Concordato Minore 2026: Guida Legale Pratica Per Imprese Sotto Soglia

Introduzione

Il concordato minore è uno strumento legale chiave per gli imprenditori “sotto soglia” e i lavoratori autonomi schiacciati dai debiti, che consente di ristrutturare le obbligazioni senza dover chiudere l’attività. In un contesto economico incerto, micro-imprese, ditte individuali, professionisti e artigiani rischiano spesso pignoramenti dei beni personali o il blocco dell’attività a causa di debiti con banche, fornitori, Fisco o INPS . La procedura di concordato minore, introdotta nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e aggiornata a gennaio 2026, offre una via d’uscita concreta: permette di congelare le azioni esecutive, rinegoziare i debiti in modo sostenibile e ripartire liberati dai debiti residui (esdebitazione) al termine del piano omologato .

Perché questo tema è urgente e importante? Senza un intervento tempestivo, la crisi di liquidità di una piccola impresa può degenerare rapidamente: si rischiano fallimenti personali, chiusura forzata dell’attività e persino la perdita della casa di abitazione. Al contrario, attivare subito la procedura di concordato minore comporta numerosi vantaggi per il debitore in difficoltà:

  • Protezione immediata del patrimonio: il tribunale, con il decreto di apertura, può sospendere tutti i pignoramenti in corso e vietare nuovi sequestri sui beni dell’imprenditore . Ciò significa che i creditori non possono procedere con esecuzioni individuali durante la procedura, mettendo al riparo sia i beni strumentali dell’impresa sia gli asset familiari essenziali (ad esempio l’abitazione principale).
  • Continuità aziendale garantita: il concordato minore nasce per consentire al debitore di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale anche mentre si risana la situazione debitoria . Questo tutela fornitori, dipendenti e clienti, evitando l’interruzione brusca del business. La legge privilegia soluzioni in continuità e relega la liquidazione a ipotesi residuali, proprio per salvaguardare l’avviamento e i posti di lavoro.
  • Salvaguardia della prima casa: grazie alla recente riforma (D.Lgs. 136/2024), il debitore può mantenere il pagamento del mutuo sulla casa di abitazione durante il concordato minore. L’art. 75, comma 2-bis CCII, introdotto nel 2024, consente infatti di proseguire le rate del mutuo ipotecario sulla prima casa, previa autorizzazione del giudice, senza pregiudicare gli altri creditori . In tal modo si evita che la procedura concorsuale comporti automaticamente la vendita forzata dell’abitazione, elemento cruciale per la serenità familiare.
  • Procedure ordinate e rispetto delle regole: la Cassazione, con sentenza n. 28574/2025, ha chiarito che anche nel concordato minore vale il principio di parità di trattamento dei creditori (par condicio) . Ciò implica che il piano non può discriminare arbitrariamente tra creditori privilegiati e chirografari: ogni proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione prevista dal codice civile e dal CCII, pena l’inammissibilità . Questa certezza giurisprudenziale tutela il debitore onesto da potenziali abusi, ma al contempo impone di strutturare la proposta con rigore tecnico.
  • Alternativa alle soluzioni liquidatorie drammatiche: rispetto alla liquidazione controllata (cioè la procedura liquidatoria fallimentare per i “non fallibili”), il concordato minore consente di limitare la dismissione dei beni e di ripagare i creditori in percentuale attraverso un piano di rientro sostenibile. In altre parole, offre una soluzione meno traumatica e più costruttiva della semplice liquidazione dei beni, riducendo anche l’impatto psicologico della crisi sul debitore.

Come professionista, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo comprende bene l’importanza di queste tutele e si è dedicato con il suo staff multidisciplinare ad assistere debitori sovraindebitati in tutta Italia.

Chi sono l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con consolidata esperienza nel diritto bancario, tributario e nelle procedure da sovraindebitamento . Coordina un team multidisciplinare di avvocati e dottori commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale, offrendo competenze integrate in materia finanziaria e fiscale . Tra i titoli professionali più rilevanti dell’Avv. Monardo e del suo staff possiamo evidenziare:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (ai sensi della L. 3/2012) . Ciò significa che l’avv. Monardo è autorizzato ad assumere il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o gestore nelle procedure di concordato minore, occupandosi di verificare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano del debitore.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) , con funzione di garante terzo dell’imparzialità. In pratica, può essere nominato dal tribunale per redigere la relazione particolareggiata e attestare la convenienza della proposta ai creditori. Avere un OCC interno al team è un grande vantaggio: permette di seguire dall’interno tutto l’iter tecnico della procedura.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . L’avv. Monardo è abilitato a svolgere l’incarico di esperto nella composizione negoziata della crisi, la procedura stragiudiziale introdotta nel 2021, affiancando l’imprenditore nelle trattative con banche e creditori per prevenire l’insolvenza. Questo know-how negoziale si rivela utile anche nel concordato minore per trattare accordi con creditori strategici.
  • Coordinatore di professionisti bancari e tributari a livello nazionale . Lo studio Monardo vanta specialisti in diritto bancario (per questioni di usura, anatocismo, contenziosi bancari) e in diritto tributario (cartelle esattoriali, contenzioso fiscale), ambiti spesso coinvolti nelle crisi da sovraindebitamento. L’approccio multidisciplinare garantisce soluzioni complete e su misura per ogni aspetto del caso.

Grazie a questa squadra integrata, l’avv. Monardo e il suo staff possono assisterti concretamente in ogni fase: dall’analisi preliminare dell’atto che ti è stato notificato (ad esempio una cartella esattoriale o un pignoramento) fino alla presentazione del ricorso in tribunale; dalla richiesta di sospensione immediata delle procedure esecutive, alle trattative con banche e Fisco per trovare un accordo sostenibile; dalla strutturazione di piani di rientro a lungo termine, fino alla difesa tecnica in giudizio per l’omologazione del concordato . Il tutto con l’obiettivo di mettere in sicurezza il tuo patrimonio e di azzerare o ridurre drasticamente i debiti in tempi brevi e con soluzioni legali concrete.

👉 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata sulla tua situazione debitoria. Spiegaci il tuo caso: l’Avv. Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti analizzeranno la documentazione e ti proporranno la strategia più efficace per bloccare sul nascere pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o azioni esecutive, guidandoti passo passo verso la liberazione dai debiti.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere al meglio il funzionamento del concordato minore nel 2026, è necessario partire dal quadro normativo di riferimento e dalle più recenti interpretazioni giurisprudenziali. Questo istituto nasce nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ed è stato oggetto di importanti riforme legislative nel 2020, 2022 e 2024. Contestualmente, sono intervenute pronunce significative dei tribunali e della Corte di Cassazione che ne hanno delineato i confini applicativi. Di seguito riepiloghiamo le fonti normative italiane ufficiali e le sentenze chiave da conoscere (Cassazione, Corti d’Appello, Tribunali), nonché i provvedimenti amministrativi rilevanti (circolari dell’Agenzia Entrate sulle definizioni agevolate).

1.1 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Artt. 74–83

La disciplina principale del concordato minore è contenuta nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), entrato in vigore definitivamente dal 15 luglio 2022 . Nel Titolo IV del CCII, dedicato agli strumenti di regolazione della crisi, il Capo II (artt. 74–83) disciplina le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, tra cui appunto il concordato minore . Ecco in sintesi cosa prevedono le norme essenziali di questo Capo:

  • Art. 74 CCII – Proposta di concordato minore: stabilisce che i debitori in stato di sovraindebitamento appartenenti alle categorie elencate nell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII (imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa e altri soggetti non fallibili) possono presentare ai creditori una proposta di concordato minore . Requisito chiave: la proposta è ammessa solo se consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale del debitore, oppure – se non c’è continuità – se offre un apporto di risorse esterne che aumenti in misura “apprezzabile” la soddisfazione dei creditori . Il piano di concordato minore ha contenuto libero nelle forme di ristrutturazione (può prevedere qualsiasi modalità di soddisfacimento, anche parziale, dei crediti, compresa la suddivisione in classi) , ma – come vedremo – questa libertà non può tradursi in violazione delle priorità di legge tra i creditori. Le norme del concordato preventivo “maggiore” si applicano in quanto compatibili (art. 74, co.4 CCII), creando così un raccordo tra le due procedure.
  • Art. 75 CCII – Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati: elenca i documenti che devono essere allegati dal debitore al ricorso di concordato minore, tra cui: il piano e la proposta, i bilanci o dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni, l’elenco dei creditori con eventuali garanzie, l’inventario dei beni, le certificazioni sui redditi del debitore e della famiglia, ecc. . Inoltre, l’art. 75 consente espressamente che i crediti privilegiati possano essere soddisfatti anche solo parzialmente, purché il piano garantisca a ciascun creditore privilegiato almeno il valore di realizzo che otterrebbe in una liquidazione . Si tratta del c.d. principio di convenienza: non si può falcidiare un creditore privilegiato oltre ciò che perderebbe comunque liquidando i beni gravati dal privilegio. Novità importante: il comma 2-bis dell’art. 75 – introdotto dal correttivo del 2024 – consente al debitore di continuare a pagare le rate del mutuo ipotecario sulla propria abitazione principale durante la procedura . Questa previsione tutela la prima casa: se il debitore è in regola con le rate scadute (o ottiene l’autorizzazione del giudice), può mantenere il mutuo e non perdere l’immobile, a condizione che ciò non arrechi pregiudizio agli altri creditori (ad esempio drenando risorse che avrebbero potuto soddisfarli).
  • Art. 76 CCII – Presentazione della domanda e attività dell’OCC: prevede che il ricorso per concordato minore sia presentato tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . L’OCC, o il gestore nominato, deve redigere una relazione particolareggiata allegata alla domanda, in cui descrive le cause dell’indebitamento, verifica la completezza e attendibilità della documentazione e valuta in modo indipendente la fattibilità e convenienza del piano per i creditori . Inoltre, l’art. 76 impone all’OCC di comunicare all’Agente della Riscossione e agli uffici fiscali l’avvio della procedura, per acquisire l’esatto importo del debito tributario e verificare eventuali accertamenti pendenti . Effetto automatico della presentazione della domanda: il deposito del ricorso sospende il corso degli interessi convenzionali o legali sui debiti chirografari fino alla chiusura della procedura (salvo che per i crediti garantiti da pegno o ipoteca, sui quali gli interessi continuano a maturare nei limiti della garanzia) .
  • Art. 77 CCII – Inammissibilità della domanda: elenca tassativamente le cause di inammissibilità del ricorso di concordato minore. La domanda viene dichiarata inammissibile se mancano i documenti essenziali di cui agli artt. 75 e 76 (piano, elenco debiti, relazione OCC, ecc.), oppure se il debitore non possiede i requisiti soggettivi (ad esempio supera le soglie dimensionali e quindi sarebbe fallibile), o se ha già beneficiato di una procedura di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti . Inoltre, ogni atto in frode ai creditori compiuto dal debitore (es. aver distratto/occultato beni per sottrarli ai creditori) comporta inammissibilità . In pratica, chi ha presentato un concordato minore deve essere trasparente e leale: se emergono manovre fraudolente o se aveva già ottenuto un’esdebitazione di recente, il tribunale non ammetterà la procedura.
  • Art. 78 CCII – Procedimento: disciplina la fase successiva al deposito della domanda. Se il ricorso è completo e ammissibile, il tribunale apre la procedura con decreto . Nel decreto di apertura il giudice: (1) dichiara aperto il concordato minore e ordina che ne sia data comunicazione a tutti i creditori; (2) può stabilire la sospensione delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi pendenti, impedendo anche la costituzione di nuove ipoteche o pegni sui beni del debitore ; (3) assegna un termine (solitamente non oltre 30 giorni dall’apertura) ai creditori per comunicare la propria adesione alla proposta ; (4) nomina formalmente l’OCC/gestore (se non era già stato nominato in via provvisoria) e un eventuale giudice delegato; (5) fissa la data dell’udienza di omologazione. Durante la procedura, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza autorizzazione del giudice sono inefficaci , a tutela dei creditori (similmente a quanto avviene nel concordato preventivo).
  • Art. 79 CCII – Maggioranza per l’approvazione: il concordato minore, a differenza del piano del consumatore, richiede il voto favorevole dei creditori. La proposta si considera approvata se ottiene il sì di crediti che rappresentino la maggioranza dell’ammontare dei crediti ammessi al voto . In altre parole, serve oltre il 50% del totale dei crediti votanti. Alcune regole particolari: i creditori privilegiati che sono soddisfatti integralmente dal piano non votano (perché il loro diritto non è inciso), mentre i privilegiati falcidiati votano per la parte di credito degradata a chirografo . Esempio: se un creditore ipotecario ha €100.000 di credito e il piano prevede di pagargliene €60.000 (60%), subisce una falcidia del 40%, quindi vota per quel 40% come chirografario . Inoltre, la legge introduce una tutela contro il “creditore dominante”: se un singolo creditore detiene da solo più del 50% dei crediti (si pensi a una banca o all’Erario con debiti fiscali), è richiesta anche la maggioranza per teste, ovvero che alla proposta aderisca la maggioranza numerica dei creditori (oltre alla maggioranza in valore) . Questa doppia maggioranza evita che un unico grande creditore decida da solo le sorti della procedura. Infine, elemento cruciale: il silenzio-assenso. L’art. 79 prevede che il creditore che non comunica il proprio voto entro il termine fissato si considera aderente alla proposta . Questo meccanismo agevola moltissimo il debitore: l’inerzia dei creditori non viene conteggiata come dissenso (che renderebbe difficilmente raggiungibile il 51%), bensì come voto favorevole . Nella pratica, se molti creditori non rispondono (cosa frequente), tali silenzi si sommano ai voti favorevoli rendendo più facile superare la soglia di maggioranza .
  • Art. 80 CCII – Omologazione: disciplina la fase finale di omologazione da parte del tribunale. Il giudice, ricevuti gli esiti della votazione, omologa il concordato minore con sentenza se verifica che tutto sia regolare: ammissibilità giuridica rispettata, fattibilità economica del piano e raggiungimento della maggioranza richiesta . In sede di omologa, il tribunale valuta anche la convenienza del piano per i creditori dissenzienti: se qualcuno ha votato contro eccependo di ricevere troppo poco, il giudice può comunque omologare d’ufficio la proposta purché accerti che quel creditore otterrebbe in liquidazione un importo non superiore a quanto offerto dal piano . Questa è una forma di cram down generale: tutela la maggioranza favorevole, impedendo a un singolo dissenziente di bloccare tutto se comunque la proposta è più vantaggiosa dell’alternativa liquidatoria. L’art. 80, comma 3, ha introdotto inoltre uno speciale cram down fiscale per superare il dissenso dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (Agenzia Entrate, INPS, etc.) in determinate condizioni . In particolare, se il Fisco o un ente pubblico, titolare di una larga parte dei crediti, vota no ma: (a) senza quel “no” la maggioranza verrebbe raggiunta; (b) il piano offre a tali enti più di quanto otterrebbero dalla liquidazione; e (c) il rifiuto del Fisco appare ingiustificato secondo criteri di ragionevolezza, allora il tribunale può omologare lo stesso il concordato, come se il voto pubblico fosse favorevole . Si tratta di una deroga importante: evita che un’opposizione pretestuosa del Fisco (magari dettata da rigidità burocratiche) vanifichi una ristrutturazione che in realtà conviene anche all’Erario. Attenzione però: se invece il no del Fisco è motivato da valide ragioni (es. la percentuale offerta è oggettivamente troppo bassa rispetto ad altri creditori, o il debitore ha avuto condotte fiscali gravemente scorrette), il giudice non potrà omologare contro il parere dell’ente . La Corte d’Appello di Venezia, con decreto del 10 ottobre 2024, ha ad esempio negato l’omologa in un caso in cui l’Agenzia Entrate (titolare addirittura del 98% dei crediti) aveva votato contro una proposta che offriva solo il 5% di pagamento: l’Appello ha ritenuto quel no giustificato, stante la irrisorietà dell’offerta e il fatto che il debitore stava cercando di cancellare quasi solo debiti fiscali . Questo dimostra che il cram down pubblico non è automatico: si applica solo quando il rifiuto del Fisco è chiaramente irragionevole rispetto al beneficio che il piano gli riconosce. In caso di diniego dell’omologa, infine, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive (quindi i creditori possono riprendere le azioni) e chiude la procedura , di solito aprendo contestualmente la liquidazione controllata del debitore.

1.2 Aggiornamenti legislativi 2020–2024 e diritto UE

Il Codice della crisi è stato oggetto di vari correttivi normativi che hanno inciso anche sul concordato minore. Ricordiamo i principali:

  • D.Lgs. 147/2020 (Correttivo “bis”): ha esteso la portata dell’art. 33 CCII – norma che regola gli effetti della chiusura dell’attività del debitore – anche al concordato minore . In particolare, venne precluso l’accesso al concordato minore ai debitori cancellati dal Registro delle Imprese. Questa previsione ha fatto discutere, perché sembrava impedire all’imprenditore individuale che avesse cessato l’attività di utilizzare la procedura (proprio colui che spesso ne avrebbe più bisogno dopo aver chiuso la ditta). Come vedremo, la giurisprudenza del 2025 ha poi interpretato tale divieto in senso restrittivo per evitare vuoti di tutela.
  • D.Lgs. 83/2022 (Correttivo “Insolvency”): ha adeguato il CCII alla Direttiva UE 2019/1023 in materia di ristrutturazioni e insolvenza. Per quanto riguarda il concordato minore, il 2022 ha portato alcune modifiche tecniche (ad es. semplificazioni procedurali e maggiore armonizzazione con le regole europee), ma la riforma più incisiva è arrivata nel 2024.
  • D.Lgs. 136/2024 (Correttivo “ter”): entrato in vigore il 28 settembre 2024, è intervenuto significativamente sul concordato minore . Tra le novità: ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 75 (tutela della casa principale, come detto sopra) e ha chiarito il concetto di “contenuto libero” della proposta, eliminando possibili fraintendimenti. In particolare l’art. 74, comma 3 CCII, che parlava di proposta a contenuto libero, è stato riformulato per sottolineare che la libertà riguarda le forme di soddisfacimento (anche parziale) dei crediti, ma non autorizza affatto deroghe all’ordine delle prelazioni . Inoltre, il correttivo-ter ha reso obbligatoria la formazione di classi di creditori solo per i creditori muniti di garanzie personali (es. fideiussori) , innovazione volta a tutelare i garanti esterni: in pratica, i creditori garantiti da terzi devono essere trattati in classi specifiche, perché una falcidia a loro imposta nel concordato minore impatta sui garanti (che restano obbligati per la quota tagliata). Questa modifica garantisce maggiore chiarezza nel piano. Da ultimo, il D.Lgs. 136/2024 ha confermato l’applicabilità del concordato minore anche ai casi di debiti misti (parte personali, parte d’impresa), come spiegheremo a breve parlando dei soggetti beneficiari.
  • Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive): il diritto euro-unitario ha influenzato molto la riforma italiana. La direttiva ha richiesto agli Stati membri di prevedere procedure efficaci di ristrutturazione preventiva per imprese e imprenditori in difficoltà, incoraggiando la seconda chance. Il concordato minore, pur rivolto ai “piccoli”, risponde a questa logica. La Cassazione ha richiamato la direttiva in alcune pronunce, sottolineando l’analogia di principi tra concordato minore e concordato preventivo ordinario . Ad esempio, nel ribadire il rispetto della par condicio, la Suprema Corte ha evidenziato che il concordato minore è una procedura concorsuale con finalità di risanamento in linea con l’ordinamento UE, e come tale soggiace ai medesimi principi di ordine pubblico (tutela pari dei creditori, salvezza dei crediti fiscali salvo diverso accordo, ecc.).

1.3 Giurisprudenza recente: sentenze chiave (2024–2025)

In questi primi anni di applicazione del nuovo Codice della crisi, la giurisprudenza ha svolto un ruolo fondamentale per delineare requisiti e limiti del concordato minore. Ecco una selezione delle decisioni più autorevoli e recenti da conoscere, emesse da Corte di Cassazione e giudici di merito, che chiariscono punti controversi:

  • Cass. civ. Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574: pietra miliare sul contenuto del piano. La Corte di Cassazione ha affermato in linea di principio che il piano di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e l’ordine delle cause di prelazione, analogamente a quanto avviene nel concordato preventivo . In pratica non è ammessa alcuna deroga alla par condicio creditorum: il debitore non può trattare nello stesso modo creditori di grado diverso (privilegiati vs chirografari) se la legge non lo consente . La violazione di tali regole è motivo di inammissibilità della proposta, rilevabile d’ufficio già in fase iniziale (senza aspettare l’omologazione) . La Cassazione sottolinea che l’elenco delle cause di inammissibilità dell’art. 77 CCII non è esaustivo, poiché una proposta che “esula dal paradigma concordatario” – ad esempio parificando indebitamente tutti i creditori al 5% indistintamente – è intrinsecamente inammissibile perché contraria a norme di ordine pubblico concorsuale . Questo arresto impone dunque ai debitori e ai loro consulenti grande attenzione: “contenuto libero” non significa “libertà di stravolgere le prelazioni”. Il legislatore, con il correttivo 2024, ha infatti tolto dal testo quella frase ambigua, a conferma dell’interpretazione restrittiva data dalla Cassazione . In sintesi, oggi una proposta di concordato minore che preveda – poniamo – di pagare ipotecari e chirografari tutti al 10% indistintamente, senza soddisfare integralmente i privilegi, verrà bocciata a priori dal tribunale.
  • Cass. civ. Sez. I, 6 febbraio 2024, n. 2963: questa sentenza (d’inizio 2024) si è espressa sempre sul tema del rispetto delle prelazioni, ribadendo che nel concordato minore in continuità il rispetto dei privilegi è inderogabile . Eventuali trattamenti che alterino l’ordine legale dei crediti comportano l’inammissibilità della proposta. La decisione ha così anticipato i principi poi confermati da Cass. 28574/2025, evidenziando come già i primi casi avessero visto debitori tentare soluzioni “creative” bocciate dai giudici.
  • Cass. civ., ord. 23 giugno 2025, n. 17481: ha stabilito un importante principio processuale: contro il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di concordato minore non è ammesso ricorso diretto in Cassazione ex art. 111 Cost., in quanto tale atto non ha natura decisoria definitiva . In altre parole, se il tribunale rigetta l’istanza perché inammissibile, il debitore non può impugnare subito in Cassazione, ma dovrà eventualmente proporre reclamo alla Corte d’Appello. Questa pronuncia chiarisce il percorso corretto di impugnazione, evitando ricorsi impropri alla Suprema Corte nelle fasi interlocutorie.
  • Tribunale di Oristano, sent. 19 novembre 2024: interessante decisione di merito in tema di apporto esterno. Il tribunale sardo ha rigettato l’omologa di un concordato minore liquidatorio ritenendo insufficiente l’attivo offerto rispetto a quello ricavabile da una liquidazione . In particolare ha osservato che la proposta non presentava quel “incremento apprezzabile” richiesto dall’art. 74, co. 2 CCII: la finanza esterna promessa non aggiungeva un beneficio tangibile per i creditori. Inoltre, Oristano ha precisato che la formazione di classi nel concordato minore non è obbligatoria salvo che per i creditori garantiti personalmente (coerente con la riforma 2024), e ha sottolineato come solo un apporto significativo di risorse nuove può giustificare l’omologazione di un piano meramente liquidatorio .
  • Tribunale di Verona, Sez. II civ., decreto 17 agosto 2025 (Giud. Lanni): una delle pronunce più citate sul concetto di “misura apprezzabile” dell’apporto esterno. Verona ha suggerito un criterio quantitativo: pur non essendoci soglie fisse nel concordato minore, ci si può ispirare alla percentuale minima del 10% prevista per i concordati preventivi liquidatori ordinari (art. 84 CCII) come riferimento . Un aumento dell’attivo anche leggermente inferiore al 10% può ritenersi apprezzabile, ma non deve discostarsi troppo da quell’ordine di grandezza . Indicativamente, Verona suggerisce che un apporto esterno pari a circa 5–10% del valore di liquidazione dei beni possa soddisfare la legge . Meno del 5% probabilmente no. Quindi, chi prepara un concordato minore liquidatorio sa che dovrà mettere sul piatto risorse fresche almeno pari a ~un decimo del patrimonio liquidabile per superare il vaglio . Ad esempio, se dalla liquidazione “semplice” dei beni i creditori recupererebbero 50, nel concordato minore liquidatorio dovrebbero arrivare almeno 55–60 grazie a capitali di terzi . In assenza di tale “bonus” economico, i tribunali dichiarano la proposta inammissibile ex art. 77 CCII . Questo orientamento, in linea con un precedente del Tribunale di Avellino (decr. 28 febbraio 2025) , pone una soglia di buon senso molto utile in pratica.
  • Corte d’Appello di Campobasso, sent. 6 ottobre 2025, n. 306: ha risolto il dubbio sui debitori ex-imprenditori individuali. La Corte ha affrontato il caso di un imprenditore commerciale individuale cancellato dal registro imprese che aveva chiesto un concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna . Il tribunale gli aveva negato accesso, applicando rigidamente l’art. 33 CCII (come modificato nel 2020) che vieta il concordato all’imprenditore cancellato. La Corte d’Appello di Campobasso invece ha ribaltato quella decisione, ritenendo che escludere l’ex imprenditore individuale dalla procedura sarebbe incostituzionale e discriminatorio, e consentendogli l’accesso purché presenti l’apporto esterno richiesto (art. 74, co.2) . Si è evidenziato che negare la procedura a chi ha chiuso la partita IVA significherebbe privarlo di ogni possibilità di liberarsi dei debiti, in violazione del principio di uguaglianza e della finalità sociale dell’esdebitazione. Questa pronuncia autorevole conferma un orientamento “costituzionalmente orientato” già espresso da vari tribunali (es. Trib. Vicenza, Trib. Ancona, Trib. Modena nel 2025) : l’imprenditore individuale cessato può accedere al concordato minore (quantomeno liquidatorio) in quanto come persona fisica resta obbligato dei debiti e meritevole di una soluzione, diversamente dall’impresa collettiva cancellata che si estingue. Alla luce di ciò, oggi un piccolo imprenditore che chiude bottega e rimane pieno di debiti può comunque rivolgersi alla procedura da sovraindebitamento per ottenere l’esdebitazione, superando la lettera rigida della norma.

1.4 Definizioni agevolate fiscali e circolari dell’Agenzia Entrate

In parallelo alla normativa concorsuale, negli ultimi anni il legislatore fiscale ha introdotto varie misure agevolative per la definizione dei debiti tributari e contributivi. Queste possono incidere indirettamente sulla gestione di un concordato minore, perché consentono di ridurre il carico fiscale prima o durante la procedura, facilitando il raggiungimento della convenienza del piano. Le principali da segnalare, aggiornate al 2025-2026, sono:

  • Rottamazione dei ruoli (“Rottamazione-quater” – L. 197/2022, commi 231–252): permette di definire le cartelle esattoriali affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora . Il pagamento può essere rateizzato fino a 18 rate in 5 anni. Questa misura, se sfruttata dal debitore, può ridurre drasticamente il debito fiscale (spesso il più gravoso). Ad esempio, se un imprenditore ha €50.000 di cartelle per IVA e IRPEF, aderendo alla rottamazione potrebbe dover pagarne magari €30.000 senza sanzioni, diminuendo il passivo erariale da inserire nel concordato minore. Ciò rende più facile dimostrare che il piano è conveniente e aumenta le chance che l’Erario voti a favore (essendo il debito già “scontato”).
  • Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti (D.L. 34/2023 conv. L. 197/2023): ha consentito nel 2023 di definire i ricorsi tributari pendenti pagando un importo ridotto a seconda del grado di giudizio e dell’esito (ad esempio 90% se si è perso in primo grado, 40% se si è vinto in primo grado, etc.). Anche se misura temporanea, chi ne ha beneficiato ha potuto ridurre il debito fiscale litigioso prima del concordato.
  • Definizione agevolata degli avvisi di accertamento (D.Lgs. 119/2018): stabilmente, la legge consente in taluni casi di chiudere gli accertamenti fiscali con adesione o conciliazione pagando le sole imposte e interessi, con stralcio integrale delle sanzioni . Un OCC accorto valuterà se il debitore ha accertamenti definibili in tal modo, così da abbattere il debito tributario e facilitare la fattibilità del piano concordatario.
  • Circolare Agenzia Entrate n. 24/E del 20 luglio 2023: l’Amministrazione finanziaria ha emanato questa importante circolare per fornire indicazioni sulla gestione dei crediti fiscali nei concordati minori . La circolare chiarisce che l’Erario può aderire alle proposte di concordato minore accettando anche un pagamento parziale delle imposte, a patto che il trattamento offerto risulti conveniente rispetto alla liquidazione . Si conferma inoltre che, in linea con la direttiva UE, anche l’IVA (tradizionalmente intoccabile) può essere falcidiata nel concordato minore se la procedura viene omologata . Questo è un cambiamento epocale rispetto al passato (quando l’IVA doveva essere pagata integralmente salvo accordi speciali): ora il Fisco può accettare stralci IVA purché giustificati dalla convenienza economica. La circolare 24/E invita inoltre gli uffici a valutare con attenzione le proposte e ad evitare dissensi pretestuosi, in coerenza con il potere del giudice di cui all’art. 80, co.3 CCII.

In sintesi, normative tributarie come la rottamazione-quater e le definizioni agevolate rappresentano strumenti complementari per il debitore: se sfruttate prima o durante il concordato minore, possono ridurre il monte debitorio fiscale e facilitare il raggiungimento degli obiettivi del piano. Un professionista esperto (come l’avv. Monardo, specializzato anche in diritto tributario) saprà valutare se e come integrare queste opportunità nella strategia complessiva di soluzione della crisi.

2. Cos’è il concordato minore e chi può utilizzarlo

Passiamo ora a inquadrare in pratica il concordato minore: vedremo cos’è questa procedura, a chi si rivolge e con quali requisiti di accesso. Mantenendo il punto di vista del debitore (imprenditore o professionista), chiariremo quando si può ricorrere al concordato minore e quali debiti vi rientrano.

2.1 Definizione e finalità

Il concordato minore è una procedura concorsuale negoziale riservata ai debitori non fallibili che si trovano in stato di sovraindebitamento e vogliono regolare la propria crisi evitando la liquidazione giudiziale. Spesso viene descritto come un “mini-concordato preventivo”: in sostanza, il debitore propone un piano di ristrutturazione dei debiti ai propri creditori, con eventuali falcidie (riduzioni) e dilazioni di pagamento, impegnando tutto il proprio patrimonio disponibile (e, se necessario, risorse aggiuntive future) in cambio dell’esdebitazione finale . L’obiettivo dichiarato è di offrire al piccolo imprenditore o professionista una seconda chance, risolvendo l’insolvenza in modo concordato. Se il piano viene approvato dai creditori e omologato dal tribunale, diventa vincolante per tutti e, una volta eseguito, libera il debitore da tutti i debiti residui non pagati . Il concordato minore raccoglie l’eredità del vecchio “accordo di composizione” previsto dalla Legge 3/2012, ampliandone la portata e strutturandolo come procedura concorsuale a tutti gli effetti .

Le finalità principali di questo istituto sono:

  • Evitare la chiusura di piccole attività economiche a causa dei debiti, privilegiando la continuità aziendale o professionale quando possibile. A differenza del fallimento (liquidazione giudiziale) da cui le imprese minori sono escluse, qui l’enfasi è sul risanamento e non sulla mera liquidazione dell’attivo .
  • Permettere la liberazione dai debiti (esdebitazione) anche ai soggetti non fallibili. Prima del 2012, un piccolo imprenditore insolvente non fallibile restava di fatto perseguitabile a vita dai creditori. Oggi, con il concordato minore, può ristrutturare il debito pagando quel che può e poi ripartire pulito, in linea col principio costituzionale di favorire il fresh start per il debitore onesto ma sfortunato .
  • Coinvolgere attivamente i creditori nella soluzione: il concordato minore richiede il loro voto (diversamente dal piano del consumatore), creando un consenso concordatario sulla ristrutturazione . Questo responsabilizza sia debitore che creditori e produce soluzioni più condivise.
  • Offrire un’alternativa ordinata alle esecuzioni individuali multiple. Invece di subire decine di pignoramenti disordinati (che spesso portano a ricavare poco e distruggono l’azienda), il concordato minore accorpa tutte le posizioni debitorie in un unico piano, con beneficio anche per i creditori che vedono una soluzione coordinata e, di norma, recuperano più di quanto avrebbero ottenuto dal collasso del debitore.

2.2 Soggetti che possono accedere al concordato minore

Vediamo ora chi può effettivamente utilizzare questa procedura. L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII elenca i “debitori non fallibili” ai quali si applicano gli strumenti di sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione del consumatore, ecc.) . In pratica, possono presentare domanda di concordato minore:

  • Gli imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità (c.d. imprese minori). Rientrano qui sia imprese individuali di piccole dimensioni, sia società di persone o anche piccole s.r.l. semplificate che restano sotto i limiti. Le soglie dimensionali per definire un’impresa “minore” (non fallibile) sono quelle dell’art. 1, co.2 Legge Fallimentare, richiamate dal nuovo Codice . Occorre non aver superato congiuntamente, in ciascuno degli ultimi 3 esercizi: un attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000, ricavi lordi annui ≤ €200.000, debiti totali ≤ €500.000 . Chi rimane sotto questi 3 parametri non può essere dichiarato fallito (liquidazione giudiziale) , e quindi se è insolvente dovrà passare per il concordato minore o la liquidazione controllata. Esempio: una ditta individuale con fatturato annuo di €150.000, attrezzature per €100.000 e debiti per €400.000 è “impresa minore” e potrà accedere al concordato minore; viceversa una s.r.l. con ricavi annui di €600.000 o debiti per €1 milione sarebbe sopra soglia e, se insolvente, soggetta a concordato preventivo o liquidazione giudiziale.
  • Gli imprenditori agricoli di qualsiasi dimensione. Per definizione (art. 1 L.F.), l’imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento, dunque rientra tra i sovraindebitati “privilegiati”. Una grande azienda agricola con milioni di debiti non fallisce, ma se insolvente potrà usare il concordato minore.
  • I professionisti e lavoratori autonomi non costituiti in forma societaria. Ad esempio, avvocati, medici, consulenti, artigiani individuali, ecc. Se indebitati per l’attività professionale, non essendo imprenditori commerciali, non falliscono e quindi ricadono nel perimetro del sovraindebitamento .
  • Le start-up innovative registrate nella sezione speciale. La legge esenta dal fallimento le startup nei primi anni di vita, quindi in caso di crisi queste possono ricorrere al concordato minore (si pensi a una startup tecnologica sovraindebitata con investitori da soddisfare).
  • Gli enti non commerciali (associazioni, fondazioni) non assoggettabili a fallimento. Anche ad essi è teoricamente aperta la via del concordato minore se sovraindebitati.
  • Le persone fisiche non consumatrici. Questa categoria è ampia e merita spiegazione: comprende individui che hanno debiti non derivanti prevalentemente da esigenze personali o familiari. Ad esempio, un ex imprenditore, un fideiussore che ha garantito debiti altrui, un privato che però ha contratto debiti pro quota per un’attività (ecc.) . Queste persone, pur non essendo imprenditori attivi, non sono “consumatori puri” secondo la legge, dunque non vanno nel piano del consumatore ma nel concordato minore .

Importante distinzione: il CCII separa nettamente la figura del consumatore da tutte le altre. Il consumatore sovraindebitato (persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale) non può accedere al concordato minore, ma deve utilizzare l’altra procedura dedicata: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII) . Quindi, se Tizio è un semplice privato cittadino indebitato solo per spese familiari, seguirà la strada del piano del consumatore, dove non c’è voto dei creditori. Invece, se Tizio ha anche un’attività o comunque i suoi debiti sono collegati a un’attività economica, allora sarà un “debitore non consumatore” in sovraindebitamento, eleggibile per il concordato minore. La distinzione può sembrare sottile, ma è fondamentale per scegliere la procedura giusta. Da notare però che il Decreto Correttivo Ter (136/2024) ha chiarito una situazione intermedia: oggi è ammesso il concordato minore anche in casi di “debiti misti”, cioè quando la stessa persona ha sia debiti personali da consumatore sia debiti da attività d’impresa/professionale . La riforma del 2024 ha risolto dubbi interpretativi: se il soggetto ha anche solo una parte significativa di debiti “non consumer” (es. debito IVA, debiti verso fornitori, ecc.), allora deve procedere con il concordato minore includendo tutti i debiti (anche quelli personali) in un’unica procedura . Resta escluso solo il “consumatore puro”, cioè chi ha solo debiti personali: questi userà l’altra procedura. In pratica, oggi un piccolo imprenditore o professionista può inserire anche i debiti privati (come il mutuo casa, debiti da carte di credito, ecc.) nel suo concordato minore, evitando di dover fare due procedure separate. Ciò semplifica molto i casi “misti” (es. artigiano con debiti di impresa e debiti personali), come riconosciuto dalla giurisprudenza (Tribunale di Piacenza, 22 maggio 2025, citata negli studi ).

Infine, come già anticipato, anche l’ex imprenditore individuale cessato rientra tra i possibili beneficiari, nonostante la norma sembrasse escluderlo. Le pronunce del 2024–25 (es. App. Campobasso) hanno chiarito che l’imprenditore cancellato dal registro imprese può comunque accedere al concordato minore, specialmente se presenta un piano liquidatorio con apporto esterno, perché la sua persona fisica resta debitrice e meritevole di tutela . In sostanza, finché esiste un soggetto debitore in stato di insolvenza che non può essere dichiarato fallito, quello è il potenziale utente delle procedure da sovraindebitamento. Ciò comprende anche i soci illimitatamente responsabili di società fallite: se una SNC viene sciolta e i soci restano con debiti personali, i soci (come persone fisiche) potranno adire il concordato minore per sistemare quelle posizioni (salvo che non siano essi stessi falliti in estensione, ma in società piccole spesso non lo sono). A conferma, l’art. 79 CCII dispone che, salvo patto contrario, il concordato minore di una società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili .

Riassumendo: il concordato minore è aperto a tutti i debitori civili e piccoli imprenditori non assoggettabili a fallimento, inclusi ex imprenditori, professionisti, imprese agricole, enti non profit, ecc., escluso soltanto chi è “consumatore puro”. Questa platea è volutamente ampia per coprire ogni situazione di sovraindebitamento fuori dal fallimento.

2.3 Requisiti di ammissibilità e condizioni per l’accesso

Aver diritto a chiedere il concordato minore (come categoria di soggetto) è il primo passo. Ma affinché la domanda sia ammissibile in tribunale, occorre soddisfare anche altri requisiti oggettivi e formali, in parte già accennati parlando dell’art. 77 CCII. I principali requisiti e condizioni di ammissibilità sono:

  • Stato di sovraindebitamento: il debitore deve trovarsi in una condizione di “persistente squilibrio economico e finanziario” tale da non poter adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni . In parole semplici, deve essere incapace di pagare i debiti in modo integrale e alle scadenze. Non è necessario che sia tecnicamente insolvente (cioè cessazione totale dei pagamenti), basta che si trovi in difficoltà grave e duratura nel far fronte agli impegni finanziari. Ad esempio, un imprenditore che paga alcuni debiti ma accumula sistematicamente arretrati con fisco e fornitori perché i flussi non coprono tutto, è in stato di sovraindebitamento. Senza questa condizione, la procedura non avrebbe senso: se il debitore fosse in grado di pagare integralmente, non avrebbe titolo per chiedere uno sconto concordatario. Attenzione: la valutazione del sovraindebitamento dev’essere sincera; se un debitore presenta concordato ma poi emerge che aveva risorse occulte per pagare, rischia sanzioni e il rigetto.
  • Completezza della documentazione: come visto, la legge richiede di allegare al ricorso una serie di documenti (piano, elenco debiti, inventario beni, bilanci, relazione OCC, etc.). La mancanza di anche uno solo di questi elementi comporta l’inammissibilità immediata . Dunque è fondamentale predisporre un fascicolo completo. Spesso i tribunali, se trovano piccole lacune, concedono termini per integrare, ma formalmente potrebbero rigettare la domanda se non soddisfa tutti i requisiti formali dall’inizio.
  • Importi sotto soglia e qualifica non fallibile: il debitore non deve superare le soglie dimensionali di fallibilità. Se dalle attestazioni risulta, ad esempio, che nei bilanci degli ultimi anni i ricavi erano oltre €200.000 o i debiti oltre €500.000 in un anno, il tribunale potrebbe dubitare della qualifica di “impresa minore”. In sede di deposito, tipicamente si autocertifica il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità (allegando bilanci, ecc.). In caso di contestazioni da parte di creditori (es. un creditore sostiene che in realtà il debitore aveva debiti maggiori nascosti), il giudice valuterà. Anche qui, l’onere di provare di essere sotto soglia spetta al debitore . Comunque, se effettivamente il debitore supera le soglie, il concordato minore non è l’istituto corretto: quell’imprenditore dovrebbe semmai valutare un concordato preventivo tradizionale o un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII (fuori dal sovraindebitamento).
  • Assenza di atti in frode: ribadiamo questo punto perché cruciale. Il debitore deve dichiarare se negli ultimi anni ha compiuto atti di disposizione anomali (vendite a parenti a prezzo vile, distrazioni di beni, ecc.). L’OCC nella sua relazione indaga su questo, consultando registri immobiliari, bilanci, ecc., per vedere se ci sono stati atti pregiudizievoli per i creditori . Se emergono frode o mala fede, la domanda sarà dichiarata inammissibile o verrà comunque rigettata in omologa. Ad esempio, se un commerciante 6 mesi prima di chiedere il concordato ha “svuotato” il magazzino vendendolo in nero ad amici per non farlo trovare ai creditori, difficilmente il tribunale accoglierà la sua richiesta. È quindi fondamentale evitare e in ogni caso confessare eventuali operazioni del genere, cercando di rimediare (es. far rientrare i beni o compensare in altro modo).
  • Non aver già ottenuto esdebitazione recente: il legislatore vuole evitare l’abuso delle procedure concorsuali a ripetizione. Già con la L.3/2012 era previsto che un debitore sovraindebitato non potesse ottenerne i benefici più di una volta ogni 4–5 anni. Il CCII conferma questo principio: se il debitore ha già fatto un concordato minore, un piano del consumatore o è stato esdebitato da una liquidazione negli ultimi 5 anni, non può accedere di nuovo . Inoltre, non può accedere chi ha beneficiato dell’esdebitazione “immediata” per debitore incapiente (art. 283 CCII) mai più di due volte in totale. Insomma, niente “esdebitazioni seriali”: deve esserci uno spazio di almeno 5 anni e circostanze nuove eccezionali per ripresentare un’altra procedura.
  • Continuare l’attività o apportare risorse nuove: questo più che un requisito formale è un presupposto di merito. La legge, come visto all’art. 74, incoraggia la prosecuzione dell’attività del debitore (impresa o professione) oppure – se ciò non avviene – richiede un significativo apporto di risorse esterne per aumentare la soddisfazione dei creditori . Quindi, mentre per accedere non è obbligatorio che l’azienda sia ancora attiva (si può chiedere concordato minore anche a attività cessata), è chiaro che se non c’è continuità, sarà necessario offrire ai creditori qualcosa in più (denaro fresco, beni non già pignorabili, ecc.). La mancanza totale sia di continuità che di apporto esterno è un red flag: un piano meramente liquidatorio senza vantaggi rispetto alla liquidazione controllata sarà bocciato. In pratica: o si propone di tenere in vita l’impresa (mostrando prospettive di reddito futuro) o si mette mano al portafoglio (proprio o di terzi) per aumentare l’attivo distribuibile. Spesso le due cose coesistono: un minimo di continuità più qualche risorsa extra (ad es. continuare a lavorare e destinare parte degli utili futuri al piano). La giurisprudenza ha evidenziato, ad esempio, che un concordato minore basato interamente su finanza esterna deve comunque garantire un miglioramento sensibile rispetto alla liquidazione, altrimenti non viene ammesso . Insomma, la sostanza economica minima deve esserci.
  • Proposta seria per tutti i creditori (anche chirografari): un altro aspetto implicito: la proposta deve prevedere il pagamento, almeno parziale, di tutti i creditori chirografari (salvo casi particolari). Non si possono escludere arbitrariamente dal piano alcuni debiti senza motivo. Ad esempio, se Tizio ha 10 creditori e nel piano decide di pagarne 9 al 20% e lasciare uno (magari l’amico) a 0%, il giudice non lo ammetterà a meno che quell’unico creditore a zero non abbia formalmente rinunciato o vi sia causa legittima (es. è un credito prescritto?). Il Tribunale di Avellino in un caso ha imposto di dare almeno un minimo (2,79%) anche a un creditore chirografario che inizialmente il piano voleva escludere dal pagamento . Dopo quella modifica migliorativa, il piano è stato omologato. Quindi, è buona norma inserire tutti i creditori e dare qualcosa a ciascuno, se possibile, per evitare contestazioni.

In sintesi, può accedere al concordato minore qualunque debitore sovraindebitato non fallibile (micro-imprese, professionisti, ex imprenditori individuali, ecc.) che:

  • versa in una situazione di insolvenza o grave difficoltà finanziaria (sovraindebitamento conclamato);
  • non ha compiuto frodi e non ha appena usufruito di altre procedure esdebitatorie;
  • presenta tutti i documenti richiesti e rispetta i limiti dimensionali di legge;
  • è in grado di proporre un piano vantaggioso per i creditori rispetto alla liquidazione pura, mediante la continuazione dell’attività o un apporto di risorse aggiuntive esterne (o entrambi).

Se queste condizioni sono soddisfatte, la domanda verrà ammessa e si potrà entrare nel merito della procedura.

3. Procedura passo-passo: fasi dall’analisi iniziale all’esdebitazione

Dopo aver delineato il quadro normativo e i requisiti, esaminiamo concretamente come si svolge una procedura di concordato minore, passo dopo passo. Dalla valutazione preliminare fino all’omologazione e all’esecuzione del piano, descriveremo cosa accade in ogni fase, quali sono i tempi e i diritti del debitore, e come interagiscono il tribunale, l’OCC e i creditori. Conoscere il percorso permette al debitore di muoversi con consapevolezza e di evitare errori o dimenticanze lungo il cammino.

(Nota: per semplicità espositiva, consideriamo il caso tipico di un imprenditore individuale sotto soglia con debiti vari. Alcuni dettagli possono variare leggermente per società o altre situazioni, ma il flusso generale resta analogo.)

3.1 Analisi preliminare della situazione e scelta dello strumento

Prima fase: la valutazione iniziale. Quando un imprenditore si rende conto di non riuscire più a sostenere i debiti (magari dopo aver ricevuto l’ennesima cartella esattoriale o un decreto ingiuntivo da un fornitore), deve subito fermare l’emorragia e valutare le opzioni legali disponibili. In questa fase è fondamentale rivolgersi a professionisti esperti (avvocati e commercialisti) per un’analisi approfondita della situazione debitoria e patrimoniale.

Gli step dell’analisi preliminare sono generalmente:

  • Verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi: si controlla se il debitore rientra tra i soggetti ammessi al concordato minore (cfr. paragrafo 2.2) e se è effettivamente in stato di sovraindebitamento. Si esaminano bilanci, estratti delle esposizioni bancarie, cartelle esattoriali, etc., per quantificare il debito totale e valutare le cause della crisi (calo di fatturato? insoluti da clienti? spese straordinarie?).
  • Valutazione delle alternative: il concordato minore è un’ottima soluzione, ma non l’unica. Occorre considerare anche gli altri strumenti di composizione della crisi, per scegliere quello più adatto al caso concreto . Ad esempio: se il debitore è un privato consumatore, si opterà per il piano del consumatore; se non vi sono proprio risorse e l’attività è cessata, forse conviene la liquidazione controllata; se i debiti sono soprattutto col Fisco e c’è una rottamazione in corso, magari basta quella senza attivare procedure concorsuali; se l’azienda ha dimensioni medio-grandi sopra soglia, andrà su concordato preventivo o accordo di ristrutturazione. Questa analisi comparativa è essenziale. Esempio pratico: un imprenditore agricolo con 70% di debiti fiscali potrebbe prima aderire alla rottamazione per ridurre la componente erariale, e poi fare concordato minore per il restante; oppure un piccolo commerciante pensionando, senza beni né reddito, potrebbe valutare direttamente la liquidazione con esdebitazione incapiente. Lo Studio Monardo in questa fase fornisce una consulenza preziosa, esaminando ogni “atto” ricevuto e suggerendo la strategia più efficace (come indicato nell’introduzione).
  • Piano di fattibilità preliminare: il professionista insieme al debitore elaborano a grandi linee una possibile proposta: quanto si potrebbe offrire ai creditori, in che tempi, quali beni destinare, ecc. Si fanno simulazioni di incasso da liquidazione vs incasso in concordato per vedere la convenienza. Se ad esempio dalla vendita di tutti i beni i creditori prenderebbero 30 su 100, bisognerà pensare a un piano che offra loro magari 35–40 (con rate, garanzie, contributi di terzi) così da avere margine.
  • Documentazione iniziale: il debitore raccoglie tutti i documenti necessari (elenco dettagliato debiti, elenco beni, ultimi bilanci/dichiarazioni, contratti in essere, eventuali cause pendenti, ecc.) e li organizza. Questa fase di raccolta è intensa ma cruciale: occorre ottenere un quadro completo e trasparente della situazione.

Solo dopo questa analisi si conferma che il concordato minore è la via giusta e si passa alla fase operativa di nomina OCC e redazione del piano.

(Nota: se durante l’analisi emergono situazioni di emergenza – ad esempio un’asta immobiliare imminente o un pignoramento in corso – si può valutare di agire subito con ricorsi d’urgenza o accelerando il deposito della domanda di concordato per ottenere le misure protettive. In alcuni casi l’avvocato può chiedere al tribunale una sospensione provvisoria di un’esecuzione, motivando che si sta per depositare il concordato minore. La tempestività qui è tutto.)

3.2 Scelta e attivazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

Una peculiarità delle procedure di sovraindebitamento è il ruolo dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi). L’OCC è un organismo pubblico o privato (accreditato dal Ministero) deputato a nominare un professionista, detto gestore della crisi, che assiste il debitore e svolge funzioni simili a quelle di un commissario/attestatore.

Come individuare l’OCC competente? Di solito è quello del luogo in cui il debitore ha la residenza (se persona fisica) o la sede (se impresa) . Spesso presso le Camere di Commercio, gli Ordini dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati vi sono OCC iscritti al registro ministeriale. In pratica l’avvocato del debitore presenta un’istanza all’OCC locale chiedendo la nomina di un gestore per il caso in questione .

Conferimento dell’incarico al gestore: l’OCC designa un proprio professionista (che può essere un commercialista, avvocato o altro esperto qualificato in crisi) il quale diviene il gestore della crisi del debitore. In molti casi, il debitore può indicare un nominativo oppure viene scelto a rotazione dall’OCC. Ad esempio, l’avv. Monardo essendo egli stesso gestore in un OCC, potrebbe venire nominato da quell’OCC per seguire la crisi di un suo assistito – con ovvie sinergie. È comunque necessario che il gestore sia terzo e indipendente (se fosse l’avvocato di fiducia, occorre nominare un altro co-gestore o comunque seguire le regole OCC).

Il gestore/OCC svolgerà sin da subito un ruolo attivo: verifica i documenti raccolti, formula richieste di integrazioni, redige la relazione particolareggiata ex art. 76 e coordina poi la fase del voto . Il debitore dovrà cooperare in piena trasparenza. Questa fase può durare alcune settimane, a seconda della complessità del caso e della velocità di nomina. Durante questa fase preparatoria non scattano ancora le protezioni legali (pignoramenti e cause possono ancora procedere fino al deposito in tribunale), quindi spesso è condotta con celerità.

È altamente consigliato farsi affiancare contestualmente anche da un avvocato esperto, se già non lo si è fatto. Sebbene la legge non imponga formalmente l’avvocato (il ricorso potrebbe teoricamente essere presentato anche solo dall’OCC con la firma del debitore), in pratica la maggior parte dei tribunali richiede la firma di un difensore, data la complessità giuridica e processuale . Il team OCC + avvocato lavorerà così insieme nella predisposizione di atti e piano, assicurando correttezza formale e sostanziale.

3.3 Predisposizione della proposta e del piano concordatario

Questa è la fase più sostanziale: la redazione del piano di concordato minore e della proposta ai creditori. Si tratta del documento centrale su cui si baserà tutta la procedura. In concreto, cosa deve contenere il piano? Gli elementi principali sono:

  • Elenco dei creditori e classi (se previste): il piano deve indicare tutti i creditori e può suddividerli in classi se ritiene opportuno . Nel concordato minore, la formazione di classi non è obbligatoria salvo per quei creditori che abbiano garanzie personali di terzi (come detto, per legge vanno in classe a parte). Il debitore potrebbe comunque creare classi omogenee di creditori per trattarli diversamente (es. distinguere banche chirografarie da fornitori chirografari). L’importante è motivare la diversa trattazione con una causa giustificatrice (natura del credito, ruolo del creditore, etc.). Se non si fanno classi, tutti i chirografari sono considerati un unico gruppo ai fini del voto.
  • Modalità e tempi di pagamento proposti: la proposta deve spiegare come il debitore intende soddisfare i creditori, in che percentuale e in che tempi . Ad esempio: pagamento del 100% dei privilegiati (o il 100% del valore di realizzo dei loro beni) e 20% dei chirografari, con un anno di pre-ammortamento e poi 36 rate mensili per i chirografari a partire dall’omologa. Oppure: liquidazione immediata di un immobile a favore dei creditori ipotecari e saldo e stralcio del restante debito chirografario con versamento del 10% in 5 anni. Ogni piano è personalizzato. Possono essere previste dilazioni (rate), moratorie iniziali (cioè partire a pagare dopo tot mesi), conversioni del debito in altre utilità (ad esempio in equity, ma poco rilevante qui perché trattiamo piccole realtà), cessioni di beni specifici ai creditori, etc.
  • Eventuale apporto di finanza esterna: se qualche terzo (soci, familiari, nuovi investitori) apporterà denaro o beni per aiutare a pagare i creditori, va esplicitato nel piano . Ad esempio: “il fratello del debitore conferisce €20.000 cash che saranno interamente destinati ai creditori chirografari, incrementando l’attivo”. Oppure: “la società X del gruppo acquista un bene del debitore a prezzo di mercato, fornendo liquidità aggiuntiva”. Queste risorse esterne sono spesso determinanti per convincere i creditori ad aderire.
  • Piano economico-finanziario e fattibilità: va delineato come il debitore riuscirà a procurarsi le somme promesse. Se c’è continuità aziendale, serve un business plan semplificato: previsioni di incassi futuri, margini, flussi di cassa, così da dimostrare che pagando le spese correnti e quelle del piano ce la farà. Se c’è liquidazione di beni, va indicato il valore stimato di realizzo (magari con perizia di stima allegata per immobili o beni importanti). Insomma, occorre far vedere i numeri che rendono “credibile” il piano.
  • Destino dell’azienda/attività: se l’impresa prosegue, specificare in che forma (continua la stessa ditta individuale? Affitto d’azienda a terzi? Conferimento in una newco?), e quali misure verranno adottate per risanarla (ristrutturazione costi, nuovi contratti, ecc.). Se l’attività cessa, indicare la data di cessazione o se è già cessata, e come si gestiranno i beni residui e il personale. La continuità è di default favorita, come già detto, ma deve essere credibile.
  • Trattamento di specifiche categorie: il piano può prevedere ad esempio che il debitore continui a pagare regolarmente alcune spese per non interrompere servizi essenziali – tipicamente le utenze (luce, gas) o le spese correnti per proseguire l’attività durante la procedura. Ciò va dichiarato per chiarezza. Se c’è un mutuo per la casa che si intende mantenere (grazie all’art. 75 co.2-bis CCII), va scritto che il debitore ha rispettato le rate e intende proseguire i pagamenti, chiedendo di esserne autorizzato .
  • Garanzie eventuali: se il piano prevede la costituzione di nuove garanzie a favore di certi creditori (es. ipoteca su un immobile di un familiare a garanzia delle nuove rate), ciò va indicato, perché potrebbe influire sul voto.

In pratica, la proposta da formulare ai creditori è una combinazione di questi elementi che meglio si adatta al caso concreto, nel rispetto dei vincoli di legge. È un documento che richiede competenza tecnica e va calibrato con attenzione. Spesso si preparano più bozze e le si discute con l’OCC per verificare cosa è fattibile.

Un aspetto da sottolineare: il piano deve garantire ai creditori almeno quanto otterrebbero nella liquidazione controllata . Questo significa che bisogna fare un esercizio di immaginazione: “Se vendessi tutto oggi forzosamente, i creditori avrebbero X; con il mio piano avranno Y = X + delta”. L’OCC nella sua relazione certificherà questa convenienza comparativa. Se non c’è convenienza, il giudice non omologa (o i creditori non votano).

3.4 Deposito del ricorso in tribunale e documenti allegati

Una volta finalizzati la proposta e il piano con l’aiuto dell’OCC e dell’avvocato, si procede al deposito del ricorso per l’apertura del concordato minore presso il tribunale competente.

Competenza territoriale: come già accennato, la competenza è del Tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali (COMI) – in genere la residenza per le persone fisiche o la sede principale per le imprese . È importante azzeccare la competenza, altrimenti il ricorso verrà dichiarato inammissibile o trasferito.

Il ricorso è un atto introduttivo, firmato dal debitore e dal suo difensore, indirizzato al Tribunale. In esso si chiede formalmente l’apertura della procedura di concordato minore ai sensi dell’art. 74 CCII , si descrive sinteticamente la situazione di sovraindebitamento, le cause che l’hanno generata, e si illustra la proposta di soluzione allegando il piano.

I documenti da allegare obbligatoriamente al ricorso sono (ripetiamo per completezza):

  • Il piano di concordato e la proposta sottoscritta .
  • Stato analitico delle passività: l’elenco completo di tutti i creditori, con indicazione per ciascuno dell’importo dovuto e dell’eventuale causa di prelazione (privilegio generale/tipico, ipoteca, pegno) . Vanno specificati anche i crediti eventuali contestati o subordinati, con note. Si allegano possibilmente i documenti comprovanti i debiti: contratti di finanziamento, estratti conto, cartelle, ingiunzioni, fatture, ecc.
  • Inventario del patrimonio e dati reddituali: elenco di tutti i beni del debitore (mobili, immobili, liquidità, crediti verso terzi, partecipazioni societarie, ecc.) e indicazione dei redditi correnti (es. stipendio, pensione, redditi dell’impresa, affitti percepiti) . Si uniscono le ultime dichiarazioni dei redditi presentate (almeno tre anni) e altra documentazione utile a rappresentare la capacità reddituale.
  • Bilanci degli ultimi 3 esercizi (se il debitore è un’impresa societaria o soggetta a bilancio) oppure le ultime dichiarazioni dei redditi come detto , e una situazione contabile aggiornata se disponibile (nel caso di impresa in contabilità ordinaria). Questo per fotografare la situazione economica e patrimoniale.
  • Stato di famiglia e certificati anagrafici: spesso richiesto per sapere composizione nucleo familiare (utile ad esempio se nel piano si considerano le spese familiari) e per certificare identità e residenza.
  • Visure catastali e PRA: un certificato dei beni immobili intestati al debitore, e dell’eventuale autoveicoli, per attestare ufficialmente il patrimonio.
  • Certificato Camera di Commercio: se è imprenditore, visura CCIAA aggiornata e certificato di vigenza, per attestare eventuali procedure in corso.
  • Relazione particolareggiata dell’OCC: come previsto dall’art. 76, il gestore predispone una relazione che va depositata insieme al ricorso . In questa relazione l’OCC attesta di aver esaminato le cause dell’indebitamento, di aver verificato le poste attive e passive, segnala eventuali atti in frode riscontrati (o dichiara che non ve ne sono) e soprattutto esprime una valutazione sulla fattibilità e convenienza del piano . In pratica, il gestore dichiara se secondo lui il piano è realistico e se i creditori sono trattati correttamente. Questa relazione è un elemento di garanzia: offre al giudice e ai creditori una terza opinione indipendente sulla proposta del debitore.
  • Eventuale attestazione di un esperto: il CCII non richiede un attestatore esterno aggiuntivo come nel concordato preventivo (dove serve la relazione di un professionista indipendente oltre al commissario). Nel concordato minore è l’OCC stesso a svolgere quel ruolo di “attestatore” di fatto . Pertanto, di norma non serve allegare una relazione di attestatore separata. Solo in casi particolari – ad esempio se l’OCC ritiene opportuno avvalorare alcuni dati di bilancio con la firma di un revisore o se il piano è molto complesso – si potrebbe aggiungere una perizia tecnica (non obbligatoria).
  • Marca da bollo e contributo unificato: come per ogni procedura, va pagato il contributo unificato e marca iscrizione a ruolo (che per il concordato minore è modesto rispetto a cause civili di pari valore).
  • Procura alle liti: se c’è l’avvocato, si allega la procura.

Il ricorso e tutti gli allegati si depositano telematicamente sul registro di cancelleria del tribunale competente. Da quel momento, la procedura è formalmente iniziata (anche se l’apertura ufficiale avverrà col decreto del giudice).

Effetto immediato del deposito: come detto, si bloccano gli interessi sui debiti chirografari (nessuna maturazione ulteriore fino a fine procedura) , e inoltre eventuali pignoramenti in corso potrebbero essere sospesi dal giudice molto presto.

3.5 Decreto di apertura/ammissione e misure protettive

Dopo il deposito, il fascicolo passa al giudice designato (spesso un giudice delegato interno alla sezione fallimentare) per un esame preliminare. Il giudice controlla che tutta la documentazione richiesta ci sia, che il debitore rientri nei parametri soggettivi e che non emergano cause di inammissibilità evidenti (frodi palesi, procedure vietate, ecc.). Se tutto è in ordine, entro tempi di solito brevi (qualche giorno o poche settimane) viene emesso il decreto di apertura del concordato minore .

Il decreto di apertura è un passaggio fondamentale: segna l’inizio ufficiale della procedura concorsuale e stabilisce le regole del gioco per la fase successiva. In particolare, con il decreto il tribunale:

  1. Dichiara aperta la procedura di concordato minore e conferma la nomina dell’OCC/gestore designato . Se l’OCC era già indicato, ne ratifica l’incarico, altrimenti nomina contestualmente un gestore d’ufficio. Da questo momento l’OCC assume formalmente i suoi poteri di vigilanza e raccordo con i creditori.
  2. Ordina la comunicazione a tutti i creditori della proposta e della relazione OCC. Dispone le modalità di voto: normalmente non si indice una vera e propria adunanza di creditori (come invece avviene nel concordato preventivo maggiore), ma la votazione avviene per via telematica o cartolare . Spesso il decreto contiene già l’elenco dei creditori ammessi al voto come da elenco depositato, salvo poi eventuali integrazioni.
  3. Fissa il termine per le votazioni: di solito il giudice concede un termine entro cui i creditori devono esprimere il proprio voto (adesione o dissenso), tipicamente tra 20 e 30 giorni dalla comunicazione . La legge dice “non superiore a 30 giorni” (art. 78 CCII), quindi ogni tribunale sta su quel range. Ad esempio il decreto potrà dire: “i creditori dovranno far pervenire all’OCC la propria dichiarazione di voto entro Twenty giorni dalla ricezione della proposta”.
  4. Concede le misure protettive su istanza del debitore: questo è cruciale. Se il debitore ne ha fatto richiesta nel ricorso, il giudice ordina nel decreto che nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sul patrimonio del debitore durante la procedura . Questo significa sospensione immediata di tutti i pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche giudiziali, sequestri conservativi in corso, e divieto di iniziarne di nuovi. È il c.d. automatic stay concorsuale: una protezione potentissima per il debitore, che respira e non teme che qualcuno vada avanti da solo a pignorare i suoi beni mentre è in corso il concordato. La sospensione di solito vale fino all’omologazione (se il concordato verrà omologato) o fino alla chiusura anticipata della procedura (se ad esempio non raggiunge il voto, decade e allora decadono le protezioni) . Va sottolineato che questa sospensione non è “automatica” al semplice deposito, ma va concessa dal giudice: tuttavia, quasi tutti i decreti la concedono salvo casi anomali.
  5. Ulteriori disposizioni: il decreto può nominare un Giudice Delegato alla procedura (anche se spesso la figura coincide con chi emette il decreto stesso), può ordinare al debitore eventuali integrazioni documentali (es. “depositi entro 7 gg il certificato del passivo INPS”), può disporre la pubblicazione del decreto (in modo che abbia pubblicità legale, ad esempio iscrizione nel Registro Imprese se debitore iscritto, affissione, ecc.) , e rinvia solitamente all’udienza di omologazione fissando la data (magari 60 giorni dopo).

Con l’emissione del decreto di apertura, il debitore è ufficialmente protetto e può concentrarsi sulla raccolta dei voti dei creditori . È importante notare che prima del decreto, in quello spazio di tempo tra deposito ricorso e apertura, non c’è protezione (salvo chiedere misure cautelari ad hoc). Dunque, conviene che questa fase sia breve. Alcuni tribunali emanano il decreto molto velocemente proprio per attivare lo stay.

Una volta emesso il decreto, l’OCC procede immediatamente a notificarlo/comunicarlo a tutti i creditori allegando copia della proposta e della relazione . In genere, lo fa via PEC (posta elettronica certificata) ai creditori che ce l’hanno, o con raccomandata A/R se necessario. Ogni comunicazione spiega ai creditori come e dove esprimere il loro voto entro la data fissata . Ad esempio l’OCC può inviare una lettera/PEC tipo: “Gentile creditore, il Sig. X ha presentato proposta di concordato minore, La invitiamo a esprimere il Suo voto (favorevole/contrario) compilando il modulo allegato e restituendolo via PEC entro il 15 marzo… in caso di mancata risposta il Suo silenzio sarà considerato voto favorevole ex lege”. Da questo momento, come detto, sono sospese le azioni individuali: il debitore non potrà subire nuovi pignoramenti e quelli in essere si congelano (ad es. un’asta immobiliare fissata verrà sospesa) . Questo dà un grande sollievo e soprattutto consente di trattare in modo ordinato con i creditori, perché tutti sanno che devono passare per quella procedura.

(Nota procedurale: durante la fase dal decreto all’omologa, il debitore rimane in possesso dei suoi beni – non c’è un curatore. Può continuare la gestione ordinaria. Se vuole fare atti straordinari (es. vendere un macchinario, incassare crediti, ecc.), dovrebbe chiedere autorizzazione al giudice, specie se incidono sul patrimonio destinato ai creditori. In concordato minore non c’è una disciplina dettagliata come nel concordato preventivo, ma per analogia si usano regole simili: l’art. 78, co.5 dice che atti oltre l’ordinaria amministrazione non autorizzati sono inefficaci . Quindi, cautela: meglio non fare movimenti inconsulti in questa fase senza ok del tribunale.)

3.6 Il voto dei creditori: maggioranze e silenzio-assenso

Come già spiegato, entro il termine fissato dal giudice (20-30 giorni circa) i creditori devono far pervenire la loro decisione: accettano la proposta di concordato minore o la rifiutano?

La raccolta dei voti è compito dell’OCC. Niente lunghe adunanze in tribunale con discussioni – qui si privilegia la snellezza. Di solito i creditori inviano il loro voto via PEC all’indirizzo dell’OCC o compilano un modulo predisposto. Se un creditore non risponde affatto entro la scadenza, scatta l’istituto del silenzio-assenso, per cui quel creditore si considera come se avesse votato favorevolmente . Questo è molto importante e positivo per il debitore: l’inerzia gioca a suo favore.

Alcuni dettagli pratici sul voto:

  • Ogni creditore ammesso (cioè inserito nell’elenco) ha diritto a votare, eccetto quelli che saranno soddisfatti integralmente. Dunque un creditore privilegiato che viene pagato al 100% dal piano non vota perché il concordato non lo “tocca” nei suoi diritti . Un creditore privilegiato parzialmente pagato, invece, vota per la parte non pagata (degradata a chirografo) . I creditori chirografari votano per intero il loro credito. Se qualche credito è contestato o soggetto a condizione, il giudice di solito nel decreto di apertura decide se ammetterlo provvisoriamente al voto e per quale importo.
  • Il voto si esprime di solito in forma scritta: il creditore dichiara “approvo” o “non approvo” la proposta di concordato minore presentata dal debitore. Può anche aggiungere osservazioni, ma ai fini del conteggio conta solo sì o no.
  • Quorum richiesto: la proposta si considera approvata se i creditori votanti favorevoli rappresentano almeno il 51% dell’ammontare totale dei crediti aventi diritto di voto . Se c’è la situazione del creditore “monopolista” >50%, serve anche la maggioranza per teste (maggior numero di creditori favorevoli).
  • Silenzio-assenso in azione: per esempio, supponiamo 10 creditori ammissibili per un totale di €100.000 debito. Poniamo che rispondano solo 4 creditori: 3 favorevoli (€30.000 in totale) e 1 contrario (€20.000). Gli altri 6 (per €50.000) tacciono. Ebbene, quei €50.000 silenti si sommano ai €30.000 dei favorevoli, dando €80.000 su 100, cioè l’80% a favore: il quorum è raggiunto e anche ampiamente . Se invece i silenti non contassero, avremmo avuto 30% favorevole vs 20% contrario e 50% non votanti (che in molte procedure significherebbe fallimento dell’approvazione). Questo meccanismo è quindi determinante.
  • Verbalizzazione: scaduto il termine, l’OCC redige un verbale dell’esito delle votazioni, indicando chi ha votato, come, e chi non ha risposto . In base a questo conteggio, se la maggioranza di legge è stata raggiunta la proposta risulta approvata; se no, è respinta . L’OCC comunica l’esito al tribunale.
  • Esito negativo: se, malauguratamente, non si raggiunge il quorum richiesto, la procedura di concordato minore va incontro a chiusura per mancata approvazione. A questo punto il debitore non ha molte alternative: tipicamente, si apre la strada della liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Infatti, spesso il decreto stesso di omologa, se constata il mancato raggiungimento delle maggioranze, dichiara aperta d’ufficio la procedura di liquidazione, così da non lasciare sospesa la situazione . Il debitore in quel caso sarà sottoposto a liquidazione dei beni, ma potrà comunque alla fine chiedere l’esdebitazione (ma con criteri più severi e tempi più lunghi, e perdendo l’attività se c’era).
  • Possibilità di modifica del piano: un tema delicato è: se la votazione va male o alcuni creditori esprimono dissenso motivato, il debitore può modificare la proposta per cercare di ottenere comunque l’omologa? Dato che la legge sul concordato preventivo consente alcune modifiche, nei sovraindebitati la giurisprudenza è stata flessibile. Ad esempio, nel caso citato prima del Tribunale di Avellino, dopo la votazione il giudice suggerì di offrire almeno qualcosa al creditore inizialmente a zero; il debitore modificò al rialzo quella percentuale (dallo 0 al 2,79%) e il tribunale accettò la modifica senza richiedere una nuova votazione, perché migliorativa per i creditori e non peggiorativa . In generale, pare ammesso che variazioni migliorative (dare di più a qualcuno, aggiungere garanzie, accorciare i tempi di pagamento) possano essere introdotte fino all’udienza di omologazione senza ricominciare il voto . Ovviamente, se sono sostanziali, i creditori dissenzienti potrebbero ricredersi e non opporsi più. L’importante è che nessun creditore venga penalizzato rispetto alla versione votata; se tutti uguali o migliorati, si può procedere. Questa prassi di “ius variandi in melius” è nell’interesse del debitore perché permette di aggiustare il tiro in extremis per ottenere l’omologa, e i creditori non possono opporsi se la modifica è a loro favore (non avrebbero motivo per farlo in effetti).

In buona sostanza, la fase del voto è quella in cui il piano del debitore viene messo alla prova del mercato dei creditori. Se l’ha preparato bene, calibrando percentuali ragionevoli, sfruttando il silenzio-assenso e magari parlando informalmente con i creditori chiave (banca, Fisco) per ottenerne il placet, l’approvazione arriverà. In caso contrario, il debitore avrà comunque la consolazione di poter accedere alla liquidazione ed eventualmente ripulirsi i debiti alla fine – ma chiaramente l’obiettivo è far passare il concordato, che è una soluzione più vantaggiosa per lui.

3.7 Udienza di omologazione e decreto del tribunale

Ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei crediti, la palla torna al tribunale per la fase di omologazione. Il tribunale fissa un’apposita udienza (già indicata nel decreto di apertura solitamente). All’udienza di omologazione accadono alcune cose:

  • L’OCC deposita formalmente il verbale di votazione, certificando il raggiungimento della maggioranza e segnalando se ci sono state contestazioni o opposizioni da parte di qualche creditore .
  • I creditori e il debitore hanno facoltà di comparire – di solito tramite i loro avvocati – per svolgere eventuali osservazioni. Ad esempio, un creditore dissenziente potrebbe opporsi sostenendo che il piano non gli conviene rispetto alla liquidazione, oppure che il suo credito è stato calcolato male per il voto. Il debitore (o meglio il suo legale) può replicare difendendo la convenienza e correttezza del piano.
  • Il giudice (o collegio) verifica una serie di elementi: (a) che la procedura si sia svolta regolarmente (corrette comunicazioni, rispetto termini, nessuna irregolarità formale); (b) che la maggioranza sia stata effettivamente raggiunta (tenendo conto dei silenti come assensi); (c) che non sussistano cause ostative come frodi scoperte all’ultimo o difetti di giurisdizione; (d) valuta nel merito la fattibilità e convenienza del piano . Quest’ultimo punto è il più sostanziale: sebbene i creditori abbiano approvato, il giudice fa un ultimo controllo d’ufficio per vedere se davvero il piano appare realizzabile (ad esempio se promette introiti futuribili non credibili, potrebbe dubitare) e se i creditori non vengano lesi nei loro diritti essenziali. In pratica però, essendo i creditori consenzienti, il tribunale raramente boccia per motivi di merito, a meno di macroscopiche irregolarità.
  • Cram down fiscale in omologa: come già esposto, l’udienza di omologa può vedere attivato il cram down contro il dissenso del Fisco/enti pubblici . Se, ad esempio, il Fisco ha votato contro e il suo no era determinante, il debitore insisterà affinché il giudice applichi l’art. 80 co.3 CCII. Il giudice allora verifica i tre requisiti: determinanza del voto contrario, convenienza dell’offerta per il Fisco rispetto a liquidazione, ingiustificatezza del rifiuto . Se li riscontra, può annunciare che intende omologare comunque. Il creditore pubblico potrebbe replicare cercando di giustificare il suo no (es. “il debitore è recidivo, ha commesso frodi fiscali in passato, il 30% proposto è troppo basso rispetto al 50% offerto agli altri creditori” ecc.). Il tribunale valuta il tutto attentamente. La Corte d’Appello di Venezia 2024 citata prima è un monito: lì il giudice di primo grado aveva omologato forzando il no dell’Agenzia Entrate, ma l’Appello ha revocato l’omologa ritenendo il no giustificato perché il debitore offriva troppo poco e concentrava lo stralcio quasi solo sull’Erario . Quindi il giudice di merito, spada di Damocle di un possibile reclamo del Fisco, tende a essere prudente: il cram down lo applica solo se davvero il piano appare equo e l’ente è irragionevole nel rifiuto .
  • Opposizioni dei creditori: se qualche creditore dissenziente lamenta violazioni di legge o convenienza, il giudice deve decidere su queste opposizioni. Ad esempio, un ipotecario escluso dal voto che dice “avrei dovuto votare perché non mi pagano interessi di mora integralmente” – il tribunale valuta se doveva farlo votare e magari ricalcola il quorum. Oppure un creditore chirografario che contesta la stima del valore dei beni in liquidazione, sostenendo che in realtà otterrebbe di più liquidando e quindi il piano non conviene – il giudice può disporre accertamenti, ma se la maggior parte è d’accordo e la stima dell’OCC è ragionevole, di solito rigetta tali contestazioni. È possibile che il giudice riservi la decisione a seguito di udienza se ci sono punti da approfondire.

Alla fine di questa udienza, se tutto è regolare, il tribunale emette il decreto (o sentenza) di omologazione del concordato minore . Tecnicamente il CCII parla di sentenza per l’omologa (art. 80 co.2), ma molti tribunali emettono un decreto motivato. In ogni caso, è un provvedimento decisorio che omologa e rende efficace il piano concordatario.

Cosa comporta l’omologa? Con l’omologa, la procedura di concordato minore si conclude formalmente e il piano proposto diventa vincolante per tutte le parti . I creditori, anche dissenzienti o non votanti, sono obbligati ad accettare quanto previsto per loro nel piano, e il debitore è obbligato ad eseguire il piano puntualmente . Il decreto di omologa viene comunicato a tutti i creditori e pubblicato nel registro ufficiale (ad esempio, se il debitore è impresa, viene iscritto presso il Registro Imprese così che chiunque lo sappia) .

Se invece il tribunale non omologa (ipotesi rara, di solito legata a opposizioni fondate o mancanza di requisiti), emette un provvedimento di rigetto dell’omologa. In tal caso, dichiara chiusa la procedura di concordato e, come detto, spesso apre d’ufficio la liquidazione controllata del debitore per tutelare i creditori. Contro il rigetto di omologa il debitore può proporre reclamo in Corte d’Appello, ma considerando i tempi, raramente conviene prolungare l’agonia se è chiaro che il piano non andava bene.

Reclami: va ricordato che anche contro il decreto di omologa i creditori dissenzienti possono proporre reclamo alla Corte d’Appello (entro 30 giorni), per motivi di legittimità o merito (ad esempio sostenendo che il giudice ha applicato male il cram down fiscale, o che c’era un vizio). La Corte d’Appello può confermare o revocare l’omologa. Fortunatamente queste impugnazioni sono poco frequenti nei concordati minori, sia per i costi che per il fatto che la maggioranza aveva accettato, quindi di solito tutti tirano avanti.

3.8 Esecuzione del piano ed effetti finali (esdebitazione)

Con l’omologazione, si passa alla fase esecutiva. Il concordato minore omologato deve essere attuato fedelmente dal debitore sotto la sorveglianza dell’OCC e del tribunale (per quel poco che serve).

Gli obblighi ora sono chiari: il debitore dovrà pagare le somme promesse nei modi e nei tempi previsti dal piano . Se ad esempio il piano diceva “pagamento 20% chirografari in 5 rate annuali ogni 30 giugno dal 2026 al 2030”, il debitore dovrà predisporre i pagamenti ogni 30 giugno. Se prevedeva la vendita di un bene entro 6 mesi per pagare i privilegiati, dovrà procedere a vendere quell’asset e distribuire il ricavato come stabilito.

Il ruolo dell’OCC in questa fase può variare: spesso, l’OCC continua a assistere come ausiliario, raccogliendo i pagamenti dal debitore e provvedendo a distribuirli ai creditori, e riferendo al giudice eventuali problemi . Non tutti i tribunali disciplinano questa fase ugualmente: alcuni chiudono la procedura con l’omologa e lasciano all’OCC solo un compito di rendiconto finale; altri mantengono una sorta di controllo finché i pagamenti non sono completati. In genere però, per concordato minore, non c’è una figura di commissario liquidatore: è il debitore stesso che esegue (sotto vigilanza OCC). Ad esempio, il debitore versa su un conto dedicato le somme, l’OCC controlla e poi autorizza i bonifici ai creditori ogni volta.

Effetti per i creditori: i creditori a mano a mano ricevono i pagamenti concordati e non possono più avanzare pretese ulteriori. Infatti, dal momento dell’omologa, i rapporti obbligatori originari sono novati secondo il piano: il creditore ha diritto solo a quanto previsto nel piano e nulla più . Non può iniziare nuove azioni esecutive (anche perché sarebbe in violazione del provvedimento e comunque i debiti originari sono “congelati” nelle nuove misure). I creditori ipotecari/per privilegiati mantengono le garanzie sui beni finché non ricevono il pagamento concordato (ad es. l’ipoteca permane per garantire il 50% promesso, poi a pagamento avvenuto si intenderà soddisfatta). Se però l’omologa li autorizza a soddisfarsi con la vendita di un dato bene, seguiranno quella via.

Esdebitazione finale: il traguardo più atteso per il debitore è questo: ottenere la liberazione dai debiti residui che non è riuscito a pagare nel piano . Ed è esattamente ciò che il concordato minore offre, come suo effetto tipico e automatico. In particolare, se il debitore adempie integralmente tutte le obbligazioni assunte nel piano omologato, egli viene esdebitato per la quota di debiti che eccede quanto pagato . In altre parole, i crediti originari si considerano definitivamente soddisfatti nella misura prevista dal piano, e la parte eccedente viene legalmente cancellata (c.d. remissio debiti) . Ad esempio, Tizio aveva debito €100 con Caio, il piano prevedeva pagamento 20%. Quando Tizio paga quel €20, Caio non potrà più pretendere i restanti €80: questi €80 si spengono giuridicamente, sono un debito remisso. Il patrimonio futuro di Tizio è liberato da quella pretesa.

Questa esdebitazione nel concordato minore è automatica, non serve un’ulteriore istanza come invece avviene nella liquidazione controllata . Nella liquidazione, a fine procedura il debitore deve fare domanda di esdebitazione e il tribunale valuta se è meritevole, ecc. Nel concordato minore invece, l’effetto liberatorio discende direttamente dall’accordo dei creditori ratificato dall’omologa: la sentenza di omologa di fatto cristallizza la novazione dei debiti e sancisce che ad adempimento avvenuto il debitore è libero dai vecchi obblighi. Quindi niente giudizi ulteriori: basta eseguire il piano.

Questa è la vera vittoria per il debitore: “ripartire pulito” dopo aver onorato la parte concordata. Il concordato minore incarna l’idea per cui, se paghi quello che puoi in modo serio e concordato, il sistema ti perdona il resto e ti consente di tornare economicamente attivo senza lo strascico infinito di debiti.

E se il debitore non esegue il piano? Può capitare purtroppo che, dopo l’omologa, il debitore incontri difficoltà impreviste e non riesca a rispettare integralmente i pagamenti. In tal caso, la legge prevede la risoluzione del concordato minore (art. 81 CCII). Su istanza dei creditori, il tribunale può dichiarare risolto il concordato se il debitore risulta inadempiente rispetto agli obblighi del piano . La risoluzione comporta che i creditori riacquisiscono per intero i loro diritti originari detratti gli importi eventualmente già ricevuti . In pratica, se Tizio doveva pagare 10 rate e ne ha pagate solo 5, il concordato può essere risolto e i creditori torneranno ad avere crediti come prima meno quanto incassato. Potranno riprendere le azioni esecutive (infatti la risoluzione fa decadere le protezioni e revivescono i titoli esecutivi pregressi per il residuo). Tuttavia la risoluzione non è automatica: occorre che uno o più creditori la chiedano, provando un inadempimento di non scarsa importanza. Se il mancato pagamento è lieve o temporaneo, spesso i creditori attendono o il giudice può concedere un termine di grazia. Si può anche evitare la risoluzione modificando il piano in accordo coi creditori: ad esempio, se il debitore fatica con le scadenze finali, può chiedere una proroga o una rimodulazione (questo spesso si fa con il consenso informale dei creditori principali, evitando di formalizzare la risoluzione in tribunale). In generale, la vigilanza dell’OCC serve anche a prevenire la risoluzione, segnalando per tempo se il debitore sta sforando e cercando soluzioni.

Fortunatamente, se il piano è stato impostato in modo realistico, la maggior parte dei debitori riesce a portarlo a termine. Ma per i casi più sfortunati in cui nemmeno il concordato è attuabile, il Codice offre un’ultima spiaggia: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) . È uno strumento introdotto nel 2020 che consente, in casi eccezionali, di esdebitare una persona fisica anche se non ha pagato nulla, a patto che risulti totalmente priva di capacità e che sia meritevole (nessuna frode, massima collaborazione). Questa misura estrema – soprannominata “fresh start del debitore incapiente” – non fa parte del concordato minore strettamente, ma completa il quadro: se anche la liquidazione non darebbe nulla e il concordato non è percorribile, il debitore onesto ma sfortunato può chiedere la cancellazione di tutti i debiti senza pagamento . Ovviamente è un’ipotesi residuale, applicabile tipicamente a soggetti indigenti rimasti con nulla in mano.

A questo punto, riepiloghiamo in breve le fasi della procedura di concordato minore:

  1. Analisi e preparazione: il debitore, con i suoi consulenti, valuta la crisi e raccoglie i documenti per la domanda.
  2. Attivazione OCC e predisposizione piano: nomina del gestore OCC, redazione della proposta di concordato con tutti i dettagli e la relazione OCC.
  3. Deposito del ricorso in tribunale: il ricorso con piano e allegati viene depositato (inibendo da subito gli interessi e iniziando l’iter).
  4. Decreto di apertura: il tribunale ammette la procedura, nomina formalmente l’OCC, sospende le azioni esecutive e fissa i termini per il voto .
  5. Votazione dei creditori: i creditori esprimono il loro voto (silenzio = assenso). Serve >50% in valore (ed eventualmente in numero). Il conteggio è verbalizzato dall’OCC.
  6. Udienza di omologazione: il tribunale verifica la regolarità, risolve eventuali opposizioni, può forzare un no fiscale ingiustificato, e omologa il concordato dichiarandolo efficace per tutti .
  7. Esecuzione del piano: il debitore adempie gli obblighi (pagamenti, atti dispositivi) nei tempi stabiliti, sotto la vigilanza dell’OCC. I creditori ricevono quanto dovuto e non possono agire per altro.
  8. Esdebitazione finale: una volta completato il piano, il debitore è liberato dai debiti residui non pagati ed esce dalla procedura privo dei vincoli pregressi . Il tutto salvo risoluzione in caso di inadempimento grave.

A questo punto, avendo illustrato per filo e per segno come funziona la procedura, possiamo esaminare alcuni aspetti particolari (ad esempio il trattamento dei debiti fiscali e contributivi) e fornire consigli pratici al debitore su come difendersi e sfruttare al meglio le opportunità offerte dal concordato minore.

4. Difese e strategie legali per il debitore in concordato minore

Dal punto di vista di un debitore sovraindebitato, il concordato minore rappresenta sia una difesa contro le aggressioni dei creditori, sia uno strumento attivo per ristrutturare la propria posizione. In questa sezione adottiamo un taglio pratico: quali strategie legali concrete può mettere in atto il debitore per massimizzare le chance di successo del concordato minore e proteggere il proprio patrimonio? Quali errori deve evitare?

Ecco alcune linee guida strategiche, maturate dall’esperienza sul campo e dall’analisi di casi reali:

  • Attivarsi tempestivamente (difesa numero uno): il tempo è un fattore cruciale. Non aspettare di essere sommerso dai pignoramenti prima di muoversi. Appena appare chiaro che non si riesce a pagare tutti i debiti, consultare subito un professionista e valutare il concordato minore. Questo perché finché non si deposita il ricorso, i creditori possono aggredire i beni. Inoltre, se arrivi con l’acqua alla gola (es. conto già pignorato, magazzino già venduto all’asta), il piano poi ha meno risorse da offrire. Chi agisce per tempo può anticipare le mosse dei creditori e chiedere la protezione del tribunale prima che il danno sia fatto. Ricorda: con il deposito del concordato minore puoi bloccare un’asta immobiliare imminente o sospendere un fermo amministrativo sull’auto, ma devi farlo prima che si perfezionino. La tempestività è la miglior difesa.
  • Richiedere le misure protettive nel ricorso: sembra ovvio, ma va ribadito. Nel ricorso di concordato minore devi chiedere espressamente al giudice di sospendere tutte le azioni esecutive ai sensi dell’art. 78 CCII . Questa è la tua scudo: se ometti di chiederlo, il giudice potrebbe non attivarle d’ufficio. Invece chiedendolo (e motivando ad esempio che ci sono pignoramenti pendenti) quasi certamente lo otterrai nel decreto di apertura. Dunque mai dimenticare di inserire la domanda di sospensione esecuzioni nell’atto introduttivo.
  • Utilizzare il concordato come escudo contro istanze di fallimento: se, nonostante tu sia sotto soglia, qualche creditore prova indebitamente a portarti in liquidazione giudiziale (può capitare per errore o dubbio sulle soglie), presentare il ricorso di concordato minore è una difesa efficace. In virtù del principio di specialità, la pendenza di una procedura di sovraindebitamento dovrebbe far dichiarare improcedibile l’istanza di fallimento (o liquidazione giudiziale) nei confronti di un soggetto non fallibile. Quindi, se un creditore prova a farti fallire sostenendo che sei sopra soglia e tu sei convinto di no, deposita subito il concordato minore: al dibattimento fallimentare potrai eccepire l’avvenuta apertura di concordato minore, spostando la competenza sul tuo piano. Questo ti difende da possibili errori di qualificazione e comunque ti mette al riparo da un curatore che liquidi i tuoi beni senza che tu abbia voce.
  • Trasparenza totale con OCC e giudice: la strategia vincente è essere onesti e collaborativi. Ogni tentativo di nascondere un debito o svalutare un bene può ritorcersi contro di te in sede di omologa, o addirittura determinare un rigetto per frode. Pertanto, dichiara tutti i debiti (anche quelli con parenti, anche se credi di poterli trascurare), e dichiara tutti i beni (anche quelli che pensi non interessino, come piccoli conti o vecchie auto). Questo non solo è un obbligo di legge, ma anche una difesa preventiva: eviti che un creditore spunti fuori dopo dicendo “il debitore non mi aveva inserito!”, fatto che potrebbe far saltare l’accordo.
  • Includere almeno un soddisfacimento minimo per ogni creditore chirografario: come evidenziato più volte, dare zero assoluto a qualcuno rischia di farti bocciare la proposta . Strategicamente, anche se un creditore è moralmente meno meritevole (magari un amico che ti aveva prestato soldi informalmente), conviene dare comunque una piccola percentuale a tutti, se possibile. Bastano anche pochi punti percentuali, l’importante è non creare la percezione di aver “sacrificato” del tutto qualcuno senza motivo. Questo riduce il rischio di opposizioni e mette al sicuro da censure ex Cassazione .
  • Massimizzare la convenienza rispetto alla liquidazione: quando strutturi il piano, calcola bene quanto i creditori prenderebbero in una liquidazione controllata. Questo è il tuo paragone base. Poi assicurati che la tua proposta dia loro di più, anche solo moderatamente di più. Ad esempio, se vendendo tutto avrebbero 30%, proponi di dare 35%. Non serve promettere l’oro (se potessi non saresti in crisi), ma quel “delta” è la chiave per ottenere il sì dei creditori e l’omologa. Se offri meno di quanto spetterebbe loro liquidandoti, stai pur certo che voteranno no o che il giudice bloccherà tutto per non convenienza. Quindi la strategia è: stima prudenziale del ricavato liquidativo e offerta leggermente superiore a quel ricavato. Questo convincerà i creditori razionali che gli conviene approvare il piano piuttosto che buttarti a terra.
  • Coinvolgere i creditori chiave in via confidenziale: nulla vieta che, prima e durante la procedura, tu (o il tuo avvocato) prenda contatto con i principali creditori per sondare il terreno, spiegare la proposta e magari ottenere un accordo di massima sul voto. Ad esempio, parlare con la tua banca maggiore creditrice: “sto proponendo un concordato, vi do il 60% su 5 anni, siete d’accordo? L’alternativa è il fallimento dove prendereste 30%. Se mi supportate, includerò questa percentuale”. Se ottieni informalmente l’assenso del maggior creditore (specie se è uno che può da solo bloccare o far passare la maggioranza), hai fatto bingo. Questo non è né vietato né inusuale: è, anzi, buon senso negoziale. Ovviamente, attenzione: queste trattative vanno fatte in modo trasparente e non a scapito di altri (non puoi promettere qualcosa di nascosto a un creditore perché sarebbe un accordo privato extra-concordatario, vietato). Però convincere i creditori con la forza degli argomenti (mostrando loro i numeri) è assolutamente parte della strategia. Molti creditori istituzionali (banche, Equitalia) hanno procedure interne per valutare piani di rientro: presentare il concordato in modo professionale li dispone positivamente.
  • Sfruttare il silenzio-assenso a tuo favore: se hai creditori molto piccoli o disinteressati (es. privati che difficilmente risponderebbero o creditori che hanno abbandonato le pretese), sappi che il loro silenzio varrà come sì . Quindi, paradossalmente, potresti non “disturbarli” troppo: se pensi che non risponderanno, tanto meglio. Piuttosto concentrati nel cercare di disinnescare eventuali creditori attivi e litigiosi, perché quelli di certo risponderanno e magari no. Quindi la strategia è: prevedi che Tizio, piccolo creditore, manco leggerà la PEC? Perfetto. Caio, creditore grosso, sicuramente la leggerà e valuterà: investi più sforzi nel convincere Caio (ad esempio offrendogli condizioni leggermente migliorative se hai margine, tipo una percentuale un filo più alta o una garanzia in più), così che voti sì. In sintesi, identifica i creditori “decisivi” e assicurati il loro favore, mentre i “silenti” li porti in dote come assensi impliciti.
  • Attento ai creditori con garanzie reali e personali: se un tuo debito è garantito da un pegno o ipoteca su un tuo bene, ricordati che quel creditore è in una posizione forte: se il concordato non si omologa, lui può rivalersi sul bene. Quindi tenderà a votare no se non lo soddisfi decentemente. Strategia: cerca di trattare bene i creditori privilegiati (soprattutto ipotecari su casa o capannone). Magari proponi di pagare loro il 100% (magari vendendo l’immobile stesso a loro favore) oppure comunque un’alta percentuale. Questo perché, a differenza dei chirografari, i privilegiati forti potrebbero preferire la liquidazione per escutere il bene. Similmente, se un tuo debito è garantito da un fideiussore (es. un parente ha garantito un prestito bancario), ricorda che in concordato minore non libera i fideiussori (diversamente dal concordato preventivo). Quindi la banca potrebbe essere tentata di votare no per poi escutere il fideiussore. Però qui la legge ti aiuta: devi fare una classe separata per creditori con fideiussioni e in quella classe forse quel creditore ha minor peso. Ad ogni modo, strategia in quel caso: concorda parallelamente qualcosa col tuo garante (il quale magari paga alla banca una parte e la banca allora vota sì per te, ecc.). Sono situazioni delicate che vanno studiate caso per caso con assistenza legale.
  • Prepara il caso per il cram-down fiscale se serve: se hai un grosso debito tributario e intuisci che l’Agenzia Entrate potrebbe votare no (magari per loro policy su percentuali basse), anticipa le contromisure. Strategia: costruisci il piano in modo tale da soddisfare le condizioni del cram down . Cioè, assicurati che senza il voto del Fisco hai comunque la maggioranza degli altri crediti, e che quello che offri al Fisco sia chiaramente più di quanto incasserebbe dal tuo fallimento. Se ad esempio in liquidazione il Fisco beccherebbe zero (cosa comune se è chirografario), offrigli qualcosa (anche un 10%) e giustifica che quell’importo è >0, quindi il no sarebbe irragionevole. Inoltre, evita di discriminare troppo a suo sfavore: se agli altri dai 50% e al Fisco 5%, è alto il rischio che la Corte d’Appello poi dica che è un abuso (come a Venezia). Magari livella un po’ di più: es. agli altri 60%, al Fisco 30%. Così, se pure votano no, il giudice potrà dire “perché rifiutate il 30 se in fallimento avreste 5? state facendo i difficili”. Insomma, arma il tribunale di argomenti per giustificare l’omologa forzata. Così avrai più probabilità di vincere l’eventuale resistenza del Fisco.
  • Mantenere la disciplina durante i pagamenti: una volta omologato, non abbassare la guardia. Esegui scrupolosamente i pagamenti secondo scadenza. Un buon consiglio pratico è: crea un conto dedicato su cui versi regolarmente le somme da accantonare per le rate concordatarie. Magari ogni mese metti da parte quello che servirà a fine anno per la rata semestrale. L’OCC spesso suggerisce questi accorgimenti. Così eviti di arrivare alla scadenza senza liquidità. Se proprio prevedi un problema (es. un ritardo incasso che ti fa saltare la rata di pochi giorni), avvisa l’OCC e i creditori interessati tempestivamente per trovare un accordo (una breve proroga, per dire). Mostrarsi diligente e proattivo anche nell’esecuzione è la miglior strategia per evitare risoluzioni: i creditori vedendo l’impegno saranno pazienti in caso di piccoli inciampi. Al contrario, se sgarri e sparisci, qualcuno di loro (specialmente banche o fisco) non esiterà a chiederne la risoluzione in tribunale.

In definitiva, le strategie legali difensive nel concordato minore ruotano attorno a due concetti: protezione tempestiva (usare la procedura per bloccare i creditori e prevenire esiti peggiori) e costruzione intelligente del piano (per farlo approvare e portarlo a termine). Con l’assistenza di professionisti esperti come l’avv. Monardo e il suo team, il debitore può mettere in atto queste strategie in maniera coordinata, evitando le trappole e massimizzando i benefici di legge.

5. Strumenti alternativi e integrativi per la gestione della crisi da sovraindebitamento

Abbiamo fin qui analizzato dettagliatamente il concordato minore, ma nel panorama dell’ordinamento esistono altri strumenti legali che il debitore in difficoltà dovrebbe conoscere. Alcuni possono costituire alternative al concordato minore in base al tipo di soggetto o alla situazione; altri possono essere utilizzati in combinazione o in successione per risolvere completamente la crisi. Eccone una panoramica:

  • Liquidazione controllata del sovraindebitato: è la procedura concorsuale di liquidazione giudiziale prevista per i debitori non fallibili (ex “liquidazione del patrimonio” nella L.3/2012). Si attiva o su richiesta volontaria del debitore che voglia liquidare tutti i beni per soddisfare i creditori, oppure d’ufficio in caso di esito negativo del concordato minore (mancata approvazione o revoca/risoluzione) . In questa procedura, un liquidatore nominato dal tribunale vende tutti i beni del debitore e ripartisce il ricavato ai creditori secondo le prelazioni. Dura tipicamente qualche anno. Al termine, il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui (ma attenzione: l’esdebitazione post-liquidazione ha criteri di meritevolezza, non è automatica come nel concordato) . La liquidazione controllata è dunque un’alternativa più “passiva” rispetto al concordato: il debitore non propone un piano, subisce la vendita di tutto. Può essere scelta se il debitore non ha alcuna capacità di produrre reddito futuro e vuole semplicemente liberarsi dei debiti rinunciando al patrimonio disponibile. Ad esempio, un pensionato senza impresa, con sola casa e debiti, può preferire la liquidazione (cede la casa, paga il possibile e chiede esdebitazione). Spesso però la liquidazione è considerata ultima spiaggia se fallisce il concordato minore, poiché è meno vantaggiosa (nessuna protezione dell’attività né della prima casa, salvo eccezioni, e più incertezza sull’esdebitazione).
  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: è l’altra faccia del sovraindebitamento, riservata alle persone fisiche consumatori. Funziona in modo simile al concordato minore, ma con alcune differenze: non richiede voto dei creditori (decide tutto il giudice sull’omologa, valutando la meritevolezza del debitore e la fattibilità) e storicamente permetteva maggiore flessibilità nel trattare i debiti privilegiati (anche se ora con la nuova disciplina la differenza è minore). Il consumatore dunque presenta un piano, l’OCC fa la relazione, i creditori possono fare osservazioni ma non votano, e il giudice omologa se ritiene che il piano è equo e che il consumatore non ha colpe gravi nella sua insolvenza. Per chi è davvero consumatore puro, questa è la procedura da seguire. Esempio: un impiegato pieno di debiti per prestiti al consumo e carte di credito, senza attività d’impresa. Lui non può fare concordato minore, farà un piano del consumatore. Il contenuto del piano può anche essere simile a un concordato (rate, falcidie), ma sarà il tribunale a decidere. Per il debitore “imprenditore/professionista”, questo strumento non è applicabile, come spiegato (deve andare su concordato minore).
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): da non confondere con l’accordo di composizione ex L.3/2012 (che era per piccoli, ora abrogato). Gli accordi di ristrutturazione sono strumenti previsti per imprese soggette a fallimento (quindi oltre soglia). Richiedono l’adesione di almeno il 60% dei crediti e l’omologazione del tribunale, vincolando poi anche i non aderenti. Non riguardano direttamente il nostro soggetto (impresa minore), perché se è impresa minore non può accedere a quell’istituto. Però lo citiamo come riferimento: per aziende più grandi, l’accordo (specie nelle varianti introdotte dalla direttiva insolvenza, come accordi ad efficacia estesa) è un’alternativa al concordato preventivo. Nel contesto delle microimprese, questo strumento non si applica se restano non fallibili. Diciamo che è l’equivalente per grandi di ciò che per i piccoli è il concordato minore.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa: strumento introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021, poi confluito nel CCII) per tutte le imprese (anche sotto soglia, anche grandi) che affrontano la crisi in modo stragiudiziale con l’aiuto di un esperto indipendente (il famoso esperto negoziatore, come l’avv. Monardo). Non è una procedura concorsuale né porta di per sé all’esdebitazione, ma può essere un passo preliminare: l’imprenditore in crisi nomina l’esperto che lo aiuta a trovare un accordo con i creditori entro 3-6 mesi. Se ci riesce, può concludere contratti, moratorie o accordi di ristrutturazione semplificati. Se non ci riesce, può comunque accedere a concordati “semplificati” in tribunale. Per le microimprese, la composizione negoziata non è obbligatoria (è volontaria) e spesso, se la situazione è già compromessa, conviene andare direttamente a concordato minore. Tuttavia, potrebbe essere utile in situazioni di crisi incipiente: ad esempio, un’impresa sotto soglia che prevede difficoltà tra 6 mesi potrebbe attivare la composizione negoziata per rinegoziare esposizioni bancarie e magari evitare di arrivare al sovraindebitamento conclamato. L’avv. Monardo, essendo esperto negoziatore, può valutare caso per caso se tentare prima questa strada stragiudiziale protetta oppure passare subito alla procedura giudiziale.
  • Transazione fiscale e contributiva: per le imprese soggette a concordato preventivo esiste l’istituto della transazione fiscale (ora integrato nel CCII) che consente di concordare con Agenzia Entrate e INPS un trattamento di favore sui debiti tributari e previdenziali in sede di concordato preventivo o accordo. Nel concordato minore, di fatto, non c’è un’articolazione separata chiamata transazione fiscale: semplicemente includi i debiti fiscali nel piano e il Fisco decide se aderire o subisce il cram down . Tuttavia, prima di presentare un concordato minore, il debitore potrebbe valutare se può risolvere la parte fiscale fuori dal concorso tramite gli istituti agevolativi descritti (rottamazioni, ecc.). Quindi, un’alternativa all’inserire il debito fiscale nel piano è appunto definirlo tramite rottamazione o saldo e stralcio, se normative lo consentono. Ad esempio, se la rottamazione-quater è aperta e copre buona parte dei debiti, il debitore potrebbe presentare domanda di rottamazione e parallelamente preparare un concordato per il resto dei debiti: in tal modo magari il debito fiscale viene ridotto del 40-50%. D’altra parte, bisogna stare attenti alle scadenze: se presenti un concordato minore, di solito non puoi poi aderire a una rottamazione per quei debiti perché la riscossione è sospesa e saranno oggetto del piano. Quindi va pianificato bene il coordinamento.
  • Piani di risanamento attestati (art. 56 CCII): strumenti prettamente privatistici, dove l’imprenditore conclude un accordo con alcuni creditori per risanare l’impresa e un esperto lo attesta. Non coinvolge tutti i creditori necessariamente ed è efficace fuori dal tribunale (purché segreto o comunque tenuto riservato per evitare revocatorie). Per microimprese già insolventi ha poca utilità, perché se c’è sovraindebitamento conclamato è meglio la procedura. Però magari per microimprese borderline (non ancora insolventi, solo in squilibrio) un piano attestato può prevenire l’aggravarsi e quindi evitare di dover ricorrere al concordato.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: l’abbiamo già menzionata: è l’azzeramento dei debiti senza nulla dare riservato a casi estremi di persona fisica meritevole che non ha alcun patrimonio liquidabile (neanche per pagare le spese di procedura). Può essere richiesta solo una volta nella vita (massimo due per giustificato motivo) e comporta comunque un “periodo di prova” di 4 anni in cui se compaiono nuove utilità vanno ai creditori . È davvero l’ultima spiaggia per chi proprio non ha alternative. Ad esempio, un disoccupato senza beni, con debiti pregressi di anni fa, potrebbe chiederla e ottenere la cancellazione dei suoi debiti (tranne quelli eventualmente esclusi, come alimenti o risarcimenti per danni da illecito, che restano). Un piccolo imprenditore invece ricorrerà più spesso al concordato o alla liquidazione; l’esdebitazione incapiente si adatta di più a ex consumatori indigenti.

In conclusione, il ventaglio di soluzioni per affrontare debiti insostenibili è ampio. La scelta giusta dipende dalla natura del debitore e dal contesto:

  • Se sei un piccolo imprenditore/professionista: il concordato minore è generalmente la prima opzione da valutare, per i suoi vantaggi (protezione, continuità, esdebitazione automatica). In subordine, tieni presente la liquidazione controllata come rete di sicurezza se il concordato non va.
  • Se sei un consumatore privato: vai sul piano del consumatore.
  • In ogni caso: sfrutta eventuali definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) per alleggerire i debiti fiscali/finali, integrandole nel tuo percorso.
  • Se la tua attività è in crisi ma recuperabile: valuta la composizione negoziata e i piani attestati per cercare soluzioni stragiudiziali veloci prima di arrivare all’insolvenza conclamata.
  • Se non hai proprio nulla da dare: come ultimo rifugio c’è l’esdebitazione incapiente, ma preparati a dimostrare la tua buona fede e sappi che è un’eccezione applicata con rigore.

Uno studio legale esperto come quello dell’Avv. Monardo saprà analizzare a 360 gradi la tua posizione e consigliarti lo strumento o la combinazione di strumenti più adatta. Ad esempio, potrebbe emergere una strategia mista: negoziare privatamente con qualche creditore chiave, aderire a rottamazione per il Fisco, e per il restante debito presentare concordato minore. Oppure tentare un accordo extragiudiziale informale con tutti (a volte fattibile se i creditori sono pochi e ragionevoli) prima di procedere formalmente. L’importante è avere chiaro che non esiste solo la rassegnazione al fallimento personale: la legge offre vie d’uscita multiple, e con il supporto professionale si può imboccare quella giusta.

6. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Nella gestione di una procedura di sovraindebitamento come il concordato minore, ci sono alcuni errori ricorrenti che i debitori tendono a commettere, spesso per scarsa informazione o comprensibile ansia. Elenchiamo i principali errori da evitare e forniamo alcuni consigli pratici, per massimizzare le chance di successo:

  • Errore 1: Aspettare troppo a lungo prima di agire. Molti imprenditori sperano che la situazione migliori da sé o che arrivi un incasso miracoloso, e intanto accumulano ritardi e azioni esecutive. Questo è pericoloso. Consiglio: non negare la realtà della crisi. Se ti rendi conto che i debiti crescono e non riesci a smaltirli, consulta immediatamente un esperto. Prima presenti una soluzione (concordato, accordo, ecc.), più patrimonio riuscirai a salvare. Agire tardi significa arrivare con l’acqua alla gola, magari con beni già pignorati o conti bloccati, il che complica anche il piano. Quindi, tempismo!
  • Errore 2: Pagare alcuni creditori “di nascosto” prima della procedura. Quando si inizia a pensare al concordato, è sbagliato fare i furbi cercando di favorire un creditore (magari un parente o un fornitore amico) pagando lui e lasciando gli altri a bocca asciutta. Questi sono atti che potrebbero essere considerati in frode o che comunque il giudice vede male. Consiglio: mantieni la par condicio prima e durante la procedura. Se devi assolutamente pagare qualcosa per tenere aperta l’attività (stipendi, forniture essenziali), fallo presente nell’istanza e chiedi autorizzazione al giudice per quei pagamenti urgenti. Evita assolutamente di dissipare soldi verso qualche creditore a discapito degli altri nei mesi precedenti al deposito: quei pagamenti potrebbero essere revocati o farti accusare di favoritismi.
  • Errore 3: Sottovalutare l’importanza della documentazione. Alcuni debitori arrivano all’avvocato con scatoloni di carte sparpagliate o, peggio, con poche carte dicendo “non ho più niente, faccia lei”. Una domanda di concordato mal documentata rischia l’inammissibilità. Consiglio: collabora attivamente nella raccolta dei documenti. Procurati estratti conto bancari, notifica di cartelle, contratti di mutuo, tutto quello che attesta i debiti. Fai un inventario preciso dei tuoi beni. Fornisci i bilanci o dichiarazioni dei redditi e spiega ogni voce anomala. Un quadro documentale chiaro aiuta l’OCC a redigere una relazione favorevole e il giudice a fidarsi della tua trasparenza. Se mancano pezzi (es: hai smarrito una cartella esattoriale), dillo subito: l’OCC può chiederne una copia all’ente con i poteri di cui dispone . Non attendere che sia il giudice a chiedere integrazioni.
  • Errore 4: Fare previsioni di piano troppo ottimistiche o irrealistiche. Sulla spinta dell’entusiasmo (o per convincere i creditori) qualcuno presenta piani irrealizzabili – ad esempio ipotesi di vendita di beni a prezzi gonfiati, o prospetti di reddito futuro esagerati. Poi però quei risultati non si concretizzano e il piano fallisce. Consiglio: sii realistico e prudente nelle stime. È meglio proporre di pagare un 30% che sei ragionevolmente sicuro di poter pagare, piuttosto che un 50% aleatorio. I creditori e il giudice apprezzano piani solidi, anche se modesti, più di piani faraonici poi destinati a risolversi in un flop. Quindi, con l’aiuto del commercialista, stima il valore di realizzo dei beni al ribasso (valutazione prudenziale) e proietta i redditi futuri considerando scenari cauti. Così avrai un margine di sicurezza per adempiere. Meglio avere sopravvenienze positive che permettono magari di pagare prima o di più volontariamente, che dover spiegare perché non riesci a pagare quanto promesso.
  • Errore 5: Ignorare alcuni debiti o creditori perché “tanto non chiederanno nulla”. Alcuni debitori pensano di non includere, ad esempio, debiti verso familiari o amici creditori, perché danno per scontato che rinunceranno o non si presenteranno. Oppure non menzionano piccoli debiti perché li ritengono insignificanti. Questo è formalmente sbagliato e rischioso. Consiglio: includi tutti i debiti conosciuti, di qualunque importo e natura, salvo quelli per legge esclusi (es: mantenimento figli – comunque indicarli se esistono). Se poi un creditore vuole rinunciare formalmente, lo farà presentando rinuncia o astenendosi (che comunque conta a favore). Ma tu non devi omettere niente. Anche perché se un creditore, fosse pure tua madre, non viene menzionato e appare dopo, potrebbe invalidare tutto. Inoltre il tribunale vuole vedere la fotografia completa. Quindi massima completezza e trasparenza.
  • Errore 6: Pensare di poter fare da soli senza professionisti qualificati. Il concordato minore coinvolge aspetti giuridici e contabili complessi: dalle tecnicalità per le classi di creditori, alla stesura del piano finanziario, alla gestione telematica della procedura. Tentare il fai-da-te o affidarsi a persone non specializzate può portare a errori formali e sostanziali disastrosi. Consiglio: affidati sempre a professionisti esperti di crisi d’impresa e sovraindebitamento. Un avvocato specializzato e un OCC preparato fanno la differenza tra un concordato approvato e uno respinto. Lo studio Monardo, ad esempio, essendo specializzato in queste materie, sa come evitare ogni tranello: redige il ricorso secondo i criteri richiesti dal tribunale, anticipa le possibili obiezioni dei creditori, ecc. È un investimento che vale la pena, perché in gioco c’è la tua liberazione dai debiti.
  • Errore 7: Non considerare gli effetti su eventuali coobbligati. Se hai firmato debiti insieme ad altri (soci, garanti) devi tenerne conto: il tuo concordato minore non libera i coobbligati o fideiussori a meno che non sia espressamente previsto e negoziato. Quindi può accadere che, nonostante il tuo concordato, la banca persegua il tuo fideiussore per l’intero debito residuo. Consiglio: coordina la strategia con eventuali coobbligati. Se, ad esempio, hai un socio che è garante, potrebbe convenire che entrambi facciate la procedura (se persona fisica garante, magari piano del consumatore parallelo per lui). Oppure, se è un garante solvibile, concorda che paghi una quota lui e la inserite come finanza esterna al piano. L’importante è non lasciare queste situazioni irrisolte, sennò rischi tensioni legali dopo: il garante paga e poi si rivale su di te, vanificando in parte l’esdebitazione.
  • Errore 8: Demoralizzarsi e non seguire la procedura con costanza. Una volta avviato il percorso, il debitore deve mantenere un ruolo attivo e collaborativo. Alcuni invece, ottenuto il decreto di apertura, pensano sia tutto automatico e “si distraggono”, magari non rispondono alle richieste dell’OCC o tardano a fare i versamenti dovuti durante il piano. Questo atteggiamento può mettere a repentaglio il buon esito. Consiglio: mantieni un atteggiamento proattivo e responsabile per tutta la durata. Rispetta le scadenze come se fossero sacre. Comunica periodicamente con l’OCC dando aggiornamenti (ad esempio, se vendi un bene come da piano, informa e documenta). Se sorgono difficoltà, non nasconderle: affrontale subito con il supporto del tuo avvocato e dell’OCC. Mostrati determinato a portare a termine gli impegni: la tua credibilità è importante – se i creditori vedono serietà, anche in caso di piccoli intoppi saranno più clementi.
  • Errore 9: Confondere la procedura con un mero rinvio dei problemi. Il concordato minore non è una bacchetta magica: richiede un serio impegno e comporta comunque che tu paghi qualcosa (tranne casi di incapienza assoluta con esdebitazione speciale). Non è un modo di farla franca senza fatica. Se entri in quest’ottica sbagliata, potresti fallire nel portarlo a termine. Consiglio: prendi il concordato minore come un’opportunità di ripartenza che però va onorata. Mettiti mentalmente nell’ordine di idee che per un certo periodo dovrai stringere la cinghia, rispettare un budget, destinare risorse ai creditori secondo il piano. Vedi le rate come “investimento per la tua libertà futura”. Così affronterai più motivato i sacrifici temporanei, sapendo che hanno uno scopo preciso: liberarti definitivamente dai debiti. Molti debitori che hanno completato con successo un concordato minore testimoniano di quanto sia stato impegnativo ma anche gratificante riacquistare finalmente la serenità economica.

Riassumendo questi consigli: agisci presto, segui le regole con scrupolo, gioca a carte scoperte con i professionisti e il tribunale, e mantieni la disciplina. Il concordato minore è un percorso non facile, ma con gli accorgimenti giusti e l’assistenza adeguata è pienamente percorribile – centinaia di piccoli imprenditori in Italia lo hanno già completato con successo, cancellando montagne di debiti e salvando la propria attività.

7. Domande frequenti (FAQ) sul concordato minore

Di seguito, forniamo risposte chiare e concise a una serie di domande comuni che imprenditori, professionisti o piccoli imprenditori indebitati spesso pongono riguardo al concordato minore. Questa sezione di FAQ aiuterà a dissipare dubbi pratici e a chiarire i punti essenziali dal punto di vista del debitore.

D: Chi può accedere al concordato minore?
R: Possono accedere gli imprenditori “sotto soglia” non fallibili (imprese individuali o società che nei 3 anni precedenti non hanno superato congiuntamente €300.000 di attivo, €200.000 di ricavi, €500.000 di debiti ), gli imprenditori agricoli, i professionisti, le start-up innovative e in generale tutti i debitori non consumatori sovraindebitati . È invece escluso il consumatore puro (che ha una procedura apposita). Anche l’ex imprenditore individuale cessato può accedere, nonostante la cancellazione, purché abbia ancora debiti da regolare .

D: Qual è la differenza tra concordato minore e concordato preventivo?
R: Il concordato preventivo è riservato alle imprese fallibili (medio-grandi) e segue regole più complesse, con soglie di voto diverse, percentuali minime di pagamento (10% ai chirografari nei piani liquidatori ex art. 84) ecc. Il concordato minore è pensato per i piccoli debitori: non richiede percentuali minime fisse se non un apporto “apprezzabile” nei piani liquidatori , ha la presunzione di silenzio-assenso (che il concordato preventivo non ha), e coinvolge un OCC sin dall’inizio. In pratica è una versione semplificata e “su misura” per piccole dimensioni. Inoltre il concordato minore, a differenza di quello preventivo, non libera i coobbligati (nel preventivo i fideiussori possono essere liberati se la maggioranza approva una transazione fiscale completa, nel minore invece il garante resta obbligato salvo patto).

D: Ho soprattutto debiti personali (es. un mutuo casa e carte di credito) ma anche una piccola partita IVA: quale procedura devo fare?
R: Se la tua attività economica ha generato parte dei debiti (ad esempio hai debiti INPS o fornitori) e non sei un “consumatore puro”, dovresti optare per il concordato minore, includendo tutti i debiti (anche quelli personali) in esso . Il correttivo 2024 chiarisce che il debitore non consumatore può inserire i debiti misti in un’unica procedura . Non dovrai quindi fare due procedure separate. Se invece la partita IVA era marginale e tutti i debiti sono di natura familiare/personale, allora sei un consumatore e dovrai fare la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

D: Devo cessare la mia attività per accedere al concordato minore?
R: No, anzi! Il concordato minore è concepito per mantenere l’attività in continuità se possibile . Puoi continuare a gestire la tua impresa o professione durante la procedura (sotto la vigilanza OCC). La cessazione dell’attività non è richiesta, a meno che tu non voglia cessarla. Se mantieni la continuità, non devi neppure apportare finanza esterna obbligatoriamente, perché la legge privilegia la prosecuzione dell’attività come valore tutelato .

D: Quanto dura un concordato minore?
R: La durata ha due componenti: la fase procedurale e la fase di esecuzione del piano. La fase procedurale (dalla presentazione alla omologazione) è relativamente breve: generalmente tra 4 e 6 mesi (dipende dai termini di voto fissati dal tribunale e da eventuali intoppi). La fase di esecuzione del piano dipende da ciò che proponi: potrebbe essere breve (es. vendi un immobile e paghi tutto entro 6 mesi) o lunga (rateizzazione in 4-5 anni). Non c’è un limite massimo di legge, ma un piano troppo lungo (oltre 5 anni) potrebbe essere visto con scetticismo. In media, molti piani durano tra 3 e 5 anni. Dunque dall’inizio alla fine (esdebitazione) potrebbe volerci quel lasso di tempo, durante il quale però sarai protetto dai creditori e potrai operare.

D: Quanto costa avviare un concordato minore (spese e compensi)?
R: Ci sono alcuni costi da considerare: il contributo unificato al tribunale (una somma fissa relativamente bassa, a oggi intorno a €98), e l’eventuale marca da bollo. Poi c’è il compenso dell’OCC/gestore: questo viene stabilito dal giudice in sede di omologa, di solito in percentuale sull’attivo o secondo tariffe ministeriali. In genere è inferiore ai compensi di un curatore fallimentare perché i patrimoni sono minori (può essere qualche migliaio di euro). Il compenso dell’OCC viene di norma considerato credito prededucibile, da pagare prima degli altri con le risorse del piano. Infine, il costo dell’avvocato e di eventuali consulenti (commercialista per business plan, ecc.) dipende dall’accordo che fai con loro. Molti studi offrono pacchetti a forfait per seguire tutto. Tieni presente che rispetto ai benefici (cancellare debiti magari di centinaia di migliaia di euro), i costi professionali sono un investimento sostenibile. Inoltre, alcune spese vive (come il compenso OCC) si pagheranno nell’ambito del piano, quindi di fatto con i soldi destinati ai creditori.

D: Che succede se ho un immobile ipotecato (la mia casa) e faccio il concordato minore? La perdo?
R: Non è scontato. Ci sono varie possibilità: se l’immobile è la prima casa e hai un mutuo in corso, grazie all’art. 75 co. 2-bis CCII introdotto nel 2024, puoi continuare a pagare le rate del mutuo e mantenere la casa . Il giudice deve autorizzarlo, ma di solito lo fa se sei in pari con le rate scadute. Così facendo, la casa rimane fuori dalla liquidazione attiva (perché la stai pagando regolarmente). Se invece la casa è libera da mutuo o hai deciso comunque di venderla per pagare i creditori, allora nel piano prevederai la sua vendita (magari conservativa, cercando di prendere il valore di mercato) e l’ipotecario verrà soddisfatto con il ricavato. In sintesi, il concordato minore ti offre un’opportunità in più di salvare la casa se riesci a sostenere il mutuo corrente . Se non puoi, cercherai almeno di venderla tu (o far intervenire un familiare a rilevarla) piuttosto che lasciar fare all’asta, ottenendo così un prezzo migliore e maggiore soddisfazione per i creditori.

D: I debiti con lo Stato (IVA, tasse, contributi) si possono davvero tagliare?
R: Sì, nel concordato minore anche i debiti fiscali e previdenziali possono essere falcidiati (ridotti) o dilazionati, a condizione che la proposta sia poi omologata . Questo include anche l’IVA, che un tempo era intoccabile, e le ritenute non versate. La normativa italiana ha recepito la direttiva UE 2019/1023, che consente di trattare anche l’IVA nei piani di ristrutturazione . Quindi puoi proporre, ad esempio, di pagare solo il 30% dell’IVA dovuta. Chiaramente, l’Agenzia delle Entrate valuterà se accettare: se vota sì, bene; se vota no ma la tua offerta è comunque migliore del recupero in fallimento, il giudice può omologare ugualmente (cram down fiscale) . Inoltre, come detto prima, se c’è una rottamazione cartelle aperta, puoi sfruttarla prima di presentare il piano, così da ridurre la quota fiscale. Ma in linea di massima: sì, il concordato minore consente di stralciare debiti tributari, cosa che fuori da procedure sarebbe possibile solo con adesioni straordinarie dell’ente.

D: Posso includere debiti da multe o sanzioni amministrative?
R: Sì, puoi inserire nel concordato minore anche debiti da sanzioni amministrative (multe stradali, sanzioni tributarie, ecc.). Questi sono considerati chirografari (a meno che abbiano già una natura privilegiata per legge). Anzi, generalmente le sanzioni sono falciabili al 100% se vuoi, perché non godono di cause di prelazione e spesso il Fisco stesso è disposto a rinunciarvi (lo fa già nelle rottamazioni). Quindi, se hai multe stradali o sanzioni di Agenzia Entrate, potresti proporre di non pagarle affatto o pagarne solo una minima parte. Bisogna vedere caso per caso, ma sappi che non c’è un divieto di trattarle.

D: Cosa succede ai debiti verso fornitori o banche che sono garantiti da un avallo personale di un familiare mio?
R: Il tuo concordato minore non estingue le garanzie personali prestate da terzi. Ciò significa che il creditore, per la parte di credito che tu non paghi, potrà rivalersi sul fideiussore o garante. Facciamo esempio: debito €100 verso banca garantito da tuo padre; nel tuo concordato paghi il 20% = €20. La banca, per l’€80 residuo, potrà chiedere a tuo padre fideiussore di pagare (a meno che tuo padre non sia anch’egli nella procedura). Questo scenario è importante da considerare in famiglia: il garante rimasto fuori dovrà onorare l’impegno, oppure dovrebbe valutare di accedere anche lui a una procedura (se ne ha i requisiti). Nella disciplina del concordato minore, a differenza del concordato preventivo, non c’è una liberazione automatica dei fideiussori. Anzi, il CCII ha voluto che i creditori con garanzie personali stiano in classi separate , proprio per evidenziare il loro diritto di escussione verso terzi. Consiglio pratico: se un tuo garante è in grado, potresti prevedere nel piano che sia lui ad apportare finanza esterna pari a quell’80% residuo, in modo da soddisfare il creditore e liberarlo dall’obbligo. Oppure il garante stesso, se sommerso da troppi debiti di regresso, potrebbe fare la sua procedura di sovraindebitamento.

D: Dopo l’omologazione, chi controlla che io rispetti il piano?
R: Di solito, l’OCC (gestore) rimane in funzione di controllo durante l’esecuzione del piano . Può darsi che il decreto di omologa nomini lo stesso gestore OCC come “liquidatore” per eseguire certe attività (ad es. vendere un bene) o come supervisore per distribuire le somme. In pratica, dovrai periodicamente riferire all’OCC i progressi (es. mandare prova dei pagamenti effettuati ai creditori). L’OCC poi riferisce al giudice solo se qualcosa va storto (ad esempio se non paghi delle rate). Non c’è un vero e proprio giudice delegato attivo salvo controversie: se tu adempierai regolarmente, probabilmente non dovrai tornare in tribunale – l’OCC depositerà magari a fine piano una relazione finale di tutto OK. Se invece sgarri, l’OCC o i creditori possono attivare il tribunale per la risoluzione del concordato . Quindi, sì, c’è un controllo, ma non invasivo: nessuno ti sta addosso se fai quello che devi fare.

D: Quali debiti non si cancellano con il concordato minore neanche dopo l’esdebitazione?
R: In linea di principio, tutti i debiti concorsuali (cioè che avevi fino all’omologazione) vengono cancellati per la parte non pagata, salvo diversa previsione di legge. Non ci risultano nel CCII eccezioni esplicite (a differenza del fallimento, dove certi debiti come alimenti o malus per atti illeciti restavano fuori). Tuttavia, bisogna stare attenti: se ad esempio avevi debiti per mantenimento familiare, alimenti, o risarcimenti da illecito civile (danni), conviene verificare con precisione. Nel vecchio sistema L.3/2012, l’esdebitazione escludeva obblighi alimentari e debiti da multe penali. Nel CCII, la questione è discussa, ma tendenzialmente: le multe penali (ammende) e le obbligazioni alimentari non sono tipicamente soggette a esdebitazione. Per sicurezza, in fase di piano, è meglio prevedere comunque la soddisfazione di queste categorie se presenti, perché potrebbero considerarsi non derogabili. In ogni caso, per il 99% dei debiti civili e commerciali (banche, fornitori, fisco, bollette, affitti, leasing, etc.) l’esdebitazione post concordato minore li cancella definitivamente.

D: Posso presentare un concordato minore più di una volta nella vita?
R: La legge scoraggia fortemente l’uso ripetuto. In generale no, non puoi avere benefici sovraindebitamento per più di una volta ogni 5 anni . Se hai già ottenuto un’omologa di concordato minore (o un piano del consumatore o un’esdebitazione) e sono passati meno di 5 anni, una nuova domanda sarebbe dichiarata inammissibile salvo casi eccezionali (nuovi debiti sopravvenuti per cause indipendenti dalla tua volontà, ecc.). Inoltre, non puoi mai abusare: per dire, non esiste fare concordato minore, poi tra 6 anni un altro, e così via all’infinito – la legge dice massimo due volte in totale l’esdebitazione se proprio (la seconda con condizioni). Quindi è davvero una seconda chance unica: conviene giocarsela bene!

D: Quali sono i rischi se il concordato non viene approvato dai creditori?
R: Se i creditori non approvano (non raggiungi la maggioranza >50%), il concordato minore non si perfeziona e il tribunale dichiara chiusa la procedura. A quel punto, quasi certamente verrà aperta la liquidazione controllata dei tuoi beni , perché comunque sei insolvente e i creditori vorranno soddisfarsi. Questo avviene spesso d’ufficio per non lasciare i creditori senza tutela. In liquidazione verrà nominato un liquidatore, che venderà i tuoi beni. Potrai alla fine chiedere l’esdebitazione, ma a condizioni più stringenti (verrà valutata la tua diligenza, ecc.). Quindi il rischio principale è dover subire la liquidazione giudiziale del patrimonio, perdendo ad esempio l’azienda o la casa (salvo eccezioni). Detto ciò, saperlo ti può motivare a costruire un piano che i creditori approvino. In alcuni casi isolati, se la mancata approvazione è dovuta solo al voto negativo del Fisco, c’è la possibilità di insistere col giudice per l’omologazione forzata (se applicabile) . Ma se proprio la maggioranza non c’è, tecnicamente hai fallito il concordato. Nulla vieta però che tu possa, prima che il tribunale apra la liquidazione, ritirare il ricorso e magari tentare un approccio diverso (es: se capisci che non c’è maggioranza, potresti proporre un accordo stragiudiziale ai creditori extra procedura, ma sono situazioni delicate). Comunque, il rischio è essenzialmente finire in liquidazione.

D: Posso ritirarmi dal concordato minore una volta presentato?
R: Puoi rinunciare alla procedura fino a che non è omologata, con il consenso dell’OCC e sentito il giudice. In pratica, se per dire trovi un accordo con tutti i creditori fuori dal tribunale, potresti rinunciare al concordato. Tuttavia, se la procedura era già aperta e c’erano misure protettive in corso, la rinuncia fa decadere le protezioni e i creditori possono ripartire all’attacco. Quindi va ponderata bene. Molto spesso, una volta che intraprendi il percorso, conviene seguirlo fino alla fine a meno che emerga una soluzione esterna totalizzante (tipo arriva un investitore che paga tutto il debito – scenario raro ma possibile). Formalmente la rinuncia è ammessa (il tribunale emetterebbe un decreto di estinzione per rinuncia), ma non è una scelta comune né consigliata, se non in casi di forza maggiore.

D: Dopo il concordato, la mia “fedina finanziaria” sarà pulita? Posso tornare ad avere fidi, mutui, ecc.?
R: Uscire da un concordato minore omologato e adempiuto vuol dire essere legalmente liberato dai debiti, ma nel merito gli istituti finanziari potrebbero considerare il tuo storico. Il tuo nominativo sarà comparso in un registro pubblico (Registro imprese se eri imprenditore, Bollettino procedure, ecc.) per la procedura, e rimarrà traccia dell’avvenuto concordato minore. Ciò potrebbe rendere inizialmente più difficile ottenere credito (le banche vedono che hai fatto default parziale). Tuttavia, è molto meglio di un fallimento: hai comunque rimborsato una parte e legalmente sei solvibile ora. Con il tempo e mostrando bilanci sani, potrai certamente riabilitarti finanziariamente. Non esiste una “riabilitazione” formale come per i protesti, ma di fatto, dopo alcuni anni di attività regolare post-esdebitazione, il passato inciderà meno. Inoltre potresti spiegare alle banche che hai risolto la crisi e sei ripartito pulito. Quindi, sì, inizialmente potrebbe essere necessario qualche anno di “purga”, ma dopodiché potrai tornare a richiedere fidi e mutui, magari gradualmente. Non sei civilmente precluso dal farlo, è solo un tema di valutazione creditizia.

D: Come viene trattato un eventuale socio illimitatamente responsabile nel concordato minore di una società?
R: Se ad esempio c’è una SNC (società in nome collettivo) sotto soglia che fa concordato minore, gli effetti si estendono anche ai soci illimitatamente responsabili salvo patto contrario . Questo significa che, approvato e omologato il concordato della società, anche i soci persone fisiche beneficiano dell’esdebitazione per i debiti sociali rimasti. Questo è un vantaggio notevole: i soci non devono fare una procedura a parte. Naturalmente, i soci devono anch’essi cooperare e probabilmente garantire l’esecuzione. Se invece i soci volessero tener fuori la loro responsabilità (caso raro perché tanto sono obbligati per legge), il piano dovrebbe dirlo espressamente, ma i creditori difficilmente accetterebbero di liberare i soci senza coinvolgerli. Quindi nel concreto, la regola “salvo patto contrario” viene raramente usata: di solito il concordato minore della società copre anche i soci illimitatamente responsabili.

D: L’omologazione del concordato minore può essere impugnata da qualcuno?
R: Sì, i creditori hanno 30 giorni per proporre reclamo alla Corte d’Appello contro il decreto/sentenza di omologa, se ritengono sia illegittimo. Ad esempio, un creditore potrebbe impugnare sostenendo che il giudice ha male applicato la norma sul cram down fiscale, oppure che un suo credito è stato escluso dal voto arbitrariamente. La Corte d’Appello può confermare o revocare l’omologa. Dopodiché ci sarebbe eventualmente ricorso in Cassazione. Tuttavia, tali impugnative non sono frequentissime nei sovraindebitati, specie se la maggioranza ha approvato (perché solitamente chi era contrario nemmeno si presenta più). La Cassazione direttamente invece non è ammessa se non dopo Appello: come dicevamo, la Cassazione ha chiarito che non puoi saltare direttamente a lei per contestare l’inammissibilità o l’omologa di un concordato minore , devi seguire l’iter di reclamo. In sintesi: c’è una possibilità di appello, ma se hai fatto tutto correttamente e la maggioranza dei creditori è d’accordo, è improbabile che vada oltre l’omologa in Tribunale.

D: In caso di pignoramenti già avviati (es. conto corrente bloccato o stipendio pignorato), il concordato minore mi libera subito?
R: Non istantaneamente, ma appena esce il decreto di apertura con misure protettive , sì. Facciamo esempi: se hai il conto corrente pignorato da Equitalia, una volta depositato il ricorso e ottenuto il decreto di apertura, quel pignoramento è sospeso (dovrai notificare la banca e l’Agente Riscossione il decreto) e non possono assegnare le somme al creditore. Idem per lo stipendio: il datore di lavoro, ricevuto il provvedimento di sospensione, deve cessare di trattenere le quote per il pignoramento. Quindi, di fatto, sì il concordato minore “congela” i pignoramenti in essere e li scioglierà definitivamente con l’omologa (quando i debiti originari verranno novati). Nota però: durante il breve periodo tra deposito ricorso e decreto di apertura (magari qualche settimana), il pignoramento potrebbe andare avanti. Se c’è urgenza (es. un’udienza di assegnazione a giorni), si può chiedere al giudice sovraindebitamento un provvedimento d’urgenza di sospensione anche prima del decreto finale. Sono situazioni da gestire con l’avvocato, ma una volta aperta la procedura, la protezione è chiara: stop a tutti i pignoramenti e fermi .

Speriamo che queste FAQ abbiano chiarito i principali dubbi. Se hai altre domande specifiche relative alla tua situazione particolare, non esitare a contattarci per un consulto: lo scenario di sovraindebitamento può variare molto caso per caso, e una risposta personalizzata è spesso necessaria.

8. Esempi pratici di concordato minore (simulazioni)

Per rendere più concreto quanto spiegato, esaminiamo due casi pratici ipotetici di concordato minore, con numeri alla mano. Queste simulazioni illustrano come potrebbe strutturarsi un piano e quali risultati si ottengono rispetto alla situazione iniziale del debitore.

Esempio 1: Ditta individuale artigiana con continuità aziendale

Scenario: Mario è un artigiano elettricista con ditta individuale, imprenditore sotto soglia. Negli ultimi anni ha accumulato debiti per circa €150.000 così suddivisi: €50.000 con la banca (prestito chirografario), €30.000 di debiti fornitori vari, €20.000 di affitti arretrati del capannone, €40.000 di debiti con l’Agenzia delle Entrate (IVA e IRPEF non pagata) e €10.000 con INPS. Mario possiede un furgone da lavoro (valore €8.000) e attrezzature (valore €5.000), un piccolo appartamento di proprietà su cui però grava un’ipoteca residua del mutuo (la casa vale €100.000, mutuo residuo €90.000 – ed è prima casa dove vive con la famiglia). Il suo fatturato annuo è di circa €80.000, con utile netto prima delle imposte di €25.000 (che gli serve in parte per vivere).

Problema: Mario è sovraindebitato e non riesce a pagare tutte le rate e i fornitori. Ha già ricevuto ingiunzioni e teme pignoramenti sul conto e sui beni. Vuole salvare la sua attività e continuare a lavorare, e non perdere la casa.

Soluzione proposta: Mario si rivolge all’Avv. Monardo e attiva un concordato minore in continuità. Nel piano, propone di: – Mantenere la sua attività di elettricista operativa, utilizzando gli utili futuri per pagare i creditori. – Conservare la prima casa continuando a pagare regolarmente la rata mutuo di €600/mese (grazie all’art. 75 co.2-bis CCII, il giudice autorizzerà) in modo che la banca ipotecaria non entri nel piano (è soddisfatta fuori dal concordato e quindi non vota nemmeno). – Apporto di finanza esterna: la moglie di Mario, che lavora, si impegna a contribuire €10.000 dai propri risparmi per incrementare l’attivo a favore dei creditori chirografari (questi soldi non sono derivanti dal patrimonio attuale di Mario, quindi sono “freschi”). – Pagamento dei debiti privilegiati: Mario prevede di pagare integralmente l’INPS (€10.000) e di destinare ai debiti IVA una percentuale significativa (ad es. 50%). Perché? Per sfruttare magari la possibilità di cram down: l’Erario è il 40% del totale debiti, offrire 50% li pone in posizione ragionevole. Comunque l’IVA andrebbe pagata almeno quanto in liquidazione: se liquidando il furgone e attrezzi l’Erario avrebbe preso metti 10% (valori modesti), qui 50% è ben superiore. – Pagamento dei debiti chirografari (banca, fornitori, affitti): propone un pagamento del 30% in 5 anni con rate semestrali. Cioè, su €100.000 totali chirografari (banca+fornitori+affitti), Mario offre €30.000 in 10 semestralità da €3.000 ciascuna. – Come ottiene €30.000 in 5 anni? Dalle proiezioni, l’azienda di Mario può generare un surplus di circa €6.000 all’anno destinabile ai creditori (tolte le spese correnti e il suo minimo per vivere). In 5 anni, fanno €30.000. Ci aggiunge €10.000 subito della moglie (finanza esterna), che usa per pagare in partenza l’INPS privilegiato e parte dell’IVA. Quindi la struttura dei pagamenti sarà: subito €10.000 (esterna) ai privilegiati; poi €3.000 ogni 6 mesi per 5 anni ai chirografari e per completare pagamento parziale Fisco. – Trattamento banca garantita da ipoteca? Qui la banca ha solo prestito chirografario, non ipoteche (la casa aveva ipoteca solo per mutuo). Quindi la banca rientra tra i chirografari e avrà 30% come gli altri. – Risultato per i creditori: Mario confronta con la liquidazione: se vendesse forzatamente furgone e attrezzi (8k+5k=13k, di cui una parte a Fisco in privilegio e briciole ai chirografari) e la casa all’asta (ma c’è mutuo quasi pari valore, quindi ipotecaria avrebbe tutto e residuo zero), i chirografari avrebbero preso quasi zero. Lui invece offre 30%: molto meglio. I privilegiati (INPS e Fisco) prendono il 100% e 50% rispettivamente, contro il 10% ipotetico in fallimento. – Voto: I creditori saranno: Agenzia Entrate (€40k con privilegio per IVA?), INPS (€10k privilegio), Banca (€50k chirografo), Fornitori e altri (€30k chirografo) e locatore (€20k chirografo). Privilegiati integralmente pagati (INPS) non votano, AE vota per la parte falcidiata (diciamo €20k non pagati, come chirografo), i chirografari totali ammessi al voto ~€70k (50+30-0? più IVA falcidiata 20 = 100k? Bisogna definire ma ok). Supponiamo voti: Banca favorevole (sa che in liquidazione avrebbe preso 0, con piano prende 15k su 50k), molti fornitori magari silenti, AE forse contraria benché 50% offerto. Anche se AE contraria, la maggioranza privata si raggiunge. Il giudice potrà omologare nonostante il no AE perché le condizioni (a), (b), (c) del cram down fiscale sono soddisfatte: il voto AE era determinante? Se AE con 40% ha potere di blocco sì; il trattamento è migliore di liquidazione (50% vs 0%); il rifiuto appare ingiustificato. Quindi si può forzare.

Esito: Il piano viene approvato e omologato. Mario esegue i pagamenti come da programma. Alla fine dei 5 anni: – Mario ha salvato la sua azienda (ha continuato a lavorare e anzi probabilmente l’ha resa più efficiente senza il peso degli interessi e pignoramenti). – Ha mantenuto la sua casa, pagando regolarmente il mutuo (tra l’altro, dopo 5 anni il debito mutuo sarà sceso e il patrimonio familiare è rimasto intatto). – Ha pagato circa €50.000 in totale (10k immediati + 40k rate in 5 anni) su 150k di debiti iniziali, cioè circa il 33%.
– I creditori hanno ottenuto un soddisfacimento dignitoso (chi aveva garanzie come Fisco e INPS ha preso tutto o metà, i chirografari il 30%, meglio che zero) e sanno che il resto è legalmente cancellato. – Mario ottiene l’esdebitazione per il 67% residuo (circa €100.000 vengono spazzati via). Ora può lavorare liberamente senza debiti pregressi. Avrà recuperato credibilità anche verso i fornitori (che hanno visto la sua buona fede – li ha pagati al 30% ma poteva andare peggio). – L’apporto esterno di familiari (10k dalla moglie) è servito, ma limitato: i familiari non si sono dissanguati e hanno comunque contribuito alla salvezza del patrimonio comune (la casa). – Lo Stato (Fisco) ha incassato €20k su 40k di tasse non pagate, che altrimenti in fallimento avrebbero fruttato zero, e Mario ora è reinserito nell’economia regolare (quindi genererà tasse future pagate regolarmente, ipotesi). – Nessuna procedura esecutiva individuale lo ha distrutto nel frattempo: i pignoramenti sono stati sospesi, quindi Mario ha potuto continuare a incassare i pagamenti dei clienti e usarli per il piano, invece di vederseli portare via disordinatamente.

Questo esempio mostra come con un concordato minore ben congegnato Mario ha risolto la crisi mantenendo il suo lavoro e i beni essenziali, pagando ciò che poteva nell’arco di qualche anno.

Esempio 2: Socio di SNC cancellata con prevalenza di debito fiscale (caso liquidatorio con apporto)

Scenario: La società “Alfa SNC” (due soci) ha cessato l’attività commerciale ed è stata cancellata dal registro imprese l’anno scorso. Aveva molti debiti, soprattutto verso il Fisco: rimasti €300.000 di debiti, di cui €250.000 tra IVA e ritenute non versate e €50.000 verso fornitori. I soci A e B sono illimitatamente responsabili e ora i creditori perseguono loro. I soci non sono fallibili (SNC piccola sotto soglia). Non hanno liquidità sufficiente e rischiano pignoramenti personali. Possiedono solo le loro case di abitazione (valore modesto, e su quella di uno c’è mutuo).

Problema: Formalmente l’art. 33 CCII vieterebbe il concordato minore a impresa estinta, ma la Corte d’Appello di Campobasso 2025 ha stabilito che i soci illimitatamente responsabili ex imprenditori possono fare concordato minore . Qui i soci decidono di agire come persone fisiche (in solido sui debiti) per evitare aggressioni sulle case.

Soluzione proposta: I soci si rivolgono a professionisti e avviano un concordato minore “liquidatorio” con apporto esterno (non c’è continuità aziendale perché l’attività è chiusa). Non avendo grandi beni liquidabili (la società non esiste più e i soci hanno poco), propongono: – Di mettere in vendita un piccolo magazzino rimasto (intestato a un socio, valore €30.000). – Apporto esterno: far entrare risorse dai familiari: ad esempio, i figli dei soci decidono di contribuire in totale con €20.000 per aiutare. – Il piano quindi offre ai creditori questi €50.000 complessivi da distribuire. Su €300.000 di debito, equivale a circa il 16.6%. – Perché il tribunale ammetta un liquidatorio al 16%, bisogna che tale importo sia “apprezzabilmente” superiore a quanto otterrebbero in liquidazione controllata. Se i soci facessero liquidazione, i creditori forse avrebbero potuto pignorare le case? Ma le case sono modeste e magari una è ipotecata dal mutuo – poco realizzo. Diciamo che in liquidazione avrebbero preso forse 5%. Offrendo ~16%, siamo sopra la soglia del 10% presa come riferimento indicativo . Quindi l’apporto del 16% appare apprezzabile (superiore al 5-10% indicato dalla giurisprudenza di Verona) . – Si suddivide così: l’Agenzia Entrate (creditrice privilegiata per IVA/ritenute) riceve ad esempio €40.000 su 250.000 (16%); i fornitori chirografari ricevono €10.000 su 50.000 (20%). Totale 50k distribuiti. – Voto: Totale crediti ammessi al voto ~300k (i privilegiati falcidiati votano per la parte falcidiata). L’Erario ha la maggioranza (250k). Se vota contro, serve cram down. Il giudice verifica: (a) senza il no del Fisco, i fornitori 50k da soli non fanno maggioranza, quindi sì il no è determinante; (b) in liquidazione i creditori avrebbero recuperato ipoteticamente quasi nulla (diciamo 0-5%), qui Fisco prende 16% = migliore; (c) il rifiuto del Fisco sarebbe solo per politica, ma oggettivamente l’offerta è il massimo realizzabile (i soci hanno coinvolto pure i figli a dare soldi). Quindi potrebbe dichiararlo ingiustificato e omologare comunque . – Effetti: I soci versano i 50k (frutto di quell’unico bene venduto + aiuto familiare) e ottengono l’omologa. Con il pagamento di quella somma, il residuo €250.000 di debito viene cancellato. – Le case dei soci non sono state toccate (se erano modeste, i creditori non hanno voluto forzarne la vendita, e comunque c’era poco equity). – I fornitori ottengono 20% invece di nulla (erano chirografari su soci). – L’Erario ottiene 16%, che su un debito molto grande è comunque qualcosa e soprattutto chiude la partita invece di inseguire i soci che, essendo persone fisiche modeste, magari avrebbero prodotto infinite rate minime con tempi biblici. – I soci, pur avendo dovuto cessare l’attività, ora sono liberi dai debiti personali e possono voltare pagina, magari trovando un lavoro dipendente senza il timore che il loro stipendio venga pignorato per i vecchi debiti fiscali.

Questo esempio evidenzia: anche in assenza di continuità, il concordato minore può funzionare, a patto di rispettare la regola dell’apporto esterno apprezzabile . I soci hanno offerto un plus (i 20k dei familiari) per convincere il tribunale. Senza quello, offrire solo la vendita del magazzino (30k, 10%) sarebbe stato borderline e probabilmente non ammesso (come nel caso Oristano dove non c’era apporto esterno sufficiente e hanno rigettato ).

Conclusione

La crisi da sovraindebitamento può sembrare un vicolo cieco per l’imprenditore o il professionista sommerso dai debiti, ma come abbiamo visto esiste una via d’uscita legale concreta: il concordato minore. In questa guida abbiamo esplorato in dettaglio come questo strumento, aggiornato alle ultime riforme del 2024-2025, consenta di ristrutturare i debiti, proteggere i beni essenziali e ottenere la liberazione dai debiti residui.

Ricapitolando i punti principali:

  • Il concordato minore è riservato ai debitori non fallibili (micro-imprese, professionisti, agricoltori, ex imprenditori individuali) e offre loro quella tutela concorsuale prima riservata solo ai grandi fallimenti . Ciò colma una lacuna storica e dà attuazione al principio della “seconda opportunità”.
  • Questa procedura consente di sospendere subito pignoramenti, fermi e ipoteche – un sollievo immediato – e di negoziare un piano sostenibile con i creditori, eventualmente riducendo drasticamente gli importi dovuti . Abbiamo visto come la legge favorisca la continuità dell’attività e permetta persino di salvaguardare la prima casa mantenendo il mutuo . Sono benefici concreti e preziosi per il debitore.
  • Sul fronte normativo, abbiamo sottolineato l’importanza di rispettare le regole di ammissibilità e di trattamento dei creditori: grazie alle recenti sentenze della Cassazione e dei tribunali, ora è chiaro che il piano deve rispettare l’ordine delle prelazioni e garantire un apporto esterno nei liquidatori . Conoscere questi “paletti” consente di evitare errori fatali nella predisposizione della proposta.
  • Dal punto di vista pratico, abbiamo delineato una procedura passo-passo: dall’analisi iniziale con l’avvocato e l’OCC, fino all’omologa e all’esdebitazione finale. Ogni passo, se affrontato con tempestività e precisione, porta il debitore più vicino all’uscita dal tunnel. Agire tempestivamente e con assistenza specializzata è risultato essere un leitmotiv della guida: i rischi maggiori (perdere beni, vedersi rigettare la domanda, fallire il voto) si mitigano notevolmente avendo al fianco professionisti competenti e muovendosi per tempo.
  • Abbiamo anche evidenziato come il concordato minore si inserisca in un quadro più ampio di soluzioni anti-crisi (dalle definizioni agevolate fiscali alla composizione negoziata), mostrando che spesso la strategia vincente è combinare gli strumenti giusti. Ogni situazione è diversa: ecco perché, ribadiamo, è fondamentale un approccio personalizzato.
  • I casi concreti e le FAQ hanno fornito ulteriore chiarezza, trasformando concetti astratti in scenari reali. Si è visto come, ad esempio, un artigiano sovraindebitato possa evitare il collasso e ripagare parzialmente i debiti in pochi anni, o come ex soci di impresa possano chiudere i conti col Fisco con uno stralcio ragionevole invece di subire pignoramenti a vita. Queste soluzioni legali sono operative e funzionano, come dimostrano le esperienze ormai maturate in tutta Italia.

Il messaggio conclusivo che vogliamo trasmettere al lettore debitore è di non arrendersi e di non isolarsi. Il sovraindebitamento non è una colpa morale, ma una condizione economica che può capitare e che l’ordinamento giuridico predispone mezzi per risolvere. L’importante è agire con decisione e competenza.

In questa battaglia contro i debiti, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team possono fare la differenza. Con la loro esperienza specialistica in diritto bancario e crisi d’impresa, e con le qualifiche di Gestori OCC e Esperti negoziatori, sanno individuare i punti deboli delle pretese creditorie, sfruttare ogni appiglio normativo a favore del debitore e costruire piani sostenibili e convincenti . Hanno già aiutato tanti piccoli imprenditori a fermare aste immobiliari, ottenere sospensive immediate e poi a far omologare concordati minori innovativi, anche di fronte a creditori ostici come banche o Agenzia delle Entrate.

Non sottovalutiamo neppure l’importanza del supporto umano: trovarsi con l’acqua alla gola tra pignoramenti e pressioni può essere psicologicamente devastante. Sapere di potersi affidare a un professionista di fiducia, che coordina avvocati e commercialisti per prendere in mano la situazione, offre un sollievo immediato. Lo studio Monardo, oltre alla competenza tecnica, mette in campo proprio questo approccio orientato alla persona: analisi individuale del caso, spiegazione comprensibile delle opzioni, e poi azione rapida per mettere in sicurezza il cliente (ricorsi, istanze di sospensione) e negoziare con i creditori.

In conclusione, la strada verso la risoluzione esiste e passa per il diritto: il concordato minore è uno strumento potente, se usato bene, per bloccare sul nascere azioni esecutive, abbattere il debito e ripartire puliti. Non bisogna esitare a percorrerla, né vergognarsi di chiedere aiuto. Al contrario, muoversi con determinazione e consapevolezza legale è segno di responsabilità e intelligenza imprenditoriale.

Se ti riconosci nelle situazioni descritte in questa guida – debiti con Equitalia ingestibili, banche che minacciano cause, fornitori che bussano – non aspettare oltre. Ogni giorno che passa rischia di peggiorare la tua posizione. Agisci ora: mettiti in contatto con un professionista esperto.

👉 📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata e immediata. Lui e il suo staff di avvocati e commercialisti valuteranno in modo riservato la tua situazione debitoria, individuando le soluzioni legali più efficaci (ricorsi per bloccare pignoramenti, concordato minore, piani di rientro ad hoc, trattative col Fisco) e ti guideranno passo dopo passo verso un nuovo inizio senza debiti. Non affrontare da solo questo momento difficile: con l’aiuto giusto, potrai difenderti con successo e tornare a guardare al futuro della tua impresa con serenità. Contattaci ora e riprendi il controllo della tua vita economica!

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!