Introduzione
Il concordato minore è uno strumento di salvezza finanziaria fondamentale per ditte individuali, artigiani, commercianti, professionisti e agricoltori che si trovano schiacciati dai debiti. Questo tema è di cruciale importanza perché un sovraindebitamento non risolto espone l’imprenditore a rischi gravissimi: pignoramenti dei beni, ipoteche su immobili, fermi amministrativi di mezzi aziendali, blocco dei conti correnti e perfino istanze di liquidazione giudiziale (il “vecchio fallimento”). Ogni errore o ritardo nell’affrontare la crisi può significare la perdita dell’azienda di famiglia, sanzioni aggiuntive e l’esclusione dalle agevolazioni fiscali. Agire subito è essenziale: il mese di gennaio 2026 porta con sé nuove opportunità normative (come la rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali prevista dalla Legge di Bilancio 2026 ) e aggiornamenti legislativi importanti sul concordato minore. In questa guida definitiva illustreremo tutte le soluzioni legali a disposizione del piccolo imprenditore indebitato, dai piani di rientro alle procedure concorsuali, per evitare errori fatali e salvare l’attività.
Anticipiamo subito le principali soluzioni legali che verranno trattate in dettaglio nell’articolo:
- Concordato minore – la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riservata alle imprese minori e ai professionisti non fallibili (esclusi i consumatori), che consente di bloccare le azioni esecutive e proporre un piano di pagamento parziale dei debiti con l’omologazione del Tribunale .
- Piano del consumatore – lo strumento analogo per le persone fisiche “consumatori” (non legate ad attività d’impresa), con cui ottenere la ristrutturazione dei debiti personali senza necessità di voto dei creditori, valutato caso per caso dal giudice (procedura che tratteremo come alternativa quando il debitore non è un imprenditore).
- Liquidazione controllata – la procedura giudiziale di liquidazione dei beni del debitore sovraindebitato, da avviare come ultima risorsa se un piano concordatario non è fattibile o non viene omologato; consente comunque l’esdebitazione finale entro termini brevi (di regola 3 anni) per dare al debitore onesto una “fresh start”.
- Definizioni agevolate dei debiti tributari – misure speciali come la rottamazione delle cartelle esattoriali (arrivata alla quinta edizione nel 2026) che permettono di regolare i debiti fiscali pagando solo imposte e contributi, con stralcio di sanzioni e interessi . Si affiancano a possibilità di rateizzazione ordinaria fino a 6-10 anni con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- Accordi stragiudiziali e piani di rientro – soluzioni negoziali con banche o creditori (ad esempio accordi a saldo e stralcio, moratorie, piani di rientro dilazionato) da valutare prima o parallelamente alle vie giudiziali, ove praticabili, per evitare le conseguenze di pignoramenti e procedimenti concorsuali.
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- Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, iscritto negli elenchi ufficiali del Ministero della Giustizia (OCC – Organismi di Composizione della Crisi). Ciò significa che può assumere il ruolo di commissario/gestore nelle procedure di concordato minore e piani del consumatore, con competenza riconosciuta nella redazione dei piani e nelle attestazioni di fattibilità.
- Professionista fiduciario di un OCC: collabora stabilmente con un Organismo di Composizione della Crisi, fornendo assistenza qualificata ai debitori sovraindebitati sotto la supervisione di tale organismo pubblico.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021), nominabile dalle Camere di Commercio per assistere imprenditori in percorsi di risanamento stragiudiziale (composizione negoziata della crisi). Questa qualifica evidenzia la sua capacità di condurre trattative complesse con banche e creditori, evitando – ove possibile – l’avvio di procedure concorsuali.
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Contesto normativo: leggi di riferimento e ultimi aggiornamenti
Per comprendere il concordato minore nel 2026 occorre inquadrarlo nel contesto normativo vigente, frutto di una recente evoluzione legislativa in Italia. La disciplina attuale deriva dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, detto CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022 in attuazione di una riforma organica delle procedure concorsuali. Questo Codice ha sostituito la previgente legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) e la Legge Fallimentare del 1942, introducendo nuovi strumenti come il concordato minore e aggiornando quelli esistenti.
Cos’è il concordato minore? È una procedura concorsuale “minore” rivolta ai debitori non fallibili (imprese sotto soglia, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative, enti non commerciali, ecc.), diversi dai consumatori , che versino in uno stato di sovraindebitamento. Il CCII definisce sovraindebitamento “lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative … e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale” . In altre parole, chi non può accedere alle normali procedure fallimentari perché troppo “piccolo” o perché persona fisica non imprenditore, può comunque ricorrere a questa procedura per ristrutturare i debiti. Il concordato minore ha natura volontaria e si basa su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore stesso, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Tale proposta viene sottoposta prima al voto dei creditori e poi al giudizio di omologazione del Tribunale . L’obiettivo è superare la condizione di sovraindebitamento assicurando ai creditori una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile in caso di liquidazione dei beni (principio di convenienza), consentendo nel contempo al debitore di ripartire liberato dai debiti residui (esdebitazione).
Dal punto di vista normativo, il concordato minore è disciplinato dagli articoli 74–83 CCII. Queste norme delineano i requisiti di ammissibilità, il procedimento e gli effetti della procedura. Importante evidenziare che, per espressa previsione di legge (art. 74 co.4 CCII), al concordato minore si applicano in quanto compatibili molte disposizioni del concordato preventivo (la procedura concorsuale riservata alle aziende di maggiori dimensioni) . Ciò significa che il piccolo imprenditore sovraindebitato gode di strumenti simili a quelli di un concordato “ordinario”: ad esempio la possibilità di classificare i creditori in classi, di proporre stralci e dilazioni dei debiti, di scegliere tra un piano in continuità (prosecuzione dell’attività) o liquidatorio (cessione dei beni), ecc. Vedremo tra poco come il legislatore incentivi fortemente il concordato in continuità aziendale, mentre ammette il concordato liquidatorio solo a determinate condizioni aggiuntive a tutela dei creditori.
Negli ultimi anni ci sono stati importanti aggiornamenti normativi che hanno affinato la disciplina del concordato minore. In particolare:
- Decreto Correttivo 2022 (D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83): poco prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi, questo decreto ha introdotto alcune modifiche migliorative. Ad esempio, ha chiarito taluni aspetti procedurali e requisiti documentali per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento, in parte recependo le prime prassi applicative emerse sotto la vecchia L.3/2012.
- Decreto Correttivo “Ter” 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136): ha apportato modifiche sostanziali al concordato minore. Una novità rilevante riguarda l’inserimento del comma 2-bis all’art. 75 CCII . Questa nuova disposizione consente, in caso di debitore persona fisica proprietario di una prima casa gravata da mutuo ipotecario, di mantenere il pagamento dilazionato del mutuo anche durante il concordato minore: se il debitore è in regola con le rate scadute (o le paga prima di presentare domanda) e il giudice lo autorizza, il piano può prevedere di continuare a pagare le rate future alle scadenze originarie, senza dover vendere l’immobile . L’OCC deve attestare che il creditore ipotecario non ci rimette (ossia che vendendo la casa sul mercato quel creditore sarebbe comunque soddisfatto integralmente) e che questa continuazione dei pagamenti non lede gli altri creditori . Si tratta di una modifica di grande impatto pratico: oggi il piccolo imprenditore sovraindebitato può salvare la propria abitazione principale dal liquidazione, continuando a pagarla regolarmente se ciò non danneggia i creditori (un forte incentivo alla “ripartenza” senza perdere la casa).
- Chiarimenti sui “debiti misti” (Correttivo 2024): Un altro dubbio applicativo risolto di recente riguarda il caso in cui un debitore abbia sia debiti personali da consumatore sia debiti derivanti dalla sua attività di impresa o professionale (es. un artigiano con debiti privati e debiti aziendali). In passato si discuteva se dovesse attivare due procedure separate (piano del consumatore per i debiti personali e accordo per quelli d’impresa) o se potesse unificarli. Oggi la legge chiarisce che il debitore non consumatore può includere tutti i propri debiti, di qualsiasi natura, nel concordato minore . Resta escluso solo il “consumatore puro” – che non ha alcun debito d’impresa – il quale utilizzerà invece la diversa procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Questa interpretazione è stata confermata dalla giurisprudenza (Tribunale di Piacenza, sent. 22 maggio 2025 ). In sostanza, l’artigiano o professionista che abbia anche esposizioni personali (es. un mutuo casa, debiti familiari) non deve preoccuparsi: può risolvere tutto in un’unica procedura di concordato minore, senza frammentare il percorso.
Da notare infine che il concordato minore fa parte di un sistema integrato di procedure per sovraindebitati previsto dal Codice della crisi. Accanto ad esso vi sono: (a) la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) per le persone fisiche non imprenditori; (b) la liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII) che equivale alla liquidazione giudiziale ma su scala ridotta; (c) l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) che consente, in casi estremi, al debitore persona fisica privo di beni di ottenere la cancellazione dei debiti residui senza alcun pagamento, purché sia “meritevole” e non abbia abusato di altre procedure in passato. Quest’ultimo istituto, introdotto anch’esso dal Codice nel 2022, rappresenta una valvola di sicurezza per chi davvero non ha alcuna risorsa: dopo aver dimostrato di aver agito con correttezza, il debitore può essere esdebitato anche senza soddisfare i creditori (è un’eccezione al principio generale, pensata per dare una seconda opportunità agli insolventi civili onesti).
Riassumendo, la cornice normativa attuale (aggiornata a gennaio 2026) offre al piccolo imprenditore diverse opzioni, tra cui il concordato minore spicca come procedura regolamentata e supervisionata dal tribunale per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione. Nei paragrafi successivi esploreremo in dettaglio il funzionamento di questa procedura, le ultime sentenze che la riguardano e le strategie difensive da adottare prima, durante e dopo il concordato.
Giurisprudenza più recente sul concordato minore (2024–2025)
L’applicazione pratica del concordato minore è stata oggetto di numerose pronunce da parte dei tribunali e della Corte di Cassazione negli ultimi due anni. Conoscere questi precedenti è fondamentale per capire i limiti e le opportunità dello strumento, in quanto delineano principi che devono essere rispettati nella predisposizione del piano e comportamenti da evitare. Di seguito riepiloghiamo le sentenze più autorevoli e recenti in materia, emesse da Cassazione e corti di merito, evidenziando i punti chiave:
- Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025 n. 28574 – Contenuto del piano e rispetto delle cause di prelazione. Questa sentenza epocale ha fissato un principio di diritto chiaro: la proposta di concordato minore deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. sull’obbligo di pagare i debiti con tutti i propri beni e sulla parità tra creditori, salvo prelazioni . In concreto, non è ammessa alcuna deroga all’ordine legale delle cause di prelazione nella distribuzione delle somme, a meno che una norma di legge lo consenta espressamente. Il caso riguardava un piano che proponeva di pagare integralmente un creditore ipotecario di primo grado e di pagare tutti gli altri creditori (privilegiati secondari e chirografari) in misura uguale del 5% . La Cassazione ha ritenuto una tale proposta inammissibile, perché equiparava illegittimamente creditori di grado diverso senza soddisfare integralmente i privilegiati di grado superiore . Ha quindi stabilito che il tribunale deve bocciare subito – in fase di ammissione – un piano che violi la graduazione dei crediti, senza attendere la fase di omologazione . Il principio di diritto enunciato recita: “La proposta di concordato minore deve rispettare gli articoli 2740 e 2741 c.c. nonché la graduazione delle cause legittime di prelazione; […] il mancato rispetto delle relative regole legali di trattamento dei creditori costituisce causa di inammissibilità della proposta, rilevabile d’ufficio […]” . Questa pronuncia di legittimità è destinata a fare scuola, richiamando i debitori e i loro consulenti al rigoroso rispetto della par condicio creditorum: il concordato minore non è un “far west” dove tutto è negoziabile, ma resta un procedimento concorsuale con regole ben precise . In pratica, quando si formula un piano: prima vanno soddisfatti i creditori con garanzie (ipoteche, privilegi) secondo il loro grado, e solo dopo si distribuisce qualcosa ai creditori chirografari; non è possibile, ad esempio, offrire il 5% sia a un creditore privilegiato che a uno chirografario senza colmare prima la differenza di rango.
- Tribunale di Verona, Sez. II civ., decreto 17 agosto 2025 – Concordato minore liquidatorio: apporto “apprezzabile” di risorse esterne. Il Tribunale di Verona ha affrontato il tema, lasciato vago dalla legge, di quanto debba essere grande l’apporto di finanza esterna richiesto dall’art. 74 comma 2 CCII nei concordati minori liquidatori (cioè senza continuità aziendale). La norma richiede che nel concordato liquidatorio il debitore apporti risorse esterne tali da aumentare in misura “apprezzabile” la soddisfazione dei creditori . Il giudice veronese ha indicato un criterio orientativo: pur non essendoci soglie fisse, un incremento pari a circa il 10% del valore di liquidazione può considerarsi apprezzabile . In pratica, se vendendo i beni del debitore i creditori avrebbero preso 50, il piano di concordato dovrebbe offrire – grazie a soldi di terzi, aiuti di familiari, nuovi finanziamenti – almeno 5 in più, quindi 55 (ovvero un range indicativo tra il 5% e il 10% in più rispetto al ricavato liquidatorio) . A fronte di un apporto inferiore, la proposta sarebbe inammissibile per insufficienza dei mezzi offerti. Questo orientamento (condiviso anche da Trib. Avellino, decr. 28 febbraio 2025) fornisce finalmente una base concreta: il debitore che prepara un concordato liquidatorio sa che deve mettere sul piatto risorse aggiuntive pari circa a un decimo del patrimonio liquidabile, pena la bocciatura immediata . Ciò evita concordati meramente liquidatori “riscaldati” (dove i creditori otterrebbero lo stesso di una liquidazione normale, ma con più costi e attese) e incentiva l’uso del concordato minore solo se c’è un reale valore aggiunto.
- Corte d’Appello di Genova, Sez. I, decreto 23 luglio 2025 – Accesso al concordato minore e comportamenti in malafede. Un tema molto discusso è se anche nel concordato minore esista un requisito di meritevolezza del debitore. La legge, a differenza del piano del consumatore (dove l’art. 69 CCII chiede espressamente che il debitore non abbia colpa grave o malafede), non prevede formalmente un esame di meritevolezza per il concordato minore . Tuttavia, la giurisprudenza ha colmato questo vuoto stabilendo che comportamenti gravemente scorretti o fraudolenti del debitore precludono comunque l’accesso alla procedura, in applicazione di principi generali di ordine pubblico e buona fede . La Corte d’Appello di Genova, in un caso emblematico, ha negato l’ammissione al concordato a un imprenditore individuale che aveva occultato parte del patrimonio e aggravato volutamente i debiti prima di presentare la domanda . I giudici liguri hanno affermato un principio forte: “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, ovvero nessuno può trarre vantaggio dalla propria condotta disonesta . Pur in assenza di una norma di meritevolezza ad hoc, il debitore che abbia frodato i creditori (es. distratto beni, simulato vendite, accumulato debiti dolosamente) non può accedere al concordato minore, perché ciò sarebbe un abuso del diritto. Questa decisione – insieme a precedenti di merito analoghi – lancia un messaggio chiaro: il concordato minore è riservato ai debitori onesti e sfortunati, non può diventare un rifugio per i furbi in malafede. Già il Tribunale di Verona nel 2023, in tema di esdebitazione, aveva negato il beneficio a un debitore che aveva omesso di pagare IVA e contributi sperando nella prescrizione, ribadendo che chi viola grossolanamente i doveri fiscali non può poi chiedere di essere liberato dai debiti . La stessa rivista ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, FiscoOggi, ha commentato efficacemente: “il concordato minore è un aiuto per il debitore onesto sfortunato, non un condono personalizzato per il furbo in malafede” . Dunque, sebbene la legge non elenchi la malafede tra le cause formali di inammissibilità (art. 77 CCII), di fatto i tribunali vigilano e bocciano le domande abusive o scorrette. Il debitore interessato a questa procedura deve presentarsi con le carte in regola, senza aver compiuto atti di frode: in caso contrario rischia l’inammissibilità o, se le scorrettezze emergono dopo, la revoca dell’omologazione e la conversione in liquidazione d’ufficio .
- Tribunale di Milano, decreto 3 marzo 2025 – Divieto di alterare l’ordine dei privilegi in sede di omologa. Sulla scia della Cassazione 28574/2025 citata sopra, anche i tribunali di merito hanno adottato un approccio rigoroso. Il Tribunale di Milano, in sede di omologazione di un concordato minore, ha rifiutato di omologare una proposta che prevedeva trattamenti dei creditori in violazione dell’ordine dei privilegi, confermando che l’inosservanza delle cause legittime di prelazione è motivo di diniego dell’omologa. Ciò significa che anche se eventualmente una proposta inammissibile fosse sfuggita al vaglio iniziale e fosse stata approvata dai creditori, il giudice può comunque negare l’omologazione se riscontra che le regole di riparto tra creditori non sono state rispettate. In sintesi, creatività nei piani sì, ma sempre entro i confini della legge: non si possono “inventare” soluzioni che penalizzino indebitamente i creditori privilegiati rispetto a quelli chirografari .
- Tribunale di Verona, sentenza 17 agosto 2025 – Soci illimitatamente responsabili e debiti sociali. Un socio di una SNC o SAS con debiti personali e anche debiti della società in nome collettivo, può usare il concordato minore personale per liberarsi della sua parte di debiti sociali? La risposta data dal Tribunale di Verona è negativa . Nel caso esaminato, un socio di due SNC ancora operative aveva tentato la via del sovraindebitamento personale per falcidiare i debiti della società gravanti su di lui come garante illimitato. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il concordato minore del socio, motivando che sarebbe stato un aggiramento dell’art. 2291 c.c. (che prevede la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali) e delle norme concorsuali. Finché la società è attiva, spetta ad essa semmai proporre un concordato (minore o preventivo) o altra procedura, i cui effetti poi si estenderebbero anche ai soci illimitatamente responsabili ex art. 79 co.4 CCII . Non è consentito al singolo socio “saltare” la società e farsi omologare un piano personale che taglia i debiti sociali: ciò violerebbe la par condicio fra i creditori della società, che devono poter far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Dunque, un socio di SNC in crisi non può isolare la propria posizione: deve prima liquidare o concordatare la società (se possibile) e solo dopo beneficiare riflessamente dell’esdebitazione. Discorso diverso se la società è già estinta: in tal caso, il socio rimasto unico debitore può accedere al concordato minore sui debiti residui, ma occorre fare attenzione alla normativa sulle imprese cessate (vedi caso successivo).
- Corte d’Appello di Napoli, decreto 14 luglio 2025 – Imprenditore individuale cessato e accesso al concordato. Un imprenditore che ha chiuso la partita IVA e cancellato l’impresa dal Registro Imprese può accedere al concordato minore? L’art. 33 co.4 CCII (nel testo originario) sembrava vietarlo per l’anno successivo alla cancellazione, almeno per il concordato in continuità. Si sono avuti orientamenti discordanti sul punto. La Corte d’Appello di Napoli ha adottato un’interpretazione favorevole al debitore: un ex imprenditore individuale può proporre un concordato minore di tipo liquidatorio anche se ha cessato l’attività, senza attendere un anno . Il ragionamento è che la ratio del divieto era evitare concordati in continuità “fittizi” presentati da chi in realtà ha già chiuso bottega; ma se il piano è solo liquidatorio, quell’esigenza non sussiste e sarebbe irragionevole impedire al debitore di accedervi. Questa lettura estensiva tutela gli imprenditori che hanno dovuto chiudere l’attività ma vogliono comunque utilizzare il concordato minore per sistemare i debiti pregressi in modo ordinato. Il legislatore potrebbe intervenire per chiarire definitivamente la portata del divieto, ma intanto la giurisprudenza di merito si sta mostrando flessibile in proposito.
Come si vede da queste sentenze, i principi chiave emersi in materia di concordato minore sono:
- L’integrità del piano rispetto alle regole di prelazione: non si possono creare piani che calpestino i privilegi dei creditori garantiti; ogni deviazione dall’ordine dei gradi è causa di inammissibilità o diniego di omologa .
- La necessità di finanza esterna adeguata nei piani liquidatori: offrire ai creditori qualcosa in più rispetto alla semplice liquidazione, indicativamente almeno un 5-10% in più, per giustificare l’accesso al concordato minore liquidatorio .
- L’attenzione alla buona fede del debitore: comportamenti fraudolenti, omissioni dolose nei pagamenti (soprattutto verso Erario o INPS) e atti in frode sono severamente sanzionati con l’esclusione dal beneficio del concordato e dell’esdebitazione . È fondamentale che il debitore si presenti con “mani pulite” e trasparenza patrimoniale.
- Il rispetto delle competenze delle procedure: non si possono utilizzare scorciatoie come il concordato personale per debiti che andrebbero gestiti dalla procedura di una società collettiva, e viceversa . Ogni crisi deve essere trattata con lo strumento corretto e dal soggetto giuridico competente.
- L’evoluzione pro-debitore di alcune interpretazioni: ad esempio, permettere a chi ha cessato l’impresa di accedere comunque al concordato liquidatorio, o includere tutti i debiti (privati e d’impresa) in un’unica procedura se il debitore non è un consumatore . Ciò denota una tendenza della giurisprudenza a dare massima possibilità di sollievo ai debitori meritevoli, entro i confini della legge.
Questi orientamenti guideranno la predisposizione di un concordato minore efficace nel 2026. Nel prossimo paragrafo passeremo dalla teoria alla pratica, illustrando passo per passo la procedura e cosa accade dopo aver deciso di attivare un concordato minore.
Procedura passo-passo: fasi, termini e tutela del debitore
Affrontiamo ora il percorso pratico di un concordato minore, dalla decisione iniziale fino all’omologazione e oltre. Conoscere le fasi della procedura e i relativi termini è fondamentale per muoversi correttamente e far valere i propri diritti di debitore. Di seguito descriviamo step-by-step cosa accade dopo aver scelto di presentare la domanda di concordato minore, evidenziando tempi, adempimenti e strumenti di tutela lungo il cammino.
1. Decisione di accedere al concordato e coinvolgimento dell’OCC. Il primo passo è la delibera del debitore di voler ricorrere alla procedura. Se il debitore è una società, la decisione deve essere presa dagli amministratori con verbale notarile e approvazione del contenuto della proposta e del piano (art. 120-bis CCII) . Nel caso di una ditta individuale o professionista, sarà una scelta personale dell’imprenditore. In ogni caso, prima di presentare il ricorso in tribunale occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): questo ente (spesso presso la Camera di Commercio o gli Ordini professionali) nominerà un gestore o referente che assisterà il debitore nella predisposizione del piano e nella raccolta dei documenti. L’OCC verifica innanzitutto che il debitore rientri tra i soggetti ammessi (ad esempio controllando che non sia un consumatore puro, che non superi le soglie di “imprenditore minore” se impresa, ecc.) e che non abbia cause ostative (come precedenti procedure nei 5 anni). Il ruolo dell’OCC è cruciale: aiuta a redigere la proposta, attesta veridicità dei dati e fattibilità del piano e gestisce le comunicazioni con i creditori. Tip: È bene preparare con cura tutta la documentazione economico-patrimoniale (elenco debiti, elenco beni, bilanci, dichiarazioni fiscali) da consegnare all’OCC, perché la completezza della documentazione è un requisito di ammissibilità (art. 77 CCII elenca i documenti obbligatori da allegare alla domanda).
2. Deposito del ricorso in Tribunale. Una volta pronta la proposta di concordato minore e il piano dettagliato (che indica come si intende pagare ciascun creditore, con che tempistiche e garanzie, nonché gli eventuali apporti di terzi), si procede a depositare il ricorso presso la cancelleria del Tribunale competente. La competenza territoriale è quella del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (di solito, la sede legale per un’impresa o la residenza per una persona fisica) . Nel ricorso si chiede l’apertura della procedura di concordato minore. Contestualmente, il debitore può chiedere misure protettive a tutela del patrimonio (art. 54 CCII): basta inserirlo nel ricorso. Queste misure sono essenziali per bloccare temporaneamente le azioni esecutive dei creditori. In pratica, dalla data di deposito del ricorso (e per un periodo iniziale di 30 giorni, prorogabile dal giudice) nessun creditore può iniziare o proseguire pignoramenti, né acquisire nuove garanzie (ipoteche, pegni) sui beni del debitore . I creditori vengono informati che è pendente una procedura di concordato e che eventuali azioni intraprese in violazione del divieto sono nulle. Questa moratoria fornisce al debitore un po’ di respiro e impedisce l’assalto disordinato al patrimonio durante la composizione della crisi. È importante sottolineare che la domanda di concordato minore non richiede il versamento di alcun “fondo spese” iniziale al tribunale (come avviene invece nel fallimento); tuttavia l’OCC potrebbe chiedere un anticipo per le proprie spese di procedura, spesso qualche centinaio di euro (nell’esempio della Camera di Commercio di Modena l’importo forfettario iniziale è 366 € ). Una volta depositato, il ricorso viene iscritto nel Registro delle Imprese a cura della cancelleria, rendendo pubblica l’esistenza della procedura (per trasparenza verso i terzi) .
3. Apertura della procedura e decreto del giudice. Il tribunale, esaminati gli atti, fissa un’udienza (se necessaria) o emette direttamente il decreto di apertura del concordato minore. In questa fase il giudice controlla i requisiti di ammissibilità: ad esempio, verifica che sia allegata tutta la documentazione obbligatoria (elenco dei creditori, inventario dei beni, attestazione OCC, certificati dei carichi pendenti tributari, ecc.), che il debitore rientri tra i soggetti legittimati e che il piano non presenti evidenti cause di inammissibilità (come quelle viste prima: proposta priva di apporto esterno in caso di liquidatorio, trattamento illegittimo di qualche creditore, ecc.). Se tutto è in regola, il giudice dichiara aperta la procedura con decreto (art. 76 CCII) . Nel decreto viene nominato formalmente l’OCC (che di fatto già operava) e disposte le comunicazioni ai creditori. Se il debitore ha richiesto misure protettive, il giudice le conferma e fissa la loro durata (tipicamente fino all’omologazione definitiva) . Va evidenziato che, a differenza del passato, non c’è una fase di ammissione con eventuale nomina di un commissario giudiziale distinto dall’OCC: qui l’OCC stesso svolge il ruolo di ausilio e vigilanza. Il decreto di apertura inoltre stabilisce il termine per le votazioni dei creditori: solitamente entro 30 giorni i creditori dovranno far pervenire all’OCC la loro dichiarazione di adesione o di rifiuto della proposta . Il giudice ordina anche eventuali pubblicazioni o trascrizioni (ad esempio se ci sono immobili da cedere, il decreto va trascritto nei registri immobiliari per opponibilità ai terzi) . Da questo momento, la procedura di concordato minore è formalmente in corso: il debitore rimane in possesso dei suoi beni (non c’è spossessamento come nel fallimento) ma ogni atto rilevante dev’essere coerente con il piano e viene monitorato.
4. Votazione dei creditori sulla proposta. Ricevuto il decreto, l’OCC provvede a comunicare la proposta di concordato a tutti i creditori inseriti nell’elenco. La comunicazione avviene normalmente via PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata, allegando copia della proposta e del piano. I creditori hanno tempo fino alla scadenza indicata (massimo 30 giorni dall’apertura ) per esprimere il voto. A differenza del concordato preventivo, qui non c’è un’adunanza fisica dei creditori: tutto avviene per iscritto. Il creditore deve inviare all’OCC una dichiarazione di adesione o mancata adesione. Il silenzio equivale a voto contrario (non aderire è come votare “no”). La maggioranza richiesta perché la proposta sia approvata è la maggioranza semplice dei crediti ammessi al voto , calcolata sul totale del debito. Ad esempio, se il debitore ha 100.000 € di debiti, occorrono almeno crediti per 50.001 € che votino a favore. Non conta il numero di creditori ma l’ammontare dei crediti. Se c’è un solo creditore, basta ovviamente il suo assenso . Alcuni creditori potrebbero essere esclusi dal voto (es. i creditori particolari legati al debitore da rapporti di conflitto di interesse) oppure potrebbero astenersi. È importante notare che lo Stato (Agenzia delle Entrate) e gli enti previdenziali partecipano al voto come gli altri creditori. Spesso il loro peso è determinante: se l’Erario ha oltre il 50% dei crediti e vota contro, la maggioranza non si raggiunge. Per evitare che un diniego “strategico” del Fisco blocchi tutto, la legge ha previsto un meccanismo di superamento: se il voto negativo dell’Amministrazione finanziaria è decisivo per bocciare il piano ma la proposta a suo favore è conveniente (cioè il Fisco otterrebbe nel concordato almeno quanto otterrebbe da una liquidazione), il giudice può omologare lo stesso nonostante il “no” del Fisco (è il cram-down fiscale, di cui diremo tra poco) .
5. Omologazione del concordato da parte del Tribunale. Terminata la votazione, l’OCC redige una relazione finale sull’esito delle adesioni e sulla percentuale raggiunta, trasmettendo tutto al Tribunale. A questo punto si apre la fase di omologazione (art. 80 CCII). Se la maggioranza dei crediti ha aderito e non vi sono opposizioni, il giudice omologa il concordato con sentenza in tempi brevi, verificando un’ultima volta la regolarità formale e la fattibilità economica del piano . Con la sentenza di omologa, dichiara chiusa la procedura . Cosa accade se qualcuno si oppone? La legge prevede che qualsiasi creditore dissenziente o altro interessato possa presentare opposizione contestando la “convenienza” della proposta (ossia sostenendo che in liquidazione prenderebbe di più) . L’opposizione va presentata entro termini perentori dopo il deposito della relazione OCC (di solito nel giro di 10 giorni). Se c’è opposizione, il giudice fissa udienza, sente il debitore e l’OCC, e poi decide se omologare comunque. Il criterio di decisione è la convenienza comparativa: il concordato verrà omologato malgrado l’opposizione se il giudice ritiene che il creditore opponente nel piano riceverà almeno quanto gli spetterebbe nell’alternativa liquidatoria (art. 80 co.3) . In pratica, il giudice effettua un confronto: stima quanto otterrebbe quel creditore se si liquidassero i beni (tenendo conto di eventuali garanzie, gradi di privilegio ecc.) e quanto ottiene invece col piano proposto; se il piano non lo danneggia, l’opposizione viene rigettata e si omologa lo stesso (cram-down giudiziale). Questo meccanismo tutela i creditori dissenzienti assicurando che non siano trattati peggio del dovuto, ma evita anche ricatti al debitore – perché se il piano è equo, non basta il “capriccio” di un creditore per bloccarlo. E se a votare contro è stato il Fisco? Come accennato, l’art. 80 comma 3 prevede un cram-down fiscale: se il voto negativo dell’Erario o dell’INPS è decisivo per non raggiungere la maggioranza, il giudice può comunque omologare purché l’offerta fatta al Fisco/INPS nel piano sia conveniente rispetto alla liquidazione . In tal caso, l’omologa avviene “anche in mancanza di adesione” del Fisco, superando quindi il dissenso dell’ente pubblico. Questa norma, introdotta per favorire le soluzioni concordate, impone però all’OCC di dedicare una relazione specifica sulla convenienza per il Fisco da allegare al piano. Infine, la legge stabilisce che creditori colpevoli (ad es. che abbiano aggravato la posizione del debitore concedendo credito irresponsabilmente) non possono opporsi in sede di omologa : è un principio di giustizia compensativa che impedisce a chi ha contribuito al dissesto di intralciare la soluzione.
Con la sentenza di omologazione il concordato minore diventa efficace erga omnes. Gli effetti principali sono: (a) il debitore è vincolato ad eseguire il piano come omologato; (b) i creditori sono obbligati ad accettare quanto previsto in loro favore nel piano e non possono più agire per pretendere di più (per la parte eccedente, il debito è inesigibile); (c) cessano le misure protettive provvisorie e subentrano le norme di esecuzione del piano. La sentenza viene pubblicata e, se ci sono trasferimenti immobiliari previsti, trascritta.
6. Esecuzione del piano omologato. Dopo l’omologa, il debitore procede a compiere tutti gli atti previsti dal piano per dare attuazione agli impegni presi . Se il piano, ad esempio, prevede la vendita di un immobile e la ripartizione del ricavato ai creditori, bisognerà procedere con quella vendita (spesso l’OCC o un liquidatore nominato gestiscono le vendite). Se prevede pagamenti periodici ai creditori in % coi guadagni dell’attività, il debitore dovrà effettuare puntualmente quei pagamenti, sotto la supervisione dell’OCC. In genere l’OCC rimane in funzione anche dopo l’omologa, con compiti di monitoraggio sull’esecuzione, e riferisce al giudice eventuali problemi. Il concordato minore, a differenza del fallimento, non si chiude immediatamente con l’omologa dal punto di vista fattuale: la procedura formale sì (il giudice dichiara chiusa la procedura ex art. 80 co.2 CCII ), ma c’è una sorta di fase esecutiva post-omologazione durante la quale il piano deve essere compiuto. I creditori, dal canto loro, ricevono le somme o altri atti esecutivi secondo le scadenze concordate e non possono agire individualmente (il piano fa legge tra le parti).
7. Chiusura definitiva ed esdebitazione. Quando il piano è completamente eseguito, si può dire concluso a tutti gli effetti il concordato minore. A quel punto il debitore – se persona fisica – ottiene l’esdebitazione, ossia la liberazione definitiva dai debiti anteriori rimasti eventualmente insoddisfatti. In realtà, nel concordato minore l’esdebitazione opera già in forza dell’omologazione stessa sub condicione: i crediti concorsuali si intendono soddisfatti secondo il piano e per la parte eccedente non sono più esigibili, a condizione che il debitore rispetti il piano. Attenzione: se il debitore non adempie agli obblighi presi (es. salta pagamenti rilevanti), i creditori possono rivolgersi al giudice per chiedere la revoca dell’omologazione (art. 82 CCII) . Il giudice, accertato l’inadempimento o eventuali atti di frode scoperti dopo, può revocare l’omologa e contestualmente aprire la liquidazione controllata d’ufficio . In tal caso, le tutele decadono: i creditori tornano liberi di agire e il debitore perde il beneficio del concordato, dovendo subire la liquidazione giudiziale dei beni residui. Pertanto è fondamentale adempiere scrupolosamente al piano. Decorso il periodo del piano e completati i pagamenti (o le altre obbligazioni assunte), il debitore sarà definitivamente libero. Le eventuali garanzie reali concesse nel concordato (es. ipoteche di secondo grado offerte a nuovi finanziatori) verranno cancellate se previste, e i creditori chirografari per la parte non pagata non potranno più avanzare pretese (quei crediti si estinguono di fatto per sopravvenuta inesigibilità). Il debitore torna pienamente “in bonis”. Da segnalare che, secondo il Codice della crisi, anche il debitore socio di società di persone beneficia dell’esdebitazione per i debiti sociali qualora il concordato (o la liquidazione) riguardi la società – mentre non viceversa.
Tempi della procedura: un concordato minore dura in media 4–6 mesi dalla presentazione del ricorso all’omologazione, se non ci sono intoppi. Molto dipende dai termini concessi per il voto (max 30 giorni) e da eventuali opposizioni (che possono allungare di qualche mese la definizione). In alcuni tribunali snelli si può ottenere l’omologa anche in 2-3 mesi. La successiva fase di esecuzione dipende dal piano: può essere breve (se c’è subito un’attività di liquidazione beni che si chiude in pochi mesi) oppure durare qualche anno (se prevede pagamenti dilazionati nel tempo). Tuttavia, dal punto di vista della protezione del debitore, l’essenziale è che sin dal decreto di apertura e fino a tutta la durata di esecuzione le azioni esecutive individuali restano sospese. I creditori insoddisfatti possono solo attendere ed eventualmente attivarsi in caso di revoca/risoluzione del concordato se il debitore inadempie. Ma se il piano riesce, quei creditori dovranno accettare l’esito e non avranno più alcun mezzo di agire per il pregresso.
Diritti del contribuente/debitore durante la procedura: il debitore in concordato minore mantiene l’amministrazione dei beni, ma deve rispettare il piano e ogni atto estraneo ad esso o di straordinaria amministrazione richiede accordo con l’OCC o autorizzazione del giudice. Ha però il diritto di continuare la propria attività (specie nei concordati in continuità) senza interferenze dei creditori. Inoltre, grazie alle misure protettive, gode del diritto di essere tutelato da nuovi pignoramenti o azioni cautelari: se un creditore violasse il divieto, l’atto sarebbe nullo. Il debitore ha anche diritto a ottenere informazioni dall’OCC e a partecipare (assistito dal proprio avvocato) all’eventuale udienza di omologa, potendo difendere la convenienza del proprio piano contro le contestazioni. Sul fronte fiscale, l’apertura del concordato non costituisce reato (diversamente da un fallimento pregresso, qui non c’è stigma penale se non in caso di frodi specifiche) ed eventuali procedure esecutive fiscali (es. fermi amministrativi, ipoteche Agenzia Entrate) vengono congelate. Tuttavia, attenzione: misure cautelari già iscritte (come ipoteca su un immobile o fermo auto già registrato) restano valide durante la procedura, anche se l’esecuzione è sospesa; esse potranno essere rimosse solo all’esito positivo (ad esempio, l’ipoteca dell’Agente Riscossione su un bene potrà essere cancellata se nel concordato quel debito viene soddisfatto o comunque reso inesigibile tramite esdebitazione).
In sintesi, la procedura del concordato minore offre un percorso guidato e relativamente rapido per uscire dalla morsa dei debiti, con ampie garanzie procedurali sia per il debitore (protezione dalle aggressioni, possibilità di continuare l’attività) sia per i creditori (voto sulla proposta, verifica di convenienza da parte del giudice, ecc.). Nel prossimo capitolo esamineremo le possibili difese e strategie da adottare per massimizzare i benefici di questo percorso e per gestire in parallelo le singole posizioni debitorie (impugnazioni di atti, sospensioni, ecc.).
Difese e strategie legali del debitore sovraindebitato
Affrontare una grave situazione debitoria non significa soltanto attivare una procedura come il concordato minore: occorre anche conoscere e mettere in atto tutte le strategie difensive che l’ordinamento offre al debitore per proteggere il suo patrimonio e i suoi diritti. In questa sezione, ci poniamo sempre dal punto di vista del debitore/contribuente, illustrando come impugnare, sospendere, contestare o definire i debiti e gli atti esecutivi, sia all’interno della procedura concorsuale sia al di fuori di essa. L’obiettivo è dare una panoramica a 360° degli strumenti legali utilizzabili per evitare espropriazioni ingiuste, guadagnare tempo prezioso e magari ridurre l’ammontare delle somme dovute.
1. Impugnare gli atti illegittimi o errati: Una regola d’oro è non dare per scontato che tutti i debiti pretesi dai creditori siano dovuti esattamente come indicato. Molti atti esecutivi o di accertamento possono presentare vizi contestabili. Ad esempio, se ricevi una cartella esattoriale o un avviso di addebito, verifica sempre:
– Termini di notifica: la cartella dev’essere notificata entro certi termini dalla formazione del ruolo; inoltre, molti debiti (sanzioni, tributi) si prescrivono dopo 5 anni se il fisco resta inattivo. Un’eccezione di prescrizione può annullare l’intero importo .
– Vizi formali: errori nel nome, nell’indicazione della somma, mancanza della relata di notifica, possono rendere nulla la cartella.
– Doppia imposizione o decadenza: controlla se l’ente aveva già iscritto a ruolo somme poi magari annullate, o se l’accertamento sottostante è stato notificato fuori termine.
Se emergono irregolarità, il debitore può impugnare la cartella esattoriale dinanzi al giudice competente (Commissione Tributaria per tributi, Tribunale ordinario per contributi INPS dal 2022) entro 60 giorni dalla notifica, ottenendo in molti casi l’annullamento parziale o totale del debito. Analogamente, un precetto (l’atto con cui un creditore intimida il pagamento entro 10 giorni prima di pignorare) può essere opposto davanti al tribunale se, ad esempio, contiene importi non dovuti (interessi usurari, spese non documentate) o se il titolo su cui si basa non è valido. Un pignoramento già avviato può anch’esso essere oggetto di opposizione esecutiva per vizi procedurali (ad es. pignoramento immobiliare viziato per notifica nulla al debitore o mancato rispetto dei termini). In tutti questi casi, un ricorso tempestivo può bloccare o ritardare l’azione del creditore. Ad esempio, presentando opposizione al pignoramento prima dell’udienza di comparizione, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice dell’esecuzione. È importante quindi far esaminare ogni atto (cartella, intimazione, precetto, atto di pignoramento) ad un legale esperto: spesso vi sono margini per contestare pretese esagerate o viziate e guadagnare tempo.
2. Chiedere la sospensione delle azioni in corso: Oltre alle impugnazioni giudiziali, il debitore può cercare di ottenere una sospensione amministrativa delle procedure. Ad esempio, con una cartella esattoriale, è possibile inoltrare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione un’istanza di sospensione legale se si è presentato ricorso e c’è una causa pendente (ai sensi dell’art. 0-ter DL 212/2020, per dire) o se si rileva un errore (sospensione in autotutela). In sede giudiziale, quando si impugna una cartella o un accertamento, si può contestualmente presentare istanza di sospensione cautelare al giudice tributario, che in caso di fondati motivi (pericolo grave e danno) può sospendere la riscossione fino alla decisione. Nel frattempo, se è già iniziato un pignoramento immobiliare, si può chiedere al giudice esecutivo la sospensione dell’asta in extremis se si dimostra che si sta trattando con i creditori per una soluzione concordata (talvolta i giudici concedono rinvii d’asta per favorire concordati o vendite private). Nel concordato minore stesso, come visto, c’è uno strumento potente: le misure protettive che sospendono d’ufficio le azioni esecutive dal momento dell’apertura . Il debitore deve assolutamente sfruttare questa opportunità chiedendo le misure già nel ricorso introduttivo. Una volta che il giudice le accorda, qualsiasi pignoramento in corso è paralizzato: ad esempio, se la tua casa è all’asta, l’asta viene bloccata; se l’auto è pignorata, il pignoramento si ferma in attesa; se i conti sono stati congelati da un pignoramento presso terzi, quella procedura si congela. La tutela offerta dal concordato è più estesa di quella di un ricorso singolo, perché copre tutti i creditori anteriori (nessuno può agire, non solo chi è oggetto di uno specifico ricorso). Quindi una strategia ottimale è: prima di subire danni gravi (es. vendita all’asta dei beni) presentare domanda di concordato minore così da “congelare” tutto e poi trattare in sede concorsuale le varie posizioni.
3. Contestare la pretesa del creditore nel merito: Non sempre il debitore contesta l’esistenza del debito – magari lo riconosce, ma può contestarne l’ammontare. Questo è tipico per debiti bancari o finanziari. Ad esempio, un piccolo imprenditore potrebbe essere debitore verso la banca di 100.000 € su un mutuo o conto scoperto, ma ritiene che in tale somma vi siano interessi anatocistici o usurari non dovuti. In sede di concordato, potrà far verificare dal giudice l’effettivo ammontare dovuto a quel creditore. Se il creditore insinua un importo e il debitore (con supporto tecnico) contesta che in realtà, togliendo interessi illegittimi, il debito è minore, la questione verrà decisa dal giudice eventualmente in sede di omologazione o di controversia sul passivo. Anche al di fuori di un concordato, nulla vieta di avviare una trattativa con il creditore contestando certe voci: spesso evidenziare che si hanno argomenti per far causa sulla legittimità di certi addebiti spinge la controparte a transare riducendo l’importo. Ad esempio, molte società finanziarie preferiscono accordarsi in saldo e stralcio (accettando magari il 50% subito) se il debitore fa intravedere la possibilità di una CTU contabile che potrebbe tagliare loro interessi non dovuti. Dunque, una strategia è: conoscere i propri diritti specifici per ogni tipologia di debito. Per i debiti bancari, far esaminare i contratti a caccia di tassi usurari, clausole indeterminate (nullità di commissioni), vizi di forma (mancata trasparenza) – tutti aspetti che possono portare a ricalcoli a favore del cliente. Per debiti tributari, valutare se vi sono sgravi o rottamazioni pendenti che il creditore pubblico non ha considerato (a volte succede che la cartella non tenga conto di una definizione agevolata presentata). Contestare può voler dire anche semplicemente chiedere chiarimenti/documenti: ad esempio, al creditore X si può chiedere l’estratto conto cronologico dettagliato per verificare il calcolo del dovuto. Questo atteggiamento proattivo spesso mette in luce errori o eccessi che altrimenti sarebbero passati inosservati.
4. Definire il debito in modo agevolato o transattivo: La “definizione” di un debito implica trovare un accordo o sfruttare una legge che consenta di chiudere la posizione a condizioni favorevoli. Qui rientrano vari strumenti alternativi o complementari al concordato:
– Rottamazione delle cartelle esattoriali: come accennato, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione-quinqies per i carichi affidati dal 2000 al 31 giugno 2023 . Ciò significa che, ad esempio, un imprenditore che ha 50.000 € di cartelle potrà estinguerle pagando solo l’imposta e i contributi, con sconto integrale di sanzioni e interessi di mora, in comode rate fino a 5 anni (60 rate) . Questo strumento è estremamente efficace per ridurre il debito fiscale: spesso comporta tagli del 20-30% del dovuto complessivo. Se il tuo sovraindebitamento è in gran parte tributario, aderire alla rottamazione (quando aperta) può essere preferibile a un concordato, perché eviti la procedura giudiziale e risolvi comunque con uno sconto significativo. Anche durante un concordato, nulla vieta di sfruttare la rottamazione: potresti proporre nel piano di pagare le cartelle secondo i termini della definizione agevolata (questo soddisfa il creditore pubblico massimizzando lo sconto di legge, e il giudice lo considera conveniente).
– Transazione fiscale nel concordato: qualora non vi siano rottamazioni attive, il CCII prevede che nel concordato minore si possano trattare i debiti fiscali anche con stralcio di parte del capitale, purché si rispetti la convenienza rispetto alla liquidazione (non c’è più il divieto assoluto di falcidiare l’IVA o le ritenute, superato da Corte Cost. 245/2019 e recepito in sostanza nelle prassi concorsuali) . Quindi si può proporre al Fisco di pagare ad esempio il 30% dell’IVA se, vendendo i beni, quell’IVA sarebbe totalmente incapiente. La transazione fiscale è implicita nell’approvazione del piano: se l’Erario vota sì, accetta il trattamento proposto (anche se comporta un saldo parziale). E se vota no ma la proposta era il meglio possibile, il giudice può omologare lo stesso .
– Accordi a saldo e stralcio con creditori privati: fuori dalla procedura, il debitore può contattare ciascun creditore e proporre una soluzione bonaria: “ti pago subito in un’unica soluzione X, che è il massimo che posso raccogliere, e chiudiamo il debito”. Molti creditori chirografari, sapendo che l’alternativa è spesso nulla (se il debitore è insolvibile) oppure una procedura lunga, accettano stralci dal 20% al 50%. È chiaro che questo richiede di avere qualche risorsa liquida (spesso aiutano parenti o si vendono beni non essenziali). Ma attenzione: se pensi di fare un concordato, non pagare alcuni creditori fuori dalle regole! Pagare preferenzialmente qualcuno mentre si prepara la procedura potrebbe essere considerato un atto in frode (pagamento preferenziale) se fatto nei 6 mesi precedenti: meglio inserire tutti nel piano e poi eventualmente pagare di più chi accetta stragiudizialmente solo dopo la chiusura, non prima.
– Rateizzazioni amministrative: un’altra strategia per “raffreddare” le pretese è chiedere un piano di dilazione ordinario. L’Agenzia Entrate-Riscossione, ad esempio, concede rate fino a 72 mesi (6 anni) per debiti fino a 120.000 € senza bisogno di dare prova di difficoltà, e piani straordinari fino a 120 rate (10 anni) se il debitore dimostra di non poter pagare diversamente. La richiesta di rateizzazione, se accolta, evita nuove azioni esecutive purché si paghino le rate. Similmente, banche e finanziarie a volte sono disponibili a rimodulare i piani di ammortamento (allungando la durata, riducendo la rata) se capiscono che il debitore sta valutando il concordato o altre vie più drastiche. Conviene dunque sempre provare la via negoziale: mandare una PEC al creditore importante proponendo un piano di rientro ragionevole e motivato dai flussi finanziari. Se il creditore rifiuta o non risponde, questa prova di aver tentato bonariamente potrà giovare anche in giudizio (mostra la buona fede del debitore).
5. Proteggere il necessario e ridurre il superfluo: Dal lato pratico, mentre si attuano le strategie legali, il debitore dovrebbe anche mettere in sicurezza i beni essenziali e valutare sacrifici di quelli non essenziali. Ad esempio, se c’è rischio di pignoramento di attrezzature indispensabili all’attività, si può chiedere al giudice dell’esecuzione l’impignorabilità dei beni strumentali necessari (la legge consente di limitare il pignoramento di beni strumentali se il valore è sproporzionato rispetto al debito e pregiudica la continuità aziendale – art. 515 c.p.c. come modificato di recente). Oppure, si può valutare di vendere volontariamente un bene secondario (come una seconda auto, un macchinario inutilizzato) prima che venga pignorato e svenduto all’asta: monetizzandolo privatamente il debitore ottiene più valore, da utilizzare magari per pagare creditori chiave o spese della procedura. Questa non è una “difesa” legale in senso stretto, ma rientra nelle strategie per ottimizzare il patrimonio durante la crisi: conviene che certe alienazioni le faccia il debitore in autonomia (sempre consultando l’avvocato per non incorrere in atti in frode!) piuttosto che subire esecuzioni forzate. Un esempio tipico: l’imprenditore ha un macchinario non più usato del valore stimato €10.000; se lo pignora il creditore, finirà all’asta e forse verrà aggiudicato a €3.000; se invece l’imprenditore lo vende ora a un collega per €8.000 e usa quei soldi per la procedura, ci guadagnano tutti (creditori compresi). Ovviamente operazioni così vanno fatte con la massima trasparenza e, se già pende la procedura di concordato, con l’autorizzazione del giudice.
6. Assistenza professionale multidisciplinare: Una strategia di difesa efficace richiede spesso competenze che vanno oltre il diritto. Ad esempio, contestare un tasso usurario richiede un perito contabile che faccia i calcoli; pianificare un concordato fiscale ottimale richiede un commercialista esperto di fiscalità che sappia anche gli effetti delle rottamazioni e transazioni tributarie; proteggere l’azienda magari implica coinvolgere un consulente del lavoro se ci sono dipendenti, per gestire eventuali arretrati contributivi in modo da non perdere manodopera chiave. Ecco perché l’Avv. Monardo – con il suo staff congiunto di avvocati e dottori commercialisti – può offrire un valore aggiunto: la difesa integrata. Mentre l’avvocato cura i ricorsi e la procedura, il commercialista del team cura i piani di rientro, gli aspetti tributari (come la domanda di rottamazione), la revisione dei conti bancari per trovare indebiti addebiti. Questa sinergia aumenta le chance di successo. Quindi, una raccomandazione pratica: non affrontare mai da solo situazioni debitorie complesse, né affidarsi al “fai da te” magari scaricando moduli da internet. Ogni caso ha sfumature uniche (basti pensare alle diverse giurisdizioni per i vari debiti: tributario, civile, lavoro) e solo un professionista può valutare quale difesa attivare e in che tempistica. Spesso bisogna coordinare più azioni: ad esempio impugnare una cartella e presentare concordato, oppure negoziare con la banca mentre si attende l’omologa. Un errore di coordinamento (come far scadere un termine di impugnazione perché ci si concentra solo sul concordato) può costare caro. Dunque, la miglior strategia è avere un piano d’azione completo, stilato con un legale, che elenchi tutte le mosse: “entro tal data ricorso contro atto X; poi invio proposta transattiva a creditore Y; quindi preparo documenti per concordato; nel frattempo chiedo sospensione di Z”, ecc. Un cronoprogramma difensivo che copra tutte le basi.
In conclusione, le difese del debitore sovraindebitato spaziano dalla contestazione puntuale del singolo debito (per ridurlo o annullarlo) all’utilizzo strategico delle procedure concorsuali per congelare il quadro e arrivare a una soluzione globale. L’approccio migliore è combinare entrambe le vie: ad esempio, durante la moratoria del concordato minore, continuare a verificare i crediti insinuati ed eccepire ciò che non torna (nel dubbio, il giudice deciderà in sede di omologa). Ogni euro di debito risparmiato o ogni mese guadagnato senza pignoramenti aumenta la sostenibilità del piano e la riuscita finale. Il prossimo paragrafo sarà dedicato proprio agli strumenti alternativi che integrano o sostituiscono il concordato minore, così da avere un quadro completo di tutte le possibilità.
Strumenti alternativi e complementari al concordato minore
Non esiste una soluzione unica adatta a tutte le situazioni di crisi: l’ordinamento offre una gamma di strumenti, e il concordato minore è solo uno di essi – seppur centrale per ditte individuali e piccoli imprenditori. In questa sezione esamineremo brevemente altri strumenti alternativi o complementari che il debitore dovrebbe conoscere, valutando quando possono essere utilizzati al posto del concordato minore o in combinazione con esso.
● Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: È la procedura “sorella” del concordato minore, ma riservata esclusivamente alle persone fisiche consumatori, cioè individui che hanno contratto debiti per fini estranei all’attività imprenditoriale o professionale (es. debiti familiari, prestiti personali, bollette, mutui prima casa). Se il debitore non è un imprenditore e non ha debiti d’impresa, allora non può accedere al concordato minore ma deve utilizzare il piano del consumatore (artt. 67-73 CCII). Questo strumento presenta alcune differenze sostanziali: il consumatore, assistito dall’OCC, propone un piano ai creditori ma non è previsto il voto – decide direttamente il giudice se omologarlo, valutando anche la meritevolezza del debitore (assenza di colpa grave o frode nel sovraindebitamento) . Il vantaggio per il debitore-consumatore è che non deve cercare consensi tra i creditori; lo svantaggio è che il tribunale può rigettare il piano se ritiene il debitore “non meritevole” (ad esempio perché ha fatto spese spropositate e irresponsabili). Per una ditta individuale, il piano del consumatore entra in gioco solo in un caso particolare: nelle procedure familiari congiunte (art. 66 CCII), se ad esempio marito e moglie presentano un’unica procedura e uno è consumatore mentre l’altro è imprenditore, allora potrebbero coesistere elementi di piano del consumatore e concordato minore. Ma in generale, un imprenditore non può “mascherarsi” da consumatore. Quindi, questo strumento è un’alternativa percorribile se il soggetto è un ex imprenditore che ha chiuso l’attività e vuole trattare i debiti personali rimasti (a patto che non abbia più debiti di natura professionale).
● Liquidazione controllata del sovraindebitato: Rappresenta, per così dire, la “resa” del debitore, analoga al fallimento per i non fallibili. Si attiva presentando ricorso ai sensi degli art. 268 e segg. CCII, oppure può essere disposta d’ufficio dal giudice quando un concordato minore o piano del consumatore falliscono (non vengono omologati o vengono revocati) . Nella liquidazione controllata un liquidatore nominato dal tribunale vende tutti i beni del debitore e ripartisce il ricavato ai creditori secondo le regole delle prelazioni. Il debitore perde la disponibilità dei suoi beni (vengono liquidati, salvo alcuni beni impignorabili per legge come gli strumenti di lavoro indispensabili, stipendi minimi vitali, ecc.) ma in compenso ottiene l’esdebitazione “automatica” entro 3 anni dalla apertura della procedura . In pratica, a differenza del vecchio fallimento dove l’esdebitazione non era scontata, qui la legge garantisce che decorso un triennio il debitore persona fisica esce comunque libero dai debiti residui non soddisfatti , salvo eccezioni particolari. La liquidazione controllata è quindi il piano B se non è fattibile un concordato minore: magari perché non c’è alcuna entrata per pagare i creditori e nemmeno risorse di terzi da offrire. In tal caso, meglio optare per la liquidazione e “tagliare le perdite”, confidando nell’esdebitazione. Uno scenario tipico: un imprenditore agricolo con 300.000 € di debiti e pochi beni; non ha soldi per offrire un concordato decente → chiede la liquidazione, si vendono quei pochi beni (trattore, ecc.), i creditori prendono qualcosa e dopo 3 anni l’imprenditore viene esdebitato. Da notare: l’esdebitazione non copre alcuni tipi di debiti nemmeno in liquidazione, ad es. debiti per alimenti, per risarcimenti danni da illecito, e sanzioni penali restano sempre dovuti , mentre tutti i debiti fiscali e contributivi invece si cancellano (lo conferma la Corte Costituzionale e la Cassazione: IVA, tasse e contributi possono essere esdebitati, non essendo esclusi per legge) . Quindi in liquidazione controllata puoi liberarti anche delle cartelle esattoriali (dopo riparto). Ovviamente la liquidazione è invasiva – perdi la disponibilità dei beni – ed è lunga (non c’è un termine fisso, dipende da quanto tempo serve per vendere il patrimonio). Pertanto è preferibile tentare il concordato minore, se c’è fattibilità, ed usare la liquidazione solo come estrema ratio.
● Composizione negoziata della crisi d’impresa: Questo strumento, introdotto nel 2021 (D.L. 118/2021 conv. L.147/2021), è pensato per tutte le imprese, anche piccole, che si trovano in condizioni di squilibrio. Consiste nella nomina di un esperto indipendente che aiuta imprenditore e creditori a negoziare un accordo stragiudiziale di risanamento. È un percorso volontario e riservato: l’imprenditore lo attiva tramite apposita piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio. Durante la composizione negoziata può ottenere misure protettive temporanee simili a quelle del concordato (sospensione delle azioni esecutive) e incentivi (es. esonero da responsabilità personali per certi atti di gestione urgente). Perché interessa al nostro contesto? Perché una ditta individuale in difficoltà potrebbe tentare prima la carta negoziata: se vi è speranza di trovare un accordo con le banche e qualche fornitore, magari con l’intervento di nuova finanza, l’esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo, qualificato in materia) può facilitare intese che evitano la procedura concorsuale formale. Ad esempio, l’esperto può convincere le banche a rischedulare il debito su più anni e i fornitori a rinunciare a parte del credito, se capiscono che la continuità aziendale conviene a tutti più di un fallimento. Se la composizione negoziata riesce, l’impresa può concludere uno dei seguenti: (a) un contratto con i creditori (accordo stragiudiziale puro), (b) una convenzione di moratoria per attendere tempi migliori, (c) un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII (che è soggetto a omologa in tribunale ma con adesione di almeno il 60% dei creditori). Quest’ultimo è un altro strumento previsto dal CCII, però applicabile principalmente a imprese “fallibili”. Per le imprese minori, se la negoziazione fallisce, c’è comunque un ultimo salvagente: l’esperto può constatare che non c’è intesa e l’imprenditore può optare per un concordato semplificato per la liquidazione (art. 25-sexies DL 118/21, oggi art. 18 CCII) – procedura speciale che non prevede voto dei creditori e serve a vendere rapidamente l’azienda salvando quel che si può. Tuttavia, questo concordato semplificato è limitato ai casi di composizione negoziata fallita ed è sostanzialmente una liquidazione più snella. In sintesi, la composizione negoziata è uno strumento da tentare prima di rassegnarsi al concordato/liquidazione, soprattutto se l’impresa ha prospettive di risanamento parziale. Il vantaggio è che è confidenziale (non pubblica come il concordato) e più flessibile; lo svantaggio è che richiede la buona volontà dei creditori (non c’è imposizione coattiva se non tramite successiva omologa di accordi). Per un imprenditore individuale sovraindebitato, il ruolo dell’esperto negoziatore può comunque essere utile anche parallelamente al concordato: in sede di concordato minore, per avere un piano meglio costruito, spesso prima si sondano informalmente i maggiori creditori. L’esperto può in pratica “preparare il terreno” di un concordato pre-pack (dove sai già che i creditori principali voteranno sì perché l’hai concordato con loro in negoziazione).
● Accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. (ora art. 57 CCII): Questo era uno strumento tipico della legge fallimentare per le aziende medio-grandi, consistente in un accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dei debiti, omologato dal tribunale e vincolante (ma non coinvolge i dissenzienti se non il fisco per la parte concordata). Nel nuovo Codice esiste ancora, ma per un piccolo imprenditore non è molto utile perché se sei non fallibile tanto vale usare il concordato minore che copre tutti i creditori. L’accordo di ristrutturazione potrebbe teoricamente essere usato da un imprenditore agricolo (non fallibile) che però ha 4-5 banche e riesce a farsi firmare un accordo dal 60% di esse: allora può chiedere l’omologa e vincolare anche le altre banche dissenzienti se erano incluse (tranne che le dissenzienti potrebbero comunque pretender il 100%). Francamente, è uno strumento più complicato e meno vantaggioso del concordato per questa fascia di debitori. Lo citiamo per completezza, ma raramente una ditta individuale opterà per un accordo ex art. 57 CCII: o fa un accordo stragiudiziale libero (saldo e stralcio, moratoria) oppure va in concordato minore. Un ibrido come l’accordo omologato ha senso in contesti particolari, magari quando c’è un unico grande creditore e pochi minori (allora si trova accordo col grande, lo si omologa, e si paga fuori i piccoli). Ad ogni modo, è bene sapere che esiste questa possibilità, soprattutto se assistiti da un professionista che valuti vantaggi (ad es. minori costi rispetto a concordato, tempi più rapidi).
● Altre definizioni agevolate e strumenti speciali: Nel 2023-2025 il legislatore ha varato anche altre misure straordinarie: ad esempio la “definizione agevolata delle liti pendenti” con il Fisco, per chi ha cause tributarie in corso (chiusura della lite pagando una percentuale del valore in base al grado di giudizio); la “conciliazione agevolata” in Cassazione; lo “stralcio dei piccoli debiti” (cancellazione automatica dei ruoli fino a €1.000 relativi a 2000-2015, disposta dalla L.197/2022). Tutte queste possono incidere sul monte debitorio. Ad esempio, se il tuo debito con l’Agenzia Entrate è in contenzioso, potresti definire la lite al 20% in appello grazie a una norma agevolativa e ciò riduce il debito da inserire nel concordato. Oppure potresti scoprire che alcune vecchie cartelle fino al 2015 sotto i 1.000 euro sono state annullate per legge (controlla l’estratto conto Equitalia!). Anche lato bancario, ci sono strumenti come l’OCF – Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento per il consumo che alcuni enti propongono, o procedure arbitrali. Nel contesto del piccolo imprenditore, però, quelle elencate sopra sono le più rilevanti.
Quando scegliere quale strumento? Alcune linee guida: se il tuo problema principale sono i debiti fiscali, verifica subito se c’è una rottamazione o uno stralcio legislativo in corso: potrebbe bastare quello. Se i debiti fiscali sono enormi e senza liquidità per aderire, allora il concordato minore o la liquidazione controllata con esdebitazione fiscale finale potrebbero essere le uniche vie. Se hai un’attività potenzialmente ancora valida, la composizione negoziata merita considerazione per evitare la pubblicità negativa di un concordato e trovare soluzioni meno impattanti (ad es. nuovo socio finanziatore). Se invece l’attività è compromessa, meglio il concordato (in continuità se possibile almeno parziale, o liquidatorio con apporto esterno se devi chiudere). In ogni caso, non ignorare mai gli strumenti disponibili: a volte imprenditori disperati pensano che non ci sia nulla da fare e aspettano il peggio. In realtà, anche nelle situazioni più gravi, almeno la liquidazione controllata con esdebitazione entro 3 anni offre un’uscita onorevole. Lasciarsi travolgere dai pignoramenti senza agire è la scelta peggiore, perché porterà a pagare spese altissime e forse a perdere tutto senza liberarti dei debiti (esempio: vendono la casa all’asta a poco, e tu resti pure debitore residuo della banca!). Con concordato o liquidazione invece dopo il realizzo non devi più nulla (a parte i casi di esclusione di legge già detti).
Nei prossimi segmenti forniremo tabelle riepilogative per condensare i punti chiave di norme, termini e strumenti difensivi, quindi una ricca sezione FAQ per rispondere alle domande più comuni. Infine, proporremo alcune simulazioni pratiche per capire meglio come si applicano numeri alla mano queste soluzioni.
Errori comuni da evitare e consigli pratici
Anche con tutti gli strumenti a disposizione, il fattore umano può fare la differenza tra un percorso di successo e un insuccesso. Vediamo quali sono gli errori più comuni commessi dai debitori sovraindebitati (e purtroppo anche da consulenti poco esperti) e diamo una serie di consigli pratici per evitarli.
Errori comuni del debitore sovraindebitato:
- Aspettare troppo a lungo prima di agire: Molti imprenditori sperano che il problema si risolva da solo, magari confidando in incassi futuri o in un colpo di fortuna. Così facendo, lasciano scadere termini cruciali (per impugnare accertamenti o cartelle) e permettono ai creditori di muoversi per primi. Quando poi arrivano pignoramenti o blocchi dei conti, la situazione precipita. Errore tipico: ignorare le prime cartelle esattoriali pensando “poi le pagherò”, finché si accumulano interessi e arriva il fermo amministrativo sull’automezzo aziendale. Consiglio: Non sottovalutare mai un atto di riscossione o un precetto – consulta subito un legale per valutare le opzioni, anche solo per prendere tempo in attesa di soluzioni.
- Pagare alcuni creditori “di nascosto” sacrificando altri: Il titolare della ditta, per paura di perdere fornitori essenziali o sotto minaccia di azioni aggressive, a volte paga sotto banco alcuni creditori (magari i più “pressanti” o quelli con rapporti personali), utilizzando tutte le risorse disponibili, e trascura gli altri “meno rumorosi”. Questo comportamento può configurare pagamenti preferenziali sanzionabili se poi si apre una procedura concorsuale (nel concordato minore, come visto, atti in frode come pagamenti preferenziali recenti possono portare all’inammissibilità ). Inoltre, così facendo, si riduce la massa attiva che poteva servire per un accordo globale. Errore tipico: vendere un macchinario e usare tutto per pagare un solo creditore “amico”, per poi scoprire che gli altri portano i libri in tribunale. Consiglio: Prediligi soluzioni equilibrate e trasparenti, possibilmente all’interno di un piano generale. Se proprio devi pagare qualcosa prima, assicurati che sia irrilevante o giustificabile (es. pagare le ultime 2 mensilità ai dipendenti è lecito e opportuno, pagare integralmente il fratello creditore e nulla agli altri è un grosso rischio).
- Nascondere informazioni o beni al proprio consulente o all’OCC: Alcuni debitori, per timore o sfiducia, non rivelano tutta la verità ai professionisti che li assistono. Magari “dimenticano” di menzionare un certo debito, o tengono occultato un veicolo intestato a un familiare ma di fatto loro. Questi tentativi di nascondere beni/attività spesso emergono comunque (ad esempio l’OCC li scopre dalle visure) e minano la credibilità del debitore, facendogli perdere il beneficio della procedura. Errore tipico: non dichiarare di essere garante in un mutuo altrui, pensando non sia rilevante – poi quella banca spunta tra i creditori e nessuno l’aveva considerata. Consiglio: Gioca a carte scoperte con il tuo avvocato e con l’OCC. Sono lì per aiutarti, non per giudicarti. Se anche hai commesso errori (es. distratto beni) parlane col legale: potrà trovare vie per rimediare o attenuare le conseguenze, magari prima che si formalizzi la procedura. Ogni omissione volontaria può costarti caro – in primis l’esclusione dal concordato per frode ai creditori .
- Sottovalutare i costi della procedura o non pianificare la liquidità: Un concordato minore, pur vantaggioso, comporta dei costi: il compenso dell’OCC (stabilito dal giudice a fine procedura, ma da anticipare in parte), le spese legali, eventuali perizie. Inoltre, se il piano prevede pagamenti, bisogna avere quella liquidità nei tempi previsti. Un errore è buttarsi nel concordato senza aver messo da parte neanche un euro, salvo poi non riuscire a pagare nemmeno il primo acconto ai creditori. Questo porterebbe a un nulla di fatto o a un fallimento del piano. Consiglio: Fai un budget. Prevedi i costi fissi (il tuo avvocato potrà darti un’idea, l’OCC pure). Durante la procedura, ad esempio, l’OCC potrebbe chiedere un 5-10% dell’attivo ai creditori come fondo spese. Non farti trovare impreparato: magari vendi qualche bene non essenziale subito per creare un piccolo fondo cassa per sostenere la procedura. Pianifica la liquidità necessaria mese per mese per rispettare il piano: se hai promesso 500€/mese ai creditori chirografari per 24 mesi, devi avere quelle 500 in cassa ogni mese (o sapere come generarle). I piani campati in aria, senza flussi garantiti, sono destinati a fallire.
- Continuare a indebitarsi durante la crisi: Può sembrare assurdo, ma capita: l’imprenditore, in crisi di liquidità, pur di andare avanti altri mesi, accumula nuovi debiti – ad esempio continua a usare fidi bancari, o non paga l’IVA corrente per pagare fornitori. Questo peggiora la situazione e potrebbe pregiudicare la fattibilità di un concordato (più debiti si aggiungono, più difficile convincere i creditori). Inoltre, alcuni nuovi debiti post procedura non potranno essere inseriti e resteranno fuori. Errore tipico: non pagare l’IVA di questo trimestre pensando di risolvere tutto con il concordato – ma l’IVA post-apertura non rientra e ti rimarrà addosso anche dopo. Consiglio: Dal momento in cui decidi di intraprendere un percorso di sistemazione, stoppa l’emorragia. Non incrementare l’esposizione. Paga almeno il corrente se riesci (soprattutto imposte e contributi futuri, per non incorrere in violazioni ulteriori). Se non riesci a pagare tutti, valuta bene chi devi assolutamente pagare (fornitori strategici magari) ma cerca di ridurre il perimetro del debito al pregresso. Idealmente, la fotografia del debito che presenti nel concordato dovrebbe restare ferma o migliorare (se qualcuno viene nel frattempo pagato parzialmente) – non peggiorare.
- Scegliere consulenti improvvisati o fare affidamento sul sentito dire: Nel mondo del sovraindebitamento sono purtroppo proliferati “esperti” improvvisati che magari non sono né avvocati né commercialisti e promettono miracoli. Affidarsi a persone non qualificate è un errore grave: si rischia di seguire consigli sbagliati (ad esempio “non preoccuparti di quell’atto, tanto facciamo concordato e passa tutto” – falso, perché se quell’atto doveva essere impugnato e non lo fai, poi nel concordato te lo ritrovi inoppugnabile). Consiglio: verifica sempre le credenziali di chi ti assiste. Le procedure di legge coinvolgono tribunali: serve un avvocato per rappresentarti in giudizio. Anche se ti affidi a un’associazione o società di consulenza debiti, assicurati che lavorino con avvocati iscritti all’albo e gestori della crisi accreditati (come l’Avv. Monardo e il suo team). Non basarti neanche su “forum online” o passaparola generici: ogni situazione è unica e ciò che ha funzionato per un altro potrebbe non andare bene per te, o addirittura essere inapplicabile dopo le riforme (ad es. anni fa alcuni riuscivano a escludere l’IVA, oggi la Cassazione dice no come visto). Quindi fai riferimento a fonti ufficiali e consulenti esperti.
Consigli pratici per un debitore in crisi:
- Mappa completa del debito: prima di tutto, siediti e fai l’elenco di tutti i debiti che hai. Includi: debiti finanziari (mutui, prestiti, fidi, leasing), debiti verso fornitori, debiti fiscali (IVA, imposte, cartelle), debiti verso dipendenti o collaboratori, canoni arretrati, ecc. Per ognuno annota l’importo, da quanto è scaduto, se c’è già qualche atto (ingiunzione, precetto, ipoteca). Questa mappa ti serve per avere una visione globale. Spesso chi è sommerso dai debiti tende a evitare di guardare l’insieme (per angoscia), ma è fondamentale affrontare la realtà nei numeri.
- Priorità e scadenze: accanto a ogni debito/atto, segna i termini importanti: ad esempio “cartella TARI 2018 notificata 1/9/2025 – impugnabile entro 60 gg (31/10/2025)”. Così sai che quello va affrontato subito se vuoi far ricorso. Oppure “Atto di pignoramento immobiliare, udienza 15/03/2026” – saprai che entro quella data devi aver magari ottenuto misure protettive o concordato per fermarlo. Questo calendario ti aiuta a non perdere i treni. Se ci sono scadenze ravvicinate, queste guideranno le tue mosse (es. se ti manca 1 settimana a fine termine per rottamazione, devi subito fare quella domanda prima di pensare al resto).
- Conserva la liquidità e riduci le spese: in vista di procedure concorsuali o accordi, ogni euro conta. Evita spese non essenziali (anche personali). Se hai linee di fido disponibili, prelevale con giudizio per costituire cassa ma non sperperarle. Meglio arrivare al concordato con un piccolo tesoretto per iniziare i pagamenti piuttosto che col conto a zero. Valuta di mettere in vendita beni non strategici (se legalmente puoi): un immobile non strumentale, un’auto in più, quote di investimento. Non è “svendere”, è razionalizzare: i creditori apprezzeranno vedere che offri volontariamente qualcosa.
- Mantieni un dialogo con i creditori chiave: anche se stai per andare in concordato (o in causa), non chiuderti in silenzio con tutti. Spesso, informare il creditore di quello che stai facendo evita reazioni impreviste. Esempio: hai un leasing auto indietro di 3 rate; se comunichi alla società di leasing che stai predisponendo un piano di sovraindebitamento e chiedi di pazientare un paio di mesi senza risolvere il contratto, potrebbero accettare. Se invece li ignori, potrebbero revocarti il leasing e pignorare l’auto prima che tu ottenga protezione. Quindi scegli quei 2-3 creditori più critici (la banca principale, il fornitore indispensabile, etc.) e cerca di prender tempo con loro in modo trasparente. Non promettere cose irrealistiche (“pagherò tutto fra un mese” se sai che non è vero), piuttosto spiega che stai cercando una soluzione globale che li coinvolgerà (es. un concordato), e chiedi di sospendere iniziative nel frattempo. Molti creditori, se vedono buona fede e volontà di risolvere, preferiranno attendere la procedura piuttosto che spendere soldi subito in azioni esecutive magari infruttuose.
- Documentazione in ordine: sin dal primo incontro col professionista, porta tutti i documenti rilevanti: ultime dichiarazioni dei redditi, bilanci (se azienda), estratti conto bancari, atti di pignoramento/cartelle, contratti di finanziamento, elenco clienti e fornitori se serve. Più il consulente ha un quadro completo, meglio può consigliarti. Nel corso della procedura concordataria, prepara con cura i documenti richiesti dall’OCC. Ad esempio, l’attestazione dei carichi pendenti fiscali e previdenziali la devi chiedere all’Agenzia Entrate e all’INPS: muoviti per tempo perché rilasciarle può richiedere giorni. Non ridurti all’ultimo rischiando di depositare la domanda incompleta.
- Rispetta gli obblighi di informazione e collaborazione: se sei in concordato, non fare operazioni non autorizzate (tipo vendere un mezzo senza avvertire l’OCC). Ogni atto fuori piano può compromettere la fiducia. Inoltre, comunica subito all’OCC eventuali cambiamenti (arrivo inaspettato di nuovi debiti, incassi extra, ecc.). Questa collaborazione ti mette al riparo da accuse di malafede. Ricorda che l’OCC alla fine dovrà scrivere una relazione finale: se può dire che il debitore è stato trasparente e collaborativo, tutto filerà più liscio.
- Mantieni la calma e la lucidità: Infine, un consiglio umano: affrontare una montagna di debiti è stressante, ma devi rimanere lucido. Non prendere decisioni dettate dal panico (come firmare prestiti usurari da strozzini per pagare una rata – peggioreresti solo la tua situazione e incorreresti in reati). Affidati alla guida del tuo legale, segui le istruzioni passo passo. Ogni piccolo risultato (una sospensione ottenuta, un accordo trovato) ti darà fiducia. Migliaia di persone e imprese sono passate attraverso queste procedure e ne sono uscite: non sei solo, e la legge – se ben utilizzata – ti offre una via d’uscita. Devi solo percorrerla con determinazione e disciplina.
Riassumiamo in una tabella alcuni degli errori da evitare e il corrispondente comportamento corretto da tenere:
| Errore da evitare | Strategia corretta |
|---|---|
| Ignorare atti ricevuti (cartelle, precetti) sperando si risolvano da soli. | Reagire tempestivamente: consultare un legale, valutare ricorso o richiesta di sospensione entro i termini previsti. |
| Favorire alcuni creditori pagando solo loro e trascurando gli altri (possibile frode/preferenza). | Trattare i creditori in modo paritario o secondo un piano concordato. Pagare preferenzialmente solo ciò che è indispensabile (es. dipendenti) e con cautela, preferibilmente all’interno di un accordo generale. |
| Nascondere debiti o beni ai professionisti e al Tribunale. | Trasparenza totale su posizione debitoria e patrimonio. Dichiarare tutto nell’elenco dei creditori e nell’inventario, per evitare cause di inammissibilità per frode . |
| Rimandare troppo la decisione di procedere con concordato o liquidazione. | Intervenire per tempo, idealmente prima che i creditori inizino esecuzioni. Usare il concordato preventivamente per bloccare sul nascere pignoramenti e vendite all’asta. |
| Continuare ad accumulare nuovi debiti durante l’iter (es. non pagando imposte correnti). | Stabilizzare la situazione debitoria: se possibile, pagare il corrente o almeno non far crescere l’esposizione. Comunicare con fornitori e fisco per evitare nuove azioni. |
| Improvisare soluzioni basandosi su consigli non professionali. | Farsi seguire da professionisti qualificati (avvocato, commercialista) esperti in crisi da sovraindebitamento. Valutare ogni mossa secondo la legge vigente e la giurisprudenza aggiornata. |
Seguendo questi accorgimenti, il debitore aumenta enormemente le probabilità di riuscire a risolvere la crisi e tornare ad una condizione di equilibrio finanziario, preservando dove possibile l’azienda o almeno gli asset essenziali.
Tabelle riepilogative
Per facilitare la comprensione, presentiamo alcune tabelle riepilogative che sintetizzano i punti chiave delle normative, delle tempistiche e degli strumenti difensivi di cui abbiamo discusso.
Principali procedure per sovraindebitamento e loro caratteristiche
| Procedura | Destinatari | Approvazione | Vantaggi per il debitore | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|
| Concordato minore | Debitori non fallibili non consumatori (professionisti, imprenditori minori, agricoli, start-up) | Voto dei creditori (maggioranza del totale crediti) + omologazione del Tribunale | – Sospensione di tutte le azioni esecutive durante la procedura <br>– Possibilità di continuare l’attività (concordato in continuità) <br>– Stralcio parziale dei debiti con liberazione finale (esdebitazione) <br>– Procedura relativamente rapida (pochi mesi per l’omologa) | Artt. 74-83 Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) |
| Piano del consumatore | Persone fisiche consumatori (debiti contratti per scopi personali, non legati ad attività d’impresa) | Nessun voto dei creditori; decide il giudice sull’omologazione valutando meritevolezza | – Niente voto: creditori subiscono la decisione del giudice <br>– Possibilità di forte riduzione dei debiti se il giudice lo ritiene equo <br>– Mantenimento dei beni essenziali valutato caso per caso | Artt. 67-73 Codice della Crisi |
| Liquidazione controllata | Qualsiasi debitore sovraindebitato insolvente (consumatore o imprenditore minore) – volontaria o conseguente a fallimento di altra procedura | N/A (non c’è piano né voto; nomina di un liquidatore dal Tribunale) | – Stop definitivo a tutte le azioni esecutive (confluiscono nella liquidazione) <br>– Debitore persona fisica esdebitato entro 3 anni <br>– Anche debiti fiscali e contributivi vengono cancellati (non esclusi dall’esdebitazione) | Artt. 268-277 Codice della Crisi; Esdebitazione: Artt. 278-281 CCII |
| Rottamazione cartelle (2026) | Debitori con carichi affidati all’Agenzia Riscossione dal 2000 al 30/6/2023 (tributi, contributi, multe) | Adesione individuale del debitore; non serve assenso del singolo ente (è prevista per legge) | – Stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggio <br>– Pagamento solo dell’imposta/contributo, dilazionato fino a 5 anni <br>– Sospensione delle attività di recupero una volta presentata domanda e in regola con i pagamenti | L. 197/2022 (Rottamazione-quater), L. 199/2025 (Bilancio 2026, Rottamazione-quinquies) |
| Composizione negoziata | Imprese di qualsiasi dimensione in stato di crisi incipiente o conclamata (incluse ditte individuali) | Non prevede omologa se non per accordi finali eventuali (accordo di ristrutturazione, piano attestato) | – Procedura riservata e volontaria: non si pubblicizza <br>– Possibilità di ottenere misure protettive temporanee <br>– Supporto di un esperto per trovare soluzioni di mercato (nuovi finanziatori, accordi con banche) <br>– Può confluire in concordato semplificato (liquidatorio) se fallisce | D.L. 118/2021 conv. L.147/2021 (ora integrato nel CCII artt. 12-25) |
| Accordo di ristrutturazione | Debitori soggetti a fallimento (ma anche non fallibili teoricamente ammessi) | Accordo con ≥60% dei crediti, omologato dal Tribunale (vincola solo aderenti salvo cram-down fiscale) | – Evita il voto di tutti i creditori: basta 60% adesione<br>– Più veloce di un concordato (meno formalità) <br>– Consentita trattativa riservata con principali creditori, poi omologa silenziosa se nessuno si oppone | Art. 57 Codice della Crisi (ex art.182-bis L.F.) |
Note: il concordato semplificato per la liquidazione non è inserito in tabella perché applicabile solo post-composizione negoziata (caso particolare). L’esdebitazione del debitore incapiente è una variante della liquidazione: se il debitore non ha alcun attivo da liquidare, può chiedere l’esdebitazione di diritto (art. 283 CCII) ma con requisiti stringenti (nessun patrimonio, meritevolezza, non aver già beneficiato di procedure di insolvenza).
Tempistiche e termini essenziali
| Evento/Atto | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Ricorso per concordato minore – misure protettive iniziali | Entro 30 giorni il giudice conferma/apre la procedura e concede misure protettive fino all’omologa (estendibili) . | Art. 54, 76 CCII |
| Invio proposta ai creditori (voto) | Termine fissato dal giudice, max 30 giorni dalla data di apertura per raccogliere adesioni . | Art. 78 CCII |
| Deposito relazione OCC su esito votazione | Entro pochi giorni dalla scadenza termine di voto (no termine fisso, ma subito dopo raccolta voti). | – |
| Opposizione all’omologa (se creditori contestano convenienza) | Entro 10 giorni dal deposito della relazione OCC sul voto (termine usuale per opposizione, può variare secondo provvedimento). | Art. 80 CCII (tempistica analogica da vecchia L.3/2012) |
| Omologazione (senza opposizioni) | Subito dopo scadenza termine adesioni, con sentenza (tempi tecnici del tribunale, di solito 1-2 settimane se tutto regolare) . | Art. 80(1) CCII |
| Durata vincolo misure protettive | Fino a quando l’omologa diventa definitiva (ossia passata in giudicato, circa 15-30 gg se nessun reclamo) . | Art. 54 CCII |
| Reclamo contro diniego di omologa | Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego (si applica art.50 CCII) . | Art. 50, 80(7) CCII |
| Pagamento debiti nel concordato – termini esecutivi | Come da piano omologato (possono essere immediati o rate fino a max 5 anni, prorogabili in casi eccezionali). | Art. 75 CCII (no limite rigido, dipende dal piano) |
| Revoca dell’omologazione per inadempimento o frode | Può essere proposta entro termini di esecuzione del piano (non oltre la chiusura definitiva della procedura, di regola 1 anno dal termine esecuzione) . | Art. 82 CCII |
| Esdebitazione debitore persona fisica post-liquidazione | 3 anni dall’apertura liquidazione controllata, automaticamente (salvo esclusioni) . | Art. 279 CCII |
| Impugnazione cartella esattoriale (tributi) | 60 giorni dalla notifica per ricorso tributario. | Art. 21 D.Lgs. 546/92 |
| Impugnazione avviso di addebito INPS | 40 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale lavoro. | Art. 29 DL 78/2010 |
| Opposizione a precetto | 20 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace o Tribunale. | Art. 615 c.p.c. (fase pre-esecutiva) |
| Opposizione a pignoramento (esecuzione mobiliare/immobiliare) | – Opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni da atto viziato (art. 617 c.p.c.)<br>– Opposizione all’esecuzione: entro prima udienza o 20 gg citazione (art. 615 c.p.c. fase esecutiva). | Codice di procedura civile |
| Domanda adesione rottamazione-quinquies 2026 | Entro 30 aprile 2026 presentazione istanza telematica . Prima rata scadenza 31 luglio 2026 . | L. 199/2025 (Bilancio 2026) |
Le tempistiche indicate possono subire variazioni a seconda di provvedimenti specifici o prassi dei tribunali, ma in generale costituiscono un riferimento utile per pianificare le azioni. Rispettare i termini è vitale: un giorno di ritardo può fare la differenza tra un atto annullabile e un atto definitivo.
Sanzioni e conseguenze in caso di inadempimento o irregolarità
| Condotta/Evento | Conseguenza | Norma |
|---|---|---|
| Mancata presentazione dei documenti obbligatori (concordato) o informazioni false/omesse al tribunale. | Inammissibilità del ricorso di concordato minore (art. 77 CCII prevede cause di inammissibilità come documenti mancanti, carenza requisiti soggettivi, atti in frode) . | Art. 77 CCII |
| Atti in frode ai creditori scoperti prima dell’omologa (es. distrazione di beni, pagamenti preferenziali rilevanti). | Inammissibilità o rigetto dell’omologazione. Il giudice può dichiarare aperta la liquidazione controllata su istanza di creditori/PM . Inoltre, possibile denuncia per bancarotta fraudolenta civile (reato introdotto per sovraindebitati). | Art. 80(5-6) CCII; Artt. 322-323 CCII (reati) |
| Inadempimento del piano concordatario post-omologa (mancato pagamento rate, ecc.). | Revoca dell’omologazione e conversione in liquidazione controllata su istanza del debitore o d’ufficio se grave . I creditori riacquistano diritto all’azione individuale per l’importo residuo. | Art. 82 CCII |
| Esito della liquidazione controllata con riparto ai creditori e chiusura. | Esdebitazione del debitore persona fisica per tutti i debiti residui eccetto quelli esclusi (alimenti, risarcimenti da illecito, multe) . Eventuale diniego di esdebitazione se emersa malafede (raro, su reclamo creditori) . | Art. 278(7) e 279 CCII |
| Falsa attestazione dell’OCC o del debitore (es. attestazione di fattibilità falsa, occultamento attivo). | Sanzioni penali per l’attestatore (falso in attestazioni) e per il debitore (frode ai creditori). Possibile annullamento/ricovero del provvedimento se scoperto in tempo. | Artt. 344-345 CCII (reati attestatore); Artt. 322-323 CCII (reati debitore) |
| Pagamenti non autorizzati a creditori durante procedura protetta. | Possibile revoca delle misure protettive o non omologabilità se altera par condicio. Inoltre l’OCC potrebbe segnalare come atto in frode. | Principi generali par condicio ; art. 69 CCII (meritevolezza consumatore analogo per debitore scorretto) |
Come si nota, la legge bilancia la seconda opportunità data al debitore onesto con la severità verso comportamenti scorretti. Il messaggio è chiaro: collaborazione, trasparenza e rispetto degli impegni portano alla liberazione dai debiti; al contrario, frodi e inadempimenti riportano il debitore al punto di partenza (o peggio, gli aprono le porte a sanzioni penali). Fortunatamente, la stragrande maggioranza dei debitori che si affidano a queste procedure le completa con successo, proprio perché generalmente si tratta di persone che hanno subìto una crisi per cause esterne o sfortuna, e non di furbetti.
Passiamo ora alle domande frequenti, per chiarire dubbi pratici.
Domande frequenti (FAQ) sul concordato minore
Di seguito abbiamo raccolto le domande più comuni che artigiani, commercianti, imprenditori individuali e professionisti ci rivolgono riguardo al concordato minore e alle soluzioni correlate per uscire dai debiti, con risposte chiare e concise.
Domanda 1: Chi può accedere al concordato minore?
Risposta: Possono accedervi tutti i debitori in stato di sovraindebitamento che non rientrano tra i soggetti fallibili, esclusi i consumatori puri . In pratica: imprenditori “minori” (sotto le soglie di attivo €300k, ricavi €200k, debiti €500k ), imprenditori agricoli (che per legge non falliscono), professionisti (avvocati, medici, ecc.), start-up innovative, enti non commerciali, e in generale chiunque non possa essere assoggettato a liquidazione giudiziale ordinaria. Il consumatore (persona fisica non fallibile che ha debiti personali) ha invece la diversa procedura del piano del consumatore. Esempio: un artigiano o un commerciante con ditta individuale può fare il concordato minore; un padre di famiglia con solo debiti da carte di credito, no – dovrà fare il piano del consumatore.
Domanda 2: Un privato “consumatore” può quindi fare il concordato minore insieme ad un familiare imprenditore?
Risposta: Sì, in un caso specifico: la procedura familiare unitaria. Se più membri della stessa famiglia hanno debiti e sono sovraindebitati, possono presentare un’unica procedura con un unico piano, purché siano legati da coobbligazioni o da cause comuni (art. 66 CCII). In tal caso, se ad esempio marito imprenditore e moglie consumatrice vogliono risolvere insieme, sarà un concordato minore familiare in cui il marito è non consumatore e quindi si segue quella via, e la moglie consumatrice viene trascinata nella stessa procedura (la legge lo consente come eccezione) . Fuori da questa ipotesi, il consumatore singolo non può accedere al concordato minore.
Domanda 3: Quali debiti posso inserire nel concordato minore?
Risposta: Tutti i debiti che hai a quella data, di qualsiasi natura, salvo quelli impignorabili per legge. Si includono debiti verso lo Stato (tasse, IVA, cartelle), verso banche (mutui, fidi), verso fornitori, dipendenti per stipendi arretrati, canoni, danni da sentenze civili, etc. La legge richiede di elencarli tutti e trattarli nel piano. Perfino i crediti contestati (sub iudice) vanno menzionati e magari accantonati. Ci sono però alcuni debiti che, anche se inseriti, non si estinguono con l’esdebitazione finale: sono quelli “personalissimi” (alimenti dovuti ex legge, mantenimento dei figli) e le sanzioni penali e amministrative di natura punitiva . Quelli, se non li paghi col piano, resteranno dopo (ma spesso si tratta di debiti modesti rispetto al resto). Tutti gli altri invece, se il piano ne prevede il pagamento parziale, la parte non pagata verrà cancellata con l’omologa/esdebitazione .
Domanda 4: Posso includere anche debiti recenti o solo quelli vecchi?
Risposta: Puoi includere tutti i debiti sorti prima della presentazione del ricorso (si chiamano debiti concorsuali). Anche se un debito è molto recente (es. una fattura di un mese fa non pagata), rientra. Sono invece esclusi i debiti che maturano dopo l’apertura della procedura (detti prededucibili): ad esempio le nuove bollette, imposte dell’anno in corso, affitti correnti. Quelli dovrai pagarli regolarmente, altrimenti rischi di far fallire la prosecuzione. In generale, conviene stopparsi dal contrarre nuovi debiti prima di presentare domanda, così congeliamo la situazione. Nota: eventuali garanti o coobbligati non sono protetti dal tuo concordato – se un terzo ha garantito, il creditore potrà rivalersi su di lui per la parte non pagata, a meno che anche il garante faccia sua procedura.
Domanda 5: I debiti fiscali (IVA, IRPEF) e contributivi (INPS) si possono stralciare?
Risposta: Sì, nel concordato minore è possibile proporre il pagamento parziale anche di IVA e contributi, purché tu dimostri che quella è la somma che i creditori pubblici otterrebbero in caso di liquidazione e che dunque non li stai danneggiando. Non c’è più il divieto assoluto di falcidia dell’IVA che in passato era dubbio: oggi giurisprudenza e legge consentono di trattare il Fisco come gli altri creditori, nel rispetto della par condicio . Quindi, ad esempio, se hai €50.000 di IVA e beni che in vendita darebbero solo 10.000 per l’IVA (20%), puoi proporre di pagare il 20%. Se l’Agenzia Entrate vota contro ma la proposta è comunque la migliore possibile, il giudice può omologare lo stesso . In alternativa, se c’è la rottamazione in vigore, puoi aderire e pagare solo il capitale senza sanzioni: questo sarebbe anzi ottimale perché i creditori pubblici verrebbero soddisfatti in modo agevolato e non avrebbero motivo di opporsi.
Domanda 6: Devo necessariamente chiudere la mia attività per fare il concordato?
Risposta: No, anzi il legislatore incoraggia a proseguire l’attività durante e dopo il concordato (concordato “in continuità”) . Se la tua azienda è ancora valida, puoi presentare un piano di concordato minore in continuità dove prevedi di continuare a lavorare e utilizzare gli utili futuri per pagare i creditori. Questo è l’ideale perché mantieni vivo il business e i creditori magari accettano percentuali più basse pur di farti proseguire. Solo se la prosecuzione è impossibile o antieconomica si va su un concordato liquidatorio, e in quel caso l’attività cesserebbe. Ma, ripeto, se c’è anche un piccolo margine di recupero, meglio puntare sulla continuità. Inoltre, la legge dice chiaramente che il concordato liquidatorio è ammesso solo con apporto esterno significativo : segno che preferiscono soluzioni di rilancio piuttosto che liquidazioni.
Domanda 7: Cosa significa apporto di risorse esterne nel concordato?
Risposta: Significa che se il tuo piano è di tipo liquidatorio (vendi i beni e chiudi), devi far entrare nel “piatto” del concordato anche dei soldi nuovi che non proverrebbero già dal tuo patrimonio. Ad esempio, un familiare ti dà una somma, un finanziatore esterno investe, tu metti soldi derivanti da lavoro futuro, etc. Questo per aumentare il recupero dei creditori in modo apprezzabile (come i tribunali hanno quantificato, indicativamente almeno un +5-10% rispetto al ricavato puro della vendita dei beni) . Se invece il concordato è in continuità, non c’è obbligo di apporti esterni – il fatto stesso di mantenere l’impresa è considerato un valore che giustifica l’assenza di “nuova finanza” .
Domanda 8: Posso salvare la casa di abitazione nel concordato minore?
Risposta: Sì, oggi più che mai. Grazie alla riforma del 2024, se sei una persona fisica e la casa è gravata da un mutuo ipotecario, puoi tenerla e continuare a pagare il mutuo alle scadenze originarie durante e dopo il concordato, a patto di essere in regola con le rate scadute o di pagarle subito . L’OCC dovrà attestare che così facendo la banca ipotecaria non ci perde (ossia che se vendessimo la casa quella banca verrebbe comunque soddisfatta per intero) . In questo modo eviti la vendita forzata della casa. Se invece hai case non ipotecate o di valore extra, potresti doverle vendere per soddisfare i creditori (a meno che non trovi altra soluzione). Ma per la prima casa con mutuo c’è questa tutela speciale. Anche nel piano del consumatore c’era già la possibilità di non vendere la casa se la si riteneva necessaria alla famiglia: nel concordato minore ora è formalizzata da quel comma 2-bis dell’art.75. Quindi la risposta è: sì, puoi salvare l’abitazione se riesci a continuare a pagare il mutuo e se ciò non danneggia gli altri creditori.
Domanda 9: Quanto dura la procedura di concordato minore?
Risposta: La fase “giudiziale” dall’inizio all’omologa è piuttosto breve, in genere 4-6 mesi (può variare in base ai tribunali e all’eventuale presenza di opposizioni) – come illustrato prima, 30 giorni per i voti, poi udienza e omologa entro pochi mesi. La fase di esecuzione del piano invece dipende da cosa prevede il piano: se è tutto liquidatorio, magari in 6-12 mesi vendi e riparti; se è dilazionato, potrebbe durare alcuni anni (3-5 anni usualmente, raramente di più). Durante tutta l’esecuzione comunque sei protetto e i creditori aspettano. Diciamo che entro un anno dall’avvio molti concordati minori arrivano a omologa e realizzano gran parte delle soluzioni. Il beneficio dell’esdebitazione finale, se è concordato, coincide con l’omologa condizionata all’esecuzione. Se invece finisci in liquidazione, devi attendere 3 anni per lo sconto di pena totale. In ogni caso, confrontandolo col “non far nulla” (dove i debiti ti possono perseguitare a vita finché non li paghi), il concordato/liquidazione è enormemente più definito nel tempo.
Domanda 10: Che differenza c’è tra concordato minore e accordo di ristrutturazione dei debiti (182-bis)?
Risposta: Il concordato minore è una procedura concorsuale completa, con un piano che vincola tutti i creditori se omologato, e prevede il voto della maggioranza. L’accordo di ristrutturazione (ex art. 57 CCII) invece è un accordo privatistico con almeno il 60% dei creditori, omologato dal giudice ma vincolante solo per i creditori aderenti. Quindi, ad esempio, se hai 10 creditori e 7 aderiscono all’accordo (che raggiungono il 60% dei crediti totali) e 3 no, i 3 dissenzienti rimangono fuori: devi comunque pagarli integralmente o trovarti un modo per gestirli separatamente. Nel concordato invece, anche chi non vota o vota contro viene obbligato all’esito se passa la maggioranza. Per questo, per un sovraindebitato piccolo, l’accordo 182-bis è poco utile: non ti libera universalmente. Tende a essere usato da aziende più grandi che hanno banche rappresentanti >60% del debito – si accordano con quelle e pagano integralmente i piccoli (o li escludono). In sintesi: concordato minore è collettivo e coinvolge tutti; accordo 182-bis è parziale e non risolve il problema in toto se non hai adesione unanime (a meno di combinarlo con transazioni). Inoltre il concordato offre misure protettive e uno stop generale, l’accordo di ristrutturazione no (puoi chiedere al massimo la moratoria delle azioni per 60gg ma solo per aderenti). Dunque, per la ditta individuale tipica, meglio il concordato minore.
Domanda 11: Cosa fa esattamente l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?
Risposta: L’OCC è un ente terzo, spesso presso Camere di Commercio o Ordini professionali, che ha il compito di assistere il debitore e vigilare sulla regolarità della procedura. Quando ti rivolgi a un OCC, questo nomina un gestore (di solito un professionista esperto iscritto in apposito elenco ministeriale) che: ti aiuta a redigere il piano e la proposta; verifica i dati (fa un po’ da “certificatore” dei tuoi numeri, quindi controlla documenti, bilanci, elenchi creditori); stende una relazione iniziale sulla fattibilità e meritevolezza (se consumatore); trasmette le comunicazioni ai creditori e raccoglie le adesioni; riferisce al giudice in caso di opposizioni; dopo l’omologa, monitora che stai eseguendo tutto correttamente. In pratica è un commissario della crisi da sovraindebitamento. Non rappresenta né te né i creditori, è super partes (ma ovviamente, essendo nominato per aiutare la composizione, ha interesse che la procedura vada a buon fine). Il suo ruolo è simile al curatore fallimentare ma con meno poteri: non amministra lui i tuoi beni (tu rimani in possesso), però ti guida e controlla. Esempio pratico: l’OCC redige l’elenco dei creditori ufficiale e, se un creditore contesta il proprio credito (dice “devi 10k, non 5k”), l’OCC lo segnala al giudice che poi deciderà. Alla fine, l’OCC presenta una relazione conclusiva. Il costo dell’OCC è stabilito a fine procedura dal giudice ed è di solito parametrato sull’attivo o sul lavoro svolto (può variare da poche migliaia di euro a percentuali sui valori in gioco). Tieni presente che devi cooperare con l’OCC al 100%: se l’OCC riferisce al giudice che non hai fornito documenti o hai ostacolato il controllo, rischi l’inammissibilità per difetto di collaborazione.
Domanda 12: Durante il concordato minore, le esecuzioni si bloccano davvero del tutto?
Risposta: Sì, con la precisazione che occorre richiedere e ottenere le misure protettive. Una volta che il giudice apre la procedura e concede le misure (cosa che avviene quasi sempre su richiesta), vige lo stay: nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari verso di te o sul tuo patrimonio . Se c’era un pignoramento in corso, viene sospeso. Se un’asta immobiliare era già fissata, l’aggiudicazione non potrà avvenire (il giudice dell’esecuzione prende atto del decreto concorsuale). Se un creditore prova comunque a fare un atto (es. notifica un pignoramento durante la protezione), quell’atto è nullo per legge. Le uniche eccezioni: le eventuali azioni esecutive su obbligazioni nuove (post apertura) non sono vietate, e i diritti di pegno/ipoteca già acquisiti prima rimangono (non possono acquisirne di nuovi però). Quindi, se avevi un’ipoteca iscritta prima, quella resta ma non possono eseguire fino a fine procedura. C’è un ulteriore dettaglio: le misure protettive di norma coprono i creditori chirografari e quelli privilegiati per crediti anteriori. Non impediscono invece eventuali azioni di creditori posteriori (ma in teoria non dovresti averne o sarebbero prededucibili da pagare). Comunque, l’esperienza mostra che il concordato ferma i pignoramenti efficacemente. Attenzione: la protezione dura fino all’omologa definitiva , ma se per caso l’omologa venisse negata, le protezioni cessano immediatamente e i creditori possono riprendere le azioni . Quindi è una tregua condizionata al buon esito.
Domanda 13: Se nel concordato propongo di pagare in parte i debiti, quando e come vengono cancellati i restanti?
Risposta: Facciamo un esempio: devi 100, proponi di pagare 30 (30%) e la proposta viene omologata. Giuridicamente, con la sentenza di omologa i creditori hanno diritto solo a quel 30% secondo le scadenze fissate e rinunciano al resto. Però la “cancellazione” definitiva del 70% residuo avviene una volta che tu esegui il 30% come promesso (adempimento del concordato). Se adempirai regolarmente, i creditori non potranno più chiederti nulla di quel 70%. Questo è l’effetto dell’esdebitazione. Se invece non paghi quel 30% come dovuto e il concordato viene revocato, il creditore riavrà titolo per chiederti anche l’intero (salvo quanto già eventualmente incassato). Dunque la liberazione è condizionata all’esecuzione. Non è automatico uno sconto immediato all’omologa: tecnicamente, fino a che non chiudi il piano, i crediti residui restano inesigibili ma latenti. Una volta completato, diventano inesigibili in via definitiva (non si “rigenerano” più). Nota: i creditori che non si sono presentati nella procedura (magari uno dimenticato) perdono il diritto oltre la quota che avrebbero preso – cioè l’esdebitazione opera comunque anche verso di loro ma solo per la parte eccedente quella che avrebbero avuto partecipando. Ciò incentiva anche i creditori a farsi vivi nella procedura.
Domanda 14: Cosa succede ai miei soci o coobbligati (fideiussori) se io faccio il concordato minore?
Risposta: Il concordato produce effetti solo su di te e sul tuo patrimonio. Quindi i soci illimitatamente responsabili di società restano responsabili a meno che la società stessa non faccia concordato (in tal caso l’effetto si estende ai soci illimitati ex art. 79 co.4 CCII ). Se invece tu sei socio illimitato e provassi a fare concordato personale senza la società, come visto il tribunale lo boccerà . Riguardo ai fideiussori o coobbligati (tipo hai un prestito cointestato, o tua moglie garante): il tuo concordato non libera i terzi garanti. Il creditore potrà chieder loro l’intero importo (diminuito di quanto eventualmente incassato nel tuo piano). Dopo la tua esdebitazione, il creditore se vuole può perseguire il garante. Questo è un punto da valutare: se un familiare ti ha garantito, sarebbe opportuno magari includerlo in una procedura familiare comune, altrimenti rischia di essere attaccato lui. A volte si chiede ai creditori, in sede di concordato, di rinunciare ad agire sui garanti, ma non è automatico. Va detto però che, se il tuo concordato va a buon fine, anche i garanti possono beneficiare indirettamente di condizioni migliori per trattare (es. il creditore non può più chiedere a te nulla quindi al garante può proporre un saldo minore). Dipende caso per caso.
Domanda 15: Quali sono i costi da affrontare per avviare un concordato minore?
Risposta: Ci sono alcune spese iniziali vive: ad esempio marca da bollo e contributo unificato per il ricorso (che sono contenuti, poche centinaia di euro), l’OCC spesso chiede al deposito una sorta di fondo spese forfettario (come i 366€ citati per Modena ) per coprire le comunicazioni ai creditori e le visure. Poi c’è il compenso del professionista che ti segue (avvocato) – molti applicano una parte fissa iniziale e poi una parte a successo. Infine, l’onorario dell’OCC verrà liquidato alla fine dal giudice: in genere può andare, per concordati semplici, da €1.000 fino a €4.000-5.000, ma varia col lavoro e l’attivo (se deve gestire vendite, sale). Questo onorario è un debito prededucibile della procedura, quindi va pagato prima dei crediti falcidiati (spesso l’OCC trattiene qualche percentuale da ciò che incassa per i creditori). In sostanza, non servono cifre esorbitanti per partire: diversamente da un fallimento dove servivano depositi cauzionali alti, qui il sistema è pensato per essere accessibile. Il tuo legale potrà darti una stima dettagliata. Tieni conto che c’è anche del tempo da investire: dovrai tu fornire documenti, fare incontri – è un impegno, ma ne vale la pena per liberarsi dei debiti.
Domanda 16: Se ho già beneficiato di un’esdebitazione in passato, posso fare un altro concordato minore?
Risposta: La legge pone limiti per evitare abusi: non puoi accedere alle procedure di sovraindebitamento se hai già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti . Inoltre non puoi avere il beneficio per più di due volte nella vita. Dunque, se ad esempio hai fatto un piano del consumatore 3 anni fa e sei stato esdebitato, ora non puoi farne un altro finché non passano 5 anni. Eccezione: se quella procedura è stata revocata o non andata a buon fine, allora potresti provarci (ma se c’è stata esdebitazione finale, conta). Quindi la regola è: una seconda chance sì, ma non una terza in tempi brevi. Nel tuo caso specifico, verifica con l’avvocato considerando anche eventuali procedure di fallimento: se sei stato fallito e esdebitato da fallimento, quella conta come esdebitazione.
Domanda 17: Posso presentare concordato minore anche se un creditore ha già avviato un pignoramento o un’istanza di fallimento (liquidazione giudiziale)?
Risposta: Sì, puoi. Finché non c’è una sentenza di apertura di liquidazione giudiziale (ex fallimento), sei libero di iniziare la procedura di sovraindebitamento. Se un creditore ha presentato istanza di fallimento, la palla passa al tribunale fallimentare: tu notificagli che hai depositato un ricorso di concordato minore. Il giudice dovrà sospendere la decisione sul fallimento in attesa dell’esito della tua procedura (spesso dichiarano improcedibile la loro istanza se il concordato va avanti). Se c’è un pignoramento in corso, come detto, depositando il concordato e ottenendo le misure protettive, quel pignoramento si ferma. Quindi non è mai troppo tardi (a meno che abbiano già venduto all’asta i beni – lì è fatta). In generale la presentazione del concordato “sterilizza” le azioni individuali pendenti. C’è anche il caso in cui sia già iniziata una liquidazione giudiziale (fallimento): se sei già stato dichiarato fallito, purtroppo non puoi più fare il concordato minore; potrai solo chiedere eventualmente un concordato fallimentare o un’esdebitazione a fine fallimento. Quindi bisogna battere sul tempo la dichiarazione di fallimento presentando prima il ricorso di sovraindebitamento.
Domanda 18: Dopo l’esdebitazione, il mio nome rimane schedato da qualche parte?
Risposta: Uscire da un concordato minore omologato non comporta iscrizioni tipo casellario giudiziale (non è reato) né pregiudizievoli in centrale rischi, se hai rispettato il piano. Certo, la procedura sarà stata pubblicata nel Registro Imprese e sul Portale delle procedure concorsuali, ma dopo qualche anno diventa un dato “storico”. Le Centrali Rischi finanziarie private segnalano i debiti non pagati: se nel concordato hai stralciato dei crediti bancari, è probabile che le banche abbiano segnalato “saldo e stralcio” o sofferenza chiusa. Quindi potresti avere per qualche tempo difficoltà ad ottenere nuovi finanziamenti: in CR Banca d’Italia una sofferenza poi chiusa rimane visibile per 36 mesi dalla chiusura. Però legalmente sei libero di tornare a fare impresa, partecipare a gare, ecc. Non ci sono le vecchie interdizioni del fallito (tipo divieto di amministrare società) perché col concordato minore non scatti quelle (valgono solo se fallivi e neanche più, perché il CCII le ha eliminate in gran parte). Quindi la tua reputazione creditizia potrà essere da ricostruire, ma non sei “schedato pubblico” come cattivo pagatore oltre i sistemi bancari interni. Nell’era digitale è possibile che il tuo nome compaia su Google associato al concordato (dai siti tipo fallimentionline), ma nulla ti vieta poi di chiedere la deindicizzazione dopo un po’. In sostanza, ti viene data una ripartenza a 360° – tant’è che il fine dell’esdebitazione è proprio reinserire l’ex indebitato nell’economia attiva senza la zavorra dei debiti. Molti nostri clienti, a distanza di 2-3 anni dall’esdebitazione, sono riusciti anche a ottenere nuovi fidi o mutui mostrando che la loro situazione era pulita.
Domanda 19: Quali garanzie ho che dopo il concordato i creditori non mi perseguitino più?
Risposta: La garanzia sta nella forza della sentenza di omologazione: è equiparata a una sentenza passata in giudicato che definisce i diritti dei creditori. Chi ha un credito di 100 e nel piano deve riceverne 30, legalmente per la parte residua 70 non può più pretendere nulla – il suo credito originario è “novato” dal piano. Se ci provasse (ad esempio un anno dopo l’esdebitazione ti manda una diffida per il resto), tu opporrai la sentenza di omologa/esdebitazione e sarebbe sanzionabile. Detto ciò, va ribadito che i soli crediti non toccati dall’esdebitazione sono quelli esclusi per legge (alimentari, malversazioni, multe) , per il resto sei a posto. Se un creditore non insinuato emergesse dopo, potrebbe provare a riscuotere ma come detto la legge gli preclude di prendere più di quanto avrebbe preso se avesse partecipato . Quindi è comunque limitato. Il sistema è congegnato per dare la pace debitoria al soggetto meritevole. Ti sentirai finalmente liberato dall’incubo telefonate e lettere di sollecito. È un nuovo inizio a tutti gli effetti – a patto ovviamente di non accumulare nuovi debiti senza aver imparato la lezione.
Domanda 20: Se la mia impresa è in crisi ma ancora attiva, è meglio il concordato minore o la composizione negoziata?
Risposta: Dipende. La composizione negoziata è informale e confidenziale: se pensi di poter risolvere la crisi con accordi con 2-3 banche e magari un socio finanziatore, tentare prima quella via ha senso, così eviti pubblicità e costi concorsuali. Però se i creditori sono tanti e già aggressivi, il concordato offre subito uno scudo legale (nel negoziato le azioni esecutive si fermano solo se chiedi misure protettive, ma sono temporanee e rinnovabili ogni 30gg col rapporto esperto). Inoltre, il concordato ti dà esdebitazione e taglio forzoso delle pretese, mentre nel negoziato devi convincere volontariamente ciascuno a rinunciare a qualcosa. Quindi valuta: se la crisi è ancora gestibile e ti serve solo tempo o un riscadenzamento, composizione negoziata; se la crisi è grave e serve un taglio consistente del debito, probabilmente dovrai andare di concordato. Un segnale può essere: hai già liquidità per pagare almeno in parte i creditori? Se zero, difficile convincerli fuori da tribunale a tagliare il 70% senza garanzie – meglio il concordato dove il giudice li può obbligare col cram-down.
Queste sono alcune delle domande più frequenti. Naturalmente ogni situazione presenta quesiti particolari – per questo l’invito è sempre di consultarsi con un esperto per dubbi specifici.
Esempi pratici di concordato minore e soluzioni connesse
Per comprendere meglio come funziona il concordato minore e le alternative sul piano concreto, esaminiamo un paio di simulazioni numeriche e casi ipotetici ispirati a situazioni reali. Vedremo come si può passare dai numeri del debito ad una proposta di piano e quale risultato ne deriva per il debitore e per i creditori.
Esempio 1 – Artigiano in difficoltà con ipoteca sulla casa (concordato in continuità):
Situazione: Mario è un artigiano elettricista con ditta individuale. Negli ultimi anni ha accumulato debiti per circa €200.000 così composti: €50.000 di debiti con fornitori di materiale elettrico, €30.000 di prestito bancario personale, €20.000 di contributi INPS non versati e €100.000 con Agenzia Entrate (tra cui €60.000 di IVA e imposte, €40.000 tra sanzioni e interessi di cartelle). Mario possiede una casa di abitazione (valore di mercato €120.000) su cui grava un mutuo residuo di €80.000 e ipoteca bancaria; possiede inoltre un furgone da lavoro (valore €10.000) e attrezzature varie (€5.000). Il fatturato annuo recente della sua attività è calato a €60.000 con un margine che gli consentirebbe, tolte le spese vive, di destinare al piano circa €1.000 al mese. Un creditore fornitore ha ottenuto un decreto ingiuntivo e sta per pignorargli il furgone. Mario si rivolge all’Avv. Monardo.
Soluzione proposta: Si opta per un concordato minore in continuità aziendale. Mario, con l’aiuto dell’OCC, predispone un piano quinquennale in cui continuerà la sua attività di elettricista, utilizzando gli utili futuri per pagare parzialmente i creditori. In particolare: – La casa di abitazione viene salvaguardata: Mario è in regola col mutuo (ha qualche rata arretrata ma la paga prima del deposito) e sfrutta l’art. 75 co.2-bis CCII per mantenerla. Continuerà a pagare le rate mensili di €600 al mese del mutuo normalmente. L’OCC attesta che vendendo la casa, la banca ipotecaria avrebbe recuperato comunque solo il suo credito di €80k, quindi lasciarla fuori dal piano non lede nessuno. – Il furgone e le attrezzature servono per lavorare, dunque non si liquidano ma restano in uso (beni strumentali essenziali). Si prevede però di destinare parte degli incassi futuri al loro ricambio manutentivo. – Mario offre ai creditori chirografari (fornitori, banca senza garanzie, Agenzia Entrate per la parte chirografa) un pagamento di €1.000 al mese per 5 anni, pari a €60.000 totali. Questi soldi proverranno dal suo reddito da lavoro (circa €12.000 l’anno, lasciandogli il necessario per vivere e le spese di attività). – Dei €60.000 offerti, una parte andrà preferibilmente ai creditori privilegiati: nel suo caso, l’IVA di €20.000 e i contributi INPS €20.000 hanno privilegio. Viene previsto di soddisfare integralmente i crediti privilegiati con quei fondi (dando a INPS e IVA circa €40k su 40k). – Ai creditori chirografari (fornitori €50k e banca €30k, più eventuali sanzioni fiscali €40k che sono chirografarie) va il rimanente: su €120k totali chirografari, riceveranno €20k (circa il 16%). – Viene inoltre inserito un piccolo apporto esterno: un familiare di Mario si impegna a versare €5.000 all’inizio in favore dell’OCC per pagare parzialmente le spese della procedura e aumentare l’attivo per i creditori. Questo rassicura il Tribunale che il piano ha un po’ di finanza fresca (nel caso in continuità non obbligatorio, ma sempre positivo).
Esito: I creditori votano. I fornitori, vedendo che senza concordato rischierebbero di meno (perché Mario è insolvibile, magari in liquidazione avrebbero preso il 5%), accettano. L’Agenzia Entrate aderisce perché la proposta prevede di pagare interamente IVA e imposte in quota capitale (grazie anche a rottamazione, Mario paga solo il tributo senza sanzioni). La banca anch’essa conviene, preferendo il 16% anziché inseguire Mario per anni (anche perché il suo prestito era chirografo). Si raggiunge la maggioranza e il tribunale omologa. Mario blocca immediatamente il pignoramento del furgone grazie alle misure protettive. Nei 5 anni successivi egli puntualmente versa €1.000 al mese all’OCC che li distribuisce: prima salda INPS e IVA al 100%, poi quel che resta lo ripartisce ai chirografari proporzionalmente (ogni fornitore ottiene circa il 16% del proprio credito). Al termine dei 5 anni, Mario ha pagato i €60.000 come promesso. Il tribunale dichiara l’esecuzione compiuta e Mario viene esdebitato dal residuo di circa €80.000 non pagato (fornitori ottengono 16% e perdono l’84% del credito, stesso per la banca, e le sanzioni fiscali non pagate sono annullate). Mario ha salvato la casa, mantenuto la sua attività, e può continuare a lavorare senza più il peso dei debiti passati.
Commento: In questo esempio, grazie al concordato in continuità, i creditori hanno preso quello che era realisticamente ottenibile (forse anche qualcosa in più di una liquidazione, vista la persistenza dell’impresa) e il debitore ha potuto evitare misure drastiche. La presenza dell’ipoteca non ha impedito la procedura, anzi la normativa ha permesso di tener fuori il mutuo e tutelare la casa . Questo caso mostra come un piccolo imprenditore onesto possa risollevarsi con un piano equilibrato di pagamento parziale anziché essere travolto dai debiti.
Esempio 2 – Commerciante che chiude l’attività (concordato liquidatorio con finanza esterna):
Situazione: Lucia gestiva un negozio di abbigliamento come ditta individuale, ma la crisi e l’avvento dell’e-commerce l’hanno messa fuori mercato. Ha chiuso il negozio e cessato la partita IVA nel 2025. Restano debiti per €300.000: principalmente con banche (€150.000 tra scoperti di conto e fidi fornitori garantiti da lei), fornitori non pagati (€50.000) e debiti con il Fisco (€100.000, di cui metà IVA e metà IRPEF). Non possiede immobili; ha un’auto utilitaria (€5.000) e qualche risparmio in polizze (€20.000). Lucia non ha un lavoro attuale e con la chiusura dell’attività non conta di proseguire. Tecnicamente sarebbe un caso da liquidazione controllata, ma Lucia vorrebbe evitare di aspettare 3 anni e provare a chiudere prima.
Soluzione: L’Avv. Monardo valuta di proporre un concordato minore liquidatorio rapido, sfruttando alcune risorse esterne. Lucia infatti, pur avendo chiuso l’attività (e meno di un anno fa, quindi qualcuno avrebbe dubbi), può presentare un piano liquidatorio offrendo tutto il suo piccolo patrimonio e qualcosa in più: – Lucia si impegna a vendere l’auto e liquidare le polizze: questo genera €25.000 liquidi. – Un suo parente è disposto a contribuire con €10.000 a fondo perduto per aiutarla. – Quindi il “monte” a disposizione dei creditori è €35.000. In una ipotetica liquidazione giudiziale, vendendo quei beni e incassando polizze i creditori avrebbero preso forse €25k meno spese. Qui invece c’è un +40% di attivo grazie ai soldi del parente (che sono l’apporto esterno apprezzabile, infatti 10k su 25k è +40%, ben oltre il 10% richiesto come parametro) . – I €35.000 vengono offerti così: si pagheranno per intero le spese di procedura diciamo €5.000 (prededuzioni OCC e legali), poi dei rimanenti €30.000 si propone di soddisfare per intero i crediti privilegiati (nell’IVA €50k c’è una parte privilegiata su beni mobili che in realtà essendo beni pochi coprirebbe, ma facciamo che €10k sono IVA su beni, €5k preferenziale su IRPEF): insomma, all’Erario vanno €15k, ai lavoratori se ve ne fossero (non in questo caso) sarebbero prioritari, alle banche se avevano pegni (non sembra). – Il resto, supponiamo €15.000, viene suddiviso ai creditori chirografari su €280.000 di crediti chirografari totali (banche e fornitori e il fisco per la parte non privilegiata). È circa il 5,3%. – Il tribunale di competenza, notando che Lucia ha cessato l’attività, potrebbe fare storie (art. 33 co.4 CCII), ma c’è l’orientamento che la cessazione impedirebbe solo concordati in continuità. Essendo questo liquidatorio, l’Appello Napoli dice che si può . Inoltre la situazione è chiaramente da sovraindebitamento post-impresa. – I creditori votano: banche e fornitori magari non felici del 5%, ma l’alternativa è che Lucia dichiari liquidazione controllata e loro prendano forse anche meno (perché i 10k del parente non ci sarebbero). L’Erario guarda che 15k su 100k di tributi è grosso modo quanto otterrebbe liquidando polizze e auto (forse anche di più, considerato che in liquidazione qualcuno doveva pur pagare spese). – La maggioranza, ipotizziamo, si raggiunge perché magari una banca grande con 50% del debito vede che tanto Lucia è nullatenente e accetta il 5%. Il tribunale omologa.
Esito: Nel giro di pochi mesi, Lucia liquida realmente auto e polizze, versa tutto all’OCC che ripartisce come da piano. I creditori incassano il 5% circa. Subito dopo l’omologa (o meglio, completato il riparto di quei 30k), il tribunale dichiara eseguito il piano e cancella i restanti €270.000 di debiti di Lucia. Lei, pur non pagando quasi nulla rispetto al debito, ottiene l’esdebitazione immediata. I creditori hanno dovuto accettare poco, ma obiettivamente Lucia non aveva di più – e i 10k esterni erano un incentivo: in liquidazione forse avrebbero visto 4-5%. Così ne hanno visto 5,3% subito. Lucia può ora cercarsi un lavoro senza stipendio pignorato e rifarsi una vita, libera dai debiti pregressi.
Commento: Questo esempio estremo mostra come anche chi ha chiuso bottega possa usare il concordato minore in ottica liquidatoria per avere la liberazione dai debiti in tempi brevi, a patto di offrire quel “qualcosa in più” necessario a far ammettere e approvare il piano . È importante il ruolo del familiare che mette i 10k: senza quelli il piano sarebbe stato poco appetibile e forse nemmeno ammissibile. Con quelli, si è raggiunto lo scopo. La percentuale di soddisfazione è bassa, ma realisticamente era l’unica. I creditori razionali preferiscono prendere subito il 5% e chiudere la partita, piuttosto che spendere in atti per forse prendere il 4% dopo 3 anni in liquidazione. Lucia ha potuto sfruttare la procedura concorsuale per “pulire” la sua situazione e non rimanere inseguita a vita.
Esempio 3 – Alternativa della rottamazione vs concordato per debiti fiscali:
Situazione: Un piccolo imprenditore edile ha debiti tributari per €80.000 (IVA e IRAP degli ultimi 5 anni non pagate, più sanzioni) e debiti bancari modesti €20.000. Totale €100.000. Nessun debito verso fornitori. Patrimonio: zero immobili, solo attrezzature. Vuole evitare procedure lunghe.
Opzione A: Concordato minore “fiscale”: Potrebbe proporre di pagare, diciamo, €30.000 (30%) nell’arco di 4 anni ai creditori, di cui in gran parte al Fisco. Il vantaggio è che ridurrebbe il debito a 30k e stralcerebbe 70k. Però c’è un’alternativa… Opzione B: Rottamazione-quater delle cartelle: Se i €80.000 fiscali rientrano nei ruoli definibili, con la rottamazione pagherebbe solo l’imposta senza sanzioni. Poniamo che di quegli €80k, il capitale dovuto sia €50k e €30k siano sanzioni e interessi. Aderendo alla rottamazione, pagherà €50k (magari in 18 rate in 5 anni). Più i €20k alla banca che comunque va pagata (magari con un accordo a parte). Risultato: con rottamazione si ritrova a dover pagare €70k in 5 anni, senza cause né tribunali, e il Fisco stralcia €30k sanzioni. Con concordato, riuscirebbe forse a pagare solo 30k, stralciando 70k tra Fisco e banca. Sembra meglio il concordato. Tuttavia, consideriamo fattibilità: ha entrate stabili per pagare 70k in 5 anni? Forse sì. Per pagarne 30k in 4 anni, ancora più fattibile. Ma il concordato implica costi procedurali e l’approvazione di almeno la banca e il fisco. Il fisco col concordato prenderebbe solo 20k su 50k di tributi (40%) e magari dice no (anche se il giudice potrà imporglielo se conveniente). Se l’imprenditore ha un buon rapporto con la banca, potrebbe preferire la rottamazione per risolvere il grosso (fisco) e negoziare con la banca a parte un saldo su 20k (spesso le banche su 20k accettano 10k cash subito). Così in totale pagherebbe 60k. Non libero come il concordato ma quasi. Questo esempio mostra che: se esistono misure agevolative per il tipo di debito prevalente, vanno valutate seriamente. Il concordato è arma potente ma più complessa. Nel caso specifico, se la rottamazione riduce il carico fiscale del 37%, potrebbe bastare, integrandola con un mini accordo per la banca (50% di 20k), e niente tribunale.
In sintesi, ogni caso va studiato strategicamente: a volte conviene la via concorsuale, a volte quella amministrativa (rottamazioni, rateazioni), a volte un mix. Gli esempi pratici dimostrano l’importanza di quantificare bene gli scenari e farsi assistere per scegliere il percorso meno oneroso e più efficace per tornare in bonis.
Conclusione
Affrontare una grave situazione di debiti può sembrare un compito schiacciante, ma come abbiamo visto esiste una cassetta degli attrezzi legale molto ampia per venirne fuori. Il concordato minore, in particolare, emerge nel 2026 come la “via maestra” per le ditte individuali e gli imprenditori minori sovraindebitati: è una procedura che permette di mettere ordine nel caos dei debiti, coinvolgere tutti i creditori in un’unica soluzione e – se ben condotta – di ottenere la liberazione definitiva dalle obbligazioni insostenibili. Abbiamo illustrato il quadro normativo di riferimento, evidenziando come la legge attuale (aggiornata con le ultime riforme del 2024) tuteli il debitore onesto: dall’automatic stay che blocca pignoramenti e azioni esecutive , fino all’esdebitazione che cancella i debiti residui , il valore di queste difese legali è enorme. Allo stesso tempo, le sentenze recenti ci ricordano i limiti da rispettare – in primis la par condicio creditorum e la trasparenza – per non compromettere l’esito positivo della procedura .
Quali sono dunque i punti chiave emersi? In sintesi: il concordato minore consente di pagare solo una parte dei debiti (talora anche una parte piccola) mettendo in sicurezza beni essenziali come l’abitazione e l’attività produttiva, a condizione che il piano sia equo e conveniente per i creditori rispetto all’alternativa (liquidazione). Gli strumenti alternativi – rottamazioni, piani del consumatore, liquidazione controllata, composizione negoziata – offrono ulteriori opportunità che possono integrarsi in una strategia completa di uscita dalla crisi. Ad esempio, come visto, approfittare di una definizione agevolata delle cartelle esattoriali può ridurre il monte debiti e facilitare l’omologazione di un concordato per il resto. Sul fronte pratico, abbiamo sottolineato l’importanza di agire tempestivamente: ogni mese guadagnato prima che i creditori eseguano pignoramenti è ossigeno puro per costruire la difesa. Muoversi in ritardo può voler dire trovarsi con l’acqua alla gola (aste imminenti, conti bloccati) e margini di manovra ridotti. Ecco perché consigliamo di attivarsi subito, appena percepiti i segnali di insolvenza, e non aspettare la “lettera finale” del creditore.
Affrontare questi problemi con l’assistenza di un professionista esperto fa la differenza tra successo e fallimento. Un avvocato specializzato come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il supporto del suo team di avvocati e commercialisti, sa dove mettere le mani: dall’analisi scrupolosa dei vizi degli atti di riscossione, all’interlocuzione strategica con i creditori (banche, Fisco, fornitori), fino alla predisposizione di piani e ricorsi impeccabili sul piano formale e sostanziale. Grazie alla loro esperienza, possono intervenire per bloccare sul nascere azioni esecutive come pignoramenti immobiliari, ipoteche, fermi amministrativi o nuove cartelle esattoriali, attraverso istanze di sospensione, ricorsi d’urgenza o l’attivazione immediata di procedure concorsuali protettive. Abbiamo visto come anche errori banali o ritardi procedurali possano costare cari: ecco perché affidarsi a professionisti navigati significa evitare i trabocchetti burocratici e presentarsi davanti al giudice (o al funzionario dell’ente creditore) con le carte in regola e gli argomenti giuridici giusti.
In conclusione, il messaggio centrale di questa guida è un messaggio di speranza concreta: uscire dal tunnel dei debiti è possibile, grazie alle difese legali previste dal nostro ordinamento. Non esistono bacchette magiche, ma esistono piani strutturati, normative ben precise e pronunce favorevoli che, se sfruttate a dovere, permettono a un imprenditore in crisi di risollevarsi e proteggere ciò che conta – la propria casa, la propria azienda, la propria dignità professionale – dagli effetti devastanti dell’insolvenza. L’importante è agire subito e con le persone giuste al fianco. Il tempo è un fattore critico: prima si interviene, maggiori sono le opzioni sul tavolo (ad esempio, molte soluzioni come rottamazioni o accordi bonari col fisco hanno finestre temporali strette).
Se ti riconosci in alcuni dei problemi esposti in queste pagine – cartelle esattoriali impagabili, rate di mutuo arretrate, fornitori alle porte o semplicemente la paura di non farcela più – non aspettare oltre. Prendi in mano la situazione oggi stesso. Informati, pianifica e soprattutto fatti guidare da professionisti competenti e appassionati del loro lavoro come l’Avv. Monardo e il suo staff. Loro hanno già aiutato moltissimi piccoli imprenditori e cittadini nella tua condizione a trovare la via d’uscita dal sovraindebitamento, con soluzioni su misura e un accompagnamento umano oltre che legale.
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