Introduzione
Ogni contribuente che beneficia di agevolazioni fiscali soggette alla regola degli aiuti “de minimis” dovrebbe prestare la massima attenzione: una mancata verifica di questo requisito può tradursi in pesanti avvisi di accertamento del Fisco. L’argomento è di vitale importanza perché il superamento anche minimo del massimale de minimis – o addirittura una semplice omissione formale nella dichiarazione – può comportare il recupero integrale dell’agevolazione fruita negli anni, con l’aggiunta di sanzioni fino al 90% dell’imposta e interessi di mora . In altre parole, un beneficio fiscale goduto in buona fede può trasformarsi in un debito tributario ingente e immediatamente esigibile, mettendo a rischio la liquidità e il patrimonio del contribuente. È quindi urgente capire quali errori evitare (ad esempio non indicare correttamente l’agevolazione nella dichiarazione, o ignorare le comunicazioni di compliance del Fisco) e quali soluzioni legali adottare per difendersi efficacemente.
Anticipiamo subito che esistono diverse strategie di difesa e strumenti a tutela del contribuente: dal ricorso tributario per contestare l’accertamento, alla richiesta di sospensione delle pretese e delle azioni esecutive; dall’accertamento con adesione (per negoziare una definizione con sanzioni ridotte) all’utilizzo delle procedure di autotutela interna; fino alla possibilità di aderire a definizioni agevolate (come le rottamazioni delle cartelle) o, nei casi più gravi di insolvenza, di ricorrere agli strumenti di composizione della crisi debitoria. In questa guida affronteremo passo dopo passo tutte queste soluzioni, con un taglio pratico e un linguaggio chiaro, per aiutare il contribuente (imprenditore, professionista o privato) a difendersi in maniera tempestiva e competente.
Prima di entrare nel merito, è doverosa una presentazione di chi vi accompagna in questa complessa materia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – autore di questa guida – è un avvocato cassazionista che coordina un team multidisciplinare di avvocati tributaristi e commercialisti attivi a livello nazionale nel settore del diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e svolge il ruolo di professionista fiduciario presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); è anche accreditato come Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa combinazione di competenze in diritto tributario e in procedure di gestione della crisi, l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutare concretamente il lettore in ogni fase: dall’analisi dell’atto fiscale ricevuto, alla predisposizione di ricorsi mirati e tecnicamente fondati; dalla richiesta di sospensione immediata dell’atto impugnato, alla conduzione di trattative con l’Agenzia delle Entrate per ottenere piani di rientro sostenibili o soluzioni transattive; fino all’eventuale attivazione di procedimenti giudiziali e stragiudiziali per la ristrutturazione del debito (come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione). L’obiettivo è sempre quello di proteggere il contribuente – spesso in posizione di debitor nei confronti dell’Erario – e trovare in tempi rapidi una via d’uscita legale che blocchi sul nascere cartelle, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o altre azioni esecutive.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un consulto tempestivo con un esperto può fare la differenza tra subire passivamente un accertamento fiscale e difendersi attivamente facendo valere i propri diritti. Nei paragrafi che seguono, analizzeremo in dettaglio il contesto normativo e giurisprudenziale degli aiuti de minimis, la procedura che si avvia dopo la notifica di un atto del Fisco, le possibili difese e strategie, gli strumenti alternativi a disposizione e risponderemo alle domande frequenti con esempi concreti e aggiornati a gennaio 2026.
Contesto normativo e giurisprudenziale sugli aiuti de minimis
Per capire come difendersi, occorre innanzitutto chiarire cosa si intende per verifica “de minimis” e quali norme regolano questa materia. In ambito UE, gli aiuti di Stato (ossia i vantaggi economici concessi dallo Stato a determinate imprese) devono essere notificati e autorizzati dalla Commissione Europea, a meno che siano di importo così limitato da rientrare nella regola de minimis. Il Regolamento (UE) n.1407/2013 fissava infatti a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari l’importo massimo complessivo degli aiuti che uno Stato membro può concedere a una medesima impresa unica senza necessità di notifica . Questo massimale è stato recentemente elevato a 300.000 euro per gli aiuti concessi a partire dal 1º gennaio 2024, ad opera del nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 . In sostanza, la regola de minimis permette allo Stato di erogare agevolazioni di modesta entità bypassando le lunghe procedure di approvazione UE, ma impone un tetto cumulativo: oltre tale soglia (calcolata su un periodo mobile di tre anni), l’aiuto non è più considerato “di importanza minore” e diventa un aiuto di Stato vero e proprio, potenzialmente illegittimo se concesso senza autorizzazione comunitaria.
È fondamentale notare che il triennio da considerare è “mobile” e non fisso: ciò significa che per ogni nuovo aiuto ottenuto si devono sommare tutti gli aiuti ricevuti nei tre anni finanziari precedenti (es. un bonus fiscale ricevuto nel 2021 va a sommarsi con quelli del 2020 e 2019, uno ricevuto nel 2022 con quelli del 2021 e 2020, e così via) . Molti contribuenti ignoravano questa logica del rolling period e pensavano erroneamente che l’agevolazione fiscale potesse essere fruita automaticamente senza verifiche pregresse . In realtà, spetta al beneficiario controllare di non aver già raggiunto (o superato) il plafond de minimis con altri aiuti precedenti: ad esempio, un professionista che rientra in Italia usufruendo di una detassazione sui redditi (regime impatriati) deve sommare il risparmio d’imposta ottenuto a qualunque altro incentivo o contributo pubblico ricevuto negli ultimi tre anni (come crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, esenzioni fiscali regionali, ecc.), per assicurarsi che il totale non ecceda il massimale comunitario.
Fonti Normative
Nel panorama normativo italiano, l’adesione alla disciplina UE sugli aiuti de minimis è esplicitamente richiamata da varie disposizioni. In particolare, per quanto riguarda il regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati, la normativa nazionale ha previsto che tale agevolazione si applichi solo nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento UE 1407/2013 e analoghi regolamenti di settore . Già l’art. 8-bis del D.L. 148/2017 (convertito con L. 172/2017) stabiliva che le disposizioni sul regime impatriati (art. 16 D.Lgs. 147/2015) si applicano subordinatamente al rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato minori. Oggi, per i nuovi rientri a partire dal 2024, l’art. 5 comma 7 del D.Lgs. 209/2023 ribadisce chiaramente questo vincolo: i redditi agevolati degli impatriati non possono eccedere i massimali previsti dal regolamento UE “de minimis” . In altre parole, se il risparmio d’imposta derivante dallo sconto fiscale supera la soglia comunitaria, l’eccedenza non è coperta dall’agevolazione. Come ha recentemente chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze (rispondendo a un’interrogazione parlamentare il 25 novembre 2025), anche i professionisti e lavoratori autonomi sono considerati “imprese” ai fini degli aiuti di Stato e rientrano dunque nel limite dei 200.000 euro su tre anni . Va segnalato però un aspetto: il legislatore italiano, al momento, continua a riferirsi al Regolamento 1407/2013 (200.000 €) e non ha ancora aggiornato formalmente la soglia alla luce del Regolamento 2023/2831 (300.000 €), generando qualche incertezza interpretativa . In pratica, per le agevolazioni concesse fino al 2023 vale sicuramente il limite di 200.000 €, mentre per quelle dal 2024 il limite “europeo” è salito a 300.000 € – tuttavia, in mancanza di un adeguamento normativo interno, l’Agenzia delle Entrate potrebbe continuare ad applicare prudenzialmente il vecchio massimale nei propri atti, salvo futuri chiarimenti.
Un ulteriore pilastro normativo è rappresentato dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) istituito in Italia dal 2017. Il D.M. 31 maggio 2017 n.115 (Ministero dello Sviluppo Economico) ha reso operativo tale registro centralizzato, prevedendo l’obbligo per ogni amministrazione erogante di registrare tempestivamente gli aiuti concessi (sia quelli notificati che quelli in esenzione o de minimis). Questa banca dati consente di monitorare il cumulo di aiuti per ciascun beneficiario e prevenire sforamenti del plafond. La normativa ha introdotto una sanzione drastica per chi omette le comunicazioni necessarie: l’art. 17, comma 2, del D.M. 115/2017 stabilisce infatti che “l’inadempimento degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato determina l’illegittima fruizione dell’aiuto individuale” . In altri termini, se un’impresa non fa quanto necessario affinché l’aiuto venga inserito nel RNA (ad esempio omettendo di indicarlo nel prospetto “Aiuti di Stato” della dichiarazione dei redditi), perde il diritto all’agevolazione e deve restituirla . Questa regola, ancorché contenuta in un decreto ministeriale, ha fondamento di legge (art. 1, comma 125, L. 124/2017) e funge da forte deterrente contro dimenticanze o negligenze: il beneficio fiscale non correttamente dichiarato e registrato è considerato automaticamente indebito.
Orientamento della giurisprudenza
Sul fronte giurisprudenziale, le corti – nazionali e comunitarie – hanno più volte ribadito la prevalenza delle norme sugli aiuti di Stato rispetto alle disposizioni interne di tutela del contribuente. In particolare, la Corte di Cassazione si è espressa di recente in modo molto netto sulle conseguenze del superamento della soglia de minimis. Con l’ordinanza n. 15006 del 29 maggio 2024 (Sez. 5 Civile), la Cassazione ha affrontato il caso di un’azienda che aveva fruito di un’esenzione fiscale subordinata al de minimis e ha chiarito due principi essenziali:
- La soglia “de minimis” non costituisce una franchigia entro cui l’aiuto sia comunque legittimo recuperando solo l’eccedenza. Al contrario, è una soglia di rilevanza: se viene superata, l’intero aiuto è illegittimo fin dall’origine e va recuperato integralmente . In altre parole, non è possibile sostenere di poter conservare il beneficio “entro i limiti” e restituire soltanto quanto oltrepassa il massimale: l’agevolazione fiscale cade in toto se le condizioni de minimis vengono violate, anche solo per poche migliaia di euro eccedenti. Questo orientamento, per quanto draconiano, è coerente con la logica comunitaria secondo cui un aiuto non conforme al de minimis equivale a un aiuto di Stato illegale, da neutralizzare completamente per ripristinare la concorrenza .
- Il contribuente non può invocare con successo il principio del legittimo affidamento per evitare la restituzione di un aiuto illegittimo. La Cassazione ha escluso che l’errore scusabile o la buona fede possano bloccare il recupero, osservando che un’impresa diligente è tenuta a verificare la conformità degli aiuti ricevuti alla normativa UE, e che quindi non può far valere a propria discolpa la mancata consapevolezza di superare il limite o la carenza di una previa valutazione da parte dello Stato . In altri termini, la buona fede del contribuente – magari indotto all’errore da norme poco chiare o dalla mancanza di espliciti avvisi – pur potendo rilevare ai fini di una riduzione delle sanzioni, non impedisce il recupero del tributo indebitamente risparmiato. Questo punto è particolarmente rilevante per chi ha fruito del regime impatriati negli anni scorsi: molti professionisti si sono trovati esposti a questa “trappola” proprio per la scarsa chiarezza normativa e l’assenza di riferimenti al de minimis nel testo originario dell’agevolazione , ma la linea dura attuale impone comunque il recupero delle imposte.
Un’altra importante conferma giurisprudenziale riguarda i poteri dell’Amministrazione finanziaria in sede di recupero di aiuti di Stato. Sempre la Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che la necessità di neutralizzare un aiuto illegittimo prevale su eventuali vincoli procedurali interni: ad esempio, non è vietato notificare più avvisi di accertamento “parziali” per lo stesso periodo d’imposta se ciò serve a recuperare integralmente l’aiuto (nel caso concreto, l’Agenzia aveva prima contestato l’eccedenza, poi – resasi conto dell’illegittimità di tutto il beneficio – emesso un secondo avviso per recuperare anche la parte inizialmente “tollerata”) . La Corte ha ritenuto legittima questa prassi in deroga al divieto di doppio accertamento, poiché giustificata da un obbligo di rango superiore derivante dal diritto UE . Anche il principio del giudicato tributario o della decadenza dei termini può cedere di fronte all’obbligo imperativo di recuperare un aiuto di Stato incompatibile . Questi aspetti tecnici sottolineano come, in materia di aiuti, il Fisco disponga di strumenti e tempi più ampi del normale per agire.
A tal proposito, è utile evidenziare che il legislatore italiano ha recentemente esteso i termini di decadenza per gli accertamenti relativi ad aiuti di Stato. Dal 2024, per effetto della riforma fiscale (D.Lgs. 13/2024 e D.Lgs. 81/2025), l’Agenzia delle Entrate può notificare gli atti di recupero entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o l’utilizzo dell’aiuto indebito . In pratica, se un’agevolazione è stata fruita nel 2021 in violazione delle regole de minimis, il Fisco avrà tempo fino al 31/12/2029 per emettere l’accertamento (ben oltre i 5 anni ordinari previsti per le imposte sui redditi). Questa estensione a otto anni riguarda gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero di somme relative ad aiuti fiscali automatici, nonché i veri e propri “atti di recupero” di crediti d’imposta o contributi non spettanti, anche se formalmente separati dall’imposta . Si tratta di un ulteriore fattore di rischio per il contribuente, che potrebbe ricevere contestazioni a distanza di molti anni – quando magari pensava di aver consolidato il beneficio – e che rende ancor più importante agire con tempestività non appena emergono le prime segnalazioni.
Infine, va segnalata un’evoluzione normativa di principio introdotta nel 2023 nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000): il nuovo art. 10-ter ha consacrato il principio di proporzionalità nel procedimento tributario. In base a tale articolo, l’azione dell’Amministrazione finanziaria deve essere necessaria e non eccedente rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico. Sebbene questa norma sia di carattere generale, alcuni operatori stanno valutando la possibilità di invocarla anche nei contenziosi su aiuti de minimis, sostenendo che la decadenza totale dal beneficio per un lieve superamento del tetto possa risultare una sanzione sproporzionata e lesiva dei principi di affidamento e buona fede. Al momento, tuttavia, non vi sono sentenze che abbiano applicato l’art. 10-ter L.212/2000 in senso favorevole al contribuente in questi casi, ma è un tema aperto che potrebbe in futuro approdare all’attenzione della Corte di Giustizia UE (come vedremo, alcune difese puntano proprio a sollevare questioni pregiudiziali europee sulla proporzionalità del recupero).
Riassumendo, il quadro normativo-giurisprudenziale attuale può sembrare alquanto severo: le autorità finanziarie dispongono di basi legali solide per recuperare integralmente le agevolazioni de minimis non spettanti, e la giurisprudenza di legittimità avalla questo approccio rigoroso. Ciò non significa però che il contribuente sia indifeso: al contrario, conoscere bene le regole del gioco è il primo passo per attrezzare una difesa efficace. Nel prossimo paragrafo, vedremo cosa succede in concreto dopo la notifica di un atto dell’Agenzia delle Entrate per aiuti de minimis e quali azioni immediate intraprendere.
Procedura dopo la notifica dell’atto: passi da compiere e diritti del contribuente
Cosa accade quando si riceve una comunicazione o un accertamento legato agli aiuti “de minimis”? A seconda della fase e della forma dell’atto, il contribuente si troverà di fronte a situazioni diverse, ciascuna con specifici termini e tutele. Possiamo distinguere principalmente due scenari:
- 1) Lettera di compliance (comunicazione di “anomalia” aiuti di Stato) – Si tratta di un avviso bonario, inviato generalmente via PEC o inserito nel Cassetto Fiscale, con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente che dai controlli risultano “anomalie o errori” relativi agli aiuti di Stato indicati in dichiarazione . In particolare, nel 2024-2025 l’Agenzia ha avviato campagne mirate riguardanti i periodi d’imposta 2020 e 2021: ad esempio, con il Provvedimento direttoriale 5 giugno 2025 (prot. 244832/2025) sono state inviate lettere ai contribuenti che nelle dichiarazioni 2022 (anno d’imposta 2021) avevano indicato aiuti de minimis ma con dati incompleti o incoerenti tali da impedire la registrazione nei registri ufficiali . La lettera di compliance non è un atto impositivo e non comporta sanzioni automatiche: è un invito a “verificare e regolarizzare spontaneamente” la posizione entro un certo termine (solitamente 30 giorni). In essa sono elencati gli aiuti contestati e la natura dell’anomalia (es. codice aiuto errato, importo non coerente, omessa dichiarazione dell’aiuto, superamento del massimale, ecc.), nonché le istruzioni per fornire chiarimenti o procedere a correzioni (tramite servizio online CIVIS, PEC, o presentazione di una dichiarazione integrativa) . È fondamentale non ignorare questa comunicazione: se l’errore c’è stato, il contribuente ha l’opportunità di porvi rimedio con sanzioni ridotte (ravvedimento operoso); se invece ritiene di essere nel giusto (ad es. l’anomalia è frutto di un errore del sistema), può contattare l’ufficio fornendo elementi a supporto. Nella lettera stessa, infatti, l’Agenzia avverte che, in caso di mancata regolarizzazione, si procederà al recupero dell’aiuto con interessi e sanzioni . In pratica, se il destinatario non risponde o non sistema la propria dichiarazione, trascorso il termine l’ufficio potrà emettere un formale avviso di accertamento o atto di recupero per riscuotere quanto dovuto, applicando le relative penalità .
- 2) Avviso di accertamento o atto di recupero (atto impositivo) – Questo è un provvedimento formale, firmato da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, con cui si contestano ufficialmente al contribuente le somme dovute a seguito dell’indebita fruizione di un aiuto fiscale. Può trattarsi di un avviso di accertamento “esecutivo”, che ingloba sia la rettifica dell’imposta dichiarata sia l’irrogazione di sanzioni amministrative (ad esempio per dichiarazione infedele, pari al 90% dell’imposta non versata ) e la liquidazione degli interessi. Oppure, in alcuni casi specifici (come per i crediti d’imposta utilizzati in compensazione), può essere emesso un vero e proprio atto di recupero crediti ai sensi dell’art. 1, comma 421, L. 311/2004, con funzione analoga. In ogni caso, questi atti devono essere notificati al contribuente, a mezzo PEC o raccomandata a/r o messo notificatore, e indicano chiaramente un “importo da pagare”. Dal 2011 in poi, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia riportano anche l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni, trascorsi i quali l’atto diviene titolo esecutivo per la riscossione coattiva (senza necessità di una successiva cartella esattoriale). Dunque, un avviso di accertamento per aiuti de minimis conterrà tipicamente: la spiegazione del perché l’agevolazione non spettava (es. “superamento massimale de minimis nel triennio 2019-2021” oppure “omessa registrazione RNA”), l’ammontare dell’aiuto da restituire (coincidente col risparmio d’imposta indebitamente ottenuto), le sanzioni applicate su tale importo e gli interessi calcolati (al tasso legale annuo, dal momento in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata).
Di fronte a un atto impositivo del genere, il contribuente ha precisi diritti e termini da rispettare. Entro 60 giorni dalla notifica, è possibile impugnare l’atto presentando ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (il nuovo nome delle Commissioni Tributarie Provinciali). Se si intende proporre ricorso, entro lo stesso termine di 60 giorni occorre versare almeno un terzo delle imposte contestate, al fine di evitare l’iscrizione a ruolo e l’avvio della riscossione forzata per quella quota . Infatti, la legge prevede che, nonostante l’impugnazione, l’Agenzia delle Entrate Riscossione possa comunque riscuotere in via provvisoria un importo pari al 1/3 delle maggiori imposte accertate (oltre interessi) dopo la scadenza del termine di impugnazione. Il pagamento di questo terzo non equivale ad un’ammissione di colpevolezza – è solo un effetto automatico del ricorso – e verrà restituito o compensato in caso di vittoria del contribuente. È bene tenere presente che il mancato versamento del terzo può portare l’Agente della Riscossione a iscrivere a ruolo l’intero importo, quindi conviene rispettare questa scadenza. In alternativa al pagamento, il contribuente che ricorre può anche presentare un’istanza al giudice tributario per ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto, dimostrando sia il fumus (motivi fondati del ricorso) sia il periculum (rischio di grave danno in caso di pagamento immediato). Se la sospensione è concessa, si può evitare di pagare anche il terzo provvisorio, ma va richiesta tempestivamente (entro 30 giorni dal ricorso) e la decisione è discrezionale.
Oltre al ricorso, c’è un’altra opzione importante nei 60 giorni: il procedimento di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Se il contribuente presenta istanza di adesione all’ufficio che ha emesso l’atto, si apre una fase di discussione bonaria durante la quale i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni. L’accertamento con adesione consente di riesaminare insieme al Fisco la pretesa e, eventualmente, raggiungere un accordo transattivo sulle somme dovute. I vantaggi dell’adesione sono la riduzione delle sanzioni ad 1/3 (in luogo del 100% o 90% originario) e la possibilità di ottenere un piano di rateazione amministrativa fino a 8 rate trimestrali. Nel contesto degli aiuti de minimis, l’adesione potrebbe tradursi – se l’ufficio è disponibile – nell’accettare ad esempio il ricalcolo del beneficio spettante entro la soglia e il pagamento della sola eccedenza (anche se, come visto, la linea ufficiale sarebbe recuperare tutto). Oppure l’ufficio potrebbe concordare l’annullamento parziale dell’atto se emergono errori di calcolo o duplicazioni. In ogni caso, tentare l’adesione è consigliabile quando: la violazione contestata è oggettiva e riconosciuta (ad es. effettivamente c’è stato superamento della soglia), il contribuente preferisce evitare un lungo contenzioso e puntare a una riduzione delle sanzioni, oppure quando vi sono elementi tecnici da chiarire che potrebbero convincere l’ufficio a rettificare in autotutela l’atto (ad esempio un aiuto erroneamente considerato cumulabile, o la mancata applicazione del nuovo massimale 300.000 € se favorevole). L’istanza di adesione va inviata all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’accertamento, prima della scadenza dei 60 giorni: consigliamo di farla quanto prima, così da avere tempo per l’eventuale incontro e trattativa. Se l’adesione si conclude con esito positivo, si redige un atto di concordato e il contribuente dovrà pagarne le somme (imposte + interessi + sanzioni ridotte) entro 20 giorni. Se invece non si raggiunge l’accordo, si hanno comunque 30 giorni dal verbale negativo per impugnare l’accertamento (in aggiunta ai 60 originari, quindi in totale 90 giorni di tempo grazie alla sospensione).
Riassumendo i termini chiave dopo la notifica di un avviso/atto per aiuti de minimis:
- 60 giorni dalla notifica: termine per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (e per pagare il 1/3 provvisorio delle imposte se si ricorre).
- 30 giorni dal ricorso: termine orientativo per chiedere la sospensione giudiziale dell’atto (si può chiedere anche oltre, ma prima si fa meglio è per evitare azioni esecutive).
- Istanza accertamento con adesione: da inviare entro 60 giorni; sospende il termine per ricorrere di 90 giorni (quindi il ricorso andrà fatto, se serve, entro 150 giorni dalla notifica in caso di adesione non conclusa).
- Prescrizione/decadenza: l’atto diventa definitivo trascorsi 60 giorni senza ricorso né adesione. Dopodiché l’Agenzia può procedere alla riscossione coattiva (es. iscrizione a ruolo ed eventuali misure cautelari o esecutive).
- Esecutività: l’avviso di accertamento diviene titolo esecutivo decorso il termine di impugnazione. In pratica, dopo 60 giorni l’importo può essere affidato all’Agente della Riscossione per il recupero forzoso (salvo sospensione).
- Riscossione provvisoria: se il contribuente propone ricorso, l’Agenzia Riscossione può comunque riscuotere un terzo delle imposte accertate subito (oltre interessi), e – in caso di esito sfavorevole in primo grado – un ulteriore importo fino due terzi dopo la sentenza di primo grado, in attesa dell’appello (art. 15 D.P.R. 602/73). Le sanzioni invece sono sospese fino a sentenza definitiva.
- Rateazione post-accertamento: qualora il contribuente non impugni e decida di pagare, ha diritto a chiedere un piano di dilazione all’Agenzia Riscossione (fino a 8 anni, ossia 72 rate mensili, estensibili a 120 rate in casi di grave difficoltà). Tuttavia, se il debito viene affidato alla riscossione coattiva, perderà il beneficio della riduzione delle sanzioni che sarebbe spettato con un’adesione o con il pagamento entro 60 giorni.
In questa fase immediatamente successiva alla notifica, il ruolo dell’avvocato tributarista è fondamentale: egli potrà esaminare l’atto per individuare vizi formali o sostanziali, consigliare se sia meglio imboccare la strada del ricorso o tentare una composizione in adesione, redigere l’eventuale istanza di sospensione e gestire i rapporti con l’ufficio. Nel prossimo capitolo entreremo nel merito delle difese e strategie legali specifiche che si possono mettere in campo per contestare un accertamento da de minimis.
Difese e strategie legali contro l’accertamento “de minimis”
Affrontare un accertamento fiscale per aiuti de minimis richiede un approccio multidisciplinare: da un lato occorre contestare i presupposti giuridici e fattuali della pretesa fiscale, dall’altro è utile attivare tutte le leve procedurali per ridurre l’impatto sanzionatorio e guadagnare tempo (o soluzioni alternative) nella riscossione. Esaminiamo le principali linee difensive disponibili, tenendo presente che ogni caso ha le sue peculiarità e che andranno calibrate in base alla situazione concreta del contribuente.
1. Contestare nel merito la decadenza dall’agevolazione
La prima strategia è ovviamente verificare se l’accertamento sia fondato nel merito. Spesso l’Agenzia delle Entrate potrebbe aver commesso errori di valutazione o di calcolo nel determinare l’illegittimità dell’aiuto. Alcuni aspetti da scrutinare attentamente:
- Calcolo del plafond e periodo di riferimento: controllare quali annualità e quali aiuti sono stati cumulati dall’Ufficio per affermare il superamento del massimale de minimis. Ad esempio, potrebbe essere stato preso in considerazione un aiuto che in realtà rientrava in un altro triennio o che era stato già contabilizzato altrove. La definizione di impresa unica in ambito de minimis include imprese controllate o collegate: occorre verificare se il Fisco ha eventualmente aggregato aiuti percepiti da società diverse ritenendole un unico soggetto economico (ex Reg. UE 1407/2013, art. 2). Se il contribuente opera individualmente e non ha imprese collegate, si può contestare qualsiasi cumulo “improprio”. Inoltre, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento 2023/2831 (massimale 300.000 €) dal 2024, potrebbe aprirsi un margine di difesa per chi è stato sanzionato per lieve superamento con riferimento ad anni a cavallo del 2024: ad esempio, se il triennio considerato include il 2024, si potrebbe sostenere che il nuovo limite dovrebbe essere applicato pro-quota o comunque tenuto presente (anche se la legge interna richiama ancora i 200.000 €, il principio comunitario essendo più favorevole potrebbe essere invocato in giudizio). Questo argomento è innovativo e tutto da testare, ma un giudice potrebbe essere sensibile all’idea di non penalizzare oltre misura chi, ad esempio, con i nuovi massimali non sarebbe risultato “fuori legge”.
- Qualificazione dell’attività del beneficiario: come accennato, le regole sugli aiuti di Stato si applicano alle imprese, intese in senso ampio come entità che esercitano attività economica . Nel caso dei lavoratori impatriati, la distinzione tra lavoratori autonomi (professionisti) e lavoratori dipendenti è cruciale. Per i dipendenti si ritiene che il beneficio fiscale non configuri un aiuto di Stato (in quanto il lavoratore in sé non agisce come impresa, e l’agevolazione ha carattere personale) . Pertanto, se l’accertamento colpisce un soggetto che ha fruito del regime impatriati come lavoratore dipendente, potrebbe esserci spazio per eccepire che la disciplina degli aiuti de minimis non doveva affatto applicarsi. In alcuni casi reali, il Fisco ha contestato aiuti de minimis anche a contribuenti che formalmente erano dipendenti ma che, ad esempio, avevano una piccola partita IVA aperta: qui bisognerà far valere che l’agevolazione riguardava reddito di lavoro subordinato (non attività d’impresa) e che eventuali attività economiche marginali non possono “contaminare” l’intero status. Questa difesa richiede un’analisi attenta dei fatti: può darsi che l’Ufficio abbia considerato come aiuto di Stato un’agevolazione fruita in realtà come persona fisica non imprenditore.
- Esistenza di una base giuridica nazionale contraddittoria o fuorviante: un elemento di difesa è sottolineare che fino a tempi recenti la normativa italiana presentava una lacuna informativa. Ad esempio, l’originario art. 16 D.Lgs. 147/2015 (regime impatriati fino al 2019) non menzionava affatto il limite de minimis – quest’ultimo era previsto in un atto separato (D.L. 148/2017) che molti contribuenti ignari non hanno collegato. Questa frammentazione normativa può essere utilizzata in giudizio per argomentare la buona fede e chiedere quantomeno l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, co. 2, D.Lgs. 472/1997 (“errore sul fatto conseguente a obiettive condizioni di incertezza”): in pratica, chiedere al giudice l’annullamento o la riduzione delle sanzioni perché il contribuente poteva ragionevolmente non rendersi conto dell’obbligo di monitoraggio de minimis. Inoltre, dal 2025 il legislatore ha ex post chiarito il quadro (nel D.Lgs. 209/2023, nuovo art. 5, e con la risposta del Governo all’interrogazione del 25/11/2025 che ha fatto luce su questo punto ), a riprova che prima la questione era controversa. Sebbene ciò non elimini il tributo dovuto, un giudice potrebbe valutare l’assenza di dolo e ridurre le sanzioni sotto il minimo.
- Errori procedurali dell’Ufficio: è fondamentale verificare se l’Agenzia delle Entrate ha seguito tutte le procedure corrette prima di emettere l’accertamento. Ad esempio, la L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) prevede all’art. 6, comma 5 (oggi trasfuso nell’art. 6-bis, comma 1) che ogni atto impositivo debba essere preceduto da un efficace contraddittorio, pena la sua nullità. Nel caso degli aiuti de minimis, l’invio della lettera di compliance può essere considerato un contraddittorio preventivo (il contribuente viene avvisato e può dire la sua); tuttavia, se l’Ufficio avesse notificato un accertamento senza alcun preavviso o invito a fornire chiarimenti, ciò potrebbe violare il principio del contraddittorio endoprocedimentale, specialmente trattandosi di materia non rientrante tra i controlli a tavolino automatizzati. Inoltre, bisogna controllare la motivazione dell’atto: è sufficientemente dettagliata? Indica tutti gli aiuti considerati, i conteggi, le norme applicate? Una motivazione carente o generica potrebbe essere motivo di annullamento (art. 7 L.212/2000). Anche la notifica deve essere regolare: errori nella notifica (ad esempio invio alla PEC errata, o a un vecchio domicilio) possono rendere inefficace l’atto se contestati in tempo.
- Principio di proporzionalità e tutela UE: come accennato, una difesa di livello più “sistemico” consiste nell’invocare i principi di proporzionalità e di tutela dell’affidamento di matrice comunitaria. Questo approccio mira in prospettiva a portare la questione davanti alla Corte di Giustizia UE. In sede di ricorso, si può infatti chiedere al giudice tributario nazionale di rinviare alla Corte di Lussemburgo alcune domande pregiudiziali, ad esempio: “Se gli artt. 107 e 108 TFUE ostino a una normativa nazionale che prevede il recupero integrale di un aiuto fiscalmente fruito anche nel caso di superamento minimo della soglia de minimis, anziché limitatamente alla parte eccedente il massimale”. Oppure: “Se il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa (desumibile dal diritto UE e ora anche da una norma nazionale) debba essere applicato in sede di recupero di aiuti di Stato di modesta entità, consentendo di salvaguardare la parte di aiuto entro soglia”. Va detto chiaramente: allo stato attuale, la giurisprudenza europea non riconosce il mantenimento parziale dell’aiuto – anzi, la Commissione Europea ha espressamente affermato che se un aiuto supera i limiti de minimis, nessuna parte di esso può beneficiare del regime (perché l’intero aiuto avrebbe richiesto notifica) . Tuttavia, sollevare la questione potrebbe portare la Corte UE a pronunciarsi, e chissà che non emergano margini in termini di tutela del legittimo affidamento o di sanzioni sproporzionate. In alcuni ricorsi avanzati, come evidenziato da studi legali specializzati, si prospetta di usare anche il nuovo art. 10-ter L.212/2000 per rafforzare questa tesi in sede europea. Certo, è una difesa innovativa e di esito incerto, ma nei casi in cui il contribuente rischia davvero grosso (es. centinaia di migliaia di euro di imposte per un lieve sforamento), tentare la carta europea può avere senso, magari ottenendo nel frattempo una sospensione lunga del processo nazionale.
In sintesi, contestare la fondatezza dell’accertamento significa passare al setaccio ogni aspetto fattuale (importi, date, qualità di aiuti) e normativo (applicabilità delle norme, eventuali vuoti legislativi) cercando spunti per ridurre o annullare la pretesa. È un lavoro complesso che richiede competenze sia tributarie che di diritto UE – motivo per cui è importante affidarsi a professionisti esperti in questa nicchia del diritto tributario. L’avvocato tributarista potrà, se del caso, farsi affiancare anche da un consulente contabile per rifare i calcoli del plafond de minimis e dimostrare eventuali errori dell’Ufficio . Spesso infatti i margini di vittoria risiedono nei dettagli: ad esempio, l’Agenzia può aver considerato come “aiuto” anche un incentivo che in realtà aveva base giuridica diversa (magari autorizzato dalla Commissione e dunque fuori dal conteggio de minimis), oppure può aver sbagliato a individuare il triennio di riferimento . Correggere questi punti può portare il giudice ad annullare l’atto, o quanto meno a ridurre la somma dovuta.
2. Difendersi sul piano sanzionatorio e procedurale
Anche laddove sia difficile negare che l’aiuto fosse in parte o del tutto non spettante, rimane importante limitare le conseguenze in termini di sanzioni e modalità di pagamento. Le sanzioni tributarie applicate in questi casi, come già detto, arrivano fino al 90% dell’imposta (risparmio d’imposta) non versata . Si tratta di sanzioni per dichiarazione infedele, che possono essere modulate dal 90% al 180% a seconda della gravità e della recidiva. Nella prassi odierna l’Agenzia tende ad applicare il minimo edittale (90%) e, in caso di adesione, ridurlo a 30%. Tuttavia, il contribuente può chiedere al giudice l’annullamento totale o parziale delle sanzioni invocando l’art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/97, secondo cui non si fa luogo a irrogazione di sanzioni se la violazione deriva da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme”. Come visto, l’incertezza normativa c’era eccome in passato: ad esempio, fino al 2021 molti non sapevano di dover indicare il risparmio impatriati nel quadro Aiuti di Stato in dichiarazione (tanto che la stessa Agenzia ha dovuto fare circolari e provvedimenti per sollecitare integrazioni). Si può quindi sostenere che l’errore del contribuente sia stato indotto da una situazione di scarsa chiarezza e che punirlo con il 90% sia ingiusto. Alcune Commissioni Tributarie in casi analoghi (ad esempio per crediti d’imposta non dichiarati correttamente) hanno annullato le sanzioni riconoscendo la buona fede. Anche l’aver aderito subito alla lettera di compliance (se il contribuente lo ha fatto) e magari aver versato spontaneamente l’aiuto indebito, è elemento che gioca a favore per chiedere clemenza sulle penalità.
Ulteriore punto: se l’Agenzia non ha applicato la continuazione (art. 12 D.Lgs.472/97) in presenza di più violazioni commesse con la stessa azione, si può far rilevare. Ad esempio, se l’ufficio contesta aiuti indebitamente fruiti su più anni, ma derivanti da un’unica causa (es. unico regime impatriati), potrebbe profilarsi un unico disegno violativo e dunque andrebbe applicata una sola sanzione base aumentata, invece di tante sanzioni cumulative.
In sede di ricorso, è anche possibile chiedere in via subordinata la non applicazione delle sanzioni per particolare tenuità (se l’imposta dovuta non supera €3.000 e ricorrono le condizioni dell’art. 13 D.Lgs. 472/97) o la sostituzione con una sanzione pecuniaria inferiore ex art. 7 D.L. 269/2003 (misura speciale prevista per alcune violazioni formali in materia di aiuti, anche se raramente applicabile qui).
Per quanto concerne gli interessi di mora, c’è poco da contestare, in quanto sono dovuti per legge al tasso legale (attualmente 5% annuo nel 2024-2025, ma era più basso negli anni precedenti). Tuttavia, verificare che il calcolo degli interessi sia corretto (da quando decorrono, se sul lordo o al netto di eventuali versamenti) è opportuno.
Sul piano procedurale, abbiamo già accennato all’importanza del contraddittorio. Se non c’è stata alcuna interlocuzione preventiva, la difesa potrà eccepire la violazione dell’art. 6-bis Statuto Contribuente , chiedendo l’annullamento dell’atto (alcune commissioni accolgono tale vizio, altre no, ma va sollevato). Inoltre, se l’atto è arrivato oltre i termini di decadenza allora vigenti (ad esempio un atto emesso nel 2025 per l’anno 2016 potrebbe essere tardivo secondo le vecchie regole quinquennali, se non si ritiene applicabile retroattivamente l’estensione a 8 anni), si può eccepire la decadenza.
Un altro aspetto difensivo è verificare se l’Agenzia ha rispettato i propri provvedimenti e circolari. Ad esempio, il Provvedimento del 5/6/2025 citato affermava che in caso di ravvedimento il contribuente avrebbe beneficiato delle riduzioni sanzionatorie di legge . Se poi l’ufficio avesse comunque messo la sanzione piena, si potrebbe far presente al giudice questo impegno disatteso. Oppure, se il contribuente ha provato a pagare spontaneamente l’eccedenza (ad esempio restituendo un contributo eccedente al soggetto erogante) come suggerito nelle linee guida , ma l’Agenzia non ne ha tenuto conto, si potrà documentare l’adempimento.
3. Soluzioni transattive e deflative: adesione e conciliazione
Parallelamente alle difese “giurisdizionali”, è sempre utile esplorare le soluzioni deflative della lite per chiudere la vicenda nel modo più favorevole possibile evitando l’incertezza del giudizio. Ne abbiamo già menzionata una, l’accertamento con adesione, che merita qualche ulteriore nota pratica:
- In sede di adesione, il contribuente (assistito dal suo avvocato/consulente) può far valere all’ufficio tutte le argomentazioni sopra discusse, magari con maggiore libertà rispetto a un ricorso formale. Ad esempio, si potrà evidenziare come “l’aiuto contestato supera la soglia solo di X euro” e proporre di trovare un accordo per tassare solo quella porzione, rinunciando al contenzioso. Oppure si potranno mostrare i calcoli alternativi che portano sotto soglia (ad es. spostando la data di concessione di un aiuto). L’ufficio, dal canto suo, potrebbe essere motivato a chiudere se ritiene che in giudizio ci siano rischi (ad esempio su questioni procedurali) o per evitare impiego di risorse. Il risultato di un’adesione potrebbe essere, ad esempio: riconoscere parzialmente il regime agevolato entro il massimale e far pagare imposte e interessi solo sull’eccedenza, con sanzione ridotta a 1/3 sul dovuto . Ciò, sebbene in teoria in contrasto con la posizione rigida di Cassazione, in pratica è avvenuto in alcuni casi: uffici periferici, di fronte a soglie sforate di poco, hanno mostrato apertura a soluzioni di buon senso (anche perché un contribuente che ha già versato il 1/3 e magari rischia il default, è più incline a trovare una via di mezzo che a combattere fino in Cassazione). Ogni Direzione però fa storia a sé, quindi non c’è garanzia.
- Se l’adesione non va a buon fine o non viene avviata, resta la possibilità, durante il processo, di concludere una conciliazione giudiziale (prevista dall’art. 48 D.Lgs. 546/92). La conciliazione può avvenire in primo grado o anche in appello e consente di accordarsi su un importo transattivo: tipicamente il contribuente rinuncia a parte delle pretese (ad esempio riconosce di dover restituire l’aiuto eccedente), l’Ufficio rinuncia a sanzioni e interessi in parte, e il giudice chiude la controversia con verbale. La conciliazione comporta il pagamento delle somme concordate entro 20 giorni (o in rate trimestrali fino a 8 se concordato). In materia di aiuti de minimis, una conciliazione potrebbe ad esempio prevedere: pagamento del 100% delle imposte risparmiate oltre la soglia e mantenimento del beneficio per la quota entro soglia, con sanzioni al minimo sul solo extra-soglia. Oppure una riduzione generale delle sanzioni (es. 15% anziché 90%). La conciliazione comporta sanzioni dimezzate per legge (e ulteriormente ridotte a 1/3 se avviene in appello), quindi è comunque vantaggiosa rispetto al perdere in giudizio.
In ogni caso, la regola d’oro è mantenere aperto il dialogo con l’Amministrazione, mostrando la propria collaborazione. Anche mentre pende il ricorso, si può interloquire con l’ufficio legale dell’Agenzia per sondare possibilità di accordo. Spesso, facendo emergere la sostenibilità finanziaria del contribuente (o al contrario il rischio di insolvenza se costretto a pagare tutto subito), si può persuadere il Fisco ad accettare soluzioni rateali o transattive: ricordiamo che se il contribuente fallisce o ricorre a procedure concorsuali, anche l’Erario rischia di recuperare meno. Dunque è anche nel loro interesse trovare un equilibrio.
4. Strumenti speciali per il debito tributario: rottamazione, saldo e stralcio, sovraindebitamento
Parallelamente alle vie giudiziali e amministrative, il contribuente deve considerare anche strumenti alternativi previsti dalle norme per gestire o ridurre il debito tributario derivante dall’accertamento. Ecco i principali:
- Definizione agevolata (“rottamazione”) delle cartelle: Periodicamente, il legislatore introduce misure di condono parziale dei carichi iscritti a ruolo. Ad esempio, la Rottamazione-quater (L. 197/2022) ha permesso di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora. Al momento (gennaio 2026) è stata avviata una Rottamazione-quinquies con adesione entro il 30 aprile 2026 , aperta anche ai carichi 2023. Se l’accertamento de minimis è ormai definitivo e iscritto a ruolo (ossia è diventato cartella/esecuzione), vale la pena valutare se rientra tra i debiti “rottamabili”. In genere, sì: i debiti da accertamento rientrano, a meno che non siano esclusi per legge (solo l’IVA all’importazione e poche eccezioni lo sono). Dunque, il contribuente potrebbe presentare domanda di rottamazione e pagare il dovuto senza sanzioni (risparmiando quel 90%). Questa può essere una strategia anche volontaria: se, ad esempio, il contribuente sa di aver torto marcio e che perderebbe il ricorso, potrebbe persino decidere di non impugnare l’atto, lasciarlo divenire definitivo e poi includerlo nella rottamazione, per beneficiare dell’azzeramento delle sanzioni. Ovviamente è una mossa delicata (bisogna essere certi che la finestra di definizione agevolata sia aperta e che i tempi coincidano). In ogni caso, se un accertamento è già diventato cartella, aderire alla definizione agevolata è fortemente consigliato per abbattere le parti accessorie. Attenzione: aderire alla rottamazione implica rinuncia ai ricorsi in essere per quelle somme, quindi va ponderato con il legale.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: Anche le controversie tributarie possono talvolta essere oggetto di definizione agevolata, pagando una percentuale del valore in base allo stato del giudizio (come previsto dall’art. 1 commi 186 ss. L. 197/2022 per le liti 2023, per citarne una). Se il legislatore dovesse riproporre una misura simile nel 2026, il contribuente con ricorso ancora pendente potrebbe approfittarne. Ad esempio, nella tornata 2023 si poteva chiudere una lite in primo grado pagando il 90% (70% se si aveva vinto in primo grado, ecc.). Sono misure estemporanee, ma vanno tenute d’occhio.
- Rateizzazione ordinaria e “piani di rientro” negoziati: In assenza di condoni, resta comunque la possibilità di chiedere una rateazione ordinaria all’Agente Riscossione per diluire l’importo. Come detto, fino a 72 rate (6 anni) sono concesse su semplice richiesta se il debito < €120.000, oltre occorre dimostrare temporanea difficoltà. Per importi molto elevati, l’Agenzia può concedere fino a 120 rate (10 anni) presentando un ISEE grave o indici di crisi. L’Avv. Monardo e il suo team, grazie anche alle competenze da Gestori della crisi, assistono i debitori nel predisporre piani di rientro realistici e nel dialogare col Fisco affinché li accetti. Oltre alla rateazione “standard”, esiste l’istituto della transazione fiscale (art. 182-ter L.Fall., ora Codice Crisi): all’interno di procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione, è possibile proporre al Fisco il pagamento parziale del debito tributario. Ciò però richiede una procedura concorsuale formale.
- Procedure da sovraindebitamento (Codice della Crisi, già L.3/2012): Se il contribuente è una persona fisica consumatore, un professionista o una piccola impresa non fallibile, con una mole di debiti complessiva che rende impossibile pagarli integralmente, può ricorrere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. In base al nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019 come modificato), si può presentare un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (se prevalentemente debiti personali non professionali) o un Concordato minore (se debiti aziendali o misti), oppure chiedere la Liquidazione controllata dei beni. In tutti questi strumenti, i debiti tributari possono essere inclusi e falcidiati, ossia pagati solo in parte, previa adesione dell’ente o nei limiti delle risorse disponibili. Ad esempio, un professionista con €300.000 di debiti fiscali da aiuti de minimis potrebbe proporre un piano al giudice offrendo il pagamento del 20% in 5 anni, dimostrando che di più non può ricavare dal suo reddito, e ottenere l’omologazione nonostante il dissenso del Fisco (oggi possibile se viene soddisfatto almeno quanto otterrebbe in una liquidazione). L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi iscritto OCC, ha l’abilitazione per assistere debitori in tali procedure e può rivestire il ruolo di advisor o attestarne la fattibilità. La sovraindebitamento è un’ancora di salvezza estrema, ma nei casi di importi astronomici e incapacità di pagamento, è un percorso da valutare: consente di bloccare immediatamente tutte le azioni esecutive (appena si deposita il ricorso) e, se concluso con successo, porta alla esdebitazione del debitore, cioè alla cancellazione dei debiti residui non pagati. Questo significa che dopo aver adempiuto il piano approvato, il contribuente torna libero da quelle pendenze, potendo anche conservare beni essenziali.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: per le imprese più strutturate, invece, dal 2021 c’è la possibilità di attivare la composizione negoziata (D.L. 118/2021, ora nel Codice Crisi): un procedimento volontario in cui l’imprenditore, affiancato da un Esperto Negoziatore indipendente (come l’Avv. Monardo, iscritto tra tali esperti), dialoga con i creditori per trovare soluzioni stragiudiziali o semigiudiziali alla crisi. In tale sede, l’impresa può chiedere al Fisco dilazioni più ampie, la rinuncia a sanzioni, o altre facilitazioni, prospettando che altrimenti si arriverebbe al fallimento con minore soddisfazione. Se si raggiunge un accordo, può essere omologato e vincolante per tutti i creditori aderenti. Nel caso di debiti fiscali da aiuti di Stato, si potrebbe ipotizzare una transazione ad hoc con riduzione di sanzioni e interessi, magari usufruendo delle linee guida interne all’Agenzia per la trattazione delle crisi d’impresa.
Come si vede, lo spettro di possibilità è ampio. Il punto di vista del debitore/contribuente deve essere sempre orientato alla soluzione concreta: non serve a nulla ottenere ragione teorica dal giudice se poi l’importo da pagare resta insostenibile. Per questo l’Avv. Monardo affianca alle difese “tecniche” anche un’analisi della sostenibilità finanziaria del cliente, consigliando per esempio di sfruttare una rottamazione se disponibile, o di prepararsi per tempo a un’eventuale procedura di composizione della crisi. Ogni caso ha una sua exit strategy ottimale: c’è chi potrà pagare tutto in piccole rate (e allora punteremo a quello), c’è chi dovrà tagliare il debito (e allora meglio convogliare il contenzioso in un accordo globale magari includendo altri debiti).
5. Esempio riepilogativo di difesa integrata
Per rendere tangibili questi concetti, immaginiamo un caso concreto e come potrebbe essere gestito con una difesa a 360°:
Caso: Il dott. Bianchi, commercialista rientrato in Italia nel 2018, ha usufruito del regime impatriati dal 2018 al 2022. Ha un reddito medio annuo di 150.000 €, su cui grazie all’agevolazione ha pagato imposte solo sul 30% (essendo rientrato nel 2019 con bonus Sud 90%). Il risparmio d’imposta stimato è stato di circa 40.000 € annui, per un totale di 200.000 € in 5 anni. Nel frattempo, però, Bianchi aveva anche ottenuto nel 2020 un credito d’imposta R&S da 50.000 € e nel 2021 un contributo a fondo perduto COVID da 20.000 €. Questi aiuti, sommati al risparmio impatriati, lo portano a superare il massimale de minimis nel triennio mobile 2020-2022 (il totale 2020-2022 risulta di ~170k+ aiuti extra = 240k, eccedendo di 40k il limite allora di 200k). Nel giugno 2025 riceve una lettera di compliance dall’Agenzia che segnala “aiuti di Stato non registrati per il 2021” riguardo al regime impatriati, invitandolo a verificare. Bianchi si rivolge all’Avv. Monardo. Cosa facciamo?
- Analisi tecnica: ricostruiamo il cumulo degli aiuti. Notiamo che il credito R&S da 50k in realtà era fuori dal de minimis perché concesso sotto un quadro autorizzato (ipotizziamo) – quindi non andava sommato. Inoltre, dal 2024 la soglia è 300k, ma purtroppo il nostro sforamento è avvenuto nel 2020-2022, quindi soglia 200k. Stimiamo che l’eccedenza reale oltre i 200k sia di circa 20k (non 40k) se si esclude il credito R&S.
- Risposta alla compliance: prima della scadenza inviamo tramite CIVIS una relazione in cui spieghiamo all’Agenzia che il credito R&S non era de minimis, allegando documentazione. Per il resto, presentiamo dichiarazioni integrative per il 2021 e 2022 in cui indichiamo correttamente il risparmio impatriati nel quadro Aiuti di Stato, e calcoliamo l’eventuale parte eccedente (es. 20k di imposte su reddito che sarebbe stato oltre soglia). Versiamo spontaneamente tali 20k più interessi e la sanzione ridotta con ravvedimento (circa il 1/8 del 90%, quindi ~11% di 20k = €2.200) . Inviamo prova all’Agenzia di aver “restituito l’aiuto eccedente”.
- Esito: L’Agenzia esamina e – si spera – non emette alcun accertamento, avendo noi regolarizzato. Se invece dovesse comunque notificare l’avviso pretendendo l’intero, avremmo ottime carte da giocare in ricorso: la dimostrazione che il massimale al netto del credito R&S non era superato (o lo era di pochissimo, già versato). In giudizio faremmo valere il principio di proporzionalità dicendo che l’Ufficio non ha considerato il ravvedimento e la buona fede.
- Piano B (insolvenza): Poniamo il caso che, nonostante tutto, l’Agenzia contesti l’intero risparmio 200k. A quel punto ricorriamo e chiediamo sospensione. Nel frattempo Bianchi, che non ha 200k liquidi, attiva con l’aiuto dell’Avv. Monardo una procedura di composizione della crisi: predispone un piano del consumatore dove offre il pagamento di 50k ai creditori (ottenuti magari ipotecando la casa) in 4 anni. Il Fisco, che rappresenta la maggior parte del debito, viene soddisfatto al 25%. Se il giudice omologa il piano, Bianchi pagherà quel 25% e otterrà l’esdebitazione del restante 75%, chiudendo così anche la partita con l’Erario. Ovviamente questa è l’ultima spiaggia, ma da tenere pronta se le difese tradizionali non bastano.
Come visto in questo esempio, abbiamo combinato vari strumenti: ravvedimento operoso (per ridurre sanzioni ), contestazione di merito (escludendo un aiuto dal calcolo), difesa processuale (principio di proporzionalità), e perfino un eventuale piano di sovraindebitamento. Questa è la filosofia dello Studio Monardo: affrontare il problema sotto ogni angolo, giuridico e pragmatico, per assicurare al contribuente la soluzione più vantaggiosa e sostenibile.
Dopo aver esplorato le difese possibili, passiamo ora a una sezione di domande e risposte frequenti, dove riassumiamo in forma sintetica i dubbi pratici che più spesso assillano chi si trova in queste situazioni, con risposte aggiornate al 2026.
Domande frequenti (FAQ)
Cos’è la verifica “de minimis” e perché è importante?
Risposta: È il controllo del rispetto dei limiti comunitari sugli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). In pratica, bisogna verificare che l’insieme degli incentivi, agevolazioni o contributi pubblici ottenuti da una stessa impresa (includendo i lavoratori autonomi e professionisti) negli ultimi tre anni non superi una certa soglia – fissata in 200.000 € (elevata a 300.000 € per aiuti concessi dal 2024) . Questa verifica è cruciale perché, se il massimale viene superato, l’agevolazione non è più legittima: il Fisco considererà indebito tutto l’aiuto e ne chiederà la restituzione integrale . Quindi, senza la verifica de minimis si rischia di usufruire di un beneficio fiscale che in realtà non spetta, accumulando un debito futuro inconsapevolmente. La verifica serve proprio a evitare questa situazione, controllando prima a quanto ammontano già gli aiuti ricevuti.
Chi è soggetto al limite degli aiuti de minimis? Vale anche per le persone fisiche?
Risposta: Il limite si applica ai soggetti considerati “impresa” in senso UE, cioè chi esercita un’attività economica, a prescindere dalla forma giuridica . Questo include certamente società, ditte individuali, lavoratori autonomi e professionisti (es. medici, avvocati, consulenti con partita IVA). Non rientrano invece le persone fisiche privati che non svolgono attività d’impresa. Ad esempio, un dipendente che beneficia di un’agevolazione fiscale personale (come il regime impatriati applicato al solo reddito da lavoro dipendente) in teoria non dovrebbe essere soggetto al de minimis, perché non agisce come impresa . Tuttavia, bisogna fare attenzione: se quel dipendente svolge anche un’attività economica (magari una piccola attività secondaria) o se l’aiuto vantaggia indirettamente un’impresa (es. il suo datore di lavoro), potrebbero esserci implicazioni. In linea generale, comunque, imprese e professionisti devono rispettare il massimale; consumatori e privati no. Nel dubbio, prevale la natura dell’attività: ad esempio un professionista impatriato è considerato impresa e soggetto al limite , mentre un lavoratore impatriato dipendente normalmente no (come chiarito da prassi Agenzia, i dipendenti possono ignorare il de minimis perché non configurano attività d’impresa ). Attenzione: chi riceve contributi pubblici come persona fisica (es. bonus ristrutturazioni edilizie, incentivi auto) di solito non rientra nel regime aiuti di Stato, in quanto misure rivolte alla generalità dei cittadini o non selettive. Al contrario, agevolazioni selettive legate ad attività economiche (es. esenzione fiscale per un B&B, contributo a fondo perduto per autonomi, ecc.) anche se percepite da una persona fisica possono essere considerate aiuti di Stato.
Qual è il massimale de minimis attuale e come si calcola il triennio?
Risposta: La soglia standard è attualmente di 300.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (per il settore autotrasporto conto terzi è 300.000 € anch’essa dal 2024, prima era 100.000 €). Fino al 31/12/2023 il limite generale era 200.000 euro . Il triennio si calcola su base mobile: significa che per ogni nuovo aiuto concesso si sommano tutti quelli ottenuti nei tre esercizi fiscali precedenti (includendo l’anno in corso se l’aiuto è in corso d’anno). Esempio: se si ottiene un aiuto a marzo 2026, bisogna sommare tutti gli aiuti de minimis avuti nel 2024, 2025 e 2026 (quest’ultimo incluso). Se la somma supera 300k, l’ultimo aiuto eccede la soglia (anche solo in parte). L’anno successivo, 2027, si guarderanno 2025-2027, e così via. Non conta l’anno solare fisso, ma sempre gli ultimi tre. Questo è importante: molti pensano erroneamente “nel triennio 2020-2022 ho rispettato, poi si azzera nel 2023”. Invece no: il “conto” scorre. Ogni volta va riconsiderato il periodo retroattivo di tre anni esatti . Pertanto bisogna monitorare costantemente gli aiuti ricevuti, aggiornando anno per anno. Il massimale di 300.000 € è vigente dal 2024 al 2030 (salvo revisioni), e si applica agli aiuti concessi dopo il 1/1/2024; per aiuti concessi prima resta formalmente il limite di 200.000 €, anche se l’eccedenza si manifestasse nel 2024 (tema controverso). In pratica, se nel 2022-2023 uno aveva saturato 200k, dal 2024 ha 100k di spazio in più. Ma se l’Agenzia contesta oggi un aiuto fruito nel 2023, tenderà comunque a ragionare con 200k di tetto, perché quello era il limite all’epoca .
Come faccio a sapere quanti aiuti ho ricevuto e se rischio di sforare la soglia?
Risposta: Puoi consultare il tuo cassetto fiscale e, in particolare, la sezione “Aiuti di Stato” della dichiarazione dei redditi degli ultimi anni. Inoltre, esiste il Registro Nazionale Aiuti (RNA) – accessibile in parte al pubblico – dove inserendo il codice fiscale della tua impresa/professione puoi vedere l’elenco degli aiuti registrati a tuo nome. Tieni presente però che il RNA potrebbe non riportare aiuti recentissimi (c’è un certo ritardo) o aiuti non registrati per errori formali. Quindi è bene mantenere un prospetto aggiornato interno: elenca ogni agevolazione, contributo o credito d’imposta che hai ricevuto, annotando l’anno e l’importo. Tra gli aiuti vanno contati, ad esempio: crediti d’imposta automatici (innovazione, formazione 4.0, impatriati, sud, ecc.), esenzioni o riduzioni di imposte locali selettive, contributi a fondo perduto o bonus emergenziali Covid se soggetti a de minimis, incentivi assunzionali da enti pubblici, garanzie statali concesse col regime de minimis, ecc. Se hai dubbi, ogni misura agevolativa dovrebbe indicare (nella legge o nel bando) se è concessa in regime de minimis e con quale riferimento normativo. Somma gli importi in equivalenti sovvenzione lordi (di solito corrispondono all’ammontare dell’aiuto, salvo prestiti garantiti dove c’è un calcolo specifico). Se la somma si avvicina a 200k/300k, devi stare in campana. Indicativamente, se operi da solo e non hai ricevuto grandi contributi, il principale aiuto può essere il risparmio fiscale da un regime agevolato. Puoi calcolarlo come differenza di imposta tra quanto avresti pagato senza agevolazione e quanto hai effettivamente pagato. Ad esempio, regime impatriati al 50%: se hai guadagnato 100 e pagato tasse su 50, il risparmio di imposta (il 50 che non hai dichiarato moltiplicato per l’aliquota marginale) è l’aiuto. Per sicurezza, coinvolgi il tuo commercialista o un esperto per fare il check-up degli aiuti: meglio scoprirlo prima che lo faccia il Fisco.
Cosa succede se supero anche di poco il massimale de minimis? Mi fanno restituire solo l’eccedenza?
Risposta: Purtroppo no – ed è un punto critico. Se superi la soglia anche di 1 euro, tecnicamente l’intero aiuto che fa sforare diventa illegittimo. La Cassazione ha chiarito che la soglia de minimis “non è una franchigia” sotto la quale sei salvo pagando solo l’eccesso oltre il limite, ma è un confine invalicabile: il suo superamento comporta la perdita totale del beneficio e l’obbligo di restituire tutto l’aiuto fruito, non solo la parte eccedente . Ad esempio, se avevi diritto a un credito d’imposta di 100k ma con quello arrivi a 210k cumulo (limite 200k), ti chiedono indietro tutti i 100k, non solo i 10k “di troppo”. Questa è la posizione attuale delle autorità (derivante dal diritto UE). Ovviamente come contribuente puoi provare a sostenere in giudizio che sarebbe più equo recuperare solo l’eccedenza – ed è ciò che anche noi facciamo come linea difensiva invocando il principio di proporzionalità – ma devi sapere che l’impostazione vigente è drastica: o dentro o fuori. Un lieve superamento quindi produce lo stesso effetto di uno grande: decadenza completa dall’agevolazione. Anche per questo è fondamentale monitorare e magari “fermarti prima” (ad esempio rinunciando in parte a un contributo o differendo un aiuto all’anno dopo, se vedi che stai sforando). C’è da dire che in alcuni casi l’Amministrazione finanziaria, in prima battuta, ha erroneamente recuperato solo l’eccedenza e successivamente ha inviato un secondo atto per recuperare il resto, una volta resasi conto che bisognava recuperare tutto . Quindi loro stessi all’inizio erano incerti, ma ora la linea è chiara: recupero integrale.
Ho ricevuto una lettera di compliance dall’Agenzia che dice “aiuti di Stato non registrati”: devo rispondere? Che devo fare esattamente?
Risposta: Sì, devi assolutamente prendere in carico la lettera e agire entro il termine indicato (spesso 30 giorni). La lettera di compliance è un avvertimento bonario: significa che il Fisco ha trovato un potenziale problema con i tuoi aiuti dichiarati e ti sta dando la chance di correggere spontaneamente. Ignorarla è l’errore peggiore, perché dopo scatterà quasi certamente l’accertamento formale . Ecco cosa fare in pratica:
- Analizza la lettera: viene solitamente specificato l’anno d’imposta, il codice aiuto o la descrizione e la natura dell’anomalia (es. “codice aiuto errato/non presente in RNA”, oppure “superamento massimale de minimis per l’aiuto X”, o ancora “dati incompleti – importo non indicato in campo 17 RS”). In base a ciò, capisci qual è il punto contestato.
- Recupera la documentazione: raccogli le dichiarazioni dei redditi interessate, le eventuali ricevute di contributi, certificati, ecc. Se l’anomalia è, ad esempio, un codice errato, potrai facilmente rimediarvi.
- Regolarizza tramite dichiarazione integrativa: nella maggior parte dei casi, dovrai presentare una dichiarazione integrativa per l’anno in questione, compilando correttamente il prospetto Aiuti di Stato (quadro RS). Se l’aiuto era completamente omesso, lo inserirai; se il codice era sbagliato, lo correggerai; se l’importo era sbagliato, lo rettificherai. Questo è fondamentale perché permette l’iscrizione dell’aiuto in RNA retroattivamente.
- Ravvedimento operoso: contestualmente, se dall’errore è derivato un beneficio non spettante (ad esempio hai fruito di un credito che eccedeva il limite), dovrai restituire l’aiuto indebito. Come? Versando tramite modello F24 l’importo dell’aiuto non spettante come maggior imposta/credito per quell’anno, più gli interessi e le sanzioni in misura ridotta. La lettera di solito ricorda proprio che è possibile sanare il tutto col ravvedimento . Le sanzioni ridotte dipendono da quando regolarizzi: spesso trattandosi di violazioni di 2-3 anni fa, applichi la riduzione massima (1/7 del minimo se oltre un anno, secondo il vecchio regime ). Il Provvedimento 5/6/2025 conferma che per queste violazioni si applicano le riduzioni art.13 D.Lgs.472/97 (formulazione ante 2024) , quindi – ad esempio – la sanzione del 90% può scendere a circa il 12,5% dell’imposta dovuta. Un bel risparmio rispetto al 90% pieno.
- Comunicazione all’Agenzia: una volta inviata l’integrativa e fatti i versamenti, puoi (anzi devi) informare l’Agenzia di aver sistemato. Di solito la lettera indica un canale (PEC o servizio telematico) per comunicare. Inoltra la nuova ricevuta di presentazione della dichiarazione integrativa e la ricevuta dell’F24 pagato, spiegando che hai regolarizzato secondo quanto richiesto.
- Conserva tutto: archivia la lettera, le prove di invio e pagamento, perché se per errore partisse comunque un accertamento, potrai dimostrare di aver già ottemperato (in diversi casi, l’accertamento non parte se rilevano la tua integrativa).
In alcuni scenari, potrebbe darsi che tu non concordi con la segnalazione (ad es. l’aiuto lo avevi inserito, ma è il sistema RNA che non lo ha “agganciato”). In tal caso, puoi scrivere all’Agenzia spiegando perché ritieni che l’aiuto fosse spettante o l’anomalia infondata, allegando documenti (es. se contestano superamento soglia ma tu dimostri che un aiuto era fuori campo de minimis). L’importante è non tacere: fai presente la tua posizione. Spesso, chiarito il malinteso, l’Agenzia archivia la segnalazione.
Ricorda: la lettera di compliance non comporta sanzioni immediate, anzi se regolarizzi usufruisci di sanzioni ridotte (di solito 1/8 o 1/7 del minimo) , mentre se aspetti l’accertamento pagheresti sanzioni piene e nessuno sconto. Inoltre, eviti il contenzioso. La stessa Agenzia evidenzia che regolarizzare conviene perché le sanzioni ridotte sono di gran lunga inferiori a quelle piene e si evita di dover restituire aiuti magari spettanti (nel caso di mere irregolarità formali) . Quindi prendi la lettera come un’opportunità di “rimediare senza troppi danni”. Se trascuri la lettera, come detto, ti esponi a un avviso ben più salato in cui non avrai più diritto alle riduzioni spontanee e anzi partiranno interessi di mora e aggi di riscossione.
Se ignoro la lettera di compliance o non faccio in tempo a regolarizzare, cosa mi succede?
Risposta: In caso di mancata regolarizzazione, l’Agenzia attiverà le procedure di recupero forzoso. Significa che potrà emettere avvisi di accertamento per recuperare le imposte non versate o atti di recupero per i crediti d’imposta indebitamente utilizzati, applicando le sanzioni ordinarie e gli interessi . Di fatto, perderai il beneficio delle riduzioni sanzionatorie e ti arriverà un atto esecutivo da pagare entro 60 giorni. Ad esempio, se avevi un aiuto di €10.000 non spettante e non l’hai sanato, l’accertamento potrebbe chiederti €10.000 + €9.000 di sanzione (90%) + interessi dal 2021. Inoltre, la lettera compliance spesso segnala che i dati verranno condivisi con la Guardia di Finanza per eventuali controlli approfonditi . Quindi ignorare l’adempimento spontaneo può anche farti finire sotto la lente della Finanza, che potrebbe svolgere verifiche più ampie sulla tua posizione fiscale. In sintesi: se non rispondi, il gentile promemoria si trasformerà in un accertamento vero e proprio, con aggravio di importi e perdita di credibilità. Se per caso hai ignorato la lettera perché non l’avevi vista (magari PEC non letta in tempo), ti conviene comunque correre ai ripari: nulla vieta di provare a regolarizzare tardivamente, magari prima che l’atto diventi definitivo, e poi chiedere all’ufficio l’annullamento in autotutela dell’accertamento mostrando che hai pagato (non è garantito ma tentare aiuta, specie se l’atto non è ancora emesso e sei solo in ritardo di qualche settimana). In definitiva, ignorare la compliance costa caro: meglio tardivo che mai, ma mai è peggio di tutto.
Mi è arrivato un avviso di accertamento che nega un’agevolazione per superamento de minimis: posso impugnarlo? Quali sono i miei diritti?
Risposta: Sì, certamente. Un avviso di accertamento è un atto impugnabile davanti alla giustizia tributaria. Hai il diritto di ricorrere entro 60 giorni dalla notifica, esponendo i motivi per cui ritieni l’atto illegittimo o infondato. I tuoi diritti includono: il diritto al contraddittorio (che, se non ti è stato dato prima, puoi far valere in ricorso), il diritto di difesa tecnica (puoi farti assistere da un avvocato o commercialista abilitato), il diritto di chiedere una sospensiva se il pagamento immediato ti danneggia gravemente, e il diritto alla doppia tutela giurisdizionale (puoi appellarti in secondo grado se il primo ti dà torto). Presentando ricorso, l’atto non viene automaticamente sospeso, ma la riscossione viene limitata: dovrai versare il c.d. importo provvisorio pari al 1/3 delle imposte accertate entro 60 giorni (oppure chiedere al giudice di sospenderlo). Durante il processo, puoi far valere tutte le eccezioni di merito e di legittimità come descritto nei paragrafi precedenti (errori nel calcolo, interpretazioni normative, vizio di motivazione, ecc.). Ricorda che nel processo tributario vige il principio del “chi vuol negare paga”: sta a te fornire elementi per contestare l’accusa del Fisco. Dovrai quindi magari produrre documenti che provino la tua tesi (es. normative UE, corrispondenze con l’ente che ha erogato un contributo, calcoli dettagliati). Il giudice tributario, se ti dà ragione, può annullare in toto l’atto o anche solo parzialmente (ad esempio confermare che dovevi restituire l’eccedenza ma non tutto). In quel caso pagherai solo quanto stabilito in sentenza. Attenzione: l’avviso di accertamento impugnato rimane esecutivo per la parte non sospesa, quindi l’Agenzia può intanto iscrivere a ruolo 1/3, e dopo la sentenza di primo grado un ulteriore 1/3 se vincono (lo stesso avviso vale come titolo). Se poi tu vinci, ti restituiranno quanto eventualmente pagato in più. Insomma, hai tutela giurisdizionale piena, ma devi attivarla tu con un ricorso ben motivato e rispettare i termini. Infine, ricorda che anche se ricorri, puoi in qualsiasi momento pagare e chiudere (ad es. tramite conciliazione o definizione agevolata se prevista): il ricorso non è un “punto di non ritorno”, ma è uno strumento per far valere le tue ragioni e nel frattempo prendere tempo per trovare una soluzione.
Conviene fare accertamento con adesione in questi casi? Come funziona?
Risposta: L’accertamento con adesione è spesso una buona idea, perché consente un confronto diretto con l’ufficio prima di andare davanti al giudice e dà diritto a sanzioni ridotte e a una sospensione dei termini di ricorso (90 giorni extra). Funziona così: entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, presenti un’istanza di adesione all’ufficio dell’Agenzia che ha emesso l’atto. Nell’istanza puoi anche anticipare i punti su cui vuoi chiarimenti o rideterminazioni. A quel punto, l’Agenzia ti convocherà (o, se non lo fa entro 15 giorni, puoi sollecitare) per un incontro – oggi possibile anche da remoto – durante il quale si discute del caso. Tu (o il tuo difensore) esporrai le tue ragioni, potrai portare documenti e magari prospettare un compromesso. L’ufficio valuterà se accoglierle in tutto o in parte. Se si trova un accordo, si redige un atto di adesione dove viene riportato il nuovo importo concordato. Le sanzioni vengono automaticamente abbattute a 1/3 di quelle minime. Esempio: se l’atto originario chiedeva €50.000 tra imposte e €45.000 di sanzioni (90%), e in adesione concordate che l’imposta dovuta è €30.000 (invece di 50k), allora le sanzioni saranno il 30% di 30k = €9.000 (invece di 45k). Un bel risparmio. Dopo la firma, devi pagare quanto concordato (imposte + interessi + sanzioni ridotte) entro 20 giorni. Puoi chiedere fino a 8 rate trimestrali (o 16 se importo > 50k). Se paghi la prima rata nei 20 gg, l’accordo è perfezionato. Se non trovi l’accordo, non succede nulla di negativo: si redige un verbale di mancato accordo o semplicemente scadono i 90 giorni di sospensione e torna a decorrere il termine per fare ricorso (che a quel punto andrà presentato entro 150 giorni dalla notifica originaria, cioè 60+90). Conviene provare l’adesione se pensi di avere argomenti validi ma non sicurissimi in giudizio (ad esempio questioni di interpretazione: l’ufficio a volte, per evitare rischi, preferisce transare), oppure se punti a ridurre sanzioni e ottenere una rateazione senza passare dal giudice. Nei casi di aiuti de minimis, l’adesione potrebbe portare a soluzioni creative – ad esempio riconoscere che c’è stato l’aiuto illegittimo ma limitare la pretesa all’eccedenza, oppure concedere l’agevolazione entro 200k e far pagare il resto come reddito ordinario. Sono soluzioni che l’ufficio potrebbe accettare specie se la normativa nel frattempo è cambiata (es. soglia 300k dal 2024) o se intravedono difetti procedurali e preferiscono chiudere. D’altro canto, se l’ufficio ha istruzioni rigide o pensa di avere facile vittoria, magari non concederà sconti sull’imposta ma solo sulle sanzioni (che tanto sarebbero ridotte comunque con l’adesione). In ogni caso, tentare non nuoce: al più perdi qualche settimana e poi farai ricorso normale. Unica accortezza: quando sei in adesione, ricorda di calcolare bene i nuovi termini di ricorso per non perderli qualora l’adesione salti!
È vero che in questi accertamenti devo pagare comunque un importo subito anche se faccio ricorso?
Risposta: Sì, è vero. Con l’introduzione dell’accertamento esecutivo (DL 78/2010) oggi gli avvisi di accertamento valgono anche come cartella esattoriale. Ciò comporta che, se presenti ricorso, devi comunque versare entro 60 giorni dalla notifica dell’atto un importo pari al 1/3 delle imposte accertate (al netto di interessi e sanzioni, che in fase di ricorso sono per ora sospesi) . Questo pagamento è chiamato “acconto in pendenza di giudizio”. Ad esempio, se ti contestano 90.000 € di imposte evase (risparmio da aiuto illegittimo), dovrai versarne 30.000 € subito, anche se stai facendo causa. È una forma di tutela per l’Erario (così incassa intanto qualcosa). Se poi vinci il ricorso, ti verranno restituiti con interessi; se perdi, quei 30k saranno imputati a pagamento parziale del dovuto. C’è la possibilità di evitare questo versamento? Sì: chiedendo alla Corte Tributaria la sospensione dell’atto, come menzionato prima. Il giudice, se ritiene che la tua causa sia fondata e che il pagamento ti creerebbe un danno grave, può sospendere l’esecuzione dell’accertamento (anche parzialmente). In tal caso, non saresti tenuto a pagare il terzo provvisorio fino alla decisione finale. Tuttavia, la sospensione non è automatica e viene concessa raramente e con motivazioni forti (soprattutto sul pericolo di danno, come dimostrare che pagare ti manderebbe fuori mercato o ti farebbe fallire). Quindi, devi mettere in conto di dover anticipare quel 30%. Nota: se non presenti ricorso, invece, devi pagare tutto entro 60 giorni (salvo che decidi di chiedere rateazione, ma intanto l’atto è definitivo). Mentre se fai ricorso, il restante 2/3 rimane sospeso fino alla sentenza di primo grado (dopo di che, se perdi, dovrai pagare un ulteriore 50% delle imposte residuo, ovvero 1/3 del totale, prima dell’appello, e il resto solo a fine causa). Queste percentuali sono un po’ complicate ma, semplificando: con ricorso = paghi 33% ora, 33% dopo sentenza I grado se perdi, 34% dopo sentenza definitiva se perdi; senza ricorso = paghi 100% entro 2 mesi. Quindi conviene comunque ricorrere se hai motivi validi e/o se vuoi guadagnare tempo. Non dimenticare che se paghi il terzo e poi trovi accordo in adesione, quell’importo verrà ricalcolato nel conteggio finale (eventuale eccedenza ti viene rimborsata, eventuale difetto dovrai integrarlo).
Quali sanzioni si applicano in caso di aiuto di Stato indebito? Sono previste sanzioni penali?
Risposta: Le sanzioni applicate sono amministrative tributarie, non penali, a meno che la condotta non integri estremi di reato fiscale (ipotesi rara in questi casi, vediamo dopo). In sostanza, l’Agenzia considera l’aiuto illegittimo come un’imposta evasa o un credito indebito utilizzato. Dunque applica la sanzione per dichiarazione infedele (art. 1 D.Lgs. 471/97) pari al 90% dell’imposta non versata a causa dell’agevolazione non spettante . Se, ad esempio, grazie all’agevolazione hai risparmiato 10.000 € di IRPEF, la sanzione base sarà 9.000 €. Questa può salire fino al 180% in presenza di aggravanti (molto difficile – di solito rimane il 90%). Se la violazione consiste in un credito d’imposta indebito compensato in F24, allora la sanzione è del 30% per cento di ogni importo indebitamente compensato (art. 13 D.Lgs.471/97). Ma spesso, se parliamo di crediti indicati in dichiarazione, l’Agenzia preferisce qualificare come infedele (90%). Non c’è una sanzione specifica “per aiuti di Stato”: si applicano quelle generali sulle imposte. Poi, se l’agevolazione riguardava più anni, la sanzione si calcola anno per anno. Inoltre, può essere contestata una sanzione formale di €250 per omessa indicazione nella dichiarazione di aiuti di Stato (art. 8, co. 3-bis D.Lgs. 471/97) – ad esempio se non hai compilato il quadro RS. Ma questa sanzioncina viene spesso assorbita dal fatto più grave (non cumulabile se è servita solo a occultare imposta). Quanto alle sanzioni penali, occorre tranquillizzare: nei casi di aiuti de minimis di solito non c’è rilevanza penale, perché i reati tributari (es. dichiarazione fraudolenta, infedele, emissione fatture false) richiedono condotte specifiche (frode con fatture false, assetti societari fittizi, occultamento di redditi…) che qui non ricorrono. Tu hai dichiarato il reddito, ma l’hai tassato al 50% pensando di avere diritto: non è un reato, è un errore di calcolo eventualmente. Anche la Cassazione ha escluso in questi casi il dolo penalmente rilevante, trattandosi di applicazione di una norma agevolativa, seppur indebitamente. Diverso sarebbe se uno, sapendo di non aver diritto all’agevolazione, avesse occultato i redditi per farli sparire: ma qui non è il caso, i redditi li hai dichiarati (anche se in parte esenti). Quindi, niente penale salvo situazioni eccezionali. Riassumendo: sanzioni tributarie 90% imposta (o 30% credito) – riducibili a 1/3 con adesione, a 1/8-1/5 con ravvedimento, e in caso di definizione agevolata potenzialmente azzerabili (rottamazione); sanzioni accessorie quasi mai applicate (tipo interdizioni – no, riguardano reati; pubblicazione nomi – solo per aiuti illegali su decisione Commissione, non è il nostro caso). Quindi la preoccupazione è di natura economica, non penale.
Se l’importo chiesto è troppo alto e non riesco a pagarlo, come posso difendermi da pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi?
Risposta: Quando un avviso di accertamento diventa definitivo (o dopo sentenza passata in giudicato) e non viene pagato, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può avviare le ordinarie azioni di recupero forzato: può iscrivere ipoteca sui tuoi immobili, disporre il fermo amministrativo su automezzi di tua proprietà, e procedere con pignoramenti su conti correnti, stipendi, case, etc., nel rispetto delle soglie di impignorabilità. La difesa qui esula dal merito (ormai il debito c’è), ma è incentrata sugli strumenti per congelare o attenuare l’esecuzione. Ecco alcune mosse:
- Richiesta di rateazione immediata: non appena il debito arriva in riscossione, puoi chiedere una dilazione. La concessione della rateazione sospende le azioni esecutive a condizione che paghi puntualmente le rate. Con una rateazione attiva, l’Agente non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche (può mantenere quelle già iscritte, ma non procedere oltre se rispetti il piano). Quindi, se non puoi saldare in un colpo, chiedi subito la dilazione a 72 rate (o 120 se puoi). Pagando la prima rata, il procedimento esecutivo si blocca.
- Istanze di sospensione e autotutela: se ritieni che ci siano errori (ad esempio arrivate cartelle per importi che avevi già pagato, o pendenze in attesa di giudizio), puoi presentare istanza di sospensione all’ADER entro 60 gg dalla notifica della cartella intimando la sospensione legale. Se l’ADER non risponde entro 200 giorni, i carichi sono annullati di diritto (norma introdotta nel 2013). Inoltre, se hai un ricorso pendente, puoi chiedere all’ADER di attendere l’esito (spesso lo fa spontaneamente per 1/3 residui, ma per sicurezza segnala la cosa).
- Opposizione alle misure ipotecarie/esecutive: ad esempio, l’ADER deve preavvisare con 30 giorni prima di iscrivere ipoteca sull’abitazione. In quei 30 giorni puoi fare reclamo se l’importo è sotto 20.000 € (limite per ipoteche) o se la casa è prima casa non ipotecabile (l’abitazione principale non di lusso non può essere espropriata, ma ipoteca sì sopra 20k). Insomma, controlla che rispettino le regole. Se pignorano più del dovuto (es. stipendio oltre il quinto), puoi fare opposizione al giudice dell’esecuzione.
- Procedure concorsuali/sovraindebitamento: come già spiegato, attivare un piano del consumatore o simili mette automaticamente in stand-by tutti i pignoramenti e cause esecutive (viene emesso decreto di sospensione dal giudice). Quindi, se davvero non hai modo di pagare e il Fisco inizia a colpire i tuoi beni, valuta di proteggerti sotto l’ombrello di una procedura di insolvenza: il tempo di predisporre il piano (qualche mese), chiedi al giudice misure protettive e blocchi tutto. Poi si negozia col Fisco all’interno di quella sede.
- Intervento dell’avvocato: spesso, solo il fatto di incaricare un legale che contatta l’ufficio legale dell’ADER può portare a soluzioni. Ad esempio, l’avvocato può evidenziare che stai predisponendo un piano (mostrando magari bozze) e convincere a soprassedere su pignoramenti in attesa di definizione, oppure negoziare un attimo di respiro per vendere un bene e saldare (a volte l’ADER concorda nel sospendere azioni se c’è prospettiva concreta di incasso, es. vendita di un immobile in corso).
In sintesi, anche nella fase esecutiva non sei senza difese: hai quelle “soft” (rate, richieste di sospensione) e quelle “hard” (procedimenti concorsuali che bloccano tutto). L’importante è agire tempestivamente: se ignori pure questa fase, rischi davvero di trovarti l’auto bloccata, il conto svuotato, ecc., mentre se ti muovi per tempo con l’assistenza di un professionista, spesso riesci a concordare soluzioni sostenibili prima che scattino le misure più dure. L’Avv. Monardo e il team, avendo esperienza sia in diritto tributario che in crisi d’impresa, possono assisterti efficacemente anche nell’interlocuzione con l’Agente della Riscossione per congelare i pignoramenti e avviare percorsi di saldo del debito calibrati sulle tue possibilità.
Posso transare con l’Agenzia delle Entrate il mio debito da aiuti di Stato?
Risposta: La transazione in senso stretto al di fuori delle procedure concorsuali non è prevista dall’ordinamento tributario italiano. Ci sono però dei casi in cui di fatto una transazione è possibile:
- Conciliazione giudiziale (in corso di processo tributario) di cui abbiamo parlato: è una forma di accordo che però va ratificata dal giudice. In pratica è una transazione fiscale sulla singola lite.
- Transazione fiscale nelle procedure concorsuali: se sei una società o ditta in concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F., puoi proporre all’Erario una falcidia (pagamento parziale) e/o una dilazione dei tributi. Con la recente normativa, in concordato semplificato o nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, il giudice può anche imporre il cram-down sul Fisco (approvare l’accordo anche senza adesione del fisco, se ne riceve almeno quanto in liquidazione).
- Stralcio per inesigibilità: a livello amministrativo, l’Agenzia può talvolta abbandonare il credito se lo ritiene inesigibile (ad esempio per intervenuta prescrizione, irreperibilità del debitore privo di beni, ecc.). Nel 2021 c’è stato lo stralcio automatico dei ruoli fino a 5.000 € relativi ad anni fino al 2010 (DL 41/2021), ma era una misura generalizzata.
- Trattative informali: soprattutto nell’ambito della composizione negoziata, si può cercare un accordo non formalizzato giudizialmente con il Fisco: ad esempio chiedendo all’Agenzia delle Entrate di accettare il pagamento graduale e di astenersi da iscrizioni di ipoteche/pignoramenti aggiuntivi. Questo però non “cancella” la parte di debito, è più un gentlemen’s agreement su come riscuotere.
Quindi, se con “transare” intendiamo “pagare meno di quanto dovuto per chiudere”, l’occasione concreta è la conciliazione in giudizio (dove magari l’ufficio accetta di ridurre sanzioni o riconoscere qualcosa) oppure una definizione agevolata decisa per legge (che però è unilaterale, non negoziata). Fuori da ciò, il Fisco non stipula accordi liberamente: o paghi integralmente (dilazionato) o devi seguire le vie speciali. Ecco perché, se il debito è insostenibile, dobbiamo ricorrere a quelle procedure di sovraindebitamento o concordato – lì sì che si transa nel senso che si paga solo una percentuale. Ma è una transazione “per legge”, non discrezionale dell’ufficio.
Ho perso il ricorso in primo grado (o in appello): posso fare qualcosa per non pagare tutto?
Risposta: Se hai perso in primo grado, puoi proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo. L’appello sospende la formazione del giudicato ma non sospende la riscossione, se non per la parte oltre il secondo terzo. Mi spiego: dopo la sentenza di primo grado che dà ragione al Fisco, l’Agenzia può riscuotere un ulteriore 1/3 delle imposte a completamento dei 2/3 (infatti, 1/3 l’avevi già pagato a inizio ricorso, ora arrivi a 2/3). L’ultimo terzo resta in sospeso fino all’esito finale. Puoi chiedere al giudice d’appello la sospensione della sentenza (se pagare quell’altro terzo ti danneggia molto e hai probabilità di vittoria in appello). Diciamo però che se hai perso in primo grado, le chance di ribaltare ci sono ma devi avere argomenti nuovi o contestare vizi logici nella sentenza. Nel frattempo, niente ti vieta di provare una conciliazione in appello: in appello le sanzioni, se concili, sono ridotte ad 1/9 del minimo (invece che 1/3 in primo grado), quindi ancora più conveniente. Potresti quindi accordarti su una cifra e chiudere lì.
Se invece hai perso anche in appello (sentenza seconda grado sfavorevole), rimane solo la Cassazione come giudizio di legittimità, ma lì non c’è sospensione: la sentenza d’appello è esecutiva. Significa che l’Agenzia Riscossione ti chiederà il pagamento dell’intero importo residuo (ultimo terzo, più sanzioni e interessi) subito dopo la notifica della sentenza o della cartella di pagamento conseguente. Puoi presentare ricorso per Cassazione entro 60 giorni, ma questo non ferma la riscossione. Puoi anche qui chiedere alla Cassazione (nelle more) una sospensione, ma è rarissimo venga concessa, perché la Cassazione di norma non entra nel merito di ingiustizie evidenti (valuta solo motivi di diritto). Dunque, dopo l’appello sfavorevole il debito va pagato. Se pagarlo in un colpo è impossibile, torniamo ai discorsi di rateazione o procedure concorsuali. In fase post-sentenza definitiva, l’Agenzia può iscrivere ipoteca, pignorare ecc., quindi valgono i consigli di cui sopra.
Da notare: se nel frattempo esce una legge di definizione agevolata liti (come nel 2023) e tu hai una causa pendente in Cassazione, potresti definirla pagando un forfettario (nel 2023 ad esempio le liti in Cassazione si chiudevano pagando il 5% se avevi sempre vinto nei gradi precedenti – non il tuo caso se hai perso, oppure 100% se avevi sempre perso, quindi inutile). Insomma, dopo la sconfitta in appello, o paghi (rate) o valutiamo soluzioni straordinarie (concordato, sovraindebitamento, etc.) se non ce la fai.
In tutta questa vicenda, perché dovrei rivolgermi a un avvocato tributarista invece del mio commercialista di fiducia?
Risposta: Perché qui non si tratta solo di contabilità o adempimenti, ma di impostare una strategia legale di difesa su più fronti: tributario, amministrativo e all’occorrenza concorsuale. Un dottore commercialista può certamente aiutarti a calcolare i massimali, compilare le dichiarazioni integrative, ecc., ma quando si entra in ambito di contenzioso e servono conoscenze approfondite di giurisprudenza, diritto processuale e negoziazione con la controparte pubblica, l’avvocato tributarista è la figura più adatta. In particolare, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un supporto specializzato: essendo cassazionista e avendo una lunga esperienza in diritto tributario e bancario, conosce nel dettaglio queste problematiche di aiuti di Stato (che combinano norme italiane e comunitarie) e sa come farle valere davanti ai giudici. Inoltre, la sua qualifica di Gestore della crisi e Esperto negoziatore lo rende capace di gestire anche l’aspetto di ristrutturazione del debito, ove necessario – un ambito in cui un professionista non specializzato potrebbe non addentrarsi. Affidandoti a un avvocato tributarista come l’Avv. Monardo, avrai quindi un tutore unico dei tuoi interessi: si occuperà di comunicare con il Fisco (sollevando te da questo stress), predisporrà gli atti difensivi formali (ricorsi, istanze, memorie), ti rappresenterà in udienza difendendo energicamente le tue ragioni e, allo stesso tempo, avrà cura di trovare soluzioni pragmatiche (problem solving) per chiudere la vicenda al meglio (ad esempio proponendo un piano di pagamento o valutando un accordo in extremis con controparte). Inoltre, il team multidisciplinare dello Studio Monardo include anche commercialisti, quindi lavorando in sinergia copriamo sia la parte tecnico-contabile (numeri, dichiarazioni) sia la parte legale. In definitiva, non devi affrontare da solo una materia così complessa: rischieresti di commettere errori procedurali o di non cogliere opportunità difensive. Un avvocato tributarista esperto è come un regista che coordina tutti gli aspetti – formali, sostanziali, negoziali – per ottenere il miglior risultato per te contribuente. Teniamo presente che l’Agenzia delle Entrate dispone di uffici legali agguerriti e specializzati: presentarsi al “duello” con strumenti inadeguati può portare a soccombere anche quando si avrebbe qualche ragione. Con un avvocato preparato al tuo fianco, riequilibri le forze e aumenti notevolmente le chance di vincere o quantomeno limitare i danni.
Cosa può fare concretamente per me l’Avv. Monardo in una situazione di accertamento per aiuti de minimis?
Risposta: L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo può offrirti un’assistenza completa e personalizzata, che include, in sintesi:
- Consulenza iniziale e valutazione del caso: analizza il tuo atto (lettera o accertamento) e tutta la documentazione, spiegandoti in modo chiaro quali sono le contestazioni e quali le possibili vie d’uscita. Ti fornirà già in prima battuta un parere onesto sulle probabilità di successo e sui costi/benefici delle diverse opzioni.
- Gestione del contraddittorio con il Fisco: se sei ancora nella fase di compliance o pre-contenzioso, l’Avv. Monardo si occuperà di redigere le risposte da inviare all’Agenzia, predisporre le dichiarazioni integrative necessarie insieme ai suoi consulenti contabili, e trattare con i funzionari. Lo scopo è spesso quello di risolvere bonariamente la questione evitando che degeneri in accertamento. Molti casi seguiti dallo Studio Monardo si sono chiusi proprio in fase pre-contenziosa, grazie a interlocuzioni efficaci che hanno convinto l’ufficio a soprassedere o a rivedere le proprie pretese.
- Impugnazione e difesa in giudizio: qualora l’accertamento sia già notificato (o comunque inevitabile), l’Avv. Monardo curerà la redazione del ricorso tributario, individuando tutti i motivi di opposizione (vizi formali, violazioni di legge, motivi di illegittimità comunitaria, ecc.) e supportandoli con riferimenti normativi e giurisprudenziali (sentenze di Cassazione, Corte UE, principi costituzionali). Ad esempio, inserirà nel ricorso i richiami ai più recenti orientamenti – come l’ordinanza Cass. 15006/2024 – contestandone magari l’applicazione integrale per via del nuovo principio di proporzionalità. Preparato il ricorso, provvederà al deposito telematico presso la Corte Tributaria competente, rispettando tutti i crismi formali. In udienza, rappresenterà le tue istanze davanti ai giudici, controbattendo alle tesi dell’Avvocatura dello Stato. La sua esperienza nei tribunali (essendo cassazionista può patrocinare fino in Cassazione) garantisce che la tua voce sarà ascoltata con autorevolezza e competenza.
- Richiesta di provvedimenti cautelari: se necessario, l’Avv. Monardo presenterà istanza di sospensione dell’atto impugnato, motivandola adeguatamente (ad esempio allegando documentazione che provi il tuo stato di difficoltà economica, in modo da bloccare la riscossione fino alla decisione). Sa come impostare queste istanze per massimizzare le probabilità di accoglimento, evidenziando il fumus del ricorso (motivi seri, come possibili errori dell’Agenzia) e il periculum (danno grave, es. dimostrando che l’importo è sproporzionato rispetto al tuo patrimonio).
- Accertamento con adesione e negoziazione: come accennato, spesso conviene tentare un accordo. L’Avv. Monardo ti assisterà durante l’adesione: ti accompagnerà (o rappresenterà) nelle riunioni con l’ufficio, userà la sua capacità negoziale per persuadere i funzionari della bontà delle nostre argomentazioni e puntare a una soluzione di compromesso. Forte della sua reputazione e preparazione, è in grado di interloquire ad armi pari con l’Agenzia, smontando eventuali resistenze immotivate e facendo valere eventuali punti a tuo favore (es. normative europee, incertezze interpretative, ecc.). Se c’è uno spiraglio per evitare il processo con un esito equo, lui lo troverà.
- Piani di rientro e misure di sollievo: se l’importo resta elevato, lo Studio Monardo può aiutarti a elaborare un piano di rateazione sostenibile, occupandosi di tutte le pratiche con l’Agente della Riscossione per ottenerlo (domanda, istruttoria, eventuale garanzia). In parallelo, esaminerà la tua situazione finanziaria globale: se hai altri debiti, se questo accertamento rischia di farti insolvente, potrà consigliarti soluzioni più ampie (come attivare una procedura di sovraindebitamento). In tal caso, essendo Gestore OCC, l’Avv. Monardo potrà seguirti passo passo nel predisporre la proposta da sottoporre al Tribunale, agendo da figura di riferimento anche in quel contesto. L’obiettivo è evitarti il tracollo: quindi qualsiasi strada per ridurre il debito (rottamazioni, saldo e stralcio, ecc.) verrà percorsa e monitorata per cogliere eventuali opportunità legislative.
- Blocco delle azioni esecutive: qualora il Fisco abbia già messo in atto misure come ipoteche o fermi, l’Avv. Monardo può intervenire presentando ricorsi ad hoc (per esempio, un ricorso contro un’ipoteca illegittima se i presupposti non c’erano, oppure un’istanza di sblocco del fermo auto per consentirti di lavorare) e attivando tutte le leve possibili per far sospendere le azioni (incluso, come detto, l’eventuale protezione offerta dalle procedure concorsuali minori).
In sintesi, l’Avv. Monardo si fa carico totale del problema, sollevandoti dall’angoscia di gestire da solo scadenze, carte, udienze e interlocuzioni tecniche. Ogni mossa viene concordata con te e orientata a proteggere i tuoi interessi: che sia far annullare l’atto, ottenere uno sconto, guadagnare tempo o ridurre le sanzioni, il fine ultimo è che tu possa uscire da questa vicenda nel modo meno penalizzante possibile e con la tua attività/progetto di vita preservato. Il plus valore dello Studio Monardo è proprio questo approccio integrato: non solo ti difende in tribunale, ma ti aiuta a risolvere veramente la questione, affiancandoti anche dopo la sentenza per assicurarsi che il risultato ottenuto sulla carta si traduca in concreto nella tua serenità finanziaria.
Simulazioni pratiche: casi ed esempi reali
Per comprendere meglio come funzionano queste problematiche e le possibili soluzioni, vediamo due esempi numerici semplificati ispirati a casi reali seguiti dallo Studio.
Esempio 1: Professionista impatriato oltre soglia – difesa proporzionale
Situazione: La dott.ssa Rossi, architetto, si trasferisce in Italia nel 2019 aderendo al regime impatriati. Ha uno studio individuale e negli anni 2019-2020-2021 dichiara redditi lordi di 250.000 € ogni anno, ma grazie all’agevolazione (50% esenzione) ne tassa solo la metà, risparmiando molte imposte. In totale, il risparmio fiscale nei tre anni è calcolato in circa 120.000 €. Nel frattempo, aveva ottenuto anche un contributo a fondo perduto Covid di 40.000 € nel 2020. Sommando: aiuti de minimis 2019-2021 = 120k + 40k = 160.000 €, sotto il limite di 200k, ok. La Rossi prosegue con l’agevolazione anche nel 2022 e 2023 (grazie a una proroga avendo avuto figli). Nel 2022 risparmia altri 50.000 € di imposte, portando il totale 2020-2022 a 40k (fondo perduto) + 50k (2020 impatriati) + 50k (2021 impatriati) + 50k (2022 impatriati) = 190.000 € (ancora sotto 200k). Nel 2023 risparmia altri 50.000 €, e qui attenzione: il triennio mobile 2021-2023 ammonta a 50k (2021) + 50k (2022) + 50k (2023) + 40k (fondo 2020 esce dal triennio) = 150.000 €, ancora ok. Insomma, sembra tutto nei limiti… Tuttavia: nel 2024, a seguito di controlli incrociati sul Registro Aiuti, l’Agenzia scopre che la Rossi non ha mai indicato in dichiarazione l’importo del risparmio impatriati nel quadro Aiuti di Stato. Di conseguenza quegli aiuti (pur sotto soglia) non risultano registrati in RNA, violando l’obbligo informativo . Inoltre, l’Agenzia nota che nel 2023 la Rossi ha anche beneficiato di un bonus assunzioni da 20.000 € come impresa (assumendo un assistente), che aggiunto ai 50k impatriati 2023 fa 70.000 € aiuti 2023. Se si considerasse il triennio 2021-2023, comunque 50+50+20 = 120k, nulla di che. Ma l’omessa dichiarazione è la prima contestazione.
Azione Fisco: Viene inviata a marzo 2024 una lettera di compliance chiedendo alla Rossi di regolarizzare l’omessa indicazione degli aiuti impatriati nelle dichiarazioni 2020-2023. Rossi, non avendo seguito molto la cosa, ignora la lettera (grave errore!). A ottobre 2024 l’Agenzia notifica un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2020, in cui revoca totalmente l’agevolazione impatriati fruita in quell’anno (reddito esentato 125.000 €) sostenendo che, non avendo rispettato gli obblighi RNA e avendo comunque cumuli nel triennio successivo, l’aiuto è illegittimo. L’atto chiede circa 55.000 € di imposte IRPEF/Irap aggiuntive per il 2020, più sanzioni 90% (~50.000 €) e interessi 2021-2024 ~10.000 €. Totale sui 115.000 €.
Difesa Monardo: Innanzitutto verifichiamo che effettivamente la cliente non aveva superato soglie – e non le aveva superate. Quindi l’illecito è formale (mancata indicazione/registrazione). Contestiamo quindi che l’Agenzia non poteva revocare un aiuto spettante entro soglia solo per una violazione formale del DM 115/2017. Ricordiamo che la Commissione UE nelle sue decisioni chiede il recupero solo se soglia superata o aiuto non dovuto, non per mere irregolarità. Inoltre, sottolineiamo che dal 2024 la soglia è 300k , quindi tutta la fruizione della Rossi sarebbe comunque stata ben al di sotto di qualunque soglia attuale – indice che non c’era volontà di abuso. Sul piano procedurale, facciamo leva sul fatto che non c’è stato contraddittorio preventivo adeguato: la lettera di compliance menzionava generico “aiuti non registrati”, ma non specificava l’intenzione di recuperare l’intero importo 2020. Avremmo voluto spiegare all’ufficio prima che l’aiuto era nei limiti. Quindi chiediamo annullamento per violazione Statuto contribuente.
Esito: In sede di adesione, riusciamo a convincere l’ufficio che l’aiuto 2020 era sostanzialmente spettante (entro 200k) e la mancata registrazione è stata sanata nel frattempo (la Rossi, su nostro consiglio, ha presentato integrative 2020-2023 indicando gli aiuti, e pagato la sanzione formale 250€ per anno). L’ufficio allora rinuncia a recuperare il 2020, a condizione che la Rossi rinunci alla proroga impatriati per il 2023 (che in effetti nel 2023 con altri aiuti l’avrebbe portata comunque a 150k su 300k, ma vabbè). Si firma un adesione dove la Rossi versa solo una piccola differenza d’imposta di 5.000 € per sistemare eventuali addizionali non dichiarate. Sanzioni ridotte: totale da pagare 6.000 €. Atto chiuso, niente debiti enormi. La chiave è stata dimostrare la proporzionalità: recuperare 115k per un vizio formale era eccessivo e sproporzionato, e l’ufficio (anche temendo un giudice potesse pensarla così) ha accettato di chiudere bonariamente.
(Questo esempio illustra come, pur con l’Agenzia inizialmente rigida, una difesa ben argomentata può evitare la conseguenza estrema – la perdita totale del bonus – quando l’aiuto era entro i limiti sostanziali. Mostra anche l’importanza di regolarizzare appena possibile gli aspetti formali: se la Rossi avesse risposto alla compliance subito, forse nemmeno partiva l’accertamento.)
Esempio 2: Credito d’imposta non registrato – regolarizzazione e ravvedimento
Situazione: La Alfa Srl, PMI innovativa, ha usufruito nel 2021 di un credito d’imposta Formazione 4.0 di €20.000, compensandolo in F24. Il credito rientrava tra gli aiuti de minimis. L’azienda però in dichiarazione Redditi 2022 non ha compilato il prospetto Aiuti di Stato, omettendo di indicare quel credito con il codice corretto. Risultato: il credito non è stato registrato in RNA. Nel 2025, l’Agenzia invia alla Alfa Srl una PEC di compliance segnalando “Credito di imposta formazione indicato ma con dati incompleti – utilizzo codice residuale 999” (significa che avevano messo un codice generico). Chiedono di regolarizzare.
Azione: La società si rivolge al nostro Studio. Esaminiamo: l’aiuto era regolare, la soglia de minimis non è superata perché l’azienda in 3 anni ha avuto ben pochi aiuti, e la misura Formazione 4.0 è stata legittimamente fruita. Il problema è solo formale: hanno indicato in dichiarazione il credito con codice “999” invece del codice specifico. Questo ha impedito l’iscrizione.
Intervento Monardo: Prepariamo subito una dichiarazione integrativa per l’anno 2021 (Redditi 2022), quadro RS, inserendo il credito di €20.000 con il giusto codice aiuto come da tabella ministeriale. Nessuna imposta varia (perché il credito era già stato usato, ma lo dichiariamo correttamente). Ora, l’inadempimento informativo c’è stato, quindi in teoria si applica l’art.17 DM 115/2017: aiuto illegittimo. Ma qui ravvedendoci l’aiuto viene registrato retroattivamente nel 2023. Per scrupolo, consigliamo all’azienda di versare una sanzione da ravvedimento di €1.667 (che sarebbe 1/6 della sanzione teorica del 10% su 20k per infedele indicazione, un calcolo un po’ complesso ma usiamo il criterio più cautelativo). In realtà essendo una violazione formale si poteva anche optare per i 250€, ma versare qualcosa in più spesso tranquillizza l’ufficio.
Mandiamo dunque una lettera all’Agenzia: spieghiamo che c’è stato un errore di codice, che la integrativa è stata presentata, alleghiamo l’F24 con codice tributo sanzione ravvedimento (citiamo magari il provvedimento 5/6/25 che incoraggia ravvedimento con vecchi benefici ).
Esito: La compliance viene archiviata: l’Agenzia non emette alcun atto perché ha visto che l’azienda ha sanato l’errore. L’aiuto risulta poi correttamente registrato. In sostanza, Alfa Srl ha “salvato” il suo credito e pagato solo una modesta sanzione ridotta, evitando un atto di recupero che avrebbe altrimenti comportato il pagamento dei 20k + 6k di sanzione piena + interessi.
(Questo esempio evidenzia l’importanza di reagire prontamente e sfruttare il ravvedimento operoso: un errore formale sanato nei tempi evita una decadenza che sarebbe davvero punitiva. Mostra anche come le lettere di compliance offrano un’uscita morbida se colta.)
Ogni caso naturalmente ha le sue sfumature – gli esempi potrebbero continuare (aziende che sforano massimali e devono restituire contributi, enti non profit con esenzioni ora ritenute aiuti, ecc.). Ma lo schema generale è: prevenire quando si può, difendersi con decisione quando serve, e non aspettare che sia troppo tardi.
Passiamo ora alle conclusioni, per riassumere ciò che abbiamo imparato e ribadire come un’assistenza legale qualificata possa fare la differenza in queste situazioni complesse.
Conclusione
Affrontare un accertamento fiscale per mancata verifica de minimis è senza dubbio un’esperienza impegnativa e stressante per qualsiasi contribuente. In questo articolo abbiamo visto quanto sia facile incorrere in queste situazioni (basta non accorgersi di aver superato di poco un massimale, o omettere un’informazione in dichiarazione) e al contempo quanto possano essere drastiche le conseguenze senza un’adeguata difesa: recupero integrale di benefici già goduti, sanzioni elevatissime, interessi pluriennali, il tutto con effetto retroattivo su più annualità. Tuttavia, dal nostro approfondito viaggio tra norme, sentenze e strategie pratiche, emerge anche un messaggio rassicurante: esistono strumenti giuridici efficaci per difendersi e professionisti pronti ad affiancarvi passo passo nella risoluzione del problema.
Ricapitolando i punti principali:
- La disciplina degli aiuti de minimis impone limiti rigorosi, ma è anche un terreno tecnico dove si incrociano diritto tributario interno e principi comunitari. Ciò significa che spesso ci sono spazi di contestazione: ad esempio, verificare se davvero la soglia è stata superata o se l’Amministrazione ha applicato correttamente le regole (non di rado emergono errori di calcolo, come aiuti conteggiati male, periodi sovrapposti in modo errato, ecc.). Anche la giurisprudenza recente offre appigli, come la questione della proporzionalità e del legittimo affidamento, che potrà essere sviluppata in sede giudiziaria . Un avvocato esperto saprà individuare queste linee difensive e sostenerle con riferimento alle fonti normative e giurisprudenziali appropriate.
- È fondamentale agire tempestivamente: non ignorare mai comunicazioni o atti del Fisco. Abbiamo visto come rispondere a una semplice lettera di compliance possa evitare un accertamento ben più oneroso, e come utilizzare gli strumenti deflativi (ravvedimento operoso, adesione) riduca drasticamente le sanzioni . Il tempo è un fattore chiave: prima ci si muove, più opzioni sono sul tavolo. Anche eventuali procedure di salvataggio (come il sovraindebitamento) funzionano meglio se attivate prima di subire pignoramenti o vincoli sui beni.
- La difesa non si limita al “fare ricorso” in tribunale, ma comprende una gamma di strategie coordinate: contestare nel merito la pretesa (cercando magari di mantenere il beneficio entro i limiti legali), sfruttare ogni vizio procedurale in favore del contribuente (ad esempio la mancata instaurazione di un contraddittorio, che può portare all’annullamento dell’atto ), negoziare con l’Agenzia soluzioni transattive (ottenendo riduzioni di sanzioni, piani di pagamento), e infine avere pronte soluzioni alternative qualora il debito risultasse dovuto (dilazioni, definizioni agevolate, intervento dell’OCC per ridurre l’esposizione). Solo un approccio olistico permette di evitare esiti disastrosi: pensiamo al professionista che, senza difese, si vedrebbe arrivare cartelle per centinaia di migliaia di euro e rischierebbe il default – con una buona assistenza, quel rischio può essere trasformato magari in una rateazione sostenibile o addirittura in un taglio del debito in sede concorsuale.
- Dal punto di vista del contribuente (che in questi frangenti è anche un debitore verso l’erario), è confortante sapere di avere dei diritti: diritto a essere ascoltato, diritto a un trattamento proporzionato (ora sancito per legge nello Statuto del Contribuente), diritto a non essere punito due volte per la stessa irregolarità, diritto a vedersi riconosciute le attenuanti della buona fede. Far valere questi diritti è compito del difensore tributario, che li traduce in motivi di ricorso e li sostiene davanti ai giudici. Spesso, far emergere che il contribuente ha agito senza malizia, in un contesto normativo poco chiaro, può indurre la stessa Agenzia o la Commissione Tributaria a mitigare la propria posizione – magari annullando le sanzioni o riconsiderando la pretesa. Il contribuente non è un nemico pubblico: è questo che bisogna far comprendere, e l’Avv. Monardo grazie alla sua preparazione e autorevolezza è in grado di farlo, portando le istituzioni a più miti consigli quando ve ne siano i presupposti.
In definitiva, il messaggio finale che vogliamo trasmettere è duplice: da un lato, prevenire è meglio che curare – quindi informatevi sempre sulle condizioni degli incentivi che utilizzate, fate verifiche periodiche se accumulate aiuti, e affidatevi a consulenti competenti per adempiere correttamente (così eviterete a monte molti problemi). Dall’altro lato, se il problema ormai c’è (un accertamento, una cartella, una lettera minacciosa), non disperate e non rinunciate a combattere: come abbiamo visto, quasi sempre esistono soluzioni legali concrete per ridurre il debito, dilazionarlo o persino annullarlo in giudizio. L’importante è affidarvi a professionisti specializzati che conoscano le ultime normative e sappiano dove mettere le mani.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff sono pronti a mettere in campo tutta la loro esperienza per tutelare i vostri diritti di contribuenti. Con un intervento tempestivo, possono spesso bloccare sul nascere iniziative esecutive aggressive (pignoramenti di conti, ipoteche sulla casa, fermi auto) o ottenere provvedimenti di sospensione immediata dal giudice. Possono poi costruire una strategia difensiva su misura, tenendo conto non solo degli aspetti giuridici ma anche della vostra situazione economica complessiva, così da perseguire la soluzione più adatta (sia essa far valere ragioni in Commissione Tributaria, oppure negoziare un buon compromesso, o ancora incanalare il debito in una procedura da sovraindebitamento per poi farlo in parte stralciare). La competenza multidisciplinare dello Studio (giuridico-tributaria, finanziaria, concorsuale) è la garanzia che ogni angolo del problema sarà coperto – nulla verrà trascurato.
In particolare, l’Avv. Monardo – cassazionista e profondo conoscitore del diritto tributario nazionale ed europeo – saprà individuare anche quelle sfumature normative e giurisprudenziali che potrebbero sfuggire ad altri, offrendo una difesa davvero efficace anche nei casi più complessi e innovativi (come quelli legati agli aiuti di Stato). Inoltre, la sua qualifica di Gestore della crisi e di Esperto negoziatore fa sì che possa assistervi anche nell’eventuale fase di ristrutturazione del debito, interloquendo con i creditori pubblici e privati per trovare un punto di incontro e farvi uscire dalla crisi.
In conclusione, non bisogna vivere con angoscia e rassegnazione un accertamento per aiuti de minimis: si può reagire e vincere. La chiave è agire subito e con gli strumenti giusti. Speriamo che questa guida vi abbia fornito chiarezza sui vostri diritti e sulle strade percorribili. Se vi trovate in una situazione del genere – o se volete semplicemente una consulenza preventiva per dormire sonni tranquilli – non esitate a chiedere aiuto.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e immediata. Lui e il suo team di avvocati e commercialisti esamineranno attentamente la tua posizione e sapranno difenderti con strategie legali concrete e tempestive, mettendo al riparo il tuo patrimonio e la tua attività dalle pretese ingiuste. Affidati a professionisti che hanno fatto della difesa del contribuente la propria missione: potrai così affrontare anche il Fisco a testa alta, con la serenità di chi sa di avere dalla sua parte la legge e un valido alleato. La tua tranquillità finanziaria merita di essere protetta: noi siamo qui per questo. Contattaci ora e ritrova la serenità perduta!
Fonti Normative e Giurisprudenziali citate:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, 18 dicembre 2013 – Aiuti de minimis (200.000 €) .
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, 13 dicembre 2023 – Nuovo massimale de minimis 300.000 € dal 2024 .
- Art. 8-bis D.L. 148/2017 conv. L. 172/2017 – Estensione regime impatriati e rispetto normativa UE de minimis .
- Art. 5 D.Lgs. 209/2023 – Nuovo regime impatriati 2024, condizionato a Reg. UE 1407/2013 .
- D.M. 31 maggio 2017 n. 115 (Mise) – Istituzione Registro Nazionale Aiuti, obbligo registrazione e art. 17 co.2 sanzione decadenza .
- Provvedimento ADE 7 maggio 2024 n. 221010/2024 – Compliance aiuti di Stato 2020 .
- Provvedimento ADE 5 giugno 2025 n. 244832/2025 – Compliance aiuti di Stato 2021 .
- Cass. Civ. Sez. V, ord. 29/05/2024 n. 15006 – Aiuti de minimis: soglia non è franchigia, superamento comporta recupero integrale e niente affidamento legittimo .
- Cass. Civ. Sez. V, ord. 04/12/2024 n. 31070 – Esenzioni fiscali come aiuti di Stato, rinvio a nuovo ruolo per valutare Decisione CE 2023/2103 (proporzionalità, dichiarazione recupero) .
- Risposta in Parlamento Sottosegretario MIMIT, 25/11/2025 – Conferma obbligo de minimis per autonomi impatriati, soglia 200k (nonostante nuovo reg. UE 300k) .
- Statuto Contribuente (L. 212/2000) art. 6-bis – Diritto al contraddittorio endoprocedimentale ; art. 10-ter (dal 2024) – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario .
- Circ. Agenzia Entrate 14/E/2012 – Nozione di “impresa” ai fini aiuti di Stato (professionisti sì, lavoratori dipendenti no) .
- Corte Giust. UE, giurisprudenza citata in Cass. – Legittimo recuperare aiuti illegali anche superando norme interne (primato diritto UE) .
