Introduzione
Ricevere un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia) è un momento critico per qualsiasi contribuente. Si tratta di un atto urgente: impone di versare somme spesso ingenti entro soli 5 giorni lavorativi, pena l’avvio di pesanti azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) . Ignorare o sottovalutare questo avviso sarebbe un errore gravissimo, perché l’intimazione è il preludio immediato al pignoramento e ad altre misure coercitive . In questa guida spiegheremo perché è fondamentale reagire tempestivamente e quali soluzioni legali ha a disposizione il debitore per evitare errori fatali e scongiurare gli effetti più drastici (come il blocco del conto bancario o la vendita forzata dei beni).
Anticipiamo fin da subito che esistono diverse strategie difensive per affrontare un’intimazione di pagamento. Nel prosieguo analizzeremo: come contestare l’atto in sede giudiziaria (quando vi siano vizi di notifica, prescrizione del debito o altre irregolarità), come ottenere una sospensione immediata delle procedure di riscossione, come richiedere la rateizzazione del debito (dilazionando il pagamento in comode rate) e quali strumenti “alternativi” (come le rottamazioni delle cartelle, le definizioni agevolate o le procedure da sovraindebitamento) possono consentire di ridurre o addirittura azzerare il carico debitorio. L’obiettivo è fornire un quadro completo e aggiornato (gennaio 2026) per aiutare il contribuente a difendersi efficacemente di fronte a questa particolare intimazione “a 5 giorni”.
Questa guida è curata dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dal suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo – cassazionista e coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario – vanta qualifiche specialistiche di assoluto rilievo: è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Forte di questa esperienza, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutare concretamente il lettore in difficoltà: dall’analisi personalizzata dell’atto alle eventuali impugnazioni in Commissione Tributaria o in Tribunale, dalla richiesta di sospensione immediata della riscossione alle trattative con l’ente creditore, fino alla predisposizione di piani di rientro rateali o di soluzioni giudiziali e stragiudiziali su misura (ricorsi, accordi di ristrutturazione, procedure ex L.3/2012, ecc.). Ogni situazione debitoria ha una via d’uscita legale che un professionista preparato può individuare.
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Cos’è un’intimazione di pagamento e quando viene notificata
Un’intimazione di pagamento (detta anche intimazione ad adempiere nella normativa) è un avviso formale che l’Agenzia delle Entrate–Riscossione invia al contribuente prima di avviare il pignoramento dei suoi beni . La funzione di questo atto è di sollecitare il debitore a pagare un importo dovuto (derivante da cartelle esattoriali o avvisi di accertamento esecutivi non pagati) entro un termine brevissimo, pari a 5 giorni dalla notifica . In sostanza, è l’ultimo avvertimento che precede l’esecuzione forzata: se il contribuente non provvede nel termine indicato, l’Agente della Riscossione potrà procedere con misure coattive sul suo patrimonio.
Dal punto di vista normativo, l’intimazione di pagamento è disciplinata dall’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Testo unico sulla riscossione delle imposte). Tale articolo prevede espressamente che “se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica […] di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica” . Ciò significa che l’Agente della Riscossione non può pignorare se è trascorso oltre un anno da quando la cartella esattoriale (o l’accertamento esecutivo) è stata notificata, senza prima inviare questa intimazione al debitore. In mancanza di intimazione, ogni successivo pignoramento sarebbe giuridicamente nullo .
Va evidenziato che l’intimazione di pagamento ha natura eventuale: viene inviata solo nei casi in cui la riscossione coattiva sia rimasta inattiva per almeno un anno dopo la notifica della cartella. Se invece l’Agente della Riscossione ha già avviato nei termini un’azione esecutiva (ad esempio, un pignoramento entro l’anno dalla cartella), non c’è obbligo di intimazione. In altre parole, l’intimazione serve a “riattivare” la procedura esecutiva quando questa è rimasta ferma troppo a lungo . Proprio per questo è stata paragonata dalla giurisprudenza al precetto del codice civile: un atto strumentale e propedeutico all’esecuzione forzata, che richiama il titolo già notificato (la cartella) ma non introduce alcuna nuova pretesa tributaria . L’intimazione infatti non è un nuovo “titolo esecutivo” autonomo: presuppone sempre un precedente titolo valido e notificato (cartella esattoriale o avviso immediatamente esecutivo) su cui si fonda la riscossione . È, di fatto, un “precetto rinnovato”: un ultimo sollecito che ripete l’ordine di pagamento già contenuto nella cartella, necessario per legge se la cartella si è “raffreddata” col tempo.
Va anche chiarito che l’intimazione di pagamento non sostituisce la cartella esattoriale. Se la cartella non è mai stata notificata regolarmente, l’intimazione non può sanare questo vizio originario limitandosi a intimare il pagamento . In passato vi sono stati tentativi dell’Agente della Riscossione di riscuotere basandosi solo sull’intimazione, ma i giudici hanno ribadito che senza una cartella valida a monte, l’intimazione è nulla (non si può esigere un pagamento con il solo precetto) . Dunque, l’intimazione presuppone sempre una cartella correttamente notificata; diversamente, sarà possibile contestarla (come vedremo, la mancata notifica della cartella originaria è uno dei motivi di ricorso più frequenti).
Quando e come viene notificata l’intimazione (ambito di applicazione)
Come visto, l’intimazione scatta tipicamente dopo almeno un anno dalla notifica della cartella esattoriale, se il contribuente non ha pagato e l’Agente della Riscossione non ha ancora avviato alcuna esecuzione. Oltre che sulle cartelle da ruolo, questa regola vale anche per gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (che sono titoli esecutivi senza bisogno di cartella): in tal caso, l’anno decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento stesso . Allo stesso modo, un’intimazione andrà notificata se è trascorso più di un anno da un avviso di accertamento doganale non seguito da riscossione . Si tratta dunque di un atto trasversale a tutti i tributi riscossi tramite Agenzia Entrate–Riscossione, inclusi i carichi INPS e le sanzioni amministrative se affidati al concessionario.
L’intimazione viene notificata con le stesse modalità delle cartelle esattoriali (art. 50 co. 2 D.P.R. 602/1973 richiama l’art. 26 D.P.R. 602/73) . Ciò significa che può essere recapitata a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento, in busta verde) oppure via PEC all’indirizzo digitale del contribuente. Il formato dell’atto è stabilito da un modello ministeriale: un provvedimento dell’Agenzia Entrate ha approvato nel 2015 il nuovo modello di “avviso di intimazione” , poi aggiornato nel 2022 per adeguare la dicitura delle Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria) e il logo dell’ADER . In sostanza, tutte le intimazioni emesse seguono uno schema uniforme, che include: intestazione dell’ente, estremi dell’atto, elenco dettagliato delle cartelle/avvisi a cui si riferisce (numero, data, importo residuo), indicazione del responsabile del procedimento, termine per adempiere, avvertenza delle conseguenze in caso di mancato pagamento, e le istruzioni per pagare o chiedere informazioni.
Importante: il termine di “5 giorni” indicato nell’intimazione è davvero ristretto e va calcolato dal giorno successivo alla notifica dell’atto. In genere si intendono 5 giorni lavorativi, escludendo sabato, domenica e festivi (anche se la legge parla genericamente di 5 giorni, per prassi l’ADER considera il termine a giorni lavorativi quando comunica le scadenze). Nonostante questa lieve interpretazione a favore, il lasso di tempo rimane brevissimo. Trascorsi i 5 giorni senza pagamento, l’intimazione resta valida per un periodo limitato: attualmente ha efficacia per 1 anno dalla notifica . Ciò significa che l’Agente della Riscossione, una volta intimato e inutilmente decorso il termine di 5 giorni, ha un anno di tempo per iniziare le procedure esecutive; diversamente, dovrà notificare una nuova intimazione prima di procedere . Questa durata di efficacia era originariamente di 180 giorni (6 mesi), ma è stata estesa a 12 mesi dal 2020 (Decreto Semplificazioni n.76/2020, conv. in L.120/2020) . In pratica, oggi un’intimazione “vale” un anno intero: se entro un anno l’ADER non avvia pignoramenti o ipoteche, dovrà inviare un nuovo avviso prima di poter agire. Questo per evitare che un’intimazione vecchia di anni possa sorprendere il contribuente a distanza di troppo tempo.
Occorre però distinguere le misure cautelari (ipoteca e fermo amministrativo) dall’esecuzione forzata in senso stretto. La legge non richiede l’intimazione prima di iscrivere un’ipoteca su un immobile o un fermo sul veicolo, neanche se è passato più di un anno . Ciò perché ipoteche e fermi sono atti a tutela del credito e non equivalgono al pignoramento, quindi possono essere attivati direttamente (resta comunque obbligatoria la notifica del preavviso di ipoteca o di fermo, rispettivamente ai sensi dell’art. 77 e 86 DPR 602/73) . Ad esempio, se hai cartelle notificate da oltre un anno, l’ADER può iscrivere un’ipoteca sulla tua casa inviandoti un preavviso ad hoc, senza dover fare prima un’intimazione di pagamento. Invece, per procedere a pignorare beni o crediti (conto corrente, stipendio, immobili, ecc.), l’intimazione è sempre necessaria oltre l’anno: un pignoramento esattoriale avviato fuori termine senza intimazione preventiva sarebbe nullo .
Riassumendo i punti chiave sul quando e perché arriva un’intimazione:
- Si riceve dopo almeno 1 anno dalla cartella esattoriale (o atto equivalente) non pagata, prima di iniziare un pignoramento.
- Contiene l’ordine di pagare i debiti indicati entro 5 giorni dal ricevimento.
- È obbligatoria per legge: senza intimazione, l’ADER non può pignorare se la cartella è “vecchia” di oltre un anno .
- Vale 1 anno dalla notifica: se entro 12 mesi non seguono atti esecutivi, l’intimazione scade e deve esserne notificata un’altra .
- Non è richiesta per atti cautelari (fermo/ipoteca) né se l’esecuzione era già partita entro l’anno iniziale.
- Non aggiunge nuovi addebiti: richiama somme già contenute in cartelle/avvisi definitivi precedenti (equivale a un “precetto” su titoli esecutivi già formati) .
- Deve indicare il responsabile del procedimento e gli estremi degli atti a cui si riferisce; in difetto, può essere impugnata per vizio formale .
- Si notifica con le stesse regole delle cartelle (ufficiale giudiziario, posta o PEC) , utilizzando un modello standard approvato dall’Agenzia Entrate .
Cosa succede dopo la notifica dell’intimazione: procedura e tempi
Ricevuta l’intimazione, il conto alla rovescia di 5 giorni inizia immediatamente. È essenziale comprendere cosa accade durante e dopo questo breve termine, per orientare al meglio le proprie azioni. Di seguito descriviamo passo dopo passo la procedura tipica successiva alla notifica dell’intimazione di pagamento:
1. I 5 giorni per adempiere: dal giorno successivo alla notifica, il debitore ha cinque giorni lavorativi per pagare le somme dovute. Il pagamento può avvenire in unica soluzione (versando l’intero importo richiesto, comprensivo di tributi, sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione) oppure presentando domanda di rateizzazione entro lo stesso termine . L’intimazione specifica modalità e canali per effettuare il pagamento (sportelli, sistema online, bonifico, ecc.) e riporta i bollettini RAV o i codici per pagare. Se il contribuente paga integralmente entro 5 giorni, la partita si chiude e l’Agente della Riscossione non darà seguito ad alcuna azione esecutiva. Se invece non paga (né chiede una dilazione) entro tale scadenza, l’intimazione resta un titolo esecutivo “aperto” nelle mani dell’ADER, che potrà procedere con le azioni cautelari/esecutive dal 6° giorno in poi.
2. Decorso infruttuoso del termine – avvio di pignoramenti: se allo spirare dei 5 giorni il debito risulta ancora insoluto, a partire dal giorno successivo l’Agente della Riscossione può attivare le procedure esecutive. In pratica, dal 6° giorno in poi il contribuente rischia concretamente: l’ADER può emanare e notificare gli atti di pignoramento di beni mobili, immobili o crediti presso terzi (es. stipendio, conto corrente) in misura sufficiente a saldare il debito . Non è detto che l’azione sia istantanea – spesso trascorrono alcune settimane – ma legalmente l’ente è autorizzato ad agire subito. Quali pignoramenti sono possibili? In generale gli stessi previsti per le cartelle esattoriali non pagate, ovvero:
- Pignoramento mobiliare presso il debitore: ufficiali della riscossione possono recarsi presso l’abitazione o sede dell’azienda per ricercare beni pignorabili (macchinari, arredi, automezzi non targati, ecc.) da vendere all’asta. Questo strumento è meno utilizzato dal concessionario, ma resta teoricamente attivabile.
- Pignoramento immobiliare: consiste nel mettere all’asta un immobile di proprietà del debitore (casa, terreno) per soddisfarsi sul ricavato. ⚠️ Importante: la legge (D.L. 69/2013) vieta il pignoramento della prima casa da parte di Agenzia Entrate–Riscossione se l’immobile è l’unico di proprietà, adibito ad uso abitativo e residenza anagrafica del debitore, e il debito complessivo è inferiore a 120.000 €. In tali condizioni l’ADER non può procedere alla vendita dell’abitazione principale. Al di fuori di queste tutele (es. il debitore ha altri immobili, oppure la casa è di lusso/non residenziale, oppure il debito supera 120.000 €), il pignoramento immobiliare è ammesso. In ogni caso, prima di eseguirlo, l’Agente deve iscrivere ipoteca e attendere almeno 30 giorni dal preavviso di esecuzione (art. 76 DPR 602/73).
- Pignoramento presso terzi: è il più rapido ed efficace. L’ADER può pignorare crediti o somme del debitore in possesso di terzi, ad esempio: conto corrente bancario o postale (blocco dei saldi fino a concorrenza del dovuto), stipendio o pensione (trattenuta alla fonte di una quota mensile, in genere 1/10 – 1/7 – 1/5 a seconda dell’ammontare ), fitto di affitti, crediti commerciali verso clienti, rimborsi d’imposta dovuti dall’erario, ecc. In particolare, il pignoramento del conto corrente avviene con un atto notificato alla banca (e per conoscenza al debitore): dal momento in cui la banca lo riceve, congela immediatamente le disponibilità sul conto fino a coprire l’importo indicato, impedendo al correntista di utilizzare quei fondi. Trascorsi 60 giorni senza opposizione, le somme bloccate vengono assegnate all’ADER fino a soddisfo del debito. Se sul conto affluisce uno stipendio/pensione, la legge tutela l’ultimo accredito mensile entro i limiti impignorabili, ma il resto può essere vincolato.
- Fermo amministrativo di veicoli: si tratta di un atto cautelare (non esecutivo) che però incide sul patrimonio. Consiste nell’iscrizione al PRA di un fermo sul veicolo intestato al debitore: l’auto o moto non potrà circolare (pena sanzioni e sequestro) finché il debito non sarà saldato o rateizzato. Il fermo scatta previa notifica di un preavviso con 30 giorni di anticipo. Trascorso l’anno dall’ultima cartella, l’ADER può iscrivere fermi senza intimazione, come già detto, perché è una misura a garanzia del credito . Dunque è possibile che dopo i 5 giorni l’Agente, invece di pignorare subito, scelga di bloccare l’auto del debitore come forma di pressione.
- Ipoteca su immobili: anche l’ipoteca è un atto conservativo e può essere iscritta senza intimazione specifica oltre l’anno . L’ADER di solito ipoteca gli immobili del debitore (se di valore) per mettersi al sicuro sul credito, specie se l’importo supera 20.000 €. Viene notificato un preavviso di iscrizione ipotecaria concedendo 30 giorni; dopo tale termine, in mancanza di pagamento, si iscrive ipoteca sull’immobile. Dopo l’ipoteca, se il debitore ancora non paga, si può passare – alle condizioni di legge – al pignoramento e vendita (con ulteriori atti di avviso).
In pratica, cosa succede dopo i 5 giorni? Niente all’apparenza, ma tutto può succedere in qualunque momento successivo. Il debitore non riceve un avviso che “i 5 giorni sono scaduti”: semplicemente, trascorso quel limite, l’Agente della Riscossione può mettere in atto le misure ritenute opportune, senza ulteriori comunicazioni preventive (fatte salve quelle già obbligatorie come preavvisi di fermo/ipoteca). Molti contribuenti sperano, scaduto l’esiguo termine, di “guadagnare tempo” prima che accada qualcosa. Talvolta passa qualche settimana o mese prima di un pignoramento; altre volte l’azione è fulminea. Non esiste una regola fissa, ma dipende dalle politiche interne dell’ADER e dalla “priorità” attribuita a quel credito (importo, anzianità, ecc.). È però certo che il rischio rimane pendente per un anno intero dopo l’intimazione: fino all’ultimo giorno di efficacia dell’atto, il concessionario potrà colpire i beni o i crediti. Se trascorre l’anno senza azioni, l’intimazione decade e servirà un nuovo avviso prima di poter pignorare .
3. Validità annuale e necessità di nuova intimazione: come già sottolineato, se l’ADER non esegue pignoramenti nei 12 mesi seguenti, l’intimazione perde efficacia. In passato il termine era di 6 mesi, ma dal 2020 è stato esteso a 1 anno , concedendo più tempo all’ente di agire. Facciamo un esempio: intimazione notificata il 10 gennaio 2025, nessun atto esecutivo entro il 10 gennaio 2026 –> dopo tale data l’intimazione non può più essere utilizzata per legittimare pignoramenti. L’Agente dovrà notificarne un’altra (verosimilmente lo farà insieme al primo atto esecutivo successivo). Attenzione: se invece viene iniziata un’azione entro l’anno (es. pignoramento presso terzi al 5° mese), quell’intimazione ha svolto il suo compito e non serve reiterarla per le mosse immediatamente successive in quello stesso procedimento. Ma per eventuali ulteriori esecuzioni a distanza di anni, servirà comunque un nuovo avviso se nel frattempo è passato molto tempo. In alcuni casi l’ADER, per “sicurezza”, notifica intimazioni multiple a distanza di tempo anche sullo stesso debito (ad es. una intimazione nel 2019, un’altra nel 2021, ecc.) – specie durante le sospensioni Covid – in modo da avere sempre un atto fresco per poter operare. Le seconde (o terze) intimazioni non aggiungono nulla di nuovo, ma ribadiscono il sollecito di pagamento aggiornando eventualmente interessi e importi. Si può impugnarle solo per motivi nuovi sorti dopo (ad es. eccepire prescrizione maturata negli intervalli) , ma non per questioni già dedotte contro la prima intimazione (vedremo meglio nella parte dedicata ai ricorsi).
4. Costi e addizionali post-intimazione: l’intimazione di per sé non aggiunge nuovi oneri di riscossione immediati (a differenza della cartella, non prevede un aggiuntivo 6% di aggio sull’importo intimato, in quanto l’aggio era già calcolato nelle cartelle sottostanti). Tuttavia, se si arriva al pignoramento effettivo, scatteranno ulteriori spese esecutive (diritti di notifica, compensi per custodia, ecc.) a carico del debitore, oltre agli interessi di mora che continuano a maturare fino al saldo. Esempio: in un’intimazione è indicato l’importo X da pagare; se non si paga e l’ADER pignora un conto, emanerà un atto di pignoramento che includerà spese esecutive (ad es. ~€100) e compenso successivo dell’agente (percentuale sul riscosso). Inoltre, dall’ultima intimazione notificata riparte il termine di prescrizione del credito : l’intimazione, come ogni atto formale di messa in mora, interrompe la prescrizione, che inizierà a decorrere di nuovo da zero. Ciò implica che eventuali periodi di prescrizione (5 anni per sanzioni e interessi, 10 anni per imposte erariali ) vanno ricalcolati dall’intimazione in poi, salvo nuovi atti interruttivi.
Difese e strategie legali per il debitore: come impugnare o bloccare l’intimazione
Di fronte a un’intimazione di pagamento, il contribuente ha principalmente due strade per tutelarsi: da un lato può valutare se impugnare l’atto nelle sedi opportune (ossia fare ricorso per ottenerne l’annullamento, totale o parziale), dall’altro può agire in via amministrativa per ottenere una sospensione della riscossione o per regolarizzare il debito (ad es. chiedendo la rateizzazione, come vedremo nel capitolo successivo). Le strategie difensive vanno calibrate sul caso concreto. In questa sezione esaminiamo le possibili azioni legali contro un’intimazione e i relativi termini e modalità, tenendo presente che spesso è necessario muoversi su più fronti contemporaneamente (ad esempio: presentare ricorso e parallelamente chiedere una sospensione, oppure impugnare l’atto e contestualmente aderire a una definizione agevolata).
Impugnazione dell’intimazione: quando e dove fare ricorso
L’intimazione di pagamento è un atto impugnabile? Su questo punto c’è stata discussione, poiché nell’elenco degli atti autonomamente impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie (art. 19 D.Lgs. 546/1992) l’intimazione non è espressamente menzionata, essendo stata introdotta successivamente e avendo natura peculiare . Tuttavia, la giurisprudenza prevalente – compresa la Corte di Cassazione – oggi riconosce la possibilità di ricorrere contro l’intimazione, ma solo per contestarne eventuali “vizi propri”*. In altre parole, con il ricorso non si può rimettere in discussione l’intera pretesa tributaria (già cristallizzata nelle cartelle divenute definitive), a meno che* l’intimazione non sia il primo atto con cui se ne è avuta conoscenza. Normalmente, l’intimazione va considerata come atto successivo ad atti ormai definitivi: pertanto, contestandola non si possono riesumare questioni di merito sul tributo o eccezioni che andavano sollevate contro la cartella a suo tempo. Si potranno invece far valere le irregolarità proprie** dell’intimazione (es. mancata notifica della cartella precedente, prescrizione sopravvenuta, vizio di forma dell’atto, ecc.).
Riassumendo, si può fare ricorso contro l’intimazione in due situazioni:
- a) Per vizi propri dell’atto: ad esempio, assenza del responsabile del procedimento, mancanza degli estremi delle cartelle cui si riferisce, notifica irregolare dell’intimazione stessa, intimazione emessa da un ufficio incompetente territorialmente, ecc. . Questi sono difetti intrinseci dell’intimazione che ne comportano la nullità e possono sempre essere fatti valere.
- b) Per far valere vizi degli atti presupposti non conosciuti prima: è il caso in cui il contribuente, ricevendo l’intimazione, scopre per la prima volta l’esistenza di una o più cartelle esattoriali (magari notificate in precedenza in modo nullo o mai notificate). In tal caso, l’intimazione funge da “apripista” per contestare quei vizi originari: si propone un ricorso recuperatorio ai sensi dell’art. 19 co.3 D.Lgs. 546/92 , impugnando congiuntamente l’intimazione e la cartella mai ricevuta. Questo è possibile solo se la cartella non fu effettivamente notificata (o se ne contesta la notifica); diversamente, se la cartella era stata regolarmente notificata e non impugnata, i suoi vizi non sono più deducibili e l’intimazione potrà essere contestata solo per motivi propri. In breve: l’intimazione non riapre termini su cartelle definitive, a meno che il debitore provi di non aver mai ricevuto quelle cartelle.
Esempio pratico: Mario riceve nel 2025 un’intimazione riferita a 3 cartelle del 2010-2012. Mario giura di non aver mai visto prima quelle cartelle. Se in giudizio dimostrerà che le notifiche delle cartelle furono inesistenti/nulle, potrà far dichiarare nulla anche l’intimazione e annullare l’intero debito . Se invece risulta che le cartelle erano state notificate regolarmente (magari a un vecchio indirizzo, o via PEC che Mario ignorava) e Mario non le impugnò nei 60 giorni, allora ormai sono definitive: l’intimazione in sé potrà essere annullata solo se presenta propri vizi formali, ma non si potrà contestare il merito del tributo o eccepire prescrizioni maturate prima se quelle eccezioni erano ormai precluse dalla mancata impugnazione delle cartelle. Inoltre, attenzione a ciò che è accaduto in mezzo: se Mario avesse subito nel 2018 un pignoramento su quelle cartelle (magari un fermo auto o un prelievo su conto) e non lo avesse contestato, avrebbe perso ulteriormente la possibilità di eccepire la nullità della notifica della cartella (per “raggiungimento dello scopo” del pignoramento) .
Motivi di ricorso contro un’intimazione – casi frequenti: vediamo ora quali sono, nella pratica, le contestazioni più comuni che permettono di annullare o sospendere un’intimazione di pagamento:
- Mancata o irregolare notifica della cartella originaria: come detto, è il motivo regina. Se la cartella esattoriale non è mai stata notificata al contribuente (o la notifica è affetta da nullità insanabile), l’intimazione basata su quella cartella è illegittima e deve essere annullata . Sarà compito dell’Agente della Riscossione provare in giudizio di aver notificato la cartella regolarmente (esibendo la relazione di notifica o la ricevuta PEC); se non ci riesce, l’intimazione cade per difetto del presupposto . NB: come accennato, questo motivo è efficace solo se il contribuente solleva la questione appena viene a conoscenza dell’esistenza della cartella tramite l’intimazione. Se in passato aveva già avuto un pignoramento relativo a quella cartella e non lo ha contestato, la Cassazione ha chiarito che ormai il vizio è sanato: la notifica del pignoramento “vale” come notifica della cartella e la mancata impugnazione di quel pignoramento rende definitiva la cartella stessa (Cass. ord. 32671/2024).
- Prescrizione del credito tributario: è un altro motivo molto frequente. Può accadere che tra la data di notifica della cartella (o dell’ultimo atto interruttivo) e la notifica dell’intimazione sia trascorso un periodo superiore ai termini di legge, facendo prescrivere il debito. Ad esempio, le imposte erariali (IRPEF, IVA, ecc.) si prescrivono in 10 anni (termine ordinario ex art. 2946 c.c., confermato dalla Cassazione anche per cartelle non impugnate, v. Cass. 35015/2013), mentre le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi si prescrivono in 5 anni (rispettivamente art. 20 co.3 D.Lgs. 472/1997 e art. 2948 n.4 c.c.). I tributi locali (es. IMU, TARI) in genere hanno prescrizione quinquennale salvo atti interruttivi. Se l’intimazione arriva oltre questi limiti (calcolati dall’ultima notifica valida precedente), si può eccepire che il diritto di riscuotere si è estinto per prescrizione. Attenzione: bisogna esaminare l’estratto di ruolo e verificare tutti gli atti notificati (cartelle, solleciti, precedenti intimazioni): ogni atto interrompe la prescrizione, che ricomincia da capo . Spesso l’Agente della Riscossione notifica atti ogni tanto proprio per evitare prescrizioni. Ma accade anche che alcuni tributi (specie multe stradali o contributi) cadano nel dimenticatoio per più di 5 anni e quindi l’intimazione tardi risulti tardiva. Se si individua un “buco” di tempo superiore al termine di legge, si può far valere la prescrizione. Importante: la prescrizione va eccepita tempestivamente: la Cassazione (ord. 16743/2024) ha stabilito che se il contribuente non impugna l’intimazione sollevando la prescrizione, poi non potrà più farlo nei successivi giudizi sul medesimo debito . Quindi ignorare l’intimazione pensando di sollevare la prescrizione in futuro sul pignoramento è un grave errore, perché l’intimazione non impugnata “cristallizza” la pretesa, rendendo vano sollevare la prescrizione dopo . Ci sono state di recente pronunce di Cassazione molto chiare sul punto: ad esempio Cass. n. 20476/2025 e n. 29594/2025 hanno affermato che ignorare un’intimazione relativa a debiti già prescritti “sana” tali debiti rendendoli definitivi . Dunque se ritieni che il tuo debito sia prescritto, devi impugnare subito l’intimazione e far valere la prescrizione in quella sede – attendere il pignoramento significherebbe perdere la chance.
- Vizi formali dell’intimazione: anche errori apparentemente “tecnici” possono portare all’annullamento. Tra questi, uno rilevante è la mancata indicazione del responsabile del procedimento di riscossione nell’atto. La legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) richiede che i provvedimenti amministrativi indichino un responsabile; la giurisprudenza ha talora ritenuto nulla l’intimazione priva di tale elemento (al pari delle cartelle). Altri vizi formali possibili: mancata indicazione delle cartelle cui si riferisce (l’intimazione deve contenere gli estremi identificativi degli atti a cui si riferisce, altrimenti il contribuente non comprende cosa gli si chiede ), errori grossolani sull’importo, sull’identità del debitore, o ancora l’intimazione inviata da un ufficio territorialmente incompetente (ad es. atto emesso dalla Direzione Regionale sbagliata, oppure da una società di riscossione non più competente su quell’area) . Questi vizi, se provati, rendono nullo l’atto per violazione di legge. Sono eccezioni più tecniche, ma da non trascurare: ad esempio, la Commissione Tributaria può annullare un’intimazione emessa da un Agente che non ha più legittimazione su quella provincia (succede nei casi di “passaggi” tra vecchi concessionari o errori interni).
- Decadenza del diritto di riscossione: diverso dalla prescrizione, è la decadenza (termine entro cui doveva essere notificata la cartella o l’intimazione stessa). Per le cartelle da ruolo vige un termine di decadenza per notificarle (che varia a seconda del tributo e anno); tuttavia, se la cartella è stata notificata e non impugnata, l’eventuale decadenza non può più farsi valere. In alcuni casi particolari, però, si può eccepire che l’intimazione stessa sia arrivata fuori termine per riscuotere (ad esempio, in materia di sanzioni amministrative del Codice della Strada: qui l’art. 3, co. 40 L. 335/1995 richiede che la cartella – o l’intimazione se la cartella non è stata notificata – arrivi entro 2 anni dalla data in cui la multa è definitiva, pena decadenza). Queste situazioni sono complesse e vanno valutate con esperti, ma possono portare all’annullamento totale del debito se colgono nel segno.
- Sospensione amministrativa o giudiziale già ottenuta: se il contribuente aveva già in corso una sospensione della cartella (ottenuta dall’ente creditore o da un giudice), l’Agente non poteva emettere intimazione o comunque non poteva riscuotere. In tal caso l’intimazione è contestabile per violazione della sospensione. Ad esempio, cartella impugnata e con sospensiva del giudice tributario: se arriva intimazione prima della decisione, è nulla. Oppure contribuente che aveva chiesto lo sgravio perché aveva pagato: se c’era sospensione dei termini, l’intimazione è impropria.
- Ulteriori eccezioni: in sede di ricorso, si può far valere ogni altra ragione che estingua o riduca il debito (ad esempio: pagamento già effettuato in precedenza, sgravio emesso dall’ente creditore ma non comunicato all’ADER, condono o rottamazione cui la cartella era stata ammessa, errore di persona – intimazione diretta a soggetto non debitore – ecc.). Questi aspetti vanno documentati: se dimostro di aver pagato l’importo e l’intimazione lo richiede ugualmente, il giudice annullerà l’atto per inesistenza del credito richiesto .
Come e dove presentare il ricorso: individuato uno (o più) motivi validi, il contribuente deve sapere a quale autorità rivolgersi e in che tempi. Il foro competente dipende dalla natura del debito sottostante:
- Per debiti tributari (imposte statali, tributi locali, contributi previdenziali se iscritti a ruolo per provvedimento fiscale), la competenza è delle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie). Si presenta un ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione , innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente per territorio (quella della provincia di residenza/sede del contribuente, generalmente). Il ricorso segue le regole del D.Lgs. 546/92: va notificato all’ADER e all’ente creditore originario (se si contestano aspetti del credito) e poi depositato presso la Corte Tributaria. Nei 60 giorni (sono giorni “liberi”, quindi escludendo il dies a quo e computando il termine per intero; se cade di sabato/festivo slitta al primo giorno lavorativo successivo; dal 1° al 31 agosto i termini sono sospesi ), è opportuno chiedere anche la sospensione dell’esecuzione al Presidente della Corte, per bloccare i pignoramenti in attesa della sentenza.
- Per debiti NON tributari (ad es. contributi INPS, sanzioni amministrative diverse dalle imposte), l’intimazione non rientra nella giurisdizione tributaria. In questi casi, se si contestano i vizi formali dell’atto esecutivo (intimazione) o si fa valere la prescrizione, si tratta di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da presentare innanzi al Tribunale ordinario competente entro 20 giorni dalla notifica . Se invece si contesta il merito del credito (es. sanzione già pagata, non dovuta, ecc.), andrebbe chiamato in causa anche l’ente impositore e l’azione può configurarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c. (sempre al Tribunale, ma senza termine perentorio di 20 giorni se prima dell’esecuzione). Questa materia è delicata e richiede l’assistenza di un legale per inquadrare bene l’azione da proporre. In sintesi: tributi = giudice tributario, 60 giorni; altri crediti = giudice civile, termini più brevi. Se l’intimazione include sia importi tributari sia non tributari, potrebbero coesistere rimedi differenti per ciascuna parte.
- Nota: L’Agente della Riscossione tende a sostenere, in giudizio, che l’intimazione non andava impugnata e che l’azione del contribuente è inammissibile. Questo perché, come detto, formalmente l’art.19 D.Lgs.546/92 non la elenca. Tuttavia, la Cassazione ha più volte affermato che l’intimazione di pagamento è assimilabile all’avviso di mora (atto che era impugnabile) e che comunque, se il contribuente la impugna per vizi suoi propri, il ricorso è ammissibile in quanto rientra nella tutela generale contro gli atti della riscossione . Inoltre è ormai riconosciuto che il contribuente non ha l’onere di impugnarla se non vuole (può anche pagarla o ignorarla), ma ha la facoltà di farlo per far valere i propri diritti . Dunque, la linea difensiva è solida purché ci siano motivi concreti. In ogni caso, prima di pagare somme magari non dovute, vale la pena far esaminare l’intimazione da un professionista: come recita un consiglio da esperti, “aspetta prima di pagare: verifica se puoi presentare ricorso!” .
Sospensione immediata della riscossione: un’ulteriore tutela prevista dall’ordinamento è la possibilità di chiedere all’Agente della Riscossione una sospensione “amministrativa” delle procedure, qualora il contribuente ritenga che il debito sia inesigibile per ragioni documentali (pagamento già effettuato, provvedimento di sgravio, sentenza favorevole, prescrizione, ecc.). Questa istanza si basa sull’art. 1, co.537 L.228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e va presentata entro 60 giorni dall’intimazione direttamente all’ADER, preferibilmente via PEC, allegando la documentazione a supporto . Una volta ricevuta la domanda, l’Agente della Riscossione è tenuto a sospendere immediatamente ogni attività esecutiva in attesa delle verifiche . Entro 200 giorni, poi, dovrà comunicare l’esito: se riconosce la fondatezza, annullerà il debito; se la respinge, il contribuente potrà comunque impugnare il diniego. Questa sospensione è utile quando, ad esempio, si scopre che il debito era già stato annullato dall’ente impositore o rientra in una rottamazione, oppure che c’è un vizio evidente. È uno strumento gratuito e rapido per congelare le azioni in attesa di chiarimenti. Attenzione: l’istanza di sospensione amministrativa non sostituisce il ricorso: se l’ADER la respinge (o non risponde), bisogna comunque aver presentato ricorso nei termini per non decadere. Però è un passo da fare in parallelo quando ci sono buone ragioni, perché spesso l’ADER sospende cautelativamente (evitando pignoramenti nel frattempo).
Come bloccare o ritardare le azioni esecutive: soluzioni in pendenza di giudizio
Se si è presentato ricorso (in Commissione Tributaria o in Tribunale), questo non sospende automaticamente la riscossione. Diversamente dal processo civile ordinario, infatti, il ricorso tributario non blocca l’esecutività dell’atto impugnato, salvo che il contribuente chieda e ottenga una sospensione giudiziale. Pertanto, per evitare che durante il contenzioso l’ADER proceda con pignoramenti, è fondamentale presentare un’istanza di sospensione dell’esecuzione:
- Sospensione in ambito tributario: va richiesta alla Corte di Giustizia Tributaria adita, con istanza motivata da depositare insieme al ricorso (o anche successivamente, finché non viene fissata udienza). Occorre dimostrare sia il “fumus” (motivi validi del ricorso) sia il “periculum” (danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione). Il Presidente fissa in tempi brevi una camera di consiglio per decidere. Se concessa, la sospensiva blocca ogni azione esecutiva da parte dell’ADER fino alla decisione di merito sul ricorso. In caso di rigetto, l’ente può procedere. (N.B.: Dal 2023, con la riforma del processo tributario, è previsto che la sospensione debba essere concessa quando dall’esecuzione può derivare al ricorrente un danno grave e l’istanza non è manifestamente infondata – cfr. nuovo art. 52 D.Lgs. 546/92, come modif. da L.130/2022).
- Sospensione in ambito civile: se si tratta di opposizione ex art.615 c.p.c. o 617 c.p.c., il debitore può chiedere al Giudice dell’esecuzione o al giudice del merito adito la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’intimazione o del pignoramento. I criteri sono analoghi (fumus boni iuris e periculum). Spesso, però, in materia di ruolo, i giudici civili dichiarano il ricorso inammissibile se attiene a crediti tributari, rimandando al giudice tributario. Ecco perché è essenziale farsi assistere per incanalare la difesa nel foro giusto.
Un ulteriore strumento, previsto dal codice di procedura civile, è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): se malauguratamente un pignoramento viene avviato (es. conto bloccato) e non c’è tempo per attenderne l’esito del ricorso, il debitore può chiedere al giudice di sostituire i beni pignorati con una soma di denaro rateizzabile. Nel procedimento esattoriale, ciò si traduce nella possibilità di evitare la vendita forzata pagando un importo pari all’intero debito + spese in un’unica soluzione, oppure chiedendo all’ADER la dilazione prima che la vendita abbia luogo . In pratica, se hai subito un pignoramento immobiliare ma poi riesci a rateizzare il debito, potrai chiedere la conversione e far cessare l’espropriazione, continuando a pagare le rate (con liberazione del bene). Similmente, per un pignoramento su conto: presentando la richiesta di rateizzazione e pagando la prima rata, spesso l’Agente sospende l’incasso coatto e consente il pagamento dilazionato (sbloccando eventualmente il conto in accordo col debitore). Su questo l’Agente non è obbligato per legge, ma in prassi non prosegue con il pignoramento se il debitore si mette in regola con la dilazione.
Riassumendo, le strategie difensive immediatamente attivabili contro un’intimazione sono:
- Ricorso giurisdizionale (tributario o civile) entro i termini, per far annullare l’atto o il debito.
- Istanza di sospensione amministrativa all’ADER entro 60 gg, per bloccare subito la riscossione in caso di evidenti irregolarità .
- Istanza di sospensione giudiziale al giudice competente, da presentare contestualmente al ricorso, per congelare le esecuzioni fino alla sentenza.
- Richiesta di rateizzazione (vedi prossimo capitolo) anche dopo la notifica dell’intimazione, per interrompere sul nascere nuove procedure esecutive (l’ADER non può avviare nuovi pignoramenti se la rateizzazione è concessa e in regola ).
- Negoziazione con l’ente creditore: in casi particolari, si può interloquire con l’ente impositore (es. Agenzia Entrate) per evidenziare errori o chiedere sgravio, ottenendo magari la sospensione dell’ADER.
- Procedure concorsuali o da sovraindebitamento: se la situazione debitoria è insostenibile, l’apertura di una procedura (concordato preventivo, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) comporta la sospensione automatica di tutti i procedimenti esecutivi, comprese le intimazioni in corso.
Nei prossimi capitoli approfondiremo in particolare due di queste soluzioni: la rateizzazione del debito intimato (spesso la mossa più immediata e pragmatica) e le eventuali definizioni agevolate o procedure di sovraindebitamento, da valutare quando il debito è elevato e si vuole ridurlo.
Rateizzazione dell’intimazione: come chiedere il pagamento dilazionato
La via più praticata dai contribuenti, di fronte a un’intimazione di pagamento, è quella di chiedere una rateizzazione del debito. Ottenere un piano di dilazione consente infatti di evitare il pagamento in un’unica soluzione (spesso impossibile per somme ingenti) e soprattutto di scongiurare i pignoramenti immediati, poiché l’Agente della Riscossione sospende le azioni esecutive non appena il contribuente è ammesso al pagamento rateale . In questa sezione spiegheremo come funziona la rateizzazione nel caso di intimazione di pagamento: quali sono le condizioni, i requisiti, le procedure e le novità normative più recenti (aggiornate al 2026) che rendono la dilazione ancora più accessibile.
La richiesta di dilazione: tempi e modalità
Si può chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto l’intimazione? – Assolutamente sì. La legge consente al debitore di presentare istanza di rateizzazione in qualsiasi momento del processo di riscossione, anche se è già stata notificata un’intimazione o addirittura avviato un pignoramento . Ovviamente, per evitare l’azione esecutiva è meglio attivarsi entro i 5 giorni indicati nell’intimazione: in tal modo, l’ADER solitamente non darà corso ad alcun pignoramento decorso il termine, poiché nel frattempo il debitore ha mostrato volontà di pagamento e la pratica passa alla gestione dilazionata. Se invece si lascia trascorrere il termine senza far nulla e poi (magari dopo un preavviso di pignoramento) si chiede la dilazione, l’Agente potrebbe aver già avviato procedure (per esempio un fermo auto) che andranno gestite a parte. In pratica: è consigliabile presentare l’istanza di rateazione entro i 5 giorni dalla notifica dell’intimazione, così da bloccare sul nascere le procedure esecutive.
Come presentare la domanda di rateizzazione? – Esistono diverse modalità: l’Agenzia Entrate–Riscossione mette a disposizione un servizio online (“Rateizza adesso”) sul proprio sito, accessibile con SPID/CIE, per le richieste fino a 120.000 € di debito . In alternativa, si può utilizzare la modulistica ufficiale (scaricabile dal sito ADER) ed inviarla via PEC oppure presentarla agli sportelli territoriali. Molti preferiscono la via telematica, che è immediata e dà conferma di protocollazione.
Requisiti per ottenere la rateizzazione: la normativa di riferimento è l’art. 19 del DPR 602/1973, più volte modificato (da ultimo dal D.Lgs. 110/2024 in vigore dal 2025). Attualmente, i piani di dilazione si distinguono in ordinari (fino a un massimo di X rate) e straordinari (fino a 120 rate) a seconda dell’entità del debito e della situazione economica del richiedente. In sintesi:
- Per importi fino a 120.000 €: è possibile ottenere una rateizzazione “automatica” senza bisogno di documentare la situazione economica (è sufficiente barrare la casella di temporanea difficoltà). Fino al 2024 il limite era 60.000 €, poi elevato a 120.000 €. Dal 1° gennaio 2025, inoltre, il numero massimo di rate per i piani ordinari è stato portato a 84 rate mensili (7 anni) se si chiede senza documenti . È però previsto che, se il debitore lo desidera, possa allegare ugualmente la documentazione reddituale/ISEE anche sotto tale soglia, così da poter ottenere un numero di rate maggiore (tra 85 e 120) qualora risulti in forte difficoltà . Quindi, per debiti ≤ 120mila, la regola è: 84 rate senza prova, oppure fino a 120 rate se si dimostra una condizione economica precaria.
- Per importi superiori a 120.000 €: è necessario comprovare la situazione di obiettiva e temporanea difficoltà economica per accedere al beneficio. In particolare, le persone fisiche e ditte individuali devono allegare l’ISEE del nucleo familiare, e le società un prospetto di indici finanziari (indice di liquidità e indice Alfa) insieme agli ultimi bilanci . Se dai parametri risulta che il debitore non può pagare l’importo in un’unica soluzione, la richiesta verrà accolta. Il piano concesso sarà un piano ordinario fino a 72 rate (6 anni) , ma dal 2025 è previsto che anche per debiti sopra 120k si possano ottenere fino a 120 rate se lo stato di difficoltà è grave (in pratica sopra una certa soglia degli indici si accede direttamente al piano straordinario decennale) . La differenza è sottile: diciamo che oltre 120k l’ADER non dà più la dilazione “automatica”, ma valuta sempre i documenti; se la difficoltà è moderata concede 72-84 rate, se è grave concede fino a 120.
- Piano straordinario fino a 120 rate: è il massimo periodo di rateizzo (10 anni) e può essere accordato, come detto, solo in presenza di una condizione economica grave e comprovata . Ad esempio, per le persone fisiche si verifica un rapporto tra debito e ISEE mensile; per le imprese l’indice di liquidità e Alfa. Se i parametri superano certe soglie, l’ADER approva il piano straordinario di 120 rate . Questo piano può essere richiesto sia per importi < 120k (volendo, allegando documenti si può ottenere più di 84 rate) sia per importi >120k (dove è l’unico modo per spingersi a 10 anni).
In ogni caso, ogni rata mensile concessa non può essere inferiore a 50 € per legge, quindi per debiti piccoli il numero di rate potrebbe essere ridotto di conseguenza. Inoltre il contribuente può sempre pagare anticipatamente alcune rate o tutto il residuo senza penali se lo desidera.
Concessione della dilazione ed effetti: se la domanda viene approvata (spesso l’accoglimento è quasi immediato per le istanze semplici online, mentre per quelle documentate l’ADER risponde entro qualche settimana), viene comunicato il provvedimento di accoglimento con il piano di ammortamento: esso indicherà l’importo di ogni rata mensile, il numero totale di rate con le relative scadenze e il tasso di interesse applicato. La concessione comporta importanti effetti legali:
- Sospensione delle azioni esecutive: finché il contribuente rispetta i pagamenti delle rate, l’Agente della Riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche né avviare pignoramenti . Dunque, la rateizzazione mette al riparo da ulteriori aggressioni (su quei debiti). Se qualche procedura era già stata avviata (ad es. fermo auto già iscritto), resterà in essere ma non se ne aggiungeranno altre. In genere, se c’è un pignoramento in corso, l’ADER può sospendere l’esecuzione una volta ottenuta la prima rata (come segno di buona fede del debitore), ma potrebbe anche attendere che venga pagato interamente il debito dilazionato per chiudere formalmente il procedimento esecutivo. In ogni caso nessun nuovo atto verrà intrapreso su quelle somme dilazionate, a patto di pagare regolarmente.
- Decadenza dalla dilazione: è fondamentale non perdere le rate. La normativa attuale è diventata più permissiva rispetto al passato: si decade dal beneficio solo se non si pagano 8 rate, anche non consecutive (in precedenza erano 5 rate). Ciò significa che se nel corso del piano saltate fino a 7 rate in totale, la dilazione resta valida; al mancato pagamento dell’ottava rata, invece, si decade e l’intero importo residuo torna esigibile subito. Dal 2023 c’è stata una novità importante: il D.Lgs. 83/2021 ha introdotto la possibilità, per chi decade da una rateizzazione dopo il 2022, di ottenere una nuova dilazione senza dover versare le rate arretrate (prima invece per riammettere alla dilazione occorreva pagare tutto l’arretrato). Questo consente ai contribuenti in difficoltà di riprendere un piano anche dopo una decadenza, una sola volta. Attenzione però: se si decade, tutti gli effetti protettivi cessano e l’ADER può subito riprendere i pignoramenti. Conviene quindi non arrivare a quell’estremo.
- Interessi di dilazione: sulle somme rateizzate l’ADER applica un interesse annuo, chiamato interesse di dilazione, calcolato dal giorno successivo alla notifica della cartella (o intimazione) fino al termine di ciascuna rata. Questo tasso è indipendente dagli interessi di mora (che si fermano alla domanda di rateazione) ed è fissato da provvedimenti ministeriali. Buone notizie: attualmente il tasso è piuttosto contenuto, poiché è stato ridotto dal 4% al 2,5% annuo di recente . Ciò rende la rateizzazione meno onerosa rispetto al passato: il costo aggiuntivo per l’attesa è limitato (2,5% annuo fisso sul debito residuo). Ad esempio, su un debito di €10.000 dilazionato in 5 anni, gli interessi totali di dilazione saranno di circa €600 invece dei €1000+ che sarebbero stati col vecchio 4%. Questo tasso è variato nel tempo (per anni è stato al 4,5%, poi 4%, adesso 2,5%) e potrebbe cambiare in futuro, ma è comunque inferiore agli interessi di mercato di un prestito personale, il che rende la soluzione rateale con l’ADER spesso conveniente per dilazionare debiti fiscali.
- Pagamento della prima rata: usualmente l’ADER invia insieme al piano i bollettini per le rate. Il piano diviene effettivo con il pagamento puntuale della prima rata entro la scadenza indicata (di solito 30 giorni dall’accoglimento). Se uno non paga la prima, la dilazione non parte proprio. Invece dopo la prima, scattano tutte le protezioni (sospensione esecuzioni) e eventuali pignoramenti in atto possono essere congelati.
Novità 2025-2026 sulle rateizzazioni: la riforma introdotta col D.Lgs. 110/2024 e il DM 27/12/2024 ha ampliato la flessibilità delle dilazioni:
- Aumentato numero di rate per i piani ordinari (84 invece di 72 rate massime, per richieste 2025-26) .
- Possibilità di spingersi a 120 rate anche per debiti <120k documentando difficoltà .
- Riduzione del tasso di interesse dal 2023 (come detto, 2,5%).
- Innalzata a 120.000 € la soglia per chiedere dilazione senza documenti (era 60k fino a luglio 2022) .
- Introdotta chance di riammissione dopo decadenza senza pagare arretrati (una tantum).
- Digitalizzazione: oggi molte pratiche si fanno online in pochi click; anche l’esito è comunicato via PEC.
Un aspetto interessante: anche chi è decaduto da precedenti definizioni agevolate (rottamazione) può chiedere la rateazione ordinaria . Ad esempio, se Tizio aveva aderito alla Rottamazione-quater nel 2023 ma non ha pagato le rate ed è decaduto, l’ADER non gli impedirà di ottenere la normale dilazione sulle stesse somme (ovviamente senza più i benefici dello sconto sanzioni, ma almeno potrà spalmarle in 10 anni).
Procedure da seguire in concreto: per il lettore che ha appena ricevuto un’intimazione e vuole rateizzare, ecco in pratica cosa fare:
- Calcolare l’importo totale dovuto (lo trova nell’intimazione, totale importo dovuto + eventuali interessi di mora fino a oggi).
- Valutare la propria soglia: se la somma è ≤ 120.000 €, può presentare richiesta semplificata subito (online con SPID). Se è poco sopra 120k, potrebbe anche versare una piccola quota per scendere sotto e rientrare nella soglia (ma non è obbligatorio). Se è >120k, preparare documenti (ISEE etc.).
- Accedere al sito ADER: utilizzare il servizio “Rateizza adesso” se disponibile, compilare i campi inserendo numero dell’intimazione o delle cartelle, l’importo, e selezionare il numero di rate desiderate (in base alle opzioni). Il sistema calcolerà l’importo mensile. Se serve, allegare ISEE (per lo straordinario). Alternativamente, compilare modulo DA-001 scaricabile e inviarlo via PEC all’indirizzo della Direzione Regionale ADER competente (indicata sul sito).
- Attendere l’esito: di solito per debiti ≤120k l’esito è immediato (rilascio piano online), per >120k qualche settimana. Nel frattempo, l’ADER di norma sospende ogni azione: anche se sei oltre i 5 giorni, se la domanda è protocollata e in istruttoria, difficilmente partirà un pignoramento nel frattempo (è prassi di cortesia, non obbligo, ma l’ente tende ad attendere l’esito).
- Ricevere il piano: arriverà via PEC o sarà scaricabile: contiene il bollettino o il comunicato per pagare la prima rata entro una certa data. Appena paghi la prima, sei al sicuro: l’intimazione viene “superata” dalla dilazione concordata.
- Seguire il piano: segnare le scadenze (mensili, di solito fine mese o inizio mese) e pagare puntuale. Si può usare domiciliazione bancaria, pagamento con pagoPA, o i classici bollettini presso banca/tabacchi.
Vantaggi pratici della rateizzazione: oltre a evitare i pignoramenti, dilazionare con l’ADER può essere strategico per diverse ragioni: – ti evita di trovarti con conti bloccati o stipendi decurtati senza preavviso; – preserva la liquidità e il funzionamento dell’impresa (paghi poco per volta); – gli interessi come detto sono bassi; – se nel frattempo esce una nuova rottamazione o un condono, aver rateizzato non preclude di aderirvi (si potrà sempre eventualmente interrompere il piano e aderire a definizione agevolata per il residuo, come spesso previsto dalle leggi speciali); – in caso di importi molto alti, con la rateazione guadagni tempo: puoi ad esempio vendere un bene con calma o cercare finanziamenti, mentre l’ADER sta ferma fintanto che paghi.
Limiti della rateizzazione: attenzione però, la dilazione non annulla sanzioni o interessi di mora: si paga tutto (a differenza delle definizioni agevolate dove c’è uno sconto). Inoltre, non sospende i termini di impugnazione: se hai motivi per ricorrere, devi comunque ricorrere entro 60 giorni, altrimenti poi il debito diventa definitivo. Chiedere la rateazione non è considerato ammissione di debito in senso tecnico (non c’è una rinuncia formale al ricorso) , ma la Cassazione ha spesso ritenuto che il comportamento del debitore che rateizza sia incompatibile col contestare poi il debito. Quindi, in genere, se decidi di rateizzare, difficilmente potrai poi fare ricorso: meglio valutare prima se conviene pagare a rate o se hai chance di annullare il debito in giudizio.
In sintesi, la rateizzazione dell’intimazione è uno strumento di difesa “bonaria” che il debitore ha per evitare il peggio e gestire il pagamento. Per molti è la soluzione ideale: semplice, rapida, e si mette in sicurezza il proprio patrimonio. Nei prossimi paragrafi vedremo però anche altri strumenti “alternativi” che possono ridurre il debito (rottamazioni, procedure da sovraindebitamento) – da considerare soprattutto se l’importo è enorme e rateizzarlo al 100% è comunque insostenibile.
Strumenti alternativi per definire il debito: rottamazioni, saldo e stralcio, soluzioni da sovraindebitamento
Oltre alle vie “ordinarie” (ricorso o rateazione), esistono altre possibilità che il debitore dovrebbe valutare per risolvere definitivamente il problema di un debito iscritto a ruolo e arrivato alla fase di intimazione. Parliamo delle cosiddette definizioni agevolate dei carichi (come le rottamazioni delle cartelle o il saldo e stralcio) e delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi con i creditori, esdebitazione). Questi strumenti possono ridurre l’ammontare dovuto o comunque gestirlo in modo più favorevole, spesso con un taglio di sanzioni e interessi o con l’intervento di un giudice che omologa un piano di ristrutturazione del debito. Di seguito, faremo una panoramica di tali soluzioni, aggiornate a gennaio 2026, tenendo conto delle ultime novità normative.
Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate
Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto varie misure di “pace fiscale” per venire incontro ai contribuenti in difficoltà. La più nota è la rottamazione delle cartelle, proposta in più edizioni (rottamazione I, II, III, “quater” e in arrivo la rottamazione-quinques). Queste misure permettono di pagare i debiti iscritti a ruolo con forti agevolazioni, ad esempio stralciando le sanzioni e gli interessi di mora e dilazionando l’importo residuo.
Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento, significa che il tuo debito è già in fase esecutiva e probabilmente risale a carichi di anni passati. È esattamente il tipo di situazione su cui agiscono le rottamazioni: ad esempio, la Rottamazione-quater (introdotta dalla Legge di Bilancio 2023) ha permesso di definire i debiti affidati all’ADER dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il tributo e gli interessi da dilazione, senza sanzioni né interessi di mora, in 18 rate spalmate fino al 2027. Moltissimi contribuenti vi hanno aderito. Se tu non lo hai fatto ed ora ti arriva l’intimazione, potresti esserti pentito: ma attenzione, all’orizzonte c’è una nuova opportunità.
Novità 2025-2026 – Rottamazione-quinquies: la Legge di Bilancio 2026 ha annunciato una nuova edizione della definizione agevolata denominata appunto rottamazione-quinquies. In base ai comunicati (Agenzia Entrate-Riscossione, 30 settembre 2025) le domande di adesione potranno essere presentate entro il 30 aprile 2026 , per i debiti affidati al concessionario fino al 31 dicembre 2023 . Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni . Questa rottamazione-quinquies ricalca i vantaggi delle precedenti: azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, con pagamento del solo capitale (imposta) e interessi legali (dal 2026 in poi) . È un’occasione notevole per chi ha debiti elevati, perché consente tagli anche del 20-30% sul dovuto totale. Bisogna però verificare se si è ammissibili: non possono aderire, ad esempio, i contribuenti che sono in regola con una precedente rottamazione-quater (la norma li esclude, per evitare “doppio bonus”) . In pratica, la quinquies è pensata proprio per chi non ha beneficiato della quater (o vi è decaduto). Se ti trovi con un’intimazione in mano a inizio 2026, è altamente probabile che quel debito rientri tra quelli rottamabili (essendo carico ante 2024 non definito prima). Valuta quindi seriamente di presentare domanda di rottamazione-quinquies entro aprile 2026: ti permetterebbe di ridurre sensibilmente il debito e rateizzarlo in 9 anni, con rate ogni due mesi. Durante l’attesa per l’esito, l’ADER di solito sospende le azioni esecutive (la legge di solito lo prevede espressamente per chi aderisce alle definizioni agevolate).
Altre definizioni agevolate possibili: negli ultimi anni abbiamo visto anche il “saldo e stralcio” (L.145/2018) per contribuenti in grave difficoltà economica, che abbuonava gran parte di imposte e sanzioni; definizioni agevolate delle liti tributarie pendenti (nel 2023 c’era la possibilità di chiudere i contenziosi versando percentuali del valore della causa) e stralcio automatico dei mini-debiti (ad es. la Legge di Bilancio 2023 ha disposto l’annullamento d’ufficio dei debiti fino a 1.000 € affidati dal 2000-2015).
Se l’intimazione riguarda proprio cartelle sotto i 1.000 € di quegli anni, potresti scoprire che tali importi sono stati annullati automaticamente al 31 marzo 2023 e che quindi nulla è dovuto su di essi (l’intimazione potrebbe essere stata emessa prima dell’annullamento o per importi residui non oggetto di stralcio). In tal caso si può comunicare all’ADER che quel debito è stato sgravato ex lege. È sempre opportuno quindi, specie se gli importi sono piccoli, controllare se rientrano in qualche condono.
In sintesi sulle definizioni agevolate: tenete d’occhio le finestre normative. Agire legalmente non impedisce di aderire alla pace fiscale: uno può anche impugnare l’intimazione e contemporaneamente aderire a una rottamazione, per avere un “piano B” di riduzione del debito. Se poi la definizione va a buon fine (paghi regolarmente le rate agevolate), il ricorso si estinguerà per cessata materia del contendere. Viceversa, se il ricorso vince e annulla i carichi, non servirà più rottamarli. Insomma, le due cose possono coesistere fino a un certo punto.
Procedure da sovraindebitamento e soluzioni concorsuali
Quando il debito oggetto di intimazione è molto elevato e magari si somma ad altri debiti (tributari e non) che il contribuente non è in grado di pagare, può essere opportuno guardare oltre le soluzioni “fiscali” e considerare le procedure di composizione della crisi previste dalla legge.
Parliamo delle procedure ex Legge 3/2012, oggi trasfuse nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.), destinate a persone sovraindebitate, piccoli imprenditori o consumatori non fallibili. Tali procedure consentono di ottenere la liberazione dai debiti insostenibili tramite un piano omologato dal giudice, con eventuale stralcio di parte dei crediti e rateazione del resto. Anche i debiti fiscali iscritti a ruolo possono rientrare in questi piani, attraverso l’istituto della transazione fiscale.
Ecco gli strumenti principali:
- Piano del consumatore (ora chiamato piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore): è riservato a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei ad attività d’impresa (famiglie, privati). Consente di presentare al giudice un piano di pagamento parziale dei debiti, proporzionato alle proprie disponibilità, anche senza l’accordo di tutti i creditori (il tribunale può omologarlo se ritiene il debitore meritevole). Il piano può prevedere ad esempio di pagare solo una quota (es. 30%) dei debiti fiscali, e la restante parte verrebbe cancellata a esito positivo. Durante la procedura, tutti i creditori – compresa ADER – sono bloccati: non possono iniziare né proseguire esecuzioni. Questo strumento è utile se il debitore ha un reddito limitato ma costante e può offrire una parte del dovuto.
- Accordo di composizione della crisi (per soggetti non fallibili, come piccoli imprenditori, start-up, professionisti): è simile a un piano, ma necessita dell’adesione di almeno il 60% dei creditori. Anche qui, si può proporre un taglio dei debiti. L’Agente della Riscossione aderisce se il piano offre almeno quanto otterrebbe da un’eventuale esecuzione. Una volta omologato, l’accordo è vincolante per tutti e i debiti vengono ridotti secondo i termini pattuiti.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: è una procedura in cui il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio liquidabile; il ricavato viene ripartito tra i creditori, dopodiché egli può ottenere l’esdebitazione (cancellazione di tutti i debiti residui). È l’ultima ratio se non si riesce a trovare un accordo. Per esempio, un soggetto sommerso dai debiti potrebbe avviare la liquidazione, vendere eventuali beni e farsi liberare dal tribunale dai debiti non soddisfatti. Anche qui, l’apertura della procedura sospende le azioni esecutive individuali.
- Concordato preventivo (per imprenditori sopra soglia fallibilità) e ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F. (accordo di ristrutturazione): per aziende indebitate, con la transazione fiscale è possibile proporre al Fisco il pagamento parziale delle imposte iscritte a ruolo. Ad esempio, un concordato può prevedere di pagare solo il 20% dei debiti erariali chirografari. Se l’ADESione è approvata, il piano riduce i debiti in maniera significativa.
Queste procedure richiedono l’assistenza di professionisti specializzati (Gestori della crisi, OCC). L’Avv. Monardo, come evidenziato, è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e professionista OCC, nonché Esperto negoziatore per le imprese in crisi: quindi ha la competenza per accompagnare un debitore attraverso tali soluzioni.
Quando conviene intraprendere queste vie? Quando il debito complessivo è troppo alto per essere pagato anche a rate, e magari c’è un’intera situazione finanziaria compromessa (mutui, prestiti, debiti privati oltre a quelli fiscali). In tali casi, il ricorso a un procedimento di composizione della crisi può portare a riduzioni importanti (70-80%) del dovuto , con un pagamento sostenibile (il restante 20-30%) in più anni, e soprattutto bloccando nell’immediato qualsiasi azione esecutiva e pignoramento.
Ad esempio, la Cassazione ha recentemente confermato che è possibile, tramite un accordo ex art.182-ter (transazione fiscale), stralciare sanzioni e interessi e ridurre il carico tributario in sede di concordato preventivo. Anche il nuovo Codice della Crisi incoraggia simili soluzioni. Molte imprese, di fronte a intimazioni per milioni di euro di debiti IVA, INPS, ecc., hanno salvato l’attività proponendo un concordato con pagamento parziale e ottenendo lo stop delle esecuzioni.
Va detto che queste procedure sono complesse e richiedono tempi più lunghi (qualche mese per la predisposizione e l’omologazione). Ma sono spesso l’unica via per chiudere definitivamente una posizione debitoria insostenibile.
Punto di vista del debitore: se ti trovi con un’intimazione per, poniamo, 300 mila euro di cartelle e sai che non potrai mai pagarle neanche in 10 anni di rate, allora oltre a contestare i vizi formali, dovresti valutare con un esperto la strada di un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Potresti ottenere di pagare magari solo 60-90 mila euro in totale, facendoti tagliare il resto. Chiaramente devi mettere sul piatto qualcosa (un immobile da vendere, una quota di stipendio per qualche anno, ecc.) e convincere il giudice che è la soluzione migliore anche per il Fisco (meglio incassare il 30% subito che pignorare a vuoto per anni).
Professionisti come l’Avv. Monardo offrono proprio questo tipo di consulenza integrata: valutano se è fattibile un piano di sovraindebitamento, redigono l’analisi con commercialisti e presentano la proposta all’OCC e al Tribunale. Inoltre, l’Avv. Monardo è Esperto nella composizione negoziata della crisi d’impresa (figura introdotta dal D.L.118/2021): ciò significa che può assistere un imprenditore nel negoziare con creditori – incluso l’Agente della Riscossione – un piano di risanamento stragiudiziale, approfittando delle facilitazioni normative (protezione temporanea dai creditori, incentivi alla transazione). Anche questo è un percorso da considerare per aziende oppresse dai debiti esattoriali.
Tabelle riassuntive dei principali strumenti di difesa
Di seguito proponiamo due tabelle di sintesi: la prima riepiloga i termini e gli strumenti difensivi dopo l’intimazione; la seconda confronta alcune soluzioni di definizione del debito (rateazione, rottamazione, piano sovraindebitamento).
Tabella 1 – Termini e strumenti di difesa dopo intimazione
| Situazione del debitore | Strumento difensivo | Termine per attivarlo | Effetto ottenuto |
|---|---|---|---|
| Ritiene la cartella mai notificata / prescritta, o rileva vizi nell’intimazione | Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (per tributi) o opposizione al Tribunale (per contributi, multe) | 60 giorni (tributi) ; 20 giorni (atti esecutivi civili) dall’intimazione | Annullamento dell’intimazione e/o dei debiti sottostanti (se accolto). Sospensione delle azioni se concessa tutela cautelare. |
| Debito certo, ma importo ingente non pagabile in 5 gg | Istanza di rateizzazione all’ADER | Entro 5 giorni (consigliato, ma anche dopo è possibile) | Sospende nuovi pignoramenti ; pagamento dilazionato fino a 10 anni; nessun ulteriore aggravio esecutivo. |
| Evidente errore/illegittimità nel debito (pagato, sgravato, ecc.) | Istanza di sospensione amministrativa ex L.228/2012 all’ADER | Entro 60 giorni dall’intimazione | Sospensione immediata di ogni attività di riscossione in attesa di verifica; possibile annullamento del carico se confermato errore. |
| Debitore insolvente con più debiti (anche extra-fiscali) | Procedura da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo, liquidazione) | Variabile (tempistiche tecniche, ma intimazione può essere usata come trigger per attivarsi subito) | Sospende tutte le azioni esecutive. Possibile riduzione (stralcio) dei debiti fino a sostenibilità (anche >70% di taglio) con omologazione giudiziale e liberazione finale dal debito (esdebitazione). |
| Debito alto da definire ma con chance normative (es: rottamazione) | Adesione a definizione agevolata (rottamazione-quinquies 2026, ecc.) | Scadenze previste (es. 30/04/2026 domanda) | Sospende la riscossione ex lege durante l’iter. Riduce il dovuto (no sanzioni e interessi) e consente pagamento rateale agevolato. Se completata, estingue i debiti. |
Tabella 2 – Soluzioni a confronto per un debito esattoriale
| Soluzione | Riduzione importo dovuto | Tempo di pagamento | Pro | Contro |
|---|---|---|---|---|
| Rateizzazione ordinaria (art.19 DPR 602) | No riduzione (100% del debito + interessi dilazione 2,5%) | Fino a 10 anni (120 rate) se difficoltà comprovata, altrimenti 6-7 anni | – Niente sanzioni aggiuntive o azioni esecutive durante il piano . <br> – Accessibile facilmente (soglia 120k senza documenti). <br> – Tasso interessi basso (2,5%). | – Debito da pagare per intero. <br> – Se saltano 8 rate, decadenza e ripresa esecuzioni. <br> – Nessuno sconto su sanzioni/mora. |
| Definizione agevolata (Rottamazione) | Riduzione di sanzioni e interessi di mora (spesso -20/30% sul totale) | Fino a 5 anni (18 rate quater) o 9 anni (54 rate quinquies) | – Taglio consistente del debito . <br> – Pagamento frazionato senza interessi di mora (solo 2% dal 2026). <br> – Sospende le azioni esecutive per legge una volta aderito. | – Finestra temporale limitata (scadenze fissate per aderire). <br> – Decadenza se salta 1 pagamento di definizione (regime più rigido). <br> – Non sempre aperta a tutti (alcuni esclusi, es. chi è in regola con precedente rottamazione ). |
| Piano del consumatore / Accordo sovraindebitamento | Possibile forte riduzione (in base a capacità pagamento: spesso paga 20-50% e saldo stralcio del resto) | Tipicamente 4–5 anni di pagamento del piano (o liquidazione immediata beni) | – Taglio debito su misura della capacità del debitore. <br> – Protezione immediata: blocco pignoramenti durante la procedura. <br> – Si liberano tutti i debiti residui a fine piano (fresh start). | – Procedura complessa, richiede giudice e OCC. <br> – Necessita costi iniziali (Gestore, avvocato) e tempi di qualche mese per omologa. <br> – Ammessa solo se debitore “meritevole” (no atti in frode, etc.) e se ha almeno una somma offribile ai creditori. |
Come si vede, ogni opzione ha vantaggi e svantaggi. La rateizzazione è immediata e “congela” la riscossione ma non abbatte il debito; la rottamazione abbatte qualcosa ma va colta quando c’è; il piano sovraindebitamento è più drastico come riduzione ma va costruito con cura.
L’Avv. Monardo e il suo team offrono un’analisi interdisciplinare per capire quale via è la più indicata: a volte si combinano più soluzioni (es: impugnare per guadagnare tempo e intanto attendere la rottamazione; oppure rateizzare subito e poi presentare un piano del consumatore per stralciare il residuo).
Domande frequenti (FAQ) sull’intimazione di pagamento
Di seguito, una serie di quesiti pratici che spesso i contribuenti si pongono quando ricevono un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione, con le risposte formulate in modo chiaro e basate sulle norme vigenti al 2026.
1. Che cos’è esattamente un’intimazione di pagamento?
È un atto inviato da Agenzia Entrate–Riscossione (ex Equitalia) che ti intima di pagare un certo importo entro 5 giorni. Equivale a un ultimo avviso prima del pignoramento . Viene notificato quando è passato oltre un anno dalla cartella di pagamento originaria senza che tu abbia pagato né subito azioni esecutive . In pratica, ti informa che hai 5 giorni per pagare i debiti elencati, altrimenti partiranno le procedure forzate (es. pignoramenti). Non contiene nuove pretese, ma richiama somme già dovute in base a cartelle/avvisi precedenti.
2. Perché ho ricevuto un’intimazione se non mi era mai arrivata la cartella?
Possibile che la cartella esattoriale sia stata notificata in passato senza che tu ne abbia avuto conoscenza (es. invio ad un vecchio indirizzo, o deposito per irreperibilità). L’intimazione viene inviata perché nei registri dell’ADER risulta che quella cartella (non pagata) è definitiva da oltre un anno . Se effettivamente non hai mai ricevuto la cartella, l’intimazione è la prima notizia del debito: in tal caso puoi fare ricorso eccependo la nullità della cartella per notifica mancante e quindi chiedendo l’annullamento anche dell’intimazione . L’Agente della Riscossione dovrà provare che la cartella ti fu notificata regolarmente; se non ci riesce, vincerai il ricorso. È importante agire entro 60 giorni dall’intimazione per far valere questo vizio, altrimenti l’atto diventa definitivo.
3. Davvero ho solo 5 giorni per pagare? Sono 5 giorni lavorativi o di calendario?
La legge parla di “5 giorni” senza specificare se lavorativi. Generalmente si intendono 5 giorni effettivi (inclusi sabato e domenica se in mezzo), ma se il 5° giorno cade di sabato/festivo si slitta al giorno seguente. In pratica, di solito si considerano 5 giorni lavorativi. Ad esempio, se ricevi l’intimazione il lunedì, hai tempo fino al lunedì successivo. Rimane comunque un termine brevissimo – non prorogabile – quindi occorre muoversi subito. Passati i 5 giorni, l’ADER può procedere a pignorare già dal giorno dopo senza altri preavvisi .
4. Cosa succede esattamente dal 6° giorno in poi?
Scaduto il termine, l’Agente della Riscossione è libero di iniziare le azioni esecutive per recuperare il credito . Ciò significa che, a partire dal 6° giorno, senza ulteriore avviso, potrebbe: notificare un atto di pignoramento (es. bloccarti il conto in banca, pignorare quota dello stipendio/pensione, pignorare un immobile se ne hai e ricorrono i presupposti), oppure applicare misure come fermo amministrativo sul tuo veicolo o ipoteca su un immobile (queste ultime due anche senza intimazione, se ricorrevano i presupposti, quindi tantopiù ora). Non è detto che lo facciano subito il 6° giorno, ma il rischio c’è in ogni momento dopo la scadenza. In pratica, dopo 5 giorni sei esposto: possono partire prelievi forzosi e vincoli sui beni a copertura del debito.
5. Possono pignorarmi lo stipendio o la pensione a seguito di intimazione?
Sì. Il pignoramento presso terzi (stipendi, salari, pensioni, compensi) è uno degli strumenti più usati dall’ADER. Dopo l’intimazione, se non paghi, possono notificare al tuo datore di lavoro (o ente pensionistico) un atto di pignoramento di parte delle tue mensilità. Per gli stipendi/pensioni vige un tetto: la quota pignorabile è, per legge, al massimo 1/5 della paga netta, ma anche meno per redditi bassi (1/10 se salario < €2.500, 1/7 se tra €2.500 e €5.000 circa). La pensione inoltre è impignorabile per la parte inferiore a circa €780 (minimo vitale). Quindi, se ti pignorano la pensione, toglieranno 1/5 solo dell’importo eccedente il minimo. In ogni caso, sì: dopo 5 giorni possono attivare il pignoramento presso terzi e il datore/INPS dovrà trattenere la quota stabilita.
6. E il conto corrente? Possono bloccarlo completamente?
Sì, il pignoramento del conto è possibile e frequente. L’ADER notifica alla tua banca un atto ex art. 72-bis DPR 602/73, con cui le ordina di congelare tutte le somme presenti sul conto fino a concorrenza del debito (importo intimato + spese). La banca esegue immediatamente il blocco: tu non potrai più disporre di quei soldi. Dopo 60 giorni, se non hai fatto opposizione o non hai saldato, quelle somme vengono assegnate all’ADER. Se sul conto arrivano accrediti futuri (es. stipendio del mese dopo), in teoria non sono inclusi nel pignoramento originario; ma la banca tipicamente blocca l’importo presente al momento della notifica e lo vincola. Quindi è bene agire subito: se temi il pignoramento conto, valuta di spostare liquidità altrove (nei limiti legali) o corri ai ripari (rateizzazione ecc.) prima che scada il termine. Se il pignoramento è già partito, puoi tentare di ottenere un accordo con ADER per liberare il conto presentando istanza di rateazione e conversione del pignoramento (il giudice può autorizzare lo sblocco in cambio dell’impegno a pagare a rate con garanzie). Ma prevenire è meglio: entro quei 5 giorni decidi una strategia per non farti bloccare i conti.
7. Ho una sola casa dove abito: rischia di essere pignorata?
Di norma, la prima ed unica casa di residenza non può essere espropriata dall’ADER, grazie a una norma del 2013 che tutela l’abitazione principale (purché non accatastata come lusso e il debitore vi risieda anagraficamente) se il debito è sotto €120.000. Anche oltre €120.000, l’ADER può iscrivere ipoteca ma non può procedere alla vendita della casa se è l’unica e residenza del debitore. Questa è una salvaguardia importante. Attenzione però: se hai altri immobili (es. una seconda casa, un terreno, un locale) oppure la tua casa non è “prima casa” (magari risulti residente altrove), allora l’ADER può pignorarla superati certi importi (€120.000 di debito e decorsi 30 gg dal preavviso). In ogni caso, dopo intimazione l’ADER può certamente ipotecare l’immobile (prima casa compresa, se il debito > €20.000). L’ipoteca è un gravame che non ti toglie subito casa, ma la vincola e prelude eventualmente all’esproprio (sempre escluso per prima casa non di lusso). Quindi: se la tua unica casa è protetta da questa norma, non verrà messa all’asta, ma potresti trovarci un’ipoteca sopra. Se invece hai altri immobili, rischi pignoramento di quelli.
8. Posso chiedere una rateizzazione anche dopo i 5 giorni?
Sì, la richiesta di rateizzazione non ha un termine di legge così stretto: puoi farla anche dopo, finché il debito non è saldato. Ovviamente, per evitare un pignoramento, è meglio presentarla prima possibile, idealmente entro quei 5 giorni. Ma se ti sei attivato anche qualche giorno dopo e, per esempio, il pignoramento non è ancora partito, l’ADER in genere sospende l’invio di atti esecutivi una volta ricevuta la domanda di dilazione. Anche se un pignoramento fosse già iniziato (conto bloccato), chiedere la rateizzazione conviene: l’ADER non potrà avviare nuovi pignoramenti e, ottenuto il piano, potrai provare a liberare il conto (versando qualche rata subito). Quindi la risposta è: sì, puoi e devi chiedere la dilazione anche dopo i 5 gg, purché il debito sia ancora in riscossione (non già interamente incassato tramite esecuzione).
9. Quante rate posso ottenere e con quali criteri?
Dipende dall’ammontare del debito e dalla tua situazione economica. Fino a 120.000 € di debito, hai diritto a una rateizzazione automatica su semplice richiesta, con un massimo di 84 rate mensili (7 anni) dal 2025 . Se vuoi più rate (fino a 120) devi dimostrare che sei in difficoltà (presentando ISEE per persone fisiche) anche se il debito è sotto 120k. Oltre 120.000 €, devi allegare ISEE (se persona fisica) o indici di bilancio (se azienda) per provare lo stato di crisi: l’ADER valuterà e può concedere un piano ordinario fino a 72-84 rate, oppure un piano straordinario fino a 120 rate (10 anni) nei casi di comprovata grave difficoltà . Il numero esatto di rate dipende dagli indici finanziari: per esempio, un debito di 50k con ISEE 30k potrebbe dare diritto a ~80 rate; un debito 70k con ISEE 25k magari 120 rate. La prima rata si paga circa 30 giorni dopo l’accoglimento. Nota: dal 2025 le regole sono più favorevoli (prima senza documenti erano max 72 rate, ora 84; soglia elevata a 120k, ecc.). Il tasso d’interesse sulle rate è 2,5% annuo . Puoi anche scegliere meno rate se preferisci finire prima (minimo 2 rate). Ogni rata deve essere almeno €50.
10. Se rateizzo il debito, l’Agente della Riscossione può comunque pignorare qualcosa?
No, una volta concessa la rateizzazione e pagata la prima rata, l’Agente della Riscossione non può avviare nuovi pignoramenti né iscrivere fermi/ipoteche sui debiti oggetto del piano . Tutto resta sospeso purché tu sia in regola con i pagamenti. Se però qualche azione era già stata fatta prima (es. ipoteca già messa, fermo già iscritto, pignoramento già notificato), quella non viene automaticamente annullata dalla rateizzazione: dovrai eventualmente chiedere all’ADER la revoca (spesso la concedono dopo che hai pagato una certa quota di rate) oppure al giudice la conversione del pignoramento. In sintesi, col piano attivo non ti faranno nulla di nuovo, ma per togliere eventuali fermi/ipoteche già messi dovrai estinguere tutto il debito o contrattare un po’ (a volte rimuovono il fermo auto dopo che paghi tipo il 10% e sei regolare con le rate). Se invece non paghi le rate (ricorda: tollerate fino 7 rate non pagate, all’ottava scatta decadenza), allora sì che decadendo dal piano l’ADER potrà di nuovo pignorare.
11. Chiedere la rateizzazione equivale ad ammettere che il debito è giusto?
Formalmente, no, la richiesta di rateazione non contiene una rinuncia espressa a contestare il debito . Tant’è che la legge permette di fare ricorso e allo stesso tempo chiedere la dilazione (sebbene possa sembrare contraddittorio). Tuttavia, la giurisprudenza tributaria è altalenante: alcune sentenze han dichiarato inammissibili i ricorsi di chi aveva già rateizzato, ritenendo che così avesse accettato il debito. Altre decisioni invece dicono che pagare a rate non preclude il contenzioso se non c’è stata formale acquiescenza. In pratica, se la tua intenzione è contestare il debito in giudizio, sarebbe meglio non rateizzare (o farlo solo come estrema ratio per bloccare pignoramenti, ma sapendo che poi il giudice potrebbe non vederti di buon occhio). Viceversa, se rateizzi, parti dal presupposto che dovrai pagare tutto il dovuto – quindi il ricorso avrebbe senso solo per motivi formali (tipo chiedere più tempo). Diciamo che la rateizzazione è vista come un comportamento incompatibile con la volontà di contestare il merito. Quindi valuta bene: se hai ottime ragioni di ricorso (es. prescrizione), forse conviene seguire la via giudiziaria; se le ragioni sono deboli e vuoi evitare rischi, rateizza e paga.
12. Posso oppormi all’intimazione per far valere la prescrizione del debito?
Sì, se ritieni che il credito sia prescritto (ad es. sono passati più di 5 anni per una multa o 10 anni per un’imposta, senza atti in mezzo), devi impugnare l’intimazione entro 60 giorni davanti alla Corte Tributaria e sollevare l’eccezione di prescrizione. In giudizio dovrai dimostrare il decorso del termine senza atti interruttivi (chiedendo all’ADER l’estratto di ruolo per vedere lo storico notifiche). Se il giudice accerta la prescrizione, annullerà il debito e l’intimazione. Come già detto, è fondamentale farlo subito: se ignori l’intimazione, per la Cassazione perdi la chance di far valere la prescrizione più avanti , perché l’intimazione non impugnata “consolida” il debito. Quindi sì, puoi e devi proporti opposizione per prescrizione se ne ricorrono i presupposti giuridici.
13. Quali sono i “vizi formali” dell’intimazione che danno luogo a ricorso?
I principali vizi formali sono: – Mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento: la legge lo richiede su ogni atto. Se l’intimazione ne è priva, alcuni giudici la annullano.
– Mancanza di riferimenti alle cartelle: l’atto deve elencare le cartelle (numero e data) a cui si riferisce. Se non lo fa (ipotesi rara, di solito sono indicate), è nullo per difetto di motivazione .
– Notifica irregolare dell’intimazione: es. fatta via PEC da indirizzo non appartenente ai domini ammessi (c’è giurisprudenza che invalida intimazioni pec inviate da indirizzi non ufficiali ADER). Oppure notifica a soggetto errato.
– Errore sul soggetto attivo: intimazione emessa da un Agente non competente (ipotetico caso di riforma territoriale). In passato con il passaggio da Equitalia ad ADER c’erano ricorsi su difetti di legittimazione, ma oggi ADER è unica.
– Vizi del ruolo: se proprio l’iscrizione a ruolo sottostante è stata annullata o era inesistente, l’intimazione è priva di base giuridica (ma questo rientra più nel merito del credito).
– Violazione di termini di legge: ad esempio intimazione notificata quando la cartella era decaduta. Se una norma di decadenza è applicabile (tipo nell’esempio delle multe: intimazione oltre 2 anni), è motivo di nullità.
Questi vizi vanno ben articolati nel ricorso. Spesso l’assistenza di un avvocato è necessaria per individuarli. Non sono sempre facili da far valere, ma a volte portano all’annullamento pieno.
14. Quanto tempo ho per fare ricorso e a chi devo rivolgermi?
Hai 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso tributario (se trattasi di tributi, sanzioni tributarie, contributi previdenziali iscritti a ruolo) . Il ricorso va presentato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente (ex Commissione Tributaria Provinciale). Se invece l’intimazione riguarda ad esempio multe stradali o altre entrate non tributarie, dovrai fare un’opposizione ai sensi dell’art. 615/617 c.p.c. al Tribunale civile entro 20 giorni (se contesti vizi formali) o anche successivamente (se contesti il merito del credito – ma spesso per multe si va dal Giudice di Pace se non iscritte a ruolo, mentre se siamo già in ruolo la questione è complessa). Regola pratica: per cartelle da Agenzia Entrate, Agenzia Dogane, Comuni (tributi locali), Regione (bollo auto) = giudice tributario 60gg. Per cartelle INPS = di solito giudice ordinario lavoro 40gg, ma se hai intimazione ADER spesso puoi anche usare il canale tributario per i vizi dell’atto. Per multe Codice strada in ruolo = alcuni dicono giudice di pace 30gg, altri tribunale 20gg per l’atto esecutivo. Insomma, c’è confusione; rivolgiti a un legale per individuare il giudice giusto. L’importante è non far scadere i termini brevi: 60 gg in ambito tributario, 20 gg in ambito esecutivo civile. Il ricorso va notificato all’ADER (e all’ente creditore se necessario) e poi depositato in Commissione/Tribunale. Puoi anche chiedere contestualmente la sospensione provvisoria, per evitare pignoramenti pendente causa.
15. Ho già in corso una rateizzazione per delle cartelle: perché mi è arrivata lo stesso un’intimazione su quelle?
Se realmente le cartelle intimated erano già incluse in un piano di rateizzazione concesso e in regola, allora c’è un errore: l’ADER non dovrebbe intimare pagamenti di debiti già rateizzati (non scaduti). Può succedere per disallineamenti – ad esempio, se hai fatto la richiesta di rateazione poco prima che partisse l’intimazione, i due si incrociano. Oppure se sei decaduto dalla precedente rateizzazione (cioè hai saltato troppe rate), allora quell’accordo è decaduto e l’ADER ha rimesso in riscossione l’intero importo, intimandotelo. Quindi: verifica la situazione. Se hai un piano attivo e non decaduto sugli stessi ruoli, contatta subito l’ADER e segnala l’anomalia (e manda magari PEC con la copia del piano), chiedendo annullamento/sospensione dell’intimazione perché il debito è rateizzato. Se invece eri decaduto, l’ADER è legittimata a intimare. In tal caso puoi chiedere una nuova dilazione (spesso è concessa, grazie alle norme nuove che permettono di riammettere i decaduti).
16. Ho ricevuto il preavviso di fermo amministrativo dell’auto contestualmente all’intimazione: è possibile?
Sì, può capitare. Come spiegato, il fermo amministrativo è un atto a sé stante: l’ADER dopo tot tempo invia un preavviso di fermo se hai cartelle insolute per oltre €1.000. Spesso, quando “riattivano” vecchi crediti, contestualmente all’intimazione spediscono anche i preavvisi di fermo. Il preavviso di fermo ti dà 30 giorni per pagare prima di iscrivere il blocco sull’auto. Se hai ricevuto entrambi, significa che oltre al rischio pignoramento c’è già la procedura di fermo in corso. La soluzione è la stessa: con la rateizzazione o il pagamento, il fermo viene sospeso (non sarà iscritto se regolarizzi entro 30gg). Se hai fatto ricorso, puoi anche chiedere al giudice di sospendere l’efficacia del preavviso. Nota: non serve un’intimazione per emettere preavviso di fermo, ma spesso li mandano insieme per fare “pressione” massima. Quindi agisci su entrambi: se paghi o dilazioni, presenta istanza di sospensione del fermo all’ADER allegando la prova (ti eviterà di trovarti l’auto bloccata).
17. In intimazione compaiono cartelle molto vecchie (10-15 anni fa): posso farle annullare per decorso del tempo?
Sì, se effettivamente per ciascuna di quelle cartelle è trascorso il termine di prescrizione senza atti interruttivi, puoi eccepirlo. Ad esempio, cartella del 2008 per IRPEF: prescrizione 10 anni => nel 2018 il diritto a riscuotere era prescritto, a meno che abbiano notificato solleciti o intimazioni prima. Se l’intimazione che hai ora (2026) è il primo atto dopo la cartella 2008, quel debito è sicuramente prescritto e il ricorso lo azzererà. Attenzione però: spesso ADER ha inviato negli anni altri atti di intimazione magari nel 2013, 2016 etc., che tu hai ignorato; ognuno di quelli ha interrotto la prescrizione facendola ripartire. Non importa se tu non li ricordi: magari li hanno notificati per affissione o PEC. Bisogna controllare l’estratto di ruolo e vedere se risultano intimazioni precedenti. In sintesi: cartelle di 10-15 anni fa possono essere prescritte, ma serve verifica caso per caso. Se lo sono, il giudice annullerà perché il credito è estinto (la Cassazione ha ribadito la prescrizione decennale per imposte e quinquennale per sanzioni/interessi anche su cartelle non impugnate ). Quindi sì, non è solo la “vecchiaia” in sé, ma l’assenza di atti per quel periodo che rileva.
18. Cos’è la “sospensione legale” della riscossione di cui parla l’intimazione?
In certi casi, l’intimazione potrebbe fare riferimento al fatto che “in mancanza di pagamento si procederà… salvo che sia intervenuta sospensione”. La sospensione della riscossione può essere: – Amministrativa, concessa dall’ente creditore o dall’ADER (ad esempio, se hai fatto istanza di sgravio o sospensione ex L.228/2012, l’ADER sospende in autotutela in attesa di esito). – Giudiziale, se c’è un provvedimento di un giudice che blocca la riscossione (es. avevi un ricorso pendente con sospensiva). Se hai qualcosa del genere in corso, devi comunicarlo subito all’ADER presentando copia del provvedimento di sospensione o protocollo dell’istanza accettata: l’intimazione in teoria non dovrebbe essere stata emessa se la posizione era sospesa. Ma può succedere per disguidi. In tal caso, segnalandolo, l’ADER congela le procedure. Esempio: cartella in contenzioso con sospensiva del 2021, arriva intimazione nel 2025 – puoi fare opposizione dichiarando che la pretesa era sub iudice sospesa, quindi l’intimazione è nulla. Spesso basta interloquire con gli uffici presentando quei documenti per far revocare l’intimazione.
19. Se ignoro l’intimazione sperando che l’ADER non faccia nulla, cosa rischio concretamente?
Rischi tantissimo: ignorare l’intimazione è la cosa più pericolosa. Perché: – Trascorsi i 5 giorni, possono pignorarti conti, stipendio, ecc., con prelievi anche integrali dei tuoi fondi disponibili . – Se anche per qualche mese non agiscono, il debito rimane lì maggiorato di interessi di mora e può colpirti in qualsiasi momento entro l’anno. Vivresti in costante incertezza (conto che potrebbe bloccarsi senza preavviso, ecc.). – Giuridicamente, come detto, perdi la possibilità di contestare certi vizi (ad es. la prescrizione) perché avresti dovuto farlo impugnando l’intimazione . – L’intimazione non sparisce: dopo un anno, se non hanno incassato, potrebbero semplicemente notificartene un’altra e ricominciare. – Inoltre, ignorandola, non approfitti di possibili opportunità (tipo chiedere rateazione o definizioni agevolate se escono). Quindi il “non far nulla” è la scelta peggiore. Molti lo fanno sperando in una prescrizione – ma quell’atto stesso interrompe la prescrizione! Aspettare il pignoramento per reagire poi è tardivo (potrai solo contestare vizi dell’atto di pignoramento, non il merito). In sintesi: non ignorare l’intimazione. Se non puoi pagare in 5 gg, cerca almeno di attivare una difesa (ricorso, rateizzo, ecc.) piuttosto che restare inerme.
20. A chi posso rivolgermi per farmi aiutare a gestire questa situazione?
Data la complessità della materia (tra fisco e procedure esecutive), l’ideale è rivolgerti a un professionista esperto in diritto tributario e riscossione, meglio se con competenze anche nel sovraindebitamento. In particolare, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – che ha curato questa guida – è specializzato proprio in questa nicchia: intimazioni, cartelle, opposizioni a Equitalia/ADER. Essendo cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento, può offrirti un supporto completo: – verifica tecnica dell’atto (se ci sono vizi sfruttabili); – consulenza sul da farsi (ricorso sì/no, soluzioni alternative); – predisposizione di eventuale ricorso e richiesta di sospensione; – assistenza nelle procedure di rateizzazione o nelle domande di definizione agevolata; – elaborazione di strategie di medio periodo (piani di rientro, ristrutturazione debiti aziendali, ecc.). Il suo studio multidisciplinare include anche commercialisti e altri avvocati, quindi copre ogni aspetto (tributario, civile, penale tributario se mai servisse). Puoi contattarlo attraverso i recapiti indicati qui di seguito: riceverai una valutazione personalizzata del tuo caso, gratuita nella fase preliminare, e l’indicazione concreta dei passi successivi per metterti al riparo dai pignoramenti e risolvere il debito nel modo meno oneroso possibile.
Giurisprudenza recente in materia di intimazioni di pagamento (2023-2025)
(Segue un elenco di pronunce giurisprudenziali significative e aggiornate, con i principi di diritto espressi, utili per orientarsi sulla materia.)
- Cass. Sez. Trib. ord. n. 5546/2023: Ha chiarito la natura dell’intimazione di pagamento come atto prodromico all’esecuzione forzata (equiparabile a un precetto) che non costituisce un nuovo titolo esecutivo. Di conseguenza deve sempre essere preceduta da una cartella validamente notificata e ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione quando il precetto originario (cartella) è divenuto inefficace . Conferma inoltre che l’intimazione perde efficacia trascorso il termine previsto (ora 1 anno) se l’esecuzione non viene iniziata .
- Cass. Sez. Trib. ord. n. 21658/2023: Ha affermato che l’intimazione di pagamento successiva a cartelle definitive non è un atto impositivo nuovo, perciò il contribuente che la impugna può far valere solo vizi propri e non contestare il merito del tributo già cristallizzato . Tuttavia – principio importante – nel caso di più intimazioni susseguitesi negli anni, il contribuente può impugnare anche una seconda intimazione per far valere fatti sopravvenuti, come l’intervenuta prescrizione dei crediti nel frattempo . La Corte sottolinea che se l’esecuzione non è iniziata entro 180 giorni dall’intimazione (riferimento al termine previgente poi ampliato a 1 anno), quest’ultima diviene inefficace e serve una nuova intimazione per procedere .
- Cass. Sez. Trib. ord. n. 32671/2024: Pronuncia fondamentale che riguarda la relazione tra pignoramento e intimazione. La Corte ha stabilito che la notifica di un pignoramento presso terzi equivale a tutti gli effetti alla notifica della cartella di pagamento presupposta, qualora quest’ultima non fosse stata notificata in precedenza . Ne consegue che il contribuente, se riceve un pignoramento senza aver ricevuto la cartella, deve impugnare il pignoramento stesso lamentando la nullità della notifica della cartella (art.19 co.3 D.Lgs.546/92) . Se non lo fa e lascia decorrere i termini opponendosi solo più tardi all’intimazione, la cartella si considera definitiva e non più contestabile . In sintesi: la mancata impugnazione del pignoramento “sanatoria” la notifica della cartella, impedendo di farne valere i vizi in occasione di una successiva intimazione. Questo principio mette in guardia i debitori: bisogna reagire al primo atto utile.
- Cass. Sez. Trib. ord. n. 16743/2024: Ha sancito un principio di preclusione in materia di prescrizione. La Suprema Corte ha statuito che se il contribuente, al momento della notifica dell’intimazione, avrebbe potuto eccepire la prescrizione dei crediti (maturata prima o fino a quel momento) e non lo fa, non potrà più eccepirla successivamente . Ciò in quanto l’intimazione non impugnata rende definitiva la pretesa e “cristallizza” la situazione. Fanno eccezione solo i casi in cui il contribuente dimostri di aver avuto conoscenza del debito solo con l’intimazione (ossia cartella mai notificata prima); in tal caso potrebbe eccepire prescrizione anche se ormai maturata da tempo. Ma in generale la regola è: la prescrizione va fatta valere subito all’arrivo dell’intimazione o si decade.
- Cass. Sez. Trib. ord. n. 35015/2023: Riguarda i termini di prescrizione dei tributi erariali. Conferma che IRPEF, IVA, IRAP e imposte erariali in genere si prescrivono in 10 anni (termine ordinario ex art.2946 c.c.), non essendo debiti periodici . Ribadisce che neanche la mancata impugnazione della cartella li trasforma in quinquennali (tesi che qualche contribuente sosteneva): restano decennali. Nella stessa ordinanza, la Corte ha ribadito che invece sanzioni tributarie e interessi seguono prescrizione quinquennale autonoma . Questo orientamento consolidato va tenuto presente quando si valuta la prescrizione in ricorso.
- Cass. Sez. II civ. ord. n. 4526/2022: (merita menzione perché citata in dottrina) Ha affermato che l’intimazione di pagamento, contenendo un ordine di pagamento, funge anche da atto di precetto ai fini dell’esecuzione forzata . Ciò significa che l’intimazione è idonea avvertire il debitore dell’imminente esecuzione, equiparandola in sostanza al precetto civile. Questa pronuncia della Cassazione civile conferma l’idea che una volta notificata l’intimazione, non serve un ulteriore precetto: l’ADER può pignorare trascorsi i 5 giorni.
- Cass. SS.UU. n. 10012/2021: Sentenza delle Sezioni Unite che, sebbene non riguardi direttamente l’intimazione, tocca un aspetto cruciale: ha stabilito che in caso di notifica postale ex art.140 c.p.c. (irreperibilità relativa), l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa rende nulla la notifica . Questo principio si applica alle notifiche delle cartelle via posta: se manca la prova della CAD informativa nel caso di irreperibilità, la notifica è inesistente e di conseguenza l’intimazione basata su quella cartella è nulla . È un precedente importante a favore dei contribuenti in cause di notifica.
(Le sentenze sopra citate, emesse dalla Corte di Cassazione – Sez. Tributaria salvo diversa indicazione – costituiscono autorevoli riferimenti per orientare la difesa del contribuente. In calce sono indicati gli estratti rilevanti e le fonti.)
Conclusione
Trovarsi di fronte a un’intimazione di pagamento con 5 giorni di tempo può generare panico e senso di impotenza. In realtà, come abbiamo visto, esistono molte armi difensive che il contribuente può attivare per proteggersi e risolvere il problema in modo sostenibile e legale. Ripercorrendo i punti principali:
- L’intimazione è un atto da prendere sul serio: segna l’ultimo passaggio prima del pignoramento, quindi ignorarlo equivale a spalancare le porte all’esecuzione forzata . Abbiamo sottolineato i rischi gravissimi del non far nulla e gli errori comuni da evitare (come attendere sperando nella prescrizione o sottovalutare i termini stretti).
- D’altro canto, l’intimazione può anche offrire spiragli di difesa: se vi sono vizi di notifica della cartella o prescrizioni maturate, questo atto diventa l’occasione per farli valere in giudizio e ottenere magari l’annullamento totale del debito. La giurisprudenza recente – Cassazione 2024/2025 – conferma che bisogna impugnare subito per non perdere tali possibilità .
- Abbiamo illustrato un percorso pratico: all’arrivo dell’intimazione, valutare immediatamente con un professionista se impugnare (in base ai motivi disponibili) e contestualmente considerare la rateizzazione entro i 5 giorni come piano di sicurezza, oppure l’adesione a eventuali rottamazioni in corso. Questa guida, aggiornata a gennaio 2026, ha fornito gli ultimi aggiornamenti normativi: dalla rateizzazione potenziata (84-120 rate, soglia 120k, interessi 2,5%) alla nuova Rottamazione-quinquies 2026 per i debiti fino al 2023 .
- Dal punto di vista del debitore, abbiamo mantenuto un approccio concreto e “problem-solving”. Ogni caso di intimazione ha la sua migliore soluzione: può essere il ricorso e la vittoria in Commissione Tributaria, oppure il fare un piano di rientro concordato e risanare il debito poco a poco, oppure ancora sfruttare una procedura di sovraindebitamento per ridurre drasticamente l’esposizione e ripartire senza il fardello delle cartelle. L’importante è agire tempestivamente e con cognizione di causa, evitando il fai-da-te improvvisato.
In conclusione, ricevere un’intimazione di pagamento non significa essere già pignorati: c’è ancora uno spazio, seppur breve, per muoversi e far valere i propri diritti. Con l’assistenza giusta, è possibile bloccare sul nascere fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, e imboccare la strada di una soluzione ragionata – sia essa il pagamento a rate, la trattativa con il fisco, o la battaglia legale per annullare pretese illegittime.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti specializzati hanno proprio la missione di tutelare i contribuenti in queste situazioni di emergenza fiscale: grazie alla loro esperienza nazionale in diritto tributario e bancario, sanno individuare rapidamente le strategie più efficaci (dal ricorso in Cassazione all’accordo con l’ADER) e metterle in pratica in modo tempestivo. Soprattutto, l’Avv. Monardo – forte della qualifica di Gestore della crisi e di Esperto negoziatore – può intervenire per congelare immediatamente le azioni esecutive (con istanze di sospensione o soluzioni concordate) e poi costruire un percorso di uscita dal debito, impedendo che intimazioni e cartelle si trasformino in ipoteche sulla casa, pignoramenti dello stipendio o fermi dell’auto.
Se ti trovi in difficoltà per un’intimazione di pagamento, non aspettare oltre: il tempo è un fattore decisivo.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e urgente. Spiegagli la tua situazione: lui e il suo team analizzeranno i documenti (intimazione, cartelle, estratti di ruolo) e sapranno indicarti una strategia su misura, che potrebbe salvare i tuoi beni e il tuo conto economico. Dall’esperienza pluriennale maturata, l’Avv. Monardo sa che ogni caso ha una soluzione, basta attivarsi con professionalità e tempestività. Affidandoti al suo studio, avrai al tuo fianco professionisti che parlano la lingua del Fisco e conoscono le leve giuste per fermare Equitalia (oggi ADER) nei suoi passi, tutelando i tuoi diritti di contribuente. Non attendere che scadano i termini o che arrivi il ufficiale giudiziario: attiva ora la tua difesa legale. Una telefonata o un messaggio possono fare la differenza tra subire passivamente un pignoramento e, invece, riprendere il controllo della situazione con un piano d’azione legale efficace.
📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza immediata: grazie alla sua esperienza da cassazionista e al supporto del suo staff multidisciplinare, potrà valutare il tuo caso in tempi rapidissimi e difenderti con strategie legali concrete e tempestive, mettendoti al riparo dalle azioni esecutive dell’Agente della Riscossione e guidandoti verso la soluzione più vantaggiosa per risolvere il debito. La tua tranquillità finanziaria può essere riconquistata – con gli strumenti giusti e il giusto alleato al tuo fianco. Non sei solo in questa battaglia: agisci ora e trasforma un’intimazione minacciosa in un problema risolto.
