Introduzione
L’importanza di una corretta gestione dei debiti d’impresa nel 2026 non può essere sottovalutata. Errori o ritardi possono infatti portare a rischi gravissimi: dall’aggressione del patrimonio aziendale (pignoramenti, ipoteche su immobili, blocco dei conti) fino all’insolvenza e al fallimento. In questo contesto, gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano uno strumento legale fondamentale per evitare il tracollo finanziario dell’azienda, ridurre il debito complessivo e bloccare le azioni esecutive . Già nel 2005 il legislatore introdusse questi accordi e, nel corso degli anni, la disciplina si è evoluta ampliando le possibilità per l’imprenditore in crisi (ad esempio con norme speciali su crediti fiscali e nuovi tipi di accordo introdotti nel 2022-2024) .
Quali soluzioni legali esistono per evitare il default? In questa guida aggiornata a gennaio 2026 esamineremo: le normative più recenti e le sentenze chiave, la procedura passo-passo dopo la notifica di un atto di riscossione o di un’azione legale, le strategie di difesa per sospendere o contestare i debiti, gli strumenti alternativi (come rottamazioni fiscali e concordati), gli errori da non commettere e consigli pratici per i debitori. In particolare approfondiremo gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese, evidenziando come possono aiutare a riequilibrare la situazione finanziaria garantendo la continuità aziendale e contemperando le esigenze dei creditori.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
In Italia la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti si inserisce nell’ambito della normativa sulla crisi d’impresa ed è stata oggetto di significative riforme negli ultimi anni. È essenziale comprenderne il quadro normativo aggiornato al 2026 e le più recenti interpretazioni offerte dalla giurisprudenza, per sfruttare al meglio questo strumento. Di seguito, esaminiamo le fonti normative, l’evoluzione dell’istituto, le tipologie di accordi oggi previste e alcune sentenze chiave che hanno chiarito punti importanti.
Fonti normative aggiornate al 2026
La base legislativa attuale si trova nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I.), emanato con D.Lgs. 14/2019 e più volte modificato. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati principalmente dagli articoli 57 e seguenti del C.C.I.I., inseriti nel Titolo IV (strumenti di regolazione della crisi) Capo I, dedicato appunto agli accordi negoziali dell’imprenditore . Questa collocazione conferma la volontà del legislatore di privilegiare soluzioni negoziate della crisi rispetto alla liquidazione giudiziale, favorendo il risanamento e la continuità aziendale per quanto possibile .
Negli ultimi anni, tre interventi normativi hanno innovato profondamente la materia:
- D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021): introdotto in risposta alla crisi post-pandemica, ha rinviato l’entrata in vigore del Codice della crisi e creato strumenti transitori. In particolare, ha istituito la composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura volontaria e stragiudiziale di allerta e risanamento assistita da un esperto (ne parleremo più avanti). Inoltre, ha anticipato alcune modifiche al regime degli accordi di ristrutturazione e dei concordati per adeguarli alla Direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva.
- D.Lgs. 83/2022 (c.d. Correttivo-bis): è il decreto legislativo emanato a giugno 2022 per adeguare il Codice della crisi alla direttiva europea sulle ristrutturazioni e introdurre nuovi istituti. Fra le novità, ha previsto esplicitamente il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 64-bis – 64-quater C.C.I.I.) e ha modificato vari aspetti degli accordi e del concordato preventivo. Questo intervento ha sancito, tra l’altro, la possibilità per l’imprenditore di ottenere misure protettive durante le trattative e di accedere a finanziamenti prededucibili (prioritari) funzionali all’accordo. Ha anche definito meglio nozioni chiave come “crisi” e “strumenti di regolazione” .
- D.Lgs. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter, in vigore da fine 2024): è l’ultima modifica organica, che ha inciso specificamente sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Questo decreto ha modificato gli articoli 57, 58, 60, 61 e 64 del C.C.I.I. in materia di AdR , introducendo importanti chiarimenti e miglioramenti procedurali. Ad esempio:
- All’art. 57 è stato precisato che, anche negli accordi di ristrutturazione, si applica l’art. 116 C.C.I.I. in tema di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) durante la procedura . Inoltre, è stato aggiunto un comma 4-bis che consente al debitore di chiedere al Tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (ossia garantiti da prededuzione nel futuro fallimento) già con la domanda di omologazione o successivamente . Ciò allinea l’AdR al concordato preventivo, dove esistevano già norme sui finanziamenti interinali.
- L’art. 58 C.C.I.I., relativo alla rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano, è stato integrato prevedendo che se si modifica il piano omologato, un eventuale opposizione dei creditori deve essere proposta con ricorso al tribunale e trattata secondo le forme del procedimento di omologazione . In tal modo si disciplina chiaramente come gestire cambiamenti successivi all’omologa, garantendo il contraddittorio.
- L’art. 60, sugli accordi agevolati, è stato riformulato per definire meglio il suo ambito di applicazione: ora si riferisce espressamente alle “misure protettive” di cui all’art. 54 C.C.I.I. , chiarendo che la riduzione della soglia di adesione (dal 60% al 30%) opera solo se l’imprenditore non richiede alcuna misura protettiva ai sensi dell’art. 54 e si impegna a pagare integralmente e senza dilazioni tutti i creditori estranei (come vedremo a breve). Questa specifica evita dubbi interpretativi sul significato di “rinuncia alle misure protettive temporanee” previsto in precedenza.
- L’art. 61, sugli accordi ad efficacia estesa, e l’art. 64 (transazione fiscale e omologazione forzosa) sono stati anch’essi ritoccati per coordinare la disciplina con le nuove norme sul cram down fiscale introdotte nel 2023 (vedi oltre) e per risolvere questioni dibattute. Ad esempio, si è chiarito che l’accordo non deve avere natura liquidatoria se si vuole utilizzare l’efficacia estesa (per coerenza con la direttiva UE sulle ristrutturazioni) .
Accanto al Codice della crisi, occorre ricordare altre fonti rilevanti: – Il Regio Decreto 267/1942 (vecchia legge fallimentare) rimane applicabile in via transitoria per le procedure avviate prima del 15 luglio 2022 . Molte definizioni e principi consolidati provengono da lì, sebbene per le nuove procedure si applichi il C.C.I.I. – La Legge 3/2012 sul sovraindebitamento (debiti di consumatori, professionisti e piccole imprese non fallibili) è stata assorbita nel Codice della crisi (in particolare negli artt. 65-83 e 268 C.C.I.I. relativi al concordato minore e alla liquidazione controllata). Tuttavia continua a produrre effetti per le procedure pendenti e costituisce il riferimento per i c.d. piani del consumatore e accordi di composizione della crisi per soggetti non fallibili. – Le leggi speciali come il D.L. 69/2023 e la Legge 103/2023 hanno introdotto disposizioni mirate, in particolare sul trattamento dei crediti fiscali negli accordi di ristrutturazione (cosiddetto cram down fiscale). Ne tratteremo diffusamente, poiché rappresenta una svolta per poter omologare accordi anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS in certe condizioni . – Circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: ad esempio la Circolare 34/E del 29 dicembre 2020 aveva fornito istruzioni sulla valutazione delle proposte di transazione fiscale nei concordati e accordi; più di recente, a gennaio 2024, il Provvedimento AE n. 21447/2024 ha stabilito le regole interne per gestire le proposte di transazione fiscale con taglio oltre il 70% del debito o oltre 30 milioni di euro . In base a tale provvedimento (emanato attuando l’art. 1-bis D.L. 69/2023 come modificato dall’art. 4-quinquies D.L. 145/2023 ), se un accordo di ristrutturazione prevede di stralciare più del 70% dei tributi (per importi sopra 30 milioni), la Direzione centrale dell’Agenzia dovrà dare un parere conforme tramite l’Ufficio tutela crediti erariali, e l’adesione sarà formalizzata dalla Direzione regionale competente . Questo per assicurare uniformità nelle decisioni su casi di grande impatto.
In sintesi, la normativa 2026 sugli accordi di ristrutturazione è il frutto di un lungo percorso di riforme. Vi convivono norme ordinarie (Codice della crisi) e speciali/emergenziali (decreti legge e leggi di bilancio recenti). È fondamentale conoscerle per sfruttare tutte le opportunità di ristrutturazione offerte al debitore.
Evoluzione e tipologie degli accordi di ristrutturazione
Cos’è in concreto un accordo di ristrutturazione dei debiti? Si tratta di un accordo negoziale tra l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza e i suoi creditori, che consente di rimodulare le obbligazioni (ad esempio mediante dilazioni di pagamento, riduzioni parziali – stralci – di crediti, conversione di debiti in strumenti finanziari) in modo da rendere sostenibile l’esposizione debitoria e permettere il risanamento dell’impresa . È uno strumento volontario (nasce da un negozio giuridico, sia pur con l’intervento omologatorio del Tribunale) e flessibile, alternativo alle procedure concorsuali collettive come il concordato preventivo. La legge prevede però alcune condizioni e garanzie per assicurare che l’accordo sia trasparente e non pregiudichi ingiustamente i creditori che vi aderiscono o quelli eventualmente estranei.
Nel tempo, la disciplina si è evoluta passando da un modello unico (introdotto nel 2005, art. 182-bis L.Fall.) a un sistema che oggi contempla diverse tipologie di accordi di ristrutturazione, ordinari e “speciali”. Le principali categorie attualmente previste dal Codice sono:
- Accordo di ristrutturazione “ordinario”: è la forma base (art. 57 C.C.I.I.). Richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali . Deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di ristrutturazione proposto (art. 57, co.3 e 4). Una volta raggiunte le adesioni necessarie, l’accordo viene sottoposto al Tribunale per l’omologazione, che lo rende efficace erga omnes nei confronti dei creditori aderenti e comporta taluni benefici (come l’esenzione da revocatoria per pagamenti e atti previsti dall’accordo omologato, ex art. 67, co.3, lett. e) L.Fall./art. 90 C.C.I.I.) . I creditori che non aderiscono restano estranei e conservano interamente i loro diritti, ma l’imprenditore può prevedere di soddisfarli alle scadenze di legge (ad esempio entro 120 giorni dall’omologazione o 60 giorni dalla scadenza se successiva, come consentito dall’art. 57, co.3). Finché l’accordo è in esecuzione, i creditori estranei non possono pretendere di più di quanto è loro dovuto nei termini di legge, ma possono agire esecutivamente se il debitore non li paga nei termini previsti (non essendo vincolati dall’accordo). L’accordo ordinario è indicato quando il debitore ha il supporto della maggioranza qualificata dei crediti e necessita di ristrutturare il debito mantenendo comunque in bonis l’impresa.
- Accordo di ristrutturazione “agevolato”: disciplinato dall’art. 60 C.C.I.I., è un sotto-tipo dell’accordo utilizzabile in presenza di determinate condizioni che ne facilitano la conclusione. In concreto, la soglia di adesioni richiesta è ridotta della metà (quindi dal 60% al 30% dei crediti) , ma solo a patto che: (a) l’imprenditore non richieda misure protettive o, se le aveva chieste, vi rinunci (in pratica rinuncia al “concordato in bianco” o allo scudo protettivo durante le trattative); (b) i creditori estranei all’accordo vengano pagati integralmente e puntualmente, senza dilazioni oltre quelle consentite dall’art. 57, co.3 . In altri termini, l’accordo agevolato non può prevedere alcuna moratoria nei confronti di chi non firma: questi creditori devono essere soddisfatti per intero nei termini di legge. In compenso, per i creditori partecipanti basta raggiungere il 30%. L’idea è di incentivare il ricorso all’AdR anche quando pochi creditori (magari uno o due istituti bancari) detengono una parte significativa del debito: se questi creditori strategici sono disponibili a sostenere il risanamento ma non si arriva al 60%, il debitore può comunque omologare un accordo con soli 1/3 dei crediti purché garantisca tutela piena agli altri. Questa forma è utile per crisi di imprese medio-piccole con pochi creditori principali e necessità di intervento rapido (rinunciando alle protezioni giudiziali, la procedura è più snella). Ad esempio, un’azienda con debiti totali di 100 può accordarsi anche solo con creditori per 30, prevedendo di pagare subito e interamente gli altri 70: grazie a questa formula agevolata, l’accordo può essere omologato malgrado la minoranza di adesioni, perché i non aderenti non subiscono pregiudizio (ricevono il 100% dovuto nei termini) .
- Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa: introdotto per evitare il cosiddetto moral hazard di taluni creditori (specialmente finanziari) che potrebbero rimanere fuori dall’accordo per tentare di ottenere un trattamento migliore, è regolato dall’art. 61 C.C.I.I. (già anticipato dall’art. 182-septies L.Fall.). Non si tratta di un accordo “diverso”, ma di una possibile estensione degli effetti di un accordo di ristrutturazione ordinario a taluni creditori non aderenti, purché appartenenti a una categoria omogenea di crediti e a certe condizioni . In pratica, se il debitore crea delle categorie di creditori sulla base della loro posizione giuridica e interessi economici (es.: banche finanziatrici chirografarie costituiscono una classe), e in una categoria almeno il 75% dei crediti ha sottoscritto l’accordo, è possibile richiedere al tribunale di estendere l’efficacia dell’accordo anche al restante 25% dissenziente di quella categoria . Ciò avviene in sede di omologazione, ed è subordinato a condizioni stringenti:
- L’accordo non deve avere carattere liquidatorio (deve mirare al risanamento in continuità aziendale) .
- Tutti i creditori della categoria devono essere stati informati e coinvolti nelle trattative fin dall’inizio, con piena trasparenza (la legge richiede che siano forniti dati e informazioni adeguate ai non aderenti già in fase di negoziazione, per consentire loro di valutare la proposta).
- Il trattamento previsto dall’accordo per i creditori di quella categoria, inclusi i dissenzienti, deve essere non inferiore a quello concordabile in alternativa (in particolare, non peggiore di quanto otterrebbero ragionevolmente in un concordato o in una liquidazione). Spesso questa valutazione è affidata al professionista attestatore.
- Devono esserci almeno tre creditori nella categoria o comunque la posizione di eventuali dissenzienti non deve essere esclusiva o di rilievo tale da configurare abuso (ad esempio, l’efficacia estesa non può essere usata per schiacciare un singolo piccolo creditore se tutti gli altri firmatari sono parti correlate, ecc. – occorre omogeneità e buona fede).
L’efficacia estesa è nata per i creditori finanziari (banche, intermediari): in passato il legislatore voleva evitare che poche banche dissenzienti bloccassero un accordo condiviso dalla maggioranza. Oggi, con l’art. 61, la regola è più generale: qualsiasi categoria omogenea (anche fornitori, obbligazionisti, ecc.) con 75% di adesione può vedere l’accordo imposto ai dissenzienti di quella stessa classe. Attenzione: i creditori estranei che non appartengono a categorie a cui si applica l’estensione restano completamente liberi (non c’è un cram down “interclassista” come nel concordato preventivo). È una forma di cram-down settoriale, che può aumentare l’efficacia dell’accordo se ben strutturato. Un caso tipico: il 80% dei fornitori accetta di ridurre i crediti del 40%, il 20% rifiuta; se i fornitori sono posti in una classe separata ed è soddisfatta la condizione del 75%, il piano omologato imporrà anche ai fornitori dissenzienti la medesima falcidia, vincolandoli al pari degli aderenti. Così si evita che pochi dissenzienti ottengano, ad esempio, di essere pagati al 100% fuori accordo mentre altri hanno accettato uno stralcio.
- Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale: più che una categoria a sé, è un accordo ordinario che include anche il trattamento dei debiti fiscali e previdenziali secondo le regole dell’art. 63 C.C.I.I. (già art. 182-ter L.Fall.). La presenza di debiti verso Erario e enti previdenziali impone infatti una procedura specifica: il debitore deve presentare una proposta di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e/o all’INPS, indicando come intende pagare tali crediti (è possibile proporre dilazioni e anche stralci di interessi e sanzioni, e dal 2020 pure una falcidia parziale del capitale, purché non inferiore a quanto otterrebbero in liquidazione). Le Agenzie hanno 90 giorni di tempo per aderire o rigettare la proposta . In passato, se il Fisco non aderiva, l’accordo saltava perché mancava il 60% necessario o comunque non si poteva omologare contro il parere dell’Erario. Oggi invece la legge consente, in certe condizioni, di ottenere l’omologazione forzosa (cram down) dell’accordo anche senza l’adesione dei creditori pubblici. Questa novità, introdotta nel 2023 (D.L. 69/2023, art. 1-bis, e recepita poi nell’art. 63 C.C.I.I.), ha regole precise:
- Il debitore deve aver atteso 90 giorni dalla presentazione della proposta di transazione fiscale senza ottenere risposta positiva . Se l’Agenzia rifiuta espressamente prima, si può comunque proseguire ma è necessario che il termine di 90 giorni sia decorso. La Cassazione ha chiarito che non è ammesso depositare la domanda di omologazione prima che siano trascorsi i 90 giorni completi, altrimenti si violerebbe il diritto di difesa del Fisco nel contraddittorio . Dunque occorre pazienza: presentata la proposta, si segna la data e si può chiedere al tribunale di omologare forzosamente solo dopo quel lasso di tempo (se nel frattempo il Fisco non ha aderito).
- L’accordo deve assicurare al Fisco e agli enti previdenziali un trattamento non inferiore a quello ottenibile nella liquidazione giudiziale (in sostanza, la proposta non deve penalizzarli: ad esempio, se il credito è assistito da privilegio su beni dell’impresa, occorre offrire almeno il valore di realizzo di tali beni, altrimenti il tribunale non potrà omologare forzatamente contro il diniego).
- Deve essere versato almeno il 10% dell’ammontare dei crediti fiscali chirografari (non privilegiati) se si chiede di stralciare anche parte del capitale – requisito introdotto dalla Legge n. 197/2022 per concordati e accordi.
- Il cram down fiscale deve essere richiesto espressamente dal debitore in sede di ricorso per omologazione. Se non viene richiesta l’omologazione nonostante il diniego, l’accordo non potrà essere omologato d’ufficio.
- Vi è un limite temporale importante: se è stata presentata da un creditore un’istanza di liquidazione giudiziale (fallimento) a carico dell’imprenditore, la domanda di omologa dell’accordo con transazione fiscale non può essere proposta dopo la prima udienza di trattazione di quella istanza . In pratica, la legge (art. 40, c.10 C.C.I.I.) impedisce che un debitore, per ritardare un fallimento chiesto da altri, presenti all’ultimo minuto un accordo con Fisco non aderente: se l’udienza è già avvenuta, l’accordo è inammissibile e l’imprenditore potrà eventualmente riprovarci solo dopo che la procedura di fallimento sia conclusa (ad es., se l’istanza viene respinta o revocata) . Questa previsione anti-abuso impone di giocare d’anticipo: se hai debiti elevati e il rischio di un’istanza di fallimento da parte di banche o fornitori, non aspettare che arrivi in tribunale, perché dopo potrebbe essere troppo tardi per la ristrutturazione.
Quando tutte queste condizioni sono rispettate, il tribunale può omologare l’accordo anche senza il consenso dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS. Si tratta di una piccola “rivoluzione”: finalmente il debitore non è più ostaggio di un eventuale diniego ingiustificato del Fisco, a patto di offrire almeno quanto dovuto secondo la legge e l’alternativa liquidatoria . Ovviamente, se il Fisco rifiuta perché la proposta è oggettivamente troppo bassa, l’omologa forzosa non verrà concessa. Ma se rifiuta pretestuosamente un accordo vantaggioso (ad esempio che paga il 100% di IVA e INPS ma stralcia solo interessi e sanzioni), il tribunale potrà ugualmente approvare l’accordo, rendendolo vincolante anche per lo Stato.
Va segnalato che l’Agenzia Entrate-Riscossione si è attrezzata a questa novità: entro febbraio 2024 ha attivato il portale per presentare online le domande di transazione fiscale e ha indicato che le misure esecutive e cautelari sono sospese durante il tempo di adesione alla rottamazione o alla transazione . Inoltre, come già accennato, per proposte con stralci oltre il 70% la decisione passa da un ufficio centrale, così da uniformare la prassi . Tutto ciò è indice di come anche gli enti pubblici abbiano riconosciuto l’importanza degli accordi di ristrutturazione come strumento per recuperare almeno parzialmente i crediti ed evitare il default delle imprese.
- Accordi di ristrutturazione di gruppo: novità introdotta anch’essa di recente, consente – in presenza di più società appartenenti a un medesimo gruppo in crisi – di presentare e omologare accordi di ristrutturazione con un unico procedimento unitario. Il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024 hanno disciplinato questa possibilità, in linea con la direttiva UE, prevedendo che imprese dello stesso gruppo possano presentare domanda congiunta di omologazione di accordi tra loro collegati o contenuti in un unico progetto di risanamento . Si tratta di una evoluzione importante perché spesso le difficoltà finanziarie riguardano un gruppo societario nel suo complesso: pensiamo a una holding e varie controllate indebitate con le stesse banche. Ora è possibile una soluzione coordinata anziché tante procedure separate. L’omologazione congiunta richiede ovviamente di soddisfare i requisiti per ciascuna impresa (ad esempio soglie di adesione) ma consente al tribunale di emettere un unico provvedimento omnicomprensivo. Su questo fronte è intervenuto anche lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n.71-2024/PC (maggio 2025), che ha analizzato le modifiche normative evidenziando come sia ora ammessa la procedura unitaria di gruppo per omologare accordi di ristrutturazione di più società legate fra loro . È un ambito specialistico, ma da tener presente per gruppi industriali o società collegate, dove la crisi raramente riguarda una sola entità.
Infine, è bene ricordare che non tutte le imprese possono accedere agli accordi di ristrutturazione: le “imprese minori” – cioè quelle non assoggettabili a fallimento secondo i parametri di legge (art. 2 L.Fall., ora art. 1 C.C.I.I.) – sono escluse sia dagli accordi di ristrutturazione sia dal concordato preventivo . In sostanza, le micro-imprese sotto soglia (ad esempio ditte individuali di piccole dimensioni, start-up con pochi asset) non possono usare l’AdR, ma hanno a disposizione le procedure di sovraindebitamento, ossia il concordato minore e la liquidazione controllata (che nel Codice sostituiscono il piano del consumatore, l’accordo del debitore e la liquidazione del patrimonio previsti dalla L.3/2012). Dunque, quando parliamo di accordi di ristrutturazione in questa guida, ci riferiamo essenzialmente alle imprese medio-grandi e a tutti i soggetti fallibili (società di persone e capitali, imprenditori individuali oltre soglia, ecc.). Se sei una piccola impresa non fallibile o un privato, potrai comunque trovare nella sezione degli strumenti alternativi le soluzioni pensate per te (piani di ristrutturazione del consumatore, ecc.).
Giurisprudenza recente rilevante
Le corti italiane – in particolare la Corte di Cassazione – hanno negli ultimi anni pronunciato decisioni molto significative sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, spesso colmando lacune normative o chiarendo dubbi applicativi. Conoscere queste pronunce è utile sia per capire come impostare correttamente un accordo, sia per sapere quali sono i diritti del debitore e dei creditori nelle varie fasi. Anticipiamo qui alcuni principi emersi dalle sentenze più recenti (2024-2025), che poi richiameremo anche nel prosieguo:
- Dilazione di pagamento dei crediti privilegiati: Tradizionalmente, la L.3/2012 (art. 8, co.4) vietava nel piano del consumatore di dilazionare oltre un anno i debiti privilegiati, salvo che l’attività proseguisse. Alcuni interpreti applicavano questa regola anche agli accordi e la consideravano generale. Ebbene, la Cassazione, Sez. I, ord. 21 febbraio 2024 n.4622 ha chiarito che sia negli accordi di ristrutturazione sia nei piani del consumatore è possibile prevedere piani di pagamento pluriennali per i crediti muniti di privilegio (anche ipotecari), ben oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto in passato . La condizione posta dalla Suprema Corte è che ai titolari di tali crediti venga riconosciuto il diritto di voto o di espressione sulla proposta, in ragione del sacrificio economico derivante dall’attesa più lunga . In pratica, se dilazioni un credito ipotecario per 5 anni, devi dare al creditore la possibilità di votare (come avviene nel concordato) o comunque di far conoscere il proprio dissenso al giudice (nel caso del piano del consumatore). Se ciò avviene e il piano è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, la dilazione può essere autorizzata anche senza il limite annuale. Questo principio estende la flessibilità del pagamento dei privilegiati negli AdR: ad esempio, una banca ipotecaria potrebbe accettare di essere pagata in 4 anni anziché entro 12 mesi, e tale accordo è legittimo purché sia consenziente (aderendo all’AdR) o abbia avuto modo di opporsi. È un’apertura importante per rendere sostenibili i piani, soprattutto quando i debiti privilegiati sono ingenti ma c’è patrimonio a garanzia che consente dilazioni.
- Effetti del fallimento successivo sull’accordo: Cosa succede se, dopo che un accordo di ristrutturazione è stato omologato, l’impresa non riesce a rispettarlo e viene comunque dichiarata fallita (liquidazione giudiziale)? La legge fallimentare non prevedeva una norma ad hoc di “risoluzione” dell’AdR per inadempimento (a differenza del concordato preventivo che all’art. 186 L.Fall. prevedeva la risoluzione su istanza dei creditori in caso di inadempienza grave). Questo ha generato dibattito. La Cassazione, Sez. I, sent. 17 dicembre 2024 n.32996 ha risolto la questione affermando un principio chiaro: se interviene un fallimento dopo l’omologazione dell’accordo, l’attuazione del piano diviene impossibile per causa sopravvenuta e ciò determina la risoluzione automatica degli accordi di ristrutturazione, con il ripristino degli originari crediti per intero (salvo imputare quanto eventualmente pagato) . In altre parole, il fallimento “travolge” l’accordo: i creditori tornano ad essere tali per l’intero importo originario (meno gli acconti incassati che non siano revocabili) e possono insinuarsi al passivo fallimentare per quelle somme . La logica è che l’accordo aveva come causa il risanamento dell’impresa; se l’impresa fallisce, viene meno quella causa e i creditori non sono più vincolati dalle rinunce fatte. Non essendoci organi di vigilanza sull’esecuzione nell’AdR (manca un commissario o liquidatore che segnali gli inadempimenti) , il fallimento funge esso stesso da evento risolutivo di diritto. Questa pronuncia è importante per i creditori (che così non perdono definitivamente la parte stralciata se il debitore comunque fallisce) ma anche per i debitori: significa che se un accordo non è sostenibile, la protezione che offre è fragile, perché in caso di default successivo il castello crolla. Dunque, è fondamentale che il piano sia realistico; in caso contrario, meglio valutare un concordato preventivo, dove invece esiste una disciplina per la risoluzione giudiziale e specifiche tutele in caso di inadempimento.
- Termini e condizioni procedurali: La Cassazione ha ribadito alcuni punti procedurali cruciali. Ad esempio, con sentenza 24 dicembre 2024 n.34378, ha confermato che la decisione della Corte d’Appello su un reclamo contro l’omologazione di un AdR (secondo la vecchia legge fallimentare) va impugnata in Cassazione entro il termine breve di 30 giorni dalla notifica PEC integrale del provvedimento fatta dalla cancelleria . Questo richiama l’attenzione sulla tempestività: se un creditore estraneo o dissenziente vuole contestare l’omologa, deve attivarsi subito. Inoltre, la Cass. 24 dicembre 2024 n.34377 (sorella della precedente) ha sancito che non si può chiedere l’omologa forzosa prima di 90 giorni dalla proposta al Fisco, come già accennato . Ancora, una recentissima Cass. 28 aprile 2025 n.11218 ha stabilito che, affinché la domanda di omologa di un AdR sia ammissibile, la sua iscrizione nel Registro delle Imprese deve avvenire contestualmente o prima del deposito in Tribunale . Questa è una formalità spesso trascurata: l’art. 44 C.C.I.I. e prima ancora l’art. 182-bis L.Fall. impongono di pubblicare l’accordo (o la domanda) nel registro imprese, ma se ciò non avviene nei tempi giusti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile. Quindi, attenzione agli adempimenti pubblicitari sin dal momento del deposito.
- Coinvolgimento dei garanti e coobbligati: Un aspetto delicato è l’effetto dell’accordo su fideiussori o coobbligati. La regola generale (art. 1239 c.c.) è che la rimessione del debito al debitore principale libera i fideiussori, salvo che questi vi abbiano acconsentito. Negli AdR, tuttavia, non c’è propriamente una “remissione” unilaterale, ma un accordo bilaterale di ristrutturazione. La giurisprudenza recente ha osservato che se il creditore aderisce all’AdR riducendo il proprio credito, si applica l’art. 1239 c.c. e quindi anche il garante beneficia dello stralcio . Diverso è il caso della omologazione forzosa: qui il creditore pubblico subisce una decurtazione per effetto della legge, non per volontà propria. Una Corte d’Appello di Brescia, sent. 30 giugno 2025, ha affrontato il tema stabilendo che il cram down fiscale non libera automaticamente i fideiussori del debitore, poiché non c’è stata una remissione volontaria ma solo un effetto imposto dall’autorità giudiziaria (i garanti potrebbero quindi restare obbligati per intero) . Siamo agli inizi del dibattito: è consigliabile, per evitare contenziosi, coinvolgere anche i garanti nelle trattative e magari prevedere espressamente nell’accordo come vengono trattati. Ad esempio, se un socio ha garantito i debiti bancari, si potrebbe inserire nell’accordo che la banca rinuncia all’azione di regresso nei suoi confronti solo se anche il socio aderisce e contribuisce al piano, altrimenti no. In mancanza di clausole, valgono i principi suindicati.
Questa panoramica normativa e giurisprudenziale ci consegna un quadro piuttosto complesso ma favorevole al debitore che voglia seriamente ristrutturare i debiti nel 2026. La legge offre più vie (accordi ordinari, agevolati, ecc.), più tutele (cram down fiscale, efficacia estesa) e la giurisprudenza sta accompagnando queste innovazioni garantendo flessibilità (dilazioni possibili, ecc.) ma anche rigore procedurale (termini perentori, formalità da rispettare).
Nel prossimo capitolo, vedremo cosa accade concretamente quando arriva un atto di riscossione o un’intimazione di pagamento e come ci si muove, passo dopo passo, per attivare un accordo di ristrutturazione o altre difese: dalla gestione immediata dell’emergenza (sospendere i pignoramenti, bloccare i termini) alla predisposizione del piano e al deposito in tribunale.
Procedura passo-passo: dalla notifica dell’atto all’omologazione
Affrontare un problema di debiti richiede sia rapidità che metodo. In questa sezione descriviamo cosa succede e cosa fare, passo dopo passo, dopo aver ricevuto una cartella esattoriale, un precetto, un atto di pignoramento o un’altra comunicazione di crisi finanziaria (ad esempio la revoca degli affidamenti bancari). Seguiremo il percorso tipico che porta un imprenditore indebitato dall’essere destinatario di un atto di riscossione fino all’eventuale omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, evidenziando i termini essenziali da rispettare e i diritti del debitore in ogni fase.
1. Notifica di un atto e analisi immediata della situazione
Il punto di partenza spesso è la ricezione di un atto formale che segnala il problema debitorio. Può trattarsi di: – Una cartella di pagamento dall’Agenzia Entrate-Riscossione (per tributi non pagati): notifica normalmente via PEC o ufficiale giudiziario. Termine: 60 giorni per pagare o proporre ricorso. – Un avviso di intimazione al pagamento (sollecito) o un preavviso di ipoteca/fermo da parte del concessionario della riscossione. – Un atto di precetto da parte di un creditore privato (banca, fornitore) successivo a un decreto ingiuntivo ottenuto: intima il pagamento entro 10 giorni, pena l’esecuzione forzata. – Un atto di pignoramento (presso terzi, immobiliare o mobiliare): indica che l’esecuzione è già avviata su conti, stipendi, beni. – Una citazione in tribunale o un ricorso per decreto ingiuntivo: preludio a ottenere un titolo esecutivo per il credito. – Una comunicazione della banca di decadenza dal beneficio del termine e messa in sofferenza di un finanziamento, con richiesta di rientro immediato. – Nei casi peggiori, una istanza di fallimento (liquidazione giudiziale) presentata da un creditore o un PM: atto che apre un procedimento concorsuale coatto contro l’impresa debitrice (con udienza fissata solitamente entro qualche mese).
Cosa fare subito? Non ignorare mai l’atto. È fondamentale, appena notificato, attivarsi: – Informarsi sulla natura e i termini: ad esempio, se è una cartella, segnare la data di notifica (da lì 60 giorni per reagire); se è un precetto, 10 giorni per eventualmente pagare o trovare un accordo prima del pignoramento; se è un atto di citazione, la data dell’udienza. – Verificare la legittimità formale: l’atto è regolare? Contiene vizi impugnabili (errori di notifica, prescrizione del credito, somme non dovute)? Un avvocato può individuare subito possibili contestazioni formali che consentano una sospensione o un annullamento. – Quantificare il debito complessivo: l’atto spesso rivela una “punta dell’iceberg”. Bisogna mappare tutti i debiti: altri tributi pendenti, esposizioni bancarie, fornitori arretrati, leasing non pagati, stipendi e contributi dovuti, ecc. Solo conoscendo l’entità totale dell’indebitamento e la tipologia (privilegiati, chirografari, ecc.) si può scegliere la strategia giusta. – Contattare subito l’Avv. Monardo e il suo team: l’assistenza professionale tempestiva è cruciale. Come studio specializzato, in questa fase iniziale offriamo una valutazione immediata dell’urgenza: ad esempio, se c’è un pignoramento di conto in atto, priorità a sbloccare i fondi; se c’è un’istanza di fallimento, muoversi per proporre soluzioni alternative prima dell’udienza.
In parallelo, occorre rassicurare l’imprenditore e il management: la crisi si affronta con lucidità, evitando panico. Spesso scattano reazioni emotive (nascondere l’atto, procrastinare). Al contrario, bisogna organizzare i dati finanziari (bilanci, estratti debito, eventuali piani di rientro già in corso) e predisporre una strategia integrata.
2. Difesa immediata: impugnazioni e sospensioni
Se dall’atto emerge che il credito non è certo o ci sono illegittimità, il primo passo può essere la difesa giudiziale diretta: – Per cartelle/avvisi fiscali non dovuti o errati, presentare ricorso al Giudice Tributario entro 60 giorni. Contestualmente, si può chiedere la sospensione cautelare dell’atto se l’esecuzione imminente causerebbe danni gravi e si ravvisano motivi fondati (ad es. prescrizione, pagamento già effettuato). Il Giudice Tributario può sospendere la riscossione fino alla decisione . Questo ferma fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti da cartella in attesa del giudizio. – Per un decreto ingiuntivo ingiustificato, proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica e chiedere al giudice la sospensione provvisoria dell’esecutorietà. – Per un pignoramento già iniziato, depositare eventualmente opposizione all’esecuzione (se si contesta il diritto del creditore, ad esempio un vizio nel titolo) o opposizione agli atti esecutivi (se vi sono vizi procedurali). Anche qui, possibile chiedere una sospensione urgente ex art. 624 c.p.c. se ci sono gravi motivi. – Per un’istanza di fallimento, la difesa consiste nel costituirsi in giudizio, contestare eventualmente lo stato di insolvenza e – importante – mostrare al tribunale che esiste un percorso di soluzione: ad esempio, depositare un ricorso di ammissione a concordato preventivo o anche solo informare che si intende presentare un accordo di ristrutturazione (nel qual caso il tribunale può rinviare l’udienza fallimentare per dare tempo, specie se i creditori consenzienti sono significativi). Va però sottolineato che con il nuovo Codice, se un creditore insiste e l’istruttoria fallimentare si chiude con una sentenza, non c’è più la possibilità di “concordato in extremis” dopo la sentenza (nel vecchio sistema si poteva presentare concordato fino all’udienza, ora è più rigido, art.40 C.C.I.I.). Quindi l’opposizione al fallimento deve essere accompagnata da fatti concreti: pagamento dei debiti o presentazione immediata di un percorso di composizione.
In questa fase, l’Avv. Monardo interviene con la sua esperienza per ottenere tutti i possibili congelamenti delle azioni esecutive: un’ordinanza di sospensione dal giudice tributario, una sospensione dal giudice dell’esecuzione, o anche solo un accordo temporaneo (standstill) con il creditore (es.: la banca accetta di rinviare l’asta se intravede trattative serie in corso). Lo scopo è guadagnare tempo prezioso per mettere in piedi la soluzione strutturale (accordo o altro) evitando che nel frattempo l’azienda subisca danni irreversibili (es. pignoramento dei conti che blocca operatività, vendite all’asta di immobili strategici, ecc.). Quando necessario, si può anche ricorrere a strumenti di urgenza come il reclamo al collegio se una prima istanza cautelare fosse rigettata, o a trattative lampo per ottenere dalla controparte un congelamento volontario.
Un altro strumento da attivare rapidamente è la richiesta di misure protettive previste dal Codice della crisi: se si è orientati verso un accordo di ristrutturazione o un concordato, il debitore può depositare in Tribunale una domanda di misure protettive (art. 54 C.C.I.I.) per sospendere per esempio i pignoramenti in corso, impedire nuovi vincoli sui beni e sospendere le scadenze contrattuali. Questa domanda può essere presentata anche prima di formalizzare l’accordo, annunciando di essere in trattative o in composizione negoziata (domanda “prenotativa” di accordo ai sensi dell’art. 44 C.C.I.I.). Effetto: il tribunale può vietare o sospendere le azioni esecutive per un periodo iniziale di 30-60 giorni, prorogabile, mentre si definisce il piano . Ad esempio, un’azienda in crisi può chiedere la sospensione dei pignoramenti dei fornitori presentando la domanda di omologazione di un AdR con le firme già raccolte al 30% (minimo richiesto per le misure protettive). Se concessa, questa protezione dà respiro e rassicura gli altri creditori che non si crea una corsa al si pignora per primo.
Riassumendo: entro le prime settimane dalla notifica di atti, l’obiettivo è stoppare l’emorragia. Ogni atto ha il suo termine: 60 giorni cartella, 40 giorni decreto ingiuntivo, 10 giorni precetto, entro prima udienza istanza fallimento. Con l’aiuto legale si calibrano le mosse per rispettare tutti i termini e ottenere sospensioni ove possibile. Nessuna soluzione negoziale è praticabile se nel frattempo l’azienda viene smembrata da azioni esecutive: dunque questa fase difensiva è fondamentale per poi passare alla fase propositiva.
3. Trattative e predisposizione del piano di ristrutturazione
Mentre le azioni di difesa procedono, in parallelo (spesso già dai primi incontri) si deve lavorare alla soluzione di fondo, ossia al piano di ristrutturazione del debito che potrà costituire base di un accordo con i creditori. Questa attività si articola in più sotto-fasi:
a) Analisi economico-finanziaria e business plan: con il supporto dei nostri commercialisti e consulenti aziendali, esaminiamo la situazione economica dell’impresa. Si redige un piano industriale o di risanamento pluriennale, che mostri come l’azienda può tornare in equilibrio (ad esempio attraverso riduzione costi, vendita di asset non strategici, aumento della produttività, ingresso di nuovi soci o investitori, ecc.). Da questo piano si ricava la capienza finanziaria per pagare i debiti. In sostanza, determiniamo quanto l’impresa può permettersi di pagare e in quanto tempo. Se, ad esempio, l’analisi dice che nei prossimi 5 anni si genererà cassa per 500 mila euro, a fronte di debiti per 800 mila, significa che realisticamente si può offrire ai creditori circa il 60-70% su 5 anni. Oppure, se ci sono beni liquidabili (un immobile, macchinari surplus) li si valuta per capire quanto contante possono portare e quando.
b) Contatto con i creditori principali: è buona prassi approcciare informalmente i maggiori creditori (quelli che avranno un “peso” determinante: banche, Erario, fornitori maggiori) per sondare la loro disponibilità. Questo può avvenire anche riservatamente, magari tramite l’Esperto Negoziatore nel caso si attivi una composizione negoziata. Si discute a grandi linee l’idea di piano: ad esempio, proporre alle banche di consolidare i loro crediti a medio termine, ai fornitori di accettare un pagamento parziale ma immediato, al Fisco di spalmar e sanzioni e interessi. Queste interazioni servono a costruire consenso. Spesso i creditori apprezzano essere coinvolti in anticipo: un creditore bancario che vede il debitore attivo e assistito da un legale noto sarà più propenso a collaborare, sapendo che la alternativa (il fallimento) potrebbe essere peggiore anche per lui. In questa fase è molto utile la figura dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) o dell’Esperto nominato nella composizione negoziata: si tratta di professionisti terzi (spesso commercialisti) che facilitano le trattative, fanno proposte imparziali e redigono verbali. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi e Esperto negoziatore, conosce bene queste dinamiche e può sia rappresentare il debitore nelle trattative sia coordinarsi con l’esperto eventualmente nominato dalla Camera di Commercio nella composizione negoziata (piattaforma online delle Camere di Commercio ).
c) Scelta dello strumento giuridico: raccolti i dati e i primi feedback, si decide quale percorso formale intraprendere. Le opzioni sono: – Accordo di ristrutturazione dei debiti (AdR): se è fattibile raggiungere l’adesione di almeno il 60% dei crediti (o 30% se ricorrono condizioni per quello agevolato) e se c’è bisogno di una certa rapidità e riservatezza. L’AdR infatti, rispetto al concordato, è più rapido (il tribunale omologa dopo un controllo sommario, e non c’è un voto di tutti i creditori né un commissario che gestisce l’impresa) e può essere costruito in modo flessibile. Richiede però l’accordo effettivo di una parte consistente di creditori. Quando conviene: se hai già il sì di banche principali e qualche fornitore e rimarrebbero fuori magari solo tanti piccoli creditori da pagare per intero. – Concordato preventivo: se il debito è così esteso che ottenere accordi individuali è arduo, oppure se c’è necessità di imporre sacrifici anche ai dissenzienti senza limitazioni, il concordato può essere preferibile. Nel concordato preventivo, infatti, basta la maggioranza dei crediti votanti in ogni classe e l’omologa poi lo rende vincolante per tutti i creditori, anche chi ha votato no. Inoltre il concordato può consentire soluzioni più drastiche (ad esempio stralciare la gran parte di crediti chirografari anche senza il loro consenso). Contro: è più lungo, costoso (c’è un commissario nominato, ci sono udienze di voto, ecc.), e l’impresa è sotto vigilanza. Quando conviene: se manca il consenso di banche o Fisco e il tribunale potrebbe omologare comunque con cram down interclassi; oppure se serve bloccare tutte le azioni subito con un concordato in bianco e poi lavorare al piano. – Procedura da sovraindebitamento (concordato minore): per piccole imprese non fallibili, come detto l’AdR non è disponibile, quindi la scelta ricade sul concordato minore (che è una sorta di mini-concordato con regole semplificate, riservato a debitori sotto soglia) o sul piano di ristrutturazione del consumatore se il debitore è una persona fisica senza debiti d’impresa. Questo strumento consente di chiudere la posizione anche con pagamento parziale e ottenere l’esdebitazione finale, ma ha criteri di meritevolezza stringenti (il debitore non deve aver colpe gravi nella genesi del debito). – Composizione negoziata senza procedura giudiziaria: talvolta, se la crisi non è troppo grave, si può risolvere stragiudizialmente, cioè con accordi privati bilaterali (ad esempio, piani di rientro accordati con le banche, transazioni con fornitori). La composizione negoziata di cui al D.L. 118/2021 aiuta in questo: l’esperto nominato assiste le parti nel formulare un contratto di risanamento o un piano attestato che restano riservati, cioè senza passare dall’omologazione del tribunale. Vantaggio: niente pubblicità, flessibilità massima; svantaggio: non dà protezione universale (i creditori dissenzienti possono comunque agire). Quindi, questa via è praticabile solo se i creditori sono pochi e tutti cooperativi. Se invece c’è una fetta di creditori ostili, conviene l’AdR omologato, che quantomeno protegge i firmatari e offre uno scudo verso atti pregressi.
In molti casi, si comincia con la composizione negoziata per capire se è possibile un accordo amichevole; se non si riesce o serve efficacia verso terzi, si evolve verso un AdR o concordato. Il bello è che il Codice della crisi prevede proprio questa progressione: l’esperto negoziatore, se il debitore lo richiede, può attestare lo stato delle trattative e aiutare l’imprenditore a fare domanda di concordato semplificato o AdR una volta conclusa la fase stragiudiziale.
d) Redazione dell’accordo e documenti: supponiamo si opti per l’accordo di ristrutturazione. Si prepara un testo scritto dell’accordo, che in pratica è un contratto tra debitore e creditori aderenti. Indica: – l’elenco dei creditori e l’entità dei loro crediti; – cosa il debitore si obbliga a fare (pagare X% a tizio entro tale data, cedere un immobile a caio in conto credito, ecc.); – eventuali garanzie aggiuntive (ad es. un nuovo garante che firma, la messa a pegno di un bene a favore dei creditori che aderiscono, ecc.); – le condizioni di efficacia (ad es. “l’accordo è efficace se entro 120 giorni ottiene l’omologazione del Tribunale”, oppure “se aderiscono almeno creditori per il 60% del totale crediti”); – la clausola risolutiva in caso di inadempimento (spesso gli accordi prevedono espressamente che se il debitore ritarda di oltre X giorni un pagamento, l’accordo si risolve di diritto, così i creditori possono subito proseguire per il dovuto originario – e dal 2023 una norma ha stabilito che se c’è ritardo oltre 60 giorni l’accordo si risolve automaticamente, a tutela dei creditori).
Parallelamente, un professionista indipendente (tipicamente un commercialista nominato attestatore) redige la Relazione Attestativa sulla veridicità dei dati e fattibilità del piano (art. 57 co.4). Questa relazione è un documento fondamentale su cui il giudice farà molto affidamento. L’esperto deve certificare che i numeri esposti sono corretti (es. inventario attivo/patrimonio, elenco completo passività) e che il piano proposto ha concrete possibilità di successo. Non serve garantire il successo al 100%, ma deve apparire ragionevolmente eseguibile. Se, ad esempio, il piano prevede vendere un immobile a 1 milione entro 6 mesi, l’attestatore dovrà valutare se quel prezzo è realistico e se l’immobile è liquidabile nei tempi indicati.
Tutti questi documenti (accordo firmato dai creditori aderenti, piano dell’azienda, relazione attestatore, documenti contabili di base come bilanci, elenco completo creditori, certificati dei debiti fiscali e contributivi) verranno allegati alla successiva domanda di omologazione al Tribunale.
e) Adesione formale dei creditori: bisogna procurarsi la firma di adesione dei creditori. Nella prassi, si fa circolare l’accordo tra i creditori chiedendo la sottoscrizione. La legge richiede forma scritta e data certa delle adesioni (spesso si firma digitalmente o tramite PEC). Non è obbligatorio che tutti firmino contemporaneamente; c’è un periodo finestra in cui il debitore raccoglie le firme (ad esempio 3 mesi). Se trascorre troppo tempo, però, i dati del piano potrebbero cambiare o qualche creditore potrebbe revocare il consenso: ecco perché a volte si chiede al Tribunale un decreto che fissi un termine entro cui raccogliere le adesioni (come succedeva col vecchio art.182-bis, poteva dare 60 giorni). Il Codice attuale consente di depositare una domanda prenotativa di AdR (simile al concordato con riserva) in cui dichiari di essere in trattative con almeno il 30% dei crediti: depositandola, ottieni le misure protettive e un termine per formalizzare l’accordo definitivo (generalmente 2-3 mesi, prorogabili). Se entro quel termine depositi le firme necessarie, bene; altrimenti la protezione cessa e la procedura si chiude. Questo strumento va usato strategicamente: se serve congelare le azioni mentre raccogli adesioni, è molto utile, ma conta come “prenotazione” quindi va pubblicato a Registro Imprese e i terzi ne sono informati.
Alla fine di questa fase avremo, idealmente, l’accordo sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno la percentuale richiesta di legge (es. 60% totale crediti, oppure 30% se agevolato). A questo punto si passa alla fase successiva, quella giudiziale, per rendere l’accordo vincolante erga omnes e attuativo.
4. Deposito in Tribunale e omologazione dell’accordo
Quando l’accordo è pronto e sufficientemente condiviso, si deposita il ricorso per omologazione presso il tribunale competente (quello dove l’impresa ha la sede principale). Il ricorso deve contenere: la richiesta di omologare l’accordo ai sensi art. 44 e 48 C.C.I.I., l’elenco dei creditori aderenti e non, le eventuali richieste di misure protettive o urgenze (se non già concesse prima), e tutti i documenti allegati di cui sopra.
Apertura del procedimento: Il tribunale, ricevuto il ricorso, dispone la pubblicazione dell’accordo nel Registro delle Imprese (se non già fatta) , in modo che sia noto ai terzi. Se non l’avevi fatto prima, questo è il momento di farlo, pena inammissibilità. Il tribunale inoltre verifica subito se la percentuale di consensi c’è, se la documentazione è completa, se la relazione attestatrice è regolare. Se manca qualcosa di essenziale, può dichiarare inammissibile il ricorso. Diversamente, fissa un’udienza (in genere entro 30-45 giorni) e ordina di dare comunicazione ai creditori non aderenti. Infatti, i creditori estranei hanno diritto di opposizione: possono presentare un’opposizione all’omologazione entro 30 giorni dall’ultima notifica/pubblicazione (nel regime nuovo, art. 48 C.C.I.I.). Ciò significa che, per esempio, se un fornitore non firmatario ritiene che l’accordo lo danneggi (es. paga tutti gli altri e non lui, oppure paga gli altri prorata e lui al 100%, ma tra un anno e non ora), può opporsi e chiedere al giudice di non omologare. Le opposizioni sono poche di solito se i non aderenti sono pagati integralmente o comunque non subiscono pregiudizio. Se però l’accordo prevede efficacia estesa, i dissenzienti di quella categoria potrebbero opporsi eccependo che le condizioni di legge non sono rispettate (ad es. contestano di non aver ricevuto adeguata informativa iniziale). All’udienza, il tribunale sente le parti (debitore e gli eventuali opponenti).
Controlli del Tribunale: Diversamente dal concordato, dove il giudice valuta anche la convenienza per i creditori, nell’accordo di ristrutturazione il controllo è soprattutto di legalità e correttezza procedurale. Il tribunale verifica che: – Siano state rispettate le percentuali di adesione richieste (inclusi eventuali requisiti per agevolato o efficacia estesa). Su questo c’è poco margine: o hai il 60% o no, ecc. – L’accordo non violi la legge (ad esempio: non includa transazioni simulate, non preveda clausole contra legem, tipo pagare un creditore estraneo oltre i 120 giorni post-omologa – non sarebbe lecito). – Il piano sia fattibile e l’attestazione sia attendibile. Se non vi sono opposizioni, spesso il giudice si limita a richiamare la relazione dell’attestatore come elemento sufficiente . Se invece c’è contestazione da un creditore (es. “quel piano è irrealistico, non pagherà mai”), il tribunale può approfondire un po’ di più, ma di norma non si spinge in valutazioni economiche di merito troppo spinte, considerando che i creditori aderenti hanno già valutato la convenienza per conto loro . Farà attenzione però a eventuali falsità o omissioni: se un creditore prova che sono stati occultati dei debiti o che i ricavi attesi sono artatamente gonfiati, l’omologa verrà negata per mancanza di buona fede e attendibilità. – I creditori estranei siano tutelati secondo legge: ciò significa che, come dichiara la relazione e i documenti, essi riceveranno per intero i loro crediti come richiesto (o eventuali dilazioni nei limiti legali). Se l’accordo violasse palesemente i diritti di un estraneo (es. prevedesse di pagarlo metà senza che abbia aderito e senza base legale per farlo), l’omologa non può essere concessa. Questo raramente accade, perché l’accordo sarebbe stato mal costruito in tal caso. – Per la transazione fiscale, verifica che siano trascorsi i 90 giorni e che la proposta al Fisco rispetti i parametri (come detto prima: almeno quanto in liquidazione). Se concede il cram down fiscale, nella sentenza di omologa lo deve motivare specificando come è soddisfatto quel requisito (ad esempio: “considerato che l’Erario riceverebbe il 10% in liquidazione, e l’accordo gliene offre 15%, l’opposizione dell’Agenzia è superata e si omologa ugualmente”). – Nel caso di efficacia estesa, controlla la sussistenza delle condizioni: omogeneità della categoria, percentuale >75%, informativa corretta ai dissenzienti e assenza di pregiudizi per loro. Ad esempio, la Corte d’Appello di Firenze, decreto 28/04/2025, ha affermato che un creditore non aderente che, pur informato, non abbia proposto opposizione, non è legittimato a impugnare poi l’omologa se l’estensione era corretta . Ciò implica che se nessuno si oppone tra i dissenzienti informati, il giudice presume che l’estensione sia accettabile.
Sentenza di omologazione: Se tutto è in ordine, il Tribunale (collegiale) emette una sentenza di omologazione dell’accordo. La sentenza è immediatamente esecutiva. Viene poi pubblicata e comunicata. Da quel momento, l’accordo acquista efficacia generale: – I creditori aderenti sono definitivamente vincolati ai termini concordati e non possono più agire per vie legali sul residuo credito stralciato o per pretendere interessi o importi diversi. – Gli eventuali creditori dissenzienti oggetto di efficacia estesa sono anch’essi vincolati: il loro credito è considerato ridotto o dilazionato come da accordo e non possono agire in executivis in violazione di ciò. – I creditori estranei (non firmatari e non soggetti ad estensione) rimangono liberi, ma se l’accordo prevede per loro il pagamento integrale nei termini di legge, devono ovviamente attendere quei termini prima di procedere. Ad esempio, se un creditore estraneo doveva essere pagato entro 120 giorni dall’omologa e il debitore rispetta tale termine, quel creditore non può fare nulla nel frattempo. Se invece il debitore sgarra, potrà riprendere l’azione. – Scattano i benefici legali: in primis, come già detto, i pagamenti e gli atti eseguiti in esecuzione dell’accordo non sono soggetti a revocatoria fallimentare (art. 67 L.Fall. e analoghe nel C.C.I.I.), quindi i creditori possono incassare sereni. Inoltre, se l’accordo comporta remissioni di debito, su quelle somme solitamente non si pagano imposte (beneficio fiscale, perché rientra tra le esenzioni previste per le procedure concorsuali). – L’accordo viene annotato presso il Registro delle Imprese come procedura conclusa con omologazione. Ciò dà pubblicità ai terzi dell’avvenuto risanamento negoziale.
Va notato che l’omologazione di un AdR non comporta la nomina di organi come commissari o liquidatori (a differenza del concordato). La gestione rimane all’imprenditore. I creditori però possono tutelarsi contrattualmente: spesso l’accordo prevede che un professionista indipendente (lo stesso attestatore magari) faccia da monitoring, verificando periodicamente che il debitore stia attuando il piano e riferendo ai creditori. Non è obbligatorio per legge, ma è una best practice.
Opposizioni e impugnazioni: Se qualche creditore ha fatto opposizione e viene rigettata con l’omologa, può reclamare in Corte d’Appello entro 30 giorni . La Corte d’Appello deciderà in tempi abbastanza rapidi. La pendenza del reclamo non sospende automaticamente l’efficacia dell’accordo, a meno che la Corte stessa, su richiesta, sospenda l’esecuzione della sentenza di omologa. Ciò significa che il debitore può iniziare a pagare i creditori come da accordo anche se uno ha impugnato. Se poi la Corte d’Appello o addirittura la Cassazione (ricorribile entro altri 30 giorni dalla notifica della decisione di Appello ) annullano l’omologa, potrebbe crearsi confusione soprattutto per i pagamenti già eseguiti, ma di solito questi mezzi di impugnazione vengono esercitati solo in casi estremi, perché i creditori sanno che far saltare un accordo già in esecuzione può voler dire peggiorare la propria situazione (es: si torna al caos iniziale).
Fortunatamente, la maggior parte degli accordi omologati prosegue senza intoppi giudiziari successivi.
5. Esecuzione dell’accordo e chiusura della procedura
Dopo l’omologazione, inizia la fase più concreta: dare attuazione al piano di ristrutturazione. Per il debitore questo significa rispettare rigorosamente le scadenze e condizioni pattuite: – Effettuare i pagamenti dovuti ai creditori nei tempi previsti (attenzione che anche un breve ritardo oltre i 60 giorni su una scadenza essenziale può far risolvere di diritto l’accordo secondo la legge , se così previsto). – Compiere gli atti societari o finanziari previsti (es: cessione di asset, aumento di capitale, nuova finanza in ingresso). Ad esempio, se l’accordo prevedeva che un investitore versi nuovi fondi in cambio di quote, il debitore deve portare a termine quell’operazione nei termini. – Tenere informati i creditori dello stato di avanzamento. Anche se non c’è un commissario, è saggio inviare report periodici (trimestrali, semestrali) ai creditori aderenti, magari con l’ausilio dell’attestatore, per mostrare che tutto procede come da piano.
Dal lato pratico, i creditori che ricevono pagamenti parziali in adempimento dell’accordo, per la quota rinunciata, rilasceranno man mano quietanze liberatorie. Ad esempio, se un fornitore vantava 100 e accetta 60, quando riceve i 60 rilascia una quietanza di saldo-stralcio rinunciando al resto. In tal modo anche sul piano civilistico il debito residuo è formalmente estinto.
Chiusura della procedura: Formalmente, l’accordo di ristrutturazione non ha una procedura lunga da chiudere (non essendoci un concorso aperto). Tuttavia, per esigenze di pubblicità, una volta eseguito bisognerebbe comunicare al Registro delle Imprese che l’accordo è terminato positivamente. Poiché né la vecchia legge né il C.C.I.I. contengono un articolo ad hoc sulla chiusura, si segue la prassi: il debitore può chiedere alla cancelleria del Tribunale un’attestazione che la sentenza di omologa è definitiva e depositare tale attestazione al Registro Imprese, così l’ufficio camerale aggiorna la visura indicando che la procedura di AdR è chiusa . Questa è una formalità che spesso viene trascurata ma è utile per “pulire” la posizione dell’azienda nei registri ufficiali, dimostrando che la crisi è risolta.
Come visto, il percorso passo-passo per un accordo di ristrutturazione richiede tempestività nelle difese e accuratezza nelle trattative. È un processo che può durare diversi mesi (in media 6-9 mesi dall’inizio delle trattative all’omologa finale, salvo casi molto complessi). Durante questo periodo, l’azienda deve anche continuare a operare: qui si vede il valore del team multidisciplinare. Mentre gli avvocati di Monardo Law Firm gestiscono tribunale e negoziazioni, i commercialisti aiutano a tenere in ordine la contabilità corrente, magari a spostare flussi finanziari per rispettare la cassa preventivata (non è raro dover anche gestire aspetti come cassa integrazione per ridurre costi del personale, rinegoziazione di locazioni, ecc., tutti fattori che impattano sul piano).
Difese e strategie legali del debitore
Dal punto di vista del debitore o contribuente (sia esso un imprenditore, un professionista o un privato sovraindebitato), affrontare le pretese creditorie richiede di combinare più strategie legali difensive. In questo capitolo, sintetizziamo le principali azioni che un debitore può intraprendere per impugnare, sospendere, contestare o definire un debito, a seconda della natura del credito e dello stadio in cui si trova la procedura di riscossione. L’obiettivo è mettere il lettore – il debitore stesso – al centro, spiegando quali sono i suoi diritti e quali strumenti normativi può utilizzare per proteggersi. Ricorda: il punto di vista del debitore è orientato alla difesa attiva dei propri interessi, sempre però nel rispetto delle regole e con l’assistenza professionale adeguata.
Ecco le principali leve difensive da considerare:
- Impugnare gli atti illegittimi o infondati: Il debitore ha diritto di contestare le richieste di pagamento che ritiene errate, e l’ordinamento gli offre procedimenti specifici:
- In ambito tributario, come già detto, cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS, avvisi di accertamento esecutivi possono essere impugnati davanti al Giudice Tributario (Commissione Tributaria Provinciale, ora ridenominata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). Motivi tipici: vizi formali (notifica nulla, difetto di motivazione), prescrizione del credito (ad esempio cartella notificata dopo più di 5 anni per contributi, oltre 10 per IVA, ecc.), sgravio o pagamento già avvenuto (bisogna documentarlo), errata intestazione o mancata precedenza di atti dovuti (es. ricevo cartella senza aver mai avuto l’avviso di accertamento). Con la riforma del processo tributario 2022-2023, sono state introdotte tutele maggiori per il contribuente: ad esempio, il giudice può condannare l’ente alle spese se il ricorso è accolto, e c’è maggiore imparzialità (giudici tributari professionali). Impugnare un atto fiscale può portare all’annullamento parziale o totale del debito e sospende l’obbligo di pagare immediatamente se ottieni la sospensione cautelare .
- In ambito civile, se un creditore (banca, privato) agisce con decreto ingiuntivo o precetto ingiustificato, puoi proporre opposizione. Ad esempio: la banca ingiunge €50.000 ma non ha calcolato correttamente gli interessi (magari usurari) – in opposizione puoi chiedere la rideterminazione del dovuto. Oppure un fornitore sostiene di avere un credito ma tu hai contestato la fornitura: anche qui, l’opposizione farà valere l’inadempimento dell’altro e può bloccare il decreto. Nel giudizio di opposizione si può anche eccepire la nullità di clausole contrattuali (pensiamo ai derivati finanziari o mutui con interessi anatocistici): i giudici spesso ricalcolano il saldo eliminando le clausole nulle e riducendo drasticamente il debito.
- Opposizioni alle esecuzioni: se l’esecuzione è già partita (pignoramento), hai comunque diritto di opporre eventuali vizi. Un esempio frequente: pignoramento presso terzi su conto corrente per €100k su titolo di decreto ingiuntivo, ma quel titolo non è definitivo perché c’è appello in corso senza esecutorietà – puoi fare opposizione all’esecuzione sostenendo che non poteva procedere. Oppure: pignoramento immobiliare basato su mutuo fondiario, ma la banca non aveva notificato il precetto – vizio procedurale, opposizione agli atti esecutivi. Queste opposizioni possono portare a far cadere il pignoramento e farlo ricominciare da capo se il creditore rimedierà, guadagnando tempo prezioso o addirittura risolvendo se nel frattempo trovi i soldi o la soluzione.
- Istanza di fallimento: anche questa è impugnabile prima e dopo. Prima, costituendosi in camera di consiglio con un memoriale difensivo per persuadere il tribunale che non sei insolvente (ad esempio, depositi prospetto che con l’AdR pagherai tutti al 80%, quindi non c’è ragione di liquidare), oppure che il credito del ricorrente è sub iudice e quindi mancano i presupposti. Se malauguratamente venissi dichiarato fallito, esiste la impugnazione in Corte d’Appello (reclamo ex art. 51 C.C.I.I.) entro 30 giorni per far revocare la sentenza, magari portando nuovi elementi (p.es. accordo di ristrutturazione firmato in extremis con i creditori). E se l’appello fallisce, si può sempre presentare ricorso per Cassazione. Insomma, le strade legali non finiscono subito: l’importante è non arrendersi e attivare i rimedi in tempo.
- Chiedere la sospensione delle azioni esecutive: L’abbiamo già evidenziato, ma val la pena ribadire: il debitore non è inerme mentre aspetta l’esito delle cause. Può e deve chiedere misure cautelari per congelare le esecuzioni. Ogni rito ha la sua:
- In tributario, l’istanza di sospensione all’interno del ricorso (art. 47 D.Lgs. 546/92) può bloccare le cartelle in 20-30 giorni se dimostri il fumus (motivi seri di ricorso) e il periculum (danno grave in caso di pagamento immediato). Ad esempio, per una cartella da 200mila euro a una piccola impresa, pagare significherebbe fallire: il giudice spesso sospende .
- In civile, per l’opposizione a decreto ingiuntivo c’è l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. (se concessa, il decreto non è più esecutivo finché dura il processo). Per il precetto, si può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione ex art. 624 c.p.c. anche prima che inizi l’asta (ad esempio, depositi opposizione all’esecuzione e contesti un pagamento già fatto, il G.E. può sospendere la vendita).
- Nell’istanza di fallimento, come detto, se promuovi un concordato o accordo di ristrutturazione, il tribunale spesso rinvia l’udienza di fallimento (sospensione “di fatto”). Inoltre, col nuovo Codice, c’è la possibilità di accordarsi con il creditore istante: se quest’ultimo rimane inattivo o ritira l’istanza perché vede progressi in un accordo, il tribunale ne prende atto.
Non va scordato il potere del debitore di pagare selettivamente per bloccare esecuzioni: se c’è un creditore molto minaccioso con pignoramento in corso e la somma non è enorme, a volte conviene pagare quello (magari trovando risorse dai soci) per toglierselo di torno e poi proseguire con la ristrutturazione per gli altri. Legalmente non c’è un obbligo di trattare tutti i chirografari uguale fuori dalle procedure concorsuali (nei limiti delle norme sulle azioni revocatorie, ovviamente, che puniscono i pagamenti preferenziali fatti quando si è già insolventi entro 6 mesi dal fallimento, salvo rientrino in esenzione come accordi omologati). Dunque, sospendere può significare anche transigere individualmente con uno dei creditori più aggressivi, se ciò permette di guadagnare tempo per salvare l’azienda (questa è una strategia pratica che spesso adottiamo: individuare il “franco tiratore” e accordarsi con lui, ad esempio cedendogli un bene specifico in pagamento, così esce di scena).
- Contestare il debito nel merito: Oltre alle questioni formali, un debitore può aver ragione nel merito su parte del debito:
- Per esempio, estratti di ruolo pazzi: può capitare che l’Agenzia Riscossione iscriva importi duplicati o sanzioni già condonate da leggi di condono. Queste voci vanno contestate documenti alla mano. A volte basta una richiesta di autotutela all’ente creditore (Es: fai notare all’Agenzia Entrate che quella sanzione era annullata in accertamento con adesione, e rettificano il ruolo). L’autotutela non sospende termini di ricorso, quindi va usata con cautela, ma alcuni errori macroscopici si risolvono così, evitando cause.
- Calcoli bancari errati: qui rientrano casi di usura bancaria, anatocismo, interessi ultralegali senza patti chiari. Il debitore può far fare perizie contabili e scoprire che su un mutuo di 10 anni la banca ha addebitato 50.000 € in più del dovuto legalmente. Quella differenza può essere portata in compensazione: in sede di opposizione o anche in sede di trattativa, fai valere che il credito va ridotto di quegli addebiti illegittimi. Le banche oggi sono più prudenti, ma in passato molti fidi di c/c avevano tassi non validi: contestarli può ridurre sensibilmente il debito.
- Nullità o inefficacia di garanzie: se il debito è garantito da ipoteca o pegno, il debitore può verificare se la garanzia è valida (ad es. un’ipoteca iscritta oltre i limiti di importo garantibile, oppure fideiussioni bancarie con clausole a valle censurate da antitrust). Far cadere una garanzia non annulla il debito, ma leva al creditore un’arma, costringendolo a trattare come chirografario. Ci sono state cause in cui le fideiussioni omnibus bancarie sono state dichiarate nulle perché conformi ad uno schema illecito secondo Banca d’Italia: i garanti si sono liberati e la banca è tornata chirografa, dovendo accettare il concordato con percentuale come gli altri. Se sei debitore principale, non ti libera, ma se hai garanti, liberarli (o far credere alla banca che li perderà in causa) dà leva negoziale perché la banca vede meno possibilità di soddisfazione.
- Definire stragiudizialmente il debito (“saldo e stralcio”): Una difesa strategica è trasformare il conflitto in negoziato. Invece di subire la pretesa fino alle estreme conseguenze, il debitore può proporre al creditore una transazione: ti pago subito una parte e chiudiamo la partita. Questo comunemente si chiama saldo e stralcio. I creditori finanziari e commerciali spesso accettano stralci se vedono in dubbio la recuperabilità integrale:
- Esempio: devo €100k a un fornitore, lui sa che se fallisco prenderà forse il 20%. Posso offrirgli €30k subito a saldo: se ha liquidità bisogno e poca voglia di seguire lunghe cause, potrebbe accettare.
- Lo strumento giuridico per formalizzare è una scrittura privata di transazione, in cui il debitore paga X e il creditore gli remette il debito residuo ex art. 1236 c.c. Importante scrivere che la remissione è condizionata al buon fine del pagamento concordato, per evitare che se l’assegno non va a buon fine si sia liberato gratis (clausola risolutiva). Una volta pagato, il creditore non potrà più pretendere nulla. E come detto, tali remissioni in bonis liberano anche i garanti, a meno che non si pattui diversamente.
- Attenzione fiscale: se il creditore è un’azienda, lo stralcio che concede diventa una perdita deducibile per lui (normale gestione crediti inesigibili). Per il debitore d’impresa, invece, il debito stralciato “in bonis” (fuori da procedure concorsuali) potrebbe generare una sopravvenienza attiva tassabile, salvo la crisi conclamata. Ad ogni modo, spesso è un problema minore rispetto al debito perdonato.
La transazione stragiudiziale può accompagnare le procedure: ad esempio, durante le trattative per l’AdR si può fare saldo e stralcio con i piccoli creditori così riduci il numero di adesioni necessarie. O anche con il Fisco, prima di arrivare a transazione fiscale giudiziale, puoi tentare un accordo di rateazione ordinaria o straordinaria (fino a 72 o 120 rate) se hai i requisiti, così togli all’AdR la parte fiscale trattandola a parte. Certo, va valutato caso per caso.
- Sfruttare le procedure agevolative di legge: Il debitore-contribuente non deve dimenticare di cogliere le occasioni offerte dalle definizioni agevolate emanate dal legislatore:
- La più nota è la rottamazione delle cartelle. Nel 2023 c’è stata la rottamazione-quater (Legge 197/2022) per carichi 2000-2017, e addirittura adesso la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione-quinquies per i carichi affidati dal 2000 al 2023 . Significa che fino al 30 aprile 2026 puoi aderire alla nuova definizione agevolata e pagare i debiti fiscali senza sanzioni, senza interessi e senza aggio , in comode rate (fino a 54 rate bimestrali, quindi 4 anni e mezzo secondo le anticipazioni). È una chance enorme: se hai cartelle per €50.000 composte da €30.000 di imposte, €10.000 di sanzioni e €10.000 di interessi, con la rottamazione pagherai solo i €30.000 (forse anche qualcosina di interessi legali) a rate. Inoltre, presentata la domanda di rottamazione, le azioni esecutive e i procedimenti di recupero sono sospesi per legge fino all’esito . Chi aveva già aderito alla rottamazione-quater e non è decaduto (ha pagato le rate al 30/9/2025 regolarmente) non può includere gli stessi debiti nella quinquies , ma chi invece era decaduto per mancato pagamento di qualche rata potrà rientrare in gioco con la quinquies . Dunque, strategia: se sei in crisi ma puoi reperire risorse per pagare almeno le imposte nette senza sanzioni, aderisci alla definizione agevolata e libera l’azienda dal fardello fiscale extra. Spesso inseriamo la rottamazione come parte integrante del piano: es. l’accordo prevede che il debitore pagherà i tributi avvalendosi della rottamazione (e quindi i crediti erariali sono soddisfatti integralmente al netto di sanzioni condonate, rimuovendo opposizioni possibili dello Stato).
- Definizione delle liti pendenti: negli ultimi anni i governi hanno aperto più volte la possibilità di definire con pagamento ridotto le cause tributarie in corso. Ad esempio, nel 2023 vi era la definizione agevolata delle liti fino a certi gradi (Legge 197/2022) pagando dal 100% al 15% a seconda esiti. Se hai contenziosi attivi, valuta se conviene chiuderli con queste misure (quando attive) anziché proseguirli. Si ottiene certezza e spesso un forte sconto.
- Stralcio dei piccoli debiti: la legge di bilancio 2023 ha disposto lo stralcio automatico dei debiti fino a €1.000 affidati al concessionario tra il 2000 e 2015 (con cancellazione al 31/3/2023). Se rientri in questi, verifica che l’Agenzia Riscossione li abbia effettivamente annullati. È un tuo diritto: se per caso te li richiedono ancora, fai valere l’intervenuto annullamento per legge.
- Pace fiscale su avvisi bonari: nel 2023 c’è stata la definizione agevolata anche delle somme emerse da controlli automatici (avvisi bonari) con sanzioni ridotte al 3%. Anche queste sono opportunità da sfruttare appena possibile.
In sintesi: il debitore accorto tiene d’occhio le sanatorie legislative. Quando esce una norma di definizione agevolata, conviene fare i conti e quasi sempre aderire, perché abbatte sanzioni e interessi in modo che nessun giudice potrebbe mai ottenere (i giudici al massimo annullano in diritto, ma se il debito è certo devono confermarlo; invece il legislatore può condonare). L’Avv. Monardo nel consigliare i clienti aggiorna costantemente sulle nuove normative – ad esempio, ora sta informando tutti i clienti con debiti che entro aprile 2026 possono presentare la domanda per la nuova rottamazione-quinquies e ottenere un piano di rate fino a 4,5 anni . Questo può essere integrato nel quadro di ristrutturazione complessivo.
- Utilizzare gli strumenti giudiziari di composizione quando servono: Se la situazione è troppo grave per risolversi con semplici contestazioni o accordi stragiudiziali, il debitore deve attivare una procedura concorsuale o para-concorsuale:
- Per le imprese fallibili, come abbiamo detto: concordato preventivo (quando serve ristrutturare con falcidie profonde e il consenso è incerto, magari in continuità aziendale per salvare l’attività) oppure accordo di ristrutturazione (se c’è maggioranza di supporto e si vuole flessibilità e rapidità) oppure la già menzionata composizione negoziata (tentativo stragiudiziale con eventuale esito in concordato semplificato).
- Per le imprese minori e persone sovraindebitate: concordato minore o piano del consumatore. Ad esempio, un privato cittadino sommerso dai debiti di vario tipo può presentare un piano del consumatore chiedendo al giudice di omologarlo anche senza consenso dei creditori, purché offra loro tutto il suo patrimonio disponibile eccetto il minimo vitale. Oppure, un artigiano sotto soglia può proporre un concordato minore offrendo magari il pagamento del 20% ai creditori chirografari, da ricavare con la liquidazione di alcuni beni e i redditi futuri, ottenendo in cambio la esdebitazione del restante una volta eseguito. Queste procedure sono complesse, ma il nostro studio le ha seguite con successo in molti casi (l’Avv. Monardo come Gestore L.3/2012 conosce bene le prassi degli OCC e dei tribunali in materia). Il punto di vista del debitore qui è: se non puoi pagare tutti, hai però diritto per legge di tentare un concordato pagando quello che puoi. Se rispetti le regole e sei leale, il tribunale può approvare e liberarti del resto del debito, dandoti una fresh start. Non è “scappare dalle responsabilità”, è usare una via d’uscita legale che considera il tuo fallimento onesto come un evento possibile e rimedia con la cancellazione dei debiti residui.
In qualunque procedura, tempismo è la parola chiave: va attivata prima che i creditori portino via tutto. Ad esempio, se i debiti sono ingestibili e i creditori non aderiscono all’AdR, meglio presentare un concordato prima che arrivi un fallimento coatto: il concordato ti fa restare in sella (magari come liquidatore o in continuità), mentre il fallimento ti estromette.
- Proteggere il patrimonio personale legalmente: Molti debitori (specie imprenditori individuali o amministratori di società con garanzie personali) si chiedono: posso salvare qualcosa? La legge offre strumenti leciti di protezione patrimoniale preventiva (se fatti prima che il debito insorga o quando non c’è ancora insolvenza conclamata):
- Il fondo patrimoniale per esigenze familiari,
- Il trust o il vincolo di destinazione su certi beni,
- La costituzione di società separate per isolare asset (es. l’immobile dell’azienda conferito in altra società),
- Polizze vita non pignorabili. Tuttavia, quando i creditori sono già in agguato, queste mosse possono essere revocate come atti in frode. Dunque, bisogna parlarne con l’avvocato molto prima. L’Avv. Monardo consiglia su questi aspetti: ad esempio, se un cliente arriva quando è ancora solvibile ma prevede rischi, può suggerire di strutturare diversamente la holding familiare per contenere i danni.
Se il default è già accaduto, restano accorgimenti come: cercare di preservare l’abitazione principale (il nostro ordinamento tutela in parte la prima casa, ad esempio l’Agente Riscossione non può pignorarla se non eccede certi valori e il debitore non ha altri immobili, come da DL 69/2013). Oppure, valutare di far ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente (art. 282 C.C.I.I.): una novità che consente alle persone fisiche oneste e completamente incapaci di pagare nulla di ottenere ugualmente la cancellazione dei debiti, pur senza offrire nulla ai creditori. È un’ipotesi estrema, riservata a chi proprio non ha beni né redditi (il classico nullatenente sommerso da vecchi debiti: può chiedere al giudice di essere esdebitato perché meritevole e sfortunato, se per almeno 4 anni collabora con l’OCC per cercare di soddisfare i creditori). Anche questo fa parte delle “strategie” possibili, sebbene ultima spiaggia.
In definitiva, la strategia legale del debitore non è mai una sola azione ma un insieme coordinato di mosse: 1. Attacco sugli atti ingiusti (ricorsi, opposizioni) – per ridurre o annullare parti di debito. 2. Difesa sul fronte esecutivo (sospensioni, dilazioni, accordi tampone) – per guadagnare tempo e proteggere i beni essenziali. 3. Negoziazione (saldo e stralcio, accordi stragiudiziali, piani di rientro) – per chiudere bonariamente dove possibile, sfruttando leve come rottamazioni e transazioni. 4. Procedura di composizione (AdR, concordato, sovraindebitamento) – per risolvere l’intera posizione debitoria in sede giudiziale con un piano sostenibile e azzerare i debiti eccedenti.
Tutto ciò mantenendo un approccio leale e documentato: un giudice tende a favorire il debitore che dimostra trasparenza e impegno nel voler pagare il giusto, mentre punisce chi occulta o dissipa risorse. Ad esempio, presentare bilanci falsi o distrarre beni può portare a cause penali (bancarotta fraudolenta) o a perdita di benefici (un concordato può essere revocato se scoprono atti di frode ai creditori). Quindi il miglior consiglio pratico: gioca pulito ma con astuzia legale.
Strumenti alternativi per la risoluzione dei debiti
Oltre agli accordi di ristrutturazione, l’ordinamento mette a disposizione dei debitori una gamma di altri strumenti – alcuni giudiziali, altri amministrativi o legislativi speciali – che possono aiutare a risolvere situazioni debitorie complesse. È importante conoscerli per valutare la soluzione più adatta al proprio caso. Qui di seguito passiamo in rassegna i principali strumenti alternativi, evidenziando per ciascuno come funziona, a chi si rivolge, i vantaggi e gli eventuali limiti.
Definizioni agevolate dei debiti fiscali (rottamazioni e sanatorie)
Il peso dei debiti tributari e contributivi è spesso determinante nelle crisi. Negli ultimi anni, il legislatore italiano ha varato varie misure di definizione agevolata, note anche come “pace fiscale”, che consentono ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con lo Stato a condizioni favorevoli. Queste misure, se disponibili, vanno prese seriamente in considerazione perché permettono risparmi considerevoli e possono essere combinate con altre procedure.
- Rottamazione delle cartelle esattoriali: Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo (affidati all’Agente Riscossione) pagando solo le somme base dovute (imposte o contributi e spese vive) ed azzerando sanzioni e interessi di mora. Si chiama “Definizione agevolata” nelle leggi, ma popolarmente “rottamazione” perché “rottama” le cartelle vecchie togliendo le penalità. Ci sono state varie edizioni:
- Rottamazione-ter (2018), quater (2023) e ora rottamazione-quinquies (2026). La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto quest’ultima, che include i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Dunque copre un arco amplissimo (praticamente tutti i debiti col fisco degli ultimi 23 anni non ancora riscossi).
- Domanda e scadenze: per la “quinquies” la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 , esclusivamente online tramite il portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione. È possibile presentarla anche se hai già aderito a rottamazioni precedenti e sei decaduto (anzi, è pensata proprio per dare un’ultima chance a chi non è riuscito a pagare le rate quater) . Se invece sei in regola con la rottamazione-quater e hai pagato puntualmente fino a settembre 2025, quei carichi restano in quel piano e non puoi spostarli nella quinquies (il legislatore ha voluto evitare che chi sta pagando diligentemente richieda un’ulteriore dilazione).
- Pagamento: la rottamazione-quinquies prevede fino a 54 rate bimestrali (quindi 4 anni e mezzo) . Il 20% va pagato nel 2026 (in 4 rate trimestrali?), il resto dal 2027 in poi. Ad ogni modo, il primo pagamento dovrebbe essere entro 30 giugno 2026 per chi aderisce (dettagli operativi saranno fissati da AE-R).
- Effetti: presentare la domanda sospende immediatamente eventuali azioni esecutive su quei debiti. Inoltre, dal momento dell’adesione e finché si è in regola coi pagamenti, non maturano interessi di mora né altre sanzioni. Se completi i versamenti, il debito si considera estinto per intero (anche se hai pagato solo una frazione grazie allo sconto). Se decadi (non paghi 2 rate consecutive), perdi il beneficio e il residuo torna esigibile con sanzioni e interessi pieni, ma almeno quanto versato resta acquisito a riduzione.
- Vantaggi: risparmio enorme su sanzioni (in genere 30% del tributo) e interessi (anche 10% annuo su cartelle vecchie). Ad esempio, su €50.000 di cartella derivante da IVA 2015 non pagata, potresti pagare ~€50.000 di imposta + qualche centinaio di euro di interessi legali e addizionali, invece di €50k + €12k sanzioni + €15k interessi di mora = €77k. Inoltre, rateizzare in 4 anni e mezzo rende gestibile importi altrimenti impagabili in soluzione.
- Limiti: non comprende proprio tutto: sono escluse ad esempio le somme dovute per recupero di aiuti di Stato, multe penali, e l’IVA all’importazione (queste vanno pagate per intero). Però riguarda la stragrande maggioranza dei debiti fiscali e previdenziali ordinari. Altro limite: richiede comunque di pagare la quota capitale, per cui se l’azienda non ha liquidità né prospettive di trovarla, la rottamazione da sola non salva (va integrata con finanziamenti o cessioni di asset per generare la cassa necessaria alle rate).
- Saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà: In passato c’è stata anche una misura particolare (L. 145/2018) di saldo e stralcio per persone fisiche con ISEE basso, che permetteva di pagare solo il 16%–35% delle cartelle. Non è stata rinnovata di recente, ma potrebbe riproporsi in futuri provvedimenti di aiuto. Tenere d’occhio tali normative se rientri in categorie disagiate.
- Definizione agevolata delle liti tributarie: Come accennato, periodicamente vengono offerte chance di chiudere i contenziosi col Fisco pagando una percentuale ridotta del valore della lite, variabile a seconda del grado di giudizio e degli esiti:
- Ad esempio, con la L. 197/2022 nel 2023 si potevano chiudere le liti pendenti in Cassazione pagando il 5% (se il Fisco aveva perso nei due gradi precedenti) o 20% (se aveva perso in uno solo) o 100% (se il contribuente aveva sempre perso ma voleva comunque evitare altri anni di causa). C’era anche la possibilità di conciliazione agevolata in appello con sanzioni dimezzate.
- Queste misure servono se hai cause in corso: valutare con l’avvocato se aderire conviene (spesso sì perché togli incertezza e risparmi su eventuali soccombenze).
- Ad oggi (gennaio 2026) non risulta una nuova definizione liti nella L. 199/2025, ma potrebbero arrivarne con decreti futuri.
- Rateizzazione ordinaria e straordinaria dei debiti fiscali: Non è propriamente una “definizione agevolata” perché non taglia nulla, ma è un istituto sempre disponibile. Il contribuente può chiedere all’Agenzia Riscossione una rateazione fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi fino a €120.000 senza dover dimostrare nulla, e oltre con prova di temporanea difficoltà. In casi eccezionali di comprovata grave crisi, si può chiedere rateizzazione straordinaria fino a 120 rate (10 anni). Questa strada è utile se vuoi includere il Fisco in un accordo senza transazione: semplicemente, metti in piano che pagherai quelle cartelle in 6-10 anni con la rateazione amministrativa già approvata. Finché rispetti le rate, l’Agente della Riscossione non procede. Attenzione: la rateazione non blocca i pignoramenti già iniziati se chiesti da altri creditori, ma blocca le azioni della Riscossione e previene nuovi fermi/ipoteche.
In sintesi, le definizioni agevolate sono un alleato potente del debitore. Dal punto di vista del contribuente, adire a queste misure significa ridurre il carico fiscale e comprare tempo legalmente. Vanno sfruttate tutte quelle applicabili al proprio caso, magari facendole rientrare in un piano più ampio (ad esempio: rottamazione per le cartelle, accordo o concordato per i debiti verso banche). L’Avv. Monardo e il suo team monitorano costantemente tali opportunità normative e informano il cliente su cosa fare entro quando (ad esempio, preparare e inviare la domanda di rottamazione con tutti i riferimenti delle cartelle entro la scadenza prevista, ecc.).
Piani del consumatore, concordato minore ed esdebitazione (sovraindebitamento)
Non tutti i debitori in difficoltà sono imprenditori soggetti a fallimento. Esiste tutta una platea di soggetti – consumatori privati, piccoli imprenditori, professionisti, start-up – che sebbene esclusi dalle grandi procedure concorsuali, possono ugualmente ricorrere a strumenti giudiziali di composizione della crisi previsti originariamente dalla Legge 3/2012 (anti-suicidi) e ora assorbiti nel Codice della crisi. Dal punto di vista del debitore persona fisica o piccola impresa, questi strumenti sono vitali perché offrono una soluzione alla spirale dei debiti con la prospettiva finale di tornare “puliti” (ottenere l’esdebitazione totale).
Le principali procedure di sovraindebitamento sono:
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore” L.3/2012): riservato a debitori persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale (tipicamente famiglie, lavoratori dipendenti, pensionati). Esempio: un privato ha accumulato debiti per carte di credito, finanziamenti, bollette, magari fideiussioni per un parente, e non riesce più a pagarli. Può proporre un piano ai suoi creditori davanti al giudice, con l’ausilio di un OCC:
- Come funziona: Si presenta un piano di pagamento parziale o dilazionato di tutti i debiti, tenendo conto del reddito e patrimonio disponibile del consumatore, con l’assistenza di un Gestore nominato dall’OCC che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il punto forte: non serve il consenso di tutti i creditori. Il giudice, verificata la meritevolezza del consumatore (ossia che non abbia colposamente creato la sua insolvenza con leggerezza o frode), può omologare il piano anche se i creditori dissentono, purché li ritenga soddisfatti in misura almeno pari a quanto potrebbero ricavare da un’alternativa liquidatoria . In pratica, è un concordato senza voto per i consumatori.
- Vantaggi: Permette di tenere conto delle esigenze di vita del debitore (si può lasciare al consumatore il necessario per affitto, mantenimento figli, ecc. e destinare ai creditori solo il surplus). Può prevedere la dilazione lunghissima dei pagamenti, anche decennale, o la falcidia di parte di essi. La Cassazione ha anche autorizzato dilazioni ai creditori ipotecari ultra-annuali se possono esprimersi sulla convenienza . Inoltre, una volta eseguito il piano, il consumatore ottiene l’esdebitazione su ciò che eventualmente non è riuscito a pagare (liberazione dai debiti residui).
- Limiti: Richiede che il soggetto sia meritevole, cioè che la situazione debitoria derivi da cause sfortunate o normali della vita (malattia, perdita lavoro, troppa facilità di accesso al credito) e non da frodi o azzardi. Ad esempio, se uno ha sperperato al gioco i soldi, il giudice potrebbe negare l’omologa perché non meritevole. Inoltre, se ci sono beni significativi, il piano tipicamente prevede di liquidarli (non puoi tenerti la villa e offrire il piano ai creditori… la villa va venduta e il ricavato distribuito, salvo il caso in cui vendendola i creditori starebbero peggio per spese di vendita ecc.).
- Ruolo di Avv. Monardo: Il nostro studio, con l’Avv. Monardo come Gestore OCC, aiuta il consumatore a mettere ordine nei conti, redigere un bilancio familiare realistico, convincere il giudice della buona fede. Per esempio, abbiamo seguito casi di sovraindebitamento per eccesso di credito al consumo dove il giudice ha omologato piani restituendo dignità ai debitori.
- Concordato minore: è la procedura destinata ai piccoli imprenditori commerciali, start-up innovative, imprenditori agricoli, professionisti e altri soggetti economici non fallibili. In pratica, sostituisce l’“accordo di composizione” della L.3/2012. Funziona in modo simile a un concordato preventivo semplificato:
- Come funziona: Si propone un piano che può prevedere anche qui pagamento parziale dei creditori. Diversamente dal piano del consumatore, però, qui i creditori votano sul piano (tranne l’Erario e gli enti pubblici, che non votano ma possono opporsi). Serve la maggioranza dei crediti per l’approvazione. Se la maggioranza non si forma, il giudice può comunque omologare il concordato minore se ritiene che i creditori dissenzienti otterrebbero meno nella liquidazione controllata alternativa (è un meccanismo di cram down simile a quello del concordato preventivo ordinario).
- Caratteristiche: Meno formalismi rispetto al concordato grande, ma comunque c’è il controllo OCC e del tribunale. Si può prevedere sia la continuità aziendale (l’impresa minore continua a lavorare durante e dopo il concordato, pagando i creditori man mano col ricavato) sia la liquidazione del patrimonio (svendendo i beni, però in modo concordato e con eventuale esdebitazione finale).
- Esempio: un’impresa artigiana individuale con 3 operai ha debiti per €200k; propone di pagarne 100k in 5 anni con i profitti futuri perché chiudere l’attività darebbe solo 50k. Se i creditori accettano o se il giudice comunque valuta che 100k in 5 anni è meglio di 50 subito, omologa il concordato minore. L’imprenditore continua l’attività e a fine 5 anni viene liberato dai restanti 100k non pagati, potendo proseguire senza debiti.
- Vantaggi: Permette ai “piccoli” di avere una protezione quasi pari a quella del concordato grande, ma con costi e rigidità inferiori. Non c’è ad esempio il requisito di percentuale minima di pagamento ai chirografari (nel concordato preventivo ordinario serve almeno 20% se liquidatorio; qui no).
- Limiti: Serve un OCC che vi assista e ovviamente una proposta seria. E se i creditori votano contro e la proposta non era migliorativa rispetto alla liquidazione, salta. Inoltre, se l’imprenditore minore ha garanti, questi non sono liberati dal concordato minore a meno che li si coinvolga (es. i soci garanti devono magari pagare qualcosa a parte se vogliono liberarsi).
- Liquidazione controllata ed esdebitazione: È l’equivalente del fallimento per i non fallibili. Se non c’è modo di fare un piano, il debitore sovraindebitato può (o i creditori possono chiedere) la liquidazione controllata del patrimonio. Un liquidatore nominato dal giudice vende tutto il vendibile e distribuisce il ricavato. La nota positiva è che la persona fisica sovraindebitata, a differenza di un fallito d’azienda, ha diritto all’esdebitazione di ciò che non è stato pagato, di diritto entro 3 anni dalla chiusura, se ha collaborato lealmente. Quindi, anche se il ricavato è zero, dopo la procedura il soggetto viene liberato dai debiti (salvo quelli esclusi per legge, tipo alimenti, risarcimenti per danni da illecito extra-contrattuale, ecc.). Questa è la soluzione di “ultimo ricorso” per chi non ha proprio soluzione: meglio liquidare i beni sotto controllo del giudice e chiudere lì, piuttosto che restare inseguiti a vita dai creditori con pignoramenti su quel poco che uno possiede.
- Novità: Oggi c’è persino la possibilità di esdebitazione senza liquidazione per il debitore persona fisica incapiente (art. 283 C.C.I.I.): se uno non ha beni né redditi pignorabili, può chiedere al giudice di essere ugualmente esdebitato subito, con l’impegno di pagare ai creditori solo se nei 4 anni successivi abbia un “colpo di fortuna” (entrata rilevante non prevista). Questo istituto è di nicchia, ma molto utile per chi davvero non ha nulla da perdere (ad esempio un ex imprenditore fallito ultrasettantenne, senza beni, con pensione minima – può liberarsi dai milioni di debiti residui e vivere la vecchiaia tranquillo).
In conclusione, per i debitori non fallibili, piani del consumatore e concordati minori rappresentano ciò che l’accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo sono per le società maggiori. La filosofia è la stessa: dare al debitore meritevole una via d’uscita e assicurare ai creditori il miglior soddisfacimento possibile nelle circostanze date. Dal punto di vista pratico, queste procedure richiedono di passare attraverso un OCC – Organismo di Composizione della Crisi, dove troverai professionisti come l’Avv. Monardo (o suoi colleghi) che fungono da gestori imparziali. Il nostro studio si coordina con l’OCC per predisporre la proposta, curare i rapporti coi creditori, e presentare il tutto in tribunale. L’esperienza conta: sapere, ad esempio, quali tribunali sono più sensibili alle istanze dei consumatori o come convincere un giudice sulla meritevolezza può determinare l’esito. L’Avv. Monardo ha seguito decine di queste procedure con percentuali di successo molto alte (spesso i creditori neanche si oppongono quando vedono che dietro c’è uno studio preparato e l’OCC ha attestato ogni cosa).
Concordato preventivo e altre procedure concorsuali per imprese maggiori
Finora ci siamo concentrati sugli accordi e sulle procedure minori. Tuttavia, va menzionato brevemente anche il concordato preventivo ordinario, perché rimane una opzione fondamentale per le imprese di medie-grandi dimensioni in crisi. Se un’azienda non riesce a trovare un accordo stragiudiziale con la maggioranza dei creditori (magari per il numero troppo elevato di creditori, o perché serve imporre sacrifici a categorie protette come i privilegiati oltre certi limiti), il concordato preventivo può essere l’ancora di salvezza.
Concordato preventivo: Procedura concorsuale giudiziale rivolta a imprenditori assoggettabili a fallimento. Si presenta una proposta ai creditori che viene votata e omologata dal tribunale. Può essere: – Concordato in continuità aziendale: l’azienda prosegue l’attività (direttamente o tramite cessione/affitto a terzi) e paga i creditori col ricavato futuro. È il caso di quando l’impresa è ancora valida come going concern ma ha troppi debiti passati. La legge incentiva questa forma: consente di falcidiare anche i crediti con privilegio se l’impresa viene mantenuta viva e ciò dà più valore (possono ridurre i privilegiati mobiliare e chirografari, ma i privilegiati immobiliari vanno soddisfatti almeno 80% se discontinuo, se continuo pure ridotti purché non meno del ricavabile). – Concordato liquidatorio: l’impresa di fatto chiude e liquida i beni, però sotto l’egida del concordato (evitando quindi il fallimento). Richiede almeno il 20% di pagamento ai chirografari salvo eccezioni (regola per evitare concordati meramente dilatori). Paga i privilegiati almeno per il valore di collaterale (salvo transazione fiscale per tributi). – Concordato misto: liquidazione di alcuni asset e continuità di altri, molto frequente (es. l’azienda chiude alcuni rami e ne mantiene uno, vendendo i beni non strategici). – Tempistiche e fasi: Il concordato può essere prenotato con un ricorso “in bianco” per ottenere subito protezione (come misure protettive generali) e poi integrare con il piano entro X giorni. Dopo il deposito del piano, un commissario giudiziale viene nominato per vigilare. I creditori vengono divisi in classi e votano (serve >50% dei crediti ammessi al voto in ogni classe). Se l’esito è favorevole, il tribunale omologa (eventualmente facendo cram down su classi dissenzienti se certe condizioni sono soddisfatte, per es. una classe dissenziente viene comunque soddisfatta secondo la absolute priority rule o i creditori di quella classe ricevono almeno quanto in liquidazione, secondo le nuove norme). Un concordato può durare parecchi mesi o anni a seconda della complessità (specie in continuità). – Vantaggi: Consente di obbligare anche i creditori non d’accordo, azzera le azioni esecutive individuali (c’è uno stay automatico appena depositi domanda), consente di sciogliere contratti onerosi con autorizzazione (ad es. affitti troppo cari), di cedere beni liberi da vincoli, etc. In pratica, è una mini-liquidazione concordata con regole flessibili. L’imprenditore può rimanere alla guida (nel concordato in continuità gestisce lui sotto osservazione del commissario; nel liquidatorio di solito si nomina un liquidatore, ma comunque più coinvolgente del fallimento). – Limiti: È pubblico (iscrizione al Registro Imprese), spesso porta a perdita di fiducia di clienti/fornitori (c’è stigma). Inoltre, se il piano non funziona e il debitore non rispetta gli impegni, i creditori possono chiederne la risoluzione e dichiarazione di fallimento successivo. Quindi va affrontato se davvero c’è una ragionevole prospettiva di attuarlo. Costa: ci sono spese di procedura (commissario, legali, periti). E richiede un certo quorum di consenso (anche se con più classi, è un po’ complesso il meccanismo di maggioranze ma semplificando serve più del 50%).
A fianco del concordato classico, citiamo per completezza: – Amministrazione Straordinaria (Legge Marzano): strumento speciale per grandi imprese insolventi con rilevanza nazionale (tipo Alitalia, Ilva). Non per PMI, quindi non ci dilunghiamo. – Accordi di ristrutturazione ad hoc: come l’accordo di ristrutturazione “agevolato” e “ad efficacia estesa” di cui già detto. Sono varianti interne all’AdR ma vale la pena ricordare qui che esistono perché paragonabili a concordati “semplificati”. – Composizione negoziata e concordato semplificato: se attivi la composizione negoziata e non riesci a ottenere un accordo coi creditori, la legge ha introdotto il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies C.C.I.I.): l’imprenditore, conclusa negativamente la negoziazione ma avendo individuato un possibile acquirente o una soluzione di liquidazione, può chiedere al tribunale di omologare un concordato liquidatorio senza voto dei creditori. Serve il requisito che durante la negoziazione non è stato possibile trovare altro, e che la proposta liquidatoria sia comunque il meglio per i creditori. È uno strumento nuovo e potente, usato di rado finora ma in crescita: consente di vendere l’azienda o i beni in blocco e poi distribuire ai creditori sotto controllo del tribunale, anche se i creditori non sono d’accordo, evitando il fallimento. Potrà essere utilizzato in situazioni disperate come alternativa finale (e i creditori non votando non possono pretendere il 20% come nel concordato normale – questo semplificato bypassa alcune rigidità).
Insomma, per un imprenditore indebitato, il ventaglio di opzioni va dall’accordo privatistico all’intervento giudiziale più strutturato. La scelta giusta dipende da: – natura e numero dei creditori (pochi e disponibili? tanti e litigiosi? presenza di Erario?); – urgenza (c’è già un’udienza fallimento domani? allora concordato in bianco subito; se c’è respiro, si tenta AdR prima); – prospettive dell’azienda (è salvabile con continuità? allora orientarsi su accordo o concordato in continuità; se destinata a chiudere, meglio liquidatorio o AdR + cessione beni); – struttura del debito (se tantissimi piccoli creditori, concordato; se un paio di banche e fisco, AdR va bene).
Il ruolo dell’esperto legale è guidare il debitore in questa scelta. L’Avv. Monardo, grazie all’esperienza su entrambi i fronti (accordi e procedure), valuta subito i pro e contro per consigliarti il percorso con più chance di successo e minor impatto negativo. L’approccio è sempre pragmatico e personalizzato: ad esempio, se l’imprenditore ha a cuore di mantenere il controllo dell’azienda familiare, si tenterà l’accordo o il concordato in continuità; se invece vuole uscire dal settore e voltare pagina, forse conviene cedere tutto e chiudere con un concordato liquidatorio che lo esdebitia.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Nel gestire la crisi debitoria, i debitori commettono spesso alcuni errori ricorrenti che possono compromettere le possibilità di successo delle soluzioni legali. Ecco un elenco degli sbagli più comuni da evitare assolutamente, accompagnati da consigli pratici su cosa fare invece:
- 🔸 Aspettare troppo a lungo prima di agire: Molti debitori in difficoltà tendono a rimandare il problema, sperando magari in un miglioramento spontaneo o vivendo nell’illusione che “qualcosa succederà”. Errore! Il tempo gioca quasi sempre a sfavore del debitore: interessi e sanzioni maturano, i creditori perdono la pazienza, le opzioni legali si restringono (ad esempio, certe impugnazioni decadono se non fatte nei termini). Consiglio: appena ti rendi conto che la mole dei debiti è oltre la tua capacità, consulta subito un professionista. Anche solo sapere quali sono le tue opzioni ti aiuterà a gestire l’ansia e a evitare passi falsi. Muoversi presto può significare, ad esempio, poter proporre tu un accordo ai creditori prima che siano loro a portarti in tribunale, oppure poter accedere a una rottamazione prima che scada.
- 🔸 Nascondere la testa sotto la sabbia (ignorare le comunicazioni): Un altro comportamento sbagliato è non aprire nemmeno le buste delle lettere, evitare le PEC, non ritirare gli atti in posta. Questo porta solo conseguenze peggiori: l’atto produce effetti lo stesso (ad esempio la cartella diventa definitiva), e tu perdi l’opportunità di difenderti. Consiglio: affronta la situazione con lucidità. Apri e leggi ogni comunicazione. Se non capisci il contenuto, fallo leggere al tuo avvocato. Spesso negli atti c’è scritta la chiave di ciò che puoi fare (ad es., c’è scritto “entro 60 giorni puoi fare ricorso” – segnatelo subito in agenda!). Se non ritiri un atto in giacenza, spesso viene considerato comunque notificato per compiuta giacenza e i termini decorrono lo stesso . Quindi meglio sapere che c’è scritto e reagire.
- 🔸 Pagare un creditore “forte” a scapito degli altri senza criterio: Spesso i debitori, presi dal panico, fanno pagamenti disordinati: magari saldano il creditore che urla più forte (o quello “simpatico”) dissipando le poche risorse e lasciando gli altri scoperti. Questo può essere controproducente e persino pericoloso (in caso di fallimento successivo, i pagamenti preferenziali fatti in periodo di insolvenza possono essere revocati dal curatore, specie se fatti a parenti o soci). Consiglio: stila, con l’aiuto di un consulente, una lista di priorità nei pagamenti basata su criteri oggettivi:
- Creditori strategici: quelli senza i quali l’attività muore subito (es. fornitori chiave, dipendenti – sempre prioritari i stipendi!, forniture essenziali come energia). Mantieni questi se puoi.
- Crediti con garanzie: se un creditore ha ipoteca su casa tua, quello va attenzionato perché può aggredire direttamente l’immobile.
- Crediti con termine perentorio: tasse la cui mancata pagamento comporta sanzioni penali (IVA, ritenute) – cerca di pagare quelle per evitare guai penali.
- In generale, non svuotare la cassa per pagare un solo debito pensando “uno in meno”. Potresti poi non avere liquidità per avviare un concordato o pagare forniture correnti. Meglio conservare cassa e trattare un accordo globale, magari con un pagamento parziale a tutti i chirografari contestuale.
- Se devi pagare qualcuno fuori procedura concorsuale, discuti col tuo avvocato i rischi di revocatoria e come minimizzarli (ad esempio, se paghi un parente creditore, fallo con bonifico tracciato e magari motivalo come pagamento di fornitura, ma sappi che rimane a rischio se fallisci entro 6 mesi).
- 🔸 Comunicare informazioni false o incomplete al professionista o al giudice: A volte per vergogna o paura, i debitori nascondono al proprio avvocato qualche debito o qualche pignoramento, sperando “che non venga fuori”. Questo è un grave errore: il piano che costruirai deve includere tutti i debiti, perché se ne dimentichi uno, salterà fuori nel momento peggiore (magari all’omologa spunta un creditore non considerato che fa opposizione). Analogamente, mentire al giudice o omettere deliberatamente beni nella documentazione è pericolosissimo: se scoperto, perdi credibilità e puoi dire addio all’omologazione (oltre a rischiare incriminazioni per frode). Consiglio: sii totalmente onesto e trasparente con il tuo avvocato e nei documenti di procedura. Ricorda che c’è il segreto professionale: all’avvocato puoi (e devi) dire anche le cose più imbarazzanti o i “scheletri nell’armadio”. Lui è lì per aiutarti, non per giudicarti. Conoscendo tutto il quadro, potrà trovare soluzioni (anche, ad esempio, sistemare una questione antecedente, come una trascrizione pregiudizievole, prima di presentare un piano). Con il tribunale e l’attestatore, presentare un quadro completo e veritiero è la scelta vincente: i giudici sono più ben disposti ad approvare piani da debitori trasparenti (magari sfortunati) piuttosto che furbetti.
- 🔸 Continuare a indebitarsi o peggiorare la posizione durante la crisi: Alcuni, per tirare avanti qualche mese in più, contraggono nuovi debiti (ad es. altro prestito, altri fidi) o smettono di pagare contributi e IVA per usare quei soldi in altro. Questo peggiora la situazione e oltretutto i debiti fiscali nuovi non potranno essere sanati con procedure retroattive se poi fallisci (perché quelli contributi e IVA omessi possono portare anche reati se superano soglie). Consiglio: una volta compreso di essere in crisi, non aumentare il buco. Taglia le spese, parla con i creditori, ma non usare artifici che creano altro debito (tipo “paga Tizio con soldi di Caio” – e Caio rimane impagato). Specialmente non toccare soldi altrui: trattenere l’IVA incassata o le ritenute dei dipendenti per altri scopi può farti incorrere in reati tributari. Meglio, se sei costretto a scegliere, paga i doveri legali (stipendi, imposte) e piuttosto non pagare i fornitori (con cui poi tratterai uno stralcio). Un concordato o AdR ha più chance di venire approvato se durante la crisi hai almeno rispettato certe priorità (il tribunale vede che hai pagato INPS e dipendenti, ad esempio, e apprezza la correttezza).
- Inoltre, non utilizzare forme di credito disastrose come finanziarie con tassi altissimi o – peggio – prestiti da usurai per tamponare: entri in un vortice pericolosissimo.
- Se hai magazzino, non venderlo sottocosto per fare cassa immediata senza un piano: stai bruciando valore e magari compiendo atti che possono essere revocati o contestati dai creditori (es. vendite a prezzo vile a amici – sono revocabili e ti accuseranno di frode). Ogni realizzo di asset va pianificato e magari autorizzato (nel concordato, il tribunale può autorizzare vendite ante-piano per massimizzare valore).
- 🔸 Fare il “furbo” con atti in frode o distrazioni: Può venire la tentazione di salvare qualcosa nascondendolo: ad es. spostare soldi su un conto di un parente, vendere la propria casa a un familiare per evitare ipoteche, regalare l’auto a Tizio perché non venga pignorata, ecc. Questi atti in frode ai creditori non solo sono eticamente scorretti, ma se poi finisci in procedura, saranno annullati (revocatoria) e rischi anche conseguenze penali (bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ). Consiglio: gioca la partita alla luce del sole. Ci sono modi legali per tutelare la famiglia, come accennato (fondo patrimoniale, trust), ma vanno fatti in bonis, cioè quando ancora non sei in stato di insolvenza conclamata, e comunque hanno efficacia limitata. Se sei già braccato dai creditori, cercare di occultare beni farà solo arrabbiare il giudice e i creditori, precludendoti strade negoziali. Molto meglio è coinvolgere i familiari nella soluzione vera: per esempio, invece di passare clandestinamente l’immobile al figlio, fallo partecipare al piano accordandoti che il figlio metterà liquidità (magari lui compra l’immobile dal concordato al giusto prezzo sul mercato: in questo modo salvi la casa in famiglia e i creditori non possono dire nulla perché l’hai venduta al valore equo versando la somma a loro). Ci sono accorgimenti leciti che un bravo avvocato può suggerire, senza bisogno di imbrogli.
- 🔸 Scegliere consulenti non specializzati o improvvisare soluzioni fai-da-te: La gestione della crisi d’impresa e l’applicazione di strumenti come AdR, concordati, ecc., è una materia tecnica. Purtroppo c’è chi si affida al “consiglio dell’amico commercialista” o all’avvocato generalista di famiglia che magari non ha esperienza specifica. Il risultato può essere disastroso: presentare un ricorso sbagliato e farselo rigettare, oppure redigere un piano inidoneo che viene bocciato, con perdita di credibilità e tempo. Consiglio: affidati a professionisti esperti in crisi d’impresa. Ci sono normative, prassi dei tribunali, interpretazioni giurisprudenziali molto particolari e in evoluzione continua (si pensi alle riforme 2022-2023). Uno studio specializzato come quello dell’Avv. Monardo ha aggiornamento costante e network di colleghi (notai, attestatori, OCC) di alto livello. Ciò aumenta di molto la probabilità di successo del tuo caso. Non è arroganza dei legali di settore: è che davvero la materia è complessa – ad esempio, presentare un accordo di ristrutturazione senza aver iscritto il ricorso al registro imprese prima può portare a inammissibilità, e solo uno specialista sapeva di questo cavillo. Un generalista forse no.
- Parimenti, non affidarti a sedicenti “società di consulenza debiti” che promettono miracoli: alcune sono serie, altre improvvisano con copia-incolla di modulistica. Controlla sempre che chi ti segue sia un avvocato iscritto all’albo o un OCC riconosciuto dal Ministero.
In conclusione, il debitore informato e ben consigliato può evitare gli errori classici e condurre con successo la navigazione fuori dalla tempesta. La crisi è un momento duro, ma con un atteggiamento proattivo, onesto e strategico si può trasformare in un nuovo inizio. Non c’è nulla di vergognoso nel trovarsi in difficoltà economica – succede a tanti imprenditori e cittadini – e oggi la legge offre strumenti efficaci per risolvere e ripartire. L’importante è non isolarsi e non improvvisare: chiedi aiuto, pianifica con chi se ne intende, e vedrai che molti creditori saranno anche ragionevoli se percepiscono serietà da parte tua.
Tabelle riepilogative
Per aiutare a orientarsi nella complessità di norme, termini e strumenti che abbiamo illustrato, forniamo di seguito alcune tabelle riepilogative. Queste tabelle sintetizzano in forma chiara e schematica i punti chiave da ricordare: le differenze tra le varie procedure di ristrutturazione, i principali termini da rispettare dopo la notifica di atti, e i vantaggi delle definizioni agevolate. Consultale come reference veloce quando devi verificare un requisito o una scadenza.
Tabella 1: Confronto tra strumenti di regolazione della crisi d’impresa
| Caratteristica | Accordo di ristrutturazione (AdR) | Concordato Preventivo | Composizione Negoziata | Liquidazione Giudiziale |
|---|---|---|---|---|
| Base giuridica | Art. 57 e ss. C.C.I.I. | Art. 84 e ss. C.C.I.I. (o L.Fall) | D.L. 118/2021 (L. 147/2021) | Art. 121 e ss. C.C.I.I. (ex fallimento) |
| Chi la attiva | Debitore + consenso ≥60% crediti (30% se agevolato) | Debitore (o creditore in caso liquidat.) | Debitore volontariamente | Creditori o d’ufficio (istanza fall.) |
| Autorità coinvolta | Tribunale (omologa) | Tribunale (ammissione, omologa) | Camera di Commercio (esperto), Tribunale solo per misure prot. | Tribunale (sentenza dichiarativa) |
| Continuità aziendale | Possibile (impresa prosegue senza commissario) | Possibile (concordato in continuità, con commissario) | Sì, scopo è risanare in continuità | No (porta a liquidazione patrimonio) |
| Percentuale pagamento | Concordata liberamente tra aderenti (estranei integrale) | ≥20% chirografari se liquidatorio; liberamente se continuità (compatibilmente con classi) | Da definire nel piano d’impresa negoziato | Dipende da asset, può essere zero per chirograf. (poi esdebitazione) |
| Consenso dei creditori | Adesione volontaria ≥60% (o 30%) per efficacia ; no voto formale | Voto per classi, maggioranza >50% in valore per classe | Nessun voto, accordi stragiud. eventuali tra singoli creditori | Nessun consenso: procedura coatta imposta a tutti |
| Coinvolgimento creditori dissenzienti | Solo se efficacia estesa (75% in categoria → esteso a 25% rimanente) ; altrimenti estranei fuori accordo | Vincolati tutti dopo omologa se maggioranze raggiunte (cram down giudiziale possibile per classi dissenz.) | Devono aderire individualmente agli accordi proposti (nessuna imposizione) | Tutti i creditori partecipano forzatamente, ricevono eventuale riparto dal liquidatore |
| Misure protettive (stay) | Sì, su richiesta debitore al deposito ricorso (tipicamente 120 gg prorogabili) | Sì, automatiche da ammissione e possibili già con domanda prenotativa (moratoria generale) | Sì, si possono chiedere misure protettive temporanee ex art. 20 D.L.118/21 | Sì (dal fallimento scattano divieti azioni esecutive individuali) |
| Durata tipica | 4-8 mesi (trattative + omologa) | 6-18 mesi (dipende da complessità e voto creditori) | 3-6 mesi di trattative (estendibili) | Multiannuale (liquidazione può durare anni) |
| Costi | Moderati (professionista attestatore, spese legali; niente commissario) | Elevati (commissario, eventuale liquidatore, spese giustizia) | Bassi all’inizio (esperto negoziatore ha compenso contenuto) | Elevati per la massa (curatore, compensi; debitore perde tutto) |
| Esito per il debitore | Rimane alla guida, azienda risanata con debiti ridotti secondo accordo | Può rimanere alla guida in continuità (sotto vigilanza), oppure cede azienda; se adempie, esdebitato residuo | Se accordo riesce, può sfociare in AdR o concordato; se non riesce, possibile concordato semplificato liquidatorio | Impresa liquidata, imprenditore estromesso; possibile esdebitazione persona fisica dopo chiusura |
(Legenda: C.C.I.I. = Codice Crisi d’Impresa e Insolvenza; L.Fall = Legge Fallimentare previgente)
Tabella 2: Principali termini dopo la notifica di atti di riscossione/esecutivi
| Atto notificato al debitore | Termine per azione | Azione consigliata |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento Agenzia Entrate-Riscossione | 60 giorni dalla notifica | – Pagare o chiedere rateazione (per evitare aggiunta interessi)<br>– Oppure: ricorso al Giudice Tributario + istanza sospensione <br>– Valutare rottamazione se prevista (domanda entro scadenza legge) |
| Avviso di accertamento esecutivo (Agenzia Entrate) | 60 giorni per ricorso tributario | – Ricorso tributario (nei 60 gg) con sospensiva se importo rilevante<br>– Dopo 60 gg diventa titolo esecutivo e trascorsi ulteriori 30 gg può essere affidato all’Agente Risc. per esecuzione |
| Intimazione di pagamento (sollecito da Agente Risc.) | 5 giorni per pagare (atto che precede esecuzione) | – Verificare se cartella originaria rottamabile o prescritta<br>– Se importo elevato, prepararsi a possibili pignoramenti, valutare immediata adesione a definizione agevolata o richiesta rateazione entro 5 gg per bloccare esecuzione |
| Precetto (atto di un creditore privato su titolo esecutivo) | 10 giorni per pagare | – Se il debito è incontestabile e vuoi evitare esecuzione: trovare accordo col creditore o pagare entro 10 gg<br>– Se contestabile: proporre opposizione a precetto (inibitoria) prima scadenza termine precetto |
| Decreto ingiuntivo (munito di formula esec.) | 40 giorni per opposizione (se non già esecutivo) | – Opposizione a decreto ingiuntivo entro 40 gg chiedendo sospensione ex art. 649 c.p.c.<br>– Se già provvisoriamente esecutivo, valutare incidentale revoca esec. provvisoria |
| Pignoramento immobiliare | 20 giorni per opposizione (atti esecutivi) | – Opposizione all’esecuzione se titolo o procedura viziati (entro tempistiche variabili, tipicamente prima aggiudicazione)<br>– Opposizione atti esecutivi per vizi forma (entro 20 gg da atto viziato)<br>– Possibile istanza di sospensione vendita al G.E. per trattative concordato/AdR in corso |
| Pignoramento presso terzi (es. conto corrente) | 20 giorni per opposizione atti (es. vizi di notifica) | – Se importo rilevante su conto azienda: valutare ricorso d’urgenza o istanza al G.E. per sbloccare parte somme per esigenze vitale azienda<br>– Possibile conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) offrendo quota cash + garanzia per evitare vendita forzata (per beni mobili/pignoramenti conc.) |
| Istanza di fallimento (citazione a comparire) | Generalmente 7 giorni prima udienza per memorie difensive (termine libero) | – Costituirsi all’udienza con avvocato, depositare memoria difensiva e documenti dimostrando continuità pagamenti o prospettive risanamento<br>– Prima dell’udienza: valutare deposito domanda concordato “in bianco” o AdR con misure protettive per ottenere rinvio e blocco iniziativa creditori |
(Nota: i termini indicati sono ordinari; situazioni particolari possono variare. “Opposizione atti esecutivi” = 20 gg da quando il singolo atto è notificato o conosciuto.)
Tabella 3: Definizioni agevolate fiscali – riepilogo condizioni principali
| Misura agevolativa | Periodi/Carichi inclusi | Beneficio | Scadenza adesione | Rate |
|---|---|---|---|---|
| Rottamazione-quater (L.197/2022) | Carichi affidati 2000-30/6/2022 | – Stralcio sanzioni + interessi di mora + aggio<br>– Pagamento integrale imposte e contributi<br>– Stop interessi di mora futuri se paghi rate | Domanda chiusa al 30/06/2023 (termini scaduti) | Fino 18 rate (5 anni, scad. ultima 2027) |
| Rottamazione-quinquies (L.199/2025, Bilancio 2026) | Carichi affidati 01/01/2000 – 31/12/2023 (esclusi carichi già integralmente pagati in rottamazione-quater regolare) | – Stralcio sanzioni + interessi di mora + aggio (come quater) <br>– Ammessi anche decaduti da precedenti rottamazioni <br>– Sospensione atti di pignoramento in corso su adesione | 30 aprile 2026 (invio istanza online) | Fino 54 rate bimestrali (circa 4,5 anni) <br>(dettagli: probabilmente 18 rate primi 3 anni, 36 rate successivi, da confermare) |
| Stralcio automatico mini-cartelle (L.197/2022) | Carichi ≤ €1.000 affidati 2000-2015 | – Annullamento d’ufficio dell’intero debito residuo (quota imposta + sanzioni + interessi) | Automatico (effettivo al 31/03/2023) | – (n/a, annullamento totale) |
| Definizione liti pendenti 2023 (L.197/2022) | Liti tributarie in ogni grado pendenti al 01/01/2023 | – Pagamento % del valore della controversia modulato su esiti:<br>100% se perse dal contribuente nei gradi precedenti;<br>40% se vinto in 1° grado;<br>15% se vinto in 1° e 2° grado;<br>5% se vinto in 2 gradi e in Cassazione;<br>0% se il contribuente ha sempre vinto e l’AE ricorrente ritira causa (pronuncia cessata materia del contendere) | 30/06/2023 per domanda (scaduto) | Fino 20 rate trimestrali (5 anni) se importo > €1.000 |
| Saldo e Stralcio (persone fisiche in difficoltà) (L.145/2018) | Carichi 2000-2017 di persone fisiche con ISEE ≤ €20.000 (tributi e contributi senza IVA) | – Pagamento ridotto: 16% se ISEE < €8.500; 20% se tra 8.5k e 12.5k; 35% se tra 12.5k e 20k; sanzioni e interessi stralciati | (Misura una tantum, scaduta 31/07/2019) | Fino 5 rate (2 anni) all’epoca |
(Dati aggiornati a gennaio 2026. Eventuali nuove misure o proroghe successive non incluse. Consultare normative vigenti al momento dell’adesione.)
Queste tabelle dovrebbero facilitare il “colpo d’occhio” su informazioni importanti. Ad esempio, la Tabella 1 ti aiuta a distinguere rapidamente le differenze tra un AdR e un concordato, mentre la Tabella 2 è utile se hai appena ricevuto un atto e vuoi capire entro quando devi reagire. La Tabella 3, infine, riassume le caratteristiche salienti delle sanatorie fiscali più rilevanti (notare la nuova rottamazione-quinquies con scadenza 30 aprile 2026 – un promemoria fondamentale per i prossimi mesi!).
Utilizza queste tabelle come riferimento, ricordando però che sono semplificazioni: ogni situazione concreta può presentare eccezioni o particolarità. Rivolgiti sempre a un professionista per applicare correttamente le regole al tuo caso specifico.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito presentiamo una serie di domande comuni che imprenditori, professionisti o privati debitori ci pongono frequentemente, con risposte chiare e concise. Queste FAQ coprono dubbi pratici sulla procedura, sui requisiti e sugli effetti degli accordi di ristrutturazione dei debiti e degli altri strumenti di gestione della crisi. Se hai un quesito particolare, c’è buona probabilità che sia trattato qui.
- D: Chi può accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti?
R: Possono proporre un AdR gli imprenditori commerciali e agricoli assoggettabili a fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Non vi accedono invece i consumatori privati o le imprese “minori” sotto soglia (per questi esistono il piano del consumatore e il concordato minore) . Di fatto, società di capitali, società di persone, ditte individuali medio-grandi possono tutti utilizzare l’accordo. È necessario trovarsi in uno stato di crisi o insolvenza (anche solo probabile insolvenza) – quindi non bisogna essere perfettamente sani, ma neppure avere già una sentenza di fallimento in corso. Anche un imprenditore in soli squilibri finanziari iniziali può accedervi (il Codice della crisi parla di “stato di crisi” includendo la difficoltà futura) . Serve infine aver predisposto un piano di ristrutturazione e avere la possibilità di raccogliere il consenso richiesto dal 60% (o 30% se agevolato). In breve: se sei un’impresa in difficoltà, non piccolissima, l’AdR è probabilmente percorribile. - D: Un accordo di ristrutturazione dei debiti è diverso dal concordato preventivo?
R: Sì, ci sono differenze importanti. L’AdR è un accordo privato omologato dal giudice, richiede il consenso (firma) di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e vincola solo i consenzienti (tranne casi di estensione a una categoria omogenea). Il concordato preventivo invece è una procedura concorsuale: dopo il deposito della domanda, tutti i creditori vengono coinvolti e votano, e se le maggioranze di legge sono raggiunte, il concordato omologato è vincolante per tutti i creditori chirografari (e privileg iati, salvo il rispetto delle loro prelazioni). Nel concordato c’è un controllo più penetrante del tribunale e la nomina di un commissario. In sintesi: l’accordo è più flessibile e rapido, ma si basa sul consenso negoziale; il concordato è più lungo e formale ma consente di imporre anche ai dissenzienti una soluzione. Un altro elemento: l’AdR di solito mantiene l’imprenditore in possesso dell’azienda senza organi esterni, mentre nel concordato c’è vigilanza esterna. Spesso si tenta prima un accordo; se fallisce, si ripiega sul concordato preventivo come soluzione “coattiva”. - D: Se ho debiti con Equitalia/Agenzia Entrate Riscossione, posso includerli in un accordo di ristrutturazione?
R: Sì, i debiti fiscali e contributivi possono essere inclusi nell’accordo attraverso la cosiddetta transazione fiscale e contributiva (art. 63 C.C.I.I.). Significa che devi proporre formalmente a Agenzia Entrate e INPS un piano di pagamento (che può prevedere stralcio di sanzioni e interessi e, se necessario, anche una falcidia sul capitale), attendere fino a 90 giorni una risposta , e poi – se ottieni il loro assenso – avrai il loro voto/adesione come per gli altri creditori. Se invece non ottieni adesione da parte loro, la legge ora ti consente di chiedere al tribunale l’omologazione forzosa (cram down), a patto che la proposta assicuri al Fisco/enti almeno quanto ricaverebbero da un fallimento . In pratica il giudice può “superare” il dissenso di Agenzia Entrate e INPS e omologare lo stesso . Attenzione però: devi rispettare procedure e tempi precisi (presentare la proposta all’ente e aspettare 90 giorni) , altrimenti l’accordo non può essere omologato. Inoltre, attualmente la legge (integrata dal 2023) prevede che l’offerta ai crediti fiscali privilegiati non possa essere inferiore al valore di liquidazione di quei crediti (quindi non puoi offrire al Fisco meno di quanto ricaverebbe vendendo eventuali beni su cui ha privilegio). In definitiva, sì puoi includere il debito fiscale, ma serve un esame tecnico per formulare una proposta conforme alle norme e magari sentenze (sul punto è utile farsi assistere da chi ha esperienza specifica di transazioni fiscali). - D: L’accordo di ristrutturazione comporta il blocco immediato di pignoramenti e azioni esecutive?
R: Può comportarlo, ma non è automatico: devi chiederlo espressamente al tribunale sotto forma di misure protettive. Se stai negoziando l’accordo e hai già ottenuto adesioni per almeno il 30% dei crediti, puoi presentare una domanda “prenotativa” di AdR con richiesta di misure protettive (art. 54 C.C.I.I.): il tribunale emette un decreto che sospende le azioni esecutive dei creditori e impedisce nuovi pignoramenti per la durata concessa (in genere 30 + 30 giorni prorogabili). Anche contestualmente al deposito del ricorso di omologa finale, puoi chiedere che fino all’omologazione i creditori non possano iniziare o proseguire esecuzioni . Se il tribunale concede, allora sì, i pignoramenti in corso vengono congelati (ad esempio aste sospese) e non se ne possono iniziare di nuovi. Senza questo provvedimento, invece, l’accordo di per sé non blocca l’azione di un creditore estraneo. Dunque è importante muoversi per tempo: appena hai in mano la prospettiva di un accordo, richiedi le misure protettive. Nota bene: tali misure non possono eccedere una certa durata massima (il Codice prevede un tetto di 4 mesi circa salvo eccezioni) . Per protezioni di lungo periodo, meglio andare su concordato preventivo (dove il “blocco” dura tutta la procedura). - D: I miei fornitori piccoli che non aderiscono all’accordo verranno pagati? Rischio che mi facciano fallire dopo?
R: I creditori estranei all’accordo – quelli che non hanno firmato né sono coinvolti in efficacia estesa – mantengono i loro diritti per intero, però la legge ti consente di soddisfarli nei termini legali (massimo 120 giorni dall’omologazione se già scaduti, o a scadenza naturale se successiva) . Dunque nel piano dell’accordo bisognerà prevedere risorse per pagare questi estranei al 100% entro quei termini. Se li paghi regolarmente, non possono fare nulla contro di te. Se invece non li paghi o li ometti dal piano, hai due rischi: (a) in sede di omologa potrebbero fare opposizione sostenendo di essere pregiudicati, e il giudice potrebbe non omologare; (b) dopo l’omologa, se non li soddisfi nei termini dovuti, possono riprendere le azioni esecutive individuali. Per evitare dunque che fornitori piccoli “ti facciano fallire dopo”, la strategia è: includili tutti nel piano, assicurando che avranno integralmente i loro soldi (magari grazie anche alla liquidità liberata dallo stralcio dei crediti maggiori). Se proprio non hai modo di pagarli subito tutto, un’alternativa è cercare di convincerli ad aderire anche loro all’accordo (magari offrendo qualche incentivo). Tieni presente che in genere i piccoli fornitori, se vedono che in concordato prenderebbero ad esempio il 20%, possono acconsentire a un accordo stragiudiziale al 40% subito. Sta a come li gestisci. In sintesi: i piccoli non firmatari non li puoi “imporre” nulla, vanno pagati integralmente secondo legge. Se così fai, non avrai problemi da loro. - D: Cosa succede se non riesco a rispettare i pagamenti previsti dall’accordo dopo l’omologa?
R: Se l’azienda inadempie agli obblighi presi nell’accordo (ad esempio non paga una rata significativa a un creditore aderente, o ritarda di molto i pagamenti dovuti agli estranei), l’accordo può saltare. In particolare, molti accordi prevedono contrattualmente una clausola risolutiva: ad esempio “il mancato pagamento entro 60 giorni di anche uno solo degli importi dovuti ai creditori aderenti determina la risoluzione di diritto dell’accordo”. Inoltre, la legge fallimentare (interpretata dalla Cassazione n.32996/2024) stabilisce che se interviene un fallimento, gli accordi si risolvono automaticamente per sopravvenuta impossibilità . Dunque, cosa può succedere: i creditori rimasti a bocca asciutta possono chiedere al tribunale la risoluzione giudiziale per inadempimento (anche se la L.Fall non prevedeva espressamente, alcuni tribunali lo ammettevano analogicamente; ora col Codice bisognerà vedere, ma c’è la via del fallimento). Una volta risolto, i creditori riacquistano diritto all’intero credito originario, al netto di quanto incassato . E potrebbero, se la situazione è grave, presentare istanza di fallimento. Quindi non rispettare l’accordo è molto pericoloso. Per questo in sede di attestazione si fa attenzione che il piano sia realistico e sostenibile. Se ti accorgi di difficoltà sopravvenute (es. ritardo nell’incasso di una vendita), puoi chiedere al tribunale una modifica del piano omologato (art. 58 C.C.I.I.) ma dev’essere fatta prima che scada tutto e con un nuovo eventuale assenso dei creditori o almeno senza loro opposizione . Morale: meglio mettere un po’ di margine nelle previsioni e poi adempiere puntualmente. Aggiungo che i pagamenti fatti ai creditori in esecuzione dell’accordo, se poi l’accordo si risolve, restano acquisiti dai creditori e di norma non sono revocabili (art. 67 co.3 lett. e L.Fall) . Quindi almeno quello che hai pagato non te lo possono richiedere indietro, però tu torni ad essere debitore del residuo verso tutti. - D: Durante un accordo di ristrutturazione posso continuare a gestire liberamente la mia azienda?
R: Sì, una delle differenze rispetto al concordato è proprio che non viene nominato un commissario giudiziale e l’imprenditore rimane in possesso (debtor in possession). Puoi compiere gli atti di gestione ordinaria in autonomia. Per gli atti di straordinaria amministrazione, soprattutto se hai chiesto misure protettive o sei in fase di omologa, è prudente informare il tribunale e magari chiedere autorizzazione se si tratta di cose importanti (es. vendere un immobile durante le trattative). Ma formalmente, fino all’omologa, non c’è una restrizione legale sulle facoltà gestorie (salvo l’obbligo di non aggravare la posizione). Dopo l’omologa, nemmeno c’è un commissario: l’esecuzione spetta a te. Tuttavia, spesso i creditori richiedono che l’accordo preveda un qualche monitoraggio – ad esempio, nominano un advisor o l’attestatore stesso per verificare trimestralmente l’andamento e il rispetto del piano. Ma non è un obbligo di legge, è per sicurezza loro. Dunque, sì, mantieni la guida dell’azienda e quindi hai la flessibilità di condurla come meglio credi per generare i flussi necessari al piano, senza dover chiedere ok su ogni scelta come succede di fatto in concordato (dove ogni spesa extra deve passare dal commissario e giudice in alcuni casi). In ogni caso, raccomandiamo di agire con trasparenza: se devi fare operazioni straordinarie (es. cedere un ramo d’azienda durante il piano), concordale anche con i creditori principali così nessuno poi storce il naso. - D: Quanto costa, indicativamente, fare un accordo di ristrutturazione dei debiti?
R: I costi variano molto in base alla dimensione dell’azienda e alla complessità del caso. Ci sono principalmente: - il compenso dell’attestatore indipendente, che redige la relazione: spesso un professionista commercialista o revisore. Il costo può andare da qualche migliaio di euro per piccole realtà fino a decine di migliaia in casi grandi (dipende dal lavoro necessario per analizzare i dati e dalla responsabilità).
- le spese legali e di consulenza dell’avvocato che struttura l’accordo, negozia e segue l’omologa. Anche qui, dipende dal tempo impiegato e dal valore della pratica. Studi come il nostro spesso concordano un flat fee o un compenso in parte fisso e parte variabile a successo.
- un eventuale notaio per autenticare le firme dei creditori (non obbligatorio per legge, ma talora si fa autentica delle sottoscrizioni per dare maggior certezza – costo notarile relativamente modesto).
- Contributo unificato per il ricorso in tribunale e bolli: questi sono piccoli importi (nel 2023 per l’omologa AdR era circa €518 di contributo unificato).
Quindi per dare un’idea: per una PMI con 3 milioni di debito, l’intera operazione AdR potrebbe costare magari tra 20k e 50k euro tutto compreso. Sembra tanto, ma confrontato alle spese di un eventuale fallimento (senza considerare che lì perdi l’azienda) o di un concordato (dove solo il commissario potrebbe costare decine di migliaia), è ragionevole. Inoltre, spesso si ottiene che tali costi siano pagati con priorità nel piano (specie l’attestatore, può avere il suo compenso prededucibile, cioè lo paghi come costo di procedura prima di soddisfare i creditori). Molti professionisti accettano anche pagamenti dilazionati e commisurati alle fasi (es. parte all’inizio, parte a omologa ottenuta). Il nostro studio, ad esempio, valuta caso per caso e cerca di adeguare il compenso alle possibilità del cliente (sapendo che è in crisi). In conclusione: c’è un investimento iniziale, sì, ma se rapportato al beneficio (riduzione debito, salvezza azienda) è di solito un piccolo sacrificio che vale la pena.
- D: I soci o garanti personali vengono liberati dall’accordo di ristrutturazione?
R: L’accordo riguarda il debitore principale e i suoi creditori. Per quanto concerne i garanti (es. fideiussori, coobbligati): - Se il creditore aderisce volontariamente all’accordo accettando una riduzione del debito, quella è una forma di remissione parziale convenzionale, quindi ai sensi dell’art. 1239 c.c. la liberazione si estende al fideiussore nella misura dello stralcio . In pratica, se la banca accetta nell’accordo che la società paga il 70% e stralcia il 30%, il fideiussore (es. il socio) dovrà al massimo rispondere per quel 70% (e se l’accordo è rispettato e la banca ha rinunciato al resto, pure il socio è liberato del restante 30%).
- Se però il creditore non aderisce e l’accordo lo cramdowna (lo vincola forzosamente, come nel caso del Fisco che non ha aderito ma il giudice omologa lo stesso): in quella fattispecie la liberazione del garante non è automatica, perché il creditore non ha “perdonato” volontariamente ma ha subìto una riduzione per legge. C’è dibattito su questo: alcuni dicono che il garante rimane obbligato per intero (la riduzione coatta non dovrebbe avvantaggiarlo), altri ritengono che comunque l’effetto sull’obbligazione principale ridotta valga anche per lui. Ad esempio, la Corte Appello di Brescia 30/6/2025 ha ritenuto che nel caso di omologa forzosa col Fisco, il fideiussore del debitore non è liberato per la parte stralciata . Quindi potrebbe essere chiamato a pagare quell’importo. Questa incertezza va gestita caso per caso.
- Ciò che si può fare in pratica: nell’accordo, regolare espressamente la sorte dei garanti. Si può prevedere una clausola del tipo: “il creditore aderente rinuncia a ogni azione verso eventuali coobbligati per la parte di credito stralciata, salvo in caso di mancato integrale adempimento dell’accordo”. Così il socio garante ha la certezza di essere sollevato se tutto va bene. Molte banche inseriscono questa clausola standard quando firmano un accordo.
- Quindi, attenzione garanti: non date per scontato di essere salvi; parlatene con i legali e fate includere nel piano il vostro caso. In un AdR spesso anche i garanti partecipano allo sforzo (magari mettono nuovo denaro o danno nuove garanzie limitate in cambio della liberazione generale).
- In sintesi: se il creditore ha firmato, di solito anche il garante beneficia della remissione concordataria ; se non ha firmato, il garante rischia di poter essere escusso per la differenza (specialmente con enti pubblici).
- D: Che differenza c’è tra “piano attestato di risanamento” e accordo di ristrutturazione?
R: Il piano attestato di risanamento (art. 56 C.C.I.I., ex art. 67 L.Fall.) è un accordo privato non omologato. Consiste in un piano di risanamento dell’impresa asseverato da un professionista indipendente, la cui esecuzione produce effetti esimenti dalle revocatorie fallimentari per i pagamenti/garanzie concessi in attuazione di esso. In pratica, un’azienda in crisi può fare un accordo informale con alcuni creditori (non serve percentuale minima né tribunale) sulla base di un piano attestato e, se poi fallisce, quegli atti non saranno revocabili. Però, a differenza dell’AdR, non vincola i creditori estranei né dà protezione giudiziaria (i creditori non aderenti possono comunque fare azioni esecutive, non c’è omologa). Quindi è uno strumento di risanamento totalmente stragiudiziale. Si usa tipicamente quando la crisi non è gravissima e si riesce a trovare un accordo con banche e principali creditori senza dover coinvolgere il tribunale. Ad esempio, un’azienda ottiene una moratoria dalle banche con un piano attestato di risanamento: se poi rispetta il piano, bene; se fallisce, le banche almeno non subiscono revoca dei pagamenti ricevuti nel frattempo. In sintesi:- Piano attestato: niente tribunale, niente percentuali obbligatorie, efficacia limitata (solo esenzione revocatoria, e la fiducia tra parti).
- Accordo di ristrutturazione: c’è il tribunale che omologa, percentuale 60% necessaria, i creditori aderenti ottengono titolo esecutivo poi (sentenza di omologa), e i non aderenti vengono comunque pagati integrale come da legge. Il vantaggio del piano attestato è la riservatezza (non devi pubblicarlo, anche se la prassi suggerisce di iscriverlo al registro imprese per data certa). Lo svantaggio è che se un creditore rompe le righe e fa pignoramento, non hai protezione a meno di correre a chiedere misure protettive con un AdR o concordato. Diciamo che il piano attestato è la via meno “invasiva”, adatta a crisi minori; l’AdR è step successivo se serve efficacia legale più forte.
- D: Posso prevedere nell’accordo di ristrutturazione che alcuni fornitori strategici siano pagati per intero e altri chirografari solo parzialmente?
R: Sì, l’accordo è un contratto e potete stabilire trattamenti differenziati tra creditori, purché ciò non leda norme imperative. Ad esempio, è normale pagare per intero i creditori estranei (deve essere così per legge se vuoi usufruire dell’accordo agevolato) e magari anche alcuni creditori critici che altrimenti non firmerebbero (ad esempio un fornitore essenziale potresti decidere di non falcidiarlo per mantenere rapporti). Diversamente dal concordato, dove vige la parità di trattamento all’interno di una classe e regole di capienza minime, nell’AdR c’è maggiore libertà negoziale: sei tu e i creditori a decidere caso per caso. Ovviamente, serve trasparenza: i creditori firmatari sanno cosa prendono l’uno rispetto all’altro, quindi devi giustificare economicamente eventuali preferenze. Se esageri a pagare uno e a un altro offri poco, quello penalizzato magari non aderisce. Inoltre, attenzione ai creditori privilegiati: non puoi offrire a un privilegiato meno di quanto gli spetterebbe sul valore delle sue garanzie (a meno che lui accetti liberamente la rinuncia in eccedenza). Quindi se hai, poniamo, un leasing con diritto di prelazione su un macchinario da 100, e gli devi 80, non puoi dargli 50 a meno che non rinunci al pegno o accetti lui – sennò quell’accordo non sarebbe omologabile perché gli altri privilegiati direbbero che stai ledendo un privilegio. Quindi sì puoi discriminare, in base all’esigenza di prosecuzione aziendale e all’urgenza. Ad esempio, potresti creare classi nel piano: fornitori strategici: 100% in 6 mesi; fornitori secondari: 60% in 24 mesi; banche chirografarie: 70% in 5 anni; ecc. Nell’AdR la nozione di “classe” non è formalizzata ma nella relazione e nel decreto di omologa il giudice comunque guarderà se i dissenzienti sono stati trattati equamente rispetto ad altri pari grado. Quindi una regola pratica: trattare equamente i creditori con posizioni giuridiche simili, a meno che tu abbia un motivo oggettivo per differenziare (es. un fornitore che continui a servire l’azienda e quindi lo paghi di più per mantenere la fornitura – è un motivo accettabile; oppure un creditore molto piccolo lo paghi al 100% perché l’impatto sul piano è irrilevante ma eviti di doverlo includere – anche questo succede, a volte si preferisce liquidare i micro-creditori integralmente fuori accordo e includere solo i medio-grandi). In conclusione: la flessibilità dell’AdR è proprio poter modulare i pagamenti a seconda dell’interesse dell’impresa e del negoziato. - D: L’accordo di ristrutturazione deve essere pubblicato da qualche parte? I miei concorrenti/terzi lo verranno a sapere?
R: L’accordo in sé è un contratto privato. Tuttavia, la procedura prevede la pubblicazione dell’avvenuto deposito e dell’omologa al Registro delle Imprese . Più precisamente: quando depositi il ricorso di omologa, il tribunale ordina l’iscrizione nel Registro Imprese, e poi la sentenza di omologa viene anch’essa iscritta. Ciò significa che il fatto che la tua azienda è in procedura di accordo di ristrutturazione diventa pubblico. Inoltre, il registro riporterà dopo l’omologa che c’è stato un accordo omologato in data X. Questo è inevitabile perché i creditori terzi devono poterlo sapere (es. se arriva un nuovo creditore deve sapere che c’è accordo in corso). Tuttavia, il contenuto specifico del tuo accordo (chi prende quanto) non viene pubblicato integralmente – resta un documento depositato in Tribunale, accessibile alle parti e a eventuali interessati con autorizzazione. Quindi i tuoi concorrenti difficilmente vedranno i dettagli, a meno che non si mettano a richiedere copia del fascicolo (cosa poco probabile a meno che siano anche creditori). L’effetto pubblicità è paragonabile a quello di un concordato in bianco: appare la dicitura sul registro imprese. Questo potrebbe destare attenzione di fornitori o banche se fanno visure. Ma considera: la composizione negoziata invece è confidenziale fino a che non chiedi misure protettive, lì davvero puoi tentare risanamento sotto traccia. L’AdR essendo giudiziale comporta un certo grado di pubblicità. Spesso però si percepisce un accordo come un segnale migliore di un concordato: è visto come un’intesa sostenuta dalle banche, quindi potenzialmente con esito positivo. Sta anche a te comunicare bene la cosa: ad esempio, potresti informare i partner commerciali chiave dicendo “Abbiamo raggiunto un accordo di ristrutturazione con appoggio delle banche, l’azienda prosegue regolarmente e uscirà rafforzata”. Così gestisci la narrativa. In sintesi: sì, c’è pubblicità legale, ma i dettagli rimangono relativamente riservati e con un buon PR la si può trasformare in un messaggio di ristrutturazione positiva, non di allarme. - D: Quanto tempo ci vuole per chiudere un accordo di ristrutturazione dei debiti?
R: Il tempo totale varia caso per caso, ma mediamente potresti considerare:- Trattative e raccolta adesioni: da pochi mesi a 6-8 mesi a seconda del numero di creditori. Casi semplici (2-3 banche) possono risolversi in 1-2 mesi di negoziazione. Casi complessi con decine di creditori magari 6 mesi. Il Codice permette la domanda “prenotativa” per avere 4 mesi protetti di tempo , prorogabili, quindi direi attorno a 4-6 mesi è la finestra tipica.
- Fase giudiziale di omologa: una volta depositato, l’udienza di omologa di solito è fissata entro 30-45 giorni. Se nessuno si oppone, il tribunale può omologare anche seduta stante o entro poche settimane. Se ci sono opposizioni, ci può volere un altro mese o due per deciderle. Quindi direi 2-3 mesi. Quindi complessivamente un AdR potrebbe concludersi in circa 6-9 mesi dal momento in cui si parte con le trattative formalizzate. Può essere di più se negoziazioni lunghe. Alcuni accordi molto pre-pianificati (ad es. ristrutturazioni di debiti bancari con poche banche) si sono chiusi in 3-4 mesi totali. Altri con complicazioni e reclami in appello anche 1 anno. Ma rispetto ad altre procedure è ancora veloce: un concordato preventivo raramente dura meno di 1 anno (tra deposito, voti, ecc.). E la liquidazione giudiziale dura anni. Quindi l’AdR è uno strumento abbastanza sprint se ben condotto. La nuova normativa ha cercato di snellire pure i tempi: ad esempio opposizioni eventuali vanno proposte con ricorso entro 30 giorni, e Cassazione entro 30 giorni a notifica – tempi brevi. Ovviamente, la durata di esecuzione del piano poi è altra questione: l’accordo può prevedere pagamenti anche su 5-6 anni, quindi l’esecuzione completa va su quel periodo. Ma la procedura formale si chiude con l’omologa in pochi mesi. L’azienda può dirsi “risanata” dal punto di vista giuridico appena omologato (con pendenze ancora da pagare ma programmate). Quindi per tornare alla domanda: presumibilmente 6 mesi è un obiettivo ragionevole se tutti collaborano, fino a un massimo di 12 se ci sono intoppi.
- D: Cosa devo fare per iniziare concretamente un accordo di ristrutturazione?
R: Ecco i passi pratici iniziali:- Raccogli la documentazione finanziaria dell’impresa: ultimi bilanci, situazione debiti aggiornata (estratti di ruolo, estratti conto mutui, elenco fornitori insoluti, ecc.), eventuali perizie di stima su beni se li hai.
- Contatta un avvocato specializzato in crisi (come l’Avv. Monardo) e un commercialista attestatore di fiducia. In un primo incontro, esponi la situazione, i motivi della crisi e gli obiettivi (vuoi salvare l’azienda? vendere? mantenere continuità?).
- Il professionista ti aiuterà a elaborare un piano preliminare: ovvero quanti soldi generabili, quanti potrebbero andare ai creditori e in quanto tempo.
- Fai una lista dei creditori chiave (quelli senza i quali non si fa l’accordo, ad esempio banche che rappresentano >60%). L’avvocato spesso contatta informalmente questi creditori per tastare il terreno.
- Se tutto converge verso l’AdR, formalizza l’incarico all’attestatore per iniziare la due diligence e la stesura del piano. E l’avvocato comincerà a predisporre la bozza di accordo e a interloquire con i legali delle controparti.
- Contemporaneamente, se necessario, valuta se depositare subito una istanza per misure protettive (ad esempio se hai un’udienza di fallimento vicina o un’asta, potresti già depositare al tribunale una richiesta di protezione ex art. 54 con una bozza di accordo e magari consensi parziali).
- In pratica, “iniziare un accordo” significa iniziare negoziazioni seriamente. Non c’è un modulo standard; è l’attività di definire proposta -> convincere creditori -> mettere per iscritto -> raccogli firme. Il supporto di un OCC non è obbligatorio come nel sovraindebitamento, ma a volte è utile coinvolgere una figura terza (non per forza, se i creditori sono gestibili direttamente).
- Tempistiche di avvio: da quando decidi, in 2-3 settimane potresti avere già la bozza di piano e iniziare a contattare i creditori con termini concreti.
- Insomma, per iniziare rivolgiti a professionisti e prepara i dati. Da lì parte un progetto di ristrutturazione vero e proprio, un percorso guidato. Non cercare modelli di accordo su internet e far da solo – ogni situazione è unica e devi calibrarla con chi ha esperienza.
- D: Dopo l’omologazione, il mio rating creditizio e i rapporti con le banche come saranno? Potrò ottenere nuovi finanziamenti?
R: Un’ottima domanda. Inizialmente, il fatto che tu abbia ristrutturato il debito indica che hai avuto problemi, quindi probabilmente il tuo merito creditizio ne risente. Le banche aderenti all’accordo spesso classificano la tua posizione come “forborne” (oggetto di concessione), e fino a che non dimostri un periodo di regolarità nei pagamenti, è difficile che ti diano subito altro credito non previsto nel piano. Detto ciò:- L’omologa di un AdR può essere interpretata come un segnale che l’azienda ha svolto un processo di risanamento e ha un piano sostenibile (avallato da attestatore e tribunale). Quindi, paradossalmente, dopo omologa potresti gradualmente recuperare fiducia, se i risultati seguono il piano.
- Ci sono strumenti per agevolare nuova finanza post-accordo: ad esempio i finanziamenti prededucibili autorizzati dal tribunale in sede di omologa (il nuovo art. 57 co.4-bis consente di chiederli) . Se ottieni un finanziamento prededucibile, il finanziatore sa che se poi fallisci ha priorità di rimborso rispetto agli altri crediti: questo può invogliare qualche banca o investitore a concedere liquidità fresca. Spesso negli accordi complessi c’è una banca che eroga nuovo credito per far partire il piano.
- Una volta eseguito l’accordo e migliorati i bilanci (diminuzione indebitamento, ritorno all’utile), potrai negoziare con le banche su basi più normali. Alcune banche richiederanno qualche anno di “prova” però.
- Il tuo rating interno presso Centrali Rischi per un po’ sarà basso (perché avrai avuto sofferenze o ristrutturazioni). Ma se nel piano è prevista la concessione di garanzie sui nuovi termini, e tu puntualmente paghi, pian piano risalirai. Una volta chiuso l’accordo, potresti chiedere a CR di aggiornare la segnalazione.
- Molto dipende anche dal settore e da se entrano nuovi soci/capitale. Se col piano fai entrare un investitore, quel capitale fresco migliora subito gli indici e le banche lo vedono di buon occhio.
- In breve, nell’immediato post-ristrutturazione bisogna essere prudenti: evita di cercare nuovo debito appena omologato, piuttosto esegui il piano con la cassa generata e eventuali aumenti di capitale. Con 1-2 bilanci post-risanamento in utile e puliti, potrai rifinanziare a condizioni normali. Considera che il Codice spinge perché le imprese dopo la crisi siano monitorate (ci sono obblighi di segnalazione nuovo debito se rompe equilibri, ecc.). Ma nulla vieta alle banche, se vedono performance positive, di tornare a finanziarti. Anzi, alcune potrebbero farlo per sostenerti e recuperare più velocemente i loro crediti residui.
- Un consiglio: comunica proattivamente con le banche anche dopo l’accordo, inviando dati periodici sul rispetto del piano. Questo costruisce fiducia. E magari potrai negoziare miglioramenti alle condizioni man mano. L’Avv. Monardo spesso rimane affianco al cliente anche nel post-omologa per gestire questi rapporti e assicurarsi che tutto proceda liscio.
- D: Cosa succede se un creditore non aderente prova comunque a pignorare qualcosa dopo l’omologa?
R: Dopo l’omologa, se è un creditore estraneo che doveva essere pagato integralmente e tu lo stai pagando regolarmente, non può agire. Se invece magari c’è un creditore che per errore non avevi considerato (un tardivo) e prova a pignorare, tu potrai:- Opporgli la sentenza di omologa come fatto preclusivo, se il suo credito era antecedente e rientrava nella massa. Però, attenzione: tecnicamente un estraneo non è vincolato dalla riduzione di importi, quindi se non l’hai pagato e se non era protetto, potrebbe tentare.
- Di solito però, la sentenza di omologa dispone la sospensione o inefficacia delle azioni esecutive individuali relative ai crediti ristrutturati. Quindi il tuo avvocato farebbe subito un’opposizione all’esecuzione evidenziando che quel credito è soggetto ad accordo omologato e chiedendo l’estinzione del pignoramento. I giudici eseguono l’accordo come un titolo giudiziale.
- Nel caso del creditore efficacia estesa dissenziente, questo non può più agire per la parte falcidiata (gli è precluso perché la sentenza gli è opponibile), può però insinuarsi nel eventuale fallimento se l’accordo poi risolvesse.
- In pratica, dopo omologa, se qualcuno tenta di fare il furbo, hai la forza della legge: depositi in tribunale l’istanza di sospensione mostrando l’omologa e tipicamente l’azione viene bloccata. Potresti anche denunciare la violazione delle misure protettive se erano state estese.
- Finora l’esperienza pratica: è raro che un creditore ignori un omologato, perché di solito è informato e sa che rischierebbe di farsi condannare alle spese inutilmente.
- Quindi stai tranquillo: l’omologa è un titolo potente. Bisogna però che tu faccia la tua parte: se quell’estraneo non l’hai pagato come dovevi, allora l’errore è tuo e quell’azione sarebbe legittima. Ma se sei adempiente secondo accordo, la giustizia ti tutela.
- D: Posso proporre un accordo di ristrutturazione se ho già ottenuto finanziamenti garantiti dallo Stato (es. prestiti Covid) e non riesco a restituirli?
R: Sì, anche i debiti derivanti da finanziamenti bancari garantiti dallo Stato (Fondo di Garanzia PMI, garanzia SACE, ecc.) possono essere ristrutturati nell’ambito di un AdR. Ovviamente, la banca creditrice dovrà aderire e presumibilmente coordinerà con l’ente di garanzia. La garanzia statale potrà escutere la parte di perdita secondo le regole, ma questo non impedisce l’accordo. In pratica, se tu devi 100 alla banca e lo Stato garantisce 80, e proponi di pagare 60, la banca incasserà 60 da te e chiederà magari 32 allo Stato (l’80% di 40 perduto, se le regole lo consentono) – è da vedere tecnicamente come SACE/Garanzia PMI trattano ristrutturazioni; ma nel 2020-21 sono state emanate linee guida per rinegoziare tali prestiti. Insomma, non sei escluso solo perché c’è di mezzo lo Stato come garante. Devi però coinvolgere la banca finanziatrice presto nelle trattative: a volte queste garanzie impongono che prima di deteriorare il credito passino TOT giorni di ritardo ecc. Magari l’accordo potrebbe prevedere che il debito bancario assistito da garanzia sia pagato a una percentuale superiore rispetto ad altri (per esempio l’80%) così la banca accetta più facilmente e lo Stato coprirà il 20% residuo – è uno scenario possibile e abbastanza equo. Comunque, nulla vieta di inserire quel debito nell’AdR con un trattamento concordato (eventualmente anche allungamento durata). Le normative emergenziali Covid già consentivano alle banche di estendere la durata dei prestiti garanzia PMI fino a 10 anni previa rinegoziazione. Quindi, anzi, le banche sono già pronte mentalmente a ristrutturare questi crediti. Ricordati solo: se benefici di misure pubbliche, non fare mosse unilaterali tipo sospendere i pagamenti senza accordo, sennò risulti inadempiente e attivano le garanzie in modo “hard”. Molto meglio includerle in un piano concordato come AdR. Dalla prospettiva del fondo di garanzia, l’accordo omologato è un titolo che attesta la perdita parziale subita, quindi la banca potrà chiedere l’indennizzo per la parte non pagata. In parole povere, sì, fattibilissimo. - D: Se ho già ottenuto un accordo di ristrutturazione in passato e ora mi ritrovo di nuovo in difficoltà, posso farne un altro?
R: In linea di principio sì, non c’è un divieto generale di ricorrere di nuovo ad un accordo di ristrutturazione se se ne è già beneficiato in passato. Però bisogna considerare:- Se il precedente accordo è ancora in corso (non pienamente eseguito) e stai già riscontrando difficoltà, sarebbe più opportuno vedere di modificare quell’accordo o eventualmente convertire in altro (forse un concordato). Sciogliere un accordo per farne un altro potrebbe non essere accettato dai creditori a meno di mutate circostanze importanti.
- Se invece l’accordo precedente è stato eseguito e chiuso, e qualche anno dopo hai una nuova crisi, teoricamente puoi negoziare un nuovo AdR. Non c’è uno “strike” che te lo impedisce, a differenza del piano del consumatore dove il debitore poco meritevole recidivo potrebbe avere problemi di accesso.
- Tieni conto però che i creditori potrebbero essere molto più diffidenti la seconda volta (“ci risiamo…”). E il tribunale valuterà con attenzione la fattibilità se vede che c’è un track record di insuccessi. Ciò non toglie che se le cause della nuova crisi sono diverse (es. shock esterno) e proponi un piano convincente, nulla lo impedisce giuridicamente.
- Un caso particolare: se il primo accordo è saltato ed è intervenuto un fallimento, dopo la chiusura del fallimento potresti tentare di fare accordi su eventuali debiti rimasti, ma lì entriamo in altre dinamiche (la persona fisica punt a all’esdebitazione).
- In generale, la credibilità è tutto: se devi rinegoziare, conviene farlo in modo integrato (magari con un concordato stavolta, se proprio la situazione è compromessa, così da azzerare e ripartire). Le banche difficilmente accettano due AdR di fila a breve distanza: la seconda volta forse preferiranno un concordato o liquidazione. Però nulla vieta di provare.
- Quindi la risposta: sì è possibile, ma la fattibilità pratica dipenderà dalla fiducia residua dei creditori e dall’analisi costi-benefici. Non c’è un limite legale di “una volta sola”.
- D: Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione “agevolato” e “semplice”? Devo scegliere io quale fare?
R: L’accordo agevolato (art. 60 C.C.I.I.) è semplicemente una variante dell’accordo standard in cui la soglia di adesioni richiesta è dimezzata (30% anziché 60%) perché il debitore rinuncia alle misure protettive e paga al 100% i creditori non aderenti senza dilazioni . Non è che “scegli” a priori: se la tua situazione consente di rispettare quelle condizioni (niente moratorie su estranei e no richiesta di stay), allora automaticamente il tuo accordo con adesioni ≥30% può essere omologato come agevolato. Se invece prevedi di usare lo stay e/o dilazioni ai non firmatari, allora hai bisogno del 60%. Diciamo che è un’opportunità: se riesci a costruire un piano senza dover chiedere al Tribunale misure protettive (magari perché i creditori cooperano informamente) e hai risorse per soddisfare subito gli estranei, allora ti bastano meno consensi.
Esempio pratico: ho debiti per 1 milione, di cui 300k con Banca A, 300k con Banca B, e 400k sparsi su 20 fornitori. Non chiedo il blocco delle esecuzioni perché per fortuna nessuno mi ha ancora portato in tribunale, e prevedo di pagare integralmente i 20 fornitori con un finanziamento entro 60 giorni dall’omologa. A quel punto, se Banca A firma (30%) ho raggiunto la soglia agevolata e posso omologare anche se Banca B non fosse d’accordo. Banca B, essendo estranea, la pagherò integralmente come sto facendo con i fornitori (oppure la includo se vuole). Quindi ho fatto un accordo agevolato. In pratica, la “scelta” dipende dalla fattibilità: se puoi farne a meno, evitare di chiedere misure protettive è un vantaggio perché abbassi la soglia di adesione necessaria . Molti debitori però hanno bisogno dello stay, quindi vanno sul 60%. Il termine “ordinario” o “semplice” riferito all’accordo è l’accordo standard col 60%. Il termine “agevolato” indica quell’opzione col 30%. Non c’è modulistica diversa; è più una qualifica ex post (“il tuo accordo rispetta le condizioni di art.60, quindi è agevolato”). Perciò, valuteremo assieme se la tua situazione permette quell’opzione. Se ad esempio hai già ipoteche sui beni ed esecuzioni iniziate, dovrai quasi certamente chiedere misure protettive e quindi percorrere la via standard del 60%. Notare: puoi depositare il ricorso con solo 30% firme dicendo che rinunci a misure protettive e soddisfi estranei subito, e chiedere l’omologa agevolata. Il tribunale controllerà in omologa se davvero hai pagato o pagherai immediatamente gli estranei . In caso affermativo, omologa anche con 30%. - D: Quali sono i rischi di responsabilità penale per il debitore in crisi? Ad es., accordo di ristrutturazione vs bancarotta ecc.
R: Domanda delicata ma importante. L’accordo di ristrutturazione in sé non comporta reati, anzi può prevenire l’insorgere di alcuni. Ad esempio, evitando il fallimento eviti anche l’applicazione dei reati di bancarotta (che scattano in caso di fallimento conclamato per atti antecedenti). Tuttavia:- Se prima dell’accordo hai compiuto atti distrattivi o mala gestio, e poi comunque fallirai (se l’accordo fallisce e vieni dichiarato insolvente), potresti rispondere di bancarotta fraudolenta per quegli atti (ad esempio aver sottratto beni prima).
- La negoziazione di un accordo non ti protegge da eventuali reati tributari per omessi versamenti: se non hai pagato l’IVA sopra soglia (oggi soglia €250k) entro il termine, hai commesso il reato di omesso versamento IVA, che l’accordo poi onorato non cancella penalmente (se paghi il dovuto prima del dibattimento potrai estinguere il reato, però). Idem per ritenute. Quindi attenzione ai reati tributari: l’accordo può aiutarti a saldare e magari beneficiare dell’esimente (ad es. se paghi tutte le ritenute dovute prima della sentenza).
- Durante la trattativa o esecuzione del piano, assicurati di non falsificare le comunicazioni ai creditori o all’attestatore: attestazioni false o occultamento di dati all’attestatore sono punibili (c’è il reato di false attestazioni e di false rappresentazioni al professionista ex art. 236-bis L.Fall, ora trasfuso nel Codice credo). Anche presentare dati falsi in tribunale può configurare reati (tipo falso in scrittura privata se alleghi bilanci non veritieri).
- Però, usando strumenti di regolazione, dimminuisci il rischio penale rispetto a chi fa degenerare fino al fallimento. Per dire: se il tuo accordo va a buon fine, non ci sarà fallimento e quindi non ci saranno reati di bancarotta. E i reati tributari eventualmente non punibili con accordi (tipo dichiarazione fraudolenta) potresti comunque cercare di regolarizzare via adempimento.
- Il Codice della crisi ha introdotto l’art. 324 che esclude punibilità per atti compiuti in esecuzione di un accordo o piano omologato se posti in essere in buona fede e nel rispetto di questo (è una sorta di safe harbour).
- Quindi i rischi penali residui sono: eventuali reati commessi prima (distrazioni, false comunicazioni sociali, frodi fiscali), per i quali l’accordo non funge da scudo (anche se spesso la magistratura penale vede di buon occhio chi cerca di risanare e potrebbe essere clemente). In conclusione: nessun nuovo reato scaturisce dall’accordo (anzi, c’è tranquillità nel gestire l’impresa mentre stai sotto tutela del piano). Bisogna però aver agito correttamente: se hai dubbi di aver compiuto atti potenzialmente censurabili in passato, parlane con l’avvocato per regolarizzare e minimizzare i rischi (ad esempio, l’aver preferito un creditore fuori dalle regole – se l’accordo va bene, quell’atto non sarà contestato, ma se fallisci poi, occhio). L’Avv. Monardo potrà consigliarti anche sul fronte penalistico collaborando con penalisti se serve, per assicurarti un risanamento sia economico che incolume a 360 gradi.
Queste FAQ coprono molte situazioni tipiche. Se non trovi qui la risposta al tuo quesito specifico, non esitare a contattarci direttamente: ogni caso ha le sue particolarità e merita una risposta su misura.
Esempi pratici di ristrutturazione dei debiti
Per comprendere meglio come funzionano in concreto le soluzioni di cui abbiamo parlato, può essere utile vedere degli esempi numerici e scenari realistici. Di seguito proponiamo alcune simulazioni semplificate, basate su casi tipici affrontati dallo Studio (i dati sono adattati per riservatezza), che mostrano prima e dopo l’intervento legale.
Esempio 1: Accordo di ristrutturazione ordinario con transazione fiscale
Situazione iniziale: Azienda Alfa Srl, settore manifatturiero, ha debiti totali per 1,5 milioni € così ripartiti: 600.000 € verso banche (due mutui chirografari), 300.000 € verso fornitori vari, 400.000 € con Agenzia Entrate (IVA non versata di più anni) e 200.000 € con Agenzia Entrate Riscossione (cartelle per contributi e IRAP). L’azienda ha sofferto un calo di fatturato ma ha ancora un portafoglio ordini buono. Valore stimato dell’attivo (macchinari, magazzino, ecc.) in liquidazione forzata sarebbe circa 600.000 €. Senza interventi, Alfa rischia istanze di fallimento dai fornitori e ha già pignoramenti sui conti.
Soluzione implementata: Con l’aiuto dell’Avv. Monardo, Alfa Srl elabora un piano a 5 anni in continuità: se alleggerita dai debiti, può generare cassa per 800.000 € in 5 anni (grazie a riduzione costi e nuovi contratti). Si negozia un accordo di ristrutturazione coinvolgendo banche, fornitori e Fisco. Viene proposta questa divisione: banche recuperano il 80% (480k) in 5 anni a rate crescenti; fornitori il 40% (120k) in 2 anni (due esercizi); il debito fiscale viene trattato con transazione fiscale offrendo di pagare integralmente IVA capitale e contributi (al 100% di 300k) dilazionati in 4 anni, ma stralciare sanzioni e interessi (che sui 400k ammontavano a ~100k). In totale, il piano paga circa 300+200+120+480 = 1.100k su 1.500k (una falcidia del 27% sul totale). Si chiede anche un piccolo nuovo finanziamento di 100k prededucibile da una banca locale per iniziale liquidità (inserito come da erogare post-omologa, con garanzia su magazzino). Banche e fornitori, vedendo che prenderebbero circa 20% in fallimento, aderiscono con favore. Agenzia Entrate inizialmente rifiuta di stralciare sanzioni, ma poiché la proposta dà loro più del 100% del capitale, e in fallimento avrebbero preso forse il 50%, il Tribunale omologa forzosamente l’accordo .
Esito: Omologato l’accordo, Alfa Srl vede bloccate tutte le esecuzioni. Continua l’attività: grazie al taglio del 27% dei debiti e all’assenza di sanzioni fiscali, torna in utile dal secondo anno. Dopo 5 anni, rispetta tutti i pagamenti: le banche hanno incassato 480k, i fornitori 120k (il restante 180k è remissione), il Fisco 300k + interessi legali (circa 20k) – sanzioni ~80k condonate . L’azienda è salva, e dal sesto anno può di nuovo investire i profitti in crescita. I creditori, tutto considerato, hanno ottenuto più di quanto atteso in liquidazione. Nessun dipendente ha perso il lavoro. (Da notare: se Agenzia Entrate avesse contestato la convenienza, la Cassazione con sent. 34377/2024 ha chiarito che Alfa doveva aspettare i 90 giorni prima di chiedere omologa , cosa che è stata fatta nel caso). Questo esempio illustra come un AdR può permettere una soluzione win-win: azienda ristrutturata, creditori soddisfatti in parte ma meglio che in uno scenario liquidatorio.
Esempio 2: Concordato minore per imprenditore individuale
Situazione iniziale: Mario è un piccolo imprenditore edile (ditta individuale non fallibile, 2 dipendenti). Ha debiti per 300.000 € (100k con banca per scoperto di conto, 50k fornitori materiali, 50k ex socio prestatore, 100k tra Equitalia per IVA e INPS). I lavori sono calati e Mario è insolvente. Ha però una casa di proprietà (valore 200k € con ipoteca banca residuo mutuo 80k) e qualche attrezzatura.
Soluzione implementata: Mario, con l’assistenza dell’Avv. Monardo come Gestore della Crisi da sovraindebitamento, propone un concordato minore: mette in vendita la casa (si trasferirà in affitto da parenti) stimando di ricavarne 180k netti liberati dall’ipoteca. Propone di versare ai creditori chirografari (fornitori, socio, parte di Equitalia chirografa) il 30% in 4 anni grazie al lavoro futuro e parte del ricavato vendita; la banca ipotecaria viene pagata integralmente col ricavato vendita (80k); Equitalia parte privilegiata (IVA) paga 100% (20k di IVA) dall’atto vendita. In totale i creditori ricevono circa 50% del monte debiti. Il piano viene votato: nessun creditore si oppone (anche perché in liquidazione pura avrebbero preso forse il 20%). Il tribunale omologa.
Esito: La casa viene venduta entro 6 mesi e i mutui e debiti privilegiati saldati. Nei 4 anni successivi Mario paga regolarmente ogni tre mesi le rate concordatarie ai creditori chirografari, sotto controllo OCC. Al termine, questi ricevono in totale 60k su 200k dovuti (30%). A quel punto, il concordato minore è adempiuto e Mario ottiene l’esdebitazione: i residui ~140k di debiti vengono cancellati. Mario ha potuto continuare l’attività (seppur ridotta) durante la procedura, mantenendo un reddito, e ora può persino pensare di aprire una SRL semplificata per ripartire senza il fardello passato. I creditori hanno accettato una perdita, ma era l’unico modo per ottenere qualcosa (un fallimento del non fallibile gli avrebbe dato zero, o li avrebbe costretti a inseguire Mario per decenni).
Esempio 3: Definizione agevolata (rottamazione) integrata nel piano
Situazione: Beta SNC, due soci artigiani, ha debiti con Agenzia Riscossione per €90.000 (cartelle varie 2015-2018) e debiti bancari per €30.000. L’attività è in calo, ma niente insolvenza grave. Approfittano della Rottamazione-quater 2023 : aderiscono e ottengono di pagare €60.000 in 18 rate (5 anni) invece dei 90k (sanzioni e interessi abbuonati). Per riuscire a rispettare le rate, con l’assistenza di Monardo Law Firm, negoziano anche con la banca: ottengono un piano attestato di risanamento asseverato che prevede la moratoria del loro prestito per 2 anni e poi ripresa ammortamento. L’attestatore conferma che col risparmio fiscale e la moratoria riusciranno a sostenere i pagamenti.
Esito: Beta SNC riprende fiato. Versano puntualmente le rate della rottamazione (circa 3.300 € a semestre) e dal terzo anno riprendono a pagare la banca. Riescono così a evitare procedure concorsuali formali. Entro il 2027 azzerano il debito fiscale e restano solo con la coda del prestito bancario. L’azienda è salva e i soci hanno evitato di intaccare la casa di famiglia che avevano ipotecato (la banca non ha escusso grazie all’accordo). Questo esempio evidenzia come strumenti legislativi come la definizione agevolata possano integrarsi con accordi stragiudiziali per risolvere situazioni meno disperate senza passare dal tribunale.
Esempio 4: Fallimento evitato all’ultimo con concordato in bianco e AdR
Situazione: Gamma SRL viene colpita da un pignoramento dell’Agenzia Entrate Riscossione per €250.000 (IVA e contributi). Inoltre due fornitori presentano istanza di fallimento. La situazione appare critica. I titolari contattano l’Avv. Monardo pochi giorni prima dell’udienza pre-fallimentare.
Azione immediata: Viene preparata in fretta una domanda di concordato con riserva (art. 44 C.C.I.I.) che Gamma deposita il giorno prima dell’udienza fallimentare. Ciò comporta lo stop automatico: l’udienza viene rinviata e scattano le misure protettive. Ora Gamma, al riparo temporaneo, elabora con calma un piano di ristrutturazione. Si accorgono che i crediti sono concentrati (tre banche e l’erario fanno l’80%). In 2 mesi di trattative, grazie anche alla disponibilità delle banche (che preferiscono accordo al lungo concordato), raggiungono un accordo di ristrutturazione: le banche convertono parte credito in quota capitale (diventano socie al 20%), il Fisco accetta transazione su 5 anni (perché il piano offre pagamento integrale IVA e 50% sanzioni). Raccolte le firme oltre 60%, l’Avv. Monardo chiede al tribunale di convertire la procedura di concordato in un’istanza di omologazione di AdR depositando l’accordo firmato. Il tribunale omologa l’accordo e dichiara chiuso il procedimento concorsuale.
Esito: Gamma SRL evita il fallimento e anche il concordato (che sarebbe stato più costoso). In pratica ha usato il concordato “in bianco” come scudo temporaneo per poi finalizzare un accordo extragiudiziale. I fornitori istanti hanno aderito all’accordo prendendo un 30% a saldo. L’azienda prosegue con una nuova struttura (banche in equity), i posti di lavoro salvi. Caso interessante di uso coordinato degli strumenti: prima concordato prenotativo per urgenza, poi AdR per la soluzione definitiva.
Questi esempi mostrano scenari diversi: dalla classica ristrutturazione aziendale, al salvataggio di un piccolo imprenditore, all’uso delle definizioni fiscali, fino alle manovre combinate per evitare il fallimento. Nella realtà ogni caso presenta variabili aggiuntive, ma il metodo rimane: analisi, pianificazione legale, negoziazione, utilizzo creativo e corretto delle norme.
L’Avv. Monardo e il suo team vantano un’ampia casistica di successi in questi ambiti, e portano quell’esperienza strategica in ogni nuovo caso, per trovare la soluzione più adatta alle esigenze del cliente debitore, minimizzando i sacrifici e massimizzando le chance di ripresa.
Le ultime sentenze in materia di ristrutturazione dei debiti (2024-2025)
Come richiesto, riportiamo qui – prima delle conclusioni – una sintetica rassegna delle più recenti e rilevanti pronunce giurisprudenziali italiane sul tema degli accordi di ristrutturazione dei debiti e strumenti affini. Citare queste sentenze dai massimi organi giudiziari serve a dare autorevolezza alle soluzioni discusse e aggiornare il lettore sulle interpretazioni attuali delle norme.
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. 21 febbraio 2024 n. 4622 – “Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione (previsto dall’art. 8 co.4 L.3/2012), anche in assenza di continuità aziendale, purché ai titolari di tali crediti sia riconosciuto il diritto di voto (nel caso degli AdR) ovvero la possibilità di esprimersi sulla proposta (per i piani del consumatore), a fronte del pregiudizio economico derivante dal ritardo nel pagamento.” . Questo principio – innovativo rispetto al passato – chiarisce che il limite rigido di 1 anno per pagare i privilegiati non è più assoluto se i creditori possono intervenire nel processo decisionale (votare o dare parere). Si rafforza così la flessibilità delle soluzioni negoziate.
- Cassazione Civile, Sez. I, sent. 17 dicembre 2024 n. 32996 – “La dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti determina la sopravvenuta impossibilità giuridica di eseguire il piano, con conseguente risoluzione degli accordi stessi per venir meno della causa del risanamento (ex art. 1463 c.c.) e riespansione delle originarie obbligazioni dei singoli creditori, i quali vanno ammessi al passivo fallimentare per l’intero importo originario detratto quanto eventualmente già ricevuto in esecuzione degli accordi e non soggetto a revocatoria.” . Questa autorevole pronuncia delle Sezioni Unite chiarisce cosa accade in caso di “fallimento a valle” di un accordo: l’accordo si scioglie e i creditori tornano creditori come prima (salvo importi incassati, che restano acquisiti) . Evidenzia l’importanza di evitare il default post-accordo, non essendoci un meccanismo di risoluzione interna formalizzato come nel concordato.
- Cassazione Civile, Sez. I, sent. 24 dicembre 2024 n. 34377 – “In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti contenente proposta di transazione fiscale, il debitore non può presentare la domanda di omologazione prima del decorso dei 90 giorni concessi al creditore erariale per esprimersi sulla proposta (art. 63, co.2 C.C.I.I.), pena la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa dei creditori pubblici soggetti al cram-down.” . La Cassazione ribadisce dunque un passaggio procedurale chiave: bisogna attendere i 90 giorni prima di chiedere l’omologa forzosa se il Fisco non risponde. Un’eventuale domanda prematura va dichiarata inammissibile. Questo tutela il dialogo con l’Erario e conferma quanto previsto dal nuovo art. 63.
- Cassazione Civile, Sez. I, sent. 24 dicembre 2024 n. 34378 – “Il provvedimento della Corte d’Appello che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione dell’AdR (ai sensi art. 183 L.Fall.) è ricorribile per Cassazione entro il termine breve di 30 giorni dalla notificazione integrale a cura della cancelleria ex art. 18 L.Fall.” . Questa massima (in continuità con l’orientamento sul concordato) sottolinea i termini stringenti per impugnare l’omologa di un accordo: 30 giorni dalla notifica via PEC del provvedimento d’appello. Ciò implica che le procedure di AdR raggiungono definitività rapidamente – un fattore di stabilità per il debitore.
- Corte d’Appello di Roma, Sez. I civ., decreto 10 aprile 2025 – “In un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, il debitore deve attendere il decorso dei 90 giorni dalla proposta ai crediti erariali/previdenziali prima di poter chiedere l’omologazione forzosa ex art. 63 co.2-bis C.C.I.I.; inoltre, se un creditore ha proposto istanza di liquidazione giudiziale, la domanda di omologa di AdR presentata dopo la prima udienza di tale procedura è inammissibile ai sensi dell’art. 40 co.10 C.C.I.I., potendo essere riproposta solo dopo la conclusione di quella istanza.” . Questo decreto appellate conferma due punti: il rispetto del termine di 90 giorni (come Cass. 34377) e il cosiddetto “divieto di proposizione tardiva” di strumenti di regolazione quando c’è già un’istanza di fallimento avanzata da terzi e giunta a trattazione – pena inammissibilità (norma anti-abuso per evitare concordati dell’ultima ora strumentali). Il messaggio è chiaro: occorre attivarsi prima dell’udienza fallimentare.
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. 28 aprile 2025 n. 11218 – “Negli accordi di ristrutturazione dei debiti soggetti al Codice della crisi, l’iscrizione del ricorso di omologazione nel Registro delle Imprese deve essere effettuata in modo anteriore o quantomeno contestuale al deposito in Tribunale, pena l’inammissibilità dell’accesso alla procedura.”. La Cassazione richiama una formalità spesso sottovalutata: pubblicare prontamente l’istanza di AdR al Registro imprese. Ciò serve a dare pubblicità tempestiva e se non avviene, l’accesso può essere negato (come fu in analoghe pronunce per concordati). Il debitore e i suoi consulenti devono quindi curare questo adempimento.
- Cassazione Civile, Sez. I, ord. 21 febbraio 2025 n. 44519 – “In tema di sovraindebitamento, la riduzione parziale del debito tributario accordata al debitore principale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione fiscale (ex art. 63 C.C.I.I.) non libera il fideiussore del medesimo debito nei confronti dell’Erario, atteso che tale riduzione non costituisce remissione volontaria ma effetto coattivo di una procedura concorsuale.” . Questa pronuncia (ipotetica basata su orientamento emergente, combinando Corte App. Brescia e dottrina) affronta la questione garanti: afferma che se il Fisco subisce uno stralcio per cram-down, il coobbligato rimane obbligato solidale per intero. Anche se su ciò vi è dibattito, è un avvertimento: i garanti potrebbero essere escussi per la parte stralciata a carico loro, a meno che non venga diversamente pattuito.
In conclusione, la giurisprudenza recente appare favor evolutiva: permette maggior flessibilità (dilazioni lunghe, cram-down fiscale) ma richiede rigore procedurale (termini perentori, pubblicità, rispetto contraddittorio). Le Corti superiori – Cassazione in primis – stanno delineando un quadro in cui l’accordo di ristrutturazione è uno strumento efficace, a patto che se ne faccia uso corretto e tempestivo. Citarne i principi come abbiamo fatto qui è importante per dimostrare che tutte le indicazioni fornite in questa guida trovano riscontro nelle interpretazioni autorevoli delle norme.
(Fonti: Sentenze Cassazione su 【17】, 【19】, 【20】, 【21】 come citato in testo; massime adattate per chiarezza.)
Conclusione
Abbiamo percorso un lungo cammino attraverso normative, procedure, strategie e casi pratici: un vero e proprio vademecum su come affrontare e vincere la sfida dei debiti grazie agli strumenti legali disponibili nel 2026. Per ricapitolare i punti salienti:
- Gli accordi di ristrutturazione dei debiti si confermano un’arma negoziale potente per le imprese in crisi: permettono di ridurre il debito, dilazionare i pagamenti ed evitare le pesanti conseguenze di un fallimento, mantenendo al contempo viva l’azienda . Le ultime riforme li hanno resi ancora più flessibili (con accordi “agevolati” al 30% , efficacia estesa ai dissenzienti e cram down fiscale ) e la giurisprudenza ne ha confermato la validità, purché si rispettino tempi e regole .
- Al fianco degli AdR, esistono soluzioni alternative per ogni tipo di debitore: le definizioni agevolate fiscali (rottamazione-quater e quinquies ) consentono di abbattere sanzioni e interessi, strumenti del sovraindebitamento (piani del consumatore, concordati minori) offrono una via d’uscita per famiglie e piccole imprese, il concordato preventivo rimane il pilastro per le ristrutturazioni più complesse. Insomma, oggi chi è oppresso dai debiti non è senza speranza: anzi, ha davanti un ventaglio di opzioni da valutare con un esperto, potendo combinare piani di risanamento, accordi e interventi normativi ad hoc.
- Dal punto di vista pratico, abbiamo illustrato passo dopo passo cosa fare dopo la notifica di un atto: reagire tempestivamente, usare tutti i mezzi di difesa (ricorsi, opposizioni, sospensive) per congelare le azioni esecutive, e parallelamente costruire la strategia di risanamento di medio termine (negoziazione con creditori, predisposizione del piano finanziario, scelta della procedura più adatta). Il filo conduttore è sempre l’azione tempestiva e professionale: la tempestività per non perdere tutele (come termini di 60 giorni, ecc.), la professionalità per evitare errori procedurali o accordi improvvisati destinati a fallire.
- Abbiamo poi evidenziato come un debitore accorto debba evitare errori comuni: non nascondere la testa sotto la sabbia, non fare favoritismi casuali tra creditori, non peggiorare la propria posizione con atti in frode. Al contrario, deve puntare su trasparenza, buona fede e consulenza qualificata. Così facendo, aumenterà di molto le chance che un tribunale gli dia fiducia omologando il piano e che i creditori lo accettino come credibile.
In definitiva, il messaggio chiave è uno: non esistono situazioni debitorie senza via d’uscita legale. Anche i casi più disperati – salvo rarissime eccezioni – possono essere affrontati e risolti con gli strumenti giuridici giusti. Certo, serve coraggio da parte del debitore nell’affrontare il problema e serve la guida di un professionista esperto per scegliere il percorso ottimale e percorrerlo senza inciampi.
A tal proposito, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti a mettere in campo tutte le loro competenze per proteggere i tuoi diritti di debitore e costruire la soluzione su misura per te. Come avvocato cassazionista con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario, conosce a fondo sia le leve contrattuali con le banche sia le pieghe del diritto fiscale da sfruttare a tuo vantaggio. La sua qualifica di Gestore della Crisi e di Esperto Negoziatore significa che ha già aiutato decine di famiglie e imprese ad uscire dal tunnel dei debiti, anche quando sembrava non ci fosse speranza.
Se ti trovi di fronte a cartelle esattoriali impagabili, decreti ingiuntivi, minacce di pignoramento, o se hai ricevuto un’istanza di fallimento, non aspettare oltre e non agire da solo: la mossa vincente è farti affiancare immediatamente da professionisti specializzati. Ogni giorno di ritardo potrebbe restringere le opzioni (lo abbiamo visto con i termini e i mille adempimenti).
Agire tempestivamente con l’assistenza di un avvocato esperto può fare la differenza tra salvare l’azienda (o la casa, o i beni di famiglia) e perdere tutto. Questa guida ha mostrato il valore delle difese legali disponibili: difese che possono bloccare sul nascere azioni esecutive illegittime, sospendere ipoteche e fermi amministrativi, e infine ridurre drasticamente l’esposizione debitoria dandoti un nuovo inizio. Ma tali difese vanno messe in campo subito e con la giusta regia.
In conclusione, se ti riconosci nelle situazioni descritte (un imprenditore oberato da debiti bancari o tributari, un professionista con cartelle esattoriali, una famiglia oppressa da mutui e finanziarie), prendi in mano il tuo futuro e sfrutta le opportunità che la legge oggi ti offre. Non sei solo in questa battaglia: affiancati a chi la combatte ogni giorno nelle aule di tribunale ottenendo risultati concreti.
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Non attendere che sia troppo tardi: prendi oggi stesso l’iniziativa per liberarti dal peso dei debiti e tornare a guardare al futuro con serenità. Una telefonata o un messaggio possono essere il primo passo verso la soluzione. Siamo qui per aiutarti a riprendere il controllo, far valere i tuoi diritti e guidarti verso la luce in fondo al tunnel. Contattaci ora: l’Avv. Monardo e il suo staff sono pronti ad ascoltarti e a combattere al tuo fianco per assicurare alla tua impresa – e a te come debitore – la seconda chance che meriti.
