Introduzione
Il fermo amministrativo dell’auto – spesso chiamato anche “ganasce fiscali” – è uno degli incubi peggiori per chi ha debiti con l’esattore. Ricevere un preavviso di fermo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione significa che il veicolo verrà bloccato e non potrà circolare, con conseguenze gravi sulla vita quotidiana e lavorativa. Chi utilizza l’auto per andare al lavoro, portare i figli a scuola o svolgere la propria attività professionale si trova improvvisamente paralizzato. Inoltre, se si viene sorpresi a circolare nonostante il fermo, si rischiano sanzioni pesantissime: il Codice della Strada punisce l’uso di un veicolo sottoposto a fermo fiscale con una multa salata e persino la confisca del mezzo . In poche parole, il fermo amministrativo auto è una misura afflittiva che toglie al debitore la possibilità di utilizzare e disporre del proprio veicolo per spingerlo a pagare .
Perché è importante parlare di come sospendere il fermo amministrativo? Perché molti contribuenti commettono errori fatali per distrazione o scarsa conoscenza dei propri diritti. Ad esempio, ignorare un preavviso di fermo può portare all’iscrizione effettiva del blocco; continuare a usare l’auto “fermata” aggrava la posizione; oppure pagare solo una parte del debito senza seguire le procedure corrette potrebbe non sbloccare il mezzo. È fondamentale agire tempestivamente e in modo informato: esistono soluzioni legali precise per sospendere o cancellare il fermo prima che sia troppo tardi. In questa guida aggiornata a gennaio 2026 esamineremo tutte le strade percorribili dal debitore per difendersi: dalla rateizzazione del debito, al ricorso ai giudici competenti con richiesta di sospensiva, fino alle definizioni agevolate (come le rottamazioni delle cartelle) e agli strumenti più innovativi di gestione della crisi debitoria.
Di fronte a un preavviso di fermo o a un fermo già iscritto, le soluzioni non mancano: è possibile presentare ricorso per contestare vizi di notifica, prescrizione o altre illegittimità; si può chiedere la sospensione immediata del fermo ottenendo un provvedimento d’urgenza dal giudice; oppure si può attivare una rateizzazione o aderire a una rottamazione, pagando la prima rata e ottenendo così il dissequestro temporaneo del veicolo . Nei casi di sovraindebitamento grave, esistono persino procedure giudiziali (piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione) che consentono di congelare e ridurre i debiti in modo più radicale.
Prima di entrare nel vivo, è doverosa una presentazione di chi vi guiderà in questo percorso: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista con esperienza pluriennali, che coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. È inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), nonché Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questa combinazione di competenze permette al suo studio di affrontare il problema sia dal lato tributario (cartelle esattoriali, fermi, ipoteche, pignoramenti) sia dal lato finanziario aziendale e personale (piani di rientro, ristrutturazioni del debito, procedure concorsuali minori). Come può aiutarvi concretamente l’Avv. Monardo? Analizzando dettagliatamente l’atto che avete ricevuto (che sia un preavviso di fermo o una cartella), individuando eventuali errori o irregolarità, predisponendo ricorsi mirati per annullare gli atti illegittimi, e attivando immediatamente tutte le tutele: dalla richiesta di sospensione del fermo, alle trattative con l’ente riscossore per una soluzione rateale, fino alla predisposizione di piani di rientro sostenibili o soluzioni giudiziali e stragiudiziali più strutturate. L’obiettivo è bloccare sul nascere qualsiasi azione esecutiva (fermi, ipoteche, pignoramenti) e restituirvi la disponibilità della vostra auto e serenità sul piano finanziario.
Questa guida ha un taglio pratico e professionale, scritta in tono chiaro ma rigoroso, pensata dal punto di vista del debitore che cerca di difendersi. Troverete riferimenti a leggi, decreti e sentenze aggiornate al 2026, spiegati con un linguaggio comprensibile anche a imprenditori e privati non addetti ai lavori. Vedremo passo dopo passo cosa succede dopo la notifica di una cartella esattoriale o di un preavviso di fermo, quali sono i termini da rispettare, i diritti del contribuente e i rimedi attivabili. Illustreremo le possibili strategie legali (ricorso al giudice tributario o ordinario, richiesta di sospensione cautelare, eccezioni procedurali da far valere) e gli strumenti amministrativi come la rateizzazione e le definizioni agevolate, senza dimenticare le opportunità offerte dalle più recenti “pace fiscali” introdotte dal legislatore. Non mancheranno esempi concreti, casi risolti e una sezione FAQ con le risposte chiare alle domande più comuni (ad esempio: posso vendere un’auto con fermo? Si può demolire? Devo continuare a pagare il bollo?). In fondo, riporteremo le ultime sentenze di Cassazione e delle Corti che hanno inciso sulla materia, per darvi un quadro autorevole di come la giurisprudenza interpreta questi casi.
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Contesto normativo e giurisprudenziale sul fermo amministrativo
Per capire come sospendere o annullare un fermo amministrativo auto, occorre prima avere chiari i riferimenti normativi e alcuni principi giurisprudenziali di base su questo istituto.
Cos’è e da dove nasce il fermo amministrativo? Si tratta di una misura cautelare prevista dall’art. 86 del D.P.R. 602/1973 (la legge che disciplina la riscossione esattoriale dei tributi) . In pratica, quando un contribuente non paga una cartella esattoriale entro i 60 giorni dalla notifica, l’Agente della Riscossione ha facoltà di iscrivere un fermo sui beni mobili registrati intestati al debitore (tipicamente auto, moto, veicoli in genere) . Il fermo viene registrato presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e di fatto blocca il veicolo, impedendone la circolazione e la libera vendita. Lo scopo non è espropriare o vendere subito il bene (come avverrebbe con un pignoramento), ma fare pressione sul debitore affinché paghi il dovuto . Fino a quando il debito rimane non pagato, vige il divieto di utilizzare il veicolo, e ogni atto di disposizione (come la vendita) è inefficace verso il Fisco .
Procedura e termini previsti dalla legge: la normativa impone dei passaggi ben precisi prima di arrivare al fermo effettivo. Innanzitutto, deve essere stata regolarmente notificata una cartella di pagamento o un avviso esecutivo contenente il debito. Se entro 60 giorni dalla notifica il debitore non paga e non presenta richiesta di rateizzazione, e non interviene alcuna sospensione o annullamento del debito, l’Agente della Riscossione è tenuto per legge ad attivarsi per il recupero . Tra le varie azioni possibili (pignoramenti, ipoteca, ecc.), quella spesso utilizzata per crediti di importo medio-basso è proprio il fermo amministrativo dei veicoli.
Tuttavia, dal 2013 la legge prevede un passaggio aggiuntivo a tutela del contribuente: il preavviso di fermo amministrativo. In base all’art. 86, comma 2, DPR 602/1973, così come modificato dal D.L. 69/2013, l’Agente della Riscossione deve inviare al debitore una comunicazione preventiva – il cosiddetto preavviso – contenente l’avviso che, se non si paga entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo senza ulteriore comunicazione . Il preavviso indica la targa del veicolo da bloccare, l’elenco delle cartelle o avvisi che hanno originato la procedura e l’intimazione a mettersi in regola entro 30 giorni . Questo avviso è fondamentale perché offre al contribuente un’ultima opportunità di evitare il fermo: pagando il dovuto, oppure attivando una rateizzazione, o ancora ottenendo dall’ente creditore l’annullamento (sgravio) o la sospensione del debito, la procedura si interrompe . Trascorsi i 30 giorni senza alcuna di queste azioni, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione procede, senza bisogno di ulteriori avvisi, all’iscrizione del fermo amministrativo al PRA . Da quel momento, l’auto è formalmente “ferma”: non può circolare (pena sanzioni) e non può essere radiata o esportata fino a che il fermo non venga cancellato.
Vale la pena notare che la legge prevede delle eccezioni importanti. In particolare non si può iscrivere fermo amministrativo (se non è ancora iscritto) nei 30 giorni di preavviso qualora il debitore dimostri che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione, oppure che è adibito al trasporto di una persona con disabilità . Queste eccezioni – introdotte anch’esse nel 2013 a tutela di situazioni meritevoli – significano che, ad esempio, un furgone utilizzato da un artigiano per lavoro o l’auto di un disabile non dovrebbero essere bloccati. Il debitore in questi casi deve attivarsi prontamente, entro i 30 giorni dal preavviso, presentando all’Agente della Riscossione un’apposita istanza con la documentazione che prova la natura strumentale del veicolo (ad esempio, visura camerale che attesta l’attività, libri cespiti che provano l’uso professionale, ecc.) . Esistono moduli dedicati (come il modello F2 per i beni strumentali e il modello F3 per i veicoli destinati a disabili) predisposti da Agenzia Entrate-Riscossione per chiedere l’annullamento del preavviso in questi casi protetti . Se la richiesta viene accolta, la procedura di fermo viene archiviata. Se invece il fermo era già stato iscritto per errore su un veicolo strumentale o su un veicolo per disabili, l’Agente della Riscossione deve procedere alla cancellazione d’ufficio una volta ricevute le prove .
Oltre alle eccezioni previste dalla norma, la giurisprudenza ha individuato altri casi di illegittimità del fermo. Ad esempio, i giudici hanno ritenuto illegittimo iscrivere un fermo su un veicolo cointestato quando uno dei proprietari non è debitore: una tale misura danneggerebbe ingiustamente il comproprietario estraneo al debito, e quindi va annullata . Si tratta di un orientamento ormai prevalente nei Tribunali e nelle Corti di merito (Commissioni Tributarie), che riconoscono come l’Agente della Riscossione non possa colpire beni in comproprietà se tutti i cointestatari non sono debitori verso il Fisco. In situazioni simili, il ricorso è quasi obbligato per far valere questo vizio e ottenere la cancellazione del fermo. Un altro principio elaborato dalla giurisprudenza riguarda il valore del debito: pur non esistendo una soglia minima di legge per poter iscrivere il fermo (a differenza dell’ipoteca che richiede almeno 20.000€ di debito), alcuni giudici hanno annullato fermi particolarmente sproporzionati, ad esempio per cartelle di poche centinaia di euro a fronte di veicoli di grande valore. In questi casi si è invocato il principio di proporzionalità e di abuso del mezzo di riscossione: fermare un’auto di lusso per 300 euro di debito può essere considerato un eccesso di potere. Pertanto, se ci si trova con un fermo per importi irrisori, vale la pena valutare un ricorso anche sotto questo profilo (specie se il valore commerciale del veicolo è molto elevato rispetto al debito).
Dal punto di vista giurisdizionale, è importante capire a chi rivolgersi per impugnare un fermo amministrativo. La competenza dipende dalla natura del debito che ha generato la cartella esattoriale e quindi il fermo. Infatti, il fermo è un atto conseguente alla mancata estinzione di un debito e la sua contestazione si ricollega alla contestazione di tale debito. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che:
- Se il credito sottostante è di natura tributaria (es. imposte, tasse, tributi locali), la competenza è del Giudice Tributario (ovvero la Commissione Tributaria, oggi rinominata Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado) territorialmente competente . Ad esempio, un fermo per IRPEF non pagata si impugna davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per domicilio fiscale del contribuente.
- Se il credito è di natura previdenziale (es. contributi INPS non pagati), alcune pronunce lo ricollegano al giudice del lavoro, mentre altre lo ricondurrebbero al giudice ordinario; in pratica però, per i fermi derivanti da contributi, il ricorso viene spesso proposto al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- Se il credito è di natura diversa (multe stradali, sanzioni amministrative, spese di giustizia, sanzioni prefettizie, ecc. – tutte voci non tributarie ma che comunque vengono iscritte a ruolo), la competenza è del Giudice Ordinario. Di solito si procede con un’opposizione esecutiva al tribunale civile competente per territorio. Ad esempio, un fermo per multe del Codice della Strada non pagate si potrà impugnare davanti al tribunale civile (spesso Tribunale ordinario, dato che la fase amministrativa di opposizione al verbale o alla cartella è ormai superata).
In sintesi, conta la natura del credito: tributario = giudice tributario, non tributario = giudice civile ordinario . La Cassazione (SS.UU. n. 959/2017) ha anche precisato che se un singolo provvedimento di fermo raggruppa più cartelle di diversa natura (ad esempio alcune per tributi e altre per sanzioni non tributarie), si crea un “sdoppiamento” di tutela: il giudice ordinario tratterrà la causa per i crediti non tributari, mentre per i crediti tributari la causa va rimessa al giudice tributario . Questo scenario è complesso ma relativamente raro, perché oggi in genere Agenzia Entrate-Riscossione emette preavvisi e fermi separati per tipologia di ente creditore.
Un altro aspetto procedurale importante su cui la giurisprudenza è intervenuta riguarda la competenza territoriale dell’ufficio riscossore che emette il fermo. L’Agente della Riscossione opera attraverso strutture territoriali (uffici provinciali o regionali). Ebbene, è stato ritenuto illegittimo un fermo amministrativo emesso da un ufficio incompetente per territorio, cioè non corrispondente al domicilio fiscale del debitore. Ad esempio, se un contribuente ha domicilio fiscale a Bologna, l’ufficio di Bari dell’Agenzia Riscossione non può iscrivere un fermo nei suoi confronti: l’atto sarebbe nullo per difetto di competenza . Questo principio, sancito da diverse sentenze (da ultimo Corte di Giustizia Tributaria di Bari sez. V n. 2144/2024 che richiama Cass. n. 23889/2024) , impone all’Agenzia di rispettare il criterio territoriale nella formazione dei ruoli e degli atti consequenziali. In pratica, se ricevete un preavviso o fermo da una Direzione Provinciale diversa da quella della vostra provincia di residenza/domicilio fiscale, potrebbe esserci un vizio di incompetenza territoriale da far valere in ricorso.
Riassumendo il quadro normativo: il fermo amministrativo è uno strumento di garanzia del credito previsto dalla legge, con specifiche tutele (preavviso, eccezioni per veicoli strumentali e disabili) e con una natura giuridica particolare (misura cautelare, non un atto dell’esecuzione forzata in senso stretto ). I profili di illegittimità più comuni emersi nella prassi riguardano: vizi procedurali (mancata notifica delle cartelle presupposte o del preavviso, mancato invio dell’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73 se è passato oltre un anno dalla cartella – in alcuni casi richiesto per la validità del fermo), vizi di competenza (ufficio non competente territorialmente), violazioni del diritto di difesa (mancato rispetto del termine di 30 gg del preavviso) e situazioni incompatibili con la legge (fermo su bene strumentale o su bene cointestato a terzi estranei). Anche la prescrizione del debito sottostante incide: se le cartelle sono molto datate e prescritte, anche il fermo perde base legale e può essere annullato in sede di ricorso.
Infine, una menzione sulle conseguenze civilistiche del fermo: tecnicamente il veicolo in fermo resta di proprietà del debitore, ma non può essere validamente venduto o radiato. Se il debitore tenta di vendere l’auto a terzi mentre c’è un fermo iscritto, l’acquirente non potrà registrare il passaggio al PRA finché il fermo non sarà cancellato. Quindi la compravendita di un’auto sottoposta a fermo è estremamente problematica: spesso viene annullata o comunque il nuovo acquirente dovrà farsi carico del debito per liberare il mezzo. Anche la rottamazione del veicolo (demolizione) è impedita dal fermo: i centri di raccolta non possono accettare la demolizione di un veicolo con fermo fiscale iscritto. Il risultato è che l’auto “bloccata” si svaluta col tempo restando inutilizzata. Proprio su questo punto interviene una recente sentenza della Cassazione (Sez. III Civile, n. 13173/2023) che ha riconosciuto al cittadino il diritto al risarcimento del danno se il fermo si rivela illegittimo: tra i danni risarcibili c’è anche la perdita di valore commerciale del veicolo dovuta al periodo di forzata inattività . Ciò significa che, oltre a fare annullare il fermo illegittimo, si può chiedere in giudizio un indennizzo per il deprezzamento subito dall’auto rimasta ferma magari per anni.
In conclusione su questo quadro generale: il fermo amministrativo auto è uno strumento lecito e previsto dalla normativa italiana, ma la legge e i giudici ne hanno delineato confini precisi. Conoscere questi confini – tempi, modalità, diritti del debitore – è il primo passo per sapere come reagire. Nei capitoli che seguono passeremo all’aspetto pratico-operativo: cosa fare se vi notificano un preavviso di fermo o se scoprite di avere l’auto già sotto fermo; quali sono le strategie immediatamente attivabili per ottenere una sospensione del fermo, e come procedere per l’eventuale annullamento definitivo dello stesso tramite pagamento, accordi o ricorsi.
Procedura passo-passo dopo la notifica: dal preavviso al fermo e tempi da rispettare
In questa sezione descriviamo in modo sequenziale cosa accade dall’arrivo della cartella esattoriale fino all’eventuale iscrizione del fermo amministrativo, indicando i termini entro cui il debitore deve muoversi e quali diritti può esercitare in ogni fase. Comprendere la tempistica è essenziale per non far scadere le opportunità di difesa.
1. Notifica della cartella esattoriale o accertamento esecutivo: Tutto inizia con la notifica (a mezzo raccomandata AR o PEC) di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) su incarico di un ente creditore (Agenzia Entrate per tasse, Comune per multe, INPS per contributi, etc.). In alternativa alla cartella, dal 2020 in poi, per i tributi erariali si può ricevere un accertamento esecutivo dall’Agenzia delle Entrate (che vale già come titolo esecutivo per la riscossione). In entrambi i casi, il documento intima il pagamento di una certa somma entro 60 giorni. Questo è il primo termine cruciale: entro 60 giorni dalla notifica la cartella va pagata o va impugnata (se si ritiene illegittima). Se si paga tutto entro i 60 giorni, la vicenda si chiude e non ci saranno fermi. Se si presenta un ricorso (ad esempio alla Commissione Tributaria) entro 60 giorni, in alcuni casi si può ottenere la sospensione dell’esecuzione dalla stessa Commissione, congelando le azioni esecutive (ma il semplice ricorso non blocca automaticamente il fermo a meno che non si ottenga un provvedimento di sospensione: approfondiremo oltre questo aspetto).
2. Trascorsi 60 giorni senza pagamento né impugnazione: l’Agente della Riscossione può iniziare le misure cautelari o esecutive. In genere, salvo che il debito sia molto elevato (nel qual caso potrebbe iscrivere ipoteca o avviare un pignoramento), ADER procede con l’invio del preavviso di fermo amministrativo. Questo in pratica avviene non prima di 60 giorni dalla cartella; spesso gli Agenti della Riscossione attendono qualche mese in più, ma la finestra temporale tipica è entro l’anno. Attenzione: se è passato oltre un anno dalla notifica della cartella, per iniziare il primo atto esecutivo (es. un pignoramento) la legge richiede la notifica di un’intimazione di pagamento (art. 50, c.2 DPR 602/73) che dà ulteriori 5 giorni per pagare. Sul punto controverso se tale intimazione serva anche per il fermo, ci sono state dispute: i concessionari ritenevano di no, ma alcune sentenze di merito hanno detto di sì, pena l’illegittimità del fermo . In pratica oggi ADER tende a notificare comunque l’intimazione se è trascorso molto tempo, prima di procedere col fermo, per cautela.
3. Notifica del Preavviso di Fermo: il preavviso è una lettera formale (spedita via raccomandata o PEC) che indica che, trascorsi 30 giorni, verrà iscritto un fermo sul veicolo identificato dalla targa indicata, a meno che nel frattempo non si saldi il debito o non lo si definisca in altro modo . Nel preavviso sono elencate tutte le cartelle/avvisi cui si riferisce il fermo. Spesso una stessa comunicazione include più cartelle impagate: è importante verificarne l’elenco per capire se magari alcune non vi sono mai state notificate (in tal caso si potrà fare opposizione). Dal giorno in cui si riceve il preavviso, parte il termine di 30 giorni per reagire: questo è un termine ordinatorio interno alla procedura di riscossione (non processuale), ma di fatto è l’ultimo momento utile per evitare l’iscrizione del fermo. Cosa può fare il debitore entro questi 30 giorni? Le opzioni sono: (a) pagare integralmente le somme dovute (estinguendo così il debito e bloccando il fermo); (b) presentare istanza di rateizzazione della/e cartella/e (approfondiamo nel prossimo capitolo i dettagli della rateizzazione); (c) ottenere dall’ente creditore uno sgravio totale o parziale (ad esempio se la cartella è frutto di un errore, si può chiedere all’ente di annullarla in autotutela) o una sospensione legale (ad esempio se avete già un ricorso pendente su quel debito, potete chiedere a ADER la sospensione amministrativa esibendo la documentazione del ricorso già proposto); (d) qualora ricorra, presentare l’istanza di esenzione per bene strumentale/disabile come detto prima, per evitare l’iscrizione del fermo per legge. In alternativa, se ritenete che il debito sia illegittimo e non volete né pagare né rateizzare, potete preparare un ricorso contro il fermo e/o le cartelle sottostanti: tuttavia il ricorso verrà depositato al giudice competente dopo che il fermo sarà iscritto (perché prima il preavviso, di per sé, alcuni giudici lo ritengono non impugnabile; altri ammettono ricorso immediato contro il preavviso, ma la giurisprudenza è altalenante). Spesso, in pratica, si attende che ADER iscriva il fermo per poi impugnarlo; ma se volete giocare d’anticipo, potete notificare un ricorso anche subito contro il preavviso, chiedendo al giudice un provvedimento d’urgenza per impedirne la prosecuzione: c’è però il rischio che il giudice lo consideri prematuro. Pertanto, la strada più sicura per evitare il fermo entro i 30 giorni è pagare o rateizzare (o rientrare in una definizione agevolata se aperta).
Da notare: se nel preavviso sono indicate cartelle molto vecchie, controllate la prescrizione. Ad esempio, multe del CdS si prescrivono in 5 anni; contributi in 5 anni; molte imposte in 10 anni. Se dal ruolo sono passati più anni senza atti interruttivi noti, potreste avere un ottimo motivo di opposizione. In tal caso potete anche inviare all’ADER, entro i 30 gg, una richiesta di sospensione per verifica (ai sensi dell’art. 4 del DL 16/2012 conv. in L. 44/2012 e succ. mod., che consente al debitore di segnalare entro 60 gg dalla notifica di un atto della riscossione eventuali cause di inesigibilità come prescrizione, pagamento già avvenuto, sgravio, ecc., ottenendo la sospensione immediata della riscossione). ADER è tenuta a rispondere entro 220 giorni; in assenza di riscontro, il debito si annulla di diritto. Questa è una procedura di autotutela che spesso i debitori ignorano ma che può essere molto efficace se ci sono evidenti errori (come cartella già pagata o mai notificata).
4. Iscrizione del fermo al PRA: se trascorrono i 30 giorni dal preavviso e nulla è stato fatto (nessun pagamento, nessuna rateazione, nessuna sospensione o sgravio, nessuna esenzione), l’Agente della Riscossione procede senza ulteriore avviso a iscrivere il fermo. Tecnicamente, viene inviato telematicamente un provvedimento al Pubblico Registro Automobilistico che registra un vincolo sul veicolo . Da questo momento il fermo è effettivo: l’auto risulta “con fermo amministrativo” nelle visure PRA. Non c’è un termine preciso entro cui ADER deve iscriverlo dopo i 30 giorni: potrebbe farlo il giorno dopo la scadenza, come qualche settimana dopo. In genere però l’iscrizione è abbastanza sollecita. Importante: non viene comunicato immediatamente l’avvenuto fermo al debitore tramite raccomandata (non c’è un obbligo normativo di farlo). Quindi spesso il contribuente scopre di avere il fermo o perché lo verifica volontariamente (richiedendo una visura al PRA, cosa che è sempre consigliabile dopo la scadenza del preavviso se non si è potuto pagare) oppure perché prova a fare qualcosa col veicolo (ad esempio rinnovare il bollo in alcune regioni – che può essere impedito – o fare il passaggio di proprietà) e scopre del blocco. In ogni caso, dal momento dell’iscrizione, usare il veicolo è vietato e sanzionabile come detto in introduzione . Il fermo dura a tempo indeterminato: non scade automaticamente (a differenza, ad esempio, dell’ipoteca esattoriale che dura 20 anni). Rimane finché il debito non viene risolto in qualche modo.
5. Dopo il fermo: possibilità di ricorso e di soluzioni post-iscrizione. Se si è arrivati all’iscrizione del fermo, il contribuente ha ancora alcune possibilità di azione:
– Ricorso al giudice competente: Il fermo amministrativo, in quanto atto autonomo della riscossione, è impugnabile entro 60 giorni dalla conoscenza dell’iscrizione (per prudenza conviene considerare 60 giorni dall’iscrizione PRA, anche se la giurisprudenza in realtà tende a ritenere il termine sempre decorrente dalla comunicazione di preavviso; ma dato che il preavviso è stato notificato, i 30 gg erano un termine interno, e l’atto finale è il fermo, dunque 60 gg da quando si viene a conoscenza di esso). In sostanza, se scoprite che l’auto è stata fermata, potete presentare un ricorso (al giudice tributario o ordinario a seconda dei casi, come visto) per ottenere l’annullamento del fermo. Nel ricorso si potranno far valere tutti i vizi: dalla mancata notifica originaria della cartella, alla prescrizione, all’eventuale vizio di forma del preavviso o incompetenza territoriale, ecc. È fondamentale in sede di ricorso chiedere subito anche la sospensione cautelare dell’esecuzione del fermo, così che il giudice possa eventualmente sospendere gli effetti del fermo in attesa della decisione finale (vedremo in dettaglio più avanti questa procedura).
– Pagamento integrale del debito: Ovviamente, si può in ogni momento decidere di pagare tutto il debito in un’unica soluzione. Una volta pagato integralmente quanto dovuto, ADER provvederà a revocare il fermo. Attualmente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica in via telematica al PRA l’avvenuto pagamento e il fermo viene cancellato d’ufficio, senza bisogno che il contribuente presenti istanza . I tempi tecnici possono essere di qualche giorno. Se si ha urgenza di riavere l’auto libera (ad esempio per venderla subito), ci si può recare al PRA con la quietanza di pagamento e chiedere la cancellazione, pagando l’imposta di bollo e emolumenti (in genere ~€32, come per radiazioni), ma in teoria non serve più perché viene fatto automaticamente.
– Rateizzazione o definizione agevolata a fermo già iscritto: Anche se il fermo è già attivo, il debitore può ancora chiedere la rateizzazione della cartella (purché non sia già decaduto in passato da una precedente rateazione per quella cartella, oppure se è decaduto deve prima pagare qualcosa o attendere certi termini secondo la normativa vigente – ne parliamo oltre). Una volta ottenuto il piano di dilazione e versata la prima rata, la normativa prevede che il fermo venga sospeso . “Sospeso” significa che, pur rimanendo formalmente iscritto al PRA, i suoi effetti sono congelati, consentendo al contribuente di tornare a circolare col veicolo . In pratica ADER, dopo aver incassato la prima rata, dovrebbe inviare una comunicazione al PRA segnalando la sospensione del fermo (alcune motorizzazioni annotano lo stato “sospeso” sul fermo). Non sempre queste comunicazioni sono tempestive: è bene che il contribuente si faccia dare conferma scritta dell’avvenuta sospensione. In alternativa, in caso di emergenza, ci si può far rilasciare da ADER un’attestazione della rateizzazione in corso e della sospensione, da esibire in caso di controllo su strada. Approfondiremo tra poco i dettagli di questa procedura di sospensione tramite rate. Analogamente, se è in corso una definizione agevolata (rottamazione) che include tutti i debiti oggetto del fermo, il pagamento della prima rata della rottamazione comporta la sospensione automatica del fermo .
– Altre soluzioni post-fermo: se il debito è molto elevato e il contribuente non riesce né a pagare né a ottenere soddisfazione col ricorso, restano i percorsi più complessi di ristrutturazione del debito. Ad esempio, l’azienda debitrice potrebbe avviare una composizione negoziata della crisi d’impresa (ex D.L. 118/2021) o una richiesta di accordo di ristrutturazione con ADER; la persona fisica sovraindebitata potrebbe presentare un piano del consumatore (oggi piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nel Codice della Crisi) coinvolgendo anche il debito con Agenzia Riscossione. In tali procedure, normalmente, si può chiedere ai giudici una sospensione di tutte le azioni esecutive (fermi inclusi) appena il piano viene depositato o ammesso. Se poi il piano viene omologato, spesso prevede esso stesso la cancellazione dei fermi (perché il debito viene in parte stralciato o ristrutturato). Si tratta di soluzioni estreme ma efficaci, di competenza di appositi Organismi di Composizione della Crisi e dei tribunali, su cui torneremo più avanti.
Ecco quindi delineato il percorso temporale tipico: cartella → (60 gg) → preavviso di fermo → (30 gg) → fermo iscritto. Il debitore ha margine di intervento: entro 60 giorni dalla cartella per pagarla o impugnarla; entro i 30 giorni del preavviso per pagare, rateizzare o comunque prevenire il fermo; dopo l’iscrizione del fermo può ancora rimediare pagando, rateizzando o ricorrendo, ma scontando già gli effetti negativi del blocco sul veicolo nel frattempo.
Di seguito approfondiremo in particolare i due strumenti principali evidenziati nel titolo di questa guida: la rateizzazione del debito (che consente di ottenere la sospensione del fermo) e il ricorso (che consente di ottenere la sospensione e poi l’eventuale annullamento del fermo per via giudiziale). Vedremo come funzionano, quando convengono e come attivarli correttamente.
Sospendere il fermo tramite rateizzazione: come funziona la dilazione del debito
Una delle soluzioni più immediate e “automatiche” per ottenere la sospensione di un fermo amministrativo auto è richiedere e ottenere una rateizzazione delle cartelle esattoriali sottostanti. La logica è semplice: se il debitore manifesta la volontà di pagare il debito a rate e gli viene concesso un piano di dilazione, l’Agente della Riscossione congela le misure cautelari ed esecutive per dare modo al debitore di adempiere. In base alla normativa vigente, dopo il pagamento integrale e tempestivo della prima rata del piano di rateizzazione (o della definizione agevolata) il fermo amministrativo è sospeso automaticamente . Vediamo nel dettaglio come funziona la rateizzazione delle cartelle e come incide sul fermo.
Richiesta di rateizzazione delle cartelle esattoriali
La dilazione del pagamento è disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 e dalle relative disposizioni attuative. Negli ultimi anni le condizioni per ottenere una rateizzazione sono state rese più favorevoli al contribuente attraverso varie riforme. Ad oggi (2026), i punti principali sono:
- Si può chiedere la rateizzazione per debiti iscritti a ruolo (cartelle) fino al momento prima che non intervenga un pignoramento. Anche se è già stato iscritto un fermo o ipoteca, la rateizzazione è ammessa (il fermo verrà poi sospeso con il pagamento della prima rata).
- Importo del debito e numero di rate: Per debiti fino a 120.000 € si può ottenere una rateizzazione “ordinaria” senza bisogno di dimostrare lo stato di difficoltà economica . In questo caso il numero massimo di rate mensili concedibili è 72 rate (6 anni). Il contribuente nella domanda indica in quante rate preferirebbe pagare (entro il massimo) e ADER di solito accorda quel numero. È possibile chiedere anche rate minori inizialmente e crescenti nel tempo, secondo piani personalizzati. Per debiti oltre 120.000 €, o se si vuole un numero di rate superiore a 72 (fino a un massimo di 120 rate, cioè 10 anni), è necessario provare una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, allegando documentazione finanziaria (ad es. ISEE per persone fisiche , indici di bilancio per società, ecc.). In presenza di difficoltà comprovata, ADER può concedere piani “straordinari” fino a 120 rate anche per importi elevati . È stata inoltre prevista (dal 2023) una futura estensione fino a 108 rate per debiti < 120.000 €, ma con decorrenza dal 2029 – un aspetto pianificatorio non rilevante nell’immediato. Per ora, dunque, il quadro è: debito ≤ 120mila => fino a 72 rate senza prove; debito > 120mila => fino a 120 rate con prova di difficoltà .
- Importo minimo di ogni rata: in generale ogni rata non può essere inferiore a €50 salvo condizioni di grave indigenza dimostrate .
- Come presentare la domanda: la richiesta di rateazione va presentata ad Agenzia Entrate-Riscossione (non all’ente creditore), utilizzando il modello R1 (per rateazioni ordinarie) o R2 (per rateazioni sopra soglia con documentazione) disponibile sul sito di ADER, da inviare via PEC o tramite i servizi online oppure recandosi agli sportelli. Nella domanda si elencano le cartelle che si vogliono dilazionare (si può includere anche il preavviso di fermo ricevuto). Se si ha già una dilazione in corso e nel frattempo arriva un’altra cartella, si può chiedere di unificare in un nuovo piano purché si sia in regola con le rate precedenti .
- Concessione e effetto “immediato”: dal momento in cui si presenta la richiesta di rateazione, vengono sospese le azioni esecutive in attesa dell’esito. L’ADER di solito risponde entro 60 giorni con un provvedimento di accoglimento (contenente il piano e i bollettini) oppure di rigetto (se non spettante). Durante questo periodo, il fermo non dovrebbe essere iscritto. Se dovesse essere iscritto per errore mentre la domanda era pendente, va segnalato e ADER lo annullerà.
- Prima rata e perfezionamento: una volta ottenuto il provvedimento di rateizzazione, il debitore deve pagare la prima rata entro la scadenza indicata (di solito 30 giorni). Con il pagamento della prima rata, la dilazione è effettiva e il fermo viene sospeso .
- Interessi di dilazione: sulle somme rateizzate si pagano interessi fissati dalla legge (attualmente attorno al 4-6% annuo semplice, variabili – ad esempio 4,5% nel 2023 ). Gli interessi si applicano solo sul tributo e sugli aggi, non sulle sanzioni amministrative, e sono già inclusi nel calcolo delle rate.
- Decadenza dalla rateizzazione: il diritto alla rateazione si perde se non si pagano un certo numero di rate. Attualmente la legge prevede la decadenza in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive . Fino a qualche anno fa il limite era 5 rate, ora è più permissivo: quindi si può saltare fino a 7 rate (ad esempio per difficoltà temporanee) ma alla ottava rata non pagata il piano decade automaticamente. La decadenza comporta che l’intero debito residuo torna immediatamente esigibile in unica soluzione e l’ADER può riprendere le azioni di recupero . Importante: durante la rateizzazione regolare, il fermo rimane sospeso; se però si decade (8 rate saltate), la sospensione salta e il fermo si “riattiva” a tutti gli effetti (oltre al fatto che non si potrà ottenere una nuova dilazione facilmente).
In pratica, la rateizzazione è un’ancora di salvezza per molti debitori: consente di diluire l’importo dovuto in comode rate mensili e, in cambio di questo impegno, l’Agenzia Riscossione congela le misure cautelari/esecutive. Nel caso del fermo auto, come detto, basta la prima rata pagata per poter tornare a usare l’auto . Se per caso dopo la prima rata continuaste a vedere il fermo attivo al PRA, recatevi con la ricevuta agli sportelli ADER per sollecitare l’aggiornamento: a volte è un fatto di tempi tecnici, ma la legge parla chiaro. Anche eventuali fermi già in essere al momento della domanda di rateazione vanno sospesi dopo la prima rata .
Esempio: Mario ha ricevuto un preavviso di fermo per una cartella da €5.000. Non riesce a pagare in un colpo solo. Entro i 30 giorni compila e invia il modulo R1 chiedendo 72 rate. ADER gliele concede senza problemi (essendo sotto 120k). Mario inizia a pagare: la prima rata è di circa €69 euro (5000/72 più interessi). Appena pagata la prima rata, Mario contatta il call center ADER che gli conferma la sospensione del fermo. Mario può tornare a utilizzare la sua auto, a patto di proseguire nei pagamenti puntualmente. Se Mario per caso saltasse troppe rate (8), decadrebbe dal beneficio e ADER potrebbe subito riattivare il fermo e altre azioni di recupero.
Da questo esempio appare chiaro il vantaggio della rateizzazione: soluzione rapida, automatica e senza contenzioso, se l’obiettivo del debitore è guadagnare tempo e poter circolare di nuovo. Però ci sono anche dei limiti: intanto, la rateizzazione non cancella il debito (anzi, si pagano anche interessi, seppur modesti). Inoltre non cancella il fermo definitivamente fino all’ultima rata pagata: il fermo resta “sospeso”, ma se il debitore non completa i pagamenti, torna in vita. Dunque la rateazione è consigliabile quando si è certi di poter sostenere le rate. Bisogna fare attenzione a scegliere un numero di rate adeguato alle proprie finanze: meglio chiedere il massimo consentito se si hanno dubbi, per avere rate più basse, dato che si può sempre pagare in anticipo qualche rata se si vuole chiudere prima.
Un altro aspetto: se il debito include sanzioni o interessi molto elevati (come spesso accade per ruoli vecchi), la rateazione impone comunque di pagarli per intero (non li annulla). In simili casi, potrebbe essere conveniente valutare le cosiddette definizioni agevolate (rottamazioni o “saldo e stralcio”), ove disponibili, perché queste ultime abbattono proprio sanzioni e interessi. Nel prossimo capitolo esamineremo come rottamazione e altre sanatorie possano essere usate per risolvere il debito e fermare il fermo, spesso con risparmi notevoli.
Prima di passare a quello, chiariamo una cosa: la rateizzazione può essere attivata anche dopo un ricorso, a mo’ di soluzione transattiva. Ad esempio, se avete presentato ricorso contro una cartella ma poi volete chiudere la vicenda, potete chiedere la dilazione (in tal caso di solito rinuncerete al giudizio). Oppure, se non avete impugnato in tempo e siete fuori dai termini, la dilazione resta l’unica via per evitare il fermo (oltre a pagare tutto). La domanda di rateazione si può presentare anche più volte (per debiti diversi) e ADER oggi consente una certa flessibilità: ad esempio, se si decade da una rateazione, in alcuni casi si può chiedere una nuova dilazione dopo un certo periodo pagando una parte del dovuto (norme su “riammissione alla dilazione” introdotte durante l’emergenza COVID e confermate in parte). È sempre bene informarsi sulle circolari di ADER aggiornate: ad esempio con una circolare del 2022 ADER ha ammesso la possibilità di dilazione anche per chi era decaduto da precedenti piani, senza dover versare tutte le rate scadute, come misura di sollievo. Queste politiche possono cambiare, quindi al momento della vostra decisione vale la pena verificare le regole correnti.
Riassumendo, la rateizzazione è uno strumento ideale se: (a) riconoscete il debito e volete pagararlo, ma vi serve tempo; (b) avete urgenza di sbloccare l’auto subito (basta la prima rata); (c) magari volete anche sfruttare eventuali future rottamazioni – perché attenzione: se siete in regola con una rateazione e poi esce una legge di “rottamazione” per quei debiti, di solito potete interrompere la rateazione e aderire alla rottamazione, beneficiando dello sconto su sanzioni interessi. Su questo passiamo ora a parlare proprio delle definizioni agevolate e rottamazioni, ovvero delle “sanatorie” fiscali che negli ultimi anni sono state introdotte e che rappresentano un’alternativa alla rateazione ordinaria.
Rottamazione delle cartelle e altre definizioni agevolate: effetti sul fermo amministrativo
Lo Stato italiano, negli ultimi anni, ha più volte varato misure straordinarie di definizione dei carichi pendenti, note al grande pubblico come rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio, stralcio dei mini-debiti, ecc. Queste misure consentono ai debitori di pagare il dovuto a condizioni agevolate (ad esempio senza sanzioni e interessi) e ottenere regolarizzazione. Vediamo come funzionano e in che modo incidono sul fermo amministrativo auto.
Cos’è la “rottamazione” delle cartelle e come aiuta col fermo
La rottamazione delle cartelle (tecnicamente “definizione agevolata dei carichi”) è una procedura introdotta per la prima volta nel 2016 e riproposta in varie edizioni (Rottamazione-bis 2017, ter 2018, quater 2023, ecc.). In sintesi, prevede che per i debiti iscritti a ruolo in certe annualità il debitore possa pagare solo il tributo e poche spese, vedendosi azzerati le sanzioni e gli interessi di mora. Un affare notevole in molti casi. In cambio, deve pagare il dovuto in un certo numero di rate prefissate dallo Stato. L’ultima versione – la Definizione agevolata 2023 (c.d. rottamazione-quater, introdotta dalla L. 197/2022) – riguardava i carichi affidati entro il 30 giugno 2022, con domanda da presentare entro giugno 2023 e pagamento in massimo 18 rate dal 2023 al 2027. Chi ha aderito ha la prima rata scaduta il 31 ottobre 2023 (prorogata al 6 novembre 2023) .
Come incide la rottamazione su un eventuale fermo? La legge stabilisce che la presentazione della domanda di definizione agevolata comporta la sospensione di tutte le azioni di riscossione relative ai debiti inclusi. In particolare, se era stato già notificato un preavviso di fermo, la domanda di rottamazione blocca gli effetti del preavviso, impedendo che si arrivi all’iscrizione del fermo . Se invece il fermo era già iscritto al momento della domanda, la situazione è diversa: la semplice domanda non libera subito l’auto, tuttavia pagando la prima rata della rottamazione anche quel fermo viene sospeso . In pratica, per i fermi già attivi bisognava fare un passaggio in più: richiedere comunque una rateazione ordinaria temporanea per sospenderlo subito, oppure attendere la prima rata della rottamazione. Molti consulenti hanno consigliato ai debitori in questa situazione: “presenta intanto un’istanza di rateazione per sbloccare l’auto, poi aderiamo alla rottamazione e, quando uscirà il piano rottamazione, interrompiamo la rateazione”. Questa strategia è servita proprio perché tra la domanda di rottamazione (che bloccava nuove azioni, ma non sospendeva i fermi già esistenti) e la prima rata potevano passare mesi.
Per fare un esempio concreto: definizione 2023. Domanda da presentare entro 30/6/2023. Supponiamo Tizio avesse un fermo sull’auto iscritto già da prima. Presenta la domanda a giugno 2023: ADER non intraprende nuove azioni, ma l’auto resta ferma intanto. Il 6 novembre 2023 Tizio paga la prima rata della rottamazione. Non appena pagata, il fermo si sospende e Tizio può tornare a circolare . Se Tizio non paga la prima rata, la rottamazione decade e ADER può riprendere le azioni, incluso mantenere attivo il fermo . In pratica, la prima rata in queste sanatorie è decisiva: o paghi e ottieni i benefici (compreso sblocco auto), oppure perdi tutto.
Quindi, quando è disponibile una rottamazione, conviene aderire se il proprio debito rientra, perché oltre allo sgravio economico (risparmio su sanzioni/interessi) offre anche il beneficio immediato sulla riscossione. Durante l’attesa della definizione: niente nuovi fermi, pignoramenti, etc. E dopo la prima rata: sospensione di eventuali fermi in corso .
Attenzione però: le rottamazioni sono misure straordinarie e con finestre temporali ben definite. Fuori da quelle finestre, non si può aderire. Attualmente, a gennaio 2026, non è aperta alcuna rottamazione nuova (la quater 2023 è chiusa alle adesioni e in fase di pagamento rate). È possibile – ma non certo – che future leggi di bilancio introducano ulteriori definizioni agevolate. Ad esempio, il 2024 non ha portato un “rottamazione-quinquies”, ma ha introdotto altre misure come la possibilità di transazione per enti locali. Il contribuente interessato deve stare all’erta delle novità legislative. L’esperienza insegna che ciclicamente (dal 2016 in poi quasi ogni 2 anni) arriva una sanatoria. Nel 2023 c’è stata, magari nel 2025 o 2026 ne arriva un’altra.
Una misura invece una tantum è stata lo stralcio automatico dei mini-debiti: la Legge di Bilancio 2023 ha disposto l’annullamento d’ufficio dei debiti fino a €1.000 affidati dal 2000 al 2015. Questo stralcio (attuato entro il 31 marzo 2023) ha comportato la cancellazione di molte cartelle piccole e, con esse, l’obbligo per ADER di revocare eventuali fermi su quei debiti. Dunque, se avevate un fermo basato esclusivamente su cartelle sotto €1.000 di quel periodo, dovreste aver visto il fermo eliminato d’ufficio nel 2023. È sempre bene però verificare al PRA, perché potrebbero esserci ritardi; in tal caso, presentare istanza di sgravio allegando la norma.
Riassumendo: rottamazioni e stralci sono opportunità importanti. Dal punto di vista del fermo amministrativo: – La domanda di rottamazione ferma nuove azioni e blocca preavvisi pendenti . – Il pagamento della prima rata sospende i fermi già esistenti . – Il mancato pagamento fa decadere i benefici e il fermo può essere riattivato , ma rimane sempre la possibilità di ripiegare su una rateizzazione ordinaria successiva come “salvagente” . – Lo stralcio automatico cancella proprio il debito e il fermo relativo (nessuna azione richiesta dal contribuente, tutto in mano agli enti).
Consiglio pratico: se c’è all’orizzonte una rottamazione annunciata (di solito se ne parla in legge di bilancio), conviene evitare di pagare subito per intero (aspettando di vedere se si potrà risparmiare qualcosa), ma nel frattempo mettete in sicurezza il veicolo: ad esempio, se avete un preavviso di fermo e sapete che tra un mese potrete fare domanda di rottamazione, potete chiedere una mini-rateizzazione giusto per superare quel mese e far sospendere il fermo, e poi aderire alla rottamazione. È esattamente la situazione descritta in molti casi a fine 2023: ADER aveva inviato preavvisi massivi per chi non rientrava nella rottamazione, e i consulenti hanno suggerito di rateizzare subito per bloccare i fermi, aspettare l’apertura della sanatoria e poi eventualmente aderirvi .
Saldo e stralcio e altre definizioni particolari
Oltre alle rottamazioni generali, c’è stato in passato il Saldo e Stralcio 2019 (riservato a persone in difficoltà economica con ISEE < 20.000, che permetteva di pagare solo una percentuale ridotta del debito). Quel saldo-stralcio riguardava solo debiti persone fisiche e alcune categorie (tributi locali, contributi). Se avete aderito a quello, il pagamento delle rate dovute analogamente comportava la sospensione dei fermi.
Un’altra misura è la “Definizione agevolata delle ingiunzioni”: alcune regioni o enti locali, per i debiti non gestiti da ADER ma da concessionari locali, hanno introdotto sanatorie simili. Ad esempio, comuni che hanno ingiunzioni fiscali (titoli alternativi alla cartella) hanno permesso di definire senza sanzioni. Anche in tali casi, l’adesione sospendeva le azioni. È importante capire che il fermo amministrativo auto può derivare anche da ingiunzioni fiscali (ex R.D. 639/1910) e non solo da cartelle ADER, se il comune o ente usa quella via. In tal caso la richiesta di rateizzazione o di definizione va fatta all’ente locale o al concessionario locale (tipo Soris, Andreani, ecc.) e le regole potrebbero differire un po’.
In ogni caso, qualsiasi sia la procedura definitoria, il principio è: concordare col creditore un pagamento dilazionato o ridotto = blocco delle azioni esecutive in corso, inclusi i fermi, e loro successiva estinzione a pagamento completato .
Procedure di sovraindebitamento e soluzioni giudiziali: piani del consumatore, esdebitazione, ecc.
Un capitolo a parte meritano gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotti dalla L. 3/2012 e ora confluiti nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Questi strumenti – il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione debiti (con i creditori votanti) e la liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale – consentono a privati, piccoli imprenditori o professionisti in grave difficoltà economica di trovare un compromesso giudiziale con i creditori, inclusa l’ADER. In tali procedure, è prassi che il debitore chieda al Tribunale un provvedimento di sospensione di tutte le azioni esecutive appena viene ammesso all’esame del piano. Il Tribunale generalmente concede un’ordinanza di “stay” che impedisce ai creditori di iniziare o proseguire pignoramenti, fermi, ecc. Dunque, se un soggetto presenta un piano del consumatore e ha un fermo sull’auto, il giudice può ordinare la sospensione del fermo durante la pendenza della procedura. Alla fine, se il piano viene omologato e prevede magari il pagamento parziale dei crediti iscritti a ruolo, il fermo verrà cancellato (perché ADER come creditore rientrerà nell’accordo e a fine esecuzione del piano dovrà rinunciare alle garanzie). La esdebitazione finale poi libera il debitore da eventuali importi non pagati residui. Sono procedure più complesse che richiedono l’assistenza di un Gestore della Crisi (figura che, come detto, l’Avv. Monardo possiede) e l’intervento del Tribunale, ma in situazioni di debiti insostenibili possono risolvere alla radice il problema, eliminando tutti i debiti (tributari e non) e quindi ovviamente rimuovendo in via definitiva fermi, ipoteche e pignoramenti.
Un esempio: un consumatore con 100k € di debiti tra banche e fisco, macchina ferma e casa pignorata, può proporre un piano del consumatore offrendo ai creditori quanto può (es. 30k da versare magari vendendo un altro bene). Durante l’iter, ottiene lo stop delle azioni. Se il piano è fattibile e viene omologato, quel 30k viene ripartito e, dopo l’adempimento, il giudice lo esdebità dal resto. A quel punto ADER deve cancellare il fermo e ogni altra formalità sui beni di quel debitore, liberandolo completamente. Questo per dire che, nei casi più gravi, esistono vie d’uscita anche oltre la rottamazione.
Chiaramente, prima di arrivare a procedure concorsuali personali, conviene percorrere le strade più semplici (rateazioni, ricorsi, rottamazioni). Ma è bene sapere che nessuno è mai davvero senza speranza: il nostro ordinamento prevede soluzioni anche per chi è sovraindebitato in buona fede e vuole ripartire.
Difendersi con il ricorso: contestare il fermo e ottenerne l’annullamento
Passiamo ora all’altro pilastro del nostro tema: il ricorso legale contro il fermo amministrativo (o contro gli atti presupposti). Mentre la rateizzazione è una soluzione “amichevole” che punta a pagare il debito seppur a rate, il ricorso è l’arma da usare quando si vuole contestare la legittimità del fermo e/o del debito sottostante. In questa sezione esamineremo quando e come impugnare un fermo amministrativo, quali motivi di ricorso sollevare più frequentemente e come ottenere in tempi brevi una sospensione giudiziale del fermo, in attesa della decisione finale.
Impugnare il preavviso di fermo o il fermo: termini e competenza
Come accennato prima, il fermo amministrativo è un atto impugnabile davanti al giudice competente (tributario o ordinario a seconda del debito). La particolarità è che, a differenza di una cartella esattoriale, il fermo di per sé non richiede la notifica di un “provvedimento finale” all’interessato: la norma prevede solo il preavviso e poi l’iscrizione al PRA. Questo ha creato discussione sulla impugnabilità del preavviso stesso: alcune corti hanno ritenuto che anche il preavviso di fermo sia impugnabile (per evitare di aspettare il danno), altre lo negavano in quanto “atto preparatorio”. Oggi la giurisprudenza prevalente ammette la impugnazione immediata del preavviso di fermo, in quanto atto che contiene già una pretesa ben identificata e reca pregiudizio al contribuente (è un po’ come se fosse un atto autonomo). La Cassazione (Sez. Unite 10672/2009) ha statuito che il preavviso può essere fatto rientrare tra gli atti impugnabili dal contribuente . Dunque, se ricevete un preavviso di fermo e ritenete che sia illegittimo per qualche motivo (ad es. cartella mai notificata, debito prescritto, ecc.), potete proporre ricorso entro 60 giorni dalla sua notifica per chiederne l’annullamento e contestualmente chiedere al giudice una sospensione urgente.
Se però siete ormai oltre i 30 gg e il fermo è stato iscritto, potete comunque impugnare il fermo stesso. Anche qui, per sicurezza, entro 60 giorni da quando venite a conoscenza del fermo (spesso coincide con il preavviso ricevuto 30 gg prima, ma se per ipotesi il preavviso non vi è arrivato e scoprite il fermo solo successivamente, il termine decorre dalla scoperta). Il ricorso contro il fermo deve indicare il provvedimento impugnato (preavviso e/o fermo PRA) e tutti i motivi di contestazione.
Riassumendo i termini: 60 giorni dal preavviso (se si impugna subito) oppure entro 60 giorni dall’iscrizione del fermo (se non si è impugnato prima). Meglio comunque non superare i 180 giorni dal preavviso/fermo perché, oltre quel termine, anche volendo, si rischia l’inammissibilità.
Giudice competente: ribadendo, Commissione Tributaria se debiti tributari; Tribunale Civile (spesso sez. lavoro se contributi, o sez. ordinaria se multe, a seconda dei casi) per debiti non tributari . In pratica: se il fermo è per cartelle IRPEF, IVA, IMU ecc., depositate ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Se è per multe stradali o altre sanzioni amministrative, depositate un ricorso in tribunale civile (solitamente in forma di citazione o ricorso ex art. 615 c.p.c.). È consigliabile farsi assistere da un legale esperto perché la scelta del rito e della forma dipendono dal tipo di credito.
Motivi di ricorso contro il fermo amministrativo
Nel ricorso dovrete esporre i motivi di illegittimità dell’atto. I più frequenti e forti sono:
- Vizi di notifica degli atti presupposti: se la cartella esattoriale originaria o gli avvisi precedenti non sono stati mai notificati regolarmente, il fermo è illegittimo. Ciò perché manca valido fondamento (la cartella in primis). Si chiede quindi l’annullamento del fermo per difetto dell’atto presupposto (Cartella nulla). Questo motivo va articolato bene, chiedendo anche l’annullamento del debito se ne ricorrono i presupposti.
- Prescrizione del credito: se tra la data di notifica della cartella (o dell’ultimo atto valido) e il preavviso di fermo è trascorso un periodo superiore al termine di prescrizione del credito (es. 5 anni per contributi o multe, 10 anni per tributi erariali, 3 anni per bollo auto in alcune regioni, ecc.), allora il debito si è prescritto e non può più essere riscosso. Il fermo su un debito prescritto è illegittimo. Si dovrà provare la data di notifica degli atti e il decorso del tempo senza atti interruttivi.
- Mancato invio dell’intimazione ad adempiere (art. 50 DPR 602/73) dopo un anno: come detto, c’è orientamento per cui se il fermo viene disposto dopo oltre un anno dalla cartella, sarebbe equiparabile ad un atto esecutivo e quindi richiederebbe la preventiva intimazione di pagamento 5 giorni. Se ADER non l’ha inviata, si può eccepire la violazione dell’art. 50 co.2 DPR 602/73. Alcune Commissioni hanno accolto tale motivo , anche se la Cassazione non si è espressa in modo definitivo su di esso (aderisce alla tesi che il fermo è misura cautelare e non esecutiva, ma lascia margini interpretativi).
- Omessa o irregolare comunicazione del preavviso di fermo: se ADER ha iscritto fermo senza inviare il preavviso 30 gg prima, l’atto è nullo (violazione del diritto di difesa e dell’art. 86 DPR 602). Oppure se il preavviso è stato notificato in modo viziato (es. a indirizzo errato, o non è mai giunto). Questo è un motivo formale ma molto efficace: la Cassazione lo considera un vizio invalidante.
- Incompetenza territoriale: come spiegato, se l’ufficio che ha emesso il preavviso/fermo non era territorialmente competente, l’atto è nullo . Questo motivo va sollevato nei ricorsi tributari soprattutto, indicando dove aveva domicilio il contribuente e quale ufficio avrebbe dovuto agire.
- Importo del debito sotto soglia di legge (se esistesse): per il fermo non c’è soglia, ma se ad esempio ADER avesse iscritto ipoteca sotto 20k o pignoramento sotto 1000 (casi in cui la legge prevede minimi), si può contestare. Per il fermo non abbiamo questo vantaggio normativo, ma come detto si può far leva sulla sproporzione (come argomento equitativo più che strettamente legale).
- Veicolo bene strumentale o cointestato: se ADER ha ignorato la comunicazione che il veicolo era strumentale (o se il contribuente non ha fatto in tempo a inviarla, ma può provare ex post che lo è), si può chiedere al giudice di dichiarare illegittimo il fermo su quel bene in virtù dell’art. 86 c.2 DPR 602. Alcune commissioni l’hanno fatto. Idem per il caso del veicolo cointestato non debitore: argomentando sul principio di solidarietà e di tutela del comproprietario, come fatto da CGT Campania 10721/2023 . Questo è un motivo che va usato insieme ad altri, di solito.
- Difetto di motivazione o di indicazione atti: se il preavviso non elencava le cartelle o gli importi, potrebbe essere nullo per difetto di motivazione. O se l’Agente non ha provato in giudizio la regolare notifica delle cartelle (onus probandi che spetta a lui) e voi l’avete contestato, il ricorso può essere accolto.
- Situazioni di particolare gravità – abuso del diritto: in casi estremi si può invocare l’abuso dello strumento del fermo (es. più fermi su tutti i veicoli per debiti modesti, ecc.), ma è materia scivolosa. Tuttavia, mostrando eventuale malafede o irragionevolezza dell’azione esattoriale, alcuni giudici possono essere persuasi.
Nel predisporre il ricorso, è essenziale allegare la documentazione: il preavviso ricevuto, le visure PRA se attestano il fermo, le cartelle (se le avete) o almeno indicare i numeri di ruolo, eventuali prove di mancata notifica (es. estratti di ruolo). Si può anche richiedere un estratto di ruolo all’ADER prima di ricorrere, per vedere tutti gli atti collegati al vostro codice fiscale. Spesso emergono sorprese (cartelle notificate a vecchi indirizzi, ecc.) che saranno le vostre prove.
La sospensione cautelare: liberare l’auto subito in attesa della sentenza
Presentare ricorso è fondamentale per far valere i diritti, ma i tempi della giustizia possono essere lunghi (diversi mesi per una decisione di primo grado). Nel frattempo, l’auto resterebbe ferma. Ecco perché la procedura prevede la possibilità di chiedere una sospensione cautelare.
- Nel processo tributario: si può presentare al giudice tributario una istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, dimostrando sia il fumus boni iuris (cioè che il ricorso non è pretestuoso ma ha fondamento, ad esempio c’è evidente prescrizione o vizio) sia il periculum in mora (il danno che subirebbe il contribuente in attesa della sentenza, ad es. l’impossibilità di lavorare senza l’auto costituisce danno grave). Molte Commissioni accolgono tali sospensive se ben motivate, ed emettono un decreto/ordinanza di sospensione del fermo in tempi brevi (anche 20-40 giorni dalla domanda). Con l’ordinanza di sospensione, l’ADER deve sospendere il fermo, cioè comunicarlo al PRA (o astenersi dal applicarlo se non ancora fatto). Il contribuente può portare l’ordinanza con sé per sicurezza in caso di controllo.
- Nel processo civile: analogamente, si può chiedere al Tribunale un provvedimento cautelare (ex art. 700 c.p.c. o nell’ambito dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.) per sospendere l’esecuzione. Qui addirittura alcuni giudici ammettono di decidere inaudita altera parte (d’urgenza senza sentire controparte) se il danno è imminente e grave. Ad esempio, se un professionista documenta di non poter esercitare senza auto, il giudice può sospendere il fermo immediatamente. Più spesso fissa un’udienza a breve e poi decide.
Ottenere la sospensione giudiziale è cruciale per riavere la disponibilità dell’auto durante la causa. È consigliabile, nel ricorso, inserire una richiesta specifica e dettagliata di misura cautelare, con un paragrafo sui gravi danni che il fermo causa (es. perdita di lavoro, ecc.).
Una volta ottenuta l’ordinanza di sospensione, il fermo viene congelato fino alla decisione finale. Se poi la sentenza di merito accoglie il ricorso, il fermo viene definitivamente annullato (cancellato). Se sfortunatamente il ricorso venisse respinto, la sospensione verrebbe revocata e il fermo tornerebbe efficace (salvo appello, dove si può chiedere nuova sospensiva).
Esito del ricorso e passi successivi
Se il ricorso va a buon fine: la Commissione o il Tribunale annulla il fermo. In tal caso, l’ADER dovrà provvedere a cancellare l’iscrizione al PRA. È bene comunque che il contribuente, passati magari 60 giorni (tempo per appello), ricontrolli e se serve solleciti con istanza la cancellazione allegando la sentenza passata in giudicato. O, volendo essere prudenti, si può fare la cancellazione presentando al PRA la sentenza, pagando i bolli (ma di solito è compito dell’Agente attivarsi).
Se il ricorso viene respinto: il fermo resta valido. A quel punto rimangono le opzioni amministrative (rateizzazione o pagamento integrale) per sbloccare l’auto, oppure l’appello se ci sono motivi forti e la situazione lo consente (ricordando però che l’appello tributario richiede il pagamento di un terzo del debito per procedere, salvo esenzioni, e anche il tribunale civile magari chiede cauzioni). Bisogna valutare caso per caso.
Costi e convenienza del ricorso: un ricorso comporta spese legali (contributo unificato se dovuto, parcella avvocato, ecc.). Vale la pena quando il debito contestato è rilevante o i vizi sono chiari. Ad esempio, fare ricorso per un fermo su 200 € di multa forse è antieconomico (in tal caso meglio pagare). Ma contestare un fermo su 5-10.000 € prescritto conviene sicuramente. Inoltre c’è un aspetto importante: se il ricorso riguarda debiti tributari, in caso di vittoria le spese legali possono essere compensate o poste a carico dell’ente; ma se riguarda multe e si va in tribunale ordinario, attenzione che di solito le spese seguono la soccombenza (quindi se vincete, il Comune potrebbe essere condannato a rifondervi le spese legali).
Talvolta, il semplice avvio di un ricorso porta ADER o l’ente creditore a riconsiderare la posizione: ad esempio, se c’è davvero un vizio, l’ente potrebbe provvedere in autotutela a sgravare le cartelle prima della sentenza. In tal caso il ricorso si chiude anticipatamente per cessata materia del contendere, e il fermo viene revocato.
Risvolti penali? Ogni tanto ci viene chiesto: “ma se uso l’auto col fermo, è reato?”. No, è un illecito amministrativo (multa e possibile confisca). Non ci sono implicazioni penali dirette. Diverso è se uno occulta o distrugge il veicolo per sfuggire al fermo o successivo pignoramento: quello potrebbe configurare reati di sottrazione di cose pignorate ecc. Ma usare l’auto, seppur vietato, non è reato. Comunque sconsigliamo vivamente di farlo, perché la multa è salata (quasi 2.000 euro) e il mezzo può essere sequestrato e tolto definitivamente .
In conclusione, il ricorso è la strada da percorrere quando si hanno solidi motivi legali per far dichiarare nullo il fermo o le cartelle ad esso relative. È un percorso che richiede assistenza tecnica (avvocato o commercialista abilitato) e un po’ di tempo, ma può portare a soluzioni definitive (debito annullato o ridotto) e in casi di abuso può dare anche soddisfazione morale (pensiamo a fermi messi ingiustamente: ottenerne l’annullamento è una vittoria importante). Inoltre, come visto, si può chiedere e ottenere rapidamente la sospensione dal giudice, così da non subire nell’immediato il danno di non poter guidare.
Altri rimedi e consigli pratici per gestire il fermo amministrativo
Oltre alle due vie maestre (rateizzare o ricorrere), esistono anche rimedi collaterali e accorgimenti che il debitore può adottare per attenuare i disagi causati dal fermo amministrativo o per evitare passi falsi.
1. Verificare sempre la propria posizione debitoria: Molti fermi amministrativi giungono inaspettati perché il contribuente non era a conoscenza delle cartelle pendenti (magari notificate in sua assenza o a vecchi indirizzi). È buona pratica, specialmente se si è cambiata residenza o si sono avuti problemi di recapito, richiedere periodicamente un estratto conto all’Agenzia Riscossione o una visura al PRA per vedere eventuali ipoteche o fermi. Sapere in anticipo di avere cartelle non pagate consente di prevenire il fermo (ad esempio attivando subito una rateazione prima che parta il preavviso).
2. Attenzione al bollo auto e assicurazione durante il fermo: Finché l’auto è intestata al debitore e iscritta al PRA, la tassa automobilistica (bollo) continua ad essere dovuta anche se c’è il fermo amministrativo. Il fermo non trasferisce proprietà né sospende l’obbligo di pagare il bollo, perché il veicolo non è radiato. Pertanto dovrete continuare a pagare il bollo annuale normalmente, anche se non potete circolare. Se non lo pagate, rischiate ulteriori cartelle e interessi. Quanto all’assicurazione RCA, in teoria se l’auto non circola potreste sospendere la polizza temporaneamente (molte compagnie lo consentono) per risparmiare sul premio durante il fermo; tuttavia, se l’auto è parcheggiata su suolo pubblico, il CdS richiede comunque copertura assicurativa. Quindi valutate: se la tenete in un’area privata e non la usate, potreste sospendere l’assicurazione finché il fermo non è risolto. Ma se c’è la minima chance che qualcuno la guidi o la sposti su strada, meglio mantenerla assicurata (oltretutto se qualcuno urtasse la vostra auto ferma, sareste comunque in torto se priva di assicurazione).
3. Non vendere l’auto senza aver risolto il fermo: Come già detto, non è tecnicamente impossibile vendere un’auto con fermo (il PRA accetta il passaggio, ma rimane iscritto il fermo anche a nome del nuovo proprietario, che non la può usare). Però così facendo scarichereste il problema sul compratore, esponendovi a cause per vizi occulti. Il nuovo proprietario, trovandosi l’auto inutilizzabile, potrebbe rivalersi civilmente su di voi. Quindi sconsigliamo vivamente di vendere a terzi un veicolo gravato da fermo senza informarli (e difficilmente qualcuno l’acquisterebbe a prezzo congruo sapendolo). L’unica vendita sensata può essere quella a un familiare o persona di fiducia, informandolo della situazione, magari per evitare la confisca se uno non resiste e vuole comunque usare l’auto (cosa comunque illegale finché c’è il fermo). Alcuni, in passato, tentavano il trucco di cointestare l’auto con un soggetto non debitore per poi provare a sostenere l’illegittimità del fermo (vista la presenza di un contitolare estraneo). Ma oggi ADER di solito verifica prima di iscrivere fermi su cointestati. Inoltre, se la cointestazione è avvenuta dopo il fermo, non cambia nulla (il fermo è già iscritto). Se avviene prima potrebbe evitare il fermo, ma è un’operazione di elusione potenzialmente contestabile (e potrebbe configurare vendita simulata se fatta a titolo gratuito a parente). Quindi, meglio evitare escamotage borderline e concentrarsi su soluzioni legali concrete.
4. Evitare di distruggere o nascondere il veicolo: Può sembrare un consiglio ovvio, ma la disperazione talvolta spinge a decisioni sbagliate, come portare l’auto in demolizione di nascosto o esportarla fittiziamente all’estero per sottrarla al fermo. Sono mosse che possono peggiorare la situazione: il PRA non permette la radiazione per demolizione se c’è un fermo, dunque qualsiasi demolitore onesto rifiuterà. Se uno trovasse illecitamente chi lo fa, commette un’irregolarità. In caso di controllo, oltre alle sanzioni amministrative per mancata revisione/assicurazione, potrebbe configurarsi una condotta di sottrazione di garanzia verso i creditori. Meglio tenere l’auto ferma in garage e seguire le vie legali.
5. Comunicare con l’Agenzia Riscossione: Nel frattempo che cercate una soluzione, mantenete un dialogo con ADER. Se ad esempio avete proposto un ricorso e chiesto la sospensione, potete notificare copia dell’istanza di sospensione all’ADER chiedendo loro di attendere l’esito prima di procedere. Non è detto che accettino, ma a volte, in presenza di evidenti errori o cause pendenti, l’ente sospende spontaneamente l’azione (c’è anche una procedura interna di “sospensione per contenzioso in corso”). Andare agli sportelli ADER o chiamare il contact center, spiegando la vostra situazione, non nuoce: potreste trovare disponibilità ad aspettare qualche settimana oppure suggerimenti utili. Siate sempre documentati quando parlate con loro (portate copie di ricorsi, ecc.).
6. Valutare se il fermo è davvero un problema urgente: Può sembrare paradossale, ma c’è chi ha l’auto in fermo e magari non la usa comunque. Se ad esempio possedete un vecchio veicolo che non vi serve e subite un fermo su quello, potreste anche decidere di non fare nulla (lasciandolo fermo) e concentrarvi su altre priorità o sul ricorso per togliere il debito. Il fermo in sé non vi toglie altro se non l’uso del mezzo. Attenzione però: come detto, bollo e assicurazione maturano, e c’è il rischio confisca se qualcuno la utilizza. Quindi è un’ipotesi residuale, valida forse se l’auto è già inutilizzata o fuori uso. In tal caso, potete anche comunicare all’ADER che il fermo è su un bene inutilizzabile sperando in una revoca (ma non è un diritto, è solo un tentativo).
7. Utilizzo del mezzo durante cause di lavoro o emergenze: se proprio dovete usare l’auto con fermo (supponiamo per un’emergenza medica o altro), sappiate il rischio: se fermati, multa ~€1988 e fermo amministrativo diventa confisca (cioè l’auto viene prelevata e venduta) . Non esiste permesso temporaneo se non ottenete la sospensiva dal giudice. Quindi, valutate se l’urgenza vale questo rischio. Nel dubbio, meglio trovare mezzi alternativi per spostarsi finché non avete risolto la sospensione.
8. Errori da evitare assolutamente:
– Ignorare i comunicati ufficiali: Spesso ADER invia lettere o sms che segnalano un preavviso in arrivo. Non trascuratele. Controllate la PEC, perché a volte il preavviso arriva lì e finisce non letto.
– Avere un atteggiamento passivo: Il fermo non si risolve da solo. Lasciar passare il tempo senza fare nulla peggiora solo la situazione (interessi che maturano, eventuale iscrizione di ulteriori misure). Agite appena potete.
– Pagare parzialmente senza accordo formale: Se inviate pagamenti spontanei di importi piccoli senza aver concordato un piano, ADER li accetta ma ciò non sospende affatto le azioni. Ad esempio, pagare 100 euro su 5.000 di debito non ferma il fermo. Serve la rateazione approvata. Quindi evitate di fare “quello che potete” sperando nella benevolenza: o pagate tutto, o chiedete formalmente la dilazione.
– Affidarsi al fai-da-te in situazioni complesse: Se i motivi di ricorso sono intricati o se dovete interfacciarvi col giudice, fatevi assistere da professionisti qualificati. Un piccolo errore procedurale può far perdere un ricorso buono. Scegliete avvocati o commercialisti esperti di cartelle/tributi. Nel dubbio, l’Avv. Monardo e il suo team, con la loro competenza specifica, possono offrirvi subito una consulenza per valutare il caso.
9. Documentare sempre per iscritto: Qualsiasi accordo o comunicazione con ADER, fatevela mettere per iscritto. Se richiedete una rateazione online, conservate la ricevuta. Se consegnate un’istanza a sportello, fatevi dare protocollo. Questo per prevenire smarrimenti o contestazioni (es. “non ha richiesto la dilazione entro i 30 gg”).
10. Pianificare il pagamento finale e la cancellazione: se state pagando a rate, segnatevi bene le scadenze, magari con addebito automatico se possibile, per non saltare pagamenti. All’ultima rata, verificate dopo qualche settimana che il fermo sia stato effettivamente cancellato dal PRA. Di solito ADER invia anche una comunicazione di “avvenuto sgravio/cancellazione”. Tenetela come prova per eventuali disguidi.
Con queste accortezze e usando gli strumenti disponibili, anche una situazione stressante come il fermo dell’auto può essere gestita e risolta senza cadere in trappole o commettere errori.
Tabelle riepilogative
Di seguito presentiamo alcune tabelle sintetiche per fissare i concetti chiave: i termini procedurali, gli strumenti difensivi e i relativi effetti, nonché un confronto tra le opzioni possibili.
Tabella 1: Tempi e atti nella procedura di fermo amministrativo
| Fase | Termine per il debitore | Azione consigliata del debitore | Conseguenze se inadempiente |
|---|---|---|---|
| Notifica cartella esattoriale/accertamento esecutivo | 60 giorni dalla notifica per pagare o impugnare | – Pagamento totale (evita fermi) <br> – Opposizione (ricorso tributario/giudice competente) <br> – Richiesta rateizzazione (prima della scadenza termine pagamento) | Dopo 60 gg, il debito diviene esigibile; Agente Riscossione può attivare misure cautelari/esecutive (fermo, ipoteca, pignoramento) |
| Preavviso di fermo | 30 giorni dalla notifica del preavviso | – Pagare il debito (chiude partita) <br> – Presentare domanda rateizzazione <br> – Definizione agevolata se prevista (es. rottamazione) <br> – Istanza autotutela/sgravio se errori <br> – Dimostrare bene strumentale/disabile (per evitare fermo) <br> – (Opzionale) Preparare ricorso da depositare | Dopo 30 gg, se nessuna azione intrapresa, ADER iscrive il fermo al PRA senza ulteriore avviso. |
| Iscrizione del fermo | – (fermo esecutivo subito) | – Ricorso entro 60 gg (se non già fatto, impugnando fermo) <br> – Pagamento integrale (porterà a cancellazione) <br> – Rateizzazione (sospende fermo dopo 1ª rata) <br> – (Se applicabile) Piano sovraindebitamento e richiesta sospensione in Tribunale | Veicolo non utilizzabile legalmente finché il fermo permane. Debito continua a maturare interessi. |
| Durante la pendenza del fermo (senza ricorso) | – (nessun termine fisso, prescrizione del debito varia) | – Possibile adesione a nuove rottamazioni (sospendono e poi cancellano fermo dopo pagamento) <br> – Istanza di saldo e stralcio se disponibile <br> – Ricorso tardivo possibile solo se vizi non conosciuti prima (estratto di ruolo) | Se il debito sottostante resta insoluto, ADER potrebbe eventualmente procedere ad altre azioni (p.es. pignoramento del veicolo stesso per venderlo all’asta, anche se raro per automezzi). |
Tabella 2: Opzioni difensive del debitore e effetti sul fermo
| Soluzione scelta | Requisiti e condizioni | Effetto sul fermo amministrativo | Esito finale sul debito |
|---|---|---|---|
| Pagamento integrale | Reperire l’intera somma entro i termini (60 gg dalla cartella o 30 gg dal preavviso, oppure anche dopo) | Evita l’iscrizione del fermo se fatto in tempo. Se fatto dopo l’iscrizione, porta alla cancellazione definitiva del fermo (procedura telematica ADER verso PRA) . | Debito estinto completamente. |
| Rateizzazione | Presentare istanza a ADER (automatica ≤120k €, documentata >120k €). Pagare 1ª rata tempestivamente. | Sospende il fermo dopo la prima rata pagata, consentendo l’uso del veicolo . Il fermo sarà cancellato definitivamente solo dopo il pagamento dell’ultima rata (fino ad allora è iscritto ma non attivo) . Se si decade dai pagamenti, il fermo torna efficace. | Debito pagato gradualmente (con interessi di dilazione). Alla fine, estinzione completa. Se decadenza, debito residuo di nuovo esigibile in unica soluzione. |
| Definizione agevolata (Rottamazione) | Adesione entro termini di legge della sanatoria (quando prevista). Pagamento rate rottamazione secondo scadenze prefissate. | Presentazione domanda blocca nuovi fermi e sospende quelli in preavviso . Pagamento prima rata sospende eventuale fermo già iscritto permettendo di circolare . Cancellazione definitiva del fermo solo dopo versamento di tutte le rate dovute. Decadenza (mancato pagamento) = fermo nuovamente attivo e riscossione ripresa . | Debito parzialmente estinto: si pagano solo imposte e pochi oneri, sanzioni e interessi cancellati. Se tutte le rate pagate, il debito residuo azzerato legalmente (stralcio). Se decadenza, si perde sconto e si deve pagare l’intero. |
| Ricorso giudiziale | Deposito ricorso al giudice competente entro 60 gg dall’atto (preavviso/fermo). Fondare su motivi validi (vizi, prescrizione, ecc.). Richiedere sospensiva. | Possibile sospensione giudiziale del fermo in pochi settimane se il giudice accoglie l’istanza cautelare (auto di nuovo utilizzabile durante il processo). Annullamento del fermo se il ricorso vince nel merito (cancellazione atto per sentenza). | Se vittoria: debito annullato o ridotto secondo sentenza (es. cartelle nulle -> nulla pretesa). Se sconfitta: debito confermato per intero. Spese legali secondo esito (possibile rimborso spese se vincete). |
| Sovraindebitamento (Piano del consumatore, ecc.) | Presuppone situazione di insolvenza del debitore con più debiti. Nomina OCC/Gestore e deposito piano in Tribunale. | Sospensione di legge delle azioni esecutive su richiesta al giudice (include fermo) una volta ammessa la procedura. Possibile autorizzazione all’utilizzo di beni strumentali anche se in fermo. A omologazione, giudice ordina cancellazione di fermi/ipoteche secondo quanto previsto dal piano. | Debito ristrutturato: può essere parzialmente pagato e in parte stralciato. A fine procedura, eventuale esdebitazione cancella i debiti residui. Il debitore si libera dall’obbligo verso i creditori inclusi nel piano. |
Queste tabelle mostrano come ogni opzione abbia pro e contro in termini di immediatezza di sblocco del veicolo e risultato sul debito. Ad esempio, la rateazione sospende il fermo subito con minima burocrazia ma richiede poi di pagare tutto il dovuto; il ricorso può eliminare del tutto il debito ma richiede tempo e non sempre dà esito certo; la rottamazione fa risparmiare soldi e sospende il fermo, ma bisogna attendere che sia disponibile e poi rispettare rigorosamente le scadenze di legge.
Domande Frequenti (FAQ) sul fermo amministrativo auto
Di seguito una raccolta di quesiti comuni che i debitori si pongono in materia di fermo amministrativo derivante da cartelle esattoriali, con risposte concise e chiare:
- Che cos’è il fermo amministrativo auto?
Risposta: È un provvedimento a tutela del credito per cui l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) blocca un veicolo intestato al debitore iscrivendo un vincolo al Pubblico Registro Automobilistico. Il mezzo non può circolare né essere venduto liberamente finché il debito non viene saldato o il fermo revocato . Non è un sequestro fisico: il veicolo resta in possesso del proprietario, ma non può essere legalmente utilizzato su strada. - Qual è la differenza tra preavviso di fermo e fermo amministrativo?
Risposta: Il preavviso di fermo è la comunicazione preventiva che anticipa di 30 giorni l’iscrizione del fermo . In questo periodo il debitore può pagare o attivarsi per evitare il blocco. Il fermo amministrativo vero e proprio invece scatta dopo i 30 giorni se nulla è stato fatto: viene registrato al PRA e il veicolo è ufficialmente “fermato”. In sintesi, il preavviso è un avvertimento (ultima chance per evitare la misura), il fermo è la misura cautelare effettiva. - Dopo quanti giorni dalla cartella scaduta possono mettere il fermo?
Risposta: In teoria già dopo 60 giorni dalla notifica della cartella non pagata l’Agente Riscossione può attivare le procedure . Nella prassi, invia prima il preavviso (che dà altri 30 giorni). Quindi almeno 90 giorni dalla cartella. Spesso passano alcuni mesi. Se è trascorso oltre 1 anno dalla cartella, deve prima notificare un’intimazione di pagamento (5 giorni) prima di procedere a misure esecutive; ma sul fermo vi sono state interpretazioni diverse (meglio comunque aspettarsi il preavviso come primo segnale). Dunque tempi minimi: 2 mesi dopo cartella preavviso, 3 mesi fermo; tempi medi: 6-12 mesi dopo una cartella non pagata. - Devono inviarmi un avviso prima di iscrivere il fermo?
Risposta: Sì, è obbligatorio per legge. L’art. 86 DPR 602/73 prevede la comunicazione preventiva di fermo con 30 giorni di anticipo . Se l’Agente iscrivesse il fermo senza aver inviato il preavviso, il provvedimento sarebbe impugnabile e nullo. Quindi, a meno di clamorosi errori, vi arriverà sempre prima un preavviso (via raccomandata AR o PEC). Controllate dunque la PEC e l’indirizzo di residenza per non perderlo. - Cosa posso fare se ricevo un preavviso di fermo?
Risposta: Avete 30 giorni di tempo per reagire. Le opzioni principali: pagare tutte le cartelle indicate (il fermo non verrà più eseguito); chiedere una rateizzazione all’ADER (sospendendo così la procedura una volta accolta la domanda); verificare se rientrate in qualche rottamazione o definizione agevolata (in tal caso aderite, che blocca il fermo); oppure, se il debito è contestabile (prescritto, già pagato, errato), preparare un ricorso e magari segnalare all’ADER che esiste una contestazione in atto (chiedendo la sospensione amministrativa). Inoltre, se il veicolo serve per lavoro o è legato a un disabile, presentate entro 30 gg l’istanza di esenzione con le prove . - Posso evitare il fermo se il mio veicolo mi serve per lavoro?
Risposta: Sì, la legge tutela i beni strumentali d’impresa o professionali. Bisogna però dichiararlo entro i 30 giorni dal preavviso, dimostrando che il veicolo è effettivamente strumentale all’attività lavorativa (ad es. unico furgone per consegne, auto utilizzata da agente di commercio, taxi, ecc.) . Occorre compilare il modulo specifico (es. Mod. F2 di ADER) e allegare documenti (fatture, iscrizione al VIES se deducete l’IVA dell’auto, ecc.). Se accolto, il fermo non verrà iscritto. Attenzione: “strumentale” significa indispensabile all’attività, non un generico utilizzo. La Cassazione nel 2024/2025 ha chiarito che non basta essere un professionista con l’auto intestata, bisogna provare che senza quell’auto non si può svolgere il lavoro . Esempio: un medico con l’auto per andare in studio non rientra nella strumentalità “stretto sensu”; un rappresentante di commercio che macina chilometri ogni giorno per clienti sì. - Il fermo si applica anche se l’auto è cointestata con un’altra persona?
Risposta: Dovrebbe no, non in modo legittimo. In base alla giurisprudenza prevalente, non è lecito fermare un veicolo cointestato se almeno uno dei cointestatari non è debitore . Ciò perché danneggerebbe il comproprietario estraneo. In passato Equitalia a volte iscriveva fermi su veicoli cointestati (magari marito e moglie dove solo uno ha debiti); oggi tende a evitarlo. Se succede, è un forte motivo di ricorso per far annullare l’atto. Dunque, un comproprietario non debitore può opporsi e far valere la propria posizione. - Quanto dura un fermo amministrativo?
Risposta: Indefinitamente, finché non viene cancellato a seguito del pagamento del debito o per provvedimento di annullamento. Il fermo non ha una scadenza propria (non “decade” dopo tot anni). Tuttavia, attenzione: il debito sottostante potrebbe prescriversi col tempo. Se ad esempio il debito era una multa con prescrizione 5 anni, e passa molto tempo, si può far valere la prescrizione e in tal caso far rimuovere il fermo. Inoltre il fermo non interrompe la prescrizione del debito (anche se su questo punto ci sono state pronunce differenti: per i rimborsi IVA Cass. 2025 ha detto che un fermo su rimborso sospende la prescrizione del credito , ma parlava del caso opposto in cui il contribuente è creditore). In linea generale, conviene considerare che il fermo resta finché non risolvete la causa, e col tempo il debito può solo aumentare di interessi se non si prescrive. - Posso circolare con un veicolo sottoposto a fermo?
Risposta: No, è vietato usare il veicolo finché il fermo è attivo. Se vieni fermato alla guida di un mezzo con fermo fiscale, la sanzione amministrativa è molto pesante: multa da circa €1.984 fino a oltre €7.000, sequestro del veicolo e confisca (cioè viene tolto definitivamente) . Quindi il gioco non vale la candela: rischiate di perdere per sempre l’auto e aggiungere migliaia di euro di multa al vostro debito. L’auto con fermo dovrebbe restare in garage o area privata. - Posso rottamare o demolire l’auto mentre c’è il fermo?
Risposta: No, non legalmente. Il PRA non consente la radiazione per demolizione di un veicolo sul quale risulta un fermo amministrativo. I demolitori, infatti, quando fate richiesta di demolizione, controllano il certificato di proprietà digitale: se c’è un fermo, non possono procedere. Questo per evitare che il bene venga eliminato sottraendolo alla garanzia del credito. Solo dopo la cancellazione del fermo potrete demolire o esportare l’auto. - Posso vendere un’auto con fermo amministrativo?
Risposta: Tecnicamente si può stipulare un atto di vendita, ma l’acquirente non potrà trascriverlo al PRA se prima il fermo non è tolto. Il passaggio di proprietà resterà sospeso. In pratica, nessuno vorrà comprare un’auto con fermo a meno di fortissimi sconti e assumendosi l’onere di pagare il debito. Anche in quel caso però il fermo resterebbe finché il debito non è pagato. Inoltre, vendendo l’auto col fermo senza informare il compratore, sareste passibili di azione legale. Quindi la via normale è: prima risolvete il fermo (pagando o rateizzando il debito) e poi vendete. - Devo pagare il bollo auto se la macchina è ferma e non la uso?
Risposta: Sì, il bollo auto (tassa di possesso) è dovuto finché risultate proprietari e il veicolo è iscritto al PRA. Il fermo non esenta dal bollo, perché il veicolo è comunque immatricolato e non radiato. Non conta che sia inutilizzabile: la normativa sul bollo considera l’iscrizione al PRA. Quindi dovete continuare a pagarlo annualmente. Se non lo fate, dopo 3 anni di bollo non pagato il veicolo potrebbe essere radiato d’ufficio ma la radiazione d’ufficio è probabilmente bloccata dal fermo (situazione intricata). In ogni caso, meglio non accumulare altri debiti di bollo: pagatelo per evitare ulteriori guai. - Cosa succede se lascio il fermo e non pago mai il debito?
Risposta: L’auto resterà perennemente inutilizzabile a vostro danno. Nel frattempo il debito con ADER potrebbe aumentare per interessi. L’Agente potrebbe adottare altre misure: ad esempio pignorare direttamente l’auto (fisicamente) e venderla all’asta, specie se ha un certo valore. Il fermo in sé è già un passo in tal senso: se dopo il fermo il debitore continua a non pagare, il concessionario può procedere con l’espropriazione (anche se per le auto avviene raramente, perché spesso il valore del mezzo, soprattutto se fermo da anni, è basso e non conviene). Tuttavia, legalmente lo possono fare trascorsi 60 giorni senza pagamento e con il fermo già iscritto. Quindi, non pagare mai significa tenersi il bene bloccato e rischiare in futuro che venga prelevato. Inoltre il debito resterà vivo e riscuotibile (a parte un’eventuale prescrizione se ADER non fa altri atti per anni). Insomma, non è una situazione che si risolve da sola. Meglio affrontarla con una delle soluzioni illustrate. - Se rateizzo il debito, dopo quanto tempo posso usare l’auto?
Risposta: Già dopo aver pagato la prima rata del piano di rateizzazione, hai diritto alla sospensione del fermo . Quindi praticamente subito, nell’ordine di 1-2 settimane: il tempo di ottenere l’accoglimento della rateazione e versare la prima rata. Invia poi ricevuta all’ADER chiedendo conferma della sospensione. Di solito l’annotazione di fermo “sospeso” viene fatta in tempi rapidi. Non serve attendere di pagare tutte le 72 (o quante siano) rate; basta la prima rata per tornare a circolare durante il periodo di dilazione. Naturalmente poi dovrai continuare a pagare le rate secondo il piano. - Quante rate posso ottenere per il mio debito?
Risposta: Dipende dall’entità del debito e dalla tua situazione finanziaria. Attualmente, fino a 72 rate (6 anni) per debiti fino a 120 mila € senza dover dare prove di difficoltà . Se il debito supera 120 mila €, puoi chiedere fino a 120 rate (10 anni) ma devi documentare la temporanea difficoltà economica (ISEE basso, indice di liquidità per società, ecc.) . In casi particolari (calamità, covid ecc.) in passato hanno esteso a 120 rate anche sotto soglia, ma attualmente le regole base sono queste. Puoi proporre tu il numero di rate nella domanda: conviene chiedere il massimo se sei in dubbio, perché poi puoi sempre estinguere anticipatamente. Ricorda: se salti 8 rate (anche non consecutive) la rateazione decade , quindi pianifica un importo di rata sostenibile. - Cosa succede se non pago una rata della dilazione?
Risposta: Una o due rate pagate in ritardo non fanno decadere subito il piano, ma generano interessi di mora. La decadenza scatta con 8 rate non pagate in totale . Fino a 7 rate non pagate (anche sparse) resti ancora in piedi col piano. Se salti proprio 8 rate, perdi il beneficio: l’intero debito residuo diventa subito esigibile in unica soluzione . A quel punto, il fermo che era sospeso torna immediatamente efficace; l’ADER potrebbe riprendere o intensificare le azioni di recupero. Inoltre, dopo la decadenza, non potrai ottenere una nuova rateizzazione se non pagando prima alcune somme (le regole cambiano, ma in genere devi pagare tutte le rate scadute per essere riammesso, salvo deroghe straordinarie). Quindi, cerca di non arrivare mai alla decadenza: se hai problemi temporanei, contatta ADER, a volte concedono piccoli differimenti (non ufficiali ma tollerano qualche giorno di ritardo oltre la scadenza, c’è un margine di 5 giorni per lieve ritardo in certi casi). - Se presento ricorso, il fermo viene sospeso automaticamente?
Risposta: No, non in automatico. Devi chiedere al giudice la sospensione e questo, valutati i motivi, può concederla oppure no. Nel frattempo, finché non c’è l’ordinanza di sospensione, il fermo rimane. Quindi quando fai ricorso, contestualmente presenta un’istanza di sospensiva urgente motivando bene il pregiudizio (es. dimostrando che senza auto non puoi lavorare, certificando magari il tuo lavoro, eventuali contratti persi, etc.). Solo se e quando il giudice emetterà l’ordinanza di sospensione, potrai tornare a utilizzare il veicolo. I tempi variano: in Commissione Tributaria di solito ~30-40 giorni dall’istanza; in Tribunale civile a volte anche 15 giorni se urgente. Se è molto urgente, puoi tentare una richiesta inaudita altera parte (senza sentire l’altra parte), ma serve un pericolo imminente. In generale, pianifica qualche settimana di stop. - Se vinco il ricorso, ho diritto a un risarcimento per il periodo che non ho potuto usare l’auto?
Risposta: In linea di massima, puoi chiedere i danni nel ricorso stesso o con separata azione, ma devi provarli. La Cassazione ha riconosciuto che un fermo illegittimo può causare danni emergenti (es. perdita di valore del mezzo durante il fermo) e danno da inutilizzo , risarcibili se provati anche mediante presunzioni. Ad esempio, se hai dovuto noleggiare un’auto sostitutiva, o se il veicolo ha perso valore perché fermo anni (batteria morta, deprezzamento commerciale), potresti chiedere tali voci. Però devi quantificarle. Spesso, se vinci, la soddisfazione principale è l’annullamento del debito e la cancellazione del fermo; ottenere risarcimenti aggiuntivi non è semplicissimo, ma non impossibile. Bisogna valutare caso per caso e inserire la domanda di risarcimento già nel ricorso (o farne uno dopo solo per i danni). - Un fermo amministrativo può riguardare anche moto o altri veicoli?
Risposta: Sì, può colpire qualsiasi bene mobile registrato: auto, moto, rimorchi, autocarri, persino barche o aeromobili se intestati al debitore . Nella pratica, ADER applica i fermi soprattutto ad auto e moto, perché sono i beni mobili registrati più comuni e di facile attuazione. Anche i veicoli d’epoca (se regolarmente iscritti al PRA) possono subire il fermo. Quindi non è limitato alle automobili, ma a tutti i veicoli targati e ai natanti registrati. - Il fermo amministrativo influisce sulla revisione o su altri adempimenti?
Risposta: In teoria, l’auto con fermo può essere sottoposta a revisione periodica (anzi, dovresti mantenerla in regola se resta su strada, anche se non circola). Non c’è un divieto di fare la revisione tecnica. Per quanto riguarda l’assicurazione, come detto, non vi è divieto di mantenerla (anzi, se è su strada pubblica devi averla). L’ACI in alcune regioni potrebbe non inviarti il bollo se risulta fermo? In alcune realtà c’è stata confusione, ma legalmente il bollo è dovuto. Quindi, lato adempimenti: bollo da pagare, revisione consigliabile farla se scade (perché se poi togli il fermo e l’auto non è revisionata, non potresti comunque circolare finché non la fai), assicurazione consigliata mantenerla se il veicolo staziona fuori. Altro: se hai il fermo su un veicolo commerciale (es. un autocarro), potresti avere problemi a rinnovare la carta di circolazione se intestata a società? Normalmente no, il fermo non incide su quello, solo su utilizzo e passaggi di proprietà.
Speriamo che questa sezione FAQ chiarisca i dubbi più comuni. Se la vostra domanda specifica non è qui, vi invitiamo a contattare l’Avv. Monardo per un consulto personalizzato, dato che ogni situazione può presentare peculiarità.
Esempi pratici e casi risolti
Per dare un’idea concreta di come applicare le soluzioni descritte, vediamo qualche scenario reale con la strategia adottata e il risultato ottenuto.
Esempio 1: Fermo su auto di rappresentante di commercio – soluzione con ricorso.
Il Sig. A., rappresentante di commercio, scopre di avere un fermo amministrativo sulla propria auto aziendale a seguito di cartelle per IVA non versata (circa €15.000). Non aveva mai ricevuto le cartelle perché notificate al vecchio indirizzo della società cessata. Riceve invece un preavviso di fermo via PEC. Essendo l’auto indispensabile per visitare i clienti, il Sig. A. contatta lo studio legale. Analizziamo la situazione: cartelle probabilmente mai notificate correttamente (difetto di notifica) e veicolo strumentale. Entro i 30 giorni presentiamo sia l’istanza di sospensione ad ADER per bene strumentale (allegando visura camerale, documenti che provano l’attività di agente e l’uso dell’auto per lavoro) sia un ricorso urgente alla Commissione Tributaria chiedendo la sospensione. Risultato: l’ADER acconsente a non iscrivere il fermo (accogliendo l’istanza F2 per bene strumentale) e intanto in udienza la Commissione riconosce la nullità delle cartelle per notifica inesistente, annullando il debito. Il fermo viene definitivamente revocato e l’auto rimane libera. Il Sig. A. non ha dovuto pagare nulla del debito (che era decaduto per vizio di notifica) e ha potuto continuare a lavorare senza interruzioni significative.
Esempio 2: Fermo su veicolo per multe arretrate – soluzione con rateizzazione e rottamazione.
La Sig.ra B. riceve preavviso di fermo per €3.000 di multe stradali non pagate (ruoli dal 2018 al 2020). L’auto è cointestata col marito (non debitore). Qui notiamo subito due cose: c’è un cointestatario e sta per partire una definizione agevolata (nel 2023) per le multe. Strategia: entro 30 gg chiediamo rateizzazione all’ADER delle cartelle (che vengono da ingiunzioni del Comune ma passate a ruolo, quindi ADER gestisce). La rateizzazione viene concessa (72 rate da ~€42). Paghiamo la prima rata, il fermo non viene iscritto (anzi, sospeso se già fosse partito) . Dopodiché, appena il Comune apre la finestra per la “Rottamazione-quater” anche delle sanzioni, presentiamo domanda di definizione agevolata includendo quelle multe. Questo sostituisce la rateizzazione (infatti la rate decade in favore della sanatoria, come consentito). A novembre paghiamo la prima rata agevolata (molto più bassa, perché niente sanzioni né interessi). Effetto: la rottamazione sospende qualsiasi azione del Comune e il fermo rimane non attuato . Dopo qualche mese, completato il pagamento di tutte le rate agevolate, il debito residuo viene azzerato e non c’è più rischio di fermo. Inoltre, la presenza del cointestatario ha fornito un motivo aggiuntivo per cui, in via di fatto, ADER non ha insistito nell’iscrivere il fermo (lo avrebbe comunque sospeso con la rateazione). In sintesi, con una piccola rateazione-ponte e poi la definizione agevolata, la Sig.ra B. ha risparmiato circa €1.000 di sanzioni e ottenuto la cancellazione del debito, mantenendo sempre l’auto utilizzabile.
Esempio 3: Fermo su auto per debiti tributari – soluzione con piano del consumatore.
Il Sig. C. è un ex imprenditore caduto in disgrazia, con debiti fiscali per €80.000 (IVA, IRAP) e altri debiti bancari. Ha un’auto del 2017 di discreto valore su cui viene iscritto un fermo da Equitalia nel 2016. Da allora l’auto è chiusa in garage. Nel 2022 il Sig. C., consigliato dall’Avv. Monardo in qualità di Gestore della crisi, presenta in Tribunale un piano del consumatore offrendo ai creditori il ricavato della vendita della seconda casa ereditata (circa €30.000) a saldo dei €150.000 complessivi di debiti. Il piano prevede di soddisfare parzialmente anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e chiede espressamente la cancellazione di ipoteche e fermi al termine. Il Tribunale sospende tutte le azioni esecutive, incluso il fermo auto, già in fase di ammissione. Ciò permette al Sig. C. di utilizzare di nuovo la macchina (che nel frattempo ha perso valore, ma viene rimessa in moto). Dopo qualche mese, il piano viene omologato: il Sig. C. paga i 30.000 € ripartiti tra i creditori. Conclusione: il Tribunale dichiara il Sig. C. esdebitato (liberato dai debiti residui) e ordina la cancellazione di ogni fermo. L’ADER esegue e l’auto è finalmente libera da vincoli dopo 6 anni. In questo caso la via del sovraindebitamento è stata risolutiva per restituire al Sig. C. la piena proprietà del suo veicolo e al contempo liberarlo dai debiti insostenibili.
Esempio 4: Cartella mai ricevuta e fermo eseguito – soluzione con ricorso e risarcimento danni.
La Sig.ra D. scopre casualmente, in occasione della revisione auto, che sul suo veicolo risulta un fermo amministrativo dal 2021 per una cartella di €2.500 di IRPEF. Non aveva mai saputo nulla: cartella notificata in luogo errato, preavviso forse inviato a un indirizzo vecchio. L’auto è rimasta ferma in strada (lei nel dubbio non la usava per timore multa). Nel 2023, con l’assistenza legale, la Sig.ra D. presenta ricorso in Commissione Tributaria contro il fermo, eccependo la nullità della notifica della cartella e del preavviso. Ottiene subito la sospensione dal giudice (quindi auto di nuovo circolante). Nel 2024 il giudizio si chiude con l’annullamento del fermo e della cartella per vizio di notifica. Inoltre, la Sig.ra D. aveva chiesto anche i danni (danno emergente per il deprezzamento dell’auto rimasta inutilizzata 2 anni e danno da fermo tecnico). La Commissione non quantifica i danni, ritenendo che vada fatta separata azione in sede civile. A quel punto, forti della sentenza che riconosce l’illegittimità, la Sig.ra D. tramite l’avvocato invita l’ADER a risarcire bonariamente. Viene trovato un accordo transattivo: l’ADER le rimborsa €500 a titolo di indennizzo per i disagi (non è molto, ma considerando il debito annullato e l’auto liberata, la cliente è soddisfatta). Questo caso mostra che, sebbene non automatico, un risarcimento per fermo illegittimo si può perseguire.
Esempio 5: Fermo su moto per importo modesto – valutazione convenienza.
Il Sig. E. ha una motocicletta d’epoca su cui Equitalia (all’epoca) mise fermo nel 2016 per €400 di tasse non pagate. Lui non usava la moto comunque, per cui ignorò la cosa. Arriva nel 2023: quel debito era addirittura stato stralciato automaticamente (era sotto €1.000 ante 2015). In teoria, quindi, il debito non esiste più e il fermo andrebbe cancellato d’ufficio. Tuttavia, per qualche disguido, la moto risulta ancora con fermo al PRA. Il Sig. E. vuole sistemare la moto e magari venderla. Che fare? In questo caso, data la modesta entità del problema, l’Avv. Monardo consiglia di non intraprendere costosi ricorsi, ma di presentare un’istanza in autotutela: si allega la normativa sullo stralcio e si chiede ad ADER di revocare il fermo. Nel frattempo, come cautela, si paga il bollo arretrato per regolarizzare tutto. Dopo un paio di mesi e qualche sollecito, l’ADER effettua la cancellazione. Il Sig. E. ha risolto con spesa minima (qualche raccomandata) ciò che un ricorso avrebbe reso antieconomico. Morale: sempre valutare proporzionalità. Se il fermo insiste su importi piccoli e non vi serve urgentemente il veicolo, a volte conviene attendere misure di stralcio o soluzioni di autotutela piuttosto che spendere in cause.
Ogni caso è a sé, ma questi esempi evidenziano come, con la giusta strategia legale, si possa riuscire a sospendere e rimuovere i fermi amministrativi proteggendo al contempo il patrimonio del debitore. Un avvocato esperto saprà scegliere di volta in volta l’arma migliore: negoziale (rateazione, transazione, ecc.) o contenziosa (ricorso, eccezioni procedurali) per ottenere il risultato.
Le ultime sentenze in materia di fermo amministrativo (aggiornate al 2025)
Chiudiamo il quadro giuridico con un breve richiamo ad alcune pronunce recentissime delle Corti superiori italiane che riguardano il fermo amministrativo, segno di come il dibattito sia sempre vivo e in evoluzione:
- Cassazione Civile, Sezioni Unite, sent. n. 15354/2015: Ha stabilito che la giurisdizione in materia di fermo amministrativo dipende dalla natura del credito: giudice tributario se il credito è tributario, giudice ordinario se non tributario, con possibile sdoppiamento per crediti misti . Questa sentenza ha chiarito definitivamente un lungo contrasto, dando guida su dove proporre i ricorsi.
- Cassazione Civile, Sez. Unite, ord. n. 959/2017: Ha confermato il principio del riparto di giurisdizione come sopra e ribadito che il fermo è misura cautelare e non espropriativa, distinta dall’esecuzione forzata . Inoltre ha evidenziato la tutela del terzo proprietario in caso di crediti eterogenei, come visto.
- Corte di Giustizia Tributaria di Bari, sent. n. 2144/2024: Ha dichiarato illegittimo un fermo iscritto da un ufficio ADER fuori dalla circoscrizione del domicilio fiscale del contribuente, richiamando un precedente di Cassazione n. 23889/2024 . Questa pronuncia conferma l’importanza della competenza territoriale: un provvedimento emanato dall’ufficio sbagliato va annullato.
- Cassazione Civile, Sez. III, ord. n. 34813 del 29/12/2024: Ha imposto criteri rigidi per l’esonero da fermo dei beni strumentali, affermando che non basta la qualifica soggettiva (essere imprenditore/professionista) ma occorre provare la necessità assoluta del veicolo per l’attività esercitata . Questo mette in guardia: l’esenzione per bene strumentale si applica solo a casi in cui il mezzo sia effettivamente uno strumento di lavoro imprescindibile.
- Cassazione Civile, Sez. VI, ord. n. 7156 del 17/03/2025: Ha ulteriormente precisato che per dimostrare la strumentalità in senso stretto non è sufficiente aver inserito l’auto nei cespiti ammortizzabili o presentare la fattura intestata alla ditta; serve provare la stretta inerenza del mezzo all’attività svolta . Quindi, documentazione e testimonianze concrete sul suo utilizzo professionale.
- Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 13173/2023: Ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per fermo amministrativo illegittimo, includendo tra i danni risarcibili la perdita di valore del veicolo dovuta all’inutilizzo prolungato . È un importante precedente a tutela dei contribuenti: se subiscono un fermo rivelatosi ingiusto, possono chiedere non solo l’annullamento ma anche un indennizzo per i danni materiali patiti (es. deprezzamento, costi di noleggio di mezzo sostitutivo, ecc.).
- Cassazione Civile, Sez. V, ord. n. 28852/2023: (e altre analoghe) Hanno confermato che il provvedimento di fermo emesso da un ufficio incompetente territorialmente è nullo, in linea con le decisioni delle Corti di merito, rimarcando come la competenza per domicilio fiscale sia elemento essenziale di legittimità degli atti .
- Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 5401/2023: (ordinanza) Ha affrontato il tema della prescrizione e degli atti interruttivi, chiarendo che il preavviso di fermo costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito sottostante (equiparandolo a una intimazione) . Ciò significa che dal momento della notifica del preavviso il termine di prescrizione ricomincia a decorrere.
- Corte Costituzionale: Finora non è intervenuta direttamente sull’istituto del fermo amministrativo auto. Una questione di legittimità sollevata riguardava l’assenza di un contraddittorio preventivo, ma la Consulta l’ha ritenuta inammissibile considerato che il preavviso stesso funge da contraddittorio. Non ci sono, ad oggi, sentenze della Corte Costituzionale che abbiano dichiarato incostituzionale l’art. 86 DPR 602/73 o norme correlate. Tuttavia, la Consulta ha in altre pronunce sottolineato l’importanza del principio di proporzionalità nelle sanzioni e misure fiscali: questo principio ispira quelle pronunce di merito che annullano fermi per debiti minimi.
Queste sentenze (soprattutto quelle della Cassazione) costituiscono i riferimenti autorevoli cui gli avvocati e i giudici stessi guardano quando trattano casi di fermo amministrativo. Rispettare i dettami e gli orientamenti delle Corti massime aumenta notevolmente le chance di successo di un ricorso o, dall’altro lato, spinge l’Agente della Riscossione a conformarsi (ad esempio, oggi ADER difficilmente iscrive fermi su beni strumentali o co-intestati, proprio per evitare contenziosi che sa di perdere, visti questi precedenti).
Conclusione
Il fermo amministrativo auto è senza dubbio una misura di grande impatto sulla vita del debitore, ma come abbiamo visto non è una condanna senza via d’uscita. In questa guida aggiornata abbiamo analizzato in dettaglio tutte le possibilità di difesa e di soluzione a disposizione del contribuente, dal piano immediato della rateizzazione – che consente in pochi giorni di riavere l’auto su strada – fino alle strategie legali più sofisticate come il ricorso giudiziale per far valere vizi e diritti spesso ignorati. Abbiamo anche esplorato le soluzioni alternative (rottamazioni, piani di sovraindebitamento) che possono ridurre drasticamente il peso del debito e far decadere misure come il fermo.
Quali sono i punti principali emersi? Innanzitutto, l’importanza di agire tempestivamente: i termini (60 giorni, 30 giorni, ecc.) sono stringenti e non rispettarli può precludere alcune difese. Abbiamo poi visto che la legge offre tutele chiare: nessun fermo senza preavviso, esenzioni per veicoli essenziali, possibilità di dilazionare e sospendere il fermo pagando in modo sostenibile . Inoltre, la giurisprudenza è spesso dalla parte del contribuente laddove l’Agente della Riscossione abbia ecceduto: fermi annullati per vizi di notifica, per incompetenza territoriale, per coinvolgimento di terzi non debitori, e addirittura riconoscimento di risarcimenti in caso di abuso . Questo ci dice che fare valere le proprie ragioni paga: non subite passivamente un fermo che ritenete ingiusto, perché ci sono strumenti legali per contestarlo con successo.
È fondamentale anche comprendere il valore delle difese legali analizzate: spesso possono bloccare sul nascere ulteriori guai. Ad esempio, sospendere un fermo vuol dire magari evitare anche un pignoramento del veicolo; far annullare cartelle per prescrizione vuol dire liberarsi non solo del fermo ma di quel debito per sempre. Queste azioni legali sono complesse, ma come evidenziato, possono letteralmente salvare un’attività lavorativa (pensiamo al piccolo imprenditore che senza furgone non fattura) o comunque togliere dall’angoscia una famiglia.
Agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista è cruciale: ogni giorno perso può voler dire perdere un ricorso o decadere da una sanatoria. Al contrario, muoversi in tempo significa spesso bloccare l’escalation (dal fermo al pignoramento) e avere più opzioni sul tavolo.
In tutto questo, abbiamo ribadito più volte le competenze e i servizi offerti dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo team. Non è un caso: affrontare questioni di cartelle, fermi e tributi richiede un mix di preparazione specialistica e pratica sul campo. L’Avv. Monardo, cassazionista esperto in diritto tributario e bancario, con il supporto di commercialisti e gestori della crisi, può fornire una visione a 360 gradi del vostro problema. Ciò significa che saprà individuare la strategia migliore: se è preferibile un ricorso immediato al giudice tributario per cancellare tutto, oppure se conviene negoziare un piano di rientro con l’ADER, oppure ancora se si può approfittare di una rottamazione in arrivo o avviare una procedura di sovraindebitamento. Ogni caso è unico e richiede la soluzione ad hoc – e avere accanto un team che conosce tutte le strade percorribili fa la differenza tra successo e fallimento.
Inoltre, l’Avv. Monardo e il suo studio possono intervenire tempestivamente per bloccare azioni esecutive già minacciate o avviate: dall’ottenere provvedimenti d’urgenza che sospendono fermi, pignoramenti, ipoteche, al condurre trattative serrate con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per concordare dilazioni o decadenze controllate. L’esperienza nel diritto bancario poi aiuta a gestire in parallelo eventuali problematiche finanziarie con banche o altri creditori, così da presentare – se serve – un piano complessivo di salvataggio del patrimonio del cliente.
Non dimentichiamo la dimensione umana: trovarsi con l’auto bloccata, magari per un cumulo di debiti, genera ansia, frustrazione, senso di impotenza. Rivolgersi a un professionista come l’Avv. Monardo significa anche trovare supporto e rassicurazione. Non sarete più soli contro la macchina burocratica: qualcuno prenderà in mano la vostra causa, vi spiegherà in modo chiaro i pro e contro di ogni scelta (evitando i tecnicismi inutili), e vi guiderà fino alla soluzione – che sia un provvedimento favorevole del giudice o un accordo transattivo.
In definitiva, speriamo che questa guida vi abbia fornito tutte le informazioni e gli strumenti per capire come sospendere il fermo amministrativo dell’auto tramite rateizzazione e ricorso, anche nelle situazioni più difficili e aggiornate alle ultime novità normative di gennaio 2026. Avete visto che ci sono possibilità concrete di difesa, che gli errori dell’Agente si possono sfruttare, che le leggi (vecchie e nuove) offrono vie di uscita come le definizioni agevolate.
La cosa peggiore sarebbe rassegnarsi e non fare nulla. Invece, con l’aiuto giusto, potete bloccare sul nascere azioni esecutive, evitare di perdere i vostri beni e risolvere i debiti in modo sostenibile.
Il nostro ultimo consiglio è dunque un invito all’azione: non esitate a farvi assistere. Ogni giorno di ritardo può giocare a favore del Fisco, ma un intervento tempestivo può ribaltare la situazione a vostro favore.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti valuteranno immediatamente la tua situazione e ti difenderanno con strategie legali concrete e tempestive. Che si tratti di bloccare un fermo, evitare un pignoramento o ridurre un debito, c’è sempre una soluzione legale da adottare – basta intraprenderla al momento giusto con i professionisti giusti al tuo fianco. Non aspettare oltre: la tua auto e la tua serenità finanziaria meritano di essere rimesse in moto oggi stesso.
