Accertamento Fiscale per Acquiescenza non Valutata: Come Difendersi Bene con l’Avvocato

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento fiscale e non reagire tempestivamente può esporre il contribuente a conseguenze gravi e difficili da gestire. Spesso, per mancanza di informazioni o sottovalutazione del problema, si lascia decorrere il termine di 60 giorni senza impugnare l’atto: così l’accertamento diventa definitivo per “acquiescenza tacita”, con l’intero importo accertato ormai dovuto e immediatamente riscuotibile . Questa situazione – un’accettazione non valutata dell’addebito fiscale – comporta rischi elevati: dall’iscrizione a ruolo del debito con sanzioni e interessi pieni, fino ad azioni esecutive come fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti, se non si interviene in tempo. È quindi fondamentale evitare errori comuni (come ignorare l’atto o attendere troppo) e agire con urgenza per tutelare i propri diritti.

Fortunatamente, anche di fronte a un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, esistono soluzioni legali che un contribuente informato può adottare per difendersi efficacemente. In questa guida esamineremo le principali strategie di difesa: dai motivi di ricorso e le procedure di sospensione dell’atto, fino agli strumenti alternativi di definizione del debito (come rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore e procedure da sovraindebitamento). Illustreremo passo dopo passo cosa accade dopo la notifica di un avviso di accertamento, quali sono i termini perentori da rispettare e quali sono i diritti del contribuente in ogni fase. Inoltre, forniremo consigli pratici per evitare gli sbagli più frequenti e valorizzare le opportunità di ridurre sanzioni e importi dovuti.

Questa trattazione è arricchita dall’esperienza sul campo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati tributaristi, civilisti e dottori commercialisti. L’Avv. Monardo – cassazionista con abilitazione alle giurisdizioni superiori – coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario, offrendo assistenza qualificata ai contribuenti debitori. Egli ricopre inoltre ruoli di alta specializzazione: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze trasversali, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutare concretamente il lettore in ogni fase, offrendo servizi che vanno dall’analisi accurata dell’atto alla predisposizione di ricorsi tributari, dalla richiesta di sospensioni immediate delle procedure di riscossione fino alla conduzione di trattative con l’Erario e alla strutturazione di piani di rientro sostenibili. Il lettore potrà contare su soluzioni sia giudiziali (ricorsi, opposizioni, istanze al giudice) sia stragiudiziali (definizioni bonarie, rateizzazioni, accordi di ristrutturazione) per bloccare sul nascere azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, oppure per ridurre il debito fiscale in maniera conforme alla legge.

In breve: anche un accertamento per acquiescenza non valutata – cioè diventato definitivo per mancata impugnazione – non significa rassegnarsi a pagare importi non dovuti o subire passivamente le pretese del Fisco. Con l’assistenza tempestiva di un professionista esperto, è spesso possibile far valere eccezioni procedurali, ottenere dilazioni o riduzioni del debito e mettere in sicurezza il proprio patrimonio. Nei paragrafi che seguono forniremo tutte le informazioni normative e giurisprudenziali più aggiornate (al mese di gennaio 2026), con un taglio pratico e un linguaggio chiaro, per consentire a imprenditori, professionisti e privati di comprendere come difendersi al meglio. In fondo alla guida troverai anche un’ampia sezione FAQ con le risposte ai dubbi più comuni e un elenco delle ultime sentenze di rilievo in materia, per approfondire i riferimenti giurisprudenziali citati.

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Contesto normativo e giurisprudenziale: cos’è l’acquiescenza fiscale

Per capire come muoversi, occorre chiarire cosa si intende per “accertamento per acquiescenza” e quali sono le norme che lo regolano. In diritto tributario italiano, l’acquiescenza all’avviso di accertamento è la scelta di accettare integralmente le contestazioni contenute nell’atto impositivo, rinunciando a presentare ricorso e a utilizzare strumenti deflattivi come l’accertamento con adesione, e provvedendo invece al pagamento di quanto dovuto . In cambio di questa rinuncia alla lite, la legge premia il contribuente con una consistente agevolazione sulle sanzioni amministrative irrogate.

La base normativa dell’istituto è l’art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (rubricato “Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione”), che testualmente dispone: «Le sanzioni irrogate […] sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute […]» . In altre parole, l’accettazione dell’atto – giuridicamente definita “acquiescenza” – comporta la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, a condizione che il contribuente rinunci sia al ricorso sia all’adesione, e versi entro i 60 giorni di legge tutte le somme dovute (imposte, interessi e sanzioni ridotte) . Si tratta di una definizione agevolata dell’accertamento: niente giudizio e pagamento tempestivo in cambio di uno sconto del 66% sulle sanzioni . Importante sottolineare che l’acquiescenza non riduce in alcun modo le imposte accertate, né gli interessi di mora dovuti, ma solo la sanzione pecuniaria. Ad esempio, se l’avviso richiede €10.000 di maggiore imposta con una sanzione edittale del 90% (€9.000), attraverso l’acquiescenza il contribuente potrà definire tutto pagando €3.000 di sanzione invece di €9.000 (oltre ai €10.000 di imposta e relativi interessi) – con un risparmio di €6.000 sulle penalità grazie alla definizione agevolata .

Di norma l’acquiescenza riguarda tutti gli addebiti contenuti nell’avviso: è un’adesione integrale e incondizionata. Salvo eccezioni, infatti, non sarebbe possibile accettare solo alcuni rilievi e impugnarne altri, poiché la legge richiede la rinuncia al ricorso contro l’atto nel suo complesso. Su questo punto, però, la giurisprudenza ha mitigato il rigore della norma: la Corte di Cassazione ha riconosciuto che, in presenza di contestazioni autonome e distinguibili all’interno di un unico avviso, il contribuente può effettuare anche un’acquiescenza parziale, aderendo ad alcuni addebiti e impugnando solo gli altri. In particolare, la Cassazione (ord. n. 11497/2018) ha ritenuto ammissibile l’acquiescenza limitata a singoli rilievi autonomi contenuti nell’atto, in ossequio al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) . Si tratta comunque di ipotesi particolari; in generale l’acquiescenza resta un istituto “tutto o nulla”: va applicato solo se si accetta integralmente la pretesa fiscale. Nel prosieguo vedremo come gestire i casi in cui il contribuente voglia definire solo parte delle somme (ad esempio, aderire per alcuni anni e fare ricorso per altri), ma è bene aver presente che la regola base impone un’accettazione completa dell’accertamento per ottenere lo sconto delle sanzioni.

Riassumendo, l’acquiescenza all’avviso di accertamento è una facoltà riconosciuta al contribuente: si può scegliere volontariamente di definire bonariamente l’atto impositivo, evitando il contenzioso e beneficiando delle sanzioni ridotte a 1/3 . Non è mai un obbligo: se il contribuente ritiene infondati i rilievi o individua vizi dell’atto, può sempre contestarlo nelle sedi opportune, rinunciando allo sconto sulle sanzioni ma preservando il diritto alla difesa. È una scelta strategica da ponderare caso per caso, valutando pro e contro: da un lato la riduzione delle penalità, l’assenza di spese legali e la chiusura immediata della vicenda; dall’altro la necessità di pagare rapidamente (in unica soluzione o a rate) e la rinuncia a far valere le proprie ragioni in giudizio . Purtroppo, molti contribuenti subiscono un’accettazione tacita non ponderata, semplicemente perché non presentano ricorso entro i termini – spesso per disattenzione o perché confidavano in soluzioni informali – e così l’accertamento si consolida automaticamente con effetti identici all’acquiescenza (ma senza aver beneficiato della riduzione sanzionatoria, se non hanno pagato nei 60 giorni). È proprio questa situazione di “acquiescenza non valutata” che genera le maggiori difficoltà: l’atto diventa definitivo con sanzioni piene e il Fisco può procedere alla riscossione coattiva dell’intero importo.

Dal punto di vista normativo, l’acquiescenza si applica ai principali atti impositivi in materia di tributi erariali. L’art. 15 D.Lgs. 218/1997 prevede espressamente la definizione per acquiescenza per avvisi di accertamento o di liquidazione relativi, ad esempio, a IRPEF, IRES, IVA, IRAP, nonché alle imposte di registro, successione e donazione . Rientrano nel novero sia gli avvisi di accertamento “ordinari” (anche parziali o integrativi) emessi dall’Agenzia delle Entrate, sia gli avvisi di liquidazione riguardanti tributi indiretti (ad esempio un avviso di rettifica per maggiore imposta di registro su un immobile, o un avviso di liquidazione per una dichiarazione di successione incompleta) . Sono definibili per acquiescenza anche gli atti di contestazione di sole sanzioni: in tal caso, il contribuente può chiudere la pendenza pagando entro 60 giorni 1/3 dell’importo della sanzione irrogata (ai sensi dell’art. 16, co.3, D.Lgs. 472/1997) . In ogni situazione, comunque, la condizione fondamentale è la rinuncia a impugnare l’atto e ad attivare altri rimedi: una volta presentato ricorso o istanza di adesione, l’acquiescenza ordinaria non è più praticabile.

Sul piano giurisprudenziale, negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha sviluppato orientamenti importanti in tema di acquiescenza e comportamenti concludenti del contribuente. Un principio generale sancito dalla Suprema Corte è che non si può attribuire al puro e semplice riconoscimento del debito tributario, esplicito o implicito, l’effetto di precludere ogni contestazione sull’“an debeatur” (cioè sull’esistenza dell’obbligo di pagare) salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione . In altre parole, pagare quanto richiesto dal Fisco o chiedere una dilazione non equivale automaticamente ad acquiescenza se il pagamento non è accompagnato da una chiara ed inequivoca volontà di rinunciare al ricorso . Ad esempio, presentare un’istanza di rateizzazione delle somme dovute non comporta, di per sé, rinuncia alle contestazioni di merito: la Cassazione ha ribadito che anche chiedere e ottenere la dilazione senza riserve non implica acquiescenza, in quanto il semplice riconoscimento di dover pagare un tributo non preclude di per sé la possibilità di contestarlo in giudizio (purché ovviamente nei termini) . Questo orientamento – espresso in numerose pronunce recenti, tra cui Cass. n. 10094/2023, Cass. n. 18905/2023 e altre – tutela il contribuente che effettua pagamenti non spontanei ma forzati dalla situazione, evitando che ciò venga interpretato come una rinuncia implicita ai propri diritti . In concreto, la Cassazione richiede due condizioni perché un comportamento del contribuente possa essere letto come rinuncia all’impugnazione: (1) che una controversia fiscale sia già in atto e chiaramente delineata nei termini, (2) che la rinuncia risulti da una dichiarazione espressa o da un comportamento concludente assolutamente inequivoco in tal senso . Il semplice pagamento effettuato al solo fine di evitare conseguenze esecutive (es. un pignoramento imminente) non soddisfa tali requisiti e dunque non impedisce il ricorso, se il termine non è ancora scaduto . Questo principio è cruciale per chi, ad esempio, ha versato parte delle somme richieste o ha avviato una trattativa rateale ma intende comunque contestare l’atto: la legge non ammette che l’obbligazione tributaria nasca dalla volontà del contribuente (bensì solo dalla legge), perciò finché è possibile adire il giudice, gli atti di pagamento o riconoscimento sono rilevanti solo sul “quantum” dovuto e non come rinuncia a discutere il “se” dovuto .

Infine, va ricordato che il concetto di acquiescenza tacita si applica anche alle sentenze: ad esempio, se il contribuente non impugna una sentenza di primo grado, essa passa in giudicato per acquiescenza e non è più appellabile. Ma nel nostro contesto ci riferiamo all’acquiescenza amministrativa sull’accertamento, ossia alla mancata impugnazione dell’avviso entro 60 giorni. Nei prossimi paragrafi vedremo cosa accade dopo la notifica di un avviso di accertamento e come si sviluppa il procedimento, distinguendo le varie opzioni a disposizione del contribuente (pagamento con sanzioni ridotte, adesione, ricorso, inerzia). Comprendere bene il contesto normativo è essenziale per poi valutare le strategie difensive migliori con l’aiuto di un avvocato.

Procedura dopo la notifica: passi successivi, termini e diritti del contribuente

Vediamo ora in concreto cosa succede quando viene notificato un avviso di accertamento e quali sono i passi successivi. Conoscere questa procedura passo-passo è fondamentale per evitare decadenze e far valere tempestivamente i propri diritti.

  • Notifica dell’avviso di accertamento: l’atto viene notificato dall’Agenzia delle Entrate (o altro ente impositore) tramite messo notificatore, raccomandata A/R o PEC (se il contribuente ha un domicilio digitale). La data di ricezione dell’avviso è molto importante, perché da essa decorre il termine di 60 giorni entro cui il contribuente può presentare ricorso o definire in acquiescenza . È bene quindi conservare la busta o la ricevuta di consegna PEC, per avere prova della data di notifica. Se la notifica avviene per posta con raccomandata, la data rilevante è quella in cui l’atto viene ricevuto (o, in caso di compiuta giacenza, il giorno successivo all’affissione dell’avviso di deposito). In caso di irreperibilità relativa (destinatario assente), la legge prevede la spedizione di una raccomandata informativa (CAD): la notifica si considera perfezionata solo con la prova dell’avvenuto invio e ricezione di tale avviso . La correttezza della notifica è un aspetto cruciale: se infatti l’atto non viene notificato validamente, tutti i passi successivi potrebbero essere nulli (come vedremo, la nullità della notifica dell’accertamento si propaga alla cartella di pagamento derivata ). Il contribuente ha diritto a una notifica conforme alle norme (artt. 137 ss. c.p.c. e art. 60 DPR 600/1973): ad esempio, un indirizzo errato, l’assenza della firma del notificatore, o il mancato invio della raccomandata informativa in caso di irreperibilità rendono nulla la notifica, con possibilità di far valere tale vizio in giudizio.
  • Termine di 60 giorni: dal giorno successivo alla notifica, iniziano a contarsi 60 giorni di tempo (termine perentorio) entro cui il contribuente può scegliere di impugnare l’avviso davanti al giudice tributario oppure di definirlo attraverso l’acquiescenza (pagamento con sanzioni ridotte) . Questo termine è fissato per legge (art. 21, c.1, D.Lgs. 546/1992) ed è improrogabile, salvo circostanze particolari previste dalla normativa. Ad esempio, dal 1° agosto al 31 agosto i termini processuali sono sospesi per la pausa estiva (art. 1 L. 742/1969): quindi un avviso notificato in luglio avrà il termine ampliato di 31 giorni. Inoltre, se il 60° giorno cade di sabato, domenica o festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. È importante rispettare rigorosamente questa tempistica: decorso inutilmente il 60° giorno senza ricorso né pagamento, l’atto diviene definitivo ed incontestabile, con gli effetti dell’acquiescenza (ma senza sconti sulle sanzioni se non si è pagato). Non presentare ricorso e non pagare entro 60 giorni è l’opzione più sfavorevole in assoluto: significa perdere ogni possibilità di difesa e dover pagare l’intero importo con sanzioni piene .
  • Opzioni a disposizione del contribuente entro 60 giorni: In questo intervallo, il contribuente deve decidere come reagire. Le principali opzioni sono: (1) fare acquiescenza, cioè pagare quanto richiesto beneficiando delle sanzioni ridotte (1/3) ed evitando il contenzioso; (2) attivare l’accertamento con adesione, presentando apposita istanza per avviare un contraddittorio con l’Ufficio (opzione che sospende i termini di ricorso e può portare a un accordo con sanzioni ridotte al 1/3); (3) presentare ricorso alla Commissione (ora Corte) Tributaria, per contestare formalmente l’atto; (4) non fare nulla** (inerzia), opzione altamente sconsigliata poiché – come detto – l’avviso si consoliderà rendendo dovuto tutto l’importo. Vediamo nel dettaglio ciascuna alternativa:

1. Acquiescenza (pagamento con sanzioni ridotte): se il contribuente riconosce fondato l’accertamento o non intende fare causa, può scegliere di definire l’atto in via agevolata. Come spiegato, ciò comporta il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell’intero importo accertato – imposta + interessi – più la sanzione ridotta a 1/3 . Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure a rate: la normativa consente infatti la rateizzazione anche in caso di acquiescenza . In base all’art. 8 D.Lgs. 218/1997 (richiamato dall’art. 15) e all’art. 15-bis DPR 602/1973, l’Agenzia delle Entrate concede fino a 8 rate trimestrali di pari importo, elevate a 16 rate trimestrali se l’importo dovuto supera €50.000 . Ciò significa, ad esempio, che per un debito definito di €60.000 si potranno ottenere 12, 14 o 16 rate trimestrali; per un debito di €20.000, fino a 8 rate. La prima rata va sempre pagata entro 60 giorni dalla notifica , mentre le rate successive scadranno ogni tre mesi con gli interessi legali (nel 2025 pari al 2% annuo) calcolati sul capitale dilazionato . Il pagamento della prima rata perfeziona l’acquiescenza: da quel momento l’accertamento è definito e non più impugnabile . Se poi il contribuente salta una rata successiva oltre i termini di tolleranza, decadrà dal piano di dilazione e dovrà versare il residuo immediatamente, ma l’atto rimarrà comunque definito (non “rivive” il diritto al ricorso una volta scaduti i termini) . È buona prassi, dopo aver effettuato i pagamenti per acquiescenza, comunicare all’Ufficio l’avvenuta definizione (allegando le ricevute) per assicurarsi che registri correttamente il pagamento e non attivi per errore la riscossione coattiva . Ricordiamo che con l’acquiescenza si rinuncia automaticamente al ricorso: la rinuncia è implicita nel fatto di non impugnare nei termini e di versare quanto dovuto . Vantaggi: riduzione sanzioni 67%, niente spese di giudizio, fine immediata della controversia, possibilità di rate. Svantaggi: esborso (almeno parziale) in tempi brevi; impossibilità di far valere in futuro eventuali vizi dell’atto o ragioni difensive emerse dopo.

2. Accertamento con adesione: è uno strumento deflattivo del contenzioso disciplinato dagli artt. 6 e segg. del D.Lgs. 218/1997, che consente al contribuente di instaurare un contraddittorio con l’Ufficio per raggiungere eventualmente un accordo sull’accertamento. Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare istanza di adesione: ciò sospende automaticamente il termine per il ricorso per 90 giorni (il “tempo” necessario a negoziare) . L’Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente per discutere e valutare una possibile riduzione parziale della pretesa. Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un atto di adesione con rinuncia al ricorso; le sanzioni vengono ridotte a 1/3 del minimo edittale (similmente all’acquiescenza) e il contribuente potrà pagare quanto concordato, anche qui in forma rateale (fino a 8 o 16 rate trimestrali) . In caso di mancato accordo, il contribuente ha 30 giorni di tempo dalla chiusura del procedimento per presentare comunque ricorso (che si aggiungono ai giorni di sospensione). Durante la pendenza dell’adesione, l’accertamento non è esecutivo e non possono essere avviate azioni di riscossione. Vantaggi: possibilità di ottenere un alleggerimento del carico fiscale (es. sanzioni ulteriormente ridotte o parziale sgravio dell’imposta), estensione dei termini di ricorso (90 giorni in più), clima più collaborativo. Svantaggi: si rinuncia allo sconto pieno sulle sanzioni se l’accordo non viene raggiunto, si allungano i tempi di definizione; inoltre, presentare istanza di adesione esclude la possibilità di acquiescenza ordinaria (le due cose sono incompatibili) . Va valutato caso per caso: l’adesione conviene se si hanno argomentazioni negoziabili che possono convincere l’Ufficio a rivedere (al ribasso) l’accertamento; diversamente, potrebbe tradursi solo in un ritardo inutile.

3. Ricorso al giudice tributario: se il contribuente intende contestare l’accertamento, deve presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica (o entro il termine prorogato dopo eventuale adesione). Dal 2023 le Commissioni Tributarie sono state ridenominate Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, ma la funzione resta la stessa: i giudici tributari esamineranno la legittimità dell’avviso e i motivi di opposizione del contribuente. Per importi fino a €50.000 è previsto un procedimento preliminare di reclamo-mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92): il ricorso inizialmente viene notificato all’Ufficio come reclamo; se entro 90 giorni non si raggiunge una mediazione, il ricorso acquista efficacia e viene trattato dal giudice . In pratica, sotto questa soglia, i primi 90 giorni funzionano da ulteriore fase deflattiva in cui l’Agenzia può eventualmente accogliere parzialmente le ragioni del contribuente ed evitare la causa. Presentazione del ricorso: va notificato all’ente impositore entro 60 giorni (o 90 se c’è mediazione), e depositato presso la segreteria della Corte Tributaria entro 30 giorni dalla notifica. È richiesta la forma scritta, con l’indicazione dei motivi di impugnazione (vizi formali dell’atto, errori di calcolo, violazioni di legge, infondatezza nel merito, ecc.) e la quantificazione delle somme contestate. Il contribuente può richiedere contestualmente la sospensione cautelare dell’atto, qualora dall’esecuzione deriverebbe un danno grave e irreparabile (ad es. perdita della casa per pignoramento): il giudice, se ritiene il ricorso non manifestamente infondato (fumus boni iuris) e ravvisa il pericolo, può sospendere la riscossione fino alla decisione. È importante evidenziare che il ricorso non blocca del tutto la riscossione: per legge, l’impugnazione sospende solo 2/3 delle imposte accertate, ma 1/3 dell’imposta deve comunque essere versato entro 60 giorni se non si ottiene una sospensione dal giudice . Ciò significa che, salvo provvedimento sospensivo, il Fisco può esigere immediatamente un importo pari al 1/3 delle maggiori imposte (le sanzioni e gli altri 2/3 restano congelati fino alla sentenza di primo grado). Questa regola serve a scoraggiare ricorsi pretestuosi e assicurare un minimo incasso durante la pendenza del processo . Dunque, chi fa ricorso deve essere pronto, in assenza di sospensione totale, a pagare circa un terzo del tributo contestato entro gli stessi 60 giorni (pena l’iscrizione a ruolo di quella parte). Se poi il contribuente vince in giudizio, le somme versate gli verranno restituite con interessi; se perde, dovrà pagare il resto (con interessi e alcune spese). Vantaggi: possibilità di far valere tutti i motivi di nullità o illegittimità dell’atto, e di ottenere un annullamento totale o parziale; tempi lunghi che possono dare respiro per reperire le somme; eventuali strumenti transattivi in corso di causa (vedi conciliazione giudiziale). Svantaggi: costi (spese legali, contributo unificato), incertezza sull’esito, necessità in genere di pagare un terzo subito, rischio di dover pagare anche spese di giudizio se si perde. È comunque la strada obbligata se si ritiene l’accertamento infondato o viziato e non si vuole/può accettare la pretesa.

4. Inerzia (nessuna reazione entro 60 giorni): è l’ipotesi da evitare, ma purtroppo frequente per disinformazione. Se il contribuente non presenta ricorso né aderisce né paga entro i 60 giorni, l’avviso di accertamento diventa definitivo per decorso del termine. In pratica l’atto acquista efficacia paragonabile a una sentenza passata in giudicato : non è più impugnabile e la pretesa tributaria si cristallizza definitivamente. Inoltre, gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate sono ormai atti “esecutivi”: recano già l’intimazione a pagare entro 60 giorni ed evitano un successivo avviso di mora. Dunque, decorsi i 60 giorni senza ricorso, l’atto costituisce titolo per la riscossione coattiva; l’Agenzia iscriverà a ruolo le somme e dopo ulteriori 30 giorni potrà trasmettere il carico all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) . In pratica, passati 60 giorni l’Ufficio può procedere come se avesse vinto una causa: si passa alla fase di riscossione forzata, con possibilità di notificare un avviso di intimazione (una sorta di sollecito a pagare entro 5 giorni) e poi attivare misure cautelari ed esecutive (fermo amministrativo su auto, ipoteca su immobili, pignoramenti di conti, stipendi, pensioni, ecc.). L’intero importo accertato è dovuto: non c’è più possibilità di ridurre le sanzioni a 1/3, perché quella era una chance legata al pagamento tempestivo. Il contribuente che non abbia agito in tempo si trova quindi nella posizione peggiore: debito confermato al 100% e rischio concreto di azioni esecutive. È fondamentale rivolgersi immediatamente a un professionista in questo frangente, perché non tutto è perduto: esistono alcuni rimedi “tardivi” che possono essere valutati (vedi prossimo paragrafo), e soprattutto si possono attivare strategie di gestione del debito per evitare il collasso finanziario (rateazioni, richieste in autotutela, procedure da sovraindebitamento, ecc.).

In ogni caso, qualunque sia l’opzione scelta, dopo la notifica dell’accertamento il contribuente ha dei diritti che è bene conoscere. Ad esempio: diritto di accesso agli atti (può chiedere copia del fascicolo e dei documenti su cui si basa l’accertamento, per verificarne la correttezza); diritto al contraddittorio (per gli accertamenti “a tavolino” notificati dal 1° luglio 2020 in poi, l’art. 5-ter D.Lgs. 218/97 prevede l’obbligo per l’Ufficio di invitarlo a comparire prima di emettere l’atto, salvo casi di particolare urgenza) ; diritto alla motivazione dell’avviso (che deve indicare chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, pena la nullità ex art. 42 DPR 600/73). Inoltre, se l’avviso riguarda materie per cui erano previste particolari garanzie (es. tutela penale: l’avviso deve indicare se è stata informata la Procura, ecc.), il contribuente deve verificarne il rispetto. Questi aspetti possono costituire motivi di ricorso se violati. Una difesa efficace comincia dalla lettura attenta dell’atto: occorre controllare importi, anni d’imposta coinvolti, norme applicate, firma del responsabile, indicazione del dirigente emanante (ci sono stati casi di nullità per firma di funzionario privo di delega valida). Un avvocato esperto saprà individuare eventuali vizi formali o sostanziali già nella fase iniziale.

Riassumendo la procedura post-notifica: entro 60 giorni il contribuente deve decidere se pagare con sanzioni ridotte (acquiescenza), attivare un dialogo con l’Ufficio (adesione) o impugnare l’atto (ricorso), evitando l’inerzia. Ogni scelta ha implicazioni diverse su importi da pagare, benefici e rischi. Nella tabella seguente riepiloghiamo le principali opzioni e i relativi effetti:

Opzione dopo l’accertamentoDescrizioneTermineBeneficiSvantaggi
Acquiescenza (pagamento con sanzioni 1/3)Pagamento integrale di imposte e interessi + sanzioni ridotte a 1/3, rinunciando al ricorso.60 giorni (per il versamento, almeno della 1ª rata) .Sanzioni ridotte del 66%; nessuna lite giudiziaria; possibile rateizzazione (fino a 8 o 16 rate) .Bisogna pagare subito (in unica soluzione o avvio rate); non si potranno più contestare i rilievi in futuro.
Accertamento con adesioneIstanza di adesione per trattativa con l’Ufficio su imposte e sanzioni. Sospende i termini di ricorso per 90 gg.60 giorni (presentazione istanza). Termine ricorso esteso di 90 gg .Possibile riduzione di imposta/sanzioni concordando importi minori; sanzioni comunque ridotte a 1/3 se si perfeziona l’accordo; pagamento rateale simile ad acquiescenza.Serve accordo con l’Agenzia (non garantito); in caso di esito negativo, si rischia di aver solo ritardato il ricorso; niente sconto sanzioni se poi si va in causa.
Ricorso (giudizio tributario)Impugnazione dell’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione). Eventuale reclamo/mediazione ≤ €50k.60 giorni per notificare ricorso (90 se pendente mediazione); +30 giorni per depositare in CT.Si possono far valere tutti i vizi e contestazioni; possibile ottenere annullamento totale/parziale; tempo per pagare l’eventuale debito fino a sentenza definitiva.Costi legali e incertezza sull’esito; bisogna versare 1/3 imposte entro 60 gg salvo sospensione ; tempi lunghi della giustizia; se si perde: interessi accumulati e spese.
Inazione (nessun ricorso, nessun pagamento)Il contribuente non reagisce entro i termini: l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo.Dopo 60 giorni senza impugnazione l’atto è definitivo . Ruolo esecutivo dopo ulteriori 30 gg.(Nessuno: è la situazione peggiore)Debito confermato al 100% (sanzioni intere, niente sconti); avvio automatico della riscossione coattiva (cartella/ intimazione ed eventuali fermi, ipoteche, pignoramenti) ; perdita irreversibile del diritto al ricorso.

(Legenda: CT = Corte di Giustizia Tributaria; gg = giorni; imposte = tributi accertati; sanzioni = sanzioni amministrative; 1/3 = un terzo dell’importo originario.)

Difese e strategie legali: come contestare o gestire un accertamento (anche se definitivo)

Passiamo ora al punto di vista difensivo. Come può un contribuente difendersi al meglio, specialmente quando si trova con un accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione (la cosiddetta acquiescenza tacita)? Esamineremo due scenari: A) il caso in cui si è ancora in tempo per impugnare l’avviso (o si è proposto ricorso entro i termini) – quindi difese nel merito e procedurali durante il contenzioso; B) il caso in cui l’accertamento è già definitivo – quindi rimedi postumi e strategie di gestione del debito.

A) Impugnare l’avviso di accertamento: vizi formali, motivi di ricorso e sospensione

Se il contribuente ha proposto ricorso tempestivamente, o comunque si muove entro i 60 giorni, l’obiettivo primario è ottenere l’annullamento (totale o parziale) dell’accertamento da parte del giudice tributario. In sede di ricorso, è fondamentale far valere tutti i motivi di illegittimità dell’atto, sia formali che sostanziali. Ecco alcune strategie difensive chiave nel contenzioso tributario:

  • Vizi di notifica: come accennato, la notifica dell’avviso può presentare irregolarità (atto consegnato a indirizzo errato, omessa seconda raccomandata in caso di irreperibilità, consegna a persona non autorizzata, ecc.). La nullità della notifica dell’accertamento è un vizio procedurale che comporta la nullità della successiva cartella esattoriale emessa su tale atto . La Cassazione ha chiarito (Sez. V, ord. n. 26660/2023) che il contribuente può impugnare direttamente la cartella di pagamento al solo fine di far valere l’omessa o invalida notificazione dell’atto presupposto; in tal caso, la nullità della notifica dell’avviso si propaga alla cartella, che dev’essere annullata in via derivata . Ciò significa, in pratica, che se l’accertamento non è stato portato correttamente a conoscenza del contribuente, tutta la procedura successiva cade. Attenzione: la nullità della notifica può essere sanata dal “raggiungimento dello scopo” se il contribuente comunque impugna nei termini l’atto (in tal caso la notifica viziata produce ugualmente effetti) . Ma se invece il contribuente scopre l’esistenza dell’accertamento solo tramite la cartella (quindi fuori tempo per il ricorso originario), potrà far valere quel vizio con l’impugnazione della cartella stessa o con un’opposizione all’esecuzione. Strategia: verificare sempre tutte le fasi della notifica (relata, firme, avvisi di giacenza) e, se c’è un’irregolarità, utilizzarla come motivo principale di ricorso. Ad esempio, notifiche al vecchio indirizzo dopo cambio di residenza non comunicato: la Cassazione ha considerato nulla la notifica effettuata oltre i termini senza aggiornare l’indirizzo . Un vizio di notifica non conosciuto in tempo può consentire, come detto, di far cadere anche un atto altrimenti definitivo.
  • Vizi formali dell’atto: l’avviso di accertamento deve rispettare precisi requisiti formali previsti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e dalle leggi tributarie. Tra i più importanti: motivazione adeguata (art. 7 L. 212/2000 e art. 42 DPR 600/73) – l’atto deve indicare chiaramente i fatti contestati e le norme applicate, in modo da permettere la difesa; sottoscrizione del dirigente o funzionario delegato (art. 42 DPR 600/73) – la mancanza di firma o la firma di soggetto non titolato rende nullo l’atto; indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento (art. 7 L. 212/2000); allegazione degli atti richiamati (se l’avviso si basa su un PVC o altro atto, deve essere allegato o deve esserne riprodotto il contenuto essenziale, pena nullità ex art. 7 co.1 L.212/2000). Inoltre, nel caso di tributi locali o accertamenti delegati, vanno osservate eventuali norme specifiche. Strategia: esaminare l’atto riga per riga alla ricerca di elementi mancanti o irregolari. Ad esempio, se l’accertamento scaturisce da un Processo Verbale della Guardia di Finanza e non è allegato né riprodotto, c’è vizio di motivazione; oppure se l’importo è calcolato in modo contraddittorio o senza spiegazione, altro vizio. Tali difetti vanno evidenziati nel ricorso perché spesso portano all’annullamento indipendentemente dal merito (il giudice può annullare l’atto per vizio formale senza nemmeno esaminare la fondatezza della pretesa fiscale).
  • Violazione del contraddittorio (per accertamenti “a tavolino”): la normativa recente ha rafforzato il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo. In base all’art. 5-ter D.Lgs. 218/1997, per gli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 in ambito imposte sui redditi e IVA (non derivanti da verifiche con PVC), l’Ufficio deve notificare un invito a comparire o inviare osservazioni al contribuente, assegnando 60 giorni, prima di emettere l’atto (a pena di nullità, salvo casi di particolare urgenza documentata) . Questo significa che, ad esempio, per un accertamento da “redditometro” o da controllo incrociato senza verifica sul posto, il contribuente andava invitato al contraddittorio. La Cassazione, con orientamento recente (recependo anche indicazioni della Corte di Giustizia UE), tende ad annullare gli avvisi emessi senza contraddittorio quando questo era obbligatorio e non ricorreva una motivata urgenza . Strategia: se l’avviso è arrivato “a sorpresa” senza invito al confronto e rientra nei casi previsti, eccepire la violazione del diritto di difesa e chiedere l’annullamento per vizio procedurale. Anche in assenza di norma specifica, la giurisprudenza talora valorizza il principio generale del contraddittorio endoprocedimentale come elemento di correttezza (soprattutto negli accertamenti analitico-induttivi).
  • Eccezioni di merito e probatorie: sul piano sostanziale, il contribuente può (e deve) contestare nel merito le pretese del Fisco. Questo implica raccogliere prove a sostegno della propria posizione e smontare le argomentazioni dell’Ufficio. Esempi: contestare il calcolo delle imposte (magari l’AdE ha applicato un’aliquota errata, o ha dimenticato di concedere detrazioni/deduzioni spettanti); contestare la fondatezza dei rilievi (es. se l’accertamento ricostruisce ricavi non dichiarati basandosi sui movimenti bancari, dimostrare che quei movimenti non erano redditi ma trasferimenti, prestiti, ecc.); far valere la prescrizione o decadenza del potere di accertamento (es. se l’avviso è stato notificato oltre i termini previsti dall’art. 43 DPR 600/73 – ora art. 157 D.Lgs. 74/2022 – eccepire la decadenza). Un caso tipico è quando l’Ufficio ridetermina un reddito imponibile: il contribuente deve presentare in giudizio tutta la documentazione e le perizie utili a dimostrare che i calcoli del Fisco sono errati o che esistono costi deducibili non considerati. Onere della prova: nelle liti tributarie vige il principio che spetta al Fisco provare i presupposti della maggiore imposta (ad esempio, provare l’esistenza di maggiori ricavi non dichiarati), mentre spetta al contribuente provare eventuali elementi a suo favore (costi deducibili, esenzioni, ecc.). Pertanto, una difesa di merito efficace richiede spesso di invertire o almeno equilibrare le presunzioni del Fisco con controprove solide. Strategia: preparare un dossier probatorio dettagliato: contratti, fatture, estratti conto, per dimostrare la realtà economica vera in contrasto con quella “presunta” dall’accertamento. Se, ad esempio, l’avviso tassa come reddito certi versamenti su conto corrente, il contribuente può esibire documenti che mostrano che erano trasferimenti intra-familiari o restituzioni di prestiti già tassati altrove.
  • Sospensione della riscossione: parallelamente alla difesa di merito, se l’importo accertato è elevato e il pagamento (anche parziale) immediato provocherebbe un danno grave, il contribuente può chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione dell’atto. La sospensiva (art. 47 D.Lgs. 546/92) richiede di provare fumus boni iuris (cioè che il ricorso non è pretestuoso, avendo almeno un motivo plausibile di fondatezza) e periculum in mora (che dall’esecuzione dell’atto deriverebbe un danno grave e irreparabile, ad esempio il fallimento dell’azienda o la vendita all’asta della casa). Se concessa, la sospensione blocca la riscossione di tutte le somme fino alla sentenza di primo grado. In alternativa, in casi particolari, si può chiedere una sospensione amministrativa all’ente impositore stesso (art. 6 DPR 602/73) – ma questa è discrezionale e di rado accordata salvo errori evidenti nell’atto. Strategia: se si decide di ricorrere ma non si è in grado di pagare il terzo immediato, depositare contestualmente un’istanza di sospensione motivata (allegando documentazione sul proprio stato economico e sul danno che deriverebbe dal pagamento). La giurisprudenza in tal senso è piuttosto rigorosa: concede la sospensiva solo in presenza di vizi manifesti e di danni certi. Ad ogni modo, tentarne l’ottenimento è doveroso se le somme in gioco sono molto rilevanti rispetto alle capacità del contribuente.
  • Conciliazione giudiziale e definizione delle liti pendenti: durante il processo tributario, esiste la possibilità di chiudere anticipatamente la controversia con una conciliazione fra contribuente e Agenzia (art. 48 D.Lgs. 546/92). La conciliazione può essere fuori udienza (proposta per iscritto dalle parti) o in udienza davanti al giudice. Se si concilia, di solito si concorda una riduzione dell’importo dovuto; le sanzioni vengono per legge ridotte al 50% (in caso di conciliazione giudiziale) o addirittura al 40% se la conciliazione avviene in primo grado. Il vantaggio è che la controversia si chiude con un accordo omologato dal giudice (divenendo inoppugnabile) e le somme possono essere pagate anche in 8 rate trimestrali. Strategia: valutare la conciliazione se, nel corso del giudizio, emergono margini di accordo – ad esempio l’Ufficio riconosce qualche errore o il contribuente preferisce comunque evitare il rischio di una sentenza sfavorevole. Conciliare può far risparmiare tempo e ulteriori sanzioni. Oltre alla conciliazione, va menzionata la possibilità (quando offerta dalla legge) della definizione agevolata delle liti pendenti: ad esempio nel 2023, la L. 197/2022 ha permesso di chiudere le cause tributarie pendenti pagando una percentuale del valore (es. 90%, 40%, 15% o 5% a seconda degli esiti nei vari gradi). Tali misure straordinarie, se disponibili, sono da cogliere: l’Avvocato valuterà se aderire a eventuali provvedimenti legislativi di “tregua fiscale” applicabili al caso.

In sintesi, quando si è nei termini per impugnare, la difesa si articola su più fronti: contestare forma e sostanza dell’atto, mettere in dubbio le prove del Fisco, far emergere eventuali errori procedurali, e nel contempo proteggersi dalla riscossione immediata (con sospensioni o accordi transattivi). Ogni caso è unico: la strategia legale va calibrata in base alla natura dell’accertamento (analitico, induttivo, derivante da indagini finanziarie, da studi di settore, ecc.), alla documentazione disponibile e alla situazione economica del contribuente.

B) Rimedi se l’accertamento è definitivo: come difendersi dopo l’acquiescenza tacita

Nel caso più critico – quello su cui questa guida si focalizza – il contribuente ha lasciato decorrere i termini senza impugnare, ritrovandosi quindi con un accertamento divenuto definitivo (acquiescenza tacita, non espressamente voluta ma subita). Come abbiamo visto, ciò equivale sul piano giuridico a un’accettazione dell’atto: la pretesa tributaria è consolidata e l’Ente impositore può attivare la riscossione integrale. Come difendersi, quindi, a questo stadio avanzato? Esistono ancora alcuni strumenti da valutare, sebbene le possibilità di annullare l’atto siano notevolmente ridotte rispetto a un ricorso tempestivo. Ecco le principali strategie di difesa “tardive” e di gestione del debito in tale situazione:

  • Verificare la notifica (in extremis): il primo consiglio, anche a questo punto, è di verificare scrupolosamente la regolarità della notifica dell’avviso di accertamento originario. Se emergesse che la notifica è stata nulla o inesistente (ad esempio l’atto inviato a un indirizzo completamente sbagliato e mai ricevuto dal contribuente), si apre uno spiraglio fondamentale: l’atto, in realtà, non avrebbe mai iniziato validamente il decorso dei 60 giorni. In tal caso il contribuente, appena venuto a conoscenza dell’atto (ad esempio tramite una cartella), può impugnarlo “ora per allora” eccependo la nullità della notifica. La Cassazione ha confermato che la notifica nulla di un avviso consente al contribuente di far valere il vizio anche successivamente, senza che il termine di impugnazione sia decorso, poiché il termine inizia a decorrere solo da quando l’atto viene conosciuto legalmente . Attenzione: occorre distinguere tra notifica nulla (vizi sanabili) e notifica radicalmente inesistente. In ogni caso, se un vizio c’è, l’azione tipica è impugnare la cartella di pagamento conseguente, sostenendo che l’accertamento presupposto non era mai stato validamente notificato e chiedendo quindi l’annullamento di entrambi (accertamento e cartella). Se il giudice accerta l’omessa notifica dell’atto impositivo e nel frattempo sono decorsi i termini decadenziali per emanarlo, la pretesa tributaria si estingue definitivamente . Dunque, il controllo della notifica è un passaggio obbligato anche tardivamente: può fare la differenza tra un debito inesorabile e una vittoria procedurale del contribuente.
  • Istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate: l’autotutela è il potere/dovere della Pubblica Amministrazione di correggere spontaneamente i propri atti illegittimi o errati. Anche se l’accertamento è definitivo, il contribuente ha facoltà di presentare all’Ufficio una istanza motivata di annullamento in autotutela, evidenziando eventuali errori palesi nell’atto (ad esempio doppia imposizione, errore di persona, calcoli sbagliati, chiaro errore di diritto). L’ente non ha obbligo di accoglimento, ma se riconosce l’errore può annullare o rettificare l’atto, in tutto o in parte, senza bisogno di giudice. In casi di evidente illegittimità (ad es., accertamento emesso fuori termine per un anno prescritto) l’Agenzia può essere sensibile a queste istanze, soprattutto se ben circostanziate e supportate da documenti. Limiti: l’autotutela è discrezionale; il contribuente non può impugnarne il rifiuto (salvo il caso in cui l’istanza riguardi errori di calcolo, per cui l’art. 2-quater D.L. 564/94 prevede un particolare ricorso). Strategia: vale la pena tentare l’autotutela se si individuano vizi oggettivi e documentabili. Va indirizzata all’ufficio locale dell’AdE che ha emanato l’atto, indicando riferimenti dell’accertamento e motivi per cui si chiede l’annullamento. In parallelo, conviene spesso allegare all’istanza l’eventuale domanda di sospensione dell’attività di riscossione in pendenza della decisione (l’AdE talvolta sospende l’invio al ruolo finché valuta l’istanza, se ravvisa la fondatezza del rilievo). È chiaro che l’autotutela è un percorso incerto: non bisogna farvi eccessivo affidamento, ma tentarlo non preclude altre azioni.
  • Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: quando la riscossione coattiva è già in atto (ad esempio, è stato notificato un atto di pignoramento), il contribuente può esperire i rimedi tipici dell’esecuzione forzata. L’opposizione all’esecuzione prevista dal codice di procedura civile (applicabile ai casi tributari in via residuale) serve a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione. Nel contesto fiscale, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. può essere proposta – davanti al giudice ordinario – per far valere, ad esempio, che il titolo esecutivo è viziato (ad es. nullità della notifica dell’accertamento, o prescrizione del debito). C’è tuttavia da rilevare che la giurisprudenza è oscillante sull’ammissibilità di tali opposizioni dopo le riforme che hanno previsto giurisdizione tributaria anche su atti della riscossione. In generale, se il contribuente non ha mai ricevuto la cartella (o avviso esecutivo) e scopre il debito solo dal pignoramento, potrà opporsi sostenendo la mancata notifica del titolo. Oppure se il debito è prescritto (ad esempio cartella di oltre 10 anni fa su cui non sono stati fatti atti interruttivi), potrà sollevare la questione con opposizione. Strategia: l’opposizione all’esecuzione va valutata con un avvocato specializzato, poiché porta il caso fuori dal giudice tributario, nel terreno delle procedure esecutive civili. Può essere un’extrema ratio, ad esempio per bloccare un pignoramento in atto, ma va proposta tempestivamente (ci sono termini stringenti dopo l’inizio dell’esecuzione) e dimostrando un motivo solido (come inesistenza del titolo, pagamento già avvenuto, prescrizione, ecc.).
  • Prescrizione del debito tributario: una volta divenuto definitivo, il debito da accertamento si comporta come un credito fiscale iscritto a ruolo. Ciò significa che è soggetto a prescrizione secondo le regole ordinarie applicabili a quella tipologia di tributo. Per imposte erariali (IRPEF, IVA, ecc.) di norma si ritiene applicabile la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), anche se vi sono stati dibattiti sulla natura delle cartelle come atti amministrativi (e in qualche caso si è applicata la prescrizione breve di 5 anni per tributi locali o contributi). In pratica: se dall’ultima notifica valida (cartella, intimazione) sono passati oltre 10 anni senza atti interruttivi, il debito potrebbe essere prescritto e quindi non più esigibile. Strategia: tenere traccia di tutti gli atti della riscossione notificati (cartelle, intimazioni, solleciti) per calcolare il decorso del tempo. Se la riscossione riprende dopo molti anni, verificare se si può eccepire la prescrizione maturata. Questa eccezione può essere sollevata sia davanti al giudice tributario (impugnando, ad esempio, una cartella facendo valere che il credito era prescritto prima della sua emissione) sia in un’opposizione all’esecuzione. Ad esempio, Cass. SS.UU. n. 23397/2016 ha confermato la prescrizione quinquennale per contributi previdenziali e alcune entrate, mentre per le imposte erariali molti giudici applicano 10 anni. In ogni caso, non confondere decadenza e prescrizione: la decadenza riguarda il termine entro cui l’accertamento andava emesso (es. 31/12 del quinto anno successivo) – se l’atto arriva dopo è nullo; la prescrizione concerne invece il termine entro cui l’Amministrazione deve riscuotere un credito ormai definitivo.
  • Negoziare con l’Agente della Riscossione: una volta che il debito passa in carico all’Agenzia Entrate Riscossione (AER, ex Equitalia), il contribuente può interloquire con essa per evitare o sospendere le azioni esecutive. Il canale principale è la richiesta di rateizzazione della cartella (o comunque del debito iscritto a ruolo). La rateazione ordinaria con AER è di solito concessa fino a 72 rate mensili (6 anni) se il debito ≤ €120.000, oppure fino a 120 rate mensili (10 anni) per debiti maggiori in caso di comprovata difficoltà economica. Presentando l’istanza di rateazione, AER in genere sospende le procedure esecutive (non può iscrivere fermi o ipoteche se la rateazione è attiva e il contribuente paga regolarmente). Strategia: se non è stato possibile evitare che il debito arrivi alla riscossione coattiva, chiedere immediatamente la dilazione può mettere in sicurezza la situazione, diluendo l’impatto finanziario e bloccando sul nascere azioni aggressive. Come già visto, la Cassazione ha escluso che la richiesta di rateazione implichi rinuncia a contestare il debito stesso ; tuttavia, nel nostro scenario, essendo l’atto definitivo, la rateazione è più che altro uno strumento di gestione del debito, non di contestazione.
  • Sfruttare strumenti deflativi sopravvenuti (rottamazioni, condoni): il contribuente con un debito da accertamento definitivo dovrebbe mantenersi aggiornato su eventuali norme di definizione agevolata emanate dal legislatore. Negli ultimi anni, ad esempio, vi sono state diverse “rottamazioni delle cartelle” – l’ultima, la rottamazione-quater prevista dalla L. 197/2022, ha consentito di estinguere i ruoli affidati fino a giugno 2022 pagando solo imposte e sanzioni ridotte, senza interessi di mora né sanzioni aggiuntive. In alcuni casi lo stralcio è stato totale per micro-debiti (ad esempio, cancellazione automatica dei ruoli fino a €1.000 relativi agli anni 2000-2015). Anche se queste misure hanno finestre temporali limitate, costituiscono opportunità preziose per ridurre il carico. Strategia: verificare se il proprio debito rientra in qualche provvedimento agevolativo. Ad esempio, se c’è stata un’adesione alla rottamazione entro il 2023, rispettarne i pagamenti per beneficiare dello sconto su sanzioni e interessi (che in rottamazione vengono azzerati per le cartelle, mantenendo solo la sanzione base e capitale ). Oppure, se in futuro il legislatore introducesse una definizione agevolata delle liti pendenti, valutarne l’utilizzo (anche se nel nostro scenario non c’è contenzioso pendente, quindi questo riguarda chi ha fatto ricorso). In sintesi: cogliere i “condoni” fiscali se e quando disponibili per chiudere la posizione a condizioni favorevoli.
  • Procedure da sovraindebitamento (L. 3/2012 e Codice della crisi): quando il debito tributario è di entità tale da mettere a rischio l’intero patrimonio o la stabilità economica del contribuente (specialmente privato o piccolo imprenditore), potrebbe essere opportuno considerare gli strumenti offerti dalla normativa sul sovraindebitamento. La Legge 3/2012 – confluita dal 2022 nel nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) – consente al debitore non fallibile (cittadino, consumatore, ditta individuale, professionista, piccola impresa sotto soglie) di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti davanti al tribunale, con l’ausilio di un Gestore della Crisi (figura nella quale rientra l’Avv. Monardo). Tra gli strumenti previsti vi è il “piano del consumatore” (riservato a chi ha prevalentemente debiti personali, non professionali) e l’accordo di composizione dei debiti (per chi ha anche debiti d’impresa). In tali procedure, è possibile includere i debiti fiscali e persino prevederne il pagamento parziale (stralcio), purché il piano offra all’Erario un soddisfacimento almeno pari a quello ottenibile in una liquidazione giudiziale. Inoltre, se il contribuente non ha alcuna capacità di pagare, esiste la procedura di liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale: si liquidano i beni disponibili (se ce ne sono) e al termine il debitore ottiene l’esdebitazione, ossia la cancellazione di tutti i debiti residui non pagati (comprese le imposte, ad eccezione dell’IVA secondo alcune interpretazioni). Strategia: valutare il ricorso a queste procedure quando il debito fiscale (sommato magari ad altri debiti, es. bancari) supera la capacità di rimborso e si rischiano aggressioni al patrimonio. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della Crisi ed Esperto in composizione negoziata, può esaminare la situazione complessiva del debitore e capire se vi sono i presupposti per un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Queste soluzioni hanno il vantaggio di congelare le azioni esecutive (con l’apertura della procedura scatta il divieto di nuove esecuzioni e il blocco di quelle in corso) e di offrire un quadro di rientro sostenibile, spesso con l’abbattimento di parte dei debiti. Un esempio: un contribuente sommerso da cartelle, per importi complessivi esorbitanti, potrebbe proporre un piano in cui, valutati i suoi redditi e beni, paga magari il 20-30% di ogni debito nell’arco di diversi anni, e il resto viene cancellato. Se il tribunale approva (con voto dei creditori nelle procedure di accordo), il debitore ritrova la solvibilità e i creditori ottengono comunque il massimo possibile in base alla situazione. Nota: i debiti fiscali privilegiati (IVA, ritenute) richiedono generalmente il pagamento integrale del capitale in queste procedure, ma possono essere stralciati interessi e sanzioni; altri debiti erariali chirografari possono essere falcidiati. È materia complessa, ma da tenere presente come “ultima spiaggia” per difendersi bene, con l’aiuto dell’avvocato, anche quando il fisco ha già vinto sul piano formale.

In conclusione, anche di fronte a un accertamento per acquiescenza ormai definitivo, non bisogna arrendersi: un bravo professionista saprà individuare se esistono ancora falle procedurali (come notifiche nulle) da sfruttare in sede legale, e in mancanza di queste, vi guiderà attraverso le soluzioni di riduzione o dilazione del debito più adatte (dalle semplici rateazioni amministrative fino alle sofisticate procedure concorsuali minori). L’importante è agire tempestivamente appena ci si rende conto della situazione, perché più il tempo passa, più aumentano interessi e more, e più il Fisco potrebbe compiere atti di aggressione patrimoniale.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Nel fronteggiare un avviso di accertamento – soprattutto se si rischia di incorrere in un’acquiescenza tacita – i contribuenti commettono spesso alcuni errori ricorrenti. Ecco i più comuni sbagli da evitare e una serie di consigli pratici per gestire al meglio la situazione, dal momento della notifica fino alla definizione del caso:

  • Ignorare l’atto sperando che “passi da sé”: il peggior errore è non dare importanza all’accertamento. Molti, presi dal timore o convinti che si tratti di un errore dell’Ufficio, lasciano l’atto nel cassetto. Sbagliato! Come abbiamo visto, dopo 60 giorni l’accertamento non sparisce affatto, anzi diventa un macigno giuridico incontrovertibile. Consiglio: appena ricevi un avviso, leggilo con attenzione (anche se ti fa paura). Prendi nota della data di notifica e calcola subito la scadenza del 60° giorno. Questa data deve essere cerchiata sul calendario come termine ultimo per agire.
  • Sottovalutare la gravità e i rischi: un altro errore è pensare “è solo una richiesta, posso sempre pagare più avanti” oppure “forse non faranno nulla”. In realtà l’avviso di accertamento è un atto vincolante: se lasciato decadere, porta con sé sanzioni elevate e attiva la riscossione automatica. Consiglio: prendi l’atto molto sul serio. Valuta l’importo complessivo richiesto (imposte + sanzioni + interessi) e chiediti se sei in grado di farvi fronte o se contesti la pretesa. In entrambi i casi, il tempo è essenziale: non procrastinare.
  • Fare da soli senza consulenza: la materia tributaria è complessa; alcuni contribuenti provano a scrivere da sé memorie difensive o a presentarsi all’Agenzia senza assistenza, rischiando di compromettere la propria posizione. Consiglio: consulta subito un esperto (avvocato tributarista o commercialista esperto in contenzioso). Molti studi, come quello dell’Avv. Monardo, offrono una valutazione iniziale gratuita o a costo contenuto: ne vale la pena per capire quali prospettive hai. Un professionista individuerà magari vizi che a te sfuggono, o ti saprà dire con onestà se l’accertamento è fondato e conviene aderire.
  • Perdere tempo in trattative informali: spesso il contribuente, invece di ricorrere, tenta di “parlare con il funzionario” per sistemare la cosa amichevolmente, o presenta istanze generiche sperando in una risposta dilatoria. Queste mosse però non sospendono i termini di 60 giorni! Consiglio: ogni eventuale dialogo con l’Ufficio (anche richieste di riesame o simili) deve essere fatto entro i 60 giorni e preferibilmente nell’ambito formale dell’adesione o del reclamo. Se vuoi provare a spiegare le tue ragioni all’AdE fuori dal processo, fallo tramite l’istanza di accertamento con adesione: otterrai la sospensione dei termini e un tavolo di confronto ufficiale. Evita di attendere risposte non formali oltre la scadenza: se non arrivano in tempo, rischi la decadenza del ricorso.
  • Non conservare le prove/documenti: talvolta il contribuente, sfiduciato, non raccoglie per tempo i documenti che servirebbero in giudizio (es. estratti conto, fatture, contratti) e poi in sede contenziosa fatica a recuperare tutto. Consiglio: attivati subito per cercare e ordinare i documenti relativi alle voci contestate. Chiedi duplicati in banca, in posta, ai clienti, prima che il tempo li renda irreperibili. Un dossier ben preparato sarà utile sia in adesione che in un eventuale ricorso.
  • Pagare parzialmente pensando basti a bloccare tutto: a volte, presi dall’urgenza, si versa ad esempio solo l’imposta senza sanzioni, oppure la prima rata, credendo erroneamente che basti a evitare guai. Purtroppo un pagamento parziale e non formalizzato come acquiescenza non blocca la riscossione del resto. Ad esempio, se su €100.000 dovuti versi €30.000 (un terzo) ma non hai ottenuto sospensioni, l’Agente della Riscossione potrà comunque procedere per i €70.000 restanti. Consiglio: se decidi di pagare, fallo all’interno di un percorso definito (acquiescenza integrale, adesione con accordo, conciliazione in giudizio, rateazione concordata). Evita versamenti estemporanei “a caso”. Se paghi qualcosa, comunica sempre al Fisco il perché e come imputare quel pagamento.
  • Dimenticare la sospensione feriale o altri termini favorevoli: qualche contribuente calcola male i termini, ignorando ad esempio la sospensione di agosto o che un’adesione allunga i tempi. Consiglio: sfrutta sempre le norme a tuo vantaggio. Ad esempio, se un avviso arriva a giugno, sai che hai non 60 ma 60+31 giorni (ferie di agosto) quindi fino a fine settembre: usa quel tempo extra per prepararti. Oppure, se sei a ridosso della scadenza e ti serve più tempo, presenta un’istanza di adesione: guadagni automaticamente 90 giorni in più. Conoscere queste regole può fare la differenza tra un ricorso in tempo e uno fuori termine.
  • Non seguire lo stato delle proprie pratiche di riscossione: dopo l’acquiescenza tacita, molti ignorano le comunicazioni dell’Agente della Riscossione (ADR/AER), magari si cambiano indirizzo senza domiciliare la posta fiscale, e scoprono i problemi quando ormai un fermo o un pignoramento è stato eseguito. Consiglio: monitorare attivamente la propria posizione debitoria. È possibile ottenere un estratto di ruolo dal portale dell’ADER o agli sportelli, per vedere se l’accertamento è stato iscritto a ruolo, se ci sono cartelle emesse, se sono state inviate intimazioni. Inoltre, comunicare sempre all’ufficio anagrafe tributaria i cambi di indirizzo o domicilio digitale: evitare che atti importanti vadano a vuoto o in giacenza inconsapevole. Anche attivare lo SPID e controllare il cassetto fiscale online può dare alert su atti in arrivo.
  • Trascurare di impugnare gli atti successivi (cartelle, pignoramenti): un errore ulteriore è pensare che, essendo l’accertamento definitivo, non sia più possibile contestare nulla – e così non si impugna nemmeno la cartella di pagamento o l’ipoteca, anche se magari quest’ultima ha vizi propri (importi sbagliati, mancato preavviso). Consiglio: ogni atto della riscossione va valutato a sé: se contiene errori o se – come visto – si basa su un avviso mai notificato correttamente, va impugnato entro 60 giorni. Ad esempio, il preavviso di ipoteca su una cartella può essere impugnato per contestare la proporzionalità della misura o la mancata notifica della cartella stessa. Non dare per scontato che, post accertamento, non ci siano più tutele: la difesa può spostarsi su quel terreno.

In generale, il miglior consiglio pratico è: mantieni un atteggiamento proattivo e informato. Di fronte a qualsiasi atto fiscale aggressivo, tempestività e consulenza qualificata sono le armi vincenti. Dal canto suo, l’Avv. Monardo suggerisce sempre ai clienti di non affrontare mai il Fisco da soli e di non perdere tempo prezioso: più si attende, più aumenta il debito (per via di interessi e aggi di riscossione) e più si riducono le possibilità di successo. Agire subito, con lucidità e affiancati da professionisti, consente spesso di ribaltare situazioni che sembravano compromesse.

Domande Frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo in modo chiaro a una serie di domande comuni sull’accertamento fiscale per acquiescenza e sulle strategie difensive, per dissipare i dubbi più ricorrenti.

D1: Che cosa significa in concreto “accertamento per acquiescenza non valutata”?
R: Si tratta di un modo per indicare un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione, quindi per “acquiescenza tacita” da parte del contribuente, il quale però non ha valutato consapevolmente questa scelta. In pratica, il contribuente non ha presentato ricorso entro 60 giorni e non ha attivato altre procedure, lasciando così decorrere il termine: l’accertamento è passato in giudicato come se fosse stato accettato (acquiescenza), ma spesso il contribuente lo ha fatto per dimenticanza, ignoranza o sottovalutazione, non per effettiva volontà di adesione. Questa situazione è problematica perché il debito tributario diventa immediatamente esigibile con sanzioni e interessi pieni, senza aver beneficiato dello sconto sanzionatorio previsto per l’acquiescenza espressa.

D2: Quali vantaggi avrei avuto se avessi fatto acquiescenza “espressa” entro i termini?
R: L’acquiescenza espressa (ossia la decisione di pagare l’accertamento senza fare ricorso) comporta per legge la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate . In altre parole, invece di pagare il 100% della sanzione, ne paghi solo il 33%, con un risparmio del 67%. Questo vantaggio si ottiene però solo se si paga entro 60 giorni dalla notifica rinunciando al ricorso. Inoltre, l’acquiescenza chiude subito la vicenda: niente causa, niente ulteriori aggravi di spese legali o interessi di ritardata iscrizione a ruolo. In sintesi, i vantaggi sarebbero stati: sanzione ridotta, niente contenzioso, possibilità di rateizzare comunque l’importo dovuto (fino a 8 o 16 rate trimestrali) . Se non hai valutato questa opzione in tempo, purtroppo ora ti trovi a dover pagare la sanzione intera, salvo eventuali definizioni agevolate successive (es. rottamazioni).

D3: L’Agenzia delle Entrate non mi aveva avvisato prima di emettere l’accertamento – è valido lo stesso?
R: Dipende. Dal 2020 in poi, per molti accertamenti “a tavolino” (cioè basati su controlli d’ufficio, non su verifiche sul campo con PVC) c’è l’obbligo di invito al contraddittorio preventivo (art. 5-ter D.Lgs. 218/97) . Se l’Ufficio ha emesso l’accertamento senza invitarti a fornire chiarimenti o a un incontro, e non c’era una particolare urgenza motivata, l’atto potrebbe essere annullabile per violazione del contraddittorio. La Cassazione sta ritenendo essenziale questo passaggio, pena nullità, in molte situazioni recenti . Tuttavia, se tu non hai impugnato nei termini, ormai non puoi più far valere in giudizio questo vizio (a meno che tu riesca a far riaprire i termini per altre ragioni). In generale, l’atto resta formalmente valido se non contestato in tempo. Quindi: sì, anche se l’AdE non ti aveva preavvisato, l’accertamento è efficace perché non è stato impugnato. Ma se fosse ancora possibile (es. sei nei 60 giorni, o fai parte di un ricorso per cartella, etc.), solleveresti la questione del contraddittorio mancante per cercare l’annullamento.

D4: Non ho fatto ricorso in tempo. Posso presentarlo adesso con qualche giustificazione (ricorso tardivo)?
R: La regola generale è che decorso il termine di 60 giorni l’atto non è più impugnabile. Il processo tributario non prevede istituti di “rimessione in termini” facili come altri ambiti. Esiste tuttavia una possibilità teorica di ricorso oltre i termini se si prova un caso di forza maggiore assoluta che ha impedito di agire (es. grave malattia documentata durante tutto il periodo): in tali casi, alcuni giudici hanno concesso la rimessione in termini, ma sono situazioni eccezionali. Se semplicemente “non eri a conoscenza” dell’atto perché magari ti è arrivato mentre eri all’estero, purtroppo non basta, se la notifica è stata considerata valida (avrebbero messo in genere in giacenza e sei considerato informato). Dunque, salvo situazioni straordinarie, non puoi più presentare ricorso ordinario ora. Potrai però impugnare eventuali atti successivi (cartella di pagamento, fermi, ecc.) per far valere determinati vizi come la mancata notifica dell’atto presupposto. Ma un ricorso diretto “tardivo” contro l’accertamento, senza un motivo grave, non viene accolto dal giudice.

D5: Ho scoperto l’accertamento solo quando mi è arrivata la cartella di pagamento. Posso contestarlo?
R: Sì, in questo caso devi impugnare la cartella eccependo la mancata notifica dell’accertamento. Se dimostri che l’avviso di accertamento non ti è stato mai notificato regolarmente, la cartella – che si basa su quell’atto – è nulla . In sede di ricorso contro la cartella, chiederai l’annullamento sia della cartella stessa sia, in via derivata, dell’accertamento presupposto per difetto di notifica. È fondamentale però muoversi subito: hai 60 giorni dalla notifica della cartella per agire. Ricorda che se la notifica dell’accertamento era solo nulla (viziata ma arrivata a tua conoscenza), andava impugnato comunque entro i termini; se invece era inesistente o davvero mai conosciuta, la cartella è il primo atto utile per difenderti. La Cassazione (anche a Sezioni Unite nel 2021) ha sancito che l’omessa notifica dell’atto impositivo rende nulla la cartella e che il contribuente può far valere questo vizio anche impugnando solo la cartella . Quindi sì: se l’accertamento non ti era mai arrivato, hai ancora un’arma nella cartella.

D6: Chiedere la rateizzazione di un accertamento/cartella equivale ad accettare il debito?
R: No, non equivale. La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che la semplice richiesta di rateizzazione, senza altre manifestazioni, non costituisce acquiescenza né rinuncia al ricorso . Il riconoscimento del debito ai fini di ottenere un piano di pagamento non ti preclude di contestare l’“an debeatur” (ossia il fatto che il debito sia dovuto) se sei ancora nei termini per farlo. Naturalmente, se hai chiesto la rateazione dopo la scadenza dei termini, significa che l’atto è definitivo e non stavi comunque per fare ricorso. Ma in linea di principio, rateizzare non ti toglie il diritto di difesa. Unico caveat: se chiedi la rateazione entro i 60 giorni e poi vuoi fare ricorso, la situazione si complica, perché l’istanza di dilazione potrebbe essere vista come comportamento concludente; è meglio in tal caso prima presentare ricorso (magari accompagnato da istanza di sospensione) e poi eventualmente rateizzare le somme dovute provvisoriamente. In generale, comunque, pagamenti o dilazioni “forzate” non tolgono il diritto al ricorso . La Cassazione (sent. n. 18905/2023) ha proprio detto che un pagamento effettuato solo per evitare aggravi (es. pignoramenti) non impedisce il ricorso se i termini non sono scaduti .

D7: Cosa succede dopo 60 giorni se non pago un avviso di accertamento?
R: Trascorsi i 60 giorni senza pagamento né impugnazione, l’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo per la riscossione . L’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo l’importo dovuto (imposta + sanzioni intere + interessi) e, dopo 30 giorni, trasmette il ruolo all’Agente della Riscossione . Tipicamente, entro qualche mese riceverai una “cartella di pagamento” (nei sistemi più recenti l’avviso stesso può fungere da cartella, ma spesso viene comunque emessa una cartella per formalità). La cartella ti ingiunge di pagare entro 60 giorni. Se non paghi neanche la cartella, la riscossione passerà a misure come: fermo amministrativo (blocco auto) se il debito supera €1.000; ipoteca su immobili se supera €20.000; pignoramenti di conto corrente, stipendio o pensione, e altri beni, senza necessità di ulteriore avviso (oltre a un preavviso di 5 giorni tramite “intimazione di pagamento”). In sintesi: dopo 60 giorni sei considerato debitore moroso verso l’erario e scatta l’iter coattivo gestito da Agenzia Entrate Riscossione. Inoltre, maturano interessi di mora (attualmente circa 3,5-4% annuo, variabile) e un aggio di riscossione (onorario di Esazione, oggi finanziato in parte dal bilancio dello Stato ma comunque incidono costi amministrativi). Insomma, il debito inizia a lievitare e diventare pericoloso per il tuo patrimonio.

D8: L’accertamento riguarda redditi di alcuni anni fa: potevano ancora farmelo o sono scaduti i termini?
R: I termini di decadenza per l’emissione degli avvisi di accertamento dipendono dall’anno d’imposta e dal tipo di violazione. In generale (per imposte dirette e IVA) l’Agenzia può notificare avvisi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ad es., dichiarazione 2020 presentata nel 2021: termine accertamento 31/12/2026) . Se la dichiarazione era omessa, i termini raddoppiano a 7 anni successivi. Ci sono stati poi allungamenti (per es. per attività estere non dichiarate, si applicava il raddoppio dei termini in base a normative anti-evasione, ora rimodulate). Nel tuo caso, se ritieni che l’avviso sia stato notificato oltre questi termini, è un vizio di decadenza: avresti dovuto eccepirlo nel ricorso entro 60 giorni. Ormai, se non hai impugnato, non puoi più far valere la decadenza (che è un termine di esercizio del potere). In altre parole, un accertamento emesso tardivamente ma non impugnato nei termini diventa definitivo lo stesso. L’Ufficio, di regola, rispetta i termini – raramente li sfora, a meno di contesti specifici di proroghe. Quindi se hai ricevuto l’atto, presumibilmente era nei termini.

D9: Ho firmato un verbale di constatazione (PVC) con la Guardia di Finanza tempo fa. Posso ancora fare qualcosa contro l’accertamento che ne è seguito?
R: La firma del PVC non è di per sé acquiescenza: equivale solo a ricevuta. L’accertamento emesso sulla base del PVC può essere contestato normalmente. Se però tu non hai impugnato l’avviso, ormai è definitivo. In alcuni casi, se nel PVC avevi sottoscritto accettazioni specifiche o rinunce, poteva rilevare – ma in genere no, il PVC non vincola in automatico. Quindi, adesso puoi solo utilizzare le strade che abbiamo detto: verificare notifica, autotutela, ecc. Importante: sappi che dopo un PVC, la legge prevede l’invito a adesione e un termine dilatorio di 60 giorni prima di emettere l’accertamento (per dare modo all’azienda di aderire). Se l’AdE ha emesso l’avviso prima di 60 giorni dalla notifica del PVC senza urgenza, potevi eccepirlo (vizio procedurale). Ma, di nuovo, a termini scaduti non c’è rimedio processuale diretto.

D10: Ho perso in primo grado (Commissione Tributaria) e non ho fatto appello. Posso oppormi al pagamento?
R: Se hai lasciato decorrere i termini d’appello, la sentenza di primo grado è passata in giudicato per acquiescenza. Quindi il debito accertato in sentenza è definitivo. Non puoi opporlo ulteriormente nei gradi successivi (niente appello, niente Cassazione ormai). Potresti contestare solo aspetti dell’esecuzione (ad es. errori di calcolo nel dispositivo di sentenza). Quindi devi considerare quel debito come certo. L’unica via, come per gli accertamenti definitivi, sono soluzioni tipo rateizzazioni, definizioni agevolate se per caso intervengono (es. talvolta hanno fatto definizione agevolata liti pendenti con sentenze di primo grado – ma tu non hai più lite pendente essendo finita). Oppure procedure da sovraindebitamento se proprio non riesci a pagare.

D11: Posso ancora ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo dopo i 60 giorni?
R: No, purtroppo. La riduzione delle sanzioni a 1/3 è legata indissolubilmente all’acquiescenza entro il termine di ricorso . Trascorso quel termine, la sanzione resta dovuta per intero, salvo che intervenga una norma eccezionale (es. un condono). C’è un’altra ipotesi di riduzione sanzioni che esiste a regime: se fai ricorso, puoi definire le sole sanzioni pagando il 1/3 di esse entro 60 giorni (art. 17 D.Lgs. 472/97) per evitare il giudizio sulle sanzioni. Ma vale solo se hai impugnato esclusivamente le sanzioni. Nel tuo caso, a termini scaduti, l’unica speranza di ridurre la sanzione è se il tuo debito rientra in una rottamazione (dove spesso le sanzioni vengono stralciate) . Ad esempio, nelle rottamazioni precedenti, pagavi solo imposte e pochi interessi. Oppure appunto attraverso un concordato in sovraindebitamento: lì potresti proporre di pagare meno sanzioni. Ma per legge ordinaria, no, non c’è più la riduzione unilaterale ad un terzo dopo i 60 giorni.

D12: Qual è la differenza tra acquiescenza e accertamento con adesione?
R: Entrambi sono strumenti per evitare il contenzioso, ma funzionano diversamente. Con l’acquiescenza il contribuente accetta integralmente l’atto così com’è e paga (eventualmente a rate) beneficiando dello sconto sulle sanzioni . È una scelta unilaterale: non coinvolge direttamente l’Ufficio se non per comunicare i pagamenti. Invece, l’accertamento con adesione è un procedimento di concordato: si presenta istanza, si discute con l’Ufficio e si può giungere a un accordo transattivo sull’imponibile e sulle sanzioni. Tipicamente nell’adesione l’Agenzia può ridurre parte delle pretese (magari elimina una componente non provata, riduce una sanzione). Se c’è accordo, si firma un atto di adesione e il contribuente paga il dovuto con sanzioni ridotte a 1/3 (come acquiescenza) . Quindi la differenza sostanziale è: acquiescenza = pago tutto ma con sconto sanzioni; adesione = provo a pagare di meno trovando un accordo. L’adesione richiede disponibilità al dialogo da entrambe le parti, l’acquiescenza è immediata e unilaterale. Inoltre, l’adesione sospende i termini per 90 giorni e comporta la redazione di un atto formale se c’è accordo; l’acquiescenza no, è sufficiente il pagamento tempestivo e la rinuncia tacita al ricorso .

D13: Quanto tempo ho per pagare se faccio ricorso? Devo pagare qualcosa subito?
R: Se presenti ricorso, non devi pagare l’accertamento intero subito, ma la legge prevede che rimane comunque immediatamente esecutivo il 1/3 delle imposte accertate (le sanzioni e gli altri 2/3 restano sospesi fino al primo grado) . Quindi, salvo tu ottenga una sospensione, dovresti versare il 30% circa del tributo entro 60 giorni. In pratica, è come se tu dovessi comunque ottemperare parzialmente. Dopo la sentenza di primo grado: se perdi, devi pagare un altro 1/3 (arrivando a 2/3 in totale) entro 30 giorni dalla notifica della sentenza; se perdi anche in secondo grado, devi integrare fino al 100%. Questa è la regola generale. Dunque, quando fai ricorso, preparati a versare almeno un terzo. Puoi anche chiedere rateizzazione di quel terzo all’AdE Riscossione dopo la cartella di pagamento relativa. Se invece riesci a ottenere la sospensione totale dal giudice tributario, allora temporaneamente non paghi nulla finché non c’è la decisione. Ma la sospensione non è automatica con il ricorso – va richiesta e motivata, come detto. In sintesi: col ricorso il pagamento è differito e frazionato, ma almeno un acconto (1/3) è richiesto per legge se non c’è sospensione .

D14: Posso includere i debiti fiscali in un piano di rientro o in un concordato preventivo?
R: Sì. Se sei un imprenditore in crisi e hai debiti tributari rilevanti, puoi considerare il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti (per aziende). In tali procedure concorsuali, i debiti tributari possono essere inclusi, ma con alcuni paletti: ad esempio, l’IVA e le ritenute non versate generalmente vanno pagate integralmente (perché c’è un divieto europeo di falcidia dell’IVA, salvo compensazione con crediti IVA in qualche caso), mentre su altri tributi si può proporre il pagamento parziale. L’Agenzia Entrate è un creditore che partecipa al voto nel concordato e può opporsi se ritiene l’offerta insoddisfacente. Nel concordato preventivo in continuità (impresa che continua l’attività) spesso si dilazionano i debiti fiscali su più anni e si paga solo una parte di interessi/sanzioni. Negli accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F. o nuove norme del Codice crisi) serve l’adesione del 60% dei creditori, e AdE può accordarsi su un certo stralcio. In sostanza: sì, è possibile includere il Fisco in un piano concordatario, ma serve un progetto credibile e conforme alle leggi (non si può tagliare l’IVA per dire). Dato che l’Avv. Monardo è Esperto negoziatore della crisi, potrà valutare anche ipotesi di composizione negoziata ai sensi del D.L. 118/2021 per aziende in difficoltà, cercando un accordo anche col Fisco prima di arrivare al tribunale. Questi sono strumenti sofisticati, utili se il debito fiscale compromette la continuità aziendale – vanno usati con l’assistenza di legali e commercialisti esperti in procedure concorsuali.

D15: Ho ricevuto un preavviso di fermo auto per questo debito: come posso evitarlo?
R: Il preavviso di fermo ti informa che, se non paghi entro 30 giorni, ti sarà iscritto un fermo amministrativo sul veicolo. Per evitarlo hai alcune strade: (a) pagare o rateizzare il debito indicato (basta presentare domanda di rateazione all’ADER: con la concessione del piano, il fermo non viene iscritto, o se già iscritto viene sospeso); (b) impugnare il preavviso se ravvisi vizi (ad esempio, se la cartella sottostante non ti era stata notificata, puoi contestare tutto come detto); (c) verificare se rientri in cause di esclusione (es., se l’auto ti serve per attività di impresa o per motivi di salute di familiari, a volte l’ADER su richiesta evita il fermo, ma è discrezionale). La via più concreta è rateizzare: presentando la richiesta di dilazione entro i 30 giorni, l’Agente non procede al fermo. Quindi muoviti subito: contatta l’ADER con la comunicazione di voler dilazionare (puoi farlo online se hai SPID, tramite il portale dell’Agente riscossione). Una volta rateizzato, ricordati di pagare puntuale le rate, altrimenti in caso di decadenza il fermo potrà essere messo senza ulteriore preavviso.

D16: Ho altri debiti con Equitalia/AER (es. multe, contributi): posso unire tutto in un’unica soluzione?
R: Sì, se chiedi una rateizzazione all’ADER, puoi inserire tutte le cartelle esattoriali che vuoi in un’unica istanza (specie se vuoi un piano unico). L’ADER valuterà l’importo totale e, in base a quello, applicherà il numero di rate concesso. Attualmente per debiti fino a €120.000 la rateizzazione è concessa automaticamente fino a 72 rate; per importi superiori serve documentare lo stato di difficoltà e si può arrivare fino a 120 rate. Un accorgimento: se hai diverse cartelle, controlla se qualcuna è sgravabile o rottamabile separatamente. Una volta fatta la domanda unica, avrai un unico piano. Inoltre, se in futuro ci fosse una rottamazione quater (come c’è stata nel 2023) di alcune cartelle, potresti aderirvi per quelle specifiche, sospendendo il piano su quelle. Insomma, c’è flessibilità, ma devi stare attento alle scadenze di ogni iniziativa.

D17: Cos’è l’esdebitazione e posso cancellare i debiti fiscali residui?
R: L’esdebitazione è l’istituto per cui, al termine di una procedura concorsuale (fallimento, ora liquidazione giudiziale, o una liquidazione controllata per sovraindebitati), la persona fisica insolvente viene liberata dai debiti rimasti insoddisfatti. Nel contesto del sovraindebitamento ex L.3/2012 (ora Codice della crisi), c’è la possibilità di ottenere l’esdebitazione dopo la liquidazione del patrimonio del debitore (vendita di beni, etc.), oppure addirittura una esdebitazione senza liquidazione per il debitore “incapiente” (introdotta da poco: se uno non ha nulla da liquidare e ha agito in buona fede, il giudice può cancellare i suoi debiti). I debiti fiscali sono compresi nell’esdebitazione, tranne alcune eccezioni (in passato si discuteva dell’IVA, ma nella pratica delle procedure di sovraindebitamento l’IVA può essere esdebitata perché non c’è un divieto espresso come nel concordato). Quindi sì, l’esdebitazione è lo strumento finale per “ripartire da zero” senza più debiti, incluso col Fisco. Naturalmente è un percorso estremo: comporta che tu metta a disposizione il tuo patrimonio liquidabile, e dura qualche anno di procedure e controlli. Ma a volte è l’unica via per chiudere capitoli debitori insostenibili. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della Crisi e professionista OCC, ha seguito molte esdebitazioni, per cui saprebbe consigliarti se è un’opzione praticabile nel tuo caso.

D18: Conviene pagare subito o fare ricorso?
R: Dipende dalla situazione. Pagare subito (acquiescenza) conviene se: a) il rilievo è fondato e difficilmente vinceresti in giudizio, b) hai la liquidità per pagare o comunque puoi far fronte con una rateazione breve, c) vuoi chiudere in fretta la questione senza incertezze. In tal caso usufruisci della sanzione ridotta e pace. Fare ricorso conviene se: a) il rilievo è discutibile o l’atto è viziato, quindi hai buone chance di annullarlo o ridurlo in giudizio, b) l’importo è tale che anche pagando 1/3 subito, preferisci tentare di risparmiare il resto, c) non hai la disponibilità per pagare neanche con lo sconto sanzioni e hai bisogno di tempo. È sempre una valutazione costo/beneficio e rischio/opportunità. Spesso un legale può dirti le probabilità di successo. Se sono alte, vale la pena ricorrere. Se sono scarse, magari è meglio prendere lo sconto ed evitare spese ulteriori. In mezzo ci sono valutazioni soggettive (es. principio di non pagare se ritieni di aver ragione, anche a costo di spendere in avvocati). Ogni caso è unico: per questo nell’introduzione insistiamo sul farsi aiutare a valutare. Esempio: ti contestano 10.000 € di IVA non dichiarata ma in realtà l’avevi versata; hai la prova – ricorso è sacrosanto. Oppure ti contestano ricavi non contabilizzati di 50.000 € con presunzioni forti e tu non hai prove contrarie – ricorso rischioso, forse meglio trattare in adesione o acquiescenza se la sanzione è alta.

D19: Se faccio ricorso, l’Agenzia Entrate può comunque iscrivere ipoteca o fermo in attesa della sentenza?
R: Durante il ricorso, sì, alcune azioni cautelari sono possibili. La legge consente all’ADER di iscrivere ipoteca sugli immobili o fermo su veicoli anche se il debito non è definitivo, purché l’atto (accertamento) sia esecutivo e l’importo superi certe soglie (€20.000 per ipoteca, €1.000 per fermo). Tuttavia, c’è un limite: se hai fatto ricorso e hai pagato il 1/3 dovuto, l’ADER non dovrebbe procedere oltre quel terzo. Se ad esempio hai 90.000 € in contestazione e paghi 30.000 €, per i restanti 60.000 contestati in giudizio l’ADER può iscrivere misure cautelari (fermo/ipoteca) ma non può pignorare finché non c’è sentenza. Questo in teoria; in pratica a volte iscrivono ipoteca per l’intero a tutela. Se hai ottenuto sospensione giudiziale dell’atto, allora no, non possono fare nulla nel frattempo. Quindi sì, c’è il rischio di misure cautelari durante la pendenza del giudizio, specie se il debito è alto e se non hai pagato volontariamente il terzo. Per questo, se hai beni importanti, conviene chiedere subito la sospensione o pagare quel minimo. Notare che la Cassazione ha statuito che il fermo amministrativo è atto impugnabile e, se il debito sottostante è annullato dal giudice, anche il fermo cade e potresti chiedere i danni. Ma meglio prevenire.

D20: Cosa può fare l’Avvocato Monardo per aiutarmi in pratica?
R: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il suo team, può offrire un’assistenza a 360 gradi. In concreto: (1) analizzerà nel dettaglio il tuo avviso di accertamento e la documentazione collegata, identificando eventuali vizi formali o elementi di difesa (questa analisi iniziale è fondamentale e richiede esperienza tecnica); (2) ti consiglierà sulla strategia ottimale – se conviene ricorrere, aderire o definire – spiegandoti pro e contro e anche valutando i costi/benefici; (3) in caso di ricorso, preparerà l’atto di impugnazione solido e ben argomentato, depositandolo nei termini e seguendo poi tutto l’iter processuale (memorie, udienza, ecc.), incluso eventualmente richiedere sospensive urgenti per congelare la riscossione; (4) in caso di volontà di definire bonariamente, potrà gestire la fase di adesione: redigere l’istanza, assisterti nell’incontro con l’Ufficio, negoziare la riduzione di sanzioni o imponibili, verificare che l’accordo sia equo prima di fartelo firmare; (5) qualora l’atto sia definitivo, potrà comunque mettere in campo le azioni tardive: ad esempio, impugnare le cartelle e bloccare pignoramenti sollevando i motivi opportuni, oppure predisporre e presentare un piano del consumatore o un’istanza di sovraindebitamento se il debito è insostenibile; (6) gestirà i rapporti con Agenzia delle Entrate Riscossione, ad esempio chiedendo la sospensione per autotutela, attivando piani di rateazione e assicurandosi che l’Agente rispetti i tuoi diritti (es. niente ipoteche illegittime); (7) più in generale, il suo staff (che include commercialisti) può aiutarti a mettere ordine nelle tue posizioni fiscali, controllando magari se hai altre pendenze, suggerendoti eventuali ravvedimenti su anni non accertati per evitare future sanzioni, ecc. L’Avv. Monardo è cassazionista, quindi può seguirti fino all’ultimo grado di giudizio, e la sua esperienza nelle crisi di debiti significa che ha una visione ampia: non solo il singolo accertamento, ma come quel debito si inserisce nella tua situazione finanziaria complessiva e come risolverla in modo strutturale. In pratica sarà il tuo “alleato” contro il Fisco, cercando la soluzione più vantaggiosa e impedendo che tu commetta passi falsi. Infine, molto importante, può agire con tempestività: un professionista sa quali termini vanno rispettati e può far guadagnare tempo (ad esempio, sa che depositare un’istanza di adesione ti sospende i termini, come dicevamo, cosa che potresti non sapere da solo). Quindi il suo aiuto concreto è farti risparmiare soldi (evitando di pagare ciò che non è dovuto o ottenendo riduzioni) e farti risparmiare guai (evitando pignoramenti, salvando beni, ecc.), muovendosi con competenza in un ambito complicato.

Principali sentenze recenti in materia (2023-2025)

(Si riportano alcune pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni, emanate dalle più alte corti, che hanno inciso sui temi trattati nell’articolo: accertamento per acquiescenza, comportamenti concludenti del contribuente, vizi di notifica, ecc.)

  • Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 12 gennaio 2023 n. 798: ha affermato che il pagamento spontaneo di quanto dovuto in esecuzione di una sentenza di appello non preclude la proposizione del ricorso per Cassazione da parte del contribuente vittorioso parziale, poiché il pagamento non equivale a acquiescenza alla sentenza se non accompagnato da una volontà inequivoca di rinunciare all’impugnazione (principio esteso in generale alla natura non “negoziale” della volontà di pagare) .
  • Cass. Civ., Sez. V, sentenza 4 luglio 2023 n. 18905: ha ribadito il principio generale secondo cui «non si può attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione sull’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione» . Nella stessa sentenza la Corte ha specificato i due requisiti necessari perché un comportamento del contribuente integri rinuncia all’impugnazione: controversia già in atto e volontà inequivoca di rinuncia . Inoltre, ha chiarito che un pagamento non spontaneo ma volto solo a evitare conseguenze esecutive (es. pignoramenti) non impedisce al contribuente di impugnare l’atto nei termini .
  • Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 14 aprile 2023 n. 10094: si è pronunciata in linea con i principi già espressi nel 2017 (Cass. 3347/2017) e 2018, stabilendo che la richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo non costituisce acquiescenza alla pretesa tributaria . Il contribuente che chiede e ottiene la dilazione del pagamento non manifesta, di per sé, una chiara volontà di rinunciare a contestare il debito (manca l’elemento di inequivocità). Il riconoscimento del debito in sede di rateazione rileva come atto interruttivo della prescrizione (perché implica ammissione del debito ex art. 2944 c.c.), ma non come rinuncia al ricorso .
  • Cass. Civ., Sez. Tributaria, ordinanza 15 settembre 2023 n. 26660: ha confermato che la mancata notifica di un avviso di accertamento rende nulla la cartella di pagamento successiva, per vizio derivato. In particolare, è consentito al contribuente impugnare la cartella al solo fine di far valere la mancata o irrituale notificazione dell’atto presupposto . La nullità della notifica dell’avviso si propaga alla cartella, determinandone l’annullamento, poiché senza valida notifica l’atto impositivo non può produrre effetti . La Corte distingue due ipotesi: se si impugna isolatamente la cartella deducendo solo il vizio di notifica (senza contestare il merito del debito) il giudice si limiterà ad accertare la nullità della notifica e, se il termine di decadenza per accertare è ormai trascorso, dichiarerà estinto il tributo; se invece si impugnano congiuntamente cartella e avviso (appena conosciuto), si può ottenere l’annullamento integrale della pretesa .
  • Cass. SS.UU. 15 aprile 2021 n. 10012: ha risolto un contrasto in tema di notifiche a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa. Le Sezioni Unite hanno sancito che, per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. (deposito dell’atto e affissione avviso), è indispensabile la prova della ricezione della raccomandata informativa (CAD) da parte del destinatario . La mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della CAD comporta la nullità della notifica, equiparandosi all’assenza formale di notifica . Questo principio, unitamente a quello della propagazione della nullità agli atti successivi, tutela il contribuente in caso di notifiche postali non perfezionate correttamente.
  • Cass. Civ., Sez. V, sentenza 19 ottobre 2022 n. 31062: (in tema di contraddittorio anticipato) ha dichiarato la nullità di un avviso emesso senza invitare il contribuente al contraddittorio endoprocedimentale, richiamando i principi comunitari sul diritto di difesa. Ha evidenziato che, per gli accertamenti fiscali “a tavolino”, il mancato contraddittorio in assenza di urgenza viola il diritto difensivo e determina l’annullamento dell’atto, salvo che l’Ufficio dimostri in giudizio che il contraddittorio non avrebbe potuto incidere (prova difficilissima a suo carico).

(Le sentenze citate offrono chiarimenti autorevoli e aggiornati su come la giurisprudenza interpreta aspetti cruciali: la non equiparazione di pagamenti/dilazioni alla rinuncia al ricorso, la tutela del contraddittorio, l’importanza della regolarità delle notifiche, ecc. Tali principi – vincolanti per i giudici di merito – rafforzano le posizioni difensive dei contribuenti nelle controversie tributarie.)

Conclusione

In conclusione, l’accertamento fiscale per acquiescenza non valutata – ossia un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata reazione nei termini – rappresenta certamente una situazione delicata e impegnativa per il contribuente, ma non è mai una condanna senza appello. Come abbiamo visto, esistono numerosi strumenti di difesa legale che possono essere attivati anche in questi frangenti: dai rilievi procedurali (notifiche nulle, vizi formali) che possono portare all’annullamento dell’atto, alle strategie di contenimento del debito (sospensioni, rateazioni, rottamazioni), fino alle soluzioni di più ampio respiro per gestire crisi debitorie (piani del consumatore, esdebitazioni).

I punti chiave da ricordare sono: agire con tempestività, valutare con lucidità le opzioni e non affrontare il Fisco da soli. Un errore di calcolo o un cavillo procedurale possono fare la differenza tra dover pagare decine di migliaia di euro o nulla – ma solo un occhio esperto può individuarli e farli valere con successo. Allo stesso modo, anche quando il debito è dovuto, esistono opportunità per ridurre l’esborso (ad esempio sfruttando riduzioni sanzioni o normative di tregua fiscale) e per evitare azioni esecutive devastanti (pignoramenti, aste di immobili) tramite interventi mirati e accordi di ristrutturazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono in grado di offrire proprio quel mix di competenza tecnica, visione strategica e rapidità d’azione che in simili circostanze risulta determinante. Dalla prima analisi dell’atto alla fase di opposizione in giudizio, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla predisposizione di un piano di sovraindebitamento, il contribuente può contare su professionisti che conoscono a fondo le insidie del diritto tributario e le modalità per neutralizzarle a favore del cittadino.

Ricordiamo che non esiste un debito fiscale “inesorabile”: con le giuste mosse è spesso possibile bloccare sul nascere un fermo amministrativo, sospendere un pignoramento, annullare una cartella illegittima, o quantomeno guadagnare tempo prezioso per riorganizzare le proprie finanze. L’importante è non perdere mai di vista i propri diritti e affidarsi a chi sa come tutelarli in concreto.

In definitiva, l’esperienza insegna che anche un accertamento che sembrava un colpo definitivo può essere ridimensionato o gestito con successo: mai arrendersi passivamente di fronte al Fisco. Ogni situazione, per quanto compromessa, può trovare una via d’uscita legale se affrontata con professionalità e tempestività.

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