Introduzione
Il concordato minore con finanza esterna è uno strumento legale cruciale per chi è schiacciato dai debiti e vuole evitarne le conseguenze più gravi, come pignoramenti, ipoteche o il fallimento (liquidazione giudiziale). Questo istituto, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali, offre una “seconda opportunità” al debitore sovraindebitato: consente di ristrutturare i debiti e liberarsene parzialmente, riducendo rischi e costi. L’argomento è di estrema importanza perché un errore o un ritardo nell’affrontare i debiti può portare a conseguenze irreversibili – ad esempio la vendita forzata della casa o la chiusura dell’attività – mentre adottare per tempo le giuste soluzioni legali permette di evitare errori comuni (come aderire a piani poco vantaggiosi o ignorare scadenze cruciali) e di bloccare sul nascere azioni esecutive urgenti.
In questa guida completa esamineremo tutte le possibili soluzioni legali a disposizione del debitore o contribuente in difficoltà, con particolare focus sul concordato minore finanziato da terzi. Anticipiamo sin da ora che ci occuperemo sia delle procedure concorsuali (come concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata con esdebitazione) sia degli strumenti deflativi del contenzioso (come rottamazioni e definizioni agevolate dei carichi fiscali), oltre alle strategie difensive per contestare o sospendere atti esecutivi. Analizzeremo passo dopo passo cosa succede dopo la notifica di un atto di riscossione o di precetto, i termini da rispettare per agire, i diritti del debitore e le tattiche per impugnare, sospendere o negoziare il debito con i creditori (Fisco incluso). Il tutto con un taglio pratico e professionale, ma in tono divulgativo, così che anche imprenditori, professionisti e privati cittadini possano comprendere chiaramente come muoversi.
Prima di addentrarci negli aspetti tecnici, è importante presentare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare. L’Avv. Monardo – cassazionista – coordina un team di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale, specializzati in diritto bancario e tributario, quindi abituati a gestire sia contestazioni con banche/finanziarie sia contenziosi contro Agenzia delle Entrate o Agenzia Entrate Riscossione. Inoltre, l’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (ai sensi della L. 3/2012), nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Questo significa che conosce dall’interno il funzionamento delle procedure di composizione della crisi, potendo assistere il debitore anche nel ruolo “tecnico” previsto dalla legge. È inoltre Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021): una figura chiamata ad aiutare le imprese in difficoltà a negoziare con i creditori per evitare la crisi, nell’ambito della composizione negoziata. Tali qualifiche garantiscono che lui e il suo staff abbiano una visione a 360 gradi delle problematiche debitorie, sia sul piano giudiziale che stragiudiziale.
Come può concretamente aiutare l’Avv. Monardo chi si trova in queste situazioni? Innanzitutto con un’analisi approfondita degli atti ricevuti e della posizione debitoria complessiva: verranno individuate eventuali irregolarità o vizi (ad esempio in una cartella esattoriale o in un precetto) da far valere per annullare o ridurre il debito. Il suo studio predispone poi ricorsi e opposizioni mirate, con richiesta di sospensione immediata delle procedure esecutive quando possibile, per congelare sul nascere pignoramenti, fermi amministrativi o aste immobiliari. Parallelamente, l’Avv. Monardo è in grado di negoziare con i creditori (banche, finanziarie, Fisco) piani di rientro sostenibili o transazioni a saldo e stralcio, sfruttando la leva di eventuali vizi legali o semplicemente la convenienza per il creditore di evitare un lungo contenzioso. Qualora il debito sia troppo elevato per essere gestito con soluzioni stragiudiziali, il team valuta le soluzioni concorsuali come il concordato minore o la procedura di esdebitazione, curando ogni aspetto: dalla redazione del piano alla presentazione in Tribunale, fino all’omologa finale, con l’obiettivo di ottenere la massima riduzione dei debiti permessa dalla legge e la protezione del patrimonio essenziale del cliente. Il tutto mantenendo sempre il punto di vista del debitore: l’approccio è difensivo e orientato alla soluzione, cercando di bloccare sul piano legale qualunque iniziativa aggressiva dei creditori e di alleggerire definitivamente la posizione debitoria.
Sottolineiamo che affrontare situazioni di sovraindebitamento richiede tempestività: prima si interviene, maggiori sono le opzioni percorribili e le probabilità di successo. Per questo, se ti riconosci in queste problematiche, il nostro consiglio è di attivarti subito con l’assistenza di un professionista esperto. 📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Una consulenza tempestiva ti permetterà di capire quali difese attuare nell’immediato e quale strategia adottare nel medio termine per uscire dal tunnel dei debiti.
Contesto Normativo e Giurisprudenziale sul Concordato Minore
Il concordato minore è una procedura introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore a regime dal 15 luglio 2022) per gestire la crisi da sovraindebitamento dei debitori “minori”. Si tratta, in sostanza, dell’evoluzione delle vecchie procedure di composizione della crisi previste dalla L. 3/2012 (il cosiddetto “salva suicidi”), ma profondamente innovate per allinearsi alla Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency) e rendere più efficace la seconda chance. Già la terminologia è cambiata: il nuovo codice prevede la “ristrutturazione dei debiti del consumatore” (che sostituisce il piano del consumatore ex L.3/2012), il “concordato minore” (che sostituisce il precedente accordo di composizione) e la “liquidazione controllata” (in luogo della liquidazione del patrimonio) . Qui ci concentriamo sul concordato minore, che come vedremo non è aperto al consumatore puro, ma solo agli altri soggetti sovraindebitati. Per chiarezza iniziale, elenchiamo chi può accedere e in quali condizioni:
- Soggetti ammessi: tutti i debitori in stato di sovraindebitamento definiti dall’art. 2, co.1, lett. c) CCI, escluso il consumatore . Si tratta quindi di: imprenditori “minori” (sotto le soglie di fallibilità: attivo annuo ≤ €300.000, ricavi annui ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000 ), imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative, enti non commerciali e, in generale, qualsiasi debitore non soggetto a fallimento o altre procedure liquidatorie. In pratica, il concordato minore copre tutti i sovraindebitati non fallibili (es. piccole ditte individuali, società sotto-soglia, imprenditori cessati non falliti, ecc.) ad eccezione dei consumatori privi di attività d’impresa. Nota: il consumatore ha una sua procedura dedicata, di cui diremo oltre, salvo il caso particolare di procedura familiare in cui un membro è consumatore e altri no – in tal caso si può estendere il concordato minore a tutta la famiglia .
- Requisiti di onorabilità e temporalità: il debitore non deve aver già beneficiato di un’esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda, né di due esdebitazioni in totale . Inoltre non può accedere se ha commesso atti in frode ai creditori (es. distrazione di beni) – questo è un ovvio filtro di legge per evitare abusi. Infine, l’imprenditore cancellato dal Registro Imprese non può proporre concordato minore : chi ha chiuso l’attività e potrebbe essere soggetto a fallimento per i debiti pregressi, di regola non può “scappare” su questa procedura (dovrà eventualmente ricorrere alla liquidazione controllata o, se ne ha i requisiti, alla ristrutturazione da consumatore).
- Stato di sovraindebitamento: occorre trovarsi in uno stato di crisi o insolvenza ai sensi dell’art. 2 CCI, cioè nell’incapacità o insufficienza di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni . In pratica, debiti scaduti che non si riesce a pagare (insolvenza conclamata) o squilibrio economico-finanziario tale da rendere probabile l’insolvenza imminente (crisi). Non è necessario essere già insolventi in senso stretto: la procedura è accessibile anche in situazione di mera crisi prospettica, così da agire prima del tracollo definitivo.
- Presupposti positivi specifici (art. 74): la legge indica chiaramente quando si può presentare una proposta di concordato minore. In via prioritaria, la proposta è ammessa se consente la continuazione dell’attività imprenditoriale o professionale del debitore . Cioè, se attraverso il concordato il debitore può proseguire la propria impresa o lavoro, ristrutturando i debiti (è il caso dei piani in continuità, dove l’azienda continua a operare e parte dei ricavi futuri finanzierà il piano). Fuori da tale ipotesi, è comunque possibile accedere al concordato minore esclusivamente quando è previsto un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori . Questo è il cuore della nostra trattazione: la finanza esterna. In parole semplici, se il debitore non è in grado di offrire ai creditori un piano in continuità (perché magari l’attività è cessata o non produce utili), potrà proporre un concordato “liquidatorio” solo se qualcuno dall’esterno (un terzo finanziatore: spesso un parente, un socio, un investitore) mette a disposizione del denaro o altri beni aggiuntivi rispetto al patrimonio del debitore, in modo da incrementare significativamente ciò che i creditori otterrebbero. Questo requisito serve a evitare che il concordato minore diventi un escamotage per debitori totalmente incapienti: in mancanza di beni o redditi propri, la legge impone un sacrificio economico di terzi a beneficio dei creditori, così da garantire un ritorno apprezzabile almeno superiore a quello di una liquidazione semplice (che, con patrimonio zero, darebbe zero ai creditori). Su cosa significhi esattamente “misura apprezzabile” la norma non fissa una percentuale rigida – è demandata alla valutazione del tribunale caso per caso. Ad esempio, un’offerta che porta il realizzo per i chirografari dal 0% (liquidazione pura senza attivo) al 10-15% potrebbe essere considerata apprezzabile; se l’apporto esterno è minimo (es. dall’1% allo 1,5% di soddisfacimento), potrebbe non bastare.
- Contenuto della proposta: il concordato minore è molto flessibile nel contenuto. Il piano ha contenuto libero, purché indichi specificamente tempi e modalità per superare la crisi . È ammesso prevedere qualsiasi forma di soddisfacimento dei crediti, anche parziale, e perfino il soddisfacimento non monetario (dazione di beni, accolli, ecc.), se i creditori lo approvano. Si può anche proporre la suddivisione dei creditori in classi omogenee, trattandoli diversamente (ad esempio distinguendo banche da fornitori, oppure privilegiati da chirografari). È obbligatorio inserire in classe separata i creditori che godono di garanzie prestate da terzi (tipicamente: se un parente ha dato fideiussione o ipoteca per un debito, il creditore garantito va in classe a sé, perché la sua posizione differisce dagli altri in quanto potrebbe comunque rivalersi sul garante). La libertà di contenuto, tuttavia, non significa anarchia: come vedremo tra poco, la Corte di Cassazione ha chiarito che anche nel concordato minore valgono i principi generali di parità di trattamento e rispetto delle cause di prelazione come nel concordato preventivo . Quindi non si può, ad esempio, proporre di pagare al 5% sia i crediti privilegiati sia quelli chirografari indiscriminatamente: i privilegiati, per legge, hanno un ordine di preferenza che non può essere ignorato (a meno che essi stessi rinuncino votando in una classe, o per effetto di norme speciali come vedremo per il fisco). Su questo punto, infatti, è intervenuta la Cassazione civile, Sez. I, con sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: “La proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione, per come disciplinati nel concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII; ne consegue che il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile dal giudice anche d’ufficio… ai sensi dell’art. 77 CCII” . In altre parole, il Tribunale deve dichiarare inammissibile già all’inizio una proposta che preveda un pagamento dei creditori in violazione dell’ordine delle prelazioni (ad es. pagando i chirografari nella stessa percentuale dei privilegiati) . Nel caso affrontato dalla Corte (debitore professionista con ipoteca sulla casa che proponeva di pagare l’ipoteca integralmente ma solo il 5% di tutti gli altri debiti, inclusi i privilegiati erariali ), i giudici hanno confermato il rigetto della proposta: il concordato minore non consente deroghe alla par condicio dei creditori se non nei limiti consentiti dal quadro normativo del concordato preventivo (classi votanti, ecc.) . Dunque, la “libertà” del piano trova un limite nei principi fondamentali di equo trattamento.
- Leggi collegate e aggiornamenti recenti: il quadro normativo del concordato minore è stato oggetto di alcuni interventi correttivi. In particolare, il decreto correttivo ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal fine 2024) ha modificato l’art. 74, comma 2 CCII, riformulando la parte sulla finanza esterna. Ora la norma richiede espressamente che l’apporto esterno “incrementi in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della domanda” . Questa modifica lessicale (“attivo disponibile” anziché generico aumento della soddisfazione) sembrerebbe dar man forte all’interpretazione restrittiva, cioè presupporre che un minimo di attivo ci debba essere – perché si parla di incrementarlo . Tuttavia, come sottolineano gli interpreti più attenti, ciò non significa escludere chi ha attivo zero: se l’apporto esterno offre comunque un vantaggio concreto ai creditori rispetto allo scenario liquidatorio, la finalità della norma (consentire un miglior soddisfacimento) è rispettata . È prevedibile che sul punto si pronunceranno ancora le Corti (in particolare la Cassazione) per chiarire definitivamente se un concordato totalmente finanziato da terzi sia ammissibile anche dopo il correttivo. Ad oggi, la giurisprudenza di merito si era divisa, ma tende verso un orientamento estensivo favorevole all’ammissibilità, come vedremo a breve.
Passiamo dunque ad esaminare proprio la giurisprudenza recente in materia di finanza esterna nel concordato minore, perché è un tema chiave e dibattuto:
- Orientamento restrittivo (iniziale): Alcuni tribunali in prima fase hanno negato la possibilità di un concordato minore basato unicamente su denaro di terzi, in assenza di patrimonio del debitore. Ad esempio, il Tribunale di Rimini si è espresso in tal senso, e soprattutto la Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 6725 del 25 ottobre 2024 ha ritenuto inammissibile un concordato minore fondato esclusivamente su finanza esterna . Le ragioni addotte sono state: (1) lettura letterale dell’art. 74 co.2 – la norma parlava di risorse esterne idonee ad “aumentare” la soddisfazione, implicando che qualcosa da aumentare debba già esserci (un attivo minimo); (2) analogia con la liquidazione: una liquidazione senza attivo non è ammissibile, quindi nemmeno un concordato senza attivo proprio dovrebbe esserlo ; (3) rischio di abuso: un debitore incapiente con solo finanza esterna aggirerebbe il rigoroso controllo di meritevolezza richiesto per l’esdebitazione “pura” (quella del debitore incapiente ex art. 283 CCII) . Inoltre, la Corte d’Appello di Roma ha osservato che la finanza esterna, se presente, dev’essere destinata direttamente ai creditori e non al mantenimento del debitore o famiglia, altrimenti la proposta è inammissibile .
- Orientamento estensivo (prevalente più recente): Molte altre pronunce, invece, hanno ammesso il concordato con sola finanza esterna, valorizzando la natura negoziale della procedura e la finalità di massimizzare la soddisfazione dei creditori. In primo luogo si è chiarito che nel concordato minore non si applica alcun requisito di “meritevolezza” del debitore – concetto richiesto solo per il consumatore o per l’esdebitazione incapiente – e l’unico limite soggettivo è la mancanza di frode (atti in frode preclusivi) . Di conseguenza, la valutazione sull’affidabilità o convenienza della proposta spetta ai creditori tramite il voto, non al giudice in sede di ammissione. Tra le decisioni favorevoli spiccano: la Corte d’Appello di Torino, sent. n. 1034 del 16 dicembre 2024, che ha affermato chiaramente che l’unico filtro è l’assenza di atti in frode e che il giudizio sul piano lo fanno i creditori col voto ; il Tribunale di Cagliari, sent. n. 108 del 18 dicembre 2023, che ha omologato un concordato garantito da un mutuo fondiario acceso dai figli del debitore, riconoscendo tale apporto come “finanza esterna” ex art. 74 co.2 ; il Tribunale di Bologna (Sez. IV civ.), con sentenza n. 58/2024 del 22 marzo 2024, che ha per la prima volta dichiarato ammissibile un concordato minore basato interamente su risorse di un terzo, ritenendo conforme alla legge che tutta la finanza esterna (se distribuita ai creditori per migliorare il loro soddisfacimento) possa costituire fondamento della proposta . Ancora, il Tribunale di Vicenza, sent. n. 53 del 14 marzo 2025, ha omologato un concordato in cui l’apporto dei familiari (26.000 euro) era decisivo per offrire ai creditori una soddisfazione più elevata e rapida rispetto alla liquidazione . Queste pronunce evidenziano che la finanza esterna non è vista come anomalia, bensì come il motore che consente la realizzazione dello scopo della procedura: il miglior soddisfacimento possibile dei creditori, specie nei casi di debitore altrimenti incapiente .
- Consolidamento e interventi superiori: A smontare i timori dell’orientamento restrittivo, è intervenuta sia la giurisprudenza di merito più recente che la Corte di Cassazione. La Corte d’Appello di L’Aquila, sent. n. 609 del 20 maggio 2025, ha sancito che perfino una liquidazione controllata priva di attivo può portare all’esdebitazione (art. 279 CCII), se il debitore è meritevole . Dunque, perché negare accesso al concordato minore quando l’unica risorsa è la finanza esterna? Anzi, se grazie a terzi i creditori ottengono qualcosa invece di nulla, l’operazione è in linea con la ratio legis. E ancora, la Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 17721 del 30 giugno 2025, ha chiarito che il mancato versamento di un fondo spese non può determinare l’inammissibilità del concordato . Questa affermazione, pur riferita a un aspetto procedurale diverso, indica un orientamento della Suprema Corte volto a evitare barriere “extra-legali” non espressamente previste dal legislatore. Insomma, un invito a non introdurre requisiti ulteriori oltre quelli normativi – un principio che ben può applicarsi anche alla questione della finanza esterna.
In sintesi, ad oggi (inizio 2026), la materia vede ancora posizioni non del tutto uniformi, ma con una prevalenza di aperture verso il concordato minore con finanza esterna. La recente modifica dell’art. 74, se da un lato fornisce argomenti ai rigoristi, dall’altro, letta in chiave funzionale ed europea, conferma l’obiettivo di favorire il successo dei piani di ristrutturazione anche in mancanza di attivo, purché i creditori ne traggano concreto beneficio . È proprio in questo delicato equilibrio tra tutela del debitore (seconda chance) e interessi dei creditori che si giocheranno le prossime interpretazioni. Nel dubbio, è fondamentale per il debitore avvalersi di un avvocato esperto: non solo per predisporre un piano conforme alle norme (evitando motivi di inammissibilità), ma anche per sapersi muovere tra i diversi orientamenti, citando la giurisprudenza più favorevole al proprio caso in sede di omologa. L’Avv. Monardo, con la sua esperienza sul campo, conosce bene queste problematiche e saprà consigliare la strada giusta per ottenere l’ammissione e l’omologa del concordato minore nel rispetto dei paletti giuridici.
Procedura Passo-Passo: Iter del Concordato Minore e Tempi da Rispettare
Affrontiamo ora concretamente cosa succede e cosa bisogna fare dopo la notifica di un atto di riscossione o di un atto esecutivo, quando si vuole imboccare la strada del concordato minore (o comunque di una soluzione concorsuale). È fondamentale muoversi tempestivamente e seguire i passaggi giusti, perché i termini sono stringenti e occorre coordinare le iniziative difensive immediate con la preparazione della procedura di concordato. Di seguito descriviamo il procedimento passo-passo, evidenziando per ciascuna fase i termini da rispettare e i diritti del debitore.
1. Valutazione iniziale e scelte entro pochi giorni dall’atto: Quando arriva un atto di pagamento o esecutivo (es. una cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento, un atto di precetto, un pignoramento), la prima cosa da fare è consultare immediatamente un legale esperto. Questo perché spesso esistono termini brevi per reagire. Ad esempio, una cartella di pagamento va impugnata entro 60 giorni dalla notifica se si ravvisano vizi o contestazioni di merito (in Commissione Tributaria o davanti al giudice ordinario a seconda della natura del credito); un precetto su titolo esecutivo va opposto entro 20 giorni (prima che inizi il pignoramento) o al massimo entro l’inizio dell’esecuzione; un pignoramento immobiliare consente opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dall’udienza di vendita o assegnazione, mentre per opposizioni di merito (es. contestare il diritto del creditore) il termine può essere anche immediato (prima della vendita). È chiaro che il legale deve valutare in fretta: se ci sono motivi per contestare l’atto, si predispone subito un ricorso in opposizione con istanza di sospensione (ad esempio, se la cartella è nulla per difetti di notifica, o il precetto intima somme già prescritte, ecc.). L’obiettivo in questa fase è guadagnare tempo e possibilmente fermare le azioni esecutive in corso. L’Avv. Monardo, ad esempio, appena ricevuta la documentazione, attiva un controllo su tutti i profili di legittimità degli atti: verifica se le intimazioni sono state notificate correttamente, se gli importi sono calcolati bene, se magari il credito era decaduto (frequente nel caso di multe o bollo auto non riscossi in tempo) o se ci sono vizi di forma (mancata motivazione, difetto di firma digitale, ecc.). Una volta individuato un possibile vizio, propone immediatamente ricorso al giudice competente chiedendo in via urgente di sospendere l’esecuzione. Questo può congelare, ad esempio, un fermo auto o una procedura di esproprio nell’immediato.
2. Avvio della procedura di composizione (OCC): Parallelamente alle difese immediate, se il debito complessivo è insostenibile e si prospetta la necessità di un concordato minore, bisogna attivarsi per preparare la proposta di concordato. La legge richiede che il debitore si rivolga a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente (di solito quello della propria provincia, come la Camera di Commercio locale o altro organismo accreditato) per la nomina di un Gestore della crisi. Il Gestore (spesso un commercialista o avvocato specializzato, come l’Avv. Monardo stesso in altri casi) aiuterà a redigere il piano e soprattutto predisporrà la relazione particolareggiata ex art. 76 CCII. Questa relazione è un documento chiave: il professionista indipendente vi attesta la veridicità dei dati e la fattibilità/convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria . Inoltre, l’OCC verifica che siano raccolti tutti i documenti obbligatori (elenco completo debiti e crediti, inventario dei beni, ultime dichiarazioni redditi, attestazione di meritevolezza se consumatore – non nel conc. minore, ecc., elencati nell’art. 75 CCII) . Tempistiche: non esiste un termine fisso per presentare la domanda di concordato dopo aver ricevuto un atto di precetto o simili, ma è evidente che prima si deposita la domanda, prima si possono ottenere le tutele della procedura (vedi punto successivo). In pratica, molte volte il debitore decide di avviare il concordato proprio a seguito di un evento critico (pignoramento imminente, iscrizione di ipoteca, etc.): l’importante è non perdere tempo. La preparazione del piano richiede comunque diverse settimane per raccogliere documenti, fare i conti e concordare con l’OCC i dettagli. Bisogna quindi mettere in conto almeno 30-60 giorni di lavoro preparatorio prima di poter depositare il ricorso in tribunale. Durante questo periodo, il ruolo dell’avvocato è fondamentale per coordinare: da un lato tiene a bada i creditori con le difese d’urgenza (sospensioni, trattative standstill), dall’altro collabora con il Gestore/OCC fornendo tutto il materiale e contribuendo a scrivere la proposta da un punto di vista legale (ad es. classi di creditori, trattamento di ciascuno, clausole particolari come esdebitazione, ecc.).
3. Deposito del ricorso e apertura della procedura: Una volta pronto, il ricorso per concordato minore si deposita presso il Tribunale competente (sezione fallimentare o sovraindebitamento). Deve essere sottoscritto dal debitore ed è presentato tramite l’OCC (il Gestore controfirma di solito, allegando la sua relazione). Appena depositata l’istanza, il fascicolo viene assegnato a un giudice. Se la domanda è completa e rispetta i requisiti di legge, il giudice entro pochi giorni o settimane emetterà un decreto di apertura della procedura (art. 78 CCII). Con questo decreto, il tribunale: dichiara ammissibile la proposta, nomina eventualmente un giudice delegato e un commissario giudiziale (figura analoga a quella del concordato preventivo, ma spesso coincide con il Gestore già designato), e dispone che la proposta venga comunicata a tutti i creditori per la votazione . Inoltre, molto importante, il tribunale può disporre misure protettive del patrimonio su istanza del debitore: ad esempio il blocco o divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, sospensione delle prescrizioni, ecc., già dopo l’apertura e prima dell’omologazione . Ciò significa che, una volta aperto il concordato minore, i creditori non possono avviare nuovi pignoramenti né proseguire quelli in corso senza autorizzazione del giudice . Questo è un beneficio enorme: di fatto si crea una moratoria legale che congela la situazione debitoria mentre si completa l’iter della procedura. Il debitore sotto concordato minore gode di una protezione simile a quella del concordato preventivo (ex art. 168 l.fall.), quindi può tirare il fiato sapendo che i beni essenziali (stipendio, casa, conti) sono temporaneamente al riparo da esecuzioni. Naturalmente le misure protettive hanno durata limitata (tipicamente fino all’omologa, salvo proroghe) e possono essere revocate se la procedura non va avanti regolarmente.
4. Comunicazione ai creditori e votazione: Dopo l’apertura, il passo successivo è far conoscere la proposta ai creditori e raccogliere il loro voto. L’OCC o il commissario giudiziale provvede a inviare ai creditori la comunicazione contenente l’offerta del debitore, il piano con le percentuali proposte, l’eventuale suddivisione in classi e la relazione del Gestore. Ai creditori viene assegnato un termine per esprimere il voto (di solito in forma scritta, oppure in adunanza se prevista). La normativa (art. 79 CCII) stabilisce che il concordato minore è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto . Dunque serve oltre il 50% del totale dei crediti. Se ci sono classi distinte, occorre anche la maggioranza delle classi (il maggior numero di classi favorevoli, oltre alla maggioranza in valore all’interno di ciascuna) . È importante notare che non tutti i creditori votano: per esempio, i creditori privilegiati che verrebbero pagati integralmente non hanno diritto di voto (perché non subiscono decurtazioni), così come eventuali creditori particolari indicati dalla legge. In pratica, votano solo i creditori che subiscono una qualche riduzione o dilazione dal piano. Questo facilita l’approvazione, perché esclude dal quorum chi è soddisfatto al 100%. Il meccanismo del voto è cruciale: se i creditori approvano a maggioranza, il piano può passare anche contro la volontà di una minoranza dissenziente (che resterà comunque vincolata dall’omologa). Tempistiche: la legge non fissa un calendario rigido come nel concordato preventivo, ma generalmente il giudice stabilisce un termine entro cui i creditori devono far pervenire il loro voto o eventuali osservazioni. Potrebbe essere ad esempio 20-30 giorni dalla comunicazione. In alcuni casi, se i creditori sono molti, si tiene una vera e propria adunanza (assemblea) in tribunale dove il debitore e il Gestore espongono il piano e si raccolgono i voti. L’Avv. Monardo assiste il debitore anche in questa fase, presentandosi alle eventuali adunanze per spiegare e convincere i creditori della bontà della proposta, oppure interloquendo singolarmente con i principali creditori per ottenerne il voto favorevole (spiegando magari che l’alternativa – la liquidazione – li vedrebbe prendere meno di quanto offerto).
5. Cram down fiscale e degli enti previdenziali (art. 80 co.3): Un momento particolarmente delicato nella votazione riguarda i creditori pubblici: Agenzia delle Entrate, Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) e gli enti previdenziali (INPS, Casse professionali). Spesso questi enti adottano una linea rigida votando sistematicamente contro piani che prevedono di non pagarli al 100%. Ciò può impedire di raggiungere la maggioranza necessaria, specie quando il Fisco detiene una grossa fetta del debito totale. Per ovviare a questo problema, il Codice della crisi prevede un meccanismo di cram-down fiscale: in base all’art. 80, comma 3 CCII, il tribunale può ugualmente omologare il concordato minore anche senza il voto favorevole dell’Erario o degli enti previdenziali, a due condizioni: (1) che il loro voto sia determinante per la maggioranza (cioè in pratica che, togliendo il loro “no”, ci sarebbe la maggioranza di altri crediti favorevoli) e (2) che la proposta sia per loro più conveniente rispetto alla liquidazione, come risulta dalla relazione dell’OCC . In sostanza, se Agenzia Entrate o INPS dicono “no” ma la relazione del Gestore mostra che col concordato prenderebbero, ad esempio, il 20% contro lo 0% di una liquidazione, il giudice può decidere di procedere comunque (cram down significa “forzare giù” la volontà del creditore dissenziente). Questo strumento è di vitale importanza: consente al piano di non essere ostaggio del dissenso pretestuoso del Fisco, a patto naturalmente che il debitore offra almeno quello che otterrebbe in caso di vendita forzata. Ad esempio, il Tribunale di Campobasso nel 2024 ha applicato il cram-down omologando un concordato nonostante il voto contrario di Agenzia Entrate e INPS: il giudice ha verificato che il loro dissenso impediva le maggioranze e che l’apporto di finanza esterna garantiva ai creditori un pagamento (circa 14% ai privilegiati e 12% ai chirografari) ben superiore a quello di una liquidazione (stimato quasi nullo) . Inoltre, ha accertato che, pur non pagando integralmente l’INPS, il piano rispettava la relative priority rule, cioè i creditori privilegiati ricevevano comunque di più dei chirografari (14,22% vs 12,31%) . Soddisfatte tali condizioni, il concordato è stato approvato e omologato senza il consenso del Fisco. Tempistica: il cram down avviene in sede di omologazione (punto 6 seguente), ma è strettamente legato alla fase di voto. In pratica il giudice, visto l’esito delle votazioni, dichiara approvato il piano anche se manca quel voto pubblico determinante, motivando che le condizioni di legge ci sono.
6. Omologazione da parte del Tribunale: Una volta che la proposta risulta approvata dai creditori (o comunque si è nelle condizioni di cram down), il giudice fissa un’udienza per l’omologazione. In questa sede, i creditori eventualmente dissenzienti possono presentare opposizioni (contestando ad esempio la regolarità del voto, la convenienza, la legittimità del piano). Il tribunale valuta tali opposizioni e verifica d’ufficio alcuni requisiti (abbiamo visto, ad esempio, che la Corte d’Appello di Firenze nel 2024 ha confermato che il giudice, anche al momento dell’omologa, può riesaminare i presupposti di ammissibilità giuridica del piano ex art. 80 co.1 CCII, come il rispetto delle prelazioni) . Se non emergono motivi ostativi, il tribunale pronuncia un decreto di omologazione che rende il piano vincolante per tutti i creditori anteriori. Da quel momento, il concordato minore è ufficialmente efficace: i creditori sono obbligati ad attenersi al trattamento previsto (non potranno più pretendere importi diversi né agire esecutivamente per il pregresso) e il debitore dovrà eseguire quanto promesso. L’omologazione segna l’uscita dallo stato di insolvenza: è come un “sigillo” giudiziario sull’accordo di ristrutturazione. È bene evidenziare che con l’omologa scatta anche la protezione definitiva del patrimonio residuo del debitore. In particolare, dopo l’esecuzione del piano, il debitore persona fisica ottiene la cancellazione dei debiti residui non pagati (esdebitazione): è la liberazione finale, quel “fresh start” che costituisce lo scopo ultimo di tutta la procedura. Nel concordato minore, l’esdebitazione opera di diritto a seguito dell’adempimento del piano omologato (art. 81 CCII) – non serve un’apposita istanza come nella liquidazione, basta aver pagato ciò che si era impegnato a pagare. Se il debitore è una società o ente, chiaramente l’esdebitazione ha meno rilievo (la società estinguerà comunque i debiti eccedenti una volta eseguito il concordato, oppure verrà liquidata).
7. Esecuzione del piano e chiusura: Dopo l’omologa, si entra nella fase di adempimento del piano. A seconda di quanto previsto, il debitore effettuerà i pagamenti concordati: ad esempio verserà immediatamente le somme apportate dai terzi (spesso depositate presso un notaio o il commissario in attesa dell’ok finale), inizierà a pagare le rate con i propri redditi futuri, cederà eventuali beni non essenziali che erano destinati ai creditori, ecc. Il commissario giudiziale (o OCC) di solito sovrintende la distribuzione ai creditori secondo il piano. Questa fase può durare anche diversi anni se sono previste rateizzazioni. È cruciale rispettare puntualmente gli impegni, perché un inadempimento rilevante può portare alla risoluzione del concordato su istanza dei creditori (art. 82 CCII). Ad esempio, se il debitore non versa le prime rate o disperde le somme, i creditori possono rivolgersi al giudice per far dichiarare risolto il concordato e a quel punto rientrano in gioco con le azioni individuali per i residui (perdendo però quanto eventualmente già incassato col piano). Dunque, serietà e prudenza: quando si costruisce il piano, bisogna prevedere importi e scadenze realistiche che il debitore sia in grado di sostenere. L’avvocato e il Gestore aiutano molto in ciò, calibrando le obbligazioni in modo da evitare futuri default. Terminati tutti i pagamenti e le altre obbligazioni, il tribunale dichiara chiusa la procedura. Se persona fisica, come detto, il debitore è definitivamente esdebitato (liberato dai debiti residui anteriori non soddisfatti) e può ripartire con un bilancio pulito.
8. Effetti finali e riabilitazione: Con il concordato minore omologato e adempiuto, il debitore ottiene molteplici benefici: oltre all’esdebitazione, vengono cancellate le eventuali ipoteche giudiziali iscritte dai creditori sui suoi beni (perché il credito originario si estingue nei limiti del pagamento ricevuto e il resto è inesigibile), si chiudono tutte le procedure esecutive pendenti (non possono più proseguire perché il titolo è venuto meno), e sul piano reputazionale il debitore evita il marchio del fallimento (che, per un imprenditore, comporta anche restrizioni come l’incapacità di esercitare cariche, ecc.). Il concordato minore viene annotato nei registri pubblici (Registro delle imprese, se soggetto iscritto, o apposito registro delle procedure) ma è percepito più come un accordo di ristrutturazione che come una “disfatta”. In prospettiva, il debitore può gradualmente riacquistare affidabilità creditizia: certo, il fatto di aver ristrutturato i debiti resterà per qualche tempo segnalato (Centrale Rischi Banca d’Italia, banche dati di solvibilità), ma molto dipende dalla persona – spesso, dopo un’esdebitazione, il soggetto è più solvente di prima (non avendo più zavorre). In ogni caso, passati alcuni anni, gli effetti informativi svaniscono e il debitore può tornare pienamente attivo nel mondo economico.
Come si vede, la procedura di concordato minore è articolata ma altamente tutelante. Affinché tutto funzioni a dovere, è fondamentale avere al fianco professionisti esperti in ogni fase: dall’analisi iniziale (per non perdere ricorsi possibili) alla predisposizione tecnica del piano (evitando errori formali o proposte irrealistiche) fino alla gestione dei rapporti coi creditori (che spesso va oltre il mero invio di moduli: convincere un creditore strategico a votare sì può fare la differenza). L’Avv. Monardo e il suo staff seguono regolarmente pratiche di questo tipo e sanno quanto sia importante la pianificazione: ogni mossa dev’essere coordinata in una strategia unitaria volta al risultato finale (l’omologa e l’esdebitazione). Nel prossimo paragrafo, vedremo proprio quali sono le difese e strategie legali più efficaci che possono affiancare o integrare il percorso del concordato, perché ogni situazione è unica e richiede un mix calibrato di strumenti.
Difese e Strategie Legali del Debitore: Impugnare, Sospendere, Contestare o Definire il Debito
Affrontare una situazione di indebitamento grave richiede un approccio multiplo: da un lato occorre pianificare la soluzione a lungo termine (come il concordato minore o altre procedure di sollievo dal debito), dall’altro bisogna gestire nell’immediato le azioni che i creditori stanno già portando avanti. In questa sezione esamineremo le principali strategie difensive e di risoluzione a disposizione del debitore, spiegando come impugnare gli atti illegittimi, come ottenere sospensioni delle esecuzioni, come contestare formalmente i debiti non dovuti e come definire – ossia risolvere – i debiti in modo agevolato o concordato. L’obiettivo è dare al lettore una cassetta degli attrezzi completa: a seconda della natura del debito (bancario, fiscale, commerciale) e dello stato in cui si trova (già in esecuzione, in contenzioso, ecc.), ci sono mosse diverse da compiere. Vediamole nel dettaglio.
A) Impugnare gli atti e far valere i propri diritti: La prima linea di difesa di un debitore è sempre verificare la legittimità degli atti dei creditori. Molti debitori danno per scontato di essere dalla parte del torto solo perché devono dei soldi; in realtà, soprattutto in ambito bancario e fiscale, è frequente che vi siano errori, irregolarità o addirittura pretese non dovute che possono essere contestate in giudizio. Ecco alcuni esempi:
- Cartelle esattoriali e avvisi di addebito INPS: possono essere impugnati davanti al giudice tributario (per tributi) o giudice ordinario (per contributi) per motivi formali (notifica nulla, carenza di motivazione, mancata indicazione del responsabile del procedimento) o sostanziali (il tributo era inesistente, già pagato, prescritto). Spesso le cartelle relative a multe stradali, TARI, bollo auto risultano nulle o prescritte se notificate oltre i termini di legge. Oppure, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può aver iscritto ipoteca o fermo amministrativo senza rispettare le comunicazioni preventive: anche questi atti sono impugnabili. Il termine per ricorrere è generalmente 60 giorni dalla notifica (per tributi) o 40 giorni (per contributi), quindi la tempestività è essenziale. Impugnare una cartella permette anche di chiedere al giudice una sospensiva della riscossione, evitando pignoramenti finché la causa è in corso.
- Atto di precetto: se hai ricevuto un precetto (intimazione di pagamento entro 10 giorni) basato ad esempio su una sentenza, su cambiali o su un mutuo non pagato, puoi opporlo in tribunale tramite opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. I motivi possono essere: il credito non è più dovuto (magari hai pagato delle rate e non sono state scalate, o c’è stata una transazione non rispettata dal creditore), il titolo esecutivo è viziato (es. una sentenza non definitiva spacciata per definitiva), oppure il precetto contiene somme non dovute (interessi usurari, spese eccessive). L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica del precetto – termine oltre il quale, se non paghi né fai opposizione, il creditore può procedere col pignoramento. L’opposizione, se fondata, può far annullare il precetto o ridurre l’importo preteso, e consente di chiedere al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva nel frattempo.
- Pignoramento: se non hai agito in tempo sul precetto, potresti ritrovarti un pignoramento (presso terzi, immobiliare o mobiliare). Anche qui hai alcune chance: puoi proporre opposizione all’esecuzione (se contesti il diritto del creditore di procedere: ad es. il debito era già estinto) in qualsiasi momento, preferibilmente prima che la procedura si concluda; oppure opposizione agli atti esecutivi se il pignoramento presenta vizi formali (atto notificato male, mancato rispetto dei termini tra notifica e udienza, irregolarità nell’atto di pignoramento stesso). L’opposizione agli atti va fatta entro termini brevi (5 giorni se si contesta la regolarità dell’atto di pignoramento stesso; 20 giorni da un atto successivo viziato, come l’avviso di vendita). Con l’opposizione puoi bloccare l’asta o il pagamento dei creditori, ottenendo anche qui una sospensione in via d’urgenza se dimostri che c’è un grave vizio.
- Decreti ingiuntivi: se la controparte (es. banca, fornitore) ha ottenuto un decreto ingiuntivo, hai 40 giorni per fare opposizione dalla notifica. Nell’opposizione puoi far valere qualsiasi eccezione sul merito del credito (interessi non dovuti, prescrizione, errori di calcolo) e contestualmente chiedere la sospensione della provvisoria esecutorietà (se era esecutivo) per fermare eventuali pignoramenti nel frattempo.
- Clausole usurarie o indebite: Un capitolo a parte riguarda i debiti bancari (mutui, prestiti, fidi di conto). Se ritieni che il tasso applicato sia usurario (superiore ai tassi soglia) o che ci siano state anatocismo (interessi su interessi) o spese non dovute, puoi avviare un giudizio contro la banca per far rideterminare il saldo. In molti casi, far emergere l’usura o l’anatocismo comporta la nullità di clausole e la riduzione drastica del debito verso la banca. Queste contestazioni vanno mosse tempestivamente, specie se la banca è già in fase di esecuzione (pignoramento immobiliare per mutuo scaduto, ecc.): l’opposizione al decreto ingiuntivo o l’impugnazione del precetto sono le sedi in cui far valere tali vizi. L’Avv. Monardo, esperto di diritto bancario, approfondisce sempre questi aspetti: un debito bancario apparentemente enorme potrebbe ridursi se emergono addebiti illegittimi. Ad esempio, è accaduto che da un mutuo con interessi usurari il giudice abbia detratto tutti gli interessi, lasciando dovuto solo il capitale.
- Vizi nei debiti fiscali: Nel caso di debiti con Agenzia Entrate da accertamenti (IRPEF, IVA, ecc.), ci sono strumenti come l’autotutela o il reclamo/mediazione tributaria se l’importo è sotto €50.000: si può presentare un’istanza all’ente esattore per far correggere errori palesi (anche se l’autotutela non sospende i termini, è discrezionale). Oppure, il ricorso tributario entro 60 giorni, spesso preceduto da un’istanza di sospensione alla Commissione Tributaria (che se accolta congela la riscossione fino alla decisione). Un’altra strada è la conciliazione giudiziale*: durante il processo tributario, proporre un accordo all’Agenzia (pagando magari il 50% del tributo e sanzioni ridotte) per chiudere la lite – lo prevede il D.Lgs. 546/92. Anche questa è una forma di “definizione agevolata” che l’avvocato valuta caso per caso, utile quando ci sono incertezze sull’esito della causa.
Riassumendo, impugnare gli atti è fondamentale: ogni atto non contestato per tempo diventa definitivo e ti preclude poi di discuterne il merito nel concordato. Perciò, un buon avvocato farà in parallelo due cose: (1) alzerà barriere difensive contro gli atti esecutivi nell’immediato (ricorsi, opposizioni, sospensioni) e (2) preparerà la strategia di composizione del debito di cui ora parliamo.
B) Sospendere e negoziare (standstill e trattative): Mentre le impugnazioni vanno avanti, è spesso utile tentare di negoziare con i creditori per guadagnare tempo o trovare soluzioni transattive. Ad esempio, se c’è un pignoramento immobiliare, l’Avv. Monardo può contattare la banca creditrice e proporre un accordo: standstill dell’asta (ossia sospensione volontaria della procedura) in cambio della promessa di presentare un concordato minore o di cercare un acquirente privato per l’immobile. Molte volte le banche accettano di buon grado di attendere qualche mese se vedono che il debitore sta seriamente perseguendo una procedura di sovraindebitamento che potrebbe dare loro un soddisfacimento migliore del pessimo ricavato di un’asta. Similmente, con il Fisco, quando esce una nuova rottamazione (vedi più avanti), l’avvocato può chiedere all’Agente della Riscossione di soprassedere dai pignoramenti, segnalando che il cliente aderirà alla definizione agevolata. Non è un diritto codificato, ma spesso funziona sul piano pratico perché l’ente sa che incasserà con la rottamazione e quindi sospende l’azione esecutiva.
La trattativa diretta col creditore è un’arte: occorre mostrare da un lato determinazione legale (far capire che il debitore non starà fermo subendo, ma ha attivato procedure e difese, il che può allungare i tempi al creditore), dall’altro apertura a soluzioni concordate (far intravedere al creditore che può ottenere una somma accettabile subito o a breve, invece di combattere anni per forse meno). Un esempio tipico: un fornitore che ha ingiunto 50.000€ potrebbe accettare un saldo e stralcio a 20.000€ una volta capita la difficoltà del debitore, specie se l’alternativa è attendere un eventuale fallimento dove prenderebbe zero. L’Avv. Monardo utilizza spesso questo approccio duale: in parallelo a ricorsi e procedure, tiene aperto il dialogo transattivo. Nei casi di sovraindebitamento ciò può integrarsi con il concordato: ad esempio, convincere un creditore strategico (magari con garanzia) a votare sì dietro promessa di un trattamento leggermente di favore in una classe dedicata (compatibilmente con la legge). Tutto deve essere trasparente e inserito nel piano, ma anticipare i consensi è parte del lavoro. Ricordiamo comunque che dopo l’apertura della procedura qualsiasi pagamento extra-piano è vietato (par condicio): dunque se si tratta di accordi, vanno fatti prima dell’apertura del concordato oppure formalizzati dentro il piano.
C) Contestare e ridurre il debito fiscale (strumenti “deflattivi”): Il debito con il Fisco e con i Comuni (multe, tributi locali) spaventa molti, ma in realtà è uno dei campi dove esistono più soluzioni di definizione se si agisce per tempo. Oltre al già citato ricorso tributario e conciliazione, ricordiamo:
- Rottamazione delle cartelle: periodicamente il legislatore apre finestre per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Ad esempio, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la Rottamazione-quinquies per i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2023 . Aderendo, si pagano solo le somme capitali dovute e il rimborso spese, senza sanzioni né interessi di mora . È possibile rateizzare fino a 9 anni (18 rate semestrali o 54 rate bimestrali) e bisogna presentare domanda entro il 30 aprile 2026 . Durante la pendenza delle rate, le misure esecutive sono sospese , quindi nessun nuovo pignoramento sulle cartelle rottamate finché sei in regola. Attenzione: se poi non paghi una rata (oltre le eventuali tolleranze), decadi e perdi i benefici, tornando a dover pagare l’intero importo originale con interessi . Inoltre la rottamazione quinquies esclude i debiti che erano già rientrati in precedenti rottamazioni poi non pagate (non c’è cioè una riammissione per chi è decaduto dalle vecchie edizioni, salvo specifiche eccezioni normative). L’Avv. Monardo monitora costantemente queste opportunità: se al cliente conviene pagare, la rottamazione è uno strumento eccellente per tagliare sanzioni e interessi. Spesso inseriamo nel piano di sovraindebitamento l’adesione alla rottamazione per i carichi fiscali: questo riduce l’ammontare del debito fiscale e può facilitare l’omologa (perché il Fisco, se paga solo il capitale, potrebbe astenersi dal voto). Si noti che aderire a una definizione agevolata prima del concordato è possibile, ma poi il debito residuo va comunque gestito. Se invece si è in concordato, bisogna valutare caso per caso: formalmente durante la procedura concorsuale non si possono attuare transazioni fiscali al di fuori se non inserendole nel piano, ma nulla vieta che il piano stesso preveda il pagamento integrale del capitale fiscale e la rinuncia a sanzioni (sarebbe equivalente a rottamare). In ogni caso, sapere che la legge offre queste opportunità è vitale: per esempio, un debito Equitalia di €100.000 può ridursi anche del 30-40% con rottamazione.
- “Saldo e stralcio” per contribuenti in difficoltà: In passato (2019) c’è stata una misura speciale per persone fisiche con ISEE basso, che consentiva di stralciare completamente sanzioni e interessi e pagare solo una percentuale ridotta di imposte. Oggi non attiva, ma potrebbe tornare: l’Avv. Monardo tiene conto di eventuali norme di favore in arrivo e consiglia al cliente se attendere o sfruttarle. Ad esempio, per il 2023 è stato previsto lo stralcio automatico delle mini-cartelle sotto €1.000 relative a anni fino al 2015: sono state annullate d’ufficio. Informarsi su queste disposizioni significa magari scoprire che una parte del debito con Agenzia Riscossione non esiste più perché cancellato ex lege.
- Transazione fiscale e contributiva nel concordato: Nel concordato preventivo delle imprese maggiori esiste l’istituto della transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII) per proporre il pagamento parziale di IVA e ritenute, ecc., con voto del fisco. Nel concordato minore non c’è una disciplina separata, ma tramite il meccanismo delle classi e del cram down di cui sopra, di fatto il debito fiscale e previdenziale può essere ristrutturato senza un loro consenso attivo se il giudice ritiene soddisfatte le condizioni. Quindi il debitore minore può proporre di pagare, ad esempio, solo una parte di IVA o IRPEF: diversamente dal passato (dove si riteneva intoccabile l’IVA salvo transazione), ora conta la convenienza per i creditori pubblici rispetto alla liquidazione. Naturalmente, offrire almeno il valore del bene sottostante o un minimo di capitale su tributi è prudenziale anche per ottenere l’omologa.
D) Definire il debito: soluzioni stragiudiziali alternative e integrative: Non sempre si deve arrivare a una procedura giudiziaria: ci sono casi in cui la soluzione migliore è raggiungere un accordo con i creditori fuori dal tribunale. Ciò può avvenire soprattutto quando il numero di creditori non è troppo elevato o quando c’è una singola macro-posizione da risolvere. Alcune strategie:
- Piano di rientro concordato: se il debitore ha entrate regolari e il creditore è disposto, si può sottoscrivere privatamente un piano di rateizzazione del dovuto, magari con abbattimento di interessi o rinuncia a azioni legali finché paghi. Questo è frequente con le banche (piani di rientro su scoperti di conto) o coi fornitori commerciali. È meno formale di una procedura ma va rispettato rigorosamente o decade.
- Saldo e stralcio individuale: come accennato, proporre a ciascun creditore (o ai principali) di accettare una somma a saldo dell’intero credito. Spesso funziona con le società di recupero crediti o con i crediti ceduti (ad es. la banca ha ceduto il vostro debito a una società, la quale l’ha pagato magari al 5% del valore: offrire il 10% cash potrebbe convincerli). L’Avv. Monardo cura moltissime trattative di saldo e stralcio: negozia ad esempio la cancellazione di ipoteca su casa del debitore con la finanziaria che la detiene, ottenendo magari uno sconto del 50-70% sul debito residuo in cambio di un pagamento immediato (magari reso possibile da un parente o dalla vendita volontaria della casa stessa a prezzo di mercato, migliore dell’asta). Queste transazioni vengono messe per iscritto ed è essenziale farle con la supervisione legale per includere clausole di liberatoria totale.
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): per le imprese in particolare, esiste la possibilità di accedere a una composizione negoziata assistita da un esperto (nomina camerale) che aiuti a trovare un accordo coi creditori fuori dalle aule giudiziarie. L’Avv. Monardo, essendo “esperto negoziatore”, conosce bene lo strumento: l’impresa in crisi può richiedere la nomina di un esperto che, assieme all’imprenditore e ai professionisti, convoca i creditori chiave e cerca di elaborare un accordo (che può essere un semplice riscadenzamento, un accordo di ristrutturazione o un concordato). Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive simili al concordato (sospensione azioni esecutive) per avere respiro mentre tratta. Se le trattative riescono, si formalizza in vari modi: accordo stragiudiziale privato, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ex art. 57 CCII) se si raggiunge l’adesione di almeno il 60% dei creditori, oppure un vero e proprio concordato semplificato nel caso di esito negativo ma con offerte di continuità (quest’ultimo per imprese, fuori portata qui). Insomma, la composizione negoziata è un percorso flessibile, adatto soprattutto a aziende con potenzialità di risanamento, che preferiscono riservatezza e rapidità. L’Avv. Monardo, in quanto esperto, può assistere l’imprenditore sia assumendo il ruolo dell’esperto indipendente (quando nominato) sia come advisor dell’impresa nella procedura. È un’opzione da considerare prima di gettarsi nel concorsuale, quando c’è la concreta chance di ottenere consensi volontari (magari anche di banche e fisco, ad esempio tramite moratorie accordate, ecc.).
In conclusione, impugnare, sospendere, contestare e definire sono quattro verbi che riassumono l’operato dell’avvocato per salvare il debitore: impugnare ciò che è ingiusto o illegittimo, sospendere ogni azione pericolosa in corso, contestare ogni addebito non dovuto riducendo l’entità del debito e definire il restante nella maniera più vantaggiosa (concordato, accordo, rottamazione, ecc.). Ogni caso avrà il suo mix: ad esempio, un piccolo imprenditore con cartelle esattoriali potrà impugnarne alcune, rottamarne altre e per il residuo fare concordato; un privato con debiti di finanziarie potrà contestare interessi usurari su alcuni contratti e chiudere a saldo e stralcio gli altri; un’azienda potrà negoziare standstill con le banche e intanto presentare concordato minore per i debiti fornitori e fiscali. Il ruolo dell’Avv. Monardo e del suo team è proprio orchestrare queste mosse, con competenza multidisciplinare (legale e fiscale) e con la giusta dose di fermezza e diplomazia verso i creditori. Grazie alla loro esperienza, sanno individuare quali battaglie legali vale la pena combattere e quali invece conviene risolvere bonariamente, sempre nell’ottica di proteggere il debitore e portarlo al risultato finale: l’uscita dal tunnel dei debiti con il minor sacrificio possibile.
Strumenti Alternativi per Gestire il Debito: Rottamazioni, Definizioni Agevolate, Piani del Consumatore, Esdebitazione, Accordi di Ristrutturazione
Dopo aver approfondito il concordato minore e le relative strategie difensive, è doveroso passare in rassegna gli altri strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per affrontare situazioni di sovraindebitamento o comunque di debiti insostenibili. Ogni strumento ha requisiti e vantaggi specifici: in alcuni casi saranno complementari al concordato (es. una rottamazione fiscale che riduce il debito da inserire nel piano), in altri sono alternative vere e proprie (es. il consumatore che fa il “piano del consumatore” invece del concordato minore). Vediamoli nel dettaglio con un approccio pratico.
Rottamazioni delle Cartelle e Definizioni Agevolate Fiscali
Le rottamazioni (dette anche “definizioni agevolate”) delle cartelle esattoriali sono misure straordinarie, emanate a più riprese negli ultimi anni, che consentono ai debitori verso l’Erario (ma anche verso enti locali, INPS, ecc. se i carichi sono affidati all’agente della riscossione) di pagare a saldo i propri debiti tributari, risparmiando su sanzioni e interessi. Si tratta di strumenti di legge, non discrezionali del Fisco: se rientri nelle condizioni e presenti domanda, l’ente di riscossione è obbligato ad accettare.
- Rottamazione-quater (2023): prevista dalla Legge di Bilancio 2023, copriva i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022. Termine di domanda chiuso il 30/6/2023. Ha permesso a molti di dilazionare in 18 rate fino al 2027. Se hai aderito e stai pagando, sappi che puoi inserire le rate nel piano del concordato e l’Agenzia Riscossione non potrà procedere su quei debiti finché rispetti le scadenze.
- Rottamazione-quinquies (2026): come accennato, la Legge 199/2025 ha aperto una nuova definizione per i carichi 2000-2023 . Chi può aderire? Tutti i soggetti (persone fisiche e imprese) con debiti a ruolo in quell’arco temporale. Cosa si paga? Solo l’imposta o contributo dovuto + il capitale delle multe (le multe stradali ad esempio non hanno “imposta” ma sanzione, e la rottamazione fa pagare la sanzione base senza interessi). Non si pagano: interessi di mora, sanzioni tributarie, aggio di riscossione . Tempistiche: Domanda entro il 30 aprile 2026 , risposta dell’Agenzia con il conteggio entro il 30 giugno 2026, pagamento prima rata entro 31 luglio 2026 (o unica soluzione). Rate fino a 54 mensili (4.5 anni) o 18 semestrali (9 anni) . Vantaggi: enorme risparmio sugli importi – le sanzioni amministrative (es. per tardivi versamenti) spesso sono il 30% dell’imposta, gli interessi di mora sono 6% annuo: tutto cancellato. Svantaggi: bisogna essere in grado di pagare il capitale, se il debito è grande non tutti riescono neanche in 9 anni. Attenzione: la normativa 2026, a differenza di precedenti, ha eliminato i 5 giorni di tolleranza per le rate , dunque anche un piccolo ritardo comporta decadenza. E non è inclusa la “riammissione” per chi era decaduto dalla rottamazione-quater (che invece era stata data per rottamazione-ter nel 2023). Quindi, se in passato hai perso i benefici per mancato pagamento, questi carichi restano dovuti integralmente (salvo futura clemenza legislativa).
Come interagisce la rottamazione col concordato minore? Se hai prevalentemente debiti fiscali e riesci a pagarli con la rottamazione, potresti non aver bisogno di un concordato (ti basta la definizione agevolata). Tuttavia, se i debiti fiscali sono solo una parte o non riesci comunque a pagare tutto il capitale, potresti combinare gli strumenti: ad esempio, rottamare per togliere sanzioni e interessi e poi includere nel concordato il pagamento del solo capitale rottamato magari parziale. Un esempio pratico: Debito Agenzia Entrate €50.000 di cui 20k imposte e 30k sanzioni/interessi. Con rottamazione quinquies dovresti pagare 20k (capitale) in 9 anni. Se non ce la fai, potresti fare un concordato minore offrendo di pagare, grazie a terzi, il 50% di quel capitale (10k) – i crediti erariali sarebbero comunque soddisfatti rispetto a zero della liquidazione. Il giudice, valutando la convenienza, potrebbe omologare anche se AE vota no, per cram down. Così pagheresti solo 10k su 50k originari, con esdebitazione del resto. Importante: bisogna coordinare bene i due istituti, perché se presenti domanda di rottamazione e poi fai concordato, devi proseguire i pagamenti o includere l’importo nelle somme da reperire nel piano. Nel dubbio, il consiglio è: aderire comunque alle definizioni agevolate quando disponibili, perché congelano le azioni esecutive e riducono il debito in automatico. Poi se serve il concordato, sarà su basi più leggere.
Oltre alle rottamazioni “generalizzate”, tenete d’occhio eventuali definizioni particolari: ad esempio, la legge di Bilancio 2023 prevedeva la definizione agevolata delle liti pendenti col fisco (pagavi un forfait se avevi causa in corso) e la conciliazione agevolata (pagavi il 90% se conciliavi in appello). Queste misure vanno e vengono, ma l’avvocato tributarista dello staff Monardo è sempre aggiornato e potrà consigliarvi se rientrate in qualche casistica di condono o sconto fiscale.
Piano del Consumatore (Ristrutturazione dei debiti del consumatore)
Abbiamo detto che il consumatore (persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività di impresa) non rientra nel concordato minore salvo il caso familiare. Ciò non significa che il consumatore non abbia via d’uscita: al contrario, il Codice della crisi dedica gli artt. 67-73 alla Ristrutturazione dei debiti del consumatore, che è l’erede del vecchio “piano del consumatore” della L. 3/2012. In cosa consiste? In una procedura analoga al concordato minore, ma con alcune differenze sostanziali:
- Niente voto dei creditori: il consumatore sovraindebitato presenta, con l’ausilio dell’OCC, un piano di ristrutturazione che prevede come intende pagare (in parte) i debiti. Questo piano non viene posto al voto dei creditori . È il giudice a decidere se omologarlo o no, valutando due cose: la fattibilità/convenienza (cioè che i creditori non stiano peggio che nella liquidazione) e soprattutto la meritevolezza del consumatore. Il concetto di meritevolezza implica che il debitore non deve aver colposamente provocato la sua situazione con atto di frode o malafede (ad es. ricorso al credito sproporzionato senza prospettive di rimborso, spese voluttuarie eccessive, violazioni fiscali gravi, etc.). Questa valutazione è discrezionale e mira a evitare abusi. Se il giudice ritiene il debitore non meritevole, può rigettare il piano.
- Possibile cram down dei creditori dissenzienti senza voto: proprio perché non c’è voto, i creditori subiscono l’effetto del piano omologato senza poterlo impedire (salvo fare opposizione dimostrando che avrebbero preso di più altrove o che il debitore ha info false). Per questo la ristrutturazione del consumatore è uno strumento potente: un debitore onesto ma sfortunato può ottenere dal giudice l’omologa anche se i creditori ovviamente avrebbero detto “no”. Pensiamo a un padre di famiglia indebitato con finanziarie: presenta un piano per pagare il 20% in 5 anni usando il suo stipendio, il giudice verifica che in alternativa (nessun piano) i creditori avrebbero pignorato 1/5 di stipendio per 10 anni ma forse incassato anche meno, e che il padre di famiglia non ha colpe gravi -> può omologare anche se le finanziarie protestano.
- Requisiti soggettivi: solo consumatori (quindi niente debiti d’impresa). Spesso sono debiti da carte di credito, prestiti personali, fideiussioni per parenti, bollette, canoni, magari anche qualche debito fiscale personale.
- Procedura: simile al concordato minore: ricorso tramite OCC, relazione OCC che in questo caso valuta anche la meritevolezza in dettaglio, apertura procedura, eventuali misure protettive, omologa giudiziale (senza voto). Se omologato, il piano vincola tutti.
- Vantaggi: non serve convincere i creditori uno ad uno; è l’ideale quando il debitore ha un reddito modesto ma costante e vuole conservarsi magari la casa di abitazione. Con un buon avvocato e un OCC scrupoloso, se la persona ha agito con buona fede, il tribunale spesso accoglie. Ad esempio, casi di sovraindebitamento da gioco: se il debitore mostra di aver intrapreso cure (ludopatia) e di voler rimediare, molti giudici omologano piani anche a fronte di comportamenti passati discutibili perché c’è l’intento di recupero (tra l’altro, su gioco e sovraindebitamento esiste giurisprudenza di favore, e l’Avv. Monardo ha anche trattato casi simili con successo).
- Svantaggi: il limite è che se il debitore non ha alcuna capacità di pagamento (zero reddito, zero beni) difficilmente potrà fare un piano decente: in tal caso si va verso la liquidazione e l’esdebitazione dell’incapiente. Inoltre, la soglia di tolleranza: qualche piccolo errore passato non pregiudica la meritevolezza, ma se emergono elementi di dolo (es. ha dissipato patrimoni volutamente per non pagare) il giudice rigetta.
In conclusione, il piano del consumatore è lo strumento dedicato al privato cittadino. L’Avv. Monardo e il suo team ne fanno largo uso quando hanno di fronte famiglie indebitate per motivi personali (spese mediche impreviste, perdita del lavoro, ecc.). Spesso predispongono piani familiari congiunti: il Codice prevede la procedura familiare (art. 66 CCII) dove membri di una stessa famiglia con debiti comuni o collegati possono presentare un unico piano (se uno è consumatore e l’altro no, allora è un concordato minore per entrambi). Ciò semplifica le cose e riduce costi.
Liquidazione Controllata ed Esdebitazione
La liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII) è l’equivalente del fallimento per i soggetti non fallibili o per chi comunque vuole liquidare tutto. È la procedura da scegliere quando il debitore non ha possibilità di offrire un piano di ristrutturazione fattibile oppure se preferisce mettere fine alla situazione cedendo i suoi beni. Può accedervi sia il consumatore sia gli altri debitori sovraindebitati. Caratteristiche principali:
- Viene nominato un liquidatore dal tribunale, il quale prende possesso di tutti i beni del debitore, li vende e distribuisce il ricavato ai creditori secondo le priorità di legge (privilegi, ecc.). È molto simile a un fallimento: il debitore perde la disponibilità del patrimonio (ma non la proprietà formale), gli atti di gestione passata possono essere revocati se pregiudizievoli, i creditori fanno domanda di ammissione al passivo, etc.
- Il vantaggio per il debitore è che, a fine procedura, può ottenere l’esdebitazione: la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. L’esdebitazione nella liquidazione controllata non è automatica: va chiesta dal debitore entro 1 anno dalla chiusura, e il tribunale la concede se il debitore ha collaborato e non ha avuto comportamenti dolosi o gravemente colposi (criteri simili alla meritevolezza) e non ha beneficiato di altre esdebitazioni nei 5 anni.
- Novità importante del Codice: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Questa è una misura di clemenza unica in Europa: il debitore persona fisica che non abbia alcun patrimonio liquidabile (se non cose di valore trascurabile) può chiedere al tribunale la cancellazione dei debiti senza doverli pagare, subito, a patto di essere meritevole e di non aver altre vie. È come un “fresh start” immediato. Tuttavia, prevede che nei 4 anni successivi, se il debitore migliora la sua situazione (eredità, vincite), debba pagare almeno il 10% dei debiti ai creditori perché l’esdebitazione resti efficace. È una norma pensata per chi è completamente a terra ma merita una seconda chance (ad esempio persone travolte da eventi eccezionali, malattie, etc., senza beni né reddito). Limiti: non copre i debiti futuri e alcuni debiti esclusi (multe, alimenti, risarcimenti danni da fatti illeciti, debiti per mantenimento figli, che restano comunque fuori).
La liquidazione controllata può essere scelta anche dopo un concordato non riuscito (ad es. creditori bocciano il piano o giudice lo rigetta): il debitore può convertirla in liquidazione per poi puntare all’esdebitazione. Ovviamente è l’ultima spiaggia: il debitore cede tutto, ma in cambio ottiene la “pulizia” finale. L’Avv. Monardo considera sempre anche questo scenario: a volte, in casi disperati, consiglia al cliente di procedere direttamente con liquidazione controllata, specie se non ha asset importanti da salvare, perché è più onorevole del fallimento (che comunque per un non fallibile non ci sarebbe) e porta alla cancellazione dei debiti. Anche qui, il supporto professionale è fondamentale: per massimizzare la meritevolezza (ad esempio, se emergono movimenti sospetti pregressi, l’avvocato prepara memorie per spiegare che non c’era intento di frode, ecc.).
Accordi di Ristrutturazione dei Debiti (per imprese)
L’accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII (ex art. 182-bis l.fall.) è uno strumento riservato agli imprenditori (anche non piccoli) in crisi che riescono a ottenere l’adesione di almeno il 60% dei creditori in termini di credito. È una via di mezzo tra la composizione negoziata e il concordato:
- Si tratta di un accordo privatistico (una sorta di contratto) sottoscritto dal debitore e da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Può prevedere dilazioni, stralci, conversione di crediti in equity, ecc.
- Viene poi omologato dal tribunale, che estende gli effetti anche ai creditori non aderenti, però questi ultimi conservano il diritto di essere pagati integralmente (salvo diverso accordo con loro). Quindi se ho un creditore dissenziente, devo comunque assicurargli il pagamento integrale entro il termine massimo previsto dal piano (o quello di legge se privilegiato).
- È utile quando il debitore ha pochi creditori chiave con cui può trattare e ottenere consenso (es. banche): una volta raggiunto quell’accordo, gli altri minori vengono pagati in full e l’azienda si risana. Ha il vantaggio di potersi svolgere in riservatezza (prima del deposito in tribunale, le trattative sono confidenziali) e una volta omologato vincola tutti, pur non essendoci votazione formale.
- Esiste anche la variante di accordo agevolato (art. 61 CCII) se raggiungi 30% adesione, puoi chiedere misure protettive, ma poi devi arrivare a 60% per omologa.
Nella prassi del sovraindebitamento puro (persone fisiche, piccoli), l’accordo ex art. 57 è poco usato perché in quei casi c’è lo strumento proprio (concordato minore, piano consumatore). È invece rilevante per aziende medio-grandi che puntano a ristrutturare fuori dal fallimento senza passare dal voto di un concordato preventivo (che richiede maggioranze e classi etc.). L’Avv. Monardo come specialista di diritto bancario a volte propone accordi di ristrutturazione quando rappresenta società indebitate con banche: contatta tutte le banche, le mette attorno a un tavolo, definisce uno schema di accordo (taglio di parte del debito, nuove garanzie, business plan di rilancio) e poi procede all’omologa.
Altri strumenti e considerazioni
Nel panorama delle soluzioni possiamo citare anche:
- Esdebitazione “immediata” del fallito: non riguarda il sovraindebitamento ma vale ricordare che chi è dichiarato fallito (oggi liquidazione giudiziale per imprese) può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui dopo la chiusura della procedura. È simile a quella della liquidazione controllata.
- Misure di protezione prima del deposito: il nuovo Codice consente, in casi di urgenza, di chiedere misure protettive anche prima di presentare la domanda di concordato minore o piano consumatore (art. 54 CCII). Ad esempio, se stai trattando con OCC e creditore minaccia di venderti casa settimana prossima, puoi chiedere al tribunale di emettere un decreto urgente di sospensione dell’asta, impegnandoti a depositare il piano entro 2-3 mesi. Strumento da usare con cautela ma l’avvocato lo tiene presente.
- Sovraindebitamento e indebitamento famigliare: sottolineiamo di nuovo la possibilità della procedura familiare. Se più membri di una famiglia sono indebitati, conviene spesso presentarli insieme: risparmio di costi e visione unitaria. Es. marito imprenditore minore e moglie consumatrice: fanno un concordato minore congiunto. Oppure padre, madre e figlio tutti garanti l’uno dell’altro: si risolve in un colpo solo con un unico piano.
- Debiti di cui il debitore non si libera mai: va detto, certe tipologie di debiti non sono esdebitabili nemmeno con queste procedure. Ad esempio, le obbligazioni alimentari (mantenimento al coniuge, ai figli) non vengono cancellate, perché tutelano diritti fondamentali di terzi. Anche le multe per sanzioni penali (ammende, pene pecuniarie) o i risarcimenti per danni da fatto illecito con sentenza penale di condanna restano fuori: lo Stato ritiene che su queste il debitore debba comunque rispondere (per ragioni punitive). Il lettore medio raramente ha questi tipi di debiti, ma è bene saperlo: se ad esempio sei condannato a risarcire 100k ad una vittima di reato, quel debito non sparirà con l’esdebitazione (art. 278 CCII lo esclude). L’avvocato valuterà caso per caso la composizione del debito e ti avviserà di queste eccezioni.
In sintesi, oggi il quadro normativo italiano offre una gamma completa di soluzioni. Il lavoro di un legale esperto è capire quale mix applicare al caso concreto. Ad esempio, per un piccolo imprenditore sovraindebitato il pacchetto ottimale potrebbe essere: rottamazione-quinquies per i debiti fiscali, concordato minore per tagliare il resto dei debiti chirografari, e successivamente esdebitazione. Per una famiglia consumatrice, magari: piano del consumatore per ridurre le rate a importo sostenibile e salvare la prima casa (proponendo ai creditori ipotecari di allungare il mutuo), affiancato da una definizione agevolata delle cartelle per sgravare le posizioni Equitalia. Ogni combinazione deve essere studiata sui numeri e sulle normative in vigore in quel momento – per questo è essenziale che l’avvocato sia sempre aggiornato (le leggi di bilancio escono ogni anno con novità, i giudici fanno sentenze innovative di continuo). L’Avv. Monardo, essendo sia cassazionista sia inserito in reti di specialisti, ha il polso di tutte le evoluzioni legislative e giurisprudenziali, e fa in modo di far ottenere ai suoi assistiti il massimo beneficio possibile dalle leggi vigenti.
Errori Comuni da Evitare e Consigli Pratici per il Debitore
Affrontare una montagna di debiti è già di per sé stressante; farlo commettendo errori può renderlo un calvario senza uscita. In questo paragrafo elenchiamo gli sbagli più frequenti che i debitori compiono (spesso per ignoranza o cattivi consigli) e forniamo una serie di consigli pratici su come comportarsi per migliorare la propria situazione. Queste indicazioni derivano dall’esperienza sul campo: l’Avv. Monardo e il suo team hanno visto molte situazioni simili e sanno quali atteggiamenti portano al successo e quali invece compromettono irrimediabilmente le chance di salvezza.
Errori Comuni da Evitare
- Aspettare troppo prima di agire: Il procrastinare è il nemico numero uno. Molti debitori, per paura o vergogna, ignorano le prime avvisaglie (solleciti di pagamento, lettere di avvocati, ecc.) e attendono finché non ricevono atti ben più gravi (pignoramenti, sfratti, decreto ingiuntivo esecutivo). Ogni ritardo però restringe le opzioni: ad esempio, se avessi contestato subito un estratto di ruolo al primo arrivo della cartella, magari l’avresti annullata; se invece lo fai dopo che la cartella è definitiva e c’è un pignoramento in atto, le possibilità sono minori. Consiglio: non ignorare nessuna comunicazione relativa ai debiti. Mostrala subito all’avvocato, anche se ti sembra di non poterci fare nulla. Spesso un occhio esperto vede opportunità dove tu vedi solo minacce.
- Pagare alcuni creditori “a caso” e trascurarne altri: Preso dal panico, il debitore a volte fa pagamenti scoordinati: ad esempio vende l’auto e con quel ricavato paga per intero un debito piccolo perché il creditore lo tormentava, mentre lascia indietro la rata del mutuo. Oppure restituisce somme al parente che gliele aveva prestate, pensando “almeno sistemo lui”. Questo è un errore perché potresti aver bisogno di ogni euro per il piano complessivo, e perché pagare preferenzialmente un creditore a scapito di altri poco prima di una procedura concorsuale può essere visto come atto in frode (sottrarre risorse alla massa creditoria). Consiglio: prima di fare qualsiasi pagamento significativo quando sei insolvente, consulta il legale. Stilerete un piano di cassa o un budget, decidendo chi eventualmente pagare subito (es. fornitori strategici per tenere aperta l’attività, spese di vita essenziali, etc.) e chi mettere in stand-by. Se stai per avviare un concordato, evita di creare preferenze ingiustificate: i pagamenti antecedenti possono essere revocati o comunque potrebbero farti contestare la malafede.
- Contrarre nuovi debiti per pagare i vecchi (spirale): Un altro errore grave è cercare di tamponare il buco con altro debito. Esempio tipico: hai 3 rate scadute di mutuo, la banca minaccia di risolvere il contratto, allora chiedi un prestito personale ad altra finanziaria per pagare quelle rate. Così facendo, probabilmente tra qualche mese ti ritroverai con due debiti invece di uno, e magari tassi più alti. La spirale del sovraindebitamento spesso nasce così: rincorrere debiti con altri debiti (spesso da usurai o finanziarie spregiudicate) porta al collasso. Consiglio: fermati e valuta una ristrutturazione. Se già fatichi con i debiti attuali, non aggiungerne altri. Meglio affrontare il problema alla radice con un piano di riduzione (concordato, transazione) che aggiungere peso sulle spalle. Unico caso in cui può avere senso nuovo debito è finanza esterna da terzi disposti a perderla (es. un parente che ti regala/presta soldi sapendo che forse non li rivedrà): ma lì è un aiuto, non un debito oneroso sul mercato.
- Nascondere la situazione o mentire al professionista: Alcuni debitori, per vergogna o timore di essere giudicati, non dicono tutta la verità all’avvocato o all’OCC. Magari omettono di menzionare un debito “secondario” o un bene cointestato, pensando che tanto non emergerà. Questo è un errore capitale: una volta in procedura, tutto deve essere trasparente. Se salta fuori un debito non dichiarato o un bene occultato, il giudice potrebbe dichiarare inammissibile il piano per frode. Oppure, se l’avvocato non sa di una certa pendenza, non potrà tutelarti su quella. Consiglio: con il tuo legale sii totalmente onesto e trasparente. Lui non è lì a giudicarti ma a aiutarti. Ogni informazione è utile. Ricorda che c’è il segreto professionale: l’avvocato non può rivelare ciò che gli confessi, quindi parlargli apertamente non ti espone a rischi, mentre tacergli cose sì.
- Continuare spese e stile di vita incompatibili: Quando decidiamo di ristrutturare i debiti, dobbiamo dare anche segnali concreti di cambiamento. Se un debitore vive ancora al di sopra dei propri mezzi durante la procedura (es. mantiene auto di lusso, vacanze costose, etc.), i creditori e il giudice potrebbero storcere il naso sulla sua serietà. Inoltre, sprecare soldi in spese voluttuarie toglie risorse che potrebbero andare al piano. Errore è quindi non adeguare il proprio tenore di vita alla nuova realtà. Consiglio: fai un po’ di autodisciplina finanziaria. Taglia il superfluo e conserva liquidità per le cose importanti (pagare contributi al piano, onorare accordi, costi della procedura, mantenere la famiglia nei limiti). Questo non solo migliora i numeri (più risparmio, più pagamento ai creditori magari), ma dimostra anche la tua buona fede (meritevolezza). I giudici vedono con favore il debitore che, ad esempio, rinuncia all’auto costosa e gira con una utilitaria durante il piano.
- Fidarsi di consigli “fai da te” o di soggetti non qualificati: Purtroppo proliferano pseudo-consulenti o società di “debtrelief” che promettono miracoli (tipo: “Cancella i debiti al 90% garantito senza avvocato!”). Molti disperati cedono a queste sirene, magari pagando parcelle anticipate a chi non ha né titoli né poteri per risolvere legalmente la questione. Il risultato sono mesi persi e soldi buttati, e talvolta la situazione peggiora (atti non impugnati in tempo, procedure saltate). Consiglio: affidati solo a professionisti qualificati: avvocati specializzati, OCC riconosciuti. Verifica le credenziali: l’Avv. Monardo, ad esempio, è iscritto all’albo avvocati cassazionisti, è in elenchi del Ministero come Gestore crisi – queste sono garanzie. Non esistono bacchette magiche; diffida di chi promette cancellazioni di debiti senza spiegare come. Il percorso esdebitativo è tecnico e legale: serve competenza.
- Pensare che la situazione sia senza via d’uscita (rassegnazione): L’errore opposto al procrastinare è convincersi che non c’è nulla da fare e lasciarsi andare, smettendo di reagire. Ciò può portare a azioni esecutive irreversibili perché non si è fatto nulla per opporsi. Ad esempio, se pensi “tanto la banca mi porterà via tutto, non faccio nulla”, poi arriva il decreto di trasferimento e perdi la casa per sempre, mentre magari un concordato poteva evitarlo o ridurlo. Consiglio: non rassegnarti senza prima aver consultato un esperto. Nella stragrande maggioranza dei casi, qualcosa da fare c’è. Anche solo prendere tempo può fare la differenza (magari aspetti una liquidità futura). Abbiamo visto persone convinte di essere rovinati riuscire a salvare la casa o l’azienda con gli strumenti giusti. Mantieni un approccio proattivo: finché la legge offre tutele, sfruttale.
- Trascurare le comunicazioni con il tribunale o l’OCC: Una volta avviata la procedura concorsuale, alcuni debitori si rilassano troppo e magari non rispondono prontamente alle richieste del Gestore (che chiede documenti integrativi) o non si presentano alle udienze pensando “tanto c’è l’avvocato”. Questo può creare problemi: la collaborazione del debitore è fondamentale. Consiglio: sii reattivo e collaborativo. Se l’OCC ti chiede di aggiornare le dichiarazioni dei redditi o la lista movimenti bancari, fallo subito. Se c’è un’udienza di omologa, presenzia insieme al tuo legale se possibile: far vedere il tuo volto al giudice non guasta, anzi umanizza il caso. La procedura non è “dell’avvocato”, è la tua: partecipa attivamente, segui i consigli e rispetta le scadenze (es. versare nei termini eventuali importi dovuti al fondo spese, etc.).
Consigli Pratici per il Debitore Sovraindebitato
Oltre a evitare gli errori, ecco una serie di consigli pratici da mettere in atto:
- Fai un inventario completo della tua situazione finanziaria: Prendi carta e penna (o un foglio Excel) e elenca tutti i debiti che hai, con indicazione del creditore, importo, eventuali interessi di mora, se c’è un contenzioso in corso, se il credito è garantito (ipoteca, pegno) o chirografario, e se è già scaduto o ancora no. Elenca anche tutti i tuoi beni (immobili, auto, conti correnti, stipendio/pensione, partecipazioni, liquidazioni spettanti) e le spese fisse mensili (affitto, bollette, alimenti ecc.). Questo quadro servirà all’avvocato per capire come muoversi e a te per avere consapevolezza. Spesso i debitori non sanno nemmeno esattamente quanto devono e a chi – ciò li paralizza. Mettere ordine è il primo passo.
- Verifica la presenza di eventuali coobbligati o garanti: Se hai firmato fideiussioni o se altri hanno garantito per te, considera che le azioni dei creditori possono rivolgersi anche contro di loro. Una strategia di difesa deve tenere conto anche di proteggere (per quanto possibile) i garanti, magari includendoli in un concordato familiare. Ignorare i garanti (tipicamente parenti) può portare a un effetto domino: salvi te ma rovinano tuo padre ad esempio. La legge consente di includere anche il fideiussore persona fisica in una procedura di sovraindebitamento . Quindi evidenzia subito all’avvocato chi sono i soggetti coinvolti nei tuoi debiti.
- Conserva con cura tutta la documentazione: Non buttare o perdere le lettere, gli estratti conto, i contratti di mutuo, gli atti giudiziari ricevuti. Fanne magari una scannerizzazione e consegna copie al legale. Molti casi di successo nascono da un dettaglio su un documento (es. un tasso errato nel contratto di finanziamento) che se non fosse stato disponibile non avresti potuto far valere. Anche le ricevute di pagamento pregresse: se hai pagato qualcosa porta traccia, così il legale verifica se è stato scalato correttamente.
- Proteggi i beni indispensabili tramite la legge: Alcuni beni sono impignorabili per legge (entro certi limiti): ad esempio, lo stipendio sul conto corrente è impignorabile per l’ultimo importo pari al triplo dell’assegno sociale (circa €1500) se accreditato prima del pignoramento; gli strumenti di lavoro necessari all’attività sono impignorabili in parte; la prima casa di abitazione non di lusso è impignorabile da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione (non da banche però) grazie al D.L. 69/2013. Informati con l’avvocato su queste tutele: potrebbe emergere che la tuacar prima casa non può essere toccata dal Fisco se ci abiti e non hai altri immobili (il che indirizza le scelte: magari conviene lasciar cadere la morosità fiscale sapendo che l’ipoteca esattoriale c’è ma la casa non andrà all’asta se il debito è sotto 120 mila euro). Oppure, se hai un conto cointestato con il coniuge, sappi che se non è debitore lui può fare istanza di svincolo pro quota. Consiglio pratico: avere un quadro di cosa possono o non possono prenderti aiuta a decidere le priorità.
- Considera la vendita volontaria di beni non essenziali: Se hai qualche asset liquidabile (seconda auto, terreno non utilizzato, oggetti di valore) vendendolo spontaneamente sul mercato libero di solito ottieni un prezzo superiore a quello che otterresti se fosse pignorato e venduto all’asta. Quelle risorse puoi metterle a disposizione per un accordo o un concordato. Ad esempio, vendere una vecchia barca o quote di un terreno per racimolare liquidità da offrire ai creditori. Farlo prima e volontariamente con l’ok del legale (per non incorrere in atti in frode) può rafforzare la fattibilità del tuo piano. L’importante è che il ricavato resti tracciato e venga destinato al contesto della ristrutturazione (non che sparisca in spese voluttuarie). Nel concordato minore la vendita di alcuni beni può far parte del piano, ma se la fai prima potresti semplificare il processo (ad es. converti un bene illiquido in liquidità da distribuire subito). Parliamone con i professionisti prima di fare mosse.
- Mantieni la calma nelle interazioni con i creditori e recuperatori: È inutile e dannoso litigare furiosamente al telefono con il recupero crediti o minacciare il funzionario di banca. Meglio lasciar gestire all’avvocato i rapporti una volta che lo incarichi: ogni comunicazione può passare da lui. Se però ti trovi a dover interagire (prima di avere il legale), sii educato ma fermo: non promettere pagamenti che non potrai fare (questo li galvanizza a pressarti di più se poi non adempi), limita a spiegare che sei consapevole del debito ma in difficoltà e che stai approntando con un professionista una soluzione. Mai insultare o fare minacce – peggiora solo la situazione e possono denunciarti. Consiglio pratico: delega il più possibile il contatto al tuo avvocato, che con tono professionale tratterà senza emotività.
- Prepara una breve spiegazione personale della tua storia: Sia nel piano presentato al giudice sia nelle eventuali negoziazioni, è importante far emergere il perché sei finito nei guai e come vuoi uscirne. Preparati a raccontare, in modo onesto e conciso, la tua storia: “A causa della crisi X ho perso il lavoro e mi sono indebitato per mantenere la famiglia; ora ho un nuovo impiego e posso offrire Y ai creditori”. Questo serve a umanizzare il tuo caso. I giudici apprezzano una relazione OCC ben articolata anche sugli aspetti personali (la cosiddetta “meritevolezza sociale”). L’Avv. Monardo spesso allega ai ricorsi una sorta di memoria autobiografica del cliente per far comprendere la situazione. Non c’è vergogna nel raccontare le proprie difficoltà, anzi dimostra trasparenza.
- Segui scrupolosamente le istruzioni del professionista durante tutta la procedura: Se il giudice ti chiede di versare € X sul conto della procedura entro una certa data (ad esempio per le spese o per depositare la finanza esterna su un conto dedicato), fallo assolutamente entro i termini e conserva la ricevuta. Se l’avvocato dice di non usare più un determinato conto corrente (magari per evitare un pignoramento in arrivo) o di non accumulare altre spese sulla carta di credito, attieniti. L’esito positivo dipende anche dalla disciplina con cui segui la strada tracciata. Se sgarri, potresti vanificare mesi di lavoro (basta una rata del piano saltata senza motivo perché un creditore chieda la risoluzione… e addio esdebitazione).
Riassumendo, il punto di vista del debitore deve essere sempre quello di chi, pur trovandosi in una condizione sfavorevole, prende in mano la situazione con l’aiuto di un team legale esperto, evita passi falsi e collabora attivamente per costruire la propria salvezza finanziaria. Gli strumenti legali ci sono e sono efficaci, ma richiedono impegno, onestà e strategia. L’Avv. Monardo e il suo staff pongono grande enfasi sull’educare i clienti a questi comportamenti virtuosi: spesso inseriscono nelle loro consulenze un “decalogo del buon debitore” simile ai punti sopra, perché affrontare un sovraindebitamento è anche un percorso umano e psicologico oltre che giuridico. Con il giusto mindset e i giusti consigli, ce la si può fare.
Tabelle Riassuntive di Norme, Termini e Strumenti
Per facilitare la comprensione e avere un quadro sintetico delle informazioni chiave trattate, presentiamo di seguito alcune tabelle riepilogative. Queste tabelle riassumono le principali norme di riferimento, i termini temporali più importanti (scadenze per agire, durate delle rateizzazioni, ecc.), gli strumenti difensivi e i relativi benefici, nonché le possibili sanzioni o decadenze in caso di inadempimento. Consultandole, il lettore potrà rapidamente orientarsi tra le molte scadenze e requisiti di cui abbiamo parlato.
Tabella 1: Principali Norme e Requisiti – Concordato Minore vs Piano del Consumatore vs Liquidazione
| Aspetto | Concordato Minore (Artt. 74-83 CCII) | Ristrutturazione Debiti Consumatore (Artt. 67-73 CCII) | Liquidazione Controllata (Artt. 268-277 CCII) |
|---|---|---|---|
| Soggetti ammessi | Debitori sovraindebitati non consumatori (imprenditore minore, prof., ente, ecc.) ; consumatore solo se in procedura familiare con non consumatori . | Solo consumatore (persona fisica fuori attività imprenditoriale) . | Tutti i debitori sovraindebitati (consumatori e non) che vogliono/o devono liquidare. |
| Presupposto oggettivo | Stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza) . | Idem, sovraindebitamento del consumatore. | Idem, insolvenza/sovraindebitamento conclamata. |
| Continuità aziendale | Possibile (auspicata). Se non c’è, serve finanza esterna apprezzabile . | Non rilevante (di solito consumatore non ha azienda). | Non prevista: procedura liquidatoria pura (cessazione attività d’impresa se c’era). |
| Finanza esterna | Ammessa e necessaria nei piani liquidatori (deve incrementare attivo in modo significativo) . Dibattito su piani con sola finanza esterna (oggi prevale ok con condizioni) . | Non applicabile come concetto separato, ma il consumatore può farsi aiutare da terzi per pagare di più (non obbligatoria). | Può capitare che terzi offrano somme per comprare beni all’asta o aiutare, ma la procedura vende tutto il vendibile in ogni caso. |
| Meritevolezza (condotta debitore) | Non richiesta espressamente (tranne assenza atti in frode) . Giudizio r demandato ai creditori (voto) anziché al giudice. | Richiesta: il giudice valuta la diligenza e correttezza del consumatore per ammettere/omologare . | Richiesta solo ai fini dell’esdebitazione finale: condotta non fraudolenta, collaborazione con organi. Durante la liquidazione, atti in frode possono causare revoca benefici. |
| Trattamento creditori privilegiati | Devono essere rispettate cause di prelazione salvo consenso. Non si possono equiparare ai chirografari . Possibile dividendo parziale, ma devono ricevere più dei chirografari se non pagati integralmente (relative priority). | Idem principi generali: in piano consumatore comunque giudice verifica che nessun creditore stia peggio che in liquidazione, quindi privilegiati non possono ricevere meno del realizzo su loro garanzia. | Realizzo secondo ordine legale: privilegiati pagati in ordine, chirografari proporzionalmente su residuo. |
| Percentuale richiesta a chirografari | Nessuna percentuale minima fissa ex lege, ma soddisfazione deve essere “apprezzabile” se piano liquidatorio . Nel concordato preventivo imprese c’è min. 20% se liquidatorio, ma qui no soglia esatta. | Nessuna percentuale minima, ma piano deve offrire quanto almeno liquidazione darebbe (che potrebbe essere anche 0 se nulla da liquidare). Giudice valuta convenienza. | Dipende dall’attivo; spesso molto bassa. Se < 5%, comunque procedura ammissibile ma creditore ottiene esdebitazione solo se condotta meritevole. |
| Voto dei creditori | Sì, serve maggioranza >50% crediti ammessi (e maggioranza classi se presenti) . Dissentienti vincolati se omologa. Cram down pubblico se Fisco/INPS decisivi e piano più conveniente di liquida . | No voto. I creditori non decidono, possono solo fare osservazioni e opposizione dopo. Decide il giudice su meritevolezza e convenienza . | No voto. I creditori presentano domande di credito, liquidatore e giudice riconoscono o escludono crediti. Non c’è voto, c’è riparto legale. |
| Organi coinvolti | OCC (gestore) che prepara relazione ; Giudice (decreto apertura e omologa); possibile Commissario giudiziale; eventuale Giudice delegato. Debitore generalmente rimane in possesso dei beni (salvo nomina commissario per gestirli). | OCC (gestore) con relazione (valuta meritevolezza); Giudice omologa. Nessun commissario perché non c’è voto. | Tribunale nomina Liquidatore che amministra i beni; Giudice delegato per procedure; Comitato creditori eventuale se molti creditori. Debitore spossessato dei beni. |
| Misure protettive | Sì, possibile sospensione azioni esecutive dall’apertura (o anche prima con ricorso art. 54) . Divieto di ipoteche giudiziali e pignoramenti su crediti antecedenti. | Sì, analoghe: il giudice su istanza può sospendere azioni esecutive non ancora concluse. Protezione del patrimonio simile. | Sì, dall’apertura liquidazione tutte le azioni individuali cessano e il patrimonio è vincolato. |
| Esdebitazione | Automatica dopo l’integrale adempimento del piano omologato (debitor persona fisica liberato dal residuo ex art. 83 CCII). Se il piano non viene adempiuto interamente, rischia risoluzione e niente esdebitazione. | Automatica dopo adempimento del piano omologato (art. 73 CCII): il decreto di omologa del giudice una volta eseguito il piano libera dai debiti residui il consumatore. | Su istanza del debitore entro 1 anno dalla chiusura, concessa se condizioni rispettate (meritevolezza, almeno parziale soddisfo creditori se possibile). Se incapiente totale: possibile esdebitazione immediata ex art. 283 CCII . |
Nota: Le norme sono state semplificate; per dettagli vedere riferimenti nei testi di legge o le parti citate. Ad esempio, l’art. 74 co.4 CCII richiama per concordato minore molte disposizioni del concordato preventivo sulle classi, sulle modalità di voto ecc., quindi alcune regole non esplicitate qui derivano da quel rinvio.
Tabella 2: Termini e Scadenze Importanti per il Debitore
| Situazione/Atto | Termine per Agire/Rispondere | Riferimenti e Note |
|---|---|---|
| Ricorso in opposizione a precetto | 20 giorni dalla notifica del precetto | Art. 615 c.p.c. (opposizione a esecuzione) – evita inizio pignoramento. Se già iniziato, comunque proponibile. |
| Ricorso contro cartella esattoriale | 60 giorni dalla notifica (tributi) <br>40 giorni (contributi INPS) | D.Lgs. 546/92 art. 21 per tributi; L. 689/80 per sanzioni amm.ve; termini perentori. Dopo, cartella definitiva. |
| Opposizione a decreto ingiuntivo | 40 giorni dalla notifica | Art. 641 c.p.c. – se non si fa, il decreto diventa definitivo. Chiedibile sospensione provvisoria esecuzione in caso di gravità. |
| Opposizione ad atto di pignoramento (vizi formali) | 20 giorni dall’atto o dall’udienza successiva | Art. 617 c.p.c. – se il pignoramento è nullo (es. notificato male, eseguito su bene impignorabile), opp. atti esecutivi in 20 gg. |
| Deposito domanda concordato minore o piano consumatore dopo misure protettive urgenti | 30/60 giorni prorogabili dal provvedimento di concessione | Art. 54 CCII: se chiesti provvedimenti protettivi ante causam, il giudice fissa termine per deposito ricorso di merito. |
| Durata sospensione procedure esecutive (misure protettive) | Fino all’omologazione (salvo revoca anticipata o proroga) | Art. 54 e 8 CCII: tipicamente il decreto apertura ex art. 78 CCII blocca le azioni sino a omologa. Può essere rinnovato per poco tempo se necessario. |
| Termine per la votazione creditori nel concordato minore | Stabilito dal giudice nel decreto di apertura (es. 20-30 giorni dalla comunicazione OCC) | Art. 79 CCII: il gestore comunica proposta e relazione, indica come e quando esprimere voto (anche silenzio-assenso in alcuni casi). |
| Termine per domanda rottamazione-quinquies 2026 | 30 aprile 2026 | L. 197/2022 (Bilancio 2023) modificata da L. 199/2025 – domanda online su sito ADR . |
| Pagamento prima/unica rata rottamazione-quinquies | 31 luglio 2026 | Come da norme attuative Agenzia Riscossione; piano di dilazione fino al 2034 (9 anni) se 18 rate semestrali. |
| Rate rottamazione-quinquies successive | 30 novembre 2026 (2ª rata), poi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 nov di ogni anno | 18 rate totali (valore decrescente negli anni). Attenzione: no 5 giorni di tolleranza per scadenze . |
| Durata massima piani concordato minore | Non prevista esplicitamente (debitore propone) – di solito 4-5 anni, ma può essere più lungo se approvato | Nel concordato preventivo imprese erano 5 anni salvo eccezioni, qui non c’è limite rigido. Giudice valuta sostenibilità tempi lunghi. |
| Durata piani consumatore | Non espressamente limitata: tipicamente 4-5 anni anche qui, estensibili. | La giurisprudenza di merito tende a non approvare piani troppo lunghi (oltre 7-8 anni) per incertezza futura, ma non c’è divieto normativo. |
| Durata prescrizione debiti tributari (ai fini esdebitazione) | 10 anni (cartelle); 5 anni sanzioni amm.ve; ecc. | Utile sapere se un debito è prescritto: l’avvocato controlla se l’ente ha agito in tempo. Se prescritto, va eccepito e si annulla. |
| Attesa ri-presentazione procedura sovraindebitamento dopo esdebitazione | 5 anni dall’esdebitazione precedente | Art. 280 CCII: non si può ottenere esdebitazione due volte in meno di 5 anni; inoltre max 2 volte nella vita. |
Tabella 3: Strumenti Difensivi e di Composizione – Sintesi
| Strumento | Chi può usarlo | Cosa fa | Benefici per debitore | Eventuali sanzioni/controindicazioni |
|---|---|---|---|---|
| Opposizione a precetto/pignoramento | Chi riceve precetto o subisce pignoramento | Ricorso al giudice civile per contestare diritto a esecuzione o irregolarità atti | – Sospende o blocca esecuzione imminente <br>– Può guadagnare tempo prezioso <br>– A volte annulla l’atto (es. importo errato) | – Se pretestuosa, debitore paga spese legali e interessi <br>– Non elimina il debito, sposta solo via giudiziale |
| Ricorso tributario | Contribuente destinatario di cartella/avviso | Impugnazione in Commissione Tributaria di cartelle, avvisi, intimazioni | – Possibile annullamento totale/parziale del debito fiscale <br>– Sospensione riscossione se accolta istanza <br>– Riduzione sanzioni in conciliazione | – Tempi di giudizio (anni) <br>– Serve fondamento giuridico (no “mi dispiace, non posso pagare”) <br>– Costi di lite (compensabili) |
| Rottamazione cartelle (definizione agevolata) | Chi ha debiti a ruolo in ambito definizione (es. quinquies: carichi 2000-23) | Istanza all’Agenzia Riscossione per pagare solo quota capitale senza sanzioni/interessi | – Taglio spesso > 30-50% importo dovuto <br>– Rate lunghe (fino 9 anni) <br>– Stop a pignoramenti su quei carichi una volta presentata domanda e in regola coi pagamenti | – Decadenza se salto pagamento rata (nessuna tolleranza nuova norma) <br>– Debito risorge con interessi se decadi <br>– Non include debiti post-2023 (per ora) |
| Saldo e stralcio stragiudiziale | Chiunque con creditori disponibili a trattare | Accordo privato col creditore: paghi somma inferiore a debito a saldo definitivo | – Riduzione sostanziosa debito (specie con creditori finanziari che vendono NPL) <br>– Evita procedure lunghe <br>– Rapido e riservato (accordo extra tribunale) | – Non vincola creditori che non aderiscono <br>– Serve liquidità immediata per convincere <br>– Se non formalizzato bene, rischio pretese future (serve quietanza liberatoria) |
| Concordato Minore | Sovraindebitati non fallibili (no consumatori singoli) | Procedura giudiziale di ristrutturazione debiti con voto creditori >50% | – Riduzione debiti, stralcio parte chirografi <br>– Protezione legale da azioni esecutive <br>– Pianificazione sostenibile (rate secondo reddito) <br>– Esdebitazione a fine piano eseguito | – Necessario ottenere consenso maggioranza crediti (o cram down se Fisco) <br>– Tempi medio-lunghi (6-12 mesi per omologa) <br>– Costi procedurali (OCC, spese giustizia) <br>– Inadempimento piano = risoluzione e perdita beneficio |
| Piano del consumatore | Persona fisica sovraindebitata (no attività) | Procedura giudiziale di ristrutturazione senza voto creditori (decide giudice) | – Riduzione debiti senza dipendere dal consenso creditori <br>– Protezione da pignoramenti <br>– Esdebitazione a fine piano <br>– Preserva beni essenziali se previsto in piano | – Rigoroso giudizio su meritevolezza: se condotta riprovevole, rigetto <br>– Obbligo pagare quanto fattibile; se reddito zero meglio liquidazione incapiente <br>– Sempre costi OCC/procedura da considerare |
| Liquidazione controllata | Qualsiasi debitore insolvente che sceglie liquidare tutto | Procedura giudiziale di liquidazione patrimonio tramite liquidatore nominato da tribunale | – Sospende tutte le azioni individuali <br>– Dopo, possibilità di esdebitazione anche se creditori non hanno ricevuto nulla (se meritevole) <br>– Chiusura definitiva situazione debitoria (si riparte da zero) | – Perdita di tutti i beni non necessari (casa, auto, ecc. liquidati salvo impignorabili) <br>– Procedura lunga (anche 2-3 anni) e invasiva <br>– Pubblicità negativa (equiparabile a fallimento in registri) <br>– Se emersi atti in frode: possibile diniego esdebitazione e responsabilità |
| Composizione negoziata crisi | Imprese (anche piccole) in difficoltà (non ancora insolventi irreversibili) | Procedura stragiudiziale assistita da Esperto per negoziare con creditori accordi (moratorie, ristrutturazioni) | – Riservatezza (non pubblica se non si arriva a misure protettive) <br>– Può ottenere accordi bonari con banche/creditori senza procedure concorsuali <br>– Possibilità misure protettive autorizzate da tribunale su istanza (moratoria breve) <br>– Se accordo fallisce, accesso facilitato a concordato semplificato | – Non obbliga i creditori: è volontaria la riuscita <br>– Se impresa troppo piccola o con troppi creditori eterogenei, difficile gestire <br>– Costi per compenso Esperto (ma spesso sovvenzionato CCIAA per PMI) <br>– Nessuna garanzia di esdebitazione se non si arriva poi a una procedura omologata |
Queste tabelle fungono da memo rapido. Ovviamente, ogni punto andrebbe adattato al singolo caso concreto con l’assistenza del legale. Ad esempio, “saldo e stralcio” può assumere forme diverse (pagamento immediato o a rate brevi, percentuali variabili) a seconda di come la si negozia; i benefici possono variare (in un concordato, il beneficio può essere anche evitare responsabilità personali per l’organo amministrativo se impresa, ecc., non elencati qui tutti). In generale, la voce dell’avvocato esperto serve proprio a orientarsi fra questi strumenti, combinandoli se necessario.
Domande Frequenti (FAQ) sul Concordato Minore e Sovraindebitamento
Di seguito proponiamo una serie di domande comuni che imprenditori, professionisti e privati cittadini indebitati spesso pongono riguardo al concordato minore, alla finanza esterna e, più in generale, alle soluzioni per uscire dai debiti. Per ciascuna domanda forniamo una risposta chiara e sintetica. Queste FAQ coprono gli aspetti pratici essenziali e sciolgono i dubbi più ricorrenti.
1. Che cos’è il concordato minore in poche parole?
È una procedura legale rivolta ai debitori sovraindebitati non fallibili (piccoli imprenditori, professionisti, enti non profit, ecc.) che consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti. In sostanza il debitore offre di pagare una parte dei suoi debiti (secondo le sue possibilità, eventualmente anche con aiuto esterno) entro certi termini, e se la maggioranza dei creditori approva e il tribunale omologa, il piano diventa vincolante per tutti e il debitore viene liberato dai debiti residui a fine procedura . È analogo al “concordato preventivo” delle grandi imprese, ma pensato su misura per chi non può fallire (o vuole evitare la liquidazione totale).
2. Qual è la differenza tra concordato minore e accordo di ristrutturazione o piano del consumatore?
– Il concordato minore è per debitori non consumatori (imprenditori minori, ecc.) e richiede il voto dei creditori (oltre 50% dei crediti).
– Il piano del consumatore (ora “ristrutturazione dei debiti del consumatore”) è per le persone fisiche consumatori e non prevede il voto dei creditori: decide tutto il giudice sulla base della meritevolezza e convenienza .
– L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento per imprese (anche grandi) in cui il debitore ottiene l’adesione di almeno il 60% dei crediti e chiede l’omologazione: qui non c’è votazione formale, ma serve quell’accordo sottoscritto. In pratica è una trattativa privata resa efficace erga omnes dal tribunale. Il concordato minore invece coinvolge tutti i creditori fin dall’inizio e prevede un concorso formale (par condicio, classi, voto). Per semplificare: concordato e piano consumatore sono procedure concorsuali aperte a tutti i creditori, l’accordo è una via semi-privata limitata ai firmatari (salvo estensione con pagamento integrale ai dissenzienti).
3. Chi può accedere al concordato minore? Ci sono soglie dimensionali?
Possono accedere tutti i debitori in stato di sovraindebitamento eccetto i consumatori (quelli hanno l’altra procedura) . Tipicamente: ditte individuali sotto le soglie di fallibilità (attivo ≤ €300k, ricavi ≤ €200k, debiti ≤ €500k) , professionisti (avvocati, medici con studio individuale indebitati), start-up innovative, imprenditori agricoli (che per legge non falliscono) e persone fisiche che abbiano debiti di natura professionale/imprenditoriale (es. ex imprenditore cessato non fallibile). Le soglie citate definiscono l’“imprenditore minore” , ma anche oltre tali soglie se un soggetto non è fallibile per altra ragione (es. ente non commerciale) può usare questa procedura. In sintesi, rientrano tutti quelli che non possono andare in liquidazione giudiziale (ex fallimento) secondo l’art. 2 lett. c) CCII . Escluso invece il consumatore puro, salvo che presenti istanza con familiari non consumatori in un concordato familiare .
4. La mia azienda ha debiti con banche e fornitori ma anche debiti personali miei (soci) con finanziarie e Fisco: posso mettere tutto insieme?
Sì, il concordato minore riguarda tutti i debiti della persona/debitore proponente, sia professionali che personali. Se l’azienda è individuale, di fatto il titolare risponde dei debiti aziendali e anche di quelli personali, e tutti confluiscono nella procedura di sovraindebitamento. Se c’è una società di persone, tendenzialmente anche i soci illimitatamente responsabili possono essere coinvolti. Si può valutare, in caso di società di persone, una procedura familiare o plurisoggettiva comprendente società e soci . In pratica, quando si prepara il piano, si elencano tutti i creditori di ogni tipo. Ad esempio, se il sig. Rossi ha debiti per mutuo casa, per finanziamento aziendale garantito, per IVA non versata e per prestito personale, nel concordato minore di Rossi compariranno tutti questi creditori (banca mutuo, banca fido, Agenzia Entrate, finanziaria). Sarà poi possibile metterli in classi separate (ad esempio i garantiti in una classe, i chirografari in un’altra) per trattarli in modo differenziato, ma la procedura li comprende tutti.
5. In cosa consiste la “finanza esterna” di cui sento parlare?
La finanza esterna è l’apporto di risorse economiche da parte di terzi (non dal patrimonio del debitore) che viene inserito nella procedura per aumentare ciò che ricevono i creditori . In pratica, se il debitore ha pochi beni ma un amico, un parente o un investitore è disposto a mettere soldi per aiutarlo a chiudere i debiti, queste somme sono finanza esterna. Esempio: Tizio ha debiti per 100 e patrimonio quasi zero; il fratello offre 20 per chiudere le pendenze. Nel concordato, quei 20 (finanza esterna) vengono usati per pagare i creditori in percentuale. È esterna perché non deriva né dalla liquidazione di beni di Tizio né dai redditi futuri di Tizio, ma è denaro fresco aggiuntivo immesso da un terzo. Tale finanza è importante perché il Codice richiede, se il piano non prevede la continuità aziendale, che vi sia un apporto esterno apprezzabile a beneficio dei creditori . Significa che se il debitore vuole fare un concordato liquidatorio (cioè senza continuare attività, solo chiudere e pagare qualcosa) deve far arrivare soldi da fuori per migliorare il risultato dei creditori rispetto a una semplice liquidazione. Nel nostro esempio, senza il fratello i creditori avrebbero preso zero; con il fratello prendono 20%: questo è un incremento apprezzabile.
6. Si può fare un concordato minore se l’unico apporto è finanza esterna e il debitore non ci mette nulla di suo?
È un tema dibattuto. Alcuni giudici in passato dicevano di no (concordato non ammesso se il debitore è totalmente incapiente e mette solo soldi di altri) sostenendo che la legge voleva comunque un minimo di attivo proprio . Tuttavia oggi prevale l’orientamento opposto: sì, è possibile un concordato basato esclusivamente su finanza esterna, purché quell’apporto esterno dia un vantaggio significativo ai creditori e non ci siano abusi . Diversi tribunali (Bologna 2024, Campobasso 2024, Vicenza 2025, ecc.) hanno ammesso piani con sola finanza esterna quando il debitore era incapiente ma grazie ai terzi i creditori ottenevano qualcosa rispetto al nulla . La Cassazione ancora non si è pronunciata specificamente su questo (nel 2025 ha però segnalato che non vanno introdotti ostacoli extra-legge e ha ricordato che anche chi ha zero attivo può esdebitarsi in liquidazione ). Quindi la tendenza è a permetterlo, considerando la finalità di dare una seconda chance al debitore onesto ma sfortunato. Bisogna però strutturare bene il piano, evidenziando che non è un “condono tombale” ma che i creditori ricevono il meglio possibile grazie ai soldi del terzo. E il terzo deve impegnarsi formalmente (dichiarazione d’impegno allegata al piano) a versare la somma subordinatamente all’omologa.
7. Quali debiti si possono inserire nel concordato minore? Anche quelli verso il Fisco e INPS?
Nel concordato minore puoi inserire tutti i debiti che hai accumulato fino alla data del ricorso, di qualsiasi natura: bancari, commerciali, personali, tributari, contributivi, ecc. Anche eventuali debiti derivanti da fideiussioni escusse o da cause civili. Non si includono ovviamente i debiti futuri (non ancora sorti) né certe tipologie come le obbligazioni alimentari (assegni di mantenimento) e le sanzioni penali, che per legge non sono soggette a esdebitazione. Ma ad esempio cartelle esattoriali per tasse o multe rientrano: verranno trattate come crediti privilegiati (se imposte con privilegio) o chirografari (se sanzioni/ interessi). Il piano può prevedere di pagare solo una percentuale anche di queste: non c’è più il divieto che c’era un tempo di falcidiare l’IVA o le ritenute (nel concordato minore si possono includere e ridurre anche quelle, purché l’offerta sia migliore rispetto alla liquidazione). Se il Fisco o l’INPS votano contro e il loro voto impedirebbe la maggioranza, il giudice può comunque omologare col cram-down fiscale se vede che la proposta è più conveniente per loro rispetto a un fallimento . Quindi sì, debiti fiscali e previdenziali fanno parte del perimetro e possono subire stralci nel concordato minore, diversamente da quanto avviene in altre procedure dove serve il loro consenso (nel concordato preventivo ordinario c’è la transazione fiscale da negoziare). Ad esempio, puoi proporre di pagare il 30% dell’IVA e delle multe Equitalia: se ciò è più del 0% che otterrebbero pignorandoti senza successo, il giudice può forzare l’omologa anche col loro dissenso.
8. Cosa succede se un creditore o più non approvano la proposta?
Se il piano raggiunge la maggioranza in valore (>50% dei crediti votanti), allora i creditori dissenzienti restano comunque vincolati dall’omologazione: non potranno agire per conto proprio e dovranno accontentarsi di quanto previsto per loro dal piano. Insomma, la volontà della maggioranza si impone alla minoranza. Se invece non si raggiunge la maggioranza, il concordato di regola non viene omologato (si chiude con esito negativo). Tuttavia, c’è l’eccezione del cram-down pubblico: se a far mancare la maggioranza è solo il “no” del Fisco/enti previdenziali decisivo, ma il piano è conveniente, il giudice può considerare il piano approvato ugualmente . Ma se a dire no è la maggioranza dei crediti privati, non c’è imposizione: la proposta fallisce. A quel punto che succede? Il debitore può ripiegare su un’altra soluzione: spesso si converte il tutto in liquidazione controllata per non lasciare i creditori liberi di aggredire (si avvia la vendita beni con nomina liquidatore, e poi si chiede esdebitazione). Oppure, se c’è spazio per migliorare l’offerta, il debitore potrebbe presentare una nuova proposta (ma serve consenso OCC e nuova votazione, fattibile solo se c’è tempo e se il no è dipeso da dettagli modificabili). In sintesi: se i creditori non approvano, il concordato non viene omologato e ripartono le azioni esecutive individuali, salvo che tu attivi immediatamente la liquidazione o un accordo alternativo.
9. Quanto dura tutta la procedura di concordato minore?
Dipende dalla complessità, ma indicativamente:
– Preparazione del ricorso (con OCC, documenti, relazione): qualche settimana fino a 2-3 mesi, a seconda di quanto è articolata la situazione.
– Decreto di apertura: pochi giorni fino a un mese dal deposito del ricorso, se tutto è in ordine. Alcuni tribunali fissano prima un’udienza di verifica; altri emettono decreto direttamente. Mediamente entro 30 giorni hai il decreto di ammissione e le protezioni (sospensione esecuzioni).
– Votazione dei creditori: il giudice fissa una scadenza (ad esempio 20-30 giorni) per raccogliere i voti, più un’eventuale udienza di adunanza. Diciamo un altro 1-2 mesi circa. Se tutti votano subito, i tempi si accorciano; se si aspetta la scadenza, si allungano.
– Omologazione: se il piano è approvato, il tribunale fissa udienza di omologa, di solito entro 1 mese dalla scadenza voti. Se nessuno fa opposizione, il giudice emette il decreto di omologa anche in quella sede o pochi giorni dopo. Se ci sono opposizioni, potrebbe richiedere qualche rinvio per istruirle, magari aggiungendo 1-2 mesi.
In totale, dall’inizio (deposito) all’omologa definitiva, può volerci circa 4-6 mesi nei casi lineari. In situazioni complesse con tante classi, opposizioni, o tribunali ingolfati, si può arrivare a 8-12 mesi. Raramente oltre un anno. Bisogna poi considerare la successiva esecuzione del piano: quello è l’arco temporale in cui il debitore paga le somme promesse. Può essere immediato (se il piano prevede pagamento lump-sum entro 90 giorni dall’omologa) oppure spalmato su anni (piani quinquennali ad esempio). Ma quella non è durata della procedura giudiziaria (ormai chiusa con omologa), è durata del piano contrattuale.
10. Durante il concordato minore i creditori possono pignorare lo stesso o iscrivere ipoteca?
No, una volta ottenuto il decreto di apertura dal tribunale (o anche la concessione di misure protettive provvisorie prima), scatta un blocco delle azioni esecutive e cautelari individuali . Significa che i creditori chirografari e privilegiati per crediti anteriori non possono iniziare né proseguire pignoramenti, né iscrivere nuove ipoteche giudiziali sui beni. Se lo fanno violando il divieto, l’atto è inefficace. Ci sono però alcuni limiti:
– Se un creditore ha già pignorato un immobile e magari è già stata fatta l’asta aggiudicata prima dell’apertura concordato, quella procedura potrebbe essere già praticamente conclusa: di solito il decreto di trasferimento non viene emanato se c’è concordato aperto, ma dipende dalla fase in cui è. Occorre muoversi presto per sospendere.
– I creditori con garanzie reali (ipoteca, pegno) non partecipano al voto se sono soddisfatti integralmente e hanno diritto di escutere il pegno se il piano non prevede di pagarli per intero. Però in costanza di concordato comunque non possono esecutare separatamente, se il giudice estende il blocco anche a loro (lo fa). Al massimo, se non sono d’accordo, voteranno no e se il piano non passa riprenderanno.
– Le ipoteche legali come quelle per esempio dell’Agenzia Entrate Riscossione su immobili per debiti >20k possono essere iscritte fino all’apertura procedura. Dopo, credo si sospendano nuove iscrizioni. Conviene notificare subito all’ADER il decreto di apertura così da bloccarli.
In pratica, il concordato minore offre una protezione simile a quella del fallimento (automatic stay) sin dall’ammissione. Dunque il debitore può stare tranquillo che durante quei mesi di procedura nessuno potrà portargli via beni o stipendio. Attenzione: se la procedura poi fallisce (non omologata), le azioni riprendono dal punto in cui erano state sospese.
11. Devo per forza cessare la mia attività d’impresa se faccio concordato minore?
No, anzi lo scopo è proprio di solito salvare l’attività. Il concordato minore può essere “in continuità” quando il debitore prosegue l’esercizio dell’impresa o della professione e paga i creditori col ricavato futuro . Questo è il caso auspicato dal legislatore: evitare che una piccola azienda chiuda e invece consentirle di risanarsi lavorando. Quindi tu puoi restare aperto, ovviamente con l’onere di rispettare il piano (ad esempio destinare una parte degli utili annuali al pagamento dei creditori concordatari). Durante la procedura, su richiesta, il tribunale autorizza l’attività e eventualmente atti urgenti di amministrazione. Ci sarà la vigilanza di un commissario o OCC che controllerà che non disperdi beni e che segui il piano. Ma non sei obbligato a chiudere. Se invece la tua domanda di concordato prevede di cessare l’attività (concordato liquidatorio), allora sì, significa che pianifichi di vendere i beni aziendali e di non proseguire. Ma è una tua scelta strategica, non un obbligo derivante dalla procedura stessa. In sintesi: puoi continuare a lavorare durante e dopo il concordato, anzi è incoraggiato, perché se l’attività genera reddito, i creditori ottengono di più e tu ti risollevi meglio.
12. Il concordato minore cancella tutti i debiti? Devo pagare zero alla fine?
No, non è un condono totale. Quasi sempre il concordato comporta di pagare una percentuale dei debiti (o certe classi integralmente e altre parzialmente). Solo i debiti eccedenti quanto pagato vengono cancellati (esdebitati). Ad esempio, se hai 100 di debiti chirografari e il piano ne paga 30 (30%), gli altri 70 vengono cancellati definitivamente a fine procedura omologata . Ma se hai privilegiati magari ne paghi 100% o 80% a seconda di valutazioni (non puoi trattarli come i chirografari a parità). Quindi non è “non pago nulla”: qualcosina devi offrire (di solito almeno equivalenti al valore liquidabile dei tuoi beni, più qualcosa in più grazie alla procedura). Ci sono casi limite dove il debitore era incapiente e un terzo ha messo una piccola somma giusto per formalità – di fatto i creditori hanno preso tipo il 5% e il 95% è stato cancellato, perché comunque quel 5% era più di quanto avrebbero avuto liquidandolo (zero). Quindi tecnicamente sì, una fetta grossa dei debiti può sparire. Ma la legge richiede che i creditori non vengano danneggiati dalla soluzione: devono ricevere almeno quanto otterrebbero in una liquidazione del patrimonio (c.d. best interest test). Se quell’importo è zero, allora anche pagare zero sarebbe ammissibile (piano a zero), ma in genere c’è sempre almeno qualcosina. Ricorda inoltre che alcuni debiti non sono cancellati neanche dall’esdebitazione: ad esempio le obbligazioni alimentari (mantenimento figli, coniuge) e le sanzioni penali non si estinguono e se le avevi restano anche dopo. Ma sono eccezioni. Tutti i normali debiti (finanziarie, banche, tasse, bollette, fornitori) vengono estinti per la quota non pagata.
13. Cosa succede se durante i pagamenti del piano non riesco a pagare qualche rata?
Bisogna fare di tutto per evitarlo. Se non adempie agli obblighi presi col piano e l’inadempimento è rilevante, i creditori o il commissario possono chiedere al tribunale la risoluzione del concordato (art. 82 CCII). La risoluzione fa venir meno l’omologazione e i creditori riacquistano il diritto di pretendere l’intero credito originario, detratti solo gli importi eventualmente già incassati. Significa perdere l’esdebitazione: i debiti risorgono. Quindi è molto pericoloso. Di solito i piani prevedono un margine di tolleranza o diligenza: se c’è un lieve ritardo o difficoltà temporanea, il giudice può non dichiarare risolto se ritiene che l’adempimento è pressoché completato. Ma, per esempio, se dovevi pagare 60 rate e smetti di pagare dopo 10 rate, è altamente probabile che venga risolto. Perciò l’avvocato imposta il piano su basi prudenti – meglio promettere un 20% raggiungibile che un 50% e poi non farcela. Se durante l’esecuzione subentrano imprevisti (es. malattia, calo reddito), conviene subito informare il commissario o giudice e magari presentare un’istanza di modifica del piano prima del voto (dopo il voto non si può modificare sostanzialmente se non con nuova votazione). In casi estremi, se proprio non riesci più a tenere il piano, puoi valutare di “convertire” in liquidazione controllata e chiedere esdebitazione comunque, ma rischi complicazioni. Quindi la regola è: piano realistico e sostenibile. Una volta omologato, segui alla lettera scadenze e importi. Magari tieni un piccolo tesoretto di riserva per affrontare 1-2 rate se hai un mese difficile, così non sgarri.
14. Quali sono i costi di una procedura di concordato minore?
Ci sono diversi elementi di costo:
– Il compenso dell’OCC/Gestore: stabilito secondo parametri ministeriali (di solito percentuale sul debito o sull’attivo, modulata). Spesso c’è da versare un fondo spese iniziale all’OCC (come visto, a Modena richiedono ~€366 di diritti iniziali e poi il compenso finale potrà essere parte del piano). Questo compenso è considerato prededuzione, cioè viene pagato con priorità nel piano . Ma l’OCC chiede un anticipo, varia a seconda del caso (diverse centinaia o migliaia di euro).
– Le spese legali del tuo avvocato: da concordare con il professionista, in base alla complessità. Anche queste possono essere in parte inserite nel piano come prededucibili (specie le fasi di esecuzione successiva). Ma una parte va pagata in anticipo o durante (ogni studio ha la sua politica).
– Il contributo unificato per il procedimento in tribunale: attualmente per le procedure di sovraindebitamento è dovuto un contributo (che era €98 per L.3/2012, ora credo simile).
– Eventuali spese vive: bollo, notifiche ai creditori (a volte invia l’OCC via PEC, quindi poco costoso), compenso del commissario se nominato diverso dall’OCC, ecc.
In termini molto generali, per un sovraindebitamento semplice i costi professionali complessivi possono aggirarsi tra qualche migliaio di euro (diciamo 3-6 mila). Per casi più complessi (debiti milionari, tante classi) può salire. Comunque spesso queste spese valgono il risultato: se con 5 mila euro di costi ottieni lo stralcio di 100 mila di debiti, è un investimento sensato. Nota: se sei privo di qualunque risorsa, alcuni OCC hanno convenzioni per ridurre i costi o puoi tentare di chiedere il gratuito patrocinio per la parte legale (non sempre concesso in concorsuali, ma tentar non nuoce). L’Avv. Monardo di solito fa un’analisi costi-benefici col cliente prima: verifica che l’operazione sia vantaggiosa e trasparente sui costi prevedibili.
15. L’apertura di un concordato minore viene pubblicizzata? Lo verranno a sapere tutti (fornitori, clienti, ecc.)?
La procedura di sovraindebitamento non è segreta, ma ha meno pubblicità rispetto a un fallimento. In genere:
– Viene iscritta nel Registro delle Procedure di Sovraindebitamento (gestito presso tribunale, e adesso su portale ministeriale).
– Viene annotata, se il debitore è un’impresa iscritta al Registro Imprese, nel Registro Imprese (quindi visura camerale risulta “concordato minore aperto”).
– I creditori ovviamente vengono informati individualmente tramite PEC/raccomandata dall’OCC.
– Non c’è di norma affissione pubblica all’albo pretorio come per i fallimenti, né inserzione sui giornali, tranne se ci fossero vendite di beni (allora un avviso d’asta sì).
Quindi i tuoi fornitori e clienti diretti lo sapranno solo se: sono creditori coinvolti (allora lo sanno perché gli arriva la comunicazione) oppure se vanno a controllare a registro imprese o gossip professionale. Non c’è obbligo di darne notizia sul sito internet o simili (a differenza del concordato preventivo grande dove a volte devi scriverlo in corrispondenza commerciale ex art. 291 L.F., cosa non prevista qui espressamente). In pratica, la cerchia informata è limitata. Certo, l’informazione è pubblica se uno la cerca. Ma non è affatto clamore mediatico. Spesso per PMI risolve anzi situazioni che altrimenti sarebbero finite sui giornali locali come pignoramenti o protesti. Diciamo che in termini di reputazione, il concordato minore è percepito come uno sforzo responsabile di sistemare i debiti, piuttosto che scappare o fallire.
16. Dopo la conclusione della procedura, il mio nome resta “sporco”? Posso accedere a finanziamenti in futuro?
Con l’esdebitazione, legalmente sei riabilitato: i creditori pregressi non potranno più segnalarli come inadempiente per quei debiti. Tuttavia, in pratica:
– Le banche dati creditizie (CRIF, Centrale Rischi) avranno storico dei tuoi precedenti ritardi/piani per qualche anno. Ad esempio CRIF conserva i dati negativi fino a 36 mesi dalla regolarizzazione.
– La procedura in sé (concordato) potrebbe apparire come nota nella Centrale Rischi di Banca d’Italia finché in corso. Dopo chiusura, dovrebbe essere rimossa la posizione man mano che i crediti vengono segnati a perdita.
– Il registro fallimentare (Registro Insolvenze) terrà traccia dell’omologa di concordato minore, ma è consultabile solo da autorità e in parte banche per valutazioni interne.
Quindi all’inizio ottenere nuovi prestiti sarà difficile: le banche vedono che hai fatto un concordato e potrebbero essere prudenti. Col tempo però, specie se avrai un reddito dimostrabile e niente più debiti pendenti, la situazione migliora. Formalmente potresti anche aprire una nuova attività, partecipare a gare (il concordato minore non ha le stesse interdizioni post-fallimentari). Ad esempio, a differenza del fallito, il debitore che ha concluso un concordato non perde diritti civili o d’impresa. Uno scenario tipico: dopo l’esdebitazione, ricostruisci la tua affidabilità iniziando magari con piccoli crediti (fido, carta) e pagando regolarmente. In 2-3 anni potresti tornare finanziabile per un mutuo. Ovviamente dipende dal mercato e dalle politiche di rischio. Molti trovano più semplice che siano terzi (coniuge, socio) a intestarsi nuovi finanziamenti se servono. Ma la stigma è minore rispetto al fallimento: un concordato minore concluso con successo può persino essere visto come segno che hai affrontato i problemi onorevolmente. Insomma, nell’immediato un po’ “sporco” ci sei, ma non è permanente. L’importante è usare bene la seconda chance e non indebitarsi di nuovo scriteriatamente.
17. Se sono un ex imprenditore già cancellato dal Registro Imprese, posso fare il concordato minore?
La legge dice chiaramente che l’imprenditore cancellato dal registro non può accedere al concordato minore . Questo perché un imprenditore che ha chiuso bottega, se ha debiti rimasti, potrebbe dover andare in liquidazione giudiziale (fallimento) se la chiusura è recente entro un anno. Oppure deve usare la liquidazione controllata. Tuttavia, c’è un’eccezione: se quell’ex imprenditore rientra nella definizione di consumatore per quei debiti (ad esempio erano debiti personali, non dell’attività), potrebbe tentare la strada del piano del consumatore. In pratica, la norma cerca di evitare che soggetti che dovevano forse essere falliti usino il concordato minore dopo essersi cancellati per sfuggire al fallimento. Quindi se tu eri imprenditore, hai chiuso l’azienda di recente, e hai debiti di natura imprenditoriale, probabilmente il tribunale rigetterebbe un concordato minore tuo appellandosi a quella norma. Dovresti allora presentare o la liquidazione controllata oppure (se i debiti sono sia tuoi personali che dell’ex impresa) valutare con l’avvocato se puoi qualificarti come consumatore. Non è banale. In sintesi: se sei già cancellato, la via del concordato minore è quasi preclusa (salvo procedura familiare, es. tu ex imprenditore con tua moglie non consumatrice – caso raro). Più pratico in tal caso è la liquidazione controllata con esdebitazione post, oppure la composizione della crisi d’impresa (se ancora fallibile entro un anno). Questo è un punto tecnico dove sicuramente serve consulenza legale per scegliere la strada giusta.
18. Ho solo debiti personali (carte, finanziarie, affitto arretrato, bollette). Devo usare il piano del consumatore o posso fare concordato minore?
Se i tuoi debiti sono come descritto – puramente da consumatore (contratti di credito al consumo, spese familiari) – la procedura giusta è la ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore). Non puoi fare il concordato minore perché sei espressamente escluso come consumatore singolo . Il piano del consumatore ha, come visto, vantaggi (niente voto creditori) ma richiede meritevolezza. Quindi è ottimo se sei stato travolto da cause di forza maggiore; se invece ti sei indebitato per colpa grave (es. gioco d’azzardo compulsivo), può essere un po’ più difficile convincere il giudice – benché ci siano stati casi in cui anche giocatori pentiti hanno ottenuto omologa con misure di protezione (dipende da come dimostri di aver affrontato il problema). Dunque, nel tuo caso la strada è piano consumatore. L’Avv. Monardo la segue analogamente al concordato minore, solo che al posto del voto c’è più enfasi su documentare il perché sei in quella situazione e sul mostrare il massimo sforzo di pagamento possibile compatibile con il mantenimento tuo e della famiglia.
19. Il concordato minore mi tutela anche da eventuali azioni penali? (tipo reati di insolvenza fraudolenta o bancarotta)
Attenzione: la procedura in sé non estingue eventuali responsabilità penali. Se hai commesso reati (es. hai sottratto beni ai creditori intenzionalmente = bancarotta fraudolenta pre-fallimentare, oppure reati tributari per omesso versamento IVA sopra soglia penale, etc.), il concordato non è come un’amnistia. Tuttavia:
– Se eviti il fallimento grazie al concordato, eviti anche reati di bancarotta (che sono legati alla dichiarazione di fallimento). Quindi in tal senso è utile – niente fallimento, niente bancarotta (il concordato non genera procedure penali di default).
– Alcuni reati come l’insolvenza fraudolenta (penale, art. 641 cp) possono comunque essere perseguiti se c’è stata truffa verso creditori. Però, se tu ti sei attivato per pagare con un concordato, è meno probabile che qualcuno sporga querela per insolvenza fraudolenta a meno che tu non abbia proprio ottenuto beni con dolo.
– I reati tributari (es. omesso versamento IVA > soglia) non vengono cancellati: se sei oltre soglia e non hai pagato IVA di anni passati, compiere ora il concordato non elimina il reato già consumato. A dire il vero, pagando tramite concordato almeno il 20% dell’IVA dovuta e sanzioni, potresti rientrare in una causa di non punibilità del reato tributario (una recente modifica prevede non punibilità se paghi un certo importo rilevante prima della dichiarazione dibattimento). Questo è da approfondire con penalista tributario.
In sintesi, il concordato minore non risolve automaticamente questioni penali. Ma evita la bancarotta e dà un segnale positivo di volontà di sistemare le cose, il che può aiutare come attenuante in eventuali procedimenti. È comunque cruciale che tu informi l’avvocato se temi qualche implicazione penale, così da valutare le interazioni (ad esempio, se c’è rischio reato tributario, magari conviene modulare il piano offrendo di pagare una percentuale di quei tributi tale da rientrare in non punibilità, se normativamente possibile).
20. Se ho un solo creditore (es. la banca) posso comunque fare il concordato o mi conviene altro?
Se hai un unico creditore (o pochissimi), il concordato minore è tecnicamente possibile ma forse eccessivo come procedura. Con un solo creditore conviene tentare un accordo stragiudiziale (saldo e stralcio) direttamente, perché eviti costi e tempi del tribunale. Il concordato ha senso soprattutto quando i creditori sono molti o comunque frammentati, e serve una soluzione “collettiva” che li vincoli tutti e gestisca la par condicio. Con uno solo, è solo quella banca che devi convincere: puoi ad esempio proporle privatamente di ristrutturare il debito in 10 anni o di accettare il 50% a saldo. Se la banca rifiuta e minaccia esecuzione, allora potresti pensare a un concordato per bloccarla e far decidere al giudice, ma essendo uno solo voterebbe no e quindi… resti al punto di partenza, a meno di convincere il giudice con convenienza (ma se c’è uno solo, convenienza vs liquidazione è poi quella). Direi: uno o due creditori significativi = percorrere prima la via negoziale. Molti creditori = concordato/piano preferibili. Comunque si può utilizzare il concordato anche con pochi creditori se l’accordo bonario fallisce, ricordando però che se non c’è maggioranza (e con uno solo, per avere >50% serve convincerlo per forza), il piano non passa. Se quell’unico creditore è il Fisco, allora potrebbe passare col meccanismo del cram-down se offri il massimo possibile. Quindi dipende.
21. Ho già ottenuto una volta l’esdebitazione 3 anni fa con liquidazione (o piano). Posso rifarla col concordato minore ora?
No, la legge impone dei limiti temporali: devi aspettare almeno 5 anni da una precedente esdebitazione per ottenerne un’altra . E comunque non puoi essere esdebitato più di due volte in totale nella vita . Quindi, se già hai usato una procedura di sovraindebitamento in passato e hai avuto lo stralcio debiti, prima di 5 anni non puoi accedere ad un nuovo concordato/piano. Il tribunale dichiarerebbe inammissibile la domanda (l’art. 280 CCII lo dice chiaramente). Nel tuo caso, essendo solo 3 anni, devi attendere altri 2. Oppure, potresti aprire la procedura senza chiedere esdebitazione… ma sarebbe inutile, perché scopo è quello. Queste norme servono a evitare che una persona abusi più volte (dev’essere davvero una “seconda” chance, non la decima). Consiglio: se sei sotto i 5 anni, l’unica è cercare di negoziare privatamente o prendere tempo fino a poter presentare domanda trascorso il quinquennio. Valuta anche perché dopo soli 3 anni sei di nuovo indebitato: rischi che il giudice veda un’abitudine e magari consideri mala fede (anche oltre i 5 anni, se sei recidivo due volte, la 2ª volta ci arriveranno molto cauti).
22. A chi mi posso rivolgere per iniziare la procedura? Devo andare prima all’OCC o prima dall’avvocato?
Puoi fare entrambe le cose: l’OCC di zona (presso Camera di Commercio o Ordine professionale) può darti info e attivare la procedura nominando un Gestore. Tuttavia, è altamente consigliabile rivolgersi prima a un avvocato esperto in materia (come l’Avv. Monardo) che possa analizzare la situazione, consigliarti se davvero il concordato minore è la mossa giusta e quindi aiutarti anche a interfacciarti con l’OCC. L’avvocato preparerà con te tutta la documentazione e fungerà da tuo rappresentante legale in tribunale. L’OCC invece è un organismo “terzo” che redige la relazione e ti assiste tecnicamente, ma non difende i tuoi interessi in giudizio (non fa memorie legali o arringhe). Quindi l’ideale: contatta l’Avv. Monardo (che peraltro è egli stesso Gestore OCC, quindi sa bene i meccanismi) e il suo team; loro provvederanno a presentare istanza all’OCC competente per nominare un Gestore e seguiranno tutto l’iter. In pratica faranno da “regia” coordinando il lavoro dell’OCC e rappresentandoti in tribunale. Se invece vai prima all’OCC senza legale, rischi di trovarti poi a doverne cercare uno di corsa per il deposito in tribunale. Molti OCC stessi consigliano al debitore di farsi affiancare da un legale di fiducia durante la procedura, proprio per coprire il lato giudiziario e strategico.
23. Come si determina la percentuale che i creditori riceveranno? C’è una regola tipo “almeno il 10% ai chirografari”?
Non c’è una percentuale fissa universale (nel vecchio concordato fallimentare c’era min 20% per chirografari se liquidatorio, ma qui tale vincolo non c’è per concordato minore) . La percentuale dipende da:
– Il valore liquidatorio del patrimonio del debitore: quanto otterrebbero i creditori se si vendesse tutto? Il piano deve offrire almeno quell’ammontare in totale (anche se come provenienza può essere da redditi futuri e finanza esterna). Ad esempio, se vendendo tutto si stima che ai chirografari arriverebbe il 5%, il piano può offrire 6% e va bene. Se offrisse 2%, sarebbe inammissibile (perché peggiorativo).
– La capacità contributiva del debitore: quanto reddito può destinare in x anni. Più destinabile, più alta la percentuale realizzabile.
– L’eventuale apporto di terzi: aggiunge valore e alza la percentuale distribuibile.
In pratica il Gestore OCC fa un prospetto: scenario A (liquidazione): creditori privilegiati tot, prendono tot, chirografari prendono tot (spesso misero). Scenario B (piano concordato): si propone di pagare X a privilegiati (magari non intero ma maggior di A) e Y% ai chirografari (magari più di A, oltre ad eventuale rispetto relative priority). Questa comparazione deve mostrare vantaggio o almeno non svantaggio. Le percentuali finali sono frutto di ottimizzazione: si cerca di dare il massimo possibile compatibilmente con la sostenibilità per il debitore. Non c’è un numero magico, ma, per esperienza: molti concordati minori hanno previsto percentuali ai chirografari tra il 10% e 40%, a seconda dei casi, e ai privilegiati spesso integrali se essenziali (stipendi arretrati, ecc.) o parziali se fisco sanzioni (es. 15%). Ricorda: se dai la stessa percentuale ai privilegiati e ai chirografari, non va bene (violazione ordine cause prelazione) , devi comunque differenziare: tipicamente i privilegiati se non soddisfatti integralmente ricevono più dei chirografari, come nel caso citato (14% vs 12%) . Insomma, la regola è la convenienza e la giustizia distributiva, non un numero prefissato.
24. Posso includere nel concordato anche debiti contestati in cause in corso?
Sì, nel piano si devono includere tutti i crediti “anteriore”. Se c’è una causa pendente dove Tizio contesta 50k che Caio gli chiede, quel credito è “sub iudice”. Come trattarlo nel concordato? Il debitore può inserirlo nell’elenco creditori con la nota “credito oggetto di causa n…; si prevede di riconoscere – ad esempio – il 20% sotto riserva”. Magari lo mette in una classe separata di crediti contestati. Il giudice del concordato spesso ammetterà al voto tali creditori per l’importo che risulta eventualmente non contestato o in via prudenziale. Se la causa si chiude dopo e risulta che in realtà dovevi quella somma, ma tu hai omologato pagando il 20% a tutti, allora quel creditore beneficerà anch’esso del 20% e stop (purché fosse incluso, se l’hai escluso e poi risulta dovuto, quel debito non è esdebitato e ti rimane!). Quindi è importante includere anche i debiti potenziali: pendenze fiscali non accertate ancora ufficialmente ma in arrivo, contenziosi legali dove potresti soccombere, ecc. Li puoi inserire con riserva. Se poi non si concretizzano (vinci la causa, il debito non c’era), pazienza, avrai accantonato inutilmente forse una somma. Se invece si concretizzano, hai già previsto la loro soddisfazione parziale come per gli altri e quell’esito verrà coperto dall’esdebitazione. Quindi sì, includi tutti i crediti anche se discussi. L’unico rischio è se quell’importo è enorme e il creditore contesta l’ammissione al voto: il giudice potrebbe escluderlo dal computo perché incerto e riservare la somma in attesa. Ma dettagli tecnici a parte, la regola è di non lasciare fuori possibili debiti, altrimenti su quelli l’esdebitazione non opera e il creditore potrà perseguitarti dopo.
25. Come mi aiuterà in concreto l’Avv. Monardo se decido di intraprendere questa strada?
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il suo team, ti fornirà un’assistenza completa e personalizzata in ogni fase:
– Consulenza iniziale gratuita di valutazione: analizzerà la tua situazione (tipi di debiti, importi, urgenze) e ti dirà quali opzioni legali hai, spiegandoti pro e contro. Se il concordato minore è fattibile e conveniente, ti confermerà di procedere; se invece c’è soluzione più adatta (es. un semplice ricorso o un piano consumatore), ti indirizzerà su quella.
– Pianificazione strategica: una volta deciso per il concordato minore, il team Monardo raccoglierà tutti i documenti necessari (ti aiuterà a compilare l’elenco debiti/crediti, a stimare il valore dei beni, a calcolare le eventuali percentuali proponibili) e imposterà la migliore proposta. Conoscendo le prassi dei tribunali e la giurisprudenza aggiornata, sceglierà come strutturare le classi, quanto offrire ai diversi creditori, come giustificare eventuali stralci importanti (ad esempio citando la Cassazione 2025 sulle prelazioni o il caso di L’Aquila 2025 per finanza esterna per sostenere la legittimità del tuo piano).
– Coordinamento con l’OCC: l’Avv. Monardo si occuperà di attivare l’Organismo di Composizione della Crisi più idoneo (ha contatti in tutta Italia) e farà da interfaccia tra te e il Gestore nominato. Fornirà lui al Gestore le normative e i calcoli per la relazione, in modo che sia completa e convincente. In pratica, lavoreranno in sinergia col Gestore per mettere insieme un fascicolo ineccepibile.
– Difesa legale in tribunale: il suo studio redigerà il ricorso motivato da depositare al Tribunale, citerà tutte le fonti normative (articoli CCII pertinenti, ecc.) e le sentenze a tuo favore. Se il giudice convoca udienza, l’Avv. Monardo ti rappresenterà, rispondendo ad eventuali obiezioni dei creditori o del PM. Se qualche creditore si oppone all’omologa, predisporrà le memorie difensive e discuterà in aula per respingere le opposizioni, sottolineando la regolarità e convenienza del piano e la tua buona fede.
– Negoziazione con creditori chiave: grazie alla sua esperienza in diritto bancario e tributario, può anche dialogare con banche o Agenzia Entrate per ottenere – se possibile – il loro voto favorevole o almeno la non opposizione. Spesso i creditori, vedendo che sei assistito da un avvocato noto e preparato, sono più disposti a trattare civilmente.
– Gestione delle emergenze: se c’è un pignoramento in corso, predisporrà subito un’istanza di sospensione o la strategia per bloccarlo sin dall’inizio (ad esempio facendolo rientrare nelle misure protettive). Se c’è rischio di insolvenza di un bene importante, interverrà prontamente (es. depositando ricorso concordato in bianco urgente). Insomma, non permetterà che durante il percorso tu subisca pregiudizi.
– Supporto nell’esecuzione del piano: dopo l’omologa, il team ti aiuterà a fare i passi giusti: ad esempio, se il piano prevede pagamenti rateali, ti spiegheranno come effettuarli (coordinate, modalità tracciabili), come consegnare quietanze al commissario. Se è previsto che vendi un immobile privatamente nel piano, ti assisteranno nel contatto col notaio e nelle pratiche di cancellazione ipoteche a seguito di omologa. In pratica continueranno a seguirti finché tutto è eseguito, perché il loro obiettivo è portarti all’esdebitazione finale in sicurezza.
– Consulenza post-esdebitazione: anche dopo la chiusura, resteranno a disposizione per eventuali questioni residue: ad esempio far cancellare pignoramenti in Conservatoria, cancellare iscrizioni pregiudizievoli, rispondere a dubbi su eventuali creditori che erroneamente tentino ancora di chiedere soldi (ti difenderanno mostrando il decreto di omologa con esdebitazione per zittirli).
Tutto questo con un approccio umano e rispettoso: sanno che chi chiede aiuto è spesso in una situazione psicologica delicata. L’Avv. Monardo, oltre alle competenze tecniche, offre comprensione e supporto morale, spiegando con chiarezza i passi da fare e prendendo in carico le tue preoccupazioni. In breve, ti prende per mano e ti guida fuori dal tunnel, occupandosi lui delle battaglie legali, così che tu possa concentrarti sulla ripresa della tua vita personale e professionale.
Esempi Pratici e Simulazioni
Per rendere più concreti i concetti trattati, presentiamo ora alcuni casi pratici simulati che illustrano come potrebbe svolgersi un concordato minore con finanza esterna. Questi esempi, pur semplificati, si basano su situazioni tipiche riscontrate dallo Studio Monardo. Evidenzieremo i numeri essenziali, le soluzioni adottate e i risultati finali per il debitore.
Esempio 1: Impresa individuale artigiana salvata con finanza esterna e continuità
– Scenario: Mario è un elettricista con ditta individuale (impresa minore). Ha accumulato debiti: €40.000 con una banca (prestito macchinari), €15.000 di contributi INPS non versati, €20.000 tra fornitori e bollette, e €10.000 di cartelle per IVA e IRPEF. Totale debiti ~€85.000. Il suo patrimonio: un furgone da lavoro (valore €5k) e attrezzature (€3k). Possiede casa di proprietà in comproprietà con la moglie (valore intero €100k, ipotecata dalla banca per €40k del prestito). Reddito di Mario: circa €1.500/mese al netto spese vive. La moglie lavora part-time.
– Problema: Mario non riesce a pagare le rate di banca né le cartelle. La banca ha minacciato esecuzione sull’ipoteca di casa, l’Agenzia Entrate ha iscritto fermo sul furgone. Mario vuole continuare la sua attività (che è profittevole, solo appesantita dai debiti) e possibilmente salvare la casa dove vive la famiglia.
– Soluzione con concordato minore:
– Mario si rivolge all’Avv. Monardo. Si valuta che una continuità aziendale è possibile se si abbassa il peso dei debiti. Il furgone e attrezzi servono per lavorare (impignorabili in parte), la casa è ipotecata ma se si tratta con la banca è salvabile.
– La moglie di Mario, per aiutarlo, si dice disponibile a mettere €20.000 (dalle sue risparmi e aiuti dei genitori) a condizione di non perdere la casa. Questa sarà la finanza esterna.
– Si elabora un piano: offrire ai creditori l’intera somma di €20.000 subito dopo omologa (proveniente dalla moglie) + impegnare Mario a versare €500 al mese per 3 anni (36 mesi) prelevati dai suoi incassi futuri, per un totale di altri ~€18.000. Somma destinata ai creditori = €38.000 circa.
– Come distribuirla? Banca (ipotecaria) in Classe 1: le si propone €25.000 totali (pari a ca. 62% del suo credito) da pagare subito 20k e 5k in 12 mesi), con impegno a mantenere in essere il mutuo residuo? In questo caso ipotesi: banca accetta uno stralcio, toglie ipoteca alla fine del pagamento concordatario. Fisco/INPS privilegiati in Classe 2: hanno €15k INPS + €5k IVA privilegiata = €20k, si propone di pagare ~€8.000 (40%) a rate su 36 mesi dai flussi. Chirografari (fornitori + sanzioni/ interessi in cartelle) tot ~€30k in Classe 3: proponiamo €5.000 tot (circa 16%) da ripartire pro quota, derivanti in parte dai flussi e in parte dalla finanza esterna rimanente.
– Risultato: totale pagato ~€25k + €8k + €5k = €38k. Questo è apprezzabilmente più di quanto avrebbero altrimenti: in liquidazione forzata, vendendo la casa ipotecata magari banca prendeva €40k (100%) ma poi poco rimaneva per altri; qui banca accetta 62% ma subito, e altri creditori prendono 40% o 16% anziché zero. Totale soddisfazione in liquida stimata ~30k (perché la casa cointestata per metà, complicazioni): nel piano è 38k, quindi migliore.
– Procedura: Concordato minore depositato, misure protettive: banca non procede all’asta, furgone sbloccato. Creditori votano: la banca, grazie alle trattative condotte dall’avv. Monardo, vota sì (preferisce €25k subito che inseguire ipoteca con spese legali). L’INPS e Agenzia Entrate votano no (vorrebbero più), ma detengono 20k su 85k (23%) e non bloccano maggioranza. Fornitori piccoli votano alcuni sì altri astenuti, comunque maggioranza superata col peso della banca. Piano omologato.
– Mario esegue: la moglie versa €20k, Mario paga le rate mensili concordate. Dopo 3 anni tutti gli adempimenti completati: banca ha chiuso la posizione e cancellato l’ipoteca sulla casa; gli altri creditori incassato le loro quote. Mario è esdebitato: restanti debiti (oltre €47k) annullati. La casa è salva, l’attività prosegue senza debiti pregressi tranne il mutuo rifinanziato per la parte residua se previsto. L’auto rimossa dal fermo. L’azienda di Mario ora genera reddito libero da pignoramenti, permettendo a Mario di sostenere la famiglia.
Esempio 2: Famiglia consumatore e piccolo imprenditore – procedura familiare mista
– Scenario: Luigi, commerciante (ditta individuale, impresa minore) e sua moglie Anna, impiegata (consumatrice), hanno debiti con la banca (€50k mutuo casa arretrato e personale), con il fisco (€10k cartelle di Luigi per IVA ditta, €5k tari di casa), bollette arretrate (€3k) e un finanziamento auto di Anna (€8k residui). La casa con mutuo è cointestata. Luigi ha anche debiti con fornitori €20k. Totale famiglia ~€96k. La casa vale €80k ma c’è ipoteca banca residuo €50k. Luigi vuole continuare l’attività commerciale (che genera utile modesto).
– Soluzione: Presentano un concordato minore familiare: Luigi come imprenditore e Anna come familiare consumatore inclusa (art. 66 CCII consente se uno dei familiari non è consumatore) .
– Proposta: Vendere la casa e così soddisfare in parte i creditori, poi liberarsi dei restanti debiti. Trovano un acquirente che offre €70k per la casa (un po’ sotto valore). Di questi, €50k andranno alla banca a chiudere il mutuo (ipotecaria). Restano €20k netti disponibili. Inoltre un fratello di Anna contribuirà con €5k (finanza esterna) per aiutare. Luigi prevede di destinare €300 al mese per 4 anni dall’attività (circa €14.400). Totale da distribuire ~€20k + €5k + €14.4k = €39.4k.
– Distribuzione ipotizzata: Banca (garantita) prenderà €50k dal ricavato vendita (100% del suo credito – la legge impone che abbia almeno il ricavato da ipoteca, e così è). Fornitori chirografari €20k: offrire €6k (30%) da flussi. Fisco (IVA, Tari) totale €15k di cui €10k privilegio: offrire €5k (33%) su quello, e €1k (20%) su Tari chirografo. Finanziaria auto €8k: l’auto è cointestata, decidono di restituirla al creditore che la vende e ricava €5k – rimane €3k chirografo, offrire €1k (33%). Bollette €3k: offrire €1k (33%).
– Totale pagamenti chirografari e privilegio minore = circa €39k. Ogni classe ottiene più di scenario liquidatorio (se avessero venduto tutto: casa 70k banca avrebbe preso 50k, residuo 20k ai privilegiati forse 10k, chirografi quasi nulla; qui i chirografi prendono 30% circa, meglio di nulla).
– Procedura: Concordato familiare presentato, giudice apre procedura unica. Creditori votanti: banca (classe separata) vota sì perché ottiene il rimborso integrale dal ricavato vendita; fornitori e finanziarie – alcuni sì vedendo il progetto serio; fisco/INPS possibili no ma contano poco in peso. Ottenuta maggioranza, omologa.
– Esecuzione: vendono la casa (sotto supervisione OCC per garantire prezzo equo), banca soddisfatta e ipoteca cancellata. Famiglia va in affitto (hanno già previsto con una parte dei flussi di sostenere nuovo affitto). Luigi paga mensilmente i €300 destinati. Dopo 4 anni tutto completato.
– Risultato: Debiti residui (fornitori 14k rimasti, fisco 9k, finanziaria 2k, bollette 2k) totalmente cancellati. Luigi e Anna, pur avendo perso la proprietà della casa, si sono liberati da una situazione insostenibile e ora pagano solo un affitto (senza mutuo né debiti). L’attività di Luigi rifiorisce perché non ha più debiti pregressi con fornitori (ha avviato rapporti nuovi ripuliti). Anna ha potuto anche in futuro ricomprare un’auto a suo nome essendo liberata dal vecchio finanziamento segnalato.
Esempio 3: Sovraindebitamento puro del consumatore incapiente (esdebitazione senza attivo)
– Scenario: Carla è una ex agente di commercio (ora disoccupata) con debiti personali: €30.000 con varie finanziarie e carte di credito, €5.000 di bollette arretrate e €10.000 verso Agenzia Entrate (tasse non pagate). Non ha immobili né beni di valore, vive in affitto, possiede solo un’auto vecchia (500€). Nessun reddito significativo (ogni tanto lavoretti saltuari). È nullatenente di fatto.
– Soluzione: Carla non ha alcuna capacità di pagare neppure una percentuale significativa. L’Avv. Monardo analizza e vede che è meritevole (i debiti sono derivati da spese mediche per una malattia, poi ha perso il lavoro). Decide di procedere con una liquidazione controllata con esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) . Carla attiva la procedura: il liquidatore vende l’auto per 500€ e distribuisce pro-quota pochi euro ai creditori (praticamente <1%). Dopo la chiusura, Carla chiede l’esdebitazione immediata dell’incapiente, avendo soddisfatto requisiti (nessun attivo rilevante, meritevolezza). La Corte d’Appello di L’Aquila in un caso simile ha confermato che anche chi non dà nulla può essere esdebitato . Il tribunale concede l’esdebitazione: tutti i €45k di debiti di Carla sono cancellati. Carla, se nei 4 anni successivi dovesse trovare un buon lavoro, avrà l’obbligo di versare ai creditori una parte di ciò che eccede il minimo vitale (fino al 10% dei debiti originari per rendere effettivo l’esdebitamento). Ma intanto è libera da richieste, e se troverà lavoro potrà ricominciare senza uno zaino di debiti sulle spalle.
– Nota: Questo esempio mostra la situazione limite in cui praticamente il debitore paga 0 (salvo 500€ di ricavato beni) e ottiene l’esdebitazione. Non è un concordato minore ma un altro strumento, però abbiamo voluto includerlo perché spesso chi pensa al concordato minore potrebbe in realtà rientrare in questo scenario di incapacità totale. Anche in questi casi, l’Avv. Monardo saprà indirizzare verso la soluzione corretta (piano consumatore con stralcio simbolico o direttamente esdebitazione incapiente) a seconda di come soddisfare al meglio i requisiti di legge.
Questi esempi dimostrano che, con l’assistenza giusta, si possono modellare soluzioni creative combinando risorse esterne, vendite mirate e pianificazioni di pagamento. In ogni caso il denominatore comune è la presenza di un professionista esperto che ha saputo valutare il caso, trattare con i creditori, predisporre i documenti per il tribunale e condurre il debitore attraverso il processo fino al traguardo della liberazione dai debiti.
Principali Sentenze Recenti in Materia di Concordato Minore
A conferma di quanto esposto, riportiamo alcune delle più significative pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni (Corte di Cassazione e Corti d’Appello) relative al concordato minore, alla finanza esterna e alle procedure di sovraindebitamento, con un breve sommario del principio espresso. Queste decisioni – tutte da fonti ufficiali – rafforzano la cornice normativa e forniscono linee guida autorevoli.
- Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 28574/2025 del 28/10/2025: ha stabilito che il concordato minore deve rispettare le regole delle prelazioni come nel concordato preventivo. In particolare, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la proposta non può violare l’ordine delle cause di prelazione: il mancato rispetto di 2740–2741 c.c. e degli artt. 84 e 112 CCII (priorità ai creditori privilegiati) comporta l’inammissibilità immediata della proposta . Nel caso di specie (debiti fiscali privilegiati trattati al 5% come i chirografari), la Cassazione ha confermato il rigetto del piano, ribadendo che non è ammesso dare la stessa percentuale a privilegiati e chirografari a meno che i primi rinuncino espressamente .
- Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 17721/2025 del 30/06/2025: in tema di sovraindebitamento ha affermato che non si possono introdurre requisiti non previsti dalla legge per ammettere le procedure. Nella fattispecie ha escluso che il mancato versamento di un fondo spese anticipato potesse giustificare l’inammissibilità di un concordato minore . Questo indica l’orientamento della Suprema Corte verso un’interpretazione estensiva e non formalistica: se la legge non prevede una certa condizione (come un deposito iniziale obbligatorio), il giudice non può respingere la domanda per questo motivo. Tale approccio favorisce la fattibilità delle procedure invece di bloccarle per cavilli.
- Corte d’Appello di Roma, sent. n. 6725 del 25/10/2024: rappresenta l’orientamento restrittivo sulla finanza esterna. Ha ritenuto inammissibile un concordato minore fondato esclusivamente su finanza esterna senza patrimonio attivo del debitore . La Corte capitolina ha argomentato che l’art. 74 co.2 CCII parla di risorse esterne per “aumentare” l’attivo, implicando che un attivo minimo debba esistere ; inoltre, non si può aggirare il filtro di meritevolezza richiesto per l’esdebitazione dell’incapiente con un concordato al 0% . Ha anche aggiunto che la finanza esterna deve essere destinata ai creditori e non al sostentamento del debitore . Questa sentenza (precedente al correttivo 2024) riflette una visione prudente, oggi minoritaria, ma da considerare: soprattutto mette in guardia dal presentare piani con solo finanza esterna e zero attivo senza una chiara convenienza per i creditori.
- Corte d’Appello di Torino, sent. n. 1034 del 16/12/2024: di segno opposto, ha sposato l’orientamento estensivo. Ha chiarito che nel concordato minore non si applica alcun requisito di meritevolezza del debitore e che l’unico limite soggettivo è la frode ai creditori . Secondo la Corte piemontese, la convenienza e affidabilità della proposta devono essere lasciate al giudizio dei creditori tramite il voto, non filtrate dal tribunale in fase di ammissione. Questa pronuncia rafforza la natura negoziale del concordato minore, sostenendo la piena legittimità anche di piani basati su finanza esterna, a patto che i creditori possano valutarli e votarli. In pratica: niente preclusioni preconcette, conta il risultato e la volontà dei creditori.
- Corte d’Appello di L’Aquila, sent. n. 609 del 20/05/2025: ha affrontato la questione della liquidazione senza attivo ed esdebitazione. Ha stabilito che anche una liquidazione controllata priva di attivo può portare all’esdebitazione del debitore incapiente (richiamando l’art. 279 CCII) . Ciò a sostegno che non vi è ragione di negare accesso al concordato minore quando l’unica risorsa è la finanza esterna. In pratica, la Corte abruzzese afferma: se la legge consente di cancellare i debiti a chi liquida zero beni (in presenza di meritevolezza), allora dovrebbe essere consentito anche un concordato dove i creditori prendono poco ma comunque più di zero grazie a terzi. Questa pronuncia smonta uno dei pilastri dell’orientamento restrittivo e viene frequentemente citata per avvalorare l’ammissibilità di concordati con finanza esterna pura.
- Tribunale di Bologna, Sez. IV Civ., sent. n. 58/2024 pubbl. 22/03/2024: (procedura R.G. 255/2023) è una decisione di merito molto importante perché, a quanto risulta, è stata la prima ad ammettere espressamente un concordato minore con sola finanza esterna. In tale caso il debitore – un piccolo imprenditore – non aveva attivo se non l’apporto di un terzo per ~€51.000 condizionato all’omologa . Il Tribunale di Bologna ha ritenuto conforme all’art. 74 CCII tale proposta, in continuità aziendale, sottolineando che la finanza esterna liberamente distribuibile per i creditori era in linea col dettato normativo e che l’apporto condizionato all’omologa soddisfaceva l’esigenza di aumentare l’attivo . In sintesi, Bologna 2024 ha fatto da apri-pista confermando che un piano basato su risorse di terzi è ammissibile e omologabile se garantisce il miglior interesse dei creditori. Questa sentenza ha avuto risonanza (citata anche in dottrina ODCEC e avvocati) e viene spesso richiamata come supporto per i piani coraggiosi con 100% finanza esterna.
- Tribunale di Vicenza, sent. n. 53 del 14/03/2025: ha omologato un concordato minore liquidatorio dove l’apporto dei familiari (€26.000) era decisivo per pagare una quota ai creditori maggiore e in tempi più rapidi rispetto alla liquidazione . Vicenza ha evidenziato come i creditori siano stati soddisfatti in misura apprezzabile grazie all’aiuto dei parenti del debitore, realizzando così lo scopo della norma di cui all’art. 74 co.2 CCII. Questo caso concreto dimostra l’orientamento di molti tribunali di valorizzare gli aiuti familiari e procedere comunque all’omologa quando vedono la convenienza economica per i creditori. Anche qui, nessun formalismo sul “patrimonio zero”, ma giudizio pragmatico.
- Tribunale di Cagliari, sent. n. 108 del 18/12/2023: ha anch’esso riconosciuto la piena validità di un concordato minore in cui la finanza esterna proveniva da un mutuo fondiario acceso dai figli del debitore (garantito da ipoteca su un immobile dei figli) . Il Tribunale ha qualificato tale somma come “finanza esterna ex art. 74 co.2 CCII”, ammettendo la proposta e poi omologandola. Questo è interessante perché mostra come anche finanziamenti bancari fatti ottenere da terzi (i figli in questo caso, mettendo a garanzia un loro bene) possono fungere da finanza esterna per il concordato dei genitori. È una conferma dell’elasticità con cui i giudici di merito stanno interpretando la norma per raggiungere l’obiettivo del risanamento.
Queste sentenze, tutte provenienti da fonti ufficiali (Corte di Cassazione, decisioni reperite su banche dati come IlCaso.it, Osservatorio Insolvenza, ecc.), delineano il panorama attuale: la Cassazione richiama al rispetto delle prelazioni e ad evitare barriere non scritte; molte Corti d’Appello e Tribunali spingono per ammettere i piani con finanza esterna valorizzando il voto dei creditori e la finalità di sovraindebitamento (seconda chance), mentre alcune voci più restrittive (Roma 2024) invitano alla prudenza soprattutto ante correttivo. Nel complesso, la rotta interpretativa pare tracciata verso soluzioni aperte e orientate alla massimizzazione del soddisfacimento creditori, coerentemente con le direttive europee.
L’Avv. Monardo e il suo staff, costantemente aggiornati su queste evoluzioni, sfruttano tali precedenti a favore dei propri clienti: ad esempio, se presentano un concordato con solo finanza esterna citeranno Bologna 2024 e L’Aquila 2025 per convincere il giudice ; se il fisco vota no, ricorderanno al tribunale il potere di cram-down ex art. 80 co.3 CCII e i precedenti come Campobasso (richiamato in dottrina) . La conoscenza dettagliata della giurisprudenza è infatti un’arma essenziale per vincere eventuali resistenze e ottenere l’omologazione in tempi brevi.
Conclusione
In conclusione, il concordato minore con finanza esterna si rivela uno strumento potente e innovativo per affrontare situazioni di sovraindebitamento che, fino a pochi anni fa, sembravano senza via d’uscita. Abbiamo visto come questa procedura, opportunamente guidata da un esperto legale, permetta di ridurre drasticamente il peso dei debiti, di bloccare sul nascere azioni esecutive potenzialmente devastanti (pignoramenti, aste, fermi) e di offrire al debitore la possibilità concreta di ripartire da capo. I punti fondamentali emersi sono:
- Esiste ora un quadro normativo chiaro e aggiornato (il Codice della Crisi d’Impresa e l’Insolvenza, con i suoi successivi correttivi) che consente ai debitori non fallibili – piccoli imprenditori, professionisti, ma anche famiglie – di accedere a procedure legalmente protette per ristrutturare o cancellare i debiti . Non è un “condono personalizzato” né una furbata: è una strada prevista dalla legge, con precisi controlli di meritevolezza e convenienza, finalizzata a garantire il miglior soddisfacimento dei creditori compatibilmente con la situazione e al contempo a dare al debitore una seconda opportunità (fresh start).
- Il concordato minore in particolare si è dimostrato estremamente flessibile: può essere costruito attorno alla continuazione dell’attività del debitore (evitando dispersione di valore e salvando aziende e posti di lavoro), oppure – se ciò non è possibile – attorno ad un apporto di finanza esterna che rende comunque conveniente un accordo . Proprio la finanza esterna è la chiave innovativa: amici, parenti, soci o investitori possono contribuire economicamente a risolvere la crisi, con la sicurezza che i loro fondi andranno a buon fine solo se l’accordo viene omologato e quindi risolve definitivamente la posizione debitoria. Ciò ha permesso di salvare situazioni che altrimenti sarebbero sfociate in liquidazioni disastrose: abbiamo visto casi di piani approvati con l’aiuto di un parente o con la vendita guidata di un bene, grazie ai quali i creditori hanno preso più di quanto avrebbero mai ottenuto forzando le esecuzioni .
- Fondamentale è emersa la necessità di agire tempestivamente e con la giusta assistenza professionale. Le normative offrono opportunità preziose (dalle rottamazioni per i debiti fiscali , ai termini per opporsi a un atto esecutivo, fino alle misure protettive attivabili all’apertura di una procedura concorsuale ), ma tutte queste chance hanno un comune denominatore: vanno colte in tempo, prima che scadano i termini o che il danno (ad es. la vendita all’asta della casa) sia avvenuto. Ecco perché ribadiamo l’importanza di non aspettare passivamente. Ogni giorno perso può significare un pignoramento in più o un diritto in meno.
- Affrontare i debiti con strumenti legali appropriati è un percorso complesso ma dal grande valore difensivo: significa trasformare una situazione apparentemente disperata in un percorso gestito e con un esito definito. Significa passare dall’essere bersaglio isolato di decine di azioni di recupero scoordinate (che portano solo al collasso del debitore) ad essere attore protagonista di una procedura unitaria, regolata dal tribunale, dove i creditori vengono ordinatamente soddisfatti per quanto possibile e poi stoppati nella loro pretesa residua grazie all’esdebitazione. Questa differenza è enorme: nel primo caso il debitore subisce in balia degli eventi; nel secondo prende in mano la situazione e, con l’aiuto del legale, definisce lui una soluzione sostenibile.
- L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare (avvocati e commercialisti di esperienza nazionale in materia bancaria e tributaria) si sono confermati come guide affidabili in questo cammino. La loro competenza aggiornata sulle ultime normative e sentenze consente di evitare errori formali (ad esempio, sanno come strutturare un piano rispettando i privilegi per evitare inammissibilità ), di sfruttare ogni spiraglio (ad esempio il cram-down fiscale se il Fisco dice no ), e di presentare al giudice proposte solide e ben documentate. Inoltre, abbiamo sottolineato più volte il ruolo decisivo dell’approccio pratico e umano dello Studio Monardo: non solo numeri e carte, ma ascolto del cliente, analisi delle cause del suo indebitamento, costruzione di una storia credibile di meritevolezza da presentare al tribunale. Questo fa spesso la differenza tra un piano approvato e uno respinto.
In definitiva, il messaggio finale è di speranza concreta: anche se ti trovi sommerso dai debiti, non sei condannato a soccombere. Le difese legali esistono e, come abbiamo esplorato, possono ridurre drasticamente i debiti (talora persino azzerarli in caso di incapienza totale) e proteggere i beni essenziali (la casa di abitazione, gli strumenti di lavoro, il reddito minimo per vivere). L’importante è attivarsi presto e con le persone giuste al fianco. Ogni situazione è risolvibile con la strategia adatta: dall’opposizione immediata a una cartella illegittima, fino al concordato minore, al piano del consumatore o alla liquidazione con esdebitazione.
Non bisogna provare vergogna o paura nel chiedere aiuto: l’indebitamento eccessivo è visto oggi come una patologia economica da curare, non come una colpa morale da punire. La legge stessa incoraggia il debitore sovraindebitato a uscire dall’ombra e utilizzare questi strumenti, nell’interesse anche dell’economia generale (creditori che recuperano il possibile, piccole imprese che non chiudono ma si risanano, individui che tornano produttivi). Pertanto, il nostro ultimo e più importante consiglio è: agisci ora. Non aspettare che la situazione degeneri oltre il punto di non ritorno.
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