Ricorso Intimazione Di Pagamento: Come Fare E Fac-simile – Guida Pratica

Aggiornato a Gennaio 2026 – Ricevere un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) è un momento critico per ogni contribuente o debitore. Si tratta di un ultimo avviso, decorso molto tempo dalla cartella esattoriale, che intima il pagamento entro 5 giorni per evitare l’avvio di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. Ignorare questo atto comporta gravi rischi: non solo le procedure esecutive possono scattare immediatamente, ma il debito si “cristallizza” definitivamente, precludendo la possibilità di contestare in seguito eventuali errori o prescrizioni . In questa guida legale completa vedremo come opporsi efficacemente a un’intimazione di pagamento attraverso un ricorso, con riferimenti normativi aggiornati e fac-simile, mantenendo un taglio pratico e il punto di vista difensivo del debitore.

Perché è importante agire subito? Un’intimazione di pagamento segnala che l’agente della riscossione è pronto a procedere con l’esecuzione forzata. Errori comuni come sottovalutare l’urgenza o sperare in un condono automatico vanno evitati: i termini sono strettissimi e ogni giorno può fare la differenza tra salvare il patrimonio o subire un pignoramento. Anticiperemo dunque tutte le soluzioni legali disponibili: dal ricorso in Commissione tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria) per ottenere l’annullamento o la sospensione dell’atto, fino alle strategie alternative come rateizzazioni, adesione alle definizioni agevolate più recenti (es. rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026) e strumenti di gestione della crisi debitoria (piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione). Ogni opzione sarà analizzata con riferimenti a leggi e sentenze di Cassazione aggiornate, per offrire al lettore una guida affidabile e autorevole.

Chi siamo – L’articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo, cassazionista con oltre 16 anni di esperienza, coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario . È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ex L. 3/2012 iscritto negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . Inoltre ha conseguito l’abilitazione come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutare concretamente chi riceve intimazioni di pagamento: dall’analisi dell’atto alla predisposizione di ricorsi tempestivi, dalla richiesta di sospensione immediata delle procedure esecutive alle trattative con l’ente riscossore per piani di rientro, fino all’accesso a soluzioni giudiziali e stragiudiziali (come le procedure da sovraindebitamento) per bloccare sul nascere pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale sull’intimazione di pagamento

Per capire come fare ricorso, occorre innanzitutto inquadrare che cos’è un’intimazione di pagamento e quali norme la regolano. L’intimazione di pagamento è un atto disciplinato dall’art. 50 del DPR 602/1973 (testo unico sulla riscossione) che funge da ultimo sollecito prima dell’esecuzione forzata. In particolare, l’art. 50, comma 2 DPR 602/1973 stabilisce che:

“Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” .

In altre parole, quando è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale (o altro atto equivalente, come un avviso di addebito INPS) senza che sia iniziata un’azione esecutiva, l’Agente della Riscossione ha l’obbligo di notificare un’intimazione di pagamento al contribuente. Questo avviso ingiunge di pagare le somme dovute entro 5 giorni, pena l’avvio di pignoramenti o misure cautelari (ipoteche su immobili, fermi amministrativi su veicoli, etc.) . La mancata notifica dell’intimazione, quando dovuta, rende nullo qualsiasi pignoramento o atto esecutivo iniziato oltre un anno dopo la cartella .

Caratteristiche principali dell’intimazione di pagamento secondo la legge:

  • È redatta su un modello ministeriale standard (approvato dal Ministero delle Finanze) e notificata con le stesse forme delle cartelle (es. tramite PEC o messo notificatore, ai sensi dell’art. 26 DPR 602/73).
  • Ha efficacia limitata a 180 giorni (6 mesi) dalla notifica per l’avvio dell’esecuzione . Aggiornamento: Dal 2021 il termine è stato esteso a 1 anno di efficacia . Ciò significa che l’agente della riscossione deve avviare il pignoramento entro un anno dalla notifica dell’intimazione, altrimenti questa perde efficacia e sarà necessaria una nuova intimazione prima di procedere.
  • Contiene l’elenco delle cartelle esattoriali o degli atti a cui si riferisce, con relativi importi aggiornati (sanzioni, interessi di mora maturati, compensi di riscossione). Non introduce nuovi debiti, ma richiama quelli già notificati con le cartelle originarie.

Dal punto di vista giuridico, per molto tempo ci si è chiesti se l’intimazione di pagamento fosse un atto autonomamente impugnabile. Infatti, l’elenco degli atti impugnabili in Commissione Tributaria (oggi Corti di Giustizia Tributaria) è dato dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, che menziona espressamente la cartella di pagamento e l’avviso di mora, ma non l’“intimazione” in modo esplicito. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha però chiarito definitivamente la questione: sì, l’intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente dal contribuente, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 546/92, in quanto equiparabile all’avviso di mora previsto dall’abrogato art. 46 DPR 602/73 .

Le Sezioni Unite della Cassazione (già con sent. n. 7822/2020 in tema di giurisdizione) hanno riconosciuto la natura di atto tipico autonomamente impugnabile. Successivamente, numerose pronunce di Cassazione Sez. Tributaria hanno consolidato il principio che il ricorso contro l’intimazione non è facoltativo ma necessario: se il contribuente intende contestare vizi della cartella sottostante (ad esempio la mancata notifica della cartella, oppure la prescrizione del debito intervenuta nel frattempo), deve farlo impugnando tempestivamente l’intimazione, pena il consolidarsi definitivo della pretesa . In particolare:

  • Cass. civ. Sez. V n. 6436/2025 ha statuito che l’intimazione ex art. 50 DPR 602/73, essendo assimilata all’avviso di mora, va impugnata entro i termini di legge e la sua impugnazione è necessaria, “pena la cristallizzazione dell’obbligazione” tributaria in essa contenuta .
  • Il meccanismo dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92 (che consente di impugnare insieme all’atto successivo eventuali atti precedenti mai notificati) opera in senso favorevole al contribuente solo se egli impugna l’intimazione stessa. Viceversa, la mancata impugnazione dell’intimazione rende definitivo il credito indicato . La Cassazione ha chiarito che in tal caso il contribuente non potrà più far valere vizi o eccezioni relativi a fasi precedenti (come, ad esempio, l’eccezione di prescrizione maturata prima dell’intimazione) nei successivi giudizi di impugnazione di atti esecutivi .
  • In altri termini, l’intimazione di pagamento “cristallizza” il debito: se non viene contestata entro il termine, preclude al debitore la possibilità di contestare in seguito sia eventuali irregolarità della cartella (vizi di notifica, difetti formali) sia cause estintive sopravvenute (prescrizione, pagamento già avvenuto, sgravio ecc.) che dovevano essere fatte valere immediatamente .

Questa posizione rigorosa, confermata di recente anche da Cass. ord. n. 29594/2025 (Sez. V, 10 novembre 2025) , tutela l’esigenza di certezza e speditezza della riscossione: dopo un’intimazione non opposta, il debito diventa incontestabile . Ciò non significa che l’intimazione sia un atto impositivo “nuovo” – la Cassazione ribadisce che non introduce nuove pretese ma si limita a sollecitare il dovuto – tuttavia ha piena dignità di atto impugnabile e onera il contribuente di attivarsi se vuole eccepire qualcosa.

Sintesi normativa: in ambito tributario, quindi, l’intimazione di pagamento è un atto tipico della procedura di riscossione coattiva, soggetto alle regole del processo tributario. Il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso (lo vedremo a breve), e l’omessa impugnazione rende definitivo il carico. Da notare che non tutte le intimazioni riguardano tributi: l’Agente della Riscossione può emettere atti analoghi per crediti previdenziali (INPS), multe e altre entrate, ma il regime processuale è simile poiché la giurisdizione resta quella tributaria per i carichi iscritti a ruolo (mentre per sanzioni amministrative diverse o crediti di natura non tributaria la competenza può essere del giudice ordinario, ma in tal caso l’atto di intimazione funge da precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c.). In questa guida ci focalizzeremo sul caso più comune, intimazione legata a cartelle esattoriali per tributi o contributi, e sulle tutele attivabili dal debitore-contribuente.

Cosa succede dopo la notifica dell’intimazione: procedura passo-passo

Vediamo ora come procedere concretamente quando si riceve un’intimazione di pagamento. Ecco i passi principali, in ordine cronologico, dal momento della notifica dell’atto alle possibili azioni successive:

1. Notifica dell’intimazione di pagamento: l’atto viene notificato tramite PEC (se il contribuente ha un domicilio digitale) oppure a mezzo posta raccomandata o ufficiale della riscossione. Segnate immediatamente la data di notifica, poiché da essa decorrono tutti i termini. L’intimazione spesso è composta da una pagina riepilogativa con l’ingiunzione a pagare entro 5 giorni e un elenco dettagliato delle cartelle/avvisi sottostanti con importi. È fondamentale leggere con attenzione tutte le voci: potrebbe riferirsi a più cartelle, anche molto datate, e includere interessi di mora e aggi di riscossione.

2. Entro 5 giorni: adempimento o rischio esecuzione. L’intimazione concede 5 giorni (solitamente 5 giorni effettivi, equivalenti a circa una settimana di calendario) per pagare il dovuto. Questo breve termine è stabilito per legge . Se il pagamento integrale (o altra soluzione come la rateazione, vedi oltre) non avviene entro 5 giorni, dal sesto giorno l’Agente della Riscossione è legittimato ad avviare misure esecutive e cautelari . In pratica, trascorsa una settimana dalla notifica senza adempimento, ci si espone a:

  • Pignoramento mobiliare presso l’abitazione o l’azienda (ufficiale dell’AER che procede a inventariare beni mobili, macchinari, ecc.),
  • Pignoramento presso terzi, ad esempio blocco del conto corrente, pignoramento di una quota di stipendio o pensione, pignoramento di crediti verso clienti, affitti, etc.,
  • Pignoramento immobiliare su case, terreni di proprietà (in genere per debiti oltre 120.000 € su immobili non prima casa, secondo le soglie di legge vigenti),
  • Misure cautelari amministrative: fermo amministrativo di veicoli (possibile per debiti ≥ 1.000 €) e ipoteca sugli immobili (possibile per debiti ≥ 20.000 €), qualora non fossero già state adottate.

Va evidenziato che queste azioni esecutive non sono automatiche al 6° giorno, ma l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha la facoltà di attivarle da quel momento in poi. In molti casi pratici, qualche settimana può trascorrere prima che parta un pignoramento, ma affidarsi al caso è estremamente rischioso. Il debitore dovrebbe utilizzare i 5 giorni iniziali per reagire proattivamente: valutare subito se pagare, chiedere una dilazione o predisporre un ricorso con richiesta di sospensione. È anche consigliabile, laddove possibile, contattare l’Agente della Riscossione (di persona allo sportello o tramite call center) per informarsi sullo stato della posizione: ad esempio, verificare se sono in corso procedure (ci sono casi in cui il pignoramento può essere avviato contestualmente all’intimazione, specie su conti correnti, sfruttando il pignoramento “diretto” ex art. 72-bis DPR 602/73). La trasparenza non è sempre ottimale, ma tentare di capire le intenzioni dell’ente può aiutare a decidere la strategia (ad esempio, se l’AER ha già iscritto ipoteca o fermo, o ha inviato precedenti solleciti).

3. Valutazione delle opzioni entro i 5 giorni: Durante questi pochissimi giorni, il debitore deve decidere come procedere. Le opzioni principali sono:

  • Pagamento immediato di tutti gli importi indicati (soluzione che chiude la partita, ma spesso non praticabile per somme elevate).
  • Richiesta di rateizzazione all’Agenzia Entrate-Riscossione – è permesso anche dopo aver ricevuto l’intimazione, presentando un’istanza di dilazione. Come vedremo, ottenere un piano di rate comporta la sospensione delle misure esecutive a condizione di rispettare le rate .
  • Ricorso contro l’intimazione da presentare entro 60 giorni (opzione da scegliere se ci sono validi motivi di contestazione del debito o dell’atto).
  • Adesione a una definizione agevolata (rottamazione) se la legge in quel momento lo consente e il debito rientra tra quelli definibili (nel 2026, ad esempio, è attiva la rottamazione-quinquies, di cui parleremo).
  • Procedure di sovraindebitamento o concordati per soggetti in grave crisi debitoria (strumenti più complessi, da valutare con un professionista, che però possono congelare le azioni esecutive).

Queste strade non si escludono a vicenda: ad esempio, si può presentare ricorso per contestare il debito e contemporaneamente chiedere la sospensione al giudice, oppure ancora aderire a una rottamazione (se aperta) e chiedere contestualmente la sospensione amministrativa all’Agente della Riscossione in attesa dell’esito. È importante valutare con lucidità, magari con l’assistenza di un legale, la bontà delle contestazioni e la propria situazione economica, per scegliere la strategia più efficace. Nel prossimo paragrafo analizzeremo nel dettaglio come fare ricorso e su quali motivi, ma prima concludiamo il filone procedurale.

4. Entro 60 giorni: ricorso in Commissione Tributaria (Corte Giustizia Tributaria). Decorso il termine breve dei 5 giorni per il pagamento, resta comunque aperto il termine di 60 giorni dalla notifica per impugnare l’intimazione davanti al giudice tributario competente (la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ex Commissione Tributaria Provinciale, del luogo di residenza del contribuente). Questo termine di 60 giorni è stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. 546/92 per tutti gli atti impugnabili. Attenzione: presentare ricorso non blocca automaticamente le azioni esecutive dell’Agenzia (che come detto potrebbero partire già dal 6° giorno). Occorre pertanto, insieme al ricorso, depositare un’istanza di sospensione dell’atto impugnato, affinché il giudice tributario sospenda gli effetti esecutivi dell’intimazione in attesa della decisione di merito (vedi paragrafo sulla sospensione più avanti). In mancanza di sospensione, l’AER può tentare il pignoramento anche con ricorso pendente, benché in alcuni casi – se informata del ricorso – l’ente potrebbe attendere l’esito dell’istanza cautelare. Nulla però obbliga l’Agente a fermarsi spontaneamente, quindi è meglio non fare affidamento su un suo autocontrollo: va chiesta la sospensione giudiziale e, se concessa, comunicata subito all’AER.

5. Dopo 60 giorni: se non è stato né pagato né impugnato nulla entro i termini, l’intimazione diviene definitiva. L’Agente della riscossione, a quel punto, potrà procedere liberamente con l’esecuzione entro l’anno successivo senza bisogno di ulteriori avvisi. Il contribuente si troverebbe in una posizione di estrema debolezza: potrà solo cercare rimedi extra-giudiziali (es. chiedere una rateizzazione tardiva per bloccare almeno i nuovi atti) oppure – se l’esecuzione è già iniziata – fare opposizione davanti al giudice dell’esecuzione per contestare eventuali irregolarità del pignoramento, ma non potrà più discutere il merito del debito. Come indicato, la Cassazione ha sancito che la mancata impugnazione fa consolidare il credito , impedendo di eccepire ad esempio la prescrizione in sede di opposizione a pignoramento. Ecco perché agire tempestivamente è fondamentale.

Tabella riepilogativa – Tempi e azioni dopo l’intimazione:

Evento/AttoTermine/ScadenzaAzione consigliata
Notifica dell’intimazione di pagamentoGiorno 0 (data di ricezione)Segnare la data; verificare cartelle elencate e importi.
Termine per pagare quanto intimatoEntro 5 giorni dalla notifica (circa una settimana)– Pagare importo dovuto o <br>– Richiedere rateizzazione all’Agenzia o <br>– Valutare ricorso/sospensione.
Possibile avvio di pignoramentiDal 6º giorno in poi– Se non si è pagato: rischio esecuzione 🠖 attivarsi immediatamente (ricorso con istanza di sospensione, contatto AER).<br>– In caso di istanza di rateizzazione presentata: l’AER non avvia nuove esecuzioni finché la richiesta è pendente e, se concessa, finché le rate sono pagate regolarmente .
Scadenza per presentare ricorso tributario60 giorni dalla notifica– Depositare ricorso in Commissione (C.G.T.) competente, con notifica alle controparti.<br>– Contestualmente, istanza di sospensione al giudice per bloccare l’esecuzione.
Efficacia dell’intimazione1 anno dalla notifica (termine di efficacia legale)– L’AER deve iniziare l’espropriazione entro 12 mesi, altrimenti l’intimazione decade (servirà nuova intimazione per pignorare).<br>(Nota: se pignoramento avviato nei 12 mesi, l’atto conserva efficacia fino a conclusione esecuzione).
Definizione agevolata/rottamazione (se vigente)Scadenze previste dalla legge specifica (es. domanda rottamazione-quinquies entro 30/04/2026)Domanda di adesione alla definizione agevolata nei termini di legge.<br>– L’adesione sospende le azioni di recupero sul debito definibile fino all’esito (nessun nuovo fermo, ipoteca, pignoramento) . Se la definizione va a buon fine e si paga quanto dovuto, l’intimazione perde oggetto.

Legenda: AER = Agenzia Entrate-Riscossione; C.G.T. = Corte Giustizia Tributaria; 🠖 = “porta a”.

Come si nota dalla tabella, entro 5 giorni bisogna quantomeno attivarsi (pagare, rateizzare o impugnare), altrimenti dal 6º giorno c’è il pericolo concreto di subire misure esecutive. Il ricorso giudiziario ha una tempistica più lunga (60 giorni) ma deve essere gestito parallelamente alle urgenze immediate: spesso infatti si prepara il ricorso e si deposita l’istanza di sospensione in tempi rapidissimi, cercando di ottenere un provvedimento cautelare prima che l’AER proceda con i pignoramenti. Nel prossimo paragrafo ci concentreremo proprio sul ricorso contro l’intimazione di pagamento: come farlo, dove presentarlo, quali motivi invocare e come ottenere la sospensione.

Difese e strategie legali: come impugnare l’intimazione e tutelarsi

Affrontare un’intimazione di pagamento richiede una duplice strategia: da un lato il ricorso legale per far valere i propri diritti (vizi formali dell’atto o ragioni sostanziali per cui il debito non è dovuto o è ridotto), dall’altro strumenti per congelare nell’immediato gli effetti dell’intimazione, evitando che si traducano in esecuzioni. In questa sezione vediamo come impostare il ricorso passo per passo, quali motivi di opposizione si possono addurre e come chiedere la sospensione. Esamineremo inoltre altre possibili difese come la rateizzazione o l’autotutela, sempre dal punto di vista del contribuente.

Come e dove presentare il ricorso contro un’intimazione di pagamento

Il ricorso contro l’intimazione va presentato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio (ex Commissione Tributaria Provinciale). La competenza territoriale, salvo eccezioni, è determinata in base al domicilio fiscale del contribuente. Ad esempio, se il debitore risiede a Livorno, il ricorso andrà alla CGT di primo grado di Livorno. Il ricorso può essere redatto personalmente dal contribuente solo per controversie di valore inferiore a 3.000 € (art. 12, c.2, D.Lgs. 546/92), altrimenti è necessaria l’assistenza di un difensore abilitato (avvocato, commercialista o esperto abilitato in materia tributaria).

Forma e contenuto del ricorso: il ricorso è un atto scritto che deve contenere, a pena di inammissibilità, una serie di elementi (art. 18 D.Lgs. 546/92): indicazione della corte adita, dati del ricorrente e del suo difensore, ente o enti contro cui si ricorre, atto impugnato (estremi dell’intimazione: numero, data di notifica, importo), i motivi di ricorso (ossia le contestazioni specifiche mosse all’intimazione o al debito sottostante) e le conclusioni con la richiesta al giudice (tipicamente, l’annullamento dell’intimazione e delle cartelle relative, con vittoria di spese).

Deve inoltre essere indicato il valore della causa, pari all’importo del debito contestato (al netto di sanzioni e interessi, se si contestano solo quelli, ma generalmente in questi casi si contesta l’intero). In base al valore si determina il contributo unificato da versare (per importi fino a 5.000€ = €30; fino a 25.000€ = €60; fino a 75.000€ = €120; oltre 200.000€ = €1.500, etc., secondo scaglioni di legge). La prova di versamento del contributo e dell’eventuale marca da €27 (per diritti di notifica a mezzo posta, se la segreteria del tribunale la richiede) va allegata.

Il ricorso tributario oggi si presenta telematicamente attraverso il Portale della Giustizia Tributaria (PTT) – il difensore carica l’atto firmato digitalmente e gli allegati (copia dell’intimazione, delle cartelle, ricevute di notifica, etc.). Il contribuente non assistito, in alternativa, può depositarlo in cartaceo presso la segreteria della Corte.

Notifica del ricorso: va notificato il ricorso (oggi, coincidente con il deposito telematico, che genera l’assegnazione di un R.G.) alle controparti del processo. Nel caso di ricorso contro un’intimazione di pagamento, i soggetti da mettere in contraddittorio sono:

  • L’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione), in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la Direzione regionale competente. In genere, per atti di importo rilevante è opportuno notificare anche alla sede legale nazionale di AER.
  • L’Ente creditore originario, se diverso e se rilevante: ad esempio, se l’intimazione si riferisce a cartelle per IRPEF e IVA, l’ente è l’Agenzia delle Entrate; se riguarda contributi, l’ente è l’INPS; se riguarda multe comunali, l’ente è il Comune X, etc.

La legge di riforma del processo tributario ha specificato alcuni casi di litisconsorzio necessario: dal 2024, se il contribuente eccepisce vizi di notifica degli atti presupposti (es. “la cartella non mi è mai stata notificata”), è stato introdotto l’obbligo di chiamare in causa anche l’ente impositore . Ciò significa che, contestando la mancata notifica della cartella, il ricorso va notificato sia ad Agenzia Riscossione sia all’Agenzia delle Entrate (o altro ente). In generale, per prudenza, è buona pratica notificare sempre il ricorso anche all’ente titolare del credito quando si contestano aspetti sostanziali (es. prescrizione del tributo) o di legittimità dell’iscrizione a ruolo, così che l’ente possa partecipare al giudizio. La notifica avviene via PEC (se si possiede l’indirizzo PEC dell’ente, facilmente reperibile dall’Indice PA) oppure a mezzo ufficiale giudiziario/posta se PEC non disponibile.

Fac-simile di ricorso – Ecco uno schema semplificato di come si struttura un ricorso contro intimazione di pagamento (pur omettendo parti tecniche, serve a capire l’impostazione):

“`markdown Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di [Città]

Ricorrente: [Nome e cognome contribuente], C.F. […], residente in […], rappresentato e difeso dall’Avv. [Nome], C.F. […], presso lo studio in […] (come da procura in calce).

Resistente: Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rapp. p.t., con sede in […]; Resistente: Agenzia delle Entrate/Direzione Provinciale di […], in persona del Direttore pro tempore (ente impositore);

Atto impugnato: Intimazione di pagamento n. [numero], prot. [..], emessa in data […] e notificata il […] mediante […], riferita alle cartelle esattoriali nn. […] (IRPEF anno […]) e n. […] (IVA anno […]) per un importo complessivo di € […], comprensivo di sanzioni e interessi.

Fatti e svolgimento: In data […] il ricorrente riceveva la notifica dell’intimazione sopra indicata, con cui l’Agente della Riscossione ingiunge il pagamento entro 5 giorni delle somme relative alle cartelle elencate. Il ricorrente ritiene l’atto illegittimo per i motivi di seguito esposti. [Eventuali pregressi: ad es. “Si premette che la cartella n… non risulta mai notificata al ricorrente”].

Motivi di ricorso:
1. Omessa notifica delle cartelle presupposte – L’intimazione impugnata è nulla ai sensi dell’art. 19, co.3 D.Lgs. 546/92 poiché richiama cartelle di pagamento mai regolarmente notificate al ricorrente. In particolare la cartella n… del …, relativa a …, non risulta notificata come da estratto di ruolo allegato. Ne consegue che l’intimazione, primo atto portato a legale conoscenza, è illegittima e va annullata, dovendo il credito ritenersi decaduto per mancata notifica nel termine di legge (Cass. n. [] del [anno]).
2. *Intervenuta prescrizione del debito – In via gradata, si eccepisce che le somme richieste sono comunque prescritte. Dalla data di notifica (o notifica presunta) delle cartelle […] alla notifica dell’intimazione ([data]) è decorso un termine superiore a [] anni senza atti interruttivi validi. Trattandosi di tributi erariali (o contributi previdenziali), il termine di prescrizione è di 5 anni ex art. 2948 c.c. e L. 335/1995. Pertanto il diritto di procedere alla riscossione coattiva risulta estinto per prescrizione maturata ante intimazione (Cass. SU n. 23397/2016).
3. Vizi formali dell’intimazione* – Si rileva altresì la carenza di motivazione e di elementi essenziali nell’atto impugnato: l’intimazione si limita a intimare un importo globale di € […] senza allegare copia delle cartelle o indicare compiutamente la natura delle pretese. Tale mancanza viola l’art. 7 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e comporta l’illegittimità dell’atto per difetto di motivazione (Cfr. Comm. Trib. Reg. … sent. n… del …). [Esempio di ulteriore motivo possibile]

(Altri eventuali motivi di ricorso, ciascuno numerato e argomentato, ad esempio contestazione di pagamento già effettuato, sgravio precedente non considerato, difetto di sottoscrizione dell’atto se manca firma del funzionario – anche se su questo la Cassazione ha ritenuto non invalida l’intimazione priva di firma se l’atto proviene dall’ente competente).

Richiesta:
Alla luce dei motivi esposti, il ricorrente chiede che la Corte adita voglia:
annullare l’intimazione di pagamento n. … emessa da Agenzia Entrate-Riscossione il …, per i motivi di illegittimità sopra indicati, con conseguente annullamento dei carichi portati dalle cartelle presupposte;
– in subordine, dichiarare non dovute, perché prescritte, le somme riferite alle cartelle n…;
– con vittoria di spese del giudizio.

Luogo, data.

firma digitale/olografa del difensore“`

Nel fac-simile sopra abbiamo illustrato alcuni dei motivi tipici di ricorso che un debitore può far valere. Naturalmente ogni caso è diverso: la strategia difensiva va calibrata sulle specifiche vicende (es.: se la cartella fu notificata ma per importo diverso, se c’è stata una precedente dilazione decaduta, se esistono provvedimenti di sgravio, etc.). Diviene essenziale allegare prove a sostegno: ad esempio, per l’eccezione di omessa notifica di cartella, si può allegare un estratto di ruolo ottenuto dall’Agenzia Entrate-Riscossione che mostra la cartella e la mancanza della relata; per la prescrizione, si evidenzia la cronologia degli atti notificati; per un pagamento già effettuato, si allegano le ricevute di versamento.

Presentazione e tempi del processo: una volta notificato e depositato, il ricorso seguirà l’iter del processo tributario. I tempi per la trattazione possono variare da pochi mesi a oltre un anno. Data l’urgenza legata all’intimazione, è buona norma accompagnare il ricorso a una istanza di trattazione urgente, segnalando la pendenza di procedure esecutive: talvolta le Corti tributarie danno priorità a questi ricorsi “urgenti”. In ogni caso, per evitare danni nel frattempo, è fondamentale chiedere la sospensione cautelare.

Sospendere l’intimazione: l’istanza cautelare in tribunale

Come già accennato, il ricorso non sospende automaticamente l’esecutività dell’intimazione. Per congelare gli effetti dell’atto (ovvero impedire all’AER di procedere con pignoramenti mentre il ricorso è in corso), bisogna presentare un’istanza di sospensione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/92. Questa istanza va proposta contestualmente al ricorso o anche successivamente (purché entro la prima udienza) e deve evidenziare il danno grave e irreparabile che subirebbe il contribuente dall’esecuzione forzata, oltre alla fondatezza del ricorso (fumus boni iuris).

In pratica, nel nostro caso, si sottolinea che l’Agenzia potrebbe espropriare beni o somme prima che il giudizio chiarisca la legittimità del debito, causando un danno magari non più riparabile (pensiamo alla vendita all’asta di un immobile). Si chiede quindi al Presidente della sezione (o Collegio) di emanare un decreto motivato di sospensione dell’intimazione fino alla decisione sul merito. I tempi: di regola la Commissione fissa l’udienza di trattazione dell’istanza cautelare entro 30 giorni dalla domanda e decide con ordinanza. In alcune regioni esiste la figura del giudice monocratico che può decidere più celermente.

Se concessa la sospensione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà procedere ad alcun atto esecutivo finché dura la sospensione (fino alla sentenza di primo grado, salvo revoca). In caso di esito favorevole del ricorso, poi, l’intimazione verrà annullata definitivamente. Se la sospensione non viene concessa, purtroppo l’AER può andare avanti: in tal caso il contribuente deve valutare ulteriori rimedi (ad es. se parte un pignoramento, si può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario, ma solo per questioni non deducibili in sede tributaria).

È importante evidenziare che, dopo la riforma del 2022, le Corti tributarie hanno assunto maggiore sensibilità verso le istanze cautelari, sapendo che l’esecuzione fiscale può essere devastante. Spesso, a fronte di motivi di ricorso seri (es. evidente prescrizione) e danno grave, la sospensiva viene accordata in tempi rapidi. Con l’assistenza di un avvocato, si può anche comunicare all’AER l’avvenuta presentazione del ricorso e dell’istanza di sospensione, allegando copia, per convincerli informalmente a congelare le azioni in attesa della decisione cautelare (non è garantito, ma tentare è prassi).

Motivi di ricorso: vizi formali e sostanziali da far valere

Passiamo ora in rassegna i motivi di opposizione all’intimazione più frequenti ed efficaci che il debitore può far valere nel ricorso:

  • Mancata notifica della cartella di pagamento originaria: è uno dei motivi principi. Spesso il contribuente scopre un debito solo al momento dell’intimazione perché la cartella precedente non gli era mai arrivata (magari notificata a un vecchio indirizzo, o mai consegnata per vizio). In base all’art. 19, c.3 D.Lgs. 546/92, la cartella non notificata può essere impugnata unitamente all’intimazione . Il giudice dovrà verificare la regolarità della notifica della cartella: se risulta inesistente o nulla e il vizio non è sanabile, annullerà l’intimazione e la cartella, facendo decadere la pretesa (salvo che l’ente impositore provi una notifica regolare che il contribuente ignora). Questo motivo va supportato magari richiedendo un estratto di ruolo all’AER prima del ricorso, per avere le relate di notifica: se manca la relata o è irregolare (es. notifica a soggetto estraneo, indirizzo errato, vizi di relata), si allega ciò al ricorso. Attenzione: con la nuova norma dell’art. 14, co.6-bis D.Lgs. 546/92 (in vigore da gennaio 2024), se si eccepisce omessa notifica della cartella, è obbligatorio notificare il ricorso anche all’ente creditore (Agenzia Entrate, Comune, etc.) , pena l’inammissibilità dell’eccezione.
  • Prescrizione del debito tributario: molti debiti fiscali si prescrivono in 5 anni (principale eccezione: l’IVA era considerata decennale ma orientamenti recenti la allineano a 5, e le sanzioni amministrative del CdS 5 anni). Se tra la data di notifica (o esecutività) della cartella e l’intimazione sono passati più di 5 anni senza atti interruttivi validi (es. senza altre intimazioni, solleciti, pignoramenti), allora all’arrivo dell’intimazione il credito è già prescritto. Tuttavia, per far valere ciò, occorre impugnare l’intimazione entro 60 giorni e sollevare l’eccezione. La Cassazione, come visto, ha chiarito che l’eccezione di prescrizione maturata prima dell’intimazione va fatta valere impugnando quest’ultima, altrimenti sarà preclusa . Nel ricorso occorre elencare la cronologia degli atti: ad esempio “cartella notificata il 1/3/2018, poi nessun atto sino all’intimazione notificata il 5/5/2024: oltre 5 anni -> prescrizione”. Se il giudice riconosce questo, annullerà l’intimazione per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Nota: l’intimazione stessa è un atto interruttivo, quindi se i 5 anni non erano ancora decorsi, la notifica dell’intimazione interrompe la prescrizione (facendo decorrere un nuovo termine da essa). Ma eventuali periodi antecedenti privi di atti possono aver già consumato il termine. Bisogna dunque verificare attentamente se ci sono stati altri atti di messa in mora: ad esempio, l’AER talora invia solleciti (che però se non tramite PEC raccomandata AR possono non avere valore interruttivo formale), oppure altri atti come preavvisi di fermo, ipoteche, che la giurisprudenza considera idonei a interrompere la prescrizione se notificati.
  • Decadenza dai termini di notifica della cartella o dell’accertamento: questo è un aspetto più a monte. Se l’ente impositore ha emesso la cartella fuori termini (ad esempio oltre i termini previsti per la riscossione in caso di accertamento, o oltre i termini di decadenza per i tributi locali), ciò va fatto valere sempre unitamente all’impugnazione dell’intimazione. In sostanza si contesta che la cartella sottesa era già nulla perché tardiva. Questo motivo è tecnico e richiede di conoscere i termini decadenziali previsti per ogni imposta, ma in sede di ricorso contro intimazione si può riproporre.
  • Vizi propri dell’intimazione: oltre ai motivi “derivati” relativi alle cartelle, l’intimazione in sé può essere affetta da irregolarità formali che ne comportano l’annullamento. Ad esempio:
  • Difetto di motivazione: l’intimazione deve indicare le cartelle e gli importi, ma se lo fa in maniera incomprensibile o omettendo elementi essenziali, viola l’art. 3 L. 241/90 e l’art. 7 Statuto Contribuente. Ad esempio, se all’intimazione fosse allegato solo un elenco codici/riferimenti indecifrabili, si può contestare.
  • Notifica invalida dell’intimazione: se l’intimazione stessa non è stata notificata correttamente (es. vizi nella PEC, oppure consegna a persona non abilitata, o notifica fuori territorio di competenza del messo), si può impugnare per nullità della notifica. Attenzione però: a differenza delle cartelle, un vizio di notifica dell’intimazione solitamente viene “sanato” dal ricorso stesso (raggiungimento dello scopo, art. 156 c.p.c.), quindi questo motivo regge se c’è inesistenza di notifica o comunque se usato per chiedere rimessione in termini (caso peculiare).
  • Intimazione emessa senza attendere 1 anno dalla cartella? Può capitare che l’AER notifichi un’intimazione quando la cartella era stata notificata da meno di un anno (magari 8-9 mesi prima): ciò è irrituale poiché l’art. 50 c.2 DPR 602/73 la prevede dopo l’anno. In giudizio si può eccepire che l’atto è inutilizzabile o prematuro (anche se c’è dibattito se sia davvero nullo o solo “non dovuto”: tendenzialmente la giurisprudenza lo considera comunque impugnabile e potrebbe annullarlo perché l’ente ha anticipato un adempimento non previsto). In ogni caso, un’intimazione notificata prima del termine annuale non sostituisce la cartella, quindi i 60 giorni per pagare la cartella originaria rimangono e quell’intimazione può essere considerata atto irrituale.
  • Firma mancante o difetto di sottoscrizione: secondo alcune difese, l’intimazione senza firma del funzionario sarebbe nulla (richiamando analogia con nullità di cartelle non firmate). Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che il difetto di sottoscrizione dell’intimazione non comporta nullità se dall’atto si evince chiaramente la sua provenienza dall’ente legittimato (trattandosi di atto massivo, a stampa) . Quindi questa eccezione oggi difficilmente viene accolta, a meno di casi limite (es. atto che non riporta nemmeno il nominativo dell’ente).
  • Errata indicazione del contribuente o somme già pagate: se l’intimazione è palesemente indirizzata alla persona sbagliata (errore di persona) o include cartelle che il contribuente ha già pagato o sgravato, ciò costituisce vizio. In ricorso si chiede l’annullamento parziale o totale evidenziando gli errori (allegare ricevute di pagamento, provvedimenti di sgravio, ecc.). Spesso però, per somme già pagate, il percorso più rapido è l’autotutela (vedi oltre) per far annullare l’intimazione senza neanche andare in giudizio, ma è bene comunque includere il motivo nel ricorso per cautela.
  • Casi particolari (vizi “di merito”): talvolta l’intimazione arriva mentre sono pendenti altri ricorsi su quelle cartelle, oppure mentre si è ottenuta una sospensione dell’ente creditore. Ad esempio, se per una cartella c’è una sospensione dell’ente impositore (Agenzia Entrate) perché in autotutela stanno verificando, l’intimazione non dovrebbe essere emessa. In ricorso si segnala l’abuso e si chiede annullamento perché il credito era sospeso. Oppure, se una cartella è oggetto di un contenzioso ancora pendente (non definitivo) l’intimazione è illegittima per violazione della sospensione legale della riscossione (es. avviso di accertamento impugnato sospende la riscossione fino a esito primo grado). Bisogna quindi valutare se qualche norma di sospensione del debito era applicabile e non rispettata dall’Agente.

In generale, combinare più motivi è spesso opportuno: si può eccepire sia vizi procedurali che questioni di merito, per avere più chance. Ad esempio, la difesa ideale potrebbe essere: “L’intimazione è nulla perché la cartella non fu notificata; in subordine, il debito è prescritto; in ulteriore subordine, l’ammontare è errato perché …”. Il giudice valuterà in ordine logico e, accogliendone anche uno solo, può annullare l’atto.

Autotutela e sospensione amministrativa: una difesa stragiudiziale

Parallelamente al ricorso, il debitore può attivare una procedura di autotutela presso l’Agente della Riscossione, prevista dall’art. 1, commi 537-544 della L. 228/2012. Questa norma consente al contribuente di inviare all’Agenzia Riscossione una dichiarazione motivata (corredata di documenti) in cui evidenzia che la riscossione di certe somme è indebita perché, ad esempio: ha pagato il dovuto prima, oppure ha ottenuto una sospensione giudiziale, o ancora c’è un provvedimento di annullamento/sgravio dell’ente creditore, o qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito. Se tali condizioni sono provate, l’Agente deve sospendere immediatamente la riscossione di quei carichi, informando l’ente creditore e attendendo le sue verifiche (che deve svolgere entro 220 giorni) .

Ad esempio, se una delle cartelle intimata riguarda una multa che avete già pagato anni fa, allegando la ricevuta alla domanda di autotutela l’AER sospenderà quel debito. Trascorsi 220 giorni senza risposta dell’ente creditore, la legge prevede che il debito sia automaticamente annullato . Tuttavia, attenzione: la giurisprudenza ha chiarito che l’annullamento automatico non opera se il credito era nel frattempo oggetto di sospensione giudiziale o comunque sub iudice (in sostanza, i 220 giorni valgono per istanze in pendenza di giudizio solo se quell’istanza è l’unico strumento attivato). Inoltre, se l’ente risponde negando l’errore, la riscossione riprende.

In ogni caso, l’autotutela è uno strumento da tentare subito in situazioni evidenti, perché costa nulla e spesso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, se vede documenti chiari (sentenza che annulla il tributo, quietanza di pagamento, ecc.), sospende per evitare azioni inutili. Ovviamente, presentare un’istanza di sospensione amministrativa non interrompe i termini del ricorso: va fatta in aggiunta, non in sostituzione. Si consiglia di presentarla entro i 5 giorni, così l’AER potrebbe astenersi temporaneamente dal pignorare in attesa di esito. Ma non c’è garanzia, quindi il ricorso rimane fondamentale se si vuole un provvedimento vincolante.

Riassumendo le strategie difensive principali per contrastare un’intimazione:

  • Ricorso tributario tempestivo (entro 60 gg) basato su motivi solidi: es. nullità per cartella non notificata, prescrizione, ecc.
  • Istanza di sospensione giudiziale insieme al ricorso, per fermare l’esecuzione fino alla sentenza.
  • Autotutela presso AER (istanza di sospensione legale L.228/2012) in caso di errori evidenti o doppie imposizioni/pagamenti già fatti.
  • Richiesta di rateazione immediata per congelare la riscossione sul piano amministrativo (vedi prossimo paragrafo).
  • Contatto con l’ente creditore: a volte interloquire con l’ente impositore (es. Agenzia Entrate) può portare a riconoscere un errore e far sospendere il carico – ad esempio se dimostrate all’ufficio fiscale che avevate presentato ricorso anni fa vinto, ma per qualche motivo la cartella non fu tolta dal ruolo.

Un avvocato esperto saprà combinare queste mosse per massimizzare le chance di successo. L’Avv. Monardo e il suo staff, ad esempio, analizzano ogni cartella sottesa per individuare anche vizi nascosti e sfruttano la loro rete di contatti istituzionali per accelerare soluzioni (come concordare con l’ufficio locale una sospensione in attesa che il giudice si pronunci).

Nei prossimi paragrafi sposteremo l’attenzione su come gestire il debito sottostante: soluzioni alternative (dalla rateizzazione alla rottamazione e altre procedure) che possono affiancare o talvolta sostituire il ricorso, soprattutto quando l’obiettivo non è contestare il debito ma renderlo sostenibile.

Strumenti alternativi per definire il debito e bloccare l’esecuzione

Oltre al contenzioso legale, il debitore ha a disposizione strumenti “deflativi” per risolvere o mitigare la sua posizione debitoria dopo un’intimazione di pagamento. Questi strumenti possono talvolta evitare il ricorso, oppure accompagnarlo, con lo scopo di raggiungere un accordo o una facilitazione nel pagamento del dovuto. Adottarli è fondamentale soprattutto quando il debito è effettivamente dovuto (ossia non ci sono validi motivi per annullarlo in giudizio) ma magari l’importo è troppo elevato per pagare in un’unica soluzione. Vediamo le opzioni principali: rateizzazione ordinaria, definizioni agevolate (rottamazioni) e le procedure da sovraindebitamento.

Rateizzazione della cartella/intimazione

La rateizzazione è il mezzo più immediato e spesso salvifico per chi non può pagare subito. Consente di diluire il debito in rate mensili, evitando nel frattempo le azioni esecutive. Molti si chiedono: “È possibile rateizzare l’intimazione di pagamento?”. , anche dopo aver ricevuto un’intimazione, si può chiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere una dilazione delle somme iscritte a ruolo. Tecnicamente, si tratta della rateazione delle cartelle sottostanti (l’intimazione non è essa stessa rateizzabile come atto, ma lo sono i ruoli a cui si riferisce).

Procedura: entro i 5 giorni – ma in realtà l’istanza può essere presentata anche dopo, finché non iniziano pignoramenti – il debitore presenta domanda di rateazione sul portale ADER (c’è un apposito servizio online) oppure tramite PEC o raccomandata agli sportelli competenti. La domanda è abbastanza semplice: va indicato il numero delle cartelle da dilazionare (è possibile richiedere un piano unico per tutte quelle elencate nell’intimazione) e allegare i documenti richiesti in base all’importo.

Requisiti e condizioni (aggiornati al 2026):

  • Importi fino a €120.000: concessione automatica fino a 72 rate (6 anni) senza bisogno di dimostrare lo stato di difficoltà economica . In altre parole, per debiti fino a 120mila €, l’AER deve accordare la rateizzazione standard su semplice richiesta. Le rate sono mensili, e il piano tipico è di 72 rate di importo costante (minimo €50 per rate, ma l’AER per comodità pratica richiede minimo €100 come rata mensile).
  • Importi oltre €120.000: serve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Per le persone fisiche e ditte individuali in contabilità semplificata, ciò si fa allegando l’ISEE del nucleo familiare ; se l’ISEE è sotto una certa soglia in rapporto alla rata, la rateazione viene concessa. Per società e ditte in ordinaria, servono anche i dati di bilancio e indici di liquidità/Alfa . Se i requisiti ci sono, si ottiene anche qui un piano fino a 72 rate .
  • Rateizzazione straordinaria fino a 120 rate: se il debito è molto elevato e il contribuente non può sostenere le 72 rate, la legge prevede la possibilità di piani decennali (fino a 120 rate mensili, ovvero 10 anni). Bisogna però provare che con 72 rate l’azienda/persona non ce la fa secondo parametri fissati dal MEF (DM 6/11/2013) – ad esempio, per privati, se la rata mensile sarebbe >20% del reddito mensile disponibile, allora si può chiedere 120 rate . L’AER valuterà reddito e patrimonio per concederlo.
  • Prima rata e decadenza: se la rateizzazione è concessa, occorre pagare la prima rata entro 30 giorni dall’accoglimento per perfezionare il piano. Da lì in poi, basta pagare puntualmente ogni mese. Si decade dal beneficio della dilazione se non si pagano 5 rate anche non consecutive (per le richieste fatte dal 2022 in poi, la soglia di tolleranza è salita da 5 a 8 rate, ma verifichiamo: in effetti il DL 146/2021 portò a 10 rate tollerate, poi ridimensionato? Al 2026, verosimilmente rimangono 8 rate di tolleranza). Se si decade, l’intero importo residuo torna esigibile e difficilmente si ottiene una nuova dilazione (se non pagando le rate arretrate).
  • Interessi di dilazione: sulle somme rateizzate si applicano interessi al tasso di interesse legale di riscossione, attualmente circa il 3% annuo (il tasso è stato fissato al 3% per le dilazioni concesse dal 2023 in poi, prima era 4,5%). Questo è comunque molto più basso di ciò che maturerebbe con interessi di mora (che sono intorno al 5-6% annuo) se non rateizzi. Dunque conviene rateizzare anche in ottica di ridurre il carico degli interessi futuri.

Vantaggi chiave della rateizzazione: presentare l’istanza di dilazione blocca nuove azioni esecutive da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Precisamente, la legge prevede che dalla data di presentazione della domanda di rateazione e finché si è in regola con il pagamento delle rate, l’Agente della Riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche, né avviare altre procedure esecutive . Eventuali pignoramenti già avviati (già notificati) invece possono proseguire, ma spesso l’AER, se il contribuente inizia a pagare le rate, sospende di fatto l’esecuzione (ad esempio sblocca il conto pignorato previo accordo). Inoltre, ottenere una rateizzazione non implica rinuncia al ricorso: si può comunque proseguire la causa per far eventualmente annullare alcune cartelle; nel frattempo la dilazione evita il pressing esecutivo. Se poi si vince in giudizio su parte del debito, si potranno stornare le rate relative.

In pratica, la rateizzazione è consigliatissima se il contribuente riconosce il debito ma vuole evitare il pignoramento e pagare comodamente. Anche per importi contestati, talvolta si chiede “in via prudenziale” per stoppare l’esecuzione, poi se si vince il ricorso si rinuncia al piano. Un aspetto da tenere presente: se si rateizza, non si può aderire contestualmente a una definizione agevolata sugli stessi carichi (bisogna scegliere: o rate ordinarie o rottamazione, questa di solito esclude chi ha piani in corso salvo decadenza). Approfondiamo ora proprio le definizioni agevolate, tema caldo degli ultimi anni.

Definizioni agevolate e “rottamazioni” delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di “pace fiscale” per aiutare i contribuenti a regolarizzare i debiti con sconti su sanzioni e interessi. Queste misure – comunemente chiamate rottamazione delle cartelle – permettono di pagare importi ridotti rispetto al totale, eliminando ad esempio le sanzioni e gli interessi di mora. È importante conoscere quelle in vigore, perché aderirvi può risolvere al meglio un’intimazione di pagamento, evitando il contenzioso e ottenendo risparmi.

Situazione aggiornata al 2026: le definizioni agevolate più recenti sono:

  • “Rottamazione-quater” prevista dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) per i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti potevano presentare domanda entro il 30 giugno 2023 (poi prorogata al 30 settembre 2023) e pagare in max 18 rate fino al 2027. Questa misura è in corso per chi vi ha aderito: se il lettore l’ha sfruttata, in genere non riceve intimazioni su quei carichi (a meno che sia decaduto per mancato pagamento rate). Nota: nel 2025 con il Milleproroghe (D.L. 198/2024 conv. in L. 15/2025) è stata data una riammissione alla rottamazione-quater per chi era decaduto per mancato pagamento, permettendo di versare entro luglio 2025 le rate scadute . Dunque, se qualcuno aveva perso la rottamazione-quater ma poi è rientrato con quella norma, i suoi carichi restano protetti (vedi FAQ).
  • “Stralcio dei mini-debiti”: la stessa legge 197/2022 disponeva l’annullamento automatico dei debiti fino a €1.000 affidati dal 2000 al 2015, entro il 31 marzo 2023. Questo ha eliminato molte piccole cartelle. Se un’intimazione odierna includesse ancora tali importi, si dovrebbe eccepire perché dovevano essere annullati.
  • “Rottamazione-quinquies” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199). È la nuova definizione agevolata attualmente attiva . Prevede la possibilità di regolarizzare i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate e contributi INPS (sono esclusi i debiti da accertamento e altre tipologie specifiche) . Chi aderisce paga solo l’imposta o contributo, senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio – insomma, uno sconto significativo. Domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 telematicamente sul sito AER. Il pagamento potrà essere in unica soluzione (entro 31 luglio 2026) o dilazionato fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi 3% . Le prime tre rate scadranno nel 2026 (luglio, settembre, novembre) e le successive ogni due mesi fino al 2035 . Importante: presentare la domanda sospende subito le azioni esecutive sui carichi inseriti in definizione . Infatti, la legge stabilisce che non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche né avviate nuove procedure esecutive dalla domanda fino alla scadenza della prima rata . Inoltre, vengono sospese le eventuali rateazioni in corso (il contribuente può smettere temporaneamente di pagare le vecchie rate per i debiti che sta rottamando) . Se poi il contribuente paga come previsto, il debito si estingue con lo sconto; se decade per mancato pagamento (basta saltare 2 rate anche non consecutive per decadere) , i versamenti fatti sono considerati acconti e si ritorna alla situazione originaria, con ripresa della riscossione integrale.

Queste definizioni agevolate rappresentano un’opportunità. Nel contesto di un’intimazione di pagamento, occorre verificare subito se i debiti rientrano in una definizione attiva. Ad esempio, se l’intimazione a gennaio 2026 include cartelle per IVA 2018 e IRPEF 2019, questi sono carichi affidati verosimilmente nel 2019-2020, quindi ammissibili alla rottamazione-quinquies. In tal caso, la mossa migliore potrebbe essere presentare la domanda di rottamazione entro il 30/4/2026 e contestualmente comunicare all’AER la richiesta, ottenendo la sospensione di eventuali esecuzioni . Si eviterebbe così il pignoramento e si pagherebbe, ad esempio, solo l’imposta (risparmiando le sanzioni). Spesso conviene più della via giudiziaria, specie se non ci sono vizi forti da far valere.

Va detto che l’adesione a definizioni agevolate implica rinuncia ai ricorsi pendenti sui medesimi carichi (bisogna rinunciare al contenzioso eventualmente in atto su quelle cartelle). Quindi la scelta va ponderata: voglio combattere in giudizio sperando nell’annullamento totale, o preferisco uno sconto certo e pagare il dovuto senza rischiare? È una valutazione caso per caso. L’assistenza di professionisti aiuta a capire la convenienza economica e processuale.

Esempio pratico: supponiamo un’intimazione per €50.000, di cui €30.000 di imposte e €20.000 tra sanzioni e interessi. Con la rottamazione quinquies pagherei solo €30.000 (forse più un piccolo interesse del 3% sulle rate) in 9 anni, quindi ~€3.500 l’anno. Se faccio ricorso, potrei annullare tutto se vinco per un vizio grave, ma se perdo dovrò pagare tutti i €50.000 più ulteriori interessi e spese. Quindi, se non ho motivi solidissimi in giudizio, la definizione mi conviene. Al contrario, se ho un asso nella manica (es. cartella mai notificata), potrei preferire fare ricorso e non “accontentarmi” di pagare il capitale.

Altre definizioni agevolate: oltre alle rottamazioni, occasionalmente vi sono “saldastralcio” (come nel 2019 per contribuenti in difficoltà con ISEE basso) o definizioni delle liti pendenti. Nel 2023-2024, ad esempio, era prevista una definizione agevolata delle controversie tributarie in Cassazione e una conciliazione agevolata. Queste però riguardano chi ha già presentato ricorso e si trova in un certo grado di giudizio. Non sono soluzioni preventive all’esecuzione.

Per il debitore comune, le leve sono rottamazioni e rateazioni. Importante: aderire alla rottamazione e poi mancare le scadenze è molto pericoloso, perché si perdono i benefici e le cartelle risorgono con tutti gli interessi e sanzioni (talora senza possibilità di nuova rateizzazione). Quindi bisogna essere realistici: se l’importo è troppo anche scontato, e la situazione economica disperata, occorre valutare soluzioni ancora più radicali, come le procedure di sovraindebitamento.

Piani del consumatore, esdebitazione e altre soluzioni per debitori in grave crisi

Quando un contribuente si trova sommerso dai debiti (non solo fiscali) e non riesce in alcun modo a farvi fronte, la legge mette a disposizione gli strumenti della Crisi da sovraindebitamento (per privati e piccoli imprenditori) o delle procedure concorsuali (per aziende). L’Avv. Monardo, specializzato in questo campo , sottolinea come queste soluzioni possano bloccare tutte le azioni esecutive e portare a ridurre o cancellare i debiti residui (esdebitazione).

Per i privati, professionisti, ditte sotto soglia e start-up esiste il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato), che ha sostituito la L. 3/2012. Le procedure principali di sovraindebitamento ora sono:

  • Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”) : riservato a persone fisiche non imprenditori, permette di proporre al giudice un piano di pagamento dei debiti (anche parziale) commisurato alle proprie capacità economiche. Se il giudice lo omologa, i creditori sono vincolati a accettare quanto previsto e il debitore ottiene la cancellazione di eventuale debito non pagato al termine (“esdebitazione”). È molto utile per chi ha debiti fiscali elevati: spesso si prevede di pagare solo una percentuale (es. 20%) e il resto viene falcidiato. Il piano può prevedere anche la liquidazione di alcuni beni, ma col vantaggio di salvaguardare ciò che serve al sostentamento.
  • Il concordato minore : per piccoli imprenditori, ditte, professionisti con debiti entro certi limiti. Funziona simile al piano, ma richiede il voto dei creditori (è un accordo dove i creditori votano sull’accettazione del piano proposto). Utile se si hanno attività d’impresa da ristrutturare.
  • La liquidazione controllata del sovraindebitato : è l’ultima ratio per chi non ha modo di pagare nulla di significativo. Si liquida tutto il patrimonio disponibile del debitore (escludendo i beni impignorabili e necessari), e al termine il giudice concede l’esdebitazione, cancellando i debiti non soddisfatti con la liquidazione . È dolorosa ma offre la fresh start, una ripartenza senza più debiti.

Tutte queste procedure bloccano le azioni esecutive: già dalla fase di aperta trattativa con l’Organismo di Composizione della Crisi spesso si ottiene la sospensione dei procedimenti di recupero (basta la nomina del Gestore della crisi e la domanda in tribunale per attivare il “Automatic Stay” sul modello americano, per cui i creditori non possono procedere oltre). Quindi, se un debitore riceve un’intimazione per cifre astronomiche, con altri debiti personali (mutui, finanziarie) che lo sovrastano, potrebbe valutare con un Gestore OCC la fattibilità di un piano del consumatore o concordato minore. Ciò gli darebbe respiro: l’Avv. Monardo, in qualità di Gestore e professionista OCC , evidenzia che la percentuale di successo è alta quando c’è buona fede e trasparenza del debitore nel mettere a disposizione il possibile.

Esempio: un consumatore con €100.000 di cartelle esattoriali e altri €50.000 di debiti vari, disoccupato ma proprietario di una casa modesta, potrebbe proporre un piano in cui vende la casa e distribuisce, poniamo, €50.000 complessivi ai creditori, ottenendo la cancellazione dei restanti €100.000. In questi casi l’intimazione di pagamento si risolve perché il credito dell’AER verrà trattato nella procedura concorsuale e non potrà procedere autonomamente al pignoramento (anzi deve concorrere con gli altri creditori secondo il piano). È una soluzione estrema ma prevista dalla legge.

Per le imprese più grandi, esistono altri strumenti come la Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) – dove un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) aiuta a trovare accordi con i creditori e si può chiedere misure protettive per sospendere i pignoramenti – oppure il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione per chi ne ha i requisiti. Questi esulano dallo scopo di questa guida, ma è bene sapere che il panorama legale offre vie d’uscita per quasi ogni situazione debitoria, per quanto complessa.

In sintesi sugli strumenti alternativi:

  • La rateizzazione è il metodo standard e immediato per evitare il peggio: dilaziona fino a 6/10 anni con interessi moderati e blocca l’esecuzione in corso.
  • Le rottamazioni/definizioni agevolate se attive sono ottime per risparmiare su sanzioni e interessi, ma bisogna rispettare rigorosamente i pagamenti.
  • Le procedure da sovraindebitamento sono soluzioni giudiziarie per chi non riesce ad onorare i debiti nemmeno con sconti: fermano le esecuzioni e puntano a un accordo globale (con possibili stralci consistenti del debito).
  • C’è anche la possibilità, talvolta, di transazioni fiscali o accordi ad hoc col fisco dentro o fuori dal concordato, ma per un singolo contribuente sono meno usuali.

L’Avv. Monardo e il suo team hanno l’expertise per valutare il mix di soluzioni adatto: ad esempio, proporre un ricorso per questioni di diritto, ma intanto incardinare una trattativa di saldo e stralcio con Equitalia (oggi AER) se emerge la possibilità di pagare una parte subito (in passato Equitalia poteva accettare transazioni per ridurre sanzioni in casi eccezionali, oggi c’è meno spazio su base individuale, ma in contesti di procedure concorsuali qualcosa si può ottenere).

Procediamo ora con alcuni errori comuni da evitare e consigli pratici, prima di passare alle FAQ e agli esempi concreti.

Errori comuni da evitare e consigli pratici per il debitore

Nel gestire un’intimazione di pagamento, è facile incorrere in passi falsi che possono compromettere la propria posizione. Ecco un elenco dei 10 errori più comuni commessi dai debitori (e come evitarli), insieme a consigli pratici:

1. Ignorare l’intimazione sperando che “passi da sola”: Errore grave! Come abbiamo visto, l’intimazione non è un semplice sollecito: è l’ultimo avvertimento prima del pignoramento. Non rispondere equivale ad autorizzare l’Agenzia a procedere. Cosa fare invece: reagire immediatamente, anche solo consultando un professionista per valutare il da farsi entro i 5 giorni.

2. Far scadere i termini per ricorrere: Molti, presi dal panico, si concentrano solo sui 5 giorni per pagare e dimenticano i 60 giorni per il ricorso. Così, magari dopo un mese si accorgono di un vizio (es. prescrizione) ma ormai il termine legale è passato. Consiglio: se c’è anche solo il dubbio di contestare il debito, predisporre il ricorso entro i 60 giorni, magari presentandolo e chiedendo poi la sospensione del giudizio se si sta trattando con l’ente. L’importante è non perdere il diritto di ricorrere.

3. Pagare qualcosa “a caso” o parzialmente senza un piano definito: Alcuni, temendo il peggio, versano somme a titolo di acconto sperando di placare l’Agente. In realtà pagare una parte non sospende affatto l’intimazione (a meno che non sia dentro una rateazione formalmente accordata). Si rischia di perdere soldi e trovarsi comunque pignorati per il resto. Suggerimento: se volete iniziare a pagare, fatelo nel contesto di una rateizzazione concordata o rottamazione, non spontaneamente senza accordi.

4. Confondere l’intimazione con altri atti (precetto, messa in mora generica): A volte si pensa che l’intimazione sia una lettera intimidatoria senza valore esecutivo immediato. Sbagliato: essa è un atto con valore legale che consente di agire esecutivamente. Non va scambiata per una semplice “messa in mora” bonaria. Azione: trattatela con la serietà di un atto di precetto (nel campo civile, il precetto è l’atto che precede il pignoramento di 10 giorni; l’intimazione è analoga e anzi concede meno tempo).

5. Non verificare l’autenticità dell’atto: Purtroppo circolano anche truffe di finti atti esattoriali. Se ricevete per email (non PEC) una “intimazione” che chiede bonifici a IBAN strani, attenzione. L’intimazione vera arriva di solito via PEC (da mittenti @pec.agenziariscossione.gov.it) oppure su carta verde da Poste Italiane. In caso di dubbio, accedete al vostro cassetto fiscale o area debitori sul sito AER: troverete lì copia degli atti veri. Consiglio pratico: mai pagare su coordinate non ufficiali; per sicurezza rivolgetevi direttamente agli sportelli AER o verificate sul loro sito inserendo il numero cartella.

6. Avviare un ricorso “fai da te” senza le necessarie competenze: Il processo tributario ha insidie procedurali (notifiche, litisconsorzi, contributi unificati, etc.). Un errore formale può portare all’inammissibilità del ricorso, lasciandovi senza difesa. Meglio fare: investire in una consulenza con un avvocato tributarista o professionista abilitato. Spesso l’onorario è sostenibile e comunque inferiore al danno di un pignoramento subito. Lo studio Monardo, ad esempio, offre valutazioni preliminari immediate per individuare i punti di forza del caso, così da impostare correttamente il ricorso.

7. Omettere di allegare i documenti essenziali al ricorso: Un ricorso senza prove è debole. Non allegare ad esempio l’estratto di ruolo che dimostra la mancata notifica, o le copie delle cartelle, può rendere più difficile convincere il giudice. Rimedio: preparare un dossier completo: ogni lettera ricevuta, ogni ricevuta di ritorno, screenshot di PEC, estratti di ruolo (richiedibili in qualsiasi momento all’AER, anche online). Il difensore li userà per costruire il fascicolo probatorio.

8. Perdere di vista le scadenze delle rate/rottamazioni: Ottenere una rateizzazione o aderire a una rottamazione è ottimo, ma poi bisogna rispettarne le scadenze al centesimo. Un errore comune è “dimenticare” di pagare una rata, magari la prima, facendo decadere il beneficio. Soluzione: domiciliare il pagamento su conto, segnare i promemoria sul calendario, delegare al proprio professionista i promemoria. Tenete presente che l’AER in genere non manda avvisi di scadenza rate: sta al contribuente ricordarsene.

9. Non considerare il quadro generale dei debiti: Focalizzarsi solo sull’intimazione appena ricevuta e ignorare altre cartelle o pendenze può essere miopia. Se c’è un’intimazione oggi, potrebbero essercene altre in arrivo (es. se avete 10 cartelle scadute da anni, ne intimano alcune ora e altre dopo). Consiglio pratico: fare un check-up completo della propria situazione debitoria con Equitalia/AER. Si può ottenere lo “situation report” dal sito AER o agli sportelli, l’estratto di ruolo completo: così saprete tutto quello che vi pende. Lo studio legale può farlo per vostro conto con delega. A quel punto, impostare una strategia globale: un unico piano per tutti i debiti se possibile, o distinguere quelli rottamabili, quelli contestabili, etc.

10. Sottovalutare l’importanza di assistenza qualificata: talvolta per risparmiare si temporeggia, si cerca su internet, si chiede all’amico commercialista “improvvisato”… Mentre il tempo passa e magari i termini scadono. Importante invece: coinvogliare subito un esperto. Uno studio specializzato in debiti tributari (come quello dell’Avv. Monardo) conosce trucchi e prassi utili: ad esempio, può contattare il responsabile riscossione locale per guadagnare qualche settimana extra prima del pignoramento, oppure sa che c’è un provvedimento interno che sospende certe attività in presenza di un’istanza in autotutela ben fondata. Questi dettagli possono fare la differenza tra un pignoramento congelato e uno eseguito.

In sintesi, professionalità, tempestività e visione d’insieme sono le armi vincenti. Il debitore deve diventare proattivo, informarsi e farsi guidare da chi ogni giorno fronteggia intimazioni e cartelle. Lo Studio Monardo ad esempio adotta un approccio multidisciplinare: esamina non solo l’aspetto tributario, ma anche l’impatto sul patrimonio personale, consigliando se del caso mosse extra (come mettere al riparo beni non attaccabili, vendere asset inutili per fare cassa e pagare, etc.). Ogni caso ha la sua strategia ottimale.

Dopo aver esaminato tutte queste informazioni, passiamo alle domande frequenti per chiarire i dubbi pratici più comuni che un contribuente può avere riguardo al ricorso contro un’intimazione di pagamento.

FAQ – Domande e risposte frequenti sull’intimazione di pagamento

1. Che cos’è esattamente un’intimazione di pagamento?
È un atto formale emesso dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) che intima al debitore di pagare entro 5 giorni un certo importo dovuto, relativo a cartelle esattoriali precedentemente notificate. In pratica è l’ultimo avviso prima dell’esecuzione forzata (simile a un “precetto” nel diritto civile). Viene notificata se è passato oltre un anno dalla cartella senza che sia iniziato il pignoramento . Elenca i debiti e avvisa che, in mancanza di pagamento, si procederà con pignoramenti, fermi, ipoteche, ecc.

2. Qual è la differenza tra cartella di pagamento e intimazione di pagamento?
La cartella di pagamento (detta anche cartella esattoriale) è l’atto con cui per la prima volta l’Agente della Riscossione richiede al contribuente il pagamento di somme iscritte a ruolo (derivanti da imposte, multe, contributi non pagati). Ha un termine di 60 giorni per il pagamento. L’intimazione di pagamento, invece, interviene successivamente, come sollecito esecutivo dopo la cartella. Serve a “riattivare” la riscossione quando dall’emissione della cartella è passato molto tempo (oltre un anno) senza che il credito sia stato riscosso . Quindi la cartella è il primo atto impositivo (impugnabile entro 60 gg per contestarne il merito), l’intimazione è un atto successivo che non introduce nuovi importi ma intima di pagare quelli già indicati nella cartella.

3. L’intimazione di pagamento è uguale a un atto di precetto?
Concettualmente sì, con la differenza che l’intimazione riguarda crediti pubblici (erariali, contributivi ecc.) e segue regole del DPR 602/73, mentre il precetto è l’atto del creditore privato, disciplinato dal codice di procedura civile (art. 480 c.p.c.), che intima il pagamento entro 10 giorni sulla base di una sentenza o titolo esecutivo civile. Entrambi sono l’ultimo passo prima dell’esecuzione forzata. L’intimazione dà 5 giorni, il precetto 10 giorni. Inoltre, l’intimazione non va confusa con l’avviso di mora: quest’ultimo era un atto previsto in passato (prima del 2008) che intimava il pagamento dopo la cartella decorso 60 giorni; oggi l’avviso di mora non esiste più come atto separato, ed è proprio l’intimazione ex art.50 DPR 602/73 a svolgerne il ruolo .

4. Chi emette e firma l’intimazione di pagamento?
L’intimazione è emessa dall’Agente della Riscossione, quindi oggi dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ente pubblico economico che ha sostituito Equitalia). Formalmente è intestata a quest’ultima e può recare la firma del Direttore provinciale o di un funzionario delegato. Spesso per atti massivi la firma è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento. Ciò è considerato valido: la Cassazione ha ritenuto che la mancanza di firma autografa non invalida l’atto se si individua con certezza l’ente emittente . In sintesi, emittente: AER; firmatario: funzionario AER.

5. Quanto tempo ho per pagare dopo la notifica dell’intimazione?
Solo 5 giorni (cinque) dalla data di notifica. Sono di regola considerati giorni “pieni” (non lavorativi), quindi includono sabato e domenica. Esempio: intimazione notificata il 1 marzo => entro il 6 marzo bisogna pagare. Attenzione: se il 5° giorno cade di sabato/domenica, a rigore il termine non slitta perché non è un termine processuale ma sostanziale brevissimo. Meglio considerare 5 giorni effettivi. Nella pratica, l’Agenzia spesso attende qualche giorno in più prima di muoversi, ma nulla vieta che il 6° giorno attivi un fermo amministrativo o altro. Quindi entro circa una settimana bisogna agire (pagare o trovare un accordo).

6. Cosa succede se non pago entro 5 giorni?
Dal sesto giorno l’Agente della Riscossione può iniziare le procedure esecutive o cautelari per recuperare coattivamente il credito . Ciò significa che potresti vederti pignorare il conto corrente, lo stipendio, i beni mobili o immobili, oppure applicare fermi amministrativi e ipoteche sui tuoi beni. Non c’è bisogno di ulteriori avvisi: l’intimazione scaduta apre la strada direttamente al pignoramento. Nei casi di debiti con importi elevati, l’AER di solito procede dapprima con misure cautelari (fermo auto, ipoteca) e poi con pignoramenti. Per debiti inferiori (ad es. 2-3 mila euro) spesso il primo passo è il fermo amministrativo del veicolo. In definitiva, se lasci scadere i 5 giorni senza fare nulla, ti esponi a provvedimenti esecutivi certi, è solo questione di tempo (giorni o settimane).

7. Posso rateizzare l’intimazione di pagamento?
Sì, puoi ottenere una rateizzazione delle somme richieste. Devi presentare un’istanza di dilazione all’Agenzia Entrate-Riscossione, indicando le cartelle relative. La rateizzazione verrà concessa secondo le regole ordinarie (72 rate in automatico fino €120.000, documentazione per importi superiori, possibilità di 120 rate in casi di grave difficoltà) . Una volta accettata la dilazione e pagata la prima rata, l’intimazione non darà luogo a esecuzione: le procedure esecutive vengono sospese finché rispetti le rate . Dovrai però essere puntuale: 5 rate non pagate fanno decadere il piano e l’AER potrà riprendere l’esecuzione sul residuo. Quindi, sì, rateizzare è una soluzione molto utile se non hai contestazioni sul debito e vuoi solo più tempo.

8. Come e dove si presenta la domanda di rateizzazione?
Oggi si fa tutto online. Puoi usare il servizio web sul sito ufficiale di Agenzia Entrate-Riscossione (area pubblica per importi fino 120 mila, area riservata con SPID per qualsiasi importo) e compilare la richiesta di rateazione inserendo i riferimenti delle cartelle/intimazione. In alternativa, puoi rivolgerti a uno sportello territoriale di AER o inviare modulo via PEC. Non è un procedimento giudiziario, ma amministrativo: l’Agenzia esaminerà la domanda e ti invierà per raccomandata/PEC il piano con l’esito (accoglimento e bollettini, oppure richiesta integrazioni se >120k). La presentazione della domanda di per sé già blocca nuove azioni esecutive (l’Agenzia attende l’esito, purché tu paghi la prima rata in caso di accoglimento). Ricorda che se la fai online, scarica la ricevuta di protocollazione come prova.

9. Fare ricorso sospende automaticamente l’intimazione e i pignoramenti?
No, il ricorso tributario NON sospende di diritto l’esecutività dell’intimazione. Per ottenere la sospensione, devi presentare un’istanza al giudice tributario (Corte Giustizia Trib.) chiedendo la sospensione cautelare, come spiegato in precedenza. Solo se la Commissione accoglie la tua istanza, l’efficacia dell’intimazione viene bloccata temporaneamente. In assenza di provvedimento sospensivo, l’AER può procedere ugualmente, anche se hai fatto ricorso. Quindi è fondamentale, dopo il ricorso, richiedere subito la sospensiva e notificare all’AER la notizia che il giudice fisserà l’udienza cautelare. Aggiungo però che, se l’Agenzia viene a conoscenza del ricorso e vede che hai sollevato eccezioni non pretestuose, a volte può attendere l’esito per prudenza (soprattutto se l’importo non è enorme). Ma non contateci: formalmente hanno il diritto di agire.

10. Entro quando devo presentare il ricorso contro l’intimazione?
Entro 60 giorni dalla data di notifica dell’intimazione (art. 21 D.Lgs. 546/92). Attenzione: se l’intimazione ti è stata notificata via PEC, i 60 giorni decorrono dalla data in cui hai aperto il messaggio PEC o, al più tardi, dal giorno in cui il messaggio è stato automaticamente depositato nel tuo server PEC (di solito coincide con la ricevuta di consegna). Se arriva via posta cartacea, dal giorno di ricezione o di compiuta giacenza. Fai attenzione a conteggiare bene i giorni (i 60 giorni processuali si estendono al lunedì successivo se il 60° cade di sabato o festivo). Un eventuale ricorso oltre i 60 giorni rischia di essere dichiarato inammissibile, lasciandoti senza difesa.

11. A chi devo indirizzare e notificare il ricorso?
Il ricorso va indirizzato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente (ex Commissione Tributaria). Nel ricorso indicherai come resistente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Inoltre, come spiegato, è opportuno (e in certi casi obbligatorio) notificare il ricorso anche all’ente creditore originario legato alle cartelle (es. Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, etc., a seconda del debito). La notifica oggi avviene principalmente via PEC: dovrai inviare il ricorso a mezzo PEC agli indirizzi ufficiali dell’AER e dell’ente creditore (li trovi su siti istituzionali, es. indicePA). In alternativa, si può fare tramite ufficiale giudiziario o posta, ma la PEC è più rapida ed economica. Una volta notificato, depositi telematicamente il tutto sul Portale Giustizia Tributaria (se assistito da avvocato, sarà lui a farlo). In sintesi: destinatari del ricorso – AER sempre; ente impositore consigliato; giudice – Corte Giust. Trib. prov. competente.

12. Quali motivi posso far valere nel ricorso?
Puoi far valere sia vizi dell’intimazione stessa (notifica viziata, difetti formali, intimazione fuori termine, ecc.) sia motivi attinenti alle cartelle sottostanti (mai notificate, prescritte, importi errati, doppia iscrizione, sgravio non considerato, ecc.). In pratica, ogni eccezione che riguarda la legittimità della pretesa tributaria e dei procedimenti di riscossione può essere sollevata. Alcuni esempi: omessa notifica delle cartelle precedenti, prescrizione del credito maturata prima dell’intimazione, nullità per carenza di motivazione, errata persona debitrice (scambio di soggetto), irregolarità nella delega di firma, violazione dello Statuto del Contribuente (per es. intimazione per importi già rateizzati o in contenzioso, contro le regole), etc. È fondamentale indicare i motivi in modo chiaro e supportarli con documenti. Nota: non si può contestare nel ricorso aspetti che non c’entrano con l’atto impugnato – es. non puoi contestare direttamente l’atto impositivo originario se ti è stato regolarmente notificato e non l’hai mai impugnato, se non per elementi sopravvenuti come prescrizione.

13. Cosa significa che il credito si “consolida” se non faccio ricorso?
Significa che il debito diventa definitivo e incontestabile. In base all’art. 19 comma 3 D.Lgs. 546/92 e come confermato dalla Cassazione , se non impugni l’intimazione nei termini, non potrai più sollevare eccezioni relative a quella pretesa in futuro. In pratica accetti tacitamente il debito. Questo ha due implicazioni: (a) l’Agenzia Riscossione potrà procedere con esecuzioni senza ostacoli legali sul merito del credito; (b) se anche in futuro impugnerai un successivo atto (es. pignoramento) non potrai contestare cose come “la cartella era nulla” o “il debito era prescritto prima”, perché dovevi farlo impugnando l’intimazione. La Cassazione parla proprio di “cristallizzazione” del credito . Quindi non presentare ricorso equivale a perdere ogni possibilità di difesa sul contenuto del debito.

14. Qual è la prescrizione delle cartelle esattoriali e come si calcola?
La prescrizione è il periodo oltre il quale il credito non è più esigibile se nel frattempo il creditore non ha compiuto atti interruttivi. Per i tributi erariali (Irpef, Iva, Irap) e la maggior parte delle entrate, oggi la giurisprudenza prevalente applica la prescrizione breve di 5 anni , salvo eccezioni previste da leggi speciali. Anche i contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni (L. 335/1995). Fanno eccezione pochi casi (ad es. alcune fattispecie di danno erariale, o sentenze passate in giudicato con iscrizione a ruolo, dove teoricamente sarebbe decennale, ma ormai tende tutto a 5 anni). Il computo: parte, per una cartella, dalla data di notifica della cartella se non impugnata, oppure dalla data in cui l’atto impositivo è divenuto definitivo. Ogni atto successivo notificato (intimazione, lettera di sollecito formale, pignoramento) interrompe la prescrizione, facendo decorrere da capo un nuovo periodo di pari durata. Esempio: cartella notificata nel marzo 2017, nessun atto sino a intimazione in aprile 2023 = 6 anni, quindi il credito era prescritto nel marzo 2022 (5 anni) e l’intimazione arriva tardi. Viceversa, se in mezzo c’era stata ad es. un’intimazione nel 2019, il termine riparte da lì. Per questo è cruciale ricostruire la cronologia degli atti.

15. Posso impugnare l’intimazione se la cartella sottostante era già stata contestata o è in pendente giudizio?
Sì, puoi impugnarla, ma dipende dai casi:
– Se la cartella era già stata impugnata a suo tempo ed è ancora in attesa di giudizio definitivo, in teoria l’intimazione non dovrebbe proprio essere emessa (perché se c’è giudizio pendente e sospensione, la riscossione è sospesa). Se ciò avviene, puoi impugnare l’intimazione invocando la pendenza del giudizio e la violazione dell’art. 68 D.Lgs. 546/92 (sospensione della riscossione in pendenza di giudizio per una quota, se applicabile), chiedendone l’annullamento.
– Se la cartella era stata impugnata e avevi vinto (annullamento del tributo) e nonostante ciò ti intimano di pagare, certamente impugni l’intimazione allegando la sentenza favorevole: il giudice annullerà l’intimazione perché il debito non esiste più. In più, potresti attivare un’autotutela allegando la sentenza per far revocare subito l’intimazione senza neanche attendere il giudice.
– Se la cartella non fu mai impugnata (perché magari non ne eri a conoscenza) e ora c’è l’intimazione, allora come detto è la tua chance per contestare quelle ragioni (notifica nulla, ecc.). Devi farlo ora.
In sintesi, se c’è un contenzioso aperto sulle somme intimateti, segnala subito nel ricorso la pendenza e chiedi la nullità dell’intimazione. Molto spesso l’Agenzia Riscossione ritira l’intimazione se dimostri che c’è un giudizio non concluso o una sospensione in corso.

16. Se aderisco alla rottamazione o pago, devo comunque fare ricorso?
Dipende. Se hai deciso di aderire a una definizione agevolata (es. rottamazione-quinquies) e sei sicuro che il debito è corretto, fare ricorso potrebbe essere superfluo e costoso: la rottamazione, una volta presentata la domanda, sospende le azioni esecutive . Tuttavia, valuta se presentare comunque il ricorso per cautelarti: qualora la rottamazione dovesse saltare (es. Governo cambia idea, ritardi nell’esame delle domande), rischi di trovarti oltre i termini. Una via di mezzo è: se presenti domanda di rottamazione, la legge ti dà tempo fino al 30/04/2026 (per quinquies) che di solito supera i 60 gg della notifica. Quindi potresti attendere e, se la rottamazione non va in porto, presentare ricorso all’ultimo. Ma è rischioso. Molti professionisti presentano comunque ricorso entro 60 gg anche se il cliente fa la rottamazione, e poi rinunciano al giudizio dopo che la rottamazione è accettata e va a buon fine. Questo per avere un “piano B” nel caso qualcosa vada storto. Se invece paghi integralmente nei 5 giorni, allora il ricorso non serve perché hai estinto il debito (non avresti più interesse a impugnare). Ma se paghi dopo i 5 giorni, con pignoramento partito, potresti comunque voler ricorrere per contestare magari spese di esecuzione o altre componenti.

17. Ho già un piano di rateizzazione attivo su quelle cartelle: perché mi arriva un’intimazione?
In teoria non dovrebbe succedere, perché se c’è una rateazione in corso e sei in regola con i pagamenti, l’Agenzia non può emettere intimazione. Se è successo, potrebbero esserci due spiegazioni: (a) l’intimazione è partita perché sei decaduto dalla rateazione (magari hai saltato qualche rata, verifica lo stato); (b) oppure c’è stato un errore. Nel secondo caso, puoi recarti subito in AER con i documenti della rateazione in regola: è molto probabile che riconoscano l’errore e annullino in autotutela l’intimazione. Se così non fosse, impugna comunque l’intimazione allegando la prova della dilazione attiva e pagata: il giudice sicuramente la annullerà. Inoltre, la legge di Bilancio 2026 prevede che con la domanda di nuova rottamazione quinquies sono sospesi gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni fino all’esito : quindi se, ad esempio, avevi una vecchia rateizzazione e hai aderito alla rottamazione, nel frattempo l’AER non può né chiederti le vecchie rate né farti intimazioni per quelle.

18. Mi hanno già pignorato il conto (o stipendio) subito dopo l’intimazione: posso fare qualcosa?
Se l’Agenzia ha già eseguito un pignoramento (ad es. blocco del conto corrente) subito dopo la scadenza dei 5 giorni, hai comunque delle possibilità:
– Puoi proporre un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice civile, sostenendo i motivi per cui il pignoramento è illegittimo (perché il titolo – l’intimazione – era viziato). Attenzione però: le Commissioni Tributarie sono competenti per vizi della fase di riscossione antecedenti, mentre il giudice dell’esecuzione è competente solo per vizi del pignoramento in sé. Spesso i giudici civili dicono: “se c’era vizio nell’intimazione, dovevi rivolgerti al giudice tributario”. Quindi non sempre frutta.
– Contestualmente, se non l’hai ancora fatto, presenta comunque ricorso tributario contro l’intimazione (se sei nei 60 giorni) e chiedi al giudice tributario di sospendere l’esecuzione in corso. Se ottieni la sospensione, potrai portarla al giudice dell’esecuzione per far sospendere il pignoramento.
– Valuta l’accordo con AER: a volte, se il pignoramento è ad esempio su conto per 5.000€ e tu chiedi rateazione, l’AER può liberare il conto a fronte del piano di rientro, o sospendere il pignoramento in attesa del ricorso. Conviene sempre parlarci tramite i loro uffici legali.
In pratica: si può reagire anche a esecuzione avviata, ma è più complesso. È meglio muoversi prima. Se il pignoramento è stato già assegnato (es. giudice ha già assegnato somme allo Stato), diventare molto dura recuperare quelle somme anche vincendo poi il ricorso – dovresti far causa di ripetizione. Quindi la prevenzione è la chiave.

19. Ricevere un’intimazione di pagamento influisce sul mio rating creditizio o su DURC e affini?
Di per sé l’intimazione è un atto che resta interno tra te e l’agente di riscossione, non è pubblicata da nessuna parte. Tuttavia, se porta all’iscrizione di un’ipoteca o fermo amministrativo, questi sì sono atti che possono emergere (l’ipoteca risulta nei registri immobiliari, il fermo nel PRA). Un ipoteca esattoriale può precludere mutui o finanziamenti se rilevata. Inoltre, la legge prevede che chi ha debiti iscritti a ruolo sopra una certa soglia e non in regola, possa avere problemi col DURC (documento regolarità contributiva) e con la partecipazione ad appalti pubblici. Nello specifico, per il DURC: con domanda di rottamazione presentata, il contribuente non è considerato inadempiente sino alla scadenza della prima rata , quindi l’intimazione non pregiudica il DURC se stai attivando la definizione. Se invece ignori l’intimazione e il debito resta, potresti risultare inadempiente e avere DURC irregolare se superi i limiti di tolleranza. In sintesi: l’intimazione in sé non è pubblica, ma è spia di debiti che, se non risolti, possono emergere sotto forma di ipoteche o certificazioni di morosità.

20. Cosa può fare per me nello specifico l’Avv. Monardo e il suo team in caso di intimazione di pagamento?
Il team dell’Avv. Monardo offre un’assistenza completa e personalizzata:
Analisi immediata dell’atto: capire se ci sono vizi di forma o sostanza, prescrizioni, errori, ecc. Questa è la base per decidere se ricorrere.
Verifica di tutte le cartelle e della situazione debitoria complessiva: grazie all’accesso ai servizi online e rapporti con gli enti, lo studio può ottenere l’elenco di tutti i debiti del cliente, per evitare sorprese future.
Ricorso tributario ad hoc: redazione e presentazione del ricorso con tutti i crismi, sfruttando la giurisprudenza più aggiornata (Cassazione, Corti) – come quelle citate in questo articolo – per sostenere le ragioni del contribuente. Ad esempio, citando Cass. 2025 sulla necessità di impugnare, Cass. su prescrizione a 5 anni, etc., e allegando prove.
Istanza di sospensione: lo studio sa come motivarla efficacemente (sottolineando l’irreprabilità del danno, magari allegando documenti su condizioni di salute o economiche per far capire al giudice l’urgenza). Spesso ottiene sospensioni rapide.
Trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: talvolta i legali contattano direttamente i funzionari AER per discutere soluzioni (ad esempio, chiedere tempo in vista di rottamazione, concordare cancellazione di fermi in cambio di pagamento di alcune rate iniziali, ecc.). Avere un interlocutore qualificato mette pressione anche all’ente, che preferisce evitare liti inutili se sa che il contribuente è ben difeso.
Attivazione di soluzioni alternative: l’Avv. Monardo, essendo anche Gestore della crisi, può consigliare se è il caso di optare per un piano del consumatore o altra procedura, e seguirne l’iter, coordinandosi con i commercialisti del suo staff per predisporre bilanci, documenti economici e un piano sostenibile. Questo livello di consulenza integrata è rarissimo nei singoli studi e fa la differenza quando serve ristrutturare il debito a 360 gradi.
Assistenza post-ricorso: dopo aver ottenuto magari l’annullamento dell’intimazione o una sospensione, lo studio continua a monitorare che l’Agente si adegui (ad esempio, verificare che un fermo amministrativo venga revocato, che i pagamenti eventualmente effettuati in più siano rimborsati, ecc.). Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione viola la sospensione o procede comunque, lo studio è pronto a tutelare con ulteriori azioni (diffide, ricorsi per ottemperanza, denunce se necessario).

In sostanza, viene offerto un servizio “chiavi in mano” dove il contribuente non è lasciato solo in nessun passo: dall’emergenza iniziale (blocco pignoramenti) alla soluzione finale (annullamento del debito o pagamento concordato). L’obiettivo è salvaguardare il patrimonio del cliente e fargli pagare il meno possibile, utilizzando ogni strumento di legge.

Esempio pratico: caso risolto di ricorso contro intimazione

Per comprendere meglio come tutte queste strategie si traducano in un caso reale, riportiamo un esempio pratico basato su una situazione tipica seguita dallo Studio:

Caso di “Mario”, piccolo imprenditore con cartelle datate e intimazione ricevuta:
Situazione: Mario gestisce un negozio e negli anni ha accumulato debiti tributari (IVA e IRPEF) per €80.000. Ha ignorato alcune cartelle negli anni passati per difficoltà economiche. Nel gennaio 2024 riceve un’intimazione di pagamento che elenca 5 cartelle (dal 2015 al 2018) per un totale di €80.000, intimando di pagare entro 5 giorni. Mario è spaventato perché non può pagare tale cifra e teme il pignoramento del conto e l’ipoteca sul piccolo appartamento che possiede.

  • Intervento dello Studio: Mario contatta subito l’Avv. Monardo tramite il form di contatto urgente. Nel giro di 24 ore viene fissato un incontro (anche da remoto). Lo staff analizza l’intimazione: emergono subito un paio di cartelle mai notificate regolarmente (una risulta notificata a un vecchio indirizzo dove Mario non risiedeva più), e per le altre si nota che l’ultima comunicazione risale a oltre 5 anni fa. Inoltre, verificando la situazione completa, viene alla luce che Mario aveva aderito a una “rottamazione-ter” nel 2018 ma poi, non riuscendo a pagare, era decaduto. Alcune delle cartelle intimategli erano proprio quelle decadute dalla definizione agevolata, altre del tutto mai pagate.
  • Azione intrapresa: Lo Studio elabora una strategia combinata:
  • Ricorso tributario immediato presso la CGT, sollevando i motivi di omessa notifica per 2 cartelle e prescrizione quinquennale per le altre (tra 2018 e 2024 erano passati 6 anni senza intimazioni). Nel ricorso si chiedeva l’annullamento integrale dell’intimazione e dei carichi.
  • Istanza di sospensione: presentata d’urgenza, evidenziando che Mario aveva un fido bancario per la sua attività e un pignoramento del conto l’avrebbe messo in ginocchio, licenziando i dipendenti. Allegato bilancio e lettera banca per provare il danno grave.
  • Contatto con l’Ufficio legale AER locale: l’Avv. Monardo ha comunicato all’Agente il deposito del ricorso e ha fatto notare che c’erano evidenti errori (cartelle non notificate e forse prescritte), chiedendo informalmente di astenersi da atti aggressivi in attesa della sospensiva.
  • Valutazione alternativa: parallelamente, Mario, con i consulenti dello Studio, ha considerato se aderire alla nuova rottamazione-quater (all’epoca aperta) per chiudere il debito senza sanzioni. Poiché però alcuni debiti parevano destinati all’annullamento in giudizio (per notifica nulla), si è deciso di non rottamare quelli, ma di rottamare solo un’altra cartella fuori intimazione.
  • Esito: La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto la sospensione in tempi brevi (15 giorni dalla richiesta) sospendendo l’efficacia dell’intimazione. L’AER ha quindi bloccato il pignoramento che era stato preannunciato (stavano per inviare un fermo auto, sospeso). Dopo qualche mese, la causa è andata a sentenza: i giudici hanno dato ragione a Mario, annullando l’intimazione perché due cartelle erano inesistenti giuridicamente (mai notificate) e le altre tre prescritte al momento dell’intimazione. La sentenza citava anche Cassazione 2025 sulle intimazioni, a riprova della fondatezza dei motivi . Di conseguenza, l’intero debito di €80.000 è stato dichiarato non più esigibile. AER non ha appellato, e la vicenda si è conclusa con zero euro da pagare per Mario.
  • Mosse successive: Lo Studio ha provveduto a far cancellare un’ipoteca che Equitalia anni prima aveva iscritto sull’immobile di Mario per quelle cartelle (ora annullate in giudizio). Inoltre, grazie al buon esito, Mario ha visto migliorare il suo rating e ha potuto chiedere un piccolo finanziamento per rilanciare il negozio. Nel frattempo, per scrupolo, ha comunque aderito a rottamazione-quater per altre cartelle minori non intimategli, così da mettere in sicurezza anche quelle (pagandole a rate senza interessi).

Commento: questo caso mostra come un intervento tempestivo e competente può capovolgere la situazione: da un passo dal fallimento personale, Mario è riuscito a non pagare nulla di quel debito perché effettivamente l’aveva contestato con ragione. Naturalmente non sempre è possibile azzerare il dovuto – a volte il risultato realistico è ottenere una rateazione o uno sconto – ma senza l’azione legale probabilmente avrebbe subito un pignoramento del conto che avrebbe affossato la sua attività.

Lo Studio Monardo colleziona molti casi di successo analoghi, dove ogni tassello (ricorso, sospensione, trattativa, definizione agevolata) viene usato al meglio per proteggere il contribuente. L’approccio multidisciplinare (legale + tributario + crisi d’impresa) garantisce che per ogni problema di debiti venga trovata la soluzione ottimale, sia essa giudiziale o stragiudiziale.

Ultime sentenze rilevanti in materia di intimazione di pagamento (gennaio 2026)

Prima di concludere, riportiamo alcune pronunce recentissime che confermano i principi discussi e che possono essere citate in difesa del contribuente:

  • Cassazione Civile Sez. V, ord. n. 29594/2025 (depositata il 10/11/2025): ha ribadito che la mancata impugnazione dell’intimazione ex art.50 DPR 602/73 preclude al contribuente di contestare successivamente i vizi propri della cartella prodromica. In base all’art.19 c.3 D.Lgs. 546/92, l’omessa impugnazione determina il consolidamento definitivo del credito tributario indicato . Questa ordinanza segna un punto fermo: l’intimazione non è facoltativa, ma atto tipico da impugnare obbligatoriamente per far valere vizi antecedenti (prescrizione, notifica nulla, etc.).
  • Cassazione Civile Sez. V, sent. n. 6436/2025 (11/03/2025): ha chiarito che l’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art.19 co.1 lett. e) D.Lgs. 546/92, in quanto equiparata all’avviso di mora. La sua impugnazione non è meramente facoltativa ma necessaria (pena cristallizzazione del debito) . Inoltre, ha confermato che l’eccezione di prescrizione maturata prima dell’intimazione va sollevata impugnando quest’ultima, restando preclusa in sede di impugnazione di atti esecutivi successivi . Questa sentenza cita anche Cass. nn. 22108/2024 e 10736/2024 che vanno nello stesso senso.
  • Cassazione Civile Sez. V, ord. n. 22108/2024 (fine 2024): (richiamata nelle pronunce 2025) ha ampliato i confini dell’eccezione di prescrizione, stabilendo in sostanza che l’intimazione rientra tra gli atti tipici impugnabili e, in combinato disposto con l’art.19 co.3, fa sì che i vizi precedenti debbano essere fatti valere in immediata sequenza. Ha fatto giurisprudenza costante su questo punto .
  • Cassazione Sezioni Unite n. 23397/2016: (un po’ datata ma fondamentale) ha statuito che, salvo diversa previsione di legge, tutte le entrate dello Stato (tributarie) si prescrivono in 5 anni, uniformando il regime prescrizionale. Questa pronuncia viene spesso richiamata per sostenere la prescrizione quinquennale di imposte dirette, IVA, etc., e quindi per eccepire l’estinzione dei crediti se passati 5 anni senza atti interruttivi.
  • Corte Costituzionale n. 120/2020: ha dichiarato illegittima la norma del DL 119/2018 che impediva il patrocinio in Cassazione ai difensori tributari non avvocati. Indirettamente rilevante qui perché ha confermato l’importanza del diritto di difesa tecnica in materia tributaria. Non incide sull’intimazione in sé, ma avvalora che in fasi cruciali (es. ricorso per Cassazione su cartelle) serve l’avvocato cassazionista.
  • Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (varie sedi) nel 2023-2025: molte sentenze di merito hanno annullato intimazioni ad esempio per mancata prova della notifica delle cartelle (es. CGT Lazio 2023 – intimazione nulla se Equitalia non produce le relate di notifica delle cartelle: onere probatorio a carico dell’Agente), o per vizi di forma. Sono utili in giudizio per fare massa, ma il peso maggiore resta delle pronunce di Cassazione suindicati.

Queste sentenze, specie quelle di Cassazione 2024-2025, sono un alleato prezioso nel ricorso: citandole, si mostra al giudice di primo grado la linea tracciata dalla Suprema Corte e si dà forza alle proprie argomentazioni. Lo Studio Monardo mantiene sempre aggiornata una banca dati di giurisprudenza più recente e pertinente (ad esempio monitora le ordinanze della Cassazione a sezioni unite in materia fiscale, le novità normative come l’art.14 co.6-bis introdotto nel 2024 , ecc.), così da offrire al cliente difese all’avanguardia e non basate su vecchi orientamenti superati.

Conclusione

Ricevere un’intimazione di pagamento è certamente un evento stressante, ma come abbiamo illustrato, non segna la fine: esistono numerose tutele legali e soluzioni pratiche che possono evitare il peggio e, in molti casi, portare a risparmi consistenti o all’annullamento del debito. Abbiamo visto il contesto normativo (art.50 DPR 602/73, art.19 D.Lgs.546/92) e come la giurisprudenza più recente, inclusa la Cassazione fino alle pronunce di fine 2025, abbia delineato un quadro chiaro: l’intimazione va impugnata tempestivamente per far valere i propri diritti , altrimenti il credito si cristallizza. Ciò significa che agire in fretta è fondamentale.

Nel corso dell’articolo, abbiamo analizzato passo dopo passo cosa fare appena notificata un’intimazione: dai primissimi 5 giorni (in cui decidere se pagare o attivare misure come rateizzo e ricorso) ai 60 giorni per il ricorso, descrivendo come compilare un ricorso efficace e ottenere la sospensione dell’atto. Abbiamo messo in guardia dagli errori comuni (dall’inerzia alla distrazione sulle scadenze) e fornito consigli operativi per evitarli. Inoltre, abbiamo esplorato gli strumenti alternativi come la rateizzazione (che congela l’esecuzione e rende il debito sostenibile) e le definizioni agevolate, ad esempio la rottamazione-quinquies 2026 che consente di chiudere i debiti con sanzioni azzerate . Per i casi più gravi abbiamo accennato alle procedure di sovraindebitamento, vero paracadute per ottenere un nuovo inizio liberandosi dei debiti residui.

Il punto centrale che emerge è l’importanza di non lasciarsi paralizzare dalla paura: con l’aiuto giusto, anche una situazione di debiti elevati e minacce di pignoramento può essere gestita e risolta. Ogni euro di cartelle può essere ridiscusso: magari non verrà annullato del tutto, ma si può trattare su tempi e interessi, e soprattutto evitare misure esecutive traumatiche (pensiamo alla salvaguardia della casa di famiglia o del conto indispensabile per l’attività).

Abbiamo sottolineato più volte il ruolo decisivo di un professionista esperto al fianco del contribuente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team incarnano proprio quel tipo di supporto qualificato e multidisciplinare necessario in queste vicende. La loro competenza spazia dal diritto tributario al diritto bancario, fino alle procedure di crisi, il che permette di affrontare il problema da ogni angolazione: giuridica, finanziaria, strategica . Un avvocato preparato sa individuare il cavillo nella notifica della cartella, sa calcolare la prescrizione giusta, ma sa anche quando è il caso di suggerire un compromesso (come la rottamazione) invece di un lungo contenzioso. Soprattutto, sa agire con tempestività: spesso la differenza la fa depositare un’istanza un giorno prima che parta il pignoramento, o riuscire a far parlare tra loro uffici diversi (riscossione ed ente creditore) per trovare una soluzione amministrativa.

In conclusione, se ti trovi di fronte a un’intimazione di pagamento, non sei solo e non sei senza speranze. Puoi difenderti con successo, come dimostrano anche i casi concreti e le sentenze che abbiamo riportato. L’importante è agire subito e con gli strumenti giusti. Ignorare il problema lo rende soltanto peggiore, mentre affrontarlo di petto – con l’assistenza di un professionista – spesso porta a risultati sorprendenti: dilazioni lunghissime, taglio di sanzioni, quando non addirittura l’annullamento totale del debito per vizi procedurali.

Se hai letto fin qui, probabilmente hai un caso concreto che ti preoccupa. Il momento di agire è adesso: ogni giorno conta.

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