Aggiornato a Gennaio 2026 – Scopri come difenderti efficacemente dal pignoramento presso terzi avviato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In questa guida completa analizziamo le norme vigenti, le ultime sentenze e tutte le soluzioni legali (opposizioni, sospensioni, rateizzazioni, definizioni agevolate rottamazione-quiquies 2026, sovraindebitamento, ecc.) per bloccare un pignoramento su conti correnti, stipendi o altri crediti. L’articolo è scritto dal punto di vista del debitore/contribuente e offre consigli pratici e aggiornati su come tutelare i propri beni e redditi.
Introduzione
Il pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) è una delle misure più temute dai contribuenti in difficoltà. Si tratta, in pratica, del blocco forzato di somme o crediti dovuti al debitore da parte di banche, datori di lavoro o altri soggetti, al fine di recuperare importi iscritti a ruolo non pagati. Perché questo tema è così importante? Perché un pignoramento sui conti correnti o sullo stipendio può mettere seriamente a rischio la liquidità e la stabilità finanziaria di una persona o di un’azienda, rendendo impossibile pagare spese essenziali o proseguire l’attività. È dunque fondamentale conoscere i propri diritti, evitare errori (come ignorare le notifiche degli atti o attendere passivamente) e agire con urgenza non appena si riceve un atto di pignoramento. I termini per reagire sono brevi e ogni giorno perso può significare vedersi sottratte risorse vitali.
Quali soluzioni legali ha a disposizione il debitore per fermare un pignoramento? In questa guida autorevole esamineremo le principali strategie difensive e di “blocco” del pignoramento presso terzi. Anticipiamo subito che esistono diversi strumenti: dall’opposizione giudiziale (per far valere vizi della procedura o contestare il diritto stesso di procedere all’esecuzione), alle istanze di sospensione (amministrative o giudiziarie) che congelano temporaneamente l’azione esecutiva, fino alle soluzioni transattive o deflative come la rateizzazione del debito o le definizioni agevolate (es. la nuova rottamazione-quiquies prevista dalla Legge di Bilancio 2026 ), che consentono di regolarizzare la posizione debitoria bloccando sul nascere le azioni esecutive. Inoltre, per le situazioni di grave crisi, approfondiremo strumenti speciali come le procedure da sovraindebitamento (piani del consumatore, esdebitazione) e la composizione negoziata della crisi d’impresa, le quali offrono protezioni aggiuntive al debitore.
Prima di entrare nel merito, è importante sottolineare che affrontare un pignoramento esattoriale da soli è molto rischioso. In queste situazioni è consigliabile farsi assistere da professionisti esperti in materia tributaria e fallimentare. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare di avvocati e dottori commercialisti possono offrire un aiuto concreto e immediato al contribuente. L’Avv. Monardo è un avvocato cassazionista, con esperienza ultradecennale, e coordina un team di professionisti attivi a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. È inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). In ambito aziendale, l’Avv. Monardo ricopre il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, aiutando imprese in difficoltà a negoziare con i creditori ed evitare il default. Grazie a queste competenze integrate, lo studio Monardo è in grado di analizzare a fondo ogni atto di pignoramento o cartella esattoriale, individuare immediatamente eventuali profili di illegittimità o soluzioni praticabili, e predisporre tutte le azioni necessarie: dai ricorsi e opposizioni urgenti per ottenere la sospensione dell’esecuzione, alle trattative e piani di rientro con l’Agente della Riscossione, fino all’attivazione di procedure concorsuali minori (accordi, piani del consumatore, ecc.) per una soluzione strutturale del sovraindebitamento.
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Contesto normativo: cos’è il pignoramento presso terzi esattoriale e quando scatta
Il pignoramento presso terzi esattoriale è una procedura di esecuzione forzata disciplinata da norme speciali per la riscossione dei tributi. In particolare, trova fondamento nell’art. 72-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602 (disciplina della riscossione delle imposte) che consente all’Agente della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia) di utilizzare una via semplificata per pignorare crediti del debitore senza passare dall’ordinario tribunale . Si tratta di uno strumento potente perché evita le lungaggini della procedura civile: l’atto di pignoramento viene notificato direttamente al terzo debitore (es. la banca o il datore di lavoro) e al debitore, ordinando al terzo di pagare le somme dovute (nei limiti del credito per cui si procede) direttamente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro 60 giorni . In pratica, l’AdER può intimare ad esempio alla banca di congelare il conto corrente del contribuente moroso e di girare le somme pignorate per saldare le cartelle esattoriali non pagate.
Quando può essere avviato il pignoramento? La legge prevede alcune condizioni e tempi precisi. Anzitutto, deve essere stata validamente notificata al contribuente una cartella di pagamento (o un altro atto esecutivo come un avviso di addebito INPS o un accertamento esecutivo) e devono essere decorsi 60 giorni senza che il debito sia stato pagato. Decorso inutilmente questo termine, la cartella diviene esecutiva e l’Agente della Riscossione può procedere con l’esecuzione forzata . Va inoltre ricordato che, se tra la notifica della cartella e l’avvio dell’esecuzione trascorre più di un anno, l’AdER è tenuta a notificare un avviso di intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73) che dà al debitore un ultimo termine di 5 giorni per pagare prima di procedere al pignoramento. La Corte di Cassazione ha chiarito che tale intimazione non richiede motivazioni articolate: è sufficiente faccia riferimento alla cartella esattoriale non pagata e alla volontà di procedere . Se l’intimazione manca dove era dovuta, gli atti esecutivi successivi possono essere considerati nulli per violazione di legge.
Ricevute (e ignorate) cartelle e intimazioni, l’Agenzia invia dunque l’atto di pignoramento presso terzi, che viene notificato sia al debitore che al terzo interessato (ad esempio la banca, l’ufficio postale, il datore di lavoro, l’ente pensionistico, ecc.). Cosa contiene questo atto? Esso elenca le cartelle/partite a ruolo non pagate, indica l’importo complessivo dovuto (comprensivo di interessi di mora e compensi di riscossione) e ingiunge al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore, ma di accantonarle e pagarle all’Agente della Riscossione entro 60 giorni dalla notifica . In caso di crediti periodici non ancora maturati (ad es. stipendio mensile non ancora erogato, canone di affitto in scadenza, ecc.), l’ordine prevede il pagamento alle rispettive scadenze, fino a soddisfare il credito tributario . Si tratta quindi di un atto immediatamente vincolante: diversamente dal pignoramento ordinario ex art. 543 c.p.c., non viene fissata un’udienza in Tribunale per l’assegnazione, ma è lo stesso atto amministrativo a disporre il trasferimento delle somme a favore del Fisco. La collaborazione del terzo pignorato è fondamentale: se il terzo non ottempera all’ordine di pagamento, l’AdER potrà citarlo in giudizio per ottenere una pronuncia coattiva (e potrebbe risponderne per responsabilità).
Dal momento in cui riceve la notifica, il terzo è obbligato a vincolare le somme dovute al debitore: ad esempio la banca deve immediatamente congelare il conto corrente del contribuente fino a concorrenza dell’importo indicato, e un datore di lavoro deve iniziare a trattenere dalle buste paga la quota pignorata. Per il debitore esecutato questo si traduce spesso in un effetto “shock”: ci si ritrova con il conto bloccato da un giorno all’altro oppure con lo stipendio decurtato, senza essere passati dal giudice preventivamente. Tuttavia, la legge prevede una tutela temporale: l’effetto del pignoramento presso terzi non è illimitato, ma è sottoposto a un termine di 60 giorni per la sua esecuzione. Decorsi 60 giorni dalla notifica senza che il terzo abbia versato le somme pignorate all’Agente della Riscossione, occorre l’intervento di un giudice per proseguire nell’esecuzione (in pratica l’AdER dovrebbe instaurare il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo). In assenza di questo, il vincolo si “allenta”. Proprio su questo aspetto è intervenuta di recente la giurisprudenza, con importanti novità a favore del Fisco.
⚖️ Novità giurisprudenziale 2025: La Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 28520/2025 (depositata il 27 ottobre 2025) ha rivoluzionato la prassi in materia di pignoramento dei conti bancari da parte del Fisco . La Suprema Corte ha chiarito che quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pignora un conto corrente, il vincolo si estende automaticamente a tutte le somme che vi saranno accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica, anche se al momento del pignoramento il conto era vuoto o in rosso . In altri termini, la notifica dell’atto blocca il conto per due mesi come una sorta di “sequestro a tempo”: ogni accredito in arrivo in quel periodo – che sia uno stipendio, una pensione o qualunque entrata – viene catturato e trasferito al creditore procedente (nel caso specifico l’AdER) fino a soddisfacimento del debito. Non è più possibile quindi “farla franca” svuotando il conto prima del pignoramento o sperando che un conto inizialmente con saldo zero resti indenne: qualsiasi somma transitata entro i 60 giorni finirà anch’essa sotto la morsa del pignoramento . Questa interpretazione – basata sulle norme speciali del DPR 602/73 – vale principalmente per i pignoramenti fiscali, che non prevedono l’intervento immediato del giudice. Nei pignoramenti ordinari dei creditori privati continua ad applicarsi la regola dell’art. 546 c.p.c., secondo cui il pignoramento presso terzi colpisce le somme dovute dal terzo al debitore esistenti o dovute al momento della notifica: pertanto, se il conto era vuoto, un creditore privato rimane a mani vuote (salvo notificare un nuovo pignoramento successivamente) . Invece, per il Fisco, la Cassazione ha sancito che il blocco opera protraendosi per due mesi, coprendo anche gli accrediti futuri. Questa “stretta” mira a evitare facili elusioni dell’esecuzione da parte dei debitori e rappresenta un orientamento destinato a fare scuola, segno di un generale irrigidimento verso i morosi.
È importante notare che il pignoramento presso terzi esattoriale può colpire diverse tipologie di crediti del debitore: i casi più comuni sono il pignoramento del conto corrente bancario o postale, il pignoramento dello stipendio o della pensione (presso il datore di lavoro o l’INPS) e il pignoramento di crediti commerciali (ad esempio fatture dovute da un cliente al debitore, canoni d’affitto, ecc.). Possono inoltre essere pignorati beni del debitore in possesso di terzi, ad esempio merci in un magazzino altrui, ma nella pratica il Fisco privilegia l’aggressione di denaro e crediti, che è più rapida e sicura rispetto alla vendita di beni. In questa guida ci concentreremo in particolare sul pignoramento di conti, stipendi e crediti finanziari, che sono le fattispecie dove il contribuente ha più strumenti immediati per reagire.
Da ultimo, occorre ricordare che l’Agente della Riscossione può adottare anche altre misure esecutive in caso di mancato pagamento di cartelle, come il pignoramento immobiliare (es. espropriare e vendere all’asta un immobile di proprietà del debitore) o il pignoramento mobiliare (su beni mobili come auto, macchinari, ecc.), nonché misure cautelari come l’ipoteca sugli immobili e il fermo amministrativo dei veicoli. Ognuna di queste ha regole proprie, ma nel contesto di questo articolo faremo cenno in particolare all’impignorabilità della prima casa e ai limiti di legge su ipoteche e fermi, perché spesso il debitore esecutato è preoccupato non solo per il conto o lo stipendio, ma anche per la tutela della propria abitazione o dei beni strumentali. Anticipiamo che dal 2013 è in vigore il divieto per l’AdER di pignorare l’unico immobile di residenza del debitore (non di lusso) e che ci sono soglie di debito (120.000 €) al di sotto delle quali l’espropriazione immobiliare non è avviabile . Approfondiremo questi aspetti più avanti nei limiti e tutele per il debitore.
Cosa succede dopo la notifica: fasi e tempi della procedura esecutiva
Vediamo ora in dettaglio il “percorso” del pignoramento esattoriale, cioè le fasi successive alla notifica dell’atto e i relativi termini, così da capire cosa aspettarsi e quando intervenire per bloccare il processo.
- Notifica dell’atto di pignoramento: come descritto, l’atto viene notificato contemporaneamente al debitore e al terzo. La notifica può avvenire tramite ufficiale della riscossione oppure tramite posta raccomandata AR o PEC (posta elettronica certificata) se il destinatario ha un domicilio digitale. Dal momento in cui il terzo riceve la notifica, scatta l’obbligo di blocco/accantonamento: ad esempio, la banca congela i fondi disponibili sul conto fino a coprire l’importo indicato; il datore di lavoro inizia a trattenere la quota pignorata dalla successiva busta paga utile. Anche il debitore viene avvisato formalmente: ciò è importante perché da quella data decorrono i termini per eventuali opposizioni (come vedremo, 20 giorni per contestare vizi formali dell’atto).
- Effetti immediati sul terzo e sul debitore: se il conto corrente è pignorato, normalmente la banca blocca tutte le somme sul conto fino a concorrenza del dovuto, impedendo al correntista di prelevare o utilizzare quei fondi. Se sul conto c’è più denaro del debito, viene bloccata solo la somma necessaria (le eccedenze restano disponibili). Se invece il conto ha meno soldi del dovuto o è a zero, viene interamente congelato (e come visto, resteranno vincolati anche eventuali nuovi accrediti nei 60 giorni successivi, grazie all’effetto “a rete” sancito dalla Cassazione ). Nel caso di pignoramento dello stipendio/pensione, il datore di lavoro o l’ente previdenziale deve accantonare la parte pignorata su ogni pagamento periodico e non consegnarla al dipendente, ma trattenerla in attesa di girarla al creditore pubblico. Il debitore, di conseguenza, vedrà arrivare sul suo conto o in busta paga solo l’importo residuo al netto della quota pignorata.
- Termine di 60 giorni per il pagamento al creditore: il terzo pignorato non deve versare immediatamente le somme all’AdER, bensì attendere 60 giorni dalla notifica. Questo termine serve a dare il tempo al debitore di reagire (es.: pagare il debito, trovare un accordo, fare opposizione) e al terzo di effettuare le operazioni necessarie. Se entro quei 60 giorni il debitore risolve la situazione (ad esempio pagando la cartella, ottenendo una sospensione o un accordo), il pignoramento può essere revocato e il terzo a quel punto non eseguirà alcun pagamento all’Agente della Riscossione. Viceversa, decorso il termine, il terzo è tenuto a eseguire l’ordine di pagamento: la banca dovrà bonificare le somme accantonate all’AdER, il datore dovrà versare le quote trattenute, e così via.
- Mancata collaborazione del terzo: se il terzo non paga né risponde entro 60 giorni (ad esempio la banca trattiene i soldi ma non li versa, oppure dichiara di non avere debiti verso il contribuente quando invece li ha), l’Agente della Riscossione può adire l’autorità giudiziaria ordinaria per far accertare l’obbligo del terzo. Si aprirebbe in tal caso un sub-procedimento davanti al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale competente, similmente a quanto accade nel pignoramento ordinario (in cui la banca deve rendere la “dichiarazione del terzo” ex art. 547 c.p.c.). Nella procedura esattoriale questa fase è eventuale: di solito le banche collaborano e pagano spontaneamente, per non incorrere in sanzioni. Per il debitore comunque è bene sapere che, trascorsi i 60 giorni, se non è intervenuto un provvedimento di sospensione o altro evento bloccante, la partita passa in mano al giudice per l’eventuale assegnazione forzata.
- Assegnazione e chiusura del pignoramento: il procedimento si chiude quando le somme pignorate vengono assegnate al creditore. Nel pignoramento esattoriale “semplificato”, l’assegnazione avviene di fatto con il pagamento diretto da parte del terzo all’AdER (dopo i 60 giorni). Non c’è un’udienza di assegnazione formale salvo il caso di rifiuto del terzo o necessità di intervento del giudice. Se tutto fila liscio, ad esempio: notifica atto in data 1 marzo, entro il 30 aprile la banca paga l’importo pignorato all’AdER e il procedimento si conclude qui (il debitore riceverà notifica dell’avvenuto pagamento e della chiusura della procedura). Se il debito non è stato soddisfatto integralmente (ad esempio perché sul conto c’erano meno soldi del dovuto), l’Agente potrà successivamente tentare altre azioni per recuperare la differenza, ma quel pignoramento specifico è terminato.
In sintesi, dal momento in cui ti viene notificato un pignoramento presso terzi hai al massimo circa due mesi di tempo prima che i tuoi soldi vengano prelevati forzatamente dal tuo conto o dal tuo stipendio e finiscano all’esattore. In questo intervallo (che può essere anche più breve se l’AdER decide di coinvolgere subito il giudice o se il terzo paga prima dello scadere dei 60 giorni) è cruciale mettere in atto le contromisure: contestare gli atti illegittimi, oppure trovare un accordo di pagamento, o attivare una procedura che congeli la riscossione. Nei prossimi paragrafi vedremo tutte queste difese nel dettaglio.
Limiti e tutele per il debitore: cosa non può pignorare l’AdER (stipendi, pensioni, prima casa, etc.)
La legge predispone una serie di limiti alla pignorabilità per proteggere i debitori, anche quando ad agire è l’Erario. Questi limiti riguardano soprattutto i crediti da lavoro o pensione, considerati mezzi di sostentamento, e alcuni beni essenziali come l’abitazione principale. Conoscerli è fondamentale: spesso l’Agente della Riscossione deve rispettare soglie e divieti precisi, e se non lo fa il pignoramento può risultare illegittimo (o comunque si può chiedere una riduzione). Ecco i principali paletti normativi a tutela del debitore:
1. Limiti sulle somme pignorabili di stipendi e pensioni: L’art. 72-ter DPR 602/1973 (introdotto nel 2013) riprende e in parte modifica le regole del codice di procedura civile in materia di pignoramento di salari e trattamenti previdenziali. In particolare, quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione pignora stipendi o altre indennità da lavoro alla fonte (cioè presso il datore di lavoro) può trattenere solo una percentuale limitata in base all’importo dello stipendio . Le fasce attualmente previste sono:
- Fino a 2.500 € (stipendio netto mensile): pignorabile 1/10 (10%)
- Oltre 2.500 € e fino a 5.000 €: pignorabile 1/7 (circa 14,3%)
- Oltre 5.000 €: pignorabile fino al 20% (1/5), che è il limite ordinario valido per tutti i creditori .
Queste percentuali, fissate dall’art. 72-ter co.1 DPR 602/73, assicurano che al debitore resti comunque la gran parte del suo stipendio per far fronte alle esigenze di vita. Ad esempio, se percepisci uno stipendio di 1.500 €, l’AdER potrà prelevare al massimo 150 € al mese; se guadagni 3.000 €, potrà trattenere circa 428 €; se hai uno stipendio elevato, diciamo 6.000 €, la quota sarà di 1.200 € mensili. Attenzione: il limite sale a 1/5 (20%) per la parte eccedente i 5.000 € , in pratica allineandosi alla regola generale del codice di procedura civile (art. 545 c.p.c.). La norma tiene dunque conto della capacità contributiva: chi guadagna di più può sopportare una trattenuta maggiore (fino al quinto), mentre chi ha redditi bassi subisce un prelievo molto ridotto (un decimo).
Va precisato che questi limiti si applicano cumulativamente: se un debitore ha più pignoramenti in corso sullo stesso stipendio (es. uno per tributi e uno per un credito privato), essi non possono superare in totale la metà dello stipendio percepito. Inoltre, per legge una paga o pensione non può mai essere decurtata oltre il minimo vitale, di cui diremo tra poco. In ogni caso, il giudice dell’esecuzione vigila su questi aspetti e, su istanza del debitore, può dichiarare inefficace un pignoramento effettuato in violazione dei limiti (l’art. 545 ult. comma c.p.c. stabilisce che il pignoramento oltre i limiti è inefficace per la parte eccedente , rilevabile anche d’ufficio). Quindi se l’AdER tentasse erroneamente di pignorare metà stipendio quando la legge consente un decimo, quella misura sarebbe impugnabile e verrebbe ridotta.
2. Protezione di una quota impignorabile di pensione: Il legislatore tutela in modo particolare le pensioni, in quanto destinate al sostentamento spesso di soggetti anziani. L’art. 545 c.p.c. (come modificato nel 2015) stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione o altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un importo pari alla misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà . In concreto, poiché l’assegno sociale INPS per il 2025 è di circa 503 € mensili, il minimo vitale impignorabile su ogni pensione è all’incirca 503 € + 50% = ~754 €. Questa soglia è assolutamente intangibile: significa che se un pensionato prende 750 € al mese, nessun creditore (neppure l’Erario) potrà pignorargli nulla; se prende 1.000 €, gli si potranno prelevare somme solo sulla parte eccedente ~754 €, quindi al massimo su 246 €, e comunque nei limiti di un quinto di quest’ultima (circa 49 €). Per pensioni più alte, il meccanismo è analogo: la parte fino a 754 € è sempre salva, il resto è pignorabile al 20% (o meno, se rientra nelle fasce stipendio di cui sopra). Questa regola si applica sia ai pignoramenti alla fonte (presso l’ente pensionistico) che a quelli sul conto corrente (vedi punto seguente). L’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve rispettare tale minimo vitale esattamente come qualunque creditore.
3. Ultimo stipendio o pensione accreditati in banca: Un’importante tutela introdotta proprio per i pignoramenti esattoriali è quella relativa all’ultimo accredito da lavoro o pensione sul conto corrente. L’art. 72-ter, comma 2-bis, DPR 602/73 dispone che se sul conto del debitore vengono accreditati stipendi o pensioni, il pignoramento *non può toccare l’ultimo emolumento accreditato . In pratica, quando l’AdER notifica un pignoramento alla banca, deve lasciare sempre “libero” l’ultimo stipendio o pensione ricevuti dal debitore. Questa norma garantisce che il contribuente abbia comunque a disposizione almeno una mensilità per le necessità immediate. Ad esempio, se il pignoramento arriva il 10 del mese e il 27 del mese precedente sul conto era affluita la pensione, quella somma (poniamo 1.000 €) non verrà toccata e resterà disponibile al debitore; si potranno però congelare eventuali altri saldi precedenti o successivi oltre tale importo. Se invece il conto contiene solo l’ultima pensione, il pignoramento sarà momentaneamente inefficace (fino a nuovo accredito). Questa tutela opera solo per l’ultimo accredito di natura retributiva/previdenziale, non per più mensilità arretrate: quindi se sul conto erano presenti, ad esempio, due stipendi non ancora spesi, uno di questi resterà impignorabile (l’ultimo) mentre l’altro potrebbe essere pignorato (ovviamente nei limiti percentuali visti). È bene evidenziare che tale protezione vale esclusivamente nei pignoramenti presso terzi eseguiti dall’Agente della Riscossione, ed è una deroga a quanto previsto dal codice civile: prima del 2013, infatti, la giurisprudenza prevalente riteneva che una volta versato sul conto, lo stipendio perdesse la sua natura e diventasse denaro come un altro, interamente pignorabile . Oggi, grazie a questa norma, una mensilità rimane sempre salva.
Nota: La prassi operativa concordata con l’ex Equitalia prevede inoltre che, per i debitori percettori di stipendio/pensione basso (fino 5.000 € mensili), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non pignora direttamente i conti correnti, se prima non ha già pignorato la quota di stipendio alla fonte . In sostanza, se hai un reddito modesto, l’AdER di regola procede prima con il pignoramento del quinto presso il datore di lavoro/INPS e solo se dopo questa trattenuta il tuo reddito netto è ancora superiore a 5.000 € mensili (caso raro) allora attacca anche il conto corrente . Questa direttiva interna – emanata ai tempi di Equitalia per ragioni di equità sociale – fa sì che chi ha entrate medio-basse non subisca un doppio pignoramento sullo stesso reddito (busta paga e conto), evitando eccessivi accanimenti. Naturalmente resta una prassi amministrativa: il debitore non può pretenderla come diritto assoluto, ma generalmente l’ente riscossore la rispetta.
4. Impignorabilità della prima casa e limiti sui beni immobili: Il pignoramento immobiliare da parte dell’AdER è soggetto a vincoli stringenti. Dal 2013 (D.L. 69/2013, detto “decreto del fare”), l’agente della riscossione non può pignorare l’unico immobile di proprietà del debitore se questo è adibito ad uso abitativo e costituisce la sua residenza anagrafica, a condizione che non sia un immobile di lusso (categorie catastali A/8, A/9) . Questa disposizione – oggi inserita nell’art. 76 del DPR 602/73 – rende di fatto impignorabile la “prima casa” del contribuente, salvo che si tratti appunto di ville, castelli o abitazioni di lusso. Se il debitore possiede più immobili, il divieto sulla prima casa non si applica (potrà essergli pignorata una seconda casa, un locale commerciale, terreno, ecc., con le cautele sotto indicate). Inoltre, se sull’immobile gravano ipoteche dell’Agente della Riscossione, va valutato il contesto: l’ipoteca non equivale a pignoramento ma è prodromica; tuttavia se l’immobile è “prima casa”, il pignoramento non potrà seguire. In caso di altre proprietà, l’AdER può procedere al pignoramento immobiliare solo se il debito complessivo supera 120.000 € e previa iscrizione di ipoteca da almeno 6 mesi senza che sia stato nel frattempo pagato o rateizzato il debito . Quindi, ricapitolando:
- Se hai un solo immobile, che è la tua abitazione principale (non di lusso): l’Agente della Riscossione non può espropriarlo né avviare pignoramento (art. 76, co.1, lett. a DPR 602/73) . Anche se hai debiti fiscali elevati, quella casa è protetta.
- Se hai più immobili o l’immobile non è “prima casa”: l’AdER può pignorarne uno o più, ma solo se il tuo debito supera 120.000 € e solo dopo aver iscritto ipoteca da almeno 6 mesi senza esito . In altre parole, per debiti minori l’espropriazione immobiliare non è ammessa; per debiti rilevanti deve esserci l’ulteriore passaggio dell’ipoteca preventiva.
- Immobili di lusso: non beneficiano del divieto prima casa, quindi se anche fosse l’unico immobile ma è accatastato A/8 o A/9, può essere pignorato (sempre con il limite dei 120.000 € di debito) .
Queste norme rispondono all’esigenza costituzionale di salvaguardare il diritto all’abitazione. La Cassazione (ord. n. 32759/2024) ha di recente confermato l’interpretazione della norma anche in relazione a pignoramenti iniziati prima del 2013 ma non conclusi: se la procedura era pendente all’entrata in vigore del divieto, va comunque estinta e il pignoramento cancellato se riguardava la prima casa del debitore . Dunque l’impignorabilità della prima casa ha efficacia retroattiva per i processi ancora in corso al 21/08/2013. In sede esecutiva, il giudice può ordinare la cancellazione del pignoramento qualora accerti che l’immobile rientra nei requisiti protetti .
5. Beni mobili indispensabili e altri limiti: Infine, l’AdER, al pari degli altri creditori, non può pignorare beni mobili essenziali elencati dall’art. 514 c.p.c. (le cose necessarie al sostentamento, gli abiti, letti, elettrodomestici di base, etc.), né i beni strumentali all’attività del debitore entro un certo valore. Anche i veicoli aziendali o strumentali possono essere protetti in parte: se l’Agente notifica un fermo amministrativo su un automezzo indispensabile per la tua professione, è possibile chiederne la sospensione dimostrando l’essenzialità del bene per il lavoro (il D.L. 69/2013 ha introdotto un principio di esenzione per il “bene mobile registrato strumentale all’attività di impresa o della professione”, se il debitore ne ha uno solo). Tuttavia, la valutazione in questi casi è discrezionale e può essere necessario un ricorso al giudice.
Tabella riepilogativa – Limiti di pignorabilità (casi comuni)
| Oggetto del pignoramento | Limiti legali per l’AdER |
|---|---|
| Stipendio presso datore di lavoro | 1/10 fino a €2.500; 1/7 tra €2.500 e €5.000; 1/5 oltre €5.000 . Non cumulabile oltre 50% se coesistono altri pignoramenti. |
| Pensione presso ente previdenziale (INPS) | Impignorabile fino a circa €754 (assegno sociale ×1,5) ; oltre tale soglia, pignorabile nelle percentuali sopra (1/5 max). |
| Stipendio/Pensione accreditati in conto | Impignorabile l’ultimo accredito ricevuto (1 mensilità) . Sulle somme precedenti: se accreditate prima del pignoramento, impignorabili fino a 3×assegno sociale (~€1.509) e pignorabilità del resto al 1/5; se accreditate dopo, valgono limiti stipendio (1/10, 1/7, 1/5) . |
| Immobile “prima casa” (unico imm. residenziale non di lusso) | Impignorabile: divieto assoluto di espropriazione . |
| Immobili diversi (seconde case, uffici, etc.) | Pignorabile solo per debiti > €120.000 e con ipoteca da ≥6 mesi . |
| Beni mobili indispensabili (art.514 c.p.c.) | Impignorabili: es. letti, frigo, cucina, vestiti, etc. |
| Beni strumentali impresa/professione | Un solo bene mobile registrato strumentale è impignorabile (art. 76 co.1 lett. a-bis DPR 602/73) . Altri beni strumentali: pignorabili nei limiti di 1/5 del loro valore totale (art.515 c.p.c.). |
(Note: l’ultima colonna richiama i riferimenti normativi principali. Assegno sociale 2025 ~€503, soglia 1,5× vale ~€754; soglia 3× vale ~€1.509. Le percentuali stipendio/pensione sono quelle specifiche per il Fisco ex art.72-ter DPR 602/73.)
Come si evince, il sistema cerca di bilanciare l’interesse dell’Erario a riscuotere i crediti con la necessità di non privare il cittadino dei mezzi minimi di sostentamento e della sua dimora. Il debitore deve essere consapevole di questi limiti: se l’Agenzia delle Entrate li viola (ad esempio pignorando l’intero conto comprendente l’ultima pensione, oppure tentando di espropriare la casa di residenza senza averne diritto), si può e si deve reagire immediatamente, facendo valere l’inefficacia o l’illegittimità di tali atti in sede di opposizione.
Difese e strategie legali per bloccare o contestare il pignoramento
Arriviamo al punto cruciale: come può il debitore reagire per bloccare, sospendere o annullare un pignoramento presso terzi avviato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le strategie difensive si possono grosso modo dividere in due categorie:
- Difese “di merito” sul debito: mirano a contestare la legittimità o l’esistenza stessa della pretesa fiscale alla base (ad esempio: la cartella è nulla perché mai notificata, il debito era già stato pagato, è prescrittо, ecc.), di fatto negando il diritto dell’AdER di procedere all’esecuzione.
- Difese “procedurali” o formali: mirano a evidenziare vizi nella procedura di pignoramento (errori nell’atto, mancato rispetto di termini o norme, difetti di notifica, ecc.), senza entrare nel merito del debito sottostante, chiedendo quindi l’annullamento o la sospensione degli atti esecutivi viziati.
A seconda dei casi, il debitore (assistito dal suo legale) attiverà diversi tipi di ricorsi o opposizioni. Vediamo i principali strumenti:
Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (contestare il diritto a procedere)
L’opposizione all’esecuzione è l’azione giudiziaria con cui il debitore sostiene che l’esecuzione forzata non doveva proprio essere iniziata, perché manca o non è più valida la causa che la giustifica. In ambito di riscossione esattoriale, prima del 2018 vi erano dubbi sull’ammissibilità di tale opposizione, a causa di un divieto previsto dall’art. 57 DPR 602/73. Tale divieto è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 114/2018) proprio perché impediva al contribuente di far valere le sue ragioni dinanzi al giudice dell’esecuzione . Oggi è pacifico che anche contro l’esecuzione fiscale sono ammesse le opposizioni ex art. 615 c.p.c., nei limiti in cui la contestazione non rientri nella giurisdizione tributaria. Detto in parole semplici: se contestate il “titolo” del debito fiscale, ossia sostenete che la cartella o l’accertamento siano illegittimi nel merito (ad esempio perché avete già pagato, o perché l’atto è nullo), in teoria sareste fuori tempo massimo per un ricorso tributario (da fare entro 60 gg dalla notifica dell’atto impositivo). Tuttavia, se davvero non avete mai avuto modo di far valere prima queste ragioni, potete proporre un’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario per farle valere ora. Un caso tipico: scopro un pignoramento ma non ho mai ricevuto la cartella; qui l’opposizione all’esecuzione serve a far dichiarare che manca un titolo esecutivo valido, poiché la cartella non notificata è inefficace. Allo stesso modo, se il debito si è prescritto (ad esempio sono passati più di 5 anni dalla notifica della cartella senza alcun atto interruttivo), potrò oppormi all’esecuzione eccependo la prescrizione compiuta. Ancora, se ho un provvedimento di sgravio o sospensione amministrativa ottenuto dall’ente creditore (es. Agenzia Entrate) ma l’AdER procede lo stesso, potrò oppormi perché quel debito non è esigibile.
L’opposizione all’esecuzione va proposta dinanzi al Tribunale civile competente per materia/valore, generalmente quello del luogo dove si svolge l’esecuzione (per i pignoramenti mobiliari e presso terzi coincide con il Tribunale del circondario in cui risiede il debitore o il terzo). Non c’è un termine fisso di decadenza – può essere proposta finché la procedura esecutiva non è conclusa – ma è ovviamente fondamentale agire tempestivamente, preferibilmente prima che le somme vengano assegnate o distribuite, altrimenti poi diventa più difficile recuperarle. In pratica, appena notificato il pignoramento o comunque durante i 60 giorni di attesa, è bene iniziare subito la causa di opposizione se si ravvisa un valido motivo.
Con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può chiedere al giudice due cose:
1) in via d’urgenza, la sospensione dell’esecuzione (ex art. 624 c.p.c.), cioè un provvedimento immediato che blocchi il pignoramento in attesa della decisione di merito, quando ricorrono gravi motivi (ad esempio palese inesistenza del titolo, pregiudizio grave nel far proseguire l’esecuzione);
2) in via principale, a conclusione del giudizio ordinario, una sentenza che accerti l’inefficacia o illegittimità del titolo esecutivo e dichiari quindi improseguibile l’esecuzione. Se il giudice accoglie l’opposizione, il pignoramento verrà annullato e le somme eventualmente già prelevate dovranno essere restituite al debitore (salvo diverse disposizioni).
Quando conviene usare l’opposizione all’esecuzione? Quando si hanno motivi sostanziali forti: ad esempio, non hai mai ricevuto l’atto presupposto (cartella, accertamento) – e puoi provarlo – oppure l’atto è palesemente nullo, oppure il debito era stato annullato in autotutela o con sentenza ma l’Agente non ne ha tenuto conto, oppure ancora hai pagato il dovuto ma risulta un errore. In tutti questi casi stai dicendo: “l’AdER non aveva proprio diritto di colpirmi, questo pignoramento non doveva esistere”. Attenzione che non puoi usare l’opposizione all’esecuzione per contestare questioni di merito che avresti potuto sollevare con ricorso tributario: ad esempio, se semplicemente ritieni infondata la pretesa fiscale ma hai lasciato scadere i termini per fare ricorso in Commissione Tributaria, ormai quel debito è definitivo e non potrai rimetterlo in discussione davanti al giudice dell’esecuzione (che dichiarerebbe inammissibile l’opposizione, rientrando nella giurisdizione tributaria già esaurita). Fanno eccezione i casi in cui la notifica della cartella sia totalmente mancata: lì la Cassazione (SS.UU. 2020) ha aperto alla possibilità di tutelarsi anche dopo, proprio perché il contribuente non ha colpa se non ha ricevuto l’atto. In ogni caso, serve l’ausilio di un legale esperto per valutare la strategia giusta tra opposizione in sede civile o altre strade in sede tributaria.
Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (vizi formali della procedura)
Accanto all’opposizione “di merito” appena vista, c’è l’opposizione agli atti esecutivi, che riguarda i vizi formali o procedurali del pignoramento o degli atti esecutivi connessi. Questa opposizione serve a denunciare irregolarità nelle forme, nei tempi o nelle modalità con cui è stato compiuto un atto dell’esecuzione. Alcuni esempi classici nel campo esattoriale:
- Il pignoramento è stato eseguito senza che sia stata notificata la regolare intimazione di pagamento (quando necessaria dopo un anno dalla cartella);
- L’atto di pignoramento presso terzi è carente di elementi essenziali previsti dalla legge (importi, indicazione del titolo, firma digitale valida ecc.);
- La notifica del pignoramento è nulla o viziata (eseguita a soggetto sbagliato, o non rispettosa delle norme di notificazione);
- Violazione dei limiti di pignorabilità (pignorata una somma eccedente il dovuto, aggredito l’ultimo stipendio sul conto in violazione dell’art. 72-ter, pignoramento di bene impignorabile come prima casa, ecc.);
- Mancato rispetto dei termini processuali (es. l’atto di pignoramento è stato notificato prima che scadessero i 60 giorni dalla cartella, o altre scadenze imposte dalla legge).
In tutte queste situazioni non si nega che il debito esista, ma si contesta che l’esecuzione sia condotta in modo irregolare. L’opposizione ex art. 617 c.p.c. va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato (o dalla scoperta del vizio, se si tratta di irregolarità occulte) , con atto di citazione al giudice competente (Tribunale). Anche qui si può chiedere la sospensione immediata (in via d’urgenza) se il pignoramento in corso rischia di causare danni irreparabili e le ragioni dell’opponente appaiono fondate.
Se l’opposizione agli atti viene accolta, il giudice annulla l’atto esecutivo viziato (ad es. dichiara nullo il pignoramento) e cancella gli effetti prodotti, disponendo la liberazione delle somme eventualmente bloccate. Occorre tuttavia fare attenzione: a differenza dell’opposizione all’esecuzione, che chiude l’intera partita, l’annullamento di un atto esecutivo non estingue il debito sottostante. L’Agente della Riscossione, in teoria, potrà correggere il vizio e riprovarci (salvo che nel frattempo non sopraggiungano altre cause ostative). Ad esempio, se il pignoramento viene annullato perché mancava la previa intimazione, l’AdER potrà notificare l’intimazione e poi ripetere il pignoramento; se l’atto era nullo per vizio di forma, potrà emetterne uno nuovo sanando l’errore. Ciò non toglie che, intanto, il debitore avrà guadagnato tempo prezioso e potrà magari sfruttare l’occasione per trovare altre soluzioni (rateizzare, rottamare, etc.).
Riassumendo le differenze tra 615 e 617 c.p.c.: la tabella seguente chiarisce i punti chiave:
| Tipo di opposizione | Motivo (esempi) | Termine | Effetto | Giurisdizione |
|---|---|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Contestazione del diritto di procedere all’esecuzione. Esempi: titolo inesistente o nullo, debito già estinto, prescrizione maturata, sospensione amministrativa in corso, ecc. | Non fisso, comunque prima che la procedura sia conclusa (meglio entro assegnazione). | Annullamento dell’intera esecuzione; il pignoramento viene dichiarato improcedibile. | Giudice Ordinario (Tribunale), se la contestazione non rientra nel merito tributario. Se coinvolge questioni di merito fiscale non più ricorribili, è ammissibile solo se il titolo mancava o non fu notificato. |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | Vizi formali/procedurali degli atti. Esempi: difetto di notifica, errori nell’atto di pignoramento, mancato rispetto limiti, omissione intimazione, ecc. | 20 giorni dalla notifica dell’atto (o dalla conoscenza del vizio). | Annullamento dell’atto viziato (es. pignoramento nullo). Procedura esecutiva da rifare eventualmente. | Giudice Ordinario (Tribunale). (Questioni esclusivamente formali, no merito del tributo). |
In molti casi pratici, le opposizioni 615 e 617 possono sovrapporsi (si propongono entrambe in via subordinata). Sarà il legale a individuare la combinazione giusta. Ad esempio: cartella mai notificata (motivo di 615) e pignoramento senza intimazione (motivo anche di 617) – si deducono entrambi. L’importante è agire nei termini (specie i 20 giorni per i vizi formali) e depositare il ricorso corretto.
Sospensione amministrativa della riscossione (istanza all’AdER)
Oltre alle vie giudiziarie, esiste una procedura interna all’Agenzia delle Entrate-Riscossione che consente al contribuente di ottenere una sospensione “amministrativa” del pignoramento in casi particolari. È prevista dall’art. 2-quater del DL 564/2014 (conv. in L. 31/2015) e da altre norme in materia di autotutela. In pratica, se il debitore dimostra all’Agente della Riscossione che il debito non è esigibile, può chiedere il congelamento immediato delle azioni esecutive, evitando di dover aspettare i tempi (più lunghi) di un giudizio.
Come funziona? Il contribuente può presentare un’istanza motivata di sospensione della riscossione direttamente all’AdER, allegando la documentazione che provi una delle seguenti situazioni tipiche: pagamento già effettuato in precedenza; sgravio o annullamento dell’ente creditore; prescrizione o decadenza del debito; presenza di un provvedimento giudiziale di sospensione (ad esempio ottenuto in Commissione Tributaria); altra causa di inesigibilità. L’Agente della Riscossione è tenuto a sospendere immediatamente le attività di recupero per quei carichi e a girare la pratica all’ente creditore (es. Agenzia Entrate, INPS ecc.) per le verifiche del caso. Se entro 200 giorni l’ente conferma che il debito è inesigibile (ad es. riconosce lo sgravio o l’errore), la partita viene annullata; se invece conferma la legittimità, la riscossione riprende (ma il contribuente può a sua volta impugnare tale diniego). Nel frattempo, comunque, il pignoramento resta sospeso.
Nel contesto del pignoramento presso terzi, questa istanza può essere molto utile per guadagnare tempo e magari risolvere bonariamente: si pensi al caso di un contribuente che, dopo la notifica del pignoramento, recupera documenti che provano che quella cartella era stata annullata o non notificata. Presentando subito l’istanza con quei documenti, l’AdER dovrebbe sospendere il pignoramento in corso in attesa dei riscontri. Anche situazioni di grave difficoltà economica possono essere rappresentate nell’istanza, chiedendo all’ente di valutare la sospensione per evitare danni irreparabili. Ovviamente, questa via non è un diritto automatico: l’Agente può anche rigettare l’istanza se la ritiene infondata. In ogni caso, presentarla tempestivamente può integrare (ma non sostituire) le altre difese: male che vada, se l’ente non sospende, si avrà comunque documentato la propria posizione per un successivo ricorso al giudice.
Dalla guida AdER sulle tutele del contribuente emerge che l’ente è sensibile a sospendere in autotutela in presenza di: evidenti errori di persona; pagamenti già effettuati (basta esibire le ricevute); provvedimenti di sgravio; litispendenza (stessa causa pendente); sentenze favorevoli al contribuente non ancora recepite. Vale la pena tentare questa strada appena si riceve un atto, soprattutto se ci sono prove documentali chiare a proprio favore. La domanda va presentata tramite PEC o allo sportello utilizzando l’apposito modulo e indicando tutti i riferimenti delle cartelle/atti da sospendere .
Rateizzazione del debito: fermare il pignoramento pagando a rate
Spesso la soluzione più pragmatica e immediata per bloccare un pignoramento è quella di attivare una rateizzazione del debito. La legge concede ai debitori in difficoltà la possibilità di dilazionare il pagamento delle cartelle esattoriali fino a 72 rate mensili (6 anni), o addirittura 120 rate (10 anni) in casi di grave e comprovata difficoltà economica. La rateizzazione (disciplinata dall’art. 19 DPR 602/73) ha un effetto molto vantaggioso: se concessa, mette “in stand-by” le azioni esecutive sul debito oggetto di dilazione, purché il piano sia rispettato. In altre parole, ottenuto un piano di rate, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare nuovi pignoramenti su quelle somme, né proseguire quelli in corso.
Bisogna però muoversi tempestivamente. La richiesta di rateizzazione va presentata prima che il pignoramento si perfezioni, ossia prima che le somme vengano definitivamente assegnate all’AdER . L’ideale sarebbe attivarsi non appena ricevuta la cartella o l’intimazione di pagamento, così da evitare proprio l’avvio dell’esecuzione. Ma se si è già al punto del pignoramento, si può ancora rimediare: presentare la domanda di dilazione immediatamente dopo la notifica dell’atto di pignoramento. In base alle direttive AdER, se la rateizzazione viene accolta e appena si versa la prima rata, il pignoramento viene sospeso automaticamente . Ciò vale sia per i pignoramenti su conto/stipendio, sia per fermi e ipoteche collegati (che durante la rateizzazione rimangono in essere ma non portano ad ulteriori conseguenze). Dunque, pagando la prima rata in tempo, si riesce solitamente a fermare il trasferimento forzoso dei soldi. Ad esempio, se ti hanno pignorato €5.000 sul conto, ma prima che la banca li giri presenti un’istanza di dilazione e versi la prima rata del piano, l’Agente bloccherà la procedura e quei €5.000 resteranno sul conto (in attesa che tu paghi le rate dovute). È chiaro che questa mossa funziona se il timing è giusto: se si interviene dopo che il terzo ha già eseguito il pagamento al Fisco, sarà più complicato ottenere la restituzione (bisognerebbe in quel caso negoziare una compensazione o fare causa).
La sospensione per rateizzazione non è una “grazia” ma un effetto di legge: l’art. 19 DPR 602/73 stabilisce che finché il debitore è in regola con le rate, non si procede ad esecuzione forzata. Fa eccezione il caso di pignoramenti già perfezionati prima della domanda di dilazione: in tal caso l’AdER potrebbe ritenere valide le somme già incamerate. Comunque, presentare la domanda prima possibile è cruciale.
Vediamo i punti salienti della rateizzazione:
- Può essere richiesta per debiti fino a €120.000 con procedura semplificata (autoconcessa) o per importi superiori con necessità di documentare lo stato di difficoltà (indice di liquidità < 1 o ISEE sotto soglia, ecc.).
- Una volta ammessa, di norma prevede rate mensili per un massimo di 6 anni. In caso di comprovato peggioramento, si può chiedere proroga fino a 10 anni (120 rate).
- La rateizzazione copre tutti i carichi indicati nell’istanza; se volete includere proprio quelli oggetto del pignoramento, dovrete elencarli (meglio chiederla per l’intero debito iscritto a ruolo per evitare che agiscano su parti escluse).
- Condizione sospensiva: come detto, la mera richiesta non basta, occorre che venga accettata e va versata la prima rata per attivare la tutela . Fino ad allora l’AdER potrebbe teoricamente andare avanti, ma nella prassi, appena ricevono la domanda, se è completa e ammissibile, mettono in attesa la procedura per dare modo di pagare la prima rata.
- Durante la dilazione, se paghi puntualmente, non partono nuovi pignoramenti. Se invece salti 5 rate anche non consecutive, decadi dal beneficio e l’AdER può riprendere subito le azioni esecutive (anche riprendere un pignoramento sospeso).
Dal punto di vista pratico, spesso la rateizzazione è la soluzione più accessibile per il debitore: consente di diluire il peso del debito e nel frattempo sbloccare conti e stipendi. Occorre però avere la capacità di sostenere le rate e la disciplina di non saltarle. È qui che un professionista può aiutare nel valutare il carico: ad esempio, se il debito è molto grande e le rate troppo alte, può convenire valutare altre opzioni (come la definizione agevolata, che abbatte sanzioni e interessi, rendendo più “leggere” le rate).
Esempio: Mario ha un debito con cartelle per €30.000 e l’AdER gli ha pignorato il conto dove aveva €5.000. Mario, entro pochi giorni dalla notifica, presenta domanda di rateizzazione in 72 rate (€416/mese circa) e paga subito la prima rata. L’AdER sospende il pignoramento: quei €5.000 restano accantonati ma non vengono prelevati. Mario prosegue col pagamento mensile. Se rispetterà tutte le rate, una volta saldato il piano, il pignoramento verrà revocato del tutto. Se invece interrompe i pagamenti e decade dalla dilazione, l’Agente potrebbe riattivare il pignoramento e prendersi i €5.000 (oltre a ripartire con nuove azioni per il residuo).
Consiglio: intervenire il prima possibile. Se ricevi un’intimazione di pagamento o sai di avere cartelle scadute da tempo, chiedi la dilazione prima che arrivi il pignoramento. Se invece arriva l’atto di pignoramento, attivati entro i 60 giorni: vai all’AdER (anche online, con SPID) e presenta l’istanza urgente. Paga immediatamente la prima rata (spesso ti danno un bollettino apposito) e notifica magari all’ufficio legale dell’AdER la ricevuta, chiedendo la sospensione. Così aumenti le chance che tutto si blocchi in tempo .
Definizioni agevolate (Rottamazione cartelle & co.) – Novità 2026
Un capitolo fondamentale per chi vuole liberarsi dei debiti fiscali evitando il pignoramento è quello delle definizioni agevolate, note anche come “rottamazioni delle cartelle” o “pace fiscale”. Si tratta di provvedimenti di legge che, in alcuni periodi, consentono ai contribuenti di sanare i debiti iscritti a ruolo con sconti su sanzioni e interessi, pagando quindi solo il capitale e poco più. Oltre al risparmio economico, queste misure hanno l’effetto di congelare immediatamente le procedure esecutive in corso relative ai debiti definibili: presentando la domanda di adesione alla definizione, il debitore ottiene per legge una moratoria sulle azioni di recupero fino alla scadenza della prima rata dovuta.
Negli ultimi anni ci sono state diverse “edizioni” di rottamazione delle cartelle: Rottamazione-ter (2018), Rottamazione-quater (introdotta dalla L. 197/2022) e recentemente la Rottamazione-quinquies prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) . Quest’ultima rappresenta l’ultimissima novità in tema di pace fiscale: consente di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 non pagati, stralciando totalmente sanzioni, interessi di mora e aggio . In pratica, chi aderisce pagherà solo l’imposta o il contributo omesso (capitale) più le spese di notifica ed esecutive eventualmente maturate . È un’opportunità enorme di risparmio (le sanzioni tributarie sono in genere del 30% e gli interessi di mora al 6% annuo: tutto azzerato) e di azzeramento del contenzioso.
Ma qui ci interessa focalizzare l’effetto sul pignoramento: presentare domanda di definizione agevolata blocca il pignoramento. La legge infatti prevede espressamente che dalla presentazione dell’istanza:
- Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza (il debito resta “congelato”);
- Sono sospesi fino alla scadenza della prima rata tutti i pagamenti derivanti da precedenti dilazioni eventualmente in essere ;
- Non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche (salvo quelli già iscritti) ;
- Non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- Non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate, a meno che il primo incanto (asta) non sia già stato effettuato con esito positivo .
Quel che interessa a noi è la lettera e): non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate. Ciò significa che se è in corso un pignoramento presso terzi (ad esempio il tuo conto è bloccato), l’adesione alla rottamazione lo ferma sul nascere. Naturalmente c’è la condizione: se nel caso di pignoramento immobiliare c’è già stata un’asta aggiudicata, ormai è tardi. Ma per il pignoramento di crediti, che non prevede aste, l’effetto sospensivo opera integralmente (non essendoci un “incanto” nella procedura presso terzi). In pratica, la banca – informata della presentazione della domanda – non deve più girare i soldi all’AdER, in attesa di vedere se paghi la prima rata della definizione.
È importante comprendere che questa sospensione dura fino alla scadenza della prima (o unica) rata dovuta per la definizione . Nel caso della rottamazione-quinquies 2026, la prima rata è prevista al 31 luglio 2026 (o il pagamento unico sempre al 31/07/2026) . Dunque, se presenti la domanda a marzo 2026, fino almeno ad agosto 2026 l’Agente della Riscossione non potrà toccare quei soldi. Se poi tu pagherai regolarmente le rate, il pignoramento rimarrà congelato fino a completa definizione (che può durare anche anni, dato che la rottamazione-quinquies consente fino a 54 rate bimestrali spalmate in 9 anni, dal 2026 al 2035 !). Se invece non paghi la prima rata o salti due rate più avanti, decadi dalla definizione e a quel punto le azioni esecutive riprendono da dove erano state interrotte . In tal caso, attenzione: l’AdER potrà rapidamente riattivare il pignoramento sospeso e soddisfarsi delle somme accantonate.
Chi può aderire alla Rottamazione-quinquies 2026? Tutti i contribuenti con carichi affidati all’AdER tra 2000 e 2023 per imposte dichiarate e non versate o per contributi previdenziali omessi (esclusi contributi da accertamento) . Sono ammessi anche i decaduti da precedenti rottamazioni , mentre sono esclusi i debiti che erano già inseriti in rottamazione-quater e risultano in regola con le rate al 30/9/2025 . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 esclusivamente online . L’AdER mette a disposizione un form sul proprio sito per selezionare le cartelle da definire e inviare l’istanza telematicamente, ricevendo ricevuta (modello R-DA-2026) . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione (entro 31/7/2026) o in rate come detto (prima, seconda, terza rata nel 2026, poi rate semestrali ogni 31/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11 dal 2027 in poi) . Sulle rate dal 2026 in poi si pagano interessi ridotti al 3% annuo .
Per completare il quadro “pace fiscale”, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023 aveva previsto altre misure come: lo Stralcio automatico dei debiti fino 1.000 € affidati fino al 2015 (cancellati d’ufficio al 31/3/2023) e la Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (per chi aveva contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, da chiudere pagando una percentuale). Queste però sono ormai chiuse. Al momento, la rottamazione-quinquies 2026 è l’occasione principale per chiudere i conti col Fisco a saldo agevolato.
Perché conviene la definizione agevolata per bloccare il pignoramento? Per due ragioni:
1. Benefit immediato: ti mette al riparo dalle azioni esecutive per molti mesi (e se rispetti i pagamenti, potenzialmente per anni), dandoti respiro di liquidità. Il tuo conto verrà sbloccato, lo stipendio non più decurtato, niente aste su immobili ecc., purché tu segua il piano della definizione .
2. Benefit economico: elimina le pesanti sanzioni e interessi, quindi riduce il debito spesso del 30-50%. Ciò rende più sostenibile pagare e uscire definitivamente dai guai.
Naturalmente, aderire comporta poi l’impegno di pagare le rate stabilite (fino a 9 anni in questa edizione). Bisogna valutare caso per caso la fattibilità. Se l’importo, pur ridotto, resta troppo elevato per le possibilità del contribuente, magari si dovrà considerare altre soluzioni (es. procedure di sovraindebitamento, vedi oltre).
Esempio pratico: Luigi ha €10.000 di debito per IRPEF non pagata, divenuta €15.000 con sanzioni e interessi. Gli hanno pignorato il conto. Con la rottamazione-quinquies Luigi pagherà solo €10.000 (niente sanzioni €3k, niente interessi €2k) magari in 18 rate semestrali da ~€556 l’una. Presenta domanda a marzo 2026, immediatamente il pignoramento è congelato; paga la prima rata a luglio 2026, il pignoramento decade del tutto (perché ormai il debito rientra nel piano), e Luigi ha liberato il conto. Proseguirà nei successivi 4-5 anni a pagare le rate semestrali. Se smette di pagare e decade, il debito residuo (con sanzioni e interessi ripristinati, occhio) tornerà esigibile e l’AdER riprenderà i pignoramenti.
In conclusione, appena esce una normativa di definizione agevolata, il debitore con pignoramento in corso dovrebbe valutare seriamente l’adesione. È uno strumento efficace e meno conflittuale: al posto di fare causa, ti mette d’accordo col Fisco in modo agevolato. Consulta il tuo professionista di fiducia (l’Avv. Monardo e il suo staff sono costantemente aggiornati su queste sanatorie) per capire se rientri nei requisiti e come procedere con la domanda. Nel 2026, con la rottamazione-quinquies, c’è un’ottima finestra per sistemare situazioni pendenti.
Procedure da sovraindebitamento (L.3/2012 e Codice della Crisi) e composizione negoziata
Quando i debiti fiscali (e magari anche altri debiti) sono talmente elevati da non poter essere pagati né subito né tramite rottamazione/rateizzazione sostenibile, occorre pensare a soluzioni straordinarie. La legge italiana offre ai soggetti non fallibili (privati, piccoli imprenditori, professionisti) le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (note come “Legge 3/2012”, oggi incorporate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). Inoltre, per le imprese maggiori esiste la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, ora anch’essa nel Codice della Crisi), con la figura dell’Esperto che aiuta a trovare un accordo con i creditori.
Queste procedure, pur diverse tra loro, hanno un punto in comune interessante ai fini del nostro tema: possono bloccare le azioni esecutive, incluso i pignoramenti, grazie a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
- Piano del consumatore o ristrutturazione dei debiti: un consumatore sovraindebitato (o un piccolo imprenditore sotto soglia fallimento) può rivolgersi al Tribunale presentando un piano di rientro dei debiti, eventualmente con falcidia (stralcio parziale) di alcune somme, attraverso l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Appena il giudice ammette la procedura o comunque su istanza già depositata, può emettere un decreto di sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti. Ciò significa che se ho un pignoramento AdER in corso sulla pensione, faccio domanda di piano del consumatore: il giudice, valutati i presupposti, dispone la sospensione e la pensione torna libera in attesa dell’omologazione del piano. Una volta omologato il piano, i creditori dovranno accontentarsi di quanto previsto in esso e non potranno riprendere singole azioni (il pignoramento sarà definitivamente revocato man mano che si esegue il piano). Similmente, esiste la “liquidazione controllata” per il sovraindebitato: anche lì il giudice apre la procedura e sospende le esecuzioni, liquidando poi il patrimonio sotto la sua supervisione e alla fine cancellando i debiti residui (c.d. esdebitazione). Importante: in queste procedure anche il debito fiscale può essere falcidiato (ridotto) con l’accordo dell’ente o a certe condizioni, quindi sono soluzioni drastiche ma risolutive per chi proprio non può pagare integralmente.
- Composizione negoziata per le imprese: se sei un imprenditore in crisi (ad es. ditta individuale, srl, ecc.), puoi attivare la composizione negoziata nominando un Esperto indipendente. Durante la negoziazione, puoi chiedere al Tribunale misure protettive, ossia un decreto che frena per un certo periodo i creditori dall’azione esecutiva. L’AdER rientra tra i creditori soggetti alla protezione (deve sospendere nuovi pignoramenti o quelli in corso). Successivamente, se trovi un accordo con i creditori (ad esempio un piano di ristrutturazione dei debiti, transazioni fiscali ecc.), questo potrà includere anche l’Erario e la procedura esecutiva verrà sostituita dall’accordo omologato. Se invece la negoziazione fallisce, si potrà virare su procedure concorsuali (concordato preventivo, ecc.) ma in ogni caso il periodo di protezione avrà guadagnato tempo per evitare il tracollo immediato.
Quando considerare queste soluzioni? Quando il sovraindebitamento è generalizzato: ad esempio, oltre alle cartelle hai mutui, prestiti, insoluti vari, e la situazione è fuori controllo. In questi frangenti, limitarsi a sospendere il singolo pignoramento del Fisco potrebbe non bastare, perché potresti essere travolto da altri debiti. Il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione permettono di affrontare tutti i debiti insieme, in modo coordinato, e spesso di ottenere un taglio delle somme da pagare. Ovviamente sono procedure complesse, che richiedono l’assistenza di professionisti qualificati (come l’Avv. Monardo, che è Gestore della Crisi e collabora con OCC accreditati) e l’intervento del Tribunale. Non sono da attivare alla leggera: vanno ponderate valutando costi/benefici e solo se davvero necessarie. Ma talvolta sono l’unica via per liberarsi definitivamente dei debiti insostenibili e ripartire da zero (grazie all’esdebitazione finale).
Dal punto di vista del pignoramento: la presentazione della domanda di sovraindebitamento, unita alla richiesta di sospensione delle esecuzioni, può spegnere sul nascere un pignoramento sul conto o stipendio. Ad esempio, Giovanna, sommersa dai debiti, decide di fare un piano del consumatore; contestualmente, chiede al giudice la sospensione urgente del pignoramento che Equitalia (AdER) le ha avviato sul conto. Il giudice la concede, bloccando la procedura. Poi omologa un piano che prevede che AdER riceva il 40% del suo credito in 4 anni. Se tutto va bene, Giovanna pagherà quel 40% rateizzato e, una volta eseguito, il giudice la esdebitera dal restante 60%: il pignoramento originario non solo sarà fermo, ma il debito sarà ridotto e chiuso definitivamente.
Vantaggi e svantaggi di queste procedure: Il vantaggio è la completezza e la protezione a 360 gradi: coinvolgono tutti i creditori e danno sollievo immediato (stop ai pignoramenti, niente più telefonate di recupero crediti, ecc.). Lo svantaggio è che richiedono requisiti (bisogna dimostrare lo stato di crisi, servono piano fattibile, voti favorevoli per gli accordi, etc.) e che comportano un procedimento giudiziario, con costi e tempi. Inoltre, vanno rispettate fedelmente: se falliscono, si rischia il fallimento (per le imprese) o di tornare punto e a capo (per privati).
In ogni caso, per un debitore fortemente indebitato consigliamo sempre di fare una valutazione con un esperto per capire se rientra nelle condizioni per un piano di sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi e fiduciario OCC, ha gestito molti casi di questo tipo e potrà dirvi subito se è la strada giusta, oltre a guidarvi nell’intero percorso di omologazione.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Affrontare un pignoramento esattoriale è un momento delicato. Ci sono alcuni errori frequenti che i debitori commettono, spesso per paura o mancanza di informazioni, che possono pregiudicare la riuscita delle difese. Allo stesso tempo, ci sono azioni pratiche da mettere in atto fin da subito. Ecco una lista di do’s and don’ts – cosa fare e cosa non fare:
❌ NON fare finta di nulla: Ignorare il problema è la peggior scelta. Se ti è arrivato un atto di pignoramento (o anche solo una cartella/avviso prima ancora), non rimandare. I termini corrono e l’AdER va avanti comunque. Anche se la situazione ti sembra disperata, c’è quasi sempre qualcosa che si può tentare per migliorare – ma se aspetti troppo, potresti trovarti il conto svuotato o lo stipendio decurtato irreversibilmente.
❌ NON “sparire” pensando che così non ti trovino: Alcuni, presi dal panico, pensano di chiudere il conto corrente, cambiare banca, farsi pagare in nero per sfuggire al pignoramento. Questi stratagemmi raramente funzionano e spesso aggravano la posizione. L’AdER ha accesso alle banche dati (Anagrafe conti, informazioni INPS, ecc.) e prima o poi individua i crediti aggredibili. Inoltre, se chiudi un conto pignorato dopo la notifica, commetti una violazione del vincolo (la banca comunque avrebbe congelato prima). Meglio affrontare il problema in modo lecito.
❌ NON fare da solo ricorsi o opposizioni improvvisate: La materia è complessa. Azioni “fai da te” – come inviare lettere di contestazione mal formulate, o presentare ricorsi senza basi solide – rischiano di essere rigettate e di farti perdere tempo prezioso. Affidati a un professionista esperto sin dall’inizio: saprà lui quali motivi far valere (magari alcuni a cui non avevi pensato) e come chiederne la sospensione immediata.
❌ NON firmare rinunce o accordi senza consulenza: Può capitare che, per tentare una soluzione rapida, il contribuente firmi proposte o atti transattivi (ad esempio con l’ufficio legale AdER) senza capire bene le implicazioni. Oppure che l’esattore proponga di pagare parzialmente ma subito. Prima di firmare o pagare consulta sempre il tuo avvocato per valutare l’impatto su tutto il debito. Eviterai di impegnarti in qualcosa di svantaggioso o che preclude altre opzioni.
✅ FAI subito una verifica delle notifiche: Richiedi all’AdER l’estratto di ruolo e copia delle relazioni di notifica di tutte le cartelle esattoriali e intimazioni inerenti. Spesso saltano fuori vizi: cartelle notificate a vecchi indirizzi, irreperibilità fittizie, difetti di relata PEC, ecc. Queste informazioni sono l’oro per costruire un’opposizione valida. Controlla bene le date: prescrizioni scattate (ad es., 5 anni senza atti per contributi INPS, 10 per IRPEF, ecc.), mancate intimazioni dopo un anno, e così via.
✅ Monitora i termini per agire: Segna la data di notifica del pignoramento – da lì hai 20 giorni per opposizione agli atti (se ci sono vizi formali) . Se devi fare un ricorso tributario contro la cartella non notificata, hai 60 giorni da quando ne hai avuto conoscenza formale. In parallelo considera che la banca aspetterà 60 giorni prima di inviare il denaro: quello è il tuo orizzonte massimo per ottenere un provvedimento di sospensione o un accordo.
✅ Proteggi il minimo vitale: Se hai un pignoramento dello stipendio/pensione in corso, verifica che ti stiano lasciando le somme impignorabili (minimo vitale, ultime mensilità sul conto). Se così non fosse, fallo subito presente tramite il tuo legale al giudice dell’esecuzione, perché potrebbe ordinare la liberazione delle eccedenze. Ad esempio: pensionato con assegno sociale pignorato per errore – va fatto immediatamente ricorso per sbloccare l’importo non pignorabile.
✅ Valuta tutte le opzioni di definizione: Informati sulle rottamazioni e sanatorie attive (come visto, nel 2026 c’è la rottamazione-quinquies). Spesso aderire ti dà benefici multipli. Se non sei sicuro di poterne usufruire, chiedi consiglio: a volte anche se hai una causa pendente puoi definire quella (conciliazione agevolata) e bloccare i pignoramenti correlati.
✅ Agisci su più fronti contemporaneamente: Le difese non sono mutuamente esclusive. Puoi, ad esempio, presentare opposizione al pignoramento in Tribunale e contestualmente fare domanda di rateizzazione o rottamazione. In tal modo hai un piano B: se il giudice ritarda o va male, intanto la domanda di definizione ti copre e viceversa. L’importante è coordinare bene le mosse (qui serve l’avvocato per non contraddirsi). AdER stessa, se vede una rateizzazione accolta e un ricorso pendente, spesso aspetta l’esito del ricorso prima di far decadere la rateizzazione e viceversa.
✅ Tieni informato il terzo pignorato: Non trascurare i rapporti con la banca o datore di lavoro coinvolti. Se hai ottenuto una sospensione giudiziale del pignoramento, inviane copia subito al terzo affinché sblocchi i fondi. Se presenti una domanda di rottamazione, informa la banca di tale adesione (magari inoltrando la ricevuta di accoglimento): molti istituti su questo preferiscono comunque un ordine del giudice, ma altri potrebbero allentare il blocco sapendo che c’è una norma sospensiva in atto . In ogni caso, meglio che siano al corrente delle azioni intraprese, anche per evitare che erroneamente versino prima del dovuto.
✅ Se il pignoramento è già eseguito, verifica possibili rimborsi: Purtroppo se AdER ha già incassato le somme, non è semplice recuperarle. Tuttavia, se vinci un’opposizione che dichiarava illegittimo quel pignoramento, hai diritto alla restituzione. Quindi non demordere: si può chiedere al giudice dell’esecuzione, in sede di chiusura, di ordinare la ripetizione delle somme indebitamente esatte. L’ente di solito rimborsa (magari scalando su altri debiti se ce ne sono, purtroppo). Se invece hai pagato volontariamente per evitare il peggio, potresti valutare un’azione di ripetizione d’indebito se c’erano vizi gravi non imputabili a te.
In generale, la chiave è la tempestività e la consulenza esperta. Ogni caso ha le sue peculiarità: c’è chi risolverà tutto con una semplice rateazione, chi dovrà fare causa fino in Cassazione, chi beneficerà di una rottamazione, chi dovrà ricorrere alla legge sul sovraindebitamento. La cosa peggiore è non fare nulla: così si subisce e basta. La cosa migliore è muoversi presto, con un buon timoniere. Un piccolo investimento in assistenza legale può salvare decine di migliaia di euro e la serenità personale o familiare.
Domande frequenti (FAQ)
Di seguito una serie di domande comuni sul tema “pignoramento presso terzi da parte dell’Agente della Riscossione” con risposte chiare e concise per riepilogare i punti salienti:
1. Che cos’è il pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
È una procedura di esecuzione forzata con cui l’AdER (ex Equitalia) recupera coattivamente un credito bloccando somme o beni del debitore che sono però nelle mani di un terzo. Tipicamente si tratta di soldi depositati in banca, stipendi, pensioni o altri crediti spettanti al debitore. L’Agenzia notifica un atto al terzo (banca, datore di lavoro, ecc.) ordinandogli di congelare quanto deve al debitore e di pagarlo invece al Fisco entro 60 giorni . Il debitore contemporaneamente riceve notifica dell’atto ed è informato che quelle sue somme sono state “agganciate” dall’esecuzione.
2. In quali casi scatta questo tipo di pignoramento?
Scatta quando il contribuente non paga spontaneamente una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla notifica. Trascorso quel tempo, e dopo un eventuale avviso di intimazione (se è passato oltre un anno), l’Agente della Riscossione può avviare il pignoramento. Viene scelto il “terzo” se il debitore ha conti correnti attivi, stipendi, crediti verso clienti, ecc. Ad esempio, è molto usato per conti correnti e stipendi perché sono fonti di denaro immediatamente disponibili.
3. Che differenza c’è rispetto a un pignoramento “normale” di un privato?
La differenza principale è che il Fisco procede senza passare dal tribunale: il suo atto di pignoramento contiene già l’ordine di pagamento al terzo , mentre un creditore privato deve notificare un atto e poi andare davanti a un giudice per farsi assegnare le somme. Inoltre i tempi sono più rapidi (60 giorni invece di un’udienza) e ci sono alcune agevolazioni per l’AdER (ad esempio può fare a meno dell’ufficiale giudiziario e notificare direttamente ). In pratica il Fisco ha una “corsia preferenziale” per pignorare crediti.
4. L’Agenzia può pignorare tutto lo stipendio o tutta la pensione?
No, ci sono limiti precisi. Se pignora alla fonte (dal datore di lavoro o ente pensione) può prendere al massimo 1/10 dello stipendio se è basso (fino €2.500 netti), 1/7 se medio (fino €5.000) o 1/5 se alto (oltre €5.000) . Sulle pensioni, inoltre, non può toccare l’importo pari a ~1,5 volte l’assegno sociale (circa €754): quella parte è impignorabile . Quindi ad esempio su una pensione minima non possono prendere nulla, su una da €1.000 possono prendere al massimo ~€50 al mese. Se pignora il conto dove è accreditato lo stipendio/pensione, lascia sempre libera l’ultima mensilità accreditata .
5. Possono pignorare tutti i soldi sul mio conto corrente?
Possono pignorare fino a copertura del debito indicato. Se hai un debito di €10.000 e sul conto €15.000, bloccheranno €10.000 lasciandoti il resto. Se invece sul conto hai meno del dovuto, bloccheranno tutto quello che c’è (e il pignoramento potrà proseguire sui futuri accrediti per 60 giorni ). Importante: se sul conto c’è l’ultimo stipendio/pensione accreditato, quella somma dovrebbe restare disponibile al debitore (non viene toccata) . Esempio: conto con €2.000 di cui €1.200 appena versati come stipendio e €800 risparmi vecchi – l’ultimo stipendio (€1.200) non si tocca, gli €800 invece sì.
6. Possono pignorare conti cointestati o carte prepagate?
Se il conto è cointestato, la faccenda è più complessa: in teoria l’AdER dovrebbe pignorare solo la quota di spettanza del debitore, in pratica spesso le banche bloccano l’intero saldo e poi si fa causa. La giurisprudenza tende a tutelare il contitolare estraneo, liberando almeno metà delle somme . Quanto alle carte prepagate con IBAN, sì, sono assimilate a conti e quindi pignorabili. Anche i conti deposito, i conti PayPal intestati, etc., possono essere colpiti.
7. Cosa succede quando notificano il pignoramento al datore di lavoro?
Succede che il datore deve iniziare a trattenere una parte dello stipendio ogni mese e accantonarla. Il dipendente continuerà a ricevere la differenza. Il datore poi, dopo 60 giorni, deve versare le somme accantonate all’AdER (o secondo le indicazioni ricevute). Di solito l’AdER preferisce questo metodo (pignoramento del quinto in busta paga) per recuperare in modo continuo nel tempo.
8. Come faccio a sapere se ho un pignoramento in corso?
Dovresti aver ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento da AdER. Se non l’hai vista, te ne accorgi perché magari ti bloccano il conto (la banca è obbligata a comunicartelo) oppure il tuo datore ti informa della trattenuta. In ogni caso l’atto viene notificato anche a te: può essere arrivato via PEC (controlla la PEC se ne hai una, spesso finisce lì) o per raccomandata/ufficiale giudiziario. Se hai dubbi, puoi chiedere un estratto di ruolo all’AdER per vedere se risultano atti emessi.
9. Cosa posso fare per bloccare un pignoramento sul conto corrente?
Hai diverse opzioni, da valutare in base ai motivi:
– Pagare o rateizzare il debito: se puoi, pagare il dovuto entro 60 giorni risolve tutto (il pignoramento decade). Oppure chiedi una rateizzazione immediata e paghi la prima rata: l’AdER sospende l’esecuzione .
– Opposizione in tribunale: se ci sono vizi (cartelle mai notificate, prescritte, atti irregolari) puoi fare ricorso al giudice e chiedere una sospensione del pignoramento. Se il giudice accoglie, il conto viene sbloccato in attesa della decisione finale.
– Definizione agevolata: se c’è una rottamazione attiva, aderendo blocchi per legge la procedura .
– Sovraindebitamento: presentando un piano in tribunale, ottieni un decreto di stop ai pignoramenti.
Spesso conviene combinare più soluzioni, ad esempio chiedere subito la rateazione (che è veloce) e contemporaneamente fare opposizione legale se ci sono ragioni.
10. Ho ricevuto il pignoramento oggi: quanto tempo ho per reagire?
Poco! Da oggi (notifica) hai 20 giorni per un’eventuale opposizione agli atti esecutivi (vizi formali) . Entro 60 giorni al massimo la banca dovrà versare i soldi al Fisco, quindi entro quel limite dovresti aver ottenuto una sospensione dal giudice, oppure aver attivato una rateizzazione o definizione. Diciamo che entro 30 giorni è consigliabile fare tutti i passi (ricorso, istanze, ecc.). Non aspettare oltre, perché se il terzo paga, poi riprendere i soldi è complicato.
11. Posso oppormi perché la cartella non mi era mai arrivata?
Sì. La mancata notifica della cartella (o dell’atto presupposto) è uno dei motivi principali di opposizione. In questi casi di solito si impugna l’estratto di ruolo in Commissione Tributaria o si fa opposizione all’esecuzione in Tribunale: la scelta dipende dalle circostanze (giurisprudenza permettendo, oggi entrambe le vie sono riconosciute). Se provi che la cartella non è stata notificata regolarmente, il pignoramento viene annullato per mancanza di titolo. Naturalmente serve riscontro (assenza di relate valide): anche per questo va richiesto l’accesso agli atti di AdER sulle notifiche.
12. Se faccio opposizione, il pignoramento viene sospeso automaticamente?
No, non automaticamente. Devi chiedere al giudice la sospensione e lui la concede solo se ci sono gravi motivi e appaiono fondati i motivi del ricorso. Quindi il tuo avvocato, nel deposito dell’opposizione, presenterà anche un’istanza di sospensione urgente. Il giudice può decidere abbastanza in fretta (qualche settimana) e se ti dà ragione, emette un’ordinanza di sospensione: con quella vai in banca a far sbloccare il conto temporaneamente. Se invece la nega, il pignoramento continua durante il processo (che può durare molti mesi). Per questo a volte conviene affiancare alla causa anche una soluzione tipo rateazione, per coprirsi nell’immediato.
13. Possono pignorare la mia prima casa?
Come spiegato, NO se è l’unico immobile in cui risiedi e non è di lusso. Questa è la regola dal 2013 . Quindi la “prima casa” è protetta. Attenzione però: l’Agente può comunque metterci ipoteca a garanzia (se il debito supera €20.000), ma non potrà procedere alla vendita forzata. Invece se hai altri immobili (o la casa non rientra nei requisiti), può procedere con i limiti di valore visti (debito > €120.000, ecc.). Quindi, se ti minacciano la casa ma è prima casa nei termini di legge, sappi che non possono vendertela all’asta (salvo tu abbia situazioni eccezionali).
14. L’Agente della Riscossione può prendere anche l’auto o altri beni mobili?
Sì, può. Può fare il fermo amministrativo sui veicoli (che non è un pignoramento ma ti impedisce di usarli legalmente finché non paghi) e può pignorare beni mobili registrati (auto, moto) o non registrati (macchinari, attrezzature). In pratica lo fa meno frequentemente rispetto ai conti, perché il pignoramento mobiliare è più macchinoso (deve mandare ufficiali a sequestrare i beni, ecc.). Ma il fermo auto è piuttosto comune se hai cartelle insolute: ti bloccano l’auto al PRA e non puoi circolare. Per sbloccarla devi pagare o rateizzare. Esiste però la tutela: se quell’auto ti serve per lavoro ed è l’unica, puoi chiederne la sospensione dimostrando la strumentalità.
15. Se aderisco alla rottamazione delle cartelle, il pignoramento si annulla?
Sì, in sostanza sì. Presentando la domanda di definizione agevolata (es. Rottamazione-quinquies 2026) le procedure esecutive in corso vengono sospese immediatamente per legge . Significa che se avevi un pignoramento in atto, questo non prosegue (non possono dare seguito al prelievo). Poi, quando ti arriverà la comunicazione dell’AdER con l’ammontare da pagare e farai i pagamenti dovuti (prima rata ecc.), la procedura resterà congelata. Di fatto, una volta pagata la prima rata, quel pignoramento non avrà più ragione di essere e sarà revocato/dichiarato estinto. Attenzione però: se non paghi le rate e decadi dalla rottamazione, il beneficio svanisce e l’Agente potrà riprendere l’esecuzione esattamente dal punto in cui l’aveva lasciata. Quindi la rottamazione “annulla” il pignoramento solo se poi onori il piano di definizione.
16. Che succede se il mio conto era vuoto quando è arrivato il pignoramento?
Succede che formalmente il pignoramento va a vuoto… ma la Cassazione ha stabilito che per 60 giorni il conto rimane comunque bloccato in attesa di eventuali accrediti futuri . Quindi se era a zero ma entro 2 mesi ti arriva uno stipendio o un bonifico, la banca dovrà congelare anche quello e destinarlo al Fisco fino concorrenza del debito. Se invece rimane a zero anche dopo 60 giorni e non ci sono crediti futuri da agganciare, trascorsi i 60 giorni l’atto perde efficacia e l’AdER dovrà eventualmente riprovarci più avanti. In pratica, un conto vuoto non è al sicuro: rimane una “trappola” aperta per due mesi pronta a catturare ciò che entra .
17. Ho bisogno di un avvocato per forza per queste procedure?
Fortemente consigliato. Alcune cose potresti farle da solo (es. la domanda di rateizzazione o di rottamazione puoi inviarla personalmente online). Ma per valutare i vizi degli atti, predisporre ricorsi in tribunale o anche solo dialogare con gli uffici legali dell’AdER, è cruciale l’assistenza di un avvocato esperto in esecuzioni e diritto tributario. I tecnicismi sono molti (basta sbagliare un termine o un giudice e perdi il diritto). Inoltre un legale può ottenere più facilmente sospensioni, far valere sentenze e normative aggiornate. Considera anche che se il tuo caso lo consente, l’avvocato potrà ottenere dal giudice le spese legali a carico dell’ente (se vinci, l’AdER viene condannata a rifondere). Quindi il costo iniziale viene spesso ripagato. Vista la posta in gioco (il tuo denaro, i tuoi beni), affidarsi a un professionista aumenta di molto le chance di successo.
18. Cosa succede se ho altri debiti oltre a quelli fiscali?
Il pignoramento AdER colpisce per i debiti fiscali. Se però hai anche altri creditori (banche, finanziarie…) potrebbero anch’essi farsi avanti con pignoramenti. Potresti quindi subire pignoramenti multipli su stipendio o conto. In tal caso bisogna coordinare la difesa sul fronte fiscale con quella sugli altri fronti. Ad esempio, se la situazione è grave, valutare un procedimento di sovraindebitamento che blocca tutti insieme. Oppure verificare che la somma delle trattenute non superi i limiti di legge (massimo metà stipendio). In queste situazioni complesse, un avvocato può suggerire una strategia globale (es. consolidare i debiti in un’unica procedura, o transare con i vari creditori). L’importante è non trattare isolatamente il debito fiscale se poi un altro creditore ti porta via il restante.
19. Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione commette un errore (ad es. pignora più del dovuto), posso chiedere danni?
In linea di massima sì, ma prima devi far accertare l’errore e far correggere la procedura (con opposizione al giudice). Una volta ottenuta la pronuncia che ad esempio dichiara illegittimo il pignoramento esattoriale, potresti teoricamente chiedere il risarcimento per i danni subiti (conto bloccato ingiustamente, ecc.). Tuttavia, nella pratica l’ente riscossore è responsabile solo per dolo o colpa grave in queste attività, essendo attività pubblica: non è semplice dimostrare un danno specifico salvo casi eclatanti. Nella maggior parte dei casi, la “riparazione” consiste nella restituzione delle somme prese indebitamente e nell’annullamento degli atti. Il nostro consiglio è di concentrare gli sforzi nel far cessare l’azione illecita; poi, se ci sono state conseguenze economiche significative (ad es. hai dovuto pagare penali perché il conto era bloccato), allora valutare con il legale un’azione risarcitoria.
20. Alla fine, se ho un pignoramento dell’AdER, qual è la cosa migliore da fare subito?
Contattare subito un professionista qualificato, far analizzare la tua posizione debitoria e i vizi degli atti, e entro pochi giorni attivare la soluzione più adatta: che sia un’opposizione, una richiesta di rateazione, un’adesione a rottamazione o altro – spesso anche più di una contestualmente. Nel frattempo, evitare mosse impulsive (come svuotare conti o licenziarsi per non farsi pignorare lo stipendio, mosse che creano più problemi). La cosa migliore è mettere in sicurezza i beni con gli strumenti legali (sospensioni, ecc.) e costruire un percorso per risolvere il debito. Con l’aiuto giusto, anche una situazione che sembra disperata può trovare soluzione, o quantomeno essere gestita in modo da ridurre il danno.
Sentenze e provvedimenti recenti in materia
(In questa sezione riepiloghiamo alcuni riferimenti giurisprudenziali e normativi autorevoli citati nell’articolo, utili per approfondire e avvalorare quanto esposto.)
- Corte Costituzionale, sent. n. 114/2018 – Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 DPR 602/1973 nella parte in cui non ammetteva le opposizioni ex art. 615 c.p.c. nell’esecuzione esattoriale, riconoscendo il diritto del contribuente di opporsi all’esecuzione anche davanti al giudice ordinario . Ha aperto la strada alle opposizioni all’esecuzione contro pignoramenti AdER per vizi del titolo (es. cartella mai notificata).
- Cassazione Civ., Sez. III, sent. n. 28520/2025 – Pronuncia innovativa: ha stabilito che nel pignoramento esattoriale di conto bancario il vincolo si estende agli accrediti nei 60 giorni successivi alla notifica, anche se il conto era inizialmente vuoto . Conferma la peculiarità “espansiva” dell’art. 72-bis DPR 602/73 rispetto al pignoramento ordinario.
- Cassazione Civ., ord. n. 10692 dell’11/04/2024 – Ha ribadito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73 (necessaria se oltre 1 anno da cartella) non richiede una motivazione specifica, essendo atto dovuto e con funzione sollecitatoria . Ciò significa che non la si può impugnare per “difetto di motivazione” se indica gli estremi del ruolo e l’importo dovuto.
- Cassazione Civ., ord. n. 32759/2024 – Ha confermato i principi sull’impignorabilità della prima casa introdotti dal 2013, chiarendo che si applicano anche a procedure pendenti alla data di entrata in vigore: se unico immobile del debitore (non di lusso, abitazione principale), l’espropriazione va cessata e il pignoramento cancellato .
- Tribunale di Locri, sent. n. 546/2025 – (Di merito) Ha qualificato il pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/73 come procedura speciale autonoma, evidenziando la possibilità per l’ente di procedere senza ufficiale giudiziario e la necessità di coordinamento con le tutele giurisdizionali successive .
- D.L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) – Ha introdotto la Definizione agevolata 2026 (rottamazione-quinquies) , estendendo il perimetro ai carichi 2000-2023 e sospendendo le azioni esecutive in corso per i debitori aderenti . Fondamentale per bloccare i pignoramenti pendenti in vista della sanatoria.
- Art. 72-bis, 72-ter, 72-quater DPR 602/1973 – Norme cardine della riscossione coattiva: 72-bis disciplina il pignoramento presso terzi esattoriale, 72-ter pone i limiti di pignorabilità (quote stipendio/pensione) , 72-quater (non citato sopra) riguarda pignoramento di autoveicoli. Conoscenza indispensabile per operare correttamente nel rispetto dei diritti del debitore.
- Art. 545 c.p.c. (come mod. dal DL 83/2015) – Fissa i limiti generali di impignorabilità di stipendi e pensioni, tra cui la soglia minima vitale (assegno sociale + metà) e le regole per somme su conto corrente (triplo assegno sociale se antecedenti, etc.) . Norma generale integrata poi dall’art. 72-ter DPR 602/73 che per AdER prevale nelle parti speciali.
(Le sentenze sopra sono pubblicate su fonti ufficiali o riviste giuridiche; i riferimenti normativi sono tratti dalla legislazione vigente. È sempre consigliabile consultare il testo integrale per un quadro completo.)
Conclusione
Trovarsi di fronte a un pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è un’esperienza stressante e potenzialmente devastante per le finanze di un contribuente. In questa guida abbiamo visto come nulla sia perduto, purché si reagisca in modo tempestivo e competente: dai vizi formali che possono invalidare l’atto, alle procedure di sospensione, fino alle soluzioni di saldo o rientro del debito (rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore). Il filo conduttore è l’importanza di agire subito e con gli strumenti giusti. Spesso il successo nel bloccare un pignoramento dipende da una corsa contro il tempo: muoversi entro quei famosi 60 giorni (e meglio ancora nei primi 20) fa la differenza tra vedersi portare via i propri soldi oppure riuscire a salvarli.
Abbiamo sottolineato come il quadro normativo offra diverse tutele al debitore – dai limiti di pignorabilità a divieti su prima casa – ma tali tutele vanno fatte valere attivamente. Un errore da evitare è pensare “se ne occuperà la banca” o “passerà da sé”: l’Agente della Riscossione procede comunque, salvo intervento di un giudice o di un accordo formale. Dunque la difesa è nelle mani del contribuente (e del suo difensore). Fortunatamente, le strategie legali ci sono e possono davvero fare la differenza: abbiamo visto casi in cui un pignoramento può essere sospeso in 48 ore con un ricorso ben fondato, oppure completamente annullato da una sentenza, o ancora risolto alla radice aderendo a una definizione agevolata che dimezza il debito.
Un messaggio importante emerso è la centralità del supporto professionale. Un contribuente da solo difficilmente può districarsi tra termini processuali, articolati motivi di opposizione, interlocuzioni con enti pubblici… Al contrario, affidandosi a professionisti esperti si può trasformare una situazione critica in una soluzione gestibile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti hanno proprio la missione di difendere i debitori dalle azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e cartelle esattoriali. Grazie alla profonda conoscenza della materia e all’esperienza sul campo, sanno individuare subito i punti deboli della controparte e le opportunità a favore del contribuente. L’Avv. Monardo, cassazionista e Gestore della Crisi da sovraindebitamento, ha tutte le carte in regola per assisterti al meglio: può impugnare gli atti in ogni sede (dalla Commissione Tributaria alla Corte di Cassazione), coordinare consulenti tecnici per perizie e piani, negoziare con l’AdER soluzioni stragiudiziali e attivare procedure concorsuali minori se necessario. Il suo approccio multidisciplinare (legale-tributario-bancario) garantisce che ogni aspetto del problema venga considerato e che la strategia scelta sia quella più efficace e sostenibile.
In conclusione, se stai affrontando un pignoramento o temi di subirne uno, non aspettare oltre: prendi in mano la situazione con l’aiuto giusto. Agire tempestivamente è fondamentale per congelare l’esecuzione prima che produca effetti irreversibili. Ogni caso è diverso – c’è chi bloccherà tutto con un ricorso in 15 giorni, chi otterrà un piano di rate in 5 anni, chi risolverà con una sanatoria fiscale – ma in ogni caso avrai bisogno di una guida esperta per scegliere e perseguire la strada ottimale.
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