Introduzione
Aggiornato a gennaio 2026 – Affrontare un’ordinanza di assegnazione è una sfida cruciale per ogni debitore o contribuente: si tratta dell’atto finale con cui il giudice, nella procedura di pignoramento presso terzi, assegna al creditore le somme dovute dal terzo (ad esempio banca o datore di lavoro) al debitore. In pratica, una volta emessa e notificata l’ordinanza, il terzo deve pagare direttamente il creditore, chiudendo di fatto l’esecuzione forzata . Perché questo tema è importante? Perché i rischi sono elevati: se l’ordinanza diventa definitiva, le somme pignorate vengono prelevate e il debitore perde ogni possibilità di recuperarle. Vi sono inoltre errori da evitare (ad es. mancare un termine per fare opposizione) che possono precludere qualunque difesa. Agire con urgenza e con le giuste strategie legali è fondamentale per evitare danni economici irreversibili.
Quali soluzioni legali esistono? Fortunatamente l’ordinamento offre diversi strumenti di difesa. Nel corso di questa guida vedremo: i rimedi processuali per contestare l’ordinanza (in primis l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), le procedure per sospenderne gli effetti immediati, nonché le possibili strategie per definire il debito (come le trattative con il creditore, le rateizzazioni o le definizioni agevolate di cartelle esattoriali). Analizzeremo anche strumenti alternativi come i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione, utili a bloccare le azioni esecutive in caso di sovraindebitamento. Il tutto con un taglio pratico e aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali (comprese le sentenze di Cassazione del 2025 e 2026 più rilevanti in materia).
Prima di entrare nel vivo, è importante sapere che puoi contare su professionisti specializzati in questo settore.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – avvocato cassazionista – insieme al suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, opera a livello nazionale offrendo assistenza avanzata in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); inoltre ricopre il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In altre parole, coordina procedure di ristrutturazione del debito complesse e conosce a fondo gli strumenti per proteggere privati e imprese dai creditori.
Come può aiutarti concretamente lo Studio Monardo? Ecco alcuni interventi tipici del team di Giuseppe Monardo:
- Analisi dell’atto e della posizione debitoria: verifica immediata dell’ordinanza di assegnazione e degli atti precedenti (precetto, pignoramento, cartelle esattoriali), per individuare vizi di forma o di sostanza.
- Opposizioni e ricorsi urgenti: predisposizione di opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.) o opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) entro i termini perentori, per contestare l’ordinanza o il diritto del creditore a procedere.
- Sospensione e soluzioni immediate: richiesta al giudice della sospensione dell’efficacia dell’ordinanza (in presenza di gravi motivi) e attivazione di trattative con il creditore o con l’Agente della Riscossione per trovare soluzioni transattive (es. piani di rientro rateali).
- Procedure di sovraindebitamento e crisi: accesso, ove possibile, a procedure come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata, che permettono di bloccare i pignoramenti e ridurre il debito con l’ausilio dell’OCC.
- Assistenza integrata tributaria e legale: grazie al team di commercialisti, lo Studio valuta anche profili fiscali, potendo impugnare cartelle e avvisi in Commissione Tributaria e gestire definizioni agevolate (come la nuova rottamazione-quinquies del 2026) parallelamente alle azioni giudiziali.
Lo scopo di questa guida è fornire al debitore (o al terzo pignorato) tutte le informazioni necessarie per difendersi in modo efficace e tempestivo. Ricorda: ogni caso ha le sue peculiarità e affidarsi a un professionista esperto può fare la differenza tra subire passivamente l’esecuzione o riuscire a bloccarla. Non aspettare oltre:
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata sui provvedimenti che ti hanno colpito.
Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione esamineremo il quadro normativo italiano relativo all’ordinanza di assegnazione e le pronunce giurisprudenziali più recenti. Partiremo dalla procedura prevista dal codice di procedura civile, per poi vedere le peculiarità nel caso di crediti fiscali (pignoramenti avviati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione) e i principi affermati dalla Cassazione.
Cos’è l’ordinanza di assegnazione e come funziona
L’ordinanza di assegnazione è il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione conclude il pignoramento presso terzi assegnando al creditore procedente le somme o i beni dovuti dal terzo al debitore . In base all’art. 553 c.p.c., se il terzo pignorato è debitore di somme immediatamente esigibili (o entro 90 giorni) verso il debitore esecutato, il giudice dispone l’assegnazione in pagamento ai creditori istanti . L’ordinanza ha una duplice natura: da un lato chiude la procedura esecutiva (perché una volta assegnate le somme il pignoramento presso terzi si estingue), dall’altro costituisce titolo esecutivo autonomo verso il terzo . In altri termini, dopo l’ordinanza il terzo è obbligato a pagare il creditore al posto del debitore, e se non adempie volontariamente il creditore potrà agire contro il terzo in via forzata (notificandogli un atto di precetto e pignorando eventualmente i suoi beni) .
La riforma del processo esecutivo attuata nel 2021-2024 ha rafforzato la natura e gli effetti di questo provvedimento. Oggi l’ordinanza di assegnazione è soggetta a precisi termini perentori: il giudice deve pronunciarla celermente e il creditore procedente deve notificarla entro termini stretti, pena l’inefficacia. In particolare:
- Termine per la pronuncia: il giudice dell’esecuzione è tenuto a emettere l’ordinanza entro un termine (introdotto dall’art. 551-bis c.p.c.) – tipicamente entro 30 giorni dalla richiesta del creditore di procedere all’assegnazione . Questo per evitare lungaggini; decorso inutilmente tale termine, possono applicarsi misure di accelerazione (commissariamento ex art. 36 c.p.c. riformato).
- Notifica al terzo e al debitore: l’ordinanza deve essere notificata sia al terzo pignorato sia al debitore entro 90 giorni dalla pronuncia . La notifica va effettuata dal creditore procedente e deve essere accompagnata da una dichiarazione contenente i dati necessari al terzo per eseguire il pagamento (es.: IBAN, importo, causale) . Dal momento della notifica, il terzo è tenuto a pagare nei limiti dell’importo assegnato .
- Decadenza per mancata notifica: se il creditore non notifica l’ordinanza entro 90 giorni, i crediti assegnati cessano di produrre interessi verso debitore e terzo . Inoltre – novità fondamentale introdotta dal 2024 – se l’ordinanza non viene notificata entro sei mesi (dalla scadenza del termine di pronuncia ex art. 551-bis), il provvedimento diventa del tutto inefficace . Ciò significa che, trascorso tale termine massimo, l’assegnazione perde validità e l’esecuzione si estingue.
Queste regole tutelano il debitore, perché impongono al creditore di agire rapidamente (senza tenere il conto del debitore bloccato troppo a lungo) e gli evitano oneri ulteriori (interessi) se la notifica tarda. Ad esempio, art. 553 c.p.c. ora stabilisce esplicitamente che i crediti assegnati non maturano interessi se l’ordinanza non è notificata entro 90 giorni . Inoltre, trascorsi 6 mesi senza notifica l’ordinanza è priva di effetti e il pignoramento si considera estinto .
Dal punto di vista giurisprudenziale, la Corte di Cassazione sottolinea il ruolo centrale dell’ordinanza di assegnazione: essa è la fonte del nuovo rapporto obbligatorio tra creditore e terzo. In altre parole, dopo che il giudice l’ha emessa, il terzo è obbligato ex novo verso il creditore e non più verso il debitore. Di conseguenza, eventuali contestazioni possono riguardare soltanto vizi propri dell’ordinanza o degli atti esecutivi che la precedono, ma non il merito del rapporto originario . Ad esempio, con l’ordinanza si “cristallizza” il diritto del creditore procedente: il debitore non potrà più opporre al creditore eccezioni che doveva sollevare prima (come la nullità del titolo esecutivo) se non le ha già fatte valere nei tempi dovuti.
Procedura dopo la notifica del pignoramento: fasi e termini
Per comprendere come difendersi, è utile riepilogare cosa accade dal momento in cui viene notificato un atto di pignoramento presso terzi fino all’eventuale emissione dell’ordinanza di assegnazione. Ecco i passi principali della procedura e i relativi termini, secondo il codice di procedura civile:
- Notifica del pignoramento presso terzi: il creditore notifica al terzo (es. banca, datore di lavoro) e al debitore un atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. Questo atto ingiunge al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore e invita il debitore a non sottrarsi all’esecuzione. Da qui inizia il conteggio dei termini per le fasi successive.
- Dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.): entro 10 giorni dalla notifica, il terzo pignorato deve comunicare per iscritto al creditore se e quanto deve al debitore. La dichiarazione può essere: positiva (il terzo ammette il debito e ne indica l’ammontare), negativa (afferma di non dovere nulla) oppure omessa (il terzo non risponde affatto) . – Se la dichiarazione è positiva e completa, e non viene contestata dalle parti, essa viene inserita nel fascicolo e il giudice può emettere subito l’ordinanza di assegnazione per le somme dichiarate. – Se è negativa o contiene riserve, oppure se il creditore la contesta, si apre la fase di accertamento. – Se è omessa (ficta confessio), fino alle riforme recenti si riteneva automaticamente ammessa l’esistenza del debito; oggi però la mancanza di dettagli impone comunque di instaurare un giudizio di accertamento .
- Accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 c.p.c.): in caso di dichiarazione contestata o mancata, il creditore deve chiedere al giudice, entro 30 giorni, di accertare l’obbligo del terzo . Il giudice fissa così un’udienza in camera di consiglio (entro 30 giorni dalla richiesta) in cui le parti e il terzo possono comparire, produrre documenti e dedurre prove . Al termine dell’udienza, il giudice emette un’ordinanza di accertamento dell’obbligo del terzo e contestualmente, se accerta somme dovute, un’ordinanza di assegnazione di quelle somme . L’ordinanza che accerta l’obbligo del terzo è immediatamente esecutiva e, se viziata, va impugnata con opposizione agli atti esecutivi (come qualsiasi atto del giudice dell’esecuzione) .
- Emissione dell’ordinanza di assegnazione: se il terzo ha ammesso il debito (dichiarazione positiva) o se l’obbligo è accertato dal giudice, il creditore può ottenere l’ordinanza di assegnazione. Come detto, il giudice deve pronunciarla rapidamente (oggi, di regola entro 30 giorni dalla richiesta ). L’ordinanza indicherà la somma assegnata al creditore (comprensiva eventualmente di interessi e spese di esecuzione) e preciserà le modalità di pagamento. Da notare che, se il credito del procedente è inferiore all’importo che il terzo deve al debitore, il giudice assegna solo quanto basta a soddisfare il creditore e dispone l’eventuale eccedenza a favore del debitore (ossia il terzo pagherà al creditore fino a concorrenza del debito e lascerà il resto al debitore). L’ordinanza, una volta firmata dal giudice, va ritirata dal creditore per la notifica.
- Notifica dell’ordinanza al terzo (e al debitore): come già evidenziato, il creditore deve provvedere alla notifica entro 90 giorni. La notifica va fatta sia al terzo pignorato sia al debitore esecutato . Contestualmente deve essere notificata anche la dichiarazione contenente i dati per il pagamento (di solito redatta dal creditore stesso indicando IBAN, importo, riferimenti della procedura) . – Effetti immediati: dal momento in cui il terzo riceve l’ordinanza e la dichiarazione con i dati, sorge in capo al terzo l’obbligo legale di pagamento verso il creditore assegnatario . L’ordinanza fa cessare il processo esecutivo: il pignoramento presso terzi si estingue una volta eseguito il pagamento al creditore (se vi fossero somme residue superiori all’importo assegnato, vanno restituite al debitore) . Se invece il terzo non paga, il creditore potrà agire contro di lui con un nuovo pignoramento (ad esempio, pignorando i suoi beni) sulla base dell’ordinanza, che è titolo esecutivo . – Interessi e inefficacia: se il creditore tardasse a notificare l’ordinanza, ricordiamo che trascorsi 90 giorni i crediti assegnati non producono più interessi , e trascorsi 6 mesi l’ordinanza si auto-invalida . In tal caso, l’intera procedura viene meno e il creditore dovrebbe ricominciare da capo notificando un nuovo pignoramento (salvo che nel frattempo sia intervenuta una causa di estinzione del debito, es. pagamento o accordo).
Tabella riepilogativa dei termini principali:
| Fase della procedura | Termine perentorio | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Dichiarazione del terzo | 10 giorni dalla notifica del pignoramento | Art. 547 c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi (vizi formali di titolo/pignoramento) | 20 giorni dalla notifica del primo atto viziato (es. atto di pignoramento) | Art. 617 c.p.c. |
| Opposizione all’esecuzione (contestazione del diritto di procedere) | Prima dell’inizio dell’esecuzione o entro 20 giorni dal primo atto esecutivo | Art. 615 c.p.c. (inammissibile dopo l’assegnazione ) |
| Richiesta di accertamento dell’obbligo del terzo (dichiarazione negativa/contestata) | 30 giorni dal deposito della dichiarazione del terzo | Art. 549 c.p.c. |
| Pronuncia dell’ordinanza di assegnazione | Entro 90 giorni dalla richiesta (termine di legge) | Art. 551-bis c.p.c. |
| Notifica dell’ordinanza al terzo e al debitore | Entro 90 giorni dalla pronuncia (inefficacia dopo 6 mesi) | Art. 553 c.p.c. |
L’ordinanza di assegnazione nei crediti tributari (Agenzia Entrate-Riscossione)
Il procedimento sin qui descritto vale per qualsiasi creditore procedente (banche, privati, ecc.). Quando però il creditore è l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) e il debito riguarda cartelle esattoriali o imposte, si applicano alcune regole speciali previste dal D.P.R. 602/1973. In particolare, l’art. 72-bis di tale decreto introduce un “pignoramento presso terzi esattoriale” semplificato: l’Agente della Riscossione può intimare direttamente al terzo di pagare le somme dovute al debitore entro 60 giorni, senza dover passare immediatamente dal giudice . Come funziona? A grandi linee: AdER notifica un atto di pignoramento al terzo e al debitore (come un pignoramento ordinario), indicando che trascorsi 60 giorni il terzo dovrà versare le somme all’Erario. Se entro quei 60 giorni il debitore non reagisce (ad esempio con un’istanza di sospensione o un pagamento) e il terzo non contesta il debito, il Fisco può ottenere il pagamento direttamente dal terzo senza un’udienza. Di fatto il vincolo si estende a tutte le somme che maturano in quei 60 giorni sul conto o credito pignorato . La Cassazione con la sentenza n. 28520/2025 ha confermato che in questo pignoramento “speciale” il terzo deve girare al Fisco anche gli importi accreditati entro 60 giorni dalla notifica, non solo il saldo esistente al momento del pignoramento . In sostanza, per 60 giorni il conto resta “congelato” a beneficio del Fisco .
Tuttavia, semplificazione non significa assenza di regole: anche il pignoramento esattoriale deve rispettare garanzie e forme. Ad esempio, deve essere sempre notificato anche al debitore (oltre che al terzo). La Cassazione, ord. n. 6/2026 ha stabilito che se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione omette o ritarda la notifica al debitore, il pignoramento presso terzi è giuridicamente inesistente, perché viola il diritto di difesa del debitore . Il pignoramento esattoriale infatti contiene un’ingiunzione al debitore (come tutti i pignoramenti): se il debitore non ne viene a conoscenza tempestivamente, l’atto non produce effetti . Pertanto, anche nel regime speciale, l’Agente della Riscossione deve notificare l’atto al debitore, pena la nullità/inesistenza del pignoramento stesso. Questo principio è cruciale per i debitori: significa che, se scopri un pignoramento “fantasma” (conto bloccato senza aver ricevuto l’atto), puoi far valere tale vizio per ottenere l’annullamento dell’intera procedura.
In caso di contestazioni (ad es. il terzo nega di dovere soldi, oppure il debitore fa opposizione), l’Agenzia delle Entrate deve rivolgersi al giudice ordinario come qualsiasi altro creditore. Si aprirà quindi una fase davanti al tribunale ordinario (competente per le esecuzioni forzate) per decidere sull’assegnazione. Il giudice applicherà le norme del codice di procedura civile e alla fine potrà emettere un’ordinanza di assegnazione. In tal senso, Cass. Sez. Un. 13913/2017 ha chiarito il riparto di giurisdizione: le opposizioni sul merito del debito tributario (es: impugnare la cartella di pagamento o l’intimazione) spettano alle Commissioni Tributarie, ma le opposizioni contro gli atti esecutivi dell’Agente della Riscossione (pignoramento, ordinanza di assegnazione, ecc.) spettano al giudice ordinario . Quindi un contribuente, ad esempio, potrà contestare un vizio di notifica del pignoramento o dell’ordinanza davanti al tribunale civile, mentre dovrà ricorrere al giudice tributario se intende eccepire l’illegittimità della cartella esattoriale sottostante.
Un’ulteriore peculiarità del contesto tributario è che spesso esistono strumenti “paralleli” di definizione del debito. Ad esempio, la legge prevede definizioni agevolate delle cartelle (rottamazioni): aderirvi può portare alla sospensione del pignoramento in corso. La Cassazione (Sez. Trib.) n. 5830/2025 ha affermato che se il debitore aderisce validamente a una rottamazione e inizia a pagare, l’esecuzione forzata deve essere sospesa e poi estinta una volta pagato il dovuto . Dunque, nel pignoramento esattoriale il debitore ha una “arma” in più: può saldare alle condizioni agevolate offerte dalla legge e bloccare così l’azione esecutiva. Su questi aspetti torneremo in dettaglio più avanti (vedi sezione Strumenti alternativi).
Difese e strategie legali: come impugnare o sospendere l’ordinanza
Passiamo ora al cuore della guida: cosa può fare concretamente il debitore (o il terzo pignorato) per difendersi da un’ordinanza di assegnazione ingiusta o illegittima. Illustreremo i rimedi giuridici a disposizione – principalmente le opposizioni esecutive – e le strategie per sospendere o eliminare gli effetti dell’ordinanza. È importante distinguere i vari tipi di opposizione e usarli correttamente, poiché ognuno ha presupposti, termini e ambiti diversi.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Impugnare l’ordinanza
L’opposizione agli atti esecutivi è lo strumento principale per impugnare un’ordinanza di assegnazione. Previsto dall’art. 617 c.p.c., serve a contestare i vizi formali degli atti del processo esecutivo (ad es. errori di notifica, mancanza di requisiti, violazione di termini, ecc.). L’ordinanza di assegnazione rientra tra gli atti contro cui è ammessa questa opposizione . Ecco le caratteristiche chiave:
- Termine: l’opposizione agli atti deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’ordinanza (o dalla piena conoscenza dell’atto, se anteriore) . Si tratta di un termine di decadenza molto rigoroso: se lo si lascia decorrere, l’ordinanza diviene incontestabile.
- Come si propone: a differenza dell’opposizione all’esecuzione (che inizia con atto di citazione se pre-esecutiva), l’opposizione agli atti quando l’esecuzione è già iniziata si introduce con ricorso al giudice dell’esecuzione (lo stesso che ha emesso l’ordinanza) . Il giudice fissa un’udienza in tempi brevi e sospende nel frattempo l’efficacia dell’atto se ricorrono gravi motivi.
- Motivi di opposizione: sono tutti i vizi formali o procedurali che incidono sull’ordinanza o sugli atti precedenti. Ad esempio :
- Vizi dell’ordinanza stessa: errore nell’indicare le parti o le somme; mancanza di motivazione; ordinanza pronunciata oltre i termini di legge (es. oltre 90 giorni dalla richiesta); mancata notifica dell’ordinanza entro i termini; assenza della dichiarazione con i dati di pagamento allegata alla notifica .
- Vizi della dichiarazione del terzo: se la dichiarazione era incompleta, ambigua o errata e il giudice ha comunque emesso l’ordinanza; oppure se il terzo non è comparso all’udienza di accertamento; o se vi è stato errore nell’accertare l’obbligo .
- Violazione dei limiti di pignorabilità: ad es., l’ordinanza assegna somme superiori a quelle pignorabili per legge. Ricordiamo che stipendio e pensione sono pignorabili al massimo per 1/5 (20%) salvo casi eccezionali, e il TFR per il 20% . Se il giudice ha assegnato una quota maggiore, l’ordinanza è viziata (si veda Simulazione 1 più avanti).
- Vizi dell’atto di pignoramento o del precetto a monte: notifica del pignoramento eseguita in modo nullo; mancanza dell’indicazione del titolo esecutivo; vizio nel titolo (es. decreto ingiuntivo non definitivo); carenza di legittimazione del creditore procedente, ecc. . Tali vizi, se non fatti valere prima, possono essere dedotti come motivo di opposizione agli atti relativamente all’ordinanza, in quanto inficianti la validità della procedura.
- Procedimento: l’opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. si svolge in modo sommario (camera di consiglio). Il giudice dell’esecuzione fissa rapidamente l’udienza; nelle more può sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata se il ricorrente dimostra un grave motivo (ad es. evidenti nullità) . Dopo aver sentito le parti, il giudice decide con ordinanza motivata. – Se l’opposizione viene accolta, il giudice revoca l’ordinanza di assegnazione (totalmente o parzialmente) e dispone eventualmente i provvedimenti conseguenti (ad es. la restituzione di somme già versate). – Se invece l’opposizione viene respinta, l’ordinanza impugnata viene confermata.
- Impugnazioni successive: la decisione sull’opposizione agli atti esecutivi può essere impugnata a sua volta. La legge prevede il “reclamo” in Corte d’Appello (che di fatto è un appello) da proporre entro 15 giorni . In appello non si possono ampliare i motivi ma solo discutere quelli già dedotti. Infine, contro il provvedimento dell’appello si può eventualmente ricorrere per Cassazione (nei limiti delle questioni di diritto).
💡 Errore da evitare: confondere i rimedi. Molti debitori, non conoscendo la differenza, propongono erroneamente una opposizione all’esecuzione quando dovrebbero proporre opposizione agli atti esecutivi, o viceversa. Questo può portare all’inammissibilità del ricorso. È essenziale individuare il giusto strumento: l’opposizione agli atti mira a vizi formali/procedurali dell’ordinanza o degli atti (quindi è il rimedio appropriato per “impugnare” l’ordinanza), mentre l’opposizione all’esecuzione** serve a contestare il diritto stesso del creditore di eseguire (es. perché si è pagato il debito, perché manca il titolo, ecc.).
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Contestare il diritto a procedere
L’opposizione all’esecuzione è l’altro grande rimedio previsto dal codice. Si utilizza quando si vuole far valere che l’esecuzione non doveva proprio iniziare o proseguire, perché manca il diritto del creditore di procedere. Tipici motivi sono: il debito è già estinto prima del pignoramento (es. il debitore aveva pagato, o aveva un accordo col creditore); il titolo esecutivo è nullo o inesistente; il bene pignorato è impignorabile per legge, ecc.
Nel contesto dell’ordinanza di assegnazione, però, l’opposizione all’esecuzione ha un ruolo residuale. La Cassazione ha chiarito che dopo che l’ordinanza è pronunciata, l’opposizione all’esecuzione non è più ammessa, a meno che si facciano valere fatti estintivi o modificativi sopravvenuti . Questo principio deriva dall’art. 615, comma 2 c.p.c., il quale stabilisce che l’opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta l’assegnazione (o la vendita) , salvo nuovi fatti. In pratica:
- Se il debitore intendeva contestare il titolo esecutivo o sostenere che il creditore non aveva diritto a pignorare (per motivi già esistenti prima), doveva proporre opposizione all’esecuzione prima o durante la procedura, comunque non oltre l’emissione dell’ordinanza. Oltre quel momento, l’ordinanza rende “definitiva” l’esecuzione.
- Dopo l’ordinanza, rimane aperta solo la possibilità di far valere eventi sopravvenuti (o che il debitore non poteva conoscere prima). Ad esempio: dopo il pignoramento e magari dopo l’ordinanza, le parti raggiungono un accordo transattivo sul debito; oppure il debitore effettua un pagamento direttamente al creditore; oppure emerge una compensazione con un credito del debitore verso il creditore. Questi fatti, avvenuti dopo l’inizio dell’esecuzione, non potevano essere oggetto di opposizione prima. In tali casi, il debitore può avviare un giudizio ordinario di accertamento davanti al tribunale (fuori dal processo esecutivo) per far dichiarare l’estinzione dell’obbligazione e ottenere la liberazione delle somme. Tecnicamente non è un’opposizione esecutiva in senso proprio, ma un’azione di cognizione (spesso ex art. 615, comma 2, ultima parte, c.p.c.).
Riassumendo: l’opposizione all’esecuzione va usata prima possibile. Se il debitore, prima che il giudice firmi l’assegnazione, si accorge di motivi sostanziali per bloccare l’esecuzione (es.: la cartella esattoriale è stata annullata in autotutela; il debito è prescritto; il creditore procede per più del dovuto, ecc.), deve proporla tempestivamente. Può farlo anche dopo il pignoramento ma comunque prima che l’esecuzione termini. La legge oggi impone l’inammissibilità se si attende troppo (come visto). Ciò tutela la certezza delle procedure esecutive.
Da notare che, nel caso di crediti tributari, l’opposizione all’esecuzione non sostituisce il ricorso tributario: se la cartella non è stata impugnata nei 60 giorni, il debito diventa definitivo e non lo si può più contestare nel merito in sede di opposizione (Cass. ord. 6436/2025 ha chiarito che un’intimazione di pagamento non opposta “cristallizza” la pretesa tributaria, impedendo poi di sollevare eccezioni sui difetti di quell’atto in sede esecutiva ). Occorre in tali casi agire per tempo davanti al giudice tributario.
💡 Da ricordare: nell’esecuzione per espropriazione, l’opposizione all’esecuzione va proposta con le forme corrette: se prima che l’esecuzione inizi (es. dopo il precetto), con atto di citazione davanti al tribunale competente; se a esecuzione già iniziata, con ricorso al giudice dell’esecuzione (art. 615, co. 2). Ma, come visto, non oltre la vendita o assegnazione. In ogni caso, è sempre bene chiedere anche la sospensione** dell’azione esecutiva, che il giudice può concedere in presenza di fondati motivi.
Sospendere l’esecuzione: istanza di sospensione dell’ordinanza
Sia nell’opposizione agli atti esecutivi, sia nell’opposizione all’esecuzione (quando ammessa), il debitore o il terzo pignorato possono chiedere al giudice una sospensione d’urgenza degli effetti dell’ordinanza. La sospensione dell’esecutività dell’ordinanza di assegnazione è fondamentale per congelare la situazione in attesa della decisione sul merito del ricorso.
- Nel ricorso in opposizione agli atti (617 c.p.c.), di solito il difensore inserisce subito la richiesta di sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata. Il giudice, se ritiene i motivi seri, può emettere un decreto inaudita altera parte che sospende provvisoriamente il pagamento, oppure può aspettare l’udienza e decidere lì . Ad esempio, se si contesta che l’ordinanza è stata pronunciata oltre i termini di legge o che il pignoramento era nullo, spesso i giudici dell’esecuzione concedono la sospensione, in modo da non far uscire le somme dal patrimonio del debitore fino a chiarimento. La sospensione significa che il terzo non dovrà pagare al creditore finché pende il giudizio di opposizione.
- Nell’opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.) si può parimenti chiedere la sospensione dell’esecuzione (è la classica istanza ex art. 624 c.p.c.). Anche qui va dimostrato il fumus boni iuris (cioè che ci sono validi motivi di opposizione) e il periculum (il rischio di danno grave nel far proseguire l’esecuzione). Nei pignoramenti presso terzi, la sospensione può bloccare l’iter prima dell’assegnazione oppure, se già emessa, congelare gli effetti dell’ordinanza.
Attenzione: la sospensione non è automatica con la presentazione del ricorso. Bisogna chiederla e motivarla. Se il giudice non la concede, l’ordinanza resta esecutiva e il terzo potrebbe essere tenuto a pagare subito il creditore. In tal caso, qualora poi l’opposizione venga accolta, si dovrà chiedere la restituzione di quanto pagato. È quindi sempre preferibile ottenere la sospensione per evitare il travaso di denaro.
Ricordiamo inoltre che il provvedimento di sospensione è revocabile o modificabile se cambiano le circostanze. E se l’opposizione viene rigettata, la sospensione viene naturalmente meno.
Ricorso per Cassazione e altri rimedi straordinari
Oltre alle opposizioni nel merito, esistono eventuali rimedi successivi:
- Se, esaurito il giudizio di opposizione (anche in appello), il debitore ritiene ci siano state violazioni di legge o gravi errori di procedimento, può valutare il ricorso per Cassazione. Ad esempio, se in appello il reclamo ex art. 617 è stato respinto ma vi è un evidente errore di diritto, si può ricorrere in Cassazione entro 60 giorni dalla notifica della decisione di appello . Occorre però considerare che il ricorso per Cassazione non sospende automaticamente l’esecuzione: bisognerebbe chiedere una sospensione alla Corte (evento raro), altrimenti il pagamento al creditore potrebbe comunque avvenire. Inoltre la Cassazione non rivede i fatti, ma solo questioni di legittimità.
- In casi eccezionali, potrebbe ipotizzarsi la revocazione ex art. 395 c.p.c. del provvedimento che decide sull’opposizione, ad esempio se emergesse un errore di fatto clamoroso o un documento decisivo scoperto dopo. È un rimedio straordinario raramente praticabile nelle esecuzioni.
In generale, però, la partita si gioca quasi sempre tutta davanti al giudice dell’esecuzione e, al massimo, in sede di reclamo in Appello. La Cassazione (Sez. III) n. 7343/2025 ha confermato che l’ordinanza di assegnazione può essere impugnata solo per vizi formali propri o degli atti esecutivi antecedenti, appunto tramite opposizione agli atti, e che non vi sono altri mezzi diretti . Dunque è fondamentale svolgere bene e tempestivamente l’opposizione: oltre 20 giorni, il provvedimento diviene stabile.
Errori comuni da evitare in fase di opposizione:
- Non rispettare i termini perentori: presentare il ricorso oltre i 20 giorni significa decadenza. Spesso i debitori attendono la notifica formale dell’ordinanza; in realtà il termine decorre dalla notifica stessa, ma se per qualche motivo il debitore era presente all’udienza di assegnazione o ne ha avuto conoscenza anticipata, conviene agire subito senza aspettare formalità. Meglio presentare il ricorso in anticipo che fuori termine.
- Scegliere il rimedio sbagliato: come detto, confondere opposizione agli atti con opposizione all’esecuzione può essere fatale. Un’opposizione all’esecuzione proposta quando serviva un’opposizione agli atti verrà dichiarata inammissibile (e viceversa). L’atto introduttivo e il giudice adito devono essere quelli giusti in base al tipo di vizio. In caso di dubbio, alcuni motivi possono essere cumulati, ma serve strategia processuale.
- Ignorare la dichiarazione del terzo: se sei il debitore e il terzo pignorato (es. la tua banca) fa una dichiarazione che non convince, sollecita il creditore a contestarla o intervieni tu stesso nel processo per evidenziare discrepanze. Una dichiarazione del terzo incompleta, se non contestata, può portare a un’assegnazione sbagliata. Ad esempio, se la banca non indica la provenienza di certi fondi (impignorabili) e nessuno obietta, il giudice potrebbe assegnarli comunque.
- Dimenticare i limiti di pignorabilità: assicurati che l’ordinanza rispetti i limiti di legge (stipendi, pensioni, ecc.). Se li viola, è impugnabile. A volte il giudice può commettere errori nel calcolo della quota pignorabile (specie quando concorrono più pignoramenti). Questo va fatto notare immediatamente con l’opposizione.
- Non notificare la sentenza di accoglimento: se vinci l’opposizione e l’ordinanza viene revocata, devi notificare il provvedimento vittorioso alle controparti per renderlo definitivo (decorrenza termini) e poi attivarti per far restituire le somme eventualmente già pagate. Non fare nulla dopo aver vinto può vanificare in parte la vittoria (il terzo potrebbe rimanere inerte senza un ordine formale di restituzione).
Strumenti alternativi: soluzioni extra-giudiziali e procedure di sollievo
Oltre alle vie strettamente processuali, il debitore alle prese con un pignoramento o un’ordinanza di assegnazione dovrebbe valutare anche strumenti alternativi che l’ordinamento offre per ridurre o estinguere il debito e quindi far cessare l’esecuzione. Tali strumenti possono affiancarsi o a volte sostituirsi alle opposizioni, offrendo una soluzione più pragmatica al problema. Vediamo i principali:
Definizioni agevolate e “rottamazione” delle cartelle esattoriali
Se il debito deriva (anche in parte) da cartelle esattoriali, lo Stato periodicamente offre misure di definizione agevolata, dette comunemente rottamazioni. Queste consentono di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora, spesso in forma rateale, ottenendo in cambio l’azzeramento delle procedure esecutive in corso.
- Rottamazione-quater (2023-2025): introdotta con la Legge di Bilancio 2023, riguardava i carichi affidati dal 2000 al 30/6/2022. Molti debitori hanno aderito nel 2023. La L. 15/2025 (conversione DL 202/2024) ha previsto una riammissione per chi era decaduto: entro il 30 aprile 2025 si poteva chiedere di rientrare nella rottamazione-quater, con pagamenti dilazionati fino al 2027 . Se il debitore colpito da pignoramento ha presentato tale domanda e paga almeno la prima rata, il pignoramento deve essere sospeso su istanza di parte . Infatti l’adesione determina per legge la sospensione della riscossione coattiva.
- Rottamazione-quinquies (novità 2026): la Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una nuova definizione agevolata detta rottamazione-quinquies . Permette di definire i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando solo le imposte/contributi e le spese, senza interessi, sanzioni e aggio . La domanda si presenta online entro il 30 aprile 2026 e il pagamento potrà avvenire in forma dilazionata (probabilmente in 18 rate fino al 2028, i dettagli sono in via di definizione regolamentare). Importante: anche la rottamazione-quinquies sospende le procedure esecutive, analogamente alle precedenti. Dunque, se nel 2026 hai un pignoramento in corso per cartelle, valutare l’adesione a questa definizione può essere una mossa vincente per congelare l’esecuzione.
- Stralcio dei mini-debiti: infine, ricordiamo che la L. 197/2022 aveva già disposto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2015 (cosiddetto “stralcio”) e alcuni comuni hanno esteso la misura ad altre annualità. Se l’ordinanza di assegnazione riguarda un debito rientrante nello stralcio, quel debito non è più dovuto. In tali casi il debitore può immediatamente far valere la sopravvenuta estinzione del debito chiedendo la revoca dell’ordinanza ex art. 615 c.p.c. (fatto estintivo sopravvenuto) .
Da fare: se si aderisce a una definizione agevolata, è opportuno comunicare al giudice dell’esecuzione l’avvenuta presentazione della domanda e chiedere formalmente la sospensione del pignoramento per adesione alla rottamazione, allegando copia della ricevuta. Inoltre, sarà necessario, una volta completati i pagamenti, depositare istanza di estinzione della procedura.
Rateizzazione del debito e accordi col creditore
Un’altra strada praticabile, soprattutto se il debitore riconosce il debito ma vuole evitare gli effetti immediati del pignoramento, è raggiungere un accordo di pagamento con il creditore. Molti creditori (soprattutto banche o finanziarie, ma anche lo stesso Fisco) sono disponibili a piani di rientro quando vedono che il debitore è collaborativo.
- Rateizzazione amministrativa (Agenzia Entrate-Riscossione): per i debiti a ruolo, c’è sempre la possibilità di chiedere una rateazione ordinaria fino a 72 o 120 rate mensili (in base all’importo e alla situazione economica) . Se concessa, la rateizzazione comporta la sospensione delle procedure esecutive pendenti. Quindi, ad esempio, se subisci un pignoramento dal Fisco ma ottieni un piano di rate, l’esecuzione viene congelata (finché paghi regolarmente le rate). Attenzione però: saltare più di 5 rate fa decadere il beneficio e a quel punto l’esecuzione riprende immediatamente.
- Accordo stragiudiziale col creditore privato: se il creditore è una banca, un fornitore, o altro soggetto privato, nulla vieta di negoziare direttamente. Si può proporre di pagare il dovuto in forma dilazionata (magari offrendo una garanzia o un acconto immediato). Se il creditore accetta, conviene mettere tutto per iscritto. In genere l’accordo prevede che il creditore rinunci o sospenda l’esecuzione. Tecnicamente, le parti possono presentare al giudice un’istanza congiunta di sospensione o di rinuncia al pignoramento (che, se accettata, porta all’estinzione della procedura).
- Vantaggi dell’accordo: si evita l’incertezza del giudizio di opposizione e si può magari ottenere anche uno sconto sul dovuto (molti creditori preferiscono un pagamento rateale concordato piuttosto che l’incertezza di un’esecuzione forzata con possibili opposizioni). Dal lato del debitore, l’accordo gli consente di guadagnare tempo e conservare rapporti più civili col creditore.
- Formalizzazione: è fondamentale formalizzare l’accordo. Se è col Fisco, attraverso il provvedimento di rateazione; se è col privato, in un atto scritto (meglio se autenticato da avvocati) in cui il creditore si impegna a rinunciare all’esecuzione al verificarsi delle condizioni (es. pagamento puntuale delle rate).
💡 Esempio: Tizio subisce un pignoramento dalla Banca X per €50.000. Dopo il pignoramento ma prima dell’ordinanza, Tizio riesce a vendere un bene e propone alla banca di pagare 30.000 subito e 20.000 in 24 mesi. La banca accetta. A questo punto, in udienza di pignoramento, la banca può dichiarare di aver raggiunto un accordo e rinunciare alla procedura. Il giudice prende atto e dichiara estinto il pignoramento. Tizio dovrà ovviamente rispettare il piano di pagamento, altrimenti la banca potrà iniziare una nuova esecuzione, ma intanto ha evitato il blocco immediato dei soldi.
Procedure da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi)
Quando la situazione debitoria è grave e coinvolge più creditori, una soluzione strutturata può venire dalle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, regolate dalla vecchia L. 3/2012 (ora assorbita nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019). Queste procedure – utilizzabili da privati, professionisti, ditte individuali sotto soglia, etc. – permettono di ottenere un concordato con i creditori o l’esdebitazione (cancellazione dei debiti) sotto il controllo del tribunale e di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
Gli strumenti principali sono:
- Piano del consumatore: riservato a persone fisiche consumatori sovraindebitati (che hanno debiti personali, non derivanti da attività d’impresa). Consiste in un piano di pagamento dei debiti, anche parziale, commisurato alle proprie risorse, che viene presentato al tribunale con l’ausilio di un Gestore nominato dall’OCC. Il piano può prevedere stralci (tagli) e dilazioni, e non richiede il consenso di tutti i creditori (decide il giudice se omologarlo, valutando meritevolezza e fattibilità). – Effetto sui pignoramenti: dal momento del deposito del ricorso per piano, il debitore può chiedere al giudice una sospensione di tutte le azioni esecutive in corso . Se il piano viene omologato, tutti i pignoramenti (inclusi eventuali ordinanze di assegnazione non ancora eseguite) vengono revocati e sostituiti dalle modalità di pagamento previste dal piano . Al termine del piano, se eseguito correttamente, il debitore ottiene l’esdebitazione per i debiti residui non pagati.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (procedura di composizione): destinato a soggetti non fallibili (piccoli imprenditori, start-up innovative, professionisti con Partita IVA, ecc.). Richiede il consenso di almeno il 60% dei crediti (è quindi un vero e proprio accordo con i creditori) . Va omologato dal tribunale. – Effetti: come per il piano, la presentazione della domanda consente di sospendere le esecuzioni e, dopo l’omologazione, i pignoramenti pendenti vengono sospesi/annullati in base a quanto stabilito nell’accordo omologato. Al termine, il debitore può essere esdebitato dalle somme non soddisfatte.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: è una sorta di “piccolo fallimento” volontario per il debitore civile. Il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio, che viene liquidato da un liquidatore nominato dal giudice, e al termine ottiene l’esdebitazione. Durante la liquidazione, tutte le azioni esecutive individuali sono sospese e poi cessano con la liquidazione dei beni .
Nel contesto del nostro tema, l’aspetto rilevante è: se un debitore avvia una procedura di sovraindebitamento, può bloccare il pignoramento presso terzi e l’ordinanza di assegnazione. Ad esempio, se un consumatore presenta un piano al tribunale e ottiene il decreto di sospensione, la banca non potrà più ottenere l’ordinanza di assegnazione sulle somme pignorate, in attesa dell’esito della procedura. Se poi il piano viene omologato, quel pignoramento viene definitivamente superato (il credito della banca sarà trattato nel piano). Lo Studio Monardo, essendo abilitato in questo campo (l’Avv. Monardo è Gestore OCC), assiste i debitori nell’attivare queste soluzioni, occupandosi di predisporre i piani e tutta la documentazione .
Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per le imprese più strutturate (soggette a fallimento) che si trovano esposte a pignoramenti, citiamo anche la Composizione negoziata introdotta nel 2021. Si tratta di un percorso volontario in cui l’imprenditore, affiancato da un Esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, tenta di trovare un accordo con i creditori per risanare l’azienda. Durante questa fase, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive, tra cui la sospensione delle azioni esecutive dei creditori . Quindi, un’azienda che aderisce alla composizione negoziata può ottenere il blocco temporaneo di pignoramenti e anche di eventuali ordinanze di assegnazione già disposte. Se poi la negoziazione conduce a un accordo omologato (ad esempio un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall.), quell’accordo potrà prevedere la rivisitazione delle azioni esecutive: ad esempio, un’ordinanza di assegnazione pendente potrebbe essere revocata o modificata in virtù dell’accordo omologato .
In sintesi, le procedure concorsuali minori e gli accordi negoziali sono armi di difesa potenti perché congelano le esecuzioni e spesso consentono soluzioni più vantaggiose del pignoramento (dilazioni, stralci). Naturalmente richiedono requisiti e l’ausilio di esperti, ma nei casi di sovraindebitamento grave vanno considerate.
Tabella riepilogativa – Strumenti alternativi e loro effetti:
| Situazione del debitore | Strumento risolutivo (alternativo all’opposizione) | Azione richiesta e tempi | Effetti su pignoramenti e debiti |
|---|---|---|---|
| Debiti fiscali a ruolo (cartelle) | Definizione agevolata (rottamazione) – es. quinquies 2026 | Domanda online entro 30/04/2026; pagamento in 1 o più rate (fino al 2028) | Sospende le azioni esecutive sui carichi inclusi; se completata, estingue i debiti . |
| Debito in riscossione ma temporanea difficoltà | Rateizzazione cartelle (AER) | Istanza di rateazione fino a 120 rate; concessione automatica < 120k euro | Sospende l’esecuzione finché si pagano le rate; decadenza se 8 rate non pagate (DL 73/2022). |
| Sovraindebitamento consumatore/non fallibile | Piano del consumatore (ora nel Cod. Crisi) | Ricorso in tribunale con OCC; tempi 4-6 mesi per omologa | Sospende subito le esecuzioni ; dopo omologa, pignoramenti revocati e debiti ristrutturati, con esdebitazione finale. |
| Sovraindebitamento imprenditore sotto soglia | Accordo di ristrutturazione dei debiti (OCC) | Ricorso in tribunale, necessita 60% consensi creditori; tempi variabili | Sospende esecuzioni; omologa vincola i creditori aderenti; esdebitazione a fine accordo. |
| Impresa in crisi reversibile | Composizione negoziata (DL 118/2021) | Istanza alla CCIAA, nomina Esperto; negoziazione ~3-6 mesi | Possibili misure protettive dal tribunale: sospensione pignoramenti ; se accordo concluso, esecuzioni ristrutturate secondo accordo. |
| Importi esigui (cartelle ≤ €1000, 2000-2015) | Stralcio automatico ex L. 197/2022 | Nessuna azione richiesta (automatico al 31/3/2023) | Debito annullato, azioni esecutive su tali somme cessano . Debitore può far valere l’estinzione nel processo in corso. |
Errori comuni e consigli pratici
Nel gestire la difesa contro un’ordinanza di assegnazione, abbiamo già visto alcuni errori da evitare (soprattutto riguardo termini e tipi di opposizione). Riassumiamo qui gli errori più frequenti che commettono i debitori e alcuni consigli pratici:
- Aspettare la notifica dell’ordinanza prima di agire: se hai ricevuto un atto di pignoramento, non attendere passivamente l’ordinanza. Molti debitori pensano di poter contestare tutto al momento dell’assegnazione, ma sbagliano. In realtà, alcune opposizioni vanno fatte prima (es: opposizione al precetto o al pignoramento entro 20 giorni dalla notifica di questi atti) . Se aspetti l’ordinanza, potresti aver perso quei termini. Quindi, appena arriva l’atto di pignoramento, analizzalo con un avvocato per valutare subito le mosse (opposizione anticipata, istanza di conversione del pignoramento, ecc.).
- Ignorare la competenza territoriale: il pignoramento presso terzi deve essere promosso nel luogo di residenza del terzo pignorato (per AER, nel domicilio fiscale del debitore). Se il creditore ha sbagliato foro, devi eccepirlo subito, altrimenti la competenza si radica. Controlla quindi la sede del tribunale indicata nell’atto: se non corrisponde a quella corretta, solleva eccezione di incompetenza nelle prime difese, altrimenti sarà sanata .
- Non contestare la dichiarazione “vaga” del terzo: come detto, se il terzo fornisce una dichiarazione del tipo “sì, trattengo delle somme” ma non specifica quanto, la legge oggi impone il giudizio di accertamento. Ma se per errore il giudice proseguisse lo stesso, l’ordinanza potrebbe essere viziata. Il creditore ha l’onere di contestare le dichiarazioni incomplete ; tuttavia, anche il debitore dovrebbe vigilare e segnalare eventuali omissioni.
- Somme impignorabili assegnate per errore: non raramente capitano pignoramenti di stipendi o pensioni: il giudice deve rispettare i limiti (es. un quinto dello stipendio netto, ecc.). Se, per mancata evidenza, assegna una quota maggiore (magari perché sul conto confluiscono anche altre somme), l’ordinanza è contestabile . Ad esempio, il giudice potrebbe non aver considerato che sul conto c’era l’ultimo stipendio non pignorabile. Spetta al debitore evidenziare questi aspetti. Un consiglio è dichiarare subito (anche con istanza al giudice) la natura di eventuali somme impignorabili.
- Perdere le finestre per le definizioni agevolate: se il tuo debito è verso il Fisco, tieniti informato sulle possibili sanatorie. Ad esempio, se non presenti la domanda di rottamazione entro il termine fissato (30 aprile 2026 per la quinquies) perdi un’occasione d’oro . Quindi segui le scadenze legislative, magari con l’aiuto di un professionista.
- Limitarsi a chiedere “la revoca” al giudice senza formale opposizione: talvolta il debitore, senza avviare un’opposizione, presenta un’istanza generica al giudice dell’esecuzione per revocare l’ordinanza (magari perché ha pagato o perché rileva un errore). Attenzione: il giudice dell’esecuzione non può revocare d’ufficio i propri provvedimenti dopo che sono emessi, se non nei casi consentiti (es. correzione di errore materiale). Occorre comunque incardinare un’opposizione entro i termini . Un’istanza non sospende i termini di legge! Quindi non affidarti a scorciatoie: segui la procedura formale dell’opposizione.
Domande e risposte frequenti (FAQ)
Di seguito rispondiamo in forma sintetica a 20 domande comuni che i debitori si pongono riguardo all’ordinanza di assegnazione e alla difesa dei propri diritti.
1. Cos’è un’ordinanza di assegnazione?
È il provvedimento conclusivo del pignoramento presso terzi con cui il giudice dell’esecuzione assegna al creditore procedente le somme (o beni) dovute dal terzo pignorato al debitore. In pratica, ad esempio, ordina alla banca di versare al creditore i soldi del conto del debitore, oppure al datore di lavoro di trattenere parte dello stipendio e darla al creditore. L’ordinanza ha forza di titolo esecutivo verso il terzo e, una volta notificata, obbliga il terzo a pagare . Segna anche la chiusura della procedura esecutiva presso terzi (una volta eseguiti i pagamenti).
2. Quando viene emessa l’ordinanza?
Dopo che il terzo pignorato ha reso la sua dichiarazione sui debiti verso il debitore, oppure dopo che tale obbligo è stato accertato dal giudice in caso di contestazione. Di solito avviene in un’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione. Secondo la legge (art. 551-bis c.p.c.), il giudice dovrebbe emetterla entro 30-90 giorni dalla richiesta di assegnazione . Nella pratica, se la dichiarazione del terzo è positiva e incontestata, l’ordinanza può essere pronunciata già all’udienza fissata a breve (anche 20-30 giorni dal pignoramento). Se c’è un giudizio di accertamento (art. 549), l’ordinanza arriverà dopo quell’udienza (indicativamente 1-2 mesi dopo).
3. Che effetto ha l’ordinanza sul debito?
Con l’ordinanza di assegnazione, la somma indicata viene distolta dal patrimonio del debitore: il debito verso il creditore procedente si considera soddisfatto fino a concorrenza di tale importo (una volta che il terzo paga). Il terzo pignorato diventa debitore (legale) del creditore assegnatario. Quando il terzo esegue il pagamento al creditore, quella porzione di debito del debitore si estingue. Esempio: debitore aveva debito €10.000; viene assegnato al creditore l’importo di €8.000 da banca; una volta pagati, il debitore dovrà ancora €2.000 (residuo). Se invece l’assegnazione copre tutto il credito, il debitore si libera interamente. In ogni caso, l’ordinanza sostituisce il titolo originale: dopo, per recuperare altre somme, il creditore dovrebbe eventualmente fare nuova azione per il residuo.
4. Posso oppormi all’ordinanza di assegnazione?
Sì. Puoi impugnarla con l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c. . Questo deve avvenire entro 20 giorni dalla sua notifica (o dalla data in cui ne hai avuto conoscenza). Tramite l’opposizione agli atti potrai far valere i vizi formali dell’ordinanza o della procedura (errori del giudice, irregolarità nel pignoramento, ecc.). Ricorda che dopo l’ordinanza non puoi invece fare opposizione all’esecuzione (quella ex art. 615) per contestare il diritto del creditore, se non per fatti nuovi . Quindi la strada principale è l’opposizione agli atti esecutivi.
5. Quali motivi posso far valere con l’opposizione agli atti?
Puoi far valere tutti i vizi procedurali relativi all’ordinanza o agli atti prima. Ad esempio : mancanza di motivazione nell’ordinanza, errore nel calcolo delle somme, violazione dei limiti di pignorabilità (assegnazione troppo alta su stipendio/pensione), irregolarità nella notifica del pignoramento o dell’ordinanza, mancato rispetto dei termini (es. ordinanza emessa tardivamente o non notificata in tempo), assenza dell’avvertimento che l’opposizione all’esecuzione non è più ammessa, ecc. In sostanza tutti i difetti di forma e di procedura. Non invece contestazioni di merito sul debito, perché quelle andavano fatte prima (per es. non puoi sostenere nell’opposizione agli atti che il debito non era dovuto nel merito – sarebbe opposizione all’esecuzione fuori termine).
6. Il terzo pignorato può opporsi in qualche modo?
Sì, anche il terzo ha strumenti di opposizione se vengono lesi i suoi diritti. Il terzo può proporre:
– Opposizione agli atti esecutivi (art. 617) per vizi formali che lo riguardano, ad esempio se l’ordinanza lo obbliga a pagare più di quanto effettivamente dovuto o se non gli è stata notificata correttamente.
– Opposizione all’esecuzione solo per motivi limitati: di solito il terzo potrebbe opporsi all’esecuzione se afferma che il credito pignorato non era dovuto (ma questo si discute già nell’accertamento ex art. 549). Oppure, caso tipico, se dopo l’ordinanza il debitore paga direttamente il terzo o rinuncia al credito: il terzo si troverebbe con due richieste (del debitore e del creditore) e può chiedere accertamento. In generale, dopo l’ordinanza, l’opposizione all’esecuzione del terzo non è ammessa se non per fatti sopravvenuti . Quindi anche per il terzo l’arma principale è l’opposizione agli atti per eventuali vizi dell’ordinanza.
7. Il giudice può revocare o modificare l’ordinanza di assegnazione una volta emessa?
Di sua iniziativa, no, salvo errori materiali. Il giudice dell’esecuzione ha un potere generale di revocare i suoi provvedimenti finché non sono eseguiti (art. 487 c.p.c.), ma nel caso dell’ordinanza di assegnazione, una volta decorso il termine per l’opposizione, non può più intervenire . Se invece presenti un’opposizione tempestiva, il giudice in quella sede può certamente revocarla o modificarla (accogliendo in tutto o in parte i motivi). Inoltre, se l’ordinanza non è ancora stata notificata e ti accorgi di un errore clamoroso subito, potresti chiedere al giudice di correggerla o revocarla prima dell’esecuzione: alcuni giudici lo fanno (soprattutto se entrambe le parti concordano che c’è un errore). Ma giuridicamente, la via corretta è sempre l’opposizione formale.
8. Cosa succede se l’ordinanza non viene notificata al terzo entro 90 giorni?
Due conseguenze:
– I crediti assegnati non maturano interessi per il periodo di ritardo . Cioè, dal 91° giorno in poi, il creditore non può chiedere interessi di mora su quelle somme, fino a quando effettivamente notifica.
– Se il ritardo si protrae oltre un certo limite, l’ordinanza diventa inefficace. La legge riformata prevede che se non viene notificata entro 6 mesi dalla scadenza del termine di legge per pronunciarla (termine di cui all’art. 551-bis), il provvedimento perde efficacia . In pratica, diciamo 6 mesi circa dalla data dell’ordinanza (per semplicità): oltre quella soglia il pignoramento si estingue e le somme eventualmente bloccate devono essere svincolate al debitore. Quindi il creditore ha un tempo massimo per completare la notifica, dopodiché perde quanto ottenuto.
9. Qual è il limite di pignorabilità dello stipendio o della pensione?
In generale, stipendi e pensioni possono essere pignorati (presso terzi, cioè verso il datore di lavoro o l’ente pensionistico) fino a un massimo di 1/5 dell’importo netto mensile . Però:
– Se il creditore è per alimenti (es. assegno di mantenimento), si può arrivare fino a 1/3.
– Se ci sono più pignoramenti concorrenti (es. uno per crediti ordinari, uno per alimenti, uno fiscale), ci sono limiti combinati: normalmente non oltre metà dello stipendio cumulativamente.
– L’ultimo stipendio accreditato sul conto corrente è impignorabile (fino al prossimo accredito) in caso di pignoramento del conto . Cioè se ti pignorano il conto dove il 27 hai ricevuto lo stipendio, quell’ultimo accredito ti deve essere lasciato libero fino al mese successivo.
– Pensione minima: sulla pensione, la legge tutela un importo pari a 2 volte l’assegno sociale (circa €1.000 nel 2026) che è impignorabile . La parte eccedente è pignorabile al 1/5.
– TFR: il trattamento di fine rapporto è pignorabile entro il limite del 20% .
Questi limiti, se violati, possono essere fatti valere come motivo di opposizione. Ad esempio, se per errore il giudice assegnasse metà dello stipendio per un credito ordinario, sarebbe illegittimo e andrebbe ridotto a 1/5 .
10. Ho ricevuto un pignoramento dall’Agenzia Entrate-Riscossione: posso ancora fare ricorso in Commissione Tributaria?
Sì, ma dipende da cosa vuoi contestare. Se ritieni che la cartella esattoriale o l’accertamento fiscale su cui si basa il pignoramento siano illegittimi (e non li hai mai impugnati prima), puoi presentare un ricorso tributario davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione Tributaria) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto esattoriale presupposto (cartella, intimazione, ecc.). Questo ricorso contesterà il merito della pretesa fiscale . Tuttavia, il ricorso tributario non sospende automaticamente l’esecuzione: dovrai chiedere al giudice tributario una sospensione cautelare, oppure presentare un’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario basata sulla pendenza del ricorso e chiedere la sospensione. La Cassazione a Sezioni Unite (sent. 13913/2017) ha detto chiaro che le due vie sono parallele: giudice tributario per la cartella, giudice ordinario per l’atto esecutivo . Quindi puoi (e in alcuni casi devi) azionarle entrambe: ricorso tributario per eliminare il debito fiscale, e opposizione nel frattempo per bloccare il pignoramento.
11. Se aderisco a una definizione agevolata (rottamazione), il pignoramento si ferma?
Sì, l’adesione alla rottamazione delle cartelle sospende per legge tutte le azioni di recupero coattivo relative a quei debiti . Quindi se hai un pignoramento in corso per cartelle e presenti domanda di definizione agevolata includendo quelle cartelle, l’Agente della Riscossione deve sospendere il pignoramento. In pratica, se c’era un’udienza fissata, spesso AdER non procederà all’assegnazione e attenderà l’esito. È bene tuttavia informare anche il giudice dell’esecuzione depositando copia dell’istanza di rottamazione e chiedendo un rinvio o una sospensione. La sospensione dura finché sei in regola con i pagamenti delle rate. Se poi completi tutti i pagamenti, la procedura verrà estinta definitivamente (con eventuale rinuncia di AdER). Se non paghi le rate e decadi, la sospensione cade e il pignoramento riprende da dove era rimasto (ad es. emetteranno l’ordinanza se non era stata ancora emessa) .
12. Cosa accade alle procedure esecutive se presento un piano del consumatore?
Dal momento in cui il Tribunale ammette la procedura di sovraindebitamento e nomina il Gestore della crisi (OCC), può disporre la sospensione di tutte le azioni esecutive verso il debitore . Ciò comprende pignoramenti immobiliari, mobiliari e anche pignoramenti presso terzi in corso. Se quindi hai un’ordinanza di assegnazione non ancora eseguita (il terzo non ha pagato), questa viene congelata. Se il piano del consumatore viene omologato dal giudice, tutti i creditori inclusi nel piano dovranno conformarsi ad esso: il pignoramento verrà revocato o ridotto secondo i termini del piano . Ad esempio, se nel piano prevedi di pagare 50% dei debiti in 5 anni, anche il creditore che ti aveva pignorato dovrà accontentarsi di quel 50% in 5 anni, e non potrà pretendere subito il 100% col pignoramento. Al termine del piano, otterrai l’esdebitazione dei debiti residui e nessuno potrà più agire per quelli.
13. Posso trovare un accordo col creditore per evitare l’assegnazione?
Certamente sì. In qualsiasi momento prima che il giudice disponga l’assegnazione, puoi trattare con il creditore. Possibili soluzioni: proporre un saldo e stralcio (pagare subito una parte e il resto condonato), oppure un piano di rientro rateale (magari con garanzie). Se trovate l’accordo, il creditore può decidere di rinunciare al pignoramento o comunque di non insistere per l’ordinanza. Conviene formalizzare per iscritto l’accordo e farsi firmare dal creditore una dichiarazione di rinuncia da depositare al giudice. In alcuni casi, anche dopo l’ordinanza si può transigere: il creditore potrebbe accettare di non notificare l’ordinanza al terzo (quindi di fatto non eseguirla) in cambio di un pagamento concordato. È rischioso, ma se c’è fiducia può accadere. In ogni caso, parlare col creditore tramite il tuo avvocato spesso è utile: potresti scoprire che è disposto a una soluzione bonaria che ti costa meno di quanto subire il pignoramento (pensiamo ad esempio ai costi di un conto bloccato, al rischio di azioni successive, etc.). Dunque sì, puoi concordare un piano di rientro, ma assicurati che sia formalizzato e che il creditore effettivamente sospenda/rinunci all’azione (magari subordinando i pagamenti al deposito dell’atto di rinuncia in tribunale) .
14. Cosa succede se il terzo paga spontaneamente il creditore senza aspettare l’ordinanza?
Il terzo pignorato deve astenersi dal pagare il debitore (non può liberargli le somme), ma non dovrebbe pagare nemmeno il creditore di sua iniziativa prima dell’ordinanza. Se lo fa, si assume un rischio: in teoria, se poi per qualche motivo il pignoramento non va a buon fine (es. viene dichiarato improcedibile), il terzo potrebbe dover pagare di nuovo al debitore perché il primo pagamento non aveva base legale . Inoltre, senza ordinanza il terzo non è “liberato” verso il debitore. Quindi pagare anticipatamente il creditore è sbagliato. La procedura corretta è attendere l’ordinanza o la cessazione della procedura. In sintesi: se il terzo paga prima, lo fa a suo rischio e potrebbe non essere liberatorio. Per questo la prassi vuole sempre l’ordinanza o un atto formale di cessazione. Se sei il debitore e scopri che il terzo ha già pagato il creditore senza ordinanza, segnala la cosa al giudice: è irregolare.
15. L’ordinanza di assegnazione comporta tasse o imposte?
Sì, purtroppo c’è anche un aspetto fiscale: l’ordinanza di assegnazione, essendo un provvedimento che dispone il trasferimento di somme, è soggetta a imposta di registro (generalmente con aliquota dello 0,5% o 3% a seconda dei casi, spesso il 3% dell’importo assegnato) . Questa imposta è a carico solidale di creditore e debitore (e talvolta anche del terzo). In pratica, l’Agenzia delle Entrate liquiderà un importo da pagare per registrare l’ordinanza. Di solito il creditore anticipa questa imposta (per poter poi usare l’ordinanza come titolo esecutivo, va registrata se supera certi importi) e potrebbe successivamente richiederne la metà al debitore. Non è frequente, ma sappi che esiste questo costo. Per il debitore, se le somme assegnate vengono effettivamente pagate, non vi sono ulteriori tassazioni (è denaro suo che va al creditore, non è un reddito). Per il terzo, ad esempio se è un datore di lavoro, le somme versate al creditore al posto dello stipendio sono comunque dedotte come stipendio pagato al dipendente.
16. Cosa succede se il debitore fallisce prima che sia emessa l’ordinanza?
Se il debitore è un’azienda o un imprenditore soggetto a fallimento e viene dichiarato fallito prima dell’ordinanza, il pignoramento presso terzi si blocca. In particolare, la procedura individuale si arresta e tutto viene assorbito dal fallimento: il terzo non può più pagare il singolo creditore ma dovrà attendere le istruzioni del curatore fallimentare . Il credito del procedente diventa parte del passivo fallimentare. Questo è il caso classico di concorso: prevale la procedura concorsuale sul pignoramento individuale. Se invece il fallimento viene dichiarato dopo l’emissione dell’ordinanza, teoricamente il terzo dovrebbe comunque eseguire l’ordinanza verso il creditore, perché ormai questi ha un titolo particolare . Tuttavia, nella pratica il pagamento potrebbe essere sospeso dal giudice fallimentare se pregiudica la par condicio. È una situazione complessa. In generale, se sai di essere in uno stato di insolvenza avanzato, valutare il fallimento o altre procedure concorsuali può essere anche un modo per bloccare i pignoramenti, ma ovviamente ha conseguenze molto più ampie.
17. Un’ordinanza può assegnare anche crediti futuri o condizionati?
L’ordinanza di regola assegna somme esigibili entro 90 giorni (per legge). Se il terzo deve somme oltre tale termine o condizionate, il giudice in teoria non le assegna subito ma dispone la vendita del credito ex art. 554 c.p.c. o altre soluzioni. In pratica, con la riforma del 2021, si tende a usare l’art. 552 e 553 solo per crediti immediati o a breve termine. Crediti futuri? Nel pignoramento ordinario, il vincolo copre ciò che il terzo deve al momento e fino a 90 giorni. Nel pignoramento esattoriale, come detto, si estende a 60 giorni di accrediti futuri . Oltre queste finestre, di norma serve un nuovo pignoramento. Quindi no, non si assegnano crediti lontani nel tempo. Se ci sono rate future, di solito l’ordinanza prevede un pagamento rateale man mano (ad esempio: “assegna il quinto dello stipendio di mese in mese finché il credito è soddisfatto”). Quello sì: un’ordinanza può avere carattere continuativo (tipico nei pignoramenti di stipendi e pensioni): assegna, ad esempio, “€300 al mese” finché saldato. Questo è ammesso perché riguarda crediti che via via maturano e diventano esigibili entro termini brevi rientranti nel pignoramento.
18. Posso cedere a terzi il credito che mi è stato assegnato?
Se sei il creditore assegnatario, una volta ottenuta l’ordinanza, hai un credito verso il terzo. Tale credito è cedibile come qualunque credito: potresti ad esempio cederlo a una società di recupero crediti. La cessione non incide sugli obblighi del terzo: dovrai notificargliela per informarlo che deve pagare al nuovo cessionario . Se invece sei il debitore, la cessione non ti riguarda direttamente (tu hai subito l’assegnazione e il tuo debito si è ridotto di quell’importo). In ogni caso, tali cessioni sono rare per importi piccoli. Avvengono più che altro se l’ordinanza assegna un credito rateale lungo: il creditore potrebbe cedere il diritto a incassare quelle rate a qualcun altro per avere liquidità immediata.
19. Cosa posso fare se il terzo, nonostante l’ordinanza, non paga?
Il terzo pignorato, dopo aver ricevuto l’ordinanza, diventa a tutti gli effetti debitore obbligato. Se non esegue il pagamento, il creditore assegnatario può prendere provvedimenti:
– Innanzitutto, inviargli un atto di precetto intimandogli di pagare quanto dovuto in forza dell’ordinanza (che è titolo esecutivo) .
– Se il terzo continua a non pagare, il creditore può procedere con un pignoramento dei beni del terzo stesso (mobiliare, immobiliare o presso altri terzi). Ad esempio, se la banca non paga, il creditore può pignorare i beni della banca (evenienza remota), oppure se un’azienda terza non paga, il creditore può pignorarle i conti.
– Il terzo moroso può essere condannato a pagare interessi di mora e spese ulteriori . In casi estremi, si potrebbe configurare una responsabilità risarcitoria se il terzo con la sua inadempienza arreca danni.
– Nei rapporti di lavoro, il creditore potrebbe chiedere al giudice esecutivo un provvedimento di intervento della forza pubblica o simili (ma generalmente non serve: di solito il datore di lavoro adempie).
Per il debitore, se il terzo non paga il creditore, paradossalmente è un bene temporaneo (perché le somme restano congelate ma non versate al creditore). Tuttavia, il debitore non può pretenderle indietro finché pende la situazione: deve attendere la chiusura in un modo o nell’altro. Quindi non ha un ruolo attivo in questo, se non magari sollecitare il terzo a rispettare l’ordinanza per chiudere la vicenda.
20. L’ordinanza può riguardare solo soldi o anche altri beni/crediti?
In genere, nel pignoramento presso terzi si colpiscono somme di denaro o crediti (stipendi, conti, affitti dovuti, ecc.). L’ordinanza di assegnazione può quindi assegnare denaro o anche altri crediti (es. crediti commerciali: il giudice può assegnare al procedente ciò che un cliente deve pagare al debitore, così il creditore lo incasserà al posto del debitore). Se invece il terzo detiene beni mobili del debitore (es. auto, gioielli in una cassetta di sicurezza), l’ordinanza può assegnare quei beni in proprietà al creditore (art. 552 c.p.c. per cose mobili) o disporne la vendita. Ma è raro; di solito in tali casi si preferisce pignorare direttamente quei beni con altre forme. Quindi prevalentemente l’ordinanza riguarda soldi. Non può invece assegnare beni immobili (quello avviene con decreto di trasferimento in pignoramenti immobiliari, non con ordinanza).
Esempi pratici e simulazioni
Passiamo ora a qualche caso pratico, per vedere come si applicano le regole esposte e quali soluzioni può adottare il debitore. Queste simulazioni aiuteranno a capire i meccanismi “sul campo”.
Simulazione 1 – Stipendio pignorato oltre il limite e opposizione vincente
Scenario: Tizio ha uno stipendio netto di €1.500 al mese. Un suo creditore notifica atto di pignoramento presso terzi al suo datore di lavoro per un debito di €10.000. All’udienza, il giudice emette ordinanza di assegnazione disponendo che €600 al mese (il datore) siano versati al creditore, finché il debito sarà saldato. €600 rappresentano il 40% dello stipendio di Tizio.
Problema: La legge (art. 545 c.p.c.) consente di pignorare al massimo 1/5 (20%) dello stipendio per crediti ordinari . Qui il giudice – per errore o malinteso – ha assegnato il doppio (40%). Tizio dunque subirebbe una trattenuta eccessiva e illegittima.
Azione: Appena Tizio riceve la notifica dell’ordinanza, il suo avvocato propone opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni, evidenziando la violazione dei limiti di pignorabilità . Chiede contestualmente la sospensione dell’ordinanza.
Esito: Il giudice, rilevato l’ovvio errore, sospende immediatamente l’efficacia dell’ordinanza (quindi il datore di lavoro non versa nulla finché si decide) e fissa l’udienza. All’udienza, accoglie l’opposizione: riduce la quota pignorata al 20%, cioè €300 al mese, e revoca la precedente ordinanza sostituendola con una nuova ordinanza rettificata (oppure dispone che una nuova ordinanza venga emessa).
Conseguenze: Tizio ottiene giustizia, potendo continuare a disporre di €1.200 (80%) del suo stipendio invece che €900. Il datore di lavoro riceve la nuova ordinanza e trattiene €300 mensili che versa al creditore. Tizio, con l’aiuto del suo avvocato, potrebbe anche valutare di transigere per il residuo: ad esempio, magari trova un accordo per pagare anticipatamente €5.000 e chiudere tutto, evitando ulteriori 17 mesi di trattenute.
Simulazione 2 – Pignoramento esattoriale e adesione alla definizione agevolata
Scenario: Caio riceve da Agenzia Entrate-Riscossione un atto di pignoramento presso terzi presso la sua banca, per cartelle esattoriali IRPEF/IVA per un totale di €20.000. La banca blocca immediatamente il saldo di Caio (mettiamo che avesse €5.000 sul conto) e inizia a trattenere eventuali bonifici in arrivo. L’udienza dal giudice è fissata fra due mesi per l’assegnazione. Caio però scopre che con la nuova rottamazione-quinquies 2026 può sanare quelle cartelle scontando sanzioni e interessi.
Azione: Caio presenta domanda di definizione agevolata entro il termine (30 aprile 2026) includendo tutte le cartelle oggetto di pignoramento . Gli viene comunicato che il totale dovuto, senza sanzioni né interessi, è circa €14.500, pagabile in 10 rate spalmate tra 2026 e 2028 . Caio paga regolarmente la prima rata (luglio 2026).
Effetti: L’Agente della Riscossione, avuta notizia dell’adesione e del pagamento iniziale, sospende il pignoramento. Tramite i suoi legali, informa il giudice dell’esecuzione che il debitore ha aderito alla definizione e chiede il rinvio o la sospensione dell’udienza . Il giudice sospende la procedura in attesa della verifica dei pagamenti. La banca sblocca il conto di Caio (salvo eventualmente trattenere un importo pari alla prima rata, se questo è già stato versato al Fisco – ma nel nostro caso Caio ha pagato tramite F24, quindi la banca non c’entra).
- Se Caio prosegue i pagamenti e completa il piano della rottamazione, a fine 2028 il debito è estinto e l’esecuzione viene cancellata definitivamente. Il giudice emetterà un’ordinanza di estinzione del pignoramento per cessata materia del contendere. Le somme che la banca aveva bloccato (es. i €5.000) tornano completamente disponibili a Caio, perché il Fisco riscuote tramite le rate versate da Caio stesso.
- Se invece Caio non paga le rate successive, decade dalla rottamazione. A quel punto AdER riattiva il pignoramento: chiederà al giudice di fissare nuova udienza. La banca dovrà versare i €5.000 bloccati e ulteriori accrediti maturati nel frattempo, fino a concorrenza del debito. Caio potrebbe trovarsi a dover opporre l’ordinanza se nel frattempo sono scaduti termini o se ci sono vizi.
Nota: Questo esempio mostra come la definizione agevolata possa essere un salvagente per guadagnare tempo e risparmiare soldi (Caio risparmia €5.500 di sanzioni/interessi). È però fondamentale rispettare le rate; in caso contrario, la situazione può peggiorare (il Fisco riprende e aggiunge eventuali more).
Simulazione 3 – Ditta individuale e piano del consumatore (sovraindebitamento)
Scenario: La Ditta Alfa (di Mario Rossi, imprenditore individuale) ha debiti per €80.000 verso banche e fornitori. Un fornitore ottiene un decreto ingiuntivo e avvia un pignoramento presso terzi su un credito che Alfa vanta verso un proprio cliente (es: il cliente Beta deve pagare €15.000 ad Alfa per una fornitura). Il tribunale fissa udienza per l’accertamento/assegnazione. Prima che l’ordinanza di assegnazione venga emessa, Mario Rossi – ritenendosi sovraindebitato – si rivolge all’OCC tramite l’Avv. Monardo (Gestore della crisi) e presenta un piano del consumatore al tribunale competente. Il piano prevede che Mario paghi €40.000 in 5 anni a tutti i creditori, in proporzione, con liquidazione di alcuni beni non essenziali.
Azione: Il solo deposito del ricorso per piano del consumatore consente a Mario di chiedere misure protettive. Il tribunale sospende tutte le procedure esecutive a carico di Mario appena verifica che la proposta è ammissibile . Ciò significa che il pignoramento presso terzi in corso viene congelato: l’udienza di assegnazione viene rinviata sine die.
Effetti: L’OCC predispone la relazione, il giudice omologa il piano del consumatore. Nel piano è previsto che i creditori vengano pagati al 50% in 5 anni. Il fornitore procedente, che aveva pignorato il credito, rientrerà anch’egli di solo 50% dilazionato. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione revoca il pignoramento presso Beta e nessuna ordinanza di assegnazione viene più emessa . Beta (il cliente di Alfa) pagherà regolarmente Alfa, così Alfa potrà alimentare il fondo per pagare tutti i creditori secondo il piano.
Al completamento dei 5 anni, Mario Rossi ottiene l’esdebitazione: i debiti residui vengono cancellati . La Ditta Alfa prosegue libera dai debiti residui. Se invece il piano non fosse stato omologato, il pignoramento sarebbe ripartito.
Commento: Questo esempio illustra il potere delle procedure di composizione: un solo atto (la presentazione del piano) ha bloccato un’azione esecutiva imminente e, grazie all’omologazione, ha permesso di ridurre il debito (da 80k a 40k) e dilazionarlo, evitando il collasso dell’attività.
Conclusione
L’ordinanza di assegnazione è dunque un atto centrale e delicato nel panorama dell’esecuzione forzata, specie nei pignoramenti presso terzi. Come abbiamo visto, rappresenta la resa dei conti finale: attraverso di essa il creditore si soddisfa direttamente sulle risorse dovute al debitore da parte di terzi (banche, datori di lavoro, clienti, etc.). Le recenti riforme hanno reso questa fase ancora più stringente nei termini (ordinanza da emettere e notificare rapidamente) e hanno conferito all’ordinanza una forza esecutiva autonoma . Difendersi è possibile, ma occorre farlo tempestivamente e con competenza tecnica.
In questa guida abbiamo illustrato i principali rimedi legali: l’opposizione agli atti esecutivi rimane il mezzo principe per contestare vizi dell’ordinanza o del procedimento esecutivo ; l’opposizione all’esecuzione può intervenire prima o in casi particolari (fatti nuovi) . Abbiamo visto come la giurisprudenza – Cassazione in primis – abbia circoscritto chiaramente i confini: dopo l’ordinanza non si torna indietro sul merito del debito, ma solo su eventuali irregolarità formali . Questo significa che il debitore deve attivarsi subito, già al ricevimento del pignoramento, per non lasciar cristallizzare situazioni sfavorevoli (come evidenziato da Cass. n. 6436/2025 sulla “cristallizzazione” delle pretese non opposte ). Inoltre, la Cassazione ha di recente tutelato ancor di più i diritti del debitore esecutato nel caso del Fisco: con l’ord. n. 6/2026 ha sancito che un pignoramento non notificato al debitore è inesistente – un monito importante per l’Agente della Riscossione a rispettare le garanzie procedurali.
Oltre ai rimedi giudiziali, abbiamo passato in rassegna varie soluzioni alternative (dalle rottamazioni alle procedure da sovraindebitamento) che possono offrire vie d’uscita più ampie e definitive, bloccando i pignoramenti e riducendo i debiti. Spesso, combinare l’azione processuale (opposizione) con una trattativa o un’adesione a sanatorie fiscali offre la migliore protezione.
Il messaggio finale per il debitore è duplice: da un lato non disperare, perché la legge prevede strumenti efficaci per difendersi anche nelle fasi avanzate dell’esecuzione; dall’altro lato, non sottovalutare mai i tempi e la complessità di queste procedure. Agire tempestivamente è fondamentale: ogni giorno perso può significare un’ordinanza diventata definitiva o somme ormai incamerate dal creditore. E agire con il supporto di professionisti competenti è altrettanto essenziale: solo un avvocato specializzato saprà individuare tutti i vizi (anche quelli tecnici non evidenti) e scegliere la strategia più adatta al tuo caso (che sia un’opposizione mirata, una transazione col creditore, o l’accesso a procedure concorsuali).
Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, forte di un’esperienza nazionale in diritto esecutivo, bancario e tributario, si pone al fianco di debitori e contribuenti proprio in queste situazioni critiche. Grazie al suo team integrato di avvocati e commercialisti, lo Studio Monardo è in grado di bloccare sul nascere atti di pignoramento, ottenere la sospensione immediata di ordinanze di assegnazione già emesse, nonché di attivare tutte le leve legali e fiscali per tutelare il patrimonio del debitore (dalla contestazione delle cartelle esattoriali alla predisposizione di piani di rientro e procedure di esdebitazione) . L’Avv. Monardo, cassazionista e Gestore OCC, conosce sia le aule dei tribunali civili sia gli strumenti negoziali per risolvere le crisi debitorie, offrendo così una tutela a 360 gradi.
In conclusione, non subire passivamente un’ordinanza di assegnazione: anche se può sembrare “la fine”, in realtà ci sono ancora mosse che puoi fare per difenderti, far valere i tuoi diritti e magari ristrutturare il debito in modo sostenibile. Il comune denominatore è la rapidità e la competenza nell’azione.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti esamineranno immediatamente la tua situazione e sapranno difenderti con strategie legali concrete e tempestive, aiutandoti a bloccare sul nascere azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o procedure su cartelle esattoriali prima che provochino danni irreparabili.
