (fideiussioni dei soci, ipoteche di terzi), il concordato libera anche quelle?
✔️ Risposta: Questo è un punto importante: il concordato preventivo vincola solo il debitore e i suoi creditori. Le garanzie prestate da terzi (persone che hanno garantito, o ipoteche su beni di terzi) non sono automaticamente liberate dall’omologazione. Cioè, se il socio di una Srl aveva firmato una fideiussione per il mutuo bancario della società, e la società in concordato paga solo il 70% di quel mutuo, la banca potrebbe (teoricamente) chiedere al fideiussore il restante 30%. La logica è che il terzo garante ha un’obbligazione distinta, su cui il concordato non incide perché il garante non è parte della procedura. Cosa succede in pratica? Spesso la banca durante le trattative del concordato chiede al garante di rinunciare alla liberazione, ovvero di rimodulare la garanzia. Oppure, al contrario, il garante paga la differenza e subentra come creditore surrogato (ma se è chirografo prenderà la % del concordato). Per evitare queste complicazioni, in molte situazioni si cerca di coinvolgere i garanti negli accordi: ad esempio il socio garante può offrire un contributo di denaro al concordato in cambio della liberazione totale da ogni obbligo. Oppure la banca accetta di essere vincolata e di liberare il garante se il concordato va a buon fine (questo può essere oggetto di accordo transattivo da omologare). Diverso per i coobbligati solidali: se Lei e un’altra società siete co-debitrici di un prestito, il concordato di una non impedisce al creditore di chiedere all’altra l’intero (poi quest’ultima potrà insinuarsi di regresso). In sintesi: No, il concordato di per sé non libera i garanti. È opportuno, con l’avvocato, negoziare con i creditori una clausola di liberazione delle garanzie se il piano è adempiuto (spesso la si inserisce nella proposta: “qualora il piano sia eseguito, i creditori rinunciano alle fideiussioni personali”). Molti creditori aderenti accettano. Quindi attenzione: se Lei ha dato garanzie personali importanti, il concordato protegge l’azienda ma non ferma le azioni sul patrimonio personale del garante. Potrebbe essere necessario che anche il garante persona fisica attivi una procedura di sovraindebitamento parallela se i creditori volessero colpirlo. Nel nostro studio verificheremo tutte le garanzie esistenti e predisporremo le strategie per tutelare anche i Suoi beni personali, se possibile.

❓ 20. Quali alternative ho se il concordato non viene approvato dai creditori o non viene omologato?
✔️ Risposta: Se la votazione va male (maggioranze non raggiunte) o il tribunale rifiuta l’omologa, purtroppo la conseguenza normale è l’apertura della liquidazione giudiziale (fallimento) . Infatti il concordato preventivo è spesso l’ultima chance prima del fallimento. Se i creditori lo bocciano, di solito qualche creditore chiederà subito il fallimento oppure il tribunale stesso lo dichiara d’ufficio a fronte dell’insolvenza. Dico “di solito” perché in teoria Lei potrebbe, prima che il tribunale dichiari fallimento, tentare un piano B: ad esempio presentare immediatamente (entro i 20 giorni ex art. 48) un nuovo accordo di ristrutturazione già firmato con le banche principali (è consentito convertire il concordato in un ADR se trovi il consenso subito). O potrebbe proporre di trasformare la procedura in liquidazione controllata (come una liquidazione ordinata dove vendi i beni con minor stigma). Ma realisticamente, se il concordato fallisce, l’insolvenza non scompare e quindi la via del fallimento è quella probabile. Lì comunque avrai l’opportunità dell’esdebitazione a fine procedura per ripartire senza debiti residui – magra consolazione ma almeno c’è quella. Ecco perché è cruciale preparare bene il piano e sondare i creditori in anticipo: per non arrivare al voto al buio. Noi facciamo sempre un’attenta analisi di votanti e percentuali per capire se il piano ha chance. Se vediamo che proprio non c’è consenso sufficiente, potremmo consigliarLe di evitare di arrivare a bocciatura, magari convertire in un fallimento pilotato in liquidazione giudiziale che Le consenta di chiedere esdebitazione, oppure trattare alcuni creditori chiave fuori dal concordato e riproporre. In alcuni contesti, la legge permette di presentare un nuovo concordato migliorativo all’assemblea dei creditori finché la vecchia proposta non è omologata (ci sono i cosiddetti concordati concorrenti). Ma come debitore ne presenta uno solo; se viene bocciato, la prossima mossa spetta ai creditori (possono proporre essi un concordato fallimentare all’interno del fallimento). Dunque, la prospettiva da mettere in conto se il concordato non va a buon fine è la procedura fallimentare. Tuttavia, come evidenziato prima, il fallimento oggi consente di ripulirsi dai debiti residui con esdebitazione e di archiviare la cosa in qualche anno. Noi puntiamo ovviamente a far approvare il concordato, ma nel malaugurato caso di insuccesso saremo al Suo fianco anche in sede di fallimento per tutelare i Suoi interessi (ad esempio interagendo col curatore per liquidare al meglio, e poi presentando istanza di esdebitazione appena possibile). È sempre bene avere un “piano di emergenza” nel cassetto per ogni scenario.

Conclusione

Giunti al termine di questa guida, possiamo riassumere alcuni punti fermi: il concordato preventivo in continuità si conferma nel 2026 uno strumento di difesa legale potentissimo per l’imprenditore oberato dai debiti ma desideroso di salvare la propria azienda. Abbiamo visto come la normativa aggiornata – frutto della recente riforma del Codice della Crisi – offra ancora più flessibilità e opportunità al debitore meritevole: dalla possibilità di cram down sui creditori dissenzienti (anche pubblici) , al blocco immediato delle azioni esecutive che mette al riparo il patrimonio , fino alle tutele specifiche per poter portare avanti l’attività (nullità dei patti di recesso, finanziamenti prededucibili, moratorie sui debiti) . Tutto ciò evidenzia un chiaro messaggio: lo Stato e i tribunali preferiscono aiutare un’impresa a ristrutturarsi e continuare, piuttosto che vederla fallire, purché ciò avvenga nel rispetto dei diritti dei creditori.

Abbiamo sottolineato il valore delle strategie legali di difesa: attivarsi tempestivamente, contestare i debiti illegittimi nelle sedi opportune (anche all’interno della procedura), sfruttare gli strumenti agevolativi come le rottamazioni per alleggerire la posizione fiscale, e soprattutto evitare errori (dall’immobilismo alla frode) che potrebbero compromettere tutto. La procedura passo-passo illustrata dimostra come, con una guida esperta, sia possibile navigare anche situazioni molto complesse: dall’istanza iniziale “in bianco” che congela i pignoramenti, al voto favorevole dei creditori chiave, fino all’omologazione finale che cristallizza l’accordo e vincola tutti . In ciascuna fase abbiamo evidenziato i diritti del debitore (ad esempio restare in gestione dell’azienda) e le salvaguardie per i creditori (best interest test e controlli di fattibilità) per far comprendere che il concordato ben fatto tutela entrambe le parti: il debitore non perde tutto e i creditori ottengono il massimo possibile senza ingiustizie.

Il messaggio conclusivo è chiaro: affrontare la crisi tempestivamente e professionalmente fa la differenza tra la morte dell’azienda e la sua rinascita. Un concordato preventivo in continuità approvato non è la fine, ma un nuovo inizio: l’azienda esce più snella dai debiti, con costi ristrutturati e magari con nuovi soci o finanziatori pronti a sostenerla. I creditori, dal canto loro, ottengono una soddisfazione magari parziale ma immediata e spesso superiore a ciò che avrebbero ricavato da un fallimento disordinato . Agire tempestivamente è fondamentale: le normative di allerta e la possibilità di composizione negoziata anticipata vanno in questa direzione . Abbiamo visto troppi casi in cui, per aver atteso troppo, si sono persi patrimoni che potevano essere salvati.

In tutto questo percorso, risulta cruciale l’affiancamento di un professionista esperto in crisi d’impresa. Come evidenziato nell’introduzione, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team rappresentano un punto di riferimento prezioso: la loro esperienza multidisciplinare (legale, finanziaria, tributaria) consente di valutare con lucidità ogni aspetto e di predisporre strategie difensive a 360°. Hanno le competenze per bloccare immediatamente azioni esecutive (ricorrendo al giudice per ottenere i provvedimenti urgenti), per negoziare con banche e Fisco i termini migliori (sfruttando la leva del concordato ma anche le soluzioni stragiudiziali se convengono), per predisporre piani credibili corredati da tutta la documentazione persuasiva, e per guidare il debitore passo dopo passo nelle interazioni col commissario e il tribunale. La padronanza delle ultime novità normative – inclusi i decreti correttivi del 2024 e la prassi giurisprudenziale più recente – garantisce che nulla venga lasciato al caso o affrontato con approcci superati.

Se vi trovate in una situazione di sovraindebitamento o state notando i segnali di una crisi aziendale, non attendete oltre: ogni giorno perso può voler dire un creditore in più che agisce o un asset che si deprezza ulteriormente. Agire subito, con le mosse giuste, fa spesso la differenza tra la salvezza e il tracollo. Abbiamo cercato in questa guida di trasmettere conoscenze e strumenti – ora l’azione passa a voi.

🔴 Non esitate a chiedere aiuto professionale qualificato. In particolare, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff sono a disposizione per valutare immediatamente il vostro caso specifico. Grazie alla loro lunga esperienza nel diritto bancario, fallimentare e tributario, saranno in grado di analizzare la vostra situazione debitoria, individuare eventuali vizi negli atti (che si possono impugnare per ridurre il debito), e costruire con voi un piano di risanamento concreto – sia esso un concordato preventivo, un accordo con i creditori o altre soluzioni come i piani del consumatore. Non dovrete affrontare da soli la complessità di leggi e tribunali: l’Avv. Monardo vi guiderà in ogni fase, rappresentando i vostri interessi con determinazione, ottenendo se necessario provvedimenti urgenti di sospensione di pignoramenti e aste, e negoziando con rigore con banche, agenti della riscossione e ogni controparte. Il loro obiettivo è uno solo: tirarvi fuori dalla crisi nel modo meno oneroso possibile e nel più breve tempo, salvando la vostra impresa o il vostro patrimonio personale.

💡 In conclusione: la crisi d’impresa non è una condanna definitiva, se affrontata con gli strumenti legali adeguati e con il supporto giusto. Come un puzzle complesso (🧩), le soluzioni legali vanno incastrate su misura: normative, sentenze, piani finanziari devono combaciare alla perfezione. Affidandovi a professionisti come l’Avv. Monardo avrete la certezza che tutti i pezzi del puzzle verranno posizionati correttamente, componendo per voi la via d’uscita ottimale. Non aspettate che sia troppo tardi: reagite oggi stesso.

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