Accertamento Fiscale per Dati ISA Non Attendibili: Come Difendersi Bene con l’Avvocato

Il ruolo dell’Avvocato Monardo

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto in diritto tributario, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale nel settore bancario e fiscale. In qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi ministeriali, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021), l’Avv. Monardo offre assistenza completa ai contribuenti in difficoltà con il Fisco. Il suo staff può intervenire prontamente per:

  • Analisi dell’atto di accertamento: esaminare la legittimità formale e sostanziale dell’avviso fiscale, individuando vizi e punti contestabili.
  • Difesa nel contraddittorio: rappresentare il contribuente nel confronto preventivo con l’Agenzia delle Entrate, contestando la valutazione di dati ISA “non attendibili” e portando prove a supporto.
  • Ricorso e sospensione: predisporre ricorsi tributari tempestivi (entro 60 giorni) richiedendo l’eventuale sospensione immediata della riscossione per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
  • Trattative e piani di rientro: negoziare con l’Amministrazione soluzioni come l’accertamento con adesione (con riduzione delle sanzioni) o piani di pagamento rateali sostenibili, evitando ulteriore aggravio sul contribuente.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: ove necessario, attivare procedure di composizione della crisi (come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti o liquidazione ex L.3/2012) per proteggere il patrimonio del debitore e giungere all’esdebitazione finale.

Agisci subito

Un basso punteggio ISA o l’etichetta di “dati non attendibili” non equivalgono automaticamente ad evasione fiscale . Tuttavia, un accertamento fiscale non contestato in tempo può trasformarsi in un debito certo e immediatamente esigibile, con gravi conseguenze economiche. Se hai ricevuto una notifica dall’Agenzia delle Entrate che contesta l’attendibilità dei tuoi dati ISA, non aspettare: ogni giorno perso può ridurre le chance di difesa.

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Introduzione

Un accertamento fiscale basato su “dati ISA non attendibili” è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate mette in discussione la veridicità o la coerenza dei dati dichiarati dal contribuente nel modello ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale). In pratica, il Fisco ritiene che le informazioni fornite per calcolare gli indici di affidabilità siano incomplete, errate o anomale, tali da non poter essere utilizzate come base affidabile . Ciò può accadere, ad esempio, se emergono incongruenze gravi tra le varie voci dichiarate (ricavi, costi, rimanenze, margini, ecc.), oppure se il contribuente ha omesso di inserire alcuni dati rilevanti o li ha inseriti in modo palesemente errato.

Le conseguenze possono essere immediate e importanti: l’Agenzia può negare i benefici premiali normalmente riconosciuti ai contribuenti “affidabili” e, nei casi più seri, procedere con un accertamento induttivo del reddito. Un punteggio ISA molto basso (ad es. inferiore a 6 su 10) o non calcolabile a causa di errori nel modello segnala infatti che l’attività del contribuente potrebbe non essere fiscalmente trasparente . Tuttavia, è fondamentale sapere che gli ISA costituiscono soltanto presunzioni semplici: da soli non bastano a dimostrare un’evasione . La Corte di Cassazione ha ribadito che risultati statistici e indicatori di affidabilità non hanno valore di prova certa, ma sono meri indizi che devono essere supportati da altri elementi concreti . In altre parole, un accertamento fondato esclusivamente su scostamenti ISA o su dati anomali può e deve essere contestato se il contribuente è in grado di fornire spiegazioni e giustificazioni documentate sulle proprie dichiarazioni.

Nel corso di questo articolo – aggiornato al mese di gennaio 2026 – esamineremo come difendersi in modo efficace da un accertamento basato su dati ISA ritenuti inattendibili. Vedremo il quadro normativo di riferimento e le più recenti pronunce giurisprudenziali in materia, spiegheremo passo per passo cosa accade dopo la notifica di un avviso di accertamento del genere e quali sono i diritti del contribuente durante l’intero procedimento. Illustreremo poi le possibili strategie difensive: come impugnare l’atto, come ottenere la sospensione della riscossione, come contestare nel merito le pretese fiscali o, se opportuno, come definire il debito in via agevolata (ad esempio attraverso adesione, conciliazione, rottamazione). Non mancheranno consigli pratici per evitare gli errori più comuni, tabelle riepilogative delle principali norme e strumenti di tutela, una sezione di Domande e Risposte con i quesiti frequenti e persino una simulazione concreta di un caso tipico, per capire meglio cosa fare nella pratica. Il tutto dal punto di vista del contribuente (debitore fiscale), adottando un tono chiaro ma rigoroso, in modo da fornire un aiuto reale a imprenditori, professionisti e privati cittadini che si trovano a dover affrontare il Fisco su questo terreno specifico.

Ricorda: con la giusta assistenza legale e agendo tempestivamente, difendersi è possibile. Un accertamento basato su presunzioni o su dati contestati spesso presenta profili di illegittimità che un occhio esperto può individuare e far valere per annullare o ridurre drasticamente le somme richieste . Nei paragrafi che seguono capiremo come.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per inquadrare il tema, è utile riepilogare le principali norme coinvolte e gli orientamenti affermatisi in giurisprudenza riguardo agli accertamenti basati su parametri e sull’attendibilità dei dati dichiarati:

  • Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)Art. 9-bis D.L. 50/2017: ha introdotto dal 2018 gli ISA in sostituzione degli studi di settore . Gli indici attribuiscono ad ogni contribuente un punteggio da 1 a 10 che misura il suo grado di affidabilità fiscale in base alla normalità e coerenza della gestione dichiarata. I contribuenti soggetti agli ISA devono compilare l’apposito modello dichiarativo, indicando dati economici, contabili e strutturali rilevanti (ricavi, costi, beni strumentali, personale, ecc.) . Cause di esclusione: gli indici non si applicano in caso di inizio o cessazione attività nell’anno, situazioni di non normale svolgimento (eventi eccezionali), ricavi superiori al limite stabilito (circa 5,16 milioni di €) o regimi fiscali speciali (forfettari, giovani) . In questi casi il modello ISA può non essere dovuto o va presentato a soli fini statistici.
  • Veridicità dei dati dichiarati: il sistema premiale degli ISA (ad es. esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici, riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento ) si applica solo se i dati comunicati sono veritieri. Il comma 16 dell’art. 9-bis D.L. 50/2017 rinvia infatti all’art. 8 del D.Lgs. 471/1997: in caso di omessa, incompleta o infedele indicazione dei dati ISA, si applica una sanzione fissa da €250 a €2.000 e si perdono i benefici collegati agli ISA per quel periodo d’imposta . La Cassazione ha chiarito che l’eventuale riduzione dei termini di accertamento (da 5 a 4 anni) è subordinata alla completezza e correttezza dei dati dichiarati: se successivamente emergono falsità o inesattezze, il contribuente decade dallo sconto sui termini . In sintesi, “premi” e affidabilità vanno di pari passo con la buona fede dichiarativa.
  • Accertamenti analitici e induttivi – Artt. 39 DPR 600/1973 e 54 DPR 633/1972: queste disposizioni disciplinano la ricostruzione del reddito imponibile (per imposte sui redditi) e del volume d’affari IVA quando i dati del contribuente risultano inattendibili. In particolare l’art. 39 DPR 600/73 prevede:
  • Accertamento analitico-induttivo (comma 1, lett. d): l’ufficio può rettificare il reddito dichiarato basandosi anche su presunzioni semplici, purché siano “gravi, precise e concordanti”, in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi, compensi o volumi d’affari dichiarati e quelli desumibili da elementi indicativi di capacità contributiva (inclusi studi di settore/ISA). Questa forma di accertamento “parametrico” richiede dunque uno scostamento significativo rispetto agli standard. La legge (art. 10 L. 146/1998 per gli studi di settore) parla di “grave incongruenza”** come presupposto per procedere .
  • Accertamento induttivo puro (comma 2, DPR 600/73): se i libri e registri contabili risultano complessivamente inattendibili o se vi è omessa dichiarazione, il Fisco può determinare il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili. È un metodo eccezionale, ammesso quando irregolarità gravi (es. doppie contabilità, inventari impossibili, dati falsi) impediscono di ricostruire analiticamente il reddito . In tal caso si usano anche parametri e coefficienti presuntivi fissati per legge (i “vecchi” parametri del 1995 e studi di settore 1998, ancora citati come riferimento normativo in art. 39 c.2). Un esempio tipico è l’accertamento induttivo per contabilità inattendibile dovuta a un magazzino irregolare o, appunto, a dati ISA palesemente falsi: l’ufficio può ignorare le risultanze contabili del contribuente e stimare redditi e ricavi basandosi su altri elementi (consumi di materie prime, movimenti bancari, ricarichi medi di settore, ecc.). Naturalmente anche questi accertamenti devono essere motivati e non arbitrari: la “inattendibilità” deve emergere da riscontri oggettivi.
  • Motivazione e contraddittorio – Artt. 42 e 43 DPR 600/1973; Statuto del Contribuente (L. 212/2000): ogni avviso di accertamento dev’essere motivato in modo chiaro, indicando i fatti, le norme e le ragioni alla base della pretesa (art. 42 DPR 600) e va notificato entro precisi termini di decadenza (in genere il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ex art. 43 DPR 600, salvo raddoppi in caso di reati tributari). Inoltre, lo Statuto del contribuente sancisce importanti garanzie procedurali:
  • l’art. 7 L.212/2000 impone di allegare o riprodurre nell’avviso gli elementi su cui si fonda, per permettere al contribuente di comprendere e difendersi;
  • l’art. 12 c.7 L.212/2000 (prima della riforma 2023) prevedeva per le verifiche fiscali il diritto a 60 giorni per controdedurre prima dell’accertamento (oggi abrogato, sostituito da norma più ampia);
  • soprattutto, dal gennaio 2024 è in vigore l’art. 6-bis L. 212/2000 (introdotto con L. 197/2022, modificato da L. 130/2022 e poi assestato dalla L. 228/2023) che rende obbligatorio il contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti tributari. L’Agenzia delle Entrate deve cioè sempre invitare il contribuente a comparire o a fornire osservazioni prima di emettere un avviso di accertamento (salvo specifiche eccezioni elencate in un DM del 2024), pena la nullità dell’atto . Prima di questa riforma, l’obbligo di contraddittorio era previsto dalla giurisprudenza solo per alcuni casi (accertamenti “a tavolino” in materia IVA, o accertamenti da studi di settore) . Oggi il principio è generalizzato: in ogni caso in cui l’ufficio intenda emettere un accertamento (incluso quello basato su ISA), deve dare al contribuente la possibilità di essere ascoltato.
  • Onere della prova: tendenzialmente spetta all’Amministrazione finanziaria provare che vi sono maggiori redditi non dichiarati. Gli ISA e gli studi di settore, essendo presunzioni semplici, non invertono di per sé l’onere della prova . La Cassazione (sent. n. 2746/2024) ha di recente riaffermato che, sebbene l’accertamento sia un atto amministrativo assistito da pubblica fede, nel processo l’onere probatorio sull’esistenza dei maggiori ricavi è a carico del Fisco. Tuttavia, in presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti portati dall’ufficio (ad es. contabilità chiaramente falsa, discostamento enorme e ingiustificato dagli ISA, ecc.), la giurisprudenza ammette un alleggerimento della prova per l’Erario: se l’ufficio motiva adeguatamente l’atto, allora spetterà al contribuente fornire prova contraria convincente . Questo orientamento (Cass. 20816/2024; Cass. 19574/2025) va però letto alla luce della distinzione tra presunzioni semplici e qualificate: un basso punteggio ISA, da solo, non è mai un indizio dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da spostare l’onere della prova . Diverso sarebbe se l’accertamento si fonda anche su altri elementi (es.: conti bancari non giustificati, incongruenze contabili diverse dagli ISA). In sintesi, quando l’atto impositivo nasce soltanto da un algoritmo statistico, il contribuente in giudizio può limitarsi a contestarne la validità e a opporre le proprie giustificazioni; sarà l’ufficio semmai a dover dimostrare perché quelle giustificazioni non bastano.
  • Orientamenti della Cassazione sugli accertamenti da studi di settore/ISA: la Suprema Corte, già con la storica sentenza delle Sezioni Unite n. 26635/2009, ha sancito che gli studi di settore costituiscono mere presunzioni iuris tantum (semplici) e che il contraddittorio con il contribuente è elemento essenziale del procedimento . Pronunce più recenti hanno rafforzato le garanzie del contribuente:
  • Cass. 32326/2022: ha annullato un accertamento fondato su uno scostamento minimo (4,4%) dallo studio di settore, ribadendo che serve una grave incongruenza e che vanno valutate in concreto le specifiche giustificazioni fornite dal contribuente . Ignorare spiegazioni puntuali (nel caso, i lavori di ristrutturazione che avevano ridotto il reddito) rende illegittimo l’accertamento.
  • Cass. 24210/2021 e 31814/2019: hanno confermato la nullità degli avvisi emessi senza contraddittorio preventivo, quando questo era dovuto per legge o per la natura “a presunzioni” dell’accertamento .
  • Cass. 19669/2024: ha stabilito che la motivazione dell’avviso di accertamento basato sugli ISA deve confutare puntualmente le eccezioni sollevate dal contribuente in fase di contraddittorio . Non basta indicare genericamente che il reddito dichiarato è inferiore a quello atteso; l’ufficio deve spiegare perché le prove contrarie addotte (documenti, perizie, giustificativi) sarebbero inattendibili, altrimenti l’atto è viziato.
  • Cass. 18078/2024: (in tema di accertamenti “automatizzati”) ha sottolineato l’importanza della comunicazione preventiva anche per le liquidazioni automatiche; pur se non riguarda direttamente gli ISA, conferma la tendenza verso una maggiore tutela partecipativa del contribuente.
  • Cass. 2746/2024 e 20816/2024: hanno affrontato il tema dell’onere della prova, come detto sopra, evidenziando che solo se l’accertamento è fondato su robusti elementi il contribuente deve attivarsi a dimostrare il contrario .
  • Cass. 28457/2024: di particolare rilievo per i “dati ISA non attendibili”, ha affermato che il beneficio della riduzione dei termini di accertamento (previsto per chi raggiunge determinate soglie di affidabilità) viene meno se i dati dichiarati non sono veritieri. Ciò funge da monito: dichiarare dati corretti conviene, mentre tentare di “aggiustare” gli ISA con numeri fittizi può avere effetti negativi (sanzioni e controlli prolungati) .
  • Numerose Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) di merito hanno annullato avvisi basati su ISA quando l’ufficio non aveva motivato adeguatamente o aveva ignorato le prove del contribuente. Ad esempio, CGT II grado Lombardia n. 400/2022 ha annullato un accertamento ISA per difetto di motivazione, e CGT I grado Padova n. 2380/2023 ha riconosciuto che nel contraddittorio l’elemento fattuale concreto (andamento reale dell’azienda) prevale sulle medie matematiche astratte.

Questo quadro normativo-giurisprudenziale evidenzia dunque un punto chiave: gli ISA e i relativi dati devono essere usati con cautela dal Fisco. Se i tuoi dati vengono giudicati “inattendibili”, l’Amministrazione può sì muovere rilievi e avviare un accertamento, ma dovrà comunque rispettare tutte le garanzie di legge (invito al contraddittorio, motivazione accurata) e trovare altri riscontri per sostenere le sue pretese. Dal canto tuo, hai a disposizione diversi strumenti per difenderti efficacemente, come vedremo nel dettaglio.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Vediamo ora cosa succede concretamente quando l’Agenzia delle Entrate contesta l’attendibilità dei dati ISA e avvia un controllo, fino all’eventuale emissione di un avviso di accertamento. Conoscere le fasi del procedimento aiuta il contribuente a esercitare in tempo i propri diritti e a non farsi trovare impreparato:

1. Segnalazione di anomalie ISA: spesso tutto inizia con degli alert inviati dall’Agenzia delle Entrate. Se dal modello ISA presentato risultano incongruenze o anomalie (ad esempio indicatori di incoerenza fuori soglia, omissione di variabili precalcolate, scostamenti importanti tra annualità), l’Amministrazione può inviare una comunicazione di anomalia. Queste segnalazioni – generalmente recapitate via PEC o consultabili nel “Cassetto fiscale” online – invitano il contribuente a verificare i dati dichiarati e a fornire chiarimenti . È un primo campanello d’allarme: significa che l’algoritmo ha trovato dati ritenuti poco affidabili. In questa fase non c’è ancora un accertamento, ma è consigliabile prendere sul serio l’avviso. Il contribuente può rispondere tramite l’apposito software di “Compliance ISA” fornendo spiegazioni o segnalando eventuali errori commessi nella compilazione.

2. Se persistono dati non attendibili – selezione per controllo: se le anomalie sono rilevanti e/o il contribuente non fornisce spiegazioni convincenti, il suo profilo fiscale può essere selezionato per un controllo approfondito. In particolare, punteggi ISA costantemente bassi (es. sotto 6 per due o più periodi) o scostamenti significativi tra reddito dichiarato e reddito stimato dal modello costituiscono criteri di selezione prioritaria . Anche indicatori come margini o ricarichi anomali, costi incoerenti, incoerenza tra diverse dichiarazioni possono far scattare l’attenzione . A questo punto l’ufficio può decidere di procedere in due modi: invito al contraddittorio oppure direttamente accessi e verifiche.

3. Invito al contraddittorio (obbligatorio dal 2024): prima di emettere qualunque avviso di accertamento, l’Agenzia deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale. Normalmente ciò avviene con la notifica di un invito a comparire (ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 218/1997) in cui si comunica al contribuente l’esito dell’analisi ISA: ad esempio, “punteggio di affidabilità 4 su 10”, oppure “indicatori di incoerenza segnalano dati non veritieri”, “grave incongruenza tra ricavi dichiarati e attesi”, ecc. Nell’invito l’ufficio elenca i rilievi (motivi di potenziale rettifica) e assegna un termine (generalmente 15 o 30 giorni) per presentare osservazioni e documenti . Può anche fissare un appuntamento per un incontro. È fondamentale partecipare a questa fase: come detto, dal 2024 la sua omissione rende nullo l’eventuale accertamento successivo . Ma ancor prima, il contraddittorio è la sede in cui il contribuente può chiarire la propria posizione ed eventualmente convincere l’ufficio a non procedere. Ad esempio, se i dati sono risultati incoerenti perché c’è stato un evento eccezionale (un furto di magazzino, una calamità naturale, un fermo produzione per Covid, ecc.), qui bisogna documentarlo (denunce, perizie assicurative, certificati) per dimostrare che la situazione reale spiegava lo sfasamento negli ISA.

4. Valutazione delle giustificazioni: i funzionari dell’Agenzia delle Entrate esaminano le memorie e i documenti presentati. Possono richiedere ulteriore documentazione o procedere a un incontro con il contribuente (anche tramite il suo commercialista o avvocato tributarista). Se le spiegazioni fornite vengono ritenute convincenti, vi sono due possibili esiti positivi: – Archiviazione: l’ufficio chiude il caso senza accertamento formale, ritenendo giustificate le anomalie (al contribuente potrebbe arrivare una comunicazione di esito “archiviato per spiegazioni accolte”).
Proposta di adesione: in alcuni casi l’ufficio, pur riscontrando incongruenze, potrebbe proporre un accordo bonario* (accertamento con adesione): ad esempio una rettifica mitigata dei redditi, con sanzioni ridotte di 1/3 . Ciò avviene se le controparti trovano un punto d’incontro (es.: il contribuente riconosce qualche minima imprecisione e accetta una piccola integrazione di imponibile). L’adesione va poi formalizzata entro 90 giorni.

Se invece le giustificazioni non vengono accolte, l’ufficio prepara l’atto:

5. Emissione dell’Avviso di Accertamento: quando l’Agenzia ritiene di avere sufficienti elementi (compreso il mancato superamento delle incongruenze ISA), emette il provvedimento di accertamento. Questo atto – notificato via PEC o a mezzo raccomandata AR – ridetermina il reddito imponibile del contribuente per l’anno in questione e liquida le maggiori imposte dovute (IRPEF/IRES, addizionali, IRAP, IVA) più sanzioni e interessi. Nel caso di dati ISA non attendibili, l’accertamento può assumere diverse forme a seconda di quanto l’ufficio ha “scoperto”: – Accertamento analitico-induttivo: è la forma più comune in presenza di ISA sfavorevoli. L’ufficio contesta che il contribuente avrebbe dovuto dichiarare un certo maggior reddito in base agli ISA e motiva l’atto indicando perché lo scostamento è grave e perché eventuali giustificazioni sono state ritenute insufficienti. Si tratta in sostanza di un accertamento basato su presunzioni semplici rafforzate da altri elementi. Esempio: “Dai dati ISA risulta un indice di redditività del 3% contro un valore atteso del 20% (grave incongruenza). Non sono state accolte le sue deduzioni circa la crisi di settore perché i dati del mercato non mostrano un calo analogo. Pertanto si accerta un maggior ricavo di € X…”. Le sanzioni applicate sono quelle per infedele dichiarazione (normalmente il 90% della maggiore imposta, aumentabile fino al 180% se il fatto è grave).
Accertamento induttivo puro: se dalle verifiche emergono irregolarità sostanziali nei dati (ad es. elementi non dichiarati, doppia contabilità, documentazione falsa a corredo del modello ISA), l’ufficio potrebbe ricorrere all’art. 39 c.2 DPR 600/73, determinando i redditi in modo globale e prescindendo dai dati dichiarati. In questi casi estremi, l’avviso di accertamento avrà una motivazione del tipo: “Accertata l’inattendibilità complessiva della contabilità e dei dati dichiarati ai fini ISA (esempio: omissione di fatture per € Y scoperta tramite controlli incrociati), si procede alla determinazione induttiva dei ricavi…”. Le sanzioni in ipotesi di frode o omissioni possono arrivare al 135%–270% dell’imposta evasa. Inoltre, se si ravvisano reati tributari (dichiarazione fraudolenta), l’ufficio trasmette rapporto alla Procura della Repubblica. Fortunatamente, la maggior parte dei casi di “dati ISA non attendibili” non sfocia in un’accusa di frode, ma è comunque bene esserne consapevoli.

Indipendentemente dalla tipologia, l’avviso deve contenere l’indicazione del termine per presentare ricorso (60 giorni dalla notifica) e l’invito a pagare entro 30 giorni in caso di mancata impugnazione (c.d. “acquiescenza”). Talvolta viene allegato anche il prospetto di calcolo ISA con i dettagli degli indicatori.

6. Azioni immediatamente successive all’avviso: una volta ricevuto l’accertamento, il contribuente ha 60 giorni di tempo per reagire. Le opzioni principali sono: – Presentare istanza di accertamento con adesione post-notifica (ex art. 6, c.2 D.Lgs. 218/97): entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso si può chiedere all’ufficio di riaprire il dialogo per trovare un accordo . Questa mossa sospende automaticamente i termini per il ricorso per 90 giorni, dando più tempo per negoziare e valutare la strategia. Se si ravvede la possibilità di spuntare condizioni favorevoli (ad esempio un abbattimento delle sanzioni) o se sono emersi nuovi elementi difensivi, tentare l’adesione può essere utile. Attenzione però: se l’adesione non va a buon fine, l’atto rimane valido e i 60 giorni riprendono a decorrere dal momento della chiusura del procedimento di adesione (con almeno 10 giorni residui garantiti).
Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado: è la via da seguire se si intende contestare l’accertamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore (direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto) entro 60 giorni dalla notifica (o dal termine prorogato se c’è stata istanza di adesione). Nel ricorso si devono indicare i motivi di impugnazione, sia formali (es. mancato contraddittorio, vizi di motivazione, difetti di notifica) che di merito (insussistenza della pretesa fiscale, errori nei calcoli, scostamento non significativo, ecc.). È fondamentale allegare al ricorso copia dell’avviso impugnato e degli eventuali documenti probatori già in possesso. Contestualmente al ricorso si può chiedere alla Commissione (oggi Corte) una sospensione cautelare dell’atto, dimostrando che dalla sua esecuzione deriverebbe un danno grave (es. l’azienda andrebbe in crisi per mancanza di liquidità) e che il ricorso ha fumus boni iuris (motivi fondati prima facie). La sospensiva viene decisa di solito entro pochi mesi, bloccando nel frattempo la riscossione. Nota: dopo la riforma del 2022, per le liti di valore fino a 50.000 euro è obbligatorio un tentativo di mediazione tributaria: il ricorso va proposto come reclamo/mediazione e l’ufficio ha 90 giorni per eventualmente annullare in autotutela o conciliare. Se non c’è accordo, il processo prosegue normalmente.
Acquiescenza: in alternativa alla contestazione, il contribuente può scegliere di accettare l’atto e pagare quanto richiesto, beneficiando in tal caso di una riduzione delle sanzioni ad 1/3 (art. 15 D.Lgs. 218/97). Questa opzione va esercitata entro 30 giorni dalla notifica e comporta il pagamento integrale delle somme (imposte + interessi + sanzioni ridotte). È però raramente consigliabile in caso di accertamenti parametrici discutibili, a meno che l’importo contestato sia modesto e si preferisca chiudere subito la faccenda per evitare costi di lite.

7. Fase del giudizio e gradi successivi: se si è presentato ricorso, si apre la fase processuale. Nel primo grado presso la CGT provinciale, le parti (contribuente e Agenzia Entrate) depositano memorie e documenti a supporto delle rispettive tesi. È ammessa ampia libertà di prova: il contribuente può produrre nuovi documenti fino a 20 giorni prima dell’udienza e anche chiedere l’audizione di testi (ad esempio il proprio commercialista per confermare circostanze di fatto) . Il giudice tributario valuterà se l’accertamento è legittimo e fondato: potrà confermarlo, annullarlo (in tutto o in parte) o eventualmente rideterminare lui stesso le imposte. La sentenza di primo grado è impugnabile in appello alla CGT regionale entro 60 giorni dalla notifica. Infine, dopo l’appello, rimane il ricorso per Cassazione (per motivi di legittimità) come ultimo grado. Va rilevato che, grazie alle difese tecniche ben impostate, molti accertamenti da ISA vengono annullati già in primo o secondo grado – evitando così al contribuente l’incubo di dover pagare somme non dovute. Ad esempio, nel caso illustrato in precedenza, dopo l’intervento della Cassazione la vicenda si è conclusa con un’conciliazione favorevole al contribuente senza arrivare a condanna definitiva .

In ogni fase, la tempestività è essenziale: rispettare le scadenze (15 giorni per adesione, 60 per ricorso, ecc.) e muoversi subito consente di utilizzare al meglio tutti gli strumenti di difesa. Nel prossimo capitolo analizzeremo proprio queste strategie difensive nel merito, per capire come contestare efficacemente un accertamento basato su dati ISA non attendibili.

Difese e strategie legali contro l’accertamento ISA

Affrontare un accertamento fondato su presunte inesattezze dei dati ISA richiede un approccio strutturato su più livelli. Di seguito esaminiamo le principali strategie di difesa, dalle eccezioni formali di nullità fino alle argomentazioni di merito e alle prove da portare, senza tralasciare le possibili soluzioni transattive.

Contestare i vizi procedurali (nullità per errore dell’ufficio)

La prima linea di difesa consiste nel verificare se l’accertamento presenti vizi formali o procedurali che ne possano determinare la nullità (annullabilità) indipendentemente dal merito. In particolare, in materia di ISA si dovrebbero controllare:

  • Mancato contraddittorio preventivo: come già evidenziato, se l’atto è stato emesso dopo il 1° gennaio 2024 senza che sia stato attivato il contraddittorio, esso è annullabile per violazione di legge (art. 6-bis Statuto) . Anche per atti antecedenti, la Cassazione aveva comunque riconosciuto l’obbligatorietà del contraddittorio negli accertamenti basati esclusivamente su studi di settore/ISA . Quindi, un avviso ricevuto senza aver avuto la possibilità di discutere previamente è attaccabile in giudizio sin dal ricorso introduttivo. Non è più necessario provare la cosiddetta prova di resistenza (ossia dimostrare che le nostre osservazioni avrebbero potuto cambiare l’esito) : oggi l’omissione del contraddittorio costituisce vizio in sé.
  • Difetto di motivazione: bisogna leggere con attenzione la parte dell’avviso dove l’ufficio spiega le ragioni dell’accertamento. Sovente, negli atti basati su ISA, l’Amministrazione si limita a riportare i calcoli percentuali o i punteggi ottenuti, senza però spiegare perché considera inattendibili le giustificazioni del contribuente. La Cassazione ha chiarito che una simile motivazione è inadeguata: l’ufficio deve “fornire le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente” . Ciò significa che se, ad esempio, nel contraddittorio hai prodotto un report di un esperto che attesta come la tua zona sia colpita da una crisi economica, l’ufficio non può ignorarlo: deve dire perché quel report non viene ritenuto sufficiente. Se la motivazione dell’atto non menziona affatto le tue difese oppure le liquida in modo apodittico (“osservazioni respinte perché non pertinenti”), allora l’accertamento è viziato. I giudici tributari hanno annullato molti atti ISA per motivatio insufficiente o omessa. Da citare: Cass. n. 19669/2024 (motivi ignorati = vizio di motivazione) , Cass. n. 2452/2016 (solo scostamento numerico indicato = motivazione nulla) . Pertanto, nel ricorso conviene sempre inserire un motivo di impugnazione specifico sulla carenza di motivazione, se rilevabile.
  • Errori materiali e di calcolo: il modello ISA è complesso e talvolta l’ufficio stesso può commettere errori nel suo utilizzo. Ad esempio potrebbe aver applicato un indice ISA sbagliato (magari relativo a un codice attività non esatto), oppure non aver considerato una causa di esclusione applicabile. Oppure ancora, può aver male interpretato un dato (es.: confuso un costo straordinario per un costo normale). Se si individuano questi errori oggettivi, vanno evidenziati: un accertamento basato su un’applicazione erronea degli standard è sicuramente contestabile in toto o in parte. Anche un refuso nel provvedimento (ad es. anno sbagliato, riferimenti normativi confusi) potrebbe aiutare: magari non porterà all’annullamento automatico, ma indebolisce la posizione dell’ufficio, mostrando approssimazione.
  • Notifica tardiva o irregolare: raramente, ma può capitare, l’accertamento viene notificato oltre i termini di decadenza (ad esempio arriva nel sesto anno successivo invece che nel quinto). In tal caso è nullo per decadenza. Più frequente potrebbe essere la notifica a indirizzo errato o a soggetto non legittimato a ricevere (es.: PEC non della società, oppure consegnato a persona non abilitata): se vi sono vizi nella notifica, anche questi vanno fatti valere immediatamente.

Smontare la presunzione: difesa sul merito dell’accertamento

Superati (o aggiunti) i motivi formali, il cuore della difesa è dimostrare che l’accertamento, nel merito, è infondato. Qui l’obiettivo è attaccare la “presunzione di maggior reddito” avanzata dal Fisco, contrapponendo ad essa la realtà effettiva della nostra attività economica. Ecco alcune linee guida:

  • Dimostrare la normalità o giustificabilità dello scostamento: se l’ufficio sostiene che i tuoi dati non sono attendibili perché hai margini, ricavi o indici fuori norma, tu devi contestualizzare quei numeri. Ogni impresa ha una storia a sé: anche nello stesso settore, fattori come la localizzazione, la clientela, la struttura dei costi, possono spiegare differenze. Ad esempio: “È vero che il mio ricarico sul venduto (mark-up) è del 10% contro una media attesa del 25%, ma ciò dipende dal fatto che pratico prezzi all’ingrosso a pochi clienti grossi e non al dettaglio, come invece fa la maggior parte delle imprese del settore su cui è tarato l’ISA”. Oppure: “Il mio indice di rotazione magazzino risulta anomalo perché a fine anno ho ricevuto una fornitura straordinaria rimasta invenduta (quindi rimanenze finali alte che abbassano indici di redditività)”. Qualsiasi circostanza specifica che possa spiegare lo scostamento va messa in luce. Non servono teorie astratte: servono fatti. Se nell’anno in questione hai perso un cliente importante, oppure hai subito dei guasti ai macchinari e quindi prodotto meno, queste sono spiegazioni concrete. La Cassazione incoraggia il contribuente a portare queste prove concrete perché, se plausibili, fanno cadere la presunzione statistica . Un giudice sarà naturalmente più convinto da una narrazione dettagliata e supportata da evidenze, che non dalla sola affermazione “il risultato ISA è sbagliato”.
  • Documentare con prove ogni allegazione: alle parole vanno aggiunti i documenti. Quali prove puoi usare? Tutte quelle idonee a fotografare la tua realtà aziendale:
  • Bilanci, registri contabili, libro degli inventari per mostrare che i conti interni quadrano (sebbene gli ISA li considerino anomali). Ad esempio, un libro cespiti che evidenzia grossi investimenti quell’anno (che spiegano utili bassi).
  • Fatture, contratti e ordini: utili a dimostrare particolari condizioni commerciali. Se hai margini bassi, magari un contratto con il tuo principale cliente impone prezzi ridotti; allegalo.
  • Estratti conto bancari integrali: servono a mostrare che non ci sono movimenti “in nero”. Se il fisco presume ricavi occulti, far vedere tutti gli incassi sul conto e il loro allineamento con le fatture aiuta a convincere il giudice che nulla è nascosto.
  • Perizie o relazioni tecniche di esperti: ad esempio una perizia di un commercialista che certifichi la situazione di crisi economica del settore o dell’area geografica in cui operi, con dati statistici ufficiali che confermano la flessione di mercato. Oppure una relazione di un ingegnere che attesti i fermi di produzione dovuti a guasti o ristrutturazioni. Queste analisi tecniche terze parti aggiungono peso alla tua difesa.
  • Testimonianze e dichiarazioni di terzi: nel processo tributario le testimonianze orali sono ammesse con molte limitazioni, ma puoi produrre dichiarazioni scritte rese da clienti, fornitori o altri soggetti (magari come dichiarazioni sostitutive di atto notorio). Ad esempio, la dichiarazione di un fornitore che confermi che a fine anno gli hai restituito merce invenduta (spiegando perché i ricavi sono calati). Oppure la dichiarazione di un assicuratore sull’entità di un furto subito.
  • Fotografie, rassegna stampa, documenti vari: se il tuo negozio ha avuto un calo di affari perché c’erano lavori stradali che bloccavano l’accesso, esibisci foto del cantiere e articoli di giornale al riguardo. Se la tua attività dipende dal turismo e quell’anno c’è stato maltempo per mesi, allega dati meteorologici o articoli che parlano di “stagione turistica nera”.

In sintesi, devi replicare con i fatti concreti alle medie e ai calcoli del Fisco. Come afferma la giurisprudenza, nel momento in cui il contribuente offre spiegazioni puntuali e supportate da prove, “lo studio di settore autonomamente considerato non è più in grado di reggere l’accertamento” . L’onere torna sull’ufficio, che dovrà contestare la validità di quelle prove – compito non facile se esse appaiono ragionevoli.

  • Focus sulle presunzioni “qualificate” alternative: se l’Agenzia, oltre agli ISA, ha portato altri elementi (es.: spese sproporzionate al reddito dichiarato, movimentazioni bancarie non spiegate, ecc.), occorre affrontare anche quelli. A volte capita che, contestualmente al punteggio ISA basso, l’ufficio evidenzi altri segnali di evasione (classico: “lei ha prelevato €100.000 dal conto ma dichiara reddito €10.000, dunque presumo che quei soldi fossero ricavi in nero”). Queste sono presunzioni qualificate secondo la Cassazione, perché il nesso logico è più stringente. Vanno dunque smontate: nell’esempio, potresti dimostrare che quei prelevamenti bancari servivano a pagare fornitori in contanti (magari conservi le quietanze) e non indicano ricavi occulti. Oppure spiegare che vivevi di rendite pregresse, o che hai ricevuto un finanziamento familiare – qualsiasi spiegazione plausibile supportata da prove. L’importante è non trascurare alcun elemento: se il fisco aggiunge alle medie ISA anche altri indizi, bisogna controbatterli uno per uno.
  • Controdedurre punto per punto alle argomentazioni dell’ufficio: nell’atto impugnato ci saranno probabilmente affermazioni dell’ufficio tipo “le giustificazioni addotte non sono considerate idonee perché generiche” oppure “nonostante l’asserito furto di merce, i ricavi sono risultati troppo bassi rispetto agli acquisti”. Ebbene, nel ricorso (e poi nelle memorie) occorre replicare puntualmente a ciascuna di queste affermazioni. Se dicono “generiche”, tu evidenzia che avevi prodotto documenti specifici e che non è spiegato cosa manchi. Se minimizzano il furto, sottolinea con cifre l’impatto che quel furto ha avuto sul margine e contesta come arbitraria la valutazione dell’ufficio. In pratica devi mettere il giudice nella condizione di vedere che hai ragione tu, perché hai risposte per tutto mentre l’ufficio si è limitato a tirare linee col righello.
  • Invocare i principi di capacità contributiva e ragionevolezza: in ultima analisi, la Costituzione (art. 53) impone che le tasse siano commisurate alla capacità contributiva reale. Se il tuo reddito effettivo (dimostrato) è X, un accertamento che pretende di tassarti come se fosse 2X basandosi su astratti calcoli viola quel principio costituzionale. La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno più volte affermato che gli accertamenti non possono prescindere del tutto dalla realtà economica del contribuente . Un esempio concreto è il riconoscimento del diritto di dedurre costi anche in via presuntiva correlati ai maggiori ricavi accertati: se l’ufficio ti aumenta i ricavi, deve ammettere che hai avuto anche dei costi per realizzarli, altrimenti ti tasserà su un margine irragionevole (guadagni al 100%!). Su questo la Cassazione (ord. 19574/2025) ha statuito che anche in accertamento induttivo il contribuente può far valere costi presunti correlati ai ricavi non contabilizzati , proprio in base ai principi costituzionali di equità. Quindi, se opportuno, ricordare al giudice che uno studio di settore o ISA non possono ignorare totalmente i costi e altre peculiarità, rafforza la sensazione che la pretesa del Fisco sia eccessiva e ingiusta.

In buona sostanza, la strategia di merito consiste nel far prevalere i fatti sui numeri medi. Si vuole convincere il giudice che il modello statistico calato sul caso concreto non funziona, perché il caso concreto presenta caratteristiche uniche. Una volta ottenuto ciò – e con il supporto di una robusta base documentale – l’accertamento fiscale perde la sua forza e spesso viene annullato o ridimensionato.

Sospendere e bloccare la riscossione (tutela cautelare)

Parallelamente alla contestazione dei contenuti dell’accertamento, un aspetto cruciale è proteggersi dagli effetti immediati che l’atto produce sul piano finanziario. Un avviso di accertamento, infatti, se non sospeso, può condurre già dopo 30 giorni all’iscrizione a ruolo di 1/3 delle imposte accertate, con conseguente emissione di cartelle esattoriali. Per evitare questo scenario – che potrebbe mettere in crisi la liquidità di un’azienda o di una famiglia – occorre attivare degli strumenti di sospensione:

  • Istanza di sospensione all’Agente della Riscossione: dopo 30 giorni dalla notifica, l’accertamento non pagato viene affidato all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) per la riscossione provvisoria di un terzo delle somme. Tuttavia, presentando ricorso si può chiedere direttamente alla Riscossione la sospensione in autotutela dell’attività esecutiva, depositando copia del ricorso e spiegando che si contesta interamente il dovuto. L’AdR ha discrezionalità in merito, ma spesso, se il ricorso è fondato, sospende in attesa della decisione del giudice.
  • Sospensione giudiziale (cautelare): come accennato, nel ricorso al tribunale tributario si può inserire una richiesta di sospensiva. Bisogna dimostrare due cose: 1) che il ricorso non è pretestuoso (fumus boni iuris), indicando magari i punti forti (es.: mancato contraddittorio, o motivazione carente, o evidente sproporzione); 2) che l’esecuzione dell’atto causerebbe un danno grave e irreparabile (es.: l’importo è talmente alto che l’azienda finirebbe insolvente, oppure l’individuo subirebbe un pignoramento della casa etc.). I giudici tributari, specie negli ultimi anni, sono abbastanza sensibili a concedere sospensioni in casi di accertamenti parametrico-presuntivi, proprio perché sanno che molti di essi vengono poi annullati nel merito. Ottenere la sospensione cautelare significa congelare le somme fino alla sentenza di primo grado (o fino a revoca della sospensiva), mettendo al riparo il contribuente da cartelle e aggressioni patrimoniali almeno per quel periodo.
  • Sospensione ex art. 6, c.5-bis D.Lgs. 218/97: se si è presentata istanza di accertamento con adesione, come detto il termine di pagamento è sospeso e l’Agenzia non iscrive a ruolo fino alla conclusione del procedimento di adesione. Questo può dare qualche mese di respiro extra, che talvolta è utile per organizzare meglio la difesa finanziaria.
  • Tutela del patrimonio personale: in situazioni di particolare rischio (ad esempio, l’importo contestato è milionario e il contribuente teme di non poter pagare, con pericolo di fallimento o aggressione dei beni) può valere la pena considerare strumenti straordinari di tutela patrimoniale in attesa dell’esito del processo, come il trust autodichiarato o il trasferimento di alcuni asset a società fiduciarie. Queste operazioni vanno fatte con grande cautela e anticipo per non incorrere in revocatorie, ma un avvocato esperto di crisi d’impresa (come l’Avv. Monardo) può valutare se sussiste l’opportunità di mettere in sicurezza parte dei beni in via temporanea. Naturalmente, se la pretesa fiscale viene annullata, tali misure possono essere poi revocate; se invece purtroppo viene confermata, allora si passerà alle vie di cui al paragrafo successivo (procedure da sovraindebitamento, ecc.).

In sintesi, non basta difendersi “sulla carta”: occorre anche difendersi nei fatti, impedendo che durante il processo l’accertamento produca effetti devastanti. La sospensione è un obiettivo parallelo alla vittoria finale, e spesso anticipa quest’ultima, perché un’Amministrazione che si vede sospeso l’atto (magari per difetti evidenti) potrebbe essere più incline a trovare un accordo oppure meno aggressiva nel proseguire la controversia.

Soluzioni transattive e definizioni agevolate

Oltre alla pura logica contenziosa (vincere o perdere in tribunale), il contribuente deve tenere presenti anche possibili soluzioni alternative per chiudere la vicenda in modo negoziato o agevolato, soprattutto se il rischio di soccombere in giudizio non è trascurabile. Eccone alcune:

  • Accertamento con adesione: l’abbiamo già menzionato come strumento durante il contraddittorio o dopo l’emissione dell’atto. L’adesione è in sostanza una trattativa fiscale: contribuente e ufficio si siedono e cercano un compromesso sull’importo da pagare. I vantaggi per il contribuente sono la riduzione delle sanzioni ad 1/3 e l’assenza di spese di giudizio; per l’Ufficio, la chiusura immediata del caso senza incertezza del giudizio. Nel contesto ISA, l’adesione può consistere ad esempio nel riconoscere un certo aumento di ricavi ma più basso di quello iniziale, e con sanzioni ridotte. Se la posizione non è totalmente chiara a favore del contribuente (cioè se ci sono effettivamente incongruenze parziali), potrebbe essere opportuno valutare l’adesione, magari facendola seguire da una rateizzazione del dovuto (fino a 8 rate trimestrali per importi < €50.000, o 16 rate per importi superiori).
  • Conciliazione giudiziale: se il ricorso è già stato presentato e la causa è avviata, esiste la possibilità di chiudere la lite con una conciliazione (anche detta mediazione in udienza) ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 546/92. In pratica, fino a che il giudice di primo o secondo grado non si ritira in camera di consiglio, le parti possono trovare un accordo da far omologare al giudice. Tipicamente, l’accordo prevede il pagamento di una parte delle imposte accertate e l’abbandono del resto, con sanzioni ridotte al 40% del minimo. Questa via è stata percorsa proprio nel caso Alfa S.r.l. citato prima: dopo il rinvio da Cassazione, l’ufficio ha preferito conciliare rinunciando a buona parte delle pretese . Ciò può convenire quando la causa ha profili d’incertezza e l’Agenzia teme di perdere totalmente (preferendo intascare almeno qualcosa) e il contribuente d’altro canto vuole chiudere la questione per non proseguire anni di lite. Una conciliazione fuori udienza come quella avvenuta (art. 48) comporta anche riduzione delle sanzioni al 50% (in appello, al 60%). Va considerata come opzione se il contenzioso si prospetta lungo e costoso.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: il legislatore negli ultimi anni ha più volte introdotto sanatorie delle liti tributarie, ossia possibilità di chiudere i contenziosi fiscali in corso pagando solo una percentuale del valore. Ad esempio, con la Legge di Bilancio 2023 era possibile definire le liti pendenti pagando dal 100% al 5% del valore, a seconda dell’esito nei gradi di giudizio. Occorre monitorare se nel 2026 vi siano (o saranno previste) misure simili. Se sì, e se la nostra causa rientra, potrebbe essere conveniente aderire per togliersi il pensiero, specie se si è incerti dell’esito. Attenzione: queste definizioni agevolate non sempre includono gli accertamenti parametrici, ma di solito sì (in quanto sono liti come le altre).
  • Rottamazione delle cartelle esattoriali: se malauguratamente l’accertamento diventasse definitivo e si traducesse in cartelle (o se comunque il contribuente fosse in debito col fisco per altre annualità), è utile sapere che periodicamente vengono varate le cosiddette rottamazioni. L’ultima, la Rottamazione-quater 2023/24, consente di pagare solo il capitale e interessi ridotti, senza sanzioni né interessi di mora. Se in futuro ce ne sarà un’altra, potrebbe essere un modo per sanare il debito fiscale a costo ridotto. Certo, idealmente vorremmo vincere il ricorso e azzerare il debito, ma avere piani B è prudente.
  • Transazione fiscale e accordi nelle procedure di crisi: qualora il contribuente sia un imprenditore in difficoltà finanziaria più ampia (non solo per quell’accertamento, ma per debiti vari), si può inquadrare il problema ISA all’interno di una procedura da sovraindebitamento o di crisi d’impresa. Ad esempio, una ditta individuale oberata da debiti tributari e verso banche potrebbe accedere a un Piano del consumatore (se persona fisica non fallibile) o a un Concordato minore/accordo di ristrutturazione (se piccola impresa fallibile), proponendo anche al Fisco un pagamento parziale del debito accertato. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della Crisi e OCC, ha titolo per assistere in questi percorsi, che portano a soluzioni come l’esdebitazione (cancellazione dei debiti insostenibili dopo liquidazione del patrimonio disponibile). In particolare, l’art. 7 della L.3/2012 e il nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) permettono di includere i debiti fiscali in queste composizioni negoziali, con il vantaggio di bloccare le azioni esecutive (inclusa Agenzia Riscossione) durante la procedura e, se approvato il piano, di pagare solo quanto stabilito (spesso una percentuale ridotta).

In poche parole, bisogna tenere aperta la mente: difendersi bene significa anche saper cogliere eventuali vie d’uscita alternative offerte dalla legge per ridurre il danno economico. Un bravo consulente saprà consigliare se conviene andare fino in fondo nel giudizio o magari accettare un compromesso favorevole, oppure sfruttare una rottamazione o inserire il debito in un piano di ristrutturazione più ampio.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Di seguito elenchiamo alcuni errori da non commettere quando si ha a che fare con un accertamento per dati ISA inattendibili, e i relativi consigli pratici:

  • ❌ Ignorare l’invito al contraddittorio: come ripetuto, non rispondere alla chiamata dell’ufficio è il peggior errore. Significa precludersi la possibilità di chiarire equivoci e quasi certamente porta all’accertamento . ✅ Consiglio: partecipa sempre al contraddittorio, anche solo inviando memorie scritte se non puoi di persona. Usa quel momento per mettere più pezze possibili e dimostrare collaborazione.
  • ❌ Minimizzare la portata dell’accertamento: alcuni contribuenti sottovalutano un avviso basato su ISA pensando “tanto in passato li ho sempre vinti” oppure “è solo una questione statistica, vedranno che ho ragione”. Questa sicurezza può portare a non predisporre un’adeguata difesa, o addirittura a perdere i termini. ✅ Consiglio: prendi sempre sul serio l’atto. Anche se sei convinto di essere nel giusto, prepara con cura documenti e argomentazioni. E attivati subito con un professionista, perché ogni accertamento fa storia a sé.
  • ❌ Presentare giustificazioni vaghe o non documentate: dire all’ufficio “ho guadagnato meno perché c’era crisi” senza fornire numeri o prove concrete è inefficace. Allo stesso modo, in ricorso affermazioni non supportate da riscontri rischiano di non convincere il giudice. ✅ Consiglio: quantifica sempre le tue affermazioni (“c’è stata una riduzione del 20% delle vendite da parte del mio maggior cliente, come da lettera allegata”) e allega prove (lettere, bilanci, statistiche) ad ogni spiegazione. Se non hai prove, cerca di procurarle (es.: facendole rilasciare ora dai soggetti coinvolti).
  • ❌ Non coinvolgere un esperto tributario: affrontare da soli (o col solo commercialista che ha tenuto la contabilità) un contenzioso basato su presunzioni fiscali è rischioso. Si tratta di materia complessa, dove serve conoscere leggi, pronunce e strategie processuali. ✅ Consiglio: rivolgiti a un avvocato tributarista di esperienza, meglio se coadiuvato da un commercialista esperto di fiscalità d’impresa. L’approccio multidisciplinare (legale e contabile) è ideale: il commercialista può redigere relazioni tecniche sui dati di bilancio, l’avvocato impugna l’atto sotto i profili giuridici. L’investimento in difesa qualificata spesso si ripaga con l’annullamento dell’atto (risparmio ben maggiore delle spese legali).
  • ❌ Pagare subito importi non dovuti per paura: alcuni, per paura di sanzioni o per pressioni psicologiche, pagano immediatamente l’accertamento (magari indebitandosi) pur avendo buone ragioni per contestarlo. Così facendo, poi è più difficile ottenere la restituzione, e intanto si è drenata liquidità. ✅ Consiglio: valuta con lucidità le tue possibilità di successo nel ricorso. Se hai elementi validi, non aver timore di contestare. Le sanzioni in caso di soccombenza non aumentano in modo esorbitante (di solito restano quelle in atto), e in caso di vittoria ti risparmierai il pagamento. Inoltre c’è sempre la sospensiva per proteggerti in corso di causa.
  • ❌ Dimenticare le scadenze: il Fisco dà tempi stretti. Se perdi il termine per l’adesione o per il ricorso, l’accertamento diventa definitivo e non c’è più nulla da fare (se non pagare). ✅ Consiglio: segna immediatamente sul calendario tutte le date chiave: entro 15 gg adesione, 30 gg pagamento ridotto, 60 gg ricorso. Usa promemoria e affida subito i documenti al professionista così che non sfugga nulla. La tempestività è una delle armi principali del contribuente.
  • ❌ Non verificare altre annualità collegate: spesso se un anno è oggetto di accertamento ISA, anche gli anni vicini potrebbero esserlo (o potrebbero diventarlo in futuro). Concentrarsi solo sull’anno in corso e ignorare che magari per l’anno successivo hai la stessa problematica potrebbe farti trovare poi con un’altra contestazione identica. ✅ Consiglio: fai un check-up fiscale completo: verifica i punteggi ISA di più anni, controlla se hai inviato correttamente i modelli per tutti gli anni, valuta se per gli anni non ancora controllati convenga adeguarsi spontaneamente per migliorare l’affidabilità (es.: puoi presentare dichiarazioni integrative per correggere dati ISA errati o per versare spontaneamente maggior imponibile riducendo rischi futuri). Talvolta, “sacrificare” un po’ su un anno può evitare controlli su altri tre.

Seguendo questi accorgimenti, eviterai passi falsi e rafforzerai la tua posizione. La difesa fiscale è un terreno dove professionalità, metodo e rigore fanno la differenza tanto quanto (se non di più) le ragioni di merito.

Tabella riepilogativa – ISA e accertamenti: situazioni e rimedi

Di seguito una tabella sintetica che confronta diverse situazioni legate agli ISA e le possibili conseguenze, con i relativi strumenti di difesa a disposizione del contribuente:

Situazione ISA del contribuenteConseguenze Fiscali PotenzialiStrumenti difensivi/precauzionali
Punteggio ISA Alto (8–10) – dati completi e veritieri– Accesso a benefici premiali (esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici; priorità rimborsi IVA; riduzione termini accertamento da 5 a 4 anni) . <br> – Bassa probabilità di controlli.– Mantenere comportamenti coerenti negli anni successivi. <br> – Verificare periodicamente la veridicità dei dati dichiarati (eventuali errori corretti con integrativa), per non perdere i benefici .
Punteggio ISA Medio (6–7.99) – qualche incoerenza lieveNessun automatismo di controllo . <br> – Possibile selezione per verifiche solo se presenti altri indizi di rischio.– Migliorare l’affidabilità correggendo eventuali errori nei dati o adeguando volontariamente i ricavi (si possono indicare componenti positivi aggiuntivi in dichiarazione per alzare il punteggio senza sanzioni) . <br> – Tenere documentazione pronta su eventuali anomalie (così da spiegarle se richiesto).
Punteggio ISA Basso (1–5) – incongruenze significativeProbabile attività di controllo: l’Agenzia potrebbe inviare lettere di compliance o direttamente un invito al contraddittorio . <br> – Rischio di accertamento analitico-induttivo per maggiori ricavi non dichiarati. <br> – Sanzioni potenziali per infedele dichiarazione (90% imposta evasa).Contraddittorio preventivo: fornire spiegazioni dettagliate e documentate per giustificare lo scostamento. <br> – In sede di eventuale ricorso: contestare la mancanza di gravità dello scostamento se marginale (Cass. 32326/2022) ; evidenziare cause specifiche (crisi, eventi eccezionali). <br> – Chiedere eventualmente accertamento con adesione per ridurre sanzioni e trovare accordo.
Dati ISA “Non Attendibili” (errori, omissioni nella compilazione)Perdita benefici premiali anche se punteggio alto. <br> – Sanzione amministrativa fissa €250–€2.000 (art. 8 D.Lgs.471/97) . <br> – Possibile accertamento induttivo se gli errori compromettono la contabilità (es.: dati falsificati intenzionalmente).Ravvedimento operoso: se ti accorgi di errori prima del controllo, presenta dichiarazione integrativa e paga la sanzione con riduzione (1/8 del minimo) per sanare l’irregolarità . <br> – Nel contraddittorio, evidenziare se l’errore era formale e non influisce sul reddito (circostanza che potrebbe indurre l’ufficio a non procedere oltre la sanzione fissa). <br> – In caso di accertamento: difendersi dimostrando che la contabilità nel complesso è regolare (l’errore ISA era isolato). <br> – Contestare eventuale sproporzione della pretesa se l’ufficio ricostruisce redditi in modo arbitrario.
Cause di esclusione ISA applicabili (es. attività iniziata/cessata, regime forfettario, ecc.)– Se effettivamente rientri in una causa di esclusione, nessun punteggio ISA viene calcolato e non sei tenuto alla normalità ISA per quell’anno. <br> – L’Ufficio non dovrebbe avviare controlli basati sugli ISA, ma potrebbe comunque farne di ordinari.– Assicurarsi di segnalare correttamente nella dichiarazione la causa di esclusione (spesso c’è un apposito campo nel modello). <br> – Se l’Agenzia ti contesta non di meno l’ISA, far valere immediatamente che eri escluso (allegando documenti: es. visura che attesta inizio attività nell’anno). <br> – Verificare se la causa di esclusione era nota (le norme variano anno per anno: es. per il 2020 emergenza Covid c’erano esclusioni specifiche).

Questa tabella fornisce un colpo d’occhio sulle possibili situazioni. Notiamo come l’atteggiamento del Fisco vari molto a seconda della classe di affidabilità: alto punteggio significa “premiare e non disturbare”, basso punteggio significa “sorvegliare e potenzialmente colpire”. Ma in ogni caso il contribuente ha degli assi nella manica: può correggere il tiro prima (adeguamento, ravvedimento) o difendersi poi (contraddittorio e ricorso).

Domande e risposte (FAQ)

Q1: Cosa significa esattamente “dati ISA non attendibili”?
A: Significa che l’Agenzia delle Entrate ritiene che le informazioni fornite nel tuo modello ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) non siano affidabili, ovvero presentino anomalie, incoerenze o errori tali da non poter essere prese come base veritiera. In pratica può trattarsi di dati omessi, incompleti o palesemente errati nella comunicazione ISA. Esempio: hai indicato costi del personale zero pur avendo dipendenti, oppure hai inserito quantità di magazzino non coerenti con gli acquisti/vendite. Quando i dati sono “inattendibili”, il risultato dell’ISA (punteggio) perde significato e l’Amministrazione può procedere diversamente, ad esempio ignorando il punteggio e stimando il reddito con metodi induttivi. Inoltre scattano sanzioni amministrative specifiche (250–2000 euro) per aver fornito dati infedeli . In sintesi: è un giudizio di scarsa attendibilità su ciò che hai dichiarato per gli ISA, che espone la tua posizione fiscale a possibili rettifiche.

Q2: In quali casi l’Agenzia delle Entrate può dire che i miei dati ISA non sono attendibili?
A: Alcuni esempi tipici:
Errori formali evidenti: ad es. non hai compilato intere sezioni del modello ISA, oppure hai indicato un codice attività sbagliato o dati fuori scala (es. rimanenze finali maggiori dei ricavi annuali).
Indicatori di incoerenza sballati: gli ISA calcolano vari indicatori (coerenza dei ricavi/addebitamenti IVA, incidenza dei costi, rotazione magazzino, redditività per addetto, ecc.). Se qualcuno di questi risulta gravemente anomalo (fuori dalle soglie previste), l’Agenzia segnala incoerenze. Ad esempio, costi del venduto superiori ai ricavi (indice di redditività negativo), oppure valore del magazzino inspiegabile rispetto agli acquisti.
Scostamento estremo rispetto agli anni precedenti: se dichiari improvvisamente ricavi o redditi enormemente inferiori rispetto al passato (senza causa nota), i dati dell’anno possono apparire inattendibili anche confrontandoli con la tua stessa storia fiscale.
Dati contrastanti con altre banche dati: l’Agenzia incrocia i dati ISA con quelli dell’Anagrafe Tributaria. Se risultano discrepanze (es.: da esterometro o corrispettivi telematici sanno che hai venduto X, ma nel modello ISA risulta la metà), allora i dati dichiarati non tornano.
In situazioni del genere, durante l’analisi del rischio l’ufficio etichetta il caso come meritevole di approfondimento perché i dati dichiarati non si possono prendere per buoni così come sono.

Q3: Ho ricevuto una comunicazione di anomalie ISA, devo rispondere?
A: È fortemente consigliato farlo. Le “comunicazioni di anomalia” che l’Agenzia invia (tipicamente a giugno-luglio di ogni anno per l’anno d’imposta precedente) servono a mettere in guardia il contribuente di possibili errori o incongruenze riscontrate . Non è un obbligo giuridico rispondere, ma è nel tuo interesse: hai la chance di fornire chiarimenti spontanei tramite l’apposito canale (c’è un software dell’Agenzia per rispondere alle anomalie ISA, oppure puoi rivolgerti al tuo commercialista). Se la tua spiegazione convince, spesso il caso non prosegue in accertamento. Se invece ignori l’avviso, aumenti la probabilità che l’ufficio passi al controllo formale. Quindi, anche se non immediato come un invito al contraddittorio, tratta la comunicazione di anomalie come se fosse un pre-contraddittorio e dai una risposta motivata.

Q4: È obbligatorio partecipare al contraddittorio con l’ufficio? Cosa succede se non mi presento o non invio memorie?
A: Formalmente, l’invito al contraddittorio ti dà una facoltà, non un obbligo coercitivo (non ci sono sanzioni per la mancata presentazione). Tuttavia, dal 2024 il contraddittorio preventivo è un passaggio obbligato per l’ufficio e un tuo diritto-dovere parteciparvi . Se non ti presenti né invii nulla, l’ufficio procederà a emettere l’accertamento presumendo che non hai contestazioni da fare, il che ovviamente ti pone in posizione debole poi in giudizio (oltre al fatto che avrai perso l’opportunità di evitare l’atto). Un tempo, inoltre, la giurisprudenza diceva che se il contribuente non partecipava, poi in giudizio non poteva lamentare il mancato contraddittorio (in sostanza “chi è causa del suo mal…”). Quindi, presentati sempre o almeno fai pervenire uno scritto difensivo. Se per caso non l’hai fatto per motivi gravi (es. non hai ricevuto l’invito per disguidi), nel ricorso potrai eventualmente far presente la cosa, ma intanto l’atto sarà stato emesso. In sintesi: non partecipare equivale quasi ad accettare le pretese fiscali, quindi è assolutamente sconsigliato.

Q5: Un punteggio ISA basso è di per sé una prova di evasione?
A: No, affatto. Un punteggio basso (diciamo 5 o meno su 10) significa semplicemente che, secondo l’algoritmo statistico, la tua situazione presenta parecchie differenze rispetto ai contribuenti “affidabili” del tuo settore. Ma in termini probatori giuridici è solo una presunzione semplice . La Cassazione ha più volte ribadito che non si può far derivare automaticamente da un voto ISA basso l’esistenza di maggiori redditi . È un indizio, un campanello d’allarme per il Fisco. Dà diritto all’ufficio di indagare di più, ma non di emettere un accertamento definitivo senza ulteriori elementi. In giudizio, un accertamento fondato solo sul punteggio ISA sarebbe debole: se il contribuente fornisce una spiegazione logica per quel punteggio (es. “ho chiuso per lavori 4 mesi, ecco documentazione”), il giudice può dargli ragione. Perciò possiamo dire che un punteggio basso non è una condanna, ma va preso sul serio perché aumenta la probabilità di un controllo (come un termometro che indica febbre: non è diagnosi certa di malattia, ma farai accertamenti).

Q6: Che differenza c’è tra un accertamento basato sugli ISA e un accertamento “induttivo puro”?
A: Un accertamento basato sugli ISA rientra di solito nella categoria analitico-induttiva: l’ufficio parte dai dati dichiarati, riscontra uno scostamento rispetto ai modelli e, ritenendolo significativo, presume che tu abbia occultato materia imponibile. Tuttavia, riconosce in qualche modo la validità delle tue scritture (non le getta via completamente, aggiusta solo qualche voce). Per esempio: dichiari ricavi €100, ISA ne stimava €130, l’ufficio ti accerta €30 in più di ricavi, lasciando costi e resto invariati. Invece un accertamento induttivo puro è molto più radicale: significa che l’ufficio considera la tua contabilità globalmente inattendibile, quindi la ignora quasi del tutto e ricostruisce il reddito con altri metodi (indagini bancarie, percentuali di ricarico standard, consumi di materia prima, ecc.). È il caso estremo, applicabile solo se ci sono irregolarità gravi (omessa tenuta dei registri, doppie fatture, etc.). Nel concreto, spesso gli accertamenti da ISA includono elementi induttivi ma restano nell’alveo analitico-induttivo (rettificano solo il reddito imponibile). Diventano induttivi puri se scoprono, ad esempio, dati falsi che inficiano l’intera dichiarazione. Esempio: grazie agli ISA scoprono che avevi dichiarato un magazzino iniziale errato e indagando trovano che tenevi due contabilità – ecco, lì passano a induttivo puro per demolire tutto. In sintesi, la differenza sta in quanto l’ufficio si fida dei tuoi dati contabili: se un po’ si fida (solo reddito basso da correggere) = accertamento parametrico; se non si fida per niente (conti falsi) = accertamento induttivo “duro”.

Q7: L’Agenzia può fare un accertamento induttivo solo perché ho un basso punteggio ISA?
A: In teoria no. Il solo punteggio basso non è condizione sufficiente per l’induttivo puro. Per legge (art. 39 DPR 600/73) servono omissioni o falsità gravi nei libri o nella dichiarazione perché si possa prescindere completamente dalle scritture contabili. Un punteggio ISA basso, di per sé, non dimostra che i tuoi libri sono falsi; al massimo indica che potresti aver omesso dei ricavi. Quindi normalmente l’ufficio, con punteggio basso, fa un accertamento parametrico (analitico-induttivo) motivato dalla grave incongruenza. L’induttivo puro scatterebbe, ad esempio, se oltre al punteggio basso trovano che non hai registrato decine di fatture o che hai inventato costi inesistenti (elementi che provano inattendibilità totale). Pertanto, se ti arrivasse un accertamento induttivo puro basato esclusivamente sugli ISA, sarebbe quasi certamente impugnabile per difetto di presupposti. Nella pratica l’Agenzia è cauta: usa l’induttivo puro solo quando ha scoperto qualche “smoking gun” (pistola fumante) nella contabilità.

Q8: Posso correggere un errore nel modello ISA dopo averlo inviato, per evitare sanzioni o problemi?
A: Sì. Se ti accorgi di aver commesso un errore (ad esempio hai saltato una riga, o hai messo un dato sbagliato) la strada è presentare una dichiarazione integrativa per quell’anno, includendo il modello ISA corretto. Secondo la normativa (art. 2 DPR 322/1998) si può integrare una dichiarazione entro i termini di decadenza (e comunque entro il termine per la dichiarazione dell’anno successivo per correggere errori a favore). Se dall’errore emerge che in realtà dovevi pagare più imposta, dovrai versare la differenza con ravvedimento operoso – e nel caso specifico degli ISA, se l’errore riguarda solo dati statistici senza imposta, dovrai versare la sanzione fissa ridotta (ad esempio 1/8 di 250€ = circa 31€ se ravvedi entro un anno). Correggendo spontaneamente eviti il grosso dei guai: dimostri buona fede e l’ufficio in genere non ha interesse a farti un accertamento su qualcosa che hai sistemato. Importante: se hai ricevuto già un invito al contraddittorio o una comunicazione di anomalia, è segno che l’errore l’hanno notato loro – puoi comunque integrarla, ma affrettati, perché se l’accertamento è stato già emesso non puoi più sanare quella via (dovrai difenderti in ricorso). Quindi, sì, puoi e devi correggere appena scopri l’errore, prima che lo faccia il Fisco.

Q9: Che sanzioni si rischiano in un accertamento per dati ISA inattendibili?
A: Ci sono due livelli di sanzioni:
1. Sanzione fissa per i dati infedeli: come detto, a prescindere dalle imposte, se hai omesso/alterato i dati ISA si applica la sanzione prevista dall’art. 8 Dlgs 471/97, cioè da €250 a €2.000 (determinata discrezionalmente dall’ufficio, di solito in base alla gravità). Questa sanzione può essere irrogata contestualmente all’accertamento o anche separatamente. Può essere ridotta a 1/3 (quindi minimo ~€83) se definisci l’accertamento per adesione o acquiescenza.
2. Sanzioni sulle maggiori imposte accertate: se dall’accertamento risultano maggiori imposte, scattano le sanzioni per dichiarazione infedele. Il tasso base è il 90% della maggiore imposta dovuta (art. 1 Dlgs 471/97). Può salire al 135% se la maggiore imposta supera il 10% di quella dichiarata (evasione rilevante) e al 180% se supera il 30% o comunque €3 milioni (evasione grave). In caso di frode conclamata (dati falsi con artifici), la violazione diventa dichiarazione fraudolenta (art. 3 Dlgs 471/97) con sanzione 135-270%. Ma in un classico accertamento da ISA, parliamo di infedele dichiarazione 90%. Anche queste sanzioni godono di riduzioni se paghi subito (1/3 con acquiescenza) o 1/3 con adesione (più un ulteriore 1/3 di sconto su quelle residue, quindi di fatto paghi il 60% del minimo se chiudi con adesione).
Riassumendo: potresti vederti contestare, ad esempio, €500 di sanzione fissa per dati infedeli e poi €5.000 di sanzioni proporzionali sulle imposte maggiori. Ovviamente, se vinci il ricorso, tutte queste sanzioni cadono.

Q10: Se vinco il ricorso, ho diritto a un risarcimento o al rimborso delle spese?
A: Non esattamente un risarcimento danni, ma puoi ottenere il rimborso delle spese legali e di giudizio attraverso la liquidazione delle spese da parte della Commissione/Corte. In ambito tributario, il giudice quando accoglie il ricorso in genere condanna l’ente soccombente a rifondere le spese di lite (onorari dell’avvocato, contributo unificato, etc.), anche se talvolta compensa le spese (cioè ognuno paga le sue) soprattutto in caso di questioni controverse. Non c’è un risarcimento per lo stress o il tempo perso, purtroppo. In teoria, si potrebbe intentare un’azione per “danno da atto illegittimo” contro l’Amministrazione, ma è molto difficile da vincere a meno di casi eccezionali (tipo errore grave e colposo dell’ufficio). Quindi, realisticamente, se vinci ti prendi la soddisfazione di non pagare nulla e, se va bene, ti rimborsano quanto hai speso per difenderti (in tutto o in parte).

Q11: Dopo aver ricevuto l’accertamento, posso ancora chiedere una rateizzazione?
A: Sì, ma dipende dal contesto. Se non impugni e fai acquiescenza, paghi in 30 giorni con sanzioni ridotte di 1/3 ma senza rate (devi pagare in unica soluzione). Se impugni, l’accertamento non è immediatamente riscuotibile se non per 1/3 provvisorio, e in quella fase non c’è una vera rateazione (puoi semmai pagare il terzo provvisorio ed eventualmente chiedere rate su quello all’Agente Riscossione). Una volta che la pretesa diventi definitiva (dopo sentenza passata in giudicato o se decidi di pagare), la questione passa all’Agente della Riscossione, presso cui puoi chiedere la rateizzazione delle cartelle (piani fino a 72 rate mensili standard, o 120 rate in casi di comprovata difficoltà). Quindi, durante la pendenza del ricorso non rateizzi, ma puoi congelare (con sospensioni). Se fai adesione, invece, , l’adesione consente fino a 8 rate trimestrali (2 anni) o 16 rate (4 anni) se l’importo supera 50 mila euro. Queste condizioni di rateazione vengono fissate nell’atto di adesione. Dunque: rate subito solo con adesione; rate dopo con Riscossione se perdi o se lasci passare i termini.

Q12: Ho paura che mi mettano subito un’ipoteca o un pignoramento: possono farlo appena notificato l’accertamento?
A: No, non immediatamente. Dopo la notifica dell’accertamento, l’Agenzia Entrate deve attendere 30 giorni per l’eventuale pagamento o impugnazione. Trascorso tale termine, se non hai pagato né impugnato, l’atto diventa definitivo e viene inviato all’Agente della Riscossione, il quale emette una cartella e solo 60 giorni dopo la notifica della cartella (se rimane impagata) può iniziare misure esecutive come pignoramenti o iscrivere ipoteca su immobili. Quindi c’è comunque un iter che richiede diversi mesi. Se invece hai impugnato, allora l’importo è “congelato” fino alla sentenza di primo grado (salvo iscrivere provvisoriamente un terzo come dicevamo, ma per quello comunque l’Agente dovrebbe notificare una cartella o intimazione). L’ipoteca può essere iscritta dall’Agente solo per debiti già scaduti e sopra €20.000; il fermo amministrativo su veicoli sopra €1.000 di debito scaduto. Ma tutto questo è dopo l’emissione e notifica della cartella. Perciò nell’immediato post-accertamento, se ti muovi per tempo (ricorso e sospensione), non rischi esecuzioni. Attenzione però: se ignori l’accertamento e non paghi né impugni, nell’arco di qualche mese potresti trovarti cartelle e poi ipoteche/fermi. Quindi la tempestività serve anche a evitare brutte sorprese patrimoniali. L’Avv. Monardo, ad esempio, in casi urgenti ottiene sospensive in 48 ore dal giudice tributario per bloccare sul nascere qualsiasi atto esecutivo.

Q13: Cosa devo consegnare all’avvocato per valutare il mio caso?
A: Idealmente tutto il “fascicolo fiscale” del periodo oggetto di accertamento. In particolare:
– Copia dell’Avviso di Accertamento ricevuto (e degli eventuali allegati, ad es. prospetto ISA, calcoli, relazione illustrativa).
– Copia dell’invito al contraddittorio e delle tue eventuali memorie presentate, più qualsiasi verbale o esito del contraddittorio.
– La Dichiarazione dei Redditi relativa all’anno accertato, inclusi tutti i quadri (soprattutto il quadro dei dati ISA presentato).
– Le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti e seguenti, con relativi ISA, per avere un quadro di insieme (spesso serve per dimostrare trend o eccezioni).
– La situazione contabile dell’anno: bilancio (se azienda), conto economico, registri IVA, libro giornale, schede di mastro se disponibili – insomma le tue scritture, per capire se tornano e dove lo scostamento si è generato.
– Documenti giustificativi specifici: se hai già elementi in mano tipo fatture, contratti, perizie che spiegano il perché dei numeri strani, portali. Ad esempio: se il tuo magazzino è lievitato per un acquisto a fine anno, porta fattura di acquisto; se hai avuto un calo vendite per lavori stradali, procurati foto o articoli.
– Eventuali comunicazioni ricevute dal Fisco: ad esempio la lettera di anomalie ISA di cui dicevamo, o altre contestazioni minori.
Con questo materiale, il legale (e il suo consulente tecnico) potranno analizzare la vicenda. In aggiunta, fornisci anche un resoconto narrativo: racconta all’avvocato cosa pensi abbia causato il basso punteggio o i dati anomali. Spesso dettagli che a te sembrano insignificanti (es.: “quell’anno ho cambiato fornitore e sono passato a merce più scadente ma più economica…”) possono invece costituire la spiegazione perfetta di uno scostamento. Quindi condividi tutte le informazioni. Meglio dare un documento in più che uno in meno.

Q14: Ci sono dei precedenti di successo in casi simili al mio?
A: Sì, molti. Ad esempio, la Cassazione nel 2022 (sentenza 32326/2022) ha dato ragione a un’azienda che aveva uno scostamento lieve, ribadendo che servono gravi incongruenze . Nel 2025 la Cassazione (ord. 19574/2025) ha affermato un principio a tutela del contribuente, permettendo di dedurre costi presunti per abbattere ricavi accertati . Ci sono state inoltre Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) che hanno annullato accertamenti ISA: es. la CTR Lombardia n. 400/2022 che citavamo, o sentenze a Treviso, Padova, Bari… Queste decisioni spesso si basano sul fatto che il contribuente è riuscito a provare la validità del proprio operato. Nel 2018 un caso famoso (Cass. 27488/2018) annullò un accertamento perché il contribuente, ristoratore con ricavi bassi, provò che aveva ottenuto prezzi di fornitura eccezionalmente bassi (quindi poteva praticare prezzi bassi ai clienti senza evadere – aveva uno scontrino medio inferiore alla media, ma giustificato). Insomma, i giudici sono ben consci che strumenti come studi di settore e ISA vanno presi con le pinze. Accompagnato da un legale esperto, se hai delle buone ragioni fattuali, hai ottime probabilità di far valere il tuo diritto. L’importante è presentare il tutto nel modo giusto, secondo logica e diritto. Ecco perché guardare ai precedenti aiuta: ad esempio sapere che Cassazione richiede la “grave incongruenza” ti permette di dire “il mio caso non la presenta, dunque l’atto è illegittimo” con solida base giuridica.

Q15: Quanto dura in media un contenzioso tributario di questo tipo?
A: Dipende. Il primo grado di solito richiede 8-12 mesi circa (nelle Corti più rapide anche 6 mesi, in altre zone 18). Se vinci e l’Agenzia non appella, finisce lì. Se si va in secondo grado, aggiungi un altro 1-2 anni. Eventuale Cassazione altri 1-2 anni. Quindi nel peggiore dei casi potrebbero volerci 4-5 anni in totale. Tuttavia, considera due cose: 1) durante questo periodo, come detto, puoi ottenere sospensioni e non pagare nulla nell’attesa; 2) spesso, se il contribuente ottiene una vittoria netta in primo grado, l’Agenzia può scegliere di non proseguire o di proporre una transazione. In pratica, se il tuo caso è ben difeso sin da subito, è realistico sperare in una soluzione entro 1-2 anni. Ad esempio, un caso seguito dallo Studio Monardo nel 2023, relativo ad accertamento ISA per un artigiano, è stato vinto in primo grado in 9 mesi con annullamento totale e spese compensate – l’Agenzia non ha appellato e il cliente ha chiuso la vicenda in meno di un anno. Viceversa, casi molto complessi come quello dell’Alfa S.r.l. narrato prima possono trascinarsi oltre un decennio (ma lì c’erano ricorsi su ricorsi). Diciamo che mediamente 2 anni sono una stima ragionevole per risolvere la maggior parte delle liti tributarie (tra primo grado e appello).

Q16: Se ho altri debiti fiscali oltre a quello accertato, l’avvocato può aiutarmi a risolvere tutto insieme?
A: Assolutamente sì. Una delle forze di uno studio multidisciplinare come Studio Monardo & Partners è guardare la situazione debitoria a 360 gradi. Spesso chi subisce un accertamento ISA magari ha anche cartelle esattoriali pregresse, rate scadute, problemi con la banca, ecc. L’approccio integrato permette di coordinare le soluzioni: ad esempio, mentre il team tributarista impugna l’accertamento, il team specializzato in crisi d’impresa può attivare una procedura di sovraindebitamento per congelare tutte le azioni esecutive, compresa quella dell’accertamento, e proporre un piano di rientro globale. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi proprio per questo: può presentare un piano del consumatore o un accordo con i creditori che includa anche il nuovo debito fiscale. Ciò offre un duplice vantaggio: tempo (stop a pignoramenti, ipoteche nel frattempo) e soluzione strutturale (se il piano va a buon fine, i debiti vengono ridotti o cancellati). Anche istituti come la transazione fiscale in ambito concordatario consentono di stralciare parte dei debiti tributari. Quindi sì, un buon avvocato tributarista non si limita al singolo accertamento, ma ti aiuta a inserire quell’evento nel puzzle complessivo della tua situazione finanziaria, trovando la via migliore per uscirne. Lo scopo ultimo è liberarti dal peso dei debiti (o almeno renderlo sostenibile) affinché tu possa proseguire la tua attività o vita senza l’assillo del Fisco.

Q17: Devo continuare a applicare gli ISA in futuro se ho avuto problemi quest’anno?
A: Sì, finché rientri tra i soggetti obbligati, devi continuare a presentare il modello ISA ogni anno. Avere avuto un accertamento non ti esonera dall’applicare gli ISA nelle annualità successive. Anzi, paradossalmente, è ancora più importante che nei prossimi anni tu faccia molta attenzione nella compilazione e magari migliori il tuo punteggio. Per due ragioni: 1) Per evitare di diventare un “sorvegliato speciale” del fisco: se dimostri un trend di miglioramento (ad esempio adeguando i ricavi o correggendo prassi gestionali), riduci la probabilità di ulteriori accertamenti. 2) Perché un comportamento virtuoso futuro può essere argomento difensivo nel contenzioso in corso: poter dire al giudice “dopo quell’anno ho corretto il tiro e ora il mio ISA è 8” ti fa apparire come contribuente collaborativo e dà l’idea che quell’anno contestato fosse un’eccezione dovuta a cause particolari. In sintesi, non ignorare gli ISA dopo un accertamento: continua a compilarli al meglio, e se ritieni di non raggiungere la sufficienza, valuta di fare quegli aggiustamenti leciti (dichiarare volontariamente qualche componente positivo in più) per stare tranquillo. Ovviamente non devi forzare dati falsi, ma ad esempio potresti riorganizzare la gestione per migliorare certi indici (es.: ridurre magazzino a fine anno, ottimizzare i costi, ecc.). Consulta il tuo commercialista su come aumentare il punteggio ISA in modo legittimo: è una strategia di “prevenzione” per il futuro.

Q18: Serve il commercialista e l’avvocato per queste pratiche o basta uno dei due?
A: Idealmente servono entrambi in sinergia. Il commercialista è fondamentale nella fase pre-contenziosa e tecnica: ti aiuta a compilare correttamente gli ISA, a capire dove stanno le anomalie, prepara eventualmente le memorie da mandare all’Agenzia in contraddittorio dal punto di vista contabile, calcola gli scenari. L’avvocato tributarista è imprescindibile nella fase del ricorso e dell’eventuale processo: conosce procedure, termini, sa impostare i motivi di diritto, citare la giurisprudenza a tuo favore, eccepire i vizi formali, ecc. Inoltre l’avvocato può darti assistenza anche nel dialogo con il Fisco (adesione, conciliazione) dove c’è da negoziare. Uno studio integrato, come quello cui appartiene l’Avv. Monardo, ti mette a disposizione entrambi: spesso lavorano fianco a fianco un avvocato e un commercialista sul caso. Se proprio devi scegliere uno, per l’accertamento in sé direi l’avvocato (perché comunque il ricorso lo deve firmare un difensore abilitato). Ma il commercialista di fiducia non va escluso: lui conosce la tua contabilità e potrà fornire all’avvocato gli elementi tecnici chiave, magari partecipare come consulente tecnico. Dunque la risposta è: meglio entrambi, in squadra.

Q19: Durante il contraddittorio posso farmi assistere dal mio consulente?
A: Certamente. All’invito al contraddittorio puoi presentarti di persona, ma hai tutto il diritto di farti accompagnare e rappresentare da un professionista (commercialista, avvocato tributarista, ecc.). È anzi opportuno: un professionista sa come porgere le argomentazioni e come rispondere ai funzionari, magari evitando ammissioni inopportune o fornendo subito i riferimenti normativi giusti. Puoi anche delegare completamente il contraddittorio a un tuo procuratore (di solito l’avvocato), specie se è solo in forma scritta. Nel caso di riunione di persona, io consiglio: vai tu contribuente insieme al consulente, in modo che se i funzionari fanno domande specifiche sulla tua attività tu possa rispondere con cognizione di causa, ma lascia al consulente il discorso tecnico-fiscale. Questa formula “doppia voce” spesso funziona: tu porti la conoscenza pratica del tuo lavoro, il consulente traduce in linguaggio fiscale e giuridico quelle spiegazioni. Quindi sì, fatti assistere, non sei obbligato a fronteggiare da solo l’Agenzia (loro tipicamente sono in due: funzionario + capo reparto, tu porta il tuo rinforzo!).

Q20: Alla fine, conviene impugnare un accertamento ISA o è meglio pagare per non avere problemi?
A: Nella stragrande maggioranza dei casi, conviene impugnare. Perché gli accertamenti basati su ISA, come abbiamo visto, hanno diverse fragilità: spesso si vincono o si transano con notevoli riduzioni. Pagare subito vorrebbe dire accettare integralmente un’imposizione che magari è ingiusta o esagerata. A meno che l’importo contestato sia davvero piccolo e non valga la pena nemmeno del tempo del ricorso, oppure che tu ti renda conto di aver effettivamente evaso e tema conseguenze peggiori (ma anche lì, pagare non cancella eventuali reati se ci fossero, quindi il discorso non cambia molto). Impugnare ti dà quantomeno un potere negoziale: l’Agenzia potrebbe farsi avanti per una conciliazione offrendoti un abbattimento che altrimenti non avresti avuto. Inoltre, ricordiamolo, pagare non mette al riparo da futuri controlli su altri anni, anzi, potrebbe darti la nomea di “pollo da spennare” (ha pagato una volta senza fiatare, rifacciamoglielo). Mentre combattere e magari vincere crea un precedente che l’ufficio terrà presente (la prossima volta ci penseranno due volte, oppure verranno molto più cauti e propensi all’ascolto). Quindi, salvo rarissime eccezioni, difendersi conviene – da qui anche il titolo di questo articolo. Naturalmente poi ogni caso è a sé: la valutazione finale va fatta con il tuo avvocato e commercialista in base alla tua situazione economica, alla forza delle tue prove, ai costi della lite. Ma l’esperienza dello Studio Monardo insegna che spesso i contribuenti che si difendono ottenengono risultati migliori (annullamenti, riduzioni, dilazioni) di quelli che accettano passivamente le pretese fiscali.

Simulazione pratica – Caso reale semplificato

Per capire in concreto come si sviluppa una difesa da accertamento basato su dati ISA inattendibili, esaminiamo un caso di fantasia verosimile, ispirato alla realtà:

Contesto: Il Sig. Bianchi gestisce un negozio di abbigliamento. Nel 2024 dichiara ricavi per €80.000 con un reddito netto (dopo costi) di soli €5.000, in calo rispetto agli €20.000 di reddito del 2023. Compila il modello ISA e ottiene un punteggio di affidabilità 4,5 su 10, molto basso. Dal modello emergono anomalie: ad esempio, l’indice “Durata delle rimanenze” risulta incoerente (ha un magazzino finale di €50.000 per ricavi €80.000, rapporto alto). Inoltre l’“Indice di redditività per addetto” è bassissimo (ha 2 dipendenti e reddito quasi nullo).

Scenario: A giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate invia al Sig. Bianchi una segnalazione di anomalie ISA indicando incoerenze negli indici di liquidità e di rotazione delle scorte. Il commercialista di Bianchi predispone una risposta online spiegando che nel 2024 il negozio ha subito un evento eccezionale: un incendio nel magazzino a marzo 2024 che ha distrutto merce per €30.000. Viene allegata copia della denuncia ai Vigili del Fuoco e alla assicurazione. Questo spiega sia l’aumento di rimanenze finali (ha riassortito stock a fine anno) sia il calo dell’utile (ha buttato merce bruciata e affrontato spese straordinarie, in parte rimborsate solo nel 2025 dall’assicurazione).

Contraddittorio: Nonostante la spiegazione, a ottobre 2025 il Sig. Bianchi riceve un invito al contraddittorio. L’ufficio è perplesso perché vede comunque margini molto bassi. Al contraddittorio (dicembre 2025), Bianchi si presenta con l’avvocato. Viene ribadita la questione dell’incendio, aggiungendo anche un altro fattore: nel 2024 c’è stato l’arrivo di un concorrente (un outlet) a poca distanza, che ha costretto Bianchi ad abbassare i prezzi per non perdere troppi clienti, erodendo la marginalità. Si porta a supporto una relazione di un consulente che confronta i prezzi medi di vendita 2023 vs 2024 (risultano calati del 15%) e allega articoli di giornale locali sull’apertura dell’outlet. Il funzionario prende nota, ma lascia intendere che comunque lo scostamento dai parametri è elevato: secondo l’ISA, Bianchi con 2 dipendenti e quel magazzino avrebbe dovuto avere almeno €120.000 di ricavi e un reddito di €15.000; i suoi valori sono molto sotto.

Esito: A febbraio 2026, l’Agenzia emette un avviso di accertamento. Nell’atto riconosce l’incendio ma sostiene che “al netto di tale evento straordinario, permane una grave incongruenza: il ricarico applicato risulta del 20% contro un ricarico medio di settore del 100%; pertanto si ritiene che parte delle vendite non siano state correttamente dichiarate”. L’ufficio in pratica stima che Bianchi abbia sottratto ricavi. Quantifica maggiori ricavi per €40.000, su cui calcola €10.000 di IVA evasa e €10.000 di reddito imponibile in più (circa €2.500 di IRES evasa). Sanzioni: 90% di €12.500 ≈ €11.250, più €500 di sanzione fissa per dati ISA infedeli (secondo loro Bianchi avrebbe dovuto indicare nelle note l’evento incendio, cosa discutibile). Totale con interessi: ~€25.000.

Difesa in giudizio: L’avvocato di Bianchi prepara ricorso entro 60 giorni. Eccepisce subito mancata motivazione: l’atto non spiega perché i chiarimenti sull’incendio e sul concorrente non eliminino la presunzione (in effetti l’ufficio ha solo detto “permane incongruenza”, senza controargomentare davvero). Poi entra nel merito: evidenzia che il calcolo di €40.000 di ricavi omessi è arbitrario, perché l’ufficio si basa sul ricarico medio di settore 100% quando Bianchi ha dimostrato di aver applicato sconti eccezionali (ricarico reale 20%). Porta una perizia giurata di un commercialista che recalcola il reddito atteso tenendo conto dell’incendio e del calo prezzi: risulterebbe che anzi Bianchi nel 2024 ha dichiarato persino qualcosa in più del dovuto (ha chiuso con poco utile ma almeno non in perdita). Si unisce dichiarazione di un cliente storico che conferma: “nel 2024 il negozio Bianchi faceva sconti tutto l’anno per competere con l’outlet”. Si richiama Cassazione 32326/2022 sulla necessità di grave incongruenza, sostenendo che qui non c’è grave incongruenza ingiustificata, ma incongruenza spiegata da cause oggettive. Si chiede l’annullamento integrale.

Sviluppo: La Corte di Giustizia Tributaria, a luglio 2026, accoglie il ricorso di Bianchi. Nelle motivazioni scrive che l’accertamento è inficiato: primo, perché l’ufficio non ha considerato adeguatamente l’impatto dell’incendio (voce straordinaria) e ha ignorato la documentazione sul calo prezzi; secondo, perché in ogni caso l’accertamento si fonda su un mero raffronto con indici medi, senza altre prove (presunzione semplice non elevabile a prova, citando Cass. 26357/2024) . Dichiara dunque nullo l’atto. Le spese di lite sono compensate (nessuno paga). Bianchi tira un sospiro di sollievo: quei €25.000 non li dovrà pagare.

Analisi dell’esempio: Vediamo che la chiave vincente è stata la prova concreta portata (incendio documentato, concorrenza documentata) che ha reso ragionevole il perché di quei dati “strani”. L’ufficio non è riuscito a smontare tali giustificazioni, limitandosi a insistere sui parametri standard – atteggiamento che i giudici ormai censurano. Se Bianchi non avesse dato spiegazioni, probabilmente l’esito sarebbe stato diverso (avrebbe perso e dovuto pagare). Se non avesse avuto incendi o altro, sarebbe stato più difficile vincere. Ogni caso ha le sue peculiarità, ma questo mostra che dati ISA inattendibili si possono ribaltare dimostrando che invece attendibili lo erano eccome considerando la situazione reale del contribuente.

Conclusione

Nel 2026, fronteggiare un accertamento fiscale motivato da dati ISA considerati “non attendibili” è una sfida impegnativa ma tutt’altro che persa in partenza. Abbiamo visto come, dietro un punteggio basso o un’anomalia segnalata dagli indici, possano celarsi circostanze concrete e legittime che spiegano le difformità senza implicare alcuna evasione. La chiave di volta per il contribuente sta nel non subire passivamente le conclusioni statistiche, ma nel ribaltare la prospettiva: dimostrare con fatti e documenti la propria realtà economica, contestare la valenza probatoria automatica delle medie di settore e far valere tutti i vizi procedurali che eventualmente inficiano l’operato dell’ufficio.

In questo articolo abbiamo evidenziato i punti cardine delle difese legali: dalla necessità della “grave incongruenza” alle garanzie del contraddittorio obbligatorio, dal valore di mera presunzione semplice degli ISA (incapaci da soli di reggere un accertamento) , fino alla possibilità di far valere ogni prova contraria e di ricorrere a strategie alternative (adesioni, conciliazioni, rottamazioni, piani di rientro). Abbiamo sottolineato l’importanza di agire tempestivamente e con professionalità: un accertamento del genere, se affrontato subito con le giuste mosse, spesso è annullabile o comunque riducibile attraverso strumenti di tutela del contribuente.

Il messaggio conclusivo per chi si trova dall’altro lato – ossia per il debitore fiscale colpito da un simile atto – è di non farsi paralizzare dalla paura o dall’incertezza. Agire prontamente è fondamentale. Ogni fase offre opportunità: il contraddittorio per prevenire, il ricorso per contestare, la sospensiva per prendere fiato, le procedure di composizione per ristrutturare i debiti. L’importante è attivarsi con l’assistenza giusta.

A tal proposito, le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team multidisciplinare si rivelano determinanti: grazie all’esperienza nei contenziosi tributari e nella gestione della crisi debitoria, sono in grado di intervenire a 360 gradi. Possono bloccare sul nascere azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi), impugnare efficacemente gli atti in tribunale, negoziare soluzioni ad hoc con l’Erario e, se necessario, attivare procedure di salvaguardia del patrimonio del contribuente. Il loro approccio unisce rigore legale, conoscenza tecnica dei numeri e comprensione delle esigenze pratiche del cliente: esattamente ciò che serve per trasformare un brutto avviso dell’Agenzia delle Entrate in un problema risolvibile.

In definitiva, un accertamento fiscale per dati ISA non attendibili non è una condanna senza appello. Con le giuste strategie, può diventare un ostacolo superabile, talvolta persino un’opportunità per rimettere in ordine la propria posizione fiscale complessiva. L’importante è non aspettare che sia troppo tardi: reagire, informarsi, farsi aiutare. Ogni euro, ogni documento, ogni giorno possono fare la differenza tra subire una richiesta ingiusta o uscirne indenni e più forti di prima.

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