Introduzione
Affrontare debiti soffocanti e procedure esecutive imminenti è una situazione critica per molti piccoli imprenditori, professionisti e privati. Un errore comune è sottovalutare i rischi della sovraindebitamento e attendere passivamente: così facendo si rischia di subire pignoramenti di beni, ipoteche sulla casa, fermi amministrativi sui veicoli e altre azioni aggressive dei creditori. Il tema del concordato minore è oggi di fondamentale importanza perché rappresenta una via d’uscita concreta e legalmente tutelata per chi, pur non essendo fallibile, si trova schiacciato dai debiti. Conoscere chi può accedere al concordato minore e come funziona significa evitare passi falsi (come ignorare atti di riscossione o perdere scadenze cruciali) e cogliere invece le opportunità di risanamento offerte dalla legge. In questa guida, aggiornata a gennaio 2026, esploriamo in dettaglio le soluzioni legali più efficaci – dal concordato minore alle definizioni agevolate dei debiti tributari – per salvaguardare patrimonio e attività, nonché le strategie difensive per bloccare sul nascere azioni esecutive.
Nel corso dell’articolo illustreremo le principali procedure e strumenti offerti dall’ordinamento italiano: dal concordato minore (la procedura concorsuale “su misura” per i debitori sotto-soglia) ai piani del consumatore, dalla rottamazione delle cartelle esattoriali alle esdebitazioni integrali dei debiti. Saranno evidenziati i riferimenti normativi aggiornati – come il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) – e i più recenti orientamenti giurisprudenziali di Cassazione e Corti d’Appello. In altre parole, forniremo un quadro completo e pratico delle opzioni difensive e delle opportunità di seconda chance per il debitore.
Prima di entrare nel vivo, è doverosa una presentazione degli esperti che potranno assisterti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con oltre 17 anni di esperienza in diritto bancario e tributario, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. L’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) ed è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); inoltre ha conseguito l’abilitazione come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Grazie a queste qualifiche, lui e il suo staff possono offrire un supporto completo al debitore in difficoltà: dall’analisi tecnica degli atti (cartelle esattoriali, intimazioni, pignoramenti, decreti ingiuntivi) alla predisposizione di ricorsi e opposizioni urgenti per sospendere le procedure esecutive; dalla trattativa con creditori e Agenzia delle Entrate-Riscossione per piani di rientro o soluzioni stragiudiziali, fino all’elaborazione di piani del consumatore o concordati minori omologati dal tribunale. In ogni fase, l’obiettivo è tutelare i beni del debitore (azienda, casa di abitazione, stipendio) e ridurre il più possibile l’esposizione debitoria con strumenti legali efficaci e tempestivi.
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Contesto normativo e giurisprudenziale sul concordato minore
Il concordato minore è una procedura introdotta di recente nell’ordinamento italiano con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022) . Questa riforma organica ha mandato in pensione la vecchia legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) e la Legge Fallimentare del 1942, creando nuovi strumenti per la soluzione delle crisi da debiti. In particolare, il concordato minore si affianca agli altri procedimenti di composizione della crisi riservati ai debitori non fallibili, aggiornando e migliorando le tutele già previste dalla L.3/2012.
Che cos’è il concordato minore? In parole semplici, è una procedura concorsuale “minore” – cioè semplificata rispetto al concordato preventivo delle grandi imprese – rivolta ai debitori che non possono accedere alle normali procedure fallimentari perché troppo piccoli o perché persone fisiche non imprenditori. Si tratta di uno strumento pensato per imprese sotto-soglia, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative, enti non commerciali e altri soggetti non fallibili, esclusi i consumatori puri . La condizione soggettiva indispensabile è che il debitore versi in uno stato di sovraindebitamento, ossia di crisi o insolvenza tale da non poter più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Il CCII definisce espressamente sovraindebitamento come “lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative … e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” . In altri termini, chi non rientra nell’ambito delle procedure fallimentari ordinarie – perché persona fisica, oppure imprenditore al di sotto delle soglie di fallibilità previste dalla legge, oppure operatore economico escluso dal fallimento (come l’agricoltore) – ha comunque diritto a una procedura per ristrutturare o liquidare i debiti e ripartire da zero.
Va infatti ricordato che, secondo la normativa vigente, non sono assoggettabili a fallimento (oggi chiamato liquidazione giudiziale nel CCII) i seguenti soggetti:
- Consumatori, cioè persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.
- Piccoli imprenditori commerciali sotto-soglia (detti anche imprese minori). La definizione di impresa minore è fornita dall’art. 2, comma 1, lett. d) CCII e coincide sostanzialmente con i requisiti dimensionali già previsti dalla vecchia legge fallimentare : nei tre esercizi antecedenti la domanda la tua azienda deve aver avuto attivo patrimoniale non oltre 300.000 euro, ricavi lordi annui non oltre 200.000 euro e un ammontare debiti (anche non scaduti) non oltre 500.000 euro. Chi rimane entro tutti e tre questi parametri non è “fallibile” e rientra tra le imprese minori (soglia aggiornata ogni 3 anni dal Ministero).
- Imprenditori agricoli, che per legge non sono soggetti a fallimento (la riforma del 2022 ha confermato la parificazione degli strumenti disponibili per l’impresa agricola a quelli delle altre imprese, eliminando l’ingiustificato “privilegio” della non fallibilità dell’agricoltore) . Un’impresa agricola “sopra soglia” utilizzerà le procedure maggiori (concordato preventivo, ecc.), mentre l’impresa agricola minore potrà accedere solo al concordato minore o alla liquidazione controllata .
- Professionisti e lavoratori autonomi (avvocati, medici, commercialisti, artigiani, ecc.) con organizzazione d’impresa. Pur non essendo imprenditori commerciali, queste figure possono trovarsi insolventi e quindi accedere alle procedure di sovraindebitamento .
- Start-up innovative, le società start-up iscritte nell’apposito registro: per policy legislativa queste imprese non sono soggette a fallimento per i primi anni di attività, ma se sovraindebitate possono utilizzare gli strumenti ad hoc (come concordato minore) .
- Enti non commerciali (associazioni, fondazioni non svolgenti attività d’impresa commerciale) e altri soggetti similari non fallibili .
- Soci illimitatamente responsabili di società di persone fallibili (es. soci di SNC): in caso di crisi personale, il socio illimitatamente responsabile – pur potenzialmente soggetto a estensione del fallimento della società ex art. 147 L.F. – può accedere al sovraindebitamento per risolvere i propri debiti personali, senza dover attendere il fallimento della società .
Nota bene: il consumatore “puro” (persona fisica con debiti solo privati, non legati ad attività economiche) non accede al concordato minore, bensì alla distinta procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (il cosiddetto piano del consumatore). Invece, se un debitore è una persona fisica che ha anche debiti d’impresa o professionali (ad esempio un artigiano che oltre ai debiti aziendali ha un mutuo personale, bollette, ecc.), allora non è considerato consumatore ai fini della legge e può includere tutti i debiti, di qualunque natura, in un unico concordato minore . La normativa recentemente ha chiarito questo aspetto per evitare incertezze: il debitore “misto” non deve più frammentare la propria crisi in due procedure separate, ma può ricorrere a un solo concordato minore comprensivo di ogni posizione debitoria, con l’unica eccezione del consumatore senza alcun debito di natura imprenditoriale . Questa interpretazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza (es. Tribunale di Piacenza, decreto 22 maggio 2025) .
Oltre ai requisiti soggettivi, il presupposto oggettivo è – come anticipato – lo stato di sovraindebitamento. In pratica occorre trovarsi in una situazione di insolvenza o di crisi grave, cioè nell’impossibilità di pagare regolarmente i debiti (anche non ancora scaduti) con le risorse economiche disponibili. Non è necessario essere totalmente incapienti: anche chi possiede alcuni beni o fonti di reddito può trovarsi ugualmente in sovraindebitamento se il carico debitorio complessivo eccede ciò che realisticamente potrà pagare nei tempi dovuti. L’importante è che il debitore sia onesto e collaborativo. Il CCII infatti, a differenza di quanto avviene per il consumatore (per cui l’art. 69 richiede espressamente che non vi sia colpa grave o malafede nella genesi dell’indebitamento), non prevede un esame formale di “meritevolezza” per il concordato minore . Ciò non significa che qualunque comportamento sia ammesso: resta fermo che il debitore non deve aver compiuto atti in frode ai creditori. Ai sensi dell’art. 77 CCII, la presenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (ad esempio distrazioni di beni, vendite simulate a familiari prima della procedura, incremento doloso dei debiti, ecc.) costituisce causa di inammissibilità del concordato . In altri termini, chi ha frodato i creditori non può accedere alla procedura, per il generale principio di buona fede: consentirglielo equivarrebbe a un abuso del diritto . Anche la recente giurisprudenza ribadisce che il concordato minore è riservato ai debitori meritevoli , ossia corretti e trasparenti: ad esempio, presentare un piano in cui si vuole pagare solo i creditori privati trascurando del tutto i debiti fiscali contrasta con questo principio e porta al rigetto della domanda .
Come funziona, in sintesi, il concordato minore? La procedura ha natura volontaria: è il debitore sovraindebitato che decide di attivarla, di solito rivolgendosi preventivamente a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o a un professionista esperto in materia. Il debitore, con l’ausilio del Gestore nominato dall’OCC, elabora una proposta di concordato contenente un piano di ristrutturazione dei debiti. In questa proposta egli indica come intende pagare (in tutto o in parte) i creditori, in quale tempistica e con quali risorse. L’idea chiave è di offrire ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella che otterrebbero liquidando i beni del debitore in maniera “forzata” (è il cosiddetto principio di convenienza: i creditori devono ricavare almeno quanto ricaverebbero dallo scenario liquidatorio alternativo) . In cambio, se il concordato si conclude positivamente, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non pagati nel piano . Semplificando: il concordato minore permette a chi è oppresso dai debiti di proporre un “taglio” (stralcio) e/o una dilazione dei propri debiti, sotto controllo del tribunale, vincolante per tutti i creditori se approvato, così da potersi rimettere in carreggiata senza il peso insostenibile delle pendenze pregresse. Il tutto sotto la supervisione di un Gestore nominato dall’OCC e con le garanzie di legge.
Disciplina normativa: gli articoli 74–83 del CCII regolano nel dettaglio il concordato minore . Tali norme delineano i requisiti di ammissibilità, il procedimento e gli effetti della procedura. Importante sottolineare che, per espressa previsione di legge (art. 74, co. 4 CCII), al concordato minore si applicano, in quanto compatibili, molte disposizioni del concordato preventivo . Il legislatore ha infatti voluto rendere disponibili ai piccoli debitori strumenti analoghi a quelli delle grandi imprese in concordato “ordinario”: ad esempio la possibilità di suddividere i creditori in classi, di proporre trattamenti differenziati dei crediti (purché nel rispetto delle cause di prelazione), la possibilità di prevedere sia un piano in continuità (prosecuzione dell’attività d’impresa durante e dopo la procedura) sia un piano liquidatorio (cessione o realizzo dei beni). Su questo punto, la normativa privilegia nettamente la continuità aziendale: il concordato minore può essere proposto liberamente se prevede la continuazione dell’attività del debitore ; viceversa, se il debitore ha già cessato l’attività o intende cessarla, egli potrà accedere al concordato minore solo a particolari condizioni a tutela dei creditori . In pratica, l’art. 74 comma 2 CCII (come modificato dai correttivi del 2024) consente un concordato meramente liquidatorio solo se vi è l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo a disposizione dei creditori . Ciò significa che il debitore non può limitarsi a offrire ai creditori quanto otterrebbero vendendo i suoi beni (in tal caso tanto varrebbe la liquidazione); deve invece garantire qualcosa in più, ad esempio facendo intervenire un familiare o un terzo finanziatore disposto a versare una somma aggiuntiva. In mancanza di questa condizione (continuità oppure apporto esterno significativo), l’accesso al concordato minore è precluso e il debitore potrà semmai optare per la liquidazione controllata (procedura concorsuale liquidatoria prevista per i sovraindebitati) . Si stima in via interpretativa che “incremento apprezzabile” equivalga almeno al 10% in più per i creditori rispetto a quanto otterrebbero dalla mera liquidazione , ma ogni caso va valutato in concreto.
Alla luce di quanto sopra, risulta chiaro come il concordato minore realizzi un equilibrio tra gli interessi in gioco: da un lato protegge il debitore onesto offrendo una seconda opportunità (fresh start) per liberarsi dai debiti insostenibili; dall’altro tutela i creditori garantendo loro una procedura collettiva trasparente e il rispetto del principio di parità di trattamento. A tal proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un punto fondamentale: la proposta di concordato minore deve rispettare le regole di graduazione delle cause di prelazione tra i creditori, analogamente a quanto avviene nel concordato preventivo . In altre parole non è possibile, nella proposta, alterare l’ordine delle preferenze stabilito dalla legge (privilegiati, chirografari, ecc.): eventuali pagamenti in percentuale uguale a creditori privilegiati e chirografari violerebbero l’ordine legale e renderebbero la proposta inammissibile . Il giudice può rilevare tale vizio d’ufficio fin dall’udienza di ammissione, senza attendere la fase di omologazione, poiché il rispetto delle prelazioni è presidio fondamentale dell’intero sistema concorsuale . Ad esempio, non sarebbe ammissibile un piano che preveda di soddisfare al 5% sia i crediti privilegiati (es. debiti fiscali e previdenziali) sia quelli chirografari, se in caso di liquidazione i primi avrebbero un realizzo maggiore – come effettivamente accaduto in un caso affrontato dal Tribunale di Roma e confermato poi in Cassazione .
Aggiornamenti normativi recenti (2022–2025): il quadro normativo del concordato minore è stato affinato da alcuni interventi correttivi successivi all’entrata in vigore del CCII. In particolare:
- Nel 2022, il Decreto Correttivo (D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83) ha introdotto modifiche migliorative e chiarito alcuni aspetti procedurali e documentali per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento . Si è trattato di recepire le prime prassi applicative emerse con la vecchia L.3/2012 e di coordinare le nuove norme con la Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency).
- Nel 2024, un ulteriore intervento (Decreto Correttivo “Ter” – D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136) ha apportato modifiche sostanziali al concordato minore . Di particolare rilievo è l’introduzione del comma 2-bis all’art. 75 CCII, che offre una tutela aggiuntiva al debitore persona fisica proprietario di una prima casa gravata da mutuo ipotecario. In base a questa nuova disposizione, se il debitore è in regola con le rate scadute del mutuo (o le paga prima di presentare la domanda) e il giudice autorizza, il piano di concordato può prevedere la continuazione del pagamento dilazionato del mutuo alle scadenze originarie, senza liquidare l’immobile . In sostanza, oggi un piccolo imprenditore sovraindebitato può salvare la propria abitazione principale dalla vendita forzata, continuando a pagarne il mutuo regolarmente durante e dopo il concordato, a condizione che ciò non danneggi gli altri creditori (il Gestore dovrà attestare che il creditore ipotecario non ricaverebbe di più pignorando e vendendo la casa) . È una novità di grande impatto pratico, pensata per favorire la “ripartenza” del debitore senza privarlo del tetto familiare.
- Sempre nel 2024, il legislatore ha chiarito la questione dei “debiti misti” di cui si è detto sopra: è stato stabilito che il debitore non consumatore può includere tutti i debiti (personali e d’impresa) nel concordato minore , mentre il consumatore puro utilizzerà la diversa procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Questo principio – già anticipato – è stato sostenuto anche dalla giurisprudenza di merito (es. Trib. Piacenza 22/5/2025) .
Da ultimo, giova inquadrare il concordato minore nel sistema integrato delle procedure di sovraindebitamento delineato dal Codice della crisi. Accanto ad esso, infatti, troviamo: (a) la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII), destinata esclusivamente alle persone fisiche consumatrici meritevoli, nella quale non è previsto il voto dei creditori ma il giudice valuta la fattibilità e l’equità del piano; (b) la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268–277 CCII), che è l’equivalente di una procedura fallimentare semplificata per i debitori non fallibili, con nomina di un liquidatore che vende i beni e ripartisce il ricavato ai creditori, e possibilità di esdebitazione finale; (c) l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), nuovo istituto che consente al debitore persona fisica privo di beni di ottenere la cancellazione totale dei debiti senza alcun pagamento (una sorta di “fresh start” gratuito), purché abbia tenuto un comportamento meritevole e non abbia già usufruito di altre procedure . Quest’ultima procedura – una novità assoluta dal 2022 – rappresenta una valvola di sicurezza per i casi umani più disperati: se il debitore onesto non possiede nulla di significativo da liquidare, il tribunale può comunque concedergli l’esdebitazione integrale, a patto che la sua insolvenza non sia dovuta a dolo o colpa grave e che non abbia abusato di strumenti come il concordato in passato .
In sintesi, il quadro normativo italiano, aggiornato al 2026, offre una serie di percorsi di gestione della crisi da sovraindebitamento calibrati sulle caratteristiche del debitore. Il concordato minore è il percorso adatto per l’imprenditore “minore” e figure affini, offrendo flessibilità (continuare l’attività o liquidare in parte i beni) e poteri negoziali (voto dei creditori) simili a quelli di un concordato preventivo ordinario , ma con oneri procedurali ridotti e su misura per realtà di piccole dimensioni. Nei prossimi paragrafi vedremo come si svolge concretamente questa procedura, quali sono i passi da compiere dal momento in cui si riceve un atto di riscossione o un precetto, e quali strategie si possono adottare per proteggere i propri beni e trovare una soluzione sostenibile al peso dei debiti.
Procedura passo-passo: come funziona il concordato minore
Vediamo ora nel pratico cosa accade e cosa bisogna fare per accedere al concordato minore, passo dopo passo. Immaginiamo il caso di un piccolo imprenditore (o professionista) che si trova sommerso dai debiti e magari ha appena ricevuto una cartella esattoriale o un atto di pignoramento. Quali sono le tappe da seguire? Quali tutele scattano durante la procedura? E come si arriva alla chiusura con la cancellazione dei debiti residui?
1. Valutazione iniziale e coinvolgimento di un OCC
Il primo step è riconoscere di essere in uno stato di sovraindebitamento e decidere di attivarsi prontamente. È altamente consigliabile rivolgersi subito a professionisti esperti (come l’Avv. Monardo e il suo team) o direttamente a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Gli OCC sono enti (spesso istituiti presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati, le Camere di Commercio, ecc.) autorizzati a nominare un Gestore della crisi, figura chiave che assisterà il debitore nella procedura. Il Gestore/OCC esaminerà la tua situazione economica, ti indicherà i documenti necessari e inizierà a predisporre con te una proposta di concordato minore adatta al tuo caso. In questa fase preliminare si valuta: il totale dei debiti, la natura dei creditori (quanti privilegiati, quanti chirografari, eventuali crediti fiscali), i beni e redditi disponibili, e la fattibilità di un piano di rientro parziale. Si verifica anche l’assenza di cause ostative (ad es. eventuali atti in frode, procedure fallimentari pendenti, precedenti esdebitazioni negli ultimi 5 anni – queste ultime vieterebbero l’accesso per il consumatore ex art. 69, mentre per il concordato minore la meritevolezza sarà valutata soprattutto come assenza di frodi ).
Documenti da preparare: è fondamentale raccogliere tutta la documentazione sui debiti (cartelle esattoriali, avvisi, mutui, finanziamenti, decreti ingiuntivi, fatture non pagate, ecc.), nonché l’elenco dei beni di proprietà (immobili, conti correnti, veicoli) e delle eventuali entrate (stipendi, pensioni, redditi d’impresa). Per gli imprenditori è richiesta anche la documentazione contabile degli ultimi esercizi (bilanci, registri fiscali, dichiarazioni dei redditi) . La legge prevede espressamente che l’imprenditore che chiede il concordato minore depositi le scritture contabili obbligatorie, pena l’inammissibilità della domanda . Se qualche documento contabile manca (es. per imprese agricole in contabilità semplificata o cessate attività), dovrà comunque essere fornita una ricostruzione attendibile della situazione economico-patrimoniale .
Una volta raccolti i dati, il Gestore/OCC elabora insieme al debitore la proposta di concordato e la relazione di fattibilità. Qui si decide, in sostanza, la strategia: ad esempio, se l’attività è ancora valida, si opterà per un piano in continuità, prevedendo che il debitore continui a lavorare e destini ai creditori parte dei futuri guadagni. Se invece l’azienda è ferma o decotta, si punterà a un piano liquidatorio (magari vendendo alcuni beni, ma con l’apporto di liquidità aggiuntiva da terzi per soddisfare i creditori almeno in parte). Si stabilisce anche se classare i creditori in categorie omogenee (facoltativo): spesso si creano classi separate per, ad esempio, creditori con garanzie reali (banche ipotecarie), creditori privilegiati (Erario, INPS), fornitori strategici da pagare in misura maggiore per mantenere rapporti, e restanti creditori chirografari. La possibilità di classificazione è espressamente riconosciuta dal rinvio alle norme del concordato preventivo . Bisogna però ricordare che, come detto, non si può alterare la graduazione delle cause di prelazione: i crediti privilegiati (come i tributi con privilegio) non possono essere degradati al rango chirografario né soddisfatti in misura inferiore senza consenso, se non nei limiti consentiti dalle norme (ad esempio, per i tributi con privilegio c’è la possibilità di cramdown fiscale, come vedremo) .
Il Gestore della crisi, al termine dell’analisi, redige una relazione attestativa sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano e convenienza per i creditori. Questo documento indipendente è fondamentale per dare credibilità alla proposta: il giudice e i creditori lo leggeranno per capire se il piano è realistico e conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Ad esempio, l’attestatore deve confermare che se il debitore offre il 30% ai chirografari, quella percentuale è almeno pari o superiore a quanto essi avrebbero da una liquidazione dei beni. Oppure, se nel piano in continuità si propone di mantenere il pagamento di un mutuo ipotecario sulla casa (grazie al nuovo art. 75 c.2-bis), l’attestatore dovrà certificare che il creditore ipotecario non otterrebbe di più pignorando e vendendo l’immobile . Tutto deve dunque quadrare in termini di convenienza e fattibilità.
2. Deposito del ricorso in Tribunale e “automatic stay”
Completata la proposta e la documentazione, il debitore – assistito dall’avvocato – deposita un ricorso per l’apertura del concordato minore presso il Tribunale competente (di regola quello del luogo in cui ha il centro principale degli interessi, es. la residenza o sede dell’impresa). Da questo momento si attivano importanti tutele automatiche in favore del debitore. Il Codice della crisi prevede infatti che la presentazione della domanda di concordato minore (o di piano del consumatore) sospende automaticamente i procedimenti esecutivi in corso . Si tratta di una misura protettiva immediata: se erano in atto pignoramenti, aste immobiliari, fermi amministrativi o trattenute sullo stipendio, tutto viene congelato. Non solo: durante la pendenza della procedura i creditori non possono iniziare nuove azioni esecutive o cautelari (come sequestri) nei confronti del debitore, salvo autorizzazione del giudice . Questo “automatic stay” mira a evitare la corsa disordinata dei singoli creditori e a preservare l’integrità del patrimonio in vista dell’accordo concorsuale. È bene evidenziare che sotto la L.3/2012 la protezione scattava solo con l’ammissione da parte del giudice, mentre ora scatta già al deposito della domanda (anche “in bianco”) , colmando una lacuna del vecchio sistema. Dunque, appena si deposita il ricorso per concordato minore, tutti i pignoramenti sono sospesi (restano però esclusi dalla sospensione eventuali creditori particolari come quelli alimentari – es. assegni di mantenimento – o altri crediti impignorabili per legge) . Attenzione: se un’esecuzione immobiliare è già arrivata alla fase dell’asta con aggiudicazione prima della domanda di concordato, quella vendita rimane valida e non può essere “annullata” dal concordato . Questo significa che è cruciale muoversi tempestivamente, prima che l’iter esecutivo compia passi irreversibili (una volta aggiudicato un immobile a terzi, non si torna indietro).
Oltre alla sospensione delle esecuzioni, il tribunale – ricevuto il ricorso – svolge un controllo preliminare di regolarità. Se il materiale è completo e non ci sono evidenti cause di inammissibilità, il giudice fissa un decreto di apertura della procedura, nominando formalmente il Gestore (se non già designato dall’OCC) e disponendo l’inizio della fase di votazione dei creditori (nel caso del concordato minore). Nel decreto il tribunale può confermare e integrare le misure protettive (ad esempio può specificare che è sospeso anche un eventuale sequestro conservativo, ecc.) . In alcuni casi, specie se la documentazione presenta carenze sanabili, il giudice può concedere un termine per integrazioni oppure assumere provvedimenti urgenti. Ad esempio, qualora il debitore depositi un ricorso incompleto (“domanda in bianco”), può ottenere dal tribunale misure protettive immediate e un termine (max 60-90 giorni) per depositare il piano e la proposta definitiva . Questa possibilità è analoga al “concordato preventivo in bianco” delle grandi imprese e serve proprio a consentire di bloccare subito i creditori mentre si perfeziona il piano con calma. Anche l’esperto negoziatore della crisi (figura prevista dal D.L. 118/2021 per le imprese in composizione negoziata) in certi casi può chiedere misure protettive durante le trattative, ma nel concordato minore classico si va direttamente col ricorso concorsuale.
3. Il voto dei creditori sulla proposta
Una volta aperta la procedura, si entra nel vivo con il coinvolgimento dei creditori. Il Gestore nominato cura le comunicazioni a tutti i creditori risultanti dall’elenco: ciascuno riceve la copia della proposta e del piano, della relazione del Gestore e del decreto di apertura. A differenza del piano del consumatore (dove i creditori non votano), nel concordato minore la maggioranza dei creditori deve approvare la proposta perché questa possa essere omologata . La legge (art. 79 CCII) stabilisce che la proposta di concordato minore si intende approvata dai creditori che rappresentano almeno la maggioranza dei crediti ammessi al voto . Dunque è una maggioranza per valore del credito, non per teste: occorre sommare gli importi dei crediti di chi dice “sì” e verificare che superino il 50% del totale. Alcune precisazioni: i creditori privilegiati o con ipoteca entrano nel computo del voto solo se la proposta prevede per loro un pagamento parziale o dilazionato (ossia se subiscono una qualche falcidia o modifica dei diritti) . Se invece un creditore privilegiato è soddisfatto integralmente secondo le regole (ad esempio pagato al 100% anche se in forma rateale con interessi legali), allora non ha diritto di voto e non conta ai fini delle maggioranze – esattamente come avviene nel concordato preventivo. In pratica, spesso i creditori privilegiati come il Fisco o le banche votano perché generalmente la proposta implica per loro uno stralcio (ad esempio pagamento parziale di sanzioni e interessi, o abbattimento di quota chirografaria per la parte non coperta da garanzia). I creditori chirografari votano sempre, in quanto subiscono per definizione una falcidia (se fossero pagati al 100% non ci sarebbe bisogno del concordato!). La legge consente inoltre di creare classi di creditori e raccogliere il voto per classi, ma ai fini dell’approvazione del concordato minore sembra sufficiente la maggioranza assoluta dei crediti votanti complessivamente, senza richiedere maggioranze per ciascuna classe (diversamente da quanto accade nel concordato preventivo con classi, dove serve sia la maggioranza generale che quella in ogni classe dissenziente). Su questo punto si applicano “nei limiti” le norme del concordato preventivo – ad es. gli artt. 84 e 112 CCII – e la Cassazione ha interpretato tali limiti nel senso che la par condicio e l’ordine delle prelazioni vanno comunque rispettati come visto , ma senza introdurre ulteriori formalità non espressamente previste per il concordato minore .
La modalità di voto è solitamente scritta o telematica: il Gestore invia ai creditori una scheda per esprimere l’assenso o il dissenso entro un termine. Non è richiesta l’adunanza fisica dei creditori in udienza (semplificando rispetto alle procedure maggiori). Se un creditore non restituisce il voto, solitamente viene conteggiato come dissenziente (voto contrario) ai fini della percentuale, salvo diverse indicazioni del tribunale. È dunque interesse del debitore cercare di coinvolgere attivamente i creditori, spiegare loro i benefici del piano rispetto alla liquidazione e invogliarli a esprimere voto favorevole. In alcuni casi il Gestore convoca comunque una riunione informale per discutere il piano con i creditori principali prima del voto, specie se vi sono classi o trattamenti differenziati da chiarire.
Cram down fiscale: merita una menzione particolare la posizione dell’Erario (Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione) e degli enti previdenziali. Questi creditori pubblici, spesso detentori di crediti privilegiati significativi, potrebbero votare contro la proposta per politica di rigore. Ebbene, l’art. 80 comma 3 CCII prevede che il tribunale può omologare ugualmente il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’Erario o degli enti previdenziali, purché la proposta risulti più conveniente della liquidazione per tali enti . È il meccanismo noto come cram-down fiscale: in pratica, se dal piano il Fisco otterrà – secondo le attestazioni – ad esempio il 20% dei propri crediti, mentre in caso di liquidazione ne recupererebbe solo il 5%, il giudice può decidere di “forzare” la volontà contraria dell’Erario e approvare ugualmente il concordato . Questo evita che un singolo grande creditore pubblico possa bloccare la soluzione della crisi quando questa risulti comunque più vantaggiosa per le casse pubbliche rispetto all’alternativa liquidatoria. Il cram-down fiscale è una novità molto importante (introdotta nel sovraindebitamento dal 2021 e ora codificata nell’art. 80 CCII) che di fatto consente di trattare e ridurre i debiti tributari nel concordato minore, senza che l’Agenzia delle Entrate possa opporsi, a condizione di rispettare il parametro della convenienza economica comprovata . Attenzione però: il cram-down vale solo per la mancata adesione del Fisco; non consente invece al debitore di discriminare il Fisco peggiorandone il trattamento senza motivo. Come rilevato dalla Corte d’Appello di Genova nel 2025, il concordato minore non deve trasformarsi in un “condono personalizzato” dove il debitore paga magari i fornitori e azzera i tributi: proposte del genere sarebbero contrarie ai principi di equità e verrebbero respinte per abuso .
4. Udienza di omologazione davanti al giudice
Raccolti i voti, il Gestore riferisce l’esito. Se la maggioranza non è raggiunta (salvo il caso di cram-down fiscale appena visto), la procedura di concordato minore non potrà proseguire verso l’omologazione e verrà chiusa con esito negativo. Il debitore a quel punto rimane esposto alle azioni esecutive dei creditori (che riprenderanno dopo la fine della protezione) e potrà eventualmente ripiegare sulla liquidazione controllata o su un accordo stragiudiziale. Se invece la proposta è approvata dai creditori, si passa alla fase finale: l’udienza di omologazione dinanzi al tribunale. In questa sede, il giudice deve verificare il rispetto di tutti i requisiti di legge e decidere se omologare (cioè rendere effettivo) il concordato minore, rendendolo vincolante per tutti i creditori inclusi.
Anzitutto, il tribunale controlla d’ufficio che non sussistano cause di inammissibilità o irregolarità formali: ad esempio, verifica di nuovo l’assenza di atti in frode ai creditori (sentendo eventualmente il Gestore), il rispetto del principio di par condicio e delle prelazioni come già sottolineato (il mancato rispetto delle regole di prelazione costituisce ex se motivo di inammissibilità rilevabile d’ufficio ), nonché la corretta formazione delle classi e delle maggioranze . Inoltre, se qualche creditore dissenziente ha proposto opposizione all’omologazione (facoltà prevista dalla legge), il giudice ne valuterà i motivi. Ad esempio, un creditore può eccepire che il piano non è conveniente per lui rispetto alla liquidazione, oppure che il debitore ha dolo, ecc. Il tribunale, similmente a quanto avviene nel concordato preventivo, effettua anche un vaglio sulla fattibilità del piano e – in misura attenuata – sulla condotta del debitore. Pur non essendoci un requisito formale di meritevolezza nel concordato minore, in sede di omologa il giudice tiene conto della affidabilità del debitore rispetto agli impegni futuri del piano . Ad esempio, se il debitore ha sempre evaso le imposte e nel piano promette di pagare regolarmente per 5 anni, il giudice esaminerà con rigore se tale promessa è credibile o se la precedente condotta negligente fa dubitare della sostenibilità del piano . Una sentenza della Cassazione (n. 2963/2024) ha evidenziato proprio che, ai fini dell’omologa, il giudice deve valutare non solo la regolarità del piano ma anche le cause del sovraindebitamento e il comportamento pregresso del debitore, per formulare un giudizio di affidabilità prospettica rispetto all’esecuzione del piano . Nel caso, ad esempio, di una società che per anni non aveva adottato alcuna strategia per pagare debiti fiscali e presenta un piano molto ottimistico, il Tribunale di Ferrara ha negato l’omologa ritenendo mancante il requisito di minima affidabilità e prudenza, senza nemmeno concedere termini per modificarlo . Dunque, un consiglio pratico: presentarsi all’omologazione con un piano ben preparato e credibile, e magari con qualche adempimento già effettuato (ad esempio versamenti iniziali o regolarizzazione di comportamenti, come il pagamento delle rate scadute di mutuo per tenersi la casa, ecc.), aiuta a superare il vaglio del tribunale.
Se tutte le condizioni sono rispettate – maggioranze ok, convenienza rispettata, piano fattibile, niente frodi – il tribunale emette il decreto di omologazione. Da quel momento, il concordato minore diventa vincolante per tutti i creditori coinvolti, anche per quelli che non hanno votato o che hanno votato contro. Gli effetti principali dell’omologa sono: (a) cristallizzazione definitiva della situazione debitoria secondo il piano (gli importi e le scadenze previsti nel concordato sostituiscono le originarie obbligazioni); (b) cessazione di eventuali pendenze giudiziarie individuali (i decreti ingiuntivi, le cause esecutive ecc. perdono oggetto, salvo riattivarsi solo in caso di successivo inadempimento del piano); (c) nomina, se del caso, di un liquidatore giudiziale per compiere gli atti dispositivi previsti dal piano (ad esempio vendita di un immobile, incasso di crediti, ecc.) – spesso però, nel concordato minore, tali funzioni possono essere svolte dallo stesso Gestore come ausiliario; (d) prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, se il piano è in continuità, sotto la vigilanza del Gestore; (e) inizio del decorso per l’esdebitazione finale del debitore. È importante notare che, a differenza di un accordo stragiudiziale, il concordato omologato costituisce un titolo con forza esecutiva: se il debitore non rispetta le scadenze previste, i creditori potranno a loro volta agire per l’esecuzione forzata del piano (entro i limiti delle percentuali omologate).
5. Esecuzione del piano e esdebitazione del debitore
Dopo l’omologazione, si passa alla fase di esecuzione del concordato minore. Il debitore (o l’eventuale liquidatore nominato) dovrà attuare quanto promesso: ad esempio pagare le rate concordate ai vari creditori, alienare i beni indicati nel piano e distribuire le somme, fare eventuali atti societari se previsti, ecc. Il Gestore della crisi rimane generalmente coinvolto con compiti di monitoraggio: verifica che il debitore effettui i pagamenti ai creditori come stabilito e riferisce al giudice in caso di problemi. Se il piano si protrae per diversi anni, il debitore dovrà inviare periodicamente rendiconti al Gestore. Dal canto loro, i creditori sono tenuti a rispettare la moratoria eventualmente prevista: la legge permette infatti di differire il pagamento dei creditori muniti di privilegio/ipoteca anche fino a 2 anni dall’omologazione (come nel concordato preventivo), purché durante tale periodo il debitore adempia regolarmente gli obblighi del piano . Durante l’esecuzione, i creditori non possono più intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali – sono vincolati al piano omologato.
Se il debitore adempie regolarmente quanto stabilito nel piano (ossia paga la percentuale concordata a ciascuno, o rispetta le altre obbligazioni assunte come liquidare certi cespiti etc.), potrà godere del beneficio dell’esdebitazione a fine procedura. L’esdebitazione nel concordato minore significa che vengono definitivamente cancellati tutti i debiti residui non soddisfatti nel piano, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge. La normativa vigente, infatti, consente di liberare il debitore sovraindebitato da ogni obbligazione pregressa rimasta insoluta, con alcune eccezioni di ordine generale (ad esempio, analogamente al fallimento, potrebbero restare esclusi dall’esdebitazione eventuali debiti per sanzioni penali o per obblighi di mantenimento familiare, che per loro natura non sono “stralciabili”; ma si tratta di casi particolari). Già l’omologazione in sé ha un effetto di novazione delle obbligazioni secondo i termini del piano. Al termine dell’esecuzione, su istanza del debitore, il tribunale emette il decreto di chiusura e di esdebitazione, sancendo che il debitore è libero da ogni ulteriore obbligo verso i creditori anteriori. A quel punto il soggetto sovraindebitato può davvero ripartire con la propria vita economica “pulita”, avendo pagato solo la parte che realisticamente poteva permettersi.
Esempio pratico: Tizio è un artigiano sovraindebitato con €200.000 di debiti totali (inclusi €50.000 di debiti fiscali privilegiati, €50.000 di debiti bancari chirografari e €100.000 verso fornitori chirografari). Ha una piccola falegnameria ancora in attività e una casa gravata da mutuo residuo di €80.000 (valore casa €120.000). Con l’aiuto di un OCC, Tizio propone un concordato minore in continuità: mantiene l’attività e grazie ai ricavi futuri promette di pagare €2.000 al mese per 5 anni ai creditori (totale €120.000). Inoltre, beneficia del cramdown fiscale: propone al Fisco di pagare €30.000 sui €50.000 dovuti (cioè il 60%, molto di più di quanto otterrebbe vendendo la casa, dove forse il privilegio frutterebbe solo 30-40%). Ai fornitori e alla banca offre una percentuale minore (ad esempio 50%) in quanto chirografari. Grazie al nuovo art.75 co.2-bis, Tizio mantiene la casa: continua a pagare le rate mutuo di €500/mese normalmente e non include la casa nel patrimonio da liquidare, dimostrando che così la banca ipotecaria è soddisfatta integralmente e che vendendo l’immobile non ci sarebbe un surplus significativo per gli altri creditori. I creditori votano sì (il Fisco stesso potrebbe votare contro, ma il giudice omologa comunque perché la proposta è conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione ). Tizio esegue il piano per 5 anni, versando i €120.000 pattuiti sotto controllo OCC, e continua a pagare il mutuo casa fuori piano. Al termine: i debiti verso fornitori e banca risultano pagati al 50% e si intendono saldati, il debito fiscale è stato pagato al 60% e il residuo è cancellato, Tizio ha conservato la casa (sta finendo di pagare il mutuo direttamente). Il tribunale lo esdebita dai rimanenti debiti (€80.000 circa rimasti impagati vengono annullati). Tizio può così proseguire l’attività senza zavorre e con la casa salva.
Se invece il debitore non rispetta il piano (ad es. salta i pagamenti concordati, o non riesce a vendere un bene e non propone alternative), il concordato minore può andare incontro a risoluzione. Di regola, il tribunale – su segnalazione del Gestore o su ricorso di un creditore – dichiara risolto il concordato se l’inadempimento è significativo. A seguito della risoluzione, i creditori riacquistano per intero i loro diritti (salvo imputare quanto eventualmente ricevuto in acconto) e possono riprendere le azioni esecutive individuali. Non solo: in alcuni casi, il tribunale può aprire d’ufficio una procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore inadempiente (soprattutto se emergono atti in frode o se il piano fallisce per ragioni imputabili al debitore). Per questo è cruciale impostare un piano sostenibile ed eseguire con puntualità gli obblighi presi: la seconda chance offerta dal concordato va sfruttata con massima diligenza, pena il ritorno allo scenario peggiore (esecuzioni sui beni residui e rischio di dover poi ricorrere a una liquidazione concorsuale forzata).
Riassumendo la procedura in 8 passi fondamentali:
- Analisi iniziale e preparazione del piano con l’ausilio di OCC/legali – verifica requisiti, raccolta documenti, elaborazione proposta e relazione attestatrice.
- Deposito del ricorso in tribunale – da quel momento stop automatico a pignoramenti e azioni esecutive ; il giudice apre la procedura se la domanda è ammissibile.
- Comunicazione ai creditori e raccolta dei voti – i creditori esprimono il loro consenso/dissenso entro il termine, formando la maggioranza richiesta (oltre 50% dei crediti) .
- Udienza di omologazione – il giudice verifica regolarità, convenienza e fattibilità; decide su eventuali opposizioni e può omologare anche senza il voto favorevole del Fisco se il piano per esso è più conveniente della liquidazione .
- Esecuzione del piano omologato – il debitore attua gli impegni (pagamenti, cessioni di beni ecc.) sotto la supervisione del Gestore; i creditori ricevono quanto stabilito e non possono agire al di fuori del piano.
- Conclusione della procedura – a completamento degli adempimenti, il tribunale dichiara eseguito il concordato.
- Esdebitazione – il debitore ottiene l’esdebitazione dai debiti residui non soddisfatti, uscendo finalmente dall’incubo debitorio libero da obbligazioni pregresse.
- (Eventuale risoluzione) – se il debitore inadempie gravemente, su istanza, il tribunale può risolvere il concordato; i debiti originari “resuscitano” e i creditori tornano liberi di agire, salvo l’apertura di una liquidazione controllata per tutelarli.
Con questa roadmap, hai un quadro del funzionamento del concordato minore. Nei paragrafi successivi affronteremo in chiave pratica cosa fare dopo la notifica di atti di riscossione o esecutivi, quali difese immediate attivare, e come integrare eventualmente la procedura di concordato con altre soluzioni (come le definizioni agevolate fiscali), nonché gli errori da non commettere lungo il percorso.
Cosa fare dopo la notifica di un atto: termini, scadenze e diritti del debitore
Una situazione tipica in cui un debitore sovraindebitato si allarma e cerca aiuto è la notifica di un atto da parte di un creditore, specialmente se pubblico. Può trattarsi di una cartella esattoriale dell’Agenzia Entrate-Riscossione, di un avviso di intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria o fermo amministrativo, fino ad arrivare a un atto di pignoramento vero e proprio (presso terzi o immobiliare). Questi atti scandiscono le tappe della riscossione forzata e conoscere i termini e i diritti del contribuente/debitore ad ogni fase è essenziale per attivare tempestivamente le difese opportune.
Vediamo i principali atti e le relative azioni possibili:
- Cartella di pagamento (cartella esattoriale): è di solito il primo atto con cui l’Agente della Riscossione (AER) richiede il pagamento di somme iscritte a ruolo (es. imposte non pagate, contributi INPS, sanzioni del Codice della Strada). Entro 60 giorni dalla notifica, il destinatario deve pagare l’importo richiesto oppure può presentare ricorso se ritiene la cartella illegittima (ad esempio perché il tributo è già prescritto o perché non ha ricevuto l’atto presupposto). Il ricorso, per le cartelle relative a tributi, va proposto dinanzi alla Commissione Tributaria competente entro 60 giorni, eventualmente chiedendo la sospensione dell’esecuzione. Se la cartella riguarda crediti non tributari (es. multe stradali), il ricorso può andare al giudice ordinario. In alternativa al ricorso, il debitore in questi 60 giorni può chiedere una rateizzazione all’Agenzia Entrate-Riscossione: con una domanda semplice (anche online) ha diritto a dilazionare il debito fino a 72 rate mensili (6 anni) se l’importo supera €120, oppure fino a 120 rate (10 anni) in caso di comprovata grave e duratura difficoltà economica. La presentazione della domanda di rateazione blocca nuove azioni esecutive e, se accolta, impedisce ipoteche/pignoramenti finché si rispettano le rate. Attenzione: trascorsi i 60 giorni senza pagamento né ricorso, la cartella diventa definitiva e il concessionario può agire: tipicamente dopo ulteriori 30 giorni invia un sollecito/intimazione e poi avvia misure come fermo auto o pignoramenti. Dunque è fondamentale non ignorare una cartella esattoriale – valutare subito con un professionista se ci sono vizi formali (notifica nulla, importi errati, prescrizione maturata) per fare ricorso e congelarla, oppure se conviene aderire a procedure di definizione agevolata (rottamazione) o chiedere dilazioni. Nel frattempo, iniziare a considerare soluzioni globali (come il concordato minore se i debiti complessivi sono insostenibili) è saggio.
- Intimazione di pagamento: è un sollecito che AER invia quando la cartella è rimasta impagata oltre i 60 giorni. Dà un ultimo termine di 5 giorni per pagare prima di procedere con l’esecuzione forzata. Se ricevi un’intimazione, significa che sei a ridosso di azioni esecutive. Hai comunque il diritto di pagare/rateizzare anche in questa finestra (la rateazione può essere richiesta entro i 5 giorni evitando l’esecuzione). In parallelo, se l’intimazione arriva a sorpresa (magari la cartella originaria non ti era mai giunta), puoi contestarla per mancanza di notifica degli atti precedenti, tramite ricorso in Commissione Tributaria entro 60 giorni. L’intimazione di per sé non è impugnabile per motivi sul merito del debito (che andavano contestati sulla cartella), ma può contenere vizi formali sfruttabili (come la notifica oltre i termini). Comunque, alla ricezione di un’intimazione, oltre a queste reazioni immediate, dovresti assolutamente considerare che l’agente di riscossione è pronto a pignorare: non aspettare il pignoramento! Valuta immediatamente con l’avvocato la possibilità di presentare una domanda di concordato minore o altro strumento per bloccare le esecuzioni (ricorda che con il deposito della domanda le esecuzioni si sospendono ).
- Preavviso di fermo amministrativo: è la comunicazione con cui la Riscossione avvisa il debitore che, se non paga entro 30 giorni, procederà a iscrivere un fermo sul veicolo di sua proprietà. Il fermo amministrativo impedisce di utilizzare il mezzo e si rimuove solo pagando o ottenendo una rateazione. Il preavviso non è un vero atto impugnabile nel merito (perché il debito deriva da cartelle già notificate), ma è un segnale importante. In questi 30 giorni il debitore può: pagare il dovuto; chiedere la rateazione (che sospende l’iscrizione del fermo); oppure se ravvisa irregolarità, presentare istanza di autotutela all’AER (ad esempio se il veicolo serve per attività lavorativa indispensabile si può chiedere di non iscrivere il fermo, allegando prove). Ricorda che i beni strumentali di imprese e professionisti (es. automezzo per attività) oggi non dovrebbero essere soggetti a fermo sopra certi limiti, ma serve dialogare con AER. Se stai per avviare un concordato minore, segnala all’AER di essere in fase di composizione della crisi: talvolta l’ente può soprassedere dal fermo in attesa della procedura, specie se informato che stai predisponendo un piano con l’OCC. Legalmente, comunque, il preavviso di fermo è l’ultimo campanello prima che ti blocchino l’auto: agire rapidamente è fondamentale.
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca: analoga al preavviso di fermo, ma riferita a immobili. Per debiti sopra €20.000, AER deve preavvisare almeno 30 giorni prima di iscrivere ipoteca sui tuoi immobili. Anche qui, in quel lasso di tempo puoi evitare l’ipoteca pagando o dilazionando. L’ipoteca esattoriale è insidiosa perché non richiede autorizzazione del giudice e vincola il bene (pur non causando esproprio immediato, ne riduce la commerciabilità e prepara il terreno per eventuale esecuzione). Se ricevi tale comunicazione, valuta se ci sono gli estremi per un ricorso (ad esempio, se il debito è sotto soglia o se l’AER non ha rispettato le norme procedurali) – la Cassazione in passato ha annullato ipoteche iscritte senza il dovuto preavviso o per importi bassi. Altrimenti, cerca di evitare l’iscrizione negoziando col fisco (rateazione) o presentando la domanda di concordato minore: con il deposito della domanda, l’ipoteca giudiziale non può essere iscritta, ma quella esattoriale (legale) in teoria neppure, poiché si tratta di un atto esecutivo e la sospensione dovrebbe comprenderlo . Tuttavia, la legge non menziona espressamente le ipoteche tra le misure protettive automatiche, creando un vuoto interpretativo . Meglio quindi prevenire: se sei avviato verso il concordato, puoi chiedere al giudice di confermare che la sospensione copra anche l’ipoteca (ai sensi dell’art. 54 CCII analogico), oppure proporre all’AER di attendere.
- Atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi): questo è il passo concreto dell’esecuzione. Se arriva un pignoramento presso terzi (es. notifica dell’atto ex art. 72-bis DPR 602/73 per crediti verso terzi, tipicamente pignoramento del conto corrente o dello stipendio/pensione presso il datore di lavoro), o un pignoramento immobiliare (atto di pignoramento trascritto sulla casa, con contestuale atto di citazione per l’esecuzione), siamo nella fase avanzata. Anche qui esistono termini precisi per reagire:
- Per un pignoramento del conto corrente, spesso l’effetto è immediato (il saldo viene bloccato). Si può tentare di negoziare con AER una sblocco parziale in cambio di un piano di rientro, ma formalmente l’unica via legale è un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi davanti al giudice competente (Tribunale) se vi sono vizi (es. notifica nulla della cartella, prescrizione sopravvenuta, errore nell’importo). L’opposizione va proposta nei termini di legge (20 giorni dall’atto per contestare vizi formali dell’atto di pignoramento, oppure anche successivamente per contestare il diritto a procedere se la cartella è nulla, ma meglio agire subito) e di solito va chiesta con urgenza la sospensione dell’esecuzione al giudice.
- Per un pignoramento dello stipendio o pensione, vale lo stesso: quell’atto notifica al datore di lavoro di trattenere una quota (di regola 1/5) dello stipendio. Si può fare opposizione se illegittimo o eccessivo (ci sono limiti, ad es. non pignorabilità di stipendi sotto certi importi minimi). Se la tua strategia è proporre concordato, puoi informare il datore e l’AER che hai avviato la procedura: il giudice dell’esecuzione potrebbe sospendere l’assegnazione delle somme in attesa dell’esito concorsuale. In molti casi, la presentazione di un ricorso per concordato e la sua accettazione da parte del tribunale, comunicata al giudice dell’esecuzione, porta alla chiusura anticipata del pignoramento in corso, perché la soluzione concorsuale prevale (non avrebbe senso proseguire l’esecuzione individuale).
- Per un pignoramento immobiliare, dal momento in cui l’atto è notificato e trascritto, decorrono termini importanti: hai 20 giorni per eventualmente proporre opposizione all’esecuzione (se contestabile il diritto di procedere, ad esempio per prescrizione del credito) o agli atti esecutivi (per vizi formali, come irregolarità nella notifica). Se nulla da opporre, l’asta potrebbe essere fissata dopo qualche mese. Prima che si arrivi all’asta, se stai percorrendo la via del concordato, devi assolutamente intervenire: come visto, il deposito del ricorso sospende le esecuzioni in corso . Quindi presentando la domanda di concordato minore in tribunale e notificandola al giudice dell’esecuzione, l’asta verrà rinviata o il procedimento esecutivo congelato. Se la domanda di concordato dovesse poi sfociare in un’omologazione, la casa potrebbe addirittura restare al debitore se nel piano è prevista la sua non vendita (ad esempio applicando l’art. 75 c.2-bis con mantenimento del mutuo) . Al contrario, se non fai nulla e l’immobile va all’asta, come detto l’aggiudicazione preclude di recuperarlo successivamente .
In tutte queste situazioni post-notifica atto, il punto centrale è: non lasciare decorrere i termini senza agire. Ogni atto ha la sua difesa specifica, ma soprattutto è importante coordinare le difese immediate con una strategia di lungo periodo. Contestare un singolo atto (ad esempio fare ricorso contro una cartella) può guadagnare tempo e magari annullare quella pretesa, ma se la tua condizione è di insolvenza generalizzata, serve comunque una soluzione complessiva (come il concordato, un accordo o la liquidazione controllata). L’Avv. Monardo e il suo staff offrono proprio un servizio integrato in tal senso: da un lato impugnano tempestivamente gli atti esecutivi viziati (ottenendo sospensioni e annullamenti quando possibile), dall’altro predispongono un piano concordatario o di ristrutturazione da presentare in tribunale per risolvere definitivamente lo stato di crisi, bloccando ogni azione e riducendo i debiti.
Riassumiamo alcuni termini chiave per il debitore/contribuente:
- 60 giorni dalla notifica cartella per pagare o fare ricorso (o chiedere rateazione).
- 30 giorni dal preavviso di fermo/ipoteca per agire (pagare, rateizzare, ecc.) prima che scattino.
- 5 giorni dall’intimazione per evitare il pignoramento pagando o accordandosi.
- 20 giorni dalla notifica di pignoramento per eventuali opposizioni legali (in alcuni casi il termine può variare a seconda del vizio da far valere, ma agire entro 20 gg è prudente per non precludere nulla).
- Deposito immediato di domanda di concordato minore (o piano consumatore) per ottenere la sospensione automatica di tutte le esecuzioni in corso . Più presto viene depositata, più atti si potranno bloccare in tempo.
Diritti del contribuente/debitore: oltre ai termini, ricorda che hai sempre diritto a: essere informato correttamente (ogni atto deve indicare le modalità di impugnazione e i riferimenti del credito); accedere agli atti (puoi richiedere all’ente copia delle relate di notifica delle cartelle o degli estratti di ruolo, per verificare eventuali prescrizioni); chiedere la sospensione amministrativa all’ente di riscossione se ritieni vi siano errori (l’AER è tenuta a rispondere entro 220 giorni, ma in quel frattempo la riscossione è sospesa per legge); pagare in forma agevolata se la legge lo consente (vedi rottamazioni e saldo-stralcio, di cui parliamo tra poco); essere trattato con equità e senza azioni esecutive sproporzionate (ci sono limiti di impignorabilità di stipendi/pensioni e regole su cosa l’esattore può pignorare in casa). Un avvocato esperto saprà valutare se tutti questi diritti sono stati rispettati e farli valere in sede giudiziale.
In conclusione, dopo la notifica di un atto di riscossione o esecutivo: valuta immediatamente con un legale gli strumenti di difesa (ricorso, opposizione, istanza di sospensione) e in parallelo inizia a pianificare il risanamento del debito nel suo complesso, specie se hai più cartelle o più creditori che premono. Nel prossimo paragrafo vedremo più in dettaglio le possibili strategie legali di difesa e definizione del debito, dal contestare l’atto ingiusto al negoziare piani di rientro, fino ad arrivare appunto alle procedure concorsuali minori come il concordato.
Difese e strategie legali del debitore: come impugnare, sospendere, contestare o definire il debito
Di fronte a cartelle esattoriali, intimazioni, precetti o pignoramenti, il debitore dispone di una gamma di strategie legali difensive. Tali strategie possono essere combinate per ottenere da un lato l’annullamento o la sospensione degli atti illegittimi, dall’altro una rimodulazione sostenibile del debito quando esso è incontestabile nel merito. Elenchiamo qui le principali opzioni, dal ricorso in sede giudiziaria agli strumenti deflativi e concorsuali:
1. Impugnare gli atti illegittimi (ricorsi e opposizioni):
Se ritieni che un atto sia viziato da errori o violazioni di legge, hai il diritto di impugnarlo davanti all’autorità giudiziaria competente. Ad esempio: – Una cartella esattoriale può essere impugnata in Commissione Tributaria se si basava su un avviso mai notificato o su un debito prescritto; oppure se è stata notificata in modo nullo. Il ricorso deve specificare i motivi (vizi formali o sostanziali) e può portare all’annullamento totale o parziale della pretesa. Durante il processo, è possibile chiedere la sospensione cautelare: se concessa, l’Agente della Riscossione non potrà procedere all’esecuzione fino alla decisione . Un esempio classico: il contribuente eccepisce che la cartella per IRPEF 2015 è stata notificata oltre i termini di decadenza – se il giudice gli dà ragione, la cartella viene annullata e quel debito non è più dovuto. Attenzione però: il ricorso tributario serve solo a contestare giuridicamente il debito (di solito dicendo “non è dovuto per questo motivo”); se invece il debito è corretto ma vuoi solo più tempo o uno sconto, il ricorso non è lo strumento adatto (entrano in gioco rottamazione o concordato, v. oltre).
– Un atto di pignoramento può essere oggetto di opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se contesti proprio il diritto di procedere del creditore (es: “il debito non esiste o è già stato pagato”); oppure di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se contesti vizi formali dell’atto (es: notifica irregolare, importi errati, omessa indicazione di dati essenziali). Le opposizioni vanno presentate al giudice dell’esecuzione (Tribunale) entro termini stringenti e anch’esse possono accompagnarsi a un’istanza di sospensione. Ad esempio, se l’Agente della Riscossione pignora un conto per una cartella notificata 10 anni fa mai seguita da atti interruttivi, puoi fare opposizione eccependo la prescrizione sopravvenuta e chiedendo al giudice di sospendere l’esecuzione (spesso i crediti tributari si prescrivono in 5 anni se non coltivati). Se hai ragione, il pignoramento verrà revocato e il denaro sbloccato.
Fare ricorso o opposizione è quindi la strategia giusta quando ci sono fondati motivi legali per contestare il debito o l’atto: errori procedurali, decadenze, prescrizioni, vizi di sostanza (ad es. sanzioni annullabili per vizio di motivazione, calcoli errati, ecc.). È sempre opportuno farsi supportare da un legale specializzato, perché le norme processuali vanno seguite alla lettera e occorre individuare i motivi di ricorso efficaci. L’Avv. Monardo, ad esempio, effettua un’analisi degli atti e dei contratti sottostanti (compresi mutui e finanziamenti: verifica di usura, anatocismo) per trovare eventuali profili di nullità da far valere. Una cartella potrebbe essere annullabile perché la notifica via pec non era conforme, un pignoramento perché l’ufficiale giudiziario ha violato la legge, un mutuo perché applicava interessi illegali: tutti questi sono tasselli che un avvocato esperto valuta per impostare una difesa mirata.
2. Chiedere la sospensione delle azioni esecutive (tutele d’urgenza):
Spesso non basta fare ricorso: bisogna guadagnare tempo fermando l’azione esecutiva in corso, perché i processi durano e nel frattempo rischieresti il danno (es. casa all’asta). Ecco perché quasi sempre si abbina al ricorso un’istanza di sospensione provvisoria. In sede tributaria, se il contribuente dimostra “fumus boni iuris” (motivi fondati) e “periculum” (danno grave dall’esecuzione), la Commissione Tributaria può sospendere la riscossione fino alla sentenza . In sede civile (esecuzioni), il giudice dell’esecuzione può sospendere l’asta o il pignoramento se reputa plausibili le ragioni del debitore in opposizione. Inoltre, esistono sospensioni amministrative: l’Agenzia Entrate-Riscossione deve sospendere la riscossione su richiesta del debitore se quest’ultimo presenta prova che il debito è inesigibile per cause previste (pagamento avvenuto, sentenza favorevole, prescrizione, ecc.) – in tal caso l’ente ha 200 giorni per verificare, durante i quali non procede ad incassare . C’è poi la già citata sospensione automatica del CCII quando presenti la domanda di concordato minore: uno strumento potentissimo per congelare subito tutto il contenzioso . In pratica, se sei bersagliato da più atti, la protezione concorsuale può essere più rapida e onnicomprensiva di tante sospensive frammentate nei vari giudizi.
Un’altra forma di “sospensione” è quella che deriva da un accordo extra-giudiziale col creditore: a volte, chiedere all’ente creditore di attendere un esito o di valutare un’istanza può convincerlo a non procedere per il momento. Ad esempio, se presenti domanda di rateizzazione dopo un pignoramento, l’AER è tenuta a sospendere le azioni esecutive pendenti (lo dice l’art. 19 DPR 602/73): in sostanza, ottenendo la rateazione anche in extremis, blocchi quel pignoramento (a meno che non sia già avvenuta l’assegnazione delle somme). Oppure, se avvii trattative di composizione negoziata (per le imprese maggiori) e il tribunale concede misure protettive, ottieni un effetto analogo al concordato.
3. Contestare o rinegoziare il debito (transazioni e trattative):
In alcuni casi il debito non è frutto di un semplice atto impositivo, ma di contratti o rapporti continuativi (pensiamo a uno scoperto di conto, a un mutuo in sofferenza, a forniture non pagate). Qui più che un ricorso (che avrebbe tempi lunghi e esito incerto) può essere sensato tentare una trattativa con il creditore. Le banche e le finanziarie, ad esempio, spesso sono disponibili a rinegoziare il debito o fare un saldo e stralcio (accettare un pagamento parziale a chiusura del conto) soprattutto se capiscono che l’alternativa è un fallimento o un lungo contenzioso. Il vantaggio di un accordo stragiudiziale è la rapidità e la riservatezza: puoi ristrutturare il debito “in casa”, senza atti pubblici. Certo, serve capacità negoziale e conoscere le leve giuste: l’Avv. Monardo, forte di esperienza in diritto bancario, ad esempio spesso procede così per i suoi assistiti: analizza il contratto di mutuo o finanziamento per individuare eventuali oneri illegittimi (usura, interessi ultralegali non pattuiti, commissioni anatocistiche) e li contesta alla banca, prospettando il rischio di una causa; parallelamente propone una soluzione transattiva – ad esempio: “Cliente salda subito il 50% del debito e voi rinunciate al resto”. Se la banca comprende che potrebbe perdere in giudizio su quei profili o comunque recupererebbe di meno vendendo un bene all’asta, potrebbe accettare. Lo stesso vale con fornitori commerciali: offrire un piano di rientro rateale o uno stralcio immediato di parte del credito può convincerli, specie se sanno della tua situazione precaria e preferiscono “pochi, maledetti e subito” piuttosto che attendere incerti esiti concorsuali. Queste transazioni stragiudiziali non seguono schemi fissi: ogni creditore fa storia a sé. È qui che si apprezza la competenza del professionista nel dialogare con banche e creditori, presentando magari garanzie aggiuntive (es. coinvolgendo un parente che faccia da garante per le nuove scadenze, o offrendo un pegno su un bene per ottenere più fiducia sulla dilazione).
Attenzione però: se intraprendi trattative bilaterali con alcuni creditori, devi evitare di creare diseguaglianze ingiustificate o – peggio – atti che potrebbero essere considerati pagamenti preferenziali revocabili. In una successiva procedura concorsuale, infatti, i pagamenti fatti a pochi creditori a ridosso della procedura potrebbero essere contestati. Meglio quindi condurre le trattative in un quadro trasparente e possibilmente utilizzando strumenti legali formali: ad esempio, per le imprese soggette a crisi di impresa esiste l’accordo di ristrutturazione dei debiti (che richiede l’adesione del 60% dei creditori e l’omologa in tribunale) e la composizione negoziata (con un esperto nominato). Per i non fallibili come piccoli imprenditori e consumatori, non c’è un accordo formalizzato extra-giudiziale se non quello che poi viene omologato come concordato minore o piano del consumatore (che però implicano procedura in tribunale). Tuttavia, nulla vieta di negoziare informalmente e poi, se si raggiunge un’intesa con i principali creditori, di rifletterla in un concordato (che sarà più semplice da far approvare perché quei creditori voteranno a favore). In effetti, un concordato minore negoziato prima con i creditori chiave ha ottime probabilità di successo: è un approccio proattivo, specie con banche e fornitori.
4. Definire il debito con strumenti agevolati (rottamazioni, condoni, saldo e stralcio pubblico):
Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha varato diverse misure di definizione agevolata dei debiti tributari. Si tratta di provvedimenti (noti come rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio, concordato fiscale ecc.) che consentono ai contribuenti di regolarizzare posizioni debitorie con l’Erario a condizioni di favore – ad esempio pagando l’imposta senza sanzioni e interessi, oppure pagando solo una percentuale del dovuto in base all’ISEE, ecc. È fondamentale per un debitore informarsi se c’è una finestra normativa aperta per approfittare di tali definizioni, perché i vantaggi possono essere notevoli. Ad esempio, la recente Rottamazione-Quinquies 2026 (prevista dalla Legge di Bilancio 2026, L. n. 199/2025) permette di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 31/12/2023 versando solo l’importo residuo delle tasse (senza sanzioni né interessi di mora) anche in 18 rate distribuite in 5 anni . Possono rientrare in questa sanatoria le imposte dichiarate e non versate, le liquidazioni automatizzate, e i contributi previdenziali omessi (esclusi quelli da accertamento) . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e la prima rata scade il 31 luglio 2026 . È un’opportunità di ridurre drasticamente il carico: ad esempio su una cartella di €10.000 per IVA non pagata, di cui €4.000 sono interessi e sanzioni, con la rottamazione pagheresti solo €6.000 (magari rateizzati) e il resto verrebbe abbuonato. Altre misure in vigore o recenti includono: la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (se avevi cause tributarie in corso, potevi chiuderle pagando una percentuale modulata sull’esito di primo/secondo grado); il saldo e stralcio 2019 per contribuenti in difficoltà (che permetteva a chi aveva ISEE basso di pagare solo il 16%–35% di alcune cartelle). Bisogna sempre verificare l’attualità di queste norme, perché spesso sono finestra temporali.
Quello che conta è: se c’è una rottamazione aperta, valutane l’adesione. E qui c’è un punto importante: il concordato minore e la rottamazione possono coesistere. In altre parole, nulla vieta di inserire nel piano di concordato la previsione che per i debiti fiscali ammessi a rottamazione tu aderirai a quest’ultima, sfruttandone i benefici. Ad esempio, potresti proporre nel concordato di pagare le cartelle Equitalia secondo le scadenze e gli importi della rottamazione-quinquies (in 5 anni senza interessi) . In questo modo, ottieni un duplice vantaggio: il Fisco sarà più propenso ad accettare (perché comunque incassa tutto il capitale, e nei tempi di legge) e tu beneficerai dell’abbuono di sanzioni e interessi, riducendo il monte debitorio da reperire. Giuridicamente, non c’è conflitto: la Cassazione ha anche affermato che aderire a una definizione agevolata non impedisce di proseguire la procedura concorsuale, purché l’erario riceva quanto previsto in sede agevolata dentro il piano . Dunque, concordato e rottamazione possono andare a braccetto.
Va segnalato inoltre un nuovo strumento inserito nel 2023: il “concordato di ristrutturazione dei debiti fiscali” (art. 63 D.Lgs. 546/1992 modificato), che consente al contribuente, in sede di ricorso tributario, di proporre un accordo all’Agenzia delle Entrate offrendo una quota del debito contestato. Se l’Agenzia accetta e il giudice omologa, la lite si chiude con il pagamento concordato. È una sorta di transazione fiscale giudiziale introdotta dalla riforma Cartabia del processo tributario. Tuttavia, per sovraindebitati la via più pratica rimane la rottamazione e, se non sufficiente, il concordato stesso con cramdown fiscale.
5. Utilizzare gli strumenti concorsuali minori (concordato, piano del consumatore, liquidazione controllata):
Questa è in un certo senso la strategia ultima, già oggetto di questa guida: quando il debito globale è insostenibile, le azioni difensive frammentate non bastano più e occorre un procedimento di composizione della crisi che risolva l’intero indebitamento. Il concordato minore è appunto lo strumento principe se sei un piccolo imprenditore o professionista sovraindebitato con prospettive di risanamento parziale. Permette di congelare il contenzioso , trattare collettivamente col ceto creditorio (anche quello fiscale, superandone l’eventuale dissenso ) e ottenere la cancellazione dei debiti non pagati a fine procedura . Nel frattempo puoi continuare a lavorare, mantenere i beni essenziali (perfino la casa col mutuo grazie alla norma nuova ) e riprendere fiato.
Se però non hai i requisiti per il concordato (ad es. sei un consumatore puro) o se la tua situazione è tale che nemmeno una ristrutturazione parziale è fattibile (magari non hai redditi né patrimonio disponibile), la soluzione potrebbe essere un piano del consumatore o direttamente la liquidazione controllata con eventuale esdebitazione finale . Nel piano del consumatore si ottiene uno stralcio dei debiti come nel concordato, ma senza bisogno di voto dei creditori – conta molto la valutazione del giudice sulla tua meritevolezza . Nella liquidazione controllata, invece, si mettono a disposizione tutti i propri beni (esclusi quelli impignorabili) a un liquidatore nominato dal tribunale, il quale li vende e ripartisce il ricavato ai creditori. È una procedura simile al fallimento, ma pensata per i sovraindebitati non fallibili, con minori formalità. Il vantaggio è che, dopo aver liquidato il possibile, puoi chiedere l’esdebitazione e liberarti dai debiti residui. La liquidazione è insomma il “piano B” quando non si riesce a farne uno di ristrutturazione: i creditori prenderanno quel che c’è (spesso poco) e il debitore, se ha agito onestamente, potrà poi ripartire senza debiti .
Va ricordato che la scelta dello strumento va calibrata caso per caso: l’Avv. Monardo nel primo colloquio analizza la situazione e valuta se è più opportuno tentare subito un concordato minore (perché ad esempio c’è un’attività da salvare e flussi per pagare una parte dei debiti) oppure se consigliare la liquidazione controllata (quando i debiti sono enormi e non proporzionati alle capacità). In ogni caso, l’assistenza professionale garantisce di sfruttare appieno le opportunità offerte dalla legge: ad esempio, un consumatore meritevole potrà ottenere forti riduzioni col piano; un debitore totalmente incapiente, come visto, potrà addirittura aspirare all’esdebitazione “gratuita” ex art. 283 CCII .
Conclusione sulle strategie: impugnare, sospendere, trattare, definire, concorsualizzare. Queste azioni non si escludono a vicenda, anzi spesso vanno coordinate in sinergia. Ad esempio, potrebbe essere sensato: fare ricorso contro alcuni avvisi di accertamento fiscali in cui ci sono errori, e parallelamente includere quei debiti (sub iudice) in un concordato minore per sicurezza, prevedendo magari che se il giudizio darà esito positivo si libereranno risorse per i creditori. Oppure: chiedere la rottamazione per tutte le cartelle rottamabili, e per quelle fuori rottamazione agire con un concordato per spalmare o stralciare il residuo. Ogni mossa deve essere pianificata con visione d’insieme, evitando contraddizioni (ad es. non ha senso fare ricorso sostenendo “non devo nulla” e contemporaneamente in un piano offrire di pagare qualcosa su quello stesso debito – bisogna scegliere la linea, oppure esplicitare nel piano che il pagamento è previsto “in via gradata” solo se l’accertamento venisse confermato).
In definitiva, non esiste un proiettile d’argento unico contro i debiti, ma un arsenale di strumenti: il ruolo del legale esperto è combinarli in modo efficiente per massimizzare la tutela del debitore. L’Avv. Monardo e il suo staff, grazie all’esperienza multidisciplinare, sanno quando è il caso di picchiare duro in tribunale (impugnando cartelle pazze, blocchi illegittimi, interessi usurari) e quando invece è il momento di negoziare o di appellarsi alle procedure concorsuali per ottenere quell’effetto “scudo” e di alleggerimento del debito di cui hai bisogno.
Nel prossimo paragrafo passeremo in rassegna proprio gli strumenti alternativi di soluzione del debito – molti dei quali già citati – per avere uno schema chiaro delle varie opzioni disponibili (dalle rottamazioni fiscali ai concordati, dai piani del consumatore all’esdebitazione). Successivamente elencheremo gli errori da evitare e risponderemo a una serie di domande frequenti per dissipare i dubbi più comuni.
Strumenti alternativi per la soluzione dei debiti: rottamazioni, piani, accordi
In questo segmento forniamo una panoramica comparativa dei principali strumenti a disposizione del debitore in difficoltà per definire i propri debiti in modo agevolato o concordato. Alcuni li abbiamo già descritti, ma li riepiloghiamo per chiarezza evidenziandone caratteristiche, requisiti e benefici.
- Definizione agevolata delle cartelle (Rottamazione): è una misura temporanea prevista da leggi speciali (di solito nelle Leggi di Bilancio). Consente di pagare i carichi affidati all’Agente di Riscossione entro certe date senza sanzioni e interessi di mora, spesso con possibilità di rate. L’ultima in vigore è la Rottamazione-quinquies introdotta dalla L. 199/2025 (Bilancio 2026) . Copre i ruoli dal 2000 al 2023 e ammette debiti da imposte dichiarate e non versate, contributi omessi, ecc. Il pagamento può avvenire in un massimo di 18 rate in 5 anni (prima scadenza 31/7/2026) . Ciò significa un robusto sconto: restano da pagare solo imposta e interessi legali da ritardata iscrizione (per i tributi) o la sola sanzione base (per multe stradali). Pro: Riduce notevolmente l’importo dovuto; evita contenziosi; blocca le azioni esecutive (pendenti e nuove) purché si rispettino le rate . Contro: Non riduce il capitale del debito (quindi se l’imposta è molto alta rimane oneroso); decade con una sola rata mancata; non copre debiti esclusi (es. IVA da importazione, recuperi da condanna penale, ecc. restano fuori). – Quando usarla: se hai cartelle esattoriali elevate principalmente composte da sanzioni/aggi, la rottamazione è quasi obbligata per alleggerire il carico. Può essere combinata col concordato minore come visto, prevedendo che il piano onori le rate rottamative. Nota: chi è in regola con una rottamazione precedente non può aderire alla nuova per gli stessi debiti ; chi invece è decaduto da rottamazione-quater può rientrare in quinquies (se decaduto prima del 30/9/2025) .
- Saldo e Stralcio per contribuenti in difficoltà: misura speciale attuata nel 2019 (L. 145/2018) e replicata parzialmente nel 2021 per alcune cartelle: consentiva, a persone fisiche con ISEE sotto €20.000 e debiti derivanti da omessi versamenti o ruoli da dichiarazioni, di pagare solo il 16%–35% del dovuto. Al momento non è attiva una norma simile, ma è possibile che in futuro vengano introdotti altri “saldi e stralci” per situazioni socialmente meritevoli. Questo strumento è ancora più favorevole perché riduce anche il capitale. Pro: Abbattimento drastico (fino all’84%) del debito per chi aveva i requisiti; Contro: platea ristretta e misure una tantum.
- Transazione fiscale e contributiva nei concordati: questo non è uno strumento autonomo, ma va menzionato: all’interno di un concordato preventivo (per società) o di un accordo di ristrutturazione, il debitore può proporre una transazione fiscale (art. 63 D.Lgs. 14/2019, ex art. 182-ter L.F.), ossia chiedere allo Stato di ridurre/rateizzare i tributi. Per il concordato minore, non si parla di transazione fiscale in senso stretto, perché il giudice può imporla col cramdown . Di fatto però, quando prepari la proposta, decidi quanto pagare al Fisco: puoi prevedere il pagamento parziale di IVA, imposte e contributi, motivandolo con la convenienza rispetto alla liquidazione. La transazione fiscale è quindi inglobata nel concordato stesso.
- Piani di rateizzazione ordinari: ricordiamo i classici piani di dilazione amministrativa: l’art. 19 DPR 602/1973 consente fino a 72 rate per i debiti con AER, estensibili a 120 se difficoltà grave. Inoltre, le norme consentono di decadere e riammettersi alle rateazioni con facilità (es. le ultime leggi hanno previsto che si decada solo dopo 8 rate non pagate, ecc.). Questi piani non riducono il debito ma lo spalmano, e finché li osservi l’AER non procede a esecuzione. Pro: Semplici da ottenere (fino a €100.000 di debito non serve documentare nulla); immediati; Contro: il debito resta intero con interessi; se la tua situazione peggiora rischi di decadere e allora il debito diventa immediatamente esigibile. – Quando usarli: se il debito è relativamente gestibile e conti di poter pagare integralmente ma hai bisogno di respiro di cassa. Oppure come soluzione-tampone in attesa di definire un concordato (poiché la rateazione ti mette in regola temporaneamente, magari nell’anno in cui prepari la procedura).
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: dedicato alle persone fisiche “consumatori”, cioè che hanno debiti solo per scopi personali (es. bollette, affitti, prestiti personali, garanzie prestate a familiari, ecc. – ma nessun debito di impresa). È la nuova versione del piano del consumatore della L.3/2012, disciplinato dagli art. 67-73 CCII. Funziona in modo simile al concordato minore ma con alcune differenze sostanziali:
- Niente voto dei creditori: il piano è sottoposto direttamente al giudice, che lo omologa se ritiene che il consumatore possa adempiere e che i creditori ricevano almeno quanto dovuto in una liquidazione. I creditori possono solo presentare osservazioni o opposizioni, ma non decidono loro. Ciò è un vantaggio se hai molti piccoli creditori disorganizzati o se il Fisco è ostile (qui il loro dissenso non è vincolante).
- Controllo di meritevolezza: il giudice verifica che il consumatore non abbia assunto obbligazioni con colpa grave o malafede sapendo di non poterle adempiere, e che non abbia violato il principio di “merito creditizio” (cioè se una banca ha concesso prestiti sproporzionati rispetto al reddito, il consumatore non viene penalizzato). Se risulti non meritevole (ad es. hai dilapidato il patrimonio in gioco d’azzardo senza informare i creditori), il piano può essere rigettato .
- Oggetto: puoi includere tutti i tuoi debiti personali. Non c’è bisogno di apporto esterno o continuità perché il concetto di impresa non c’entra (se hai un lavoro dipendente semplicemente impieghi parte dello stipendio per pagare).
- Vantaggi: il piano del consumatore permette forti stralci anche sulle posizioni garantite senza il voto dei creditori, il che in passato ha consentito a molte famiglie di ridurre debiti da mutuo, ecc. Inoltre mantiene in capo al giudice la possibilità di modulare il piano (ad esempio può chiedere modifiche, cosa che nel concordato minore invece spetta più ai creditori approvare). Svantaggi: è riservato ai soli consumatori. Se hai debiti misti, come detto, non puoi accedervi . Inoltre l’assenza di voto significa anche che i creditori subiscono la decisione: ciò talvolta li spinge a presentare reclamo o appello all’omologa, allungando i tempi con giudizi (mentre nel concordato se i creditori hanno votato favorevolmente, poi difficilmente faranno opposizione). – Quando sceglierlo: se sei un privato cittadino sommerso da debiti (banche, fisco, bollette) e ritieni di aver agito in buona fede, il piano del consumatore è lo strumento principe. Ti eviti il confronto col voto dei creditori ma devi convincere il giudice della tua meritevolezza e della sostenibilità del piano.
- Concordato minore: di cui abbiamo ampiamente parlato. Pro: Accessibile a imprenditori minori e altri non fallibili; consente soluzioni flessibili (continuità o liquidazione parziale con apporto); rispetta maggiormente l’autonomia dei creditori (che votano); permette di includere tutti i debiti anche misti; offre protezione dalle esecuzioni e sbocco esdebitativo finale. Contro: Procedura complessa che richiede preparazione tecnica; necessita maggioranza dei creditori (il che a volte può essere una sfida, se non li si sensibilizza a dovere); prevede alcuni costi (compenso OCC, spese procedura) e un impegno di tempi (diversi mesi almeno per l’omologa). – Quando sceglierlo: se sei un imprenditore sotto-soglia, un artigiano, un professionista, un ex imprenditore, o comunque un debitore “non fallibile” con debiti importanti e diversificati, e disponi di una certa capacità di rimborso (anche parziale) o di beni su cui costruire una proposta seria. Anche quando hai debiti personali + aziendali insieme, come spiegato, il concordato minore unificato è la soluzione prevista .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 CCII): questo è uno strumento destinato alle imprese soggette a fallimento/liquidazione giudiziale. Lo citiamo per completezza: prevede che l’imprenditore in crisi trovi un accordo con almeno il 60% dei creditori (in valore) e lo sottoponga al tribunale per l’omologazione. Se omologato, l’accordo diventa vincolante per tutti i creditori aderenti e offre protezione, ma – a differenza del concordato – non vincola i non aderenti, i quali dovranno essere pagati integralmente. È un mezzo a cavallo tra il concordato e il workout privato. Nella pratica, per i piccoli debitori è raramente usato, perché se sei “fallibile” e devi coinvolgere comunque il tribunale, tanto vale fare un concordato preventivo. E se sei “non fallibile”, lo strumento equivalente è stato integrato nel concordato minore (dove però hai il voto e vincoli tutti). Quindi, l’accordo di ristrutturazione è rilevante se la tua impresa supera le soglie di fallibilità: in quel caso, in alternativa al concordato preventivo, puoi negoziare privatamente con i creditori e poi far omologare l’accordo. Pro: più rapido, coinvolge meno la pubblicità; Contro: devi ottenere un’adesione molto qualificata (60%) fuori dal tribunale e i creditori fuori accordo vanno soddisfatti al 100%. – Quando usarlo: per aziende medio-grandi con struttura di debiti concentrata (es. banche che detengono la maggior parte del debito e con cui si trova un accordo).
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: anche questo dedicato alle imprese commerciali (di qualunque dimensione, anche grandi). Introdotta nel 2021, è una procedura volontaria, riservata e stragiudiziale: l’imprenditore in crisi nomina un Esperto indipendente (figura a cui, ricordiamo, l’Avv. Monardo è abilitato) il quale lo aiuta a trovare un accordo con i creditori, con vari strumenti di supporto (protettive temporanee concesse dal tribunale, possibili finanziamenti prededucibili, agevolazioni fiscali sulle intese raggiunte). Se la negoziazione ha successo, si formalizza in un contratto o in uno degli strumenti visti (accordo di ristrutturazione, piano attestato, ecc.). Se fallisce, l’esperto chiude le trattative e l’imprenditore potrà comunque accedere a concordato o liquidazione giudiziale ordinaria. La composizione negoziata non è specifica per sovraindebitati non fallibili, ma vale la pena menzionarla perché un piccolo imprenditore sotto-soglia potrebbe comunque attivarla su base volontaria (la legge non lo vieta, anche se non fallibile), magari per trattare con banche e fisco in modo protetto e, se trova la quadra, poi riflettere tutto in un concordato minore omologativo. Il vantaggio è la riservatezza iniziale (non si iscrivono subito procedure concorsuali, si tenta il workout con l’ombra del tribunale dietro le quinte). L’Esperto negoziatore può richiedere misure protettive dal tribunale simili all’automatic stay. – Quando usarla: se vuoi provare una strada meno giudiziale e più flessibile per ristrutturare i debiti, ad esempio la tua azienda è ancora sana ma ha un eccesso di esposizione verso banche: con l’esperto potete convincere le banche a allungare il debito, ridurre tassi, ecc. Per un debitore individuale non fallibile, onestamente, la composizione negoziata è poco applicabile, meglio passare direttamente al concordato minore con OCC.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: procedura liquidatoria concorsuale (artt. 268-277 CCII) riservata a chiunque si trovi in stato di insolvenza e non possa accedere alla liquidazione giudiziale (fallimento). La può chiedere il debitore stesso (o anche un creditore o il P.M. in certi casi). Viene nominato un Liquidatore che assume l’amministrazione del patrimonio, vende i beni (anche tramite procedure competitive in tribunale) e ripartisce il ricavato ai creditori secondo le regole delle prelazioni. Dura tipicamente qualche anno, a seconda del patrimonio da smobilizzare. Il sovraindebitato persona fisica può ottenere l’esdebitazione al termine, liberandosi dai debiti rimasti non soddisfatti. Questa procedura è l’analogo del fallimento (liquidazione giudiziale) ma in scala minore: per i creditori è utile se nel patrimonio ci sono asset significativi (es. immobili) da liquidare ordinatamente; per il debitore, è “l’ultima spiaggia” se non è in grado di proporre un concordato fattibile. Pro: consente di azzerare i debiti offrendo ai creditori tutto il possibile; il debitore persona fisica può ripartire pulito (salvo debiti esclusi per legge e salvo che non commetta irregolarità); durante la procedura i beni sono protetti da altre esecuzioni (si accentra tutto lì). Contro: il debitore perde la disponibilità dei suoi beni (li amministra il Liquidatore); eventuali attività d’impresa cessano o passano in mano al liquidatore se proseguibili per realizzo; c’è comunque uno stigma e impatto sulla reputazione (anche se non è “fallimento”, agli effetti pratici poco cambia: c’è una procedura concorsuale pubblica). Inoltre, l’esdebitazione finale non è automatica: va richiesta e concessa se il debitore è meritevole e non ci sono atti in frode. – Quando sceglierla: se hai un patrimonio da liquidare e i debiti sono così alti che nessun concordato sarebbe approvabile, oppure se non possiedi nulla e vuoi formalizzare comunque il default per poi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente (vedi sotto). Spesso un debitore che non riesce a far omologare un concordato minore passa alla liquidazione controllata come exit strategy, magari confidando nell’esdebitazione.
- Esdebitazione del debitore incapiente: prevista dall’art. 283 CCII, è un istituto innovativo. Consente al debitore persona fisica meritevole, che non ha alcun patrimonio liquidabile sufficiente (cioè è incapiente), di ottenere la cancellazione di tutti i debiti restanti senza alcun pagamento, dopo un semplice procedimento in tribunale. È come un “perdono” dei debiti per chi proprio non ha nulla. Condizioni: il debitore non deve aver fatto il furbo (niente frodi, niente uso strumentale di procedure di insolvenza in precedenza) e deve aver cercato di porre rimedio alla sua situazione in tutti i modi ragionevoli. In più, può accedere a questa esdebitazione integrale una sola volta nella vita. Questa procedura è pensata per chi magari ha perso tutto, non ha beni né reddito attaccabile, e non avrebbe senso avviare nemmeno una liquidazione (perché è “nullatenente”). Il tribunale, verificati i requisiti, emette un decreto che esdebita il soggetto. Per 4 anni, però, se il debitore dovesse “riprendersi” economicamente (ad esempio una vincita o un’eredità improvvisa), i creditori potrebbero chiedere di revocare l’esdebitazione su quei nuovi redditi. Pro: dà una seconda opportunità estrema; è relativamente rapido e privo di costi significativi (non c’è liquidatore, poiché non ci sono beni da liquidare!). Contro: soglia di accesso molto rigorosa – devi davvero non poter offrire nulla ai creditori, altrimenti non te la concedono (se anche solo hai un piccolo reddito, sarebbe meglio un concordato con una percentuale; l’esdebitazione incapiente è riservata a situazioni di indigenza assoluta o quasi). – Quando usarla: se sei soffocato dai debiti ma sei disoccupato, senza beni, magari vivi solo della minima pensione o di aiuti familiari, e non ci sono prospettive di pagare qualcosa di significativo: in tal caso puoi rivolgerti all’OCC e valutare la domanda di esdebitazione incapiente. È una procedura relativamente nuova ma destinata a crescere come rete di sicurezza sociale contro le povertà da indebitamento.
Abbiamo dunque uno spettro completo di strumenti, che possiamo riassumere nella tabella seguente per maggiore chiarezza:
| Strumento | Chi può accedere | Cosa offre | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|
| Rottamazione delle cartelle (Definizione agevolata) | Contribuenti con cartelle iscritte a ruolo in range di legge (es. 2000–2023 per rottamazione 2026) | Stralcio di sanzioni e interessi di mora; pagamento facilitato in rate fino a 5 anni | Leggi di Bilancio (es. L. 199/2025 commi 82-101) |
| Saldo e stralcio (se previsto) | Persone fisiche con ISEE basso (criteri stabiliti dalla legge) | Forte abbattimento anche del capitale (percentuale ridotta del dovuto) | Leggi speciali (es. L. 145/2018 per 2019) |
| Rateizzazione amministrativa | Chiunque abbia debiti con AER (anche dilazionato per contributi INPS) | Pagamento integrale dilazionato (72 o 120 rate) – sospende le azioni esecutive finché in regola | Art. 19 DPR 602/1973 e norme correlate |
| Piano del consumatore (Ristrutturazione debiti consumatore) | Persona fisica consumatore (no debiti d’impresa) meritevole | Riduzione/rateazione dei debiti con omologa del tribunale, senza voto creditori. Protezione da esecuzioni. Debiti residui cancellati a fine piano | Artt. 67–73 Codice Crisi (D.Lgs. 14/2019) |
| Concordato minore | Debitori non fallibili escluso consumatore puro: es. imprese sotto soglia , professionisti, ex imprenditori, start-up, agricoltori, enti non commerciali, fideiussori di questi soggetti | Ristrutturazione dei debiti con proposta ai creditori: necessario voto favorevole >50% crediti. Possibile continuità azienda o liquidazione con apporto esterno . Sospensione esecuzioni al deposito . Debiti residui esdebitati a fine procedura. | Artt. 74–83 Codice Crisi (D.Lgs. 14/2019). Richiamo a norme concordato preventivo . |
| Accordo di ristrutturazione | Imprese fallibili (commerciali, sopra soglia) | Accordo con almeno 60% dei crediti, omologato dal tribunale. Vincola solo aderenti (non aderenti vanno pagati per intero) | Art. 57 Codice Crisi (ex art. 182-bis L.F.) |
| Composizione negoziata (D.L. 118/21) | Imprese commerciali in crisi (di qualunque dimensione) | Procedura stragiudiziale con esperto per trovare accordi. Misure protettive temporanee possibili. Esito: accordo stragiudiziale o accesso a strumenti concorsuali (concordato, ecc.) | D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (ora incorporato nel CCII art. 23 e seguenti) |
| Liquidazione controllata del sovraindebitato | Qualunque debitore sovraindebitato (persona fisica o giuridica) insolvente non soggetto a liquidazione giudiziale (fallimento) | Liquidazione di tutti i beni ad opera di un liquidatore nominato dal tribunale. Al termine, persona fisica può chiedere esdebitazione dei debiti non soddisfatti. | Artt. 268–277 Codice Crisi (D.Lgs. 14/2019) |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Persona fisica nullatenente o quasi, sovraindebitata, meritevole, che non abbia già beneficiato di altre procedure | Cancellazione totale dei debiti senza pagamento, con decreto del tribunale. (Eventuale revoca se nei 4 anni successivi sopravvengono utilità rilevanti) | Art. 283 Codice Crisi (introdotto da D.Lgs. 14/2019) |
(Tabella 1: Principali strumenti di difesa e soluzione per debitori sovraindebitati – caratteristiche e riferimenti)
Come si vede, l’ordinamento mette a disposizione soluzioni sia amministrative (come la rateazione e le rottamazioni, che sono procedure verso l’ente creditore pubblico) sia giudiziarie (come i piani, i concordati e le liquidazioni, che passano dal vaglio del giudice). Spesso è opportuno combinare più strumenti: ad esempio, aderire a una rottamazione per ridurre il dovuto fiscale e nel contempo presentare un piano del consumatore per gestire gli altri debiti; oppure chiedere misure protettive tramite composizione negoziata e poi concludere con un accordo di ristrutturazione.
Un debitore informato sulle proprie opzioni è un debitore che può scegliere la strada migliore e soprattutto evitare le trappole. Per questo nel prossimo paragrafo elenchiamo alcuni degli errori comuni in cui incappano i debitori sovraindebitati, per aiutarti a non ripeterli e a seguire invece i consigli pratici giusti verso la soluzione.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Affrontare una situazione di sovraindebitamento richiede sangue freddo, pianificazione e le giuste mosse al momento giusto. Purtroppo, sotto stress e per mancanza di conoscenza, molti debitori commettono errori che possono compromettere le soluzioni possibili. Di seguito evidenziamo alcuni errori comuni – con i relativi consigli pratici per evitarli – riscontrati dall’esperienza professionale, così da aiutarti a non cadere negli stessi passi falsi.
- Aspettare troppo a lungo prima di agire: Il tempo è un fattore cruciale. Uno sbaglio frequente è fare lo struzzo, ignorando cartelle e solleciti nella speranza che “si risolva da sé”. Così facendo, però, si rischia di subire atti irreversibili: ad esempio, se lasci che la casa arrivi all’asta e venga aggiudicata, poi neanche un concordato potrà restituirtela . Consiglio: Non procrastinare. Appena ti rendi conto che i debiti sono fuori controllo o ricevi i primi atti di riscossione, consulta un professionista. Agire presto ti consente di sfruttare strumenti preventivi (ricorsi in termini, domande di concordato in bianco per bloccare esecuzioni, ecc.) che una volta scaduti i termini non potrai più usare. Anche la chance di salvare beni come la prima casa dipende da una mossa tempestiva nella procedura giusta .
- Ignorare le comunicazioni e perdere le scadenze: Collegato al punto sopra, un errore banale ma comune è non ritirare le raccomandate o ignorare le PEC con gli atti, e così facendo perdere il diritto a contestarli. Oppure dimenticarsi di una scadenza di pagamento di una rata di rottamazione e decadere dal beneficio. Consiglio: Tieni un’agenda di tutte le date importanti: 60 giorni cartella, scadenze rottamazione, udienze, ecc. Se hai delegato a un avvocato, segui comunque le istruzioni su cosa fare e quando (es. consegnargli gli atti subito, non a termine scaduto!). La diligenza amministrativa è la chiave per non aggravare la situazione.
- Fare pagamenti “a preferenza” di alcuni creditori all’ultimo momento: Di fronte a minacce di azioni legali, spesso il debitore fa la scelta emotiva di pagare il creditore che fa più pressione (magari un fornitore insistente o un parente) con le poche risorse disponibili, trascurando gli altri. Questo può creare problemi: in un successivo concordato o liquidazione, quei pagamenti recenti a singoli creditori potrebbero essere visti come atti preferenziali e messi in discussione. Consiglio: Prima di pagare qualcuno, consulta il legale se sei già in odore di procedura concorsuale. In generale, evita di “sperequare” i creditori senza un piano ragionato. Meglio semmai accantonare le risorse e poi distribuirle in modo organico con un accordo complessivo. Fa eccezione ovviamente il pagamento di forniture essenziali correnti o utenze per mantenere l’attività – quelle vanno onorate per non aggravare la situazione. Ma pagare un vecchio debito in extremis a Tizio e lasciare Caio a bocca asciutta potrebbe ritorcertisi contro.
- Nascondere beni o fare atti in frode ai creditori: In preda alla paura di perdere tutto, taluni debitori cedono alla tentazione di intestare a terzi i propri beni (per esempio, trasferire la proprietà della casa a un familiare, svuotare il conto corrente, vendere l’auto all’amico per finta). Questi atti di spossessamento fraudolento sono non solo eticamente scorretti verso gli altri creditori onesti, ma anche altamente controproducenti: se emergono (e spesso emergono), precludono l’accesso alle procedure di composizione, venendo considerati atti in frode che portano all’inammissibilità della domanda . Inoltre, possono integrare reati (una simulazione di vendita potrebbe configurare una sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, punita penalmente). Consiglio: Massima trasparenza. Non occultare nulla al Gestore o al Giudice. Se in passato hai fatto operazioni discutibili, riferiscile comunque al tuo avvocato: sarà lui a valutare i rischi e magari a trovare rimedi (ad esempio, ricomporre il patrimonio prima di presentare la domanda, oppure spiegare nella relazione le motivazioni reali se non c’era intento fraudolento). La regola aurea: nel sovraindebitamento l’onestà paga. Un debitore limpido ha diritto alla protezione, uno che bara viene estromesso.
- Presentare piani irrealistici o non sostenibili: Un altro errore è, una volta deciso di usare un concordato o un piano, essere eccessivamente ottimisti o addirittura fantasiosi nella proposta. Esempi reali: prevedere di pagare tutti i creditori in 2 anni con utili che la tua azienda non ha mai generato prima; oppure promettere un apporto di terzi senza avere alcuna prova che questi terzi (parenti, investitori) siano davvero disposti a dare quei soldi. Piani così deboli vengono spesso bocciati dal giudice o dai creditori. Ad esempio, il Tribunale di Ferrara nel 2024 ha rigettato un concordato in continuità perché il debitore – che aveva sempre evaso imposte – proponeva di pagare i debiti col generico incremento futuro dei ricavi senza misure concrete, giudicandolo non affidabile . Consiglio: Costruisci il piano su basi prudenziali e documentabili. Se dici che venderai un immobile per tot, assicurati con una perizia che quel valore sia credibile. Se conti su un aiuto familiare, fai scrivere una dichiarazione di impegno a quella persona. Includi magari scenari di riserva (es. una polizza fideiussoria a garanzia delle rate future, se riesci a trovarla; oppure prevedi la liquidazione di un bene di pregio nel caso i flussi operativi risultino inferiori). Insomma, non vendere fumo: i creditori e i giudici di questi tempi hanno visto tanti casi e sanno riconoscere le promesse campate in aria.
- Violazione delle priorità di pagamento tra creditori (par condicio): Come evidenziato prima, un errore tecnico grave nel redigere un piano di concordato è non rispettare l’ordine dei privilegi. Se proponi di pagare allo stesso modo crediti privilegiati e chirografari senza colmare la differenza con risorse esterne, il piano sarà dichiarato inammissibile . Questo è capitato in diversi casi (Cass. 28574/2025 ne è esempio ). Consiglio: Affidati a consulenti esperti per la “waterfall” dei pagamenti. Dev’essere garantito che i privilegiati non vengano compressi oltre quanto la legge consente. Se vuoi comunque dare una percentuale uguale a tutti (magari il 5% a tutti, come in un caso esaminato dalla Cassazione), devi assicurarti che in liquidazione anche i privilegiati non prenderebbero più di quel 5%. Quasi mai è così, quindi occorre aggiungere denaro esterno per portare i privilegiati al loro soddisfo minimo. Insomma, rispettare le cause legittime di prelazione è un imperativo – anche se può sembrare un dettaglio tecnico, sbagliarlo vanifica tutto l’iter preparatorio.
- Sottovalutare i debiti fiscali e previdenziali: Alcuni debitori pensano erroneamente che i debiti con Erario e INPS siano “meno pericolosi” perché magari il Fisco è lento o c’è speranza di condoni. Altri, come visto, provano a presentare piani pagando gli altri creditori ma lasciando quasi a zero il Fisco. Ciò è un errore perché: (a) il Fisco ha poteri forti (ipoteche, fermi, pignoramenti, e anche privilegi speciali); (b) moralmente e giuridicamente, un piano squilibrato a danno del Fisco verrà visto male (Corte Appello Genova 2025 ha stigmatizzato il tentativo di usare il concordato come un condono ad personam ). Consiglio: Tratta i debiti fiscali con la dovuta considerazione. Usa le rottamazioni per ridurli legalmente, ma non ignorarli. In un concordato, se vuoi stralciare le cartelle, fallo in modo da poter dimostrare che stai offrendo il massimo possibile (e sempre più del valore liquidativo). Ricorda anche che il Fisco e gli enti previdenziali sono di solito i creditori più grandi e avranno voce in capitolo (a meno di cram-down, ma sempre su valutazione del giudice). Quindi cerca di coinvolgerli eventualmente già nelle trattative: ad esempio, durante la composizione negoziata, un esperto negoziatore come l’Avv. Monardo potrebbe interloquire con l’Agenzia Entrate per far comprendere che il concordato proposto rende di più che non far fallire il debitore.
- Non sfruttare le opportunità di riduzione legale dei debiti (definizioni agevolate): L’opposto dell’errore precedente è non approfittare quando ci sono le finestre normative che permettono di abbattere una parte del debito. A volte per pigrizia o scetticismo alcuni non aderiscono alla rottamazione delle cartelle pensando sia complicato o che “tanto rifaranno un condono ancora migliore”. Ma restare inerti può costare caro, perché poi si torna a dover pagare tutto con interessi. Consiglio: Mantieniti informato (o fatti informare dal tuo consulente) su ogni misura agevolativa disponibile. Se c’è, aderisci per tempo, inviando la domanda correttamente (oggi è spesso online, ad es. per la rottamazione quinquies c’è un form telematico sul sito AER ). Non aspettare l’ultimo giorno per presentare l’istanza perché i siti potrebbero essere intasati. Inoltre, se hai dubbi su quali debiti rientrano, chiedi un estratto conto all’Agenzia Riscossione e fai valutare al tuo avvocato. Pagare ad esempio il 60% invece del 100% non è “barare”: è usare la legge a tuo favore, ed è sensato farlo.
- Affrontare la situazione senza adeguato supporto professionale: La gestione del sovraindebitamento coinvolge questioni legali, fiscali, finanziarie molto complesse e una procedura giudiziaria elaborata. Provare a fare da sé, o affidarsi al fai-da-te con moduli trovati su internet, è un azzardo che spesso porta a errori formali fatali (domande incomplete, termini saltati, eccezioni non sollevate). Consiglio: Affidati sin dal principio ad un professionista specializzato (meglio se, come l’Avv. Monardo, ha competenze sia legali che economiche e conosce bene gli attori come l’Agenzia Entrate). Questo non solo aumenta le chance di successo, ma ti toglie un enorme peso di dosso: potrai delegare a loro i rapporti con i creditori e le pratiche burocratiche, concentrandoti sulla gestione ordinaria della tua vita o attività.
- Comunicazione scarsa o fuorviante con creditori e OCC: Una volta avviata la procedura con l’OCC o in trattativa, alcuni debitori commettono l’errore di non comunicare tempestivamente i cambiamenti (es. incassano un credito ma non lo dicono al Gestore, oppure ottengono un finanziamento nel frattempo) o, peggio, cercano di fuorviare il gestore sull’entità di certi debiti sperando che non emergano. Questo è controproducente: l’OCC incrocia dati con Centrale Rischi, banche dati, camera di commercio, ecc., e se trova discrepanze la fiducia viene meno e magari segnalerà al giudice la scarsa cooperazione. Consiglio: Mantieni un atteggiamento collaborativo e proattivo con i professionisti della crisi. Se spunta un nuovo creditore, fallo presente subito. Se un creditore non è in elenco perché pensavi fosse insignificante, meglio includerlo lo stesso per sicurezza (anche piccoli crediti vanno dichiarati, poi deciderai come trattarli). Mostrati volenteroso: ad esempio, rispondi alle richieste di integrazione documenti celermente. Questo atteggiamento emergerà anche in udienza e darà un’impressione positiva al giudice, influenzando magari la decisione finale.
- Mancato rispetto degli impegni durante la procedura: Infine, supponiamo che hai ottenuto l’omologa del concordato minore o l’omologa del piano: il worst mistake sarebbe poi non seguire il piano concordato. A volte, dopo l’omologa, il debitore “tira un sospiro di sollievo” e può essere tentato di rilassarsi: ma ricordiamo che se non paga le rate o non vende i beni come promesso, i creditori possono chiederne la risoluzione e addio benefici . Consiglio: Considera l’omologazione non come l’arrivo ma come un nuovo punto di partenza. Organizzati per tempo per rispettare tutte le scadenze del piano – magari con addebiti automatici o dando mandato al professionista di monitorare l’esecuzione. Mantieni i contatti col Gestore, inviagli i report dovuti. Se sorge un imprevisto serio (es. un ritardo di qualche settimana in un pagamento), avverti immediatamente il tuo avvocato e il Gestore: a volte si può chiedere al giudice una minima modifica o una tolleranza se motivata e se non pregiudica i creditori, ma va fatto prima di incorrere in inadempimenti gravi.
Seguendo questi consigli e con l’assistenza giusta, potrai evitare i passi falsi più insidiosi e condurre la navigazione attraverso la crisi debitoria verso un porto sicuro.
Nel prossimo capitolo affronteremo ora una serie di domande frequenti (FAQ) sul concordato minore e sugli strumenti correlati, fornendo risposte chiare e dirette ai dubbi più comuni dei debitori. Successivamente, riepilogheremo alcune significative sentenze recenti in materia, e infine concluderemo con un richiamo all’importanza di agire con tempestività e professionalità (sottolineando come l’Avv. Monardo e il suo team possano intervenire a tutela dei tuoi interessi).
Domande Frequenti sul Concordato Minore (FAQ)
Di seguito trovi una raccolta di domande pratiche che spesso vengono poste dai debitori interessati al concordato minore e alle procedure di sovraindebitamento, con risposte concise basate sulla normativa attuale e le interpretazioni prevalenti.
- D: Chi può accedere al concordato minore?
R: Possono proporre il concordato minore tutti i debitori non fallibili in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori puri . In particolare: imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità (impresa minore) , imprenditori agricoli, professionisti, start-up innovative, enti non commerciali, persone fisiche che hanno debiti di natura imprenditoriale/professionale (anche se miste a debiti personali) . Il consumatore che ha solo debiti personali invece deve ricorrere alla procedura specifica del piano del consumatore. Inoltre, il debitore non deve aver compiuto atti in frode né aver già beneficiato di esdebitazione negli ultimi 5 anni (quest’ultima restrizione si applica espressamente al consumatore, ma per analogia vale come indice di malafede anche nel concordato minore) . - D: Un consumatore con soli debiti personali può usare il concordato minore?
R: No, se un soggetto è un consumatore puro (nessun debito derivante da attività d’impresa o professionale), la legge gli riserva la ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore), non il concordato minore . Il concordato minore è pensato per debitori “non fallibili” diversi dal consumatore . Ad esempio, un impiegato statale sovraindebitato per prestiti personali farà il piano del consumatore; mentre un artigiano o piccolo imprenditore, anche se persona fisica, userà il concordato minore – e potrà includere anche eventuali suoi debiti personali insieme a quelli d’impresa . Un caso particolare: il fideiussore di un’impresa può accedere al concordato minore se ha garantito un imprenditore (viceversa, se garantiva un consumatore, allora potrebbe fare il piano del consumatore) . - D: Quali debiti posso includere nel concordato minore?
R: Tutti i debiti che riguardano il tuo patrimonio, sia chirografari che privilegiati, anche quelli fiscali e previdenziali, possono essere inclusi nella proposta di concordato minore. A differenza di alcune procedure del passato, oggi il debitore non consumatore può trattare qualsiasi debito che abbia verso creditori, pubblici o privati, nell’unica procedura . Sono compresi debiti bancari, fornitori, Equitalia/AER per tasse e multe, canoni, risarcimenti ecc. Non ci sono esclusioni settoriali, se non quelle generali previste dalle norme: ad esempio, i debiti per mantenimento familiare o alimenti formalmente andrebbero comunque menzionati ma essendo impignorabili per buona parte potrebbe non incidere sul piano (il giudice potrebbe escluderli dal trattamento attivo). In ogni caso, devi elencare tutti i creditori noti , anche se pensi che non saranno toccati dal piano. Sarà poi il piano a stabilire chi e quanto verrà pagato (tenendo conto che alcuni debiti come certe sanzioni pecuniarie potrebbero non poter essere falcidiati nel capitale se la legge non lo consente – ma interessi e sanzioni in genere sì). - D: I debiti fiscali e contributivi si possono stralciare nel concordato minore?
R: Sì, il concordato minore consente di proporre un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e previdenziali, analogamente agli altri crediti. Non vi è più il divieto che vigeva un tempo nel fallimento sul taglio dell’IVA o delle ritenute (oggi lo stralcio dell’IVA è ammesso, purché conforme alla normativa UE sulla convenienza rispetto alla liquidazione). Se l’Erario o l’INPS non aderiscono alla proposta, il tribunale può comunque omologare il concordato se ritiene che l’offerta per il Fisco sia migliore di quanto otterrebbe altrimenti (meccanismo di cram-down fiscale). Ad esempio, se l’alternativa è che in liquidazione il Fisco prenderebbe 10, e nel piano gliene offri 15, il giudice può approvare anche senza il loro voto . Dunque, è possibile ottenere di fatto un condono parziale di tasse e contributi all’interno del concordato. Va rispettata però la par condicio: non puoi discriminare il Fisco a favore di altri creditori senza ragione. Inoltre, lo stralcio non può ridurre il creditore pubblico sotto il ricavato ipotetico di liquidazione, come attestato dall’OCC . Ma in linea di massima sì, puoi ridurre i debiti fiscali in concordato minore, cosa altrimenti non fattibile fuori (se non con rottamazioni specifiche). Le sanzioni tributarie, in particolare, possono essere spesso tagliate significativamente (anche del 100% in alcuni casi) perché in liquidazione sono chirografarie e prenderebbero poco. - D: Serve l’accordo di tutti i creditori per approvare il concordato minore?
R: No, non è necessario l’accordo unanime. Serve la maggioranza in valore dei crediti ammessi al voto . Precisamente, il concordato minore si considera approvato dai creditori se coloro che hanno votato favorevolmente rappresentano oltre il 50% dell’ammontare dei crediti aventi diritto di voto . Quindi basta oltre la metà. I creditori privilegiati votano solo se il piano li pregiudica (cioè se non sono pagati integralmente); quelli soddisfatti al 100% non votano . Non è necessario il voto di ciascuno: una volta raggiunta la maggioranza, i creditori dissenzienti o astenuti restano comunque vincolati se il concordato viene omologato. Anche il Fisco e gli enti pubblici, se dissenzienti, possono essere superati in omologazione come spiegato . Quindi non occorre l’accordo di tutti, ma è senz’altro auspicabile cercare il consenso più ampio possibile, perché eventuali opposizioni all’omologa potranno essere fatte dai creditori contrari. Più alta è la percentuale di voto favorevole, più il giudice sarà propenso a omologare serenamente. - D: Che maggioranza serve per approvare il concordato minore?
R: La legge richiede la maggioranza semplice dei crediti votanti: oltre il 50%. Non c’è un quorum di teste. Ad esempio, se hai 10 creditori per totali 100.000 euro e creditori per 60.000 votano sì, è approvato (anche se magari 2 creditori grandi su 10 hanno deciso). Conta la somma dei crediti, non il numero di persone. Se vengono costituite classi di creditori, il codice non impone di avere maggioranza in ogni classe (diversamente dal concordato preventivo delle spa): basta la maggioranza complessiva, salvo che un forte squilibrio tra classi potrebbe emergere come indice di irregolarità. In pratica, conviene comunque ottenere almeno un certo livello di adesione in ogni categoria per evitare reclami. Ricorda che chi non partecipa al voto viene considerato voto contrario (in genere): quindi è importante sollecitare i creditori a esprimersi, magari con l’aiuto dell’OCC. Per il calcolo esatto, si sommano i crediti dei sì e li si raffronta al totale dei crediti ammessi al voto (esclusi quelli che non avevano diritto di voto come privilegiati soddisfatti integralmente). Se >50%, sei a posto . - D: Cosa succede se non si raggiunge la maggioranza dei creditori?
R: Se al termine della votazione la proposta non ottiene la maggioranza richiesta, il concordato minore non può essere omologato salvo eccezioni limitate. Il tribunale dichiarerà il mancato raggiungimento del quorum e chiuderà la procedura. A quel punto le strade possibili per il debitore sono: presentare subito (se ce ne sono i presupposti) una nuova proposta migliorativa ai sensi dell’art. 79 co. 3 CCII, sperando di convincere i creditori (ma serve un fatto nuovo sostanziale, es. un apporto maggiore di terzi); oppure, più spesso, si apre la via della liquidazione controllata su istanza del debitore stesso o d’ufficio . In pratica, se il concordato fallisce, di default il tribunale può avviare la liquidazione dei beni per tutelare i creditori (specie se c’è insolvenza conclamata). Pertanto il debitore rischierebbe i suoi beni senza i benefici del piano. Per questo è importante sondare prima i creditori chiave e strutturare una proposta votabile. Nota: l’unico caso in cui la mancanza di maggioranza non blocca è se il solo dissenso determinante venisse dal Fisco ma il piano per il Fisco è conveniente; in tal caso il giudice può omologare lo stesso . Ma se a votare no sono anche altri creditori privati in quantità sufficiente da far mancare il 50%, il piano non passa. - D: Quanto dura la procedura di concordato minore?
R: I tempi possono variare a seconda della complessità del caso e del tribunale competente. Indicativamente, da quando si deposita la domanda completa, si può arrivare all’omologazione in circa 6-12 mesi. La tempistica tipica: 1-2 mesi per l’ammissione e la fissazione termini di voto; 1-2 mesi per raccogliere i voti (spesso viene dato un termine di 30-45 giorni); poi il Gestore riferisce e il tribunale fissa udienza di omologazione, magari entro 1-2 mesi; se non ci sono opposizioni, il decreto di omologa arriva entro poche settimane dall’udienza. Se invece qualcuno propone opposizione o reclamo, i tempi si allungano perché si apre un contenzioso che può aggiungere mesi (o in casi estremi si va in appello, ritardando anche di un anno ulteriore). Diciamo che in meno di 6 mesi è difficile chiudere un concordato minore (perché ci sono comunque termini minimi da rispettare per legge, es. preavviso ai creditori, ecc.), mentre oltre 12-15 mesi accade se emergono complicazioni (opposizioni, integrazioni documenti richieste, rinvii). Durante questo periodo, comunque, sei protetto dalle azioni esecutive fin dall’inizio , quindi anche se dura un anno non possono farti pignoramenti. Nota: se depositi una domanda “in bianco” (prenotativa) per bloccare subito le esecuzioni, il giudice di regola ti darà 60-90 giorni per presentare il piano. Quindi devi considerare anche quel tempo nella durata, se usi questa opzione. - D: Sono protetto dai creditori durante il concordato minore?
R: Sì. Dal momento in cui presenti il ricorso per concordato minore, scatta la sospensione automatica di tutti i procedimenti esecutivi pendenti . Ciò significa che, ad esempio, se c’era in corso un pignoramento immobiliare sulla tua casa, questo viene sospeso (l’asta rinviata e infine annullata se il concordato va a buon fine). Allo stesso modo, i creditori non possono iniziarne di nuovi finché dura la procedura . Questa protezione è simile a quella del concordato preventivo (il cosiddetto automatic stay). Attenzione: la legge parla di sospensione dei “procedimenti esecutivi” e non menziona espressamente le azioni cautelari; inoltre esclude i crediti impignorabili . In pratica, i creditori con crediti impignorabili (tipicamente per stipendio nei limiti non pignorabili, oppure crediti alimentari) potrebbero provare ad agire comunque, ma sono casi particolari. Al 99% delle situazioni, tutti i creditori chirografari e privilegiati normali vengono bloccati. Addirittura, anche se un creditore ottiene un decreto ingiuntivo durante, non potrà eseguirlo. Questa tutela però va coordinata col tribunale: l’art. 69 CCII prevede la sospensione automatica, poi altri articoli (75 e 83) parlano di misure protettive che il giudice conferma. In genere comunque la prassi è considerare sospeso da subito, e poi il giudice nel decreto di apertura ribadisce il divieto di azioni. Nota: se un creditore aveva iniziato un’esecuzione su un bene e arriva fino all’aggiudicazione prima che tu depositassi il ricorso, quell’aggiudicazione rimane valida . Quindi la protezione agisce ex nunc da quando chiedi il concordato in poi, non può recuperare beni già venduti pre-domanda. - D: Posso continuare la mia attività durante il concordato minore?
R: Sì, certamente. Se il piano è in continuità aziendale, il debitore (sia esso un imprenditore individuale o una società minore) può proseguire regolarmente l’attività d’impresa sotto la supervisione del Gestore/OCC. Non viene nominato un amministratore giudiziario come nel fallimento; il debitore resta “in possesso” (debtor in possession). Dovrà però gestire con la diligenza del caso e non compiere operazioni straordinarie non previste senza autorizzazione. Ad esempio, se nel piano c’è scritto che continui a produrre mobili nella tua falegnameria, potrai acquistare materiale e vendere mobili come al solito, mantenendo la contabilità e pagando le spese correnti. Se hai necessità di fare investimenti non contemplati, dovrai confrontarti col Gestore e forse chiedere ok al giudice. In pratica, la prosecuzione è incoraggiata (il legislatore preferisce piani in continuità) e vi sono norme ad hoc per ciò: ad es. puoi chiedere autorizzazione del tribunale a contrarre finanziamenti durante il concordato, che saranno prededucibili, per sostenere l’attività. Questo per dire che l’impresa non viene paralizzata, anzi. Se invece il piano prevede la cessazione dell’attività (piano liquidatorio), allora chiaramente quella cesserà secondo i tempi del piano (magari vendi l’azienda o non rinnovi le attività a fine concordato). Ma finché sei in concordato in continuità, sei tu a condurre l’attività. Il Gestore vigila e, dopo l’omologa, monitorerà l’esecuzione ma senza sostituirsi a te. - D: Devo pagare almeno una percentuale minima di debito per ottenere il concordato?
R: Non esiste una percentuale minima di legge uguale per tutti. In teoria, anche un pagamento parziale molto basso ai chirografari può essere ammesso, se è comunque superiore a ciò che avrebbero in liquidazione. Ad esempio, se dal calcolo risulta che in una liquidazione i chirografari non vedrebbero nulla, un concordato che gli dà anche il 5% potrebbe essere considerato accettabile (ed è successo in casi concreti). Quello che conta è: - Rispetto delle cause di prelazione: i privilegiati non possono prendere meno degli chirografari percentualmente , salvo che vi sia finanza esterna per bilanciare. Quindi non è tanto un minimo legale, quanto piuttosto un rapporto: se offri il 5% ai chirografari ma i privilegiati in liquidazione avrebbero il 30%, dovrai assicurare che i privilegiati abbiano intorno a quel 30% anche nel piano (o comunque più del 5%, altrimenti no omologa) .
- Convenienza rispetto alla liquidazione: devi dare ad ogni creditore almeno il valore di realizzo stimato in caso di liquidazione dei tuoi beni . Quindi se in liquidazione generale i creditori chirografari stimiamo che prenderebbero il 10%, offrire il 5% non va bene – il gestore attestatore non potrebbe dichiarare la convenienza. In pratica, spesso i piani offrono ai chirografari percentuali modeste (5-20%) e vanno bene se il patrimonio era veramente esiguo. Non c’è una soglia fissa del tipo “almeno 20%”. Ad esempio, nel piano del consumatore la legge neanche lì dà un minimo: ci sono stati piani approvati dove i creditori prendevano anche meno del 10%. Quindi, no soglia fissa di legge. Unica eccezione: per usare il concordato minore in forma liquidatoria (senza continuità), la legge di recente ha chiesto un apporto di risorse esterne “apprezzabile” . Si presume che almeno un 10% in più vada messo . Inoltre, i creditori privilegiati, per essere degradati a chirografari sulla parte eccedente il valore del bene, devono prendere almeno il 20% su quella parte se sono crediti imposte (norma simile al concordato preventivo, art. 84 CCII). Ma sono dettagli tecnici. In sintesi: nessun minimo universale, solo vincoli di equità e convenienza caso per caso.
- D: Il giudice può rifiutare di omologare il concordato minore?
R: Sì, il tribunale ha il potere-dovere di negare l’omologazione se rileva che non sono rispettate le condizioni di legge. Può succedere in diversi scenari: – Se vi sono cause di inammissibilità (atti in frode scoperti, documenti essenziali mancanti, superamento delle soglie di fallibilità quindi soggetto in realtà fallibile , ecc.). – Se il principio di miglior soddisfacimento non è rispettato (ad esempio, come detto, i creditori in tesi prenderebbero di più con la liquidazione rispetto a quanto offre il piano, e magari un creditore lo contesta in opposizione – il giudice rigetterebbe l’omologa) . – Se il debitore ha tenuto una condotta scorretta e il piano appare non fattibile anche per mancanza di fiducia (es. nel caso citato di Ferrara, dove la società aveva accumulato debiti erariali senza fare nulla e il piano era ritenuto privo di credibilità, il giudice ha negato l’omologa) . – Se la maggioranza non c’era (ma lì è proprio esito tecnico). – Se vengono proposte opposizioni da creditori che evidenziano gravi irregolarità, il giudice le valuta e può decidere di non omologare. Insomma, l’omologa non è automatica dopo il voto: il giudice compie un controllo di legalità e merito attenuato. Però va detto: se tutto è stato fatto a regola d’arte e la maggioranza c’è, nella maggior parte dei casi il giudice omologa. Magari potrà chiedere, se crede, di apportare piccole modifiche (non formali, ma a volte succede che si faccia qualche raccomandazione). Quindi il rifiuto dell’omologa è l’estrema ratio quando il concordato presenta difetti insanabili. - D: Qual è la differenza tra concordato minore e piano del consumatore?
R: In breve: il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non hanno debiti d’impresa, mentre il concordato minore riguarda imprenditori piccoli e altri soggetti non fallibili con debiti anche commerciali . Le differenze pratiche principali: - Nel piano del consumatore non c’è voto dei creditori, decide tutto il giudice (che valuta meritevolezza e fattibilità) . Nel concordato minore i creditori votano e serve maggioranza .
- Il piano del consumatore richiede che il debitore non abbia colpe gravi nell’indebitamento (criterio di meritevolezza più stringente) . Nel concordato minore non c’è una norma analoga di meritevolezza, salvo l’assenza di frodi , quindi è un po’ più accessibile ai “disoncoli” (anche se, come visto, la condotta pesa comunque nel giudizio di fattibilità).
- Il concordato minore consente continuità aziendale e ha meccanismi simili al concordato preventivo (classi di creditori, possibilità di finanza esterna, ecc.) che nel piano consumatore non trovano applicazione (lì di solito è “faccio pagamenti mensili ai creditori per tot anni e chiedo lo stralcio del resto”).
- Entrambi danno esdebitazione finale. Entrambi sospendono le esecuzioni con la domanda. Quindi, in pratica: se sei un privato debitore, il piano consumatore è più adatto perché non devi convincere i creditori ma devi “convincere” il giudice della tua buona fede . Se sei un piccolo imprenditore/professionista, farai il concordato minore dove devi “vendere” la proposta ai creditori.
- D: Qual è la differenza tra concordato minore e liquidazione controllata?
R: Il concordato minore è una procedura di ristrutturazione dei debiti con l’obiettivo di evitare la liquidazione dei beni (se possibile) e trovare un accordo con i creditori per pagare solo una parte dei debiti e cancellare il resto . La liquidazione controllata, invece, è una procedura di liquidazione dell’intero patrimonio del debitore a beneficio dei creditori : praticamente si vende tutto ciò che è aggredibile e si ripartisce, come avverrebbe in un fallimento, dopodiché il debitore persona fisica può essere esdebitato dal rimanente . Diciamo che il concordato minore è come un “concordato preventivo” per non fallibili (cerca di evitare la spoliazione completa trovando un accordo), mentre la liquidazione controllata è come il “fallimento” dei non fallibili (si spoglia il debitore dei beni e li si converte in denaro per i creditori). Vantaggi del concordato minore: conservi i beni essenziali (magari mantieni la casa col mutuo , tieni i macchinari per continuare l’attività se il piano è in continuità, ecc.), decidi tu il piano e i creditori accettano, rimani in controllo dell’impresa durante la procedura, e alla fine paghi solo in parte i debiti avendo lo stralcio residuo. Svantaggi: devi comunque avere qualche risorsa o prospettiva di guadagno, altrimenti non regge; c’è la complessità del voto. Vantaggi della liquidazione: una volta aperta, pensa a tutto il liquidatore, tu consegni i beni e coopera; se davvero non c’è nulla, può chiudersi anche velocemente; e se sei persona fisica onesta, ti liberi di ogni debito anche se non hai pagato nulla (grazie all’esdebitazione finale) . Svantaggi: perdi i beni, l’attività di solito cessa, e c’è uno stigma (i tuoi atti passano al vaglio, c’è una pubblicità, ecc.). In generale, se hai un’attività che vuoi salvare e un margine per pagare qualcosa, prova prima il concordato minore; se sei disperatamente incapiente e non riesci ad accordarti con i creditori per un concordato, la liquidazione è l’ancora di salvezza che almeno ti fa uscire dal tunnel (però perdendo il patrimonio). - D: Posso includere i debiti personali (es. il mutuo casa) insieme ai debiti d’impresa?
R: Sì. Questa è una novità importante: se sei un debitore non consumatore (ad esempio un artigiano o un commerciante sotto soglia o un professionista), puoi nel concordato minore inserire tutti i debiti che hai, sia quelli legati all’attività (fornitori, leasing, debiti fiscali d’azienda) sia quelli personali/familiari (il mutuo sulla casa, il finanziamento auto privato, ecc.) . Non c’è più bisogno di fare due procedure separate. L’unico caso escluso è il “consumatore puro” senza debiti d’impresa, ma se tu hai anche un solo debito legato all’attività, ricadi nel perimetro del concordato minore e puoi “trascinare” dentro anche il resto . Ad esempio, il Tribunale di Piacenza ha autorizzato un unico concordato minore per un imprenditore che aveva debiti con fornitori e pure debiti personali come un mutuo: ha ritenuto corretto risolvere tutto insieme . Questo semplifica molto la vita, perché eviti duplicazioni di costi e conflitti tra procedure. Nel piano, ovviamente, potrai trattare diversamente i debiti a seconda della natura (magari il mutuo casa, se stai mantenendo la casa, lo paghi fuori piano grazie all’art.75 co.2-bis ; mentre i fornitori li stralci). Ma la procedura è unica. - D: Cosa succede ai miei beni durante il concordato minore?
R: Dipende dal tipo di piano. In un concordato minore in continuità, i beni rimangono in tuo possesso e tu li utilizzi per proseguire l’attività. Ad esempio, se hai macchinari, veicoli aziendali, scorte di magazzino – li conservi e li impieghi per produrre reddito con cui pagare i creditori nel tempo. Non vengono venduti coattivamente (tranne eventuali dismissioni parziali previste dal piano per far cassa, ma allora sarebbero vendite concordate, di solito con l’assistenza del Gestore, ma non un’asta forzata). Se hai immobili non funzionali all’attività e il piano non in continuità prevede di liquidarli, allora saranno destinati alla vendita. In un concordato liquidatorio, invece, metti a disposizione certi beni per venderli e pagare i creditori. Potresti comunque conservare qualcosa se il piano lo contempla (es. la prima casa se applichi la nuova norma e continui a pagarci il mutuo , la escludi dalla liquidazione attiva del piano con autorizzazione del giudice). Diciamo che nel concordato minore sei tu a proporre quali beni vengono sacrificati e quali no. Se il piano viene approvato e omologato, quei beni che hai destinato saranno poi venduti secondo il piano. La vendita può avvenire anche tramite il Gestore o un liquidatore nominato ad hoc post-omologa, ma è sempre nell’ambito concordatario. Ad esempio, se hai previsto di cedere un capannone, dopo l’omologa potresti avere un liquidatore giudiziale che si occupa di venderlo (in forma privata o competitiva) e distribuire il ricavato come da piano. Durante la procedura (prima dell’omologa), i beni restano sotto il tuo controllo, ma con dei limiti: non puoi aggravarne o disporne liberamente senza autorizzazione. C’è una sorta di divieto di pagamento e di costituzione di garanzie su crediti anteriori (non puoi pagare debiti precedenti se non previsti dal piano, salvo piccole spese ordinarie) e se devi vendere qualcosa di importante prima dell’omologa devi chiedere il permesso (come nel concordato preventivo). Questo per preservare la par condicio. Quindi, i tuoi beni per ora non li tocca nessuno, ma tu neanche puoi venderli di nascosto. Dopo l’omologa, li userai o liquiderai secondo il piano approvato. - D: Se ho già chiuso la mia attività posso accedere al concordato minore?
R: Sì, un ex imprenditore individuale (che ha cessato l’attività) può comunque usare il concordato minore per sistemare i debiti residui dell’attività cessata . Anzi, la legge specifica che una persona fisica che non è più imprenditore ma ha ancora quei debiti non viene considerata consumatore se i debiti derivano da impresa cessata , quindi rientra nel sovraindebitamento “non consumatore”. Deve però rispettare la condizione di accesso: se l’attività è cessata, allora il piano sarà per forza liquidatorio, e la norma richiede in tal caso un apporto di risorse esterne apprezzabile . Vale a dire: se hai chiuso bottega e vuoi fare un concordato, devi aggiungere qualcosa “di tasca tua” o di terzi per far sì che i creditori prendano sensibilmente di più di quanto avrebbero dalla semplice liquidazione del (poco) patrimonio residuo . Se non sei in grado di offrire questo extra, non puoi accedere al concordato minore perché verrebbe considerato un concordato liquidatorio privo di apporto (cioè praticamente un fallimento mascherato) . In tal caso dovresti optare direttamente per la liquidazione controllata. Quindi, ex imprenditori: sì, potete, ma sappiate che dovete portare un beneficio in più – es. un familiare che mette soldi, o rinunciare a crediti personali in favore dei creditori, etc. In mancanza di ciò, via di liquidazione. Nota: se l’ex imprenditore ha anche un lavoro da dipendente nel frattempo, quello stipendio futuro può essere considerato come risorsa utile per fare un concordato comunque (lo si tratta come “finanza esterna” in un certo senso, perché deriva dalla persona fisica e non dall’impresa cessata, ecco). - D: Quali documenti servono per presentare il concordato minore?
R: I documenti richiesti sono simili a quelli che si preparano per il piano del consumatore, solo che qui c’è in più la parte aziendale se applicabile. In generale dovrai fornire: - L’elenco di tutti i creditori con i relativi importi dovuti, suddivisi per natura (privilegiati, chirografari, eventuali condizionali).
- L’elenco dettagliato del tuo patrimonio: immobili (visure e perizie di stima), mobili registrati (libretti auto/moto), conti correnti e depositi, partecipazioni societarie, polizze assicurative riscattabili, crediti verso terzi (crediti clienti non incassati, ecc.), eventuali beni in trust o fondi patrimoniali (vanno dichiarati).
- La documentazione relativa ai tuoi redditi e alla tua attività: se hai impresa, i bilanci degli ultimi 3 esercizi o dichiarazioni fiscali, le scritture contabili (libro giornale, registri IVA, ecc.) ; se sei professionista, ultime dichiarazioni dei redditi e situazione contabile; se sei persona fisica, le ultime dichiarazioni e buste paga/pensioni.
- Lo stato di famiglia e informazioni su eventuali persone a carico, perché spesso l’OCC deve valutare il tuo fabbisogno familiare.
- Documenti relativi ad eventuali procedimenti in corso (cause pendenti, decreti ingiuntivi, pignoramenti – utile dare copie).
- La relazione particolareggiata del Gestore (che però redige lui una volta nominato) e l’attestazione sulla fattibilità. Tu devi predisporre la proposta di concordato e la bozza di piano con l’aiuto dell’OCC.
- Se ci sono terzi che apportano risorse, servirebbe una dichiarazione di impegno firmata da costoro, da allegare.
- Infine, un certificato dei carichi pendenti fiscali e un estratto di ruolo da Agenzia Riscossione per avere quadro dei debiti tributari. Ogni OCC ha il suo check-list, ma orientativamente il pacchetto è questo. Il mancato deposito di documenti essenziali come le scritture contabili se sei imprenditore è causa di inammissibilità , quindi fai un check accurato con l’OCC.
- D: Quanto costa la procedura?
R: Ci sono diverse voci di costo da considerare: - Compenso dell’OCC/Gestore: viene stabilito dal giudice a fine procedura, di solito in percentuale sul passivo e sull’attivo realizzato, secondo parametri ministeriali. Per i concordati minori, i compensi di gestori variano – orientativamente possono essere qualche migliaio di euro per pratiche piccole fino a cifre più alte per situazioni complesse. Spesso il tribunale chiede al debitore un fondo spese iniziale (una sorta di “fondo cauzionale” per coprire le spese vive e dare un acconto al gestore). Questo fondo può essere qualche centinaio o poche migliaia di euro a seconda dei casi. La Cassazione ha detto che la mancanza di versamento di un fondo spese non può far dichiarare inammissibile il concordato , però chiaramente poi il gestore dovrà essere pagato. Nel piano puoi prevedere che il pagamento del gestore avvenga con preferenza (prededuzione) al termine.
- Spese di giustizia: c’è un contributo unificato di importo ridotto per queste procedure (€98) e marche da bollo minime, più le spese di pubblicazione (circa €200). E poi eventuali costi di cancelleria, copie, ecc. Nel complesso le spese vive di tribunale non superano poche centinaia di euro.
- Compenso dell’avvocato e consulenti: il tuo legale difensore ovviamente avrà il suo onorario, concordato con te (spesso a forfait per la procedura). Potrebbero servire perizie (es. stima immobili) che vanno pagate al perito. Questi costi variano da caso a caso. Nel concordato minore, a differenza del fallimento, non c’è un curatore da pagare con percentuali sul ricavato, ma c’è il Gestore che comunque chiederà il suo. Spesso i tribunali quantificano il compenso del gestore attorno al 4-8% dell’attivo distribuito e una piccola percentuale sul passivo trattato. Ma se l’attivo è basso, c’è un minimo. Ad ogni modo, questi costi vengono in gran parte pagati all’interno del piano stesso: i compensi prededucibili di OCC, eventuale liquidatore e legali della procedura si inseriscono nel passivo da soddisfare prima dei creditori. Perciò, quando prepari il piano, devi tenere conto anche delle spese procedurali e prevedere che vengano coperte. Ad esempio, in un caso, il debitore proponeva di pagare 5% ai creditori in 60 rate e in più pagare integralmente le spese del gestore . Sono costi comunque molto inferiori a quelli di un fallimento classico, e giustamente perché la procedura è su misura. Spesso l’alternativa – esecuzioni molteplici – sarebbe costata di più in termini di beni persi e oneri.
- D: Se il concordato fallisce (non omologato o non eseguito), posso comunque liberarmi dei debiti?
R: Non immediatamente con quel concordato, ma hai ancora opportunità: se la mancata omologa è dovuta a motivi sanabili (magari mancava un documento, o c’era un vizio formale), potresti proporre un nuovo concordato minore correggendo il tiro. Se invece proprio è andata male (voto insufficiente, opposizioni accolte, o dopo omologa non sei riuscito a pagare e il concordato viene risolto), allora la strada principale è la liquidazione controllata. Spesso, in caso di esito negativo, il tribunale stesso – specie se lo chiedono i creditori o l’OCC – apre d’ufficio la liquidazione dei beni . In liquidazione, come detto, se sei persona fisica puoi comunque ottenere l’esdebitazione dei debiti non soddisfatti alla fine (è a discrezione del tribunale ma di solito la concedono se non ci sono frodi). E se addirittura non hai nulla da liquidare e il concordato saltava solo perché non c’era nulla, puoi optare per la procedura di esdebitazione del debitore incapiente . Quindi, anche se il concordato minore non va in porto, non tutto è perduto: si passa dalla fase “negoziata” a quella “liquidatoria” per chiudere la vicenda. Certo, sarebbe meglio riuscire col concordato, perché così di solito conservi più beni; ma se va male, hai comunque a disposizione l’ancora finale della liquidazione con esdebitazione. Tieni presente che però, se il concordato non è stato omologato per tua colpa (es. non hai depositato documenti o è emersa frode), il giudice potrebbe essere più severo nel concederti esdebitazione poi. Quindi si raccomanda sempre di non giocarsi male la carta del concordato presentando cose infondate, perché poi potresti trovar difficoltà maggiori. - D: Un socio di società può accedere?
R: Sì, se parliamo di socio illimitatamente responsabile (ad esempio socio di SNC, SAS accomandatario), come persona fisica ha debiti sociali illimitati e non è un imprenditore commerciale (la società è imprenditore, lui è responsabile). La legge delega del 2017 voleva includerli e così è: il socio illimitatamente responsabile può accedere alle procedure di sovraindebitamento . Quindi quel socio, se la società è in crisi o fallita, lui per i suoi debiti personali derivanti magari dal fallimento sociale può fare un concordato minore suo (o un piano se fosse qualificabile consumatore, ma di solito no perché i debiti derivano da impresa). Condizione: non deve essere stata dichiarata la sua insolvenza nell’estensione di fallimento (ma di solito la prassi è aspettare l’esito del sovraindebitamento, se poi fallisce la società e neppure i soci fanno il loro piano, allora eventualmente li dichiarano falliti estensivamente). Un po’ tecnico, ma la risposta: sì, i soci illimitatamente responsabili sono ammessi (ci sono già sentenze sul punto). Invece, i soci limitatamente responsabili (SRL, accomandanti di SAS) non hanno debiti sociali, quindi se hanno solo garanzie o fideiussioni, in quel caso applicheranno la regola generale: se hanno garantito debiti d’impresa altrui, andranno nella procedura come il fideiussore – già detto: se hanno garantito impresa faranno concordato minore, se garantito persona consumer faranno piano). - D: Posso proporre di pagare alcuni creditori e non altri?
R: No, la procedura impone di includere tutti i creditori noti e di trattarli secondo la legge. Non puoi tenere fuori dalla procedura un creditore a tua scelta. Puoi però classificare i creditori in classi e differenziare il trattamento se c’è una giustificazione economica . Ad esempio, potresti creare una classe di fornitori strategici e offrire loro il 40%, mentre ai restanti chirografari offri il 20%, motivando che vuoi mantenere quei fornitori per la continuità. Questo è lecito, purché la differenza sia giustificata e non violi prelazioni (se i fornitori strategici sono chirografari come gli altri, dargli di più è una deroga alla par condicio, ma la legge consente tali deroghe concordatarie se approvate dalle maggioranze e ragionevoli). Quindi puoi pagare percentuali diverse a creditori diversi, sì, ma non puoi escludere creditori: tutti devono risultare o soddisfatti per quanto la legge prevede o quantomeno destinatari di un trattamento (anche se fosse “zero”, lo devi dire e motivare). Tieni presente che se proponi “zero” a un creditore chirografario e altri prendono qualcosa, quel creditore ovviamente voterà contro e potrà fare causa dicendo che è trattato peggio ingiustificatamente. In certi casi puoi non pagare affatto un creditore se la legge ti permette di escluderlo dal concorso – ad esempio, i coobbligati/fideiussori del debitore non sono protetti dall’effetto esdebitativo salvo che sia previsto diversamente . Significa che tu puoi dire: “Non pago i fideiussori, tanto non sono veri creditori miei (pagheranno eventualmente i debiti altrui)”. Ma a parte queste finezze, nella proposta seria devi indirizzare tutti. Quindi la risposta semplice: non puoi scegliere di non inserire un creditore, ma puoi modulare come pagarlo. La modularità estrema la decidi con le classi: creditori simili vanno in classi e ogni classe può avere un’offerta differente. Un creditore può essere trattato diversamente dagli altri della stessa priorità solo se costituisci una classe a parte per lui con giusta causa. L’importante è mantenere un trattamento equo all’interno delle classi (parità tra i membri di una classe).
Queste FAQ coprono molti dei dubbi tipici. Ovviamente ogni caso concreto presenta peculiarità, per cui è sempre consigliabile ottenere una consulenza personalizzata: la legge è complessa e in continua evoluzione (ad esempio, nuove sentenze chiariscono di volta in volta aspetti specifici).
A tal proposito, per dare un’idea dell’evoluzione giurisprudenziale, elenchiamo qui di seguito alcune sentenze recentissime emesse da organi autorevoli (Corte di Cassazione e Corti d’Appello) che offrono principi utili in materia di concordato minore e sovraindebitamento. Ciò aiuterà a capire come i tribunali stanno applicando queste norme nella pratica.
Principali sentenze recenti in materia di concordato minore
- Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 28574/2025 (pubbl. 28/10/2025): ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione e i principi di par condicio tra creditori; in caso contrario il giudice deve dichiararne l’inammissibilità già in fase di apertura, senza attendere il giudizio di omologazione . In tale pronuncia la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui il mancato rispetto degli artt. 2740–2741 c.c. e delle regole sul pagamento dei privilegi (artt. 84 e 112 CCII richiamati dall’art. 74, co.4 CCII) costituisce causa di inammissibilità d’ufficio, non ostando a ciò la tassatività delle ipotesi di inammissibilità di cui all’art. 77 CCII . Si ribadisce così che non è ammesso un concordato minore che proponga di trattare i creditori privilegiati e chirografari alla stessa percentuale senza rispettare le priorità di legge.
- Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 17721/2025 (dep. 30/06/2025): ha chiarito che il mancato versamento di un fondo spese o di una cauzione non costituisce di per sé causa di inammissibilità del concordato minore . La Corte ha cassato una decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile la domanda perché il debitore non aveva versato un fondo anticipi per il Gestore. Secondo la Cassazione, imporre requisiti extra-legali (come la costituzione di un fondo) contrasta con l’obiettivo di favorire l’accesso alle procedure di sovraindebitamento . Questo orientamento elimina un ostacolo pratico: il debitore può accedere anche se non dispone subito di liquidità per acconti, fermo restando che le spese andranno poi soddisfatte in prededuzione.
- Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2963/2024 (dep. 27/11/2024): ha sottolineato l’importanza della condotta pregressa del debitore e della sostenibilità prospettica del piano nei concordati in continuità. In linea con tale sentenza, i giudici devono valutare l’affidabilità del debitore rispetto agli impegni futuri, considerandone il comportamento passato (e.g. reiterati omessi pagamenti di imposte come sintomo di negligenza) . La Cassazione ha rimarcato che nel concordato minore – analogamente all’art. 48 CCII per il concordato preventivo – il tribunale può concedere al debitore termini per integrare il piano prima di rigettarlo , ma se la condotta appare gravemente imprudente, il rigore è giustificato. Tale principio è stato recepito dal Tribunale di Ferrara (sent. 27/12/2024) che ha rigettato l’omologa di un piano reputato non attendibile, evidenziando come meritevolezza ed affidabilità siano requisiti impliciti anche nel concordato minore in continuità .
- Corte d’Appello di Genova, sent. n. 48/2025: ha ribadito che il concordato minore è riservato a debitori meritevoli e non può essere usato come escamotage per eludere le obbligazioni fiscali. Nella vicenda esaminata, l’imprenditrice aveva proposto di pagare integralmente i creditori privati trascurando quasi del tutto i debiti tributari, puntando sull’omologazione nonostante il voto contrario dell’Erario. La Corte ha giudicato tale uso distorto inaccettabile, affermando che pagare solo i creditori privati e trascurare gli obblighi fiscali contrasta col principio di meritevolezza alla base dell’istituto . In altri termini, il piano deve prevedere un trattamento equo anche per il Fisco, sebbene sia ammesso lo stralcio, e non può tradursi in un “condono personalizzato” in frode al fisco .
- Corte d’Appello di Torino, sent. n. 1034/2024 (16/12/2024): ha affermato che nel concordato minore non opera un filtro generale di meritevolezza analogo a quello previsto per il consumatore. L’unico limite è l’assenza di atti in frode ai creditori. La valutazione di convenienza e affidabilità è demandata principalmente al giudizio dei creditori tramite il voto . Questa pronuncia, di indirizzo estensivo, evidenzia la natura negoziale del concordato minore: fintanto che il debitore non abbia frodato i creditori e il piano sia votato dalla maggioranza, il tribunale non può aggiungere arbitrariamente ulteriori requisiti soggettivi stringenti. Ciò amplia l’accesso, pur restando fermo che l’omologazione può sempre essere negata se emergono comportamenti abusivi o palese insostenibilità economica.
- Corte d’Appello de L’Aquila, sent. n. 609/2025 (20/05/2025): ha ritenuto ammissibile un concordato minore anche in assenza di patrimonio attivo, purché sorretto interamente da finanza esterna. La Corte ha richiamato il fatto che la nuova disciplina consente persino l’esdebitazione del debitore incapiente senza alcun pagamento (art. 279 e 283 CCII) , quindi non vi è ragione di vietare un concordato minore il cui unico apporto sia costituito da risorse di terzi. Questa decisione va in senso opposto rispetto all’orientamento più restrittivo (come CA Roma 2024) , e sottolinea il favore per soluzioni concordate anche in situazioni di insolvibilità totale, se ciò garantisce un (pur minimo) ritorno ai creditori rispetto al nulla di una liquidazione incapiente. In altri termini, zero attivo proprio non preclude il concordato se c’è finanza esterna concreta e il piano è approvato.
- Corte d’Appello di Roma, sent. n. 6725/2024 (25/10/2024): ha rappresentato l’orientamento opposto sul tema della finanza esterna, sostenendo l’inammissibilità del concordato minore basato esclusivamente su risorse esterne e privo di attivo del debitore . Secondo la Corte capitolina (confermata dal Tribunale di Rimini), l’art. 74 c.2 CCII – nella formulazione originaria – postulava un attivo minimo su cui innestare l’apporto, e ammettere concordati “a solo apporto” eluderebbe il rigoroso filtro di meritevolezza previsto per l’esdebitazione pura (art. 283) . Inoltre CA Roma ha aggiunto che la finanza esterna dev’essere destinata direttamente ai creditori e non al sostentamento del debitore, pena l’inammissibilità . Questi due orientamenti (L’Aquila vs Roma) attendono un eventuale intervento risolutore della Cassazione o del legislatore. Nel frattempo, il Decreto Correttivo 2024 ha modificato l’art. 74 c.2 stabilendo che la finanza esterna debba “incrementare in misura apprezzabile l’attivo disponibile” , formulazione che sembra presupporre un attivo base. Sarà quindi decisiva l’interpretazione teleologica: la questione rimane aperta (l’esito futuro “dipenderà da come le Corti interpreteranno il nuovo art.74”, cfr. CA Torino e dottrina) .
- Cassazione Civ., Sez. I, ord. n. 30538/2024 (27/11/2024): sebbene in forma di ordinanza (procedimento camerale), ha toccato il tema del rapporto tra procedure di sovraindebitamento e strumenti di definizione agevolata (saldo e stralcio fiscale). La Cassazione ha evidenziato che il giudice, valutando la fattibilità di un piano del consumatore o concordato minore, può tener conto dell’adesione del debitore a misure di definizione agevolata fiscale come elemento migliorativo della proposta (es. rottamazione che riduce il carico fiscale) . Ciò conferma l’indirizzo pratico: l’utilizzo delle rottamazioni è compatibile e anzi consigliabile nell’ambito delle procedure concorsuali minori. In altri termini, aderire a una pace fiscale non costituisce causa di improcedibilità della procedura di sovraindebitamento (anzi, è spesso integrato nel piano stesso) .
- Tribunale di Piacenza, decreto 22/05/2025: ha confermato l’orientamento favorevole all’unificazione dei debiti personali e d’impresa in capo allo stesso debitore nel concordato minore . Nel caso di un artigiano con debiti sia verso banca per mutuo personale sia verso fornitori e Fisco, il Tribunale ha autorizzato un unico concordato minore, escludendo la necessità di un piano del consumatore separato per i debiti “privati”. È stata così avallata la soluzione per cui il debitore “ibrido” (persona fisica con entrambe le categorie di debiti) non deve frammentare la procedura, ma può concentrare tutto nel concordato minore . Questo provvedimento si è posto in linea con il dettato normativo dopo il correttivo 2024 e con la ratio unitaria del Codice.
- Tribunale di Ferrara, sent. 27/12/2024: (cfr. anche Cass. 2963/2024 sopra) – ha negato l’omologazione di un concordato minore presentato da una società S.a.s. ritenendo il piano non fattibile e non affidabile a causa della condotta pregressa negligente del debitore . In particolare, la società aveva accumulato oltre €270.000 di debiti quasi tutti fiscali e previdenziali, senza mai adottare correttivi, e proponeva un piano in continuità “puro” basato su vaghi ricavi futuri. Il Tribunale ha evidenziato la rigidità nell’applicare i criteri di cui all’art. 80 CCII (richiamo dell’art. 48 CCII), sostenendo che prima di rigettare avrebbe potuto concedere termini per modifica ma ha scelto di non farlo date le gravi carenze (assenza di elementi liquidatori, mancata analisi di sostenibilità) . Questa pronuncia indica che i tribunali si attendono piani seri e credibili, altrimenti preferiscono non omologare e non “illudere” i creditori. Sottolinea quindi l’importanza, per il debitore, di presentare un piano solidamente costruito e di dimostrarsi proattivo (ad esempio integrando il piano se il giudice segnala lacune).
Queste sentenze mostrano un quadro in evoluzione: nel complesso la giurisprudenza è incline a favorire il successo dei concordati minori quando condotti con correttezza e nel rispetto dei principi di legge, ma è anche pronta a intervenire con fermezza contro eventuali abusi o disapplicazioni delle regole (prelazioni, meritevolezza, ecc.). Per il debitore e i suoi consulenti, tenersi aggiornati su tali orientamenti è fondamentale per impostare la strategia migliore e prevedere possibili obiezioni.
Conclusione
Giunti al termine di questa analisi, possiamo riassumere alcuni punti fermi: il concordato minore, supportato dalle più recenti riforme e pronunce giurisprudenziali, si conferma uno strumento potente e flessibile per dare respiro ai piccoli imprenditori e ai professionisti sovraindebitati. Esso consente di bloccare immediatamente le azioni esecutive (pignoramenti, aste, fermi) , di negoziare un saldo parziale del debito con l’avallo del tribunale e della maggioranza dei creditori , e infine di ottenere la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) . Tutto ciò rappresenta un valore inestimabile per il debitore: significa avere l’opportunità concreta di salvare la propria attività, preservare beni essenziali come l’abitazione principale (grazie alle nuove norme) , e potersi rilanciare economicamente senza l’ombra dei debiti passati.
Nel corso dell’articolo abbiamo visto come la legge preveda anche altre opzioni – come le definizioni agevolate di natura fiscale, i piani del consumatore, la liquidazione controllata, ecc. – e come sia spesso necessario combinare più strumenti per ottenere il risultato ottimale. Il denominatore comune è l’urgenza di agire tempestivamente e con una strategia ben ponderata. I debitori che attendono passivamente rischiano di perdere tutele preziose (termini scaduti, beni pignorati irrimediabilmente, decadenza da benefici). Al contrario, chi si muove per tempo, avvalendosi di professionisti competenti, può sfruttare a proprio vantaggio tutte le difese legali disponibili: dal ricorso che annulla una cartella pazza, alla rottamazione che taglia le sanzioni, fino al concordato minore che ricompone l’intero quadro debitorio su basi sostenibili eque.
Abbiamo sottolineato più volte il ruolo cruciale della consulenza specializzata. Affrontare da soli queste procedure sarebbe come navigare in mare aperto senza bussola: la normativa è complessa, l’interazione con giudici e creditori richiede tatto e competenza, e gli errori – come evidenziato – possono compromettere l’esito. Ecco perché affidarsi a un legale esperto in materia di crisi da sovraindebitamento è la scelta determinante per il successo. In particolare, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono un livello di assistenza elevato e completo: grazie alla loro esperienza nazionale in diritto bancario e tributario, sanno individuare subito le soluzioni pratiche più efficaci (che si tratti di impugnare una cartella o di predisporre un piano di concordato); in qualità di Gestore della Crisi iscritto al Ministero, l’Avv. Monardo conosce dall’interno le dinamiche degli OCC e può guidare il debitore attraverso ogni fase procedurale; come cassazionista ed esperto negoziatore, è in grado sia di difendere il cliente in ogni sede giudiziaria, sia di intavolare trattative proficue con banche ed enti impositori.
Il valore aggiunto del team Monardo è proprio nell’unire le competenze giuridiche a quelle economico-aziendali, offrendo al cliente una visione a 360 gradi: non solo tutela legale, ma anche analisi finanziaria del debito, pianificazione fiscale, strategie di risanamento aziendale. In situazioni d’emergenza, come un pignoramento imminente, questo studio sa attivarsi immediatamente (ricorsi d’urgenza, sospensive, accordi temporanei con i creditori) per bloccare sul nascere azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o iscrizioni al CAI. Contestualmente, prepara il terreno alle soluzioni di medio termine – dal concordato minore alla possibile adesione a rottamazioni – in modo da condurre il cliente fuori dal tunnel.
In conclusione, se ti trovi sommerso dai debiti o hai appena ricevuto atti di riscossione che non sai come affrontare, non disperare: le difese legali esistono e sono efficaci, come abbiamo illustrato. La chiave è muoversi con rapidità e affidarsi a mani esperte. Ogni giorno di ritardo può giocare a favore dei creditori, mentre ogni azione tempestiva (un ricorso vinto, una trattativa avviata, una domanda di concordato depositata) è un passo verso la tua serenità finanziaria. Ricorda: la legge ti offre il diritto di risolvere dignitosamente la tua crisi, ma sta a te esercitarlo con l’ausilio di chi sa come fare.
Hai letto quanto può fare la differenza un professionista preparato al tuo fianco – ora è il momento di passare all’azione.
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