Accertamento Esecutivo Non Impugnato: Come Difendersi Bene Con L’avvocato

Introduzione

Nel sistema tributario italiano l’avviso di accertamento fiscale rappresenta lo strumento con cui l’Agenzia delle Entrate contesta imposte non versate o errori dichiarativi. Dal 2011 in poi questo atto ha assunto una natura particolarmente insidiosa: non è più una semplice richiesta, ma un vero e proprio titolo esecutivo che, trascorsi i termini di legge, consente di procedere direttamente alla riscossione senza passare per la cartella esattoriale . Ciò significa che se il contribuente ignora la notifica e non reagisce entro i 60 giorni previsti, l’accertamento diventa definitivo ed esecutivo, aprendo la strada a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi sul patrimonio del debitore . I rischi di subire aggressioni ai propri beni sono quindi molto più rapidi rispetto al passato: il mancato pagamento entro la scadenza comporta l’iscrizione a ruolo del debito e l’avvio di azioni coattive, con aggravio di interessi moratori e oneri di riscossione . Al contrario, eventuali opposizioni o ricorsi devono essere tempestivi, altrimenti il debito diviene incontestabile. Ecco perché è fondamentale, per imprenditori, professionisti e privati, conoscere i propri diritti, le procedure e le difese legali disponibili per intervenire subito e prevenire conseguenze irreparabili.

In questa guida aggiornata a gennaio 2026 analizzeremo in dettaglio la disciplina normativa e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti in materia di accertamenti esecutivi non impugnati, illustrando passo dopo passo cosa accade dalla notifica fino all’esecuzione forzata. Vedremo quali strategie è possibile adottare per difendersi efficacemente, sia in via giudiziale (ricorsi, opposizioni, sospensioni) sia in via stragiudiziale (richieste di rateizzazione, definizioni agevolate, piani di rientro), senza tralasciare gli strumenti previsti per la gestione della crisi da sovraindebitamento. L’obiettivo è offrire un approfondimento completo e aggiornato che permetta al contribuente-debitore di affrontare con consapevolezza un accertamento esecutivo divenuto definitivo, evitando errori comuni e sfruttando ogni possibilità di tutela.

Questo articolo è redatto dallo studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi. Inoltre, ricopre il ruolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, assistendo le aziende in difficoltà nelle procedure di composizione negoziata. Grazie a queste qualifiche, lo Studio Monardo è in grado di offrire una tutela a 360 gradi del contribuente-debitore, potendo intervenire sia sul piano tributario sia sul piano finanziario-aziendale. In particolare, il team può:

  • Analizzare la legittimità dell’avviso di accertamento esecutivo, individuando eventuali vizi di notifica, difetti di motivazione o errori di calcolo;
  • Predisporre ricorsi mirati davanti agli organi competenti (Corti di giustizia tributaria in primo e secondo grado, giudice ordinario quando ammesso), chiedendo ove possibile la sospensione immediata dell’esecutività dell’atto;
  • Negoziare soluzioni con l’Amministrazione finanziaria o l’Agente della Riscossione, ad esempio concordando piani di rientro sostenibili o aderendo a eventuali procedure di definizione agevolata dei carichi;
  • Assistere nella rateizzazione del debito e presentare istanze di autotutela per l’annullamento in via amministrativa di atti palesemente illegittimi;
  • Attivare strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (come accordi di ristrutturazione dei debiti, piani del consumatore ed eventuale esdebitazione finale) per ottenere il blocco delle azioni esecutive e la liberazione dai debiti residui;
  • Difendere il debitore da azioni esecutive già avviate – pignoramenti presso terzi, ipoteche su immobili, fermi amministrativi di veicoli – opponendosi nei modi e termini di legge e tutelando i beni indispensabili.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento esecutivo e non lo hai impugnato nei termini (o temi di riceverne uno a breve), agisci subito: la tempestività nell’affidarsi a un professionista può fare la differenza tra risolvere il problema e subire gravi conseguenze patrimoniali.

📩 Contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e urgente del tuo caso. L’intervento tempestivo di un esperto potrà bloccare sul nascere l’esecuzione forzata e individuare le soluzioni più efficaci per ridurre o eliminare il tuo debito fiscale.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Origini e sviluppi dell’accertamento esecutivo

L’accertamento esecutivo è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 29 del D.L. 78/2010 (convertito con modifiche dalla L. 122/2010) in un’ottica di “concentrazione delle fasi di accertamento e riscossione”. Prima di questa riforma, infatti, dopo la notifica di un avviso di accertamento l’Amministrazione doveva iscrivere le somme a ruolo e l’Agente della Riscossione doveva emettere e notificare una cartella di pagamento, con inevitabili ritardi. Dal 1° ottobre 2011, invece, per le imposte erariali principali (imposte sui redditi, IVA, IRAP) relative ad anni d’imposta dal 2007 in poi, l’avviso di accertamento deve contenere anche l’intimazione ad adempiere entro il termine per proporre ricorso (60 giorni) . In tal modo lo stesso atto quantifica la maggior imposta dovuta, irroga le sanzioni e ordina al contribuente di pagare entro 60 giorni, avvertendolo che in mancanza il debito sarà iscritto a ruolo automaticamente. Decorso inutilmente il termine per impugnare, l’avviso acquisisce efficacia di titolo esecutivo allo scadere del 60° giorno .

Questa innovazione normativa – l’atto cosiddetto “impoesattivo” – ha di fatto sostituito la cartella esattoriale per le imposte statali rientranti nel suo ambito, abbreviando la sequenza accertamento → cartella → esecuzione in un unico procedimento . Inizialmente l’accertamento esecutivo riguardava solo IRPEF, IRES, IVA e IRAP, ma è stato progressivamente esteso ad altri tributi tramite vari interventi normativi. Ad esempio, il D.L. 98/2011 ha chiarito che rientrano nel regime esecutivo anche gli accertamenti su ritenute alla fonte (trattenute d’acconto) e il D.L. 201/2011 (decreto “Salva-Italia”) ha compreso quelli in materia di accise (imposte sulla produzione e consumi) . Un passo ulteriore si è avuto con la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che al comma 792 dell’art. 1 ha introdotto la possibilità per i Comuni di adottare l’accertamento esecutivo anche per i tributi locali – come IMU, TARI, TASI e Canone Unico – prevedendo che nei regolamenti comunali fossero inserite le clausole di intimazione al pagamento entro 60 giorni e l’affidamento al concessionario locale per la riscossione . In sostanza, oggi sia le imposte erariali sia molti tributi locali possono essere accertati con atti immediatamente esecutivi.

Riforme recenti e ultimi adeguamenti (2024–2025)

Negli ultimi anni il legislatore è nuovamente intervenuto per accelerare la riscossione e alleggerire il magazzino dei crediti tributari non riscossi. In particolare, il “decreto riscossione” (D.Lgs. 110/2024) ha ampliato la platea degli atti soggetti ad accertamento esecutivo a partire dal 2025 . Oltre ai tributi già inclusi in passato, l’esecutività è stata estesa agli atti riguardanti: imposta di registro, imposta sulle successioni, tributi catastali e ipotecari, recupero di crediti d’imposta indebitamente percepiti e altre imposte indirette minori . Di fatto, ormai quasi tutti i crediti fiscali possono essere riscossi senza cartella: la notifica dell’avviso invita a pagare entro 60 giorni e, trascorsi ulteriori 30 giorni, permette di procedere direttamente al pignoramento .

Il D.Lgs. 110/2024 ha introdotto anche importanti misure di snellimento: ad esempio la cancellazione automatica (“rottamazione automatica”) dei ruoli rimasti infruttuosi per oltre cinque anni – cioè dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2025 in poi per cui, dopo 5 anni, non sia stato riscosso nulla né intrapresa alcuna azione esecutiva . Inoltre ha imposto che, per i ruoli non rientranti nell’accertamento esecutivo (es. carichi da controlli automatizzati), la relativa cartella di pagamento venga notificata entro 9 mesi dall’affidamento, pena la decadenza del ruolo . Contestualmente è stato ampliato il massimo periodo di rateizzazione concedibile, portandolo fino a 120 rate mensili (10 anni) nei casi di grave difficoltà, in luogo delle precedenti 72–84 rate . È stata infine confermata e rafforzata la regola secondo cui l’Agente della Riscossione non può avviare pignoramenti prima che siano trascorsi 180 giorni dall’affidamento del carico, quando la fase di accertamento e quella di riscossione fanno capo al medesimo ente . Tale moratoria semestrale, introdotta già dal D.L. 70/2011 per dare al contribuente un ulteriore lasso di tempo prima dell’esecuzione , è ora espressamente prevista anche dal D.Lgs. 110/2024 per i casi in cui lo stesso soggetto (ad es. un Comune con riscossione in proprio, o l’Agenzia delle Entrate se agisse direttamente) gestisca entrambe le fasi .

Un altro importante tassello normativo è il nuovo Testo Unico della Riscossione (TUVR), emanato con D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 ed in vigore dal 1° gennaio 2026 . Questo corposo testo unico riordina in un’unica legge tutta la disciplina dei versamenti e della riscossione coattiva, incorporando il D.P.R. 602/1973 e altre norme pregresse. Per quanto qui interessa, il TUVR conferma la sostituzione della cartella di pagamento con l’accertamento esecutivo come titolo per la riscossione . Viene definito in modo preciso il concetto di ruolo (l’elenco dei debitori formante il titolo esecutivo una volta sottoscritto dall’ente creditore) e dell’estratto di ruolo. In particolare, l’art. 89 TUVR dispone che “il ruolo diventa esecutivo con la sottoscrizione (dell’ente impositore) e non necessita più della cartella di pagamento”, e chiarisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile autonomamente a meno che il contribuente dimostri che si tratta del primo atto con cui ha avuto conoscenza del debito . Questo recepisce in sostanza l’orientamento già affermato dalla giurisprudenza (vedremo a breve le sentenze di Cassazione sul punto) e mira a ridurre il contenzioso strumentale basato sulle comunicazioni interne di “presa in carico”.

Orientamenti giurisprudenziali recenti

Parallelamente all’evoluzione normativa, anche la giurisprudenza – in particolare la Corte di Cassazione – ha delineato i confini applicativi dell’accertamento esecutivo, tutelando i diritti dei contribuenti di fronte a possibili irregolarità. Alcuni principi affermati nelle sentenze più recenti meritano di essere evidenziati:

  • Validità della notifica: La Cassazione ha ribadito con forza l’importanza del corretto iter notificatorio. Ad esempio, nella sentenza n. 22835/2025 ha stabilito che se l’avviso viene consegnato a un familiare convivente del destinatario, l’ente impositore deve inviare al contribuente anche la cosiddetta raccomandata informativa (prevista dall’art. 60, comma 1, lett. b, D.P.R. 600/1973) a pena di nullità della notifica . In altre pronunce, la Suprema Corte ha confermato che il mancato ritiro di una raccomandata non impedisce il perfezionamento della notifica: se l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e il postino lascia l’avviso, la notifica si considera eseguita e i 60 giorni iniziano a decorrere comunque . Ignorare o rifiutare l’atto non evita quindi la riscossione, anzi comporta la decadenza dalla possibilità di ricorrere.
  • Impugnabilità degli atti successivi: Un tema molto dibattuto era se fosse possibile impugnare la “presa in carico” comunicata dall’Agente della Riscossione, specialmente nel caso in cui il contribuente non avesse ricevuto l’avviso originario. La Corte di Cassazione – con una svolta nella sentenza sez. V n. 21254/2023 – ha chiarito che la nota di presa in carico non è di regola un atto impugnabile, a meno che essa rappresenti il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del debito (situazione che si verifica se l’accertamento esecutivo presupposto non è mai stato notificato) . Questo principio è stato confermato da successive ordinanze, tra cui la n. 6589/2025, che ha appunto ammesso il ricorso contro la comunicazione di carico solo se l’avviso presupposto era stato omesso in notifica, mentre se quest’ultimo risulta regolarmente notificato la comunicazione rimane un atto interno non autonomamente impugnabile . In pratica, il contribuente che scopre un debito fiscale per la prima volta tramite l’estratto di ruolo o una nota dell’Agente può far valere in giudizio la mancata notifica dell’atto originario.
  • Sanzioni e processo penale: La giurisprudenza ha anche garantito importanti tutele in caso di pendenze penali per reati tributari. La Cassazione (sent. n. 9192/2025) ha chiarito che quando per una violazione tributaria sono previste sanzioni penali (ad es. dichiarazione fraudolenta o occultamento di ricavi), le relative sanzioni amministrative non possono essere riscosse nei confronti di soggetti diversi dal reo (quali ad esempio coobbligati o eredi) fino a che il procedimento penale non si conclude con archiviazione o assoluzione . Questo principio, fondato sull’art. 19, c.2 D.Lgs. 74/2000, fa sì che l’Agente della Riscossione debba sospendere la riscossione delle sanzioni tributarie in pendenza del giudizio penale, evitando di colpire soggetti che potrebbero risultare estranei al reato. Va da sé comunque che le imposte evase rimangono dovute indipendentemente dall’esito penale, mentre l’eventuale annullamento dell’accertamento in sede tributaria (ad esempio per mancanza di prove) potrebbe avere riflessi favorevoli anche nel giudizio penale di merito.

In sintesi, le Corti (Cassazione e giudici tributari) hanno sì rafforzato la tutela del contribuente – sanzionando vizi di notifica e riconoscendo possibilità di ricorso in casi eccezionali – ma hanno anche confermato che la trasformazione dell’atto impositivo in titolo esecutivo è automatica trascorsi i termini: per questo è fondamentale agire tempestivamente e far valere subito le proprie ragioni, preferibilmente con l’assistenza di un professionista esperto, prima che scadano i termini o che partano le procedure di esecuzione .

Procedura passo-passo: dalla notifica all’esecuzione

Ricevere un avviso di accertamento esecutivo può generare ansia e confusione. Di seguito descriviamo in modo chiaro ciò che accade dopo la notifica, passo per passo, così da comprendere tempistiche, adempimenti e diritti del contribuente.

1. Notifica dell’avviso

L’avviso di accertamento esecutivo viene notificato al contribuente secondo le regole ordinarie previste per gli atti tributari, principalmente l’art. 60 del D.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e l’art. 26 del D.P.R. 602/1973 (per la riscossione) . In pratica, la notifica può avvenire mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite consegna diretta da parte di un messo notificatore (anche presso il domicilio eletto o lo studio del professionista delegato) oppure – per i titolari di partita IVA e le società – attraverso PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata all’indirizzo risultante dagli appositi registri. Dal 1° luglio 2022 infatti vige l’obbligo per l’Amministrazione di notificare via PEC gli atti tributari ai soggetti che hanno un domicilio digitale registrato (imprese, professionisti iscritti ad albi) .

È importante verificare la correttezza della notifica. Se l’atto è consegnato a persona diversa dal destinatario (ad esempio un familiare convivente o un addetto nell’ufficio), la legge richiede che il notificatore invi[i] una raccomandata informativa al contribuente per comunicargli l’avvenuta consegna . L’assenza di questa seconda raccomandata (c.d. CAD) costituisce un vizio che rende nulla la notifica, come confermato da numerose pronunce di Cassazione . Altri possibili vizi sono la notifica a un indirizzo errato/non aggiornato, oppure tramite PEC a un indirizzo non registrato negli elenchi ufficiali: anche in questi casi la notifica è inesistente o comunque inefficace. Pertanto, alla ricezione dell’atto è buona norma controllare la relata di notifica (il verbale allegato) per vedere data, luogo, generalità di chi ha ricevuto e se è menzionato l’eventuale invio della seconda raccomandata .

Una volta effettuata la notifica (correttamente), decorr[e] dalla data di ricezione il termine di 60 giorni entro cui il contribuente può attivarsi. Si noti che non ritirare la raccomandata non serve ad annullare l’atto: qualora il destinatario risulti assente e la posta lasci l’avviso di giacenza, la notifica si perfeziona comunque decorsi i giorni di giacenza previsti (nel diritto interno o negli accordi internazionali, in caso di residenza estera) . Ignorare volutamente la busta o rifiutarla non evita quindi la decorrenza dei termini, ma anzi fa perdere la chance di difesa.

2. Contenuto dell’atto

L’avviso di accertamento esecutivo deve per legge contenere una serie di elementi essenziali, senza i quali l’atto è annullabile o addirittura privo di efficacia esecutiva. In particolare, ogni avviso deve indicare chiaramente:

  • I tributi e i periodi d’imposta oggetto dell’accertamento, con le relative somme richieste (imposta, sanzioni, interessi);
  • La motivazione dettagliata della pretesa, ossia i fatti accertati e le norme applicate, con riferimento agli eventuali atti presupposti (verbali di verifica, PVC, segnalazioni) e allegazione degli stessi se non già noti al contribuente;
  • L’“intimazione ad adempiere” entro 60 giorni, ovvero la formula che ingiunge al contribuente di pagare quanto dovuto entro il termine per presentare ricorso ;
  • L’indicazione dell’Agente della Riscossione competente per l’esecuzione forzata (es. Agenzia delle Entrate–Riscossione per i tributi erariali, oppure il concessionario locale per i tributi comunali) e del domicilio presso cui quest’ultimo può essere eventualmente interpellato;
  • Le informazioni sui mezzi di impugnazione e sui termini per proporre ricorso, nonché sull’eventuale possibilità di chiedere la rateizzazione del dovuto.

Un avviso privo di uno di questi requisiti presenta un vizio significativo. Ad esempio, una motivazione generica o insufficiente – che si limiti a rinviare a verifiche senza spiegare le ragioni, oppure non alleghi i documenti fondamentali – lede il diritto di difesa e comporta l’annullabilità dell’atto in giudizio (la giurisprudenza non ammette che l’Ufficio integri le motivazioni in corso di causa) . L’assenza dell’intimazione ad adempiere, poi, priva l’atto della natura esecutiva: un avviso simile sarebbe al più un accertamento “ordinario”, non idoneo a fondare pignoramenti, e potrebbe essere impugnato eccependo questa carenza essenziale . Sono frequenti i casi in cui i giudici tributari annullano avvisi esecutivi proprio per difetti di motivazione o di intimazione, in quanto impediscono al contribuente di comprendere appieno la pretesa e di esercitare le proprie difese.

3. Termini per il pagamento e per il ricorso

Dal giorno in cui l’avviso viene notificato decorre il termine di 60 giorni entro cui il contribuente può scegliere una delle strade consentite: pagare la somma richiesta oppure presentare ricorso alla giustizia tributaria. Questo termine di 60 giorni è perentorio: significa che allo scadere del sessantesimo giorno l’atto diviene definitivo ed esecutivo. Se il 60º giorno cade di sabato o festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo; sono inoltre previsti eventuali sospensioni (ad es. nel periodo feriale dal 1 al 31 agosto) che possono allungare leggermente il termine.

  • Pagamento entro 60 giorni: se il contribuente decide di non impugnare e pagare quanto richiesto, deve eseguire il versamento (in un’unica soluzione, tramite modello F24 o altre modalità indicate) entro 60 giorni dalla data di notifica. Il vantaggio di questa scelta – detta anche acquiescenza – è che la legge consente una riduzione delle sanzioni amministrative dovute. In genere, pagando entro i termini, le sanzioni vengono ridotte ad 1/3 del minimo edittale (ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 218/1997) oppure ad 1/3 di quelle irrogate: in parole semplici, si risparmia un terzo delle sanzioni comminate con l’atto. Inoltre, il pagamento tempestivo evita l’addebito degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione che invece maturerebbero successivamente . Si tratta di un beneficio che incentiva il pagamento spontaneo e la chiusura della vicenda senza contenzioso. Attenzione: per fruire di queste agevolazioni è necessario non aver presentato ricorso e pagare integralmente il dovuto nei termini (o fare istanza di rateizzazione, ove consentito, sempre entro i 60 giorni).
  • Ricorso entro 60 giorni: se il contribuente intende contestare l’accertamento esecutivo, deve notificare un ricorso tributario all’Ufficio che ha emesso l’atto (ad es. la Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate) entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso . Il ricorso va poi depositato presso la competente Corte di Giustizia Tributaria (già Commissione Tributaria) di primo grado. La presentazione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione: infatti, la legge prevede che, pur impugnando, il contribuente debba versare intanto un importo pari a 1/3 delle imposte contestate, a titolo provvisorio, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto . Su questo aspetto torneremo in dettaglio più avanti; qui basti ricordare che se si intende ricorrere è opportuno pagare il terzo provvisorio entro 30 giorni per evitare iscrizioni a ruolo immediate. In ogni caso, il ricorso blocca la definitività dell’accertamento: il debito resta “sub judice” in attesa della sentenza, e si può chiedere al giudice tributario una sospensione cautelare per congelare nel frattempo la riscossione (vedi oltre).

Riassumendo: 60 giorni dalla notifica sono il bivio cruciale entro cui agire. Trascorso questo periodo senza né pagamento né ricorso, l’avviso di accertamento “si consolida” e l’Amministrazione può passare alla fase successiva di riscossione coattiva.

4. Esecutività e affidamento all’agente della riscossione

Trascorsi i 60 giorni senza che il contribuente abbia pagato o impugnato l’atto, l’accertamento diventa esecutivo a tutti gli effetti. A questo punto l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate procede, dopo ulteriori 30 giorni, ad affidare il carico all’Agente della Riscossione competente . In pratica, intorno al 90º giorno dalla notifica (60 + 30), le somme accertate vengono iscritte a ruolo e trasmesse per la riscossione coattiva.

Di norma l’Agente della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate–Riscossione per i tributi statali, oppure un concessionario privato per gli enti locali) invia al contribuente una comunicazione di “presa in carico” o avviso bonario, per informarlo che il debito è passato in carico a loro. Tuttavia, tale comunicazione non è obbligatoria per legge e la sua eventuale mancata ricezione non impedisce all’Agente di attivarsi. Come chiarito dalla Cassazione, la nota di presa in carico non costituisce un nuovo atto impositivo impugnabile, a meno che – come visto – non sia la prima comunicazione di quel debito perché l’accertamento originario non era mai stato notificato . Dunque, se hai ricevuto l’avviso di accertamento regolarmente, non potrai fare ricorso contro la successiva nota del riscossore (eventualmente potrai contestare la notifica dell’atto originario, ma in sede e modo diversi, vedi oltre).

Dal momento in cui il ruolo è affidato all’Agente della Riscossione, scattano alcune tutele temporanee per il debitore. La legge infatti prevede una sospensione automatica di 180 giorni prima che possano iniziare le procedure esecutive vere e proprie . Si tratta di una moratoria introdotta per evitare che il contribuente sia colto da pignoramenti improvvisi subito dopo la scadenza dei termini di ricorso. In pratica, per i 6 mesi successivi all’affidamento del carico l’Agente della Riscossione non può iniziare esecuzioni forzate (pignoramenti mobiliari, immobiliari, presso terzi), se l’accertamento e la riscossione fanno capo allo stesso ente oppure, più in generale, salvo casi di particolare urgenza . Ad esempio, per i tributi erariali l’accertamento è emesso dall’Agenzia Entrate e la riscossione da Agenzia Entrate–Riscossione, che sono formalmente due enti distinti: in tali casi, secondo la norma originaria, l’Agente potrebbe teoricamente agire anche prima dei 180 giorni. Tuttavia, la prassi e le norme emergenziali (da ultimo il D.Lgs. 110/2024) hanno uniformato il sistema prevedendo di fatto sempre un periodo di 180 giorni prima dei pignoramenti . Durante questa finestra temporale il debitore può attivarsi per regolarizzare la situazione (ad esempio chiedendo una rateizzazione, o presentando istanza di sospensione al giudice se ha fatto ricorso).

Va segnalato che in caso di pericolo per la riscossione – ad esempio se vi è fondato timore che il contribuente sottragga o disperda i propri beni – l’Agente della Riscossione può essere autorizzato ad adottare misure cautelari anche prima dei 180 giorni . Tali misure cautelari sono l’ipoteca sui beni immobili e il fermo amministrativo sui beni mobili registrati (tipicamente autoveicoli): strumenti che non realizzano immediatamente il credito ma vincolano i beni, impedendone la vendita o circolazione. Ne riparleremo nel paragrafo sulle azioni esecutive.

Riassumendo questa fase: decorsi 60 + 30 giorni, il debito viene iscritto a ruolo e passato all’Agente della Riscossione. Nei successivi 180 giorni l’esecuzione è sospesa (salvo casi eccezionali), trascorsi i quali il riscossore potrà procedere con le azioni esecutive vere e proprie se il contribuente non ha ancora pagato o trovato una soluzione.

5. Azione esecutiva dell’Agente: pignoramenti e misure cautelari

Decorso anche il periodo di sospensione di 180 giorni, l’Agente della Riscossione ha il via libera per avviare le procedure di riscossione coattiva nei confronti del debitore inadempiente . Le principali azioni esecutive e cautelari di cui dispone sono:

  • Pignoramento presso terzi: è uno degli strumenti più rapidi e usati. Consiste nel notificare un ordine di pagamento direttamente a un terzo che deve delle somme al contribuente (ad esempio la banca dove il debitore ha il conto, il datore di lavoro che gli versa lo stipendio, un cliente che gli deve corrispettivi). In pratica, l’Agente “blocca” i crediti del debitore presso terzi, ordinando al terzo di pagare entro 60 giorni quelle somme all’Erario invece che al debitore . Questa procedura è disciplinata dall’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 e viene utilizzata soprattutto per pignorare conti correnti, stipendi, pensioni, fitti, ecc. Può scattare con relativa facilità poiché non richiede l’autorizzazione del giudice: l’Agente invia l’ordine e, se il terzo non adempie o risponde negativamente, si procede eventualmente giudizialmente.
  • Pignoramento immobiliare o mobiliare: l’Agente della Riscossione può iscrivere pignoramento su beni immobili di proprietà del debitore (case, terreni) oppure pignorare beni mobili di valore (macchinari, autoveicoli non registrati, ecc.), seguendo le forme previste dal codice di procedura civile. In caso di pignoramento immobiliare, dopo la notifica del relativo atto viene avviata la procedura d’asta per la vendita forzata dell’immobile, salvo che il debitore non paghi nel frattempo. Il pignoramento mobiliare presso il debitore (es. beni presenti in un’azienda) è oggi meno frequente, ma resta una possibilità.
  • Fermo amministrativo e ipoteca: sono misure cautelari che possono precedere o accompagnare l’esecuzione vera e propria. Il fermo amministrativo viene iscritto sui beni mobili registrati del debitore (tipicamente automezzi): in base all’art. 86 del D.P.R. 602/1973, l’Agente può disporre il blocco di veicoli per crediti non pagati, impedendone la circolazione. L’ipoteca legale può invece essere iscritta sugli immobili del debitore a garanzia del credito fiscale, ma solo per debiti complessivi superiori a € 20.000 (soglia attualmente prevista dall’art. 77 D.P.R. 602/1973). Per importi minori l’ipoteca non è ammessa, mentre per il fermo veicoli esiste una soglia più bassa (di regola intorno a € 1.000). Queste misure servono a tutelare il credito erariale prima del pignoramento: ad esempio l’iscrizione ipotecaria garantisce che, se l’immobile viene venduto, il ricavato andrà prima allo Stato.

Va ricordato che, in linea con quanto detto sulla sospensione di 180 giorni, il D.Lgs. 110/2024 ha stabilito che quando lo stesso ente è responsabile di accertamento e riscossione, ipoteche e fermi non possono essere attivati prima di 180 giorni dall’affidamento del carico , salvo che vi sia pericolo nel ritardo. Questo per evitare che misure molto impattanti come il fermo auto vengano imposte immediatamente. Ad ogni modo, trascorso tale periodo, se il debitore rimane inerte, l’Agente potrà sia iscrivere ipoteche/fermi sia procedere con i pignoramenti sopra descritti.

Dal primo atto di pignoramento (ad esempio l’atto di pignoramento immobiliare o l’ordine a terzi) inizia formalmente l’esecuzione forzata. Da quel momento, il contribuente potrà far valere solo alcune tipologie di difesa residuali (opposizioni esecutive davanti al giudice ordinario, v. oltre) e non più entrare nel merito del debito tributario, che ormai è definitivo. È quindi essenziale attivarsi prima che si arrivi a questo stadio.

(N.B.: Per completezza, ricordiamo che qualora l’Agente della Riscossione avvii la procedura esecutiva dopo oltre un anno dall’affidamento, deve prima notificare un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973. Questo avviso sollecita il pagamento entro 5 giorni; se non viene ottemperato, l’esecuzione prosegue. L’intimazione non è richiesta se il pignoramento inizia entro l’anno dall’affidamento.)

Difese e strategie legali

Dal momento in cui si riceve un accertamento esecutivo – soprattutto se non è stato impugnato entro i 60 giorni e sta per diventare definitivo – è fondamentale valutare attentamente tutte le possibili strategie difensive. Le opzioni di tutela si muovono su due piani: quello giurisdizionale, che coinvolge ricorsi e azioni legali, e quello amministrativo/negoziale, che include richieste di autotutela, dilazioni o accordi con il fisco. Illustreremo di seguito le principali difese e i relativi strumenti, ponendo l’accento sul punto di vista del debitore, ovvero su come questi può far valere i propri diritti e ridurre l’impatto della riscossione. È importante tenere conto che i termini sono stringenti e che alcune azioni (come il ricorso tributario) vanno necessariamente avviate entro scadenze precise, mentre altre possono essere intraprese anche successivamente.

Verifica della legittimità dell’atto

Il primo passo difensivo consigliabile è effettuare un’analisi approfondita dell’avviso di accertamento, alla ricerca di eventuali vizi formali o sostanziali che possano giustificarne l’annullamento totale o parziale. Nonostante il termine per proporre ricorso sia scaduto (nel caso di atto non impugnato nei 60 giorni), questa verifica rimane utile perché alcuni vizi potrebbero essere fatti valere in altre sedi (ad es. in sede di opposizione all’esecuzione, se l’atto non era stato notificato correttamente, oppure mediante istanza di autotutela). Ecco le irregolarità più frequenti riscontrabili negli accertamenti esecutivi:

  1. Nullità della notifica – Come già evidenziato, una notifica effettuata in modo non conforme (ad esempio consegnata a persona non abilitata senza successiva raccomandata informativa, oppure eseguita presso un indirizzo sbagliato) è giuridicamente nulla. Se il contribuente scopre che l’atto non gli è stato notificato regolarmente, potrà far valere questo vizio per ottenere l’annullamento dell’accertamento (di solito nell’ambito di un’opposizione in sede civile, trattandosi ormai di titolo esecutivo). La notifica nulla, infatti, non fa decorrere i termini di impugnazione: in teoria riapre i termini per ricorrere, previa impugnazione dell’atto successivo (come un pignoramento) in cui si eccepisca la mancata notifica originaria.
  2. Difetto di motivazione – L’atto deve “rendere edotto il contribuente dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche” che lo fondano (art. 7 L. 212/2000). Se invece la motivazione è generica o per relationem senza allegare i documenti richiamati, oppure non spiega chiaramente il calcolo degli imponibili e delle imposte, ci troviamo di fronte a un vizio di legittimità. La Corte di Cassazione considera illegittima la motivazione carente, sancendo che l’Ufficio non può integrarla successivamente in giudizio . Pertanto un avviso motivato in modo lacunoso può essere annullato dal giudice tributario (qualora si riesca ancora ad adire la giurisdizione tributaria, ad esempio tramite rimessione in termini per notifica nulla, oppure se impugnato tempestivamente nei termini).
  3. Mancanza dell’intimazione a pagare – Come visto, l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni è ciò che distingue un accertamento esecutivo da uno ordinario. Se per un errore l’avviso ne fosse privo (caso raro ma non impossibile), non avrebbe forza di precetto. Di conseguenza l’Amministrazione non potrebbe attivare la riscossione coattiva in base a quell’atto. Un accertamento sprovvisto di intimazione va considerato tamquam non esset sotto il profilo esecutivo: il contribuente potrebbe eccepirlo e ottenerne l’annullamento o comunque bloccare qualsiasi pignoramento fondato su di esso .
  4. Violazione dei termini di decadenza – La legge fissa dei termini massimi entro cui l’Ufficio fiscale deve notificare gli avvisi di accertamento (termini di decadenza dell’azione accertatrice). Ad esempio, per le imposte dirette e l’IVA il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per il periodo d’imposta 2020 sarà il 31/12/2025); in caso di omessa dichiarazione il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivo (per il 2020 sarebbe il 31/12/2027). Termini diversi valgono per altri tributi (ad es. l’imposta di registro ha 5 anni dall’anno in cui andava richiesta la registrazione, certi tributi locali 5 anni ecc.). Se l’accertamento viene notificato oltre il termine di decadenza applicabile, esso è nullo e inefficace. Questo vizio può essere fatto valere in giudizio (qualora se ne abbia l’opportunità) ed è anche uno dei pochi che l’Ufficio potrebbe riconoscere in autotutela, essendo oggettivo.
  5. Errori di calcolo o di persona – Può capitare che l’accertamento contenga errori materiali nella quantificazione del tributo o delle sanzioni (ad es. aliquote sbagliate, doppi conteggi) oppure errori sul soggetto destinatario (ad esempio attribuzione di redditi a contribuente sbagliato). Questi errori, se dimostrabili, possono portare a una riduzione del debito o all’annullamento dell’atto per evidente erroneità. In sede di ricorso, la correzione di un errore di calcolo può essere chiesta al giudice. In sede amministrativa, l’istanza di autotutela (vedi oltre) è lo strumento per segnalare errori palesi all’Ufficio affinché li corregga.

In conclusione, anche se l’accertamento non è stato impugnato nei termini, vale la pena farlo esaminare da un legale esperto: i vizi gravi come notifica nulla o difetti radicali possono ancora offrire margini di intervento (ad esempio per far dichiarare inesistente il titolo esecutivo). In ogni caso, se invece i termini sono ancora pendenti, l’individuazione di uno o più vizi come quelli sopra elencati costituirà l’ossatura del ricorso tributario da presentare.

Ricorso tributario

Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT, ex Commissione Tributaria) è l’azione principale per contestare un avviso di accertamento esecutivo nel merito e nella legittimità. Purtroppo, se l’atto non è stato impugnato entro 60 giorni, questa strada viene preclusa – salvo i casi eccezionali di rimessione in termini (ad esempio per vizio di notifica, come sopra). Qui descriviamo brevemente la procedura di ricorso, sia per chi è ancora in tempo per attivarla sia per avere un quadro completo delle tutele ordinarie:

  • Termine e notifiche: come detto, il ricorso va notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Le controparti a cui inviarlo sono l’Ufficio che ha emesso l’atto (direzione provinciale AdE, ente locale, etc.) e l’Agente della Riscossione indicato nell’avviso (così da metterlo a conoscenza dell’eventuale sospensione). La notifica oggi avviene preferibilmente via PEC, essendo operativo il processo tributario telematico: il ricorso, firmato digitalmente dal difensore, viene inviato agli indirizzi PEC istituzionali degli enti interessati . Entro i successivi 30 giorni, il contribuente deposita poi il ricorso (con le ricevute di avvenuta notifica) tramite il portale SIGIT o altro canale telematico presso la CGT provinciale competente.
  • Contenuto del ricorso: nel ricorso occorre indicare i motivi di impugnazione dell’accertamento esecutivo. Tipicamente si faranno valere i vizi illustrati in precedenza (vizi di notifica, di motivazione, errori, decadenza) e, se del caso, anche contestazioni di merito (es: i maggiori redditi accertati non sono reali; i rilievi fiscali sono infondati giuridicamente, ecc.). È importante allegare tutta la documentazione probatoria utile (dichiarazioni presentate, bilanci, fatture, ricevute di versamenti, perizie, contratti…) per dimostrare la propria tesi. Nel ricorso si chiede al giudice sia l’annullamento/riforma dell’atto, sia la sospensione della sua esecutività in via cautelare (qualora non sia già intervenuta una sospensione amministrativa).
  • Versamento provvisorio di 1/3: la proposizione del ricorso comporta, come ricordato, l’obbligo di versare entro 30 giorni un importo pari ad un terzo delle imposte accertate (non delle sanzioni) . Questo importo – previsto dall’art. 15 D.P.R. 602/1973 – è dovuto a titolo provvisorio: significa che se il ricorso verrà accolto, la somma dovrà essere restituita al contribuente (o compensata con altri debiti) . Viceversa, se il ricorso sarà respinto, quel terzo verrà imputato a soddisfacimento parziale del debito, e si dovranno poi pagare i restanti 2/3 più interessi. In caso di accoglimento parziale, si ricalcoleranno gli importi dovuti. È importante sottolineare che la mancata esecuzione di questo versamento non preclude il ricorso, ma espone il contribuente a un immediato carico iscritto a ruolo per il terzo non pagato, con rischio di pignoramenti anche durante il processo.
  • Istanza di sospensione: data l’assenza di automatismi sospensivi, è opportuno contestualmente al ricorso presentare un’istanza cautelare al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992) per ottenere la sospensione dell’esecutività dell’accertamento . Il giudice, se ritiene che ricorrano gravi motivi o che l’esecuzione possa causare un danno grave e irreparabile al contribuente, può disporre la sospensione temporanea dell’atto fino alla decisione di merito. In pratica occorre dimostrare o l’illegittimità evidente dell’atto (ad esempio: notifica nulla, errore palese) oppure il danno grave che il pagamento immediato causerebbe (ad esempio compromettere la continuazione dell’attività d’impresa, mancanza di liquidità, ecc.). Se la sospensiva viene concessa, l’Agente della Riscossione non potrà procedere ad esecuzione forzata nelle more del giudizio. È bene sapere tuttavia che la sospensione riguarda solo la parte di importo per cui si è chiesta (e ottenuta) tutela cautelare: in genere, il giudice sospende le sanzioni e gli interessi o l’intera somma eccedente il terzo, ma richiede comunque il pagamento del terzo provvisorio.
  • Iter del giudizio: il processo tributario di merito si svolge su due gradi (provinciale e regionale) ed eventualmente un terzo grado in Cassazione per motivi di legittimità. Durante il contenzioso, l’accertamento impugnato rimane esecutivo (salvo sospensione concessa). Va detto però che, in prassi, quando il giudice di primo grado concede la sospensione, difficilmente l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della Riscossione avviano procedure esecutive prima della sentenza . In caso di esito favorevole (annullamento totale o parziale dell’atto), il contribuente ha diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato in eccedenza (comprensivo di interessi). In caso di esito sfavorevole, potrà appellare ma nel frattempo dovrà pagare quanto dovuto (di regola, dopo la sentenza di primo grado, per proseguire la sospensione occorre una nuova istanza in appello).

(Va ribadito: il ricorso tributario è la difesa principale contro un accertamento esecutivo, ma deve essere promosso entro 60 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine, le possibilità di ricorso sono limitate ai casi di nullità della notifica o eventi eccezionali.)

Azione di accertamento negativo e opposizione ex art. 615 c.p.c.

Se l’accertamento esecutivo non è stato impugnato in sede tributaria ed è ormai definitivo, resterebbe precluso contestarne il merito dinanzi al giudice tributario. Tuttavia, la legge offre uno strumento residuale di tutela in sede civile: l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. presso il giudice ordinario. Si tratta di un’azione con cui il debitore contesta il diritto stesso di procedere all’esecuzione da parte del fisco, adducendo motivi come la non debenza del tributo o la mancanza di un titolo esecutivo valido.

Nel contesto degli accertamenti esecutivi, questa opposizione è tipicamente esperibile quando il contribuente non ha mai ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, ma si vede recapitare direttamente un atto esecutivo (es. un pignoramento) o viene a conoscenza del debito solo tramite un estratto di ruolo. In tale situazione, manca un titolo esecutivo regolarmente notificato, condizione necessaria per procedere a esecuzione forzata. La Cassazione ha infatti affermato che è ammissibile l’opposizione del contribuente allorché l’avviso di accertamento esecutivo non gli sia stato mai comunicato e l’unico atto ricevuto sia, ad esempio, la nota di presa in carico dell’Agente della Riscossione . L’azione ex art. 615 c.p.c. in questo caso mira a far dichiarare dal giudice ordinario l’inesistenza del titolo esecutivo per difetto di notifica, con conseguente blocco della procedura di riscossione.

Come funziona in concreto? L’opposizione va proposta con atto di citazione dinanzi al tribunale civile competente (se l’esecuzione non è ancora iniziata, è un’opposizione preventiva; se invece ad es. c’è già un pignoramento notificato, è un’opposizione successiva). Nel nostro caso, il contribuente chiederà al giudice di dichiarare che non si può procedere all’esecuzione perché l’atto presupposto non è stato validamente notificato e dunque il debito non è esigibile. Occorrerà provare tale circostanza (es. tramite l’estratto di ruolo da cui risulta la notifica omessa o viziata). Se il giudice accoglie l’opposizione, blocca l’esecuzione e in genere dispone la cancellazione del pignoramento/fermo/ipoteca già eventualmente eseguiti, dichiarando nullo il titolo. Ad esempio, in un caso concreto il Tribunale ha annullato un pignoramento da €15.000 perché è emerso che l’avviso di accertamento del 2018 non era mai stato notificato al contribuente, e dunque l’esecuzione era priva di base legale .

Va detto che le opposizioni esecutive in materia tributaria hanno dei limiti: non è ammessa l’opposizione “di merito” sull’importo o sulla legittimità sostanziale delle imposte (questioni riservate al giudice tributario), ma solo questioni come la prescrizione del debito oppure la mancanza/invalidità del titolo esecutivo. Inoltre, secondo il combinato disposto dell’art. 2 D.Lgs. 546/92 e dell’art. 57 D.P.R. 602/73, in materia di riscossione coattiva di tributi l’opposizione ex art. 615 c.p.c. è circoscritta a questioni sulla pignorabilità dei beni o sulla sussistenza del titolo, mentre per i vizi formali degli atti esecutivi (es. notifica del pignoramento) non sarebbe ammessa l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (tranne forse nel caso di cartelle, ormai abolite in questo contesto) . Di fatto, se l’accertamento è stato notificato regolarmente e il debito è certo, difficilmente si potrà agire col 615 c.p.c., che diverrebbe un escamotage per aggirare i termini persi: il giudice ordinario dichiarerebbe inammissibile l’opposizione. Viceversa, quando c’è stata realmente una carenza di notifica, quest’azione è la via corretta per far valere il proprio diritto a non subire un’esecuzione ingiusta.

In caso di urgenza (ad esempio pignoramento già fissato), insieme all’opposizione si può chiedere al tribunale un provvedimento di sospensione immediata dell’esecuzione (inaudita altera parte), che blocchi sul nascere gli effetti del pignoramento in attesa della decisione. Ciò è spesso decisivo per proteggere beni e conti.

(In alcune situazioni, se l’atto esecutivo notificato è un preavviso di fermo o un intimazione di pagamento, il contribuente può valutarne l’impugnazione davanti al giudice tributario entro 20 giorni, sostenendo che sia il primo atto conosciuto: la giurisprudenza tuttavia su questi atti è altalenante. Conviene sempre farsi guidare da un legale per scegliere la strategia adeguata – ricorso tributario tardivo vs. opposizione ordinaria – in base al tipo di atto ricevuto e al vizio lamentato.)

Istanza di autotutela e annullamento parziale

L’autotutela è lo strumento attraverso cui l’Amministrazione finanziaria può, di propria iniziativa o su sollecitazione del contribuente, annullare o rettificare un atto risultato illegittimo o infondato. Si tratta di un potere/dovere riconosciuto alla Pubblica Amministrazione di correggere i propri errori, anche oltre i termini di decadenza, al fine di evitare il contenzioso o di porre rimedio a situazioni palesemente sbagliate. Il contribuente può presentare un’istanza in autotutela all’ente che ha emesso l’accertamento (ad esempio alla Direzione Provinciale dell’AdE che ha firmato l’atto) esponendo i motivi per cui l’atto dovrebbe essere annullato o modificato.

È importante sapere che:

  • L’istanza di autotutela non sospende i termini né l’esecutività dell’accertamento . Dunque, se si è ancora nei 60 giorni e si pensa di fare ricorso, non bisogna solo presentare autotutela pensando che basti: occorre comunque proporre ricorso nei termini, perché se l’Ufficio non risponde o nega l’annullamento, il contribuente altrimenti resta senza difese (l’atto diventa definitivo).
  • L’autotutela è una facoltà discrezionale dell’Amministrazione, non un diritto esigibile. L’ente può accogliere l’istanza e annullare/sgravare l’atto, ma può anche rigettarla senza che sia possibile impugnarne il diniego (il diniego espresso o tacito di autotutela di norma non è autonomamente impugnabile). Di solito, l’autotutela viene accolta se il contribuente segnala errori evidenti: ad esempio duplicazioni di imposta, calcoli palesemente sbagliati, scambio di persona, oppure se porta nuove prove schiaccianti (che l’Ufficio non aveva al momento dell’accertamento). Non verrà accolta invece su questioni controverse o di interpretazione.
  • Presentare un’istanza di autotutela dopo i 60 giorni può comunque avere utilità: l’atto è definitivo, ma l’Ufficio potrebbe ancora sgravarlo se riconosce l’errore. In parallelo, se sono iniziate azioni esecutive, si può tentare di convincere l’Agente della Riscossione a sospendere in attesa dell’esito dell’autotutela (talvolta accade, su segnalazione dell’ente impositore, specie se il vizio è grave e palese). In caso contrario, l’autotutela pendente non ferma di per sé i pignoramenti.

In sintesi, l’autotutela è uno strumento da utilizzare soprattutto per errori lampanti o situazioni in cui l’Ufficio stesso potrebbe aver interesse a evitare un contenzioso (ad esempio vizi formali indiscutibili). Non sostituisce il ricorso, ma può integrarlo: è prassi presentare contestualmente ricorso e istanza di autotutela, sperando magari in un annullamento bonario che risparmi tempo e spese, ma tenendo al sicuro i propri diritti in tribunale .

Rateizzazione e sospensione della riscossione

Quando il contribuente riconosce il debito (integralmente o parzialmente) oppure non ha impugnato in tempo l’atto ed è ormai definitivo, una strada praticabile è chiedere la rateizzazione delle somme dovute all’Agente della Riscossione. Anche nel caso in cui abbia presentato ricorso ma voglia evitare nel frattempo azioni esecutive, può accedere alla dilazione del pagamento – ciò non preclude di proseguire la causa, benché pagando a rate si mostra acquiescenza sul debito (ma in caso di vittoria, si ha diritto al rimborso di quanto pagato in eccedenza) .

Le norme attuali (alla luce del Decreto Riscossione 2024 e del TUVR 2025) prevedono piani di rateazione abbastanza lunghi, modulati sull’entità del debito e sulla situazione economica del richiedente :

  • Per debiti fino a € 120.000, l’Agente della Riscossione concede fino a 84 rate mensili (7 anni) semplicemente constatando una temporanea situazione di difficoltà economica del richiedente. Non è necessario dimostrare un grave stato di crisi, basta autocertificare la difficoltà. (N.B.: il TUVR indica che per richieste nel 2025-2026 il limite è 84 rate, elevato a 96 rate per richieste 2027-2028 e 108 rate dal 2029).
  • Per debiti superiori a € 120.000, è possibile ottenere un piano fino a 120 rate mensili (10 anni), ma occorre documentare una grave e comprovata difficoltà economico-finanziaria . Spesso ciò implica presentare l’ISEE (per persone fisiche) o indici di bilancio (per imprese) che attestino l’incapacità di pagamento in soluzione unica. La normativa recente ha in parte semplificato la procedura, ad esempio stabilendo soglie di ISEE sotto cui la dilazione è accordata.
  • È ammessa anche la rateazione straordinaria unificata: se il contribuente ha più cartelle/avvisi, può chiedere un unico piano per l’intero importo dilazionabile.

Durante la rateizzazione, l’Agente sospende le azioni esecutive a condizione che le rate vengano pagate regolarmente. Sulle somme rateizzate si applicano comunque gli interessi di dilazione (interessi di mora, in genere pari al tasso legale aumentato del 2,5%) e l’aggio di riscossione, che vengono spalmati sulle rate . Bisogna inoltre fare attenzione che la legge prevede la decadenza dal beneficio della rateazione se il debitore salta 5 rate, anche non consecutive . Significa che al quinto mancato pagamento il piano si annulla e l’intero debito residuo torna immediatamente riscuotibile in unica soluzione, con possibile ripresa dei pignoramenti.

Novità introdotte di recente consentono una maggiore flessibilità: ad esempio è prevista la possibilità di differire (saltare) fino a 2 rate all’anno previo avviso, in caso di temporanea difficoltà, senza far decadere il piano . Inoltre, se la decadenza avviene, oggi è possibile chiedere una nuova rateizzazione (ma a condizioni più rigide e per un massimo di 72 rate).

È importante sottolineare che la rateizzazione non blocca il contenzioso: il contribuente può aver fatto ricorso e contemporaneamente pagare ratealmente per evitare guai nell’attesa della sentenza. Se poi otterrà una vittoria in giudizio, l’Agente dovrà restituire le somme incassate indebitamente. Ovviamente, prima di avviare un piano di pagamento, è bene consultarsi con l’avvocato: se si è confiduciosi di vincere, pagare potrebbe non aver senso; viceversa, se il ricorso è incerto, pagare a rate mette al riparo da fermi e ipoteche immediati.

In caso di accertamento esecutivo non impugnato nei termini, la rateizzazione diventa spesso la soluzione principale per evitare il pignoramento. Ad esempio, ottenendo subito (entro i 180 giorni) un piano di dilazione, si beneficia dello stop alle azioni esecutive finché si paga regolarmente. Dunque è una strategia difensiva di carattere finanziario, che però può salvare il patrimonio del debitore.

(Nota: la richiesta di rateizzazione va presentata all’Agente della Riscossione, non all’ente impositore, poiché è un provvedimento di competenza del riscossore una volta che il carico è a ruolo. Se l’atto non è ancora stato affidato – entro 90 giorni – alcuni enti potrebbero accettare pagamenti rateali diretti, ma generalmente si passa tramite l’Agente.)

Rottamazione e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha varato più volte delle misure di definizione agevolata dei carichi fiscali, comunemente note come “rottamazioni delle cartelle” o “saldo e stralcio”. Queste misure consentono, in situazioni delimitate dalla legge, di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo una parte di essi (tipicamente l’imposta e pochi oneri) e ottenendo lo sconto totale di sanzioni e interessi di mora .

Per esempio, con la Rottamazione-ter del 2018 e la Rottamazione-quater 2023 molti contribuenti hanno potuto chiudere le cartelle esattoriali versando soltanto l’imposta originale più un interesse ridotto, senza dover corrispondere le pesanti sanzioni amministrative e gli interessi di mora maturati. Anche i debiti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi non pagati rientravano in queste definizioni agevolate, a patto che fossero stati già affidati all’Agente della Riscossione nel periodo previsto dalle norme (ad es. la rottamazione-quater 2023 riguardava i carichi dal 2000 al 30 giugno 2022).

È bene tenersi aggiornati su eventuali nuove rottamazioni: al momento (inizio 2026) non risultano attive ulteriori edizioni per il 2025–2026 , ma il Governo potrebbe introdurne di nuove in futuro. In assenza di una rottamazione in corso, non è possibile spontaneamente ottenere lo sconto delle sanzioni – salvo aderire a strumenti come il ravvedimento operoso se l’avviso non era definitivo.

Va segnalato però che il Decreto Riscossione 2024 (D.Lgs. 110/2024) ha introdotto una sorta di “sanatoria automatica”: come già detto, per i carichi affidati dal 2025 in avanti, se l’Agente non riesce a riscuotere nulla entro 5 anni e non compie atti esecutivi in tale periodo, il debito si estingue d’ufficio allo scadere del quinto anno . Questa non è una definizione agevolata in senso classico (non c’è domanda del contribuente né pagamento parziale), ma di fatto comporta l’annullamento dei debiti “dormienti”. Chiaramente, confidare in questa estinzione automatica può essere rischioso, perché basta un atto esecutivo (anche un fermo amministrativo) notificato entro i 5 anni a interrompere il conteggio e mantenere vivo il debito. Ad ogni modo, è un elemento da considerare nella strategia: in certi casi, con debiti modesti e riscossore poco attivo, potrebbe convenire attendere la cancellazione quinquennale.

In sintesi: se esistono definizioni agevolate aperte, vale sicuramente la pena valutarle con l’aiuto di un professionista, perché possono ridurre drasticamente l’importo da pagare. In loro assenza, ci si può affidare agli strumenti ordinari (rateizzazione, accordi, ecc.) o confidare (con cautela) nelle norme di discarico automatico dopo tot anni.

Strumenti alternativi per la crisi da debiti (sovraindebitamento)

Quando il debito fiscale è molto elevato e si inserisce in una più ampia situazione di sovraindebitamento del contribuente (ossia un’incapacità strutturale di far fronte a tutte le obbligazioni), entrano in gioco gli strumenti previsti dalla legge 3/2012 (come aggiornati dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019). Si tratta di procedure speciali – attivabili con l’ausilio di un professionista Gestore della Crisi iscritto a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) – che consentono di ristrutturare o cancellare i debiti con l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Anche i debiti tributari derivanti da accertamenti esecutivi possono essere inclusi in queste soluzioni, il cui vantaggio principale è bloccare le azioni esecutive e portare, a determinate condizioni, all’esdebitazione (liberazione dai debiti residui non pagati).

Tra gli strumenti oggi disponibili per persone fisiche, piccoli imprenditori e professionisti in difficoltà finanziaria ricordiamo:

  • Piano del consumatore (ora “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore”): riservato a chi non ha debiti da attività d’impresa (o li ha marginali), permette di presentare al giudice un piano di pagamento sostenibile delle proprie esposizioni, tenendo conto del patrimonio e del reddito disponibile . Il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti e il taglio della parte eccedente. Se il tribunale omologa il piano – verificata la meritevolezza del debitore e l’equilibrio della proposta – tutti i creditori (compreso il Fisco) ne sono vincolati e devono rispettare le condizioni ivi previste. Durante la pendenza della procedura, e poi con l’omologazione, sono sospese e vietate tutte le azioni esecutive individuali: ciò significa che l’Agente della Riscossione non potrà procedere con pignoramenti, fermi o ipoteche finché il piano è in atto. Una volta completati i pagamenti previsti dal piano, il debitore ottiene l’esdebitazione dai debiti residui inclusi nel piano (vengono cioè cancellati) . Questo strumento è di grande aiuto, ad esempio, per chi ha accumulato cartelle e accertamenti esecutivi per importi impagabili: con un buon piano si può ridurre sensibilmente l’ammontare da versare e ripartirlo su diversi anni, salvando al contempo i beni essenziali.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (procedura di composizione negoziata per sovraindebitati non fallibili): destinato a piccoli imprenditori, start-up innovative e altri soggetti non fallibili (oggi “concordato minore” nel Codice della crisi). Consiste in un accordo con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali . È una sorta di concordato semplificato: il debitore propone di pagare in parte i debiti, tipicamente liquidando beni non essenziali o con un intervento di finanza esterna, e i creditori votano. Se la maggioranza approva, l’accordo viene omologato dal tribunale e diventa vincolante per tutti. Per i debiti fiscali è necessario anche l’assenso dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia Entrate o Riscossione): la legge prevede che se l’ente non risponde entro 90 giorni, il silenzio vale come assenso . Ciò evita che il Fisco, con inerzia, blocchi tutto. Anche qui, dall’ammissione alla procedura e poi con l’omologa, i creditori non possono agire esecutivamente. L’accordo può includere transazioni fiscali ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 14/2019, cioè previsioni di stralcio di imposte e sanzioni, che se approvate dal tribunale diventano efficaci.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: è l’equivalente del “fallimento” per il debitore civile sovraindebitato. In questa procedura (che ha sostituito la vecchia liquidazione ex L.3/2012) un gestore nominato dal giudice liquida tutti i beni disponibili del debitore e ripartisce il ricavato tra i creditori. Al termine, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti. Questo è l’ultimo strumento da considerare perché implica la perdita del patrimonio, ma in casi estremi – quando non si hanno beni essenziali da salvaguardare – può essere una via per azzerare i debiti e ripartire da zero, free of debts.

Accanto a queste procedure giudiziali, ricordiamo che per le imprese in temporanea difficoltà è stato introdotto il percorso di Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021, e D.Lgs. 83/2022) . Questo strumento, diverso dalla composizione da sovraindebitamento, mira a risanare l’impresa attraverso un negoziato assistito da un Esperto indipendente. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore, può affiancare l’imprenditore nel contattare l’Agenzia delle Entrate, l’Agente della Riscossione e gli altri creditori per trovare accordi di ristrutturazione stragiudiziali (o semplificati). Nel corso della Composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive dal tribunale per sospendere le azioni esecutive dei creditori , guadagnando tempo per elaborare un piano di risanamento. Ad esempio, con l’ausilio dell’Esperto è possibile ottenere dall’Erario una rateazione straordinaria dei debiti fiscali o una transazione fiscale (riduzione di sanzioni/interessi) approvata dal Ministero, il tutto per permettere la continuazione dell’attività. Se poi l’impresa ritrova equilibrio, la procedura si chiude senza passare per fallimento.

In sostanza, gli strumenti di composizione delle crisi offrono soluzioni alternative e spesso risolutive per chi ha debiti tributari insostenibili: sono però procedure complesse, che richiedono l’assistenza di professionisti specializzati (avvocati, commercialisti) e la nomina di un OCC o Esperto. Il vantaggio è che gli effetti sul debito fiscale possono essere molto benefici – dal blocco immediato di pignoramenti e ipoteche fino allo stralcio parziale dei tributi e alla cancellazione finale delle pendenze rimanenti.

(Considerazione pratica: se un contribuente si trova con più accertamenti esecutivi non pagati e altri debiti, e le rateizzazioni non bastano, vale la pena di consultare un Gestore della crisi. L’Avv. Monardo stesso, essendo Gestore OCC e fiduciario, può valutare la fattibilità di un piano del consumatore o accordo per salvaguardare la casa e altri beni e consentire un nuovo inizio senza debiti.)

Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un accertamento esecutivo senza la dovuta preparazione può portare a errori costosi. Di seguito elenchiamo i 5 errori più comuni che i contribuenti commettono in queste situazioni, con i relativi consigli per evitarli:

  1. Ignorare la notifica o temporeggiareErrore: Molti, presi dal panico, scelgono di non ritirare la raccomandata dell’accertamento o di ignorare l’atto pensando che così il Fisco “non possa fare niente”. Questo è falso: come spiegato, la notifica si considera perfezionata anche se non si ritira l’atto, e i 60 giorni per difendersi decorrono comunque . Se si lascia passare il tempo senza agire, il debito diverrà definitivo e si passerà presto alle cartelle (se ancora previste) o direttamente ai pignoramenti. – Consiglio: Appena arriva l’accertamento, non fare finta di nulla! Annota la data di notifica e consultati subito con un professionista. L’inerzia gioca solo a favore dell’Erario. Anche se hai difficoltà economiche o pensi che l’atto sia sbagliato, è fondamentale reagire entro 60 giorni con un ricorso o quantomeno con una richiesta di rateizzazione/sospensione.
  2. Non controllare i dati e i calcoliErrore: Alcuni contribuenti, convinti di dover pagare e basta, non esaminano nel dettaglio l’atto. Ciò è sbagliato perché potrebbero esserci errori che riducono l’importo. Ad esempio: periodi d’imposta già prescritti, importi già versati ma non considerati, sanzioni calcolate doppiamente, ecc. – Consiglio: Verifica sempre la correttezza dei dati. Controlla a quali anni si riferisce l’accertamento, raffronta le cifre con le tue dichiarazioni e ricevute di pagamento. Se trovi discrepanze, segnalale subito al professionista: potrebbero diventare motivi di ricorso o di autotutela.
  3. Sottovalutare i vizi di notificaErrore: Non dare peso agli aspetti formali, come la relata di notifica. Alcuni pensano che dettagli come la mancata seconda raccomandata o un errore nel nome siano inezie. Invece, nella sostanza giuridica, un vizio di notifica può far cadere l’atto. – Consiglio: Fai esaminare la notifica ad un esperto. Come visto, se l’atto è stato notificato a un convivente senza raccomandata informativa successiva, c’è un vizio serio ; se la notifica è avvenuta via PEC ma non al tuo indirizzo PEC ufficiale, potrebbe essere nulla. Queste eccezioni spesso portano all’annullamento degli avvisi in giudizio. Quindi non trascurare “le formalità”: in diritto tributario contano eccome.
  4. Confondere ricorso e autotutelaErrore: Un errore pericoloso è credere che presentare un’istanza di autotutela sospenda i termini per ricorrere o blocchi l’esecutività. Alcuni contribuenti inviano all’Ufficio un’istanza di annullamento in autotutela e, fiduciosi, non fanno ricorso pensando che l’atto verrà annullato. Poi però l’Ufficio magari respinge l’istanza (o non risponde affatto), intanto i 60 giorni sono passati e l’accertamento è definitivo. – Consiglio: Ricorda sempre che l’autotutela non sospende un bel nulla . Se sei nei termini per ricorrere, presenta il ricorso comunque, anche se chiedi autotutela. Solo così ti garantisci che, in caso di diniego, potrai ancora far valere le tue ragioni in giudizio. L’autotutela usala parallelamente, ma mai in sostituzione del ricorso se hai la possibilità di farlo.
  5. Affidarsi a professionisti non specializzatiErrore: Farsi assistere da persone senza esperienza specifica in diritto tributario e delle esecuzioni. La materia è complessa e in continua evoluzione; non tutti i consulenti (commercialisti generici, patronati, legali improvvisati) hanno le competenze necessarie. Affidarsi magari al “cugino praticante” o al conoscente inesperto per risparmiare, rischia di compromettere irrimediabilmente la difesa (ad esempio un ricorso mal impostato può essere rigettato per vizi procedurali). – Consiglio: Scegli un professionista esperto in materia tributaria, meglio se abituato a gestire anche aspetti di riscossione coattiva e crisi d’impresa. Un avvocato tributarista (spesso affiancato da un commercialista) saprà valutare il caso in modo globale, suggerendoti se è meglio ricorrere, transigere, rateizzare o attivare procedure concorsuali. La specializzazione fa la differenza quando si tratta di navigare tra norme e scadenze stringenti.

In generale, la regola d’oro è: non fare da solo. Di fronte a una contestazione fiscale che può mettere a rischio i tuoi beni, è fondamentale muoversi con cognizione di causa e tempestività, evitando errori “fai-da-te” che il più delle volte derivano da scarsa conoscenza delle procedure.

Tabelle riepilogative

Di seguito presentiamo alcune tabelle riassuntive che condensano le informazioni chiave su normativa, tempistiche e strumenti di difesa in tema di accertamenti esecutivi.

Norme e riferimenti principali sull’accertamento esecutivo

Norma/ProvvedimentoContenuto essenzialeRiferimento normativo
D.L. 78/2010, art. 29Istituisce l’accertamento esecutivo per imposte su redditi, IVA, IRAP (periodi d’imposta dal 2007 in poi); l’avviso deve contenere l’intimazione a pagare entro 60 giorni e diventa titolo esecutivo decorso tale termine. Previsto obbligo di versare 1/3 imposte in caso di ricorso, affidamento del ruolo all’agente dopo 30 giorni, e sospensione di 180 giorni prima dell’esecuzione .G.U. n. 125 del 31/05/2010 (conv. L.122/2010)
D.L. 70/2011, art. 7 co. 2 (Decreto Sviluppo)Modifica il D.L. 78/2010 introducendo la sospensione automatica di 180 giorni tra affidamento al riscossore e inizio esecuzione (salvo pericolo per la riscossione) .G.U. n. 110 del 13/05/2011 (conv. L.106/2011)
L. 160/2019, art. 1 commi 784–796Estende l’accertamento esecutivo ai tributi locali (IMU, TARI, TASI, ecc.): i Comuni possono disciplinare nei propri regolamenti l’intimazione a pagare e l’affidamento al concessionario, seguendo le regole generali (60 giorni + 30 per ruolo, sospensione 180 gg).G.U. n. 304 del 30/12/2019 (Legge di Bilancio 2020)
D.Lgs. 218/1997, art. 15Prevede che, in caso di ricorso, il contribuente debba versare un importo pari a 1/3 delle imposte accertate entro 30 giorni dalla notifica dell’atto; disciplina anche l’istituto dell’“acquiescenza” con riduzione delle sanzioni a 1/3 se non si fa ricorso e si paga entro i termini.G.U. n. 249 del 24/10/1997
D.P.R. 602/1973, artt. 50, 72 e 72-bisRegolano la riscossione coattiva: art. 50 prevede l’intimazione di pagamento da notificare se si inizia esecuzione dopo 1 anno; art. 72-bis disciplina il pignoramento presso terzi con ordine di pagamento entro 60 giorni; l’art. 72 (come modif. da DL 78/2010) regola il versamento del terzo provvisorio in caso di ricorso.D.P.R. 29/09/1973 n. 602 (modificato più volte)
D.Lgs. 159/2015 (rif. D.Lgs. 156/2015)Riforma del contenzioso tributario: introduce l’istituto del reclamo-mediazione per controversie fino a € 50.000, consentendo la riduzione delle sanzioni fino al 35% in caso di accordo col fisco. (Strumento utile anche per definire accertamenti esecutivi impugnati).G.U. n. 233 del 07/10/2015
D.L. 193/2016 (“rottamazione 2016”)Introduce la prima Definizione agevolata dei ruoli affidati dal 2000–2016 (rottamazione delle cartelle): possibilità di pagare soli imposte e interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. Anticipa misure di stralcio in caso di mancata riscossione prolungata (poi riprese nel 2024).G.U. n. 249 del 24/10/2016 (conv. L.225/2016)
D.L. 119/2018 (“rottamazione-ter”)Riapre la definizione agevolata (rottamazione-ter) per carichi 2000–2017 e introduce il saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (ISEE < €20.000). Stabilisce pagamento in 18 rate fino al 2021.G.U. n. 247 del 23/10/2018 (conv. L.136/2018)
D.Lgs. 110/2024 (“Decreto Riscossione”)Ampia riforma della riscossione: estende l’accertamento esecutivo a imposta di registro, successione, tributi catastali/ipotecari, ritenute non versate, ecc. Introduce la cancellazione automatica dei ruoli dopo 5 anni senza riscosso . Prevede notifica cartelle entro 9 mesi da ruolo (pena decadenza) . Aumenta le rateizzazioni possibili fino a 120 rate e conferma sospensione 180 giorni prima di esecuzioni se accertamento e riscossione gestiti dallo stesso soggetto .G.U. n. 211 del 09/09/2024
D.Lgs. 33/2025 (T.U. Versamenti/Riscossione)Testo Unico della Riscossione (TUVR) in vigore dal 01/01/2026: riordina la normativa. Conferma che il ruolo diventa esecutivo con la firma e non serve più la cartella ; chiarisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile salvo sia primo atto noto . Disciplina unitariamente sospensioni, pignoramenti, definizioni.G.U. n. 71 del 26/03/2025 (Suppl. ord. n.8)
Circolare AE 5/E del 20/03/2020Chiarimenti operativi in piena emergenza Covid-19: ribadisce che il contribuente ha 60 giorni per pagare o ricorrere dall’avviso ; conferma che decorso tale termine e ulteriori 30 giorni l’atto è affidato al riscossore e sospeso 180 giorni prima di esecuzione . Ricorda che il pagamento entro 60 giorni comporta la riduzione delle sanzioni .Agenzia Entrate – circolare 5/E/2020
Sentenze Cassazione 2023–2025Principi giurisprudenziali chiave: Cass. 21254/2023 (Sez. V) – Nota di presa in carico non impugnabile se avviso notificato, salvo omessa notifica ; Cass. 22835/2025 – Notifica a convivente senza raccomandata informativa è nulla ; Cass. 6589/2025 (ord.) – Estratto/nota impugnabile solo se primo atto noto ; Cass. 9192/2025 – Sospensione riscossione sanzioni in pendenza di processo penale per reati tributari .Corte di Cassazione, Sez. V tributaria (2023–25)

Termini e scadenze

FaseTermineDecorrenza / Note
Notifica dell’avviso(nessun termine fisso)L’atto è notificato al contribuente (a mezzo ufficiale giudiziario, messo, posta raccomandata o PEC). Fa fede la data di ricezione (o di compiuta giacenza) ai fini del decorso dei termini successivi.
Pagamento o ricorso60 giorniDecorrono dalla data di notifica dell’accertamento. Entro questo termine il contribuente può pagare (beneficiando della riduzione delle sanzioni) oppure presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria .
Versamento provvisorio (se ricorso)30 giorniDalla notifica dell’atto: il contribuente che propone ricorso deve versare un terzo delle imposte accertate entro 30 giorni . Se non paga, l’importo sarà iscritto a ruolo e potrà essere riscosso coattivamente anche durante il processo.
Affidamento al riscossore30 giorniDecorrono dallo spirare del termine per impugnare (60 gg). Trascorsi circa 90 giorni dalla notifica, l’Ufficio affida le somme non pagate all’Agente della Riscossione per l’avvio delle procedure . Contestualmente può essere inviata al debitore una comunicazione di presa in carico.
Sospensione pre-esecutiva180 giorniDecorrono dalla data di affidamento al riscossore. Periodo durante il quale l’Agente non può iniziare pignoramenti o altre esecuzioni (salvo casi di fondato pericolo) . Serve a concedere un’ultima opportunità di pagamento/definizione al contribuente prima dell’esecuzione forzata.
Decorrenza interessi di moraDal 61º giornoDal giorno successivo alla scadenza dei 60 gg per pagare, sulle somme dovute maturano interessi di mora (aggiornati annualmente, ~2-3%) fino al pagamento . Se però si paga entro i 60 gg, non si devono interessi di mora né aggio .
Decadenza accertamento (imposte dirette, IVA)31 dicembre 5º anno successivo al periodo d’impostaTermine entro cui l’ente impositore deve notificare l’avviso di accertamento (ad es. per periodo d’imposta 2020, entro il 31/12/2025). Oltre tale data l’azione è decaduta e l’atto è nullo.
Decadenza accertamento (omessa dichiarazione)31 dicembre 7º anno successivo al periodo d’impostaTermine di decadenza prolungato in caso di dichiarazione omessa (es. per 2020, entro il 31/12/2027). Alcuni tributi hanno termini diversi (registro 5 anni dall’atto, successione 5 anni dall’apertura successione, locali 5 anni dall’anno di riferimento, etc.).
Prescrizione della cartella/ruolo5 anni (per la maggior parte dei tributi)Termine di prescrizione del diritto di riscuotere dopo la notifica della cartella o accertamento esecutivo. Spesso 5 anni per tributi locali e contributi, 10 per alcuni tributi erariali; ogni atto interruttivo (intimazione, pignoramento) fa decorrere nuovamente il termine.
Estinzione automatica del ruolo5 anni (dall’affidamento)Introdotta dal D.Lgs. 110/2024: per i carichi affidati dal 2025 in poi, se trascorrono 5 anni senza che sia stato riscosso nulla e senza atti esecutivi, il debito si estingue di diritto al 31 dicembre del quinto anno . (Non richiede istanze, esclusi ruoli per aiuti di Stato, danni erariali, risorse UE.)

Strumenti di difesa e relativi benefici

Strumento di difesaFinalitàRequisiti / Note
Ricorso tributarioContestare l’accertamento davanti al giudice tributario, ottenendone l’annullamento totale o parziale.Da proporre entro 60 giorni dalla notifica; comporta il pagamento di 1/3 delle imposte entro 30 gg; possibile chiedere la sospensione dell’atto . In caso di esito favorevole, il debito si riduce o annulla secondo sentenza.
Opposizione ex art. 615 c.p.c.Contestare la legittimità dell’esecuzione forzata (ad es. per accertamento mai notificato o debito già prescritto/non dovuto).Esperibile davanti al giudice ordinario quando il titolo esecutivo è viziato o mancante (es. notifica nulla) o il debito è estinto. Ammessa di regola solo se l’accertamento non fu mai impugnato perché non noto . Permette di bloccare e far dichiarare ineseguibile il pignoramento.
Istanza di autotutelaOttenere dall’ente impositore l’annullamento (totale o parziale) dell’atto senza ricorrere in giudizio.Può essere presentata in qualsiasi momento (anche dopo i 60 gg). Non sospende i termini di ricorso né l’esecuzione . È accolta solo in caso di errori palesi o illegittimità evidenti dell’atto. Utile per correggere duplicazioni, errori di persona, calcolo ecc.
Rateizzazione (dilazione del pagamento)Evitare il pignoramento pagando il debito in rate mensili su più anni.Richiedibile all’Agente della Riscossione dopo la notifica del carico. Concessa fino a 84 rate per importi ≤ €120.000 (difficoltà economica generica) e fino a 120 rate per importi maggiori (gravi difficoltà documentate) . Decadenza se saltate 5 rate . Permette di congelare le azioni esecutive, purché si paghi regolarmente. Interessi di dilazione e aggio si applicano.
Definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio)Pagare meno del dovuto, fruendo di sconti su sanzioni e interessi, in base a leggi speciali.Disponibili solo se previste da specifiche leggi (es. rottamazione 2023). Richiedono una domanda entro i termini stabiliti e poi il pagamento dilazionato delle rate con scadenze prefissate. Se rispettate tutte le rate, il debito residuo viene stralciato (sanzioni/interest condonati). Se salta pagamento, tornano dovuti intero debito + aggi. (Al 2025 non risultano rottamazioni attive).
Piani del consumatore / Accordi di ristrutturazione / Liquidazione (Legge 3/2012 e Codice Crisi)Gestire situazioni di sovraindebitamento ottenendo il blocco delle azioni esecutive e l’eventuale esdebitazione finale (cancellazione dei debiti non pagati).Necessitano intervento di un OCC e omologazione da parte del tribunale. Permettono di inserire anche i debiti tributari in un piano globale: es. Piano del consumatore (per privati e professionisti non fallibili, prevede rimborso parziale in base al reddito disponibile) ; Accordo di ristrutturazione (per piccoli imprenditori, serve adesione 60% crediti e adesione/silenzio-assenso Fisco) ; Liquidazione del patrimonio (liquidazione beni con esdebitazione finale). Vantaggi: sospensione di pignoramenti già dal deposito della domanda e, se omologati, obbligano tutti i creditori.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è un avviso di accertamento esecutivo?

È un provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate (o un ente locale) contesta al contribuente un’imposta non pagata o altri importi dovuti e, al tempo stesso, lo intima a pagare entro 60 giorni. In pratica unisce la funzione di accertamento (quantifica le somme dovute) e quella di precetto (ingiunge il pagamento). Decorso inutilmente il termine di 60 giorni senza pagamento né ricorso, l’atto acquisisce efficacia di titolo esecutivo e può essere utilizzato direttamente per la riscossione coattiva . Ciò significa che, trascorsi quei 60 giorni, l’Ufficio fiscale può affidare il debito all’Agente della Riscossione e procedere con pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi ecc., senza dover emettere e notificare una cartella di pagamento separata.

2. Quali tributi possono essere accertati in via esecutiva (al 2025)?

Oggi la regola è che quasi tutti i principali tributi possono formare oggetto di accertamento esecutivo. In origine (2011) la procedura riguardava le imposte sui redditi (IRPEF, IRES), l’IVA e l’IRAP. Successivamente è stata estesa anche a: ritenute alla fonte non versate, accise su prodotti, imposta di registro e imposta di successione, imposte ipotecarie e catastali, nonché ai tributi locali maggiori (IMU, TARI, TASI, Canone Unico patrimoniale) . Inoltre rientrano nel meccanismo anche somme da restituire per indebito: ad esempio crediti d’imposta utilizzati illegittimamente dal contribuente, che vengono recuperati con accertamento esecutivo .

In base alla riforma della riscossione, dal 2026 con l’entrata in vigore del TUVR la modalità esecutiva diventerà la norma per quasi tutti i debiti tributari: la tendenza è eliminare le cartelle e concentrare tutto nell’avviso. Quindi, salvo poche eccezioni, ci si può aspettare che ogni avviso fiscale includa già l’intimazione di pagamento e diventi esecutivo dopo 60 giorni.

(Nota: Fanno eccezione alcuni atti speciali come gli avvisi bonari da controlli automatizzati, che seguono ancora la cartella se non pagati. Ma il decreto 110/2024 ha imposto tempi stretti anche per le cartelle su questi.)

3. Come verifico se la notifica del mio accertamento è regolare?

Occorre controllare il procedimento di notifica passo-passo:

  • Innanzitutto verifica dove e a chi è stato consegnato l’atto: la notifica deve avvenire presso la tua residenza, domicilio fiscale o sede (per le società), oppure presso il domicilio eletto se avevi comunicato un indirizzo per le notifiche. Se viene consegnato a persona diversa da te (familiare convivente, portiere, addetto in azienda), il notificatore deve specificarlo nella relata e – caso di familiare/portiere – deve inviarti una raccomandata informativa per avvisarti che ha consegnato a terzi . Controlla quindi la relata: se c’è scritto “consegnato a Tizio (convivente)” dovrebbe anche menzionare l’invio della raccomandata informativa (detta CAD).
  • Se hai una PEC (come professionista o impresa), la notifica può esserti fatta via PEC: in tal caso è regolare se l’email proviene da un indirizzo PEC dell’ente e ti è arrivata all’indirizzo PEC che risulta in INI-PEC o nell’Indice nazionale domicili digitali. Devi aver ricevuto sia il messaggio PEC sia l’allegato con l’atto firmato digitalmente. Controlla la ricevuta di consegna PEC per vedere data e ora: quella vale come notifica.
  • Se si tratta di raccomandata cartacea e tu eri assente, dovresti aver trovato l’avviso di giacenza in buca e l’atto sarà andato in giacenza all’ufficio postale. La notifica in quel caso si perfeziona dopo 10 giorni (se non ritiri) o alla data di ritiro se la prendi prima. Verifica quindi le date di invio e di eventuale ritiro.
  • Se non hai mai ricevuto nulla, ma scopri l’esistenza dell’accertamento in altro modo (es. da un estratto di ruolo o da una comunicazione successiva), ci sono possibilità che la notifica sia stata viziata (ad esempio inviata a vecchio indirizzo, o compiuta per irreperibilità con deposito all’albo comunale a tua insaputa). In tal caso approfondisci con l’aiuto di un legale: potrebbe essere la base per far dichiarare nullo l’atto.

In sintesi, la notifica è regolare se ha seguito tutte le formalità (luogo giusto, consegna a persona idonea o invio PEC corretta, eventuale raccomandata informativa). Documentati leggendo attentamente la relata di notifica allegata all’atto: lì c’è scritto chi ha ricevuto, quando, dove, ed eventuali comunicazioni aggiuntive . Se qualcosa ti sembra non quadrare (es. nessuna seconda raccomandata quando avrebbe dovuto esserci), segnala la cosa subito al tuo avvocato.

4. Cosa succede se non ritiro la raccomandata dell’accertamento?

Se la raccomandata è stata spedita regolarmente all’indirizzo corretto ma tu non la ritiri, la notifica si considera ugualmente perfezionata per “compiuta giacenza”. Significa che dal giorno in cui l’atto viene depositato presso l’ufficio postale (con avviso di giacenza lasciato) iniziano a decorrere i 60 giorni per pagare o ricorrere . Molti credono erroneamente che lasciando la lettera all’ufficio postale la notifica “non valga”: non è così. La Corte di Cassazione ha più volte confermato che l’irreperibilità relativa (destinatario assente temporaneamente) porta alla perfezione della notifica dopo il periodo di giacenza, indipendentemente dal ritiro .

Dunque ignorare la raccomandata non serve a nulla, anzi peggiora la situazione perché molto probabilmente ti farà perdere il diritto al ricorso (scaduti i termini mentre la busta giaceva in posta). Passati i 10 giorni di giacenza, l’atto si considera notificato e dopo 60 giorni diventa definitivo. Potresti trovarti dopo qualche mese con un pignoramento sul conto senza sapere neppure da dove origina, solo perché non hai ritirato la posta.

In sintesi: ritira sempre le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, anche se temi brutte notizie. Nel caso degli accertamenti, il non ritiro non impedisce la successiva riscossione. Meglio sapere e attivarsi che restare all’oscuro fino alle conseguenze esecutive.

5. Posso contestare la motivazione dell’accertamento?

Sì, certamente. La motivazione dell’avviso di accertamento è uno degli elementi che puoi contestare in sede di ricorso. La legge impone che l’atto sia motivato in modo chiaro, esplicitando i fatti accertati e le norme applicate, e menzionando (allegandoli, se non già noti) i documenti da cui emergono quei fatti. Se l’avviso non spiega adeguatamente le ragioni della pretesa fiscale – ad esempio si limita a dire “redditi non dichiarati in base a verifica” senza però allegare il verbale di verifica o senza dettagliare il calcolo dei maggiori redditi – allora presenta un difetto di motivazione.

Puoi eccepire questo difetto nel ricorso, sostenendo che l’atto viola l’art. 7 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e l’art. 3 della L. 241/1990, non mettendoti in grado di comprendere e replicare alla pretesa. La giurisprudenza tributaria è piuttosto rigorosa su ciò: ha ritenuto illegittima qualsiasi integrazione postuma della motivazione in corso di giudizio . In altre parole, se l’Agenzia cerca di aggiungere spiegazioni o documenti in sede processuale per colmare le lacune dell’accertamento, il giudice di norma non lo consente (principio del divieto di integrazione postuma della motivazione). Ciò tutela il contribuente: se la motivazione iniziale era carente, l’atto va annullato.

In concreto, quindi, se reputi la motivazione generica, priva di riscontri o contraddittoria, fallo presente nell’atto di ricorso. Esempi frequenti di motivazione contestabile: richiami a “indagini bancarie” senza indicare i movimenti specifici; riferimenti a “presunzioni di maggior reddito” senza spiegare il calcolo; mancata allegazione di un PVC che viene citato come fonte. In tali casi molti accertamenti sono stati annullati dai giudici perché non consentivano una chiara comprensione.

Ricorda: la motivazione deve esistere già al momento della notifica dell’atto. Non vale dire “lo spiegheremo poi in giudizio”. Quindi, se è carente, hai buoni argomenti per far valere la nullità dell’avviso.

6. Se presento ricorso devo pagare ugualmente qualcosa?

Sì, presentare ricorso non sospende automaticamente la riscossione e la legge richiede il pagamento parziale di un importo nelle more del giudizio. In particolare, la normativa prevede che chi impugna un avviso di accertamento esecutivo deve versare, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, un importo pari ad un terzo delle imposte accertate (le sole imposte, senza sanzioni) . Questo versamento è detto “importo provvisorio dovuto per il ricorso”. Se non lo fai, l’Agenzia delle Entrate Riscossione iscriverà a ruolo quel terzo e potrebbe, trascorsi i 30 giorni, attivarsi per riscuoterlo coattivamente (anche se il ricorso è pendente).

Tuttavia hai a disposizione due strumenti per non rimanere schiacciato dal pagamento:

  • Puoi chiedere al giudice tributario una sospensione cautelare dell’atto (in tutto o in parte). Se il giudice concede la sospensione dell’esecuzione, non dovrai pagare le somme sospese finché non arriverà la sentenza . Spesso i giudici sospendono l’obbligo di pagare la parte eccedente il terzo (dato che il terzo è obbligatorio per legge salvo rarissimi casi). In alcuni casi, se i motivi del ricorso sono forti, possono sospendere anche l’intero atto, esonerandoti dal versare il terzo.
  • In ogni caso, se vinci il ricorso, le somme provvisoriamente pagate ti verranno restituite. L’eventuale sentenza di accoglimento infatti annulla (o riduce) il debito e l’Amministrazione dovrà rimborsare quanto hai pagato in eccedenza rispetto a quanto risulta dovuto secondo la decisione. Il rimborso deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato.

Riassumendo: quando fai ricorso devi mettere in conto di pagare almeno qualcosa (tipicamente un terzo delle imposte). Non basta presentare il ricorso per congelare tutto. Solo un provvedimento del giudice (sospensione) può bloccare la riscossione. E se non ottieni la sospensiva, dovrai pagare il terzo e attendere l’esito del processo per sapere se pagare il resto oppure ottenere indietro quello che hai pagato.

(Una eccezione: nelle liti fino a € 3.000 tra privati e fisco non c’è obbligo del versamento provvisorio. Ma sopra tale soglia sì.)

7. È possibile rateizzare il pagamento dell’accertamento esecutivo?

Sì, la rateizzazione è spesso la soluzione praticabile per chi non può saldare in un’unica soluzione. Occorre distinguere due fasi però:

  • Entro i primi 60 giorni dalla notifica: in questa fase l’atto è ancora presso l’ente impositore. Alcuni uffici consentono una sorta di pagamento rateale “interno” (soprattutto per avvisi bonari o conciliazioni). Ma per un accertamento esecutivo vero e proprio, la norma non prevede rateazioni con l’Agenzia delle Entrate: se vuoi rateizzare prima che scada il termine, l’unico modo è presentare ricorso entro 60 giorni e poi chiedere la dilazione all’Agente dopo l’affidamento. In alternativa, puoi valutare l’adesione all’accertamento prima della scadenza (se ancora ammessa), in quel caso la legge consente 8 rate trimestrali.
  • Dopo i 60 giorni (a ruolo affidato): in questo caso il debito è passato all’Agenzia Entrate–Riscossione (AdER), e potrai chiedere a quest’ultima la rateizzazione. Le regole attuali prevedono: fino a € 120.000 si possono ottenere piani fino a 6–7 anni (massimo 84 rate mensili) e oltre € 120.000 fino a 10 anni (120 rate) con comprovata difficoltà . La domanda va fatta online sul sito AdER oppure via PEC, allegando l’ISEE o documenti di reddito se superi 120k. Se la concedono (di solito sì, salvo tu sia già decaduto altre volte), dovrai rispettare le scadenze mensili. Durante la rateizzazione, AdER non procede con nuovi pignoramenti; se ce n’erano in corso, li sospende finché paghi.

Qualche dettaglio: sulle rate gravano interessi (attualmente intorno al 3,5–4%) e l’aggio della riscossione (circa il 3% per pagamenti entro 60 gg, sale al 6% oltre, ma quando rateizzi di solito è sul totale iniziale). Se salti 5 rate – anche non consecutive – decadi dal beneficio: significa che l’intero residuo diventa riscuotibile subito e AdER può pignorare senza altre dilazioni . È tollerata qualche piccola morosità (fino a 4 rate in totale), ma alla quinta sei fuori.

Nota: presentare ricorso non preclude di chiedere la rateizzazione. Puoi fare entrambe le cose: impugnare l’atto e intanto, magari per cautelarti, pagare a rate . Questo a volte si fa per evitare misure cautelari sul patrimonio in attesa della sentenza. Se poi vincerai, ti restituiranno quanto pagato.

Quindi, in conclusione: sì, puoi rateizzare il debito da accertamento esecutivo. Devi attendere che l’atto venga affidato ad AdER (di solito dopo 90 giorni dalla notifica) e poi presentare subito domanda di dilazione. Nel frattempo, se temi pignoramenti, puoi anche anticipare la richiesta non appena ricevi la comunicazione di carico. Oggi AdER concede piani abbastanza lunghi, soprattutto dopo le riforme post-Covid, che tengono conto delle difficoltà economiche generali.

8. Che differenza c’è tra cartella di pagamento e accertamento esecutivo?

La cartella di pagamento (anche detta cartella esattoriale) è uno strumento “tradizionale” della riscossione: è l’atto con cui l’Agente della Riscossione richiede formalmente al debitore il pagamento di somme iscritte a ruolo. La cartella viene emessa dopo un atto impositivo (ad es. dopo un accertamento fiscale “ordinario” o dopo un controllo automatizzato) e contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni. Se non si paga, sulla base di essa si procede ad esecuzione.

L’accertamento esecutivo, invece, unisce in sé la funzione di accertamento e quella di titolo esecutivo. Una volta notificato, infatti, sostituisce la cartella: se non viene pagato né impugnato entro 60 giorni, diventa esso stesso il titolo su cui l’Agente può agire . In pratica, quando ricevi un avviso di accertamento esecutivo non riceverai successivamente una cartella per lo stesso debito. Trascorsi 90 giorni circa, l’Agenzia Entrate-Riscossione prenderà in carico l’importo e, passati (eventuali) 180 giorni, potrà procedere direttamente al pignoramento o ad altre misure.

Possiamo dire che la cartella di pagamento fungeva da “ponte” tra l’accertamento e l’esecuzione; con gli accertamenti esecutivi questo ponte viene abolito e si passa dall’atto impositivo direttamente all’esecuzione. Ciò riduce i tempi: in passato potevano passare anche un paio d’anni tra accertamento e cartella, oggi dopo 2–3 mesi l’accertamento è già titolo esecutivo.

Un altro aspetto: la cartella di pagamento è un atto impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario (entro 60 gg dalla notifica), ad esempio per vizi propri o perché il tributo non era dovuto. Con l’accertamento esecutivo, non essendoci cartella, il contribuente deve far valere tutto direttamente impugnando l’accertamento (entro i soliti 60 gg). Non avrà più la “seconda chance” di contestare in giudizio tramite la cartella, perché questa non verrà emessa .

Infine, la cartella contiene anche carichi diversi dai tributi (multe stradali, contributi INPS, etc.), mentre l’accertamento esecutivo è strumento specifico per tributi.

In sintesi: la differenza principale è che l’accertamento esecutivo concentra in un unico atto ciò che prima richiedeva due atti (avviso + cartella). Dal punto di vista del contribuente, ricevere un accertamento esecutivo equivale a ricevere già un precetto: ignorarlo porta direttamente al pignoramento senza ulteriori avvisi, se non la presa in carico e, talvolta, un’intimazione di pagamento da AdER dopo un anno.

9. Cos’è la “nota di presa in carico” e posso impugnarla?

La nota di presa in carico è la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) invia al contribuente per informarlo che un certo debito gli è stato affidato per la riscossione. In pratica, dopo aver ricevuto il ruolo dall’ente impositore, AdER manda questa lettera (spesso per posta semplice o PEC) in cui indica gli estremi del debito (ente creditore, numero atto, importo) e invita a pagare prima di procedere esecutivamente.

Di per sé, la nota di presa in carico è un atto interno di comunicazione, che non rientra tra quelli espressamente impugnabili elencati nell’art. 19 D.Lgs. 546/92. La Cassazione ha però chiarito che diventa impugnabile in un caso specifico: cioè quando tale nota/lettera costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del debito . Ciò accade, ad esempio, se l’accertamento esecutivo era stato notificato invalidamente o a un indirizzo errato, per cui il contribuente non ne sapeva nulla, e la prima volta che scopre di avere un debito col Fisco è grazie a questa comunicazione di AdER. In tale situazione, la nota di presa in carico svolge in concreto la funzione di atto impositivo, informando il contribuente di una pretesa prima ignota: la giurisprudenza la considera perciò impugnabile dinanzi al giudice tributario (essendo equiparabile a un’intimazione di pagamento). L’ordinanza Cass. n. 6589/2025 ha proprio affermato questo principio .

Al contrario, se l’accertamento esecutivo era stato notificato regolarmente e il contribuente ne era a conoscenza, allora la successiva nota di presa in carico è solo un promemoria e non può essere impugnata autonomamente . In tale caso, eventuali vizi del procedimento (es. decadenza, vizi di notifica dell’accertamento) dovevano essere fatti valere impugnando l’accertamento nei termini o con opposizione all’esecuzione, non certo attaccando la nota.

Riassumendo: in generale la nota di presa in carico NON è impugnabile, perché non è un atto con contenuto di pretesa nuovo (ripete una pretesa già formalizzata nell’accertamento). Fa eccezione la situazione in cui tu non abbia mai ricevuto l’accertamento originario: allora puoi impugnare la nota davanti alla CGT eccependo l’omessa notifica dell’accertamento e chiedendo l’annullamento del debito per questo vizio. Se invece l’accertamento ti era arrivato, la nota non aggiunge nulla e non è tra gli atti ricorribili.

(Suggerimento: se ricevi una nota di AdER e non avevi visto l’atto iniziale, contatta subito un legale per valutare il ricorso contro la nota per notifica nulla dell’accertamento. Va fatto entro 60 gg dalla ricezione della nota stessa.)

10. Posso presentare istanza di autotutela dopo la scadenza dei 60 giorni?

Sì, puoi presentare un’istanza di autotutela in qualsiasi momento, anche a distanza di mesi o anni. L’autotutela non ha termini perentori: essendo un’azione amministrativa di riesame dell’atto, l’Ufficio può teoricamente intervenire finché il debito non è definitivamente riscosso (e anche dopo, tramite rimborso, se riconosce un errore). Quindi non c’è una scadenza per chiedere all’Agenzia delle Entrate di annullare/rettificare l’atto in via di autotutela.

Tuttavia, devi considerare un paio di cose fondamentali:

  • Come già evidenziato, il deposito di un’istanza di autotutela non sospende la riscossione né “riapre” i termini di ricorso . Se sei oltre i 60 giorni, l’atto è definitivo e l’Agente della Riscossione può procedere anche se tu hai chiesto autotutela. L’Ufficio valuterà la tua istanza, ma nel frattempo il debitore rimane esposto.
  • L’Amministrazione finanziaria non è obbligata ad accogliere l’autotutela. Anzi, nella maggior parte dei casi tende a respingerla se non ci sono errori oggettivi. Quindi non fare eccessivo affidamento su questa via, specie se i motivi che sollevi erano discutibili o già valutati (es: “non sono d’accordo con la ripresa fiscale” – difficilmente accolta in autotutela).

Detto ciò, presentare autotutela dopo i 60 giorni può comunque essere utile se, ad esempio, trovi un errore palese nell’atto (esempio: ti contestano due volte la stessa imposta, oppure c’è un evidente scambio di persona, o un calcolo matematico sbagliato). In questi casi l’Ufficio potrebbe riconoscere l’errore e procedere allo sgravio anche se i termini di ricorso sono scaduti, per ragioni di equità e buon andamento amministrativo.

Ma attenzione: se sei ancora nei 60 giorni e pensi di ricorrere, non affidarti solo all’autotutela! Invia pure l’istanza, ma presenta anche il ricorso nei termini, perché se l’istanza non viene accolta resti poi senza difese. Molti contribuenti incappano in questo errore, credendo che l’autotutela “fermi” l’atto: non è così.

In definitiva: puoi fare istanza di autotutela anche dopo i 60 gg, ma considerala come un tentativo extra-giudiziale che non ti garantisce nulla. Se l’Ufficio è ragionevole e il tuo rilievo è fondato, potrebbe accoglierla e annullare/ridurre l’atto (magari emettendo un provvedimento di sgravio in autotutela). Altrimenti, andrà avanti con la riscossione.

(Una strategia prudente è: se i 60 giorni non sono ancora scaduti, presenta sia ricorso che autotutela; se sono già scaduti, presenta autotutela e parallelamente cerca di negoziare un pagamento/una dilazione per evitare guai mentre attendi risposta.)

11. Come funzionano i nuovi limiti di notifica delle cartelle introdotti nel 2024?

La riforma della riscossione attuata col D.Lgs. 110/2024 ha introdotto importanti novità anche per le cartelle di pagamento (che, sebbene destinate a scomparire per gli accertamenti esecutivi, restano per altri tipi di ruoli, ad esempio quelli da controlli automatizzati o da enti diversi dal Fisco). In particolare, il decreto ha previsto che l’Agente della Riscossione deve notificare la cartella entro 9 mesi dalla data in cui il ruolo diventa esecutivo . Se l’Agente non rispetta questo termine di 9 mesi, il ruolo “decade”, cioè perde efficacia e non potrà più essere riscosso tramite cartella.

È una norma pensata per accelerare la riscossione ed evitare che cartelle vengano notificate molti anni dopo l’accertamento, quando magari il contribuente non se lo aspetta più. Ora c’è un limite temporale: entro 9 mesi dall’iscrizione a ruolo, la cartella dev’essere notificata altrimenti quel carico viene annullato d’ufficio.

Altro punto: se per caso una cartella viene notificata oltre i 9 mesi e il contribuente – non sapendo di questa decadenza – paga comunque, la legge prevede che l’Agente dovrà restituire le somme versate indebitamente . Quindi la tutela è completa: il debitore non subisce pregiudizio se paga qualcosa su una cartella tardiva, perché ha diritto al rimborso.

Infine, un’ulteriore innovazione (sempre D.Lgs. 110/2024) è la già citata estinzione automatica dei ruoli dopo 5 anni di infruttuosità. Significa che, per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2025 in poi, se entro il quinto anno l’Agente non è riuscito a incassare nulla e non ha notificato atti esecutivi, quel ruolo viene cancellato d’ufficio il 31 dicembre del quinto anno . Questo di fatto “condona” i crediti non riscossi in tempi ragionevoli, evitando di tenere aperti all’infinito piccoli debiti. Restano esclusi però i debiti per: aiuti di Stato da recuperare, danni erariali (Corte dei conti) e risorse UE (dazi, IVA import).

In sintesi: – Notifica cartelle entro 9 mesi (per ruoli post-2024): se non avviene, il debito decade. – Estinzione ruoli dopo 5 anni (ruoli dal 2025): se nessuna riscossione o atto in 5 anni, addio debito.

Queste misure vanno a vantaggio del contribuente diligente, perché spronano AdER ad agire in fretta e a liberare i cittadini dai “debiti fantasma” rimasti lì per anni senza esito.

(Per gli accertamenti esecutivi questa regola dei 9 mesi non si applica perché non c’è cartella; però, di fatto, se AdER non agisce entro 5 anni, il ruolo si estingue comunque.)

12. Cosa prevede il nuovo Testo Unico sulla riscossione (TUVR) per gli accertamenti esecutivi?

Il d.lgs. 33/2025 (Testo Unico versamenti e riscossione) è entrato in vigore il 27 marzo 2025, ma molte sue disposizioni – tra cui quelle che impattano sugli accertamenti esecutivi – decorrono dal 1° gennaio 2026. In sintesi, il TUVR riordina la normativa e incorpora i vari decreti esistenti, confermando l’assetto recente. Ecco i punti salienti inerenti agli accertamenti esecutivi:

  • Viene definito il ruolo come “l’elenco dei debitori e delle somme dovute” formato dall’ente creditore. La novità è che il ruolo diventa esecutivo con la sola sottoscrizione da parte dell’ente . Tradotto: non servirà più la notifica della cartella per dare efficacia esecutiva al ruolo. Questo è in linea con quanto già avviene per gli accertamenti esecutivi (che in sostanza equivalgono a ruoli immediatamente esecutivi comunicati con l’avviso stesso). In futuro, ogni credito tributario iscritto a ruolo sarà di per sé esecutivo.
  • Viene disciplinato l’estratto di ruolo (quel documento che si richiede in AdER per vedere la propria posizione debitoria): il TUVR sancisce che non è un atto impugnabile, a meno che – come detto – costituisca il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del debito . È la cristallizzazione nel testo unico di ciò che la Cassazione ha statuito (v. Cass. 21254/2023 e ord. 6589/2025). L’idea è ridurre il contenzioso basato sui meri estratti di ruolo: d’ora in poi, o c’è omessa notifica a monte (e allora si ricorre contro quell’omissione, magari via opposizione 615) oppure l’estratto non si può autonomamente impugnare.
  • Si conferma che l’accertamento esecutivo sostituisce la cartella: infatti, per i tributi rientranti nel suo campo, non vi sarà più la fase dell’iscrizione a ruolo con emissione di cartella separata. Questo era già realtà, ma ora è legge consolidata in un Testo Unico.
  • Il TUVR accorpa e uniforma le norme su rateizzazioni, sospensioni, pignoramenti ecc. Ad esempio, recepisce le novità di D.Lgs. 110/2024 sulle rate (fino a 120 rate). Prevede procedure più snelle per la richiesta di sospensione in caso di contestazioni giudiziali in corso.
  • Importante: con il TUVR vengono abrogate le norme precedenti confluite in esso. Quindi D.P.R. 602/73 e altre disposizioni saranno in parte sostituite dagli articoli del Testo Unico (che va dall’art. 1 all’art. 243). Per il contribuente in pratica cambia poco, se non che si farà riferimento ai nuovi articoli.

In definitiva, per l’utente finale il TUVR significa: semplificazione (le norme saranno tutte in un unico testo), certezza (alcuni dubbi interpretativi vengono risolti, es. estratto di ruolo), e una conferma del trend di una riscossione più automatizzata (ruoli subito esecutivi) ma anche più “pulita” (cancellazione debiti inesigibili in 5 anni, ecc.). Bisognerà però abituarsi ai nuovi riferimenti normativi e verificare come la prassi li applicherà nel 2026.

13. Esistono casi in cui le sanzioni tributarie non sono immediatamente esecutive?

Sì. Un caso particolare è quello in cui la violazione fiscale contestata integra anche un reato tributario (ad esempio dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false, omessa dichiarazione oltre soglie penali). In tali situazioni si ha un doppio binario: da un lato il procedimento penale a carico del contribuente (o di chi ha commesso il reato), dall’altro l’accertamento tributario con relative sanzioni amministrative.

La Cassazione ha affermato che, quando per la medesima violazione sono previste sanzioni penali, le sanzioni amministrative tributarie non possono essere riscosse – limitatamente ad alcuni soggetti – finché il procedimento penale non si conclude con archiviazione o assoluzione . In particolare, l’art. 19, co. 2, D.Lgs. 74/2000 elenca le persone su cui possono ricadere le sanzioni amministrative in caso di reato fiscale (di solito l’ente o altri obbligati in solido). Ebbene, la Cassazione (sent. n. 9192/2025) ha chiarito che tali sanzioni non sono esigibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati in quella norma finché il giudizio penale non si chiude con esito liberatorio (proscioglimento) . In pratica tutela, ad esempio, gli eredi del contribuente o i soci coobbligati: se il contribuente è imputato per reato, le sanzioni tributarie non si possono far pagare a terzi (eredi, soci) finché non si vede l’esito penale.

Questo perché se in sede penale poi c’è condanna, le sanzioni amministrative andranno pagate dal colpevole (non dagli eredi); se c’è assoluzione, quelle sanzioni decadono (perché non c’è violazione punibile). Dunque l’Agente della Riscossione deve attendere.

Attenzione: ciò vale solo per le sanzioni amministrative tributarie collegate a reati. Le imposte e interessi invece sono dovuti e riscossibili subito, perché il debito d’imposta è autonomo dal processo penale. Quindi l’accertamento esecutivo per reato tributario di norma intimerà tutta la somma (imposta + sanzioni), ma l’Agente sospenderà la riscossione delle sanzioni finché il penale è pendente. In pratica, potrebbe riscuotere solo le imposte e tenere “congelata” la parte sanzionatoria fino a definizione del giudizio.

Inoltre, se nel frattempo muore il contribuente imputato, le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi (per legge, le sanzioni tributarie sono personali e non trasferibili agli eredi). Le imposte invece sì.

Riassumendo: in presenza di procedimenti penali per reati fiscali, c’è una sospensione di fatto nella esecutorietà delle sole sanzioni tributarie verso soggetti diversi dal reo, fino all’esito del penale . Questo è un caso particolare in cui, pur avendo l’accertamento forza esecutiva, la riscossione di parte di esso è congelata ex lege. Conviene segnalare all’Agente l’esistenza del penale, se applicabile, per evitare azioni improprie.

14. È possibile bloccare un pignoramento avviato dall’Agente della Riscossione?

Sì, in certe circostanze puoi bloccare o far sospendere un pignoramento fiscale già avviato. Le vie sono essenzialmente due:

  • Opposizioni in sede civile: se il pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) è già stato notificato, puoi proporre opposizione al giudice dell’esecuzione. Ci sono due tipi: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se contesti il diritto di procedere (ad es. perché l’accertamento non ti è mai stato notificato, quindi il titolo è inesistente; oppure perché il debito si è prescritto); oppure opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. se contesti vizi formali del pignoramento o del precetto (es: notifica del pignoramento viziata, mancato rispetto dei termini). Nel campo tributario l’opposizione 615 è ammessa nei limiti detti (mancanza titolo o impignorabilità beni), mentre la 617 è più limitata. In ogni caso, presentando questa opposizione in tribunale, puoi chiedere al giudice un provvedimento urgente di sospensione dell’esecuzione. Se dimostri che c’è un fumus (es. titolo fiscale mai notificato) e un pericolo, il giudice può sospendere immediatamente il pignoramento in attesa della decisione . Questo blocca di fatto l’azione esecutiva.
  • Intervento del giudice tributario: se hai un ricorso pendente in Commissione (oggi Corte Giust. Trib.), puoi rivolgerti anche al Presidente della CGT o al giudice competente per la sospensiva, segnalando che l’Agente ha iniziato il pignoramento nonostante tu abbia un ricorso in corso. L’art. 47 D.Lgs. 546/92 consente al giudice tributario di sospendere l’atto impugnato (l’accertamento) e ci sono casi in cui, se vieni con un pignoramento in atto, il giudice tributario concede velocemente la sospensione per evitare danni irreparabili. Tuttavia, se non hai fatto ricorso entro i termini, questa strada non è percorribile (il giudice tributario non può intervenire su atti esecutivi in fase avanzata, che sarebbero di competenza del giudice ordinario).
  • Procedure concorsuali o da sovraindebitamento: come accennato, se hai avviato (o avvii rapidamente) una procedura come un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione, dal momento in cui il giudice ammette la procedura viene disposta la sospensione di tutte le azioni esecutive dei creditori, compresi i pignoramenti fiscali . Quindi, se rientri nei requisiti, depositare un’istanza di sovraindebitamento può mettere in pausa il pignoramento. Ovviamente serve il supporto di un OCC e tempi un po’ più lunghi, ma è efficace. Anche nel concordato preventivo o composizione negoziata per imprese c’è lo stop alle esecuzioni se ammesso.

In conclusione, se arriva un pignoramento non sei completamente inerme: contatta subito un avvocato per valutare un’opposizione (specie se l’atto non ti era stato notificato prima, hai ottime chance col 615 c.p.c.). Il tribunale può sospendere la procedura in pochi giorni se accoglie l’istanza cautelare. Nel frattempo, se hai margine, puoi anche cercare un accordo con AdER (ad esempio chiedendo di convertire il pignoramento in un piano di rateazione, talvolta lo consentono previo pagamento di una parte). L’importante è agire tempestivamente: dopo che i beni sono stati venduti o i soldi assegnati, è più difficile tornare indietro.

15. Cosa succede se ho più accertamenti esecutivi in corso contemporaneamente?

Se ti trovi con diversi debiti da accertamento esecutivo (magari di anni diversi o tributi diversi) e non sei riuscito a impugnarli o pagarli, la situazione può farsi pesante: potresti ricevere più azioni esecutive in parallelo. Per gestirla al meglio, considera questi punti:

  • Rateizzazione unificata: L’Agenzia Entrate-Riscossione consente di chiedere una rateizzazione cumulativa per tutti i carichi a ruolo intestati allo stesso contribuente. Ciò significa che, se hai 5 accertamenti esecutivi affidati e magari qualche cartella, puoi fare un’unica domanda di dilazione e ottenere un piano di rate unico che copre l’intero debito. Questo è vantaggioso perché ti evita di pagare più rate separate ogni mese e soprattutto evita che, dilazionandone uno e non l’altro, l’Agente proceda sui restanti. Quindi la prima cosa da fare è: appena possibile, chiedi la rateizzazione dell’intero importo iscritto a ruolo (purché rientri nei limiti per cui te la concedono).
  • Decadenza e riattivazione esecuzioni: se ottieni la rateizzazione unica e la rispetti, sei protetto da esecuzioni su tutti quei debiti. Però attento: se decadi per mancato pagamento di 5 rate, il problema è che tutte le azioni esecutive sospese possono ripartire immediatamente e in blocco . Ad esempio, supponiamo che avevi 3 accertamenti già con fermi e ipoteche pronte, ma hai rateizzato: quelle misure sono sospese finché paghi. Se smetti di pagare e decadi, l’Agente può riprendere tutti i fermi, ipoteche e pignoramenti su ogni posizione. Quindi la decadenza da una rateizzazione cumulativa ha un effetto molto grave, perché riattiva magari 5-6 procedure tutte insieme. Dunque, se hai difficoltà a pagare le rate, contatta prima AdER (oggi c’è una certa flessibilità, ad esempio possibilità di chiedere una proroga del piano prima di decadere, se peggiorano le condizioni).
  • Composizione della crisi: se i debiti sono troppi e le rate superano la tua capacità, valuta soluzioni più incisive. Ad esempio, un piano del consumatore può accorpare tutti i debiti (bancari, fiscali, etc.) e prevedere un pagamento parziale in base alle tue risorse. Questo non solo riduce l’ammontare totale da pagare, ma ti tutela dai creditori con il provvedimento del giudice. Anche la composizione negoziata per un’impresa sovraindebitata è un’opzione: con l’esperto puoi chiedere la moratoria delle esecuzioni e trattare con il fisco un piano di rientro più leggero.
  • Strategie giudiziarie: se alcuni di questi accertamenti presentano vizi formali (ad es. uno magari non ti fu notificato), puoi concentrarti su quello per far annullare almeno quello tramite opposizione all’esecuzione. Ridurre il numero di debiti in esecuzione alleggerisce la pressione. Ogni atto può avere storia a sé, quindi analizzali singolarmente con un professionista: potresti scoprire che uno è prescritto, un altro notificato male, etc. e agire caso per caso.

In sintesi, avere più accertamenti esecutivi richiede un piano coordinato: conviene unificarli in un percorso di rientro unico (rate o procedura concorsuale) piuttosto che gestirli separatamente. Così eviti di rincorrere troppi pagamenti e di incappare in errori. Un avvocato esperto, insieme magari a un commercialista, può aiutarti a riorchestrare il debito complessivo e a negoziare con l’Agente soluzioni sostenibili. Tenere la situazione frammentata rischia di farti perdere il controllo (arriva un fermo da un lato, un pignoramento dall’altro…). Un approccio unificato invece ti dà visione d’insieme e priorità su cui intervenire.

(Ad esempio: il nostro Studio spesso ottiene per i clienti un “piano di rientro globale” concordato col fisco, che accorpa diverse posizioni. Oppure opta per un piano del consumatore che spazza via i debiti eccedenti la capacità. Ogni caso va valutato ad hoc.)

16. Posso ottenere l’estinzione del debito attraverso la riforma del 2024?

La riforma introdotta col D.Lgs. 110/2024 ha previsto una misura di “discarico automatico” dei ruoli che, di fatto, si traduce in un’estinzione del debito senza pagamento, ma solo in casi specifici. Precisamente, la norma stabilisce che per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2025 in poi, se trascorrono 5 anni dalla data di esecutività del ruolo senza che sia stata riscossa alcuna somma e senza che siano state attivate procedure esecutive, il debito si estingue di diritto allo scadere di quel periodo . In altre parole, se il Fisco non riesce a farsi pagare nulla entro cinque anni, quel debito viene tolto dai carichi pendenti.

Questa è una novità importante, perché prima un debito poteva rimanere formalmente pendente per 10 anni (termini di prescrizione) e oltre se interrotto. Ora invece, per i ruoli “nuovi”, c’è questa specie di tagliola dei 5 anni.

Tuttavia, attenzione: la regola vale solo per i ruoli affidati da 2025 in avanti (quindi non su debiti precedenti). Inoltre, sono esclusi alcuni tipi di debiti: – quelli per recupero di aiuti di Stato (lo Stato deve recuperarli per vincolo UE, non può dismetterli), – quelli per danni erariali da sentenze della Corte dei conti, – e i debiti verso l’UE (dazi, IVA import, risorse proprie UE).

Per tutti gli altri, invece, funziona. Significa che se nel 2025 ti viene affidato un ruolo (ad es. da accertamento 2024 non pagato) e fino alla fine del 2030 l’Agente non incassa e non fa in tempo a pignorare, dal 1° gennaio 2031 quel debito è estinto automaticamente. Non devi presentare alcuna domanda: è d’ufficio, sulla base dei dati di Agenzia Riscossione.

Questa norma mira a “pulire” i ruoli vecchi e piccoli su cui il fisco non è efficace, per concentrare gli sforzi altrove.

Quindi, rispondendo: , in teoria potresti ottenere l’estinzione del debito se rientri in quel caso, ma devi aspettare 5 anni e sperare che in quei 5 anni l’Agente non faccia nulla e non recuperi nulla. Non è una garanzia su cui fare totale affidamento, perché l’Agente potrebbe comunque tentare un’azione (basta una intimazione o un fermo ogni tanto e il ruolo non si estingue). Però se il tuo debito è di quelli difficili da riscuotere (magari non hai beni aggredibili e l’Agente se ne “dimentica”), passati 5 anni potresti vedere la fine di quell’incubo senza pagare.

In pratica, è una sorta di “condono a tempo”: se resisti 5 anni senza che lo Stato recuperi nulla, sei salvo. Chiaramente non è un diritto soggettivo, ma un meccanismo automatico.

Per i ruoli affidati prima del 2025, non c’è estinzione automatica (a meno di interventi normativi specifici come condoni). Quindi ad esempio per cartelle del 2018 la regola non vale.

È comunque consigliabile non contare troppo su questa via e giocare d’anticipo: se hai un debito e vuoi liberartene, meglio usare gli strumenti attivi (rottamazioni, transazioni, rate) piuttosto che confidare che il Fisco ti “dimentichi” per 5 anni.

(Nota: il discarico automatico quinquennale è concetto nuovo e andrà verificato in pratica dal 2026-2030. Potrebbe incentivare AdER a fare almeno un atto entro 5 anni per non far estinguere il debito. Dunque aspettarsi inattività totale forse non è realistico. Ma debiti piccoli o defunti potranno sparire così.)

17. Le norme sui tributi locali sono diverse da quelle fin qui descritte?

In gran parte sono simili, ma ci sono alcune differenze. La legge 160/2019 ha dato ai Comuni la facoltà di adottare l’accertamento esecutivo anche per le proprie entrate (IMU, TARI, TASI, imposta di soggiorno, canoni ecc.). Molti Comuni l’hanno fatto dal 2020 in poi. I regolamenti comunali in genere ricalcano il modello statale: avviso con intimazione a pagare entro 60 giorni e avvertimento che, trascorsi 30 giorni, il debito sarà affidato al concessionario locale per la riscossione . Anche nei tributi locali spesso si prevede una sospensione di 180 giorni prima di iniziare esecuzioni (soprattutto se il Comune si avvale di AdER come riscossore, vale la regola generale).

Tuttavia ci sono alcune particolarità: – I termini di decadenza per gli avvisi locali possono differire: ad esempio, per l’IMU e la TARI i Comuni devono notificare gli accertamenti entro il 5° anno successivo all’anno di imposta (non il 6° come per omissione dichiarativa sui tributi statali, perché di solito la dichiarazione IMU/TARI non è annuale). Alcune entrate hanno prescrizioni proprie (es: multe stradali 5 anni, canoni 5 anni). Bisogna guardare la legge specifica. – Le sanzioni e interessi possono avere aliquote diverse (ad es. sanzione IMU 30% importo omesso, interessi legali). – Il concessionario locale (se non è AdER) segue la normativa del R.D. 639/1910 e D.Lgs. 46/99: in pratica emette un ingiunzione fiscale, che è analoga alla cartella. Alcuni Comuni grandi però hanno convenzioni con AdER, quindi in quei casi dopo l’accertamento locale c’è la presa in carico di AdER e procedure identiche ai tributi erariali. – Alcuni Comuni offrono possibilità di rateizzazioni ad hoc secondo regolamento proprio. Ad esempio, possono concedere più di 72 rate su tributi locali anche senza le soglie di AdER, oppure interessi ridotti. Bisogna vedere il Regolamento comunale sulla riscossione coattiva.

In generale, l’accertamento esecutivo comunale porta anch’esso a pignoramenti più rapidi. Ad esempio, se non paghi un accertamento IMU, dopo circa 3 mesi il debito va al concessionario e dopo 6 mesi possono pignorarti (magari ingiunzione e poi fermo auto, ipoteca se >20k). Le tutele difensive sono analoghe: puoi fare ricorso alla CGT provinciale competente (entro 60 gg) contro l’avviso IMU esecutivo, chiedere sospensione ecc. Puoi chiedere rate in Comune o al concessionario. Puoi fare opposizioni in tribunale se ingiunzioni/pignoramenti hanno vizi.

Va detto che i Comuni a volte commettono errori nell’adeguare i regolamenti, quindi qualche accertamento locale esecutivo è stato annullato perché non conteneva la dicitura giusta o fu notificato fuori termine.

Se hai più debiti locali, potresti dover trattare con soggetti diversi (ogni Comune ha il suo ufficio tributi e concessionario).

Riassumendo: stesse logiche ma normative frammentate per i tributi locali. È opportuno consultare il Regolamento comunale sulla riscossione coattiva del tuo Comune: lì sono indicati termini, soglie, procedure specifiche. Ad esempio, alcuni Comuni prevedono per le ingiunzioni fiscali il preavviso di 30 giorni prima di esecuzione (simile all’intimazione AdER), altri no.

Comunque, il trend è uniformare anche le entrate locali al modello “impoesattivo” degli statali, per cui aspettati che un avviso TARI non pagato generi anch’esso un pignoramento più velocemente di qualche anno fa.

(Se hai dubbi su atti locali, fai verificare i riferimenti di legge sull’atto: spesso citano L.160/2019 e il regolamento comunale. Un legale può capire se l’atto rispetta tali previsioni.)

18. Come influisce la residenza all’estero sulla notifica di un accertamento?

Se sei residente all’estero, la notifica degli atti tributari può seguire procedure differenti a seconda dei casi:

  • Se sei iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e hai fornito un indirizzo estero, l’Agenzia delle Entrate userà quell’indirizzo per notificare l’avviso. Di solito viene inviata una raccomandata internazionale con ricevuta di ritorno oppure tramite gli uffici consolari (meno frequente). La notifica si considera perfezionata secondo le regole della Convenzione postale: spesso se il destinatario non è trovato, l’atto va in giacenza nel paese estero per un certo periodo (variabile per paese) e poi è considerato consegnato o restituito.
  • In mancanza di indirizzo estero noto, l’Agenzia può notificare all’ultimo domicilio italiano o per pubblici proclami (ma è raro, solo per irreperibilità assoluta).

Dalla giurisprudenza: la Cassazione con ord. 22838/2025 ha confermato la validità della notifica all’estero tramite raccomandata A/R inviata all’indirizzo AIRE . Nello specifico, ha chiarito che il mancato ritiro della raccomandata all’estero non dà automaticamente diritto a rimessione in termini: in altri termini, se non ritiri la posta nel paese dove vivi, vale quanto detto per l’Italia, la notifica va comunque a buon fine dopo i tempi di giacenza e non potrai invocare di non aver saputo nulla per riaprire i termini . Quindi, sebbene uno possa pensare “sono all’estero, non mi prendono”, in realtà l’Agenzia riesce a notificare ugualmente, e la Cassazione ritiene quell’iter regolare.

Tempistiche: spesso le notifiche estere impiegano più tempo (mesi) per completarsi, quindi i 60 giorni di ricorso magari iniziano a decorrere più tardi rispetto alla data di spedizione. Occorre informarsi sul proprio Paese: ad es. in alcuni paesi la raccomandata viene considerata notificata al momento in cui tu la ritiri, in altri dopo X giorni di giacenza.

Se hai un domicilio eletto in Italia (ad es. un fiscalista che ti cura le cose), l’Agenzia potrebbe notificare direttamente a lui invece che seguire la via estera.

In generale, quindi, la residenza estera non ti esonera dal ricevere accertamenti. Devi stare attento alla posta consolare o internazionale. In caso di dubbio, è utile mantenere un domicilio per notifiche in Italia tramite un rappresentante fiscale, così che arrivi tutto lì e sei certo di essere avvisato in tempo.

Infine, ricorda che per chi è all’estero iscritto AIRE, le cartelle esattoriali vengono notificate anch’esse a quell’indirizzo estero (spesso tramite PEC se hai un indirizzo elettronico, altrimenti per posta via ministero Esteri). Insomma, il Fisco ti segue oltreconfine grazie a convenzioni e servizi postali internazionali.

Riassunto: se vivi fuori Italia, iscriviti all’AIRE obbligatoriamente e controlla la tua posta a quell’indirizzo. Le notifiche fatte in quel modo sono valide; non ritirarle non ti protegge (come da pronuncia Cassazione, non giustifica rimessione in termini) . Se invece non sei AIRE (illegale per italiani, ma succede), potrebbero notificare al tuo vecchio indirizzo italiano – il che è peggio, perché magari non sai nulla e l’atto diventa definitivo. Quindi meglio essere AIRE e ricevere correttamente all’estero.

19. Cosa succede se nel frattempo viene avviato un procedimento penale per reati tributari?

Quando c’è di mezzo un reato tributario (ad esempio dichiarazione fraudolenta, emissione di false fatture, occultamento di ricavi, ecc.), il procedimento penale e quello tributario corrono parallelamente ma con possibili interazioni:

  • L’accertamento fiscale (tributario) segue comunque il suo corso: l’Agenzia delle Entrate quantificherà le imposte evase e le sanzioni amministrative, emettendo accertamento esecutivo. Il fatto che esista un penale in corso non ferma l’attività di accertamento: il Fisco mira comunque a recuperare le imposte dovute. Dunque riceverai l’avviso di accertamento anche se hai un processo penale pendente per lo stesso fatto.
  • Come visto nella FAQ sulle sanzioni, se il reato coinvolge altre persone (es. amministratori di società, soci) e ci sono sanzioni, la riscossione delle sanzioni amministrative verso soggetti non imputati è sospesa fino a fine processo . Ma le imposte sono esigibili.
  • Dal lato penale, l’andamento del contenzioso tributario può avere riflessi: ad esempio, se in sede tributaria vinci il ricorso e fai annullare l’accertamento perché il fatto non sussiste (es: dimostri che non c’era evasione), ciò potrà essere usato come argomento difensivo nel penale, magari per ottenere l’assoluzione (perché cade la pretesa di imposta evasa) . Non è automatico, ma sicuramente un accertamento annullato indebolisce l’accusa di frode fiscale, e spesso i due procedimenti si influenzano.
  • Viceversa, se nel penale ammetti il debito e patteggi, in sede tributaria questo potrà essere usato per convincere i giudici della fondatezza della pretesa fiscale. Ma formalmente i giudici tributari non sono vincolati dal penale (principio di autonomia dei giudizi).
  • Molto importante: se vuoi estinzione o attenuanti penali, devi pagare il tributo evaso e gli interessi prima possibile (entro dibattimento). Questo perché le norme penali (D.Lgs. 74/2000) prevedono cause di non punibilità se paghi tutto il dovuto (per alcuni reati) o circostanze attenuanti. Quindi potresti essere incentivato a definire la questione tributaria (magari con adesione o definizione agevolata delle liti) e pagare pur di star meglio nel penale.

Quindi, durante un procedimento penale per reati tributari, conviene far coordinare la difesa tributaria e quella penale. L’avvocato tributarista e quello penalista (spesso sono figure diverse, ma nel nostro studio ad esempio lavorano insieme) devono scambiarsi informazioni: es. decidere se è opportuno far sospendere il processo penale in attesa dell’esito del ricorso tributario o viceversa.

In pratica: tu continuerai a dover fronteggiare l’accertamento (pagando o ricorrendo) e insieme dovrai difenderti in penale. Agisci su entrambi i fronti: – In tribunale penale, dimostra la tua innocenza (o patteggia se del caso). – In Commissione tributaria, fai valere le tue prove.

Se l’accertamento tributario viene annullato, l’avvocato penale potrà far valere l’esito favorevole nel processo (non vincola il giudice penale ma è un elemento fortissimo). Se invece perdi in tributario e la sentenza accerta definitivamente l’evasione, sarà difficile difendersi in penale, meglio puntare a soluzioni alternative (pagamento integrale per non punibilità ad esempio).

In conclusione: i due procedimenti sono distinti ma intrecciati. Con il supporto di professionisti competenti in entrambi i settori, puoi orchestrare una strategia che minimizzi le conseguenze sia fiscali sia penali.

20. Quali sono i vantaggi di affidarsi allo studio legale dell’Avv. Monardo?

Affidarsi allo Studio Legale e Tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo significa avere al proprio fianco un team di professionisti altamente specializzati che affrontano quotidianamente casi di debiti fiscali ed esecuzioni su tutto il territorio nazionale. I vantaggi concreti per il contribuente-debitore sono molti:

  • Competenza ed esperienza: l’Avv. Monardo è cassazionista (abilitato al patrocinio in Corte di Cassazione) e da anni si occupa esclusivamente di diritto tributario, bancario e procedure concorsuali. Coordina avvocati tributaristi e commercialisti esperti, per cui ogni aspetto del tuo caso verrà analizzato da chi conosce a fondo quella materia. Questo riduce errori e aumenta le chance di successo. La nostra esperienza con migliaia di cartelle, accertamenti e pignoramenti ci permette di individuare subito le strategie più efficaci.
  • Visione a 360°: a differenza di altri studi, offriamo una consulenza integrata. L’Avv. Monardo è anche Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia e Esperto negoziatore della crisi d’impresa. Ciò significa che sapremo consigliarti non solo sul ricorso tributario, ma anche su eventuali soluzioni alternative (piani di rientro, accordi con i creditori, procedure di esdebitazione) qualora il tuo problema fiscale sia parte di una crisi economica più ampia. Valuteremo la tua posizione da tutti i punti di vista – legale, finanziario, aziendale – per costruire una difesa personalizzata.
  • Azioni rapide e mirate: sappiamo che in questi casi la tempestività è tutto. Appena ci affidi il tuo caso, procediamo subito con l’analisi dell’atto e dei documenti: verifichiamo se la notifica è valida, se ci sono vizi (molto spesso ne troviamo, dalle doppie imposizioni alle firme non autorizzate!). Subito dopo, attiviamo le contromisure: presentiamo eventuali ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributarie competenti, chiediamo sospensive urgenti per congelare pignoramenti in corso, oppure depositiamo opposizioni al giudice civile se necessario. Lavoriamo in squadra – avvocati e commercialisti – per non tralasciare nulla.
  • Negoziazione con l’Erario: il nostro Studio, grazie alla reputazione e all’esperienza, è in grado di interloquire con l’Agenzia delle Entrate e con Agenzia Entrate-Riscossione in maniera efficace. Valutiamo sempre se conviene intraprendere una trattativa (ad esempio in fase di adesione o in mediazione tributaria) per ridurre sanzioni e ottenere una soluzione bonaria. Possiamo anche assisterti nelle richieste di rateizzazione complesse o nel presentare istanze di autotutela ben documentate che abbiano chance di accoglimento.
  • Tutela del patrimonio: uno degli obiettivi primari è proteggere i tuoi beni da misure aggressive. Studiamo assetti e strumenti legali per salvaguardare la prima casa, i conti di famiglia, l’auto necessaria per lavoro ecc. Se necessario, ricorriamo a procedure concorsuali (piano del consumatore, concordati) che bloccano immediatamente le esecuzioni e mettono un giudice a tutela dei tuoi interessi. Il nostro team ha ottenuto decine di omologhe di piani che hanno azzerato debiti esattoriali, consentendo ai clienti di ripartire puliti.
  • Aggiornamento costante: restiamo costantemente aggiornati sulle ultime novità normative e giurisprudenziali (come quelle discusse in questa guida). Questo significa che applichiamo subito ogni nuova legge favorevole (es. definizioni agevolate, sospensioni Covid quando c’erano) e sfruttiamo i più recenti orientamenti dei giudici a vantaggio del contribuente. Ad esempio, conosciamo a fondo le sentenze di Cassazione su notifica e presa in carico, e le utilizziamo come armi nelle memorie difensive.

In definitiva, affidandoti all’Avv. Monardo ti assicuri un’assistenza qualificata e multidisciplinare: avvocati tributaristi per impugnare gli atti in commissione, avvocati civilisti per eventuali opposizioni esecutive, commercialisti e gestori della crisi per le soluzioni di ristrutturazione del debito. Sarai seguito passo passo, con trasparenza e dedizione, nel percorso più adatto a risolvere la tua situazione.

Lo Studio Monardo punta a risolvere davvero i problemi del contribuente, non a rinviare soltanto. Ci prenderemo carico del tuo caso come se fosse il nostro, e metteremo in campo tutte le strategie legali necessarie – dal ricorso alla Cassazione se serve, fino all’accompagnarti in banca per sbloccare un conto pignorato dopo la sospensiva.

In concreto, se ti rivolgi a noi puoi aspettarti: un’analisi immediata del tuo avviso di accertamento esecutivo, la preparazione di un piano d’azione su misura, l’impugnazione tempestiva di ogni atto lesivo, la gestione delle trattative con il Fisco, e il raggiungimento dell’obiettivo finale: annullare o ridurre il debito e fermare ogni esecuzione sul tuo patrimonio.

Simulazioni pratiche e casi di studio

Per comprendere meglio come applicare le difese legali nella realtà, esaminiamo alcuni casi pratici risolti con successo, ispirati all’esperienza professionale. Queste simulazioni mostrano come un intervento competente possa cambiare radicalmente l’esito di vicende inizialmente sfavorevoli al contribuente.

Esempio 1 – Contestazione dell’accertamento per difetti di notifica e motivazione

Scenario: Giovanni, imprenditore edile, riceve a marzo 2025 un avviso di accertamento esecutivo dall’Agenzia Entrate per presunte omissioni IVA dell’anno 2021, per un importo totale (tra imposte, sanzioni e interessi) di € 50.000. L’atto viene consegnato dal postino alla madre di Giovanni, convivente, ma Giovanni nota che non ha mai ricevuto la seconda raccomandata informativa prevista. Inoltre, leggendo l’accertamento, vede che nella motivazione si fa solo riferimento generico a “controlli effettuati”, senza allegare alcun verbale: non capisce esattamente quali fatture o corrispettivi gli contestino.

Intervento: Giovanni si rivolge immediatamente all’Avv. Monardo. Analizzando l’atto, lo Studio riscontra due vizi importanti: (1) notifica irregolare, perché manca la prova dell’invio della raccomandata informativa al destinatario dopo la consegna al familiare (violazione art. 60 DPR 600/73); (2) motivazione lacunosa, poiché l’accertamento menziona un supposto “maggior ricavo” senza specificare da dove emerga e senza allegare il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che viene citato solo per relationem. In breve, Giovanni non è stato messo in grado di difendersi efficacemente.

Lo Studio predispone quindi un ricorso tributario dettagliato, notificandolo entro 60 giorni all’Agenzia Entrate. Nel ricorso si eccepisce la nullità della notifica e la nullità dell’atto per difetto di motivazione, chiedendo in via cautelare la sospensione dell’esecuzione (in vista anche di un potenziale pignoramento sui conti di Giovanni).

La Corte di Giustizia Tributaria, in tempi rapidi, accoglie l’istanza di sospensione, riconoscendo la fondatezza prima facie delle doglianze (notifica probabilmente irregolare e rischio di danno grave per l’azienda di Giovanni). Dopo qualche mese, con sentenza definitiva, la CGT annulla totalmente l’avviso per entrambi i motivi: la notifica è dichiarata nulla per mancanza della CAD e, in ogni caso, l’atto viene ritenuto privo di adeguata motivazione (violazione art. 7 L.212/2000).

Esito: L’accertamento esecutivo è stato annullato in toto. Giovanni non ha dovuto pagare nulla e soprattutto – grazie alla sospensione tempestiva – ha evitato il pignoramento del conto corrente che era imminente (l’Agenzia Riscossione, informata della sospensiva, ha bloccato l’azione). Questo esempio dimostra come sia cruciale individuare e far valere subito i vizi formali, che spesso salvano il contribuente indipendentemente dal merito fiscale.

Esempio 2 – Sovraindebitamento: piano del consumatore per debiti fiscali

Scenario: Maria è un’ex commerciante che ha chiuso l’attività e si è trovata con diversi debiti tributari non pagati: due accertamenti esecutivi per IRPEF e IVA (anni 2018 e 2019) per circa € 80.000 totali, più varie cartelle per contributi e una vecchia multa. Attualmente Maria lavora come dipendente part-time e possiede solo un piccolo appartamento in cui vive. Le sono già arrivati preavvisi di ipoteca e di pignoramento stipendio da parte dell’Agente della Riscossione. L’importo è troppo alto perché lei possa pagarlo, neanche rateizzando (le rate sarebbero troppo elevate per il suo reddito ridotto).

Intervento: L’Avv. Monardo, valutata la situazione di sovraindebitamento di Maria (debiti complessivi sproporzionati al suo patrimonio e reddito), decide di attivare una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare, essendo Maria una consumatrice (ora non imprenditrice), si opta per un Piano del consumatore. Viene coinvolto un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) di fiducia: Maria deposita presso il tribunale competente una proposta di piano in cui si impegna a versare ai creditori una parte del debito con cadenza mensile, utilizzando il suo stipendio in eccedenza rispetto alle spese essenziali. Con l’aiuto dei professionisti, mette a punto un piano quinquennale in cui pagherà circa € 300 al mese, per un totale di € 18.000 (ben inferiore agli € 80.000 iniziali).

Appena la procedura viene registrata, il legale di Maria chiede al giudice misure protettive: il tribunale emette un decreto di sospensione di tutte le azioni esecutive. Ciò significa che l’Agente della Riscossione non può procedere con l’ipoteca né con il pignoramento dello stipendio. I creditori vengono informati del piano e, nel piano stesso, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Riscossione sono destinatarie di una percentuale dei pagamenti (ad esempio, su € 18.000, circa € 15.000 vanno a loro e il resto agli altri creditori minori).

Dopo le verifiche del caso e un’udienza, il tribunale omologa il piano del consumatore di Maria, ritenendo che la proposta è fattibile e che la debitrice merita l’esdebitazione (non ha colpe gravi). Da questo momento, il piano diventa vincolante: Maria paga le rate stabilite e i creditori (Fisco incluso) non possono più agire individualmente. Trascorsi i 5 anni e pagati € 18.000, il tribunale dichiara l’esdebitazione: tutti i debiti residui di Maria verso l’Erario sono definitivamente cancellati.

Esito: Maria ha salvato la sua casa (niente ipoteca esecutiva) e il suo stipendio (niente pignoramento), e ha risolto la sua esposizione con il Fisco pagando solo circa il 20% del dovuto originario. Grazie alla procedura di sovraindebitamento condotta dallo Studio Monardo (l’Avv. Monardo in persona ha agito come Gestore della crisi), Maria ha potuto voltare pagina, liberandosi di un peso insostenibile. Questo caso mostra come, quando i debiti sono troppi per essere gestiti con i rimedi ordinari, esistono strumenti straordinari che offrono una via d’uscita concreta e legale dal sovraindebitamento, proteggendo al contempo il debitore.

Esempio 3 – Opposizione all’esecuzione per accertamento mai notificato

Scenario: Luca, piccolo imprenditore, scopre casualmente – tramite un accesso al portale EquiPro – di avere un debito iscritto a ruolo di € 15.000 per IRAP relativo all’anno 2018. Dall’estratto di ruolo risulta che tale importo deriva da un avviso di accertamento esecutivo del 2021 che però Luca non ha mai ricevuto. Infatti, vivendo all’estero per qualche tempo, quell’atto gli era stato notificato presso la vecchia residenza e poi era finito in irreperibilità. Luca si vede ora recapitare solo una comunicazione di presa in carico da Agenzia Entrate-Riscossione, che gli intima di pagare quei € 15.000. Poco dopo, gli viene anche notificato un atto di pignoramento presso terzi: AdER ha ordinato alla banca di congelargli € 15.000 dal conto.

Intervento: L’Avv. Monardo verifica subito che effettivamente manca la prova di notifica dell’accertamento 2018 – Luca non ne ha traccia, e dall’estratto risulta “irreperibile”. Pertanto c’è un forte vizio di legittimità: il titolo esecutivo non è stato correttamente portato a conoscenza del debitore. Si decide allora di agire con un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al Tribunale civile, contestando il diritto di AdER di procedere.

Viene redatto un atto di citazione urgente in cui si chiede di dichiarare inesistente/nulla la pretesa esecutiva, dato che l’accertamento non fu notificato e quindi il debito non è definito. Contestualmente si deposita ricorso per sospensione immediata del pignoramento presso terzi, dimostrando che il cliente è stato inconsapevole del debito fino a pochi giorni fa. Il Presidente del Tribunale, esaminati gli atti, emette un provvedimento di sospensione: la banca quindi non deve più trattenere le somme sul conto di Luca in attesa della decisione finale.

All’udienza di merito, AdER non riesce a produrre prova di una notifica regolare dell’accertamento 2018. Il Tribunale quindi accoglie l’opposizione di Luca e dichiara nullo il titolo esecutivo e improcedibile il pignoramento in corso . In sostanza, il giudice afferma che non essendo stata data conoscenza dell’atto impositivo, tutta la successiva esecuzione è illegittima. Condanna inoltre l’Agente della Riscossione a cancellare l’iscrizione a ruolo di quei € 15.000 e a rilasciare una quietanza a saldo zero a favore di Luca.

Esito: Il pignoramento sul conto di Luca viene definitivamente revocato e l’Agente è costretto a sgravare il debito dal ruolo. Luca si ritrova così libero da quella pendenza senza aver dovuto pagare nulla – in effetti il tributo potrà eventualmente essere richiesto di nuovo con un nuovo atto (se nei termini, e qui non lo era più). Questo esempio illustra come, quando i termini per ricorrere sono scaduti a causa di una notifica omessa, si possa comunque ottenere giustizia attraverso l’intervento del giudice dell’esecuzione. Sollevare l’eccezione di notifica nulla si rivela vincente e permette di neutralizzare un’esecuzione che sembrava ormai in atto.

Esempio 4 – Applicazione dell’estinzione automatica dei ruoli dopo 5 anni

Scenario: Stefano ha diversi debiti con il fisco, tra cui alcune cartelle esattoriali risalenti al 2015, principalmente per IVA non versata. L’importo totale era inizialmente intorno a € 12.000. Stefano, trovandosi in difficoltà economiche negli anni successivi, non è mai riuscito a pagare e nel frattempo non ha ricevuto ulteriori solleciti o atti (nessun pignoramento né fermi). Arriviamo al 2024: quelle cartelle risultano ancora “pendenti” ma ferme da tempo. Stefano sente parlare della nuova norma sullo stralcio automatico dopo 5 anni introdotta nel 2024 e chiede allo Studio Monardo se si applichi al suo caso.

Intervento: I professionisti verificano che le cartelle di Stefano sono state affidate all’Agente nel 2016. Dunque, purtroppo, non rientrano nel perimetro del D.Lgs. 110/2024 (che vale per affidamenti dal 2025 in poi). Ma segnalano a Stefano che c’è un altro provvedimento a lui favorevole: la Legge di Bilancio 2023 infatti ha previsto l’annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo fino a € 1.000 relativi a carichi anteriori al 2015. Tra i debiti di Stefano, alcune partite rientrano in questo condono (piccoli importi di sanzioni). Inoltre, gli esperti spiegano che, stante l’inerzia della riscossione da oltre 8 anni, è altamente probabile che l’Agente disarchivi quel ruolo entro fine 2025.

Effettivamente, a metà 2025 l’Agente comunica a Stefano che, in applicazione del “decreto riscossione 2024”, il suo vecchio debito residuo (all’incirca € 8.000 rimasti dopo condonini vari) sarà considerato inesigibile e annullato al 31 dicembre 2025 (5 anni dopo l’entrata in vigore della norma). Non occorre che Stefano presenti alcuna domanda.

L’Avv. Monardo consiglia Stefano di non intraprendere iniziative (come pagamenti parziali inutili), ma semplicemente di attendere, vigilando che nel frattempo non arrivino atti (che a questo punto, per quell’importo e quel tempo trascorso, sono improbabili). Stefano segue il consiglio e non versa nulla.

All’inizio di gennaio 2026, Stefano riceve dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione una comunicazione di estinzione del debito: tutti i ruoli a suo nome relativi a quegli anni sono stati discaricati e non più dovuti . Il suo estratto di ruolo risulta pulito; eventuali fermi amministrativi sul suo veicolo (che pendevano da anni) vengono revocati automaticamente.

Esito: Stefano si ritrova libero dal debito fiscale senza aver dovuto pagare nulla. Ha rischiato, certo, perché se il Fisco avesse agito prima avrebbe dovuto quantomeno dilazionare il pagamento; ma in questo caso la strategia di attendere l’automatismo normativo ha pagato. Questo esempio mostra l’importanza di avere un consulente aggiornato che conosce le misure di stralcio previste per legge: a volte il consiglio migliore è non fare nulla e attendere che la norma giochi a proprio favore. Naturalmente questo vale per situazioni specifiche e va ponderato caso per caso, ma quando c’è la possibilità di beneficiare di un condono o discarico, è bene saperlo e non fare passi azzardati.

Approfondimenti normativi: evoluzione e impatto sulle varie imposte

(Per i lettori più interessati al quadro storico-legislativo, forniamo un breve approfondimento cronologico su come la disciplina dell’accertamento esecutivo si è evoluta nel tempo e come ha influito sulle diverse categorie di tributi.)

Dalle origini alle riforme successive

Sebbene l’accertamento esecutivo abbia visto la luce con il D.L. 78/2010, il legislatore è intervenuto più volte per ampliarne l’ambito e adeguarlo ai diversi tributi. Dopo la conversione del decreto con la legge 122/2010, il D.L. 98/2011 ha precisato che la concentrazione della riscossione riguarda anche i tributi riscossi mediante sostituto d’imposta (come le ritenute d’acconto sui redditi) . Lo stesso anno, con il D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo), si è introdotta la sospensione automatica di 180 giorni prima dell’esecuzione, come abbiamo visto sopra. Il D.L. 201/2011 (decreto “Salva-Italia” di fine 2011) ha esteso l’accertamento esecutivo anche agli atti in materia di accise, cioè le imposte sulla produzione e sui consumi di prodotti come energia, alcolici, tabacchi .

Negli anni successivi ci sono stati interventi più indiretti: la riforma del ravvedimento operoso col D.Lgs. 175/2014, ad esempio, ha reso più conveniente per i contribuenti regolarizzare spontaneamente errori e omissioni, riducendo così il numero di avvisi emessi (molti contribuenti preferendo ravvedersi per evitare le sanzioni piene) .

Un momento importante è il 2015: con il D.Lgs. 156/2015 (riforma del contenzioso tributario) si è introdotto il reclamo-mediazione per le liti fino a € 50.000, come accennato. Ciò ha portato alla possibilità di definire molti accertamenti in sede pre-contenziosa con sanzioni ridotte al 35% . Inoltre nel 2015 è partito il processo tributario telematico, oggi diventato obbligatorio, che ha inciso anche sugli accertamenti esecutivi (ora nel ricorso bisogna includere anche l’Agente Riscossione e tutto avviene via PEC, come abbiamo visto).

Con la legge 208/2015 (Stabilità 2016) si è data la facoltà ai Comuni di affidare la riscossione locale ad Agenzia Entrate-Riscossione: questo ha favorito la diffusione dell’accertamento esecutivo anche alle entrate locali maggiori . I primi anni di applicazione nei Comuni hanno mostrato l’esigenza di uniformare i regolamenti: alcune città hanno dovuto modificarli per prevedere chiaramente l’intimazione a pagare e l’affidamento al concessionario, pena l’illegittimità degli atti.

Il D.L. 193/2016 ha segnato un’altra tappa: oltre a sciogliere Equitalia (nascita di AdER), ha introdotto la prima rottamazione delle cartelle . La definizione agevolata 2016 ha permesso di chiudere milioni di cartelle 2000-2015 pagando solo imposta e interessi legali. Questa misura, con l’incasso di miliardi da parte dello Stato, ha alleggerito il magazzino ruoli e in un certo senso anticipato l’idea poi codificata nel 2024 di cancellare i crediti non riscossi dopo tot anni. Nel 2018 poi il D.L. 119/2018 ha replicato con la rottamazione-ter e il saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà . Tutte esperienze che hanno dimostrato come le definizioni agevolate siano efficaci solo se accompagnate da un adeguato supporto: molti contribuenti hanno aderito ma alcuni non sono riusciti a pagare tutte le rate per mancanza di assistenza nel valutare la sostenibilità.

Il ruolo dell’art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 (transazione fiscale giudiziale)

Un’importante novità introdotta nel 2015 riguarda l’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992, che disciplina la cosiddetta definizione agevolata in sede giudiziale (il reclamo-mediazione). Oggi il contribuente può, per liti fino a € 50.000, presentare all’Agenzia delle Entrate una proposta di mediazione: se l’ufficio accetta, si chiude la controversia con un accordo omologato dal giudice, pagando di solito l’imposta e una sanzione ridotta al 35% . Questa possibilità, applicabile anche agli accertamenti esecutivi impugnati, rappresenta uno strumento strategico: consente di evitare l’incertezza del processo e al contempo riduce l’esborso economico per il contribuente, che risparmia su sanzioni e interessi. Va segnalato che la mediazione tributaria è obbligatoria in primo grado per le liti sotto 50.000 euro: quindi molti accertamenti esecutivi di piccolo importo oggi si definiscono così (anche l’AdE ha interesse a chiudere incassando subito).

Nel 2023 inoltre è stata introdotta (D.L. 34/2023) una definizione agevolata delle liti pendenti col Fisco, che per gli accertamenti esecutivi significa poter chiudere pagando una percentuale del valore in base al grado di giudizio (es. 90% in primo grado, 40% se avevi vinto in primo grado, etc.). Questi strumenti sono complementari alle difese tradizionali e lo Studio Monardo li valuta sempre: spesso si consiglia al cliente di accettare una definizione se vantaggiosa economicamente.

Focus sui tributi locali: regolamenti comunali e differenze operative

Per le entrate comunali (IMU, TARI, Imposta di soggiorno, Cosap/Canone unico, ecc.), come detto, valgono in buona parte le stesse regole degli accertamenti esecutivi erariali, ma con adattamenti. Ad esempio: – Molti Comuni, nel recepire la L.160/2019, hanno previsto che l’accertamento esecutivo locale abbia sì intimazione 60 giorni e titolo esecutivo dopo 30, ma spesso richiedono un ulteriore avviso (ingiunzione) prima del pignoramento. Ciò per conformarsi magari a prassi pregresse. – I termini di prescrizione dei tributi locali restano generalmente di 5 anni (come diritto ordinario, essendo entrate periodiche). Quindi ad esempio un accertamento IMU definitivo se non riscosso entro 5 anni può essere eccepito come prescritto. Questo è diverso dalle imposte erariali dove si applica spesso la prescrizione decennale dopo la definitività. – Le rateizzazioni locali: i Comuni spesso concedono piani di dilazione su ingiunzioni secondo le proprie delibere (es. Roma Capitale dà fino a 72 rate per importi elevati, altri comuni richiedono almeno il 20% subito etc.). Bisogna vedere caso per caso. – L’uso di strumenti cautelari: molti concessionari locali iscrivono fermi auto anche per pochi importi (facendo arrabbiare i contribuenti). AdER invece ha soglie più alte operative (di solito evita fermi sotto 1.000 €). Quindi paradossalmente la riscossione locale può essere a volte più “dura” su certe misure.

Con la riforma fiscale in corso, ci si attende che nei prossimi anni anche le differenze residue tra locale e nazionale si appianino, magari facendo confluire il sistema delle ingiunzioni nel Testo Unico Riscossione.

(Questo approfondimento conferma quanto già discusso, contestualizzando l’accertamento esecutivo come parte di una evoluzione normativa più ampia verso una riscossione più efficiente. Chi volesse maggiori dettagli normativi può consultare i riferimenti in tabella o contattarci per chiarimenti sulle specifiche situazioni.)

Conclusione

In conclusione, l’accertamento fiscale esecutivo non impugnato rappresenta una sfida seria per qualsiasi contribuente o imprenditore: trascorsi i termini di legge, il debito diventa immediatamente esigibile e può sfociare in tempi brevi in procedure esecutive capaci di incidere sul patrimonio (pignoramenti di conti, stipendi, immobili, iscrizione di ipoteche e fermi amministrativi). Tuttavia, come abbiamo visto in questa guida, anche di fronte a un accertamento divenuto definitivo esistono difese legali efficaci: dall’individuazione di vizi formali che possono annullare l’atto, alle strategie processuali per ottenere la sospensione o la riduzione del debito, fino agli strumenti straordinari di composizione della crisi che consentono di bloccare le azioni esecutive e trattare con il Fisco.

Riassumendo i punti chiave: – Non bisogna mai farsi paralizzare dalla paura o dall’inerzia: agire tempestivamente è fondamentale. Se sei ancora in tempo per il ricorso, presentalo entro 60 giorni; se il termine è passato, valuta immediatamente con un legale le alternative (opposizioni, accordi, rate). – Molti accertamenti esecutivi presentano errori o irregolarità su cui costruire la difesa: una notifica viziata, una motivazione insufficiente, importi calcolati male, termini decaduti. Far valere questi aspetti può portare all’annullamento totale dell’atto, come dimostrano anche le più recenti sentenze della Cassazione . – Anche quando il merito del debito è fondato, ci sono vie per mitigarne l’impatto: la rateizzazione diluisce l’esborso (fino a 10 anni), le definizioni agevolate possono abbattere sanzioni e interessi, le procedure da sovraindebitamento offrono la possibilità di pagare solo una parte del dovuto e cancellare il resto. L’importante è scegliere lo strumento adatto alla propria situazione. – Un errore da evitare è affrontare queste situazioni da soli o con improvvisazione. Come abbiamo ripetuto, la materia è complessa e un passo falso (ad esempio non impugnare un atto notificato male credendo di non doverlo fare) può pregiudicare irrimediabilmente la posizione. Il supporto di un professionista competente è un investimento che spesso fa risparmiare tempo, denaro e patrimoni. – L’ordinamento, tra norme e giurisprudenza, offre un ventaglio di tutele per il contribuente: dall’obbligo per il Fisco di notificare correttamente gli atti (pena nullità) , al diritto di non subire sanzioni se c’è un penale in corso , fino al recente “diritto all’oblio” dei debiti fiscali dopo 5 anni di infruttuosità. Conoscere questi diritti è il primo passo per poterli far valere.

Affrontare un accertamento esecutivo con l’assistenza qualificata di un avvocato tributarista può fare la differenza tra subire passivamente pignoramenti e sanzioni, oppure difendersi in modo attivo e vincente. Come abbiamo mostrato, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono in grado di intervenire a 360 gradi: dall’annullamento giudiziale degli atti illegittimi, al blocco immediato delle azioni esecutive, fino alla negoziazione di soluzioni sostenibili che proteggano i beni del debitore.

Ricorda che il tempo è un fattore cruciale: ogni giorno perso può significare un’ingiunzione in più o una rata saltata. Se hai ricevuto un accertamento esecutivo o stai subendo azioni della riscossione, agisci ora.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza legale personalizzata e immediata. Lui e il suo team di avvocati e commercialisti esamineranno con cura la tua situazione, individuando i punti deboli dell’accertamento e le opportunità normative a tuo favore . Potrai così mettere in campo le strategie più efficaci – dal ricorso all’ultimo provvedimento in Cassazione se necessario, alla costruzione di un piano di rientro – per difenderti concretamente dal Fisco e tutelare ciò che hai costruito con fatica. La legge offre gli strumenti, noi sappiamo come usarli: affidati a professionisti esperti e risolvi il tuo problema fiscale prima che diventi un danno irreparabile.

(Articolo redatto da Avv. Giuseppe Angelo Monardo, aggiornato a gennaio 2026. Fonti normative: D.L. 78/2010 conv. L.122/2010, D.Lgs. 110/2024, D.Lgs. 33/2025, D.P.R. 602/1973 e successive modifiche; Fonti giurisprudenziali: Cass. civ. sez. V nn. 21254/2023, 22835/2025, ord. 6589/2025, 9192/2025, ord. 22838/2025; Documenti di prassi: Circ. Ag.Entrate 5/E/2020; altre leggi e provvedimenti citati nel testo.)

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!